12.07.2015 Views

direttiva 2005/36/CE - EUR-Lex - Europa

direttiva 2005/36/CE - EUR-Lex - Europa

direttiva 2005/36/CE - EUR-Lex - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

L 255/50ITGazzetta ufficiale dell'Unione europea30.9.<strong>2005</strong>2. La procedura d'esame della richiesta di autorizzazione perl'esercizio di una professione regolamentata va completataprima possibile con una decisione debitamente motivatadell'autorità competente dello Stato membro ospitante ecomunque entro tre mesi a partire dalla presentazione delladocumentazione completa da parte dell'interessato. Tuttaviaquesto termine può essere prorogato di un mese nei casi di cuiai capi I e II del presente titolo.3. La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti,può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.dello Stato membro d'origine, ed eventualmente la sua abbreviazione,nella lingua dello Stato membro d'origine. Lo Statomembro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito danome e luogo dell'istituto o della giuria che l'ha rilasciato. Se iltitolo di studio dello Stato membro d'origine può essereconfuso con un titolo che, nello Stato membro ospitante,richiede una formazione complementare, non acquisita dalbeneficiario, tale Stato membro ospitante può imporre aquest'ultimo di usare il titolo di studio dello Stato membrod'origine in una forma adeguata che esso gli indicherà.Articolo 55Articolo 52Uso del titolo professionale1. Se uno Stato membro ospitante regolamenta l'uso deltitolo professionale relativo a un'attività della professione inquestione, i cittadini di altri Stati membri autorizzati a esercitarela professione regolamentata in base al titolo III usano iltitolo professionale dello Stato membro ospitante che in essocorrisponde a tale professione e ne usano l'eventuale abbreviazione.Affiliazione a un regime assicurativoFatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, primo comma,lettera b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisitole qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono untirocinio preparatorio e/o un periodo d'esperienza professionaleper essere affiliati ad un regime di assicurazione contro lemalattie, dispensano da quest'obbligo i titolari di qualificheprofessionali di medico e di dentista acquisite in un altro Statomembro.2. Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentatada un'associazione o organizzazione ai sensi dell'articolo3, paragrafo 2, i cittadini degli Stati membri possono usareil titolo professionale da essa rilasciato, o la sua abbreviazione,solo se possono provare di esserne membri.Se l'associazione o l'organizzazione subordina l'acquisizionedella qualità di membro a determinati requisiti essa può farlosolo alle condizioni previste dalla presente <strong>direttiva</strong>, neiconfronti dei cittadini di altri Stati membri che possiedanoqualifiche professionali,TITOLO VCOOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E COMPETENZE ESECU-TIVEArticolo 56Autorità competentiTITOLO IVMODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONEArticolo 53Conoscenze linguisticheI beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionalidevono avere le conoscenze linguistiche necessarie all'eserciziodella professione nello Stato membro ospitante.Articolo 54Uso del titolo di studioFatti salvi gli articoli 7 e 52, lo Stato membro ospitante fa sìche gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e diquello d'origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamenteper agevolare l'applicazione della presente <strong>direttiva</strong>.Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante edello Stato membro d'origine si scambiano informazioniconcernenti l'azione disciplinare o le sanzioni penali adottate oqualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avereconseguenze sull'esercizio delle attività previste dalla presente<strong>direttiva</strong>, nel rispetto della normativa sulla protezione dei datipersonali di cui alle direttive 95/46/<strong>CE</strong> del Parlamento europeoe del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela dellepersone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonché alla libera circolazione di tali dati ( 1 ), e 2002/58/<strong>CE</strong> delParlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativaal trattamento dei dati personali e alla tutela della vitaprivata nel settore delle comunicazioni elettroniche (<strong>direttiva</strong>relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche ( 2 )).( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento(<strong>CE</strong>) n. 1882/2003.( 2 ) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!