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Norme disciplinari - ASL TO3

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Art. 4(disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001 come modificate dal D. Lgs. n. 150/2009)1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti inrelazione ai quali procede anche l’autorità giudiziaria prosegue e si concludeanche in pendenza del procedimento penale.2. In particolare per le sanzioni di minore gravità non è ammessa lasospensione del procedimento disciplinare che deve essere avviato, proseguitoe concluso autonomamente a prescindere dalle vicende del procedimentopenale.3. Il procedimento disciplinare per le infrazioni di maggiore gravità può esseresospeso dall’ucpd se ricorrono due presupposti:a) che l’accertamento del fatto addebitato al dipendente risulta di particolarecomplessità;b) che l’ufficio disciplinare, all’esito dell’istruttoria, non dispone di elementisufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione. Viene fatta salva lapossibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confrontidel dipendente.4. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione diuna sanzione e successivamente il procedimento penale viene definito con unasentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato aldipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendentemedesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte daproporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità dellapronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne oconfermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.5. Diversamente se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazioneed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autoritàdisciplinare competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare ledeterminazioni conclusive all’esito del giudizio penale.6. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabiledi condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinarecomporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata unadiversa.7. In tutti i casi il procedimento disciplinare è ripreso o riaperto entro sessantagiorni dalla comunicazione della sentenza all’Azienda di appartenenza dellavoratore, ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura, ed è conclusoentro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura.8. La ripresa o la riapertura del procedimento disciplinare avvengono medianteil rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’ucpd.11

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