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PEGNO DI POLIZZE VITA

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CON<strong>DI</strong>ZIONI ECONOMICHE<br />

Il rilascio della garanzia non comporta l’applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il<br />

pegno.<br />

RECLAMI<br />

Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie<br />

Nel caso in cui sorga una controversia tra il costituente il pegno e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione<br />

del presente contratto il costituente il pegno - prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria-ha la possibilità di utilizzare<br />

gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.<br />

Il costituente il pegno può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica<br />

a ( Banco di Sicilia Spa – Direzione Generale, Customer Satisfaction – Gestione Reclami, Via Generale<br />

Magliocco, 1 - 90141 Palermo, Telefono : 091.6085373 FAX: 091.6085157 e-mail :<br />

ufficio_reclami.ucbancosicilia@unicreditgroup.eu). La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.<br />

Se il costituente il pegno non è soddisfatta o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario<br />

(ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere<br />

presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta ferma la possibilità per il costituente il pegno e<br />

per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria..<br />

Il costituente il pegno può -singolarmente o in forma congiunta con la Banca- attivare una procedura di conciliazione<br />

finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria<br />

costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie<br />

e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria<br />

nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.<br />

LEGENDA<br />

Appendice di vincolo<br />

Documento, integrativo del contratto di assicurazione già stipulato, con il quale la Compagnia di<br />

Assicurazione prende atto del pegno a favore della Banca<br />

Assicurato Soggetto sulla vita del quale è stipulato il contratto di assicurazione<br />

Beneficiario<br />

Soggetto che beneficia delle prestazioni fornite dalla Compagnia di Assicurazione al verificarsi degli eventi<br />

previsti<br />

Consumatore<br />

E’ la persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente<br />

svolta.<br />

Contraente Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione<br />

Polizza Documento cartaceo relativo al contratto di assicurazione, attestante l’avvenuta stipula dello stesso<br />

Realizzazione del pegno Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato<br />

Terzo<br />

Soggetto diverso dal debitore principale, che, nell’interesse di quest’ultimo, costituisce il pegno a favore della<br />

Banca<br />

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