Luciano Garofalo“ritrazione” dell’ordinamento nazionale e la non applicazione del relativodiritto 70 .Il superamento del concetto stesso di adattamento determina anche l’obsolescenzadel principio di specialità quale canone ermen<strong>eu</strong>tico diretto a garantire ilprimato del diritto UE 71 . Tale canone ermen<strong>eu</strong>tico, infatti, può essere utilizzatosolo tra norme del medesimo ordinamento, non tra norme di ordinamenti diversipur in teorica concorrenza nella disciplina della medesima fattispecie; disciplinanella quale, come affermato dalla stessa Corte costituzionale, l’antinomia tranorma interna e norma dell’Unione <strong>eu</strong>ropea costituisce un prius logico e giuridicorispetto alla questione di costituzionalità poiché investe la stessa applicabilitàdella norma interna 72 .Da ciò consegue che la più corretta metodologia di approccio al suddettoschema logico-sistematico sia quella del “conflitto di leggi” la cui soluzione,peraltro, rispetto a quanto avviene nel diritto internazionale privato, è qui facilitatadalla posizione di primato riconosciuta al diritto dell’Unione <strong>eu</strong>ropea con inoti effetti di “ritrazione” e “non applicazione” dell’ordinamento nazionale.Ovviamente, è difficile fornire oggi indicazioni esaustive sulle caratteristichedello schema logico-sistematico atto ad inquadrare correttamente lo stato attualedei rapporti tra diritto italiano e diritto dell’Unione <strong>eu</strong>ropea. E ciò soprattutto pereffetto delle continue evoluzioni che sta subendo il quadro normativo di riferimentoe delle scarse, ancorché già significative, indicazioni provenienti daldiritto vivente. Peraltro, una volta esaminati alcuni elementi rilevanti e chiaritala metodologia di approccio, i contorni primordiali di tale schema dovrebberoiniziare ad apparire anche se molto è ancora da scrivere per definirli compiutamente.Qui, in conclusione e in attesa di ulteriori approfondimenti, è utile ribadir<strong>eu</strong>na considerazione: la subalternità di un sistema di fonti di produzione normativarispetto ad un altro sistema di fonti di produzione normativa è constatazionedi per sé decisiva ai fini dell’individuazione del suddetto schema logico-sistematicoanche se tale subalternità non è totale ma limitata alle materie di competenzadell’Unione <strong>eu</strong>ropea e incontra un limite, a detta della Corte costituzionale 73 , nelrispetto, da parte del diritto dell’Unione <strong>eu</strong>ropea, dei princìpi fondamentalidell’ordinamento costituzionale italiano.Infatti, da un lato, tale ultima limitazione non rileva con riferimento allaproblematica qui analizzata poiché l’eventuale violazione dei princìpi fonda-70Vedi, in argomento, M. Vacca, La costruzione dell’ordinamento giuridico comunitario ed iPaesi membri, Milano, 1996, p. 4 ss.71Ibidem, p. 108 ss.72Corte costituzionale, sentenza del 13 luglio 2007, n. 284, cit.73A partire da Corte costituzionale, sentenza del 27 dicembre 1973, n. 183, in V. Starace, C.Decaro, La giurisprudenza costituzionale in materia internazionale, Napoli, 1977, p. 364 ss.Sull’argomento, in generale, U. Draetta, Diritto dell’Unione <strong>eu</strong>ropea e principi fondamentalidell’ordinamento italiano: un contrasto non più solo teorico, in L. Daniele (a cura di), op. cit., p.281 ss.262
Ordinamento dell’Unione <strong>eu</strong>ropea e ordinamento italiano: “prove tecniche” d’integrazionementali dell’ordinamento costituzionale italiano non determina una sindacabilitàdei singoli atti normativi comunitari ma una valutazione “sulla perdurante compatibilitàdel Trattato con i predetti princìpi fondamentali” 74 . Con ciò si escludeche i nostri princìpi fondamentali possano essere considerati un limite dell’attivitànormativa dell’Unione <strong>eu</strong>ropea e, quindi, un condizionamento diretto diquel sistema di fonti.Dall’altro lato, poi, il fatto che la subalternità delle fonti interne alle fontidell’Unione <strong>eu</strong>ropea sia limitata alle materie di competenza dell’Unione – per lequali le relative istituzioni devono operare nel rispetto dei princìpi di attribuzionee proporzionalità e, nelle materie di competenza concorrente, nel rispettodel principio di sussidiarietà (art. 5 TUE) – non fa venir meno la suddetta subalternitàma rileva sotto un diverso profilo. Tale circostanza, infatti, implicandosolo cessioni parziali di sovranità all’Unione <strong>eu</strong>ropea – e, per di più, condizionatedall’operare dei princìpi anzidetti – mantiene strutturalmente inalterata laplenitudo potestas 75 degli Stati membri nelle materie non oggetto di cessioni e/odeleghe di sovranità e, di conseguenza, esclude solo che, rebus sic stantibus, ilprocesso d’integrazione <strong>eu</strong>ropea possa essere considerato come costituente unaEntità federale che abbia assorbito e sostituito la personalità “sovrana” degliStati membri.Per il resto è ovvio che un sistema di fonti subordinato ad altro sistema difonti – per di più con le modalità prima indicate – implica una subordinazionedell’ordinamento giuridico interno – integralmente considerato – a quellodell’Unione <strong>eu</strong>ropea con gli effetti di tipo istituzionale che è facile ipotizzare.AbstractEU Law and Italian Law: ‘Tests’ of IntegrationRelations between Italian law and European law are currently shrouded in fog. Thereasons are many: first of all, our Constitutional Court has not yet clearly defined itsposition on the issues arising from the amendment of Article 117(1) of the ItalianConstitution in relation to EU law. In particular, doubts of the Italian doctrine on thisparticular aspect of the constitutional reform of 2001 play an important role. Scholarsinitially found no substantial innovations from the usual grading of the relationshipbetween EU law and Italian law. This framework has been consolidated through a longand troubled judicial developments. So, maybe, it was feared that the new version of74Corte costituzionale, sentenza del 27 dicembre 1973, n. 183, cit. In argomento, U. Villani,op. cit., p. 1304 ss.75Potestà, peraltro, in Italia limitata dal fatto che i vincoli posti dall’ordinamento “comunitario”costituiscono un limite per l’intera attività legislativa nazionale ai sensi dell’art. 117, 1° comma,Cost.263
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