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Regolamento TARES - Comune di Serravalle Pistoiese

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<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>b) comunicare entro il mese <strong>di</strong> maggio dell’anno successivo a quello <strong>di</strong> riferimento iquantitativi <strong>di</strong> rifiuti prodotti nell’anno, <strong>di</strong>stinti per co<strong>di</strong>ci CER, allegando ladocumentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.Art. 11Superficie degli immobili1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione or<strong>di</strong>naria iscritte o iscrivibili nel catastoe<strong>di</strong>lizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle areesuscettibili <strong>di</strong> produrre rifiuti urbani e assimilati.2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastalirelativi alle unità immobiliari a destinazione or<strong>di</strong>naria e i dati riguardanti la toponomastica e lanumerazione civica interna ed esterna <strong>di</strong> ciascun comune <strong>di</strong> cui all’art. 9-bis, del Decreto Legge6 <strong>di</strong>cembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari adestinazione or<strong>di</strong>naria iscritte o iscrivibili nel catasto e<strong>di</strong>lizio urbano, è pari all'ottanta per centodella superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n.138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idoneeforme <strong>di</strong> comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quellacalpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione <strong>di</strong> quella parte con altezza minima<strong>di</strong> m. 1,50.4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale èmaggiore <strong>di</strong> 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.5. Per i <strong>di</strong>stributori <strong>di</strong> carburante sono <strong>di</strong> regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area dellaproiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 m 2per colonnina <strong>di</strong> erogazione.TITOLO IIITariffeArt. 12Costo <strong>di</strong> gestione1. Il tributo comunale sui rifiuti copre integralmente i costi <strong>di</strong> investimento e <strong>di</strong> esercizio relativial servizio <strong>di</strong> gestione dei rifiuti urbani e assimilati.2. I costi del servizio sono definiti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani ogni anno eriportati, ad esclusione delle componenti <strong>di</strong> competenza del <strong>Comune</strong>, nel Piano finanziario degliinterventi, secondo le modalità definite dall’Autorità <strong>di</strong> ambito Toscana Centro.3. L’Autorità verifica, approva e trasmette al <strong>Comune</strong> le componenti del Piano finanziariopre<strong>di</strong>sposte dal Gestore entro il 10 Dicembre <strong>di</strong> ogni anno. L’Autorità pre<strong>di</strong>spone una breverelazione esplicativa delle variazioni del Piano economico-finanziario rispetto a quello dell’annoprecedente.4. Il <strong>Comune</strong> integra il Piano finanziario con le componenti <strong>di</strong> propria competenza, ovvero icosti <strong>di</strong> accertamento, riscossione e contenzioso.Art. 13Determinazione della tariffa1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata all’anno solare, cuicorrisponde una <strong>di</strong>stinta obbligazione tributaria.9

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