12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

#ST# 96.091<strong>Messaggio</strong><strong>concernente</strong> <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>del 20 novembre 1996Onorevoli presidenti e consiglieri,In adempimento del decreto <strong>federale</strong> del 3 giugno 1987 <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> <strong>revisione</strong>totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, vi sottoponiamo per approvazione il messaggioe il disegno di nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.Il messaggio contiene il disegno di nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> ai sensi dell'articolo3 del decreto <strong>federale</strong> del 3 giugno 1987 nonché un disegno ciascuno per<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri e <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> giustizia.Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi par<strong>la</strong>mentari:1991 P 90.440 Revisione totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> del 1874 (N19.9.91, Gruppo socialista)1991 P 90.450 Revisione totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> (N 19.9.91,Gruppo ecologista)1991 P 90.503 Revisione totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Istituzione diuna Costituente (N 19.9.91, Nabholz)1993 P 92.3037 Ampliamento del diritto d'esame del Tribunale <strong>federale</strong> (N19.9.93, Nabholz)1994 M 93.3218 Revisione totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> (S 16.12.93,Meier Josi; N 16.12.94)1995 M 93.3533 Validità delle iniziative popo<strong>la</strong>ri (S 16.6.94, Commissionedelle istituzioni politiche CSt 91.410; N 21.3.95)1995 P 93.3558 Articolo sul<strong>la</strong> stampa nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> (N 1.2.95,Zbinden).Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione del<strong>la</strong> nostra alta considerazione.20 novembre 1996 In nome del Consiglio <strong>federale</strong> svizzero:II presidente del<strong>la</strong> Confederazione, De<strong>la</strong>murazII cancelliere del<strong>la</strong> Confederazione, Couchepin1996 - 666 1 Foglio <strong>federale</strong>. 80° anno. Vol. l l


CompendioNel 1998 <strong>la</strong> Svizzera ricorda il 150° d'esistenza dello Stato <strong>federale</strong>. A quel momentodovranno essere ultimati i <strong>la</strong>vori preliminari del<strong>la</strong> riforma costituzionale.Tali <strong>la</strong>vori preliminari hanno invero avuto inizio già a metà degli anniSessanta - il Par<strong>la</strong>mento se ne è occupato in dettaglio nel 1987 - ma hanno ripresonuovo vigore soltanto dopo che è stata respinta l'adesione allo Spazioeconomico europeo. Il Consiglio <strong>federale</strong> ha deciso di riprenderli nell'estate del1994.La riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> proposta nel presente messaggio intende da uncanto rendere evidente quanto oggi, sul<strong>la</strong> base di un ampio consenso politicodi base, valga quale realtà costituzionale vissuta e diritto costituzionale vinco<strong>la</strong>nte.Le <strong>la</strong>cune esistenti nel testo costituzionale vanno colmate, <strong>la</strong> strutturamigliorata, <strong>la</strong> densità normativa ridotta e <strong>la</strong> lingua modernizzata. La riformadel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> è quindi anche l'occasione per rendere il Paese nuovamenteconsapevole degli elementi che configurano <strong>la</strong> Confederazione Svizzera, nonchéindicare quanto assicura <strong>la</strong> coesione del<strong>la</strong> Svizzera in quanto nazione fondatasul<strong>la</strong> volontarietà. Contemporaneamente <strong>la</strong> riforma crea maggiore trasparenza,indispensabile per il buon funzionamento delle istituzioni statuali e per<strong>la</strong> fiducia del cittadino nello Stato.D'altro canto, però, <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> non intende limitarsi a presentareil vigente diritto costituzionale, poiché segnatamente nel settore delleautorità e dei diritti popo<strong>la</strong>ri sono necessarie innovazioni, nell'intento d'assicuraree rafforzare le capacità di decisione ed azione dello Stato in vista dellesfide dell'avvenire. Le istituzioni dello Stato <strong>federale</strong> svizzero, che risalgono essenzialmenteal secolo scorso, hanno globalmente dato buone prove. Non sonoquindi necessarie modifiche fondamentali. S'impongono invece determinatiadeguamenti, soprattutto nei settori dei diritti popo<strong>la</strong>ri e del<strong>la</strong> giustizia, alloscopo di evitare che <strong>la</strong> struttura istituzionale del nostro Stato abbia a lungo andarea patirne.Partendo da questi obiettivi, il messaggio propone tre diversi progetti: un decreto<strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata (progetto A), un decreto<strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri (progetto B) e un decreto <strong>federale</strong>sul<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> giustizia (progetto C). Non si intende quindi attuare né una<strong>revisione</strong> totale nel senso c<strong>la</strong>ssico del termine - tale era invece ancora il casodel progetto di <strong>Costituzione</strong> del<strong>la</strong> commissione peritale Furgler del 1977 - chetoccherebbe tutti i settori del diritto costituzionale e neppure una <strong>revisione</strong> puramenteformale, limitata a una nuova formu<strong>la</strong>zione del vigente diritto costituzionale.La riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> ricollega il cosiddetto aggiornamento delvigente diritto costituzionale a innovazioni istituzionali in due campi centrali.Essa rinuncia a innovazioni materiali di grande portata, ma è concepita comeprocesso aperto che rende possibile il coinvolgimento di altri settori di riforma.Il progetto A adempie il mandato conferito dall'Assemblea <strong>federale</strong> nel 1987.Giusta tale mandato, il Consiglio <strong>federale</strong> doveva sottoporre un progetto di


nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> che aggiornasse il vigente diritto costituzionalescrìtto e non scritto, lo presentasse in modo comprensibile, lo riordinasse sistematicamentenonché ne unificasse densità e lingua. Si trattava, in altri termini,di esprimere in modo il più possibile completo, chiaramente strutturato e informa comprensibile il vigente diritto costituzionale e, quindi, istituire per ilcittadino <strong>la</strong> trasparenza indispensabile delle norme fondamentali dello Stato.Il disegno di <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata sottolinea le caratteristiche essenzialidello Stato (diritti popo<strong>la</strong>ri, legalità, federalismo, socialità) e tiene contodell'evoluzione del diritto costituzionale. Quest'ultima si è attuata in proporzionerilevante al di fuori del testo costituzionale: <strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale<strong>federale</strong>, <strong>la</strong> prassi di Assemblea <strong>federale</strong> e Consiglio <strong>federale</strong> e numerosenorme di diritto internazionale, vinco<strong>la</strong>nti per <strong>la</strong> Svizzera, hanno contribuitoa configurare in modo determinante il diritto costituzionale nel corso degli ultimidecenni. Queste considerazioni valgono partico<strong>la</strong>rmente per lo sviluppodei diritti fondamentali e per i principi generali dell'azione statuale, ma ancheper il rapporto tra Confederazione e Cantoni nonché per <strong>la</strong> cooperazione e lecompetenze delle diverse autorità federali.Il nuovo testo costituzionale evita normative troppo dense. Nonostante recepiscail diritto costituzionale materiale, è chiaramente più breve del<strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>. La struttura, chiaramente rispettosa di criteri materiali,nonché <strong>la</strong> lingua e <strong>la</strong> terminologia moderne contribuiscono a migliorare essenzialmente<strong>la</strong> comprensibilità del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.Il progetto B contiene un pacchetto equilibrato di proposte di riforma dei dirittipopo<strong>la</strong>ri. Obiettivo di tali proposte di riforma non è <strong>la</strong> riduzione e neppure l'estensioneunivoca delle possibilità di cooperazione tipiche del<strong>la</strong> democrazia diretta.Si tratta piuttosto di ristrutturare singoli elementi dei diritti popo<strong>la</strong>ri, diaffinarli e completarli, allo scopo di garantire <strong>la</strong> funzionalità del<strong>la</strong> democraziadiretta, in vista dell'avvenire. Anche per l'avvenire occorre garantire <strong>la</strong> partecipazionee <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione del cittadino al<strong>la</strong> soluzione delle importanti questionipolitiche. Le singole proposte di riforma tengono conto del<strong>la</strong> partico<strong>la</strong>reimportanza dei diritti popo<strong>la</strong>ri nel nostro Stato; partono, in altri termini, dal<strong>la</strong>globalità delle istituzioni.Le proposte di riforma intendono contribuire ad attuare i diritti popo<strong>la</strong>ri soprattutto<strong>la</strong>ddove si tratta di risolvere aspetti importanti e fondamentali, inbreve di decisioni di principio. Tali proposte si sforzano inoltre di attuare unadiversificazione dello strumentario esistente e rispondono alle esigenze del<strong>la</strong>crescente internazionalizzazione del diritto. Infine, si tratta di rafforzare <strong>la</strong>funzione di impulso che compete ai diritti popo<strong>la</strong>ri e di limitare le loro implicazionipiuttosto frenanti. Quali importanti innovazioni sono essenzialmente proposte:l'introduzione dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica e del referendum facoltativoin materia amministrativa e finanziaria; l'estensione del referendum facoltativoin materia di trattati internazionali collegata al<strong>la</strong> possibilità di sottoporresimultaneamente a votazione l'approvazione di trattati internazionali e le rispettivemodifiche di legge; <strong>la</strong> competenza del Tribunale <strong>federale</strong> di decidere,


in casi dubbi, a proposito del<strong>la</strong> validità delle iniziative popo<strong>la</strong>ri; <strong>la</strong> possibilitàdi sottoporre a votazione testi alternativi e più iniziative popo<strong>la</strong>ri e, infine,l'aumento del numero delle firme.Il progetto C intende soprattutto garantire <strong>la</strong> funzionalità del Tribunale <strong>federale</strong>quale massima istanza giudiziaria. Tra i compiti del Tribunale <strong>federale</strong>menzioniamo <strong>la</strong> decisione di questioni giuridiche fondamentali, <strong>la</strong> garanzia dicoerenza dell'ordinamento giuridico e lo sviluppo dinamico del diritto. La funzionalitàdel Tribunale <strong>federale</strong> non deve più a lungo essere pregiudicata da aggraviodi <strong>la</strong>voro e da compiti estranei. Si tratta inoltre di assicurare <strong>la</strong> protezionegiuridica in tutti i settori. Allo scopo di attuare questi obiettivi si propongonoun alleviamento del Tribunale <strong>federale</strong> grazie al<strong>la</strong> riduzione del numerodei processi diretti e all'istituzione di autorità giudiziarie inferiori in tutti i settori,nonché <strong>la</strong> possibilità di limitare l'accesso al Tribunale <strong>federale</strong>. Si proponeinoltre di migliorare <strong>la</strong> protezione giuridica mediante l'introduzione di una garanziagenerale delle vie legali. Un 'innovazione partico<strong>la</strong>rmente importante ècostituita dall'ampliamento del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale: in re<strong>la</strong>zione a unatto d'applicazione, il Tribunale <strong>federale</strong> dovrà potere esaminare se una legge<strong>federale</strong> o un decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale violino diritti costituzionalio diritto internazionale pubblico. Il progetto di <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> giustiziaappronta inoltre le basi costituzionali necessarie per l'unificazione del dirittoprocedurale civile e penale.I progetti d'aggiornamento del vigente diritto costituzionale e dei due settoridì riforma vengono sottoposti contemporaneamente al Par<strong>la</strong>mento. Si trattaperò di progetti separati sui quali si voterà anche separatamente (poco importase nel<strong>la</strong> stessa o in più tornate).


<strong>Messaggio</strong>IIIIIIParte generaleCenni fondamentali sul<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> svizzerae sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> propostaEssenza, funzione e importanza del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>EssenzaLa <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera, del 29 maggio 1874,presenta tutti gli elementi che caratterizzano il moderno Stato costituzionale distampo occidentale. Essa fissa i principi dell'ordinamento statuale, elenca gliobiettivi essenziali, attribuisce compiti, disciplina l'organizzazione e <strong>la</strong> proceduradegli organi statuali, definisce lo statuto delle persone, limitando nel contempoil potere dello Stato. Quale ordinamento giuridico di base, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>pretende validità e primato su tutto il resto del diritto dello Stato. Essafonda <strong>la</strong> Svizzera quale comunità di diritto e <strong>la</strong> costituisce nel<strong>la</strong> forma di Statofederativo, collegando elementi di democrazia diretta e rappresentativi tipiciper il nostro Paese.La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> non è tuttavia soltanto un testo giuridico, è anche documentopolitico, storico e culturale. Rappresenta <strong>la</strong> storia costituzionale diquasi 150 anni dello Stato <strong>federale</strong> svizzero. È immagine delle contestazioni politichetrascorse e, quindi, testimone del suo tempo. In essa prendono corpo <strong>la</strong>tradizione politica e <strong>la</strong> coscienza del Paese. Quale punto di cristallizzazione diintenti politici fondamentali, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> è l'espressione del consensopolitico di base, un genere di «contratto comunitario» in senso moderno.Conformemente al<strong>la</strong> sua finalità, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> è improntata a preservarequanto già conseguito, nonché a strutturare il presente e il futuro.Vuole far sì che <strong>la</strong> sca<strong>la</strong> dei valori in essa riposti e le decisioni fondamentaliin essa sancite trovino applicazione nell'intero processo politico. In tal senso,<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> è anche un ordinamento che fa da cornice all'intera politica,un «ordinamento del politico».La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> non è, nell'intendimento svizzero, un monumentoscolpito nel<strong>la</strong> pietra, quindi inamovibile. È anzi già da sempre - e lo è ancheoggi - al centro del<strong>la</strong> politica <strong>federale</strong>. Più d'una delle sue disposizioni è espressionedel<strong>la</strong> lotta per attuare compromessi politici, vere «opere d'arte» del consensopolitico (Kurt Eichenberger). La costante evoluzione ha mantenuto vitale<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Fin dal<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del 1874, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>è stata adeguata, con circa 140 revisioni parziali di portata diversificata,alle esigenze dei tempi. E nonostante risalga in nuce al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>del 1848, con una tradizione di quasi 150 anni, e sia una delle più antiche costituzionidel<strong>la</strong> Terra, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> non si è pietrificata nel mito. Anzi,con il suo indirizzo fondamentale e le sue affermazioni di base, è senz'altro attualee improntata sull'avvenire.


Funzioni del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>Come <strong>la</strong> costituzione di ogni Paese, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> adempie più compiti.Queste cosiddette funzioni del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> soggiacciono tuttavia, finoa un certo grado, all'evoluzione dei tempi e sono, secondo <strong>la</strong> situazione, valutateanche in modo diversificato. D'importanza immutata sono, nell'otticadel<strong>la</strong> politica statuale e giuridica, <strong>la</strong> funzione d'ordine e organizzazione, nonché<strong>la</strong> funzione di controllo del potere (cfr. a questo proposito, in dettaglio,Kurt Eichenberger, in: Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung,Verfassungsrechtliche Einleitung, n. marg. 72 segg., con rinvii). Nel processocostituzionale di uno Stato già organizzato e in sé funzionante, quale è il casoattualmente del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera, questi aspetti passano a dire il veroin secondo piano. In primo piano vi è invece l'intento di rendere evidente checosa questo Stato effettivamente sia (o sia divenuto) e che cosa questo Statodebba fare oggi e in avvenire, nonché chi possa (o debba) divenire attivo e, infine,come ciò debba avvenire. Con tali premesse il processo costituzionale puòfornire appoggio e orientamento e dare un contributo essenziale per il rafforzamentodel<strong>la</strong> funzione orientatrice del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Vengono confermate erinnovate precedenti decisioni normative fondamentali e le forze che improntano<strong>la</strong> società rivolte verso nuovi obiettivi comuni. La <strong>Costituzione</strong> rendequindi lo Stato nuovamente tangibile e comprensibile nel<strong>la</strong> sua interezza, inmodo che il cittadino possa meglio trovarsi a suo agio nel<strong>la</strong> comunità.Oltre al<strong>la</strong> funzione d'orientamento, nello Stato cresciuto costituzionalmentepuò acquistare importanza <strong>la</strong> funzione d'integrazione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Peril giovane Stato <strong>federale</strong> del 1848, <strong>la</strong> funzione créatrice di unità ebbe importanzarilevante. Anche in tempi di contestazioni interne, <strong>la</strong> funzione integrantedel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> può riacquistare improvvisamente posizione accentrante. Lavolontà di attuare aspetti comunitari e l'impegno di realizzare obiettivi comunisono però anche elementi centrali di qualsiasi rinnovamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>e meritano quindi di essere sottolineati, partico<strong>la</strong>rmente in una nuova Carta costituzionale.Il diritto costituzionale si occupa per tradizione in primo luogo del rapportotra Stato e cittadino e del rapporto degli organi statuali tra loro; lo sguardoè comunque diretto anche «verso l'interno». Sempre più si esige oggi però che<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> si esprima anche sul<strong>la</strong> posizione che deve avere lo Stato intemazionalmentee sull'inserimento del diritto nazionale nell'assetto giuridico internazionale.Nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, questa funzione di «ponte» è ancorapoco esplicita. Nelle più recenti costituzioni cantonali, invece, l'apertura delloStato «verso l'esterno» è documentata. La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, da sempre,compie un'altra importante funzione di «ponte», disciplinando a fondo le re<strong>la</strong>zionicon i Cantoni. Essa <strong>la</strong>scia però ai Cantoni, in quanto Stati membri sovrani,ampio spazio per l'evoluzione del loro processo costituzionale.Infine dallo Stato e dal suo ordinamento giuridico si esige oggi (o primariamente)un'«attività efficiente». Fattesi più rare le risorse, sempre più spesso sichiede allo Stato di intervenire in campo economico.A questo proposito ci si scorda a volte che i poteri pubblici legittimano <strong>la</strong> loroattività non soltanto mediante successi d'ordine economico, bensì in ultimaanalisi soltanto mediante un'azione improntata su principi di giustizia.


La più importante prestazione di una costituzione consiste certo nel fatto ch'essa«costituisce» <strong>la</strong> comunità politica, vale a dire <strong>la</strong> struttura, <strong>la</strong> rende capace d'agirenonché <strong>la</strong> permea giuridicamente e nel contempo <strong>la</strong> delimita. La valutazione dellediverse funzioni del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> risulta diversa a seconda del punto di vista concui <strong>la</strong> si consideri e, in certa misura, anche diversa a dipendenza del tempo. Anchenei settori centrali disciplinati dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> - diritti fondamentali,ripartizione dei compiti, organizzazione delle autorità - esse hanno peso diverso.- I diritti fondamentali vinco<strong>la</strong>no tutti gli organi statali, in partico<strong>la</strong>re anche illegis<strong>la</strong>tore. Si parte dall'assunto che i diritti umani fondamentali hanno validitàprecostituita allo Stato; sono riconosciuti e garantiti dallo Stato e noncreati dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. In ultima analisi, nel settore dei diritti fondamentali<strong>la</strong> prassi giudiziaria ha quindi continuato a sviluppare <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> agendoda agente creatore, nell'intento di controbattere i pericoli cui oggi, nei più diversiaspetti, è esposta <strong>la</strong> libertà individuale e collettiva. I diritti fondamentalinon soltanto garantiscono le pretese dell'individuo attuabili giudizialmente; inquanto principi obiettivi essi compenetrano anzi l'intero ordinamento giuridico.In tempi più recenti i diritti fondamentali si sono visti riconoscere unagaranzia supplementare di diritto internazionale, grazie al<strong>la</strong> ratifica dei trattatiinternazionali in cui sono codificati. Segnatamente le garanzie del<strong>la</strong> convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo (CEDU) valgono, secondo dottrina egiurisprudenza riconosciute, come «diritti costituzionali» e godono, come legaranzie del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, di protezione giudiziaria.- La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni costituisce un nucleocentrale del federalismo svizzero. La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> designa competenzee compiti del<strong>la</strong> Confederazione e ne delimita nel contempo le facoltàd'azione. Confederazione, Cantoni e Comuni si suddividono così l'adempimentodei compiti pubblici, secondo il piano fissato nelle costituzioni diConfederazione e Cantoni. La compenetrazione delle competenze di Confederazionee Cantoni, caratteristica per il federalismo svizzero, e le reciprocheimplicazioni istituzionali sono l'immagine riflessa di una Svizzera, Stato giuridicamentepluricostituzionale. Pure da riferire a questa triplice connessioneè il fatto che ogni cittadino svizzero possiede un triplice diritto di cittadinanza:un diritto d'attinenza comunale, un diritto di cittadinanza cantonalenonché il diritto di cittadinanza svizzera. Uno dei compiti centrali del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> è garantire molteplicità e unità nello Stato <strong>federale</strong>.- L'organizzazione dello Stato, in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> designazione dei suoi organie delle rispettive funzioni, è premessa irrinunciabile dell'attività statuale. L'esercizioincontrol<strong>la</strong>to e abusivo del potere può in tale contesto essere contenutosoltanto ove <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, grazie al<strong>la</strong> separazione dei poteri, preveda<strong>la</strong> separazione funzionale, organizzativa e personale del potere statale in Legis<strong>la</strong>tivo,Esecutivo, Giudiziario e protezione giuridica. La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>del 1874 è basata tacitamente su questo importante principio di strutturadello Stato di diritto. Anche <strong>la</strong> distribuzione degli organi vuoi essere disciplinatadal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Una costituzione democratica riconduce <strong>la</strong> legittimazionedi ogni organo statuale al<strong>la</strong> cittadinanza (sovranità popo<strong>la</strong>re) eassicura il vincolo degli organi statali alle premesse d'ordine procedurale econtenutistico del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (Stato di diritto).


Limitato potere di fornire prestazioniII potere reale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> di fornire prestazioni e <strong>la</strong> sua forza dirigentenel processo politico non possono tuttavia essere sopravvalutati. La <strong>Costituzione</strong>in quanto ordinamento giuridico fondamentale non può, da so<strong>la</strong>, garantireil buon funzionamento dello Stato e del<strong>la</strong> società. Essa è soltanto uno deifattori d'influsso nel campo di forze costituito da società, economia e politica.La <strong>Costituzione</strong> prende parte, in questo modo, all'evolversi, nonché al<strong>la</strong> perditadi rilievo che contraddistingue lo Stato nel nostro tempo. La modifica dell'assettodei valori del<strong>la</strong> società pluralistica attuale e il mutato rapporto traStato ed economia sono in ultima analisi praticamente sottratti all'influssodel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Eppure: <strong>la</strong> pacifica, ordinata convivenza delle persone in un'associazione diStati è retta in modo determinante da norme vinco<strong>la</strong>nti, trasparenti e razionali.La <strong>Costituzione</strong> costituisce il fattore che contiene e conserva vitale questo«consenso nazionale». Proprio nel<strong>la</strong> nostra società pluralistica, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>contribuisce in modo determinante a garantire un minimo di concordanza praticae di omogeneità politica, senza le quali non è possibile una pacifica convivenza.La <strong>Costituzione</strong> si rive<strong>la</strong> proprio oggi indispensabile a garantire <strong>la</strong> coesionenazionale, non da ultimo poiché altri fattori d'unione hanno perduto disolidità e, in parte, sono anzi divenuti fragili.112 Caratteristiche essenziali dello Stato <strong>federale</strong> svizzeroCome <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> nel<strong>la</strong> sua globalità permette facilmente di riconoscere,<strong>la</strong> Confederazione Svizzera è uno Stato <strong>federale</strong> improntato su principidi libertà e di diritto, democrazia e socialità. Il carattere di Stato di diritto,di Stato federativo e di Stato sociale, nonché <strong>la</strong> forma tipica del<strong>la</strong> partecipazionedemocratica sono inerenti al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, in quanto decisionifondamentali che ne definiscono <strong>la</strong> struttura. Questi principi strutturali, aiquali si riferisce anche l'articolo sullo scopo (art. 2 Cost.) e imprimono carattereal<strong>la</strong> forma dello Stato, contraddistinguono <strong>la</strong> specificità del<strong>la</strong> Svizzeraquale comunità politica. Nonostante che il testo costituzionale non si esprimain nessun luogo in merito a questi principi strutturali (diversamente dalle piùrecenti costituzioni cantonali), essi sono oggi tanto consolidati e riconosciutiche anche un futuro costituente sarà indotto ad agire su queste basi centrali chevalgono a costituire l'identità. I singoli principi strutturali possono essere caratterizzaticome segue:- Democrazia semidiretta. Con <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>approvata da popolo e Cantoni nel 1874 era stato introdotto il referendumfacoltativo per le leggi federali nonché per i decreti federali di carattere obbligatoriogenerale (art. 89 Cost.). Si concludeva cosi, per <strong>la</strong> Confederazione,<strong>la</strong> democrazia rappresentativa. Lo strumentario del<strong>la</strong> democrazia diretta hada allora conosciuto importanti ampliamenti. Nel 1891 fu introdotta l'iniziativapopo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> (art. 121Cost.). Più tardi fu <strong>la</strong> volta, in due fasi, del referendum applicato ai trattatiinternazionali (art. 89 Cost.), introdotto nel 1921 e ampliato poi nel 1977.


L'odierna situazione costituzionale rispecchia quindi il seguente intendimento,specificamente svizzero, del<strong>la</strong> sovranità popo<strong>la</strong>re: il popolo non è soltanto(in collegamento con i Cantoni) potere costituente, bensì entità realmenteattiva nel processo decisionale materiale politico. La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>non ha tuttavia riconosciuto agli aventi diritto di voto un potere decisionalegenerale; importanti facoltà decisionali sono infatti rimaste appannaggiodegli altri organi statali, in partico<strong>la</strong>re dell'Assemblea <strong>federale</strong>. Il collegamentotra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, in questa forma,è unico al mondo e accoppia in modo convincente <strong>la</strong> vecchia tradizione dellelibertà comuni con l'idea del<strong>la</strong> partecipazione repubblicana (cfr. Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, vol.2, pp. 393 segg.).Stato di diritto. La Confederazione, in quanto Stato, non è soltanto un corpodotato di potere, che produce diritto, bensì anche contemporaneamente un'organizzazionevinco<strong>la</strong>ta dal diritto. Giustizia e diritto sono precostituiti all'attivitàstatuale. Ogni attività statuale richiede un fondamento nel<strong>la</strong> legge. Il dirittoè però anche limite dell'attività statuale. Il coinvolgimento legale dell'attivitàstatuale si manifesta in due aspetti: dapprima, in senso formale, occorrerispettare sempre le prescrizioni procedurali e le disposizioni che reggono lecompetenze; questo principio vale in partico<strong>la</strong>re anche per <strong>la</strong> procedura del<strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione. Gli organi che operano per lo Stato devono anche e soprattuttorispettare i precetti elementari del<strong>la</strong> giustizia materiale, come risultano dallegaranzie dei diritti fondamentali. Siffatti precetti elementari hanno sempre piùtrovato accesso nel diritto internazionale (diritto internazionale pubblico cogente).La Svizzera è incontestabilmente Stato di diritto nel senso descritto,come dimostrano numerose disposizioni del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, anche seoccorre rilevare che l'attuale testo costituzionale non si riferisce esplicitamentea importanti aspetti tipici dello Stato di diritto (diritti di libertà e garanzie proceduralinon scritti) e, a livello <strong>federale</strong>, non è data nessuna giurisdizione costituzionaleesplicita (art. 113 cpv. 3 Cost.), il che è risentito oggi sempre piùcome carenza (cfr. Stephan Breitenmoser, Rechtsstaatlichkeit in der Schweiz,in: Rechtsstaatlichkeit in Europa, Heidelberg 1996).Federalismo. Con <strong>la</strong> prima <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> del 1848 <strong>la</strong> ConfederazioneSvizzera passò da un'unione di Stati basata su un contratto (Patto <strong>federale</strong>)a un vero Stato <strong>federale</strong> fondato su una base di diritto costituzionale (anchese il tenore del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> <strong>la</strong>scia ancora, occasionalmente, l'impressionetrattarsi di un'opera pattizia). Lo Stato <strong>federale</strong> creato nel 1848presenta tutti gli attributi di uno Stato. La questione se <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>debba essere modificata e se, ad esempio, debba essere ampliato ilcampo delle attività del<strong>la</strong> Confederazione è decisa a livello <strong>federale</strong> da organidel<strong>la</strong> Confederazione; <strong>la</strong> cosiddetta «competenza delle competenze» spettaal<strong>la</strong> Confederazione. Il trapasso allo Stato <strong>federale</strong> non ha però sommerso<strong>la</strong> «statualità» originale dei Cantoni. I Cantoni continuano a disporre di autonomiasostanziale nel<strong>la</strong> definizione e nell'espletamento dei loro compiti,nel<strong>la</strong> definizione, riscossione e utilizzazione delle loro entrate, nel<strong>la</strong> definizionedel<strong>la</strong> loro organizzazione e delle procedure decisionali politiche (cfr.Peter Sa<strong>la</strong>din, in: Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen


Eidgenossenschaft, Basilea/Zurigo/Berna 1986 segg., art. 3, n. marg. 16) anchese entro i limiti del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> (art. 6 Cost.). I Cantoni, inoltre,cooperano a livello <strong>federale</strong> al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà. Essi continuanoa disporre di tutte le facoltà sovrane, necessarie all'adempimento deicompiti statuali, e sono, pur se entro certi limiti, autorizzati ad agire anchenel campo del diritto internazionale pubblico. Le loro costituzioni sono costituzioniautonome e di valore pieno. La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> designa in effettii Cantoni come «sovrani» (art. 1 e 3 Cost.). Il federalismo è tuttavia piùdi un principio legale; esso è anche nel contempo una massima di politica statuale.Il federalismo svizzero è fondato sul convincimento che debba essereconservato il tradizionale carattere multiforme, culturale e linguistico delPaese. Esso comprende un riconoscimento del<strong>la</strong> necessità di proteggere le minoranzee di non estraniarsi dal cittadino. Inerente all'assetto federalisticodello Stato è infine anche il principio che i compiti statuali debbano essererisolti al livello - Confederazione, Cantone, Comune - che offre le miglioricondizioni per un adempimento adeguato dei compiti (principio del<strong>la</strong> sussidiarietà).- Socialità. Negli ultimi 150 anni, <strong>la</strong> Confederazione Svizzera è andata semprepiù sviluppandosi per divenire uno Stato <strong>federale</strong> d'impronta sociale. Giàl'articolo sullo scopo del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> del 1848 (art. 2), ripreso immutatonel<strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, menzionava, oltre ad altri scopifondamentali, quello del<strong>la</strong> comune prosperità. L'articolo 31 bis capoverso 1Cost. introdotto nel 1947, il cosiddetto articolo sul benessere, affida al<strong>la</strong>Confederazione l'incarico di prendere le misure atte ad aumentare «il benesseregenerale» e a procurare «<strong>la</strong> sicurezza economica dei cittadini». La <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> contiene oggi una dozzina circa di disposizioni costituzionali,il cui assunto centrale è l'attuazione di postu<strong>la</strong>ti di politica sociale. Recentementeil Tribunale <strong>federale</strong> ha riconosciuto il diritto costituzionale acondizioni minime d'esistenza. Il carattere sociale dello Stato appare anchein sede cantonale. In recenti costituzioni cantonali, tale impegno si è esternatoin cataloghi di obiettivi sociali. Il riconoscimento del<strong>la</strong> responsabilitàsociale dello Stato, l'impegno a favore dei più deboli socialmente e di quantisono svantaggiati dal<strong>la</strong> vita permea oggi l'intero ordinamento giuridico e risultamanifesto non soltanto nell'intero sistema delle assicurazioni sociali,bensì anche nell'assetto contrattualistico-sociale dell'ordinamento economico.Oggi, il carattere di Stato sociale fa dunque parte senza dubbio deglielementi creatori d'identità del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera (Hans PeterTschudi, Die Sozialverfassung der Schweiz, Der Sozialstaat, Berna 1986).Aderendo al Patto ONU del 1966 re<strong>la</strong>tivo ai diritti economici, sociali e culturali,<strong>la</strong> Svizzera ha documentato i suoi intenti anche nei confronti del<strong>la</strong> comunitàinternazionale.I suddetti elementi strutturali del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> si completano a vicendae fanno del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera uno Stato <strong>federale</strong> improntato suprincipi di libertà e di diritto, democratici e sociali. Questi principi di strutturadel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> si trovano a volte anche in un rapporto di tensione.Nel<strong>la</strong> quotidianità costituzionale insorgono poi anche a più riprese conflitti inmerito agli obiettivi. Il diritto costituzionale svizzero non conosce però nessun10


primato di un principio sull'altro. I principi strutturali del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> si trovanosu base di parità. La soluzione dei conflitti re<strong>la</strong>tivi agli obiettivi spettadapprima al costituente e al legis<strong>la</strong>tore, poi anche agli altri organi statuali che,nel<strong>la</strong> concreta situazione decisionale, devono mediare ponderando tra pareriopposti. La prassi costituzionale annette invero grande peso all'argomento democratico.Nel caso di partico<strong>la</strong>ri aspetti elementari dello Stato di diritto, qualiappaiono segnatamente in norme cogenti del diritto internazionale pubblico, ilprincipio democratico passa notoriamente in secondo piano. Una disposizionecostituzionale che elencasse caratteristiche strutturali del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> collegandolegenericamente tra loro non fornirebbe un contributo evidente al<strong>la</strong> soluzionedi conflitti di base tra i singoli principi strutturali. Il nostro disegno di<strong>Costituzione</strong> rinuncia quindi a una siffatta disposizione.113 Evoluzione e stato del diritto costituzionaleModifiche costituzionaliOgni costituzione soggiace ad evoluzione. Quanto è stato attuato da una determinatagenerazione deve via via adeguarsi a nuove circostanze. La <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera s'è dimostrata, nei quasi 150 anni dal<strong>la</strong>sua istituzione, capace di grande evoluzione. In occasione del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totaledel 1874 e in 140 revisioni parziali, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> si è sempre adeguata allecircostanze ed esigenze dei tempi. In qualità di atto fondamentale re<strong>la</strong>tivamentefacile da modificare, <strong>la</strong> nostra <strong>Costituzione</strong> segue piuttosto <strong>la</strong> cultura tradizionaledel<strong>la</strong> sovranità popo<strong>la</strong>re, secondo Jean-Jacques Roussteau, piuttosto chequel<strong>la</strong> di rigida impronta teoretica di Benjamin Constant che ha segnatamenteconferito forte impronta al<strong>la</strong> tradizione costituzionale francese. Se garantisceuna misura massima di legittimazione democratica all'evoluzione costituzionale,questa facilità di modifica sottrae però al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> una parte del<strong>la</strong>stabilità e costanza che dovrebbe avere per essere in grado di adempiere le suefunzioni.Partico<strong>la</strong>rmente acuto era, senza dubbio, il fabbisogno di sviluppo e modificain materia di competenze del<strong>la</strong> Confederazione: in partico<strong>la</strong>re l'evoluzione generaledel<strong>la</strong> funzione dello Stato che segue i cambiamenti d'ordine sociale, daun canto, e le trasformazioni tecnologiche, dall'altro, sono sfociate nello svolgersidel tempo in un'estensione notevole del<strong>la</strong> cerchia dei compiti statuali che,necessitando di un disciplinamento unitario, sono stati trasferiti al<strong>la</strong> Confederazione.Menzioniamo a questo proposito, ad esempio, le competenze del<strong>la</strong>Confederazione nel settore delle assicurazioni sociali, in quello ambientale e inquello dei media elettronici. A dipendenza di questi spostamenti di competenzae in parte anche come conseguenza, il rapporto tra Confederazione e Cantoni,profondamente mutato, è contrassegnato oggi da una cooperazione moltostretta. Vi sono però state modifiche nel<strong>la</strong> ripartizione delle competenze nonsoltanto tra Confederazione e Cantoni, bensì anche tra gli organi del<strong>la</strong> Confederazione.La struttura istituzionale del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera non è piùquel<strong>la</strong> del 1848. Vi sono state importanti modifiche che non possono essere disconosciute.Lo strumentario del<strong>la</strong> democrazia diretta e i compiti del Tribunale<strong>federale</strong> sono stati per esempio ampliati in più fasi. Anche il rapporto fra Conii


sigilo <strong>federale</strong> e Assemblea <strong>federale</strong>, che nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> del 1848 e anche inquel<strong>la</strong> del 1874 s'era vista riconoscere ampie facoltà, è mutato in modo determinante.La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> s'è quindi dimostrata, per molteplici aspetti,capace d'adeguarsi e rinnovarsi. Essa è di conseguenza rimasta moderna, aggiornatae non è semplicemente un relitto dei tempi del<strong>la</strong> fondazione delloStato <strong>federale</strong>, bensì un documento che <strong>la</strong>scia spazio per adeguamenti futuri;in breve, essa è immagine di stabilità e dinamismo del nostro diritto e delle nostreistituzioni.Prassi costituzionaleII solo testo costituzionale non può però dare un'immagine completa dello sviluppodel nostro diritto costituzionale. Tale evoluzione è in effetti avvenuta inparte rilevante al di fuori del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>: prassi di Assemblea <strong>federale</strong>e Consiglio <strong>federale</strong>, giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong> e numerosenorme di diritto internazionale che pretendono per sé validità generale - o che<strong>la</strong> Svizzera si è impegnata a rispettare - hanno contribuito a forgiare <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> e sono quindi elementi essenziali del diritto costituzionale materiale.L'evoluzione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> risulta di conseguenza ancora molto piùimportante di quanto potremmo ritenere, ove si faccia riferimento alle modificheformali del testo. Per quanto attiene al<strong>la</strong> giurisprudenza, questa considerazionevale in misura speciale per i diritti fondamentali e per i principi generalidell'attività statuale. Il diritto al<strong>la</strong> libertà individuale, ad esempio, o il principiodel<strong>la</strong> proporzionalità rivestono, secondo <strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>,incontestabilmente carattere di diritto costituzionale, nonostante non abbianofinora trovato riflesso esplicito nel testo costituzionale. Anche negli impegnidi diritto internazionale pubblico sono preminenti i diritti fondamentali.In tale contesto meritano di essere specialmente menzionate, ad esempio, le garanzieprocedurali sancite dal<strong>la</strong> Convenzione europea dei diritti umani. Perquanto concerne <strong>la</strong> prassi delle autorità che - per lo più insieme al<strong>la</strong> dottrina- ha pure contribuito allo sviluppo del diritto costituzionale, si pensi ad esempioalle norme di competenza a proposito dell'approvazione di trattati internazionalio alle facoltà legis<strong>la</strong>tive del Consiglio <strong>federale</strong>.Accanto al testo costituzionale formale v'è quindi in Svizzera un cosiddetto dirittocostituzionale materiale (diritto di rango costituzionale) che non è statoaccolto nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>: circostanza non evidente, tanto più che <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> svizzera può essere modificata in modo re<strong>la</strong>tivamente facile. Ildiritto costituzionale materiale comprende il complesso delle norme legali(principi, norme, decisioni) che, secondo <strong>la</strong> concezione giuridica generale,hanno carattere di diritto costituzionale; norme giuridiche, quindi, alle quali,in ragione del<strong>la</strong> loro portata e contenuto, spetta rango costituzionale. La maggiorparte di queste norme sono contenute nel testo costituzionale. Di rego<strong>la</strong>,il diritto costituzionale formale è dunque anche diritto costituzionale materiale.Vi sono però anche eccezioni: da un canto il testo costituzionale contiene disposizionialle quali si dovrebbe invero disconoscere rango o dignità costituzionale(ad es. divieto dell'assenzio, art. 32 ter Cost.); d'altro canto, come rilevato, accantoal testo costituzionale si sono cristallizzate importanti norme e pratiche,alle quali, visto il loro contenuto e rilievo fondamentale, può essere attribuito12


ango costituzionale. Esse non sono però di rego<strong>la</strong> in contrasto con il dirittocostituzionale formale; anzi, in singoli settori lo completano e nemmeno sonorimesse in questione dal costituente. Insieme al diritto costituzionale materialesancito esplicitamente nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, esse costituiscono <strong>la</strong> realtà costituzionalevissuta e riconosciuta quale diritto, che dev'essere ora espressa nell'ambitodel<strong>la</strong> riforma costituzionale.Rango costituzionaleDeterminanti per sapere quali norme e pratiche facciano veramente parte deldiritto costituzionale e debbano quindi essere accolte nel nuovo testo costituzionalenon sono criteri formali, bensì materiali: <strong>la</strong> dignità costituzionale(rango costituzionale) e <strong>la</strong> realtà costituzionale vissuta (pretesa validità e rispetto).Tali criteri non sono di facile applicabilità. Essi non permettono in ultimaistanza nessuna delimitazione obiettiva, assolutamente cogente. Degnedel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> sono senz'altro le disposizioni che in modo generale definisconol'essenza del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera. Degne del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> sonopoi anche le disposizioni che menzionano obblighi e diritti fondamentali dei cittadini.Fanno parte del<strong>la</strong> cerchia delle disposizioni che rivestono dignità costituzionaleanche quelle che fissano compiti e obiettivi essenziali dello Stato. Indispensabili,nello Stato organizzato federalisticamente, sono anche le disposizionisul<strong>la</strong> ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Dignitàcostituzionale hanno quindi soprattutto le disposizioni sull'impalcatura fondamentaleistituzionale dello Stato nonché i più importanti processi decisionali.In questa elencazione sono però menzionate soltanto le materie più importantiche necessitano di un disciplinamento a livello costituzionale. Dal<strong>la</strong> stessa nonrisulta una caratterizzazione precisa dei contenuti normativi: il criterio del<strong>la</strong> dignitàcostituzionale non è, in ultima analisi, in grado di fornir<strong>la</strong>. La valutazionedel<strong>la</strong> dignità costituzionale è in effetti sempre improntata anche sui pareripreminenti in un determinante momento, e sul consenso politico in merito aquanto debba valere quale materia costituzionale. In altri termini, essa è conformeai tempi e politicamente pattuita. Tale circostanza non esonera tuttaviail costituente dal compito di valutare <strong>la</strong> dignità costituzionale secondo un criterioil più possibile unitario e coerente. Quanto possa valere come diritto costituzionalemateriale e che cosa meriti di essere sottolineato in modo speciale grazieal<strong>la</strong> sua introduzione nel testo costituzionale resta però in ultima analisi -come già rilevato nel rapporto del<strong>la</strong> commissione Wahlen in sintonia con <strong>la</strong> tradizionecostituzionale americana - dipendente anche da una valutazione escelta politica. Il testo costituzionale non è mai, in questo senso, una riproduzioneassolutamente completa del diritto costituzionale materiale.114 Senso e necessità del rinnovamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>Rimozione di carenze formali e contenutisticheLe numerose modifiche e gli sviluppi del diritto costituzionale all'esterno deltesto costituzionale vero e proprio testimoniano, da un canto, <strong>la</strong> vitalità e, incerto modo, anche <strong>la</strong> modernità del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. D'altro canto,13


pero, tutte le modifiche hanno fatto del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> un'opera rappezzata,oscura, praticamente non più comprensibile, incompleta; <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> nonè più quindi in grado di adempiere, in modo ottimale, le funzioni politiche elegali che sono sue (cfr. a questo proposito il rapporto del Consiglio <strong>federale</strong>sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, del 6 novembre 1985, FF 1985III 96).Importanti elementi del diritto costituzionale mancano nel testo costituzionale.La parte dedicata ai «diritti fondamentali» presenta addirittura carattere frammentario.I principi legali determinanti per l'azione statuale sono menzionatisoltanto in parte. L'ampliamento del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei diritti umani, avvenuto sul<strong>la</strong>base del diritto internazionale pubblico soprattutto negli ultimi due decenni,non trova riflesso nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> nonostante si tratti in ampia misura dicontenuti normativi <strong>la</strong> cui dignità costituzionale non è messa in questione. Ilrapporto tra diritto nazionale e diritto internazionale pubblico resta tuttora risoltoin modo insoddisfacente, nonostante che lo sviluppo del diritto internazionaledivenga sempre più importante; il primato del diritto internazionale èin principio riconosciuto, ma qualche incertezza permane in merito alle conseguenzepratiche. Le grandi linee del<strong>la</strong> ripartizione dei compiti tra Confederazionee Cantoni - una delle caratteristiche principali del nostro Stato - sonopraticamente irriconoscibili. Più di un arricchimento del testo costituzionale hasquilibrato l'intera Carta fondamentale. Le proporzioni non collimano più:questa considerazione vale del resto non soltanto per il testo costituzionalestesso, bensì anche per il rapporto tra diritto costituzionale scritto e non scritto.Troppo rilevante è oggi <strong>la</strong> porzione di diritto costituzionale materiale non sedimentatanel testo costituzionale: ne conseguono certe incoerenze e incertezzed'ordine giuridico. Il diritto costituzionale non scritto si trova in parte addiritturain rapporto di tensione o concorrenza con <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> scritta. Anche<strong>la</strong> suddivisione interna è diventata irriconoscibile e fa del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>un «libro dei sette sigilli» per molti cittadini. A molte importanti questionidi diritto costituzionale <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> non fornisce una chiara risposta,bensì ancora soltanto materiale per controversie politiche e per un'improduttivalotta tra periti. Più d'una disposizione costituzionale è rimasta letteramorta o è divenuta obsoleta, in ordine al<strong>la</strong> materia trattata. Altre ancora dovrebberoessere trasposte in sede legis<strong>la</strong>tiva o addirittura in sede d'ordinanza.Numerose disposizioni sono inoltre eccessivamente dettagliate, sovrapponendoquindi aspetti importanti ad aspetti meno importanti. La lingua del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>, infine, è in molte parti non più attuale, anzi per più di unaspetto confusa, poiché <strong>la</strong> coerenza delle nozioni è andata col tempo perdutain ragione delle numerose modifiche.Rafforzamento del<strong>la</strong> funzione dirigenteLe carenze del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> concernono quindi non soltanto <strong>la</strong>forma bensì anche i contenuti: esse non sono quindi soltanto e nemmeno inmodo preponderante un problema di estetica giuridica. Rendono evidente come<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> necessiti di un rinnovamento approfondito. Una <strong>Costituzione</strong>che non è più considerata con <strong>la</strong> serietà necessaria e che in ragione dellecarenze di contenuto e di forma non è più in grado di adempiere del tutto14


le funzioni che le sono attribuite rischia di divenire irrilevante. È questo unfatto che una collettività di diritto non può assumere indenne. Anche quantoha fornito buone prove va di tanto in tanto rinnovato se non vuoi perdere <strong>la</strong>sua sostanza. Si tratta, in altri termini, di sottoporre a restauro l'edificio costituzionale»,rendendolo abitabile durevolmente e capace di rispondere alleabitudini ed esigenze dell'abitare moderno. La preziosa sostanza edificata vaconservata, gli elementi portanti liberati e rafforzati; gli elementi non più utilizzabili,invece, asportati o sgomberati. Se si vuole che <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>torni ad adempiere in modo ottimale le funzioni d'orientamento e indirizzo eriacquisti <strong>la</strong> sua forza ordinatrice, delimitante, legittimante e quindi ancheidentificante, occorre accantonare le carenze accertate. Le <strong>la</strong>cune vanno colmate,<strong>la</strong> struttura migliorata, <strong>la</strong> densità normativa ridotta e <strong>la</strong> lingua modernizzata.Soltanto in questo modo può essere attuata <strong>la</strong> trasparenza indispensabileper il buon funzionamento delle istituzioni statali e per <strong>la</strong> fiducia dei cittadiniin tali istituzioni. Questo rinnovamento offre contemporaneamente l'occasioneper legittimare a posteriori gli sviluppi del diritto costituzionale, realizzati al difuori del testo costituzionale, e per consolidare il consenso di base sui fonda-'menti giuridici essenziali del<strong>la</strong> nostra comunità.Il rinnovamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> è quindi anche occasione per ripensareil nostro Stato e per riflettere sugli aspetti che ci uniscono: sono fattoripiù importanti che mai in un periodo che vede il consenso politico sbricio<strong>la</strong>rsiin diversi settori e in cui occorre ripensare <strong>la</strong> posizione del<strong>la</strong> Svizzera nel<strong>la</strong> comunitàinternazionale degli Stati.Innovazioni materialiII rinnovamento deve quindi da una parte rendere nuovamente evidente checosa ha ancora valore e quanto, sul<strong>la</strong> base di un vasto consenso politico, debbaessere riconosciuto quale diritto costituzionale vinco<strong>la</strong>nte. Il rinnovamento nonpuò però limitarsi a riformare contenuti normativi già vigenti, presentandoli inmodo più comprensibile. Sono necessarie anche certe riforme di contenuto.Ove <strong>la</strong> Svizzera voglia conservare una <strong>Costituzione</strong> capace di far fronte alle esigenzedel futuro occorre in parte rivedere e rinnovare non soltanto <strong>la</strong> formabensì anche <strong>la</strong> sostanza.Ed è soprattutto nel settore istituzionale che intravediamo l'urgente bisogno diinnovazioni materiali. Le istituzioni del nostro Stato sono per l'essenziale statecreate 150 anni or sono. Esse provengono quindi dal periodo d'origine delloStato <strong>federale</strong> e, da allora, non hanno praticamente veduto mutarne i fondamenti.Modifiche fondamentali non sono neppure oggi necessarie, perché lenostre istituzioni hanno globalmente fornito buone prove. Questo stato di fattonon significa però che si debba o si possa rinunciare del tutto a innovare materialmente.Già in passato s'è proceduto a determinati adeguamenti e anche oggialcuni adattamenti sembrano necessari. Questa considerazione vale soprattuttoin merito all'assetto dei diritti popo<strong>la</strong>ri e all'organizzazione del Tribunale <strong>federale</strong>,ma anche a proposito dei rapporti tra Assemblea <strong>federale</strong> e Consiglio <strong>federale</strong>.15


I diritti popo<strong>la</strong>ri - segnatamente l'iniziativa e il referendum, strumenti del<strong>la</strong> democraziadiretta che permettono di partecipare al<strong>la</strong> decisione materiale - sonocaratteristiche essenziali del nostro Stato e non devono pertanto essere modificati.Un loro smantel<strong>la</strong>mento o, al contrario, una loro estensione uni<strong>la</strong>teralenon sarebbe oggi proponibile. Né l'equilibrio tra i diversi poteri può essere modificatoin modo rilevante. Un assetto dello strumentario del<strong>la</strong> democrazia direttache sia improntato sulle necessità dell'avvenire esige tuttavia determinatiadattamenti, segnatamente per attuare in misura differenziata e mirata i dirittipopo<strong>la</strong>ri, vale a dire concentrandosi sulle questioni importanti, per mitigareinoltre l'influsso ritardante di tale strumentario e tenere meglio conto del<strong>la</strong> crescenteimportanza del diritto internazionale.Nel settore del<strong>la</strong> giustizia, invece, si tratta soprattutto di offrire al Tribunale<strong>federale</strong> l'occasione di adempiere le funzioni che, in un moderno Stato di diritto,competono al<strong>la</strong> massima istanza giudiziaria, ossia essere l'ultima istanzaper controversie di diritto di rilievo fondamentale. Ne fa parte anche il previstoampliamento del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale che, senza dubbio, costituisceuno degli aspetti essenziali del<strong>la</strong> più recente evoluzione costituzionale nei Paesieuropei. Lo sgravio del Tribunale <strong>federale</strong> da compiti estranei quanto al<strong>la</strong> materia(processi diretti, esame del<strong>la</strong> fattispecie, casi di secondaria importanza efacoltà di vigi<strong>la</strong>nza) deve rendere nuovamente più agevole al Tribunale <strong>federale</strong><strong>la</strong> riflessione su questioni fondamentali di diritto, garantendo nel contempol'applicazione unitaria del diritto <strong>federale</strong> e continuando a svilupparlo.Insieme all'attualizzazione - aggiornamento - del diritto costituzionale vigente,tali innovazioni materiali devono contribuire a che <strong>la</strong> Svizzera sia in grado difare il passo verso il prossimo secolo, contando su una base giuridica solida:una base che raccolga un vasto consenso politico sugli elementi essenziali delnostro Stato, confermi l'identità nazionale e sia atta a rafforzare <strong>la</strong> fiducianelle istituzioni dello Stato. Il rinnovamento del nostro ordinamento giuridicofondamentale costituisce quindi una premessa importante per avviare altre riforme,che si renderanno necessarie nell'intento di superare le sfide dell'avvenire.Tale rinnovamento contribuisce a conservare <strong>la</strong> futura capacità d'agiredel<strong>la</strong> nostra comunità.115 Disponibilità al<strong>la</strong> riforma e priorità politicaUna riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> nel<strong>la</strong> procedura del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale è <strong>la</strong> giustavia e <strong>la</strong> giusta risposta al fabbisogno di riforma, accertato, del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>?Idea trainante quale premessaÈ certo il pragmatismo elvetico a nutrire l'idea che una <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> possa riuscire soltanto se sorretta da un impulso trainante e da unmovimento popo<strong>la</strong>re importante. L'obiezione, spesso sollevata, che mancherebbeun «movimento politico di base» per una <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> era già stata esaminata dal<strong>la</strong> commissione Wahlen e dal<strong>la</strong> commissioneperitale Furgler (si veda più oltre). Riserve contro una riforma erano16


state a suo tempo formu<strong>la</strong>te con critiche del tipo «intenti più urgenti», «carentevolontà innovatrice», «mancanza di idea trainante», «malessere a livello statuale»,«estraneamento del cittadino». Al<strong>la</strong> domanda se <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> fosse compito dei nostri tempi il consigliere <strong>federale</strong> Wahlenaveva risposto che dipendeva soltanto da noi giudicare se fosse giunto il momento.A prescindere da periodi di crisi politiche è in effetti errato attendereche si formi una corrente politica di base e che vi sia una pressione manifestadel sovrano per il rinnovamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Anche <strong>la</strong> fondazione delloStato <strong>federale</strong> del secolo scorso non era avvenuta per un incentivo venuto dal«basso». La riforma costituzionale è piuttosto atto di volontà e di convincimento,fondato sul riconoscimento del<strong>la</strong> necessità di riformare globalmente esostenuto dal<strong>la</strong> disponibilità delle forze politiche responsabili ad affrontare <strong>la</strong><strong>revisione</strong>. La riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, avviata oggi, nul<strong>la</strong> ha a che vederecon uno sconvolgimento rivoluzionario dell'assetto statuale e neppure con previsioniidealizzanti dell'avvenire del<strong>la</strong> Svizzera nel prossimo secolo. L'avvio perl'attuale riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> è volutamente più modesto. Non si trattadi attuare un'alternativa a quanto esiste, bensì di continuare un'evoluzione sensatae di procedere a un debito adeguamento per rispondere alle esigenze deitempi. I <strong>la</strong>vori di revisioni che corrono già da parecchio tempo vanno coscientementelimitati al necessario (e all'attualmente possibile) per essere portati atermine, con successo, ancora in questo secolo.Disponibilità e capacità riformatriciL'argomento del<strong>la</strong> carente disponibilità e volontà nelle cerehie politiche svizzeree del sovrano s'è però accresciuto in tempi recenti. Nelle ultime tre legis<strong>la</strong>ture,100 progetti su 128 andati in votazione sono invero stati decisi secondogli auspici del Consiglio <strong>federale</strong> e dell'Assemblea <strong>federale</strong>. Questa quota d'approvazioneè superiore al<strong>la</strong> media raggiunta in periodi anteriori; anche <strong>la</strong> partecipazioneal voto non è globalmente in continua discesa, bensì si è accresciuta.Tuttavia non si può contestare che Consiglio <strong>federale</strong> e Assemblea <strong>federale</strong> nonhanno riunito <strong>la</strong> maggioranza del sovrano su progetti di massimo rilievo, soprattuttoincentrati sul<strong>la</strong> politica estera e su quel<strong>la</strong> in materia di stranieri nonchésu riforme istituzionali, quali <strong>la</strong> riforma di governo (prima fase). I motividi tali insuccessi alle urne sono senza dubbio molteplici, complessi e, secondo<strong>la</strong> materia, anche differenziati.Secondo indagini più recenti (ad es. rapporto UNIVOX «Stato 1996») non si puòpar<strong>la</strong>re di sfiducia generale del cittadino nello Stato o di una «costante perdita disoddisfazione politica». La fiducia nelle istituzioni politiche potrebbe essere definita«media» o «piuttosto distanziata criticamente o razionalmente». Una maggioranzadelle persone interrogate riterrebbe del resto che le istituzioni svizzeredebbano essere riformate, anche se non si può par<strong>la</strong>re di una vera e propria febbrerinnovatrice. Sono invece controversi i pareri sull'indirizzo concreto di queste riforme.Nel<strong>la</strong> primavera 1996, il 46 per cento dei votanti rego<strong>la</strong>ri e il 42 per centodi quelli scelti a caso si erano espressi a favore di una riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>: tale quota è <strong>la</strong> più alta mai raggiunta negli altri progetti di riforma.Il nostro Consiglio ritiene che sia giunto il momento d'attuare il progetto di riforma.È un imperativo di conduzione responsabile degli affari dello Stato trat-17


tare i problemi istituzionali del<strong>la</strong> comunità e ricercarne le soluzioni prima chesi abbia a giungere a una crisi costituzionale vera e propria. Nel programmadi legis<strong>la</strong>tura 1995-1999, accolto favorevolmente dall'Assemblea <strong>federale</strong>, abbiamodefinito d'alta priorità <strong>la</strong> riforma costituzionale. Ciò significa che intendiamocon tutte le nostre forze portare in porto questo progetto ancora nelcorso del<strong>la</strong> presente legis<strong>la</strong>tura. Riteniamo determinante per <strong>la</strong> coesione internadel Paese che, grazie a questo progetto fondamentale nell'ottica statuale, sigiunga ad attuare un «evento di conciliazione».Priorità politicaQua e là si è affermato che <strong>la</strong> Svizzera sarebbe confrontata oggi con sfide d'ordineeconomico e sociale tali da non <strong>la</strong>sciare spazio a una riforma costituzionale.L'energia delle forze politiche del Paese andrebbe indirizzata dapprimaverso <strong>la</strong> soluzione di questi problemi. D'altro canto, il progetto di riforma del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> non offrirebbe nessuna risposta ai profondi processi evolutivid'ordine sociale, quali <strong>la</strong> globalizzazione dei mercati e le ristrutturazioni dellegrandi imprese economiche o l'evoluzione in direzione del<strong>la</strong> società dell'informazione.Messi in causa sono così <strong>la</strong> portata e i confini del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>stessa. Non si può però attendere che <strong>la</strong> riforma fornisca quanto lo Stato equindi anche <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> non possono per loro natura fornire. La riformadel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> migliora pur sempre le regole del gioco per il processo politico,nel cui ambito possono essere captate le trasformazioni d'ordine socialenonché le questioni che ne conseguono.La questione del<strong>la</strong> priorità politica del<strong>la</strong> riforma costituzionale non va in nessunmodo minimizzata poiché non vi è dubbio che, ove si intenda portare acompimento un'impresa di tale portata, si richiedono energie politiche e l'impegnodi forze importanti, soprattutto del Par<strong>la</strong>mento. Se poi importanti questionid'ordine materiale che attendono soluzione - risanamento delle finanzefederali, riduzione del<strong>la</strong> disoccupazione, garanzia delle opere sociali, rapporticon l'Unione europea, ecc. - risultassero ritardate in ragione del<strong>la</strong> riforma costituzionale,occorrerebbe senz'altro riesaminare il calendario. È necessario osservareche una rinuncia attuale al<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> non servirebbeperò in alcun modo a risolvere meglio o più rapidamente nemmeno una dellequestioni menzionate. La realizzazione del<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> è anziun'opportunità per preparare per più d'un aspetto le premesse giuridiche e politicheper migliorare <strong>la</strong> soluzione di tali questioni. Da un canto, con <strong>la</strong> riformadelle istituzioni si intende aumentare <strong>la</strong> capacità degli organi di fornire prestazionie, quindi, migliorare l'attività dello Stato complessivamente. Dall'altro,l'accumulo dei problemi irrisolti di oggi non deve rendere più ardua o addiritturarendere impossibile <strong>la</strong> soluzione di quelli avvenire. Non ci si può quindiservire degli attuali problemi per minimizzare i conflitti prevedibili del futuro,né si può rivolgere l'attenzione soltanto al<strong>la</strong> soluzione delle difficoltà temporaneamenteprioritarie e occuparsi dei problemi direttamente urgenti, scordandocosì quelli di un'ottica a più lungo respiro. Non si deve dunque fare una cosae <strong>la</strong>sciar cadere l'altra, bensì creare le premesse affinchè si tenga conto dei dueaspetti.18


Infine, <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> - soprattutto il primo importante passo,segnatamente l'intesa su un testo costituzionale aggiornato (cfr. più addietroper maggiori dettagli) - è un'occasione benvenuta per rinnovare il consenso politicodi base e ridurre possibili po<strong>la</strong>rizzazioni. Il consenso politico di base chesta scemando è certo uno dei motivi centrali che impediscono <strong>la</strong> soluzione diimportanti problemi d'ordine politico. Anche l'indifferenza di determinatigruppi sociali e di certe cerehie economiche nei confronti del processo politiconon può, a lungo andare, essere nell'interesse del Paese. La riforma costituzionalepotrebbe fungere qui da catalizzatore, semplificando e riattivando così <strong>la</strong>vita politica - si pensi al<strong>la</strong> riforma dei diritti politici. In questo consiste l'occasioneofferta: in effetti l'opera di riforma sarà coronata da successo soltantose sarà possibile rilevare, all'attenzione del cittadino, <strong>la</strong> connessione con i bruciantiproblemi del<strong>la</strong> vita quotidiana.Revisione totale invece che parzialeCerto, sarebbe possibile accantonare una parte delle carenze rilevate ricorrendo- come finora - al<strong>la</strong> via del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, adeguando<strong>la</strong>così puntualmente ai bisogni dei tempi. Questo modo di procederepresenterebbe senz'altro il vantaggio di delimitare ogni volta il tema oggettodi <strong>revisione</strong> e di permettere a popolo e Cantoni di esprimersi in merito a ognisingo<strong>la</strong> questione. Anche in avvenire occorrerà procedere su questa via per necessitàpuntuali di riforma, soprattutto nel rispettivo settore di competenza.Pacchetti di riforma più estesi, intrinsecamente connessi - quali <strong>la</strong> riformadel<strong>la</strong> giustizia e quel<strong>la</strong> dei diritti popo<strong>la</strong>ri, il nuovo ordinamento del sistemadi perequazione finanziaria e del<strong>la</strong> ripartizione <strong>federale</strong> dei compiti o ancora<strong>la</strong> riforma di Governo e Par<strong>la</strong>mento -, sono attuabili sensatamente soltantoin una prospettiva globale nonché nel rispetto di tutti i punti rilevanti. Nel settoreistituzionale, infatti, <strong>la</strong> modifica di singole parti sfocia quasi necessariamentein spostamenti di peso e, quindi, in cambiamenti dell'intero assetto. Riformetrasversali del genere, re<strong>la</strong>tivamente fondamentali, possono essere attuatesoltanto per due vie: con un atto di riforma unico, seguendo le proceduredi <strong>revisione</strong> materiale totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, oppure con una procedura concertataper fasi autonome, ma secondo un piano generale. Poiché non riteniamoattualmente realizzabile <strong>la</strong> prima via, abbiamo deciso di procedere pertappe. In un primo passo, in adempimento del mandato dell'Assemblea <strong>federale</strong>del 1987 (mandato che sarà trattato più avanti in modo circostanziato)si tratta di «aggiornare» l'attuale testo costituzionale: il vigente diritto costituzionalesarà in altri termini riunito, completato, riordinato sistematicamentee riprodotto in una lingua moderna e comprensibile (tuttavia senza innovazionidi contenuto). Senza questa nuova versione dell'intero diritto costituzionaleche, nell'ottica giuridica, è una <strong>revisione</strong> totale, i passi seguenti, segnatamentei «pacchetti di <strong>revisione</strong>» (si intendono con ciò le riforme materiali per settori)non potrebbero praticamente essere inseriti in modo sensato nel complesso costituzionale.Con una serie di revisioni parziali sarà però impossibile rendere nuovamenteevidenti i principi strutturali del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera e le costanti fondamentalidel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Viste le profonde trasformazioni avvenute19


nel<strong>la</strong> società e nello Stato, appare legittimo recepire nel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>soprattutto quanto è stato in comune raggiunto e raccolto negli ultimi decennie mantenere tale «acquis» vitale e flessibile per il prossimo secolo. Oppure,come Dietrich Schindler sen. aveva formu<strong>la</strong>to già decenni fa: «anche se ci fosseropoche cose fondamentali da riformare, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> dovrebbe comunqueessere ripensata e rivissuta». Nel nostro tempo, contrassegnato da crescentiinsicurezze, potremo così raffermare le conquiste fatte e rafforzare il fondamentostatuale. Una riforma costituzionale così intesa è fondamentalmente unaconferma del presente e un cosciente SÌ all'avvenire del<strong>la</strong> Svizzera.Molte sono le speranze che si ricollegano al<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Nonle vorremmo deludere. Non da ultimo nell'interesse del<strong>la</strong> nostra gioventù vogliamotentare questa impresa costruttiva: glie<strong>la</strong> dobbiamo, perché possa farfronte alle necessità dell'avvenire. Sarebbe questo anche un contributo sensatoper festeggiare, con sguardo rivolto in avanti, i «150 anni dello Stato <strong>federale</strong>»nel 1998; un contributo che s'impone, considerati anche i 30 anni trascorsi dall'avviodei <strong>la</strong>vori di <strong>revisione</strong>.116 Attività riformatrici anterioriPunto di partenza delle discussioni su una <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> era stato, all'inizio degli anni Sessanta, un diffuso senso di malesserepolitico. Gli importanti cambiamenti nel<strong>la</strong> situazione sociale e il forte sviluppoeconomico nel<strong>la</strong> Svizzera nel periodo postbellico avevano fatto apparire dubbisull'idoneità ed efficienza del nostro sistema e delle strutture tramandate;troppo grande risultava <strong>la</strong> discrepanza tra esigenze e realtà. Colpendo nel segno,Max Imboden aveva trasposto questa situazione di fatto intito<strong>la</strong>ndo unsuo scritto «Helvetisches Ma<strong>la</strong>ise». L'analisi dello stato politico del<strong>la</strong> ConfederazioneSvizzera, culminata nell'esigenza di una <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>, aveva indotto, nel 1965, il consigliere agli Stati Karl Obrecht eil consigliere nazionale Peter Dürrenmatt a presentare le loro mozioni, nellequali chiedevano che si procedesse a <strong>la</strong>vori preliminari per una <strong>revisione</strong> totale.Le due Camere accolsero, nel 1966, tacitamente e senza opposizione le due mozioni.In adempimento delle due mozioni del 15, rispettivamente 28 giugno 1996, ilnostro Consiglio sottoponeva all'Assemblea <strong>federale</strong>, il 6 novembre 1985, unrapporto sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, nel quale prendevamoposizione circostanziata in merito alle antecedenti e alle correnti iniziativedi <strong>revisione</strong> in Confederazione e Cantoni, alle tappe dei <strong>la</strong>vori di <strong>revisione</strong>avviate dopo le mozioni Obrecht e Dürrenmatt e al<strong>la</strong> necessità di una <strong>revisione</strong>totale (cfr. FF 1985 III 1 e, più oltre, n. 122); possiamo quindi, a questo punto,limitarci a rammentare le fasi essenziali.Fu dapprima attivo il gruppo di <strong>la</strong>voro sotto <strong>la</strong> presidenza del Consigliere <strong>federale</strong>Wahlen (1967-73). Il gruppo attuò una vasta inchiesta e, con un'indagineaccurata, fissò il quadro di una futura <strong>revisione</strong>, facendo anche proprieproposte di riforma che influirono in modo rilevante sul<strong>la</strong> prosecuzione dei <strong>la</strong>vori.20


Corne raccomandato dal gruppo di <strong>la</strong>voro Wahlen, fu istituita, nel 1974, unagrande commissione peritale. Sotto <strong>la</strong> presidenza del consigliere <strong>federale</strong> KurtFurgler, tale commissione e<strong>la</strong>borò, entro <strong>la</strong> fine del 1977, un progetto di <strong>Costituzione</strong>(AP 77) che, anche oltre le frontiere del nostro Paese, riscontrò interesseeccezionalmente vasto. Tale progetto influì durevolmente sulle nuove costituzionicantonali: vi fanno ripetutamente riferimento anche revisioni costituzionaliall'estero.Nel mese di marzo 1978 fu aperta una vasta procedura di consultazione sull'AP77. Furono presentate 855 risposte; i risultati furono pubblicati nel 1981. Lagrande maggioranza degli interpel<strong>la</strong>ti ritenne <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> auspicabile o necessaria. Fu del resto incontestato che <strong>la</strong> formadel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> dovesse essere aggiornata; <strong>la</strong> maggioranza accolse favorevolmenteil principio che <strong>la</strong> riforma potesse contenere anche innovazioni di contenuto.Furono lodati soprattutto: <strong>la</strong> lingua comprensibile, <strong>la</strong> sistematica chiarae l'intensità normativa unitaria, il fatto che <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, limitandosi all'essenziale,pure disciplinava <strong>la</strong> materia a fondo, il fatto di colmare le <strong>la</strong>cune, diadeguare il diritto costituzionale al<strong>la</strong> realtà effettuale, preparandosi però ad accogliereanche le esigenze del futuro e, infine, il fatto di rinviare questioni disecondaria importanza al<strong>la</strong> sede legis<strong>la</strong>tiva.Le singole parti dell'AP 77 furono oggetto di valutazione diversificata: vastaapprovazione per i principi dell'azione statuale e i diritti fondamentali (l aparte), per i diritti politici e l'organizzazione delle autorità (3 a parte) nonchéper le procedure del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (4 a parte). Singole disposizionidell'ordinamento sociale, economico e inerenti al<strong>la</strong> proprietà furono oggetto- a seconda del<strong>la</strong> collocazione politica - di valutazioni controverse (l aparte, cap. 4). Furono criticate, soprattutto dai Cantoni, <strong>la</strong> ripartizione deicompiti tra Confederazione e Cantoni e l'imposizione fiscale delle persone giuridicheda parte del<strong>la</strong> Confederazione (2 a parte, cap. 3 e 4). I Cantoni temevanouna perdita di sostanza ove le competenze federali non fossero più elencatein modo esaustivo nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Una chiara maggioranza s'era tuttaviaespressa per il riordino delle competenze federali: <strong>la</strong> ripartizione dei compitiavrebbe dovuto essere strutturata sistematicamente, con cataloghi di competenzefederali chiaramente artico<strong>la</strong>ti secondo i settori legali e per materie.Il 24 giugno 1981, il nostro Consiglio, preso conoscenza dei risultati del<strong>la</strong> proceduradi consultazione, incaricava il Dipartimento <strong>federale</strong> di giustizia e polizia(DFGP) di rie<strong>la</strong>borare l'AP 77 al<strong>la</strong> luce dei risultati del<strong>la</strong> procedura di consultazionee di sottoporci varianti sui settori contestati. Dopo diverse discussioni,decidemmo, il 18 aprile 1983, di continuare i <strong>la</strong>vori di <strong>revisione</strong> totale,visto che <strong>la</strong> necessità di riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> era stata in generalee con evidenza riconosciuta. Non intendevamo tuttavia progettare <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>senza esplicita approvazione delle Camere federali. Per tale ragione,decidemmo d'informare sui <strong>la</strong>vori preliminari fino allora attuati, nonché diproporre alle Camere di decidere <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale, in applicazione dell'articolo120 Cost.Dopo questi onerosi e circostanziati <strong>la</strong>vori preliminari, l'Assemblea <strong>federale</strong> -fondandosi sul nostro rapporto del 6 novembre 1985 - decise, il 3 giugno 1987,21


<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale ai sensi dell'articolo 120 Cost., dando mandato al nostroConsiglio di approntare una <strong>revisione</strong> totale e di sottoporle in seguito il disegnodi nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> (Decreto <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totaledel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, del 3 giugno 1987, FF 1987II 807). Le Camere federaliritennero però necessario indicare «direttive» al nostro Consiglio, perl'adempimento di questo mandato. La <strong>revisione</strong> non avrebbe dovuto sfociarein una nuova impostazione fondamentale dell'ordinamento costituzionale svizzero:<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> avrebbe anzi dovuto conservare le strutture di base esistentie concentrarsi invece, in primo luogo, sul<strong>la</strong> rie<strong>la</strong>borazione del vigente dirittocostituzionale, nel senso di un aggiornamento. L'Assemblea <strong>federale</strong> ha quindiesplicitato questo intendimento di <strong>revisione</strong> totale (da intendere in ampio sensoformale) come segue, nell'articolo 3 del decreto <strong>federale</strong> del 3 giugno 1987: «ildisegno aggiornerà il diritto costituzionale vigente, scritto e non scritto, si atterràa un 'esposizione chiara e sistematica e unificherà lingua e densità dellesingole norme». Per l'adempimento del mandato, il Par<strong>la</strong>mento ha quindi indicatoprecise direttive quanto al contenuto. Torneremo a par<strong>la</strong>rne più in dettaglio.I <strong>la</strong>vori d'approntamento del progetto costituzionale non sono tuttavia stati avviatiimmediatamente, avendo, a partire dal 1988, <strong>la</strong> questione dell'integrazioneeuropea spadroneggiato l'agenda politica. L'adesione allo Spazio economicoeuropeo e i re<strong>la</strong>tivi adeguamenti del diritto svizzero erano in quel momentopreminenti. Soltanto in seguito <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> sarebbestata nuovamente avviata. Dopo il NO di popolo e Cantoni, del 6 dicembre1992, all'Accordo SEE, il tema del<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> ripreses<strong>la</strong>ncio: in effetti, dopo questa rinuncia a una più forte integrazione del<strong>la</strong> Svizzeranell'assetto degli Stati europei, ritenemmo partico<strong>la</strong>rmente importantemandare avanti le riforme all'interno. Fu tra l'altro conseguenza di questa decisioneil «programma di Governo dopo il no allo SEE» (cfr. messaggio del 24febbraio 1993), che attribuiva maggiore rilievo al rinnovamento dell'economiadi mercato all'interno e all'adeguamento autonomo del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione svizzeraal diritto europeo. In tale ambito segna<strong>la</strong>mmo l'avvio di un'importante riformadel<strong>la</strong> direzione dello Stato che avrebbe dovuto seguire quale seconda fase di riformaa quel<strong>la</strong> del Governo e al<strong>la</strong> conseguente emanazione di una nuova leggesull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (cfr. messaggio del 20ottobre 1993). Infine va rilevata, in tale contesto, anche <strong>la</strong> mozione Josi Meier,da noi accettata il 29 novembre 1993, che ha contribuito in maniera rilevanteall'accelerazione del progetto.Con questa mozione, accolta dal Consiglio degli Stati senza voti contrari e trasmessacia schiacciante maggioranza dal Consiglio nazionale il 16 dicembre1994, il Par<strong>la</strong>mento confermava il mandato del 1987 e imponeva a noi (e a sé)un calendario ravvicinato: i <strong>la</strong>vori dovevano essere avviati in modo tale che,in occasione del 150.mo dello Stato <strong>federale</strong>, nel 1998, si potesse licenziare ilpertinente progetto dell'Assemblea <strong>federale</strong>. Nel frattempo tali <strong>la</strong>vori eranocontinuati tanto che, il 27 giugno 1994, l'opinione pubblica era stata informatain merito al<strong>la</strong> nostra decisione di riprendere il progetto di <strong>revisione</strong> totale.22


117 Concezione del<strong>la</strong> riforma costituzionaleLe esperienze fatte con l'AP 77 nel<strong>la</strong> fase del<strong>la</strong> consultazione e <strong>la</strong> tiepida accoglienzariservatagli dalle Camere federali negli anni 1986/87 (cfr. a questo propositon. 123) avevano indicato che una <strong>revisione</strong> totale, nel senso c<strong>la</strong>ssico, nonera praticamente realizzabile e avrebbe quindi avuto poche probabilità di riuscita.L'Assemblea <strong>federale</strong> ha cercato di risolvere questo dilemma con <strong>la</strong> concezionedell'aggiornamento; per alcuni era già troppo, per gli altri troppopoco. Tutti erano però d'accordo sul<strong>la</strong> necessità di procedere per passi.Con un semplice aggiornamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> è certo possibilefornire soluzione ad alcune questioni in ordine al diritto costituzionale: una riformadel genere non è però atta a dare risposta agli impellenti problemi deinostri tempi. Occorreva quindi, al<strong>la</strong> ripresa dei <strong>la</strong>vori di <strong>revisione</strong>, avvenuta nel1994, trovare una concezione che all'aggiornamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>collegasse le eventuali riforme, segnatamente nel settore istituzionale, e che, almenonelle grandi linee, aprisse, per parti e tappe, <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>alle esigenze del futuro. Una <strong>revisione</strong> totale, invece, che volesse rispondere inuna so<strong>la</strong> volta a tutti i desideri di <strong>revisione</strong> sarebbe compito oneroso ed eccessivoa carico del processo decisionale politico.Vista questa situazione, abbiamo optato per una concezione di riforma scaglionata,un modo di procedere per tappe. Riteniamo il progetto di riforma un«processo aperto» che non si esaurisce in un atto unico, in un'unica votazionepopo<strong>la</strong>re. Il rinnovamento costituzionale è infatti inteso come processo costantementein corso. La nuova concezione si contraddistingue chiaramente daiprecedenti intendimenti, improntati ancora su una <strong>revisione</strong> totale «c<strong>la</strong>ssica»del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>: essa amplia d'altro canto lo stretto corsetto delmandato par<strong>la</strong>mentare grazie all'accoglimento di progetti urgenti di riforma(soprattutto nel settore dei diritti popo<strong>la</strong>ri e del<strong>la</strong> giustizia) e al modo di procederegraduale nell'attuazione delle riforme. Il mandato d'aggiornamento conservatuttavia validità, nel senso giuridico e politico: il testo costituzionale aggiornatoè un necessario rilevamento dello stato attuale del<strong>la</strong> materia, all'attenzionedegli organi decisionali, e una premessa irrinunciabile per altre riforme.Questa concezione permette, di conseguenza, di tenere conto di desideri e attesediversi; tiene conto del mandato d'aggiornamento dell'Assemblea <strong>federale</strong> del1987, ma anche delle necessità del fabbisogno di riforma nel settore istituzionale.Ad eccezione dei settori di riforma «diritti popo<strong>la</strong>ri» e «giustizia» che riteniamourgenti, resta aperto a riforme che si dovessero attuare più tardi. Questaconcezione di riforma permette inoltre di <strong>la</strong>sciare l'iniziativa delle propostedi riforma nei singoli settori ai rispettivi responsabili. In questo modo, il Par<strong>la</strong>mentopotrà ad esempio occuparsi in primo luogo del<strong>la</strong> riforma del Par<strong>la</strong>mentoe i Cantoni stessi potranno contribuire a definire in modo determinante contenutoe tempo del<strong>la</strong> riforma del federalismo.Onde conferire maggiore chiarezza a questo intento di processo di riformaaperto e dinamico, nel presente messaggio non parliamo più di <strong>revisione</strong> totaledel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> - anche se dal profilo giuridico si tratta proprio diquesto - bensì di riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.23


I tre elementi essenziali del<strong>la</strong> nostra concezione, ossia <strong>la</strong> connessione del mandatod'aggiornamento con le riforme materiali, <strong>la</strong> fissazione di punti nodali diriforma nei settori «diritti popo<strong>la</strong>ri» e «giustizia» e l'apertura del processo diriforma, sono in seguito commentati in modo partico<strong>la</strong>reggiato.117.1 Aggiornamento del vigente diritto costituzionale,punto di partenzaLa portata giuridica e politica del decreto <strong>federale</strong> del 3 giugno 1987 e le difficoltàd'attuazione del mandato par<strong>la</strong>mentare d'aggiornamento sono trattate altrovein modo circostanziato. In questa sede si tratta unicamente di presentarel'aggiornamento in quanto parte del<strong>la</strong> concezione del nostro Consiglio.Secondo il mandato del Par<strong>la</strong>mento, <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>deve avere il punto d'avvio in un disegno di <strong>Costituzione</strong> che esprima ilvigente diritto costituzionale nel modo più completo possibile e in forma comprensibile(art. 3 del decreto <strong>federale</strong> del 1987). Con il cosiddetto mandatod'aggiornamento, il Par<strong>la</strong>mento intendeva contenere <strong>la</strong> riforma entro certi limiti.Esso voleva evitare un riassetto globale dell'ordinamento costituzionale,considerato idoneo nel suo nucleo. L'Assemblea <strong>federale</strong> non voleva d'altrocanto esporre a pericolo gli sforzi di riforma, ed è per tale ragione che a quell'epoca<strong>la</strong> concezione d'aggiornamento si presentava addirittura come una viamediana atta a raccogliere il maggior consenso possibile. Approntamento, unificazionee presentazione dell'intero diritto costituzionale vigente del<strong>la</strong> Confederazionedovevano apportare trasparenza, costituire <strong>la</strong> situazione di partenzaper una discussione. Al nostro Consiglio non si precludeva d'altro canto <strong>la</strong> possibilitàdi sottoporre a discussione innovazioni puntuali sotto forma di variantidel diritto vigente.Portata e difficoltà di quest'impresa sono state in parte equivocate, in partesottovalutate. Alcuni hanno par<strong>la</strong>to sbrigativamente di «cosmetica costituzionale»,«impresa calligrafica» o «pittura di facciata»; altri hanno creduto d'intuiredietro ogni modifica un'innovazione giuspolitica. Il Par<strong>la</strong>mento nonaveva per nul<strong>la</strong> pensato a una <strong>revisione</strong> puramente formale: in effetti carenze,<strong>la</strong>cune e riflessioni insensate, rilevate nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, non avrebberopotuto essere accantonate. Occorre piuttosto partire da un intendimentopiù vasto che ammetta certe modifiche materiali necessariamente legate a unarie<strong>la</strong>borazione (svalutazione o rivalutazione di certe norme, complementi, impostazionidiverse ecc.).L'aggiornamento del vigente diritto costituzionale esige anche che il diritto internazionalepubblico determinante per <strong>la</strong> Svizzera e l'evoluzione del diritto degliultimi decenni siano riesaminati, le zone grigie chiarite, le incoerenze nozionisticheaccantonate, le questioni contestate possibilmente chiarite sul<strong>la</strong> basedel<strong>la</strong> dottrina preminente e del<strong>la</strong> prassi delle autorità (realtà costituzionale).L'adempimento di questi compiti presuppone valutazioni inevitabili, come dimostreremoin seguito. Già l'identificazione del diritto vigente causa difficoltà;né è diversa <strong>la</strong> situazione ove si tratti del giudizio del<strong>la</strong> dignità costituzionaledi contenuti normativi. Il Par<strong>la</strong>mento ne era del tutto consapevole.24


È quindi importante rendere evidente dove e per quali motivi sia stata sceltauna certa soluzione e dove, eventualmente, <strong>la</strong> valutazione divenga d'ordine politico:sarà poi compito del commento rilevar<strong>la</strong>. È innegabile che esu<strong>la</strong>no invecedal mandato par<strong>la</strong>mentare innovazioni politico-giuridiche nonché decisioniche influiranno sul futuro politico del Paese. È evidente che quest'ultimeesu<strong>la</strong>no dal quadro dell'aggiornamento.Il compito dell'aggiornamento è quindi definito: l'Assemblea <strong>federale</strong> vorrebbemandare avanti <strong>la</strong> discussione sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale fondandosi su unprogetto di <strong>Costituzione</strong> che indichi in modo chiaro, lineare e moderno checosa sia diritto vigente e che cosa, per quanto concerne l'importanza contenutistica,meriti di figurare nel<strong>la</strong> legge fondamentale. Questo non è il punto finaledel<strong>la</strong> riforma costituzionale, bensì il punto d'avvio! Da un canto il Par<strong>la</strong>mentonon è giuridicamente vinco<strong>la</strong>to al<strong>la</strong> limitazione che aveva lui stesso formu<strong>la</strong>ta.Nel<strong>la</strong> procedura del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale giusta gli articoli 118 segg. Cost., l'interodiritto costituzionale può essere ritoccato e deroghe al diritto vigente, rispettivamentemodifiche del disegno sono per loro natura ammissibili e conformi alsistema. Dall'altro il mandato d'aggiornamento conferitoci dall'Assemblea <strong>federale</strong>il 3 giugno 1987 non è un divieto d'innovazione, bensì in primo luogoun precetto di trasparenza. Il nostro consesso ha da proporre innovazioni: taleè il desiderio espresso in fase di dibattiti par<strong>la</strong>mentari; siffatte innovazioni devonotuttavia essere poste in re<strong>la</strong>zione con il disegno aggiornato di <strong>Costituzione</strong>.117.2 Riforme materialiII solo aggiornamento del vigente diritto costituzionale non può soddisfarecompletamente nessuno, nonostante che nell'ottica del<strong>la</strong> politica e del dirittostatuale gli competa un valore intrinseco, che non può essere sottovalutato. Riteniamopertanto indicato collegare l'aggiornamento con riforme materiali.Non lo facciamo con innovazioni puntuali (nel senso di singole varianti del testoaggiornato), bensì proponendo riforme in interi campi. Il punto nodale ditali riforme si trova chiaramente nel settore istituzionale, in primo luogo peri «diritti popo<strong>la</strong>ri» e <strong>la</strong> «giustizia». In vista delle sfide che ci attendono in futuro,appare oggi urgente rivolgere l'attenzione al miglioramento dell'efficienzadelle nostre istituzioni e quindi al<strong>la</strong> capacità d'agire dello Stato in generale.Riforme nei diversi settoriII nostro messaggio del 20 ottobre 1993 <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> legge sull'organizzazionedel Governo e dell'Amministrazione ha rilevato <strong>la</strong> necessità di una riformaglobale del<strong>la</strong> direzione dello Stato. Nel nostro intendimento, vi è quindibisogno di riforma non soltanto per i diritti popo<strong>la</strong>ri e nel campo del<strong>la</strong> giustizia.Vorremmo però includere questi due settori nel<strong>la</strong> riforma costituzionale secondoil piano prestabilito, poiché li riteniamo partico<strong>la</strong>rmente urgenti e importantie poiché i re<strong>la</strong>tivi <strong>la</strong>vori preliminari sono già stati ultimati. Per altrisettori del<strong>la</strong> direzione dello Stato si tratta dapprima di sondare le possibilità diriforma nell'ambito del vigente diritto costituzionale (ad es. in materia di ri-25


forma del Governo e dell'amministrazione). Altri progetti di riforma non competonoprimariamente al nostro Consiglio (riforma del Par<strong>la</strong>mento) o si trattad'attendere dapprima gli impulsi che possono giungere da altri livelli statuali(riforma del federalismo), o portare a termine i necessari <strong>la</strong>vori preliminari (riformadel<strong>la</strong> perequazione finanziaria).Innovazioni puntuali (varianti)Oltre alle riforme nei due settori nodali, certe innovazioni puntuali sarebberopensabili, anche se non auspicabili. Nel progetto destinato al<strong>la</strong> consultazioneavevamo posto in discussione anche alcune proposte sotto forma di varianti re<strong>la</strong>tiveal testo costituzionale aggiornato. La consultazione ha mostrato che, ineffetti, potrebbe essere sensato cogliere l'occasione per procedere a innovazionipuntuali e atte a raccogliere consenso. Questo non sarebbe in contrasto né conil mandato d'aggiornamento, sempre che le innovazioni siano rese evidenti ecome tali sottoposte al Par<strong>la</strong>mento, né con <strong>la</strong> nostra concezione del<strong>la</strong> riformacostituzionale nel<strong>la</strong> misura in cui il numero di siffatte innovazioni resti limitato.Non corrisponderebbe invece a tale concezione avviare riforme e discutereinnovazioni puntuali che coprissero più o meno l'intero settore preso in considerazione.Questo modo d'agire sforzerebbe il quadro temporale fissato dalPar<strong>la</strong>mento stesso e porterebbe a un ritorno al<strong>la</strong> concezione tradizionale di una<strong>revisione</strong> materiale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, concezione dal<strong>la</strong> quale ci siamodistanziati, ritenendo che avesse opportunità soltanto minime di riuscita.Diversamente dal progetto inviato in consultazione, nel disegno di <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> aggiornata abbiamo quindi rinunciato a proporre possibili innovazionipuntuali in quanto varianti delle singole disposizioni. Ci siamo limitati a indicarenel messaggio queste possibili innovazioni. Nell'ambito del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale,accanto ai punti nodali veri e propri di riforma, può così essereliberato e considerato anche un determinato potenziale innovativo, sempre chelo si voglia. Per i motivi elencati (fra l'altro divergenza dal<strong>la</strong> concezione del<strong>la</strong><strong>revisione</strong> totale tradizionale, pericolo d'aggravio e di rottura di compromessiraggiunti, concentrazione su settori di <strong>revisione</strong>), consideriamo non raccomandabileun siffatto modo di procedere.117.3 Processo di riforma apertoL'accostamento dell'aggiornamento alle riforme nei settori dei diritti popo<strong>la</strong>rie del<strong>la</strong> giustizia non significa che tali due settori di riforma, pure se messi insintonia con il disegno, debbano essere integrati nel disegno di <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>aggiornata. I due settori di riforma sono oggetto di progetti separati chepossono essere trattati contemporaneamente al disegno di <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>aggiornata e che, insieme a quest'ultima o eventualmente anche scaglionati neltempo, potranno essere sottoposti al<strong>la</strong> votazione del popolo e dei Cantoni.Riforma del<strong>la</strong> direzione dello StatoS'aggiunga che le tendenze riformatrici esterne ai due punti nodali di riforma,in partico<strong>la</strong>re gli altri settori che vanno discussi nell'ambito di una riforma glo-26


aie del<strong>la</strong> direzione dello Stato, non possono semplicemente essere accantonati.Dev'essere possibile comprenderli, a seconda dello stato dei <strong>la</strong>vori, nel<strong>la</strong> riformacostituzionale. Il progetto del<strong>la</strong> riforma costituzionale deve servire inpartico<strong>la</strong>re anche a istituire premesse favorevoli per i <strong>la</strong>vori di <strong>revisione</strong> in altrisettori nonché a contribuire al<strong>la</strong> coordinazione necessaria dei diversi progetti.La riforma del<strong>la</strong> direzione dello Stato non può essere avviata a partire da unaprospettiva settoriale, bensì lo deve essere, necessariamente, in un'ottica globale.MetodoPer queste ragioni abbiamo concepito <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> quale processoaperto. L'aggiornamento del vigente diritto costituzionale è il fondamentosul quale è possibile continuare a <strong>la</strong>vorare nei diversi settori di riforma.La riforma costituzionale opera quindi in certo qual modo con un sistema modu<strong>la</strong>re:i settori di riforma sono moduli che possono essere inseriti secondo lenecessità. Se, quando e come ciò esattamente avvenga può essere per il momento<strong>la</strong>sciato in sospeso: dipenderà dall'evolversi del processo di riforma neidiversi settori.Riforma di Governo e AmministrazioneNel settore del<strong>la</strong> riforma di Governo e Amministrazione abbiamo deciso, dopoil rigetto del progetto LOCA, di sottoporre dapprima un secondo progetto ridotto(cfr. messaggio del 16 ottobre 1996, FF 1996 V 1). La seconda fase del<strong>la</strong>riforma del Governo che interesserà anche il livello costituzionale risulta quindiper il momento rinviata.Riforma del Par<strong>la</strong>mentoLe commissioni delle istituzioni politiche stanno attualmente e<strong>la</strong>borando propostein merito al<strong>la</strong> riforma dello Stato e al<strong>la</strong> questione del rapporto tra Par<strong>la</strong>mentoe Governo. D'intesa con queste commissioni, nel presente progetto diriforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> abbiamo stralciato tale settore. Non appena sarannodisponibili, prenderemo posizione sulle proposte avanzate da queste commissioni.Nel<strong>la</strong> parte speciale del presente messaggio rileveremo però determinateinnovazioni materiali alle quali già <strong>la</strong>vorano le commissioni suddette.Perequazione finanziaria e riforma del federalismoI <strong>la</strong>vori per <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> perequazione finanziaria che richiederanno importantiadeguamenti in sede di <strong>Costituzione</strong> non sono al momento ancora avanzatitanto da poter essere compresi nel processo in corso, in modo analogo al<strong>la</strong>riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri e a quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> giustizia. Ci sembra però sensatoimprontarli già sin d'ora sul<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata, vale a direconcependoli come elemento modu<strong>la</strong>re che, il momento venuto, potrà essereinserito in maniera ottimale nel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Proprio questo27


esempio rende del resto evidente come l'aggiornamento del nostro atto fondamentalepuò fornire un contributo essenziale all'attuazione di premesse favorevoliper riforme materiali più spinte. Per il momento non è ancora deciso se<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> perequazione finanziaria debba essere collegata con altri elementie inserita in una riforma globale del federalismo.118 I tre progetti costituzionaliLa proposta attuale re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> comprende tre oggettiseparati, rispettivamente disegni di decreti federali:- disegno di decreto <strong>federale</strong> <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata(progetto A);- disegno di decreto <strong>federale</strong> <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri (progettoB);- disegno di decreto <strong>federale</strong> <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> giustizia (progettoC).118.1 <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata (progetto A)Con il progetto A (sull'aggiornamento) è adempiuto il mandato par<strong>la</strong>mentare.Il disegno di <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata riprende il più possibile completamenteil diritto costituzionale materiale del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera, chiaramentestrutturato e in lingua comprensibile, creando <strong>la</strong> trasparenza indispensabileper il cittadino in merito alle norme fondamentali dello Stato. Seguonole caratteristiche speciali del disegno:- La materia costituzionale è ordinata, secondo criteri materiali, in disposizionigenerali che descrivono soprattutto consistenza e specificità del<strong>la</strong> ConfederazioneSvizzera ed elencano i principi dell'attività statuale nonché i dirittifondamentali e gli obiettivi sociali; in seguito è descritto il rapporto traConfederazione e Cantoni e sono sancite le competenze del<strong>la</strong> Confederazionenei diversi campi dell'attività statuale. Prima dell'elenco delle diverse autoritàfederali e dei rispettivi compiti, partico<strong>la</strong>re rilievo è dato ai diritti del popoloe dei Cantoni. Il disegno si conclude, come <strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>,con le disposizioni sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>. La struttura ben artico<strong>la</strong>ta, ma soprattuttoanche l'inserimento di titoli per i singoli articoli, sezioni e capitolicontribuiscono in modo determinante al<strong>la</strong> comprensione del testo costituzionale.- Il disegno di <strong>Costituzione</strong> è redatto in una lingua moderna. Fatta astrazioneper determinate eccezioni, segnatamente i cosiddetti «collegamenti d'identificazionee tradizione» (cfr. più oltre), il testo è stato modernizzato e unificato.La comprensibilità ne riesce di molto migliorata.- La densità normativa è più equilibrata e, in complesso, meno importante. Ildisegno di <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata è di quasi un quarto più brevedel testo costituzionale vigente. Questa riduzione è stata attuata nonostanteil fatto che finora si sia integrato nel testo costituzionale, in misura rilevante,28


soltanto diritto costituzionale materiale. Abbiamo poi rinunciato a numerosidettagli non degni di un testo costituzionale. Le eccezioni concernono soprattuttole disposizioni transitorie (segnatamente per quanto concerne l'impostasul valore aggiunto e <strong>la</strong> tassa sul traffico pesante). Un'altra eccezione concernedisposizioni costituzionali ancora molto giovani che praticamente nonabbiamo mutato o abbiamo modificato soltanto marginalmente (ad es. articolosull'agricoltura, tecnologia genetica, Alptransit).Nuova è anche <strong>la</strong> menzione esplicita, nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, dei principi dell'attivitàstatuale: fra questi il principio del<strong>la</strong> legalità, <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dell'interessepubblico e del<strong>la</strong> proporzionalità nonché il principio del<strong>la</strong> buona fede. Questiconcetti fondamentali sono espressione dello Stato di diritto.Pure nuovo è il catalogo circostanziato dei diritti fondamentali, che comprendein partico<strong>la</strong>re anche <strong>la</strong> protezione legale e le garanzie procedurali, improntatesul<strong>la</strong> CEDU. Il disegno di <strong>Costituzione</strong> si esprime anche sulle premessegenerali del<strong>la</strong> limitazione dei diritti fondamentali e sulle re<strong>la</strong>tive conseguenze.Nuova è poi anche <strong>la</strong> disposizione sugli obiettivi sociali che, insieme all'articolosullo scopo e ai diritti sociali fondamentali nonché alle disposizioni sullecompetenze nel settore del<strong>la</strong> politica sociale, esprime l'impronta sociale del<strong>la</strong>Confederazione Svizzera.Abbiamo fatto precedere le disposizioni sulle competenze del<strong>la</strong> Confederazioneda un capitolo sul rapporto tra Confederazione e Cantoni. Questo capitoloporta una forte impronta cantonale e riproduce una comprensione delfederalismo d'indirizzo moderno, fondato sui principi del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazioneparitaria e solidale.I diritti politici dei cittadini nonché i diritti di partecipazione dei Cantoni costituisconoora una parte autonoma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, sottolineando cosìl'importanza dei diritti popo<strong>la</strong>ri nello Stato.Le diverse autorità federali nonché i re<strong>la</strong>tivi compiti e competenze sono,nel<strong>la</strong> parte organizzativa, descritti in modo più chiaro, comprensibile e completo.Nel senso di un avvicinamento al<strong>la</strong> realtà costituzionale vissuta, e corrispondentementeal<strong>la</strong> loro importanza, vengono citati non soltanto commissioni,gruppi e partiti, bensì, ad esempio, anche determinati cambiamentid'impostazione nei rapporti Par<strong>la</strong>mento-Governo.118.2 Riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri (progetto B)II progetto B (riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri) contiene un pacchetto equilibrato diproposte per un riassetto dello strumentario del<strong>la</strong> democrazia diretta improntatosulle necessità future. Le proposte sono volte a colmare le <strong>la</strong>cune, ad affinaree diversificare tale strumentario, a concentrarlo sulle decisioni rilevanti,nonché ad adeguarlo al<strong>la</strong> crescente importanza del diritto internazionale perl'evoluzione del diritto nazionale. Esse intendono anche contribuire a contenere(ove desiderato) in modo mirato <strong>la</strong> funzione di freno o addirittura di veto deidiritti popo<strong>la</strong>ri, a rafforzare il carattere costruttivo e a migliorare così <strong>la</strong> capa-29


cita d'agire delle istituzioni statuali. Il pacchetto comprende segnatamente leproposte seguenti:- introduzione di un'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica con <strong>la</strong> quale si intende ampliareil diritto di proposta, alleviare <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e facilitare <strong>la</strong> partecipazionedei cittadini al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà dello Stato; competerà ancoraall'Assemblea <strong>federale</strong> scegliere <strong>la</strong> sede normativa adeguata (<strong>Costituzione</strong>o legge) per l'attuazione dell'intento proposto;- possibilità di sottoporre alternative e, quindi, di evitare l'ostracismo piùvolte verificatosi nel corso degli anni, allorquando progetti importanti eranostati respinti a causa di singole disposizioni contestate;- possibilità di sottoporre determinate decisioni dell'Assemblea <strong>federale</strong> a referendumfacoltativo in materia amministrativa e finanziaria, allo scopo di tenereconto del fatto che importanti decisioni non sono emanate cogentementenel<strong>la</strong> forma di norme di diritto;- ampliamento del referendum in materia di trattati internazionali collegatocon <strong>la</strong> possibilità di accogliere, nel decreto d'approvazione, le modifiche legis<strong>la</strong>tiveche servono al<strong>la</strong> trasposizione, in diritto interno, di un determinatotrattato internazionale;- aumento del numero delle firme a 100 000 per il referendum facoltativo e a150000 per l'iniziativa popo<strong>la</strong>re volta al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale o parziale del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Per l'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica il numero di firmenecessarie è di 100 000.- introduzione del diritto di iniziativa di otto Cantoni, esercitato dal Par<strong>la</strong>mentocantonale o dal popolo.118.3 Riforma del<strong>la</strong> giustizia (progetto C)II progetto C (riforma del<strong>la</strong> giustizia) intende soprattutto garantire <strong>la</strong> funzionalitàdel Tribunale <strong>federale</strong> quale massima istanza giudiziaria. A tale scopo sonopreviste le misure seguenti:- un certo alleviamento del Tribunale <strong>federale</strong> grazie al<strong>la</strong> riduzione del numerodei processi diretti, all'inserimento di autorità giudiziarie in tutti i settori eal<strong>la</strong> possibilità di limitare l'accesso al Tribunale medesimo;- il miglioramento del<strong>la</strong> protezione giuridica, segnatamente grazie all'introduzionedi una garanzia generale dell'iter giudiziario e all'estensione del ricorsoin materia di diritto di voto ad elezioni e votazioni federali;- l'introduzione del controllo normativo delle leggi federali e dei decreti federalidi obbligatorietà generale (estensione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale);- l'introduzione delle basi indispensabili per l'unificazione del diritto proceduralecivile e penale.12 Mandato par<strong>la</strong>mentare per l'aggiornamentodel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>121 GenesiI <strong>la</strong>vori per <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> durano ormai già da oltretrent'anni; abbiamo già rilevato questa circostanza, nonché indicato le singole30


tappe del progetto. Lo abbiamo fatto molto sommariamente, non per mancanzadi rispetto del ponderoso sforzo e delle considerevoli, importanti prestazionifornite da magistrati, uomini politici, esperti e funzionari impegnati nell'operanonché dai molti cittadini che tante speranze avevano riposto nell'impresa.Il motivo è dovuto al fatto che ne avevamo par<strong>la</strong>to in modo partico<strong>la</strong>reggiatogià nel nostro rapporto, molto circostanziato, sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totaledel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> (mozioni Obrecht e Dürrenmatt) del 6 novembre1985 (cfr. FF 1985 III 1). Occorre tuttavia aggiungere alcune considerazioni suaccoglienza e discussione di questo rapporto nelle Camere federali. Il risultatodei pertinenti dibattiti è il decreto <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>, del 3 giugno 1987, che incarica il Consiglio <strong>federale</strong> di presentareun disegno che aggiorni il vigente diritto costituzionale (FF 1987 II 807).Il mandato d'aggiornamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> è punto d'avvio e fondamentodell'attuale progetto, nello stesso tempo però anche piattaforma peraltre riforme. La portata giuridica e politica di questo decreto va ora trattatain modo partico<strong>la</strong>reggiato.122 Rapporto del Consiglio <strong>federale</strong> del 6 novembre 1985ContenutoII rapporto del Consiglio <strong>federale</strong> del 6 novembre 1985 sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totaledel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> (FF 1985 III 1) descrive dapprima le modifiche costituzionaliaccolte e quelle respinte, nel<strong>la</strong> Confederazione, dagli inizi del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>totalmente riveduta del 1874 fino al 1984. Rinvia poi alle revisionitotali delle costituzioni cantonali conclusesi positivamente e a quelle in corso.Accenna peraltro anche a diversi Stati esteri che avevano avviato e conclusocon successo revisioni totali, per motivi analoghi ai nostri. Il rapporto presentainoltre in modo partico<strong>la</strong>reggiato le tappe del<strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong>, nonchéil possibile modo di procedere in seguito (Costituente, procedura separata divotazione). Esso giunge al<strong>la</strong> conclusione univoca che occorre avviare una <strong>revisione</strong>totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Lo stato dei <strong>la</strong>vori e del<strong>la</strong> discussione pubblicaconsigliavano però di chiedere l'esplicita approvazione dell'Assemblea <strong>federale</strong>.Quest'ultima è stata quindi invitata a prendere conoscenza del rapportoe ad approvarlo, a decidere formalmente <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale e a incaricare ilConsiglio <strong>federale</strong> di presentarle messaggio e disegno di <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>totalmente riveduta.Avamprogetto 77 e modello preliminareAl rapporto sono allegati un progetto di <strong>Costituzione</strong> (AP 77) del<strong>la</strong> Commissioneperitale per <strong>la</strong> preparazione del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>(FF 1985 III 173) e il modello preliminare del Dipartimento <strong>federale</strong> di giustiziae polizia del 30 ottobre 1985, dal titolo: «Così potrebbe presentarsi unanuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>» (FF 1985 III 200). Il modello preliminare è statoe<strong>la</strong>borato sul fondamento del rapporto finale del gruppo di <strong>la</strong>voro Wahlen, deiprogetti di <strong>Costituzione</strong> precedenti, dei risultati delle re<strong>la</strong>tive procedure di consultazionee delle revisioni totali delle costituzioni cantonali.31


A questi <strong>la</strong>vori di base si è fatto ricorso anche nell'attuale preparazione del progettocostituzionale. Ovviamente s'è tenuto conto dello sviluppo, intervenutonel frattempo, del<strong>la</strong> prassi costituzionale e del<strong>la</strong> dottrina del diritto pubblico;evidentemente i testi precedenti sono stati ripresi soltanto <strong>la</strong>ddove i progetti s'identificavanocon il diritto attualmente vigente. Impulsi creativi sono venuti segnatamenteanche da più recenti costituzioni cantonali.123 Trattazione del rapporto nelle Camere federali123.1 Trattazione nel Consiglio degli StatiII Consiglio degli Stati aveva trattato, come primo Consiglio, il rapporto sul<strong>la</strong><strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>; nel<strong>la</strong> seduta del 16 dicembre 1986,<strong>la</strong> maggioranza del<strong>la</strong> commissione ad hoc ne proponeva l'entrata in materia.Origine del<strong>la</strong> nozione d'aggiornamentoPoco prima dell'inizio dei dibattiti del<strong>la</strong> commissione del Consiglio degli Stati,il professore basilese di diritto pubblico Kurt Eichenberger pubblicava nel<strong>la</strong>Neue Zürcher Zeitung (NZZ) del 12 maggio 1986 un articolo dal titolo «Revisionecostituzionale legata al<strong>la</strong> realtà» (Realitätsgebundene Verfassungsrevision)che ebbe forte influsso sulle discussioni nel<strong>la</strong> commissione e nel primoConsiglio. Eichenberger vi sosteneva che si offriva al Par<strong>la</strong>mento, come «ausilioinformativo» per optare tra un nuovo fondamentale orientamento delloStato costituzionale svizzero e <strong>la</strong> rinuncia senza riserve ad altre riforme, un«aggiornamento del diritto costituzionale rispondente alle esigenze del presentee vicino al<strong>la</strong> realtà». Una «<strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, neitempi attuali, deve essenzialmente limitarsi ad aggiornare ordinatamente il dirittocostituzionale e, quindi, approntarlo per il futuro». (...) «Rimettere in ordine<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, ridurne <strong>la</strong> lista delle carenze e riformar<strong>la</strong> per ricondur<strong>la</strong>al<strong>la</strong> realtà del presente, aggiornar<strong>la</strong>, quindi, e approntar<strong>la</strong>, sarebbegià molto ove si rifletta allo stato del diritto costituzionale. E sarebbe anchepossibile».Rapporto supplementare del DFGPDiversi par<strong>la</strong>mentari del<strong>la</strong> commissione del Consiglio degli Stati avevano fattoriferimento a questo articolo di stampa. Il DFGP fu quindi incaricato d'allestireun rapporto supplementare sulle possibilità, le difficoltà e le conseguenzedi una <strong>revisione</strong> totale (puramente) formale. Il rapporto del DFGP su possibilità,difficoltà e conseguenze di una <strong>revisione</strong> totale formale, del luglio 1986,giungeva al<strong>la</strong> conclusione - che non sorprese nessuno - che con una <strong>revisione</strong>formale (in senso stretto) sarebbe stato possibile accantonare soltanto unaparte minima delle carenze, <strong>la</strong>cune e incongruenze rilevate nel rapporto sul<strong>la</strong><strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Con una <strong>revisione</strong> formale (insenso <strong>la</strong>to), invece, che tenesse conto anche di modifiche materiali e di determinateinnovazioni di contenuto (quali svalutazioni e rivalutazioni di concetti, garanziedi diritti umani riprese da testi internazionali, reimpostazione nell'attualizzazionedi disposizioni o altre possibilità d'interpretazione in caso di ri-32


formu<strong>la</strong>zioni), sarebbe stato possibile rispondere alle esigenze di un vero e proprioaggiornamento. Il rapporto suppletivo del DFGP costituì, da quel momentoin poi, il fondamento per le ulteriori deliberazioni e decisioni del<strong>la</strong> commissione(Boll. Uff. 1986 S 784 seg.).Revisione totale formale in senso <strong>la</strong>toLa commissione del Consiglio degli Stati e - come risulta dall'articolo 3 del decreto<strong>federale</strong> del 3 giugno 1987 - più tardi anche i due Consigli riconobbero<strong>la</strong> necessità di procedere a una <strong>revisione</strong> formale in senso <strong>la</strong>to. Il consigliereagli Stati Binder, re<strong>la</strong>tore del<strong>la</strong> commissione, presentò come segue il senso diquesto pensiero: «La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> deve contenere l'intero diritto costituzionalescritto e non scritto vigente e colmare le <strong>la</strong>cune esistenti. La <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> dev'essere aggiornata e riordinata, in modo che testo e realtà costituzionalitornino a concordare reciprocamente. La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>deve presentare il diritto costituzionale in modo comprensibile, tanto che il cittadinoche ponga mano al<strong>la</strong> stessa sia in grado di rilevare senza difficoltà e inmodo chiaro il cosiddetto sistema di coordinate che regge il nostro Stato»(Boll. Uff. 1986 S 785).Era rimasto incontestato, in sede di commissione e di plenum, che <strong>la</strong> vigente<strong>Costituzione</strong> presentava importanti carenze formali e contenutistiche; che eraincompleta, non chiara, incoerente, non sistematica; che era inoltre parzialmenteantiquata, contraddittoria, linguisticamente greve e non sempre comprensibile.Sono carenze che occorreva accantonare. Occorreva altresì riawicinaretesto e realtà costituzionali. Nei tempi attuali, tuttavia, non sarebbe statarealizzabile un'opera di grande portata: il disegno da e<strong>la</strong>borare doveva attenersiai limiti di un aggiornamento. Imposizioni che andavano più oltre e cheintendevano impegnare esplicitamente il nostro Consiglio a rispettare le esistentistrutture fondamentali (intangibilità del contenuto sostanziale del<strong>la</strong> vigente<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>) furono, dapprima in Consiglio degli Stati e in seguitoanche in Consiglio nazionale, ritenute inutili e quindi respinte (Boll. Uff.1986 S 804 segg., 1987 N 666 segg.).Modifiche materialiIn una dichiarazione esplicita, a nome del<strong>la</strong> commissione, il re<strong>la</strong>tore osservavainoltre che, oltre all'aggiornamento del diritto vigente, il nostro Consessoavrebbe potuto proporre anche modifiche d'ordine materiale. A questo proposito,però, non avrebbe potuto essere toccato il tenore sostanziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>, in partico<strong>la</strong>re l'ordinamento delle competenze fissato dall'articolo3 Cost., <strong>la</strong> sostanza dei diritti popo<strong>la</strong>ri nonché il sistema par<strong>la</strong>mentare bicamerale.Pareri avversiUna minoranza del<strong>la</strong> commissione propose <strong>la</strong> non entrata in materia. Essa rinviavaal fatto che il progetto del<strong>la</strong> commissione Furgler, del 1977, aveva suscitatovive critiche in sede di procedura di consultazione, in ragione di tendenzecentraliste e per l'indebolimento del<strong>la</strong> struttura federalistica, e che le condizionieconomiche e sociali erano fortemente mutate dal<strong>la</strong> fine degli anni Settanta in2 Foglio <strong>federale</strong>. 80° anno. Voi. I 33


poi (sfide tecnologiche, questioni in ordine all'ambiente e all'energia, nonchédi politica sociale). La necessità di affrontare questi compiti avrebbe richiestol'intera capacità dell'apparato politico. La minoranza osservava inoltre quantopoliticamente delicata fosse l'impresa di condensare il diritto costituzionale vigente.Vi sarebbe stato infine il grande pericolo che le diverse minoranze, deluse,si ritrovassero in una maggioranza di rifiuto. Le difficoltà incombenti sarebberostate senz'altro risolvibili con revisioni parziali.A più riprese si era fatto valere, anche in sede di plenum, che mancava unabase, considerata necessaria per una <strong>revisione</strong> totale. Revisione formale e materialenon potevano essere disgiunte. Vi era pericolo di dispersione delle forze.Nell'ottica del progetto del 1977, alcuni temevano che vi sarebbe stato uno spostamentodelle competenze dai Cantoni verso <strong>la</strong> Confederazione. La frequenzache contrassegnava il numero delle revisioni parziali dimostrava inoltre comeuna <strong>revisione</strong> totale non fosse necessaria. Tutti questi scrupoli pesavano, agliocchi degli avversari del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>, maggiormente che non le carenze del<strong>la</strong> vigente<strong>Costituzione</strong>. Al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> formale s'era contrapposta l'idea che dopobreve tempo <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> sarebbe comunque stata nuovamente «deturpata»da nuove revisioni parziali. I tempi delle rivoluzioni tecnologiche sarebberostati d'altro canto sfavorevoli alle grandi codificazioni.DecisioniDopo un dibattito partico<strong>la</strong>reggiato, il Consiglio degli Stati prese infine atto,approvandolo, dal rapporto del nostro Consiglio e, con 30 voti contro 9, entròin materia sul decreto <strong>federale</strong> e<strong>la</strong>borato dal<strong>la</strong> commissione (non dal Consiglio<strong>federale</strong>). Si ammise unanimemente che con <strong>la</strong> decisione di avviare <strong>la</strong> <strong>revisione</strong>totale (art. 1 DF), nul<strong>la</strong> era ancora deciso in merito alle singole fasi procedurali.Così rimase in partico<strong>la</strong>re irrisolto se si dovesse in seguito votare per interoo per pacchetti sul<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> riveduta. C'era unità di vedute anche in meritoal fatto che il Consiglio <strong>federale</strong>, e non una commissione par<strong>la</strong>mentare, dovessee<strong>la</strong>borare il progetto (art. 2 DF). In merito all'istituzione di una Costituentesi sarebbe dovuto decidere soltanto dopo <strong>la</strong> presentazione del disegnodel Consiglio <strong>federale</strong>. Si discusse soprattutto a proposito delle direttive sullequali avrebbe dovuto essere improntata l'e<strong>la</strong>borazione del disegno di <strong>Costituzione</strong>da parte del Consiglio <strong>federale</strong> (art. 3 DF). La maggioranza del<strong>la</strong> commissionedesiderava un aggiornamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> senza direttivetroppo costrittive. Una minoranza del<strong>la</strong> commissione aveva proposto di inserirenel decreto <strong>federale</strong> indicazioni partico<strong>la</strong>reggiate di contenuto e segnaviadettagliati (Boll. Uff. 1986 S 805), proposta che fu però respinta con 27 voticontro 13. Nel<strong>la</strong> votazione globale, il disegno di decreto <strong>federale</strong> fu accolto dalConsiglio degli Stati con 28 voti contro 6.123.2 Trattazione nel Consiglio nazionaleII Consiglio nazionale aveva avviato <strong>la</strong> trattazione del rapporto del Consiglio<strong>federale</strong> il 3 giugno 1987.34


CommissioneAnche <strong>la</strong> commissione del Consiglio nazionale propose l'entrata in materia suldecreto <strong>federale</strong>. Essa raccomandava inoltre chiaramente di accettare gli indirizzidecisi dal Consiglio degli Stati nell'articolo 3 del decreto <strong>federale</strong>. Graziea tale decisione sarebbe stato possibile ottenere ampio consenso circa l'avviodel progetto. Secondo il re<strong>la</strong>tore di lingua tedesca, il consigliere nazionale Lüchinger,il decreto <strong>federale</strong> conteneva il mandato di attuare una <strong>revisione</strong> totaleformale, ma non materiale. In tale contesto, però, era evidente che una <strong>revisione</strong>formale sarebbe stata accompagnata da modifiche materiali. I limiti dell'aggiornamentodel diritto vigente andavano ravvisati in soluzioni atte a raccogliereil consenso del<strong>la</strong> maggioranza; esse risultavano dall'obiettivo generaledel<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>. Le riforme materiali avrebbero dovuto essere presentate sottoforma di varianti, tuttavia non troppo numerose, perché altrimenti si sarebbetrattato di una <strong>revisione</strong> materiale completa. Una minoranza del<strong>la</strong> commissioneproponeva <strong>la</strong> non entrata in materia; un'altra esigeva <strong>la</strong> cancel<strong>la</strong>zione dell'articolo3; una proposta eventuale intendeva invece accogliere <strong>la</strong> precisazione dell'articolo3 secondo <strong>la</strong> minoranza del<strong>la</strong> commissione del Consiglio degli Stati.Dibattito d'entrata in materiaII susseguente dibattito d'entrata in materia rilevò come le carenze del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>fossero in ampia misura incontestate. I pareri divergevano invece inmerito a necessità, urgenza e portata di una <strong>revisione</strong> totale. I re<strong>la</strong>tori deigruppi auspicavano una <strong>revisione</strong> totale. Per gli uni occorreva tuttavia indicareal nostro Consiglio linee direttrici ai sensi dell'articolo 3 del decreto <strong>federale</strong>,mentre altri intendevano andare più lontano, esigendo quindi una riforma materiale.II desiderio di una <strong>revisione</strong> totale materiale risultò più chiaramente inConsiglio nazionale che non in Consiglio degli Stati. Determinante per questoatteggiamento era <strong>la</strong> convinzione che esisteva un deficit di riforma e che si eragiunti al punto d'inversione tra crescita espansionistica e sviluppo qualitativo,con indirizzo verso una tecnologia rispettosa delle esigenze dell'uomo e dell'ambiente.Una riforma che fosse soltanto una soluzione cosmetica non eraatta a fornire un contributo per l'avvenire dello Stato, era anzi pusil<strong>la</strong>nime edi efficacia soltanto apparente. Con una <strong>revisione</strong> materiale, si sarebbero invecerafforzate le conquiste sociali e si sarebbe potuto accogliere un catalogomoderno dei diritti fondamentali comprendente anche punti finora contestati.Era importante che i giovani tornassero ad avere un ideale. I consiglieri nazionaliche avevano votato contro l'entrata in materia avevano attirato l'attenzionesul<strong>la</strong> mancanza di una motivazione di base. Nonostante certe carenze, <strong>la</strong>vigente <strong>Costituzione</strong> rendeva ancora utili servizi e, al momento, vi erano comunqueproblemi più importanti da risolvere. Lo spirito dei tempi era cambiato,<strong>la</strong> temperie di rivolgimento trascorsa. L'esito del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionalesarebbe stato troppo incerto, l'obiettivo del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> carente.Linee direttriciII Consiglio nazionale discusse anche se le linee direttrici dell'articolo 3 fosseroadeguate e quale fosse <strong>la</strong> portata da attribuire loro. Il re<strong>la</strong>tore di lingua tedesca35


sottolineò che l'articolo 3 doveva essere sorretto da una comune volontà di attuazione.Commentò in dettaglio l'articolo in questione affermando tra l'altroche i criteri ivi contenuti si indirizzavano soltanto al Consiglio <strong>federale</strong> e nonanche al Par<strong>la</strong>mento (opinione che fu poi condivisa anche dal nostro Consiglioe dalle due Camere). Inoltre, al<strong>la</strong> fine dei dibattiti, evidenziò che l'articolo 3«esprime nel<strong>la</strong> sua globalité come il Par<strong>la</strong>mento attenda che gli venga presentatoil disegno di una <strong>revisione</strong> formale totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, accompagnatotuttavia anche dagli adeguamenti d'ordine materiale necessariamentecollegati a una siffatta rie<strong>la</strong>borazione dell'odierna <strong>Costituzione</strong>» (Boll.Uff. 1987 N 670). La rappresentante del Consiglio <strong>federale</strong> spiegò poi che il significatoe <strong>la</strong> portata dell'articolo 3 si potevano desumere con precisione dai<strong>la</strong>vori preliminari e dai dibattiti al Consiglio degli Stati. Il disegno del Consiglio<strong>federale</strong> doveva, attraverso una <strong>revisione</strong> totale formale in senso <strong>la</strong>to, rimediareai difetti del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente. Il diritto costituzionale doveva essereattualizzato. La nuova <strong>Costituzione</strong> doveva essere scritta in una lingua comprensibileed essere ordinata sistematicamente; non doveva contenere disposizioniobsolete e ormai prive d'oggetto, bensì completare le <strong>la</strong>cune, integrare ciòche mancava e migliorare ciò che era difettoso. Essa doveva mettere in sintoniail diritto costituzionale e <strong>la</strong> realtà costituzionale e limitarsi all'essenziale (Boll.Uff. 1987 N 663).DecisioniDopo un dibattito circostanziato d'entrata in materia, nel quale, oltre ai portavocedei gruppi par<strong>la</strong>mentari, si erano espressi oltre 30 membri del<strong>la</strong> Camera,il Consiglio nazionale prendeva infine conoscenza del rapporto del nostro Consigliopronunciandosi con 114 voti contro 41 a favore dell'entrata in materiasul decreto <strong>federale</strong> re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Imembri del Consiglio nazionale accoglievano per chiamata nominale, con 88voti contro 48, il disegno di decreto nel<strong>la</strong> versione del Consiglio degli Stati, respingendo<strong>la</strong> proposta di stralcio nonché <strong>la</strong> proposta eventuale di complemento.Come in Consiglio degli Stati, anche nel secondo Consiglio prevalse ilprincipio di discutere dell'istituzione di una Costituente soltanto una volta inpresenza di un progetto.124 Decreto <strong>federale</strong> del 3 giugno 1987 sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totaledel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>124.1 Tenore e contenutoNel nostro rapporto sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, del 6 novembre1985, avevamo chiesto che l'Assemblea <strong>federale</strong> ci incaricasse, mediantemozione o decreto <strong>federale</strong> semplice, di presentarle messaggio e disegnodi <strong>Costituzione</strong> totalmente riveduta (FF 1985 III 118). Le Camere federali scelsero<strong>la</strong> forma del decreto <strong>federale</strong> semplice, seguendo così le proposte delle lorocommissioni.Il decreto <strong>federale</strong> del 3 giugno 1987 sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> (FF 1987 II 807) ha il tenore seguente:36


Art. lLa <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> del 29 maggio 1874 è sottoposta a <strong>revisione</strong> totale(art. 120 Cost.).Art. 2II Consiglio <strong>federale</strong> presenta all'Assemblea <strong>federale</strong> il progetto di nuova <strong>Costituzione</strong>.Art. 311 progetto aggiorna il diritto costituzionale attuale, scritto e non scritto, lorende comprensibile, lo riordina sistematicamente e ne unifica <strong>la</strong> lingua nonché<strong>la</strong> densità normativa.Art. 4II presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum.Questo decreto <strong>federale</strong> merita attenzione non soltanto in ragione del contenutodell'articolo 3. Degna di menzione è in primo luogo <strong>la</strong> circostanza che ilmandato accolto dal nostro Consiglio è stato conferito non nel<strong>la</strong> forma di mozione,bensì di decreto <strong>federale</strong> semplice. Si intendeva così documentare chel'Assemblea <strong>federale</strong> aveva optato formalmente per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale secondol'articolo 119 segg. Cost. (art. 1 DF), in partico<strong>la</strong>re adottando un decreto che,in caso di divergenze tra i due Consigli, avrebbe potuto portare a una proceduradi composizione delle divergenze e, in caso di decisione popo<strong>la</strong>re positiva,alle gravi conseguenze giusta l'articolo 120 capoverso 2 Cost. (rielezione deidue Consigli).Nelle Camere vi era unanimità di vedute anche in merito al modo di procedere.Il disegno di nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> doveva essere e<strong>la</strong>borato dal nostroConsiglio (art. 2 DF) e non (in analogia al<strong>la</strong> procedura per l'iniziativa par<strong>la</strong>mentare)da una commissione <strong>federale</strong>, oppure (in analogia al<strong>la</strong> procedurascelta in singoli Cantoni) da una Costituente. In merito all'istituzione di unaCostituente si sarebbe deciso soltanto dopo <strong>la</strong> presentazione del disegno di <strong>Costituzione</strong>del Consiglio <strong>federale</strong>. Come hanno mostrato i dibattiti nel<strong>la</strong> sessioneinvernale 1993 rispettivamente 1994 sul<strong>la</strong> mozione Josi Meier del 28aprile 1993, l'Assemblea <strong>federale</strong> è sempre ancora di tale parere (Boll. Uff.1993 S 1101, 1994 N 2439).Nel rapporto del 6 novembre 1985 avevamo unicamente avanzato <strong>la</strong> propostadi incaricarci di presentare alle Camere messaggio e disegno di <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>totalmente riveduta. In merito al<strong>la</strong> presentazione concreta del progettodi <strong>Costituzione</strong> ci eravamo espressi soltanto indirettamente: <strong>la</strong>sciavamo tuttaviatrasparire come non fosse prevista una ristrutturazione fondamentale dell'assettoeconomico e statuale svizzero, bensì piuttosto una <strong>revisione</strong> formalecon innovazioni puntuali di contenuto; un'evoluzione moderata del diritto vigente,quindi, nel rispetto di elementi ben noti e riconosciuti dallo Stato <strong>federale</strong>svizzero, come già avvenuto in diversi Cantoni e prefigurato dal modellopreliminare del DFGP e da altri progetti di costituzione. Nel<strong>la</strong> presentazionedel progetto di <strong>Costituzione</strong> avremmo dovuto restare liberi, al<strong>la</strong> stessa streguadi quanto avrebbe dovuto restarlo l'Assemblea <strong>federale</strong> quando avrebbe dovutodecidere, in seguito, se accogliere o respingere il progetto.37


A questo proposito il Par<strong>la</strong>mento era però - come indicato in precedenza -d'altro parere. A differenza degli articoli 1 e 2, l'articolo 3 DF non corrispondequindi a una proposta del Consiglio <strong>federale</strong>. Tale articolo è stato formu<strong>la</strong>tosu mandato del<strong>la</strong> commissione del Consiglio degli Stati e accoglie le linee direttriciche già hanno influito sulle revisioni cantonali, accolte con riserbo nel nostrorapporto, richiamate da Eichenberger e fissate dal<strong>la</strong> commissione del Consigliodegli Stati, perlomeno per <strong>la</strong> prima fase e senza voler escludere a prioririforme più spinte.124.2 Linee direttrici dell'aggiornamentoLa genesi e i dibattiti nel<strong>la</strong> commissione e nel plenum del Consiglio degli Stati(Camera prioritaria) permettono di delimitare esattamente importanza e portatadell'articolo 3. Su mandato del<strong>la</strong> commissione del Consiglio nazionale, unrapporto partico<strong>la</strong>reggiato del DFGP esponeva inoltre come dovesse venire interpretatoe trasposto l'articolo sulle linee direttrici deciso dal Consiglio degliStati (rapporto del 27 marzo 1987 sul<strong>la</strong> portata dell'art. 3 del decreto <strong>federale</strong>del Consiglio degli Stati del 16 die. 1986 sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>). Questo rapporto costituiva il fondamento dei dibattiti in sede dicommissione del Consiglio nazionale. Il re<strong>la</strong>tore del<strong>la</strong> commissione ne avevapar<strong>la</strong>to nel plenum e il Consiglio nazionale, a conoscenza di questa precognizione,aveva accolto il mandato d'aggiornamento. Anche le considerazioni cheseguono si basano su tale rapporto.Il nostro Consiglio avrebbe dovuto attenersi al «fattibile» e presentare un disegnopotenzialmente atto a raccogliere il consenso, percorrendo <strong>la</strong> via del<strong>la</strong> «ragionevolezzapratica sotto il profilo politico»: questo il senso di quanto dettoin Consiglio nazionale. Le carenze del<strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> avrebberodovuto essere accantonate con una «riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> rispettosadel<strong>la</strong> realtà».Secondo il rapporto, il vigente diritto costituzionale avrebbe dovuto essere rie<strong>la</strong>boratoe codificato in modo circostanziato, rispondente all'epoca in cui vìviamo,presentato in modo unitario, sistematico, chiaro e comprensibile, senzascordare, in tale contesto, <strong>la</strong> necessità di riannodarsi a quanto noto ed efficacepreservando le strutture fondamentali dell'attuale ordinamento costituzionalee configurando proposte quanto possibile vicine al vigente stato del diritto.Allo scopo di garantire una trasparenza ottimale, le innovazioni (che superasseroi limiti dell'aggiornamento) avrebbero dovuto essere indicate esplicitamentecome tali e presentate come varianti.Diritto costituzionale vigenteFondamento dell'aggiornamento è il vigente diritto costituzionale, come inteso,interpretato, applicato e sviluppato dal<strong>la</strong> dottrina e dal<strong>la</strong> prassi. A questo propositosi pensava al<strong>la</strong> realtà costituzionale vissuta, in partico<strong>la</strong>re al<strong>la</strong> giurisprudenzaconsolidata del Tribunale <strong>federale</strong> nonché al<strong>la</strong> «concretazione interpretativadel testo costituzionale attuata da decisioni dell'Assemblea <strong>federale</strong>, delConsiglio <strong>federale</strong> e dell'Amministrazione nonché dal<strong>la</strong> dottrina preminente di38


diritto pubblico, nel<strong>la</strong> misura in cui sia stata così creata una prassi costituzionaleconsolidata» (Boll. Uff. 1987 N 671). Questo rilevamento dello stato attualesi rilevava difficile. Un aiuto indispensabile doveva essere fornito dal<strong>la</strong>dottrina. Le conoscenze scientifiche andavano prese in considerazione qualipunti di riferimento, sempre che si trattasse di nozioni dottrinali generalmentericonosciute, dominanti o perlomeno preminenti.Diritto costituzionale scritto e non scrittoII disegno costituzionale doveva presentare il diritto costituzionale scritto equello non scrìtto. Il diritto costituzionale scrìtto comprende <strong>la</strong> globalità dellenorme giuridiche promulgate secondo <strong>la</strong> procedura prevista per <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zionecostituzionale (art. 118 segg. Cosi.) e contenute nel testo o nelle disposizionitransitorie. Più difficile è invece <strong>la</strong> delimitazione del diritto costituzionale nonscritto. Quest'ultimo comprende le norme che invero non sono parte del dirittocostituzionale scritto, ma che, in ragione del loro carattere fondamentale edel<strong>la</strong> portata contenutistica, dovrebbero figurare nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. La vigente<strong>Costituzione</strong> è <strong>la</strong>cunosa e in certe parti (ad es. parte dei diritti fondamentali eparte organizzativa) eccessivamente concisa. Dottrina e prassi hanno poi accordatocompetenze tacite (ad es. in materia di politica culturale e di aiuto allosviluppo). Spesso il legis<strong>la</strong>tore ha integrato lui stesso il diritto costituzionaleformu<strong>la</strong>ndo obiettivi, sviluppando principi e sancendo normative che di per sémeritavano rango costituzionale (ad es. nel<strong>la</strong> legge sui diritti politici, nel<strong>la</strong> leggesui rapporti fra i Consigli e in materia di protezione dell'ambiente). Inconfondibileè poi l'influsso del diritto internazionale (CEDU, Patti dell'ONU, ecc.).Dal canto suo, il contributo del Tribunale <strong>federale</strong> è incommensurabile e assolutamentecreativo. In una ricca giurisprudenza, esso ha definito contenuto,misura e limiti dei diritti costituzionali, sviluppato principi legali di validità generale(legalità, proporzionalità, divieto dell'arbitrio, ecc.), definito funzione,contenuto limiti ed effetti dei diritti fondamentali e riconosciuto diritti fondamentalinon scritti, aval<strong>la</strong>to garanzie di tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> legge e principi procedurali,riassestato principi organizzativi (separazione dei poteri, limiti del<strong>la</strong> facoltà didelega), fissato principi del<strong>la</strong> cooperazione tra Confederazione e Cantoni e altroancora. Né può essere scordata <strong>la</strong> prassi consolidata delle autorità, peresempio nel<strong>la</strong> politica estera (conclusione di trattati internazionali).Diritto costituzionaleOggetto dell'aggiornamento è il diritto costituzionale. Che cosa debba essereconsiderato degno del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e cioè d'importanza giuridica tanto fondamentaleda poter essere sancito dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (o invece no) non può esserefissato a priori poiché dipende dalle funzioni conferite al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>,dal genere di <strong>Costituzione</strong>, da struttura, stile e densità normativa, nonché dallecircostanze politiche; soltanto il costituente può in ultima analisi deciderlo. Lacompletezza può invero essere considerata un obiettivo, ma resta un'illusioneove <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> debba concentrarsi sugli elementi fondamentali, importanti.Essa non potrà mai rispondere a tutte le questioni costituzionali che richiedonouna <strong>revisione</strong>. Per questo aspetto, ogni <strong>Costituzione</strong> presenta qualcosadi frammentario e di contingente. Ma soprattutto non può essere questo39


il compito dell'aggiornamento di una <strong>Costituzione</strong> che deve limitarsi a renderericonoscibili in quanto tali questioni costituzionali irrisolte o contestate. Il risultatodi questo vaglio, cioè che cosa debba essere accolto o meno nel disegnodi nuova <strong>Costituzione</strong>, dev'essere riconoscibile; in tale contesto saranno inevitabilidiscordanze di pareri in merito a interpretazione e valutazione.AggiornareAggiornare il vigente diritto costituzionale significa approntare il menzionatocomplesso normativo in modo rispondente alle necessità attuali e reali, identificare,stabilire e «mediare» nel<strong>la</strong> nuova stesura il diritto costituzionale inquanto tale. Concretamente si possono così accantonare essenzialmente le seguenticarenze del<strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong>: disposizioni senza oggetto possonoessere abrogate e disposizioni antiquate formu<strong>la</strong>te con maggiore aderenza all'attualità,dec<strong>la</strong>ssate a livello legis<strong>la</strong>tivo o cancel<strong>la</strong>te; le <strong>la</strong>cune possono esserecolmate; quanto manca può essere completato, quanto già esiste, invece, arricchito;diritto e realtà costituzionali risulteranno così ravvicinati. Infine è possibile,in maniera più consona alle condizioni odierne, presentare gli aspetti inerential federalismo, allo Stato di diritto e allo Stato sociale.Densità e linguaII mandato di presentare in modo comprensibile, riordinare sistematicamentee unificare <strong>la</strong> densità normativa e <strong>la</strong> lingua suona più facile di quanto veramentesia. Evidentemente, al miglioramento del<strong>la</strong> lingua (semplicità, coerenza,chiarezza, leggibilità, comprensibilità) non sono praticamente posti limiti;espressioni e modi di dire antiquati possono sempre essere sostituiti da espressionipiù attuali, più moderne; occorre anche porre in maggior sintonia le versioninelle tre lingue ufficiali. Il nuovo testo non si può tuttavia distanziare deltutto da nozioni conosciute, visto che deve permettere «conclusioni risultantida tradizione e identificazione» (Eichenberger). Ciò può essere determinantequando si tratti di disposizioni più nuove che hanno trovato accesso nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>attraverso un'iniziativa popo<strong>la</strong>re. Risulta però anche evidente che <strong>la</strong>densità normativa non può del tutto essere unificata, visto che in tale contestooccorre tenere conto delle diversità d'ordine politico e materiale.Ordine sistematicoPer quanto concerne, infine, l'ordine sistematico, le nuove costituzioni cantonalioffrono ricco materiale utile. Tutti questi ordinamenti costituzionali ripartisconole disposizioni secondo settori giuridici e materiali, anche se in gradi diversi.È inutile sottolineare che siffatta sistematizzazione del vigente diritto costituzionaleavrà ripercussioni sull'interpretazione. Ma appunto: l'aggiornamentoè soltanto il tentativo di raccogliere il diritto vigente in un'istantanea,ma non per questo <strong>la</strong> situazione resterà immobile.40


124.3 Portata giuridica e politicaQuestioni giuridiche e conseguenze legaliL'aggiornamento del vigente diritto costituzionale ai sensi del mandato par<strong>la</strong>mentareè più che un'operazione formale; non è dunque soltanto una faccendatecnico-giuridica. Voler identificare l'intera materia costituzionale ordinando<strong>la</strong>secondo settori giuridici e materiali, alleggerire <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> da aspetti superatie di secondo piano e colmare le <strong>la</strong>cune, adattare il diritto costituzionale al<strong>la</strong>realtà e accogliere gli sviluppi intervenuti nel frattempo, nel rispetto del dirittonazionale e internazionale, unificare <strong>la</strong> densità normativa e attualizzare <strong>la</strong>forma dell'espressione sono tutti compiti di massimo rilievo giuridicocostituzionale.Si tratta di un compito delicato e rilevante, non unicamente perchési pongono numerose e complesse questioni d'ordine giuridico, bensì ancheperché un aggiornamento veramente formale che «conservi» immutato il contenutodell'esistente diritto costituzionale non è in fondo attuabile. A un aggiornamentosono necessariamente legate certe modifiche d'ordine giuridico (modifichemateriali e innovazioni di contenuto):- Le disposizioni costituzionali «degradate» a livello di legge perdono valoredi diritto costituzionale e potranno in avvenire essere modificate mediantesemplice procedura legis<strong>la</strong>tiva.- Analoga considerazione vale - a contrario - per il diritto costituzionale finoranon scritto, per il diritto internazionale o il diritto legis<strong>la</strong>tivo che dovesseroessere accolti nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>; siffatte norme potranno essere modificatesoltanto seguendo <strong>la</strong> procedura di <strong>revisione</strong> costituzionale.- Se il diritto costituzionale viene riordinato globalmente e sistematicamente,unificandone e attualizzandone anche <strong>la</strong> lingua, possono verificarsi spostamentid'accento ed aprirsi nuove possibilità d'interpretazione ed evoluzione.- Infine possono anche imporsi nuove soluzioni (innovazioni), nel caso non sipossa fare ricorso a nuovo diritto per accantonare carenze e chiudere <strong>la</strong>cune,nel rispetto delle re<strong>la</strong>tive esigenze d'ordine materiale.Soltanto con <strong>la</strong> rie<strong>la</strong>borazione e identificazione del vigente diritto costituzionalesi renderà evidente a molti quanto già vale oggi, in quale modo si è sviluppatoil diritto e come esso sia stato interpretato e applicato da dottrina e giurisprudenza.Già tutto questo può essere fonte di stupore. Non si può inoltreescludere che nel<strong>la</strong> discussione politica che accompagnerà <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totalevengano rimessi in questione compromessi già attuati in precedenza e convogliatinel diritto costituzionale. Già il tentativo recente di sancire esplicitamentenel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> il diritto fondamentale non scritto del<strong>la</strong> libertà di lingua mostraquanto sia arduo accogliere il vigente diritto costituzionale non scrittonel<strong>la</strong> nostra Magna Charta.L'aggiornamento non si esaurisce quindi in una semplice registrazione, vale adire nel<strong>la</strong> ripresa e nuova formu<strong>la</strong>zione di un ordinamento preesistente. Completandoe snellendo il contenuto, nonché ristrutturando e riformu<strong>la</strong>ndo il testo,il disegno di <strong>Costituzione</strong> accoglie in sé necessariamente nuove conoscenzedel<strong>la</strong> dottrina e gli sviluppi del<strong>la</strong> prassi (per es. le facoltà di partecipazione dell'Assemblea<strong>federale</strong> in materia di politica estera o il diritto del Consiglio fede-41


aie di concludere autonomamente trattati internazionali). La <strong>Costituzione</strong> siapre così a nuovi indirizzi e nuove sfide (si pensi ad esempio alPattualizzazionecogentemente necessaria dell'articolo sullo scopo o al<strong>la</strong> base costituzionale perl'aiuto allo sviluppo). Questo soltanto <strong>la</strong> autorizza a pretendere, anche in futuro,di vedersi riconosciuta, senza soluzione di continuità, quale «ordinamentogiuridico fondamentale».Dimensione politico-statualeII compito dell'aggiornamento è essenzialmente di mediare, per le generazioniodierne e quelle future, valori e istituzioni concresciuti e affermatisi storicamente,tipici del nostro Stato <strong>federale</strong>. Il vigente diritto costituzionale va presentatoripulito, completato e chiaro; le carenze materiali e formali vanno accantonate.In tal modo si intende istituire una chiara base di partenza per <strong>la</strong>riforma costituzionale. Questo modo di procedere crea trasparenza e rende ildiritto costituzionale nuovamente visibile e accessibile al cittadino.Il nuovo testo costituzionale va formu<strong>la</strong>to in modo comprensibile, in una linguasemplice e attuale. Eppure, per quanto concerne contenuto, paro<strong>la</strong> e stile,deve tenere conto di aspetti noti e correnti. Ciò contribuirà a fare in modo cheil cittadino possa identificarsi nuovamente con <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.In diversi settori, ad esempio in quello dei diritti fondamentali e del dirittointernazionale, l'evoluzione dell'ordinamento giuridico è avvenuta sul<strong>la</strong> basedel<strong>la</strong> giurisprudenza e in seguito al<strong>la</strong> conclusione di trattati internazionali,senza l'esplicita approvazione del sovrano (CEDU e Patti ONU). Una votazionepopo<strong>la</strong>re sull'intero diritto costituzionale vigente offre un'occasione benvenuta per prendere coscienza di queste norme fondamentali e per confermarle.Ma anche quanto ha fornito buone prove abbisogna di rinnovamento, ove nonsi intenda perderne <strong>la</strong> sostanza. L'aggiornamento contribuisce non soltanto arendere evidente <strong>la</strong> sostanza del vigente diritto costituzionale bensì anche a conservar<strong>la</strong>.Cooperando a rafforzare <strong>la</strong> funzionalità delle nostre istituzioni democratichee a migliorare le condizioni per l'attività statuale, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> riacquistaforza di convincimento e di guida.Occorre infine ripetere che riforme di grande respiro, segnatamente quelle conimportanti connessioni trasversali nelle strutture ridondanti del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> (rinnovamento dei diritti popo<strong>la</strong>ri, estensione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale,modifiche del sistema di Governo o dell'ordinamento finanziario)non possono più essere realizzate sensatamente con il mezzo del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>parziale. Nell'intento di facilitare l'attuazione di tali riforme, occorre - ai sensidi una prestazione preliminare - riordinare dapprima, in modo adeguato, l'assettocostituzionale. In altri termini: soltanto l'aggiornamento procura al<strong>la</strong> politicai necessari spazi di manovra. L'aggiornamento assicura ai dibattiti par<strong>la</strong>mentari<strong>la</strong> necessaria premessa per altre riforme, nel sistema modu<strong>la</strong>re.42


13 Sviluppo del<strong>la</strong> discussione costituzionale dal 1987131 Interventi par<strong>la</strong>mentari sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totaleAnche dopo il mandato del 3 giugno 1987, al nostro Consiglio sono pervenutidal Par<strong>la</strong>mento, mediante diversi interventi, impulsi per i <strong>la</strong>vori sul<strong>la</strong> riformadel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (per l'elenco di tali interventi, cfr. allegato 1).Le mozioni del gruppo socialista, del gruppo ecologista e dell'on. Lilly Nabholz,consigliere nazionale, chiedevano che <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>venisse portata avanti e - secondo l'intervento del gruppo del PS - arricchitadi innovazioni quanto al contenuto. Questi interventi sono da ricondurre,non da ultimo, ad avvenimenti di politica interna nonché al<strong>la</strong> sfida europea[SEE/integrazione CE]). Tale modifica delle condizioni-quadro politiche eragià stata invero al centro delle nostre preoccupazioni. Nelle risposte agli interventipar<strong>la</strong>mentari rilevammo pertanto che si trattava dapprima di portare atermine i <strong>la</strong>vori per il progetto dell'Accordo SEE e di procedere alle connesse,necessarie modifiche dell'ordinamento giuridico svizzero. Soltanto in una fasesuccessiva si sarebbe poi potuto riprendere <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Avevamoinoltre messo in guardia dall'esporre a rischio <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>in ragione di un numero eccessivo di riforme. Su proposta del nostroConsiglio, le mozioni furono quindi trasmesse soltanto come postu<strong>la</strong>ti.Anche le tre interpel<strong>la</strong>nze presentate, dopo <strong>la</strong> votazione sullo SEE, dal consigliereagli Stati Roth, dal consigliere nazionale Pini e dal gruppo socialista tendevanoessenzialmente a mandare avanti con maggiore celerilà il progetto del<strong>la</strong><strong>revisione</strong> totale. Ma anche qui il nostro Consiglio aveva già preso l'iniziativa:dopo il no allo SEE, il punto nodale dell'interesse andava trasferito sull'ordinamentogiuridico interno e, in un certo senso, occorreva riportare ordine all'internodel<strong>la</strong> casa elvetica. La nostra raccomandazione di accogliere <strong>la</strong> mozioneJosi Meier fu espressione di tale disponibilità.Questa mozione del 1994 chiedeva di mandare avanti i <strong>la</strong>vori del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totalein modo che il progetto del nostro Consiglio potesse essere licenziato pertempo, in occasione dell'anno giubi<strong>la</strong>re 1998. In fase di trattazione di questamozione si svolse ancora una volta una discussione approfondita sull'opportunitàdi una riforma costituzionale. In Consiglio degli Stati <strong>la</strong> mozione fu accoltaall'unanimità, in Consiglio nazionale con 116 voti contro 54. Consiglio<strong>federale</strong> e Par<strong>la</strong>mento hanno quindi entrambi scelto un calendario ambizioso.Gli interventi par<strong>la</strong>mentari possono tutti essere tolti di ruolo con il progettopresentato nel presente messaggio.132 Revisioni parziali del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>132.1 CompendioDal 1985 s'è votato complessivamente su 72 progetti di <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Di questi, 32 furono accolti, 40 respinti. Fra i progettiaccolti figuravano 4 iniziative popo<strong>la</strong>ri, 3 controprogetti dell'Assemblea <strong>federale</strong>e 25 progetti proposti dalle autorità. Fra i progetti respinti, figuravano 3043


iniziative popo<strong>la</strong>ri, 2 controprogetti dell'Assemblea <strong>federale</strong> e 8 progetti di autorità;fra questi progetti respinti elenchiamo anche i due casi speciali di votazionesull'adesione del<strong>la</strong> Svizzera all'ONU e quel<strong>la</strong> sull'Accordo SEE. 4 iniziativefurono ritirate a favore dei controprogetti. L'iniziativa sul<strong>la</strong> cultura fallì,insieme al controprogetto. Una compi<strong>la</strong>zione partico<strong>la</strong>reggiata delle revisioniparziali accolte e di quelle respinte figura nell'allegato 2.Dal 1985 al mese di settembre del 1996, non sono stati realizzati 33 progetti diiniziative popo<strong>la</strong>ri, non riuscite per mancanza del numero di firme necessario.Manca ancora <strong>la</strong> votazione a proposito di 18 iniziative formalmente riuscite.13 iniziative popo<strong>la</strong>ri sono state ritirate. Un'iniziativa popo<strong>la</strong>re è stata dichiaratanul<strong>la</strong> per vio<strong>la</strong>zione del principio dell'unità di materia (iniziativa popo<strong>la</strong>re«per meno spese militari e più politica di pace», FF 1995 III 540) e una per vio<strong>la</strong>zionedi una disposizione cogente del diritto internazionale pubblico (iniziativapopo<strong>la</strong>re «per una politica d'asilo razionale», FF 1996 I 1185).Il periodo di raccolta delle firme per le iniziative popo<strong>la</strong>ri è di 18 mesi, a partiredall'esame preliminare a cura del<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong>. A fine ottobre 1996,questo termine correva ancora per 13 iniziative: fra le altre, tre iniziative sull'AVS(età del pensionamento), un'iniziativa sul<strong>la</strong> limitazione del numero deglistranieri in Svizzera e quattro iniziative in materia finanziaria (imposta sul valoreaggiunto, finanziamento dell'AVS, economia deficitaria). L'allegato 3 neriporta l'elenco.132.2 Singoli settoriRipartizione dei compiti tra Confederazione e CantoniCon il primo pacchetto di misure sul<strong>la</strong> nuova ripartizione dei compiti tra Confederazionee Cantoni, furono proposte nel 1985 cinque modifiche del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.In votazione popo<strong>la</strong>re è stato respinto soltanto il progetto giusta ilquale i contributi al<strong>la</strong> formazione avrebbero dovuto divenire di competenza deiCantoni. Gli altri progetti, concernenti l'abrogazione dei sussidi d'importanzaminima nel settore del<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong> primaria e del<strong>la</strong> sanità pubblica, nonché il riordinodei flussi finanziari nel settore delle tasse di bollo e delle entrate fiscalirisultanti dal commercio dei distil<strong>la</strong>ti, sono stati approvati da popolo e Cantoni.Istruzione e culturaFallirono anche diverse iniziative cantonali per coordinare l'inizio dell'annosco<strong>la</strong>stico. Furono in seguito presentate diverse iniziative cantonali, una par<strong>la</strong>mentarenonché una popo<strong>la</strong>re, tutte con lo scopo di realizzare una soluzione<strong>federale</strong>. Fu infine accolto, nel 1985, il controprogetto dell'Assemblea <strong>federale</strong>che fissava l'inizio dell'anno sco<strong>la</strong>stico per l'autunno.Con l'iniziativa degli atelier per il tirocinio, nel 1986 fu avviato il tentativo, rive<strong>la</strong>tosiinutile, di ampliare le offerte di formazione professionale, di renderegratuita <strong>la</strong> formazione e d'indennizzare le persone in formazione con un onorario,nonché di attestare <strong>la</strong> conclusione del<strong>la</strong> formazione con un certificato dicapacità.44


Non hanno avuto esito neppure le iniziative di inserire nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>un articolo sul<strong>la</strong> cultura. All'iniziativa sul<strong>la</strong> cultura il Par<strong>la</strong>mento avevacontrapposto un controprogetto. Nel<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re del 1986, ambeduei progetti furono però respinti. Il verdetto negativo fu ascritto essenzialmenteal<strong>la</strong> procedura di votazione. In quel momento il doppio sì non era infatti ancorapossibile. Il nostro Consiglio propose quindi presto un nuovo articolosul<strong>la</strong> cultura. Nel 1994 anche questo progetto però fallì. Nel 1996 fu invece approvatoil riveduto articolo sulle lingue.SicurezzaCrediti d'impegno per l'acquisto di equipaggiamenti militari sono stati a più ripreseoccasione di discussioni. Un'iniziativa del 1987 tentò di sottoporre questicrediti al referendum facoltativo. L'iniziativa popo<strong>la</strong>re fu però respinta. Nel1989 fallì anche l'iniziativa sull'abrogazione dell'esercito. L'iniziativa intendevarinunciare all'esercito a favore di una politica globale di pace. Nessun successoriscontrò, nel 1993, nemmeno l'iniziativa popo<strong>la</strong>re contraria all'acquistodi nuovi aerei da combattimento.Dopo un impegno durato decenni per giungere a una soluzione soddisfacentedel<strong>la</strong> questione del rifiuto di servire per motivi di coscienza, fu introdotto, sul<strong>la</strong>base dell'iniziativa par<strong>la</strong>mentare di una commissione del Nazionale, il serviziocivile sostitutivo per gli obiettori di coscienza.Popolo e Cantoni, infine, hanno accolto, nel 1993, un articolo costituzionaleche permette al<strong>la</strong> Confederazione di lottare contro l'abuso in materia di armi,grazie a disposizioni applicabili in tutta <strong>la</strong> Svizzera. Nessun'eco positiva ha inveceavuto un'iniziativa che intendeva limitare il numero delle piazze d'armi,per ragioni primariamente di tute<strong>la</strong> dell'ambiente. Anche <strong>la</strong> votazione su questainiziativa s'è svolta nel 1993.FinanzeNell'ambito degli sforzi di risparmio del<strong>la</strong> Confederazione, i sussidi federaliper il sostegno dell'approvvigionamento con cereali panificabili sono statiabrogati in due tornate, nel 1985 e 1994. Nel 1995 è stato inoltre introdotto unfreno alle spese e nel 1996 due piccole revisioni parziali di rilievo finanziario(a<strong>la</strong>mbicchi, parcheggi nelle stazioni). Un nuovo ordinamento globale delle finanzefederali accompagnato da un ammodernamento dell'imposta sul valoreaggiunto e da altre innovazioni è invece fallito nel 1991.Soltanto nel 1993 - al terzo tentativo - si giunse al cambiamento di sistema dall'impostasul<strong>la</strong> cifra d'affari a quel<strong>la</strong> sul valore aggiunto nonché a un aumentodell'aliquota fiscale. Fu inoltre abrogato il divieto delle case da gioco. Tali iniziativehanno procurato al<strong>la</strong> Confederazione nuove occasioni d'entrate.Il primo tentativo d'introdurre mediante iniziativa popo<strong>la</strong>re una tassa sul trafficopesante era fallito nel 1986. Otto anni più tardi, il sovrano approvava unasoluzione temporalmente illimitata per le tasse sull'utilizzazione delle strade(contrassegno autostradale, tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni).Per un periodo transitorio fu approvata <strong>la</strong> base costituzionale di unatassa forfettaria sul traffico pesante.45


TrasportiGli sforzi pluriennali per attuare una politica coordinata dei trasporti furonoresi vani dal<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re del 1988; nel 1990 fallirono pure le cosiddetteiniziative quadrifoglio che miravano a un ridimensionamento del<strong>la</strong> rete autostradalee, nel 1991, l'iniziativa per il promovimento dei trasporti pubblici.Fu invece accolta, nel 1994, l'iniziativa delle Alpi che si proponeva di tute<strong>la</strong>rel'ambiente alpino dalle conseguenze del traffico di transito, segnatamente trasferendoil traffico dal<strong>la</strong> strada al<strong>la</strong> ferrovia.EnergiaNell'autunno del 1990 erano in discussione tre progetti di politica energetica.Mentre l'iniziativa per <strong>la</strong> rinuncia all'energia nucleare non passava il capo del<strong>la</strong>votazione, <strong>la</strong> moratoria dell'energia nucleare nonché l'articolo sull'energia furonoapprovati in votazione da popolo e Cantoni.Protezione dell'ambiente e diritto fondiarioII surriscaldamento nel settore fondiario era stato all'origine, negli anni Ottanta,di diversi interventi. Occorreva dapprima decidere in merito a un articolosul<strong>la</strong> protezione degli inquilini. Nel 1986, popolo e Cantoni adottarono il controprogettodell'Assemblea <strong>federale</strong> all'iniziativa sul<strong>la</strong> protezione degli inquilini,nel frattempo ritirata. Due anni più tardi giunse in dirittura di votazionel'iniziativa città-campagna contro <strong>la</strong> specu<strong>la</strong>zione fondiaria. Essa fu invero respinta.Restava però il fabbisogno di normativa: poco tempo dopo furono emanatitre decreti federali urgenti volti a lottare contro <strong>la</strong> specu<strong>la</strong>zione fondiaria.Nell'intento di proteggere le torbiere, segnatamente quel<strong>la</strong> di Rothenthurm, fupresentata un'iniziativa, chiaramente accolta nel 1987.L'iniziativa sul<strong>la</strong> protezione delle acque fu respinta nel 1992. Accolto fu inveceil controprogetto indiretto nel<strong>la</strong> forma di <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> protezionedelle acque.Agricoltura e protezione degli animaliL'iniziativa popo<strong>la</strong>re presentata dal<strong>la</strong> Lega svizzera dei contadini per un nuovoarticolo sull'agricoltura indusse l'Assemblea <strong>federale</strong> a proporre un controprogetto:l'iniziativa fu allora ritirata. Popolo e Cantoni respinsero il controprogettonel 1995, come era avvenuto precedentemente (1989) per l'iniziativa deipiccoli contadini improntata su un'agricoltura più consona alle necessità del<strong>la</strong>natura. Continuava dunque a mancare un disposto costituzionale speciale sufunzione e compiti dell'agricoltura. Già nel 1996, <strong>la</strong> <strong>la</strong>cuna fu però colmata:popolo e Cantoni accolsero il controprogetto dell'Assemblea <strong>federale</strong> all'iniziativa«Contadini e consumatori - per un'agricoltura vicina al<strong>la</strong> natura».La protezione degli animali fu tre volte in discussione. Tutti i tre progetti furonorespinti (1985, 1992, 1993).Sicurezza sociale, salute e <strong>la</strong>voroNell'intento di meglio difendere <strong>la</strong> vita nonché l'integrità psichica e fisica controle minacce dovute a interruzione di gravidanza, eutanasia, pena di morte,46


ecc., fu inoltrata l'iniziativa «Diritto al<strong>la</strong> vita». Nel<strong>la</strong> votazione del 1985 essafu però respinta. All'inizio degli anni Novanta furono discusse questioni di tecnologiaprocreativa e genetica. Dapprima fu presentata <strong>la</strong> cosiddetta iniziativadel Beobachter. Quest'ultima fu ritirata a favore di un controprogetto. Nel1992 popolo e Cantoni accolsero il controprogetto dell'Assemblea <strong>federale</strong>. Furonoinvece respinte, nel 1993, due iniziative popo<strong>la</strong>ri con l'obiettivo di rafforzare<strong>la</strong> lotta contro i problemi di alcoolisme e tabagismo.I costi del<strong>la</strong> salute, in forte crescita, furono all'origine di due iniziative sul temacasse ma<strong>la</strong>ti. Ambedue i progetti fallirono (1992, 1994).Non ebbero l'avallo nello scrutinio popo<strong>la</strong>re i due interventi per l'estensionedell'AVS/AI nonché per <strong>la</strong> riduzione dell'età AVS (1988 e 1995).Nel 1993, il 1° agosto fu dichiarato festa nazionale (non <strong>la</strong>vorativa) sul<strong>la</strong> basedi un' iniziativa. L'iniziativa sulle vacanze nonché l'introduzione progressivadel<strong>la</strong> settimana <strong>la</strong>vorativa di 40 ore furono invece respinte (1985 rispettivamente1988).Politica esteraII decennio 1985/1995 è stato contrassegnato, per quanto concerne <strong>la</strong> politicaestera, da due votazioni importanti: votazione sull'adesione all'ONU (1986) evotazione sul<strong>la</strong> conclusione dell'Accordo SEE (1992). Nei due casi, il progettofu respinto.Altri progettiNel 1987 fu riveduta <strong>la</strong> procedura di voto per le iniziative popo<strong>la</strong>ri con controprogettoe introdotta <strong>la</strong> possibilità del doppio sì. Nel 1991, mediante una modificacostituzionale, venne ridotta a 18 anni l'età per l'esercizio di voto.Nel 1993 fu accolto il cambiamento di Cantone del Laufental, nel 1956 quellodel Comune di Vellerat.In materia di diritto degli stranieri fallirono due progetti: nel 1988 venne respintal'iniziativa sul<strong>la</strong> limitazione del numero degli stranieri e, nel 1994, unprogetto sul<strong>la</strong> naturalizzazione agevo<strong>la</strong>ta degli stranieri.133 Revisioni totali delle costituzioni cantonaliL'ondata di rinnovamento che interessò le costituzioni cantonali è continuatadopo il rapporto del 1985. A complemento del<strong>la</strong> lista, tuttora valida, dei fondamentidelle costituzioni cantonali sottoposte a revisioni totali (FF 1985 III 30seg.), si può dire che il tema centrale delle revisioni totali delle costituzioni cantonaliè quello dei compiti dello Stato. I Cantoni sono riusciti a rendere consapevolii cittadini dei compiti che spettano loro in quanto Stati membri del<strong>la</strong>Confederazione: non solo, i Cantoni assumono anzi ruolo di pioniere quandosi tratta di risolvere problemi di nuova impostazione. Grazie a tali fattori, iCantoni affermano <strong>la</strong> loro autonomia federalistica, si assicurano legittimità eesplicano un effetto integrativo.47


133.1 Revisioni totali concluseDal 1985 sono state concluse con successo le revisioni costituzionali dei Cantonidi Soletta, Turgovia, G<strong>la</strong>rona, Berna e Appenzello Esterno.Qui di seguito ne presentiamo i punti salienti:SolettaII progetto di costituzione del giugno 1984, sottoposto a un'ampia proceduradi consultazione da parte del<strong>la</strong> Costituente, fu giudicato chiaro e di buonacomprensione dal<strong>la</strong> maggioranza degli enti consultati e ritenuto quindi degnod'approvazione. Dopo una seconda lettura, <strong>la</strong> Costituente licenziava il progettodi costituzione raccomandandone l'approvazione, per voto nominale, al<strong>la</strong> maggioranzadi 129 votanti su 138. Nel<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re dell'8 giugno 1986,<strong>la</strong> nuova costituzione del Canton Soletta fu esplicitamente accolta: essa è entratain vigore il 1° gennaio 1988, dopo che l'Assemblea <strong>federale</strong> le conferì <strong>la</strong>garanzia, il 21 settembre 1987 (FF 1987 IH 526).La precedente costituzione del 1887 è stata riveduta materialmente in numerosipunti. Vanno segnatamente sottolineati i seguenti aspetti:- Il preambolo definisce gli scopi essenziali dello Stato; il riconoscimento del<strong>la</strong>molteplicità culturale e regionale, del<strong>la</strong> libertà e del carattere del Cantonefondato sui principi di diritto nonché il professarsi per <strong>la</strong> pace, il benesseree <strong>la</strong> sicurezza sociale esplicitano il senso e lo spirito del<strong>la</strong> costituzione.- La definizione dei principali compiti dello Stato fornisce un'impressionedelle molteplici attività del<strong>la</strong> comunità e pone priorità per il legis<strong>la</strong>tore.- I diritti e le libertà dei cittadini risultano rafforzati: il catalogo delle libertàè in effetti completato segnatamente con <strong>la</strong> possibilità del «doppio sì» in casod'iniziativa e controprogetto nonché con <strong>la</strong> cosiddetta «mozione popo<strong>la</strong>re».- Il catalogo dei diritti fondamentali è ampliato: il principio del<strong>la</strong> solidarietàdel<strong>la</strong> comunità statuale si rive<strong>la</strong> nel<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione degli obiettivi sociali; <strong>la</strong>costituzione riconosce esplicitamente il principio dell'efficacia dei diritti fondamentalinei confronti di terzi.- Viene rafforzata l'autonomia comunale grazie al riconoscimento di importantiopportunità di sviluppo nei settori centrali; nel<strong>la</strong> soluzione delle questioniregionali, al Comune spetta quindi una parte dominante.- Viene introdotto il diritto di veto di una maggioranza qualificata del Par<strong>la</strong>mentocontro decisioni del Governo.La costituzione cantonale solettese è stata riveduta già alcune volte dopo <strong>la</strong> suaentrata in vigore; il temuto effetto di chiusura che potrebbe avere una <strong>revisione</strong>totale non ci è stato, come risulta in partico<strong>la</strong>re dalle due prime revisioni: nel<strong>la</strong>votazione popo<strong>la</strong>re del 25 settembre 1988 era stato ristrutturato il principio dell'imposizionefiscale nel senso che il matrimonio non dovrebbe comportare nessunaggravio fiscale suppletivo (art. 133 cpv. 2); <strong>la</strong> riduzione all'età di 18 anniper l'esercizio del diritto di voto (art. 25 cpv. 1), che era stata respinta in sededi votazione sul<strong>la</strong> nuova costituzione, è poi stata sancita chiaramente nelloscrutinio del 2 giugno 1991.48


TurgoviaII disegno di costituzione presentato nel 1981 dal Consiglio di Stato era statodibattuto in Gran Consiglio durante sei anni per poi essere sottoposto a votazionepopo<strong>la</strong>re il 28 giugno 1987. L'atto fu invero accolto a maggioranza risicata,ma il Tribunale <strong>federale</strong>, pronunciandosi su un ricorso re<strong>la</strong>tivo al dirittodi voto, dovette esaminare nuovamente le censure sollevate (DTF 114 <strong>la</strong> 42).Le istanze cantonali ordinarono in seguito un nuovo conteggio delle schede: insei Comuni le schede non erano però più disponibili. Il tribunale amministrativocantonale accolse quindi il ricorso di cui sopra, ordinando <strong>la</strong> ripetizionedello scrutinio popo<strong>la</strong>re. Il 4 dicembre 1988, il popolo turgoviese approvò il testocostituzionale nel tenore del primo progetto, posto poi in vigore il 1° gennaio1990, dopo che gli era stata conferita <strong>la</strong> garanzia da parte dell'Assemblea<strong>federale</strong> (FF 1989 III 1508).Un punto determinante del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> costituzione, contestato soprattuttodurante <strong>la</strong> propaganda in vista del<strong>la</strong> votazione, era stato il riassetto dell'organizzazionedel Comune e delle autorità turgoviesi; <strong>la</strong> costituzione cantonalesuddivide ora amministrativamente il territorio in otto circondari e prevedeinoltre l'istituzione di circoli, da parte del<strong>la</strong> legge (par. 56); <strong>la</strong> strutturacomunale è in ampia misura unificata. Vanno inoltre rilevate, segnatamente,le seguenti innovazioni materiali:- Il referendum obbligatorio per tutte le leggi, introdotto nel<strong>la</strong> temperie delmovimento democratico al<strong>la</strong> fine del 19° secolo, è trasformato in uno facoltativo,collegato inoltre a un referendum del Gran Consiglio (par. 22 e 24cpv. 2): da tale allineamento sul diritto pubblico generale dei Cantoni si attendeun rafforzamento del principio democratico. Inoltre è definita, quantoal contenuto, <strong>la</strong> nozione di legge quale atto contenente norme giuridiche fondamentalie importanti (par. 36 cpv. 1); questa funzione legis<strong>la</strong>tiva è strettamenteseparata da quel<strong>la</strong> in ordine alle ordinanze emanate dal Governo (esigenzeposte al<strong>la</strong> delega).- È introdotta una riserva costituzionale per compiti cantonali pubblici, legataa una definizione circostanziata dei compiti statuali (par. 62 segg.): il vincoloche lega il legis<strong>la</strong>tore al<strong>la</strong> base di diritto costituzionale acquista quindi pesomaggiore; <strong>la</strong> costituzione è rivalutata in modo determinante, assumendo <strong>la</strong>direzione quanto al contenuto dell'attività statuale.- In merito al catalogo dei diritti fondamentali si rileva che quest'ultimi valgonoanche fra terze persone (cosiddetto effetto orizzontale; par. 9).- La costituzione stabilisce principi per l'attività statuale (rispetto dei principiche reggono lo Stato di diritto, parità di diritto, divieto dell'effetto retroattivo)e menziona il principio del<strong>la</strong> separazione dei poteri quale controllo delpotere dello Stato.La costituzione turgoviese, che comprende 100 paragrafi, si concentra sullenorme fondamentali. È contrassegnata da una struttura chiara e da una linguacomprensibile, che s'accompagnano a una concentrazione sull'essenziale improntataai principi riconosciuti dell'efficacia, del<strong>la</strong> trasparenza e dell'autenticitàcostituzionali.49


G<strong>la</strong>ronaCon l'aiuto di tre commissioni speciali, in due deliberazioni degli anni 1985 e1986 il Landrat rie<strong>la</strong>borò il disegno commissionale per <strong>la</strong> preparazione del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>totale del<strong>la</strong> costituzione cantonale, al<strong>la</strong> luce delle consultazioni svoltesinel frattempo. In occasione del<strong>la</strong> Landsgemeinde del 1° maggio 1988 fu adottato,«praticamente all'unanimità», il nuovo testo costituzionale che ottenne,il 4 dicembre 1989, l'avallo dell'Assemblea <strong>federale</strong> (FF 1989 III 1519).La <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> costituzione g<strong>la</strong>ronese è contraddistinta dal<strong>la</strong> tensionetra conservazione e futura funzione del<strong>la</strong> Landsgemeinde. La nuova costituzionedefinisce chiaramente le funzioni del Landrat e del<strong>la</strong> Landsgemeinde e rafforzai diritti di partecipazione dei cittadini con un diritto di proposta all'attenzionedel<strong>la</strong> Landsgemeinde (Memorialsantrag). A un catalogo ampliato di diritti fondamentali<strong>la</strong> costituzione contrappone un articolo sugli obblighi del cittadino(21), che tuttavia non intende essere attuato direttamente. Risultano profondamenterinnovate e ampliate le disposizioni sui compiti pubblici; <strong>la</strong> costituzioneripartisce chiaramente questi compiti tra Cantone e Comune. Infine <strong>la</strong> costituzioneordina <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione tra i diversi generi di Comune, associazioni intercomunalie corporazioni e ne sancisce l'autonomia. Creando trasparenza in strutturesociali parzialmente ancora tradizionali, <strong>la</strong> costituzione riesce a essere lineadirettrice per il cittadino cantonale e instaura fiducia tra quest'ultimo e lo Stato.BernaII 6 agosto 1986, il Consiglio di Stato, basandosi su raccomandazioni di unacommissione peritale, proponeva al Gran Consiglio <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong>vecchia costituzione bernese del 1893. Nel<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re del 6 dicembre1987 venne auspicato l'avvio del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale; l'istituzione di una Costituentedi 200 persone fu però respinta. In seguito il Gran Consiglio istituì unacommissione costituzionale par<strong>la</strong>mentare di 35 membri che incaricò dei <strong>la</strong>voridel<strong>la</strong> nuova costituzione. Già nel mese di settembre del 1987, il Consiglio diStato pubblicava un avamprogetto; <strong>la</strong> commissione decise però di e<strong>la</strong>borare unproprio progetto e presentò poi un rapporto intermedio circostanziato. Dopodibattiti preliminari, durati 3 anni, nell'ambito del<strong>la</strong> commissione costituzionale,il progetto poté essere trattato nel 1992 in due letture svoltesi in GranConsiglio. Nel<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re del 6 giugno 1993 <strong>la</strong> costituzione fu approvatacon chiara maggioranza, per entrare poi in vigore il 1° gennaio 1995, dopoaver ottenuto <strong>la</strong> garanzia <strong>federale</strong> dall'Assemblea <strong>federale</strong>, il 22 settembre1994 !) . Nel Canton Berna <strong>la</strong> decisione popo<strong>la</strong>re che respinse l'istituzione del<strong>la</strong>Costituente - in un primo tempo giudicata problematica ed enigmatica - s'erapoi rive<strong>la</strong>ta non soltanto praticabile, ma bensì addirittura efficace.Contemporaneamente all'adozione del<strong>la</strong> nuova costituzione cantonale, il popoloaveva approvato una variante che introduceva <strong>la</strong> proposta popo<strong>la</strong>re comenuovo diritto popo<strong>la</strong>re: questa innovazione permette di introdurre, paralle<strong>la</strong>menteal referendum, una nuova proposta. Una siffatta votazione su una varianteaveva prima dovuto essere resa possibile mediante una modifica delleprescrizioni procedurali nel<strong>la</strong> vecchia costituzione. Vanno menzionate le seguentiinnovazioni importanti del contenuto del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale:D FF 1994 III 1688; messaggio del 6 die. 1993, FF 1994 I 361.50


- La costituzione presenta negli articoli 31-54 un esteso catalogo di compitipubblici; un catalogo tanto importante deriva da necessità d'ordine teoricocostituzionalee democratico.- Il catalogo dei diritti fondamentali è stato esteso di molto: il divieto dell'arbitriostatale è sancito autonomamente (art. 11 cpv. 1); insieme al matrimonioè protetta qualsiasi forma di convivenza comunitaria (art. 13); libertà d'informazione,consultazione degli atti e protezione dei dati sono disciplinati anuovo (art. 17 e 18) e, per i diversi diritti fondamentali, sono definiti nuovicontenuti; oltre ai diritti fondamentali sono sanciti diritti sociali e obiettivisociali (art. 29 e 30): i diritti sociali, in settori concretamente definiti, fondanopretese materiali che, in ragione del<strong>la</strong> loro concretezza, possono eventualmenteanche essere attuati giudizialmente, mentre <strong>la</strong> realizzazione degliobiettivi sociali, compito comune di Cantone e Comuni, avviene in complementoall'iniziativa e responsabilità private.- Il sistema dei diritti popo<strong>la</strong>ri è rinnovato globalmente: da un canto si ampliail campo d'applicazione dei diritti popo<strong>la</strong>ri, estendendo iniziativa e referenduma nuovi settori; d'altro canto si riduce il numero degli scrutini, introducendoil referendum facoltativo in luogo e vece di quello obbligatorio o aumentandoil numero di firme necessario.- Nell'amministrazione è introdotto il principio del<strong>la</strong> pubblicità.Appenzello EsternoGià nel 1990, il Governo aveva fatto pervenire al Gran Consiglio un rapportosul<strong>la</strong> necessità di rivedere <strong>la</strong> costituzione del Canton Appenzello Esterno del1908. Il Gran Consiglio propose in seguito al<strong>la</strong> Landsgemeinde di procedereal<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale. La Landsgemeinde accolse, il 28 aprile 1991, a grandemaggioranza, il progetto di <strong>revisione</strong> e incaricò quindi il Gran Consiglio di e<strong>la</strong>borareil re<strong>la</strong>tivo progetto. Il Gran Consiglio istituì allora un'importante commissionecostituzionale che, il 20 febbraio 1995, licenziò un progetto all'attenzionedel<strong>la</strong> Landsgemeinde. I diritti di partecipazione dei cittadini durante <strong>la</strong>procedura di <strong>revisione</strong> furono rispettati grazie a un'ampia procedura di consultazionee a una cosiddetta discussione popo<strong>la</strong>re. La Landsgemeinde del 30aprile 1995 vide accogliere <strong>la</strong> nuova costituzione. Dopo il conferimento del<strong>la</strong>garanzia <strong>federale</strong> (FF 1996 IV 751), <strong>la</strong> nuova costituzione è entrata in vigoreil 1° maggio 1996.La discussione popo<strong>la</strong>re di cui sopra è un diritto di partecipazione del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione:chi risiede nel Cantone può inoltrare proposte scritte al Gran Consigliosulle materie che saranno sottoposte al<strong>la</strong> Landsgemeinde, e poi motivarle personalmente,secondo l'apposito rego<strong>la</strong>mento, davanti al Gran Consiglio (art.56). Oltre a un catalogo ampliato dei diritti fondamentali, <strong>la</strong> costituzione diAppenzello Esterno conosce anche diritti e obiettivi sociali, a complemento dell'iniziativaprivata e del<strong>la</strong> responsabilità personale, nonché entro i limiti deimezzi disponibili (art. 25). L'elencazione dei compiti pubblici è introdotta dalriconoscimento del precetto dello sviluppo sostenibile nonché di quello del<strong>la</strong>sussidiarietà: i compiti pubblici devono essere adempiuti in modo che siano tute<strong>la</strong>tee conservate le basi naturali del<strong>la</strong> vita (art. 27 cpv. 1). Il Cantone adem-51


pie soltanto i compiti che non possano esserlo altrettanto bene da parte dei Comunio dei privati: in tale contesto esso promuove l'iniziativa privata e <strong>la</strong> responsabilitàpersonale (cpv. 3). È inoltre disciplinata <strong>la</strong> delega (art. 68). Lalegge è definita come <strong>la</strong> forma legis<strong>la</strong>tiva che devono rivestire tutte le normegiuridiche importanti e fondamentali (art. 69 cpv. 1). L'introduzione dell'iniziativaunitaria apporta un miglioramento dei diritti popo<strong>la</strong>ri (art. 53); il numerodelle firme necessarie per un'iniziativa passa però da 63 a 300.133.2 Revisioni totali in corsoDal 1985 dieci altri Cantoni hanno avviato <strong>la</strong>vori preliminari in vista del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>delle loro Costituzioni:TicinoDopo una <strong>revisione</strong> totale puramente formale del 1967, il Consiglio di Stato ticineseaveva istituito, l'il gennaio 1977, una commissione con il compito diesaminare l'opportunità di una <strong>revisione</strong> totale più completa del<strong>la</strong> costituzionedel 1830. La commissione non soltanto aveva esaminato <strong>la</strong> situazione, l'opportunitàdi una <strong>revisione</strong> totale nonché <strong>la</strong> possibilità del<strong>la</strong> realizzazione politica:nel 1986 presentò anche il progetto per una nuova costituzione cantonale. Sutale progetto, accompagnato da un rapporto, fu aperta una procedura di consultazione,ancora nello stesso anno. Dopo.il 1989 il ritmo dei <strong>la</strong>vori si ritrovòun po' allentato, fino a che, il 20 dicembre 1994, il rapporto del Consiglio diStato apportò nuovi impulsi. La votazione popo<strong>la</strong>re è prevista per il 1998. Ilprogetto sarà presumibilmente presentato in votazione con numerose variantiche concernono il diritto di voto degli stranieri, l'introduzione del sistema elettoralemaggioritario, un possibile aumento del numero delle firme per iniziativee referendum nonché per <strong>la</strong> destituzione e nuova elezione del Consiglio di Statononché l'avvenire del finanziamento dello Stato a favore delle chiese cattolicoromanaed evangelica-riformata.GrigioniII 18 novembre 1981, 38 granconsiglieri chiesero al governo grigionese di esaminare<strong>la</strong> possibilità di procedere al<strong>la</strong> riforma totale del<strong>la</strong> vecchia costituzionecantonale del 1892, di fare pertinente rapporto al Gran Consiglio e di presentarere<strong>la</strong>tive proposte. Il 30 maggio 1990 i granconsiglieri tornarono al<strong>la</strong> caricacon una mozione che chiedeva di sottoporre al Gran Consiglio rapporto e propostadi <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> costituzione cantonale che potesse costituire <strong>la</strong>base adeguata per far fronte alle nuove sfide culturali, sociali, economiche edecologiche. Nel 1994 venne poi avviata una procedura di consultazione pubblicai cui risultati non sono al momento ancora noti. Oggetto di contestazioneè soprattutto il fatto se debba essere attuata una <strong>revisione</strong> totale o parziale;temi per modifiche di contenuto sono fra l'altro <strong>la</strong> nuova ripartizione del territoriocantonale, <strong>la</strong> riforma dell'organizzazione giudiziaria, il sistema d'elezionedel Gran Consiglio nonché <strong>la</strong> struttura futura del referendum. La <strong>revisione</strong>del<strong>la</strong> costituzione sarà deferita presumibilmente al Gran Consiglio: non saràquindi designata una Costituente. Il 12 dicembre 1995 il governo grigione aveva52


conferito al professer Tobias Jaag il mandato di stendere una perizia sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>totale del<strong>la</strong> costituzione e designato all'uopo un gruppo di contatto deidipartimenti di giustizia, polizia e sanità pubblica. Ancora nel mese di novembre1996 sarà trasmesso al Gran Consiglio il messaggio sul<strong>la</strong> questione di principiodel<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> costituzione cantonale; il Gran Consiglio lotratterà in prima lettura nel marzo 1997. Il popolo deciderà presumibilmentenel settembre 1997 sul<strong>la</strong> questione di principio.LucernaL'avvio del<strong>la</strong> discussione sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> costituzione lucernese è avvenutosul<strong>la</strong> questione delle quote: il 28 novembre 1993 fu presentata al popolo<strong>la</strong> domanda se dovesse essere eletto per <strong>la</strong> prima volta un legis<strong>la</strong>tivo in cui isessi fossero rappresentati pariteticamente. La decisione sulle quote risultò negativa;già il Gran Consiglio aveva aval<strong>la</strong>to le proposte del Governo che avevadefinito incompatibile con <strong>la</strong> libertà dell'elettore il proposto ordinamento sullequote. Già nel gennaio del 1992 era stata avviata una consultazione sul disegnoper <strong>la</strong> modifica del<strong>la</strong> costituzione cantonale, passando per <strong>la</strong> procedura del<strong>la</strong><strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> costituzione, accolta dal popolo nel 1994 e garantita dal<strong>la</strong>Confederazione nel 1994 (FF 1994 II 1241). Con <strong>la</strong> <strong>revisione</strong>, l'avvio del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>totale fu dichiarato di competenza del Gran Consiglio. Su questa decisionepreliminare del Gran Consiglio il popolo deve poter votare entro sei mesi.La <strong>revisione</strong> totale deve in seguito essere discussa da una Costituente che vaistituita immediatamente dopo <strong>la</strong> decisione d'avvio del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale; <strong>la</strong>Costituente si riunisce <strong>la</strong> prima volta entro tre mesi dopo <strong>la</strong> nomina; le sedutesono pubbliche. La modifica del<strong>la</strong> procedura sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale permetteinoltre votazioni su varianti e <strong>la</strong> presentazione separata di parti del<strong>la</strong> costituzione(art. 34 ter ). Il 19 giugno 1995, il Par<strong>la</strong>mento cantonale ha incaricato ilConsiglio di Stato d'approntare decreto e messaggio per l'avvio del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>totale; il Consiglio di Stato vi ha ottemperato il 5 dicembre 1995. Nel mese diluglio 1996, il Gran Consiglio ha rinviato al<strong>la</strong> primavera 1997 <strong>la</strong> prosecuzionedel<strong>la</strong> «pratica» adducendo ragioni finanziarie.San GalloGià nel 1967, il Gran Consiglio del Canton San Gallo aveva invitato, con mozione,il Consiglio di Stato a presentargli rapporto e proposta sull'auspicabilitàdi istituire una commissione che avrebbe dovuto esaminare <strong>la</strong> necessità di una<strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> costituzione cantonale del 1830. Il Consiglio di Stato istituìin seguito un gruppo di studio; nel 1972 gli furono presentate tre perizie.Il 30 agosto 1990 furono pubblicati il rapporto finale del<strong>la</strong> commissione per <strong>la</strong>preparazione di un rapporto sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> costituzione cantonalee, il 31 agosto 1993, il rapporto sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> costituzione cantonale. Furonoprospettate due revisioni parziali circostanziate, sulle quali si voterà nel1999: esse concernono <strong>la</strong> struttura regionale e organizzativa del Cantone, <strong>la</strong>struttura comunale nonché principi per <strong>la</strong> ripartizione dei compiti fra Cantonee Comuni, comprese le implicazioni finanziarie. Soltanto per il seguito è previstauna decisione sul modo di procedere, segnatamente in merito all'eventualitàdi una <strong>revisione</strong> totale. Nel<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re del 25 giugno 1995, gli aventi53


diritto di voto hanno accolto un decreto del Gran Consiglio del 1° dicembre1994 che propone d'avviare <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> globale del<strong>la</strong> costituzione cantonale edi affidarne l'approntamento e l'attuazione al Gran Consiglio. Nel maggio del1996 una commissione costituzionale di 29 membri ha avviato il <strong>la</strong>voro di <strong>revisione</strong>del<strong>la</strong> nuova costituzione sangallese (i membri sono a ma<strong>la</strong>pena un sestodel Par<strong>la</strong>mento che conta 180 par<strong>la</strong>mentari): tale <strong>la</strong>voro dovrebbe essere conclusoentro l'aprile 2000, in modo che nel 2003 - 200 anni dopo <strong>la</strong> fondazionedel Cantone - <strong>la</strong> nuova costituzione possa entrare in vigore. Nel<strong>la</strong> votazionedel 22 settembre 1996, il popolo sangallese ha approvato una modifica del<strong>la</strong>procedura di votazione che permette di attuare decisioni per pacchetti su singoleparti del<strong>la</strong> costituzione cantonale riveduta. Attualmente è ancora irrisolta<strong>la</strong> questione se il disegno di una nuova costituzione cantonale sarà sottopostoin tutto o in parte a votazione popo<strong>la</strong>re: sono però stati creati i fondamenti didiritto costituzionale affinchè, per il caso di suddivisione del progetto, sianogià pronti i provvedimenti necessari.FriburgoNonostante che già nel mese d'aprile 1975 fosse pronto il rapporto di una commissioneconsultiva, <strong>la</strong> procedura di consultazione sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong>costituzione friburghese fu avviata soltanto nel 1988. L'e<strong>la</strong>borazione di unanuova costituzione cantonale che dovrebbe sostituire l'originale del 1857 figuratra gli obiettivi del programma di governo 1992-1996. Il 12 novembre 1992, ilGran Consiglio decise <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> costituzione cantonale e accolseuna mozione che incaricava il governo di sottoporgli un calendario in merito.I <strong>la</strong>vori preliminari del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale sono previsti per <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>tura1997-2001.ZurigoII 30 settembre 1991, 3 granconsiglieri invitarono con una mozione il Consigliodi Stato ad approntare le premesse necessarie affinchè, al<strong>la</strong> fine del secolo, ilpopolo zurighese potesse pronunciarsi su una costituzione cantonale del tuttoriveduta. In vista del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, il Consigliodi Stato aveva, già nel 1980, respinto una pertinente iniziativa: <strong>la</strong> temperie nonera allora favorevole né per l'aspetto politico né per quello sociale e il progettonon poteva essere imposto con <strong>la</strong> forza. La presentazione del<strong>la</strong> menzionata mozioneaveva però messo in moto il progetto. Nel 1994 - per il 125° dell'esistenzadel<strong>la</strong> costituzione cantonale zurighese - si fecero sentire, in misura sempremaggiore, i desideri di quanti consideravano giunto il momento favorevole auna <strong>revisione</strong> totale, allo scopo di adeguare <strong>la</strong> costituzione del 1869 alle esigenzedei tempi moderni. Quali <strong>la</strong>vori preliminari esistono un progetto di costituzionecantonale e<strong>la</strong>borato nel 1993, nell'ambito di un seminario, dal<strong>la</strong> facoltàdi diritto dell'università di Zurigo, nonché progetti del partito dei Verdi e delpartito evangelico svizzero del Cantone di Zurigo. Il 22 agosto 1994, fu presentatain Gran Consiglio una mozione <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> modifica del<strong>la</strong> costituzionecantonale (art. 66) che esigeva l'istituzione di una Costituente per l'attuazionedel<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale; il 9 gennaio 1995, il Gran Consiglio invitò il Consigliodi Stato a presentare il rapporto sullo stato del<strong>la</strong> pianificazione del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>54


del<strong>la</strong> costituzione. Nel frattempo il rapporto e <strong>la</strong> proposta del Consiglio diStato del 17 maggio 1995 sono già passati al vaglio del<strong>la</strong> commissione che s'èaffidata a uno storico costituzionale. Attualmente è allo studio un'iniziativapar<strong>la</strong>mentare del Consiglio di Stato del 1995. Essa concerne modifiche costituzionali(art. 65 cpv. 2 e 66 Cost. Cantone Zurigo) e di legge («Gesetz über denVerfassungsrat») per l'istituzione di una Costituente.NeuchâtelII 31 gennaio 1990, un granconsigliere aveva chiesto, con iniziativa par<strong>la</strong>mentare,<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> costituzione del 1858. La motivazione nonché legrandi linee dovevano essere e<strong>la</strong>borate da una commissione del Gran Consiglio;il popolo avrebbe poi deciso sull'opportunità del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale nonchédesignato l'organo incaricato di preparare il disegno di costituzione. Il 17marzo 1995, una commissione ad hoc presentò il rapporto, sul quale dibattèpoi il Gran Consiglio il 2 ottobre dello stesso anno. Il decreto che chiede una<strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> costituzione neocastel<strong>la</strong>na fu accolto con 89 voti contro 2; il popolodeve ancora decidere se una <strong>revisione</strong> debba comunque avvenire e se <strong>la</strong>stessa sia delegata al Gran Consiglio o a una Costituente. Nel<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>redel 10 marzo 1996, <strong>la</strong> questione fondamentale fu sancita a maggioranza;venne invece respinta <strong>la</strong> creazione d'una Costituente; da allora, una commissionedel Par<strong>la</strong>mento si occupa, in sedute rego<strong>la</strong>ri, dell'e<strong>la</strong>borazione di un disegno.SciaffusaAncora nel mese di maggio 1975 fu respinta una mozione del gruppo PPDd'avviare una <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> costituzione cantonale. In vista dei 500 annidell'adesione di Sciaffusa al<strong>la</strong> Lega dei Confederati, una mozione, che il GranConsiglio trasmise il 16 gennaio 1995, chiese che il Gran Consiglio avviasse immediatamente<strong>la</strong> procedura del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> costituzione cantonale,in modo che nell'anno 2001 potesse entrare in vigore <strong>la</strong> nuova costituzionesciaffusana. Con messaggio del 27 febbraio 1996, il Consiglio di Stato proposedi modificare <strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> costituzione in modo che fossero sottopostea votazione varianti e proposte di riforma settoriali (art. 108 cpv. 4 e6). Esso propose anche al Gran Consiglio di adottare un decreto sull'avviodel<strong>la</strong> procedura di <strong>revisione</strong> globale del<strong>la</strong> costituzione cantonale del 1876. Lacommissione incaricata dell'esame preliminare ha approvato queste proposte il30 maggio 1996; il Par<strong>la</strong>mento ne ha discusso in prima lettura il 28 ottobresenza sollevare obiezioni di fondo.VaudNel giugno 1996, il Governo vodese ha deciso <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> costituzionecantonale del 1885 e deferito <strong>la</strong> pratica al dipartimento cantonale di giustiziae polizia. Il partito dei Verdi l'aveva richiesta per conferire al Cantonenuove istituzioni, nell'intento di contribuire a superare <strong>la</strong> crisi di fiducia fra popo<strong>la</strong>zionee autorità.55


Basilea CittàDopo i <strong>la</strong>vori preliminari svolti nel Dipartimento di giustizia, <strong>la</strong> questione fondamentaledel<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> costituzione cantonale di Basilea Cittàsarà presentata prossimamente al Par<strong>la</strong>mento. Se quest'ultimo l'approverà, siterrà obbligatoriamente una votazione popo<strong>la</strong>re; se del caso, <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> saràobbligatoriamente deferita a una Costituente ancora da eleggere.133.3 Punti nodali delle revisioni delle costituzioni cantonaliCon le loro costituzioni, i Cantoni sottolineano il loro carattere di Stati autonomi.Le nuove costituzioni cantonali sono di rego<strong>la</strong> non soltanto statuti organizzativi,bensì costituzioni complete che elencano diritti e doveri dei cittadini,nonché compiti e obiettivi dello Stato. Le strutture delle costituzioni non divergonoessenzialmente le une dalle altre per quanto concerne l'assetto. Anche perquanto attiene al contenuto, si osserva che i Cantoni s'orientano alle costituzionidegli altri Cantoni. L'adeguamento si limita però in ogni caso a sezionio a singole disposizioni. Ogni costituzione cantonale è quindi opera autonoma.In tutte le revisioni totali, oltre alle modifiche materiali è stato rilevante l'intentodi realizzare un rinnovamento formale. Mancava alle anteriori costituzioniuna sistematica stringente e una chiara struttura. L'elenco dei compitidello Stato e delle competenze dei diversi organi era spesso sommario e superatodal<strong>la</strong> realtà. La <strong>revisione</strong> totale doveva accantonare queste carenze: <strong>la</strong> costituzionedoveva ritornare ad essere immagine del<strong>la</strong> situazione effettiva vigentenel Cantone. Evidentemente, i Cantoni annettono al<strong>la</strong> costituzione grande rilievoin merito al<strong>la</strong> funzione d'orientamento e informazione.Tutte le costituzioni cantonali presentano un catalogo circostanziato dei dirittifondamentali, sia sotto forma di elenco per punti (come ad es. nei Cantoni diUri e Turgovia) sia sotto forma di ampia descrizione. Questo catalogo dei dirittifondamentali elenca dapprima i diritti fondamentali garantiti dal diritto <strong>federale</strong>e comprende segnatamente anche le garanzie in caso di privazione del<strong>la</strong>libertà nonché le garanzie giurisdizionali, sulle quali ha influito in modo determinante<strong>la</strong> giurisprudenza re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> CEDU. Le nuove costituzioni cantonalicontengono di conseguenza una vera e propria codificazione dei diritti fondamentalivigenti. Soltanto in alcuni settori puntuali, i Cantoni, per quanto attienealle garanzie dei diritti fondamentali, vanno al di là del diritto <strong>federale</strong>(così, ad es., art. 13 cpv. 2, 17 cpv. 3, 19 e 20 cpv. 3 cost. BE). I cataloghidei diritti fondamentali presentano quindi in gran parte carattere soltanto informativoed esplicano effetti giuridici autonomi attuali unicamente nel caso diampliamenti puntuali. Va tuttavia rilevato che in ampi settori <strong>la</strong> Confederazionegarantisce finora diritti fondamentali non scritti soltanto passando per <strong>la</strong>giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>, mentre le codificazioni cantonali presentanoil vantaggio di una maggior sicurezza giuridica del diritto scritto. I cataloghidei diritti fondamenti sottolineano inoltre il carattere autonomo dei Cantoniin quanto Stati.56


Diversi Cantoni sanciscono anche diritti sociali e/o obiettivi sociali nei cataloghidei diritti fondamentali o al loro seguito (cfr. ad es., i Cantoni di BasileaCittà, Soletta, Berna e Appenzello Esterno). I Cantoni di Berna e AppenzelloEsterno distinguono inoltre esplicitamente tra diritti sociali rivendicabili in giustiziae obiettivi sociali non rivendicabili in giustizia.Tutte le costituzioni cantonali contengono un catalogo di compiti, nonostanteche, giusta l'articolo 3 del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, è di competenza dei Cantonitutto quanto non compete al<strong>la</strong> Confederazione. Il diritto <strong>federale</strong> non imponequindi ai Cantoni di menzionare i loro compiti nel<strong>la</strong> costituzione. I Cantoni diArgovia, Turgovia e Basilea Campagna hanno tuttavia sancito una riserva costituzionale,giusta <strong>la</strong> quale, per l'adempimento di compiti che non sono conferitidal<strong>la</strong> Confederazione al Cantone, è necessaria una base nel<strong>la</strong> costituzione.Ciò obbliga questi Cantoni a elencare esaustivamente i loro compiti nel<strong>la</strong> costituzione.Ma anche gli altri Cantoni hanno elencato nel<strong>la</strong> loro costituzione tuttii compiti essenziali dello Stato. In questo contesto occorre rilevare che essi elencanospesso compiti che s'intersecano con competenze del<strong>la</strong> Confederazione. Sitratta di settori nei quali ai Cantoni permangono resti di competenze oppurespettano importanti compiti d'esecuzione.Una recente tendenza del diritto costituzionale cantonale è di definire le materieche devono essere disciplinate in una legge in senso formale. Alcuni Cantonifissano il principio secondo il quale tutte le disposizioni e decisioni importantie fondamentali debbano essere promulgate sotto forma di legge. A questo propositoè interessante notare che in diversi Cantoni <strong>la</strong> legge non è limitata anorme generali-astratte, bensì può anche avere per oggetto decisioni importantie fondamentali. Menzioniamo in tale contesto i Cantoni di Argovia (par. 78),Basilea Campagna (par. 63), Soletta (art. 71 cpv. 1) e Uri (art. 90 cpv. 1).Le costituzioni dei Cantoni di Berna e Appenzello Esterno elencano alcune materieche devono essere disciplinate nel<strong>la</strong> legge e fissano principi per <strong>la</strong> delegadi competenze legis<strong>la</strong>tive. Si tratta in ampia misura di una codificazione deiprincipi re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> legalità, sviluppati dal Tribunale <strong>federale</strong>.Per quanto attiene alle istituzioni politiche, possiamo osservare grande molteplicitànei Cantoni con costituzioni nuove. Molte sono in questo settore le innovazionicaratteristiche.Tutti i Cantoni conoscono diritti politici più estesi di quelli sanciti a livello <strong>federale</strong>(tutti i Cantoni conoscono ad esempio l'iniziativa legis<strong>la</strong>tiva e il referendumin materia finanziaria). I Cantoni di G<strong>la</strong>rona e Appenzello Esternohanno, in occasione del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> costituzione, conservato l'istituzionedel<strong>la</strong> Landsgemeinde. Oltre a questi due Cantoni anche i Cantoni Argovia,Soletta, Basilea Campagna, G<strong>la</strong>rona e Uri hanno introdotto il referendumlegis<strong>la</strong>tivo obbligatorio. Quali specialità nel campo delle istituzioni politichesono segnatamente da elencare: <strong>la</strong> proposta prò memoria (Memorialsantrag)nel Canton G<strong>la</strong>rona, <strong>la</strong> mozione popo<strong>la</strong>re nel Canton Soletta, <strong>la</strong> proposta popo<strong>la</strong>renel Canton Berna, l'iniziativa unitaria e <strong>la</strong> discussione popo<strong>la</strong>re nel CantonAppenzello Esterno. Occorre inoltre rilevare che <strong>la</strong> procedura di consultazioneè spesso stata sancita nelle costituzioni cantonali.57


Tutte le costituzioni cantonali contengono principi sull'organizzazione e i compitidei Cantoni. L'autonomia dei Comuni è di norma sancita esplicitamente.Tendenzialmente, <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> costituzione è accompagnata da un rafforzamentodell'autonomia comunale. Giusta l'articolo 109 capoverso 2 cost. BE,il paragrafo 45 capoverso 2 cost. BL e il paragrafo 106 capoverso 2 cost. AG,il diritto cantonale deve concedere ai Comuni <strong>la</strong> più vasta libertà d'azione. Inqualche caso, ai Comuni è riservato esplicitamente l'espletamento delle pratichelocali (ad es., par. 44 cpv. 2 cost. BL; art. 100 cpv. 3 cost. AG).Le costituzioni più recenti s'esprimono spesso anche in merito al<strong>la</strong> questionedell'obbligo d'informare delle autorità. Nel Canton Berna è avvenuto il passaggioal principio dell'ufficialità, ripreso solo in parte dal Cantone di AppenzelloEsterno. Qualche passo in direzione dell'ufficialità dell'amministrazione eragià stato fatto in precedenza nei Cantoni Basilea Campagna e Argovia.Il rapporto tra Chiesa e Stato non ha certo più il peso di quello di cento annifa: tutti i Cantoni con costituzioni recenti hanno però dedicato un capitolo proprioa questo tema. Nel<strong>la</strong> misura in cui risulti evidente, il settore non è statomodificato fondamentalmente in nessun Cantone con costituzione rinnovata.134 Revisioni totali delle costitu/ioni di Stati esteriQui di seguito diamo dapprima un breve compendio sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionaledi tre Stati federali europei: Germania, Austria e Belgio. La presentazionecomprende anche quelle del rapporto sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> del 6 novembre 1985 (FF 1985 III 38 segg.). Dei tre Stati oggetto dell'indagine,il Belgio, con due altre tappe di riforma dello Stato, ha compiutoil passo verso lo Stato <strong>federale</strong> effettivo, mentre <strong>la</strong> Germania si è limitata a pocheriforme puntuali del<strong>la</strong> propria costituzione e l'Austria continua ad occuparsidei <strong>la</strong>vori di riforma. Condizionata da questioni federalistiche, in Belgios'era instaurata una forte pressione politica interna che aveva indotto ad avviarei <strong>la</strong>vori di <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> costituzione. La riforma in Germania è da ricondurreal<strong>la</strong> riunificazione; le iniziative di riforma in Austria si sono riaccese conl'adesione alI'UE. Le premesse per una <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in Svizzeranon sono quindi comparabili a quelle del Belgio, del<strong>la</strong> Germania e dell'Austria.Il presente capitolo termina con un accenno all'evoluzione del diritto costituzionalenegli Stati dell'Europa orientale (n. 134.2) nonché alle tendenze generalidell'evoluzione costituzionale europea (n. 134.3).134.1 Stati membri dell'UEGermaniaII 3 ottobre 1990, <strong>la</strong> Repubblica democratica tedesca (RDT) ha aderito al<strong>la</strong> Repubblica<strong>federale</strong> di Germania (RFG), dissolvendosi come Stato proprio.La ricostituzione dell'unità statale del<strong>la</strong> Germania presumeva <strong>la</strong> ricostituzionedell'unità sotto il profilo del diritto pubblico, vale a dire <strong>la</strong> validità di una <strong>Costituzione</strong>comune. Due erano le vie aperte per attuare l'unità tedesca: il ricon-58


giungimento grazie all'annessione del<strong>la</strong> RDT e l'adesione di quest'ultima alcampo di validità del<strong>la</strong> legge fondamentale (Grundgesetz, GG) del 23 maggio1949 (art. 23 GG), il ricongiungimento con ricostituzione del<strong>la</strong> Germania unitae <strong>la</strong> decisione di una nuova <strong>Costituzione</strong> (art. 146 GG). La «grande» soluzionedel ricongiungimento mediata da una nuova <strong>Costituzione</strong> tedesca globale sembròperò carica di troppe incertezze e rischi. Era poi risultato, in occasionedel<strong>la</strong> prima elezione libera del<strong>la</strong> Camera del popolo del marzo 1990, che <strong>la</strong>maggioranza dei cittadini del<strong>la</strong> RDT preferiva <strong>la</strong> via più rapida dell'adesione.La legge fondamentale del<strong>la</strong> RFG divenne così, con l'adesione del<strong>la</strong> RDT, <strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> del<strong>la</strong> Germania riunita.Dopo <strong>la</strong> rinuncia all'introduzione di una nuova <strong>Costituzione</strong> globale per <strong>la</strong>Germania riunita, s'è avviata <strong>la</strong> discussione del<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> legge fondamentale.Il ricongiungimento richiese alcune modifiche del<strong>la</strong> legge fondamentale. Essesono contenute nel Trattato fra RFG e RDT sull'attuazione dell'unità tedescadel 31 agosto 1990 (Trattato sull'unità). Oltre a queste modifiche dovute all'adesione,il Trattato sull'unità raccomanda che il legis<strong>la</strong>tore abbia, entro dueanni, ad occuparsi delle questioni sorte in re<strong>la</strong>zione all'unità tedesca per quantoconcerne <strong>la</strong> modifica o il complemento del<strong>la</strong> legge fondamentale, segnatamentel'introduzione di disposizioni sugli obiettivi dello Stato e sul rapporto tra Statoe Länder (regioni). Fu allora istituita una commissione costituzionale comunea Bundestag e Bundesrat che doveva esaminare <strong>la</strong> necessità di future modifichee studiare in quale misura <strong>la</strong> legge fondamentale rispondesse alle esigenze del<strong>la</strong>Germania unita.La commissione costituzionale avviò i <strong>la</strong>vori nel gennaio del 1992. Le trattativerisultarono fin da principio difficili: mentre i grandi partiti del<strong>la</strong> Camera deiLänder intendevano attenersi ai principi del<strong>la</strong> legge fondamentale, i partiti all'opposizionevolevano che si procedesse a una rie<strong>la</strong>borazione approfonditadel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Un anno e mezzo più tardi, <strong>la</strong> commissione presentò il rapportodefinitivo. Le proposte che vi erano contenute per una <strong>revisione</strong> parzialedel<strong>la</strong> legge fondamentale, da valutare come consenso minimo, non sfociaronoin una riforma importante del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Non vi furono tra l'altro accolteproposte di riforma, quali il completamento del sistema rappresentativo conelementi plebiscitari.Bundestag e Bundesrat licenziarono, nell'autunno del 1994, al<strong>la</strong> maggioranzarichiesta dei due terzi, le modifiche del<strong>la</strong> legge fondamentale, nel<strong>la</strong> quale sonoentrati tre nuovi obiettivi statali: promovimento delle parità di diritti per uomoe donna, divieto di discriminazione degli handicappati e protezione dell'ambiente.Nel settore del<strong>la</strong> competenza legis<strong>la</strong>tiva concorrente, s'è proceduto a uncerto ampliamento delle competenze delle regioni.AustriaCon <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> del 1° ottobre 1920, che sostituì <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> deldicembre 1867 del<strong>la</strong> monarchia asburgica, l'Austria divenne repubblica <strong>federale</strong>.La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> del 1920 aveva però ripreso elementi costituzionaliessenziali di quel<strong>la</strong> monarchica.59


Carenza principale del diritto costituzionale austriaco è lo spezzettamento formale.Disposizioni modificanti e completanti <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> non devono cogentementeessere inserite nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, ma possono essere emanatesotto forma di leggi costituzionali speciali e anche come componenti di dirittocostituzionale di leggi federali semplici, nonché di trattati internazionali.Esiste quindi una molteplicità di prescrizioni costituzionali al di fuori del<strong>la</strong>legge costituzionale <strong>federale</strong>; il numero delle disposizioni costituzionali è oggipraticamente divenuto un insieme indistricabile. Questa considerazione vale soprattuttoper l'ordinamento dei diritti fondamentali.Gli sforzi intrapresi per attuare una <strong>revisione</strong> totale risalgono agli anni Sessanta.Nel settore dei diritti e del<strong>la</strong> libertà fondamentali, <strong>la</strong> cui riforma è stataeffettuata per pacchetti parziali, i <strong>la</strong>vori sono stati coronati da successo; nel<strong>la</strong>forma di primo complesso di diritti fondamentali è stata riassestata <strong>la</strong> libertàpersonale, mediante una legge costituzionale del 1988. Gli altri <strong>la</strong>vori del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> dello Stato <strong>federale</strong>, al cui scopo era stata istituita,nel 1975; una commissione composta di rappresentanti dei partiti, deiLänder e dei Comuni, non ha però fatto alcun passo innanzi.Con <strong>la</strong> domanda dell'Austria di aderire all'Unione europea, nell'estate del1989, tornò a riaffiorare il dibattito sul<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> austriaca.Nucleo del<strong>la</strong> discussione era l'assetto del federalismo, in Austria soltanto pocosentito. I Länder dispongono di competenze comparativamente minime e dispongonodi possibilità soltanto limitate di partecipare al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione delloStato <strong>federale</strong>. Con <strong>la</strong> discussione re<strong>la</strong>tiva all'adesione all'UE, e al conseguenteulteriore indebolimento delle competenze dei Länder, s'era posta <strong>la</strong> questionedel<strong>la</strong> nuova ripartizione delle competenze tra Stato <strong>federale</strong> e Länder.Nell'autunno del 1992, Länder e Governo <strong>federale</strong> convennero d'avviare una«grande riforma dello Stato <strong>federale</strong>». Il Governo <strong>federale</strong> assicurò ai Länderche, per le competenze da cedere all'UE, essi sarebbero stati indennizzati conuna nuova ripartizione delle competenze tra Stato <strong>federale</strong> e Länder. In seguitofurono e<strong>la</strong>borati un progetto governativo e una re<strong>la</strong>tiva modifica del<strong>la</strong> leggecostituzionale fiscale.L'Austria ha approvato, nel<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re del 12 giugno 1994, <strong>la</strong> leggecostituzionale <strong>federale</strong> sull'adesione all'Unione europea.La riforma dello Stato <strong>federale</strong> era stata associata in origine al<strong>la</strong> legge d'accompagnamentoall'UE. Poiché però nel corso del<strong>la</strong> trattazione par<strong>la</strong>mentareera stata completata da disposizioni che i Länder ritenevano ostili al federalismo,non fu raggiunto un accordo sul<strong>la</strong> riforma dello Stato <strong>federale</strong> (che primadel<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re era stata designata pièce de résistance del<strong>la</strong> riformadel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, legata all'adesione all'UE).All'inizio del 1996 è stata riawiata <strong>la</strong> riforma dello Stato <strong>federale</strong>. L'8 febbraio1996, il Governo ha trasmesso al Par<strong>la</strong>mento un nuovo progetto di <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> ai sensi di una riforma delle strutture dello Stato <strong>federale</strong>. Questoprogetto mira essenzialmente a conferire un assetto più trasparente al<strong>la</strong> ripartizionedelle competenze tra Stato <strong>federale</strong>, Länder e Comuni.60


BelgioLa <strong>Costituzione</strong> belga è del 1831. Il testo costituzionale succinto e aperto s'èrive<strong>la</strong>to duraturo e flessibile. Fino al 1970 ha conosciuto essenzialmente soltantodue modifiche, nel 1853 e nel 1921: grazie a queste revisioni è stato introdottoin due tappe il diritto di voto generale.Dopo <strong>la</strong> Seconda guerra mondiale, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> del 1831 è risultata sempremeno in grado di far fronte alle nuove evenienze sociali e politiche. Nuovequestioni si sono fatte strada: all'interno soprattutto il confronto linguisticofra Fiamminghi e Valloni. La <strong>Costituzione</strong> belga monostatale non era più ingrado di far fronte al crescente fabbisogno di autonomia dei due grossi gruppietnici.Dopo numerosi vani sforzi di riforma, nel 1970 fu sancita una <strong>revisione</strong> costituzionaleche per <strong>la</strong> prima volta prevedeva strutture di Stato <strong>federale</strong>. Questa riformadello Stato fu il primo passo sul<strong>la</strong> via del passaggio dallo Stato unitarioallo Stato <strong>federale</strong> «Belgio». Il Belgio fu suddiviso in tre regioni (Vallonia,Fiandra e Bruxelles) e tre comunità (<strong>la</strong> francese, <strong>la</strong> fiamminga e quel<strong>la</strong> tedesca).La regionalizzazione fu attuata però soltanto nel<strong>la</strong> seconda tappa del<strong>la</strong> riformadello Stato. Regioni e comunità hanno ottenuto consigli par<strong>la</strong>mentari ed esecutivi,acquistando anche numerose nuove competenze. Le comunità che fino adallora erano competenti per arte, turismo e sport avrebbero potuto decidere inseguito anche sulle «pratiche concernenti le persone», fra le quali quelle re<strong>la</strong>tiveal benessere e al<strong>la</strong> salute pubblica. Le regioni si sono viste riconoscere <strong>la</strong>competenza in materia di economia regionale, protezione dell'ambiente, pianificazionedel territorio e approvvigionamento energetico.Con <strong>la</strong> terza fase di riforma, nel 1988, Io Stato <strong>federale</strong> ha fatto ancora unpasso innanzi. La tappa - per il momento l'ultima - del<strong>la</strong> riforma dello Stato,del 1993, ha fatto del Belgio un vero e proprio Stato <strong>federale</strong> che concede aipropri Stati membri un'alta misura d'indipendenza. Regioni e comunità si sonoviste riconoscere autonomia finanziaria e politica importante: esse sono divenutecompetenti per parti del<strong>la</strong> politica agraria e del commercio estero. Inoltrehanno ottenuto anche più estese facoltà in materia di politica estera, inclusa <strong>la</strong>conclusione di trattati internazionali. Restano di competenza dello Stato centrale<strong>la</strong> politica estera, economica e finanziaria, <strong>la</strong> giustizia e <strong>la</strong> sicurezza pubblicanonché <strong>la</strong> politica sociale. Il finanziamento degli Stati membri dipendeperò quasi esclusivamente dai versamenti dello Stato centrale le cui competenzesono, in questo settore, partico<strong>la</strong>rmente ampie.In seguito alle numerose modifiche necessarie per <strong>la</strong> riforma dello Stato è apparsoil bisogno di rie<strong>la</strong>borare formalmente <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, per conferirle assettopiù comprensibile e leggibile. Fu quindi e<strong>la</strong>borato un testo costituzionalepiù semplice, dotato di una nuova struttura, entrato in vigore nel 1994.134.2 Stati dell'Europa centrale e orientaleSotto <strong>la</strong> pressione del<strong>la</strong> caduta del regime dell'Unione Sovietica e <strong>la</strong> conseguenteevoluzione negli Stati dell'Europa centrale ed orientale, molti Stati sisono dati una nuova <strong>Costituzione</strong>.61


Il rinnovamento costituzionale in Europa centrale ed orientale è avvenuto perlo più in modo pacifico. Fa eccezione <strong>la</strong> Romania, con <strong>la</strong> violenta caduta delregime di Ceausescu. Le riforme costituzionali hanno avuto per obiettivo disciogliersi dal vecchio sistema e di avvicinarsi agli ordinamenti costituzionalidei Paesi dell'Europa occidentale. Il sistema comunista non era soltanto ritenutoun ostacolo per l'avvicinamento all'Europa (Consiglio d'Europa, CSCE,UÈ); l'abbandono delle strutture comuniste fu altresì richiesto dalle istituzionieuropee come premessa del ravvicinamento dei due poli.Anche se il processo del rinnovamento costituzionale varia da Stato a Stato,vi si ritrovano molti punti comuni: il principio dello Stato democratico di diritto,l'introduzione di un sistema politico pluralistico rappresentativo, i dirittiumani sanciti costituzionalmente, comprese <strong>la</strong> libertà economica e <strong>la</strong> garanziadel<strong>la</strong> proprietà, nonché l'introduzione o il rafforzamento del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale.L'introduzione di un tribunale costituzionale ha grande rilievo negliStati dell'Europa centrale e orientale nel quadro del rinnovamento del<strong>la</strong> costituzione,quale garante del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> nei confronti dei cittadini, a garanziadi un ordinamento costituzionale e per l'attuazione dei diritti umani.Le riforme costituzionali furono legittimate democraticamente o per via par<strong>la</strong>mentare.In sei Stati, il popolo accolse <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> su referendum:Romania (dicembre 1991), Estonia (giugno 1992), Lituania (agosto 1992), Russia(dicembre 1993), Tagikistan (novembre 1994), Armenia (luglio 1995). Mentrein Russia e in Albania il consenso sul<strong>la</strong> costituzione non potè essere attuatonell'ambito par<strong>la</strong>mentare, e fu quindi necessaria una votazione popo<strong>la</strong>re, incinque Stati i progetti costituzionali erano già stati approvati in Par<strong>la</strong>mento amaggioranza qualificata. Gli altri Stati scelsero <strong>la</strong> so<strong>la</strong> via par<strong>la</strong>mentare perdarsi una costituzione.Le riforme costituzionali nell'Europa centrale e orientale non sono ancora concluse.Nel luglio di quest'anno è entrata in vigore <strong>la</strong> costituzione ucraina. Dei28 Stati dell'ex sistema comunista, 24 dispongono oggi di una definitiva costituzionecompleta. In fase costituzionale transitoria si trovano oggi, oltre a Poloniae Albania, anche Geòrgia e Azerbaigian.134.3 Tendenze dello sviluppo costituzionale europeoLa coscienza di una comune cultura ha da sempre portato, in Europa, anchea una comune cosciènza giuridica, sfociata nello sviluppo e nell'evoluzione deldiritto europeo e del diritto costituzionale nazionale, con le loro implicazionireciproche.Oltre al diritto costituzionale statale si è sviluppato e rafforzato in tutti i Paesieuropei un diritto costituzionale comune, che si può definire in certo qualmodo «paneuropeo». Lo sviluppo di questo diritto è stato essenzialmente influenzatoe rafforzato dal<strong>la</strong> coscienza d'interdipendenza degli Stati europei edal processo d'integrazione indotto dall'Unione europea.Fondamenti di questo comune diritto costituzionale europeo sono, oltre allecostituzioni nazionali, in partico<strong>la</strong>re le convenzioni del Consiglio d'Europa ei documenti del<strong>la</strong> CSCE/OSCE e <strong>la</strong> loro trasposizione pratica. Lo sviluppo eu-62


opeo comune e l'evoluzione delle costituzioni nazionali negli Stati europeisono in stretto rapporto reciproco. Valgono in partico<strong>la</strong>re quale diritto europeocomune le massime seguenti: garanzia dei diritti umani, tute<strong>la</strong> delle minoranze,separazione dei poteri, legalità, socialità e libertà economica. È entrato ora afar parte del diritto costituzionale europeo anche l'istituto del<strong>la</strong> giurisdizionecostituzionale che, a livello europeo, trova <strong>la</strong> migliore espressione nel<strong>la</strong> Corteeuropea dei diritti dell'uomo e, a livello nazionale, nel<strong>la</strong> giurisdizione costituzionaledei singoli Stati. Proprio l'assunzione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionalenegli Stati dell'Europa centrale e orientale rileva l'importanza assunta dal<strong>la</strong> tute<strong>la</strong>giudiziaria dei diritti costituzionali.14 Progetto per <strong>la</strong> consultazione del 26 giugno 1995141 Decisioni preliminari del Consiglio <strong>federale</strong>I <strong>la</strong>vori per <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> sono stati un po' messi in dispartein ragione del<strong>la</strong> preparazione dell'adesione del<strong>la</strong> Svizzera allo Spazio economicoeuropeo e dell'e<strong>la</strong>borazione di un programma dopo il NO allo SEE. Conl'assunzione del<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> nel programma di legis<strong>la</strong>tura1991-95 e con il licenziamento del messaggio <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> legge sull'organizzazionedel Governo e dell'Amministrazione, nel quale sono abbozzati gli elementidi una profonda riforma del<strong>la</strong> direzione dello Stato (compresa <strong>la</strong> riformadel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>) avevamo tuttavia confermato l'intenzione di riformare <strong>la</strong><strong>Costituzione</strong>. Gli interventi par<strong>la</strong>mentari sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> (cfr. più addietro), anche dopo il conferimento del mandatod'aggiornamento da parte dell'Assemblea <strong>federale</strong> del 3 giugno 1987, ci fornivanoimpulsi per i <strong>la</strong>vori sul<strong>la</strong> riforma costituzionale. Rispondendo al<strong>la</strong> mozioneJosi Meier, infine, il 29 novembre 1993 avevamo fatto nostro lo strettocalendario previsto da tale intervento. I <strong>la</strong>vori furono intensificati e l'opinionepubblica informata, il 27 giugno 1994, sulle nostre decisioni. Il nostro dichiaratoobiettivo di presentare entro un anno un avamprogetto e di inviarlo inconsultazione, adempiendo il mandato del<strong>la</strong> mozione Josi Meier di licenziareil più tardi entro <strong>la</strong> fine del 1996 un messaggio sul<strong>la</strong> riforma costituzionale, hapotuto essere raggiunto con <strong>la</strong> pubblicazione, il 26 giugno 1995, del progettosottoposto a consultazione.Di partico<strong>la</strong>re importanza per <strong>la</strong> riuscita ci è apparso sin dall'inizio il modo diprocedere per <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Su proposta del Dipartimento <strong>federale</strong>di giustizia e polizia, ci siamo quindi occupati a più riprese del<strong>la</strong> concezione,del piano di <strong>la</strong>voro e dei contenuti concreti del<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>;abbiamo anche accolto con favore <strong>la</strong> partico<strong>la</strong>re forma del<strong>la</strong> consultazione(cosiddetta «discussione popo<strong>la</strong>re»). Più addietro vi abbiamo informatia fondo sul<strong>la</strong> concezione scelta: essa si contraddistingue per il collegamento deldisegno di <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata a settori di riforma, vale a dire aproposte innovatrici di riforma per cerehie scelte e delimitate di problemi. Abbiamoindividuato un bisogno partico<strong>la</strong>rmente urgente in materia di diritti popo<strong>la</strong>rie di giustizia, il che ci ha indotto anche a mandare avanti i re<strong>la</strong>tivi <strong>la</strong>voridi riforma, in modo che, contemporaneamente all'aggiornamento e alle propo-63


ste di innovazioni puntuali, essi potessero essere inclusi nel<strong>la</strong> discussione popo<strong>la</strong>re.Altre proposte di politica statuale pendenti (Par<strong>la</strong>mento, Governo, perequazionefinanziaria e federalismo) non sono invece state integrate nel progettoper <strong>la</strong> consultazione poiché non erano ancora mature per <strong>la</strong> decisione. Abbiamoper contro arricchito il testo per <strong>la</strong> consultazione con alcune innovazionipuntuali (varianti) per indicare, nel senso delle discussioni par<strong>la</strong>mentari, anchequeste possibilità.Il progetto per <strong>la</strong> consultazione si suddivide nelle parti seguenti: avamprogettodi costituzione aggiornata con quattro innovazioni puntuali sotto forma di variantinonché due importanti pacchetti di riforma per <strong>la</strong> giustizia e i diritti popo<strong>la</strong>ri.Il nostro Consiglio ha così seguito il mandato dell'Assemblea <strong>federale</strong>del 1987, continuando a svilupparlo: oltre all'aggiornamento non sono stateproposte soltanto innovazioni puntuali, bensì anche riforme circostanziate.Il 26 giugno 1995, abbiamo presentato all'opinione pubblica le proposte per <strong>la</strong>riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e indetto <strong>la</strong> discussione popo<strong>la</strong>re. Non ci siamo rivoltiunicamente ai soliti destinatari del<strong>la</strong> consultazione, abbiamo bensì postol'accento sul desiderio di aprire <strong>la</strong> discussione a un pubblico il più vasto possibile.Eravamo già allora convinti che il grande progetto del<strong>la</strong> riforma costituzionalepuò attuarsi soltanto se il popolo è coinvolto, con una vasta discussione,nel processo di rinnovamento.142 Approntamento del progetto per <strong>la</strong> consultazioneII compito d'aggiornamento dell'intero diritto costituzionale e d'allestimentodei primi progetti di nuovo diritto costituzionale <strong>federale</strong> è stato attribuito all'Ufficio<strong>federale</strong> di giustizia. Per quanto concerne i due settori di riforma, ilcapo del Dipartimento <strong>federale</strong> di giustizia e polizia (DFGP), con lettera del 6luglio 1994, ha istituito commissioni peritali speciali. La commissione peritaleper <strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri era affidata al<strong>la</strong> presidenza dell'ex consigliereagli Stati prof. Jean-François Aubert (Neuchâtel); quel<strong>la</strong> per <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong>giustizia era presieduta dal prof. Walter Kälin (Berna). Ad ambedue le commissioniperitali appartenevano importanti esperti degli ambienti del<strong>la</strong> scienza edell'amministrazione <strong>federale</strong> (cfr. n. 221.1 e 231.11). La coordinazione con i<strong>la</strong>vori per l'aggiornamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> fu assicurata dal<strong>la</strong> partecipazionedi rappresentanti dell'Ufficio <strong>federale</strong> di giustizia. Era così possibileanche evitare doppioni con <strong>la</strong> riforma globale attualmente in corso dell'organizzazionegiudiziaria (<strong>revisione</strong> totale dell'OG).L'intero progetto di riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> era affidato al<strong>la</strong> direzione delcapo del DFGP, cui era sottoposto direttamente un Comitato consulente scientificodiretto dal prof. Yvo Hangartner; ne facevano parte anche i prof. Nico<strong>la</strong>sMichel (Friburgo), Georg Müller (Zurigo), Béatrice Weber-Dürler (Zurigo)e Luzius Wildhaber (Basilea). Compito del Comitato era di sottoporre a periziai testi costituzionali nell'ottica «rilievo, adeguatezza e coerenza» ed eventualmentepresentare nuove proposte. L'effettivo <strong>la</strong>voro di coordinazione spettavaal Comitato direttivo del progetto riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, composto dei responsabilidei progetti parziali, nonché di rappresentanti dei Cantoni e del64


DFGP: consigliere <strong>federale</strong> Arnold Koller (presidente), prof. Jean-FrançoisAubert (diritti popo<strong>la</strong>ri), prof. Yvo Hangartner (consulente scientifico), prof.Walter Kälin (giustizia), prof. Heinrich Koller (aggiornamento), consiglieri diStato François Lâchât (JU) e Thomas Pfisterer (AG) in rappresentanza deiCantoni, nonché dott. Bernhard Ehrenzeller, prof. Luzius Mader e dott. AldoLombardi, quali rappresentanti del DFGP.La coordinazione con i due progetti paralleli «riforma del Governo» e «riformadel Par<strong>la</strong>mento» è avvenuta grazie a una conferenza di coordinazione,del<strong>la</strong> quale facevano parte i direttori dei tre progetti di riforma «riforma del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong>», «riforma del Governo» e «riforma del Par<strong>la</strong>mento». Sul<strong>la</strong> basedi un animato scambio di informazioni, hanno potuto essere identificati gli interfacciae chiarito un eventuale fabbisogno di coordinazione. Risultava peraltrogarantita <strong>la</strong> coordinazione in ordine al tempo e al contenuto dei tre progettidi riforma. Inoltre <strong>la</strong> commissione peritale istituita nel giugno 1944 dallecommissioni delle istituzioni politiche delle Camere federali «Ripartizionedelle competenze tra Assemblea <strong>federale</strong> e Consiglio <strong>federale</strong>» era rappresentatanel comitato consulente scientifico dal suo presidente prof. Georg Müller(Zurigo).La coordinazione con i <strong>la</strong>vori dei Cantoni in vista dell'approntamento di unariforma del federalismo è stata attuata in un Gruppo paritetico di <strong>la</strong>voro diConfederazione e Cantoni affidato al<strong>la</strong> presidenza del Consigliere di StatoThomas Pfisterer (AG) e del prof. Heinrich Koller, direttore dell'Ufficio <strong>federale</strong>di giustizia.143 Progetto di <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornataSeguendo il decreto del 3 giugno 1987 dell'Assemblea <strong>federale</strong>, si trattava diriprodurre il diritto costituzionale scritto e non scritto, nel<strong>la</strong> sua interezza, inmodo chiaro e comprensibile, ordinato sistematicamente, nonché in densità elingua unificate (cfr. più addietro). In un breve compendio presentiamo qui diseguito alcune considerazioni su sistematica e contenuto e su alcune difficoltàche occorreva accantonare e<strong>la</strong>borando l'avamprogetto.143.1 Contenuto e strutturaIn questo aspetto il progetto per <strong>la</strong> consultazione non si distingue, o soltantoin forma irrilevante, dal disegno di <strong>Costituzione</strong> che vi sottoponiamo oggi conil presente messaggio. L'avamprogetto di <strong>Costituzione</strong> si suddivide in sei titoli:Le disposizioni del 1 ° Titolo sottolineano le caratteristiche essenziali del<strong>la</strong> Confederazione:fra queste, l'assetto federalistico dello Stato e il contenuto specificodello Stato di diritto, ma anche il plurilinguismo.Il 2° Titolo è dedicato ai diritti fondamentali e agli obiettivi sociali. Oltre a unacodificazione circostanziata dei diritti fondamentali, lo stesso comprende nelcapitolo 1 anche rego<strong>la</strong>mentazioni sulle re<strong>la</strong>tive implicazioni e restrizioni. Nel3 Foglio <strong>federale</strong>. 80° anno. Voi. I 65


capitolo 2 sono disciplinati gli obiettivi sociali. Si tratta in tale contesto di disposizionidell'odierna <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, in quel<strong>la</strong> sede elencate esplicitamenteo tacitamente, spesso figuranti in norme di competenza e di legge.Il 3° Titolo «Confederazioni e Cantoni» si occupa, nel capitolo 1, del rapportoreciproco fra i due enti. Il capitolo 2 concerne le competenze del<strong>la</strong> Confederazione,inclusa <strong>la</strong> loro ripartizione interna. In seguito al<strong>la</strong> presunzione generaledel<strong>la</strong> competenza a favore dei Cantoni sono disciplinate anzitutto in questasede le competenze del<strong>la</strong> Confederazione nonché i re<strong>la</strong>tivi limiti. Oggetto delcapitolo 3 è l'ordinamento finanziario. Oltre ai principi del<strong>la</strong> gestione finanziariavi sono definite le competenze del<strong>la</strong> Confederazione nel settore fiscale nonché<strong>la</strong> perequazione finanziaria all'interno dello Stato <strong>federale</strong>.Il 4° Titolo si occupa dello statuto giuridico dei cittadini attivi. Oltre al dirittodi voto sono disciplinati in questa sede anche i diritti popo<strong>la</strong>ri, l'iniziativa e ilreferendum.Il 5° Titolo «Autorità federali» si suddivide in quattro capitoli. Le disposizionispecifiche per le singole autorità federali sono precedute dalle «disposizioni generali».Esse contengono le norme vigenti per tutte le autorità federali. Il capitolo2 disciplina posizione, organizzazione e competenze dell'Assemblea <strong>federale</strong>,massima istanza del<strong>la</strong> Confederazione. Segue, nel capitolo 3, <strong>la</strong> definizionedell'organizzazione e delle competenze del nostro Consiglio in quantoGoverno del Paese. Il capitolo 4, infine, si occupa del Tribunale <strong>federale</strong>, massimaistanza giudiziaria del<strong>la</strong> Confederazione.Il 6° e ultimo Titolo disciplina da un canto <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>e dall'altro contiene le disposizioni finali e transitorie.143.2 Problemi di natura formaleNel periodo precedente l'e<strong>la</strong>borazione dell'avamprogetto di <strong>Costituzione</strong>, occorrevadapprima chiarire questioni d'ordine fondamentale quali funzione,struttura, densità e lingua del<strong>la</strong> futura <strong>Costituzione</strong>. Gli sforzi precedentementeattuati in vista del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> in sede <strong>federale</strong>, nonché le revisioni concluse ein corso a livello cantonale, hanno fornito a questo proposito ricco materialedi confronto. Compi<strong>la</strong>zioni chiare e <strong>la</strong>vori di diritto comparato, arricchiti dauna quantità rilevante di esempi, hanno facilitato le decisioni degli organi direttivi.I <strong>la</strong>vori preliminari e i testi re<strong>la</strong>tivi alle nuove costituzioni cantonali di JU,AG, BL, SO e BE (per nominarne soltanto alcuni) si sono rive<strong>la</strong>ti, per questoaspetto, una miniera copiosa cui attingere.Ecco una picco<strong>la</strong> scelta delle questioni alle quali occorreva rispondere: deve <strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> essere piuttosto statuto organizzativo, fondamento contenutisticodel<strong>la</strong> politica o programma d'azione? Quanti livelli strutturali deve presentare<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>? Secondo quali criteri occorre raggrupparli? Come e dove occorretrattare il settore ordinamento sociale (nel<strong>la</strong> parte dei compiti, in quel<strong>la</strong>degli obiettivi sociali)? Quale corre<strong>la</strong>to dei diritti fondamentali, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>deve sancire anche un catalogo degli obblighi dei cittadini (militari, fiscali, sco<strong>la</strong>stici)?Al<strong>la</strong> parte principale bisogna anteporre principi direttori dello Stato66


nonché organizzativi, e quali (cfr. di seguito)? Occorre definire i tipi di competenze?Quali disposizioni sugli obiettivi devono essere accolte, in quale formae dove? Le competenze d'esecuzione dei Cantoni vanno disciplinate in generaleo puntualmente? Il grado d'astrazione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (densità normativa)dev'essere unitario in tutte le parti? Fino a che punto <strong>la</strong> lingua può distanziarsidal tenore attuale? Vi sono criteri (periodo dell'origine, contenuto simbolico,contestabilità e attualità del<strong>la</strong> pertinente norma) che giustifichino un'aderenzamaggiore al testo attuale?143.3 Problemi di contenutoDi rilievo fondamentale sono state fino all'ultima ora le discussioni re<strong>la</strong>tive altitolo 1° «Disposizioni generali». Esse possono essere riassunte come segue,sotto forma di domanda e senza pretesa di completezza: che ne è del preambolo,dev'essere <strong>la</strong>sciato cadere, essere modernizzato, restare limitato all'invocazionedivina? Occorre definire soltanto <strong>la</strong> struttura del<strong>la</strong> Confederazione oanche <strong>la</strong> sua essenza (Stato <strong>federale</strong> improntato su principi di libertà, democrazia,socialità)? Occorre attualizzare, e come, lo scopo dello Stato? Quale immaginedei Cantoni e dello Stato <strong>federale</strong> deve mediare <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>? Le disposizionisullo statuto dei Cantoni contenute nel titolo terzo s'accordano con unarego<strong>la</strong>mentazione estensiva nel<strong>la</strong> parte introduttiva? Occorre riprendere inquanto tale l'attuale articolo 3 per realizzare un collegamento al<strong>la</strong> tradizioneo si può tentare di attualizzarlo? Come si è fatto per il federalismo (art. 3) e<strong>la</strong> qualità di Stato di diritto (art. 4) vanno precisati anche il carattere di Statosociale e <strong>la</strong> base democratica del nostro Stato? Quali principi costituzionali, direttorie organizzativi vanno sanciti (preminenza del diritto superiore, principiodel<strong>la</strong> legalità, divieto dell'arbitrio, divieto del<strong>la</strong> retroattività, buona fede, responsabilitàdello Stato, proporzionalità, interesse pubblico, uguaglianza di diritto,parità, tute<strong>la</strong> delle minoranze, separazione dei poteri, ecc.)? Vanno appostiall'inizio, oltre alle lingue nazionali, anche altri elementi che contraddistinguonoil nostro Stato?Anche il titolo secondo «Diritti fondamentali e scopi sociali» presentava moltiproblemi. L'introduzione del<strong>la</strong> prassi del Tribunale <strong>federale</strong> nel testo costituzionaleha però causato meno <strong>la</strong>voro che non l'accoglimento di disposizioni rilevantidei Patti internazionali (Patti I e II dell'ONU, CEDU). Ci si è attenutieccessivamente a questi testi, riprendendone il senso? Le garanzie proceduralidevono occupare un posto tanto importante? La protezione dei dati (e in qualemisura) deve figurare a livello costituzionale? Il divieto d'arbitrio e <strong>la</strong> garanziadel minimo esistenziale sono diritti fondamentali autonomi? Come suddividere<strong>la</strong> libertà d'industria e di commercio tra l'aspetto di diritto fondamentale (titolo2) e quello istituzionale (titolo 3); inoltre effetti e limiti dei diritti fondamentalidevono essere disciplinati in generale? Si pongono infine questioni suportata e facoltà di sancire gli obiettivi sociali (non diritti sociali).Il titolo terzo su «Re<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e Cantoni» era controverso intutte le sue parti. II rapporto tra Confederazione e Cantoni appare nelle giustedimensioni e questa normativa tiene conto del<strong>la</strong> posizione dei Cantoni nello67


Stato <strong>federale</strong>? A questo proposito era stata prestata massima attenzione a nonprocedere a nessuna modifica, nonostante proprio in questi settori il testo normativofosse stato in parte fortemente accorciato (ad es., ordinamento dei cerealio dell'alcool). Certe organizzazioni del settore e certi Cantoni hanno unpartico<strong>la</strong>re interesse in questo campo.Allo scopo di tener conto del<strong>la</strong> loro importanza, i «diritti popo<strong>la</strong>ri» sono statitolti dal<strong>la</strong> parte organizzativa e costituiscono ora oggetto di un titolo separato.Essi sono stati normati in sintonia con le disposizioni sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> (titolo 6).Le premesse del<strong>la</strong> nullità delle iniziative popo<strong>la</strong>ri sono ora definite in sede costituzionale(art. 129 D 96), riprendendo fedelmente <strong>la</strong> pratica più recente. Èevidente che per i diritti popo<strong>la</strong>ri l'interesse è rivolto soprattutto alle propostedi riforma che sono adeguate sistematicamente al progetto aggiornato.Il titolo quinto «Autorità federali» presenta parecchi articoli in più che non <strong>la</strong>parte corrispondente del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente, il che è da ricondurre al fattoche <strong>la</strong> parte organizzativa è stata strutturata molto più fortemente (per permettere,fra l'altro, d'inserire riforme con il sistema modu<strong>la</strong>re) e che le attribuzionidell'Assemblea <strong>federale</strong> (art. 85 Cost.) e del Consiglio <strong>federale</strong> (art. 102 Cosi.)sono ora maggiormente suddivise secondo funzioni, rispettivamente compiti.S'è inoltre rinunciato a un articolo sui partiti.Restano da menzionare le questioni che ci hanno occupato intensamente e durevolmentea proposito di tutte le parti del progetto costituzionale. Si tratta didubbi e obiezioni di natura generale:- La ripresa e l'integrazione del diritto internazionale sono fonte non soltantodi difficoltà d'ordine giuridico (terminologia, evoluzione, applicazione direttadi trattati internazionali, ad es. Patti ONU e CEDU); esse hanno ancheuna forte componente politica. Queste considerazioni, ancor più che per lequestioni menzionate, valgono nel rapporto diritto internazionale - dirittonazionale. '- Costantemente ci preoccupava anche <strong>la</strong> questione del<strong>la</strong> dignità costituzionaledelle disposizioni. Ci si può quindi chiedere a giusto titolo se i principi del<strong>la</strong>protezione dell'ambiente contenuti nei trattati di Rio e oggi riconosciuti universalmente(previdenza, sostenibilità e responsabilità dell'autore del danno)non debbano vedersi riconosciuto rango costituzionale. È poi stata riconosciutadignità costituzionale a norme risultanti da una prassi assodata e noncontestata (ad es. promovimento del<strong>la</strong> cultura da parte del<strong>la</strong> Confederazione- nonostante fosse stato a suo tempo respinto l'articolo sul<strong>la</strong> cultura - cooperazioneallo sviluppo, conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio<strong>federale</strong>); <strong>la</strong> stessa cosa vale per <strong>la</strong> protezione dei dati, il diritto allosciopero e al<strong>la</strong> serrata. Controverse erano invece le rivalutazioni d'ordine organizzativo(commissioni, gruppi, servizi del Par<strong>la</strong>mento) e determinate svalutazioni(dettagli del<strong>la</strong> protezione degli inquilini o del diritto sulle forze idriche,dettagli dell'AVS). Sono questioni inevitabilmente controverse e, in ultimaanalisi, da decidere dal Costituente stesso.- Le disposizioni sugli scopi ci hanno preoccupato per più d'un aspetto. Attualizzatolo scopo dello Stato, sanciti gli obiettivi di politica estera ed economiaesterna, normati i principi del<strong>la</strong> protezione dell'ambiente e accolti gli obiet-68


tivi sociali, talune priorità necessariamente si ritrovano puntualizzate. Laquestione non è però se tali obiettivi debbano trovarsi nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>,bensì piuttosto se l'attualizzazione rifletta il diritto vigente (come fissato neldiritto internazionale pubblico, a livello legis<strong>la</strong>tivo o dal<strong>la</strong> giurisprudenza)oppure sia accompagnata da una nuova impostazione. Si poneva in seguito<strong>la</strong> questione fondamentale se le disposizioni sulle competenze, come recentementeavviene, dovessero venire arricchite da disposizioni programmatiche.Resta infine <strong>la</strong> questione del<strong>la</strong> valutazione e ponderazione politica. Il progettodi <strong>Costituzione</strong> è forse deviante perché rafforza, maggiormente diquanto non faccia l'attuale <strong>Costituzione</strong>, gli aspetti re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> protezione(diritti fondamentali, garanzie procedurali, obiettivi sociali, protezione deidati, tute<strong>la</strong> dell'ambiente)? È tale fatto espressione di situazioni mutate? Edè il progetto antiquato perché accoglie le nozioni di indipendenza e neutralità,rial<strong>la</strong>cciandosi così al<strong>la</strong> tradizione?143.4 RisultatiNon è un caso se le difficoltà apparse in fase di e<strong>la</strong>borazione del progetto sianostate riportate qui in forma di domanda. Abbiamo voluto così rendere evidentecome molte domande non ammettano una risposta univoca, valida una voltaper tutte. Eppure il progetto di <strong>Costituzione</strong> ha fornito risposte: decisioni chenon abbisognano soltanto di motivazione, ma che spesso devono anche esserecommisurate al mandato dell'aggiornamento. L'accoglienza riservata al progettoin fase di consultazione indica come lo stesso sia tutto sommato riuscito(cfr. n. 15).144 Innovazioni puntualiOltre all'aggiornamento, il progetto per <strong>la</strong> consultazione conteneva proposteper quattro innovazioni puntuali: accanto ai due pacchetti di riforma, esse costituivanoun complemento necessario dell'aggiornamento. Per motivi di trasparenzale stesse sono state presentate sotto forma di varianti per singole disposizionidel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> aggiornata: partecipazione dei Cantoni al<strong>la</strong> politicaestera del<strong>la</strong> Confederazione, cambiamenti di territorio tra i Cantoni, pubblicitàdell'amministrazione <strong>federale</strong> nonché protezione del segreto redazionale.Il nostro Consiglio aveva invero discusso anche altre varianti. Per ragioni diconcisione, ci siamo però limitati ai punti sui quali era stato riconosciuto unimportante bisogno di riforma e in merito ai quali l'opinione pubblica attendevauna risposta, in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Abbiamo rinunciatoad altre proposte di varianti non da ultimo nell'intento di non dare l'impressionedi una <strong>revisione</strong> totale «a freddo». Non ci è parso indicato prevederevarianti nei settori nei quali sono già pendenti riforme, vale a dire in materiadi diritti popo<strong>la</strong>ri, giustizia, riforma di Par<strong>la</strong>mento e Governo o ripartizionedei compiti tra Confederazione e Cantoni. E neppure si volevano proporre variantidai costi intensivi. Si è infine rinunciato anche a varianti che avrebberosoprattutto diviso l'opinione pubblica.69


145 Proposte di riforma dei diritti popo<strong>la</strong>riL'odierno sistema dei diritti popo<strong>la</strong>ri in sede <strong>federale</strong> presenta carenze incontestabili,anche se funziona globalmente in modo re<strong>la</strong>tivamente soddisfacente.Con il progetto per <strong>la</strong> consultazione re<strong>la</strong>tivo ai diritti popo<strong>la</strong>ri, non intendevamoattuare né un ampliamento né una riduzione uni<strong>la</strong>terali degli stessi. Cieravamo prefissi di ristrutturare gli elementi del<strong>la</strong> democrazia diretta medianteun pacchetto equilibrato di modifiche puntuali improntate sulle necessità delfuturo. Globalmente si doveva garantire <strong>la</strong> funzionalità del<strong>la</strong> nostra democraziadiretta. La sostanza dei diritti popo<strong>la</strong>ri doveva essere conservata e rinnovata,i diritti popo<strong>la</strong>ri in quanto tali adeguati alle esigenze dello Stato odiernononché alle condizioni internazionali modificatesi nel frattempo.Nei dettagli, il progetto conteneva le innovazioni seguenti:- Introduzione dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica: <strong>la</strong> mancanza di un'iniziativalegis<strong>la</strong>tiva costituisce una <strong>la</strong>cuna importante nel sistema dei diritti popo<strong>la</strong>riin sede <strong>federale</strong>; impedisce fra l'altro di realizzare direttamente a livello legis<strong>la</strong>tivouna parte rilevante delle iniziative popo<strong>la</strong>ri pendenti o annunciate.L'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica potrebbe porre rimedio a questa situazione.Diversamente dall'iniziativa popo<strong>la</strong>re, limitata al<strong>la</strong> materia costituzionale epresentata come progetto già e<strong>la</strong>borato, l'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica propostanel pacchetto di riforme può comprendere anche materie legis<strong>la</strong>tive.Poiché utilizzabile sia come iniziativa costituzionale sia come iniziativa legis<strong>la</strong>tiva,essa è quindi anche un complemento efficace dell'iniziativa costituzionalee<strong>la</strong>borata, che viene dunque mantenuta.- Introduzione del referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria:il referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziariacolma un'altra <strong>la</strong>cuna nel sistema dei diritti popo<strong>la</strong>ri. Esso permetterebbe inpartico<strong>la</strong>re di contenere l'esercizio insoddisfacente del diritto d'iniziativasotto forma di richieste munite di c<strong>la</strong>usole dall'effetto retroattivo, con lequali sono combattute indirettamente le decisioni dell'autorità.- Ampliamento del referendum facoltativo in materia di trattati internazionali- limitazione del referendum in materia di legis<strong>la</strong>zione d'esecuzione dei trattatiinternazionali: questa proposta tiene conto del<strong>la</strong> crescente internazionalizzazionedell'ordinamento giuridico. Da un canto il referendum in materiadi trattati internazionali deve essere ampliato in misura rilevante; dall'altroè previsto che, in compenso, <strong>la</strong> trasposizione dei trattati nel diritto nazionaledeve, a certe condizioni limitative, essere possibile senza referendum. La partecipazionedel popolo deve essere garantita a proposito del<strong>la</strong> domanda fondamentalese <strong>la</strong> Svizzera debba concludere un impegno di diritto internazionalee non - come spesso avviene attualmente - soltanto in merito al<strong>la</strong> questionedel<strong>la</strong> trasposizione nel diritto nazionale. D'altro canto occorre ancheevitare che il popolo debba pronunciarsi due volte in merito al<strong>la</strong> stessa questione.- Presentazione di alternative: si intende così ridurre il pericolo che un progetto,nello scrutinio referendario, fallisca a causa di un unico articolo controverso.L'Assemblea <strong>federale</strong> sarebbe autorizzata, in caso di progetti del-70


l'autorità, a presentare due testi alternativi, <strong>la</strong>ddove si tratti di revisioni costituzionalio legis<strong>la</strong>tive.- Votazioni contemporanee su più iniziative concernenti lo stesso oggetto: l'accumulo,avutosi negli ultimi anni, di iniziative popo<strong>la</strong>ri diametralmente opposteesige una reazione. Si propone così di conferire all'Assemblea <strong>federale</strong><strong>la</strong> possibilità di sottoporre tali iniziative a votazione contemporanea. Sfondodi questo disciplinamento è il bisogno di ottenere il più presto possibile certezzadel diritto e chiarezza sul<strong>la</strong> situazione giuridica.- Dichiarazione di nullità di un'iniziativa popo<strong>la</strong>re da parte del Tribunale <strong>federale</strong>:il progetto inviato in consultazione <strong>concernente</strong> i diritti popo<strong>la</strong>ri attribuivaal Tribunale <strong>federale</strong> <strong>la</strong> decisione in merito al<strong>la</strong> validità di un'iniziativapopo<strong>la</strong>re. A proposito del<strong>la</strong> validità di un'iniziativa popo<strong>la</strong>re si tratta inprimo luogo di questioni giuridiche e non politiche. Un tribunale è più adattoa rispondere al<strong>la</strong> questione che non un'istanza politica. L'Assemblea <strong>federale</strong>,inoltre, sarebbe liberata dal<strong>la</strong> scomoda posizione d'essere giudice eparte nello stesso tempo.- Aumento del numero delle firme: per il referendum facoltativo dovevano essererichieste 100000 firme; per le iniziative popo<strong>la</strong>ri in forma di progettoe<strong>la</strong>borato nonché per le iniziative popo<strong>la</strong>ri per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> 200 000 firme. Questo aumento massiccio s'imponeva, da uncanto, sul<strong>la</strong> base dell'evoluzione del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione; dall'altro, <strong>la</strong> consideravamonecessaria nell'intento di garantire l'equilibrio del pacchetto globaledei diritti popo<strong>la</strong>ri.146 Proposte di riforma del<strong>la</strong> giustiziaAl Tribunale <strong>federale</strong> in qualità di massima istanza giudiziaria spettano soprattuttotre compiti: garantire protezione giuridica efficace, assicurare unità giuridicae contribuire all'evoluzione del diritto. In considerazione del cronico aggraviodi <strong>la</strong>voro, il Tribunale <strong>federale</strong> non è più in grado di soddisfare questicompiti in misura soddisfacente. La sua funzionalità è pregiudicata in modocrescente. Inoltre, le competenze federali sono aumentate in maniera rilevante.Di pari passo è cresciuto il pericolo che leggi federali possano ledere diritti costituzionalidei cittadini; contro questa circostanza non vi è ancora alcuna protezionegiuridica efficace. Inoltre, il nostro Consiglio e l'Assemblea <strong>federale</strong> assumono,nell'organizzazione dello Stato e dell'amministrazione, funzioni digiustizia che sono in effetti di competenza dei tribunali. È una situazione che,da un canto, grava il Governo e il Par<strong>la</strong>mento di compiti estranei alle loro competenzee, dall'altro, è in contraddizione con <strong>la</strong> CEDU, sempre che si tratti dicontestazioni che, giusta l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, vanno giudicate da untribunale. Infine vi sono punti deboli anche nel settore del diritto processuale.Tale diritto è molto spezzettato: ai 29 diversi ordinamenti processuali penali eai 27 diversi ordinamenti processuali civili s'aggiungono numerosi interventi dellegis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> sovranità cantonale in materia di giustizia, principinon scritti di diritto <strong>federale</strong> nonché un numero crescente di trattati internazionali.71


Anche nel settore del<strong>la</strong> giustizia vi è quindi un urgente bisogno di riforme. Soltantoriforme strutturali possono fornire un aiuto efficace. Per contro, un aumentodel numero dei giudici potrebbe soltanto apparentemente risolvere i problemiesistenti (cfr. discussioni sull'iniziativa par<strong>la</strong>mentare del<strong>la</strong> Commissionedel<strong>la</strong> gestione/S 113/94.412, FF 1994 V 362); vi sono inoltre <strong>la</strong>cune rilevantinel<strong>la</strong> protezione dei diritti individuali. Il diritto procedurale frazionato non potrebbeperaltro più svolgere in modo ottimale <strong>la</strong> sua funzione vera e propria,ossia l'attuazione del diritto materiale. Viene così messa in pericolo una lottaefficace contro <strong>la</strong> criminalità organizzata transfrontaliera. Nel diritto proceduralecivile, ordinamenti procedurali diversificati sfociano a volte in disparità ditrattamento.Gli intenti centrali del progetto di riforma inviato in consultazione sono statiquindi l'assicurazione del<strong>la</strong> funzionalità del Tribunale <strong>federale</strong> e <strong>la</strong> garanzia diuna protezione giuridica efficace a tutti i livelli. Fra le più importanti propostedi riforma figuravano:- L'istituzione generalizzata di istanze giudiziarie preliminari: l'ampliamento atappeto delle istanze giudiziarie preliminari del Tribunale <strong>federale</strong>, a livello<strong>federale</strong> e cantonale, aveva lo scopo di alleviare il Tribunale <strong>federale</strong> da proceduregravose di prima istanza e di permettergli, nel contempo, di concentrarel'attività sulle funzioni principali.- Base costituzionale per le limitazioni dell'accesso al Tribunale <strong>federale</strong> - necessitàdi sancire una garanzia del<strong>la</strong> via giudiziaria: un altro alleviamento delTribunale <strong>federale</strong> doveva essere raggiunto prevedendo una base costituzionaleper le limitazioni legali d'accesso al<strong>la</strong> massima autorità giudiziaria. Paralle<strong>la</strong>mente,una garanzia del<strong>la</strong> via legale generale avrebbe dovuto renderein principio possibile, per i singoli individui toccati, di adire l'autorità giudiziaria.- Estensione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale in casi concreti d'applicazione:l'introduzione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale nei confronti delle leggi federalie dei decreti federali d'obbligatorietà generale, nel caso d'applicazioneconcreto, era intesa a rafforzare <strong>la</strong> protezione dei diritti costituzionali dell'individuo.Giusta il progetto per <strong>la</strong> consultazione, i Cantoni potevano inoltreadire il Tribunale <strong>federale</strong> in caso di vio<strong>la</strong>zione delle loro competenze daparte del legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong>.- Diritto procedurale civile e penale: il progetto in consultazione voleva fondare<strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazione a unificare il diritto proceduralepenale e a istituire invece, nel<strong>la</strong> procedura civile, condizioni quadro valideper tutti. In pari tempo, però, l'organizzazione giudiziaria nel diritto civilee penale doveva restare di competenza dei Cantoni.15 Risultati del<strong>la</strong> procedura di consultazionee del<strong>la</strong> discussione popo<strong>la</strong>reII 26 giugno 1995 abbiamo indetto <strong>la</strong> procedura di consultazione sul<strong>la</strong> riformacostituzionale. Oltre ai Cantoni, ai partiti, alle associazioni e organizzazioni interessate,abbiamo invitato tutti i cittadini a discutere e a prendere posizione72


in merito alle proposte di <strong>revisione</strong>. Il termine del<strong>la</strong> consultazione è scaduto afine febbraio 1996. I documenti del<strong>la</strong> procedura di consultazione hanno suscitatomolto interesse. Sono stati chiesti 174 000 opuscoli, 143 000 progetti di <strong>Costituzione</strong>e 17 000 volumi con il commento del progetto di riforma. Hannopresentato osservazioni tutti i governi cantonali, <strong>la</strong> Conferenza dei governi cantonali(CgC), 20 uffici e organizzazioni cantonali, 57 Comuni e servizi comunali,64 partiti e sezioni, 15 organi del<strong>la</strong> Confederazione (tribunali e commissioni),17 organizzazioni economiche, 26 organizzazioni professionali, 10 associazionidi <strong>la</strong>voratori, 54 organizzazioni dei settori istruzione, scienza, culturae sport, 25 organizzazioni ecclesiastiche e religiose, 5 organizzazioni femminilie 211 organizzazioni operanti nei più diversi campi. Si sono inoltre espressi inmerito al progetto di aggiornamento costituzionale 11 183 privati di tutte le cerehiee ceti del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione. Circa 3000 prese di posizione consistono in questionaririempiti, in parte arricchiti da commenti circostanziati.I risultati più importanti del<strong>la</strong> procedura di consultazione e del<strong>la</strong> discussionepopo<strong>la</strong>re sono stati raccolti nel mese di giugno 1996 in un opuscolo, inviato poia tutti i cittadini e alle organizzazioni che si erano espressi. È stata pubblicataanche una valutazione di tutti i risultati del<strong>la</strong> procedura di consultazione 2'.La grande maggioranza delle istituzioni e organizzazioni nonché dei cittadiniche si sono espressi in merito al<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> considera antiquatal'odierna <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Tale maggioranza ritiene sensato e necessarioaggiornare <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Approvata è anche <strong>la</strong> concezione di attuarele riforme per tappe. Com'era prevedibile, le idee dei singoli enti divergono inmerito al<strong>la</strong> direzione in cui debba essere rie<strong>la</strong>borata <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Mentre alcunipongono l'accento sul corretto aggiornamento del diritto vigente, per altri<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> è sensata soltanto se accompagnata da innovazionimateriali sostanziali. Sono pervenuti molti suggerimenti soprattutto dalleorganizzazioni e dai privati. Si è trattato spesso di proposte di formu<strong>la</strong>zionee<strong>la</strong>borate che hanno costituito una base importante per <strong>la</strong> rie<strong>la</strong>borazione delprogetto posto in consultazione.Nel<strong>la</strong> misura in cui i risultati del<strong>la</strong> procedura di consultazione saranno, qui diseguito, valutati quantitativamente, osserviamo che si è tenuto conto soltantodei partecipanti che si sono espressi sul punto in questione.151 In merito al<strong>la</strong> necessità del<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>e al<strong>la</strong> concezioneCantoniI Cantoni hanno preso posizione in modo dettagliato, singo<strong>la</strong>rmente o in comuneattraverso <strong>la</strong> CgC. Essi sostengono quasi senza eccezione il progetto, <strong>la</strong>concezione e i termini da noi previsti. In un parere sugli aspetti essenziali, <strong>la</strong>CgC ha presentato <strong>la</strong> sua idea di base in merito al rapporto Confederazione eCantoni nonché avanzato proposte per <strong>la</strong> considerazione di un moderno federalismonell'ambito del<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. La CgC si è inoltre2 > Riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> (pubbl. dal DFGP), Risultati del<strong>la</strong> procedura diconsultazione, Berna 1996. Si possono consultare anche i testi originali.73


espressa segnatamente in merito a singole disposizioni concernenti l'ordinamentodelle competenze. Complessivamente i Cantoni riconoscono nel<strong>la</strong> riformadel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> una possibilità di rinnovamento del federalismo.La CgC e 17 Cantoni 3 ' ritengono necessaria <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, negatainvece da un Cantone 4 '. 19 Cantoni 5 ' considerano ragionevole l'aggiornamentodel diritto costituzionale vigente, scritto e non scritto. L'abbinamentodell'aggiornamento a riforme in singoli punti o materie è accolto favorevolmentedal<strong>la</strong> CgC e da 12 Cantoni 6 '. Otto Cantoni (uno contrario) 7 ' ritengonoprioritaria <strong>la</strong> riforma nel settore dei diritti popo<strong>la</strong>ri e del<strong>la</strong> giustizia e si esprimonofavorevolmente sul<strong>la</strong> concezione re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>come processo aperto. Undici Cantoni 8 ' si esprimono a favore dell'introduzionedi altri settori di riforma; due 9 ', invece, sono contrari. Tre Cantoni 10 'esigono una riforma del Par<strong>la</strong>mento e del Governo. La CgC e 16 Cantoni 11 'chiedono una riforma del federalismo; tre Cantoni 12 ', <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> perequazionefinanziaria.PartitiI partiti rappresentati in Par<strong>la</strong>mento si esprimono a maggioranza per <strong>la</strong> riformadel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e, in tale contesto, per un modo scaglionato di procedere.Riserve a proposito del<strong>la</strong> necessità sono state espresse soltanto dai DS edal FPS.PLR e PPD hanno in principio atteggiamento positivo rispetto al progetto di<strong>revisione</strong>. Il PLR concorda con l'intenzione di realizzare una <strong>Costituzione</strong>completa, più comprensibile e più confacente alle esigenze del cittadino. Il rapportotra <strong>la</strong> riforma costituzionale in corso e le altre riforme di politica statualependenti nonché le eventuali revisioni per pacchetti nei settori economia, socialitàe <strong>la</strong>voro richiederebbe ancora chiarimenti approfonditi. Queste ulteriori riformenon dovrebbero essere ritardate dal<strong>la</strong> riforma costituzionale; sarebberoanzi da attuare eventualmente sul<strong>la</strong> base dell'odierna <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Peril PLR, <strong>la</strong> riforma di federalismo, Par<strong>la</strong>mento e giustizia merita priorità assoluta.Il PPD ritiene che l'aggiornamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> odierna attuipremesse sistematiche, giuridiche e politiche favorevoli per riforme sostanzialiin singole materie. Esso è favorevole anche a un modo di avanzare pertappe in un processo di riforma aperto. Il PPD riconosce inoltre un bisognosuppletivo di riforma in materia d'istruzione. Propone infine un articolo costituzionalesu città e Comuni. Secondo il parere dell'UDC, <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>non può prescindere dal<strong>la</strong> soluzione di problemi urgenti, quali ad


esempio il risanamento delle finanze federali e il consolidamento delle opere sociali.Il PS rileva che <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> deve contenere anche vereinnovazioni materiali. L'impegno per attuare una rie<strong>la</strong>borazione soltanto cosmeticanon vale <strong>la</strong> cande<strong>la</strong>; l'aggiornamento deve piuttosto essere arricchitocon elementi modu<strong>la</strong>ri. I Verdi deplorano che il progetto debba attenersi almandato par<strong>la</strong>mentare dell'aggiornamento. I settori di riforma «diritti popo<strong>la</strong>ri»e «giustizia» non sono invero respinti; per i Verdi però, preminente obiettivodello Stato è Io sviluppo sostenibile. Essi propongono inoltre un pacchettodi riforme in merito all'effettiva parità dei sessi. Il PES considera necessariauna riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e sostiene il progetto. Esso designa prioritari isettori di riforma del Governo e del<strong>la</strong> direzione dello Stato (Consiglio <strong>federale</strong>e Consiglio degli Stati/maggioranza dei Cantoni) nonché il federalismo. L'Adiritiene che <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> non debba impedire le riforme materialinecessarie. Deplora inoltre <strong>la</strong> mancanza di un pacchetto di riforme re<strong>la</strong>tiveal settore economico. Per quanto attiene al federalismo si dovrebbe inoltre nontanto ampliare <strong>la</strong> partecipazione cantonale quanto esaminare il federalismodelle competenze (ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni).Associazioni al vertice dell'economiaL'USCD non considera necessaria <strong>la</strong> riforma proposta: parimenti SEAO eUSAM mettono in questione <strong>la</strong> fattibilità di un mero aggiornamento. PerZSAO <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> è tutt'al più auspicabile. L'USCD accoglieil principio delle proposte di riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri e del<strong>la</strong> giustizia, rilevandoperò come tali riforme potrebbero essere realizzate anche senza l'aggiornamento.USCD, ZSAO e USAM rimettono in questione <strong>la</strong> fattibilità di un puro aggiornamento,visto che modifiche materiali sarebbero irrinunciabili. Per ZSAO, <strong>la</strong>riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> non può avere per conseguenza modifiche materialia carico dell'economia o a sfavore di un ordinamento dei fondamenti di libertà.L'USAM, pur esprimendosi essenzialmente contro l'entrata in materia, avanzaosservazioni e proposte in merito a singole disposizioni.USS e FSSC danno prova di comprensione per il fatto che il Consiglio <strong>federale</strong>proni oggi una riforma pragmatica del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e tenda, nel rispetto delmandato par<strong>la</strong>mentare, in primo luogo all'aggiornamento del diritto costituzionalevigente. Esse riconoscono globalmente <strong>la</strong> necessità del<strong>la</strong> riforma costituzionale,pur esprimendo dubbi sull'urgenza del<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>rie del<strong>la</strong> giustizia. Vi sarebbe il pericolo di po<strong>la</strong>rizzazioni e di blocchi che, in ultimaistanza, potrebbero portare al fallimento del<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Raccomandano un modo di procedere scaglionato, entro il quale riconoscerepriorità all'aggiornamento. L'aggiornamento deve tuttavia essere completatoda innovazioni puntuali concernenti <strong>la</strong> politica in materia di stranieri (in partico<strong>la</strong>repromovimento dell'integrazione), <strong>la</strong> formazione professionale (competenzaestensiva del<strong>la</strong> Confederazione) e <strong>la</strong> parità uomo/donna.Per il resto soprattutto l'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e l'Associazionesvizzera dei proprietari di case hanno valutato re<strong>la</strong>tivamente positivo ilprogetto di <strong>Costituzione</strong>.75


Altre organizzazioniNumerosi altri gruppi hanno preso posizione, in modo dettagliato e differenziato,in merito al<strong>la</strong> questione di principio. A stragrande maggioranza essi ritengononecessaria <strong>la</strong> riforma costituzionale (128 contro 15) e sensato l'aggiornamento(105 contro 12). Una maggioranza ancora più esplicita (86 contro 6)desidera che l'aggiornamento sia accompagnato da riforme in singoli punti omaterie. Le organizzazioni propongono riforme in diversi settori e a quasi tuttele disposizioni dell'avamprogetto. Organizzazioni ambientaliste 13 ', ad esempio,esigono che si completi <strong>la</strong> riforma costituzionale con il principio dello svilupposostenibile. È stata chiesta anche <strong>la</strong> realizzazione del<strong>la</strong> parità dei sessi 14)o il riesame del rapporto Chiesa/Stato 15 '. Una maggioranza (49 contro 26) ritieneprioritarie le riforme nel settore dei diritti popo<strong>la</strong>ri e del<strong>la</strong> giustizia. 52organizzazioni sono a favore dell'introduzione di altri campi di riforma: 14, invece,si esprimono contro.PrivatiNelle risposte dei privati si è approvata <strong>la</strong> necessità del<strong>la</strong> riforma costituzionalee si sostiene l'aggiornamento nel rapporto dieci/uno. L'83 per cento delle risposteaccoglie positivamente <strong>la</strong> concezione di riforma. Il 63 per cento ritieneprioritarie le riforme nel campo dei diritti popo<strong>la</strong>ri e del<strong>la</strong> giustizia. Per l'accorpamentodi altri settori di riforma s'esprime il 62 per cento.152 Progetto di <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornataCantoniNell'ottica del<strong>la</strong> CgC e di diversi Cantoni, il progetto supera in parte i limitidi un semplice aggiornamento del diritto vigente. Esso procederebbe in partea evidenti correzioni del rapporto Confederazione/Cantoni, reinterpretandoanche le basi del federalismo. Nel<strong>la</strong> presa di posizione del<strong>la</strong> CgC i Cantonihanno rilevato che immagine e importanza dei Cantoni non corrispondonosempre al<strong>la</strong> comprensione che i Cantoni hanno del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e dello Statononché del<strong>la</strong> realtà costituzionale vissuta. Il progetto sarebbe <strong>la</strong>tore di un rapportosuperato, tra Confederazione e Cantoni, gerarchico e non basato su principiparitari. I Cantoni chiedono di essere coinvolti nel<strong>la</strong> rie<strong>la</strong>borazione delprogetto. Nell'ottica dei Cantoni, una riforma del federalismo è irrinunciabile;<strong>la</strong> prima fase dovrebbe poter rientrare nell'aggiornamento. Sono consideratepreminenti: <strong>la</strong> partecipazione efficace dei Cantoni al<strong>la</strong> preparazione del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zionedel<strong>la</strong> Confederazione nonché al<strong>la</strong> pertinente trasposizione o esecuzionedel<strong>la</strong> stessa (principio da sancire nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>); <strong>la</strong> sanzione di diritto costituzionaledel principio del<strong>la</strong> sussidiarietà; <strong>la</strong> sovranità dei Cantoni, concretatanel senso che <strong>la</strong> Confederazione può legiferare soltanto <strong>la</strong>ddove e fintanto cheè necessario; il fabbisogno rafforzato di cooperazione tra Confederazione eCantoni, dei Cantoni tra loro, nonché anche al di là delle frontiere del Paese;


in partico<strong>la</strong>re andrebbe disciplinata in modo differenziato <strong>la</strong> partecipazione deiCantoni al<strong>la</strong> politica estera del<strong>la</strong> Confederazione. Nel<strong>la</strong> misura in cui il progettodi <strong>Costituzione</strong> sottolinei il posto preminente del servizio comune cheConfederazione e Cantoni prestano al<strong>la</strong> collettività e rispetti i Cantoni quali garantidel<strong>la</strong> molteplicità e interlocutori dell'adempimento dei compiti, i Cantonipotrebbero riconoscersi chiaramente nel<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.PartitiII PLR accoglie favorevolmente l'aggiornamento che definisce attualizzazionepolitica del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. In tale contesto però, non andrebbero toccatechiare decisioni popo<strong>la</strong>ri degli ultimi tempi, accolte questioni controverseo ampliato lo Stato sociale. La responsabilità personale andrebbe rafforzata ele competenze dei Cantoni conservate. Il PLR auspica il rinnovamento del federalismoche, in parte, potrebbe essere attuato già con l'aggiornamento. Secondoil parere del PPD, l'aggiornamento contiene un atteggiamento positivodi base nei confronti del federalismo. Con l'aggiornamento dovrebbero essereintrodotte innovazioni materiali soltanto <strong>la</strong>ddove possano essere trovate nuovesoluzioni, attuabili e che raccolgano il consenso degli interessati. Per il PPDe il PLR, innovazioni del genere vanno trovate nell'ambito dell'aggiornamento.L'UDC ritiene importante l'aggiornamento del diritto costituzionale e convincenteil progetto di <strong>Costituzione</strong>. L'aggiornamento giustificherebbe una <strong>revisione</strong>totale formale, anche senza pacchetti di riforma. L'UDC respinge gliobiettivi sociali, visto che si tratta di un'innovazione troppo importante. Il PSritiene che non valga <strong>la</strong> pena di attuare soltanto una <strong>revisione</strong> totale formalee propone quindi dieci elementi modu<strong>la</strong>ri concreti di riforma da inserire nell'aggiornamentodel vigente diritto costituzionale: rafforzamento dei diritti socialie ampliamento degli obiettivi sociali; promovimento del<strong>la</strong> parità effettivadonna/uomo; impegno sociale nel settore del<strong>la</strong> proprietà; obbligo del<strong>la</strong> Confederazionedi parificare le opportunità vitali degli Svizzeri; articolo sulle città;adolescenti e fanciulli, quale compito speciale del<strong>la</strong> Confederazione; principiodello sviluppo sostenibile; introduzione di diritti popo<strong>la</strong>ri transnazionali nonchédel referendum propositivo, iniziativa legis<strong>la</strong>tiva, ma non aumento del numerodelle firme; obbligo di integrare i cittadini stranieri; principio del<strong>la</strong> pubblicitànel<strong>la</strong> Confederazione e nei Cantoni. Anche l'Adi non si attende moltoda una <strong>revisione</strong> totale formale: essa servirebbe però a riconoscere un eventualebisogno di riforma. L'UDS sostiene essenzialmente l'aggiornamento. I DS dubitanoche abbia senso procedere a un aggiornamento del diritto costituzionalescritto e non scritto. Essi temono che <strong>la</strong> riforma tenda ad avvicinare, sottoporree integrare a lungo termine <strong>la</strong> Svizzera all'UE: per FPS e PLS il progetto contieneintenti di riforma che superano di molto un aggiornamento (ad es. dirittifondamentali e obiettivi sociali, articolo sul<strong>la</strong> cultura).Associazioni al vertice dell'economiaL'USCD esige che le risorse impiegate per l'aggiornamento siano sfruttate a favoredi compiti più urgenti. Come ZSAO e SSIC, l'USCD è contraria a che sisanciscano il diritto di sciopero e gli obiettivi sociali, poiché andrebbero entrambioltre i limiti del diritto vigente. Temono inoltre un dinamismo indeside-77


ato nel settore sociale e, quindi, un ampliamento - da respingere - dello Statosociale quale compito costituzionale e compito durevole. L'avamprogetto (AP95) sarebbe, nel settore dell'economia, troppo intervenzionista. A titolo d'aggiornamentonon possono in alcun modo essere accolte nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> innovazionimateriali che potrebbero costituire un aggravio per l'economia.L'USS sostiene l'aggiornamento che va però completato da innovazioni concernenti<strong>la</strong> politica estera (in partico<strong>la</strong>re promovimento dell'integrazione), <strong>la</strong> formazioneprofessionale (competenza globale del<strong>la</strong> Confederazione) e <strong>la</strong> paritàuomo/donna. La CNG accoglie favorevolmente <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione degli obiettivisociali. Dal<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale essa si attende mandati più precisi al legis<strong>la</strong>tore,nell'intento di proteggere meglio socialmente i cittadini (compresi <strong>la</strong>voro,abitazione, politica familiare, assicurazioni sociali).Altre organizzazioniIn generale le altre organizzazioni hanno riconosciuto all'AP 95 di riprenderein modo corretto ed esatto il vigente diritto costituzionale scritto e non scritto.Le osservazioni di altre organizzazioni non possono essere raccolte in pochefrasi: le risposte sono presentate nei commenti ai singoli articoli del disegno.L'ampiezza dei suggerimenti rende difficile identificare punti nodali espliciti.Vi sono spesso desideri nel settore del<strong>la</strong> protezione dell'ambiente. Preminentisono le esigenze nel senso di dover sancire completamente il principio dello svilupposostenibile o di una tute<strong>la</strong> migliore del suolo. Anche gli obiettivi socialisono oggetto di singole istanze. Ne è stata proposta sia l'abrogazione sia <strong>la</strong> trasformazionein diritti individuali deducibili in giudizio.La portata delle risposte ricevute può essere sottolineata sul<strong>la</strong> base dei pareriespressi nei settori ambiente, chiesa e giovani. La Fondazione svizzera Greinaaccoglie favorevolmente l'aggiornamento del diritto costituzionale vigente.Essa chiede che si sancisca nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> il principio dello sviluppo sostenibile.Occorre istituire una Costituente consultiva che tratti le questioni partico<strong>la</strong>rmenteimportanti dell'occupazione e dello sviluppo sostenibile. Nell'otticadel<strong>la</strong> Conferenza dei vescovi svizzeri, l'aggiornamento è un ottimo <strong>la</strong>voro preliminareper una <strong>revisione</strong> materiale che esso non può però sostituire. Per il resto<strong>la</strong> Conferenza dei vescovi svizzeri prende posizione circostanziata, in senso positivo,in merito ai diritti fondamentali e agli obiettivi sociali. La Comunitàsvizzera di <strong>la</strong>voro delle associazioni giovanili pone in discussione un articolo suigiovani che garantisca agli stessi di divenire cittadini consapevoli: occorre obbligareConfederazione e Cantoni a promuovere lo sviluppo culturale, socialeed economico dei giovani. Nel 1995, i giovani si sono inoltre occupati, in unasessione loro riservata, di questioni del<strong>la</strong> riforma costituzionale e hanno propostodiverse innovazioni.PrivatiIn questo settore si sono cristallizzati alcuni punti nodali d'interesse. Molte risposteconcernevano il preambolo. Un concorso indetto dalle Associazioni giovanilisvizzere aveva fruttato circa 400 proposte di giovani partecipanti per unanuova formu<strong>la</strong>zione del preambolo. Oltre 5900 privati si sono espressi per <strong>la</strong>78


conservazione dell'invocazione a Dio; parecchi altri, per <strong>la</strong> ripresa del preambolodell'AP 77. Più volte è stato espresso anche il desiderio di rinunciare alpreambolo. Sono inoltre state presentate numerose proposte di testo. Parecchihanno chiesto una definizione più precisa del diritto al<strong>la</strong> vita. Oltre 1000 personee organizzazioni hanno chiesto che l'inizio del<strong>la</strong> vita sia fissato al momentodel concepimento. Dal Cantone Ticino è giunta una petizione firmatada 8620 persone in cui si chiede di sancire esplicitamente nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> ildivieto delle pene corporali e del trattamento inumano dei bambini. In meritoall'istruzione sono pure giunte oltre 1000 istanze. È stata chiesta in partico<strong>la</strong>reuna rivalutazione delle scuole private e il diritto dei genitori in materia di educazionee libera scelta del<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong>. Infine il divieto di discriminazione è statooccasione di numerose reazioni. Nel disciplinamento dell'uguaglianza giuridicasi è chiesto di accogliere esplicitamente gli omosessuali tra le persone protette.Uguale richiesta è stata avanzata anche per gli handicappati.153 In inerito alle innovazioni puntualiLe quattro varianti che abbiamo proposto in merito alle singole disposizionisono state ritenute importanti nel<strong>la</strong> maggior parte dei casi (74%). Dal cantoloro, le innovazioni puntuali presentate in merito a singole disposizioni sonostate in genere accolte positivamente. Il giudizio re<strong>la</strong>tivo alle quattro variantipuò essere riassunto come segue:- Respinta a maggioranza minima è stata <strong>la</strong> variante sul<strong>la</strong> libertà d'opinionee d'informazione e dei mass media (art. 13 cpv. 5 AP 95). A favore del segretoredazionale si sono pronunciati cinque Cantoni 16 ', tre Comuni, novepartiti e sezioni 17 ', 28 organizzazioni 18 ' nonché 48 privati. Contrari, seiCantoni 19 ', sei Comuni, 22 partiti e sezioni 20 ', 21 organizzazioni 21 ' e 78 privati.- La variante sul<strong>la</strong> semplificazione delle modifiche nel numero e nel territoriodei Cantoni (art. 39 AP 95) è stata approvata dal<strong>la</strong> CgC e da dodiciCantoni 22 ', nove Comuni, 24 partiti e sezioni 23 ', 28 organizzazioni 24 ' nonché103 privati. È invece stata respinta da tre Cantoni 25 ', nove partiti esezioni 26 ', 3 organizzazioni e 23 privati.- Chiaramente accolta è stata <strong>la</strong> variante sul<strong>la</strong> partecipazione dei Cantoni al<strong>la</strong>politica estera (art. 44 cpv. 3 AP 95). Parere favorevole hanno espresso un-79


dici Cantoni 27 ', nove Comuni, 26 partiti e sezioni 28 ', 30 organizzazioni 29 ' e389 privati. Soltanto quattro partiti e sezioni 30 ', cinque organizzazioni 31 ' e38 privati hanno respinto <strong>la</strong> variante.- La variante <strong>concernente</strong> l'informazione del pubblico (art. 154 cpv. 2 AP 95)è stata discussa e controversa. Mentre nove Cantoni 32 ', cinque Comuni, seipartiti e sezioni 33 ', 24 organizzazioni 34 ' e 73 privati si sono espressi a favore,due Cantoni 35 ', due Comuni, 17 partiti e sezioni 36 ', 14 organizzazioni 36 'nonché 377 privati l'hanno respinta.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione sono state chieste numerose altre varianti. Èpraticamente impossibile allestire una compi<strong>la</strong>zione tematica. Le proposte concernevanoistruzione, promovimento dello sport e del<strong>la</strong> gioventù, questioni ambientali,questioni di parità, derego<strong>la</strong>mentazione economica e numerosi altrisettori. Altri enti consultati si sono però espressi anche per <strong>la</strong> rinuncia ad altrevarianti 38 '.154 Settore di riforma «diritti popo<strong>la</strong>ri»I risultati del<strong>la</strong> consultazione re<strong>la</strong>tivi alle disposizioni proposte per il settore diriforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri figurano nel commento dettagliato degli articolipertinenti (cfr. n. 22). In questa sede formiamo unicamente un compendio sull'atteggiamentofondamentale dei singoli gruppi consultati. •CantoniI Cantoni sostengono in massima parte <strong>la</strong> riforma proposta dei diritti popo<strong>la</strong>ri.Undici Cantoni 39 ' <strong>la</strong> ritengono fondamentalmente necessaria. Quattro Cantoni40 ' approvano esplicitamente il pacchetto di riforma presentato. Otto Cantoni41 ' approvano l'equilibrio delle proposte presentate, mentre due Cantoni 42 'lo mettono in dubbio. BE ritiene l'obiettivo dell'equilibrio soltanto parzialmenteraggiunto. AI si esprime contro una modifica fondamentale del sistemadei diritti popo<strong>la</strong>ri: sostenibili sarebbero al massimo alcuni ritocchi. Per SGnon vi è un bisogno urgente di riforme; in ragione del rilievo politico si facciaastrazione dall'assumerle nel<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. GÈ chiede che sipassi al<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri soltanto dopo che sarà stata disciplinata


<strong>la</strong> questione dell'avvicinamento del<strong>la</strong> Svizzera all'Europa. Dodici Cantoni 43 'ritengono in principio difendibile un aumento del numero delle firme per iniziativepopo<strong>la</strong>ri e referendum. A questo principio si contrappone l'atteggiamentodi sei Cantoni 44 '. NE ritiene giustificato l'aumento delle firme per l'iniziativain vista di una <strong>revisione</strong> totale: negli altri casi, <strong>la</strong> situazione sarebbe assaipiù delicata.PartitiI partiti auspicano a maggioranza le riforme proposte e auspicano in parte altreo più circostanziate riforme. Una maggioranza respinge però l'aumento del numerodelle firme. Il PLR ritiene opportune talune riforme in materia di dirittipopo<strong>la</strong>ri e presenta in tale contesto una serie di proposte. Esso propone un aumentodifferenziato del numero delle firme. Per l'avvenire si dovrebbero esigereper le iniziative popo<strong>la</strong>ri volte al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale 200 000 firme; per leiniziative popo<strong>la</strong>ri e<strong>la</strong>borate, volte al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale, saranno necessarie150000 firme. Il PLR ritiene adeguate 100000 firme per l'iniziativa popo<strong>la</strong>regenerica. Il PPD ha atteggiamento globalmente positivo nei confronti del<strong>la</strong> riformadei diritti popo<strong>la</strong>ri; considera le proposte un pacchetto equilibrato chedovrebbe assolutamente valere come tutt'uno, in ragione dell'interdipendenzadei singoli elementi. Il PPD si pronuncia a favore di un quorum generale di100 000 firme per iniziative e referendum: per il referendum legis<strong>la</strong>tivo facoltativo,però, soltanto se <strong>la</strong> maggioranza delle due Camere approva <strong>la</strong> legge. Secondoil PPD oggi non vi sono più motivi per una diversificazione del numerodi firme necessarie per le iniziative popo<strong>la</strong>ri e i referendum. Rispetto ai dirittid'iniziativa, l'elemento ritardante del referendum potrebbe quindi essere un po'frenato. Il PS respinge invece le proposte per i diritti popo<strong>la</strong>ri, ritenendole ingran parte non convincenti: gli elementi positivi dovrebbero però essere inseritinell'aggiornamento. Esso chiede l'introduzione dell'iniziativa legis<strong>la</strong>tiva e<strong>la</strong>borata,del referendum propositivo e di diritti popo<strong>la</strong>ri transnazionali esprimendosiin modo deciso contro l'aumento del numero delle firme. L'UDC auspical'introduzione del<strong>la</strong> maggior parte degli strumenti proposti, respingendo peròanche alcune innovazioni, quali ad esempio l'aumento del numero delle firme,nonché anche l'eventualità, troppo indifferenziata, di sancire <strong>la</strong> preminenza deldiritto internazionale pubblico. I Verdi si dicono contrari a un pregiudizio diprincipio delle possibilità di partecipazione; occorrerebbe esaminare anchestrumenti straordinari, segnatamente il referendum propositivo, <strong>la</strong> partecipazionetransnazionale o l'iniziativa legis<strong>la</strong>tiva e<strong>la</strong>borata. Il PES sostiene essenzialmentele proposte re<strong>la</strong>tive ai diritti popo<strong>la</strong>ri, respinge però l'aumento delnumero delle firme. Le proposte di riforma re<strong>la</strong>tive ai diritti popo<strong>la</strong>ri, segnatamentel'aumento del numero delle firme, sono chiaramente respinte dall'UDF.


popo<strong>la</strong>re generica, del referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria,nonché dell'estensione del referendum facoltativo in materia di trattatiinternazionali. La preminenza del diritto internazionale pubblico dovrebbeessere disciplinata in maniera più differenziata. Il numero delle firme dovrebbeessere aumentato a 150000 soltanto per le iniziative costituzionali. Comel'USCD, anche lo ZSAO riconosce il fabbisogno di riforma nel settore dei dirittipopo<strong>la</strong>ri. Esso considera equilibrate le proposte di riforma. L'USCI negail fabbisogno di riforma e ne respinge le proposte, in partico<strong>la</strong>re l'aumento delnumero delle firme. Per l'ASB il progetto si muove nel<strong>la</strong> buona direzione; sostienel'aumento del numero delle firme (ad eccezione del referendum legis<strong>la</strong>tivofacoltativo), ma respinge il referendum amministrativo e finanziario proposto,nonché <strong>la</strong> giurisdizione costituzionale in materia d'iniziativa popo<strong>la</strong>re.L'USS dubita dell'urgenza di riformare i diritti popo<strong>la</strong>ri e critica l'aumento delnumero delle firme. Sono accolti favorevolmente segnatamente l'iniziativa popo<strong>la</strong>regenerica, il referendum amministrativo e finanziario nonché l'ampliamentodel referendum facoltativo in materia di trattati internazionali; lo stesso dicasi per<strong>la</strong> possibilità di votazioni su alternative. La CNG è fondamentalmente d'accordocon <strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri; anch'essa accoglie favorevolmente l'introduzionedel referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria; desideraperò, in luogo dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica, un'iniziativa popo<strong>la</strong>re e<strong>la</strong>borata.In partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> CNG si erge contro un aumento del numero delle firme.Altre organizzazioniUna nutrita maggioranza delle organizzazioni che si sono espresse (61 contro 10)ritiene che i diritti popo<strong>la</strong>ri siano bisognosi di riforma. 38 valutano sufficientied equilibrate le proposte di riforma, ma ben 25 le respingono. 55 (contro 24)auspicano che sia ancorato il principio del<strong>la</strong> preminenza del diritto internazionalepubblico, 85 (contro 9) l'introduzione dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica, 61(contro 21) <strong>la</strong> reintroduzione del referendum facoltativo in materia amministrativae finanziaria. L'ampliamento proposto del referendum in materia di trattatiinternazionali è accolto favorevolmente da una grandissima maggioranza (40contro 2), mentre <strong>la</strong> possibilità di limitare il referendum legis<strong>la</strong>tivo ai necessariatti legis<strong>la</strong>tivi d'esecuzione è valutata in misura diversa (33 contro 23).PrivatiII 74 per cento dei privati (1960 persone) che si sono espressi in merito al<strong>la</strong> riformadei diritti popo<strong>la</strong>ri ne riconoscono <strong>la</strong> necessità. Il 70 per cento (1996) valutaequilibrato il pacchetto di riforme. Il 60 per cento (1702) accetta il propostoaumento del numero delle firme.155 Settore di riforma «giustizia»CantoniI Cantoni hanno complessivamente reagito molto positivamente alle propostenel settore di riforma del<strong>la</strong> giustizia. Cinque Cantoni 45' considerano convin-">BL, BE, BS, SZ, TI.82


cente <strong>la</strong> concezione di riforma. In partico<strong>la</strong>re l'armonizzazione del diritto proceduraleè accolta molto positivamente. La CgC nonché 17 Cantoni 46 * auspicanouna competenza <strong>federale</strong> per l'armonizzazione del diritto processuale civile.La CgC e otto Cantoni 47 ' l'approvano, a condizione che l'organizzazionedelle autorità permanga di competenza dei Cantoni. Cinque Cantoni 48 ' spezzanouna <strong>la</strong>ncia per un'unificazione più estesa del diritto processuale civile. Perquanto concerne l'unificazione del diritto processuale penale, l'approvazione èancora più esplicita: 20 Cantoni 49 ' auspicano una re<strong>la</strong>tiva competenza <strong>federale</strong>.Secondo il parere del<strong>la</strong> CgC e di nove Cantoni 50 ', l'organizzazione delleautorità deve restare ai Cantoni. BL accoglie favorevolmente il principio direndere possibile l'unificazione del sistema dei rimedi di diritto. 17 Cantoni 51 'sostengono l'estensione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>.Per il resto 16 Cantoni 52 ' considerano proponibile una limitazione dell'accessoal Tribunale <strong>federale</strong>; un Cantone, invece, <strong>la</strong> respinge 53 '. SetteCantoni 54 ' sottolineano con favore il fatto che venga sancita <strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong>via ricorsuale; cinque 55 ' vi si oppongono. Otto Cantoni 56 ' (contro 4 57 ') sono afavore dell'istituzione di una Corte <strong>federale</strong> penale di prima istanza, undici 58 '(contro 1 59) ) propugnano l'ampliamento del<strong>la</strong> giurisdizione amministrativa diprima istanza del<strong>la</strong> Confederazione.PartitiLe proposte re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> giustizia sono accolte essenzialmente inmodo positivo da PLR, PPD e UDC. PLR e UDC ne sottolineano l'urgenza;<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> non deve però ritardare <strong>la</strong> corrente <strong>revisione</strong> dell'OG.Il PLR chiede che le competenze del<strong>la</strong> Confederazione nel diritto proceduralepenale e civile siano parallele: andrebbe inoltre esaminata <strong>la</strong> competenzadel<strong>la</strong> Confederazione a emanare principi unitari di procedura amministrativa.Il PLR è pure favorevole al<strong>la</strong> possibilità di limitare l'accesso al Tribunale <strong>federale</strong>;a maggioranza sottoscrive l'estensione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale.Nel settore del diritto internazionale pubblico, il controllo delle norme va peròlimitato a pretese risultanti dal diritto internazionale pubblico. Il PPD ritieneimportante il pacchetto di riforma. Esso si esprime a favore del<strong>la</strong> possibilità disancire <strong>la</strong> garanzia dell'iter legale e quel<strong>la</strong> di limitare l'accesso al Tribunale <strong>federale</strong>.Sostiene anche <strong>la</strong> proposta di estensione misurata del<strong>la</strong> giurisdizione co-


stituzionale. In materia di diritto processuale auspica l'armonizzazione del dirittoprocedurale civile e l'unificazione del diritto procedurale penale. Perl'UDC le proposte di riforma costituiscono una concezione convincente, innovativa,completa e in sé compiuta. In partico<strong>la</strong>re accoglie favorevolmente anchele competenze federali nel settore del diritto procedurale penale e civile. IlPS respinge le proposte di riforma re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> giustizia come non convincenti,mentre il PEV le sostiene a fondo.Associazioni al vertice dell'economiaL'USCI approva le proposte di riforma del<strong>la</strong> giustizia pur ritenendole realizzabilianche senza l'aggiornamento. Anche lo ZSAO sottoscrive l'impostazionedi fondo. Critico è invece l'USAM. Le proposte di riforma negligerebbero <strong>la</strong>violenza politica. In partico<strong>la</strong>re l'estensione proposta del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionalesfocerebbe in uno Stato di giudici. L'USAM vorrebbe però sancirele restrizioni dell'accesso al Tribunale <strong>federale</strong> e l'unificazione del diritto proceduralepenale.SGB e CNG dubitano dell'urgenza del<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> giustizia, pur approvandonein ampia misura le proposte. Segnatamente l'USS approva l'estensionedel<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale. Per il CNG non entrano in linea di conto restrizionid'accesso. Esso è contrario anche all'istituzione di una Corte penale<strong>federale</strong> di prima istanza; nel settore del diritto procedurale civile e penale considerapienamente sufficiente una competenza armonizzatrice del<strong>la</strong> Confederazione.Altre organizzazioniLe organizzazioni propugnano a grande maggioranza le competenze federaliper l'armonizzazione del diritto procedurale civile (68 contro 5) e per l'unificazionedel diritto procedurale penale (67 contro 4). La possibilità delle restrizioniall'accesso al Tribunale <strong>federale</strong> è valutata in modo assolutamente controverso(35 contro 37). D'altro canto trova invece approvazione, quasi unanime,l'estensione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale (85 contro 5).PrivatiLa situazione è analoga per quanto concerne i privati: approvazione per lecompetenze federali in merito all'armonizzazione del diritto procedurale civile(84%) e all'unificazione del diritto procedurale penale (90%). Il 79 per centoè a favore dell'estensione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale. Contrastanti sonoinvece i pareri in merito alle restrizioni all'accesso al Tribunale <strong>federale</strong> (57%sì, 43% no).16 Adeguamento dell'avamprogetto e dei pacchetti di riformaai risultati del<strong>la</strong> consultazioneL'attuale disegno costituzionale (D 96) non si distingue fondamentalmente dall'AP95. Restiamo fedeli al<strong>la</strong> concezione accolta essenzialmente in modo positivoin fase di consultazione. Il nuovo disegno di <strong>Costituzione</strong> si suddivide84


quindi pure in tre parti; segnatamente progetto di una <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata,progetto di riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri e progetto di riforma del<strong>la</strong>giustizia. Questi tre progetti sono concepiti ora come decreti federali autonomi,in merito ai quali dovranno decidere dapprima il Par<strong>la</strong>mento e in seguito popoloe Cantoni.Per quanto concerne le innovazioni di contenuto, il nostro Consiglio si è concentratosui due settori di riforma, rinunciando a innovazioni puntuali ai sensidi varianti. Vorremmo con questo esprimere che all''aggiornamento, quale fondamentodi tutte le altre riforme, va riconosciuta priorità (temporale). La discussionesu questo progetto non dev'essere appesantita né con proposte contestatené con innovazioni materiali rilevanti. In considerazione dei molti suggerimentipresentati in fase di consultazione su quasi tutti i settori, già <strong>la</strong> scelta risulterebbedifficile. A differenza del progetto per <strong>la</strong> consultazione il disegnoattuale non contiene quindi più nessuna variante. Nel commento dei singoli articolidel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> aggiornata rinviarne occasionalmente a possibili innovazioni.I testi normativi del disegno di <strong>Costituzione</strong> e delle proposte re<strong>la</strong>tive ai dirittipopo<strong>la</strong>ri e al<strong>la</strong> giustizia nonché i commenti sono stati rie<strong>la</strong>borati al<strong>la</strong> luce deirisultati del<strong>la</strong> consultazione. Di gran lunga non è però stato possibile tenereconto di tutti i desideri. Da un canto non si doveva superare il concetto dell'aggiornamento;sul testo hanno quindi potuto essere effettuate soltanto modificheche esprimano il diritto vigente meglio di quanto non faccia il progetto per<strong>la</strong> consultazione, in nessun caso però correzioni del diritto costituzionale sviluppatoda prassi e dottrina e applicato dalle autorità. Purtroppo soltanto raramentegli adeguamenti hanno portato a un alleviamento del testo costituzionale,considerato che spesso, per ragioni di «sicurezza», s'era poi dovuto ricorrerea complementi. D'altro canto le proposte dovevano adeguarsi al<strong>la</strong> concezionedel settore delle riforme. Con <strong>la</strong> concezione del nostro Consiglio inmerito a un'evoluzione differenziata dei diritti popo<strong>la</strong>ri, «nel pacchetto» nonsarebbe stato conciliabile tenere conto di proposte che avrebbero portato aun'estensione univoca dei diritti popo<strong>la</strong>ri o viceversa a una restrizione deglistessi.II compendio che segue indica i punti <strong>la</strong>ddove sono stati attuati soprattuttoadeguamenti. Una motivazione dettagliata in merito alle proposte accolte, rispettivamenterespinte - che erano state avanzate in sede di consultazione - sitrova nel commento delle singole disposizioni.161 Modifiche nel disegno di una <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>aggiornataII disegno di <strong>Costituzione</strong> si diversifica dall'AP 95 nei punti seguenti:- La microstruttura del progetto è stata rie<strong>la</strong>borata in alcuni punti. Ristrutturatesono soprattutto le norme sul rapporto Confederazione/Cantoni (art. 34segg.). Occorre inoltre accennare allo spostamento di singoli articoli (pianificazionedel territorio, opere pubbliche, politica strutturale, procedura di consultazione,ecc.). È inoltre nuova <strong>la</strong> disposizione sui rapporti Chiesa e Stato85


(art. 84): essa comprende l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per l'erezionedi nuove diocesi e non deve quindi figurare - per considerazioni d'ordinesistematico - nel<strong>la</strong> parte dei diritti fondamentali (art. 12 cpv. 4 AP 95),bensì tra le disposizioni sulle competenze.- Alcuni articoli sono stati suddivisi: il diritto fondamentale a condizioni minimed'esistenza è ora previsto come articolo autonomo (AP 95: art. 9 cpv.3). La cinematografia è stata sciolta dal<strong>la</strong> cultura e attribuita, ora, agli altrimassmedia (art. 77). L'articolo sull'ingegneria genetica e <strong>la</strong> medicina riproduttivaè stato suddiviso in un articolo sul<strong>la</strong> medicina riproduttiva e in unarticolo sull'ingegneria genetica umana (art. 110 seg.).- Ai sensi di un complemento, il precetto di tenere conto del diritto internazionaleè stato assunto tra i principi statuali; nell'articolo 180 del disegno costituzionale- che si esprime in merito agli atti legis<strong>la</strong>tivi determinanti per il Tribunale<strong>federale</strong> e le altre autorità - s'è volutamente rinunciato a chiarire, insintonia con il testo dell'attuale articolo 113 capoverso 3 Cost., le controversiere<strong>la</strong>tive al rapporto tra diritto internazionale pubblico e diritto nazionale.- Il segreto redazionale non è più proposto come variante, ma integrato nel disegno(art. 14 cpv. 3).- Gli obiettivi sociali erano stati all'origine di numerosi suggerimenti e osservazioninel<strong>la</strong> fase di consultazione. Essi sono stati rie<strong>la</strong>borati, ma ripresi nelloro contenuto centrale come componente del disegno (art. 33).- Le disposizioni sul rapporto Confederazione/Cantoni sono state oggetto dicolloqui intensi con rappresentanti dei Cantoni. Esse sono state rie<strong>la</strong>boratea fondo, nell'intento di tenere meglio conto dei desideri dei Cantoni.- Nuovo nel disegno è anche l'articolo sull'attività giovanile e <strong>la</strong> formazionedegli adulti (art. 81). Le pertinenti attività del<strong>la</strong> Confederazione sono quindimeglio sottolineate. Si viene così a tenere conto, almeno in parte, dei desideridi numerosi enti consultati che volevano un articolo sui giovani.- Con <strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re del 9 giugno 1996 è stato accolto nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>un nuovo articolo sull'agricoltura. Il disegno riprende tale articolo praticamenteimmutato (art. 95).- In materia di redazione delle disposizioni ci siamo attenuti maggiormente altesto del<strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong>, visti i suggerimenti di diversi enti consultatia proposito di numerosi articoli. Per le modifiche redazionali rinviarne alcommento dei singoli articoli.162 Modifiche nel settore di riforma «diritti popo<strong>la</strong>ri»I risultati del<strong>la</strong> consultazione in merito alle proposte di riforma nel settore deidiritti popo<strong>la</strong>ri sono in principio positivi. In qualche punto il nuovo progettoha tuttavia subito modifiche materiali in seguito al<strong>la</strong> procedura di consultazione:- Il raddoppio del numero delle firme proposto nell'AP 95 è stato allentatostante <strong>la</strong> controversa accoglienza nel<strong>la</strong> consultazione. Il disegno esige quindi,86


per l'iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>,non più 200000, bensì soltanto 150000 firme. Per i referendum, invece, èconservata <strong>la</strong> proposta originale del raddoppio delle firme da 50000 a100 000. È conservato immutato anche il numero delle firme per l'iniziativapopo<strong>la</strong>re generica che, come per il referendum, richiede 100 000 firme.- Una modifica importante rispetto al progetto per <strong>la</strong> consultazione concerneil referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria. Non unaminoranza par<strong>la</strong>mentare qualificata di un terzo dei membri di ognuno deidue Consigli deve poter sottoporre a referendum facoltativo un decreto amministrativoo finanziario, bensì soltanto <strong>la</strong> maggioranza dei votanti nei dueConsigli. Il disegno di <strong>Costituzione</strong> ritorna così al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> usuale di maggioranza.La disposizione è inoltre stata riassestata e semplificata nell'ottica redazionale,elencando direttamente le decisioni d'ordine amministrativo e finanziariosottoponibili a referendum facoltativo. In questo modo, il nuovoprogetto può rinunciare a un catalogo esteso e complicato delle eccezioni chefigurava nel progetto per <strong>la</strong> consultazione.- Pure modificata è <strong>la</strong> doppia proposta nel settore del<strong>la</strong> politica estera che prevedevaun'estensione del referendum facoltativo in materia internazionale,compensata da una restrizione del referendum legis<strong>la</strong>tivo per <strong>la</strong> necessaria legis<strong>la</strong>zioned'applicazione. Per <strong>la</strong> prima parte del<strong>la</strong> proposta, il nuovo disegnodi <strong>Costituzione</strong> presenta una formu<strong>la</strong>zione più restrittiva che garantisce comedebbano essere sottoposti a referendum soltanto i trattati internazionali importanti.Per <strong>la</strong> seconda parte accantona il criticato deficit democratico deltesto del<strong>la</strong> consultazione e disciplina soltanto il caso del<strong>la</strong> soluzione «a pacchetti»,<strong>la</strong>ddove il popolo debba esprimersi contemporaneamente su un trattatointernazionale e sui necessari adeguamenti legis<strong>la</strong>tivi.- Diversamente da quanto previsto nell'avamprogetto, l'Assemblea <strong>federale</strong>deve poter sottoporre contemporaneamente a votazione non più di due iniziativepopo<strong>la</strong>ri concernenti lo stesso oggetto e contrapporre loro un unicocontroprogetto.- Si è introdotto anche il diritto di iniziativa di otto Cantoni. Otto Cantonipossono dunque presentare un'iniziativa per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale o parzialedel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> o un'iniziativa generica. L'iniziativa presentatadai Cantoni sottosta alle stesse regole e ha gli stessi effetti di un'iniziativa popo<strong>la</strong>re.Dev'essere proposta dal Par<strong>la</strong>mento cantonale o dal popolo.Le altre proposte di riforma, segnatamente l'introduzione dell'iniziativa popo<strong>la</strong>regenerica, <strong>la</strong> ripartizione dei compiti tra Assemblea <strong>federale</strong> e Tribunale<strong>federale</strong> nel<strong>la</strong> valutazione del<strong>la</strong> validità di iniziative popo<strong>la</strong>ri e <strong>la</strong> facoltà dell'Assemblea<strong>federale</strong> di presentare testi alternativi non sono state modificate inseguito al<strong>la</strong> procedura di consultazione. I numerosi suggerimenti, le obiezionicritiche e i desideri concreti di modifiche in merito alle proposte di riforma sarannotrattati in modo partico<strong>la</strong>reggiato nel commento delle singole disposizioni.87


163 Modifiche nel settore di riforma «giustizia»II risultato del<strong>la</strong> consultazione in merito alle proposte di riforma nel settoredel<strong>la</strong> giustizia è prevalentemente positivo. Il disegno contiene quindi, rispettoall'AP 95, soltanto poche modifiche. Motivazioni partico<strong>la</strong>reggiate per l'accoglimentoo meno di suggerimenti e proposte fatti in sede di consultazione si trovanonel commento delle singole disposizioni di riforma. Le poche modificazionimateriali degne di menzione sono le seguenti:- È prevista l'unificazione non soltanto per il diritto processuale penale, bensìanche per il diritto processuale civile. La proposta meno estensiva di unasemplice armonizzazione del diritto processuale civile era stata criticata nel<strong>la</strong>consultazione come non soddisfacente.- Diversamente dall'AP 95 che, come <strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong>, diceva unicamenteche il Tribunale <strong>federale</strong> designa esso stesso <strong>la</strong> propria cancelleria, nelnuovo disegno di <strong>Costituzione</strong> è sancito ora il principio dell'autonomia gestionaledel Tribunale <strong>federale</strong>. Si risponde così a una richiesta di una parteimportante degli enti consultati.- È stata riformu<strong>la</strong>ta <strong>la</strong> base costituzionale per le limitazioni d'accesso al Tribunale<strong>federale</strong>. La formu<strong>la</strong>zione scelta, che vuole garantire l'accesso qualorasi tratti di una questione giuridica d'importanza fondamentale o se l'esitodel<strong>la</strong> contestazione possa avere conseguenze gravi per una parte, segueuna via di mezzo tra le posizioni opposte che avevano improntato le rispostedel<strong>la</strong> consultazione.- A proposito dell'obbligo del tribunale competente in ultima istanza di chiedereun parere pregiudiziale nei settori che sono esclusi dall'accesso al Tribunale<strong>federale</strong>, s'è potuto tenere conto delle obiezioni di alcune risposte del<strong>la</strong>consultazione. La garanzia costituzionale del parere pregiudiziale è stata limitata,nel nuovo disegno, a pochi motivi (questioni d'interpretazione chenecessitano di chiarimenti in materia di diritto <strong>federale</strong> e diritto internazionalepubblico, controllo normativo di leggi e decreti federali d'obbligatorietàgenerale).Immutate per quanto concerne il contenuto, anche se redazionalmente rie<strong>la</strong>borate,sono le disposizioni sull'unificazione del diritto processuale penale, lecompetenze del Tribunale <strong>federale</strong>, le altre autorità giudiziarie federali, le autoritàgiudiziarie cantonali, <strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> via dei rimedi di diritto, il controllonormativo e l'indipendenza del giudice. Le correzioni di tipo redazionale sonostate accolte nel nuovo disegno di <strong>Costituzione</strong> per aumentarne <strong>la</strong> comprensibilità.La consultazione ha in effetti dimostrato che le formu<strong>la</strong>zioni dell'AP 95non erano del tutto chiare.17 Questioni proceduraliLa riforma costituzionale solleva, oltre a quelle di contenuto, questioni proceduralinon meno importanti. Come va realizzato il progetto di riforma? Qualipossibilità ed esigenze risultano dal vigente diritto costituzionale? Vanno se delcaso modificate le disposizioni per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> applicabili al<strong>la</strong> vigente riforma88


costituzionale? Per rispondere a tali questioni occorre tenere conto dell'interocontesto del<strong>la</strong> riforma costituzionale. Gli antefatti del progetto e le indicazionitemporali concernenti <strong>la</strong> conclusione dello stesso vanno tenuti in considerazionecome lo deve essere anche il concetto di base.Dando seguito al mandato del Par<strong>la</strong>mento del 1987, il presente disegno di <strong>Costituzione</strong>aggiorna dapprima il vigente diritto costituzionale. Le riforme in materiadi diritti popo<strong>la</strong>ri e di giustizia, invece, si presentano come pacchetti separati.Le rispettive sistematica e formu<strong>la</strong>zione sono improntate sul testo del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> aggiornata. Esse potrebbero quindi senz'altro essere introdottenel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> in sostituzione dei re<strong>la</strong>tivi settori del testo aggiornato.Altri pacchetti di riforma, ad esempio riforma del Par<strong>la</strong>mento o riformadel federalismo, potrebbero aggiungersi poiché <strong>la</strong> riforma costituzionaleè stata concepita volutamente come «processo aperto».Nel<strong>la</strong> consapevolezza che le questioni attorno al<strong>la</strong> procedura di votazione rivestonogrande importanza, il 24 novembre 1994 abbiamo deciso di attuare <strong>la</strong> riformacostituzionale corrente senza modificare le disposizioni in materia di <strong>revisione</strong>.Non tratteremo quindi, in seguito, tutte le modalità di votazione teoricamentepossibili. Le nostre considerazioni si concentrano piuttosto sulle possibilitàche, secondo il vigente diritto costituzionale, possono fondamentalmenteessere considerate adeguate al<strong>la</strong> concezione di base e rispettose del contesto (n.171). Consideriamo però nostro obbligo esaminare eventuali modifiche delledisposizioni di <strong>revisione</strong> in vista di una futura <strong>Costituzione</strong> (n. 172). Queste dovrebberoa nostro avviso essere integrate nel pacchetto di riforme dei diritti popo<strong>la</strong>ri,non nel progetto di aggiornamento.171 Procedura per <strong>la</strong> corrente riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>171.1 Rinuncia all'istituzione di una CostituenteII vigente diritto costituzionale attribuisce l'attuazione del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totaleunicamente all'Assemblea <strong>federale</strong>. L'istituzione di una Costituente richiederebbeuna modifica preventiva del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> 60 '. Nel rapporto del 6 novembre1985 sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> abbiamo discussoa fondo dell'istituzione di una Costituente, senza tuttavia avanzare proposte;deve in effetti essere <strong>la</strong>sciato all'Assemblea <strong>federale</strong> il compito di decidere se<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> debba essere e<strong>la</strong>borata a sua cura o da una Costituente61 '. Nel 1987, le Camere federali avevano volutamente <strong>la</strong>sciato aperta <strong>la</strong> possibilitàdi una Costituente: <strong>la</strong> decisione avrebbe dovuto essere presa soltantodopo che il nostro Consiglio avrebbe presentato al Par<strong>la</strong>mento il disegno dinuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Per questi motivi e su nostra proposta anche ilConsiglio nazionale, il 19 settembre 1991, aveva accolto soltanto sotto formadi postu<strong>la</strong>to <strong>la</strong> mozione Nabholz che chiedeva «immediatamente <strong>la</strong> creazione


del<strong>la</strong> possibilità di istituire una Costituente al<strong>la</strong> quale affidare <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totaledel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.» 62 '.L'istituzione del<strong>la</strong> Costituente prolungherebbe di parecchio <strong>la</strong> corrente riforma,poiché occorrerebbe dapprima procedere a una modifica del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Sarebbe così reso impossibile all'Assemblea <strong>federale</strong> rispettare i propritermini temporali per licenziare <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> (mozioneMeier) 63) . Le commissioni delle istituzioni politiche delle due Camere si sonoinoltre espresse chiaramente, in un passato recente, contro l'istituzione di unaCostituente. Per questi motivi e tenuto conto dei diversi altri svantaggi che sarebberovinco<strong>la</strong>ti all'istituzione di una Costituente, riteniamo che <strong>la</strong> riformadel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> debba essere trattata dall'Assemblea <strong>federale</strong>. Proponiamodi rinunciare all'istituzione di una Costituente.171.2 Procedura di votazione171.21 In generaleLa <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> in vigore è re<strong>la</strong>tivamente aperta per quanto concerne<strong>la</strong> procedura del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale. Disciplinato con precisione è invero soltantol'avvio del<strong>la</strong> procedura (art. 120 Cost.). Per quanto concerne in partico<strong>la</strong>re lemodalità di votazione, permane al legis<strong>la</strong>tore ampia libertà d'azione.Giusta l'articolo 119 Cost., per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale vale <strong>la</strong> stessa procedura comeper <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>; ciò significa tra l'altro che le deroghe al<strong>la</strong> procedura- disciplinata dal<strong>la</strong> legge - del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> richiedono per principiouna rego<strong>la</strong>mentazione legale 64 ). L'articolo 122 Cost. incarica il legis<strong>la</strong>toredi «determinare le formalità da osservarsi per le domande d'iniziativa popo<strong>la</strong>ree le votazioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>». E, giustal'articolo 123 Cost., ogni modifica del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> richiedel'accettazione da parte di popolo e Cantoni ed entra di norma in vigore contale acccttazione.Oltre a queste tre disposizioni vi sono altri elementi giuridici che occorre osservarequando si e<strong>la</strong>borano e si valutano le diverse modalità di votazione. Menzioniamoin partico<strong>la</strong>re le seguenti due esigenze:- le modalità di votazione devono essere strutturate in modo che i cittadinipossano esprimere <strong>la</strong> loro volontà secondo criteri d'attendibilità e trasparenza65 );- per procedure nel cui ambito si attuano decisioni giuridicamente vinco<strong>la</strong>nti,è per principio necessaria una base legale 66 '.Nell'ambito di questi dati di fatto ed esigenze giuridiche, possono essere sceltele procedure, rispettivamente le modalità di votazione che meglio corrispondonoal progetto concreto di <strong>revisione</strong> e che, in un determinato contesto, devonoessere considerate come più promettenti.


Nel<strong>la</strong> dottrina era stato un tempo espresso il parere che una <strong>Costituzione</strong> completamenteriveduta potesse essere sottoposta a votazione soltanto nel<strong>la</strong> sua interezza.Questa considerazione corrisponderebbe all'essenza del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totalee risulterebbe del resto dall'articolo 119 Cost. 67) . Votazioni separate susingoli elementi non sarebbero praticamente conciliabili con questo parere.Proprio <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del 1872/74 indica però che <strong>la</strong> prassi, su questopunto, era più aperta, perlomeno per quanto concerne <strong>la</strong> possibilità di suddividereil progetto del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale in progetti su singole materie. A popoloe Cantoni fu invero sottoposto un progetto globale, ma soltanto dopo discussioniintense e in seguito a una valutazione dell'opportunità politica. In quelmomento era ancora considerato legalmente ammissibile sottoporre a votazionepacchetti parziali su singoli settori materiali.Negli ultimi due decenni, questo parere s'è fatto chiaramente strada anche nel<strong>la</strong>dottrina. Le possibilità di votazioni «suddivise» fu accettata non soltanto per<strong>la</strong> ripartizione in pacchetti parziali re<strong>la</strong>tivi a singole materie, bensì anche persottoporre al voto alternative a singole disposizioni 68 '. Per quanto concerne <strong>la</strong>presentazione separata di pacchetti parziali, siffatte interpretazioni dottrinalinon coprono tuttavia esplicitamente <strong>la</strong> soluzione che risulta più consona al<strong>la</strong>nostra concezione in merito al<strong>la</strong> corrente riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>: in origines'era pensato a una suddivisione dell'intero progetto in singoli pacchetti permateria, non a un completamento del progetto globale con pacchetti di riformare<strong>la</strong>tivi a singoli settori materiali. Non vi è tuttavia motivo di valutare diversamente<strong>la</strong> questione del<strong>la</strong> fondamentale ammissibilità di votazioni «separate»per quest'ultimo modo di procedere.Le considerazioni che seguono si limitano alle due forme praticamente certopiù importanti, rispettivamente più probabili, di votazioni «divise» o separatesu singoli elementi del<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Si tratta del<strong>la</strong> presentazioneseparata di pacchetti di riforma veri e propri(n. 171.22).171.22 Presentazione separata di pacchetti di riformeLa nostra concezione prevede che l'intero diritto costituzionale «aggiornato»sia oggetto di un unico progetto che può essere completato in singoli settorimateriali (in partico<strong>la</strong>re i pacchetti di riforma sui diritti popo<strong>la</strong>ri e sul<strong>la</strong> giustizia).Questi progetti settoriali che, in contrapposizione al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> aggiornata,contengono importanti innovazioni materiali potrebbero essere sottopostia votazione contemporaneamente con il progetto di <strong>Costituzione</strong> aggiornata oin seguito a questo. Teoricamente sarebbe pure ipotizzabile una presentazioneanticipata dei pacchetti di riforma: per quanto concerne <strong>la</strong> corrente riformadel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, questa possibilità è però inattuabile tenuto conto delle condizionitemporali e del<strong>la</strong> concezione di base.La vigente <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> non definisce <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale. La proceduradel<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale è applicata allorquando tutte le disposizioni del<strong>la</strong> Costitu-


zione anteriore siano sostituite da un nuovo testo costituzionale. A tale propositonon è determinante se tutta <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> preveda pure novità dicontenuto. Si può trattare senz'altro anche soltanto di una <strong>revisione</strong> totale formale(ad es. nuove formu<strong>la</strong>zioni, nuova suddivisione) che rinuncia a innovazionidi contenuto. Preminente in questo caso è un criterio formale: il vecchiotesto costituzionale è sostituito da uno nuovo 69 '. La nozione di <strong>revisione</strong> totaleha però, oltre al<strong>la</strong> dimensione formale, anche una dimensione materiale:anche una <strong>revisione</strong> che formalmente si riferisca soltanto a uno o a singoli articolipotrebbe per le sue implicazioni essere equiparata a una <strong>revisione</strong> totalequalora tanga il complesso costituzionale e intenda modificare globalmente ilcontenuto normativo del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (<strong>revisione</strong> totale materiale) 70 '. Unasiffatta <strong>revisione</strong> dovrebbe in effetti essere realizzata con <strong>la</strong> procedura del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>totale, fatto tuttavia non ancora avveratosi nel<strong>la</strong> storia del<strong>la</strong> Confederazione71 '. Poiché mancano fra l'altro una prassi costituzionale pertinente epareri consolidati del<strong>la</strong> dottrina, fu quindi ad esempio trattata come iniziativaammissibile per una <strong>revisione</strong> parziale l'iniziativa popo<strong>la</strong>re «per una Svizzerasenza esercito e per una politica globale di pace», nonostante che «l'abrogazionedell'esercito al<strong>la</strong> quale essa mirava fosse una decisione fondamentale chetoccava le basi dello Stato» 72 '.Come si vede, <strong>la</strong> nozione di <strong>revisione</strong> totale può essere definita facendo riferimentoa criteri formali e materiali. Di conseguenza occorre distinguere tra diversigeneri di revisioni totali 73 '. Oltre al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale materiale e al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>formale totale (vale a dire una <strong>revisione</strong> totale formale senza innovazionimateriali) entrano in linea di conto soprattutto innovazioni puntuali. Sipuò trattare in questo contesto di questioni singole, collegate a una <strong>revisione</strong>totale formale, oppure anche di nuove intere materie e quindi di complessi normativiveri e propri. Quest'ultime innovazioni possono - non devono però -essere abbinate a una <strong>revisione</strong> totale formale 74 '.Le nostre proposte di riforma re<strong>la</strong>tive ai diritti popo<strong>la</strong>ri e al<strong>la</strong> giustizia intendonoattuare nei rispettivi ambiti una nuova rego<strong>la</strong>mentazione globale. Essetravalicano il principio dell'unità del<strong>la</strong> materia e non potrebbero quindi essereattuate sul<strong>la</strong> via del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale. Ove si intendesse sottoporre separatamentea votazione questi due pacchetti, indipendentemente dal progetto di aggiornamento,tale soluzione dovrebbe quindi avvenire sul<strong>la</strong> via del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>totale, poiché per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale non vale il principio dell'unità del<strong>la</strong> mate-


ia. Si tratterebbe di revisioni materiali totali 75 '. È pur sempre pensabile che idue pacchetti subiscano ancora modifiche nel corso dei dibattiti par<strong>la</strong>mentari,in modo tale che più tardi potrebbe imporsi un'altra valutazione. Anche qualoraentrambi i pacchetti di riforme fossero trattati nel quadro del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>totale, sarebbe comunque importante, per una corretta formazione dell'opinione,che vi figurassero solo disposizioni appartenenti ai rispettivi ambiti.Sul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> nostra concezione e dei termini temporali fissati dall'Assemblea<strong>federale</strong>, entra dapprima in linea di conto <strong>la</strong> votazione contemporanea sulprogetto di aggiornamento e sui due pacchetti di riforma. In questo caso, i pacchettidi riforma possono conformarsi come alternative, al<strong>la</strong> stessa streguadel<strong>la</strong> presentazione di innovazioni puntuali. È però pensabile anche una soluzionenel cui ambito i due pacchetti di riforma si presentino come progetti condizionaliche sarebbero posti in vigore soltanto in caso d'acccttazione del progettod'aggiornamento. Questo genere di connessione fra progetti era già statoper esempio praticato dall'Assemblea <strong>federale</strong> nel 1993, nel contesto dei progettire<strong>la</strong>tivi all'imposta sul valore aggiunto 76 ). Il possibile pregiudizio per <strong>la</strong>corretta formazione del<strong>la</strong> volontà popo<strong>la</strong>re appare del resto, in questo casopartico<strong>la</strong>re, meno gravoso che non, ad esempio, nel caso dei progetti re<strong>la</strong>tiviall'imposta sul valore aggiunto poiché, giusta il mandato par<strong>la</strong>mentare, nelprogetto principale dovrebbe essere aggiornato soltanto il diritto vigente.Secondo il modello dei progetti 1993 re<strong>la</strong>tivi all'imposta sul valore aggiunto edi quelli per il miglioramento delle finanze federali del 1974 77) , i pacchetti diriforma non potrebbero entrare in vigore nel caso fosse respinto il progettod'aggiornamento. Diversamente dal caso di presentazione condizionale di disposizionisingole come capiterebbe se le alternative a innovazioni puntuali sipresentassero sotto forma di progetti condizionali, riteniamo tuttavia insoddisfacenteche pacchetti di riforma globali non possano avere forza giuridica nonostanteche popolo e Cantoni li abbiano approvati. Nei due progetti di riformadovrebbero quindi essere disciplinate in modo più differenziato le conseguenzedel<strong>la</strong> mancata accettazione del progetto principale. Ad esempio, i progettidi riforma accolti potrebbero essere posti in vigore come «amendments»del<strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Sarebbe anche pensabile autorizzare l'Assemblea<strong>federale</strong> a rie<strong>la</strong>borare formalmente i pacchetti di riforma per poi adattarlial<strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Infine entrerebbe anche in linea diconto sottoporre nuovamente a popolo e Cantoni soltanto le modifiche del<strong>la</strong>vigente <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> risultanti dall'acccttazione dei pacchetti di riforma.


A nostro avviso e secondo <strong>la</strong> dottrina, <strong>la</strong> possibilità di sottoporre contemporaneamentealternative a votazione esige che si crei una base legale esplicita 78 ':tale necessità consegue dal mandato legis<strong>la</strong>tivo contenuto nell'articolo 122Cost. D'altro canto ogni <strong>revisione</strong> totale è impresa eccezionale, se non unica.Si può quindi anche essere dell'avviso che <strong>la</strong> procedura del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totaleesiga una soluzione ad hoc e si sottragga a una rego<strong>la</strong>mentazione generaleastratta.Con i progetti del 1993 concernenti l'imposta sul valore aggiunto,l'Assemblea <strong>federale</strong> ha inoltre presentato una serie di testi interconnessi pursenza disporre di una rego<strong>la</strong>mentazione legale esplicita. Quest'ultima non apparedunque assolutamente cogente in considerazione del<strong>la</strong> prassi seguita dalleautorità federali nel progetto di risparmio del 1974 e nei progetti concernentil'imposta sul valore aggiunto, nel<strong>la</strong> misura in cui - in questi casi che per lomeno formalmente costituiscono un precedente - non furono sottoposte a votazionevere e proprie alternative, bensì attuate concordanze condizionali. Lacreazione di una base costituzionale aiuterebbe tuttavia a evitare discussionisul<strong>la</strong> legalità del modo di procedere. Di questa circostanza occorre tenere contonel<strong>la</strong> valutazione dell'opportunità politica delle alternative. D'altro canto, l'istituzionedi norme procedurali a livello legis<strong>la</strong>tivo potrebbe indurre a rimetterein questione <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale, fatto che potrebbe avere influsso negativosul progetto.Risulta invece re<strong>la</strong>tivamente semplice un modo di procedere nel quale dapprimasi vota sul<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata e in seguito sui pacchettidi riforma. Quest'ultimi non devono allora essere presentati come progetti condizionali,ma possono essere realizzati come revisioni materiali totali autonome.Se invece occorre garantire un'entrata in vigore simultanea del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>aggiornata e dei progetti di riforma accolti, <strong>la</strong> questione dell'entrata invigore del progetto d'aggiornamento richiede un disciplinamento esplicito.Mancando un disciplinamento esplicito, le modifiche costituzionali entrano invigore con <strong>la</strong> loro accettazione da parte di popolo e Cantoni (art. 123 cpv. 1Cost.). Lo scaglionamento temporale (in un primo passo aggiornamento e soltantoin un secondo passo riforme) permetterebbe di attendere il risultato del<strong>la</strong>votazione sull'aggiornamento prima che i progetti di riforma siano licenziatidefinitivamente in Par<strong>la</strong>mento. Il Par<strong>la</strong>mento avrebbe quindi <strong>la</strong> possibilità direagire con flessibilità all'esito del<strong>la</strong> votazione sull'aggiornamento e, ad esempio,decidere se occorra dapprima avviare un nuovo tentativo per l'aggiornamentooppure se i progetti di riforma debbano essere adattati formalmente al<strong>la</strong>vigente <strong>Costituzione</strong> e, nonostante l'insuccesso del progetto d'aggiornamento,essere sottoposti a votazione il più rapidamente possibile.171.23 Conclusioni e raccomandazioniLe possibilità suindicate di votazioni separate presentano, in parte, rilevantecomplessità. Considerato che un procedimento di votazione eccessivamente


complicato rischia piuttosto di pregiudicare e non di aumentare le possibilitàdel<strong>la</strong> riforma costituzionale, a nostro avviso occorre scegliere, nell'ambito diquanto è legalmente ammesso, modi di procedere e modalità di voto quantopiù semplici possibili 79'.La realizzazione di votazioni separate, ma contemporanee, su singoli elementidel<strong>la</strong> riforma costituzionale esige fondamentalmente una rego<strong>la</strong>mentazione legaledel<strong>la</strong> procedura. Tale rego<strong>la</strong>mentazione dovrebbe essere già in vigore almomento del<strong>la</strong> votazione sui progetti costituzionali, il che sarebbe invero difficilmenteattuabile ove si voglia procedere al<strong>la</strong> riforma costituzionale secondoil calendario previsto. Visti i precedenti, riteniamo nondimeno ammissibile <strong>la</strong>presentazione di progetti condizionali senza previo approntamento di una baselegale sempre che sia possibile <strong>la</strong> formazione corretta del<strong>la</strong> volontà popo<strong>la</strong>re.Se le votazioni separate sono scaglionate nel tempo, i progetti di riforma re<strong>la</strong>tivia giustizia e diritti popo<strong>la</strong>ri possono essere presentati quali revisioni materialitotali autonome. È possibile rinunciare a istituire una base legale. Gli altridesiderata di riforma in materia istituzionale (ad es. riforma del Par<strong>la</strong>mento edel federalismo) potranno essere integrati più tardi nel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.Siffatto modo di procedere è comparativamente semplice e corrisponde,inoltre, anche al<strong>la</strong> concezione del nostro Consiglio che considera <strong>la</strong> riforma costituzionaleun processo aperto.172 Modifica delle disposizioni di <strong>revisione</strong> in vista di futurerevisioni totaliLa vigente rego<strong>la</strong>mentazione di diritto costituzionale del<strong>la</strong> procedura che regge<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, pur essendo per più d'un aspettomolto aperta, non permette diversi metodi d'agire, praticamente sempre ridiscussi,istituiti gli ultimi anni in diversi Cantoni e da molti anche richiesti insede <strong>federale</strong>. Non è prevista, ad esempio, <strong>la</strong> possibilità di istituire una Costituente.Anche una votazione di principio sull'attuazione di una <strong>revisione</strong> totaleè possibile soltanto in determinati casi.172.1 Decisione di principio del popolo sull'avviodi una <strong>revisione</strong> totaleNel<strong>la</strong> maggior parte dei Cantoni che, nel corso degli ultimi anni, hanno avviatoo portato a compimento <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> loro costituzione, il mandatodi <strong>revisione</strong> era stato esplicitamente conferito dal popolo. La maggior partedelle costituzioni cantonali, per rispondere al<strong>la</strong> questione se si debba procederea una <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, prevede imperativamente una votazionepopo<strong>la</strong>re 80'. In sede <strong>federale</strong>, una siffatta votazione è prevista per controsoltanto in due casi: se vi è disaccordo delle due Camere dell'Assemblea <strong>federale</strong>oppure se <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale è chiesta con iniziativa popo<strong>la</strong>re (art. 120'»> Rapporto 1985, p. 126.80 >Urs Bolz, Neuere Total<strong>revisione</strong>n von Kantonsverfassungen - Eine Bestandesaufnahmeder Revisionsverfahren, in: Gesetzgebung heute 1992/2, p. 68.95


cpv. 1 Cost.). Secondo il diritto vigente, una legittimazione democratica puòessere ottenuta indirettamente: in modo esplicito ad esempio mediante modificadelle disposizioni di <strong>revisione</strong>; tacitamente o esplicitamente con l'istituzionedi una rego<strong>la</strong>mentazione legale del<strong>la</strong> procedura di voto oppure conferendoal decreto d'avvio <strong>la</strong> forma di decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale.Una decisione popo<strong>la</strong>re sul<strong>la</strong> questione fondamentale può senza dubbio già inuno stadio iniziale procurare chiarezza sul<strong>la</strong> disponibilità di principio a riformare<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e permettere pertanto di concentrarsi sugli intenti veri epropri di riforma. L'effetto di una decisione positiva di principio è però limitato.In partico<strong>la</strong>re il consenso in merito al<strong>la</strong> questione di principio dovrebbeessere più facilmente conseguito che non quello in merito al<strong>la</strong> susseguente trasposizioneconcreta, vale a dire ai <strong>la</strong>vori veri e propri di <strong>revisione</strong> totale. Ladecisione popo<strong>la</strong>re è tale da esplicare politicamente un certo effetto di unioneche, tuttavia, potrebbe diminuire con il protrarsi del<strong>la</strong> procedura. Nell'otticagiuridica, il legis<strong>la</strong>tore costituzionale resta comunque libero nel contesto del<strong>la</strong>votazione su una nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.Il vigente diritto costituzionale offre più d'una possibilità indiretta di provocareuna decisione di principio del popolo, <strong>la</strong>sciando così libertà d'azione perun modo di procedere adeguato alle situazioni del momento. Non ci sembraquindi indicato sancire nel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> una decisione obbligatoriadi principio del popolo.172.2 Costituente per future riformeLa questione volta a chiarire se per <strong>la</strong> preparazione di una futura <strong>revisione</strong> totaleoccorra istituire una Costituente rappresenta uno dei problemi proceduralicentrali ed è quindi spesso stata oggetto di discussione. Pure il nostro Collegiose ne è occupato in modo partico<strong>la</strong>reggiato 81 '.La creazione di una Costituente solleva numerose questioni - segnatamente anchedi natura organizzativa - che potranno tuttavia trovare risposta con sufficienteattendibilità soltanto dopo che saranno note le linee fondamentali dell'assettoe del<strong>la</strong> concezione di una futura <strong>revisione</strong> totale.L'istituzione di una Costituente non presenta vantaggi o svantaggi univoci 82 '.Come rive<strong>la</strong>no le più recenti esperienze nei Cantoni, una Costituente non è diper sé ancora garanzia di successo per una <strong>revisione</strong> totale. Sebbene preparatada una Costituente, non aveva per esempio avuto successo, nel<strong>la</strong> prima tornata,<strong>la</strong> nuova costituzione argoviese. D'altro canto, i <strong>la</strong>vori sia del<strong>la</strong> nuova costituzionebernese, sia del<strong>la</strong> costituzione del Cantone d'Appenzello Esterno,sottoposte a <strong>revisione</strong> totale, si sono felicemente conclusi senza essere stati pre-


parati da una Costituente. Gli aventi diritto di voto del Canton Berna avevano,nel 1987, addirittura respinto esplicitamente l'istituzione di una Costituente;analoga conclusione vale per le recenti revisioni costituzionali dei Cantoni diNeuchâtel e San Gallo.Nell'ottica del nostro Consiglio non s'impone al momento di sancire nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>la</strong> possibilità di istituire una Costituente per future revisioni totali.172.3 Procedura di votazioneLa corrente riforma costituzionale si fonda sul collegamento tra aggiornamento,da un canto, e riforma di interi settori, dall'altro. Il modello preliminaredel DFGP del 1985 si basava invece su un testo costituzionale che non erasoltanto una riformu<strong>la</strong>zione del vigente diritto costituzionale, ma comprendevaanche innovazioni materiali. Dal canto suo, l'AP 1977 intendeva apportare unnuovo assetto globale dello Stato <strong>federale</strong>. Ognuno di questi tre progetti era inaltri termini basato su una concezione propria.Come già rilevato, il vigente diritto costituzionale offre grande libertà per attuarel'assetto legale del<strong>la</strong> procedura di voto (n. 171.2). Oltre alle modalità divoto già presentate, l'attuale <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> permette anche di emanaredisposizioni legis<strong>la</strong>tive in partico<strong>la</strong>re su previe votazioni consultive o votazionipreliminari vinco<strong>la</strong>nti su singoli punti o questioni di principio, ovvero votazioniseparate e simultanee su alternative concernenti singoli punti. Occorre inoltreritenere conforme al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>la</strong> suddivisione del progetto di <strong>revisione</strong> totalein singoli pacchetti settoriali, in merito ai quali si vota separatamente.Poiché assetto e concezione di una futura <strong>revisione</strong> totale non possono oggi ancoraessere noti, una rego<strong>la</strong>mentazione esplicita del<strong>la</strong> procedura di voto a livellocostituzionale non dovrebbe limitarsi a un'unica procedura. Occorrerebbeanzi badare a non comprimere <strong>la</strong> libertà d'azione esistente. Un contenuto normativominore sarebbe <strong>la</strong> logica conseguenza. Invece di stabilire già oggi unadeterminata procedura di voto in sede costituzionale, si potrebbe attendere finoa che ritorni attuale <strong>la</strong> questione di una <strong>revisione</strong> totale. Come abbiamo rilevatonel rapporto del 1985, «<strong>la</strong> scelta del<strong>la</strong> procedura dipende d'altra parte essenzialmentedal contenuto del disegno costituzionale, sul quale dovranno pronunciarsipopolo e Cantoni e, almeno in parte, dalle condizioni politico-psicologicheal momento del<strong>la</strong> votazione. Tali fattori sono per il momento difficilmentedefinibili» 83 '. Queste considerazioni conservano tutta <strong>la</strong> loro validità 84 '.


Una rego<strong>la</strong>mentazione esplicita, nel diritto costituzionale, del<strong>la</strong> procedura divoto per future revisioni totali ci sembra oggi, proprio anche sul<strong>la</strong> base di taliconsiderazioni, ancora intempestiva, a meno che <strong>la</strong> disposizione sia adottata inmodo tale che non risulti limitata <strong>la</strong> libertà d'azione esistente.18 Rapporto con revisioni parziali in corso181 In generaleL'evoluzione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> non s'arresta; essa è spinta innanzi da iniziativepopo<strong>la</strong>ri e da interventi par<strong>la</strong>mentari. Fino a che <strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong>resta in vigore, i desideri di riforma si riferiscono al testo costituzionale in vigoree quindi al<strong>la</strong> sua struttura, sistematica, terminologia e numerazione. Sipone tuttavia <strong>la</strong> questione se le iniziative di <strong>revisione</strong> parziale ancora pendentio addirittura già accolte da popolo e Cantoni debbano essere integrate nel<strong>la</strong>nuova <strong>Costituzione</strong>. Si distinguono i casi seguenti:- Se una <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> anteriore è accolta ancora primadel<strong>la</strong> conclusione dei dibattiti par<strong>la</strong>mentari sul<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>, l'Assemblea<strong>federale</strong> può inserire <strong>la</strong> disposizione nel suo progetto e, se del caso,adeguar<strong>la</strong> formalmente. Non sorgono problemi di sorta.- Problemi possono invece porsi in merito a modifiche costituzionali che vengonoaccolte tra l'adozione del progetto di nuova <strong>Costituzione</strong> da parte dell'Assemblea<strong>federale</strong> e l'entrata in vigore del<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>. Secondo<strong>la</strong> nostra proposta, <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> entra in vigore soltanto qualchetempo dopo che sia stata accolta da popolo e Cantoni: il numero IV capoverso2 del disegno di decreto <strong>federale</strong> su una <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornatarecita che l'Assemblea <strong>federale</strong> fissa il momento dell'entrata in vigoredel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>. Fino a quel momento resta in vigore <strong>la</strong> vecchia <strong>Costituzione</strong>che può ancora essere modificata. Con l'entrata in vigore del<strong>la</strong>nuova <strong>Costituzione</strong>, <strong>la</strong> nuova disposizione costituzionale va però integratanel nuovo testo. In tale contesto si pone <strong>la</strong> questione dell'adattamento formale.Occorre distinguere due casi: se l'incentivo del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale èpartito dal Par<strong>la</strong>mento, i problemi possono in ampia misura essere evitati facendoin modo che il progetto di <strong>revisione</strong> parziale venga messo quanto possibilein sintonia con <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> ed autorizzando esplicitamenteil nostro Consiglio a introdurre <strong>la</strong> disposizione in modo sistematicamentecorretto e, se del caso, ad adeguare <strong>la</strong> terminologia. Se l'incentivo del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>parziale proviene invece da un'iniziativa popo<strong>la</strong>re e<strong>la</strong>borata, il testonon potrebbe essere modificato dall'Assemblea <strong>federale</strong>. Per contro l'Assemblea<strong>federale</strong> potrebbe adeguare il suo controprogetto al<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>.Se però l'iniziativa popo<strong>la</strong>re è accolta da popolo e Cantoni, secondoil numero HI del disegno di decreto <strong>federale</strong> su una <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata,l'Assemblea <strong>federale</strong> deve integrare <strong>la</strong> nuova disposizione costituzionalenel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. L'Assemblea <strong>federale</strong>, con l'entratain vigore del<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, adeguerà formalmente <strong>la</strong>disposizione al<strong>la</strong> struttura e terminologia del<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>, fissandoneanche <strong>la</strong> collocazione sistematica e, quindi, anche il numero d'articolo.98


Il contenuto normativo, invece, va ripreso immutato. Poiché l'Assemblea <strong>federale</strong>,quando tratta <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, non è tenuta al propriomandato d'aggiornamento, essa può introdurre nuovo diritto materiale nelprogetto. È quindi anche pensabile che gli intenti di un'iniziativa popo<strong>la</strong>re<strong>concernente</strong> l'attuale <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> siano già attuati nel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>.- Analoga rego<strong>la</strong>mentazione vale per le iniziative popo<strong>la</strong>ri che vengono presentateper <strong>la</strong> raccolta delle firme ancora prima dell'entrata in vigore del<strong>la</strong>nuova <strong>Costituzione</strong>, ma in merito alle quali potrà essere votato soltantodopo l'entrata in vigore di quest'ultima.182 In partico<strong>la</strong>reNelle sue risposte a diversi interventi par<strong>la</strong>mentari il nostro Consiglio ha assicuratoche i desideri formu<strong>la</strong>ti in iniziative popo<strong>la</strong>ri ancora pendenti sarebberostati esaminati nel quadro del<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Una seriedi tali interventi può essere tolta di ruolo con il decreto sul<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> 85 '. Altri saranno menzionati nel commento dei singoli articoli(n. 212, 222 e 223) o indicati quali possibili innovazioni (modifiche puntuali).19 Diritto transitorio e adeguamenti del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione191 Diritto transitorio191.1 Problemi generali di transizioneII diritto transitorio deve disciplinare il passaggio dal<strong>la</strong> vecchia al<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>.Nel caso di una <strong>revisione</strong> totale occorre in partico<strong>la</strong>re curare che <strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> sia fondamento dell'intero ordinamento giuridico statale.Una <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> totalmente riveduta si riflette quindi su tutto il diritto<strong>federale</strong> riordinato nonché sul diritto cantonale 86 *.Nel caso del<strong>la</strong> corrente riforma costituzionale questo problema perde però d'acuità:l'aggiornamento ripropone l'intero diritto costituzionale del<strong>la</strong> Confede-


azione già oggi vigente. Esso non contiene (almeno per il momento) nessunainnovazione materiale. In merito alle iniziative popo<strong>la</strong>ri si pongono però diversequestioni di diritto transitorio. Alcune disposizioni del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>attuale non sono riprese nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata, bensì dec<strong>la</strong>ssatea livello legis<strong>la</strong>tivo poiché è stata negata loro dignità costituzionale. Altrenorme, invece, sono considerate obsolete e decadono, quindi, senza esseresostituite. Infine, anche <strong>la</strong> questione dell'entrata in vigore del<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> dev'essere esaminata più da vicino.191.2 Disposizioni non accolte nel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>La <strong>revisione</strong> totale intende rendere più concisa <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>: <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>deve contenere meno rego<strong>la</strong>mentazioni partico<strong>la</strong>reggiate. La densitànormativa va ridotta. Numerose disposizioni che figurano nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>attuale non vengono quindi più riprese nel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> o vi vengonoinserite con nuove formu<strong>la</strong>zioni più concise. A tale proposito occorre distinguerequattro gruppi: una disposizione può cadere poiché il contenuto - che vamantenuto - risulta, per via d'interpretazione, da un'altra disposizione del<strong>la</strong>nuova <strong>Costituzione</strong>; essa può venire accolta come disposizione transitoria; puòsparire senz'essere sostituita o può continuare a esistere a livello legis<strong>la</strong>tivo.191.21 Validità ulteriore senza disposizione transitoriaIn molti casi si può rinunciare a riprendere una disposizione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> vigente considerato che, per quanto attiene al tenore, <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazionegià risulta da un'altra disposizione più ampia e quindi vi è già contenuta.Questo vale ad esempio per diverse riserve dell'esecuzione cantonale (come ades. nell'art. 40 Cost. sul<strong>la</strong> metrologia) che sono essenzialmente contenute nel<strong>la</strong>rego<strong>la</strong>mentazione generale dell'articolo 37 capoverso l D 96. In modo analogo,<strong>la</strong> possibile partecipazione delle organizzazioni economiche all'esecuzione delleleggi federali in materia economica (art. 32 cpv. 3 Cost.) può, senza aggiornamentoesplicito, rimanere disciplinata nel capitolo dedicato all'economia, poichél'articolo 166 D 96 concede in modo generale, nel capoverso 3, una pertinentepossibilità. Quanto è una volta disciplinato non va ripetuto.191.22 Continuazione sotto forma di disposizione transitoriaDodici disposizioni vengono riprese sotto forma di disposizione transitoria(nell'art. 185 D 96). In questo modo, parte del diritto costituzionale attuale puòrestare in vigore garantendo temporaneamente lo status qua nell'ottica del dirittocostituzionale. Contemporaneamente però, grazie al<strong>la</strong> durata di validitàlimitata del<strong>la</strong> disposizione transitoria (ad es. «al più tardi fino al 2006» oppure«fino all'adozione di una legge <strong>federale</strong>») si assicura che rego<strong>la</strong>mentazioni singoleindegne di rango costituzionale, quali ad esempio le disposizioni sull'im-100


posta sul valore aggiunto (art. 185 D 96, n. 10) non restino perpetuamente nel<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.Questo modo di disciplinare questioni d'ordine transitorio dovrebbe trovareapplicazione soltanto eccezionalmente, poiché l'inserimento nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>di una disposizione transitoria non risolve, in fondo, il problema di dirittotransitorio, bensì soltanto lo rinvia. Vi sono però casi in cui un termine piùesteso debba essere previsto fino al<strong>la</strong> promulgazione di una legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>.Le singole disposizioni transitorie dell'articolo 185 D 96 si riferiscono ad articolidiversi e sono commentate insieme a quest'ultimi.191.23 Decadenza senza sostituzioneLe disposizioni costituzionali vigenti che chiaramente non hanno più attualitàoppure che hanno perso qualsiasi ragione d'essere e sono quindi divenute assolutamenteinutili possono essere cancel<strong>la</strong>te (ad es. capito<strong>la</strong>zioni militari art. 11Cost., tasse d'ammissione a carico degli sposi art. 54 cpv. 6 Cost., diritti di detrazioneart. 62 Cost., libertà di trasporto rispetto agli Stati esteri art. 63Cost.).191.24 Persistenza a livello legis<strong>la</strong>tivoII diritto costituzionale formale che debba persistere, al quale però è disconosciutocarattere materiale di diritto costituzionale, può continuare a esistere alivello legis<strong>la</strong>tivo. La nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> può quindi limitarsi a quantoè degno di figurare in un testo costituzionale. La continuazione a livello legis<strong>la</strong>tivoè in più d'un caso già garantita, poiché rego<strong>la</strong>mentazioni partico<strong>la</strong>reggiatedell'attuale testo costituzionale sono già state accolte a livello legis<strong>la</strong>tivo (ad es.nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione sull'alcool). Se però una rego<strong>la</strong>mentazione del<strong>la</strong> vecchia <strong>Costituzione</strong>non è ancora stata accolta nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione, essa dev'essere alloradec<strong>la</strong>ssata a livello legis<strong>la</strong>tivo. Nei commenti dei singoli articoli si attirerà l'attenzionesu tali situazioni. Nel numero 192 del presente messaggio siffatte modifichedi leggi sono inoltre presentate sommariamente.L'Assemblea <strong>federale</strong> definisce il momento dell'entrata in vigore del<strong>la</strong> nuova<strong>Costituzione</strong> (n. IV del disegno di decreto <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> aggiornata).Con questo le è data <strong>la</strong> possibilità, dopo l'accettazione da parte di popoloe Cantoni, di avviare i <strong>la</strong>vori per <strong>la</strong> trasposizione legis<strong>la</strong>tiva del diritto costituzionaleche è stato dec<strong>la</strong>ssato e di porre in vigore <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>soltanto in seguito. L'Assemblea <strong>federale</strong> è però libera di scegliere un altro momento.I problemi del<strong>la</strong> transizione dall'attuale diritto costituzionale al nuovodiritto legis<strong>la</strong>tivo possono in ogni caso essere risolti senza che insorga un interregnogiuridico: il numero II capoverso 2 del disegno di decreto <strong>federale</strong> su una<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata dispone che le disposizioni del<strong>la</strong> vecchia <strong>Costituzione</strong>che vanno trasferite nel diritto legis<strong>la</strong>tivo continuano a valere fino all'entratain vigore del<strong>la</strong> rispettiva disposizione legis<strong>la</strong>tiva. È così possibile impedireche nel<strong>la</strong> validità di tale diritto insorga una <strong>la</strong>cuna temporale.101


191.3 Entrata in vigore del<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>Giusta l'articolo 123 capoverso 1 Cost. e l'articolo 15 capoverso 3 del<strong>la</strong> legge<strong>federale</strong> sui diritti politici (RS 161.1) le modifiche costituzionali entrano in vigorequando sono accettate dal<strong>la</strong> maggioranza del popolo e dei Cantoni, a menoche il testo in votazione non disponga altrimenti 87 '. L'entrata in vigore immediatasarebbe anche una delle soluzioni possibili per <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.La pratica ha d'altro canto fatto uso in modo diverso del<strong>la</strong> possibilità diuna rego<strong>la</strong>mentazione speciale dell'entrata in vigore. Il decreto <strong>federale</strong> «sul<strong>la</strong>procedura di votazione in caso di iniziative popo<strong>la</strong>ri con controprogetto» prevedevaad esempio che questo entra in vigore «un anno dopo essere stato accoltoda popolo e Cantoni» (FF 1987 I 16) 88) . Singoli progetti contenevano <strong>la</strong> dataesatta dell'entrata in vigore (ad es. cambiamento di Cantone del Laufental, FF1993 II 786). Inoltre, i decreti federali sul<strong>la</strong> limitazione delle spese e sull'abrogazionedel divieto delle case da giucco autorizzavano il Consiglio <strong>federale</strong> a definirel'entrata in vigore (FF 1992 VI 56, 1994 III 1603). Questa competenza puòanche essere completata con l'obbligo di porre in vigore il progetto entro un determinatotempo (così, ad es., l'iniziativa popo<strong>la</strong>re «1° agosto», FF 1993 II783). L'entrata in vigore può inoltre essere deferita all'Assemblea <strong>federale</strong>. Taleè stato il caso nel 1874 per <strong>la</strong> messa in vigore dell'odierna <strong>Costituzione</strong>.Nel disciplinare l'entrata in vigore del<strong>la</strong> riforma costituzionale occorre tenereconto del concetto di riforma del nostro Consiglio. Aggiornamento, riformedei diritti popo<strong>la</strong>ri e riforma del<strong>la</strong> giustizia non devono, nel<strong>la</strong> misura del possibile,essere sottoposti contemporaneamente a votazione quali progetti condizionali;essi devono anzi configurarsi come revisioni totali autonome, seppurcollegate, in merito alle quali <strong>la</strong> votazione avviene in modo scaglionato.Un'entrata in vigore contemporanea dei tre progetti menzionati potrebbe essereauspicabile. Sarebbe così possibile impedire che il progetto d'aggiornamentovenga modificato già breve tempo dopo l'entrata in vigore. Se i tre progetti diriforma non vengono sottoposti al popolo contemporaneamente, bensì scaglionatinel tempo, sul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> vigente situazione costituzionale sarebbe alloraindispensabile un disciplinamento esplicito dell'entrata in vigore. Una delegacompleta dell'entrata in vigore al Consiglio <strong>federale</strong> terrebbe insufficientementeconto del rilievo istituzionale del<strong>la</strong> riforma costituzionale; più adeguato apparedeferire <strong>la</strong> competenza all'Assemblea <strong>federale</strong>. Il numero IV capoverso 1 del disegnodi decreto <strong>federale</strong> su una <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata stabiliscequindi che l'Assemblea <strong>federale</strong> definisce l'entrata in vigore del<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>.L'Assemblea <strong>federale</strong> è libera di designare il momento secondo i criteriper lei determinanti. Essa può favorire un passaggio rapido verso <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> o scegliere una data simbolo; può però anche optare per l'entratain vigore contemporanea di aggiornamento e settori di riforma, oppure cedere<strong>la</strong> sua competenza al Consiglio <strong>federale</strong>. La rego<strong>la</strong>mentazione scelta èquindi molto flessibile; essa permette di tenere conto di tutti i possibili aspetti.


L'odierna <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, infine, dovrebbe essere formalmente abrogata.Nell'ottica giuridica tale abrogazione non è invero cogente (lex posteriorderogai legi priori); s'impone tuttavia per motivi di certezza del diritto e dichiarezza costituzionale 89 '. Il numero II capoverso 1 del disegno di decreto <strong>federale</strong>su una <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata tiene conto di tale circostanza.Il numero II capoverso 2 disciplina l'eccezione: le disposizioni dell'attuale <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> che devono continuare a vigere a livello legis<strong>la</strong>tivo restanovalide fino all'entrata in vigore del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva disposizione legis<strong>la</strong>tiva. Per questenorme, l'abrogazione del<strong>la</strong> vecchia <strong>Costituzione</strong> avviene così in modo scaglionato.192 Adattamenti necessari del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zioneLe disposizioni del<strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong> che non hanno trovato accesso nel<strong>la</strong>nuova <strong>Costituzione</strong> o nelle re<strong>la</strong>tive disposizioni transitorie devono continuarea esistere a livello legis<strong>la</strong>tivo. A questo proposito occorre esaminare se le stessesiano già state trasposte nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione: se tale non è il caso, <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zionedeve allora essere adeguata. Certe disposizioni del<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> possonoanche avere effetti sul diritto legis<strong>la</strong>tivo esistente e richiedere allora adeguamentipertinenti. Queste modifiche legis<strong>la</strong>tive saranno oggetto di un messaggiocomplementare che sarà presentato più tardi. In questa sede ne viene offertounicamente un compendio.Nel<strong>la</strong> misura in cui le modifiche legis<strong>la</strong>tive vengano attuate entro l'entrata invigore del<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>, non si pongono problemi speciali in ordine aldiritto transitorio. Se tale non è il caso, s'applica a titolo provvisorio <strong>la</strong> disposizionedel<strong>la</strong> vecchia <strong>Costituzione</strong> (cfr. n. 191.3).Segnatamente nei casi seguenti sembra necessario un adeguamento del<strong>la</strong> pertinentelegis<strong>la</strong>zione:- Diritto a una sepoltura conveniente: (art. 6 e 13 D 96): il diritto a una sepolturaconveniente è di principio compreso nel<strong>la</strong> dignità umana di cui all'articolo6 D 96. Poiché il cosiddetto piccolo diritto fondamentale dell'articolo53 capoverso 2 Cost. non è ripreso esplicitamente nel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>,occorrerebbe inserire nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> una disposizione che obblighii Cantoni a dar seguito a questo diritto.- Associazioni religiose (art. 13 D 96): <strong>la</strong> disposizione dell'articolo 50 capoverso3 Cost. re<strong>la</strong>tiva a contestazioni occasionate dal<strong>la</strong> formazione o dal<strong>la</strong>separazione di associazioni religiose va inserita nel<strong>la</strong> LF sul<strong>la</strong> procedura amministrativa(RS 172.021) oppure nel<strong>la</strong> LF sull'organizzazione giudiziaria(OG; RS 173.110).- Imposte per l'esercizio di un culto (art. 13 D 96): l'articolo 49 capoverso 6Cost. va accolto nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> (LIFD; RS 642.11; ev. LAID; RS642.14).


- Protezione contro l'espulsione (art. 21 D 96): l'articolo 37 capoverso 2AIMP (RS 351.1) che non accorda una protezione tanto estesa come l'articolo21 capoverso 2 D 96 dev'essere adeguato di conseguenza.- Disposizione transitoria sull'iniziativa detta di Rothenturm (art. 62 D 96): ledisposizioni a livello di ordinanza menzionate nel commento non sono sufficientia imporre pertinenti obblighi ai cittadini (principio di legalità): saràquindi necessario un atto legis<strong>la</strong>tivo.- Libero passaggio (art. 86 D 96): <strong>la</strong> garanzia del libero passaggio professionale(art. 86 cpv. 2 D 96) va concretata a livello legis<strong>la</strong>tivo.- Copertura aurea (art. 89 D 96): poiché l'obbligo del<strong>la</strong> copertura aurea previstonell'articolo 39 capoverso 7 Cost. non è mantenuto, saranno necessariadeguamenti del<strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> Banca nazionale (LBN; RS 951.11) e del<strong>la</strong> LFsulle monete (RS 941.10). (L'esenzione fiscale del<strong>la</strong> Banca nazionale è invecegià sancita nel<strong>la</strong> legge).- Giochi d'azzardo (art. 97 cpv. 6 D 96): poiché <strong>la</strong> legge sui casinò è già in preparazione,il legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong> non deve intervenire altrimenti.- Imposizione fiscale dei documenti di trasporto (art. 125 D 96): il principiosecondo cui i documenti di trasporto delle FFS non possono essere gravatifiscalmente (art. 7 DT Cost.) va sancito in una legge.- Iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (art. 129 D96): l'articolo 121 bis Cost. disciplina il principio del «doppio SÌ» in modopartico<strong>la</strong>reggiato per le votazioni su iniziativa popo<strong>la</strong>re e controprogetto;l'articolo 129 capoverso 6 D 96 riprende di questa rego<strong>la</strong>mentazione soltantoil principio: i dettagli vanno ancora sanciti a livello del<strong>la</strong> legge (LDP; RS161.1).- Procedure di consultazione (art. 138 D 96): quelle concesse puntualmentedal<strong>la</strong> Cost. negli articoli 22 bis , 27 ter , 27 quater , 27 quhlquies , 32, 34 ter , 34 sexies e 45 bissono integrate nel<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione generale dell'articolo 138 D 96; vannoperò ancora sancite esplicitamente in sede legis<strong>la</strong>tiva.- Finanze (art. 157 e 171 D 96): <strong>la</strong> deliberazione sui prestiti (art. 85 n. 10 Cost.)non è disciplinata esplicitamente nel disegno. La competenza organica va trasferitadall'Assemblea <strong>federale</strong> al Consiglio <strong>federale</strong>: ciò richiede <strong>la</strong> creazionedi una base legis<strong>la</strong>tiva nel<strong>la</strong> LF sulle finanze del<strong>la</strong> Confederazione (LFC; RS611.0)*».- Re<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e Cantoni (art. 174 cpv. 3 D 96): il Consiglio<strong>federale</strong> non è più istanza d'approvazione per i trattati dei Cantoni tra loroe con l'estero; ne prende unicamente conoscenza e solleva, se del caso, rec<strong>la</strong>mopresso l'Assemblea <strong>federale</strong>. Il disciplinamento del<strong>la</strong> procedura d'approvazionedell'articolo <strong>la</strong> LOA (RS 172.010) va adeguato all'articolo 174capoverso 3 D 96, nel<strong>la</strong> misura in cui concerne trattati intercantonali.Segnatamente nei casi seguenti non vi è, a nostro avviso, bisogno di normativa,poiché le disposizioni sono già contenute a livello di legge:oo'Cfr. il re<strong>la</strong>tivo intervento del Consiglio <strong>federale</strong> dell'anno 1986; FF 1986 II 1137 segg.104


- Impedimenti al matrimonio (art. 12 D 96): i capoversi 2, 3 e 5 dell'articolo54 Cost. non vengono ripresi. Gli impedimenti al matrimonio sono disciplinatidagli articoli 96 segg. CC.- Educazione religiosa fart. 13 D 96): il contenuto dell'articolo 49 capoverso3 Cost. è disciplinato a sufficienza dall'articolo 303 CC.- Divieto di associazioni (art. 19 D 96): il divieto di associazioni illegali o pericoloseallo Stato, previsto dall'articolo 56 Cost., non è più stato inserito neltesto costituzionale. È disciplinato nell'articolo 275 ter CP.- Forze idriche (art. 60 D 96): i dettagli non accolti nel disegno sono già contenutinel<strong>la</strong> LF sul<strong>la</strong> sistemazione dei corsi d'acqua (RS 721.100) e nel<strong>la</strong> LFsul<strong>la</strong> protezione delle acque (LPAC; RS 814.20).- Col<strong>la</strong>borazione con organizzazioni private in materia di sentieri e percorsipedonali (art. 72 D 96): l'articolo 37i ualer capoverso 4 Cost. figura nell'articolo8 del<strong>la</strong> LF sui sentieri e i percorsi pedonali (RS 704).- Approvvigionamento del Paese (art. 94 D 96): poiché sono in atto modifichepertinenti (politica agraria 2002 91) ), non vi è un bisogno normativo supplementare.- Agricoltura (art. 95 D 96): poiché sono in atto modifiche pertinenti (politicaagraria 2002), non vi è bisogno normativo supplementare.- Divieto dell'assenzio (art. 96 D 96): il divieto dell'assenzio, previsto dall'articolo32 ter Cost., è contenuto nel<strong>la</strong> nuova legge sulle derrate alimentari(LDA; RS 817.0) e nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva ordinanza (OLDA; RS 817.02).- C<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di necessità in ordine al<strong>la</strong> politica sanitaria per il settore del<strong>la</strong> ristorazione(art. 96 D 96): questa competenza cantonale di limitare <strong>la</strong> libertà economicaesiste anche senza esplicita menzione nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.- Divieto di commercio ambu<strong>la</strong>nte con bevande distil<strong>la</strong>te (art. 96 D 96): il divietodell'articolo 32 quater capoverso 6 Cost. figura, per le bevande distil<strong>la</strong>te,nell'articolo 41 del<strong>la</strong> LF sulle bevande distil<strong>la</strong>te (RS 680).- Regalia delle polveri (art. 98 D 96): se <strong>la</strong> regalia delle polveri dovesse nel frattempoessere abrogata, il capoverso 3 potrà essere cancel<strong>la</strong>to; non vi è bisognosuppletivo di normativa.- A VS, AI, previdenza professionale, AD (art. 102-105 D 96): i dettagli nonripresi dal disegno figurano tutti a livello di legge.- Estradizione intercantonale (art. 114 D 96): l'articolo 67 Cost. è già copertodall'articolo 352 CP (RS 577.0).- Indennizzo dei membri dei Consigli (art. 140 e 141 D 96): gli articoli 79 e83 Cost. non sono ripresi: è considerata sufficiente, per i membri delle Camerefederali, <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione che figura nel<strong>la</strong> LF sulle indennità par<strong>la</strong>mentari(RS 777.27).- Presidenza, quorum e maggioranza richiesta (art. 143 e 150 D 96): gli articoli143 e 150 D 96 non disciplinano il diritto di voto del presidente (art. 78 cpv.9 " Cfr. messaggio <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> politica agrico<strong>la</strong> (politica agrico<strong>la</strong> 2002),FF 1996 IV 1.105


3 e 82 cpv. 4 Cost.): si ritiene sufficiente che sia sancito dai rego<strong>la</strong>menti delConsiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati (RS 777.73 e 171.14).- Posti divenuti vacanti e onorario dei membri del Consiglio <strong>federale</strong> (art. 163D 96). Gli articoli 96 capoverso 2 sul<strong>la</strong> surrogazione dei posti vacanti e 99Cost. sull'onorario esprimono fatti evidenti. L'elezione dei membri del Consiglio<strong>federale</strong> è a sufficienza disciplinata nei Rego<strong>la</strong>menti dei Consigli; l'onorario,nel<strong>la</strong> LF <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> retribuzione e <strong>la</strong> previdenza professionaledei magistrati (RS 172.121), fondata sull'articolo 85 numero 3 Cost. (art. 161cpv. 1 leu. e D 96).- Ricorso a periti (art. 166 D 96): l'articolo 104 Cost. è già sancito a livellodi legge (art. 40 LOA, RS 172.010).- Rapporto periadico del Consiglio <strong>federale</strong> (art. 175 D 96). L'articolo 102 numero16 Cost. è garantito sufficientemente, a livello di legge, dall'articolo 45LRC (RS 171.11).- Giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa (art. 178 D 96): <strong>la</strong>rego<strong>la</strong>mentazione esplicita degli articoli 110, 111, 114 e 114 bis Cost. figuragià in modo completo e differenziato nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> (OG, RS773.770; PC, RS 273; PP, RS 372.0).In diversi casi occorre esaminare più da vicino l'adeguamento al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione:- Segreto redazionale (art. 14 D 96): va riesaminata <strong>la</strong> necessità di inserire ilsegreto redazionale garantito dall'articolo 14 D 96 negli articoli 16 capoverso3 del<strong>la</strong> LF sul<strong>la</strong> procedura amministrativa (RS 772.027) e 74 segg. del<strong>la</strong> LFsul<strong>la</strong> procedura penale (RS 372.0).- Protezione da espulsione, estradizione e rinvio forzato (art. 21 D 96): occorrechiarire se nell'articolo 7 AIMP (RS 357.7) debba essere prevista esplicitamente<strong>la</strong> possibilità di derogare in determinati casi all'articolo 21 capoversol D 96 (cfr. commento ad art. 21 D 96).- Privazione del<strong>la</strong> libertà (art. 27 D 96): al<strong>la</strong> luce dell'interpretazione dell'articolo27 capoverso 4 D 96 (cfr. commento ad art. 27 D 96) occorre esaminarese l'articolo 13c capoverso 4 del<strong>la</strong> LF <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> dimora e il domiciliodegli stranieri (LDDS; RS 142.20) debba essere adattato.- Divieto di commercio ambu<strong>la</strong>nte con bevande distil<strong>la</strong>te (art. 96 D 96): occorreesaminare se tale divieto, contenuto nell'articolo 32 quater capoverso 6Cost., debba essere introdotto nel<strong>la</strong> legge sulle derrate alimentari.- Lingue ufficiali (art. 136 D 96): a proposito del romancio, l'articolo 136 D96 abbisogna fondamentalmente di essere concretato dal<strong>la</strong> legge; in determinaticasi occorre tuttavia presumerne l'applicabilità diretta 92 '. Per <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zionesul romancio in quanto lingua ufficiale si tratta di uno specifico problemad'aggiornamento.In generale, in tutti gli atti legis<strong>la</strong>tivi federali occorrerà adeguare i preambolie i rinvii agli articoli del<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>. Si dovrà ancora esaminare seciò debba avvenire con modifica legis<strong>la</strong>tiva formale o a cura del Consiglio <strong>federale</strong>.92) DTF i2ì ia 95106


2 Parte speciale21 Disegno di <strong>Costituzione</strong> aggiornata211 Introduzione generaleII presente progetto di aggiornamento del<strong>la</strong> nostra Carta fondamentale intendeportare ordine e togliere le <strong>la</strong>cune tuttora esistenti nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>:vuole dunque conferire al diritto costituzionale vigente una forma più consonaal<strong>la</strong> realtà del presente pur schiudendo <strong>la</strong> via a riforme future; è quanto discendeanche dagli intenti sottesi al mandato che l'Assemblea <strong>federale</strong> ha conferitoal Consiglio <strong>federale</strong> nel 1987 (cfr. art. 3 del decreto <strong>federale</strong> del 3 giugno1987 1) sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> e n. 124 qui sopra).Con <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata si codifica il diritto costituzionalevigente, scritto e non scritto, in modo possibilmente completo, unitario,sistematico e moderno, in termini chiari e comprensibili. Il disegno qui propostorispecchia il diritto costituzionale del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera quale sviluppato,compreso e applicato dal<strong>la</strong> dottrina e dal<strong>la</strong> prassi negli ultimi 120 annie in quanto tale oggi ancora vigente. II testo costituzionale aggiornato è pertantouno specchio fedele dell'odierno stato dell'ordinamento giuridico. Costituiscein tal senso un chiaro e trasparente caposaldo anche per più ampie aspettatived'innovazione materiale.211.1 II mandato per l'aggiornamento (rinvii)Nelle pagine precedenti abbiamo spiegato in dettaglio il senso e <strong>la</strong> necessità diconferire una veste nuova al<strong>la</strong> nostra <strong>Costituzione</strong> (n. 114) e <strong>la</strong> concezione cheil Consiglio <strong>federale</strong> ha di questa riforma (n. 117), in partico<strong>la</strong>re anche perquanto riguarda il ruolo dell'aggiornamento costituzionale (n. 117.1). Abbiamoesposto come si sia giunti al re<strong>la</strong>tivo mandato par<strong>la</strong>mentare (n. 123),rammentandone il tenore, il contenuto e l'importanza (n. 124), nonché indicatole difficoltà incontrate su questo non facile cammino (n. 143). Non abbiamonemmeno tra<strong>la</strong>sciato di fornire qualche prima precisazione in merito alle peculiaritàdell'opera (n. 118.1 e 143.1) sicché ora, in questa breve introduzione,possiamo limitarci a raccogliere le fi<strong>la</strong>, ricordando in partico<strong>la</strong>re il mandatoconferitoci dall'Assemblea <strong>federale</strong> (n. 211.1), indicando in quanto tali leaspettative esorbitanti perché incompatibili con il mandato medesimo (n.211.2) e mostrando i criteri che hanno improntato l'e<strong>la</strong>borazione del.nuovo disegnodi <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> (n. 211.3). Nei capitoli seguenti riassumeremoil risultato di questi <strong>la</strong>vori evidenziando in partico<strong>la</strong>re alcune caratteristiche deltesto proposto (n. 211.4) e iniziando in tal modo il lettore al commento veroe proprio delle singole disposizioni del disegno di <strong>Costituzione</strong> aggiornata (n.212).Secondo l'articolo 3 del decreto <strong>federale</strong> ormai più volte citato, il disegno e<strong>la</strong>boratodal Consiglio <strong>federale</strong> deve aggiornare il diritto costituzionale vigente,scritto e non scritto, esponendolo in termini comprensibili, ordinandolo concoerenza sistematica e unificandone <strong>la</strong> densità normativa e <strong>la</strong> lingua.') FF 1987 II 807107


La situazione di partenza era già dunque tracciata. L'Assemblea <strong>federale</strong> havoluto che <strong>la</strong> discussione sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale potesse svolgersi sul<strong>la</strong>scorta di un disegno che, in termini chiari, trasparenti e attuali, indicasse qualefosse effettivamente il diritto vigente e che cosa dovesse figurare nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>in ragione del<strong>la</strong> sua importanza fondamentale per lo Stato svizzero.Indubbiamente, <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> aggiornata deve potersi rifare a quantovi è già di assodato e riconosciuto. Essa attinge a quanto vi è di già noto perprocedere oltre, ma senza soluzione di continuità. Non stravolge le decisionifondamentali prese in passato e non fa breccia pertanto nel diritto costituzionaleche ne è scaturito. Al contrario: <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> aggiornata non vuoi essereun nuovo punto di partenza che tutto sommuove ed in tal senso non è nemmenoil frutto di un apporto creativo, bensì soltanto di un'accurata disanimadello statu quo. Eppure, l'identificare <strong>la</strong> materia costituzionale nel<strong>la</strong> sua globalitàordinando<strong>la</strong> poi in settori giuridici e tecnici distinti, lo sgravare <strong>la</strong> Cartafondamentale dall'obsoleto o da quanto non è degno del suo rango, l'adeguareil diritto costituzionale al<strong>la</strong> realtà odierna captandone gli sviluppi anche al<strong>la</strong>luce del diritto internazionale e giudiziale, l'uniformare <strong>la</strong> densità normativaattualizzandone anche il linguaggio sono tutti compiti che hanno massima rilevanzacostituzionale.Il rappresentare <strong>la</strong> situazione costituzionale quale oggi si presenta effettivamenteè già ben più di una semplice registrazione, ben più di una semplice ripresae cosmesi di un ordinamento preesistente. Il completamento, <strong>la</strong> ristrutturazione,lo spurgo e <strong>la</strong> riformu<strong>la</strong>zione del testo fanno confluire nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>anche recenti conquiste del<strong>la</strong> dottrina e gli sviluppi del<strong>la</strong> prassi giudiziale,schiudendo così il campo a nuove correnti e nuove sfide. È qui e solo qui cherisiede <strong>la</strong> vera legittimazione del testo costituzionale a vigere intatto anche infuturo.211.2 Possibilità e limiti dell'aggiornamentoL'aggiornamento deve improntarsi all'intero diritto costituzionale (scritto enon scritto o contenuto in altri testi legis<strong>la</strong>tivi). Tuttavia, già il delimitare checosa sia da ritenersi incostituzionale (che cosa si debba dunque inserire o toglieredal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente) non è impresa facile. Lo stesso vale a propositodel<strong>la</strong> disposizione che fa riferimento al<strong>la</strong> prassi determinante delle autoritào al<strong>la</strong> dottrina dominante nonché a proposito dell'adeguatezza sistematica edel<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione corretta delle singole norme. In caso di interpretazioni divergenti,abbiamo optato anzitutto per <strong>la</strong> prassi seguita dalle autorità. Abbiamoinoltre cercato di prescindere da formu<strong>la</strong>zioni fondate unicamente suuna parte del<strong>la</strong> dottrina. La trasposizione di rego<strong>la</strong>mentazioni previste dalleconvenzioni internazionali in materia di diritti umani, cui occorre riconoscerematerialmente rango costituzionale in virtù di considerazioni d'ordine teorico,si è limitata a quelle norme e interpretazioni che hanno già trovato riscontronel diritto e nel<strong>la</strong> prassi svizzere. Partico<strong>la</strong>re attenzione è stata rivolta al<strong>la</strong>CEDU; <strong>la</strong> Svizzera ha ammesso <strong>la</strong> possibilità del ricorso individuale previstada quest'ultima, talché le decisioni degli organi di Strasburgo hanno efficaciaanaloga a quel<strong>la</strong> delle sentenze in materia costituzionale.108


Ovviamente, una <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata non può né deve risolveretutte le questioni costituzionali ancora in sospeso; deve dunque accontentarsidi indicare in quanto tali le questioni aperte e controverse (p. es. per quantoconcerne il rapporto diritto internazionale/diritto interno o quello tra Confederazionee Cantoni). In un testo costituzionale aggiornato non vi è posto per«smussature» materiali (anche se chiarificatone e fatte in buona fede) né, tantomeno, per innovazioni giuspolitiche. Peraltro, sui punti controversi, abbiamocercato di restare quanto possibili vicini al testo costituzionale vigente. Maggiorelibertà (d'apprezzamento, decisione e puntualizzazione) ci era invece concessa<strong>la</strong>ddove si trattava di recepire una realtà costituzionale già unanimementericonosciuta. Se ne era d'altronde già consapevoli nei dibattiti par<strong>la</strong>mentari del1986/87. Ma anche riguardo agli effetti delle eventuali modifiche proposte viera già allora, come oggi, unanimità di vedute: il dec<strong>la</strong>ssamento di una normacostituzionale a mera norma di legge (e viceversa) comporta un mutamento nelgrado di autorevolezza del<strong>la</strong> norma medesima. Nuove formu<strong>la</strong>zioni schiudonoinoltre sempre anche nuove possibilità di incisività e interpretazione.Siffatti reali o supposti raddrizzamenti di rotta sono inevitabili nell'ambito diun «aggiornamento» del diritto costituzionale e danno anche inevitabilmentespazio a pareri discordi. Quel che importa però è che vi sia trasparenza: il minimoè che il risultato dell'opera di e<strong>la</strong>borazione e ristrutturazione deve essereconcretizzabile e giustificabile. Per contro, da un semplice aggiornamento nonci si può attendere un chiarimento di tutte le questioni irrisolte a livello costituzionalené l'introduzione di innovazioni progressiste in tutti i settori.Un problema politico da non sottovalutare è costituito dal rischio che nel lungocammino verso <strong>la</strong> promulgazione del nuovo testo costituzionale si rimettanoinutilmente in causa compromessi già assodati. Certamente si cercherà anchedi ritoccare qualche (apparente) vecchiume del testo costituzionale ed è proprioin questo contesto che si pone il problema dell'innovativo sostenibile. Le esperienzefatte nei Cantoni mostrano qui quanto occorra andare cauti. Non sarebbed'altronde conforme al mandato par<strong>la</strong>mentare né al<strong>la</strong> concezione da noiportata innanzi completare il disegno costituzionale con una ridda di varianti(innovazioni puntuali). Sarebbe infatti - l'abbiamo già sottolineato - come volerfar indirettamente passare sotto mentite spoglie quel<strong>la</strong> che di fatto sarebbeinvece una <strong>revisione</strong> totale. Abbiamo pertanto volutamente rinunciato a inserirevarianti nel testo, preferendo invece proporre a parte una <strong>revisione</strong> di interisettori.Ci sembra di poter escludere che il presente aggiornamento sfoci in una cementazionedel diritto costituzionale. È un timore che non regge già per il fatto checontinua a sussistere lo strumento dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re. L'iniziativa per <strong>la</strong><strong>revisione</strong> parziale (come anche <strong>la</strong> nuova iniziativa popo<strong>la</strong>re generica) continueràad essere lo strumento per trasporre rivendicazioni politiche a livello costituzionale(rispettivamente legis<strong>la</strong>tivo) e adeguare così il diritto costituzionalealle esigenze dei tempi. Nemmeno il Tribunale <strong>federale</strong> si troverà distolto dalproseguire <strong>la</strong> sua opera di sviluppo del diritto costituzionale nel caso concretoe dall'intervenire su questioni bisognose d'essere risolte. La <strong>Costituzione</strong> rimarràdunque un «living instrument». Solo così ha peraltro <strong>la</strong> possibilità dimantenere <strong>la</strong> sua funzione di guida.109


Il far capo al<strong>la</strong> prassi e al<strong>la</strong> dottrina consolidatesi nel corso del tempo non diverràcosa vana. L'interpretazione grammaticale, fondata sul tenore letterale,ha a dire il vero un'importanza re<strong>la</strong>tivamente grande nel<strong>la</strong> prassi del Tribunale<strong>federale</strong>. In partico<strong>la</strong>re rispetto alle disposizioni recenti, <strong>la</strong> volontà storica dellegis<strong>la</strong>tore non viene però mai travisata. Poiché qui si tratta di un aggiornamentodel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, il Tribunale <strong>federale</strong> dovrà, nei casi in cuile autorità non si professassero esplicitamente per un'innovazione materiale,ispirarsi comunque al<strong>la</strong> giurisprudenza e al<strong>la</strong> dottrina assodate. È quanto faanche Walther Burckhardt nel suo commentario al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> del1874 quando si appel<strong>la</strong> e rimanda costantemente al testo costituzionale del1848. A magggior ragione lo si dovrà fare nell'ambito del<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>aggiornata che, quanto a «identificazione e tradizione», si sforza di gettareponti con il diritto attuale (K. Eichenberger).211.3 Massime decisionaliII fatto che, nell'e<strong>la</strong>borazione del presente disegno di <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata,il Consiglio <strong>federale</strong> si sia <strong>la</strong>sciato guidare da determinati principi èstato diversamente interpretato da taluni. Ovviamente, in tale contesto eranosoprattutto determinanti le premesse poste nell'articolo 3 del decreto <strong>federale</strong>del 3 giugno 1987 nonché le spiegazioni date in merito durante le discussioninelle commissioni e nel plenum delle due Camere (cfr. più sopra n. 124.2). Neicasi dubbi, ci siamo inoltre attenuti ai seguenti criteri:1. il principio basi<strong>la</strong>re è <strong>la</strong> trasparenza; solo quanto vi è di certo può trovareposto nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>; le «zone grigie» vanno esplicitamente indicate inquanto tali nel commento;2. l'aggiornamento non può dare spazio a desiderata giuspolitici; vanno tra<strong>la</strong>sciatele «smussature» e le questioni in sospeso o controverse vanno contraddistintein quanto tali; il mandato conferito dal Par<strong>la</strong>mento ingiungeun'ottica di «conservatorismo illuminato»;3. nei casi dubbi e trattandosi di disposizioni recenti (protezione delle paludi,transito alpino, medicina riproduttiva), è raccomandabile attenersi al testovigente.211.4 Caratteristiche del disegno di <strong>Costituzione</strong>Al di là del mero aggiornamento, il disegno costituzionale deve soddisfare anchealtre esigenze: dev'essere vicino al cittadino, cogliere il presente e il reale,non deve costituire una pregiudiziale per <strong>la</strong> questione europea e dev'essere taleda poter suscitare generale consenso. Sarà in grado di soddisfare queste (e altre)esigenze?Vicinanza al cittadinoII disegno costituzionale offre una chiara visione d'assieme al cittadino, contraddistinguendosiper una struttura lineare e un linguaggio misurato e accessibile.Il cittadino vi troverà enumerati tutti i diritti fondamentali nonché, in un110


titolo distinto, tutti i diritti politici. Potrà riconoscere facilmente le competenzedel<strong>la</strong> Confederazione e le attribuzioni delle autorità federali.Vicinanza al presenteII disegno costituzionale riproduce il diritto oggi vigente. Riprende le decisionifondamentali prese dal costituente storico. Nonostante questo radicamentonel<strong>la</strong> storia e nonostante il suo orientamento verso il futuro, è però anzituttotributario del presente. Nel contenuto, nel<strong>la</strong> forma e nello stile, cerca di essereconforme ai tempi presenti.Vicinanza al realeII disegno costituzionale pone il diritto costituzionale vigente in sintonia con <strong>la</strong>realtà costituzionale. Accoglie il diritto costituzionale non scritto, tra<strong>la</strong>scia ilsuperfluo, attualizza le disposizioni programmatiche, sottolinea il bisogno diprotezione dell'uomo moderno, rende maggiormente visibile lo Stato sociale,da una più pertinente immagine del federalismo svizzero e delimita più chiaramentele attribuzioni delle autorità federali.Apertura sul mondoII disegno costituzionale si schiera per una Svizzera solidale anche verso l'esterno(p. es. nell'articolo sullo scopo), pur rimanendo fedele ai valori tradizionali.Recepisce con misura le norme internazionali vinco<strong>la</strong>nti per <strong>la</strong> Svizzera (p.es. le garanzie procedurali del<strong>la</strong> CEDU) e statuisce per tutte le autorità l'obbligodi osservare il diritto internazionale, guardandosi però dal sancire opinioninon consolidate. Infine, il disegno costituzionale non è improntato a uneventuale passo in direzione dell'integrazione ed in tal senso è euro-neutrale.ConsensualitàII disegno costituzionale è una franca esposizione del diritto oggi vigente. Ponein essere il diritto costituzionale quale oggi attuato e vissuto. Dovrebbe dunquedi per sé essere bene accolto dal Popolo e dai Cantoni, sempreché si auspichiquesta «operazione d'inventario dello statu quo»; ma già questo è molto, vistoche il diritto vigente non è spesso sufficientemente conosciuto, come è d'altrondemisconosciuto anche lo stato effettivo dell'evoluzione giuridica.Le caratteristiche pregnantiTutto sommato, il presente nuovo disegno costituzionale può essere così caratterizzato(cfr. in merito anche i n. 118.1 e 143.1 nonché i capitoli introduttividelle singole parti e dei singoli capitoli):1. Il disegno riproduce il diritto costituzionale vigente, senza pretendere dioffrire soluzioni per revisioni più estese, ancorché ne costituisca un'importantepremessa.2. Il disegno recepisce /' valori e le istituzioni tradizionali nonché le strutturedel nostro Stato formatesi nel corso degli anni, tramandandole in nuovaforma alle generazioni odierne e future. Le decisioni fondamentali preseun tempo dal costituente, le massime politiche, i criteri direttivi e i principistrutturali che ci sono familiari improntano pertanto anche il nuovo testocostituzionale aggiornato.Ili


3. Nonostante il profondo radicamento nel passato e nonostante <strong>la</strong> sua naturaleapertura verso il futuro, il disegno sì incentra sul presente. Riproducequanto oggi è assodato a livello giuridico e cerca di essere conforme aitempi presenti quanto a contenuto, forma e linguaggio.4. Nel disciplinare il diritto costituzionale, il disegno intende (con misura)fornire un quadro unitario, sostanzialmente completo, semplice e comprensibile;tra<strong>la</strong>scia il superfluo, colma le <strong>la</strong>cune (p. es. nel settore dei dirittifondamentali), unifica <strong>la</strong> densità normativa e attualizza il linguaggio.5. Il disegno si contraddistingue per <strong>la</strong> sua semplice struttura, che ne facilita<strong>la</strong> visione d'assieme, <strong>la</strong> lettura e <strong>la</strong> comprensione. I principi basi<strong>la</strong>ri dell'assettodel nostro Stato (democrazia, legalità, federalismo, socialità)vengono posti meglio in risalto e i settori costituzionali più importanti (dirittifondamentali, diritti popo<strong>la</strong>ri, statuto dei Cantoni, competenze e attribuzionidelle autorità) descritti in termini più chiari e succinti.6. Nel<strong>la</strong> parte introduttiva, il disegno pone meglio in evidenza o sotto nuovaluce le decisioni fondamentali del costituente svizzero (p. es. federalismoe legalità) nonché certi principi costituzionali e criteri basi<strong>la</strong>ri dell'operatostatuale (p. es. principio di legalità, interesse pubblico, principio del<strong>la</strong> proporzionalità).7. I diritti fondamentali sono elencati in un catalogo esaustivo, che includeanche le garanzie in materia dì protezione giuridica e procedurale; i re<strong>la</strong>tivilimiti sono esplicitamente indicati. Grazie al<strong>la</strong> sua sistematica, il disegnosottolinea meglio l'importanza dei diritti fondamentali per l'individuoe lo Stato, nonché quel<strong>la</strong> dei diritti popo<strong>la</strong>ri, trattati in un apposito titoloa parte.8. I rapporti tra Confederazione e Cantoni vengono disciplinati in modo piùcompleto e inseriti in un quadro unitario che compendia l'assetto del federalismosvizzero moderno. In tal ambito, il disegno anticipa a volte dimensioniche, pur insite nel<strong>la</strong> realtà costituzionale, sono in parte riconoscibilisoltanto come tendenze evolutive o configurabili semplicemente comemassime dell'operato politico (principio di sussidiarietà, atteggiamento solidaledi Confederazione e Cantoni, concretizzazione del diritto <strong>federale</strong>ecc.). Le competenze del<strong>la</strong> Confederazione sono raggruppate secondo criterioggettivi e descritte in termini succinti. Analoga struttura si ritrova anchenell'ordinamento economico e sociale.9. Le autorità federali e le loro attribuzioni sono esposte con maggior trasparenza,grazie anche a una più artico<strong>la</strong>ta normativa che contribuisce essenzialmentea creare chiarezza.10. La sobrietà del linguaggio, del<strong>la</strong> terminologia e dello stile è sorretta dall'intentodi conferire al<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> una veste quanto vicina possibileagli standard linguistici comuni, anche se, soprattutto nelle disposizionicostituzionali più recenti, non si sono potuti evitare tecnicismi e locuzionigergali condizionate dal contesto storico. Comunque sia, dal profilolinguistico il disegno cerca <strong>la</strong> giusta via di mezzo tra linguaggiocomune e scientificità giuridica.112


Osservazioni riassuntiveCon l'aggiornamento del<strong>la</strong> nostra Carta fondamentale si intende essenzialmenteprocurare alle generazioni odierne e future un quadro chiaro e completodelle istituzioni e dei valori dello Stato federativo svizzero. Il diritto costituzionaledeve essere messo in consonanza con <strong>la</strong> realtà odierna al fine di indicareal cittadino quali norme sono oggi vigenti. In tal modo si crea una chiara e trasparentesituazione di partenza per altre (più estese) riforme. Il lettore potrà ritrovarsifacilmente nel<strong>la</strong> nuova normativa e identificarvisi. Inoltre, <strong>la</strong> votazionecui sarà sottoposto il nuovo testo costituzionale costituirà un'occasione propiziaper conferire maggior legittimità democratica al diritto costituzionale, inclusiquei principi e quelle norme che si sono sviluppati nel corso degli annisul<strong>la</strong> scorta del<strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong> o dei trattati internazionaliconclusi dal nostro Paese.L'aggiornamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> ha dunque anche un suo valore intrinseco:non tutti i riesami del<strong>la</strong> legge fondamentale devono necessariamente sfociare inmodifiche sostanziali. Già nel 19° secolo, molti tentativi di revisioni totali neiCantoni e nel<strong>la</strong> Confederazione medesima si esaurirono in gran parte in unaconferma dell'acquisito e del<strong>la</strong> tradizione. Non per questo però le proceduredi <strong>revisione</strong> si rive<strong>la</strong>rono inutili: come dice Max Imboden, «una costituzionepuò essere rinnovata non soltanto nel suo contenuto, ma anche nel suo profilo,nel suo irradiarsi in altezza e profondità» 2 '. Ciò vale in partico<strong>la</strong>re anche peril presente disegno di <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata. Anche qui possiamocondividere quanto dice Imboden: «ricreare <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> significa soprattuttocreare consapevolezza» 3 '.


212 Osservazioni sulle singole disposizioniPreamboloII preambolo rappresenta un'introduzione formale e solenne al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Il suo contenuto ha valore simbolico, esprime in forma concisa lo «spirito del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong>» e prelude al testo costituzionale vero e proprio; non ha valorenormativo, anche se <strong>la</strong> dottrina non è unanime su questo punto 1 '. Si tratta diuna forma introduttiva che figura tradizionalmente nei trattati. In una <strong>Costituzione</strong>,essa evidenzia il carattere fondatore: corrobora <strong>la</strong> volontà di creare unoStato e, in una certa misura, dovrebbe indicarne le direttrici di sviluppo 2 '.La procedura di consultazione ha permesso di rilevare che il preambolo, malgradol'assenza d'effetto giuridico, non era tema che <strong>la</strong>sciasse indifferenti. Haanzi suscitato una vera ondata di reazioni: quasi 100 partiti (o loro diverse sezioni)e organizzazioni di ogni genere si sono premurati di far conoscere il loroparere a tale proposito. Ci sono inoltre pervenute più di 6400 risposte scritte,stese da privati. Gli interventi re<strong>la</strong>tivi al preambolo sono assai eterogenei. Parecchicontengono proposte di testo e<strong>la</strong>borato che rive<strong>la</strong>no una molteplicità dipunti di vista. Nonostante l'ampiezza dei pareri espressi, si possono accertaredue grandi tendenze.Molto numerosi sono stati gli interventi di coloro che vogliono mantenere l'invocazionedivina (invocatio Dei) nel preambolo 3 '. Si ricorderà che <strong>la</strong> garanziadel<strong>la</strong> libertà di credo e di coscienza (art. 13 D 96) vieta al<strong>la</strong> Confederazione eai Cantoni di comportarsi in modo discriminatorio nei confronti di qualsivogliareligione (compresa <strong>la</strong> scelta di una visione areligiosa del<strong>la</strong> vita e delmondo) 4 '. L'invocazione divina è un'antica tradizione che risale ai primi pattiche hanno vinco<strong>la</strong>to i vecchi Confederati. La sua introduzione nel preambolodel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> è dunque un modo significativo di ossequiare <strong>la</strong> tradizione.Nel fondo, Vinvocatio Dei dovrebbe ricordare che esiste un potere trascendenteoltre agli esseri umani e allo Stato e dovrebbe nel contempo permetteredi re<strong>la</strong>tivizzare il valore delle cose terrene. In ragione delle diverse religionie concezioni filosofiche, tale potere non deve tuttavia essere inteso unicamentein senso cristiano, poiché lo Stato non può dichiarare vinco<strong>la</strong>nte alcuna convinzionereligiosa e ognuno è libero di attribuire un senso personale al termine«Dio Onnipotente».La seconda grande tendenza delineatasi nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazionesull'AP 95 manifesta il desiderio di evitare di ridurre ai minimi termini


il contenuto del preambolo. Numerose risposte esprimono rincrescimento dinon ritrovare nel preambolo i valori e i principi sui quali poggia il nostroPaese; proprio su questi valori sussistono però profonde diversità d'opinioni.Il preambolo molto breve delI'AP 95 non è stato inserito nell'intento di rinunciarea un testo più completo nel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>, bensì perché il Consiglio<strong>federale</strong> intendeva suscitare in tal modo una discussione popo<strong>la</strong>re sul<strong>la</strong>questione e attenderne i risultati.Il testo del preambolo che appare nel presente disegno considera tali preoccupazionie desideri. L'invocazione divina, che conserva <strong>la</strong> sua attualità ancheal<strong>la</strong> fine del ventesimo secolo, è per esempio ripresa immutata.Segue <strong>la</strong> designazione di chi agisce. Diversamente dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>del 1874 non è più <strong>la</strong> «Confederazione Svizzera», ma sono «il Popolo svizzeroe i Cantoni» a decidere di adottare <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, rendendo così giustizia all'originestorica del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e al<strong>la</strong> fonte del<strong>la</strong> sua legittimità.Il preambolo passa in seguito in rassegna le ragioni dell'adozione di una nuova<strong>Costituzione</strong>. Esse sono globalmente improntate all'aggiornamento dei valorifondamentali che sono riconosciuti quali fili conduttori del<strong>la</strong> nostra società ecome tali effettivamente vissuti, anche se non sempre compiutamente rispettati.Il richiamo di tali valori fondamentali mantiene in modo partico<strong>la</strong>re e significativol'equilibrio tra <strong>la</strong> descrizione dei fatti, che <strong>la</strong>scia senz'altro trasparire orgoglio,e <strong>la</strong> volontaria assunzione di un impegno, che indica <strong>la</strong> piena coscienzadelle mancanze.La cosiddetta narrazione (narratio) inizia con il richiamo del<strong>la</strong> fondazione delloStato <strong>federale</strong> e del suo rinnovamento, per proseguire con valori tradizionalicome «<strong>la</strong> libertà, l'indipendenza e <strong>la</strong> pace» e con valori che vanno intesi comenovità completiva quali «spirito di solidarietà e apertura sul mondo», partico<strong>la</strong>rmentesignificativi nel<strong>la</strong> realtà attuale del nostro Paese. L'intima contrapposizionetra le concezioni ideali considerate è voluta; essa è caratteristica del<strong>la</strong>«molteplicità nell'unità» e richiede categoricamente <strong>la</strong> nostra determinazione avivere «con reciproca tolleranza e rispetto». Mediante tale doppio concetto ilpreambolo designa quanto è indispensabile a una società che si costituisce inStato 5 '. Infine <strong>la</strong> narratio si apre sull'avvenire con <strong>la</strong> «responsabilità verso legenerazioni future». Si intende un atteggiamento che sappia essere scrupoloso,sul piano ecologico, sociale ed economico, nei confronti delle basi naturalidel<strong>la</strong> vita: si tratta di fruirne in modo tale da conservarle anche per le generazionifuture. Tale ammissione del principio di una responsabilità verso <strong>la</strong> conservazionedurevole delle basi naturali del<strong>la</strong> vita e verso le generazioni futureè una decisione di principio certamente degna di avere rango costituzionale 6 '.Nel contempo, tener lo sguardo sul futuro ci consente una migliore coscienzadel<strong>la</strong> limitatezza del<strong>la</strong> nostra stessa situazione e del<strong>la</strong> transitorietà inerente aogni essere umano. È tale coscienza che ci induce a cominciare il preambolocon l'invocai io Dei.


Titolo primo: Confederazione SvizzeraII primo titolo del disegno di <strong>Costituzione</strong> comprende cinque disposizioni costitutiveper <strong>la</strong> Confederazione Svizzera, in ordine al<strong>la</strong> composizione dello Stato<strong>federale</strong> (art. 1 e 3), allo scopo dello Stato, ai principi dell'attività dello Stato(art. 4) e alle lingue nazionali (art. 5). Questi articoli sono tutti da vedere nelcontesto delle caratteristiche del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> menzionate nell'introduzione,dei principi dello Stato federalista, del<strong>la</strong> democrazia, dello Stato di diritto,dello Stato sociale e addirittura dello Stato culturale, visto che <strong>la</strong> lingua è giustamenteconsiderata un caposaldo culturale per eccellenza. Le disposizioni deltitolo introduttivo conferiscono una connotazione più esplicita al<strong>la</strong> definizionedel<strong>la</strong> Svizzera, Stato di diritto federalistico, democratico e sociale 7 '. L'articolo3 elenca gli aspetti più importanti dell'organizzazione federalistica del<strong>la</strong> ConfederazioneSvizzera, rinviando così ai principi dello Stato federativo contenutinegli articoli 34 e seguenti.Articolo 1 StrutturaL'articolo l D 96 corrisponde al vigente articolo 1 Cost. 8) .La disposizione enumera gli Stati membri del<strong>la</strong> Confederazione e pertanto nestabilisce in modo vinco<strong>la</strong>nte numero ed entità. Anche in futuro una modificadel numero dei Cantoni potrà avvenire soltanto con <strong>la</strong> procedura del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>costituzionale. Gli altri principi conseguenti dal vigente articolo 1 Cost.e re<strong>la</strong>tivi all'esistenza e al territorio dei Cantoni non sono disciplinati nell'articolol D 96, bensì inseriti nell'articolo 44 D 96.Tenuto conto del<strong>la</strong> critica del<strong>la</strong> Conferenza dei governi cantonali e di moltiCantoni, l'elenco alquanto statico dell'AP 95 è stato sostituito con quello fondatosull'origine storica, giusta il quale i Cantoni costituiscono «nel loro insieme»<strong>la</strong> Confederazione Svizzera 9 '. È così chiaramente espresso che non soltantonell'ottica storica bensì anche in quel<strong>la</strong> sistematica, <strong>la</strong> costruzione delloStato <strong>federale</strong> va intesa a partire dal basso, vale a dire dai Cantoni e dalle loropopo<strong>la</strong>zioni.Nonostante <strong>la</strong> seque<strong>la</strong> dei Cantoni non abbia più importanza giuridica, vieneripreso l'elenco del<strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong> Dapprima vengono nominati i treCantoni primitivi secondo il Patto <strong>federale</strong> del 1815, in seguito gli altri Cantoni,nell'ordine del<strong>la</strong> loro entrata nel<strong>la</strong> Confederazione. Un'elencazione diversanon s'impone: anche i partecipanti al<strong>la</strong> consultazione hanno in singolicasi chiesto un elenco alfabetico o cronologico secondo l'adesione al<strong>la</strong> Confederazioneo un elenco che non presenti al<strong>la</strong> fine i Cantoni <strong>la</strong>tini.Secondo il diritto costituzionale vigente, anche i Semicantoni sono membri aparte intera dello Stato <strong>federale</strong> 10 '. Nel<strong>la</strong> misura in cui per i Semicantoni valga


un diritto diverso da quello degli altri Cantoni, <strong>la</strong> pertinente normativa è menzionataesplicitamente nelle re<strong>la</strong>tive disposizioni (voto del Cantone nell'art. 131cpv. 4 D 96, seggi in Consiglio degli Stati nell'art. 140 cpv. 2 D 96). Onde evitareinutili discussioni sullo statuto dei Semicantoni, le loro parti costitutivenon sono più definite in parentesi come nell'articolo 1 Cost.; i Semicantonisono dunque integrati nell'elenco in quanto tali. Contrariamente al<strong>la</strong> disposizioneproposta nell'AP 95, su desiderio dei Cantoni interessati e del<strong>la</strong> Conferenzadei governi cantonali i Semicantoni sono però stati collegati, nell'elenco,mediante <strong>la</strong> congiunzione «e».Lo Stato globale formato dai Cantoni è descritto nell'articolo 1 con <strong>la</strong> nozionedi «Confederazione Svizzera» mentre altrove sono usate le nozioni di «Confederazione»e «Cantoni» 11 '. La nozione di «Confederazione Svizzera» è neutralenei confronti dell'organizzazione interna dello Stato <strong>federale</strong>. Queste definizioninon vogliono essere una presa di posizione nei confronti del<strong>la</strong> cosiddettadottrina dello Stato <strong>federale</strong> a tre livelli che, al di sopra degli ordinamenticostituzionali del<strong>la</strong> Confederazione e dei Cantoni, pone suppletivamente una<strong>Costituzione</strong> globale. Gli ordinamenti del<strong>la</strong> Confederazione e dei Cantoni fondatidalle re<strong>la</strong>tive costituzioni sono considerati ordinamenti autonomi e non ordinamentiparziali; questa soluzione discende già dal fatto che i Cantoni medesimisi autodefiniscono «Stato» o «Repubblica» e rinvia all'autonomia deiCantoni riconosciuta dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e dal D 96 con l'attributo del<strong>la</strong> sovranitàcantonale. Una conseguenza di tale assetto dello Stato federativo è anchel'incontestata parità dei Cantoni; nel<strong>la</strong> comparazione giuridica delle diverseCostituzioni federali, essa corrisponde a una norma generale del<strong>la</strong> parità degliStati costituenti lo Stato <strong>federale</strong> 12 '.Articolo 2 ScopoL'articolo 2 D 96 riprende, in forma attualizzata, il vigente articolo 2 Cost. 13) .Una <strong>Costituzione</strong> è scritta per far fronte a questioni che si porranno in futuro,in circostanze in ampia misura ancora imprevedibili, nel<strong>la</strong> sua struttura èquindi chiaramente riconoscibile un indirizzo sul futuro e sull'obiettivo, vale adire che essa esplica funzione d'orientamento. Con l'articolo 2, l'articolo programmaticodel D 96, si pone uno scopo sostanziale al<strong>la</strong> base dell'esistenzadello Stato costituito 14 '. La disposizione dell'articolo 2 s'orienta sul<strong>la</strong> sostanzaquadripartita c<strong>la</strong>ssica dell'obiettivo statuale: libertà, sicurezza, comunità e benessere;s'aggiunge poi, come per ogni Stato federativo, <strong>la</strong> funzione di integrarein una comunità politica gli Stati in esso alleati (scopo federativo o integrativo;cfr. art. 3 D 96). In principio, tutti gli obiettivi federali hanno analogorilievo, il che significa che non esistono ordinamenti gerarchici generali né eri-


Ieri di validità generale secondo i quali potrebbero essere risolti, in modo attendibile,conflitti tra scopi od obiettivi statuali. Gli scopi statuali possono esserepresentati quali una molteplicità di obiettivi concreti dell'attività dello Stato,come avviene in parecchie costituzioni cantonali (cfr. anche art. 33 D 96); loStato tuttavia è essenzialmente caratterizzato non tanto da siffatti affermatiobiettivi concreti, quanto piuttosto dal!' attività statuale effettiva e dalle prestazionifornite (cfr. le competenze del<strong>la</strong> Confederazione nel<strong>la</strong> parte sui compiti).È per altro difficile delimitare gli obiettivi superiori dai mezzi veri e propriadatti a perseguirli. In parecchie disposizioni del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> si ritrovanopertanto rinvii ad idee programmatiche che precisano così gli obiettivi delloStato. Infine, non va sottovalutato il pericolo che i diversi strati delle disposizioniprogrammatiche costituzionali vengano posti in un rapporto gerarchico esi proceda a derivazioni corrispondentemente generalizzanti o restrittive che diper sé sarebbero inammissibili tenuto conto del<strong>la</strong> loro struttura e funzione 15) .Gli scopi statuali definiti nell'articolo 2 D 96 non fondano competenze per <strong>la</strong>Confederazione, né sono direttamente applicabili dalle autorità federali. La disposizioneserve piuttosto a una migliore comprensione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>e può fungere da ausilio interpretativo. Anche se riveste in primo luogovalore programmatico e storico, può nondimeno fornire indicazioni sull'interpretazionedi altre disposizioni, ad esempio dell'articolo 4 capoverso 2 o dell'articolo32 capoverso l D 96 (interesse pubblico).Capoverso 1: Sostanzialmente, <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> delle libertà e dei diritti del popolo è,in quanto compito, importante quanto lo era nel 19° secolo; oggi ha però ricevutoun indirizzo diverso in ragione degli accresciuti compiti statuali. Da uncanto lo Stato deve sostenere l'esercizio dei diritti fondamentali mediante provvedimentipositivi (cfr. anche art. 31 D 96); dall'altro, però, le libertà dell'uomosono limitate non soltanto dallo Stato, bensì anche da fattori di potereprivato. La menzione preminente dello scopo incentrato sul<strong>la</strong> libertà e sui dirittiesplicita che <strong>la</strong> Confederazione poggia sul principio dello Stato di diritto.La disposizione è in principio stata accolta favorevolmente in procedura diconsultazione 16) ; l'ordine degli scopi dello Stato è stato scelto in corrispondenzaal<strong>la</strong> loro importanza pratica.I due scopi menzionati per primi dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente (sostenere l'indipendenzadel<strong>la</strong> Patria contro lo straniero, mantenere <strong>la</strong> tranquillità e l'ordinenell'interno) sono riuniti in «salvaguardare l'indipendenza e <strong>la</strong> sicurezza delPaese», considerato che oggi, viste le minacce attuali, sicurezza interna edesterna sono difficilmente distinguibili. Una siffatta interdipendenza di fattoripolitici esterni ed interni contraddistingue in ampia misura tutte le decisionifondamentali dello Stato moderno e essenzialmente concerne in ugual misuratutti gli scopi statuali.Capoverso 2: Ancor oggi, <strong>la</strong> promozione del<strong>la</strong> comune prosperità è per <strong>la</strong> maggiorparte del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione uno scopo statuale di primaria importanza. Essa


implica un riconoscimento di base dello Stato sociale (cfr. anche art. 33 e art.85 D 96), pur senza conferire qualsivoglia mandato legis<strong>la</strong>tivo concreto; progressipolitico-sociali devono quindi essere ottenuti sul<strong>la</strong> via del<strong>la</strong> riforma costituzionalee legis<strong>la</strong>tiva. La promozione del<strong>la</strong> prosperità richiama però anche direttamente- come indica <strong>la</strong> genesi dell'odierno articolo 2 Cost. - <strong>la</strong> promozionedel progresso scientifico, economico e civilizzatore 17 '.La Confederazione Svizzera deve impegnarsi per <strong>la</strong> coesione interna (scopo integrativo)e per <strong>la</strong> molteplicità culturale; vi è implicito un chiaro riconoscimentodell'idea del<strong>la</strong> molteplicità nell'unità 1 ®.Capoverso 3: meritano inoltre d'essere menzionati esplicitamente due compitifederali fondamentali che sono andati continuamente evolvendo nel corso degliultimi 150 anni e che s'impongono oggi quali componenti dello scopo <strong>federale</strong>:- La Svizzera potrà sussistere in avvenire soltanto se saprà preservare le basinaturali del<strong>la</strong> vita. La protezione dell'ambiente figura oggi nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> solo come compito del<strong>la</strong> Confederazione (art. 24 septies Cost., art. 58D 96), ma è giustificato menzionar<strong>la</strong> esplicitamente anche nell'articolo sulloscopo. Redigere a nuovo sia gli scopi statuali c<strong>la</strong>ssici (diritto, benessere e sicurezza)sia lo scopo comunitario significa riconoscere nel contempo che,nell'odierna situazione, <strong>la</strong> conservazione delle basi naturali è imprescindibile.Aggiornare lo scopo del<strong>la</strong> Confederazione significa essere consapevoli dellenuove esperienze vissute, in concreto essere consci che <strong>la</strong> comunità statualenon può a lungo sopravvivere in un ambiente sfruttato e distrutto. Nel<strong>la</strong> proceduradi consultazione si è chiesto un rafforzamento dell'idea di «sostenibilità»19) e di tale richiesta s'è tenuto conto designando come duraturo il compitodel mantenimento delle basi naturali del<strong>la</strong> vita 20 '. Da più parti è statoinoltre chiesto che si sancisse le responsabilità nei confronti delle generazionifuture 21 ', <strong>la</strong> quale è vinco<strong>la</strong>ta strettamente al principio dello sviluppo sostenibile.- Ultimo scopo <strong>federale</strong> menzionato dall'articolo 2 D 96 è l'impegno del<strong>la</strong>Svizzera per un ordinamento internazionale giusto e pacifico. Diversamente


dal<strong>la</strong> situazione nel 19° secolo, quando <strong>la</strong> garanzia dell'esistenza del<strong>la</strong> Svizzerarisultava ancora in modo rilevante nel<strong>la</strong> delimitazione dai Paesi limitrofi,l'implicazione internazionale e <strong>la</strong> comune responsabilità per <strong>la</strong> pacesono continuamente cresciute (cfr. ad es., il ruolo del<strong>la</strong> Svizzera nello sviluppoe nel<strong>la</strong> diffusione del diritto internazionale umanitario, nonché nell'approntamentodei suoi buoni uffici per <strong>la</strong> composizione pacifica dei conflitti).Anche tale obiettivo va ora menzionato esplicitamente nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>. Esso non significa però in alcun modo una determinata formadi col<strong>la</strong>borazione internazionale; <strong>la</strong> Svizzera anche in avvenire fisserà autonomamenteforma e obiettivi concreti di tale col<strong>la</strong>borazione e in partico<strong>la</strong>redeciderà liberamente se intenda aderire a un'organizzazione internazionale osopranazionale. Dato che in sede di consultazione questa componente dell'articolosullo scopo è stata giudicata controversa soltanto da alcune organizzazionie da pochi privati 22 ', si può affermare che v'è in merito un ampioconsenso.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione <strong>la</strong> disposizione sullo scopo è stata oggetto dimolte osservazioni suppletive, e spesso diametralmente opposte, che chiedevanoun'ulteriore precisazione dell'uno o dell'altro punto. 180 privati hannocomunque ritenuto che <strong>la</strong> disposizione proposta dall'AP 95 costituiva ungrande miglioramento rispetto all'odierno testo costituzionale.Articolo 3 FederalismoL'articolo 3 D 96 riprende nel capoverso 1 il tenore del<strong>la</strong> prima parte del vigentearticolo 3 Cost. 23) . In questo settore molto sensibile dev'essere possibile ricollegarsial<strong>la</strong> tradizione, anche a costo di dover usare determinati concetti che dal1848 in poi hanno evidentemente subito una loro evoluzione. Una norma fondamentaledel federalismo svizzero (come anche dal<strong>la</strong> maggior parte degli altriStati federali) è che <strong>la</strong> Confederazione può riprendere dagli Stati membri soltantoi compiti che le devolve esplicitamente o implicitamente <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>;questo principio è detto spesso anche «riserva costituzionale» (cpv. 2). Per converso,nell'ambito del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> i Cantoni sono liberi di erigere incompiti pubblici le aspettative del<strong>la</strong> loro popo<strong>la</strong>zione e di adempierli poi, conpiù o meno impegno, nel quadro del<strong>la</strong> loro sovranità 24 '. Il capoverso 3 menziona,quale principio completivo, il fatto che i Cantoni, in quanto Stati membri,contribuiscono in modo determinante al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà delloStato e che di norma concretano ed eseguono il diritto <strong>federale</strong> 25 '.La disposizione riveste funzione di norma fondamentale dello Stato <strong>federale</strong>;è <strong>la</strong> stessa a costituire il federalismo tipicamente svizzero. Questo federalismosi basa 26 ':


- su un'autonomia sostanziale dei Cantoni nel<strong>la</strong> definizione ed esecuzione deiloro compiti e su una partecipazione sostanziale all'adempimento dei compitidel<strong>la</strong> Confederazione;- su una sostanziale autonomia dei Cantoni per quanto concerne <strong>la</strong> definizione,il prelievo e l'utilizzazione delle loro entrate e, quindi, su una responsabilitàsostanziale per il finanziamento dei loro compiti;- su una sostanziale autonomia dei Cantoni nel<strong>la</strong> definizione del<strong>la</strong> loro organizzazionee delle loro procedure politiche (soprattutto del<strong>la</strong> procedura costituzionalee legis<strong>la</strong>tiva);- sul diritto sostanziale dei Cantoni di partecipare al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà<strong>federale</strong>;- su un obbligo completivo di cooperazione tra Confederazione e Cantoni(«fedeltà <strong>federale</strong>»).L'aggiornamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in tema di federalismo, effettuato in col<strong>la</strong>borazionecon i rappresentanti dei Cantoni, ha portato a far sì che diversi principidell'ordinamento federalistico, trattati dal<strong>la</strong> dottrina in re<strong>la</strong>zione all'articolo3 Cost., siano stati codificati autonomamente nel disegno di <strong>Costituzione</strong>,agli articoli 34 segg. D 96 27) ; così i principi del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione, del<strong>la</strong> solidarietàe del<strong>la</strong> sussidiarietà nonché l'obbligo del<strong>la</strong> fedeltà con<strong>federale</strong> (art. 34 D96), i diritti di sovranità (art. 35 D 96), i diritti di partecipazione dei Cantoni(art. 36 D 96), <strong>la</strong> loro autonomia (art. 38 D 96) nonché <strong>la</strong> loro autonomia inmateria finanziaria e organizzativa (art. 37 cpv. 2 e 3 D 96).Giusta il capoverso 1, i Cantoni sono sovrani, nel<strong>la</strong> misura in cui <strong>la</strong> loro sovranitànon sia limitata dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Come già rilevato, <strong>la</strong> normafederalistica qui sancita riprende testualmente l'inizio del vigente articolo 3Cost. La definizione dei Cantoni come Stati «sovrani» non corrisponde più tuttaviainteramente all'odierna dottrina costituzionale 28 '. In quanto Stati sovraninel senso del diritto internazionale pubblico, i Cantoni avrebbero un dirittodi secessione, possibilità che però non compete loro secondo il diritto svizzero.La designazione di Stati membri nello Stato <strong>federale</strong>, quale corrispondeall'odierna terminologia giuridica, appare tuttavia troppo debole per l'aggiornamentodel vigente diritto costituzionale. Infatti, i Cantoni sono Stati nelsenso che dispongono di tutte le competenze non attribuite al<strong>la</strong> Confederazione,che esercitano una sovranità territoriale e che conservano un'autonomiaorganizzativa molto vasta (<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> impone loro soltanto limiti moltoflessibili, ad es. negli art. 34-44 D 96), e sono sovrani nel<strong>la</strong> misura in cui dispongonodi un potere sovrano autonomo 29 '. Questa definizione non può tut-


tavia illudere sul fatto che in uno stesso settore le questioni concrete poste dall'interazionedi due ordinamenti giuridici - quello del<strong>la</strong> Confederazione equello dei Cantoni - sono decise soltanto in sede d'applicazione del diritto, graziea un sistema di norme prioritarie da trattare in modo differenziato 30 *.Fra i diritti che spettano ai Cantoni secondo l'articolo 3 Cost. vi è ad esempio<strong>la</strong> sovranità in materia di polizia, risultante dal<strong>la</strong> sovranità territoriale. I Cantonihanno il diritto di esigere il rispetto del<strong>la</strong> legge dalle persone che si trovanosul loro territorio; hanno però anche il re<strong>la</strong>tivo obbligo di garantire sicurezzaagli abitanti. Accanto al<strong>la</strong> sovranità cantonale in materia di polizia, <strong>la</strong> competenzadel<strong>la</strong> Confederazione di mantenere <strong>la</strong> tranquillità e l'ordine è solo sussidiaria(cfr. art. 43 e 173 D 96). Altri simili settori fondamentali, nei quali <strong>la</strong>Confederazione avoca a sé certi compiti, sono i settori dell'istruzione e del<strong>la</strong>sanità pubblica. Questi punti di vista sono soprattutto accolti nell'articolo 35D 96, il quale definisce come i Cantoni, nei limiti del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, godanodi tutti i diritti di sovranità di cui abbisognano per l'adempimento dei lorocompiti (propri e delegati).In sede di consultazione si era proposto di sostituire <strong>la</strong> nozione di «sovranità»,ritenuta ambigua, con quel<strong>la</strong> di «competenze sovrane» o di «autonomia» 31 '.Siamo consapevoli che i Cantoni non possano essere designati «sovrani» aisensi del diritto pubblico e del diritto internazionale: abbiamo nondimeno volutoriprendere immutato l'articolo 3 Cost., nel senso di un'«adesione al<strong>la</strong> tradizione».Il capoverso 2 statuisce che <strong>la</strong> Confederazione adempie i compiti che le attribuisce<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, il che torna a favore dell'autonomia dei Cantoniin quanto membri dello Stato federativo. Le competenze del<strong>la</strong> Confederazioneelencate nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> sono in principio esaustive ed esplicite. Oltre a talicompetenze esplicite, tutti riconoscono che vi è una serie di competenze nonscritte, risultanti dall'assetto federativo dello Stato (competenze inerenti) nonchésingole competenze implicite 32 '.Il capoverso 3 menziona in posizione preminente <strong>la</strong> partecipazione dei Cantonial<strong>la</strong> formazione delle volontà nel<strong>la</strong> Confederazione e il diritto generale d'esecuzionedei Cantoni, completando così <strong>la</strong> caratterizzazione esemp<strong>la</strong>re dello Stato<strong>federale</strong> di connotazione svizzera 33 '. Nel<strong>la</strong> concretizzazione del diritto <strong>federale</strong>è inclusa anche <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva esecuzione, così come appare nel<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione bipo<strong>la</strong>redell'articolo 37 D 96.In procedura di consultazione si era da più parti rilevato che il rapporto tral'articolo 3 e l'articolo 32 AP 95 non era chiaro. La rie<strong>la</strong>borazione delle disposizionirilevanti in materia di federalismo dovrebbe aver apportato i necessarichiarimenti.


Articolo 4 Principi dell'attività dello StatoL'articolo 4 del disegno contiene diritto costituzionale non scritto 34 '.La disposizione raccoglie alcuni principi giuridici fondamentali che servonoal<strong>la</strong> delimitazione del potere statuale nello Stato di diritto. Tali principi, riconosciutigeneralmente dal<strong>la</strong> giurisprudenza e dal<strong>la</strong> dottrina, sono dapprima <strong>la</strong>legalità dell'attività statuale (in partico<strong>la</strong>re dell'amministrazione). Si trattainoltre del principio del<strong>la</strong> proporzionalità, nonché dell'esigenza che ogni azionedello Stato debba avvenire nell'interesse pubblico; in tale contesto è richiestauna ponderazione tra interessi individuali e interessi comunitari. Si tratta infinedel principio del<strong>la</strong> buona fede che regge - secondo l'intendimento del dirittosvizzero - le re<strong>la</strong>zioni fra Stato e privato, e anche fra i privati stessi 35 '.Secondo il capoverso 1, il diritto è fondamento e limite di ogni attività statuale.È così fatto riferimento ai due aspetti fondamentali del principio di legalità, inpartico<strong>la</strong>re il primato e <strong>la</strong> riserva del<strong>la</strong> legge, rispettivamente, più in generale,del diritto. Solo con il primato del diritto sui mezzi con cui lo Stato esercitail potere si attua lo Stato di diritto, come dire che l'esigenza del<strong>la</strong> legalità costituisceuna limitazione del potere statuale. Il principio di legalità è, secondo <strong>la</strong>giurisprudenza e <strong>la</strong> dottrina giuridica, fondamento non scritto, ma riconosciutodal diritto costituzionale svizzero 36 '. Esso ha le radici nelle idee direttrici chereggono lo Stato di diritto, <strong>la</strong> democrazia e <strong>la</strong> separazione dei poteri. Nel principiodi legalità è contenuta anche l'esigenza che vuole che le leggi abbiano acontenere soltanto norme generali e astratte. Il valore generale del<strong>la</strong> legge servecontemporaneamente ad assicurare l'uguaglianza giuridica (art. 7 D 96).La nozione di «diritto» ricopre in principio tutte le norme giuridiche, indipendentementedal loro rango (diritto costituzionale, diritto a livello di legge o diordinanza, diritto nazionale e internazionale). Per risolvere i conflitti tra normelegali di rango diverso o uguale, dottrina e giurisprudenza hanno sviluppato alcuneregole, ad esempio quel<strong>la</strong> del primato del diritto di rango superiore, quel<strong>la</strong>del<strong>la</strong> preminenza del diritto nuovo su quello precedente o quel<strong>la</strong> del primatodi una disposizione speciale su una disposizione generale. Il capoverso 1 rinviaimplicitamente a tutte queste norme di conflitto 37 '.Il primato del diritto esige che le norme giuridiche emanate validamente sianorispettate non soltanto dal singolo, bensì anche dagli organi dello Stato, compresiquelli che le hanno emanate. Così non soltanto il costituente vinco<strong>la</strong> il legis<strong>la</strong>tore,ma vi è anche un autovincolo del legis<strong>la</strong>tore, quindi un carattere vinco<strong>la</strong>nteerga omnes delle leggi, in ogni caso fino a che le stesse siano modificatenel<strong>la</strong> procedura prestabilita.


La riserva del diritto o l'esigenza di una base legale richiede che, di rego<strong>la</strong>, ogniattività statuale (d'intervento o promovimento) si fondi su una norma generalee astratta 38 '. Questo principio soffre però di alcune eccezioni: lo Stato agiscea volte direttamente sul<strong>la</strong> base di autorizzazioni non scritte (ad es. c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> generaledi polizia) che in parte trovano pur sempre sostegno nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> (cfr. art. 102 Cost.). La riserva del diritto non esclude inoltre che, peresempio nel settore del<strong>la</strong> politica estera, determinati atti statuali possano poggiaredirettamente sul<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Il capoverso 1 non menziona le premesse alle quali deve rispondere <strong>la</strong> normagenerale e astratta. Sul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> giurisprudenza essa dev'essere in principiocontenuta in una legge formale 39 '. Molto spesso l'atto di un'autorità amministrativao giudiziaria del<strong>la</strong> Confederazione o dei Cantoni è basato unicamentesu un'ordinanza governativa. Onde rispettare il principio di legalità, una siffattaordinanza deve fondarsi su una legge in senso formale, nel<strong>la</strong> misura incui <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> o una costituzione cantonale non le serva da fondamento.La delega del<strong>la</strong> facoltà di legiferare a livello di ordinanza non deve inoltreessere esclusa dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. La delega va infine limitata a un determinatosettore materiale e <strong>la</strong> legge formale deve disciplinare i principi del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zionedelegata 40 '. Per l'amministrazione contributiva (quel<strong>la</strong> cioè chiamataa fornire prestazioni) <strong>la</strong> giurisprudenza re<strong>la</strong>tivizza tuttavia questo principioconsentendo ampie norme di delega 41 '. Gli articoli 153 capoverso 2 e 169 capoversol D 96 disciplinano tale questione in sede <strong>federale</strong>. Per l'ambito cantonalesono determinanti gli articoli 32 D 96 (limitazione dei diritti fondamentali)nonché <strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>.Occorre peraltro menzionare che l'articolo 4 capoverso l D 96 non contiene diritticostituzionali, bensì principi giuridici. In quanto tali essi possono esserefatti valere in una procedura giudiziaria ordinaria o in una procedura ricorsualeamministrativa; nell'ambito del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale invece, soltantoin re<strong>la</strong>zione con <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione di un diritto di libertà o di un altro dirittocostituzionale.Il capoverso 2 contiene diritto costituzionale non scritto che il Tribunale <strong>federale</strong>deduce dall'articolo 4 Cost. Si tratta del principio dell'interesse pubblicoe di quello del<strong>la</strong> proporzionalità. Questi principi devono limitare il potere statualeindicando quando, in quale misura e in quale modo lo Stato possa esercitarei diritti che gli competono e adempiere i compiti che gli spettano 42 '.L'interesse pubblico comprende anzitutto interessi di polizia, vale a dire tranquillitàe ordine pubblici, sicurezza, salute, buoni costumi, nonché buona fedenelle re<strong>la</strong>zioni negoziali 43 '. L'ordine pubblico si estende inoltre a aspettative di


ordine sociale, culturale, storico e scientifico nonché a esigenze del<strong>la</strong> protezioneambientale, dell'utilizzazione misurata del suolo, dell'uso parsimonioso dell'energia,ecc. Esso comprende inoltre l'interesse dello Stato al<strong>la</strong> propria indipendenza,al suo buon nome, al<strong>la</strong> sua attendibilità ecc. L'interesse pubblico puòmutare nel corso del tempo e può variare anche a seconda del luogo 44 '. Nonè in ultima analisi <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> a indicare che cosa debba essere riconosciutocome interesse pubblico (cfr. art. 2, 33 e 49 segg. D 96).Il principio di proporzionalità contiene tre elementi: il provvedimento stataledev'essere adatto a raggiungere l'obiettivo perseguito (adeguatezza); l'attivitàdello Stato non può, dal punto di vista materiale, spaziale, temporale e personale,imporre restrizioni più severe di quanto necessario per il conseguimentodell'obiettivo (indispensabilità, «minimo intervento possibile»); infine il provvedimentoadeguato e necessario dev'essere in un rapporto sensato con l'obiettivoperseguito (proporzionalità in senso stretto o proporzionalità del sacrificiorichiesto) 45 '. Il principio del<strong>la</strong> proporzionalità trova applicazione sia nell'amministrazionecontributiva sia nell'amministrazione interventistica. In ambeduei settori, il principio si rivolge sia alle autorità che applicano <strong>la</strong> legge sia allegis<strong>la</strong>tore 46 '.Il capoverso 3 sancisce il principio del<strong>la</strong> buona fede che, secondo <strong>la</strong> concezionegiuridica svizzera, è annoverato fra i principi giuridici fondamentali e improntanon solo le re<strong>la</strong>zioni fra Stato e privati ma anche quelle fra privati (cfr. art 2CC). Nell'articolo 4 D 96, il principio del<strong>la</strong> buona fede è ancorato nel sensodi una massima operativa fondamentale. La specifica protezione a titolo di dirittofondamentale, quale desunta dal Tribunale <strong>federale</strong> (protezione del<strong>la</strong> fiducialegittima nelle promesse fatte dalle autorità o protezione di altre aspettativelegittime fondate sul comportamento delle stesse) 47 ' non è menzionata nel catalogodei diritti fondamentali (art. 8 D 96).Il capoverso 4 sancisce l'obbligo del<strong>la</strong> Confederazione e dei Cantoni di osservareil diritto internazionale. Questo precetto si rivolge a tutti gli organi delloStato ed è un corol<strong>la</strong>rio del principio secondo cui le norme del diritto internazionaleprevalgono per principio su quelle contrarie del diritto interno. Dal capoverso4 non si può tuttavia desumere come si possa risolvere nel caso concretoun eventuale conflitto tra norma internazionale e nazionale. Nemmenol'articolo 180 D 96, il quale dichiara che per il Tribunale <strong>federale</strong> e per le altreautorità incaricate dell'applicazione del diritto sono determinanti le leggi federali,i decreti federali di obbligatorietà generale e il diritto internazionale, siesprime su tale questione; come finora previsto dall'articolo 113 capoverso 3Cosi., esso <strong>la</strong>scia al<strong>la</strong> prassi il compito di dare una risposta. Occorre quindi rifarsialle norme riconosciute dal<strong>la</strong> dottrina e dal<strong>la</strong> giurisprudenza.Secondo <strong>la</strong> concezione svizzera, il diritto internazionale e il diritto interno formanoun ordinamento giuridico unitario di cui fanno parte, in quanto «eie-


menti costitutivi» anche i trattati internazionali. Diversamente dai Paesi che siprofessano per <strong>la</strong> teoria dualistica, da noi, secondo l'opinione giuridica monisticapredominante, gli impegni internazionali non devono essere trasposti neldiritto nazionale mediante uno specifico atto integrativo. Per principio, lenorme del diritto internazionale hanno dunque applicazione diretta. Ciò valeanche per i principi fondamentali del diritto internazionale, in partico<strong>la</strong>re perl'obbligo dello Stato di adempiere le norme internazionali che lo vinco<strong>la</strong>no(poeta sunt servando), di rispettare il principio del<strong>la</strong> buona fede e di non appel<strong>la</strong>rsial diritto interno per giustificare un'inadempienza nei confronti di altriStati partecipi di un accordo internazionale. Questi tre principi scaturiscononon solo dalle norme del diritto internazionale consuetudinario; sono anchesanciti negli articoli 26 e 27 del<strong>la</strong> Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969sul diritto dei trattati 48 ', ratificata dal<strong>la</strong> Svizzera. Nell'ordinamento giuridicointernazionale, l'obbligo di adempiere i trattati secondo <strong>la</strong> buona fede costituisceil fondamento del<strong>la</strong> preminenza del diritto internazionale su quello interno.Questo imperativo riveste importanza centrale in partico<strong>la</strong>re a tute<strong>la</strong> dei piccoliStati. Le vio<strong>la</strong>zioni intenzionali del diritto internazionale - quali l'emanazionedi atti legis<strong>la</strong>tivi, amministrativi o giudiziari contrari agli impegni assunti a livellointernazionale - non possono essere giustificate facendo appello a disposizionidel diritto interno. In diritto internazionale, un trattato vinco<strong>la</strong> lo Statoin quanto tale: nei limiti delle loro competenze, tutti gli organi dello Stato sonopertanto tenuti a far sì che il diritto nazionale si impronti agli impegni assuntia livello internazionale; tutti gli organi dello Stato sono congiuntamente responsabilidell'adempimento degli obblighi internazionali 49 '.In sintonia con <strong>la</strong> dottrina dominante in Svizzera, gli organi del<strong>la</strong> Confederazionehanno più volte riconosciuto e confermato il principio del<strong>la</strong> preminenzadel diritto internazionale 50 '. Rinviamo in questo contesto sia al parere congiuntodell'Ufficio <strong>federale</strong> di giustizia e del<strong>la</strong> Direzione del diritto internazionalepubblico in merito al «Rapporto tra diritto internazionale e diritto nazionalenell'ambito dell'ordinamento giuridico svizzero» 51 ' sia a quanto da noiesposto a questo proposito nel messaggio sullo SEE 52 '. Anche in occasione deidibattiti sull'iniziativa popo<strong>la</strong>re «per una politica d'asilo ragionevole», dichiaratanul<strong>la</strong> dalle Camere federali, tale preminenza è stata ribadita 53 '.Come esposto esaurientemente nel parere congiunto di cui sopra, un conflittotra norma internazionale e nazionale può essere facilmente evitato mettendo insintonia i due ordinamenti grazie allo strumento dell'interpretazione (principiodell'interpretazione conforme al diritto internazionale). In caso di conflitto


eale vale comunque il principio secondo cui <strong>la</strong> norma di diritto interno nonpuò essere applicata 54) .Anche se non costituisce una vera e propria norma di conflitto, l'articolo 4 capoverso4, che obbliga tutti gli organi dello Stato ad osservare il diritto internazionale,dev'essere interpretato al<strong>la</strong> luce di questi principi riconosciuti dal<strong>la</strong>dottrina e dal<strong>la</strong> prassi.Articolo 5 Lingue nazionaliL'articolo 5 D 96 riprende l'odierno articolo 116 capoverso 1 Cost. 55) .Le lingue nazionali sono un importante elemento costituente dello Stato federativosvizzero; l'indicazione del<strong>la</strong> lingua quale più importante vettore di culturarinvia al<strong>la</strong> totalità delle condizioni esistenziali dello Stato. In quanto lingue nazionali,tutte le quattro lingue hanno pari diritti. Il fatto che <strong>la</strong> disposizione figurinel<strong>la</strong> parte introduttiva e non come oggi nelle disposizioni organizzativene sottolinea l'importanza quale «dichiarazione politica» 56 '. Divergendo dalvigente articolo 116 Cost., nel testo tedesco non si par<strong>la</strong> più di «Nationalsprachen»bensì, conformemente al<strong>la</strong> terminolgia oggi usuale, di «Landessprachen».La disposizione sulle lingue nazionali è in stretta re<strong>la</strong>zione con il disciplinamentodelle lingue ufficiali. Essa non esige tuttavia né dal<strong>la</strong> Confederazione nédai Cantoni che quali lingue nazionali e lingue ufficiali valgano le stesse lingue.La Confederazione documenta questa situazione attribuendo, nell'articolo 135D 96, statuto speciale al romancio; i Cantoni possono designare una o più linguequali loro lingue ufficiali, tenendo così conto del<strong>la</strong> composizione etnicadel<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione. Il diritto costituzionale svizzero sulle lingue comprende, oltreagli articoli Se 135 D 96, anche l'articolo 15 D 96 (libertà di lingua; usoprivato di altre lingue), gli articoli 27 e 28 D 96 (privazione del<strong>la</strong> libertà, procedurapenale; diritto ai servizi di un interprete in caso di privazione del<strong>la</strong> libertàe di procedimento penale), nonché l'articolo 82 D 96 (cultura e lingua; promozionedelle minoranze linguistiche svizzere).In sede di consultazione il nuovo termine tedesco di «Landessprachen» è statoaccolto favorevolmente. Da parte privata è stato chiesto di disciplinare <strong>la</strong> questionedelle lingue ufficiali nell'articolo 5; il Cantone di Berna, i Verdi e gli ingegneriSvizzeri preferirebbero addirittura riunire tutti gli articoli sulle linguenell'articolo 5.


Titolo secondo: Diritti fondamentali e obiettivi socialiII presente titolo, come indica chiaramente <strong>la</strong> dicitura, riunisce i diritti fondamentalie gli obiettivi sociali, seppur disciplinati in capitoli distinti. Lo si è fattoper una duplice considerazione: i diritti fondamentali e gli obiettivi sociali presentanolegami evidenti, ma occorre distinguerli chiaramente.I diritti fondamentali e gli obiettivi sociali hanno infatti alcuni punti in comune:anzitutto, si rivolgono entrambi allo Stato nel suo insieme e non unicamenteal<strong>la</strong> Confederazione o ai Cantoni. Su questo punto, val <strong>la</strong> pena di ricordareche né gli uni né gli altri interferiscono nel<strong>la</strong> ripartizione delle competenzetra Stato centrale e Cantoni, Questa ripartizione è ormai disciplinata, secondo<strong>la</strong> sistematica del D 96, nel titolo terzo (Confederazione e Cantoni). Nelle lororispettive sfere di competenza, <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni devono dunquesia rispettare i diritti fondamentali, sia attuare gli obiettivi sociali. In secondoluogo, il contenuto di certi diritti fondamentali presenta un evidente caratteresociale: è il caso soprattutto del diritto a condizioni minime d'esistenza (cfr.art. 10 D 96), il quale implica un vero e proprio diritto a prestazioni positiveda parte dello Stato, per esempio in materia di alimentazione, abbigliamentoe alloggio. In terzo luogo, i diritti fondamentali, al pari degli obiettivi socialie contrariamente per esempio alle norme sul<strong>la</strong> ripartizione delle competenze dicui al titolo terzo, tendono a garantire un certo sviluppo dell'uomo nel<strong>la</strong> società,anche se, come vedremo in seguito, i destinatari non sono gli stessi.Nonostante questi punti comuni, è indispensabile distinguere chiaramente tradiritti fondamentali e obiettivi sociali. Infatti, i primi, in quanto si rivolgonoai singoli individui, possono essere fatti valere direttamente in giudizio. Concretamente,ciò significa che qualsiasi persona può invocarne <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione dinanziai tribunali. Per contro, gli obiettivi sociali, in quanto si rivolgono anzituttoal legis<strong>la</strong>tore, devono dapprima essere concretati da quest'ultimo. Per attuarei programmi assegnatigli dagli obiettivi sociali, il legis<strong>la</strong>tore dispone sempredi un apprezzabile margine di manovra quanto allo scadenzario, quantoalle priorità e quanto ai mezzi da impiegare. Questa differenza sostanziale tradiritti fondamentali e obiettivi sociali giustifica una chiara separazione, in duecapitoli distinti, al fine di evitare confusioni.Capitolo 1: Diritti fondamentaliL'idea al<strong>la</strong> base del presente capitolo era di riunire in un «catalogo» i dirittifondamentali attualmente disseminati in diversi punti del<strong>la</strong> Costizuzione e indiverse convenzioni internazionali o consacrati dal Tribunale <strong>federale</strong> e dagliorgani d'applicazione di tali convenzioni. Le libertà elencate in questo capitoloI hanno come caratteristica comune quel<strong>la</strong> di essere direttamente deducibili ingiudizio e possono dunque essere invocate davanti ai tribunali.II posto che il catalogo dei diritti fondamentali occupa nel<strong>la</strong> sistematica del D96 non è casuale poiché si situa immediatamente dopo le disposizioni generalima prima degli obiettivi sociali e soprattutto prima dei rapporti tra Confederazionee Cantoni. Il costituente intende così marcare l'importanza riconosciuta128


alle libertà individuali e collettive nel nostro Stato di diritto. Il fatto di porrei diritti fondamentali - come gli obiettivi sociali - prima del titolo terzo presentainoltre <strong>la</strong> conseguenza che tali diritti si rivolgono sia al<strong>la</strong> Confederazionesia ai Cantoni (e dunque anche ai Comuni).Nell'insieme, gli enti consultati hanno favorevolmente accolto l'istituzione diun catalogo di diritti fondamentali 57 '. In ragione del<strong>la</strong> rilevante evoluzionedel<strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong> e degli organi del<strong>la</strong> CEDU, si è resonecessario un grande sforzo di codificazione del diritto non scritto per aggiornareil diritto costituzionale odierno; anche questo intento ha suscitato un'ecoalquanto positiva 58 '. Non si deve tuttavia perdere di vista che è impossibileprocedere a una codificazione esaustiva dei diritti fondamentali: in futuro, illoro contenuto concreto continuerà ad essere determinato dal<strong>la</strong> giurisprudenza,secondo un processo evolutivo.Nel presente capitolo ci siamo avvalsi di una c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> generale di salvaguardianon soltanto per i diritti di valenza istituzionale (cfr. l'art. 12 D 96 <strong>concernente</strong>il diritto al matrimonio o l'art. 22 cpv. l D 96 <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong>proprietà), ma anche per <strong>la</strong> maggior parte delle altre libertà fondamentali (cfr.art. 13 cpv. l D 96; art. 14 cpv. l D 96; art 15 cpv. l D 96 ecc.). Questo mododi procedere permette di mostrare chiaramente che, <strong>la</strong>ddove <strong>la</strong> disposizione costituzionaleenumera diversi aspetti del diritto in causa (cfr. art. 13 cpv. 2-4 D96; art. 19 cpv. 2 e 3 D 96), <strong>la</strong> protezione è generale e non si esaurisce dunquenei soli aspetti enunciati.L'analisi dei risultati del<strong>la</strong> procedura di consultazione ha d'altro canto postoin luce numerose proposte, dal<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione a volte critica, per l'estensionedel catalogo delle libertà e <strong>la</strong> modifica del<strong>la</strong> struttura dello stesso. Fra le propostepiù sovente avanzate, possono essere rilevate le tre seguenti:- Il desiderio 59 ' che fosse riveduta <strong>la</strong> struttura del capitolo dedicato ai dirittifondamentali. Si è in partico<strong>la</strong>re proposta <strong>la</strong> creazione di suddivisioni nei capitolidei diritti fondamentali (diritti legati al<strong>la</strong> vita e al<strong>la</strong> libertà personali, dirittipolitici, diritti economici, diritti sociali o anche diritti procedurali). Nonostantemirino a migliorare <strong>la</strong> sistematica del progetto, siffatte divisioni non sono a nostroavviso indispensabili. Esse erano già state del resto previste nell'ambitodell'e<strong>la</strong>borazione dell'AP 95, ma erano state abbandonate soprattutto per ragionid'ordine pratico (difficoltà di c<strong>la</strong>ssificare certi diritti fondamentali);- Il desiderio che il minore figuri esplicitamente come tito<strong>la</strong>re di diritti fondamentali6 ®, soprattutto in ragione del<strong>la</strong> protezione partico<strong>la</strong>re di cui deve be-


neficiare. Malgrado tale domanda, formu<strong>la</strong>ta da più ambienti, il progettoche vi è sottoposto non prevede diritti partico<strong>la</strong>ri per il minore. Abbiamo ineffetti ritenuto che non fosse necessario introdurre categorie supplementaridi tito<strong>la</strong>ri di diritti costituzionali; in effetti se si introducesse una categoriaspeciale per i minori, sarebbe pure immaginabile prevederne una per i giovani61 ', per gli adulti, per i disabili 62 ' ecc. Una tale moltiplicazione nuocerebbesenza dubbio al carattere universale delle libertà fondamentali che proteggein principio tutte le persone, senza distinzione. Abbiamo per controcercato di tenere conto dei bisogni specifici del bambino negli scopi sociali(art. 33 D 96): il legis<strong>la</strong>tore avrà quindi il compito non solo di assicurare unaprotezione partico<strong>la</strong>re al bambino, ma anche di permettere a quest'ultimo dibeneficiare di una formazione iniziale e continua, nonché di favorirne l'integrazionesociale, culturale e politica;- La creazione di un catalogo di doveri fondamentali^. Il modello di <strong>Costituzione</strong>e<strong>la</strong>borato dal DFGP nel 1985 aveva già previsto <strong>la</strong> stesura di un siffattocatalogo, che figurava immediatamente dopo quello dei dirittifondamentali 64 ', per ricordare in qualche modo al cittadino che libertà e responsabilitànon esistono l'una senza l'altra. Il disegno che vi è presentatonon riprende l'idea di un catalogo dei doveri fondamentali. Ciò non significaperò che gli abitanti di questo Paese non abbiano obblighi nei confronti del<strong>la</strong>comunità: l'obbligo di frequentare <strong>la</strong> scuo<strong>la</strong> (art. 78 cpv. l D 96), quellod'effettuare il servizio militare (art. 55 D 96) o quello di pagare le imposte(art. 119 D 96 e contrario) conservano il loro senso, anche se non sono riunitiin un catalogo. L'e<strong>la</strong>borazione di quest'ultimo incontrerebbe difficoltà, inpartico<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> scelta dei doveri che meriterebbero d'essere sanciti dal testoconvenzionale, senza par<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> questione delle eventuali sanzioni in casodi inosservanza di tali doveri 65 '.Articolo 6 Dignità umanaLa disposizione 66 ' garantisce il rispetto e <strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> dignità umana. Ilprincipio assicura a ogni persona un trattamento umano e non degradante.In diritto internazionale, <strong>la</strong> dignità umana è protetta dall'articolo 3 CEDU chevieta <strong>la</strong> tortura, nonché pene e «trattamenti inumani e degradanti». Secondole disposizioni di diritto internazionale 67 ', tale aspetto elementare del<strong>la</strong> dignitàumana non può essere limitato, neppure in tempo di guerra o in presenza diun altro pericolo pubblico che minacci <strong>la</strong> vita del<strong>la</strong> nazione. Essa figura anche


negli articoli 7 (cui non si può derogare nemmeno in caso di pericolo pubblicoeccezionale in virtù dell'ari. 4 par. 2) e 10 del Patto II, nell'articolo 13 delPatto I e negli articoli 23, 37 e 40 del<strong>la</strong> Convenzione dell'ONU sui diritti delfanciullo 68 ' (in via di ratificazione).La garanzia del<strong>la</strong> dignità umana è il nucleo e il punto di riferimento di altridiritti fondamentali, ne determina il contenuto e costituisce un valore indicativoper interpretarli e concretarli. Secondo il Tribunale <strong>federale</strong> e una partedel<strong>la</strong> dottrina, essa non è un diritto costituzionale direttamente applicabile, mapiuttosto un valore, un bene giuridico da rispettare attraverso <strong>la</strong> libertà personale.Secondo <strong>la</strong> dottrina dominante, <strong>la</strong> dignità umana è, al contrario, un dirittodeducibile in giudizio, garantito nell'ambito del<strong>la</strong> libertà personale. Laprotezione del<strong>la</strong> dignità umana è in qualche modo l'ultima risorsa del diritto,nel caso in cui restasse inefficace <strong>la</strong> garanzia di tutti gli altri diritti fondamentali.Si tratta in questo senso di un diritto primario e sussidiario rispetto a tuttigli altri. Il fatto che il rispetto del<strong>la</strong> dignità umana sia un diritto sussidiario nonimplica comunque una protezione generale di qualsivoglia libertà prospettabilein futuro (a tale riguardo il Tribunale <strong>federale</strong> mostra una certa prudenza) 69 '.La nozione di dignità umana è apparsa per <strong>la</strong> prima volta nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>nell'articolo 24 novies re<strong>la</strong>tivo agli abusi del<strong>la</strong> tecnologia riproduttiva e dell'ingegneriagenetica, adottato il 17 maggio 1992 70) . Essa è attualmente ripresa dalnuovo articolo 24 decies sul<strong>la</strong> medicina dei trapianti, posto in consultazione dalnostro Consiglio sino a fine 1996. In quanto principio generale, <strong>la</strong> dignitàumana determina pure l'interpretazione e <strong>la</strong> formazione degli altri diritti fondamentali.Affinchè si possa par<strong>la</strong>re di una sua vio<strong>la</strong>zione, non occorre che visia stata una lesione dell'integrità fisica o psichica: il diritto al<strong>la</strong> dignità puòessere invocato sia per un caso di tortura sia per il semplice fatto di ridicolizzareuna persona a causa del<strong>la</strong> sua appartenenza a una minoranza o di ledere<strong>la</strong> sua identità (v. art. 261 bis CP).La protezione del<strong>la</strong> dignità umana riveste importanza centrale in materia di detenzione,interrogatori, estradizione, espulsione, medicina, ambiente e politicadegli stranieri. Essa fissa limiti assoluti per <strong>la</strong> privazione del<strong>la</strong> libertà in occasionedel<strong>la</strong> detenzione, in modo da garantire al detenuto lo sviluppo del<strong>la</strong> suapersonalità. Il rego<strong>la</strong>mento di un carcere deve rispettare condizioni minime:deve prevedere per i detenuti <strong>la</strong> possibilità di uscire, ricevere visite, <strong>la</strong>varsi, corrisponderecon l'esterno ecc. Il principio del<strong>la</strong> dignità umana ha conseguenzeanche in materia di diritto procedurale, di tute<strong>la</strong> del diritto e nell'esercizio deidiritti politici 71 '. In diritto procedurale, il riconoscimento del valore intrinseco(e quindi del<strong>la</strong> dignità) dell'individuo implica che una persona non possa esseretrattata come un oggetto, ma debba potersi esprimere prima che sia presa unadecisione <strong>concernente</strong> i suoi diritti. È anche il rispetto del<strong>la</strong> dignità umana cheobbliga un'autorità a motivare <strong>la</strong> sua decisione, poiché una decisione non moti-


vata, al<strong>la</strong> quale una persona dovrebbe sottomettersi, ne ferirebbe <strong>la</strong> dignità.Nel settore del<strong>la</strong> protezione del diritto, <strong>la</strong> dignità umana implica <strong>la</strong> garanzia dicondizioni minime dello sviluppo personale anche in situazioni quali <strong>la</strong> detenzione.Per il diritto del<strong>la</strong> personalità, dignità umana significa rispetto del<strong>la</strong> vitasentimentale e dell'integrità morale 72 '. Per i diritti politici, è anche <strong>la</strong> base sucui poggia il principio del<strong>la</strong> parità del diritto di voto. Così, tutti i settori dell'ordinegiuridico sono impregnati dal<strong>la</strong> dignità umana. L'aspetto «programmatico»del principio del<strong>la</strong> dignità umana obbliga tutte le autorità a fondarele loro decisioni su un ordine di valori che si basa sul riconoscimento del valoreintrinseco degli individui e, quindi, del primato che occorre loro riconoscere rispettoalle cose. Vi è una dimensione universale in questo principio: <strong>la</strong> dignitàdel<strong>la</strong> creatura in generale, che si ritrova d'altro canto nel mandato attribuitoallo Stato di proteggere l'essere umano e l'ambiente naturale (art. 59 D 96).Nel quadro del<strong>la</strong> procedura di consultazione, questo articolo ha suscitato alcunereazioni soprattutto per quanto concerne l'estensione del<strong>la</strong> protezionedel<strong>la</strong> dignità umana: un Cantone (TI), due partiti rappresentati in Par<strong>la</strong>mento(PS, Verdi), sei altri partiti 73 ' e dodici organizzazioni 74 ' hanno proposto formu<strong>la</strong>zionipiù categoriche (<strong>la</strong> dignità umana è invio<strong>la</strong>bile, intangibile ecc.). Ineffetti, <strong>la</strong> dignità umana è uno dei diritti fondamentali più importanti (comegià rilevato, essa costituisce nucleo e base di taluni di essi). La formu<strong>la</strong>zionedell'articolo 6 AP 95 secondo cui <strong>la</strong> dignità umana «va rispettata e protetta»può dunque sembrare un po' debole 75 '. D'altra parte, il fatto di par<strong>la</strong>re di«intangibilità» (o «invio<strong>la</strong>bilità») farebbe pensare che lo Stato sia sempre ingrado di garantire una protezione totale e assoluta, il che non rispecchierebbefedelmente <strong>la</strong> realtà. Inoltre, nessun altro diritto fondamentale è formu<strong>la</strong>to intermini tanto assoluti, nemmeno il diritto al<strong>la</strong> vita. Ecco perché abbiamo decisodi attenerci al<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione scelta nell'AP 95.Va da sé che <strong>la</strong> dignità umana ricopre infine anche il diritto a una sepoltura decente,attualmente garantito esplicitamente dall'articolo 53 capoverso 2 Cost.Articolo 7 Uguaglianza giuridicaQuesto disposto corrisponde all'articolo 4 Co;st. 76) . Il principio d'uguaglianzaè parimenti garantito dagli articoli 14 CEDU, 2 paragrafo 2 del Patto I, 2 paragrafo1 e 26 del Patto II 77) .La garanzia costituzionale del diritto all'uguaglianza giuridica si rivolge aquanti fanno le leggi e a quanti le applicano. L'autorità che emana norme didiritto deve trattare similmente le situazioni simili e differentemente le situa-


zioni diverse. Allorquando le situazioni presentano fra loro similitudini e diversitàche giustificherebbero trattamenti simili o diversi, l'autore del<strong>la</strong> norma didiritto dispone allora di un margine d'apprezzamento. La ragionevolezza diuna distinzione giuridica può valutarsi in maniera diversa secondo le epoche esecondo le concezioni, ideologie e istituzioni del momento. Le autorità cheprendono decisioni devono, al<strong>la</strong> stessa maniera, trattare similmente le situazionisimili e differentemente le situazioni diverse.Il capoverso 1 riprende essenzialmente l'articolo 4 capoverso 1, primo periodoCost. Esso garantisce una parità giuridica, di contro a una parità economicao a una parità sociale che possono essere oggetto soltanto di programmi politici.Un leggero cambiamento di formu<strong>la</strong>zione è tuttavia stato necessario: l'articolo7 capoverso l D 96 precisa ora che tutti sono uguali davanti al<strong>la</strong> legge,mentre il tenore dell'articolo 4 capoverso 1 Cost. riservava <strong>la</strong> tito<strong>la</strong>rità del dirittoagli Svizzeri. Tale cambiamento ha suscitato qualche reazione negativanel<strong>la</strong> procedura di consultazione 78) . Poiché <strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>e <strong>la</strong> dottrina hanno ormai da tempo esteso agli stranieri <strong>la</strong> possibilità diappel<strong>la</strong>rsi all'articolo 4 Cost. 79) , abbiamo ritenuto necessario adattare <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zioneallo scopo di tenere conto di tale realtà. Anche se il diritto costituzionaleall'uguaglianza spetta a qualsiasi- persona (fisica o giuridica, svizzera oestera), questo non significa che il criterio del tipo di personalità o quello del<strong>la</strong>nazionalità non possano obiettivamente giustificare una differenza di trattamento.Si tratta di una questione di fondo, non di tito<strong>la</strong>rità.Il capoverso 2, che formu<strong>la</strong> in altro modo l'idea contenuta nell'articolo 4 capoverso1 secondo periodo Cost., sancisce il principio del<strong>la</strong> non discriminazione.Secondo tale principio, nessun fatto può giustificare di trattare diversamenteun gruppo di persone a fini discriminatori. Il capoverso 2 elenca uncerto numero di tali criteri sensibili, impropri a giustificare disparità di trattamento.Si tratta di criteri che nel<strong>la</strong> storia recente sono stati spesso all'originedi discriminazioni (sesso, lingua, convinzioni religiose, filosofiche o politiche)e il cui carattere inammissibile non può essere dedotto direttamente da un altrodiritto fondamentale, esplicitamente garantito dal disegno (razza o estrazionesociale). Inversamente non sono stati ripresi nel<strong>la</strong> lista i criteri che, importantinel 1848, hanno da allora perduto parte del<strong>la</strong> loro attualità («non sudditanzadi sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia»). La procedura diconsultazione ha sottolineato che un'enumerazione di criteri di discriminazioneinammissibili era in generale ben accolta. Sono state fatte anche numeroseproposte d'estensione di tale lista a nuove discriminazioni; fra queste, lepiù frequenti, sono <strong>la</strong> salute 80 ', le inclinazioni sessuali 81 ', lo stato civile 82 ',


I'età 83) . Occorre ricordare nel presente contesto che <strong>la</strong> lista dell'articolo 7 capoverso2 D 96, che utilizza l'avverbio «in partico<strong>la</strong>re», non ha carattere esaustivo.Essa non può quindi impedire lo sviluppo futuro del<strong>la</strong> giurisprudenzaverso <strong>la</strong> proscrizione di nuove fonti di discriminazione. Allo scopo di tenereconto dei pareri espressi che chiedono, nel<strong>la</strong> grande maggioranza, una lista piùmoderna delle discriminazioni inammissibili, abbiamo deciso d'aggiungere, rispettoal testo inviato in consultazione, le deficienze fisiche o mentali. Non sitratta dunque di una modifica materiale del diritto attualmente in vigore, bensìdi un aggiornamento del principio di non-discriminazione.Il capoverso 3 riprende testualmente l'articolo 4 capoverso 2 Cost. che garantisceun aspetto partico<strong>la</strong>re del principio d'uguaglianza, quello del<strong>la</strong> parità dei sessi. Ilprimo periodo precisa il diritto all'uguaglianza giuridica di cui al capoverso 1; ilsecondo periodo conferisce al legis<strong>la</strong>tore il mandato di assicurare l'uguaglianzafra i sessi e indica, a titolo d'esempio, alcuni settori partico<strong>la</strong>rmente interessati;tale mandato si distingue da quello del primo periodo in quanto comanda al legis<strong>la</strong>toredi provvedere, nel<strong>la</strong> misura del possibile, all'uguaglianza di fatto 84 '; ilterzo periodo pone una rego<strong>la</strong> partico<strong>la</strong>re al diritto del <strong>la</strong>voro, <strong>la</strong> parità di sa<strong>la</strong>rioper un <strong>la</strong>voro di uguale valore; questa rego<strong>la</strong> è direttamente opponibile ai datoridi <strong>la</strong>voro pubblici o privati. Il primo e il terzo periodo conferiscono un diritto costituzionale,il secondo affida un mandato al legis<strong>la</strong>tore 85 '. La procedura di consultazioneha posto in luce numerose proposte d'ampliamento di questo capoverso,del resto non partico<strong>la</strong>rmente contestato. Fra tali proposte figurano segnatamentequelle volte ad ottenere un'equa rappresentanza femminile nelle autoritàfederali 86 *, se necessario mediante l'introduzione di quote. Non abbiamo accoltotali proposte che andrebbero senza dubbio al di là del diritto costituzionale attualmentein vigore, in partico<strong>la</strong>re nel<strong>la</strong> misura in cui esse implicano <strong>la</strong> modificadi certi articoli concernenti le autorità federali (art. 133 segg. D 96). Possiamo ancorasottolineare che un'iniziativa popo<strong>la</strong>re <strong>federale</strong> che prevede l'introduzione diquote destinate a rafforzare <strong>la</strong> rappresentanza femminile nelle autorità federali èformalmente riuscita e sarà prossimamente sottoposta al Par<strong>la</strong>mento 87 '.Articolo 8 Protezione dall'arbitrio e tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> buona fedeQuesta disposizione 88 ' sancisce due diritti costituzionali che il Tribunale <strong>federale</strong>deduce dall'articolo 4 Cost.: <strong>la</strong> protezione dall'arbitrio 89 ' e <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong>buona fede 90 '. Il divieto dell'arbitrio e <strong>la</strong> buona fede sono due principi dell'attivitàstatuale, ai quali il Tribunale <strong>federale</strong> ha pure conferito qualità di diritticostituzionali autonomi, il che significa che i privati possono prevalersene direttamentein una procedura.


Il divieto dell'arbitrio è un fondamento irrinunciabile dello Stato di diritto;esso assicura al singolo, nei rapporti con i poteri pubblici, un minimo di giustizia.In ragione del suo carattere minimo, tale diritto individuale appare comeun diritto costituzionale sussidiario, invocato allorquando non ci si possa appel<strong>la</strong>rea un diritto fondamentale o a un altro diritto specifico"'. Nessuna ragioned'interesse pubblico, pur importante che sia, potrebbe giustificare unatto statale arbitrario. Il divieto dell'arbitrio si rivolge al legis<strong>la</strong>tore e alle autoritàincaricate dell'applicazione del diritto. Se si rivolge al legis<strong>la</strong>tore, ciò significache un atto legis<strong>la</strong>tivo «vio<strong>la</strong> il divieto dell'arbitrio allorquando non sipossa fondarlo su motivi seri o sia sprovvisto di senso e di scopo» 92. A direil vero, sono rari i casi in cui il divieto abbia una portata indipendente, distintada quel<strong>la</strong> di qualsiasi altro diritto costituzionale. Una legge al<strong>la</strong> quale si possamuovere <strong>la</strong> censura d'essere arbitraria nel senso precitato è in effetti e quasisempre contemporaneamente contraria al principio d'uguaglianza o a un altrodiritto fondamentale 93. Quando si rivolge alle autorità preposte all'applicazionedel diritto, il divieto dell'arbitrio esercita una funzione propria. A questoproposito <strong>la</strong> giurisprudenza Io comprende nel modo seguente: «Non vi è ancoraarbitrio se un'altra decisione fosse stata possibile o persine preferibile; il Tribunale<strong>federale</strong> si scosta dal<strong>la</strong> decisione delle autorità cantonali soltanto se taledecisione sia manifestamente insostenibile, manifestamente contraria allo statodi fatto, violi in modo grave una rego<strong>la</strong> di diritto o un principio giuridico incontestatoo contraddica in modo vistoso il sentimento del<strong>la</strong> giustizia» 94. Poichél'applicazione del diritto <strong>federale</strong> può, in generale, essere liberatamente rivistadal Tribunale <strong>federale</strong> nel quadro di ricorsi ordinari (ricorso per riforma,ricorso per nullità, ricorso di diritto amministrativo), il riconoscimento di undiritto costituzionale specifico al<strong>la</strong> protezione dall'arbitrio è utile soprattutto incaso d'applicazione del diritto cantonale. La <strong>Costituzione</strong> non garantisce infattinessun diritto generale al<strong>la</strong> buona applicazione del diritto cantonale, assicuratain principio dai tribunali cantonali, ma garantisce perlomeno il dirittoa che l'applicazione dal diritto cantonale non sia gravemente errata, vale a direche <strong>la</strong> sua interpretazione non sia manifestamente inammissibile. Il diritto al<strong>la</strong>protezione dall'arbitrio non ha effetto diretto sui rapporti tra i privati: il minimodi giustizia che si devono mutualmente è retto dalle leggi penali e civili.Conformemente al<strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>, <strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong>buona fede permette a una persona di esigere da un'autorità ch'essa si conformialle sue promesse o ai suoi comportamenti, eviti di contraddirsi o, in altritermini, non deluda <strong>la</strong> fiducia ch'essa ha verosimilmente potuto far nascere inlei. Il principio del<strong>la</strong> buona fede regge l'insieme delle attività dello Stato (art.4 cpv. 3 D 96). Ma non ogni comportamento del<strong>la</strong> collettività pubblica è taleda far nascere nel cittadino una fiducia che meriti d'essere protetta, il che implicache non ogni vio<strong>la</strong>zione di tale principio fonda necessariamente il dirittodi ottenere che l'autorità modifichi <strong>la</strong> sua decisione o ne prenda una. La giurispridenzadel Tribunale <strong>federale</strong> riconosce <strong>la</strong> protezione di tale diritto soltanto9»DTF 102 <strong>la</strong> 321.» 2 >DTF 116 <strong>la</strong> 83.93>DTF 101 <strong>la</strong> 392; 102 <strong>la</strong> 288.DTF 119 <strong>la</strong> 117 (nostra traduz.).135


a certe condizioni 95 '. Inoltre, quando si tratta di determinare se lo Statodebba rispondere del proprio comportamento all'origine del<strong>la</strong> fiducia, occorreprocedere al<strong>la</strong> ponderazione degli interessi in gioco, poiché <strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong>buona fede può collidere con altri interessi pubblici degni d'essere protetti,quali il principio di legalità, del<strong>la</strong> parità di trattamento ecc. Se l'interesse pubblicosupera chiaramente quello del<strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> buona fede (a causa ades. dell'importanza minima delle disposizioni prese), l'assicurazione data dall'autoritàpuò anche non avere alcuna conseguenza.Nel quadro del<strong>la</strong> procedura di consultazione, questo articolo ha suscitato pochereazioni. Un Cantone (SH) e due organizzazioni (USAM, GRLC) hannochiesto di precisare che il principio del<strong>la</strong> buona fede si limita ai rapporti tra loStato e i singoli. In quanto diritto fondamentale, il diritto al<strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong>buona fede esplica in principio effetti soltanto nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione verticale fra loStato e i singoli, ma secondo l'articolo 31 capoverso 3 D 96 le autorità possonoestendere il principio anche nelle re<strong>la</strong>zioni tra i singoli (come già previsto dall'art.2 CC). Una restrizione di tale principio ai soli rapporti tra lo Stato e isingoli non corrisponderebbe quindi al diritto in vigore.Articolo 9 Diritto al<strong>la</strong> vita e al<strong>la</strong> libertà personaleQuesta disposizione 96 ' protegge il diritto al<strong>la</strong> vita e al<strong>la</strong> libertà personale che,benché non iscritti nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> attuale, sono riconosciuti dal Tribunale<strong>federale</strong> come diritti costituzionali non scritti; essa riprende ugualmente il divietodel<strong>la</strong> pena di morte previsto dall'articolo 65 Cosi. In diritto internazionaleil diritto al<strong>la</strong> vita è sancito dall'articolo 2 CEDU, dall'articolo 6 del PattoII e dall'articolo 6 del<strong>la</strong> Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo 97 ' (invia di ratificazione).Il capoverso 1 primo periodo, garantisce il diritto al<strong>la</strong> vita. Quale aspetto fondamentaledell'integrità fisica, il diritto al<strong>la</strong> vita è anche tute<strong>la</strong>to dal<strong>la</strong> libertàpersonale 98 '. Esso protegge anzitutto l'inizio del<strong>la</strong> vita. Finora, però, né <strong>la</strong>legge né <strong>la</strong> giurisprudenza hanno fissato una volta per tutte il momento nelquale ha inizio <strong>la</strong> protezione giuridica del<strong>la</strong> vita (neppure <strong>la</strong> CEDU ha dato unarisposta 99 '). La questione riveste importanza partico<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> qualifica giuridicadell'embrione in materia d'aborto, di procreazione medicalmente assistitae di ingegneria genetica. Per <strong>la</strong> questione del momento in cui <strong>la</strong> vita prende fine(e, di conseguenza, quando cessa <strong>la</strong> protezione costituzionale), il Tribunale <strong>federale</strong>si è fondato sul criterio del<strong>la</strong> morte cerebrale (in sintonia con <strong>la</strong> dottrinamedica recente). Il diritto al<strong>la</strong> vita gode di protezione assoluta rispetto alle vio<strong>la</strong>zioniintenzionali, fatte salve le le eccezioni seguenti: un atto di guerra legittimopuò causare <strong>la</strong> morte di una persona; <strong>la</strong> prevenzione di un pericolo daparte del<strong>la</strong> polizia può, in casi estremi, giustificare <strong>la</strong> morte di un essereumano; l'aggressione senza diritto o <strong>la</strong> minaccia senza diritto di un'aggressione


imminente autorizza <strong>la</strong> persona aggredita a respinger<strong>la</strong> (art. 33 CP). In materiad'eutanasia, quel<strong>la</strong> detta attiva è in ogni caso vietata poiché vio<strong>la</strong> il principiofondamentale del divieto dell'omicidio intenzionale. Tale diritto non si limitaall'esistenza fisica, ma garantisce anche l'insieme delle funzioni fisiche e psichichenecessarie all'esistenza. Il Tribunale <strong>federale</strong> ha definito <strong>la</strong> vita umanaquale aspetto elementare dello sviluppo del<strong>la</strong> personalità e l'ha c<strong>la</strong>ssificata nelnucleo intangibile del<strong>la</strong> libertà personale 100 >. In una decisione sul trapiantod'organi ha dichiarato che il diritto costituzionale al<strong>la</strong> vita si distingue dagli altriaspetti del<strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> personalità, garantita dal<strong>la</strong> libertà individuale,in quanto ogni vio<strong>la</strong>zione volontaria di tale diritto costituisce nel contempo unintervento sul<strong>la</strong> sostanza stessa (nucleo intangibile) - che beneficia di una protezioneassoluta - e vio<strong>la</strong> quindi <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Il diritto al<strong>la</strong> vita non permettedi conseguenza nessuna restrizione; vio<strong>la</strong>zioni fondate su una base legaleed effettuate nell'interesse pubblico sono inconcepibili 101 '.Il secondo periodo del capoverso 1 vieta <strong>la</strong> pena di morte in tempo di pacecome in tempo di guerra. Il principio non conosce eccezioni. La reintroduzionedi questa pena è esclusa in tempo di pace dal protocollo aggiuntivo n. 6 al<strong>la</strong>CEDU 102 ', mentre il protocollo facoltativo n. 2 al Patto II I03) <strong>la</strong> esclude inmodo assoluto, in tempo di pace e in tempo di guerra. La pena di morte è vietatapoiché vio<strong>la</strong> <strong>la</strong> garanzia costituzionale del diritto al<strong>la</strong> vita (quindi ancheil suo nucleo intangibile).Nel quadro del<strong>la</strong> procedura di consultazione, l'articolo è stato parecchio contestato,soprattutto per quanto concerne l'inizio del<strong>la</strong> protezione costituzionaledel<strong>la</strong> vita. Per un partito rappresentato in Par<strong>la</strong>mento (UDF), tre altripartiti 104 ', quattro organizzazioni 1051 e 1044 privati, <strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> vitadovrebbe avere inizio con il concepimento. Per contro, secondo un partito rappresentatoin Par<strong>la</strong>mento (Adi) e quattro organizzazioni I06) occorrerebbe precisareche il diritto al<strong>la</strong> vita non concerne il feto. Un partito rappresentato inPar<strong>la</strong>mento (PS) e due organizzazioni (SGK, SGF) hanno chiesto di sancire ildiritto individuale all'aborto nell'ambito del<strong>la</strong> libertà individuale. Tenutoconto del fatto che <strong>la</strong> questione del momento in cui ha inizio <strong>la</strong> protezione costituzionaledel<strong>la</strong> vita non è ancora stata risolta, l'abbiamo volutamente <strong>la</strong>sciataaperta nel<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> disposizione. L'introduzione del<strong>la</strong> liberascelta in materia d'aborto esulerebbe dal quadro dell'aggiornamento poichénon si può scordare che, nello stato attuale, il diritto penale punisce l'aborto(art. 118 CP). La questione dell'aborto non è disciplinata dal diritto costituzionaleal<strong>la</strong> vita. In generale <strong>la</strong> dottrina riconosce diritti fondamentali soltantoagli esseri umani già nati; si può però ammettere che è necessario riconoscereal nascituro <strong>la</strong> capacità d'essere tito<strong>la</strong>re del diritto al<strong>la</strong> vita ove si voglia che,


una volta nato, possa essere tito<strong>la</strong>re di tale diritto ed esercitarlo I07) . È percontro unanimemente ammesso che <strong>la</strong> vita prenatale è partico<strong>la</strong>rmente vulnerabilee che <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e <strong>la</strong> legge le devono protezione speciale 108 '. Nel1976, avevamo rilevato che <strong>la</strong> cosiddetta «soluzione dei termini» in materiad'aborto sarebbe entrata in conflitto con il principio del<strong>la</strong> ponderazione degliinteressi in gioco, poiché <strong>la</strong> decisione d'abortire sarebbe stata presa unicamentenell'interesse del<strong>la</strong> persona incinta 109 '. Secondo il diritto attuale, l'aborto procuratoè punibile a partire dal momento dell'annidamento nell'utero del<strong>la</strong>donna e non a partire dal<strong>la</strong> conclusione del<strong>la</strong> fecondazione. Nel quadro del presenteaggiornamento del diritto costituzionale al<strong>la</strong> vita, <strong>la</strong> questione dell'inìziodel<strong>la</strong> vita può essere <strong>la</strong>sciata aperta.Il capo-verso 2, primo periodo, garantisce gli elementi tradizionali del<strong>la</strong> libertàpersonale 110 ', riconosciuta nel 1963 dal Tribunale <strong>federale</strong> in quanto diritto costituzionalenon scritto, imprescrittibile e inalienabile 111 '. Essa non proteggeun oggetto uniforme, ma ingloba un certo numero di beni. Il diritto all'integritàfisica protegge tutte le persone contro qualsiasi intervento sul corpo umano. Lepene corporali, anche una puntura per il prelievo di sangue o l'obbligo di rasarsiper un detenuto in carcere preventivo possono costituire interventi sul<strong>la</strong> libertàpersonale; <strong>la</strong> tortura costituisce una vio<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> libertà individuale.Il diritto all'integrità psichica garantisce a ognuno <strong>la</strong> facoltà di valutare unadata situazione e di decidere sul<strong>la</strong> base di tale valutazione. La possibilità di valutareuna situazione data e di decidere di conseguenza costituisce in effetti ancheuna condizione d'esercizio di numerosi diritti costituzionali. Dal 1975, ilTribunale <strong>federale</strong> ha ridefinito il settore di protezione dell'integrità psichica,che non include tutte le possibilità di scelta e d'attività dell'uomo, ma unicamentepossibilità elementari, essenziali per lo sviluppo del<strong>la</strong> personalità e cheogni essere umano dovrebbe possedere" 2 '. Il diritto all'integrità fisica e psichicae <strong>la</strong> libertà di movimento figurano in diversi strumenti internazionali: articoli2-5 e 8 CEDU, 6-12 e 17 del Patto II, 6-16 e 37 del<strong>la</strong> Convenzione dell'ONUsui diritti del fanciullo 113 ', 5 lettera b del<strong>la</strong> Convenzione internazionale del1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale 114 ', Convenzioneeuropea contro <strong>la</strong> tortura ed altre pene o trattamenti inumani odegradanti 115 ' e Convenzione contro <strong>la</strong> tortura e altre pene o trattamenti crudeli,inumani o degradanti" 6 '. Il diritto all'integrità fisica e psichica acquistaimportanza partico<strong>la</strong>re nei settori del diritto dei detenuti e del<strong>la</strong> protezionedel<strong>la</strong> personalità. In presenza di statuti partico<strong>la</strong>ri (ad es. quello dei detenuti),<strong>la</strong> libertà personale da diritto a prestazioni positive da parte dello Stato.


La libertà personale include anche <strong>la</strong> libertà di movimento, che è un diritto costituzionalenon scritto, inalienabile e imprescrittibile 117 '. In senso <strong>la</strong>to, essasarebbe lesa da qualsiasi misura statale che impedisca a una persona d'andaree venire liberatamente. Al pari dell'integrità psichica, <strong>la</strong> libertà di movimentoprotegge soltanto le libertà che costituiscono aspetti elementari dello sviluppodel<strong>la</strong> personalità 118 '. In senso stretto garantisce protezione contro le privazionidi libertà ingiustificate. Per stabilire l'ammissibilità di una privazione del<strong>la</strong> libertàoccorre prendere in considerazione anche le garanzie dell'articolo 5CEDU 119 ' che, nel numero 1, enumera in modo esaustivo i casi in cui una personapuò essere privata del<strong>la</strong> libertà. Restrizioni al<strong>la</strong> libertà di movimento sonotuttavia possibili riguardo a certe categorie di persone tenuto conto del loro statutopartico<strong>la</strong>re. Gli stranieri, che non beneficiano del<strong>la</strong> libertà di domicilio inSvizzera, sono per esempio sottoposti a restrizioni del<strong>la</strong> libertà di movimentonel<strong>la</strong> misura in cui possono essere costretti a <strong>la</strong>sciare <strong>la</strong> Svizzera (art. 12LDDS 120) ) o essere sottoposti ad altre restrizioni ove il respingimento non siapossibile (ad es. internamento, art. 14-14c LDDS). La legge <strong>federale</strong> del 18marzo 1994 <strong>concernente</strong> misure coercitive in materia di diritto deglistranieri 121 ' prevede anche altri provvedimenti restrittivi del<strong>la</strong> libertà di movimento(art. 13« LDDS). I richiedenti l'asilo costituiscono un altro caso in cuirestrizioni del<strong>la</strong> libertà di movimento sono ammesse a causa dello statuto partico<strong>la</strong>redi una certa categoria di persone 122 '.Dal canto loro, <strong>la</strong> tortura e i trattamenti crudeli, inumani o degradanti sonovietati in quanto vio<strong>la</strong>zioni dell'integrità fisica, una delle componenti del nucleointangibile del<strong>la</strong> libertà personale. Nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione,8815 privati hanno chiesto l'introduzione di una protezione specificadel fanciullo, <strong>la</strong> protezione contro le pene corporali e contro i trattamenti degradantidentro e fuori <strong>la</strong> famiglia. Come già rilevato, l'integrità fisica è unadelle componenti del nucleo intangibile del<strong>la</strong> libertà personale. Tale protezionederiva quindi dal<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> libertà personale. Per quanto concerne <strong>la</strong>protezione specifica dei fanciulli, un articolo non ci pare necessario dato che,tenuto conto dei loro bisogni specifici, essi sono già oggetto di protezione specialein virtù dell'articolo 33 D 96 re<strong>la</strong>tivo agli obiettivi sociali (cfr. commentonel capitolo dei diritti fondamentali).Non sono stati ripresi l'articolo 65 capoverso 1 Cost. (divieto del<strong>la</strong> pena di morteper i crimini politici), già coperto dal<strong>la</strong> garanzia generale, l'articolo 65 capoverso2 Cost. (divieto delle pene corporali), il cui principio è già concretato nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione<strong>federale</strong> e comunque già protetto dal<strong>la</strong> libertà personale (cfr. paragrafoprecedente in fine), e l'articolo 59 capoverso 3 Cost. (abolizione dell'arresto personaleper debiti) già coperto dal<strong>la</strong> libertà personale e il cui principio è attualmentesancito nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>. Non è quindi necessario prevedereuna disposizione transitoria per sanare <strong>la</strong> soppressione di tali disposizioni.


Articolo 10 Diritto a condizioni minime di esistenzaQuesta disposizione garantisce 123) a ogni persona nel bisogno il diritto di beneficiaredi un'assistenza sociale minima, sia materiale (mezzi indispensabili aun'esistenza conforme al<strong>la</strong> dignità umana) sia individuale (consulenza e assistenza).La <strong>Costituzione</strong> non protegge esplicitamente il diritto al minimo vitale.Certi autori ricollegano questo diritto al principio costituzionale del<strong>la</strong> dignitàumana, altri al diritto al<strong>la</strong> vita, altri al<strong>la</strong> libertà personale, altri al principio dell'uguaglianzae altri ancora all'articolo 48 capoverso 1 Cost. (assistenza allepersone nel bisogno da parte del Cantone di domicilio). Nel<strong>la</strong> sua giurisprudenzapiù antica, il Tribunale <strong>federale</strong> considerava già come dovere dell'umanitàe di ogni Stato moderno di preservare dal<strong>la</strong> miseria ogni persona nel bisognosul suo territorio 124 '. Seguendo qui il parere unanime del<strong>la</strong> dottrina, ilTribunale <strong>federale</strong> ha recentemente posto il principio secondo cui il diritto acondizioni minime di esistenza ha rango di diritto costituzionale non scritto125) . Ha ormai riconosciuto che <strong>la</strong> soddisfazione dei bisogni umani più elementari(alimentazione, abiti, alloggio) è <strong>la</strong> condizione di un'esistenza degna ditale nome e dello sviluppo dell'uomo 126) . Nel<strong>la</strong> misura in cui il fatto di assicurareil minimo vitale risponde a tali bisogni primordiali, è possibile invocarloin un ricorso al Tribunale <strong>federale</strong>.Il diritto costituzionale a condizioni minime d'esistenza garantisce soltantoquanto è indispensabile al mantenimento di un'esistenza decente, prevenendoin tal modo uno stato di mendicità indegno del<strong>la</strong> condizione umana 127) . La sicurezzamateriale del<strong>la</strong> sopravvivenza è <strong>la</strong> condizione dell'esistenza e dello sviluppoumani. Tutti gli altri diritti fondamentali hanno senso soltanto se le condizioniminime d'esistenza sono garantite a ognuno. Sul piano del<strong>la</strong> deducibilitàin giudizio, il diritto di condurre un'esistenza conforme al<strong>la</strong> dignità umanaha indiscutibilmente rango di diritto fondamentale, in quanto ogni persona puòappel<strong>la</strong>tisi davanti a un tribunale. Per questo aspetto tale diritto si distinguechiaramente dagli obiettivi sociali 128 ) (art. 33 D 96). Si tratta peraltro di un dirittogià riconosciuto dal<strong>la</strong> maggior parte delle costituzioni cantonali.L'esigenza di una situazione di bisogno marca il carattere sussidiario e individualizzatodell'assistenza. In effetti, l'aiuto sociale ha per compito fondamentaledi garantire l'esistenza delle persone nel bisogno. È una nozione genericache ingloba da un <strong>la</strong>to le prestazioni che garantiscono il minimo vitale e dall'altroun ampio ventaglio d'aiuti che vanno al di là del<strong>la</strong> semplice garanzia dell'esistenzaelementare 129 '.In una recente sentenza 130 ', il Tribunale <strong>federale</strong> ha dichiarato che il ritirocompleto delle prestazioni assistenziali costituisce una lesione del diritto fon-


damentale a condizioni minime d'esistenza, nel<strong>la</strong> misura in cui lo standard minimonon sia più garantito. Un tale ritiro deve dunque rispettare le condizioniposte dall'articolo 32 D 96, in partico<strong>la</strong>re poggiare su una base legale. Un ritirodelle prestazioni assistenziali deve inoltre essere proporzionale allo scopo perseguito,rispettare l'interesse pubblico e non vio<strong>la</strong>re il nucleo intangibile del dirittofondamentale. Orbene, secondo <strong>la</strong> dottrina dominante il ritiro completodelle prestazioni necessarie all'esistenza costituisce una lesione assolutamenteinammissibile del nucleo intangibile del diritto a condizioni minime d'esistenza.Secondo il Tribunale <strong>federale</strong>, una tal soluzione potrebbe al massimo essereprevista soltanto in casi straordinari 131 '. Riguardo al principio del<strong>la</strong> proporzionalità,il Tribunale <strong>federale</strong> ha considerato che un ritiro completo e di durataindeterminata delle prestazioni assistenziali, comprese quelle necessarieal<strong>la</strong> sopravvivenza, è inammissibile perlomeno fintanto che l'interessato nonsia in grado di sovvenire da sé al proprio sostentamento.In occasione del<strong>la</strong> procedura di consultazione, questo articolo ha suscitato reazionicontrapposte. Due partiti rappresentati in Par<strong>la</strong>mento 132) e 22 organizzazioni133 ' ne hanno chiesto <strong>la</strong> soppressione. Un altro partito (PCC) proponeche l'assistenza dipenda unicamente dalle misure del diritto cantonale e dueCantoni 134 ' intendono <strong>la</strong>sciare l'applicazione di tale diritto ai Cantoni. Suquesto punto, occorre ricordare che questo articolo non tocca <strong>la</strong> ripartizionedelle competenze in materia d'assistenza tra Confederazione e Cantoni, che èretta dall'articolo 106 D 96 (che si attiene al sistema dell'ari. 48 Cosi.: <strong>la</strong> competenzamateriale continua ad appartenere ai Cantoni). Diversi interpel<strong>la</strong>tihanno chiesto un minimo vitale più ampio: un partito rappresentante in Par<strong>la</strong>mento(Verdi), due altri partiti 135 ' e undici organizzazioni 136 '. Nello stessosenso, un Cantone (BE), due partiti rappresentati in Par<strong>la</strong>mento 137 ', tre altripartiti 138 ' e una commissione <strong>federale</strong> (CFS) hanno proposto d'integrare l'articolo9 capoverso 3 AP 95 in un catalogo di diritti sociali; due altri partiti nonrappresentati in Par<strong>la</strong>mento 139 ' e un'organizzazione (SGF) hanno propostod'inserire il diritto all'assistenza medica.L'assistenza medica e gli elementi costitutivi delle condizioni minime d'esistenzagarantite non sono stati volutamente menzionati per <strong>la</strong>sciare al<strong>la</strong> giurisprudenza<strong>la</strong> cura di precisarli. Non si deve tuttavia scordare che questo dirittofondamentale garantisce soltanto una prestazione minima da parte dello Stato(il testo proposto concerne i mezzi indispensabili a un'esistenza conforme al<strong>la</strong>dignità umana): <strong>la</strong> concessione di prestazioni che superano tale minimo può essereprevista dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione (<strong>federale</strong>, cantonale o comunale) senza tuttaviacostituire un concretamento del diritto <strong>federale</strong> al minimo vitale, tant'è vero


che il cittadino non disporrà di un diritto soggettivo a una tal estensione daparte del legis<strong>la</strong>tore. In due recenti sentenze, il Tribunale <strong>federale</strong> ha chiaramenteosservato che il diritto a condizioni minime d'esistenza non dovrebbe restringereil margine di manovra del legis<strong>la</strong>tore cantonale in materia fiscale; nonè quindi possibile dedurne <strong>la</strong> fissazione di un reddito minimo non imponibile140 '. Una definizione più precisa dei «mezzi indispensabili a un'esistenzaconforme al<strong>la</strong> dignità umana» non è invero di spettanza del costituente, mapiuttosto del legis<strong>la</strong>tore, mediante l'adozione di norme di diritto, e dei tribunali,caso per caso. Anche a questo proposito non abbiamo voluto eternare lostato attuale del<strong>la</strong> giurisprudenza, ancora ampiamente suscettibile d'evolvere eaffinare i propri criteri.In questo contesto occorre anche menzionare un'iniziativa par<strong>la</strong>mentare del<strong>la</strong>Commissione del<strong>la</strong> sicurezza sociale e del<strong>la</strong> sanità pubblica (CSSS) del Consiglionazionale del 1° giugno 1995. Tale iniziativa aveva chiesto di inserire nel<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> una norma sulle condizioni minime d'esistenza. Contrariamenteall'articolo 10 D 96, essa toccava tuttavia <strong>la</strong> ripartizione delle competenze tra<strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni in materia di assistenza. Il risultato del<strong>la</strong> proceduradi consultazione <strong>concernente</strong> l'iniziativa precitata 141 ' era stato positivo(accoglimento del<strong>la</strong> norma costituzionale). Per contro, gran parte degli interpel<strong>la</strong>ti«ufficiali» (p. es. <strong>la</strong> maggioranza dei Cantoni) si era opposta a un'estensionedelle competenze federali in materia di assistenza. Recentemente <strong>la</strong> CSSSha deciso di prorogare il mandato del<strong>la</strong> sottocommissione incaricata dell'esamedi questa iniziativa, compito che presenta uno stretto legame con il progetto di<strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Articolo 11 Protezione del<strong>la</strong> sfera privataNel diritto costituzionale vigente, <strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> sfera privata è riconosciutaquale diritto fondamentale non scritto. L'aspetto parziale dell'invio<strong>la</strong>bilitàdel segreto delle poste e delle telecomunicazioni è garantito dall'articolo 36capoverso 4 Cosi. La disposizione corrisponde con modifiche redazionali all'articolo10 AP 95 e collima materialmente in ampia misura con l'articolo 8CEDU.Vita privata significa diritto di ogni persona di non essere ostaco<strong>la</strong>ta dalloStato nel<strong>la</strong> libertà di strutturare <strong>la</strong> propria vita e le re<strong>la</strong>zioni con le altre personenonché rispetto del<strong>la</strong> sfera privata. La vita privata non è protetta soltantoall'interno di locali privati e chiusi, bensì anche all'aperto o in locali pubblici.Il fatto che una persona si esponga in pubblico, dinanzi agli occhi e alle orecchiealtrui, non significa necessariamente ch'essa sia d'accordo che le sue esternazionivengano registrate dagli organi dello Stato, per scritto o con supportid'immagini o suoni. La legis<strong>la</strong>zione estende tale protezione, in forma ridotta,anche alle re<strong>la</strong>zioni tra privati (ad es. mediante <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> personalità offertadal diritto privato o <strong>la</strong> protezione, di diritto penale, del segreto e dell'onore).Gli organi statali sono invece obbligati ad astenersi da atti lesivi dell'o-'«»DTF 122 I 101 (cons. 3) e DTF 2P.78/1995 del 24 maggio 1996 (cons. 4).141 >Cfr. «Ergebnisse des Vernehm<strong>la</strong>ssungsverfahrens zum Vorentwurf zur Verankerungeines Rechts auf Existenzsicherung in der Bundesverfassung» del Dipartimento <strong>federale</strong>dell'interno, 1996.142


nore e del<strong>la</strong> reputazione altrui (DTF 107 <strong>la</strong> 52). In tale contesto, i settori protettidell'onore, del<strong>la</strong> libertà individuale e del diritto al<strong>la</strong> vita privata sono strettamentecollegati (l'art. 17 del Patto II dell'ONU menziona esplicitamente il divietodelle «illegittime offese all'onore e al<strong>la</strong> reputazione»).La nozione di «famiglia» è concepita in senso <strong>la</strong>to nell'articolo 11 D 96 e nonsi restringe dunque al<strong>la</strong> famiglia tradizionale formata da una coppia sposatacon figli minorenni. Tale nozione è in partico<strong>la</strong>re concretata dagli organi del<strong>la</strong>Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Elementi costitutivi del<strong>la</strong> nozioneamplificata di famiglia sono <strong>la</strong> consanguineità, <strong>la</strong> convivenza, il reciproco dovered'assistenza e <strong>la</strong> dipendenza finanziaria, nonché altri elementi di vincolisostanziali o affettivi 142'. Diversi di questi elementi, tuttavia non tutti, devonoessere presenti affinchè sia data una famiglia. Quanto a sapere se e in qualemisura <strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> famiglia si estenda a determinate nuove forme di comunitàdi vita, in partico<strong>la</strong>re a coppie non sposate e partner omosessuali, <strong>la</strong>prassi svizzera è attualmente in fase evolutiva. Dal diritto fondamentale nonsi può in partico<strong>la</strong>re dedurre che il legis<strong>la</strong>tore debba trattare sempre nello stessomodo legami di stabilità diversa.Il rispetto dell'abitazione, del<strong>la</strong> corrispondenza episto<strong>la</strong>re, postale e delle telecomunicazioninonché <strong>la</strong> protezione dei dati sono menzionati esplicitamentenell'articolo 11 D 96, poiché esistono partico<strong>la</strong>ri bisogni di protezione, ma anchepartico<strong>la</strong>ri restrizioni.Il segreto delle poste e delle telecomunicazioni continuerà a vigere anche se ilservizio postale e delle telecomunicazioni non sarà più offerto unicamente dall'Aziendadelle PTT. Il legis<strong>la</strong>tore disciplinerà in dettaglio gli obblighi di quantioffriranno tali prestazioni.Il diritto al rispetto del<strong>la</strong> corrispondenza episto<strong>la</strong>re va oltre <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del segretopostale e delle telecomunicazioni. Esso spetta in partico<strong>la</strong>re alle persone chenon affidano le loro lettere direttamente alle Poste, bensì, in parte o del tutto,ad altre persone: detenuti, pazienti d'ospedali e case di cura, col<strong>la</strong>boratori nonchémilitari.L'invio<strong>la</strong>bilità del domicilio figura come diritto fondamentale a sé stante in numerosecostituzioni cantonali. La protezione comprende, secondo <strong>la</strong> prassi delTribunale <strong>federale</strong>, anche i locali commerciali, le aree esterne cintate e i localiabitati temporaneamente, quali camere d'albergo, roulotte e tende. È controversose anche le automobili rientrino in questa categoria 143'.Il diritto al<strong>la</strong> protezione dei dati (cpv. 2) è un aspetto parziale del diritto al<strong>la</strong>sfera privata segreta e dev'essere quindi menzionato esplicitamente nell'eradel<strong>la</strong> società informatica. Esso significa che gli organi statali possono trattarei dati personali soltanto in caso di necessità e a condizione che il trattamentosia legato a un determinato scopo e sia proporzionato. La tute<strong>la</strong> contro gliabusi è assicurata dal diritto di consultazione e rettifica che spetta al<strong>la</strong> personainteressata. Nel settore privato, il disciplinamento del<strong>la</strong> protezione dei dati avvienein base al<strong>la</strong> competenza stabilita dal diritto privato (art. 113 D 96).142 P.Mahon, Commentario Cosi., art. 34quinquies marg. 35 segg.143 > Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 2 a ediz.,p. 46.143


Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, l'articolo 10 AP 95 ha suscitato poche critiche.Alcuni hanno suggerito una protezione più estesa del<strong>la</strong> famiglia 144) e undisciplinamento più dettagliato 145) del<strong>la</strong> protezione dei dati. Tali suggerimentis'indirizzano però al legis<strong>la</strong>tore poiché travalicano, come anche altri diritti fondamentali,<strong>la</strong> misura usuale dei diritti di difesa. In singole risposte si è chiesta<strong>la</strong> cancel<strong>la</strong>zione dell'intero articolo 146 * o di singoli elementi 147 '; ciò significherebbeche gli interessati dovrebbero continuare, per quanto concerne l'articolo11, ad appel<strong>la</strong>rsi direttamente al<strong>la</strong> Convenzione europea dei diritti dell'uomo.Dal canto suo, il diritto dei fanciulli a uno sviluppo fisico e psichico armonioso,chiesto da numerosi privati, non può essere oggetto di un diritto fondamentale(v. il re<strong>la</strong>tivo commento nelle ossevazioni introduttive del capitolo suidiritti fondamentali).Articolo 12 Diritto al matrimonioLa disposizione 148 ' riprende, in una formu<strong>la</strong>zione più moderna, l'articolo 54capoverso 1 Cost. Il diritto al matrimonio è garantito anche dall'articolo 12CEDU, dall'articolo 23 capoverso 2 del Patto II (questi due articoli garantisconoanche il diritto di fondare una famiglia) e dall'articolo 5 lettera d iv del<strong>la</strong>Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazionerazziale 149 '.Il diritto al matrimonio garantisce il matrimonio come istituzione. Rispetto adaltre forme di convivenza, detta istituzione merita una protezione partico<strong>la</strong>re.La garanzia del diritto al matrimonio comporta una garanzia individuale, direttamentededucibile in giudizio, che protegge <strong>la</strong> libertà di sposarsi delle nubilie dei celibi. La legis<strong>la</strong>zione nazionale può determinare l'età minima nonché gliimpedimenti al matrimonio. Le restrizioni previste dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione nazionalenon devono tuttavia svuotare del suo contenuto il diritto al matrimonio 150) . Ildiritto di fondare una famiglia comporta quello d'avere ed educare figli, nonchéquello di adottarne, entro i limiti delle condizioni fissate dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zionenazionale. Tale diritto, nel quadro di questa disposizione, spetta unicamentealle persone coniugate. Gli organi di Strasburgo non si sono sin qui pronunciatisul<strong>la</strong> questione se l'articolo 12 CEDU comporti il diritto di ricorrere alle tecnichedel<strong>la</strong> procreazione assistita: da parte sua il Tribunale <strong>federale</strong> <strong>la</strong>scia <strong>la</strong> questionein sospeso (ma ha ammesso il ricorso a queste tecniche nell'ottica del<strong>la</strong>libertà personale 151 ').Questa disposizione riprende <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione secondo <strong>la</strong> quale il diritto al matrimonioè garantito. Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, essa ha suscitato alcunereazioni per quanto concerne <strong>la</strong> sua portata. Due partiti (PPD-D, SD-SG) e


otto organizzazioni 152) ne hanno chiesto <strong>la</strong> soppressione, un Cantone (TI) non<strong>la</strong> ritiene più attuale (il diritto al matrimonio è garantito ora dal<strong>la</strong> CEDU e dalPatto II). Un altro partito (EDU-SH), un'organizzazione (OVV), nonché 800privati ritengono che <strong>la</strong> protezione debba essere accordata soltanto alle coppiemonogame e tradizionali, mentre due Cantoni (BE, AR), un partito rappresentatoin Par<strong>la</strong>mento (PS), tre altri partiti 153 * e undici organizzazioni 154 ' propongonod'estendere <strong>la</strong> garanzia alle altre forme di convivenza. Conformemente aun'interpretazione storica dell'articolo 54 Cost. e al<strong>la</strong> giurisprudenza del<strong>la</strong>Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al matrimonio garantisce l'unionetra una donna e un uomo. Il diritto al matrimonio così garantito non si estendeall'unione fra transessuali né alle unioni tra omosessuali. Anche l'articolo 12del<strong>la</strong> CEDU riconosce a ogni uomo e donna il diritto di sposarsi e di fondareuna famiglia, a condizione che si tratti di una re<strong>la</strong>zione tra due persone di sessodiverso. L'istituzione del matrimonio aveva sempre per oggetto le coppie tradizionali.Nello stato attuale l'estensione a qualsiasi altra forma di vita in comunesnaturerebbe tale istituzione.Il capoverso 2 dell'articolo 54 Cost. non è stato ripreso nel disegno poiché <strong>la</strong>rego<strong>la</strong>mentazione degli impedimenti al matrimonio è oggi contenuta nel Codicecivile. Anche i capoversi 3, 5 e 6 dell'articolo 54 Cost. non sono stati ripresinel disegno in quanto obsoleti. Una disposizione transitoria non è dunque necessaria.Articolo 13 Libertà di credo e di coscienzaQuesta disposizione 155 ' riprende in parte gli articoli 49 e 50 Cost. che garantiscono<strong>la</strong> libertà di credo e coscienza e <strong>la</strong> libertà di culto. Si tratta di una formu<strong>la</strong>zioneche tiene conto dell'evoluzione del<strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>in materia di libertà religiosa. Essa pone l'accento sul diritto individualeal<strong>la</strong> libertà religiosa a scapito del<strong>la</strong> pace religiosa, non più minacciata come loera in passato (v. art. 84 cpv. 2 D 96). In diritto internazionale, <strong>la</strong> libertà dicredo e di coscienza è garantita segnatamente dall'articolo 18 del Patto II e dall'articolo9 CEDU.Il capoverso 1 enuncia il principio del<strong>la</strong> libertà di credo e di coscienza.Il capoverso 2 concreta tale libertà sancendo il diritto, per tutte le persone, d'avereil proprio convincimento religioso, vale a dire di credere in Dio, di crederein più divinità o di non credere in alcun Dio, di professare un credo partico<strong>la</strong>re,di esprimersi (con <strong>la</strong> paro<strong>la</strong>, lo scritto, l'immagine, <strong>la</strong> musica, il film o conqualsiasi altro modo di espressione), di compiere, solo o in comunità, atti diculto e di formare liberamente associazioni religiose. La religione va intesa inquesto contesto in senso molto vasto e copre tutte le re<strong>la</strong>zioni dell'uomo con<strong>la</strong> divinità o il trascendente. Sono quindi protette tutte le religioni e tutte lesette, indipendentemente dall'importanza numerica in Svizzera, sempre che abbianoun certo significato essenziale e filosofico e corrispondano a una visioneglobale del mondo. Per atti di culto individuali si intendono in generale <strong>la</strong> pre-


ghiera, <strong>la</strong> confessione, <strong>la</strong> meditazione, il digiuno o le abluzioni rituali. Per attidi culto comunitari si intendono in partico<strong>la</strong>re il servizio religioso, <strong>la</strong> predicazione,<strong>la</strong> messa, le danze rituali, le processioni, l'amministrazione dei sacramenti,il battesimo, il matrimonio, i canti religiosi, il suono delle campane del<strong>la</strong>chiesa o <strong>la</strong> preghiera del venerdì del musulmano. In virtù del capoverso 2, loStato può essere obbligato ad agire per preservare <strong>la</strong> libertà di ogni persona dimanifestare <strong>la</strong> propria religione o le proprie convinzioni. La stessa disposizionepuò anche fondare il diritto a una prestazione positiva dello Stato (ad es. i prigionierimusulmani hanno il diritto che sia organizzata per loro <strong>la</strong> preghiera comunedel venerdì).Il capo-verso 3 conferisce a tutte le persone il diritto di compiere un atto religioso,d'aderire a una comunità religiosa e di seguire un insegnamento religioso.Nessuno può tuttavia prevalersi di tale disposizione per esigere di rimanerein una comunità religiosa che intenda escluderlo.Il capoverso 4 protegge invece dalle costrizioni d'ordine religioso. Nessuno puòquindi essere costretto a compiere un atto religioso, ad aderire o a fare partedi una comunità religiosa o a seguire un insegnamento religioso. Questo capoversovieta quindi l'insegnamento religioso obbligatorio nelle scuole pubbliche.La libertà di credo e di coscienza spetta a tutte le persone fisiche e giuridicheche perseguono scopi religiosi o ecclesiastici 156 '. La questione di sapere in chemisura tale libertà religiosa spetti ai minori è risolta nell'articolo 303 CC.La libertà di credo e di coscienza implica il principio dell'aconfessionalità delloStato, vale a dire l'apertura nei confronti di tutte le credenze religiose e filosofiche.Ma tale principio non esige dallo Stato un atteggiamento privo di qualsiasiaspetto religioso o filosofico. Lo Stato può quindi privilegiare entro certi limitile comunità religiose (riconoscendo ad esempio chiese nazionali) senza arrecarepregiudizio al<strong>la</strong> libertà religiosa 157 *. L'articolo 12 capoverso 3 AP 95, re<strong>la</strong>tivoall'aconfessionalità religiosa dello'Stato e inteso a garantire agli aderenti ditutte le confessioni <strong>la</strong> frequentazione delle scuole pubbliche senza che abbianoa sopportare restrizioni del<strong>la</strong> libertà religiosa, ha suscitato numerose reazioniin occasione del<strong>la</strong> procedura di consultazione 158 '. Il principio è stato comunqueripreso nel capitolo dedicato al<strong>la</strong> formazione 159 ', conformemente aquanto previsto dal diritto vigente (art. 27 Cost.).Dal canto suo, il capoverso 4 dell'articolo 12 AP 95, che subordina l'istituzionedi vescovadi all'approvazione del<strong>la</strong> Confederazione, è stato trasferito nell'articolo84 capoverso 3 D 96.


Non sono stati ripresi nel disegno l'articolo 49 capoverso 3 Cost., oggi recepitonell'articolo 303 CC, nonché gli articoli 49 capoversi 4, 5 e 6 e 50 capoverso1 Cost., che conseguono naturalmente dal capoverso 1 del<strong>la</strong> presente disposizione.L'articolo 50 capoverso 3 Cost. può essere ripreso in sede legis<strong>la</strong>tiva enon deve dunque figurare nel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> 160) . Rileviamo infine chesoltanto <strong>la</strong> restrizione del<strong>la</strong> libertà di credo e di coscienza formu<strong>la</strong>ta esplicitamentenell'articolo 49 capoverso 5 Cost. («le opinioni religiose non svinco<strong>la</strong>nodall'adempimento dei doveri di cittadino») è tuttora valida. Essa non deve peròpiù figurare nel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>, al<strong>la</strong> stessa stregua di tutte le altre restrizionidei diritti fondamentali.Articolo 14 Libertà d'opinione e d'informazione e libertà dei mezzidi comunicazione di massaQuesto articolo 161) raggruppa in una so<strong>la</strong> disposizione più elementi del dirittocostituzionale attuale: esso ricopre dapprima <strong>la</strong> libertà d'opinione e d'informazione,garantita dal diritto costituzionale non scritto 162 ' e dagli articoli 19 delPatto II, 10 CEDU e 13 del<strong>la</strong> convenzione dell'ONU re<strong>la</strong>tiva ai diritti delfanciullo 163) ; riprende inoltre l'articolo 55 Cost. che garantisce <strong>la</strong> libertà distampa e che è uno degli aspetti del<strong>la</strong> libertà d'opinione; conformemente al<strong>la</strong>giurisprudenza re<strong>la</strong>tiva all'articolo 10 CEDU, integra pure <strong>la</strong> radiotelevisionenel contesto del<strong>la</strong> libertà d'opinione e d'informazione. Garantisce infine il segretoredazionale. Il settore protetto dal<strong>la</strong> presente disposizione ricopre l'insiemedei «prodotti» o messaggi del pensiero umano, che si tratti di un sentimento,di una riflessione, di un'opinione, dell'osservazione di un fatto, diun'informazione o ancora, secondo <strong>la</strong> giurisprudenza recente del<strong>la</strong> Corte europeadei diritti dell'uomo, di una pubblicità commerciale 164 '. Quanto ai mezzi,sono protetti tutti quelli atti a stabilire <strong>la</strong> comunicazione di tali messaggi: <strong>la</strong> paro<strong>la</strong>,lo scritto, <strong>la</strong> forma artistica, le cassette, le pellicole, gli altopar<strong>la</strong>nti, i badges,le bandiere 165 ' nonché <strong>la</strong> radio e <strong>la</strong> televisione 166 '. La libertà d'opinione ed'informazione spetta a tutte le persone, fisiche o giuridiche, straniere o svizzere,maggiorenni o minorenni ecc. Vi sono tuttavia restrizioni per certe categoriedi persone in funzione del loro statuto partico<strong>la</strong>re (vi è ad es. un decretodel Consiglio <strong>federale</strong> del 24 febbraio 1948 <strong>concernente</strong> i discorsi politici degli


stranieri, il quale 167' prevede delle limitazioni al<strong>la</strong> libertà d'espressione deglistranieri che non sono in possesso di un permesso di domicilio 168'). La proceduradi consultazione ha mostrato che questo articolo era molto controverso:<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> libertà d'opinione, d'informazione e dei media è stata consideratatroppo ampia da certuni. Un Cantone (BL), un partito (PCC), una commissione<strong>federale</strong> (CFS) e sei organizzazioni 169' hanno chiesto l'introduzionedi limitazioni. Ci è sembrato assai difficile porre, a livello costituzionale, limitia queste libertà. Le restrizioni devono essere concretate dal legis<strong>la</strong>tore (comeè già il caso in materia di diritto penale e civile) e dal<strong>la</strong> giurisprudenza.Con questa disposizione rispondiamo al postu<strong>la</strong>to Zbinden (94.3422, N,16.9.96) che, nel quadro del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, chiedeva diconsiderare i mass-media come un «quarto» potere e di integrarli nel sistemadel<strong>la</strong> separazione dei poteri. Una soluzione tanto radicale sarebbe stata all'originedi numerose difficoltà d'ordine politico-giuridico, in partico<strong>la</strong>re perché,contrariamente ai poteri statali, i mass-media non esercitano nessun poterepubblico. Ciò avrebbe inoltre oltrepassato il quadro dell'aggiornamento. Si osservianche che <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione sui cartelli, che permette un maggiorecontrollo delle fusioni, indurrà un effetto positivo per l'indipendenzadel<strong>la</strong> stampa.Il capoverso 1 garantisce <strong>la</strong> libertà d'opinione e d'informazione in modo generale.Il capoverso 2 concreta <strong>la</strong> libertà d'opinione, ponendone in evidenza l'aspettoprincipale: il diritto di formarsi liberamente un'opinione, di esprimer<strong>la</strong> e di diffonder<strong>la</strong>con <strong>la</strong> paro<strong>la</strong>, lo scritto, l'immagine o in altra maniera. La libertà diespressione è indissociabile da quel<strong>la</strong> d'opinione, che ne costituisce il fondamento.Comunicare pensieri e opinioni presuppone che si possa e<strong>la</strong>borare intutti i settori un pensiero personale, un'opinione liberamente scelta. In occasionedel<strong>la</strong> procedura di consultazione, questo capoverso ha suscitato pochereazioni. Un partito rappresentato in Par<strong>la</strong>mento (UDF) e cinque privati hannoproposto di menzionare come limiti i sentimenti religiosi e morali. I limiti sonoimpliciti, considerato che le libertà devono essere esercitate nel rispetto diquelle degli altri (art. 32 cpv. l D 96).Il capoverso 3 concreta <strong>la</strong> libertà d'informazione e il suo aspetto principale: ildiritto d'informarsi liberamente alle fonti generalmente accessibili e di diffonderele informazioni. La libertà d'informazione è elemento del<strong>la</strong> libertà d'espressionee del<strong>la</strong> libertà di stampa. Il Tribunale <strong>federale</strong> l'ha definita come ildiritto di ricevere, senza che vi possa essere ingerenza d'autorità politiche, opinionie informazioni e di attingere a fonti accessibili a tutti 170) . Essa non comprendesoltanto il diritto di diffondere opinioni e informazioni, ma anchequello di riceverle liberamente, nonché il diritto per il cittadino di captare piùmessaggi, di procedere a una scelta fra di essi a partire da tali espressioni multiplee di formare il proprio giudizio. In occasione del<strong>la</strong> procedura di consulta-167 RS 126168 > A questo proposito, il 25 settembre 1996 il Consiglio degli Stati ha accettato una raccomandazioneintesa ad abrogare questo decreto.1 69 FGS, SVAMV, VSZ + KGF, FSPP, 1D-CH, APIT.no) DTF 108 <strong>la</strong> 277, 107 <strong>la</strong> 305148


zione, questo capoverso ha suscitato soltanto poche reazioni: due partiti rappresentatiin Par<strong>la</strong>mento (PS, Verdi) e quattro organizzazioni 171 ' hanno propostod'aggiungervi il diritto al<strong>la</strong> consultazione nel quadro del principio del<strong>la</strong>pubblicità degli atti amministrativi. Nell'ambito del presente aggiornamentodel diritto costituzionale scritto occorre però disciplinare tale problema solo perquanto concerne l'obbligo del Consiglio <strong>federale</strong> d'informare il pubblico, comeinfatti fa l'articolo 168 capoverso 2 D 96 nel titolo quinto, dedicato alle autoritàfederali.Il capoverso 4 riunisce in una so<strong>la</strong> disposizione <strong>la</strong> libertà dei mass-media - che,nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> attuale, è ripartita tra gli articoli 55 e 55 bis , e garantisce ilsegreto redazionale. La libertà di stampa garantisce a ognuno il diritto di comunicare<strong>la</strong> sua opinione per mezzo del<strong>la</strong> stampa 172 '. La libertà di stampa vinco<strong>la</strong>tutti gli organi dello Stato. Il compito essenziale e quasi istituzionale chele compete in un regime politico democratico giustifica pienamente che <strong>la</strong> simenzioni esplicitamente nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Anche <strong>la</strong> libertà radiotelevisiva costituisceun aspetto del<strong>la</strong> libertà d'espressione ai sensi dell'articolo 10 CEDU.Tale articolo protegge <strong>la</strong> libertà del<strong>la</strong> stampa garantendo <strong>la</strong> libertà di ricevereo di comunicare informazioni o idee senza ingerenze da parte di autorità pubbliche.Il sancire detta libertà nel catalogo dei diritti fondamentali permette dimostrare chiaramente che il principio dell'indipendenza del<strong>la</strong> radio e del<strong>la</strong> televisionee dell'autonomia nel<strong>la</strong> concezione dei programmi (art. 55 bis cpv. 3Cosi./art. 76 cpv. 3 D 96) non è soltanto una rego<strong>la</strong> d'organizzazione del regimepubblico dei mass-media, ma ricopre anche un diritto fondamentale e,come tale, vinco<strong>la</strong> l'insieme degli organi dello Stato, compreso il legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong>.Le restrizioni specifiche del<strong>la</strong> libertà radiotelevisiva sono sancite nell'articolo76 D 96.La garanzia del segreto redazionale permette di salvaguardare una delle pietreango<strong>la</strong>ri del<strong>la</strong> libertà di stampa: <strong>la</strong> protezione delle fonti giornalistiche. Senzatale protezione, le fonti potrebbero essere dissuase dal!'aiutare <strong>la</strong> stampa, il cheavrebbe per conseguenza un atteggiamento meno propenso a fornire informazioniprecise e affidabili. Considerato che ricorrono a tutte le fonti d'informazionidisponibili allo scopo di poter esercitare pienamente il loro mestiere, igiornalisti hanno grande interesse a non divulgare le loro fonti. Il segreto redazionaleè completo allorquando gli organi dell'azione giudiziaria non hanno alcunpotere su quanto fa parte del settore interno dei media e delle rispettiveredazioni (fatti, note ecc.). Tale principio equivale ad assicurare ai redattori eai giornalisti il diritto di rifiutare <strong>la</strong> testimonianza. In una decisione recente173 ', <strong>la</strong> Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato contraria al<strong>la</strong>CEDU una sentenza britannica pronunciata contro un giornalista che aveva rifiutatodi rive<strong>la</strong>re alle autorità penali il nome del<strong>la</strong> fonte: <strong>la</strong> Corte europea deidiritti dell'uomo ha infatti ritenuto che un ordine di divulgazione può esserecompatibile con l'articolo 10 CEDU soltanto in presenza di un «imperativopreponderante d'interesse pubblico». Questa giurisprudenza, anche se non ob-


liga affatto il costituente svizzero a garantire esplicitamente il segreto redazionaie,mostra chiaramente qual è <strong>la</strong> concezione odierna in materia di protezionedelle fonti. Il progetto re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> modifica del diritto penale e proceduraledei mass-media (art. 27 bis CP e 260 CPM) I74) segue <strong>la</strong> stessa tendenza, nel<strong>la</strong>misura in cui prevede che, in presenza di un conflitto d'interesse tra <strong>la</strong> giustiziapenale e i media, il giudice deve effettuare una ponderazione degli interessi alloscopo di pronunciare una decisione equa. Il rifiuto del giornalista di testimoniarepuò quindi restare impunito allorquando l'interesse del giornalista al<strong>la</strong>protezione delle fonti è preminente rispetto all'interesse del perseguimento penale.Occorre sottolineare che i giornalisti non sono posti su un piede d'uguaglianzacon i medici, gli avvocati e gli ecclesiastici. In effetti, in questi casi, ildiritto di rifiutare <strong>la</strong> testimonianza è <strong>la</strong> contropartita del segreto professionaleche non si applica ai professionisti dei media. Obbligare i giornalisti a fornireinformazioni alle autorità significherebbe rendere più difficile <strong>la</strong> ricerca d'informazionie quindi ostaco<strong>la</strong>re il futuro esercizio del<strong>la</strong> professione. L'AP 95presentava il segreto redazionale sotto forma di variante partendo dall'ideach'esso costituisse un'innovazione materiale. Tenuto conto degli sviluppi di cuisopra, si deve nondimeno ammettere che <strong>la</strong> situazione è nel frattempo mutatatalché, in considerazione dell'obiettivo consistente nell'aggiornare <strong>la</strong> realtà costituzionaleodierna, occorre ormai considerare il segreto redazionale quale elementocostitutivo del<strong>la</strong> libertà dei mass-media.Il secondo periodo del capoverso 4 vieta <strong>la</strong> censura, tanto quel<strong>la</strong> preventivaquanto quel<strong>la</strong> a posteriori. Nell'ambito del<strong>la</strong> libertà di stampa, <strong>la</strong> censura si definiscecome il controllo, da parte di un'autorità, del contenuto di un prodottoeditoriale prima del<strong>la</strong> stampa o del<strong>la</strong> pubblicazione. La dottrina par<strong>la</strong> di censurapreventiva quando il controllo è preliminare e di sorveglianza del<strong>la</strong> stampa(o del<strong>la</strong> radio e del<strong>la</strong> televisione) quando il controllo è effettuato dopo <strong>la</strong> pubblicazionedello scritto o l'emissione del programma 175 '. Il divieto del<strong>la</strong> censurapreventiva costituisce il nucleo intangibile del<strong>la</strong> libertà di stampa e del<strong>la</strong>libertà radiotelevisiva. In materia di sorveglianza del<strong>la</strong> stampa, del<strong>la</strong> radio edel<strong>la</strong> televisione, ogni opinione espressa è protetta contro gli interventi delloStato, poco importa se avvengono durante <strong>la</strong> fase preparatoria o in sede di diffusione.Qualsiasi intervento repressivo deve dunque rispettare le condizioni cuisono subordinate le restrizioni dei diritti fondamentali (art. 32 D 96).Il divieto del<strong>la</strong> censura si estende a tutte le forme di comunicazione delle opinioni.S'indirizza alle autorità incaricate di emanare il diritto e a quelle cuispetta applicarlo. Abbiamo tuttavia evitato di citare il cinema: in questo settore,i Cantoni possono prevedere rego<strong>la</strong>mentazioni specifiche per le sale cinematograficheo sottoporre i film a una commissione cantonale di controllo. Icinematografi sono in effetti frequentati assiduamente da numerosi giovani: soprattuttoper proteggere <strong>la</strong> gioventù, in questo settore i Cantoni introduconorego<strong>la</strong>mentazioni che possono andare fino al divieto del<strong>la</strong> proiezione di unapellico<strong>la</strong> sul territorio cantonale 176 '. Questo divieto è menzionato nel presente


contesto poiché è qui che trova <strong>la</strong> sua più estesa applicazione, pur valendo pertutti i settori garantiti dal<strong>la</strong> libertà d'opinione.L'AP 95 vietava espressamente soltanto <strong>la</strong> censura preventiva mentre il presentedisegno sancisce il divieto di qualsiasi forma di censura. La protezionech'esso conferisce è dunque molto più estesa. Nell'ambito del<strong>la</strong> procedura diconsultazione, due partiti (SP-BE, SP-Dietl) e un'organizzazione (USS) avevanoproprio auspicato una tale generalizzazione, ora recepita nel capoverso 4,che riflette meglio l'odierna realtà costituzionale.Per il resto, questo capoverso è stato poco criticato: le reazioni si sono cristallizzatesoprattutto sul principio stesso del segreto redazionale. Un Cantone(SO) avrebbe voluto eliminare questo capoverso, perché fonderebbe il rifiutodi testimoniare dei giornalisti; un altro (UR) avrebbe desiderato l'introduzionedi limiti e un terzo (GÈ) che fosse menzionata <strong>la</strong> ponderazione degli interessi.Come già rilevato, spetta al legis<strong>la</strong>tore e al giudice stabilire restrizioni (cfr. ilmenzionato progetto di modifica del diritto penale e procedurale dei massmedia).La protezione del segreto redazionale va inoltre nel senso del<strong>la</strong> giurisprudenzapiù recente di Strasburgo.Articolo 15 Libertà di linguaQuésta disposizione 177) garantisce <strong>la</strong> libertà di lingua. Tale libertà, con il correttivodel principio del<strong>la</strong> territorialità, è stata riconosciuta dal Tribunale <strong>federale</strong>nel 1965 in quanto diritto costituzionale non scritto 178) .Essa è pure consacrata in diritto internazionale - almeno in parte - dall'articolo27 del Patto II dell'ONU che prevede, giusta <strong>la</strong> pratica del Comitato dei dirittidell'uomo e <strong>la</strong> dottrina 179 ', un diritto individuale destinato ai membri delleminoranze linguistiche.La libertà di lingua garantisce l'uso del<strong>la</strong> lingua materna 180 ', poco importa selingua orale, lingua scritta o dialetto. Nel concetto di lingua materna rientranon soltanto <strong>la</strong> prima lingua imparata durante l'infanzia bensì anche una secondao terza lingua che una persona padroneggia 181 '. Secondo <strong>la</strong> dottrina,tale libertà garantisce anche l'uso di una lingua di propria scelta 182 ' e questaestensione è stata ammessa anche dal nostro Consiglio 183 '. Il contenuto del<strong>la</strong>libertà del<strong>la</strong> lingua differisce secondo che si tratti delle re<strong>la</strong>zioni tra privati odei rapporti tra privati e Stato. Nel primo caso, si tratta del diritto d'esprimersinel<strong>la</strong> lingua di propria scelta. Nel secondo caso, si tratta del diritto minimo chegarantisce essenzialmente l'uso di una lingua nazionale minoritaria in una determinataarea. In altri termini, si tratta del diritto delle minoranze storiche na-


zionali di non vedersi imporre una so<strong>la</strong> lingua ufficiale o una so<strong>la</strong> lingua d'insegnamentopubblico. Il Tribunale <strong>federale</strong> ammette restrizioni, fondate sul principiodel<strong>la</strong> territorialità, nei rapporti tra privati e Stato 184 '.Conformemente al<strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>, il principio del<strong>la</strong>territorialità garantisce <strong>la</strong> composizione linguistica tradizionale del Paese. Rappresenta- sempre secondo il Tribunale <strong>federale</strong> - una restrizione del<strong>la</strong> libertàdi lingua e consente ai Cantoni di prendere misure per conservare intatti i confiniassodati delle aree linguistiche e <strong>la</strong> loro omogeneità anche a costo di limitare<strong>la</strong> libertà del singolo di usare <strong>la</strong> propria lingua materna 185 '. Nondimeno,tali misure devono rispettare il principio del<strong>la</strong> proporzionalità.Considerato nel suo complesso, il principio del<strong>la</strong> territorialità ha contorni sfocati:lo si invoca da un <strong>la</strong>to per asserire <strong>la</strong> conformità costituzionale di misureprese in favore delle lingue minoritarie minacciate e dall'altro per giustificarenormative intese ad assicurare l'omogeneità linguistica di una determinata regione.Da ultimo, il principio del<strong>la</strong> territorialità esprime anche l'autonomia deiCantoni in materia linguistica, che nondimeno discende primariamente dall'articolo3 Cosi.Di fatto, un'esplicita menzione del principio del<strong>la</strong> territorialità nel testo del<strong>la</strong>nuova <strong>Costituzione</strong> non farebbe altro che creare nuove ambiguità e cementarequelle esistenti.Questa giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong> è molto criticata nel<strong>la</strong> dottrina,<strong>la</strong> quale ritiene che il principio del<strong>la</strong> territorialità dovrebbe circoscrivere le misuredi protezione di una lingua minacciata e non discriminare, in nome dell'omogeneitàlinguistica, le minoranze linguistiche 186 '.Abbiamo quindi preferito una formu<strong>la</strong>zione generale, senza il correttivo delprincipio del<strong>la</strong> territorialità. Ricordiamo tuttavia che <strong>la</strong> libertà di lingua garantitadal<strong>la</strong> presente disposizione può essere senz'altro sottoposta a restrizioni, alpari degli altri diritti fondamentali (cfr. art. 32 D 96). Il principio del<strong>la</strong> territorialità,che può per esempio concretarsi nel<strong>la</strong> determinazione delle lingue ufficialiin una data circoscrizione, è dunque soltanto uno dei limiti che il legis<strong>la</strong>torepuò porre al<strong>la</strong> libertà di lingua. La consacrazione del principio del<strong>la</strong> territorialitàin sede costituzionale è stata d'altronde discussa in Par<strong>la</strong>mento in occasionedell'esame dell'articolo 116 Cosi., ma poi abbandonata 187 '. Per questomotivo, il nuovo articolo sulle lingue entrato in vigore il 10 marzo 1996 si limitaa indicare le lingue nazionali e quelle ufficiali nonché a sancire le competenzepromozionali. Il Consiglio degli Stati ha in partico<strong>la</strong>re rifiutato di ancorarviil diritto fondamentale del<strong>la</strong> libertà di lingua, schierandosi però nel contempoper il principio del<strong>la</strong> territorialità; dal canto suo, il Consiglio nazionalenon voleva che si sancisse il principio del<strong>la</strong> territorialità senza simultanea edesplicita menzione del<strong>la</strong> libertà di lingua.


Anche se il principio del<strong>la</strong> terrritorialità non è ancorato nell'articolo 15 D 96,nul<strong>la</strong> impedisce ai Cantoni di applicarlo nell'ambito delle loro competenze,come previsto per esempio nelle costituzioni cantonali di Berna e Friburgo. Lacompetenza dei Cantoni di designare le proprie lingue ufficiali (o <strong>la</strong> propria linguaufficiale), salvaguardando <strong>la</strong> pace linguistica, è inoltre sancita nell'articolo83 capoverso 6 D 96.Si noti nondimeno che, nel quadro del<strong>la</strong> procedura di consultazione, taluni enticonsultati 188) hanno chiesto di garantire <strong>la</strong> libertà di lingua nei limiti del principiodi territorialità 189) . 190)Articolo 16 Libertà artisticaLa libertà artistica 191 ' non è riconosciuta dal Tribunale <strong>federale</strong> in quanto dirittocostituzionale non scritto. Il Tribunale <strong>federale</strong> ritiene tuttavia ch'essa ègarantita dal<strong>la</strong> libertà d'espressione in senso <strong>la</strong>to 192) .La libertà artistica è riconosciuta, in diritto internazionale, dall'articolo 15 capoverso3 del Patto I dell'ONU. Essa è parimenti riconosciuta, quale parte integrantedel<strong>la</strong> libertà d'espressione, dall'articolo 19 capoverso 2 del Patto IIdell'ONU e dall'articolo 10 CEDU.La libertà artistica protegge da un canto <strong>la</strong> creazione artistica e, dall'altro, <strong>la</strong>sua presentazione 193 ' e il suo prodotto 194 '. Essa non protegge unicamente gliartisti, ma anche i mediatori, vale a dire le persone che partecipano al<strong>la</strong> diffusionedell'opera d'arte, in partico<strong>la</strong>re il proprietario di una galleria, l'impresariodi un artista, l'editore di un libro o il proprietario di un sa<strong>la</strong> cinematografica.La libertà artistica ha soprattutto un compito protettore contro le ingerenzedello Stato in materia di creazione artistica. Essa non implica un dirittoindividuale a una prestazione positiva dello Stato anche se, dal punto di vistadell'attuazione dei diritti fondamentali (cfr. art. 31 D 96), sarebbe auspicabileche quest'ultimo metta a disposizione un'infrastruttura adeguata, necessaria all'eserciziodi tale libertà. La Confederazione interviene, per esempio, per incoraggiare<strong>la</strong> cinematografia svizzera e le attività culturali svolte nel settore delcinema 195) .Nell'AP 95, <strong>la</strong> libertà artistica era sancita nel<strong>la</strong> stessa disposizione sul<strong>la</strong> libertàdel<strong>la</strong> scienza e del<strong>la</strong> ricerca. Questo raggruppamento ha suscitato critiche 196 'in sede di procedura di consultazione, poiché queste due libertà si riferisconoa settori molto diversi. Inoltre, in quanto diritto fondamentale, <strong>la</strong> libertà artisticadeve occupare un posto indipendente nel catalogo dei diritti fondamentali.Per tale ragione si è deciso di disciplinare <strong>la</strong> libertà artistica in un articolo separato.


Articolo 17 Libertà del<strong>la</strong> scienzaLe libertà dell'insegnamento e del<strong>la</strong> ricerca scientifici 1971 non sono riconosciutedal Tribunale <strong>federale</strong> come diritti costituzionali non scritti. Il Tribunale<strong>federale</strong> considera tuttavia che le stesse siano garantite dal<strong>la</strong> libertà d'espressionein senso <strong>la</strong>to 198 '. Il nostro Consiglio e l'Assemblea <strong>federale</strong> ritengonoche le libertà dell'insegnamento e del<strong>la</strong> ricerca scientifici siano diritto costituzionalenon scritto 199) . Il legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong> ha persine sancito esplicitamentetali libertà nel<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> del 7 ottobre 1983 sul<strong>la</strong> ricerca 200 ' e nel<strong>la</strong> legge<strong>federale</strong> del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali 201 '.Le libertà dell'insegnamento e del<strong>la</strong> ricerca scientifici sono sancite dall'articolo15 paragrafo 3 del Patto I. Sono parimenti riconosciute, in quanto parte integrantedel<strong>la</strong> libertà d'espressione, dall'articolo 19 paragrafo 2 del Patto II edall'articolo 10 CEDU.La libertà dell'insegnamento scientifico conferisce al corpo insegnante delleuniversità pubbliche autonomia e ampia libertà d'azione quanto all'applicazionedei metodi d'insegnamento e al<strong>la</strong> scelta del<strong>la</strong> materia da insegnare. Inquanto libertà d'insegnare e d'istruirsi, conferisce il diritto di scegliere <strong>la</strong> materiae l'insegnante e di organizzare liberamente studi e <strong>la</strong>voro scientifico. Dalcanto suo, <strong>la</strong> libertà del<strong>la</strong> ricerca protegge l'indipendenza intellettuale e metodologicadel ricercatore contro gli interventi dello Stato 202 '.Queste libertà non sono però assolute. La libertà dell'insegnamento è in partico<strong>la</strong>relimitata dai programmi d'insegnamento, dai rego<strong>la</strong>menti d'esame, dalleattrezzature disponibili, dall'indoneità scientifica dello studente, dal<strong>la</strong> capienzadegli istituti d'insegnamento nonché dai doveri del docente. Dal canto suo, <strong>la</strong>libertà del<strong>la</strong> ricerca può essere limitata, in generale, dal diritto penale e dal dirittodi polizia 203 ' e, in partico<strong>la</strong>re, allorquando entra in conflitto con altri dirittifondamentali, quali <strong>la</strong> dignità umana, <strong>la</strong> libertà individuale o <strong>la</strong> protezionedel<strong>la</strong> personalità 204 '. Quando è sovvenzionata dallo Stato, <strong>la</strong> ricerca può ancheessere limitata dal mandato di ricerca, dallo scopo del<strong>la</strong> ricerca e dai mezzifinanziari messi a disposizione del ricercatore 205 '.Le libertà dell'insegnamento e del<strong>la</strong> ricerca scientifici non implicano un dirittoindividuale a prestazioni positive dello Stato anche se, dal profilo del<strong>la</strong> realizzazionedei diritti fondamentali (art. 31 D 96), sarebbe auspicabile che quest'ul-


timo metta a disposizione un'infrastruttura adeguata, indispensabile al<strong>la</strong> ricercafondamentale. Quanto al<strong>la</strong> libertà del<strong>la</strong> ricerca, essa non crea un dirittoa beneficiare di fondi budgetari determinati 206 '.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, parecchi enti interpel<strong>la</strong>ti, fra cui molti privati,hanno chiesto di ancorare in questo articolo <strong>la</strong> libertà d'istruzione, al<strong>la</strong>stessa stregua di quanto è previsto da 21 costituzioni cantonali. Dato che questalibertà è già in gran parte garantita dal<strong>la</strong> libertà d'opinione e dal<strong>la</strong> libertà economica,abbiamo rinunciato a menzionar<strong>la</strong> esplicitamente in questo articolo.Articolo 18 Libertà di riunioneDiritto costituzionale non scritto e riconosciuto dal Tribunale <strong>federale</strong> dal 1970in quanto condizione dell'esercizio dei diritti politici 207 ', <strong>la</strong> libertà di riunione208 ' costituisce un elemento indispensabile del nostro ordinamento democratico.Trattandosi di una libertà ideale, essa ha anche per obiettivo di permettere loscambio delle idee e <strong>la</strong> formazione delle opinioni.Il capoverso 1 garantisce <strong>la</strong> libertà di riunione in modo generale.Il capoverso 2 <strong>la</strong> garantisce in partico<strong>la</strong>re, ma senza per questo determinarnein maniera esaustiva il contenuto, il che permette un'evoluzione ispirata dal<strong>la</strong>giurisprudenza e dal diritto internazionale. Ognuno ha il diritto di convocareuna riunione e di organizzar<strong>la</strong> secondo gli scopi perseguiti. Nessuno può inoltreessere costretto a parteciparvi o a non parteciparvi. La libertà di riunione assicuraa chiunque il diritto di riunirsi con altri, nell'intento di perseguire o di realizzareuno scopo comune, di scambiare opinioni o di comunicarle a terzi. Perriunione occorre intendere un aggruppamento di persone che si riuniscono peruna durata determinata, allo scopo di attuare insieme un obiettivo comune. Perlungo tempo, <strong>la</strong> giurisprudenza e una parte del<strong>la</strong> dottrina hanno ritenuto di poterdistinguere tra riunione e manifestazione, per il fatto che quest'ultima si caratterizzacon l'appello al pubblico 209 '. Tale distinzione ha perduto <strong>la</strong> sua importanzaa partire dal momento in cui il Tribunale <strong>federale</strong> ha rifiutato di riconoscere<strong>la</strong> libertà di manifestazione come diritto costituzionale non scritto, affermandoche le manifestazioni e i cortei sono protetti dal<strong>la</strong> libertàd'espressione e dal<strong>la</strong> libertà di riunione 210 '. Nonostante <strong>la</strong> sua finalità democratica,<strong>la</strong> libertà di riunione non protegge unicamente le riunioni di caratterepolitico, ma anche gli incontri amichevoli, scientifici, artistici, sportivi o ricreativi.La natura delle opinioni scambiate è senza importanza. La libertà di riunionepuò però essere invocata soltanto per le riunioni e le manifestazionipacifiche 211 '.


La libertà di riunione è riconosciuta a tutte le persone fisiche. In determinaticasi, può però essere invocata anche da persone giuridiche, segnatamentequando un'associazione organizza un incontro aperto al pubblico 212 '.Il capoverso 3 disciplina il diritto di riunione su suolo pubblico. Tali riunioniimplicano, in effetti, un uso accresciuto del suolo pubblico e possono quindiessere sottoposte ad autorizzazione. Secondo una parte del<strong>la</strong> dottrina, una talerestrizione non è oggi tuttavia più possibile senza base legale 213 *. In effetti, secondotale dottrina, sia l'articolo 11 paragrafo 2 CEDU, sia l'articolo 21 delPatto II subordinano le restrizioni del<strong>la</strong> libertà di riunione all'esistenza di unabase legale sufficiente. Secondo <strong>la</strong> giurisprudenza del<strong>la</strong> Corte europea dei dirittidell'uomo, una base legale materiale è sufficiente allorquando trova fondamentoin una legge in senso formale 214 '. Una legge in senso materiale puòquindi bastare per sottoporre riunioni e manifestazioni su suolo pubblico adautorizzazione. Rimane naturalmente salva <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> generale di polizia.In occasione del<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> presente disposizione ha suscitatopoche reazioni 215 ': essa riprende così senza modifiche sostanziali il testodell'AP 95.Artìcolo 19 Libertà d'associazioneQuesta disposizione 216 *, che garantisce <strong>la</strong> libertà d'associazione, riprende sottoforma più moderna, concretandolo maggiormente, l'articolo 56 Cost. La libertàd'associazione è inoltre garantita dagli articoli 11 CEDU e 22 del PattoII.Nonostante che l'articolo 56 Cost. si limiti al «diritto di costituire associazioni»,è generalmente ammesso che questa libertà abbia portata più vasta,nel<strong>la</strong> misura in cui riveste una duplice dimensione: nell'aspetto positivo, essacomprende in partico<strong>la</strong>re il diritto di costituire (o di sciogliere) liberamente associazioni,di aderirvi, di farne parte e di partecipare alle attività associative.Nell'aspetto negativo, essa garantisce in partico<strong>la</strong>re il diritto di non aderire aun'associazione o di uscirne. La tito<strong>la</strong>rità del<strong>la</strong> libertà d'associazione è, secondoil Tribunale <strong>federale</strong>, riservata alle persone fisiche, ma <strong>la</strong> maggior partedel<strong>la</strong> dottrina ammette che anche le persone giuridiche (di diritto privato) possanoinvocar<strong>la</strong> 217 '. L'espressione attuale secondo cui «i cittadini» hanno il dirittodi costituire associazioni (art. 56 Cost.) è troppo restrittiva poiché gli stranierisono pure tito<strong>la</strong>ri di questa libertà.


La nozione d'associazione va interpretata in senso <strong>la</strong>to: essa non si confondecon quel<strong>la</strong> degli articoli 60 segg. CC. Determinante non è <strong>la</strong> forma giuridicache riveste il gruppo, bensì l'esistenza di persone che perseguono in comune lostesso ideale. La questione se <strong>la</strong> protezione si estenda ai gruppi senza personalitàgiuridica che perseguono obiettivi definiti in modo approssimativo («comunità»,«squatters» ecc.) o occasionali (comitati d'azione o di sostegno ecc.) èoggetto di discussione nel<strong>la</strong> dottrina.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> disposizione sul<strong>la</strong> libertà d'associazioneha suscitato pochissime reazioni. Non è mai stata criticata nel suoprincipio: sono stati richiesti soltanto alcuni adeguamenti. Inoltre, <strong>la</strong> protezionech'essa conferisce si confonde materialmente con quel<strong>la</strong> dell'articolo 56Cost., tanto che l'articolo 19 D 96 riprende in gran parte l'articolo 17 AP 95.Il capoverso 1 garantisce <strong>la</strong> libertà d'associazione in modo generale.Il capoverso 2 ne precisa in parte il contenuto 218 ', quanto non fa invece il dirittoattuale. Conformemente all'obiettivo dell'aggiornamento, si tratta di assicurareuna migliore trasparenza del<strong>la</strong> realtà costituzionale. A tal fine nel capoverso2 sono precisati gli elementi essenziali dell'aspetto positivo del<strong>la</strong> libertàd'associazione.Il capoverso 3 codifica le componenti principali dell'aspetto negativo del<strong>la</strong> libertàd'associazione. Abbiamo così tenuto conto dei pareri emessi nel<strong>la</strong> proceduradi consultazione: tali pareri hanno manifestato il rincrescimento che l'articolo17 AP 95 non disciplinasse tale aspetto 219 '. La formu<strong>la</strong>zione partico<strong>la</strong>redi questo capoverso non ha dunque lo scopo di sancire il nucleo intangibiledel<strong>la</strong> libertà d'associazione: infatti, tanto il Tribunale <strong>federale</strong> quanto <strong>la</strong> Corteeuropea dei diritti dell'uomo hanno già ammesso che <strong>la</strong> portata negativa del<strong>la</strong>libertà d'associazione può in certi casi essere limitata da un obbligo di adesione,per esempio a un'associazione studentesca.Abbiamo infine rinunciato a riprendere il divieto delle associazioni che, perscopo o mezzi impiegati, sono illecite o pericolose per lo Stato. Questa precisazioneche figura esplicitamente nel testo dell'articolo 56 Cost. e <strong>la</strong> cui scomparsaè stata deplorata da un Cantone (GR) e da alcune organizzazioni (SKF,ASF, CVP-Ka) non è indispensabile dal punto di vista del<strong>la</strong> sistematica del disegno.In effetti, <strong>la</strong> libertà d'associazione, come gli altri diritti fondamentali,non è un diritto illimitato. Essa può essere oggetto di restrizioni, conformementeall'articolo 32 capoverso l D 96, vale a dire rispettando i principi del<strong>la</strong>necessità di una base legale, dell'interesse pubblico e del<strong>la</strong> proporzionalità.L'articolo 275 ter CP, che vieta <strong>la</strong> creazione di gruppi illeciti o l'appartenenzaa un tale gruppo, costituisce una limitazione sufficiente del<strong>la</strong> libertà d'associazione.Infine, anche in assenza di una base legale specifica e senza il divietoesplicito che figura nell'articolo 56 Cost., <strong>la</strong> libertà d'associazione può esserelimitata in caso di pericolo grave, diretto e imminente: si tratta allora dell'ap-


plicazione del<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> generale di polizia (cfr. art. 32 cpv. 2 in fine D 96),<strong>la</strong> so<strong>la</strong> che permette di vietare attività che comportano un grave pericolo perlo Stato. Si aggiunga che sia <strong>la</strong> CEDU (art. 11 par. 2, 16 e 17) sia il Patto II(art. 22 par. 2) prevedono esplicitamente <strong>la</strong> possibilità di limitare l'eserciziodel<strong>la</strong> libertà di associazione.Tenuto conto dei suddetti sviluppi circa le possibilità di restringere <strong>la</strong> libertàd'associazione, riteniamo che non sia necessario prevedere una disposizionetransitoria per rimediare al<strong>la</strong> soppressione del divieto delle associazioni illeciteo pericolose per lo Stato.Articolo 20 Libertà di domicilioLa disposizione 220 ' riprende l'articolo 45 capoverso 1 Cost. concretandolo parzialmente.Il capoverso 1 garantisce a ogni cittadino svizzero il diritto di stabilirsi in qualsiasiluogo del Paese, sia per costituirvi domicilio sia soltanto per soggiornarvi.Ne consegue che i Comuni e i Cantoni hanno, da un canto, l'obbligo di permetterea tutti i cittadini svizzeri di stabilirsi sul loro territorio e non possono, dall'altro,impedire o rendere più difficile <strong>la</strong> partenza verso un altro Comune oCantone. In materia d'assistenza <strong>la</strong> libertà di domicilio si oppone al rinvio degliindigenti nel loro Cantone d'origine (cfr. art. 106 D 96). D'altronde, essa nonpuò generalmente essere limitata per ragioni fiscali. La rego<strong>la</strong> non è però senzaeccezioni: a determinate condizioni, sono tollerate restrizioni risultanti da rapportidovuti a uno statuto partico<strong>la</strong>re, come l'obbligo di residenza, che costringeil funzionario a scegliere domicilio sul territorio del<strong>la</strong> collettività con <strong>la</strong>quale ha rapporti di servizio. Il TF ammette quindi che un insegnante di scuo<strong>la</strong>primaria o secondaria sia obbligato a eleggere domicilio nel Comune in cui <strong>la</strong>vora,in partico<strong>la</strong>re in ragione del<strong>la</strong> necessità di un contatto rego<strong>la</strong>re con gli allievie i genitori e del fatto che <strong>la</strong> sua partecipazione al<strong>la</strong> vita locale associativae politica presenta un interesse pubblico 221 '. Allorquando una base legale abilitaglobalmente l'autorità a rego<strong>la</strong>re le re<strong>la</strong>zioni di <strong>la</strong>voro con il funzionario,il TF ritiene che non sia necessario prevedere esplicitamente nel<strong>la</strong> legge l'obbligodi residenza 222 '. La dottrina si mostra molto critica sull'obbligo di residenza,almeno quando questo si applica indistintamente a tutti i funzionari edè motivato soprattutto da interessi fiscali.La procedura di consultazione ha suscitato soltanto rari commenti sul<strong>la</strong> disposizione<strong>concernente</strong> <strong>la</strong> libertà di domicilio. Taluni 223 ' hanno chiesto d'estendere<strong>la</strong> libertà di domicilio agli stranieri stabiliti o residenti nel nostro Paese.Non è però stato possibile dar seguito a questo desiderio nell'ambito del presenteaggiornamento, visto che l'articolo 45 capoverso 1 Cost. non permette


agli stranieri d'avvalersi del<strong>la</strong> libertà di domicilio. L'articolo 8 LDDS 224) prevedeinoltre che il permesso di dimora o di domicilio è valido soltanto per ilCantone che l'ha ri<strong>la</strong>sciato. Nemmeno gli stranieri che sottostanno al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zionesull'asilo possono appel<strong>la</strong>rsi al<strong>la</strong> libertà di domicilio. Il diritto degli stranieriall'ottenimento di un permesso di domicilio non può essere dedotto dal<strong>la</strong>Cost.; tale diritto è tuttavia previsto da trattati internazionali che garantiscono<strong>la</strong> reciprocità a favore dei cittadini svizzeri. Si ricorda inoltre che l'articolo 20D 96, come anche l'articolo 45 Cost., si applica esclusivamente alle persone fisiche;se intendono trasferire il loro domicilio, esse sono tenute a rispettare lere<strong>la</strong>tive norme contemp<strong>la</strong>te dal diritto civile 225 '.Il capoverso 2 consacra esplicitamente il diritto di ogni cittadino svizzero di<strong>la</strong>sciare il nostro Paese e di rientrarvi. Si tratta, in qualche modo, del<strong>la</strong> facoltàdi non fare uso del<strong>la</strong> libertà di domicilio in Svizzera. Tale aspetto conseguegià dall'articolo 45 capoverso 1 Cost.: ci è parso tuttavia opportuno, per motividi trasparenza, codificarlo esplicitamente nel D 96. La libertà d'emigrareimplica segnatamente l'obbligo, per l'autorità, di rimettere all'emigrante i documentidi viaggio necessari 226 ). In occasione del<strong>la</strong> procedura di consultazione,il presente capoverso non è stato oggetto di alcuna osservazione partico<strong>la</strong>re.Non abbiamo ritenuto utile riprendere l'articolo 62 Cost. che consacra esplicitamentel'abolizione del diritto di detrazione. Infatti, <strong>la</strong> libertà di domicilio ricoprenecessariamente <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione speciale dell'articolo 62 Cosi. 227 '.Non abbiamo quindi previsto alcuna disposizione transitoria.Articolo 21 Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvioforzatoL'articolo 21 D 96 riprende, con il divieto dell'espulsione dei cittadini svizzeri,l'odierno articolo 45 capoverso 2 Cost. Il divieto del rinvio forzato in unoStato persecutore è un principio di diritto internazionale pubblico che ha peròqualità di diritto fondamentale. La disposizione corrisponde all'articolo 19 AP95.Il divieto d'espulsione dei cittadini svizzeri è un principio che risulta imperativamentedal diritto sul<strong>la</strong> cittadinanza e dal<strong>la</strong> libertà di domicilio. Espulsionesignifica che lo Stato obbliga in modo vinco<strong>la</strong>nte una determinata persona adabbandonare il territorio statale. L'espulsione di cittadini svizzeri sarebbe pertale ragione in contraddizione con l'articolo 20 capoverso 2 D 96 che garantisceil diritto di rientrare in Svizzera in ogni momento. II rinvio è l'esecuzionecoatta di un'espulsione. Il rinvio nello Stato dal quale <strong>la</strong> persona è entrata inSvizzera è detto allontanamento.Il capoverso 1 non è stato criticato materialmente in sede di consultazione.159


L'estradizione avviene su richiesta di un'autorità straniera nel quadro del perseguimentopenale e dell'esecuzione delle pene. Al contrario dell'espulsione,l'estradizione di cittadini svizzeri passibili di pene non è contraria al diritto dirientrare in patria in ogni momento. La legge sull'estradizione del 1892 e <strong>la</strong> vigentelegge sull'assistenza internazionale in materia penale 228 ' hanno però interpretato<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> nel senso che l'estradizione può avvenire soltantocon il consenso dell'interessato. Il cittadino svizzero perseguito in Svizzeraper un reato commesso all'estero è giudicato in Svizzera e vi sconta ancheun'eventuale pena (art. 6 CP). È un atteggiamento seguito dal<strong>la</strong> Svizzera anchenel<strong>la</strong> riserva apposta al<strong>la</strong> Convenzione europea di estradizione (RS 0.353.1) eal<strong>la</strong> Convenzione europea per <strong>la</strong> repressione del terrorismo (RS 0.353.3).Nel D 96 il capoverso 2 dell'AP 95 è stato suddiviso in due capoversi, 2 e 3.In tal modo si distinguono in modo chiaro i tito<strong>la</strong>ri del diritto, anche rispettoall'estensione del divieto di rinvio forzato: nel capoverso 2 <strong>la</strong> protezione concernesolo i rifugiati mentre nel capoverso 3 essa è riconosciuta a tutte le persone;sempre secondo il capoverso 2, il divieto di rinvio può essere limitato neiconfronti dei rifugiati 229 ', ma secondo il capoverso 3 è sempre garantito qualorauna persona fosse esposta a tortura o a un altro genere di trattamento opunizione crudele o inumano. Il divieto assoluto del capoverso 3, che allude all'essenzastessa di questo diritto fondamentale, è previsto sia dal diritto svizzeroche da quello internazionale (cfr. art. 2 e 3 CEDU nonché art. 3 del<strong>la</strong> Convenzionedelle Nazioni Unite contro <strong>la</strong> tortura, RS 0.105). Inoltre, l'articolo 37del<strong>la</strong> legge sull'assistenza internazionale in materia penale ha ulteriormente precisatoil divieto, rilevando che l'estradizione può avvenire soltanto se è data garanziache un'eventuale sentenza di morte non sarà eseguita.Il legis<strong>la</strong>tore può limitare il diritto dei propri cittadini di opporsi ad un'estradizionesolo in presenza di un interesse pubblico molto importante. L'unica limitazionefinora esistente a tale principio è data dall'articolo 10 del decreto <strong>federale</strong>del 10 dicembre 1995 <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> cooperazione con i tribunali internazionaliincaricati del perseguimento penale delle vio<strong>la</strong>zioni gravi del diritto internazionaleumanitario 230 '. Tale disposizione prevede tuttavia l'estradizionesoltanto al<strong>la</strong> condizione che, al termine del procedimento, il cittadino svizzerosia riconsegnato alle autorità svizzere.Nei confronti degli stranieri non esiste in principio alcun divieto d'estradizione231 '. A tal proposito, le condizioni sono disciplinate nel<strong>la</strong> legge sull'assistenzainternazionale in materia penale e da numerosi altri accordi d'assistenzareciproca e d'estradizione. Nessuno può espellere o respingere un rifugiatoverso un Paese in cui <strong>la</strong> sua vita o <strong>la</strong> sua libertà sarebbero minacciate(principio del non refoulement: art. 33 del<strong>la</strong> Convenzione sullo statuto deirifugiati 232 ').


Questo principio è limitato unicamente nel caso in cui il richiedente l'asilo commettaun grave reato in Svizzera (indegnità, art. 8 del<strong>la</strong> legge sull'asilo). Gli articoli5 e 6 CEDU vietano inoltre l'estradizione qualora <strong>la</strong> persona implicatafosse giudicata in una procedura lesiva dei diritti umani.Nel<strong>la</strong> consultazione sono state presentate numerose richieste di modifica a propositodei capoversi 2 e 3. Taluni hanno esplicitamente approvato i due capoversisopraccitati 233 ', mentre altri hanno chiesto l'iscrizione di un dirittoall'asilo 234 ', ma anche <strong>la</strong> rinuncia al<strong>la</strong> menzione del divieto del respingimento.Tale rinuncia non rispetterebbe però il mandato d'aggiornamento, visto chenel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> dovrà essere inserito anche il diritto internazionalepubblico di rango costituzionale. Un numero rilevante di proposte vorrebbe riconoscereagli stranieri diritti più estesi 235 ', altre ancora precisare <strong>la</strong> validitàdel divieto di respingimento, talune in misura restrittiva 236 ', altre nel senso diuna protezione rafforzata 237 '. Facciamo astrazione da siffatti complementipoiché altrimenti i pareri vi si po<strong>la</strong>rizzerebbero, ostaco<strong>la</strong>ndo l'evoluzione del<strong>la</strong>prassi dei tribunali e dei trattati internazionali. Rispetto all'articolo 19 AP 95,nell'articolo 21 D 96 abbiamo come detto ulteriormente suddiviso <strong>la</strong> materiain due capoversi.Articolo 22 Garanzia del<strong>la</strong> proprietàLa disposizione re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> proprietà 238) riprende in ampia misural'attuale articolo 22 ter Cost., tanto che il contenuto materiale delle due disposizioniè identico.Nel<strong>la</strong> misura in cui si limita a precisare che <strong>la</strong> proprietà è garantita, il capoverso1 riprende testualmente l'articolo 22 ter capoverso 1 Cost. La proprietà ègarantita in primo luogo, in quanto istituzione del nostro ordinamento giuridico(Institutsgarantie). Ne deriva che lo Stato non può sopprimere <strong>la</strong> proprietàin quanto tale, svuotando<strong>la</strong> del<strong>la</strong> sua sostanza o sostituendo<strong>la</strong> con un'istituzioneche non ne avrebbe i caratteri essenziali. Nel<strong>la</strong> sua accezione principale,<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> proprietà tute<strong>la</strong> inoltre il diritto individuale (Bestandesgarantie).Ciò significa ch'essa protegge l'esistenza dei diritti patrimoniali concretidel proprietario, fra i quali il diritto di proprietà ai sensi degli articoli 641 segg.CC, i diritti reali limitati, i diritti di vicinato, il possesso, i diritti di credito ei diritti del<strong>la</strong> proprietà intellettuale. Talvolta, in caso di restrizioni ammissibili(vedi sotto, cpv. 2), <strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> proprietà può ridursi a una semplice garanziadel valore (Wertgarantie): il tito<strong>la</strong>re non può disporre del proprio diritto,o può farlo solo in modo molto limitato. Ha tuttavia <strong>la</strong> facoltà di esigere


in cambio una somma di denaro a titolo d'indennizzo. Il diritto di proprietàè riconosciuto alle persone fisiche e a quelle giuridiche di diritto privato, nonchéalle collettività pubbliche nel<strong>la</strong> misura in cui agistono in qualità di privati.In fase di procedura di consultazione, l'articolo dedicato al diritto di proprietàha sollevato soltanto poche critiche che non hanno però mai rimesso in discussione<strong>la</strong> proprietà in quanto istituzione. Per contro, più numerose sono statele proposte tese a introdurre alcune innovazioni rispetto all'articolo 22 !er Cost.Sia menzionata a questo proposito <strong>la</strong> richiesta formu<strong>la</strong>ta da un Cantone (JU),un partito rappresentato in Par<strong>la</strong>mento (PS), quattro altri partiti 239 * e undiciorganizzazioni 240) , di sancire a livello costituzionale, oltre al<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong>proprietà, <strong>la</strong> responsabilità sociale del proprietario 241 '. Questa nozione, esplicitamenteprevista, ad esempio, dall'articolo 14 del<strong>la</strong> legge fondamentale tedesca(Grungesetz) non è mai stata consacrata dal diritto svizzero. Taluni consideranoperò che <strong>la</strong> responsabilità sociale del proprietario risulti dal diritto costituzionalein vigore, ma <strong>la</strong> giurisprudenza e <strong>la</strong> dottrina non sembrano avererisolto chiaramente <strong>la</strong> questione 242 '. Nel presente progetto si è rinunciato amenzionare esplicitamente <strong>la</strong> responsabilità sociale del proprietario: un'interpretazionesistematica del D 96, come d'altro canto dell'attuale <strong>Costituzione</strong>,consente di concludere che <strong>la</strong> proprietà si concepisce soltanto in re<strong>la</strong>zione congli obiettivi perseguiti dal<strong>la</strong> pianificazione del territorio, dal<strong>la</strong> protezione dell'ambiente,delle acque, delle foreste, del<strong>la</strong> natura e del paesaggio, ecc.; èquindi evidente che il proprietario deve tener conto di tutti questi interessi pubblicial momento in cui esercita il suo diritto.Il capoverso 2 del<strong>la</strong> presente disposizione corrisponde anche all'articolo 22 tercapoverso 3 Cost. Prevede che le restrizioni ammissibili del<strong>la</strong> proprietà sono indennizzatesul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> garanzia del valore. Danno quindi diritto a indennizzosia l'espropriazione formale, che trasferisce all'espropriante un dirittoprotetto dal<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> proprietà, che l'espropriazione materiale, <strong>la</strong> quale,pur avendo gli stessi effetti di un'espropriazione formale, si distingue da quest'ultimanel<strong>la</strong> misura in cui l'espropriante non acquisisce alcun diritto. Il sistemaattuale dell'espropriazione non è quindi stato modificato. S'è tuttaviaproceduto a un ritocco nel<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> francese: piuttosto che riprendere <strong>la</strong> nozionedi «juste indemnité» prevista dall'articolo 22 tcr capoverso 3 Cost., il D96 par<strong>la</strong> di «pleine indemnité». Con questa modifica si assicura una miglioreconcordanza con il testo tedesco, che par<strong>la</strong> di «volle Entschädigung» (piena indennità).Sul<strong>la</strong> questione dell'indennità, indipendentemente dal<strong>la</strong> concordanzalinguistica dei testi, un partito rappresentato in Par<strong>la</strong>mento (UDF) e setteorganizzazioni 243 ' hanno manifestato il desiderio - in sede di procedura di


consultazione - di rinunciare a prevedere in modo generalizzato e non differenziatouna «piena» indennità. Un passo siffatto costituirebbe però una modificaimportante del diritto attuale, tanto che vi abbiamo rinunciato, nell'intento direstare nell'ambito dell'aggiornamento.Occorre infine menzionare <strong>la</strong> soppressione pura e semplice del capoverso 2 dell'attualearticolo 22 ter Cost. Questa disposizione, che autorizza Confederazionee Cantoni a prevedere, nel<strong>la</strong> misura delle loro competenze costituzionali,l'espropriazione e restrizioni del<strong>la</strong> proprietà, non ha più portata propria, poichéle condizioni generali concernenti <strong>la</strong> limitazione dei diritti fondamentali sarannoin futuro disciplinate dall'articolo 32 D 96. Non è quindi necessario prevedereuna disposizione transitoria per colmare il vuoto <strong>la</strong>sciato dal<strong>la</strong> scomparsadell'articolo 22 ter capoverso 3 Cost.Articolo 23 Libertà economicaQuesta disposizione costituisce <strong>la</strong> continuazione del diritto fondamentale del<strong>la</strong>libertà di commercio e d'industria garantita dall'articolo 31 Cost. Oltre al commercioe all'industria, questa centrale libertà fondamentale in materia economicaprotegge, secondo giurisprudenza e dottrina, anche tutte le altre forme incui si presenta l'attività lucrativa privata 244 '. Giusta parere concorde, l'articolo31 Cost. è inoltre anche d'importanza fondamentale per il sistema economico.Con <strong>la</strong> garanzia a favore del<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> s'esprime per un ordinamento economico fondamentalmente nonsottoposto allo Stato 245 \ basato sul principio dell'autonomia privata, e orientatosu principi d'economia di mercato 246 '. La portata dell'articolo 31 Cost.per l'ordinamento economico è però singo<strong>la</strong>rmente valutato in modo diversificatodal<strong>la</strong> dottrina 247 '. Il Tribunale <strong>federale</strong> deduce dall'articolo 31 Cost. «<strong>la</strong>decisione fondamentale di politica economica per un sistema di libera concorrenza»248 '. Dall'articolo 31 Cost. il Tribunale <strong>federale</strong> deriva il principio del<strong>la</strong>neutralità in materia di concorrenza dell'azione statuale 249 ', il principio del<strong>la</strong>parità di trattamento fra operatori dello stesso ramo 250 ', nonché il principiod'unità dello spazio economico svizzero 251 '.La libertà di commercio e d'industria non è garantita in modo assoluto. Comeper le altre libertà fondamentali sono essenzialmente ammissibili restrizioni -


ove siano fondate su base legale sufficiente, rispondano a un interesse pubblicopreponderante e siano proporzionali. La libertà di commercio e d'industriapresenta però, a questo proposito, una particu<strong>la</strong>rité. A prescindere da determinaticasi eccezionali previsti dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> è però vietato ai Cantoni, maanche al<strong>la</strong> Confederazione, «portare pregiudizio al principio del<strong>la</strong> libertà dicommercio e d'industria» (art. 31 cpv. 2 Cosi.; cfr. art. 31 bis cpv. 2 Cosi.);deroghe al principio del<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria abbisognano di unfondamento nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (cosiddetta riserva costituzionale). Il Tribunale<strong>federale</strong> ne ha dedotto il divieto per lo Stato di adottare provvedimenti che«impediscano <strong>la</strong> libera concorrenza, per assicurare l'esistenza o favorire determinatirami economici o forme commerciali 252) , rispettivamente «dirigere <strong>la</strong>vita economica secondo un piano determinato» 253 '. Fondamentalmente ammessesono invece misure a protezione del<strong>la</strong> vita e del<strong>la</strong> salute nonché a tute<strong>la</strong>dei cosiddetti beni di polizia (in partico<strong>la</strong>re moralità pubblica, buona fede nelsettore degli affari). In principio ammissibili sono poi anche misure dovute amotivi di politica sociale 254 ' nonché altre misure che non servono in primoluogo a scopi economici (fra queste in partico<strong>la</strong>re misure del<strong>la</strong> pianificazionedel territorio, del<strong>la</strong> politica energetica, ambientale e linguistica 255 ').Il disegno del nostro Consiglio tiene conto dell'aspetto multiforme del<strong>la</strong> libertàdi commercio e d'industria, rendendo evidenti in due punti i contenuti costituzionalisanciti dall'articolo 31 Cost. La parte dei diritti fondamentali tratta <strong>la</strong>libertà di commercio e d'industria come un diritto costituzionale dell'individuo(art. 23 nonché art. 32 D 96 re<strong>la</strong>tivi a limitazioni). L'importanza del<strong>la</strong> libertàdi commercio e d'industria quale principio fondamentale d'ordine in un ordinamentoeconomico, basato su principi d'economia di mercato, è oggetto diuna disposizione di fondo nel<strong>la</strong> «parte dei compiti» (art. 85 D 96), <strong>la</strong>ddove aiCantoni e al<strong>la</strong> Confederazione, quale prosecuzione dell'articolo 31, rispettivamentearticolo 31 bis Cost., è imposto l'obbligo di rispettare il «principio del<strong>la</strong>libertà economica».Il capoverso 1 garantisce in maniera generale <strong>la</strong> libertà dell'attività lucrativanell'economia privata. La nozione di «libertà di commercio e d'industria» divenutamaterialmente troppo stretta è sostituita da quel<strong>la</strong> di «libertà economica»ampiamente diffusa e conosciuta nel<strong>la</strong> prassi e nel<strong>la</strong> dottrina giuridica 256 '.Questo cambiamento non comporta una modifica del tenore protettivo. Comegià il diritto vigente, l'articolo 23 non rileva più in dettaglio quale sia <strong>la</strong> personache si può richiamare al<strong>la</strong> libertà economica. Secondo <strong>la</strong> giurisprudenza


più remota, soltanto i cittadini svizzeri potevano richiamarsi al<strong>la</strong> libertà economica.Più recentemente, anche agli stranieri residenti in Svizzera il Tribunale<strong>federale</strong> permetteva di appel<strong>la</strong>rsi all'articolo 31 Cosi. 257 '. La formu<strong>la</strong>zione'impersonale' diversa rispetto ad altri diritti fondamentali del<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong>libertà economica tiene conto di questa circostanza.In sede di consultazione si è chiesto da più parti che si menzionasse esplicitamentenel<strong>la</strong> disposizione <strong>la</strong> responsabilità dell'economia e nei confronti del<strong>la</strong>società e dell'ambiente 258 '. Il progetto del nostro Consiglio rinuncia, come giàil vigente diritto costituzionale, a rendere evidenti tali desideri in re<strong>la</strong>zione direttacon <strong>la</strong> garanzia di questo diritto di libertà. L'importanza di un'evoluzioneeconomica rispettosa delle esigenze sociali e ambientali non è però per questomeno sottolineata. Numerose disposizioni costituzionali, a partire dall'articolosullo scopo (art. 2; cfr. anche in partico<strong>la</strong>re art. 85 D 96), sottolineano questoaspetto. E il D 96 offre a Confederazione e Cantoni tutta una serie di puntidi raccordo per limitare <strong>la</strong> libertà economica per ragioni d'ordine sociale e ambientale(per quel che concerne le esigenze, cfr. art. 32 D 96 e art. 85 cpv. 3D 96). In procedura di consultazione è inoltre stato richiesto che venisse chiaritose <strong>la</strong> libertà economica comprende anche <strong>la</strong> libertà del consumo 259 '. IlTribunale <strong>federale</strong> ha finora negato, nonostante <strong>la</strong> critica emessa nel<strong>la</strong> dottrinagiuridica, di riconoscere una «libertà di consumo» quale contenuto parzialedel<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria 260 '. Il riconoscimento di una «libertàdi consumo» protetta come fosse un diritto fondamentale non entra quindi inconsiderazione nel quadro dell'aggiornamento. Il disegno tiene conto in altrasede del<strong>la</strong> posizione centrale dei consumatori nell'ambito dell'economia di mercato(cfr. art. 88).Il capoverso 2 elenca tre diritti individuali che fanno tradizionalmente partedel<strong>la</strong> libertà economica: libera scelta del<strong>la</strong> professione, libero accesso al<strong>la</strong> professionenonché libero esercizio 261 '. Esso intende così sottolineare l'importantedimensione umana di questa libertà fondamentale 262 '. Come risulta chiaramentedal tenore del capoverso 2, <strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> libertà economica non si limitatuttavia a questi aspetti menzionati esplicitamente. L'articolo 23 comprendel'attività economica privata in quanto tale, segnatamente anche tutti gliaspetti del<strong>la</strong> libertà imprenditoriale nonché <strong>la</strong> libertà contrattuale. Del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong>garantita dal<strong>la</strong> libertà economica godono tuttavia non soltanto le persone fisichebensì anche quelle giuridiche (sempre che non si tratti di qualità che possonocompetere soltanto alle persone fisiche).I capoversi 1 e 2 sono stati ripresi immutati dall'articolo 21 AP 1995. Diversamentedall'AP 95, il progetto del nostro Consiglio rinuncia però a fissare, inun terzo capoverso, che le deroghe al principio del<strong>la</strong> libertà economica 263 ' necessitanodi una base costituzionale. Nel<strong>la</strong> consultazione, l'articolo 21 capo-


verso 3 AP 95 aveva dato occasione a malintesi e obiezioni 264 '. La riserva costituzionaleper misure in deroga è sancita ora soltanto nel<strong>la</strong> sezione «Economia»(art. 85 D 96). La dimensione istituzionale e quel<strong>la</strong> di diritto fondamentaledel<strong>la</strong> libertà economica (libertà economica quale principio strutturale) risultanopiù chiaramente separate tra loro. In tale misura si tiene conto del<strong>la</strong>critica rivolta all'articolo 21 capoverso 3 AP 95 265) . Questa constatazionenul<strong>la</strong> muta evidentemente al fatto che le due dimensioni del<strong>la</strong> costituzione economicasiano strettamente collegate tra loro 266 '.Articolo 24 Libertà sindacaleII presente articolo 267 ' garantisce <strong>la</strong> libertà sindacale (o libertà di coalizione)che è attualmente riconosciuta in modo implicito nel quadro del<strong>la</strong> libertà d'associazione(art. 56 Cost.). La libertà sindacale è ugualmente garantita dagli articoli11 CEDU e 22 del Patto II nonché, in maniera più precisa e dettagliata, dall'articolo8 del Patto I. Infine l'articolo 3 del<strong>la</strong> Convenzione OIL n. 87 ratificatadal<strong>la</strong> Svizzera nel 1976 tute<strong>la</strong> anche <strong>la</strong> libertà d'associazione sindacale 268 '.Anche se il Tribunale <strong>federale</strong> ha finora <strong>la</strong>sciato irrisolta <strong>la</strong> questione se il dirittodi sciopero costituisca un diritto fondamentale 269 ', <strong>la</strong> dottrina preminenteconsidera da lungo tempo che <strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> libertà sindacale implica quel<strong>la</strong>dei diritti di sciopero e di serrata. Questo parere è confortato in seguito al<strong>la</strong> ratifica,da parte del nostro Paese, dei Patti I e II. Nel messaggio <strong>concernente</strong> <strong>la</strong>Corte sociale europea 270 ', il nostro Consiglio aveva già ammesso che, in dirittosvizzero, gli scioperi erano in principio autorizzati e che erano soltanto eccezionalmentevietati. Tenuto conto di tutti questi elementi, risulta necessario codificarei diritti di sciopero e di serrata che s'integrano pienamente nel concetto dell'aggiornamentodestinato a rendere conto del<strong>la</strong> realtà costituzionale attuale.Il capoverso 1 sottolinea i diversi aspetti del contenuto del<strong>la</strong> libertà sindacale.Concepita specificamente nel contesto delle re<strong>la</strong>zioni (collettive) di <strong>la</strong>voro, essagarantisce il diritto, per <strong>la</strong>voratori e impiegati, di coallzzarsi e creare sindacati,vale a dire associazioni per <strong>la</strong> difesa dei loro interessi e <strong>la</strong> salvaguardia dellecondizioni di <strong>la</strong>voro. Essa comprende inoltre il diritto, per gli individui, d'affiliarsia un tale sindacato (portata positiva), come quello di non aderire o diuscirne (portata negativa), nonché il diritto di tali sindacati d'esercitare libera-


mente le loro attività e di coallzzarsi (art. 8 par. 1 lett. bec, Patto I; art. 3e 5 del<strong>la</strong> Convenzione OIL n. 87). La libertà sindacale vieta <strong>la</strong> dissoluzione o<strong>la</strong> sospensione per via amministrativa, delle organizzazioni sindacali.La procedura di consultazione ha permesso di accertare che cinque organizzazioni271) approvavano esplicitamente <strong>la</strong> codificazione del<strong>la</strong> libertà sindacale;per contro, un Cantone (TI) e 14 organizzazioni 272 ' l'hanno ritenuta superflua,per <strong>la</strong> ragione principale che <strong>la</strong> libertà sindacale è già implicitamente garantitadal<strong>la</strong> libertà d'associazione. Per motivi di trasparenza, abbiamo tuttaviadeciso di conservare questo capoverso: anche se attualmente desunta dall'articolo56 Cosi., <strong>la</strong> libertà sindacale merita d'essere oggetto di una disposizionespecifica a causa dell'importanza che riveste in pratica e del fatto ch'essa reggele re<strong>la</strong>zioni collettive di <strong>la</strong>voro.Il capoverso 2, che non figurava nell'articolo 22 AP 95, è stato integrato neldisegno poiché <strong>la</strong> procedura di consultazione ha posto in luce posizioni moltocontrastate (cfr. più oltre, ad cpv. 3) sul<strong>la</strong> necessità di sancire i diritti di scioperoe di serrata. Questo capoverso è destinato a ricordare come, nel<strong>la</strong> tradizioneche prevale nel nostro Paese, le parti debbono dapprima ricercare soluzioniconsensuali quando si tratta di risolvere conflitti di <strong>la</strong>voro. Ne consegueche le misure di lotta sono ammissibili, in virtù del principio del<strong>la</strong> proporzionalità,a titolo soltanto di ultima ratio 21ì) .Il capoverso 3 garantisce il diritto di sciopero e di serrata in quanto corol<strong>la</strong>ridel<strong>la</strong> libertà sindacale. La disposizione ha dato origine a numerosi commentiin sede di consultazione, a dimostrazione del fatto che <strong>la</strong> codificazione del dirittodi sciopero resta questione molto controversa. Hanno per esempio chiestodi cancel<strong>la</strong>re ogni riferimento esplicito al diritto di sciopero quattro partiti rappresentatiin Par<strong>la</strong>mento 274 ', un altro partito 275 ' e 21 organizzazioni 276 '; hannoper contro chiesto che sia conservato il riferimento esplicito al diritto di scioperoun Cantone (BS), un partito rappresentato in Par<strong>la</strong>mento (PS), due altripartiti (SP-BE, FDP-BS) e otto organizzazioni 277 '. Due organizzazioni padronali(VSZ + KGF, VSIG) non si oppongono per principio al<strong>la</strong> codificazione deldiritto di sciopero, ma intendono vedere <strong>la</strong> questione risolta in sede legis<strong>la</strong>tiva.Per rapporto al diritto di sciopero, il diritto di serrata ha suscitato meno reazioni.Rileviamo però che è stato approvato da un Cantone (BS), da un partitonon rappresentato in Par<strong>la</strong>mento (FDP-BS) e da cinque organizzazioni 278 '. Èper contro respinto da un partito rappresentato in Par<strong>la</strong>mento (PS).L'articolo 24 capoverso 3 D 96 contiene un cambiamento importante rispettoall'AP 95. È stato in effetti deciso di sancire in sede costituzionale le due condizioniprincipali del diritto di sciopero, allo scopo di circoscrivere scientemente


l'esercizio legittimo di tale diritto. Nel<strong>la</strong> misura in cui il diritto di serrata si concepisce,in principio, soltanto come risposta a uno sciopero già esistente, è logico,per motivi di «simmetria», sottoporre anche l'esercizio legittimo al rispettodi queste due condizioni. Secondo giurisprudenza e dottrina, <strong>la</strong> liceitàdi uno sciopero è in principio sottoposta a quattro condizioni:1. Lo sciopero è appoggiato da un'organizzazione di <strong>la</strong>voratori, circostanzache presenta almeno due conseguenze: lo sciopero diviene atto associativoe <strong>la</strong> decisione di farvi ricorso va presa conformemente alle norme del Codicecivile (art. 60 segg. CC); lo sciopero «selvaggio» è in principio vietato.La severità di questa condizione è però suscettibile di evoluzionenel<strong>la</strong> prassi dei tribunali 279 ', abbiamo così deciso di rinunciare a codificar<strong>la</strong>esplicitamente nel D 96.2. Lo sciopero deve riferirsi al rapporto di <strong>la</strong>voro, fatto questo che presentaalmeno due conseguenze: è illecito lo sciopero «politico», vale a direquello volto a esercitare pressione sulle autorità e non sul datore di <strong>la</strong>voro;lo sciopero non deve mirare ad assicurare l'esecuzione di pretese giuridichegià esistenti, considerato che a tale scopo esistono tribunali e istanze arbitrali.3. Lo sciopero non deve vio<strong>la</strong>re un obbligo di mantenere <strong>la</strong> pace del <strong>la</strong>voro.L'articolo 357a capoverso 2 CO distingue a questo proposito tra obbligolimitato e obbligo illimitato, per ogni parte di un contratto collettivo, disalvaguardare <strong>la</strong> pace del <strong>la</strong>voro: <strong>la</strong> prima significa l'obbligo d'astenersida ogni mezzo di lotta quanto alle materie rette dal contratto; <strong>la</strong> secondava molto più oltre, visto che si estende anche a quelle non disciplinate dalcontratto. Contrariamente all'obbligo limitato, l'obbligo illimitato si applicasoltanto se le parti lo hanno convenuto esplicitamente.4. Lo sciopero dev'essere proporzionato; va citato a questo proposito l'articolo6 del<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> <strong>concernente</strong> l'Ufficio <strong>federale</strong> di conciliazione(RS 821.42), disposizione che, in vista di garantire <strong>la</strong> pace sociale, vietaqualsiasi misura di lotta durante i primi 45 giorni di una procedura di conciliazioneo d'arbitrato. La condizione del<strong>la</strong> proporzionalità si desume giàdal capoverso 2 e quindi non dev'essere menzionata esplicitamente nel capoverso3.Il capoverso 4 prevede che il legis<strong>la</strong>tore 280 ' può disciplinare l'esercizio dei dirittidi sciopero e di serrata; esso può anche vietare lo sciopero a talune categoriedi persone al fine di garantire un servizio pubblico minimo. Si tratta, neidue casi, di facoltà e non di mandato. La possibilità, prevista dall'articolo 22capoverso 2 AP 95, di vietare il ricorso allo sciopero a determinate categoriedi persone del servizio pubblico è stata oggetto di alcuni commenti: un partitorappresentato in Par<strong>la</strong>mento (PSL), un altro partito (PCC) e sei organizza-


zioni 281 ' manifestano opposizione al diritto di sciopero dei funzionar!, mentrequest'ultimo è approvato da tre organizzazioni (USS, CNG, JDS); un Cantone(SO) e un partito non rappresentato in Par<strong>la</strong>mento (RAD-VD) desiderano <strong>la</strong>sciareai Comuni e ai Cantoni <strong>la</strong> competenza di disciplinare loro stessi il dirittodi sciopero dei funzionari; infine, un partito rappresentato in Par<strong>la</strong>mento(Adi) e quattro organizzazioni 282) non sono del tutto soddisfatti del criterio diservizio pubblico quale figura nel progetto.Sul<strong>la</strong> questione delle restrizioni poste al diritto di sciopero, abbiamo previstouna disposizione sufficientemente flessibile, da un <strong>la</strong>to per rispettare le esigenzedel diritto internazionale, e dall'altro per considerare le legis<strong>la</strong>zioni <strong>federale</strong> ecantonale sullo statuto dei funzionari. In realtà, ancora oggi queste legis<strong>la</strong>zionicontengono frequentemente un divieto generale di sciopero per gli agenti pubblici.Abbiamo del resto già rilevato recentemente 283 ', che queste legis<strong>la</strong>zionisono destinate ad essere sostituite in futuro da normative più differenziate. Cisiamo dunque limitati a prevedere che <strong>la</strong> legge possa vietare il ricorso allo scioperoper certe categorie di persone. Si rinuncia così al criterio del «servizio pubblico»utilizzato nell'AP 95. Il TF ha d'altro canto avuto recentemente l'occasionedi rilevare che lo sciopero non dovrebbe penalizzare il servizio pubblicoin settori essenziali (a titolo d'esempio, senz'essere esaustivi, si può citare ilmantenimento dell'ordine pubblico, <strong>la</strong> protezione dei beni delle persone, <strong>la</strong>lotta contro il fuoco o le cure ai ma<strong>la</strong>ti negli ospedali) 284 '. Poiché non tutte lecategorie di persone del servizio pubblico assicurano un servizio essenziale, essenon devono vedersi vietare per principio il ricorso allo sciopero. Inversamente,al momento in cui si par<strong>la</strong> con sempre maggiore insistenza di privatizzare determinaticompiti statuali, va <strong>la</strong>sciata aperta <strong>la</strong> possibilità di limitare o vietare ildiritto di sciopero per le persone che assicurano un servizio essenziale per ilpubblico, che tali persone abbiano statuto d'agente pubblico o no.Il capoverso 4 autorizza il legis<strong>la</strong>tore a disciplinare le modalità del diritto disciopero e di serrata. Nell'attesa di una legge specifica, spetterà di conseguenzaal giudice ricercare, per via d'interpretazione, condizioni e modalità d'eserciziodel diritto di sciopero e del diritto di serrata.Articolo 25 Garanzie procedurali generaliL'articolo 25 D 96 raccoglie in un unico articolo costituzionale aspetti parzialidel divieto del diniego di giustizia formale concretati dal<strong>la</strong> giurisprudenza delTribunale <strong>federale</strong> a proposito dell'articolo 4 Cost.. In partico<strong>la</strong>re si tratta deldivieto del diniego, del<strong>la</strong> ritardata giustizia e dell'eccessivo formalismo nonchédel diritto di essere sentiti e al patrocinio gratuito. La disposizione corrispondeall'articolo 23 AP 95 e ricalca <strong>la</strong> sistematica usuale nel<strong>la</strong> prassi e nel<strong>la</strong> dottrina285 '. Fondamenti del<strong>la</strong> concretazione di queste garanzie procedurali gene-


ali sono, oltre all'articolo 4 Cost., altri strumenti internazionali. Ne fannoparte soprattutto l'articolo 6 CEDU e l'articolo 14 Patto II (principio del «fairtrial», processo equo) e <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva giurisprudenza.Diversamente dalle garanzie contenute nei seguenti articoli 26-28 D 96 l'articolo25 accorda diritti procedurali generali che sono applicati in procedure giudiziarieo amministrative.Il capoverso 1 fissa dapprima il precetto del trattamento pari ed equo nel processo.Ne consegue il divieto del diniego di giustizia (formale), del<strong>la</strong> ritardatagiustizia e dell'eccessivo formalismo. La ritardata giustizia appare come formadiluita dal<strong>la</strong> denegata giustizia: nel secondo caso l'autorità giudiziaria o amministrativacompetente resta del tutto inattiva o esamina l'istanza giudiziaria inmisura del tutto insufficiente; nel primo caso non pronuncia entro un termineadeguato 286) . Eccessivo formalismo, infine, è forma speciale del diniego di giustizia,allorquando alle persone al<strong>la</strong> ricerca del proprio diritto l'iter legale è resopiù difficile o addirittura impossibile mediante esigenze formali eccessive 287 '.In fase di consultazione era stato proposto da più parti 288 ' di menzionare inseparata sede l'aspetto parziale del<strong>la</strong> «ritardata giustizia». In considerazionedel<strong>la</strong> grande importanza che <strong>la</strong> giurisprudenza annette a questa forma di denegatagiustizia - si ricordi soprattutto <strong>la</strong> prassi degli organi di Strasburgo in meritoal diritto al giudizio entro un «termine ragionevole», giusta l'articolo 6 numero1 CEDU, - è giustificato accogliere questo suggerimento. La menzioneesplicita serve inoltre al<strong>la</strong> trasparenza, occorre pur concedere che <strong>la</strong> durata ragionevoledel<strong>la</strong> procedura non può senz'altro essere inclusa, dal punto di vistalinguistico, nell'esigenza del<strong>la</strong> parità ed equità di trattamento.II diritto di essere sentito, definito nel capoverso 2, garantisce al singolo diprendere parte a una procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne.La garanzia serve non soltanto a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un dirittoindividuale di partecipare al<strong>la</strong> pronuncia di una decisione mirata sul<strong>la</strong> personain quanto tale 289 '. Importanti componenti del diritto sono: diritto d'esserepreviamente orientati e informati, di consultare gli atti nonché di esseresentiti, di esaminare e ricevere una decisione motivata, di offrire prove, di partecipareal<strong>la</strong> loro raccolta, come pure di esprimersi sui risultati dell'istruzioneprobatoria. Il diritto di partecipazione al<strong>la</strong> procedura può, in determinate circostanze,esigere che venga concesso al<strong>la</strong> persona interessata, a salvaguardia deisuoi diritti, il patrocinio gratuito o anche l'assistenza gratuita di un interprete.Il patrocinio gratuito quale aspetto parziale del diritto d'essere sentito è trattatonel capoverso 3. La disposizione elenca le premesse generali sviluppatedal<strong>la</strong> giurisprudenza, valide per tutti i tipi di procedura (indigenza, <strong>la</strong> causanon sembra priva di probabilità di successo e, per <strong>la</strong> designazione di un legale,il fatto che sia necessaria <strong>la</strong> presenza di quest'ultimo per tute<strong>la</strong>re i diritti); <strong>la</strong>disposizione stabilisce quindi che tale diritto può essere riconosciuto, in principio,anche in procedure non giudiziarie.


Per l'intera disposizione sono state proposte anche in ordine al capoverso 3,in sede di procedura di consultazione, soltanto singole modificazioni materiali,soprattutto con lo scopo di estendere <strong>la</strong> protezione giuridica al di là del<strong>la</strong>norma costituzionale oggi riconosciuta 290 '. La formu<strong>la</strong>zione ora propostatiene invece conto di diverse proposte che, rispetto all'articolo 23 capoverso 3AP 95, costituiscono miglioramenti d'ordine linguistico.Articolo 26 Procedura giudiziariaL'articolo 26 D 96 comprende diverse garanzie costituzionali, che oggi sonosancite parzialmente nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (garanzia del giudice costituzionale edel giudice del luogo di domicilio: art. 58 e art. 59 cpv. 1 e 2 Cost.), in parteed esplicitamente soltanto nel diritto cantonale oppure in strumenti di dirittointernazionale (principio del<strong>la</strong> pubblicità: costituzioni cantonali e leggi procedurali;art. 6 CEDU; art. 14 par. 1 Patto II) 291) . Diversamente dall'articolo 25D 96, l'articolo 26 D 96 concerne unicamente procedure giudiziarie.Il capoverso 1 intende garantire <strong>la</strong> composizione di una controversia conformementealle regole in vigore, grazie a un tribunale designato e composto secondole norme, competente per territorio e per materia, indipendente e imparziale.La garanzia è da intendere da un canto come concretazione del principio del<strong>la</strong>separazione dei poteri, d'altro canto deve rendere possibile una procedura correttaed equa e, così, una sentenza giusta 292 '. Nel confronto con il vigente testocostituzionale (art. 58 cpv. 1 Cost.), l'articolo 26 D 96 rinuncia da un cantoa menzionare esplicitamente il divieto di tribunali d'eccezione. Questo divietorisulta già dal diritto al giudizio da parte di un tribunale previsto dal<strong>la</strong> legge:<strong>la</strong> rispettiva competenza non può essere definita ad hoc o ad personam, bensìdefinita o definibile mediante norme astratte-generali. D'altro canto l'articolo26 contiene esplicitamente anche <strong>la</strong> garanzia del giudice indipendente e imparziale,che il Tribunale <strong>federale</strong> aveva già ben presto dedotta dall'articolo 58Cost., garanzia sancita anche nell'articolo 6 numero 1 CEDU. Come già i progettidi Costituzioni anteriori, anche l'articolo 26 D 96 rinuncia infine a unadisposizione corrispondente all'articolo 58 capoverso 2 Cost. (abrogazionedel<strong>la</strong> giurisdizione ecclesiastica). Una siffatta disposizione può essere considerataoggi obsoleta.Con <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione «nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto al giudizio daparte di un tribunale» si <strong>la</strong>scia intendere che esistono casi in cui una parte hadiritto al giudizio davanti a un tribunale. Conformemente all'articolo 6 numero1 CEDU, tale è il caso per <strong>la</strong> «determinazione dei diritti e dei doveri di caratterecivile», sia «del<strong>la</strong> fondatezza di ogni accusa penale». Secondo <strong>la</strong> giurisprudenzadegli organi convenzionali, tali due nozioni sono autonome, vale a diredevono essere interpretate indipendentemente dal diritto nazionale 293 '; essenon sono segnatamente identiche alle nozioni di «diritto civile» e di «diritto penale»degli articoli 113ell4D96. Allo scopo di assicurare unità di linguaggio


nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> non è apparso indicato riprendere <strong>la</strong> terminologia internazionale.Si è rinunciato anche a riformu<strong>la</strong>re con l'esattezza e <strong>la</strong> concisione richiesteda un testo costituzionale queste due nozioni dell'articolo 6 numero 1CEDU. L'articolo 26 D 96 rileva tuttavia che vi sono casi in cui le parti possonoesigere una procedura giudiziaria; quali siano questi casi è una questione<strong>la</strong> cui risposta continua a dipendere dal diritto internazionale pubblico, segnatamentedall'articolo 6 numero 1 CEDU e dall'articolo 14 numero 1 Patto IInonché dal<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva giurisprudenza. Più ampio diviene il campo d'applicazionee tanto più <strong>la</strong> pretesa di riesame giudiziale del<strong>la</strong> controversia si avvicinaa una garanzia generale del<strong>la</strong> via giudiziaria, quale è prevista nell'ambito del<strong>la</strong>riforma giudiziaria 294 '.Il capoverso 2 conserva il principio del<strong>la</strong> garanzia del giudice del domicilio (art.59 cpv. 1 Cost.). Per rapporto al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> attuale, l'articolo 26 D 96 abbandonacerte restrizioni (segnatamente quelle che limitano il beneficio del dirittoal giudice del domicilio alle «pretese personali» e al «debitore solvente»).Tale estensione del campo d'applicazione a tutte le «azioni civili» potrebbesembrare esu<strong>la</strong>re dal semplice quadro di un aggiornamento. La formu<strong>la</strong>zionedeve però essere vista in re<strong>la</strong>zione al 2° periodo, ai termini del quale <strong>la</strong> «legge»(vale a dire una legge del<strong>la</strong> Confederazione o dei Cantoni o un trattato internazionale)può prevedere fori divergenti. L'estensione nel 1° periodo può quindidivenire efficace soltanto nel<strong>la</strong> misura in cui «<strong>la</strong> legge» non preveda un forodiverso da quello del domicilio. Obiettivo del 2° periodo è del resto quello disanare <strong>la</strong> situazione attuale (anticostituzionale per quanto concerne le pretesepersonali). Tale situazione è <strong>la</strong> conseguenza di numerose eccezioni previste danorme federali che, istituendo fori speciali in materia d'azione personale, deroganoal<strong>la</strong> norma di principio del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Si aggiunga poi che <strong>la</strong> Svizzera,ratificando <strong>la</strong> Convenzione di Lugano, ha dovuto, in ragione dell'articolo59 capoverso 1 Cost., formu<strong>la</strong>re una riserva che scadrà a fine 1999. Resta dachiarire se con l'adozione del<strong>la</strong> norma qui proposta, che attualizza <strong>la</strong> realtà deldiritto (realtà costituzionale effettiva), si risolve implicitamente anche il problemadel<strong>la</strong> riserva fatta al<strong>la</strong> Convenzione di Lugano.Il capoverso 3 sancisce esplicitamente il principio, non contenuto nell'attuale<strong>Costituzione</strong>, del<strong>la</strong> pubblicità del<strong>la</strong> procedura giudiziale (nel senso del cpv. 1).Questo principio ha acquistato molto più rilievo nel corso degli ultimi anni,sotto l'influsso del<strong>la</strong> giurisprudenza re<strong>la</strong>tiva all'articolo 6 numero 1 CEDU. Laformu<strong>la</strong>zione chiarisce che il principio del<strong>la</strong> pubblicità interessa i dibattiti e <strong>la</strong>pronuncia del<strong>la</strong> sentenza, ma non <strong>la</strong> deliberazione. Il diritto al<strong>la</strong> pubblicitàpuò, secondo le circostanze, essere ristretto soprattutto a protezione di interessipubblici o privati 295 '. Rispetto al<strong>la</strong> pronuncia del<strong>la</strong> sentenza inoltre, <strong>la</strong> giurisprudenzaammette ulteriori limitazioni del principio 296 '. In considerazione deinumerosi desideri, espressi in sede di consultazione, che volevano un compie-


<strong>la</strong>mento del testo 297 ', <strong>la</strong> disposizione proposta stabilisce ora esplicitamente che<strong>la</strong> legge può prevedere eccezioni al principio del<strong>la</strong> pubblicità.Articolo 27 Privazione del<strong>la</strong> libertàL'articolo 27 D 96 298) enuncia tutte le garanzie procedurali di cui dispone unapersona privata del<strong>la</strong> libertà. Le singole garanzie possono essere intese comeconcretazioni del diritto d'essere sentiti nonché del diritto fondamentale nonscritto del<strong>la</strong> libertà personale 299 '. Mentre il capoverso 1 ha avuto come unicomodello l'articolo 5 numero 1 CEDU, i capoversi 2-4 del<strong>la</strong> disposizione propostasi ispirano a disposizioni contenute in precedenti progetti di <strong>revisione</strong> totaledel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> 300 '.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> disposizione proposta ha suscitato soltantoalcune reazioni, re<strong>la</strong>tive tuttavia soltanto al<strong>la</strong> forma del<strong>la</strong> disposizionestessa.Il capoverso 1 ricorda in primo luogo che una persona può essere privata del<strong>la</strong>libertà soltanto nei casi previsti dal<strong>la</strong> legge (cfr. art. 9 cpv. 2 in collegamentocon art. 30 cpv. 1 e 2 D 96). La disposizione rileva inoltre che <strong>la</strong> privazionedel<strong>la</strong> libertà può avere luogo soltanto nelle forme previste dal<strong>la</strong> legge. La <strong>Costituzione</strong>rinvia così al diritto cantonale o <strong>federale</strong> applicabile nel caso concreto:una vio<strong>la</strong>zione di tale diritto rappresenta quindi simultaneamente anche unavio<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> garanzia costituzionale.Il capoverso 2 vale per tutti i tipi di privazione del<strong>la</strong> libertà, in partico<strong>la</strong>re ancheper <strong>la</strong> privazione del<strong>la</strong> libertà a scopo d'assistenza ai sensi degli articoli 379e seguenti CC. La garanzia costituisce una concretazione del diritto d'esseresentiti 301 '. La gravita dell'ingerenza subita giustifica che si sottolinei esplicitamentetale diritto in questo contesto, senza però che sia possibile trame un argomentoa contrario per rifiutarlo nell'ambito di altre procedure (segnatamentenell'ambito di una procedura penale, cfr. art. 28 D 96).Il capoverso 3 concerne unicamente il caso del<strong>la</strong> carcerazione preventiva e contienedue garanzie.La garanzia del<strong>la</strong> traduzione immediata dinanzi al giudice vuoi essere un primocontrollo, indipendente e imparziale del<strong>la</strong> carcerazione. Secondo <strong>la</strong> prassi adarticolo 5 numero 3 CEDU, tale controllo non deve avvenire imperativamenteda parte di un tribunale (nel senso del cpv. 4 o dell'ari. 26 D 96); si può traltareanche di un giudice istrultore, nel<strong>la</strong> misura in cui questi non dipenda da direttivedi altra istanza e non enlri in linea di conio, più tardi, come rappresentanledell'accusa 302 '. La designazione dell'autorità competente per questo primo


esame del<strong>la</strong> carcerazione spetta al rispettivo ordinamento di procedura penale;vale analoga considerazione per <strong>la</strong> fissazione dei termini massimi entro i qualidevono avvenire traduzione ed esame 303) .L'ultimo periodo del capoverso 3 comprende <strong>la</strong> seconda garanzia. Contieneuna concretazione del diritto fondamentale del<strong>la</strong> libertà personale, nel<strong>la</strong> misurain cui statuisce il diritto del detenuto a vedere <strong>la</strong> propria causa giudicata entroun termine ragionevole. La limitazione del<strong>la</strong> durata del<strong>la</strong> carcerazione preventivache vi è contenuta non costituisce, a dire il vero, una garanzia proceduraleeffettiva; in ragione del<strong>la</strong> stretta connessione materiale con l'articolo 5 numero3 CEDU, dovrebbe però essere menzionata in questa sede.Anche <strong>la</strong> garanzia del capoverso 4 vale per tutti i tipi di privazione del<strong>la</strong> libertà,quindi non soltanto per <strong>la</strong> carcerazione preventiva. Ogni persona privata del<strong>la</strong>libertà deve avere essenzialmente il diritto di fare esaminare da un tribunale <strong>la</strong>legalità del<strong>la</strong> privazione del<strong>la</strong> libertà. Un'eccezione è costituita unicamente dalcaso in cui <strong>la</strong> privazione sia già stata ordinata da un tribunale 304 '. Secondo ilmotivo del<strong>la</strong> privazione del<strong>la</strong> libertà, deve inoltre essere data <strong>la</strong> possibilità - ancheove sia stata ordinato, rispettivamente eseguito un esame del<strong>la</strong> carcerazioneda parte di un tribunale - di esigere un nuovo controllo del<strong>la</strong> carcerazione.Questa possibilità vale ovunque possano in seguito venire meno i motivi cheavevano giustificato <strong>la</strong> carcerazione (in partico<strong>la</strong>re in caso di privazione del<strong>la</strong>libertà personale per motivi d'assistenza o anche di detenzione preventiva) 305 '.In ogni caso, il tribunale deve pronunciare <strong>la</strong> decisione il più rapidamente possibile,come lo afferma esplicitamente <strong>la</strong> disposizione, ricollegandosi all'articolo5 numero 4 CEDU.Articolo 28 Procedura penaleNel<strong>la</strong> sua giurisprudenza il Tribunale <strong>federale</strong> ha dedotto dall'articolo 4 Cost.diverse garanzie minime che spettano specificamente alle persone accusate,continuando poi a svilupparle in re<strong>la</strong>zione all'articolo 6 CEDU 306) . Una partedi tali garanzie non fa che concretare specificamente per <strong>la</strong> procedura penalediritti già garantiti in maniera generale in altra sede 307 '. Ma il fatto che <strong>la</strong> procedurapenale porti pregiudizio partico<strong>la</strong>rmente sensibile ai diritti del<strong>la</strong> personagiustifica che tali garanzie procedurali siano ricordate in questa sede in modospeciale (cfr. cpv. 2).Il capoverso 1 sancisce esplicitamente il principio del<strong>la</strong> presunzione d'innocenza,vale a dire il diritto di ogni persona perseguita per un reato - o accusata- di essere presunta innocente fino, al<strong>la</strong> prova del<strong>la</strong> colpevolezza. Mentre l'articolo26 AP 95, adeguandosi al<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione dell'articolo 6 numero 2 CEDU,par<strong>la</strong>va ancora del<strong>la</strong> prova «legale» del<strong>la</strong> colpevolezza, <strong>la</strong> presente disposizione


iprende una precisazione proposta in sede di consultazione 308 ' e recita, invecedi condanna, «sentenza passata in giudicato».Secondo <strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>, tale principio pone principalmentedue norme, l'una re<strong>la</strong>tiva all'onere del<strong>la</strong> prova e l'altra al<strong>la</strong> valutazionedelle prove 309 '. Compete alle autorità di perseguimento penale provare <strong>la</strong> colpevolezzae non al<strong>la</strong> persona perseguita o accusata provare <strong>la</strong> sua innocenza(onere del<strong>la</strong> prova). Inoltre <strong>la</strong> persona accusata dev'essere prosciolta quandoil tribunale, dopo avere debitamente ponderato le prove a carico e quelle a discolpa,conservi un dubbio a favore dell'imputato che non può in «alcun modoessere accantonato» (norma del<strong>la</strong> valutazione delle prove, in dubio prò reo).Quest'ultimo principio implica segnatamente il divieto di ogni affermazioneche <strong>la</strong>sci presumere prematuramente <strong>la</strong> colpevolezza di una persona non ancoragiudicata 310 ', o che <strong>la</strong>sci sorgere dubbi sull'innocenza di una persona prosciolta3 "', nonché il divieto di principio d'imputare le spese in caso di proscioglimentoo di abbandono del<strong>la</strong> procedura 312 '.Il capoverso 2 costituisce una concretazione del diritto d'essere sentiti. La disposizionedefinisce dapprima <strong>la</strong> premessa fondamentale che va soddisfatta affinchèpossano essere esercitati in modo efficace i diritti di difesa (diritto a informazionetempestiva e dettagliata sulle accuse rivolte). Fra i diritti di difesache spettano al<strong>la</strong> persona interessata figurano in partico<strong>la</strong>re il diritto di disporredi tempo e occasioni sufficienti per preparare <strong>la</strong> difesa, il diritto di difendersida sé, di designare un difensore o, se dal caso, d'ottenere un difensored'ufficio, il diritto d'interrogare o di fare interrogare i testi a carico, nonché,in determinate circostanze, di farsi assegnare gratuitamente un interprete.Il capoverso 3 rileva il principio che ogni persona giudicata colpevole ha il dirittodi far esaminare <strong>la</strong> sentenza da un'istanza superiore. Questa garanzia diun'istanza di ricorso risulta già oggi dall'articolo 2 del 7° Protocollo del<strong>la</strong>CEDU e dall'articolo 15 numero 5 del Patto II. A differenza dell'articolo 2 del7° Protocollo, l'articolo 28 capoverso 3 D 96 menziona soltanto l'eccezionedel<strong>la</strong> sentenza resa dal<strong>la</strong> massima istanza giudiziaria. Le due altre eccezioni tolleratedal<strong>la</strong> CEDU (reato minore o condanna pronunciata da un'istanza di ricorsodopo proscioglimento da parte di una prima istanza), con l'entrata in vigoredel Patto II sono divenute senza oggetto - nel<strong>la</strong> misura in cui siano di rilievonel nostro ordinamento legale. Giusta l'articolo 15 numero 5 del Patto II,<strong>la</strong> garanzia di un'istanza di ricorso è assoluta 313 '.In singole osservazioni in fase di consultazione, a proposito di questo capoversosi era proposto di precisare quanto dettagliato debba essere P«esame daparte di un tribunale superiore» 314 '. Per l'articolo 2 del 7° Protocollo del<strong>la</strong>CEDU, un controllo limitato al<strong>la</strong> legalità basterebbe secondo Io stato del<strong>la</strong> giù-


isprudenza: dall'articolo 14 numero 5 del Patto II non può essere facilmentededotto il contrario (possibilità dell'esame delle questioni legali e delle questionidi merito). In siffatte circostanze è sembrato indicato <strong>la</strong>sciare al legis<strong>la</strong>torepenale, in tale problema, libertà d'azione e si è dunque scelta una formu<strong>la</strong>zioneaperta - come è il caso per <strong>la</strong> CEDU e il Patto II.Nel senso di un'innovazione potrebbe entrare in linea di conto, nell'ambito delcapoverso 3, anche una disposizione nel<strong>la</strong> quale sarebbe cancel<strong>la</strong>to, senza sostituzione,il secondo periodo 315 '. La rinuncia all'eccezione, in effetti possibile,richiederebbe però l'istituzione di un tribunale penale <strong>federale</strong> da anteporre al<strong>la</strong>Corte di cassazione del Tribunale <strong>federale</strong> 316 '.Articolo 29 Diritto di petizioneLa presente disposizione 317 ' riprende, concretandolo, l'attuale articolo 57Cost. che si limita, senza altra precisazione, a garantire il diritto di petizione.Il capoverso 1 definisce il diritto di petizione: conformemente al<strong>la</strong> giurisprudenzadel Tribunale <strong>federale</strong>, è il diritto di rivolgere in ogni momento alle autorità,richieste, proposte, critiche o ricorsi, in pratiche di loro competenza, senzadover temere svantaggi o conseguenze giuridiche pregiudizievoli di qualsivoglianatura, quali l'aggravio delle condizioni di detenzione del detenuto, autore diuna petizione.Il capoverso 2 precisa che all'autorità incombe l'obbligo di prendere conoscenzadel<strong>la</strong> petizione e, se dal caso, di trasmetter<strong>la</strong> all'autorità competente. Il Tribunale<strong>federale</strong> ha finora rifiutato d'imporre alle autorità - federali o cantonali - l'obbligodi trattare materialmente le petizioni o di rispondervi, ritenendo che spettaal legis<strong>la</strong>tore prevedere un tale obbligo 318 '. Questa giurisprudenza è criticatadal<strong>la</strong> dottrina, <strong>la</strong> quale ritiene che <strong>la</strong> petizione possa soddisfare realmente <strong>la</strong> funzionedi comunicazione diretta tra amministrato e autorità soltanto nel<strong>la</strong> misurain cui quest'ultima esamini <strong>la</strong> petizione nel merito e vi risponda, dimostrandocosì di occuparsi con <strong>la</strong> serietà dovuta del<strong>la</strong> domanda dell'amministrato. Nel<strong>la</strong>pratica si rileva in generale che le autorità vanno oltre il semplice obbligo di prendereconoscenza del<strong>la</strong> petizione. Le autorità politiche del<strong>la</strong> Confederazione prevedonoquindi, per le petizioni rivolte al Par<strong>la</strong>mento <strong>federale</strong>, l'obbligo di trattazionemateriale del<strong>la</strong> petizione: si vedano in proposito l'articolo 45 del Rego<strong>la</strong>mentodel Consiglio nazionale 319 ' e l'articolo 37 del Rego<strong>la</strong>mento del Consigliodegli Stati 320 '. Lo stesso dicasi per <strong>la</strong> prassi del Consiglio <strong>federale</strong> e dell'amministrazione<strong>federale</strong> 321 '. In merito ai Cantoni, <strong>la</strong> maggioranza di quelli chehanno recentemente riveduto <strong>la</strong> costituzione prescrive esplicitamente l'obbligodi rispondere alle petizioni ed eventualmente di esaminarle nel merito: art. 20Cost. BE; art. 21 Cost. OW; art. 60 Cost. GL; art. 26 Cost. SO; par. 10 Cost.BL; par. 19 Cost. AG; par. 12 Cost. TG; art. 80 Cost. JU; art. 16 Cost. AR.


Il diritto di petizione ha suscitato soltanto pochi commenti nel<strong>la</strong> fase di consultazione.Fra questi, una proposta si è ripetuta frequentemente: due Cantoni(AR, GR), due partiti politici rappresentati in Par<strong>la</strong>mento (PS, Verdi), quattroaltri partiti 322 ', sei organizzazioni 323 ' e 18 privati chiedono che l'autorità chericeve una petizione sia non soltanto obbligata a prenderne conoscenza, ma anchea darvi risposta. Un partito politico rappresentato in Par<strong>la</strong>mento (PSL) sioppone al dovere di trattare le petizioni, mentre un Cantone (TI) chiede chel'autorità dia almeno conferma del<strong>la</strong> ricevuta. Il testo sottoposto non riprendeil dovere di trattare materialmente le petizioni. Abbiamo in effetti consideratoche si tratterebbe di un'estensione del contenuto del diritto di petizione che travalicherebbel'aggiornamento del diritto in vigore, anche se una tale estensioneè auspicata dal<strong>la</strong> dottrina e dal<strong>la</strong> maggioranza dei partecipanti al<strong>la</strong> proceduradi consultazione che su tale soggetto si sono espressi.Articolo 30 Libertà di votoQuesto articolo del D 96 324) codifica <strong>la</strong> libertà di voto, attualmente consacratadal Tribunale <strong>federale</strong> quale diritto costituzionale non scritto 325 '. L'articolo 85lettera a dell'Organizzazione giudiziaria 326 ' menziona inoltre esplicitamente ildiritto di voto quale motivo di ricorso di diritto pubblico. Per quanto concerneil diritto internazionale, l'articolo 25 del Patto II garantisce i diritti politici deicittadini, in partico<strong>la</strong>re il diritto di partecipazione a elezioni e votazioni in scrutiniosegreto. In occasione del<strong>la</strong> ratifica di tale Patto, <strong>la</strong> Svizzera ha formu<strong>la</strong>touna riserva a favore delle rego<strong>la</strong>mentazioni cantonali e comunali che prevedonoo ammettono che le elezioni in seno alle diverse assemblee avvenganosenza voto segreto 327 '.Le norme sul<strong>la</strong> competenza in materia di diritto di voto cantonale sono trattatenell'articolo 47 D 96; quelle sul diritto di voto in materia <strong>federale</strong> nell'articolo127 D 96.Il principio del diritto di voto e di eliggibilità che vieta qualsiasi discriminazionenell'esercizio dei diritti politici per criteri esterni, convinzioni personali o situazioneeconomica, serve a concretare l'uguaglianza politica, strettamente legataall'uguaglianza giuridica 328 ' (art. 4 Cost.). In effetti l'uguaglianza politica siriflette nel principio dell'uguaglianza del diritto di voto, poiché ogni elettoreha analogo numero di voti, ogni voto ha lo stesso peso e tutti i voti sono consideratinel<strong>la</strong> ripartizione dei mandati in occasione di elezioni o scrutini proporzionali.Secondo il Tribunale <strong>federale</strong>, il diritto di voto in materia politica è undiritto costituzionale garantito dal diritto <strong>federale</strong>. Esso conferisce segnatamenteal cittadino il diritto d'esigere che il risultato delle elezioni o votazioninon sia riconosciuto ove non sia l'espressione sicura e attendibile del<strong>la</strong> liberavolontà del corpo elettorale. Esso conferisce quindi all'elettore il diritto, segna-


tamente, d'esprimersi in piena libertà, vale a dire non soltanto di votare in segretoe a al riparo di qualsiasi influsso esterno, ma anche di compi<strong>la</strong>re le schededi voto secondo <strong>la</strong> sua volontà reale 329 '. Tale diritto costituzionale offre unagaranzia individuale minima per assicurare il libero funzionamento del<strong>la</strong> democrazia,sia essa esercitata in sede <strong>federale</strong> o cantonale.Il capoverso 1 garantisce <strong>la</strong> libertà di voto, che implica segnatamente <strong>la</strong> garanziadel<strong>la</strong> segretezza del voto 330 ', l'obbligo per tutte le autorità di formu<strong>la</strong>recorrettamente le domande poste 331 ' e di rispettare il principio dell'unità del<strong>la</strong>materia 332 ', il loro dovere d'esattezza e di ritegno quando informano l'elettoresull'oggetto di uno scrutinio o su un'elezione 333 ', il dovere di riserbo che incombeloro nelle campagne elettorali 334 ', il divieto per i singoli (ad es. i media)di falsare <strong>la</strong> libera formazione delle opinioni con interventi fal<strong>la</strong>ci e tardivial punto da non consentire una replica 335 '.Il capoverso 2 concreta tale garanzia, riprendendo due termini del<strong>la</strong> definizionedel Tribunale <strong>federale</strong>: <strong>la</strong> libera formazione del parere del cittadino e l'espressionegenuina del voto 336 *.In occasione del<strong>la</strong> procedura di consultazione, questo articolo non ha suscitatoreazione alcuna. Tre partiti non rappresentati in Par<strong>la</strong>mento 337 ' e un'organizzazione338 ' hanno chiesto d'introdurre il principio del<strong>la</strong> trasparenza del finanziamentodelle campagne elettorali. Questo principio andrebbe però oltre i terminidell'aggiornamento. È per tale ragione che non s'è potuto tenere conto ditale proposta nell'articolo 30 D 96; <strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri innova invecesu questo punto poiché con l'articolo 127« capoverso 2 abilita il legis<strong>la</strong>tore adisciplinare il finanziamento dell'esercizio dei diritti politici, permettendo inpartico<strong>la</strong>re di rafforzare <strong>la</strong> trasparenza di tale finanziamento. L'articolo 30 D96 nel tenore che vi presentiamo contiene una leggera modifica rispetto all'avamprogettoposto in consultazione: abbiamo infatti soppresso l'articolo 28 capoverso3 AP 95 che consentiva ai Cantoni di prevedere eccezioni al<strong>la</strong> segretezzadel voto 339 '. Una simile precisazione è superflua e non deve figurare neltesto costituzionale poiché <strong>la</strong> libertà di voto, come gli altri diritti fondamentali,può comunque essere limitata, purché siano rispettate le condizioni enunciatenell'articolo 32 D 96. Il Tribunale <strong>federale</strong> ha del resto ricordato recentementeche, malgrado le manchevolezze del sistema, il voto tramite Landsgemeinde èperfettamente compatibile con <strong>la</strong> libertà di voto 340 '.


Articolo 31 Efficacia dei diritti fondamentaliL'articolo consacra i principi non scritti del diritto costituzionale.I diritti fondamentali sono diritti riconosciuti ai privati e hanno importanzafondamentale per <strong>la</strong> determinazione dei loro rapporti con <strong>la</strong> società e i poteripubblici. La loro funzione è difensiva - per quanto servono a limitare l'influenzadello Stato sui singoli - e nel contempo positiva - per quanto incitanolo Stato ad agire o anzi gliene fanno carico. Nei due casi, lo scopo perseguitoè lo stesso: l'attuazione effettiva dei diritti e delle libertà. L'articolo 31 D 96mette in evidenza questa idea e ricorda che <strong>la</strong> garanzia dei diritti fondamentaliè, insieme a federalismo, democrazia e separazione dei poteri, uno dei principifondamentali dell'ordine giuridico svizzero.L'articolo 31 D 96 non ha suscitato grandi reazioni in occasione del<strong>la</strong> proceduradi consultazione. Se alcuni partecipanti hanno messo in dubbio <strong>la</strong> suanecessità 341 ', l'introduzione di un articolo che codifica gli effetti generali deidiritti fondamentali è stata nell'insieme bene accolta; certi ambienti hanno persinoritenuto che occorra iscrivere esplicitamente il principio dell'effetto orizzontaledei diritti fondamentali (cfr. più oltre cpv. 3), vale a dire l'effetto chetali diritti hanno sui rapporti che vinco<strong>la</strong>no i privati tra loro (teoria detta del<strong>la</strong>«Drittwirkung»). Secondo tale concezione del diritto costituzionale attuale, idiritti fondamentali possono anche avere un ruolo nelle re<strong>la</strong>zioni tra privati,poiché i diritti fondamentali di un privato non sono soltanto minacciati dal poterestatuale, bensì anche esposti a pressioni d'ordine sociale. Dopo aver riconosciutoa più riprese un effetto orizzontale a determinati diritti fondamentali342 ', circa dieci anni fa il Tribunale <strong>federale</strong> ha ammesso nel suo principioun tale effetto 343 '. Questo principio non postu<strong>la</strong> tuttavia un'applicazionecostante dei diritti fondamentali nel settore del diritto privato e del diritto penale.In effetti, non tutti i diritti si prestano ugualmente al<strong>la</strong> trasposizione.S'impongono distinzioni secondo l'intensità del<strong>la</strong> pressione sociale. Se l'idea diun effetto orizzontale non è più contestata dal<strong>la</strong> giurisprudenza e dal<strong>la</strong> maggiorparte del<strong>la</strong> dottrina, i pareri divergono, per contro, sul carattere diretto o indirettodi tale effetto. Per i partigiani dell'effetto diretto, i diritti fondamentalisono atti a reggere immediatamente le re<strong>la</strong>zioni di diritto privato. Per i fautoridell'effetto indiretto, l'influsso si esercita per via d'interpretazione, vale a direpassando per c<strong>la</strong>usole generali, nozioni giuridiche indeterminate o altre formedi rego<strong>la</strong>mentazioni di carattere aperto, alle quali si tratta di fornire un contenuto.Fondandosi sull'insieme di tali considerazioni, è stato deciso d'aggiungereall'articolo 31 D 96 un nuovo capoverso 3 che, in rapporto al capoverso1, precisa <strong>la</strong> questione degli effetti orizzontali dei diritti fondamentali.II capoverso 1 esprime l'idea che i diritti fondamentali sono al<strong>la</strong> base di ogniordine giuridico e che essi devono ispirare l'insieme del nostro sistema statale.Esso da il mandato generale di provvedere al<strong>la</strong> realizzazione effettiva dei dirittifondamentali, il che significa che lo Stato deve curare con tutti i mezzi giuridiciadeguati l'attuazione dell'obiettivo perseguito. Tale mandato implica dapprima


l'obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento che possa nuocere ai dirittifondamentali; è <strong>la</strong> funzione c<strong>la</strong>ssica di difesa che impone un dovere d'asten-.sione dello Stato. Ma il mandato implica anche l'obbligo di adottare un comportamentoatto a proteggere e a servire i diritti fondamentali (funzione positivadel mandato alle autorità). In questo senso, il capoverso 1 annuncia giàil principio dell'effetto orizzontale di tali diritti che è sviluppato nel capoverso3 dello stesso articolo. Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, il capoverso 1 ha suscitatoreazioni soltanto in pochi ambienti 344 ' che sembrano ostili a qualsiasiidea di un effetto orizzontale dei diritti fondamentali.Il capoverso 2 indica i destinatari dei diritti fondamentali e si rivolge, in talsenso, agli organi di tutte le collettività pubbliche (Confederazione, Cantoni,Comuni) e alle persone che assumono un compito statuale. Sono tali personeche devono rispettare e realizzare questi diritti, sia astenendosi da un comportamento,sia adottando un comportamento atto a proteggerli e a servirli. Certiambienti consultati avrebbero voluto allentare <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> nei confronti di personeche assumono compiti dello Stato, deducendo questa considerazione dalfatto che esse non detengono il potere pubblico. Ma i delegatari di compiti pubblici,quando esercitino tali compiti, si presentano come sostituti dello Stato,nel cui nome hanno diritto d'agire; in tal senso essi sono investiti di una picco<strong>la</strong>parte del potere pubblico e, in quanto tali, possono imporre obblighi a personeprivate. A partire da questo momento, non possono più essere liberati dall'obbligodel rispetto dei diritti fondamentali. Per contro è del tutto immaginabileche, per <strong>la</strong> delega di certi compiti statali partico<strong>la</strong>ri, si debba allentare, sull'unoo l'altro punto, obblighi risultanti da un diritto fondamentale determinato. Laformu<strong>la</strong>zione del capoverso 2 <strong>la</strong>scia margine sufficiente affinchè legis<strong>la</strong>tore ogiudice operino certe diversificazioni in funzione del genere di compito delegatoo del tito<strong>la</strong>re di quest'ultimo.Il capoverso 3 è, come abbiamo rilevato più sopra, un'innovazione rispetto all'AP95. Esso risponde al desiderio espresso da taluni ambienti, in occasionedel<strong>la</strong> consultazione, affinchè <strong>la</strong> questione degli effetti orizzontali sia esplicitamentecodificata nell'ambito dell'aggiornamento 345 '. Questo capoverso miraquindi a precisare una delle funzioni dei diritti fondamentali (<strong>la</strong> funzione positiva)che è soltanto implicitamente contenuta nel capoverso 1. La formu<strong>la</strong>zionescelta esprime le tre funzioni seguenti. In primo luogo è ammesso, conformementeall'opinione dominante, che i diritti fondamentali abbiano anche effettisui rapporti tra i privati. In secondo luogo, risulta che tali effetti non sono costanti,ma variano secondo <strong>la</strong> natura del diritto fondamentale in causa e le circostanze:ciò presuppone che si esamini ogni volta <strong>la</strong> situazione concreta perappurare se l'analogia è possibile. In terzo luogo è precisato che <strong>la</strong> trasposizioneè opera delle autorità, intendendosi con questo sia le autorità legis<strong>la</strong>tiveche le autorità preposte all'applicazione del diritto. Per quanto concerne le autoritàlegis<strong>la</strong>tive, si tratta di un compito tradizionale e occorre anche aggiungereche il mandato di trasposizione si rivolge in priorità al legis<strong>la</strong>tore, poiché


<strong>la</strong> scelta delle misure da adottare è strettamente vinco<strong>la</strong>ta al potere di valutazionedelle autorità politiche 346 '. Ma le autorità preposte all'applicazione deldiritto sono chiamate anche a dare effetto ai diritti fondamentali quando interpretanonozioni giuridiche indeterminate. Capita anche, eccezionalmente, che<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> comandi loro di farne applicazione diretta; l'esempio più notoè <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> sul<strong>la</strong> parità di sa<strong>la</strong>rio tra uomini e donne (art. 4 cpv. 2, terzo periodo,Cost./art. 7 cpv. 3 D 96). Così concepito, il D 96 adempie il mandatodi aggiornamento e di una delle sue giustificazioni essenziali: il miglioramentodel<strong>la</strong> trasparenza del testo costituzionale.Articolo 32 Limitazione dei diritti fondamentaliQuesto articolo consacra norme non scritte del diritto costituzionale.La <strong>Costituzione</strong> garantisce i diritti fondamentali. Per ragioni evidenti, è ammessoche tali diritti non possano essere garantiti in maniera assoluta e che essipossono - o persino devono - essere limitati. Tuttavia, per non svuotare deltutto il contenuto dei diritti fondamentali è necessario limitare, a sua volta, talepotere di limitarli: il diritto costituzionale ha definito, a questo proposito, unregime di restrizioni. Quindi, per essere lecita, una limitazione deve avere unabase legale, essere giustificata dal<strong>la</strong> protezione d'un interesse pubblico o da undiritto fondamentale altrui, essere proporzionata e non toccare l'essenza stessadel diritto fondamentale 347 '. Piuttosto che enunciare tale regime generale dellerestrizioni a proposito di ognuno dei diritti fondamentali garantiti nel disegno- quale è segnatamente il sistema del<strong>la</strong> Convenzione europea dei diritti dell'uomoe dei Patti -, è risultato preferibile consacrargli una disposizione specifica.Resta pur sempre vero che le restrizioni possono variare da un diritto all'altro:quanto è vietato per certuni di loro (ad es. l'introduzione di un regimed'autorizzazione preventivo in materia di libertà d'opinione e informazione odi libertà d'associazione) è possibile per altri (ad es. libertà di riunione). In questicasi un po' speciali, il testo costituzionale menziona esplicitamente le restrizionipartico<strong>la</strong>ri (cfr., ad es., art. 14 in re<strong>la</strong>zione agli art. 76 cpv. 3, 18 cpv.3, 22 cpv. 2, 24 cpv. 4 D 96).II regime definito in questo articolo non è applicabile all'insieme dei diritti fondamentali,ma è essenzialmente improntato sulle libertà individuali, vale a direquelle che devono proteggere l'esercizio di certe facoltà umane, il cui settoredi protezione e il contenuto s'impongono da sé (ad es. libertà di credo e di coscienza,libertà d'opinione, libertà d'associazione, ecc.). Il regime delle restrizioninon è per contro concepito né adeguato per i diritti come il principio d'uguaglianza(art. 7 D 96) e i suoi derivati, quali il divieto dell'arbitrario e <strong>la</strong> protezionedel<strong>la</strong> buona fede (art. 8 D 96) o certe garanzie procedurali (art. 25-28D 96) e neppure per certi diritti di natura sociale (art. 10 D 96). Così, per ildiritto all'uguaglianza, il problema non si pone in termini di restrizioni, ma dicriteri di diversificazione che sono pertinenti o no. Anche in materia di protezionedel<strong>la</strong> buona fede non si tratta di limiti, ma dell'adempimento di certecondizioni, atte a fondare un diritto al<strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> buona fede. Quanto


al divieto dell'arbitrario, esso non è evidentemente limitabile, come d'altrocanto neppure il diritto a un giudice imparziale. Il diritto d'essere sentito neppureobbedisce a questa logica che vuole che vi siano, da una parte, un dirittoil cui settore protetto è ben circoscritto e, dall'altro, restrizioni (così concepito,si confonderebbe con <strong>la</strong> libertà d'opinione): appare ben più come uno strumentoche occorre costantemente ridefinire e <strong>la</strong> cui finalità è di contribuire all'accertamentodel<strong>la</strong> verità e di conferire un compito attivo alle parti a una procedura.Infine, <strong>la</strong> situazione è poi anche molto differente per i diritti che fondanopretese a ottenere prestazioni positive dallo Stato, quali il diritto a condizioniminime d'esistenza: lo Stato non pone restrizioni, ma definisce condizioniall'esercizio di un diritto riconosciuto.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> codificazione del regime delle restrizioniè stata giudicata favorevolmente. Tre i suggerimenti fatti, due concernevano <strong>la</strong>responsabilità nei confronti del<strong>la</strong> natura e dell'ambiente, nonché <strong>la</strong> conservazionedelle basi vitali naturali 348'. Diversi ambienti consultati hanno propostodi fare del<strong>la</strong> responsabilità nei confronti del<strong>la</strong> natura e dell'ambiente un limitegenerale opponibile ai diritti fondamentali. Altri hanno chiesto di fare del<strong>la</strong>conservazione delle basi vitali naturali una priorità. Questi due concetti costituisconolo scopo dello Stato (art. 2 cpv. 3 D 96) e, in tal senso, sono parteintegrante del<strong>la</strong> nozione generale d'interesse pubblico. Ciascuno ne rappresentaun aspetto specifico. Esattamente come gli altri scopi dello Stato non sono dettagliatinell'articolo 33 D 96, non s'impone di trattare diversamente questi dueaspetti partico<strong>la</strong>ri dell'interesse pubblico. Voler iscrivere nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>la</strong>priorità di questi due aspetti partico<strong>la</strong>ri dell'interesse pubblico significherebbeandare al di là del quadro dell'aggiornamento. La <strong>Costituzione</strong> attuale, in effettinon fissa nessuna gerarchia in tal senso, <strong>la</strong>sciando al legis<strong>la</strong>tore il compitodi procedere al<strong>la</strong> ponderazione, addirittura di dirimere le contraddizioni eventualitra i diversi scopi concorrenti.Il capo-verso 1 enumera le prime tre condizioni che una restrizione deve soddisfareper essere lecita. Occorre dapprima che <strong>la</strong> restrizione sia fondata su unabase legale, vale a dire su una norma di diritto generale ed astratta; questa puòfigurare in una legge formale o in un'ordinanza, adottata in virtù di delega costituzionalelegis<strong>la</strong>tiva (cfr. anche i commenti ad art. 4 cpv. 1 e 154 cpv. 2 D96). Pure le restrizioni leggere devono quindi essere basate su una base legalee materiale e non possono essere decise di caso in caso (sotto riserva dei casid'applicazione del<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> generale di polizia che è retta dal capoverso seguente).La restrizione deve anche essere giustificata dal<strong>la</strong> protezione di un interessepubblico. La nozione d'interesse pubblico, che può variare nel tempoe nello spazio, ricopre una serie di valori cosiddetti «di polizia» (ordine pubblico,sicurezza, salute, moralità e tranquillità pubbliche, ecc.) o anche di valorisociali, culturali, storici, scientifici, ecologici, ecc. (cfr. anche il commentoad art. 4 cpv. 2 D 96). In occasione del<strong>la</strong> procedura di consultazione, alcuniambienti hanno chiesto di precisare, a proposito dell'interesse pubblico, chedovesse essere preponderante 349' o che dovesse essere limitato a compiti costi-348 >Una commissione <strong>federale</strong> (CFNP) e un'organizzazione (ECOPOP).M9 >Un Cantone (AR) e 3 organizzazioni (USCI, VSIG, SSIC).182


tuzionali (federali o cantonali) 350'. Non abbiamo tenuto conto di tali proposteper le ragioni seguenti: per quanto riguarda il carattere preponderante dell'interessepubblico, si può considerare che risulti implicitamente dal fatto che <strong>la</strong> restrizionedev'essere «giustificata». Infatti questa nozione di giustificazionecomporta necessariamente che l'interesse pubblico prevalga su quello del singolonell'esercizio del<strong>la</strong> sua libertà. Inoltre, <strong>la</strong> preponderanza dell'interessepubblico è verificata una seconda volta al momento dell'esame del<strong>la</strong> proporzionalità,quando sono ponderati gli interessi in presenza. Per quanto concerne <strong>la</strong>base costituzionale dell'interesse pubblico, sarebbe contrario al sistema del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> attuale esigere l'iscrizione esplicita nel testo costituzionale di tuttii compiti d'interesse pubblico suscettibili di giustificare una restrizione dei dirittifondamentali. Questo modo d'operare travalicherebbe il quadro dell'aggiornamento,visto che il diritto costituzionale attuale non enumera esaustivamentei settori nei quali i legis<strong>la</strong>tori, considerati nel loro insieme (Confederazionee Cantoni), possono agire. Come altra giustificazione generale di una restrizione,il capoverso 1 menziona <strong>la</strong> protezione dei diritti fondamentali deiterzi. Questa sezione del periodo esprime il pensiero c<strong>la</strong>ssico secondo il quale<strong>la</strong> libertà del singolo trova il suo limite dove comincia <strong>la</strong> libertà altrui: in talesenso appare utile sottolineare questa idea, anche se già implicitamente contenutanel<strong>la</strong> nozione d'interesse pubblico e anche se alcuni ambienti consultatihanno giudicato superfluo menzionar<strong>la</strong> 351'. Occorre precisare a questo propositoche spetta al legis<strong>la</strong>tore delimitare l'esercizio individuale delle libertà concorrenti:il legis<strong>la</strong>tore civile o penale limita, ad esempio, <strong>la</strong> libertà d'espressionein nome del<strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> personalità. Si tratta di un'altra maniera di formu<strong>la</strong>rel'idea degli effetti orizzontali dei diritti fondamentali (cfr. anche il commentoad art. 31 D 96). Il capoverso 1, infine, prevede che <strong>la</strong> restrizione dev'essereproporzionata allo scopo perseguito, vale a dire che dev'essere adeguata,indispensabile e in rapporto ragionevole con l'obiettivo che si vuole raggiungere(cfr. anche il commento ad art. 4 cpv. 2 D 96).Rispetto al capoverso precedente, il capoverso 2 primo periodo pone una condizionesuppletiva e più severa in materia di base legale, qualora <strong>la</strong> restrizioneimposta a un diritto fondamentale sia grave; questa deve quindi necessariamenteessere prevista in una legge formale e di conseguenza il legis<strong>la</strong>tore ha <strong>la</strong>facoltà di delegare il suo potere legis<strong>la</strong>tivo soltanto tramite una norma chiarae precisa 352' (cfr. anche il commento ad art. 4 cpv. 1 e 154 cpv. 2 D 96). Sipuò aggiungere che il Tribunale <strong>federale</strong> affronta lo stesso problema da varieango<strong>la</strong>zioni: protezione dei diritti fondamentali (come in questo caso), separazionedei poteri, diritti politici, principio generale di legalità, potere d'apprezzamentodel giudice. Anche le altre condizioni che figurano nei capoversi 1 e3 (protezione di un interesse pubblico o di un diritto fondamentale altrui, proporzionalità,rispetto dell'essenza stessa del diritto fondamentale) devono evidentementeessere soddisfatte. Il secondo periodo del capoverso 2 riserva <strong>la</strong>c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> generale di polizia, che costituisce, in caso di pericolo grave, imme-350 > Un Cantone (AG) e un partito (CSP-AG).351 3 organizzazioni (USCI, VSIG, SSIC).352) DTF ns ja 245, 247 seg. e 251; 305, 310 seg.; 384, 387; 119 <strong>la</strong> 178, 187183


dialo e non altrimenti evitabile, una base sufficiente per fissare una restrizione353': rileviamo a questo proposito che le altre condizioni che possono limitareun diritto fondamentale devono pure essere rispettate.Il capo-verso 3 prevede che un diritto fondamentale può essere limitato soltantoin misura tale da non pregiudicare <strong>la</strong> sua essenza. L'essenza di un diritto fondamentale,detta a volte nucleo intangibile («Kerngehalt»), è <strong>la</strong> parte del dirittoche non tollera nessuna restrizione; per esempio il rispetto del<strong>la</strong> dignità umanae il divieto assoluto del<strong>la</strong> tortura, formano, giusta il Tribunale <strong>federale</strong>, il nucleointangibile del<strong>la</strong> libertà personale 354'. Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione,vari ambienti hanno auspicato che questo capoverso fornisca una definizionegenerale del<strong>la</strong> nozione d'essenza dei diritti fondamentali. Una siffatta definizione,visto il carattere necessariamente generale, non fornirebbe elementi concretie utili al<strong>la</strong> comprensione del<strong>la</strong> nozione e rischierebbe di essere soltanto parafrasidell'enunciato del principio. Soltanto una definizione adeguata a ognidiritto fondamentale potrebbe apportare qualcosa di più, come è avvenutonel<strong>la</strong> costituzione bernese. Abbiamo però rinunciato a seguire questo esempio,per timore di condizionare <strong>la</strong> giurisprudenza (si veda tuttavia l'art. 9 cpv. 1,2° periodo e cpv. 2, 2° periodo ; art. 14 cpv. 4, 2° periodo; art. 21 cpv. 3, 2°periodo, D 96). Il sistema scelto presenta il vantaggio d'essere aperto e di adattarsialle circostanze e difficoltà nuove.Osserviamo, infine, che non è parso necessario riservare un capoverso specificoal problema delle restrizioni partico<strong>la</strong>ri opponibili a determinate categorie dipersone (minori, stranieri, funzionari, militari, detenuti, ecc.); tale problemapuò essere risolto nell'ottica dell'interesse pubblico e del<strong>la</strong> proporzionalità. Idiritti fondamentali dei minori, ad esempio, possono essere limitati suppletivamentesoltanto nel<strong>la</strong> misura in cui quest'ultimi non abbiano ancora capacità didiscernimento; i diritti fondamentali delle persone legate allo Stato da un rapportodi diritto speciale non possono essere ristretti oltre <strong>la</strong> misura in cui loesiga l'interesse pubblico partico<strong>la</strong>re che ha giustificato <strong>la</strong> costituzione di talerapporto 355'.Capitolo 2: Obiettivi socialiSancendo gli obiettivi sociali in un capitolo proprio, che fa seguito al<strong>la</strong> partededicata ai diritti fondamentali e precede quello re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> ripartizione deicompiti tra Confederazione e Cantoni, viene sottolineata <strong>la</strong> dimensione socialedel<strong>la</strong> nostra comunità. L'unica disposizione di questo capitolo, l'articolo 33 D96, contiene il riconoscimento, nell'ottica del diritto costituzionale, dell'entitàdi Stato sociale che appare a più riprese nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>: nelle competenzedi politica sociale dello Stato, nei diritti fondamentali sociali (ad es. diritto acondizioni minime di esistenza, art. 10 D 96, diritto al gratuito patrocinio, art.25 cpv. 3 D 96), nell'articolo sullo scopo (art. 2 D 96) nonché nel catalogo degliobiettivi sociali (art. 33 D 96).353) DTF 103 <strong>la</strong> 310; 111 <strong>la</strong> 246, 247 seg.; 121 I 22, 27 seg.354) DTF 109 <strong>la</strong> 244, 247; 273, 289 seg.355> DTF 101 <strong>la</strong> 175, 181; decisione del TF del 22 die. 1983, ZBI 1984, 308, 311.184


La vigente <strong>Costituzione</strong> non conosce disposizione del tipo dell'articolo 33 D 96.Il vigente diritto costituzionale e <strong>la</strong> realtà costituzionale vissuta delineano peròsenza dubbio <strong>la</strong> Svizzera come Stato <strong>federale</strong> sociale. Ove si consideri <strong>la</strong> vigente<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, si riscontra una buona dozzina di disposizioni il cui oggettocentrale è l'attuazione dei postu<strong>la</strong>ti di politica sociale. Prime fra tutte ledisposizioni costituzionali concernenti i singoli rami delle assicurazioni sociali(assicurazioni contro gli infortuni e le ma<strong>la</strong>ttie, art. 34 bls Cost.; AVS/AI eprevidenza professionale, art. 34


attere di Stato di diritto è uno degli elementi che contribuiscono a determinarel'identità del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera: <strong>la</strong> Svizzera è senza dubbio uno Stato<strong>federale</strong> sociale, senza tuttavia che questa caratteristica sia concretata a livellodi <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> in una disposizione fondamentale in forma di catalogodi principi politico-sociali 359 '. Poco tempo fa (1992), <strong>la</strong> Svizzera ha dato unesplicito riconoscimento dell'aspetto sociale del nostro Stato, nei confrontidel<strong>la</strong> comunità internazionale degli Stati, ratificando il Patto dell'ONU del1966 re<strong>la</strong>tivo ai diritti economici, sociali e culturali 360 '.Nel quadro dell'aggiornamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> si è trattato di decidere inche modo formalizzare nel nuovo testo il carattere incontestabile di Stato socialedel<strong>la</strong> Confederazione Svizzera. Il nostro Collegio ha deciso di affermarlo(come già nell'AP 95) in tre modi:- In primo luogo, nell'articolo sullo scopo (art. 2 D 96 361) ), si pone comeobiettivo al<strong>la</strong> Confederazione Svizzera di promuovere in generale <strong>la</strong> comuneprosperità, rial<strong>la</strong>cciandosi al riconoscimento di base già contenuto nelle Costituzionifederali del 1848 e 1874 362) . S'è invece rinunciato a un riconoscimentoformale dell'aspetto di Stato sociale come avviene invece nelle nuovecostituzioni cantonali di Berna (art. 1) e di Appenzello Esterno (art. 1) 363) onel<strong>la</strong> costituzione del<strong>la</strong> Repubblica <strong>federale</strong> di Germania (Grundgesetz) (cfr.art. 20) 364) .- Secondariamente, nel<strong>la</strong> parte che riguarda i compiti del D 96 - e in parte anchein quel<strong>la</strong> dedicata ai diritti fondamentali 36S) -, sono ripresi singoli elementidell'attuale diritto costituzionale sociale, in adempimento del mandatodefinito nel decreto <strong>federale</strong> del 3 giugno 1987 e in adeguamento a strutturae tenore del<strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.- In terzo luogo, sono presentati in forma di compendio e secondo l'esempiodi nuove costituzioni cantonali sei campi fondamentali del<strong>la</strong> politica socialeattuale (sicurezza sociale, salute, <strong>la</strong>voro, abitazione, istruzione, gioventù)(art. 33 D 96), raccolti in un vero e proprio catalogo di scopi sotto il titolodi obiettivi sociali. Queste materie sono trattate subito dopo <strong>la</strong> parte dei dirittifondamentali 366) , ma tuttavia prima del ponderoso capitolo sul<strong>la</strong> ripartizionedei compiti tra Confederazione e Cantoni.


Nell'intento di valutare valore e portata del catalogo dagli obiettivi sociali - inquesta forma innovatrice per il diritto costituzionale del<strong>la</strong> Confederazione - occorrerendersi dapprima conto del<strong>la</strong> posizione di tale capitolo nell'insieme del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong>. Si tratta infatti di una duplice «posizione intermedia», in partico<strong>la</strong>re:- tra l'obiettivo astratto del promovimento del<strong>la</strong> prosperità (art. 2 D 96), daun canto, e i compiti socio-politici concreti (cfr. segnatamente art. 99 segg.D 96), dall'altro;- tra <strong>la</strong> parte dedicata ai diritti fondamentali che contemp<strong>la</strong> i diritti individualidel singolo nei confronti dello Stato (art. 6 segg. D 96), da un <strong>la</strong>to e <strong>la</strong> partesulle competenze che disciplina <strong>la</strong> ripartizione dei compiti tra Confederazionee Cantoni (art. 49 segg. D 96), dall'altro.Dal<strong>la</strong> collocazione dell'articolo 33 D 96 e dal suo tenore risulta chiaramente chequesta disposizione (come l'articolo sullo scopo, art. 2 D 96) è una disposizionesugli obiettivi dello Stato. Secondo dottrina 367' univoca, le disposizioni sugliobiettivi dello Stato si contraddistinguono grazie alle tre specificità seguenti:- Una disposizione sugli obiettivi dello Stato non istituisce nuove competenze(federali). L'articolo 33 D 96 si rivolge, secondo tenore, sia al<strong>la</strong> Confederazione,sia ai Cantoni.- Una disposizione sugli obiettivi dello Stato non istituisce pretese individuali,d'ordine costituzionale, deducibili in giudizio. Essa si rivolge al legis<strong>la</strong>tore,non alle istanze preposte all'applicazione del diritto. Spetta al legis<strong>la</strong>tore anchedefinire i mezzi che ritiene adeguati all'attuazione dell'obiettivo, comepure prevedere a livello legis<strong>la</strong>tivo eventuali pretese di singoli a ottenere prestazioni.- Una disposizione su un obiettivo statale non costituisce una base per derogheal principio del<strong>la</strong> libertà economica. Occorre decidere sul fondamento del<strong>la</strong>norma re<strong>la</strong>tiva al compito di cui si tratta se <strong>la</strong> Confederazione, rispettivamentei Cantoni, siano autorizzati a derogare da questo principio.In quanto disposizione sull'obiettivo dello Stato, il catalogo degli obiettivi socialidell'articolo 33 D 96 è norma legale e partecipa del<strong>la</strong> maggiore autoritàdi cui è insignita <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Rispetto alle norme re<strong>la</strong>tive ai diritti fondamentalie ai compiti del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, <strong>la</strong> sua portata normativa resta però limitata.L'articolo 33 D 96 fissa per Confederazione e Cantoni l'obiettivo dell'attuazionedi determinati intenti politico-sociali, senza tuttavia esprimersi piùconcretamente sul<strong>la</strong> via da seguire, rispettivamente sui mezzi da impiegare. Inaltri termini, sta al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione, vale a dire al processo decisionale politico,fissare le priorità che di volta in volta appaiono giuste in ordine al<strong>la</strong> politicasociale o finanziaria e designare lo strumentario più idoneo. Nell'impegno perl'affermazione dello Stato sociale, le disposizioni sugli obiettivi statuali del<strong>la</strong>vigente <strong>Costituzione</strong>, l'articolo sugli scopi (art. 2) e l'articolo sul<strong>la</strong> prosperità(art. 31 bis Cost.), hanno avuto per lo più un rilievo marginale. S'è combattutoe si combatte attorno al<strong>la</strong> codificazione di concrete esigenze socio-politichedelle singole norme attributive di compiti materiali nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, o a li-367) Cfr.Tschudi, Sozialstaat. Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 10seg.; Rhinow, Commentario Cost., art. 31 bis , marg. 15 segg.187


vello di legis<strong>la</strong>zione d'esecuzione. Il che è confermato dalle prime esperienzefatte con i cataloghi degli obiettivi sociali che figurano nelle nuove costituzionicantonali. L'assetto del<strong>la</strong> protezione sociale e i suoi contenuti di dettaglio nonsono pregiudicati da una disposizione programmatica del genere proposto.D'altro canto <strong>la</strong> codificazione di obiettivi sociali nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> riveste purerilievo normativo. Non si tratta di semplice affermazione dec<strong>la</strong>matoria d'intentisociali, rivestita di un solenne abito costituzionale, bensì di norma legale dotatadi potere restrittivo: in caso di riduzione al di sotto di una soglia protettiva minima,insorgerebbe senza dubbio un conflitto con l'articolo 33 D 96. Un passodel genere non è comunque seriamente in discussione nel nostro Paese 368 '.Articolo 33Dal<strong>la</strong> valutazione del diritto costituzionale vigente, delle norme aggiornate 369 'del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> e del diritto internazionale risulta quanto segue: <strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> attuale non contiene disposizione alcuna che presenti uncatalogo comprensivo degli obiettivi socio-politici paragonabile a quello dell'articolo33 D 96 370) . Nuovo nell'articolo 33 non è però il contenuto, bensì <strong>la</strong>prospettiva, rispettivamente <strong>la</strong> forma, con <strong>la</strong> quale si trasmettono i contenutinormativi che costituiscono il fondo dell'ordinamento costituzionale attuale.Diversamente che per le altre singole norme materiali di politica sociale, nonhanno rilievo centrale <strong>la</strong> ripartizione dei compiti nello Stato <strong>federale</strong> o <strong>la</strong> questionedello strumentario, bensì il riconoscimento di determinati obiettivi di politicasociale, ritenuti fondamentali. Confrontato con l'articolo sullo scopo oquello sul benessere del diritto vigente (art. 2, art. 31 bis cpv. 1 Cost.), il gradod'astrazione dell'articolo 33 D 96 è ridotto e scelto in maniera tale da renderedirettamente percepibile il carattere sociale del nostro Paese. La disposizionesociale del presente progetto costituzionale contribuisce quindi in misura determinantea ordinare sistematicamente e a presentare in modo comprensibile ilvigente diritto costituzionale, come esige il decreto <strong>federale</strong> del 3 giugno 1987.Va rilevato infine, che <strong>la</strong> disposizione sugli obiettivi sociali, sebbene possa apparireinusitata rispetto all'odierno stile costituzionale, non è nuova nel suo genere,ma ha precursori e modelli concreti, segnatamente i cataloghi delle recenticostituzioni cantonali e le norme programmatiche del diritto internazionale,pure formu<strong>la</strong>te in stile costituzionale.Il tenore scelto ribadisce a più riprese che <strong>la</strong> comprensione dell'articolo 33 D96 quale disposizione sugli obiettivi statuali sarà garantita nel<strong>la</strong> futura prassiseguita da autorità e giurisprudenza 371 '. L'incipit rileva quindi esplicitamenteche Confederazione e Cantoni perseguono i singoli obiettivi «nell'ambito delleloro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili». Confederazione e Cantoni«si adoperano affinchè» gli obiettivi menzionati siano attuati: Confederazionee Cantoni assumono quindi una responsabilità socio-politica, ma non


una garanzia di successo vera e propria. La formu<strong>la</strong>zione proposta sottolineaquesta idea con chiarezza ancora maggiore rispetto all'attuale articolo sul benessere(art. 31 bis cpv. 1 Cosi.) e <strong>la</strong> disposizione sugli scopi sociali dell'articolo31 AP 95 («...prendono provvedimenti affinchè...»). Secondo il capoverso 2,è poi <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione (cantonale o <strong>federale</strong>) - non <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> o <strong>la</strong> giustiziacostituzionale - a definire quali sono le condizioni per pretendere determinateprestazioni sociali fornite dallo Stato. Risulta del resto dal tenore dell'articolo33 D 96 che l'impegno socio-politico dello Stato deve completare l'iniziativa e<strong>la</strong> responsabilità privata.Per quanto concerne i singoli obiettivi e gruppi di obiettivi - sicurezza sociale,salute, <strong>la</strong>voro, abitazione, istruzione, gioventù - non si tratta di settori sceltia caso. Sono campi del<strong>la</strong> politica sociale nei quali figurano aspetti elementaridell'esistenza umana in una società moderna, altamente complessa; sono settoriche oggi e in un futuro prossimo richiedono partico<strong>la</strong>re attenzione. Quanto al<strong>la</strong>materia, i sei obiettivi menzionati sono in stretta corre<strong>la</strong>zione con le normedel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> re<strong>la</strong>tive ai compiti d'ordine socio-politico, nonchécon gli obiettivi del Patto dell'ONU re<strong>la</strong>tivo ai diritti economici, sociali eculturali 372 ' Ratificando questo atto internazionale, <strong>la</strong> Svizzera si è impegnataa riconoscere i diritti a condizioni di <strong>la</strong>voro giuste e favorevoli, a sicurezza esostegno sociali, a salute e a istruzione 373 ' nonché ad accelerarne l'attuazione374 '. Come rilevato nel nostro messaggio <strong>concernente</strong> l'adesione del<strong>la</strong> Svizzeraa questo Patto, tali diritti non fondano in principio diritti soggettivi, attuabiligiudizialmente 375 '. La giurisprudenza ha adottato questa impostazione376 '. Il Patto I non prescrive via alcuna per l'attuazione di tali diritti e neppuresi esprime in merito al<strong>la</strong> questione delle competenze nel diritto interno.Il margine d'azione che <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione può utilizzare concretizzando tali dirittiè dato anche nell'articolo 33 D 96.L'articolo 33 D 96 deriva dalle disposizioni sociali del testo inviato in consultazionenel giugno 1995, ovvero l'articolo 31 AP 95, molto controverso in taleoccasione.Approvano esplicitamente l'articolo 31 AP 95: 5 Cantoni (GÈ, GR, LU, SO,ZG), 1 partito rappresentato in Par<strong>la</strong>mento (PPD), il TFA e 15 organizzazioni(fra le quali USS e CNG).Diversi enti consultati vorrebbero andare oltre: chiedono in effetti un maggioreimpegno di Confederazione e Cantoni, <strong>la</strong> trasformazione completa o parzialein veri e propri diritti sociali o ancora propongono singoli obiettivi sociali suppletivi.A questo gruppo appartengono un Cantone (JU), un partito rappresentatoin Par<strong>la</strong>mento (PS), 19 organizzazioni e 42 privati.


Il PS desidera in generale l'ampliamento degli obiettivi sociali ed esige, insiemeai Verdi, che sia sancita una garanzia dei mezzi esistenziali, quale diritto sociale,rispettivamente fondamentale. I Verdi esigono inoltre un completamento<strong>concernente</strong> adolescenti e fanciulli. MV e Verdi chiedono un diritto all'abitazione.Il PPD, che approva il capitolo «obiettivi sociali», rileva che se non costituisceun ri<strong>la</strong>ncio del<strong>la</strong> dinamica per l'estensione dello Stato sociale, l'articolo presentaperò in modo trasparente il vigente diritto costituzionale.Per <strong>la</strong> cancel<strong>la</strong>zione dell'articolo si sono invece espressi 4 partiti rappresentatiin Par<strong>la</strong>mento (UDC, LP, FPS, EDU), 32 organizzazioni (fra le quali USAMe USCI) e 42 privati. Il PLR vorrebbe accentuare maggiormente <strong>la</strong> sussidiarietàdell'azione statuale e propone di porre il capoverso 2 dell'AP 95 in testa all'articolo.Analogamente pensano RN e NHG. Numerosi consultati, fra i quali 443privati, avanzano altri diversi suggerimenti.Visto l'esito controverso del<strong>la</strong> consultazione, il nostro Consiglio non si vede indottoné ad ampliare, né a cancel<strong>la</strong>re l'articolo. Gli obiettivi socio-politici quielencati sono espressione del carattere sociale dello Stato svizzero e componentidel<strong>la</strong> realtà costituzionale effettiva e vanno quindi menzionati in una nuova,aggiornata <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Occorre inoltre rilevare che nel settore degliobiettivi politico-sociali summenzionati <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> Confederazione edei Cantoni ha istituito quasi ovunque prescrizioni che fondano pretese di diritto.Con il passo iniziale del capoverso 1, di nuova formu<strong>la</strong>zione, nonché conle precisazioni re<strong>la</strong>tive ai singoli obiettivi socio-politici, abbiamo cercato di tenereconto dei timori espressi e delle esigenze avanzate.La presente versione sottolinea in misura ancora maggiore il carattere d'obiettivodel<strong>la</strong> disposizione nonché il pensiero del<strong>la</strong> sussidiarietà dell'azione statale.Secondo le possibilità, i gruppi sociali interessati dai singoli obiettivi sono statidefiniti più dettagliatamente nell'articolo 33 D 96 (cfr. specialmente cpv. 1 lett.e e d) 377) . L'elencazione più specifica dei gruppi interessati dai singoli obiettivipone con maggior forza al centro del<strong>la</strong> problematica le necessità specifiche diprotezione, che sono occasione e giustificazione dell'attività statuale nel settoresociale. In considerazione delle esigenze avanzate da più parti di inserire un articolosui fanciulli, rispettivamente gli adolescenti, nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>aggiornata 378 ', abbiamo completato i cinque settori originari. Giusta il capoverso1 lettera f dell'articolo 33 D 96, Confederazione e Cantoni si devono impegnareaffinchè fanciulli e adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, perfarne persone autonome e socialmente responsabili, nonché assistiti nell'integrazionesociale, culturale e politica. Con una siffatta formu<strong>la</strong>zione è accolto


tale desiderio, senza per questo introdurre una nuova competenza <strong>federale</strong> nonrispondente al mandato d'aggiornamento 379) .Dal profilo giuridico, l'articolo 33 D 96 (come già l'art. 31 AP 95) è una disposizionecon obiettivi statuali di limitata portata giuridica e un aggiornamento,nel senso inteso dal nostro Consiglio e dal Par<strong>la</strong>mento. L'inserimento nel<strong>la</strong>nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> di un catalogo degli obiettivi sociali è a nostro avvisoirrinunciabile dal punto di vista del<strong>la</strong> politica sociale e costituzionale. Daun canto si tratta di rendere evidente, in forma concisa, una dimensione fondamentaledel<strong>la</strong> «statualità» e del<strong>la</strong> realtà costituzionale svizzere. In quanto riunionedi obiettivi di diritto costituzionale esistenti, il catalogo degli obiettivi socialicontiene contemporaneamente una concretazione attuale dell'obiettivo generaledi prosperità, giusta l'articolo 2 D 96. Si tratta in seguito di palesareobiettivi politico-sociali fondamentali nei quali <strong>la</strong> Svizzera, ratificando il PattoI dell'ONU, s'è riconosciuta indissolubilmente in sede internazionale 380 '.Oltre a questi motivi di trasparenza e di schiettezza costituzionali, sono dati anche(e non da ultimo) motivi d'equilibrio: insorgerebbe altrimenti uno squilibrioincomprensibile e ingiustificabile nel complesso costituzionale, qualora inuna nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata, accanto al<strong>la</strong> dimensione di libertàe dì Stato di diritto (cfr. art. 4 e art. 6 segg. D 96), al<strong>la</strong> dimensione democratica(cfr. segnatamente l'art. 127 segg. D 96), al<strong>la</strong> dimensione di Stato <strong>federale</strong> (cfr.in partico<strong>la</strong>re art. 3 e art. 34 segg. D 96), nonché al<strong>la</strong> dimensione economica(cfr. art. 85 D 96) del nostro ordinamento costituzionale non fosse espressa conpari valore e analogo peso anche <strong>la</strong> dimensione di Stato sociale. La funzionedell'articolo 33 D 96 è dunque eminentemente statuale e di fatto permette diesprimere un principio del<strong>la</strong> politica statuale. La disposizione sociale propostarende evidente che Confederazione e Cantoni non rispettano e tute<strong>la</strong>no soltantole libertà e i diritti democratici del singolo, bensì forniscono anche uncontributo al<strong>la</strong> previdenza per le necessità esistenziali, in quanto s'adoperanoaffinchè siano soddisfatte le necessità fondamentali in situazioni vitali elementari.Lo Stato ha da essere presente per <strong>la</strong> persona e non al contrario: istruzione,cure del<strong>la</strong> salute, una vita nel<strong>la</strong> vecchiaia rispettosa del<strong>la</strong> dignità umananon possono essere beni elitari. Come risulta evidente dal<strong>la</strong> concreta formu<strong>la</strong>zioneproposta, il contributo dello Stato dev'essere inteso come sussidiario 38I) .Fondamento e punto di partenza del<strong>la</strong> previdenza per le necessità esistenzialisono autoresponsabilità e iniziativa personale del singolo. Nel conferire solennementeassetto costituzionale a questi aspetti fondamentali, ritroviamo <strong>la</strong> ratioe nel contempo <strong>la</strong> giustificazione interna del<strong>la</strong> disposizione sociale, nel contestodi una <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata.


Titolo terzo: Confederazione e CantoniII titolo terzo disciplina le re<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e Cantoni e <strong>la</strong> ripartizionedei compiti tra questi due livelli dello Stato <strong>federale</strong>. Il disegno costituzionaleevidenzia in questo titolo un principio strutturale fondamentale del nostroordinamento costituzionale, vale a dire <strong>la</strong> forma federativa (cfr. n. 112). Il capitolo1 si occupa di norme fondamentali che disciplinano le re<strong>la</strong>zioni giuridichetra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni reciprocamente. Il capitolo2 disciplina l'ordinamento delle competenze. Quest'ultimo è un elementocentrale del federalismo svizzero e una parte indispensabile del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>, poiché secondo il principio dell'articolo 3 Cost. <strong>la</strong> Confederazionepuò intervenire solo quando dispone di una base costituzionale. La <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> enumera le singole competenze federali. Al contrario, secondoquesto principio non è necessario che <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> menzioni le competenzedei Cantoni; essi sono infatti originariamente competenti in tutti i settorinon assegnati al<strong>la</strong> Confederazione 1 '.Nell'aggiornare le più importanti norme costituzionali federalistiche si incontranodue difficoltà principali.Da un <strong>la</strong>to, le re<strong>la</strong>zioni tra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni e fra i Cantoni reciprocamentesono basate in buona parte su principi e regole che si sono ripercossisolo parzialmente o non si sono ripercosse affatto sul testo del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>in vigore (ad es. principio del rispetto reciproco e dell'assistenza; principiodel<strong>la</strong> sussidiarietà; priorità del diritto <strong>federale</strong>). La difficoltà dell'aggiornamentoconsiste nel trasporre queste massime fondamentali, in buona parte nonscritte, in testi normativi che forniscano un quadro esaustivo e valido del federalismovissuto attualmente in Svizzera. In stretta col<strong>la</strong>borazione con i Cantonie basandosi sull'AP 95 è stata trovata una soluzione soddisfacente sia nell'otticadei Cantoni sia nell'ottica del<strong>la</strong> Confederazione. Le richieste dei Cantoni- formu<strong>la</strong>te in partico<strong>la</strong>re nel<strong>la</strong> consultazione chiave del<strong>la</strong> CgC - sono stateconsiderate nell'aggiornamento salvo qualche eccezione.D'altro <strong>la</strong>to, <strong>la</strong> ripartizione delle competenze conformemente al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>in vigore è confusa e poco chiara, il che non sorprende viste le numerose aggiuntee modifiche, in parte fondamentali, che questa parte del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> ha subito con il passare del tempo. Il disegno costituzionale aggiornatonon può e non deve modificare l'attuale ordinamento delle competenze 2 '. Ilcompito dell'aggiornamento costituzionale consiste invece nell'illustrare l'attualesituazione giuridica in modo comprensibile, nell'unificare le disposizionisulle competenze, risalenti ad epoche diverse, per quanto concerne <strong>la</strong> lingua e<strong>la</strong> portata e nel disciplinarle in modo sistematico. Anche per quanto concernequesto <strong>la</strong>voro di appuramento, <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione con i Cantoni si è rive<strong>la</strong>tamolto fruttuosa. Nel contempo è risultato che vi sono limiti molto rigidi nelsemplificare e condensare il testo costituzionale. Le numerose disposizioni del<strong>la</strong>parte <strong>concernente</strong> i compiti esprimono una partico<strong>la</strong>re situazione storica e com-


promessi raggiunti con difficoltà. Le modifiche costituzionali basate su iniziativepopo<strong>la</strong>ri esprimono in misura partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> volontà storica del sovrano.La struttura, <strong>la</strong> lingua e lo stile del disciplinamento dei compiti sono fortementecaratterizzati dalle peculiarità del nostro sistema politico 3 '. Si è dovutotener conto di queste partico<strong>la</strong>rità nell'aggiornamento costituzionale. Soprattuttole disposizioni più recenti sono state quindi riprese nel disegno costituzionaleil più fedelmente possibile.Capitolo 1: Re<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniLe disposizioni di questo capitolo riguardano le re<strong>la</strong>zioni generali tra Confederazionee Cantoni ed evidenziano i principi strutturali fondamentali e i principidel federalismo svizzero.Nel<strong>la</strong> consultazione è stato chiesto soprattutto dai Cantoni che nel<strong>la</strong> futura <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> si esprima meglio, rispetto all'AP 95, l'autonomia dei Cantoniquali elementi e base portante del<strong>la</strong> Confederazione svizzera 4 '. Si è chiestoin partico<strong>la</strong>re di riprendere in modo più esaustivo le massime applicate oggidal federalismo svizzero, in partico<strong>la</strong>re i principi del<strong>la</strong> sussidiarietà, solidarietàe cooperazione. Il presente disegno costituzionale tiene ampiamente conto diqueste richieste. Non si sono potute invece considerare le richieste che esu<strong>la</strong>nodal quadro del diritto costituzionale in vigore e del<strong>la</strong> realtà costituzionale vissutaattualmente. Non è stata ripresa nemmeno una semplificazione del<strong>la</strong> procedura<strong>concernente</strong> le modifiche territoriali nello Stato <strong>federale</strong> (cambiamentodi Cantone), come era stata posta in discussione nell'AP 95 quale novità.Nel loro parere comune <strong>concernente</strong> l'AP 95, i Cantoni hanno inoltre propostodi riprendere una disposizione secondo cui cinque Cantoni avrebbero avuto <strong>la</strong>possibilità di esigere l'esame delle ordinanze da parte del nostro Consiglio.Questa richiesta era stata motivata soprattutto dal<strong>la</strong> circostanza che alcune ordinanzesi erano a volte rive<strong>la</strong>te difficili da eseguire o limitavano eccessivamentelo spazio di manovra dei Cantoni. Riteniamo che non sia necessario riprendereuna disposizione di questo tipo e che inoltre essa esulerebbe dall'ambitodell'aggiornamento. La richiesta in parte del tutto giustificata deve peròessere considerata nel<strong>la</strong> prassi legis<strong>la</strong>tiva.Quanto al desiderio espresso dai Cantoni di un rafforzamento dei loro dirittipartecipativi nei processi decisionali del<strong>la</strong> Confederazione, abbiamo previstol'introduzione del diritto di iniziativa per otto Cantoni. Quest'innovazione èproposta nell'ambito del<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri (art. 128, 129 e 129« D96 Riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri).


Sezione 1: Principi del<strong>la</strong> cooperazioneL'unica disposizione di questa sezione contiene una serie di importanti massimedel federalismo svizzero. Si occupa principalmente dell'assistenza reciproca edel<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni reciprocamente.Menziona quindi il principio del<strong>la</strong> sussidiarietà come rego<strong>la</strong> fondamentaledel<strong>la</strong> ripartizione dei compiti nello Stato <strong>federale</strong> e sottolinea l'importanteesigenza di comporre le controversie per quanto possibile in via conciliativa.Articolo 34La disposizione riprende i contenuti normativi degli articoli 3, 5, 14 e 16 Cost.,come pure il diritto costituzionale non scritto, ed esprime in forma più generalegli obblighi del rispetto e del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione contenuti nelle diverse disposizionicostituzionali 5 '.In numerose disposizioni del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> in vigore si dice espressamenteche Confederazione e Cantoni si devono rispetto e devono col<strong>la</strong>borarenell'adempimento dei loro compiti (cfr. p. es. art. 22 quater cpv. 2, art. 24 biscpv. 6, art. 24 octies cpv. 4, art. 31 quinquies cpv. 1, art. 42 quinquies cpv. 1 Cost.). Inaltre disposizioni questa idea di principio è contenuta implicitamente. Sul<strong>la</strong>base di queste disposizioni puntuali, ma partendo tuttavia soprattutto dall'ideadi Stato <strong>federale</strong> e dal<strong>la</strong> sua realizzazione concreta nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>,dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto e sviluppato una serie di principigenerali di diritto concernenti lo Stato <strong>federale</strong>. Tra di essi si annovera in partico<strong>la</strong>requello del<strong>la</strong> fedeltà con<strong>federale</strong> che esige un comportamento positivo neiconfronti del<strong>la</strong> Confederazione da parte dei suoi singoli membri 6 '. Il nostroConsiglio ha menzionato espressamente il principio del<strong>la</strong> fedeltà con<strong>federale</strong>nel suo messaggio per il conferimento del<strong>la</strong> garanzia <strong>federale</strong> al<strong>la</strong> costituzionedel futuro Cantone del Giura e ha definito questo assioma come una normafondamentale del nostro sistema federalistico 7 '. Il Tribunale <strong>federale</strong>, in unasentenza emanata di recente in re<strong>la</strong>zione all'articolo 5 Cost., ha par<strong>la</strong>to espressamentedel «principe de <strong>la</strong> fidélité confédérale» 8 '. Tra i principi legali riconosciuti,al<strong>la</strong> base delle re<strong>la</strong>zioni di diritto nello Stato <strong>federale</strong>, si annoveranoinoltre il principio del cauto esercizio delle competenze, il principio dell'autonomiacantonale in materia organizzativa e procedurale, il principio del<strong>la</strong> proporzionalità,il principio del<strong>la</strong> parità di trattamento dei Cantoni e il principiodell'interpretazione conforme al diritto <strong>federale</strong> del diritto cantonale 9 '. L'articolo14 Cost. chiede ai Cantoni di astenersi globalmente dal farsi giustizia dasé nell'esercizio dei loro diritti nei confronti di altri Cantoni. Se l'ordine costituzionaleè turbato, i Cantoni sono tenuti a prestare aiuto, alle condizioni dicui all'articolo 16 Cost.


Il capoverso 1 fonda un obbligo reciproco di Confederazione e Cantoni, maanche fra i Cantoni, di aiutarsi e di assistersi nell'adempimento dei loro compiti.Il principio sancito in questo capoverso dell'azione solidale nello Stato <strong>federale</strong>può da un <strong>la</strong>to essere inteso come emanazione del principio del<strong>la</strong> fedeltàcon<strong>federale</strong> e, dall'altro, come generalizzazione di obblighi precisi di col<strong>la</strong>borazionee di rispetto e come codificazione del<strong>la</strong> realtà costituzionale 10) . La Confederazionee i Cantoni devono «mirare allo stesso obiettivo globale, avere difronte lo stesso programma globale» 11 '. La formu<strong>la</strong>zione di principio del capoverso1 evidenzia come questa disposizione non miri ad istituire veri e propricontenuti normativi deducibili in giudizio 12) . Si intende piuttosto esprimere inprimo luogo che il federalismo di matrice svizzera va visto soprattutto comeforma statale del dialogo e del<strong>la</strong> cooperazione 13 '. La formu<strong>la</strong>zione di principionel capoverso 1 non esclude del resto che i Cantoni svolgano una politicaautonoma e per determinate questioni si trovino in concorrenza.Il capoverso 2 fonda un obbligo reciproco di Confederazione e Cantoni al rispettoe all'assistenza. Anche questo obbligo può essere inteso sia come emanazionedel principio del<strong>la</strong> fedeltà con<strong>federale</strong> sia come espressione del<strong>la</strong> realtàcostituzionale. L'obbligo di assumere un comportamento leale può trasformarsi,in alcune situazioni eccezionali, in un obbligo di prestarsi aiuto attivamente(cfr. nel diritto in vigore l'art. 16 Cost.) l4) . L'obbligo del rispetto ancheper <strong>la</strong> Confederazione è evidenziato nuovamente nell'articolo 38 D 96, secondocui <strong>la</strong> Confederazione deve salvaguardare l'autonomia dei Cantoni. // capoverso2 secondo periodo menziona l'assistenza amministrativa e giudiziariacome esempi del<strong>la</strong> cooperazione tra Confederazione e Cantoni.Conformemente al capoverso 3, <strong>la</strong> Confederazione deve osservare il principiodel<strong>la</strong> sussidiarietà nelle sue azioni. L'inserimento del principio del<strong>la</strong> sussidiarietànel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> tiene conto di una richiesta espressa dal<strong>la</strong> Conferenzadei governi cantonali e da molti Cantoni nell'ambito del<strong>la</strong> consultazione. Questoprincipio era originariamente di natura teologico-politico-sociale 15 ', ma è


stato sempre più trasferito alle re<strong>la</strong>zioni tra i diversi livelli dei sistemi statalistrutturati 16 ' e nel frattempo si è ripercosso espressamente nel diritto dell'Unioneeuropea 17) . Al<strong>la</strong> base del principio del<strong>la</strong> sussidiarietà nello Stato <strong>federale</strong>vi è l'idea che <strong>la</strong> Confederazione non deve assumere compiti che gli Statimembri possono svolgere altrettanto bene e per i quali non vi è un motivo imperativoper un'unificazione a livello <strong>federale</strong>. Nello Stato <strong>federale</strong> svizzero, <strong>la</strong>ripartizione dei compiti sancita dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> è espressione di questo pensiero.Il costituente deve trasferire compiti al<strong>la</strong> Confederazione se e nel<strong>la</strong> misurain cui ritenga necessaria una soluzione <strong>federale</strong>. In qualità di massima dell'azionepolitica statale, il principio del<strong>la</strong> sussidiarietà funge anche da direttivaper <strong>la</strong> configurazione dell'ordinamento giuridico da parte del legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong>(cfr. anche art. 37 cpv. 2 D 96). In partico<strong>la</strong>re nei settori in cui <strong>la</strong> Confederazionedispone solo di una competenza legis<strong>la</strong>tiva globale, il principio del<strong>la</strong>sussidiarietà eserciterà un certo influsso sull'intensità delle rego<strong>la</strong>mentazioni. Ilprincipio del<strong>la</strong> sussidiarietà può per sua natura entrare in contraddizione conil principio del<strong>la</strong> democrazia 18) , al quale secondo <strong>la</strong> concezione statale svizzeradeve essere accordata notevole importanza. Sinora non si sa in che misura ilprincipio del<strong>la</strong> sussidiarietà limiterà l'azione del legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong>.Il capoverso 4 prescrive che le controversie all'interno dello Stato <strong>federale</strong> devonoessere composte per quanto possibile in via negoziale o conciliativa. Inun secondo tempo ci si può ovviamente rivolgere al Tribunale <strong>federale</strong> (art. 177D 96). In questa disposizione è ripreso anche il divieto di farsi giustizia da séconformemente all'articolo 14 Cost.Sezione 2: Statuto e compiti dei CantoniLe disposizioni del<strong>la</strong> sezione 2 riprendono più dettagliatamente gli elementicentrali del federalismo svizzero già accennati nell'articolo 3 D 96: <strong>la</strong> sovranitàdei Cantoni, <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione dei Cantoni al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>Confederazione e <strong>la</strong> concretizzazione del diritto <strong>federale</strong> da parte dei Cantoni19 '. La sezione contiene inoltre disposizioni sul<strong>la</strong> competenza dei Cantonidi concludere trattati (concordati) e sul<strong>la</strong> preminenza del diritto <strong>federale</strong> neiconfronti del diritto cantonale contrastante. Essa contiene quindi disposizioniche forniscono informazioni sullo statuto e sui compiti dei Cantoni nello Stato<strong>federale</strong>.Artìcolo 35 StatutoLa disposizione riprende l'articolo 3 Cost. e il diritto costituzionale nonscritto 20 '.


L'articolo 3 del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> in vigore stabilisce che i Cantoni sonosovrani, nel<strong>la</strong> misura in cui <strong>la</strong> loro sovranità non è limitata dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>, e che possono esercitare tutti i diritti che non sono trasferiti all'autorità<strong>federale</strong>. La prima metà del periodo <strong>concernente</strong> questa norma di principiodello Stato <strong>federale</strong> è ripresa testualmente nell'articolo 3 D 96. L'articolo 35D 96 riprende <strong>la</strong> seconda metà del periodo. Inoltre si evidenzia che i Cantonigodono di tutti i diritti di sovranità di cui abbisognano per l'adempimento deiloro compiti e per l'assunzione delle loro competenze. Con questa garanzia sirafforza e si rinnova contemporaneamente il riconoscimento costituzionale,contenuto attualmente nell'articolo 3 Cost., dell'autonomia dei Cantoni.La Conferenza dei governi cantonali e singoli Cantoni hanno fatto notare chel'articolo 32 capoverso 1 AP 95 indeboliva <strong>la</strong> presunzione del<strong>la</strong> competenza deiCantoni a una semplice ripartizione dei compiti 21 '. L'articolo 35 D 96 tieneconto di questa critica, riprendendo il pensiero dell'articolo 3 Cost., secondametà del periodo, non menzionato esplicitamente nell'articolo 3 capoversi 1 e2 D 96.Articolo 36 Col<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontàdel<strong>la</strong> ConfederazioneLa disposizione riprende nel capoverso 1 parti degli articoli 123, 89 capoverso2, 93 capoverso 2 e 86 capoverso 2 Cost. come pure il diritto costituzionale nonscritto; il capoverso 2 riprende i diritti puntuali di sentire i Cantoni previsti negliarticoli 22 bis , 27 ter , 27 quater , 27i uint i uies , 32, 34 ter , 34 septies e 45 bis Cost. 22) .Il capoverso I evidenzia lo statuto partico<strong>la</strong>re dei Cantoni nel processo di formazionedel<strong>la</strong> volontà a livello <strong>federale</strong>, in partico<strong>la</strong>re nel settore del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione.Le singole competenze di col<strong>la</strong>borazione risultano da altre disposizionidel D 96 (cfr. in partico<strong>la</strong>re, art. 50, col<strong>la</strong>borazione dei Cantoni al<strong>la</strong> politicaestera; art. 131, referendum facoltativo; art. 132, maggioranze richieste; art.151, diritto di iniziativa dei Cantoni) e dal capoverso 2. La richiesta presentatadai Cantoni di rafforzare i loro diritti partecipativi nei processi decisionali del<strong>la</strong>Confederazione è stata considerata nell'ambito del<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>rimediante l'introduzione del diritto d'iniziativa per otto Cantoni (art. 128,129 e 129a D 96 Riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri).Il capoverso 2 obbliga <strong>la</strong> Confederazione in forma generale a informare tempestivamentee compiutamente i Cantoni sui suoi progetti. Nelle questioni chetangono gli interessi dei Cantoni, <strong>la</strong> Confederazione è tenuta a interpel<strong>la</strong>rli 23 '.Il diritto di essere sentiti è uno dei principali diritti di partecipazione dei Cantonia livello <strong>federale</strong> in quanto strumento d'intervento in fase di preparazionee d'allestimento 24 '. Con il disciplinamento di cui al capoverso 2, i diritti deiCantoni di essere sentiti, sinora disciplinati solo puntualmente a livello costi-


tuzionale 25 ' e contenuti in forma generale solo a livello di ordinanza 26 ', sonoconsolidati a livello costituzionale. L'obbligo di sentire i Cantoni è menzionatoanche nel<strong>la</strong> disposizione generale <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> procedura di consultazione(art. 138 D 96).Il risalto dato al<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione dei Cantoni nel processo legis<strong>la</strong>tivo del<strong>la</strong>Confederazione e l'obbligo di informazione e consultazione sono importanti richiestepresentate dai Cantoni nel<strong>la</strong> loro consultazione chiave 27 '.Possono presentarsi partico<strong>la</strong>ri problemi quando gli avamprogetti di legge sononotevolmente modificati nel<strong>la</strong> fase par<strong>la</strong>mentare o e<strong>la</strong>borati dal Par<strong>la</strong>mentostesso. In questi casi, <strong>la</strong> partecipazione dei Cantoni non è data in pratica nel<strong>la</strong>stessa misura come nel<strong>la</strong> preparazione di avamprogetti da parte del nostroConsiglio. Sarebbe probabilmente opportuno in questo caso un adeguamentodelle prescrizioni sul<strong>la</strong> procedura di consultazione o delle disposizioni dellelegge sui rapporti fra i Consigli.Articolo 37 Concretizzazione e esecuzione del diritto <strong>federale</strong>Questa disposizione riprende il diritto costituzionale non scritto re<strong>la</strong>tivo all'articolo3 Cost. 28) . La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> in vigore contiene, in diverse disposizioniconcernenti le competenze, riserve d'esecuzione a favore dei Cantoni(cfr. p. es. art. 24 septies cpv. 2, 24 bis cpv. 5 e 25 bis cpv. 3). Inoltre, corrispondea una massima ormai consolidata del<strong>la</strong> politica statale che il diritto <strong>federale</strong> èdi rego<strong>la</strong> eseguito dai Cantoni. Il legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong> si basa su questo principio,elevato ora a norma generale nell'articolo 37 D 96, il quale non ha tuttaviavalidità assoluta, come risulta dal testo del<strong>la</strong> disposizione.Il capoverso 1 primo periodo statuisce il principio secondo cui i Cantoni concretizzanoed eseguono il diritto <strong>federale</strong>, salvo disposizione contraria di quest'ultimo.Per esecuzione s'intende al riguardo <strong>la</strong> vera e propria attività amministrativache realizza <strong>la</strong> legge. Per concretizzazione si intende invece l'attivitàlegis<strong>la</strong>tiva dei Cantoni, necessaria in partico<strong>la</strong>re in re<strong>la</strong>zione alle competenzedel<strong>la</strong> Confederazione di emanare leggi quadro. A questo proposito ai Cantoniè <strong>la</strong>sciato uno spazio di manovra sempre più grande. Il diritto d'esecuzione deiCantoni può essere limitato dal<strong>la</strong> Confederazione, che può assumere parzialmenteo completamente l'esecuzione già a livello costituzionale ma anche a livellolegis<strong>la</strong>tivo o di ordinanza. L'ordinamento d'esecuzione sancito dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> è in tal senso sussidiario. Se si <strong>la</strong>scia ai Cantoni <strong>la</strong> realizzazionedel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>, <strong>la</strong> Confederazione deve garantire adeguatamenteche le norme di diritto <strong>federale</strong> siano osservate e trattate in modounitario 29 '. Servono a questo scopo <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza <strong>federale</strong> e l'attività degli organifederali giurisdizionali 30 ', in partico<strong>la</strong>re del Tribunale <strong>federale</strong>, anche sedi rego<strong>la</strong> è possibile soltanto control<strong>la</strong>re che non sia superato il margine d'apprezzamentoma non esercitare una vigi<strong>la</strong>nza in senso stretto.


Conformemente al capoverso 1 secondo periodo, <strong>la</strong> Confederazione può imporreobblighi d'esecuzione ai Cantoni solo mediante legge. Con questa disposizionesi intende fugare i timori dei Cantoni secondo cui <strong>la</strong> Confederazione potrebbeimporre loro direttamente nuovi obblighi e oneri d'esecuzione medianteordinanza. L'articolo 37 D 96 sancisce in tal senso un principio di legalità fondatosullo Stato <strong>federale</strong> 3 ". // capoverso 1 secondo perìodo non esclude cheanche a livello di ordinanza siano disciplinati alcuni compiti d'esecuzione «secondari»,anche se questi ultimi, analogamente ai principi del<strong>la</strong> delega legis<strong>la</strong>tiva,necessitano di una base sufficientemente chiara nel<strong>la</strong> legge formale.Nel settore d'applicazione del capoverso 1 occorre tuttavia distinguere tra duepunti di vista: secondo il primo periodo, il D 96 parte dal presupposto che iCantoni sono autorizzati a eseguire e a trasporre il diritto <strong>federale</strong>. La Confederazionepuò assumere (completamente o in parte) l'esecuzione mediante unasemplice ordinanza e sottrarre in tal modo il diritto accordato ai Cantoni dalcapoverso 1 primo periodo. Al contrario, <strong>la</strong> Confederazione non può imporreobblighi d'esecuzione ai Cantoni mediante una semplice ordinanza; al riguardonecessita sempre di una legge formale, che può essere precisata a livello di ordinanzama non può essere arricchita con nuovi obblighi d'esecuzione non previstidal<strong>la</strong> legge.Il capoverso 2 statuisce il principio secondo cui <strong>la</strong> Confederazione non può limitare<strong>la</strong> libertà operativa dei Cantoni se non è necessario, riducendo in talmodo <strong>la</strong> loro autonomia 32 '. Quando l'oggetto del disciplinamento lo consente,occorre considerare adeguatamente le differenze cantonali e regionali, in partico<strong>la</strong>rele peculiarità sociali, economiche e culturali. Questo obbligo tiene contodel rispetto dell'autonomia dei Cantoni in materia di adempimento dei compitie di organizzazione; i Cantoni possono mettere a frutto <strong>la</strong> loro maggiore vicinanzaai cittadini, visto che un disciplinamento efficace deve poter contare suuna vasta acccttazione.Il capoverso 3 rimanda al<strong>la</strong> sovranità dei Cantoni in materia fiscale e al<strong>la</strong> perequazionefinanziaria tra i Cantoni. Dall'articolo 37 D 96 non risulta alcun obbligoper <strong>la</strong> Confederazione di mettere a disposizione mezzi finanziari ai Cantoniper trasporre ed eseguire il diritto <strong>federale</strong>. La Confederazione deve invecegarantire in due modi che i Cantoni dispongano di sufficienti risorse finanziarieper i loro compiti di trasposizione e d'esecuzione: da un <strong>la</strong>to deve risparmiareil substrato fiscale dei Cantoni e non esaurire <strong>la</strong> loro capacità al riguardo (cfr.anche art. 119 cpv. 2 D 96); dall'altro deve garantire un'adeguata perequazionefinanziaria (art. 126 D 96).Durante <strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> Conferenza dei governi cantonali hachiesto di rie<strong>la</strong>borare l'articolo 32 capoverso 3 AP 95 che stabiliva unicamenteche i Cantoni dovevano eseguire il diritto <strong>federale</strong> salvo disposizione contraria


di quest'ultimo. Una maggior autonomia organizzativa e finanziaria è stata peraltrochiesta in altri pareri 33 '.Articolo 38 AutonomiaLa disposizione riprende l'articolo 3 Cost. e il diritto costituzionale non scritto 34 '.Conformemente all'articolo 38, <strong>la</strong> Confederazione è tenuta a salvaguardarel'autonomia dei Cantoni. Questo chiaro riconoscimento costituzionale dell'autonomiadei Cantoni in materia di adempimento dei compiti, di finanze e diorganizzazione 35 ' rafforza i principi fondamentali del federalismo svizzerosanciti dagli articoli 3, 34 e 35 D 96. L'autonomia cantonale deve essere salvaguardatanon solo nei settori del<strong>la</strong> concretizzazione e dell'esecuzione del diritto<strong>federale</strong> di cui all'articolo 37, ma anche quando <strong>la</strong> Confederazione esercitacompetenze e compiti propri. Inoltre nell'articolo 38 D 96 si esprime chiaramenteche ogni ingerenza nel nucleo dell'autonomia dei Cantoni è contrarioal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. La disposizione garantisce quindi un federalismo sostanziale,in partico<strong>la</strong>re un'importante libertà operativa dei Cantoni nel settore dell'organizzazionee delle finanze.Nel<strong>la</strong> consultazione, <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva disposizione dell'AP 95 ha incontrato sia favoriche opposizioni 36 '.Artìcolo 39 Trattati intercantonaliL'articolo 39 D 96 riprende l'articolo 7 Cost. e il diritto costituzionale nonscritto 37 '. L'articolo 7 capoverso 1 Cost. è obsoleto nel<strong>la</strong> misura in cui riguardaleghe speciali, dal momento che queste sono attualmente impensabili.Inoltre, <strong>la</strong> conclusione di trattati politici tra i Cantoni sarebbe contraria all'obbligodi fedeltà con<strong>federale</strong> e ai principi sanciti ora dall'articolo 34 D 96.L'articolo 39 D 96 autorizza in maniera generale i Cantoni a concludere tra diloro trattati e convenzioni su oggetti diversi che possono concernere i tre poteri(legis<strong>la</strong>tivo, esecutivo e amministrativo, giudiziario) 38 '. Con tali trattati i Cantonipossono anche creare organizzazioni e istituzioni in comune (cpv. 1). Secondoun principio generalmente riconosciuto, i trattati intercantonali sonopreminenti rispetto al diritto cantonale; il diritto <strong>federale</strong>, per contro, prevaleanche sui concordati (cfr. art. 40 D 96). // capoverso 1 secondo periodo precisache i Cantoni possono concludere trattati che riguardano compiti di interesse


egionale. È evidente che nell'ambito del diritto cantonale anche i Comunisono autorizzati al riguardo e pertanto non occorre menzionarlo esplicitamentenel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.Il capoverso 2 disciplina <strong>la</strong> partecipazione del<strong>la</strong> Confederazione a progetti deiCantoni 39 '. È pensabile un'adesione in piena rego<strong>la</strong> del<strong>la</strong> Confederazione maanche una partecipazione informale. Una partecipazione del<strong>la</strong> Confederazioneè tuttavia ammessa solo nell'ambito delle sue competenze 40 '. Dal momentoche il diritto concordatario non può modificare l'ordinamento delle competenzedel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, un'adesione del<strong>la</strong> Confederazione a concordatilegis<strong>la</strong>tivi entra in considerazione solo se questa possibilità è prevista nell'ordinamentocostituzionale delle competenze. Quando si intende attuare unarego<strong>la</strong>mentazione <strong>federale</strong> unitaria, si impone <strong>la</strong> via del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>41 '. Per <strong>la</strong> partecipazione del<strong>la</strong> Confederazione a trattati non legis<strong>la</strong>tivi cheriguardano l'adempimento di un compito amministrativo, il diritto costituzionaleaccorda uno spazio più ampio. Su base contrattuale possono essere istituitianche organi in comune di Confederazione e Cantoni, che si limitano tuttaviaa compiti di consulenza, coordinamento e pianificazione; non possono esseretrasferite loro competenze decisionali.Conformemente al capoverso 3 primo periodo, i trattati intercantonali non devonocontraddire né agli interessi del<strong>la</strong> Confederazione né ai diritti di altri Cantoni42 '. L'obbligo dei Cantoni di portare a conoscenza i trattati da loro conclusi(cpv. 3 secondo periodo) intende sottolineare questi limiti costituzionali.La conoscenza di tutti i trattati è una condizione indispensabile affinchè <strong>la</strong>Confederazione possa impedire l'esecuzione dei trattati che non osservano questilimiti (cfr. art. 7 Cost.). Considerata <strong>la</strong> prassi in atto per quanto concernel'articolo 7 capoverso 2 Cost. e una richiesta espressa da più parti durante <strong>la</strong>consultazione, si rinuncia a stabilire un vero e proprio obbligo d'autorizzazioneper i trattati intercantonali 43 '. L'osservanza delle norme di cui all'articolo 39capoverso 3 primo periodo è garantita dal<strong>la</strong> possibilità del nostro Consiglio disollevare obiezioni (rec<strong>la</strong>mo) contro un trattato (art. 174 cpv. 3 D 96), cheverrà poi approvato o respinto dall'Assemblea <strong>federale</strong> (art. 160 cpv. 3 D 96).La condizione indispensabile per garantire <strong>la</strong> funzionalità rimane tuttavia chei trattati intercantonali siano portati a conoscenza del<strong>la</strong> Confederazione.Nel<strong>la</strong> sua risposta al<strong>la</strong> consultazione, <strong>la</strong> Conferenza dei governi cantonali havoluto prescindere totalmente dall'obbligo d'autorizzazione e ha rivolto <strong>la</strong> suaattenzione all'adempimento di compiti regionali e al<strong>la</strong> partecipazione del<strong>la</strong>


Confederazione a concordati. Diversi partecipanti al<strong>la</strong> consultazione hannochiesto di ridurre o addirittura di cancel<strong>la</strong>re l'obbligo d'autorizzazione per iconcordati 44 '. Si è tenuto conto di queste richieste nel<strong>la</strong> misura del possibilenell'ambito del mandato d'aggiornamento.Articolo 40 Osservanza del diritto <strong>federale</strong>L'articolo 40 D 96 riprende il contenuto normativo dell'articolo 3 Cost. e dell'articolo2 delle disposizioni transitorie nonché degli articoli 85 numero 8 e 102numero 2 Cost. 45 '.L'articolo 40 capoverso l D 96 afferma il principio secondo cui il diritto <strong>federale</strong>prevale sul diritto cantonale che lo contraddice 46 '. Detto principio si riferisceal diritto emanato dal<strong>la</strong> Confederazione nel rispetto delle sue competenze;se essa oltrepassa quest'ambito, il diritto cantonale prevale 47 '. Il principiodel<strong>la</strong> cosiddetta forza derogante del diritto <strong>federale</strong> è implicitamente contenutonel<strong>la</strong> norma programmatica dell'articolo 3 Cost., benché dottrina e giurisprudenzalo riconducano spesso anche all'articolo 2 delle disposizioni transitorie.Il capoverso 1 intende mettere in rilievo <strong>la</strong> struttura federativa dello Stato econtribuire all'unità dell'ordinamento giuridico. La disposizione si prefigge dirisolvere il concorso di norme, vale a dire le situazioni nelle quali due normesi contraddicono a tal punto da disciplinare in modo differente <strong>la</strong> stessafattispecie 48 '. Soltanto un'accurata interpretazione delle norme di competenzae del disciplinamento legale su di esse fondato permette di accertare se vi siaeffettivamente una situazione di concorso. Per evitare collisioni di norme, occorreinterpretare il diritto cantonale in modo il più possibile conforme al diritto<strong>federale</strong> 49 '. La preminenza del diritto <strong>federale</strong> dev'essere rispettata d'ufficioda tutte le autorità. Secondo <strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>, ilprincipio del<strong>la</strong> forza derogatoria del diritto <strong>federale</strong> è un diritto costituzionaleche può essere quindi fatto valere anche con ricorso di diritto pubblico al Tribunale<strong>federale</strong>.Secondo il capoverso 2, <strong>la</strong> Confederazione vigi<strong>la</strong> sull'osservanza del diritto <strong>federale</strong>da parte dei Cantoni. L'istituto dell'alta sorveglianza del<strong>la</strong> Confederazione,finora contenuto nel<strong>la</strong> parte del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> dedicata all'organizzazione(cfr. art. 85 n. 8 e art. 102 n. 2 Cost.) e menzionato espressamente in al-


cune altre disposizioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> competenza (cfr. p. es. art. 22 bis , art. 37,art. 40 Cost.), viene ordinato nel D 96 in modo più sistematico. La vigi<strong>la</strong>nza daparte del<strong>la</strong> Confederazione riguarda soprattutto <strong>la</strong> giusta e uniforme attuazionedel diritto <strong>federale</strong> da parte dei Cantoni (cfr. art. 35 cpv. 2 AP 95), ma si estendedi rego<strong>la</strong> anche alle rimanenti attività dei Cantoni e deve garantire che nel complessovenga usato l'indispensabile riguardo al diritto <strong>federale</strong> 50 '. Se necessario,<strong>la</strong> Confederazione può prendere provvedimenti adeguati per attuare il diritto <strong>federale</strong>(cfr. art. 85 n. 8 e art. 102 n. 2 Cost.). Come già il diritto odierno, ancheil D 96 rinuncia a menzionare i mezzi a disposizione del<strong>la</strong> Confederazione. Traquesti, secondo dottrina e giurisprudenza, vi sono l'emanazione di circo<strong>la</strong>ri, l'ingiunzione,l'azione presso il Tribunale <strong>federale</strong> 51 ', <strong>la</strong> direttiva in un caso specifico,l'esecuzione in via sostitutiva e, come ultima ratio, l'intervento militare 52 '.Sezione 3: Statuto dei ComuniL'unica disposizione del<strong>la</strong> sezione 3 si occupa dei Comuni, che nello Stato federativocostituiscono <strong>la</strong> terza entità statuale accanto a Confederazione e Cantoni.I Comuni sono enti territoriali, che fin da epoche remote assicurano l'esecuzionedi compiti amministrativi 53 '. La struttura dell'amministrazione comunalevaria molto da Cantone a Cantone: nelle regioni dei Grigioni e del Vallese,organizzate su base federativa, si è consolidata da tempo, mentre in altre partidel Paese è meno sviluppata. Il diritto costituzionale <strong>federale</strong> <strong>la</strong>scia molto spazioai Cantoni in materia di organizzazione interna (cfr. art. 6 Cost.) e non sioccupa di principio dell'ambito comunale 54 '. Ciò nondimeno, l'attuale <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> fa talvolta riferimento diretto ai Comuni (cfr. p. es. art.3iquinquies ç os t ) Inoltre, <strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong> riconosce aiComuni <strong>la</strong> possibilità di procedere con ricorso di diritto pubblico in caso di vio<strong>la</strong>zionedel<strong>la</strong> loro autonomia (art. 113 cpv. 1 Cost.). Il D 96 segue questa tradizionee, come richiesto da molti, l'assetto tripartito del nostro Stato <strong>federale</strong>viene reso adeguatamente visibile da uno specifico articolo all'interno del<strong>la</strong> sezione3 «Confederazione e Cantoni». I Comuni sono parte del<strong>la</strong> realtà costituzionalevissuta. Non vi è invece spazio nel quadro del presente aggiornamentoper una disposizione più ampia, come richiesto da molti partecipanti al<strong>la</strong> consultazione(p. es. un vero e proprio articolo sulle città).


L'articolo 41 D 96 afferma che spetta ai Cantoni definire l'organizzazione deiComuni, anche se <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> si rivolge talvolta direttamente aloro 56 '. È altresì compito dei Cantoni definire l'autonomia dei Comuni nellequestioni organizzative e di esecuzione dei compiti: in altre parole, <strong>la</strong> definizionedell'ampiezza del<strong>la</strong> libertà decisionale dei Comuni è <strong>la</strong>sciata ai Cantoni.Spesso l'istituto dell'autonomia comunale è garantito espressamente dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>cantonale; inoltre, <strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong> assicuraai Comuni una certa tute<strong>la</strong> contro l'inosservanza dell'autonomia a loro riconosciuta.Nei settori in cui dispone di una <strong>la</strong>titudine decisionale re<strong>la</strong>tivamente ampia,il Comune può adire il Tribunale <strong>federale</strong>. La possibilità di adire il Tribunale<strong>federale</strong> per una vio<strong>la</strong>zione dell'autonomia comunale è ora espressamentemenzionata dall'articolo 177 D 96 57) .Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, si è criticato da parte cantonale ilfatto che l'articolo 33 capoverso 2 AP 95 fa assurgere l'autonomia comunaleal rango di istituto di diritto <strong>federale</strong>. Nel D 96 si è tenuto conto di questa critica.Infatti, l'articolo 41 D 96 esprime in modo ancor più chiaro rispetto all'AP95 che l'autonomia comunale è un istituto del diritto cantonale, tute<strong>la</strong>todal<strong>la</strong> Confederazione conformemente all'articolo 177 D 96 58) .Sezione 4: Garanzie federaliQuesta sezione ingloba tre garanzie federali, ovvero <strong>la</strong> garanzia delle Costituzionicantonali, <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dell'ordine costituzionale e <strong>la</strong> protezione dell'esistenzae del territorio dei Cantoni. La sezione ha anche per oggetto le questioni instretta corre<strong>la</strong>zione con le garanzie menzionate, segnatamente il disciplinamentodelle condizioni alle quali <strong>la</strong> Confederazione si assume <strong>la</strong> garanzia diuna <strong>Costituzione</strong> cantonale, il disciplinamento dell'intervento <strong>federale</strong> (conseguenzadel<strong>la</strong> «garanzia» fornita dallo Stato centrale) e <strong>la</strong> definizione di principiprocedurali in materia di modifiche dell'esistenza e del territorio cantonali.Articolo 42 Costituzioni cantonaliL'articolo 42 D 96 corrisponde all'articolo 6 Cosi. 59 '.Nel capoverso 1 sono definite le condizioni che le Costituzioni cantonali devonoadempiere dal profilo del contenuto per poter beneficiare del<strong>la</strong> garanzia<strong>federale</strong>. Nel medesimo tempo, viene rafforzato il principio secondo cui i Can-


toni devono avere <strong>la</strong> forma di Stato costituzionale 60 ' quali membri sovranidel<strong>la</strong> Confederazione (art. 3 D 96). Le Costituzioni cantonali adempiono lecondizioni di democraticità se prevedono un par<strong>la</strong>mento eletto dal popolo e ilprincipio del<strong>la</strong> separazione dei poteri 61 '.Il capoverso 2 obbliga i Cantoni ad ottenere <strong>la</strong> garanzia <strong>federale</strong> per <strong>la</strong> loro <strong>Costituzione</strong>.L'obbligo vale anche per ogni modifica costituzionale. La garanziaè di competenza dell'Assemblea <strong>federale</strong> (art. 160 cpv. 2 D 96) ed è di naturadichiaratoria, ragion per cui le Costituzioni cantonali possono essere messe invigore prima che <strong>la</strong> garanzia venga accordata. In caso di mancata concessionedel<strong>la</strong> garanzia, <strong>la</strong> disposizione decade ex lune (a partire cioè da quando è stataemanata). Secondo il capoverso 2, il contenuto delle Costituzioni cantonali nonpuò contraddire al diritto <strong>federale</strong>. Nel diritto <strong>federale</strong> è compreso anche l'interodiritto internazionale vinco<strong>la</strong>nte per <strong>la</strong> Svizzera. La garanzia viene rifiutatasoltanto se <strong>la</strong> norma costituzionale cantonale si sottrae a qualsiasi interpretazioneconforme al diritto <strong>federale</strong>.Articolo 43 Ordine costituzionaleL'articolo 43 D 96 aggiorna gli articoli 5 e 16 Cost. 62) .La disposizione rende <strong>la</strong> Confederazione garante del rispetto globale di tutti gliaspetti rilevanti del<strong>la</strong> sovranità cantonale: l'ordine costituzionale, i diritti e lelibertà dei cittadini del Cantone (<strong>la</strong> salvaguardia del territorio cantonale sitrova ora nell'art. 44 D 96). La garanzia dell'integrità dell'ordine costituzionaletute<strong>la</strong> l'esistenza del Cantone come entità statuale contro ingerenze ingiustificateda parte di altri Cantoni, contro movimenti di rivolta, ma anche controingerenze da parte del<strong>la</strong> Confederazione stessa. La disposizione assicura che ilconfronto politico nei Cantoni come pure le re<strong>la</strong>zioni tra i Cantoni si svolganoentro i binari del diritto. La disposizione offre <strong>la</strong> base che permette di concretareil principio enunciato nell'articolo 6 Cost. (art. 42 D 96).Oggetto del capoverso 1 è <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dell'ordine costituzionale dei Cantoni daparte del<strong>la</strong> Confederazione: Tale tute<strong>la</strong> abbraccia anche in partico<strong>la</strong>re i dirittie le libertà popo<strong>la</strong>ri 63 ' come sanciti dalle Costituzioni cantonali e in seguitogarantiti dal<strong>la</strong> Confederazione (art. 42 cpv. 2 D 96).Lo scopo del cosiddetto intervento <strong>federale</strong>, disciplinato nel capoverso 2, consistenel ristabilire l'ordine pubblico interno turbato in un Cantone 64 '; in altreparole, l'intervento <strong>federale</strong> è <strong>la</strong> misura mediante <strong>la</strong> quale <strong>la</strong> Confederazioneottiene nel caso concreto l'osservanza del<strong>la</strong> garanzia da lei assicurata. Come giàil diritto vigente, nemmeno l'articolo 43 si esprime in dettaglio sugli strumentia disposizione dello Stato centrale. Accanto ai mezzi «civili», può entrare inconsiderazione anche l'impiego di organi d'ordine del<strong>la</strong> polizia o dell'esercito.Giurisprudenza e dottrina partono dal presupposto che ove l'ordine all'interno


di un Cantone sia perturbato o direttamente minacciato 65 ', <strong>la</strong> Confederazionepuò legittimamente intervenire autonomamente; per questo motivo si rinunciaa menzionare l'avvertimento da parte del Cantone interessato. Ovviamente, incaso di intervento <strong>federale</strong> i Cantoni sono obbligati a permettere il libero passaggioalle truppe poste sotto il comando <strong>federale</strong> (art. 17 Cost.)Il capoverso 3 (costi dell'intervento), innovando, potrebbe essere adeguato al<strong>la</strong>prassi dell'Assemblea <strong>federale</strong> e mettere di principio a carico del<strong>la</strong> Confederazionei costi dell'intervento, a meno che «l'Assemblea <strong>federale</strong>, a cagione di specialicircostanze, non decida altrimenti» (art. 16 cpv. 4 Cost.). Si potrebbe altrimentirinunciare del tutto a riprendere il disciplinamento attuale del<strong>la</strong> ripartizionedei costi in caso d'intervento del<strong>la</strong> Confederazione (art. 16 cpv. 4 Cost.); <strong>la</strong> decisionein merito a tale ripartizione potrebbe in tal caso essere affidata al<strong>la</strong> valutazionedell'Assemblea <strong>federale</strong>. Il disegno 96 propende per <strong>la</strong> prima soluzione.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> Conferenza dei governi cantonali e i CantoniVS, NE, JU, AG, GR, GÈ e ZH hanno chiesto di permettere ai Cantonidi far capo in misura limitata a forze di polizia extracantonali, prima di chiederel'intervento del<strong>la</strong> Confederazione e dell'esercito. Questa richiesta non puòessere presa in considerazione nell'ambito dell'aggiornamento. Giusta l'articolo16 Cost. i Cantoni sono sì tenuti a prestarsi reciprocamente aiuto, ma soltantonei casi ivi enumerati (turbamento dell'ordine interno, pericolo «minacciatoda un altro Cantone»). Secondo <strong>la</strong> dottrina dominante, questa disposizionenon offre un fondamento legale sufficiente per interpretare in senso <strong>la</strong>tol'obbligo generale (cfr. art. 34 D 96) di col<strong>la</strong>borazione intercantonale e coordinazionedel<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dell'ordine pubblico 66 '. In siffatta situazione bisogna farcapo a concordati, come in <strong>la</strong>rga misura è stato effettivamente fatto, oppuremodificare il contenuto materiale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Articolo 44 Esistenza e territorio dei CantoniL'articolo 44 D 96 aggiorna il contenuto degli articoli 1 e 5 Cost. e codificaalcuni principi costituzionali che <strong>la</strong> giurisprudenza ha dedotto da questi disposti67 '. Le cessioni territoriali di un Cantone a un altro necessitano dell'approvazionedel Popolo e dei Cantoni, poiché sono potenzialmente atte a intaccaregli equilibri interni del<strong>la</strong> Confederazione; diversa è invece <strong>la</strong> situazione in casodi semplici rettifiche di confine. Principi non scritti di diritto <strong>federale</strong> esigonoche i cittadini dei Cantoni interessati e <strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione del territorio in questionediano <strong>la</strong> loro approvazione 68 '.


L'articolo 1 Cost. (garanzia dell'esistenza) garantisce da un <strong>la</strong>to l'appartenenzadei Cantoni elencati al<strong>la</strong> Confederazione e, dall'altro, l'esistenza stessa di questiCantoni e l'equilibrio culturale e politico derivante dal<strong>la</strong> struttura federativadel<strong>la</strong> Confederazione. Viene garantito il territorio in senso geografico 69 '. L'articolo5 Cost. garantisce ai Cantoni (tra l'altro) il loro territorio e esige il mutuorispetto dell'integrità territoriale da parte dei Cantoni 70 '. La costituzione ol'abolizione di Cantoni richiede obbligatoriamente una modifica costituzionale71 ', ovvero l'assenso del Popolo e dei Cantoni, cosa del resto mai contestatanell'ambito di richieste di <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> 72 '. La dottrina dominante,seppur con differenti argomentazioni, esige però anche, nel caso dispostamenti territoriali tra Cantoni, un decreto <strong>federale</strong> sottoposto all'approvazionedel Popolo e dei Cantoni; questo modo di vedere corrisponde a quellodel<strong>la</strong> prassi delle autorità 73 '. Le modifiche territoriali vere e proprie non devonoessere confuse con le mere correzioni dei confini (si pensi in partico<strong>la</strong>real<strong>la</strong> definizione dei confini che, come finora, deve poter essere rego<strong>la</strong>ta medianteun contratto tra i Cantoni interessati) 74 '. L'articolo 44 D 96 intende codificarequeste regole di natura materialmente costituzionale; esso esige, in consonanzacon <strong>la</strong> prassi seguita finora, che le modifiche re<strong>la</strong>tive al numero e alterritorio dei Cantoni siano approvate dal<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione interessata avente dirittodi voto come pure dai Cantoni interessati nonché dal Popolo e dall'insiemedei Cantoni. Viene così chiarita una questione non ancora rego<strong>la</strong>ta inmodo esplicito; rimangono però ancora aperte le richieste più incisive formu<strong>la</strong>tedalle iniziative cantonali di Berna (1980 M ad 77.202) e Neuchâtel (1980M ad 78.201).Si è invece rinunciato, per i motivi di ordine generale spiegati in precedenza(cfr. n. 16), al<strong>la</strong> variante di articolo 39 AP 95 posta in discussione nel 1995 e


approvata da molti 75) , che prevede procedure differenti per gli spostamentiterritoriali da un <strong>la</strong>to e per le modifiche del numero dei Cantoni dall'altro 76 '.Sezione 5: Cittadinanza e diritto di votoLa sezione 5 tratta lo statuto degli Svizzeri che vivono in Svizzera e di quelliche vivono all'estero. Gli aspetti fondamentali dei diritti politici sono contenutinel titolo dedicato ai diritti fondamentali (art. 29 e 30 D 96); il diritto di votoin materia <strong>federale</strong> è disciplinato dall'articolo 127 D 96 sotto il titolo Popoloe Cantoni. Nel<strong>la</strong> sezione 5 sono invece raccolte le norme generali che riguardanonel<strong>la</strong> stessa misura il diritto di voto nel<strong>la</strong> Confederazione e nei Cantoni.Articolo 45 CittadinanzaL'articolo 45 D 96 corrisponde agli articoli 43 capoversi 1 e 4, 44 capoverso3, 46 capoverso 1, 47 e 60 Cost. e all'articolo 40 AP 95.Il capoverso 1 stabilisce che <strong>la</strong> cittadinanza svizzera (in senso <strong>la</strong>to) si componeobbligatoriamente di almeno tre diritti di cittadinanza, ovvero quello svizzero,quello di almeno un Cantone e di un Comune. Non è dunque possibile che unapersona sia tito<strong>la</strong>re solo di una o due di queste cittadinanze (in senso stretto).Il capoverso 2 vieta ai Cantoni e ai Comuni di privilegiare o sfavorire cittadinidomiciliati di altri Cantoni e Comuni o persone naturalizzate presso di loro perrapporto ai propri cittadini (art. 43 cpv. 4, 44 cpv. 3 e art. 60 Cost.). La disposizionenon si riferisce invece al<strong>la</strong> disparità di trattamento fondata sul domicilio77) . Un'eccezione all'imperativo assoluto di parità di trattamento è ammessasoltanto in materia di diritto di voto nei patriziati e corporazioni o di partecipazioneal patrimonio di tali collettività. Questa soluzione corrisponde alleproposte formu<strong>la</strong>te dai Cantoni 78 ' di non modificare il sistema in vigore. Alcunialtri partecipanti al<strong>la</strong> consultazione chiedono invece di stralciare quest'eccezione79 '.


L'articolo 46 capoverso 1 Cost. è obsoleto, poiché sin dall'unificazione del dirittocivile in Svizzera non esistono praticamente settori per i quali <strong>la</strong> disposizionedi competenza possa essere applicata. Anche l'articolo 47 Cost. è obsoleto.La Confederazione non si è mai conformata al mandato legis<strong>la</strong>tivo chele era stato impartito nel 1874; è quindi dimostrato che non vi è bisogno diemanare disposizioni in merito. L'approvazione da parte del Consiglio <strong>federale</strong>delle leggi cantonali sul domicilio, prevista dall'articolo 43 capoverso 6 Cost.,ha perduto parecchio rilievo in ragione del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> dell'articolo 45 Cost. del1975: si rinuncia quindi a menzionar<strong>la</strong> nel testo costituzionale. L'articolo 174capoverso 2 D 96 prevede un disciplinamento generale sullobbligo dell'approvazione<strong>federale</strong>.Articolo 46 Acquisto e perdita del<strong>la</strong> cittadinanzaL'articolo 46 D 96 aggiorna gli articoli 44 e 68 Cost. e corrisponde all'articolo41 AP 95. La disposizione non ha suscitato reazioni da parte degli organismiconsultati. L'Adi chiede una competenza <strong>federale</strong> più ampia, i Verdi una competenza<strong>federale</strong> globale. Gli effetti del<strong>la</strong> disposizione riguardano non soltanto<strong>la</strong> cittadinanza svizzera, bensì anche quel<strong>la</strong> cantonale e comunale.Giusta il capoverso 1 che (per l'italiano) corrisponde quasi letteralmente all'articolo44 capoverso 1 Cost., spetta al<strong>la</strong> Confederazione disciplinare in modoglobale ed esaustivo le conseguenze in materia di cittadinanza degli eventi didiritto di famiglia menzionati nel capoverso, nonché <strong>la</strong> perdita del<strong>la</strong> cittadinanzae <strong>la</strong> reintegrazione nel<strong>la</strong> medesima.. Il capoverso 2 tratta del<strong>la</strong> naturalizzazione in seguito ad eventi che non sonodi ordine familiare. In questo ambito, <strong>la</strong> Confederazione ha il compito di emanaredisposizioni destinate a garantire un minimo di parità di trattamento.Come nel diritto vigente, spetta al<strong>la</strong> Confederazione ri<strong>la</strong>sciare l'autorizzazionedi naturalizzazione. In questo modo, <strong>la</strong> Confederazione può impedire che leautorità locali pratichino una politica di naturalizzazione pregiudizievole agliinteressi svizzeri. Ai Cantoni rimane il diritto di negare <strong>la</strong> naturalizzazione odi esigere requisiti supplementari. Il disposto costituzionale conferisce inoltreal<strong>la</strong> Confederazione <strong>la</strong> competenza di prevedere una naturalizzazione agevo<strong>la</strong>ta,qualora sia dato un elemento di connessione giusta il capoverso 1 80) .L'articolo 68 Cost. serviva in origine ad aiutare gli apolidi che dal profilo deldiritto internazionale dovevano essere considerati cittadini svizzeri ad ottenere<strong>la</strong> cittadinanza di un Cantone e/o di un Comune. L'odierna legis<strong>la</strong>zione in materiarende praticamente impossibili simili casi e l'articolo 68 Cost. è divenutoobsoleto. Per evitare casi nuovi di apolidia, basta <strong>la</strong> competenza <strong>federale</strong> quidefinita.Si è rinunciato per motivi federalisti all'introduzione di una competenza esclusivadel<strong>la</strong> Confederazione, come richiesto dai Verdi, nelle questioni di cittadinanza.80 >Cfr. Grisel, Commentario Cost., art. 44, marg. 56, 62 segg.209


Articolo 47 Esercizio del diritto di votoL'articolo 47 D 96 corrisponde all'articolo 43 capoversi 2, 3, 5 e 6 e all'articolo74 capoverso 4 Cost., come pure all'articolo 42 AP 95. Durante <strong>la</strong> proceduradi consultazione si è dibattuto se occorre accordare i diritti politici anche ai cittadinistranieri 81 '. Questa estensione del diritto di voto esulerebbe dall'ambitodell ' aggiornamento.Il capoverso 1 stabilisce che <strong>la</strong> Confederazione disciplina il diritto di voto inmateria <strong>federale</strong>. Per le questioni cantonali e comunali (conformemente all'ari.74 cpv. 4 Cost.) sono invece competenti i Cantoni. Gli aspetti giuridici fondamentalidel diritto di voto sono disciplinati nel titolo secondo (diritti fondamentalie obiettivi sociali), in un articolo separato sul<strong>la</strong> libertà di voto (art. 30D 96).II capoverso 2 precisa che il diritto di voto a tutti i livelli statali si esercita diprincipio nel Comune di domicilio. Solo in casi eccezionali disciplinati nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zionesi può derogare al principio del luogo di domicilio.Capoverso 3: i diritti politici a livello <strong>federale</strong>, cantonale e comunale non possonoessere esercitati in più di un Cantone (art. 43 cpv. 3 Cost.). Su richiestadei Cantoni 82 ', questo principio è sancito espressamente anche nel disegno.Il capoverso 4 garantisce da un <strong>la</strong>to implicitamente <strong>la</strong> parità di trattamento deicittadini svizzeri domiciliati per quanto concerne il diritto di voto. Inoltre, consenteespressamente ai Cantoni di stabilire un termine d'attesa massimo di tremesi nei confronti delle persone attinenti di un altro Cantone per esercitare idiritti di voto a livello comunale e cantonale (cfr. art. 43 cpv. 5 Cost.). Nel<strong>la</strong>maggior parte dei casi, i Cantoni rinunciano tuttavia attualmente a stabilire unsimile termine d'attesa. Il capoverso 4 secondo periodo riprende l'articolo 43capoverso 6 Cost.Articolo 48 Svizzeri all'esteroQuesto articolo corrisponde all'articolo 45 bis Cost. e all'articolo 43 AP 95.La disposizione costituzionale intende mantenere il più strette possibili le re<strong>la</strong>zionitra gli Svizzeri all'estero, reciprocamente e con <strong>la</strong> Svizzera. Conferisceal<strong>la</strong> Confederazione un mandato di promovimento e un mandato legis<strong>la</strong>tivo.Nell'ottica personale, l'articolo 48 D 96 riguarda esclusivamente gli Svizzeri all'estero,vale a dire le persone che secondo <strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> cittadinanza (RS141.0) hanno <strong>la</strong> cittadinanza svizzera ma il domicilio all'estero. La nozione di«domicilio» è definita in modo diverso nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione a seconda delle necessitàconcrete. Comporta tuttavia di rego<strong>la</strong> una re<strong>la</strong>zione abbastanza stretta eduratura con il Paese terzo, perché si possa par<strong>la</strong>re di domicilio all'estero. Inlinea di principio, sono compresi anche i cittadini che dispongono del<strong>la</strong> doppiacittadinanza. Compete tuttavia al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione stabilire in ogni singolo caso seuna rego<strong>la</strong>mentazione si applica anche a loro.


La disposizione contiene nel capoverso 1 (come già l'art. 45 bis Cost.) una c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong>generale senza limitazione materiale. La disposizione costituzionale ammettequindi il promovimento di re<strong>la</strong>zioni di ogni tipo. Il diritto internazionalepone tuttavia limiti, poiché secondo il principio del<strong>la</strong> sovranità territoriale degliStati, anche le persone straniere sottostanno di rego<strong>la</strong> al diritto dello Stato incui risiedono. I Cantoni 83 * chiedono di essere menzionati nel testo normativo,perché secondo loro <strong>la</strong> Confederazione non dispone di una competenza esclusivama piuttosto di una competenza di promovimento paralle<strong>la</strong>. Menzionarele competenze che spettano in modo incontestato ai Cantoni sarebbe contrarioal sistema, visti gli articoli 3 e 35 D 96. Per motivi politici appare invece giustificatomenzionare espressamente le organizzazioni di Svizzeri all'estero, comegià nel diritto in vigore, anche se questo - dal profilo puramente giuridico -non sarebbe necessario.Conformemente al capoverso 2, <strong>la</strong> Confederazione può legiferare in tre settori:può emanare disposizioni sull'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero,anche se questa competenza si limita all'esercizio dei diritti politici a livello<strong>federale</strong> 84 '. Menzionando l'obbligo militare, si garantisce a livello costituzionalel'esonero degli Svizzeri all'estero dall'obbligo militare e dal<strong>la</strong> tassad'esenzione dal servizio militare. Infine, <strong>la</strong> Confederazione può disciplinare <strong>la</strong>previdenza degli Svizzeri all'estero. Conformemente all'articolo 3 del<strong>la</strong> legge<strong>federale</strong> su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero (RS 852.1), <strong>la</strong> Confederazioneassume questi costi.I Cantoni 85 ' chiedono di riprendere in maggior misura il testo dell'articolo45 bis Cost. Sembra tuttavia opportuno alleggerire il testo normativo, senza chevi siano peraltro ripercussioni materiali. Conformemente all'articolo 45 bis capoverso2 (secondo periodo) Cost., prima di emanare le disposizioni d'esecuzioneoccorre sentire i Cantoni. Il D 96 disciplina in forma generale il dirittodei Cantoni di essere sentiti, in modo che si può rinunciare a una re<strong>la</strong>tiva disposizionein questo articolo.211


Capitolo 2: CompetenzeLa <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> enumera una serie di competenze federali (legittimazionispecifiche). Le competenze cantonali sono menzionate solo in via eccezionalee per esse si applica <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> generale di sussidiarietà (art. 3 Cost. o art.3 D 96). In tal modo disponiamo di un sistema di ripartizione delle competenzesenza <strong>la</strong>cune. Per descrivere le competenze del<strong>la</strong> Confederazione l'attuale <strong>Costituzione</strong>ricorre a numerose formu<strong>la</strong>zioni diversificate.Rispetto alle competenze cantonali, si distingue perlopiù fra i seguenti tipi dicompetenze legis<strong>la</strong>tive del<strong>la</strong> Confederazione, in funzione del loro effetto giuridico!) :- Il concetto di «competenza esclusiva» è usato per competenze del<strong>la</strong> Confederazionecon forza derogatoria originaria. Con questa norma costituzionale,le competenze cantonali in un dato settore decadono anche se a livello <strong>federale</strong>non vi è ancora alcuna norma legale che <strong>la</strong> concretizza.- Il concetto di «competenza concorrente» descrive le competenze del<strong>la</strong> Confederazionecon forza derogatoria successiva; fintante che <strong>la</strong> Confederazionenon si avvale delle sue competenze, i Cantoni rimangono essi stessi competenti.La competenza cantonale decade nel caso in cui <strong>la</strong> Confederazione siavvale del<strong>la</strong> sua competenza mediante l'emanazione di leggi.- Con il concetto di «competenza paralle<strong>la</strong>» si designano quei settori in cui <strong>la</strong>Confederazione e i Cantoni sono entrambi competenti, simultaneamente eindipendentemente l'uno dall'altro (ad es. promovimento delle scuole universitarie,imposte dirette, aiuto allo sviluppo).Per quanto riguarda il grado d'adempimento dei compiti si fa <strong>la</strong> seguente distinzione:le competenze globali si riferiscono a un intero settore specifico,mentre le competenze frammentarie soltanto a una parte. Se <strong>la</strong> Confederazionedisciplina unicamente gli elementi di base di un settore e <strong>la</strong>scia <strong>la</strong> necessaria attuazioneai Cantoni, si par<strong>la</strong> in tal caso di competenza di emanare una legis<strong>la</strong>zionequadro.Nel<strong>la</strong> dottrina, le diverse competenze specifiche non sono mai attribuite a singolitipi di competenze. Oltre ad alcuni casi modello, <strong>la</strong> cui attribuzione nonpresenta dubbi di sorta, vi è un gran numero di disposizioni che non possonoessere chiaramente c<strong>la</strong>ssificate. Nell'AP 95 le competenze sono state distinte inmodo coerente in funzione dei tipi di competenze summenzionati. 2 ' In talecontesto si sono utilizzate le seguenti formu<strong>la</strong>zioni: «... spetta al<strong>la</strong> Confederazione»per competenze esclusive, «<strong>la</strong> Confederazione emana prescrizioni su ...»per competenze concorrenti e «...emana principi per ...» per <strong>la</strong> competenza diemanare una legis<strong>la</strong>zione di massima.Anche nel D 96 si tenta di c<strong>la</strong>ssificare il più chiaramente possibile le competenzeper l'emanazione di norme, ricorrendo a formu<strong>la</strong>zioni linguistiche orno-


genee. In pari tempo, si dovrebbero però riprendere, <strong>la</strong>ddove sembri opportuno,alcuni efficaci modi di dire dell'attuale <strong>Costituzione</strong>, allo scopo di mantenerel'ordinamento differenziato delle competenze, ivi previsto. Questa riflessioneporta all'uso delle seguenti formu<strong>la</strong>zioni nel D 96:Per competenze derogatorie originarie, globali e, in alcuni casi, esclusive:- «... spetta al<strong>la</strong> Confederazione»- «La legis<strong>la</strong>zione in materia di ... è di competenza del<strong>la</strong> Confederazione»Per competenze derogatorie successive e concorrenti:- «La Confederazione disciplina ...»- «La Confederazione emana prescrizioni su ...»- «La Confederazione può emanare prescrizioni su ...»Per <strong>la</strong> competenza di emanare normative quadro:- «La Confederazione stabilisce i principi ...»- «La Confederazione emana prescrizioni minime ...» 3) .Per le competenze concorrenti si distingue ulteriormente tra legittimazioni(«formu<strong>la</strong>zioni potestative») e obblighi del<strong>la</strong> Confederazione. Se una competenzaè resa con una formu<strong>la</strong>zione potestativa, questa segna<strong>la</strong> che <strong>la</strong> Confederazioneha un margine di manovra più ampio. Ciò non significa tuttavia che<strong>la</strong> Confederazione possa scegliere a suo piacimento tra rimanere inattiva edemanare prescrizioni. Se necessario per l'interesse pubblico, <strong>la</strong> Confederazionedeve agire anche in presenza di una semplice c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di legittimazione 4 '.Sezione 1: Re<strong>la</strong>zioni con l'esteroLa politica estera si prefigge in primo luogo di tute<strong>la</strong>re gli interessi del<strong>la</strong> Svizzeraverso l'esterno, in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> sua indipendenza e <strong>la</strong> sua sicurezza 5 '. Ilnostro Consiglio presenta periodicamente rapporti sugli obiettivi di politicaestera. Per gli anni Novanta vi sono cinque priorità:- il mantenimento e il promovimento del<strong>la</strong> sicurezza e del<strong>la</strong> pace;- l'impegno a favore dei diritti umani, del<strong>la</strong> democrazia e dello Stato di diritto;- l'accrescimento del<strong>la</strong> prosperità comune;- l'eliminazione dell'ingiustizia sociale; e- <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> delle basi vitali naturali 6 *.


Con <strong>la</strong> costituzione dello Stato <strong>federale</strong>, <strong>la</strong> Svizzera fa <strong>la</strong> sua comparsa nel<strong>la</strong>comunità internazionale in veste di Confederazione, quale soggetto di dirittointernazionale. La Confederazione può concludere trattati di diritto internazionale,dichiarare guerre e proc<strong>la</strong>mare <strong>la</strong> pace. Ai Cantoni rimangono competenzelimitate: possono concludere trattati internazionali soltanto se non contraddiconoal diritto e agli interessi del<strong>la</strong> Confederazione o il diritto degli altriCantoni. Inoltre necessitano del<strong>la</strong> mediazione del<strong>la</strong> Confederazione. Nelle re<strong>la</strong>zionicon le autorità subordinate possono anche agire autonomamente e concluderetrattati, che devono però essere sottoposti per esame al nostro Consiglio.Se quest'ultimo o un Cantone solleva rec<strong>la</strong>mo, i trattati in questione dovrannoessere approvati dall'Assemblea <strong>federale</strong>. Le re<strong>la</strong>zioni ufficiali tra iCantoni e le autorità centrali estere sono pure condotte dal<strong>la</strong> Confederazione.La competenza del<strong>la</strong> Confederazione riguarda tutti gli ambiti, anche quelli chesecondo il diritto interno rientrano nel<strong>la</strong> sfera di competenze dei Cantoni. LaConfederazione dispone anche di una competenza globale in materia di conclusionedi trattati internazionali 7 '. I trattati conclusi dal<strong>la</strong> Confederazione sonovinco<strong>la</strong>nti anche per i Cantoni.Articolo 49 Affari esteriL'articolo 49 D 96 corrisponde all'articolo 8 Cost. ed è conforme ai principidesunti dal<strong>la</strong> dottrina e dal<strong>la</strong> prassi 8 '.Il capoverso 1 attribuisce al<strong>la</strong> Confederazione una competenza globale in materiadi affari esteri. Il settore più importante in cui questa si esercita è quellodel<strong>la</strong> conclusione dei trattati internazionali. La Confederazione può in linea dimassima stipu<strong>la</strong>re trattati anche in ambiti che a livello interno sono di competenzadei Cantoni 9 '. Tuttavia, a tale proposito essa da prova di grande prudenzapoiché <strong>la</strong> ripartizione interna delle competenze non dev'essere re<strong>la</strong>tivizzatain tal modo. Se occorre sancire nel diritto nazionale disposizioni d'esecuzioneper l'attuazione di trattati internazionali, i Cantoni si incaricano di emanarlenei settori di loro competenza a livello interno. I Cantoni sono tenuti aconcretare e eseguire i trattati stipu<strong>la</strong>ti dal<strong>la</strong> Confederazione al pari di tutta <strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>. Nell'ambito del<strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza del<strong>la</strong> Confederazione, quest'ultimapuò, all'occorrenza, richiamare i Cantoni ad un'attuazione tempestivae conforme dei trattati internazionali (cfr. art. 40 D 96). Tuttavia, <strong>la</strong> Confederazionepuò assumersi essa stessa tale incombenza, se questo si rive<strong>la</strong> indispensabileper adempiere gli impegni internazionali o opportuno in considerazionedei contenuti contrattuali; per questo modo di procedere essa gode di unacompetenza generale tacita 10 '.


Oltre al trattato di diritto internazionale vi sono numerosi altri strumenti di politicaestera il cui impiego spetta al<strong>la</strong> Confederazione in virtù del<strong>la</strong> competenzaattribuitale in questa materia. Le attività di politica estera possono anche assumere<strong>la</strong> forma di atti statuali con carattere costituzionale diretto o di testi deldiritto nazionale indipendenti da un trattato. In questo contesto <strong>la</strong> Confederazioneè però vinco<strong>la</strong>ta al<strong>la</strong> ripartizione interna delle competenze, diversamenteda quanto succede per <strong>la</strong> conclusione di trattati internazionali. Gli atti o i testisummenzionati sono quindi ammessi soltanto se riguardano il settore delle re<strong>la</strong>zionicon l'estero.L'ambito degli affari esteri non può essere definito esaustivamente. Esso comprendead esempio misure di politica estera tradizionale, come il riconoscimentodi Stati e governi, <strong>la</strong> cura delle re<strong>la</strong>zioni diplomatiche e conso<strong>la</strong>ri e <strong>la</strong>presenza del<strong>la</strong> Svizzera nelle organizzazioni internazionali come pure <strong>la</strong> protezionediplomatica degli Svizzeri all'estero. Comprende anche misure di solidarietàinternazionale, come <strong>la</strong> prestazione di buoni uffici, <strong>la</strong> cooperazione allosviluppo, <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione all'aiuto internazionale in caso di catastrofi o <strong>la</strong>partecipazione a operazioni di mantenimento del<strong>la</strong> pace.Il capoverso 2 enumera alcuni fra i più importanti obiettivi del<strong>la</strong> politica esterasvizzera: l'indipendenza e il benessere del Paese, come pure il rispetto dei dirittiumani, il promovimento del<strong>la</strong> democrazia e <strong>la</strong> coesistenza pacifica dei popoli,ma in partico<strong>la</strong>re, esso contiene anche un rinvio esplicito al<strong>la</strong> cooperazione eall'aiuto svizzero allo sviluppo («lenire i bisogni e <strong>la</strong> povertà nel mondo»). Inconsiderazione delle ingenti somme che <strong>la</strong> Svizzera destina a tali settori, questaindicazione è opportuna per ragioni di trasparenza. I riferimenti a obiettivi importantie durevoli fanno sì che l'ambito del<strong>la</strong> politica estera non benefici diun trattamento speciale; infatti numerose altre norme riguardanti le competenzecontengono - già nell'attuale <strong>Costituzione</strong> - simili elementi programmatici.Ovviamente, <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi del Paese viene al primo posto nel<strong>la</strong>cura delle re<strong>la</strong>zioni con l'estero. Da più parti si è chiesto di completare l'enumerazionedegli obiettivi di politica estera del nostro Consiglio aggiungendovii cinque che figurano nel Rapporto sul<strong>la</strong> politica estera del<strong>la</strong> Svizzera negli anniNovanta 11 '. Riteniamo tuttavia che non sia opportuno sancirli perennementenel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, in quanto si tratta di obiettivi per gli anni Novanta dettatida bisogni propri di un'epoca.Il capoverso 3 stabilisce che, nell'adempimento delle sue competenze nell'ambitodel<strong>la</strong> politica estera, <strong>la</strong> Confederazione consideri anche le esigenze deiCantoni. Le situazioni in cui nel settore degli affari esteri <strong>la</strong> Confederazionetocca le competenze dei Cantoni sono sempre più numerose e assumono viepiùimportanza. Per questa ragione è opportuno stabilire che <strong>la</strong> Confederazionedeve considerare le competenze dei Cantoni e deve tute<strong>la</strong>re i loro interessi.La formu<strong>la</strong>zione del capoverso 3 secondo cui, nel<strong>la</strong> sua politica estera, <strong>la</strong> Confederazioneè chiamata a tute<strong>la</strong>re sia gli interessi dei Cantoni sia le loro competenze,come è stata proposta dal<strong>la</strong> Conferenza dei governi cantonali, va oltreil presente mandato di aggiornamento poiché <strong>la</strong> Confederazione gode di vaste">PLR, SBK-2, FEPS, SKM, DB, ARW, FAST, CAR e CDT; riguardo al rapporto siveda l'introduzione più sopra e FF 1994 I 130215


competenze in materia di politica estera e, in partico<strong>la</strong>re, può anche concluderetrattati in settori che, a livello nazionale, sono di competenza dei Cantoni, Lasuddetta formu<strong>la</strong>zione limiterebbe eccessivamente anche <strong>la</strong> capacità d'azionedel<strong>la</strong> Svizzera nelle sue re<strong>la</strong>zioni con <strong>la</strong> comunità internazionale. Ai fini diun'adeguata flessibilità è necessario che <strong>la</strong> Confederazione rispetti, per quantopossibile, le competenze dei Cantoni.Articolo 50 Col<strong>la</strong>borazione dei Cantoni alle decisioni di politica esteraQuesta disposizione sostituisce <strong>la</strong> variante dell'articolo 44 AP 95. Siamo giuntial<strong>la</strong> conclusione che <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione dei Cantoni al<strong>la</strong> politica estera, comeprevista attualmente, non rappresenta una novità dal profilo politico-giuridicoe può quindi essere disciplinata nell'ambito dell'aggiornamento.Essa vuole precisare il ruolo dei Cantoni nelle decisioni di politica estera del<strong>la</strong>Confederazione. In questo contesto vanno menzionate le garanzie da noi offertein re<strong>la</strong>zione con <strong>la</strong> prevista legge sul<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione, che dovrebbe disciplinareil nuovo assetto del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione dei Cantoni al<strong>la</strong> politica estera.Il capoverso 1 conferisce ai Cantoni <strong>la</strong> garanzia costituzionale che potrannocol<strong>la</strong>borare adeguatamente al<strong>la</strong> preparazione delle decisioni di politica estera,<strong>la</strong>ddove si toccano le loro competenze o loro interessi essenziali 12) . Una similecol<strong>la</strong>borazione presuppone che i Cantoni siano informati tempestivamente ecompiutamente e che <strong>la</strong> Confederazione li interpelli. Questo scambio tra <strong>la</strong>Confederazione e i Cantoni ha già avuto luogo negli ultimi anni, almeno perimportanti progetti di politica estera del<strong>la</strong> Confederazione, ed è già stato oggettodi partico<strong>la</strong>ri attenzioni in seno al gruppo di contatto. Per «organizzazioni»si intendono il «gruppo di contatto Confederazione-Cantoni», <strong>la</strong> Conferenzadei governi cantonali, le conferenze cantonali dei direttori e altri gruppidi dialogo tra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni. Un disciplinamento partico<strong>la</strong>reper il settore del<strong>la</strong> politica estera si giustifica anche perché sovente i Cantoninon possono essere coinvolti tutti allo stesso modo nel<strong>la</strong> preparazione, nell'esecuzionee nel perfezionamento delle convenzioni internazionali, come succedenel<strong>la</strong> tradizionale procedura di consultazione per questioni interne 13 '.Il capoverso 2 garantisce ai Cantoni una col<strong>la</strong>borazione fattibile nei settori incui si toccano le loro competenze. La re<strong>la</strong>tivizzazione «in modo appropriato»non precisa se i Cantoni saranno rappresentati anche nel<strong>la</strong> delegazione negoziale.In determinati casi questo non è possibile per ragioni pratiche; il disciplinamentoa livello costituzionale deve essere quindi sufficientemente flessibile.Tuttavia occorre assicurare ai Cantoni una partecipazione effettiva in tutti icasi. Sebbene i pareri da loro espressi abbiano finora sempre avuto partico<strong>la</strong>reimportanza in questo ambito, su loro richiesta questo principio è stato sancitoesplicitamente nel secondo periodo.12 >Cfr. anche art. 1 cpv. 2 lett. b in re<strong>la</strong>zione con art. 4 dell'ordinanza del 17 giugno 1991sul<strong>la</strong> procedura di consultazione; RS 172.062u 'Cfr. il messaggio del 18 maggio 1992 <strong>concernente</strong> l'approvazione dell'Accordo sulloSpazio economico europeo, FF 1992 IV 60 e 66 segg.; cfr. anche l'art. 21 disp. trans.,ivi proposto.216


Secondo il capoverso 3, nei settori di competenza dei Cantoni gli obblighi internazionalidel<strong>la</strong> Svizzera sono attuati di rego<strong>la</strong> dai Cantoni stessi. La Confederazionee i Cantoni sono tenuti allo stesso modo a trasporre gli impegni internazionalidel nostro Paese nei loro rispettivi disciplinamenti giuridici. Persinonegli ambiti in cui <strong>la</strong> Confederazione è pure competente a livello interno, l'attuazionee l'esecuzione spettano di rego<strong>la</strong> ai Cantoni. Possono però presentarsisituazioni in cui l'attuazione da parte dei Cantoni non è opportuna; per questaragione <strong>la</strong> disposizione in questione deve essere re<strong>la</strong>tivizzata («di norma»).Nel<strong>la</strong> consultazione, <strong>la</strong> Conferenza dei governi cantonali ha proposto, travalicandoperò i limiti dell'aggiornamento, di attribuire valore vinco<strong>la</strong>nte al parereunanime dei Cantoni. La formu<strong>la</strong>zione scelta d'intesa con i Cantoni («ai pareridei Cantoni è dato partico<strong>la</strong>re rilievo») afferma, da un <strong>la</strong>to, che anche un parereespresso dal<strong>la</strong> maggioranza riveste un'importanza partico<strong>la</strong>re dal profilopolitico ma sottintende pure, dall'altro, che un parere unanime non può vinco<strong>la</strong>regiuridicamente <strong>la</strong> Confederazione. Un simile vincolo non si concilierebbecon <strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazione in questo settore e provocherebbe unaconfusione tra le varie responsabilità.Articolo 51 Re<strong>la</strong>zioni dei Cantoni con l'esteroL'articolo 51 D 96 corrisponde agli articoli 9 e 10 Cost. 14) .Secondo <strong>la</strong> dottrina dominante, i Cantoni possono concludere trattati internazionalisu tutti gli oggetti che rientrano nel<strong>la</strong> loro sfera di competenze (cpv.1) I5) . Questa norma si applica tuttavia soltanto nel<strong>la</strong> misura in cui <strong>la</strong> Confederazionestessa non abbia concluso un trattato in questo ambito. Questa competenzadei Cantoni è quindi sussidiaria (cfr. art. 9 Cost.).Conformemente al capoverso 2 i trattati internazionali dei Cantoni non possonocontraddire il diritto <strong>federale</strong>, né gli interessi del<strong>la</strong> Confederazione né ancorail diritto di altri Cantoni. Il rispetto di questi limiti posti dal diritto <strong>federale</strong>è garantito mediante una speciale procedura. Secondo il tenore dell'attuale<strong>Costituzione</strong> (art. 85 n. 5 e art. 102 n. 7 Cost.), i trattati dei Cantoni con l'esteronecessitano dell'approvazione del<strong>la</strong> Confederazione. Va tuttavia obiettatoche, in pratica, in molti casi dubbi i trattati non sono stati sottoposti per approvazione.Il D 96 disciplina dettagliatamente negli articoli 160 capoverso 3 e 174capoverso 3 <strong>la</strong> procedura di rec<strong>la</strong>mo; l'articolo 51 ne disciplina un elemento importante,ossia il presupposto che i Cantoni devono informare <strong>la</strong> Confederazionesui trattati con l'estero che intendono concludere. Se un trattato sottopostoper esame da un Cantone contraddice il diritto <strong>federale</strong>, gli interessi del<strong>la</strong>Confederazione o il diritto di altri Cantoni, il nostro Collegio (art. 174 cpv. 3D 96) o l'Assemblea <strong>federale</strong> possono rifiutare di approvarlo (art. 160 cpv. 3D 96).


Secondo il capoverso 3 seconda frase <strong>la</strong> conclusione di trattati come pure le altrere<strong>la</strong>zioni dei Cantoni con l'estero (vale a dire principalmente con i governiesteri) si svolgono in linea di principio per il tramite del<strong>la</strong> Confederazione.Qualora, per negoziati in vista di un trattato ma anche per altre re<strong>la</strong>zioni ufficiali,occorra corrispondere con autorità estere di livello inferiore (autorità locali,governi e amministrazioni di suddivisioni interne a uno Stato), anche iCantoni stessi possono tenere contatti diretti con queste autorità (cpv. 3 primafrase).Nel<strong>la</strong> consultazione, .<strong>la</strong> Conferenza dei governi cantonali ha suggerito di introdurrein futuro, invece del<strong>la</strong> mediazione del<strong>la</strong> Confederazione, il sostegno del<strong>la</strong>stessa ai Cantoni nei loro negoziati con l'estero. Questa non sarebbe però unamera precisazione, bensì una modifica materiale del diritto costituzionale. Anche<strong>la</strong> richiesta d'approvazione dei trattati internazionali (art. 45 cpv. 2 AP 95)ha sollevato critiche in seno al<strong>la</strong> Conferenza dei governi cantonali e presso altrienti consultati 16 '. Il testo proposto (obbligo generale di informare, connessocon una procedura di rec<strong>la</strong>mo) tiene conto dell'esigenza espressa, nel<strong>la</strong> misurain cui questo sia possibile nell'ambito del presente aggiornamento. Limitandoai trattati più importanti l'obbligo dei Cantoni di informare si travalicherebbequesto quadro facendo sorgere difficili problemi di delimitazione. È peraltrochiaro per tutti che questo obbligo non si riferisce a trattati di diritto privato.Articolo 52 Liberalità e onorificenze di Governi esteriL'articolo 52 D 96 aggiorna l'articolo 12 Cost. 17) .Questa disposizione stabilisce che gli agenti del<strong>la</strong> Confederazione, i membri deiGoverni cantonali e dei Par<strong>la</strong>menti nonché i militari non possono accettare liberalitào onorificenze concesse da uno Stato estero, dato che queste potrebberopregiudicare l'indipendenza del<strong>la</strong> Svizzera. Il divieto di accettare doni daStati esteri si fonda sull'idea che le persone al servizio del<strong>la</strong> Confederazione edei Cantoni devono pensare unicamente agli interessi del<strong>la</strong> Confederazione edei Cantoni e non avere rapporti di dipendenza né sentirsi moralmente obbligatinei confronti di altri Stati 18 '. In pari tempo, il divieto di accettare onorificenzevuole garantire l'uguaglianza democratica dei cittadini svizzeri e impedireche alcuni militari si elevino al di sopra degli altri, contraddicendo i principidemocratici 19 '.Per i membri delle autorità e gli agenti del<strong>la</strong> Confederazione, di cui al capoverso1, questo articolo rappresenta una norma di incompatibilità: se <strong>la</strong> personainteressata non rinuncia espressamente al<strong>la</strong> prestazione o liberalità o nonrestituisce l'onorificenza, deve ritirarsi dal<strong>la</strong> sua carica o non può accettar<strong>la</strong>.


In caso contrario, l'autorità superiore pone fine al suo mandato. Questa disposizioneriguarda le pensioni e gli stipendi versati da governi esteri, senza considerare<strong>la</strong> controprestazione del beneficiario. Le onorificenze devono esserestate conferite sul<strong>la</strong> base di un atto statuale e sancite nel diritto statuale (valea dire devono rappresentare un'istituzione fissa o permanente); essa deve avere<strong>la</strong> forma di un distintivo che può essere portato. Non sono per contro determinantii titoli. È importante che siano prestazioni o onorificenze di uno Statoche rimandano in senso <strong>la</strong>to al concetto di governo. Il divieto di accettare onorificenzeriguarda tutti i membri delle autorità federali, tutti i funzionari civilie militari del<strong>la</strong> Confederazione, comprese le persone incaricate di compiti durevolidi diritto pubblico, i rappresentanti del<strong>la</strong> Confederazione all'estero e icommissari impiegati nel nostro Paese dal<strong>la</strong> Confederazione, nonché i membridei governi e dei par<strong>la</strong>menti cantonali. Il diritto cantonale può prevedere altridivieti di questo tipo.L'articolo 12 capoversi 3 e 4 Cost. (divieto per i membri dell'esercito svizzerodi portare decorazioni, titoli o distinzioni conferiti da governi esteri) si concretizzanel decreto del Consiglio <strong>federale</strong> <strong>concernente</strong> il divieto delle decorazioninell'esercito 20'. Secondo questi capoversi, non si può accettare una carica ufficialee si devono restituire senza indugio le distinzioni e i titoli all'autoritàestera che li ha conferiti. In caso di accettazione vi è una punizione disciplinare,fermo restando l'obbligo di restituzione. L'articolo 52 capoverso 2 D 96 riprendequesti divieti riferiti all'accettazione o al<strong>la</strong> conservazione di distinzionidi governi esteri quale diritto costituzionale formale.Nel<strong>la</strong> consultazione si è chiesto da più parti di stralciare il divieto di accettareonorificenze, in quanto non degno di figurare nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e non più attuale,oppure di fissarlo a livello di legge. La scelta di sancirlo nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>si giustifica con il fatto che le altre fattispecie inconciliabili con l'attivitàdei membri delle autorità federali sono disciplinate, senza che qualcuno abbiasollevato obiezioni, nell'articolo 134 D 96. Per quanto riguarda le fattispecieinconciliabili con l'attività dei membri dei governi cantonali e dei par<strong>la</strong>menti,il livello costituzionale si impone. In questo senso questa disposizione non puòessere dec<strong>la</strong>ssata dal livello costituzionale a quello di legge.Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civileLe disposizioni costituzionali raccolte in questa sezione non concernono soltanto<strong>la</strong> difesa armata del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera verso l'esterno, bensì anchel'intervento dell'esercito all'interno del Paese per tute<strong>la</strong>re l'ordine e in casodi catastrofi, nonché <strong>la</strong> protezione civile.Anche se il testo costituzionale non lo menziona esplicitamente, <strong>la</strong> competenzadel<strong>la</strong> Confederazione in materia di difesa nazionale è globale ed esclusiva. Ilfederalismo militare, ancora realtà fino al<strong>la</strong> seconda metà del 19° secolo, sopravvivesoltanto in alcune competenze residue. I Cantoni sono oggi essenzialmenteorgani esecutivi del<strong>la</strong> Confederazione. Il testo costituzionale vigente non20 > RS 514.118219


tiene praticamente conto di tale situazione, tanto che, in seguito all'evoluzionedelle circostanze, le disposizioni vigenti sono divenute obsolete.Per i motivi che seguono, gli articoli militari non riprendono più le disposizionidegli articoli 11 e 21 Cost.:- Il divieto categorico di concludere capito<strong>la</strong>zioni militari (art. 11 Cost.), chesi rivolgeva in origine ai Cantoni, vale anche per <strong>la</strong> Confederazione e avevalo scopo di evitare che uomini atti a portare le armi avessero a impiegarsicome mercenari, a scapito dei contingenti di truppe cantonali. Le capito<strong>la</strong>zionimilitari ai sensi dell'articolo 11 Cost. sono trattati con i quali uno Statoaccorda a un altro Stato il diritto di assoldare sul proprio territorio un certonumero di mercenari. Pur non trattandosi di un'alleanza politica, ma soltantodi un accordo re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> «fornitura» di militi e ufficiali, trattati delgenere causano di rego<strong>la</strong> una dipendenza politica. Sebbene l'articolo 11 nonimpedisca il reclutamento di mercenari in assenza di trattato, lo stesso fu tuttaviavietato già nel 1849 21 ', in seguito sanzionato dall'articolo 98 del<strong>la</strong> LFdel 1851 sul<strong>la</strong> procedura penale per le truppe federali; attualmente è punitogiusta l'articolo 94 CPM, insieme all'arruo<strong>la</strong>mento in un esercito straniero.Poiché le capito<strong>la</strong>zioni militari sono vietate da una convenzione dell'Aia 22 'e considerato che il servizio militare all'estero è punibile ai sensi dell'articolo94 CPM, l'articolo 11 Cost. non ha più ragione d'essere.- L'articolo 21 Cost. garantisce una certa omogeneità dei corpi delle truppe eunità dell'esercito e cura che <strong>la</strong> politica cantonale sia tenuta in conto quandosi tratti di procedere al<strong>la</strong> composizione delle unità dell'esercito e al<strong>la</strong> sceltadegli ufficiali. La riserva dei motivi militari <strong>la</strong>scia al legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong> facoltàdi decidere in merito al mantenimento dei corpi di truppe cantonali, secondole necessità del momento. La competenza in merito al reclutamentospetta unicamente al Consiglio <strong>federale</strong> ed è retta in diritto <strong>federale</strong> dall'ordinanza<strong>concernente</strong> il reclutamento delle persone soggette all'obbligo dileva 23 '. In materia di formazione e di mantenimento dei corpi delle truppecantonali, i Cantoni hanno ancora soltanto competenze formali o d'organizzazione.La legge sull'esercito e l'amministrazione militare tiene conto del<strong>la</strong>necessità di vigi<strong>la</strong>re affinchè le grandi unità e i corpi di truppe non superinosenza motivo p<strong>la</strong>usibile le frontiere cantonali. Ai sensi del diritto costituzionalein vigore, <strong>la</strong> disposizione del capoverso 1 non costituisce una garanziadel<strong>la</strong> conservazione dei corpi di truppa cantonali; questa è prevista dal<strong>la</strong>legge militare e non ha quindi più motivo di figurare nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Ladisposizione del capoverso 2 non corrisponde più per nul<strong>la</strong> al<strong>la</strong> realtà; <strong>la</strong> materiaè ora rego<strong>la</strong>ta dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione militare ed il suo mantenimento nel<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> non è più giustificato.Nel progetto d'aggiornamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> non s'è tenuto contodel<strong>la</strong> questione del servizio in favore del<strong>la</strong> comunità, attualmente allo studio


di una commissione 24 '; <strong>la</strong> parità di trattamento dei sessi chiesta nell'ambitodel<strong>la</strong> consultazione sarà discussa in rapporto a tale servizio 25 '.Articolo 53 SicurezzaL'articolo 53 D 96 aggiorna le competenze dell'Assemblea <strong>federale</strong> (art. 85 n.7, 2" frase Cosi.) e del Consiglio <strong>federale</strong> (art. 102 n. 10 Cost.) in materia disicurezza interna del<strong>la</strong> Confederazione e di mantenimento del<strong>la</strong> tranquillità edell'ordine 26 ).È evidente che <strong>la</strong> Confederazione, nel proprio interesse, deve curare l'ordinepubblico: al<strong>la</strong> stessa incombe pure di proteggere l'ordine costituzionale neiCantoni, intervenendo direttamente in caso di minaccia (art. 43 cpv. 1 e 2 D96). Per ragioni di trasparenza è indispensabile stabilire <strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong>Confederazione in materia di sicurezza interna; tale competenza le è riconosciutadal<strong>la</strong> giurisprudenza 27 ' ed è stata auspicata in sede di consultazione 28 '.S'aggiunga poi che è sempre più difficile distinguere tra sicurezza interna e sicurezzaesterna (criminalità organizzata, ecc.), circostanza che rafforza ancora<strong>la</strong> tendenza a prevedere provvedimenti collettivi per il mantenimento dell'ordinepubblico 29 '.Il capoverso 1 parte dal principio del<strong>la</strong> responsabilità primaria dei Cantoni inmateria di sicurezza interna (sovranità in materia di polizia) e definisce <strong>la</strong> sicurezzadel Paese e <strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione quale compito comune diConfederazione e Cantoni, nel quadro delle rispettive competenze. La formu<strong>la</strong>zionescelta esprime adeguatamente come le misure di politica di sicurezza concernanoinsieme Confederazione e Cantoni. Limitando in questo modo le rispettivecompetenze si garantisce che non vengano istituite nuove competenzedel<strong>la</strong> Confederazione a scapito dei Cantoni.Il capoverso 2 attribuisce a Confederazione e Cantoni il compito di coordinarei provvedimenti presi; a livello di Confederazione, tale obbligo è assicurato dalConsiglio <strong>federale</strong>.Articolo 54 EsercitoL'articolo 54 D 96 aggiorna gli articoli 8, 13, 15 e 19 capoversi 2-4 Cost. 30 '.II capoverso 1 dell'articolo 54 D 96 enuncia il principio di milizia come fondamentodell'esercito svizzero. Il divieto dell'esercito di mestiere risulta da un'interpretazione,conforme allo spirito dei tempi, di mantenere truppe permanenti(art. 13 cpv. 1 Cost.). Il divieto di truppe permanenti che figurava nel<strong>la</strong> Costi-


tuzione del 1848 (come già nel progetto del 1833) era diretto contro le «truppecantonali» di Basilea Città, formate di professionisti. Esso scaturì dal timoredi vedere certi Cantoni impiegare truppe permanenti armate e formate da professionisticontro altri Cantoni o - timore ancor maggiore - che Cantoni o ilGoverno <strong>federale</strong> utilizzassero forze armate contro <strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione, per esempionell'intento di reprimere l'opposizione politica. In quell'epoca, <strong>la</strong> nozione di«truppe permanenti» implicava un esercito di mercenari o soldati professionisti,in contrasto dunque con il principio dell'obbligo generale di servire. Secondole concezioni attuali, si considerano truppe permanenti gli eserciti reclutatisul<strong>la</strong> base del servizio militare obbligatorio, ma con assetto d'esercito dimestiere per ragioni d'organizzazione. Gli istruttori, gli alti ufficiali dello statomaggiore, i membri del corpo di guardia delle fortificazioni e del<strong>la</strong> squadra disorveglianza sono istruttori o militari professionisti e costituiscono un'eccezioneal principio dell'esercito di milizia. Questo fatto è riconducibile ai compitie alle funzioni specifici che sono chiamati a svolgere. Il principio di milizia,che vale per l'esercito nel suo insieme, non viene pertanto vio<strong>la</strong>to. Diversi partecipantial<strong>la</strong> consultazione hanno chiesto che si facciano eccezioni a tale principionell'ottica di un esercito parzialmente professionalizzato 31 '. È evidenteche si possono motivare ad ogni momento altre eccezioni al principio di milizia,analogamente ai casi degli istruttori, dei sottufficiali, dei comandanti di unità,del corpo delle guardie di fortificazione o del<strong>la</strong> squadra di sorveglianza 32 '.Tuttavia un'autorizzazione generale accordata al legis<strong>la</strong>tore d'ammettere eccezionia questo principio andrebbe oltre l'aggiornamento del diritto costituzionalein vigore. Inversamente, in ambito di consultazione è stato chiesto di rafforzareancora il divieto di mantenere truppe permanenti e, quindi, di rivalorizzareil principio di milizia 33 ': a questo proposito, l'aggiornamento parte dalprincipio che il divieto storico concerne le truppe permanenti di mercenari edè quindi obsoleto e che gli aspetti atemporali di questo divieto sono contenutinel principio dell'esercito di milizia.Il capoverso 2 sancisce il mandato principale dell'esercito nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>(difesa del Paese, mantenimento del<strong>la</strong> sicurezza interna, assistenza) e <strong>la</strong>scia ildisciplinamento di altri compiti al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione. L'esercito serve a prevenire <strong>la</strong>guerra e contribuisce a preservare <strong>la</strong> pace; difende il Paese e ne protegge <strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione;sostiene le autorità civili nel parare a gravi minacce per <strong>la</strong> sicurezzainterna e nel far fronte ad altre situazioni straordinarie. Questa disposizionecorrisponde all'articolo sullo scopo del titolo primo del<strong>la</strong> legge militare. Nel<strong>la</strong>procedura di consultazione i Cantoni hanno chiesto che i tre mandati fondamentalidell'esercito figurino nel testo del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> 34 '; oltre a impedire <strong>la</strong>guerra, ad assicurare <strong>la</strong> difesa e a mantenere <strong>la</strong> sicurezza interna, si sarebberodovuti menzionare il mantenimento del<strong>la</strong> pace e i compiti d'assistenza inquanto contributo ad assicurare l'esistenza del Paese. L'analisi del<strong>la</strong> situazionenel Rapporto 90 sul<strong>la</strong> politica di sicurezza, nel<strong>la</strong> prospettiva del<strong>la</strong> riforma del-


l'esercito 95, va nel senso dall'estensione del mandato dell'esercito 35 '. In avvenire,se <strong>la</strong> situazione dovesse mutare, si potrebbero ritrovare circostanzeanaloghe al passato; una definizione troppo precisa ed esclusiva del mandatodell'esercito ostacolerebbe un'evoluzione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> nel settore militare.D'altro canto il mandato dell'esercito coincide in parte con forme d'interventodi quest'ultimo (servizio di mantenimento del<strong>la</strong> pace, servizio d'assistenzae servizio attivo); <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione «<strong>la</strong> legge può prevedere altri compiti»permette al legis<strong>la</strong>tore d'ampliare in ogni momento <strong>la</strong> definizione delmandato 36 '.Il primo periodo del capoverso 3 dell'articolo 54 D 96 enuncia il principio che<strong>la</strong> Confederazione impiega l'esercito e ne dispone. L'articolo 15 Cost. risale all'epocain cui erano i Cantoni a disporre in primo luogo dell'esercito; esso prevedeche allorché un Cantone sia improvvisamente minacciato di pericolo dall'estero,esso ha <strong>la</strong> possibilità di chiedere aiuto ad altri Cantoni e di fissare lemodalità di tale soccorso. Questo articolo, considerato un relitto già in occasionedelle discussioni sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del 1874, è oggi obsoleto e può tutt'alpiù avere rilievo dal profilo del diritto d'urgenza (continuità del comando).Occorre piuttosto iscrivere in un articolo aggiornato il principio, incontestato,che l'esercito svizzero è esercito <strong>federale</strong>.II secondo periodo del terzo capoverso stabilisce che, per mantenere l'ordinepubblico, i Cantoni possono impiegare le loro formazioni sul territorio cantonalequando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti per parare agravi minacce per <strong>la</strong> sicurezza interna. Il diritto dei Cantoni di disporre delleforze militari nel rispettivo territorio (art. 19 cpv. 4 Cost.) è limitato da numeroseprescrizioni 37 '. Il diritto dei Cantoni di disporre delle loro truppe sul proprioterritorio sussiste solo per il mantenimento dell'ordine; i Cantoni possonoinoltre chiedere al Consiglio <strong>federale</strong> di mettere truppe a loro disposizione perl'aiuto in caso di catastrofi e per altri impieghi d'ordine civile 38 '.Le osservazioni dei partecipanti al<strong>la</strong> consultazione concernono soprattutto l'articolo49 capoverso 2 AP 95: si auspica di limitare l'impiego dei corpi di truppecantonali all'aiuto in caso di catastrofe o alle formazioni cantonali del servizioterritoriale 39 '. D'altro canto, taluni chiedono che non si definisca in termini


troppo restrittivi <strong>la</strong> possibilità d'impiegare truppe cantonali 40 '; infine, certiambienti chiedono addirittura <strong>la</strong> soppressione di tale disposizione 41 '.Articolo 55 Obbligo militareL'articolo 55 D 96, aggiorna una parte delle disposizioni degli articoli 18 e34 ter capoverso 1 lettera d Cosi, nonché l'articolo 6 delle disposizioni transitorieCost. 42 '.I capoversi 1 e 2 prevedono l'obbligo generale del servizio militare per gli uomini,iscritto nell'articolo 18 capoverso 1 Cost., e concretano il principio dell'esercitodi milizia sancito dall'articolo 54 capoverso l D 96. L'obbligo generaledi servire si fonda sul<strong>la</strong> considerazione politica che vuole l'onere del serviziomilitare suddiviso nel modo più equo possibile, in modo da radicare nel<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zionel'interesse generale per il settore militare 43 '. L'articolo 18 Cost. nonè un diritto costituzionale; <strong>la</strong> legge ha facoltà di fissare criteri adeguati per l'esenzionedel servizio militare (cfr. art. 21-24 LM), a condizione però di nonoperare discriminazioni tra le cerehie sociali. La disposizione costituzionale delcapoverso 1 non fissa un obbligo militare generale assoluto e senza restrizioni,visto che l'applicazione è re<strong>la</strong>tiva. È quindi semplicemente previsto che l'obbligodi servire è una prestazione personale che non può essere delegata (cpv.2, prima frase). L'oggetto del<strong>la</strong> disposizione non si estende soltanto al servizioattivo, bensì a tutte le prestazioni effettuate a scopo d'istruzione e anche ai cosiddettiobblighi militari fuori servizio. Gli Svizzeri all'estero o pluricittadinisottostanno quindi all'obbligo militare generale, ma i conflitti di competenzarientrano nel diritto interno 44 ', nonché in diversi trattati internazionali. La nozionedi servizio militare obbligatorio fissa anche i limiti materiali di tale obbligo.In un modo o nell'altro, tale servizio deve quindi essere utile al<strong>la</strong> difesanazionale sul piano militare (cfr. art. 54 cpv. 2 D 96). Il compito di definirei dettagli dell'obbligo di servire può però essere <strong>la</strong>sciato al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione e al<strong>la</strong>giurisprudenza (cfr. il titolo secondo del<strong>la</strong> legge militare). La legge può prevedereeccezioni all'obbligo militare e all'obbligo di servire, che devono però rispettareil principio dell'uguaglianza davanti al<strong>la</strong> legge.II secondo periodo del capoverso 2 riconduce il mandato legis<strong>la</strong>tivo, iscritto nel1992 nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, <strong>concernente</strong> un servizio civile sostitutivo del serviziomilitare 45 '. Il terzo periodo del capoverso 2 rileva che per le donne il serviziomilitare è volontario. In sede di consultazione era stato chiesto di menzionareil servizio militare volontario delle donne 46 '; tale menzione s'impone tanto piùche l'articolo 57 D 96 menziona il servizio di protezione civile volontario delledonne (ripreso dall'ari. 22 bis Cost.).


Il capoverso 3 esige il pagamento di una tassa d'esenzione per il servizio militarenon adempiuto 47) . La tassa d'esenzione è il corol<strong>la</strong>rio del servizio militarepersonale non prestato 48 '. Premessa è quindi l'obbligo di servire. Un serviziomilitare non compiuto (e anche il servizio civile non compiuto, giusta <strong>la</strong> legge<strong>federale</strong> sul servizio civile) determina l'obbligo di pagare una tassa d'esenzione.I cittadini svizzeri che non adempiono, o adempiono solo in parte il loro obbligodi servire (servizio militare o civile) devono versare una tassa d'esenzione,fatta riserva delle eccezioni ammesse dal<strong>la</strong> legge 49 '. Oggetto, calcolo e ammontaredi questa tassa non vanno determinati secondo criteri d'ordine fiscale,ma sono il risultato di una valutazione appropriata degli oneri gravanti suquanti compiono il servizio e quanti non ne compiono 50 '. Il secondo periodoprecisa che questa tassa è riscossa dal<strong>la</strong> Confederazione mediante imposizioneed esazione da parte dei Cantoni. La tassa d'esenzione è riscossa, giusta l'articolo18 capoverso 4 Cost. dai Cantoni, ma per conto del<strong>la</strong> Confederazione.Quanto all'articolo 6 delle disposizioni transitorie Cost., prevede che i Cantonihanno diritto al 20 per cento del prodotto lordo di tale tassa, in quanto provvigioned'esazione. S'è rinunciato a menzionare nel testo del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>la</strong>parte di tassa spettante ai Cantoni (art. 6 disp. trans.) 51 '; si potrebbe tutt'alpiù riprender<strong>la</strong> a titolo di disposizione transitoria impropria.II capoverso 4 ribadisce il mandato legis<strong>la</strong>tivo e le pretese individuali risultantidall'articolo 18 capoverso 2 Cost. 52 ': <strong>la</strong> Confederazione deve fornire un aiutoadeguato e prestazioni, alle condizioni fissate dal<strong>la</strong> legge, ai militari che, adempiendol'obbligo militare, abbiano patito danni al<strong>la</strong> salute o siano periti 53 '.L'espressione «nell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio» indica cheil diritto alle prestazioni si basa su un principio temporale ampliato, segnatamentea detrimento del principio di causalità. Va precisato che il legis<strong>la</strong>tore puòevidentemente estendere il diritto alle prestazioni a tutte le altre forme di servizioelencate nel capoverso 2.II capoverso 5 disciplina il diritto dei militari a compensazione del<strong>la</strong> perdita diguadagno secondo le condizioni e nelle misure previste dal<strong>la</strong> legge 54 '. In occasionedel<strong>la</strong> consultazione, in merito al<strong>la</strong> tassa d'esenzione sono state formu<strong>la</strong>tediverse proposte che dovrebbero essere prese in considerazione in sede dilegge 55 '.


Articolo 56 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercitoL'articolo 56 D 96 corrisponde agli articoli 20, 21 e 22 Cost. 56) . Il cosiddetto«piccolo diritto sociale» all'equipaggiamento gratuito del milite (art. 18 cpv. 3Cost.) è ripreso interamente dall'articolo 110 capoverso 1 LM, il che permettedi rinunciare a dargli una base costituzionale.Il capoverso 1 recita che <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione militare, l'organizzazione, l'istruzionee l'equipaggiamento dell'esercito competono al<strong>la</strong> Confederazione, conformementeai capoversi 2 e 3 dell'articolo 20 Cost. L'unificazione completa e <strong>la</strong>centralizzazione dell'esercito furono decise, il 27 giugno 1895 dall'Assemblea<strong>federale</strong>, ma respinte dal popolo e dai Cantoni il 3 novembre 1895 37 '. La competenzain materia militare è così rimasta divisa fino ad oggi, nonostante <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione<strong>federale</strong> e <strong>la</strong> sorveglianza esercitata dal<strong>la</strong> Confederazione sull'esecuzionecantonale. Oltre <strong>la</strong> competenza <strong>federale</strong> globale, il disegno menzionaseparatamente alcune competenze del<strong>la</strong> Confederazione nonché competenze residuedei Cantoni (cpv. 1 e 2). La disposizione del capoverso 1 fissa il principioche <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione militare è di competenza del<strong>la</strong> Confederazione e disciplina<strong>la</strong> competenza esclusiva e globale di quest'ultima per tutto quanto concerne ilsettore militare. Essa ha d'altro canto fatto ricorso a tale competenza (in continuazionedell'organizzazione militare del 1907) nel<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sull'organizzazionedell'esercito e dell'amministrazione militare, approvata dalle Camere,e nel decreto <strong>federale</strong> sull'organizzazione dell'esercito. L'articolo 20 capoverso1 secondo periodo Cost., che disciplina l'esecuzione federalista dellequestioni militari, è ripreso per intero dall'articolo 37 capoverso l D 96. Lecompetenze federali in merito a istruzione e armamento nonché quelle re<strong>la</strong>tiveal<strong>la</strong> gratuità dell'equipaggiamento e dell'armamento sono già sufficientementesancite a livello di legge (cfr. titolo 7 LM).La precedente sovranità militare cantonale è ridotta alle competenze previstedal capoverso 2: <strong>la</strong> creazione di formazioni cantonali (cfr. art. 119 LM), <strong>la</strong> nominae <strong>la</strong> promozione degli ufficiali delle formazioni cantonali, secondo il diritto<strong>federale</strong> 58 ', come pure <strong>la</strong> nomina dei comandanti di circondario e dei capisezionee l'organizzazione delle ispezioni di licenziamento (art. 121 seg. LM).Le formazioni cantonali sono ora divenute unità dell'esercito <strong>federale</strong> e nonsono più truppe indipendenti. L'articolo 19 capoverso 1 Cost. è una vestigiadell'antico sistema dei contingenti secondo il quale il Cantone era tenuto a mettereun certo effettivo di truppe a disposizione del<strong>la</strong> Confederazione, a reclutarei membri delle stesse e di organizzarle militarmente.Il Cantone oggi non fornisce contingenti, ma è piuttosto organo esecutivo del<strong>la</strong>Confederazione. D'altronde <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in vigore non garantisce le formazionicantonali e <strong>la</strong> dottrina dominante ritiene che <strong>la</strong> Confederazione stessa può


eclutare unità cantonali ove lo giustifichino motivi militari. Finora, <strong>la</strong> sovranitàdei Cantoni per talune parti dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento militaresi limitava all'esecuzione di norme federali: <strong>la</strong> Confederazione stabiliscel'abbigliamento e l'equipaggiamento militare (art. 106 LM), in seguito fornitidai Cantoni (art. 20 cpv. 3 Cost.); l'Assemblea <strong>federale</strong> fissa l'indennizzo accordatoai Cantoni 59 '. Un decreto <strong>federale</strong> volto a sopprimere <strong>la</strong> sovranitàcantonale nel settore dell'equipaggiamento personale dei militi è pure stato approvatodalle Camere nell'ambito del programma di risparmio, ma è stato respintoin votazione popo<strong>la</strong>re del 10 marzo 1996. La conservazione di questa disposizione,di per sé indegna di un testo costituzionale, è quindi indispensabilenel D 96.Capoverso 3: l'articolo 22 Cost., in complemento alle competenze militari dell'articolo20 Cost., intende permettere al<strong>la</strong> Confederazione di assumere in proprioinstal<strong>la</strong>zioni militari cantonali e fissa a questo proposito un diritto di ripresada parte del<strong>la</strong> Confederazione. Questa disposizione non prevede in effettiun'espropriazione ordinaria con indennità, bensì concerne unicamente i Cantonie si limita a un'equa indennità (modesta). L'articolo 22 capoverso 1 Cost.non è mai stato applicato e <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> prevista dal capoverso 2 nonè mai stata promulgata; l'articolo costituzionale rafforza però <strong>la</strong> posizionedel<strong>la</strong> Confederazione in occasione delle trattative d'acquisto con i Cantoni. Inpratica, tutte le instal<strong>la</strong>zioni militari, senza eccezione, sono state locate o acquistatemediante contratti amministrativi. Si prevede a titolo provvisorio di mantenereuna disposizione abbreviata nell'ambito dell'aggiornamento. L'articolo22 Cost. potrebbe essere cancel<strong>la</strong>to e non sostituito poiché, se necessario - anchese solo contro indennizzo totale - un'espropriazione sarebbe possibile inbase all'articolo 22 ter Cost..Articolo 57 Protezione civileL'articolo 57 D 96 aggiorna l'articolo 22 bis Cost. 60 '.La protezione civile ha per missione di salvare e assistere <strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione in casodi conflitti armati, di catastrofi e in altre situazioni di crisi. In applicazione diuna convenzione dell'Aia 61 ', essa protegge anche i beni culturali in occasionedi conflitti armati. Nonostante faccia parte del<strong>la</strong> difesa nazionale generale, <strong>la</strong>protezione civile ha carattere civile; non esegue alcuna missione di combattimentoe di rego<strong>la</strong> non è armata.Il capoverso 1 dell'articolo 57 D 96 riprende <strong>la</strong> competenza dell'articolo 22 biscapoverso 1 Cost. 62 '.


Il capoverso 2 prevede le possibilità d'impiego in caso di catastrofi e in situazionid'emergenza. Il rango e l'attualità del<strong>la</strong> protezione civile in caso di conflittiarmati, da una parte e di catastrofi e altre situazioni di crisi, dall'altra(art. 2 LPCi) non sono rimessi in causa. Si tratta piuttosto di riconoscere inquesta enumerazione un riflesso storico dei compiti del<strong>la</strong> protezione civile enon una valutazione partico<strong>la</strong>re. La formu<strong>la</strong>zione tiene conto delle competenzedei Cantoni, e dei Comuni, in materia d'impiego del<strong>la</strong> protezione civile (competenza<strong>federale</strong> paralle<strong>la</strong>).Il capoverso 3 aggiorna i capoversi 4 e 5 dell'articolo 22 bis Cost. e definisce <strong>la</strong>competenza del<strong>la</strong> Confederazione d'istituire il servizio obbligatorio per gli uomini:per le donne questo servizio è volontario. Nel testo tedesco, il termine di«Zivilschutzdienst» è sostituito da «Schutzdienst» (it. «servizio di protezione»).Il capoverso 4 rinvia al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione d'esecuzione dell'articolo 22 bis capoverso6 Cost; <strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> protezione civile disciplina l'«assicurazione per il serviziodi protezione» analogamente a quanto è fatto per il servizio militare. La Confederazioneè tenuta a fornire l'aiuto adeguato e le prestazioni previste dal<strong>la</strong> leggeper <strong>la</strong> persona che, nell'adempimento del servizio di protezione civile, patiscadanni al<strong>la</strong> salute o perisca 63 '. L'espressione «nell'adempimento del servizio diprotezione civile» indica che il diritto alle prestazioni si basa su un principiotemporale ampliato, a detrimento segnatamente del principio del<strong>la</strong> causalità.Il capoverso 5 disciplina il diritto al<strong>la</strong> compensazione del<strong>la</strong> perdita di guadagnocausata dall'adempimento del servizio di protezione, di cui <strong>la</strong> legge fissa condizionie portata 64 '.Il capoverso 2 dell'articolo 22 bis Cost. (dovere di consultare i Cantoni e misured'applicazione da parte di quest'ultimi) è ripreso negli articoli 36 capoverso 2,37 capoverso 1 e 156 capoverso l D 96. Il capoverso 3 dell'articolo 22 bls Cost.(sussidi del<strong>la</strong> Confederazione al<strong>la</strong> protezione civile) è precisato dal<strong>la</strong> legge; essonon garantisce ai Cantoni contributi di portata determinata.In occasione del<strong>la</strong> consultazione, è soprattutto <strong>la</strong> perdita di guadagno ad aversuscitato critiche 65 '; tali questioni vanno tuttavia disciplinate a livello di leggee non interessano l'aggiornamento del diritto costituzionale in vigore.


nificazione del territorio è «<strong>la</strong> parentesi funzionale di tutte le attività re<strong>la</strong>tiveall'ambiente nello Stato». Anche l'ASPAN chiede di anteporre l'articolo sul<strong>la</strong>pianificazione del territorio per rendere riconoscibile nel<strong>la</strong> successione degli articoliil disciplinamento costituzionale <strong>concernente</strong> lo spazio vitale e consentire<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva interpretaziune. I privati sostengono questa opinione.Diversi partecipanti al<strong>la</strong> procedura di consultazione chiedono un articolo sull'obiettivoambientale o un articolo di principio nel<strong>la</strong> sezione sull'ambiente 68 '.Si esprimono a favore dell'introduzione del principio del<strong>la</strong> sostenibilità in questasezione i Verdi, le organizzazioni écologiste e gli ambienti del<strong>la</strong> chiesa 69 '.Zurigo chiede di introdurre i principi generali del<strong>la</strong> protezione dell'ambiente -sostenibilità, prevenzione, causalità - nell'articolo 51 AP 95 (protezione dell'ambiente),idea che era già stata ritenuta possibile nelle spiegazioni dell'AP95 e sostenuta anche dal Consiglio dei PF. Soletta auspica l'introduzione delprincipio del<strong>la</strong> sostenibilità nello stesso articolo, come pure nell'articolo 53 AP95 70) (foresta). Vi si può rinunciare perché l'articolo <strong>concernente</strong> lo scopo(art. 2 D 96) stabilisce il principio in forma generale. Il principio del<strong>la</strong> sostenibilitàesu<strong>la</strong> inoltre nel suo contenuto dal<strong>la</strong> questione ecologica e comprende anchecomponenti economiche e sociali. Sancire tale principio 50/0 nel<strong>la</strong> sezionesull'ambiente equivarrebbe quindi a una limitazione. Si potrebbe comunque rifletterese occorra riprendere il principio in questa sezione vista <strong>la</strong> sua notevoleimportanza nel settore ambientale.Dal momento che il principio del<strong>la</strong> sostenibilità riguarda, analogamente agli altridue principi (principio di prevenzione e principio di causalità), il contenutodi tutta <strong>la</strong> sezione, si potrebbe introdurre un articolo di principio che li enumeritutti e tre.Il D 96 sceglie un'altra soluzione poiché all'interno del capitolo «Competenze»nel titolo «Confederazione e Cantoni» bisognerebbe rinunciare nel<strong>la</strong> misura delpossibile a norme puramente programmatiche o a formu<strong>la</strong>zioni di principio.Corrisponde meglio al carattere del disegno costituzionale una procedura cheincluda i principi nelle re<strong>la</strong>tive disposizioni sulle competenze.I tre principi del diritto ambientale sono esposti nel seguente modo nel D 96:- sostenibilità: nell'articolo 2 (scopo), con un riferimento nell'articolo 58 (pianificazionedel territorio), ripreso esplicitamente nell'articolo 95 (agricoltura);- principio di prevenzione: nell'articolo 59 (protezione dell'ambiente);- principio di causalità: nell'articolo 59 (protezione dell'ambiente).Infine, il D 96 tiene conto delle critiche rivolte al<strong>la</strong> sistematica del<strong>la</strong> sezione sull'ambientenell'AP 95. L'esigenza di esprimere meglio l'importanza del<strong>la</strong> pianificazionedel territorio collocando il re<strong>la</strong>tivo articolo in una posizione preminenteè soddisfatta spostando detto articolo in testa al<strong>la</strong> sezione (nell'AP 95 sitrovava in penultima posizione). Vista l'interdipendenza tra <strong>la</strong> pianificazione


del territorio e <strong>la</strong> protezione dell'ambiente, già evocata nel titolo del<strong>la</strong> sezione,le esigenze dei partecipanti al<strong>la</strong> consultazione appaiono giustificate. Dal momentoche già attualmente <strong>la</strong> pianificazione del territorio ha <strong>la</strong> funzione dicoordinare tutti gli interventi re<strong>la</strong>tivi al territorio 71 ', anche l'aggiornamento diquesta sistematica, divergente dall'AP 95, lo conferma.Durante <strong>la</strong> procedura di consultazione si è chiesto inoltre di introdurre un articolosul suolo 72 ', e alcuni partecipanti hanno auspicato che venga menzionata<strong>la</strong> funzione sociale 73 ' del diritto di proprietà del suolo 74 '.Articolo 58 Pianificazione del territorioL'articolo 58 D 96 corrisponde all'attuale articolo 22 quater Cost 75 '. Nel settoredel<strong>la</strong> pianificazione del territorio, <strong>la</strong> competenza legis<strong>la</strong>tiva del<strong>la</strong> Confederazionesi limita all'emanazione di principi.La pianificazione territoriale ai sensi del capoverso 1 comprende <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazionedell'utilizzazione del suolo (pianificazione delle superfici d'utilizzazione)e il coordinamento dei compiti concernenti il territorio (pianificazionecoordinata del territorio, pianificazione trasversale). Gli obiettivi costituzionalidel<strong>la</strong> pianificazione del territorio (vale a dire l'appropriata utilizzazione delsuolo e l'ordinato insediamento del territorio) sono ripresi dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>in vigore. Dal<strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> pianificazione del territorio 76 ' è ripreso l'obiettivodi utilizzare il suolo con misura, elevandolo al grado costituzionale. Questascelta si giustifica con il fatto che tale obiettivo formu<strong>la</strong>to nel<strong>la</strong> legge può senzadubbio assumere lo stesso rango degli obiettivi stabiliti nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Inoltre,esso realizza il principio del<strong>la</strong> sostenibilità, contenuto nell'articolo <strong>concernente</strong>lo scopo, per il settore dell'utilizzazione del suolo. Soddisfa inoltre unarichiesta formu<strong>la</strong>ta durante <strong>la</strong> procedura di consultazione 77 '.Sul<strong>la</strong> base dell'articolo 58, <strong>la</strong> Confederazione non può occuparsi dei piani d'utilizzazionedel suolo; le sue competenze in materia di pianificazione si limitanotutt'al più ad alcune competenze specifiche. La pianificazione del territoriodeve essere effettuata come sinora «dai Cantoni»; l'obbligo di pianificazione78 ' dei Cantoni è sancito con le stesse parole del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente (art.22quater cpy j Cost.).// capoverso 2 stabilisce (conformemente all'ari. 22 quater cpv. 2 Cost.) <strong>la</strong> competenzadel<strong>la</strong> Confederazione in materia di promovimento e di coordinamento.La Confederazione è inoltre tenuta a col<strong>la</strong>borare con i Cantoni. Il mantenimentodi questa direttiva nei confronti del<strong>la</strong> Confederazione non sembra indispensabile:tale obbligo risulta in modo generale dall'essenza stessa dello Stato


•ederale (cfr. art. 34 D 96). I principali nnone di principio conformemente al capi•ettori cantonali da narte del nostro Con!mandato d'aggiornamento, non lo riteniamo delCosi.) a tener conto delle esigenze del<strong>la</strong> pianificazione del territorio nell'adem-Dimento dei suoi compiti. In tal modo si chiarisce che i principi (conformenenteal cpv. 1) non valgono solo per i Cantoni ma sono vinco<strong>la</strong>nti anche pera Confederazione. In questo capoverso si intende quindi «autovinco<strong>la</strong>re <strong>la</strong>Confederazione» 82) .Durante <strong>la</strong> procedura di consultazione diversi partecipanti hanno chiesto di:ompletare il principio del<strong>la</strong> sostenibilità 83 '. Si può rinunciare a questo prov-/edimento perché nell'articolo <strong>concernente</strong> lo scopo (art. 2 D 96) <strong>la</strong> sostenibiitàè sancita in forma generale. Inoltre, il principio è già stato attuato per iliettore specifico disciplinato in questo articolo mediante l'obiettivo di utilizzare1 cnrtl*"\ f»r*« t^*arcirrir\niï»riti dal<strong>la</strong> piamticazione"*' e i provvedimenti tederan per attuare IEpianificazione del territorio 85 '.


dotata di effetto derogatorio susseguente. La Confederazione può anche riscuoteretasse d'incitamento se in tal modo favorisce un comportamento deisoggetti economici auspicabile dal profilo del<strong>la</strong> politica ambientale 87 '.// capoverso i segue dapprima il testo dell'articolo 24 septies capoverso 1 Cost.La nozione di «ambiente» è intesa in senso <strong>la</strong>to e comprende:- animali e piante nonché il loro ambiente naturale;- aria, clima, suolo, acqua;- lo spazio vitale in quanto sistema che collega tra di loro gli elementi menzionati.Punto di partenza del<strong>la</strong> protezione dell'ambiente sono gli effetti nocivi o molestiper l'uomo e il suo ambiente; a questo proposito <strong>la</strong> Confederazione è tenuta,conformemente al testo in vigore del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, a lottare inprimo luogo contro l'inquinamento atmosferico e fonico. Queste priorità sonostate messe in discussione durante <strong>la</strong> procedura di consultazione. Si è chiestodi aggiungere altri pregiudizi dell'ambiente 88 ' o di non specificare in partico<strong>la</strong>rel'inquinamento atmosferico e fonico 89 '. Visto lo sviluppo del<strong>la</strong> situazioneambientale e delle conoscenze al riguardo, come pure delle possibilità di correttivi,non è sensato a lungo termine specificare nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> gli effetti nocivio molesti che devono essere combattuti prioritariamente. La problematicadei gas che provocano l'effetto serra o distruggono lo strato d'ozono, ad esempio,è stata riconosciuta come urgente solo negli ultimi anni. Non è affattoescluso, ma è anzi piuttosto probabile, che in futuro si svilupperanno nuovi pericolio si prenderà coscienza di problemi già esistenti. È quindi opportuno procedereal<strong>la</strong> riduzione del testo proposta e non allestire un elenco aggiornato cherisulterebbe comunque presto superato. Vista <strong>la</strong> portata delle competenze federali,non vi sono problemi a ridurre il testo, dal momento che i danni menzionatifinora in modo specifico rientrano tra gli «effetti nocivi e molesti».L'articolo sul<strong>la</strong> protezione dell'ambiente si riferisce agli effetti nocivi indirettiper l'uomo (ad es. provocati dall'inquinamento atmosferico, dell'acqua o delsuolo), mentre i danni diretti (ad es. avvelenamenti provocati da sostanze chimichepericolose) sono coperti dall'articolo 109 (protezione del<strong>la</strong> salute). A livellolegis<strong>la</strong>tivo questa differenziazione si attua con <strong>la</strong> coesistenza del<strong>la</strong> leggesul<strong>la</strong> protezione dell'ambiente e l'ordinanza sulle sostanze da un <strong>la</strong>to e <strong>la</strong> leggesui veleni con <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva ordinanza dall'altro 90 '.// capoverso 2 riprende i principi di prevenzione e di causalità dal<strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong>protezione dell'ambiente 91 '. Ha senso riprenderli nel testo costituzionale perchési tratta di principi fondamentali e-per soddisfare inoltre una richiestaespressa nel corso del<strong>la</strong> consultazione 92 '.


Secondo il principio di prevenzione, ogni effetto che (da solo o assieme ad altrieffetti) potrebbe diventare nocivo o molesto, deve essere limitato per quantopossibile. Secondo il detto «prevenire è meglio che curare» i possibili danni devonoessere evitati mediante una prevenzione meditata 93 ).Il principio di causalità intende far pagare i costi dei provvedimenti del<strong>la</strong> protezionedell'ambiente, siano essi preventivi o volti a rimuovere i danni, a chi licausa, nel<strong>la</strong> misura in cui gli effetti che si combattono possano essere attribuitia responsabili ben precisi. Quest'ultimi e non <strong>la</strong> comunità (quindi i contribuenti)devono assumere i costi dei provvedimenti presi. In tal modo, un comportamentoche minaccia e danneggia l'ambiente diventa un fattore di costo,che allo stesso tempo elimina le distorsioni concorrenziali rincarando le proceduredi produzione «a buon mercato» ma nocive per l'ambiente e rendendo piùconcorrenziali i metodi di produzione più costosi ma rispettosi dell'ambiente(internizzazione dei cosiddetti costi esterni) 94 '.// capoverso 3 corrisponde all'articolo 24 seplles capoverso 2 Cost. Questa riservad'esecuzione a favore dei Cantoni diverge dal disciplinamento generaledell'articolo 37 capoverso 1 primo periodo D 96: non il diritto <strong>federale</strong> in generalepuò affidare l'esecuzione al<strong>la</strong> Confederazione ma possono farlo solo i disciplinamentia livello di legge <strong>federale</strong>. In altre parole: è escluso il trasferimentodell'esecuzione al<strong>la</strong> Confederazione mediante una semplice ordinanza.A titolo d'innovazione si potrebbe inoltre ampliare l'articolo con un obbligogenerale di proteggere e di curare l'ambiente 95 '.Articolo 60 AcquaL'articolo 60 D 96 corrisponde all'articolo 24 bis Cost. sull'economia delle acquee a parti dell'articolo 24 Cost. 96 '. Esso riunisce i settori c<strong>la</strong>ssici del dirittodelle acque: utilizzazione delle forze idriche, protezione delle risorse idriche,opere idrauliche.Con l'articolo 24 bls Cost. si intendeva raggruppare le competenze federali inmateria idraulica che erano precedentemente disseminate in varie disposizioni,fissare una rego<strong>la</strong>mentazione uniforme e ampliar<strong>la</strong> ove necessario 97 '. La concezionenormativa del nostro Consiglio ha però subito modifiche essenziali nelcorso dei dibattiti par<strong>la</strong>mentari: il progetto è stato in effetti contestato in Par<strong>la</strong>mentoin misura inusitata 98 '. Per tale motivo, le attuali competenze federali inmateria idrica mancano di unità e di chiarezza:- l'utilizzazione delle forze idriche è, con qualche restrizione, di competenzadei Cantoni;- <strong>la</strong> protezione delle risorse idriche è da un <strong>la</strong>to oggetto di una competenza <strong>federale</strong>globale, dall'altro di una competenza <strong>federale</strong> limitata ai principi;


- nel settore delle opere idrauliche, <strong>la</strong> Confederazione dispone di una competenzaesclusiva.Tutte queste competenze legis<strong>la</strong>tive sono dotate di effetto derogatorio susseguente,vale a dire che quando <strong>la</strong> Confederazione emana una legge, questa sostituiscele eventuali disposizioni cantonali.Vista questa condizione di partenza, occorre attenersi, nel<strong>la</strong> sistematica costituzionale,al principio di un'enumerazione di competenze partico<strong>la</strong>reggiata; levostre Camere hanno respinto <strong>la</strong> proposta di accordare al<strong>la</strong> Confederazioneuna competenza generale 99 '. In partico<strong>la</strong>re, questa diversificazione tra <strong>la</strong> competenzadi principio e <strong>la</strong> competenza globale è stata esplicitamente voluta dalPar<strong>la</strong>mento 100) .L'articolo 60 D 96 si suddivide in un capoverso sui tre obiettivi del dirittoidrico, in un capoverso ciascuno sulle competenze concernenti <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione diprincipio e <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione globale del<strong>la</strong> Confederazione e in tre capoversi su importantiquestioni materiali.// capoverso i indica, riprendendo l'articolo 24 bls capoverso 1 Cosi., i treobiettivi del diritto idrico e obbliga <strong>la</strong> Confederazione a seguirli.L'obiettivo di utilizzare le risorse idriche con misura intende fare in modo chesi utilizzi <strong>la</strong> risorsa naturale «acqua» in modo parsimonioso. Per quanto concerne<strong>la</strong> difesa dagli effetti dannosi dell'acqua si intende tra l'altro <strong>la</strong> protezionecontro le piene I01) . Tra i provvedimenti di difesa si annoverano anchemisure preventive, come i rimboschimenti o le bonifiche fondiarie I02) .// capoverso 2 enumera le competenze legis<strong>la</strong>tive di principio, conformementeall'attuale articolo 24 bis capoverso 1 Cost.// capoverso 3 contiene le competenze legis<strong>la</strong>tive globali del<strong>la</strong> Confederazione,conformemente all'attuale articolo 24 bis capoverso 2 Cost.Con l'espressione «modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche» si intendeun influsso artificiale sulle condizioni atmosferiche. Attualmente si credemolto meno al<strong>la</strong> fattibilità di interventi di questo tipo e al<strong>la</strong> possibilità di control<strong>la</strong>rlirispetto a quanto si pensava all'epoca in cui è stato emanato l'articolo24 bis Cost. mentre lo scetticismo è aumentato 103) . Ciò nonostante, i progressidel<strong>la</strong> tecnica potrebbero imporre una rego<strong>la</strong>mentazione a livello <strong>federale</strong>. L'ar-


ticolo 24 bls capoverso 2 lettera d Cost. sul<strong>la</strong> rilevazione e l'utilizzazione di datiidrologici non deve più essere ripreso perché <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva competenza <strong>federale</strong> ècontenuta implicitamente nelle competenze conformemente ai capoversi 2 e 3del<strong>la</strong> presente disposizione e rappresenta peraltro un mezzo necessario peradempiere il mandato conformemente al capoverso 1. La competenza di rilevaree valutare dati statistici è espressa non esplicitamente anche in altri settori(es. art. 91 [politica congiunturale], art. 79 [ricerca]).// capoverso 4 riprende in una forma redazionale abbreviata l'articolo 24 bis capoverso3 Cost. <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> sovranità cantonale sulle acque e l'articolo24 bis capoverso 2 lettera e Cost. La sovranità specifica sulle acque non è attribuitaai Cantoni da questa disposizione, ma si tratta piuttosto di un chiarimento:assieme ai mandati legis<strong>la</strong>tivi non si attribuisce contemporaneamenteanche <strong>la</strong> sovranità specifica al<strong>la</strong> Confederazione 104 '. È fatto salvo il dirittodel<strong>la</strong> Confederazione di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto. Ilcapoverso attribuisce inoltre al<strong>la</strong> Confederazione <strong>la</strong> competenza di fissare limitire<strong>la</strong>tivi al canone che i Cantoni prelevano per l'utilizzazione del<strong>la</strong> acque (limitemassimo per il canone annuo).// capoverso 5 riprende l'articolo 24 bis capoverso 4 Cost. Disciplina <strong>la</strong> competenzadel<strong>la</strong> Confederazione nei rapporti intercantonali e internazionali.// capoverso 6 riprende l'articolo 24 bls capoverso 6 Cost. Coincide in varipunti con l'obbligo del rispetto conformemente all'articolo 34 D 96. Per «interessi»si intendono sia le necessità sia le possibilità di sviluppo 105 '.La riserva d'esecuzione a favore dei Cantoni (art. 24 bls cpv. 5 Cost.) è inseritanel<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione generale dell'articolo 37 capoverso l D 96.Riguardo al<strong>la</strong> corrispondente disposizione nell'AP 95, durante <strong>la</strong> procedura diconsultazione si è fatto notare che l'articolo 24 bis Cost. non è stato ripreso inmodo sufficientemente preciso 106) . Si è chiesto di riprendere completamente iltesto costituzionale in vigore 107 ' o si è raccomandato di riprenderne alcuni elementi,in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> sovranità cantonale sulle acque 108 ' e <strong>la</strong> competenza <strong>federale</strong>di legiferare in merito al<strong>la</strong> sicurezza degli impianti di sbarramento 109) .La CgC si è opposta a una normativa frammista di obiettivi e mandati legis<strong>la</strong>tivie ha presentato una propria proposta di testo, che abbiamo ripreso nel D96. La disposizione riprende ora ampiamente i contenuti e <strong>la</strong> forma dell'articolo24 bls Cost., con semplificazioni e spostamenti di tipo redazionale.Si è chiesto inoltre di completare il principio del<strong>la</strong> sostenibilità 110 '. Si può rinunciarea questo provvedimento perché l'articolo <strong>concernente</strong> lo scopo (art.2 D 96) stabilisce il principio in forma generale. Inoltre, il capoverso 1 vi fariferimento, incaricando <strong>la</strong> Confederazione di provvedere a utilizzare con misurale risorse idriche.


Articolo 61 ForestaL'articolo 61 D 96 UI) riprende l'articolo 24 Cost., nel<strong>la</strong> misura in cui questadisposizione concerne <strong>la</strong> foresta.Nel capoverso 1 sono sancite le funzioni essenziali del<strong>la</strong> foresta, come sono precisateattualmente nell'articolo 1 del<strong>la</strong> legge forestale (RS 921.0), elevate alrango costituzionale. Questa rivalutazione si giustifica in primo luogo perché,nel corso di questi ultimi decenni, sono stati sensibilmente modificati ed ampliatigli obiettivi del<strong>la</strong> conservazione del<strong>la</strong> foresta. Non bisogna in effetti limitarsia proteggere <strong>la</strong> foresta contro gli eventi naturali dannosi (quali va<strong>la</strong>nghe,scoscendimenti, erosione e s<strong>la</strong>vine), ma occorre anche assicurarle un'importantefunzione rego<strong>la</strong>trice di atmosfera, clima ed economia idrica. La forestaè inoltre un ambiente naturale per piante e animali, uno spazio di svago perl'uomo e <strong>la</strong> base di produzione dell'economia forestale. Al<strong>la</strong> protezione quantitativadel<strong>la</strong> foresta (conservazione del<strong>la</strong> superficie boschiva, cfr. art. 3 del<strong>la</strong>legge forestale; lotta contro il disboscamento totale, sostenibilità dell'utilizzazioneforestale) si è pertanto aggiunta una protezione qualitativa (lotta controi danni causati al<strong>la</strong> foresta) 1121 .Il capoverso 2 disciplina <strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazione nel settore del<strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione forestale. La competenza legis<strong>la</strong>tiva del<strong>la</strong> Confederazione si limitaall'emanazione di principi, concetto sinora espresso con l'espressione «alta vigi<strong>la</strong>nza».Il capoverso 3 riprende in una nuova forma redazionale elementi dell'articolo24 capoverso 2 Cost. sul<strong>la</strong> conservazione del<strong>la</strong> foresta.Nel<strong>la</strong> consultazione, diversi partecipanti hanno chiesto di completare il principiodel<strong>la</strong> sostenibilità" 3 '. Si può rinunciare a questo provvedimento perchél'articolo <strong>concernente</strong> lo scopo (art. 2 D 96) stabilisce il principio in forma generale.Inoltre, <strong>la</strong> sostenibilità dell'utilizzazione del<strong>la</strong> foresta è disciplinata a livellodi legge (art. 20 cpv. 1 e art. 5 e 7 LFo).Articolo 62 Protezione del<strong>la</strong> natura e del paesaggioL'articolo 62 D 96 I14) riprende l'articolo 24 sexies Cost.La competenza del<strong>la</strong> Confederazione comprende competenze generali in materiadi promovimento e obblighi di rispetto, come pure una competenza legis<strong>la</strong>tivadotata di effetto derogatorio susseguente per <strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> natura neisettori del<strong>la</strong> botanica e del<strong>la</strong> zoologia. La protezione del<strong>la</strong> natura comprendetutti i provvedimenti volti a conservare determinati beni dell'ambiente naturale,come piante, animali e monumenti naturali. La protezione del paesaggio comprendetutti i provvedimenti volti a conservare determinati beni dell'ambientemodel<strong>la</strong>to dall'uomo, che presentano aspetti caratteristici, quali siti, paesaggie monumenti culturali. L'articolo 24 scxies Cost. segue quindi intenti di conservazione,non innovativi. La motivazione è soprattutto di ordine ideale, ma i


provvedimenti previsti sono in un certo senso anche di ordine economico, inprimo luogo nell'interesse del turismo.Il capoverso 1, aggiornando l'articolo 24 sex ' es capoverso 1 Cost., stabilisce <strong>la</strong>competenza principale dei Cantoni per quanto concerne <strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> naturae del paesaggio. In generale, <strong>la</strong> competenza dei Cantoni deriva dall'articolo3 D 96, e per questo motivo l'AP 95 aveva rinunciato a definir<strong>la</strong> esplicitamente.Il D 96 menziona nuovamente <strong>la</strong> competenza cantonale, come richiestoda taluni durante <strong>la</strong> procedura di consultazione" 5 '. Vista <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione piuttostoconsistente che <strong>la</strong> Confederazione ha emanato sul<strong>la</strong> base delle sue competenzesancite dall'articolo 24 sexies capoversi 4 e 5 Cost., appare giustificatomantenere il principio del<strong>la</strong> ripartizione delle competenze, non sempre riconoscibilenel<strong>la</strong> realtà giuridica. Bisogna però precisare che i compiti del<strong>la</strong> Confederazioneriguardano settori centrali del<strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> natura e del paesaggio,in modo che l'importanza dell'esplicita attribuzione del<strong>la</strong> competenza aiCantoni da parte del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> si re<strong>la</strong>tivizza notevolmente.Il capoverso 2 sancisce l'obbligo generale del<strong>la</strong> Confederazione di rispettare,nell'adempimento dei suoi compiti, le esigenze del<strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> natura edel paesaggio, di avere cura di determinati beni ed eventualmente di conservarliintatti (cfr. art. 24 sexles cpv. 2 Cost.). Quando i Cantoni eseguono compiti federali,questo obbligo del<strong>la</strong> Confederazione riguarda ovviamente anche loro" 61 .Il capoverso 3 menziona le possibilità del<strong>la</strong> Confederazione di sostenere quantointrapreso nell'ambito del<strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> natura e del paesaggio, come pure<strong>la</strong> sua competenza e i mezzi di cui dispone per assicurare opere d'importanzanazionale.Il capoverso 4 descrive <strong>la</strong> responsabilità del<strong>la</strong> Confederazione nel<strong>la</strong> salvaguardiadel<strong>la</strong> fauna e del<strong>la</strong> flora" 7 '. Si attiene al riguardo all'articolo 24 sexles capoverso4 Cost. Caratterizzando ulteriormente questa protezione come salvaguardiadelle specie e degli spazi vitali nel<strong>la</strong> loro molteplicità naturale (biodiversità),segue contemporaneamente le disposizioni di diverse convenzioni internazionali"8 ', nelle quali <strong>la</strong> Svizzera si è impegnata a salvaguardare le specie e i biotopiin questo senso globale. A titolo d'esempio menzioniamo <strong>la</strong> convenzioneper <strong>la</strong> conservazione del<strong>la</strong> vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa" 9 ' e <strong>la</strong>convenzione delle Nazioni Unite sul<strong>la</strong> diversità biologica I20) .


Il capoverso 5 riprende con qualche lieve modifica redazionale il testo dell'iniziativaaccettata nel 1987 da popolo e Cantoni sul<strong>la</strong> protezione delle paludi -iniziativa di Rothenthurm (art. 24 sexies cpv. 5 Cost.). Definisce determinate paludie paesaggi palustri quali beni protetti e contiene un divieto di costruire edi modificare il suolo, unitamente alle re<strong>la</strong>tive eccezioni. Le re<strong>la</strong>tive norme legalisi trovano nel<strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> natura e del paesaggio I2I) , chenell'articolo 23d introdotto nel 1995 contiene una garanzia condizionata dellostato di fatto per quanto concerne le costruzioni edificate lecitamente.La disposizione transitoria re<strong>la</strong>tiva all'articolo 24 sex ' es capoverso 5 Cost. («Rothenthurm»)non è ripresa nel D 96, perché le questioni da essa disciplinate appartengonoal livello legis<strong>la</strong>tivo e non a quello costituzionale. Inoltre, <strong>la</strong> disposizionetransitoria riguarda solo gli impianti, le costruzioni e le modifiche delsuolo allestiti dopo il 1° giugno 1983 e quindi prima che l'iniziativa di Rothenthurmfosse accettata (6 dicembre 1987); essa non ha quindi un'importanza duratura.La retrocessione al livello legis<strong>la</strong>tivo comporta alcuni adeguamenti: per potersbrigare i casi non ancora trattati conformemente al<strong>la</strong> decisione di popolo eCantoni, è necessario emanare un disciplinamento corrispondente a livello legis<strong>la</strong>tivoperché le decisioni da prendere non possono basarsi unicamente sull'ordinanzasulle torbiere alte e su quel<strong>la</strong> sulle paludi 122) . Esse non offrono infatti- in quanto ordinanze - una sufficiente base legale per imporre obblighi 123) .Fintanto che non si sarà proceduto al<strong>la</strong> trasposizione legale, <strong>la</strong> disposizionetransitoria re<strong>la</strong>tiva all'articolo 24 sex ' es capoverso 5 Cost. rimane in vigore sul<strong>la</strong>base del numero II capoverso 2 del decreto <strong>federale</strong> su una <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>aggiornata 124 '.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione si è sostenuta anche l'opinione secondo <strong>la</strong>quale <strong>la</strong> disposizione transitoria deve essere ripresa a livello costituzionale 125 '.L'articolo 62 D 96 segue nel contenuto, con qualche semplificazione redazionaie,l'articolo 24 sexies Cost. Diversi partecipanti al<strong>la</strong> consultazione I26) hannocriticato il fatto che l'articolo 54 AP 95 riprendeva in misura insufficiente il dirittoin vigore; essi hanno pertanto chiesto di riprendere al<strong>la</strong> lettera il testo costituzionalein vigore 127 '. Le modifiche rispetto alPavamprogetto posto in consultazionetengono conto di questa critica.


Diversi partecipanti al<strong>la</strong> consultazione chiedono di aggiungere il principio del<strong>la</strong>sostenibilità 128) . Si può tuttavia rinunciarvi perché l'articolo <strong>concernente</strong> loscopo (art. 2 D 96) stabilisce il principio in forma generale.Articolo 63 Pesca e cacciaL'articolo 63 D 96 riprende l'articolo 25 Cost 129 '.La competenza legis<strong>la</strong>tiva del<strong>la</strong> Confederazione è limitata all'emanazione diprincipi 130 ', come risulta ormai direttamente dal nuovo testo costituzionale.Oggetto di protezione non è il singolo animale; si tratta invece di rego<strong>la</strong>re econservare gli effettivi di animali oggetto di caccia e pesca. La disposizionesuppone che caccia e pesca debbano continuare a esistere ed essere ancora sottoposteal<strong>la</strong> regalia dei Cantoni, ma con un disciplinamento di diritto <strong>federale</strong>di certi punti - segnatamente legittimazione del<strong>la</strong> caccia, specie che possono esserecacciate, periodo di divieto, territori protetti e salvaguardia dei biotopi131) . D'altro canto, <strong>la</strong> protezione generale degli animali è valida anche neiconfronti degli animali che possono essere cacciati conformemente all'articolo64 D 96 (sinora art. 25 bis Cost.).L'obiettivo contenuto nell'AP 95, ripreso dall'articolo 25 Cost. («per conservarei mammiferi selvatici e per proteggere gli uccelli») non è più ritenuto adeguatoda diversi partecipanti al<strong>la</strong> consultazione. Essi chiedono di cancel<strong>la</strong>requesta parte di frase 132 ' o di sostituir<strong>la</strong> con l'obiettivo del<strong>la</strong> conservazionedel<strong>la</strong> molteplicità delle specie 133 '. Il D 96 realizza <strong>la</strong> seconda proposta. In questomodo risulta, per quanto concerne <strong>la</strong> protezione delle specie, una certa sovrapposizionecon l'articolo 62 capoverso 4, di più vasta portata. Il riferimentoesplicito al<strong>la</strong> conservazione del<strong>la</strong> molteplicità delle specie nell'articolo sul<strong>la</strong> cacciae sul<strong>la</strong> pesca è giustificato tuttavia dall'importanza di questo aspetto. Inoltre,corrisponde allo scopo delle leggi in materia 134 '. Sarebbe comunque pensabileanche <strong>la</strong> rinuncia al<strong>la</strong> specificazione che inizia con «in partico<strong>la</strong>re».Anche per questo articolo diversi partecipanti al<strong>la</strong> consultazione hanno chiestodi aggiungere il principio del<strong>la</strong> sostenibilità 135 '. Si può ancora una volta rinunciarviperché l'articolo <strong>concernente</strong> lo scopo (art. 2 D 96) definisce il principioin forma generale. A livello legis<strong>la</strong>tivo l'utilizzazione auspicata è precisata nel<strong>la</strong>legge <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> pesca con l'espressione «sfruttamento a lungo termine»,nel<strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> caccia con quello di « gestione adeguata» 136 '.


Articolo 64 Protezione degli animaliL'articolo 64 corrisponde all'articolo 25 bis Cost. 137) .Il capoverso 1 sancisce <strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazione in merito al<strong>la</strong> protezionedegli animali, conformemente all'attuale articolo 25 bis Cost. Esso attribuisceal<strong>la</strong> Confederazione una competenza legis<strong>la</strong>tiva globale. Mira al<strong>la</strong> protezionedell'animale contro i comportamenti sconsiderati dell'uomo che gli causanosofferenze, dolori e danni fisici o l'espongono a stati d'angoscia (FF 1972II 1220). È in tal senso che l'articolo 1 capoverso 1 del<strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> protezionedegli animali I38> par<strong>la</strong> di «benessere» degli animali. Oggetto di protezionesono quindi gli animali che «possono sentire dolore»; <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> parte inquesto contesto dal presupposto che l'uomo «non può disporre liberamente ditali animali» 139) . L'articolo 25 bls Cost. aveva sostituito il precedente articolosul divieto del<strong>la</strong> macel<strong>la</strong>zione rituale (art. 25 bls nel<strong>la</strong> versione del 1893), alquale si era dapprima fatto riferimento nelle disposizioni transitorie (art. 12disp. trans. Cost.) e in seguito - nel 1978 - nel<strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> protezione deglianimali 140 '.Il capoverso 2 riprende, in forma redazionale abbreviata, le direttive legis<strong>la</strong>tivedell'attuale articolo sul<strong>la</strong> protezione degli animali (art. 25 bis cpv. 2 Cost.).La riserva d'esecuzione a favore dei Cantoni (art. 25 bis cpv. 3 Cost.) è ripresanel capoverso 3. Questa riserva diverge dal disciplinamento generale dell'articolo37 capoverso 1 primo periodo D 96: non il diritto <strong>federale</strong> in generale puòaffidare l'esecuzione al<strong>la</strong> Confederazione ma possono farlo solo i disciplinamentimediante legge <strong>federale</strong>. In altre parole: è escluso il trasferimento dell'esecuzioneal<strong>la</strong> Confederazione mediante una semplice ordinanza 14I) .Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione è stata chiesto 142) o proposto 143) di riprenderetestualmente <strong>la</strong> disposizione costituzionale attualmente in vigore. A questerichieste si oppone il fatto che <strong>la</strong> riduzione del capoverso 2 è puramente redazionale.La seconda parte dell'articolo 25 bls Cost. capoverso 2 lettera f <strong>concernente</strong><strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione sull'importazione di prodotti animali non era stata ripresaespressamente nell'AP 95 e diversi partecipanti al<strong>la</strong> consultazione hanno criticatoquesto fatto 144 '. L'articolo 64 capoverso 2 lettera b D 96 riprende oranuovamente questa competenza <strong>federale</strong>; <strong>la</strong> ripresa di questa direttiva legis<strong>la</strong>tivadal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> vigente chiarisce che non è prevista alcuna modifica- sia nel<strong>la</strong> portata delle competenze <strong>federale</strong> sia nell'elenco delle materieper le quali si ritiene necessario un disciplinamento. Dieci privati chiedono inoltredi introdurre un divieto di vivisezione, ma questo esulerebbe dal mandatodi aggiornamento.


Sezione 4:Opere pubbliche, trasporti, energia e mezzi di comunicazioneDopo le disposizioni concernenti <strong>la</strong> pianificazione del territorio e l'ambiente seguonole norme che riguardano le grandi infrastrutture rilevanti per l'assettoterritoriale: le vie di traffico, gli impianti produttori di energia, le poste e letelecomunicazioni. In conclusione, e in un certo senso come anello di collegamentocon gli articoli concernenti <strong>la</strong> formazione e <strong>la</strong> cultura, vi sono le disposizionisui mezzi di comunicazione (radio, televisione, cinema). La struttura corrispondeampiamente all'AP 95; <strong>la</strong> sezione è stata soltanto arricchita e completatacon una disposizione ciascuna sulle opere pubbliche e sul cinema.L'utilizzazione delle strade è di principio esente da tasse. La <strong>Costituzione</strong> limitatuttavia questo principio; <strong>la</strong> Confederazione riscuote tre tasse re<strong>la</strong>tive al trafficoprivato, in partico<strong>la</strong>re:- una tassa sul traffico pesante (dapprima ancora in forma forfettaria, in seguitocommisurata alle prestazioni);- un'imposta sul consumo di carburanti (imposta sugli oli minerali, compresauna sovraimposta);- una tassa sull'utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno autostradale).Queste tasse hanno un diverso carattere giuridico. La tassa sul traffico pesantee il contrassegno autostradale sono contributi di carattere parzialmente fiscale.Le altre tasse devono essere considerate come imposte (imposta forfettaria sultraffico pesante [imposta sul possesso]; imposta sugli oli minerali [imposta sultraffico]; soprattassa sugli oli minerali [imposta per trasferire i costi]). Le tassecontribuiscono in parte a coprire i costi del traffico stradale, in parte servonoper alimentare <strong>la</strong> cassa <strong>federale</strong> generale. Per motivi di trasparenza, le tassesono disciplinate in re<strong>la</strong>zione alle competenze specifiche, e non - o non solo- nel capitolo <strong>concernente</strong> l'ordinamento finanziario. Rispetto all'AP 95 <strong>la</strong>tassa sul traffico pesante e le altre tasse sul traffico stradale sono definiteognuna in una propria disposizione, per motivi di precisione (destinazione vinco<strong>la</strong>ta)e di trasparenza.Articolo 65 Opere pubblicheL'articolo 65 D 96 aggiorna <strong>la</strong> disposizione sulle opere pubbliche dell'articolo23 Cosi 145) . La competenza in materia di opere pubbliche autorizza <strong>la</strong> Confederazionea ordinare determinate realizzazioni appoggiandosi direttamentesul<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, quindi senza previa rego<strong>la</strong>mentazione in una legge <strong>federale</strong>146. Poiché anche i Cantoni sono autorizzati a erigere opere pubbliche, ricorrendose del caso al diritto d'espropriazione, è data, per tale aspetto, unacompetenza paralle<strong>la</strong>.L'articolo 65 autorizza <strong>la</strong> Confederazione a erigere essa stessa opere pubbliche,nell'interesse del Paese, o a sostenere <strong>la</strong> realizzazione di tali opere. Le autorità1451 La disposizione è identica all'art. 58 AP 95.l46) Cfr. Jagmetti, Commentario Cost., art. 23, marg. 3. Per quanto concerne il rapportotra questa competenza di prestazione e il principio di legalità, cfr. ibidem, marg.35-39.241


devono giudicare sotto l'aspetto politico se intendono in generale realizzare osostenere <strong>la</strong> realizzazione di tali opere, quali opere ritengono di poter attuareo incoraggiare e in che misura intendono contribuirvi. Se <strong>la</strong> Confederazione costruisceessa stessa, <strong>la</strong> gestione e <strong>la</strong> manutenzione dell'opera le incombono perprincipio. Per contro essa non è autorizzata, sul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> competenza generalere<strong>la</strong>tiva alle opere pubbliche, a contribuire alle spese di gestione e manutenzionedi opere di terzi. La Confederazione può però paralle<strong>la</strong>mente continuarea realizzare determinate opere fondandosi su diverse competenze specifiche.Queste autorizzazioni specifiche sono preminenti rispetto al<strong>la</strong> competenzagenerale in materia di opere pubbliche. L'articolo 65 non deve quindi essere applicatoper soppiantare condizioni e limiti delle prestazioni federali fondate sucompetenze materiali partico<strong>la</strong>ri.Tuttavia, quando manca una competenza legis<strong>la</strong>tiva <strong>federale</strong>, occorre riferirsial<strong>la</strong> competenza generale del<strong>la</strong> Confederazione in materia di opere pubbliche.La Confederazione ha il diritto di espropriare nell'ambito delle sue competenzemateriali costituzionali (art. 23 cpv. 2 Cost.) e non deve quindi invocare <strong>la</strong> propriacompetenza in materia di opere pubbliche. Quanto alle costruzioni pubblicheche portano danno agli interessi militari del<strong>la</strong> Confederazione (riserva formu<strong>la</strong>tafinora dall'ari. 23 cpv. 2 Cost.), esse non dovrebbero assumere importanzapoiché <strong>la</strong> Confederazione, sul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> competenza in materia militare,ha comunque già l'obbligo di tener conto dei bisogni del<strong>la</strong> difesa nel<strong>la</strong>pianificazione delle sue opere pubbliche l47 '. Per quanto concerne il diritto dell'Assemblea<strong>federale</strong> di intervenire motu proprio contro l'allestimento di operepubbliche, esso non ha finora avuto importanza pratica 1481 . Si giustifica quindi<strong>la</strong> rinuncia a riprendere questo capoverso obsoleto. Durante <strong>la</strong> procedura diconsultazione non vi sono praticamente state obiezioni al riguardo 149 '.In re<strong>la</strong>zione ai grandi progetti di costruzione nel settore dei trasporti pubblici,attualmente sono in corso <strong>la</strong>vori legis<strong>la</strong>tivi a livello costituzionale. Nel nostromessaggio del 26 luglio 1996 I50) abbiamo proposto disposizioni transitorie divasta portata re<strong>la</strong>tive all'articolo 23 Cost. Occorre seguire l'ulteriore sviluppodei <strong>la</strong>vori.Articolo 66 Circo<strong>la</strong>zione stradaleL'articolo 66 riunisce in una forma redazionalmente più concisa gli articoli 37e 37 bis Cost. e corrisponde all'articolo 59 AP 95. Durante <strong>la</strong> consultazionesono state presentate solo alcune proposte'di modifica, ad esempio quel<strong>la</strong> dimenzionare <strong>la</strong> sovranità cantonale sulle strade 151 ', di riprendere i principi disostenibilità o di causalità 152 ' e di emanare obiettivi per ridurre il traffico privatomotorizzato 153 '.


Il capoverso 1 sancisce <strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazione nel settore del dirittodel<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione stradale giusta l'articolo 37 bis capoverso 1 Cost.; <strong>la</strong>competenza legis<strong>la</strong>tiva è globale. In considerazione delle necessità pratiche edegli obblighi internazionali del<strong>la</strong> Svizzera, occorre trasformare in obbligo <strong>la</strong>facoltà attuale di legiferare. Secondo un'interpretazione incontestata, <strong>la</strong> competenzasi riferisce al<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione stradale globale, quindi non soltanto alle«automobili e ai velocipedi». Nell'ambito di tale competenza, <strong>la</strong> Confederazionepuò emanare prescrizioni 154 ' su:- regole di polizia per <strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione sulle strade pubbliche e private,- ammissione dei veicoli e dei conducenti,- questioni assicurative e di responsabilità civile in materia di circo<strong>la</strong>zione stradale,- diritto penale in materia di circo<strong>la</strong>zione stradale.Come finora, i Cantoni conservano <strong>la</strong> sovranità sulle strade, in partico<strong>la</strong>re ildiritto di limitare o vietare <strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione dei veicoli in singoli casi (art. 37 biscpv. 2 primo periodo Cost.), fattore che non ha bisogno di citazione partico<strong>la</strong>re.Ma tali limitazioni devono poter essere motivate dal<strong>la</strong> salvaguardia di interessipubblici. Può trattarsi ad esempio di limitazioni risultanti dall'utilizzazionedelle strade, restrizioni basate sul<strong>la</strong> pianificazione del territorio o sul<strong>la</strong>protezione dell'ambiente (quali l'istituzione di zone pedonali all'interno dellecittà, <strong>la</strong> moderazione del traffico nei quartieri residenziali, <strong>la</strong> gestione delle areedi posteggio) 155 '.Il capoverso 2 riprende inizialmente l'articolo 37 capoverso 1 Cost. La disposizioneaccorda al<strong>la</strong> Confederazione l'alta vigi<strong>la</strong>nza sulle strade, nel<strong>la</strong> misura incui sia giustificata dall'interesse nazionale (segnatamente il traffico di transitointercantonale e internazionale, il trasporto professionale, rego<strong>la</strong>re di personee <strong>la</strong> difesa nazionale); essa concerne quindi le strade che fanno parte di una reted'importanza superiore. La nozione di «strade nazionali» comprende anche costruzioniiso<strong>la</strong>te quali i ponti. L'«alta vigi<strong>la</strong>nza» non implica alcun diritto diemanare norme legis<strong>la</strong>tive; <strong>la</strong> Confederazione ha unicamente il diritto di intervenirein caso di manutenzione insufficiente delle strade di cui si tratta e (eccezionalmente)di censurare <strong>la</strong> mancata realizzazione di certi collegamenti nonchédi ordinare i provvedimenti richiesti 156 '. Il cofinanziamento del<strong>la</strong> rete stradaleda parte del<strong>la</strong> Confederazione (art. 70 cpv. l D 96; sinora art. 36 ter Cost.) leapre importanti possibilità d'influenza: dopo aver consultato i Cantoni, il nostroConsiglio definisce <strong>la</strong> rete delle strade principali sovvenzionabili; inoltre,l'Ufficio <strong>federale</strong> delle strade partecipa al<strong>la</strong> pianificazione delle strade principali157 '. Quanto al resto, i Cantoni rimangono sovrani in materia di circo<strong>la</strong>zionestradale. In quanto tali, essi pianificano, costruiscono, provvedono al<strong>la</strong> manutenzionedel<strong>la</strong> rete delle strade pubbliche e determinano l'utilizzazione mediantedecisione di assegnazione 158 '.


Il capoverso 2 riprende inoltre il diritto del<strong>la</strong> Confederazione di designare lestrade necessarie al grande transito (art. 37 bis cpv. 2 secondo periodo Cost.) 159) .La riserva di utilizzazione a favore del<strong>la</strong> Confederazione (art. 37 bis cpv. 2terzo periodo Cost.) risulta dalle partico<strong>la</strong>ri competenze specifiche nel settoredel<strong>la</strong> difesa nazionale e del trasporto professionale e rego<strong>la</strong>re di persone e nonha bisogno di essere menzionato esplicitamente.Il capoverso 3 riprende l'esenzione dalle tasse giusta l'articolo 37 capoverso 2Cost. Di conseguenza, nessuna tassa può essere riscossa per l'uso comune dellestrade pubbliche. Per valutare se il posteggio di veicoli rientra nell'uso comuneesonerato da tasse occorre procedere in modo differenziato a seconda delluogo. L'esenzione dalle imposte concerne soltanto i pedaggi e non l'impostasui veicoli a motore; essa è peraltro limitata dagli articoli 69 e 70 D 96 concernentile tasse sul traffico pesante e sull'utilizzazione delle strade nazionali.L'Assemblea <strong>federale</strong> può inoltre autorizzare <strong>la</strong> riscossione di tasse in casi speciali,come fu il caso per <strong>la</strong> galleria stradale del Gran San Bernardo 160) . Nel<strong>la</strong>consultazione si sono espressi sia fautori dell'esenzione dalle tasse I61) sia fautoridelle tasse (roadpricing) 162) . Una rinuncia al principio dell'esenzione dalletasse, come era stata proposta nel<strong>la</strong> documentazione <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> consultazione,non appare tuttavia coerente al momento. Due partecipanti al<strong>la</strong> proceduradi consultazione 163 ' hanno inoltre proposto di introdurre il capoverso 3nel<strong>la</strong> tassa sul<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione stradale per considerazioni sistematiche. Nel D 96si rinuncia tuttavia a questo cambiamento perché è prioritario l'aspetto dell'utilizzazionedelle strade, e meno quello del<strong>la</strong> riscossione delle tasse.Articolo 67 Strade nazionaliQuesta disposizione corrisponde all'attuale articolo 36 bis Cost. e all'articolo 60AP 95. Prevede l'istituzione e <strong>la</strong> manutenzione di una rete di strade per ilgrande traffico che copra l'insieme del<strong>la</strong> Svizzera e accorda al<strong>la</strong> Confederazioneuna competenza limitata a tale scopo, quindi frammentata per questoaspetto. Poiché i Cantoni continuano a essere tito<strong>la</strong>ri del<strong>la</strong> sovranità in materiastradale e possono quindi costruire strade proprie a grande traffico, si può par<strong>la</strong>redi una competenza <strong>federale</strong> paralle<strong>la</strong>.Nel<strong>la</strong> consultazione pochi hanno fatto osservazioni su questo articolo. Tre partecipantial<strong>la</strong> consultazione chiedono di riprendere l'articolo 36 bis senza modificarlo164) .Il capoverso 1 riprende in forma abbreviata l'articolo 36 bis capoverso 1 Cost.La definizione di strade nazionali (art. 36 bls cpv. 1 secondo periodo Cost.) èsufficientemente enunciata nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> e può anche essere cancel<strong>la</strong>tadal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Il capoverso 2 riprende, pure in forma abbreviata, l'articolo 36 bls capoverso 2Cost. Il fatto che «il compito spettante a un Cantone può essere assunto» dal<strong>la</strong>


Confederazione (art. 36 bis cpv. 2 secondo periodo) è compreso nell'obbligodel<strong>la</strong> Confederazione di assumere <strong>la</strong> costruzione e <strong>la</strong> manutenzione di una retedi strade nazionali.Il capoverso 3 contiene <strong>la</strong> direttiva dell'articolo 36 bls capoverso 3 Cost., secondocui deve essere risparmiato il suolo utilizzabile economicamente.Il capoverso 4 corrisponde all'attuale articolo 36 bis capoverso 4 Cost. Il testosottolinea maggiormente l'aspetto comunitario. Si rileva quindi che costruzionee manutenzione delle strade nazionali sono praticamente compito comune diConfederazione e Cantoni I65) . Per il rimanente, il testo normativo continua amenzionare i principi più importanti del<strong>la</strong> ripartizione delle spese, tenuto contodei carichi imposti ai diversi Cantoni dalle strade nazionali, nonché dell'interessee del<strong>la</strong> capacità finanziaria dei medesimi. Le spese comprendono gliesborsi per <strong>la</strong> costruzione, <strong>la</strong> manutenzione e l'esercizio.La menzione del<strong>la</strong> sovranità dei Cantoni in materia stradale (art. 36 bis cpv. 6Cost.) è superflua in ragione del<strong>la</strong> loro competenza generale sussidiaria (art. 3e 35 D 96).Articolo 68 Transito transalpinoL'articolo 68 riprende ampiamente il testo dell'iniziativa delle Alpi (art. 36 sexiesCost.; art. 22 disp. trans. Cost.), con qualche modifica redazionale nel capoverso2 secondo periodo e nel capoverso 3 secondo periodo, e corrisponde all'articolo61 AP 95. Nel<strong>la</strong> consultazione <strong>la</strong> disposizione è stata in parte espressamentesostenuta 1661 , in parte respinta 167 '. Le argomentazioni concernentil'articolo sono definite dubbie da alcuni partecipanti al<strong>la</strong> procedura di consultazione168) , poiché si da loro un'importanza più ampia di quanto auspicasserogli autori dell'iniziativa. Secondo il TCS, i capoversi 2 e 3 dovrebbero esserestrutturati in modo conforme al diritto internazionale.L'articolo intende ridurre in misura ecologicamente accettabile gli effetti negatividel traffico di transito nel<strong>la</strong> regione alpina. Il capoverso 1 formu<strong>la</strong> un mandatogenerale di protezione; i capoversi 2 e 3 enumerano due provvedimentiprecisi (trasferimento del trasporto di merci dal<strong>la</strong> strada al<strong>la</strong> ferrovia, divietodi aumentare <strong>la</strong> capacità delle strade di transito). Questa disposizione permetteal<strong>la</strong> Confederazione di disporre di una competenza globale concorrente (dotatadi effetto derogatorio susseguente) sotto forma di mandato imperativo.La nozione di «transito» ai sensi del capoverso 1 dev'essere interpretata: essacomprende tutti i tipi di traffico, vale a dire il traffico stradale, ferroviario eaereo. Tuttavia, specialmente in re<strong>la</strong>zione al capoverso 2, è evidente che il trafficoferroviario gode di statuto preferenziale, essendo comparativamente il piùrispettoso dell'ambiente. Non è chiaro se <strong>la</strong> nozione di traffico di transito comprenda,oltre al traffico da confine a confine, anche il traffico transfrontalieroche attraversa le Alpi da e per <strong>la</strong> Svizzera (traffico d'esportazione e trafficod'importazione) nonché il traffico interno che attraversa <strong>la</strong> barriera alpina.


Gli autori dell'iniziativa e il nostro Consiglio sembrano piuttosto propendereper un'interpretazione restrittiva di tale nozione 169 '. A favore di un'ampia interpretazionedel capoverso 1 vi sono invece il tenore diversificato dei capoversiI e 2 nonché alcune dichiarazioni fatte nel corso dei dibattiti par<strong>la</strong>mentari 170 '.Essa è inoltre una chiave partico<strong>la</strong>rmente preziosa per un'applicazione dell'articolocostituzionale conforme ai trattati internazionali e alle norme europee,poiché permette di trasferire il traffico stradale internazionale sul<strong>la</strong> ferrovia, inaccordo con una politica dei trasporti attraverso le Alpi globale ed equilibrata.Un'interpretazione ampia si armonizza quindi meglio con l'obiettivo generaledell'articolo costituzionale, vale a dire un contenimento globale del trafficostradale transalpino.Nei capoversi 2 e 3 si intende a priori solo // transito nel senso stretto del termine:il traffico da confine a confine, per il quale il capoverso 2 comprendeunicamente il trasporto di merci, mentre il capoverso 3 copre anche il trasportodelle persone I71 >.A differenza del testo del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in vigore, nel capoverso 2 non si menzionapiù espressamente che il nostro Collegio può prendere i provvedimentinecessari per via d'ordinanza. Alcuni partecipanti al<strong>la</strong> consultazione auspicanoche <strong>la</strong> riduzione del testo non comporti modifiche materiali 172) . Non ci troviamodi fronte a questo caso perché il nostro Consiglio emana disposizioni legis<strong>la</strong>tiveconformemente all'articolo 170 capoverso 1 sempre per via d'ordinanzae non per via legis<strong>la</strong>tiva.II divieto di aumentare <strong>la</strong> capacità conformemente al capoverso 3 richiede -come è già il caso con il diritto in vigore - una definizione legale delle «stradedi transito nel<strong>la</strong> regione alpina 173 '.Disposizione transitoria: II trasferimento del traffico di transito delle mercidal<strong>la</strong> strada al<strong>la</strong> ferrovia deve essere concluso entro dieci anni dall'acccttazionedell'articolo 36 s es capoverso 2 Cost., avvenuta nel<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re del20 febbraio 1994 (cfr. art. 22 disp. trans. Cost.). L'Accordo sul traffico ditransito 174 ' scade invece circa un anno più tardi, vale a dire il 23 gennaio 2005.L'indicazione del<strong>la</strong> competenza del nostro Consiglio di emanare ordinanze(disp. trans. AP 95 secondo periodo) non è indispensabile ed è stata anche criticatanel<strong>la</strong> consultazione 175 '.Articolo 69 Tassa sul traffico pesanteII contenuto e <strong>la</strong> struttura dell'articolo 69 D 96 corrispondono a quelli dell'articolo36 qualer Cost. Il D 96 riprende inoltre, come disposizione transitoria, il testostesso dell'articolo 21 disp. trans. Cost.; <strong>la</strong> disposizione corrisponde ad alcuneparti dell'articolo 62 AP 95.


L'imposizione del traffico pesante è attualmente oggetto di modifiche profonde:nel 1994 è entrata in vigore <strong>la</strong> nuova rego<strong>la</strong>mentazione che permetteun'imposizione di durata illimitata. In un primo tempo è stata istituita, a fine1994, una tassa forfetaria per il traffico pesante nell'articolo 21 disp. trans.Cosi. Questa disposizione ha sostituito l'articolo 17 disp. trans. Cost., pure direttamenteapplicabile. In un secondo tempo, sul<strong>la</strong> base dell'articolo 36 quaterCost., <strong>la</strong> tassa dovrebbe diventare proporzionale alle prestazioni. Lo scopo èquello di stabilire un sistema di riscossione che sia strettamente coordinato al<strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione dell'UE. Il principio del<strong>la</strong> trasparenza dei costi sarà determinante.Con <strong>la</strong> tassa sul traffico pesante sono inoltre perseguiti anche obiettivi di politicaenergetica e dell'ambiente. Le spese di manutenzione delle strade potrannoessere ripartite in partico<strong>la</strong>re in funzione del numero dei chilometri percorsi,del peso totale del veicolo, del numero degli assi o ancora delle emissioni nocive.11 capoverso I da competenza al<strong>la</strong> Confederazione di riscuotere sul traffico pesanteuna tassa commisurata alle prestazioni o al consumo. Così si intende addebitarele spese di manutenzione delle strade a chi le causa. L'«internizzazione»dei costi ha inoltre effetti secondari auspicabili sul piano ecologico (riduzionedel numero dei viaggi a vuoto, trasferimento del traffico al<strong>la</strong> ferrovia,ecc.). La tassa sul traffico pesante è una tassa causale che richiede una basecostituzionale speciale, considerato che sulle strade pubbliche non possono essereriscosse tasse (art. 66 cpv. 3 D 96; art. 37 cpv. 2 Cost.).Il capoverso 2 contemp<strong>la</strong> prescrizioni concernenti l'impiego del prodotto nettoottenuto mediante <strong>la</strong> riscossione del<strong>la</strong> tassa sul traffico pesante: esso è destinatoa coprire i costi stradali causati dal traffico pesante.È tuttora previsto di far partecipare i Cantoni al prodotto netto del<strong>la</strong> tassa sultraffico pesante. I Cantoni 176 ' auspicano che questa partecipazione sia disciplinatain modo più dettagliato rispetto a quanto è stato proposto nell'AP 95 (ripresatestuale dell'ari. 36i uater cpv. 3 secondo periodo Cost.). Il D 96 tiene ampiamenteconto di questa proposta: a parte qualche picco<strong>la</strong> modifica redazionaie,il capoverso 3 corrisponde testualmente al diritto vigente. Nel<strong>la</strong> ripartizionedegli importi bisogna prendere in considerazione <strong>la</strong> situazione partico<strong>la</strong>redelle regioni di montagna e periferiche.La disposizione transitoria riprende testualmente l'articolo 21 disp. trans. Cost.Essa contiene disposizioni direttamente applicabili per <strong>la</strong> riscossione di unatassa forfetaria sui veicoli pesanti, valevole fino a che <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione emani unatassa dipendente dalle prestazioni, ma al più tardi al<strong>la</strong> fine del 2004. La definizionedelle categorie è stata leggermente modificata e adattata al disciplinamentolegis<strong>la</strong>tivo 177) <strong>concernente</strong> il numero di assi, che in questo caso è il criteriodeterminante.Articolo 70 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul trafficoL'articolo 70 D 96 ingloba gli articoli 36 ter e 36 c ' uint i uies Cost. La disposizionecorrisponde ad alcune parti dell'articolo 62 AP 95.


Il capoverso 1, in sintonia con l'articolo 123 capoverso 1 lettera e, conferisceal<strong>la</strong> Confederazione <strong>la</strong> competenza fiscale di riscuotere una imposta sul consumo.Il capoverso 2 ha per oggetto <strong>la</strong> tassa sull'utilizzazione delle strade nazionali(contrassegno stradale). Si tratta di una tassa di carattere anche fiscale poichéè previsto un modo di riscossione forfettario. La tassa è riscossa per l'utilizzazionedelle strade nazionali di prima e seconda c<strong>la</strong>sse con veicoli di peso totaleinferiore a 3,5 tonnel<strong>la</strong>te. È così rilevato il segmento di veicoli non sottopostoal<strong>la</strong> tassa sul traffico pesante. Nell'ottica attuale, certe parti dell'articolo36 qu ' nquies Cost. non hanno più dignità costituzionale; basta disciplinarle a livellolegis<strong>la</strong>tivo. Fra questi elementi, ad esempio, vi sono le modalità d'esecuzionee - come risulta chiaramente dal<strong>la</strong> procedura di consultazione - anchel'ammontare del<strong>la</strong> tassa. Il disciplinamento dei dettagli è attualmente contenutoin due ordinanze 178 ' e, visto il testo costituzionale abbreviato, poggia suuna base legis<strong>la</strong>tiva insufficiente. Fintanto che questo disciplinamento nonverrà tradotto in una legge, dovrà valere il diritto attuale mediante una disposizionetransitoria re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> tassa sull'utilizzazione delle strade nazionali.Il capoverso 3 disciplina l'impiego dell'importo netto dell'imposta di consumoe del contrassegno stradale. Il disegno mantiene così il rego<strong>la</strong>mento introdottonegli anni Cinquanta e modificato nel 1983 adeguandolo alle esigenze attuali179) . Esso consente al<strong>la</strong> Confederazione di perseguire un'attiva politica di costruzionedel<strong>la</strong> rete stradale prestando attenzione agli aspetti ecologici e assicuraai Cantoni adeguati contributi ai costi delle strade cantonali. L'importonetto è utilizzato per le strade nazionali e le strade principali costruite dai Cantoni(leu. a e e). Esso viene inoltre impiegato per attuare provvedimenti ecologiciconnessi al<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione stradale (come il promovimento del traffico intermodale,del<strong>la</strong> separazione del traffico, nonché i provvedimenti di protezionedell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; lett. b e d).Infine il prodotto netto dell'imposta di consumo permette di versare contributialle spese cantonali per le strade e al<strong>la</strong> perequazione finanziaria nel settore stradale(lett. e), nonché di versare contributi ai Cantoni con strade alpine destinateal traffico internazionale o senza strade nazionali (lett. f)-Se i proventi dell'imposta sugli oli minerali non bastano per l'adempimento deicompiti re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione stradale, <strong>la</strong> Confederazione riscuote, giusta ilcapoverso 4, una sovrimposta sugli oli minerali, pure a destinazione vinco<strong>la</strong>ta,che dev'essere usata unicamente per gli scopi menzionati nel capoverso 3.L'articolo 62 AP 95 non ha suscitato solo approvazioni I80) esplicite ma anchequalche critica 181 '. Da parte di alcuni si fa notare l'importanza di vinco<strong>la</strong>refermamente il prodotto I82) delle varie tasse, mentre altri 183) auspicano a que-


sto proposito una minore rigidità. Complessivamente il sistema in vigore apparecomunque adeguato e accettabile.Articolo 71 Trasporti ferroviari, navigazione, aviazioneL'articolo 71 aggiorna gli articoli 24 ler (navigazione), 26 (traffico ferroviario)e 37 ter Cost. (aviazione) e corrisponde all'articolo 64 AP 95. Indipendentementedal raggruppamento redazionale di questi tre articoli, non sono necessariemodifiche. Alcuni esigono che venga completato con l'inserimento di obiettividi politica dei trasporti 184 ' o del<strong>la</strong> libera scelta del mezzo di trasporto 185 '.Per «trasporti ferroviari» occorre intendere <strong>la</strong> costruzione e l'esercizio di trasportipubblici (accessibili a tutti) legati al<strong>la</strong> strada ferrata. La competenza <strong>federale</strong>si estende anche al<strong>la</strong> pianificazione e al<strong>la</strong> polizia ferroviaria. Il legis<strong>la</strong>toreè libero di affidare <strong>la</strong> costruzione e l'esercizio di ferrovie a un'impresa chegoda di un monopolio o, a titolo complementare, d'accordare concessioni; disposizionidel diritto internazionale agiscono di fatto nel senso di una riduzionedei monopoli e di imprese analoghe. La legge sulle ferrovie prevede un sistemadi concessioni 186 '; le Ferrovie federali svizzere sono una azienda in regìa 187 '.In merito all'applicazione geografica, <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione in materia di ferrovie èfondamentalmente limitata al territorio dello Stato, al pari di tutto il diritto nazionale.Il traffico ferroviario transfrontaliero e internazionale è retto da trattatiinternazionali.La Confederazione può inoltre disciplinare <strong>la</strong> navigazione 1^. Questa comprende<strong>la</strong> navigazione interna e marittima, il trasporto via acqua di persone e dibeni, <strong>la</strong> costruzione e l'esercizio delle idrovie e <strong>la</strong> polizia del<strong>la</strong> navigazione. Lapicco<strong>la</strong> navigazione individuale e non commerciale sui <strong>la</strong>ghi e fiumi fa parte dell'usocomune delle acque pubbliche ed è quindi retta dal diritto cantonale (fattesalve le disposizioni di polizia del<strong>la</strong> Confederazione). Fintantoché <strong>la</strong> navigazioneinterna tocca acque frontaliere, <strong>la</strong> Confederazione, fondandosi sul<strong>la</strong> competenzain materia di affari esteri, conduce le trattative necessarie con gli Stati interessati.Per quanto concerne <strong>la</strong> navigazione d'alto mare, si applica, entro i limiti del dirittointernazionale, <strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> navigazione marittima; per le acqueterritoriali, questa legge cede il passo al diritto cogente degli Stati rivieraschi.In merito al<strong>la</strong> navigazione aerea, <strong>la</strong> Confederazione disciplina segnatamente isettori seguenti: l'esame e l'ammissione di veicoli e personale aereo, l'eserciziodel traffico aereo e <strong>la</strong> sicurezza di volo, nonché <strong>la</strong> costruzione e <strong>la</strong> gestione diaerodromi e instal<strong>la</strong>zioni di sicurezza. Come nel traffico ferroviario, il legis<strong>la</strong>toreè libero di riservare questo settore allo Stato o di ricorrere a un sistemadi concessioni. La legge <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> navigazione aerea prevede un obbligo diconcessione soltanto per il traffico di linea, le instal<strong>la</strong>zioni e l'esercizio di aerodromipubblici 189) .


Articolo 72 Sentieri e percorsi pedonaliQuesto articolo corrisponde all'articolo 31 qmt " Cosi, e all'articolo 63 AP 95.Esso ha per scopo d'assicurare <strong>la</strong> manutenzione e lo sviluppo di reti di sentierie percorsi pedonali: i pedoni devono potersi spostare liberamente, al riparo daltraffico motorizzato, in ambiente adeguato alle loro necessità. La disposizioneistituisce obblighi primari per i Cantoni e attribuisce al<strong>la</strong> Confederazione unacompetenza concorrente a legiferare, limitata ai principi (dotata di effetto derogatoriosusseguente); tale disposizione l'autorizza inoltre a sostenere e coordinarei provvedimenti dei Cantoni. In generale, nell'adempiere i propri compiti,<strong>la</strong> Confederazione deve prendere in considerazione le reti di sentieri e percorsipedonali. Qualora debba sopprimere percorsi e sentieri, li dovrà sostituire.Rispetto al diritto vigente, l'articolo 72 D 96 non è stato ridimensionato in manieradrastica, come proposto esplicitamente da alcune cerehie consultate 1901 .È stato tra<strong>la</strong>sciato unicamente l'obbligo, per Confederazione e Cantoni, di col<strong>la</strong>borarecon le organizzazioni private (art. 37i uater cpv. 4 Cost.). In avveniresarà sufficiente fissare questo principio in una legge 191) , non più quindi nel<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong>.Articolo 73 Politica energeticaL'articolo 73 D 96 corrisponde all'articolo 24 oclies introdotto nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>nel 1990 e all'articolo 65 AP 95; <strong>la</strong> struttura è stata adattata alle indicazionigiunte in special modo dai Cantoni 192) . Da più parti è stato chiesto cheanche in questo articolo appaia esplicitamente il principio di sostenibilità 193 '.Alcuni hanno pure auspicato che <strong>la</strong> disposizione preveda esplicitamente <strong>la</strong> possibilitàdi prelevare tasse d'incentivazione sul consumo d'energia 194 '. Altri tuttaviarifiutano queste tasse 195 '.L'articolo sancisce i principi del<strong>la</strong> politica energetica. Alle singole competenzedel<strong>la</strong> Confederazione elencate nel seguente articolo del disegno viene così attribuitauna norma programmatica che copre diversi settori, rispondendo al caratteretrasversale del<strong>la</strong> politica energetica. Questa disposizione influisce segnatamentesul diritto in materia di energia nucleare, di economia idrica, di protezionedell'ambiente, di approvvigionamento del Paese, di difesa dei consumatorie di ricerca.Il capoverso 1 definisce gli obiettivi del<strong>la</strong> politica energetica, ma senza toccarele competenze di Confederazione e Cantoni. Gli obiettivi del<strong>la</strong> politica energeticasono i seguenti: assicurare un approvvigionamento energetico sufficiente,diversificato, sicuro, economico ed ecologico nonché promuovere un consumoenergetico parsimonioso e razionale. Alcuni ne auspicano un completamento,che menzioni ad esempio l'approvvigionamento energetico in tempo di crisi,nonché <strong>la</strong> libera scelta del<strong>la</strong> fonte energetica 196) oppure gli obiettivi di politica


energetica più chiaramente improntati al<strong>la</strong> protezione ambientale 197 '. Questiampliamenti vanno ben oltre l'aggiornamento e non raccolgono sicuramente ilconsenso generale. Non trovano pertanto alcun riscontro nel D 96.Giusta il capoverso 2, <strong>la</strong> Confederazione emana principi per l'utilizzazione eil consumo d'energia. I Verdi e altri partecipanti al<strong>la</strong> consultazione vorrebberocompletare il capoverso in modo tale da favorire una riduzione del consumodi energia non rinnovabile incoraggiando il consumo di quel<strong>la</strong> rinnovabile. Altripartecipanti auspicano il trasferimento ai Cantoni del<strong>la</strong> competenza in materiadi provvedimenti concernenti il consumo di energia negli edifici 198) . Una similemodifica andrebbe tuttavia ben oltre il diritto attualmente in vigore.Il capoverso 3 conferisce al<strong>la</strong> Confederazione <strong>la</strong> competenza globale di emanareprescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi nonchédi promuovere tecniche energetiche rispettose dell'ambiente. Secondoalcuni 199) , questo capoverso potrebbe essere stralciato così da alleggerire il testocostituzionale. Essendo un settore politicamente piuttosto controverso al<strong>la</strong>riduzione del<strong>la</strong> densità normativa, si è preferito un aggiornamento preciso.Capoverso 4: come finora (art. 24 octles cpv. 4, secondo periodo Cost.), il consumodi energia negli edifici deve essere disciplinato in primo luogo dai Cantoni.Secondo il capoverso 5, <strong>la</strong> Confederazione non dovrebbe impostare <strong>la</strong> propriapolitica energetica separatamente dagli sforzi dei Cantoni, dei Comuni e daquelli dell'economia e dovrebbe rispettare <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione edilizia cantonale dibase. In tale contesto deve tenere conto delle diverse condizioni delle singoleregioni e degli aspetti economici dei provvedimenti.Articolo 74 Energia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica,impianti di trasporto in condottaL'articolo 74 D 96 aggiorna gli articoli 24 quater , 24 quintluies , 26 bis Cost. e 19 disp.trans. Cost. e corrisponde all'articolo 66 AP 95. Alcuni partecipanti al<strong>la</strong> consultazioneauspicano un completamento <strong>concernente</strong> l'abbandono dell'energianucleare 200 ', eventuali tasse a copertura dei costi 201 ', le questioni del<strong>la</strong> responsabilitàe il deposito finale delle scorie radioattive 202 '. Da più parti si pretendeun adattamento del<strong>la</strong> terminologia: non più «energia atomica» ma «energia nucleare»203 '. Il D 96 utilizza ora anche il concetto di «energia nucleare» giànormalmente usato nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione più recente.Il capoverso 1 contemp<strong>la</strong> una competenza globale del<strong>la</strong> Confederazione nel settoredell'energia nucleare con effetto concorrente e susseguentemente derogatorio.Questa formu<strong>la</strong>zione <strong>la</strong>scia al legis<strong>la</strong>tore tutte le possibilità per tenereconto dell'evoluzione del<strong>la</strong> tecnica, che rappresenta un fenomeno imprevedibile


in questo settore. Al momento del<strong>la</strong> sua introduzione, scopo di questa competenzalegis<strong>la</strong>tiva era innanzitutto di evitare l'incertezza giuridica legata allosfruttamento, di promuovere <strong>la</strong> ricerca, di sostenere l'approvvigionamento concombustibili nucleari, di proteggere <strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione e i <strong>la</strong>voratori dagli effettinocivi delle radiazioni e di disciplinare certe questioni d'ordine tecnico sulpiano delle assicurazioni 204 *. Attualmente è data <strong>la</strong> priorità in partico<strong>la</strong>re al<strong>la</strong>sicurezza degli impianti (protezione del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione, dei <strong>la</strong>voratori e dell'ambiente),al rispetto dei trattati internazionali, come quelli sul<strong>la</strong> non proliferazionenucleare, al<strong>la</strong> disattivazione degli impianti nucleari, al deposito delle scorieradioattive nonché alle questioni di diritto in materia di responsabilità.Capoverso 2: <strong>la</strong> competenza <strong>federale</strong> in materia di energia elettrica concerneunicamente il trasporto e <strong>la</strong> distribuzione. Il termine tedesco attualmente utilizzatodi «Transport» corrisponde a quello utilizzato finora di «Fortleitung»; iltesto costituzionale italiano in vigore usa già oggi il termine «trasporto». Oggicome allora, questa competenza del<strong>la</strong> Confederazione è volta ad approvvigionarein elettricità il Paese, se possibile in maniera sicura, equilibrata ed economicamenteconveniente. Il secondo periodo vieta, in mancanza di un'autorizzazionedel<strong>la</strong> Confederazione, l'esportazione di energia prodotta dalle forze idriche.Questo divieto risale al 1908 ed era stato emanato nel timore che importantiriserve d'acqua fossero esportate in grandi quantità. Da più parti siconsidera questa disposizione antiquata e se ne esige l'abrogazione 20S) . A sostegnodi una simile pretesa si può menzionare l'esistenza del<strong>la</strong> legge sull'approvvigionamentodel Paese, che tiene ormai sufficientemente conto dell'approvvigionamentointerno. Questa legge disciplina i provvedimenti di difesaeconomica del Paese nonché i provvedimenti per assicurare l'approvvigionamentonazionale in beni di prima necessità e in prestazioni di servizio in casodi grave penuria a cui l'economia non è in grado di fare fronte da so<strong>la</strong>. L'articolo24 quater capoverso 2 Cost. entra pertanto in considerazione soltanto in re<strong>la</strong>zionecon l'approvvigionamento corrente all'infuori delle situazioni di gravepenuria. L'esportazione rego<strong>la</strong>re di energia elettrica avviene oggi in base alleoscil<strong>la</strong>zioni giornaliere del consumo e del<strong>la</strong> produzione, senza pertanto metterein pericolo in nessuna maniera l'approvvigionamento interno in energia. Percompensare questo fabbisogno giornaliero si ri<strong>la</strong>sciano perlopiù autorizzazionigenerali. La prescrizione contrasta oggi in una certa misura con l'evoluzionepiù recente del diritto commerciale internazionale. Anche se, in un'otticaodierna, questo strumento di controllo del<strong>la</strong> Confederazione ha perso granparte del suo valore, non si può farne a meno considerando il mandato par<strong>la</strong>mentared'aggiornamento legis<strong>la</strong>tivo.Capoverso 3: per i combustibili e i carburanti liquidi e gassosi <strong>la</strong> competenza<strong>federale</strong> concerne il loro trasporto in condotta. La competenza del<strong>la</strong> Confederazioneha lo scopo di garantire un adeguato approvvigionamento del Paese euna sicurezza tecnica ottimale delle instal<strong>la</strong>zioni; come per le instal<strong>la</strong>zioni nuclearied elettriche, essa si fonda sul<strong>la</strong> dimensione transfrontaliera di tali impianti,sul<strong>la</strong> necessità di un disciplinamento unitario in tutti i Cantoni, sul


grande potenziale di pericolosità, sull'auspicabilità di una maggiore responsabilitàcausale e sull'esigenza, prevedibile, di esproprii 2061 .Disposizione transitoria: nel 1990 l'accettazione dell'iniziativa per una moratorianucleare aveva trasformato <strong>la</strong> moratoria politica effettiva degli anni Ottantain una disposizione di diritto costituzionale vinco<strong>la</strong>nte che vietava il ri<strong>la</strong>scio diautorizzazioni per impianti di produzione d'energia nucleare. La pertinente disposizionetransitoria costituisce quindi, in senso tecnico, non diritto transitoriovero e proprio, ma piuttosto diritto costituzionale temporaneo.Articolo 75 Poste e telecomunicazioniL'articolo 75 corrisponde all'articolo 36 Cost. e all'articolo 67 AP 95. In occasionedel<strong>la</strong> consultazione alcuni si sono pronunciati per il mantenimento del<strong>la</strong>formu<strong>la</strong>zione in vigore 207 '. Altri si sono detti favorevoli a soluzioni che consentanouna liberalizzazione di questo settore 208 '.Il capoverso 1 conferisce al<strong>la</strong> Confederazione una competenza globale nel disciplinarei servizi postali e quelli delle telecomunicazioni. La disposizione permettedi allestire un'offerta di prestazioni completa nel settore delle poste edel<strong>la</strong> trasmissione di informazioni mediante tecniche di telecomunicazione.I servizi postali comprendono le prestazioni postali usuali come l'invio di letteree pacchi, nonché il servizio dei pagamenti postali. Ne fanno inoltre parteil trasporto di persone, sempreché sia esercitato in maniera rego<strong>la</strong>re e professionalee non rientri sotto le disposizioni costituzionali sul<strong>la</strong> navigazione, i trasportiferroviari o l'aviazione. Questa disposizione non tocca il traffico generaledelle merci (segnatamente il trasporto di mercé al dettaglio partico<strong>la</strong>rmentegrossa e mercé sciolta) e le operazioni bancarie 209 '; il legis<strong>la</strong>tore definisce neipartico<strong>la</strong>ri i limiti del monopolio.II segreto nelle poste e nelle telecomunicazioni (art. 36 cpv. 4 Cost.) appared'ora in poi nel<strong>la</strong> parte riservata ai diritti fondamentali (art. 11).I servizi delle telecomunicazioni comprendono <strong>la</strong> trasmissione mediante tecnichedi telecomunicazione di informazioni non destinate al vasto pubblico 210 '.Dal 1984, radio e televisione poggiano su una propria base costituzionale (art.55 bls Cost.). Gli aspetti più prettamente tecnici del<strong>la</strong> comunicazione a distanzadi radio e televisione non rientrano più nel settore delle telecomunicazioni veroe proprio, ma sono considerati elementi necessari di tali mass media 2 "'. Pertale ragione anche il disciplinamento del<strong>la</strong> tecnica di trasmissione per radio etelevisione 212 ' si basa sull'articolo 55 bis Cost.; questa disposizione concepisce<strong>la</strong> comunicazione di massa per via elettronica come fenomeno unitario con ire<strong>la</strong>tivi aspetti tecnici e programmatici.


La Confederazione, un'impresa a beneficio di un monopolio o privati possonointervenire come fornitori di prestazioni nel settore delle poste e delle telecomunicazioni;l'ordinamento costituzionale si oppone a un disciplinamento giuridicocantonale e può anche impedire attività economiche private 213 '. Spettadel resto al legis<strong>la</strong>tore determinare quanto sia attribuito al settore monopolisticoe quanto sia invece sottoposto al regime di libera concorrenza 214 *. Inoltrel'evoluzione dell'economia ha effetti riduttivi sul monopolio delle PTT; <strong>la</strong> vigenteLTC ha così soppresso l'antico monopolio delle PTT sugli impiantid'utente 215 '.Il capoverso 2 formu<strong>la</strong> un mandato di prestazione, per adempiere il quale <strong>la</strong>Confederazione deve fare in modo che le aziende in regìa pubbliche o gli operatoriconcessionari garantiscano un'offerta di prestazioni di base dei servizi postalie delle telecomunicazioni (compreso il trasporto rego<strong>la</strong>re e professionaledi viaggiatori), funzionali in tutte le regioni del Paese 216 '. Le tariffe devonoessere e<strong>la</strong>borate in base agli stessi principi sull'insieme del territorio e non devonoprocurare un beneficio esageratamente elevato ai fornitori di prestazioni217 '. Nel diritto vigente è utilizzata l'espressione «su basi, quanto più è possibile,moderate» (tariffe), che può trarre in inganno in quanto non vieta agliofferenti di prestazioni di conseguire un guadagno modesto 218 '. Questi duecriteri di prestazione (convenienza e offerta sull'insieme del territorio) non possonoessere ragionevolmente applicati ad ogni prestazione di servizio tecnicamentefattibile, ma soltanto all'offerta di base destinata a soddisfare esigenzegeneralizzate. Compete al legis<strong>la</strong>tore definire in maniera più precisa il concettodi servizio universale.Il capoverso 3, conformemente all'articolo 36 capoverso 2 Cosi., precisa chegli utili delle PTT devono essere versati al<strong>la</strong> Confederazione. Alcuni hanno criticatoquesta disposizione e ne hanno raccomandato l'abrogazione 219 '. Difatto essa può condurre a un malinteso: l'articolo 36 capoverso 2 era stato introdottoa suo tempo nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> per chiarire che i Cantoni in avvenirenon avrebbero più partecipato al prodotto netto. Che l'utile delle aziende del<strong>la</strong>Confederazione sia appannaggio delle casse federali è un fatto scontato chenon ha bisogno di essere menzionato nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Con l'obbligo di versarel'utile, di cui all'articolo 36 capoverso 2 Cost., non s'intende peraltro impedireil sorgere di aziende a economia mista con partecipazione privata; <strong>la</strong> disposizionenon impedisce <strong>la</strong> distribuzione dell'utile ad azionisti privati di similiaziende. Da questo punto di vista si potrebbe perfino rinunciare a tale capoverso.Il nostro Consiglio ha già espresso il proprio parere sull'obbligo di ver-


sare l'utile nel messaggio <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> legge sull'azienda delle telecomunicazioni220 '.Articolo 76RadiotelevisioneL'articolo 76 riprende quasi interamente l'articolo 55 bis Cost. e corrisponde all'articolo68 AP 95. Nell'ambito del<strong>la</strong> consultazione <strong>la</strong> SSR propone di ridurresensibilmente l'articolo (stralciando fra l'altro i cpv. 4 e 5). Nonostante il pesosociopolitico del<strong>la</strong> radiotelevisione (vedi le spiegazioni al cpv. 2) non si rinunciaa retrocedere al livello legis<strong>la</strong>tivo le norme giuridiche e di mandato. Due organizzazioniprofessionali suggeriscono di introdurre un articolo sul<strong>la</strong> politica inmateria di mass-media 221 '.Il capoverso 1 sancisce <strong>la</strong> competenza esclusiva del<strong>la</strong> Confederazione.All'origine del capoverso 2 v'è l'idea che, in una società democratica, i mediaadempiono compiti d'interesse generale. Per preservare <strong>la</strong> libertà d'informazionedel pubblico, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> definisce un mandato di prestazioni, ai sensidel quale radio e televisione devono contribuire allo sviluppo culturale, al<strong>la</strong> liberaformazione delle opinioni e all'intrattenimento 222 '. Questo mandato nonsi riferisce soltanto a ogni emittente o al singolo programma, bensì all'insiemedell'offerta di programmi. Nonostante l'aumento importante del numero diemittenti e di programmi che possono essere captati, il mandato di prestazioniconserva <strong>la</strong> sua ragion d'essere 223 '. Questo capoverso 2 fissa in partico<strong>la</strong>re iprincipi materiali dell'informazione: radio e televisione presentano gli avvenimentiin modo corretto ed esprimono adeguatamente <strong>la</strong> pluralità delle opinioni.Giusta il capoverso 3 le emittenti sono indipendenti dallo Stato. L'istituzionedi una radio o di una televisione di Stato sarebbe incompatibile con <strong>la</strong> libertàd'opinione e d'informazione del pubblico 224 '. Il capoverso 3 sancisce inoltrel'autonomia delle emittenti in materia di programmi quale aspetto parzialedel<strong>la</strong> libertà d'espressione (cfr. art. 14 D 96 e re<strong>la</strong>tivo commento). Le concessionipossono essere ri<strong>la</strong>sciate anche a emittenti estere 225 '. I privati, da parteloro, non hanno il diritto d'esigere dall'emittente che riservi loro un posto neisuoi programmi 226 '; esistono tuttavia regole speciali per le emissioni diffusenel quadro delle campagne referendarie o elettorali (DTF 119 Ib 250 segg.). Gliutenti possono rec<strong>la</strong>mare contro <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione dei principi materiali dell'informazionepresso un organo di mediazione dell'emittente o un'autorità indipendentedi ricorso (art. 4 e 57 segg. LRTV).Il capoverso 4 contemp<strong>la</strong> l'obbligo di tenere in considerazione gli altri mezzidi comunicazione sociale. Il capoverso 5 sancisce l'istituzione dell'autorità indi-


pendente di ricorso, chiamata a giudicare i ricorsi inoltrati contro i programmi.La riformu<strong>la</strong>zione redazionale rispetto all'AP 95 tiene conto del fatto che l'autoritàdi ricorso esiste già.Articolo 77 CinematografiaLa presente disposizione corrisponde all'articolo 27 ter Cost. e all'articolo 73capoverso 4 AP 95.Alcuni partecipanti al<strong>la</strong> consultazione 227 ' vorrebbero lo stralcio di questa disposizione.Altri 228 ' suggeriscono di scorporare <strong>la</strong> disposizione sul<strong>la</strong> cinematografiadall'articolo sul<strong>la</strong> cultura e di semplificarne il testo. Questa disposizioneviene infine criticata perché assegna al<strong>la</strong> cinematografia eccessiva dominanza(rispetto ad altre forme di cultura) 229 '. Il D 96 tiene conto di questa richiesta:lo stretto legame del<strong>la</strong> cinematografia con gli altri mezzi di comunicazione sociale,nonché <strong>la</strong> sua componente economica hanno per lo meno lo stesso pesorispetto agli aspetti culturali. L'articolo sul<strong>la</strong> cinematografia viene così inseritosubito dopo <strong>la</strong> disposizione sul<strong>la</strong> radiotelevisione.L'articolo sul<strong>la</strong> cinematografia è stato introdotto a suo tempo per ragioni d'ordineculturale e politico e ha per scopo di assicurare l'indipendenza e l'organizzazionedell'industria cinematografica svizzera, di limitare influssi economici eideologici dall'estero e di promuovere una produzione cinematografica svizzera,oggi in difficoltà a causa di un mercato interno insufficiente. La Confederazionedispone di una competenza concorrente dotata d'effetto derogatoriosusseguente nei settori economico e culturale del<strong>la</strong> cinematografia. Tale competenzaha però carattere sussidiario: <strong>la</strong> Confederazione deve intervenire soltanto<strong>la</strong>ddove misure cantonali o private non raggiungano l'obiettivo prefissato 230 '.Sono a .disposizione del<strong>la</strong> Confederazione i seguenti strumenti:- incoraggiamento del<strong>la</strong> produzione cinematografica indigena e delle attivitàcinematografiche culturali (cpv. 1). A questo titolo, <strong>la</strong> Confederazione metteoggi a disposizione in partico<strong>la</strong>re mezzi per <strong>la</strong> produzione di film e di sceneggiature,lo sviluppo di progetti cinematografici, l'attribuzione di premi diqualità, <strong>la</strong> formazione, l'archiviazione nonché il sostegno di istituzioni di culturacinematografica (come <strong>la</strong> Cinémathèque suisse, il Festival del film diLocamo ecc.);- disciplinamento dell'importazione e del<strong>la</strong> distribuzione di film (cpv. 2). Graziea questa disposizione, <strong>la</strong> Confederazione può segnatamente lottare controcerte pratiche indesiderate (ad es., <strong>la</strong> distribuzione «en bloc»). La legge sul<strong>la</strong>cinematografìa prevede i re<strong>la</strong>tivi strumenti per control<strong>la</strong>re l'importazione e<strong>la</strong> distribuzione di film e accorda al nostro Consiglio un ampio margine dimanovra; possiamo così sostituire il contingentamento delle importazionicon una semplice sorveglianza. Abbiamo già fatto uso di questa possibilità(cfr. art. 29, 30-38 dell'ordinanza sul<strong>la</strong> cinematografia, RS 443.11);


- disciplinamento dell'apertura e del<strong>la</strong> trasformazione di sale cinematografiche(cpv. 2), operazioni che richiedono un'autorizzazione di diritto <strong>federale</strong>. Inquesta materia, l'articolo 27 ter capoverso 3 Cost. riserva ai Cantoni <strong>la</strong> facoltàdi ri<strong>la</strong>sciare permessi, secondo <strong>la</strong> procedura da essi stabilita. La leggesul<strong>la</strong> cinematografia concretizza tali principi negli articoli 18 e seguenti. Perevitare una sovrapposizione normativa, si può rinunciare, a livello costituzionale,a questa riserva a favore dei Cantoni.L'articolo 27 ter autorizza <strong>la</strong> Confederazione a emanare disposizioni concernentil'importazione e <strong>la</strong> distribuzione di film, nonché l'apertura e <strong>la</strong> trasformazionedi sale cinematografiche; tali disposizioni possono derogare al principiodel<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria, distorcendo o escludendo cioè <strong>la</strong>concorrenza economica per salvaguardare unicamente gli interessi generalidello Stato e del<strong>la</strong> cultura. Senza voler modificare il diritto vigente, l'articolo77 D 96 non esplicita più questa facoltà. Conformemente all'articolo 85 D 96sono ammesse deroghe al principio del<strong>la</strong> libertà economica qualora siano previstedal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Come nel diritto vigente, questa facoltà derogatoriapuò essere esplicita o tacita 231'. Secondo il concetto al<strong>la</strong> cui base sta <strong>la</strong>«<strong>Costituzione</strong> economica» del D 96, <strong>la</strong> facoltà di derogare al principio del<strong>la</strong> libertàeconomica è esplicitato all'interno del<strong>la</strong> sezione «Economia». All'infuoridi tale sezione tuttavia si dovrebbe rinunciare a c<strong>la</strong>usole di questo genere. Riproporresistematicamente queste deroghe appesantirebbe inutilmente il testocostituzionale rendendolo molto meno leggibile. Anche il diritto vigente prevede,all'infuori delle disposizioni economiche vere e proprie, soltanto facoltàderogatorie tacite. L'articolo sul<strong>la</strong> cinematografia costituisce attualmente l'unicaeccezione. Per una sistematica coerente del testo costituzionale, anche l'articolosul<strong>la</strong> cinematografia dovrebbe ormai essere trattato, come le altre disposizionisulle competenze, all'infuori del<strong>la</strong> sezione «Economia». Queste scelte legateal<strong>la</strong> sistematica non implicano tuttavia alcuna modifica sostanziale: <strong>la</strong>Confederazione può derogare al principio del<strong>la</strong> libertà economica emanando,come finora, disposizioni re<strong>la</strong>tive all'importazione e al<strong>la</strong> distribuzione di film,nonché all'apertura e al<strong>la</strong> trasformazione di sale cinematografiche; dovrebbepoter continuare ad avvalersi di tale facoltà derogatoria soltanto in caso di necessitàe solo per salvaguardare gli interessi generali dello Stato e del<strong>la</strong> cultura.Nell'articolo sul<strong>la</strong> cinematografia, questa facoltà non è tuttavia più espressaesplicitamente (come per le altre disposizioni all'infuori del<strong>la</strong> sezione «Economia»),ma presente in forma implicita.Giusta l'articolo 27 ler capoverso 2 Cost., i Cantoni e le associazioni interessatehanno il diritto d'essere consultati in occasione dell'e<strong>la</strong>borazione delle leggi d'esecuzionein questo settore. Il D 96 disciplina <strong>la</strong> consultazione in generale (art.138 D 96): è quindi possibile rinunciare a menzionar<strong>la</strong> esplicitamente in questopunto. L'articolo 27 ter capoverso 4 Cost. riserva esplicitamente ai Cantoni <strong>la</strong>competenza d'adottare nel settore del<strong>la</strong> cinematografia il resto del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zionee <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva applicazione. Anche a questo proposito si rinuncia a una pertinentedisposizione nel D 96, a favore del<strong>la</strong> normativa generale dell'esecuzione.23l >Cfr. ad es. art. 24ter, navigazione; art. 24quinquies, energia nucleare; art. 26, ferrovie;art. 36, poste e telegrafi. Altri esempi in Rhinow, Commentario Cost., art. 31, marg.128 segg.9 Foglio <strong>federale</strong>. 80° anno. Voi. I 257


Sezione 5: Formazione, ricerca, culturaLa sezione 5 è dedicata ai settori del<strong>la</strong> formazione, del<strong>la</strong> ricerca e del<strong>la</strong> cultura.La formazione comprende <strong>la</strong> formazione di base, <strong>la</strong> formazione superiore, <strong>la</strong>formazione professionale e i sussidi all'istruzione. Due articoli contengono dirittofinora non scritto, che va attribuito al<strong>la</strong> formazione e al<strong>la</strong> cultura: l'attivitàpromozionale del<strong>la</strong> Confederazione in ambito culturale, nell'attività giovanileextrasco<strong>la</strong>stica e nel<strong>la</strong> formazione degli adulti beneficia di una base costituzionaleesplicita.L'AP 95 conteneva quattro articoli sul<strong>la</strong> formazione: l'articolo sul<strong>la</strong> formazioneinerente a questioni legate all'insegnamento di base e alle scuole superiori,un articolo sui sussidi all'istruzione, un articolo sul<strong>la</strong> formazione professionale,nonché un articolo sul<strong>la</strong> ricerca. Il D 96 raggruppa ora in un unico articolole disposizioni sul<strong>la</strong> formazione propriamente detta (scuole e formazioneprofessionale). Le disposizioni sul<strong>la</strong> cinematografia sono state estrapo<strong>la</strong>te dall'articolosul<strong>la</strong> cultura (art. 73 cpv. 2 AP 95) e inserite, quale articolo a sestante, inerente un altro mezzo di comunicazione sociale, nel<strong>la</strong> sezione 4«Opere pubbliche, trasporti, energia e mezzi di comunicazione» subito dopo <strong>la</strong>disposizione sul<strong>la</strong> radiotelevisione. In questa maniera si evita di dare eccessivaimportanza al<strong>la</strong> cinematografia rispetto ad altre forme culturali. Lo scorporodall'articolo sul<strong>la</strong> cultura corrisponde inoltre anche a quanto auspicato da alcunipartecipanti al<strong>la</strong> consultazione.L'articolo 50 Cost. contiene alcune disposizioni sul<strong>la</strong> pace religiosa. Visto che<strong>la</strong> convivenza fra comunità religiose costituisce anche un aspetto culturale epoiché si tratta innanzitutto di delimitare le competenze di Confederazione eCantoni, questa disposizione non sarà più inserita nel<strong>la</strong> parte riservata ai dirittifondamentali, come nell'AP 95, ma subito dopo <strong>la</strong> disposizione su cultura elingua.In occasione del<strong>la</strong> procedura di consultazione numerose organizzazioni e diversemigliaia di privati cittadini si sono espressi sul<strong>la</strong> questione del<strong>la</strong> formazione.Si auspica una competenza <strong>federale</strong> per il disciplinamento del riconoscimentodi diplomi di formazione 232 '. Di fatto, esiste già un accordo intercantonale chesoddisfa ampiamente questa richiesta 233 '. Numerosi privati chiedono una generalerivalutazione delle scuole private (parificazione finanziaria di tutte lescuole [ticket per <strong>la</strong> formazione] oppure un sostegno finanziario delle scuoleprivate da parte dello Stato, autonomia in materia di programmazione) e unrafforzamento dei diritti dei genitori (diritto al<strong>la</strong> libera scelta del<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong>). Anchel'USAM si è pronunciata per una maggiore concorrenza fra scuole pubblichee private. Altri vedono invece nel<strong>la</strong> formazione un compito comune diConfederazione e Cantoni 234 ' oppure auspicano un impegno maggiore del<strong>la</strong>


Confederazione in diversi settori 235 '. Alcuni partecipanti al<strong>la</strong> consultazionefanno notare che in questo settore il semplice aggiornamento del diritto vigentenon sia sufficiente 236 '. Altri propongono infine di concentrare a livello organizzativogli uffici federali che si occupano del<strong>la</strong> materia oggetto di questasezione 237 '. Molte di queste novità non ottengono un consenso netto e, inparte, vanno ben oltre il diritto vigente. Il D 96 si limita pertanto a una riformu<strong>la</strong>zionestrutturale e redazionale; un'estensione delle competenze federali inmateria di formazione esulerebbe dal quadro dell'aggiornamento.Articolo 78 FormazioneII presente articolo corrisponde agli articoli 27 Cost. (e 4 disp. trans. Cost.),all'articolo 34 ter capoverso 1 lettera g Cost. nonché agli articoli 69 e 71 AP 95.Vista <strong>la</strong> stretta corre<strong>la</strong>zione esistente fra formazione e formazione professionale,i cui confini diventano sempre meno netti, si giustifica un raggruppamentodei due settori (ancora disciplinati separatamente nell'AP 95) in ununico articolo. Anche l'opinione di alcuni partecipanti al<strong>la</strong> consultazione va inquesta direzione 238 '. 8815 privati auspicano che <strong>la</strong> Confederazione possa ottenere<strong>la</strong> competenza di amministrare e sostenere istituti superiori di formazionee di ricerca pluridisciplinari così da combattere il maltrattamento e l'incuria deiminorenni, nonché di migliorare l'influenza del<strong>la</strong> famiglia.Capoverso 1: le scuole sono per principio di competenza esclusiva dei Cantoni(sovranità nel settore sco<strong>la</strong>stico), che organizzano e finanziano le scuole pubblichein maniera autonoma. Tuttavia, alcune esigenze minime di diritto <strong>federale</strong>,alle quali deve soddisfare l'insegnamento primario, sono rette dal diritto costituzionale(cpv. 2, corrispondente all'art. 27 cpv. 2 e 3 bls Cost.). I Cantoni devonotuttavia osservare le esigenze di diritto <strong>federale</strong> seguenti, non definite piùin dettaglio a livello di legge:- L'insegnamento dev'essere sufficiente per quanto concerne qualità e organizzazione.Occorre prevedere un'istruzione adeguata alle capacità dei portatoridi andicap.- L'istruzione di base offerta nelle scuole pubbliche dev'essere posta esclusivamentesotto <strong>la</strong> direzione e <strong>la</strong> sorveglianza dello Stato, poiché queste scuolefanno parte dell'amministrazione cantonale. Nel caso dell'istruzione di baseobbligatoria, <strong>la</strong> direzione di scuole private (ma non <strong>la</strong> sorveglianza) può percontro essere in mano privata. Questa precisazione nei confronti del dirittovigente tiene conto di una richiesta inoltrata da numerosi partecipanti al<strong>la</strong>consultazione 239 '; non esiste monopolio statale nel settore sco<strong>la</strong>stico.


- Con l'obbligatorietà dell'insegnamento di base (obbligo fondamentale) si assicurache ogni bambino (indipendentemente dai desideri dei genitori) possabeneficiare di una formazione sco<strong>la</strong>stica di base. La garanzia di qualità atutti i livelli serve parimenti al buon funzionamento del<strong>la</strong> democrazia.- La frequenza delle scuole pubbliche 240 ' è gratuita per tutti gli abitanti (svizzerie stranieri). Questo elemento equalitario permette di garantire parità diopportunità nel<strong>la</strong> formazione elementare. Questo «piccolo diritto sociale» èdeducibile in giudizio e obbliga <strong>la</strong> comunità a fornire una prestazione positiva.- L'anno sco<strong>la</strong>stico, a livello del<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong> obbligatoria, inizia imperativamentein autunno.Le scuole secondarie (licei, scuole magistrali, scuole secondarie con diploma),sono di competenza cantonale. Anche a questo proposito i Cantoni devonoperò rispettare l'obbligatorietà dello sport nel<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong> (art. 27 quinquies Cost.,art. 82 cpv. l D 96) nonché le condizioni armonizzate d'ammissione alle scuoleuniversitarie, che si trovano nell'ordinanza <strong>concernente</strong> il riconoscimento degliattestati di maturità (RS 413.11). Per i propri atenei, i Cantoni e <strong>la</strong> Confederazionepossono emanare disposizioni proprie sul riconoscimento dei certificatidi maturità liceali. Dal 1995 vi è corrispondenza tra queste disposizioni.Il capoverso 3 tratta del<strong>la</strong> formazione professionale e, dal punto di vista redazionale,si rifa decisamente al diritto in vigore. La disposizione autorizza <strong>la</strong>Confederazione a emanare norme sul<strong>la</strong> formazione e il perfezionamento professionalinell'industria, nelle arti e mestieri, nel commercio, nell'agricoltura enell'economia domestica.Nell'ambito del<strong>la</strong> consultazione, ciò che più di tutto ha sollevato contestazioniè stata <strong>la</strong> questione dell'importanza che l'impegno del<strong>la</strong> Confederazione nel<strong>la</strong>formazione professionale deve assumere. Per alcuni è giunto il momento diconferire al<strong>la</strong> Confederazione una competenza globale 241 '. BL vorrebbe almenoverificare questa proposta. Alcuni chiedono una competenza <strong>federale</strong> piùglobale per determinati settori del<strong>la</strong> formazione 242 '. BE e OR propongono diaccordare al<strong>la</strong> Confederazione una competenza di legiferare sui principi generali.Alcuni partecipanti si oppongono a una competenza <strong>federale</strong> esclusiva243 '. In un rapporto sul<strong>la</strong> nuova perequazione finanziaria, di cui non si conosceal momento ancora il risultato del<strong>la</strong> procedura di consultazione, si consideral'eventualità di cantonalizzare <strong>la</strong> formazione professionale 244 '. Quando


saranno disponibili tutti gli elementi di base, occorrerà valutare se il trasferimentodelle competenze in questo settore sia opportuno.L'enumerazione dei settori professionali contemp<strong>la</strong>ti crea problemi di delimitazione,con partico<strong>la</strong>re riferimento al concetto di «arti e mestieri». Negli ultimidecenni inoltre il mondo del <strong>la</strong>voro ha subito notevoli mutamenti. Le autoritàpreposte all'applicazione del diritto si trovano quindi sempre più spesso difronte a difficili questioni d'interpretazione. Il tentativo del legis<strong>la</strong>tore di provvedere,mediante un catalogo in negativo, a delimitare chiaramente le competenzecantonali e quelle federali ha ottenuto solo un successo limitato 245 '. Nel1974, per esempio, l'Ufficio <strong>federale</strong> di giustizia giunse al<strong>la</strong> conclusione chel'aiuto medico fosse una professione infermieristica e non fosse così da assoggettareal<strong>la</strong> LFPr 246 '. Dieci anni più tardi ritenne per contro che le componenti«commerciali, organizzative e tecniche» di un aiuto medico prevalesserorispetto all'aspetto «infermieristico», così da giustificare l'assoggettamento ditale professione al<strong>la</strong> LFPr 247) . Altre professioni che hanno creato grattacapisono per esempio quelle di specialista in materia di casse ma<strong>la</strong>ti, di guardianod'animali, di guardia forestale, di monitore fitness, di aiuto veterinario, di protesista(che non è l'odontotecnico) ecc. Le difficoltà di collocamento di alcuneprofessioni sono state il tema di diversi interventi par<strong>la</strong>mentari, come ad esempioil postu<strong>la</strong>to del 2 marzo 1992 del<strong>la</strong> Commissione del<strong>la</strong> scienza e del<strong>la</strong> ricercadel Consiglio nazionale, con il quale si incarica il nostro Consiglio di verificarese sia necessario modificare <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> affinchè siano riconosciutequelle professioni che non rientrano sotto <strong>la</strong> LFPr e nemmeno sottoun'altra legge pertinente, e quali disciplinamenti legis<strong>la</strong>tivi sia eventualmentegià possibile emanare per il riconoscimento di tali professioni 248 '.Dal<strong>la</strong> consultazione inoltre è emersa <strong>la</strong> proposta di sostituire il termine di «formazioneprofessionale» con quello di «formazione e perfezionamento professionale»2491 . Una modifica in tal senso non appare necessaria dal momentoche il termine di «formazione professionale» comprende anche il perfezionamento.Capoverso 4: <strong>la</strong> Confederazione dispone inoltre del<strong>la</strong> competenza di istituire,rilevare e sovvenzionare politecnici, atenei nonché altri stabilimenti superiorid'istruzione (corrispondente all'art. 27 cpv. 1 Cost.). Tali istituzioni possonoesser riunite sotto il termine generico di «università». Si tratta per principio diuna competenza paralle<strong>la</strong>. Per i propri stabilimenti <strong>la</strong> Confederazione disponedi una competenza esclusiva. Quali istituzioni debbano valere come universitàdipende meno dal carattere scientifico delle istituzioni quanto dal fatto che <strong>la</strong>formazione da esse dispensata conduca a un'attività professionale qualificatain posti di responsabilità 2SO) . Tale sostegno finanziario alle università da partedel<strong>la</strong> Confederazione avviene mediante sovvenzioni (contributi per oneri di gè-


stione e contributi agli investimenti nonché contributi straordinari) e prestazionidi servizio. La Confederazione può promuovere <strong>la</strong> coordinazione fra le università,sottoponendo i contributi a condizioni e oneri (p. es. razionalizzazionesuddividendo il <strong>la</strong>voro e ponendo l'accento sugli aspetti più importanti, armonizzazionedelle condizioni di studio). Questa possibilità di coordinazione è assicurataanche dall'articolo sul<strong>la</strong> ricerca (art. 79 cpv. 2 D 96). La coordinazioneè necessaria in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong>ddove sono in gioco importanti esigenze nazionalio di regione linguistica in materia di politica universitaria. Al<strong>la</strong> Confederazionenon spetta però una vera e propria competenza di disciplinamento. Il compitodi coordinazione del<strong>la</strong> Confederazione è stato esplicitamente menzionato nell'AP95 (art. 69 cpv. 2 seconda frase). Il presente disegno rinuncia ad una corrispondentedisposizione, poiché i Cantoni si sono dichiarati nettamente contrari25l) . Altri partecipanti al<strong>la</strong> consultazione si sono invece espressi a favore diun maggior impegno del<strong>la</strong> Confederazione a livello di coordinazione 252 '.Il principio del<strong>la</strong> neutralità confessionale (cpv. 5) vale inoltre per le scuole pubblichedi ogni grado. Gli allievi devono poter beneficiare in queste scuole di uninsegnamento che non attenti al<strong>la</strong> loro libertà religiosa e di coscienza. L'insegnamentodeve essere impostato in maniera da non osteggiare orientamenticonfessionali o ferire convinzioni religiose (influenza «negativa»), da unaparte, e in maniera da non sollecitare determinate scelte religiose (influenza«positiva»), dall'altra 253 '. Non deve essere però imperativamente areligioso esenza nessuna connotazione religiosa. L'insegnamento religioso deve sempreessere impartito come materia a se stante e facoltativa, così da tener conto del<strong>la</strong>libertà religiosa e di coscienza.All'articolo 27 capoverso 4 D 96 è possibile rinunciare: <strong>la</strong> competenza re<strong>la</strong>tivaal<strong>la</strong> sorveglianza è, in forma generale, in effetti già sufficientemente disciplinata(art. 40 D 96). L'articolo 4 disp. trans. Cosi, obbliga i Cantoni ad agireentro determinati termini. I re<strong>la</strong>tivi compiti sono stati adempiuti e i terminisono scaduti: <strong>la</strong> disposizione è quindi divenuta obsoleta.Articolo 79 RicercaQuesto articolo corrisponde all'articolo 27 sexies Cost. e all'articolo 72 AP 95.Due partecipanti al<strong>la</strong> consultazione richiedono che venga menzionata <strong>la</strong> responsabilitàdel<strong>la</strong> ricerca nei confronti del<strong>la</strong> natura e dell'ambiente 2541 . Altrivorrebbero fissare esplicitamente <strong>la</strong> promozione del<strong>la</strong> ricerca legata all'ambientee al<strong>la</strong> sua protezione 255 '. Questa richiesta va respinta, poiché gli obiettividel<strong>la</strong> ricerca devono essere costantemente adeguati alle esigenze in continuomutamento; di tali esigenze si tiene nondimeno conto nei rapporti periodici delnostro Consiglio sul<strong>la</strong> politica di ricerca.Capoverso 1: <strong>la</strong> ricerca è decisiva per <strong>la</strong> qualità del<strong>la</strong> formazione scientifica;insegnamento, formazione e ricerca si completano a vicenda e sono elementi


funzionali di un sistema complesso. In questa materia al<strong>la</strong> Confederazione incombe<strong>la</strong> responsabilità principale d'incoraggiare <strong>la</strong> ricerca: si tratta di unacompetenza globale e paralle<strong>la</strong> che obbliga <strong>la</strong> Confederazione ad agire.La promozione del<strong>la</strong> ricerca non crea nessun diritto soggettivo a una qualsiasiprestazione. La Confederazione è però tenuta a creare condizioni favorevolial<strong>la</strong> ricerca. L'incoraggiamento del<strong>la</strong> ricerca è tuttavia limitato dal<strong>la</strong> libertà diricerca e d'insegnamento: <strong>la</strong> Confederazione non può quindi né intervenire sull'oggettostesso del<strong>la</strong> ricerca né limitarne i metodi. La Confederazione promuove<strong>la</strong> ricerca in partico<strong>la</strong>re gestendo istituti propri (ad es. i due Politecnicifederali), versando sovvenzioni alle istituzioni che incoraggiano <strong>la</strong> ricerca (p.es. il Fondo nazionale svizzero) e alle università cantonali nonché fornendoprestazioni (comunicazione d'informazioni, messa a disposizione di centri dicalcolo, ecc.). Quanto all'economia privata improntata sul<strong>la</strong> pratica e sullo sviluppotecnologico, essa può essere sostenuta soltanto in subordine e indirettamente,in ragione appunto del<strong>la</strong> competenza <strong>federale</strong>.Capoverso 2: allo scopo di garantire una certa coordinazione, riferiamo periodicamentesul<strong>la</strong> politica in materia di ricerca 256 '. Inoltre possiamo anche subordinare<strong>la</strong> concessione dei crediti a un obbligo di coordinazione (giusta l'art.27sexies cpv j^ 2° periodo Cost.). Questa competenza di coordinazione ha peròcarattere sussidiario; <strong>la</strong> coordinazione dei ricercatori e delle istanze non stataliè in primo luogo di loro responsabilità. La Confederazione non può emanareprescrizioni sull'attività di ricerca di terzi.Giusta il capoverso 3, <strong>la</strong> Confederazione può inoltre istituire, assumere in proprioo gestire centri di ricerca.StatisticaI dati statistici trovano un'applicazione sia nel<strong>la</strong> ricerca sia nel<strong>la</strong> pratica diquasi tutti i settori. Inoltre <strong>la</strong> statistica abbraccia spesso vari settori. Oggi il rilevamentostatistico è inteso come competenza annessa alle diverse competenzemateriali del<strong>la</strong> Confederazione. In quanto <strong>la</strong> statistica serva solo al<strong>la</strong> ricerca,il presente articolo costituisce una base costituzionale sufficiente. Non tutti gliincarichi assegnati agli uffici di statistica assumono però carattere di ricerca.Alcuni partecipanti al<strong>la</strong> consultazione hanno auspicato che venga assegnato unfine partico<strong>la</strong>re alle statistiche 257 '. Altri si sono invece pronunciati esplicitamentecontro questa idea 258 '.Alfine di esercitare in maniera adeguata le sue competenze costituzionali (competenzed'intervento, finanziarie, di vigi<strong>la</strong>nza o di coordinamento), <strong>la</strong> Confederazionedeve potersi rifare a statistiche. Per tale motivo in passato sia <strong>la</strong> dottrinasia <strong>la</strong> pratica delle vostre Camere hanno riconosciuto all'unanimità che<strong>la</strong> Confederazione può ordinare l'esecuzione di rilevamenti statistici su popo<strong>la</strong>zione,economia, società, territorio e ambiente. Questa decisione vale anche peri rilevamenti che abbracciano più settori, quali il censimento del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione


e delle imprese, dove non vengono approntate basi decisionali solo per le attivitàdel<strong>la</strong> Confederazione, bensì anche dei Cantoni, dell'economia e del<strong>la</strong> scienza.Ma nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in vigore, so<strong>la</strong>mente l'articolo 3ii u|nt i uies sul<strong>la</strong> politicacongiunturale introdotto nel 1978 prevede che <strong>la</strong> Confederazione disponga diun'esplicita competenza generale di fare eseguire indagini. Negli altri settori del<strong>la</strong>politica, una competenza del<strong>la</strong> Confederazione è data solo implicitamente perconcessa se esiste <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva competenza materiale. Su questa interpretazionepoggia anche <strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> statistica <strong>federale</strong> 259 '. Nel quadro dell'aggiornamentodel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> è ovvio fare chiarezza e fissare in generale nel<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> stessa <strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazione in materia di statistiche.I metodi del<strong>la</strong> statistica <strong>federale</strong> sono in via di mutamento. Mentre ordinare eprocedere a rilevamenti fa parte delle competenze incontestate del<strong>la</strong> statistica <strong>federale</strong>,quest'ultima non ha alcuna autorità sui dati amministrativi registrati neiCantoni e nei Comuni. Ma per facilitare il compito alle persone interrogate, eanche ai Cantoni e ai Comuni, nonché per sostenere una gestione efficace dell'amministrazione,in avvenire le statistiche andrebbero vieppiù allestite sul<strong>la</strong>base dei dati amministrativi esistenti. Un ruolo chiave lo svolgono in tal sensoi registri degli abitanti e i catasti degli stabili e delle abitazioni. Affinchè <strong>la</strong> statistica<strong>federale</strong> possa approntare dati unitari e comparabili, <strong>la</strong> Confederazione dev'essereanche in grado di strutturare assieme ai Cantoni <strong>la</strong> tenuta dei registrinonché i mutamenti e le iscrizioni. Infatti, solo registri armonizzati e coordinatisono adatti quale base per <strong>la</strong> statistica <strong>federale</strong>. In re<strong>la</strong>zione al passaggio dall'inchiestadiretta al conteggio dei registri per il metodo di rilevamento del censimento<strong>federale</strong> del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione 260 ', nel 1996 le vostre Camere (CN:22.3.1996; CdS: 24.9.1996) hanno incaricato il nostro Collegio di creare le necessariebasi costituzionali e giuridiche per l'armonizzazione dei registri nei Cantonie nei Comuni 261 '. Proponiamo quindi di completare un eventuale articolosul<strong>la</strong> statistica mediante una competenza a legiferare nell'ambito dei registri.Articolo 80 Aiuti all'istruzioneLa disposizione corrisponde - in forma redazionale abbreviata - all'articolo27quater Cost g aH'artico[o JQ AP 95.Capoverso 1: <strong>la</strong> Confederazione, con gli aiuti all'istruzione, intende valorizzarele riserve di capacità intellettuale non ancora sfruttate e assicurare nuove levequalificate per <strong>la</strong> scienza, l'economia e l'amministrazione. Questo articolo contieneinoltre un'ideale di solidarietà (facilitare l'istruzione delle persone socialmentesfavorite) nonché aspetti culturali (sviluppo del<strong>la</strong> personalità). Gli aiuti(borse di studio, prestiti, indennità), fondati su questa competenza addizionaled'incoraggiamento, sono complementari e non sostitutivi delle prestazioni cantonali262 ' e abbracciano tanto l'istruzione quanto il perfezionamento 263 '. Sonoammessi soltanto aiuti individuali e non contributi agli investimenti. La com-


petenza autorizza <strong>la</strong> Confederazione, ma non è vinco<strong>la</strong>nte. Parecchie organizzazionidel settore dell'istruzione vorrebbero invece che <strong>la</strong> Confederazione incrementasseil proprio impegno 264 '. Una simile decisione esulerebbe tuttaviadal diritto vigente.Giusta il capoverso 2, <strong>la</strong> Confederazione può anche, come finora, prenderepropri provvedimenti per promuovere l'istruzione. Si tratta a questo propositodi una competenza paralle<strong>la</strong>, volta a colmare <strong>la</strong>cune nei disciplinamenti cantonali(ad es. aiuti agli Svizzeri all'estero che frequentano scuole in Svizzera, sostegnoper studenti di Cantoni finanziariamente deboli che non sono in gradodi versare contributi sufficienti in materia di istruzione nonostante le sovvenzionifederali). La Confederazione non può imporre nessuna armonizzazionemateriale nel settore delle borse di studio, ma può porre certe condizioni al<strong>la</strong>concessione dei sussidi. In questo senso ha previsto esigenze minime (art. 5 LFsul sussidiamento delle spese cantonali per borse di studio, RS 416.0) nonchélimiti per il sovvenzionamento delle borse cantonali (art. 5 ordinanza d'esecuzionedel<strong>la</strong> legge menzionata sopra, RS 416.01). La tendenza attuale è quel<strong>la</strong>di realizzare l'armonizzazione formale in primo luogo sul<strong>la</strong> base di una col<strong>la</strong>borazionevolontaria. Alcuni partecipanti al<strong>la</strong> consultazione 265 ' vorrebberoche nel progetto venissero utilizzati i termini «formazione e perfezionamento».11 perfezionamento va tuttavia considerato come facente parte del<strong>la</strong> formazione.Questa interpretazione è già stata anticipata dal<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sulleborse di studio, emanata nel 1965, e corrisponde quindi a una realtà costituzionalevissuta 266 '.L'articolo 80 D 96 rinuncia a citare esplicitamente <strong>la</strong> sovranità cantonale in materiad'istruzione pubblica (art. 27 quater cpv. 3 Cost.) e il diritto dei Cantoni diessere consultati (art. 27 quall:r cpv. 4 Cost.), considerato che questi punti sonodisciplinati in altra sede del progetto (art. 3 e 36 D 96). Quanto al<strong>la</strong> forma delledisposizioni d'esecuzione (art. 27 quater cpv. 4, primo periodo Cost.) non occorremenzionar<strong>la</strong> esplicitamente; bastano a questo proposito le norme generalidel D 96.Articolo 81 Attività giovanili e formazione degli adultiSia le attività giovanili extrasco<strong>la</strong>stiche, sia l'educazione degli adulti non sonopreviste esplicitamente dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente. La promozione di questi settoritanto variati corrisponde a una realtà costituzionale vissuta. Da basi giuridichefungono in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> legge sulle attività giovanili 267 ', che prevedeuna commissione <strong>federale</strong> del<strong>la</strong> gioventù e <strong>la</strong> promozione di istituzioni responsabilidelle attività giovanili extrasco<strong>la</strong>stiche, e <strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> del 17 marzo1972 che promuove <strong>la</strong> ginnastica e lo sport con il movimento Gioventù e Sport(RS 415.0). Occorre inoltre rilevare il fatto che sinora <strong>la</strong> promozione dell'educazionedegli adulti era stata assicurata nel quadro dell'attività promozionale


in materia di cultura quale compito <strong>federale</strong> (FF 1992 I 477). Nell'interesse diun aggiornamento chiaro è perciò indicato prevedere una disposizione re<strong>la</strong>tivaa questi due settori così importanti per <strong>la</strong> politica sociale.Diversi partecipanti al<strong>la</strong> consultazione 268 ' hanno chiesto un articolo sui giovani.Mediante gli obiettivi sociali (art. 33 cpv. 1 lett. e e f) e grazie a questocapoverso è possibile soddisfare parzialmente tale richiesta, senza esu<strong>la</strong>re dall'ambitodell'aggiornamento del diritto vigente 269 '. Sarebbe anche pensabileprevedere un articolo autonomo dedicato ai giovani, che descriva esaustivamenteassetto e programma del<strong>la</strong> politica giovanile. Anche <strong>la</strong> Confederazionepuò promuovere l'educazione degli adulti. Finora ciò avveniva con <strong>la</strong> denominazionedi «promozione culturale». Questa parte importante per <strong>la</strong> politica socialeva resa indipendente a livello di diritto costituzionale. Per entrambi i settorioccorre osservare il principio di sussidiarietà: si tratta di settori di cui <strong>la</strong>Confederazione si occupa solo in modo complementare.Art. 82 SportL'articolo 82 D 96 aggiorna l'articolo 27 quint!uies Cost. e corrisponde all'articolo74 AP 95. La disposizione serve da base all'incoraggiamento generaledello sport in quanto parte del<strong>la</strong> formazione generale (salute pubblica, organizzazionedel tempo libero, salute individuale). La radice storica è costituita dall'allenamentofisico dei giovani in vista del servizio militare; nel 1972 questoinsegnamento preliminare è stato assunto dal movimento Gioventù e Sport.Come dimostrato dal<strong>la</strong> consultazione, nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> è possibile rinunciareal termine ginnastica, in quanto è incluso nel concetto più ampio di sport.L'articolo è stato riformu<strong>la</strong>to secondo quanto auspicato dalle federazioni sportivee sancisce ora una competenza <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> promozione generalizzatadello sport (cpv. 1). Si tratta in partico<strong>la</strong>re di una competenza paralle<strong>la</strong>, chenon esclude una promozione da parte dei Cantoni. Tuttavia, al<strong>la</strong> Confederazionenon spetta una vera e propria competenza di disciplinarnento nel settoreglobale «Sport». Inoltre <strong>la</strong> Confederazione è incaricata di gestire una Scuo<strong>la</strong><strong>federale</strong> dello sport.Il capoverso 2 contiene una competenza legis<strong>la</strong>tiva del<strong>la</strong> Confederazione concorrentecon effetto derogatorio susseguente. Su tale base, <strong>la</strong> Confederazionepuò emanare prescrizioni in materia di sport dei giovani, ad esempio sul<strong>la</strong> preparazionedei maestri di sport, di organizzazione dello sport facoltativo nel<strong>la</strong>scuo<strong>la</strong> o di sport al di fuori del<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong>. Diversi partecipanti al<strong>la</strong> consultazione270 ' richiedono che l'obbligatorietà dello sport nel<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong> continui a esseremenzionata esplicitamente. Il D 96 è stato adeguato di conseguenza.L'articolo 27 quinqmes capoverso 1 Cost. riserva esplicitamente l'esecuzione aiCantoni, tenuto conto del<strong>la</strong> loro sovranità in materia sco<strong>la</strong>stica. In virtù delprincipio dell'esecuzione del diritto <strong>federale</strong> da parte dei Cantoni, previsto dal-


l'articolo 37 D 96, si può rinunciare a introdurre in questa sede una tale disposizione.Quanto al diritto dei Cantoni di essere consultati (art. 27 quinquies cpv.4 Cost.), esso è disciplinato in maniera generale nell'articolo 138 D 96 e si puòdunque rinunciare a menzionarlo specialmente.Articolo 83 Cultura e linguaAttualmente, <strong>la</strong> Confederazione può basarsi, per le sue attività di politica culturale,sulle competenze attribuitele dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> nel settore del<strong>la</strong>protezione del<strong>la</strong> natura e del paesaggio (art. 24 sexies ), del promovimento del<strong>la</strong>produzione cinematografica (art. 27 ter ) e - in caso di conflitti armati - del<strong>la</strong>protezione dei beni culturali (art. 22 bls ) nonché su una serie di altre disposizionicostituzionali (art. 8, 45 bis , 55 bis , 116 Cost.). L'attuale ordinamento costituzionalenon prevede però per <strong>la</strong> Confederazione alcuna competenza scrittagenerale nell'ambito del promovimento culturale. I tentativi sinora messi inatto per sancire il promovimento culturale come tale nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> sonofalliti nel 1986 (iniziativa culturale e controprogetto) e nel 1994 (progetto delleautorità).Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, l'articolo culturale (art. 73 AP 95) è statogiudicato in modo controverso. L'obiezione più frequente contro una disposizioneesaustiva in materia di cultura o contro un articolo culturale in generaleè il riferimento ai progetti falliti in votazione 271 '. Alcuni gruppi interpel<strong>la</strong>tidubitano che in questo settore vi siano competenze attribuite al<strong>la</strong> Confederazionetacitamente o in virtù del diritto consuetudinario 272 ' oppure ritengono <strong>la</strong>formu<strong>la</strong>zione troppo radicale 273 '. La CgC e alcuni Cantoni 274 ' desideranostralciare questo articolo, ad eccezione del promovimento del<strong>la</strong> produzione cinematografica,ma sono favorevoli ad introdurre in un eventuale articolo culturaleun riferimento agli sforzi dei Cantoni in quest'ambito 275 '. Altri organismiconsultati approvano espressamente l'articolo culturale 276 ' o sono addiritturafavorevoli a formu<strong>la</strong>zioni di più ampia portata 277 '.Secondo una prassi incontestata del nostro Collegio e del<strong>la</strong> vostra Assemblea,il promovimento culturale inteso in senso <strong>la</strong>to rientra fra i compiti dello Stato.Anche dopo il rifiuto dei progetti summenzionati, al<strong>la</strong> Confederazione è attribuitauna competenza tacita o derivante dal diritto consuetudinario, nei limitidell'attività sinora svolta, nei settori in cui <strong>la</strong> sua competenza non è sancitaesplicitamente 278 '. Le competenze si limitano in questo contesto al settore dell'attivitàamministrativa volta a fornire prestazioni 279 '. La rinuncia a un articoloculturale non si concilierebbe con il mandato del Par<strong>la</strong>mento inteso a unaggiornamento legis<strong>la</strong>tivo, ma priverebbe di base costituzionale specifica numerosicompiti culturali del<strong>la</strong> Confederazione oggi incontestati, ad esempio <strong>la</strong>


cura del<strong>la</strong> collezione d'arte del<strong>la</strong> Confederazione o <strong>la</strong> gestione del<strong>la</strong> Bibliotecanazionale o del Museo nazionale svizzero 280 '. Non si pone quindi tanto il problemadi chiarire se si debba integrare un articolo culturale nel D 96, bensì distabilire piuttosto come questo debba essere formu<strong>la</strong>to.Il D 96 parte dal presupposto che il promovimento pubblico del<strong>la</strong> cultura spettiai Cantoni (cpv. /). Sono fatte salve unicamente le attribuzioni del<strong>la</strong> Confederazionecontenute nei capoversi 2-5.Il capoverso 2 prevede una competenza del<strong>la</strong> Confederazione in materia di promovimentoculturale limitata ai settori d'interesse nazionale. Essa comprende<strong>la</strong> cura del patrimonio culturale, l'aiuto al<strong>la</strong> creazione artistica contemporaneanonché <strong>la</strong> diffusione del<strong>la</strong> cultura. Tuttavia, rispetto all'articolo sul promovimentoculturale rifiutato nel 1994, questa risulta molto più circoscritta. In osservanzadel principio di sussidiarietà, una politica culturale del<strong>la</strong> Confederazionecon riferimenti regionali o locali non è possibile. In base a questo capoverso,<strong>la</strong> Confederazione può fra l'altro continuare a gestire le sue istituzioniculturali, come <strong>la</strong> fondazione Pro Helvetia, il Museo nazionale, <strong>la</strong> Bibliotecanazionale o <strong>la</strong> collezione d'arte.Il capoverso 3 sancisce che <strong>la</strong> Confederazione deve considerare nell'adempimentodei suoi compiti <strong>la</strong> pluralità culturale del Paese. Deve tener conto in partico<strong>la</strong>redel plurilinguismo, ma non soltanto delle identità linguistico-territoriali.Anche le peculiarità culturali, ad esempio, dei nomadi o degli immigratidevono trovare debita considerazione.I capoversi 4 e 5 corrispondono letteralmente all'articolo linguistico accettatonel<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re del 10 marzo 1996 281 ' e richiesto da alcuni enti consultati282 '. Essi sanciscono un mandato di promovimento secondo cui <strong>la</strong> Confederazionedeve sostenere <strong>la</strong> comprensione e gli scambi tra i vari gruppi linguisticinonché provvedimenti in favore delle lingue nazionali minacciate.Non si è ritenuto necessario completare questo articolo con una competenzadel<strong>la</strong> Confederazione riguardo agli scambi culturali internazionali. Secondo ildiritto in vigore <strong>la</strong> Confederazione è già competente per <strong>la</strong> promozione di taliscambi, l'importazione e <strong>la</strong> restituzione di beni culturali, come pure l'esportazionedi beni culturali di interesse nazionale.II capoverso 6 ricorda che spetta ai Cantoni designare le loro lingue ufficiali.In realtà vien richiamata in tal modo una competenza cantonale preesistente,ragion per cui il capoverso ha un valore essenzialmente dichiarativo. I Cantonipossono disciplinare l'uso delle lingue ufficiali sul loro territorio. Nell'adempimentodi questo compito, devono ovviamente considerare i principi dell'attivitàstatuale (art. 4 D 96) e i diritti fondamentali, in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> libertà di lingua


(art. 15 D 96); oltre a questi limiti di carattere generale, i Cantoni devono anchevegliare sul<strong>la</strong> preservazione del<strong>la</strong> pace linguistica, come recita il capoverso6 in fine. Ciò implica in primo luogo che le normative cantonali rispettino inmodo idoneo le minoranze linguistiche e considerino l'omogeneità linguisticadei loro territori.Articolo 84 Chiesa e StatoQuesta disposizione 283 ' corrisponde all'articolo 50 capoversi 2 e 4 Cost.Il capoverso 1 menziona <strong>la</strong> competenza dei Cantoni di disciplinare il rapportotra Stato e Chiesa. Si tratta di una competenza ai sensi dell'articolo 3 D96 284) . Quando disciplinano le re<strong>la</strong>zioni tra Stato e Chiesa, i Cantoni devonoosservare i principi dell'attività statuale (art. 4 D 96) e i diritti fondamentali,in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> libertà di credo e di coscienza (art. 13 D 96), come pure l'uguaglianzagiuridica (art. 7 D 96). Ciò non significa che i Cantoni siano tenuti auna stretta neutralità religiosa. Essi possono senz'altro attribuire a determinatecomunità religiose uno statuto di diritto pubblico e negarlo ad altre.Il capoverso 2, che riprende in parte l'articolo 50 capoverso 2 Cost., ricordache <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni possono, nell'ambito delle loro rispettivecompetenze, prendere i provvedimenti necessari per preservare <strong>la</strong> pace tra gliaderenti alle diverse comunità religiose. Per principio, l'adozione di similiprovvedimenti spetta ai Cantoni. La competenza <strong>federale</strong> è dunque sussidiariae diviene effettiva soltanto se i provvedimenti cantonali si rive<strong>la</strong>no insufficienti285 '. Il presente capoverso non modifica affatto <strong>la</strong> ripartizione delle competenzetra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni nell'ambito delle re<strong>la</strong>zioni tra lo Statoe le comunità religiose. Dato che <strong>la</strong> competenza generale del<strong>la</strong> Confederazionee dei Cantoni intesa ad assicurare l'ordine pubblico era sufficiente a tale scopo,senza contare che <strong>la</strong> pace religiosa non è più così minacciata oggi come in passato,non abbiamo ripreso nel testo dell'AP 95 l'articolo 50 capoverso 2, cosache nel<strong>la</strong> consultazione ha suscitato scarse osservazioni 286 '. Prevedendo che letensioni tra comunità religiose potrebbero ripresentarsi un giorno, sebbene noncon <strong>la</strong> stessa virulenza conosciuta nel XIX° secolo, abbiamo comunque decisodi reintrodurre l'articolo 50 capoverso 2 nel D 96. Per contro, abbiamo omesso<strong>la</strong> competenza dei Cantoni e del<strong>la</strong> Confederazione di adottare provvedimentinecessari al mantenimento dell'ordine pubblico e contro l'ingerenza delle autoritàecclesiastiche nei diritti dei cittadini e dello Stato. A tale proposito, possiamorinunciare nel D 96 a una disposizione transitoria in quanto il diritto pe-


naie e <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> generale di polizia (cfr. art. 32 cpv. 2 D 96) bastano a giustificaregli interventi destinati a garantire l'ordine pubblico in ambito religioso287 *, benché <strong>la</strong> dottrina dominante ammetta che il contenuto dei provvedimentifondati sull'articolo 50 capoverso 2 Cost. travalichi i limiti del quadrodel<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> generale di polizia 2881 .Il capoverso 3, che riprende l'articolo 50 capoverso 4, subordina l'istituzionedi diocesi all'approvazione del<strong>la</strong> Confederazione. Questa approvazione è necessaria,secondo <strong>la</strong> giurisprudenza e <strong>la</strong> dottrina, non soltanto quando si costituiscononuove diocesi, ma anche in occasione di qualsiasi modifica territorialedelle stesse. L'approvazione del<strong>la</strong> Confederazione rappresenta un atto amministrativoe rientra quindi per principio nelle competenze del nostro Consiglio.Le modifiche territoriali di una diocesi sono dettate in linea di massima da untrattato internazionale e devono quindi essere approvate dalle vostre Camere.Tuttavia, in pratica simili trattati sono stati conclusi sovente dal nostro Consigliopoiché non comportano nuovi obblighi per <strong>la</strong> Svizzera né <strong>la</strong> perdita di diritti.L'esigenza dell'approvazione permette al<strong>la</strong> Confederazione di esercitare <strong>la</strong> suainfluenza sull'organizzazione del<strong>la</strong> Chiesa, cosa che riduce di pari passo <strong>la</strong>competenza cantonale in materia. Per tale motivo abbiamo scelto di disciplinarel'istituzione di diocesi nel capitolo 2 (competenze) del titolo terzo in cuisi trattano le re<strong>la</strong>zioni tra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni. Ammettendo che l'esigenzadell'approvazione costituisca una chiara restrizione al<strong>la</strong> libertà di coscienzae di credo, sarebbe pure stato possibile integrare, come era stato fattonell'AP 95, l'articolo 50 capoverso 4 Cost. nel<strong>la</strong> disposizione re<strong>la</strong>tiva a questalibertà (cfr. art. 13 D 96). Per il rimanente, <strong>la</strong> compatibilita dell'articolo 50 capoverso4 Cost. con l'articolo 14 CEDU che vieta le discriminazioni (in re<strong>la</strong>zionecon l'art. 9), nonché con l'articolo 26 del Patto II (in re<strong>la</strong>zione con l'art.18), rimane dubbia.Il presente capoverso è stato molto criticato nel<strong>la</strong> procedura di consultazione.Numerosi partecipanti ne hanno chiesto <strong>la</strong> soppressione 289 '. Non abbiamo tuttaviadato seguito a tale richiesta, seppur sostenuta massicciamente, in quantosaremmo andati ben oltre il semplice aggiornamento. Si potrebbe comunque,a titolo di variante e tenuto conto dei risultati del<strong>la</strong> procedura di consultazione,abrogare il capoverso 2 dando quindi seguito a una mozione del 14 dicembre1972 di una commissione del Consiglio nazionale, approvata all'unanimità daidue Consigli 290 ', in cui si chiedeva l'abrogazione dell'articolo 50 capoverso 4Cost. Il Consiglio degli Stati ha peraltro adottato, il 12 giugno 1995, un'iniziativapar<strong>la</strong>mentare equivalente 291 '.


Sezione 6: EconomiaLa sezione «economia» riunisce una serie di disposizioni costituzionali strettamenteriferite all'economia. Queste non rappresentano una «costituzione economica»chiusa. Basti pensare al fatto che una delle disposizioni centrali riguardantiil rapporto tra Stato ed economia, segnatamente il diritto fondamentaledel<strong>la</strong> libertà economica, non è sancito qui, bensì nel titolo secondo (art.23 D 96). Rivestono anche grande importanza per l'economia diverse altre garanzieche fanno parte dei diritti fondamentali (garanzia del<strong>la</strong> proprietà, libertàdi domicilio) nonché numerose norme in altre sezioni del<strong>la</strong> parte dedicata allecompetenze, ad esempio le disposizioni costituzionali riguardanti <strong>la</strong> pianificazionedel territorio e <strong>la</strong> protezione dell'ambiente (art. 58 e 59 D 96), il <strong>la</strong>voroe <strong>la</strong> socialità (art. 101 segg. D 96), le disposizioni riguardanti il diritto civile(compresa <strong>la</strong> libertà contrattuale) nell'articolo 113 D 96 o l'ordinamento finanziario(art. 117 segg. D 96). Per includere una disposizione nel<strong>la</strong> sezione «economia»ci siamo chiesti essenzialmente se questa sia importante in primo luogoper le persone direttamente coinvolte nel processo economico o se riguardi anche<strong>la</strong> collettività in generale. Inoltre abbiamo pure tenuto conto del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zionecon disposizioni dal contenuto affine. Figurano quindi nel<strong>la</strong> sezione «economia»le disposizioni costituzionali inerenti al<strong>la</strong> politica ordinatoria, a quel<strong>la</strong>procedurale e a quel<strong>la</strong> strutturale quali ambiti tradizionali del<strong>la</strong> politica economicadel<strong>la</strong> Confederazione (cfr. in partico<strong>la</strong>re art. 86, 87, 91, 92 D 96). La sezione«economia» comprende anche una serie di disposizioni sulle competenzee sui compiti in settori specifici. È introdotta da un articolo in cui sono riassuntii principi costituzionali che fungono da linee direttive per l'economia (art.85 D 96). Dato che essa raggruppa disposizioni eterogenee, non è facile trovareuna sistematica interna coerente e armoniosa. A tale riguardo, l'attuale dirittocostituzionale offre soltanto in misura limitata un aiuto orientativo. La successionescelta nell'D 96 si basa in primo luogo sui nessi materiali, pur tenendoconto anche del<strong>la</strong> tradizione normativa e delle connessioni comunemente ammesse(cfr. ad es. art. 89 riguardante <strong>la</strong> politica finanziaria e monetaria e art.91 riguardante <strong>la</strong> politica congiunturale).Prescindendo dal<strong>la</strong> suddivisione, difficoltà ben più importanti si presentanoquando si tenta di stabilire come rendere adeguatamente, nell'ambito di un aggiornamentodel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, il complesso rapporto tra Stato ed economiasancito nel vigente diritto. Il diritto costituzionale in vigore non contiene notoriamenteil riconoscimento formale di un determinato sistema economico 292 '.Oltre ad elementi dello Stato di diritto e ispirati al liberismo (libertà di commercioe d'industria, art. 31 bis cpv. 3 Cost.; garanzia del<strong>la</strong> proprietà, art. 22 lerCost.) l'attuale costituzione economica 293 ' comprende anche numerose dispo-


sizioni con un orientamento chiaramente interventista (cfr. ad es. art. 31 biscpv. 3 Cost.). Tuttavia, si ritiene unanimemente dominante <strong>la</strong> componente dell'economiadi mercato: <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> si dice favorevole a un ordinamentoeconomico per principio libero da interventi statali 29 *); le restrizionistatali imposte al<strong>la</strong> libera economia necessitano di una giustificazione in virtùdi interessi pubblici predominanti e di una base giuridica sufficiente. La giurisprudenzadel Tribunale <strong>federale</strong> desume dall'articolo 31 Cost. (libertà di commercioe d'industria) <strong>la</strong> «decisione di fondo politico-economica per un sistemadi libera concorrenza» 295 '. Esso deduce inoltre dall'articolo 31 Cost. il principiodel<strong>la</strong> neutralità dello Stato in materia di concorrenza 296 ', il principio del<strong>la</strong>parità di trattamento dei «concorrenti» 297 ' nonché il principio dell'unità dellospazio economico svizzero 298 '. In pari tempo, il Tribunale <strong>federale</strong> riconoscel'ammissibilità di principio di restrizioni del<strong>la</strong> libertà economica se motivate daaspetti di politica sociale 299 '. Come spiegato nel messaggio sul<strong>la</strong> recente <strong>revisione</strong>totale del<strong>la</strong> legge sui cartelli, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> si riconosce a nostroavviso in un «sistema di economia di mercato completato da obblighi sociali»300 '. Questa valutazione è pure condivisa in generale dal<strong>la</strong> dottrina giuridicapiù recente. Tuttavia, le opinioni in questo contesto riguardanti <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zionereciproca tra economia e Stato, rispettivamente tra libertà e vincoli statali(in partico<strong>la</strong>re intervento, dirigismo economico) divergono molto 301 '. Diversecause possono essere addotte. Una causa importante potrebbe essere data dalfatto che le interpretazioni del vigente diritto costituzionale si fondano su modidiversi di recepire il testo. Un'altra causa è pure indubbiamente l'e<strong>la</strong>borazionenon «di getto» ma a tappe, in parte «gradualmente» dell'attuale costituzioneeconomica 302 '. Si sovrappongono quindi disposizioni e settori normativi di diversesezioni risalenti al<strong>la</strong> storia più recente del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, le cui interre<strong>la</strong>zioninon possono essere sempre stabilite in modo convincente 303 '.


In considerazione di questa mancanza di «determinazione» dell'attuale costituzioneeconomica il D 96 cerca un punto fermo e di orientamento nel sistemadei cosiddetti articoli economici del 1947 304) , che rappresentano senza dubbioil nocciolo del<strong>la</strong> vigente costituzione economica; questo, ovviamente, tenendoconto dell'evoluzione intervenuta da allora. Un'importanza decisiva è conferitaagli articoli 31 e 31 b ' s Cost., in partico<strong>la</strong>re al regime specifico istituito da questedue disposizioni e riguardante <strong>la</strong> restrizione del<strong>la</strong> libertà di commercio ed'industria (secondo <strong>la</strong> nuova terminologia: libertà economica; cfr. art. 23 D96). Restrizioni del<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria sono per principio ammessese si fondano su una sufficiente base legale, se rispondono a un interessepubblico preponderante e se sono commisurate al<strong>la</strong> situazione; esse non possonotuttavia, come spiega letteralmente l'articolo 31 capoverso 2 Cost. (in riferimentoa norme di diritto cantonale), «portare pregiudizio al principio del<strong>la</strong>libertà di commercio e d'industria». L'articolo 31 bis capoverso 2 Cost. esprime(per normative del<strong>la</strong> Confederazione) <strong>la</strong> stessa idea di base quando sancisce che<strong>la</strong> Confederazione deve «con riserva del capoverso 3, rispettare il principiodel<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria». Nell'articolo 31 bls capoverso 3 Cost.e in una serie di altre disposizioni (cfr. ad es. art. 27 ter , art. sii"')"'^ art3joct.es c os t.) sono pertanto esclusi singoli settori del<strong>la</strong> politica economica incui <strong>la</strong> Confederazione può eventualmente derogare al<strong>la</strong> libertà di commercio ed'industria (o, come dice con maggior precisione <strong>la</strong> versione francese, dal«.principe de <strong>la</strong> liberté du commerce et de l'industrie»).Il Tribunale <strong>federale</strong> ha concretizzato nel<strong>la</strong> sua ricca e pluriennale giurisprudenzare<strong>la</strong>tiva all'articolo 31 capoverso 2 Cost. il divieto ivi esplicitamente sancitodi pregiudicare il principio del<strong>la</strong> libertà dj commercio e d'industria. Essoha infatti stabilito che nessun interesse pubblico degno di considerazione puògiustificare un intervento nel<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria 305 '. Sonotuttavia ammissibili in linea di principio provvedimenti di polizia economica edi politica sociale* 0 ® nonché altri provvedimenti che non si prefiggono inprimo luogo obiettivi economici (protezione dell'ambiente, pianificazione delterritorio ecc.). Non sono per contro ammessi i cosiddetti provvedimenti di politicaeconomica 307 ' 1 , che - a detta del Tribunale <strong>federale</strong> - ostaco<strong>la</strong>no <strong>la</strong> liberaconcorrenza allo scopo di consolidare o favorire determinate branche industrialio forme aziendali oppure allo scopo di dirigere <strong>la</strong> vita economica secondoun piano fisso; l'intervento nel gioco del<strong>la</strong> libera concorrenza è per principiovietato 308 '. Al divieto dei cosiddetti provvedimenti politico-economici oall'osservanza del principio del<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria corri-


sponde una partico<strong>la</strong>re esigenza di parità di trattamento dei «concorrenti», valea dire degli imprenditori e delle imprese coinvolte nel gioco del<strong>la</strong> concorrenza,stabilita nell'articolo 31 Cost. 309 '. La prassi e <strong>la</strong> dottrina sono solite par<strong>la</strong>re inquesto contesto di principio del<strong>la</strong> neutralità dello Stato in materia dì concorrenzaÌÌO \ Sono, questi, contenuti normativi che il Tribunale <strong>federale</strong> ha precisatonel<strong>la</strong> sua giurisprudenza in merito all'articolo 31 capoverso 2 Cost. 3ll) eche sono recepiti nei concetti costituzionali di «principio del<strong>la</strong> libertà di commercioe d'industria» o, nel D 96, di «principio del<strong>la</strong> libertà economica». Questadimensione istituzionale del<strong>la</strong> libertà economica viene forzata quando il legis<strong>la</strong>toresi sente in diritto, in virtù di partico<strong>la</strong>ri autorizzazioni conferite daldiritto costituzionale, di «derogare ove occorra al principio del<strong>la</strong> libertà economica»(cfr. ad es. art. 91 cpv. 3, art. 92 cpv. l D 96).Ispirandosi al<strong>la</strong> citata giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>, nell'AP 95 questicontenuti normativi avevano preso il nome di «principio del<strong>la</strong> libera concorrenza»,(cfr. art. 21, art. 75 AP 95). Le spiegazioni re<strong>la</strong>tive all'AP 95 avevanoindicato quali possibili alternative di discussione i concetti di «principio del<strong>la</strong>neutralità in materia di concorrenza» e «principio del<strong>la</strong> libertà economica»312 '. Visti <strong>la</strong> preoccupazione e gli equivoci suscitati nel<strong>la</strong> consultazione dal«principio del<strong>la</strong> libera concorrenza» 3I3) , il D 96 riprende ora il concetto di«principio del<strong>la</strong> libertà economica». In tal modo, si garantisce una continuitàconcettuale e materiale tra <strong>la</strong> vigente costituzione economica (libertà di commercioe d'industria, art. 31 cpv. 1, o principio del<strong>la</strong> libertà di commercio ed'industria, art. 31 cpv. 2, art. 31 bis cpv. 2 Cost.) e quel<strong>la</strong> aggiornata (libertàeconomica, art. 23 D 96, o principio del<strong>la</strong> libertà economica, art. 85 D 96).In conclusione va detto che l'orientamento di base improntato all'economia dimercato che caratterizza <strong>la</strong> costituzione economica aggiornata viene suggeritoa due riprese nel D 96: da un <strong>la</strong>to, nelle garanzie dei diritti fondamentali deltitolo secondo, in partico<strong>la</strong>re nell'articolo 23 D 96 (libertà economica e, ivicompresa, libertà contrattuale) e nell'articolo 22 D 96 (garanzia del<strong>la</strong> proprietà)


e, dall'altro, nel<strong>la</strong> sezione 6, in partico<strong>la</strong>re nell'articolo 85 (principi dell'ordinamentoeconomico). Mentre nel titolo secondo <strong>la</strong> dimensione liberista e delloStato di diritto predomina, nell'articolo 85 D 96 riveste un ruolo di primopiano quel<strong>la</strong> che è comunemente chiamata dimensione istituzionale.La sezione «economia» ha sollevato non poche critiche nel<strong>la</strong> consultazione. Siè in partico<strong>la</strong>re stigmatizzata <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione tra l'articolo 75 AP 95 (principi dell'ordinamentoeconomico) e l'articolo 21 AP 95 (libertà economica), che secondoi gruppi interpel<strong>la</strong>ti necessita di ulteriori precisazioni 3I4> . Con gli adeguamentimenzionati dell'articolo 23 e dell'articolo 85 D 96 si sono così fornitii chiarimenti richiesti. Numerosi partecipanti al<strong>la</strong> consultazione chiedono chesia data preminenza ad una norma programmatica di politica economica. Atale proposito si propongono varianti di carattere ecologico, sociale e liberistanonché connessioni tra le stesse; diversi gruppi hanno e<strong>la</strong>borato proposte di testi.Tre partiti presenti in Par<strong>la</strong>mento 315 ' e undici organizzazioni 316 ' sono favorevolia sancire una norma programmatica di tipo ecologico o il principiodel<strong>la</strong> sostenibilità. Una norma programmatica che privilegi <strong>la</strong> dimensione socialedel<strong>la</strong> costituzione economica è caldeggiata da due partiti rappresentati inPar<strong>la</strong>mento 317 ' e otto organizzazioni 318 '. L'iscrizione del liberismo economiconel<strong>la</strong> norma programmatica a cui va data preminenza è richiesta da un partitopresente in Par<strong>la</strong>mento 319 ' e da sette altri partecipanti al<strong>la</strong> consultazione 320 '.Citando nei primi due capoversi dell'articolo introduttivo il principio del<strong>la</strong> libertàeconomica e gli obiettivi di politica sociale su cui si fonda (art. 85 D 96),questa esigenza è essenzialmente soddisfatta; per quanto riguarda le esigenzedettate dall'ecologia occorre rimandare al principio del<strong>la</strong> sostenibilità di cui all'articolo2 D 96.Articolo 85 Prìncipi dell'ordinamento economicoL'articolo 85 D 96 aggiorna le condizioni quadro e le direttive fissate negli articoli2, 31 e 31 bis Cost. che <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni devono osservarenell'ambito del<strong>la</strong> loro attività in campo economico 321 '.Il capo-verso 1 esplicita, aggiornando gli articoli 31 capoverso 2 e 31 bis capoversi2 e 3 Cost., <strong>la</strong> dimensione riferita al sistema o istituzionale del<strong>la</strong> libertàeconomica, segnatamente <strong>la</strong> scelta di fondo costituzionale a favore di un ordinamentoeconomico liberista di mercato 122 *. La Confederazione e i Cantoninon possono pregiudicare il principio del<strong>la</strong> libertà economica. Conformementeal<strong>la</strong> prassi del Tribunale <strong>federale</strong> in merito all'articolo 31 Cost., è loro


vietato adottare disciplinamenti e provvedimenti che causino distorsioni del<strong>la</strong>concorrenza tra soggetti economici privati o che addirittura <strong>la</strong> inibiscano deltutto. Non si possono privilegiare alcuni concorrenti e sfavorirne altri. I «concorrenti»devono essere trattati allo stesso modo. L'agire statale dev'essere perprincipio neutrale in materia di concorrenza 323 '. Nel<strong>la</strong> più recente dottrina eprassi giuridiche si par<strong>la</strong> quindi di divieto di distorsioni concorrenziali e di principiodel<strong>la</strong> neutralità dello Stato in fatto di concorrenza. Come si evince dal<strong>la</strong>giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>, non sono però esigenze assolute. Infatti,il Tribunale <strong>federale</strong> tollera nel caso di provvedimenti di pianificazione del territorioo di politica sociale determinati effetti col<strong>la</strong>terali «di politica economica»,ovvero con conseguenze alteranti per <strong>la</strong> concorrenza 324 '. Per proteggereinteressi supremi (ad es. per stornare un pericolo), si giustifica eccezionalmentepersino di sottrarre completamente al<strong>la</strong> concorrenza una determinataattività economica (cosiddetto monopolio di polizia) 325 '. Secondo <strong>la</strong> giurisprudenzadel Tribunale <strong>federale</strong>, il postu<strong>la</strong>to del<strong>la</strong> neutralità concorrenziale nonvale quindi in modo assoluto; è un principio giuridico che tollera determinatere<strong>la</strong>tivizzazioni. Forzature vere e proprie e deroghe al principio del<strong>la</strong> neutralitàdello Stato in materia di concorrenza o al divieto di distorsioni concorrenzialiesu<strong>la</strong>no tuttavia dai limiti del presente quadro. Come già sancito nell'attualediritto, simili deroghe al principio del<strong>la</strong> libertà economica sono ammissibili secondoil D 96 soltanto se e nel<strong>la</strong> misura in cui <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> le prevede(cpv. 3). Questa legittimazione può - come nel diritto in vigore - avereforma esplicita o tacita 326 '. Nell'ambito delle disposizioni economiche chiavedel D 96 questa legittimazione a derogare al<strong>la</strong> libertà economica è resa in modomolto chiaro. Legittimazioni esplicite si trovano negli articoli 91, 92, 93, 94 e95 D 96 327) . Al di fuori di questa sezione si dovrà tuttavia rinunciare a similic<strong>la</strong>usole. Un'evidenziazione continua di questo concetto appesantirebbe inutilmenteil testo costituzionale pregiudicandone notevolmente <strong>la</strong> scorrevolezza.Anche il diritto vigente prevede, al di fuori del<strong>la</strong> parte riservata alle disposizionieconomiche vere e proprie, soltanto legittimazioni tacite 328 '.L'istituzione di condizioni quadro più favorevoli per l'economia privata rientrada sempre (ma soprattutto in tempi d'inasprimento del<strong>la</strong> concorrenza internazionalesulle diverse piazze economiche) fra i compiti centrali di uno Stato incampo economico. Il promovimento del benessere generale, assurto a obiettivo


di Stato nell'articolo sullo scopo (art. 2) delle Costituzioni federali del 1848 e1874, intende non da ultimo anche il promovimento del progresso economicoscientificoe il promovimento dell'economia nazionale grazie a un interventostatale nel settore infrastrutturale (opere pubbliche, trasporti, formazione, ambitomonetario e creditizio) 329 '. In questo senso l'articolo 85 capoverso l D 96aggiorna l'articolo 2 Cost. Il D 96 sottolinea che l'intervento statale è indispensabileper garantire il principio del<strong>la</strong> libertà economica 330 ' e che in ultima analisiun'economia nazionale che si regge su principi dell'economia di mercatopuò prosperare solo se lo Stato garantisce determinate condizioni di base ed èattento all'economia di mercato 331 '. La seconda metà del perìodo del capoverso1 è una norma di tipo programmatico. Riguarda allo stesso modo <strong>la</strong> Confederazionee i Cantoni e non attribuisce al<strong>la</strong> prima alcuna nuova competenza,né rappresenta una base per deroghe al principio del<strong>la</strong> libertà economica. Nell'ambitodel<strong>la</strong> procedura di consultazione si era suggerito di togliere dall'articolo77 AP 95, che disciplina <strong>la</strong> politica strutturale, <strong>la</strong> disposizione re<strong>la</strong>tiva allecondizioni quadro 332 '. Spostando<strong>la</strong> all'«articolo sui principi» 85 D 96 si tieneconto di questa richiesta e si sottolinea in pari tempo l'importanza fondamentaledelle riflessioni qui formu<strong>la</strong>te.Il capoverso 2 richiama al<strong>la</strong> mente - nel segno del<strong>la</strong> continuità con l'articolo31 bis capoverso 1 e capoverso 2 Cost. - due aspetti oggi peraltro scontati: daun <strong>la</strong>to, lo Stato (Confederazione e Cantoni) deve sempre tener presente nelsuo operato anche gli interessi dell'economia globale e, per quanto possibile,tute<strong>la</strong>rli. Compito dello Stato è quindi, come già sancito negli articoli 2 e 33D 96, promuovere il benessere generale e contribuire in partico<strong>la</strong>re anche al<strong>la</strong>sicurezza economica del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione. Il fatto che lo Stato non assolva e nonpossa assolvere da solo questo compito, ma unicamente con l'aiuto di un'economiaprivata - prospera -, scaturisce dal<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione volutamente esplicitadel capoverso 2. Il D 96 sottolinea <strong>la</strong> responsabilità politico-sociale dello Statoe <strong>la</strong> dimensione politico-sociale dell'economia. Il capoverso 2 riconosce contemporaneamenteche i meccanismi di mercato non portano automaticamentee da soli a risultati che soddisfino gli obiettivi supremi e le decisioni prese dalloStato in virtù di determinati valori. L'economia di mercato ha bisogno di esserecompletata 333 '. La dimensione sociale fa parte del<strong>la</strong> costituzione economica334 '. Il cosiddetto articolo sul benessere dell'attuale <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>(art. 31 bis cpv. 1) esplicita questa considerazione. Il D 96 segue questo modello


e rimanda nell'articolo 85 capoverso 2, vale a dire in re<strong>la</strong>zione diretta con gliarticoli economici determinanti, al<strong>la</strong> dimensione sociale 335 '; si distingue inquesto dall'AP 95, in cui ci si era accontentati di menzionare gli obiettivi fondamentalidi politica sociale negli articoli 2 e 31.Secondo il capoverso 3, come già detto, non sono ammissibili deroghe al principiodel<strong>la</strong> libertà economica se queste non sono previste nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.Questa riserva costituzionale 33 ® fa sì che <strong>la</strong> dimensione istituzionale oriferita al sistema di questo diritto fondamentale che è <strong>la</strong> libertà economicatrovi applicazione. Tale diritto fondamentale, sancito nell'articolo 23 D 96,può per principio essere oggetto di restrizioni alle stesse condizioni valide pergli altri diritti fondamentali (art. 32 D 96). I provvedimenti che distorcono oinibiscono del tutto <strong>la</strong> concorrenza tra soggetti economici privati, pregiudicandoquindi il principio del<strong>la</strong> neutralità dello Stato in materia di concorrenza,sono però ammissibili soltanto se una prescrizione costituzionale, vale a direuna norma approvata da popolo e Cantoni, ci autorizza ad adottarli.L'articolo 85 D 96 par<strong>la</strong> volutamente nei capoversi 1 e 3 di «principio del<strong>la</strong> libertàeconomica». Da un canto, si vuole in tal modo sottolineare che l'articolo31 Cost., che qui intendiamo aggiornare, non presenta soltanto una dimensioneistituzionale riconducibile allo Stato di diritto, bensì anche una dimensione chefa riferimento al sistema economico. D'altro canto, si garantisce una continuitàconcettuale, in quanto già il vigente diritto costituzionale distingue in un passaggiocentrale tra diritto fondamentale del<strong>la</strong> «libertà di commercio e d'industria»,da un <strong>la</strong>to (art. 31 cpv. 1 Cost.), e «principio del<strong>la</strong> libertà di commercioe d'industria», dall'altro (cfr. in partico<strong>la</strong>re art. 31 cpv. 2 Cost. e art. 31 blscpv. 2 Cost.; rispetto al tedesco, il testo francese da seguito in maniera più coerentea questa distinzione; cfr. ad es. art. 3i


egalie e i monopoli «storici» (come <strong>la</strong> regalia del<strong>la</strong> caccia 339 ' o quel<strong>la</strong> dellosfruttamento delle miniere 340 '). La prassi re<strong>la</strong>tiva all'articolo 31 capoverso 2Cost. ha ammesso a determinate condizioni <strong>la</strong> costituzione di nuovi monopolicantonali 34I) .Nel contesto dell'«articolo economico» del disegno di <strong>Costituzione</strong> non si dapiù partico<strong>la</strong>re risalto ai principi riguardanti l'agire dello Stato in campo economico(principio del<strong>la</strong> legalità; consultazione e codecisione dei Cantoni e delleassociazioni economiche nell'emanazione ed esecuzione del diritto in materiaeconomica; delega ai Cantoni), contenuti negli attuali articoli 32 e 31 ler capoverso2 Cost. Al momento dell'adozione del nuovo articolo sull'economia nel1947 342) , questi principi avevano in quanto tali una certa importanza. Oggivengono assorbiti da principi e istituti giuridici generalmente riconosciuti (inpartico<strong>la</strong>re principio del<strong>la</strong> legalità, diritto d'urgenza, procedura di consultazione,concetto di sussidiarietà). Questi sono ripresi nelle pertinenti disposizionigenerali del D 96 (cfr. segnatamente art. 36 cpv. 2 e art. 138 D 96 riguardante<strong>la</strong> procedura di consultazione; art. 37 cpv. 1 e art. 166 cpv. 3 D 96 in meritoall'esecuzione).Diversi enti consultati chiedono che questo articolo sia completato facendo riferimentoal principio del<strong>la</strong> sostenibilità 343 '. Quest'ultimo è stato tuttavia giàespresso, seppur genericamente, nell'articolo sullo scopo (art. 2 D 96), ragioneper cui si può fare a meno di ripeterlo.Articolo 86 Attività economica privataL'articolo 86 D 96 riprende alcune parti dell'articolo 31 Cost. (garanzia del<strong>la</strong> libertàdi commercio e d'industria su tutto il territorio del<strong>la</strong> Confederazione), dell'articolo31 bls capoverso 2 Cost. (esercizio del commercio e dell'industria), dell'articolo33 Cost. nonché dell'articolo 5 delle disposizioni transitorie Cost. 344) .L'articolo 86 capoverso l D 96 prevede - sul modello dell'articolo 31 bis capoverso2 Cost. - una competenza normativa del<strong>la</strong> Confederazione per quanto riguardal'esercizio di attività economiche private. Il binomio «commercio e industria»è sostituito dal concetto dell'attività economica privata, senza per questosottintendere un'estensione materiale del<strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazione345 '. L'articolo 86 capoverso l D 96 offre al<strong>la</strong> Confederazione <strong>la</strong>possibilità di emanare a livello <strong>federale</strong> prescrizioni omogenee o anche solo prescrizionid'armonizzazione.Nell'adempimento delle sue competenze normative, <strong>la</strong> Confederazione deve rispettareil principio del<strong>la</strong> libertà economica (vista <strong>la</strong> sua esplicita menzione nel-


l'articolo 85 D 96, tale principio non deve più essere ripetuto). Per i provvedimentidirigisti di «politica economica», l'articolo 86 D 96 non offre alcuna baselegale. Come per l'articolo 31 bls capoverso 2 Cost., l'articolo 86 D 96 rappresentauna cosiddetta competenza <strong>federale</strong> con effetto derogatorio susseguente:i Cantoni sono ancora competenti a disciplinare l'attività economica privatanel<strong>la</strong> misura in cui il legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong> non si avvale del<strong>la</strong> sua competenzanormativa. La necessità di tute<strong>la</strong>re gli interessi generali dell'economia svizzeranel suo insieme 346 ', sancita nell'articolo sui principi 85 D 96, dev'essere osservataanche nel disciplinamento dell'attività economica privata. Oltre all'articolo86 D 96, tutta una serie di disposizioni partico<strong>la</strong>ri si prestano come baseper disciplinare l'esercizio di attività economiche private (cfr. ad es. gli articoli90 e 109 D 96).L'articolo 86 capoverso 2 primo periodo D 96 conferisce al<strong>la</strong> «competenza globale»del capoverso 1 un'importanza partico<strong>la</strong>re: al<strong>la</strong> Confederazione è affidatoil compito di provvedere a uno spazio economico svizzero omogeneo. Intal modo, si evidenzia <strong>la</strong> «dimensione di mercato interno» riconosciuta al<strong>la</strong> libertàeconomica. Secondo l'articolo 31 capoverso 1 Cost. <strong>la</strong> libertà di commercioe d'industria è garantita «su tutto il territorio del<strong>la</strong> Confederazione». Questadisposizione riflette una tradizione che, già nell'articolo 29 del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>del 1848, sanciva il principio di scambi commerciali intercantonali liberi,poi estesi nel 1874 al<strong>la</strong> libertà di scambi economici intercantonali. La funzionea livello di Stato <strong>federale</strong> del<strong>la</strong> libertà economica è riconosciuta anche nel<strong>la</strong>dottrina e nel<strong>la</strong> prassi. Il Tribunale <strong>federale</strong> intravede nell'articolo 31 Cost. unagaranzia per <strong>la</strong> creazione di uno spazio economico svizzero omogeneo 347 '. Nelnostro messaggio <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> legge sul mercato interno 3481 , avevamo ritenutonecessario, e possibile in virtù del diritto costituzionale, il rafforzamentodel mercato svizzero interno (comprendente anche il mercato del <strong>la</strong>voro). Ladottrina sottolinea con maggior chiarezza rispetto al<strong>la</strong> prassi come <strong>la</strong> finalitàdel<strong>la</strong> libertà economica sia l'armonizzazione dello spazio economico 349 '. Questasituazione chiara dal profilo costituzionale è espressa con incisività nell'articolo86 capoverso 2 primo periodo D 96.L'articolo 86 capoverso 2 secondo periodo D 96 concretizza quest'obbligo inun punto partico<strong>la</strong>rmente importante, che riguarda segnatamente il libero eserciziodel<strong>la</strong> professione. La Confederazione deve garantire ai <strong>la</strong>voratori con unaformazione accademica o con un diploma <strong>federale</strong> o cantonale o riconosciutodai Cantoni il libero esercizio del<strong>la</strong> loro professione su tutto il suo territorio.L'avamprogetto posto in consultazione (AP 95) par<strong>la</strong>va a questo proposito, riprendendol'articolo 33 Cost., soltanto delle persone con formazione accademica.L'aggiornamento del vigente diritto costituzionale (dimensione del mercatointerno nel<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria, rispettivamente dell'odiernalibertà economica) e <strong>la</strong> sua attuazione legale mediante <strong>la</strong> legge <strong>federale</strong>


del 6 ottobre 1995 350) sul mercato interno esige tuttavia un'estensione, peraltrorichiesta anche nel<strong>la</strong> consultazione 351 '.La legge sul mercato interno (LMI) disciplina nell'articolo 4 il riconoscimentoa livello svizzero dei certificati di capacità per l'esercizio di un'attività lucrativatute<strong>la</strong>ta dal<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria 352 '. Insieme agli articoli 2 e 3,esso da <strong>la</strong> possibilità ai tito<strong>la</strong>ri di un diploma professionale cantonale o riconosciutodai Cantoni di accedere al mercato svizzero del <strong>la</strong>voro nel suo insieme.Il disciplinamento previsto nel<strong>la</strong> LMI attua l'articolo 31 capoverso 1 primo periodoCost. («La libertà di commercio e d'industria è garantita su tutto il territoriodel<strong>la</strong> Confederazione, ...»). Esso realizza <strong>la</strong> componente del mercato internoinsita nel<strong>la</strong> libertà economica e concretizza di conseguenza il vigente dirittocostituzionale che vi si richiama. L'articolo 4 capoverso 4 LMI definisce<strong>la</strong> normativa <strong>federale</strong> sussidiaria rispetto ad accordi intercantonali. Fra questivi è, ad esempio, l'Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimentodei diplomi sco<strong>la</strong>stici e professionali 353 '. Rispetto al<strong>la</strong> LMI, questo accordoestende il libero esercizio del<strong>la</strong> professione a tutte le formazioni e a tuttii mestieri il cui disciplinamento rientra nel<strong>la</strong> competenza dei Cantoni (art. 2del<strong>la</strong> Convenzione), e quindi anche a quelle il cui esercizio non è tute<strong>la</strong>to dal<strong>la</strong>libertà di commercio e d'industria (ad es. personale docente nelle scuole statali).Per quelle professioni che non godono del<strong>la</strong> protezione garantita dal<strong>la</strong> libertàeconomica (alcune attività del servizio pubblico) <strong>la</strong> situazione si presenta nel seguentemodo: il libero esercizio del<strong>la</strong> professione è garantito in tutta <strong>la</strong> Svizzeradall'Accordo intercantonale, ragione per cui questa garanzia si fonda sul dirittointercantonale e non sul diritto (costituzionale) <strong>federale</strong>. L'articolo 86 D96 assicura per contro il libero esercizio del<strong>la</strong> professione per le attività economicheprivate. Questo si evince dal titolo. Nell'aggiornamento dell'articolo 33Cost. e dell'articolo 5 delle disposizioni transitorie Cost. riguardanti <strong>la</strong> provadi capacità o il certificato d'idoneità per le professioni liberali, questa disposizionericorre al termine di «professione».Per quanto riguarda <strong>la</strong> garanzia del libero esercizio del<strong>la</strong> professione per datecategorie di <strong>la</strong>voratori del servizio pubblico, non viene detto nul<strong>la</strong> dì precisonel titolo dell'articolo, né nel testo del capoverso 2. Un'evoluzione del<strong>la</strong> giurisprudenzae del<strong>la</strong> dottrina (differenziazione più sottile a seconda del tipo di attività)è infatti ancora possibile.Il testo del disegno di <strong>Costituzione</strong> non precisa i mezzi da impiegare nel<strong>la</strong> realizzazionedel libero esercizio del<strong>la</strong> professione. Oltre all'emanazione di un disciplinamento<strong>federale</strong> omogeneo sui certificati di capacità (come esiste oggiper il personale medico; cfr. LF del 19 die. 1877 con re<strong>la</strong>tivo complemento del21 die. 1886, RS 811.11) entrano in linea di conto anche altri strumenti (ad es.


prescrizioni sul riconoscimento reciproco di certificati cantonali di capacità,come nel<strong>la</strong> LMI; ma anche concretizzazione ad opera del<strong>la</strong> giurisprudenza delTribunale <strong>federale</strong>).Un disciplinamento <strong>federale</strong> omogeneo può anche prevedere l'obbligatorietà diseguire una volta o periodicamente corsi o esami di perfezionamento quale condizioneper l'esercizio del<strong>la</strong> professione.La disposizione transitoria re<strong>la</strong>tiva all'articolo 86 D 96 riprende l'idea espressanell'articolo 5 delle disposizioni transitorie Cost. e va intesa come disciplinamentotemporaneo in attesa di una legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>. Nel<strong>la</strong> misura in cui efintante che <strong>la</strong> garanzia del libero esercizio del<strong>la</strong> professione non sia concretizzatada prescrizioni del<strong>la</strong> Confederazione, <strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>dovrà (ancora) colmare questa <strong>la</strong>cuna e fissare a tale riguardo «requisitiminimi» che il certificato di capacità di un Cantone dovrà soddisfare per poteressere riconosciuto in un altro Cantone 354 '.Nel<strong>la</strong> consultazione si è chiesto di menzionare esplicitamente <strong>la</strong> competenzacantonale di disciplinare l'attività economica privata 355 '. In considerazionedell'articolo 3 D 96, tale menzione si rive<strong>la</strong> però inutile; già l'articolo 31 capoverso2 Cost. non prevede rispetto all'articolo 3 Cost. competenze supplementari356 '. Sarebbe pure superfluo, come è stato peraltro chiesto da alcuni, sancirenuovamente dopo gli articoli 23 e 85 D 96 il rispetto del principio del<strong>la</strong> libertàeconomica 357 '.Articolo 87 Politica di concorrenzaL'articolo 87 D 96 è <strong>la</strong> sintesi dell'articolo 31 bis capoverso 3 lettera d e dell'articolo3i se P ties dell'attuale diritto costituzionale 358 '.L'articolo 87 D 96 riassume in una disposizione le basi costituzionali per unalegis<strong>la</strong>zione in materia di concorrenza (compresa <strong>la</strong> sorveglianza dei prezzi). Ilcapoverso 1 obbliga il legis<strong>la</strong>tore a emanare prescrizioni contro gli effetti economicamenteo socialmente nocivi di limitazioni del<strong>la</strong> concorrenza. Invece deitermini «cartelli e organizzazioni analoghe» che figurano nell'articolo 31 bis capoverso3 lettera d, il D 96 - rifacendosi al titolo del<strong>la</strong> nuova legge sui cartelli359 ' - usa l'espressione «cartelli e altre limitazioni del<strong>la</strong> concorrenza» 360 '. Ilcapoverso 1 non si esprime riguardo agli strumenti del<strong>la</strong> politica di concorrenza.In questa materia, il margine di manovra del legis<strong>la</strong>tore è molto vasto;in determinate circostanze egli può anche avvalersi in parte dello strumentorappresentato dal divieto dei cartelli 361 '. L'articolo 87 capoverso 1 D 96 non


ammette però (come l'art. 31 bis cpv. 3 lett. d Cost.) che si vietino in generalecome tali gli accordi nell'ambito del<strong>la</strong> concorrenza.La sorveglianza dei prezzi per merci e prestazioni di servizio, improntata a unapolitica di concorrenza come richiesto dall'articolo 3l se P' ies Cost., trova giànell'articolo sui cartelli (nell'attuale come nel<strong>la</strong> nuova versione) una base sufficiente.L'articolo 87 capoverso 2 D 96 conferisce al legis<strong>la</strong>tore, spingendosi benoltre il capoverso 1, il mandato vinco<strong>la</strong>nte di impiegare un determinato strumentodi politica del<strong>la</strong> concorrenza, vale a dire <strong>la</strong> sorveglianza dei prezzi.La legis<strong>la</strong>zione sul<strong>la</strong> concorrenza sleale, che finora si era basata fra l'altro sull'articolo31 bis capoverso 2 Cost., trova nel capoverso 3 del<strong>la</strong> presente disposizioneun'esplicita base costituzionale.Il tenore dell'attuale «articolo sui cartelli» (art. 31 bis cpv. 3 lett. d Cost.) prevedeespressamente che, nel<strong>la</strong> sua legis<strong>la</strong>zione d'esecuzione, <strong>la</strong> Confederazione puòderogare all'occorrenza al principio del<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria (cpv.3 frase introduttiva). Questa c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> non è indispensabile e non dev'essere necessariamenteripresa nel disegno, in quanto l'obiettivo del<strong>la</strong> politica di concorrenzaè garantire un ordinamento economico liberista; quest'ultimo serve da fondamentoal principio del<strong>la</strong> libertà economica, lo consolida ed è quindi in sintoniacon l'articolo 85 D 96 362) . L'attuale collocazione dell'«articolo sui cartelli» nell'articolo31 bls capoverso 3 Cost. è ritenuta in gran parte discutibile anche dal<strong>la</strong>dottrina più recente 363 '. L'esigenza di una giustificazione data dall'«interessegenerale» (art. 31 bis cpv. 3 frase introduttiva Cost.) è una condizione quadro ovviache presiede a qualsiasi agire statale in ambito economico e non deve esserequindi necessariamente menzionata nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Inoltre non farebbe chereiterare in parte l'obbligo imposto al<strong>la</strong> Confederazione e ai Cantoni dall'articolo85 capoverso 2 («Tute<strong>la</strong>no gli interessi dell'economia nazionale ...»).Nel<strong>la</strong> consultazione si è chiesto in parte di introdurre esplicitamente il divietodei cartelli prevedendo una riserva d'eccezione 364 '. La critica principale mossaall'articolo 78 AP 95 evidenzia tuttavia che nel<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione dell'articolosul<strong>la</strong> concorrenza vi è una certa «marginalizzazione» del<strong>la</strong> protezione dei consumatori.Si è auspicata l'integrazione completa dell'attuale articolo 3l sexiesCost. 365 ' oppure l'e<strong>la</strong>borazione di un articolo a sé stante per questo tema 366 '.In effetti, non è necessario inserirlo nell'articolo sul<strong>la</strong> concorrenza dato che iproblemi toccati non riguardano soltanto <strong>la</strong> politica di concorrenza, ma abbraccianoun contesto più ampio. L'importanza politica di questo tema e ilfatto che l'articolo 3i sexies Cost. è approdato al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> solo pocotempo fa a seguito di un'iniziativa popo<strong>la</strong>re 367 ' rappresentano argomenti a favoredi un articolo separato sul<strong>la</strong> protezione dei consumatori, come è ora previstonel disegno (art. 88 D 96).


Articolo 88 Protezione dei consumatoriLa disposizione aggiorna l'articolo 31 sexies Cost. 368>II capoverso 1 obbliga <strong>la</strong> Confederazione a prendere provvedimenti a tute<strong>la</strong> deiconsumatori. La formu<strong>la</strong>zione riprende, con alcune semplificazioni redazionali,il tenore dell'articolo 3l sexies capoverso 1 Cost. Anche se nel testo del presentearticolo non vi è una citazione specifica in tal senso, nell'adempimentodei suoi compiti in materia di protezione dei consumatori <strong>la</strong> Confederazionedovrà salvaguardare gli «interessi generali dell'economia nazionale» e rispettareil principio del<strong>la</strong> libertà economica (finora libertà di commercio e d'industria;cfr., per entrambi i punti di vista, l'art. 85 D 96).Il termine «tute<strong>la</strong>» dev'essere compreso in senso <strong>la</strong>to. Con esso si intende l'obbligodi tute<strong>la</strong>re gli interessi dei consumatori in tutti i settori del<strong>la</strong> politica; occorresempre tener conto di essi quando si tratta di valutare gli interessi ingioco.La competenza non è limitata a determinati temi specifici concernenti i consumatori,bensì è formu<strong>la</strong>ta sotto forma di c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> generale 369 '. Il campo d'applicazionecoincide pertanto con quello di altre competenze del<strong>la</strong> Confederazione.Ampie parti del diritto di polizia (segnatamente <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dal<strong>la</strong> messa inpericolo del<strong>la</strong> salute e <strong>la</strong> protezione da comportamenti commerciali atti a indurrein inganno; cfr. art. 69 bis Cost., art. 109 D 96) offrono <strong>la</strong> possibilità dioperare in favore del<strong>la</strong> protezione dei consumatori 370 '.Il capoverso 2 si rifa all'articolo 3l sex ' es capoverso 2 Cost. La parità in essoprevista tra le organizzazioni dei consumatori e le associazioni professionali edell'economia nell'ambito del<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> contro <strong>la</strong> concorrenza sleale 371 'viene ripresa nel secondo periodo del capoverso ed è inoltre garantita esplicitamenteda una disposizione legale (art. 10 LCS1). L'articolo 31 sexles capoverso 2Cost. contiene però, oltre al<strong>la</strong> parità puramente tecnica, una «garanzia sostanzialeminima» 372 ' per <strong>la</strong> difesa processuale degli interessi collettivi, che deveora essere citata espressamente nel testo costituzionale (primo periodo).Il capoverso 3 re<strong>la</strong>tivo alle esigenze del diritto <strong>federale</strong> in materia di proceduragiudiziaria in caso di controversie tra consumatori riprende l'articolo 31 sexlescapoverso 3 Cost. Questa disposizione potrebbe essere trasposta a livello legis<strong>la</strong>tivo,poiché non deve forzatamente essere compresa nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Tuttavia,rispettando <strong>la</strong> volontà del costituente 373 ', ne proponiamo il mantenimentoa livello del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Articolo 89 Politica monetariaL'articolo 89 D 96 374 > sostituisce gli articoli 38 e 39 Cost.


Esso riprende in una forma molto più semplice il contenuto delle due disposizioniin vigore in materia monetaria. La formu<strong>la</strong>zione riprende elementi del dirittocostituzionale vigente.Il capoverso 1 conferisce al<strong>la</strong> Confederazione una competenza esclusiva nel settoremonetario e riserva ad essa il diritto di emettere monete e banconote (ilcosiddetto monopolio del<strong>la</strong> valuta per monete e banconote).Il capoverso 2 stabilisce che <strong>la</strong> Banca nazionale svizzera esercita <strong>la</strong> funzione diuna banca centrale. Ne prescrive pertanto l'indipendenza, il che corrispondeal<strong>la</strong> realtà giuridica, e le affida l'incarico di esercitare una politica monetaria«che serva all'interesse generale del Paese». Si andrebbe oltre il semplice aggiornamentose - come è stato proposto da alcuni 375 ' - <strong>la</strong> stabilità monetariafosse fissata a livello costituzionale come obiettivo prioritario del<strong>la</strong> politicadel<strong>la</strong> Banca centrale. Tuttavia, <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione scelta per il mandato non impedisceassolutamente al<strong>la</strong> Banca centrale di attribuire grande importanza all'obiettivodel<strong>la</strong> stabilità monetaria, poiché essa, con i suoi strumenti, può contribuirepiù di ogni altro al raggiungimento di questo obiettivo di politica economica.Il capoverso 2 prevede inoltre che <strong>la</strong> Banca nazionale svizzera è amministratacon <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione e sotto <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza del<strong>la</strong> Confederazione.Il capoverso 3 obbliga <strong>la</strong> Banca nazionale a costituire sufficienti riserve monetarie.La costituzione di riserve aumenta <strong>la</strong> fiducia dei cittadini nel denaro pubblico;è praticata già da molto tempo. Quale misura volta a creare fiducia sostituisceegregiamente l'obbligo del<strong>la</strong> copertura aurea, ora abbandonato (art. 39cpv. 7 Cost.) 376 '.Rinunciando all'obbligo di rimborsare i biglietti di banca (art. 39 cpv. 6 Cost.)e a quello del<strong>la</strong> copertura aurea, il disegno segue <strong>la</strong> prassi costituzionale, cheda decenni è costretta a tener conto del fatto che <strong>la</strong> Svizzera è esposta continuamentea una «situazione monetaria falsata». L'abbandono del<strong>la</strong> copertura aureariconosce <strong>la</strong> normalità di questa situazione, ossia che le banconote sonomezzi di pagamento legali, e consente di rinunciare al<strong>la</strong> finzione di una continuasituazione eccezionale. La rinuncia alle due istituzioni tiene conto anchedell'attuale situazione dell'ordinamento monetario internazionale (cfr. art. IVdello Statuto del Fondo monetario internazionale 377 ', in partico<strong>la</strong>re sezione 2comma b cifra i). L'adesione, avvenuta nel 1992, del<strong>la</strong> Svizzera alle Istituzionidi Bretton Woods 378 ', delle quali fa parte il Fondo monetario internazionale,ha determinato anche altri importanti obblighi sotto il profilo del<strong>la</strong> politicamonetaria.Il capoverso 4 stabilisce il principio del<strong>la</strong> ripartizione dell'utile netto del<strong>la</strong> BNS(ossia partecipazione dei Cantoni per almeno i due terzi). Le modalità del<strong>la</strong> ri-


partizione dell'utile sono fissate a livello di legge, dove sono disciplinate indettaglio 379 '.La questione del<strong>la</strong> natura giuridica concreta del<strong>la</strong> Banca nazionale svizzera puòrestare aperta a livello costituzionale. La politica creditizia è parte del<strong>la</strong> politicamonetaria e non deve essere menzionata esplicitamente (cfr. del resto l'art. 91cpv. 3 D 96). I capoversi 2 e 3 dell'articolo 38 Cost. sono sufficientemente concretatia livello di legge (cfr. art. 1 e 4 del<strong>la</strong> LF del 18 die. 1970 sulle monete,RS 941.10). Il trasferimento del monopolio sull'emissione dei biglietti di bancadal<strong>la</strong> Confederazione al<strong>la</strong> BNS non dev'essere previsto già nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>stessa. Nell'interesse di una semplificazione del testo costituzionale, si può rinunciarea elencare i compiti evidenti del<strong>la</strong> BNS (disciplinamento del mercatodel denaro, facilitazione delle operazioni di pagamento). Anche l'esenzione dall'impostacantonale del<strong>la</strong> Banca nazionale (art. 39 cpv. 5 Cost.) è sufficienteche avvenga a livello di legge, dove è in effetti già sancita (art. 12 LBN).Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione <strong>la</strong> BNS ha richiesto, oltre ai punti già citati,alcune modifiche redazionali. In partico<strong>la</strong>re ha dovuto essere migliorato il testofrancese. Le correzioni necessarie sono state apportate in col<strong>la</strong>borazione con <strong>la</strong>BNS.Artìcolo 90 Banche e assicurazioniL'articolo 90 D 96 aggiorna l'articolo 3li ualer nonché gli articoli 34 capoverso2 e 31 bls capoverso 2 Cost. 380) . La formu<strong>la</strong>zione si ispira al<strong>la</strong> terminologia deldiritto costituzionale vigente. Il disegno disciplina in un'unica disposizione <strong>la</strong>competenza del<strong>la</strong> Confederazione re<strong>la</strong>tiva a diversi rami economici tradizionalmentedisciplinati a livello <strong>federale</strong> e sottoposti a vigi<strong>la</strong>nza.Capoverso 1: il settore del<strong>la</strong> borsa non è menzionato espressamente nel testocostituzionale in vigore (cfr. art. 31 bls Cost.), ma fa oggi parte dei settori peri quali è ammessa una rego<strong>la</strong>mentazione a livello nazionale; questo fatto è resoesplicito nel progetto.Al contrario del progetto sottoposto al<strong>la</strong> procedura di consultazione, il D 96cita espressamente i servizi finanziari quale oggetto del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione.Una corrispondente competenza di disciplinamento è data già oggi, conformementeal<strong>la</strong> competenza generale di cui all'articolo 31 bis capoverso 2 Cost.(corrispondente all'art. 86 D 96) e al<strong>la</strong> competenza speciale di cui all'articolo3jquater Cost. 38I) . La citazione esplicita non modifica pertanto <strong>la</strong> competenzadel<strong>la</strong> Confederazione, serve semplicemente a garantire una maggiore chiarezza.


Capoverso 2: Sarebbe di per sé superfluo menzionare esplicitamente le banchecantonali nell'articolo 90 capoverso 2 D 96. Il legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong> ha adempiutoil mandato costituzionale di tener conto del compito e dello statuto partico<strong>la</strong>ridelle banche cantonali (art. 3lquater Cpv. 2 Cost.). Un trattamento differenziatodelle banche cantonali rispetto alle altre banche sarebbe comunque possibileanche senza l'articolo 90 capoverso 2 AP; questo capoverso lo rende obbligatorio.Il capoverso 3 aggiorna l'articolo 34 capoverso 2 Cost. Le competenze di sorveglianzadel<strong>la</strong> Confederazione nei confronti degli assicuratori privati, menzionateda detto articolo, sono comprese nel<strong>la</strong> competenza legis<strong>la</strong>tiva; una menzionespeciale non è pertanto necessaria. Questa considerazione vale anche perquanto concerne <strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazione, esplicitamente menzionatanell'articolo 34 capoverso 2 Cost., re<strong>la</strong>tiva alle agenzie d'emigrazione, sufficientementecoperta dal<strong>la</strong> competenza generale prevista dall'articolo 86 D 96.Articolo 91 Politica congiunturaleL'articolo 91 D 96 382) riprende l'articolo 31 quinquies Cost. La formu<strong>la</strong>zione siispira al testo costituzionale in vigore.L'articolo 91 D 96 incarica <strong>la</strong> Confederazione di prendere provvedimenti perun'equilibrata evoluzione congiunturale. I mezzi per raggiungere <strong>la</strong> stabilitàsono controversi sia negli ambienti politico-economici sia in quelli scientifici.L'«articolo congiunturale» del disegno tiene conto di questa situazione, nonimponendo ai competenti organi decisionali una teoria economica determinata.II capoverso 1 si limita a menzionare, oltre all'obiettivo principale in materiadi politica di stabilità (provvedimenti per una equilibrata evoluzione congiunturale),i due aspetti parziali di tale obiettivo che sono <strong>la</strong> prevenzione e <strong>la</strong> lottacontro <strong>la</strong> disoccupazione e il rincaro. Per il resto <strong>la</strong> disposizione - come giàl'articolo 31quinquies Cost. - rinuncia a enumerare i diversi strumenti di politicacongiunturale 383) .Il capoverso 2 aggiorna le istruzioni - di che cosa tiene conto <strong>la</strong> Confederazionee con chi col<strong>la</strong>bora - di cui all'articolo 31quinquies capoversi 1 e 4 Cost.Il capoverso 3 elenca - come il vigente articolo 31quinquies capoverso 2 Cost. -tre settori nei quali è permesso derogare al principio del<strong>la</strong> libertà economica(settori finanziano e creditizio, dell'economia esterna e delle finanze pubbliche).A prescindere da questa deroga, <strong>la</strong> politica congiunturale deve, conformementeall'articolo 91 capoverso 3 D 96, fondarsi su misure conciliabili con ilprincipio del<strong>la</strong> libertà economica; questo viene espresso dicendo che <strong>la</strong> Confederazionepuò derogare «ove occorra» al principio del<strong>la</strong> libertà economica.Un'ulteriore base costituzionale per <strong>la</strong> politica monetaria è costituita dall'articolo89 D 96.Il capoverso 4 obbliga in maniera generale Confederazione, Cantoni e Comunia tener conto delle esigenze del<strong>la</strong> situazione congiunturale quando strutturano382 > Corrisponde all'art. 80 AP 95.3831 Cfr. però il commento ai cpv. 5 e 6.287


le loro entrate e uscite. L'«articolo congiunturale» non istituisce tuttavia, perrispetto del federalismo, partico<strong>la</strong>ri meccanismi di controllo e di sanzione.I capoversi 5 e 6 menzionano due partico<strong>la</strong>ri strumenti di politica fiscale. Lamenzione esplicita del<strong>la</strong> possibilità, motivata da ragioni di politica congiunturale,di riscuotere supplementi e di concedere ribassi sui tributi previsti dal diritto<strong>federale</strong> è indispensabile, poiché i tassi massimi di diverse imposte federalisono fissati a livello costituzionale. Lo strumento delle riserve di crisi, che servea realizzare obiettivi del<strong>la</strong> politica dell'impiego, va sancito a livello costituzionalepoiché <strong>la</strong> possibilità di obbligare i Cantoni ad accordare agevo<strong>la</strong>zioni fiscalisu tali riserve costituisce un'ingerenza nel<strong>la</strong> sovranità cantonale in materiafiscale (e non già perché l'obbligo di creare riserve di crisi implichi un'ingerenzanel<strong>la</strong> libertà delle aziende; in effetti, per permettere siffatta ingerenza, sarebbesufficiente una disposizione di rango legis<strong>la</strong>tivo 384 '). Questo è esplicitato neltesto del<strong>la</strong> disposizione.Le modalità di cui al capoverso 5 (corrispondente all'ari. 3ii uint i ules cpv. 3Cost.) concernenti <strong>la</strong> riscossione di supplementi e <strong>la</strong> concessione di ribassi sutributi previsti dal diritto <strong>federale</strong> sono espressione di principi generali (principiodel<strong>la</strong> proporzionalità) e potrebbero essere disciplinati anche soltanto a livellodi legge; <strong>la</strong> materia non deve forzatamente essere contenuta nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.La formu<strong>la</strong>zione dei principi del<strong>la</strong> destinazione e del<strong>la</strong> restituzione delleimposte riprende elementi del<strong>la</strong> vigente disposizione costituzionale. Il suo mantenimentoa livello costituzionale viene in parte richiesto nel<strong>la</strong> procedura diconsultazione 385 '. Alcuni partecipanti chiedono inoltre che si rinunci agli strumentispeciali del<strong>la</strong> politica congiunturale nei capoversi 5 e 6 386) .La competenza per <strong>la</strong> tenuta di una statistica congiunturale (art. 3ii mnt i u " ;s cpv.5 Cost.) è già contenuta implicitamente nel capoverso 1; un aggiornamentoesplicito non è necessario. Il rilevamento dei dati presso le singole imprese potrebbeperò costituire, a seconda dei casi, una vio<strong>la</strong>zione delle libertà protettedal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>; per giustificare siffatta vio<strong>la</strong>zione è tuttavia sufficiente unabase legale. La competenza di procurarsi basi statistiche non è espressa esplicitamentenemmeno in altri settori (cfr. art. 60 D 96, acqua); si è rinunciato anchea un articolo sul<strong>la</strong> statistica (v. il commento dell'art. 79 D 96, ricerca).Articolo 92 Politica strutturaleL'articolo 92 D 96 aggiorna gli articoli 31 bis (cpv. 2 nonché cpv. 3 lett. a e e)e 31'" capoverso 1 Cost. 387 '. La formu<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> disposizione attualizza itermini del vigente diritto costituzionale ed è orientata agli usi linguistici piùrecenti.


Il capoverso 1 fonda, secondo il modello dell'articolo 31 bis Cost. (cpv. 2 nonchécpv. 3 lett. a e e), competenze del<strong>la</strong> Confederazione in materia di misuredi politica strutturale. Si tratta innanzitutto di una competenza generale di promovimentoe incoraggiamento in favore di singoli settori economici (compresele professioni) nonché di regioni economicamente sfavorite. Questa competenzagenerale di promovimento - come era già il caso nell'articolo 31 bis capoverso2 - non è legata a condizioni partico<strong>la</strong>ri e deve di massima rispettare ilprincipio del<strong>la</strong> libertà economica; questo significa, in partico<strong>la</strong>re, che dev'essereconcepita in modo neutrale rispetto al<strong>la</strong> concorrenza (cfr. art. 31 bis cpv.2 e cpv. 3, frase introduttiva). Per quanto concerne gli interventi volti a conservare<strong>la</strong> struttura, deve trattarsi del mantenimento del<strong>la</strong> struttura economica (odi determinate sue parti) in regioni del Paese economicamente minacciate o delsostegno a rami economici e professioni minacciati nel<strong>la</strong> loro esistenza. Siffattapolitica strutturale settoriale è sussidiaria rispetto agli sforzi fatti dai singolisettori economici interessati 388 '. Una deroga al principio del<strong>la</strong> libertà economicaè possibile - come già previsto dal diritto costituzionale vigente (art. 31 biscpv. 3 Cost.) - soltanto ove sia necessario per raggiungere gli obiettivi di politicastrutturale 389 '. Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione alcuni partecipanti hannochiesto che sia introdotta un'innovazione: <strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazionein materia di politica strutturale dev'essere abbandonata 390 '.L'articolo 92 D 96 continua a <strong>la</strong>sciare spazio alle misure cantonali d'incoraggiamentoe sostegno dell'economia. I Cantoni sono tuttavia sempre vinco<strong>la</strong>ti- fatta eccezione per il settore degli esercizi pubblici - al principio del<strong>la</strong> libertàeconomica.Il capoverso 2 codifica <strong>la</strong> citata eccezione. Aggiorna, in forma semplificata,l'articolo 31 ter capoverso 1 Cost. Nei Cantoni si delinea una chiara tendenzaad affievolire o addirittura abrogare <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> del bisogno nel settore degliesercizi pubblici. Anche nel<strong>la</strong> procedura di consultazione ne è stata propostal'abolizione 39 ". Si potrebbe pertanto verificare se <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> del bisogno, dettatada ragioni di politica strutturale, debba venir vietata in futuro (con un sufficientetermine transitorio) o se debbano invece venir inasprite le condizioni,di per sé severe, ma interpretate finora in senso ampio, che il diritto <strong>federale</strong>impone per considerare ammissibili le misure protezionistiche cantonali.L'aggiornamento dell'articolo 31 ter capoverso 1 Cost. rinuncia a menzionare<strong>la</strong> capacità personale. I Cantoni sono autorizzati, anche senza una menzioneesplicita nel testo costituzionale, a subordinare <strong>la</strong> gestione di un esercizio pub-


uco a requisiti di capacità personale 392 '. L'obbligatorietà di un certificato dicapacità non serve normalmente a fini di politica strutturale, bensì è inteso aproteggere beni di polizia quali <strong>la</strong> salute e <strong>la</strong> sicurezza. Il certificato di capacitàpuò però essere anche uno strumento per limitare il numero degli esercizi pubblicidello stesso tipo, e i corrispondenti disciplinamenti cantonali possono fondarsisull'articolo 92 capoverso 2 D 96.L'esigenza del<strong>la</strong> giustificazione dell'«interesse generale» (art. 31 bls cpv. 3preambolo Cost.) è una condizione quadro evidente di qualsiasi azione delloStato nel settore economico e non deve pertanto essere menzionata in modopartico<strong>la</strong>re 393 '.La garanzia di condizioni quadro favorevoli per l'economia privata, che nelprogetto sottoposto al<strong>la</strong> procedura di consultazione si trovava ancora nell'articolore<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> politica strutturale, è stata spostata - come richiesto nel<strong>la</strong> proceduradi consultazione 394 ' - nell'articolo di principio dell'ordinamento economico(art. 85 D 96).Articolo 93 Politica economica esternaL'articolo 93 D 96 395 ' è implicitamente contenuto in diverse disposizioni delvigente diritto costituzionale (cfr. art. 2, 8, 23 bis , 29, 31 bis e 31 quinquies Cost.).Il capoverso 1 concreta lo scopo generale dello Stato e <strong>la</strong> norma attributiva dicompetenza in materia di politica estera (art. 2 e 49 D 96) per il settore dell'economiaesterna. La tute<strong>la</strong> degli interessi comprende anche l'adozione di misuredi promovimento. La politica economica esterna sancita dal diritto costituzionalevigente unicamente sotto l'aspetto dei «dazi» è ora dotata di una base piùampia. Questo corrisponde al<strong>la</strong> realtà giuridica: nel settore del<strong>la</strong> politica economicaesterna <strong>la</strong> Confederazione ha una competenza che va oltre le questioni doganali(cfr. p. es. <strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sulle misure economiche esterne 396 '). Nonsono menzionati esplicitamente i mezzi del<strong>la</strong> politica economica esterna (fral'altro, conclusione di trattati internazionali, adesione o col<strong>la</strong>borazione con organizzazioniinternazionali). Tenuto conto del<strong>la</strong> procedura decisionale in materiadi politica estera (referendum in materia di trattati internazionali), non siè ritenuto opportuno fissare nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> una politica determinata per <strong>la</strong>conclusione dei trattati.Il capoverso 2 attribuisce al<strong>la</strong> Confederazione <strong>la</strong> competenza di prendere provvedimentia tute<strong>la</strong> dell'economia indigena e in tal ambito di derogare, ove occorra,al principio del<strong>la</strong> libertà economica. Questa autorizzazione al<strong>la</strong> derogaè contenuta implicitamente già nell'articolo 28 Cost. 397 '. Le deroghe sonoperò sussidiarie rispetto ai provvedimenti che sono compatibili con il principiodel<strong>la</strong> libertà economica («ove occorra»).


L'articolo 93 D 96 s'ispira all'articolo 61 del progetto di <strong>Costituzione</strong> del Partitoliberale radicale svizzero del 22 giugno 1979.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione è stato chiesto di sancire nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>determinate massime di economia esterna, nelle quali siano contenute idee direttricidi carattere économico-libérale 398 ', ecologico 399 ' e di politica dello sviluppo400 '. La possibilità di intervenire in favore dell'economia indigena e <strong>la</strong>possibilità di derogare al principio del<strong>la</strong> libertà economica sono in parte rifiutate401 ', mentre altri partecipanti al<strong>la</strong> consultazione vogliono limitar<strong>la</strong> 402 '.Viene inoltre richiesta l'inclusione dello Spazio economico europeo 403 '. Tuttequeste proposte costituiscono delle novità che non possono essere consideratenell'ambito dell'aggiornamento.Articolo 94 Approvvigionamento del PaeseL'articolo 94 D 96 aggiorna l'articolo 31 bls capoverso 3 lettera e nonché l'articolo23 bis Cosi. 404 '.L'articolo re<strong>la</strong>tivo all'approvvigionamento del Paese permette al<strong>la</strong> Confederazionedi adottare misure di difesa economica del Paese (p. es. costituzione discorte) e offre una base per misure di lotta in caso di gravi situazioni di penuriadi beni e di servizi di prima necessità. Lo Stato è, per forza di cose, tenuto acol<strong>la</strong>borare con l'economia. Le sue misure hanno carattere sussidiario.La formu<strong>la</strong>zione riprende elementi del testo costituzionale in vigore.Il capoverso I incarica <strong>la</strong> Confederazione di prendere, in determinate situazioni,provvedimenti volti a garantire l'approvvigionamento. Stabilisce <strong>la</strong> sussidiarietàdei provvedimenti del<strong>la</strong> Confederazione rispetto agli sforzi fatti dall'economiastessa. La Confederazione è inoltre tenuta a prendere misure preventivenei periodi in cui non vi sono problemi di approvvigionamento.Il capoverso 2 non concerne unicamente aspetti dell'approvvigionamento delPaese, ragion per cui potrebbe essere contenuto anche in un altro articolo. Vista<strong>la</strong> vastità delle disposizioni generali re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> competenza (art. 94 cpv.1, art. 95 D 96), oggi non è più indispensabile un «articolo sui cereali» dettagliato.Il modo in cui va garantito l'approvvigionamento del Paese in cerealipanificabili e farina panificarle 405 ' può essere disciplinato a livello di legge.L'articolo 23 b ' s Cost. viene pertanto circoscritto al<strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazione;mentre il resto dei suoi contenuti è ricondotto al livello legis<strong>la</strong>tivo,sempre che non vi siano già norme corrispondenti (legge sui cereali, RS916.111). Prezzi adeguati vengono attualmente garantiti per mezzo degli stru-


menti del<strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza dei prezzi 406 '; base è l'articolo 3l se P' ies Cost. (ora: art. 87cpv. 2 D 96). Non è quindi necessario prevedere una base costituzionale specialenell'articolo sui cereali 407 '.Nell'ambito del<strong>la</strong> riforma agraria si sta attualmente rie<strong>la</strong>borando l'articolo suicereali, che eventualmente sarà mantenuto ancora per un periodo limitato 408 '.L'evoluzione di detti <strong>la</strong>vori va seguita, al fine di coordinare <strong>la</strong> riforma agrariacon quel<strong>la</strong> costituzionale.Il capoverso 3 autorizza <strong>la</strong> Confederazione a derogare, nell'ambito delle misureprese in favore dell'approvvigionamento del Paese, al principio del<strong>la</strong> libertàeconomica. Queste deroghe sono sussidiarie rispetto alle misure che non pregiudicano<strong>la</strong> libertà economica; sono ammesse soltanto «ove occorra».L'esigenza del<strong>la</strong> giustificazione dell'«interesse generale» (art. 31 b ' s cpv. 3 fraseintroduttiva Cost.) è una condizione quadro evidente di ogni attività delloStato nel settore dell'economia e corrisponde in parte al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessidell'economia nazionale (art. 85 cpv. 2 D 96); non dev'essere dunque menzionataesplicitamente.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione il Cantone di Soletta ha proposto di sostituire,nell'articolo 82 capoverso 2 AP 95 (che corrisponde all'art. 94 cpv. 3 D96), le espressioni «cereali panificabili e farina panificabile» con l'espressione«alimenti di base». Rispetto al vigente articolo sui cereali (art. 23 b ' s Cost.), ilmandato del<strong>la</strong> Confederazione sarebbe in tal modo ampliato; <strong>la</strong> proposta vaoltre il semplice aggiornamento. Per quanto concerne l'approvvigionamento intempi di crisi e le misure preventive in tempi normali <strong>la</strong> competenza auspicatarisulta dal capoverso 1.Articolo 95 AgricolturaLa disposizione aggiorna l'articolo 3i octles Cost. 409 '. Il testo del controprogetto- accettato a grande maggioranza il 9 giugno 1996 - dell'Assemblea <strong>federale</strong>all'iniziativa popo<strong>la</strong>re (ritirata) «Contadini e consumatori - Per un'agricolturain armonia con <strong>la</strong> natura», viene ripreso praticamente senza modifiche, a parteun adeguamento al<strong>la</strong> terminologia del D 96 4IO) .


Il vecchio articolo sull'agricoltura menzionava l'agricoltura quale eccezione diordine politico al<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria. La nuova disposizione4 "' costituisce invece un'ampia base per le misure volte al promovimento eal mantenimento dell'agricoltura.Il capoverso 1 obbliga <strong>la</strong> Confederazione a provvedere affinchè <strong>la</strong> produzionedell'agricoltura sia sostenibile e orientata al mercato. Il capoverso elenca treobiettivi al raggiungimento dei quali l'agricoltura deve contribuire efficacemente.Questi obiettivi sono determinanti per i provvedimenti del<strong>la</strong> Confederazione(cfr. cpv. 3).Il capoverso 2 obbliga <strong>la</strong> Confederazione a promuovere le aziende contadineche coltivano il suolo. Qui siamo di fronte ad un caso speciale rispetto al<strong>la</strong> politicastrutturale settoriale di cui all'articolo 92 capoverso l D 96, poiché <strong>la</strong> condizionedel<strong>la</strong> minaccia dell'esistenza non è richiesta per l'agricoltura. Per raggiungeregli obiettivi prefissati, le misure possono, ove occorra, derogare alprincipio del<strong>la</strong> libertà economica. Esse sono sussidiarie rispetto alle misure disolidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo; lo Statointerviene soltanto se l'agricoltura non è in grado di cavarse<strong>la</strong> da so<strong>la</strong>.Il capoverso 3 stabilisce il principio secondo il quale le misure del<strong>la</strong> Confederazionedevono fare in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionalidi cui al capoverso 1. Un elenco non esaustivo («in partico<strong>la</strong>re») citaquattro compiti (lett. a-d) e due competenze (lett. e e f) del<strong>la</strong> Confederazione.Qualora servano al promovimento delle aziende contadine di cui al capoverso2, le misure devono tener conto dei bisogni di dette aziende. Le disposizioni dicui al capoverso 3 lettere e, d e f sono sempre applicabili a tutte le aziende,siano esse contadine o meno (quali ad es. aziende agricole appartenenti a entipubblici o aziende con colture fuori campo).La lettera a specifica, con il termine «completa», che i pagamenti diretti sonosussidiari rispetto al reddito fornito dai prodotti. Essi devono remunerare inmodo equo le prestazioni fornite ai sensi del capoverso 1. I pagamenti direttisono concessi a condizione che sia fornita <strong>la</strong> prova che le esigenze ecologichesono rispettate. Toccherà al legis<strong>la</strong>tore definire che cosa si intende per «inmodo equo» e «a condizione che sia fornita <strong>la</strong> prova che le esigenze ecologichesono rispettate». Dal capoverso 1 risulta che il criterio del<strong>la</strong> prova del rispettodelle esigenze ecologiche è <strong>la</strong> sostenibilità dal profilo ecologico.Giusta <strong>la</strong> lettera b <strong>la</strong> Confederazione promuove le forme di produzione partico<strong>la</strong>rmentein sintonia con <strong>la</strong> natura e rispettose dell'ambiente e degli animali.Queste forme di produzione non devono limitarsi a osservare i requisiti summenzionatidel rispetto delle esigenze ecologiche conformemente al<strong>la</strong> lettera ae le esigenze poste dalle disposizioni in materia di protezione degli animali.


La lettera e affida al<strong>la</strong> Confederazione un mandato legis<strong>la</strong>tivo: emanare prescrizioniconcernenti <strong>la</strong> dichiarazione del<strong>la</strong> provenienza, del<strong>la</strong> qualità, dei metodidi produzione e dei procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari.Le prescrizioni concernenti <strong>la</strong> dichiarazione di derrate alimentari, agricoleo meno, possono fondarsi anche sull'articolo 109 D 96 (che aggiorna tra l'altrol'art. 69 bis Cost.).Giusta <strong>la</strong> lettera d <strong>la</strong> Confederazione protegge l'ambiente dai pregiudizi dovutiall'utilizzazione eccessiva di sostanze ausiliarie (in partico<strong>la</strong>re fertilizzanti eprodotti chimici). L'applicazione del<strong>la</strong> presente disposizione è sostenuta dal<strong>la</strong>legge sul<strong>la</strong> protezione dell'ambiente e delle acque. La lettera d può però servireanche come base per altre misure, quali ad esempio tasse d'orientamento sufertilizzanti e prodotti fitosanitari (che hanno tuttavia una base già nell'ari,sul<strong>la</strong> protezione dell'ambiente, art. 59 D 96).La lettera e attribuisce al<strong>la</strong> Confederazione <strong>la</strong> competenza di prendere molteplicimisure volte a migliorare le basi produttive e l'efficienza dell'agricolturao a sostenerle qualora vengano da altri.La lettera f è stata ripresa dall'articolo 31 bls capoverso 3 lettera b e costituisce<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.111) e del<strong>la</strong>legge <strong>federale</strong> sull'affitto agricolo (RS 221.213.2).Il capoverso 4 disciplina il finanziamento delle misure. L'onere maggiore saràassunto dalle risorse generali del<strong>la</strong> Confederazione, poiché i mezzi a destinazionevinco<strong>la</strong>ta provenienti dal settore agricolo sono esigui.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione re<strong>la</strong>tiva all'articolo sull'agricoltura, l'articolo83 AP 95 (tuttavia molto diverso dal presente), sono state avanzate soprattuttorichieste che si possono considerare esaudite con <strong>la</strong> ripresa dell'articolo 3l oc " esCost. 412 >Articolo 96 AlcoolL'articolo 96 D 96 si basa sugli articoli 32 bis , 32 ter e 32 quater Cost. 413) .La disposizione disciplina <strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazione di legiferare inmateria di importazione, fabbricazione, rettificazione e vendita di distil<strong>la</strong>ti (art.32 bis cpv. 1 Cost.).Una grande parte del testo costituzionale in vigore può essere soppressa:- Il progetto rinuncia ampiamente ad aggiornare l'articolo 32 bis capoversi 2-8Cost. Questi capoversi contengono disciplinamenti che il legis<strong>la</strong>tore avrebbepotuto emanare già in base al<strong>la</strong> norma generale di competenza di cui all'articolo32 bls capoverso 1. Essi avevano unicamente <strong>la</strong> funzione di guidare il legis<strong>la</strong>tore,non di fondarne <strong>la</strong> competenza 414 '; possono pertanto essere traspostial livello legis<strong>la</strong>tivo.


A causa del<strong>la</strong> sua grande importanza e sul<strong>la</strong> scorta di corrispondenti richiesteavanzate nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, il mandato di protezione del<strong>la</strong>salute pubblica, non contenuto nell'AP 95, è stato reintrodotto 415) . In talmodo l'articolo 32 bis capoverso 2 viene aggiornato, però in una formamolto generale.- Anche il divieto dell'assenzio (art. 32 ter Cost.) dev'essere disciplinato a livellodi legge, poiché <strong>la</strong> Confederazione ha comunque <strong>la</strong> competenza, giustal'articolo 109 D 96, di legiferare in materia di impiego di generi alimentarie voluttuari che possono mettere in pericolo <strong>la</strong> salute.- Possono inoltre essere soppressi i capoversi 1 e 2 dell'articolo 32 quater Cost.(c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> del bisogno dettata da motivi di protezione del<strong>la</strong> salute pubblica).La ripresa di una c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> del bisogno motivata da ragioni legate al<strong>la</strong> protezionedel<strong>la</strong> salute pubblica potrebbe tutt'al più essere prevista qualora si considerasseche spetta al diritto costituzionale decidere se <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> del bisognoè atta a ridurre il consumo di alcool 416 '. La possibilità di una c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong>del bisogno motivata da ragioni legate al<strong>la</strong> politica strutturale, analoga aquel<strong>la</strong> che figura nell'articolo 31 ter capoverso 1 Cost., è stata introdotta nell'articolo92 capoverso 2 D 96.- Ci si potrebbe chiedere se l'articolo 32 quater capoverso 3 Cost. (tassazionecantonale del commercio di alcool) debba essere ripreso nell'ambito dell'ordinamentofinanziario. Le nuove disposizioni re<strong>la</strong>tive all'ordinamento finanziarionon <strong>la</strong>sciano tuttavia ai Cantoni alcuna libertà di manovra.- Anche l'articolo 32 qualer capoverso 4 primo periodo Cost. (parità di trattamentodelle persone giuridiche e delle persone fisiche nell'ambito del disciplinamentodel commercio dell'alcool) può essere abbandonato: questa rego<strong>la</strong>mentazioneè oggi evidente. Il secondo periodo del capoverso 4 nonché il capoverso5 sul commercio delle bevande spiritose non distil<strong>la</strong>te in quantità didue o più litri risultano già dal<strong>la</strong> competenza globale del<strong>la</strong> Confederazionedi emanare prescrizioni sull'esercizio di un'attività commerciale privata (art.31 bis cpv. 2 Cost., risp. art. 86 çpv. l D 96).- L'articolo 32 quater capoverso 6 Cost. (divieto del commercio ambu<strong>la</strong>nte dibevande spiritose) può essere trasposto a livello di legge.- L'aspetto fiscale figura ora nel<strong>la</strong> parte finanziaria del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (art.123 D 96). La fondatezza del<strong>la</strong> decima dell'alcool (art. 32 bis cpv. 9 Cost.)dovrà essere riesaminata nell'ambito del<strong>la</strong> perequazione finanziaria.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione i grandi tagli apportati al testo non sono statimessi in discussione, ad eccezione del già citato mandato di protezione del<strong>la</strong> salutepubblica. È stata inoltre chiesta l'estensione del<strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazionea tutte le bevande spiritose 417 ' o <strong>la</strong> trasformazione in un articolo re-


<strong>la</strong>tivo alle sostanze che generano dipendenza, che dovrebbe essere inserito nell'articolo109 D 96 (protezione del<strong>la</strong> salute) 418 '. Queste proposte innovatricinon possono essere prese in considerazione nell'ambito dell'aggiornamento.Articolo 97 Giochi d'azzardoL'articolo 97 D 96 419) attribuisce al<strong>la</strong> Confederazione <strong>la</strong> competenza legis<strong>la</strong>tivain materia di giochi d'azzardo, incluse le lotterie. Rimane invece di competenzadei Cantoni autorizzare gli apparecchi automatici per giochi di abilità.La disposizione corrisponde al nuovo articolo 35 Cost., accettato da popolo eCantoni il 7 marzo 1993 420 '. Alcuni dettagli vengono tuttavia trasposti a livellodi legge.Il capoverso 1 riprende i capoversi 1 e 6 dell'articolo costituzionale, accettatoma non ancora in vigore. La menzione partico<strong>la</strong>re degli apparecchi automaticiper giochi di abilità con possibilità di vincita nell'articolo 35 capoverso 1 Cost.non dev'essere ripresa 421 ', poiché detti apparecchi automatici rientrano nel<strong>la</strong>nozione di «giochi d'azzardo» 422 '. Tale nozione comprende tutte le possibilitàdi gioco nelle quali, mettendo una posta in denaro, vi è <strong>la</strong> possibilità di realizzarevincite in denaro o simili (p. es. premi in natura).Il capoverso 2 riprende l'articolo 35 capoverso 2 Cost. Attualmente è in preparazioneuna nuova legge sui casinò che concreterà <strong>la</strong> disposizione a livello dilegge.Il capoverso 3 aggiorna l'articolo 35 capoverso 5 Cost. La tassazione dei casinòera disciplinata nel progetto sottoposto al<strong>la</strong> procedura di consultazione soltantosotto forma di una competenza del<strong>la</strong> Confederazione (art. 86 cpv. 1 AP95). Ai fini di una maggiore sintonia con l'articolo 103 capoverso 2 D 96 e inaccordo con le richieste avanzate nel<strong>la</strong> consultazione 423 ' vengono ora fissate alivello costituzionale il principio del<strong>la</strong> riscossione del<strong>la</strong> tassa sui casinò, <strong>la</strong> suaaliquota massima nonché <strong>la</strong> destinazione vinco<strong>la</strong>ta (contributo <strong>federale</strong> AVS).Il capoverso 4 attribuisce ai Cantoni <strong>la</strong> competenza re<strong>la</strong>tiva all'ammissione diapparecchi automatici per giochi di abilità con possibilità di vincita. Poiché anchenel<strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazione (cpv. 1) è contenuta una competenzalegis<strong>la</strong>tiva in materia di apparecchi automatici, più precisamente in materiadi apparecchi automatici per giochi d'azzardo (con possibilità prevalentementealeatoria di vincita), <strong>la</strong> delimitazione delle competenze dipende dal<strong>la</strong> differenziazionedei due tipi di gioco. La praticabilità di questa distinzione è stata


contestata nel<strong>la</strong> procedura di consultazione ed è stata di conseguenza propostauna delimitazione diversa delle competenze 424 '.Quale alternativa sarebbe possibile scegliere il testo normativo molto più brevedell'articolo 86 AP 95 e stabilire in una disposizione transitoria le principali lineedirettive dell'attuale articolo sui casinò, al fine di avere disposizioni vinco<strong>la</strong>ntiper concretare a livello di legge le re<strong>la</strong>tive disposizioni.Articolo 98 Armi e materiale bellicoL'articolo 98 D 96 425) riprende gli articoli 40 bis e 41 Cost.Il capoverso 1 riprende al<strong>la</strong> lettera l'articolo 40 bis Cost. Il mandato legis<strong>la</strong>tivoobbliga <strong>la</strong> Confederazione a emanare prescrizioni contro l'abuso di armi. Questedevono contribuire al mantenimento dell'ordine e del<strong>la</strong> sicurezza pubblicinonché al<strong>la</strong> lotta efficace contro il crimine, anche a livello internazionale 426 '.La Confederazione dispone di una competenza derogatoria susseguente. Essaè frammentaria, ossia non vale per l'intera legis<strong>la</strong>zione in materia di armi,bensì soltanto per <strong>la</strong> lotta contro l'abuso di determinate armi, accessori emunizioni 427 '. L'esecuzione del mandate» legis<strong>la</strong>tivo è in corso; il nostro Collegioha sottoposto alle vostre Camere un disegno di legge con re<strong>la</strong>tivo messaggio428 '.Il capoverso 2 riunisce i capoversi 2-4 dell'attuale articolo 41 Cost. e costituisce<strong>la</strong> base per l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per <strong>la</strong> fabbricazione, l'acquistoe lo smercio come pure l'importazione, l'esportazione e il transito di materialebellico, nonché, come previsto dal disegno di nuova legge sul materialebellico 429 ' (LMB), per il trasferimento di tecnologie corrispondenti. Il dirittocostituzionale vigente non specifica il contenuto del termine «materiale bellico»,bensì incarica il nostro Collegio di emanare un'ordinanza in materia (art.41 cpv. 4 Cost.; questa competenza di emanare ordinanze fondate direttamentesul diritto costituzionale non ha più alcuna importanza dall'entrata in vigoredel<strong>la</strong> LMB). La nozione di materiale bellico è definita solo a livello di legge(cfr. disegno LMB art. 5 e re<strong>la</strong>tivo commento in FF 1995 II 894-896). La necessitàdi una concretizzazione a livello di legge e <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva flessibilità sono mantenuteanche con il testo dell'articolo 98 capoverso 2 D 96. In partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong>questione controversa dell'inclusione dei beni a duplice impiego 430 ' non puòessere risolta soltanto in base al testo costituzionale (quello vigente e quelloproposto).


I trasferimenti di tecnologie sono già coperti dal<strong>la</strong> disposizione costituzionalein vigore 431 '. Tuttavia giusta l'attuale LMB questi trasferimenti non sono soggettia autorizzazione. Le disposizioni devono da un <strong>la</strong>to - nell'interesse dell'indipendenzamilitare - rendere possibile l'esistenza di un'industria svizzera d'armamento,dall'altro garantire però che le attività del settore dell'armamentonon pregiudichino i principi fondamentali del<strong>la</strong> politica estera e del<strong>la</strong> politicadi neutralità del<strong>la</strong> Svizzera (impegno a favore dei diritti dell'uomo, aiuto umanitario,cooperazione allo sviluppo e composizione pacifica dei conflitti 432 ').Tenuto conto del<strong>la</strong> LMB, il mandato legis<strong>la</strong>tivo nel settore del materiale bellico(attuali cpv. 2 e 3) può essere ridotto in maniera considerevole 433 '.II capoverso 3 sancisce <strong>la</strong> regalia delle polveri e corrisponde all'attuale articolo41 capoverso 1 Cost. Il monopolio del<strong>la</strong> polvere da sparo è di competenzaesclusiva del<strong>la</strong> Confederazione. Esso concerne unicamente gli agenti propulsividi proiettili utilizzabili dall'esercito 434 '. Tuttavia gli altri esplosivi possono essereoggetto di prescrizioni militari o di polizia, di politica commerciale, di sicurezzae di salute pubblica 435 '. La regalia delle polveri è un monopolio difabbricazione e di commercializzazione. In quanto monopolio di commmercializzazionee nel<strong>la</strong> misura in cui non è motivato dal<strong>la</strong> politica di sicurezza, essasi oppone a obblighi internazionali miranti al<strong>la</strong> soppressione di barriere commerciali;deve pertanto essere abbandonata. Un messaggio con il disegno di uncorrispondente decreto <strong>federale</strong> è stato sottoposto alle vostre Camere 436 '. Ildecreto <strong>federale</strong> prevede di stralciare l'articolo 41 capoverso 1 Cost. In caso diacccttazione il testo dell'articolo 97 D 96 dovrebbe essere adeguato (soppressionedel cpv. 3).Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione è stato chiesto un divieto generalizzato dell'esportazionedi armi 437 '. Si è inoltre chiesto che <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione contro l'abusodi armi tenga conto del<strong>la</strong> tradizione secondo <strong>la</strong> quale ogni singolo soldato custodisceegli stesso <strong>la</strong> sua arma 438 '. Molti partecipanti al<strong>la</strong> consultazione criticano<strong>la</strong> regalia delle polveri e vogliono che venga soppressa 439 ' o non <strong>la</strong> ritengonodegna di rango costituzionale 440 '.


Sezione 7: Alloggio, <strong>la</strong>voro, sicurezza sociale e sanitàLa sezione riunisce le competenze del<strong>la</strong> Confederazione nell'ambito sociale, nelsettore del<strong>la</strong> costruzione di alloggi e degli affitti nonché nel settore sanitario.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione si delinea, accanto alle richieste contrastantidi estensione, garanzia e riduzione, una richiesta che raccoglie maggiori consensi:il disciplinamento dell'intero settore delle assicurazioni sociali in manieraindipendente dallo stato c/'v/fe 44 ". Questa richiesta non è compatibile con ilmandato di aggiornamento.Articolo 99 Promozione del<strong>la</strong> costruzione d'abitazioni e dell'accessoal<strong>la</strong> loro proprietàL'articolo 99 D 96 corrisponde all'articolo 34 sexies Cosi. 442 '. La disposizione daal<strong>la</strong> Confederazione il mandato vinco<strong>la</strong>nte di promuovere <strong>la</strong> costruzione di abitazionie l'accesso al<strong>la</strong> loro proprietà. Nel<strong>la</strong> misura in cui sia necessario emanaredisposizioni legali, l'articolo 99 conferisce una competenza derogatoriasusseguente: soltanto dal momento in cui <strong>la</strong> Confederazione fa uso del<strong>la</strong> suacompetenza l'eventuale diritto cantonale diventa caduco nel<strong>la</strong> misura corrispondente.Per il resto i Cantoni rimangono competenti, accanto al<strong>la</strong> Confederazione,per prendere misure di promovimento proprie 443 '.II capoverso 1 enuncia il mandato fondamentale del<strong>la</strong> promozione del<strong>la</strong> costruzionedi abitazioni e sancisce le misure volte al<strong>la</strong> promozione dell'accesso al<strong>la</strong>proprietà di abitazioni, che finora erano soltanto accennate nell'articolo34sex.es cap O verso 1 Cost. Viene promosso soltanto l'acquisto in proprietà diappartamenti e case per il fabbisogno privato personale o a scopi d'utilità pubblica(cfr. art. 47 LCAP 444) ). Con l'espressione «costruzione di abitazioni» siintendono <strong>la</strong> costruzione e <strong>la</strong> conservazione di abitazioni, ossia oltre al<strong>la</strong> costruzionedi abitazioni nuove anche il rinnovamento di quelle esistenti.Il capoverso 2 riunisce le singole competenze re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> promozione del<strong>la</strong> costruzioned'abitazioni che finora erano contenute nei capoversi 1-3 dell'articolo34 sexles Cost. La competenza di disciplinare e promuovere 1'«attrezzatura diterreni per <strong>la</strong> costruzione di abitazioni» (cpv. 1 in fine) coincide con l'articolo58 (pianificazione del territorio), che contiene una competenza legis<strong>la</strong>tiva perlo stesso oggetto. L'articolo 99 consente tuttavia, per il settore parziale dell'attrezzaturadi terreni per <strong>la</strong> costruzione di abitazioni, di emanare una legis<strong>la</strong>zione<strong>federale</strong> globale, che va oltre <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione di base prevista dall'articolodi pianificazione del territorio. L'ultima parte del periodo («<strong>la</strong> riduzione deicosti abitativi») aggiorna <strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazione di prendere misurein favore di determinate persone o gruppi di persone sfavoriti (cfr. art.34se X ies cpv 2 lett. b Cost., art. 42 LCAP e art. 21 a OCAP 445 »).


Il capoverso 3 sottolinea in maniera generale l'impegno sociale del<strong>la</strong> promozionedel<strong>la</strong> costruzione di abitazioni e dell'accesso al<strong>la</strong> loro proprietà (cfr. art.34sexie S cpv 2 leu. b Cost.).La riserva in favore dell'esecuzione da parte dei Cantoni (art. 34 sexies cpv. 4Cost.) figura già sotto forma generale nell'articolo 37 capoverso l D 96; il dirittodei Cantoni di essere consultati (art. 34 sewes cpv. 5 Cost.) è disciplinatodal<strong>la</strong> disposizione re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> procedura di consultazione contenuta nell'articolo138 D 96 e nell'articolo 36 capoverso 2 D 96. Non è pertanto più necessariosancire espressamente <strong>la</strong> riserva dell'esecuzione e dell'obbligo di consultazionenell'articolo 99 D 96, come è stato in parte chiesto durante <strong>la</strong> proceduradi consultazione 4461 . Parimenti sì può rinunciare all'aggiornamento esplicitodel promovimento del<strong>la</strong> ricerca nel settore edilizio e in quello del mercato deglialloggi (art. 34 sexies cpv. 2 lett. e), poiché <strong>la</strong> competenza di garantire le basi èimplicitamente compresa nelle diverse competenze materiali del<strong>la</strong> Confederazione(cfr. commento dell'ari. 60 D 96, acqua). D'altro canto nell'articolo 79D 96 è sancita una competenza globale in materia di promozione del<strong>la</strong> ricerca.Articolo 100 Settore locativoLa disposizione aggiorna l'articolo 34 se P' ies Cost. 447 *Il capoverso 1 ha per oggetto <strong>la</strong> protezione dei locatori e corrisponde all'articolo34 se P" es capoverso 1 Cost. Secondo tale disposizione <strong>la</strong> Confederazione hail diritto di emanare prescrizioni «contro gli abusi in materia di locazione». Nonostante<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione «La Confederazione ha il diritto ...», che sembra farriferimento a un'autorizzazione generale e facoltativa in materia di legis<strong>la</strong>zionecontro gli abusi, si tratta di un mandato legis<strong>la</strong>tivo vinco<strong>la</strong>nte 448 '. Questo risultadal secondo periodo dell'articolo 34 se P" es capoverso 1 Cost.: il diritto vigentecontiene alcuni mandati legis<strong>la</strong>tivi iso<strong>la</strong>ti concernenti le pigioni abusive,<strong>la</strong> contestazione delle disdette abusive nonché <strong>la</strong> protrazione temporanea deirapporti di locazione. Il D 96 sceglie pertanto una formu<strong>la</strong>zione che mostrachiaramente l'obbligatorietà, come è stato del resto chiesto anche nel<strong>la</strong> proceduradi consultazione 449 '. Le fattispecie abusive sono state disciplinate nel Codicedelle obbligazioni 450 '. Il D 96 menziona nell'articolo 100 soltanto le duepiù importanti (pigioni e disdette abusive), senza limitare il campo d'applicazionedel<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione generale; il termine «in partico<strong>la</strong>re» indica che <strong>la</strong> citazionedelle singole fattispecie non è esaustiva. Delle misure protettive viene citatasoltanto <strong>la</strong> protrazione temporanea dei rapporti di locazione. Nel<strong>la</strong> proceduradi consultazione si è chiesto anche di rinunciare completamente a menzionaresingole fattispecie 451 '.


Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 34 se P" es capoverso 2 Cost. e da al<strong>la</strong>Confederazione <strong>la</strong> competenza di conferire obbligatorietà generale a contrattiquadro di locazione 452 '. Una legge <strong>federale</strong> sui contratti quadro di locazione esul conferimento dell'obbligatorietà generale è stata approvata dalle vostre Camerenel 1995 453) . Oltre al<strong>la</strong> competenza di emanare prescrizioni, il capoversocontiene tre condizioni vinco<strong>la</strong>nti per il conferimento dell'obbligatorietà generaleai contratti quadro di locazione, ossia l'osservanza dei legittimi interessiminoritari e delle diversità regionali nonché il rispetto dell'uguaglianza giuridica.Articolo 101 LavoroL'articolo 101 D 96 454) aggiorna gli articoli 34 ter e 116 bis Cost.Il capoverso 1 riconosce al<strong>la</strong> Confederazione <strong>la</strong> competenza di legiferare nei diversisettori del diritto del <strong>la</strong>voro*^. La disposizione corrisponde essenzialmenteai capoversi 1 e 2 dell'articolo 34 ter Cost.:- La lettera a riprende l'attuale testo costituzionale (art. 34 lcr cpv. 1 lett. aCost.) e costituisce <strong>la</strong> base delle disposizioni concernenti <strong>la</strong> protezione dei <strong>la</strong>voratori.- La lettera b è stata leggermente rie<strong>la</strong>borata, viste le ambiguità del testo invigore 456 '. L'articolo 34 ter capoverso 1 lettera b Cost. trasferisce al<strong>la</strong> Confederazione<strong>la</strong> competenza di disciplinare il rapporto tra datori di <strong>la</strong>voro e <strong>la</strong>voratori,anche se originariamente si pensava - ma non esclusivamente - allecomunità professionali e alle comunità d'impresa attuali a quel tempo 457 ';non si è però manifestata tale necessità di rego<strong>la</strong>mentazione. S'è invece posta<strong>la</strong> questione se <strong>la</strong> disposizione potesse servire da base per una legge sul<strong>la</strong> partecipazionedei <strong>la</strong>voratori a livello di gestione dell'impresa o a livello di esercizio.Secondo dottrina e giurisprudenza attuali, <strong>la</strong> Confederazione è competentein materia di rego<strong>la</strong>mentazione del<strong>la</strong> partecipazione a livello d'esercizio458 '. È meno chiaro per contro, o per lo meno <strong>la</strong> dottrina non è univoca


in proposito, se <strong>la</strong> «norma costituzionale aperta» 459 ' costituisce pure unabase per rego<strong>la</strong>mentare <strong>la</strong> partecipazione a livello di gestione dell'impresa460 '. L'articolo 34 ter capoverso 1 lettera b Cosi, funge oggi da base al<strong>la</strong>legge <strong>federale</strong> del 17 dicembre 1993 sull'informazione e <strong>la</strong> consultazione dei<strong>la</strong>voratori nelle imprese (legge sul<strong>la</strong> partecipazione) 461 '. Sia il progetto sia iltesto del<strong>la</strong> legge vigente menzionano esplicitamente <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva competenza<strong>federale</strong> («segnatamente ...»). Resta però anche in vigore <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione genericasecondo <strong>la</strong> quale <strong>la</strong> Confederazione può legiferare «sul rapporto tradatori di <strong>la</strong>voro e <strong>la</strong>voratori».Nel testo tedesco <strong>la</strong> nuova formu<strong>la</strong>zione «Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite»evita possibili confusioni e doppioni con <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione di dirittoprivato del rapporto di <strong>la</strong>voro. Non è stato invece necessario riformu<strong>la</strong>re <strong>la</strong>versione italiana del<strong>la</strong> norma: l'uso del plurale («datori di <strong>la</strong>voro e <strong>la</strong>voratori»)evita già ogni possibile confusione con il disciplinamento di diritto privatodel rapporto di <strong>la</strong>voro.- La lettera e corrisponde al<strong>la</strong> lettera e del testo costituzionale in vigore.- L'articolo 34 ter capoverso 1 leti, e Cost. <strong>concernente</strong> il disciplinamento delcarattere obbligatorio generale dei contratti collettivi di <strong>la</strong>voro è contenutoora nel<strong>la</strong> lettera d.Il capoverso 2 fissa le condizioni necessarie per dichiarare il carattere di obbligatorietàgenerale dei contratti collettivi di <strong>la</strong>voro: devono tener conto di legittimiinteressi minoritari e delle diversità regionali e non devono pregiudicare nél'uguaglianza giuridica né <strong>la</strong> libertà sindacale. Questo capoverso aggiorna l'articolo34 ter capoverso 2 Cost.L'articolo 34 ter capoverso 1 lettera d Cost. (indennità per perdita di guadagno)è aggiornato nell'articolo 55 capoverso 5 del D 96. La lettera g (formazioneprofessionale) è ripresa ora nell'articolo 78 capoverso 3 D 96.Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 116 b ' s Cost. nonché all'articolo 20 capoversi2 e 3 disp. trans. Cost. e dichiara il 1° agosto festa nazionale in tutta <strong>la</strong>Confederazione. La festa nazionale è quindi disciplinata esplicitamente dal diritto<strong>federale</strong> come giorno non <strong>la</strong>vorativo che commemora <strong>la</strong> nascita dello Stato<strong>federale</strong>. Sotto il profilo del diritto del <strong>la</strong>voro, <strong>la</strong> festa nazionale è quindi equiparataa una domenica. Il legis<strong>la</strong>tore deve provvedere alle modalità concrete, segnatamenteper quanto concerne l'obbligo di versamento del sa<strong>la</strong>rio, le eccezionial carattere di giorno non <strong>la</strong>vorativo e <strong>la</strong> compensazione del tempo libero.


Il capoverso 1 del<strong>la</strong> disposizione transitoria del disegno prevede che il nostroConsiglio disciplini i partico<strong>la</strong>ri fino all'entrata in vigore del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>corrispondente (disp. trans, cpv. 1). È quanto abbiamo del resto fatto conl'ordinanza del 30 maggio 1994 (RU 1994 1340, RS 116). Nel frattempo il nostroConsiglio ha anche adottato un messaggio <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> legge <strong>federale</strong>sul<strong>la</strong> festa nazionale (FF 1994 V 757). Per quanto concerne <strong>la</strong> concretizzazionedel giorno non <strong>la</strong>vorativo e del<strong>la</strong> compensazione, il capoverso 2 del<strong>la</strong> disposizionetransitoria rinvia al diritto di protezione dei <strong>la</strong>voratori. La festa nazionalenon è di natura religiosa (Natale) né ideologica (1° maggio) o fondata sul<strong>la</strong> tradizione(carnevale) o su un fatto analogo: è bensì intesa come giorno festivo suigeneris. Di conseguenza tale giornata, a differenza di quelle festive, non dev'esserecompensata ove cada in domenica (disposizione transitoria cpv. 2).L'entrata in vigore dell'articolo 116bis Cost., fissata dal nostro Consiglio al 1°luglio 1994 ha reso obsoleto l'articolo 20 capoverso 1 disp. trans. Cost.Nel corso del<strong>la</strong> consultazione è in parte stata contestata <strong>la</strong> costituzionalità delledisposizioni riguardanti <strong>la</strong> festa nazionale 462; per quanto attiene alle disposizionidettagliate (disposizione transitoria) si richiede in parte di <strong>la</strong>sciarle inmano alle parti sociali463.Articolo 102 Previdenza per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invaliditàLa presente disposizione464 riprende l'art. 34quater capoverso 1, 4, 5 e 6 Cost.;i capoversi 2 e 7 sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (1° pi<strong>la</strong>stro)e il capoverso 3 sul<strong>la</strong> previdenza professionale (2° pi<strong>la</strong>stro) divengono articoliseparati (cfr. art. 103 e 104 D 96).Il capoverso 1 sancisce esplicitamente il principio dei tre pi<strong>la</strong>stri attualmentein vigore e contribuisce innegabilmente al<strong>la</strong> realizzazione dell'obiettivo di trasparenzaoggetto dell'aggiornamento. Il sistema dei tre pi<strong>la</strong>stri, menzionatoper <strong>la</strong> prima volta nel messaggio re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> sesta <strong>revisione</strong> dell'AVS 465 ', ècostituito dall'assicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dal<strong>la</strong>previdenza professionale e dal<strong>la</strong> previdenza individuale. Dal punto di vista storico,esso è stato formalizzato dopo che ognuna delle parti che lo compongonosi era sviluppata in modo autonomo: infatti, l'AVS è stata introdotta nel 1948,l'Ai nel 1960, mentre casse pensioni esistevano già nel secolo scorso e <strong>la</strong> previdenzaindividuale si è sviluppata prima ancora di essere sancita nei testi dilegge. Il capoverso in questione incarica <strong>la</strong> Confederazione di prendere provvedimentipropri atti ad assicurare una «previdenza sufficiente». Il carattere sufficientedi tale previdenza è precisato e concretizzato negli articoli 103 e 104D 96.Il capoverso 2 riprende pressoché testualmente l'articolo 34quater capoverso 4Cost. Esso intende ricordare al legis<strong>la</strong>tore che in tutti i suoi interventi, a lungotermine, non deve intaccare l'equilibrio del primo e del secondo pi<strong>la</strong>stro.462 > Per una disposizione a livello di legge: PLR, SP-Münch, VSTF, VSTV, VEGAT,VSCI, ZSIG, TVSS, VSGGE, TVS.463 >ZSAO.464 > Corrisponde all'art. 91 AP 95.««<strong>Messaggio</strong> del 16 settembre 1963, FF 1963 1209 segg.303


Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 34 quater capoverso 5 Cosi. Gli esoneri fiscalidi cui è questione, a favore delle istituzioni del<strong>la</strong> sicurezza sociale, sonoapplicabili nei confronti delle imposte federali, cantonali e comunali 466 '.Il capoverso 4 riprende l'articolo 34


procedura di consultazione (cf. art. 138 D 96); anche per quanto concerne ilconcorso di associazioni professionali e di altre organizzazioni private non sigiustifica un disciplinamento speciale: in effetti, <strong>la</strong> questione è rego<strong>la</strong>ta globalmentedall'articolo 154 capoverso 2 D 96 per <strong>la</strong> delega del<strong>la</strong> competenza diemanare norme di diritto e dall'articolo 166 capoverso 3 D 96 per <strong>la</strong> delega dell'eserciziodi cariche pubbliche.Per il resto, <strong>la</strong> lettera a sancisce il carattere obbligatorio dell'assicurazione, <strong>la</strong>lettera b definisce l'obiettivo delle prestazioni da fornire, che consiste nel coprirein maniera appropriata il fabbisogno esistenziale; secondo il nostro Consiglioper copertura dei bisogni vitali occorre intendere non il puro minimo vitalebiologico, al di sotto del quale l'individuo è minacciato del<strong>la</strong> sua vita odel<strong>la</strong> sua salute, bensì un ammontare maggiore, proporzionato alle condizioniattuali e che assicuri alle persone anziane un livello di vita semplice, ma ugualmentedegno di un essere umano 471 '; abbiamo inoltre mantenuto <strong>la</strong> precisazionesecondo cui le rendite sono adattate almeno all'evoluzione dei prezzi, <strong>la</strong>qual cosa ha suscitato parecchi commenti 472 '. La lettera e disciplina il finanziamento;in occasione del<strong>la</strong> procedura di consultazione taluni 473 ' si sono dettidispiaciuti del fatto che <strong>la</strong> disposizione che limita il contributo del<strong>la</strong> Confederazioneal massimo al<strong>la</strong> metà delle spese, disposizione contenuta espressamentenell'articolo 34i uater capoverso 2 lettera b Cosi., non sia stata ripresa. Abbiamotenuto conto di tali critiche e ripreso, nel<strong>la</strong> presente versione, questa limitazione.Essa segna in effetti <strong>la</strong> preponderanza del sistema assicurativo nell'ambitodell'AVS/AI, sistema il cui finanziamento è anzitutto assicurato daicontributi piuttosto che dal budget generale degli enti pubblici. Si tratta dunquedi un'importante decisione di principio, meritevole di figurare nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Il capoverso 2 precisa <strong>la</strong> provenienza delle risorse che alimentano il contributodel<strong>la</strong> Confederazione all'assicurazione <strong>federale</strong>. Si tratta dei prodotti netti dell'impostasul tabacco, dell'imposta sulle bevande distil<strong>la</strong>te e del<strong>la</strong> tassa sull'eserciziodei casinò (cfr. oggi art. 34


zione di prestazioni complementari non entra in considerazione, anche se esseavevano in origine carattere provvisorio. Benché <strong>la</strong> maggioranza degli enticonsultati non si sia espressa contro tale soluzione 474 ', abbiamo consideratofosse meglio mantenere l'istituzione di prestazioni complementari sotto formadi disposizioni transitorie alfine di non oltrepassare il quadro dell'aggiornamento.Articolo 104 Previdenza professionaleL'articolo 104 D 96 475) riprende le disposizioni sul 2° pi<strong>la</strong>stro dell'articolo34 quater capoverso 3 nonché dell'articolo 11 disp. trans. Cost.Il capoverso I autorizza e incarica <strong>la</strong> Confederazione a legiferare in materia diprevidenza professionale. Inoltre formu<strong>la</strong>, nelle lettere a-e, esigenze dettagliateper questa legis<strong>la</strong>zione, adeguandosi al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione costituzionale attuale.La lettera a definisce l'obiettivo conferito alle prestazioni del 2° pi<strong>la</strong>stro,vale a dire di conservare in maniera adeguata il tenore anteriore di vita degliassicurati. È possibile ammettere che il tenore anteriore di vita degli assicuratisia mantenuto, in modo generale, qualora una persona so<strong>la</strong> percepisca una renditasostitutiva pari al 60 per cento almeno del suo ultimo sa<strong>la</strong>rio lordo, ciòche corrisponde in media ai due terzi del sa<strong>la</strong>rio netto; le coppie beneficianoautomaticamente di prestazioni AVS/AI proporzionalmente più elevate, cheaumentano dunque <strong>la</strong> percentuale di cui sopra. Tale concezione non ha tuttaviavalore assoluto. In effetti, per le persone di condizioni modeste il mantenimentodel tenore di vita e <strong>la</strong> copertura dei bisogni vitali tendono a confondersi476 '. La lettera a non ha praticamente suscitato reazioni in occasione del<strong>la</strong>consultazione. La lettera b ha subito una modifica rispetto all'AP 95: il testoposto in consultazione prevedeva infatti che l'affiliazione poteva essere dichiarataobbligatoria per i sa<strong>la</strong>riati, fatto che ha sollevato critiche da parte di diversipartecipanti 477 '. Tenuto conto di tali reazioni abbiamo deciso di stabilireil principio dell'affiliazione obbligatoria, che corrisponde tra l'altro allo statodel diritto costituzionale attuale 478 '; il principio è mitigato tuttavia dal<strong>la</strong> possibilità,per il legis<strong>la</strong>tore, di prevedere eccezioni, in conformità al diritto attuale.L'articolo 2 capoverso 2 LPP 479 ' permette di dispensare determinate categoriedi <strong>la</strong>voratori dall'assicurazione obbligatoria. L'elevare una norma legale a livellocostituzionale s'inserisce perfettamente nel quadro dell'aggiornamento.Rispetto all'articolo 93 AP 95, il contenuto del<strong>la</strong> lettera e dell'articolo 103 capoversol D 96 è stato separato dal principio dell'affiliazione obbligatoria. Infondo non ha subito modifiche, nonostante <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione diversa: il datoredi <strong>la</strong>voro rimane tenuto ad assicurare i suoi dipendenti presso un istituto di


previdenza, con <strong>la</strong> possibilità sussidiaria di affiliarli a un istituto di previdenza<strong>federale</strong>. La lettera d <strong>concernente</strong> l'assicurazione facoltativa degli indipendentie <strong>la</strong> lettera e che disciplina il finanziamento non necessitano di precisazioni partico<strong>la</strong>ridato che riprendono il diritto in vigore e non sono quasi state commentatein occasione del<strong>la</strong> procedura di consultazione.Il capoverso 2 non ha suscitato reazioni durante <strong>la</strong> procedura di consultazione.Poiché riprende integralmente l'articolo 34 quater capoverso 3 lettera b Cost.,anch'esso non abbisogna di precisazioni partico<strong>la</strong>ri.La disposizione transitoria (cfr. art. 185 D 96 n. 8) corrisponde essenzialmenteall'attuale articolo 11 capoverso 2 disp. trans. Cost. e stabilisce che gli assicuratidel<strong>la</strong> generazione d'entrata devono fruire del<strong>la</strong> protezione minima legaleentro 10-20 anni dall'entrata in vigore di quest'ultima.Articolo 105 Assicurazione contro <strong>la</strong> disoccupazioneL'articolo 105 D 96 480) riprende l'articolo 34 novies Cost. Mediante tale disposizione<strong>la</strong> Confederazione ottiene una competenza legis<strong>la</strong>tiva globale nell'ambitodell'assicurazione contro <strong>la</strong> disoccupazione e l'assistenza ai disoccupati.Il capoverso 1 autorizza e nel contempo obbliga <strong>la</strong> Confederazione a emanareprescrizioni sull'assicurazione contro <strong>la</strong> disoccupazione. Le lettere a-c contengonovere e proprie disposizioni programmatiche e direttive sull'assetto che illegis<strong>la</strong>tore deve conferire all'assicurazione contro <strong>la</strong> disoccupazione. La letteraa definisce il compito dell'assicurazione, ossia garantire una compensazioneadeguata del<strong>la</strong> perdita di guadagno. Compete in questo ambito al legis<strong>la</strong>torefissare l'ammontare delle prestazioni tenendo in considerazione da una parteil bisogno sociale di una compensazione sufficiente del guadagno e, dall'altra,le esigenze d'ordine economico e sociologico secondo le quali l'attività professionaledovrebbe mantenere una certa attrattiva pecuniaria 481 '. La lettera bprescrive l'assicurazione obbligatoria per i sa<strong>la</strong>riati e autorizza il legis<strong>la</strong>tore aprevedere eccezioni a tale principio. Prevede inoltre che anche le persone indipendentipossano assicurarsi. Finora, tuttavia, <strong>la</strong> Confederazione non ha rego<strong>la</strong>toquesta possibilità. La lettera e disciplina il finanziamento dell'assicurazionecontro <strong>la</strong> disoccupazione, attualmente contenuto nell'articolo 34 novles capoverso4 Cost. Analogamente a quanto è stato fatto per gli articoli 103 capoverso1 lettera e D 96 e 104 capoverso 1 lettera e D 96, abbiamo deciso diriprendere nel testo costituzionale l'obbligo del datore di <strong>la</strong>voro di assumersi<strong>la</strong> metà dei contributi dei sa<strong>la</strong>riati, benché taluni siano dell'avviso che <strong>la</strong> questionedovrebbe essere disciplinata a livello di legge 482 '. Nonostante le criticheformu<strong>la</strong>te durante <strong>la</strong> procedura di consultazione abbiamo negato carattere costituzionaleal secondo periodo dell'articolo 34 ntmes capoverso 4 Cost., secondocui <strong>la</strong> legge fissa il massimo del reddito soggetto a contribuzione come


pure il tasso massimo di contribuzione 483 '. Non abbiamo dunque proceduto auna modifica materiale, dato che <strong>la</strong> LADI 484) prevede già tali importi massimi,ma a un dec<strong>la</strong>ssamento del<strong>la</strong> norma a livello legale, attenendoci così alquadro dell'aggiornamento.Il capoverso 2 autorizza <strong>la</strong> Confederazione a emanare prescrizioni in materiadi assistenza ai disoccupati (si tratta qui di una facoltà, non di un mandato,contrariamente al capoverso 1). Tale competenza - già contemp<strong>la</strong>ta dall'articolo34 nov ' es capoverso 1 secondo periodo Cost. - non è finora stata utilizzata.L'aiuto a cui si fa allusione non avrebbe però il carattere di un'assicurazionesociale, finanziata essenzialmente dai contributi, ma si tratterebbe piuttosto diprestazioni di assistenza, il cui finanziamento sarebbe assicurato dai soli entipubblici. Va ricordato che l'assistenza alle persone bisognose è normalmentedi competenza dei Cantoni (cfr. a tale riguardo art. 106 D 96). Nel messaggiodel 1975 avevamo rilevato che <strong>la</strong> Confederazione doveva fare uso del<strong>la</strong> suacompetenza di legiferare in materia di assistenza ai disoccupati solo qualora irischi non fossero coperti dall'assicurazione e se altre misure si fossero rese assolutamentenecessarie sul piano <strong>federale</strong> a causa di circostanze partico<strong>la</strong>ri 4851 .Da allora <strong>la</strong> situazione è mutata. In seguito all'importante aumento del<strong>la</strong> disoccupazionedi lunga durata, da più parti si è chiesto al<strong>la</strong> Confederazione difare uso del suo potere legis<strong>la</strong>tivo in materia. In tali condizioni non abbiamoritenuto opportuno dare seguito al<strong>la</strong> richiesta di un Cantone (SO) e di noveorganizzazioni 486) volta a sopprimere questo capoverso, considerato soprattuttoche una tale soppressione travalicherebbe incontestabilmente l'aggiornamento.Per quanto attiene al diritto transitorio rileveremo semplicemente che non è necessarioprevedere una disposizione specifica per rimediare al<strong>la</strong> scomparsa dell'articolo34 novles capoverso 4 secondo periodo Cost., dato che <strong>la</strong> legge ha giàfissato gli importi massimi in questione. Lo stesso vale per l'articolo 34 novicscapoverso 5 Cost. 487) , secondo cui i Cantoni e le organizzazioni economichepartecipano all'e<strong>la</strong>borazione e all'esecuzione delle disposizioni legali: tale col<strong>la</strong>borazioneè già iscritta nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>. Inoltre, come abbiamo menzionatonel commento all'articolo 103 D 96 una tale precisazione sarebbe superfluanel<strong>la</strong> nuova sistematica del D 96: quest'ultimo disciplina globalmentei rapporti tra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni (cfr. art. 34 segg. D 96), come pure<strong>la</strong> partecipazione dei Cantoni al<strong>la</strong> procedura di consultazione (cfr. art. 138 D96). Nemmeno <strong>la</strong> partecipazione di organizzazioni economiche giustifica un disciplinamentospeciale. In effetti, <strong>la</strong> questione è disciplinata globalmente nell'articolo154 capoverso 2 D 96 per <strong>la</strong> delega del<strong>la</strong> competenza di emanare


norme di diritto e nell'articolo 166 capoverso 3 D 96 per <strong>la</strong> delega di compitid'esecuzione.Articolo 106 Assistenza agli indigentiQuesta disposizione 488 ' corrisponde all'articolo 48 Cosi, nel<strong>la</strong> misura in cuiquest'ultimo disciplina questioni di competenza. Le pretese individuali che gliindigenti possono far valere dinnanzi ai tribunali nei confronti delle autoritàcompetenti figurano nell'articolo 10 D 96, che garantisce il diritto fondamentalea un'esistenza conforme al minimo vitale.Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui gli indigenti sono assistiti dalCantone in cui risiedono. Per assistenza si intendono prestazioni sia pecuniarieche in natura, assegnate in conformità al diritto cantonale e tenendo conto deibisogni dell'indigente (cfr. art. 3 cpv. 1 LAS 489) ). Le persone assistite possonoessere sia cittadini svizzeri residenti all'estero, sia stranieri, apolidi o rifugiati.La disposizione di questo capoverso si-riferisce solo ai conflitti di competenzaintercantonali. Non ha invece alcun peso per quanto riguarda <strong>la</strong> ripartizione all'internodei Cantoni: è infatti compito del Cantone di dimora determinarequale ente e quale autorità di assistenza sono competenti. L'adozione dell'articolo48 capoverso 1 Cost. - al quale corrisponde il presente capoverso - chedisciplina i conflitti di competenza tra Cantoni in materia di assistenza, si è resanecessaria in seguito al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> dell'articolo 45 Cost. nel 1975: tale <strong>revisione</strong>istituì <strong>la</strong> libertà di domicilio con, quale corol<strong>la</strong>rio, il divieto di rinviare gli indigentinel loro Cantone d'origine (cfr. anche art. 10 LAS). Il secondo periododel presente capoverso stabilisce che le spese per l'assistenza agli indigenti, sopportatedapprima dal Cantone in cui essi dimorano, sono in seguito a caricodel Cantone di domicilio. Di conseguenza è logico che il Cantone di domiciliopossa esigere il trasferimento del<strong>la</strong> persona assistita al suo luogo di domicilioper rendere applicabile il proprio diritto 490 '.Occorre inoltre sottolineare che <strong>la</strong> Commissione del<strong>la</strong> sicurezza sociale e del<strong>la</strong>sanità pubblica del Consiglio nazionale (CSSS) ha sti<strong>la</strong>to un avamprogetto alloscopo di modificare l'articolo 48 Cost.; il DFI ha posto tale avamprogetto inconsultazione durante l'estate e l'autunno del 1995. L'avamprogetto prevedevasia una codificazione del diritto al minimo vitale 491 ' sia <strong>la</strong> possibilità di istituireuna competenza <strong>federale</strong> in materia di assistenza. Quest'ultimo aspetto èstato recepito piuttosto male in fase di consultazione, in partico<strong>la</strong>re dai Cantoni.Il capoverso 2 permette al<strong>la</strong> Confederazione di determinare in quale misura iprecedenti Cantoni di domicilio o il Cantone d'origine possano essere tenuti alpagamento dei costi d'assistenza. Il legis<strong>la</strong>tore ha fatto uso di tale competenza(cfr. art. 10 cpv. 2, 15-17, 19 LAS). Il presente capoverso ha quale scopo diimpedire che i Cantoni con una legis<strong>la</strong>zione in materia di aiuto sociale più generosasiano vittima di una sorta di «turismo» dell'assistenza.


L'articolo 106 D 96 è stato poco commentato in procedura di consultazione.Nessun partecipante ne ha messo in causa il principio, cinque organizzazioni492 ' hanno manifestato espressamente <strong>la</strong> loro approvazione. L'articolo 106 D96 non contiene alcuna modifica rispetto al testo posto in consultazione, cheriprendeva d'altronde integralmente l'articolo 48 Cosi.Articolo 107 Assegni familiari e assicurazione per <strong>la</strong> maternitàL'articolo 107 D 96 corrisponde all'articolo 34 quinquies Cost. 493 '.Il capoverso I riprende <strong>la</strong> disposizione programmatica dell'articolo 34


Il capoverso 2 (corne l'art. 34


Articolo 108 Assicurazione contro le ma<strong>la</strong>ttie e gli infortuniL'articolo 108 D 96 corrisponde all'articolo 34 bis502 > accolto nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>nel 1890.Il capoverso 1 autorizza e incarica <strong>la</strong> Confederazione a legiferare sull'assicurazionecontro le ma<strong>la</strong>ttie e gli infortuni. Comparata ad altre disposizioni del<strong>la</strong>costituzione sociale, si tratta di una norma costituzionale aperta che <strong>la</strong>scia allegis<strong>la</strong>tore praticamente piena libertà per <strong>la</strong> strutturazione delle due assicurazioni.Il capoverso 2 autorizza <strong>la</strong> Confederazione a dichiarare obbligatoria l'adesionealle due assicurazioni. Per l'assicurazione infortuni il legis<strong>la</strong>tore ha istituitol'obbligatorietà unicamente per i <strong>la</strong>voratori. Quanto all'assicurazione ma<strong>la</strong>ttie,fino a poco tempo fa il legis<strong>la</strong>tore <strong>la</strong>sciava ai Cantoni <strong>la</strong> facoltà di render<strong>la</strong> obbligatoriaper il loro territorio. La nuova legge <strong>federale</strong> del 18 marzo 1994 sull'assicurazionema<strong>la</strong>ttie (FF 1994 II 231) prevede ora l'assicurazione obbligatoriadelle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativaper tutte le persone domiciliate in Svizzera. Durante <strong>la</strong> procedura diconsultazione è stato chiesto in parte di sancire l'obbligatorietà nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>50^ e di estender<strong>la</strong> all'assicurazione infortuni 504 '.L'obbligo per il legis<strong>la</strong>tore di tenere conto delle casse di soccorso esistenti (art.34 bis cpv. 1, secondo periodo, Cosi.) non è più ripreso nel D 96. Tale prescrizioneaveva un senso allorquando l'articolo 34 bis Cost. dava al<strong>la</strong> Confederazionel'incarico di istituire l'assicurazione infortuni e ma<strong>la</strong>ttie. Dato che oggii problemi del<strong>la</strong> fase iniziale sono risolti, questa disposizione è obsoleta.Articolo 109 Protezione del<strong>la</strong> saluteL'articolo 109 corrisponde agli articoli 69, 69 bis e 24 quincluil:s capoverso 2Cost. 505 ).Durante <strong>la</strong> consultazione il corrispondente articolo 98 AP 95 è in parte statocriticato, poiché <strong>la</strong> competenza principale dei Cantoni in materia di sanità pubblicae i limiti del<strong>la</strong> competenza <strong>federale</strong> previste dal diritto vigente non eranomessi in giusto risalto 506 ', ed era soppressa <strong>la</strong> competenza legis<strong>la</strong>tiva dei Cantoniin materia di sostanze terapeutiche 507 '. Il PLR propone di inserire una disposizionesul trapianto di organi. Il nostro Consiglio ha già affrontato questotema: disegno preliminare di un articolo costituzionale sul trapianto di organi,tessuti e cellule è infatti già stato messo in consultazione. Poiché i risultati diquesta consultazione non sono ancora disponibili, il presente messaggio noncontiene ancora una proposta in merito. Diversi partecipanti al<strong>la</strong> consultazionepropongono inoltre piccole modifiche redazionali.La salute pubblica è per principio competenza dei Cantoni. La Confederazioneè tuttavia responsabile di alcuni compiti specifici e limitati in questo settore


(cpv. 1). La Confederazione deve premettere considerazioni di politica del<strong>la</strong> salutea tutte le sue attività, tanto per quelle elencate al capoverso 2, quanto perquelle basate sulle ulteriori disposizioni del titolo terzo riguardanti le competenze.L'articolo sul<strong>la</strong> salute formu<strong>la</strong> il principio del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dell'uomo e deglianimali da pregiudizi diretti al<strong>la</strong> salute; i danni indiretti dovuti all'atmosfera,al rumore, all'acqua o ad altri fenomeni ambientali sono compresi nell'articolosul<strong>la</strong> protezione dell'ambiente.Il capoverso 2 elenca alcuni compiti del<strong>la</strong> Confederazione partico<strong>la</strong>rmente rilevantinell'ambito del<strong>la</strong> salute. Il capoverso 2 lettera a corrisponde, in forma redazionalerie<strong>la</strong>borata, all'articolo 69 bls Cost. La disposizione mira a proteggerei consumatori dai danni al<strong>la</strong> salute ai quali potrebbero essere esposti in re<strong>la</strong>zioneal commercio di alimenti, sostanze e oggetti destinati al consumo o all'uso.Essa obbliga <strong>la</strong> Confederazione a emanare, nel re<strong>la</strong>tivo campo d'applicazione,le disposizioni d'interesse nazionale necessarie. La Confederazione disponea questo proposito di una competenza globale dotata d'effetto derogatoriodifferito. Gli elementi che l'articolo 69 bls Cost. enuncia in merito, ossia <strong>la</strong>protezione dalle falsificazioni e dal<strong>la</strong> truffa (danni economici), sono inclusi negliarticoli 87 e 88 D 96. Materialmente <strong>la</strong> disposizione si applica alle derratealimentari (alimenti e prodotti voluttuari) nonché ad altri oggetti (d'uso e consumo),nel<strong>la</strong> misura in cui essi possano nuocere al<strong>la</strong> vita e al<strong>la</strong> salute.Per <strong>la</strong> prima volta sono menzionati espressamente anche gli stupefacenti: quest'innovazionesi rive<strong>la</strong> opportuna, considerato l'impatto di tali sostanze 508 '.Vi rientrano gli oggetti usati da persone che non dispongono di partico<strong>la</strong>ri conoscenzeo di una formazione speciale. Non deve però trattarsi di un prodottofinito. Non fanno parte del campo d'applicazione di questo disposto gli oggettiutilizzati da specialisti nell'esercizio del<strong>la</strong> professione industriale o commerciale.Il termine «impiego» ingloba segnatamente <strong>la</strong> fabbricazione, <strong>la</strong> trasformazione,il commercio (importazione, conservazione, distribuzione, acquisto)e l'impiego di tali oggetti, ma non <strong>la</strong> fabbricazione per uso personale. I «farmaci»comprendono medicamenti, dispositivi medici ed espianti.La Confederazione dispone già oggi di competenze legis<strong>la</strong>tive nel settore dellesostanze terapeutiche; finora le ha però sfruttate soltanto in singoli casi (leggesul<strong>la</strong> farmacopea, ordinanza <strong>concernente</strong> i prodotti immunobiologici, legge suglistupefacenti, decreto <strong>federale</strong> <strong>concernente</strong> il controllo del sangue, dei suoiderivati e degli espianti). Il D 96 sostituisce «sostanze» con «sostanze chimiche»,conformemente all'attuale terminologia. «Sostanze chimiche» è il terminegenerico impiegato per riferirsi a elementi chimici (elementi chimici e lorocomposti) e prodotti (preparazioni di più elementi chimici o oggetti che contengonoin parte elementi chimici). Non si accenna più in modo esplicito all'esecuzioneda parte dei Cantoni (art. 69 bis cpv. 2 Cost.); essa è infatti sufficientementedisciplinata a livello di legge 509 '.


Il capoverso 2 lettera b corrisponde all'articolo 69 Cosi, e obbliga <strong>la</strong> Confederazionea proteggere <strong>la</strong> vita e <strong>la</strong> salute del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione e degli animali controminacce gravi dovute a determinate ma<strong>la</strong>ttie. La Confederazione dispone diuna competenza concorrente derogatoria differita e non è soltanto autorizzata,bensì anche obbligata a intervenire in questo settore. L'articolo 109 D 96 dovrebbepermettere al<strong>la</strong> Confederazione di adottare provvedimenti di polizia sanitaria,ma anche socio-pedagogici e finanziari. Per motivi storici <strong>la</strong> Confederazioneè autorizzata a intervenire allorquando, in seguito a una ma<strong>la</strong>ttia, esistail pericolo che <strong>la</strong> capacità <strong>la</strong>vorativa di una <strong>la</strong>rga parte del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione,e quindi indirettamente l'economia, siano pregiudicate. Oggi i provvedimentisono pensati anche per le persone che non esercitano un'attività lucrativa. Affinchè<strong>la</strong> Confederazione possa intervenire, una ma<strong>la</strong>ttia deve presentare unadelle tre seguenti caratteristiche:- deve essere grave, vale a dire deve comportare un pericolo di vita o pesantie durevoli pregiudizi al<strong>la</strong> salute;- deve essersi fortemente propagata e giustificare quindi un intervento del<strong>la</strong>Confederazione in tutto il Paese;- deve infine essere contagiosa, vale a dire trasmissibile indirettamente o direttamentedalle persone già colpite alle persone sane.La Confederazione dispone di provvedimenti di prevenzione (prevenzione dellema<strong>la</strong>ttie) come pure di provvedimenti di cura (arresto del<strong>la</strong> propagazione, eliminazione,guarigione). La Confederazione non si limita al<strong>la</strong> vera e propria poliziasanitaria; può agire anche in altri settori, nel<strong>la</strong> misura in cui ciò serva acombattere le ma<strong>la</strong>ttie in questione. Ha infine <strong>la</strong> possibilità di fornire prestazioni(ad es. creazione di centri di ricerca, promovimento del<strong>la</strong> costruzione diospedali, <strong>la</strong>voro di informazione). L'esecuzione è innanzitutto compito deiCantoni. Tuttavia, <strong>la</strong> Confederazione ha istituito in parte, in base al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione<strong>concernente</strong> l'esecuzione, anche propri organi esecutivi.Il capoverso 2 lettera e contiene un mandato legis<strong>la</strong>tivo <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> protezionedel<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione e dei <strong>la</strong>voratori dalle radiazioni ionizzanti (finora disciplinatain re<strong>la</strong>zione all'energia nucleare nell'art. 24 quin i uies cpv. 2 Cost.). Leprescrizioni di polizia emanate nell'ambito dell'esecuzione del mandato sonosoprattutto di natura preventiva. La menzione di altre radiazioni e di effetti simili(ad es. <strong>la</strong>ser, radiazioni elettromagnetiche; cfr. art 98 cpv. 2 lett. e AP 95)è superflua, poiché questi effetti sono trattati dall'articolo sul<strong>la</strong> protezione dell'ambiente.Articolo 110 Ingegneria genetica in ambito extra-umanoCon gli articoli 110 e 111 il D 96 riprende, praticamente immutato, l'articolo24nov.es Cost., suddividendo il settore in questione in due articoli (ingegneriagenetica in ambito extra-umano e ingegneria genetica in ambito umano), tenendoconto in parte di quanto emerso nel<strong>la</strong> procedura di consultazione. Comuneai due settori è il metodo scientifico e l'oggetto del<strong>la</strong> ricerca o dell'intervento,il DNA (acido desossiribonucleico), vale a dire il vettore dell'informazionegenetica, materia di base comune a tutte le forme di vita. Questo bastava,secondo le autorità politiche, per rego<strong>la</strong>re entrambi i settori in un solo articolocostituzionale. La medicina riproduttiva e l'ingegneria genetica non tuttavia314


obbligatoriamente in re<strong>la</strong>zione l'una con l'altra 510 '; <strong>la</strong> medicina riproduttivapresenta alcuni collegamenti con l'ingegneria genetica in ambito umano: eccoperché si impone una normativa comune. La rinuncia a considerare in unostesso articolo l'ingegneria genetica in ambito umano e in ambito extra-umanoè giustificata soprattutto, oltre che dall'oggetto del<strong>la</strong> protezione (l'uomo,l'uomo e il suo ambiente), soprattutto dal<strong>la</strong> continuità con altri settori specifici.Mentre <strong>la</strong> medicina riproduttiva e l'ingegneria genetica in ambito umanosono chiaramente legate al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione in materia di sanità, l'ingegneria geneticain ambito extra-umano concerne da vicino anche <strong>la</strong> protezione dell'ambientee degli animali.L'articolo 110 capoverso l D 96 riprende lo scopo dell'articolo 24 novies capoverso1 Cost., ossia <strong>la</strong> protezione dell'uomo e del suo ambiente contro gli abusidell'ingegneria riproduttiva. Di quersta protezione sono responsabili Confederazionee Cantoni, nel quadro delle loro competenze.Il capoverso 2 affida al legis<strong>la</strong>tore un mandato accompagnato da istruzioni materiali.Si tratta nel<strong>la</strong> fattispecie del termine di «dignità del<strong>la</strong> creatura», che sitratta di concretizzare. Il capoverso riprende al<strong>la</strong> lettera <strong>la</strong> disposizione dell'articolo24 novies capoverso 3 Cost., <strong>concernente</strong> l'ingegneria genetica in ambitoextra-umano.Articolo 111 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umanoQuesto articolo riprende praticamente al<strong>la</strong> lettera le parti dell'articolo 24 noviesCost. concernenti l'ambito umano. Confederazione e Cantoni sono tenuti, secondoil capoverso 1, a proteggere l'essere umano dagli abusi del<strong>la</strong> medicinariproduttiva e dell'ingegneria genetica. I due settori non sono identici, ma unlegame normativo è materialmente giustificato. La re<strong>la</strong>zione esiste in partico<strong>la</strong>renel<strong>la</strong> micromanipo<strong>la</strong>zione di embrioni e cellule germinali in seguito a fecondazionein vitro. L'obiettivo perseguito è l'uso eticamente responsabiledel<strong>la</strong> medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica nel<strong>la</strong> ricerca e nell'applicazionepratica.Si è rinunciato, contrariamente a quanto proposto da alcuni partecipanti al<strong>la</strong>consultazione 5 "', ad abbreviare redazionalmente questo disposto, poiché il testonormativo risale a un'iniziativa popo<strong>la</strong>re ed è stato assunto nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>soltanto nel 1992. Le prescrizioni d'esecuzione in questo settore politicamentee giuridicamente molto sensibile non sono ancora state emanate 5 ' 2 '. Diversipartecipanti al<strong>la</strong> consultazione, tra cui anche alcuni privati, hannoespresso proposte divergenti o richieste di modifica dell'articolo 99 AP 95.Queste divergono però eccessivamente dal disposto costituzionale vigente oppuretravalicano l'ambito del mandato d'aggiornamento e non possono quindiessere prese in considerazione.


Sezione 8: Dimora e domicilio degli stranieriArticolo 112L'articolo 112 corrisponde agli articoli 69 ter e 70 Cost. (art. 100 AP 95) e riguardasia il diritto generale degli stranieri (disposizioni del<strong>la</strong> polizia degli stranieri)sia il diritto d'asilo (concessione o diniego nonché situazione giuridica deiprofughi).Gli scopi dell'attuale politica degli stranieri da noi promossa sono: il mantenimentodi un rapporto equilibrato tra l'effettivo del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione svizzera residentee quello del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione straniera, <strong>la</strong> creazione di condizioni favorevoliall'integrazione dei <strong>la</strong>voratori e dei residenti stranieri, il miglioramento del<strong>la</strong>struttura del mercato del <strong>la</strong>voro nonché un equilibrio ottimale dell'impiego513 '. Alcuni enti consultati vorrebbero delimitare chiaramente <strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zionestraniera in Svizzera 514 '. Una disposizione innovativa, l'inserimentonel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> degli obiettivi di politica estera, è stata chiesta da altri enticonsultati 515 '.L'articolo riprende l'attribuzione delle competenze come figura nel diritto deglistranieri e attribuisce al<strong>la</strong> Confederazione, nel capoverso 1, <strong>la</strong> competenzalegis<strong>la</strong>tiva completa e derogatoria susseguente (entrata e uscita, dimora e domicilio).Le prerogative e le funzioni esecutive dei Cantoni, finora ancoratenel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (art. 69 ter cpv. 2 Cost. ed art. 100 cpv. 2 AP 95), nonsono più espressamente menzionate nel D 96, poiché non limitano le competenzegenerali del<strong>la</strong> Confederazione ed hanno già trovato il loro posto nel<strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione.Il diritto internazionale determina i principali elementi riguardanti lo statutogiuridico degli stranieri. Da un <strong>la</strong>to esistono norme di diritto internazionale (p.es. divieto di imporre agli stranieri l'obbligo di leva; concessione dei dirittiumani minimi). Dall'altro esistono numerosi accordi internazionali (p. es. pretesefondate su convenzioni e trattati di domicilio). Gli stranieri sono inoltresoggetti giuridici di diritto privato ai quali spettano i diritti fondamentali previstidal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Per i non-domiciliati in Svizzera sono tuttavia previstealcune limitazioni quanto al<strong>la</strong> libertà di domicilio e al<strong>la</strong> libertà economica; possonoanche esservi restrizioni per quanto riguarda <strong>la</strong> libertà d'opinione, d'associazionee di riunione. La Confederazione non concede agli stranieri nessun dirittopolitico, salvo il diritto di petizione 516 '. I Cantoni sono liberi di concederloro questi diritti.Gli stranieri devono essere tito<strong>la</strong>ri di un permesso per poter dimorare od esseredomiciliati in Svizzera. Il ri<strong>la</strong>scio dei permessi è essenzialmente di competenzacantonale, mentre <strong>la</strong> Confederazione si riserva un «diritto di veto» per determi-


nate categorie di persone durante <strong>la</strong> procedura d'approvazione; il rifiuto cantonaleè invece definitivo (art. 18 LDDS 5I7) ).Gli stranieri sottostanno ancora per il resto al controllo <strong>federale</strong>; l'autorità <strong>federale</strong>determina quando i Cantoni potranno decidere indipendentemente del<strong>la</strong>dimora e del domicilio (cosiddetta liberazione dal controllo <strong>federale</strong>).Le autorità cantonali decidono liberamente, a condizione che non esista perlegge o per trattato internazionale un diritto soggettivo al permesso di dimorao domicilio (art. 4 LDDS). Le decisioni sono impugnabili conformemente allenorme procedurali del Cantone competente; le decisioni negative dell'Ufficio<strong>federale</strong> degli stranieri, riguardo a una richiesta di permesso, sono impugnabilipresso il Dipartimento <strong>federale</strong> di giustizia e polizia. Nei casi in cui si vuoi farvalere <strong>la</strong> pretesa giuridica del<strong>la</strong> presenza, è possibile adire con ricorso di dirittoamministrativo il Tribunale <strong>federale</strong>. Questo mezzo d'impugnazione permettedi impugnare le decisioni di espulsione ai sensi dell'articolo 10 LDDS o le revochedi autorizzazioni (art. 98 e 100 del<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sull'organizzazione giudiziaria).Il Consiglio <strong>federale</strong> determina ogni anno il contingente massimo di autorizzazioniper i <strong>la</strong>voratori stranieri non domiciliati (contingentamento conformementeall'OLS; dimoranti annuali, permesso B; stagionali, permesso A; dimorantitemporanei, permesso L; non invece quello per i frontalieri, permesso G).La decisione di un'eventuale eccezione al contingente (p. es. caso di situazionepersonale partico<strong>la</strong>rmente difficile) è di competenza dell'Ufficio <strong>federale</strong> deglistranieri.Nel capoverso 1 è inoltre ancorata <strong>la</strong> competenza esclusiva del<strong>la</strong> Confederazioneper <strong>la</strong> concessione dell'asilo. Diversamente dall'AP 95, l'asilo non è specialmentemenzionato nel titolo poiché costituisce una delle possibili forme didimora o di domicilio. Le autorità amministrative del<strong>la</strong> Confederazione decidonose concedere o negare l'asilo. L'Ufficio <strong>federale</strong> dei rifugiati (UFR) decidein prima istanza in base al<strong>la</strong> situazione individuale se concedere l'asilo, rifiutare<strong>la</strong> richiesta o se tutt'al più esiste momentaneamente una situazione dipericolo, che giustifichi l'ammissione provvisoria (permesso F) del richiedentel'asilo. I richiedenti l'asilo, <strong>la</strong> cui richiesta è respinta, possono interporre ricorsocontro <strong>la</strong> decisione dell' UFR presso <strong>la</strong> Commissione svizzera di ricorsoin materia d'asilo. La legge sull'asilo (RS 142.31) non concede un diritto soggettivoall'asilo, riconosce però un diritto soggettivo al rispetto di una determinataprocedura. Occorre inoltre tener conto del divieto di rinvio forzato (nonrefoulement)che deriva dal<strong>la</strong> Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiatie dal<strong>la</strong> CEDU. La legge sull'asilo permette ai rifugiati, che hanno ottenutoasilo in Svizzera, di soggiornarvi (art. 26 e 28 del<strong>la</strong> legge sull'asilo) e di esercitareun'attività lucrativa (art. 27 del<strong>la</strong> legge sull'asilo). Contrariamente agli altristranieri, essi sono inoltre ammessi agli esami federali per le professioni mediche(art. 29 del<strong>la</strong> legge sull'asilo). La Confederazione garantisce assistenza airifugiati fino all'ottenimento del permesso di domicilio (cinque anni dopo <strong>la</strong>presentazione del<strong>la</strong> richiesta d'asilo) (art. 31 del<strong>la</strong> legge sull'asilo).517 >LF del 26 marzo 1931 <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> dimora e il domicilio degli stranieri, RS 142.20317


A differenza dal diritto vigente e per motivi concettuali non sono più espressamentemenzionati i compiti e le competenze cantonali. A questo non è però collegatauna modifica materiale.Capoverso 2: L'espulsione ed il rinvio degli stranieri sono generalmente demandatiall'autorità cantonale, in parte in col<strong>la</strong>borazione con l'autorità <strong>federale</strong>competente (trasformazione dell'ordine di <strong>la</strong>sciare un Cantone in un ordine di<strong>la</strong>sciare <strong>la</strong> Svizzera, ai sensi dell'ari. 12 cpv. 2 LDDS). La Confederazionemantiene tuttavia <strong>la</strong> competenza di espellere gli stranieri che mettono in pericolo<strong>la</strong> sicurezza interna od esterna del<strong>la</strong> Svizzera. Questa «espulsione politica»,di nostra competenza (atto governativo inimpugnabile), è tuttavia sottopostaad alcune restrizioni di diritto internazionale come specialmente il principiodel non-refoulement. Finora era rego<strong>la</strong>mentata dall'articolo 70 Cost. Glienti consultati hanno giudicato in modo discordante <strong>la</strong> disposizione corrispondentedell'AP 95 (art. 100 cpv. 3) 518) .Sezione 9: Diritto civile, diritto penale, metrologiaDa un punto di vista giuridico <strong>la</strong> convivenza degli uomini nel<strong>la</strong> vita quotidianaè soprattutto determinata dal diritto privato e dal diritto penale. La metrologiainoltre, per i cittadini in quanto soggetti economici, assume un ruolo indispensabileper il corretto esercizio di numerose attività. Ecco perché questi tre settorivengono trattati nel<strong>la</strong> medesima sezione.Articolo 113 Diritto civileOggetto di questo articolo è <strong>la</strong> competenza <strong>federale</strong> nel campo del diritto civile.Esso corrisponde agli articoli 64, 61 e 53 capoverso 1 Cost. 519 '. Gli enti consultatinon contestano questa disposizione. La questione se il diritto <strong>federale</strong>debba unificare il diritto processuale civile è trattata nel<strong>la</strong> parte <strong>concernente</strong> <strong>la</strong>riforma giudiziaria (n. 23).Il capoverso 1 dichiara <strong>la</strong> Confederazione competente ad emanare il diritto civile(diritto privato). Questo capoverso disciplina essenzialmente i rapporti giuridicitra i cittadini.L'esatta delimitazione materiale tra <strong>la</strong> competenza <strong>federale</strong> e quel<strong>la</strong> in materiadi diritto pubblico dei Cantoni spetta al<strong>la</strong> dottrina e al<strong>la</strong> prassi. Finora non èstato possibile e<strong>la</strong>borare criteri generalmente riconosciuti. Abbiamo optato perun'interpretazione tipologica dell'articolo 64 Cost. 520 '; consideriamo infattiche le norme giuridiche sono coperte dall'articolo 64 specialmente quando«perseguono scopi tipicamente inerenti al diritto privato e tradizionalmente appartenential<strong>la</strong> sfera del diritto privato, soprattutto se istituiscono o ripristinanole premesse necessarie al corretto funzionamento dei rapporti di dirittoprivato» 521 '. La dottrina dominante propende qui per un approccio tecnico-


giuridico e non si fonda né sul<strong>la</strong> materia da disciplinare né sullo scopo del<strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione 522 '. Nel<strong>la</strong> teoria tecnico-giuridica occorre chiedersi cos'è dirittoprivato e cos'è diritto pubblico. La dottrina ha sviluppato vari criteri (separazionesecondo settori di normativa, teoria del soggetto, teoria del<strong>la</strong> funzione,teoria degli interessi, teoria del<strong>la</strong> subordinazione, teoria del fisco). Secondo <strong>la</strong>dottrina dominante non si può effettuare una delimitazione generale so<strong>la</strong>mentein base a questi criteri. La decisione dipende dalle peculiarità di ogni singolocaso e deve considerare tutte le teorie 523 '. Una minoranza vede nell'articolo 64Cosi, una materia specifica <strong>la</strong> quale, indipendentemente dal fatto che si trattidi diritto privato o di diritto pubblico, è utile per attuare tutti gli scopi legis<strong>la</strong>tivipertinenti al diritto privato 524 '.La Confederazione ha <strong>la</strong>rgamente fatto uso di questa competenza; i Cantonipossono emanare norme di diritto civile so<strong>la</strong>mente per settori parziali e di secondariaimportanza. Questi settori devono essere loro espressamente riservati(art. 5 CC). Viceversa, <strong>la</strong> Confederazione non può emanare norme materialidi diritto amministrativo <strong>federale</strong> che compromettano <strong>la</strong> separazione delle competenzetra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni e esulino dal<strong>la</strong> sfera del diritto civile.Nell'ambito delle sue competenze in materia di diritto civile <strong>la</strong> Confederazionepuò disciplinare in maniera globale anche l'autenticazione dello stato civilenonché il diritto d'esecuzione e fallimento. Poiché l'appartenenza di questi settorigiuridici al diritto civile non pone dubbi, non occorre (malgrado il parerecontrario di alcuni enti consultati 525 ') menzionarli espressamente.Il capoverso 2 si rial<strong>la</strong>ccia, per quanto concerne il tenore, all'articolo 64 capoverso3 Cost. e stabilisce che <strong>la</strong> procedura giudiziaria, l'organizzazione dei tribunalie l'amministrazione del<strong>la</strong> giustizia sono di competenza dei Cantoni. Ildiritto procedurale cantonale non può però pregiudicare o impedire l'applicazionedel diritto privato <strong>federale</strong>. Il legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong> ha emanato per questomotivo varie disposizioni che incidono sul<strong>la</strong> sovranità processuale cantonale. IlTribunale <strong>federale</strong> ha inoltre riconosciuto nel<strong>la</strong> sua giurisprudenza alcuni principinon scritti, i quali delimitano il diritto processuale cantonale.Il capoverso 3 dispone che le sentenze civili passate in giudicato sono senz'altroesecutorie in tutta <strong>la</strong> Svizzera. Il riconoscimento a livello <strong>federale</strong> delle sentenzecivili corrisponde al<strong>la</strong> garanzia del giudice del luogo di domicilio, conformementeall'articolo 59 Cost. Il beneficio del foro competente ordinario del domicilioè tute<strong>la</strong>to soltanto se le sentenze civili formali passate in giudicato sonoriconosciute a livello <strong>federale</strong>. Il riconoscimento presenta però dei limiti: <strong>la</strong> sentenzacivile deve essere riconosciuta da un tribunale competente e legalmentecostituito, deve formalmente avere autorità di cosa giudicata, deve trattarsi diuna sentenza definitiva e non può né interferire nei diritti di altri Cantoni, névio<strong>la</strong>re uno dei principi processuali derivanti dall'articolo 4 Cost. (in partico<strong>la</strong>reil diritto di essere sentiti). Complessivamente il disposto non interviene sostanzialmentesul potere cantonale di rego<strong>la</strong>mentare indipendentemente il di-


itto processuale civile, bensì è so<strong>la</strong>mente una norma di diritto <strong>federale</strong> sui conflittidi legge.Artìcolo 114 Diritto penaleII capoverso 1, come già l'articolo 64bis capoverso 1 Cosi, (e l'art. 102 AP 95)conferisce al<strong>la</strong> Confederazione <strong>la</strong> competenza di unificare tramite <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zioneil diritto penale materiale. Nel campo del diritto penale materiale <strong>la</strong> Confederazionenon si limita a statuire i principi generali del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione, poichédispone inoltre di una competenza derogatoria susseguente. La Confederazioneha fatto uso di questa competenza specialmente promulgando il Codice penalesvizzero (RS 311.0), il quale sanziona, in quanto diritto penale fondamentale,le vio<strong>la</strong>zioni delle regole di base per una convivenza pacifica. Ai Cantoni rimaneso<strong>la</strong>mente <strong>la</strong> possibilità di qualificare come contravvenzioni atti altrimentinon punibili, qualora il diritto <strong>federale</strong> non disciplini già <strong>la</strong> turbativa diun bene giuridico con un sistema esaustivo di norme.Il procedimento penale ed il giudizio dei reati comuni è soprattutto di competenzacantonale ed a questa competenza si associa quel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva all'emanazionedelle disposizioni correspondenti di diritto processuale ed organizzativo.Spetta anche ai Cantoni l'esecuzione delle pene, nell'ambito delle disposizionimolto generiche del Codice penale. Infine essi devono istituire e gestire gli stabilimentinecessari per l'esecuzione delle sanzioni previste dal Codice penale(art. 382 e segg. CP). Nel capoverso 2 <strong>la</strong> Confederazione è autorizzata (conformementeall'art. 64 bis cpv. 3 Cost.), ma non obbligata, a contribuire all'istituzionedegli stabilimenti per l'esecuzione delle pene, alle migliorie nell'esecuzionedelle pene nonché alle misure educative. Avendo <strong>la</strong> possibilità di vinco<strong>la</strong>rel'ottenimento di questi contributi a date condizioni, <strong>la</strong> Confederazione puòinfluire sull'adempimento dei compiti da parte dei Cantoni.La facoltà di comminare sanzioni nell'ambito del diritto penale amministrativosi fonda sulle rispettive competenze specifiche. Il capoverso 1 non concedequindi (come l'art. 64 bis cpv. 1 Cost.) al<strong>la</strong> Confederazione <strong>la</strong> possibilità dicreare un codice di diritto penale amministrativo unitario. La Confederazioneha so<strong>la</strong>mente facoltà di punire penalmente vio<strong>la</strong>zioni contro <strong>la</strong> propria legis<strong>la</strong>zioneamministrativa. Lo stesso vale per i Cantoni che dispongono del<strong>la</strong> medesimacompetenza per <strong>la</strong> loro legis<strong>la</strong>zione amministrativa.Ai sensi del capoverso 3, corrispondente all'articolo 64 bis cpv. 2 Cost. i Cantonimantengono <strong>la</strong> loro competenza nell'ambito dell'organizzazione dei tribunali,del<strong>la</strong> procedura giudiziaria e dell'amministrazione giudiziaria. È stato quivolutamente <strong>la</strong>sciato da parte il problema dell'unificazione del diritto processualepenale, poiché viene trattato nell'ambito del<strong>la</strong> riforma giudiziaria (n. 23).Le disposizioni riguardanti l'obbligo di estradizione (art. 67 Cost.) non sonodegne di figurare nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Il mandato legis<strong>la</strong>tivo che contengono èda tempo adempiuto (art. 352 CP). La seconda parte del disposto costituzionalevigente è stata applicata un'unica volta dal 1942 ed è ormai anacronistica.Il gruppo di <strong>la</strong>voro per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del terzo libro del CP ha concluso che l'articolo67 Cost. e <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione di esecuzione ad esso re<strong>la</strong>tiva (art. 352 cpv. 2 e3 CP) dovrebbero essere abrogati. Il D 96 non contiene quindi nessuna disposizionein merito.320


Articolo 115 Aiuto alle vittime di reatiII D 96 riprende qui l'articolo 64 ter Cosi, sull'aiuto alle vittime di reati, ilquale corrisponde all'articolo 103 AP 95. Le vittime di determinati reati devonobeneficiare da parte del<strong>la</strong> Confederazione e dei Cantoni di aiuti finanziarie morali, per motivi di giustizia sociale e di solidarietà nonché come misura aggiuntivaper il reinserimento sociale degli autori del reato. L'efficacia del<strong>la</strong> giustiziapenale dovrebbe ritrovarsi accresciuta anche dal fatto che lo Stato si occupamaggiormente del destino delle vittime di reati. La disposizione pone lebasi per un compito comune di Confederazione e Cantoni. Attribuisce al<strong>la</strong>Confederazione <strong>la</strong> competenza legis<strong>la</strong>tiva completa, non so<strong>la</strong>mente limitata aiprincipi. Simultaneamente impone ai Cantoni una funzione indipendente e nonsoltanto partecipativa per l'esecuzione di una normativa <strong>federale</strong>. Contrariamentea quanto auspicato dal CNG, <strong>la</strong> disposizione figura nel<strong>la</strong> parte riguardantele competenze e non in quel<strong>la</strong> sui diritti fondamentali, poiché i destinataridel<strong>la</strong> norma sono <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni.Alcuni enti consultati vorrebbero completare il disposto con un capoverso sul<strong>la</strong>prevenzione 526'. Questa richiesta rappresenta un'innovazione materiale. Pertantonon viene considerata nel D 96.L'aiuto può essere concesso anche se non sono realizzati alcuni elementi del<strong>la</strong>fattispecie del reato (p. es. incapacità d'intendere e di volere dell'autore delreato). L'aiuto inoltre è indipendente dal<strong>la</strong> possibilità di individuare e giudicareil reo e dal fatto che si tratti di un reato doloso o colposo. Le prestazioni pecuniariedello Stato costituiscono soltanto una parte dell'aiuto, il quale per il restoprevede <strong>la</strong> creazione di centri di consulenza e d'accoglienza per le vittimenonché il miglioramento del<strong>la</strong> posizione delle vittime durante il processo e l'indaginedi polizia. L'aiuto deve essere adeguato, ossia i provvedimenti devonocorrispondere alle esigenze delle vittime, non devono tuttavia necessariamentecoprire l'intero danno subito. L'aiuto economico è sussidiario e deve limitarsialle persone che non possono sopportare da sole le conseguenze economiche delreato. Lo Stato deve intervenire so<strong>la</strong>mente se <strong>la</strong> vittima non ha ottenuto un risarcimentodei danni (dall'autore del reato, da terzi, dall'assicurazione socialeo privata).Articolo 116 MetrologiaL'articolo 116 D 96 corrisponde all'articolo 40 Cost. e all'articolo 104 AP 95e deve permettere al<strong>la</strong> Confederazione di unificare il sistema dei pesi e delle misureper garantire il commercio sicuro e trasparente dei beni misurabili. Al<strong>la</strong>Confederazione spetta a tal fine <strong>la</strong> competenza generale di fissare i pesi e le misure.Da tempo però queste misure sono determinate da accordi internazionali.Questa disposizione include tutte le misure, anche quelle create dopo l'emanazionedi questa disposizione (oltre al<strong>la</strong> lunghezza, <strong>la</strong> superficie, il volume ed ilpeso, anche il tempo, l'elettricità, il calore, il suono, <strong>la</strong> radiazione, ecc.).La Confederazione ha facoltà di prendere misure di polizia commerciale o industrialeper garantire <strong>la</strong> sicurezza del commercio, gli interessi dei consumatori,526 >SP-BE, SKF, EKF, SGF, GDS, FBR, SKG.Il Foglio <strong>federale</strong>. 80° anno. Voi. I 321


nonché <strong>la</strong> loro salute e sicurezza. Ha inoltre <strong>la</strong> facoltà d'imporre l'obbligo diusare una misura stabilita dal diritto <strong>federale</strong>, quando <strong>la</strong> controprestazione èdeterminata in base ad un'unità di misura. La Confederazione può prevederesanzioni civili o penali in caso di mancato impiego delle misure federali.Ai sensi del diritto vigente, l'esecuzione del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> (soprattutto<strong>la</strong> verifica dei pesi e delle misure e l'attività di controllo) è di competenza cantonale.La Confederazione può stabilire i metodi e <strong>la</strong> frequenza di controllo pergarantire un'applicazione unitaria. Spetta poi ai Cantoni verificare se gli strumentidi misurazione impiegati sono autorizzati e se rispettano le misure standardlegali. Visto che questa norma si ritrova nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione d'esecuzione,è sufficiente <strong>la</strong> disposizione generale del D 96.322


Capitolo 3: Ordinamento finanziarioIn vari punti del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente si trovano dichiarazioni riguardanti l'ordinamentofinanziario del<strong>la</strong> Confederazione. Si cercherebbe tuttavia invano unordinamento finanziario unitario, poiché molte disposizioni re<strong>la</strong>tive alle entrateed alle uscite sono state inserite nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> dopo <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del1874. La <strong>Costituzione</strong> del 1874 conteneva so<strong>la</strong>mente gli articoli sui dazi (art.28-30) e l'articolo 42, che elencava i sei cespiti di entrate del<strong>la</strong> Confederazione:a. il reddito del<strong>la</strong> sostanza <strong>federale</strong>;b. il prodotto dei dazi doganali svizzeri;e. il prodotto dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi;d. il prodotto del<strong>la</strong> regalia delle polveri;e. <strong>la</strong> metà del prodotto lordo del<strong>la</strong> tassa d'esenzione dal servizio militare percepitadai Cantoni;f. contributi dei Cantoni, <strong>la</strong> cui rego<strong>la</strong>mentazione più precisa, di preferenzasecondo <strong>la</strong> loro capacità contributiva, è di competenza del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione<strong>federale</strong>.Le imposte introdotte sucessivamente sono state inserite tra <strong>la</strong> regalia del<strong>la</strong> polveree l'articolo sulle spese già citato (art. 42). A questo disposto si sono poiaggiunti l'articolo 42bis sull'ammortamento del disavanzo pubblico, l'articolo42 ter sul<strong>la</strong> perequazione finanziaria, l'articolo 42 quater sulle convenzioni fiscali el'articolo 42quinquies sull'armonizzazione fiscale. Le nuove imposte, introdottecon norme costituzionali dettagliate, seguite da ordinanze del nostro Collegioche si basavano sulle medesime - quasi di rego<strong>la</strong> -, hanno trovato posto anchenelle disposizioni transitorie. Nell'attuale <strong>Costituzione</strong> l'ordinamento finanziarioè quindi presente in modo molto frammentario.Questo aggiornamento riassume in un unico capitolo numerose disposizioni importantire<strong>la</strong>tive alle entrate e alle uscite. I vari tributi sono c<strong>la</strong>ssificati per ordined'importanza e le disposizioni obsolete sono state cancel<strong>la</strong>te. Le impostefederali di maggior rilievo, l'imposta <strong>federale</strong> diretta e l'imposta sul valore aggiunto,sono ognuna disciplinate da un articolo specifico. Nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>figurano anche le aliquote massime di queste due imposte, poiché sono di notevoleimportanza politica. Riteniamo infatti che rinunciare all'inserimento dell'aliquotamassima nel disegno di <strong>Costituzione</strong> non corrisponderebbe al mandatodi aggiornamento.In questo capitolo non sono state riprese, o so<strong>la</strong>mente parzialmente, le entratefederali destinate a un finanziamento speciale, come per esempio tutti i contributidelle assicurazioni sociali (art. 102 e segg.), le entrate dei casinò (art. 97),<strong>la</strong> tassa sul traffico pesante (art. 69), <strong>la</strong> tassa sulle strade nazionali (art. 70)nonché le entrate che sono in stretto rapporto con le competenze del<strong>la</strong> Confederazione,come <strong>la</strong> tassa d'esenzione del servizio militare (art. 55 cpv. 3). Specifichedisposizioni (art. 70) disciplinano anche l'impiego del<strong>la</strong> metà del gettitodell'imposta sugli oli minerali e del gettito del<strong>la</strong> sovrimposta sugli oli minerali.Articolo 117 Gestione finanziariaL'articolo 117 riprende da un <strong>la</strong>to l'attuale norma contenuta nell'articolo 42 bisCost., ai sensi del quale <strong>la</strong> Confederazione deve ammortizzare il disavanzo del323


i<strong>la</strong>ncio, e dall'altra il principio generale del<strong>la</strong> gestione finanziaria contenutanel<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sulle finanze del<strong>la</strong> Confederazione, secondo <strong>la</strong> quale leuscite e le entrate devono a lungo termine essere tenute in pareggio (art. 2 cpv.2 LFC). Esso corrisponde all'articolo 105 AP 95. In seguito al<strong>la</strong> procedura diconsultazione è stata aggiunta una frase che obbliga <strong>la</strong> Confederazione a tenerein considerazione <strong>la</strong> situazione economica nell'ammortamento del disavanzopubblico''.L'inserimento nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> dei principi di gestione finanziaria è stato accoltofavorevolmente 2 ' dagli enti consultati. Alcuni 3 ' preferirebbero una perequazionefinanziaria obbligatoria oppure una formu<strong>la</strong>zione più severa, mentrealtri 4 ' chiedono di completare <strong>la</strong> disposizione tramite il «principio di sostenibilità»oppure vorrebbero che l'imposta di consumo venga rie<strong>la</strong>borata comeun'imposta d'incentivazione. Varie proposte 5 ' riguardano <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione «alungo termine». Dal canto nostro, abbiamo invece deciso di attenerci qui al<strong>la</strong>formu<strong>la</strong>zione dell'AP 95. Con <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione «a lungo termine» si crea infattiil margine di manovra necessario per poter sia tener conto del<strong>la</strong> situazione economica(v. in tal contesto anche l'articolo sul<strong>la</strong> politica congiunturale, art. 91)sia raggiungere a lungo termine lo sdebitamento.Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 42 bis Cost.. Nel messaggio sul riordinocostituzionale delle finanze del<strong>la</strong> Confederazione del 1957 (FF 1957 425) si distinguetra lo sdebitamento ed il rimborso dei debiti. Il termine sdebitamentoindica che il disavanzo può soltanto essere ammortizzato mediante un'eccedenzadi entrate nel conto economico. Il rimborso dei debiti invece è una proceduradi economia finanziaria senza ripercussioni sul risultato. Secondo le nostrespiegazioni non è obbligatorio procedere ogni anno ad uno sdebitamento.Occorre infatti poter sospendere completamente o parzialmente lo sdebitamentonei periodi congiunturali difficili. In passato si praticava una politica finanziariaanticiclica, <strong>la</strong> quale permetteva di ammortare il debito pubblico neglianni di benessere e di creare un margine di manovra per un indebitamento supplementarenei periodi di bassa congiuntura. Il nuovo capoverso 2, come l'articolo42 bis Cost., impone ai suoi destinatari <strong>la</strong> responsabilità di promuoverequesto tipo di politica stabilizzatrice, <strong>la</strong> quale deve anche figurare nel<strong>la</strong> nuova<strong>Costituzione</strong>.Capoverso 1: II capoverso 2 non specifica i limiti del debito pubblico. La disposizionenon specifica nemmeno quali siano i mezzi da impiegare per pareggiareil bi<strong>la</strong>ncio e ridurre gli oneri finanziari, contiene però l'ordine imperativo di migliorarea lungo termine <strong>la</strong> situazione dell'indebitamento. Questa disposizioneesige inoltre di tenere a lungo termine in pareggio le uscite e le entrate del<strong>la</strong>Confederazione. Per evidenziare il fatto che soltanto uno squilibrio di lungadurata può portare al disavanzo, è stato inserito nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> uno dei


principi più importanti del<strong>la</strong> gestione finanziaria, il quale appare nel capoversoI per motivi redazionali.II freno alle spese non è ancora stato considerato perché non è ancora dirittocostituzionale vigente. Secondo questa iniziativa popo<strong>la</strong>re le spese del<strong>la</strong> Confederazionenon possono superare le entrate, su un periodo di quattro anni 6 '.Qualora l'esito del referendum fosse positivo, il re<strong>la</strong>tivo disposto sarebbe dainserire in questo punto.L'articolo 42 Cost. contiene un elenco dei principali cespiti d'entrata del<strong>la</strong>Confederazione. Ha principalmente una funzione orientativa e non viene piùripreso sotto questa forma.Articolo 118 Prìncipi dell'imposizione fiscaleL'articolo 118 recepisce <strong>la</strong> prassi del Tribunale <strong>federale</strong> in materia di diritto tributarioe riassume nel contempo le disposizioni dell'articolo 41 bis capoverso 3e 41 ter capoverso 6 Cost., ai sensi dei quali i principi più rilevanti riguardantile imposte devono essere disciplinati per legge. L'articolo riprende anche il divietodi doppia imposizione intercantonale (art. 46 cpv. 2 Cost.).Ad eccezione del titolo 7 ', l'articolo 118 corrisponde all'articolo 106 AP 95. Aparte una chiara approvazione 8 ', alcuni enti consultati chiedono un sistematributario indipendente dallo stato civile 9 ' ed una riscossione delle imposte chetenga in considerazione gli sforzi di protezione dell'ambiente 10) . Queste innovazionipossono essere discusse nell'ambito di una riforma costituzionale, manon in quello di un mandato di aggiornamento. Il Tribunale <strong>federale</strong> nelle suesentenze non ha mai obbligato i Cantoni ad un sistema fiscale indipendentedallo stato civile, ha soltanto richiesto <strong>la</strong> parità di trattamento per le coppie diconiugi e le coppie di concubini"'. Un ente consultato 12 ' richiede espressamenteil divieto di tassare il minimo vitale (v. commento all'ari. 119).Il capoverso 1 contiene un principio che deriva anche dal principio di legittimitào di legalità (v. art. 4), il quale vale in eguai misura sia per <strong>la</strong> Confederazionesia per i Cantoni. Questo principio viene ripetuto qui perché è molto importantein ambito tributario. La legge deve disciplinare il soggetto dell'imposta(<strong>la</strong> persona imponibile), il suo oggetto (l'imponibile e quindi il reddito, ilpatrimonio, l'importazione, il fatturato) e <strong>la</strong> base imponibile (calcolo patrimonio/reddito,tariffa d'imposizione, aliquota d'imposta, base temporale) 13 '. Inbase a questi fondamenti, il cittadino deve poter stabilire chi, perché e quantodeve pagare. La legge deve inoltre disciplinare le basi procedurali, soprattuttole autorità di ricorso e le sanzioni. La disposizione proposta precisa il diritto


vigente senza inasprire o indebolire <strong>la</strong> prassi. Agli stessi principi sottostannoanche le tasse d'incentivazione, nonché, secondo <strong>la</strong> pratica giudiziaria del Tribunale<strong>federale</strong>, alcuni tributi causali, come soprattutto i tributi sostitutivi edi tributi speciali, i quali tuttavia non sono inclusi nel<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione dell'articolo118.Il capoverso 2 riprende il contenuto dell'articolo 46 capoverso 2 Cosi., il qualecontiene dal 1874 un mandato che il legis<strong>la</strong>tore non ha mai eseguito. Il Tribunale<strong>federale</strong> ha quindi sviluppato nel<strong>la</strong> sua pratica centenaria delle norme suiconflitti di leggi, che in linea di massima hanno dato buoni risultati, tanto cheoggi non è più necessaria una legge specifica. Il capoverso 2 è strutturato inmodo tale da permettere ad ogni cittadino interessato di continuare a far valeredinanzi al Tribunale <strong>federale</strong> una pretesa direttamente esigibile per vie legali14 ' e nel contempo non esclude <strong>la</strong> competenza legis<strong>la</strong>tiva del<strong>la</strong> Confederazione,nel caso in cui fossero necessarie disposizioni legali. Il concetto «Confederazione»in questo disposto include sia il Tribunale <strong>federale</strong> sia il legis<strong>la</strong>tore<strong>federale</strong> 15 '.Non è possibile menzionare qui anche <strong>la</strong> doppia imposizione internazionale,poiché altrimenti il Tribunale <strong>federale</strong> dovrebbe applicarle gli stessi principi diquel<strong>la</strong> intercantonale, senza garanzia di reciprocità. Gli accordi di doppia imposizionedevono quindi continuare a basarsi sulle attribuzioni del<strong>la</strong> Confederazionein materia di trattati internazionali.Disciplinare <strong>la</strong> doppia imposizione intercantonale supererebbe il mandato dell'aggiornamento.Nel<strong>la</strong> misura in cui due Comuni all'interno di un Cantonenon concordino sull'imposizione (del reddito e del patrimonio), spetta anzituttoad un'istanza cantonale conciliare e giudicare. Nel<strong>la</strong> misura in cui l'ultimaistanza cantonale decide nel rispetto del diritto e con imparzialità, non viè possibilità di correzione del<strong>la</strong> sentenza da parte del Tribunale <strong>federale</strong> 16 '.Articolo 119 Imposte diretteL'articolo 119 accoglie, con piccole abbreviazioni, le parti dell'articolo 41 terCost. re<strong>la</strong>tive all'imposta <strong>federale</strong> diretta 17 '. Rispetto all'AP 95 esso riprende,come richiesto da molti enti consultati 18 ', <strong>la</strong> disposizione secondo <strong>la</strong> quale <strong>la</strong>Confederazione deve considerare l'onere causato dalle imposte cantonali e comunali.È stata aggiunta una novità: i Cantoni provvedono all'imposizione e al<strong>la</strong>riscossione dell'imposta. Le richieste tendenti ad abolire l'imposta <strong>federale</strong> direttanon sono invece state considerate 19) . Alcuni enti consultati hanno chiesto


anche che le caratteristiche principali dei tributi vengano ancorate nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>20 '. Questa richiesta può essere assecondata - come finora - per quantoriguarda l'oggetto ed il soggetto d'imposta e l'aliquota massima; non riteniamoinvece opportuno includere nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> le detrazioni fissate in franchi edil reddito minimo 21 '.Ai sensi del capoverso I <strong>la</strong> Confederazione ha, come oggi, <strong>la</strong> facoltà di riscuoterel'imposta sul reddito 22 ' delle persone fisiche, nonché le imposte sul redditonetto e sul capitale delle persone giuridiche. Quest'enumerazione è esaustiva.Come già per il diritto costituzionale vigente, le aliquote massime sonostate inserite nel disegno di <strong>Costituzione</strong> a causa del<strong>la</strong> loro importanza politica23 '. Dal punto di vista costituzionale le aliquote massime potrebbero esserecancel<strong>la</strong>te poiché sono già ancorate nel<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sull'imposta <strong>federale</strong>diretta (LIFD). Come soluzione provvisoria potrebbero essere trasferite in unadisposizione transitoria. Continuerebbero a figurare a livello costituzionale, manon graverebbero più sul corpo centrale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Capoverso 2: L'obbligo del<strong>la</strong> Confederazione di considerare, nel<strong>la</strong> determinazionedel<strong>la</strong> tariffa, l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunaliè stato mantenuto, benché questa disposizione sia già sufficientemente ancoratanel<strong>la</strong> legge. La protezione del substrato fiscale dei Cantoni risulterebbegià dall'articolo 37, così come il principio secondo il quale i Cantoni provvedonoall'imposizione e al<strong>la</strong> riscossione dell'imposta, che figura ora nel capoverso4.Capoverso 3: La disposizione costituzionale sul<strong>la</strong> compensazione del<strong>la</strong> progressionea freddo è stata anch'essa mantenuta a causa del<strong>la</strong> sua importanzapolitica 24 '. È in linea di principio già ben ancorata nell'articolo 39 LIFD. Giustadetto articolo, in caso di un aumento superiore al 7 per cento il nostro Collegiodeve adeguare le tariffe e le detrazioni. La compensazione del<strong>la</strong> progressionea freddo suppone teoricamente una tariffa progressiva. Se fosse linearenon occorrerebbe una compensazione del<strong>la</strong> progressione a freddo, o al massimosoltanto per le detrazioni. Poiché né le tariffe, né le detrazioni, contrariamenteal<strong>la</strong> normativa precedente (art. 8 disp. trans. Cost.), sono disciplinatedal<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>, anche <strong>la</strong> compensazione del<strong>la</strong> progressione a freddoè di per sé priva di contenuto a livello costituzionale; <strong>la</strong> si è tuttavia mantenutanel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> per sottolinearne l'aspetto programmatico.Sono stati cancel<strong>la</strong>ti gli importi esenti da imposta dell'articolo 41 ter capoverso5 lettera e Cost., poiché sono stati sostituiti da quelli più attuali dell'articolo36 LIFD (10 700 franchi per i non coniugati, 20 800 franchi per i coniugati).Anche in questo modo <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vieta al legis<strong>la</strong>tore (principio dell'impo-


sizione secondo <strong>la</strong> capacità economica e protezione del minimo vitale) d'imporreimposte al di sotto di un determinato reddito 25 '.Il capoverso 4 è stato inserito per riprodurre correttamente l'attuale <strong>Costituzione</strong>.Tuttavia il secondo periodo potrebbe essere sostituito da una nuova rego<strong>la</strong>mentazionesul<strong>la</strong> perequazione finanziaria (v. art. 126). Attualmente comunquenul<strong>la</strong> giustifica un cambiamento 26 '.Disposizione transitoria: La competenza in materia di riscossione dell'imposta<strong>federale</strong> diretta è limitata a dodici anni, per il momento fino al<strong>la</strong> fine del 2006.In seguito <strong>la</strong> disposizione diventa caduca.Articolo 120 Armonizzazione fiscaleL'articolo 120 corrisponde agli attuali articoli 42 quater e 42 quinquies Cost. 27) . Rispettoall'articolo 108 AP 95 <strong>la</strong> menzione re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione tra <strong>la</strong>Confederazione e i Cantoni per lo sviluppo dell'armonizzazione 28 ' è stata soppressa,poiché risulta già dall'articolo 36. Generalmente <strong>la</strong> disposizione nell'AP95 è stata ben accolta 29 ', numerose richieste però non sono state considerate,poiché superano l'ambito dell'aggiornamento 30 '.Il capoverso 1 contiene una competenza del<strong>la</strong> Confederazione in materia di armonizzazionedelle imposte dirette tra <strong>la</strong> Confederazione, i Cantoni ed i Comuni.Quest'attribuzione è già tute<strong>la</strong>ta nel<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sull'armonizzazionedelle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), in vigore dal 1993. IlPar<strong>la</strong>mento ha paralle<strong>la</strong>mente emanato <strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sull'imposta <strong>federale</strong>diretta (LIFD), compiendo così un primo passo verso l'armonizzazione delleimposte.La competenza d'armonizzazione riguarda so<strong>la</strong>mente le imposte dirette, nonperò esclusivamente le imposte sul reddito, sul patrimonio, sull'utile e sul capitale31 '. La Confederazione può armonizzare anche imposte che non riscuote(p. es. l'imposta sul patrimonio). Essa deve però considerare gli sforzi d'armonizzazionedei Cantoni ed evitare di prevedere soluzioni di armonizzazione contradditoriea quelle da loro emanate. La Confederazione ha tuttavia <strong>la</strong> facoltà,qualora necessario, di armonizzare le disposizioni per le quali non si delinea ancorauna soluzione cantonale unitaria oppure quelle che sono disciplinate so<strong>la</strong>mentein alcuni Cantoni 32 '.La Confederazione control<strong>la</strong> il rispetto dell'armonizzazione. Benché questa disposizionenon figuri più espressamente nel disegno, rimane evidèntemente in


vigore. La Confederazione accorda ovviamente anche ai Cantoni un periodo ditransizione adeguato in caso di riforma legis<strong>la</strong>tiva, anche se non di otto annicome nel caso dell'introduzione del<strong>la</strong> nuova legge. Trascorso il termine di transizionedi otto anni (31 die. 2000), il contribuente che ritenga di poter trarrebeneficio dal<strong>la</strong> legge sull'armonizzazione delle imposte dirette ha facoltà di interporrericorso amministrativo presso il Tribunale <strong>federale</strong> contro <strong>la</strong> decisionedell'ultima istanza cantonale, giusta l'articolo 72 seg. del<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sull'armonizzazionedelle imposte dirette. La Confederazione può esercitare un'azionedi diritto pubblico (art. 83 OG), qualora dopo <strong>la</strong> scadenza di questo termineun Cantone non adeguasse il proprio diritto. Non occorre che <strong>la</strong> partecipazionedei Cantoni al<strong>la</strong> preparazione delle leggi federali, ai sensi dell'articolo42quinq U ies capoverso 4 Cosi., sia menzionata espressamente, poiché è già garantitadal<strong>la</strong> disposizione generale dell'articolo 36 D 96.Capoverso 2: La competenza d'armonizzazione permette so<strong>la</strong>mente di disciplinarei principi, non è quindi generale. Sono fra l'altro escluse dall'armonizzazionele tariffe fiscali, le aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta. Questonon significa tuttavia che i Cantoni siano a tal riguardo del tutto liberi, poichédevono considerare altre disposizioni costituzionali, in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> giurisprudenzadel Tribunale <strong>federale</strong> sull'eguaglianza di diritti in materia di diritto fiscale(v. commento agli art. 118 e 119).Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 42 quater Cost., il quale contiene nel meritoanche un'armonizzazione. Questa disposizione si trova a livello legis<strong>la</strong>tivosoltanto nel<strong>la</strong> legge <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> perequazione finanziaria (RS 613.1), all'articolo5. Si deve però menzionare anche il concordato intercantonale del 1948sul divieto di convenzioni fiscali (RS 671.1). Un Cantone chiede l'abolizionedel<strong>la</strong> competenza <strong>federale</strong> di impedire le convenzioni fiscali ingiustificate 33) .Articolo 121 Imposta sul valore aggiuntoII presente testo corrisponde all'articolo 41 ter Cost., per quanto riguarda <strong>la</strong>parte che disciplina l'imposta sul valore aggiunto. Esso è invariato rispetto all'articolo109 AP 95. Alcuni Cantoni vorrebbero - ma secondo il nostro pareretale è già oggi il caso - che gli elementi principali dell'imposta figurassero nel<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> 34 '. Dal<strong>la</strong> procedura di consultazione emerge, oltre a richieste riguardantipiuttosto <strong>la</strong> futura legge sull'imposta sul valore aggiunto 35 ', <strong>la</strong> richiestadi aumentare le aliquote massime 36 '.Il capoverso 1 disciplina l'imposta sul valore aggiunto in modo analogo all'articolo41 ter capoversi 1 e l bls Cost. L'incremento dell'aliquota al 6,5 per cento,conformemente al capoverso l bls , è stato direttamente integrato nel testo. Alconcetto di «imposta sul<strong>la</strong> cifra d'affari con deduzione dell'imposta precedente»è stato sostituito quello più usuale di «imposta sul valore aggiunto».Come già nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente, soltanto <strong>la</strong> futura legge sull'imposta sul


valore aggiunto si baserà su questa disposizione. L'ordinanza vigente, che si attieneall'articolo 8 disp. trans., deve trovarsi riflessa in una norma analoganelle disposizioni transitorie del D 96.Il capoverso 2 corrisponde letteralmente, con uno piccolo adeguamento linguistico,al<strong>la</strong> seconda frase dell'articolo 41 ter capoverso 3'. Come finora disposto,il cinque per cento del prodotto dell'imposta è destinato a provvedimenti a favoredelle c<strong>la</strong>ssi di reddito inferiori. Durante i primi cinque anni a contare dall'introduzionedell'imposta sul valore aggiunto (fino al 1999) ha però precedenza<strong>la</strong> disposizione dell'articolo 8 capoverso 4 disp. trans, (art. 185 n. 10 cpv.2 D 96).Il capoverso 3 corrisponde, a parte una leggera variazione linguistica, al capoverso3 bis dell'articolo 41 ter Cost. Esso consente l'aumento dell'imposta sul valoreaggiunto al 7,5 per cento. Il prodotto supplementare può essere esclusivamenteimpiegato per l'assicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.Le disposizioni transitorie corrispondono letteralmente all'attuale articolo 8disp. trans., con le seguenti eccezioni:1. La frase introduttiva è stata modificata nel<strong>la</strong> sua formu<strong>la</strong>zione ma non nelcontenuto.2. Il capoverso 3 dell'articolo 8 disp. trans, (anticipazione del<strong>la</strong> deduzionedell'imposta precedente, rego<strong>la</strong>zione del passaggio dall'ICA all'IVA) èstato cancel<strong>la</strong>to perché obsoleto.3. L'articolo 8 bis disp. trans, (aumento dell'aliquota dal 6,2% al 6,5% edall'I,9% al 2%) è stato integrato nel testo.4. L'articolo 8 ter disp. trans, diventa letteralmente il capoverso 3 del<strong>la</strong> norma.5. La nostra competenza implicita di rego<strong>la</strong>mentare <strong>la</strong> sottrazione fiscale e<strong>la</strong> messa in pericolo dell'imposta (v. Boll. Uff. 1993 N p. 331) è stata introdottaal<strong>la</strong> lettera m.6. La locuzione «imposta sul<strong>la</strong> cifra d'affari» è stata sostituita con «impostasul valore aggiunto».L'imposta, conformemente al principio di legalità, deve essere formalmente disciplinatada una legge. Questo emerge anche dall'articolo 41 ter capoverso 6Cost. In deroga a questo principio, l'articolo 8 disp. trans, ci permette di disciplinarel'imposta sul valore aggiunto con un'ordinanza, fino all'entrata in vigoredel<strong>la</strong> legge37. La norma costituzionale deve contenere gli elementi principaliconformemente al principio di legalità: l'oggetto d'imposta, il soggettod'imposta e <strong>la</strong> base imponibile. Noi non possiamo distanziarci da queste premessenell'ordinanza. In modo corrispondente il legis<strong>la</strong>tore non può intervenire,neppure puntualmente, sull'attribuzione delle competenze indicate nel<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong>. Il legis<strong>la</strong>tore ha so<strong>la</strong>mente facoltà, giusta l'articolo 41 ter Cost.(rispettivamente art. 121 D 96), di emanare una legge <strong>concernente</strong> l'imposta sulvalore aggiunto, in sostituzione dell'ordinanza del nostro Collegio. Una legge37 > Si può rinunciare alle disposizioni transitorie, qualora <strong>la</strong> LIVA dovesse entrare in vigoreprima del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (parere contrario: ASB). Il diritto transitorioperò non può essere abrogato prima (CLAFG), né semplificato (FR, SGCS) peri motivi già citati.330


può però, anche nell'ambito del principio di legalità (v. commento all'art. 118),limitarsi a stabilire i principi fondamentali delegando al nostro Collegio alcunematerie subordinate.Il diritto transitorio comprende anche l'articolo 8 ter disp. trans, (aliquota per ilturismo). Durante <strong>la</strong> validità dell'ordinanza <strong>concernente</strong> l'imposta sul valore aggiunto,si può introdurre un'aliquota speciale so<strong>la</strong>mente tramite una legge sottopostaa referendum 38 ' e non tramite un'ordinanza del nostro Collegio. Unalegge <strong>concernente</strong> l'imposta sul valore aggiunto basata sull'articolo 41 ter Cost.può però determinare liberamente l'aliquota d'imposta per le prestazioni turisticheconsumate in <strong>la</strong>rga misura da stranieri. Dopo l'adozione del<strong>la</strong> legge risulteràquindi obsoleta <strong>la</strong> disposizione secondo <strong>la</strong> quale l'aliquota per il turismo necessitauna base legis<strong>la</strong>tiva, poiché questa deriva già dall'articolo 41 ter capoverso6 Cost. Se il Costituente avesse voluto limitare il legis<strong>la</strong>tore, si sarebbedovuto ripetere <strong>la</strong> limitazione («purché esse siano consumate in <strong>la</strong>rga misura dastranieri e <strong>la</strong> situazione concorrenziale lo esiga.») dell'articolo 41 ler Cost. 39 '.Secondo l'interpretazione storica dell'articolo 8 ter Cost. si può par<strong>la</strong>re di aliquotaspeciale so<strong>la</strong>mente nel caso di incremento dell'aliquota normale. Tuttavia<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> disposizione permette oggi al legis<strong>la</strong>tore ampia libertàdi agire 40 '.La competenza re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> riscossione dell'imposta sul valore aggiunto è limitataal<strong>la</strong> fine del 2006, dopodiché <strong>la</strong> disposizione diverrà caduca.Articolo 122 Tassa di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsioneII presente testo, che corrisponde fondamentalmente all'articolo 41 bls Cost.nel<strong>la</strong> misura in cui tratta delle imposte ivi citate, rimane invariato rispetto all'articolo110 AP 95. In fase di consultazione sono state formu<strong>la</strong>te tre richieste,a cui riteniamo che non si possa dar seguito: in primo luogo, diversi partecipantiauspicano l'abolizione di alcune o di tutte queste imposte 41 '; un partecipantedesidera che nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> sia introdotta una quota massima ancheper l'imposta preventiva 42 '; secondo altri due partecipanti il campo d'applicazionedell'imposta preventiva dovrebbe essere ridotto o esteso 43 '.Conformemente al capoverso 1, <strong>la</strong> Confederazione può riscuotere una tassa dibollo. La definizione non è molto chiara, poiché <strong>la</strong> tassa (o imposta) di bollonon ha (più) niente a che vedere con i bolli. Infatti, viene riscossa quale tassasull'emissione di titoli e sui titoli negoziati, quale imposta sul<strong>la</strong> cifra d'affari.Non rientrano tra gli oggetti imponibili le cedole, le cambiali e i titoli affini,i quali rappresentano tutti cartevalori secondo l'articolo 965 segg. CO e chequindi continuano a soggiacere al<strong>la</strong> tassa.


Conformemente al capoverso 2, <strong>la</strong> Confederazione può riscuotere un'impostapreventiva. L'oggetto imponibile è definito nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> come lo era finora.Conformemente al capoverso 3, <strong>la</strong> Confederazione può riscuotere un'impostaspeciale a carico di persone residenti all'estero. La cosiddetta imposta di ritorsione,che peraltro non è mai stata riscossa, è finalizzata a prevenire «tendenzeespansionistiche» di altri Stati in materia fiscale (FF 1957 I 496).Disposizione transitoria: Fintante che non sarà dato un nuovo assetto al<strong>la</strong> perequazionefinanziaria, questa disposizione dell'articolo 10 disp. trans, dev'esseremantenuta, poiché modifica direttamente l'articolo 2 del<strong>la</strong> legge sull'impostapreventiva (RS 642.21). AH'occorrenza, è possibile modificare anche <strong>la</strong> legge, <strong>la</strong>quale prevede tuttora una quota cantonale del 12 per cento sebbene l'aliquotafiscale sia ora del 35 per cento.Articolo 123 Imposte speciali di consumoL'articolo 123 è <strong>la</strong> sintesi di diverse disposizioni del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (art. 32 bis ,36 ter , 41 b ' s e 41 ter Cost.) che disciplinano le imposte speciali di consumo. Taliimposte sono di principio prelevate sul<strong>la</strong> produzione interna e al momento dell'importazionecome pure, se necessario, in caso di consumo proprio.Rispetto all'articolo 111 AP 95, sono stati operati alcuni adeguamenti redazionali.Più partecipanti hanno auspicato diverse modifiche le quali, tuttavia, nonpossono essere integrate interamente nel<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del diritto costituzionale vigente.Si tratta generalmente di novità: un'imposta generale sull'alcool (vino incluso)44 ', un'imposta sull'energia 45 ', un'imposta sulle risorse non rinnovabili 46 ',un'imposta sugli imbal<strong>la</strong>ggi 47 ', un'imposta sulle case da gioco 48 ' e l'abolizionedi tutte le imposte speciali di consumo 49 '. Per gli stessi motivi si è deciso di nonconsiderare le richieste re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> determinazione di aliquote fiscali nel<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> 50 ' e all'abolizione o all'estensione del<strong>la</strong> destinazione delleimposte 51 '. È stata inoltre avanzata <strong>la</strong> richiesta di considerare gli aspetti di politicasanitaria ed ecologici, come pure i costi sociali, nel<strong>la</strong> determinazione dell'aliquotad'imposta 52 ': è quanto già avviene attualmente senza che <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>lo preveda. Molti partecipanti si esprimono espressamente in favore del mantenimentodel<strong>la</strong> decima dell'alcool 53 '.


Capoverso 1: Nel caso dell'imposta sul tabacco, è stata ridotta <strong>la</strong> definizionedell'oggetto imponibile. Tuttavia, <strong>la</strong> Confederazione mantiene <strong>la</strong> competenzadi tassare tutti i tabacchi <strong>la</strong>vorati e i prodotti che vengono impiegati al<strong>la</strong> streguadel tabacco. Le cartine per le sigarette rientrano nel<strong>la</strong> definizione «tabacchi<strong>la</strong>vorati».L'introduzione dell'imposta sulle bevande distil<strong>la</strong>te, a questo punto, contieneuna picco<strong>la</strong> modifica nel senso che, fino a poco tempo fa, l'importazione dibevande distil<strong>la</strong>te non era tassata, bensì gravata di una tassa di monopolio.Poiché dal 1995 <strong>la</strong> legge sull'alcool prevede un'imposizione non discriminatoriasulle importazioni (RU 1995 1833, FF 1994 IV 1072), tale modifica non presentapartico<strong>la</strong>ri problemi.L'imposta sul<strong>la</strong> birra è riscossa dal 1935 sul<strong>la</strong> scorta di un decreto <strong>federale</strong> <strong>concernente</strong>un'imposta <strong>federale</strong> sulle bevande (RS 641.411). Nel 1958 è stata conge<strong>la</strong>tal'imposizione complessiva sul<strong>la</strong> birra, a livello costituzionale, sui livellidel 31 dicembre 1958 (17,7%) e nel 1967 è stato stabilito mediante un decreto<strong>federale</strong> di obbligatorietà generale (RS 632.112.21) che <strong>la</strong> base di calcolo dev'essereil prezzo all'ingrosso del<strong>la</strong> birra. Questi atti normativi, che di fattovengono elevati a livello costituzionale dall'articolo 9 disp. trans., saranno sostituitisoltanto da un'eventuale legge sull'imposta sul<strong>la</strong> birra. In tal modo, <strong>la</strong>disposizione dettagliata dell'articolo 41 ter capoverso 4 lettera b Cosi, può essereabbreviata, poiché le precisazioni sono fornite indirettamente dall'articolo9 disp. trans. L'eventuale nuova legge dovrebbe ridefinire l'attuale compensazioneautomatica del rincaro sul<strong>la</strong> base del testo costituzionale qui proposto,poiché quest'ultima non sarebbe più garantita dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.L'imposta sugli oli minerali e <strong>la</strong> soprattassa sugli oli minerali (fino ad oggi «soprattassasui dazi sui carburanti»; cfr. art. 70) sono state integrate nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>nel 1993 nell'ambito del<strong>la</strong> conversione dei dazi fiscali in imposte di consumo.Una legge corrispondente è stata approvata dalle vostre Camere il 21giugno 1996 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1997.La stessa cosa si può dire del<strong>la</strong> legge sull'imposizione degli autoveicoli, che prevedeun'imposta sull'importazione e sul<strong>la</strong> produzione nazionale di automobilie delle re<strong>la</strong>tive componenti. Verosimilmente non vi saranno ripercussioni sull'impostasui veicoli a motore54, poiché non è il possesso o il funzionamentodi automobili che soggiace all'imposta, bensì l'importazione e <strong>la</strong> fabbricazionein Svizzera.Capoverso 2: La soprattassa sugli oli minerali è riscossa sui carburanti e vieneimpiegata per finanziare i costi e le spese re<strong>la</strong>tivi al traffico stradale (art. 70).Conformemente al capoverso 3 i Cantoni continuano a ricevere il dieci percento del provento dell'imposta sull'alcool per far fronte ai problemi legati alledipendenze (alcool, droghe, medicamenti ecc.). In tal modo, essi possono nonsolo combattere gli effetti, ma anche affrontare i problemi che stanno a monte,pur non disponendo di una competenza fiscale supplementare (cfr. art. 125).Senza <strong>la</strong> disposizione transitoria, l'imposta sul<strong>la</strong> birra, il cui oggetto imponibilee <strong>la</strong> cui tariffa sono disciplinati a livello costituzionale, mentre le basi di calcolo54 >OW, SH, FRSP.333


si trovano in un decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale e il soggetto dell'impostacome pure <strong>la</strong> procedura in una decisione del nostro Consiglio, non potrebbepiù essere riscossa (cfr. più sopra a proposito dell'imposta sul<strong>la</strong> birra).Articolo 124 DaziQuesto articolo sostituisce gli articoli 28, 29 e 30 del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente.Corrisponde integralmente all'articolo 112 AP 95, il quale non è stato oggettodi controversie 55'.Il dazio è un tributo di diritto pubblico riscosso dallo Stato sul traffico transfrontalieredelle merci in ragione del<strong>la</strong> sua sovranità territoriale. Dal punto divista del diritto fiscale, si tratta di un'imposta sul traffico commerciale. La riscossionedi dazi consente di perseguire diversi obiettivi politici. Di conseguenza,i dazi possono essere suddivisi nelle seguenti categorie, a seconda del<strong>la</strong>loro destinazione:- I dazi finanziari o fiscali: servono allo Stato unicamente quale fonte di finanziamento.- I dazi economici: quali dazi di protezione sono finalizzati al<strong>la</strong> salvaguardiadell'economia interna, quali dazi d'incitamento svolgono una funzione dirigisticasul mercato interno.- Dazi misti: adempiono più funzioni contemporaneamente. Spesso sono cumu<strong>la</strong>tefinalità fiscali e di politica commerciale. Sono possibili anche altrecombinazioni. Dazi proibitivi o dazi di sbarramento, che gravano in talmodo sulle merci estere da renderle non più concorrenziali con i prodotti interni,per esempio, esercitano effetti discriminatori dal punto di vista del<strong>la</strong>politica commerciale e, internamente, effetti protezionistici.Alcuni trattati internazionali (tra cui AELS, Accordo di libero scambio conTUE, preferenze tariffali per i Paesi in sviluppo, GATT/OMC) hanno toltoimportanza a determinati dazi e altre tasse doganali. Il valore nominale di talunidazi, inoltre, è diminuito poiché il nostro Paese calco<strong>la</strong> i dazi sul<strong>la</strong> basedel peso e non del valore del<strong>la</strong> mercé. Tuttavia, le entrate del<strong>la</strong> Confederazionesono in costante crescita - e questo è dovuto al forte aumento del trasporto dimerci e alle tasse prelevate dalle dogane (carburanti, tabacco). Occorre tuttaviaosservare che <strong>la</strong> dogana svizzera, nel 1970, contribuiva, con 3,4 miliardi difranchi, nel<strong>la</strong> misura del 50 per cento alle entrate del<strong>la</strong> Confederazione, mentreattualmente, con 8,1 miliardi, vi contribuisce soltanto in misura del 20 percento.I principi re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> riscossione dei dazi doganali enunciati dall'articolo 29Cost., di natura prevalentemente programmatica, dovevano garantire che <strong>la</strong>Confederazione, nel<strong>la</strong> sua politica doganale, si attenesse a determinati criteriprestabiliti. Nello stesso tempo, tuttavia, questi principi di riscossione mancanodi uniformità e di precisione. Sono dunque inevitabili conflitti in materia di finalità.L'esigenza di praticare un'imposizione contenuta sui beni alimentari di551 Espressa approvazione: VSIG. La FVöV auspica che le mansioni di polizia e militaridell'Amministrazione delle dogane siano definite in una disposizione.334


prima necessità è in netto contrasto con <strong>la</strong> politica agrico<strong>la</strong> protezionistica. Perquesti motivi, nell'ambito del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, viene proposto dirinunciare ad enumerare politiche specifiche 56 '. È ritenuta superflua, poichéscontata, anche <strong>la</strong> disposizione secondo cui il prodotto dei dazi è devoluto al<strong>la</strong>Cassa <strong>federale</strong> (art. 30 Cost.).Articolo 125 Esclusione dell'imposizione cantonale e comunaleTale disposizione, che era stata introdotta nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> con <strong>la</strong> tassa dibollo 57 ', corrisponde al diritto vigente (art. 42 bis cpv. 2 Cost.) 58) . I Cantoni ei Comuni non sono autorizzati ad introdurre tasse di bollo, imposte preventive,sul valore aggiunto o imposte speciali di consumo se <strong>la</strong> Confederazione già imponelo stesso oggetto. È determinante stabilire se si tratta di un'imposta «dellostesso genere». La formu<strong>la</strong>zione «ciò che <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> dichiara imponibile»assicura anche che oggetti imponibili, che <strong>la</strong> Confederazione definiscefondamentalmente tali ma che dichiara esentasse in una disposizione speciale,non possono nemmeno soggiacere a un'imposta cantonale o comunale dellostesso genere. Tuttavia, continuano ad essere ammesse le imposte cantonaliche, per esempio, fanno riferimento al<strong>la</strong> cifra d'affari quale oggetto imponibilebenché quest'ultima serva unicamente quale criterio per <strong>la</strong> determinazione delpresumibile rendimento economico 59 '. Oltre a tali imposte cantonali, recentementesono sorti problemi per quanto concerne l'applicazione delle impostecantonali sull'energia e, dal 1995, nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto60 '. L'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ha comportato l'imposizionedi diversi servizi che finora non erano contemp<strong>la</strong>ti dall'articolo 41 (er capoverso2 Cost. L'entrata nelle esposizioni commerciali (BEA, MUBA, Ziispa,OLMA ecc.) o nelle sale da ballo è sottoposta all'imposta sul valore aggiunto:<strong>la</strong> tassa comunale sul biglietto, dunque, che finora veniva spesso praticata, èdiventata controversa. Secondo una recente decisione del Tribunale <strong>federale</strong>61 ', le tasse cantonali e comunali sui biglietti, fondamentalmente, non sonoimposte dello stesso genere anche quando, sul<strong>la</strong> stessa cifra d'affari, viene prelevatasia l'imposta sul valore aggiunto sia <strong>la</strong> tassa sul biglietto.Rispetto all'articolo 113 AP 95, è stato stralciato il vecchio capoverso 2 (imposizionesui documenti di trasporto delle FFS, art. 7 disp. trans.) che traeva origineda ragioni storiche. Nell'ambito del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale del 1958, sivoleva evitare che i Cantoni riscuotessero imposte sui documenti di trasportoche <strong>la</strong> Confederazione aveva ormai abolito. Se una siffatta disposizione dovesserendersi necessaria, si potrebbe introdur<strong>la</strong> a livello di legge 62 '.


Articolo 126 Perequazione finanziariaL'articolo 126 sancisce <strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazione di disciplinare <strong>la</strong>perequazione finanziaria intercantonale, <strong>la</strong> quale è attualmente rego<strong>la</strong>ta dagliarticoli 41 ter capoverso 5 lettera b (cfr. art. 119 cpv. 4) e 42 ter Cost. Rispettoall'articolo 114 AP 95, sono state introdotte soltanto modifiche lessicali. Durante<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> necessità di dare un nuovo assetto al<strong>la</strong>perequazione finanziaria è rimasta incontestata 63 '. Le richieste concernevano,da un <strong>la</strong>to, <strong>la</strong> collocazione e <strong>la</strong> data del<strong>la</strong> modifica 64 ' e, dall'altro, il suo contenuto65) , il quale però non è ancora oggetto di dibattito. Un partecipante 66 'ha auspicato lo stralcio del<strong>la</strong> disposizione.In seguito a una nostra decisione del 22 giugno 1994, il sistema di perequazionefinanziaria è attualmente oggetto di una rie<strong>la</strong>borazione generale. A tale scopo,è stato istituito dal Dipartimento <strong>federale</strong> delle finanze e dal<strong>la</strong> Conferenza deidirettori cantonali delle finanze un organo di progettazione dal quale sono scaturitele prime proposte al<strong>la</strong> fine del 1995. L'11 marzo 1996, abbiamo presoatto di queste proposte e avviato una consultazione in merito. Il risultato vanel senso di un'ampia riforma del<strong>la</strong> ripartizione dei compiti tra Confederazionee Cantoni, del<strong>la</strong> modalità di sovvenzione e del<strong>la</strong> perequazione in senso stretto.Il 23 ottobre 1996 abbiamo preso atto anche di questi pareri ed abbiamo istituito,d'intesa con i Cantoni, un nuovo ente progettuale, ampliato e paritetico,incaricandolo di approfondire le proposte e di presentare progetti concreti a livellodi legge e di costituzione.È dunque poco sensato modificare <strong>la</strong> perequazione finanziaria vigente già nell'ambitodel<strong>la</strong> presente procedura di aggiornamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Il testoqui proposto è provvisorio e rimarrà in vigore fino a che il nostro Collegio eil Costituente non avranno deciso in merito al nuovo assetto.


Titolo quarto: Popolo e CantoniNell'ambito dei diritti popo<strong>la</strong>ri l'aggiornamento si limita essenzialmente a unarie<strong>la</strong>borazione redazionale e a un nuovo raggruppamento delle disposizioni costituzionalivigenti. La novità formale più evidente è il fatto che i diritti popo<strong>la</strong>ri,che nell'attuale <strong>Costituzione</strong> non sono ordinati sistematicamente, sono oracompendiati, insieme con i diritti di partecipazione dei Cantoni, in un propriotitolo, il quarto, «Popolo e Cantoni» '>. Ciò ne sottolinea <strong>la</strong> partico<strong>la</strong>re importanza,essendo essi una caratteristica del nostro sistema politico.Il risultato di questo aggiornamento di natura prevalentemente redazionale nondeve essere sottovalutato. Il disegno costituzionale offre una rego<strong>la</strong>mentazionechiara e trasparente dei diritti popo<strong>la</strong>ri. Il primo capitolo disciplina il dirittodi voto in materia <strong>federale</strong> quale presupposto fondamentale per l'esercizio deidiritti popo<strong>la</strong>ri. Nel secondo capitolo sono disciplinati i singoli diritti popo<strong>la</strong>ri- iniziativa e referendum - e i diritti di partecipazione dei Cantoni; seguequindi l'accertamento dei risultati delle votazioni. In un punto importante il disegnoriprende diritto materiale costituzionale non scritto: infatti, dichiaraesplicitamente che le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possonoessere oggetto di <strong>revisione</strong> in sede costituzionale e fornisce perciò un contributodecisivo al<strong>la</strong> certezza del diritto.Il quarto titolo ha diversi punti di contatto con il sesto, che nel suo primo capitolocontiene le disposizioni concernenti <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> e disciplina gli istituti del<strong>la</strong><strong>revisione</strong> totale e del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Sonoquindi inevitabili alcune sovrapposizioni con le disposizioni sull'iniziativa popo<strong>la</strong>re.Capitolo 1: Diritto di votoII primo capitolo contiene una disposizione di principio sui diritti politici deicittadini del<strong>la</strong> Confederazione. Essa definisce i presupposti per il diritto di votoin materia <strong>federale</strong> ed elenca i vari diritti politici di cui godono gli aventi dirittodi voto a livello <strong>federale</strong>. Il diritto di voto in materia cantonale e comunale èretto dal diritto cantonale, come sancisce l'articolo 47 D 96 (esercizio del dirittodi voto). Il diritto dei cittadini al<strong>la</strong> libera formazione del<strong>la</strong> volontà e all'espressionefedele del voto - a livello <strong>federale</strong>, cantonale o comunale - è sancito informa generica nel<strong>la</strong> parte dei diritti fondamentali, nell'articolo 30 D 96 (Libertàdi voto).Artìcolo 127L'articolo 127 2) capoverso l D 96 corrisponde all'articolo 74 capoversi 1 e 2Cost. Esso rego<strong>la</strong> chiaramente il diritto di voto nel<strong>la</strong> Confederazione. I presuppostisono: cittadinanza svizzera, 18 anni compiuti e nessuna interdizione perinfermità o debolezza mentali. In tal modo il disegno costituzionale riprende" La nota del testo tedesco riguarda una partico<strong>la</strong>rità terminologica di questa lingua chenon ha riscontro in italiano (diversa accezione dei termini «Stände» e «Kantone»).2 > L'art. 127 corrisponde all'art. 115 AP 95.337


i motivi d'esclusione sanciti dall'articolo 2 LDP: una persona deve poter essereprivata dei diritti politici esclusivamente in seguito a interdizione per infermitào debolezza mentali ai sensi dell'articolo 369 CC. In tali casi bisogna supporreche non sussiste nemmeno <strong>la</strong> minima capacità di discernimento indispensabileper l'esercizio del diritto di voto. Per gli altri casi di tute<strong>la</strong> o per altri motivi,<strong>la</strong> privazione dei diritti politici non è ammessa.Il secondo periodo del capoverso 1 sancisce il principio del diritto di voto generalee dichiara che tutti gli aventi diritto di voto hanno gli stessi diritti e doveripolitici. Per ragioni di simmetria viene pure dichiarata l'uguaglianza dei doveridei cittadini, malgrado che né <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente né <strong>la</strong> LDP prevedanonul<strong>la</strong> a tale riguardo. Peraltro, i Cantoni possono colmare tale <strong>la</strong>cuna, peresempio obbligando i cittadini a prestare il loro aiuto in un locale elettorale oppuredichiarando obbligatoria <strong>la</strong> partecipazione alle elezioni e votazioni federali3'. Il legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong> potrebbe senz'altro riprendere tali disposizioni.Il capoverso 2 contiene una breve panoramica del contenuto dei diritti politicinel<strong>la</strong> Confederazione e si basa su diversi articoli del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> attuale: 73,74, 89 capoversi 2-5, 89 bis capoversi 2 e 3, 120, 121, 123. La disposizione sancisceil diritto dei cittadini di partecipare alle elezioni del Consiglio nazionalee alle votazioni federali, come pure di <strong>la</strong>nciare e firmare iniziative popo<strong>la</strong>ri ereferendum in materia <strong>federale</strong>.Fra gli enti consultati, pochissimi hanno preso posizione in merito all'articolo127. Alcuni hanno espresso il desiderio che vengano riesaminati o stralciati imotivi d'esclusione dell'infermità e del<strong>la</strong> debolezza mentale 4', proposta cheperò esu<strong>la</strong> dai limiti dell'aggiornamento. È stato pure chiesto il diritto di votoper gli stranieri 5. A noi non pare peraltro opportuno presentare una propostain questo senso visto che l'integrazione politica degli stranieri non dovrebbe iniziarea livello <strong>federale</strong>, bensì nell'ambiente immediatamente circostante, ossianei Comuni di domicilio. Se e come si debba affrontare questo coinvolgimentopolitico del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione straniera è innanzitutto compito dei Cantoni.La competenza legis<strong>la</strong>tiva prevista dall'articolo 74 capoverso 3 Cost. è ovviae non occorre dunque menzionar<strong>la</strong> nel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>.L'articolo 66 Cost. non viene più ripreso. La disposizione che conferisce al legis<strong>la</strong>tore<strong>federale</strong> <strong>la</strong> competenza di definire i motivi per cui i cittadini possonoessere dichiarati incapaci di esercitare i diritti civili è divenuta oggigiorno irrilevantee può essere stralciata senza problemi.Capitolo 2: Iniziativa e referendumDopo il primo capitolo, con <strong>la</strong> sua disposizione di principio sul diritto di voto,il secondo capitolo si occupa dei singoli diritti popo<strong>la</strong>ri: iniziativa e referendum.Si contraddistingue per <strong>la</strong> sua strutturazione chiara e sistematica: dapprimavengono disciplinate l'iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>e quel<strong>la</strong> per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale, successivamente il referendum3) Grisel, Commentario Cost., art. 74, marg. 9.4 >PI, ISE.«Verdi (che vogliono sancire tale diritto almeno a livello comunale), GDS, PRIE.338


nelle sue diverse forme (referendum obbligatorio con doppia maggioranza delpopolo e dei Cantoni o semplice maggioranza popo<strong>la</strong>re, referendum facoltativo).Il capitolo termina con una disposizione sull'accertamento dei risultatidelle votazioni.La riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri, presentata dettagliatamente più sopra nel numero22, propone alcune importanti modifiche del sistema vigente, per esempioun'estensione del diritto d'iniziativa mediante l'introduzione di una nuovaforma per chiedere l'abrogazione o l'adeguamento di disposizioni del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>o di una legge (cfr. in proposito le spiegazioni sull'iniziativa popo<strong>la</strong>regenerica [art. 129a D 96 settore di riforma diritti popo<strong>la</strong>ri]), come pure un notevoleampliamento del referendum facoltativo sia a livello di politica internasia a livello di politica estera (cfr. in proposito le spiegazioni re<strong>la</strong>tive al referendumfacoltativo in materia di amministrazione e finanze [art. 13<strong>la</strong> settore diriforma diritti popo<strong>la</strong>ri] e in materia di diritto internazionale [art. 1310 D 96settore di riforma diritti popo<strong>la</strong>ri]).Articolo 128 Iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totaledel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>L'articolo 128 D 96 6) riprende le norme dell'articolo 120 Cosi. - in forma piùstringata e con una nuova formu<strong>la</strong>zione - concernenti l'iniziativa popo<strong>la</strong>re per<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.Per <strong>la</strong> riuscita dell'iniziativa si richiedono 100 000 firme (cpv. 1). L'iniziativadeve avere <strong>la</strong> forma di proposta generica. Per sottolineare l'importanza e <strong>la</strong>portata del<strong>la</strong> procedura del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale è prevista pure <strong>la</strong> seguente condizione:se l'iniziativa riesce, il Popolo deve decidere, a titolo di consultazionepreliminare, se <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale debba aver luogo (cpv. 2) 7) . Per tale votazioneè sufficiente <strong>la</strong> maggioranza popo<strong>la</strong>re; <strong>la</strong> doppia maggioranza viene riservataal<strong>la</strong> votazione finale.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione è stata chiesta qualche modifica. In partico<strong>la</strong>resono stati criticati i doppioni esistenti con l'articolo 182 D 96 (<strong>revisione</strong> totale)8 '. Tali ripetizioni non si possono però evitare completamente, dato chel'articolo 128, in quanto parte delle disposizioni sui diritti popo<strong>la</strong>ri, disciplinal'iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale, mentre l'articolo 182, in quantoparte delle disposizioni sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>, disciplina l'istituzione del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totalecome tale 9) .Articolo 129 Iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parzialedel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>L'articolo 129 D 96 IO) corrisponde all'articolo 121 Cost., ma in forma piùstringata e moderna. La norma dell'articolo 121 capoverso 1 Cost. viene ri-


presa solo per quanto concerne l'iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parzialedel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>; il diritto d'iniziativa dell'Assemblea <strong>federale</strong>, puresancito nell'articolo 121 capoverso 1 Cost., è contenuto nelle disposizioni sul<strong>la</strong><strong>revisione</strong>, nel sesto titolo del disegno.L'articolo 129 sancisce nel capoverso 1 il diritto d'iniziativa del Popolo per <strong>la</strong><strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Come nel caso del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale,per <strong>la</strong> riuscita dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re sono richieste 100000 firme. L'iniziativamira al<strong>la</strong> promulgazione, modifica o abrogazione di un singolo articoloo di più articoli concernenti <strong>la</strong> stessa materia.Il capoverso 2 sancisce il principio dell'unità del<strong>la</strong> forma, in base al quale l'iniziativaper <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale deve essere formu<strong>la</strong>ta o come proposta generica- che presenta all'Assemblea <strong>federale</strong> un'idea generica per l'e<strong>la</strong>borazione del<strong>la</strong><strong>revisione</strong> - oppure come progetto già e<strong>la</strong>borato. Non è ammessa una combinazionedelle due forme, dato che <strong>la</strong> procedura da applicare varia in funzione deltipo di iniziativa popo<strong>la</strong>re.Il capoverso 3 disciplina l'importante questione del<strong>la</strong> dichiarazione di nullitàdelle iniziative popo<strong>la</strong>ri per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale. Ogni iniziativa popo<strong>la</strong>re devesoddisfare due criteri formali: l'unità del<strong>la</strong> forma (v. sopra) e l'unità del<strong>la</strong>materia"'. Se viene vio<strong>la</strong>to uno dei due criteri, l'iniziativa deve essere dichiaratanul<strong>la</strong> dall'Assemblea <strong>federale</strong> 12 '.Come limiti materiali del diritto d'iniziativa vengono indicate le disposizionicogenti del diritto internazionale. Secondo <strong>la</strong> dottrina dominante e <strong>la</strong> prassi piùrecente delle autorità federali, tali criteri limitano il contenuto di qualsiasi <strong>revisione</strong>costituzionale 13 '. Un'iniziativa che violi una di queste norme cogenti deldiritto internazionale deve essere dichiarata nul<strong>la</strong> dall'Assemblea <strong>federale</strong>.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione alcuni 14 ' hanno criticato questa formu<strong>la</strong>zione.Questa critica non tiene però conto del fatto che il diritto internazionalecogente è costituito da norme legali che per uno Stato di diritto sono «di importanzatanto fondamentale, da non potersi esso in alcun modo sottrarre agliobblighi che ne derivano» 15 '. Nel<strong>la</strong> misura in cui lo ius cogens non è fissatonel diritto consuetudinario internazionale, bensì deriva da un trattato internazionale,uno Stato non può liberarsi dagli obblighi cogenti internazionali nemmenodenunciando il trattato. Fanno indiscutibilmente parte dello ius cogensper esempio le norme centrali del diritto umanitario internazionale, il divietodel<strong>la</strong> violenza, il divieto dell'aggressione, il divieto del genocidio e il divietodel<strong>la</strong> tortura. Queste regole sono cogenti in quanto fanno parte delle regole di


comportamento fondamentali a livello internazionale e sono indispensabili per<strong>la</strong> convivenza pacifica dell'umanità o per un'esistenza dignitosa. Di conseguenzaPopolo e Cantoni non hanno alcun diritto di scelta. Per tale ragioneriteniamo giusto - in conformità del<strong>la</strong> dottrina dominante e del<strong>la</strong> prassi più recentedell'Assemblea <strong>federale</strong> - esplicitare le disposizioni cogenti del diritto internazionalequali limiti materiali del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale. In tal modo icriteri di validità delle iniziative popo<strong>la</strong>ri sono disciplinati in modo chiaro e trasparente.Il capoverso 4 disciplina <strong>la</strong> procedura applicabile all'iniziativa in forma di propostagenerica. Se entrambe le Camere respingono l'iniziativa, viene indettauna votazione preliminare. Se il Popolo accoglie l'iniziativa in tale votazionepreliminare oppure se essa stessa condivide fin dall'inizio l'iniziativa, l'Assemblea<strong>federale</strong> e<strong>la</strong>bora il re<strong>la</strong>tivo progetto di <strong>revisione</strong>. In questo è vinco<strong>la</strong>ta all'iniziativaper quanto riguarda i punti essenziali, ossia il fine, il contenuto e imezzi, non però i dettagli di secondaria importanza. La procedura di <strong>revisione</strong>deve essere considerata fallita se le Camere non riescono ad accordarsi sul testocostituzionale da esse e<strong>la</strong>borato 16 '.Infine, nel capoverso 5 è descritta <strong>la</strong> procedura per l'iniziativa in forma di progettogià e<strong>la</strong>borato. L'iniziativa deve essere sottoposta al voto di Popolo e Cantonicosì come è stata inoltrata. L'Assemblea <strong>federale</strong> ne raccomanda l'accettazioneo il rifiuto. Se ne raccomanda il rifiuto, può e<strong>la</strong>borare un controprogetto,che viene messo in votazione insieme con l'iniziativa. L'Assemblea <strong>federale</strong>non può modificare il testo dell'iniziativa, che pertanto è vinco<strong>la</strong>nte. Il controprogettodell'Assemblea <strong>federale</strong> deve disciplinare il medesimo oggetto dell'iniziativapopo<strong>la</strong>re 17 ', può però scostarsi dai suoi principi e orientamenti.L'AP 95 prevedeva di disciplinare a livello di legge <strong>la</strong> procedura dettagliata perle votazioni sull'iniziativa popo<strong>la</strong>re e sul controprogetto (possibilità del «doppiosì»), come contenuta nell'articolo 121 bls Cost. Una disposizione transitoriaavrebbe dovuto stabilire che in una votazione su iniziativa e controprogetto gliaventi diritto di voto avrebbero potuto approvare entrambi i progetti e indicarequello da preferirsi in caso di acccttazione di entrambi.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione alcuni 18 ' hanno disapprovato tale retrocessionea livello di legge e chiesto di sancire nel testo del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> medesimail principio del «doppio sì» - nel<strong>la</strong> forma del<strong>la</strong> disposizione transitoria proposta.Gli argomenti presentati a favore del<strong>la</strong> richiesta sono convincenti. In effetti,<strong>la</strong> possibilità del «doppio sì» nel<strong>la</strong> votazione su iniziativa e controprogettorappresenta un importante complemento del<strong>la</strong> possibilità offerta dal<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> all'Assemblea <strong>federale</strong> di presentare un controprogetto inerente aun'iniziativa popo<strong>la</strong>re. Il diritto dei votanti di poter esprimere fedelmente e inequivocabilmente<strong>la</strong> propria volontà anche in una situazione del genere, indicandochiaramente le loro preferenze, merita un posto nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.


L'ammissibilità del «doppio sì» deve perciò essere sancita nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> inquanto principio (cpv. 6). Per contro, le disposizioni tecniche dettagliate concernenti<strong>la</strong> votazione, come attualmente contenute nell'articolo 121 bis Cosi.,non meritano il rango di norme costituzionali e vanno quindi retrocesse a livellodi legge (LDP, LRC).In una votazione su un'iniziativa popo<strong>la</strong>re e su un controprogetto, può capitareche entrambi i progetti siano accettati da Popolo e Cantoni e quindi preferitirispetto allo statu qua, ma che l'uno raccolga più voti popo<strong>la</strong>ri e l'altro più votidei Cantoni. In questo caso nessuno dei due progetti proposti può entrare invigore; lo statu quo, che non è più sostenuto dal<strong>la</strong> maggioranza dei votanti, rimanein vigore. Questa situazione è insoddisfacente dal profilo giuridico. Perquesta ragione, nell'ambito del<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri proponiamo unnuovo disciplinamento secondo il quale, nel caso in cui i voti di popolo e Cantonisi «incrocino», entrerà in vigore il progetto che ha raccolto più voti popo<strong>la</strong>ri(cfr. art. 13le D 96 settore di riforma diritti popo<strong>la</strong>ri).Articolo 130 Referendum obbligatorioL'articolo 130 D 96 19) è una prescrizione organizzativa che prevede il referendumobbligatorio di Popolo e Cantoni e il referendum obbligatorio del soloPopolo per determinate decisioni dell'Assemblea <strong>federale</strong>. I pareri espressi suquesto tema nel<strong>la</strong> procedura di consultazione sono stati molto pochi.Il capoverso 1 disciplina i casi del<strong>la</strong> doppia maggioranza:In base al<strong>la</strong> lettera a sottostanno, come sinora, al referendum obbligatorio diPopolo e Cantoni tutte le modifiche del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Questa norma riprendel'articolo 123 capoverso 1 Cost.Inoltre, in base al<strong>la</strong> lettera b, sottosta al referendum obbligatorio di Popolo eCantoni l'adesione a un'organizzazione di sicurezza collettiva (p. es. ONU) oa comunità sopranazionali (p. es. UÈ). Questa norma corrisponde all'articolo89 capoverso 5 Cost. In base al<strong>la</strong> prassi seguita finora, essa non esclude chein un caso concreto vengario sottoposti al referendum obbligatorio (di Popoloe Cantoni) anche altri trattati internazionali 20 '. La richiesta di alcuni gruppiconsultati 20 di sottoporre tutti i trattati internazionali al referendum obbligatoriodi Popolo e Cantoni non può essere presa in considerazione nell'ambitodell'aggiornamento e va inoltre respinta per non pregiudicare <strong>la</strong> capacità diagire del<strong>la</strong> Svizzera.In base al<strong>la</strong> lettera e è richiesta l'approvazione di Popolo e Cantoni anche perle modifiche del numero e del territorio dei Cantoni 22 '. I cambiamenti del numero,ossia <strong>la</strong> creazione o l'abolizione di Cantoni, comportano necessariamenteuna modifica del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (art. l D 96) e pertanto sono già inclusinel<strong>la</strong> lettera a.


Infine, in base al<strong>la</strong> lettera d, sottostanno al referendum obbligatorio di Popoloe Cantoni, entro un anno dal<strong>la</strong> loro acccttazione da parte dell'Assemblea <strong>federale</strong>,tutti i decreti federali di obbligatorietà generale dichiarati urgenti, per iquali non vi è una base costituzionale. Questa norma corrisponde all'articolo89 bis capoverso 3 Cost. 23)II capoverso 2 elenca i tre casi di referendum obbligatorio con semplice maggioranzapopo<strong>la</strong>re, ossia senza maggioranza dei Cantoni:In base al<strong>la</strong> lettera a, in caso di iniziativa per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> il Popolo deve decidere in una votazione preliminare se una tale<strong>revisione</strong> debba essere attuata. Questa norma corrisponde all'articolo 120 capoverso1 Cosi. 24 'In base al<strong>la</strong> lettera b bisogna pure indire una votazione preliminare obbligatoriase le due Camere respingono un'iniziativa popo<strong>la</strong>re presentata in forma diproposta generica. Tale disposizione riprende l'articolo 121 capoverso 5 Cosi.L'ultimo caso di referendum obbligatorio con semplice maggioranza popo<strong>la</strong>reè contenuto nel<strong>la</strong> lettera e: se le due Camere non riescono ad accordarsi circa<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale, <strong>la</strong> questione deve essere chiarita con una votazione popo<strong>la</strong>rein cui è determinante <strong>la</strong> maggioranza del solo Popolo. Questa disposizione corrispondeall'articolo 120 capoverso 1 Cost.Articolo 131 Referendum facoltativoPer determinati decreti dell'Assemblea <strong>federale</strong>, l'articolo 131 D 96 prevede ilreferendum facoltativo. Può essere chiesto da 50000 aventi diritto di voto o da8 Cantoni. Secondo l'articolo 59 LDP l'attuale termine di 90 giorni passerà a100 giorni 25 '. L'articolo 131 corrisponde all'articolo 89 capoversi 2-4 e all'articolo89 bis capoverso 2 Cost. 26) I pareri espressi a questo riguardo nel<strong>la</strong> proceduradi consultazione sono stati pochissimi.Ai sensi del capoverso 1 lettere a e b sottostanno al referendum facoltativo le«leggi federali» e i «decreti federali di obbligatorietà generale». La <strong>Costituzione</strong>vigente non specifica che cosa si debba intendere per «leggi federali» oper «decreti federali di obbligatorietà generale». In base agli articoli 5 e 6 LRC,le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale possono conteneresolo norme di diritto. La legge <strong>federale</strong> è prevista per gli atti normativi a tempoindeterminato, mentre il decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale è previstoper gli atti normativi di durata limitata. La limitazione del decreto <strong>federale</strong> diobbligatorietà generale ad atti normativi non è richiesta dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>,bensì si basa esclusivamente sul<strong>la</strong> decisione del legis<strong>la</strong>tore presa in occasionedel<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> LRC nel 1962. La LRC indica come «norme di diritto» le«norme generiche e astratte, che impongono obblighi o concedono diritti a per-


sone fisiche o giuridiche oppure che disciplinano l'organizzazione, <strong>la</strong> competenzao i compiti delle autorità oppure <strong>la</strong> procedura». I semplici atti amministrativinon possono perciò avere <strong>la</strong> forma di leggi federali o decreti federalidi obbligatorietà generale e non possono quindi sottostare al referendum. Inbase al<strong>la</strong> dottrina e al<strong>la</strong> prassi, <strong>la</strong> normativa legale vigente consente però di prevedereatti amministrativi in leggi federali o decreti federali di obbligatorietàgenerale, se sono in rapporto diretto con norme generali e astratte (p.es. concessionia norma di legge per una determinata società).Sono esclusi dal referendum i decreti federali di obbligatorietà generale che nonvi sottostanno ai sensi dell'articolo 7 LRC. Tali decreti vengono promulgatidal<strong>la</strong> so<strong>la</strong> Assemblea <strong>federale</strong>, sul<strong>la</strong> base di una competenza partico<strong>la</strong>re contenutain un atto soggetto a referendum.Come sinora, in base all'articolo 131 D 96 sottostanno al referendum solo gliatti legis<strong>la</strong>tivi nel<strong>la</strong> loro totalità. Non sarebbe possibile mettere in votazione singoleparti di un progetto o singole disposizioni. L'Assemblea <strong>federale</strong> può peròmodificare <strong>la</strong> medesima legge o il medesimo decreto di obbligatorietà generalenell'ambito di progetti diversi, così da consentire referendum differenziati.In base al capoverso 1 lettera e sottostanno al referendum facoltativo tutti i decretifederali conformi al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, dichiarati urgenti e con durata di validitàsuperiore a un anno 27 '.Il capoverso 1 lettera d assoggetta al referendum facoltativo determinati trattatiinternazionali. Nel<strong>la</strong> pratica le prime due categorie (referendum faco<strong>la</strong>tivo peri trattati di durata indeterminata e non denunciabili, nonché per l'adesione aun'organizzazione internazionale) non causano grossi problemi 28 '.Invece <strong>la</strong> terza categoria (referendum facoltativo per i trattati internazionaliche implicano un'unificazione multi<strong>la</strong>terale del diritto) può comportare alcunedifficoltà d'interpretazione in qualche caso limite. La prassi è riuscita però atrovare una linea abbastanza coerente 29 '. Un'unificazione multi<strong>la</strong>terale si verificaquando un trattato internazionale crea diritto uniforme multi<strong>la</strong>terale (ingran parte applicabile direttamente), che sostituisce integralmente il diritto nazionaleo perlomeno lo completa e per principio raggiunge una certa entità minima,che anche in base ai criteri nazionali farebbe apparire opportuna <strong>la</strong> promulgazionedi una legge separata; in singoli casi 30 ' si presume l'unificazionemulti<strong>la</strong>terale del diritto anche se le norme internazionali in questione sono solopoche, ma d'importanza fondamentale.Le modifiche dei trattati internazionali che sono assoggettati al referendumpoiché prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o un'unificazionemulti<strong>la</strong>terale del diritto sottostanno anch'esse a referendum se riguardanoquestioni di importanza fondamentale 31 '.


Il capoverso 2 prevede <strong>la</strong> possibilità di un referendum facoltativo straordinario,in quanto l'Assemblea <strong>federale</strong> viene autorizzata a sottoporre al referendum facoltativoqualsiasi «altro» trattato internazionale che deve approvare in uncaso concreto. Sono tali i trattati che non rientrano in una delle categorie summenzionate,ma che comunque rivestono una certa importanza, soprattutto dalpunto di vista politico. Questo referendum straordinario - l'unico caso conosciutodal diritto vigente - si basa sul fatto che i criteri scelti per l'applicazionedel referendum obbligatorio o facoltativo non possono abbracciare tutti i trattatiimportanti visto che l'importanza di un trattato non è sempre riconducibilea parametri oggetti vi 32 '.La competenza legis<strong>la</strong>tiva prevista dall'articolo 90 Cost. è ovvia e non occorrequindi menzionar<strong>la</strong> nel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>.Articolo 132 Maggioranze richiesteL'articolo 132 D 96 33) disciplina l'accertamento dei risultati delle votazioni federali.È il corol<strong>la</strong>rio delle disposizioni sul referendum obbligatorio e facoltativoe le completa.L'articolo 132 si basa sull'articolo 123 Cost. che sancisce e concretizza <strong>la</strong> necessitàdel<strong>la</strong> maggioranza di Popolo e Cantoni nelle votazioni sulle modifiche costituzionali.Il suo contenuto normativo riprende quello dell'articolo 123 Cost.in quanto comprende tutti i casi di votazioni con doppia maggioranza, comeli prevede il diritto costituzionale vigente. I testi che richiedono l'approvazionedi Popolo e Cantoni sono definiti nel<strong>la</strong> disposizione sul referendum obbligatorionell'articolo 130 capoverso l D 96. Inoltre l'articolo 132 specifica comevada accertato il risultato delle votazioni a semplice maggioranza popo<strong>la</strong>re. Ricadonosotto questa norma le votazioni popo<strong>la</strong>ri indette in seguito a referendumfacoltativo ai sensi dell'articolo 131 D 96, come pure i tre casi elencati nell'articolo130 capoverso 2 D 96.La maggioranza di Popolo e Cantoni viene calco<strong>la</strong>ta nel modo seguente: <strong>la</strong>maggioranza popo<strong>la</strong>re è raggiunta quando <strong>la</strong> maggioranza assoluta dei votantiapprova il testo. Per maggioranza dei Cantoni s'intende <strong>la</strong> maggioranza assolutadei Cantoni, ossia dodici. Per il voto dei Cantoni è determinante il risultatodel<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re di ogni singolo Cantone. I 20 Cantoni interihanno un voto ciascuno, mentre ognuno dei sei semicantoni dispone di mezzovoto. In situazioni di stallo, ossia a parità di voti fra i Cantoni favorevoli equelli contrari al testo (11'/2 : 11'/z Cantoni), il progetto è considerato respinto.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione è stato espresso solo qualche parere in meritoa questa disposizione, soprattutto in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> maggioranza dei Cantoni.In parte si è auspicato esplicitamente il mantenimento del<strong>la</strong> maggioranza deiCantoni 34 ', in parte ne è stata chiesta l'abolizione o un nuovo sistema di calcolonel senso di una ponderazione dei voti dei Cantoni 35 '. È stata pure au-


spicata una rivalutazione dei semicantoni 36) . La questione del mantenimento odel<strong>la</strong> modifica del<strong>la</strong> maggioranza dei Cantoni è stata esaminata nell'ambitodel<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri 37.Titolo quinto: Autorità federaliII titolo quinto del D 96 stabilisce <strong>la</strong> ripartizione dei compiti del<strong>la</strong> Confederazionefra le diverse autorità federali. Rispetto al capitolo II dell'attuale <strong>Costituzione</strong>,possiede una struttura più sistematica. Nel capitolo 1 le «Disposizionigenerali» precedono le norme concernenti le diverse autorità federali. Tali disposizionigenerali definiscono i criteri di eleggibilità e <strong>la</strong> durata del mandatoper tutte le autorità federali - fatta eccezione per il Consiglio degli Stati. Neldiritto costituzionale vigente <strong>la</strong> durata del mandato viene definita separatamenteper ogni autorità <strong>federale</strong>; per i membri del Tribunale <strong>federale</strong>, tale durataè stabilita addirittura solo a livello di legge. Inoltre il primo capitolo contienedisposizioni concernenti l'incompatibilità, le lingue ufficiali, <strong>la</strong> responsabilitàcome pure <strong>la</strong> procedura di consultazione, che nell'attuale <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>non è rego<strong>la</strong>mentata da una normativa specifica. Il secondo capitolotratta in sezioni separate l'organizzazione, <strong>la</strong> procedura e le competenze dell'Assemblea<strong>federale</strong>. Vengono riprese le principali caratteristiche del Par<strong>la</strong>mento<strong>federale</strong>: sistema bicamerale e di milizia, esercizio del potere supremonel<strong>la</strong> Confederazione, con riserva dei diritti di Popolo e Cantoni, posizionegiuridica dei singoli membri. Nuova è <strong>la</strong> normativa costituzionale esplicita chedisciplina le singole commissioni par<strong>la</strong>mentari e i gruppi par<strong>la</strong>mentari; <strong>la</strong> loroeccezionale importanza nel<strong>la</strong> preparazione delle attività del Par<strong>la</strong>mento e nel<strong>la</strong>formazione del<strong>la</strong> volontà par<strong>la</strong>mentare giustifica norme costituzionali specifiche.Oggetto del terzo capitolo sono l'organizzazione e <strong>la</strong> procedura come purele competenze del Consiglio <strong>federale</strong>. A differenza del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente,il D 96 evidenzia <strong>la</strong> funzione direttiva del Consiglio <strong>federale</strong> e gli assegna chiareresponsabilità. Inoltre mette meglio in evidenza <strong>la</strong> funzione dell'Esecutivo nell'ambitodel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione e dell'esecuzione. Infine definisce chiaramente ilprincipio di collegialità e il principio dipartimentale nonché <strong>la</strong> corre<strong>la</strong>zione frai due, rendendo così trasparenti due caratteristiche essenziali del Governo <strong>federale</strong>.Il titolo sulle autorità federali si conclude con il capitolo dedicato al Tribunale<strong>federale</strong>. Le competenze del<strong>la</strong> massima autorità giudiziaria del<strong>la</strong> Confederazionesono descritte attenendosi strettamente alle disposizioni del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>attuale. Adeguandosi al<strong>la</strong> prassi, il D 96 sancisce ora che tutte le autoritàche applicano il diritto (e non solo il Tribunale <strong>federale</strong> - come invece iltesto del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente) sono vinco<strong>la</strong>te alle leggi federali, ai decreti federalidi obbligatorietà generale e al diritto internazionale.// principio del<strong>la</strong> separazione dei poteriNel<strong>la</strong> procedura di consultazione è stato suggerito di esplicitare il principiodel<strong>la</strong> separazione dei poteri nel<strong>la</strong> parte che <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> dedica al-36 > G-Titt, BHK; BL chiede di diventare un Cantone intero, FDP-BL auspica per BS eBL lo statuto di Cantoni interi.37) Art. 130 D 96 settore di riforma diritti popo<strong>la</strong>ri (Referendum obbligatorio).346


l'organizzazione 1 '. Il principio del<strong>la</strong> separazione dei poteri intende consentireun controllo e una limitazione del potere statale. L'assegnazione delle tre funzionistatali c<strong>la</strong>ssiche (legis<strong>la</strong>tiva, esecutiva e giudiziaria) a tre differenti autorità(par<strong>la</strong>mento, governo, tribunali) è sempre stata intesa in senso esclusivo.Ovviamente questo principio teorico non è attuabile in pratica. Le diverse funzioniinterferiscono vicendevolmente in svariati modi, cosicché nessuno dei trepoteri statali potrebbe mai limitarsi al<strong>la</strong> sua funzione principale. Il pericolodel<strong>la</strong> concentrazione di potere in un'unica istituzione dominante richiede uncorrettivo. La ripartizione e l'attenuazione del potere statale sono possibili solose le autorità che lo condividono si control<strong>la</strong>no a vicenda 2 '.Sia nel caso dell'Assemblea <strong>federale</strong> che del Consiglio <strong>federale</strong>, <strong>la</strong> sezione riguardantele competenze si contraddistingue per un'ampia suddivisione in competenzefunzionali, da una parte (art. 154-159, 168-172 D 96), e, dall'altra, incompetenze descritte in base al loro contenuto (art. 160-161, 173-175 D 96). Nederiva quindi che Par<strong>la</strong>mento e Governo prestano ognuno contributi indipendentie autonomi allo svolgimento del<strong>la</strong> vita politica. Ciononostante, le competenzedei due organi presuppongono una reciproca col<strong>la</strong>borazione (poteri incooperazione). Come già <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente, il D 96 non stabilisce una separazionenetta delle funzioni di Governo e Par<strong>la</strong>mento.Oltre alle loro funzioni principali definite dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, l'Assemblea <strong>federale</strong>e il nostro Consiglio svolgono funzioni esecutive o legis<strong>la</strong>tive e, in misurapiù limitata, giudiziarie. Viceversa il Tribunale <strong>federale</strong> non si occupa solo diesercitare <strong>la</strong> funzione giurisdizionale, bensì qualche volta anche di amministrazione(p.es. amministrazione del<strong>la</strong> giustizia) e legis<strong>la</strong>zione (p. es. LEF). Il dirittocostituzionale vigente comprende diverse misure per evitare un predominiouni<strong>la</strong>terale, in partico<strong>la</strong>re dell'Assemblea <strong>federale</strong>. Questa esercita sì il poteresupremo nel<strong>la</strong> Confederazione, però fatti salvi i diritti di Popolo e Cantoni.Inoltre le si contrappone un Governo forte, eletto dal<strong>la</strong> stessa per unperiodo fisso, che per di più partecipa alle discussioni del Par<strong>la</strong>mento e dellesue commissioni consultive. A sua volta, il Governo non può sciogliere il Par<strong>la</strong>mento,al<strong>la</strong> cui alta vigi<strong>la</strong>nza è comunque sottoposto. E non da ultimo <strong>la</strong> sovranitàin materia finanziaria spetta all'Assemblea <strong>federale</strong>. L'Assemblea <strong>federale</strong>gode di una posizione privilegiata non solo nei confronti del nostro Consiglio,ma anche rispetto al Tribunale <strong>federale</strong>. Ciò si nota in partico<strong>la</strong>re nel fatto chele leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale non sottostannoal<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale. Inoltre è il Par<strong>la</strong>mento a eleggere i membri delTribunale <strong>federale</strong>. Ovviamente <strong>la</strong> posizione predominante dell'Assemblea <strong>federale</strong>viene in parte attenuata dall'indipendenza degli organi giudiziari, che fral'altro viene garantita istituzionalmente dal<strong>la</strong> durata fissa del mandato dei giudicifederali. Inoltre, l'alta vigi<strong>la</strong>nza par<strong>la</strong>mentare sul Tribunale <strong>federale</strong> è limitataal<strong>la</strong> normale amministrazione; non è ammesso un controllo sul contenutodelle singole decisioni giudiziarie. Anche il rapporto reciproco fra Tribünale <strong>federale</strong>e Consiglio <strong>federale</strong> contiene elementi in grado di evitare ingerenze dipotere: in partico<strong>la</strong>re si tratta del<strong>la</strong> giurisdizione amministrativa del Tribunale


<strong>federale</strong>, come pure - quale espressione di una limitata giurisdizione costituzionale- del controllo incidentale delle norme delle ordinanze del Consiglio <strong>federale</strong>.Al<strong>la</strong> separazione dei poteri dal punto di vista funzionale si accompagna una separazionedei poteri di ordine personale, che mira a impedire <strong>la</strong> concentrazionedel potere statale nelle mani di una so<strong>la</strong> persona. Di conseguenza, <strong>la</strong> stessa personanon può appartenere simultaneamente a più di un'autorità. A differenzadel<strong>la</strong> separazione funzionale, <strong>la</strong> separazione personale dei poteri è stata realizzatasenza limitazione alcuna a livello <strong>federale</strong>. L'articolo 134 capoverso l D96 esclude l'appartenenza simultanea a più di una delle tre autorità federali supremee riunisce in un'unica norma le numerose regole d'incompatibilità chefinora erano sparse in numerose disposizioni costituzionali (art. 77, 81, 97 e108 cpv. 2 Cost.)Il principio del<strong>la</strong> separazione dei poteri costituisce una rego<strong>la</strong> organizzativadel<strong>la</strong> democrazia svizzera. In senso personale è sancito espressamente nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Per contro, <strong>la</strong> separazione dei poteri in senso funzionale vale comenorma costituzionale non scritta, che peraltro non è attuata rigorosamente; infattisussistono numerose interferenze reciproche fra le diverse funzioni statali.Se una norma costituzionale ne dovesse tenere ampiamente conto, sarebbe praticamenteincomprensibile. D'altra parte, una formu<strong>la</strong>zione sintetica, per esempiocome quel<strong>la</strong> dell'articolo 20 capoverso 2 del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> tedesca («Tuttoil potere statale deriva dal popolo. Viene esercitato dal popolo nelle elezioni enelle votazioni e tramite speciali organi del potere legis<strong>la</strong>tivo, esecutivo e giudiziario»),non potrebbe caratterizzare nel debito modo l'attuale situazione giuridica.// rapporto fra l'aggiornamento e le riforme pendenti nell'ambito dell'organizzazionedelle autoritàNel messaggio sul<strong>la</strong> legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione(LOGA), abbiamo identificato cinque settori di <strong>la</strong>voro interdipendentiper un'ampia riforma delle istituzioni di condotta del<strong>la</strong> Confederazione (FF1993 III 826 segg.). Di questi, quattro sono in strettissima re<strong>la</strong>zione con l'organizzazionedelle autorità federali: il rapporto fra Governo e Par<strong>la</strong>mento, il processolegis<strong>la</strong>tivo, le riforme giudiziarie e <strong>la</strong> riforma dell'organo di governo del<strong>la</strong>Confederazione (riforma del Governo, fase 2).Di conseguenza, insieme con <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> aggiornata, presentiamo propostedi ampie riforme nel campo del<strong>la</strong> giurisdizione <strong>federale</strong> (v. più sopra 23).Attualmente sono inoltre pendenti numerose iniziative par<strong>la</strong>mentari concernenti<strong>la</strong> riforma del Par<strong>la</strong>mento (cfr. p. es. FF 1995 I 956 segg., 1996 II 401segg.).In vista di una riforma costituzionale concepita come processo aperto, fra leCommissioni delle istituzioni politiche delle Camere e il Dipartimento <strong>federale</strong>di giustizia e polizia è stata concordata una suddivisione del <strong>la</strong>voro. In base atale suddivisione, nei settori che vengono e<strong>la</strong>borati dalle Commissioni delle istituzionipolitiche delle due Camere il presente messaggio si limita ad aggiornareil diritto costituzionale vigente. A loro volta, le commissioni <strong>la</strong>vorano sul<strong>la</strong>348


ase del nostro disegno di <strong>Costituzione</strong> a proposte di riforma più ampie, chepresenteranno all'Assemblea <strong>federale</strong> in un rapporto supplementare.Infine, nel novembre 1995, nel corso di due apposite riunioni, il nostro Consigliosi è occupato intensamente dei diversi aspetti del<strong>la</strong> riforma del Governo.Ha confermato <strong>la</strong> via intrapresa nel giugno 1992, in base al<strong>la</strong> quale deve concentrarsiinnanzitutto sul<strong>la</strong> realizzazione del<strong>la</strong> LOG A (riforma del Governo,fase 1) e solo in seguito occuparsi dei <strong>la</strong>vori per una riforma più ampia <strong>concernente</strong>anche <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (riforma del Governo, fase 2) (FF 1993 III 813).Solo in questo modo sarà a nostro parere possibile garantire una strutturazioneadeguata - sia in termini di tempo che di contenuto - di tutti i progetti di riformapendenti. Nel<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re del 9 giugno 1996, <strong>la</strong> LOGA è statarespinta (FF 1996 III 851). Il 10 giugno 1996 sono state inoltrate sei mozioniche ci invitavano a presentare al più presto un nuovo progetto di LOGA senzai contestati segretari di Stato 3 '. Ci siamo perciò dichiarati disposti ad accettarequeste mozioni 4 '. Per contro, a nostro parere due ulteriori mozioni, pure presentateil 10 giugno 1996, che mirano a realizzare già oggi un'ampia riformadel Governo 5 ', dovrebbero essere trasformate in postu<strong>la</strong>ti. Nel<strong>la</strong> nostra sedutadel 4 ottobre 1996 abbiamo deciso di preparare immediatamente un nuovo testodel<strong>la</strong> LOGA con gli elementi incontestati. Il re<strong>la</strong>tivo messaggio è stato presentatoil 16 ottobre 1996 (FF 1996 V 1). Gli argomenti che ci hanno indottoa un approccio in due fasi restano senz'altro validi. La riforma costituzionalein corso è già notevolmente carica sia dal punto di vista politico che per gliaspetti tattici del<strong>la</strong> votazione. Volendovi integrare anche un'ampia riforma delGoverno, non si farebbe che allungare il processo di deliberazione e di decisione.In partico<strong>la</strong>re si dovrebbe nuovamente eseguire una procedura di consultazioneper il pacchetto delle riforme del Governo. Ne deriverebbe che l'Assemblea<strong>federale</strong> non sarebbe più in grado di osservare le scadenze che essa stessasi è fissata per <strong>la</strong> riforma costituzionale.Capitolo 1: Disposizioni generaliArticolo 133 EleggibilitàL'articolo 133 D 96 riprende gli articoli 75, 96 capoverso 1 primo periodo e 108capoverso 1 Cost. e corrisponde all'articolo 121 AP 95. Riunisce in un unicoarticolo queste tre disposizioni costituzionali, aggiornandone nel contempo <strong>la</strong>forma.La norma disciplina le condizioni di eleggibilità all'Assemblea <strong>federale</strong>, al Consiglio<strong>federale</strong> e al Tribunale <strong>federale</strong>. Parifica diritto di essere eletti e dirittodi voto, consacrando così il principio dell'eleggibilità generale. L'istituzione di


una quota di rappresentanza per i due sessi, più volte proposta nel corso del<strong>la</strong>procedura di consultazione 6', va al di là del mandato d'aggiornamento.Esigendo l'appartenenza allo «stato seco<strong>la</strong>re», l'articolo 133 D 96 stabilisceinoltre una c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> d'incompatibilità. Tale c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> corrisponde al diritto costituzionalescritto. Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, diversi interpel<strong>la</strong>tine hanno richiesto l'abolizione, considerando<strong>la</strong> discriminatoria e sorpassata7 '. Sarebbe così possibile tener conto anche dell'articolo 25 (in partico<strong>la</strong>redel<strong>la</strong> lett, e) del Patto internazionale re<strong>la</strong>tivo ai diritti civili e politici (Patto IIdell'ONU, RS 0.103.2), il quale garantisce il diritto di accedere senza discriminazionialle funzioni pubbliche. L'attuazione di quest'obbligo di diritto internazionaleè stata prevista nell'ambito dell'iniziativa par<strong>la</strong>mentare re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong>riforma del Par<strong>la</strong>mento del<strong>la</strong> Commissione delle istituzioni politiche del Consiglionazionale (FF 1995 I 966).Articolo 134 IncompatibilitàL'articolo 134 D 96 corrisponde agli articoli 77, 81, 97 e 108 Cosi. Concordacon l'articolo 122 AP 95. Tanto l'AP 77 (art. 71) quanto il Modello preliminare1985 (art. 89) contengono una so<strong>la</strong> disposizione sulle incompatibilità.L'articolo 134 D 96 contemp<strong>la</strong> regole d'incompatibilità applicabili a tutte le autoritàfederali e persegue <strong>la</strong> realizzazione del principio del<strong>la</strong> separazione personaledei poteri. Tale disposizione comporta <strong>la</strong> seguente sanzione: per eliminareil motivo di incompatibilità, <strong>la</strong> persona interessata deve scegliere tra le funzionio tra una funzione e un'attività lucrativa.Il capoverso I prevede che i membri del Consiglio nazionale, del Consiglio degliStati e del Consiglio <strong>federale</strong> nonché i giudici del Tribunale <strong>federale</strong> nonpossono appartenere contemporaneamente a più d'una di tali autorità (art. 77,81, 108 cpv. 2 Cost.). Non è necessario menzionare espressamente il Tribunale<strong>federale</strong> delle assicurazioni - com'era stato chiesto durante <strong>la</strong> procedura diconsultazione 8' - poiché, secondo il diritto vigente, quest'ultimo «funge daCorte delle assicurazioni sociali del Tribunale <strong>federale</strong>, organizzata in modoautonomo» (art. 122 OG). Sarebbe inutile anche <strong>la</strong> menzione esplicita dei giudicisupplenti, pure chiesta nel corso del<strong>la</strong> consultazione 9', poiché tali giudicisono già compresi nel<strong>la</strong> nozione di «giudici del Tribunale <strong>federale</strong>».Il capoverso 2 intende impedire che gli interessi del Consiglio <strong>federale</strong> o del Tribunale<strong>federale</strong> entrino in conflitto con quelli risultanti dall'esercizio di altreattività professionali e garantire quindi l'indipendenza di queste due autorità(art. 97 e 108 cpv. 3 Cost.). Per quanto concerne il Tribunale <strong>federale</strong>, questadisposizione si applica unicamente ai giudici a pieno tempo.Il capoverso 3 menziona un altro caso d'incompatibilità: gli agenti del<strong>la</strong> Confederazionenon possono essere membri del Consiglio nazionale (art. 77 Cost.),«SP-BE, SKG, FGS, FBR, BSJF, BODS, AUF,7 >SO, OW, UDC, PEV, PPD-D, CVP-FM, CVF -OW, G-Lies, SP-Goss, CVP-Sprei,CVP-OVS, CSPO, SBK-2, RKZ, NHG, FBR, SKF, AK-SZ, SVH, FEPS, Stv, SGF,SEA, SBG, SGCS, AUF, ASTAKA, CEC- JU, DAC, ISE, 82 privati.S >FSA.'>SO, FSA.350


né giudici al Tribunale <strong>federale</strong> (art. 108 cpv. 2 e 3 Cost.). Il termine «agentidel<strong>la</strong> Confederazione» sostituisce quello troppo restrittivo di «funzionari». Secondol'attuale lettura del testo costituzionale, <strong>la</strong> nozione di «funzionario»comprende infatti anche gli impiegati del<strong>la</strong> Confederazione, gli ufficiali superioriche col<strong>la</strong>borano al<strong>la</strong> direzione dell'esercito in virtù degli articoli 116 seg.LM 10) , i professori a tempo pieno dei politecnici federali e i buralisti postali"'.Secondo il capoverso 4, <strong>la</strong> legge può prevedere altre incompatibilità (cfr. p. es.art. 31 e 32 LO A).Durante <strong>la</strong> procedura di consultazione, alcuni interpel<strong>la</strong>ti hanno proposto distralciare i capoversi 2 e 3 e di disciplinare per legge le incompatibilità ivicontemp<strong>la</strong>te 12 '. Altri si sono tuttavia opposti a una simile soluzione 13 '. Alcunienti consultati si sono pure espressi a favore dell'introduzione nel capoverso 3di una nuova norma secondo cui gli agenti del<strong>la</strong> Confederazione non possononemmeno essere membri del Consiglio degli Stati 14 ' (cfr. anche l'iniziativapar<strong>la</strong>mentare del<strong>la</strong> Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale,FF 1995 I 967 segg.).Articolo 135 Durata del mandatoL'articolo 135 D 96 corrisponde a parti degli articoli 76, 96, 105 e 107 Cost.Collima con l'articolo 123 AP 95. La durata del mandato dei consiglieri nazionali,dei consiglieri federali, del cancelliere del<strong>la</strong> Confederazione e dei giudicidel Tribunale <strong>federale</strong> è ora disciplinata da un'unica disposizione.L'articolo 135 D 96 fissa a quattro anni <strong>la</strong> durata del mandato dei membri delConsiglio nazionale, di quelli del Consiglio <strong>federale</strong> e del cancelliere del<strong>la</strong> Confederazione.Il secondo periodo disciplina <strong>la</strong> durata del<strong>la</strong> funzione dei giudicidel Tribunale <strong>federale</strong>. L'articolo 107 capoverso 2 Cost. affida al legis<strong>la</strong>torel'incarico di stabilire tale durata. Secondo l'articolo 5 OG, essa è di sei anni.Per ragioni di simmetria, è ora opportuno menzionar<strong>la</strong> espressamente anchenel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione è stato più volte chiesto - soprattuttoper tute<strong>la</strong>re l'indipendenza del<strong>la</strong> magistratura - di estendere <strong>la</strong> durata delmandato dei giudici 15 '. Si è inoltre proposto di limitare <strong>la</strong> durata delle funzioni16 ' nonché di fissare per legge un limite d'età 17 '. Tutte queste proposte dicomplemento vanno al di là del mandato d'aggiornamento.Articolo 136 Lingue ufficialiLa disposizione proposta corrisponde all'articolo 116 capoverso 4 primo e secondoperiodo Cost., approvato dal popolo e dai Cantoni il 10 marzo 1996,nonché all'articolo 124 AP 95.


Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, l'articolo 124 AP 95 è stato oggettodi diverse critiche. Taluni hanno affermato che <strong>la</strong> suddivisione dell'ordinamentodelle lingue in due articoli (uno per le lingue nazionali e uno per le lingue ufficiali)era inutile e macchinosa rispetto al<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione contemp<strong>la</strong>ta dal nuovo articolo116 Cost. (accettato dal Popolo e dai Cantoni il 10 marzo 1996) 18) e che l'esitodel<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re andava rispettato 19) . Altri hanno proposto di riuniregli articoli sulle lingue in un'unica disposizione 20 '. È stato inoltre chiesto ditrattare il romancio esattamente al<strong>la</strong> stessa stregua delle altre lingue ufficiali 21 '.La lingua costituisce una delle caratteristiche più importanti dell'essere umanoe di una nazione. Il cambiamento dell'atteggiamento linguistico di una nazionemodifica necessariamente <strong>la</strong> nazione in quanto comunità politica. L'impoverimentodel patrimonio linguistico rende vulnerabile <strong>la</strong> comunità. Soprattuttoper uno Stato <strong>federale</strong> come il nostro, che deve <strong>la</strong> sua esistenza al<strong>la</strong> vitalitàdelle sue diverse culture, e quindi anche del suo plurilinguismo, <strong>la</strong> politica linguisticarappresenta un elemento importante del<strong>la</strong> politica nazionale (FF 1991II 307). Dal punto di vista del diritto costituzionale, un articolo sulle lingue rivestepertanto un'importanza fondamentale. Nonostante le critiche espresse nelcorso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, occorre mantenere <strong>la</strong> ripartizione in piùarticoli proposta nell'ambito dell'AP 95. Quanto al<strong>la</strong> parificazione del romancioalle altre lingue nazionali, si è tenuto conto dei risultati del<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>redel 10 marzo 1996.Mentre l'articolo 5 D 96 elenca le lingue nazionali del<strong>la</strong> Svizzera, l'articolo 136D 96 garantisce <strong>la</strong> totale equivalenza del tedesco, del francese e dell'italianoquali lingue ufficiali del<strong>la</strong> Confederazione. Da un <strong>la</strong>to, <strong>la</strong> disposizione costituzionaleconferisce al cittadino il diritto di rivolgersi alle autorità federali in unadelle lingue ufficiali e di ottenere una risposta nel<strong>la</strong> lingua che ha utilizzato.Dall'altro, essa precisa che tale diritto si limita alle lingue ufficiali. Questa disposizioneprotegge anche l'uso del<strong>la</strong> lingua materna, sempreché si tratti di unalingua ufficiale 22 '. Essa prevede inoltre una novità: consacra il principio (parzialmentecontemp<strong>la</strong>to anche da alcune leggi federali) secondo cui nei rapporticon le persone di lingua romancia anche il romancio è lingua ufficiale. Nel carteggiocon l'amministrazione <strong>federale</strong> questo principio si applica senza restrizioni(cfr. FF 1991 II 318 seg.).La disposizione costituzionale va concretata a livello legis<strong>la</strong>tivo (cfr. art. 116 cpv.4 terzo periodo Cost.). Nei casi manifesti, può tuttavia essere applicata direttamente,senza che sia necessario adottare una rego<strong>la</strong>mentazione legis<strong>la</strong>tiva 23 '.Articolo 137 Responsabilità dello StatoLa disposizione corrisponde all'articolo 117 Cost.L'articolo 117 Cost. sancisce il principio secondo cui i funzionar! del<strong>la</strong> Confederazionesono responsabili del<strong>la</strong> loro gestione, incaricando nel contempo il le-


gis<strong>la</strong>tore di precisare tale responsabilità. La disposizione non si limita al<strong>la</strong> so<strong>la</strong>questione del<strong>la</strong> responsabilità civile. Comprende infatti anche una responsabilitàpenale e una responsabilità disciplinare.L'articolo 137 D 96 prevede che <strong>la</strong> Confederazione risponde dei danni illecitamentecausati dai suoi organi nell'esercizio delle attività ufficiali. La legis<strong>la</strong>zionevigente concepisce <strong>la</strong> nozione di organo in modo estensivo; sono consideratetali tutte le persone cui <strong>la</strong> Confederazione conferisce un compito pubblico(cfr. art. 1 LResp). La disposizione si fonda, come il diritto vigente, sul principiodel<strong>la</strong> responsabilità esclusiva dello Stato. Non è prevista alcuna responsabilitàdiretta del personale <strong>federale</strong> nei confronti delle persone lese. La responsabilitàdel<strong>la</strong> Confederazione presuppone che l'atto che ha causato il danno siastato compiuto nell'esercizio di un'attività ufficiale. Gli atti compiuti nell'ambitodi attività private da membri del personale <strong>federale</strong> non creano alcuna responsabilitàdel<strong>la</strong> Confederazione. L'illiceità non si limita al<strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione deldiritto <strong>federale</strong> ma comprende anche il diritto internazionale. La responsabilitàpenale e quel<strong>la</strong> disciplinare non sono coperte dall'articolo 137 D 96. Esse sonogià sufficientemente disciplinate a livello legis<strong>la</strong>tivo (LResp, OF, CP).Nel testo tedesco, il titolo dell'articolo - non sufficientemente preciso rispettoal contenuto del<strong>la</strong> norma 24 ' - è stato modificato («Staatshaftung» anziché«Verantwortlichkeit»). Per il resto, <strong>la</strong> disposizione corrisponde all'articolo 125AP 95.Nel progetto destinato al<strong>la</strong> procedura di consultazione era stata formu<strong>la</strong>ta <strong>la</strong>proposta di estendere <strong>la</strong> responsabilità civile del<strong>la</strong> Confederazione ai danni causatida atti leciti nei casi in cui non sia possibile pretendere che <strong>la</strong> persona lesasopporti personalmente il danno. Questa innovazione è stata approvata dataluni 25) e respinta da altri 26 '.Articolo 138 Procedura di consultazioneIn diversi settori disciplinati dal diritto costituzionale vigente, i Cantoni (e inparte anche le organizzazioni competenti) devono essere consultati prima chesia emanata <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione d'esecuzione (art. 22 bis , 27 ter , 27 quater , 27 quint > uies , 32,34 ter , 34 sexies , 45 bìs Cost.). Nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> attuale manca tuttavia una disposizionedi principio re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> procedura di consultazione. I partico<strong>la</strong>ri di taleprocedura sono disciplinati dall'ordinanza del 17 giugno 1991 sul<strong>la</strong> proceduradi consultazione (RS 172.062).Durante <strong>la</strong> procedura di consultazione, l'articolo 155 capoverso 1 AP 95 ha suscitatodiverse critiche. La CgC e diversi Cantoni 27 ' hanno chiesto un maggiorcoinvolgimento dei Cantoni. Il nuovo articolo 36 D 96 tiene conto di tale richiesta.È stato inoltre proposto di estendere espressamente il diritto di essereconsultati alle cerehie economiche 28 ', alle città e ai Comuni 29 ', come pure di


iconoscerlo a chiunque intenda avvalersene 30'. In diversi pareri si è fatto riferimentoa una formu<strong>la</strong>zione maggiormente vinco<strong>la</strong>nte del<strong>la</strong> disposizione 31' o siè partiti dal presupposto che <strong>la</strong> norma sarebbe stata applicata anche al settoresportivo 32'. Tuttavia, v'è anche chi ha chiesto <strong>la</strong> soppressione del<strong>la</strong> proceduradi consultazione 33'.La procedura di consultazione si è affermata nel<strong>la</strong> prassi quale elemento importantedel<strong>la</strong> procedura legis<strong>la</strong>tiva. In alcuni casi, essa è inoltre garantita dal<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong>. La sua soppressione non concorderebbe quindi né con l'odiernarealtà costituzionale né con il diritto costituzionale scritto. Formalmente, <strong>la</strong>menzione esplicita del diritto delle cerehie economiche di partecipare al<strong>la</strong> procedurasarebbe in parte conforme al diritto vigente. Essa è tuttavia superfluapoiché <strong>la</strong> nozione di «cerehie interessate» comprende già le cerehie economiche.La menzione esplicita delle città e dei Comuni, rimetterebbe in discussione<strong>la</strong> posizione dei Cantoni; nell'ambito del presente aggiornamento è quindi opportunorinunciarvi. Città e Comuni possono comunque partecipare al<strong>la</strong> proceduradi consultazione.Nel<strong>la</strong> misura in cui sarà sviluppato a livello legis<strong>la</strong>tivo, il principio generalesancito dal<strong>la</strong> presente disposizione sostituirà il diritto di essere consultati garantitosinora solo puntualmente dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Contrariamente al<strong>la</strong>formu<strong>la</strong>zione restrittiva contemp<strong>la</strong>ta dall'AP 95, secondo <strong>la</strong> presente disposizione<strong>la</strong> procedura di consultazione va indetta per tutti gli atti legis<strong>la</strong>tivi importanti,per tutti i trattati internazionali importanti, nonché per gli altri progettidi ampia portata. La definizione delle procedure interessate dal<strong>la</strong> disposizionegarantisce un margine di manovra sufficiente per procedere alle necessarie distinzioni.Sarà in partico<strong>la</strong>re sempre possibile snellire <strong>la</strong> procedura di consultazionee, se necessario, ridimensionarne il campo d'applicazione limitando il numerodelle consultazioni e delle cerehie consultate.Spetterà al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> precisare le modalità del diritto di essere consultatiper i casi attualmente previsti dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.Capitolo 2: Assemblea <strong>federale</strong>Sezione 1: OrganizzazioneArticolo 139 StatutoL'articolo 139 D 96 corrisponde all'articolo 71 Cost. e collima con l'articolo126 AP 95.La disposizione contiene <strong>la</strong> base costituzionale dell'Assemblea <strong>federale</strong> e definiscecosì implicitamente l'organizzazione fondamentale dello Stato <strong>federale</strong> svizzero,fondato sul principio del<strong>la</strong> separazione dei poteri.Il capoverso 1 definisce l'Assemblea <strong>federale</strong> quale autorità suprema del<strong>la</strong> Confederazione,accordandole così una posizione preminente rispetto agli altri due>FFDD.3I >PLR, GVS, KGV.321 USY, AERO, SVBS, SJV, STV-1, SKTSV, VSWV, VBSV, STTV, ZKS, BVS.">PEV, SEA.354


poteri (Consiglio <strong>federale</strong> e Tribunale <strong>federale</strong>). La preminenza dell'Assemblea<strong>federale</strong> non può essere ascritta unicamente al<strong>la</strong> legittimazione democratica deisuoi membri, eletti mediante il suffragio universale diretto. Nell'ambito del<strong>la</strong>vigi<strong>la</strong>nza, ad esempio, tale preminenza assume sempre un'importanza giuridicapratica in caso di attribuzione di competenze poco chiara o concorrente o diproblemi d'interpretazione. Restano salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.Il capoverso 2 disciplina <strong>la</strong> composizione dell'Assemblea <strong>federale</strong> e istituisce ilsistema bicamerale. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno glistessi diritti.L'articolo 139 D 96 riprende il principio del<strong>la</strong> supremazia dell'Assemblea <strong>federale</strong>dall'articolo 71 Cost. Anche il capoverso 2 si fonda su questa disposizionedel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in vigore.In linea di massima, questo articolo è stato ben accolto nell'ambito del<strong>la</strong> proceduradi consultazione, anche se taluni l'hanno criticato giudicandolo obsoleto34 '. La proposta di sopprimere il sistema bicamerale 35 ', formu<strong>la</strong>ta durante<strong>la</strong> consultazione, va oltre il mandato d'aggiornamento.Articolo 140 Composizione e elezione del Consiglio nazionaleL'articolo 140 D 96 riunisce in una so<strong>la</strong> disposizione gli articoli 72 e 73 Cost.Non ha subito alcuna modifica rispetto all'articolo 127 AP 95.L'articolo disciplina <strong>la</strong> composizione del Consiglio nazionale. Il sistema bicameralesvizzero è caratterizzato dal fatto che le due Camere sono composte inmodo diverso: secondo i capoversi 1 e 2, i 200 consiglieri nazionali sono elettidal popolo svizzero e rappresentano l'intera popo<strong>la</strong>zione, mentre il Consigliodegli Stati è composto dai deputati dei Cantoni. Il Consiglio nazionale è rinnovatointegralmente ogni quattro anni.I capoversi 3 e 4 rego<strong>la</strong>no <strong>la</strong> ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale trai Cantoni, che formano ciascuno un circondario elettorale. I seggi sono ripartitiproporzionalmente al<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione dei Cantoni. Ogni Cantone ha diritto almenoa un seggio.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> disposizione è stata soprattuttooggetto di richieste tese all'introduzione di una quota di rappresentanza per ledonne o per i due sessi 36 '. Alcuni enti consultati hanno inoltre proposto di riservareun numero determinato di mandati al Consiglio nazionale per gli Svizzeriall'estero 37 ', nonché di istituire consorzi di circondari elettorali 38 '. Tuttequeste proposte di modifica vanno al di là del mandato d'aggiornamento.L'articolo 79 Cost., re<strong>la</strong>tivo all'indennizzo dei membri del Consiglio nazionale,non è stato ripreso nel D 96, poiché si ritiene che per disciplinare questa mate-


ia sia sufficiente l'attuale rego<strong>la</strong>mentazione legale sulle indennità dovute aimembri delle due Camere (legge sulle indennità par<strong>la</strong>mentari, RS 171.21).Articolo 141 Composizione e elezione del Consiglio degli StatiL'articolo 141 D 96 corrisponde all'articolo 80 Cost. e collima con l'articolo128 AP 95.Esso disciplina <strong>la</strong> composizione del Consiglio degli Stati, che consta di 46 deputatidei Cantoni. Secondo il capoverso 2, ogni Cantone elegge due deputati. SeiCantoni (i Semicantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna,Appenzello Interno e Appenzello Esterno) eleggono tuttavia un solo deputatociascuno (adattamento del principio del<strong>la</strong> parità dei Cantoni). Secondo ilcapoverso 3, <strong>la</strong> procedura d'elezione del Consiglio degli Stati è determinata dalCantone.Tanto <strong>la</strong> richiesta di introdurre una quota di rappresentanza per i due sessi 39 ',formu<strong>la</strong>ta nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione, quanto le diverse propostedi riforma del Consiglio degli Stati, presentate da Cantoni 40 ', partiti 41 ',unioni e associazioni 42 ' nonché da numerosi privati, vanno al di là del mandatod'aggiornamento.L'articolo 83 Cost. (indennizzo dei membri del Consiglio degli Stati) non èstato ripreso nel disegno. L'indennizzo parziale dei membri del Consiglio degliStati da parte del<strong>la</strong> Confederazione è già sufficientemente disciplinato dal<strong>la</strong>legge sulle indennità par<strong>la</strong>mentari (per quanto concerne <strong>la</strong> questione dell'indennizzototale dei membri del Consiglio degli Stati da parte del<strong>la</strong> Confederazione,cfr. l'iniziativa par<strong>la</strong>mentare del<strong>la</strong> Commissione delle istituzioni politiche delConsiglio nazionale, FF 1995 I 978 seg.).Articolo 142 SessioniL'articolo 142 D 96 riprende <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione dell'articolo 86 Cost. e corrispondeall'articolo 129 AP 95.La disposizione ha suscitato poche reazioni nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione.Taluni l'hanno criticata ritenendo che non meritasse di figurarenel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> 43 '; altri si sono opposti al capoverso 1, poiché, a loro avviso,consentirebbe l'insediamento di par<strong>la</strong>mentari di professione 44 '. Sonostate inoltre presentate diverse altre proposte 45 '.L'articolo 86 capoverso 1 Cost. esige riunioni rego<strong>la</strong>ri da parte delle due Cameredell'Assemblea <strong>federale</strong>. Il Par<strong>la</strong>mento è quindi tenuto a riunirsi effettivamente;<strong>la</strong> convocazione dei due Consigli non deve dipendere unicamente dacircostanze politiche. Questo aspetto sottolinea l'importanza costituzionaledel<strong>la</strong> disposizione. Secondo <strong>la</strong> pratica, il capoverso 1 («Ambo i Consigli si ra-


dunano una volta all'anno in sessione ordinaria, in un giorno fissato dal rego<strong>la</strong>mento»)si riferisce al<strong>la</strong> riunione del Consiglio nazionale e del Consiglio degliStati in sessioni ordinarie. Queste sono tenute rego<strong>la</strong>rmente quattro voltel'anno. Conformemente al capoverso 2, è possibile convocare sessioni straordinariese lo richiede il Consiglio <strong>federale</strong> oppure se lo domandano un quarto deimembri del Consiglio nazionale o cinque Cantoni. La pratica ha inoltre istituitole sessioni speciali. Considerato che le deliberazioni plenarie del Consiglionazionale richiedono un maggior dispendio di tempo, <strong>la</strong> prassi par<strong>la</strong>mentareammette <strong>la</strong> possibilità di riunirsi in sessioni speciali separate. Ciascun Consigliopuò quindi decidere di tenere proprie sessioni speciali per esaminare gli affaripendenti. Una rego<strong>la</strong>mentazione in tal senso è stata introdotta nel<strong>la</strong> LRC (art.I cpv. 2 bis ).L'articolo 142 capoverso l D 96 corrisponde, quanto al senso, all'iniziativapar<strong>la</strong>mentare <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> riforma del Par<strong>la</strong>mento del<strong>la</strong> Commissione delleistituzioni politiche del Consiglio nazionale (FF 1995 I 985 seg.). A differenzadi tale iniziativa, si è rinunciato a menzionare nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> tutti i diversitipi di sessione. Il capoverso 1 si limita piuttosto a sancire a livello costituzionalel'obbligo delle due Camere di riunirsi rego<strong>la</strong>rmente nonché a incaricare illegis<strong>la</strong>tore di disciplinare <strong>la</strong> convocazione delle sessioni.II capoverso 2 corrisponde all'articolo 86 capoverso 2 Cost. L'abrogazione disiffatta disposizione 46 ' come pure il ripristino del<strong>la</strong> simmetria tra le due Camereper quanto concerne il diritto di chiedere <strong>la</strong> convocazione di una sessionestraordinaria 47 ' vanno oltre il mandato d'aggiornamento. La proposta di equiparareil Consiglio degli Stati al Consiglio nazionale è stata presentata anchenell'ambito dell'iniziativa par<strong>la</strong>mentare del<strong>la</strong> Commissione delle istituzioni politichedel Consiglio nazionale (FF 1995 I 986) e si fonda sul<strong>la</strong> constatazioneche i Cantoni - contrariamente al Consiglio nazionale e al Consiglio <strong>federale</strong>- non hanno mai fatto uso del loro diritto di chiedere <strong>la</strong> convocazione di unasessione straordinaria delle Camere.Articolo 143 PresidenzaL'articolo 143 D 96 riunisce gli articoli 78 (presidenza del Consiglio nazionale)e 82 (presidenza del Consiglio degli Stati) Cost. La disposizione è stata ripresadall'AP 95 (art. 130).L'articolo 143 AP 95 disciplinava <strong>la</strong> presidenza e <strong>la</strong> vicepresidenza in seno alConsiglio nazionale e al Consiglio degli Stati. Nell'ambito del<strong>la</strong> procedura diconsultazione, alcuni interpel<strong>la</strong>ti hanno chiesto lo stralcio dell'intera disposizione48 ', altri soltanto <strong>la</strong> soppressione del capoverso 2 49 '. Sono inoltre stateformu<strong>la</strong>te numerose altre proposte 50 '.


Secondo il capoverso 1, ciascuna Camera elegge al suo interno un presidentee un vicepresidente. La durata di tali funzioni è di un anno. Una rielezione immediatadegli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidenteuscente al<strong>la</strong> carica di vicepresidente.Secondo il capoverso 2, il presidente e il vicepresidente del Consiglio degli Statinon possono essere deputati dello stesso Cantone cui apparteneva il presidenteuscente. Inoltre, <strong>la</strong> carica di vicepresidente non può essere rivestita per due anniconsecutivi da deputati di uno stesso Cantone (c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> cantonale).Gli articoli 78 capoverso 3 e 82 capoverso 4 Cost. non sono stati ripresi nel<strong>la</strong>presente disposizione. L'attuale rego<strong>la</strong>mentazione <strong>concernente</strong> il diritto di votodei presidenti, prevista dai rego<strong>la</strong>menti delle due Camere (RCN e RCSt), è ritenutasufficiente.Le proposte dell'AP 95 concernenti <strong>la</strong> nomina di un secondo vicepresidente e<strong>la</strong> proroga a due anni del<strong>la</strong> durata del<strong>la</strong> funzione presidenziale (cfr. l'iniziativapar<strong>la</strong>mentare del<strong>la</strong> Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale,FF 1995 I 977 seg.) sono state respinte nell'ambito del<strong>la</strong> procedura diconsultazione 51 '.Articolo 144 Commissioni par<strong>la</strong>mentariLa <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> non contemp<strong>la</strong> disposizioni sulle commissioni par<strong>la</strong>mentari.Lo statuto e i compiti delle stesse sono disciplinati dal<strong>la</strong> legge sui rapportifra i Consigli e dai rego<strong>la</strong>menti par<strong>la</strong>mentari. La disposizione propostacorrisponde all'articolo 131 AP 95.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> norma è stata accolta con favoreda taluni 52 ' e respinta da altri 53 '. Le modifiche e i complementi proposti concernevanosoprattutto <strong>la</strong> fissazione delle competenze 54 ' e l'introduzione di unaquota di rappresentanza per le donne o per i due sessi 55 '.Le commissioni influiscono fortemente sul processo decisionale par<strong>la</strong>mentare.La costante attribuzione alle stesse commissioni di affari materialmente connessiconsente ai loro membri di migliorare le conoscenze specifiche, assicurandonel contempo una certa continuità nel<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà politica.L'esistenza di commissioni permanenti costituisce un presupposto essenzialeper permettere al Par<strong>la</strong>mento di rafforzare <strong>la</strong> posizione attribuitagli dal<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> rispetto al Consiglio <strong>federale</strong> e all'amministrazione, nonché perconsentire alle Camere di meglio fronteggiare le esigenze sempre crescenti cuisono confrontate (cfr. FF 1982 I 1067, 1991 III 505). È quindi giustificato menzionarele commissioni nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Non riteniamo tuttavia necessariodefinire le loro competenze a livello costituzionale. L'introduzione di unaquota di rappresentanza per le donne o per i due sessi va invece al di là delmandato di aggiornamento; <strong>la</strong> proposta sopraccitata deve quindi essere respinta.


Le commissioni deliberano sugli affari di loro competenza, seguono l'evoluzionesociale e politica, esaminano suggerimenti e proposte tesi a risolvere determinatiproblemi, fanno in seguito rapporto al plenum e formu<strong>la</strong>no proposte.Possono presentare iniziative e altri interventi re<strong>la</strong>tivi a materie di loro competenza,nonché rapporti concernenti tali oggetti. Le commissioni sono abilitatea invitare i membri del Consiglio <strong>federale</strong> alle loro sedute per avere i necessarichiarimenti, a esigere <strong>la</strong> presentazione di rapporti da parte del Governo e a ricorrerea esperti. Ogni commissione può istituire sottocommissioni, attribuendoloro compiti permanenti o l'esame preliminare di affari partico<strong>la</strong>ri disua competenza. Le commissioni delle due Camere coordinano i loro <strong>la</strong>vori(cfr. art 8 quintluies e 47 seg. LRC in re<strong>la</strong>zione con gli art. 15 segg. RCN e 10segg. RCSt).Attualmente ogni Camera dispone di dodici commissioni permanenti (art. 15RCN e 10 RCSt). Le commissioni ad hoc possono essere istituite solo a titoloeccezionale (FF 1991 III 505, 1991 IV 337 seg.; cfr. anche art. 15a RCN e 11RCSt).Articolo 145 Gruppi par<strong>la</strong>mentariLa <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> in vigore non contiene disposizioni sui gruppi par<strong>la</strong>mentari.Il loro statuto è disciplinato dal<strong>la</strong> LRC e nel RCN. Il RCSt non limenziona. La disposizione proposta corrisponde all'articolo 132 AP 95.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, taluni hanno accolto con favorel'inserimento dei gruppi par<strong>la</strong>mentari nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> 56', mentre altri ritenevanoche tale materia non meritasse di essere disciplinata a livello costituzionale57'. È stata inoltre respinta <strong>la</strong> proposta, presentata nell'AP 95 a titolo diinnovazione, di sancire espressamente nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>la</strong> possibilità per loStato di versare contributi ai gruppi par<strong>la</strong>mentari 58'.Nel<strong>la</strong> nostra democrazia e nel nostro sistema par<strong>la</strong>mentare, i gruppi par<strong>la</strong>mentariassumono un'importanza rilevante nel<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà politica.La democrazia ha bisogno dei partiti, quindi anche dei gruppi par<strong>la</strong>mentari.Essi risultano naturalmente dal principio del<strong>la</strong> proporzionalità applicato perl'elezione del Consiglio nazionale (art. 73 Cost.) (Boll. Uff. N 1965 516 e 519;FF 1970II 1219, 1982 I 1069). Esaminano in partico<strong>la</strong>re gli affari par<strong>la</strong>mentari,preparano le elezioni e promuovono il disbrigo razionale degli affari (art.8septies LRC). È quindi giustificato menzionarli nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Si rinunciatuttavia all'adozione di una disposizione <strong>concernente</strong> il versamento di contributialle segreterie dei gruppi.I gruppi assumono un'importanza partico<strong>la</strong>re in seno al Consiglio nazionale:i loro presidenti sono membri dell'Ufficio del Consiglio nazionale (art. 9 cpv.1 RCN). Per l'elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio nazionalenonché degli scrutatori è tenuto equamente conto dei gruppi par<strong>la</strong>mentari(art. 7 RCN). In occasione dell'elezione dei membri delle commissioni, i gruppisono consultati e possono presentare proposte al Consiglio (art. 13 cpv. 1 e 4PLR.">SO, CVP-SO, CP.58 >PLR.359


RCN). Durante i dibattiti par<strong>la</strong>mentari i rappresentanti dei gruppi hanno prioritàdi paro<strong>la</strong> rispetto agli altri membri (art. 64 cpv. 1 e 68 RCN).Le condizioni per <strong>la</strong> formazione di gruppi par<strong>la</strong>mentari vanno stabilite perlegge. L'articolo 8 septies LRC prevede che un gruppo può essere costituito se viaderiscono almeno cinque membri di un Consiglio.Articolo 146 Servizi del Par<strong>la</strong>mentoL'articolo 146 D 96 deriva dall'articolo 105 capoverso 1 Cost. e corrispondeall'articolo 133 AP 95.L'articolo 105 Cost. costituisce <strong>la</strong> base legale per <strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong>, chesbriga gli affari di cancelleria tanto per l'Assemblea <strong>federale</strong> quanto per il Consiglio<strong>federale</strong>. Tale disposizione si fonda sul presupposto che esista un'unitàorganizzativa fra gli stati maggiori di Assemblea <strong>federale</strong> e Consiglio <strong>federale</strong>.In pratica si è però prodotta una divisione. La Cancelleria <strong>federale</strong> costituisceoggi lo stato maggiore generale del Consiglio <strong>federale</strong>. Paralle<strong>la</strong>mente, nelcorso di questo secolo si sono andati sviluppando i servizi del Par<strong>la</strong>mento, che<strong>la</strong>vorano esclusivamente per l'Assemblea <strong>federale</strong>. I servizi sono aggregati amministrativamenteal<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong> e sottostanno al<strong>la</strong> sorveglianza delConsiglio <strong>federale</strong> (cfr. a tal proposito il commento all'articolo 167 D 96). Nell'adempimentodei loro compiti essi sono tuttavia indipendenti dal Governo edal<strong>la</strong> Cancelleria e sono responsabili unicamente nei confronti dell'Assemblea<strong>federale</strong> (cfr. art. 8 novies LRC e il decreto <strong>federale</strong> sui servizi del Par<strong>la</strong>mento[RS 171.115]). Siccome è praticamente impossibile distinguere tra subordinazioneamministrativa e funzionale, l'Esecutivo esercita le sue competenze amministrativecon grande riserbo.A titolo d'innovazione si potrebbe quindi stralciare l'articolo 146 secondo periodoD 96. La separazione dei servizi del Par<strong>la</strong>mento dal<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong>è stata proposta anche nell'ambito dell'iniziativa par<strong>la</strong>mentare del<strong>la</strong> Commissionedelle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (FF 1995 I 989segg.). L'unità organizzativa degli stati maggiori di Assemblea <strong>federale</strong> e Consiglio<strong>federale</strong> è divenuta impraticabile e pone problemi dal punto di vista del<strong>la</strong>separazione dei poteri. La subordinazione amministrativa dei servizi del Par<strong>la</strong>mentoall'Assemblea <strong>federale</strong> richiederebbe <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del decreto <strong>federale</strong> suiservizi del Par<strong>la</strong>mento e di numerose leggi (LRC, LGar, LResp, LOA, OF,LFC, legge <strong>federale</strong> sul Controllo <strong>federale</strong> delle finanze, PA, OG).Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, tanto <strong>la</strong> presente disposizione 59 'quanto le innovazioni preconizzate 60 ' sono state espressamente approvate. Talunihanno sostenuto che questo articolo non meriti di essere inserito nel<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> 61 '. Altri hanno proposto che i servizi del Par<strong>la</strong>mento dipendanoamministrativamente dall'Assemblea <strong>federale</strong> 62 '. Questa richiesta va oltre ilmandato d'aggiornamento.


Sezione 2: ProceduraArticolo 147 Deliberazione separataL'articolo 147 D 96 riunisce in un'unica disposizione gli articoli 92 (primo periodo)e 89 capoverso 1 Cost. Collima con l'articolo 134 AP 95.Il capoverso 1 fissa il principio secondo cui ogni Camera delibera separatamente.Il termine «deliberazione» comprende sia i dibattiti par<strong>la</strong>mentari sia l'adozionedi decisioni.Il capoverso 2 consacra il principio dell'uguaglianza delle decisioni delle dueCamere: affinchè gli atti legis<strong>la</strong>tivi dell'Assemblea <strong>federale</strong> siano validamenteadottati, le decisioni delle due Camere devono concordare.Durante <strong>la</strong> procedura di consultazione, taluni hanno criticato <strong>la</strong> collocazionedata a questo articolo nel<strong>la</strong> sistematica del progetto 63 '. Visto che <strong>la</strong> disposizionedisciplina <strong>la</strong> procedura applicabile all'adozione delle decisioni dell'Assemblea<strong>federale</strong>, era tuttavia giusto integrar<strong>la</strong> nel<strong>la</strong> sezione re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> procedura.Articolo 148 Deliberazione in comuneL'articolo 148 D 96 deriva dall'articolo 92 (secondo periodo) Cost. e corrispondeall'articolo 135 AP 95.In principio, le due Camere dell'Assemblea <strong>federale</strong> si riuniscono separatamente.Il capoverso 1 prevede una deroga a tale principio in tre casi che nonsi prestano a deliberazioni separate: per procedere alle elezioni, adottare decisioniin merito a conflitti di competenza tra le autorità federali supreme nonchépronunciare sulle domande di grazia, il Consiglio nazionale e il Consiglio degliStati si riuniscono onde deliberare in comune. La direzione dell'Assemblea <strong>federale</strong>plenaria è assunta dal presidente del Consiglio nazionale.Secondo il capoverso 2, le Camere possono inoltre riunirsi in Assemblea <strong>federale</strong>plenaria per speciali avvenimenti e per prendere atto di dichiarazioni delConsiglio <strong>federale</strong> (cfr. art. 37 bis LRC). La <strong>Costituzione</strong> vigente non indica inmodo chiaro se e in quale misura <strong>la</strong> legge possa trasferire altre competenze alleCamere riunite. Ad ogni modo, gli articoli 5 e 15 del<strong>la</strong> legge sulle garanzie politicheprevedono altri due casi di competenza dell'Assemblea <strong>federale</strong> plenaria(revoca dell'immunità a determinate autorità; contestazioni re<strong>la</strong>tive all'applicazionedel<strong>la</strong> LGar). La dottrina esprime tuttavia dubbi quanto al<strong>la</strong> costituzionalitàdell'attribuzione di tali competenze 64 '.L'articolo 148 D 96 riprende da un <strong>la</strong>to <strong>la</strong> disposizione corrispondente del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> vigente (art. 92 secondo periodo Cost.) e, dall'altro, quel<strong>la</strong> previstadall'articolo 37 bis LRC in merito alle dichiarazioni del Consiglio <strong>federale</strong>.Non si è invece tenuto conto delle competenze supplementari attribuite dal<strong>la</strong>legge all'Assemblea <strong>federale</strong> plenaria (cfr. art. 5 e 15 LGar), a causa dei dubbiche sussistono circa <strong>la</strong> loro costituzionalità.


Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, taluni hanno criticato <strong>la</strong> collocazionedata al<strong>la</strong> presente disposizione nel<strong>la</strong> sistematica del progetto 65'. L'articolo148 D 96 prevede regole procedurali (al<strong>la</strong> stessa stregua dell'ar. 147 D 96).Il suo inserimento in questa sezione è quindi corretto. La richiesta di sopprimereil capoverso 1 lettera c 66) , formu<strong>la</strong>ta nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione,va al di là del mandato d'aggiornamento.Articolo 149 Pubblicità delle seduteL'articolo 149 D 96 corrisponde all'articolo 94 Cost. Rispetto all'articolo 136AP 95, non ha subito modifiche.Il primo periodo dell'articolo 149 D 96 sancisce il principio del<strong>la</strong> pubblicità deidibattiti delle due Camere. La conformità del secondo periodo con <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>vigente, secondo cui <strong>la</strong> legge può prevedere eccezioni a tale principio, risultadal<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione dell'articolo 94 Cost. («di rego<strong>la</strong> ordinaria»). Le deliberazionisegrete sono attualmente disciplinate dai rego<strong>la</strong>menti par<strong>la</strong>mentari(art. 57 RCN e art. 47 RCSt).Articolo 150 Quorum e maggioranza richiestaL'articolo 150 D 96 aggiorna gli articoli 87, 88 e 89 capoverso 1 Cost. e corrispondeall'articolo 137 AP 95. Il capoverso 3 del<strong>la</strong> disposizione menziona oraesplicitamente anche <strong>la</strong> dichiarazione dell'urgenza dei decreti federali di obbligatorietàgenerale (art. 89 cpv. 1 Cost.).Secondo il capoverso 1, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberanovalidamente solo se, durante tutti i dibattiti, è presente almeno <strong>la</strong> maggioranzadei membri del<strong>la</strong> Camera interessata. Concretamente, ciò significa chedevono essere presenti almeno 101 membri del Consiglio nazionale e 24 delConsiglio degli Stati.Il capoverso 2 fissa il principio secondo cui, per decidere validamente, in ciascunaCamera e in seno all'Assemblea <strong>federale</strong> plenaria è necessaria <strong>la</strong> maggioranzadei votanti.In deroga al principio sancito dal capoverso 2, il capoverso 3 prevede due casinei quali una decisione è valida solo se ha ottenuto il consenso del<strong>la</strong> maggioranzadei membri di ciascuna Camera. Questa rego<strong>la</strong> si applica, da un <strong>la</strong>to, al<strong>la</strong>dichiarazione dell'urgenza dei decreti federali di obbligatorietà generale (lett.a; cfr. anche art. 155 cpv. l D 96) e, dall'altro, alle decisioni concernenti nuovespese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre duemilioni di franchi (lett. b).Il capoverso 4 autorizza l'Assemblea <strong>federale</strong> ad adattare al rincaro gli importidi cui al capoverso 3 lettera b. Il decreto <strong>concernente</strong> tale adattamento non sottostaal referendum.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, un interpel<strong>la</strong>to ha criticato <strong>la</strong> presentedisposizione, considerando che non meritasse di figurare nel<strong>la</strong> Costitu-65 >PLR.UDC.362


zione 67 '. Il capoverso 3 è stato espressamente approvato, anche se taluniavrebbero preferito un testo più semplice68.Articolo 151 Diritto di iniziativaLa disposizione corrisponde all'articolo 93 Cosi. A differenza dell'articolo 138AP 95, essa riserva al diritto d'iniziativa dei Cantoni un capoverso a parte (ilcpv. 2), al<strong>la</strong> stessa stregua del diritto costituzionale vigente (art. 93 cpv. 2Cost.); tuttavia, le modalità d'esercizio di tale diritto («per corrispondenza»)non sono più disciplinate dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.L'articolo 151 D 96 disciplina il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea<strong>federale</strong>. Tale diritto spetta in primo luogo a ciascun deputato, ai gruppi, allecommissioni par<strong>la</strong>mentari e al plenum di ciascuna Camera (cpv. 1); è tuttaviariconosciuto anche ai Cantoni (cpv. 2). Quanto al diritto d'iniziativa del Consiglio<strong>federale</strong>, si rinvia alle osservazioni formu<strong>la</strong>te in merito all'articolo 169 capoversol D 96.L'iniziativa par<strong>la</strong>mentare è disciplinata in modo dettagliato dal<strong>la</strong> legge (art.21 bis segg. LRC). La LRC accorda a uno o più deputati nonché alle commissioniil diritto di presentare un disegno di atto legis<strong>la</strong>tivo in forma e<strong>la</strong>boratao di proporne l'e<strong>la</strong>borazione da parte di una commissione; una Camera esercitail suo diritto d'iniziativa trasmettendo per deliberazione all'altra Camera un disegnodi atto legis<strong>la</strong>tivo. L'iniziativa par<strong>la</strong>mentare consente di presentare all'Assemblea<strong>federale</strong> proposte sul modo in cui quest'ultima debba esercitareuna delle sue competenze. L'Assemblea <strong>federale</strong> non può limitarsi a prendereconoscenza dell'iniziativa; è infatti tenuta a decidere se intende o meno entrarenel merito di una proposta e, in caso affermativo, come procedere dal puntodi vista materiale.Il diritto d'iniziativa dei Cantoni (art. 93 cpv. 2 Cost.) è disciplinato in modocircostanziato dal<strong>la</strong> LRC (art. 21septies segg.). Permette a ciascun Cantone dirivolgersi direttamente all'Assemblea <strong>federale</strong> presentandole un disegno di attolegis<strong>la</strong>tivo oppure proponendole l'e<strong>la</strong>borazione di un tale disegno. Siccome l'iniziativaè indirizzata all'Assemblea <strong>federale</strong>, ciascuna Camera è tenuta a deciderese entrare o meno nel merito. La proposta di riconoscere a un'iniziativacantonale gli stessi effetti di un'iniziativa popo<strong>la</strong>re 69 ' va oltre i limiti dell'aggiornamento.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione sono stati formu<strong>la</strong>ti diversi altrisuggerimenti 70'. Ci si è specialmente chiesti se l'introduzione nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>del diritto di proposta dei gruppi par<strong>la</strong>mentari potesse veramente essereconsiderato un aggiornamento 71 '. È vero che tale diritto non è previsto espressamentené dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> attuale né dal<strong>la</strong> LRC. Corrisponde tuttavia al<strong>la</strong>prassi vigente.67 >CVP-SO.68 >SO, ASB.69 >BL.>3 privati.">PLR.363


Articolo 152 Divieto di ricevere istruzioniL'articolo 152 D 96 aggiorna l'articolo 91 Cosi, e corrisponde all'articolo 139AP 95.Il capoverso 1 prevede il principio secondo cui i membri del Consiglio nazionalee del Consiglio degli Stati dibattono e votano liberamente, vale a diresenza istruzioni dei Cantoni, dei cittadini, dei partiti, ecc. In realtà i deputatiintrattengono un ampio ventaglio di re<strong>la</strong>zioni e rappresentano gli interessi piùdisparati. Per garantire <strong>la</strong> trasparenza di tali re<strong>la</strong>zioni e interessi, ciascun membrodelle due Camere è quindi tenuto, al momento del<strong>la</strong> suo insediamento inPar<strong>la</strong>mento, a informare l'Ufficio del suo Consiglio sul<strong>la</strong> propria attività professionale,i suoi mandati in seno a consigli d'amministrazione e organi simili.Questo principio, molto importante per <strong>la</strong> democrazia (rappresentanza del popolointero e dei Cantoni) è oggi sancito dall'articolo 3 bis LRC. Vista <strong>la</strong> suaimportanza è considerato di diritto costituzionale materiale ed è contemp<strong>la</strong>tonel capoverso 2 del presente articolo.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> disposizione <strong>concernente</strong> il divietodi ricevere istruzioni è stata oggetto di numerose proposte di modifica ecomplemento. Taluni hanno proposto di stralciare il periodo in cui è previstol'obbligo di rendere pubblici i rapporti con gruppi d'interesse, ritenendo chenon meritasse di figurare nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> 72'. Altri hanno espresso l'opinionesecondo cui il divieto di ricevere istruzioni dovrebbe essere disciplinatoprendendo a modello il diritto dei Cantoni 73'. Due interpel<strong>la</strong>ti si sono inveceespressi a favore di un'estensione del dovere di pubblicità 74'. Tutte queste propostevanno oltre il semplice aggiornamento del diritto costituzionale vigente.Articolo 153 ImmunitàLa <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> vigente non contiene alcuna disposizione sull'immunità.Il presente articolo corrisponde all'articolo 140 AP 95. L'immunità nonserve soltanto a garantire <strong>la</strong> protezione personale dei membri di Par<strong>la</strong>mento,Governo e tribunali, ma anche ad assicurare <strong>la</strong> protezione indispensabile albuon funzionamento di tali organi.Durante <strong>la</strong> procedura di consultazione, questa disposizione è stata oggetto didiversi suggerimenti 75'. È stato proposto di estendere il campo d'applicazionedel capoverso 1 ai membri del Tribunale <strong>federale</strong> 76'..Tale innovazione non ètuttavia necessaria, poiché i giudici federali non partecipano alle deliberazionipar<strong>la</strong>mentari. Altri interpel<strong>la</strong>ti hanno chiesto <strong>la</strong> soppressione del capoverso2 77 ', secondo cui <strong>la</strong> legge può prevedere altri tipi d'immunità. Questo significherebbeche membri di autorità e magistrati potrebbero essere perseguiti penalmentesenza limitazione alcuna. L'articolo 140 AP 95 non va quindi modificato.2 >ASM/VSM.3 >SO."»FRSP, ARMA.51 16 privati.«SO.77 SO,364CVP-NW.


Secondo <strong>la</strong> cosiddetta immunità assoluta, contemp<strong>la</strong>ta dal capoverso 1, i membridel Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio <strong>federale</strong>nonché il cancelliere del<strong>la</strong> Confederazione non incorrono giuridicamente in alcunaresponsabilità per i pareri espressi nelle Camere, nelle commissioni e neigruppi par<strong>la</strong>mentari. La disposizione riprende in gran parte l'articolo 2 LResp.Rispetto a tale articolo, essa estende tuttavia l'immunità al cancelliere del<strong>la</strong>Confederazione e ai gruppi par<strong>la</strong>mentari. L'estensione ai gruppi è giustificatadal fatto che questi ultimi contribuiscono al funzionamento del Par<strong>la</strong>mento inmodo simile alle commissioni par<strong>la</strong>mentari. L'immunità assoluta non può essereabolita poiché le persone interessate sono a priori non perseguibili penalmente.L'articolo 366 CP è compatibile con <strong>la</strong> disposizione costituzionale proposta.Nonostante che l'importanza pratica dell'immunità sia piuttosto ridotta,è giustificato sancire l'immunità assoluta nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> in considerazionedel<strong>la</strong> sua indiscussa portata politica.Il capoverso 2 autorizza il legis<strong>la</strong>tore a prevedere altri tipi d'immunità e a estenderel'immunità ad altre persone. Disposizioni in tal senso sono già contemp<strong>la</strong>tedal<strong>la</strong> LResp e dal<strong>la</strong> LGar. In virtù del<strong>la</strong> garanzia di partecipazione allesessioni par<strong>la</strong>mentari, prevista dagli articoli 1 e 2 LGar, durante tali sessionii membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati non possono essereperseguiti penalmente per reati che non hanno alcun rapporto con le loro funzioni.L'immunità può tuttavia essere revocata con una procedura re<strong>la</strong>tivamentesemplice. Basta infatti il consenso scritto dell'interessato o, in assenzadi tale consenso, l'autorizzazione del Consiglio di cui è membro. L'articolo 14LResp consente di rimuovere anche l'immunità per reati in re<strong>la</strong>zione con l'attivitàufficiale di un membro - <strong>la</strong> cosiddetta immunità re<strong>la</strong>tiva - ma soltantocon il permesso di entrambe le Camere. L'immunità re<strong>la</strong>tiva vale per i par<strong>la</strong>mentarinonché per i membri delle autorità e i magistrati eletti dall'Assemblea<strong>federale</strong> (art. 14 segg. LResp).Sezione 3: CompetenzeArticolo 154 Legis<strong>la</strong>zioneLa disposizione proposta corrisponde all'articolo 85 capoverso 2 Cost. Riprendel'articolo 141 AP 95, il cui capoverso 1 è stato tuttavia rimaneggiatosul piano redazionale.Questa disposizione concerne l'adozione di regole generali e astratte. Nellenorme di comportamento, si tratta soprattutto di fissare diritti e doveri; nel dirittoorganizzativo, invece, di stabilire regole sulle strutture, le competenze ele procedure. La competenza di adottare norme di diritto non spetta esclusivamenteall'Assemblea <strong>federale</strong>. In partico<strong>la</strong>re, anche il Consiglio <strong>federale</strong> disponedi competenze normative, sia direttamente, in virtù delle competenze attribuiteglidal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, sia sul<strong>la</strong> base di deleghe legis<strong>la</strong>tive o per l'esecuzionedi leggi e decreti federali (cfr. art. 170 D 96).Quali forme possibili degli atti legis<strong>la</strong>tivi emanati dall'Assemblea <strong>federale</strong>, <strong>la</strong>disposizione menziona <strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> e il decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietàgenerale. La legge (art. 5 seg. LRC) limita il contenuto di tali atti a norme di365


diritto, di durata illimitata per le leggi e di durata limitata per i decreti federalidi obbligatorietà generale. La prassi utilizza talvolta il decreto <strong>federale</strong> ancheper atti amministrativi veri e propri (cfr. art. 12 cpv. 2 LAU oppure art. 2LFFS 78) ). Non è quindi necessario disciplinare espressamente l'estensione deldecreto <strong>federale</strong> dì obbligatorietà generale agli atti amministrativi 79 '.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, diversi interpel<strong>la</strong>ti hanno chiesto diriprendere nel disegno le proposte del<strong>la</strong> commissione di esperti «Riforma delPar<strong>la</strong>mento» (FF 1996 II 401 segg.; applicazione più flessibile del principio dilegalità 80 ', soppressione del decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale 81 '). Taliproposte vanno tuttavia al di là del mandato di aggiornamento.Il capoverso 1 sancisce <strong>la</strong> competenza generale dell'Assemblea <strong>federale</strong> in materiadi legis<strong>la</strong>zione. Questa norma, d'importanza basi<strong>la</strong>re per uno Stato ampiamentefondato sul diritto, attribuisce <strong>la</strong> funzione di legis<strong>la</strong>tore all'Assemblea<strong>federale</strong>. Il Par<strong>la</strong>mento stabilisce in modo vinco<strong>la</strong>nte il contenuto delle leggi edei decreti federali di obbligatorietà generale. Spetta sempre e unicamente all'Assemblea<strong>federale</strong> determinare il contenuto definitivo di tali atti legis<strong>la</strong>tivi,anche nei casi in cui essa si conforma ai progetti presentati dal Governo o incui <strong>la</strong> decisione finale spetta al popolo. La competenza legis<strong>la</strong>tiva dell'Assemblea<strong>federale</strong> si limita alle materie attribuite al<strong>la</strong> Confederazione nel suo complesso.Il capoverso 2 disciplina l'ammissibilità e i limiti del<strong>la</strong> delega di competenzenormative: <strong>la</strong> norma di delega deve figurare in una legge <strong>federale</strong> o in un decreto<strong>federale</strong> di obbligatorietà generale sottostante al referendum. Occorreinoltre che <strong>la</strong> delega non sia stata esclusa dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Infine l'atto legis<strong>la</strong>tivosottostante al referendum deve stabilire le linee fondamentali del<strong>la</strong> normativada adottare; deve in altri termini fissare oggetto, scopo e portata del<strong>la</strong>rego<strong>la</strong>mentazione delegata 82 '. S'intende in tal modo garantire al<strong>la</strong> legge formaleun potere di controllo e legittimare democraticamente tale potere. Di rego<strong>la</strong>,i principi applicabili al<strong>la</strong> delega legis<strong>la</strong>tiva valgono per tutte le attivitàdello Stato. Il grado di precisione imposto al<strong>la</strong> norma di delega può variare infunzione del settore disciplinato. Gli interventi che comportano lesioni importantidi diritti fondamentali devono essere contemp<strong>la</strong>ti dal<strong>la</strong> legge. Nei settoridisciplinati dal diritto fiscale, <strong>la</strong> cerchia dei contribuenti, l'imponibile e <strong>la</strong> basedi calcolo per l'imposizione vanno stabiliti nel<strong>la</strong> legge. Le esigenze sono invecemeno severe nei casi in cui risulta difficile prevedere in anticipo quale sarà <strong>la</strong>soluzione più adeguata per una situazione concreta, come pure quando sarebbeeccessivo chiedere al legis<strong>la</strong>tore (nonostante <strong>la</strong> sua buona volontà) di disciplinareuna determinata materia oppure quando le circostanze mutano rapidamenterichiedendo frequenti adattamenti del diritto (per una visione d'insiemedi questo problema, cfr. anche il commento agli art. 4 e 32 D 96).


In principio, sono possibili due tipi di delega: l'Assemblea <strong>federale</strong> può decidereessa stessa di emanare atti legis<strong>la</strong>tivi non sottostanti al referendum (decreto<strong>federale</strong> di obbligatorietà generale ai sensi dell'ari. 7 LRC); tuttavia, ilPar<strong>la</strong>mento può anche - in pratica si tratta del caso normale di delega - trasferirecompetenze legis<strong>la</strong>tive al Consiglio <strong>federale</strong> (cfr. art. 170 D 96).Nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione, un interpel<strong>la</strong>to ha proposto diindicare nel capoverso 2 anche i destinatari del<strong>la</strong> delega 831 . Vista <strong>la</strong> posizionepreminente occupata dallo Stato in materia di legis<strong>la</strong>zione, non è tuttavia necessariointrodurre una simile innovazione. Per delegare competenze legis<strong>la</strong>tivea privati nonché per conferire obbligatorietà generale a una normativa emanatadagli stessi occorre in principio disporre di una base costituzionale 84 '. Talebase è ad esempio stata prevista per i contratti collettivi di <strong>la</strong>voro e altri accorditra associazioni di datori di <strong>la</strong>voro e <strong>la</strong>voratori (art. 34 ter cpv. 1 lett. e Cost.,art. 101 cpv. 1 lett. d D 96) nonché in materia di protezione dei locatari (art.34septies cpv 2 Cost., art. 100 cpv. 2 D 96).L'articolo 154 capoverso l D 96 si ispira in ampia misura all'articolo 85 numero2 Cost., dandogli una nuova formu<strong>la</strong>zione nel<strong>la</strong> quale si menzionano leforme degli atti legis<strong>la</strong>tivi emanati dall'Assemblea <strong>federale</strong>. La disposizione delcapoverso 2 non è prevista esplicitamente dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> vigente,corrisponde tuttavia al<strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>, al<strong>la</strong> praticadelle autorità nonché al<strong>la</strong> dottrina dominante.L'articolo 154 non menziona tutti gli atti legis<strong>la</strong>tivi emanati dal<strong>la</strong> Confederazione;il decreto <strong>federale</strong> semplice 85 ' non vi figura poiché non contiene alcunanorma di diritto.Articolo 155 Legis<strong>la</strong>zione d'urgenzaL'articolo 155 86 ' corrisponde all'articolo 89 bis Cost. Questa disposizione permettedi porre immediatamente in vigore decreti federali d'obbligatorietà generale(DFG). La pertinente decisione dev'essere approvata dal<strong>la</strong> maggioranza assolutadelle due Camere.Soltanto i DFG possono essere dichiarati urgenti, non dunque le leggi federalie i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali (munitidel<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> referendaria). Per i decreti federali che a priori non sottostannoa referendum (decreti federali d'obbligatorietà generale di cui all'art. 7 LRCe decreti federali semplici di cui all'art. 8 LRC), <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> d'urgenza è irrilevante.In virtù del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, i DFG da dichiarare urgenti vanno limitati neltempo; per i DFG «ordinari» tale obbligo risulta dall'articolo 6 capoverso 1LRC.


I DFG possono essere dichiarati urgenti soltanto se «<strong>la</strong> loro entrata in vigorenon può essere ritardata». Nel<strong>la</strong> pratica questa premessa è definita come urgenza«temporale» e «materiale»: il decreto va posto in vigore immediatamentein forza di circostanze eccezionali e deve anche concernere un oggetto «importante».Il secondo criterio ha raramente un rilievo autonomo.Nel<strong>la</strong> misura in cui possa fondarsi sul<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, il DFG urgente soggiaceal referendum facoltativo; se quest'ultimo è domandato, il DFG dev'essere approvatodal popolo entro un anno dall'acccttazione da parte dell'Assemblea<strong>federale</strong> (cpv. 2). Se il DFG è invece privo di base costituzionale, dev'essereapprovato in referendum obbligatorio dal popolo e dai Cantoni entro un annodall'accettazione da parte dell'Assemblea <strong>federale</strong> (cpv. 3). Secondo <strong>la</strong> prassivigente, l'Assemblea <strong>federale</strong> può sottrarre al referendum un DFG dichiaratourgente, limitandone <strong>la</strong> validità a meno di un anno. Questa possibilità non èmenzionata espressamente nel disegno 87 '. Qualora venga respinto dal popolo,un DFG decade un anno dopo <strong>la</strong> sua acccttazione e non può, in questo caso,essere «rinnovato», ossia non può essere prorogato nuovamente medianteDFG urgente di contenuto identico o analogo (cpv. 4). Se però il testo è accoltoin votazione popo<strong>la</strong>re (oppure se il referendum facoltativo non è chiesto),il DFG resta in vigore fino allo spirare del<strong>la</strong> validità e può persine essere«prorogato» (con c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> d'urgenza), sempre che l'urgenza sussista e che il dirittoordinario non sia ancora stato adeguato. Se viene chiesto il referendumcontro un DFG urgente che debba avere validità superiore ad un anno, l'Assemblea<strong>federale</strong> può, abolendo il DFG urgente prima del termine di un anno,evitare che lo stesso sia sottoposto al popolo. In questa evenienza è esclusa nonsoltanto <strong>la</strong> proroga con DFG urgente, ma anche l'adozione di un DFG non urgentedal contenuto identico. In tutti gli altri casi è tuttavia permesso sostituireDFG urgenti con DFG ordinari o con leggi federali di contenuto identico oanalogo.Per quanto concerne i DFG urgenti privi di base costituzionale, occorre aggiungereche se possono in effetti derogare a determinate norme costituzionali (p.es. anche a diritti fondamentali), essi devono nel<strong>la</strong> misura del possibile rispettareil diritto costituzionale vigente.La commissione peritale «Ripartizione delle competenze tra Assemblea <strong>federale</strong>e Consiglio <strong>federale</strong>» istituita dalle Commissioni delle istituzioni politicheraccomanda, nell'interesse del<strong>la</strong> semplificazione delle forme legis<strong>la</strong>tive, di sostituirein generale il DFG con <strong>la</strong> forma del<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> 88 '. Secondo questaproposta, un DFG dichiarato urgente diventerebbe una legge <strong>federale</strong> urgente.La commissione peritale propone inoltre di rinunciare al<strong>la</strong> limitazionenel tempo nei casi in cui si dichiara l'urgenza di un decreto, poiché l'urgenzapuò sussistere anche per atti legis<strong>la</strong>tivi di durata indeterminata.


Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione <strong>la</strong> disposizione <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zioned'urgenza non è praticamente stata oggetto di alcun parere.Articolo 156 Re<strong>la</strong>zioni con l'estero e trattati internazionaliL'articolo 156 D 96 corrisponde all'articolo 85 numero 5 Cost. nonché agli articoli143 e 147 capoverso 1 lettera a primo periodo AP 95. Il capo verso 1 sancisceper <strong>la</strong> prima volta espressamente a livello costituzionale le competenze dell'Assemblea<strong>federale</strong> in materia di affari esteri. Il capoverso 2 recepisce nel<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> <strong>la</strong> prassi invalsa secondo <strong>la</strong> quale non tutti i trattati internazionalinecessitano dell'approvazione dell'Assemblea <strong>federale</strong>.A tenore del capoverso 1 l'Assemblea <strong>federale</strong> partecipa all'e<strong>la</strong>borazione del<strong>la</strong>politica estera e vigi<strong>la</strong> sul<strong>la</strong> cura delle re<strong>la</strong>zioni con l'estero. La <strong>Costituzione</strong>non disciplina rigidamente <strong>la</strong> ripartizione delle competenze tra Assemblea <strong>federale</strong>e Consiglio <strong>federale</strong> in materia di affari esteri; i due poteri col<strong>la</strong>boranoesercitando competenze parallele e intersecantesi. Si tratta pertanto di una«col<strong>la</strong>borazione a quattro mani» corrispondente al<strong>la</strong> concezione odierna del<strong>la</strong>ripartizione dei poteri in questo campo e al<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva dottrina 89 '. Secondo <strong>la</strong>concezione costituzionale, al Consiglio <strong>federale</strong> spetta <strong>la</strong> parte principale del<strong>la</strong>conduzione del<strong>la</strong> politica estera. Dal canto suo, oltre al diritto di approvare itrattati internazionali, il Par<strong>la</strong>mento dispone di notevoli possibilità d'influssoindiretto: emanazione di atti legis<strong>la</strong>tivi e decisioni rilevanti per <strong>la</strong> politicaestera, approvazione di rapporti, sovranità in materia finanziaria, alta vigi<strong>la</strong>nzae, in generale, dibattiti concernenti <strong>la</strong> politica estera. La crescente interdipendenzacon l'estero e, conseguentemente, il moltiplicarsi delle ripercussionidel<strong>la</strong> politica estera sul<strong>la</strong> politica interna hanno indotto l'Assemblea <strong>federale</strong>a cercare di rafforzare il suo coinvolgimento diretto in questo settore. Da un<strong>la</strong>to, l'articolo 47 bls a LRC prescrive che i due Consigli seguano gli sviluppi internazionalie accompagnino i negoziati che <strong>la</strong> Svizzera conduce con gli Statiesteri e le organizzazioni internazionali; d'altro <strong>la</strong>to, <strong>la</strong> medesima disposizioneimpone al Consiglio <strong>federale</strong> di informare i presidenti dei Consigli e le commissionidi politica estera su progetti di politica estera e su negoziati internazionali(secondo modalità differenziate).Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione è stata chiesta, in varie forme, una formu<strong>la</strong>zionepiù vinco<strong>la</strong>nte dell'articolo 147 capoverso 1 lettera a primo periodo AP95 90) . Questa esigenza contraddice tuttavia il vigente dettato costituzionale e <strong>la</strong>re<strong>la</strong>tiva prassi, ma anche numerose proposte intese a ridurre le competenze dell'Assemblea<strong>federale</strong> 91 '.Il capoverso 2 primo periodo dichiara l'Assemblea <strong>federale</strong> competente ad approvarei trattati internazionali. Assemblea <strong>federale</strong> e Consiglio <strong>federale</strong> (cfr.art. 172 D 96) cooperano vicendevolmente nelle fasi del<strong>la</strong> conclusione del trattato.Il Consiglio <strong>federale</strong> dirige i negoziati (istruzione, definizione dell'og-


getto, autorizzazione a firmare); l'approvazione dei trattati compete all'Assemblea<strong>federale</strong>. Di norma l'atto d'approvazione par<strong>la</strong>mentare avviene tra <strong>la</strong>firma dell'atto internazionale e <strong>la</strong> ratifica (da parte del Consiglio <strong>federale</strong>).L'Assemblea <strong>federale</strong> decide globalmente in merito al trattato: il suo interventosi limita essenzialmente ad approvare o rifiutare l'atto sottopostole. Essa puòperò obbligare il Consiglio <strong>federale</strong> a formu<strong>la</strong>re una determinata riserva. Teoricamentesi può anche concepire <strong>la</strong> possibilità che rinvii l'atto al Consiglio <strong>federale</strong>con l'invito a rinegoziare determinati adeguamenti, oppure che approvicon riserva od approvi soltanto parzialmente il trattato proposto; siffatte eventualitàcorrispondono tuttavia in pratica ad un rifiuto d'approvazione. L'approvazionedel Par<strong>la</strong>mento conferisce al Consiglio <strong>federale</strong> l'autorizzazione aratificare il trattato.Il capoverso 2 secondo periodo stabilisce chiaramente che in virtù del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>,del<strong>la</strong> legge o di un trattato internazionale vi possono essere eccezioniall'obbligo di approvazione da parte dell'Assemblea <strong>federale</strong>. Trova qui espressione<strong>la</strong> pratica costituzionale differenziata tra Assemblea <strong>federale</strong> e Consiglio<strong>federale</strong>, secondo <strong>la</strong> quale non tutti i trattati internazionali esigono un'approvazioneesplicita delle Camere. In realtà, soltanto più di un terzo di tutti i trattatiinternazionali sono sottoposti per approvazione all'Assemblea <strong>federale</strong>: <strong>la</strong>maggior parte di essi è conclusa dal Consiglio <strong>federale</strong> stesso con <strong>la</strong> cosiddettaprocedura abbreviata 921 . Rispetto all'articolo 143 AP 95 <strong>la</strong> frase è stata rie<strong>la</strong>borataper tener conto delle critiche 93 ' formu<strong>la</strong>te nel<strong>la</strong> procedura di consultazionein merito al<strong>la</strong> proposta ripartizione delle competenze nel<strong>la</strong> conclusionedei trattati (art. 143 e 158 cpv. 2 AP 95; cfr. il commento all'art. 172 cpv. 2D 96).Per quanto concerne gli effetti sul diritto interno e l'applicazione dei trattati,si rinvia al commento di altre disposizioni del disegno (art. 4 cpv. 4 e 49 seg.D 96).Articolo 157 FinanzeL'articolo 157 D.96 corrisponde all'articolo 85 numero 10 Cosi. Consideratoil giudizio positivo 94 ' riscontrato nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> disposizioneè stata ripresa dall'AP 95 senza alcuna modifica.Il presente articolo stabilisce le competenze finanziarie del Par<strong>la</strong>mento. Nell'ambitodel preventivo e del consuntivo, <strong>la</strong> decisione finale spetta all'Assemblea<strong>federale</strong>. La determinazione del preventivo e del consuntivo ha, come <strong>la</strong>competenza a legiferare, importanza decisiva nel<strong>la</strong> direzione dello Stato. Attocentrale del potere finanziario è l'approvazione del preventivo annuale: l'Assemblea<strong>federale</strong> si pronuncia materialmente sul<strong>la</strong> proposta del Consiglio <strong>federale</strong>,senza però essere vinco<strong>la</strong>ta dal<strong>la</strong> stessa. Il preventivo presenta le uscite ele entrate previste per l'anno seguente. Per quanto attiene alle uscite, fissa inmodo definitivo l'ammontare e <strong>la</strong> destinazione dei crediti (crediti di pagamento);si tratta dell'approvazione concreta delle spese; per quanto concerne


le entrate, esso contiene le stime. Il preventivo non può creare fonti di entrate,poiché queste necessitano di una base legale specifica.Sono pure di competenza dell'Assemblea <strong>federale</strong> altre decisioni re<strong>la</strong>tive alleuscite che per loro natura non figurano nel preventivo o vi figurano soltantoparzialmente: crediti complementari, aggiuntivi, d'impegno e limiti di spesa.La prassi in materia di budget è ampiamente disciplinata dal<strong>la</strong> legge (in partico<strong>la</strong>reLFC) e dal pertinente diritto complementare.La prassi si è inoltre evoluta in funzione delle esigenze pianificatone di unoStato moderno e, oltre al preventivo, ha introdotto lo strumento del piano finanziariopluriennale, legato al<strong>la</strong> pianificazione dei compiti (direttive del<strong>la</strong> politicadi governo). Il piano finanziario compete al Consiglio <strong>federale</strong> (cfr. art.102 n. 14 Cosi, e art. 171 D 96). Quest'ultimo lo sottopone ogni anno al Par<strong>la</strong>mentoaffinchè ne prenda atto.L'Assemblea <strong>federale</strong> approva inoltre il consuntivo dello Stato. I consuntivisono presentati dal Consiglio <strong>federale</strong> e comprendono tra l'altro entrate eduscite nonché le rispettive eccedenze o disavanzi dell'esercizio contabile. L'approvazionedel consuntivo è atto di responsabilità politica.Infine, a tenore dell'articolo 85 numero 10 Cost. anche le decisioni re<strong>la</strong>tive all'emissionedi prestiti spettano all'Assemblea <strong>federale</strong>. Sin dal<strong>la</strong> prima Guerramondiale, tuttavia, il Par<strong>la</strong>mento, con pratica costante e sperimentata, trasferiscetale competenza al Consiglio <strong>federale</strong> per <strong>la</strong> durata di una legis<strong>la</strong>tura (l'ultimavolta per <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>tura 1995-1999: FF 1995 III 539). Questa autorizzazioneglobale e preventiva consegue dal<strong>la</strong> necessità pratica di agire in modo rapidoe flessibile. In questo senso, dunque, diritto costituzionale e realtà costituzionaledivergono (FF 1986 II 1146). Nonostante alcune opposizioni iso<strong>la</strong>teespresse nel<strong>la</strong> procedura di consultazione 95, intendiamo disciplinare l'emissionedi prestiti conformemente al<strong>la</strong> realtà costituzionale in una pertinente disposizionenel<strong>la</strong> legge sulle finanze del<strong>la</strong> Confederazione.Articolo 158 ElezioniL'articolo 158 D 96 corrisponde all'articolo 85 numero 4 Cost. La disposizioneesprime <strong>la</strong> caratteristica peculiare del sistema politico del<strong>la</strong> Confederazione: ilPar<strong>la</strong>mento in Camere riunite (art. 92 Cost., art. 148 cpv. 1 lett, a D 96) eleggetutte le altre massime autorità federali. Anche <strong>la</strong> formazione del Governo è disua esclusiva spettanza.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione si è proposta, oltre a modifiche redaziona-96', l'introduzione di quote minime per i differenti sessi 97'. La proposta nonpuò essere accolta visto che va ben al di là del mandato di aggiornamento del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong>.Il capoverso 1 istituisce l'Assemblea <strong>federale</strong> (Camere riunite) quale organod'elezione del Consiglio <strong>federale</strong>, del Tribunale <strong>federale</strong>, del cancelliere del<strong>la</strong>Confederazione e del generale. Secondo il diritto costituzionale vigente l'ele-JU, FRSP.96 >PLR, NHG.«> SKF.371


zione delle singole autorità, ad eccezione del generale, è oggetto di disposizionipartico<strong>la</strong>ri (art. 96, 98, 105, 107 Cosi.). La considerazione delle lingue ufficialiper le elezioni dei membri del Tribunale <strong>federale</strong> è già sufficientemente garantitanell'OG, sicché si può rinunciare a sancirne il principio nel D 96 98) .Secondo il capoverso 2, <strong>la</strong> legge può attribuire all'Assemblea <strong>federale</strong> altre nomineoppure <strong>la</strong> conferma di nomine. L'OG <strong>la</strong> dichiara ad esempio competenteper l'elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale <strong>federale</strong> e delTribunale <strong>federale</strong> delle assicurazioni. Per quanto concerne <strong>la</strong> possibilità diconfermare nomine, il legis<strong>la</strong>tore non ne ha sinora fatto uso.Articolo 159 Alta vigi<strong>la</strong>nzaL'articolo 159 D 96 corrisponde all'articolo 85 numero 11 Cost.In virtù di questo disposto, l'Assemblea <strong>federale</strong> esercita l'alta vigi<strong>la</strong>nza sulConsiglio <strong>federale</strong>, sull'amministrazione <strong>federale</strong> e sul<strong>la</strong> giustizia. L'alta vigi<strong>la</strong>nzaè un elemento essenziale del<strong>la</strong> separazione dei poteri. Essa è controllo politicoda parte del Par<strong>la</strong>mento e quindi non vigi<strong>la</strong>nza ai sensi di quel<strong>la</strong> esercitatadal Consiglio <strong>federale</strong> in virtù dell'articolo 102 Cost. Il Par<strong>la</strong>mento approva ocritica e formu<strong>la</strong> raccomandazioni per l'attività futura, ma non può né operarein luogo e vece degli organi sui quali vigi<strong>la</strong> né abrogarne le decisioni. I mezzid'azione e d'informazione di cui il Par<strong>la</strong>mento dispone per esercitare l'alta vigi<strong>la</strong>nzasono in partico<strong>la</strong>re le interpel<strong>la</strong>nze, le interrogazioni ordinarie, i resoconti,le informazioni fornite nell'ambito di commissioni par<strong>la</strong>mentari o neiplenum, le ispezioni o le inchieste vere e proprie. In realtà, rivestono grandeimportanza soprattutto le Commissioni del<strong>la</strong> gestione dei due Consigli (cfr. ilcommento all'art. 144 D 96).L'alta vigi<strong>la</strong>nza deve control<strong>la</strong>re <strong>la</strong> legalità e l'opportunità dell'operato delConsiglio <strong>federale</strong> e dell'amministrazione, nonché l'uso corretto del<strong>la</strong> libertàd'azione di cui essi dispongono. Grazie all'alta vigi<strong>la</strong>nza che esercita, il Par<strong>la</strong>mentosi pronuncia sull'attività direttiva del Consiglio <strong>federale</strong>, ma non ha <strong>la</strong>competenza di dirigere esso stesso l'amministrazione. Di rego<strong>la</strong> l'alta vigi<strong>la</strong>nzasi limita a controlli a posteriori. Controlli paralleli implicherebbero di fatto codecisioniin ambiti di competenza del governo e rischierebbero pertanto di cancel<strong>la</strong>rele competenze e di pregiudicare <strong>la</strong> separazione costituzionale dei poteri.L'alta vigi<strong>la</strong>nza esercitata sul Consiglio <strong>federale</strong> e sull'amministrazione <strong>federale</strong>ha come primo destinatario il Consiglio <strong>federale</strong> medesimo. Nel<strong>la</strong> procedura diconsultazione si è osservato che l'estensione dell'alta vigi<strong>la</strong>nza agli «altri enti incaricatidi compiti federali» costituisce un'innovazione indesiderata 99 '. Conformementeal diritto costituzionale vigente, l'alta vigi<strong>la</strong>nza si estende naturalmentea tutti i settori amministrativi sottoposti al<strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza del Consiglio <strong>federale</strong>.Vi appartengono anche le aziende e le organizzazioni autonome (amministrazioneparastatale). Laddove è prevista una vigi<strong>la</strong>nza da parte del Consiglio<strong>federale</strong>, vi è anche un'alta vigi<strong>la</strong>nza da parte dell'Assemblea <strong>federale</strong> 100 '. La


vigi<strong>la</strong>nza del Consiglio <strong>federale</strong> scaturisce dall'articolo 102 numero 12 Cost. rispettivamentedall'articolo 175 capoverso 1 lettera a D 96.L'alta vigi<strong>la</strong>nza sul<strong>la</strong> giustizia è rivolta ai tribunali federali, ma anche al Consiglio<strong>federale</strong> quando esercita funzioni giudiziarie. L'entità del controllo si limitaunicamente al buon funzionamento dei tribunali. L'indipendenza del poteregiudiziario vieta il controllo materiale delle sentenze.L'articolo 159 D 96 corrisponde all'articolo 146 AP 95 e riprende parzialmenteil tenore dell'articolo 85 numero 11 Cost., del quale precisa l'ambito d'applicazionesottoponendo esplicitamente all'alta vigi<strong>la</strong>nza, oltre alle autorità federali,gli «altri enti incaricati di compiti federali».Articolo 160 Re<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniQuesta disposizione disciplina le funzioni svolte dall'Assemblea <strong>federale</strong> nellere<strong>la</strong>zioni tra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni. Corrisponde agli articoli 85 numero5 (in parte), 7 e 8 (in parte) Cost., nonché all'articolo 147 capoverso 1lettera e AP 95. Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione è stato proposto di fare diquest'ultima lettera un articolo indipendente, in considerazione dell'importanzadei Cantoni 101'. In realtà lo statuto affatto rilevante dei Cantoni nel nostroStato <strong>federale</strong> risulta meglio evidenziato con una disposizione autonomaprecedente l'articolo 161 D 96. Nel contempo, i diversi periodi sono stati suddivisiin singoli capoversi al fine di facilitare <strong>la</strong> leggibilità del tutto.Il capoverso 1 conferisce all'Assemblea <strong>federale</strong> <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza del<strong>la</strong> cura delle re<strong>la</strong>zionitra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni. L'articolo 85 numero 7 Cost. enumeradiverse competenze in questo campo, interpretate come parallele o concorrentirispetto a quelle del Consiglio <strong>federale</strong>. Le formu<strong>la</strong>zioni sono in parteoscure e ne risultano alcuni doppioni contenutistici con il numero 8. La garanziadelle costituzioni una volta approvate (mandato di garanzia) e del territoriodei Cantoni (cfr. art. 43 cpv. 1 e 44 cpv. l D 96) spetta al Consiglio <strong>federale</strong>(cfr. art. 174 cpv. 4 D 96), senza che per .questo all'Assemblea <strong>federale</strong> sia impeditodi decidere le misure che ritenesse necessarie. Il Par<strong>la</strong>mento è inoltrecompetente a decidere misure d'intervento a tute<strong>la</strong> dell'ordine costituzionale inun Cantone (cfr. intervento <strong>federale</strong>, art. 43 cpv. 2 D 96). Per quanto concernel'insieme del<strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza <strong>federale</strong>, si rinvia per il resto al commento all'articolo174 D 96.Il capoverso 2 dichiara l'Assemblea <strong>federale</strong> competente per garantire le costituzionicantonali. L'articolo 42 capoverso 2 D 96 obbliga del resto i Cantonia chiedere <strong>la</strong> garanzia <strong>federale</strong>, affinchè sia certo che il contenuto del dirittocostituzionale dei Cantoni corrisponda alle esigenze dell'articolo 42 capoversol D 96 (cfr. ivi).A tenore del capoverso 3 l'Assemblea <strong>federale</strong> è inoltre competente dell'approvazionedi trattati intercantonali o tra i Cantoni e l'estero, sempre che il Consiglio<strong>federale</strong> o un Cantone sollevi opposizione. La procedura d'approvazionedovrebbe consentire di vigi<strong>la</strong>re affinchè tali trattati non contengano alcun elementosuscettibile di contrastare il diritto <strong>federale</strong>, gli interessi del<strong>la</strong> ConfederoPLR.373


azione o i diritti di altri Cantoni (cfr. art. 51 cpv. 2, primo periodo D 96). Lere<strong>la</strong>tive controversie vanno per quanto possibile risolte in via negoziale o conciliativa(art. 34 cpv. 4 D 96); qualora non si giunga ad un'intesa, il diritto costituzionalevigente prescrive una decisione risolutiva dell'Assemblea <strong>federale</strong>. Ilcapoverso 3 tiene conto di tale procedura.Articolo 161 Altri compiti e attribuzioniMentre gli articoli 154-159 D 96 descrivono prevalentemente le competenzefunzionali dell'Assemblea <strong>federale</strong>, ossia <strong>la</strong> sua posizione all'interno del processodecisionale dello Stato, l'articolo 161 D 96 definisce le attribuzioni dell'Assemblea<strong>federale</strong> derivanti dal<strong>la</strong> sua natura. Lo stralcio del capoverso 1, richiestonel<strong>la</strong> procedura di consultazione 102', non è pertanto possibile. La disposizione,che ha dato adito a numerose proposte 103) in parte esu<strong>la</strong>nti dal vigentediritto costituzionale, corrisponde all'articolo 84 Cost., all'ingresso e ainumeri 1, 3, 5-9 e 13 dell'articolo 85 Cost. nonché all'articolo 121 capoversi3 e 4 Cost. Non è più menzionata esplicitamente <strong>la</strong> riserva a favore del Par<strong>la</strong>mentoin merito al<strong>la</strong> determinazione degli onorari e delle indennità dei membridelle autorità federali e del<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong> nonché <strong>la</strong> competenza a disciplinarei rapporti d'impiego del personale <strong>federale</strong> 104' (art. 85 n. 3 Cost.).Queste competenze sono una conseguenza del potere organizzativo dell'Assemblea<strong>federale</strong> e sono pertanto comprese nel capoverso 1 lettera g; <strong>la</strong> medesimaosservazione può essere fatta per <strong>la</strong> disposizione <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> sede delle autoritàfederali 105' (art. 115 Cost.). Neanche l'articolo 85 numero 12 Cost., chedichiara l'Assemblea <strong>federale</strong> competente in merito ai «gravami contro le decisionidel Consiglio <strong>federale</strong> nelle questioni amministrative (art. 113) è statoaccolto nel disegno. Da un <strong>la</strong>to, <strong>la</strong> competenza originaria dell'Assemblea <strong>federale</strong>in materia di giustizia ha perso gran parte del<strong>la</strong> sua importanza da quando<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione ha ampiamente attribuito <strong>la</strong> giustizia amministrativa al Tribunale<strong>federale</strong>; d'altro <strong>la</strong>to, l'articolo 177 capoverso 2 D 96 (cfr. ivi) riserva al<strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione l'ordinamento delle competenze, mentre <strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> proceduraamministrativa (PA) definisce i casi nei quali è dato ricorso all'Assemblea <strong>federale</strong>.Pure l'articolo 85 numero 14 Cost. non figura più sotto il titolo delle competenze.Esso attribuisce <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> alle competenzedell'Assemblea <strong>federale</strong>. La partecipazione dell'Assemblea <strong>federale</strong> al<strong>la</strong><strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> risulta dalle pertinenti disposizioni costituzionali(cfr. art. 181 segg. D 96). Rispetto all'articolo 147 AP 95 l'articolo 161D 96 ha subito esigue modifiche. Il precedente capoverso 1 lettera e è stato inseritonel nuovo articolo 160 D 96 e il capoverso 1 lettera a è stato suddivisoin sicurezza esterna e politica estera, disciplinata ora nell'articolo 156 capoversol D 96.Il capoverso 1 lettera a assegna all'Assemblea <strong>federale</strong> <strong>la</strong> competenza di prendereprovvedimenti per tute<strong>la</strong>re <strong>la</strong> sicurezza esterna, l'indipendenza e <strong>la</strong> neutralitàdel<strong>la</strong> Svizzera. Secondo l'usuale prassi dello Stato, <strong>la</strong> neutralità non è tanto102'ISE.103>BE,23 privati.104 'USS, FVÖV.UDC.374


un fine a se stesso del<strong>la</strong> politica estera, quanto piuttosto uno dei numerosimezzi per raggiungere gli scopi veramente centrali dello Stato. Fra questi figurain partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> salvaguardia di un'indipendenza quanto più ampia possibile(FF 1994 I 186 seg.)- Ciò spiega perché <strong>la</strong> neutralità non sia stata iscritta qualescopo né nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> attuale né nel D 96. Essa figura soltanto fra le competenzespecifiche («organiche») dell'Assemblea <strong>federale</strong> e del Consiglio <strong>federale</strong>(art. 173 cpv. l D 96) in materia di sicurezza esterna. Queste sono del restosancite quali competenze perfettamente concorrenti (cfr. art. 173 cpv. l D 96).A tenore del capoverso 1 lettera b l'Assemblea <strong>federale</strong> prende i provvedimentinecessari per garantire <strong>la</strong> sicurezza interna. Il Consiglio <strong>federale</strong>, dotato di unacompetenza concorrente (art. 102 n. 9 Cost., art. 173 cpv. 2 D 96), dovrebbeessere in pratica l'organo più adatto ad agire. Esso può esercitare <strong>la</strong> sua competenzanel<strong>la</strong> misura in cui l'Assemblea <strong>federale</strong> non abbia fatto uso del<strong>la</strong> propria.Il complemento, richiesto nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, secondo cuil'Assemblea <strong>federale</strong> può ordinare provvedimenti soltanto se il Consiglio <strong>federale</strong>non ha agito 106 ' non corrisponde invece al vigente diritto costituzionale.La salvaguardia del<strong>la</strong> sicurezza interna è un compito originario e primordialedello Stato. Significa garantire le norme fondamentali del<strong>la</strong> convivenza pacifica,proteggere le istituzioni statali, tute<strong>la</strong>re <strong>la</strong> società e il singolo contro pericolielementari, difendere il Paese contro le situazioni di crisi sociale. All'aspettoprettamente caute<strong>la</strong>tivo, che assicura <strong>la</strong> protezione dei beni e delle persone(in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> vita, <strong>la</strong> libertà, <strong>la</strong> salute, <strong>la</strong> moralità) e imperniato innanzitutto sul<strong>la</strong> prevenzione dei pericoli e sulle misure preventive, si aggiungeuna componente di sicurezza politica che comprende una dimensione prospettivaed universale (per es. l'ecologia). Occorre inoltre precisare che <strong>la</strong> tute<strong>la</strong>del<strong>la</strong> sicurezza interna non è soltanto compito esclusivo del<strong>la</strong> Confederazione,poiché <strong>la</strong> responsabilità per il territorio dei Cantoni incombe in primo luogoa questi ultimi. La Confederazione prende misure adeguate ogni volta che taluniaspetti del<strong>la</strong> sicurezza interna risultino rilevanti per l'intera Svizzera.Il capoverso 1 lettera e prevede una competenza concorrente con quel<strong>la</strong> delConsiglio <strong>federale</strong> (art. 102 n. 9 e 10 Cost., art. 173 cpv. 3 D 96) e autorizzal'Assemblea <strong>federale</strong> ad emanare, nel campo del<strong>la</strong> sicurezza esterna ed interna,atti legis<strong>la</strong>tivi autonomi, non sottoposti al referendum, nonché decreti federalidi portata concreta ed individuale. Benché siffatta competenza legis<strong>la</strong>tiva siastata in parte severamente criticata 107 ' nel<strong>la</strong> procedura di consultazione e singoliinterpel<strong>la</strong>ti 108) abbiano proposto <strong>la</strong> limitazione nel tempo dei decreti federali,riteniamo che vada mantenuta. È vero che tale competenza non è oggiesplicitamente menzionata nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, ma ne risulta tuttavia implicitamentesecondo <strong>la</strong> vigente dottrina e prassi. Quanto disposto dal<strong>la</strong> lettera e siriferisce al<strong>la</strong> presenza di pericoli straordinari ai quali non sia possibile farfronte altrimenti, ma non costituisce una base legale per emanare un vero eproprio diritto di necessità (cfr. il commento all'ari. 173 cpv. 3 D 96). Qualorasiffatte circostanze vengano meno, i corrispondenti decreti federali perdono il


loro fondamento costituzionale e devono pertanto essere abrogati. Una limitazionemeramente-temporale per tali decreti non sarebbe quindi sufficiente. Secondo<strong>la</strong> dottrina sono ammesse soltanto misure provvisorie (intese a far frontea pericoli concreti improvvisi). Se si ritiene necessaria una rego<strong>la</strong>mentazionepermanente, occorre rispettare <strong>la</strong> procedura normale e trasporre nel diritto ordinarioquanto promulgato in virtù del<strong>la</strong> presente lettera 109 '.La competenza specifica («organica») sancita dal<strong>la</strong> lettera e può anche servireda base per fondare <strong>la</strong> competenza con<strong>federale</strong> del<strong>la</strong> Confederazione (competenzamateriale del<strong>la</strong> Confederazione). L'agire in questo ambito costituisce,quale presupposto elementare dell'esistenza dello Stato, una competenza inerente(«inhérent power»). La prassi tende tuttavia a sancire esplicitamente neldiritto costituzionale competenze materiali a favore del<strong>la</strong> Confederazione neicasi in cui determinati settori di compiti re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> sicurezza esterna o internasiano sottoposti ad un disciplinamento durevole (per es. protezione civile [art.22 bis Cost., art. 57 D 96], approvvigionamento economico del Paese [art. 31 biscpv. 3 lett. e Cost., art. 94 cpv. l D 96]).A tenore del capoverso 1 lettera d l'Assemblea <strong>federale</strong> ordina il servizio attivo.In casi urgenti, questo compito spetta al Consiglio <strong>federale</strong>, sempre che l'Assemblea<strong>federale</strong> non sia riunita (art. 77 cpv. 3 LM). Il Consiglio <strong>federale</strong> è tuttaviaobbligato dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> a convocare immediatamente le Camere federalise mobilita in servizio attivo più di 2000 militari o se tale mobilitazione durapresumibilmente più di tre settimane (art. 173 cpv. 4 D 96). Non appena riunita,l'Assemblea <strong>federale</strong> decide se mantenere tale misura. Gli articoli 67 segg. e 76segg. LM precisano l'impiego dell'esercito: in virtù di tali disposizioni le competenzedel Par<strong>la</strong>mento sono ampiamente delegate al Consiglio <strong>federale</strong>.Il capoverso 1 lettera e fonda <strong>la</strong> competenza dell'Assemblea <strong>federale</strong> a decretaremisure per attuare il diritto <strong>federale</strong>. Si rial<strong>la</strong>ccia all'articolo 85 numero8 Cost. che ha un significato autonomo rispetto al numero 7, nel<strong>la</strong> misura incui attribuisce all'Assemblea <strong>federale</strong> <strong>la</strong> competenza di adottare «misure aventiper iscopo ... l'adempimento degli obblighi federali» (esecuzione <strong>federale</strong>, cfr.art. 40 cpv. 2 D 96). In generale, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> conferisce <strong>la</strong> facoltà di prenderemisure d'esecuzione non solo all'Assemblea <strong>federale</strong>, bensì anche al Consiglio<strong>federale</strong>. Giusta l'articolo 174 capoverso 4 D 96 quest'ultimo «prende lemisure necessarie». All'Assemblea <strong>federale</strong> resta in pratica soltanto l'esecuzionemilitare. In casi urgenti, il Consiglio <strong>federale</strong> può agire autonomamenteanche in questo ambito (cfr. art. 102 n. 11 Cost., art. 174 cpv. 4 D 96).Secondo il capoverso 1 lettera /l'Assemblea <strong>federale</strong> è competente per pronunciaresul<strong>la</strong> validità delle iniziative popo<strong>la</strong>ri. Si tratta in primo luogo di verificarese un'iniziativa soddisfi l'esigenza dell'unità del<strong>la</strong> materia e del<strong>la</strong> forma:anche il contenuto di un'iniziativa può metterne in dubbio <strong>la</strong> validità 110 '.Quando è in questione l'unità del<strong>la</strong> materia o del<strong>la</strong> forma di un'iniziativa popo<strong>la</strong>re,<strong>la</strong> competenza dell'Assemblea <strong>federale</strong> scaturisce dall'articolo 121 capo-


versi 3 e 4 Cost. nonché dall'articolo 75 capoverso 1 LDP e dall'articolo 24 capoverso1 LRC. Il diritto scritto non menziona l'eventualità dell'invalidazionedi un'iniziativa popo<strong>la</strong>re dovuta al suo contenuto; <strong>la</strong> prassi dello Stato tuttaviaritiene che anche in questi casi <strong>la</strong> competenza spetti all'Assemblea <strong>federale</strong> 111 '.Se le decisioni delle due Camere divergono e se <strong>la</strong> Camera che ha ammesso <strong>la</strong>validità dell'iniziativa conferma <strong>la</strong> propria decisione, il diritto vigente prescriveche l'iniziativa sia dichiarata valida (art. 24 cpv. 2 LRC).Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione è stato chiesto da un <strong>la</strong>to di assegnare <strong>la</strong> competenzaal Tribunale <strong>federale</strong>, conformemente al progetto di riforma dei dirittipolitici 112 ' e, d'altro <strong>la</strong>to, di prevedere prima del<strong>la</strong> raccolta delle firme unesame preliminare vinco<strong>la</strong>nte delle iniziative da parte del<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong>113 '. Entrambe le proposte non corrispondono tuttavia al vigente dirittocostituzionale e non possono pertanto essere soddisfatte nel quadro del presenteaggiornamento.Il capoverso 1 lettera g conferisce all'Assemblea <strong>federale</strong> <strong>la</strong> competenza in materiadi organizzazione. Da questa lettera è quindi possibile dedurre che <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>non intende per principio creare per singoli organi del<strong>la</strong> Confederazioneun potere d'organizzazione distinto dal<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione ordinariadelle competenze (cfr. anche le osservazioni in merito all'ari. 166 cpv. l D 96).Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione questa disposizione è stata esplicitamentebene accolta 114 ', anche se <strong>la</strong> sua collocazione sistematica ha dato adito inparte ad alcune critiche 115 '. Tenendo conto delle osservazioni del<strong>la</strong> commissionedi esperti sul<strong>la</strong> riforma del Par<strong>la</strong>mento (FF 1996 II 454) abbiamo sostituitoil termine troppo tecnico di «principi» con quello di «linee fondamentali».Il capoverso 1 lettera h attribuisce all'Assemblea <strong>federale</strong> (Camere riunite; cfr.art. 92 Cost., art. 148 cpv. l lett. b D 96) <strong>la</strong> competenza di decidere su conflittidi competenza tra le supreme autorità federali. In questi casi, l'Assemblea <strong>federale</strong>designa tassativamente l'autorità competente, anche qualora essa stessafosse parte in conflitto. La presente competenza è di natura sussidiaria. Se <strong>la</strong>legge prevede altre rego<strong>la</strong>mentazioni per comporre conflitti di competenze,queste sono poziori.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione è stato suggerito di unire questa disposizionecon l'articolo 159 D 96 (alta vigi<strong>la</strong>nza)" 6 '. La decisione su conflitti di competenzarientra tuttavia nell'ambito del<strong>la</strong> giurisdizione e si distingue assai nettamentedall'alta vigi<strong>la</strong>nza (a posteriori), che è prevalentemente di natura politica,sicché tale unione non pare opportuna.Il capoverso 1 lettera i attribuisce all'Assemblea <strong>federale</strong> il diritto di concedere<strong>la</strong> grazia e di decidere amnistie. Amnistia significa rinunciare al perseguimento


penale o all'esecuzione del<strong>la</strong> pena nei riguardi di un certo numero di persone.È una competenza generale del<strong>la</strong> Confederazione ed è applicabile all'intero dirittopenale <strong>federale</strong>. La grazia, invece, è <strong>la</strong> rinuncia all'esecuzione di una penainflitta ad una (determinata) persona. In virtù del Codice penale, <strong>la</strong> grazia èunicamente di competenza dell'Assemblea <strong>federale</strong> se <strong>la</strong> sentenza è stata pronunciatada autorità federali; qualora <strong>la</strong> sentenza sia stata pronunciata daun'autorità cantonale, <strong>la</strong> competenza spetta ai Cantoni. Mentre l'amnistia è decisadalle due Camere separate, <strong>la</strong> grazia necessita <strong>la</strong> deliberazione delle Camereriunite (cfr. art. 92 Cost., art. 148 cpv. 1 lett. e D 96).A tenore del capoverso 2 l'Assemblea <strong>federale</strong> tratta inoltre tutte le questionidi spettanza del<strong>la</strong> Confederazione che non sono attribuite ad altre autorità; <strong>la</strong>proposta formu<strong>la</strong>ta nel<strong>la</strong> procedura di consultazione di far intervenire in questicasi il Consiglio <strong>federale</strong> oltrepassa il mandato d'aggiornamento " 7) . Questocapoverso non deve però essere inteso come una presunzione generale a favoredel<strong>la</strong> competenza dell'Assemblea <strong>federale</strong>. L'autorità competente dev'essereaccertata mediante interpretazione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Oltre al principio costituzionaledel<strong>la</strong> separazione dei poteri occorre tenere conto in partico<strong>la</strong>re diquanto stabilito da altre disposizioni del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Il capoverso 3 sottolinea che il novero delle competenze dell'Assemblea <strong>federale</strong>non è esaustivo (cfr. anche <strong>la</strong> frase introduttiva dell'art. 85 Cost.). Altrenorme costituzionali stabiliscono competenze puntuali (p. es. art. 16 cpv. 4Cost., art. 43 cpv. 3 D 96; art. 37 cpv. 2 Cost., art. 66 cpv. 3 D 96; art. 114 biscpv. 4 Cost., art. 178 cpv. 2 D 96), oppure <strong>la</strong>sciano al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>il compito di attribuire competenze all'Assemblea <strong>federale</strong> (ad es. art. 85 n. 4cpv. 2 Cost., art. 158 cpv. 2 D 96; art. 113 cpv. 2 Cost., art. 177 cpv. 2 D 96).Di massima, <strong>la</strong> legge può conferire all'Assemblea <strong>federale</strong> anche competenzediverse da quelle legis<strong>la</strong>tive, ad esempio competenze che presentano una dimensioneeminentemente politica o che sono comunque di grande portata. Per questeattribuzioni di competenze da parte del<strong>la</strong> legge occorre tuttavia rispettareil principio costituzionale fondamentale del<strong>la</strong> separazione dei poteri. Il Par<strong>la</strong>mentodeve tenere conto delle funzioni tradizionali centrali degli altri organidello Stato, come sancite dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (cfr. le osservazioni in merito alcpv. 2).Capitolo 3: Consiglio <strong>federale</strong> e amministrazione <strong>federale</strong>Sezione 1: Organizzazione e proceduraNel<strong>la</strong> procedura di consultazione si è criticato il fatto che <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazionedel<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong> e dell'amministrazione <strong>federale</strong> figurino, dal puntodi vista sistematico, sullo stesso piano delle direzione dello Stato 118'. D'altrocanto, tuttavia, è stata anche chiesta <strong>la</strong> ripartizione di questa sezione in treparti per dare maggiore risalto all'importanza del<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong> e dell'amministrazione<strong>federale</strong> 119'." 7 >UDC." 8 >PLR." 9 >NHG.378


La Cancelleria <strong>federale</strong> e l'amministrazione <strong>federale</strong> sono subordinate, in misuradifferenziata, al Consiglio <strong>federale</strong> (cfr. art. 175 cpv. l lett. a D 96). Laripartizione del<strong>la</strong> sezione in tre parti potrebbe pertanto dare una falsa caratterizzazionea queste tre istanze nel<strong>la</strong> misura in cui suggerisce, nell'ottica del<strong>la</strong>sistematica, una loro equivalenza di rango. La proposta surriferita potrebbe sìevitare tale equivoco, ma rischierebbe a sua volta di sminuire in definitiva l'importanzadel<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong> e dell'amministrazione <strong>federale</strong>. Questesono infatti più di meri strumenti ausiliari del Consiglio <strong>federale</strong>. Inoltre, ilcancelliere del<strong>la</strong> Confederazione è eletto dal<strong>la</strong> stessa autorità che elegge i membridel Consiglio <strong>federale</strong>.Articolo 162 Consiglio <strong>federale</strong>L'articolo 162 D 96 corrisponde all'articolo 95 Cosi, nonché all'articolo 148capoverso 1 AP 95. La rappresentanza del<strong>la</strong> Svizzera all'estero (art. 148 cpv.2 AP 95) è ora disciplinata nell'articolo 172 capoverso l D 96.La disposizione istituisce il Consiglio <strong>federale</strong> come suprema autorità direttorialeed esecutiva del<strong>la</strong> Confederazione e, pertanto, quale governo dello Stato.A dire il vero, anche l'Assemblea <strong>federale</strong> esercita funzioni governative, ma <strong>la</strong>parte principale di siffatte prerogative spetta al Consiglio <strong>federale</strong>. Il concettodi governo (nel senso di funzione) è una nozione aperta di cui non è possibilefornire una definizione precisa e chiaramente delimitata. La LOA (art. 2 segg.,art. 8) menziona segnatamente le attribuzioni seguenti: seguire l'evoluzione politicae sociale in Svizzera e all'estero; valutare costantemente <strong>la</strong> situazione, determinare<strong>la</strong> politica governativa, fissando obiettivi e strategie (segnatamente lepriorità); curare l'attuazione del<strong>la</strong> politica di governo; scegliere i quadri superioriidonei (nomine); rappresentare <strong>la</strong> Confederazione nel Paese e all'estero;assicurare l'informazione del pubblico; operare a favore dell'unità e del<strong>la</strong> coesionenazionale.L'articolo 162 D 96 sottolinea i due aspetti fondamentali del collegio governativo:in quanto organo direttoriale il Consiglio <strong>federale</strong> prende iniziative ogniqual volta <strong>la</strong> situazione dello Stato lo esiga, anticipa gli eventi, opera in modocreativo, lungimirante e orientato verso il futuro. Nelle sue attività governativenon agisce tuttavia come organo iso<strong>la</strong>to. A prescindere dal suo settore specificodi competenza esso deve poter contare sul<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione di altri organi o delpopolo. Si adopera pertanto a trasmettere gli stimoli necessari e a provocarele dovute decisioni. La nozione di autorità esecutiva suprema si riferisce al<strong>la</strong>sua funzione al<strong>la</strong> testa dell'amministrazione. La <strong>Costituzione</strong> sancisce pertantoil principio di un'unità dell'amministrazione strutturata in modo gerarchico, alcui vertice siede il Governo. Considerata <strong>la</strong> multifunzionalità, <strong>la</strong> pluralità dellestrutture e le dimensioni assunte oggi dall'organizzazione amministrativa nell'operatodello Stato, il Consiglio <strong>federale</strong> esercita una direzione globale dell'amministrazionee a tal fine deve istituire gli adeguati strumenti e processi digestione (cfr. a questo proposito anche l'art. 166 D 96).La <strong>Costituzione</strong> subordina l'assetto organizzativo delle autorità al principiodel<strong>la</strong> separazione dei poteri, senza tuttavia fare di quest'ultimo un dogma.Contrariamente al<strong>la</strong> separazione conseguente dei poteri a livello personale, <strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> non prevede una separazione rigorosa delle funzioni. Assemblea379


<strong>federale</strong> e Consiglio <strong>federale</strong> sono in partico<strong>la</strong>re continuamente chiamati a col<strong>la</strong>boraree a trovare nuove forme di cooperazione. La supremazia del Par<strong>la</strong>mento(cfr. art. 139 cpv. l D 96, art. 71 Cost.) si limita in fondo alle decisionifinali sul<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione, sulle finanze federali e sull'esercizio dell'alta vigi<strong>la</strong>nzapar<strong>la</strong>mentare. Una supremazia par<strong>la</strong>mentare opprimente ed assoluta contraddirebbeal<strong>la</strong> concezione del<strong>la</strong> separazione dei poteri che impronta <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione <strong>la</strong> disposizione è stata sia accolta favorevolmente120 ' sia criticata. È stato ad esempio chiesto che si proibisca esplicitamenteai consiglieri federali di assumere una funzione sopranazionale 121 ', oppureche si introduca una quota per <strong>la</strong> rappresentanza dei due sessi 122 '. Laprima richiesta concerne <strong>la</strong> questione dell'incompatibilità delle funzioni (cfr.art. 134 D 96), <strong>la</strong> seconda va oltre l'attuale diritto costituzionale.L'articolo 162 D 96 trae spunto dall'articolo 95 Cost. del quale offre unanuova formu<strong>la</strong>zione. Si è proceduto ad un'inversione delle nozioni (invece di«suprema autorità esecutiva e direttoriale» si ha ora «suprema autorità direttorialeed esecutiva»). La sequenza dei termini corrisponde al<strong>la</strong> LO A. Il numerodei membri del Consiglio <strong>federale</strong> è disciplinato nell'articolo 163 capoverso 1D 96.Articolo 163 Composizione e elezioneII presente articolo riprende l'articolo 96 Cost. e corrisponde all'articolo 149AP 95.Giusta il capoverso 1 il Consiglio <strong>federale</strong> è composto di sette membri. La proposta,formu<strong>la</strong>ta in diverse varianti nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, di ampliareil Collegio governativo 123 ' oltrepassa il mandato d'aggiornamento, analogamenteal completamento del Collegio con segretari di Stato 124 '. Quest'ultimaproposta contraddice del resto al<strong>la</strong> reiezione del<strong>la</strong> LOGA da parte del sovranoil 9 giugno 1996 (FF 1996 III 851). Anche <strong>la</strong> richiesta di introdurre quotein funzione dei sessi 125 ' non può essere accolta visto che esu<strong>la</strong> dal mandatod'aggiornamento.Il capoverso 2 designa l'organo d'elezione del Consiglio <strong>federale</strong> e il momentodell'elezione. Il Consiglio <strong>federale</strong> è eletto dall'Assemblea <strong>federale</strong> (Camereriunite) per una durata fissa di quattro anni, dopo ogni rinnovo integrale delConsiglio nazionale (art. 135 D 96). In questo modo i periodi amministratividel Consiglio nazionale e del Consiglio <strong>federale</strong> sono sincroni. La prassi interpretail capoverso 2 nel senso che l'elezione si svolge con procedura di voto uninominale(art. 4 del Rego<strong>la</strong>mento dell'Assemblea <strong>federale</strong> (Camere riunite), RS171.12) ns> . L'assunzione del<strong>la</strong> carica non è obbligatoria: l'elezione a consi-


gliere <strong>federale</strong> dev'essere accettata dall'interessato. I membri del Consiglio <strong>federale</strong>sono rieleggibili. La rielezione non è tuttavia tacita, poiché occorre unanuova procedura d'elezione. In caso di non rielezione, l'Assemblea <strong>federale</strong>non è affatto tenuta a fornire spiegazioni. Il mandato di consigliere <strong>federale</strong>non è limitato nel tempo (rielezione con c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di limitazione nel tempo).Non vi sono vie legali per costringere un membro del Consiglio <strong>federale</strong> a presentarele dimissioni nel corso del suo mandato. Tuttavia, dal<strong>la</strong> competenzadell'Assemblea <strong>federale</strong> di eleggere i consiglieri federali si deduce anche <strong>la</strong> competenzaa destituirli qualora vengano meno le condizioni d'eleggibilità o di capacitàad assumere <strong>la</strong> carica (p. es. per motivi di salute). Il dettato costituzionalenon precisa se i membri del Consiglio <strong>federale</strong> possano presentare le dimissioni(mentre sono in carica), rinunciando così al<strong>la</strong> funzione, oppure se debbanoa tal fine presentare una domanda formale di dimissioni all'Assemblea<strong>federale</strong>. La prassi si è sinora accontentata di una dichiarazione di dimissioni.A tenore del capoverso 3 dallo stesso Cantone non può essere eletto più di unmembro del Consiglio <strong>federale</strong>. La legge stabilisce i criteri determinanti per rilevarel'appartenenza cantonale (art. 9 LGar). Il limite imposto dal<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong>cantonale è stato contestato più volte 127 ' perché ritenuto obsoleto. Anchel'Assemblea <strong>federale</strong> si è occupata del<strong>la</strong> questione in diverse occasioni. Nel dicembre1995 il Consiglio nazionale ha differito provvisoriamente 128 ' l'esame diuna corrispondente iniziativa par<strong>la</strong>mentare del<strong>la</strong> sua Commissione delle istituzionipolitiche. Per il resto, all'elezione del Consiglio <strong>federale</strong> si applicano lemedesime condizioni d'eleggibilità che per l'elezione del Consiglio nazionale(cfr. art. 133 D 96). Ne risulta che nell'ambito del presente aggiornamento nonè possibile sancire espressamente un'adeguata rappresentanza delle regionilinguistiche I29) .L'articolo 163 D 96 corrisponde all'articolo 96 Cost. Le incompatibilità sonodisciplinate dall'articolo 134 D 96. Il disegno non riprende <strong>la</strong> disposizione dell'articolo96 capoverso 3 Cost 130) , secondo <strong>la</strong> quale i posti divenuti vacantisono surrogati nel<strong>la</strong> prossima sessione dell'Assemblea <strong>federale</strong> per il resto delmandato. Tale disposizione è ovvia. L'articolo 99 Cost. disciplina il diritto incontestatodei membri del Consiglio <strong>federale</strong> di ricevere un onorario. A dire ilvero, tuttavia, <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione d'esecuzione 131 ' non si basa sull'articolo 99Cost., bensì sul<strong>la</strong> competenza legis<strong>la</strong>tiva prevista dall'articolo 85 numero 3Cost., <strong>la</strong> quale discende a sua volta dall'articolo 161 capoverso 1 lettera g D96 (cfr. ivi); si può pertanto rinunciare a riprendere nel D 96 l'articolo 99 Cost.Articolo 164 PresidenzaL'articolo 164 D 96 corrisponde all'articolo 98 Cost. e all'articolo 150 AP 95.


Il capoverso 1, combinato con il capoverso 2, stabilisce che il presidente del<strong>la</strong>Confederazione non è né il capo dello Stato e neppure il capo del governo. Eglinon dispone di prerogative materiali di direzione, non può emanare direttivedi governo o impartire istruzioni ai colleghi dell'esecutivo. A tenore del capoverso1 egli presiede il Consiglio <strong>federale</strong>. Considerato il principio del<strong>la</strong> collegialità(cfr. art. 165 D 96), che pone i membri su un piede di uguaglianza inseno al Consiglio <strong>federale</strong>, <strong>la</strong> posizione del presidente del<strong>la</strong> Confederazione èquel<strong>la</strong> di un primus inter pares. La LOA definisce concretamente le funzionidel presidente: egli dirige il Consiglio <strong>federale</strong> (direzione del<strong>la</strong> procedura e degliaffari del Collegio), prende le decisioni presidenziali (in caso d'urgenza con approvazionea posteriori da parte del Collegio, oppure per affari di esigua importanza),rappresenta il governo in Svizzera e all'estero e cura i contatti coni Cantoni. Il capoverso 1 non dice nul<strong>la</strong> sul<strong>la</strong> funzione del vicepresidente delConsiglio <strong>federale</strong> (cpv. 2). La legge lo designa come supplente del presidentedel<strong>la</strong> Confederazione e rende possibile anche <strong>la</strong> delega di talune decisioni presidenziali(cfr. art. 24 LOA).Secondo il capoverso 2 l'Assemblea <strong>federale</strong> (Camere riunite) elegge ogni announ presidente e un vicepresidente fra i membri del Consiglio <strong>federale</strong>, per unmandato di un anno.Il capoverso 3 esclude <strong>la</strong> rielezione immediata del presidente e del vicepresidente;è parimenti esclusa l'elezione del presidente uscente a vicepresidente. Ildiritto costituzionale erige dunque barriere istituzionali a tute<strong>la</strong> dell'equilibriodel sistema collegiale. Tali barriere intendono contenere il potere presidenzialeaffinchè non si concentri di fatto in una so<strong>la</strong> persona o in un gruppo di personein seno al Consiglio <strong>federale</strong>. La prassi elettorale del XX secolo (contrariamentea quel<strong>la</strong> del secolo precedente) ha adottato un rigoroso principio di rotazioneper occupare <strong>la</strong> carica di presidente del<strong>la</strong> Confederazione. Non vi è tuttaviaalcun obbligo costituzionale in tal senso. Anche l'esigenza di esercitare <strong>la</strong>carica di vicepresidente nell'anno precedente quello del<strong>la</strong> presidenza non risultada una prescrizione del diritto costituzionale.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione è stato sollecitato da più parti un potenziamentodel<strong>la</strong> presidenza del<strong>la</strong> Confederazione. Si è in partico<strong>la</strong>re proposto l'istituzionedi un dipartimento presidenziale e di prolungare il mandato del presidentea quattro anni 132). Siffatte proposte esu<strong>la</strong>no evidentemente dal mandatod'aggiornamento. Per <strong>la</strong> stessa ragione non è possibile abrogare nell'ambito delpresente aggiornamento il divieto di rielezione diretta (cpv. 3) 133) .Articolo 165 Principio collegiale e dipartimentaleL'articolo 165 D 96 corrisponde all'articolo 103 Cost. e all'articolo 151 AP 95.Il capoverso 1 si rial<strong>la</strong>ccia materialmente all'articolo 162 D 96 e unisce i membridel Consiglio <strong>federale</strong>, equiparati giuridicamente e materialmente, in un organogovernativo collegiale. Quest'ultimo e<strong>la</strong>bora una volontà politica comunee si presenta come organo collettivo unito (unità d'azione e di responsabilità).Il Consiglio <strong>federale</strong> è pertanto più di una semplice conferenza dei capi di di-132) PEV, SES, 4 privati.SO.382


partimento: è un organo di governo che delibera e agisce collegialmente. Nelsuo seno e<strong>la</strong>bora <strong>la</strong> politica di governo (cfr. art. 168 D 96) e assicura <strong>la</strong> direzioneglobale dell'amministrazione (cfr. art. 166 cpv. l D 96). Strettamente connessoal principio del<strong>la</strong> collegialità è il principio dipartimentale (cfr. a questoproposito art. 166 cpv. 2 D 96): i membri del Consiglio <strong>federale</strong> sono contemporaneamentemembri del governo e capi di un dipartimento. Così combinati,i due principi sono posti in virtù del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in un permanente rapportodi tensione. Il principio dipartimentale vi assume del resto un significato partico<strong>la</strong>ree costituisce, a cospetto del<strong>la</strong> molteplicità e complessità dei compiti aiquali deve far fronte lo Stato moderno, un presupposto necessario per il buonfunzionamento del sistema collegiale: consente infatti all'esecutivo di ripartireadeguatamente il disbrigo degli affari. I dipartimenti preparano gli affari all'indirizzodel Collegio ed eseguono le decisioni di quest'ultimo; evadono tuttaviaautonomamente <strong>la</strong> maggior parte degli affari amministrativi. Il capoverso 1 sottolineanondimeno <strong>la</strong> preponderanza normativa del principio collegiale nonchél'obbligo per ogni membro del Consiglio <strong>federale</strong> di accordare <strong>la</strong> priorità al<strong>la</strong>sua qualità di membro del Collegio governativo (cfr. anche art. 26 LOA).Il capoverso 2 sottolinea quanto precede prescrivendo che, per <strong>la</strong> preparazionee l'esecuzione, gli affari del Consiglio <strong>federale</strong> sono ripartiti fra i singoli membriper dipartimento. Le decisioni fondamentali concernenti questioni re<strong>la</strong>tiveal<strong>la</strong> condotta dello Stato sono e<strong>la</strong>borate dal Consiglio <strong>federale</strong> in una prospettivacollegiale globale e sono poi adottate nel plenum. Il medesimo principioè applicabile anche agli affari di minore importanza che hanno assunto unaportata politica in virtù di determinate circostanze (cfr. FF 1993 III 846 e 850seg.).Il capoverso 3 prevede <strong>la</strong> possibilità di delegare determinati affari per il disbrigodefinitivo ai dipartimenti o a unità amministrative loro subordinate. Lariserva del rispetto del<strong>la</strong> protezione giuridica intende evitare che <strong>la</strong> protezionegiuridica degli interessati ne risulti pregiudicata. L'autorità di ricorso competente(cfr. art. 175 cpv. 1 lett, d, 177 cpv. 2 e 178 cpv. l D 96) è determinatadal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>. Le disposizioni d'esecuzione disciplinano <strong>la</strong> delegadel<strong>la</strong> competenza come segue: in virtù dell'articolo 61 capoverso 2 LOA il Consiglio<strong>federale</strong> designa gli affari che intende delegare ai dipartimenti o ai serviziloro subordinati 134'. Inoltre, norme di delega si trovano anche in leggi speciali.L'articolo 42 capoverso 1 bis LOA stabilisce che le incombenze dell'amministrazione<strong>federale</strong> sono trasferite per legge al dipartimento competente, nel<strong>la</strong>misura in cui si tratti di decisioni che secondo <strong>la</strong> legge sull'organizzazione giudiziariasono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo (cosiddetto automatismodi delega). La pratica amministrativa consente un'ampia delega: dimassima il Consiglio <strong>federale</strong> può pure delegare le competenze espressamenteconferitegli dal<strong>la</strong> legge. La so<strong>la</strong> limitazione assoluta concerne le sue attribuzioninel settore centrale del<strong>la</strong> direzione dello Stato (cfr. sopra).L'articolo 165 D 96 corrisponde all'articolo 151 AP 95 ed è assai affine all'articolo103 Cost. di cui propone una nuova formu<strong>la</strong>zione. Il disposto dell'articolo100 Cost., che fissa il quorum per le deliberazioni del Consiglio <strong>federale</strong>, è sufl34)Cfr. ordinanza sul<strong>la</strong> delega di competenze, RS 172.011383


ficientemente sancito a livello di legge (art. 14 LOA), per cui si può rinunciarea riprenderlo nel presente disegno.Articolo 166 Amministrazione <strong>federale</strong>L'articolo 166 D 96 corrisponde agli articoli 102 numero 12 e 103 capoversoI primo periodo Cost. Il diritto costituzionale in vigore prevede inoltre espressamentein diversi settori <strong>la</strong> possibilità di avvalersi del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione di privatiper l'esecuzione di compiti federali (art. 32 cpv. 3, 34ter cpv. 4, 34 qualercpv. 2, 34 quinquies cpv. 5 e 34 novies cpv. 5 Cost.). Il capoverso 3 costituisce unaggiornamento generale di queste disposizioni. L'articolo 166 D 96 riprendel'articolo 152 AP 95.II capoverso 1 primo perìodo affida al Consiglio <strong>federale</strong> <strong>la</strong> direzione dell'amministrazione<strong>federale</strong>. Il Consiglio <strong>federale</strong> è quindi responsabile del<strong>la</strong> gestionecomplessiva dell'amministrazione. Esso porta ugualmente <strong>la</strong> responsabilitàdi un adempimento dei compiti conforme agli obiettivi fissati. Deve provvedereaffinchè l'amministrazione esegua i suoi compiti secondo i principi del<strong>la</strong>legalità, dell'efficacia e del<strong>la</strong> redditività. È tenuto a sorvegliare l'istituzione distrumenti e procedimenti di gestione, a far sì che siano adeguati e rispettinol'ampiezza e <strong>la</strong> multifunzionalità dell'odierna amministrazione <strong>federale</strong>.Il capoverso 1 secondo periodo fornisce <strong>la</strong> base costituzionale dell'organizzazionedell'amministrazione <strong>federale</strong>, con il Consiglio <strong>federale</strong> al suo vertice.Questa disposizione può essere invocata per riservare il potere d'organizzazionedel Consiglio <strong>federale</strong>. Infatti, nel<strong>la</strong> misura in cui non se ne sia già incaricatoil legis<strong>la</strong>tore, spetta al Consiglio <strong>federale</strong> provvedere per l'organizzazione adeguata(cfr. a questo proposito il commento ad art. 161 cpv. l lett. g D 96).Il capoverso 2 prevede <strong>la</strong> strutturazione dell'amministrazione <strong>federale</strong> in dipartimenti.Ogni membro del Consiglio <strong>federale</strong> dirige individualmente almeno undipartimento. La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> non prevede ministri senza portafoglio.Membri del collegio governativo e capi di dipartimento al tempo stesso, i consiglierifederali hanno un doppio statuto. La loro responsabilità s'artico<strong>la</strong> di conseguenza.Il Consiglio <strong>federale</strong>, in quanto organo collettivo, risponde dell'esecuzionedei compiti del collegio governativo; <strong>la</strong> responsabilità dei suoi membriè intera e solidale. Ogni consigliere <strong>federale</strong> assume inoltre <strong>la</strong> responsabilità politicadel<strong>la</strong> gestione del proprio dipartimento.Il capoverso 3 autorizza il legis<strong>la</strong>tore ad affidare compiti del<strong>la</strong> Confederazionea organizzazioni che si trovano al di fuori dei servizi dipartimentali dell'amministrazionegenerale. Esso permette di conferire una grande autonomia a specificheunità amministrative, di separare tali unità o di affidare l'esecuzione dicompiti statali a organizzazioni ad economia mista o di diritto privato (cfr. art.42 cpv. 2 LOA). In questo modo copre in partico<strong>la</strong>re anche <strong>la</strong> possibilità di farcapo a privati per l'esecuzione in generale, come già oggi puntualmenteprevisto 135) . La protezione giuridica non va garantita nel solo ambito del<strong>la</strong> delegadi affari del Consiglio <strong>federale</strong> ai dipartimenti o alle unità amministrativeloro subordinate (cfr. art. 165 cpv. 3 D 96) ma anche, per analogia, nell'ambito135) Ciò corrisponde al diritto costituzionale in vigore. Cfr. Eichenberger, CommentarioCost., art. 102, marg. 181.384


del<strong>la</strong> decentralizzazione di incarichi amministrativi del<strong>la</strong> Confederazione.Quanto precede è ovvio e non occorre pertanto farne esplicita menzione.La formu<strong>la</strong>zione dell'articolo 152 capoverso 3 AP 95 è stata criticata nel<strong>la</strong> proceduradi consultazione, da un <strong>la</strong>to perché troppo estensiva 136 ' e, dall'altro,perché troppo restrittiva 137 '. Secondo il diritto costituzionale in vigore, occorreuna base legale formale per attribuire incarichi del<strong>la</strong> Confederazione a personeo organizzazioni esterne all'amministrazione <strong>federale</strong> (centrale). Tuttavia, unacerta flessibilità può essere ottenuta mediante delega legis<strong>la</strong>tiva (cfr. art. 42 cpv.2 LOA, art. 154 cpv. 2 D 96). In ogni caso, il Consiglio <strong>federale</strong> - suprema autoritàdirettoriale ed esecutiva del<strong>la</strong> Confederazione - beneficia di una riserva chegli permette di sorvegliare e di intervenire (cfr. art. 175 cpv. l lett. a D 96) 138) .A tale riguardo, conferire incarichi del<strong>la</strong> Confederazione a privati senza prevedereuna vigi<strong>la</strong>nza da parte del Consiglio <strong>federale</strong>, come chiesto nel<strong>la</strong> proceduradi consultazione 139 ', rappresenta un'innovazione rispetto al<strong>la</strong> vigente situazionegiuridica e esu<strong>la</strong> di conseguenza dal mandato di aggiornamento.L'articolo 166 D 96 s'ispira agli articoli 102 numero 12 e 103 capoverso 1Cost.; ne presenta un nuovo tenore redazionale in una unica disposizione. Ilcapoverso 3 non figura esplicitamente nel testo attuale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, prescindendodal ricorso a privati per l'esecuzione che è sancito in modo puntuale(art. 32 cpv. 4, 34 ter cpv. 4, 34quater cpv. 2, 34quinquies cpv. 5 e 34 novies cpv. 5Cost.). La possibilità prevista dall'articolo 104 Cost. di fare appello a specialistiè sufficientemente sancita a livello legis<strong>la</strong>tivo (art. 40 LOA). Una specialerego<strong>la</strong>mentazione nel D 96 non è dunque necessaria.Articolo 167 Cancelleria <strong>federale</strong>L'articolo 167 D 96 aggiorna l'articolo 105 Cost. e corrisponde all'articolo 153AP 95.Il capoverso 1 definisce posizione e funzione del<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong>. Questanon assicura soltanto il segretariato del Consiglio <strong>federale</strong>; è piuttosto il servizioche funge da stato maggiore generale del Governo. In tale qualità, esplicaper l'organo di governo le diverse funzioni d'informazione, pianificazione, preparazione,organizzazione, coordinamento e controllo che le sono attribuite. Ildiritto costituzionale non esclude che al<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong> possano essereattribuite anche altre funzioni di stato maggiore (come ad es. il controllo dell'eserciziodei diritti politici). È pure ammissibile ricorrere ad altri servizi di statomaggiore non aggregati al<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong>.Per quanto concerne il segretariato dell'Assemblea <strong>federale</strong> (cfr. art. 146 D 96),<strong>la</strong> pratica ha portato a una separazione materiale. Ai compiti amministrativiper l'Assemblea <strong>federale</strong> e le sue commissioni provvedono i Servizi del Par<strong>la</strong>mento.Benché formalmente sottoposti al<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong>, tali servizisono, per quanto concerne l'adempimento dei loro compiti, indipendenti dalConsiglio <strong>federale</strong> e dal<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong>.136) FVÖV.'"> BE.138 > Eichenberger, Commentario Cost., art. 95, marg. 39 seg.; art. 102, marg. 183.139 > PLR.13 Foglio <strong>federale</strong>. 80° anno. Voi. I 385


Secondo il capoverso 2, <strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong> è diretta dal cancelliere del<strong>la</strong>Confederazione. Il ruolo del capo del<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong> nei confronti delConsiglio <strong>federale</strong> è precisato dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione (LOA): consiglia e sostiene ilConsiglio <strong>federale</strong> e il presidente del<strong>la</strong> Confederazione, del quale è in qualchemodo <strong>la</strong> mano destra. In considerazione dell'avvicendamento annuale del<strong>la</strong>presidenza, il cancelliere assicura <strong>la</strong> continuità nel<strong>la</strong> gestione degli affari delConsiglio <strong>federale</strong>. Fanno parte delle sue attribuzioni in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> pianificazionee <strong>la</strong> coordinazione a livello governativo, <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> preparazionee all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio <strong>federale</strong>, l'e<strong>la</strong>borazionedei rapporti sulle direttive del<strong>la</strong> politica di Governo e sul<strong>la</strong> gestione degli affari,<strong>la</strong> consulenza per <strong>la</strong> direzione e funzioni di sorveglianza, il sostegno per le re<strong>la</strong>zionicon l'Assemblea <strong>federale</strong>, l'informazione esterna e interna. Il capoverso2 sottolinea inoltre <strong>la</strong> legittimazione del cancelliere del<strong>la</strong> Confederazione nel<strong>la</strong>funzione di sostegno del Consiglio <strong>federale</strong> che va ben oltre gli aspetti puramentetecnici e amministrativi. È eletto per un quadriennio (art. 135 D 96) dall'Assemblea<strong>federale</strong>, contemporaneamente ai membri del Consiglio <strong>federale</strong>.L'articolo 167 D 96 corrisponde all'articolo 105 Cost. in una nuova veste redazionale.L'articolo 105 capoversi 3 e 4 Cost. concerne disposizioni che risultanoda altri disposti costituzionali (sorveglianza [cpv. 3]: art. 102 n. 15 Cost.; organizzazioneriservata al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione [cpv. 4]: art. 85 n. l e 2 Cost.). Questi dispostisono ripresi negli articoli 175 capoverso 1 lettera a e 161 capoverso 1 letterag D 96. Nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> dissociazione deiServizi del Par<strong>la</strong>mento dal<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong> è stata richiesta da piùparti 140'. Questa proposta corrisponde all'iniziativa par<strong>la</strong>mentare per <strong>la</strong> riformadel Par<strong>la</strong>mento del<strong>la</strong> Commissione delle istituzioni politiche del Consiglionazionale (cfr. a questo proposito i commenti all'ar. 146 D 96).Sezione 2: CompetenzeArticolo 168 Politica governativaL'articolo 168 D 96 corrisponde all'articolo 102 Cost., in partico<strong>la</strong>re al numero1, nonché all'articolo 154 AP 95. La formu<strong>la</strong>zione del capoverso 2 si ispira all'articolo97 lettera h AP 77.Nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione sono state formu<strong>la</strong>te diverse propostedi complemento, di cui si è parzialmente tenuto conto altrove nel D 96.Il principio dello sviluppo sostenibile 141) è stato ad esempio integrato nell'articolosullo scopo (art. 2 D 96). Il richiesto sgravio del Consiglio <strong>federale</strong> daicompiti giudiziari 142) può essere realizzato a livello legis<strong>la</strong>tivo sul<strong>la</strong> base dell'articolo175 capoverso 1 lettera d D 96 che è stato ripreso dall'AP 95 senzamodifiche. Altre proposte, come per esempio il rafforzamento del Consiglio<strong>federale</strong> 143', sono rimaste lettera morta perché andavano al di là del diritto costituzionalevigente.140 SES, nove privati.Verdi, G-SG, G-ZH, G-AG, ABN, FFU, SANE, MEJ.142 > FSA.143 >Tre privati.386


Il capoverso 1 attribuisce al Consiglio <strong>federale</strong> <strong>la</strong> responsabilità di determinare<strong>la</strong> politica di governo nonché <strong>la</strong> pianificazione e il coordinamento delle attivitàstatali, rial<strong>la</strong>cciandosi allo statuto di autorità direttoriale del<strong>la</strong> Confederazioneconferitagli dal diritto costituzionale (art. 162 D 96). Tale incombenza è giàoggi definita in dettaglio dal<strong>la</strong> legge (cfr. art. 3 LOA) che concretizza l'articolo102 numero 1 Cost. Secondo questa disposizione il Consiglio <strong>federale</strong> dirige gliaffari federali. La nozione di direzione corrisponde a quel<strong>la</strong> degli articoli 95Cost. rispettivamente 162 D 96 e crea <strong>la</strong> competenza generale d'assumere lefunzioni governative. La direzione deve attenersi alle leggi e ai decreti federali.Esercitando le funzioni direttive, il Consiglio <strong>federale</strong> deve pertanto conformarsia tali atti legis<strong>la</strong>tivi. L'onere così formu<strong>la</strong>to è un obbligo di conformarsi,non però un obbligo d'agire, e non vieta al Consiglio <strong>federale</strong> di divenire operantesenza esplicita base in leggi o decreti federali. La legis<strong>la</strong>zione non permettein effetti di esprimere tutta <strong>la</strong> portata (ad es. temporale o tematica) del<strong>la</strong>funzione direttiva che, per essere svolta con efficacia, deve assumere altre dimensioni.La LOA enumera in partico<strong>la</strong>re le seguenti incombenze governative:pianificazione periodica (direttive del<strong>la</strong> politica di governo) e re<strong>la</strong>tiva attuazione,valutazione costante del<strong>la</strong> situazione, definizione degli obiettivi, coordinamentoa livello governativo.Il capoverso 2 obbliga il Consiglio <strong>federale</strong> a informare sul<strong>la</strong> sua attività, sempreche non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. Nell'ambitodel<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> disposizione è stata espressamenteben accolta I44) ma anche definita indegna del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> 145) . Già oggi governoe amministrazione sono tenuti a informare il pubblico sugli obiettivi, lebasi decisionali e i risultati delle loro attività (cfr. art. 8 LOA). L'informazionedev'essere tempestiva e completa. A tale riguardo, l'estensione del<strong>la</strong> disposizionea una completa politica di comunicazione 146 ', rivendicata in proceduradi consultazione, non può però essere ritenuta un semplice aggiornamento. Laformu<strong>la</strong>zione di questa disposizione conferisce al Consiglio <strong>federale</strong> il mandatodi rendere trasparente <strong>la</strong> sua attività senza tuttavia omettere i punti di vistadel<strong>la</strong> protezione dei dati 147 ' o di altri interessi preponderanti.Per l'attività del Consiglio <strong>federale</strong> e dell'amministrazione vale attualmente ilprincipio del<strong>la</strong> confidenzialità con riserva di pubblicità. La transizione al principiodel<strong>la</strong> pubblicità con riserva di confidenzialità potrebbe rappresentare unanovità rispetto all'articolo 168 capoverso 2 D 96. Governo e amministrazionesarebbero in tal modo obbligati a una politica d'informazione più attiva e aicittadini sarebbero d'altronde garantiti determinati diritti di consultazione.Una corrispondente variante dell'articolo 154 capoverso 2 AP 95 ha comunquedato luogo a opinioni contrastanti 148 ' nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione.


Articolo 169 Partecipazione agli affari par<strong>la</strong>mentariL'articolo 169 D 96 corrisponde all'articolo 101 nonché all'articolo 102 numero4 Cost. La disposizione riprende con modifiche redazionali i capoversi 2 e 3dell'articolo 155 AP 95; <strong>la</strong> procedura di consultazione disciplinata dal capoverso1 dell'articolo 155 AP 95 è ora retta da una specifica disposizione (cfr.138 D 96) I49) . Nel contempo, il titolo del<strong>la</strong> norma è stato adattato al suonuovo contenuto. La disposizione contemp<strong>la</strong> <strong>la</strong> preparazione degli affari par<strong>la</strong>mentaricome anche <strong>la</strong> posizione del Consiglio <strong>federale</strong> e del cancelliere del<strong>la</strong>Confederazione nel<strong>la</strong> procedura par<strong>la</strong>mentare. Il nuovo titolo, «Partecipazioneagli affari par<strong>la</strong>mentari», pare pertanto opportuno.Secondo il capoverso 1, il Consiglio <strong>federale</strong> sottopone all'Assemblea <strong>federale</strong>proposte in merito a modifiche costituzionali, leggi federali e decreti federali.Nel contesto costituzionale questa competenza fa parte delle norme nodali checaratterizzano il nostro sistema di governo. Il Governo ottiene così <strong>la</strong> possibilitàdi una vasta e globale partecipazione all'e<strong>la</strong>borazione del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione. IlConsiglio <strong>federale</strong> può sottoporre all'Assemblea <strong>federale</strong> disegni di leggi e didecreti, di propria iniziativa o in seguito a interventi par<strong>la</strong>mentari (mozione,postu<strong>la</strong>to; art. 22 seg. LRC).La preparazione di un progetto legis<strong>la</strong>tivo si svolge per l'essenziale nell'amministrazione.Resta tuttavia compito del Governo fissare all'amministrazione gliscopi e l'ambito del progetto e prendere importanti decisioni durante l'e<strong>la</strong>borazionedi quest'ultimo. La preparazione del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione non è a dire il verodi competenza unica del Consiglio <strong>federale</strong> (cfr. p. es. l'iniziativa par<strong>la</strong>mentare).Al contrario, senza coinvolgimento del Governo <strong>la</strong> realizzazione di progettilegis<strong>la</strong>tivi si rive<strong>la</strong> anzi impossibile dal profilo giuridico (art. 21 quater cpv.4 e art. 65 bis segg. LRC) come da quello pratico-politico. I preavvisi del Consiglio<strong>federale</strong> all'Assemblea <strong>federale</strong>,o ai Cantoni (cfr. art. 102 n. 4 Cost.) 150 'sono importanti nel<strong>la</strong> pratica in primo luogo per quanto concerne i pareri sulleiniziative par<strong>la</strong>mentari e i progetti di messaggi re<strong>la</strong>tivi alle iniziative popo<strong>la</strong>ri.La prassi statuale autorizza il Consiglio <strong>federale</strong> a pronunciarsi su tutti gli oggettipar<strong>la</strong>mentari di rilievo. Sono invece più rari i pareri all'attenzione deiCantoni, generalmente sostituiti da consultazioni informali.Il capoverso 2 conferisce ai membri del Governo nonché al cancelliere del<strong>la</strong>Confederazione <strong>la</strong> possibilità di accedere ai dibattiti par<strong>la</strong>mentari nonché il dirittodi paro<strong>la</strong> e quello di presentare proposte. I due poteri possono così incontrarsie cooperare in dialogo diretto. Il diritto di partecipare alle deliberazioniè accompagnato dall'obbligo di prendervi parte. Quanti e quali membri delConsiglio <strong>federale</strong> debbano essere presenti è una questione che <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>la</strong>scia aperta. I dettagli sono esaurientemente disciplinati dagli articoli 65 b ' ssegg. LRC 15 ".


Il summenzionato diritto di fare proposte si distingue dal diritto di proposta0 d'iniziativa del Consiglio <strong>federale</strong> in quanto collegio, sancito dal capoverso1 nonché dall'articolo 102 numero 4 Cost. Tale diritto non autorizza l'introduzionedi nuovi temi in occasione dei dibattiti par<strong>la</strong>mentari, ma soltanto interventisugli oggetti già pendenti. Esso compete a ogni membro del Consiglio <strong>federale</strong>e fornisce <strong>la</strong> possibilità d'intervenire sullo svolgimento dei dibattiti, presentandonuove proposte di soluzione. Esercitando il loro diritto formalmenteautonomo di proposta, i membri del Consiglio <strong>federale</strong> sono ugualmente vinco<strong>la</strong>tidal principio di collegialità. Le loro proposte non devono essere contrarieal<strong>la</strong> volontà collegiale, devono anzi conformarsi al senso e allo spirito di talevolontà.L'articolo 169 D 96 aggiorna gli articoli 101 nonché 102 numero 4 Cost. Il dirittodi paro<strong>la</strong> e di proposta del cancelliere del<strong>la</strong> Confederazione non è contenutoesplicitamente nel<strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong>; comunque, secondo l'articoloquater LRQ il cancelliere del<strong>la</strong> Confederazione rappresenta gli affari del<strong>la</strong>Cancelleria <strong>federale</strong> nell'ambito delle commissioni par<strong>la</strong>mentari e delle deliberazionidelle Camere.Articolo 170 Competenze normative ed esecuzioneL'articolo 170 D 96 corrisponde all'articolo 102 numero 5 Cost. e all'articolo156 AP 95.Il capoverso 1 conferisce al Consiglio <strong>federale</strong> <strong>la</strong> competenza di emanare normedi diritto mediante ordinanza nell'ambito di abilitazioni costituzionali o legis<strong>la</strong>tive.Si tratta in generale del potere del Consiglio <strong>federale</strong> d'adottare disposizionilegis<strong>la</strong>tive. Occorre, in funzione del loro fondamento giuridico, distingueretra le ordinanze indipendenti che trovano fondamento direttamente nel<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> e le ordinanze dipendenti - nel<strong>la</strong> pratica sono <strong>la</strong> stragrande maggioranza- che si basano su una c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di delega contenuta in una legge <strong>federale</strong>o in un decreto, <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale. Fra le ordinanze indipendentidel Consiglio <strong>federale</strong> figurano in partico<strong>la</strong>re anche ordinanze d'esecuzionee ordinanze amministrative, nonché per esempio le ordinanze sul transitoalpino (cfr. ad es. art. 36 sexies cpv. 2 Cost.; art. 68 cpv. 2 D 96), sul<strong>la</strong>tute<strong>la</strong> degli interessi esteri (art. 172 cpv. 3 D 96) e sul<strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> sicurezzainterna ed esterna (art. 173 cpv. 3 D 96). Molto più comuni sono peròle disposizioni legali che conferiscono al Consiglio <strong>federale</strong> <strong>la</strong> competenza d'emanarenorme legis<strong>la</strong>tive che vanno oltre una semplice rego<strong>la</strong>mentazione d'esecuzione;così l'esecutivo assume, in un certo modo, una competenza del legis<strong>la</strong>tore.Le condizioni e i limiti del<strong>la</strong> delega legis<strong>la</strong>tiva 152' sono disciplinati dall'articolo154 capoverso 2 D 96 in stretto riferimento al<strong>la</strong> pratica delle autorità.Il capoverso 2 conferisce al Consiglio <strong>federale</strong> <strong>la</strong> competenza in merito all'esecuzionedi leggi, decreti dell'Assemblea <strong>federale</strong> e decisioni dei tribunali. L'esecuzionecomprende in primo luogo l'applicazione extra-giudiziaria del diritto(applicazione in un caso individuale concreto di una norma giuridica generaleed astratta), ma anche altre attività statali che non si limitano al<strong>la</strong> so<strong>la</strong> applicazionedel diritto (atti materiali, uso del potere discrezionale, legis<strong>la</strong>zione d'ese-I52 >FSA.389


cuzione, atti amministrativi di cooperazione informale). Per quanto concernele decisioni dei tribunali, applicazione è sinonimo d'esecuzione del<strong>la</strong> sentenza.La legge (OG) affida per lo più ai Cantoni l'esecuzione delle decisioni del Tribunale<strong>federale</strong>. In caso d'esecuzione imperfetta è dato ricorso al Consiglio <strong>federale</strong>.Quest'ultimo potrebbe anche intervenire di propria iniziativa, nell'ambitodel<strong>la</strong> sorveglianza <strong>federale</strong> basata sull'articolo 102 numero 2 Cost. (cfr.commento ad art. 174 D 96). In certi settori giuridici (diritto sull'esecuzione eil fallimento), anche il Tribunale <strong>federale</strong> assume competenze normative.Nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione, è stato chiesto un maggiore coinvolgimentodei Cantoni nel<strong>la</strong> procedura d'e<strong>la</strong>borazione delle ordinanze enell'esecuzione 153'. Per ragioni di sistematica, abbiamo reputato inopportuna<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione di tale esigenza nell'articolo 170 D 96. Nel<strong>la</strong> misura in cuicorrispondeva all incarioco di aggiornamento, <strong>la</strong> richiesta è stata presa in considerazionenel nuovo articolo 36 D 96.L'articolo 170 D 96 aggiorna, riformu<strong>la</strong>ndone l'insoddisfacente struttura, l'articolo102 numero 5 Cost' 54) . Il capoverso 1 crea, secondo un principio solidamenteancorato nel diritto costituzionale materiale, una nuova base costituzionaleche attribuisce esplicitamente al Consiglio <strong>federale</strong> <strong>la</strong> competenza di emanarenorme di diritto mediante ordinanza e consacra esplicitamente <strong>la</strong> competenzadi emanare ordinanze d'esecuzione implicitamente riconosciuta alConsiglio <strong>federale</strong> dall'articolo 102 numero 5 Cost. L'articolo 170 capoverso2 D 96 non ha ripreso invece <strong>la</strong> competenza re<strong>la</strong>tiva all'esecuzione delle «transazionie dei giudizi arbitramentali» in controversie tra i Cantoni sancita dall'articolo102 numero 5 Cost., al quale resta soltanto un valore storico.Si è deciso di rinunciare a riprendere espressamente <strong>la</strong> competenza del Consiglio<strong>federale</strong> di emanare ordinanze d'esecuzione di cui all'articolo 156 capoverso2 secondo periodo AP 95. Tale rinuncia al dualismo delle ordinanze disostituzione e di esecuzione, rivendicata anche nell'ambito del<strong>la</strong> procedura diconsultazione 155 tiene conto del fatto che i due tipi di ordinanza sono praticamenteimpossibili da distinguere nel<strong>la</strong> pratica. La competenza del Consiglio<strong>federale</strong> di emanare ordinanze d'esecuzione si fonda sull'articolo 170 capoversol D 96 156) .Articolo 171 Attribuzioni finanziarieL'articolo 171 D 96 corrisponde all'articolo 102 numero 14 Cost. nonché all'articolo157 AP 95.Questa disposizione incarica il Consiglio <strong>federale</strong> di e<strong>la</strong>borare il piano finanziarioe il progetto di preventivo, di allestire il consuntivo del<strong>la</strong> Confederazionenonché di provvedere a una corretta gestione finanziaria. Senza privare il Consiglio<strong>federale</strong> delle prerogative elementari in materia di direzione e di sorveglianza,<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> ammette comunque una certa decentralizzazione del-153 > CgC, ZH, AG, VS.154 >FSA.'"> PLR.l56) Cfr. a tale proposito Eichenberger, Commentario Cost., art. 102, marg. 85; GeorgMüller, Commentario Cost., art. 89 cpv. 1, marg. 24 segg., 37.390


l'amministrazione delle finanze per determinati servizi autonomi (ad es. PTT,FFS, INSAI).La stretta col<strong>la</strong>borazione tra Consiglio <strong>federale</strong> e Assemblea <strong>federale</strong> trovaespressione in partico<strong>la</strong>re nel settore finanziario. L'articolo 171 D 96 è <strong>la</strong>norma complementare al<strong>la</strong> competenza finanziaria dell'Assemblea <strong>federale</strong>(cfr. art. 157 D 96). Il Consiglio <strong>federale</strong> prende l'iniziativa e conduce <strong>la</strong> politicain materia d'uscite (con un effetto pratico che impronta tutta <strong>la</strong> politicafinanziaria).Il capoverso 1 attribuisce al Consiglio <strong>federale</strong> <strong>la</strong> competenza d'e<strong>la</strong>borare ilprogetto di preventivo che deve essere adottato dall'Assemblea <strong>federale</strong>, senzache quest'ultima sia formalmente vinco<strong>la</strong>ta dalle proposte del Governo. Il Consiglio<strong>federale</strong> è ugualmente responsabile dell'allestimento del consuntivo delloStato che deve presentare all'Assemblea <strong>federale</strong> per approvazione. Oltre al<strong>la</strong>funzione esercitata nel<strong>la</strong> condotta del<strong>la</strong> politica, il Consiglio <strong>federale</strong> può fareuso del<strong>la</strong> sua competenza nel settore finanziario come strumento di gestioneamministrativa (attribuzione dei mezzi finanziari).La legge (in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> legge sulle finanze del<strong>la</strong> Confederazione) e il dirittodi rango inferiore determinano in ampia misura <strong>la</strong> pratica in materia finanziaria.Oltre al preventivo (annuale), <strong>la</strong> prassi ha introdotto lo strumento del<strong>la</strong>pianificazione pluriennale legata al<strong>la</strong> pianificazione dei compiti (direttive del<strong>la</strong>politica di governo). Con questo strumento si risponde alle esigenze in materiadi pianificazione di uno Stato moderno. Il piano finanziario pluriennale nonè espressamente consacrato dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in vigore, rientra tuttavia nel<strong>la</strong>nozione di conto preventivo ai sensi dell'articolo 102 numero 14 Cosi.Il capoverso 2 incarica il Consiglio <strong>federale</strong> di provvedere per una gestione finanziariacorretta. L'amministrazione delle finanze è l'amministrazione finanziariain re<strong>la</strong>zione con l'amministrazione delle contribuzioni. L'amministrazionefinanziaria e il controllo delle finanze dovrebbero garantire una correttadirezione delle finanze.Articolo 172 Re<strong>la</strong>zioni con l'esteroL'articolo 172 D 96 corrisponde all'articolo 102 numero 8 Cost., nonché agliarticoli 158 e 148 capoverso 2 AP 95.Nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione, sono stati manifestati, oltre all'espressaapprovazione 157 anche desideri di complementi 158 che avrebbero inparte oltrepassato il mandato d'aggiornamento. Ciò vale in partico<strong>la</strong>re per <strong>la</strong>richiesta di obbligare espressamente il Consiglio <strong>federale</strong> a operare per una partecipazioneal processo d'integrazione europea 159'. Risulta dunque impossibileinserir<strong>la</strong> nel D 96. Il capoverso 1 affida al Consiglio <strong>federale</strong> <strong>la</strong> cura degli affariesteri e <strong>la</strong> rappresentanza complessiva del<strong>la</strong> Svizzera nei confronti dell'estero(gestione delle re<strong>la</strong>zioni di diritto internazionale pubblico). Essendo a capodello Stato, solo il Consiglio <strong>federale</strong> può fare dichiarazioni che siano vinco<strong>la</strong>ntidal profilo giuridico nei confronti di altri Stati o di organizzazioni inter-AO, ARW, CH-EU.138 >BODS, 25 privati.159> EBS.391


nazionali. Le incombenze essenziali del Consiglio <strong>federale</strong> in materia di politicaestera sono segnatamente le seguenti: negoziare, concludere, firmare, ratificaree denunciare trattati internazionali; e<strong>la</strong>borare e adottare mandati per le conferenzeinternazionali; delegare rappresentanti presso organizzazioni internazionali,conferendo loro le necessarie istruzioni; al<strong>la</strong>cciare e rompere re<strong>la</strong>zioni diplomatiche;emettere dichiarazioni uni<strong>la</strong>terali vinco<strong>la</strong>nti dal profilo giuridico(ad es. il riconoscimento di uno Stato) o politico (ad es. i documenti OSCE);adottare sanzioni; proteggere gli interessi del<strong>la</strong> Confederazione (in partico<strong>la</strong>reprotezione conso<strong>la</strong>re e diplomatica); offrire buoni uffici. Il Consiglio <strong>federale</strong>definisce e coordina inoltre l'oggetto e l'orientamento del<strong>la</strong> politica estera svizzerae ne cura l'attuazione. La condotta del<strong>la</strong> politica estera (valutazione del<strong>la</strong>situazione, concezione, iniziativa, coordinazione, informazione) è fondamentalmentecompito dell'organo di governo. Tuttavia, a causa delle competenzeparallele e concorrenti dell'Assemblea <strong>federale</strong>, i due poteri sono tenuti aun'accentuata col<strong>la</strong>borazione; secondo <strong>la</strong> concezione costituzionale del<strong>la</strong> preponderanzafunzionale, spetta però al Consiglio <strong>federale</strong> assumere le funzioni(operazionali) direttive nel settore del<strong>la</strong> politica estera (cfr. art. 156 D 96).Il capoverso 2 attribuisce <strong>la</strong> negoziazione e <strong>la</strong> ratifica dei trattati internazionalial Consiglio <strong>federale</strong>, che deve se del caso sottoporre per approvazione all'Assemblea<strong>federale</strong>. Secondo <strong>la</strong> prassi statuale, non è necessario sottoporre ognisingolo trattato al<strong>la</strong> procedura d'approvazione del Par<strong>la</strong>mento che necessitatempi lunghi e dispendio d'energie (cfr. a questo proposito art. 156 cpv. 2 D96). Secondo una pratica costituzionale riconosciuta, non occorre che l'Assemblea<strong>federale</strong> approvi tutti i trattati internazionali (cfr. in generale GAAC 51(1987) n. 58, p. 369 segg.). Il Consiglio <strong>federale</strong> può segnatamente concluderei trattati che <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, <strong>la</strong> legge o un trattato internazionale fanno rientrarenel<strong>la</strong> sua sfera di competenza. Può inoltre concludere autonomamente itrattati di esigua portata (trattati bagattel<strong>la</strong>). La conclusione di tali atti è oggettodi una comunicazione all'Assemblea <strong>federale</strong> nel rapporto di gestione delConsiglio <strong>federale</strong>. Qualora <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> di essenziali interessi svizzeri o una partico<strong>la</strong>reurgenza lo richiedano e rendano di conseguenza impossibile lo svolgimentodell'ordinaria procedura par<strong>la</strong>mentare d'approvazione (così da ultimoin FF 1995 IV 767), il diritto consuetudinario costituzionale riconosce al Consiglio<strong>federale</strong> - nell'esercizio del<strong>la</strong> sua funzione e responsabilità direttiva per gliaffari esteri - <strong>la</strong> facoltà di ordinare l'applicazione immediata e a titolo provvisoriodi un trattato. Comunque, ciò non lede in alcun modo <strong>la</strong> competenza diapprovare i trattati dell'Assemblea <strong>federale</strong>. Siccome può cessare in qualsiasimomento senza formalità partico<strong>la</strong>ri - secondo l'articolo 25 del<strong>la</strong> Convenzionedi Vienna sul diritto dei trattati' 60' - l'applicazione a titolo provvisorio di untrattato non è costitutiva di alcun obbligo internazionale definitivo, se il trattatonon è stato approvato secondo <strong>la</strong> procedura ordinaria.Il Consiglio <strong>federale</strong> può subdelegare a dipartimenti o uffici federali <strong>la</strong> competenzadi concludere trattati; in questi casi si applicano per analogia le restrizioniche il Tribunale <strong>federale</strong> ha sviluppato per il diritto nazionale."*»RS 0.111392


Nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione, parecchi hanno sostenuto che <strong>la</strong>redazione dell'articolo 158 capoverso 2 AP 95 poteva dare luogo a equivoci.In partico<strong>la</strong>re, non era chiaro quale fosse l'esatto significato del<strong>la</strong> riserva dell'approvazionea posteriori 161 '. È stato inoltre criticato l'insufficiente aggiornamentodel<strong>la</strong> pratica esistente 162) . Anche <strong>la</strong> Commissione di esperti «Ripartizionedelle competenze fra Assemblea <strong>federale</strong> e Consiglio <strong>federale</strong>» ha indicatonel suo rapporto <strong>la</strong> necessità di una migliore sintonia tra gli articoli 143e 158 capoverso 2 AP 95 (FF 1996II 452). L'attuale versione del<strong>la</strong> disposizionetiene conto di tali critiche. Sporadicamente espresse nell'ambito del<strong>la</strong> proceduradi consultazione, le opinioni di quanti affermano che <strong>la</strong> competenza delConsiglio <strong>federale</strong> di concludere autonomamente determinati trattati eccede inparte 163 ' o completamente 164 ' il diritto in vigore ignorano l'attuale situazionegiuridica. Nell'ambito dell'aggiornamento non era pertanto possibile tenerneconto.Il capoverso 3 non era espressamente previsto dall'AP 95. Sancisce una direttacompetenza costituzionale che abilita il Consiglio <strong>federale</strong> a emanare ordinanzenecessarie al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi del Paese. Secondo <strong>la</strong> prassi e <strong>la</strong> dottrinadominanti 165) , tale competenza di emanare ordinanze consta di diritto costituzionalemateriale. Malgrado fosse già implicitamente contenuta nell'articolo158 capoverso l AP 95 166 ', tale competenza merita un'espressa consacrazioneper motivi di trasparenza. Il contenuto di tali ordinanze non è di principio limitatoa rego<strong>la</strong>mentazioni di polizia, ma è aperto anche alle questioni di politicaestera.Articolo 173 Sicurezza esterna e internaL'articolo 173 D 96 corrisponde agli articoli 70 e 102 numeri 9-11 Cost. nonchéagli articoli 100 capoverso 3 e 159 AP 95.Nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> disposizione proposta ha daun <strong>la</strong>to riscontrato consensi espliciti 167 '; d'altro <strong>la</strong>to, i capoversi 3 e 4 sonostati considerati indegni del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> 168 '. Sono state inoltre chieste una


verifica 169 ' del<strong>la</strong> disposizione al<strong>la</strong> luce dell'enorme cambiamento del<strong>la</strong> scenaeuropea e mondiale, rispettivamente <strong>la</strong> consacrazione di un obbligo di coordinamentoin materia di politiche di sicurezza e di garanzia dell'esistenza 170 '. Ditale esigenza il D 96 tiene ampiamente conto con una nuova disposizione generalesul<strong>la</strong> politica di sicurezza (art. 53 D 96).Il capoverso 1 incarica il Consiglio <strong>federale</strong> di tute<strong>la</strong>re <strong>la</strong> sicurezza esterna, l'indipendenzanonché <strong>la</strong> neutralità del<strong>la</strong> Svizzera. Come l'articolo 102 numero 9Cost., il capoverso 1 instaura una competenza completamente concorrente conquel<strong>la</strong> dell'Assemblea <strong>federale</strong> (art. 85 n. 6 Cost., 161 cpv. l lett. a D 96). IlConsiglio <strong>federale</strong> può esercitare <strong>la</strong> propria prerogativa soltanto se il Par<strong>la</strong>mentonon ha fatto uso del<strong>la</strong> sua.Il capoverso 2 incarica il Consiglio <strong>federale</strong> di provvedere al<strong>la</strong> sicurezza internadel Paese. Per quanto concerne <strong>la</strong> nozione di «sicurezza interna» e <strong>la</strong> ripartizionedelle competenze tra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni nonché tra Consiglio<strong>federale</strong> e Assemblea <strong>federale</strong>, rinviamo al commento all'articolo 161 capoverso1 lettera b D 96.Il capoverso 3 crea <strong>la</strong> base giuridica per le ordinanze che si basano direttamentesul<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e per le decisioni del Consiglio <strong>federale</strong> nel settore del<strong>la</strong> sicurezzainterna ed esterna, qualora tali atti siano giustificati da circostanzestraordinarie. A determinate condizioni, il Consiglio <strong>federale</strong> può adottare ordinanzeche si sostituiscono al<strong>la</strong> legge o <strong>la</strong> completano senza base legale formale.I disposti in questione devono essere necessari, urgenti dal profilo temporale,giustificati da un interesse pubblico preponderante e proporzionali. Nondevono contraddire a atti dell'Assemblea <strong>federale</strong>, e devono rispettare in partico<strong>la</strong>rei principi dell'uguaglianza giuridica e del<strong>la</strong> buona fede. La dottrina e <strong>la</strong>giurisprudenza esigono che tali ordinanze siano limitate nel tempo 171) . Le ordinanzeadottate sul<strong>la</strong> base del capoverso 3 devono essere abrogate quando perdono<strong>la</strong> loro base costituzionale, perché vengono a mancare le circostanzestraordinarie che ne hanno giustificato l'adozione e <strong>la</strong> persistenza. Se <strong>la</strong> situazionebisognosa di rego<strong>la</strong>mentazione si protrae, <strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale<strong>federale</strong> esige <strong>la</strong> creazione di una base legale sufficiente in una legge in sensoformale 172 '.Il capoverso 3, così come l'articolo 102 numero 10 Cost. o il diritto costituzionalein genere, non offre una base costituzionale per il diritto di necessità. Essonon autorizza in alcun modo il Consiglio <strong>federale</strong> a derogare al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> in caso di necessità. Situazioni del genere devono essere affrontate conuno specifico disciplinamento, che si trova in margine al diritto costituzionaleordinario e implica una speciale legittimazione 173 '.Il capoverso 4 autorizza il Consiglio <strong>federale</strong> a ordinare il servizio militare attivoin casi urgenti. L'esigenza supplementare che l'Assemblea <strong>federale</strong> non sia


iunita (art. 102 n. 11 Cost.)' 74> non è esplicitamente menzionata, siccome daun <strong>la</strong>to è implicitamente contenuta nel secondo periodo del capoverso 4 e d'altro<strong>la</strong>to è sufficientemente garantita dal<strong>la</strong> legge (art. 77 cpv. 3 LM). Questacompetenza del Consiglio <strong>federale</strong> è sussidiaria; diviene provvisoria a partire daun certo numero di soldati mobilitati e da una certa durata del<strong>la</strong> mobilitazione(cfr. art. 161 cpv. 1 lett, d D 96). L'aumento del numero di militari che il Consiglio<strong>federale</strong> può mobilitare 175', proposto nell'ambito del<strong>la</strong> procedura diconsultazione, non può essere preso in considerazione perché eccede il mandatod'aggiornamento.Il capoverso 4, combinato con l'articolo 161 capoverso 1 lettera d D 96, permetteanche deduzioni concernenti <strong>la</strong> posizione del generale in quanto comandantein capo dell'esercito; non ha posizione privilegiata rispetto al Consiglio<strong>federale</strong> e all'Assemblea <strong>federale</strong> e soggiace al primato del<strong>la</strong> politica.L'articolo 173 D 96 corrisponde agli articoli 70 e 102 numeri 9-11 Cost. di cuipresenta una nuova versione redazionale. Il capoverso 3 primo periodo autorizzaesplicitamente il Consiglio <strong>federale</strong> a emanare ordinanze e a prendere decisionibasate direttamente sul<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> nel settore del<strong>la</strong> sicurezzaesterna e interna quando circostanze eccezionali lo esigono. Secondo <strong>la</strong>dottrina dominante, quest'ultima competenza consta di diritto costituzionalemateriale.Articolo 174 Re<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniL'articolo 174 D 96 riassume i numeri 2, 3, 7 e 13 dell'articolo 102 Cost. inuna so<strong>la</strong> disposizione. Corrisponde agli articoli 160 e 161 capoverso 1 letteraa AP 95 176) . La competenza organica del Consiglio <strong>federale</strong> di esercitare <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza<strong>federale</strong>, espressamente prevista dall'articolo 160 capoverso 1 AP 95,risulta ora dall'articolo 174 capoverso 4 D 96.Il capoverso 1 disciplina le competenze del Consiglio <strong>federale</strong> nei rapporti coni Cantoni. Il Consiglio <strong>federale</strong> cura le re<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e Cantoni.Nel<strong>la</strong> sua veste di Governo del<strong>la</strong> Confederazione (cfr. art. 162 D 96), rappresenta<strong>la</strong> Confederazione nei rapporti ufficiali con i Cantoni. Inoltre, sancendoesplicitamente l'obbligo del Consiglio <strong>federale</strong> di col<strong>la</strong>borare attivamente coni Cantoni, il capoverso 1 rappresenta un adeguamento al<strong>la</strong> realtà del contestocostituzionale.Secondo il capoverso 2, che è in stretta re<strong>la</strong>zione con l'articolo <strong>la</strong> LOA (entratoin vigore nel 1991), il Consiglio <strong>federale</strong> approva gli atti normativi deiCantoni di rango inferiore al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, per quanto l'esecuzione del diritto<strong>federale</strong> lo richieda. Tale approvazione ha efficacia costitutiva quando i Cantoniapplicano il diritto <strong>federale</strong>. A differenza dell'articolo 102 numero 13prima frase Cost., il tenore dell'articolo 174 capoverso 2 D 96 indica chiaramenteche <strong>la</strong> Confederazione non è libera d'imporre un obbligo d'approvazionenel campo delle competenze originarie dei Cantoni (per un caso speciale,cfr. art. 47 D 96).I74 >PLR.P LR, UDC, SGG.17 «PLR, SES.395


Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio <strong>federale</strong> l'esame dei trattati intercantonalie dei trattati dei Cantoni con l'estero. Nel<strong>la</strong> misura in cui i trattati intercantonalinon soddisfino materialmente le esigenze dell'articolo 39 capoverso3 primo periodo D 96, il Consiglio <strong>federale</strong> o un Cantone può sollevare rec<strong>la</strong>modinanzi all'Assemblea <strong>federale</strong> (art. 160 cpv. 3 D 96). I trattati dei Cantonicon l'estero necessitano dell'approvazione del Consiglio <strong>federale</strong>, il quale<strong>la</strong> può negare qualora il trattato in questione non soddisfi le esigenze di cui all'articolo51 capoverso 2 primo periodo D 96.Secondo il capoverso 4, il Consiglio <strong>federale</strong> vigi<strong>la</strong> sul rispetto del diritto <strong>federale</strong>,del diritto intercantonale e del diritto costituzionale cantonale da parte deiCantoni (art. 40 cpv. 2 D 96) I77) . Per realizzare questo intento, prende le disposizioniche gli sembrano necessarie, sia di moto proprio, sia dietro ricorso(art. 102 n. 2 Cost.). I Cantoni devono rispettare il diritto <strong>federale</strong> anche <strong>la</strong>ddoveesercitino le proprie competenze. Sottostanno al<strong>la</strong> sorveglianza del Consiglio<strong>federale</strong> tutti gli atti cantonali (atti legis<strong>la</strong>tivi, decisioni, attività o inazione,ecc.). Al Consiglio <strong>federale</strong> compete in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza sul<strong>la</strong> garanziadelle costituzioni cantonali; deve assicurarsi che i Cantoni <strong>la</strong> richiedano; unavolta ri<strong>la</strong>sciata <strong>la</strong> garanzia, deve accertare che i Cantoni rispettino l'articolo 42capoverso l D 96 (cfr. ivi). Nel<strong>la</strong> misura in cui gli articoli 43 e 44 D 96 riguardanoil diritto costituzionale cantonale, <strong>la</strong> garanzia di quest'ultimo fa anch'essaparte degli obblighi previsti dall'articolo 174 capoverso 4 D 96. Il mandato digaranzia comprende l'intero diritto costituzionale cantonale.Secondo <strong>la</strong> pratica, <strong>la</strong> competenza del Consiglio <strong>federale</strong> in materia di sorveglianzaviene a cessare quando le parti di una procedura hanno <strong>la</strong> possibilitàdi impugnare atti di sovranità cantonale dinanzi al Tribunale <strong>federale</strong> (cfr. anche<strong>la</strong> riserva nell'ari. 102 cpv. 2 Cost. <strong>concernente</strong> le competenze del Tribunale<strong>federale</strong>). Il Consiglio <strong>federale</strong> può tuttavia esercitare <strong>la</strong> sorveglianza <strong>federale</strong>se è in gioco un interesse pubblico importante o se una parte nel<strong>la</strong> procedurarinuncia ad adire il Tribunale <strong>federale</strong>, nonostante ne abbia <strong>la</strong> possibilitàgiuridica; può farlo perfino quando il Tribunale <strong>federale</strong> è stato adito, ma ilsuo intervento si renda necessario a protezione del diritto <strong>federale</strong> (situazioneeccezionale). Poiché le vio<strong>la</strong>zioni del diritto intercantonale possono essere impugnatedinanzi al Tribunale <strong>federale</strong>, <strong>la</strong> sorveglianza si limita in questo settoreall'esecuzione delle decisioni del Tribunale <strong>federale</strong>.Nell'esercizio del<strong>la</strong> sorveglianza <strong>federale</strong>, il Consiglio <strong>federale</strong> deve restare entroi limiti del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in vigore e del<strong>la</strong> rispettiva legis<strong>la</strong>zione 178 '. Lovinco<strong>la</strong>no in partico<strong>la</strong>re il principio del<strong>la</strong> proporzionalità, l'interesse pubblicoe considerazioni d'ordine politico. I mezzi del<strong>la</strong> sorveglianza <strong>federale</strong> vanno,nel<strong>la</strong> pratica delle autorità, da contatti informali, o mediante circo<strong>la</strong>ri, all'approvazionedi atti legis<strong>la</strong>tivi, fino a misure coercitive in forma di ritenzione dimezzi finanziari o dell'esecuzione in via sostitutiva (non fondata su una baselegale esplicita) (cfr. anche art. 40 cpv. 2 D 96).


Il disciplinamento del<strong>la</strong> procedura d'approvazione di atti e trattati intercantonali(art. <strong>la</strong> LOA) deve essere adattato all'articolo 174 capoverso 3 D 96, nel<strong>la</strong>misura in cui riguardi i trattati dei Cantoni.Articolo 175 Altri compiti e attribuzioniL'articolo 175 D 96 aggiorna <strong>la</strong> frase introduttiva, i numeri 6, 12, 15 e 16 dell'articolo102 Cosi, nonché l'articolo 103 capoversi 2 e 3 Cost. La disposizionecorrisponde all'articolo 161 AP 95, <strong>la</strong> cui lettera a del capoverso 1 è tuttaviastata integrata nell'articolo 174 capoverso 4 D 96 179) .Secondo il capoverso 1 lettera a, il Consiglio <strong>federale</strong> sorveglia l'amministrazione<strong>federale</strong> e gli altri enti incaricati di compiti federali. Il Consiglio <strong>federale</strong>(in quanto collegio) è quindi responsabile del<strong>la</strong> gestione al vertice dell'amministrazione.La posizione di organo supremo dell'amministrazione (cfr. art. 166D 96) si concretizza nel<strong>la</strong> sua funzione effettivamente determinante e dirigente.Il Consiglio <strong>federale</strong> provvede al<strong>la</strong> sorveglianza costante e sistematica dell'amministrazione.La sorveglianza in questo senso va oltre un semplice controlloa posteriori e comprende l'intero settore del<strong>la</strong> gestione amministrativa. Sebbenel'alta vigi<strong>la</strong>nza e il controllo delle finanze, che il Par<strong>la</strong>mento esercita sul Consiglio<strong>federale</strong>, partano dall'idea che il governo possiede gli strumenti necessaria una totale direzione dell'amministrazione, <strong>la</strong> struttura gerarchica di quest'ultimafa sì che tutte le unità amministrative dei livelli gerarchici inferiori sianocontrol<strong>la</strong>te da quelle che occupano posizioni superiori. Tale sistema di controllopermette al Consiglio <strong>federale</strong> di concentrare <strong>la</strong> sua attenzione sugli organiamministrativi più alti e sulle situazioni più importanti 180'. Il Consiglio<strong>federale</strong> dispone di conseguenza di estesi diritti di impartire istruzioni, svolgerecontrolli e procedere a interventi. Esso esercita anche una sorveglianza adeguatasugli organi esterni all'amministrazione <strong>federale</strong>, incaricati d'assumerecompiti federali. È responsabile che le attività dell'amministrazione si svolganosecondo i principi di legalità, efficacia e redditività (cfr. art. 4 LOA).Secondo il capoverso 1 lettera b, il Consiglio <strong>federale</strong> fa periodicamente rapportoall'Assemblea <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> sua gestione nonché sul<strong>la</strong> situazione delPaese. La lettera b si orienta pertanto in due direzioni: permettere da un <strong>la</strong>toal Par<strong>la</strong>mento di esercitare l'alta vigi<strong>la</strong>nza (art. 85 n. 11 Cost., art. 59 D 96)e, dall'altro, favorire <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione tra Consiglio <strong>federale</strong> e Assemblea <strong>federale</strong>per quanto concerne <strong>la</strong> direzione degli affari dello Stato.La prassi statuale ammette che il Consiglio <strong>federale</strong> renda conto del<strong>la</strong> sua attivitàpresentando il rapporto annuale di gestione. Essa non conosce invece unrapporto formale sullo «stato del<strong>la</strong> Confederazione». Questo passaggio del testodeve tuttavia essere inteso come un elemento importante del diritto costituzionale,poiché sottolinea <strong>la</strong> funzione governativa del Consiglio <strong>federale</strong> (cfr.commento all'art. 168 D 96 e inoltre l'art. 3 cpv. 1 lett. a LOA). Il capoverso1 lettera b contiene quindi anche un elemento d'apertura sull'avvenire (cfr. ancheart. 102 n. 16 Cost .: «... raccomanda all'attenzione... quelle misure, cuicrede vantaggiose al promovimento del<strong>la</strong> comune prosperità»). Quanto al con-179 >PLR, SES.18 °)Eichenberger, Commentario Cost., art. 102, marg. 196 e 198.397


tenuto, questa disposizione si propone soprattutto <strong>la</strong> pianificazione politica (direttivedel<strong>la</strong> politica governativa). Secondo l'articolo 102 numero 16 Cost. ilConsiglio <strong>federale</strong> deve rendere conto del<strong>la</strong> propria gestione all'Assemblea <strong>federale</strong>«in ogni sessione ordinaria». La pratica intende a questo proposito cheil Consiglio <strong>federale</strong> presenti rapporto ogni anno. La periodicità è sufficientementegarantita dall'articolo 45 LRC. Rinunciando, nell'articolo 175 capoverso1 lettera b D 96, a fissare un termine nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, si consente alPar<strong>la</strong>mento di adeguare ritmo e data del rapporto alle circostanze, modificando<strong>la</strong> LRC. Questo modo di agire corrisponde anche all'iniziativa par<strong>la</strong>mentaredel<strong>la</strong> Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale(FF 1995 I 956, 986 seg.).Il capoverso 1 lettera e accorda al Consiglio <strong>federale</strong> una competenza sussidiariaper procedere alle elezioni che non competono a un'altra autorità. La <strong>Costituzione</strong>accorda competenze in materia d'elezione o nomina ad altri organi, siadirettamente (cfr. ad es. art. ,85 n. 4 primo periodo, Cost., art. 158 D 96) sia<strong>la</strong>sciando libertà di disporre al legis<strong>la</strong>tore (cfr. ad es., art. 85 n. 1 e 4 secondoperiodo Cost., art. 158 cpv. 2 D 96). Il Consiglio <strong>federale</strong> può delegare <strong>la</strong> propriacompetenza in materia di nomine. L'assunzione dei quadri superiori appropriatiper i posti chiave dell'amministrazione fa parte delle sue incombenzein quanto governo. La legis<strong>la</strong>zione (ordinamento dei funzionari federali) ha disciplinato<strong>la</strong> materia in maniera diversificata.Il capoverso 1 lettera d stabilisce che il Consiglio <strong>federale</strong> tratta i ricorsi negliambiti attribuitigli dal<strong>la</strong> legge. Il Consiglio <strong>federale</strong> è competente in tutti i settoriche <strong>la</strong> legge sottrae esplicitamente al Tribunale <strong>federale</strong> (cfr. art. 177 cpv.2, ma anche art. 178 cpv. l D 96) senza affidarli alle speciali giurisdizioni amministrativedel<strong>la</strong> Confederazione (<strong>la</strong> Commissione di ricorso in materia d'asilo,per esempio; cfr. anche 176 D 96). Questa attribuzione di competenza valeanche <strong>la</strong>ddove il disbrigo di determinati affari sia stato attribuito ai dipartimentio ad altre unità (art. 165 cpv. 3 D 96; cfr. inoltre, per il settore del<strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza<strong>federale</strong>, il commento all'art 174 cpv. 4 D 96).La legis<strong>la</strong>zione (LOA, OG, leggi speciali) ha concepito come segue <strong>la</strong> competenzadel Consiglio <strong>federale</strong> quale istanza giurisdizionale: il Consiglio <strong>federale</strong>si pronuncia in ultima istanza sui ricorsi contro le decisioni fondate sul dirittoamministrativo <strong>federale</strong>, che non possono essere oggetto di ricorso di dirittoamministrativo ai Tribunali federali né di ricorso a commissioni federali di ricorsoe che neppure sono definitive sul<strong>la</strong> base di una legge <strong>federale</strong>. Oltre airicorsi amministrativi, il Consiglio <strong>federale</strong> decide, in misura limitata, sui ricorsiche presentano il carattere di ricorsi di diritto pubblico, ma che non possonoessere giudicati dal Tribunale <strong>federale</strong> (cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a e b P A).Le decisioni del Consiglio <strong>federale</strong> sui ricorsi sono definitive; fanno eccezionei rari casi speciali che sottostanno al ricorso all'Assemblea <strong>federale</strong> (art. 79 PA;cfr. il commento all'ar. 161 D 96). Il potere del Consiglio <strong>federale</strong> in materiadi giustizia amministrativa (cfr. art. 114 bis Cost., art. 178 cpv. l D 96) ha considerevolmenleperso d'impor<strong>la</strong>nza in seguilo all'inlroduzione del<strong>la</strong> giurisdizioneamminislrativa e al suo costanle sviluppo. A favorire lo sviluppo del<strong>la</strong>giurisdizione amminislraliva sono s<strong>la</strong>ti sopraltutto il bisogno di una più eslesa398


protezione giuridica, garantita da autorità indipendenti e imparziali, ma anche<strong>la</strong> necessità di sgravare il Consiglio <strong>federale</strong> da incombenze non governative18 ".Il legis<strong>la</strong>tore, in conformità con il capoverso 2, può attribuire altri compiti ecompetenze al Consiglio <strong>federale</strong> (cfr. frase introduttiva dell'art. 102 Cosi.). Ildisciplinamento delle competenze non è esaustivo. Norme infra-costituzionali(leggi federali, decreti federali di obbligatorietà generale, ordinanze [ove siadata pertinente delega]) possono attribuire altre competenze al Consiglio <strong>federale</strong>,che esercita le sue competenze «entro i limiti del<strong>la</strong> presente <strong>Costituzione</strong>»(cfr. frase introduttiva art. 102 Cost.). Siffatti limiti costituzionali sono segnatamenteil principio del<strong>la</strong> separazione dei poteri, gli imperativi contenuti in altredisposizioni del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> o <strong>la</strong> ripartizione delle competenze nello Stato<strong>federale</strong>.L'articolo 175 D 96 raccoglie in una disposizione <strong>la</strong> frase introduttiva e i numeri2, 3, 6, 11, 15 e 16 dell'articolo 102 Cost. nonché l'articolo 103 capoversi2 e 3 Cost. e ne presenta una nuova versione redazionale.Capitolo 4: Tribunale <strong>federale</strong>Articolo 176 StatutoL'articolo 176 D 96 aggiorna gli articoli 106 capoverso 1, 107 e 109 Cost. e corrispondeall'articolo 162 AP 95.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione taluni hanno chiesto l'introduzione di quotein base al sesso 182) . Questa richiesta esu<strong>la</strong> dall'ambito dell'aggiornamento. IlTribunale <strong>federale</strong> ha approvato esplicitamente l'intendimento di snellire esemplificare <strong>la</strong> definizione delle sue competenze.L'articolo 176 D 96 istituisce il Tribunale <strong>federale</strong> per amministrare <strong>la</strong> giustizianei settori del<strong>la</strong> Confederazione. In quanto unico tribunale ordinario supremodel<strong>la</strong> Confederazione, il Tribunale <strong>federale</strong> è competente in materia civile, penale,amministrativa e costituzionale (il Tribunale <strong>federale</strong> delle assicurazioniè una sezione del Tribunale <strong>federale</strong> che gode di autonomia organizzativa). IlTribunale <strong>federale</strong> costituisce il terzo potere del<strong>la</strong> Confederazione 183) , ma nonè l'unica autorità giudiziaria a livello <strong>federale</strong>. Sia l'Assemblea <strong>federale</strong> che ilConsiglio <strong>federale</strong> esercitano funzioni giudiziarie. Per partico<strong>la</strong>ri settori del dirittoamministrativo <strong>federale</strong> esistono inoltre giurisdizioni amministrative speciali,dette commissioni federali di ricorso, che esercitano in prima istanza <strong>la</strong>giurisdizione amministrativa nel loro settore. Le rispettive decisioni possono dinorma essere deferite al Tribunale <strong>federale</strong> con ricorso di diritto amministrativo.Infine i tribunali militari federali sono competenti in materia di giustiziamilitare.La questione delle lingue ufficiali (art. 107 cpv. 1 Cost.) è debitamente definitaa livello legis<strong>la</strong>tivo (art. 1 cpv. 2 OG).' 81 >FSA.182 >SP-F/BE, PS-D/CH.183 > Sull'autonomia dei giudici cfr. art. 26 D 96 (Procedura giudiziaria).399


Articolo 177 Giurisdizione costituzionaleL'articolo 177 D 96 aggiorna l'articolo 113 capoversi 1 e 2 Cost. nonché <strong>la</strong> giurisprudenzadel Tribunale <strong>federale</strong> e corrisponde all'articolo 163 AP 95.Quest'ultimo tratta del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale del Tribunale <strong>federale</strong>. Ladisposizione protegge l'individuo contro gli abusi dello Stato, permettendoglidi accedere a un tribunale indipendente in caso di vio<strong>la</strong>zione dei diritti costituzionali,come pure di vio<strong>la</strong>zione di un concordato intercantonale o di un trattatointernazionale. Questo articolo permette inoltre il componimento pacificodi controversie tra enti pubblici, vale a dire di controversie che oppongono <strong>la</strong>Confederazione a un Cantone o Cantoni tra loro, e tute<strong>la</strong> l'autonomia dei Comunie di altri enti pubblici cantonali.Il capoverso 1 riconosce al singolo individuo un diritto costituzionale in materiadi protezione giuridica e di rimedi di diritto (art. 113 cpv. 1 Cost.). Questodiritto non è però assoluto, poiché il capoverso 2 permette al legis<strong>la</strong>tore diescludere il ricorso al Tribunale <strong>federale</strong>, incaricando altre autorità federali digiudicare determinate controversie. Siffatte restrizioni devono però restare diportata limitata e il legis<strong>la</strong>tore non può escludere qualsiasi possibilità di ricorsoa livello <strong>federale</strong>, una volta esaurito l'iter cantonale delle istanze ricorsuali.Il ricorso al giudice costituzionale è dato soltanto per determinate vio<strong>la</strong>zioniesattamente delimitate. Il capoverso 1 elenca i quattro motivi di ricorso:La lettera a corrisponde al<strong>la</strong> prima parte dell'articolo 113 capoverso 1 numero3 Cost., secondo cui il Tribunale <strong>federale</strong> può essere adito per vio<strong>la</strong>zione deidiritti costituzionali. Né <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> né <strong>la</strong> legge definiscono <strong>la</strong> nozione didiritti costituzionali. La concretizzazione compete quindi al Tribunale <strong>federale</strong>.Essi possono risultare esplicitamente o implicitamente dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>o da una costituzione cantonale, ma anche dal<strong>la</strong> CEDU o da un altro trattatointernazionale. Naturalmente, i diritti garantiti dal<strong>la</strong> CEDU o da altri trattatiinternazionali hanno importanza autonoma solo se <strong>la</strong> loro portata è maggioredi quel<strong>la</strong> dei diritti derivanti dalle Costituzioni del<strong>la</strong> Confederazione o deiCantoni 184) . Possono avere carattere di diritto costituzionale soltanto le normeche hanno lo scopo di proteggere l'individuo, non dunque le disposizioni di caratterepragmatico. Si può dire che i diritti costituzionali sono diritti che il cittadinopuò far valere in giudizio, che non si riferiscono unicamente a interessipubblici, ma che servono al<strong>la</strong> protezione di interessi e bisogni individuali <strong>la</strong> cuiattuazione, a cura del giudice costituzionale, addirittura s'impone a causa del<strong>la</strong>loro importanza. La norma che si pretende vio<strong>la</strong>ta deve presentare sufficienteprecisione e chiarezza per servire da base a una decisione che tocchi diritti individuali.La richiesta, formu<strong>la</strong>ta da più parti durante <strong>la</strong> procedura di consultazione,di estendere questo motivo di ricorso a qualsiasi vio<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>185) esu<strong>la</strong> dal mandato di aggiornamento.Il Tribunale <strong>federale</strong> giudica anche su ricorsi di Comuni in ragione di vio<strong>la</strong>zionedel<strong>la</strong> loro autonomia, nel<strong>la</strong> misura in cui quest'ultima spetti loro sul<strong>la</strong>base del diritto cantonale. Secondo <strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>,"»> DTF 101 <strong>la</strong> 69185 >UVG, ZKFU, KUS, SFG.400


l'autonomia comunale rappresenta un diritto costituzionale. Conformemente avarie proposte fatte durante <strong>la</strong> consultazione 186), <strong>la</strong> lettera b sancisce ora esplicitamenteil diritto dei Comuni e di altri enti pubblici cantonali di ricorrere controle vio<strong>la</strong>zioni, da parte dei Cantoni, di diritti che spettano loro.In base al<strong>la</strong> lettera e, che corrisponde al<strong>la</strong> seconda parte dell'articolo 113 capoverso1 numero 3 Cost., può inoltre essere proposto un ricorso per vio<strong>la</strong>zionedi trattati internazionali o intercantonali, tuttavia soltanto se <strong>la</strong> norma di cuisi tratta conferisce direttamente diritti.La lettera d riformu<strong>la</strong> i numeri 1 e 2 dell'articolo 113 capoverso 1 Cost., secondocui le controversie di diritto pubblico tra Confederazione e Cantoni otra Cantoni vanno pure sottoposte al Tribunale <strong>federale</strong>.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione è stato proposto di aggiungere altri motivi diricorso a quelli previsti dal capoverso 1. Per esempio dovrebbe essere possibilecensurare l'inosservanza del contenuto e dell'obiettivo di un'iniziativa popo<strong>la</strong>reda parte del Par<strong>la</strong>mento 187' o l'inadempienza di un mandato di legiferare 188'.È stato inoltre proposto un diritto di ricorso contro decisioni di autorità cantonaliche vio<strong>la</strong>no il diritto cantonale 189'. Queste proposte, tuttavia, esu<strong>la</strong>no dalmandato di aggiornamento e non possono quindi essere prese in considerazione.Il capoverso 2 permette al legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong> di deferire il giudizio su determinatecontroversie, che giusta il capoverso 1 sarebbero di competenza del Tribunale<strong>federale</strong>, ad altre autorità del<strong>la</strong> Confederazione. Spetta al legis<strong>la</strong>tore fissarequali siano tali controversie. Attualmente, tre casi di vio<strong>la</strong>zione dei diritticostituzionali sono sottoposti al<strong>la</strong> giurisdizione di diritto pubblico delle autoritàpolitiche del<strong>la</strong> Confederazione: il diritto all'equipaggiamento gratuito deisoldati (art. 18 cpv. 1 Cost.), il diritto all'istruzione primaria gratuita e sufficientenonché al<strong>la</strong> neutralità confessionale delle scuole pubbliche (art. 27 cpv.2 e 3 Cost.), il diritto a una sepoltura conveniente (art. 53 cpv. 2 Cost.).L'articolo 180 D 96 obbliga il giudice a conformarsi al diritto internazionalepubblico, alle leggi e ai decreti federali di obbligatorietà generale adottati dall'Assemblea<strong>federale</strong> (art. 113 cpv. 3 Cost.).Articolo 178 Giurisdizione civile, penale e amministrativaL'articolo 178 D 96 riformu<strong>la</strong> gli articoli 110, 111 114 e 114 bis (senza il cpv.3) Cost., con un disciplinamento molto più fitto dell'attuale poiché <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione(OG, PC, PP) ha rego<strong>la</strong>mentato <strong>la</strong> materia in maniera differenziata. Ladisposizione proposta corrisponde all'articolo 164 AP 95 e il tenore s'ispira all'AP77 (art. 110). La c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di proroga dell'articolo 111 Cost. non è stataripresa poiché è già fissata sufficientemente a livello legis<strong>la</strong>tivo (art. 41 cpv. 1lett. e OG). Questa soluzione è stata accolta con partico<strong>la</strong>re favore dal Tribunale<strong>federale</strong> nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione. In seguito all'odierno186 >SSV-2, GEM, VRB.I87 >BS.188)BS.189 >GL.401


disciplinamento del diritto civile e in considerazione del principio dell'assistenzanel luogo di domicilio (art. 48 Cost., art. 106 D 96), non sono praticamenteimmaginabili 190' controversie di diritto civile secondo l'articolo 110 capoverso2 Cost. Si può quindi rinunciare all'aggiornamento di questa disposizione.Il capo-verso 1 incarica il legis<strong>la</strong>tore di disciplinare <strong>la</strong> giurisdizione del Tribunale<strong>federale</strong> in settori esu<strong>la</strong>nti dal<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale, vale a dire inpartico<strong>la</strong>re nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo,sempre che <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> non li riservi ai Cantoni. L'articolo 178 D96 permette d'assicurare l'applicazione uniforme del diritto in questi settori. Ladisposizione sottolinea, come l'articolo 114 Cost., <strong>la</strong> posizione preminente delTribunale <strong>federale</strong> come istanza superiore di ricorso contro le decisioni cantonalidi ultima istanza. Su tale base il legis<strong>la</strong>tore potrà disciplinare l'insiemedelle attribuzioni del Tribunale <strong>federale</strong> nei settori del diritto civile, del dirittopenale e del diritto amministrativo e, come ha fatto sul<strong>la</strong> base dell'articolo 114Cost., fissare norme procedurali. Per quanto concerne in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> giurisdizioneamministrativa, questa disposizione permette di migliorare <strong>la</strong> protezionegiuridica del cittadino rispetto all'amministrazione, aprendogli <strong>la</strong> possibilitàdi ricorrere a un'autorità esterna all'amministrazione. Inoltre essa offre <strong>la</strong>garanzia che le autorità incaricate dell'applicazione del diritto amministrativorispettino <strong>la</strong> legge.Il capoverso 2 conferisce ai Cantoni il diritto di sottoporre al<strong>la</strong> giurisdizioneamministrativa del<strong>la</strong> Confederazione, fatta salva l'approvazione dell'Assemblea<strong>federale</strong>, le controversie risultanti dal diritto amministrativo cantonale.L'approvazione dell'Assemblea <strong>federale</strong> ha effetto costitutivo. I Cantoni nonhanno un diritto soggettivo a ottenere tale approvazione. Nel<strong>la</strong> consultazioneè stata chiesta l'abrogazione del capoverso 2, da un <strong>la</strong>to perché <strong>la</strong> disposizionenon sarebbe degna di rango costituzionale 191', dall'altro per alleggerire il Tribunale<strong>federale</strong> 192) . Il capoverso 2 potrebbe essere cancel<strong>la</strong>to e <strong>la</strong> questione esseredisciplinata a livello legis<strong>la</strong>tivo.Articolo 179 Assise federaliL'articolo 179 D 96 corrisponde all'articolo 112 Cost. nonché all'articolo 165AP 95, ora suddiviso in due capoversi.Esso dichiara di competenza del Tribunale <strong>federale</strong> (Assise federali) il giudiziodi reati re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> sicurezza dello Stato, alle re<strong>la</strong>zioni con l'estero, al<strong>la</strong> protezionedegli interessi dello Stato <strong>federale</strong> o all'integrità degli organi dell'amministrazione<strong>federale</strong>. Le Assise federali giudicano con il concorso di giurati chepronunciano sul<strong>la</strong> colpevolezza. La <strong>Costituzione</strong> garantisce all'accusato il dirittodi essere giudicato dal Tribunale <strong>federale</strong> assistito da giurati, nei casi previstidall'articolo 179 capoverso 1 lettere a - d D 96. Poiché l'articolo 179 capoversol D 96 definisce in modo solo sommario i reati che sono di competenzadelle Assise federali, incombe al legis<strong>la</strong>tore definirli in dettaglio (cfr. lista deicrimini e delitti sottoposti alle Assise federali in art. 341 CP)."°>Cfr. Walter Haller, Commentario Cost., art. 110, marg. 40 segg.ni) ISE." 2 > SO.402


L'articolo 179 D 96 riprende per l'essenziale il tenore dell'articolo 112 Cosi. Laterminologia del capoverso 1 lettera b si rifà agli articoli 296 segg. CP. L'espressione«pronunciano sul<strong>la</strong> questione di fatto» (art. 112 Cosi.) significa chei giurati si pronunciano solo sull'innocenza o <strong>la</strong> colpevolezza. Nell'articolo 179capoverso 2 D 96, il testo dell'articolo 112 Cosi, è stato sostituito con <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zionepiù esatta «si pronunciano sul<strong>la</strong> colpevolezza».I processi davanti alle Assise federali sono eccezionalmente rari. L'ultimo risaleal 1933. Nel<strong>la</strong> consultazione è stata pretesa l'abrogazione del<strong>la</strong> disposizione, daalcuni considerata non degna di rango costituzionale 193) ; da alcuni è stata anchechiesta l'abolizione delle assise federali 194', poiché già definite a sufficienzadal<strong>la</strong> legge (art. 341 CP, art. 1 cpv. 1 n. 1 PP). L'articolo 179 D 96,sempre che sia ancora giustificato, potrebbe quindi essere disciplinato a livellodi legge.Articolo 180 Diritto determinanteL'articolo 180 D 96 corrisponde agli articoli 113 capoverso 3 e 114 bis capoverso3 Cost. nonché al<strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>.Affinchè il potere giudiziario non prevarichi sul potere legis<strong>la</strong>tivo, l'articolo180 D 96 obbliga il giudice a conformarsi al diritto internazionale pubblico,nonché alle leggi e ai decreti federali di obbligatorietà generale adottati dall'Assemblea<strong>federale</strong>. Il principio non vale soltanto per <strong>la</strong> giurisdizione costituzionale,ma esplica effetti anche sugli altri settori di competenza del Tribunale <strong>federale</strong>,nonché su tutte le autorità incaricate d'applicare il diritto. Dall'articolo180 D 96 consegue a contrario che gli altri atti legis<strong>la</strong>tivi federali non sono sottrattial controllo del Tribunale <strong>federale</strong>; tuttavia se il contenuto di un'ordinanzadel nostro Consiglio è determinato da una legge <strong>federale</strong>, il Tribunale<strong>federale</strong> non può indirettamente rimettere in questione <strong>la</strong> legge stessa. Inoltre,secondo <strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>, tutti i trattati internazionali- anche quelli conclusi autonomamente dal nostro Collegio - sono sottratti alsuo controllo 195) . L'obiezione sollevata durante <strong>la</strong> consultazione, secondo cuil'inclusione dei trattati internazionali conclusi autonomamente dal nostro Consiglioandrebbe oltre l'aggiornamento 196', è perciò infondata.L'articolo 180 D 96 costituisce un'eccezione al principio generale del<strong>la</strong> preminenzadel diritto di rango superiore (cfr. art. 4 D 96), poiché le autorità d'applicazionedel diritto devono far prevalere sul<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> il dirittointernazionale pubblico, le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale.Questa eccezione non rimette tuttavia in discussione <strong>la</strong> gerarch<strong>la</strong> delledisposizioni di legge, avendo oltretutto una portata limitata: concerne infattiesclusivamente l'applicazione del<strong>la</strong> legge e non esonera quindi il legis<strong>la</strong>tore dall'obbligodi rispettare <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Secondo dottrina e giurisprudenza, <strong>la</strong>c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> d'immunità vale per il diritto internazionale pubblico vinco<strong>la</strong>nte per<strong>la</strong> Svizzera. Oltre ai trattati internazionali, questo include in partico<strong>la</strong>re ancheil diritto consuetudinario internazionale, le norme generali del diritto interna-193 >SO, CVP-SO, 8 privati.'"»CSPO, ARW.195) DTF 120 Ib 363 segg."«USAM, GRLC.403


zionale pubblico nonché le decisioni di organizzazioni internazionali vinco<strong>la</strong>ntiper <strong>la</strong> Svizzera 197 '. Sostituendo il termine «trattati internazionali» utilizzatonell'articolo 166 AP 95 con «diritto internazionale», l'articolo 180 D 96 tieneconto di questa circostanza. Nel caso di iniziative popo<strong>la</strong>ri contrarie al dirittointernazionale pubblico, <strong>la</strong> più recente prassi delle Camere e del nostro Collegioriconosce <strong>la</strong> priorità delle disposizioni imperative del diritto internazionalepubblico 198 '. Viceversa, secondo l'attuale prassi una nuova legge costituzionale(ad es. un'iniziativa popo<strong>la</strong>re accettata da Popolo e Cantoni) che contraddicaa una legge <strong>federale</strong> precedente gode di priorità nell'applicazione del<strong>la</strong>legge, a meno che <strong>la</strong> capacità funzionale dell'ordinamento giuridico ne risultigravemente compromessa 199 '. L'articolo 180 D 96 non disciplina, per contro,i rapporti reciproci tra il diritto internazionale pubblico, le leggi e i decreti federalidi obbligatorietà generale. Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione è stato suggeritoda più parti di nominare esplicitamente in questo articolo anche <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> 200 ', il che tuttavia sarebbe in contraddizione con il senso e loscopo del<strong>la</strong> disposizione, il cui intento è unicamente di disciplinare il rapportodelle fonti giuridiche enunciate dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, fissandone <strong>la</strong> prioritàdi applicazione rispetto a quest'ultima.Nel<strong>la</strong> consultazione è stato inoltre criticato il posto del<strong>la</strong> disposizione. Essa dovrebberiguardare non solo il Tribunale <strong>federale</strong>, bensì tutte le autorità incaricated'applicare il diritto 201 '. È stato per esempio proposto di inserir<strong>la</strong> nel<strong>la</strong>sezione 9 del capitolo 2 del titolo terzo 202 ', il che porterebbe a supporre, atorto, che l'attuale articolo 180 D 96 valga solo per i settori giuridici (dirittocivile, diritto penale, aiuto alle vittime, misurazioni) ivi menzionati. È stato altresìproposto di collocar<strong>la</strong> nel titolo primo (Disposizioni generali) subito dopol'articolo 4 D 96 (Principi dell'attività dello Stato). Se ne potrebbe tuttavia ricavarel'impressione inesatta che le fonti giuridiche citate nell'articolo 180 D 96siano più vinco<strong>la</strong>nti del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.L'articolo 180 D 96 s'ispira agli articoli 113 capoverso 3 e 114 bis capoverso 3Cost. L'estensione del campo d'applicazione dell'articolo 180 D 96 a tutte leautorità incaricate dell'applicazione del diritto corrisponde al<strong>la</strong> giurisprudenzadel Tribunale <strong>federale</strong> nonché al<strong>la</strong> dottrina unanime 203 '.Titolo sesto:Revisione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> e disposizioni transitorieII sesto e ultimo titolo del disegno di <strong>Costituzione</strong> contemp<strong>la</strong> nel primo capitolole disposizioni di <strong>revisione</strong>, nel secondo le disposizioni transitorie.


L'aggiornamento delle disposizioni di <strong>revisione</strong> si limita soprattutto a una rie<strong>la</strong>borazioneredazionale delle disposizioni costituzionali vigenti. Le disposizionidi <strong>revisione</strong> disciplinano le premesse e <strong>la</strong> procedura del perfezionamento del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong>. Ne conseguono sovrapposizioni con altri settori costituzionali, inpartico<strong>la</strong>re con i diritti popo<strong>la</strong>ri, che si occupano anch'essi del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> (cfr. in tal senso il titolo quarto «Popolo e Cantoni»). Se paragonateal disciplinamento in vigore, che include sette articoli in parte molto dettagliati(art. 118-123 Cost.), nel disegno le disposizioni di <strong>revisione</strong> risultano piuttostoscarne, essendone stati tolti i diritti popo<strong>la</strong>ri e i re<strong>la</strong>tivi diritti dei Cantoni,disciplinati ora in un proprio titolo, «Popolo e Cantoni».Il secondo capitolo contiene le disposizioni transitorie (art. 185), che presentanoil diritto intertemporale, ovvero disciplinano l'applicabilità nel tempo delvecchio e del nuovo diritto costituzionale. I commenti alle singole disposizionitransitorie si trovano nei corrispettivi articoli del disegno di <strong>Costituzione</strong>.Capitolo 1: RevisioneLe disposizioni di <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> in vigore sono concepitegenerosamente. La <strong>Costituzione</strong> non conosce per esempio barriere temporalinelle revisioni (come un periodo di attesa per rivotare su una norma costituzionale),ma può essere modificata del tutto o parzialmente in ogni momento. Oltrealle due barriere formali che sono l'unità del<strong>la</strong> forma e l'unità del<strong>la</strong> materia,<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> non fissa alcuna barriera materiale al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale.Su questo punto si è tuttavia formato un diritto costituzionale materialenon scritto, che è stato ripreso nel progetto aggiornato: secondo <strong>la</strong> praticadelle autorità federali e in conformità con <strong>la</strong> dottrina nettamente preponderante,le disposizioni cogenti del diritto internazionale pubblico - jus cogens -fungono esplicitamente da barriera a qualunque <strong>revisione</strong> costituzionale. Fissandoesplicitamente tale barriera nel testo del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, si contribuiscein misura fondamentale al<strong>la</strong> sicurezza giuridica.Articolo 181 PrincipioII capoverso 1, che riprende l'articolo 118 Cost., sancisce il principio secondoil quale <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> può essere modificata in ogni momento e prevedeche <strong>la</strong> domanda di <strong>revisione</strong> può riguardare <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> nel suo insiemeo singoli settori. Secondo <strong>la</strong> concezione dominante, <strong>la</strong> distinzione tra <strong>revisione</strong>totale e <strong>revisione</strong> parziale avviene sul<strong>la</strong> base di criteri formali e materiali.Sono determinanti estensione e contenuto del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>. Dal punto divista formale, vi è una <strong>revisione</strong> totale allorquando <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in quantotale è sostituita da una <strong>Costituzione</strong> nuova, mentre si par<strong>la</strong> di <strong>revisione</strong> parzialequando uno o più articoli tra loro connessi materialmente sono modificati,abrogati o introdotti nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in vigore. Dal punto di vista materiale,è data <strong>revisione</strong> totale quando sono modificati i fondamenti del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>,mentre vi è <strong>revisione</strong> parziale allorquando <strong>la</strong> modifica verte su partico<strong>la</strong>rità che»L'art. 181 D 96 corrisponde all'art. 167 AP 95.405


s'iscrivono nel quadro delle strutture e delle linee portanti del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>in vigore.Il capoverso 2 s'ispira agli articoli 119, 121 capoverso 1 e 122 Cosi. Stipu<strong>la</strong> chel'e<strong>la</strong>borazione di una <strong>Costituzione</strong> totalmente riveduta o una <strong>revisione</strong> parzialeseguono <strong>la</strong> stessa procedura seguita per l'e<strong>la</strong>borazione del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>,sempre che <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> o <strong>la</strong> legge non dispongano diversamente.La <strong>Costituzione</strong> stessa prevede alcune deroghe al<strong>la</strong> procedura legis<strong>la</strong>tiva. Leleggi federali che disciplinano <strong>la</strong> procedura in caso di <strong>revisione</strong> costituzionale(LDP e LRC) contengono disposizioni per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale che non convengonosempre a una <strong>revisione</strong> totale. In ragione delle <strong>la</strong>cune del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazionelegale, le disposizioni di procedura devono in parte essere dedotte peranalogia dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e dal<strong>la</strong> legge per potere venire applicate anche al<strong>la</strong><strong>revisione</strong> totale 2 '.Durante <strong>la</strong> consultazione, su questa disposizione sono giunti solo pochi suggerimentida parte di privati.L'incarico di legiferare giusta l'articolo 122 Cost. è ovvio e può essere abrogatosenza sostituzione.Articolo 182 Revisione totaleL'articolo 182 3) corrisponde all'articolo 120 Cost.: lo riproduce però con unaformu<strong>la</strong>zione nuova e più snel<strong>la</strong>. Durante <strong>la</strong> consultazione non si sono praticamenteavute reazioni in proposito 4 '.Il capoverso 1 stabilisce che una <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> puòessere proposta dal popolo o da una delle due Camere, oppure decisa dall'Assemblea<strong>federale</strong>.Nell'intento di sottolineare il significato del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale, il capoverso 2prevede una procedura supplementare: nel caso in cui <strong>la</strong> domanda di <strong>revisione</strong>totale emani dal popolo, vale a dire da 100000 cittadini aventi diritto di voto,o se tra le due Camere non vi è unanimità di vedute sul<strong>la</strong> realizzazione, <strong>la</strong> questionese occorra intraprendere una <strong>revisione</strong> totale deve essere sottoposta avoto preliminare. Per tale voto è determinante unicamente <strong>la</strong> maggioranza delpopolo 5 '. Se <strong>la</strong> maggioranza dei votanti s'esprime a favore di una <strong>revisione</strong>totale, si procede al<strong>la</strong> rielezione delle due Camere (cpv. 3). Con siffatto mododi procedere si intende garantire che soltanto un Par<strong>la</strong>mento favorevole a una<strong>revisione</strong> effettui l'opera di <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Se, percontro, <strong>la</strong> domanda di <strong>revisione</strong> totale è proposta dall'Assemblea <strong>federale</strong>, un


voto preliminare sul<strong>la</strong> questione se una siffatta <strong>revisione</strong> debba essere avviatanon è necessario.Il capoverso 4 stabilisce che le disposizioni cogenti del diritto internazionalepubblico costituiscono una barriera di carattere contenutistico del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Tale barriera è tuttavia importante solo perle proposte di <strong>revisione</strong> totale emananti dalle autorità, dato che le iniziative popo<strong>la</strong>ridi <strong>revisione</strong> totale si limitano al<strong>la</strong> forma di proposta generica, il che consentealle autorità federali di e<strong>la</strong>borare <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale in sintonia con le disposizionicogenti del diritto internazionale pubblico (per le norme cogenti deldiritto internazionale quale barriera al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale si vedano lespiegazioni al<strong>la</strong> disposizione seguente).Articolo 183 Revisione parzialeL'articolo 183 6) corrisponde all'articolo 121 capoversi 1-4 Cost.Il capoverso 1 disciplina il diritto d'iniziativa in caso di <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Assemblea <strong>federale</strong> e popolo dispongono entrambi deldiritto d'iniziativa; a differenza del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale, tale diritto non appartieneperò a una Camera so<strong>la</strong> dell'Assemblea <strong>federale</strong>.Il capoverso 2 stabilisce il principio dell'unità di materia come barriera formaleda rispettare per ogni <strong>revisione</strong> parziale. Tale principio s'applica sia alle iniziativepresentate dal popolo sia alle proposte emananti dalle autorità 7 '. L'articolo75 capoverso 2 LDP precisa che il principio è tute<strong>la</strong>to se tra le parti diun'iniziativa esiste un rapporto intrinseco.Il principio dell'unità del<strong>la</strong> materia intende garantire che le persone che dispongonodel diritto di voto possano effettivamente manifestare <strong>la</strong> loro volontà inassoluta libertà e senza manipo<strong>la</strong>zioni, in occasione del<strong>la</strong> firma di un'iniziativao in occasione del<strong>la</strong> votazione. Si intende evitare che un insieme arbitrario dipostu<strong>la</strong>ti diversi siano raccolti in una so<strong>la</strong> proposta, allo scopo di raggiungereil numero necessario di firme. In occasione delle votazioni, occorre d'altrocanto vigi<strong>la</strong>re affinchè non sia sottoposta al voto una stessa iniziativa che riuniscaoggetti diversi che non hanno tra loro sufficiente rapporto di connessione.Costituente e legis<strong>la</strong>tore hanno una concezione molto vasta del principio dell'unitàdel<strong>la</strong> materia e raccomandano un'interpretazione ampia che vada nel sensodell'iniziativa. Anche l'Assemblea <strong>federale</strong> ha finora difeso una nozione ampiadell'unità del<strong>la</strong> materia 8 '. Sul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> più recente evoluzione, sembra tuttaviadelinearsi una pratica più restrittiva 9 '.


Oltre alle due barriere formali che sono l'unità del<strong>la</strong> forma - che vale solo perle iniziative popo<strong>la</strong>ri (cpv. 3) - e l'unità del<strong>la</strong> materia - che va rispettata perogni proposta di <strong>revisione</strong> parziale - <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> non pone alcunabarriera di carattere contenutistico al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale. La questionese esistano limiti materiali non scritti in materia di <strong>revisione</strong> costituzionale hadato origine nel<strong>la</strong> dottrina a risposte estremamente controverse 10 '. Su questopunto le autorità federali hanno un atteggiamento cauto. Finora soltanto l'ineseguibilitàdi fatto di un'iniziativa era riconosciuta quale barriera materiale nonscritta al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale "', ciò che può valere come ovvio.Tuttavia, <strong>la</strong> pratica più recente delle autorità federali tende ad accettare l'ideasecondo <strong>la</strong> quale le norme cogenti del diritto internazionale pubblico - jus cogens- debbano pure essere considerate un limite di carattere contenutisticodel<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale 12 '. Questa pratica è conforme al<strong>la</strong> dottrina dominante13 '. Nel caso del diritto internazionale pubblico cogente si tratta dinorme che, tenuto conto del<strong>la</strong> loro importanza per l'ordine giuridico internazionale,hanno valore assoluto, quali ad esempio i divieti di tortura, genocidio,schiavitù o le garanzie del<strong>la</strong> CEDU alle quali non si può derogare neppure instato di necessità. Uno Stato fondato sul diritto non può sottrarsi a tali norme,purché siano di diritto internazionale pubblico consuetudinario, appel<strong>la</strong>ndosia un diritto costituzionale che vi si contrappone. Anche qualora tali normesiano sancite da trattati internazionali, una denuncia di questi ultimi non esimedal!'osservarle, avendo esse carattere cogente. Uno Stato non può quindi vio<strong>la</strong>retali diritti fondamentali, sanciti o meno da un trattato internazionale. Sul<strong>la</strong>base del<strong>la</strong> pratica più recente delle autorità e in conformità con <strong>la</strong> dottrina dominante,le iniziative costituzionali che vio<strong>la</strong>no tali norme cogenti del dirittointernazionale pubblico devono essere dichiarate nulle I4) . In questo caso il popoloe i Cantoni non godono di un'effettiva libertà di voto; di conseguenza sitratterebbe di democrazia fittizia se si <strong>la</strong>sciasse votare su un'iniziativa che vio<strong>la</strong>\ojus cogens. Le barriere materiali al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale non sono applicabilisoltanto alle iniziative popo<strong>la</strong>ri, ma anche alle proposte emananti dalleautorità: questa concezione è condivisa dal<strong>la</strong> dottrina dominante 15 '.Alcuni partecipanti al<strong>la</strong> consultazione si sono rifiutati di fissare le disposizionicogenti del diritto internazionale pubblico quale barriera materiale al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>costituzionale 16 '. Ma per disciplinare in maniera chiara e trasparente <strong>la</strong>questione importante delle barriere alle revisioni costituzionali, è necessario in-


eludere esplicitamente nel disegno di <strong>Costituzione</strong> aggiornata, oltre alle duebarriere formali che sono l'unità del<strong>la</strong> forma e l'unità del<strong>la</strong> materia, anche ledisposizioni cogenti del diritto internazionale. Così teniamo in giusta considerazionesia <strong>la</strong> più recente pratica delle autorità federali, che riconosce lo jus cogensquale barriera materiale al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale, sia <strong>la</strong> concezione diuna parte nettamente preponderante del<strong>la</strong> dottrina.Articolo 184 Entrata in vigoreL'articolo 184 17) corrisponde all'articolo 123 capoverso 1 Cost. Nel<strong>la</strong> consultazionenon vi sono state prese di posizione in merito.La disposizione sottopone una <strong>revisione</strong> parziale o totale all'acccttazione delpopolo e dei Cantoni 18 '. Essa riconosce così qualità d'organi costituenti nonsoltanto al popolo, ma anche ai Cantoni. L'esigenza del<strong>la</strong> maggioranza del popoloe dei Cantoni sancisce che <strong>la</strong> democrazia e il federalismo sono elementidi rilievo e fattori di equilibrio nel processo d'e<strong>la</strong>borazione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Il nostro Consiglio indice <strong>la</strong> votazione sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e nerileva in maniera vinco<strong>la</strong>nte i risultati (omologazione). Il decreto di accertamentoè pubblicato nel Foglio <strong>federale</strong>. Salvo esplicita disposizione contraria,<strong>la</strong> modifica costituzionale entra in vigore con l'accettazione da parte di popoloe Cantoni I9) . In altre parole è determinante il momento del<strong>la</strong> votazione e nonquello del decreto di accertamento.Capitolo 2: Disposizioni transitorieArticolo 185La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata contemp<strong>la</strong>, all'articolo 185, dodici disposizionitransitorie, <strong>la</strong> cui validità temporale è limitata. Esse verranno commentatinei corrispettivi articoli del disegno di <strong>Costituzione</strong>.Numeri II, III e IVII numero II del decreto <strong>federale</strong> stabilisce nel capoverso 1 che l'attuale <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> viene formalmente abrogata, una decisione che si impone permotivi di certezza del diritto e di chiarezza costituzionale. Il capoverso 2 ne statuiscel'eccezione: le disposizioni dell'attuale <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> che vannotrasposte a livello legis<strong>la</strong>tivo rimangono valide fino all'entrata in vigore dellecorrispettive disposizioni legali.Il numero IH disciplina <strong>la</strong> questione di come integrare nel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>le iniziative popo<strong>la</strong>ri per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> chesono state <strong>la</strong>nciate quando ancora era in vigore l'attuale <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>o che sono già state accolte dal popolo e dai Cantoni.


Il numero IV infine contiene nel capoverso 1 <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> referendaria e autorizzanel capoverso 2 l'Assemblea <strong>federale</strong> a decidere l'entrata in vigore dellenuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata. Questa rego<strong>la</strong>mentazione è molto flessibilee consente di procedere in vari modi.I numeri II, III e IV del decreto <strong>federale</strong> vengono spiegati dettagliatamente neinumeri 18 e 19 del presente messaggio.410


22 Riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri221 Introduzione221.1 Funzione dei diritti popo<strong>la</strong>ri e necessità del<strong>la</strong> riformaLe istituzioni del<strong>la</strong> democrazia diretta caratterizzano l'essenza e l'identità delnostro sistema politico e costituiscono una delle sue principali conquiste. Essegarantiscono - in modo del tutto partico<strong>la</strong>re - <strong>la</strong> compresenza del<strong>la</strong> partecipazionediretta dei cittadini a decisioni importanti e di elementi del<strong>la</strong> democraziarappresentativa. In Svizzera gli elettori svolgono un ruolo attivo negli avvenimentipolitici. Le iniziative popo<strong>la</strong>ri e i referendum hanno esercitato una notevoleinfluenza sul modo di procedere delle autorità e sull'assetto dei loro attinormativi. Tale influenza è tanto più evidente nei casi in cui i cittadini hannoeffettivamente esercitato il diritto di iniziativa popo<strong>la</strong>re e referendum.Questa conquista, che talvolta ha reso più difficoltose le decisioni in ambitopolitico e che, negli elettori, ha causato una perdita di interesse per le elezionipolitiche a favore di decisioni più concrete, non può oggi essere in alcun modoconsiderata superata; essa conserva, anche per il futuro, il suo carattere di modelloistituzionale. Senza i diritti popo<strong>la</strong>ri, che hanno forgiato per più di un secolo<strong>la</strong> vita politica in Svizzera, <strong>la</strong> storia del nostro Paese avrebbe preso un altrocorso.Sebbene - accanto ad altre importanti funzioni - costituiscano uno degli elementifondamentali che danno un'identità all'ordinamento del nostro Stato, idiritti popo<strong>la</strong>ri non possono essere considerati immutabili nel<strong>la</strong> loro attualeformu<strong>la</strong>zione. Essi non devono essere visti come un tabù, proprio se vogliamogarantirne <strong>la</strong> futura applicabilità. Inizialmente presentavano una formu<strong>la</strong>zionediversa da quel<strong>la</strong> attuale e, nel corso del<strong>la</strong> storia, sono stati oggetto di sviluppoe di conquiste sociali. Il referendum legis<strong>la</strong>tivo è stato introdotto nel 1874 e l'iniziativapopo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> soltantonel 1891. Il referendum abrogativo dei decreti urgenti risale al 1949 e le disposizionisul referendum re<strong>la</strong>tivo ai trattati internazionali, introdotto nel 1921,hanno assunto <strong>la</strong> loro formu<strong>la</strong>zione attuale da re<strong>la</strong>tivamente poco tempo, valea dire dal 1977. Quindi, le istituzioni del<strong>la</strong> democrazia diretta non sono maistate considerate immutabili. Al contrario, esse sono state più volte adattate anuove situazioni e a nuove esigenze e, in tal senso, possono di per sé essere considerateuna conquista. I diritti popo<strong>la</strong>ri continuano ad essere attuali proprioperché hanno dimostrato <strong>la</strong> loro capacità di evolversi ed adeguarsi.Le proposte di ulteriore evoluzione e di riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri non devonoquindi essere viste come una volontà di rimettere in discussione in modo fondamentaleuno degli elementi di base del nostro Stato. Scaturiscono invece da unautentico desiderio di garantire <strong>la</strong> democrazia diretta. Negli ultimi anni questeproposte sono state discusse in modo approfondito, in ambiti molto diversi econ obiettivi altrettanto diversi.L'attuale discussione sul<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri si è mossa sulle seguentidirettrici:411


Miglioramento del<strong>la</strong> capacità decisionale e dell'efficacia degli interventi delloStatoL'iter legis<strong>la</strong>tivo svizzero garantisce un'integrazione quanto ampia possibiledelle opinioni politiche e una legittimazione tanto più democratica delle decisioni.Questo processo ha però tempi re<strong>la</strong>tivamente lunghi che possono rive<strong>la</strong>rsicontroproducenti in un'epoca di rapidi cambiamenti. Occorre allora chiedersise in partico<strong>la</strong>re il referendum legis<strong>la</strong>tivo non costituisca un freno eccessivo cherende difficoltosa, o in alcuni casi addirittura impossibile, l'approvazione dileggi al passo con i tempi. Partendo da queste considerazioni, alcuni hanno sostenutol'ipotesi del passaggio ad una formu<strong>la</strong> politica basata sul<strong>la</strong> so<strong>la</strong> democraziarappresentativa. In altre parole si può individuare una tendenza (orientataverso il miglioramento del<strong>la</strong> capacità decisionale e dell'efficacia degli interventidello Stato) a favore di una <strong>revisione</strong> fondamentale o comunque di unacerta limitazione dei diritti popo<strong>la</strong>ri. Per i cittadini non è solo importante <strong>la</strong>possibilità di partecipare al<strong>la</strong> vita dello Stato; altrettanto importante è <strong>la</strong> capacitàdello Stato di risolvere i problemi in modo efficace e tempestivo.Estensione del<strong>la</strong> democrazia direttaNegli ultimi anni sono state avanzate anche numerose proposte che vanno nel<strong>la</strong>direzione contraria e che hanno per fine un'estensione delle possibilità di partecipazionedemocratica dei cittadini. Non si può quindi individuare una tendenzagenerale o dominante verso una limitazione dei diritti popo<strong>la</strong>ri. Fra le proposteavanzate in questo ambito possiamo citare l'introduzione del referendum in materiaamministrativa e finanziaria, vale a dire <strong>la</strong> possibilità di sottoporre a referendumfacoltativo atti amministrativi di grande portata o importanti decisionifinanziarie, o l'introduzione del cosiddetto referedum propositivo, destinato amoderare <strong>la</strong> funzione di veto del referendum stesso. Vanno inoltre citate le proposteper un'estensione dei diritti popo<strong>la</strong>ri in materia internazionale nonché perl'introduzione del diritto di voto per gli stranieri. In parte queste proposte hannoorigine da una posizione profondamente democratica che sostiene una quantopiù ampia, completa e intensa partecipazione politica dei cittadini a tutte le piùimportanti questioni riguardanti lo Stato; questa partecipazione viene vista nonsolo come obiettivo istituzionale ma anche come il presupposto e il mezzo perl'affermazione personale di ogni singolo individuo.Democrazia diretta e politica internazionaleUn altro degli aspetti principali cui si fa continuo riferimento nel<strong>la</strong> discussionesul<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri è quello del grado di efficacia degli strumentidi partecipazione del<strong>la</strong> democrazia diretta nel campo del<strong>la</strong> politica estera.Come concretizzare i diritti di iniziativa e referendum tenendo conto dell'attualeimportanza del<strong>la</strong> politica estera, dell'intensificazione delle re<strong>la</strong>zioni internazionali,del crescente peso e del<strong>la</strong> crescente portata del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione internazionale?Questa domanda non può più essere elusa o ignorata nell'ambito diuna discussione sui diritti popo<strong>la</strong>ri proiettata verso il futuro. Negli ultimi anni,in Svizzera sono divenuti sempre più chiari i contrasti fra le esigenze del<strong>la</strong> politicainternazionale e <strong>la</strong> volontà di partecipare a decisioni importanti per il tramitedel<strong>la</strong> democrazia diretta.412


Volontà di impedire un «abuso» dei diritti popo<strong>la</strong>riI punti di vista e le opinioni di coloro che par<strong>la</strong>no di un «abuso» dei diritti popo<strong>la</strong>rimirano invece a una limitazione degli stessi. Alcuni vedono nell'uso re<strong>la</strong>tivamenteintenso dei diritti popo<strong>la</strong>ri, soprattutto nel frequente ricorso alle possibilitàdell'iniziativa popo<strong>la</strong>re, il rischio di un «abuso» del<strong>la</strong> democrazia diretta.Ciò vale soprattutto per alcune iniziative popo<strong>la</strong>ri che non tendono a raggiungerenuovi obiettivi, imprimendo nuovi orientamenti, ma che piuttostovogliono imporre cambiamenti di decisioni già adottate e che in singoli casi finisconoper minare il generale ordinamento delle competenze previsto dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>,compromettendone <strong>la</strong> coerenza. Ci riferiamo in modo partico<strong>la</strong>real<strong>la</strong> discussione sul<strong>la</strong> nullità delle iniziative popo<strong>la</strong>ri che contengono disposizionicon effetto retroattivo, ad iniziative popo<strong>la</strong>ri di difficile o addirittura impossibileattuazione, nonché all'accumu<strong>la</strong>rsi o talvolta al frequente riproporsidi iniziative popo<strong>la</strong>ri con gli stessi contenuti o con contenuti analoghi. L'ampioricorso ai diritti popo<strong>la</strong>ri, riscontrabile in questi ultimi anni, comporta inoltre,secondo alcuni, il rischio di un'eccessiva pressione - almeno a livello quantitativo- sugli elettori che vengono fin troppo spesso chiamati alle urne; questorischio viene d'altra parte accentuato dal<strong>la</strong> scarsa importanza di alcune iniziative.In alcuni casi si afferma che è necessario imporre condizioni restrittive perevitare un troppo frequente ricorso ai diritti popo<strong>la</strong>ri.A nostro avviso, <strong>la</strong> discussione sui diritti popo<strong>la</strong>ri e i diversi progetti di riformatestimoniano <strong>la</strong> vitalità delle nostre istituzioni di democrazia diretta, ed il fattoche esse sono profondamente radicate nell'opinione pubblica del nostro Paese.Questa generale problematica evidenzia d'altra parte l'impellente necessità diuna <strong>revisione</strong>. Per queste ragioni abbiamo deciso, nell'ambito del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, di procedere anche ad una riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri. L'Esecutivosi è basato sui <strong>la</strong>vori preparatori condotti nell'estate del 1994 dal<strong>la</strong>commissione di esperti nominata dal Dipartimento <strong>federale</strong> di giustizia e polizia,presieduta dal professer J.-F. Aubert. 1 ' La commissione di esperti aveval'incarico di verificare <strong>la</strong> necessità di una riforma nell'ambito dei diritti popo<strong>la</strong>riproponendo, se necessario, una <strong>revisione</strong> in cui eventuali proposte innovativecostituissero un insieme equilibrato che complessivamente non sminuisse idiritti popo<strong>la</strong>ri ma, affinandoli e orientandoli verso il futuro, ne mantenesse<strong>la</strong> sostanza.


Noi condividiamo sostanzialmente l'opinione del<strong>la</strong> commissione di esperti riguardoal<strong>la</strong> validità del sistema dei diritti popo<strong>la</strong>ri, nonché al<strong>la</strong> loro fondamentale,futura utilità. Non è quindi necessario un cambiamento di fondo, nelsenso dell'adozione di un vero e proprio nuovo sistema. Il nostro sistema deidiritti popo<strong>la</strong>ri è idoneo al suo scopo e rispondente alle esigenze del futuro;esso presenta tuttavia alcuni innegabili difetti che possono essere rimossi nell'ambitodel<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Vanno evidenziati in partico<strong>la</strong>re i seguenti difetti e le seguenti <strong>la</strong>cune:- Una grave <strong>la</strong>cuna nel sistema dei diritti popo<strong>la</strong>ri è l'assenza dell'iniziativa legis<strong>la</strong>tiva.Oltre metà delle iniziative costituzionali attualmente pendenti o depositatepotrebbe essere realizzata in sede legis<strong>la</strong>tiva. Anche se <strong>la</strong> maggiorparte di queste iniziative con carattere legis<strong>la</strong>tivo è stata respinta, l'Assemblea<strong>federale</strong> è stata costretta ad e<strong>la</strong>borare controprogetti che sono stati inseritinel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> pur essendo estranei al<strong>la</strong> legge fondamentale delloStato. In questo modo <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> risulta colma di disposizioni minoriche sono in realtà materia legis<strong>la</strong>tiva. Ciò ha come conseguenza che, in sedecostituzionale, si debba decidere su aspetti normativi per i quali il legis<strong>la</strong>tore- e in parte le autorità preposte all'emanazione delle ordinanze - sarebbe piùindicato da un punto di vista puramente funzionale. Questa <strong>la</strong>cuna potrebbeessere colmata con l'introduzione dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica.- Un altro difetto del sistema attuale è dato dal fatto che il ricorso al referendumfacoltativo è possibile soltanto per le norme di diritto e non per gli attiamministrativi e le decisioni finanziarie. La limitazione del referendum agliatti contenenti norme di diritto, espressa nel 1962 in occasione del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong>del<strong>la</strong> legge sui rapporti fra i Consigli, discende dal<strong>la</strong> contrapposizione tranorma e decisione e si basa sul principio che <strong>la</strong> norma di diritto è più importantee di interesse più generale del<strong>la</strong> decisione. Tuttavia questo principioviene spesso contraddetto dal<strong>la</strong> pratica. Le applicazioni concrete possonoavere conseguenze più importanti ed essere di maggiore interesse per <strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zioneche non le norme di diritto. Si pensi soltanto all'approvazione dimassima di una centrale nucleare o a decisioni finanziarie di grande portata.A ciò si aggiunge che, in pratica, l'assenza del referendum amministrativo efinanziario viene spesso «compensata» dal ricorso ad iniziative che per il tramitedi revisioni costituzionali sono volte ad abrogare disposizioni di legge.Questo modo di procedere presenta numerosi svantaggi ed è difficile da evitare.L'introduzione del referendum amministrativo e finanziario potrebbecostituire una soluzione.- Anche il campo del<strong>la</strong> politica estera, tuttavia, non è esente da difetti. Rispettoall'ordinamento interno, il più grave problema consiste nel minorgrado di legittimazione democratica e nel rischio di decisioni contraddittorie.Le contraddizioni sono di due tipi: in primo luogo, il diritto vigente prevedeche in alcuni casi gli elettori si esprimano due volte in merito agli impegniassunti dal<strong>la</strong> Svizzera, dapprima per <strong>la</strong> ratifica di alcuni trattati internazionalie poi per le re<strong>la</strong>tive disposizioni di attuazione; in secondo luogo, importantitrattati internazionali, come ad esempio <strong>la</strong> Carta sociale europea, nonsono soggetti a referendum. In tali casi, però, gli elettori hanno il diritto dimettere in discussione mediante referendum le disposizioni di attuazione in-414


terne. C'è quindi il pericolo che <strong>la</strong> Svizzera non possa tener fede ai suoi impegniinternazionali, con conseguenze negative per <strong>la</strong> sua reputazione di partnerrigoroso ma al contempo credibile ed affidabile. Un certo dislocamentodelle possibilità di partecipazione del<strong>la</strong> democrazia diretta al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zioneinternazionale corrisponderebbe al<strong>la</strong> crescente importanza del diritto internazionaleper l'ordinamento interno e garantirebbe che le possibilità di partecipazionesi esprimano al livello delle decisioni di fondo e non delle modalitàcon cui il nostro Paese recepisce norme internazionali ed emana le corrispondentileggi di applicazione.- Un ulteriore difetto consiste nel fatto che <strong>la</strong> votazione avviene su un'interalegge. Per un solo articolo o capoverso tutta <strong>la</strong> legge corre il rischio di essererespinta. Il Par<strong>la</strong>mento, evidentemente, può cambiare <strong>la</strong> legge tenendo contodel<strong>la</strong> disposizione in questione. Si tratta però di una procedura lunga e complessa.Valga come esempio <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> legge sull'organizzazionedell'amministrazione. La possibilità di sottoporre alternative a livello costituzionalee legis<strong>la</strong>tivo eviterebbe di mandare in fumo anni di <strong>la</strong>voro.- Possono inoltre essere individuati altri singoli difetti di minore portata chepotrebbero però essere eliminati in occasione di una ridefinizione dei dirittipopo<strong>la</strong>ri. Tratteremo ognuno di essi illustrando le singole disposizioni delprogetto di riforma.221.2 Obiettivi e idee portanti del<strong>la</strong> riformaL'obiettivo del<strong>la</strong> riforma è quello di eliminare i difetti del sistema dei diritti popo<strong>la</strong>rigarantendo così l'efficacia del<strong>la</strong> democrazia diretta. La riforma nonvuole né sminuire né estendere in modo uni<strong>la</strong>terale l'importanza dei diritti popo<strong>la</strong>ri.L'intento è invece quello di ridefinire singoli elementi del<strong>la</strong> democraziadiretta, inserendo le modifiche proposte in un insieme equilibrato.Ma i diritti popo<strong>la</strong>ri non vanno considerati come materia a parte; poiché essihanno un posto ben definito e hanno ben definite funzioni nel<strong>la</strong> struttura istituzionaledel nostro Stato, è assolutamente necessario tener conto anche di altrielementi istituzionali. Occorre soprattutto garantire che il vero significato deidiritti popo<strong>la</strong>ri, vale a dire l'effettiva partecipazione dei cittadini agli aspetticentrali del<strong>la</strong> vita politica, venga mantenuto anche nel contesto presente e futurodel nostro Paese. Questa effettiva partecipazione democratica è un importantemotore per lo sviluppo del nostro Stato di diritto. I diritti popo<strong>la</strong>ri nonhanno soltanto una funzione di impulso o forza traente; essi sono anche unostrumento di controllo che permette di mantenere le prerogative delle competenzecostituzionali e consente al Popolo di intervenire nel<strong>la</strong> conduzione del<strong>la</strong>vita politica da parte del Par<strong>la</strong>mento e del Governo mettendo in discussione etalvolta ribaltando le decisioni del legis<strong>la</strong>tore. In questo contesto i diritti popo<strong>la</strong>ripossono anche fungere da valvo<strong>la</strong> di sfogo politica che consente ai cittadininon soltanto di esprimere il loro dissenso riguardo ad aspetti concreti del<strong>la</strong> vitapubblica, ma anche di comunicare un diffuso e generale senso di scontento esfiducia nei confronti delle autorità. La consapevolezza di questa funzione dicontrollo presuppone un intervento attivo delle autorità presso l'opinione pub-415


uca, e rende possibile quel<strong>la</strong> trasparenza del<strong>la</strong> vita politica del nostro Paesesenza <strong>la</strong> quale è impensabile una vera partecipazione democratica dei cittadini:si giunge così a un dialogo costruttivo fra cittadino e Stato. I diritti popo<strong>la</strong>risono però soprattutto un elemento integrante e legittimante che garantisce dauna parte il necessario consenso democratico alle decisioni politiche, e facilitaquindi notevolmente <strong>la</strong> loro attuazione, e che dall'altra rafforza <strong>la</strong> coesione nazionalegrazie al<strong>la</strong> partecipazione al<strong>la</strong> vita e alle decisioni politiche.I diritti popo<strong>la</strong>ri devono assolvere anche in futuro queste importanti funzioni.II nostro obiettivo è quindi, in altre parole, quello di garantire <strong>la</strong> loro sostanzae <strong>la</strong> loro efficacia in un contesto diverso. Per questo è necessario migliorare <strong>la</strong>capacità di decidere ed agire delle nostre istituzioni. Il miglioramento del<strong>la</strong> capacitàdecisionale e dell'efficacia degli interventi dello Stato è una delle grandidirettrici del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>tura 1995-1999. La democrazia diretta deve essere garantitaanche in futuro, tenendo però presente che <strong>la</strong> sua vitalità non va misuratasoltanto con <strong>la</strong> frequenza del ricorso ai diritti popo<strong>la</strong>ri ma anche sul<strong>la</strong> base dicriteri più propriamente qualitativi.Le singole proposte di riforma tengono conto di queste diverse funzioni dei dirittipopo<strong>la</strong>ri e si ispirano alle seguenti idee portanti:Ricorso ai diritti popo<strong>la</strong>ri per sole decisioni importantiI diritti popo<strong>la</strong>ri devono esercitare <strong>la</strong> loro funzione in caso di decisioni importantie di fondo. Nel<strong>la</strong> ridefinizione del<strong>la</strong> partecipazione democratica diretta vaquindi tenuto conto dell'importanza delle decisioni, non soltanto nel campodel<strong>la</strong> politica interna ma anche in quello delle re<strong>la</strong>zioni internazionali: in altreparole, oltre alle leggi interne dello Stato occorre considerare <strong>la</strong> grande e crescenteimportanza degli atti emanati in ottemperanza ai trattati internazionali.Inoltre, l'importanza del<strong>la</strong> decisione non è determinata unicamente dal caratterelegis<strong>la</strong>tivo del<strong>la</strong> stessa; anche singoli atti amministrativi possono esseredel<strong>la</strong> massima rilevanza. In questo senso è necessario correggere il punto di vistatradizionale secondo il quale importanti elementi normativi devono esserefissati essenzialmente nelle leggi. La limitazione del ricorso ai diritti popo<strong>la</strong>rideve concretizzarsi anche in un altro modo: mediante condizioni più restrittiveè necessario giungere a un esercizio più selettivo e circoscritto a questioni importanti,proprio per rispondere al<strong>la</strong> critica secondo <strong>la</strong> quale i diritti popo<strong>la</strong>rivengono oggi usati in modo troppo esteso. La quantità non è condizione necessariae sufficiente per garantire una partecipazione democratica utile e qualitativamentesoddisfacente. Il crescente numero di progetti che negli ultimi annivengono sottoposti al Popolo o al Popolo e ai Cantoni comporta un sovraccaricodel processo politico e limita <strong>la</strong> capacità di decidere e di agire dello Stato;si rive<strong>la</strong> quindi necessario un intervento correttivo volto ad un uso più miratodel<strong>la</strong> democrazia diretta.Differenziazione degli attuali strumenti del<strong>la</strong> democrazia direttaI vigenti meccanismi del<strong>la</strong> democrazia diretta sono poco selettivi ed impedisconoo ritardano quindi <strong>la</strong> realizzazione di obiettivi politici di indubbia importanza;in partico<strong>la</strong>re il referendum nel<strong>la</strong> sua formu<strong>la</strong> attuale propone unicamentescelte di tipo «aut aut». Ciò porta al rifiuto di progetti che in realtà rac-416


colgono ampi consensi ma che presentano soltanto pochi aspetti controversi.Anche dal punto di vista del legis<strong>la</strong>tore <strong>la</strong> possibilità di <strong>la</strong>vorare con alternativeè molto limitata. Le proposte di riforma vogliono dunque introdurre una piùampia differenziazione degli attuali strumenti del<strong>la</strong> democrazia diretta.Adeguamento dei diritti popo<strong>la</strong>ri al<strong>la</strong> crescente internazionalizzazione dell'ordinamentogiuridicoLa riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri tiene conto del<strong>la</strong> crescente importanza del dirittointernazionale e dell'esigenza di una migliore legittimazione democratica del<strong>la</strong>politica estera. La politica estera ha sempre più influsso sul<strong>la</strong> politica interna;in un Paese in cui vige <strong>la</strong> democrazia diretta questa realtà deve concretizzarsiin maggiori possibilità di partecipazione del Popolo. Come indicano recenti inchieste,uno dei maggiori desideri dei cittadini - che deve essere comunque rispettato- è che, nel campo del<strong>la</strong> politica estera e in partico<strong>la</strong>r modo di quel<strong>la</strong>europea, i loro diritti popo<strong>la</strong>ri vengano mantenuti con limitazioni minime. Lacrescente internazionalizzazione degli atti legis<strong>la</strong>tivi preoccupa molti cittadini ealimenta il comprensibile timore che i meccanismi del<strong>la</strong> democrazia diretta,orientati verso <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione interna, risultino minati o quanto meno perdanodi importanza sul piano pratico. Le proposte di riforma devono però anche garantireche <strong>la</strong> Svizzera possa perseguire una politica credibile e affidabile. Bisognaquindi evitare situazioni nelle quali l'osservanza e <strong>la</strong> realizzazione di impegniinternazionali assunti dal<strong>la</strong> Svizzera vengano impedite dal<strong>la</strong> mancanza diconsenso sulle modalità con cui vengono recepite le norme internazionali.Rafforzamento delle funzioni dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re, indebolimento delle funzionidi freno e di vetoPer quanto riguarda <strong>la</strong> capacità di decidere ed agire del<strong>la</strong> Svizzera, è opportunorafforzare l'iniziativa popo<strong>la</strong>re come strumento costruttivo e innovativo e farsì che il referendum venga applicato in modo più differenziato e meno comestrumento di opposizione. Questa idea si concretizza nel<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazionedel numero di firme necessarie per l'iniziativa popo<strong>la</strong>re e il referendum facoltativo,nonché nell'introduzione dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica, che viene in uncerto senso privilegiata, essendo il numero di firme inferiore.221.3 Le più importanti proposte di riformaIn partico<strong>la</strong>re, <strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri presenta le seguenti innovazioni:- Introduzione dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica. 2) Essa permette a 100000aventi diritto di voto oppure a otto Cantoni di chiedere a titolo di propostagenerica l'accettazione o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o dilegge. In questo modo l'iniziativa ha accesso al livello legis<strong>la</strong>tivo.- Introduzione del referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria.3) II Par<strong>la</strong>mento può inserire nelle sue decisioni amministrative e finanziarieuna c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> referendaria, permettendo così <strong>la</strong> consultazione popo<strong>la</strong>re.2 >Art. 129a D 96 Riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri.3 >Art. 131a D 96 Riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri.14 Foglio <strong>federale</strong>. 80° anno. Voi. I 417


- Estensione del campo di applicazione del referendum facoltativo in materiadi trattati internazionali a tutti i trattati di maggiore importanza: oltre ai trattatiche comportano un'armonizzazione multi<strong>la</strong>terale del diritto (art. 89 cpv.3 leti, e Cosi.), vengono assoggettati a referendum anche i trattati che nonprevedono un'applicazione immediata nel caso in cui richiedano adeguamentilegis<strong>la</strong>tivi a livello <strong>federale</strong> che interessano <strong>la</strong> posizione giuridica deglielettori. 4 ' Per evitare il rischio di decisioni popo<strong>la</strong>ri discordanti, gli adeguamentilegis<strong>la</strong>tivi necessari al<strong>la</strong> trasposizione del trattato possono essere inseritiin un decreto di approvazione che viene sottoposto come pacchetto unicoal<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re. 5 '- Ripartizione delle competenze fra Assemblea <strong>federale</strong> e Tribunale <strong>federale</strong>per quanto riguarda l'esame del<strong>la</strong> validità delle iniziative popo<strong>la</strong>ri. Nel casoin cui il Par<strong>la</strong>mento esprima dubbi riguardo al rispetto delle regole in materiadi iniziativa, esso non può invalidar<strong>la</strong> motu proprio ma deve rivolgersi al Tribunale<strong>federale</strong>. La decisione di quest'ultimo è definitiva. 6 '- La possibilità di sottoporre 7 ' testi alternativi. Per proposte costituzionali o legis<strong>la</strong>tive,l'Assemblea <strong>federale</strong> può e<strong>la</strong>borare due testi da sottoporre al<strong>la</strong> consultazionepopo<strong>la</strong>re. È così possibile offrire agli elettori una scelta in caso di questionicomplesse ed aumentare in tal modo le possibilità di acccttazione di unaproposta che sia controversa soltanto per quanto riguarda alcune disposizioni.- La possibilità che l'Assemblea <strong>federale</strong> sottoponga a consultazione popo<strong>la</strong>redue iniziative che hanno lo stesso oggetto e contrapponga loro un controprogettounitario. 8 ' Questa procedura chiarifica <strong>la</strong> materia di diritto con unaso<strong>la</strong> chiamata alle urne, impedisce il ripetersi di dibattiti fecalizzati su ununico tema di discussione e facilita un rapido chiarimento politico di questionicontroverse.- Nuovo numero minimo di firme: il numero minimo di firme necessario perle iniziative volte al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale o parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>deve passare da 100000 a 150000; per i referendum (referendum legis<strong>la</strong>tivo,referendum facoltativo in materia di trattati internazionali e referendum facoltativo- di cui proponiamo l'introduzione - in materia amministrativa efinanziaria) il numero passa da 50 000 a 100 000. Per l'iniziativa popo<strong>la</strong>re genericasono necessarie 100000 firme. 9 '- Introduzione di un vero e proprio diritto d'iniziativa per otto Cantoni 1 ®;otto Cantoni (Par<strong>la</strong>mento o popolo) possono proporre un'iniziativa per <strong>la</strong><strong>revisione</strong> totale o parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> oppure un'iniziativa generica,con gli stessi effetti di un'iniziativa popo<strong>la</strong>re.Le proposte di riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri costituiscono un insieme equilibrato.Esse formano un contesto unitario, si integrano a vicenda e hanno senso soltantocome pacchetto complessivo. Per questo devono essere concretizzate


come un tutto unico. In tal modo è possibile evitare una limitazione o un ampliamentoin una so<strong>la</strong> direzione dei diritti popo<strong>la</strong>ri e garantire un nuovo equilibriofra i diversi elementi del<strong>la</strong> struttura istituzionale del nostro Stato. Questaricerca di equilibrio fra democrazia diretta e elementi rappresentativi del nostroordinamento esige che ampliamenti, affinamenti e limitazioni dei diritti popo<strong>la</strong>risiano collegati fra di loro e ben bi<strong>la</strong>nciati. Con adeguamenti puntuali e iso<strong>la</strong>ticiò non sarebbe possibile.221.4 I problemi trasversaliPrima di procedere al commento dei singoli articoli delle proposte di riforma,ci sembra opportuno affrontare tre problematiche che riguardano più disposizioni:l'introduzione di impedimenti materiali al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>,l'aumento del numero minimo di firme, l'iniziativa su domanda di otto Cantoni.221.41 Limiti materiali al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>Nell'ambito delle discussioni sul<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri, abbiamo esaminatoanche <strong>la</strong> problematica degli impedimenti, considerando <strong>la</strong> questione sottoil profilo dei limiti fissati al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. In tal modo, abbiamorisposto a una mozione del<strong>la</strong> Commissione delle istituzioni politiche delConsiglio degli Stati (91.410) dell'8 novembre 1993 con <strong>la</strong> quale si chiedeva unarego<strong>la</strong>mentazione esauriente del<strong>la</strong> nullità dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re.Si ricorda che <strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong> prevede due limiti al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>:l'unità del<strong>la</strong> forma e quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> materia. Oltre a questi due limitiformali, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> non prevede altre limitazioni. La dottrina discute dadecenni sull'esistenza di limiti posti dal<strong>la</strong> consuetudine, che vengono peraltronegati dal<strong>la</strong> maggior parte degli autori. "' La prassi svizzera ha una posizionecauta a questo riguardo e nega nel<strong>la</strong> maggior parte dei casi l'esistenza di impedimentimateriali. In conformità con <strong>la</strong> dottrina più autorevole, gli impedimentiformali e materiali - quand'anche questi ultimi vengano accettati - si applicanonon soltanto alle iniziative popo<strong>la</strong>ri ma anche ai disegni di legge delleautorità. 12)Dei numerosi impedimenti 13' cui si fa cenno nei testi, abbiamo preso in esamesoltanto quelli che meritano una trattazione più approfondita dal punto di vistadel<strong>la</strong> prassi e del<strong>la</strong> tradizione costituzionale.InattuabilitàCome le autorità federali hanno già riconosciuto da tempo 14) , l'unico impedimentomateriale posto dal<strong>la</strong> consuetudine al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> è costituitodall'effettiva inattuabilità di un'iniziativa. Se un'iniziativa si pone un">Cfr. Wildhaber, Commentario Cosi., art. 118 marg. 23 e segg. con diversi riferimenti.' 2 >Cfr. Wildhaber, Commentario Cosi., art. 118 marg. 25.131 Cfr. l'esauriente trattazione di Wildhaber, Commentario Cost., art. 118 marg. 39 segg.I4) È il caso del<strong>la</strong> decisione re<strong>la</strong>tiva all'inattuabilità dell'iniziativa Chevallier del 1954 (FF1955 ted. II 334 segg.). L'iniziativa esigeva <strong>la</strong> riduzione di spese dell'anno contabile chesarebbero già state effettuate dopo l'eventuale entrata in vigore delle sue disposizioni.419


obiettivo impossibile, essa è priva di fondamento materiale e non può essere sottopostaal<strong>la</strong> consultazione popo<strong>la</strong>re. L'esigenza per cui un'iniziativa debba essereattuabile è talmente ovvia che non occorre menzionar<strong>la</strong> nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> I5) .Disposizioni cogenti del diritto internazionaleQuestione delicata è quel<strong>la</strong> dei rapporti fra il diritto di iniziativa e il primatodel diritto internazionale che viene oggi considerato come principio unanimementericonosciuto 16) . Le proposte di riforma vogliono preservare quanto piùpossibile il diritto di iniziativa. Per questa ragione non tutte le iniziative contrarieal diritto internazionale possono essere dichiarate nulle, ma soltanto quelleche in tutto o in parte vio<strong>la</strong>no le disposizioni cogenti dello stesso^. Questaposizione corrisponde al<strong>la</strong> visione del<strong>la</strong> dottrina più autorevole secondo <strong>la</strong>quale il diritto internazionale cogente va considerato quanto meno come ostacoloal<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> 18 *. Anche l'Assemblea <strong>federale</strong> con lesue più recenti e lungimiranti deliberazioni ha confermato che lo ius cogens vaconsiderato come limite materiale di ogni <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> 19 '.Le disposizioni definite come cogenti sono norme che per <strong>la</strong> loro importanzaquanto all'ordinamento internazionale esigono validità assoluta e vengono riconosciutein quanto tali dal<strong>la</strong> comunità degli Stati. Indipendentemente dal<strong>la</strong>ratifica o denuncia dei trattati in cui esse sono espresse, queste regole sono vinco<strong>la</strong>ntiper ogni Stato di diritto. Ogni disposizione nazionale - perfino a livellocostituzionale - che violi una di queste norme è nul<strong>la</strong>.Appartengono incontestabilmente allo ius cogens le norme contro <strong>la</strong> tortura,il genocidio, <strong>la</strong> schiavitù, le garanzie del<strong>la</strong> CEDU e gli elementi basi<strong>la</strong>ri del dirittoumanitario in tempo di guerra. Queste norme sono formu<strong>la</strong>te in modo cogenteperché appartengono alle regole di base del<strong>la</strong> comunità internazionale esono irrinunciabili per <strong>la</strong> convivenza tra i popoli e <strong>la</strong> dignità dell'uomo. Un dirittocostituzionale che violi il diritto internazionale cogente causerebbe undanno irreparabile.Le «disposizioni cogenti del diritto internazionale» non possono essere recepitein modo astratto 20 '; spetta al<strong>la</strong> prassi - e secondo le proposte di <strong>revisione</strong> an-


che all'Assemblea <strong>federale</strong> e al Tribunale <strong>federale</strong> - e<strong>la</strong>borare una legis<strong>la</strong>zioneche tenga conto del<strong>la</strong> dottrina 21 ' e contribuisca a chiarire questa nozione.Come principio rilevante agli effetti del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, lo ius cogens è stato giàconsiderato come limite oggettivo al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> 22 '. Il fattoche nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione siano state fatte poche osservazionisu questo punto dimostra che lo ius cogens viene ampiamente riconosciutocome limite oggettivo al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> 23 '.C<strong>la</strong>usole con effetto retroattivoTanto <strong>la</strong> dottrina che <strong>la</strong> prassi vedono un ulteriore impedimento materiale nelleiniziative popo<strong>la</strong>ri che contengono c<strong>la</strong>usole con effetto retroattivo. Anche nel<strong>la</strong>procedura di consultazione 24 ' è stato espresso più volte il desiderio di dichiararenulle iniziative di questo tipo.Le iniziative popo<strong>la</strong>ri con c<strong>la</strong>usole a effetto retroattivo, che sono aumentate dinumero negli ultimi anni, sono giuridicamente insoddisfacenti e spesso problematicheperché mettono in discussione <strong>la</strong> fiducia nello Stato di diritto. Tuttavia,l'adozione di un «divieto delle c<strong>la</strong>usole con effetto retroattivo» non sembraopportuna. Tale divieto potrebbe essere facilmente eluso richiedendo, inluogo dell'abrogazione di una norma precedente, il ripristino dello stato giuridicoche <strong>la</strong> precedeva 25 '. Quasi ogni iniziativa popo<strong>la</strong>re può essere formu<strong>la</strong>tain modo tale da portare a conseguenze negative pur non avendo c<strong>la</strong>usole coneffetto retroattivo. È d'altra parte difficile determinare il momento a partiredal quale decorre <strong>la</strong> «retroattività» (esame preliminare e riuscita formale dell'iniziativa,decisioni delle Camere o consultazione popo<strong>la</strong>re). Da questo puntodi vista, le accuse di arbitrarietà sono inevitabili poiché è difficile individuareun'eventuale retroattività.Se <strong>la</strong> presenza di c<strong>la</strong>usole con effetto retroattivo è un motivo che porta Popoloe Cantoni al rifiuto di un'iniziativa, ciò non significa che debba essere tolta alPopolo e ai Cantoni <strong>la</strong> prerogativa di giudicare in materia. Per questa ragioneva mantenuta <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> secondo <strong>la</strong> quale il giudizio spetta agli elettori. Le iniziativecon effetto retroattivo hanno d'altra parte ottenuto finora un successo


modesto 26 e l'introduzione del referendum in materia amministrativa e finanziaria- <strong>la</strong> cui assenza è il motivo per cui vengono presentate simili iniziative- dovrebbe far perdere loro di importanza o addirittura renderle desuete.Un effetto analogo dovrebbe inoltre avere l'accorciamento dei termini di trattazionedelle iniziative (art. 26, 27 e 29 LRC) che le vostre Camere hanno approvatoil 21 giugno 1996 27 ' con <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione sui diritti politici eche dovrebbe esplicare i suoi effetti negli anni a venire.Va notato, infine, che <strong>la</strong> disciplina che riconosce soltanto le disposizioni cogentidel diritto internazionale come impedimenti materiali al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> risponde al<strong>la</strong> dottrina attuale. Questa disciplina non va consideratacome definitiva ma <strong>la</strong>scia aperta <strong>la</strong> strada a nuovi sviluppi.221.42 Aumento del numero di firmeL'iniziativa costituzionale e il referendum sono profondamente radicati nel<strong>la</strong>vita politica del nostro Paese. L'intero sistema politico si artico<strong>la</strong> intorno a questidue elementi. Eventuali cambiamenti devono quindi essere proposti con caute<strong>la</strong>e tenendo presente le loro conseguenze politiche. La proposta di aumentareil numero minimo di firme necessarie per le iniziative costituzionali e i referendumsi attiene a questo principio, come dimostrano alcuni esempi del passato.La prima <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> del 1848 prevedeva soltanto l'iniziativa popo<strong>la</strong>reper <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> con un numero minimo di 50 000firme. In occasione del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del 1874 venne introdotto il referendumlegis<strong>la</strong>tivo facoltativo con 30000 firme, e nel 1891 l'iniziativa popo<strong>la</strong>reper <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> con 50000 firme. Nel 1977 il numerodi firme veniva adeguato per <strong>la</strong> prima e finora ultima volta alle nuovecondizioni sociali e giuridiche (introduzione del diritto di voto delle donne sulpiano <strong>federale</strong>, 1971) innalzando a 100000 il numero di firme per le iniziativecostituzionali e a 50 000 quello per i referendum. Dal 1848 a oggi il numero deglielettori è decuplicato: da meno di 500000 nel 1848 a 3,8 milioni nel 1977e a 4,6 milioni nel 1995. In altre parole il rapporto fra elettori e numero difirme necessarie che nel 1848 veniva fissato al 10 per cento per l'iniziativa popo<strong>la</strong>reper <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale e nel 1891 al 7 per cento circa per l'iniziativa popo<strong>la</strong>reper <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale è sceso nel 1977 all'I,3 per cento, quindi poirisalito al 2,6 per cento e di nuovo disceso al 2,2 per cento.Queste cifre sul<strong>la</strong> crescita demografica dimostrano in modo inequivocabile chenel corso del tempo si è verificato un forte divario fra il numero delle firmee quello degli elettori. Un innalzamento del numero di firme si rive<strong>la</strong> necessarioper evitare un dislocamento dell'equilibrio esistente nel<strong>la</strong> nostra democrazia tragli aspetti di democrazia diretta e quelli rappresentativi. La flessione del<strong>la</strong> partecipazioneal voto potrebbe essere un sintomo di questo dislocamento. Inoltre,<strong>la</strong> mobilitazione dell'intero elettorato è giustificata soltanto se <strong>la</strong> proposta è sostenutada un certo numero di aventi diritto di voto. Va poi aggiunto che sol-26 > Delle iniziative considerate «con effetto retroattivo» è stata accolta soltanto <strong>la</strong> cosiddettainiziativa Rothenthurm, art. 24 sexies cpv. 5 Cost. (6 die. 1987).27) FF 1996 III 42 segg.422


tanto un rapporto equilibrato fra numero di firme e numero degli elettori puògiustificare i costi delle consultazioni popo<strong>la</strong>ri e l'impegno richiesto alle autorità.Per ripristinare un rapporto equilibrato è necessario adeguare il numerodi firme alle condizioni attuali.Oltre l'aumento del numero di elettori, vi sono altri motivi che depongono afavore dell'innalzamento del numero di firme. I più efficaci mezzi di comunicazionea disposizione dei promotori dell'iniziativa facilitano <strong>la</strong> raccolta dellefirme. Questa circostanza è testimoniata dal numero di iniziative formalmenteriuscite: dal 1978 a oggi il numero di iniziative è aumentato di tre volte rispettoal periodo fra il 1892 e il 1977. Non va dimenticato inoltre che l'introduzionedell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza ha reso più difficile <strong>la</strong> raccoltadi firme.Infine, l'innalzamento del numero di firme interviene a equilibrare le propostedi <strong>revisione</strong>. L'introduzione di nuovi strumenti (iniziativa popo<strong>la</strong>re generica,referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria) il miglioramentodi quelli esistenti (consultazioni re<strong>la</strong>tive a due iniziative sullo stesso oggetto,testi alternativi) costituisce un chiaro ampliamento dei diritti popo<strong>la</strong>ri.Per presentare un progetto equilibrato è quindi anche necessario introdurre limitazioniquali l'innalzamento del numero di firme.L'AP 95 prevedeva il raddoppio del numero di firme per iniziative e referendum.Come era presumibile, quasi tutta <strong>la</strong> discussione sul<strong>la</strong> riforma dei dirittipopo<strong>la</strong>ri si è accentrata su questa proposta, che costituiva uno dei punti piùcontroversi nel<strong>la</strong> procedura di consultazione 28 '. Numerosi partiti e associazionierano d'accordo con il principio dell'innalzamento ma richiedevano l'introduzionedi sistemi differenziati 29 '. Gli avversati del<strong>la</strong> proposta affermavanoche l'innalzamento del numero di firme avrebbe favorito le organizzazioni efficientie con notevoli disponibilità finanziarie, o gruppi di interesse, e penalizzatoi raggruppamenti con poche disponibilità finanziarie e con obiettivi idealistici.Ma questo pericolo non esiste; l'innalzamento proposto è misurato e benponderato, e consente anche ad associazioni con pochi membri o a raggruppamentidi continuare a presentare iniziative e referendum. Il principio è che l'esigenzadi esprimersi in merito ad un aspetto materiale o di formu<strong>la</strong>re un postu<strong>la</strong>totrovi consenso in una parte sufficientemente ampia del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione^.


Visti i risultati del<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> proposta originaria è statamodificata. Per l'iniziativa per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale o parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>sono necessarie non più 200000 ma 150000 firme. L'iniziativa popo<strong>la</strong>re genericae i referendum prevedono 100000 firme 31', come nel<strong>la</strong> proposta originaria.Questo sistema risponde agli obiettivi del<strong>la</strong> riforma, che intende ridurre <strong>la</strong>funzione di veto a favore di quel<strong>la</strong> d'iniziativa. Partendo dall'esigenza che leautorità siano messe in grado di decidere e di agire, è giusto privilegiare l'aspettocostruttivo e innovativo dell'iniziativa rispetto al referendum, che ha invece<strong>la</strong> caratteristica più che altro di strumento di opposizione e di freno, giungendocosì a una dislocazione degli strumenti del<strong>la</strong> democrazia diretta.Nell'ambito di questa discussione è stata esaminata anche <strong>la</strong> questione dellemodalità del<strong>la</strong> raccolta di firme. Alcuni hanno suggerito che <strong>la</strong> raccolta avvengain locali ufficiali 32'. Un eventuale obbligo di raccogliere le firme in localidell'amministrazione potrebbe costituire una limitazione nell'esercizio deidiritti popo<strong>la</strong>ri. Un'altra richiesta, quel<strong>la</strong> di dichiarare nul<strong>la</strong> <strong>la</strong> raccolta difirme dietro pagamento 33 ', riguarda problemi di dettaglio che andranno disciplinatinel<strong>la</strong> legge.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione è stata sollevata <strong>la</strong> questione dell'inserimentonel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> delle scadenze per <strong>la</strong> raccolta delle firme 34 '. Questasoluzione non appare soddisfacente perché si tratta di un aspetto tecnicoche può essere disciplinato dal<strong>la</strong> legge 35 '. Il legis<strong>la</strong>tore deciderà se l'innalzamentodel numero minimo di firme dovrà essere abbinato a una proroga dellescadenze.221.43 Il diritto d'iniziativa dei CantoniNell'ambito del<strong>la</strong> consultazione sull'AP 95, i Cantoni hanno sottoposto le loroproposte per una moderna comprensione del federalismo nell'ambito del<strong>la</strong> riformadel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Parte di questi sforzi sono volti a rafforzare i dirittidi partecipazione dei Cantoni nei processi decisionali in seno al<strong>la</strong> Confederazione,ossia mediante un diritto d'iniziativa per cinque Cantoni.Riteniamo opportuno soddisfare tale richiesta. A tal proposito proponiamo diintrodurre un vero e proprio diritto di iniziativa dei Cantoni, equiparato all'iniziativapopo<strong>la</strong>re, che ampli quello attuale. Il numero dei Cantoni necessari perl'esercizio di tale diritto passa da cinque a otto, analogamente al diritto di referendum.Otto Cantoni possono pertanto formu<strong>la</strong>re iniziative concernenti revisionitotali o parziali del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, nonché iniziative in forma genericavolte ad introdurre, modificare o abrogare disposizioni costituzionali o legali(art. 128, 129 e 129a D 96, Riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri). L'iniziativa dei Can-31) Se con un'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica si chiede una modifica del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, questaviene sottoposta in ogni caso al popolo e ai Cantoni; è dunque scongiurato il pericolodi abusi derivante dal minor numero di firme necessarie.32) II PLR vorrebbe introdurre vincoli per <strong>la</strong> raccolta delle firme, quali ad esempio l'usodi locali pubblici; quest'opinione viene condivisa dal<strong>la</strong> FRSP.33 > PCS-JU.34 >ID-CH, CAR.33 >Art. 59 e 71 LDP.424


toni sottosta pertanto alle stesse norme e ha gli stessi effetti dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re.Alfine di tener conto degli imperativi di democrazia, il testo costituzionaleprecisa che il diritto d'iniziativa deve essere esercitato dai Par<strong>la</strong>menti cantonalio dal Popolo. I Governi cantonali non possono pertanto avvalersi da solidi tale diritto.222 Spiegazioni delle singole disposizioniLe proposte di riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri devono essere integrate - come unpacchetto unico di provvedimenti legis<strong>la</strong>tivi - nel disegno costituzionale qui diseguito presentato. Esse corrispondono quindi nel<strong>la</strong> struttura, nel<strong>la</strong> terminologiae nel<strong>la</strong> numerazione alle disposizioni sui diritti popo<strong>la</strong>ri.Titolo quarto: Popolo e CantoniLe proposte di riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri riguardano in modo partico<strong>la</strong>re ilTitolo quarto «Popolo e Cantoni». Esse si riferiscono inoltre alle singole disposizioniriguardanti le autorità federali (Titolo quinto) e <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> (Titolo sesto).Il titolo «Popolo e Cantoni» comprende quattro capitoli. Il primo capitolocontiene principi di carattere generale sul diritto di voto e una nuova disposizionesul<strong>la</strong> formazione dell'opinione e del<strong>la</strong> volontà popo<strong>la</strong>ri. Il secondo capitolodisciplina l'istituto dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re nelle sue diverse forme e presental'importante innovazione re<strong>la</strong>tiva all'introduzione dell'iniziativa popo<strong>la</strong>regenerica. Nuova è anche l'iniziativa su richiesta di otto Cantoni. Il terzo capitoloè dedicato al referendum, con un accento partico<strong>la</strong>re sull'introduzione delreferendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria, nonché al<strong>la</strong> riformu<strong>la</strong>zionedel referendum sui trattati internazionali ed al referendum sul<strong>la</strong>trasposizione in diritto interno dei trattati internazionali. Il quarto capitolocontiene le «altre disposizioni» che consentono all'Assemblea <strong>federale</strong> di adireprocedure differenziate in materia di consultazioni popo<strong>la</strong>ri ed affinano i vigentistrumenti democratici. L'Assemblea <strong>federale</strong> viene messa in grado di sottoporretesti alternativi al<strong>la</strong> consultazione popo<strong>la</strong>re e di raggruppare nel<strong>la</strong>stessa consultazione due iniziative con lo stesso oggetto proponendo un controprogettocumu<strong>la</strong>tivo.Il quarto titolo contiene riferimenti al sesto titolo che, nel primo capitolo, disciplinale disposizioni sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> e gli istituti del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale e parzialedel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Si riscontrano in tal modo poche ma inevitabili sovrapposizionicon le disposizioni re<strong>la</strong>tive all'iniziativa popo<strong>la</strong>re.Capitolo 1: Disposizioni generaliII primo capitolo inizia con le disposizioni sul diritto di voto sul piano <strong>federale</strong>.II testo presenta una nuova disposizione re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> formazione dell'opinionee del<strong>la</strong> volontà popo<strong>la</strong>ri. Scopo di quest'ultima è, soprattutto, quello di introdurretrasparenza nel finanziamento delle campagne elettorali.425


Articolo I27a Formazione dell'opinione e del<strong>la</strong> volontà popo<strong>la</strong>ri 36)Capo verso 1Questa disposizione corrisponde al diritto vigente 37 '. Ci sembra opportuno che<strong>la</strong> funzione dei partiti venga esplicitata nel testo costituzionale, visto l'importanteruolo che, nel<strong>la</strong> nostra democrazia, essi svolgono nel<strong>la</strong> formazione dell'opinionepubblica.Capoverso 2Questo capo verso introduce un elemento innovativo: esso incarica il legis<strong>la</strong>toredi fissare disposizioni atte a garantire <strong>la</strong> trasparenza del funzionamento delleistituzioni democratiche. Non sembra opportuno disciplinare questa materianel dettato costituzionale: simili disposizioni, di difficile formu<strong>la</strong>zione ed attuazione,sono di competenza del legis<strong>la</strong>tore; l'articolo 127a <strong>la</strong>scia a quest'ultimoun notevole margine di manovra nel<strong>la</strong> realizzazione del<strong>la</strong> trasparenza re<strong>la</strong>tivaall'esercizio dei diritti politici. Si tratta in primo luogo di obbligare il comitatoche promuove l'iniziativa o il referendum a dichiarare pubblicamente <strong>la</strong> sua dipendenzafinanziaria da terzi. Nell'ottica di una formazione obiettiva del<strong>la</strong> volontàpopo<strong>la</strong>re, gli elettori devono potersi rendere conto delle possibilità di influenzapolitica esercitata dai grandi finanziatori nonché delle interazioni finanziariee del<strong>la</strong> potenziale dipendenza da terzi del comitato che promuove l'iniziativao il referendum. La legge può quindi obbligare quest'ultimo a renderepalesi le sue fonti di finanziamento. La disciplina di legge potrebbe ispirarsi aiprincipi del<strong>la</strong> normativa che, nel 1984, ha obbligato i par<strong>la</strong>mentari a rendernoti i loro legami finanziari e professionali 38 '. Il legis<strong>la</strong>tore potrebbe inoltreprevedere un tetto massimo dei costi o una limitazione dei finanziamenti, anchese l'osservanza di simili disposizioni sfugge facilmente al controllo, come dimostral'esperienza di Paesi esteri 391 .Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, i pareri si sono accentrati essenzialmente sulsecondo capoverso. L'innovazione costituzionale è stata giudicata in modocontroverso. Accanto ad acccttazioni incondizionate 40 ' e richieste di abolizionedel<strong>la</strong> disposizione 41 ' sono stati espressi dubbi circa l'efficacia del<strong>la</strong>norma quanto all'obiettivo del<strong>la</strong> trasparenza 42 '.Le critiche e lo scetticismo espressi in materia meritano <strong>la</strong> dovuta attenzionee devono essere considerati anche al momento dell'e<strong>la</strong>borazione di disposi-


zioni di legge. La disciplina resta però utile ed opportuna tenendo conto del<strong>la</strong>volontà di tute<strong>la</strong>re <strong>la</strong> trasparenza del<strong>la</strong> formazione dell'opinione e del<strong>la</strong> volontàpopo<strong>la</strong>ri. I finanziamenti forniti in occasione di consultazioni popo<strong>la</strong>ri possonoesercitare un'influenza determinante sul<strong>la</strong> partecipazione democratica dei cittadini.L'obbligo fatto al comitato che promuove l'iniziativa o il referendum direndere palese <strong>la</strong> sua dipendenza finanziaria è un primo, importante passo nel<strong>la</strong>direzione del<strong>la</strong> trasparenza. Il legis<strong>la</strong>tore deciderà (come già ricordato) circa <strong>la</strong>necessità di disposizioni atte a garantire l'obiettività dei processi democratici.Capitolo 2: Iniziativa popo<strong>la</strong>reII secondo capitolo prevede una disciplina organica del nuovo sistema dell'iniziativa.L'iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>resta immutata con <strong>la</strong> so<strong>la</strong> eccezione dell'aumento del numero delle firme. Vienemantenuta l'iniziativa per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale anche se nel<strong>la</strong> so<strong>la</strong> forma di progettogià e<strong>la</strong>borato e con un più elevato numero di firme. Come nuovo strumentodemocratico <strong>la</strong> riforma propone l'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica, che puòavere come oggetto <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e il corpus legis<strong>la</strong>tivo. Un'altra innovazioneconsiste nel fatto che otto Cantoni possono esercitare il diritto d'iniziativa, chesottosta alle stesse regole ed esplica gli stessi effetti dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re.Articolo 128 Iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totaledel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> 43)Questa disposizione si conforma al diritto vigente 44 ' con due eccezioni: da un<strong>la</strong>to, il numero di firme necessarie passa da 100000 a 150000. Abbiamo giàillustrato i motivi di questa disposizione 45 ', le reazioni manifestate nel<strong>la</strong> proceduradi consultazione e le modifiche del sistema proposte in conseguenza. D'altro<strong>la</strong>to, viene introdotto il diritto d'iniziativa di otto Cantoni 46 '. Per l'iniziativadei Cantoni vigono le stesse regole dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re.L'iniziativa per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale comprende anche <strong>la</strong> possibilità del<strong>la</strong> cosiddetta«<strong>revisione</strong> a pacchetto», vale a dire <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> di interi campi normativiche comprendono disposizioni in re<strong>la</strong>zione le une con le altre. La situazione attualerichiede indubbiamente revisioni di questo tipo che non possono essereconsiderate revisioni totali nel senso c<strong>la</strong>ssico del termine ma che non sono, d'altraparte, revisioni parziali su una materia delimitata. Questa esigenza è chiaramenteespressa dai due pacchetti sul<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri e del<strong>la</strong> giustizia.Simili revisioni a pacchetto vanno oltre il principio dell'unità del<strong>la</strong> materiae devono essere realizzate con gli strumenti del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale. Non sembraperò necessario, come invece è stato chiesto nell'ambito del<strong>la</strong> procedura diconsultazione 47 ', che <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> faccia esplicito riferimento alle revisioniper sezioni.


Articolo 129 Iniziativa popo<strong>la</strong>re e<strong>la</strong>borata per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parzialedel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> 48)L'iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> costituisceun pi<strong>la</strong>stro del<strong>la</strong> democrazia diretta. Ad eccezione del numero di firmenecessarie, che passa a 150 OOO 49 ' (cpv. 7), questo diritto popo<strong>la</strong>re deve rimanereimmutato 50 '. Viene ora introdotta <strong>la</strong> possibilità d'iniziativa per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong>parziale su domanda di otto Cantoni. Per questo tipo di iniziativa valgonole regole dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re.Si rinuncia invece all'iniziativa nel<strong>la</strong> forma di proposta generale, che viene inun certo qual modo sostituita dall'iniziativa generica 51 '. Va ricordato che finoad oggi sono state presentate soltanto 5 iniziative in forma di proposta generale;<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> abolirebbe quindi uno strumento democratico di cui èstato fatto un uso estremamente limitato.Il capoverso 2 fissa i limiti dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re: quelli dell'unità del<strong>la</strong> formae del<strong>la</strong> materia e quello del diritto internazionale cogente.Il principio dell'unità del<strong>la</strong> forma viene mantenuto in quanto <strong>la</strong> procedura all'internodel<strong>la</strong> quale l'Assemblea <strong>federale</strong> deve trattare <strong>la</strong> materia è concepitaper l'esame di un oggetto presentato con una formu<strong>la</strong>zione vinco<strong>la</strong>nte e un testodefinitivo.Il principio dell'unità del<strong>la</strong> materia, che vale tanto per le iniziative popo<strong>la</strong>riquanto per i disegni delle autorità, vuole garantire che gli aventi diritto di voto,firmando un'iniziativa popo<strong>la</strong>re o votando<strong>la</strong>, possano effettivamente esprimere<strong>la</strong> loro volontà. Si vuole evitare che i promotori raggiungano più facilmente ilnumero di firme necessarie presentando al contempo più postu<strong>la</strong>ti. Per quantoriguarda <strong>la</strong> votazione, si vuole invece evitare che i cittadini debbano esprimersisu richieste che non sono in re<strong>la</strong>zione le une con le altre. Il principio dell'unitàdel<strong>la</strong> materia interviene inoltre a differenziare l'iniziativa per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parzialeda quel<strong>la</strong> per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale, per <strong>la</strong> quale il principio suddetto nontrova applicazione.Tanto <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> che le leggi esprimono il principio dell'unità del<strong>la</strong> materiain modo generale e pongono le basi per un'interpretazione favorevole alleiniziative. Anche l'Assemblea <strong>federale</strong> ha fino ad oggi adottato una nozione assaicondiscendente dell'unità del<strong>la</strong> materia 52 '. In tempi più recenti si è peròandata delineando una prassi più restrittiva 53 '.Per quanto riguarda le disposizioni cogenti del diritto internazionale si rimandaa quanto esposto in precedenza 54 '.


Il capoverso 3 disciplina <strong>la</strong> procedura. L'iniziativa viene sottoposta al Popoloe ai Cantoni. L'Assemblea <strong>federale</strong> ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto.Se ne raccomanda il rifiuto, può contrapporle un controprogetto, che deveavere Io stesso oggetto dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re 55 ', ma il cui principio e le cuilinee portanti possono scostarsi dall'iniziativa stessa 561 .Nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione sono stati espressi, essenzialmente,pareri sull'aumento del numero delle firme 57 ' e sull'introduzione delloius cogens come limite materiale al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> 58 '.Articolo 129a Iniziativa popo<strong>la</strong>re generica 59)La mancanza dell'iniziativa legis<strong>la</strong>tiva costituisce una vera e propria <strong>la</strong>cuna nelvigente sistema dei diritti popo<strong>la</strong>ri. Un'analisi delle iniziative popo<strong>la</strong>ri indicache oltre <strong>la</strong> metà di quelle pendenti o annunciate potrebbe essere realizzata sulpiano puramente legis<strong>la</strong>tivo, vale a dire senza passare per <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Questa <strong>la</strong>cuna va colmata mediante l'introduzione di un nuovo strumento democratico:l'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica 60 '. Con questo tipo di iniziativa èpossibile chiedere l'accettazione, <strong>la</strong> modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionalio legis<strong>la</strong>tive; essa è dunque nel medesimo tempo iniziativa costituzionalee legis<strong>la</strong>tiva. Essa sostituisce l'iniziativa costituzionale in forma di propostagenerale che si è rive<strong>la</strong>ta di assai scarsa efficacia.L'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica è uno strumento duttile che presenta numerosivantaggi. In primo luogo contribuisce al mantenimento del<strong>la</strong> coerenza intimadell'ordinamento giuridico e <strong>la</strong>scia all'Assemblea <strong>federale</strong> <strong>la</strong> decisione se il postu<strong>la</strong>todebba essere realizzato a livello costituzionale o legis<strong>la</strong>tivo. Se necessario,l'Assemblea <strong>federale</strong> può agire integrando i due livelli, vale a dire può, seapprova l'iniziativa, e<strong>la</strong>borare una norma costituzionale e <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione re<strong>la</strong>tivaal<strong>la</strong> sua attuazione. È dunque possibile realizzare in modo più rapido leriforme proposte. In questo modo il dettato costituzionale può mantenere <strong>la</strong>sua densità normativa e <strong>la</strong> legge <strong>la</strong> sua intima chiarezza. Altro vantaggio è datodal fatto che l'iniziativa, come dice il nome, contiene un postu<strong>la</strong>to espresso inmodo generico e non un testo formu<strong>la</strong>to in modo definitivo. L'Assemblea <strong>federale</strong>dispone quindi di un certo margine di manovra nel<strong>la</strong> realizzazione dell'iniziativa.Il Par<strong>la</strong>mento può - entro i limiti delle regole interpretative comunementeaccettate e nel rispetto del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> - realizzare un'iniziativa checontenga elementi non conciliabili con <strong>la</strong> legge fondamentale. Diviene inoltremeno grave il problema del<strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione del diritto internazionale in quanto


l'Assemblea <strong>federale</strong> può realizzare l'iniziativa in modo conforme a quest'ultimo,purché essa non contenga elementi che costituiscano un'esplicita vio<strong>la</strong>zionedello ius cogens. Risulta più facile per il comitato e<strong>la</strong>borare il testo dell'iniziativae quest'ultima può anche svolgere una funzione abrogativa'come referenduma posteriori: gli avversar! di una legge possono, dopo <strong>la</strong> sua entrata invigore e quando essa abbia già dato risultati negativi, opporvisi con l'arma dell'iniziativagenerica. Si configura così un modo di agire con «cognizione dicausa» che può rive<strong>la</strong>rsi positivo anche nel<strong>la</strong> concretizzazione di impegni internazionali.Capoverso 1II capoverso 1 fissa a 100 000 il numero di firme necessarie per l'iniziativa generica.L'iniziativa si pone quindi al livello del referendum anche se le scadenzeper <strong>la</strong> raccolta delle firme risultano più agevoli (18 mesi contro i 3 previsti peril referendum). In tal modo l'iniziativa generica si pone come una valida alternativaal referendum. La sua introduzione vuole evitare che molte leggi vengano«bloccate» preventivamente con lo strumento del referendum e permettereai loro avversar! di esaminare nel<strong>la</strong> prassi quotidiana il valore delle leggistesse: <strong>la</strong> nuova formu<strong>la</strong> consente difatti in ogni momento di chiedere l'abrogazionetotale o parziale di una legge o di presentare una proposta costruttivavolta al suo miglioramento. In tal senso l'iniziativa generica rappresenta un'alternativaal referendum propositivo. Il numero di 100000 firme è equilibratorispetto alle 150000 necessarie per l'iniziativa costituzionale e<strong>la</strong>borata: quest'ultimamira difatti al livello costituzionale, i suoi fini sono più ambiziosi enon <strong>la</strong>scia un margine di manovra all'Assemblea <strong>federale</strong> perché il suo testo varipreso al<strong>la</strong> lettera 61 '. Anche otto Cantoni possono esercitare il diritto di iniziativa.Per l'iniziativa dei Cantoni le regole e gli effetti sono quelli dell'iniziativapopo<strong>la</strong>re.Il capoverso 1 prevede che l'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica abbia per oggetto l'adozione,<strong>la</strong> modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o legis<strong>la</strong>tive,in una paro<strong>la</strong> di norme di diritto. Il campo d'intervento non si estende quindiagli atti amministrativi. Un uso estensivo dell'iniziativa generica, vale a direl'introduzione di un'iniziativa amministrativa (chiesta da alcuni nel<strong>la</strong> proceduradi consultazione 62 ') non è opportuno. Quest'ultima avrebbe il vantaggiodi fornire al Popolo lo strumento adeguato per presentare postu<strong>la</strong>ti concreti(come avviene in materia costituzionale e, a norma del nuovo progetto, in materialegis<strong>la</strong>tiva) ma non è raccomandabile per le seguenti ragioni: essa potrebbecausare problemi se concepita per <strong>la</strong> realizzazione di un progetto futuro;il comitato non sarebbe spesso in grado di e<strong>la</strong>borare i necessari aspetti tecnicie finanziari. L'ostacolo maggiore è però costituito dal fatto che l'iniziativa amministrativanon può, salvo rari casi, essere rivolta a un'applicazione futura maavrebbe carattere essenzialmente retroattivo. Essa sarebbe lo strumento ade-


guato per chiedere una consultazione popo<strong>la</strong>re a proposito di decisioni finanziarieo amministrative che le Camere non sottopongano a referendum facoltativoo per abrogare decisioni a carattere retroattivo a seguito delle quali sonogià iniziati <strong>la</strong>vori o sono già stati impegnati mezzi finanziari. Sembra molto difficiletrovare una soluzione adeguata per evitare simili casi di retroattività 63 '.Se contiene un postu<strong>la</strong>to concreto di carattere individuale, un'iniziativa popo<strong>la</strong>regenerica non va dichiarata nul<strong>la</strong> ma trattata a livello costituzionale.Capo verso 2II capoverso 2 fissa i limiti del diritto d'iniziativa. Questo strumento democraticodeve rispettare i principi dell'unità del<strong>la</strong> forma e del<strong>la</strong> materia e non devevio<strong>la</strong>re le norme cogenti del diritto internazionale. La <strong>Costituzione</strong> non vieneindicata come limite materiale perché un'iniziativa che si riveli contraria ai suoiprincipi e che sia volta a una modifica legis<strong>la</strong>tiva può essere realizzata in modoconforme al<strong>la</strong> legge fondamentale; in caso contrario occorre dapprima istituireuna base costituzionale sufficiente. Uno dei maggiori vantaggi di questo nuovostrumento democratico sta proprio nel fatto di essere concepito in modo favorevoleai diritti popo<strong>la</strong>ri.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione è stata avanzata <strong>la</strong> proposta di rinunciareal requisito dell'unità del<strong>la</strong> forma 64 '. Questa soluzione non è opportuna:il fatto che i promotori possano presentare un'iniziativa generica formu<strong>la</strong>ndoil loro postu<strong>la</strong>to come testo e<strong>la</strong>borato aprirebbe <strong>la</strong> strada ad inevitabiliscontri politici: l'Assemblea <strong>federale</strong> potrebbe trovarsi difatti nel<strong>la</strong> necessità dimodificare il testo per motivi redazionali o per garantire un suo adeguamentoottimale al contesto legis<strong>la</strong>tivo.Il principio dell'unità del<strong>la</strong> forma pone <strong>la</strong> questione del grado di concretezzadi un'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica. Secondo <strong>la</strong> prassi decennale che le autoritàfederali hanno seguito nei confronti delle iniziative costituzionali in forma diproposta generale, il termine di unità di forma è stato interpretato in modoestensivo 65 '. Sono state conseguentemente considerate ammissibili iniziativecostituzionali generali il cui oggetto veniva definito in modo assai dettagliato.Questa prassi va considerata un elemento positivo: una proposta non può essereredatta in modo troppo astratto poiché il Popolo deve sapere su quale questionesi sta esprimendo in caso di votazione preliminare (cpv. 4). L'Assemblea


<strong>federale</strong> deve d'altra parte poter individuare con chiarezza le linee direttrici secondole quali e<strong>la</strong>borare un progetto. Da ciò deriva che i promotori di un'iniziativapopo<strong>la</strong>re generica non devono limitarsi a formu<strong>la</strong>re una vaga idea direttricema che, tenendo conto del<strong>la</strong> prassi seguita finora dalle autorità federali,indichino l'oggetto del loro postu<strong>la</strong>to in modo re<strong>la</strong>tivamente chiaro e preciso.66 ' L'elemento determinante è che, a differenza del progetto e<strong>la</strong>borato, ilpostu<strong>la</strong>to di un'iniziativa generica non è immutabile perché non fissa né <strong>la</strong> letterané il livello legis<strong>la</strong>tivo del<strong>la</strong> disposizione ma richiede una formu<strong>la</strong>zione oun completamento in sede par<strong>la</strong>mentare.Va rilevato che <strong>la</strong> limitazione dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica al postu<strong>la</strong>to informa di proposta generica presuppone un'interpretazione estensiva del principiodell'unità del<strong>la</strong> forma. Qualora le Camere decidessero di cambiare <strong>la</strong> prassifinora seguita ed adottassero un'interpretazione riduttiva del principio dell'unitàdel<strong>la</strong> forma, l'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica avrebbe un assai minore interessee l'importanza pratica di questo strumento democratico risulterebbe sminuita.Per evitare casi di questo genere sarebbe opportuno fornire una precisazionenel testo del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Capoversi 3-5I capoversi 3-5 disciplinano gli aspetti procedurali. Se condivide l'iniziativa,l'Assemblea <strong>federale</strong> <strong>la</strong> concretizza in una corrispondente modifica del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>o del<strong>la</strong> legge (cpv. 3). Se <strong>la</strong> respinge, l'iniziativa viene sottoposta a referendumobbligatorio il cui esito sarà determinato dal<strong>la</strong> maggioranza degli elettori.Se l'iniziativa viene respinta dal Popolo, <strong>la</strong> procedura si conclude; se inveceviene accettata, l'Assemblea <strong>federale</strong> è tenuta a realizzar<strong>la</strong> (cpv. 4). Inquesta fase l'Assemblea <strong>federale</strong> può e<strong>la</strong>borare un controprogetto (cpv. 5) chetenga conto dei postu<strong>la</strong>ti essenziali dei promotori dell'iniziativa.L'Assemblea <strong>federale</strong> dispone di un certo margine di manovra nel<strong>la</strong> concretizzazionedell'iniziativa 67 '. Essa può quindi scegliere a quale livello legis<strong>la</strong>tivorealizzar<strong>la</strong>. Per quanto riguarda <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione dell'oggetto, il Par<strong>la</strong>mento èperò sottoposto a limitazioni e vincoli determinati dal senso dell'iniziativapopo<strong>la</strong>re 68 '. Vanno cioè rispettati il fine, il contenuto ed i mezzi del<strong>la</strong> propostagenerica e l'intervento dell'Assemblea <strong>federale</strong> può esplicitarsi soltanto aproposito di aspetti partico<strong>la</strong>ri o punti di minore importanza 69 '. Se il Par<strong>la</strong>mentopotesse scostarsi in aspetti essenziali dalle idee dei promotori, il suo marginedi manovra diverrebbe spropositato e l'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica risulterebbeprivata del<strong>la</strong> sua forza. L'Assemblea <strong>federale</strong> può presentare <strong>la</strong> propriavisione politica mediante un controprogetto (come avviene nel caso dell'iniziativacostituzionale e<strong>la</strong>borata).


Nel caso in cui le Camere non giungano ad un accordo sul testo da e<strong>la</strong>borare,<strong>la</strong> procedura si arresta. Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione questa disposizioneha suscitato alcune critiche 70 '. Secondo un postu<strong>la</strong>to del Consiglionazionale 71 ', va evitato il verificarsi di questa eventualità. Con l'introduzionedell'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica questa problematica potrebbe divenire piùscottante. Da un punto di vista politico, il fatto che un'iniziativa fallisca perchéle Camere non trovano un accordo sul testo o sul livello normativo potrebbecausare scontento; si impone quindi una modifica del<strong>la</strong> situazione giuridica.Trattandosi di una questione tecnica, <strong>la</strong> soluzione non va ricercata al livellodel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> ma piuttosto mediante una modifica del<strong>la</strong> procedura di elminazionedelle divergenze, come indicato nello studio del DFGP 72 '.L'introduzione dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica è stata accolta in modo moltopositivo dagli enti consultati e dai privati 73 '. Critiche sono state rivolte al fattoche <strong>la</strong> nuova forma di iniziativa non terrebbe conto del<strong>la</strong> richiesta espressa insede cantonale 74 ' (al momento del<strong>la</strong> concretizzazione del<strong>la</strong> proposta a livellodi legge). I Cantoni hanno espresso il desiderio di una maggiore partecipazione75 ' poiché i nuovi diritti popo<strong>la</strong>ri portano a una più vivace produzione dinorme a livello costituzionale. Questa esigenza appare però infondata: nel momentoin cui un'iniziativa viene concretizzata in legge, i Cantoni sono associatiall'e<strong>la</strong>borazione del progetto nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione nonchéper il tramite dei loro rappresentanti al Consiglio degli Stati 76 '.Numerosi enti consultati hanno manifestato <strong>la</strong> volontà di andare oltre proponendol'introduzione di un'iniziativa legis<strong>la</strong>tiva e<strong>la</strong>borata 77 '. Questa proposta


va ricondotta al timore diffuso che l'Assemblea <strong>federale</strong> non tenga sufficientementeconto del<strong>la</strong> volontà dei promotori dell'iniziativa o possa addirittura snaturar<strong>la</strong>78 '. Non è previsto un riesame giuridico del<strong>la</strong> concretizzazione legis<strong>la</strong>tiva,vale a dire un ricorso sul diritto di voto presso il Tribunale <strong>federale</strong> 79 '. Abbiamoanalizzato <strong>la</strong> possibilità di introdurre questo tipo di ricorso ma siamo giunti al<strong>la</strong>conclusione che il margine di valutazione di cui dispone l'Assemblea <strong>federale</strong> nell'ambitodel<strong>la</strong> concretizzazione non può essere esaminato secondo criteri giuridici.È stata ampiamente discussa <strong>la</strong> questione se l'iniziativa legis<strong>la</strong>tiva e<strong>la</strong>boratae il referendum propositivo, che può essere considerato una forma di iniziativa legis<strong>la</strong>tiva,possano essere visti come variante dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica.Siamo giunti a una conclusione negativa per i motivi qui di seguito esposti.Si può configurare il rischio che le iniziative legis<strong>la</strong>tive e<strong>la</strong>borate o il referendumpropositivo siano contrari al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> o al diritto internazionale o che essimanchino del necessario supporto costituzionale. Casi di questo genere sarebberoestremamente indesiderabili. Il problema potrebbe essere minimizzato medianteun'opportuna formu<strong>la</strong>zione delle condizioni di validità (come nel sistemaproposto negli art. 129 cpv. 2, 129« cpv. 2, li<strong>la</strong> D 96 Riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri)80 '. Resta sempre il rischio di una legis<strong>la</strong>zione incoerente: iniziative o testireferendari insoddisfacenti sotto il profilo tecnico e incompleti non possono esseremigliorati, ma devono essere recepiti senza cambiamenti nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione.Il referendum propositivo presenta ulteriori difficoltà. Questa formu<strong>la</strong> ibrida,che riunisce aspetti del<strong>la</strong> funzione dell'iniziativa e di quel<strong>la</strong> referendaria, è di persé problematica: come nel caso dell'iniziativa, l'Assemblea <strong>federale</strong> dovrebbeavere il diritto di formu<strong>la</strong>re un controprogetto. Questa e<strong>la</strong>borazione ha tempilunghi e presenta un aspetto contraddittorio, vale a dire il fatto di accelerare <strong>la</strong>votazione su una legge che è stata bloccata da un referendum. Si profi<strong>la</strong>no inoltreproblemi pratici: nel caso in cui vengano presentati più referendum propositivicontro lo stesso progetto di legge, e ad essi seguano controproposte dell'Assemblea<strong>federale</strong>, <strong>la</strong> procedura di votazione si rivelerebbe molto più difficoltosa.In sintesi, si può affermare che l'iniziativa legis<strong>la</strong>tiva e<strong>la</strong>borata e il referendumpropositivo presentano aspetti di notevolissimo interesse in un sistema che prevedesoltanto l'iniziativa costituzionale. Nel caso però in cui questi due strumentidemocratici si pongano come complementari rispetto all'iniziativa popo<strong>la</strong>regenerica che assolve <strong>la</strong> maggior parte delle loro funzioni, gli svantaggi sarebberosuperiori ai vantaggi. Si giungerebbe inoltre a un sovraccarico deglistrumenti democratici. Per questa ragione rinunciamo a proporre l'iniziativa legis<strong>la</strong>tivae<strong>la</strong>borata e il referendum propositivo.


Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione è stata espressa da più parti 81 ' l'esigenzadi un'unica forma di iniziativa per le modifiche del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> edelle leggi, che potesse assumere <strong>la</strong> forma di iniziativa con proposta generaleo e<strong>la</strong>borata. Questa richiesta di una cosiddetta «iniziativa unica» non è stataaccolta perché il mantenimento del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>udata formu<strong>la</strong> dell'iniziativa costituzionalee<strong>la</strong>borata ci sembra irrinunciabile.Capitolo 3: ReferendumLa riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri comporta una ristrutturazione fondamentaledell'attuale sistema del referendum, che conferirà al Popolo un maggiore dirittodi partecipazione. Il Popolo potrà esprimersi anche su decreti amministrativie finanziari, se l'Assemblea <strong>federale</strong> li dota del<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di referendum.Anche con il riordinamento del referendum facoltativo sui trattati internazionalisi mira ad ampliare il diritto di partecipazione, rendendo accessibili al<strong>la</strong> votazionepopo<strong>la</strong>re praticamente tutti i trattati internazionali importanti per i cittadini.Simultaneamente, ricorrere al referendum diventa più difficile, dato cheil numero delle firme necessarie per domandarlo si raddoppia a 100000.Articolo 130 Referendum obbligatorio 82)L'articolo 130 enumera nel capoverso 1 i casi di referendum obbligatorio cherichiedono <strong>la</strong> doppia maggioranza e nel capoverso 2 quelli per cui basta <strong>la</strong> maggioranzadel Popolo senza quel<strong>la</strong> dei Cantoni. Quest'elenco ha il vantaggio diessere semplice ed esaustivo.Il capoverso 1 corrisponde al diritto vigente. Il capoverso 2 se ne scosta 83 ',dato che prevede soltanto ancora due casi di referendum obbligatorio, di cuiuno nuovo, con maggioranza del solo Popolo. Come finora, sono sottopostea una votazione preliminare obbligatoria le iniziative popo<strong>la</strong>ri per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong>totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>; a queste si aggiungono le iniziative popo<strong>la</strong>ri genericherespinte dall'Assemblea <strong>federale</strong>.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, l'esigenza invariata di ottenere anche <strong>la</strong> maggioranzadei Cantoni è stata espressamente approvata da taluni 84 ' e criticatada altri 85 ' che auspicano una ponderazione dei voti cantonali. Dopo aver esaminato<strong>la</strong> questione, abbiamo deciso di non proporre riforme per quanto concerne<strong>la</strong> maggioranza dei Cantoni.Da alcuni anni, si segna<strong>la</strong> spesso un aumento dei casi in cui <strong>la</strong> maggioranza deiCantoni impedisce decisioni che trovano approvazione presso <strong>la</strong> maggioranzadel Popolo. I dati statistici sono i seguenti: degli oltre 150 oggetti respinti in


votazione dal secolo scorso ad oggi, otto sono stati respinti per non aver ottenuto<strong>la</strong> maggioranza dei Cantoni (nel 1866, 1955, 1970, 1973, 1975, 1983 e duevolte nel 1994). Sei di questi casi si sono tuttavia prodotti negli ultimi 26 anni,due in un solo giorno del 1994. In nessuna delle occasioni in cui <strong>la</strong> maggioranzadei Cantoni si è imposta sul<strong>la</strong> maggioranza del Popolo quest'ultima era tuttaviasuperiore al 55 per cento dei votanti e in tutte e otto l'oggetto in votazioneavrebbe attribuito nuove competenze al<strong>la</strong> Confederazione. In altre parole, l'esigenzadi ottenere anche <strong>la</strong> maggioranza dei Cantoni ha assolto <strong>la</strong> propria funzionefederalistica senza compromettere gravemente il principio del<strong>la</strong> democrazia.Per motivi demografici, il numero di questi casi è tuttavia cresciuto nell'ultimoquarto di secolo e potrebbe con il tempo diventare un problema politicoreale.Sull'esempio del modello proposto da Trechsel e Hess dell'Università di Ginevra86 ', si sono esaminate le ripercussioni possibili di una lieve ponderazionedei voti cantonali. Applicato alle votazioni del passato, questo modello avrebbeportato all'approvazione di cinque degli oggetti respinti per non avere ottenutoil consenso del<strong>la</strong> maggioranza dei Cantoni 87 ': soltanto le votazioni del 1955(protezione dei locatari e consumatori), 1970 (ordinamento delle finanze federali)e 1994 (naturalizzazione agevo<strong>la</strong>ta per i giovani stranieri) avrebbero datoun risultato negativo anche con questo sistema. Riteniamo inoltre utile menzionareche, se pure si fosse ottenuta <strong>la</strong> maggioranza popo<strong>la</strong>re, <strong>la</strong> ponderazionedei voti cantonali secondo Trechsel/Hess non avrebbe impedito il fallimentodel<strong>la</strong> proposta d'adesione allo SEE nel 1992.Neppure sul fondamento di questi risultati sembra opportuno modificare <strong>la</strong> disposizionevigente. Riteniamo d'altronde che dovrebbero essere i Cantoni aprendere eventualmente l'iniziativa per una riforma del<strong>la</strong> maggioranza cantonale- anche per quanto riguarda <strong>la</strong> rivalutazione del voto dei Semicantoni -e che ogni modifica del sistema in un ambito tanto delicato debba essere esaminatainsieme con i Cantoni. L'esame di modifiche fondamentali dell'ordinamentofederativo potrebbe semmai far parte di una seconda fase, dedicata al<strong>la</strong>riforma dell'assetto federalistico dello Stato.Alcuni partecipanti al<strong>la</strong> consultazione hanno auspicato l'introduzione di unquorum (di votanti o di voti positivi) per ogni votazione popo<strong>la</strong>re 88 '. Non sitratta tuttavia di una disposizione raccomandabile. Esigere una percentuale minimadi votanti, annul<strong>la</strong>ndo ogni votazione al<strong>la</strong> quale non partecipa, ad esempio,almeno il 40 per cento o il 50 per cento degli aventi diritto di voto, ci sembraerrato poiché <strong>la</strong> parte che presagisce <strong>la</strong> propria sconfitta può in tal caso


isultare vittoriosa propagando l'astensione 89 '. Anche <strong>la</strong> richiesta di una quotaminima di voti positivi non ha molto senso e esplicherebbe effetti problematici,visto che oggetti approvati dall'Assemblea <strong>federale</strong> e accettati in seguito dal<strong>la</strong>maggioranza dei votanti potrebbero infine fallire perché non ricevono il voto diuna data percentuale degli aventi diritto di voto. Infine, non sarebbe neppuresoddisfacente fissare una quota minima di voti negativi per il rigetto: <strong>la</strong> percentualestabilita dovrebbe infatti essere molto bassa (20%; in Danimarca è richiestoil 30% 90 '), se non si vuole rendere il referendum assolutamente inefficiente.Articolo 131 Referendum legis<strong>la</strong>tivo facoltativo 91)Conformemente al diritto vigente, l'articolo 131 prevede il referendum facoltativoper determinati atti dell'Assemblea <strong>federale</strong>: leggi federali, decreti federalidi obbligatorietà generale e tutti i decreti federali di obbligatorietà generale dichiaratiurgenti con durata di validità superiore a un anno 92 '. Sono esclusi dalreferendum i decreti federali di obbligatorietà generale che non sottostanno alreferendum secondo l'articolo 7 LRC. L'Assemblea <strong>federale</strong> li emana da so<strong>la</strong>,in virtù di una speciale autorizzazione contenuta in un atto legis<strong>la</strong>tivo per ilquale può essere chiesto il referendum.II referendum legis<strong>la</strong>tivo facoltativo è uno degli strumenti meglio provati e piùusati del<strong>la</strong> vita politica svizzera. Comporta tuttavia uno svantaggio notevole:<strong>la</strong> campagna di referendum è volta contro testi legis<strong>la</strong>tivi che non sono ancorastati applicati. Gli aventi diritto di voto non possono perciò valutarne semprecon sicurezza le conseguenze.Nell'ambito del<strong>la</strong> discussione sulle proposte di riforma si è perciò esaminataanche <strong>la</strong> questione se convenga sostituire al referendum sospensivo un referendumabrogativo. Dopo aver esitato alquanto, abbiamo respinto quest'idea.Come l'iniziativa costituzionale e<strong>la</strong>borata, il referendum legis<strong>la</strong>tivo sospensivonel<strong>la</strong> sua forma attuale è uno dei pi<strong>la</strong>stri del<strong>la</strong> nostra democrazia diretta. Rinunciarea questo strumento è praticamente cosa impensabile. Per questo motivosi prevede di mantenere il referendum sospensivo, malgrado determinatisvantaggi che non ignoriamo. In futuro sarà tuttavia necessario il doppio dellefirme attuali, ossia 100000. Con questo adeguamento quantitativo, il numerodelle firme richieste per <strong>la</strong> domanda di referendum è uguale come per l'iniziativapopo<strong>la</strong>re generica. Questo significa che per combattere a posteriori, integralmenteo in parte, una legge con l'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica bisognerà raccoglierelo stesso numero di firme come per il referendum legis<strong>la</strong>tivo entro untermine in pratica assai più lungo (18 mesi invece di 3). In questo senso, l'iniziativapopo<strong>la</strong>re generica è anche uno strumento assai più diversificato del referendum.Introducendo<strong>la</strong>, si vogliono indurre gli avversar! di una legge ad


aspettare in misura maggiore di vederne gli effetti pratici, invece di porre il loroveto «preventivo».Eccetto per quanto riguarda l'aumento del numero di firme 93 ', solo pochissimipareri sono stati espressi su questa disposizione.Articolo 131a Referendum facoltativo in materia amministrativae finanziaria 94)Uno dei grandi innovamenti nell'ambito dei diritti popo<strong>la</strong>ri è l'introduzione diun referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria. Si tratta diuno strumento prezioso che consente di colmare una <strong>la</strong>cuna considerevole nelsistema vigente dei diritti popo<strong>la</strong>ri. Il legis<strong>la</strong>tore ha creato questa <strong>la</strong>cuna nel1962, statuendo con una <strong>revisione</strong> degli articoli 5 e 6 del<strong>la</strong> legge sui rapportifra i Consigli che le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generaledevono contenere norme di diritto. Sebbene <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> gli <strong>la</strong>sciasse unmargine di manovra più ampio, il legis<strong>la</strong>tore ha escluso così <strong>la</strong> possibilità di rivestiredel<strong>la</strong> forma di decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale un atto concretoe di sottoporlo in questo modo al referendum.Contrariamente all'attuale sistema, disciplinato dal<strong>la</strong> legge, il referendum nondovrebbe tuttavia più essere limitato alle norme di diritto. Le norme di diritto nonsono a priori di maggior rilievo delle decisioni. Limitare <strong>la</strong> partecipazione democraticadiretta alle norme generali e astratte è quindi di dubbia opportunità. Si èvisto a sufficienza che <strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione considera spesso più importanti determinatiprovvedimenti concreti, come le decisioni re<strong>la</strong>tive all'acquisto di armamenti el'autorizzazione di impianti atomici o anche crediti per l'aiuto allo sviluppo. L'introduzionedel referendum in materia amministrativa e finanziaria risponde perciòa un bisogno comprovato. Con essa sparirebbero inoltre verosimilmente le iniziativepopo<strong>la</strong>ri volte a correggere decisioni già prese. Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione,questo innovamento ha trovato un'eco nettamente positiva. 95)Per ragioni di chiarezza e di adeguatezza di rango, questo nuovo diritto popo<strong>la</strong>redovrebbe essere rego<strong>la</strong>to nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e non nel<strong>la</strong> legge sui rapportifra i Consigli. Altrimenti, mancherebbe un punto importante nel catalogo deidiritti popo<strong>la</strong>ri. La rego<strong>la</strong>mentazione costituzionale garantisce inoltre che nonsarà più possibile abrogare questo strumento in via legis<strong>la</strong>tiva.Poiché non si possono sottoporre al Popolo tutti gli atti concreti, bisogna stabilireun metodo di selezione. È meglio definire criteri materiali per determinaregli atti amministrativi e finanziari che sottostanno al referendum o applicareun metodo legato al<strong>la</strong> procedura che consenta all'Assemblea <strong>federale</strong> di decidernesecondo il proprio giudizio? Il progetto sottoposto a consultazione sifondava sul sistema seguente: in linea di massima si applica il metodo legato


al<strong>la</strong> procedura, mentre criteri materiali definiscono in un catalogo di eccezionii decreti che non possono essere dotati del<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di referendum. 96 'I pareri espressi nel<strong>la</strong> procedura di consultazione sul sistema proposto sono assaivariati. Parecchi partecipanti criticano questa soluzione e auspicano - inparte a complemento del metodo legato al<strong>la</strong> procedura e in parte esclusivamente- un sistema impostato su criteri materiali 97 '. Sistemi fondati esclusivamentesu criteri materiali sono tuttavia assai problematici, dato che è estremamentedifficile definire criteri materiali praticabili 98 '. Le costituzioni cantonaliindicano per <strong>la</strong> maggior parte criteri materiali per l'applicazione del referendumin materia finanziaria, alcune anche in materia amministrativa 99 ': spesenuove di una determinata somma, concessioni importanti, autorizzazioni epiani o decisioni di grande portata. La differenza fondamentale per rapportoa una rego<strong>la</strong>mentazione sul piano <strong>federale</strong> sta tuttavia nel fatto che il Tribunale<strong>federale</strong> può esaminare l'interpretazione che i par<strong>la</strong>menti cantonali danno deicriteri materiali. Sono perciò escluse le decisioni meramente politiche. La situazionesi presenta diversa per <strong>la</strong> Confederazione: secondo il diritto vigente, nonsarebbe possibile che <strong>la</strong> giustizia controlli come l'Assemblea <strong>federale</strong> interpretacriteri materiali dopotutto assai imprecisi. Il criterio che un decreto debba esseredi «grande portata», ad esempio, è assai vago e si presta perfettamente avalutazioni politiche. La decisione fondata su criteri materiali, che dovrebbe essereuna decisione giuridica, finirebbe perciò per rivestire carattere politico.Al massimo, si potrebbe differenziare tra il referendum in materia amministrativae quello in materia finanziaria, fissando, come nel diritto cantonale,somme limite precise quali criteri materiali per quest'ultimo. Si ridurrebbe cosìil margine d'interpretazione dell'Assemblea <strong>federale</strong>. La definizione materialedel referendum in materia finanziaria comporta tuttavia - oltre al<strong>la</strong> difficoltàdi determinare l'importo del<strong>la</strong> spesa e al problema del<strong>la</strong> svalutazione monetaria- numerose controversie su questioni di delimitazione, in partico<strong>la</strong>re perquanto concerne le differenziazione tra spese vinco<strong>la</strong>te e spese nuove. Si rischierebberodunque lunghe discussioni; complessivamente, anche un simile sistemamisto non appare opportuno.Riassumendo, possiamo concludere che l'applicazione di criteri materiali sarebbeopportuna soltanto se si prevedesse in seguito un controllo giudiziario.Poiché questa possibilità manca sul piano <strong>federale</strong>, è preferibile in ogni caso<strong>la</strong> soluzione procedurale, che consente all'Assemblea <strong>federale</strong> di decidere sesottoporre o meno i propri decreti al referendum. Questa soluzione è semplicee praticabile.


Il progetto sottoposto a consultazione prevedeva che una minoranza qualificatadi un terzo dei membri di ciascuna Camera potesse decretare <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di referendum.Parecchi partecipanti hanno criticato questa quota ritenendo<strong>la</strong> troppoelevata 100 ' o troppo bassa 101 '. Il D 96 si scosta dal progetto sottoposto a consultazionee riprende <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> consueta del<strong>la</strong> maggioranza. La maggioranzasemplice dei votanti nelle due Camere potrà sottoporre un decreto concreto alreferendum. Dopo aver riconsiderato <strong>la</strong> questione, non riteniamo opportunoconferire a una minoranza del Par<strong>la</strong>mento altre possibilità di fare appello alPopolo ammettendo il referendum per i decreti dell'Assemblea <strong>federale</strong> controil volere del<strong>la</strong> maggioranza. Il referendum in materia amministrativa e finanziariapotrebbe in questo modo diventare uno strumento di lobby e gruppi d'interesseche renderebbe difficile agire in modo coerente. La rego<strong>la</strong> del<strong>la</strong> maggioranzasi trova d'altronde anche nell'articolo 89 capoverso 4 Cost. (possibilitàdi sottoporre al referendum anche trattati internazionali per i quali non è necessariamenteprevisto), unico caso di referendum disposto dall'autorità secondoil diritto vigente 102 '. Una volta istituito il referendum in materia amministrativae finanziaria, spetterebbe all'Assemblea <strong>federale</strong> sviluppare una prassi ragionevoleper l'applicazione dell'articolo 13<strong>la</strong>.Accanto a questo cambiamento materiale, l'articolo sottoposto a consultazioneè stato riveduto anche nell'ottica redazionale. L'articolo 123 AP 95 Riformadei diritti popo<strong>la</strong>ri stipu<strong>la</strong>va nel suo primo capoverso <strong>la</strong> possibilità di principiodi sottoporre al referendum i decreti in materia amministrativa e finanziaria edindicava nel secondo, con un elenco piuttosto complicato di eccezioni, i decretiper i quali il referendum non sarebbe stato ammissibile 103 '. Il D 96 segue <strong>la</strong>via più semplice del<strong>la</strong> definizione positiva: rinunciando a una disposizione diprincipio con un catalogo d'eccezioni, si designano direttamente i decreti inmateria amministrativa e finanziaria che possono essere sottoposti al referendumfacoltativo 104 ': «i decreti federali specifici in materia di spese nonché idecreti federali fondati sull'articolo 161 capoverso 3».La precisazione secondo cui deve trattarsi di «decreti specifici in materia dispese» chiarisce che si intendono soltanto i decreti finanziari che non riguardanoil preventivo o il consuntivo (cfr. le spiegazioni dell'ari. 157 D 96 che rego<strong>la</strong>le competenze finanziarie dell'Assemblea <strong>federale</strong>). Si tratta quindi di decretiautonomi in materia di spese. È ovvio che non si possono sottoporre alreferendum facoltativo il preventivo e il consuntivo: in caso contrario bisognerebbetemere un ritardo considerevole o addirittura il blocco dell'attività delloStato. L'esclusione del preventivo significa che i crediti di pagamento che vi si


trovano non possono essere sottoposti al referendum facoltativo. I crediti d'impegnoe le dotazioni finanziarie, che determinano ad esempio le spese del<strong>la</strong>Confederazione per progetti infrastrutturali importanti, per l'aiuto allo sviluppo,per costruzioni militari o per <strong>la</strong> ricerca scientifica durante diversi anni,potrebbero tuttavia essere oggetto del referendum in materia di finanze. Normalmentecrediti d'impegno e dotazioni finanziarie sono autorizzati con decretisul preventivo o sue aggiunte 105 ', in parte anche per mezzo di altri atti. Questonon dovrà tuttavia essere di rilievo per <strong>la</strong> decisione di sottoporli al referendumfacoltativo. L'Assemblea <strong>federale</strong> potrà munire del<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di referendumanche un credito d'impegno o una dotazione finanziaria inclusi nel preventivo,separandoli da quest'ultimo e sottoponendoli al referendum con un decreto aparte. In tal caso, il re<strong>la</strong>tivo credito di pagamento resterà bloccato fino al<strong>la</strong> scadenzadel termine di referendum o, rispettivamente, fino all'approvazione nel<strong>la</strong>votazione popo<strong>la</strong>re.Accanto ai decreti specifici in materia di spese, l'Assemblea <strong>federale</strong> può dotaredel<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di referendum anche decreti fondati sull'articolo 161 capoverso3 D 96, ossia per compiti e attribuzioni conferitile dal<strong>la</strong> legge. Per leggesi possono attribuire all'Assemblea <strong>federale</strong> anche competenze non legis<strong>la</strong>tivedi considerevole rilievo politico o di grande portata per altri motivi: ad esempioquel<strong>la</strong> di ri<strong>la</strong>sciare permessi e concessioni (v. le spiegazioni all'art. 161 cpv. 3D 96). In concreto, questo significa che permessi e concessioni (ad es. permessidi costruzione per centrali nucleari o aeroporti oppure concessioni per nuovelinee ferroviarie, centrali idroelettriche o filovie) possono essere sottoposti alreferendum facoltativo in materia amministrativa. Da questa definizione positivasi deduce che l'Assemblea <strong>federale</strong> non può sottoporre al referendum facoltativoaltri suoi decreti: elezioni (art. 158 D 96), decreti fondati sul dirittod'alta vigi<strong>la</strong>nza (art 159 D 96), decreti concernenti le re<strong>la</strong>zioni tra <strong>la</strong> Confederazionee i Cantoni tra cui il conferimento del<strong>la</strong> garanzia alle costituzioni cantonali(art. 160 D 96) e decreti fondati sulle sue numerose altre attribuzioni (art.161 cpv. 1 e 2 D 96) 106) .Articolo 131b Referendum facoltativo in materia internazionale 107)e Articolo 13le Concretizzazione dei trattati internazionali 108)II disciplinamento attuale dei diritti popo<strong>la</strong>ri nell'ambito del<strong>la</strong> politica estera èinsoddisfacente per due motivi. Conformemente al diritto vigente, non tutti itrattati internazionali importanti sottostanno al referendum 109 '. Gli aventi dirittodi voto non possono perciò esprimersi sul<strong>la</strong> conclusione di una parte deitrattati internazionali di rilievo, cosa poco soddisfacente sotto l'aspetto del<strong>la</strong>


democrazia. Inoltre esiste il rischio che decisioni contraddittorie compromettano<strong>la</strong> credibilità del<strong>la</strong> Svizzera sul piano internazionale. Attualmente è infattipossibile che il Popolo giudichi due volte determinati impegni di diritto internazionale:direttamente, perché il decreto d'approvazione di determinati trattatiinternazionali sottosta al referendum e, indirettamente, perché <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva legis<strong>la</strong>zioneesecutiva sottosta al referendum legis<strong>la</strong>tivo. In seguito a questo cumulodi referendum è possibile che, sebbene il trattato sia approvato, <strong>la</strong> suaconcretizzazione nel diritto interno venga respinta. Più frequente è tuttavia ilcaso in cui gli aventi diritto di voto non possono prendere posizione sul<strong>la</strong> conclusionestessa di un trattato internazionale, ma hanno <strong>la</strong> possibilità di metterein dubbio, con un referendum, <strong>la</strong> sua concretizzazione nel diritto interno. Possonodunque esprimersi sulle disposizioni esecutive, ma non sul<strong>la</strong> questione diprincipio se assumere o meno un impegno di diritto internazionale.Nel<strong>la</strong> Riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri si vuole ovviare a questa situazione insoddisfacenteper mezzo di una doppia proposta. Si prevede di estendere il referendumfacoltativo a tutti i trattati internazionali importanti. Dopo l'introduzionedel referendum sui trattati internazionali nel 1921 e <strong>la</strong> sua estensione al campod'applicazione attuale nel 1977, si accrescono così per <strong>la</strong> terza volta le possibilitàdel Popolo di esprimersi in ambito internazionale, per restare al passo conl'intensificazione dei rapporti internazionali e <strong>la</strong> crescente importanza del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zioneinternazionale. Paralle<strong>la</strong>mente sarà possibile includere nel decretod'approvazione le modifiche di legge necessarie per <strong>la</strong> sua concretizzazione esottoporre il tutto, come «pacchetto», al<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re. Si può così ridurreil rischio di decisioni incoerenti o contraddittorie.L'idea su cui si fonda questa doppia proposta è quel<strong>la</strong> di assicurare possibilitàdi partecipazione con i mezzi del<strong>la</strong> democrazia diretta fin dall'inizio e di impostarlein primo luogo sul<strong>la</strong> questione di principio se assumere o meno un impegnodi diritto internazionale. Gli aventi diritto di voto devono potersi esprimeresull'impegno internazionale stesso, spesso determinante sul piano normativo,e non soltanto sul<strong>la</strong> concretizzazione nel diritto interno che ne deriva più omeno inevitabilmente. In questo modo si possono inoltre evitare eventuali doppievotazioni su questioni essenzialmente identiche (referendum sul decretod'approvazione del trattato internazionale e sul<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione esecutiva che nederiva). E infine si salvaguarda <strong>la</strong> reputazione del<strong>la</strong> Svizzera come parte contraenteaffidabile e credibile che osserva i propri impegni internazionali.Articolo 13Ib Referendum facoltativo in materia internazionale " 0)Conformemente all'articolo 89 capoverso 3 lettera e Cost., i trattati internazionali«implicanti un'unificazione multi<strong>la</strong>terale del diritto» sottostanno al referendumfacoltativo. Nell'AP 95 si prevedeva di ampliare questa categoria includendovii trattati «che contengono norme di diritto o obbligano ad emanareleggi federali o decreti federali di obbligatorietà generale». Questa proposta miravaa una triplice estensione: al<strong>la</strong> nozione dell'unificazione del diritto si sarebberosostituiti tutti i trattati che contengono norme di diritto, <strong>la</strong> multi<strong>la</strong>teralitàEccetto per quanto riguarda l'estensione del referendum nel<strong>la</strong> lett, d, che commentiamoqui di seguito, e l'aumento del numero di firme, l'art. 131b corrisponde al dirittovigente. Cfr. le spiegazioni re<strong>la</strong>tive all'art. 131 D 96 (Referendum facoltativo).442


non sarebbe più stata presupposto necessario e, infine, non si sarebbero più inclusisoltanto i trattati che contengono norme di diritto direttamente applicabili,bensì anche quelli che obbligano ad emanare leggi o decreti federali di obbligatorietàgenerale.La proposta di ampliare il campo d'applicazione del referendum sui trattati internazionaliha riscontrato forte approvazione nel<strong>la</strong> procedura di consultazione111 '. Non sono tuttavia mancate le voci critiche 1I2) , segnatamente di chi considera<strong>la</strong> riforma proposta eccessiva perché estenderebbe il referendum ancheai trattati internazionali di modesta portata, per i quali non ne esiste alcun bisogno.Siamo tuttora convinti del<strong>la</strong> necessità di procedere a modifiche nell'ambito delreferendum sui trattati internazionali e di ampliare il campo d'applicazione diquest'ultimo. Gli esiti del<strong>la</strong> consultazione confermano tale parere. La partecipazionedemocratica diretta dev'essere possibile <strong>la</strong>ddove si decide di cose fondamentalied importanti. Il Popolo deve potersi esprimere al momento giustosulle domande giuste. Decisioni fondamentali sono vieppiù rego<strong>la</strong>te nel quadrodi trattati internazionali. La questione determinante è se assumere o meno undato impegno internazionale e non tanto <strong>la</strong> concretizzazione nel diritto nazionaledi un impegno già assunto, tanto più che, in parecchi casi, il margine <strong>la</strong>sciatoal<strong>la</strong> creatività in questo campo è re<strong>la</strong>tivamente esiguo. Per queste considerazioni,manteniamo <strong>la</strong> nostra proposta di estendere il campo d'applicazionedel referendum facoltativo sui trattati internazionali. Abbiamo tuttavia cercatodi tenere conto delle obiezioni presentate durante <strong>la</strong> procedura di consultazione.Per questo motivo, proponiamo il riordinamento del referendum suitrattati internazionali con una formu<strong>la</strong>zione più restrittiva, che garantisca comesoltanto i trattati importanti siano sottoposti al referendum.Capo verso 1 lettera eSiamo giunti al<strong>la</strong> conclusione che <strong>la</strong> proposta iniziale di sottoporre al referendumfacoltativo tutti i trattati internazionali che contengono norme di diritto,indipendentemente dal<strong>la</strong> loro importanza, andrebbe troppo lontano. La nuovadisposizione si applicherebbe anche a numerosi trattati per i quali non è opportunoprevedere <strong>la</strong> possibilità del referendum, come ad esempio convenzioni bi<strong>la</strong>teralidirettamente applicabili sul<strong>la</strong> doppia imposizione. Per questo motivo,si mantiene <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione attuale dell'articolo 89 capoverso 3 lettera eCost, secondo <strong>la</strong> quale sottostanno al referendum i trattati implicanti un'unificazionemulti<strong>la</strong>terale del diritto.Si par<strong>la</strong> di unificazione multi<strong>la</strong>terale del diritto quando un trattato internazionalecostituisce un diritto uniforme multi<strong>la</strong>terale (in <strong>la</strong>rga misura direttamente


applicabile) che sostituisce o perlomeno completa quello nazionale e, in lineadi massima, <strong>la</strong> sua portata è almeno tale che creare una legge separata sembrerebberagionevole anche secondo i criteri applicati al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione nazionale.La nozione dell'«unificazione del diritto» si fonda sull'idea del<strong>la</strong> cosiddetta«legge uniforme». Secondo l'interpretazione estensiva data in pratica dall'Assemblea<strong>federale</strong> (con <strong>la</strong> quale concordiamo), questa nozione può riferirsi tuttavia,contrariamente all'intenzione originale, non soltanto all'unificazione diinteri ambiti del diritto, ma anche a singole norme, purché siano d'importanzafondamentale" 3 '. Per stabilire se l'unificazione del diritto sia multi<strong>la</strong>teralenon si devono applicare soltanto criteri formali. Determinante non è necessariamenteil numero delle parti contraenti, bensì occorre tenere conto anche deglieffetti materiali di un trattato. Per l'applicazione dell'articolo 133 capoverso1 lettera e è determinante se venga creato diritto unitario per uno spazio piùesteso che non comprenda soltanto due Stati. Anche trattati formalmente bi<strong>la</strong>teralipossono quindi, in determinate circostanze, essere all'origine di un'unificazionemulti<strong>la</strong>terale del diritto.Capoverso 1 lettera dSecondo <strong>la</strong> lettera d sono sottoposti al referendum anche i trattati internazionali<strong>la</strong> cui concretizzazione richiede l'emanazione di leggi o di decreti federalidi obbligatorietà generale che conferiscono diritti o impongono obblighi ai privati.Questa disposizione comprende dunque trattati non direttamente applicabili,che necessitano di essere concretati a livello nazionale.Determinante è il bisogno di legiferare sul piano formale del<strong>la</strong> legge. Non rientranoquindi in questa categoria i trattati che si possono concretare a livellod'ordinanza. Dal<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione scelta («<strong>la</strong> cui concretizzazione richiede l'emanazionedi leggi federali o di decreti federali d'obbligatorietà generale») sideduce inoltre che il referendum è escluso nei casi in cui <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione nazionalecorrisponde già al contenuto del trattato internazionale da approvare enon sono perciò più necessari adeguamenti del<strong>la</strong> legge. In pratica, questa disposizioneconcerne principalmente i trattati multi<strong>la</strong>terali.La proposta del D 96 va meno lontano di quel<strong>la</strong> sottoposta a consultazione,in quanto quest'ultima prevedeva di sottoporre al referendum tutti i trattati internazionaliche obbligano ad emanare leggi federali o decreti federali di obbligatorietàgenerale. La nuova soluzione si limita invece unicamente a norme importanti.Queste si definiscono con riferimento ai diritti e obblighi che ne derivanoper i privati, ossia a uno dei tre elementi di cui si compone <strong>la</strong> definizionelegale del<strong>la</strong> norma di diritto (art. 5 cpv. 2 LRC): sottostanno al referendum soltantoi trattati internazionali <strong>la</strong> cui concretizzazione richiede modifiche del<strong>la</strong>legge che tangono i diritti e doveri dei cittadini, vale a dire che contengono regolefavorevoli o sfavorevoli all'individuo. Secondo questa formu<strong>la</strong>zione, gli


interessi del cittadino costituiscono perciò il criterio determinante" 4 '. Si evitacosì di sottoporre al referendum trattati internazionali che richiedono l'emanazionedi disposizioni legali concernenti l'organizzazione, <strong>la</strong> competenza o icompiti di autorità o di disposizioni amministrative. Ovviamente, l'Assemblea<strong>federale</strong> è libera di sottoporre al referendum anche tali accordi sul<strong>la</strong> scorta dell'articolo1316 capoverso 2 D 96 (art. 89 cpv. 4 Cost.), se lo ritiene opportunovista l'importanza dell'accordo. Per quanto riguarda <strong>la</strong> concretizzazione nel dirittonazionale di trattati internazionali che esplicano effetti a livello di leggeè inoltre disponibile il referendum legis<strong>la</strong>tivo facoltativo.Abbiamo esaminato se, oltre al fabbisogno legis<strong>la</strong>tivo in sede <strong>federale</strong>, sia determinanteanche quello a livello cantonale. In altri termini se il referendum inmateria di trattati internazionali debba essere applicato anche quando l'atto legis<strong>la</strong>tivodelle concrete rego<strong>la</strong>mentazioni d'esecuzione re<strong>la</strong>tivo a un trattato internazionalecompeta al solo Cantone. Il nostro Consiglio ha deciso contro l'estensionesuppletiva, per i seguenti motivi:L'estensione del referendum facoltativo in materia di trattati internazionali e<strong>la</strong> possibilità di inserire nel decreto d'approvazione modifiche legis<strong>la</strong>tive del dirittonazionale («soluzione pacchetto») sono da intendere come uno iunctim inscindibile:l'ampliamento delle possibilità di partecipazione del Popolo al<strong>la</strong>conclusione di trattati internazionali è compensata dal<strong>la</strong> possibilità del<strong>la</strong> «soluzionepacchetto»; da questa soluzione consegue un sistema coerente e armonico.Tuttavia, una siffatta possibilità di compensazione nel<strong>la</strong> forma del<strong>la</strong> votazionesu un pacchetto globale è adatta unicamente per le modifiche di leggein sede <strong>federale</strong>, tuttavia non in caso di fabbisogno normativo a livello cantonale.L'inclusione del fabbisogno legis<strong>la</strong>tivo a livello cantonale potrebbe inoltreridurre <strong>la</strong> libertà d'azione del<strong>la</strong> Confederazione in politica estera, tanto più cheper l'applicazione del referendum in materia di trattati basterebbe già che unsolo Cantone debba procedere a una modifica di legge. I Cantoni dispongonodi altre possibilità più adatte per partecipare alle decisioni del<strong>la</strong> Confederazionein materia di politica estera ed affermarvi <strong>la</strong> loro posizione (cfr. art. 50 D 96).Sarebbe poi enorme il dispendio per Confederazione e Cantoni ove i Cantoni,prima del<strong>la</strong> conclusione di un trattato, dovessero ogni volta chiarire il loro fabbisognolegis<strong>la</strong>tivo. Sarebbero inevitabili forti ritardi quando dovrebbero essereapprovati i trattati internazionali. Concludendo occorre rilevare che l'Assemblea<strong>federale</strong> ha evidentemente <strong>la</strong> possibilità di sottoporre il decreto a referendumfacoltativo (art. 1316 cpv. 2 D 96 Riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri), ove dovesseapparire che il trattato in questione è all'origine, in un numero rilevantedi Cantoni, di un fabbisogno importante di normativa.


L'estensione proposta del referendum in materia di trattati internazionali nonrestringe <strong>la</strong> competenza del Consiglio <strong>federale</strong> di ordinare senza remora l'applicazioneprovvisoria di trattati internazionali115) . Anche i trattati internazionaliche, giusta <strong>la</strong> nuova rego<strong>la</strong>mentazione, dovessero in avvenire sottostare areferendum (come ad es. <strong>la</strong> lista degli impegni svizzeri GATT/OMC) potrebbero,in corrispondenza al<strong>la</strong> pratica odierna, essere applicati provvisoriamente"6 '. Poiché l'applicazione provvisoria di trattati non implica ancora un vincolodi diritto internazionale definitivo 117 ', non vi sarebbe pericolo che il nostroPaese, con l'applicazione provvisoria di trattati che sottostanno a referendumobbligatorio, avesse a vio<strong>la</strong>re tali trattati, anche ove gli stessi fossero poirespinti in una susseguente votazione popo<strong>la</strong>re.Articolo 131c Concretizzazione dei trattati internazionaliNelFAP 95 si prevedeva che il decreto d'approvazione di un trattato internazionalepotesse contenere una c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di delega che autorizzasse l'Assemblea <strong>federale</strong>ad adottare le modifiche legis<strong>la</strong>tive necessarie in virtù del trattato senzasottoporle a referendum. I partecipanti al<strong>la</strong> procedura di consultazione hannotuttavia espresso una chiara opposizione a questa disposizione 118 '. L'argomentocontrario principale - invocato anche dai Cantoni - era che, dato il marginedi manovra dell'Assemblea <strong>federale</strong> per <strong>la</strong> concretizzazione di un trattatointernazionale, l'esclusione del referendum non si giustificherebbe sotto l'aspettodemocratico. Vista questa forte opposizione contro <strong>la</strong> proposta di riformae i numerosi desideri espressi per una rego<strong>la</strong>mentazione più restrittivaè stato necessario rivedere questa disposizione. Per noi, rinunciare semplice-


mente al<strong>la</strong> proposta e limitarci al<strong>la</strong> prima delle due disposizioni congiunte nonentrava tuttavia in linea di conto; <strong>la</strong> so<strong>la</strong> estensione del referendum facoltativoper i trattati internazionali non sarebbe infatti bastata ad ovviare ai difetti del<strong>la</strong>situazione giuridica attuale. Abbiamo perciò e<strong>la</strong>borato una nuova soluzioneper quanto concerne <strong>la</strong> concretizzazione dei trattati internazionali che compensail «deficit di democrazia» criticato nel<strong>la</strong> consultazione. Si potrebbe chiamar<strong>la</strong>una «soluzione pacchetto». Secondo questa proposta, l'Assemblea <strong>federale</strong>ha <strong>la</strong> possibilità di integrare formalmente nel decreto d'approvazione gliadeguamenti di legge necessari e di sottoporli al referendum insieme con quest'ultimo.Se <strong>la</strong> domanda di referendum è inoltrata, il Popolo vota l'intero pacchetto,vale a dire <strong>la</strong> conclusione del trattato internazionale e le modifiche dilegge connesse. Si assicura così <strong>la</strong> partecipazione democratica diretta al<strong>la</strong> concretizzazionedel trattato internazionale, sebbene <strong>la</strong> votazione sull'intero pacchettonon consenta di esprimersi in modo differenziato sul trattato internazionalee sulle singole modifiche a livello di legge. La trasparenza è integrale: gliaventi diritto di voto conoscono esattamente le conseguenze dell'approvazionedel trattato, dato che le re<strong>la</strong>tive modifiche di legge sono loro presentate testualmente.Per questo modo di procedere, riteniamo in ogni caso opportuno crearele necessarie basi costituzionali.Non si tratta di una disposizione imperativa, ma di una disposizione potestativa.Si possono infatti immaginare casi in cui l'Assemblea <strong>federale</strong> opti per unaltro modo di procedere, decidendo, conformemente al<strong>la</strong> prassi attuale, di adeguare<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione interna prima di ratificare il trattato internazionale o, eccezionalmentee trattandosi di norme secondarie, soltanto in seguito. La riformaproposta ammette questa flessibilità offrendo una possibilità addizionaledi procedere al<strong>la</strong> concretizzazione dei trattati internazionali senza obbligarel'Assemblea <strong>federale</strong> ad adottare una determinata procedura.Divergendo dal<strong>la</strong> proposta presentata in consultazione, che escludeva il referendumunicamente per «le modifiche legis<strong>la</strong>tive necessarie», quel<strong>la</strong> nuova siriferisce con un'espressione più ampia alle «modifiche legis<strong>la</strong>tive per <strong>la</strong> concretizzazionedel trattato». Questo ampliamento del<strong>la</strong> nozione permette di includereanche eventuali provvedimenti col<strong>la</strong>terali o di compensazione legati al<strong>la</strong>concretizzazione di un trattato internazionale. L'esperienza degli ultimi anni(segnatamente in re<strong>la</strong>zione a Eurolex e GATT-Lex) insegna che può essere opportunooperare, insieme con gli adeguamenti obbligatori del diritto nazionale,anche ulteriori modifiche del diritto materiale che si giustificano per motivi puramentenazionali. Emanando simultaneamente i provvedimenti col<strong>la</strong>terali o dicompensazione si può rendere <strong>la</strong> concretizzazione di un trattato internazionalepiù equilibrata e meglio conforme ai diversi interessi nazionali, ottenendo o incoraggiandocosì il necessario consenso politico.Concludendo, bisogna tenere a mente che l'estensione del referendum facoltativoper i trattati internazionali e <strong>la</strong> possibilità di presentare simultaneamentein un solo pacchetto anche <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione esecutiva costituiscono un'unità indivisibile,che ha senso soltanto come duplice proposta. Le due disposizioni sicompletano a vicenda. Soltanto insieme costituiscono un sistema equilibrato ecoerente: consentono al Popolo di partecipare maggiormente alle decisioni nell'ambitodel<strong>la</strong> politica estera, contribuendo nel contempo ad evitare che l'eser-447


cizio dei diritti popo<strong>la</strong>ri metta a repentaglio l'osservanza di impegni di dirittointernazionale nel quadro del<strong>la</strong> loro concretizzazione. La Svizzera può così praticareuna polita estera più affidabile e meglio prevedibile.Capitolo 4: Altre disposizioniII capitolo quarto contiene prima di tutto disposizioni che permettono proceduredifferenziate re<strong>la</strong>tive alle votazioni. Le proposte mirano a un perfezionamentodel<strong>la</strong> gamma degli strumenti attualmente vigenti: l'Assemblea <strong>federale</strong>riceve infatti l'autorizzazione di e<strong>la</strong>borare due testi re<strong>la</strong>tivi a progetti di <strong>Costituzione</strong>o di legge offrendo così agli aventi diritto di voto una possibilità discelta nelle questioni più delicate ed aumentando quindi le probabilità di approvazionedi almeno uno dei suoi progetti. Può anche sottoporre contemporaneamenteal voto due iniziative popo<strong>la</strong>ri vertenti sullo stesso oggetto e contrapporreloro un controprogetto comune. Questo procedimento ha il vantaggio dichiarire in un solo scrutinio <strong>la</strong> situazione giuridica e consente di evitare ripetutediscussioni sullo stesso tema in votazione.Articolo 13Id Presentazione di alternative " 9)La legis<strong>la</strong>zione attuale presenta uno svantaggio rilevante, e cioè <strong>la</strong> possibilitàdi votare su un progetto costituzionale o di legge soltanto nel suo insieme. Ciòcomporta il rischio che un progetto possa essere respinto anche a causa di unaso<strong>la</strong> disposizione controversa. L'esempio più recente è il progetto di <strong>revisione</strong>del<strong>la</strong> legge sull'organizzazione dell'amministrazione. Va da sé che l'Assemblea<strong>federale</strong> può ripresentare il progetto senza quel<strong>la</strong> disposizione che ne ha provocatoil rifiuto, ma questo comporta tuttavia tempo e <strong>la</strong>voro. Per ovviare a questasituazione è necessario accordare all'Assemblea <strong>federale</strong> <strong>la</strong> possibilità dipresentare alternative al popolo. La re<strong>la</strong>tiva procedura può basarsi sulle normeche sono già previste per <strong>la</strong> presentazione di controprogetti alle iniziativepopo<strong>la</strong>ri 120 ».Il capo-verso 1 disciplina <strong>la</strong> presentazione di testi alternativi a livello costituzionale.Secondo <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione vigente, l'Assemblea <strong>federale</strong> può contrapporreun controprogetto a un'iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> 121 '. La novità è che deve essere autorizzata a presentare un'alternativaanche se sottopone al popolo di sua iniziativa una modifica costituzionale.Questa facoltà deve però rimanere limitata a un unico testo alternativo,in modo che <strong>la</strong> votazione non abbia per oggetto più di tre varianti: i dueprogetti (progetto di <strong>Costituzione</strong> e il testo alternativo ad esso presentato) e lostatus quo. Per <strong>la</strong> stessa ragione, l'Assemblea <strong>federale</strong> deve essere autorizzataa contrapporre a un'iniziativa popo<strong>la</strong>re formu<strong>la</strong>ta soltanto un controprogetto.Solo se si tratta di due iniziative popo<strong>la</strong>ri è possibile prevedere modalità di


votazione più complesse 122 '. L'articolo I31d permette all'Assemblea <strong>federale</strong>di decidere in quale forma presentare i suoi testi alternativi: come due progetticomplessivi oppure, per esempio, in forma di progetto complessivo con una variante123 '.Il capoverso 2 disciplina lo stesso caso a livello legis<strong>la</strong>tivo. Esso prevede chel'Assemblea <strong>federale</strong> possa sottoporre al referendum facoltativo un testo principalee una variante. Se è chiesta <strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re, il popolo vota sui duetesti. Se non è chiesta <strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re, entra in vigore il testo principale.Poiché il referendum è facoltativo, se non è chiesta <strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re l'Assemblea<strong>federale</strong> deve indicare quale dei due testi ha validità.Il capoverso 3 esclude qualunque testo alternativo per l'approvazione dei trattatiinternazionali, partendo dall'idea che l'approvazione di un trattato perprincipio non possa essere sottoposta a condizioni. Se però viene sottoposta acondizioni con <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione di una o più riserve, è compito in primo luogodel Consiglio <strong>federale</strong> e quindi dell'Assemblea <strong>federale</strong> prendere le necessariemisure sul piano del<strong>la</strong> politica estera.La possibilità di presentare alternative contribuisce a differenziare ulteriormentei vari strumenti del<strong>la</strong> democrazia diretta. La presentazione di alternativeperò non sempre è una soluzione facile. Può essere infatti una <strong>la</strong>ma a doppiotaglio perché se da un <strong>la</strong>to <strong>la</strong> presentazione di un testo alternativo aumenta ingenere le probabilità che un progetto sia accettato, dall'altro però bisogna tenerpresente che misure impopo<strong>la</strong>ri spesso hanno qualche probabilità di successosolo se integrate in un pacchetto complessivo, mentre corrono grossi rischi diessere respinte se vengono presentate separatamente. Spetta perciò all'Assemblea<strong>federale</strong> valutare i vantaggi e gli svantaggi dei due procedimenti nelle situazioniconcrete e quindi, a seconda delle conseguenze previste, decidere se proporre<strong>la</strong> votazione in blocco o adottare una procedura differenziata.Nel<strong>la</strong> consultazione questa disposizione è stata accolta favorevolmente dal<strong>la</strong>maggior parte dei partecipanti 124) .Articolo lile Votazione sulle alternative e sui controprogetti 125)Questa disposizione permette di mettere in pratica in un contesto più ampio ilsistema Haab, previsto dall'attuale articolo 121 bis Cost., che contemp<strong>la</strong> <strong>la</strong> pos-


sibili<strong>la</strong> del «doppio sì». Oggi questo sistema è previsto soltanto per decidere traun'iniziativa popo<strong>la</strong>re di <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> e uncontroprogetto dell'Assemblea <strong>federale</strong>. L'articolo \3le lo estende a tutti queicasi in cui gli aventi diritto di voto devono pronunciarsi su due testi - testi costituzionalio di legge - che vengono presentati in alternativa l'uno all'altro (iniziativapopo<strong>la</strong>re e controprogetto, progetto di <strong>Costituzione</strong> o progetto di leggedell'Assemblea <strong>federale</strong> con testo alternativo).La votazione sulle alternative e i controprogetti riguarda tre quesiti: i due progettie lo status qua. Gli aventi diritto di voto possono approvare entrambi iprogetti (possibilità del «doppio sì») e, qualora siano approvati entrambi, deciderequale preferiscono. Nel<strong>la</strong> consultazione questa disposizione è stata oggettodi pareri prevalentemente positivi 126 ).Il terzo periodo del capoverso 1 introduce una novità che l'AP 95 ancora nonprevedeva. Riguarda il caso in cui i voti di popolo e Cantoni si «incrociano»nel<strong>la</strong> domanda risolutiva. Il disciplinamento in vigore si presenta come segue:quando in una votazione su un'iniziativa costituzionale e un controprogetto(l'unico caso di «doppio sì» nel diritto attuale, art. 129 cpv. 6 D 96) popoloe Cantoni accettano entrambi i progetti, che preferiscono pertanto allo statusqua, nessuno dei due può entrare in vigore se, nel<strong>la</strong> domanda risolutiva, unoha raccolto più voti del popolo mentre l'altro ha incontrato il favore di piùCantoni. In tale caso, <strong>la</strong> situazione giuridica resta immutata. Questa situazioneè assolutamente insoddisfacente. È inammissibile in democrazia che restiin vigore lo status qua che <strong>la</strong> maggior parte dei votanti ha cessato di sostenere,mentre non possono esplicare i loro effetti due progetti che sono stati accettatida popolo e Cantoni. Per eliminare tale inconveniente, l'articolo 13le proponeche qualora si verifichi un tale «incrocio» di voti del popolo e dei Cantoni,entri in vigore il progetto che ha raccolto <strong>la</strong> maggior parte dei voti del popolo.Articolo 131f Iniziative popo<strong>la</strong>ti vertenti sullo stesso oggetto 127)Negli ultimi tempi è accaduto piuttosto spesso che, a distanza di pochi mesi,siano state presentate diverse iniziative vertenti sullo stesso oggetto, ma di contenutoparzialmente opposto (integrazione europea, età del pensionamento, divietorisp. liberalizzazione delle droghe ecc.). Da questa situazione scaturisconoalcuni problemi re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> procedura di votazione.L'articolo 28 LRC stabilisce che le iniziative popo<strong>la</strong>ri ancora pendenti e vertentisul<strong>la</strong> stessa materia costituzionale debbano essere esaminate nell'ordinecronologico in cui sono state presentate. Questa norma si è rive<strong>la</strong>ta però insoddisfacentedato il gran numero di iniziative presentate su temi controversi. Leiniziative vertenti sullo stesso oggetto, che vengono considerate come materiaunica, possono essere sì commentate nello stesso messaggio e presentate insiemeall'Assemblea <strong>federale</strong>, ma vengono comunque separate il più tardi al


momento del<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re 128 '. Tale situazione richiede una riformadel<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione in vigore, affinchè Consiglio <strong>federale</strong> e Assemblea <strong>federale</strong>possano sostenere una linea politica coerente riguardo a materie analoghe.La soluzione minima consisterebbe nel <strong>la</strong>sciare piena libertà al Par<strong>la</strong>mento, dispensandolodal principio dell'ordine cronologico stabilito dal<strong>la</strong> legge (il chepresupporrebbe <strong>la</strong> modifica dell'ari. 28 LRC). In tal modo l'Assemblea <strong>federale</strong>potrebbe esaminare insieme le iniziative popo<strong>la</strong>ri vertenti sullo stesso oggettoe stabilire liberamente l'ordine cronologico delle votazioni. Tuttavia questasoluzione minima non è sufficiente in quanto il Par<strong>la</strong>mento non avrebbe comunque<strong>la</strong> possibilità di contrapporre a due iniziative vertenti sullo stesso oggettoun unico controprogetto 129 '.Per questa ragione viene proposta una soluzione più ampia che consiste nell'applicazionedi un metodo Haab più esteso (votazione con «doppio sì»).L'Assemblea <strong>federale</strong> dovrebbe avere <strong>la</strong> possibilità di contrapporre due iniziativepopo<strong>la</strong>ri vertenti sullo stesso oggetto. Essa dovrebbe inoltre essere autorizzataa contrapporre a queste un controprogetto comune. Il metodo Haab, cheattualmente è limitato a tre possibilità (iniziativa, controprogetto e status quei)può così essere esteso a quattro possibilità. È vero che in questo modo le schededi voto diventerebbero molto più complicate, ma gli aventi diritto di votoavrebbero <strong>la</strong> possibilità di esprimere chiaramente le loro preferenze 130 ', il checertamente non costituirebbe una pretesa eccessiva nei loro confronti 131 '.L'articolo 131/ è formu<strong>la</strong>to in modo molto generale. È difficile stabilire a livellocostituzionale una rego<strong>la</strong> generale e astratta che possa valere per le svariatesituazioni possibili durante le votazioni. Per questo <strong>la</strong> norma costituzionaleproposta accorda al legis<strong>la</strong>tore un certo margine di manovra nell'organizzazionedelle votazioni. In ogni caso, si deve garantire che gli aventi diritto divoto possano esprimere <strong>la</strong> loro volontà in modo fedele e certo e possano indicarele loro priorità (art. 30 D 96). Il legis<strong>la</strong>tore è anche libero di prevedere unaprocedura che riduca <strong>la</strong> complessità del<strong>la</strong> votazione mediante una votazionescaglionata in due stadi. Questa riforma dovrebbe permettere di giungere al<strong>la</strong>certezza del diritto e al<strong>la</strong> chiarezza sul<strong>la</strong> situazione giuridica più rapidamentedi quanto non sia possibile farlo oggi e dovrebbero così poter essere evitate votazionisenza fine vertenti sul medesimo oggetto. Riguardo all'e<strong>la</strong>borazione


del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione d'esecuzione dell'articolo 131/, il legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong> puòinoltre ispirarsi ai nuovi modelli cantonali, come per esempio quelli del CantonZugo dell'inizio degli anni 90 132) .Il progetto messo in consultazione prevedeva che l'Assemblea <strong>federale</strong> avrebbepotuto contrapporre anche più di due iniziative popo<strong>la</strong>ri vertenti sullo stessooggetto. Nel<strong>la</strong> consultazione questa disposizione è stata oggetto di pareri controversiI33) . Alcune voci critiche ritengono infatti che <strong>la</strong> procedura propostasia difficilmente praticabile o impossibile da gestire 134 '. Tale parere convince.Infatti non sarebbe possibile votare contemporaneamente su più di due iniziativepopo<strong>la</strong>ri e un controprogetto comune senza considerevoli difficoltà pratiche;le schede diverrebbero confuse e incomprensibili. Per tale ragione, il D 96limita <strong>la</strong> possibilità del<strong>la</strong> votazione contemporanea a due iniziative popo<strong>la</strong>ri eun controprogetto comune.Titolo quinto: Autorità federaliLa riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri riguarda anche le norme sulle competenze dell'Assemblea<strong>federale</strong> e del Tribunale <strong>federale</strong>. D'importanza determinante è <strong>la</strong>proposta secondo cui in futuro l'Assemblea <strong>federale</strong> e il Tribunale <strong>federale</strong>dovrebbero ripartirsi il compito di verificare <strong>la</strong> validità delle iniziative popo<strong>la</strong>ri.Sezione 3: CompetenzeArticolo 154 Legis<strong>la</strong>zione 13S)In confronto al testo aggiornato, l'articolo 154 stabilisce una novità, e cioè chele norme di diritto debbano essere presentate sotto forma di legge <strong>federale</strong> odi decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale. Questa disposizione è oggi contenutanegli articoli 5 e 6 del<strong>la</strong> legge sui rapporti fra i Consigli. In futuro essadovrebbe figurare nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> per poter indicare <strong>la</strong> differenza fra il referendumlegis<strong>la</strong>tivo facoltativo - previsto dall'articolo 131 D 96 Riforma dei dirittipopo<strong>la</strong>ri - e il referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria,contemp<strong>la</strong>to nell'articolo 131c. Questa novità verrebbe meno se non sidesse seguito al<strong>la</strong> proposta di introdurre il referendum in materia amministrativae finanziaria. Così il legis<strong>la</strong>tore potrebbe modificare le disposizioni del<strong>la</strong>LRC sopra ricordate, se lo ritenesse auspicabile 136 '.


Articolo 155 Legis<strong>la</strong>zione d'urgenza lìl)Nel diritto <strong>federale</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> d'urgenza può essere rilevante solo in rapportoal referendum. Se un decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale viene dichiaratourgente, esso è sottoposto a un referendum abrogativo, a differenza delreferendum ordinario, che ha carattere sospensivo.Il testo dell'articolo 155 corrisponde a quello dell'articolo 155 dell'aggiornamento,fatta eccezione per una precisazione contenuta nel capoverso 2: <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong>d'urgenza può essere utilizzata solo per un decreto che contiene norme di diritto.Essa non può quindi essere impiegata per i decreti d'approvazione dei trattatiinternazionali e nemmeno per atti amministrativi e decreti finanziari. L'unicapossibilità sarebbe quel<strong>la</strong> di prevedere eventualmente <strong>la</strong> dichiarazione d'urgenzaanche per l'approvazione dei trattati internazionali quando, secondo l'articolo13le, le modifiche di legge necessarie al<strong>la</strong> realizzazione di un trattato internazionalepossono essere inserite nel decreto d'approvazione (soluzione-pacchetto).Nel<strong>la</strong> consultazione sono pervenuti solo pochi pareri in merito a questa disposizione138 '.Articolo 161 capoverso I lettera f Altri compiti e attribuzioniLa nuova formu<strong>la</strong>zione dell'articolo 161 capoverso 1 lettera fé dovuta al<strong>la</strong> propostadi riforma dell'articolo li<strong>la</strong>, <strong>la</strong> quale prevede che in futuro l'Assemblea<strong>federale</strong> e il Tribunale <strong>federale</strong> si ripartiscano il compito di dichiarare valideo nulle le iniziative popo<strong>la</strong>ri. Il compito di dichiarare valide le iniziative popo<strong>la</strong>rispetta comunque in primo luogo all'Assemblea <strong>federale</strong>, come stabiliscel'articolo 161 capoverso 1 lettera f. Se dall'esame di un'iniziativa popo<strong>la</strong>re sorgonodubbi sul fatto che questa rispetti veramente l'unità del<strong>la</strong> forma, l'unitàdel<strong>la</strong> materia o le disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea<strong>federale</strong> non può più di sua volontà dichiarare nul<strong>la</strong> l'iniziativa, ma deve adireil Tribunale <strong>federale</strong>, il quale deve decidere sul<strong>la</strong> questione. Questa novità nellemodalità di dichiarazione di validità o di nullità delle iniziative popo<strong>la</strong>ri saràesposta in dettaglio nell'articolo commentato qui di seguito.Capitolo 4: Tribunale <strong>federale</strong>Articolo 177a Giurisdizione costituzionale nel campo delle iniziativepopo<strong>la</strong>ri 139)L'articolo li<strong>la</strong> disciplina <strong>la</strong> questione dell'autorità competente per giudicare <strong>la</strong>validità delle iniziative popo<strong>la</strong>ri.Secondo <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione vigente è l'Assemblea <strong>federale</strong> a decidere se un'iniziativapopo<strong>la</strong>re corrisponda o meno alle norme che le sono applicabili 140) . Questadisposizione è comunque discutibile. Infatti, se l'Assemblea <strong>federale</strong> dichiaranul<strong>la</strong> un'iniziativa popo<strong>la</strong>re, questa decisione assume spesso una conno-


tazione prevalentemente politica 141) . In qualità di autorità politica l'Assemblea<strong>federale</strong> dovrebbe perciò limitarsi al<strong>la</strong> discussione politica di un'iniziativa, dovrebbecioè consigliare di accettar<strong>la</strong> o di respinger<strong>la</strong> e, se necessario, e<strong>la</strong>borareun controprogetto. Nei casi controversi o dubbi, dovrebbe essere il Tribunale<strong>federale</strong> ad esaminar<strong>la</strong> sul piano giuridico.La proposta di riforma offre <strong>la</strong> seguente soluzione: <strong>la</strong>scia <strong>la</strong> facoltà di dichiararevalida un'iniziativa all'Assemblea <strong>federale</strong> ed attribuisce al Tribunale <strong>federale</strong><strong>la</strong> facoltà di dichiarar<strong>la</strong> nul<strong>la</strong>. Se nel<strong>la</strong> sua valutazione l'Assemblea <strong>federale</strong>giunge al<strong>la</strong> conclusione che l'iniziativa è inammissibile dal punto di vistaformale o contenutistico oppure che esistono gravi dubbi sul<strong>la</strong> sua validità,essa adisce il Tribunale <strong>federale</strong>, il quale deve poi decidere sul<strong>la</strong> validità o sul<strong>la</strong>nullità dell'iniziativa. La responsabilità principale del<strong>la</strong> dichiarazione di validitàrimane quindi all'Assemblea <strong>federale</strong> e al contempo si garantisce che unadecisione - che va adottata in base a criteri soprattutto giuridici - venga presada un organo giudiziario e non da un organo politico. Le possibilità d'interventoda parte del Tribunale <strong>federale</strong> sono così limitate al minimo indispensabilee viene invece sottolineata <strong>la</strong> posizione preminente dell'Assemblea <strong>federale</strong>.Il capoverso 1 presuppone che l'Assemblea <strong>federale</strong> sia responsabile in primoluogo dell'esame delle iniziative popo<strong>la</strong>ri e le dichiari valide. Se l'Assemblea <strong>federale</strong>dubita del<strong>la</strong> validità generale o parziale di un'iniziativa, essa non puòpiù dichiarar<strong>la</strong> nul<strong>la</strong>, ma deve - con decisione del<strong>la</strong> maggioranza dei votantinelle due Camere - adire il Tribunale <strong>federale</strong>.Il capoverso 2 disciplina i compiti del Tribunale <strong>federale</strong>. Se l'Assemblea <strong>federale</strong>adisce il Tribunale <strong>federale</strong>, questo è tenuto a prendere una decisione conun procedimento rapido entro un termine ragionevole. Se il Tribunale <strong>federale</strong>giunge al<strong>la</strong> conclusione che l'iniziativa soddisfa le esigenze formali o contenutistiche,l'iniziativa è dichiarata valida; se invece vio<strong>la</strong> l'unità del<strong>la</strong> forma o del<strong>la</strong>materia oppure una disposizione cogente del diritto internazionale, essa vienedichiarata del tutto o parzialmente nul<strong>la</strong>. Questa decisione è vinco<strong>la</strong>nte perl'Assemblea <strong>federale</strong> (cpv. 3). La possibilità di dichiarare un'iniziativa soloparzialmente nul<strong>la</strong> rispetta il principio del<strong>la</strong> proporzionalità e contribuisce a instaurareuna prassi il più possibile favorevole ai diritti popo<strong>la</strong>ri. Se un'iniziativapopo<strong>la</strong>re generica è dichiarata parzialmente nul<strong>la</strong>, <strong>la</strong> restante parte di essaancora valida deve essere realizzata in modo adeguato dall'Assemblea <strong>federale</strong>.Nel<strong>la</strong> consultazione <strong>la</strong> proposta di riforma ha incontrato ampi consensi 142 ',ma sono state avanzate anche numerose richieste di modifica. In partico<strong>la</strong>reè stato chiesto che l'esame del<strong>la</strong> validità di un'iniziativa sia effettuato primadel<strong>la</strong> raccolta delle firme da parte del Tribunale <strong>federale</strong> o di un altro orga-


no 143) . Il controllo preventivo del<strong>la</strong> validità non sembra però un sistema praticabileperché, per essere efficace, dovrebbe essere eseguito obbligatoriamente0 almeno essere permesso a tutti i comitati d'iniziativa, su loro richiesta. Inoltrel'organo competente dovrebbe essere necessariamente legittimato a prenderedecisioni definitive, come per esempio il Tribunale <strong>federale</strong>. Ciò comporterebbeperò un onere sproporzionato per il Tribunale <strong>federale</strong> (controllo disette-otto iniziative all'anno e inoltre di quasi altrettante iniziative che sussistonosolo provvisoriamente senza prospettive di riuscita). Inoltre, qualoraun'iniziativa fosse dichiarata nul<strong>la</strong>, i promotori dell'iniziativa potrebbero inogni momento presentare all'esame una richiesta leggermente modificata; ilTribunale <strong>federale</strong> dovrebbe quindi control<strong>la</strong>re un'iniziativa in diverse versionisuccessive, il che renderebbe molto discutibile <strong>la</strong> praticabilità di questa soluzione.Occorre infine considerare che l'esame del<strong>la</strong> validità - finora praticatosuccessivamente al<strong>la</strong> raccolta delle firme - ha creato pochissimi problemi e che1 promotori dell'iniziativa devono assumersi anche una certa responsabilità perl'ammissibilità formale e contenutistica delle loro proposte. Le conseguenze negativedel<strong>la</strong> dichiarazione di nullità dopo <strong>la</strong> raccolta delle firme risultanoquindi senz'altro più che accettabili.Alcuni enti consultati hanno espresso il desiderio che una minoranza qualificatadel Par<strong>la</strong>mento possa adire il Tribunale <strong>federale</strong> 144 '. Questa soluzioneperò non è consigliabile perché sarebbe scandaloso se una maggioranza dell'Assemblea<strong>federale</strong> volesse sottoporre un'iniziativa a votazione popo<strong>la</strong>re e unaminoranza fosse in grado di impedirlo. Si produrrebbero inevitabilmente situazionidi concorrenza con il Tribunale <strong>federale</strong>, che risulterebbero ancora piùaccentuate se una minoranza qualificata dell'Assemblea <strong>federale</strong> potesse disattendere<strong>la</strong> decisione del Tribunale <strong>federale</strong>, come richiedono alcuni partecipantial<strong>la</strong> consultazione 145 '. Questa possibilità metterebbe in discussione anche ilsenso stesso del<strong>la</strong> proposta di riforma.L'AP 95 prevedeva che il Tribunale <strong>federale</strong> dovesse prendere <strong>la</strong> sua decisioneentro 30 giorni. Molte istanze, e in partico<strong>la</strong>re il Tribunale <strong>federale</strong>, hannoespresso l'obiezione che questo termine sia troppo breve 146 '. Questa critica èsenz'altro giustificata. Il D 96 perciò non fissa più nessuna scadenza precisa,ma stabilisce unicamente che il Tribunale <strong>federale</strong> debba prendere <strong>la</strong> sua decisioneentro un termine ragionevole.


Titolo sesto:Revisione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> e disposizioni transitorieII sesto e ultimo titolo delle proposte di riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri contiene nelprimo capitolo le disposizioni sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> e nel secondo capitolo le disposizionitransitorie.Le disposizioni sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> stabiliscono le premesse e il procedimento da seguireper il perfezionamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. La riforma dei diritti popo<strong>la</strong>rimodifica due punti delle disposizioni sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> attualmente in vigore. Daun <strong>la</strong>to, è introdotto un diritto d'iniziativa di otto Cantoni; dall'altro è soppressoil diritto di una Camera so<strong>la</strong> di prendere l'iniziativa del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale.Le disposizioni transitorie contengono il diritto transitorio e stabiliscono <strong>la</strong>messa in vigore delle nuove disposizioni costituzionali. Le riforme richiederannodiverse modifiche del<strong>la</strong> legge sui rapporti fra i Consigli, del<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong>sui diritti politici e del<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sull'organizzazione giudiziaria. Ledisposizioni transitorie e i necessari adeguamenti delle leggi saranno oggetto diun messaggio a parte che verrà presentato più tardi.Capitolo 1: RevisioneArticolo 182 Revisione totale 147)Otto Cantoni possono proporre <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, il che costituisceuna novità rispetto all'articolo 182 aggiornato. L'iniziativa dei Cantonisottosta alle stesse regole applicabili all'iniziativa popo<strong>la</strong>re e <strong>la</strong> prima hagli stessi effetti del<strong>la</strong> seconda 148 '.Come ulteriore novità, viene soppressa <strong>la</strong> possibilità che una delle Camerepossa proporre da so<strong>la</strong> <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale e quindi ottenere una votazione preliminareche, in caso di risultato positivo, comporterebbe <strong>la</strong> rielezione delle dueCamere. In futuro solo l'Assemblea <strong>federale</strong> potrà avviare una <strong>revisione</strong> totale(a prescindere dal Popolo o da otto Cantoni); se le due Camere non riesconoa trovare un accordo, <strong>la</strong> procedura è conclusa.Qualche partecipante al<strong>la</strong> consultazione 149 ' ha chiesto l'istituzione di una Costituenteche, in caso di future revisioni totali, sarebbe incaricato di e<strong>la</strong>borare<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>. Questa proposta risulta inadeguata per varie ragioni.Prima di tutto <strong>la</strong> reale funzionalità di un Consiglio costituzionale è molto discutibileperché, per essere veramente equilibrato sul piano federalistico, essodovrebbe essere composto di due Camere. Ma allora si porrebbe <strong>la</strong> questionese un Consiglio costituzionale bicamerale potrebbe <strong>la</strong>vorare effettivamente inmodo più efficiente dell'Assemblea <strong>federale</strong>. D'altronde, alcune esperienze fat-


te nei Cantoni dimostrano che un Consiglio costituzionale da solo non garantisceancora il successo di una <strong>revisione</strong> totale 150 '.Articolo 183d Revisione parziale^Nuova rispetto al diritto vigente 152 ' è <strong>la</strong> possibilità di chiedere una <strong>revisione</strong>parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> da parte di otto Cantoni. Tale iniziativa deiCantoni è subordinata alle stesse condizioni dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re, il che significache i limiti di unità del<strong>la</strong> materia e del<strong>la</strong> forma sanciti nei capoversi 2e 3, come pure le norme cogenti del diritto internazionale devono essere rispettati.Cifra IILa cifra II contiene <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> del referendum e stabilisce l'entrata in vigoredel progetto sul<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri.Il capoverso 2 prevede che l'Assemblea <strong>federale</strong> stabilisce l'entrata in vigore deldecreto <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri. Questa norma consente procedureabbastanza flessibili. Essa <strong>la</strong>scia infatti aperta <strong>la</strong> possibilità che il decreto<strong>federale</strong> su una <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata e quello sul<strong>la</strong> riformadei diritti popo<strong>la</strong>ri siano sottoposti contemporaneamente al<strong>la</strong> votazione del popoloe dei Cantoni. Se il decreto <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri vienepresentato successivamente, l'Assemblea <strong>federale</strong> può comunque metterli in vigorecontemporaneamente - a condizione che siano stati approvati in votazione- rinviando <strong>la</strong> messa in vigore del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata. L'Assemblea<strong>federale</strong> è anche autorizzata a realizzare <strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri indipendentementedall'aggiornamento.


23 Riforma giudiziaria231 Introduzione generale231.1 Necessità del<strong>la</strong> riformaL'ordinamento costituzionale del<strong>la</strong> giustizia tuttora vigente 1 ' - rimasto sostanzialmenteinalterato dal 1874 - non è in grado di risolvere in modo soddisfacentegli attuali problemi nell'ambito del<strong>la</strong> giustizia. La necessità di riforma èstata riconosciuta a partire dal<strong>la</strong> fine degli anni Settanta e ha assunto carattereacuto negli anni Ottanta con i segnali d'al<strong>la</strong>rme di un Tribunale <strong>federale</strong> sovraccarico.Da tempo, <strong>la</strong> necessità di sgravare il Tribunale <strong>federale</strong> è oggetto di sforzi diriforma a livello legis<strong>la</strong>tivo. Nel 1985, il nostro Consiglio ha presentato undisegno di modifica del<strong>la</strong> legge sull'organizzazione giudiziaria (OG, RS173.110) 2Ì . Dopo l'esito negativo del<strong>la</strong> votazione sul referendum, nell'aprile1990, <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> dell'OG del 1991 3) si è limitata alle parti non controversedel disegno del 1985. Già allora era tuttavia stata prevista una seconda tappadi riforma, più vasta 4 '. Nel giugno 1993 il DFGP ha quindi istituito una commissioneperitale 5 ' che si occupa del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale dell'organizzazione giudiziaria.Nel corso dei suoi <strong>la</strong>vori si è evidenziato molto rapidamente che un'adeguatariforma strutturale dell'organizzazione giudiziaria non è possibilesenza una modifica costituzionale. Di conseguenza, l'organizzazione giudiziariaè stata elevata nel quadro del<strong>la</strong> riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> ad ambitodi riforma.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione sull'AP 95 <strong>la</strong> necessità di una riforma nell'ambitodel<strong>la</strong> giustizia è stata quasi generalmente riconosciuta 6 ' e perfino inparte giudicata urgente. In primo luogo il Tribunale <strong>federale</strong> e il Tribunale <strong>federale</strong>delle assicurazioni sottolineano che <strong>la</strong> riforma dell'organizzazione giudiziariaè urgente e non può più essere rinviata.Le ragioni che impongono una <strong>revisione</strong> sono essenzialmente sei:231.11 Rischio di compromettere <strong>la</strong> capacità di funzionamentodel Tribunale <strong>federale</strong> quale tribunale supremoIn primo piano, dal profilo dell'urgenza politica, vi è il rischio che sia compromessa<strong>la</strong> capacità del Tribunale <strong>federale</strong> di rispondere alle proprie funzioni in


quanto tribunale supremo. La commissione di esperti Kalin 71 , incaricata il 6luglio 1994 dal DFGP di e<strong>la</strong>borare una nuova disciplina del<strong>la</strong> giurisdizione <strong>federale</strong>in materia costituzionale, ha messo chiaramente in rilievo nel suo rapportofinale come <strong>la</strong> riforma sia necessaria anche a causa del sovraccarico di<strong>la</strong>voro del Tribunale <strong>federale</strong> 8 '.Un Tribunale supremo deve adempiere almeno tre funzioni: garantire <strong>la</strong> protezionegiuridica, assicurare l'applicazione uniforme del diritto e contribuire allosviluppo del diritto medesimo nell'ambito delle norme contenute nelle legginonché attraverso l'enucleazione e <strong>la</strong> concretizzazione dei principi costituzionali.Mentre <strong>la</strong> garanzia di un'applicazione uniforme del diritto e lo sviluppodel diritto vigente sono compiti fondamentali di un tribunale supremo, <strong>la</strong> salvaguardiadel<strong>la</strong> protezione giuridica dei singoli individui compete in primo luogoai tribunali di istanza inferiore.Pur attraversando tempi in cui è oberato di <strong>la</strong>voro, il Tribunale <strong>federale</strong> riescetuttora a garantire l'applicazione uniforme del diritto, anche se un coordinamentoottimale del<strong>la</strong> giurisprudenza all'interno del tribunale non può avveniresempre, per mancanza di tempo, nel<strong>la</strong> misura desiderata. La protezione giuridicadei privati risente del<strong>la</strong> lunga durata dei processi e del<strong>la</strong> grande quantitàdelle cause evase in procedura sommaria 9 ' può quantomeno destare con iltempo il timore che non sia più possibile trattare tutti i ricorsi in modo sufficientementeapprofondito. Non da ultimo, questo nuoce al prestigio del tribunalesupremo. Risente maggiormente di questo sovraccarico <strong>la</strong> capacità del Tribunale<strong>federale</strong> di rispecchiare il diritto vigente e, <strong>la</strong>ddove necessario, di adeguarloalle mutate circostanze. II sovraccarico di <strong>la</strong>voro può anche mettere inpericolo l'imparzialità del giudice che, se oberato, tenderà prematuramente adaderire ad un determinato punto di vista delle parti o dell'istanza preliminare,e questo semplicemente perché gli manca il tempo di compiere più ampi studie ricerche giuridiche sul tema in questione.Il sovraccarico di <strong>la</strong>voro del Tribunale <strong>federale</strong> ha assunto proporzioni al<strong>la</strong>rmanti.Il Tribunale <strong>federale</strong>, con i suoi circa 7300 casi pendenti, e il Tribunale<strong>federale</strong> delle assicurazioni, con i suoi circa 2500, sono giunti al limite delleloro capacità operative 10 '. I giudici federali si trovano ad operare sotto un'e-


norme pressione di carattere quantitativo, dovuta al<strong>la</strong> necessità di sbrigare lependenze. È vero che grazie a miglioramenti di tipo organizzativo e processuale,nonché al potenziamento del personale (cancellieri e segretari, col<strong>la</strong>boratoripersonali dei giudici, personale di cancelleria) si è riusciti ad accrescere <strong>la</strong>capacità di <strong>la</strong>voro al punto che il numero dei casi decisi sia pressapoco pari aquello delle pratiche in entrata" 1 , ma è anche vero che se l'imperativo numerouno diviene quello di evadere il maggior numero possibile di cause, viene semprepiù compromessa <strong>la</strong> capacità del Tribunale <strong>federale</strong> di adempiere <strong>la</strong> funzionedi salvaguardare e far evolvere il diritto, funzione che gli spetta quale tribunalesupremo. Non è compito di un tribunale supremo liquidare un gran numerodi casi. È necessario che <strong>la</strong> sua giurisprudenza si concentri sulle questioniessenziali.Tale obiettivo può essere raggiunto solo attuando riforme strutturali che dianomaggiori poteri alle autorità giudiziarie inferiori e che comprendano vere e proprielimitazioni del diritto di adire il Tribunale <strong>federale</strong>. Misure di questo generenecessitano in gran parte di nuove basi costituzionali.231.12 Sovraccarico del Tribunale <strong>federale</strong> causato da compitiestranei al<strong>la</strong> sua funzionePer quanto concerne il Tribunale <strong>federale</strong> non si tratta solo di concentrarne <strong>la</strong>giurisprudenza sulle questioni essenziali, ma anche di limitarne i compiti. Accantoal<strong>la</strong> sua funzione giurisprudenziale, attualmente il Tribunale <strong>federale</strong> ècostretto ad assumersi in singoli campi compiti di vigi<strong>la</strong>nza e di normativa, inpartico<strong>la</strong>re in materia di esecuzione e fallimenti e di espropriazione. Non sussistonomotivi convincenti per una simile rottura del principio funzionale del<strong>la</strong>divisione dei poteri. Il Tribunale <strong>federale</strong> dev'essere liberato da questi compitiestranei al<strong>la</strong> sua funzione.Incompatibile con <strong>la</strong> sua specifica funzione di tribunale supremo è anche l'esercizio,in non pochi casi, di una giurisdizione di prima e unica istanza. I procedimentidi prima istanza richiedono molto tempo perché si devono accertare tuttii fatti rilevanti e non è possibile occuparsi solo delle questioni di diritto. Salvocasi eccezionali, nei quali <strong>la</strong> competenza diretta del tribunale supremo si giustifica12 ', occorre dunque abrogare le competenze attribuite al Tribunale <strong>federale</strong>quale autorità di prima istanza (cfr. n. 231.32). Questo presuppone una modificadel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente 13 '.


231.13 Lacune nel<strong>la</strong> protezione giuridicaLa protezione giuridica in Svizzera negli anni passati è stata potenziata principalmenteattraverso lo sviluppo del<strong>la</strong> giurisdizione amministrativa nel<strong>la</strong> Confederazionee nei Cantoni. Tuttavia sussistono ancora <strong>la</strong>cune. Una di queste risultadal carattere vinco<strong>la</strong>nte delle leggi federali e dei decreti federali di obbligatorietàgenerale (art. 113 cpv. 3 Cost.) 14) . Se all'epoca in cui fu istituito taleprincipio (1874) si trattava soprattutto di tute<strong>la</strong>re <strong>la</strong> libertà dei cittadini nei confrontidei Cantoni, allora assai potenti, oggi, con il trasferimento di unaenorme quantità di competenze al<strong>la</strong> Confederazione, è in primo luogo necessarioproteggere i cittadini nei confronti del potente Stato centrale. Tale esigenzanon è però soddisfatta. Secondo <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente, il cittadino non disponedi un rimedio giuridico contro <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione dei suoi diritti costituzionaliintervenuta per effetto di una legge <strong>federale</strong> o di un decreto di obbligatorietàgenerale. Allo stesso modo, anche i Cantoni non possono difendersi, quandouna legge <strong>federale</strong> o un decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale siano contrarial<strong>la</strong> ripartizione delle competenze garantita dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Lanecessità di colmare questa <strong>la</strong>cuna nel<strong>la</strong> protezione giuridica (ampliamentodel<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale) richiede una modifica costituzionale.Inoltre <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> non conosce <strong>la</strong> garanzia generale del diritto diadire un tribunale indipendente. Per pretese o obblighi di diritto civile comepure per le cause penali, una simile garanzia risulta dall'articolo 6 numero 1CEDU. Al di fuori dell'ambito di applicazione di tale norma esistono peraltroancora casi in cui non è possibile adire un'autorità giudiziaria, per esempio allorquandoil Consiglio <strong>federale</strong> o un dipartimento decidono in modo definitivo.Contro atti amministrativi dei Cantoni è dato il ricorso di diritto pubblicoal Tribunale <strong>federale</strong>, ma tale impugnativa non da luogo a un controllo completodegli accertamenti di fatto e dell'applicazione del diritto. L'assenza deldiritto di adire un'autorità giudiziaria è incompatibile con <strong>la</strong> nozione di protezionegiuridica come è intesa in uno Stato di diritto e secondo <strong>la</strong> quale tale protezioneè precisamente garantita dal<strong>la</strong> possibilità di far capo a un tribunale indipendente.Un'ulteriore <strong>la</strong>cuna nel<strong>la</strong> protezione giuridica riguarda il ricorso esercitato dall'autorità.Un simile ricorso è escluso nell'ambito di applicazione del ricorsodi diritto pubblico, così come è rego<strong>la</strong>to attualmente, il che può condurre a situazioniinique. Un governo cantonale non può ad esempio impugnare, invocandouna pretesa applicazione erronea delle norme concernenti i diritti costituzionalidei cittadini, una decisione del tribunale amministrativo cantonale chelo leda nei suoi poteri sovrani 15 '. Un altro esempio è dato dall'impossibilitàper il procuratore pubblico di ricorrere contro una sentenza assolutoria emanatain base ad un accertamento dei fatti arbitrario o contrario alle risultanzedegli atti.Va riesaminata infine <strong>la</strong> protezione giuridica nell'ambito dei diritti politici federali.In tale campo il Tribunale <strong>federale</strong> possiede solo competenze margi-14'Eart. 1l4bis cpv. 3 Cosi.ad es. DÎT 120 <strong>la</strong> 95 segg.: diniego del<strong>la</strong> legittimazione del Cantone di BasileaCittà nel<strong>la</strong> controversia <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> retribuzione delle maestre d'asilo basilesi.Cfr.461


nali' 6) . Per il resto manca una protezione giuridica da parte di un'autoritàgiudiziaria in quanto il Consiglio <strong>federale</strong> e il Consiglio nazionale statuisconoin ultima istanza su ricorsi proposti contro decisioni dei governi cantonali concernenti,rispettivamente, votazioni federali ed elezioni al Consiglio nazionale17 '. Manca infine un rimedio giuridico contro <strong>la</strong> decisione con <strong>la</strong> qualel'Assemblea <strong>federale</strong> dichiara nul<strong>la</strong> un'iniziativa popo<strong>la</strong>re.231.14 Sgravio del Consiglio <strong>federale</strong> da compiti giurisdizionaliUno sgravio è necessario anche per il Consiglio <strong>federale</strong>. In questo senso <strong>la</strong> riformadel<strong>la</strong> giustizia può recare un importante contributo.A norma del diritto vigente, il Consiglio <strong>federale</strong> dispone ancora di competenzedi una certa importanza nel<strong>la</strong> giurisdizione amministrativa 18 ' e di alcune competenzenel<strong>la</strong> giurisdizione di diritto costituzionale 19 '. Per vari motivi le competenzegiurisdizionali del Consiglio <strong>federale</strong> appaiono oggi problematiche.Esse complicano il sistema del<strong>la</strong> giurisdizione <strong>federale</strong> del diritto pubblico. Infattigli ambiti di competenza del Consiglio <strong>federale</strong> e del Tribunale <strong>federale</strong>sono separati, ma non sempre possono essere delimitati agevolmente. La maggiorparte delle competenze del Consiglio <strong>federale</strong> in materia di giurisdizionecostituzionale e amministrativa sono ormai prive di una giustificazione obiettivae possono essere spiegate solo con ragioni storiche. Fanno eccezione le controversienelle quali devono essere decise questioni esclusivamente di caratterepolitico, che sfuggono per <strong>la</strong> loro natura a un controllo giuridico (come in materiadi affari esteri). Inoltre, le competenze giurisdizionali del Consiglio <strong>federale</strong>possono dar luogo a contraddizioni con <strong>la</strong> CEDU, quando si tratta di controversieper le quali l'articolo 6 numero 1 CEDU richiede il giudizio di un tribunale.Ma, soprattutto, il Consiglio <strong>federale</strong> viene gravato di compiti che nonsono di governo, compiti che gli sottraggono tempo ed energie necessarie perle sue vere funzioni.È necessario un decentramento delle funzioni: le cause di ricorso finora trattatedal Consiglio <strong>federale</strong> non possono però semplicemente essere trasferite al Tribunale<strong>federale</strong>, a sua volta oberato. Occorre invece concepire e rego<strong>la</strong>re inmodo nuovo le autorità inferiori del<strong>la</strong> giustizia amministrativa <strong>federale</strong> e modificarecosì i principi contenuti nell'articolo 103 capoversi 2 e 3 Cost.


231.15 Lacune re<strong>la</strong>tive al controllo normativoII controllo normativo consiste nell'esaminare se le norme siano compatibilicon il diritto di rango superiore. Se si assume <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> come parametroper il controllo, il controllo normativo è una forma di giurisdizione costituzionale,in quanto sia effettuato da un'autorità giudiziaria.Le norme possono essere control<strong>la</strong>te in modo astratto o concreto. Nel primocaso <strong>la</strong> norma stessa è oggetto del ricorso e viene esaminata <strong>la</strong> sua conformitàal diritto di rango superiore, prescindendo dal<strong>la</strong> sua applicazione in un casoconcreto. Nel controllo concreto di una norma, l'oggetto del ricorso è l'atto diapplicazione (decisione) e si esamina previamente se <strong>la</strong> norma su cui si fondal'atto di applicazione impugnato concordi con il diritto di rango superiore.Per quanto riguarda gli atti normativi cantonali, sussiste già un controllo benstrutturato. In linea di principio, tutte le autorità che procedono concretamenteal<strong>la</strong> loro applicazione sono tenute ad esaminarne preventivamente <strong>la</strong> conformitàal diritto di rango superiore. Inoltre, tutti gli atti cantonali sottostannoal ricorso di diritto pubblico 20 ' e possono essere esaminati in tale proceduradal Tribunale <strong>federale</strong> anche in modo astratto circa il loro rispetto delle disposizionicostituzionali e <strong>la</strong> loro conformità ai concordati e ai trattati internazionali2 ".Per quanto riguarda invece il controllo delle norme del diritto <strong>federale</strong> conformementeall'articolo 113 capoverso 3 Cost., esso è assai limitato: leggi federali,decreti federali di obbligatorietà generale 22 ' e trattati internazionali 23 ' sono«vinco<strong>la</strong>nti», ossia non si può negare loro l'applicazione appel<strong>la</strong>ndosi al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Non fanno invece parte del<strong>la</strong> categoria degli atti normativi vinco<strong>la</strong>ntiai sensi dell'articolo 113 capoverso 3 Cost. le ordinanze del Consiglio <strong>federale</strong>e i decreti federali che non sono di obbligatorietà generale. Tali normepossono quindi, in linea di principio, soggiacere a un controllo concreto 24 '.Non è invece previsto un loro controllo astratto.Tenuto conto del<strong>la</strong> modifica del<strong>la</strong> situazione iniziale (massiccio trasferimentodi competenze a favore del<strong>la</strong> Confederazione) e degli impegni di diritto interna-


zionale pubblico che vinco<strong>la</strong>no <strong>la</strong> Svizzera (in partico<strong>la</strong>re con l'entrata in vigoredel<strong>la</strong> CEDU), non si può più giustificare che i principali atti normatividel<strong>la</strong> Confederazione rimangano sottratti a un controllo giudiziario. Semprepiù si richiede che, in sede di riforma costituzionale, il controllo delle normesia esteso alle leggi federali e ai decreti federali di obbligatorietà generale, equesto per varie ragioni che saranno esposte più avanti (n. 231.51).231.16 Necessità di unificazione nell'ambito del<strong>la</strong> proceduragiudiziariaLa <strong>Costituzione</strong> attribuisce ai Cantoni <strong>la</strong> competenza legis<strong>la</strong>tiva in materia didiritto di procedura civile e penale (ordinamento giudiziario, procedura, amministrazionedel<strong>la</strong> giustizia) 25 '.La rego<strong>la</strong>mentazione vigente non riesce più a produrre risultati soddisfacenti.Il suo effetto è che, accanto alle procedure civile e penale federali, esistono 26codici di procedura cantonali. Questa molteplicità non appare oggi più adeguataai tempi, in un'epoca in cui i rapporti giuridici si estendono sempre piùoltre le frontiere cantonali e nazionali. Nel processo civile, i diversi ordinamentiprocedurali dei Cantoni possono portare a disparità di trattamento. Nelprocesso penale, l'attuale frammentazione giuridica ostaco<strong>la</strong> in modo crescenteun'efficace lotta al<strong>la</strong> criminalità.La dottrina chiede da tempo l'unificazione del<strong>la</strong> procedura civile e penale 26 '.Anche sul piano politico vi sono spinte in questo senso. Per quanto riguardal'unificazione del<strong>la</strong> procedura penale sono attualmente in preparazione o sonostate <strong>la</strong>nciate diverse iniziative cantonali e due mozioni sono pendenti 27 '.La vigente ripartizione delle competenze in materia di procedura deve quindiessere riesaminata al<strong>la</strong> luce delle mutate circostanze e del processo di unifica-,zione già iniziato per effetto degli interventi del legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong>, del<strong>la</strong> giurisprudenzacostituzionale e di quel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> CEDU.


231.2 Obiettivi del<strong>la</strong> riformaLa riforma del<strong>la</strong> giustizia intende creare le premesse affinchè il Tribunale <strong>federale</strong>possa di nuovo adempiere in modo ottimale, quale tribunale supremo, lesue funzioni specifiche. La sua capacità di funzionamento non deve più esseremessa in forse dal sovraccarico di <strong>la</strong>voro o da compiti estranei. Il sovraccaricodev'essere eliminato con misure strutturali, che comportino per il Tribunale <strong>federale</strong>un onere di <strong>la</strong>voro equilibrato. Potenziare durevolmente il numero deigiudici federali al di sopra dello stato attuale significherebbe per contro combatteresolo i sintomi. Inoltre un tribunale supremo non può assumere dimensionieccessive che rischierebbero di compromettere un'applicazione uniformedel diritto.La riforma del<strong>la</strong> giustizia ha inoltre l'obiettivo di garantire una protezione giuridicaefficace ad ogni livello. Il sistema dei rimedi giuridici dev'essere, nel<strong>la</strong>misura del possibile, semplice e chiaro e i procedimenti devono poter esserecondotti a termine entro un periodo di tempo ragionevole.Il pacchetto delle riforme riesce a conciliare fra di loro i citati obiettivi. Da unaparte rende possibile, mediante le indispensabili limitazioni di accesso, unosgravio durevole del Tribunale <strong>federale</strong>, dall'altra - in un certo senso comecompensazione - migliora notevolmente <strong>la</strong> protezione giuridica mediante <strong>la</strong> garanziagenerale di poter adire un'autorità giudiziaria ed estende inoltre ad ogniambito le istanze giudiziarie inferiori. In questo senso le proposte di riformadel<strong>la</strong> giustizia sono collegate e devono essere realizzate insieme.Altri punti centrali del<strong>la</strong> riforma sono l'estensione del controllo delle norme inre<strong>la</strong>zione alle leggi federali e ai decreti federali di obbligatorietà generale, comepure l'unificazione del diritto processuale civile e penale.231.3 Rafforzamento del Tribunale <strong>federale</strong> quale autoritàgiudiziaria suprema231.31 Modelli di giurisdizione <strong>federale</strong>In Svizzera le considerazioni federalistiche influenzano necessariamente <strong>la</strong> concezionedelle possibili forme del<strong>la</strong> giurisdizione <strong>federale</strong>. Sotto questo profilosi possono distinguere tre modelli di riforma, che attribuiscono al<strong>la</strong> posizionedel Tribunale <strong>federale</strong> un peso diverso rispetto alle giurisdizioni cantonali:- Modello 1: II Tribunale <strong>federale</strong> non è più il tribunale supremo nel<strong>la</strong> successionedelle istanze, ma tratta esclusivamente cause di partico<strong>la</strong>re rilevanza(soprattutto sotto l'aspetto dell'applicazione uniforme del diritto e dello sviluppodi quest'ultimo). Ciò rende necessario sul piano <strong>federale</strong> il potenziamentodelle commissioni di ricorso o l'introduzione di un vero e proprio tribunaleamministrativo <strong>federale</strong> quando si tratti di impugnare decisioni dell'amministrazione<strong>federale</strong>. Negli altri casi, l'iter ricorsuale termina a livellodell'autorità suprema del Cantone. Nelle cause di diritto civile e penale,come in quelle di diritto amministrativo <strong>federale</strong> nelle materie in cui i Cantonisono competenti per l'esecuzione di tale diritto, <strong>la</strong> responsabilità principaledel<strong>la</strong> protezione giuridica passa quindi ai Cantoni.465


- Modello 2: L'attuale Tribunale <strong>federale</strong> rimane tribunale supremo nell'iterricorsuale ordinario; perché possa adempiere tale compito dev'essergli fornitoil personale necessario. Allo scopo di evitare procedure ricorsuali controppe istanze, ove occorra vanno soppresse istanze inferiori. Per garantirel'applicazione uniforme del diritto, per trattare casi di importanza fondamentalee per esercitare il controllo del<strong>la</strong> costituzionalità delle leggi federaliè istituita una Corte suprema con pochi membri (7-9), <strong>la</strong> quale, analogamentea quanto avviene per <strong>la</strong> Supreme Court degli Stati Uniti, decide discrezionalmentequali ricorsi diretti contro decisioni del Tribunale <strong>federale</strong> intendetrattare. In questo modello <strong>la</strong> responsabilità principale per <strong>la</strong> protezionegiuridica incombe al Tribunale <strong>federale</strong>.- Modello 3: Le riforme si concentrano sullo sviluppo delle istanze inferiori esull'introduzione di restrizioni (puntuali) dell'accesso al Tribunale <strong>federale</strong>.Per il rimanente è mantenuta, in misura essenziale, l'attuale struttura, checonsidera <strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> protezione giuridica quale compito comune del<strong>la</strong>Confederazione e dei Cantoni.Il Modello 2 (istituzione di una Corte suprema al di sopra del Tribunale <strong>federale</strong>)svaluterebbe l'attuale Tribunale <strong>federale</strong> e non riflette <strong>la</strong> tradizione svizzera:esso va perciò respinto. Il Modello 1 sgraverebbe notevolmente il Tribunale<strong>federale</strong>, ma sarebbe incompatibile con il bisogno tuttora esistente permolti cittadini che si rivolgono al<strong>la</strong> giustizia di poter ricorrere ad un'autorità<strong>federale</strong> contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. Il Modello3 rischia di non poter sgravare nel<strong>la</strong> misura auspicabile il nostro tribunalesupremo. Si propone pertanto un testo costituzionale flessibile, che si basi sulModello 3 ma consenta al legis<strong>la</strong>tore di compiere passi importanti in direzionedel Modello 1. Ambedue i modelli esigono che siano potenziate le istanze giudiziarieinferiori.231.32 Potenziamento delle istanze giudiziarie inferioriDi rego<strong>la</strong> non è compito del tribunale supremo accordare <strong>la</strong> protezione giuridicain prima istanza o quale tribunale di prima istanza. Secondo l'ordinamentovigente, incombono invece al Tribunale <strong>federale</strong> funzioni di tale genere,estranee al<strong>la</strong> sua vocazione istituzionale 28 '.


Salvo per pochi casi partico<strong>la</strong>ri, <strong>la</strong> via legale deve portare in futuro al Tribunale<strong>federale</strong> solo per il tramite di un'autorità giudiziaria inferiore. In tal modo ègarantito che il Tribunale <strong>federale</strong> possa limitarsi a control<strong>la</strong>re l'applicazionedel diritto; vengono quindi a cadere i <strong>la</strong>boriosi controlli del<strong>la</strong> fattispecie e dellimite d'apprezzamento. Inoltre il Tribunale <strong>federale</strong> può trarre profitto del<strong>la</strong>funzione filtrante dell'istanza o delle istanze giudiziarie precedenti. La decisionedi un tribunale indipendente, anche se inferiore, è molto ben vista daipartiti poiché contribuirebbe a ridurre il numero dei casi deferiti al Tribunale<strong>federale</strong>, che ne risulterebbe pertanto sgravato. Nello stesso tempo, l'estensionead ogni ambito del<strong>la</strong> competenza delle autorità giudiziarie inferiori costituisce,tenuto conto del diritto di ognuno di adire il giudice 29 ', <strong>la</strong> condizione indispensabileper poter limitare effettivamente l'accesso al Tribunale <strong>federale</strong>.Il potenziamento delle autorità giudiziarie inferiori e l'istituzione di nuove autoritàgiudiziarie inferiori concernono solo marginalmente <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.Tale compito incombe in primo luogo al legis<strong>la</strong>tore. Conviene tuttaviastabilire nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> il principio secondo cui devono esistere autorità giudiziarieinferiori (tra l'altro anche nell'ambito del<strong>la</strong> giurisdizione penale <strong>federale</strong>),sia pure con <strong>la</strong> possibilità di determinate eccezioni. Per ragioni di chiarezzaoccorre che sia fatta espressamente menzione nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> delle ulterioriautorità giudiziarie del<strong>la</strong> Confederazione e di quelle dei Cantoni. Nel<strong>la</strong>misura in cui si prescrive ai Cantoni di introdurre una giurisdizione amministrativaanche nell'ambito del diritto pubblico cantonale, analogamente aquanto richiesto dall'articolo 98a OG per il diritto pubblico <strong>federale</strong>, è necessarioistituire una base costituzionale, dato che con tale obbligo si interviene nell'autonomiaorganizzativa cantonale.Il principio secondo cui devono esistere istanze giudiziarie inferiori rende necessarii seguenti provvedimenti:Potenziamento delle istanze inferiori di giurisdizione amministrativaSono anzitutto necessarie nuove istanze giudiziarie inferiori nell'ambito del<strong>la</strong>giurisdizione di diritto pubblico. Entro il 15 febbraio 1997 i Cantoni devonoistituire autorità giudiziarie di ultima istanza, nel<strong>la</strong> misura in cui le decisionidi queste ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativoal Tribunale <strong>federale</strong> delle assicurazioni 30 '. La riforma del<strong>la</strong> giustiziaprosegue coerentemente in questa direzione: ai Cantoni è fatto obbligo di istituireautorità giudiziarie non solo per l'esecuzione del diritto amministrativo<strong>federale</strong>, ma anche nell'ambito del diritto pubblico di loro competenza.Le istanze inferiori di giurisdizione amministrativa devono inoltre essere ulteriormenteestese anche sul piano <strong>federale</strong>. In questo campo mancano attuai-


mente istanze giudiziarie inferiori, quanto meno nei settori in cui non esistonocommissioni di ricorso o di arbitrato federali. Ambiti importanti in cui non esisteuna commissione <strong>federale</strong> di ricorso sono, per esempio, quelli concernenti<strong>la</strong> polizia degli stranieri, <strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione stradale, l'approvazione di piani perimpianti infrastrutturali e, in buona parte, i sussidi federali. In futuro <strong>la</strong> proceduraricorsuale potrà svolgersi dinanzi al Tribunale <strong>federale</strong> solo dopo che siaintervenuta <strong>la</strong> decisione di un'istanza giudiziaria inferiore. La questione dicome debba essere organizzato l'esame giudiziario di decisioni di istanze federalisottoposte al giudizio del Tribunale <strong>federale</strong> è di competenza del legis<strong>la</strong>tore.La <strong>Costituzione</strong> gli <strong>la</strong>scia lo spazio necessario.Istituzione di una Corte penale <strong>federale</strong> indipendente sotto il profilo organizzativoManca inoltre un'istanza giudiziaria inferiore per i casi penali che rientrano direttamentenel<strong>la</strong> giurisdizione <strong>federale</strong>. Essi sono attualmente giudicati dal Tribunale<strong>federale</strong> come Corte penale <strong>federale</strong>, in parte in collegamento con le Assisefederali. Il numero dei processi penali che si svolgono in prima istanza dinanzial Tribunale <strong>federale</strong> è di per sé molto ridotto. La Corte penale <strong>federale</strong>ha giudicato nel corso degli ultimi dodici anni solo sei casi e le Assise federalinon siedono più dal 1933. Tale numero esiguo dipende dal<strong>la</strong> prassi generosaseguita nel<strong>la</strong> delega ai Cantoni di singole cause di competenza del<strong>la</strong> Corte penale<strong>federale</strong> (art. 18 PP). I pochi casi che sono giudicati dal<strong>la</strong> Corte penale<strong>federale</strong> richiedono tuttavia un'attività sproporzionata, poiché nel dibattimentodi prima istanza, in cui vige il principio dell'immediatezza, i giudici federalinon dispongono (più) dell'esperienza pratica propria di un giudice diprima istanza e poiché tali processi sono per lo più anche al centro dell'interessedell'opinione pubblica 31 '.Per sgravare il Tribunale <strong>federale</strong> e dispensarlo dai processi penali di primaistanza, estranei al<strong>la</strong> sua vocazione di tribunale supremo, occorre togliere <strong>la</strong>Corte penale <strong>federale</strong> e costituir<strong>la</strong> quale autorità giudiziaria indipendente. Lesentenze di tale Corte <strong>federale</strong> indipendente devono essere impugnabili dinanzial Tribunale <strong>federale</strong> 32 '. Verrebbe così a cadere <strong>la</strong> riserva formu<strong>la</strong>ta in re<strong>la</strong>zioneall'articolo 14 capoverso 5 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966re<strong>la</strong>tivo ai diritti civili e politici 33 '.Al<strong>la</strong> nuova Corte penale <strong>federale</strong> potrebbero essere trasferite anche le attribuzionidell'attuale Camera di accusa 34 ', eventualmente con l'esclusione dellecause re<strong>la</strong>tive alle contestazioni sul foro e all'assistenza fra le autorità 35 '. Ladisposizione costituzionale qui proposta consente il trasferimento di tali compiti,dato che non limita <strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Corte penale <strong>federale</strong> al<strong>la</strong> giurisdizionepenale <strong>federale</strong> di prima istanza. Qualora il legis<strong>la</strong>tore lo desideri, <strong>la</strong>


Corte penale <strong>federale</strong> potrebbe assumere <strong>la</strong> funzione delle corti militari d'appelloe del<strong>la</strong> Corte militare di cassazione. Di conseguenza, nell'ambito del<strong>la</strong>giurisdizione militare rimarrebbero, come tribunali settoriali, soltanto i tribunalidi divisione.Limitazione dei processi direttiLa realizzazione del principio delle istanze giudiziarie inferiori impone inoltreche i processi diretti siano limitati al minimo indispensabile. Per questo è necessariauna modifica costituzionale, poiché i processi diretti sono attualmentesanciti dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.I processi diretti nel diritto civile 36 vanno mantenuti solo in caso di controversiefra Confederazione e Cantoni o fra Cantoni. Per il resto manca una giustificazioneintrinseca per una competenza diretta del tribunale supremo.Per quanto riguarda il diritto penale l'istituzione di una Corte penale <strong>federale</strong>indipendente eliminerà i processi diretti dinanzi al Tribunale <strong>federale</strong>.Nell'ambito del<strong>la</strong> giurisdizione di diritto pubblico è giunto il momento di sopprimerei processi diretti re<strong>la</strong>tivi a contestazioni amministrative cantonali aisensi dell'articolo 114 bis capoverso 4 Cost. La possibilità data ai Cantoni dideferire al Tribunale <strong>federale</strong>, con l'approvazione dell'Assemblea <strong>federale</strong>, <strong>la</strong>decisione di contestazioni amministrative perde qualsiasi giustificazione ove siprescriva ai Cantoni di istituire tribunali amministativi cantonali. È vero cheesistono talora ragioni contrarie a che il tribunale amministrativo cantonalegiudichi una determinata controversia, per esempio allorquando un magistratocantonale sia implicato nel<strong>la</strong> stessa. Il medesimo problema si presenta tuttaviaa livello <strong>federale</strong> quando il Tribunale <strong>federale</strong> è chiamato a giudicare azioni didiritto amministrativo fondate su una responsabilità per atti compiuti nell'eserciziodel<strong>la</strong> propria funzione (p. es.) da giudici federali. Abrogando l'articolo114bis capoverso 4 Cost. vengono sgravati nello stesso tempo il Tribunale <strong>federale</strong>e l'Assemblea <strong>federale</strong>, che deve dare <strong>la</strong> propria approvazione ed è tenutaad esaminare ogni volta se sussiste un bisogno sufficiente per deferire <strong>la</strong> competenzaal Tribunale <strong>federale</strong>.231.33 Limitazioni dell'accessoIndipendentemente dal<strong>la</strong> funzione che il legis<strong>la</strong>tore assegnerà al Tribunale <strong>federale</strong>per quanto concerne <strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> protezione giuridica, appare essenzialeche tale tribunale possa esercitare <strong>la</strong> propria attività in condizioni tali dagarantire una protezione giuridica non solo formale, ma anche sostanziale. Ciòsignifica che i giudici federali devono disporre del tempo necessario per studiaregli incarti e le questioni giuridiche. Solo così può essere raggiunto o mantenutol'obiettivo di una giurisprudenza di alto livello qualitativo. Il Tribunale<strong>federale</strong> dev'essere messo in grado di adempiere i suoi compiti quale tribunalesupremo. Solo con un potenziamento delle istanze giudiziarie inferiori e conuna semplificazione del sistema dei rimedi giuridici (cfr. n. 231.42) non è tutta-M >Art. 110 e 111 Cost., art. 41 e 42 OG.469


via possibile mantenere il volume delle cause entro limiti accettabili. Oltre all'adozionedei provvedimenti sopra menzionati si impongono quindi nuove limitazionidell'accesso al Tribunale <strong>federale</strong>.Il legis<strong>la</strong>tore può realizzare tale obiettivo con tecniche diverse:- Un mezzo tradizionale per limitare l'accesso ai tribunali è costituito dal<strong>la</strong> fissazionedi limiti fondati sul valore litigioso. Così, attualmente per accedereal Tribunale <strong>federale</strong> il valore litigioso deve superare gli 8000 franchi. Il legis<strong>la</strong>torepuò prendere in considerazione l'opportunità di elevare tale valore edeventualmente di introdurre limiti fondati sul valore litigioso anche al difuori del diritto civile.- In linea di conto entrano anche una procedura di ammissione o una proceduradi autorizzazione. Nel<strong>la</strong> procedura di ammissione il tribunale ammettesolo ricorsi concernenti controversie che ritiene «rilevanti» secondo il proprioapprezzamento o secondo determinati criteri fissati dal<strong>la</strong> legge. Si par<strong>la</strong> invecedi procedura di autorizzazione quando le istanze inferiori decidono sul<strong>la</strong>rilevanza di una controversia e quindi sull'ammissibilità del ricorso dinanzial tribunale supremo.- Nel<strong>la</strong> cosiddetta procedura di esame preliminare non si tratta di una limitazionein senso stretto dell'accesso al tribunale supremo, ma di una proceduradi decisione partico<strong>la</strong>re, che permette di togliere di ruolo i ricorsi che, permotivi di forma o di merito, non avrebbero manifestamente alcuna possibilitàdi esito favorevole.- Entra infine in considerazione <strong>la</strong> possibilità di escludere completamente il ricorsoal Tribunale <strong>federale</strong> in determinati campi, come ad esempio è ora ilcaso nel diritto d'asilo 37 '. Per garantire anche in queste materie un'applicazioneuniforme del diritto, può essere prevista una procedura di «parere pregiudiziale».Essa permette ai tribunali di istanza inferiore di sottoporre alTribunale <strong>federale</strong>, per decisione, determinate questioni giuridiche che emergonoin un processo pendente 38 '. La procedura del «parere pregiudiziale»non rappresenta di per sé una limitazione d'accesso: non limita infatti l'accessoma lo rende invece possibile per determinate questioni. Costituisce pertantoun correttivo dell'esclusione integrale del<strong>la</strong> via di ricorso al Tribunale<strong>federale</strong>.Spetta al legis<strong>la</strong>tore decidere quale forma di limitazione d'accesso al Tribunale<strong>federale</strong> o quale procedura di decisione partico<strong>la</strong>re, o eventualmente qualecombinazione di tali criteri, sia preferibile. A livello costituzionale è necessariodisporre di una norma aperta, che <strong>la</strong>sci al legis<strong>la</strong>tore <strong>la</strong> possibilità di reagire inmodo flessibile in caso di mutamento delle circostanze. Non è da escludere cheuna soluzione obiettivamente corretta, al<strong>la</strong> quale si è dovuto rinunciare in undeterminato momento, per esempio per ragioni di opportunità politica, risultipiù tardi bene accetta, in seguito a un mutamento del<strong>la</strong> sua valutazione nell'o-


pinione pubblica. Un testo costituzionale aperto permette al legis<strong>la</strong>tore di disporredel necessario margine di apprezzamento.Per limitare l'accesso al Tribunale <strong>federale</strong> occorre una base costituzionale anchese il disegno di <strong>Costituzione</strong> non prevede una garanzia del diritto di adireil Tribunale <strong>federale</strong>. Dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> deve risultare chiaramente che le competenzedel Tribunale <strong>federale</strong> non possono essere intese come comportanti unobbligo per il tribunale medesimo di occuparsi di ogni caso. D'altra parte il testocostituzionale mette in risalto che le limitazioni d'accesso non sono obbligatorie,ma possono essere introdotte ove si rivelino necessarie per mantenere ilbuon funzionamento del tribunale supremo. Nell'interesse delle esigenze diprotezione giuridica dei privati, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> deve porre determinati limiti allegis<strong>la</strong>tore. Dal testo costituzionale deve emergere chiaramente che in tutti icasi importanti l'accesso dev'essere garantito. Sono importanti i casi nei qualisono in discussione questioni giuridiche di rilevanza fondamentale oppure incui l'esito del<strong>la</strong> controversia abbia conseguenze gravose per una parte coinvolta(cfr. art. 178« cpv. 2 D 96 Riforma giudiziaria).La formu<strong>la</strong>zione prescelta ha tenuto conto delle perplessità di molti partecipantial<strong>la</strong> procedura di consultazione nei confronti di una rego<strong>la</strong>mentazionedell'accesso troppo rigida. Nel contempo si è però assicurato - in linea con isuggerimenti di un'altra parte delle persone consultate - che il Tribunale <strong>federale</strong>sarà realmente sgravato e potrà concentrarsi sulle questioni veramenteimportanti 39 '. Il legis<strong>la</strong>tore dispone del necessario spazio di manovra per trovare<strong>la</strong> soluzione appropriata. Il legis<strong>la</strong>tore non avrebbe in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> facoltàdi introdurre una rego<strong>la</strong>mentazione come quel<strong>la</strong> prevista nel progetto diriforma del<strong>la</strong> procedura <strong>federale</strong>, respinta dal popolo nel 1989, perché <strong>la</strong> cosiddetta«procedura d'esame preliminare partico<strong>la</strong>re» 40 ' da essa prevista per ricorsidi diritto pubblico non soddisfa il criterio delle conseguenze gravose.Un confronto giuridico dimostra che anche all'estero <strong>la</strong> forte crescita di ricorsialle istanze giudiziarie supreme viene frenata con limitazioni d'accesso 41 '.Sono abbastanza diffuse, al riguardo, varie forme di procedure di ammissionee di autorizzazione, ad esempio in Germania, Austria, Svezia, Stati Uniti e Canada.Esse concedono al tribunale un notevole margine d'apprezzamento nel<strong>la</strong>decisione su quali ricorsi ricevere. In parte non esiste alcun legame a regoleconcrete di selezione, come è il caso per <strong>la</strong> Supreme Court degli Stati Uniti. Lasoluzione qui proposta si differenzia chiaramente da queste procedure. Il legis<strong>la</strong>toredeve badare a che l'accesso sia garantito quando si pongono questionigiuridiche di importanza fondamentale oppure l'esito del<strong>la</strong> controversia abbiaconseguenze gravose per una parte. Si esclude in questo modo una procedurache attribuisca al libero apprezzamento del Tribunale <strong>federale</strong> <strong>la</strong> decisione sull'ammissionedei ricorsi.


231.34 Altre proposteDesignazione esplicita come autorità giudiziaria supremaLe norme in materia di competenze e di statuto dei tribunali superiori rientranonei disposti costituzionali sul<strong>la</strong> giustizia in senso materiale. È pertanto correttodescrivere nel testo costituzionale lo statuto del Tribunale <strong>federale</strong>. La <strong>revisione</strong>del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> ribadisce esplicitamente che il Tribunale <strong>federale</strong> è <strong>la</strong>massima autorità giudiziaria del<strong>la</strong> Confederazione. Come tale, il Tribunale <strong>federale</strong>esamina questioni di diritto civile, penale e pubblico. Questo fatto nonesclude che in casi eccezionali giustificati anche altre autorità, in partico<strong>la</strong>re ilConsiglio <strong>federale</strong>, possano assumere determinate funzioni come istanze giudiziariesuperiori.Principio dell'autonomia amministrativaOltre al<strong>la</strong> sua funzione originaria, ossia l'amministrazione del<strong>la</strong> giustizia, il Tribunale<strong>federale</strong> possiede determinate competenze legis<strong>la</strong>tive^ e amministrative43 \ Come sinora, occorre rinunciare a iscrivere le competenze legis<strong>la</strong>tivedel Tribunale <strong>federale</strong> nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Da un canto <strong>la</strong> loro importanza nonè di livello costituzionale e, d'altro canto, il legis<strong>la</strong>tore deve poter essere liberodi sgravare il Tribunale <strong>federale</strong> da compiti legis<strong>la</strong>tivi che non gli competononecessariamente. Non ha per esempio fondamento <strong>la</strong> competenza legis<strong>la</strong>tiva delTribunale <strong>federale</strong> nel<strong>la</strong> procedura di esecuzione e fallimento, mentre è fondata<strong>la</strong> facoltà di emanare rego<strong>la</strong>menti sull'organizzazione interna e sulle tariffe. Infattiquest'ultima è in re<strong>la</strong>zione con l'amministrazione del<strong>la</strong> giustizia e risultadal<strong>la</strong> competenza del Tribunale <strong>federale</strong> di amministrarsi in modo autonomo.La competenza fondamentale del<strong>la</strong> gestione autonoma deve essere iscritta nel<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong>. La corrispondente norma costituzionale crea una situazionechiara e impedisce pertanto i conflitti di competenza con l'Esecutivo.Organizzazione, procedura e sedeL'organizzazione del Tribunale <strong>federale</strong> non è una materia fondamentale di disciplinamento,con ripercussioni sul<strong>la</strong> struttura dello Stato, da riservare al legis<strong>la</strong>torecostituzionale. Essa, come del resto <strong>la</strong> procedura che deve osservare ilTribunale <strong>federale</strong>, può quindi rimanere compito del legis<strong>la</strong>tore ordinario che,a tale scopo, deve attenersi ai corrispondenti disposti costituzionali. Per quantoconcerne <strong>la</strong> sede del Tribunale <strong>federale</strong>, non si impongono novità. Come nelcaso del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione vigente44 essa non va disciplinata a livello costituzionale.Elezione e statuto dei giudici federaliIn materia di elezione e di statuto dei giudici federali non vi è necessità materialedi riforma. Questo ambito è soprattutto un tema dell'aggiornamento 45'.42) Tali competenze esistono solo in pochi settori: procedura di esecuzione e fallimento(art. 15 LEF), procedura delle commissioni federali di stima (art. 63 LEspr), organizzazioneinterna, tariffe (art. 3 cpv. 2, 8, 14 cpv. 1 e 160 OG).43 > Competenza di istituire <strong>la</strong> propria cancelleria (art. 109 Cost.).Art. 115 Cost.«>Cfr. art. 133-135 D 96.472


Consacrazione esplicita del principio dell'indipendenza dei giudiciComune a tutti gli altri tribunali e propria anche al Tribunale <strong>federale</strong> e ai suoimembri è l'indipendenza dei giudici. La <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> doveva garantireesplicitamente il principio dell'indipendenza dei giudici. Infatti è perl'appunto l'indipendenza specifica dei tribunali che ne impregna l'essenza e lostatuto, come una necessaria peculiarità. Soltanto una giustizia indipendentepuò garantire <strong>la</strong> protezione giuridica qualificata propria dello Stato di diritto.In questo senso l'indipendenza del potere giudiziario costituisce un principiodello Stato di diritto. Tale importanza fondamentale ne giustifica <strong>la</strong> consacrazionenel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> 46 ' (cfr. art. 180 D 96, Riforma giudiziaria). Anche ilfatto che l'indipendenza dei giudici determina i limiti di altri strumenti, comel'alta vigi<strong>la</strong>nza del Par<strong>la</strong>mento, ne postu<strong>la</strong> <strong>la</strong> consacrazione a livello costituzionale.231.4 Miglioramento del<strong>la</strong> protezione giuridica231.41 Istituzione di una garanzia generale del<strong>la</strong> via giudiziariaÈ compito dello Stato di diritto garantire al cittadino <strong>la</strong> protezione dei suoi dirittida parte dello Stato. Si esige <strong>la</strong> garanzia di una protezione giuridica qualificatada parte di un tribunale indipendente. Non basta pertanto che una determinataistanza statale, sprovvista dell'indipendenza specifica dei tribunali, garantisca<strong>la</strong> protezione giuridica. Deve essere garantito l'accesso al giudice: èquesto che si intende per garanzia del<strong>la</strong> via giudiziaria.La <strong>Costituzione</strong> in vigore non contiene una garanzia generale del<strong>la</strong> via giudiziaria.Nel<strong>la</strong> misura però in cui il suo articolo 113 capoverso 1 numero 3 istituisce<strong>la</strong> competenza del Tribunale <strong>federale</strong> di esaminare i ricorsi per vio<strong>la</strong>zione deidiritti costituzionali, essa garantisce al singolo una procedura giudiziaria perfar valere tali diritti. Secondo gran parte del<strong>la</strong> dottrina, questa disposizione costituzionalesancisce l'obbligo del Tribunale <strong>federale</strong> di esaminare i ricorsi 47 '.L'articolo 113 capoverso 1 numero 3 è in corre<strong>la</strong>zione con l'articolo 5 Cost.,in virtù del quale <strong>la</strong> Confederazione «garantisce i diritti costituzionali dei cittadini».In questo senso l'articolo 113 capoverso 1 numero 3 Cost. costituisce


una garanzia del<strong>la</strong> via giudiziaria (al Tribunale <strong>federale</strong>) per i diritti garantitidal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, anche se tale garanzia si limita al solo campo d'applicazionedel ricorso di diritto pubblico.Questa normativa non va senz'altro abrogata, bensì sostituita con una garanziagenerale del<strong>la</strong> via giudiziaria 48 '. Il diritto a una decisione giudiziaria è già applicabilein virtù del<strong>la</strong> CEDU in materia di diritto civile e penale, nonché neisettori del diritto amministrativo che ricoprono i «civil rights» ai sensi dell'articolo6 numero 1 CEDU. Negli altri settori del diritto amministrativo esiste uninteresse giustificato dei privati a non divenire oggetto delle manifestazioni dipotere di un Esecutivo sempre più forte, bensì a disporre del<strong>la</strong> possibilità diportare il gravame dinanzi a un'istanza indipendente e fruire così di una sicurezzaprocedurale. Pertanto - come è già il caso in numerosi Paesi europei 49 '- si dovrebbe introdurre una protezione giudiziaria generale contro gli atti dell'amministrazione(cfr. art. 25a D 96, Riforma giudiziaria). Questo principionon può però essere assoluto, ma deve <strong>la</strong>sciare spazio a eccezioni giustificate(soprattutto atti di governo veri e propri).La garanzia generale delle vie legali assicura una protezione giudiziaria ai privati.Questo non significa che tale protezione debba essere garantita dal Tribunale<strong>federale</strong>. Occorre partire dall'idea che anche le istanze inferiori sono altrettantoin grado di adempiere questo compito di protezione. Un accesso illimitatoal Tribunale <strong>federale</strong> non è quindi necessario al<strong>la</strong> realizzazione del<strong>la</strong> garanziadel<strong>la</strong> via giudiziaria 50 '.231.42 Altre proposteEstensione del<strong>la</strong> protezione giuridica nel settore dei diritti politici a livello <strong>federale</strong>La riforma giudiziaria è inoltre apportatrice di miglioramenti del<strong>la</strong> protezionegiuridica nel settore dei diritti politici a livello <strong>federale</strong>. Giusta <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zionein vigore, il Tribunale <strong>federale</strong> esamina nell'ambito del ricorso in materia di dirittodi voto dei cittadini ai sensi dell'articolo 85 lettera a del<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong>sull'organizzazione giudiziaria (OG) <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei diritti politici dei cittadini inmateria di elezioni e votazioni cantonali. Si considerano cantonali anche le elezionie votazioni comunali 51 '. Il diritto di ricorso non è ammesso in materia divotazioni federali, alle quali si applica invece lo speciale ordinamento dei rimedigiuridici degli articoli 77 segg. del<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sui diritti politici(LDP).


Per quanto concerne i diritti politici a livello <strong>federale</strong>, è opportuno ammettere<strong>la</strong> medesima protezione giuridica applicata alle elezioni e votazioni cantonali.Questo significa che il ricorso in materia di diritto di voto deve esser introdottoanche a livello <strong>federale</strong>, con <strong>la</strong> conseguenza che il nostro Collegio e il Consiglionazionale verranno sgravati dai compiti giudiziari in re<strong>la</strong>zione con le elezionie votazioni. Le competenze attuali di cui agli articoli 81 e 82 LDP verranno infuturo trasferite al Tribunale <strong>federale</strong>. Il campo d'applicazione del<strong>la</strong> protezionegiuridica rimane immutato; è invece il Tribunale <strong>federale</strong> che statuisce al postodel nostro Collegio e del Consiglio nazionale. La <strong>Costituzione</strong> in vigore consentirebbecerto l'introduzione di questa novità, ma non <strong>la</strong> prescrive; <strong>la</strong> <strong>revisione</strong>proposta in questa sede invece <strong>la</strong> attua (cfr. art. 177 cpv. l lett. f D 96, Riformagiudiziaria).Per quanto concerne d'altra parte l'esame del<strong>la</strong> validità di un'iniziativa popo<strong>la</strong>re,conviene mantenere lo statuto prioritario dell'Assemblea <strong>federale</strong>. Nell'ambitodel<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri è comunque previsto che in futurol'Assemblea <strong>federale</strong> dovrà appel<strong>la</strong>rsi al giudizio vinco<strong>la</strong>nte del Tribunale <strong>federale</strong>quando riterrà che un'iniziativa popo<strong>la</strong>re non è valida 52 '. È un progressorispetto al<strong>la</strong> situazione giuridica attuale, che in questo settore non offre alcunapossibilità di intervento del Tribunale <strong>federale</strong>.Possibilità del ricorso unitarioLa protezione giuridica non è limitata unicamente dall'assenza di strumenti diprotezione, bensì anche da strumenti troppo complicati. Questa constatazionesi applica per l'appunto al sistema dei rimedi giuridici del<strong>la</strong> procedura <strong>federale</strong>,caratterizzato da una molteplicità di rimedi che solleva difficili questioni di delimitazione.Tale problematica non va però risolta a livello costituzionale, madal legis<strong>la</strong>tore ordinario. Un'efficace possibilità di semplificazione del sistemadei rimedi giuridici che facilita a chi chiede giustizia <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei propri dirittiprocessuali e sgrava nel contempo il Tribunale <strong>federale</strong> dall'esame di difficiliquestioni di delimitazione è costituita dall'introduzione del ricorso unitario,ossia dall'integrazione del ricorso di diritto pubblico con le diverse specie di ricorsodi diritto amministrativo, penale e civile. La <strong>revisione</strong> costituzionale propostain questa sede consente tale introduzione, sebbene non <strong>la</strong> prescriva a livellocostituzionale per garantire una certa flessibilità al legis<strong>la</strong>tore.Possibilità di estensione del campo d'applicazione del ricorso delle autoritàAl legis<strong>la</strong>tore viene infine offerta <strong>la</strong> possibilità di estendere il campo d'applicazionedel ricorso delle autorità nel senso che, contrariamente all'articolo 113capoverso 1 numero 3 del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in vigore, <strong>la</strong> legittimazione a ricorrerenon è più limitata ai soli cittadini e privati. Il legis<strong>la</strong>tore è quindi pienamentelibero di decidere chi e a quali condizioni è legittimato a ricorrere ed in qualemisura tale legittimazione compete anche alle autorità e agli enti di diritto pubblico.52) Cfr. art. 176a Riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri e spiegazioni corrispondenti.53 > Per ricorso unitario intendiamo un ricorso mediante il quale può essere impugnata <strong>la</strong>vio<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> ordinaria (diritto civile, penale o amministrativo)e quel<strong>la</strong> dei diritti costituzionali.475


231.5 Estensione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale231.51 MotiviL'esclusione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale a confronto delle leggi federali edei decreti federali di obbligatorietà generale 54 ' va intesa storicamente nel contestodi una situazione in cui le competenze del<strong>la</strong> Confederazione erano partico<strong>la</strong>rmentelimitate e <strong>la</strong> libertà del cittadino minacciata soprattutto da parte dipotenti Cantoni. Dal profilo dogmatico, l'articolo 113 capoverso 2 Cost. poggiasu un modello di separazione dei poteri fondato da un canto sul primatodel legis<strong>la</strong>tore democratico e, d'altro canto, su una chiara differenziazione tralegis<strong>la</strong>zione e applicazione del<strong>la</strong> legge, nel senso di una mera esecuzione del<strong>la</strong>volontà del legis<strong>la</strong>tore. In altri termini, come si è poi palesato, il legis<strong>la</strong>tore storicoè partito a torto dal presupposto che il Tribunale <strong>federale</strong> non avrebbefatto atto di legis<strong>la</strong>zione, limitandosi ad applicare fedelmente <strong>la</strong> volontà del legis<strong>la</strong>toree ad interpretare <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> come era stata intesa dall'Assemblea<strong>federale</strong> di allora. Dal 1874 le condizioni sono mutate a un punto tale da ridurrel'importanza dei motivi storici di opposizione al<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale.Attualmente i seguenti motivi sono a favore dell'introduzione del<strong>la</strong>giurisdizione costituzionale a confronto delle leggi federali e dei decreti federalidi obbligatorietà generale 55 ':- Compito centrale del Tribunale <strong>federale</strong> è <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli «elementi essenzialidello Stato <strong>federale</strong>, del<strong>la</strong> democrazia e dello Stato di diritto» 56 '. Nell'ambitodel<strong>la</strong> concretizzazione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, il Tribunale <strong>federale</strong> deve determinaree applicare i principi partico<strong>la</strong>rmente importanti non solo per ilprivato bensì per le strutture federalistiche del<strong>la</strong> Svizzera. Rispetto al legis<strong>la</strong>tore,perlopiù concentrato sull'attualità politica e sull'efficacia dei suoi provvedimenti,il giudice costituzionale deve tute<strong>la</strong>re i valori fondamentali del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> orientati sul lungo termine, come sono contenuti nei diritti fondamentali,agendo - nel senso di un «checks and ba<strong>la</strong>nces» - come istanzadi correzione che garantisce un'evoluzione dell'ordinamento giuridico conformeai diritti fondamentali. Questo compito deve essere garantito non soltantonei confronti dei Cantoni, ma anche a livello <strong>federale</strong>. Questo modello


di poteri che si limitano e completano a vicenda corrisponde meglio al<strong>la</strong>realtà costituzionale svizzera che non <strong>la</strong> visione superata di una rigida separazionetra il legis<strong>la</strong>tore che crea <strong>la</strong> legge e il giudice mero esecutore del<strong>la</strong> volontàdel legis<strong>la</strong>tore. In questo contesto è rilevante il fatto che attualmente<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale sia pienamente attuata nel<strong>la</strong> maggior parte degliStati costituzionali; infatti essa costituisce un elemento irrinunciabile dell'ordinamentodemocratico dello Stato di diritto non soltanto nei Paesi d'Europaoccidentale, ma anche nelle nuove democrazie dell'Europa orientale 57 '.- L'introduzione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale a livello <strong>federale</strong> si giustificaanche dal profilo dell'accresciuta importanza del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> che,potenzialmente, può interferire sul<strong>la</strong> maggiore parte dei settori di libertà. Inseguito al trasferimento massiccio di competenze al<strong>la</strong> Confederazione, l'articolo113 capoverso 3 Cost. ha assunto una portata completamente diversa.È vero che a livello <strong>federale</strong> sono re<strong>la</strong>tivamente rare 58 ' le disposizioni legaliche come tali vio<strong>la</strong>no palesemente i diritti costituzionali; esistono nondimenocasi nei quali una determinata disposizione può rive<strong>la</strong>rsi anticostituzionale inspeciali casi d'applicazione 59 '. È anche possibile che una norma inizialmenteconforme al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> diventi anticostituzionale nel tempo perché i dirittifondamentali subiscono un'evoluzione, le opinioni sul<strong>la</strong> legittimità di determinatelimitazioni del<strong>la</strong> libertà mutano oppure perché le condizioni quadrodi fatto subiscono importanti cambiamenti. L'Assemblea <strong>federale</strong> non èin grado di prevedere tutti questi casi. L'esame giudiziario successivo non significapertanto obbligatoriamente che nel<strong>la</strong> sua decisione di non applicarein un determinato caso una disposizione del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> per causadi anticostituzionalità il Tribunale <strong>federale</strong> si opponga al<strong>la</strong> volontà del legis<strong>la</strong>tore.L'ampliamento del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale garantisce inveceche l'Assemblea <strong>federale</strong> ed il Tribunale <strong>federale</strong> possano tute<strong>la</strong>re il compitocomune di garanti del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, indubbiamente nell'ambito di procedureseparate, ma con capacità specifiche e responsabilità comune 60 '.- Non si deve pertanto temere che il Tribunale <strong>federale</strong> assuma un ruolo chenon gli compete. Ben al contrario: le esperienze accumu<strong>la</strong>te nell'esame dellelegis<strong>la</strong>zioni cantonali da parte del Tribunale <strong>federale</strong> - esame che esiste dasempre nell'ambito del ricorso di diritto pubblico - attestano che <strong>la</strong> giurisdizionecostituzionale può fortemente incentivare <strong>la</strong> libertà dei privati, senzache <strong>la</strong> democrazia venga pregiudicata da giudici strapotenti. Va parimenti osservatoche a livello <strong>federale</strong> <strong>la</strong> giurisdizione costituzionale esplicherà soprattuttoun effetto preventivo, nel senso che il legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong> sarà obbligatoad esaminare con maggiore serietà di oggi <strong>la</strong> questione del<strong>la</strong> costituzionalità


delle leggi federali. Qualora <strong>la</strong> decisione del Tribunale <strong>federale</strong> dovesse apparireinaccettabile ad una maggioranza, nel nostro Paese esiste sempre <strong>la</strong> possibilitàdi correggere <strong>la</strong> situazione giuridica per il tramite di una <strong>revisione</strong> costituzionale.- Non va poi misconosciuto il fatto che già attualmente <strong>la</strong> prassi del Tribunale<strong>federale</strong> <strong>la</strong>scia trasparire alcuni elementi di una giurisdizione costituzionalea livello <strong>federale</strong>. Il Tribunale <strong>federale</strong> ravvisa nell'articolo 113 capoverso 3,rispettivamente 114 bis capoverso 3 Cost., una prescrizione di applicazione enon un divieto di esame 61 '. Questo significa che deve applicare anche leggifederali anticostituzionali, ma anche che ne può esaminare preliminarmentel'anticostituzionalità nel<strong>la</strong> singo<strong>la</strong> fattispecie e se del caso invitare il legis<strong>la</strong>torea modificare <strong>la</strong> disposizione in questione. Il principio dell'articolo 113capoverso 3 Cost. ne subisce una certa re<strong>la</strong>tivizzazione. Se si considerano poigli altri metodi di approccio (interpretazione conforme al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, accertamentodi <strong>la</strong>cune legis<strong>la</strong>tive, esame degli atti legis<strong>la</strong>tivi cantonali che contengononorme analoghe a quelle del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>), il passo versouna vera e propria giurisdizione costituzionale non è più così lungo 62 '.- L'assenza di una giurisdizione costituzionale nei confronti delle leggi federaliè divenuta soprattutto problematica in seguito all'entrata in vigore del<strong>la</strong>CEDU. A prescindere dal<strong>la</strong> libertà di commercio e di industria e dal<strong>la</strong> garanziadel<strong>la</strong> proprietà, <strong>la</strong> CEDU è ampiamente in sintonia con il testo costituzionalea livello di diritti fondamentali. Gli organi di Strasburgo non sono ovviamentevinco<strong>la</strong>ti dal<strong>la</strong> «conformità» delle leggi federali e possono esaminarledal profilo del<strong>la</strong> loro compatibilita con <strong>la</strong> CEDU. Il ricorso di chi censurainutilmente al Tribunale <strong>federale</strong> una vio<strong>la</strong>zione dei suoi diritticostituzionali può invece essere accolto a Strasburgo, invocando <strong>la</strong> medesimagaranzia a livello di CEDU. In un caso concreto dinanzi al Tribunale <strong>federale</strong>venne per esempio fatto valere che il divieto di nuove nozze di cui all'articolo150 CC (termine di attesa dopo il divorzio) era contrario al<strong>la</strong> libertà di matrimonio.Il Tribunale <strong>federale</strong> non ha però accolto tale censura tenuto contodell'articolo 113 capoverso 3 Cost., di modo che il ricorrente ha adito <strong>la</strong>Corte di Strasburgo. La Corte europea per i diritti dell'uomo ha esaminato<strong>la</strong> questione e accolto il gravame per vio<strong>la</strong>zione dell'articolo 12 CEDU 63 '.Ne è risultata <strong>la</strong> situazione paradossale che le istanze di Strasburgo disponevanodi competenze di giudizio più ampie di quelle del Tribunale <strong>federale</strong>,con <strong>la</strong> conseguenza che <strong>la</strong> nostra autorità giudiziaria suprema veniva degradataal rango di semplice istanza di transito.Per poter fare fronte a questa situazione giuridica insoddisfacente - sia fondamentalmente,sia a livello dei singoli - il Tribunale <strong>federale</strong> ha chiaramente


modificato <strong>la</strong> sua prudente giurisprudenza anteriore: così, da alcuni anni, èdisposto ad esaminare le leggi federali dal profilo del<strong>la</strong> loro conformità con<strong>la</strong> CEDU (e quindi indirettamente con <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>) 64 '. Nel<strong>la</strong>DTF 117 Ib 373, il Tribunale <strong>federale</strong> giudica per esempio che nul<strong>la</strong> si oppone«all'esame del<strong>la</strong> conformità con <strong>la</strong> CEDU del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> daparte del giudice dal momento che nell'ambito delle loro competenze tuttele autorità hanno l'obbligo di osservare e applicare il diritto internazionalevinco<strong>la</strong>nte per <strong>la</strong> Svizzera. Ovviamente il giudice non può abrogare una disposizionelegale contraria al diritto internazionale: nel caso concreto puòtutt'al più rinunciare all'applicazione del<strong>la</strong> norma se essa risulta contraria aldiritto internazionale e potrebbe sfociare in una condanna del<strong>la</strong> Svizzera».Questa giurisprudenza recente mostra chiaramente che l'idea fondamentaleprimitiva dell'articolo 113 capoverso 3 Cost., ossia l'esclusione del<strong>la</strong> giurisdizionecostituzionale, è fortemente re<strong>la</strong>tivizzata se non addirittura divenutauna vera e propria finzione. Il controllo giudiziario del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>è di fatto ampiamente introdotto a livello di diritti fondamentali. Il terminedi paragone non è però costituito dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, bensì dal<strong>la</strong>CEDU, tanto che il testo costituzionale ne risulta in un certo qual senso svalutato.Con l'introduzione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale si tratta ora diristabilire <strong>la</strong> forza normativa del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> nei confronti del dirittoconvenzionale. Il fatto che il Tribunale <strong>federale</strong> riceva ora dal legis<strong>la</strong>torecostituzionale formale <strong>la</strong> competenza di rinunciare in futuro all'applicazionedel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> nei singoli casi di vio<strong>la</strong>zione dei diritti costituzionalie del diritto internazionale è una semplice conseguenza e corrispondein definitiva a un imperativo di trasparenza.- La CEDU fornisce un ulteriore motivo a sostegno dell'estensione del<strong>la</strong> giurisdizionecostituzionale; secondo l'articolo 13 CEDU il singolo ha diritto a efficientirimedi giuridici nazionali in caso di vio<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> Convenzione. Ladottrina esprime pareri discordi in merito all'obbligo di introdurre nel dirittonazionale un ricorso contro <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione. Secondo l'attuale prassi in materia,gli organi di Strasburgo rinunciano a questa esigenza. Un controlloastratto delle norme non è richiesto 65 '. Non si sa se <strong>la</strong> prassi degli organi diStrasburgo si manterrà nel tempo. Attualmente, conformemente all'articolo25 CEDU, il ricorso individuale è dato anche direttamente contro le leggi seil ricorrente è direttamente pregiudicato dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione censurata o se èesposto direttamente al rischio di esserne colpito. Alcuni autori si fanno sostenitoridi una corrispondente estensione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionalenazionale 66 '. Tenuto conto di queste ampie esigenze, l'introduzione di unagiurisdizione costituzionale nei confronti delle leggi federali e dei decreti federalidi obbligatorietà generale si profi<strong>la</strong> come il passo ormai più scontatoe auspicabile nel senso di un controllo normativo concreto.


- L'estensione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale è infine postu<strong>la</strong>ta da motivi federalistici.L'inoppugnabilità delle leggi federali e dei decreti federali di obbligatorietàgenerale non offre le medesime possibilità al<strong>la</strong> Confederazionee ai Cantoni. Attualmente <strong>la</strong> Confederazione può chiedere al Tribunale <strong>federale</strong>di sanzionare i Cantoni quando <strong>la</strong> loro legis<strong>la</strong>zione vio<strong>la</strong> il diritto <strong>federale</strong>.Invece i Cantoni non possono adire il Tribunale <strong>federale</strong> in caso di inosservanzadel<strong>la</strong> ripartizione costituzionale delle competenze da parte del<strong>la</strong>Confederazione. Inoltre i Cantoni dovrebbero essere interessati all'estensionedel<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale in quanto <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione del diritto costituzionale<strong>federale</strong> costituisce anche un'inosservanza del principio secondo cuile norme costituzionali federali richiedono non solo l'approvazione del popolo,ma anche quel<strong>la</strong> dei Cantoni 67'.Per questi motivi l'estensione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale va chiaramenteapprovata. Per quanto concerne <strong>la</strong> strutturazione concreta sono ipotizzabili diversimodelli:231.52 ModelliDa un'inchiesta comparativa effettuata in Europa risulta che esistono numerosimodelli di giurisdizione costituzionale, che nel<strong>la</strong> maggior parte dei casi possonoperò essere ridotti al<strong>la</strong> combinazione di alcuni elementi di base. Tali elementipossono essere descritti come cinque coppie di opposti 68':- Controllo normativo preventivo/repressivo: il controllo del<strong>la</strong> costituzionalitàdelle norme è preventivo se tale questione viene esaminata prima del<strong>la</strong> loroentrata in vigore (p. es. Francia); si par<strong>la</strong> però unicamente di «controllo»quando <strong>la</strong> decisione non costituisce unicamente un parere all'attenzione dellegis<strong>la</strong>tore, bensì ha carattere vinco<strong>la</strong>nte e impedisce l'entrata in vigore del<strong>la</strong>norma. Si ha controllo repressivo ogni volta che <strong>la</strong> giurisdizione costituzionaleconcerne una legge già in vigore.- Giurisdizione costituzionale diffusa/accentrata: nei sistemi accentrati (p. es.Austria, Germania, Italia e Francia), <strong>la</strong> giurisdizione costituzionale può essereesercitata da un solo tribunale, mentre nel caso del<strong>la</strong> giurisdizione diffusatutti i giudici sono autorizzati se non addirittura obbligati ad esaminare<strong>la</strong> compatibilita delle norme con <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (p. es. USA, Svizzera perquanto concerne gli atti normativi cantonali e le ordinanze del Consiglio <strong>federale</strong>).- Controllo normativo astratto/concreto: il controllo delle norme è astrattoquando <strong>la</strong> legge come tale è impugnata e <strong>la</strong> sua costituzionalità viene esaminataindipendentemente da qualsiasi caso di applicazione. Il controllo è in-67 >Così René A. Rhinow, Überprüfung der Verfassungsmässigkeit von Bundesgesetzendurch das Bundesgericht - Ja oder Nein?, in: Verfassungsgerichtsbarkeit, SchriftenreiheSAV, vol. 3, Zurigo 1988, p. 43.68 > Cfr. in merito ad es. Andreas Auer, Die Schweizerische Verfassungsgerichtsbarkeit,Basilea e Francoforte sul Meno, 1984, p. 13 segg.; Jean-François Aubert, Le contrôlejudiciaire de <strong>la</strong> constitutionnalité des lois fédérales: méthode, organisation, procédure,in Verfassungsgerichtsbarkeit, Schriftenreihe SAV, vol. 3 Zurigo 1988, p. 22 segg.480


vece concreto quando oggetto del ricorso è una decisione o una sentenza esi esamina preliminarmente se <strong>la</strong> legge si rive<strong>la</strong> anticostituzionale nel caso diapplicazione. Ad eccezione del<strong>la</strong> Francia, tutti gli Stati aventi una giurisdizionecostituzionale conoscono il controllo concreto; ritroviamo invece ilcontrollo astratto quasi unicamente negli Stati con sistemi accentrati (p. es.Austria, Italia, Germania).- Giurisdizione costituzionale esercitata dal tribunale supremo/da uno specialetribunale costituzionale: <strong>la</strong> giurisdizione costituzionale può essere esercitatadal tribunale supremo nell'ambito dell'iter procedurale normale oppure essereriservata ad uno speciale tribunale costituzionale, che sovrasta tutti glialtri tribunali. Ritroviamo tribunali costituzionali speciali soprattutto negliStati con sistemi accentrati, mentre nei Paesi nei quali <strong>la</strong> giurisdizione costituzionaleè esercitata dal tribunale supremo sono possibili ad un tempo sistemidiffusi e accentrati.- Giurisdizione costituzionale su ricorso/su proposta delle istanze inferiori: dinorma anche in materia di giurisdizione costituzionale i tribunali intervengonosu ricorso o quere<strong>la</strong>; tale legittimazione spetta non soltanto ai privati,bensì anche agli organi dello Stato (Par<strong>la</strong>mento, Governo, Stati membri nelleconfederazioni di Stati), come per esempio in Germania. I sistemi accentratiammettono in parte il diritto di altre istanze di adire il tribunale che esercita<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale e di sottoporgli <strong>la</strong> questione del<strong>la</strong> costituzionalitàdi una norma.231.53 PropostaProponiamo di mantenere l'attuale sistema di controllo normativo in materiadi atti normativi cantonali e di concordati:- Controllo preventivo delle Costituzioni cantonali da parte dell'Assemblea <strong>federale</strong>nell'ambito del conferimento del<strong>la</strong> garanzia <strong>federale</strong>.- Controllo repressivo e concreto di tutti gli atti normativi cantonali nonchédei concordati secondo il sistema diffuso. Si esige in partico<strong>la</strong>re il controlloconcreto delle Costituzioni cantonali anche da parte del Tribunale <strong>federale</strong>.L'attuazione di questo postu<strong>la</strong>to necessita una modifica del<strong>la</strong> prassi del Tribunale<strong>federale</strong> e non una modifica costituzionale.- Controllo astratto di tutti gli atti normativi cantonali (ad eccezione delle Costituzionicantonali) e dei concordati da parte del Tribunale <strong>federale</strong>. I Cantonisono liberi di prevedere una procedura astratta di controllo per i loroatti normativi.Anche per quanto concerne le ordinanze del Consiglio <strong>federale</strong> non prevediamoalcuna modifica. Come già attualmente, nei casi concreti si procederà ad unesame preliminare da parte di tutte le autorità di applicazione del diritto (conle dovute limitazioni per i servizi amministrativi inferiori). L'introduzione di uncontrollo in astratto non si impone. Per <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> separazione dei poteri,obiettivo dell'esame delle ordinanze del Consiglio <strong>federale</strong>, basta un controlloconcreto.16 Foglio <strong>federale</strong>. 80° anno. Voi. I 481


A titolo di novità proponiamo di estendere conformemente ai seguenti principi<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale nei confronti delle leggi federali e dei decreti federalidi obbligatorietà generale:a. Limitazione dei motivi di ricorso al<strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione dei diritti costituzionalifederali, dato che in caso di ricorso di privati compito precipuo del tribunaleè <strong>la</strong> protezione dei diritti individuali.Ai Cantoni (ma solo ai Cantoni) deve essere attribuita <strong>la</strong> competenza diimpugnare dinanzi al Tribunale <strong>federale</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione dell'ordinamentodelle competenze del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> da parte di una legge <strong>federale</strong>o di un decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale. Questa soluzione costituisceun'alternativa a un'ipotetica nuova concezione del ruolo del Consigliodegli Stati, concezione (un po' nel senso del Bundesrat germanico) cheistituirebbe a favore dei Cantoni un partico<strong>la</strong>re diritto di partecipazioneall'e<strong>la</strong>borazione di leggi con forti ripercussioni sui loro interessi. Bisognaescludere <strong>la</strong> possibilità paralle<strong>la</strong> di ricorso dei cittadini contro <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zionedell'ordinamento delle competenze, dato che una simile estensione dei motividi ricorso sarebbe contraria al<strong>la</strong> sistematica e provocherebbe un sovraccaricodel Tribunale <strong>federale</strong>.Oltre al<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale vera e propria viene anche introdotta<strong>la</strong> competenza, già attualmente ammessa 69' dallo stesso Tribunale<strong>federale</strong>, di esaminare le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietàgenerale dal profilo del<strong>la</strong> loro compatibilita con il diritto internazionale.Il termine di paragone non è costituito semplicemente da tutto il dirittointernazionale, come per esempio nel caso in cui un trattato preveda soltantoun mero mandato legis<strong>la</strong>tivo. I privati possono invocare soltanto dirittointernazionale direttamente applicabile (self-executing), ossia normeimpugnabili che descrivono diritti e obblighi dei privati (cfr. in merito leosservazioni ad art. 178 cpv. l D 96, Riforma giudiziaria).b. Rinuncia all'istituzione di uno speciale tribunale costituzionale, perché inquesto caso verrebbe creata un'ulteriore istanza e il Tribunale <strong>federale</strong> nesubirebbe una certa «svalutazione». Il legis<strong>la</strong>tore può decidere liberamentein che modo <strong>la</strong> giurisdizione costituzionale sarà esercitata in seno al Tribunale<strong>federale</strong>, per esempio nell'ambito del<strong>la</strong> procedura ordinaria o con l'istituzionedi una speciale «Camera costituzionale» statuente come istanzaunica o unitamente ad una divisione specializzata. Contrariamente alle costituzionidi diversi Stati esteri, per esprimere il fatto che il Tribunale <strong>federale</strong>è primariamente l'autorità giudiziaria suprema e che come tale esercita<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale come una delle sue diverse competenze,occorre rinunciare a porre in rilievo nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, per il tramite diun apposito articolo, <strong>la</strong> sua attività di corte costituzionale.e. Centralizzazione del<strong>la</strong> competenza decisionale presso il Tribunale <strong>federale</strong>,in quanto non spetta ai tribunali cantonali vietare l'applicazione dileggi federali. A causa dell'elevato grado di astrazione delle norme costituzionali,<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale assume una dimensione prettamente69 >Cfr. DTF 117 <strong>la</strong> 373482


créatrice di diritto. Per motivi di federalismo questa «funzione legis<strong>la</strong>tiva»va riservata al Tribunale <strong>federale</strong> e non può competere ai tribunali cantonali70 '. Il fatto che ai fini dell'esame delle ordinanze del Consiglio <strong>federale</strong>viene applicato un sistema in linea di massima diffuso non deve necessariamenteimporre <strong>la</strong> medesima soluzione per l'esame delle leggi federali.Va osservato in questo contesto che i tribunali cantonali fanno raramenteuso del<strong>la</strong> loro competenza di controllo nei confronti delle ordinanze delConsiglio <strong>federale</strong> 7I) . Si noti inoltre che l'esame delle ordinanze del Consiglio<strong>federale</strong> ha luogo soprattutto all'insegna del<strong>la</strong> conformità con <strong>la</strong>legge e non del<strong>la</strong> compatibilita con <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> o con il diritto internazionale.Il sistema diffuso si rivelerebbe soprattutto problematico inquanto pone in forse <strong>la</strong> certezza del diritto e l'unità del<strong>la</strong> giurisprudenzacostituzionale 1^. Questi motivi sono a favore di un sistema accentrato.La procedura su mandato impedirebbe che l'iter procedurale sia percorsoa vuoto quando si pone <strong>la</strong> questione del<strong>la</strong> conformità di una norma legalecon <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> o con il diritto internazionale.d. Limitazione al controllo normativo concreto, perché vinco<strong>la</strong>re il giudice<strong>federale</strong> al<strong>la</strong> constatazione puntuale dell'anticostituzionalità di una leggenel contesto di un singolo caso è maggiormente conciliabile con i dirittipopo<strong>la</strong>ri del<strong>la</strong> democrazia referendaria che non un giudizio astratto separatodall'applicazione.Sarebbe ipotizzabile prevedere il controllo astratto delle norme nel casodei ricorsi dei Cantoni in materia di ripartizione delle competenze 73 '. Unasimile normativa offrirebbe il vantaggio di rafforzare <strong>la</strong> certezza del diritto.Visto però che in caso di conflitto imporrebbe al Tribunale <strong>federale</strong>il ruolo di arbitro tra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni, rinunciamo a un simileproposta.e. Mantenimento del carattere vinco<strong>la</strong>nte dei trattati, perché questa soluzioneè imposta dai principi del<strong>la</strong> buona fede nei trattati 74 ' e del<strong>la</strong> forzaderogatoria del diritto internazionale. Il carattere vinco<strong>la</strong>nte dei trattati didiritto internazionale non può essere posto in breccia con l'argomento deldiritto nazionale contrario 75 '. Non vi sarebbero pertanto ripercussionipratiche in caso di esame retroattivo del<strong>la</strong> conformità costituzionale dei


trattati internazionali ratificati. Il Tribunale <strong>federale</strong> non deve essere oberatocon simili compiti di rilievo puramente teorico.Il problema dell'esame del<strong>la</strong> costituzionalità dei trattati internazionalideve essere distinto da quello del primato delle leggi federali e dei decretifederali di obbligatorietà generale sul diritto internazionale in caso di conflitto.Nell'ambito di una prassi che risale agli albori del nostro Stato<strong>federale</strong> 76 ' e che è stata confermata recentemente 77 ', il Tribunale <strong>federale</strong>e le autorità federali riconoscono il primato di principio del diritto internazionalesulle leggi federali. Soltanto nei casi in cui il legis<strong>la</strong>tore ha accettatoscientemente <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione del diritto internazionale il Tribunale <strong>federale</strong>rinuncia eccezionalmente, dall'epoca del<strong>la</strong> sentenza «Schubert 781 »,all'applicazione del<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> contraria al diritto internazionale. Afavore di questa prassi si può aggiungere che non è affatto compito delgiudice intervenire quando il legis<strong>la</strong>tore ha scientemente vio<strong>la</strong>to il dirittointernazionale ed è pertanto disposto a subire le conseguenze di questavio<strong>la</strong>zione. La riforma del<strong>la</strong> giustizia deve dunque offrire ancora al Tribunale<strong>federale</strong> <strong>la</strong> possibilità di rinunciare all'applicazione del primato deldiritto internazionale in simili casi d'eccezione.f. Possibilità del<strong>la</strong> procedura del parere pregiudiziale nei casi giudicati definitivamenteda un'«istanza inferiore», quando <strong>la</strong> rinuncia a una possibilitàdi riesame significherebbe sottrarre determinate leggi al<strong>la</strong> giurisdizionecostituzionale.In conclusione: per quanto concerne <strong>la</strong> possibilità di esame delle leggi federalie dei decreti federali di obbligatorietà generale viene proposto un sistema accentratodi controllo repressivo e concreto con motivi di ricorso limitati, cheprescinde da un tribunale costituzionale speciale.Si rinuncia così a un modello massimale di giurisdizione costituzionale - comequello esistente attualmente in diversi Stati - nel quale il tribunale costituzionalepuò anche esaminare le leggi da un profilo astratto, se non addirittura preventivo.Il modello va anche oltre una soluzione minimale che, nel senso di unaggiornamento del testo costituzionale, stabilirebbe esplicitamente che il Tribunale<strong>federale</strong> è vinco<strong>la</strong>to dalle leggi federali e dai decreti federali di obbligatorietàgenerale (mandato di applicazione), ma può verificarne <strong>la</strong> costituzionalitàe ravvisare in un giudizio appel<strong>la</strong>torio - all'attenzione del legis<strong>la</strong>tore - l'incostituzionalitàdi una determinata disposizione.


231.6 Unificazione del<strong>la</strong> procedura231.61 In materia di diritto penaleFondandosi sulle considerazioni di una commissione peritale del DFGP che siè occupata dell'«Unificazione del<strong>la</strong> procedura penale» ed ha presentato il suorapporto intermedio il 19 gennaio del 1995, il nostro Collegio si è convinto che<strong>la</strong> procedura penale doveva essere unificata. Diversi motivi par<strong>la</strong>no a favore diquesta unificazione:- Il legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong> ha già compiuto un'ampia opera di unificazione in ambitodi procedura penale (ricorso in nullità contro le decisioni cantonali, disposizioniprocedurali nel Codice penale, nel<strong>la</strong> procedura penale <strong>federale</strong> enel<strong>la</strong> LAV).- Per il tramite del<strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>, rispettivamente degliorgani di Strasburgo, in materia di libertà personale (art. 4 e 58 Cost. eart. 5 e 6 CEDU) è stata raggiunta di fatto un'unificazione del<strong>la</strong> procedurapenale in materia di esigenze minime a livello processuale e di organizzazionedel perseguimento e del giudizio penale.- Il perseguimento penale oltre le frontiere cantonali è reso difficile dai diversiordinamenti procedurali e dalle esigenze dell'assistenza giudiziaria.- Una procedura penale applicabile a tutto il territorio svizzero consente dicombattere più efficacemente una criminalità, <strong>la</strong> cui mobilità, organizzazione,professionalità e specializzazione sono in costante aumento.- In un'epoca di internazionalizzazione del<strong>la</strong> criminalità e delle procedure penaliil nostro sistema frazionato di procedura penale è più che dubbio. Ancheun giurista fatica a rintracciare <strong>la</strong> norma applicabile e, se vi riesce, non neconosce ancora l'interpretazione da parte delle autorità cantonali. Una procedurapenale disciplinata a livello <strong>federale</strong> avrebbe il vantaggio di poter essereinterpretata inequivocabilmente dal Tribunale <strong>federale</strong>.- L'unificazione del<strong>la</strong> procedura penale potenzierebbe <strong>la</strong> certezza del diritto.- La procedura penale e il diritto penale sono in stretta re<strong>la</strong>zione; <strong>la</strong> primaserve all'applicazione del secondo e deve pertanto essere ottimizzata in funzionedel diritto materiale. Questo obiettivo può essere meglio raggiunto se<strong>la</strong> competenza legis<strong>la</strong>tiva spetta al medesimo tito<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> sovranità, ossiaal<strong>la</strong> Confederazione.- Le nuove esigenze, come quelle che scaturiscono dal<strong>la</strong> giurisprudenza degliorgani di Strasburgo, possono essere integrate più facilmente in una normativaunitaria, piuttosto che in 26 procedure distinte.- Le informazioni richieste, in partico<strong>la</strong>re dall'estero o da determinate organizzazioniinternazionali, potrebbero essere nuovamente fornite in modo chiaroe preciso, cosa praticamente impossibile attualmente a causa del frazionamentogiuridico esistente.Nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione <strong>la</strong> proposta di unificazione del<strong>la</strong>procedura penale ha suscitato ampi consensi 79'. Neppure i Cantoni vi si sono79) Cfr. le indicazioni nelle spiegazioni re<strong>la</strong>tive all'articolo 114 D 96, Riforma giudiziaria.485


opposti, tanto più che non perderebbero affatto le loro peculiarità. Infatti, iproblemi di tecnica e politica criminale in vista di una lotta efficace contro <strong>la</strong>criminalità pur nel rispetto dei principi dello Stato di diritto si pongono inuguale misura a tutti gli Stati e non hanno nul<strong>la</strong> a che vedere con le partico<strong>la</strong>ritàdei diversi Cantoni.Queste considerazioni si applicano in ogni caso all'ordinamento procedurale,settore che necessita del<strong>la</strong> massima unificazione. Anche l'organizzazione delleautorità non può essere interamente esclusa. Da un canto, questi due settorinon possono sempre essere perfettamente distinti 80 ' e, d'altro canto, anche infatto di organizzazione può manifestarsi puntualmente il bisogno di una normativaunificata 81) . È comunque opportuno che <strong>la</strong> Confederazione intervengasoltanto con riserbo nel settore organizzativo. Le peculiarità cantonali nell'organizzazionedei tribunali possono essere mantenute. Viene pertanto fondamentalmentemantenuta <strong>la</strong> sovranità organizzativa dei Cantoni, sempre che <strong>la</strong>legge non disponga altrimenti (cfr. art. 114 cpv. 2 D 96, Riforma giudiziaria).L'unificazione del<strong>la</strong> procedura penale necessita del<strong>la</strong> chiara base costituzionaleistituita con <strong>la</strong> <strong>revisione</strong>.231.62 In materia di diritto civileIn ambito di procedura civile <strong>la</strong> situazione è in ampia misura analoga a quel<strong>la</strong>del<strong>la</strong> procedura penale:- Anche in questo settore l'attuale frammentazione orizzontale (27 procedurecivili) e verticale (numerosi interventi del legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong> e del<strong>la</strong> giurisprudenza)induce un'inammissibile mancanza di chiarezza e incertezza deldiritto, con <strong>la</strong> conseguenza che l'insinuazione delle pretese è partico<strong>la</strong>rmentedifficoltosa. Per un avvocato esterno, senza poi par<strong>la</strong>re del richiedente, ilfatto di avviare un processo in un altro Cantone costituisce un importanterischio.- La diversità delle norme procedurali dei Cantoni può indurre una disparitàdi trattamento nell'insinuazione delle pretese 82 ', circostanza che uno Statodi diritto non può tollerare.- Se è vero che <strong>la</strong> procedura civile poteva ancora essere disciplinata a livellocantonale nel 1898, all'epoca dell'unificazione del diritto civile materiale (lestrutture economiche e sociali erano allora molto più racchiuse su sé stesse),questo non è più possibile ai giorni nostri, caratterizzati dal<strong>la</strong> tendenza al


formarsi di grandi spazi economici. Viene così a cadere un'importante giustificazionedelle procedure civili cantonali 83 '.- La Convenzione di Lugano w) unifica a livello europeo vasti ambiti del<strong>la</strong>procedura civile, in partico<strong>la</strong>re le questioni di foro, le pendenze in giudizio,nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze civili. Sono in attosforzi di unificazione del diritto in materia di foro e di questioni apparentate(in partico<strong>la</strong>re le pendenze in giudizio) anche in Svizzera 85 '. Si prospettaquindi una normativa <strong>federale</strong> per un importante settore del<strong>la</strong> procedura civile.- Infine, nell'ottica di un'Europa che si sforza dal canto suo di ravvicinare leprocedure civili nazionali 86 ', sarebbe incomprensibile che <strong>la</strong> Svizzera volessecontinuare a mantenere le sue 27 diverse procedure civili.Per questi motivi anche nel settore del<strong>la</strong> procedura civile è giunto il momentodi rinunciare alle legis<strong>la</strong>zioni partico<strong>la</strong>ri dei Cantoni. Il nostro Collegio ha esaminato<strong>la</strong> questione in una prima fase di mera armonizzazione. La propostapresentata nell'ambito dell'AP 95 87) non ha raccolto consensi nel corso del<strong>la</strong>procedura di consultazione. Gran parte degli enti consultati ha invece postu<strong>la</strong>toanche l'unificazione del<strong>la</strong> procedura civile 88 '. Tale unificazione viene ora propostaunitamente al<strong>la</strong> creazione del<strong>la</strong> necessaria base costituzionale. L'organizzazionedei tribunali può di norma rimanere nel<strong>la</strong> libera competenza dei Cantoni,sempreché <strong>la</strong> legge non disponga altrimenti (cfr. art. 113 cpv. 2 D 96, Riformagiudiziaria).231.63 In materia di diritto amministrativoNel diritto pubblico le differenze tra gli ordinamenti procedurali cantonali sonomeno appariscenti che in materia di procedura civile e penale, circostanza chepuò essere spiegata prevalentemente con argomenti storici. La codificazione deldiritto procedurale amministrativo è stata avviata soltanto nel corso di questosecolo, ragione per <strong>la</strong> quale l'esempio del<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> procedura amministrativaha fortemente promosso l'armonizzazione del diritto.Una disposizione procedurale che assegni al<strong>la</strong> Confederazione <strong>la</strong> competenzadi disciplinare <strong>la</strong> procedura in materia di esecuzione del diritto amministrativo


<strong>federale</strong> da parte dei Cantoni è pertanto superflua. Nei casi in cui l'esecuzioneunitaria del diritto materiale esiga norme procedurali a livello <strong>federale</strong>, <strong>la</strong> Confederazionepuò emanarle in virtù del<strong>la</strong> sua competenza legis<strong>la</strong>tiva materiale,che comprende questa facoltà.Di fatto un ordinamento procedurale <strong>federale</strong> nel campo dell'esecuzione del dirittoamministrativo <strong>federale</strong> vanificherebbe l'autonomia procedurale dei Cantoninell'esecuzione del loro proprio diritto amministrativo. Sarebbe infatti impossibileapplicare paralle<strong>la</strong>mente due leggi procedurali, tanto sono frequentile interferenze tra diritto amministrativo cantonale e <strong>federale</strong>.Non ci sono ragioni imperative per una competenza esaustiva del<strong>la</strong> Confederazionein materia di procedura amministrativa dei Cantoni. Nel<strong>la</strong> misura in cui<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> prescrive ai Cantoni l'istituzionalizzazione delleistanze giudiziarie preliminari nel settore del<strong>la</strong> procedura amministrativa <strong>federale</strong>è adempiuto un importante postu<strong>la</strong>to costituzionale. Sempreché l'articolo1 capoverso 3 P A non risulti applicabile, dal principio dell'unità proceduralederivano inoltre determinate conseguenze per <strong>la</strong> strutturazione del<strong>la</strong> procedura.Le esigenze di giudizio e di cognizione dinanzi alle istanze cantonali non possonoessere più restrittive di quelle a livello <strong>federale</strong>. Le esigenze poste al<strong>la</strong> proceduracantonale in virtù del succitato principio e in virtù dell'articolo 4 Cost.garantiscono uno standard minimo uniforme. Basta quindi che esse siano rispecchiatenei principi di giudizio: non è necessaria una corrispondente normadi competenza.231.7 Compendio231.71 Dal profilo formaleDal profilo formale, il testo costituzionale in vigore in materia di amministrazionedel<strong>la</strong> giustizia è caratterizzato da una densità normativa media; tale densitàha determinato una grande flessibilità a livello di legge, flessibilità che haconsentito di adeguare <strong>la</strong> legge sull'organizzazione giudiziaria (OG) alle esigenzedel tempo. Una simile densità normativa media nel senso di un ordinamento«quanto possibile aperto, ma chiuso quando è necessario» dovrebbe caratterizzareanche <strong>la</strong> riforma giudiziaria, affinchè il testo costituzionale non fissi limititroppo stretti al legis<strong>la</strong>tore e lo informi nel contempo con sufficiente chiarezzasulle strutture e sulle competenze del<strong>la</strong> giurisdizione del Tribunale <strong>federale</strong>.231.72 Dal profilo materialeDal profilo dei contenuti <strong>la</strong> riforma giudiziaria presentata in questa sede poggiasui seguenti cardini:- Rafforzamento dello statuto del Tribunale <strong>federale</strong> come autorità giudiziariasupremaII testo costituzionale esprime chiaramente che il Tribunale <strong>federale</strong> è l'autoritàgiudiziaria suprema del<strong>la</strong> Confederazione, autorità competente in materiadi controversie concernenti il diritto <strong>federale</strong>, il diritto internazionale, il488


diritto intercantonale e i diritti costituzionali dei Cantoni. A titolo di novità<strong>la</strong> competenza del Tribunale <strong>federale</strong> in materia di diritti costituzionali a livello<strong>federale</strong> viene estesa mediante il trasferimento dei corrispondenti compitigiudiziari del Consiglio <strong>federale</strong> e del Consiglio nazionale. Il principiodell'autonomia amministrativa rafforza l'indipendenza del Tribunale <strong>federale</strong>nei confronti dell'Esecutivo.Estensione delle istanze giudiziarie preliminari del Tribunale <strong>federale</strong>Di norma il Tribunale <strong>federale</strong> non dovrebbe più giudicare come primaistanza giudiziaria. Questo implica l'estensione delle autorità giudiziarie amministrativedelle Confederazione e <strong>la</strong> creazione di un tribunale <strong>federale</strong> penaledi prima istanza. I Cantoni sono obbligati a istituire autorità giudiziarieanche nel campo del diritto amministrativo cantonale. I processi diretti dinanzial Tribunale <strong>federale</strong> sono ammessi soltanto se sono materialmentegiustificati (in partico<strong>la</strong>re in materia di controversie a livello <strong>federale</strong>)Istituzione di una base costituzionale per <strong>la</strong> limitazione dell'accesso al Tribunale<strong>federale</strong> e, a titolo di compensazione, introduzione di una garanzia, peraltronon assoluta, di accedere a un tribunaleAl legis<strong>la</strong>tore viene attribuita <strong>la</strong> competenza di limitare l'accesso al Tribunale<strong>federale</strong>. Viene proposto un testo costituzionale che di per sé <strong>la</strong>scia al legis<strong>la</strong>tore<strong>la</strong> libertà di scegliere le eventuali limitazioni di accesso (p. es. proceduradi mandato giudiziale e procedura di esame preliminare), ma garantisce l'accessoin caso di questioni giuridiche di importanza fondamentale o in casodi esito gravoso per una delle parti.Per controbi<strong>la</strong>nciare <strong>la</strong> possibilità di limitare l'accesso al Tribunale <strong>federale</strong>,<strong>la</strong> riforma garantisce che tutte le controversie potranno essere presentate dinanzia un tribunale indipendente (non necessariamente il Tribunale <strong>federale</strong>).Eccezioni a questa norma sono ammesse soltanto nei rari casi inidoneia un esame giudiziario (p. es. atti non impugnabili del Governo e del Par<strong>la</strong>mento).Introduzione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale nei confronti delle leggi federalie dei decreti federali di obbligatorietà generaleAl Tribunale <strong>federale</strong> viene attribuita <strong>la</strong> competenza di esaminare preliminarmentenei casi di applicazione <strong>la</strong> compatibilita di una norma legale con il dirittocostituzionale o internazionale e, se è data vio<strong>la</strong>zione, di non applicar<strong>la</strong>nel caso concreto. Tale esame può essere effettuato soltanto in caso di applicazione,ossia nel caso di un ricorso contro una decisione di un'istanza inferiore,su mandato dell'istanza inferiore che decide definitivamente in materiaoppure in caso di controversia tra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni.Si propone pertanto un controllo concreto e non un controllo astrattodelle norme, dando <strong>la</strong> preferenza a un sistema accentrato nel quale il Tribunale<strong>federale</strong> ha <strong>la</strong> competenza esclusiva di esaminare le leggi federali e i decretifederali di obbligatorietà generale. L'istituzione di un Tribunale costituzionaleindipendente e di rango superiore al Tribunale <strong>federale</strong> è respinta. Unsimile modello organizzativo provocherebbe complicazioni inauspicate e unprolungamento delle procedure.489


I trattati di diritto internazionale rimangono invece determinanti. Essi nonsottostanno ad alcun controllo di compatibilita con <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.- Nessuna modifica per quanto concerne l'elezione e lo statuto dei giudici federali,ma introduzione esplicita del principio dell'indipendenza del giudiceIn questo ambito non si manifesta a livello costituzionale una necessità di riformamateriale. In partico<strong>la</strong>re occorre mantenere il principio dell'elezionedei giudici per un periodo di sei anni da parte dell'Assemblea <strong>federale</strong>. L'importanzafondamentale del principio dell'indipendenza dei giudici giustificacomunque l'introduzione esplicita di questo principio nel testo costituzionale.- Unificazione del<strong>la</strong> procedura civile e penale; standard minimo del<strong>la</strong> proceduraper controversie di diritto pubblicoAl<strong>la</strong> Confederazione viene attribuita <strong>la</strong> competenza di unificare anche formalmenteil diritto civile e il diritto penale. L'organizzazione dei tribunalipermane di norma di competenza dei Cantoni, sempreché <strong>la</strong> legge non dispongaaltrimenti. In ambito di procedura per controversie di diritto pubblicobasta che i Cantoni designino autorità giudiziarie competenti per l'interosettore del diritto amministrativo <strong>federale</strong> e cantonale.231.73 Questioni che non vanno disciplinate a livellocostituzionaleLa flessibilità del testo costituzionale in vigore per quanto concerne <strong>la</strong> giurisdizione<strong>federale</strong> e <strong>la</strong> rinuncia a qualsiasi rego<strong>la</strong>mentazione del<strong>la</strong> procedura sisono sinora rive<strong>la</strong>ti proficui per adeguare <strong>la</strong> procedura <strong>federale</strong> al mutamentodelle condizioni. Questa flessibilità deve essere mantenuta. In partico<strong>la</strong>re occorrerinunciare all'enumerazione esauriente dei singoli rimedi giuridici, a disciplinare<strong>la</strong> legittimazione e a stabilire i principi del<strong>la</strong> procedura e <strong>la</strong> questionedel controllo astratto delle norme in materia di atti legis<strong>la</strong>tivi cantonali.Neppure l'organizzazione concreta del Tribunale <strong>federale</strong> va fissata nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>,come per esempio il numero dei giudici, <strong>la</strong> suddivisione in sezioni specializzateo le dimensioni delle corti d'appello. Anche in questo caso si auspicaflessibilità.Per quanto concerne l'elezione e lo statuto dei giudici, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> deve limitarsiall'essenziale, ossia all'organo di nomina, alle condizioni di eleggibilità,al<strong>la</strong> durata del mandato e alle incompatibilità, nel<strong>la</strong> misura in cui garantisconoil principio del<strong>la</strong> separazione dei poteri. Tutte le altre condizioni (criteri discelta, procedura di nomina, esclusione per motivi di parente<strong>la</strong> e altre incompatibilità,garanzie personali, responsabilità, stipendio) devono essere disciplinatedal legis<strong>la</strong>tore ordinario.Devono inoltre essere disciplinate a livello di legge <strong>la</strong> struttura, l'organizzazionee <strong>la</strong> competenza dei tribunali inferiori del<strong>la</strong> Confederazione, compresa <strong>la</strong>nomina dei giudici.490


231.74 Modifiche rispetto all'ordinamento costituzionale vigentein materia di giustizia. CompendioII D 96 Riforma giudiziaria apporta rispetto al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> vigentele seguenti modifiche:- Introduzione di una garanzia del<strong>la</strong> via giudiziaria 89 '. Chi chiede l'applicazionedel diritto ha di principio diritto, per ogni controversia giuridica, algiudizio da parte di un tribunale indipendente. Il testo costituzionale vigentenon contiene una garanzia generale del<strong>la</strong> via giudiziaria.- Fondamento costituzionale per l'unificazione del diritto processuale civile epenale 90 '. Attualmente, i Cantoni hanno <strong>la</strong> competenza di disciplinare il dirittoprocessuale civile e penale 91 ', ma sono ritenute ammissibili prescrizioniprocedurali federali quando siano necessarie per l'attuazione o l'applicazioneuniforme del diritto materiale <strong>federale</strong>.- Enunciazione del principio dell'autonomia amministrativa del Tribunale<strong>federale</strong> 92 '. La <strong>Costituzione</strong> vigente si limita a disporre che il Tribunale <strong>federale</strong>costituisce <strong>la</strong> sua cancelleria 93 '.- Ampliamento del controllo materiale del Tribunale <strong>federale</strong> sulle norme contenutenelle leggi federali e nei decreti federali di obbligatorietà generale 94 '.Attualmente, le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale«sono determinanti» anche per il Tribunale <strong>federale</strong> 95 '. Secondo <strong>la</strong> nuovaconcezione, questo principio non equivarrà più a un divieto di esame daparte del Tribunale <strong>federale</strong>, ma andrà inteso come un'esortazione ad applicare<strong>la</strong> norma giuridica, senza escludere l'interpretazione conforme al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>o al diritto internazionale 96 '.- Fondamento costituzionale per <strong>la</strong> limitazione del<strong>la</strong> possibilità di adire il Tribunale<strong>federale</strong> 97 '. Il legis<strong>la</strong>tore può prevedere una limitazione dell'accessoal Tribunale <strong>federale</strong>; il diritto di adire l'Alta Corte rimane però garantitoper i casi rilevanti, vale a dire quelli che sollevano questioni fondamentali didiritto o il cui esito ha conseguenze gravose per una delle parti. Il diritto costituzionalevigente <strong>la</strong>scia poco spazio di manovra per limitare <strong>la</strong> possibilitàdi adire il Tribunale <strong>federale</strong> mediante un ricorso di diritto pubblico 98 '.- Istituzione di un tribunale <strong>federale</strong> penale di prima istanza autonomo dalprofilo organizzativo 99 ' e possibilità di istituire altre istanze giudiziarie federali100) . La <strong>Costituzione</strong> vigente parte dal principio secondo cui <strong>la</strong> giurisdi-


zione civile e penale <strong>federale</strong> viene esercitata unicamente dal Tribunale <strong>federale</strong>(e dalle Assise federali) 101 '. Già con <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente è invecepossibile prevedere più istanze a diversi livelli per <strong>la</strong> giurisdizione amministrativa<strong>federale</strong> 102 '.- Obbligo dei Cantoni di prevedere autorità giudiziarie per statuire sulle fattispeciepenali e per giudicare le controversie di diritto civile e di dirittopubblico 103 '. La <strong>Costituzione</strong> vigente non prevede simile obbligo. Nell'ambitocivile e penale, esso deriva però dall'articolo 6 numero 1 CEDU e dal<strong>la</strong>giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>. Per <strong>la</strong> giurisdizione amministrativa <strong>federale</strong>,l'obbligo di prevedere istanze giudiziarie di primo grado risulta dal<strong>la</strong>legge 104 '. L'innovazione consiste nel fatto che i Cantoni devono prevedereautorità giudiziarie anche per l'esame di controversie di diritto pubblico cantonale.- Enunciazione del principio dell'indipendenza dei giudici 105 '. Attualmentequesto principio rientra tra i principi costituzionali non scritti.Vengono stralciati e non sostituiti i seguenti disposti del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>vigente:- Articolo 106 capoverso 2 e 112 Cost.: rinuncia alle Assise federali.- Articolo 110 capoverso 1 numeri 2 e 4 nonché 111 Cost.: soppressione delprocesso di diritto civile dinanzi al Tribunale <strong>federale</strong> come giurisdizioneunica. Il Tribunale <strong>federale</strong> giudica in istanza unica soltanto in casi eccezionali,nei quali si giustifica <strong>la</strong> competenza diretta dell'Alto tribunale, come inpartico<strong>la</strong>re nel caso di controversie inerenti allo Stato <strong>federale</strong>. Le rimanentipossibilità di azione davanti al Tribunale <strong>federale</strong> sono definite dal legis<strong>la</strong>tore.- Articolo 113 capoverso 2 Cost.: il Consiglio <strong>federale</strong> e l'Assemblea <strong>federale</strong>vengono sgravati da compiti giurisdizionali.- Articolo 114 bls capoverso 4 Cost.: soppressione dei processi diretti davantial Tribunale <strong>federale</strong> in materia di contestazioni amministrative di competenzacantonale.Eleggibilità, incompatibilità e durata del<strong>la</strong> carica dei giudici federali sono disciplinati,per ragioni di sistematica, non più nel capitolo <strong>concernente</strong> il Tribunale<strong>federale</strong> e le altre autorità giudiziarie, bensì nelle disposizioni generali sulle autoritàfederali 106 '.


232 Spiegazioni delle singole disposizioni 107>Artìcolo 25a Garanzia del<strong>la</strong> via giudiziariaLa disposizione garantisce <strong>la</strong> possibilità di adire un tribunale indipendente diprincipio in tutte le controversie giuridiche, vale a dire in partico<strong>la</strong>re anchenelle contestazioni amministrative. «Giudizio» significa qui un esame completodelle questioni di fatto e di diritto. L'enunciazione di questa garanzia generaledel<strong>la</strong> via giudiziaria apporta, rispetto al<strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong> che non conosceun simile istituto, un importante miglioramento del<strong>la</strong> protezione giuridica, checompensa le nuove limitazioni poste al<strong>la</strong> possibilità di adire il Tribunale <strong>federale</strong>.Quest'innovazione è stata <strong>la</strong>rgamente approvata nel<strong>la</strong> procedura di consultazione.La garanzia sancita da questa disposizione non presuppone una procedura diesame astratto del<strong>la</strong> norma giuridica da parte di un tribunale 108) , anche se nonlo esclude 109 '.La <strong>Costituzione</strong> non indica in quale momento del procedimento l'interessatodeve poter adire un giudice. È compito del legis<strong>la</strong>tore stabilirlo. Confederazionee Cantoni possono dunque prevedere che <strong>la</strong> decisione spetti in primaistanza a un'autorità amministrativa e che solo a questo momento sia data <strong>la</strong>possibilità di adire un giudice.Da ultimo, l'articolo non stabilisce con compiutezza chi è legittimato attivamentea promuovere l'azione o a presentare ricorso: <strong>la</strong> questione deve esseredefinita dal legis<strong>la</strong>tore.La garanzia generale del<strong>la</strong> via giudiziaria implica un diritto processuale fondamentalee viene pertanto inserita - analogamente all'articolo 19 capoverso 4 delGrundgesetz tedesco - nel<strong>la</strong> parte dedicata ai diritti fondamentali.Conformemente al secondo periodo, <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni possono,in casi eccezionali, escludere per legge <strong>la</strong> via giudiziaria. Il disposto prevedeesplicitamente che l'esclusione del giudizio da parte di un tribunale può esserepresa in considerazione soltanto in casi eccezionali, vale a dire quando esistonomotivi specifici per escludere tale garanzia, quali carente possibilità di dedurreun diritto in giudizio (p. es. atti d'imperio che pongono essenzialmente que-


stioni politiche, non accessibili a un esame giudiziario), assetto specifico dei dirittidemocratici di partecipazione in un Cantone e gli argomenti ad esso collegatire<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> separazione dei poteri (p. es. decisioni del Par<strong>la</strong>mento che possonoessere sottoposte a referendum).Si ritiene che il legis<strong>la</strong>tore cantonale possa prevedere eccezioni al<strong>la</strong> garanziadel<strong>la</strong> via giudiziaria soltanto per il diritto cantonale. I Cantoni non possono innessun caso escludere dal<strong>la</strong> garanzia le controversie per le quali l'articolo 6 numero1 CEDU prevede <strong>la</strong> possibilità di adire un tribunale, perché altrimenti ilTribunale <strong>federale</strong> dovrebbe procedere a un esame completo in fatto e in dirittodei diritti garantiti dall'articolo 6 numero 1 CEDU. Spetta ai Cantoni metterea disposizione un tribunale che sia conforme al<strong>la</strong> Convenzione.Un'importante eccezione al<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> via giudiziaria è prevista dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>nell'articolo 177 capoverso 4 D 96 Riforma giudiziaria: gli atti dell'Assemblea<strong>federale</strong> e del Consiglio <strong>federale</strong> non possono essere impugnatipresso il Tribunale <strong>federale</strong> - che è del resto l'unica istanza che può entrare inconsiderazione quale istanza giudiziaria di riesame per gli atti menzionati. Quest'eccezioneal<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> via giudiziaria è giustificata da considerazioniinerenti al<strong>la</strong> separazione dei poteri 110 '.Articolo 113 Diritto civileLa <strong>Costituzione</strong> vigente affida <strong>la</strong> competenza di legiferare dal profilo materialee formale a istanze diverse: il diritto civile materiale è disciplinato dal<strong>la</strong> Confederazione,in materia di procedura sono competenti (salvo alcune eccezioni aquesto principio) i Cantoni" 1 '. Questa ripartizione è fonte di problemi, vistoche il diritto procedurale ha <strong>la</strong> funzione di concretizzare il diritto materiale. Perquesto motivo, si procede a una nuova ripartizione delle competenze in questosettore di legiferazione (cfr. a proposito dei motivi di quest'innovazione il n.231.62).L'AP 95 1I2) voleva inizialmente trasferire al<strong>la</strong> Confederazione soltanto <strong>la</strong>competenza di armonizzare <strong>la</strong> procedura civile. Una parte rilevante dei partecipantial<strong>la</strong> consultazione" 3 ' è però dell'avviso che questa proposta sia tropporiduttiva" 4 ' e che sarebbe meglio spingersi all'unificazione del<strong>la</strong> procedura civile.Gli argomenti avanzati a sostegno di questa tesi sono convincenti. In effetti,una mera armonizzazione di questa materia deprecabilmente spezzettatanon migliorerebbe - almeno in apparenza - granché <strong>la</strong> situazione. Continuerebberoad esistere procedure civili cantonali e una procedura civile <strong>federale</strong>. Accantoa queste, sarebbe poi ancora possibile che leggi federali contengano sin-


gole disposizioni procedurali a livello <strong>federale</strong>. Inoltre, non sarebbe sempre faciledistinguere tra unificazione e armonizzazione.Per queste ragioni, l'articolo 113 capoverso l D 96 Riforma giudiziaria, che attribuisceal<strong>la</strong> Confederazione <strong>la</strong> facoltà di legiferare sul<strong>la</strong> procedura civile, contieneil fondamento per l'unificazione del<strong>la</strong> materia. Si tratta di una competenzaconcorrente: in altre parole, i Cantoni rimangono competenti per quantoe fino a quando <strong>la</strong> Confederazione non legiferi sul<strong>la</strong> materia.L'organizzazione e l'amministrazione del<strong>la</strong> giustizia rimangono di competenzadei Cantoni, come esplicitamente enunciato dal capoverso 2. Quest'enunciazioneesplicita del<strong>la</strong> sovranità cantonale in materia di organizzazione è stata auspicatadai Cantoni nel<strong>la</strong> procedura di consultazione 115 '. La richiesta viene accolta,con <strong>la</strong> specificazione che <strong>la</strong> sovranità cantonale in materia di organizzazionevige salvo diversa disposizione del<strong>la</strong> legge 116 '. Il fondamento legale chepermetta al<strong>la</strong> Confederazione di ingerire nell'organizzazione cantonale è necessario,perché altrimenti non sarebbe possibile unificare <strong>la</strong> procedura civile acausa del<strong>la</strong> corre<strong>la</strong>zione sovente stretta che esiste tra ordinamento processualee organizzazione delle autorità.Articolo 114 Diritto penaleLa vigente <strong>Costituzione</strong> pone in mani diverse <strong>la</strong> competenza di legiferare suldiritto materiale e formale: il diritto penale materiale è di competenza <strong>federale</strong>,mentre <strong>la</strong> procedura è definita (con qualche eccezione al principio) dai Cantoni"71 . Questa ripartizione è fonte di problemi, visto che il diritto processualeha come funzione quel<strong>la</strong> di concretizzare il diritto materiale. Inoltre, lospezzettamento in 26 procedure penali cantonali e tre federali" 8 ' intralcia <strong>la</strong>lotta contro il crimine organizzato internazionale e intercantonale. Per questomotivo, <strong>la</strong> Confederazione viene dichiarata competente a legiferare in materiadi procedura penale (cfr. a proposito dei motivi di quest'innovazione il n.231.61). L'unificazione del<strong>la</strong> procedura penale è rimasta incontestata nel<strong>la</strong> proceduradi consultazione.La nuova competenza che incombe al<strong>la</strong> Confederazione di legiferare sul<strong>la</strong> procedurapenale è una competenza concorrente: in altre parole i Cantoni rimangonocompetenti a legiferare in quanto e fino a quando non vi provveda <strong>la</strong>Confederazione. La competenza <strong>federale</strong> di legiferare si estende all'intero processopenale, non soltanto al<strong>la</strong> procedura di cognizione davanti al tribunale. Ilbisogno di un disciplinamento unitario del<strong>la</strong> procedura penale può infatti manifestarsidavanti alle autorità inquirenti e di accusa già nel<strong>la</strong> fase istruttoriae di rinvio a giudizio.


L'organizzazione dei tribunali rimane di competenza dei Cantoni, come esplicitamenteenunciato nel capoverso 2. Quest'enunciazione esplicita del<strong>la</strong> sovranitàcantonale in materia di organizzazione è stata auspicata dai Cantoni nel<strong>la</strong> proceduradi consultazione 91. Questa richiesta viene accolta, con <strong>la</strong> specificazioneche <strong>la</strong> sovranità cantonale in materia di organizzazione vige salvo diversadisposizione del<strong>la</strong> legge. Il fondamento legale che permetta al<strong>la</strong> Confederazionedi ingerire nell'organizzazione cantonale è necessario, perché altrimenti non sarebbepossibile unificare <strong>la</strong> procedura penale a causa del<strong>la</strong> corre<strong>la</strong>zione soventestretta che esiste tra ordinamento processuale e organizzazione delle autorità.Anche l'amministrazione del<strong>la</strong> giustizia è conformemente al capoverso 2 dicompetenza dei Cantoni, salvo diversa disposizione del<strong>la</strong> legge. La facoltà attribuitaal legis<strong>la</strong>tore di attribuire una competenza al<strong>la</strong> Confederazione derivaanche in materia di amministrazione del<strong>la</strong> giustizia dall'articolo 179 capoversoI D 96 Riforma giudiziaria. Non è dunque escluso che il legis<strong>la</strong>tore discipliniin modo specifico <strong>la</strong> competenza inquirente. Anche {'esecuzione delle pene edelle misure rimane di competenza cantonale entro il quadro vigente, salvo diversadisposizione del<strong>la</strong> legge.II capoverso 3 riprende il disciplinamento vigente dell'articolo 64 bis capoverso3 Cost.: <strong>la</strong> Confederazione ha <strong>la</strong> facoltà, ma non l'obbligo, di concedere sussidiper <strong>la</strong> costruzione di stabilimenti carcerari e per migliorie nell'esecuzione dellepene e delle misure nonché per istituzioni che eseguono misure educative. Il capoverso3 è una parte dell'aggiornamento 120 '.Capitolo quarto: Tribunale <strong>federale</strong> e altre autorità giudiziarieArticolo 176 Statuto del Tribunale <strong>federale</strong>II capoverso 1 descrive lo statuto del Tribunale <strong>federale</strong>: esso è l'autorità giudiziariasuprema del<strong>la</strong> Confederazione. Quale vertice del potere giudiziario, ilTribunale <strong>federale</strong> si trova, tra le strutture di potere, a pari rango del Consiglio<strong>federale</strong>, «suprema autorità direttoriale ed esecutiva del<strong>la</strong> Confederazione»121) . Il capoverso 1 è rimasto incontestato nel<strong>la</strong> procedura di consultazionee non vi sono state osservazioni in proposito.Nel<strong>la</strong> concezione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente, il Tribunale <strong>federale</strong> condivide conil Consiglio <strong>federale</strong> (e con l'Assemblea <strong>federale</strong>) il rango di autorità giudiziaria«suprema». Con <strong>la</strong> soppressione delle competenze giudiziarie del Consiglio <strong>federale</strong>,si giustifica di esplicitare lo statuto del Tribunale <strong>federale</strong> come autoritàgiudiziaria suprema. Si esprime così a chiare lettere il principio che il Tribunale<strong>federale</strong> (e non il Consiglio <strong>federale</strong> o l'Assemblea <strong>federale</strong>) è chiamato a giudicareal livello più alto. Viene parimenti messo in chiaro il rapporto tra il Tribunale<strong>federale</strong> e le altre autorità giudiziarie del<strong>la</strong> Confederazione: nei confrontidi quest'ultime il Tribunale <strong>federale</strong> riveste il ruolo di istanza superiore d'impugnazione.CgC e GR, AG, BS, BE, ZH, NW, ZG, FR e VS, C-Mass e LDP-BS.1201 Cfr. le spiegazioni del<strong>la</strong> corrispondente disposizione dell'aggiornamento (art. 114 cpv.2 D 96).121 >Cfr. art. 162 D 96.496


Il capoverso 2 affida al<strong>la</strong> legge il compito di definirne l'organizzazione e <strong>la</strong> procedura.Il legis<strong>la</strong>tore deve a questo proposito rispettare i principi posti dal<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> 122 '. L'organizzazione interna del funzionamento del tribunale èdi competenza, quale parte dell'amministrazione del<strong>la</strong> giustizia, del Tribunale<strong>federale</strong> stesso.Il capoverso 3 stabilisce che il Tribunale <strong>federale</strong>, coerentemente al suo statutoe per rafforzarne l'indipendenza, gode di autonomia amministrativa. Nell'AP95, il corrispondente articolo 162 capoverso 2 AP 95 Riforma giudiziaria,aveva un tenore diverso in sintonia con <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente 123 ' («il Tribunale<strong>federale</strong> costituisce <strong>la</strong> sua cancelleria»). Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione,questa formu<strong>la</strong>zione è stata definita «antiquata» 124) e criticata perché tropporestrittiva 125) .La presente formu<strong>la</strong>zione tiene conto di queste critiche e riconosce nell'articolo176 capoverso 3 D 96 Riforma giudiziaria il principio dell'autonomia amministrativadel Tribunale <strong>federale</strong>. Ne viene così rafforzata l'indipendenza nei confrontidell'Esecutivo. È ovvio che anche l'amministrazione del<strong>la</strong> giustizia deveattenersi alle leggi e alle condizioni finanziarie quadro definite dall'Assemblea<strong>federale</strong>.È giustificato enunciare espressamente nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>la</strong> facoltà di autonomiaamministrativa, poiché essa costituisce un'eccezione al principio di separazionefunzionale dei poteri, secondo cui l'attività amministrativa compete all'Esecutivo.Anche alcune recenti costituzioni cantonali garantiscono il principiodell'autonomia amministrativa del<strong>la</strong> giustizia 126 '. Sancendo l'autonomiaamministrativa nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, si garantisce che il legis<strong>la</strong>tore dovrà attenersinel<strong>la</strong> sua attività a questo principio.Articolo 177 Competenze del Tribunale <strong>federale</strong>L'articolo definisce i compiti principali del Tribunale <strong>federale</strong>, il giudizio sullecontroversie. Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione esso è stato sostanzialmente approvato.La <strong>Costituzione</strong> stabilisce i motivi di ricorso ammissibili, ma non indica chi èlegittimato attivamente a ricorrere (o ad agire in giudizio) 127 '. Il legis<strong>la</strong>tore hadunque piena libertà di definire <strong>la</strong> cerchia dei legittimati e potrebbe in partico<strong>la</strong>reprevedere più livelli di ricorso, come auspicato da diversi Cantoni nel<strong>la</strong>procedura di consultazione 128 '.


Conformemente al suo ruolo di autorità giudiziaria suprema, il Tribunale <strong>federale</strong>giudica su controversie re<strong>la</strong>tive a vio<strong>la</strong>zioni del diritto. Il capoverso 1 enumerale seguenti fonti del diritto:Lettera a: diritto <strong>federale</strong>: La nozione di «diritto <strong>federale</strong>» è ampia e comprendein partico<strong>la</strong>re anche i diritti costituzionali federali. La vigente <strong>Costituzione</strong>assegna al Tribunale <strong>federale</strong> il giudizio sui ricorsi «per vio<strong>la</strong>zioni dei diritticostituzionali dei cittadini» 129'. Il legis<strong>la</strong>tore può attribuire al<strong>la</strong> competenzadel Tribunale <strong>federale</strong> il giudizio su controversie per vio<strong>la</strong>zione del diritto<strong>federale</strong> puro e semplice (leggi federali, ordinanze)30. Ma si pongono svariatiproblemi quando occorre definire <strong>la</strong> linea di separazione tra il ricorso di dirittopubblico e gli altri mezzi d'impugnazione al Tribunale <strong>federale</strong>. Per questa ragioneil motivo di ricorso del<strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e quello del<strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zionedel diritto <strong>federale</strong> «semplice» vengono riuniti in un unico motivo diricorso (vio<strong>la</strong>zione «del diritto <strong>federale</strong>»), così da esprimere l'idea del ricorsounitario. Alcuni partecipanti al<strong>la</strong> consultazione hanno esplicitamente accoltocon favore questa semplificazione del sistema delle impugnazioni 131'. Il testocostituzionale è del resto strutturato in modo che il «ricorso unitario» (cfr. n.231.42) non sia obbligatorio; l'assetto finora vigente delle impugnazioni potrebbeessere mantenuto. Anche in questo caso, <strong>la</strong> disposizione esprimerebbepur sempre che il Tribunale <strong>federale</strong> non è in primo luogo tribunale costituzionale,bensì tribunale supremo.Si è potuto rinunciare all'elencazione dei singoli campi giuridici (diritto privato,diritto penale, esecuzioni e fallimenti, diritto amministrativo e dirittodelle assicurazioni sociali), dato che essi sono tutti compresi nel<strong>la</strong> nozione di«diritto <strong>federale</strong>».Va osservato che <strong>la</strong> censura di vio<strong>la</strong>zione di leggi federali e di decreti federalidi obbligatorietà generale soffre di una limitazione nel senso che i privati cittadininon possono avvalersi del diritto costituzionale nel suo insieme, ma soltantodei diritti costituzionali, mentre i Cantoni possono invocare soltanto ledisposizioni in materia di competenze. Questa limitazione deriva dall'articolo178 capoversi 1 e 2 D 96 Riforma giudiziaria.Lettera b: diritto internazionale: il diritto internazionale deve essere menzionatocome fonte di diritto autonoma accanto al diritto <strong>federale</strong>. Infatti, da un<strong>la</strong>to si fa maggior chiarezza, dall'altro, <strong>la</strong> censura di vio<strong>la</strong>zione del «diritto internazionale»non è compresa sic et simpliciter nel<strong>la</strong> nozione di vio<strong>la</strong>zione del«diritto <strong>federale</strong>». I trattati internazionali conclusi dai Cantoni con l'esteronon rientrano nel diritto <strong>federale</strong>.Come avviene attualmente, i privati non possono avvalersi di qualsiasi normadel diritto internazionale. Rimane valida <strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>,secondo cui l'individuo può avvalersi di una norma di diritto internazionalesoltanto se questa è direttamente efficace (self-executing). È questo il casoquando <strong>la</strong> disposizione è dal profilo del contenuto abbastanza precisa e chiaraperché, nel singolo caso, su di essa si possa fondare una decisione. La normal2 "Art. 113 cpv. 1 n. 3 Cosi.13 °>Art. 114 Cosi.131 >In partico<strong>la</strong>re AG, SH e <strong>la</strong> FSA.498


deve essere cioè «efficace», avere per contenuto i diritti e i doveri del singoloe rivolgersi alle autorità che applicano il diritto (e dunque non soltanto a quellechiamate a legiferare) 132 '.Lettera e: diritto intercantonale: come finora, non è ammissibile avvalersi del<strong>la</strong>so<strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione del diritto cantonale 133 '. Per fornire una «prestazione di servizio»ai Cantoni, il Tribunale <strong>federale</strong> deve tuttavia continuare a statuire sui ricorsiper vio<strong>la</strong>zione del diritto intercantonale. A differenza del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>vigente, che cita unicamente i concordati 134 ' (che sono soltanto il caso più frequentedi diritto a livello intercantonale), <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione del D 96 include ancheil diritto extracontrattuale tra Cantoni.Lettera d: diritti costituzionali cantonali: deferire in modo generale al<strong>la</strong> Confederazioneil giudizio sulle vio<strong>la</strong>zioni concernenti le costituzioni cantonali rappresenterebbeun'ingerenza eccessiva nell'autonomia cantonale. Per questomotivo potrà essere censurata, come finora, soltanto <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione dei diritti costituzionali.Far figurare nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> questo motivo di ricorso rispondea un bisogno attuale ed è nell'interesse di un federalismo vitale, soprattutto inconsiderazione delle tendenze ravvisabili nelle più recenti costituzioni cantonalidi sancire anche diritti fondamentali non garantiti a livello di <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.I diritti costituzionali del<strong>la</strong> Confederazione sono compresi nel<strong>la</strong> nozione di «diritto<strong>federale</strong>» del<strong>la</strong> lettera a.Lettera e: garanzie che i Cantoni conferiscono ai Comuni e ad altri enti di dirittopubblico: il ricorso in materia di autonomia non è menzionato nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>vigente. Il Tribunale <strong>federale</strong> lo riconosce tuttavia in una prassi consolidatacome caso speciale di ricorso di diritto pubblico per vio<strong>la</strong>zione dei diritticostituzionali 135) . Il ricorso in materia di autonomia si distingue dal ricorso inmateria costituzionale per <strong>la</strong> persona del ricorrente (che non è un privato, maun ente pubblico) e per il motivo dell'impugnazione (l'autonomia dei Comunie degli altri enti di diritto pubblico ha sì una funzione di garanzia del<strong>la</strong> libertà,ma non è un diritto fondamentale del privato cittadino nei confronti delloStato). Questa partico<strong>la</strong>rità giustifica <strong>la</strong> decisione di menzionare separatamentenel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> il ricorso in materia di autonomia, menzione che èstata richiesta esplicitamente da alcuni partecipanti al<strong>la</strong> consultazione 136 '. Accantoall'autonomia comunale, che costituisce il caso principale d'applicazione,il testo comprende anche le garanzie di autonomia e di esistenza conferitead altri enti di diritto pubblico, quali le chiese riconosciute di diritto pubblico.Il testo esplicita il fatto che qui si tratta di garanzie del diritto cantonale.Tocca a quest'ultimo definire se e in quali ambiti un Cantone conferisce autonomiaai suoi Comuni e ad altri enti di diritto pubblico.


Lettera f: disposizioni federali e cantonali sui diritti politici: questo motivo diricorso delimita <strong>la</strong> competenza del Tribunale <strong>federale</strong> nel campo dei diritti politici.Per quanto riguarda i diritti politici dei Cantoni, viene ripresa l'attuale situazionegiuridica. Un'innovazione consiste nel fatto che il ricorso in materiaelettorale viene esteso alle votazioni federali. Questo motivo di impugnazioneha incontrato l'approvazione esplicita di diversi partecipanti al<strong>la</strong> consultazione137 ).Il ricorso in materia elettorale negli affari cantonali 1 *® è abbastanza significativonel<strong>la</strong> sua funzione di strumento centrale a tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> democrazia perché10 si nomini nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Esso non è compreso nel ricorso per vio<strong>la</strong>zionedei diritti costituzionali poiché - come nell'attuale prassi del Tribunale<strong>federale</strong> 139) - anche in futuro dovrà essere ammissibile <strong>la</strong> censura di vio<strong>la</strong>zionedi una legge cantonale disciplinante i diritti politici.Per quanto riguarda le votazioni federali, vige oggi il disciplinamento specificodell'articolo 77 segg. LDP. Le competenze del Tribunale <strong>federale</strong> sono soltantomarginali (art. 80 LDP). Le decisioni dei Governi cantonali per irrego<strong>la</strong>ritànel<strong>la</strong> preparazione e nel<strong>la</strong> conduzione di votazioni o elezioni federali possonoessere deferite in ultima istanza al Consiglio <strong>federale</strong>, rispettivamente al Consiglionazionale (art. 81 risp. 82 LDP). Il D 96 Riforma giudiziaria modifica questasituazione giuridica, in quanto affida al Tribunale <strong>federale</strong> anche <strong>la</strong> tute<strong>la</strong>dei diritti politici del<strong>la</strong> Confederazione. Si raggiunge così un doppio risultato:da un <strong>la</strong>to, il cittadino ottiene in questo settore così importante una protezionegiudiziaria. D'altro <strong>la</strong>to, il Consiglio <strong>federale</strong> e il Consiglio nazionale vengonosgravati dai compiti giurisdizionali derivanti loro dall'articolo 81, rispettivamente82 LDP. Tuttavia, dato che gli atti del Consiglio <strong>federale</strong> e dell'Assemblea<strong>federale</strong> non possono essere impugnati 140) , le decisioni del Consiglio <strong>federale</strong>in materia di diritti politici e <strong>la</strong> dichiarazione del<strong>la</strong> validità di un'iniziativada parte dell'Assemblea <strong>federale</strong> 14I) sono escluse- dal<strong>la</strong> giurisdizione del Tribunale<strong>federale</strong>.Di per sé, le «disposizioni federali e cantonali sui diritti politici» sono inclusenel concetto di «diritto <strong>federale</strong>» secondo <strong>la</strong> lettera a. Per maggior chiarezzaè però opportuno menzionare esplicitamente <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione delle disposizioni federalisui diritti politici accanto al motivo d'impugnazione del<strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zionedelle disposizioni cantonali sui diritti politici, tanto più che il D 96 Riformagiudiziaria introduce un'innovazione a questo proposito.11 capoverso 2 assegna al Tribunale <strong>federale</strong> l'importante compito di giudicarele controversie tra Confederazione e Cantoni o tra Cantoni. Può trattarsi dicontroversie pertinenti a tutto il settore del diritto civile e del diritto pubblico.Di per sé questa competenza potrebbe fondarsi già sul capoverso 1, ma è cosìsignificativa da meritare di essere menzionata specificatamente nel capoverso


2. Per lo Stato federativo è importante che le controversie tra Stato centralee Cantoni o tra quest'ultimi possano essere decisi in una procedura giudiziariarego<strong>la</strong>ta. La natura di siffatte controversie esige che <strong>la</strong> giurisdizione sia di competenzadel Tribunale supremo del<strong>la</strong> Confederazione. Questi casi vengono deferitimediante azione proposta al Tribunale <strong>federale</strong>.Il capoverso 3 autorizza il legis<strong>la</strong>tore a estendere le competenze del Tribunale<strong>federale</strong>. Deve essere invece evitata un'elencazione esaustiva delle competenzedel Tribunale <strong>federale</strong>, che restringerebbe eccessivamente lo spazio di manovradel legis<strong>la</strong>tore.Il capoverso 4 contiene una limitazione del<strong>la</strong> competenza del Tribunale <strong>federale</strong>:gli atti dell'Assemblea <strong>federale</strong> e del Consiglio <strong>federale</strong> non possono essereimpugnati presso l'Alto tribunale, che è del resto l'unica autorità che potrebbeentrare in considerazione come istanza di ricorso. L'esclusione del<strong>la</strong> suacompetenza costituisce un'eccezione al<strong>la</strong> garanzia generale del<strong>la</strong> via giudiziariasancita dall'articolo 25a D 96 Riforma giudiziaria.La nozione di «atti» comprende non soltanto le decisioni individuali e concrete,bensì anche i disciplinamenti generali e astratti, come per esempio le ordinanzedel Consiglio <strong>federale</strong> e le decisioni legis<strong>la</strong>tive del Par<strong>la</strong>mento. Questiatti non possono essere esaminati in astratto, indipendentemente dal<strong>la</strong> loroapplicazione 142 '. Al contrario, non è escluso l'esame in via preliminare nell'ambitodi un caso d'applicazione che, per quanto riguarda le leggi federali ei decreti federali di obbligatorietà generale, sono disciplinati nell'articolo 178D 96 Riforma giudiziaria.Alcuni partecipanti al<strong>la</strong> consultazione 143 ' chiedono di stralciare l'inammissibilitàdell'impugnazione degli atti del Consiglio <strong>federale</strong>, soprattutto in ragionedel fatto che talune decisioni del Consiglio <strong>federale</strong> rientrano (o potrebberorientrare) nel campo d'applicazione dell'articolo 6 numero 1 CEDU e devonopertanto sottostare a un esame giudiziario. L'obbiezione è di per sé pertinente.Dai combinati disposti dell'articolo 177 capoverso 4 D 96 Riforma giudiziariae dell'articolo 6 numero 1 CEDU deriva che il legis<strong>la</strong>tore è tenuto a porre talidecisioni nel<strong>la</strong> competenza dei dipartimenti e non in quel<strong>la</strong> del Consiglio <strong>federale</strong>.Allo stesso risultato si giunge nell'ottica dell'articolo 13 CEDU, secondocui contro le vio<strong>la</strong>zioni di garanzie previste dal<strong>la</strong> CEDU deve essere aperta unavia di ricorso efficace. Le decisioni che limitano le garanzie dei diritti dell'uomonon devono essere poste nel<strong>la</strong> competenza del Consiglio <strong>federale</strong> e dell'Assemblea<strong>federale</strong>. Se questo principio viene osservato, l'inammissibilità dell'impugnazionedi atti del Consiglio <strong>federale</strong> e dell'Assemblea <strong>federale</strong> nonpone partico<strong>la</strong>ri problemi. Il D 96 Riforma giudiziaria si attiene perciò a quest'eccezione- giustificata da motivi di separazione dei poteri - al<strong>la</strong> garanziadel<strong>la</strong> via giudiziaria.


Articolo 178 Controllo normativoQuesto articolo normalizza un'importante innovazione: l'introduzione del controllonormativo concreto nei confronti delle leggi federali e dei decreti federalidi obbligatorietà generale (cfr. per quanto riguarda i motivi di questa innovazioneil n. 231.51). Il titolo è «Controllo normativo», poiché accanto al temadel<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale si pone anche il problema del<strong>la</strong> compatibilitacon il diritto internazionale. L'ampliamento del controllo normativo propostoè stato accolto molto bene nel<strong>la</strong> procedura di consultazione. Diciassette Cantoni144) , una considerevole maggioranza dei partiti 145) e 85 organizzazioni 146) sisono espressi a favore. Contrari erano un Cantone 147) , undici partiti 148) e cinqueorganizzazioni 149 '. Duemi<strong>la</strong>trentaquattro privati partecipanti al<strong>la</strong> consultazionehanno considerato positivo l'ampliamento del controllo normativo, 532l'hanno rifiutato. Il risultato positivo ottenuto nel<strong>la</strong> consultazione indica chiaramenteche i tempi sono maturi per questo passo.I capoversi 1 e 2 sottopongono le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietàgenerale a un controllo normativo con i seguenti elementi (cfr. in propositoanche le considerazioni nel n. 231.53):- È possibile soltanto il controllo normativo concreto. Il controllo normativoastratto di leggi federali e decreti federali di obbligatorietà generale, indipendentementedal<strong>la</strong> loro applicazione, è escluso. Sono verificabili soltanto in uncaso di applicazione.- Competente per questo esame è unicamente il Tribunale <strong>federale</strong> (sistema accentrato).Le altre autorità competenti per l'applicazione del diritto non dispongonodi questa facoltà. Contemporaneamente, è stabilito che non sussistealcun tribunale costituzionale indipendente dal Tribunale <strong>federale</strong> (adesso superiore); invece, <strong>la</strong> giurisdizione costituzionale dev'essere integratanell'attività del Tribunale <strong>federale</strong>, secondo una procedura concreta chespetta al legis<strong>la</strong>tore definire.- Secondo il capoverso 1, <strong>la</strong> giurisdizione costituzionale è limitata al<strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zionedei diritti costituzionali. I privati non possono pertanto appel<strong>la</strong>rsi ingenerale ad una qualsiasi norma costituzionale, ad esempio ad una prescrizionedi diritto organizzativo, che non tocca i loro diritti individuali. In casodi ricorso di privati, infatti, il compito principale del giudice costituzionaleconsiste nel<strong>la</strong> protezione dei diritti individuali.- Accanto al<strong>la</strong> vera e propria giurisdizione costituzionale, il capoverso 1 stabilisceanche <strong>la</strong> competenza, già riconosciuta dal Tribunale <strong>federale</strong> medesimo150 ', di esaminare <strong>la</strong> compatibilita delle leggi federali e dei decreti fede-


ali di obbligatorietà generale con il diritto internazionale. Si intende il dirittointernazionale direttamente applicabile (self-executing). I privati possonoappel<strong>la</strong>rsi soltanto a simili disposizioni di diritto internazionale, chesono deducibili in giudizio e descrivono diritti e doveri dei privati, non peròa regole indirizzate soltanto a legis<strong>la</strong>tori e governi. La realizzazione contrariaal diritto internazionale di un mandato legis<strong>la</strong>tivo di diritto pubblico non puòdi per sé essere contestata. La protezione giudiziaria nel diritto internazionalenon va pertanto più lontano rispetto a quel<strong>la</strong> del diritto costituzionale. In entrambii casi si tratta soltanto di diritto immediatamente applicabile.Il desiderio di una parte più esigua di partecipanti al<strong>la</strong> consultazione 151 ' dipar<strong>la</strong>re, nel senso di un parallelismo con i «diritti costituzionali», di «pretesederivanti dal diritto internazionale» piuttosto che di «diritto internazionale»è stato esaminato ma non ha potuto essere accolto. Per principio, occorre inveceobiettare che l'espressione «pretese derivanti dal diritto internazionale»non rappresenta un concetto fisso e dovrebbe essere intesa come diritto internazionalesoggettivo. Con questa interpretazione, <strong>la</strong> limitazione a «pretesederivanti dal diritto internazionale» costituirebbe un passo indietro rispettoall'attuale prassi del Tribunale <strong>federale</strong>. Questa ammette ad esempio che unoStato, nell'ambito di un ricorso per <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> sua immunità adducache una legge <strong>federale</strong> vio<strong>la</strong> regole di diritto internazionale consuetudinariosull'immunità' 52 ', benché non si tratti in questo caso di una pretesa di dirittoindividuale.Infine occorre menzionare che nell'articolo 113 capoverso 1 numero 3 sul ricorsodi diritto pubblico anche <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> vigente par<strong>la</strong>, da un<strong>la</strong>to, di «diritti costituzionali» e, dall'altro, di «trattati». La prassi del Tribunale<strong>federale</strong> riguardante <strong>la</strong> legittimazione a interporre ricorso contro i trattatipuò essere mantenuta. Essa assicura che non tutto possa essere sottopostoal Tribunale <strong>federale</strong>. Pertanto non è né necessario né - come esposto -appropriato introdurre una limitazione a «pretese derivanti dal diritto internazionale».Nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> è invece necessaria <strong>la</strong> limitazione ai«diritti costituzionali» per evitare che i privati si avvalgano delle disposizionisul<strong>la</strong> competenza. La giurisdizione costituzionale deve servire ai privati perfar valere i propri diritti costituzionali e niente più.- La situazione per i Cantoni è diversa. Essi - e solo essi - secondo il capoverso2 possono contestare <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione dell'ordinamento costituzionale delle competenze.I Cantoni ricevono una legittimazione ricorsuale di cui <strong>la</strong> Confederazionedispone già oggi 153 '. Anche questo ricorso può essere presentato soltantoin un caso d'applicazione. Il controllo normativo astratto chiesto nel<strong>la</strong>procedura di consultazione da cinque Cantoni 154 ' e da un partito 155 ' nonpuò invece entrare in linea di conto. Il Tribunale <strong>federale</strong> sarebbe altrimenticostretto nel<strong>la</strong> procedura legis<strong>la</strong>tiva a svolgere il ruolo di arbitro tra <strong>la</strong> Confederazionee i Cantoni.


- Al controllo normativo soggiacciono tutte le leggi federali e tutti i decreti federalidi obbligatorietà generale, segnatamente quelli già vigenti al momentodell'entrata in vigore di questa disposizione costituzionale. Limitare il controllonormativo alle leggi e ai decreti federali di obbligatorietà generale emanatisoltanto dopo l'entrata in vigore del<strong>la</strong> disposizione costituzionaleavrebbe quale conseguenza indesiderata l'esistenza di due categorie di leggifederali e decreti federali di obbligatorietà generale, una verificabile e l'altrano. Una limitazione di questo genere, inoltre, non è neppure necessaria permotivi di certezza del diritto, poiché il Tribunale <strong>federale</strong>, in caso di anticostituzionalitào di incompatibilità con il diritto internazionale, non può dichiararegeneralmente nul<strong>la</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva legge o <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva disposizione legale,ma soltanto accertarne l'inapplicabilità nel caso concreto.Il capoverso 3 offre <strong>la</strong> possibilità di appianare i conflitti tra leggi federali e <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> mediante un'interpretazione conforme al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> oppure,nel caso in cui - ad esempio a causa del<strong>la</strong> possibilità di molteplici soluzioniconformi al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> - le conseguenze del<strong>la</strong> non applicazione del<strong>la</strong>legge possano essere risolte soltanto dal legis<strong>la</strong>tore, permette di rinunciare all'abrogazionedell'atto d'applicazione impugnato e contemporaneamente di fareappello al legis<strong>la</strong>tore affinchè provveda a mettervi riparo entro un termine utile.La formu<strong>la</strong>zione del capoverso 3 permette anche di affrontare in modo appropriatoi conflitti fra leggi federali e diritto internazionale. Nel momento in cuial Tribunale <strong>federale</strong> (nel cpv. 1 ) è data esplicitamente 156' <strong>la</strong> facoltà di esaminare<strong>la</strong> conformità di leggi federali e decreti federali di obbligatorietà generalecon il diritto internazionale, il rapporto tra diritto nazionale e diritto internazionalenon viene ridefinito. Già secondo il diritto vigente, in caso di contraddizionitra leggi federali e trattati, occorre per principio considerare <strong>la</strong> preminenzadel diritto internazionale. Il Tribunale <strong>federale</strong> fa un'eccezione se il legis<strong>la</strong>toreha accettato consapevolmente l'incompatibilità con il trattato 157'. Similicasi possono essere trattati in modo differenziato anche sotto il nuovodiritto. L'articolo 178 capoverso 3 D 96 Riforma giudiziaria <strong>la</strong>scia decidere alTribunale <strong>federale</strong> fino a che punto possa nondimeno essere applicata una disposizionedi una legge <strong>federale</strong> o di un decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generaleche violi il diritto internazionale (o i diritti costituzionali). In tal modo ilTribunale <strong>federale</strong> ha <strong>la</strong> possibilità di trovare <strong>la</strong> soluzione adatta per il singolocaso; può ad esempio invitare il legis<strong>la</strong>tore a trarre le debite conseguenze da unconflitto tra diritto nazionale e internazionale.Per il resto - ossia con l'eccezione del<strong>la</strong> facoltà di controllo normativo del Tribunale<strong>federale</strong> giusta i capoversi 1 e 2 - ci si attiene al principio vigente dell'articolo113 capoverso 3 Cost.; il capoverso 4 stabilisce infatti che né il Tribunale<strong>federale</strong> né un'altra autorità possono rifiutarsi di applicare una legge <strong>federale</strong>,un decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale o il diritto internazionale. La formu<strong>la</strong>zione«rifiutarsi di applicare» sostituisce l'espressione difficilmente comprensibile«prendere a norma» del<strong>la</strong> vigente <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Il Tribunale<strong>federale</strong> e <strong>la</strong> dottrina hanno inteso «normatività» nel senso di un ordine d'ap-156 > Come menzionato, il Tribunale <strong>federale</strong> riconosce già oggi questa facoltà, cfr. ad es.DTF 117 Ib 373 riguardante le garanzie del<strong>la</strong> CEDU.La cosiddetta «prassi Schubert», motivata nel<strong>la</strong> DTF 99 Ib 39 segg.504


plicazione 158 '. Il capoverso 4 riprende pertanto <strong>la</strong> situazione giuridica vigente.Esso contiene due asserzioni:Da un <strong>la</strong>to esclude nei confronti delle leggi federali e dei decreti federali di obbligatorietàgenerale qualsiasi controllo normativo da parte di altre autorità diapplicazione del diritto diverse dal Tribunale <strong>federale</strong>. Anche il Tribunale <strong>federale</strong>non può rifiutare - eccettuati i casi disciplinati nei capoversi 1 e 2 - di applicareleggi federali e decreti federali di obbligatorietà generale. Allorché èadito da privati, il criterio d'esame deve limitarsi ai diritti costituzionali senzaestendersi all'intero diritto del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.Dall'altro, il capoverso 4 riprende dal vigente articolo 113 capoverso 3 Cost.l'esclusione del<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale nei confronti del diritto internazionale.La contestazione secondo cui un trattato di diritto internazionale violerebbe<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> rimane pertanto irricevibile. Che cosa valga incaso di inosservanza del diritto internazionale da parte del legis<strong>la</strong>tore costituzionalenon è una questione riguardante il controllo normativo e viene <strong>la</strong>sciatacome finora al<strong>la</strong> prassi.Articolo 178a Possibilità di adire il Tribunale <strong>federale</strong>In un sistema di amministrazione del<strong>la</strong> giustizia che funzioni in modo ragionevolenon si può ricorrere incondizionatamente ad alcun tribunale - e ancormeno a quello supremo. L'accesso ai tribunali dev'essere limitato 159 '. A questotema è dedicato l'articolo 178a D 96 Riforma giudiziaria. Esso comprendetre aspetti: il disciplinamento delle autorità giudiziarie inferiori al Tribunale <strong>federale</strong>,una base costituzionale per limitare le possibilità di adire il Tribunale<strong>federale</strong> e <strong>la</strong> possibilità di escludere <strong>la</strong> competenza del Tribunale <strong>federale</strong> perdeterminate materie (cfr. anche n. 231.33).Il capoverso 1 incarica il legis<strong>la</strong>tore di designare le autorità giudiziarie inferiori.In tal modo <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> esprime il concetto fondamentale secondo cui ilTribunale <strong>federale</strong> per principio non decide in prima istanza. È invece possibileadire il Tribunale <strong>federale</strong> soltanto dopo essere passati attraverso le precedentiistanze. Dagli articoli 25a e \19-\19a D 96 Riforma giudiziaria si desume chele istanze inferiori sono istanze giudiziarie. In tal modo si stabilisce una delimitazionefondamentale a livello costituzionale. L'enumerazione dettagliata delleistanze inferiori non è rilevante per <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e può essere demandata allegis<strong>la</strong>tore 160 '.


In seguito il capoverso 1 incarica il legis<strong>la</strong>tore di disciplinare <strong>la</strong> possibilità diadire il Tribunale <strong>federale</strong>. In tal modo è data una base costituzionale per limitarelegalmente <strong>la</strong> via verso <strong>la</strong> massima istanza. Secondo <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, nonè obbligatorio porre tali limitazioni. Se e fino a che punto esse siano opportuneè una decisione che spetta al legis<strong>la</strong>tore. Questi ne stabilirà anche il metodoconcreto (esame preliminare, acccttazione, limite del valore litigioso ecc.). La<strong>Costituzione</strong> non <strong>la</strong>scia però completa libertà. Il capoverso 2 fissa il quadro alquale il legis<strong>la</strong>tore deve attenersi nel disciplinare <strong>la</strong> possibilità di adire <strong>la</strong> massimaistanza.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione <strong>la</strong> disposizione riguardante <strong>la</strong> limitazionedel<strong>la</strong> possibilità di adire il Tribunale <strong>federale</strong> è stata valutata in modo diverso.Contestato non era tanto se fosse necessario prevedere una limitazione. Al contrario,<strong>la</strong> maggioranza delle cerehie consultate ha risposto affermativamenteal<strong>la</strong> domanda se occorresse prevedere tale possibilità 161 '. Le controversie vertevanomaggiormente attorno ai limiti che <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> deve porre al legis<strong>la</strong>toreper il disciplinamento del<strong>la</strong> possibilità di adire il Tribunale <strong>federale</strong>. Laformu<strong>la</strong>zione dell'articolo 164 capoverso 2 secondo periodo AP 95 Riformagiudiziaria, secondo cui l'accesso dev'essere garantito se si tratta di una questionegiuridica d'importanza fondamentale o se una parte rischia d'incorrerein un pregiudizio rilevante, è apparsa troppo restrittiva a molti partecipanti al<strong>la</strong>consultazione 162 '. Alcuni si sono espressi per <strong>la</strong> rinuncia a qualsiasi prescrizionedi diritto costituzionale, in partico<strong>la</strong>re per quanto riguarda il criterio delpregiudizio rilevante. Altri 163 ' hanno invece considerato irrinunciabili alcunegaranzie d'accesso.La formu<strong>la</strong>zione del D 96 tiene conto per quanto possibile di entrambi i pareri.Nel senso del<strong>la</strong> parte di partecipanti al<strong>la</strong> consultazione che è d'accordo con unalimitazione del<strong>la</strong> possibilità di adire il Tribunale <strong>federale</strong> soltanto a determinategaranzie, nel capoverso 2 il margine di manovra del legis<strong>la</strong>tore per il disciplinamentodell'accesso è delimitato costituzionalmente. È possibile adire il Tribunale<strong>federale</strong> se si tratta di una questione giuridica d'importanza fondamentaleo se l'esito del<strong>la</strong> causa ha conseguenze gravose per una delle parti. Si tratta quidi un mandato per il legis<strong>la</strong>tore e non di un diritto dell'individuo. Fra i casiche pongono questioni giuridiche d'importanza fondamentale vi sono decisioniche nel<strong>la</strong> fattispecie potrebbero sembrare d'importanza limitata ma che invecefungono da pregiudiziale per numerosi casi uguali, quali ad esempio questioniriguardanti l'obbligo di al<strong>la</strong>cciare le cinture o <strong>la</strong> deducibilità in materia tributariadi determinate spese. Si possono inoltre porre questioni d'importanza fondamentaleanche in casi in cui l'istanza inferiore si è scostata dal<strong>la</strong> giurispru-


denza del Tribunale <strong>federale</strong>. Anche il secondo criterio dev'essere inteso insenso obiettivo. Dev'essere accettato nel caso di valori litigiosi molto elevati incause civili, di lunghe pene privative del<strong>la</strong> libertà o di grave vio<strong>la</strong>zione di undiritto fondamentale ai sensi del<strong>la</strong> vigente giurisprudenza. Le conseguenze dell'esitodel<strong>la</strong> controversia per una parte devono perciò obiettivamente essere serie;<strong>la</strong> portata soggettiva di un caso non è determinante. In tal modo si garantisce,nel senso inteso dall'altra parte dei partecipanti al<strong>la</strong> consultazione, che sipossa veramente giungere a rendere più essenziale <strong>la</strong> giurisprudenza del<strong>la</strong> massimaistanza.Nei casi menzionati nel capoverso 2 il legis<strong>la</strong>tore non può escludere <strong>la</strong> possibilitàdi adire il Tribunale <strong>federale</strong>. Non si par<strong>la</strong> invece delle usuali condizionire<strong>la</strong>tive al processo o al<strong>la</strong> sentenza di merito, quale segnatamente <strong>la</strong> legittimazionericorsuale. Esse devono essere definite dal legis<strong>la</strong>tore e devono naturalmenteessere adempiute anche in questi casi, affinchè il Tribunale <strong>federale</strong>possa entrare nel merito di un gravame.Come già previsto dal diritto vigente 164', il capoverso 3 da al legis<strong>la</strong>tore <strong>la</strong> facoltàdi escludere determinate materie dal giudizio del Tribunale <strong>federale</strong> assegnandoad un'altra istanza <strong>la</strong> decisione definitiva 165'. Questa possibilità dev'esserecontemp<strong>la</strong>ta nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (e non soltanto nel<strong>la</strong> legge), poiché nelcapoverso 2 è sancita una garanzia d'accesso secondo determinati criteri. Deroghea questo principio sono ammissibili secondo il capoverso 3.Alcuni partecipanti al<strong>la</strong> consultazione 166) si sono espressi contro questa disposizione.La soppressione del<strong>la</strong> possibilità di escludere l'accesso al Tribunale <strong>federale</strong>per talune materie significherebbe tornare al<strong>la</strong> situazione giuridica vigenteper quanto riguarda le decisioni amministrative di autorità federali e sovraccaricareeccessivamente il Tribunale <strong>federale</strong>. La competenza definitiva dialtre istanze è soprattutto prevista per materie in cui <strong>la</strong> funzione del Tribunale<strong>federale</strong> dev'essere limitata al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> di interessi al di sopra di quelli individuali,a causa del numero estremamente elevato di ricorsi (ad es. nel settoredell'asilo 167') o dei numerosi casi di importanza minima (ad es. multe disciplinariconcernenti <strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione stradale).Per garantire l'applicazione uniforme del diritto anche in queste materie esclusedal<strong>la</strong> possibilità di adire il Tribunale <strong>federale</strong>, è prevista una procedura dettadel parere pregiudiziale. Tale procedura autorizza oppure obbliga i tribunali inferioria sottoporre al giudizio del tribunale supremo specifiche questioni di dirittoche si pongono in un procedimento pendente. Grazie al fatto che <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> prevede una simile procedura, si ottiene contemporaneamenteun certo effetto correttivo all'esclusione del ricorso al Tribunale <strong>federale</strong>, facendosì che <strong>la</strong> massima istanza non rimanga del tutto esclusa.Cfr. art. 99 segg., 129 OG.) Nell' AP 95 Riforma giudiziaria questa possibilità era prevista nel<strong>la</strong> disposizione riguardante<strong>la</strong> competenza (art. 163 cpv. 2). Dal punto di vista del<strong>la</strong> sistematica, essafa parte piuttosto del<strong>la</strong> disposizione re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> possibilità di adire il TF, poiché permetteun'eccezione al<strong>la</strong> garanzia costituzionale ivi sancita. Pertanto, nel D 96 Riformagiudiziaria è disciplinata nell'art. 178a.166) NE / ps, DS-SG, LDP-BS / ASA - 1.167> In questo settore già attualmente <strong>la</strong> Commissione di ricorso in materia d'asilo decidein ultima istanza (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 2 OG).507


Secondo il testo costituzionale, il tribunale inferiore che decide in ultimaistanza è tenuto a sottoporre questioni giuridiche al Tribunale <strong>federale</strong>. Qualimotivi per un parere pregiudiziale <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> menziona i casi di dubbi sull'interpretazionedel diritto <strong>federale</strong> o internazionale nonché sul<strong>la</strong> costituzionalitàdi leggi e decreti federali di obbligatorietà generale. L'obbligo di sottoporredeterminate questioni al<strong>la</strong> massima istanza non sussiste pertanto in generale perproblemi interpretativi bensì soltanto allorché il tribunale inferiore di ultimaistanza ha un serio dubbio in merito all'interpretazione del diritto <strong>federale</strong> ointernazionale. Il motivo per un parere pregiudiziale dato dal dubbio sul<strong>la</strong> conformitàal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> o al diritto internazionale di leggi federali e di decretifederali di obbligatorietà generale si riferisce al controllo normativo di cui all'articolo178 D 96 Riforma giudiziaria. Il competente tribunale di ultimaistanza deve sottoporre al Tribunale <strong>federale</strong>, per parere pregiudiziale, <strong>la</strong> questionedel<strong>la</strong> compatibilita di leggi federali e di decreti federali di obbligatorietàgenerale con i diritti costituzionali o con il diritto internazionale. Questa è <strong>la</strong>conseguenza del<strong>la</strong> decisione irrevocabile di concentrare presso il Tribunale <strong>federale</strong>il controllo normativo delle leggi federali e dei decreti federali di obbligatorietàgenerale. Il legis<strong>la</strong>tore deve stabilire come attuare <strong>la</strong> procedura del parerepregiudiziale e se sia necessario prevedere altri motivi per ricorrere a taleprocedura.Articolo 179 Altre autorità giudiziarie del<strong>la</strong> ConfederazioneContrariamente al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> vigente, <strong>la</strong> quale, in modo incompleto,menziona unicamente il Tribunale <strong>federale</strong> 168', nell'articolo 179 D 96Riforma giudiziaria sono menzionate anche le altre autorità giudiziarie del<strong>la</strong>Confederazione. La <strong>Costituzione</strong> chiarisce in tal modo che <strong>la</strong> giurisdizionedel<strong>la</strong> Confederazione non è esercitata unicamente dal Tribunale <strong>federale</strong> mapuò essere attuata su due livelli. Congiuntamente con gli articoli 25a e 179a D96 Riforma giudiziaria, questa disposizione garantisce quindi che, per principio,sono aperte le vie legali verso un tribunale.Un principio importante del<strong>la</strong> riforma giudiziaria è costituito dal potenziamentodelle istanze giudiziarie inferiori al Tribunale <strong>federale</strong>. Esse mancano attualmentea livello <strong>federale</strong> in due settori: nel settore del<strong>la</strong> giurisdizione penale<strong>federale</strong> di prima istanza, oggi esercitata dal<strong>la</strong> Corte penale <strong>federale</strong> (che costituisceuna corte del Tribunale <strong>federale</strong>) e dalle Assise federali, e nel settore deldiritto amministrativo <strong>federale</strong>, nel<strong>la</strong> misura in cui non sussistano commissionifederali di ricorso o d'arbitrato. L'articolo 179 D 96 Riforma giudiziaria colmaquesta <strong>la</strong>cuna. La disposizione è stata ampiamente approvata nel corso del<strong>la</strong>consultazione.Giusta il capoverso I, dev'essere istituita una Corte penale <strong>federale</strong> di primaistanza, <strong>la</strong> quale giudichi i casi che <strong>la</strong> legge assegna al<strong>la</strong> giurisdizione penaledel<strong>la</strong> Confederazione. La maggioranza dei partecipanti al<strong>la</strong> consultazione haapprovato l'istituzione di un simile tribunale.Questa disposizione costituzionale non modifica <strong>la</strong> ripartizione delle competenzetra Confederazione e Cantoni in materia di procedura penale. Essa dice168 'Art. 106 cpv. 1 Cosi.508


soltanto che <strong>la</strong> giurisdizione penale, per <strong>la</strong> quale è competente unicamente <strong>la</strong>Confederazione, si svolgerà su due livelli. Il primo livello è riservato al<strong>la</strong> nuovaCorte penale <strong>federale</strong>, indipendente dal punto di vista organizzativo e del personale,staccata dal Tribunale <strong>federale</strong>. I settori del<strong>la</strong> giustizia penale che soggiaccionoal<strong>la</strong> competenza esclusiva del<strong>la</strong> Confederazione sono determinati -come attualmente 169' - dal legis<strong>la</strong>tore.Accanto al suo compito principale, l'esercizio delle giurisdizione penale <strong>federale</strong>di prima istanza, <strong>la</strong> Corte penale <strong>federale</strong> deve poter assumere altre funzionigiurisdizionali, segnatamente quelle svolte attualmente dal<strong>la</strong> Camerad'accusa del Tribunale <strong>federale</strong> (ad es. il giudizio di ricorsi contro decisioni disospensione emanate dal procuratore generale 170'). Ciò è reso possibile dal capoverso 1 secondo periodo.La giurisdizione penale <strong>federale</strong> di prima istanza dev'essere assicurata esclusivamentedal<strong>la</strong> nuova Corte penale <strong>federale</strong>. Le Assise federali, che secondo <strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> vigente giudicano le fattispecie elencate nell'articolo 112 Cosi.,nel<strong>la</strong> prassi sono diventate obsolete. In questo secolo si sono riunite soltantodue volte, ossia nel 1927 (caso Justh) e nel 1933 (caso Nicole). Le Assise federali,dal punto di vista odierno, sono superflue e sono pertanto soppresse. Questasemplificazione è stata accolta con favore dai partecipanti al<strong>la</strong> consultazione.Quale conseguenza dello sgravio del Consiglio <strong>federale</strong> e del Par<strong>la</strong>mento nelsettore del<strong>la</strong> giurisdizione amministrativa, nel capoverso 2 è sancito il principiosecondo il quale a livello <strong>federale</strong> sono in generale introdotte istanze indipendentidall'amministrazione presso le quali devono essere impugnati gli atti dell'amministrazione<strong>federale</strong>, prima che essi all'occorrenza possano essere deferitial Tribunale <strong>federale</strong>. Spetterà al legis<strong>la</strong>tore decidere se si tratterà di commissionidi ricorso, di un numero ridotto di tribunali amministrativi con competenzalimitata per materia o territorio oppure di un unico tribunaleamministrativo <strong>federale</strong> generale. La <strong>Costituzione</strong> in proposito non indica ancora<strong>la</strong> via. Le opinioni in parte divergenti dei partecipanti al<strong>la</strong> consultazionein merito all'organizzazione del<strong>la</strong> giurisdizione amministrativa <strong>federale</strong> di livelloinferiore devono pertanto essere discusse soltanto a livello di legge.Volutamente si par<strong>la</strong> di «controversie di diritto pubblico inerenti al<strong>la</strong> sfera dicompetenze dell'amministrazione <strong>federale</strong>». In tal modo si chiarisce che conquesta disposizione non si intende operare un trasferimento dell'esecuzione deldiritto amministrativo <strong>federale</strong> dai Cantoni al<strong>la</strong> Confederazione. Il senso diquesta norma costituzionale è piuttosto di realizzare completamente all'internodel<strong>la</strong> Confederazione il principio secondo cui deve esistere un'autorità giudiziariainferiore.Il capoverso 3 è importante da due punti di vista: da un <strong>la</strong>to, offre al legis<strong>la</strong>tore<strong>la</strong> possibilità di prevedere eventualmente nuove autorità giudiziarie del<strong>la</strong> Confederazione,ad esempio un tribunale civile <strong>federale</strong> di prima istanza per controversiein materia di diritto del<strong>la</strong> proprietà immateriale 171'.l69 Art.7-10 PP e art. 340-344 CP.Art. 106 cpv. 1bis PP (RS 312.0'") Proposto nel<strong>la</strong> consultazione da PLR, ASM e USCI.509


Dall'altro, questo capoverso copre dal punto di vista costituzionale altre autoritàgiudiziarie del<strong>la</strong> Confederazione già esistenti, senza imporne il mantenimento(nel<strong>la</strong> forma attuale). Fra di esse vi sono segnatamente i tribunali militari.L'organizzazione, <strong>la</strong> procedura e <strong>la</strong> competenza degli altri tribunali del<strong>la</strong> Confederazionenon devono essere disciplinate a livello costituzionale bensì dal legis<strong>la</strong>tore.Lo stesso vale per <strong>la</strong> nomina dei loro membri.Articolo 179a Autorità giudiziarie dei CantoniQuesta disposizione istituisce <strong>la</strong> base costituzionale per interventi del diritto <strong>federale</strong>nel<strong>la</strong> sovranità organizzativa dei Cantoni. È importante per poter realizzarei principi dell'esistenza di autorità giudiziarie inferiori al Tribunale <strong>federale</strong>e del<strong>la</strong> garanzia generale del<strong>la</strong> via giudiziaria anche nei settori che soggiaccionoall'autorità dei Cantoni. Nel<strong>la</strong> consultazione questa prescrizione non hasollevato opposizioni degne di nota.Nell'ambito del diritto civile e del diritto penale l'articolo 179a D 96 Riformagiudiziaria ha più che altro una semplice funzione informativa. Qui non vi sonopraticamente quasi più casi - per effetto del<strong>la</strong> giurisprudenza sul<strong>la</strong> garanziadel<strong>la</strong> via giudiziaria sancita dall'articolo 6 numero 1 CEDU - che sfuggano al<strong>la</strong>competenza dei tribunali cantonali. Si può menzionare a tale proposito <strong>la</strong> proceduraper il cambiamento del nome, per <strong>la</strong> quale in alcuni Cantoni sono competentile autorità amministrative. In casi del genere <strong>la</strong> competenza dei tribunalicantonali dev'essere estesa in misura corrispondente.Nell'ambito dell'applicazione del diritto amministrativo <strong>federale</strong>, i Cantoni,conformemente all'articolo 98a OG (risp. art. 128 OG), sono tenuti a istituireentro il 15 febbraio 1997 autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale in tuttii casi in cui sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale <strong>federale</strong>o al Tribunale <strong>federale</strong> delle assicurazioni. L'articolo 179a D 96 Riformagiudiziaria estende questo obbligo all'intero ambito delle controversie in materiadi diritto amministrativo <strong>federale</strong> e istituisce a tale scopo una base costituzionaleinequivocabile.Infine, i Cantoni devono istituzionalizzare tribunali amministrativi dinanzi aiquali sia possibile impugnare decisioni fondate sul diritto pubblico cantonale.Si tratta di un'autentica innovazione che è stata bene accolta durante <strong>la</strong> consultazione.I Cantoni stessi non l'hanno respinta.L'articolo 25a D 96 Riforma giudiziaria disciplina le eccezioni per le quali illegis<strong>la</strong>tore cantonale può rinunciare a istituire un'autorità giudiziaria inferiore.Articolo 180 Indipendenza del giudiceLa <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> vigente presuppone il principio dell'indipendenza delgiudice quale principio non scritto. Ora il principio dell'indipendenza del giudiceè sancito espressamente nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, sottolineandone così <strong>la</strong> straordinariaimportanza in uno Stato di diritto. La disposizione è stata accoltamolto favorevolmente nel corso del<strong>la</strong> consultazione.510


I giudici non godono del<strong>la</strong> loro specifica indipendenza in quanto privilegiodel<strong>la</strong> magistratura bensì nell'interesse dell'equanimità del<strong>la</strong> giustizia. L'indipendenzadel giudice può pertanto giungere soltanto fino al punto che consentadi conseguire tale obiettivo. Ciò è espresso dal<strong>la</strong> limitazione all'attività giurisdizionale.L'assoggettamento al diritto come «limitazione immanente» 172 dell'indipendenzadel giudice è di per sé palese. La menzione dell'assoggettamento al dirittorinvia però anche al principio democratico e serve al<strong>la</strong> chiarezza; è pertanto indicataespressamente.L'indipendenza del giudice non vale soltanto per il Tribunale <strong>federale</strong> ma ancheper tutti i tribunali federali. Per renderlo più chiaro, il principio è sancitoin un proprio articolo al termine del capitolo riguardante <strong>la</strong> giurisdizione <strong>federale</strong>.II principio dell'indipendenza è, sotto il profilo del diritto positivo, pluridimensionale.Esso comporta in primo luogo un elemento organizzativo e caratterizza<strong>la</strong> posizione dei tribunali. Questo aspetto è considerato primariamente.La legis<strong>la</strong>zione è tenuta a sua volta a realizzare il principio. Ogni giudice devebadare al<strong>la</strong> propria indipendenza. Gli altri organi statali sono tenuti a rispettarel'indipendenza specifica dei tribunali. La dimensione fondamentale dell'indipendenzadei tribunali è garantita fra i principi giudiziari nell'elenco dei dirittifondamentali 173'.Cifra IIII capoverso 1 contiene <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di referendum e disciplina l'entrata in vigoredel<strong>la</strong> riforma giudiziaria.Il capoverso 2 prevede che l'Assemblea <strong>federale</strong> determini l'entrata in vigoredel decreto <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> riforma giudiziaria. Questo disciplinamento permetteun modo di procedere flessibile. Lascia aperta <strong>la</strong> questione se sottoporre contemporaneamenteal voto del popolo e dei Cantoni il decreto <strong>federale</strong> su una<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata e quello sul<strong>la</strong> riforma giudiziaria. Se il decreto<strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> riforma giudiziaria verrà sottoposto a votazione soltanto successivamente,l'Assemblea <strong>federale</strong> può nondimeno mettere in vigore contemporaneamenteentrambi i progetti, nel caso in cui fossero accettati in votazione, posticipandol'entrata in vigore del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> aggiornata. L'Assemblea <strong>federale</strong>è anche autorizzata a realizzare <strong>la</strong> riforma giudiziaria indipendentementedall'aggiornamento.172 > Kurt Eichenberger, Die richterliche Unabhängigkeit als staatsrechtliches Problem,Berna 1960, p. 92."«Art. 26 cpv. l D 96.511


3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivodel personaleLa riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> nel senso di un aggiornamento del vigentediritto costituzionale non contiene innovazioni materiali e pertanto nonesplica effetti in materia finanziaria o di personale.La riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri propone sia ampliamenti sia limitazioni, che dovrebberodare un risultato equilibrato. L'introduzione del referendum facoltativoin materia finanziaria e amministrativa potrebbe provocare maggiorispese; l'introduzione dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re generica (paragonabile all'attualeiniziativa costituzionale) e l'ampliamento del referendum facoltativo per i trattatiinternazionali legato al<strong>la</strong> possibilità del<strong>la</strong> «soluzione pacchetto» non dovrebberoinvece comportare maggiori dispendi. Vi sarebbe peraltro un minoredispendio <strong>la</strong>ddove si votasse contemporaneamente in merito a due iniziativepopo<strong>la</strong>ri riguardanti lo stesso oggetto; dal canto suo, l'aumento del numerodelle firme potrebbe ridurre il numero delle iniziative e dei referendum inoltrati.Complessivamente, <strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri proposta potrebbe causareun maggiore esborso di portata minima, soprattutto in ragione dell'aumentoquantitativo delle certificazioni del diritto di voto.Le proposte re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> riforma giudiziaria appaiono complessivamente neutralidal punto di vista dei costi. A prescindere dal controllo normativo da partedel Tribunale <strong>federale</strong> per quanto riguarda le leggi federali e i decreti federalidi obbligatorietà generale, <strong>la</strong> Confederazione non assume nuovi compiti. Gliattuali compiti giudiziari del<strong>la</strong> Confederazione sono soltanto suddivisi in partefra altri organi. Per quanto <strong>la</strong> procedura amministrativa <strong>federale</strong> sia trasferitadagli organi di ricorso interni all'amministrazione ad autorità giudiziarie, ciòpotrebbe provocare spese supplementari. Lo stesso vale per l'istituzione di unacorte penale <strong>federale</strong> di prima istanza. L'ampiezza degli oneri dipende dall'organizzazione(membri con occupazione principale o accessoria ecc.), che dovràessere decisa dal legis<strong>la</strong>tore. Queste maggiori spese dovrebbero tuttavia esserecompensate grazie allo sgravio del Tribunale <strong>federale</strong> cui si tende con <strong>la</strong> riformadel<strong>la</strong> giustizia.4 Programma di legis<strong>la</strong>turaII progetto è menzionato quale punto essenziale nel nostro rapporto sul programmadi legis<strong>la</strong>tura 1995-1999 '>.5 Re<strong>la</strong>zioni con il diritto europeoAbbiamo voluto un progetto di riforma del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> concepitoe redatto in modo da non pregiudicare <strong>la</strong> posizione del<strong>la</strong> Svizzera nel processod'integrazione europea."FF 1996 II 281 segg., 291/292.512


Il progetto di nuova <strong>Costituzione</strong> è però anche espressione di un crescente coinvolgimentodel<strong>la</strong> Svizzera nel mondo. Numerose disposizioni documentano glisforzi d'apertura verso l'esterno. L'articolo 2 capoverso 3 D 96 stabilisce che<strong>la</strong> Confederazione Svizzera «contribuisce a un ordinamento internazionale giustoe pacifico». Il catalogo dei diritti fondamentali concreta in diverse disposizioni<strong>la</strong> giurisprudenza del<strong>la</strong> Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contestosono poi degni di nota l'obbligo del<strong>la</strong> Confederazione e dei Cantoni di rispettareil diritto internazionale (cfr. art. 4 cpv. 4 D 96), il controllo giudiziariodi una legge <strong>federale</strong> quanto al<strong>la</strong> sua costituzionalità nel caso singolo (cfr. art.178 cpv. 2 Progetto C) o l'unificazione del diritto procedurale (cfr. art. 113 e114 Progetto C).Un esame dettagliato del<strong>la</strong> compatibilita del D 96 con il diritto comunitarionon è richiesto in questa fase. Un'eventuale adesione all'Unione europea oun'altra forma d'integrazione europea richiederebbero probabilmente, come èavvenuto in alcuni Stati membri al momento del<strong>la</strong> ratifica del trattato di Maastricht,un adeguamento di talune disposizioni costituzionali.L'aggiornamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> si iscrive nel grande movimento di revisionicostituzionali che prevale attualmente in Europa. Anche l'Unione europea,dopo 40 anni d'esistenza, procede a una <strong>revisione</strong> dei suoi trattati di fondazione.In questo ambito, è stata esaminata <strong>la</strong> possibilità di dare all'Unioneuna <strong>Costituzione</strong> europea 2) .6 CostituzionalitàCon decreto <strong>federale</strong> del 3 giugno 1987 3) l'Assemblea <strong>federale</strong> ha deciso <strong>la</strong> <strong>revisione</strong>totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> (art. 1) e ha incaricato il Consiglio <strong>federale</strong>di presentarle un disegno di nuova <strong>Costituzione</strong> (art. 2). Con il presentemessaggio adempiamo questo incarico. Facciamo inoltre uso del nostro dirittodi proposta (art. 102 n. 4 Cost.) presentando riforme materiali nel settore deidiritti popo<strong>la</strong>ri e in quello giudiziario. L'Assemblea <strong>federale</strong> può ora porremano al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale ai sensi dell'articolo 120 Cost. Per le questioni proceduraliche potrebbero porsi a tale proposito rinviamo alle nostre considerazioninel numero 17.2 >Cfr. <strong>la</strong> risoluzione del Par<strong>la</strong>mento europeo del 10 febbraio 1994 sul<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> europeae il progetto di <strong>Costituzione</strong> europea in allegato (CUCE n. C 61 del 28 febbraio1994, p. 155).3 ) FF 1987 II 80717 Foglio <strong>federale</strong>. 80° anno. Voi. I 513


Allegato 1Ad n. 141Interventi par<strong>la</strong>mentari volti ad una <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>dal 198787.417 P <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Revisione totale(Ott, stralciato il 23 giugno 1989, poiché pendente da oltre 2anni)90.440 P Revisione totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> del 1874(N 19.09.1991, BU 1991 N 1572, Gruppo socialista)90.450 M Revisione totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>(N 19.09.1991, BU 1991 N 1574, Gruppo ecologico)90.503 M Revisione totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> - Istituzione diuna Costituente(N 19.09.1991, BU 1991 N 1576, Nabholz)90.970 I Revisione totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>(BU 1991 S 1572, Roth)92.3498 I Revisione totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>(BU 1993 N 2584, 1994 1645, Gruppo socialista)92.3535 I Revisione totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>(BU 1993 N 2547, Pini)93.3218 M Revisione totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>(S 16.12.1993, BU 1993 S 1101, Josi Meier, N 16.12.1994, BU1994 1644)514


Allegato 2Ad n. 142.1Obbl. = Testi proposti dalle autorità (Votazione obbligatoria)CP = Controprogetto dell'Assemblea <strong>federale</strong>I = Iniziativa popo<strong>la</strong>reS = Caso specialeOggetti accettati 1985 -1996DataOggettoArt%SiCantoni (Si: No)10.03.8510.03.8509.06.8509.06.8509.06.8522.09 8507.12 8605.04 8706.12 8723.09 9023.09 9003.03 9117.05 9217.05.9207.03 9326.09 9326.09 9326.09.9328.11 9328.11 9328.11 9328.11 9320.02 9420.02 9420.02 9420.02 94Abrogazione del contributo <strong>federale</strong> perl'insegnamento primarioAbrogazione dell'obbligo di contribuiredel<strong>la</strong> Confederazione nel settore del<strong>la</strong> sanitàSoppressione del<strong>la</strong> quota cantonale sulprodotto netto delle tasse di bolloNuova ripartizione del prodotto nettodell'imposizione delle bevande distil<strong>la</strong>teAbrogazione degli aiuti ai coltivatori digrano che producono per il proprio consumoInizio unitario dell'anno sco<strong>la</strong>sticoProtezione degli inquiliniProcedura di voto sulle iniziative popo<strong>la</strong>ricon controprogettoIniziativa «Rothenthurm»Moratoria di 10 anni sull'energia nucleareArticolo sull'energiaDiritto di voto a 18 'anniAbusi del<strong>la</strong> tecnologia riproduttiva e geneticaServizio civile per gli obiettori di coscienzaAbrogazione dei divieto delle case dagiocoAbusi in materia di armiIniziativa «1° agosto»Cambiamento di Cantone del LaufentalImposta sul valore aggiunto(Nuovo sistema)Imposta sul valore aggiunto(Aumento di aliquota)Imposta sul valore aggiunto(Percento per l'AVS)Imposta sul valore aggiunto(Cambiamento doganale)Contrassegno autostradaleTassa forfetaria sul traffico pesanteTassa sul traffico pesante commisurataalle prestazioni o al consumoIniziativa delle Alpi (per <strong>la</strong> protezionedal traffico di transito)Obbl.Obbl.Obbl.Obbl.Obbl.CPCPObbl.IIObbl.Obbl.CPObbl.Obbl.Obbl.ISObbl.Obbl.Obbl.Obbl.Obbl.Obbl.Obbl.I58. 553. 066. 572. 357. 058. 864 463. 357. 954. 67172.73.08882. 572.586. 383. 875. 266.757. 862. 760 768 572.167.151.915 6/210 6/219 6/219 6/216 5/214 4/217 3/218 6/217 6/217 5/220 6/220 6/219 6/220 6/220 6/220 6/220 6/220 6/219 6/216 6/219 6/218 6/218 6/220 6/218 6/213 6/2510114 1/26 2/23 3/2233 1/20010000014122027515


DataOggettoArt% SiCantoni (Si:No)25.09.9412.03.9510.03.9610.03.9610.03.9610.03.9609.06.96Abrogazione del<strong>la</strong> riduzione del prezzodei cereali panificabili ^finanziata con ilprodotto dei daziFreno alle speseArticolo sulle lingueAcquavite e apparecchi di distil<strong>la</strong>zionePosteggi nelle stazioni ferroviarieCambiamento di Cantone per Veliera!Articolo sull'agricolturaObbl.Obbl.Obbl.Obbl.Obbl.SObbl.64.883.476.180.854.091.677.620 6/2 020 6/2 020 6/2 020 6/2 011 6/2 920 6/2 020 6/2 0Oggettirespinti 1985 -1996Data10.03.8510.03.8509.06.8501.12.8516.03.8628.09.8628.09.8628.09.8607.12.8605.04.8712.06.8812.06.8804.12.8804.12.8804.12.8804.06.8926.11.8926.11.8901.04.9001.04.9001.04.9001.04.9023.09.9003.03.9102.06.9116.02.9216.02.9217.05.9206.12.9207.03.9306.06.9306.06.93516OggettoContributi al<strong>la</strong> formazioneIniziativa sulle vacanzeIniziativa «Diritto al<strong>la</strong> vita»Divieto del<strong>la</strong> vivisezioneAdesione del<strong>la</strong> Svizzera all'ONUFormazione professionale e perfezionamentoIniziativa per <strong>la</strong> culturaArticolo sul<strong>la</strong> culturaTassa sul traffico pesanteReferendum sugli armamentiPolitica coordinata dei trasportiRiduzione dell'età AVS da 65 a 62 anniIniziativa città-campagna. Contro <strong>la</strong> specu<strong>la</strong>zionefondiariaRiduzione dell'orario di <strong>la</strong>voroLimitazione degli stranieriIniziativa dei piccoli contadini «per <strong>la</strong>protezione delle aziende contadine e controle fabbriche d'animali»Iniziativa «per una Svizzera senza esercitoe per una politica estera di pace»Velocità 100/130Iniziativa popo<strong>la</strong>re «Basta al cemento»Iniziativa del quadrifoglio Morat/YverdonIniziativa del quadrifoglio KnonauerAmtIniziativa del quadrifoglio Bienne/SolettaAbbandono dell'energia atomicaPromovimento dei trasporti pubbliciNuovo ordinamento delle finanze federaliIniziativa delle casse ma<strong>la</strong>ti«Via dagli esperimenti sugli animali!»Iniziativa «per <strong>la</strong> protezione delle acque»Spazio Economico Europeo SEEIniziativa «per l'abolizione del<strong>la</strong> sperimentazionesu animali»40 piazze d'armi sono sufficienti. Protezionedell'ambiente anche per i militariIniziativa per una Svizzera senza nuoviaviogetti da combattimentoArtObbl.IIISIICPIObbl.IIIIIIIIIIIIIObbl.IIISIII%Si47.634.831.029.524.318.416.739.333.940.645.535.130.834.232.749.035.638.028.532.731.434.047.137.145.739.343.737.149.727.844.742.9Cantoni (Si:No)73/2 13 3/2f\18 6/24 3/2 16 3/20 206/20 206/200002 1/23 2/220207 2/22D00006 2/21 1/22 1/213 1/2062/206 2/23 2/2206/2206/220 6/220 6/218 5/217 4/218 6/220 6/218 6/2206/213 4/218 6/214 6/220 6/220 6/2206/220 6/214 4/219 5/218 5/219 6/217 5/2206/214 4/220 6/214 4/217 4/2


Oggetto % Si Cantoni (Si:No)28.11.9328.11.9312.06.9412.06.9404.12.9412.03.9525.06.9510.03.96Iniziativa per <strong>la</strong> diminuzione dei problemilegati al tabaccoIniziativa per <strong>la</strong> diminuzione dei problemilegati all'alcoolArticolo sul<strong>la</strong> culturaNaturalizzazione agevo<strong>la</strong>taIniziativa «per una sana assicurazionema<strong>la</strong>ttie»Articolo sull'agricolturaPotenziamento dell'AVS e dell'AiEquipaggiamento personale dei militariIIObbl.Obbl.ICPIObbl.25.625.351.052.923.449.227.843.90 20 6/20 206/210 2/2 10 4/29 2/2 11 4/20 206/27 3/2 13 3/20 20 6/22 2/2 18517


Allegato 3Iniziative popo<strong>la</strong>ri 1985-1996Fase proceduraleNumerodelle iniziativeA. Iniziative annunciateRaccolta delle firme in corso 14B. Iniziative pendentiIniziative riuscite ma non ancora votate 18C. Iniziative evasegiunte in votazione (accettate) 4(respinte) 30ritirate 13dichiarate invalide 2non riuscite 33Iniziative popo<strong>la</strong>ri ancora pendenti nel 1996Iniziativa popo<strong>la</strong>re Esame preliminare <strong>Messaggio</strong> delRiuscitaConsiglio <strong>federale</strong>... S.o.S. - per una Svizzera senza pò- FF 1990 II 313 FF 1994 II 1004lizia ficcanaso FF 1992 I 38... per un divieto di esportazione di FF 1991 II 402 FF 1995 II 864materiale bellico FF 1993 I 76... per l'abolizione dell'imposta fede- FF 1992 I 309 FF 1995 I 349raie diretta FF 1993 IV 213... contro l'immigrazione c<strong>la</strong>ndestina FF 199-2 II 1122 FF 1994 III 1338FF 1994 II1238... per <strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> vita e del- FF 1992 II 1399 FF 1995 III 1165l'ambiente dal<strong>la</strong> manipo<strong>la</strong>zione gene- FF 1994 V 188tica (Iniziativa protezione genetica)... abitazione in proprietà per tutti! FF 1992 III 909 —FF 1994 III 705... negoziati d'adesione al<strong>la</strong> CE: de- FF 1992 III 1186 FF 1995 IV 768cida il popolo! FF 1994 III 335... per <strong>la</strong> protezione dell'essere FF 1992 VI 362 FF 1996 III 189umano dalle manipo<strong>la</strong>zioni nel<strong>la</strong> tee- FF 1994 V 836nologia riproduttiva (iniziativa peruna riproduzione rispettosa del<strong>la</strong> dignitàumana [RRD])518


Iniziativa popo<strong>la</strong>re Esame preliminare <strong>Messaggio</strong> delRiuscitaConsiglio <strong>federale</strong>... gioventù senza droghe FF 1992 VI 430 FF 1995 III 1081FF 1993 HI 424... per il nostro avvenire nel cuore FF 1993 I 99 FF 1995 IV 775dell'EuropaFF 1994 II141... per una politica ragionevole in ma- FF 1993 II 96 FF 1995 III 1081teria di droghe (Iniziativa Droleg) FF 1995 II 364... per prodotti alimentari a buon FF 1993 II 248 FF 1996 IV 508mercato e aziende rurali di coltura FF 1995 I 316ecologica... per un'equa rappresentanza delle FF 1993 III 299 —donne nelle autorità federali (Inizia- FF 1995 III 118tiva 3 marzo)... volta a promuovere il risparmio FF 1993 III 408 —energetico e a frenare lo spreco (Ini- FF 1995 III 1067ziativa energia e ambiente)... per l'introduzione di un «cente- FF 1993 III 416 —simo so<strong>la</strong>re» (Iniziativa 'so<strong>la</strong>re') FF 1995 III 1069... per <strong>la</strong> 10" <strong>revisione</strong> dell'AVS senza FF 1994 V 373 —aumento dell'età del pensionamento FF 1995 IV 371... per una rego<strong>la</strong>mentazione dell'im- FF 1994 I 594 —migrazione FF 1995 IV 1078... a favore di un'AVS flessibile - FF 1994 V 235 —contro l'aumento dell'età di pensio- FF 1996 III 298namento per le donneIniziative popo<strong>la</strong>ri ritirate fra il 1985 e il 1995Iniziativa popo<strong>la</strong>reRitiro... per <strong>la</strong> protezione degli inquilini FF 1986 II 522... per salvare il Simmental dalle strade nazionali FF 1987 I 73... <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> protezione dei <strong>la</strong>voratori dai licenziamentinel diritto del contratto di <strong>la</strong>voro FF 1988 II 527... per <strong>la</strong> protezione dei consumatori FF 1988 II 528... per un Canton Giura senza autostrade FF 1989 III 1308... per l'abrogazione del contrassegno stradale FF 1990 II 1227... per l'abrogazione del<strong>la</strong> tassa sul traffico pesante FF 1990 II 1226... in favore d'imposte federali più eque per i coniugie per le famiglie FF 1990 HI 332519


Iniziativa popo<strong>la</strong>reRitiro... contro gli abusi del<strong>la</strong> tecnologia riproduttiva e geneticasull'essere umano FF 1991 III 990... sul<strong>la</strong> sorveglianza dei prezzi e degli interessi deicrediti FF 1991 III 1009... per il libero passaggio nel<strong>la</strong> previdenza professionaleFF 1994 III 704... per un'agricoltura contadina efficiente e rispettosadell'ambiente FF 1994 V 748... contadini e consumatori - per un'agricoltura inarmonia con <strong>la</strong> natura (Iniziativa dei contadini e deiconsumatori) FF 1996 I 440Iniziative popo<strong>la</strong>ri per cui <strong>la</strong> raccolta delle firme è ancora in corsoIniziativa popo<strong>la</strong>reEsame preliminare... per il dimezzamento del traffico motorizzato, alloscopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali(Iniziativa per il dimezzamento del traffico) FF 1994 III 1293... per un'età pensionabile flessibile: dai 62 anni perdonne e uomini FF 1994 V 376... per garantire l'AVS - tassare l'energia e non il <strong>la</strong>voroFF 1994 V 379... basta con l'economia deficitaria! FF 1995 I 288... sì all'Europa FF 1995 I 662... via gli idrovo<strong>la</strong>nti dai <strong>la</strong>ghi svizzeri! FF 1995 II 641... contro un'IVA ingiusta nello sport e nel settoresociale (Iniziativa per lo sport e le prestazioni di pubblicautilità) FF 1995 III 120... per un'imposta sul valore aggiunto vicina al popoloFF 1995 III 603... misura nell'immigrazione FF 1995 III 1206... risparmi nel settore militare e del<strong>la</strong> difesa integrata- per più pace e posti di <strong>la</strong>voro con un futuro(Iniziativa ridistributiva) FF 1995 III 1286... più diritti per il popolo grazie al referendum concontroproposta (referendum propositivo) FF 1995 III 1289... iniziativa di derego<strong>la</strong>mentazione: più libertà -meno leggi FF 1995 IV 1258... per delle pigioni corrette FF 1996 II 520... per il finanziamento di infrastrutture onerose edurevoli FF 1996 II 265520


Allegato 4Tavole delle concordanzeSommario:1 Tavo<strong>la</strong> delle concordanze <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> > Disegno di <strong>Costituzione</strong> 19962 Tavo<strong>la</strong> delle concordanze delle Disposizioni transitorie3 Tavo<strong>la</strong> degli articoli senza disposizione corrispondente nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in vigore4 Tavo<strong>la</strong> delle concordanze disegno di <strong>Costituzione</strong> 1996 > <strong>Costituzione</strong> in vigore521


1 Tavo<strong>la</strong> delle concordanze <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> > Disegno di <strong>Costituzione</strong> 1996<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>Art.Cpv.112333333455678889101112131415161718181920212222222222222223232324bisbisbisterterquaterbisbis122Lett. N.DisecArt.144233435373840743444239934954515154525434544354555454565656573613822325865939460no di <strong>Costituzione</strong> 1996MateriaStrutturaEsistenza e territorio dei CantoniScopoFederalismoPrincipi del<strong>la</strong> cooperazioneStatutoConcretizzazione e esecuzione del diritto <strong>federale</strong>AutonomiaOsservanza del diritto <strong>federale</strong>Uguaglianza giuridicaOrdine costituzionaleEsistenza e territorio dei CantoniCostituzioni cantonaliTrattati intercantonaliPolitica economica esternaAffari esteriEsercitoRe<strong>la</strong>zioni dei Cantoni con l'esteroRe<strong>la</strong>zioni dei Cantoni con l'esteroEsercitoLiberalità e onorificenze di governi esteriEsercitoPrincipi del<strong>la</strong> cooperazioneEsercitoOrdine costituzionaleEsercitoObbligo militareEsercitoEsercitoOrganizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercitoOrganizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercitoOrganizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercitoProtezione civileCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneProcedura di consultazioneGaranzia del<strong>la</strong> proprietàLimitazioni dei diritti fondamentaliPianificazione del territorioOpere pubblichePolitica economica esternaApprovvigionamento del PaeseAcqua522


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>Art.Cpv.242424242424242424242424242525262627272727272727272727272727282929303131313131313131bis1erquaterquinquiesquinquiessexiesseptiesoctiesnoviesnoviesnoviesnoviesbisbisterterterquaterquaterquaterquaterquinquiesquinquiesquinquiessexiesbisbisbisbisbis2132241122Lett. N.DisegArt.6160717474109625973331111101106364717478333677138333680138368213879124931241242385868533938685no di <strong>Costituzione</strong> 1996MateriaForestaAcquaTrasporti ferroviari, navigazione, aviazioneEnergia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica eimpianti di trasporto in condottaEnergia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica eimpianti di trasporto in condottaProtezione del<strong>la</strong> saluteProtezione del<strong>la</strong> natura e del paesaggioProtezione dell'ambientePolitica energeticaObiettivi socialiMedicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umanoIngegneria genetica in ambito extra-umanoIngegneria genetica in ambito extra-umanoPesca e cacciaProtezione degli animaliTrasporti ferroviari, navigazione, aviazioneEnergia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica eimpianti di trasporto in condottaFormazioneObiettivi socialiCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneCinematografiaProcedura di consultazioneObiettivi socialiCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneAiuti all'istruzioneProcedura di consultazioneCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneSportProcedura di consultazioneRicercaDaziPolitica economica esternaDaziDaziLibertà economicaPrincipi dell'ordinamento economicoAttività economica privataPrincipi dell'ordinamento economicoObiettivi socialiPolitica economica esternaAttività economica privataPrincipi dell'ordinamento economico523


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>Art.31 bisCpv.23131313131313131313131313131323232323232323232333434343434343434343434343434343434343434bisbisbisbisbisbisterquaterquinquiesquinquiesquinquiessexiesseptiesoctiesbisbisbisterquaterbisbisterterterterterterterterquaterquaterquaterquaterquaterquaterquater2333331234191122111441122345Leti.aCdeadgN.DisecArt.92909292879495929033939188879536138138166961181269696863310190108333610133557813816610133102103166104102102no di <strong>Costituzione</strong> 1996MateriaPolitica strutturaleBanche e assicurazioniPolitica strutturalePolitica strutturalePolitica di concorrenzaApprovvigionamento del PaeseAgricolturaPolitica strutturaleBanche e assicurazioniObiettivi socialiPolitica economica esternaPolitica congiunturaleProtezione dei consumatoriPolitica di concorrenzaAgricolturaCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneProcedura di consultazioneProcedura di consultazioneAmministrazione <strong>federale</strong>AlcoolPrincipi dell'imposizione fiscalePerequazione finanziariaAlcoolAlcoolAttività economica privataObiettivi socialiLavoroBanche e assicurazioniAssicurazione contro le ma<strong>la</strong>ttie e gli infortuniObiettivi socialiCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneLavoroObiettivi socialiObbligo militareFormazioneProcedura di consultazioneAmministrazione <strong>federale</strong>LavoroObiettivi socialiPrevidenza per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invaliditàPrevidenza per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invaliditàAmministrazione <strong>federale</strong>Previdenza professionalePrevidenza per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invaliditàPrevidenza per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invalidità524


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>Art.Cpv.3434343434343434343434343434343435363636363636363637373737383940404141414141414141414141quaterquaterquinquiesquinquiesquinquiessexiessexiessexiessexiessepliesseptiesseptiesnoviesnoviesnoviesnoviesbisterterquaterquinquiessexiesbisterquaterbisbisbisbisbisbisbisbisterterter67151151112541111223111Leti.abCdaN.DisecArt.102103107331669933991383633100105333316697751167701236970686666717289891169898122122123122118125118119123121no di <strong>Costituzione</strong> 1996MateriaPrevidenza per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invaliditàAssicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invaliditàAssegni familiari e assicurazioni per <strong>la</strong> maternitàObiettivi socialiAmministrazione <strong>federale</strong>Promozione del<strong>la</strong> costruzione d'abitazioni e dell'accesso al<strong>la</strong>loro proprietàObiettivi socialiPromozione del<strong>la</strong> costruzione d'abitazioni e dell'accesso al<strong>la</strong>loro proprietàProcedura di consultazioneCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneObiettivi socialiSettore locativoAssicurazione contro <strong>la</strong> disoccupazioneObiettivi socialiObiettivi socialiAmministrazione <strong>federale</strong>Giochi d'azzardoPoste e telecomunicazioniProtezione del<strong>la</strong> sfera privataStrade nazionaliImposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul trafficoImposte speciali di consumoTassa sul traffico pesanteImposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul trafficoTransito transalpinoCirco<strong>la</strong>zione stradaleCirco<strong>la</strong>zione stradaleTrasporti ferroviari, navigazione, aviazioneSentieri e percorsi pedonaliPolitica finanziaria e monetariaPolitica finanziaria e monetariaMetrologiaArmi e materiale bellicoArmi e materiale bellicoTasse di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsioneTasse di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsioneImposte speciali di consumoTasse di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsionePrincipi dell'imposizione fiscaleEsclusione dell'imposizione cantonale e comunalePrincipi dell'imposizione fiscaleImposte diretteImposte speciali di consumoImposta sul valore aggiunto525


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>Art.Cpv.4141414141414141414141414142424242424343434343434444454545454646474849505050535354555556terterterterterterterterterterterterterbisterquaterquinquiesbisbisbis11Ibis2233bis455556123456312122412Leti.bbabCN.DisecArt.121123121118125121121123126119126119118117117126120120454747454747464520213648451184510613138484113612147619no di <strong>Costituzione</strong> 1996MateriaImposta sul valore aggiuntoImposte speciali di consumoImposta sul valore aggiuntoPrincipi dell'imposizione fiscaleEsclusione dell'imposizione cantonale e comunaleImposta sul valore aggiuntoImposta sul valore aggiuntoImposte speciali di consumoPerequazione finanziariaImposte direttePerequazione finanziariaImposte direttePrincipi dell'imposizione fiscaleGestione finanziariaGestione finanziariaPerequazione finanziariaArmonizzazione fiscaleArmonizzazione fiscaleCittadinanzaEsercizio del diritto di votoEsercizio del diritto di votoCittadinanzaEsercizio del diritto di votoEsercizio del diritto di votoAcquisto e perdita del<strong>la</strong> cittadinanzaCittadinanzaLibertà di domicilioProtezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvioforzatoCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneSvizzeri all'esteroCittadinanzaPrincipi dell'imposizione fiscaleCittadinanzaAssistenza agli indigentiLibertà di credo e di coscienzaLibertà di credo e di coscienzaChiesa e StatoChiesa e StatoDiritto civileDignità umanaDiritto al matrimonioLibertà d'opinione e d'informazione e libertà dei mezzi dicomunicazione di massaRadiotelevisioneLibertà d'associazione526


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>Art.Cpv.565758591592593606162636464 bis64 ter65656667686969 bis69 1er7070717273731741742743744757677787980818283848585858585Lett. N.1234DisecArt.2429262626645113113114115691271144610910911211217313914012714012712712747133135134143127141134143141161161161154161158no di <strong>Costituzione</strong> 1996MateriaLibertà sindacaleLibertà di petizioneProcedura giudiziariaProcedura giudiziariaProcedura giudiziariaDignità umanaCittadinanzaDiritto civile......Diritto civileDiritto penaleAiuto alle vittime di reatiDignità umanaDiritto al<strong>la</strong> vita e al<strong>la</strong> libertà personaleDiritto di votoDiritto penaleAcquisto e perdita del<strong>la</strong> cittadinanzaProtezione del<strong>la</strong> saluteProtezione del<strong>la</strong> saluteDimora e domicilio degli stranieriDimora e domicilio degli stranieriSicurezza esterna e internaStatutoComposizione e elezione del Consiglio nazionaleDiritto di votoComposizione e elezione del Consiglio nazionaleDiritto di votoDiritto di votoDiritto di votoEsercizio del diritto di votoEleggibilitàDurata del mandatoIncompatibilitàPresidenzaDiritto di votoComposizione e elezione del Consiglio degli StatiIncompatibilitàPresidenzaComposizione e elezione del Consiglio degli StatiAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioni (in parte)Altri compiti e attribuzioniLegis<strong>la</strong>zioneAltri compiti e attribuzioniElezioni527


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>Art.Cpv.858585858585858585858585868628788898989898989898989891222334455898989898990919292939394959696969798bisbisbisbisbis223321Leti. N.55677891011121314DiseoArt.15616016116053160161157159161161161142361501501503612713112713112713112713015512713112713013115214714815136149162135163133134164no di <strong>Costituzione</strong> 1996MateriaRe<strong>la</strong>zioni con l'estero e trattati internazionaliRe<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniAltri compiti e attribuzioniRe<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniSicurezzaRe<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniAltri compiti e attribuzioniFinanzeAlta vigi<strong>la</strong>nzaAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniSessioniCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà deliaConfederazioneQuorum e maggioranza richiestaQuorum e maggioranza richiestaQuorum e maggioranza richiestaCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneDiritto di votoReferendum facoltativoDiritto di votoReferendum facoltativoDiritto di votoReferendum facoltativoDiritto di votoReferendum obbligatorioLegis<strong>la</strong>zione d'urgenzaDiritto di votoReferendum facoltativoDiritto di votoReferendum obbligatorioReferendum facoltativoDivieto di ricevere istruzioniDeliberazione separataDeliberazione in comuneDiritto di iniziativaCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazionePubblicità delle seduteConsiglio <strong>federale</strong>Durata del mandatoComposizione e elezioneEleggibilitàIncompatibilitàPresidenza528


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>Art.Cpv.961001011021021021021021021021021021021021021021021021021021021021031031103210331041051051051106110710710711081081109110111112113111321133114114 bis114 bis 3Leti. N.1234567889101011121213141516DisesArt.16316516916817417416917017517417217417317353173166175174171175175165166175175166135167146176135176158134133176178178179177177180178178180no di <strong>Costituzione</strong> 1996MateriaComposizione e elezionePrincipio collegiale e dipartimentalePartecipazione agli affari par<strong>la</strong>mentariPolitica governativaRe<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniRe<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniPartecipazione agli affari par<strong>la</strong>mentariCompetenze normative ed esecuzioneAltri compiti e attribuzioniRe<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniRe<strong>la</strong>zioni con l'esteroRe<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniSicurezza esterna ed internaSicurezza esterna ed internaSicurezzaSicurezza esterna ed internaAmministrazione <strong>federale</strong>Altri compiti e attribuzioniRe<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniFinanzeAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniPrincipio collegiale e dipartimentaleAmministrazione <strong>federale</strong>Altri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniAmministrazione <strong>federale</strong>Durata del mandatoCancelleria <strong>federale</strong>Servizi del Par<strong>la</strong>mentoStatutoDurata del mandatoStatutoElezioniIncompatibilitàEleggibilitàStatutoGiurisdizione civile, penale e amministrativaGiurisdizione civile, penale e amministrativaAssise federaliGiurisdizione costituzionaleGiurisdizione costituzionaleDiritto determinanteGiurisdizione civile, penale e amministrativaGiurisdizione civile, penale e amministrativaDiritto determinante529


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>Art.Cpv.11511611611164116 bis11711811912012012012011211211121112111212121212131213121412141214121512151216121 bis12212312312312311231Lett. N.DisecArt.16183513610113718118112712818213012712918118312918316118312916118312913012912918136127132130184no di <strong>Costituzione</strong> 1996MateriaAltri compiti e attribuzioniCultura e linguaLingue nazionaliLingue ufficialiLavoroResponsabilità dello StatoPrincipioPrincipioDiritto di votoIniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>Revisione totaleReferendum obbligatorioDiritto di votoIniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>PrincipioRevisione parzialeIniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>Revisione parzialeAltri compiti e attribuzioniRevisione parzialeIniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>Altri compiti e attribuzioniRevisione parzialeIniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>Referendum obbligatorioIniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>Iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>PrincipioCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneDiritto di votoMaggioranze richiesteReferendum obbligatorioEntrata in vigore530


2 Tavo<strong>la</strong> delle concordanze delle Disposizioni transitorieDisposizioni transitorie del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong>Art.Cpv. Leti. N.1 Disp. trans.8bis8ter2345678891011111920202122Disp. trans.Disp. trans.Disp. trans.Disp. trans'.Disp. trans.Disp. trans.Disp. trans.Disp. trans.Disp. trans.Disp. trans.Disp. trans.Disp. trans.Disp. trans.Disp. trans.Disp. trans.Disp. trans.Disp. trans.Disp. trans.Disp. trans.31223Disposizioni transitorie del Disegno di <strong>Costituzione</strong> 1996Art.12440176788655122121121121126126103104741011016968MateriaDaziOsservanza del diritto <strong>federale</strong>StatutoFormazioneAttività lucrativa privataObbligo militareTasse di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsioneImposta sul valore aggiuntoImposta sul valore aggiuntoImposta sul valore aggiuntoPerequazione finanziariaPerequazione finanziariaAssicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invaliditàPrevidenza professionaleEnergia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica,impianti di trasporto in condottaLavoroLavoroTassa sul traffico pesanteTransito transalpino531


3 Tavo<strong>la</strong> degli articoli senza disposizione corrispondente nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in vigoreDisegno di costituzione 1996Art.468910111415161718252627283031323738394144508183153MateriaPrincipi dell'attività dello StatoDignità umanaProtezione dall'arbitrio e tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> buona fedeDiritto al<strong>la</strong> vita e al<strong>la</strong> libertà personaleDiritto a condizioni minime di esistenzaProtezione del<strong>la</strong> sfera privataLibertà d'opinione e d'informazione e libertà dei mezzi dicomunicazione di massaLibertà di linguaLibertà artisticaLibertà del<strong>la</strong> scienzaLibertà di riunioneGaranzie procedurali generaliProcedura giudiziariaPrivazione del<strong>la</strong> libertàProcedura penaleLibertà di votoEfficacia dei diritti fondamentaliLimitazione dei diritti fondamentaliConcretizzazione e esecuzione del diritto <strong>federale</strong> (in parte)AutonomiaTrattati intercantonaliStatuto dei ComuniEsistenza e territorio dei CantoniCol<strong>la</strong>borazione dei Cantoni alle decisioni di politica esteraAttività giovanile e formazione degli adultiCultura e linguaImmunità532


4 Tavo<strong>la</strong> delle concordanze disegno di <strong>Costituzione</strong> 1996 > <strong>Costituzione</strong> in vigore* = senza disposizione corrispondente nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in vigoreDisecArt.123456666789910111112131314141516171819202122232425262626262728no di <strong>Costituzione</strong> 1996MateriaStrutturaScopoFederalismoPrincipi dell'attività dello StatoLingue nazionaliDignità umanaDignità umanaDignità umanaDignità umanaUguaglianza giuridicaProtezione dall'arbitrio e tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> buona fedeDiritto al<strong>la</strong> vita e al<strong>la</strong> libertà personaleDiritto al<strong>la</strong> vita e al<strong>la</strong> libertà personaleDiritto a condizioni minime di esistenzaProtezione del<strong>la</strong> sfera privataProtezione del<strong>la</strong> sfera privataDiritto al matrimonioLibertà di credo e di coscienzaLibertà di credo e di coscienzaLibertà d'opinione e d'informazione e libertà dei mezzi dicomunicazioneLibertà d'opinione e d'informazione e libertà dei mezzi dicomunicazioneLibertà di linguaLibertà artisticaLibertà del<strong>la</strong> scienzaLibertà di riunioneLibertà di associazioneLibertà di domicilioProtezione dall'espulsione, dall'estrazione e dal rinvio forzatoGaranzia del<strong>la</strong> proprietàLibertà economicaLibertà sindacaleGaranzie procedurali generaliProcedura giudiziariaProcedura giudiziariaProcedura giudiziariaProcedura giudiziariaPrivazione del<strong>la</strong> libertàProcedura penale<strong>Costituzione</strong> in vigoreArt.Cpv.123•116535965•4"65•3654495055•"•"564545223156585959•-ter12341212Lett. N.533


Disec no di <strong>Costituzione</strong> 1996Art. Materia29303132323333333333333333333333333333343435363636363636363636363636373738Diritto di petizioneLibertà di votoEfficacia dei diritti fondamentaliLimitazione dei diritti fondamentaliLimitazione dei diritti fondamentaliObiettivi socialiObiettivi socialiObiettivi socialiObiettivi socialiObiettivi socialiObiettivi socialiObiettivi socialiObiettivi socialiObiettivi socialiObiettivi socialiObiettivi socialiObiettivi socialiObiettivi socialiObiettivi socialiPrincipi del<strong>la</strong> cooperazionePrincipi del<strong>la</strong> cooperazioneStatutoCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneCol<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>ConfederazioneConcretizzazione e esecuzione del diritto <strong>federale</strong>Concretizzazione e esecuzione del diritto <strong>federale</strong>Autonomia<strong>Costituzione</strong> in vigoreArt.Cpv.5722•2427273131343434343434343434•3143222727273234344586899312333ternoviesquaterbisquinquiesbisterquaterquinquiessexiesseptiesnoviesnoviesbisterquaterquinquiesterseptiesbis22121111112222Lett.aN.534


Disegno di <strong>Costituzione</strong> 1996Art. Materia3839394040414243434444444545454545454646474747474748495051515253535454545454545455555556565657AutonomiaTrattati intercantonaliTrattati intercantonaliOsservanza del diritto <strong>federale</strong>Osservanza del diritto <strong>federale</strong>Statuto dei ComuniCostituzioni cantonaliOrdine costituzionaleOrdine costituzionaleEsistenza e territorio dei CantoniEsistenza e territorio dei CantoniEsistenza e territorio dei CantoniCittadinanzaCittadinanzaCittadinanzaCittadinanzaCittadinanzaCittadinanzaAcquisto e perdita del<strong>la</strong> cittadinanzaAcquisto e perdita del<strong>la</strong> cittadinanzaEsercizio del diritto di votoEsercizio del diritto di votoEsercizio del diritto di votoEsercizio del diritto di votoEsercizio del diritto di votoSvizzeri all'esteroAffari esteriCol<strong>la</strong>borazione dei Cantoni alte decisioni di politica esteraRe<strong>la</strong>zioni dei Cantoni con l'esteroRe<strong>la</strong>zioni dei Cantoni con l'esteroLiberalità e onorificenze di Governi esteriSicurezzaSicurezzaEsercitoEsercitoEsercitoEsercitoEsercitoEsercitoEsercitoObbligo militareObbligo militareObbligo militareOrganizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercitoOrganizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercitoOrganizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercitoProtezione civile<strong>Costituzione</strong> in vigoreArt.Cpv.•7•32651615•43434446476044684343434374458910128510281113151718191834620212222Disp. trans.bisterDisp .trans.bis11431235641Leti.dN.710535


Disegno di <strong>Costituzione</strong> 1996Art. Materia58596060616263646566666768686969707071717172737474747475767778787879808182838384848585Pianificazione del territorioProtezione dell'ambienteAcquaAcquaForestaProtezione del<strong>la</strong> natura e del paesaggioPesca e cacciaProtezione degli animaliOpere pubblicheCirco<strong>la</strong>zione stradaleCirco<strong>la</strong>zione stradaleStrade nazionaliTransito transalpinoTransito transalpinoTassa sul traffico pesanteTassa sul traffico pesanteImposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul trafficoImposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul trafficoTrasporti ferroviari, navigazione, aviazioneTrasporti ferroviari, navigazione, aviazioneTrasporti ferroviari, navigazione, aviazioneSentieri e percorsi pedonaliPolitica energeticaEnergia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica,impianti di trasporto in condottaEnergia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica,impianti di trasporto in condottaEnergia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica,impianti di trasporto in condottaEnergia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica,impianti di trasporto in condottaPoste e telecomunicazioniRadiotelevisioneCinematografiaFormazioneFormazioneFormazioneRicercaAiuti all'istruzioneAttività giovanile e formazione degli adultiSportCultura e linguaCultura e linguaChiesa e StatoChiesa e StatoPrincipi dell'ordinamento economicoPrincipi dell'ordinamento economico<strong>Costituzione</strong> in vigoreArt.Cpv.222424242424252523373736362236213636242637372424242619365527273442727•2711650503131quaterseptiesbissexiesbisbisbissexiesDisp. trans.quaterDisp. trans.terquinquiesterterquateroctiesquaterquinquiesbisDisp. trans.bisterterDisp. trans.sexiesquaterquinquiesbis124Leti.9N.536


Disegno di <strong>Costituzione</strong> 1996Art. Materia8586868686878788898990909091929292929393939393949495959696969798989999100101101101101101101102102102Principi dell'ordinamento economicoAttività economica privataAttività economica privataAttività economica privataAttività economica privataPolitica di concorrenzaPolitica di concorrenzaProtezione dei consumatoriPolitica finanziaria e monetariaPolitica finanziaria e monetariaBanche e assicurazioniBanche e assicurazioniBanche e assicurazioniPolitica congiunturalePolitica strutturalePolitica strutturalePolitica strutturalePolitica strutturalePolitica economica esternaPolitica economica esternaPolitica economica esternaPolitica economica esternaPolitica economica esternaApprovvigionamento del PaeseApprovvigionamento del PaeseAgricolturaAgricolturaAlcoolAlcoolAlcoolGiochi d'azzardoArmi e materiale bellicoArmi e materiale bellicoPromozione del<strong>la</strong> costruzione d'abitazioni e dell'accesso al<strong>la</strong>loro proprietàPromozione del<strong>la</strong> costruzione d'abitazioni e dell'accesso al<strong>la</strong>loro proprietàSettore locativoLavoroLavoroLavoroLavoroLavoroLavoroPrevidenza per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invaliditàPrevidenza per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invaliditàPrevidenza per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invalidità<strong>Costituzione</strong> in vigoreArt.31313133531313138393131343131313131823293131233131313232323540413434343434341162020343434bisbisDisp. trans.bisseptiessexiesbisquaterquinquiesbisbisbisterbisbisquinquiesbisbisbisoctiesbisterquaterbissexiessexiesseptiesterterbisDisp. trans.Disp. trans.quaterquaterquaterCpv.212322233113311123145Leti.daCeN.537


Disec no di <strong>Costituzione</strong> 1996Art. Materia102103103103104104105106107108109109109110110111112112113113113114114115116117117118118118118118118119119119120120121121121121121121121Previdenza per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invaliditàAssicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invaliditàAssicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invaliditàAssicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invaliditàPrevidenza professionalePrevidenza professionaleAssicurazione contro <strong>la</strong> disoccupazioneAssistenza gli indigentiAssegni familiari e assicurazione per <strong>la</strong> maternitàAssicurazione contro le ma<strong>la</strong>ttie e gli infortuniProtezione del<strong>la</strong> saluteProtezione del<strong>la</strong> saluteProtezione del<strong>la</strong> saluteIngegneria genetica in ambito extra-umanoIngegneria genetica in ambito extra-umanoMedicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umanoDimora e domicilio degli stranieriDimora e domicilio degli stranieriDiritto civileDiritto civileDiritto civileDiritto penaleDiritto penaleAiuto alle vittime di reatiMetrologiaGestione finanziariaGestione finanziariaPrincipi dell'imposizione fiscalePrincipi dell'imposizione fiscalePrincipi dell'imposizione fiscalePrincipi dell'imposizione fiscalePrincipi dell'imposizione fiscalePrincipi dell'imposizione fiscaleImposte diretteImposte diretteImposte diretteArmonizzazione fiscaleArmonizzazione fiscaleImposta sul valore aggiuntoImposta sul valore aggiuntoImposta sul valore aggiuntoImposta sul valore aggiuntoImposta sul valore aggiuntoImposta sul valore aggiuntoImposta sul valore aggiunto<strong>Costituzione</strong> in vigoreArt.Cpv.3434341134113448343424696924242469705361646467644042423241414141464141414242414141414188quaterquaterquaterDisp. trans.quaterDisp. trans.noviesquinquiesbisquinquiesbisnoviesnoviesnoviesterbisterbisbisbisbisterterterterterquaterquinquiesterterterterterDisp. trans.bis Disp.trans.627132213112326215511Ibis33bisLeti.aCabN.538


Disegno di <strong>Costituzione</strong> 1996Art. Materia121122122122122123123123123123124124124124125125126126126126126126127127127127127127127127127127127127127127127128129129129129Imposta sul valore aggiuntoTassa di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsioneTassa di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsioneTassa di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsioneTassa di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsioneImposte speciali di consumoImposte speciali di consumoImposte speciali di consumoImposte speciali di consumoImposte speciali di consumoDaziDaziDaziDaziEsclusione dell'imposizione cantonale e comunaleEsclusione dell'imposizione cantonale e comunalePerequazione finanziariaPerequazione finanziariaPerequazione finanziariaPerequazione finanziariaPerequazione finanziariaPerequazione finanziariaDiritto di votoDiritto di votoDiritto di votoDiritto di votoDiritto di votoDiritto di votoDiritto di votoDiritto di votoDiritto di votoDiritto di votoDiritto di votoDiritto di votoDiritto di votoDiritto di votoDiritto di votoIniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>Iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>Iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>Iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>Iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong><strong>Costituzione</strong> in vigoreArt.Cpv.8414141736414141412829301 Disp. trans.414132414142910667374747479898989898989120121123120121121121121ter Disp.trans.bisbisbisDisp. trans.terbisterterterbisterbisterterterDisp. trans.Disp. trans.bisbis3bis1111114229551232345231245Leti.abdCbbN.539


Disec no di <strong>Costituzione</strong> 1996Art. Materia129129130130130130130131131131131131132133133133134134134134135135135135136137138138138138138138138138139140140141141142143143146147148Iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>Iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong>Referendum obbligatorioReferendum obbligatorioReferendum obbligatorioReferendum obbligatorioReferendum obbligatorioReferendum facoltativoReferendum facoltativoReferendum facoltativoReferendum facoltativoReferendum facoltativoMaggioranze richiesteEleggibilitàEleggibilitàEleggibilitàIncompatibilitàIncompatibilitàIncompatibilitàIncompatibilitàDurata del mandatoDurata del mandatoDurata del mandatoDurata del mandatoLingue ufficialiResponsabilità dello StatoProcedura di consultazioneProcedura di consultazioneProcedura di consultazioneProcedura di consultazioneProcedura di consultazioneProcedura di consultazioneProcedura di consultazioneProcedura di consultazioneStatutoComposizione e elezione del Consiglio nazionaleComposizione e elezione del Consiglio nazionaleComposizione e elezione del Consiglio degli StatiComposizione e elezione del Consiglio degli StatiSessioniPresidenzaPresidenzaServizi del Par<strong>la</strong>mentoDeliberazione separataDeliberazione in comune<strong>Costituzione</strong> in vigoreArt.121Cpv.6121 bis8989120121123898989899012375961087781971087696105107116117222727273232343471727380838678821059292bisbisbisterquaterquinquiestersexies531512342114224234511Lett. N.540


Disec no di <strong>Costituzione</strong> 1996Art. Materia149150150150151152153154155156157158158159160160160161161161161161161161161161161161161162162163164165165166166166166166166166166167168169169Pubblicità delle seduteQuorum e maggioranza richiestaQuorum e maggioranza richiestaQuorum e maggioranza richiestaDiritto di iniziativaDivieto di ricevere istruzioniImmunitàLegis<strong>la</strong>zioneLegis<strong>la</strong>zione d'urgenzaRe<strong>la</strong>zioni con l'estero e trattati internazionaliFinanzeElezioniElezioniAlta vigi<strong>la</strong>nzaRe<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniRe<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniRe<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniConsiglio <strong>federale</strong>Composizione e elezioneComposizione e elezionePresidenzaPrincipio collegiale e dipartimentalePrincipio collegiale e dipartimentaleAmministrazione <strong>federale</strong>Amministrazione <strong>federale</strong>Amministrazione <strong>federale</strong>Amministrazione <strong>federale</strong>Amministrazione <strong>federale</strong>Amministrazione <strong>federale</strong>Amministrazione <strong>federale</strong>Amministrazione <strong>federale</strong>Cancelleria <strong>federale</strong>Politica governativaPartecipazione agli affari par<strong>la</strong>mentariPartecipazione agli affari par<strong>la</strong>mentari<strong>Costituzione</strong> in vigoreArt.Cpv.948788899391•858985858510785858585848585858585858585115121121959996981001033234343434102103104105102101102bisterquaterqumquiesnovies1134442551Le«. N.251041157813691213141214541


Disec no di <strong>Costituzione</strong> 1996Art. Materia170171172173173173173174174174174174175175175175175175176176176176177177178178178178179180180181181181181182183183183183184Competenze normative e esecuzioneFinanzeRe<strong>la</strong>zioni con l'esteroSicurezza estema e internaSicurezza esterna e internaSicurezza esterna e intemaSicurezza esterna e internaRe<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniRe<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniRe<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniRe<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniRe<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniAltri compiti e attribuzioniStatutoStatutoStatutoStatutoGiurisdizione costituzionaleGiurisdizione costituzionaleGiurisdizione civile, penale e amministrativaGiurisdizione civile, penale e amministrativaGiurisdizione civile, penale e amministrativaGiurisdizione civile, penale e amministrativaAssise federaliDiritto determinanteDiritto determinantePrincipioPrincipioPrincipioPrincipioRevisione totaleRevisione parzialeRevisione parzialeRevisione parzialeRevisione parzialeEntrata in vigore<strong>Costituzione</strong> in vigoreArt.Cpv.102102102701021021021021021021021021021021021021031031062311071093 Disp. trans.11311312110111114114 bis112113114118119121122120121121121121123bis33112341Leti. N.5148910112378136121516542


Allegato 5Elenco dei partecipanti al<strong>la</strong> procedura di consultazione (senza i privati)Aargauischer AbstinentenverbandAargauischer Bund für NaturschutzAbstinenten-Verband des schweizerischen PTT-ZollpersonalsAssociation Suisse d'abstinence personnel PTT et des DouanesAbstinenten-Verband des schweizerischen PTT-Zollpersonals, Sektion BaselBasler AbstinentenverbandAssociation des communes bernoisesAutomobil Club der SchweizAutomobile Club de SuisseAssociation suisse pour les droits de <strong>la</strong> femmeAssociazione svizzera per i diritti del<strong>la</strong> donnaAlliance des IndépendantsAnello degli IndipendentiAssociation droits du piétonAssociation des établissements cantonaux d'assurance incendieAERO-Club SchweizAERO-Club SuisseArbeitsgemeinschaft für Friedens-BildungAktionsgemeinschaft Schweizer TierversuchsgegnerAssociation genevoise du coin de terreArbeitsgemeinschaft der Lehrkräfte für BerufswahlvorbereitungArbeitsgruppe Volksrechte der Verfassungskommission von Appenzell AusserrhodenAssociation des Jurassiens Bernois, Section GenèveAmt für Kulturpflege SZArbeitsgruppe des Katholischen Frauenbunds BL und CVF Frauen BLAktion für konfessionelle GleichberechtigungAktionskomitee geschiedener MännerAlpen-InitiativeAus<strong>la</strong>ndschweizer-OrganisationOrganisation des Suisse de l'étrangerAgir pour demainAgrar Politisches Informations Team SchweizAction protestante pour le maintien de <strong>la</strong> paix confessionnelleArbeitsgemeinschaft Recht für FussgängerAssociation régionale JuraAktion für G<strong>la</strong>ubens- und Gewissensfreiheit und gegen religiöse MachtpolitikAction pour <strong>la</strong> liberté de croyance et de conscience et contre <strong>la</strong> politique du pouvoirAssociation Région Val-de-RuzArbeitsgemeinschaft für Rüstungskontrolle und ein WaffenausfuhrverbotAssociation Suisse d'AssurancesAssociazione Svizzera d'AssicurazioniArbeitsgemeinschaft Schweizerischer AbstinentenorganisationenAssociation suisse de sociétés d'abstinentsAssociation suisse des assistants sociaux diplômés et des éducateurs spécialisésAssociation suisse des banquiersAssociazione svizzera dei banchieriAssociation des sociétés bernoises de sportAssociazione svizzera a favore dei cerebrolesiAssociation faîtière suisse des professionnels de <strong>la</strong> danseAssociation Suisse des Directrices et Directeurs des Ecoles de Soins InfirmiersAssociazione Svizzera Direttrici e Direttori delle Scuole di Cura infermieristicheAssociazione Svizzera di educazione fisica nel<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong>Association suisse des éditeurs de journaux et périodiquesAssociation Suisse des Ecoles NouvellesAssociation suisse d'éducation physique à l'écoleAlliance de sociétés féminines suisses543


ASFASG-1ASG-2ASIASIASI-AGASI-AGASI-GEASI-GEASI-GRASI-GRASI-SCASI-SCASI-SGASI-SGASI-TIASI-TIASIMCASIPAASIVASrvASJASJVASKIOASlCIOASKIOASLOCAASLPASLPASMASMASM/VSMASM/VSMASM/VSMASPASPASPANASPANASPEAASPMASPOASPUASRMASSASSASSAASSAASSAASTAKAASTCASUTASUTASUTASV-LauATAATDAlleanza delle società femminili svizzereAssociation suisse des Sables et GraviersAssociation Suisse de GolfAssociation suisse des infirmières et infirmiersAssociazione svizzera infermiere e infermieriAssociation Suisse des infirmières et infirmiers, Section AG, SOAssociazione svizzera infermiere e infermieri, Sezione AG, SOAssociation suisse des infirmières et infirmiers, Section GenèveAssociazione svizzera infermiere e infermieri, Sezione GÈAssociation Suisse des infirmières et infirmiers, Section GRAssociazione svizzera infermiere e infermieri, Sezione GRAssociation suisse des infirmières et infirmiers, Section Suisse centralAssociazione svizzera infermiere e infermieri, Sezione Svizzera centraleAssociation Suisse des infirmières et infirmiers, Section SO, TG, AI et ARAssociazione svizzera infermiere e infermieri, Sezione SG, TG, AI e ARAssociation Suisse des infirmières et infirmiers, Section TIAssociazione svizzera infermiere e infermieri, Sezione TIAssociation suisse en faveur des infirmes moteurs cérébrauxAssociazione svizzero italiana per i problemi dell'autismoAssociation suisse des invalidesAssociazione svizzera degli InvalidiAssociation Suisse de Judo et Ju-JitsuAssociation suisse en faveur des jeunes inadaptéesBehinderten-Selbsthilfe SchweizEntraide Suisse HandicapAiuto Reciproco Svizzero degli AndicappatiAssociation Suisse des LocatairesAssociation Suisse des Libres PenseursAssociazione Svizzera dei Liberi PensatoriAssociation suisse des magistrats de l'ordre judiciaireAssociazione svizzera dei magistratiArbeitgeberverband der Schweizer Maschinenindustrie / Verein Schweizerischer Maschinen-IndustriellerAssociation patronale suisse de l'industrie des machines / Société suisse des constructeurs de machinesAssociazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica/ Associazione Svizzera dei Costruttoridi MacchineAssociation Suisse des PsychothérapeutesAssociazione Svizzeia degli PsicoterapeutiAssociation suisse pour l'aménagement nationalAssociazione svizzera per <strong>la</strong> pianificazione nazionaleAssociation suisse de parents d'enfants autistesAssociation suisse des professionnels de <strong>la</strong> mensurationAssociation suisse pour <strong>la</strong> protection des oiseauxAssociazione svizzera per <strong>la</strong> protezione degli uccelliAssociation suisse romande contre <strong>la</strong> myopathieAssociation Suisse du SportAssociazione Svizzera dello SportArbeitsgemeinschaft schweizerischer SportämterAssociation suisse des services des sportsAssociazione svizzera di servizi dello sportAargauer Staka, Staatsbürgerlicher Verband katholischer SchweizerinnenAssociazione svizzera tecnici del catastoSchweizerische Vereinigung von Fernmelde-BenützernAssociation suisse d'usagers de télécommunicationsAssociazione svizzera utenti telecomunicazioniLes Verts alternatifs ASV LausanneAssociazione Traffico e AmbienteBewegung ATD Vierte Welt544


ATDATEAUFAUPSAUPSAUSAUSAUSAVPAZLBAHBAHBAHBFUBGerBHKBHKBKdtSBlbV-AGBNSBNSBODSBPABPKBRJWBSFBSJFBSJFBSPBVSBVSC-CamC-CollC-DamvC-DenC-DizyC-FerpC-FonlC-GeneC-LauC-LCAFC-LTDPC-MassC-MiécC-PâqC-RiexC-RocheC-SierreC-UCVDC-VilliC-VSGC2DC2DC2DCARCARCARCASSAide à toute détresseAssociation transports et environnementArbeitsgemeinschaft unabhängiger FrauenAssociation des Universités Popu<strong>la</strong>ires SuissesAssociazione delle Università Popo<strong>la</strong>ri SvizzereÄrztinnen und Ärzte für UmweltschutzMédecins en faveur de l'environnementMedici per l'ambienteAktion Volk und Par<strong>la</strong>mentAltzofingia LuzernNationaler geistiger Rat der BahàìAssemblée spirituelle nationale des Bahài's de SuisseAssemblea spirituale nazionale dei Bahà'i del<strong>la</strong> SvizzeraSchweizerische Beratungsstelle für UnfallverhütungBundesgerichtBasler HandelskammerChambre de commerce BàieB<strong>la</strong>ues Kreuz der deutschen SchweizAargauische Bio<strong>la</strong>ndbau VereinigungBanque nationale suisseBanca nazionale svizzeraBewegung für eine offene, demokratische und solidarische SchweizBureau suisse de prévention des accidentsBewegung prospektiver KatholikenB<strong>la</strong>uring JungwachtBund Schweizerischer FrauenorganisationenBund Schweizerischer Jüdischer FrauenorganisationenUnion suisse des Organisations des Femmes juivesBund Schweizer P<strong>la</strong>nerBündner Verband für SportAssociazione sportiva grigioneseMunicipio di Borgnone CamedoCommune de Collonge BelleriveCommune DamvantCommune DenensCommune de DizyCommune de Ferpicloz Praroman-Le-MouretCommune de FontainemelonCommune les Geneveys-sur-CoffraneMunicipalité LausanneCommune de La-Côte-aux-FéesVille de <strong>la</strong> Tour-de-PeilzComune di MassagnoL'administration communale MiécourtCommune du PâquierCommune de RiexCommune RocheL'administration communale SierreUnion des communes VaudoisesCommune de VilliersCommune de Vil<strong>la</strong>rs-sur-GlâneForschungs- und Dokumentationszentrum Direkte DemokratieCentre d'études et de documentation sur <strong>la</strong> démocratie directeCentro studi e documentazione sul<strong>la</strong> democrazia direttaCaritas SchweizCaritas SuisseCaritas SvizzeraKonferenz der schweizerischen wissenschaftlichen Akademien18 Foglio <strong>federale</strong>. 80° anno. Vol. I 545


CASSCASSCBRCCRECCRECdCCDTCDTCEC-JUCECACECSCEPFCEVICFFCFGCFGCFNPCFNPCFRCFRCFSCFSCFTCgCCH-EUCHIGECHIGE-TGCinéCISCCISCCKCKCKCLAFGCMV-RCNGCNGCNGCOTECPCPFCSAJCSBCSBCSBCSCSCSIAPCSIASCSMCSMCSP-AGCSPOCSSCSSCSSMCVPCVP-FConférence des Académies Scientifiques SuissesConferenza delle Accademie Scientifiche SvizzereComité Central romand de <strong>la</strong> Croix-BleueConseil des communes et régions d'Europe, section SuisseConsiglio dei comuni e delle regioni d'Europa, sezione SvizzeraConférence des Gouvernements cantonauxArbeitsgemeinschaft Swissaid, Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas, CaritasCommunauté de travail Swissaid, Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas, CaritasCollectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de <strong>la</strong> République et Canton du JuraComunità Ecumenica di Lavoro <strong>la</strong> Chiesa e l'AmbienteConférence des institutions d'éducation et des écoles catholiques de <strong>la</strong> SuisseConseil des écoles polytechniques fédéralesBund der Christlichen Vereine Junger Männer und Frauen der deutschsprachigen SchweizDirection générale CFFCommission fédérale de GéologieCommissione <strong>federale</strong> di GeologiaCommission fédérale pour <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong> nature et du paysageCommissione <strong>federale</strong> per <strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> natura e del paesaggioCommission fédérale contre le racismeCommissione <strong>federale</strong> contro il razzismoCommission fédérale de sportCommissione <strong>federale</strong> dello sportChristen für die WahrheitConferenza dei governi cantonaliGroupe de réflexion Suisse EuropeSchweiz im GesprächSchweiz im Gespräch, Regionalgruppe ThurgauCinésuisseVereinigung der schweizerischen ZigarettenindustrieCommunauté de l'industrie suisse de <strong>la</strong> cigaretteArbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der SchweizCommunauté de travail des églises chrétiennes de suisseComunità di <strong>la</strong>voro delle chiese cristiane in svizzeraCentre de Liaison des Associations Féminines GenevoisesChristliche Gewerkschaft für Industrie, Handel und Gewerbe; Rentnerinnen- und Rentnerbewegung derSchweizChristlichnationaler Gewerkschaftsbund der SchweizConfédération des syndicats chrétiens de <strong>la</strong> SuisseFederazione svizzera dei sindacati cristianiCommunauté Oecuménique de Travail Eglise et EnvironnementCentre PatronalConsiglio dei politecnici federaliConseil suisse des activités de JeunesseChristliche Sozialbewegung der SchweizMouvement social chrétien de <strong>la</strong> SuisseMovimento sociale cristiano del<strong>la</strong> SvizzeraConferenza delle istituzioni d'educazione e delle scuole cattoliche del<strong>la</strong> SvizzeraConférence suisse des institutions d'assistance publiqueConferenza svizzera delle istituzioni d'assistenza socialeConseil Suisse de <strong>la</strong> MusiqueConsiglio Svizzero del<strong>la</strong> MusicaChristlichsoziale Partei AargauChristlichsoziale Volkspartei OberwallisConseil suisse de <strong>la</strong> scienceConsiglio svizzero del<strong>la</strong> scienzaConférence Suisse des Secrétaires MunicipauxChristlichdemokratische VolksparteiCVP-Frauen Schweiz546


CVP-FM CVP-Kommission für die Gleichstellung von Frau und MannCVP-Heri CVF Herisau Arbeitsgruppe CVF 60+CVP-Ka Arbeitsgruppe CVF Ortspartei KaislenCVP-NW CVF Kanton NidwaidenCVP-OVS CVF OberwallisCVP-OW CVF Kanton ObwaldenCVF-SO CVF Kanton SolothurnCVP-Sprei CVF SpreitenbachDAC Doyenné de l'Ajoie et Clos-du-DoubsDB Erklärung von BernDB Déc<strong>la</strong>ration de BerneDB Dichiarazione di BernaDBI Difesa dei bambini-internazionaleDCH Associazione mantello dei docenti svizzeriDEI Défense des Enfants internationalDIS Demokratische Juristinnen und Juristen der SchweizDS Démocrates SuissesDS Democratici SvizzeriDVS Diakonieverband SchweizEAV Eidgenössische AlkoholverwaltungEBS Europäische Bewegung SchweizEBS Mouvement européen SuisseEBS Movimento europeo SvizzeraECH Association faîtière des enseignantes et des enseignants suissesECOPOP Vereinigung Umwelt und BevölkerungECOPOP Association Ecologie et Popu<strong>la</strong>tionECV Ecole catholique du ValentinEDU Eidgenossische-demokratische UnionEDU-SH Eidgenössische-Demokratische Union EDU des Kantons SchaffhausenEER-VD Eglise évangélique réformée du canton de VaudEFFE Europäisches Forum für Freiheit im BildungswesenEFK Verband der Evangelischen Freikirchen und Gemeinden in der SchweizEFS Evangelischer Frauenbund der SchweizEGK Eidgenössische Geologische FachkommissionEHV Eidgenössischer HornusserverbandEKA Eidgenössische Kommission für AlkoholfragenEKA Commission fédérale pour les problèmes liés à l'alcoolEKA Commissione <strong>federale</strong> per i problemi inerenti all'alcoolEKF Eidgenössische Kommission für FrauenfragenEKF Commission fédérale pour les questions fémininesEKF Commissione <strong>federale</strong> per i problemi del<strong>la</strong> donnaEKFF Eidgenössische Koordinationskommission für FamilienfragenEKFF Commission fédérale de coordination pour les questions familialesEKFF Commissione <strong>federale</strong> di coordinamento per le questioni familiariEKJ Eidgenössische Kommission für JugendfragenEKJ Commission fédérale pour <strong>la</strong> jeunesseEKJ Commissione <strong>federale</strong> per <strong>la</strong> gioventùEKR Eidgenössische Kommission gegen RassismusEMK Evangelisch-methodistische KircheEMK Eglise Evangélique MetodisteENHK Eidgenössische Natur- und HeimatschutzkommissionENPG Eglise nationale protestante de GenèveEPI Epilepsie-Vereinigung-CHESK Eidgenössische SportkommissionETHRAT Rat der Eidgenössischen technischen HochschulenEVG Eidgenössisches VersicherungsgerichtEVP Evangelische Volkspartei der SchweizFAß Fachvereinigung für Berufsberatung547


FAST Fastenopfer Katholisches Hilfwerk SchweizFAST Action de Carême des catholiques en SuisseFAST Sacrificio Quaresimale dei cattolici in SvizzeraFBR Frauen in den BundesratFBR Femmes au Conseil fédéralFBR Donne al Consiglio FederaleFBS Freiwirtschaftliche Bewegung der SchweizFCIS Fondation des cimetière is<strong>la</strong>miques suissesFCIS Fondazione dei cimiteri is<strong>la</strong>mici svizzeriFCSGS Fédération catholique suisse de gymnastique et de sportFD Force démocratique MoutierFDBB Fachvereinigung für Dokumentation in der BerufsberatungFDP Freisinnig-Demokratische Partei der SchweizFDP-AG FDP Kanton AargauFDP-BL FDP Kanton Basel<strong>la</strong>ndFDP-BS FDP Kanton Basel-StadtFDP-Buch FDP BucheggbergFDP-Maur FDP der Gemeinde Maur/ZHFDP-SG FDP Kanton St.GallenFDP-Wint FDP WinterthurFDP-ZH FDP-Fraktion des Zürcher KantonsratesFDP-ZH3 FDP Zürich 3FDP-Zoll FDP ZollikonFECPE Fédération des églises et communautés du plein évangileFELPS Fédération d'église libres pentcôtisantes des suisseFEPS Fédération des Eglises protestantes de <strong>la</strong> SuisseFEPS Federazione delle Chiese evangeliche del<strong>la</strong> SvizzeraFFAR Forum Frau ARFFDD Forum für direkte DemokratieFFG Forum Freiheit im GesundheitswesenFFG Forum Liberté et SantéFFS Direzione generale FFSFFU Fachfrauen UmweltFGL-BL Freie Grüne Liste BLFGS Frauengewerkschaft SchweizFKJ Fachstelle für kirchliche JugendarbeitFP-OW Freiheits-Partei OWFPA Freier Pädagogischer ArbeitskreisFPC Fondation pour <strong>la</strong> protection des consommateursFPS Freiheits-Partei der SchweizFRC Fédération Romande des ConsommatricesFRI Fédération Romande ImmobilièrePRIE Schweizerischer FriedensratFRSP Fédération Romande des Syndicats PatronauxFSA Fédération Suisse des AvocatsFSA Federazione Svizzera degli AvvocatiFSAG Federazione svizzera delle Associazioni giovaniliFSAS Fédération suisse des Associations professionnelles du domaine de <strong>la</strong> SantéFSAS Federazione Svizzera delle Associazioni professionali sanitarieFSEA Fédération suisse pour l'éducation des adultesFSEA Federazione svizzera per l'educazione degli adultiFSEP Fédération suisse des écoles privéesFSFM Fédération suisse des familles monoparentalesFSFP Fédération suisse des femmes protestantesFSG-1 Fédération Suisse de GymnastiqueFSG-1 Federazione Svizzera di GinnasticaFSG-2 Fondation suisse de <strong>la</strong> GreinaFSG-2 Fondazione Svizzera del<strong>la</strong> Greina548


FSGCFSIAFSIHFSIHFSISFSKFSPFSPFSPFSPAFSSFSSFSSHFSSPFSSSFSSSFSSSFTIAFUSFUSFVAWFVÖVFVÖVFVSFVSOG-AGG-AlldG-AltendG-AndwG-AusbG-BuckG-ButtG-EngelbG-FlumsG-G<strong>la</strong>tlfG-GoldG-GrosswG-HaslG-HendG-KlingG-KönizG-LauG-LiesG-LungG-NeuenkG-OberbG-OberembG-ObstalG-OetwG-ReinG-SarnG-SchönG-SchwG-SGG-SRZHG-TittG-TuggG-UntägFederazione svizzera dei genitori di ciechi e ambliopiFédération Suisse des Infirmières/Infirmiers en anesthésieFédération suisse pour l'intégration des handicapésFederazione svizzera per l'integrazione degli handicappatiFederazione Svizzera Invalidi SportiviSchweizerischer Fachverband für Sand und KiesFöderation der Schweizer Psychologinnen und PsychologenFédération Suisse des PsychologuesFederazione Svizzera delle Psicologhe e degli PsicologiFédération suisse des parents d'aveugles et d'amblyopesFédération Suisse de SkiFederazione Svizzera SciFédération Suisse de Sport HandicapFederazione svizzera delle scuole privateSchweizer Unterwasser-Sport-VerbandFédération Suisse de Sports SubaquatiquesFederazione Svizzera di Sport SubacqueiFederazione ticinese per l'integrazione degli andicappatiFédération des urbanistes suisseFederazione degli urbanisti svizzeriForum für verantwortbare Anwendung der WissenschaftFöderativverband des Personals öffentlicher Verwaltungen und BetriebeUnion federative du personnel des administrations et des entreprises publiquesFreidenker-Vereinigung der SchweizFreie Volksschule SolothurnGrüne AargauGemeinde AltdorfGemeinde AltendorfGemeinde AndwilGemeinde AusserbergGemeinde BücktenGemeinde ButtisholzEinwohnergemeinde EngelbergGemeinde FlumsGemeinde G<strong>la</strong>ttfeldenGemeinde GoldingenGemeinde GrosswangenGemeinde Haslen/GLGemeinde HendschikenGemeindeverwaltung KlingnauGemeinde KönizGemeindeverwaltung LauerzStadtrat Lies<strong>la</strong>lEinwohnergemeinde LungernGemeinde NeuenkirchGemeinde OberbippGemeindeverwaltung OberembrachGemeinde ObstaldenGemeinde Oetwil am SeeGemeinde Reinach BLEinwohnergemeinde SamenEinwohnergemeinde SchönenwerdGemeinde SchwellbrunnGrüne Sl.GallenStadtrat ZürichGemeinde Titterten BLGemeinde TuggenGemeindeverwaltung Unterägeri549


G-WartauG-WildhG-WimmG-WorbG-ZHGASUGDSGEHPGEMGEMGEMGER-BSGEU-DübGL-ARGRAVGRLCGrüneGSSAGSSA-GEGVSHAZHEVI VerdiID-CHID-CHID-CHIFFIGEIGBSIGMIGVELOINSIEMEINWOINWOIOGTIOGTIPGKIPV-CHISEISEISMISMISPAISPAJBJDSJLJLJLJUSEJUSEJUSEJUSESOK-CHEMK-CHEMK-CHEMKABGemeinde Wartau SGGemeinde WildhausGemeinde WimmisEinwohnergemeinde WorbGrüne Partei Kanton ZürichCASTRO Suisse Verband für Hôtellerie und RestaurationGiuristi e Giuriste Democratici SvizzeriGroupe d'Etudes Helvétiques de ParisSchweizerischer GemeindeverbandAssociation des Communes SuissesAssociazione dei Comuni SvizzeriAppel<strong>la</strong>tionsgericht BSGruppe Energie und Umwelt Dübendorf/ZHKommission für Gleichstellung von Mann und Frau - ARGroupe d'Avenches, François LoebGroupe de travail pour le renforcement des libertés constitutionnellesGrüne Partei der SchweizGroupe pour une Suisse sans ArméeGroupe pour une Suisse sans Armée, section GenèveGewerbeverein SteinmaurHomosexuelle Arbeitsgruppe ZürichHauseigentümerverband Winterthur und UmgebungPartito ecologista svizzeroIdentität SchweizIdentité suisseIdentità SvizzeraInstitut für Finanzwirtschaft und Finanzrecht, Uni SGInteressengemeinschaft BodenInteressengemeinschaft Baselbieter SportverbändeInteressengemeinschaft geschiedener und getrennt lebender MännerInteressengemeinschaft Velo beider BaselSchweizerische Vereinigung der Elternvereine für geistig BehinderteInternationale Vereinigung für natürliche WirtschaftsordnungLigue international pour l'ordre économique naturelSchweizer GuttemplerBons-Templiers Suissesd'Insle Privater Ganztags-KindergartenIs<strong>la</strong>ndpferde-Vereinigung SchweizIngenieurs/euses Suisses en EnergieIngegnieri/e Svizzeri/e in EnergiaInstitut suisse de météorologieIstituto svizzero di meteorologiaInstitut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomaniesIstituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanieAssociation des Jurassiens bernois de l'extérieurJuristes Démocrates de SuisseJungliberale Bewegung der SchweizJeunesse Radicale SuisseGioventù Liberale-Radicale SvizzeraJugendsessionSession des jeunesSessione dei giovaniVerein deutschweizerischer JugendseelsorgerinnenVerband der Kantonschemiker der SchweizAssociation des chimistes cantonaux de <strong>la</strong> SuisseAssociazione dei chimici cantonali del<strong>la</strong> SvizzeraKatholische Arbeitnehmer-Bewegung Schweiz550


KABKATS-OWKdKKEOSKFUKG-SGKGVKKSEKLSKLSKLSKSA-NWKSSK-LUKUSKVPLCHLDP-BSLdULes VertsLFSALITRALITRALITRALOSLOTLOTLPSLRLSPNLSPNMEIMVNBKSNfSNfSNfSNHGNHG-SHNRBNSHOeKUOFGMOG-NWOG-SOOG-UROIDELOSEEHOSEOOSIEOOSJHOSLOVVPBPBDLPBSPBSPBSPCMouvement suisse des ouvriers et employés catholiquesKantonales Amt für Turnen und Sport ObwaldenKonferenz der KantonsregierungenKoordination Ethischer Organisationen der SchweizKantonales Komitee für Freiheit und UnabhängigkeitKantonsgericht St. GallenKantonaler Gewerbeverband ZürichKonferenz Katholischer Schulen und Erziehungsinstitutionen der SchweizKinder Lobby SchweizLobby Enfants SuisseLobby Svizzera dei BambiniKantonales Sportamt NidwaidenKantonale Schul+Sport-Kommission LUKomitee gegen den Beitritt zu EWR/EG/EUKatholische Volkspartei SchweizDachverband Schweizer Lehrerinnen und LehrerLiberal-demokratische Partei BSLandesring - Die UnabhängigenParti écologiste suisseLandesverband freier Schweizer ArbeitnehmerInformationsdienst für den öffentlichen VerkehrService d'Information pour les Transports publicsServizio d'informazione per i trasporti pubbliciLesbenorganisation SchweizInteressengemeinschaft der schweizerischen LotterienCommunauté d'intérêts des loteries suissesLiberale Partei der SchweizLia RumantschaLigue Suisse pour <strong>la</strong> Protection de <strong>la</strong> NatureLega Svizzera per <strong>la</strong> Protezione del<strong>la</strong> NaturaMouvement Ecologiste JurassienSchweizerischer Mieterinnen- und MieterverbandNeue Bauern Koordination SchweizNaturfreunde SchweizFédération suisse des amis de <strong>la</strong> natureFederazione svizzera degli amici del<strong>la</strong> naturaNeue Helvetische GesellschaftNeue Helvetische Gesellschaft, Ortsgruppe SHDer Neue RütlibundNouvelle société helvétiqueOekumenische Arbeitsgemeinschaft Kirche und UmweltOrganisation für gleiche MännerrechteObergericht NidwaidenObergericht SolothurnObergericht UROrganisation internationale pour le développement de <strong>la</strong> liberté d'enseignementOrganisation suisse des enseignants(tes) et éducateurs(trices) homosexuelsOeuvre suisse d'entraide ouvrièreOrganizzazione svizzera degli(delle) insegnanti ed educatori(trici) OmosessualiOrgan-System der Jörg Hoffmann-StiftungOrganisation Suisse des LesbiennesComité de "Oui à <strong>la</strong> Vie Va<strong>la</strong>is"Politik und BildungProduzentenverein biologisch-dynamische Landwirtschaft DEMETERPfadibewegung SchweizMouvement scout de suisseMovimento Scaut SvizzeroFax Christi551


FCCPCCPCS-JUPDGPDC-EGPDC-FPEVPEVPFPFPFPHPIPINKPJPLRPLSPPDPPD-DPRDPRD-NEPRD-VDPROLIPSPSPS-BEPS-D/CHPS-F/CHPSAPSAPSFPSLPTTPTTPTTPWARFARFARGRERKIRKZRKZRKZRNRSERSERSESABSACSACSACSAEBSAHSAJVSANBSANHSAPSASPani chrétien-conservateurPartito cristiano conservatoreParti chrétien social indépendant jurassienParti Démocrate-ChrétienCommission pour l'égalité Femme-Homme du PDCFemmes PDC suissesPani évangélique suissePartito evangelico svizzeroPro Familia SchweizPro Familia SuissePro Familia SvizzeraPro HelvetiaPro InfirmisPink CrossPro JuventutePartito liberale-radicale svizzeroParti libéral suissePartito Popo<strong>la</strong>re DemocraticoDonne PPD svizzereParti radical-démocrate suisseParti radical-démocratique NEParti Radical-démocratique vaudoisPro Liberiate Schweiz Vereinigung für Freiheit, Demokratie, MenschenwürdeParti socialiste SuissePartito Socialista SvizzeroParti socialiste du canton de BerneDonne socialiste svizzereFemmes socialistes suisseProtection Suisse des AnimauxProtezione Svizzera degli AnimaliPeregrina-Stiftung FrauenfeldParti Suisse de <strong>la</strong> LibertéGeneraldirektion PTTDirection générale PTTDirezione generale PTTPeople with AiDSRégie fédérale des alcoolsRegìa <strong>federale</strong> degli alcoolRat der Gemeinden und Regionen Europas, Sektion SchweizDie Rechte des Kindes internationalRömisch-katholische Zentralkonferenz der SchweizConférence centrale Catholique-romaine de SuisseConferenza Centrale Cattolica Romana del<strong>la</strong> SvizzeraRedressement NationalRenaissance Schweiz EuropaRenaissance Suisse EuropeRenaissance Svizzera EuropaSchweizerischer AbstinenenverbandSchweizer Alpen-ClubClub Alpin SuisseClub Alpino SvizzeroSchweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung BehinderterSchweizerisches ArbeiterhilfswerkSchweizerische Arbeitsgemeinschaft der JugendverbändeSt. Gallisch-Appenzellischer NaturschutzbundSchweizerische Arbeitsgemeinschaft für Natur und Heimat - RheinaubundSchweizer Automatik PoolSozialistischer Abstinentenbund, Steffisburg552


SATUSSATUSSAVSB-BSB-BSB-BSBAGSBAGSBAGSBBSBESBESBGSBGSBK-1SBK-2SBK-2SBK-2SBK-AGSBK-GESBK-GRSBK-SGSBK-TISBK-ZSBNSBS-1SBS-2SBS-2SBS-2SBVSBVgSDSD-AGSD-SGSDSFSDTSEASEALSEISEKSENSESSESSEVSFASFGSFPSFV-1SFV-1SFV-ISFV-2SFV-2SFV-2SGAGSGAMSGBSOCISGCSSATUS SchweizSATUS SuisseSchweizerischer AnwaltsverbandSchweizerischer Blinden-BundUnion suisse des aveuglesUnione svizzera dei ciechiSchweizerischer Berufsverband der Ausbildnerinnen im GesundheilswesenAssociation professionnelle suisse des formatrices en santé publiqueAssociazione professionale svizzera delle formatrici del settore sanitarioGeneraldireklion SBBSchweizerischer Bund für ElternbildungFédération Suisse des Ecoles de ParentsSchweizerische BibelgesellschaftSociété biblique suisseSchweizer Berufsverband der Krankenschwestern und KrankenpflegerSchweizer BischofskonferenzConférence des Evêques SuissesConferenza dei Vescovi SvizzeriSchweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger, Sekt. AG, SOSchweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger, Sektion GESchweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger, Sekt. GRSchweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger, Sekt. SG, TG, AI und ARSchweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger, Sekt. TISchweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger, Sektion ZentralschweizSchweizerischer Bund für NaturschutzSchweizerischer Berufsverband dipi. Sozia<strong>la</strong>rbeiterinnen und SozialpädagoglnnenSchweizerischer Blinden- und SehbehindertenverbandFédération suisse des aveugles et malvoyantsFederazione svizzera dei ciechi e deboli di vistaSchweizerischer BauernverbandSchweizerische BankiervereinigungSchweizer DemokratenSchweizer Demokraten AargauSchweizer Demokraten St. GallenSwiss Dance Sport FédérationSchweizerischer Dachverband für Fachkräfte des künstlerischen TanzesSchweizerische evangelische AllianzStiftung Einheit allen LebensSchweizer Energie-IngenieurinnenSchweizerischer Evangelischer KirchenbundPro SenectuleSociété des étudiants suissesSocietà degli studenti svizzeriSchweizer Eis<strong>la</strong>uf VerbandSchweizerischer Fachstelle für Alkohol- und andere DrogenproblemeSchweizer Frauen gegen EWR- und EU-BeitrittSchweizer Freiheits-ParteiSchweizerischer ForstvereinSociété forestière suisseSocietà forestale svizzeraSchweizerischer FeuerwehrverbandFédération suisse des sapeurs-pompiersFederazione svizzera dei pompieriSchweizerische Gesellschaft für angewandte GeographieSchweizerische Gesellschaft für AllgemeinmedizinSchweizerischer GewerkschaftsbundSchweizerische Gesellschaft für Chemische IndustrieSozialethische Gruppe der Christlichsozialen Kanton SG553


SGF Schweizerischer Gemeinnütziger FrauenvereinSGG Schweizerische Gemeinnützige GesellschaftSGG Société suisse d'utilité publiqueSGG Società svizzera d'utilità pubblicaSGP Schweizerische Gesellschaft für PsychiatrieSGP Société suisse de psychiatrieSGP Società Svizzera di PsichiatriaSGPG Schweizerische Gesellschaft für Prävention und GesundheitswesenSGPG Société suisse de santé publiqueSGPG Società svizzera di salute pubblicaSGS-1 Schweizerische Greina-StiftungSGS-2 Schweizerische Geologische GesellschaftSGS-2 Société géologique suisseSGU Schweizerische Gesellschaft für UmweltschutzSGUD Schweizer GuddiesSGV Schweizerischer GewerbeverbandSHEV Schweizerischer HauseigentümerverbandSHEV Société suisse des propriétaires fonciersSHIV Schweizerischer Handels- und Industrieverein "Vorort"SHS Schweizerischer HeimatschutzSHS Ligue suisse du patrimoine nationalSHS Lega svizzera per <strong>la</strong> salvaguardia del patrimonio nazionaleSIC Schweizerischer israelitischer GemeindebundSIC Fédération suisse des communautés israélitesSIGA Schweizerische Interessengemeinschaft für AnästhesiepflegeSIV Schweizerischer InvalidenverbandSJU Schweizerische Journalistinnen- und Journalisten-UnionSJV Schweizerischer Judo und Ju-Jitsu VerbandSKF Schweizerischer Katholischer FrauenbundSKF Ligue suisse de femmes catholiquesSKF Unione svizzera delle donne cattolicheSKG Schweizerische Konferenz der GleichstellungsbeauftraglenSKG Conférence des délégées suisses à l'égalité entre femmes et hommesSKI Schweizerische Kommission für ImmobilienfragenSKI Commission suisse pour des questions immobilièresSKM Schweizerischer Katholischer MissionsratSKM Conseil Missionnaire Catholique SuisseSKM Consiglio Missionario Cattolico SvizzeroSKöF Schweizerische Konferenz für öffentliche FürsorgeSKS Stiftung für KonsumentenschutzSKSG Schweizerische Konferenz der Stadt- und GemeindeschreiberSKTSV Schweizerische Katholischer Turn- und SportverbandSLFV Schweizerischer LandfrauenverbandSLS Schweizerischer Landesverband für SportSMA Schweizerische Meteorologische AnstaltSMMS Selbsthilfegruppe für Menschen mit Multiple SkleroseSMR Schweizer MusikratSNB Schweizerische NationalbankSNV Schweizerischer NotarenverbandSNV Fédération suisse des notairesSNV Federazione svizzera dei notaiSOC Schweizerisches olympisches ComitéSOC Comité olympique suisseSOG Schweizerische OffiziersgesellschaftSOLAR Arbeitsgemeinschaft So<strong>la</strong>r 91SOLAR Groupe de travail So<strong>la</strong>r 91SOS Soccorso operaio svizzeroSP Sozialdemokratische Partei der Schweiz554


SP-BE Sozialdemokratische Partei BernSP-Dietl SP DietlikonSP-F/AG SP-Frauen AargauSP-F/BE Sozialdemokratische Frauen des Kantons BernSP-F/CH Sozialdemokratische Frauen der SchweizSP-F/ZH SP Frauen Team ZürichSP-Goss SP Gossau/ZHSP-Münch SP MünchenbuchseeSP-Uägeri SP UnterägeriSPE Société suisse pour <strong>la</strong> protection de l'environnementSPEUX Schweizerische IG für offene Kinder-Freizeit-AnimationSPMS Schweizerische Stiftung Pro Mente SanaSPMS Fondation Pro Mente SanaSPMS Fondazione Svizzera Pro Mente SanaSPO-NE Service des sports, NESPPE Schweizerische Prospektivgruppe für politische EthikSPPE Groupe prospectif suisse d'Ethique politiqueSPR Société Pédagogique RomandeSPV-1 Schweizer Psychotherapeuten VerbandSPV-2 Schweizerische Paraplegiker-VereinigungSPV-2 Association suisse des paraplégiquesSPV-2 Associazione Svizzera dei ParaplegiciSPV-3 Schweizerischer protestantischer VolksbundSRG Schweizerische Radio- und FernsehgesellschaftSRV Schweizerische RichtervereinigungSSBA Swiss Snowboard AssociationSSES Schweizerische Vereinigung für SonnenenergieSSES Société Suisse pour l'Energie so<strong>la</strong>ireSSES Società Svizzera per l'Energia So<strong>la</strong>reSSGA Société Suisse de Géographie AppliquéSSIC Société Suisse des Industries ChimiquesSSIC Società Svizzera delle Industrie ChimicheSS1F Stiftung schweizerischer is<strong>la</strong>mischer FriedhöfeSSIGA Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle AcqueSSIGE Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des EauxSSM Schweizer Syndikat MedienschaffenderSSMG Société Suisse pour une Médecine GénéraleSSMG Società Svizzera di Medicina GeneraleSSO Société Suisse des OfficiersSSR Société suisse de radiodiffusion et télévisionSSR Società svizzera di RadiotelevisioneSSRV Schweizerischer Squash Rackets-VerbandSSRV Association Suisse de Squash RacketsSSRV Federazione Svizzera di Squash RacketsSSU Società Svizzera degli UfficialiSSV-I Schweizerischer Ski-VerbandSSV-2 Schweizerischer StädteverbandSSV-2/UVS Union des villes suissesSSV-2 Unione delle città svizzereSSV-3 Schweizerischer SchützenverbandSSV-3 Fédération suisse des tireursSSV-3 Federazione svizzera dei tiratoriSTA Schweizer Union der Freikirchen der Siebenten-Tags-AdventistenSTA Union Suisse des Eglises adventistes du septième jourSTAKA Staatsbürgerlicher Verband katholischer SchweizerinnenSTS Schweizer TierschutzSTTV Schweizerischer TischtennisverbandSTTV Fédération Suisse de Tennis de Table555


STTV Federazione svizzera tennis tavoloStV Schweizerischer StudentenvereinSTV-1 Schweizerischer TurnverbandSTV-2 Schweizerischer Treuhänder-VerbandSUISA Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer WerkeSUISA Société suisse pour les droits des auteurs d'oeuvres musicalesSUISA Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicaliSUOV Schweizerischer UnteroffiziersverbandSUOV Association Suisse de Sous-OfficiersSUOV Associazione Svizzera di SottufficialiSVAMV Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und VäterSVBG Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im GesundheitswesenSVBS Schweizerischer Verband für BehindertensportSVCG Schweizerische Vereinigung zugunsten cérébral GelähmterSVDS Schweizerischer Verein für die deutsche SpracheSVE Schweizerischer Fachverband für erziehungsschwierige Kinder und JugendlicheSVEAK Schweizerischer Verein der Eltern autistischer KinderSVEB Schweizerische Vereinigung für ErwachsenenbildungSVEBK Schweizerische Vereinigung der Eltern blinder und sehschwacher KinderSVEHW Schweizerische Vereinigung der Eigentümer historischer WohnbaulenSVEHW Association suisse des propriétaires de demeures historiquesSVF Schweizerischer Verband für FrauenrechteSVFB Schweizerischer Verband freier BerufeSVFB Union suisse des professions libéralesSVGW Schweizerischer Verein des Gas- und WasserfachesSVH Schweizerische Vereinigung für HumanismusSVKB Schweizerischer Verband künstliche BesamungSVKB/FSIA Fédération pour l'insémination artificielleSVLK Schweizerische Vereinigung der Leiterinnen und Leiter von KrankenpflegeschulenSVP Schweizerische VolksparteiSVP-Goss Arbeitsgruppe der SVP GossauSVP-ZH Schweizerische Volkspartei des Kantons ZürichSVS SchweizervogelschutzSVSS-1 Schweizerische Vereinigung für Straflösigkeit des SchwangerschaftsabbruchsSVSS-2 Schweizerischer Verband für Sport in der SchuleSW Schweizerischer VersicherungsverbandSWR Schweizerischer WissenschaftsratSWV Schweizerischer WasserwirtschaftsverbandSWV Association suisse pour l'aménagement des eauxSWV Associazione svizzera di economia delle acqueSZB Schweizerischer Zentralverein für das BlindenwesenSZV Schweizerischer Verband der Zeitungs- und ZeitschriftenverlegerTCS Touring Club der SchweizTCS Touring Club SuisseTCS Touring Club SvizzeraTF Tribunal fédéralTF Tribunale <strong>federale</strong>TFA Tribunal fédéral des assurancesTFA Tribunale <strong>federale</strong> delle assicurazioniTK Treuhand-KammerTK Chambre fiduciaireTK Camera fiduciariaTSVL Turn- und Sportlehrerinnen-Verein LuzernTVS Textilverband SchweizTVSS Textilverband Schweiz SpinnereisektionUCAPS Union centrale des Associations patronales suissesUCBA Union centrale suisse pour le bien des aveuglesUCBC Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi556


UCSUCSUDCUDCUDEOUDFUDF-VDUNESUOEUOSSUPL-GEUPSUSAMUSAMUSC-2USCIUSCIUSFUSFUSGUSIUSOUSP-1USP-2USP-2USSUSSUSSAUSSLUSYUSYUSYUUSSUVGVASTVBG-BEVBSVVBVVVBVVVCSVEGVEGATVFSSVGLVHELSVHV-TGVKFVKSVLPVPAVRBVRIVSAVSAVSCIVSDVSEVSFAUnione delle centrali svizzere di elettricitàUnion des centrales suisse d'électricitéUnion Démocratique du CentreUnione Democratica di CentroArbeitsgemeinschaft für umweltgerechte, denzentrale Energieversorgung ohne AtomkraftwerkeUnion démocratique fédéraleUnion démocratique fédérale VaudUnion nationale des Etudiantes de SuisseUnion des Organisations d'élèves CH-FLUnion des offices suisses de statistiqueUnion Protestante Libérale Section de l'Union suisse pour le christianisme libéral GenèveUnion des paysannes suissesUnion suisse des arts et métiersUnione svizzera delle arti e mestieriUnione Svizzera dei ContadiniUnion suisse du commerce et de l'industrieUnione svizzera di commercio e d'industriaUnion suisse des fiduciairesUnione svizzera dei fiduciariUnione Svizzera delle Giornaliste e dei GiornalistiUnion Suisse des JournalistesUnion der Schülerorganisationen CH-FLUnion suisse des PaysansUnion suisse de patinageUnione Svizzera di PattinaggioUnion syndicale suisseUnione sindacale svizzeraUnion Suisse des Syndicats autonomesUnione svizzera dei Sindacati liberiSchweizerischer SegelverbandFédération suisse de voileFederazione svizzera del<strong>la</strong> ve<strong>la</strong>Unione degli uffici svizzeri di statisticaUnternehmer-Vereinigung gegen den EWR, EG, EU-BeitrittVerein Aktiver Staatsbürgerinnen ZürichVerband bernischer GemeindenVereinigung Beinischer SportverbändeVerband Bündnerischer Vermittler und Vermittler-StellvertreterAssociazione grigionese dei conciliatori e conciliatori supplentiVerkehrs-Club der SchweizVerein Erneuerung Eidgenössischer GemeinschaftVerband Schweizerischer Garn- und TrivcotveredlerVereinigung Freier Schulen der SchweizSchweizerische Vereinigung für Gewässerschutz und LufthygieneVereinigung homosexueller Erzieher(innen) und Lehrer(innen) der SchweizVorstand des Historischen Vereins des Kantons TGVereinigung Kantonaler FeuerversicherungenVerband Kindergärtnerinnen SchweizVereinigung für Landesp<strong>la</strong>nungVerband der Personal- und AusbildungsfachleuteVerein Region BernVereinigung für Rechtsstaat und IndividualrechteVereinigung schweizerischer AngestelltenverbändeFédération des sociétés suisses d'employésVerband der schweizerischen Chemiefaser-IndustrieVerband Sucht- und Drogenfachleute DeutschschweizVerband Schweizerischer ElektrizitätswerkeSchweizerischer Verband von Fachleuten für Alkoholgefährdeten- und Suchtkrankenhilfe557


VSGGEVSIGVSIGVSPVSS-1VSS-2VSS-2VSSAVSTFVSTFVSTVVSTVVSVVSVFVSWVVSZ+KGFVSZ+KGFVVRVZAOWWFWWFWWFZFZZKFUZKSZOFZOFZSAOZSIGZSIGZVZVVerband Schweizerischer Stickerei-, Garn- und Gewebe-ExporteureVereinigung des schweizerischen Import- und Grosshandels BaselFédération suisse des importateurs et du commerce de gros BàieVerband schweizerischer PrivatschulenVerband der Schweizerischen StudentinnenschaftenVerband Schweizerischer SchuhindustriellerAssociation des industriels suisses de <strong>la</strong> chaussureVerband Schweizerischer Statistischer ÄmterVerband Schweizerischer TeppichfabrikantenAssociation des fabricants suisses de tapis—Verband der schweizerischen Textil-Veredlungs-IndustrieAssociation suisse de l'industrie du b<strong>la</strong>nchiment, de <strong>la</strong> teinture et de l'impression textileVerband der Schweizerischen VolkshochschulenVerband schweizerischer VermessungsfachleuteVerband Schweizerischer Wasserfahr-VereineVerein Schweizerischer Zement-, Kalk- und GipsfabrikantenSociété suisse des fabricants de ciment, chaux et plâtreVereinigung für VerfassungsreformVereinigung Zürcherischer ArbeitgeberorganisationenWorld Wildlife Fund SchweizFondation pour <strong>la</strong> nature et l'environnementFondazione per <strong>la</strong> natura e l'ambienteZürcher FrauenzentraleZürcher Komitee für Freiheit und UnabhängigkeitZürcher Kantonalverband für SportSchweizerischer ZofingervereinSociété Suisse des ZofingiensZentralerverband schweizerischer Arbeitgeber-OrganisationenZürcherische Seidenindustrie-GesellschaftAssociation Zurichoise de l'industrie de <strong>la</strong> soieZentral verband Staats- und Gemeindepersonal SchweizFédération centrale du personnel cantonal et communal Suisse558


Allegato 6Elenco delle abbreviazioni generali* 1Acc.AccordoAELS Associazione Europea di Libero ScambioAFAssemblea <strong>federale</strong>APAvamprogettoArt.ArticoloBoll. Uff. Bollettino ufficiale delle deliberazioni dell'Assemblea <strong>federale</strong>C.E.E. Comunità Economica EuropeaCaF Cancelleria <strong>federale</strong>CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210CEComunità EuropeeCECA Comunità Europea del Carbone e dell'AcciaioCEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per <strong>la</strong> salvaguardia dei dirittidell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europeadei diritti dell'uomo), RS 0.101CFConsiglio <strong>federale</strong>CNConsiglio nazionaleCODiritto delle obbligazioniCost. <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera del 29maggio 1874, RS 101CPS Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, RS 311.0Cpv. CapoversoCS Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali1848-1947CdSConsiglio degli StatiD 96 Disegno di <strong>Costituzione</strong> proposto nel presente messaggioDAF Decreto dell'Assemblea <strong>federale</strong>DCF Decreto del Consiglio <strong>federale</strong>DFDecreto <strong>federale</strong>DFAE Dipartimento <strong>federale</strong> degli affari esteriDFEP Dipartimento <strong>federale</strong> dell'economia pubblicaOFF Dipartimento <strong>federale</strong> delle finanzeDFFD Dipartimento <strong>federale</strong> delle finanze e delle dogane (oggi: Dipartimento<strong>federale</strong> delle finanze)DFGP Dipartimento <strong>federale</strong> di giustizia e poliziaDFIDipartimento <strong>federale</strong> dell'internoDFTCE Dipartimento <strong>federale</strong> dei trasporti, delle comunicazioni edelle energiedisp. trans. Disposizione transitoriaDMF Dipartimento militare <strong>federale</strong>DPA Legge <strong>federale</strong> del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo,RS 313.0*'Le abbreviazioni utilizzate sporadicamente sono spiegate nei punti corrispondenti deltesto. Nelle note, le riviste specializzate sono citate con <strong>la</strong> loro abbreviazione usuale.559


DTFDecisione del Tribunale <strong>federale</strong>FFFoglio <strong>federale</strong>GATT Accordo generale sulle Tariffe Doganali e sul Commercio InternazionaleLDPLegge <strong>federale</strong> del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, RS161.1LEFLF dell'I 1 aprile 1889 sul<strong>la</strong> esecuzione e sul fallimento, RS281.1Lett.LetteraLFLegge <strong>federale</strong>LOA Legge <strong>federale</strong> del 19 settembre 1978 sull'organizzazione e <strong>la</strong>gestione del Consiglio <strong>federale</strong> e dell'Amministrazione <strong>federale</strong>;(Legge sull'organizzazione dell'amministrazione), RS172.010LRCLegge <strong>federale</strong> del 23 marzo 1962 <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> proceduradell'Assemblea <strong>federale</strong> e <strong>la</strong> forma, <strong>la</strong> pubblicazione, l'entratain vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli), RS171.11n. numeroOOrdinanzaOEOrdinanza d'esecuzioneOGLegge <strong>federale</strong> del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria(Organizzazione giudiziaria), RS 173.110OMC Organizzazione mondiale del commercioPALegge <strong>federale</strong> del 20 dicembre 1968 sul<strong>la</strong> procedura amministrativa,RS 772.02Patto I Patto internazionale re<strong>la</strong>tivo ai diritti economici, sociali e culturalidel 16 dicembre 1966, RS 0.103.1Patto II Patto internazionale re<strong>la</strong>tivo ai diritti civili e politici del 16 dicembre1966, RS 0.703.2PC LF del 4 dicembre 1947 di procedura civile <strong>federale</strong>, RS 273PPLegge <strong>federale</strong> del 15 giugno 1934 sul<strong>la</strong> procedura penale, RS372.0RSRaccolta sistematica del diritto <strong>federale</strong>RURaccolta ufficiale del diritto <strong>federale</strong> (fino al 1987: Raccoltadelle leggi federali; prima del 1948: Collezione sistematicadelle leggi e ordinanze federali)TFTribunale <strong>federale</strong>TFATribunale <strong>federale</strong> delle assicurazioni560


Decreto <strong>federale</strong>su una <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornataDisegnodelL'Assemblea <strong>federale</strong> del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera,visto il messaggio del Consiglio <strong>federale</strong> del 20 novembre 1996'',decreta:I<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> del<strong>la</strong> Confederazione Svizzeradel ... 2 >PreamboloIn nome di Dio Onnipotente,II Popolo svizzero e i Cantoni,Risoluti a rinnovare l'alleanza con<strong>federale</strong>,Al fine di preservare <strong>la</strong> libertà, l'indipendenza e <strong>la</strong> pacein spirito di solidarietà e di apertura sul mondo,Determinati a vivere <strong>la</strong> loro molteplicità nell'unità,con tolleranza e rispetto reciproci,Consci delle loro responsabilità verso le generazioni future,si sono dati <strong>la</strong> presente <strong>Costituzione</strong>:Titolo primo: Confederazione SvizzeraArt. l StrutturaI Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, G<strong>la</strong>rona,Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea-Città e Basilea-Campagna, Sciaffusa, AppenzelloEsterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia,Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono nel loroinsieme <strong>la</strong> Confederazione Svizzera.') FF 1997 I 12) Data dell'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.561


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 2 Scopo1 La Confederazione Svizzera tute<strong>la</strong> <strong>la</strong> libertà e i diritti del Popolo e salvaguardal'indipendenza e <strong>la</strong> sicurezza del Paese.2 Promuove <strong>la</strong> coesione interna, <strong>la</strong> comune prosperità e <strong>la</strong> pluralità culturaledel Paese.3 Si adopera per <strong>la</strong> conservazione duratura delle basi naturali del<strong>la</strong> vita e contribuiscea un ordinamento internazionale giusto e pacifico.Art. 3 Federalismo1 1 Cantoni sono sovrani per quanto <strong>la</strong> loro sovranità non sia limitata dal<strong>la</strong>presente <strong>Costituzione</strong>.2 La Confederazione adempie i compiti che le assegna <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.3 1 Cantoni cooperano al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong> Confederazione eal<strong>la</strong> concretizzazione del diritto <strong>federale</strong>.Art. 4 Principi dell'attività dello Stato1 II diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.2 L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionataallo scopo.3 Organi dello Stato e privati agiscono secondo buona fede.4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.Art. 5 Lingue nazionaliLe lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.Titolo secondo: Diritti fondamentali e obiettivi socialiCapitolo 1: Diritti fondamentaliArt. 6 Dignità umanaLa dignità dell'essere umano va rispettata e protetta.Art. 7 Uguaglianza giuridica1 Tutti sono uguali davanti al<strong>la</strong> legge.562


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A2 Nessuno può essere discriminato, in partico<strong>la</strong>re in ragione dell'origine, del<strong>la</strong>razza, del sesso, del<strong>la</strong> lingua, del<strong>la</strong> posizione sociale, delle convinzioni religiose,filosofiche o politiche, nonché di menomazioni fisiche o psichiche.3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, inpartico<strong>la</strong>re per quanto concerne <strong>la</strong> famiglia, l'istruzione e il <strong>la</strong>voro. Uomo edonna hanno diritto a un sa<strong>la</strong>rio uguale per un <strong>la</strong>voro di uguale valore.Art. 8 Protezione dall'arbitrio e tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> buona fedeOgnuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo buona fede da partedegli organi dello Stato.Art. 9 Diritto al<strong>la</strong> vita e al<strong>la</strong> libertà personale1 Ognuno ha diritto al<strong>la</strong> vita. La pena di morte è vietata.2 Ognuno ha diritto al<strong>la</strong> libertà personale, in partico<strong>la</strong>re all'integrità fisica epsichica e al<strong>la</strong> libertà di movimento. In ogni caso, <strong>la</strong> tortura nonché ogni altrogenere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.Art. 10 Diritto a condizioni minime di esistenzaChi è nel bisogno ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabiliper un'esistenza degna dell'uomo.Art. 11 Protezione del<strong>la</strong> sfera privata1 Ognuno ha diritto al rispetto del<strong>la</strong> sua vita privata e familiare, del<strong>la</strong> sua abitazione,del<strong>la</strong> sua corrispondenza episto<strong>la</strong>re e postale, nonché delle sue telecomunicazioni.2 Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.Art. 12 Diritto al matrimonioII diritto al matrimonio è garantito.Art. 13 Libertà di credo e di coscienza1 La libertà di credo e di coscienza è garantita.563


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente <strong>la</strong> propria religione e le proprieconvinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità con altri.3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e diseguire un insegnamento religioso.4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farneparte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.Art. 14 Libertà d'opinione e d'informazione e libertà dei mezzi di comunicazionedi massa1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita.2 Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente <strong>la</strong>. propria opinione e di esprimer<strong>la</strong>e diffonder<strong>la</strong> senza intralci.3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarselepresso fonti generalmente accessibili e diffonderle.4 La libertà del<strong>la</strong> stampa, del<strong>la</strong> radio e del<strong>la</strong> televisione nonché il segreto redazionalesono garantiti. La censura è vietata.Art. 15Libertà di linguaLa libertà di lingua è garantita.Art. 16 Libertà artisticaLa libertà dell'arte è garantita.Art. 17 Libertà del<strong>la</strong> scienzaLa libertà dell'insegnamento e del<strong>la</strong> ricerca scientifici è garantita.Art. 18 Libertà di riunione1 La libertà di riunione è garantita.2 Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o meno.3 Riunioni e manifestazioni su suolo pubblico possono essere subordinate aautorizzazione.564


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 19 Libertà d'associazione1 La libertà d'associazione è garantita.2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte edi partecipare alle attività associative.3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte.Art. 20Libertà di domicilio1 Chi possiede <strong>la</strong> cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo delPaese.2 Può <strong>la</strong>sciare <strong>la</strong> Svizzera e rientrarvi.Art. 21 Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio forzato1 Chi possiede <strong>la</strong> cittadinanza svizzera non può essere espulso dal Paese; puòessere estradato a un'autorità estera soltanto se vi acconsente.2 1 rifugiati non possono essere rinviati né estradati a uno Stato in cui sonoperseguitati.3 In nessun caso una persona può essere rinviata in uno Stato in cui si troverebbeesposta a tortura o a un altro genere di trattamento o punizione crudeleo inumano.Art. 22 Garanzia del<strong>la</strong> proprietà1 La proprietà è garantita.2 In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente del<strong>la</strong> proprietà è dovutapiena indennità.Art. 23 Libertà economica1 La libertà economica è garantita.2 Essa include in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> libera scelta del<strong>la</strong> professione nonché il liberoaccesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.Art. 24 Libertà sindacale1 1 <strong>la</strong>voratori e i datori di <strong>la</strong>voro nonché le loro organizzazioni hanno il dirittodi coalizzarsi e di costituire associazioni a tute<strong>la</strong> dei loro interessi, nonché il dirittodi aderirvi o meno.565


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A2 Le controversie vanno quanto possibile composte in via negoziale o conciliativa.3 II diritto di sciopero e il diritto di serrata sono garantiti se si riferiscono airapporti di <strong>la</strong>voro e non contrastano con impegni di preservare <strong>la</strong> pace del <strong>la</strong>voroo di condurre trattative di conciliazione.4 La legge può disciplinare l'esercizio di questi diritti e vietare lo sciopero adate categorie di persone.Art. 25 Garanzie procedurali generali1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno hadiritto al<strong>la</strong> parità ed equità di trattamento, nonché a un giudizio entro un termineragionevole.2 Le parti hanno diritto d'essere sentite.3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto al<strong>la</strong> gratuità del<strong>la</strong> procedurase <strong>la</strong> sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre dirittoal gratuito patrocinio qualora <strong>la</strong> presenza di un legale sia necessaria per tute<strong>la</strong>rei suoi diritti.Art. 26 Procedura giudiziaria1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto al giudizio da parte di un tribunaleindipendente e imparziale, fondato sul<strong>la</strong> legge e competente nel merito.2 Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che <strong>la</strong> causa sia giudicata dal tribunaledel suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.3 L'udienza e <strong>la</strong> pronuncia del<strong>la</strong> sentenza sono pubbliche. La legge può prevedereeccezioni.Art. 27 Privazione del<strong>la</strong> libertà1 Nessuno può essere privato del<strong>la</strong> libertà se non nei casi previsti dal<strong>la</strong> leggemedesima e secondo le modalità da questa prescritte.2 Chi è privato del<strong>la</strong> libertà ha diritto di essere informato immediatamente, inuna lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che glispettano. Deve essergli data <strong>la</strong> possibilità di far valere i propri diritti.3 Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradottodinanzi al giudice. Il giudice decide <strong>la</strong> continuazione del<strong>la</strong> carcerazioneo <strong>la</strong> liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di esseregiudicata entro un termine ragionevole.566


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A4 Chi è privato del<strong>la</strong> libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi inogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sul<strong>la</strong> legalità delprovvedimento.Art. 28 Procedura penale1 Ognuno è presunto innocente fintante che non sia condannato con sentenzapassata in giudicato.2 L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamentesulle imputazioni contestategli. Deve essergli data <strong>la</strong> possibilità di far valerei diritti di difesa che gli spettano.3 II condannato ha il diritto di far esaminare <strong>la</strong> sentenza da un tribunale superiore.Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale <strong>federale</strong> pronuncia in unicaistanza.Art. 29 Diritto di petizione1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità; non gliene devonoderivare pregiudizi.2 Le autorità devono prendere atto delle petizioni.Art. 30 Libertà di voto1 La libertà di partecipare alle elezioni e votazioni è garantita.2 Essa protegge <strong>la</strong> libera formazione del<strong>la</strong> volontà e l'espressione fedele delvoto.Art. 31 Efficacia dei diritti fondamentali1 1 diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico.2 Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuiread attuarli.3 Le autorità provvedono affinchè i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino,abbiano efficacia anche tra privati.Art. 32 Limitazione dei diritti fondamentali1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale; devonoessere giustificate da un interesse pubblico o dal<strong>la</strong> protezione di diritti fondamentalialtrui; devono essere proporzionate allo scopo.567


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A2 Se gravi, tali restrizioni devono essere previste dal<strong>la</strong> legge medesima. Sonoeccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimentievitabile.3 1 diritti fondamentali sono intangibili nel<strong>la</strong> loro essenza.Capitolo 2: Obiettivi socialiArt. 331 A complemento dell'iniziativa e del<strong>la</strong> responsabilità private, <strong>la</strong> Confederazionee i Cantoni, nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzidisponibili, si adoperano affinchè:a. ognuno sia partecipe del<strong>la</strong> sicurezza sociale e assicurato in partico<strong>la</strong>re controle conseguenze economiche del<strong>la</strong> vecchiaia, dell'invalidità, del<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>ttia,dell'infortunio, del<strong>la</strong> disoccupazione, del<strong>la</strong> maternità, dell'orfanezzao del<strong>la</strong> vedovanza; <strong>la</strong> famiglia e l'infanzia godono di partico<strong>la</strong>re protezione;b. ognuno fruisca delle cure necessarie al<strong>la</strong> sua salute;e. le persone abili al <strong>la</strong>voro possano sovvenire al proprio sostentamento conun <strong>la</strong>voro a condizioni adeguate;d. ognuno possa trovare, per se stesso e <strong>la</strong> sua famiglia, un'abitazione adeguatae a condizioni sopportabili;e. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età <strong>la</strong>vorativa possanoistruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;f. i fanciulli e gli adolescenti vengano incentivati nel loro sviluppo, sicché diventinopersone autonome e socialmente responsabili, nonché assistiti nel<strong>la</strong>loro integrazione sociale, culturale e politica.2 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere diritti a prestazioni direttamenteesigibili dallo Stato. La legge determina a quali condizioni tali prestazionipossono essere pretese.Titolo terzo: Confederazione e CantoniCapitolo 1: Re<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e CantoniSezione 1: Principi del<strong>la</strong> cooperazioneArt. 341 La Confederazione e i Cantoni si aiutano reciprocamente nell'adempimentodei loro compiti. Col<strong>la</strong>borano e operano in spirito solidale.2 Si devono rispetto e assistenza. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.3 La Confederazione osserva il principio del<strong>la</strong> sussidiarietà.4 Le controversie tra i Cantoni o tra i Cantoni e <strong>la</strong> Confederazione vannoquanto possibile composte in via negoziale o conciliativa.568


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno ASezione 2: Statuto e compiti dei CantoniArt. 35StatutoNei limiti del<strong>la</strong> presente <strong>Costituzione</strong> i Cantoni godono di tutti i diritti di sovranitàdi cui abbisognano per l'adempimento dei loro compiti.Art. 36Col<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong> Confederazione1 1 Cantoni col<strong>la</strong>borano al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong> Confederazione,in partico<strong>la</strong>re all'e<strong>la</strong>borazione del diritto, secondo quanto previsto dal<strong>la</strong> presente<strong>Costituzione</strong>.2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni suisuoi progetti; li interpel<strong>la</strong> nelle questioni che tangono i loro interessi.Art. 37 Concretizzazione e esecuzione del diritto <strong>federale</strong>1 1 Cantoni concretizzano il diritto <strong>federale</strong> e lo eseguono salvo sua disposizionecontraria. Soltanto <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> o una legge può obbligare i Cantoni aconcretizzare o eseguire il diritto <strong>federale</strong>.2 La Confederazione <strong>la</strong>scia ai Cantoni una libertà operativa quanto ampiapossibile e tiene conto delle partico<strong>la</strong>rità cantonali.3 La Confederazione tiene conto dell'onere finanziario connesso al<strong>la</strong> concretizzazionee all'esecuzione del diritto <strong>federale</strong> <strong>la</strong>sciando ai Cantoni sufficientimezzi finanziari e provvedendo per un'adeguata perequazione finanziaria.Art. 38 AutonomiaLa Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni.Art. 39 Trattati intercantonali1 1 Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazionie istituzioni in comune. In partico<strong>la</strong>re possono adempiere insieme compitid'interesse regionale.2 La Confederazione può partecipare a tali progetti nei limiti delle sue competenze.3 1 trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi del<strong>la</strong>Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenzadel<strong>la</strong> Confederazione.569


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 40 Osservanza del diritto <strong>federale</strong>1 II diritto <strong>federale</strong> prevale su quello cantonale.2 La Confederazione vigi<strong>la</strong> sull'osservanza del diritto <strong>federale</strong> da parte deiCantoni.Sezione 3: Statuto dei ComuniArt. 41I Cantoni determinano l'organizzazione dei Comuni e <strong>la</strong> loro autonomia.Sezione 4: Garanzie federaliArt. 42 Costituzioni cantonali1 Ogni Cantone si da una <strong>Costituzione</strong> democratica. La <strong>Costituzione</strong> cantonalerichiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora <strong>la</strong>maggioranza degli aventi diritto di voto lo richieda.2 Le Costituzioni cantonali devono ottenere <strong>la</strong> garanzia <strong>federale</strong>. La Confederazioneconferisce tale garanzia se <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> cantonale non contraddiceal diritto <strong>federale</strong>.Art. 43 Ordine costituzionale1 La Confederazione tute<strong>la</strong> l'ordine costituzionale dei Cantoni.2 Se l'ordine interno di un Cantone è turbato o se un Cantone è minacciato daun pericolo proveniente da un altro Cantone, <strong>la</strong> Confederazione interviene perquanto il Cantone interessato non sia in grado di provvedervi da sé o con l'aiutodi altri Cantoni.3 1 costi dell'intervento <strong>federale</strong> sono a carico dei Cantoni, salvo diversa disposizionedell'Assemblea <strong>federale</strong>.Art. 44 Esistenza e territorio dei Cantoni1 La Confederazione protegge l'esistenza e il territorio dei Cantoni.2 Qualsiasi modifica nel numero dei Cantoni richiede il consenso dei Cantoniinteressati, nonché quello del Popolo e dei Cantoni.3 Gli spostamenti territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zionee dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo e dei Cantoni.570


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno ASezione 5: Cittadinanza e diritto di votoArt. 45 Cittadinanza1 Chi ha <strong>la</strong> cittadinanza svizzera possiede anche una cittadinanza comunale euna cittadinanza cantonale.2 Nessuno deve essere privilegiato o sfavorito a causa del<strong>la</strong> sua cittadinanza.Sono ammesse disposizioni derogatorie riguardo al diritto di voto in patriziatie corporazioni nonché riguardo alle quote patrimoniali in seno ai medesimi,salvo diversa disposizione del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione cantonale.Art. 46 Acquisto e perdita del<strong>la</strong> cittadinanza1 La Confederazione disciplina l'acquisto e <strong>la</strong> perdita del<strong>la</strong> cittadinanza perorigine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre <strong>la</strong> perdita del<strong>la</strong> cittadinanzasvizzera per altri motivi e <strong>la</strong> reintegrazione nel<strong>la</strong> medesima.2 La Confederazione emana prescrizioni minime sul<strong>la</strong> naturalizzazione deglistranieri da parte dei Cantoni e ri<strong>la</strong>scia il permesso di naturalizzazione.Art. 47 Esercizio del diritto di voto1 La Confederazione disciplina il diritto di voto in materia <strong>federale</strong>, i Cantoniquello in materia cantonale e comunale.2 II diritto di voto si esercita nel luogo di domicilio. La Confederazione e iCantoni possono prevedere eccezioni.3 Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.4 I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di votoin materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che nonpuò superare tre mesi. Le leggi cantonali concernenti il diritto di voto dei domiciliatinei Comuni richiedono l'approvazione del<strong>la</strong> Confederazione.Art. 48 Svizzeri all'estero1 La Confederazione promuove le re<strong>la</strong>zioni degli Svizzeri all'estero tra loro econ <strong>la</strong> Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.2 La Confederazione può emanare prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeriall'estero, in partico<strong>la</strong>re sull'esercizio dei diritti politici nel<strong>la</strong> Confederazione,l'adempimento dell'obbligo militare e l'assistenza.571


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno ACapitolo 2: CompetenzeSezione 1: Re<strong>la</strong>zioni con l'esteroArt. 49 Affari esteri1 Gli affari esteri competono al<strong>la</strong> Confederazione.2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benesseredel Paese; contribuisce in partico<strong>la</strong>re a lenire i bisogni e <strong>la</strong> povertà nel mondo,a far rispettare i diritti umani e a promuovere <strong>la</strong> democrazia, nonché adassicurare <strong>la</strong> convivenza pacifica dei popoli.3 La Confederazione considera le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gliinteressi.Art. 50 Col<strong>la</strong>borazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera1 1 Cantoni col<strong>la</strong>borano al<strong>la</strong> preparazione delle decisioni di politica estera chetangono le loro competenze o loro interessi essenziali. La Confederazione informatempestivamente e compiutamente i Cantoni o le loro organizzazioni eli interpel<strong>la</strong>.2 Ai pareri dei Cantoni è dato partico<strong>la</strong>re rilievo nei settori che tangono lorocompetenze. In questi settori i Cantoni col<strong>la</strong>borano in modo appropriato ai negoziatiinternazionali.3 Nel<strong>la</strong> loro sfera di competenze, i Cantoni concretizzano di norma gli impegniinternazionali del<strong>la</strong> Svizzera.Art. 51 Re<strong>la</strong>zioni dei Cantoni con l'estero' I Cantoni possono concludere con l'estero trattati inerenti al<strong>la</strong> loro sfera dicompetenze.2 Tali trattati non devono contraddire al diritto <strong>federale</strong> e agli interessi del<strong>la</strong>Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Richiedono inoltre l'approvazionedel<strong>la</strong> Confederazione.3 1 Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere di livelloinferiore; negli altri casi le re<strong>la</strong>zioni dei Cantoni con l'estero si svolgono peril tramite del<strong>la</strong> Confederazione.Art. 52 Liberalità e onorificenze di Governi esteri1 II ricevere e il detenere liberalità o onorificenze di Governi esteri sono incompatibilicon <strong>la</strong> carica di membro di autorità federali, di membro di Par<strong>la</strong>mentio di Governi cantonali nonché di agente del<strong>la</strong> Confederazione.2 1 militari non possono accettare né serbare onorificenze di Governi esteri.572


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno ASezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civileArt. 53 Sicurezza1 Nell'ambito delle loro competenze, <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni provvedonoper <strong>la</strong> sicurezza del Paese e <strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione.2 Coordinano quanto intraprendono nel settore del<strong>la</strong> sicurezza interna.Art. 54Esercito1 La Svizzera ha un esercito di milizia.2 L'esercito serve a prevenire <strong>la</strong> guerra e contribuisce a preservare <strong>la</strong> pace; difendeil Paese e ne protegge <strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione. Sostiene le autorità civili nel pararea gravi minacce per <strong>la</strong> sicurezza interna e nel far fronte ad altre situazionistraordinarie. La legge può prevedere altri compiti.3 Soltanto <strong>la</strong> Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito. Per mantenerel'ordine pubblico, i Cantoni possono impiegare le loro formazioni sul territoriocantonale quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficientiper parare a gravi minacce per <strong>la</strong> sicurezza interna.Art. 55 Obbligo militare1 Gli uomini svizzeri sono soggetti all'obbligo militare.2 L'obbligo militare si adempie prestando personalmente servizio. La leggeprevede un servizio civile sostitutivo. Per le donne il servizio militare è volontario.3 Chi non adempie l'obbligo di prestare servizio è tenuto a pagare una tassad'esenzione. Questa tassa è riscossa dal<strong>la</strong> Confederazione mediante imposizioneed esazione da parte dei Cantoni.4 Chiunque, nell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio, patisce dannial<strong>la</strong> salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegnoda parte del<strong>la</strong> Confederazione.5 La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione del<strong>la</strong>perdita di guadagno causata dall'adempimento dell'obbligo di prestare servizio.Art. 56 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito1 La legis<strong>la</strong>zione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamentodell'esercito competono al<strong>la</strong> Confederazione.2 Nei limiti del diritto <strong>federale</strong>, i Cantoni sono competenti per <strong>la</strong> costituzionedi formazioni cantonali, per <strong>la</strong> nomina e <strong>la</strong> promozione degli ufficiali delle medesime,nonché per <strong>la</strong> fornitura di parti del vestiario e dell'equipaggiamento.573


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A3 La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio instal<strong>la</strong>zionimilitari cantonali.Art. 57 Protezione civile1 La legis<strong>la</strong>zione sul<strong>la</strong> protezione civile del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione e sul<strong>la</strong> protezione deibeni culturali dalle conseguenze di conflitti armati compete al<strong>la</strong> Confederazione.2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del<strong>la</strong> protezione civile incaso di catastrofi e in situazioni di emergenza.3 Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per ledonne questo servizio è volontario.4 Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni al<strong>la</strong> saluteo perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegnoda parte del<strong>la</strong> Confederazione.5 La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione del<strong>la</strong>perdita di guadagno causata dall'adempimento del servizio di protezione.Sezione 3: Pianificazione del territorio e ambienteArt. 58 Pianificazione del territorio1 La Confederazione emana princip.i per una pianificazione territoriale da attuarsidai Cantoni. La pianificazione territoriale è volta a un'appropriata e parsimoniosautilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.2 La Confederazione promuove e coordina quanto intrapreso dai Cantoni ecol<strong>la</strong>bora con loro.3 Nell'adempimento dei suoi compiti, considera le esigenze del<strong>la</strong> pianificazioneterritoriale.Art. 59 Protezione dell'ambiente1 La Confederazione emana prescrizioni sul<strong>la</strong> protezione dell'uomo e del suoambiente naturale da effetti nocivi o molesti.2 Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozionesono a carico di chi le ha causate.3 L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto <strong>la</strong> legge non<strong>la</strong> riservi al<strong>la</strong> Confederazione.574


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 60 Acqua1 La Confederazione provvede per l'utilizzazione parsimoniosa e <strong>la</strong> protezionedelle risorse idriche nonché per <strong>la</strong> difesa dagli effetti dannosi dell'acqua.2 Emana principi sul<strong>la</strong> conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche,sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamentoe su altri interventi nel ciclo idrologico.3 Emana prescrizioni sul<strong>la</strong> protezione delle acque, sul<strong>la</strong> garanzia di adeguatideflussi minimi, sulle opere idrauliche, sul<strong>la</strong> sicurezza dei bacini di accumu<strong>la</strong>zionee sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.4 1 Cantoni dispongono delle risorse idriche. Possono riscuotere canoni perl'utilizzazione dell'acqua. La Confederazione stabilisce i limiti tariffali. Ha ildiritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versaun canone e un'indennità.5 Per quanto riguarda i diritti e i canoni re<strong>la</strong>tivi a riserve idriche internazionali,<strong>la</strong> Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide parimentinel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernentiriserve idriche intercantonali.6 Nell'adempimento dei suoi compiti, <strong>la</strong> Confederazione considera gli interessidei Cantoni da cui l'acqua proviene.Art. 61 Foresta1 La Confederazione provvede affinchè <strong>la</strong> foresta possa adempiere le sue funzioniprotettive, economiche e ricreative.2 Emana principi sul<strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> foresta.3 Promuove provvedimenti per <strong>la</strong> conservazione del<strong>la</strong> foresta.Art. 62 Protezione del<strong>la</strong> natura e del paesaggio1 La protezione del<strong>la</strong> natura e del paesaggio compete ai Cantoni.2 Nell'adempimento dei suoi compiti, <strong>la</strong> Confederazione considera gli obiettividel<strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei monumentinaturali, dei siti caratteristici, dei centri storici, nonché dei beni culturalisignificativi; quando l'interesse pubblico lo richiede, li conserva integri.3 Può sostenere quanto intrapreso nell'ambito del<strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> natura edel paesaggio nonché, per contratto o in via di espropriazione, acquistare o assicurareopere d'importanza nazionale.4 Emana prescrizioni a tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> fauna e del<strong>la</strong> flora e a salvaguardia dei lorospazi vitali, nel<strong>la</strong> loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate diestinzione.575


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A5 Le paludi e i paesaggi palustri di partico<strong>la</strong>re bellezza e importanza nazionalesono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifichedel suolo. Sono eccettuate le instal<strong>la</strong>zioni che servono a preservare lo scopoprotettivo o l'utilizzazione agrico<strong>la</strong> già esistente.Art. 63 Pesca e cacciaLa Confederazione emana principi sull'esercizio del<strong>la</strong> pesca e del<strong>la</strong> caccia, inpartico<strong>la</strong>re per conservare <strong>la</strong> molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferiselvatici e degli uccelli.Art. 64 Protezione degli animali1 La Confederazione emana prescrizioni sul<strong>la</strong> protezione degli animali.2 Disciplina in partico<strong>la</strong>re:a. <strong>la</strong> detenzione, <strong>la</strong> cura e l'uccisione di animali;b. l'importazione di animali e prodotti animali;e. il commercio, l'utilizzazione e il trasporto di animali;d. gli interventi e gli esperimenti su animali vivi.3 L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto <strong>la</strong> legge non<strong>la</strong> riservi al<strong>la</strong> Confederazione.Sezione 4:Opere pubbliche, trasporti, energia e mezzi di comunicazioneArt. 65 Opere pubblicheNell'interesse del Paese o di una sua gran parte, <strong>la</strong> Confederazione può erigeree gestire opere pubbliche o sostenerne <strong>la</strong> realizzazione.Art. 66 Circo<strong>la</strong>zione stradale1 La Confederazione emana prescrizioni sul<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione stradale.2 Esercita l'alta vigi<strong>la</strong>nza sulle strade d'importanza nazionale; può stabilirequali strade di transito debbano rimanere aperte al<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione.3 L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L'Assemblea <strong>federale</strong>può consentire eccezioni.Art. 67 Strade nazionali1 La Confederazione assicura l'istituzione e <strong>la</strong> viabilità di una rete di stradenazionali.576


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A2 1 Cantoni costruiscono le strade nazionali e provvedono al<strong>la</strong> loro manutenzionesecondo le prescrizioni e sotto l'alta vigi<strong>la</strong>nza del<strong>la</strong> Confederazione.3 II suolo sfruttabile a fini economici dev'essere quanto possibile risparmiato.4 La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese delle stradenazionali. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all'onere chele strade nazionali comportano per loro, nonché al loro interesse e al<strong>la</strong> loro capacitàfinanziaria.Art. 68 Transito transalpino 1)1 La Confederazione protegge <strong>la</strong> regione alpina dalle ripercussioni negative deltraffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misurainoffensiva per l'uomo, <strong>la</strong> fauna e i loro spazi vitali.2 II traffico transalpino per il trasporto di merci da confine a confine avvieneper ferrovia. Il Consiglio <strong>federale</strong> prende le misure necessarie. Eccezioni sonoammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dal<strong>la</strong> legge.3 La capacità delle strade di transito nel<strong>la</strong> regione alpina non può essere aumentata.Sono eccettuate le strade di circonval<strong>la</strong>zione che sgravano gli abitatidal traffico di transito.Art. 69 Tassa sul traffico pesante 1'1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurataalle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi al<strong>la</strong> collettivitàcosti che non possano essere coperti con altre prestazioni o tasse.2 II prodotto netto del<strong>la</strong> tassa è impiegato per coprire le spese connesse al trafficostradale.3 Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quotecantonali si considerano le partico<strong>la</strong>ri ripercussioni del<strong>la</strong> tassa nelle regionidi montagna e periferiche.Art. 70 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico 1'1 La Confederazione può riscuotere un'imposta di consumo sui carburanti.2 Riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motorenon sottostanti al<strong>la</strong> tassa sul traffico pesante.3 Impiega <strong>la</strong> metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburantinonché il prodotto netto del<strong>la</strong> tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali peri seguenti compiti e spese connessi al<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione stradale:a. costruzione, manutenzione e esercizio delle strade nazionali;"Con disposizione transitoria19 Foglio <strong>federale</strong>. SO" anno. Voi. I 577


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno Ab. provvedimenti volti a promuovere il traffico intermodale e il trasporto diveicoli a motore accompagnati, nonché a separare i diversi modi di traffico;e. contributi al<strong>la</strong> costruzione di strade principali;d. contributi a opere di protezione contro le forze del<strong>la</strong> natura e a provvedimentidi protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal trafficostradale;e. contributi generali alle spese cantonali delle strade aperte ai veicoli a motoree contributi al<strong>la</strong> perequazione finanziaria nel settore stradale;f. contributi ai Cantoni senza strade nazionali o con strade alpine destinateal traffico internazionale.4 Se questi mezzi non bastano, <strong>la</strong> Confederazione riscuote un supplemento sull'impostadi consumo.Art. 71Trasporti ferroviari, navigazione, aviazioneLa legis<strong>la</strong>zione sui trasporti ferroviari, sul<strong>la</strong> navigazione e sull'aviazione competeal<strong>la</strong> Confederazione.Art. 72Sentieri e percorsi pedonali1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali.L'impianto e <strong>la</strong> manutenzione di queste reti competono ai Cantoni.2 La Confederazione può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni.3 Nell'adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri e percorsipedonali e sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.Art. 73Politica energetica1 Nell'ambito delle loro competenze, <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni si adoperanoper un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro,economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.2 La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene edi quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.3 Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi.Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in partico<strong>la</strong>re nel settore del risparmioenergetico e delle energie rinnovabili.4 Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primoluogo ai Cantoni.578


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A5 Nel<strong>la</strong> sua politica energetica, <strong>la</strong> Confederazione tiene conto di quanto intrapresodai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; considera le condizioninelle singole regioni del Paese e <strong>la</strong> sostenibilità economica.Art. 74 Energia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica, impiantidi trasporto in condotta 1'1 La legis<strong>la</strong>zione nel campo dell'energia nucleare compete al<strong>la</strong> Confederazione.2 La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l'erogazione di energiaelettrica. L'energia prodotta dalle forze idriche può essere esportata all'esterosoltanto con l'autorizzazione del<strong>la</strong> Confederazione.3 La legis<strong>la</strong>zione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibililiquidi o gassosi compete al<strong>la</strong> Confederazione.Art. 75 Poste e telecomunicazioni1 II settore delle poste e delle telecomunicazioni compete al<strong>la</strong> Confederazione.2 La Confederazione provvede affinchè in tutte le regioni del Paese vi sianoservizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo adeguato.Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.3 1 servizi federali delle poste e delle telecomunicazioni versano il loro utileal<strong>la</strong> Confederazione.Art. 76 Radiotelevisione1 La legis<strong>la</strong>zione sul<strong>la</strong> radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusionepubblica di emissioni e informazioni compete al<strong>la</strong> Confederazione.2 La radio e <strong>la</strong> televisione contribuiscono allo sviluppo culturale, al<strong>la</strong> liberaformazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le partico<strong>la</strong>ritàdel Paese e dei bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo correttoed esprimono adeguatamente <strong>la</strong> pluralità delle opinioni.3 L'indipendenza del<strong>la</strong> radio e del<strong>la</strong> televisione nonché l'autonomia nel<strong>la</strong> concezionedei programmi sono garantite.4 Devono essere considerati <strong>la</strong> situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazionesociale, soprattutto del<strong>la</strong> stampa.5 1 ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendentedi ricorso.'>Con disposizione transitoria579


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 77 Cinematografia1 La Confederazione può promuovere <strong>la</strong> produzione cinematografica svizzerae <strong>la</strong> cultura cinematografica.2 Può emanare prescrizioni sull'importazione e <strong>la</strong> distribuzione di film nonchésull'apertura e <strong>la</strong> trasformazione di sale cinematografiche.Sezione 5: Formazione, ricerca e culturaArt. 78 Formazione1 II settore sco<strong>la</strong>stico compete ai Cantoni.2 1 Cantoni provvedono per una sufficiente istruzione sco<strong>la</strong>stica di base. L'istruzionedi base è obbligatoria e sottosta al<strong>la</strong> direzione o vigi<strong>la</strong>nza dello Stato.Nelle scuole pubbliche, l'istruzione di base è gratuita. L'anno sco<strong>la</strong>stico iniziatra metà agosto e metà settembre.3 La legis<strong>la</strong>zione sul<strong>la</strong> formazione professionale nell'industria, nelle arti e mestieri,nel commercio, nell'agricoltura e nell'economia domestica compete al<strong>la</strong>Confederazione.4 La Confederazione può istituire, gestire o sostenere scuole universitarie e altriistituti di formazione superiore.5 Le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dagli aderenti a qualsivogliaconfessione, senza pregiudizio del<strong>la</strong> loro libertà di credo e di coscienza.Art. 79 Ricerca1 La Confederazione promuove <strong>la</strong> ricerca scientifica.2 Può subordinare le sue prestazioni in partico<strong>la</strong>re al fatto che il coordinamentosia garantito.3 Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.Art. 80 Aiuti all'istruzione1 La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia diborse di studio e di altri aiuti all'istruzione.2 A complemento delle misure cantonali e salvaguardando <strong>la</strong> sovranità sco<strong>la</strong>sticadei Cantoni, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuoverel'istruzione.580


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 81Attività giovanile e formazione degli adultiA complemento delle misure cantonali <strong>la</strong> Confederazione può sostenere l'attivitàgiovanile extrasco<strong>la</strong>stica e <strong>la</strong> formazione degli adulti.Art. 82 Sport1 La Confederazione promuove lo sport. Gestisce una scuo<strong>la</strong> di sport.2 Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamentodello sport nelle scuole.Art. 83 Cultura e lingua1 II settore culturale compete ai Cantoni.2 La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale.3 Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto del<strong>la</strong> pluralità culturale e linguisticadel Paese.4 La Confederazione e i Cantoni promuovono <strong>la</strong> comprensione e gli scambitra le comunità linguistiche.5 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e delTicino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.6 1 Cantoni designano le loro lingue ufficiali; vegliano sul<strong>la</strong> preservazione del<strong>la</strong>pace linguistica.Art. 84 Chiesa e Stato1 II disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.2 Nell'ambito delle loro competenze, <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni possonoprendere provvedimenti per preservare <strong>la</strong> pace pubblica fra gli aderenti alle diversecomunità religiose.3 L'istituzione di diocesi sottosta all'approvazione del<strong>la</strong> Confederazione.Sezione 6: EconomiaArt. 85 Principi dell'ordinamento economico1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio del<strong>la</strong> libertà economica;provvedono per condizioni quadro favorevoli per l'economia privata.2 Tute<strong>la</strong>no gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economiaprivata al benessere e al<strong>la</strong> sicurezza economica del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione.3 Deroghe al principio del<strong>la</strong> libertà economica sono ammissibili soltanto sepreviste del<strong>la</strong> presente <strong>Costituzione</strong> o fondate su regalie cantonali.581


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 86 Attività economica privata ''1 La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economicaprivata.2 Provvede per uno spazio economico svizzero omogeneo. Garantisce che lepersone con formazione accademica o tito<strong>la</strong>ri di un diploma <strong>federale</strong>, cantonaleo riconosciuto da un Cantone possano esercitare <strong>la</strong> loro professione in tutta<strong>la</strong> Svizzera.Art. 87 Politica di concorrenza1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente osocialmente nocivi di cartelli e di altre limitazioni del<strong>la</strong> concorrenza.2 Prende provvedimenti per impedire abusi nel<strong>la</strong> formazione dei prezzi da partedi imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizionedominante sul mercato.3 Prende provvedimenti contro <strong>la</strong> concorrenza sleale.Art. 88 Protezione dei consumatori1 La Confederazione prende provvedimenti a tute<strong>la</strong> dei consumatori.2 Emana prescrizioni sui rimedi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazionidei consumatori. Nel settore del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> concorrenzasleale, queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioniprofessionali e dell'economia.3 Per le controversie fino a un dato valore litigioso, i Cantoni prevedono unaprocedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida. IlConsiglio <strong>federale</strong> determina il limite dei valori litigiosi.Art. 89 Politica monetaria1 II settore monetario compete al<strong>la</strong> Confederazione; essa soltanto ha il dirittodi emettere monete e banconote.2 La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, esercitauna politica monetaria che serva all'interesse generale del Paese; è amministratacon <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione e sotto <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza del<strong>la</strong> Confederazione.3 La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo aisuoi proventi.4 L'utile netto del<strong>la</strong> Banca nazionale spetta per almeno i due terzi ai Cantoni." Con disposizione transitoria582


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 90 Banche e assicurazioni1 La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; può emanareprescrizioni su servizi finanziari in altri settori.2 Tiene conto dello speciale compito e statuto delle banche cantonali.3 Emana prescrizioni sulle assicurazioni private.Art. 91 Politica congiunturale1 La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale,in partico<strong>la</strong>re per prevenire e combattere <strong>la</strong> disoccupazione e il rincaro.2 Considera lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Col<strong>la</strong>boracon i Cantoni e l'economia.3 Nei settori finanziario e creditizio, dell'economia esterna e delle finanze pubblichepuò derogare ove occorra al principio del<strong>la</strong> libertà economica.4 Nel<strong>la</strong> loro politica in materia di entrate e uscite, <strong>la</strong> Confederazione, i Cantonie i Comuni considerano <strong>la</strong> situazione congiunturale.5 Per stabilizzare <strong>la</strong> congiuntura, <strong>la</strong> Confederazione può, a titolo transitorio,riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto <strong>federale</strong>.I mezzi così prelevati vanno conge<strong>la</strong>ti; liberati che siano, i tributi direttisono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per <strong>la</strong> concessione diribassi o per creare occasioni di <strong>la</strong>voro.6 La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi. Concedea tal fine agevo<strong>la</strong>zioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto.Liberate le riserve, le imprese ne decidono liberamente l'impiego nei limiti delledestinazioni fissate dal<strong>la</strong> legge.Art. 92 Politica strutturale' La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciatenonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante lemisure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riesconoad assicurare <strong>la</strong> propria esistenza. Ove occorra, può derogare al principiodel<strong>la</strong> libertà economica.2 I Cantoni possono subordinare al<strong>la</strong> prova del bisogno l'apertura di nuoviesercizi pubblici dello stesso genere, sempre che quelli esistenti siano minacciatinel<strong>la</strong> loro esistenza da una concorrenza eccessiva.583


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 93 Politica economica esterna1 La Confederazione salvaguarda gli interessi dell'economia svizzera all'estero.2 Può prendere provvedimenti a tute<strong>la</strong> dell'economia indigena. In tal ambitopuò derogare ove occorra al principio del<strong>la</strong> libertà economica.Art. 94 Approvvigionamento del Paese1 La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizivitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravisituazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prendemisure preventive.2 La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in cereali panificabilie farina panificabile.3 Ove occorra, può derogare al principio del<strong>la</strong> libertà economica.Art. 95 Agricoltura1 La Confederazione provvede affinchè l'agricoltura, tramite una produzioneecologicamente sostenibile e orientata al mercato, contribuisca efficacemente a:a. garantire l'approvvigionamento del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione;b. salvaguardare le basi esistenziali naturali e il paesaggio rurale;e. garantire un'occupazione decentralizzata del territorio.2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigeredal settore agricolo e derogando ove occorra al principio del<strong>la</strong> libertà economica,<strong>la</strong> Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.3 La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possasvolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti del<strong>la</strong> Confederazionesono in partico<strong>la</strong>re i seguenti:a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerarein modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita <strong>la</strong> provache le esigenze ecologiche sono rispettate;b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzionepartico<strong>la</strong>rmente in sintonia con <strong>la</strong> natura e rispettose dell'ambientee degli animali;e. emana prescrizioni concernenti <strong>la</strong> dichiarazione del<strong>la</strong> provenienza, del<strong>la</strong>qualità, dei metodi di produzione e dei procedimenti di trasformazionedelle derrate alimentari;d. protegge l'ambiente dai pregiudizi dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti,prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;e. può promuovere <strong>la</strong> ricerca, <strong>la</strong> consulenza e <strong>la</strong> formazione agricole e versarecontributi d'investimento;f. può emanare prescrizioni per consolidare <strong>la</strong> proprietà fondiaria rurale.584


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A4 Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vinco<strong>la</strong>ta del settore agricoloe proprie risorse generali.Art. 96AlcoolLa legis<strong>la</strong>zione sul<strong>la</strong> fabbricazione, l'importazione, <strong>la</strong> rettificazione e <strong>la</strong> venditadi distil<strong>la</strong>ti compete al<strong>la</strong> Confederazione. La Confederazione tiene conto inpartico<strong>la</strong>re degli effetti nocivi del consumo di alcool.Art. 97 Giochi d'azzardo1 La legis<strong>la</strong>zione sui giochi d'azzardo, incluse le lotterie, compete al<strong>la</strong> Confederazione.2 Per istituire e gestire un casinò occorre una concessione del<strong>la</strong> Confederazione.Nel ri<strong>la</strong>sciare <strong>la</strong> concessione <strong>la</strong> Confederazione tiene conto delle condizioniregionali e dei pericoli insiti nel gioco d'azzardo.3 La Confederazione riscuote dai casinò una tassa commisurata ai loro introiti;<strong>la</strong> tassa non può eccedere l'80 per cento degli introiti lordi provenienti dalgioco. Essa è impiegata per coprire il contributo <strong>federale</strong> all'assicurazione per<strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.4 L'ammissione degli apparecchi automatici per giochi di abilità con possibilitàdi vincita compete ai Cantoni.Art. 98 Armi e materiale bellico1 La Confederazione emana prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori diarmi e munizioni.2 Emana prescrizioni sul<strong>la</strong> fabbricazione, l'acquisto e lo smercio nonché sull'importazione,l'esportazione e il transito di materiale bellico.3 La fabbricazione e <strong>la</strong> vendita del<strong>la</strong> polvere da sparo competono al<strong>la</strong> Confederazione.Sezione 7: Alloggio, <strong>la</strong>voro, sicurezza sociale e sanitàArt. 99 Promozione del<strong>la</strong> costruzione d'abitazioni e dell'accesso al<strong>la</strong> loroproprietà1 La Confederazione promuove <strong>la</strong> costruzione d'abitazioni, nonché l'acquistoin proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale o a scopid'utilità pubblica.'' Corrisponde all'art. 35 Cost. nel<strong>la</strong> versione accettata nel<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re del 7marzo 1993, ma non ancora in vigore (FF 1992 VI 56).585


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A2 Promuove in partico<strong>la</strong>re l'acquisto e l'attrezzatura di terreni per <strong>la</strong> costruzioned'abitazioni, <strong>la</strong> razionalizzazione dell'edilizia abitativa, <strong>la</strong> riduzione delprezzo del<strong>la</strong> costruzione d'abitazioni e <strong>la</strong> riduzione dei costi abitativi.3 In tal ambito, considera in partico<strong>la</strong>re gli interessi delle famiglie, degli indigenti,dei disabili e degli anziani.Art. 100 Settore locativo1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo,in partico<strong>la</strong>re contro pigioni e disdette abusive nonché sul<strong>la</strong> protrazione temporaneadei rapporti di locazione.2 Può emanare prescrizioni sul conferimento dell'obbligatorietà generale acontratti quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati diobbligatorietà generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimiinteressi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano l'uguaglianzagiuridica.Art. 101 Lavoro'>1 La Confederazione può emanare prescrizioni su:a. <strong>la</strong> protezione dei <strong>la</strong>voratori;b. i rapporti tra datori di <strong>la</strong>voro e <strong>la</strong>voratori, in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazionein comune di questioni aziendali e professionali;e. il servizio di collocamento;d. il conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti collettivi di <strong>la</strong>voro.2 I contratti collettivi di <strong>la</strong>voro possono essere dichiarati di obbligatorietà generalesoltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritarie delle diversità regionali e non pregiudicano né l'uguaglianza giuridica né <strong>la</strong>libertà sindacale.3 II 1° agosto è il giorno del<strong>la</strong> festa nazionale; sotto il profilo del diritto del <strong>la</strong>voroè equiparato a una domenica.Art. 102 Previdenza per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invalidità1 La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente inmateria di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pi<strong>la</strong>stri,ossia l'assicurazione <strong>federale</strong> per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,<strong>la</strong> previdenza professionale e <strong>la</strong> previdenza individuale.2 La Confederazione provvede affinchè l'assicurazione <strong>federale</strong> per <strong>la</strong> vecchiaia,i superstiti e l'invalidità e <strong>la</strong> previdenza professionale possano adempieredurevolmente il loro scopo."Con disposizione transitoria586


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A3 Può obbligare i Cantoni a esentare dall'obbligo fiscale le istituzioni dell'assicurazione<strong>federale</strong> per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e del<strong>la</strong> previdenzaprofessionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di <strong>la</strong>voro agevo<strong>la</strong>zionifiscali su contributi e aspettative.4 In col<strong>la</strong>borazione con i Cantoni, promuove <strong>la</strong> previdenza individuale, in partico<strong>la</strong>remediante provvedimenti di politica fiscale e di politica del<strong>la</strong> proprietà.Art. 103 Assicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invalidità '>1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia, isuperstiti e l'invalidità. In tal ambito si attiene ai principi seguenti:a. l'assicurazione è obbligatoria;b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno esistenziale; <strong>la</strong> renditamassima non può superare il doppio di quel<strong>la</strong> minima; le rendite vannoadeguate perlomeno all'evoluzione dei prezzi;e. l'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati nonché conprestazioni finanziarie del<strong>la</strong> Confederazione e, per quanto <strong>la</strong> legge lo preveda,dei Cantoni; <strong>la</strong> metà dei contributi degli assicurati sa<strong>la</strong>riati è a caricodel datore di <strong>la</strong>voro; le prestazioni del<strong>la</strong> Confederazione e dei Cantoniassommano insieme a non oltre <strong>la</strong> metà delle spese.2 Le prestazioni del<strong>la</strong> Confederazione sono coperte anzitutto con il prodottonetto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distil<strong>la</strong>te e del<strong>la</strong> tassasui casinò.3 La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi e sostiene quantointrapreso in favore degli anziani, dei superstiti e degli invalidi. A tal fine, puòattingere ai fondi dell'assicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.Art. 104 Previdenza professionale ''' La Confederazione emana prescrizioni sul<strong>la</strong> previdenza professionale. In ta<strong>la</strong>mbito si attiene ai principi seguenti:a. <strong>la</strong> previdenza professionale, insieme con l'assicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia,i superstiti e l'invalidità, deve rendere possibile in modo adeguato <strong>la</strong> continuazionedel tenore di vita abituale;b. <strong>la</strong> previdenza professionale è obbligatoria per i sa<strong>la</strong>riati; <strong>la</strong> legge può prevedereeccezioni;e. i datori di <strong>la</strong>voro assicurano i loro <strong>la</strong>voratori presso un istituto previdenziale;per quanto necessario, <strong>la</strong> Confederazione offre loro <strong>la</strong> possibilità diassicurare i <strong>la</strong>voratori presso un istituto di previdenza <strong>federale</strong>;d. chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente pressoun istituto di previdenza; per dati gruppi d'indipendenti, <strong>la</strong> previdenza professionalepuò essere dichiarata obbligatoria, in generale o per singoli rischi;'' Con disposizione transitoria587


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno Ae. <strong>la</strong> previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati;almeno <strong>la</strong> metà dei contributi degli assicurati sa<strong>la</strong>riati è a carico del datoredi <strong>la</strong>voro.2 Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescrittedal diritto <strong>federale</strong>; per risolvere compiti speciali possono essere previste misurea livello nazionale.Art. 105 Assicurazione contro <strong>la</strong> disoccupazione1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro <strong>la</strong> disoccupazione.In tal ambito si attiene ai principi seguenti:a. l'assicurazione garantisce un'adeguata compensazione del<strong>la</strong> perdita di guadagnoe sostiene misure volte a prevenire e a combattere <strong>la</strong> disoccupazione;b. l'affiliazione è obbligatoria per i sa<strong>la</strong>riati; <strong>la</strong> legge può prevedere eccezioni;chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente;e. l'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; <strong>la</strong> metà deicontributi degli assicurati sa<strong>la</strong>riati è a carico del datore di <strong>la</strong>voro; <strong>la</strong> Confederazionee i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanzestraordinarie.2 La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.Art. 106 Assistenza agli indigenti1 Gli indigenti sono assistiti dal Cantone in cui dimorano. Le spese d'assistenzasono a carico del Cantone di domicilio.2 La Confederazione può emanare disposizioni sul regresso contro un precedenteCantone di domicilio o contro il Cantone di origine.Ari. 107 Assegni familiari e assicurazione per <strong>la</strong> maternità1 Nell'adempimento dei suoi compiti <strong>la</strong> Confederazione considera i bisognidel<strong>la</strong> famiglia. Può sostenere provvedimenti a tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> famiglia.2 Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa <strong>federale</strong>di compensazione.3 La Confederazione istituisce un'assicurazione per <strong>la</strong> maternità. Può essereobbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazionefamiliari e all'assicurazione per <strong>la</strong> maternità, in generale o per singoligruppi del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazionidei Cantoni.588


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 108 Assicurazione contro le ma<strong>la</strong>ttie e gli infortuni1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le ma<strong>la</strong>ttie egli infortuni.2 Può dichiararne obbligatoria l'affiliazione, in generale o per singoli gruppidel<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione.Art. 109 Protezione del<strong>la</strong> salute1 Nell'ambito delle sue competenze <strong>la</strong> Confederazione prende provvedimenti atute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> salute dell'uomo e degli animali.2 Emana prescrizioni su:a. l'impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanzechimiche e oggetti che possono mettere in pericolo <strong>la</strong> salute;b. <strong>la</strong> lotta contro ma<strong>la</strong>ttie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne;e. <strong>la</strong> protezione dalle radiazioni ionizzanti. »Ari. 110 Ingegneria genetica in ambito extra-umano1 L'essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell'ingegneriagenetica.2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinalee genetico di animali, piante e altri organismi; in tal ambito tiene conto del<strong>la</strong>dignità del<strong>la</strong> creatura nonché del<strong>la</strong> sicurezza dell'uomo, degli animali e dell'ambientee protegge <strong>la</strong> varietà genetica delle specie animali e vegetali.Art. Ili Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano1 L'essere umano va protetto dagli abusi del<strong>la</strong> medicina riproduttiva e dell'ingegneriagenetica.2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinalee genetico umano. In tal ambito provvede a tute<strong>la</strong>re <strong>la</strong> dignità umana, <strong>la</strong> personalitàe <strong>la</strong> famiglia e si attiene in partico<strong>la</strong>re ai principi seguenti:a. interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umanisono inammissibili;b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferitonel patrimonio genetico umano né fuso con quest'ultimo;e. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quandonon vi sono altri modi per curare l'infecondità o per ovviare al pericolodi trasmissione di ma<strong>la</strong>ttie gravi, non però per preformare determinati caratterinel nascituro o a fini di ricerca; <strong>la</strong> fecondazione di oociti umanifuori del grembo del<strong>la</strong> donna è permessa solo alle condizioni stabilite dal<strong>la</strong>589


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno Alegge; fuori del grembo del<strong>la</strong> donna possono essere sviluppati in embrionisolo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente;d. <strong>la</strong> donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sonoinammissibili;e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né diprodotti da embrioni;f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rive<strong>la</strong>tosoltanto con il consenso di costei o in base a una prescrizione legale;g. ognuno ha accesso ai dati concernenti <strong>la</strong> sua origine genetica.Sezione 8: Dimora e domicilio degli stranieriArt. 1121 La legis<strong>la</strong>zione sull'entrata, l'uscita, <strong>la</strong> dimora e il domicilio degli stranierinonché sul<strong>la</strong> concessione dell'asilo compete al<strong>la</strong> Confederazione.2 II Consiglio <strong>federale</strong> può espellere dal<strong>la</strong> Svizzera gli stranieri che compromettono<strong>la</strong> sicurezza del Paese.Sezione 9: Diritto civile, diritto penale, metrologiaArt. 113 Diritto civile1 La legis<strong>la</strong>zione nel campo del diritto civile compete al<strong>la</strong> Confederazione.2 L'organizzazione dei tribunali, <strong>la</strong> procedura giudiziaria e l'amministrazionedel<strong>la</strong> giustizia in materia civile competono ai Cantoni.3 Le sentenze civili passate in giudicato sono esecutorie in tutta <strong>la</strong> Svizzera.Art. 114 Diritto penale1 La legis<strong>la</strong>zione nel campo del diritto penale compete al<strong>la</strong> Confederazione.2 La Confederazione può concedere ai Cantoni contributi per l'istituzione distabilimenti e per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure nonché peristituzioni che eseguono misure educative nei confronti di fanciulli, adolescentie giovani adulti.3 L'organizzazione dei tribunali, <strong>la</strong> procedura giudiziaria e l'amministrazionedel<strong>la</strong> giustizia in materia penale competono ai Cantoni.Art. 115 Aiuto alle vittime di reatiLa Confederazione e i Cantoni provvedono affinchè chi sia stato leso nel<strong>la</strong> suaintegrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonchéun'equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.590


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 116 MetrologiaLa legis<strong>la</strong>zione sul<strong>la</strong> metrologia compete al<strong>la</strong> Confederazione.Capitolo 3: Ordinamento finanziarioArt. 117 Gestione finanziaria1 La Confederazione tiene in pareggio a lungo termine le sue uscite ed entrate.2 Ammorta il disavanzo del suo bi<strong>la</strong>ncio. In tal ambito considera <strong>la</strong> situazioneeconomica.Art. 118 Principi dell'imposizione fiscale1 II regime fiscale, in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> cerchia dei contribuenti, l'imponibile e ilsuo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dal<strong>la</strong> legge medesima.2 La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende iprovvedimenti necessari.Art. 119 Imposte dirette' La Confederazione può riscuotere un'imposta diretta:a. sul reddito delle persone fisiche, con un'aliquota massima dell'11,5 percento;b. sul reddito netto delle persone giuridiche, con un'aliquota massima del 9,8per cento;e. sul capitale e sulle riserve delle persone giuridiche, con un'aliquota massimadello 0,825 per mille.2 Nel<strong>la</strong> determinazione del<strong>la</strong> tariffa <strong>la</strong> Confederazione considera l'onere causatodalle imposte dirette cantonali e comunali.3 Le conseguenze del<strong>la</strong> progressione a freddo per l'imposta sul reddito dellepersone fisiche sono compensate periodicamente.4 1 Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione dell'imposta. Tre decimidel gettito fiscale spettano ai Cantoni; almeno un sesto di questa quota è devolutoal<strong>la</strong> perequazione finanziaria intercantonale.Art. 120 Armonizzazione fiscale1 La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali,cantonali e comunali; considera gli sforzi d'armonizzazione dei Cantoni.' Con disposizione transitoria591


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A2 L'armonizzazione si estende all'assoggettamento, all'oggetto e alle basi temporalidelle imposte, al<strong>la</strong> procedura e alle disposizioni penali. Rimangonoescluse dall'armonizzazione in partico<strong>la</strong>re le tariffe fiscali, le aliquote fiscali egli importi esenti da imposta.3 La Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevo<strong>la</strong>zionifiscali ingiustificate.Art. 121 Imposta sul valore aggiunto 1'1 La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquotamassima del 6,5 per cento, sulle forniture di beni e su servizi, compresoil consumo proprio, nonché sulle importazioni.2 II 5 per cento del prodotto dell'imposta è destinato a provvedimenti volti asgravare le c<strong>la</strong>ssi di reddito inferiori.3 Se, a causa dell'evolversi del<strong>la</strong> struttura per età, il finanziamento dell'assicurazionevecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota dell'impostasul valore aggiunto può essere maggiorata di 1 punto percentuale almassimo mediante decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale sottostante al referendumfacoltativo.Art. 122 Tassa di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsione 1'1 La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanzedi premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali;ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie.2 La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitalimobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative.3 Per ovviare a misure estere d'imposizione fiscale, <strong>la</strong> Confederazione può riscuotereun'imposta speciale a carico di persone residenti all'estero.Art. 123 Imposte speciali di consumo 1'1 La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su:a. il tabacco greggio e manufatto;b. le bevande distil<strong>la</strong>te;e. <strong>la</strong> birra;d. le automobili e le loro parti costitutive;e. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dal<strong>la</strong> loro<strong>la</strong>vorazione nonché i carburanti.2 Sui carburanti, può riscuotere una sovrimposta." Con disposizione transitoria592


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A3 II 10 per cento del prodotto netto dell'imposizione delle bevande distil<strong>la</strong>te èdevoluto ai Cantoni. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti,l'abuso di sostanze che generano dipendenza.Art. 124 DaziLa legis<strong>la</strong>zione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero dellemerci compete al<strong>la</strong> Confederazione.Art. 125 Esclusione dell'imposizione cantonale e comunaleCiò che <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> dichiara imponibile o esente ai fini dell'impostasul valore aggiunto, dell'imposta preventiva, del<strong>la</strong> tassa di bollo e delle impostespeciali di consumo non sottosta a imposte dello stesso genere a livello cantonalee comunale.Art. 126 Perequazione finanziariaLa Confederazione promuove <strong>la</strong> perequazione finanziaria tra i Cantoni. Nelconcedere i contributi federali considera <strong>la</strong> capacità finanziaria dei Cantoni ele regioni di montagna.Titolo quarto: Popolo e CantoniCapitolo 1: Diritto di votoArt. 1271 Ha dirftto di voto in materia <strong>federale</strong> chiunque ha <strong>la</strong> cittadinanza svizzera eha compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non sia interdetto per infermitào debolezza mentali. Tutti gli aventi diritto di voto hanno gli stessi diritti e doveripolitici.2 Chi ha diritto di voto può partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale ealle votazioni federali. Può <strong>la</strong>nciare e firmare iniziative popo<strong>la</strong>ri e referendumin materia <strong>federale</strong>.Capitolo 2: Iniziativa e referendumArt. 128 Iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>1 100 000 aventi diritto di voto possono proporre <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.2 II Popolo decide se <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> debba aver luogo.593


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 129 Iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>1 100000 aventi diritto di voto possono chiedere <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.2 L'iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale può rivestire <strong>la</strong> forma del<strong>la</strong>proposta generica o del progetto già e<strong>la</strong>borato.3 Se l'iniziativa vio<strong>la</strong> l'unità del<strong>la</strong> forma, l'unità del<strong>la</strong> materia o disposizionicogenti del diritto internazionale, l'Assemblea <strong>federale</strong> <strong>la</strong> dichiara nul<strong>la</strong>.4 Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea<strong>federale</strong> e<strong>la</strong>bora <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale nel senso dell'iniziativa e <strong>la</strong> sottoponeal voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l'iniziativa, <strong>la</strong> sottopone alPopolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa,l'Assemblea <strong>federale</strong> e<strong>la</strong>bora un pertinente progetto.5 L'iniziativa presentata in forma di progetto già e<strong>la</strong>borato è sottoposta alvoto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea <strong>federale</strong> ne raccomanda l'accettazioneo il rifiuto. Se ne raccomanda il rifiuto, può contrapporle un controprogetto.6 Popolo e Cantoni votano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto.Gli aventi diritto di voto possono approvare entrambi i testi. Possono indicarequale dei due prevale nel caso risultino entrambi accettati; se in questo casoperò uno dei testi ottiene più voti del Popolo e l'altro più voti dei Cantoni, nessunodei due entra in vigore.Art. 130 Referendum obbligatorio1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:a. le modifiche del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>;b. l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;e. le modifiche del numero e del territorio dei Cantoni;d. i decreti federali di obbligatorietà generale dichiarati urgenti, privi di basecostituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali decreti devonoessere sottoposti a votazione entro un anno dal<strong>la</strong> loro adozione daparte dell'Assemblea <strong>federale</strong>.2 Sottostanno al voto del Popolo:a. le iniziative popo<strong>la</strong>ri per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>;b. le iniziative popo<strong>la</strong>ri per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> presentatein forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea <strong>federale</strong>;e. <strong>la</strong> questione se occorra procedere a una <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>in caso di disaccordo fra le due Camere.Art. 131 Referendum facoltativo1 Su richiesta di 50 000 aventi diritto di voto o di 8 Cantoni sono sottoposti alvoto del Popolo:594


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno Aa. le leggi federali;b. i decreti federali di obbligatorietà generale;e. i decreti federali di obbligatorietà generale dichiarati urgenti e con duratadi validità superiore a un anno;d. i trattati internazionali:1. di durata indeterminata e indenunciabili;2. prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale;3. implicanti un'unificazione multi<strong>la</strong>terale del diritto.2 L'Assemblea <strong>federale</strong> può sottoporre al referendum facoltativo altri trattatiinternazionali.Art. 132 Maggioranze richieste1 1 testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dal<strong>la</strong> maggioranzadei votanti.2 1 testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvatidal<strong>la</strong> maggioranza dei votanti e dal<strong>la</strong> maggioranza dei Cantoni.3 L'esito del<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re nel Cantone vale come voto del Cantone.4 1 Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea-Città, Basilea-Campagna, AppenzelloEsterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.Titolo quinto: Autorità federaliCapitolo 1: Disposizioni generaliArt. 133 EleggibilitàÈ eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio <strong>federale</strong> e al Tribunale <strong>federale</strong>ogni avente diritto di voto dello stato seco<strong>la</strong>re.Art. 134 Incompatibilità1 Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati edel Consiglio <strong>federale</strong> nonché di giudice al Tribunale <strong>federale</strong> sono incompatibili.2 1 membri del Consiglio <strong>federale</strong> e i giudici a pieno tempo del Tribunale <strong>federale</strong>non possono ricoprire liessun'altra carica al servizio del<strong>la</strong> Confederazioneo di un Cantone né esercitare altre attività lucrative.3 Gli agenti del<strong>la</strong> Confederazione non possono essere membri del Consiglionazionale né giudici al Tribunale <strong>federale</strong>.4 La legge può prevedere altre incompatibilità.595


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 135 Durata del mandatoI membri del Consiglio nazionale e del Consiglio <strong>federale</strong> nonché il cancellieredel<strong>la</strong> Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale <strong>federale</strong>sono eletti per sei anni.Art. 136 Lingue ufficialiLe lingue ufficiali del<strong>la</strong> Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano.Nei rapporti con le persone di lingua romancia, anche il romancio è lingua ufficialedel<strong>la</strong> Confederazione.Art. 137 Responsabilità dello StatoLa Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nell'eserciziodelle attività ufficiali.Art. 138 Procedura di consultazioneI Cantoni, i partiti politici e le cerehie interessate sono consultati nell'ambitodel<strong>la</strong> preparazione di importanti atti legis<strong>la</strong>tivi e di altri progetti di ampia portata,nonché in caso di importanti trattati internazionali.Capitolo 2: Assemblea <strong>federale</strong>Sezione 1: OrganizzazioneArt. 139 Statuto1 L'Assemblea <strong>federale</strong> esercita il potere supremo nel<strong>la</strong> Confederazione, fattisalvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.2 L'Assemblea <strong>federale</strong> consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consigliodegli Stati; le due Camere sono equiparate fra di loro.Art. 140 Composizione e elezione del Consiglio nazionale1 II Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.2 I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale.Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale.3 Ogni Cantone forma un circondario elettorale.4 1 seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente al<strong>la</strong> loro popo<strong>la</strong>zione.Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio.596


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 141 Composizione e elezione del Consiglio degli Stati1 II Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni.2 1 Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea-Città, Basilea-Campagna, AppenzelloEsterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altriCantoni, due.3 La procedura d'elezione è determinata dal Cantone.Art. 142 Sessioni1 Le due Camere si riuniscono rego<strong>la</strong>rmente in sessioni. La legge ne disciplina<strong>la</strong> convocazione.2 Le Camere sono convocate in sessione straordinaria quando il Consiglio <strong>federale</strong>,un quarto dei membri del Consiglio nazionale o cinque Cantoni lo richiedano.Art. 143 Presidenza1 Ciascuna Camera elegge al suo interno, - per <strong>la</strong> durata di un anno, un presidentee un vicepresidente. La rielezione degli uscenti è esclusa. È paramentiesclusa l'elezione del presidente uscente al<strong>la</strong> carica di vicepresidente.2 II presidente e il vicepresidente del Consiglio degli Stati non possono esseredeputati dello stesso Cantone cui apparteneva il presidente uscente; <strong>la</strong> caricadi vicepresidente non può essere rivestita per due anni consecutivi da deputatidi uno stesso Cantone.Art. 144 Commissioni par<strong>la</strong>mentari1 Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.2 La legge può prevedere commissioni congiunte.Art. 145 Gruppi par<strong>la</strong>mentariI membri dell'Assemblea <strong>federale</strong> possono costituirsi in gruppi.Art. 146 Servizi del Par<strong>la</strong>mentoPer <strong>la</strong> preparazione degli affari par<strong>la</strong>mentari l'Assemblea <strong>federale</strong> dispone diappositi servizi. Essi sono aggregati amministrativamente al<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong>.597


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno ASezione 2: ProceduraArt. 147 Deliberazione separata1 II Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente.2 Le decisioni dell'Assemblea <strong>federale</strong> richiedono l'accordo delle due Camere.Art. 148 Deliberazione in comune1 II Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea <strong>federale</strong>plenaria sotto <strong>la</strong> direzione del presidente del Consiglio nazionale per:a. procedere alle elezioni;b. risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;e. pronunciare sulle domande di grazia.2 L'Assemblea <strong>federale</strong> plenaria può inoltre riunirsi per speciali avvenimenti eper prendere atto di dichiarazioni del Consiglio <strong>federale</strong>.Art. 149 Pubblicità delle seduteLe sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.Art. 150 Quorum e maggioranza richiesta1 Le Camere deliberano validamente se è presente <strong>la</strong> maggioranza dei loromembri.2 Nelle due Camere e nell'Assemblea <strong>federale</strong> plenaria decide <strong>la</strong> maggioranzadei votanti.3 Richiedono tuttavia il consenso del<strong>la</strong> maggioranza dei membri di ciascunaCamera:a. <strong>la</strong> dichiarazione dell'urgenza dei decreti federali di obbligatorietà generale;b. le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali diobbligatorietà generale nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarieimplicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuovespese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.4 L'Assemblea <strong>federale</strong> può adattare al rincaro gli importi di cui al capoverso3 lettera b mediante decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale non sottostanteal referendum.Art. 151 Diritto di iniziativa1 Ciascuna Camera, ciascun deputato, ciascun gruppo e ciascuna commissionepar<strong>la</strong>mentare hanno il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea <strong>federale</strong>.2 I Cantoni hanno lo stesso diritto.598


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 152 Divieto di ricevere istruzioni1 1 membri dell'Assemblea <strong>federale</strong> votano senza istruzioni.2 Rendono pubblici i loro legami con gruppi d'interesse.Art. 153 Immunità1 1 membri dell'Assemblea <strong>federale</strong> e del Consiglio <strong>federale</strong> nonché il cancellieredel<strong>la</strong> Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilitàper quanto da loro espresso nelle Camere, nelle commissioni par<strong>la</strong>mentarie nei gruppi par<strong>la</strong>mentari.2 La legge può prevedere altri tipi d'immunità ed estendere l'immunità ad altrepersone.Sezione 3: CompetenzeArt. 154 Legis<strong>la</strong>zione1 L'Assemblea <strong>federale</strong> emana leggi federali e decreti federali di obbligatorietàgenerale.2 Competenze normative possono essere delegate mediante legge <strong>federale</strong> o decreto<strong>federale</strong> di obbligatorietà generale sottostante al referendum, sempreché<strong>la</strong> presente <strong>Costituzione</strong> non lo escluda. La norma di delega deve stabilire lelinee fondamentali del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione delegata.Art. 155 Legis<strong>la</strong>zione d'urgenza1 1 decreti federali di obbligatorietà generale <strong>la</strong> cui entrata in vigore non possaessere ritardata possono essere dichiarati urgenti ed essere messi immediatamentein vigore dal<strong>la</strong> maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validitàdeve essere limitata nel tempo.2 I decreti urgenti per cui è chiesta <strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re decadono un annodopo <strong>la</strong> loro adozione da parte dell'Assemblea <strong>federale</strong> se nel frattempo nonsono stati accettati dal Popolo.3 1 decreti urgenti privi di base costituzionale decadono un anno dopo <strong>la</strong> loroadozione da parte dell'Assemblea <strong>federale</strong> se nel frattempo non sono stati accettatidal Popolo e dai Cantoni.4 I decreti urgenti non accettati in votazione non possono essere rinnovati.599


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 156 Re<strong>la</strong>zioni con l'estero e trattati internazionali1 L'Assemblea <strong>federale</strong> compartecipa all'e<strong>la</strong>borazione del<strong>la</strong> politica estera e vigi<strong>la</strong>sul<strong>la</strong> cura delle re<strong>la</strong>zioni con l'estero.2 Approva i trattati internazionali; sono eccettuati i trattati che il Consiglio <strong>federale</strong>è competente a concludere in virtù del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, del<strong>la</strong> legge o diun trattato internazionale.Art. 157 FinanzeL'Assemblea <strong>federale</strong> decide le spese del<strong>la</strong> Confederazione, ne adotta il preventivoe ne approva il consuntivo.Art. 158 Elezioni1 L'Assemblea <strong>federale</strong> elegge i membri del Consiglio <strong>federale</strong>, il cancellieredel<strong>la</strong> Confederazione, i giudici del Tribunale <strong>federale</strong> e il generale.2 La legge può autorizzare l'Assemblea <strong>federale</strong> a procedere ad altre elezioni oconferme d'elezioni.Art. 159 Alta vigi<strong>la</strong>nzaL'Assemblea <strong>federale</strong> esercita l'alta vigi<strong>la</strong>nza sul Consiglio <strong>federale</strong>, sull'amministrazione<strong>federale</strong>, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compitifederali.Art. 160 Re<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e Cantoni1 L'Assemblea <strong>federale</strong> vigi<strong>la</strong> sul<strong>la</strong> cura delle re<strong>la</strong>zioni tra <strong>la</strong> Confederazione e1 Cantoni.2 Conferisce <strong>la</strong> garanzia alle Costituzioni cantonali.3 Approva i trattati intercantonali e quelli conclusi dai Cantoni con l'esteroqualora il Consiglio <strong>federale</strong> o un Cantone sollevi rec<strong>la</strong>mo.Art. 161 Altri compiti e attribuzioni1 L'Assemblea <strong>federale</strong> ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:a. prende provvedimenti a tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> sicurezza esterna, dell'indipendenza edel<strong>la</strong> neutralità del<strong>la</strong> Svizzera;b. prende provvedimenti a tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> sicurezza interna;600


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno Ac. se circostanze straordinarie lo richiedono, emana decreti federali peradempiere i compiti di cui alle lettere a e b; in questi casi, per i decretifederali di obbligatorietà generale può escludere il referendum;d. ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l'esercito o sue parti;e. prende misure per attuare il diritto <strong>federale</strong>;f. pronuncia sul<strong>la</strong> validità delle iniziative popo<strong>la</strong>ri formalmente riuscite;g. stabilisce le linee fondamentali dell'organizzazione delle autorità federali;h. decide sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;i. pronuncia sulle domande di grazia e decide le amnistie.2 L'Assemblea <strong>federale</strong> tratta inoltre le questioni rientranti nel<strong>la</strong> competenzadel<strong>la</strong> Confederazione e non attribuite ad altre autorità.3 La legge può conferire all'Assemblea <strong>federale</strong> altri compiti e attribuzioni.Capitolo 3: Consiglio <strong>federale</strong> e amministrazione <strong>federale</strong>Sezione 1: Organizzazione e proceduraArt. 162 Consiglio <strong>federale</strong>II Consiglio <strong>federale</strong> è <strong>la</strong> suprema autorità direttoriale ed esecutiva del<strong>la</strong> Confederazione.Art. 163 Composizione e elezione1 II Consiglio <strong>federale</strong> è composto di sette membri.2 1 membri del Consiglio <strong>federale</strong> sono eletti dall'Assemblea <strong>federale</strong> dopoogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.3 Dallo stesso Cantone non può essere eletto più di un membro del Consiglio<strong>federale</strong>.Art. 164 Presidenza1 II presidente del<strong>la</strong> Confederazione presiede il Consiglio <strong>federale</strong>.2 II presidente del<strong>la</strong> Confederazione e il vicepresidente del Consiglio <strong>federale</strong>sono eletti per un anno dall'Assemblea <strong>federale</strong> fra i membri del Consiglio <strong>federale</strong>.3 La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidenteuscente al<strong>la</strong> carica di vicepresidente.Art. 165 Principio collegiale e dipartimentale1 II Consiglio <strong>federale</strong> decide in quanto autorità collegiale.601


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A2 Per <strong>la</strong> loro preparazione e esecuzione, gli affari del Consiglio <strong>federale</strong> sonoripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.3 Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigoautonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita <strong>la</strong> protezionegiuridica.Art. 166 Amministrazione <strong>federale</strong>1 II Consiglio <strong>federale</strong> dirige l'amministrazione <strong>federale</strong>. Provvede per un'organizzazioneappropriata e per il corretto adempimento dei compiti.2 L'amministrazione <strong>federale</strong> è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimentoè diretto da un membro del Consiglio <strong>federale</strong>.3 Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni epersone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione<strong>federale</strong>.Art. 167 Cancelleria <strong>federale</strong>1 La Cancelleria <strong>federale</strong> è il servizio che funge da stato maggiore del Consiglio<strong>federale</strong> e assicura il segretariato dell'Assemblea <strong>federale</strong>.2 La Cancelleria <strong>federale</strong> è diretta dal cancelliere del<strong>la</strong> Confederazione. Il cancelliereè eletto dall'Assemblea <strong>federale</strong> contemporaneamente ai membri delConsiglio <strong>federale</strong>.Sezione 2: CompetenzeArt. 168 Politica governativa1 II Consiglio <strong>federale</strong> determina gli scopi e i mezzi del<strong>la</strong> propria politica digoverno. Pianifica e coordina le attività dello Stato.2 Informa tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sul<strong>la</strong> sua attività,sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.Art. 169 Partecipazione agli affari par<strong>la</strong>mentari1 II Consiglio <strong>federale</strong> sottopone all'Assemblea <strong>federale</strong> proposte in merito amodifiche costituzionali, leggi federali e decreti federali.2 1 membri del Consiglio <strong>federale</strong> e il cancelliere del<strong>la</strong> Confederazione hannodiritto di proposta sugli affari in deliberazione.602


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 170 Competenze normative ed esecuzione1 II Consiglio <strong>federale</strong> emana norme di diritto mediante ordinanza, per quantone sia autorizzato dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> o dal<strong>la</strong> legge.2 Provvede all'esecuzione del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione, dei decreti dell'Assemblea <strong>federale</strong>e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.Art. 171 Finanze1 II Consiglio <strong>federale</strong> e<strong>la</strong>bora il piano finanziario e il progetto di preventivoe allestisce il consuntivo del<strong>la</strong> Confederazione.2 Provvede per una gestione finanziaria corretta.Art. 172 Re<strong>la</strong>zioni con l'estero1 II Consiglio <strong>federale</strong> cura gli affari esteri; rappresenta <strong>la</strong> Svizzera verso l'estero.2 Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea<strong>federale</strong> se non è competente a concluderli da sé; può applicaretrattati a titolo provvisorio e concludere autonomamente trattati di esigua portata.3 Per quanto <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi del Paese lo richieda, può emanare ordinanzee decisioni.Art. 173 Sicurezza esterna e interna1 II Consiglio <strong>federale</strong> prende provvedimenti a tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> sicurezza esterna,dell'indipendenza e del<strong>la</strong> neutralità del<strong>la</strong> Svizzera.2 Prende provvedimenti a tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> sicurezza interna.3 Se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze e decisioni.4 In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di2000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tresettimane, convoca immediatamente l'Assemblea <strong>federale</strong>.Art. 174 Re<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e Cantoni1 II Consiglio <strong>federale</strong> cura le re<strong>la</strong>zioni tra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni ecol<strong>la</strong>bora con questi ultimi.2 Approva gli atti normativi dei Cantoni <strong>la</strong>ddove l'esecuzione del diritto <strong>federale</strong>lo richieda.603


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A3 Approva i trattati conclusi dai Cantoni con l'estero; può sollevare rec<strong>la</strong>mocontro i trattati intercantonali.4 Vigi<strong>la</strong> sull'osservanza del diritto <strong>federale</strong> nonché delle costituzioni cantonalie dei trattati intercantonali e prende le misure necessarie.Art. 175 Altri compiti e attribuzioni1 II Consiglio <strong>federale</strong> ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:a. sorveglia l'amministrazione <strong>federale</strong> e gli altri enti incaricati di compiti federali;b. fa periodicamente rapporto all'Assemblea <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> sua gestione nonchésul<strong>la</strong> situazione del Paese;e. procede alle nomine e elezioni che non competono a un'altra autorità;d. tratta i ricorsi negli ambiti attribuitigli dal<strong>la</strong> legge.2 La legge può conferire al Consiglio <strong>federale</strong> altri compiti e attribuzioni.Capitolo 4: Tribunale <strong>federale</strong>Art. 176 Statuto1 II Tribunale <strong>federale</strong> è <strong>la</strong> suprema autorità giudiziaria del<strong>la</strong> Confederazione.2 La legge determina l'organizzazione e <strong>la</strong> procedura del<strong>la</strong> giurisdizione <strong>federale</strong>.Art. 177 Giurisdizione costituzionale1 II Tribunale <strong>federale</strong> giudica:a. i ricorsi per vio<strong>la</strong>zione dei diritti costituzionali;b. i ricorsi per vio<strong>la</strong>zione delle garanzie che i Cantoni conferiscono ai Comunie ad altri enti di diritto pubblico;e. i ricorsi per vio<strong>la</strong>zione di trattati internazionali o intercantonali;d. le controversie di diritto pubblico tra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni o trai Cantoni.2 La legge può deferire il giudizio di determinate cause ad altre autorità federali.Art. 178 Giurisdizione civile, penale e amministrativa1 La legge determina <strong>la</strong> competenza del Tribunale <strong>federale</strong> in materia civile,penale e amministrativa nonché in altri campi del diritto.604


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A2 Con il consenso dell'Assemblea <strong>federale</strong>, i Cantoni possono deferire al giudiziodel Tribunale <strong>federale</strong> controversie nell'ambito del diritto amministrativocantonale.Art. 179 Assise federali1 II Tribunale <strong>federale</strong> giudica col concorso di giurati le seguenti cause penali:a. alto tradimento contro <strong>la</strong> Confederazione, rivolta e violenza contro le autoritàfederali;b. crimini e delitti che compromettono le re<strong>la</strong>zioni con l'estero;e. crimini e delitti politici in connessione con un intervento <strong>federale</strong> armato;d. procedimento penale contro funzionari federali, qualora le Assise federalisiano adite da un'autorità <strong>federale</strong>.2 I giurati si pronunciano sul<strong>la</strong> colpevolezza.Art. 180 Diritto determinanteLe leggi federali, i decreti federali di obbligatorietà generale e il diritto internazionalesono determinanti per il Tribunale <strong>federale</strong> e per le altre autorità incaricatedell'applicazione del diritto.Titolo sesto:Revisione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> e disposizioni transitorieCapitolo 1: RevisioneArt. 181 Principio1 La presente <strong>Costituzione</strong> può essere riveduta in ogni tempo, interamente oparzialmente.2 Salvo diversa disposizione del<strong>la</strong> presente <strong>Costituzione</strong> e del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zioneemanata in virtù di essa, <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> avviene in via legis<strong>la</strong>tiva.Art. 182 Revisione totale1 La <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> può essere proposta dal Popolo o dauna delle due Camere oppure decisa dall'Assemblea <strong>federale</strong>.2 Se <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale è proposta mediante iniziativa popo<strong>la</strong>re o se non vi èunanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedereal<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale.3 Se il Popolo si pronuncia per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale, si procede al<strong>la</strong> rielezionedelle due Camere.4 Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere vio<strong>la</strong>te.605


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 183 Revisione parziale1 La <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> può essere chiesta dal Popolo o decisadall'Assemblea <strong>federale</strong>.2 Ogni <strong>revisione</strong> parziale deve rispettare l'unità del<strong>la</strong> materia e non può vio<strong>la</strong>rele disposizioni cogenti del diritto internazionale.3 L'iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale deve rispettare inoltre l'unitàdel<strong>la</strong> forma.Art. 184 Entrata in vigoreLa <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> interamente o parzialmente riveduta entra in vigoreaccettata che sia dal Popolo e dai Cantoni.Capitolo 2: Disposizioni transitorieArt. 1851. Disposizione transitoria dell'ari. 68 (Transito transalpino)II trasferimento del trasporto mercantile di transito dal<strong>la</strong> strada al<strong>la</strong> ferroviadeve essere ultimato entro dieci anni dall'acccttazione dell'iniziativa popo<strong>la</strong>reper <strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> regione alpina dal traffico di transito.2. Disposizione transitoria dell'ari. 69 (Tassa sul traffico pesante)1 Per l'utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, <strong>la</strong> Confederazioneriscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri conun peso complessivo di oltre 3,5 tonnel<strong>la</strong>te ciascuno.2 La tassa ammonta:a. per gli autocarri e i veicoli artico<strong>la</strong>ti:- di oltre 3,5 fino a 12 tonnel<strong>la</strong>te Fr. 650- di oltre 12 fino a 18 tonnel<strong>la</strong>te Fr. 2000- di oltre 18 fino a 26 tonnel<strong>la</strong>te Fr. 3000- di oltre 26 tonnel<strong>la</strong>te Fr. 4000b. per i rimorchi:- di oltre 3,5 fino a 8 tonnel<strong>la</strong>te Fr. 650- di oltre 8 fino a 10 tonnel<strong>la</strong>te Fr. 1500- di oltre 10 tonnel<strong>la</strong>te Fr. 2000e. per le autovetture: Fr. 6503 Le aliquote del<strong>la</strong> tassa possono essere adattate mediante decreto <strong>federale</strong> diobbligatorietà generale sottostante al referendum facoltativo, sempreché i costidel traffico stradale lo giustifichino.606


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A4 Inoltre, il Consigliò <strong>federale</strong> può, mediante ordinanza, adeguare <strong>la</strong> categoriatariffale dalle 12 tonnel<strong>la</strong>te in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifichedelle categorie di peso nel<strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione stradale.5 Per i veicoli che non circo<strong>la</strong>no in Svizzera tutto l'anno, il Consiglio <strong>federale</strong>gradua corrispondentemente le aliquote del<strong>la</strong> tassa; considera il dispendio causatodal<strong>la</strong> riscossione.6 II Consiglio <strong>federale</strong> disciplina l'esecuzione. Per speciali categorie di veicolipuò stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dal<strong>la</strong> tassa determinativeicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nel<strong>la</strong> zona diconfine. I veicoli immatrico<strong>la</strong>ti all'estero non vanno però privilegiati rispetto aquelli svizzeri. Il Consiglio <strong>federale</strong> può prevedere multe in caso di contravvenzione.I Cantoni riscuotono <strong>la</strong> tassa per i veicoli immatrico<strong>la</strong>ti in Svizzera.7 II prodotto netto del<strong>la</strong> tassa è utilizzato conformemente all'articolo 70, comeil prodotto del supplemento sull'imposta di consumo.8 In via legis<strong>la</strong>tiva si potrà rinunciare interamente o parzialmente al<strong>la</strong> tassa.9 II presente articolo rimane in vigore sino al 31 dicembre 2004 al più tardi.3. Disposizione transitoria dell'art. 70 (Tassa per l'utilizzazione delle stradenazionali)Fino all'entrata in vigore del<strong>la</strong> pertinente legge <strong>federale</strong>, <strong>la</strong> tassa per l'utilizzazionedelle strade nazionali è riscossa secondo il diritto previgente.4. Disposizione transitoria dell'art. 74 (Energia nucleare, trasporto e erogazionedi energia elettrica, impianti di trasporto in condotta)Sino al 23 settembre 2000 non saranno ri<strong>la</strong>sciate autorizzazioni di massima, dicostruzione, di avviamento o d'esercizio per nuovi impianti di produzione dienergia nucleare.5. Disposizione transitoria dell'art. 86 (Attività economica privata)Fino all'emanazione del<strong>la</strong> pertinente legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>, i Cantoni sono tenutia riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.6. Disposizione transitoria dell'art. 101 cpv. 3 (Festa nazionale)1 Sino all'entrata in vigore del<strong>la</strong> nuova legis<strong>la</strong>zione, il Consiglio <strong>federale</strong> disciplinai partico<strong>la</strong>ri.2 II giorno del<strong>la</strong> festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivisecondo l'articolo 18 capoverso 2 del<strong>la</strong> legge sul <strong>la</strong>voro.7. Disposizione transitoria dell'art. 103 (Assicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstitie l'invalidità)Fintante che l'assicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non copreil fabbisogno esistenziale, <strong>la</strong> Confederazione versa ai Cantoni contributi per ilfinanziamento di prestazioni complementari.607


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A8. Disposizione transitoria dell'art. 104 (Previdenza professionale)Gli assicurati che appartengono al<strong>la</strong> generazione d'entrata e che non dispongonopertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare del<strong>la</strong>protezione minima prescritta dal<strong>la</strong> legge, a seconda dell'importo del lororeddito, entro 10-20 anni dall'entrata in vigore di quest'ultima.9. Disposizione transitoria dell'art. 119 (Durata del<strong>la</strong> riscossione dell'imposta)L'imposta <strong>federale</strong> diretta può essere riscossa sino al<strong>la</strong> fine del 2006 al piùtardi.10. Disposizione transitoria dell'art. 121 (Imposta sul valore aggiunto)1 Fino all'entrata in vigore del<strong>la</strong> legge <strong>concernente</strong> l'imposta sul valore aggiunto,le disposizioni d'esecuzione sono emanate dal Consiglio <strong>federale</strong>. Per le disposizionid'esecuzione valgono i principi seguenti:a. sono assoggettati all'imposta:1. le forniture di beni e i servizi che un'impresa effettua a titolo onerososul territorio svizzero (compreso il consumo proprio);2. le importazioni di beni;b. sono esentati dall'imposta, senza diritto al<strong>la</strong> deduzione dell'imposta precedente:1. i servizi forniti dall'Azienda svizzera delle PTT, esclusi il trasportodi persone e le telecomunicazioni;2. i servizi nel settore del<strong>la</strong> sanità;3. i servizi nel settore dell'assistenza sociale e del<strong>la</strong> sicurezza sociale;4. i servizi nel settore dell'educazione, dell'insegnamento e del<strong>la</strong> protezionedell'infanzia e del<strong>la</strong> gioventù;5. le prestazioni culturali;6. le operazioni assicurative;7. le operazioni nel settore del mercato monetario e del mercato dei capitali,esclusi <strong>la</strong> gestione patrimoniale e l'incasso di crediti;8. il trasferimento, <strong>la</strong> locazione a lungo termine e l'affitto di fondi;9. le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d'azzardo;10. i servizi forniti da organismi senza scopo lucrativo ai loro membri incorrispettivo di quote stabilite dagli statuti;11. le forniture di valori di bollo svizzeri ufficiali utilizzati come tali.L'imposizione volontaria delle transazioni menzionate qui sopra con dirittoal<strong>la</strong> deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzata per salvaguardare<strong>la</strong> neutralità concorrenziale o semplificare <strong>la</strong> riscossione dell'imposta.e. sono esentati dall'imposta con diritto al<strong>la</strong> deduzione dell'imposta precedente:1. l'esportazione di beni e i servizi effettuati all'estero;2. i servizi connessi all'esportazione e al transito di beni;608


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno Ad. non sono assoggettati all'imposta che grava le transazioni effettuate sulterritorio svizzero:1. le imprese <strong>la</strong> cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 75 000franchi;2. le imprese <strong>la</strong> cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 250 000franchi purché, dopo deduzione dell'imposta precedente, l'importodell'imposta non superi rego<strong>la</strong>rmente 4000 franchi all'anno;3. gli agricoltori, selvicoltori e orticoltori che forniscono esclusivamenteprodotti provenienti dal<strong>la</strong> loro azienda, nonché i mercanti di bestiame;4. i pittori e gli scultori per le opere d'arte che hanno creato personalmente.L'assoggettamento fiscale volontario con diritto al<strong>la</strong> deduzione dell'impostaprecedente può essere autorizzato per salvaguardare <strong>la</strong> neutralità concorrenzialeo semplificare <strong>la</strong> riscossione dell'imposta.e. l'imposta ammonta:1. al 2,0 per cento sulle forniture e l'importazione dei beni seguenti, chepossono essere precisati dal Consiglio <strong>federale</strong>:- acqua trasportata in condotta;- derrate alimentari solide e liquide, escluse le bevande alcoliche;- bestiame, pol<strong>la</strong>me, pesce;- cereali;- semenze, tubercoli e cipolle da piantare, piante vive, germogli, innesti,nonché fiori recisi e rami, anche in mazzi, corone e arrangiamentisimi<strong>la</strong>ri;- foraggi, acidi destinati all'insi<strong>la</strong>mento, strami, concimi e preparazioniper <strong>la</strong> protezione delle piante;- medicinali;- giornali, riviste e libri, nonché altri stampati nel<strong>la</strong> misura stabilitadal Consiglio <strong>federale</strong>;2. al 2,0 per cento sulle prestazioni degli enti radiotelevisivi, esclusequelle di natura commerciale;3. al 6,5 per cento sulle forniture e l'importazione di altri beni, nonchésugli altri servizi assoggettati all'imposta;f. l'imposta è calco<strong>la</strong>ta sul<strong>la</strong> controprestazione; se non vi è controprestazioneo se si tratta di importazione, sul valore del bene o del servizio;g. l'imposta è dovuta:1. dal contribuente che effettua una transazione imponibile;2. dal destinatario del servizio in provenienza dall'estero, purché il costocomplessivo superi 10000 franchi all'anno;3. dal<strong>la</strong> persona che per l'importazione di un bene è assoggettata al daziodoganale o tenuta a fare una dichiarazione in dogana;20 Foglio <strong>federale</strong>. 80° anno. Voi. I 609


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno Ah. il contribuente deve l'imposta sul<strong>la</strong> cifra d'affari imponibile; se destina ibeni o i servizi che gli sono stati forniti a transazioni imponibili in Svizzerao all'estero, nel suo conteggio può dedurre a titolo di imposta precedente:1. l'imposta che gli è stata addossata da altri contribuenti e2. l'imposta pagata al momento dell'importazione dei beni o dell'acquisizionedei servizi in provenienza dall'estero;3. il 2,0 per cento del prezzo dei prodotti naturali che ha acquistato daimprese non assoggettate all'imposta secondo <strong>la</strong> lettera d numero 3.Le spese che non hanno un carattere commerciale non danno diritto al<strong>la</strong>deduzione dell'imposta precedente.i. il periodo di conteggio dell'imposta e del<strong>la</strong> deduzione dell'imposta precedentecorrisponde di norma al trimestre civile;k. per l'imposizione del<strong>la</strong> cifra d'affari dell'oro monetato, dell'oro fino,nonché di beni già gravati da un onere fiscale speciale possono essere emanatenorme derogatorie;I. possono essere ordinate semplificazioni se esse non si ripercuotono in notevolemisura sul gettito fiscale o sulle condizioni di concorrenza e nonprovocano complicazioni eccessive dei conteggi di altri contribuenti;m. <strong>la</strong> sottrazione fiscale e <strong>la</strong> messa in pericolo dell'imposta sono punite analogamentea quanto previsto dall'altro diritto penale fiscale del<strong>la</strong> Confederazione;n. <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione speciale re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> punibilità delle aziende, previstanell'articolo 7 del<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sul diritto penale amministrativo, puòessere applicata anche ai casi in cui entra in linea di conto una multa superioreai 5000 franchi.2 Durante i primi 5 anni dall'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, il5 per cento del gettito dell'imposta è impiegato ogni anno per ridurre i premidell'assicurazione contro le ma<strong>la</strong>ttie, a favore delle c<strong>la</strong>ssi di reddito inferiori.L'Assemblea <strong>federale</strong> decide sul<strong>la</strong> destinazione di tale quota una volta scadutodetto termine.3 Per l'imposta sul valore aggiunto re<strong>la</strong>tiva a determinate prestazioni turistichefornite sul territorio svizzero, <strong>la</strong> Confederazione può stabilire in via legis<strong>la</strong>tivaun'aliquota inferiore, purché tali prestazioni siano consumate in <strong>la</strong>rga misurada stranieri e <strong>la</strong> situazione concorrenziale lo esiga.4 L'imposta sul valore aggiunto può essere riscossa sino al<strong>la</strong> fine del 2006 alpiù tardi.II. Disposizione transitoria dell'art. 122 (Quota cantonale di partecipazioneall'imposta preventiva)Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del<strong>la</strong> perequazione finanziaria,<strong>la</strong> quota cantonale di partecipazione al gettito dell'imposta preventiva è del12 per cento. Se l'aliquota dell'imposta preventiva è di oltre il 30 per cento,<strong>la</strong> quota cantonale si riduce al 10 per cento.610


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A12. Disposizione transitoria dell'art. 123 (Imposta sul<strong>la</strong> birra)Fino all'emanazione del<strong>la</strong> pertinente legge <strong>federale</strong>, l'imposta sul<strong>la</strong> birra è riscossasecondo il diritto previgente.II1 La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 1 *è abrogata.2 Le disposizioni del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> che devono essere trasposte a livellodi legge rimangono applicabili fino all'entrata in vigore delle pertinentidisposizioni legis<strong>la</strong>tive.IliSe accettate dal Popolo e dai Cantoni, le iniziative popo<strong>la</strong>ri per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong>parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, per le quali <strong>la</strong> raccolta delle firme è iniziataprima dell'entrata in vigore del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata, sono traspostein quest'ultima dall'Assemblea <strong>federale</strong>.IV1 II presente decreto sottosta al voto del Popolo e dei Cantoni.2 L'Assemblea <strong>federale</strong> ne determina l'entrata in vigore.8936">CS 1 3611


BDecreto <strong>federale</strong>sul<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>riDisegnodelL'Assemblea <strong>federale</strong> del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera,visto il messaggio del Consiglio <strong>federale</strong> del 20 novembre 1996°,decreta:ILa <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> è modificata come segue:Titolo quarto: Popolo e CantoniCapitolo 1: Disposizioni generaliArt. 127, titoloDiritto di votoArt. 127a Formazione dell'opinione e del<strong>la</strong> volontà popo<strong>la</strong>ri1 1 partiti politici contribuiscono a formare l'opinione e <strong>la</strong> volontà popo<strong>la</strong>ri.2 La legge disciplina l'esercizio dei diritti politici, in partico<strong>la</strong>re il modo di finanziamento.Capitolo 2: Iniziativa popo<strong>la</strong>reArt. 128 Iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>1 150000 aventi diritto di voto o otto Cantoni possono proporre <strong>la</strong> <strong>revisione</strong>totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Il diritto d'iniziativa dei Cantoni è esercitato dal Par<strong>la</strong>mentocantonale o dal Popolo.2 II Popolo decide se <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale debba aver luogo.Art. 129 Iniziativa popo<strong>la</strong>re e<strong>la</strong>borata per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parzialedel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>1 150 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni possono chiedere <strong>la</strong> <strong>revisione</strong>parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> presentando un'iniziativa in forma di progetto giàe<strong>la</strong>borato. Il diritto d'iniziativa dei Cantoni è esercitato dal Par<strong>la</strong>mento cantonaleo dal Popolo."FF 1997 I 1612


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno B (diritti popo<strong>la</strong>ri)2 L'iniziativa deve rispettare l'unità del<strong>la</strong> forma e l'unità del<strong>la</strong> materia e nonpuò vio<strong>la</strong>re le disposizioni cogenti del diritto internazionale.3 L'iniziativa è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea <strong>federale</strong>ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Se ne raccomanda il rifiuto,può contrapporle un controprogetto.Art. 129a Iniziativa popo<strong>la</strong>re generica1 100 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni possono chiedere l'adozione, <strong>la</strong>modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o legis<strong>la</strong>tive presentandoun'iniziativa in forma di proposta generica. Il diritto d'iniziativa dei Cantoniè esercitato dal Par<strong>la</strong>mento cantonale o dal Popolo.2 L'iniziativa deve rispettare l'unità del<strong>la</strong> forma e l'unità del<strong>la</strong> materia e nonpuò vio<strong>la</strong>re le norme cogenti del diritto internazionale.3 Se condivide l'iniziativa, l'Assemblea <strong>federale</strong> provvede per una corrispondentemodifica del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> o legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>.4 Se <strong>la</strong> respinge, <strong>la</strong> sottopone al voto del Popolo. Se l'iniziativa è accettata invotazione popo<strong>la</strong>re, l'Assemblea <strong>federale</strong> provvede per una corrispondente modificadel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> o legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>.5 A questa modifica l'Assemblea <strong>federale</strong> può contrapporre un controprogetto.Capitolo 3: ReferendumArt. 130 Referendum obbligatorio1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:a. le modifiche del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>;b. l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;e. le modifiche del numero e del territorio dei Cantoni;d. i decreti federali di obbligatorietà generale dichiarati urgenti, privi di basecostituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali decreti devonoessere sottoposti a votazione entro un anno dal<strong>la</strong> loro adozione daparte dell'Assemblea <strong>federale</strong>.2 Sottostanno al voto del Popolo:a. le iniziative popo<strong>la</strong>ri per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>;b. le iniziative popo<strong>la</strong>ri generiche respinte dall'Assemblea <strong>federale</strong>.Art. 131 Referendum legis<strong>la</strong>tivo facoltativoSu richiesta di 100 000 aventi diritto di voto o di otto Cantoni sono sottopostial voto del Popolo:613


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno B (diritti popo<strong>la</strong>ri)a. le leggi federali;b. i decreti federali di obbligatorietà generale;e. i decreti federali di obbligatorietà generale dichiarati urgenti e con duratadi validità superiore a un anno.Art. 131a Referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziariaSu richiesta di 100000 aventi diritto di voto o di otto Cantoni sono sottopostial voto del Popolo i decreti federali specifici in materia di spese nonché i decretifederali fondati sull'articolo 161 capoverso 3, sempreché l'Assemblea <strong>federale</strong>li sottoponga al referendum legis<strong>la</strong>tivo.Art. 131b Referendum facoltativo in materia internazionale1 Su richiesta di 100000 aventi diritto di voto o di otto Cantoni sono sottopostial voto del Popolo i decreti con cui l'Assemblea <strong>federale</strong> approva i trattatiinternazionali:a. di durata illimitata e indenunciabili;b. prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale;e. implicanti un'unificazione multi<strong>la</strong>terale del diritto;d. <strong>la</strong> cui concretizzazione richiede l'emanazione di leggi federali o decreti federalidi obbligatorietà generale che conferiscono diritti o impongono obblighiai privati.2 L'Assemblea <strong>federale</strong> può sottoporre al referendum facoltativo i decretid'approvazione di altri trattati internazionali.Art. 131c Concretizzazione dei trattati internazionaliSe il decreto di approvazione di un trattato internazionale è sottoposto al referendumobbligatorio o facoltativo, l'Assemblea <strong>federale</strong> può includere nel decretole modifiche legis<strong>la</strong>tive per <strong>la</strong> concretizzazione del trattato.Capitolo 4: Altre disposizioniArt. 131d Presentazione di alternative1 Quando adotta una modifica costituzionale, l'Assemb<strong>la</strong> <strong>federale</strong> può sottoporreal voto due testi alternativi.2 Quando adotta una legge o un decreto di obbligatorietà generale, può sottoporreal referendum facoltativo un testo principale e una variante. Se non èchiesta <strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re, entra in vigore il testo principale.3 Per l'approvazione dei trattati internazionali le alternative sono escluse.614


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno B (diritti popo<strong>la</strong>ri)Art. 131e Votazione sulle alternative e sui controprogetti1 Nelle votazioni su testi alternativi, gli aventi diritto di voto possono approvarel'uno o l'altro testo o entrambi, o respingerli entrambi. Possono indicarequale dei due testi prevale nel caso risultino entrambi accettati. Per le modifichecostituzionali, se, nel<strong>la</strong> domanda risolutiva, un testo ottiene più voti delPopolo e l'altro più voti dei Cantoni, entra in vigore il testo che ha ottenutopiù voti del Popolo.2 La stessa procedura si applica quando a un'iniziativa popo<strong>la</strong>re è contrappostoun controprogetto.Art. 131f Iniziative popo<strong>la</strong>ri vertenti sullo stesso oggettoSe, a date ravvicinate, vengono presentate due iniziative popo<strong>la</strong>ri vertenti sullostesso oggetto, l'Assemblea <strong>federale</strong> può sottoporle entrambe al voto secondouna procedura analoga a quel<strong>la</strong> prevista in caso di votazione con alternative.Titolo quinto: Autorità federaliCapitolo 2: Assemblea <strong>federale</strong>Sezione 3: CompetenzeArt. 154 cpv. 11 L'Assemblea <strong>federale</strong> emana norme di diritto sotto forma di legge o di decretodi obbligatorietà generale.Art. 155 Legis<strong>la</strong>zione d'urgenza1 1 decreti federali di obbligatorietà generale <strong>la</strong> cui entrata in vigore non possaessere ritardata possono essere dichiarati urgenti e messi immediatamente in vigoredal<strong>la</strong> maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validità deveessere limitata nel tempo.2 Possono essere dichiarati urgenti soltanto i decreti che contengono norme didiritto.3 1 decreti urgenti per cui è chiesta <strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re decadono un annodopo <strong>la</strong> loro adozione da parte dell'Assemblea <strong>federale</strong> se nel frattempo nonsono stati accettati dal Popolo.615


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno B (diritti popo<strong>la</strong>ri)4 1 decreti urgenti privi di base costituzionale decadono un anno dopo <strong>la</strong> loroadozione da parte dell'Assemblea <strong>federale</strong> se nel frattempo non sono stati accettatidal Popolo e dai Cantoni.5 1 decreti urgenti non accettati in votazione popo<strong>la</strong>re non possono essere rinnovati.Art. 161 cpv. 1 lett. f1 L'Assemblea <strong>federale</strong> ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:f. dichiara valide le iniziative popo<strong>la</strong>ri formalmente riuscite; se dubita del<strong>la</strong>loro validità, adisce il Tribunale <strong>federale</strong>;Capitolo 4: Tribunale <strong>federale</strong>Art. 177a Giurisdizione costituzionale nel campo delle iniziative popo<strong>la</strong>ri1 Se dubita che un'iniziativa popo<strong>la</strong>re non rispetta l'unità del<strong>la</strong> forma e l'unitàdel<strong>la</strong> materia o vio<strong>la</strong> disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea<strong>federale</strong> adisce il Tribunale <strong>federale</strong>.2 II Tribunale <strong>federale</strong> esamina entro un termine ragionevole se l'iniziativa popo<strong>la</strong>recorrisponde alle norme per essa vigenti. Se l'esito dell'esame è negativo,<strong>la</strong> dichiara interamente o parzialmente nul<strong>la</strong>.3 La decisione del Tribunale <strong>federale</strong> vinco<strong>la</strong> l'Assemblea <strong>federale</strong>.Titolo sesto:Revisione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> e disposizioni transitorieCapitolo 1: RevisioneArt. 182 Revisione totale' La <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> può essere proposta dal Popolo o daotto Cantoni oppure decisa dall'Assemblea <strong>federale</strong>.2 Se <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale è proposta mediante iniziativa popo<strong>la</strong>re o dei Cantoni,il Popolo decide se essa debba aver luogo.3 Se il Popolo si pronuncia per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong>, si procede al<strong>la</strong> rielezione delle dueCamere.616


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno B (diritti popo<strong>la</strong>ri)1 Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere vio<strong>la</strong>te.Art. 183 cpv. 11 La <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> può essere chiesta dal Popolo o daotto Cantoni oppure decisa dall'Assemblea <strong>federale</strong>.II1 II presente decreto sottosta al voto del Popolo e dei Cantoni.2 L'Assemblea <strong>federale</strong> ne determina l'entrata in vigore.8937617


Decreto <strong>federale</strong>sul<strong>la</strong> riforma giudiziariaDisegnodelL'Assemblea <strong>federale</strong> del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera,visto il messaggio del Consiglio <strong>federale</strong> del 20 novembre 1996 1 ',decreta:ILa <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> è modificata come segue:Titolo secondo: Diritti fondamentali e obiettivi socialiCapitolo 1: Diritti fondamentaliArt. 25a Garanzia del<strong>la</strong> via giudiziariaNelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autoritàgiudiziaria. In casi eccezionali, <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni possonoescludere per legge <strong>la</strong> via giudiziaria.Titolo terzo: Confederazione e CantoniCapitolo 2: CompetenzeSezione 9: Diritto civile, diritto penale, metrologiaArt. 113 Diritto civile1 La legis<strong>la</strong>zione nel campo del diritto civile e del<strong>la</strong> procedura civile competeal<strong>la</strong> Confederazione.2 L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione del<strong>la</strong> giustizia in materiacivile incombono ai Cantoni salvo diversa disposizione del<strong>la</strong> legge.Art. 114 Diritto penale1 La legis<strong>la</strong>zione nel campo del diritto penale e del<strong>la</strong> procedura penale competeal<strong>la</strong> Confederazione.»FF 1997 I 1618


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno C (Riforma giudiziaria)2 L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione del<strong>la</strong> giustizia in materiapenale nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni salvo diversa disposizione del<strong>la</strong> legge.3 La Confederazione può concedere ai Cantoni sussidi per <strong>la</strong> costruzione distabilimenti e per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure nonché peristituzioni che eseguono misure educative nei confronti di fanciulli, adolescentie giovani adulti.Titolo quinto: Autorità federaliCapitolo 4: Tribunale <strong>federale</strong> e altre autorità giudiziarieArt. 176 Statuto del Tribunale <strong>federale</strong>1 II Tribunale <strong>federale</strong> è l'autorità giudiziaria suprema del<strong>la</strong>. Confederazione.2 La legge ne stabilisce l'organizzazione e <strong>la</strong> procedura.3 II Tribunale <strong>federale</strong> gode di autonomia amministrativa.Art. 177 Competenze del Tribunale <strong>federale</strong>1 II Tribunale <strong>federale</strong> giudica le controversie per vio<strong>la</strong>zione:a. del diritto <strong>federale</strong>;b. del diritto internazionale;e. del diritto intercantonale;d. dei diritti costituzionali cantonali;e. delle garanzie che i Cantoni conferiscono ai Comuni e ad altri enti di dirittopubblico;f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.2 II Tribunale <strong>federale</strong> giudica inoltre le controversie tra <strong>la</strong> Confederazione e iCantoni e quelle tra Cantoni.3 La legge può conferire altre competenze al Tribunale <strong>federale</strong>.4 Gli atti dell'Assemblea <strong>federale</strong> e del Consiglio <strong>federale</strong> non possono essereimpugnati presso il Tribunale <strong>federale</strong>.Art. 178 Controllo normativo1 In connessione con un atto d'applicazione, il Tribunale <strong>federale</strong> esamina seuna legge <strong>federale</strong> o un decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale vio<strong>la</strong> diritticostituzionali o il diritto internazionale.2 Su istanza di un Cantone e in connessione con un atto d'applicazione, esaminase una legge <strong>federale</strong> o un decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale vio<strong>la</strong>le competenze cantonali garantite dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.3 Decide in quale misura <strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> o il decreto <strong>federale</strong> debba essereapplicato.619


<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno C (Riforma giudiziaria)4 Per altro, né il Tribunale <strong>federale</strong> né un'altra autorità possono rifiutarsi diapplicare una legge <strong>federale</strong>, un decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale oil diritto internazionale.Art. 178a Possibilità di adire il Tribunale <strong>federale</strong>1 La legge designa le autorità inferiori e disciplina <strong>la</strong> possibilità di adire il Tribunale<strong>federale</strong>.2 Tale possibilità è garantita se si tratta di una questione giuridica d'importanzafondamentale o se l'esito del<strong>la</strong> causa ha conseguenze gravose per una delleparti.3 In determinati settori speciali, <strong>la</strong> legge può escludere <strong>la</strong> possibilità di adire ilTribunale <strong>federale</strong>; questa possibilità rimane salva per il tribunale inferiore diultima istanza in caso di dubbi sull'interpretazione del diritto <strong>federale</strong> o internazionalenonché di dubbi sul<strong>la</strong> compatibilita di leggi federali e decreti federalidi obbligatorietà generale con <strong>la</strong> presente costituzione o con il diritto internazionale.Art. 179 Altre autorità giudiziarie del<strong>la</strong> Confederazione1 La Confederazione istituisce una Corte penale; <strong>la</strong> Corte giudica in primaistanza le cause penali che <strong>la</strong> legge attribuisce al<strong>la</strong> giurisdizione <strong>federale</strong>. La leggepuò conferirle altre competenze.2 La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversiedi diritto pubblico inerenti al<strong>la</strong> sfera di competenze dell'amministrazione <strong>federale</strong>.3 La legge può prevedere altre autorità giudiziarie del<strong>la</strong> Confederazione.Art. 179a Autorità giudiziarie dei CantoniI Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di dirittocivile e di diritto pubblico nonché le cause penali.Art. 180 Indipendenza del giudiceNel<strong>la</strong> loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostannoal solo diritto.II1 II presente decreto sottosta al voto del Popolo e dei Cantoni.2 L'Assemblea <strong>federale</strong> ne determina l'entrata in vigore.620


Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale AmtsdruckschriftenArchives fédérales suisses, Publications officielles numériséesArchivio <strong>federale</strong> svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali<strong>Messaggio</strong> <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> del 20 novembre 1996InDansInBundesb<strong>la</strong>ttFeuille fédéraleFoglio <strong>federale</strong>Jahr 1997AnnéeAnnoBand 1VolumeVolumeHeft 01CahierNumeroGeschäftsnummer 96.091Numéro d'affaireNumero dell'oggettoDatum 14.01.1997DateDataSeite 1-620PagePaginaRef. No 10 118 797Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio <strong>federale</strong> svizzero.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!