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Condizioni generali d'acquisto - Friedrich Graepel AG

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<strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong> d’acquistoDella dita <strong>Friedrich</strong> <strong>Graepel</strong> <strong>AG</strong>Della dita <strong>Graepel</strong>-STUV GmbH§ 1 <strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong>(1) I nostri condizioni <strong>generali</strong> d’acquisto si applicano in modo esclusivo;condizioni diversi o contrapposti della parte del fornitore non siano accettati ameno della nostra approvazione esplicita per scritto. I nostri condizioni<strong>generali</strong> d’acquisto si applicano anche nel caso in cui si accettino ordini senzarestrizioni e anche se si è a conoscenza che le condizioni del fornitore siano inconflitto o contrarie alle nostre condizioni d’acquisto.(2) Tutti accordi fatto tra di noi e il fornitore al fine di esecuzione di questocontratto siano espressi in questo contratto sempre in scritto.(3) I nostri condizioni <strong>generali</strong> d’acquisto applicano solamente contro imprenditoriconformemente al § 310 sezione 4 BGB (codice civile della repubblicafederale della Germania).(4) I nostri condizioni <strong>generali</strong> d’acquisto applicano anche per tutti affari e attivitàper l’avvenire con il fornitore.§ 2 Documenti d’ordine(1) Il fornitore s’impegna di accettare il nostro ordine tra un termine di 1settimana.(2) Ci riserviamo il diritto di proprietà e il diritto d’autore su tutti tipi di disegni,illustrazioni, calcoli e altri documenti; essi devono essere mantenuti segretirispetto a terzi e non devono essere fatto accessibili senza il nostro accordoesplicitamente per scritto. Devono essere utilizzati unicamente per laproduzione a base del nostro ordine; dopo l’esecuzione dell’ordine deveesserci restituiti complementare alla previsione normativa del § 8 sezione ( 4).§ 3 Prezzo e pagamenti(1) Il prezzo convenuto nell’ordine è vincolante. Al contrario, in assenza di unaccordo scritto il prezzo include la fornitura “DDU” compresa l’imballo. Ilritorno dell’imballo costituisce un accordo particolare.(2) Il prezzo comprese imposte sugli scambi.(3) Possiamo unicamente evadere le fatture che dimostrano – adeguato allenostre direttive – il numero d’ordine indicato; per tutte le conseguenze a causadi un inadempimento di questo impegno, il fornitore sia responsabileunicamente se esse non possa verificare che invece non sia responsabile.(4) Se non diversamente concordato, i pagamenti avverranno entro 8 giornicalcolati dal momento del ricevimento della merce e della fattura con 3% disconto, entro 30 giorni calcolati dal momento del ricevimento della merce edella fattura con 2% di sconto oppure entro 90 giorni netto calcolati dalmomento della fattura.(5) Abbiamo il diretto di compensazione e di ritenzione in modo esaustivo legale.§ 4 Tempi di fornituraPagina 1 di 3


(1) I tempi di fornitura specificato nell’ordine sono vincolanti.(2) Il fornitore s’impegna d’informarci immediatamente in modo scritto sucircostanze che prevedono un inadempimento dei tempi di fornitura.(3) Nel caso di ritardo della fornitura siamo autorizzati a richiedere ragioni legali.In particolare siamo autorizzati di richiedere il pagamento di una penale dopoun decorso del termine adeguato come compensazione per la fornitura. Sirichiederemo il pagamento di un penale, il fornitore ha il diritto di provare chenon sia responsabile per la violazione dei doveri.§ 5 Passaggio del rischio(1) Salvo diversamente indicato, la fornitura deve essere stato franco domicilio.(2) Il fornitore s’impegna d’indicare precisamente il nostro numero d’ordine sututti i documenti e bolletti di consegna; se le omesse, eventuali ritardi perquanto riguarda l’esito noi non siano colpevole.§ 6 Diritti in caso di difetti(1) Siamo tenuti a controllare i beni entro un breve periodo, con particolareattenzione a possibili variazioni di qualità o quantità. Nel caso in cui sianoriscontrati dei difetti, il fornitore ne sarà tempestivamente informato; l’avviso èconsiderato tempestivo, se perviene al fornitore entro 5 giorni lavorativi dalladata di consegna o dal momento in cui è stato rilevato il difetto.(2) Siamo autorizzati a ricorrere pienamente al reclamo legale; in ogni sensosiamo autorizzati a richiedere dal fornitore secondo nostra scelta un’eventualeeliminazione dei vizi oppure la fornitura di un nuovo bene. Riserviamo il dirittoformale di compensazioni, soprattutto il diritto di compensazione invece difornitura.(3) Se la prestazione successiva non è avvenuta in un breve periodo o se non siastato possibile fissare un termine, potremo ricorrere ai nostri diritti legalirelativamente ai beni difettosi. Questo vige particolarmente quando è un casodi provvedimenti con tingibili e urgenti o quando si deve aspettare un difettomaggiore.(4) Il termine di prescrizione sia 36 mesi, calcolato dal passaggio del rischio.§ 7 Diritti di terzi(1) Se terzi ci muovessero un reclamo, il fornitore deve assumersi tale reclamo,successivamente alla nostra comunicazione scritta; non siamo autorizzati difissare un accordo con terzi – senza consenso del fornitore – in particolare perquanto riguardo un concordato.(2) Il dovere di esenzione del fornitore si collega su tutte le applicazioni crescendonecessariamente proprio del godimento di terzi.(3) Il termine di prescrizione è conteggiato in 3 anni a partire dalla fornitura.§ 8 Riserva di proprietà(1) In caso d’ordine al fornitore riserviamo la proprietà. Lavorazioni omodificazione attraverso il fornitore sono fatte nel nostro nome. Se la nostramerce soggetta al riservato dominio sarà lavorata insieme con altri beni, alloraacquisteremo la comproprietà alla nuova merce in proporzione del valore dellaPagina 2 di 3


nostra merce (prezzo di realizzo più imposta sul fatturato) nel momento dellalavorazione.(2) Se la merce, messo a disposizione di noi, viene amalgamato inseparabile condegli articoli che non appartengono di noi, allora acquisteremo la proprietà allanuova merce nel momento del mescolamento. Quando esse mescolamento èfatta in tal modo che la merce per la maggior parte è considerata parte delfornitore, l’articolo deve considerato stipulato che il fornitore ci trasferisce unaparte della proprietà proporzionale; il fornitore conserva la proprietà esclusivaoppure la comproprietà per noi.(3) Riserviamo la proprietà agli utensili; il fornitore s’impegna di usare tali utensiliesclusivamente per la produzione di beni ordinato da noi. Il fornitores’impegna di assicurare a proprie spese tali utensili essendo la nostraproprietà contro danni causati dal fuoco, acqua e furto. Contemporaneamenteil fornitore ci cede già adesso tutte le ragioni di compensazione essendodell’assicurazione; con la presente accettiamo tale cessione. Il fornitores’impegna di attuare tutti lavori d’ispezione e manutenzione essendonecessaria agli utensili a proprie spese. S’impegna di indicareimmediatamente eventuali disfunzioni; se l’omesse colpevole, perconseguenza tutte le ragioni di compensazione rimangano salvi.(4) Il fornitore s’impegna di trattare tutti disegni, illustrazioni, calcoli e altridocumenti e informazioni segreti. Inoltre non è possibile duplicarli a renderlidisponibili a terzi salvo nostra autorizzazione esplicita. L’obbligazione disegretezza vale anche dopo l’esecuzione di questo contratto; estingue quandoe per quanto la sapienza di produzione è conosciuta al pubblico per quantoriguardo i disegni, illustrazioni, calcoli e altri documenti.(5) Siccome i diritti di sicurezza noti nella sezione (1) e/o (2) eccedono il prezzo direalizzo di tutta la nostra merce soggetta al riservato dominio a più di 10%,siamo impegnati su richiesta del fornitore, di restituzione dei diritti di sicurezzaa tenore di nostra scelta.§ 9 – Giurisdizione – luogo d’adempimento(1) Per quanto il fornitore sia commerciante, la nostra sede d’affare ègiurisdizione; perciò siamo anche autorizzati di citare il fornitore anche nellasua sede d’affari.(2) Per quanto non sia stipulato altrimenti nell’ordine, la nostra giurisdizione èanche luogo d’adempimento.Aggiornamento: Luglio 2006Pagina 3 di 3

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