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Numero 2 (maggio - agosto) - Studisullintegrazioneeuropea.eu

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Ordinamento dell’Unione <strong>eu</strong>ropea e ordinamento italiano: “prove tecniche” d’integrazionementali dell’ordinamento costituzionale italiano non determina una sindacabilitàdei singoli atti normativi comunitari ma una valutazione “sulla perdurante compatibilitàdel Trattato con i predetti princìpi fondamentali” 74 . Con ciò si escludeche i nostri princìpi fondamentali possano essere considerati un limite dell’attivitànormativa dell’Unione <strong>eu</strong>ropea e, quindi, un condizionamento diretto diquel sistema di fonti.Dall’altro lato, poi, il fatto che la subalternità delle fonti interne alle fontidell’Unione <strong>eu</strong>ropea sia limitata alle materie di competenza dell’Unione – per lequali le relative istituzioni devono operare nel rispetto dei princìpi di attribuzionee proporzionalità e, nelle materie di competenza concorrente, nel rispettodel principio di sussidiarietà (art. 5 TUE) – non fa venir meno la suddetta subalternitàma rileva sotto un diverso profilo. Tale circostanza, infatti, implicandosolo cessioni parziali di sovranità all’Unione <strong>eu</strong>ropea – e, per di più, condizionatedall’operare dei princìpi anzidetti – mantiene strutturalmente inalterata laplenitudo potestas 75 degli Stati membri nelle materie non oggetto di cessioni e/odeleghe di sovranità e, di conseguenza, esclude solo che, rebus sic stantibus, ilprocesso d’integrazione <strong>eu</strong>ropea possa essere considerato come costituente unaEntità federale che abbia assorbito e sostituito la personalità “sovrana” degliStati membri.Per il resto è ovvio che un sistema di fonti subordinato ad altro sistema difonti – per di più con le modalità prima indicate – implica una subordinazionedell’ordinamento giuridico interno – integralmente considerato – a quellodell’Unione <strong>eu</strong>ropea con gli effetti di tipo istituzionale che è facile ipotizzare.AbstractEU Law and Italian Law: ‘Tests’ of IntegrationRelations between Italian law and European law are currently shrouded in fog. Thereasons are many: first of all, our Constitutional Court has not yet clearly defined itsposition on the issues arising from the amendment of Article 117(1) of the ItalianConstitution in relation to EU law. In particular, doubts of the Italian doctrine on thisparticular aspect of the constitutional reform of 2001 play an important role. Scholarsinitially found no substantial innovations from the usual grading of the relationshipbetween EU law and Italian law. This framework has been consolidated through a longand troubled judicial developments. So, maybe, it was feared that the new version of74Corte costituzionale, sentenza del 27 dicembre 1973, n. 183, cit. In argomento, U. Villani,op. cit., p. 1304 ss.75Potestà, peraltro, in Italia limitata dal fatto che i vincoli posti dall’ordinamento “comunitario”costituiscono un limite per l’intera attività legislativa nazionale ai sensi dell’art. 117, 1° comma,Cost.263

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