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Vademecum Immigrazione 2011 - Città di Torino

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itorno nel Paese d’origine corra il rischio <strong>di</strong> subire un “danno grave”, perottenere protezione nel nostro paese, deve presentare una “domanda <strong>di</strong>protezione internazionale”.La domanda deve essere presentata dall’interessato all’Ufficio <strong>di</strong> Polizia <strong>di</strong>frontiera o alla Questura competente per luogo <strong>di</strong> <strong>di</strong>mora.La Questura verbalizza le <strong>di</strong>chiarazioni del richiedente, approvate e firmatedal richiedente, che ne riceve copia.L’esame della domanda compete alle Commissioni Territoriali per ilriconoscimento della protezione internazionale che hanno sede a Milano,<strong>Torino</strong>, Gorizia, Roma, Caserta, Foggia, Bari, Crotone, Siracusa e Trapani.I criteri <strong>di</strong> valutazione delle domande sono stabiliti dal D. Lgs. 251/2007, artt.7-13 - 14 –18.Con<strong>di</strong>zione giuri<strong>di</strong>ca e <strong>di</strong>ritti/doveri del richiedente asiloAgli stranieri che richiedono protezione internazionale in Italia ( salvo i casi<strong>di</strong> accoglienza presso i C.A.R.A. o presso i C.I.E. , viene rilasciato dallaQuestura un PSE valido 3 mesi e rinnovabile fino alla definizione dellaprocedura <strong>di</strong> riconoscimento dello status <strong>di</strong> rifugiato o <strong>di</strong> protezionesussi<strong>di</strong>aria da parte della competente Commissione Territoriale (art. 20, c. 2art. 21 , D.Lgs. 25/2008).Il Prefetto competente stabilisce un luogo <strong>di</strong> residenza o un’area geograficaove il richiedente asilo possa circolare (art.1 lettera b D.Lgs 159/2008)Se il richiedente è privo <strong>di</strong> mezzi sufficienti per il proprio sostentamento, almomento della domanda può presentare una richiesta per accedere ad uncentro <strong>di</strong> accoglienza. La Prefettura – UTG, territorialmente competente,accertato lo stato <strong>di</strong> bisogno, verifica la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> accoglienzanell’ambito della Rete Nazionale del Sistema <strong>di</strong> protezione per richiedentiasilo e rifugiati e in caso positivo trasferisce il richiedente nella struttura <strong>di</strong>accoglienza.Con il PSE richiesta asilo non si può lavorare, ma se sono trascorsi 6 mesidalla domanda senza che sia stata esaminata ed il ritardo non sia dovuto alrichiedente, lo stesso potrà ottenere un PSE che permette il lavoro fino allaconclusione della procedura.Tale PSE non può essere convertito in PSE lavoro ma permette l'iscrizione alS.S.R. I minori hanno l’obbligo scolastico.

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