12.07.2015 Views

direttiva 2005/36/CE - EUR-Lex - Europa

direttiva 2005/36/CE - EUR-Lex - Europa

direttiva 2005/36/CE - EUR-Lex - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

L 255/42ITGazzetta ufficiale dell'Unione europea30.9.<strong>2005</strong>Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della pienaresponsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazionedelle attività infermieristiche nei confronti del paziente.3. Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere rilasciatiin Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormenteal 1 o maggio 2004 la corrispondente formazione chenon soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo31, sancita dal titolo di «licenza di infermiere» ottenuto sullabase di uno speciale programma di rivalorizzazione di cuiall'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica lalegge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri attigiuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro dellasanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardantii corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sonotitolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale -maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e diostetrica presso un liceo medico o una scuola professionalemedica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 13maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare chegli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e dicompetenze paragonabile a quello degli infermieri in possessodelle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definitenell'allegato V, punto 5.2.2.Sezione 4DentistaArticolo 343. La formazione di dentista di base garantisce l'acquisizioneda parte dell'interessato delle conoscenze e competenzeseguenti:a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondal'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodiscientifici e in particolare dei principi relativi alla misuradelle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabilitiscientificamente e all'analisi dei dati;b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e delcomportamento di persone sane e malate, nonché del modoin cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato disalute dell'uomo, nella misura in cui ciò abbia rapporti conl'odontoiatria;c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione didenti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati,nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed ilbenessere fisico e sociale del paziente;d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici cheforniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni emalattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativitessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo,diagnostico e terapeutico;e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportunocontrollo.La formazione di dentista di base conferisce le competenzenecessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione,alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattiedei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.Formazione di dentista di base1. L'ammissione alla formazione di dentista di base presupponeil possesso di un diploma o certificato che dia accesso,per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori dilivello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.2. La formazione di dentista di base comprende almenocinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno vertenti suun programma che corrisponda almeno a quello di cui all'allegatoV, punto 5.3.1 effettuati in un'università, in un istitutosuperiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianzadi un'università.Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.3.1,possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico etecnico.In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportareuna modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delleprofessioni per quanto concerne la formazione e le condizionidi accesso delle persone fisiche.Articolo 35Formazione di dentista specialista1. L'ammissione alla formazione di dentista specialistapresuppone il compimento con successo di cinque anni di studiteorici e pratici nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo34, oppure il possesso dei documenti di cui agli articoli23 e 37.2. La formazione di dentista specialista comprende un insegnamentoteorico e pratico dispensato in un centro universitario,in un centro di cura, di insegnamento e di ricerca o, eventualmente,in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autoritàod organi competenti.La formazione di dentista specialista si svolge a tempo pieno,per un periodo non inferiore a tre anni, sotto controllo delleautorità od organi competenti. Essa richiede la partecipazionepersonale del dentista candidato alla specializzazione all'attivitàe alle responsabilità dell'istituto in questione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!