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Libro Primo Dei reati militari, in generale Titolo I Della ... - La Tribuna

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Art. 3<strong>Libro</strong> <strong>Primo</strong> – <strong>Dei</strong> <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, <strong>in</strong> <strong>generale</strong>56vedimento, che li colloca fuori del servizio allearmi;2) relativamente agli altri <strong>militari</strong>, dal momentostabilito per la loro presentazione f<strong>in</strong>oal momento <strong>in</strong> cui, <strong>in</strong>viati <strong>in</strong> congedo, si presentanoall’Autorità competente del comune diresidenza da essi prescelto; o se sottufficiali dicarriera, f<strong>in</strong>o al momento della notificazione delprovvedimento, che li colloca fuori del servizioalle armi.L’assenza del militare dal servizio alle armiper licenza, ancorché illimitata, per <strong>in</strong>fermità,per detenzione preventiva ( 1 ), o per altro analogomotivo, non esclude l’applicazione della leggepenale militare.Agli effetti delle disposizioni di questo titolo,per notificazione del provvedimento s’<strong>in</strong>tende lacomunicazione personale di questo all’<strong>in</strong>teressato,ovvero, quando la comunicazione personalenon sia ancora avvenuta, la pubblicazionedel provvedimento nel bollett<strong>in</strong>o ufficiale, o neicorrispondenti mezzi di notificazione delle varieforze armate dello Stato.( 1 ) Per la sostituzione di “carcerazione preventiva”e “detenzione preventiva” con “custodia cautelare” siveda l’art. 11 della L. n. 398 del 28 luglio 1984, recantele nuove norme <strong>in</strong> tema di dim<strong>in</strong>uzione dei term<strong>in</strong>i dicarcerazione cautelare.SOMMARIO: a) Categorie di ufficiali;b) Congedo formale;c) Oggettiva determ<strong>in</strong>azione;d) Profili costituzionali;e) Rapporti con la giurisdizione militare.a) Categorie di ufficiali.u Ai f<strong>in</strong>i della soggezione alla legge penalemilitare non può essere considerato «militare <strong>in</strong>servizio» l’ufficiale <strong>in</strong> congedo <strong>in</strong>serito, cometale, nella categoria degli ufficiali della riserva,soggetti ad obbligo di servizio soltanto <strong>in</strong> tempodi guerra (artt. 3, comma 3, e 62 della L. 10aprile 1954, n. 113). (Nella specie trattavasi diufficiale di mar<strong>in</strong>a posto <strong>in</strong> congedo e qu<strong>in</strong>dirichiamato <strong>in</strong> servizio per assumere le funzionidi direttore del museo storico navale di Venezia,istituito con R.D. 8 febbraio 1923, n. 1065 eriord<strong>in</strong>ato con D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1143).* Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1996, n. 6019(c.c. 23 novembre 1995), P.G. Trib. mil. Padova<strong>in</strong> proc. Gottardi. [RV203270]u Un ufficiale, comandante <strong>in</strong> servizio di uncorpo militare (nella specie Ispettore <strong>generale</strong>del Corpo militare della Croce Rossa italiana)deve considerarsi militare <strong>in</strong> servizio alle armi,come tale assoggettato alla giurisdizione penalemilitare. * Cass. pen., sez. I, 3 luglio 1995, Morichetti,<strong>in</strong> Rass. giust. milit., nn. 3-4/1995, pag.143.b) Congedo formale.u Costituisce <strong>in</strong>escusabile errore sulla leggepenale, e più precisamente sul pr<strong>in</strong>cipio sancitodall’art. 3 n. 2 c.p.m.p. — alla cui streguaai <strong>militari</strong> di truppa la legge penale militare siapplica s<strong>in</strong>o al momento <strong>in</strong> cui, <strong>in</strong>viati <strong>in</strong> congedosi presentano alla competente autorità delcomune di residenza — il conv<strong>in</strong>cimento che ladata stabilita per il congedamento dal servizioco<strong>in</strong>cida con quella di cessazione degli obblighidel servizio. (Fattispecie <strong>in</strong> cui il militare,imputato di reato di assenza dal servizio, avevaeccepito di aver ritenuto che i suoi obblighi diservizio cessassero con la data calcolata per ilcongedamento, senza necessità del formaleprovvedimento di <strong>in</strong>vio <strong>in</strong> congedo). * Cortemil. app., 9 marzo 1983, Troiano, <strong>in</strong> Rass. giust.milit. 1983, 302.c) Oggettiva determ<strong>in</strong>azione.u Il militare, nei confronti del quale sia statoemesso un provvedimento di riforma, è soggettoalla legge penale militare f<strong>in</strong>o a che il provvedimentonon sia eseguito (con l’<strong>in</strong>vio <strong>in</strong> congedoassoluto) da parte del comandante di corpo. *Trib. supr. mil., 15 aprile 1977, n. 110, Tagliamonti,<strong>in</strong> Rass. giust. milit. 1977, 429.d) Profili costituzionali.u Non è fondata la questione di legittimitàcostituzionale degli articoli 3, primo comma, n.2), 148, 151 e 263 del codice penale militaredi pace, nonché dell’articolo 147 del D.P.R. 14febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorionell’Esercito, nella Mar<strong>in</strong>a e nell’Aeronautica)sollevata <strong>in</strong> riferimento agli articoli 3e 103, terzo comma, della Costituzione. * Cortecost., 26 marzo 1998, n. 73.e) Rapporti con la giurisdizione militare.u È logico e coerente con ogni pr<strong>in</strong>cipio diragionevolezza che il momento <strong>in</strong> cui, <strong>in</strong> concreto,si realizza la pretesa dello Stato alla prestazioneobbligatoria del servizio militare da parte


57 <strong>Titolo</strong> I - <strong>Della</strong> legge penale militareArt. 4del cittad<strong>in</strong>o e correlativamente il dovere diquesti a prestarlo, co<strong>in</strong>cida, come dispone l’art.3, comma 1, n. 2 c.p.m.p., con il momento <strong>in</strong> cui,ai f<strong>in</strong>i della sottoposizione alla giurisdizione militare,si determ<strong>in</strong>a l’assunzione dello status dimilitare <strong>in</strong> servizio. * Cass. pen., Sezioni Unite,21 maggio 1983, n. 7523, Andreis.Art. 4. Appartenenti alla Milizia volontariaper la sicurezza nazionale. – (Omissis). ( 1 ).( 1 ) Questo articolo deve considerarsi abrogato poichéla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale èstata sciolta con il R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16, convertitonella L. 5 maggio 1949, n. 178.Art. 5. Militari considerati <strong>in</strong> servizio allearmi. – Agli effetti della legge penale militare,sono considerati <strong>in</strong> servizio alle armi:1) gli ufficiali collocati <strong>in</strong> aspettativa, o sospesidall’impiego, o che comunque, a’ term<strong>in</strong>idelle leggi che ne regolano lo stato, sono nellaposizione di servizio permanente, ancorché nonprest<strong>in</strong>o servizio effettivo alle armi;2) i sottufficiali di carriera collocati <strong>in</strong> aspettativa;3) i <strong>militari</strong> <strong>in</strong> stato di allontanamento illecito,diserzione o mancanza alla chiamata, o comunquearbitrariamente assenti dal servizio;4) i <strong>militari</strong> <strong>in</strong> congedo, che scontano unapena militare detentiva, orig<strong>in</strong>aria o sostituita apene comuni;5) i <strong>militari</strong> <strong>in</strong> congedo, che si trovano <strong>in</strong>stato di detenzione preventiva ( 1 ) <strong>in</strong> carcere militare,per un reato soggetto alla giurisdizionemilitare;6) ogni altro militare <strong>in</strong> congedo, considerato<strong>in</strong> servizio alle armi a norma di legge o deiregolamenti <strong>militari</strong>.( 1 ) Si veda la nota ( 1 ) all’art. 3.Status del chiamato alle armi.u Ai f<strong>in</strong>i della soggezione alla legge penalemilitare, non può essere considerato «militare <strong>in</strong>servizio alle armi» il soggetto arruolato, ma privodi servizio <strong>in</strong> quanto sottoposto a giudiziodi rivedibilità; di conseguenza la giurisdizionespetta al giudice ord<strong>in</strong>ario. (Fattispecie relativaad <strong>in</strong>crim<strong>in</strong>azione per il reato di simulazione di<strong>in</strong>fermità). * Cass. pen., sez. I, 22 febbraio 2007,n. 7353 (c.c. 20 dicembre 2006), P.M. <strong>in</strong> proc.Tartarotti. [RV236238]u Lo status di militare acquisito <strong>in</strong> forza dell’arruolamentosi perde solo nel caso di presentazionedi domanda di ammissione al serviziosostitutivo civile e di accoglimento dell’istanza.Il riprist<strong>in</strong>o di quello status è <strong>in</strong>oltre possibilequando si realizzano le condizioni previste dagliartt. 6 e 9, L. 15 dicembre 1972, n. 772 (normeper il riconoscimento della obiezione di coscienza).Ne deriva che nelle more della chiamata allearmi cont<strong>in</strong>ua l’appartenenza alle forze armate el’assoggettamento alla giurisdizione dei tribunali<strong>militari</strong>. * Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 1989, n.13211 (ud. 12 luglio 1988), <strong>La</strong> Rosa.Art. 6. Militari richiamati <strong>in</strong> servizio allearmi. – Ai <strong>militari</strong> <strong>in</strong> congedo richiamati <strong>in</strong> servizioalle armi la legge penale militare si applicadal momento stabilito per la presentazione allearmi f<strong>in</strong>o al loro r<strong>in</strong>vio <strong>in</strong> congedo; osservate lenorme dei regolamenti <strong>militari</strong> e, relativamenteal congedo, le disposizioni dell’articolo 3.Art. 7. ( 1 ) Militari <strong>in</strong> congedo non considerati<strong>in</strong> servizio alle armi. – Fuori dei casi <strong>in</strong>cui sono considerati <strong>in</strong> servizio alle armi ai sensidei precedenti articoli 5 e 6, ai <strong>militari</strong> <strong>in</strong> congedoillimitato la legge penale militare si applica:1) quando commettono alcuno dei <strong>reati</strong> controla fedeltà o la difesa militare, previsti negliarticoli 77 (alto tradimento); 78 (istigazioneall’alto tradimento, cospirazione e banda armata);84 (<strong>in</strong>telligenza con lo straniero e offertadi servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazioneo sottrazione di atti, documenti o coseconcernenti la forza, la preparazione o la difesamilitare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti<strong>militari</strong> a scopo di spionaggio); 87 (accordoper commettere rivelazioni di segreti <strong>militari</strong> ascopo di spionaggio); 88 (procacciamento d<strong>in</strong>otizie segrete, a scopo di spionaggio); 89 bis(esecuzione <strong>in</strong>debita di disegni, ed <strong>in</strong>troduzioneclandest<strong>in</strong>a <strong>in</strong> luoghi di <strong>in</strong>teresse militare a scopodi spionaggio); 99 (corrispondenza con Statoestero diretta a commettere fatti di tradimento edi spionaggio militare); e nell’art. 98 (istigazioneed offerta), quando l’istigazione o l’offerta siriferisce ad alcuni dei <strong>reati</strong> previsti negli articoli84, 85, 86, 87, 88 e 89 bis.Al militare <strong>in</strong> congedo che commette unodei <strong>reati</strong> sopra elencati, sono applicabili anchele disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 diquesto codice;


Art. 8<strong>Libro</strong> <strong>Primo</strong> – <strong>Dei</strong> <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, <strong>in</strong> <strong>generale</strong>582) quando commettono i <strong>reati</strong> previsti negliarticoli 157, 158 e 159 (procurata <strong>in</strong>fermitàal f<strong>in</strong>e di sottrarsi agli obblighi del serviziomilitare, e simulazione d’<strong>in</strong>fermità); nell’art. 212(istigazione a commettere <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>) e nell’art.238 (<strong>reati</strong> commessi a causa del servizioprestato); nei limiti ed alle condizioni previsterispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 diquesto codice;3) per il reato di omessa presentazione allachiamata di controllo, ai sensi degli articoli 4 e7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificatadalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge7 dicembre 1951, n. 1565, degli articoli 205 e207 R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 R.D. 28luglio 1932, n. 1365.( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall’art.1 della L. 23 marzo 1956, n. 167, recante modificheal c.p.m.p.Ufficiali <strong>in</strong> posizione ausiliaria.u Agli ufficiali <strong>in</strong> congedo, sia pure collocati<strong>in</strong> ausiliaria, è applicabile il codice penale militaresolo quando ciò sia espressamente previstodalla legge. (Nell’affermare il pr<strong>in</strong>cipio di cui <strong>in</strong>massima la Corte ha ricordato che la Corte costituzionale,con la sentenza n. 429 del 1992 hadichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.263 c.p.m.p. nella parte <strong>in</strong> cui assoggetta allagiurisdizione militare «le persone alle quali è applicabilela legge penale militare», anziché i soli<strong>militari</strong> <strong>in</strong> servizio alle armi o considerati talidalla legge al momento del commesso reato eha ritenuto che non possa rispondere del reatodi collusione un ufficiale della guardia di f<strong>in</strong>anzacollocata <strong>in</strong> ausiliaria che ricopra l’ufficio diispettore del Secit). * Cass. pen., sez. VI, 23 febbraio1998, n. 2326 (ud. 17 dicembre 1997), CapitanucciC. [RV209962]u Ai f<strong>in</strong>i dell’applicazione del codice penalemilitare di pace l’ufficiale collocato <strong>in</strong> ausiliariaè a tutti gli effetti un ufficiale <strong>in</strong> congedo e adesso le norme penali <strong>militari</strong> sono applicabil<strong>in</strong>ei limiti stabiliti dall’art. 7 del c.p.m.p. ove nonricorrano le condizioni eccezionali previste daiprecedenti artt. 5 e 6. (Nell’affermare il pr<strong>in</strong>cipiodi cui <strong>in</strong> massima la Corte ha ritenuto che lostato di congedo degli ufficiali <strong>in</strong> ausiliaria fosseconfermato anche dal contenuto della L. 10aprile 1954 n. 113 ed ha escluso che l’ufficialedella guardia di f<strong>in</strong>anza collocato <strong>in</strong> ausiliariache svolga funzioni di ispettore del Secit possarispondere del reato di collusione). * Cass. pen.,sez. VI, 23 febbraio 1998, n. 2326 (ud. 17 dicembre1997), Capitanucci C. [RV209963]Art. 8. ( 1 ) Cessazione dell’appartenenzaalle forze armate dello Stato. – Agli effetti dellalegge penale militare, cessano di appartenerealle forze armate dello Stato:1) gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazionedel provvedimento che stabilisce lacessazione def<strong>in</strong>itiva degli obblighi di serviziomilitare;2) gli altri <strong>militari</strong>, dal momento della consegnaa essi del foglio di congedo assoluto.( 1 ) <strong>La</strong> Corte costituzionale, con sentenza n. 556 del20 dicembre 1989, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledi questo articolo nella parte <strong>in</strong> cui prevedeche, agli effetti della legge penale militare, i sottufficialied i <strong>militari</strong> di truppa cessano di appartenere alle Forzearmate dello Stato dal momento della consegna delfoglio di congedo assoluto, anziché dal momento delloro effettivo congedamento.Art. 9. Ufficiali di complemento di primanom<strong>in</strong>a. – Agli effetti della legge penale militare,sono considerati <strong>militari</strong> <strong>in</strong> congedo gli ufficialidi complemento, dal momento della notificazionedel provvedimento di nom<strong>in</strong>a f<strong>in</strong>oal momento stabilito per <strong>in</strong>iziare il servizio diprima nom<strong>in</strong>a.Art. 10. Assimilati ai <strong>militari</strong>. Iscritti aicorpi civili militarmente ord<strong>in</strong>ati. – <strong>La</strong> leggepenale militare si applica agli assimilati ai <strong>militari</strong>e agli iscritti ai corpi civili militarmenteord<strong>in</strong>ati:1) nei casi preveduti dalle rispettive leggispeciali;2) per i <strong>reati</strong> commessi mentre si trovano <strong>in</strong>stato di detenzione preventiva ( 1 ).( 1 ) Si veda la nota ( 1 ) all’art. 3.Art. 11. Piloti e capitani di navi mercantilio aeromobili civili. Persone imbarcate. – <strong>La</strong>legge penale militare si applica:1) ai piloti e ai capitani di navi mercantili oaeromobili civili, per i <strong>reati</strong> che, rispetto a essi,sono preveduti da questo codice;2) a ogni persona imbarcata sopra nave oaeromobile militare, dal momento della notificazionedella sua dest<strong>in</strong>azione a bordo f<strong>in</strong>o all’atto


59 <strong>Titolo</strong> I - <strong>Della</strong> legge penale militareArt. 12di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perditadella nave o dell’aeromobile, f<strong>in</strong>o allo scioglimentodell’equipaggio.Agli effetti della legge penale militare, sononavi <strong>militari</strong> e aeromobili <strong>militari</strong> le navi e gli aeromobilida guerra, le altre navi o aeromobili regolarmentetrasformati <strong>in</strong> navi o aeromobili daguerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobileadibiti al servizio delle forze armate dello Statoalla dipendenza di un comandante militare.Art. 12. Determ<strong>in</strong>azione del grado degliassimilati e delle persone imbarcate. – Aglieffetti della legge penale militare, gli assimilatiai <strong>militari</strong> e ogni altra persona imbarcata sopranavi o aeromobili <strong>militari</strong> sono considerati comeaventi il grado, al quale, rispettivamente, corrispondel’assimilazione ovvero il rango <strong>in</strong> cui furonocollocati nell’ord<strong>in</strong>e d’imbarco.Art. 13. Militari <strong>in</strong> congedo, assimilati ai<strong>militari</strong> e iscritti ai corpi civili militarmenteord<strong>in</strong>ati, considerati come estranei alle forzearmate dello Stato. – Fuori dei casi prevedutidagli articoli precedenti, i <strong>militari</strong> <strong>in</strong> congedo,i <strong>militari</strong> <strong>in</strong> congedo assoluto, gli assimilati ai<strong>militari</strong> e gli iscritti ai corpi civili militarmenteord<strong>in</strong>ati sono considerati, agli effetti della leggepenale militare, come persone estranee alle forzearmate dello Stato.Art. 14. Estranei alle forze armate delloStato. – Sono soggette alla legge penale militarele persone estranee alle forze armate dello Stato,che concorrono a commettere un reato militare.Oltre i casi espressamente enunciati nellalegge, alle persone estranee alle forze armatedello Stato, che commettono alcuno dei fattipreveduti dagli articoli 94, 136, 140, 141, 142,145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite peri <strong>militari</strong>, sostituite le pene comuni alle <strong>militari</strong>secondo le disposizioni dell’art. 65. Tuttavia, ilgiudice può dim<strong>in</strong>uire la pena.Attività sediziosa di estranei alle Forze Armate.u Non sono fondate le questioni di legittimitàcostituzionale dell’art. 14 del codice penalemilitare di pace sollevata <strong>in</strong> riferimento all’art.3 della Costituzione, e dell’art. 182 dello stessocodice (attività sediziosa), sollevata <strong>in</strong> riferimentoall’art. 21, primo comma, della Costituzione. *Corte cost., 20 gennaio 1982, n. 30.Art. 15. Reati commessi durante il servizioe scoperti o giudicati dopo la cessazione diesso. – <strong>La</strong> legge penale militare si applica per i<strong>reati</strong> <strong>militari</strong> commessi durante il servizio militare,ancorché siano scoperti o giudicati quando ilcolpevole si trovi <strong>in</strong> congedo o abbia cessato diappartenere alle forze armate dello Stato.Art. 16. Nullità dell’arruolamento; <strong>in</strong>capacità;prestazione di fatto del servizio allearmi. – <strong>La</strong> legge penale militare si applica allepersone appartenenti alle forze armate delloStato, ancorché, posteriormente al reato commesso,sia dichiarata la nullità dell’arruolamentoo la loro <strong>in</strong>capacità di appartenere alle forzestesse; e, <strong>in</strong> <strong>generale</strong>, a chiunque presta di fattoservizio alle armi.SOMMARIO: a) Efficacia dell’arruolamento<strong>in</strong>valido;b) Presenza <strong>in</strong> servizio.a) Efficacia dell’arruolamento <strong>in</strong>valido.u È manifestamente <strong>in</strong>fondata l’eccezione dilegittimità costituzionale sollevata <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e allanorma che stabilisce l’applicazione della leggepenale militare agli appartenenti alle Forze armate— ancorché posteriormente al reato commessosia dichiarata la nullità dell’arruolamento o laloro <strong>in</strong>capacità di appartenere alle Forze armatestesse — nei limiti <strong>in</strong> cui la norma, <strong>in</strong> armoniacon la discipl<strong>in</strong>a dell’atto amm<strong>in</strong>istrativo, comportala efficacia dell’atto di arruolamento f<strong>in</strong>o alsuo annullamento o ad altro atto est<strong>in</strong>tivo dellostatus militare. * Trib. supr. mil., 16 marzo 1976,n. 70, Conte, <strong>in</strong> Rass. giust. milit. 1976, 301.b) Presenza <strong>in</strong> servizio.u L’effettiva presenza <strong>in</strong> servizio costituisce<strong>in</strong>elim<strong>in</strong>abile presupposto per l’assoggettabilitàdel c.d. «militare di fatto» alla norma penalemilitare; nei confronti del c.d. «militare di fatto»imputato di diserzione si impone declaratoria diassoluzione con la più ampia formula, poiché ilverificarsi dell’elemento materiale del reato impediscela concretizzazione del presupposto perl’applicazione della norma penale. * Corte mil.app., sez. dist. Verona, 22 aprile 1993, Avolio, <strong>in</strong>Rass. giust. milit. n. 3/1993, 202.


Art. 17<strong>Libro</strong> <strong>Primo</strong> – <strong>Dei</strong> <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, <strong>in</strong> <strong>generale</strong>60Art. 17. Reati commessi <strong>in</strong> territorioestero di occupazione, di soggiorno o di transito.– <strong>La</strong> legge penale militare si applica allepersone che vi sono soggette, anche per i <strong>reati</strong>commessi <strong>in</strong> territorio estero di occupazione,soggiorno o transito delle forze armate delloStato, osservate le convenzioni e gli usi <strong>in</strong>ternazionali.Militari <strong>in</strong> missione all’estero.u <strong>La</strong> richiesta di procedimento del M<strong>in</strong>istroper i <strong>reati</strong> commessi all’estero da persone soggettealla legge penale militare non è necessaria allorchéesse siano <strong>in</strong>serite <strong>in</strong> reparti delle Forze Armate<strong>in</strong> territorio estero di occupazione, soggiornoe transito, ma solo quando i <strong>reati</strong> <strong>militari</strong> sianocommessi da <strong>militari</strong> all’estero <strong>in</strong> servizio isolato oper motivi privati. (Fattispecie di violata consegnada parte di militare facente parte del cont<strong>in</strong>genteItalform <strong>in</strong> Croazia, comandato di servizio di sent<strong>in</strong>ella).* Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 2000, n. 79(c.c. 10 gennaio 2000), Rub<strong>in</strong>o. [RV215236]Art. 18. Reati commessi <strong>in</strong> territorioestero. – Fuori dei casi preveduti dall’articoloprecedente, per i <strong>reati</strong> commessi <strong>in</strong> territorioestero, le persone soggette alla legge penale militaresono punite secondo la legge medesima,a richiesta del m<strong>in</strong>istro competente a’ term<strong>in</strong>idell’articolo 260.SOMMARIO: a) Nave militare attraccata all’estero;b) Richiesta di procedimento;c) Dittatura Argent<strong>in</strong>a.a) Nave militare attraccata all’estero.u <strong>La</strong> diserzione commessa da bordo di unanave militare durante la sosta <strong>in</strong> acque territorialidi uno Stato estero si considera commessa nelterritorio dello Stato, tale essendo considerata lanave militare. Non essendo il reato commesso <strong>in</strong>territorio estero, la punibilità del disertore nonè subord<strong>in</strong>ata alla richiesta di procedimento delM<strong>in</strong>istro della difesa. * Trib. supr. mil., 6 giugno1952, <strong>in</strong> Giust. pen., 1953, II, col. 154, mass. n. 2.b) Richiesta di procedimento.u <strong>La</strong> procedibilità per i <strong>reati</strong> commessi <strong>in</strong> territorioestero da militare comandato <strong>in</strong> missioneisolata è subord<strong>in</strong>ata alla richiesta di procedimentodi cui all’art. 260 (del c.p.m.p.). * Trib.supr. mil., 13 ottobre 1947, <strong>in</strong> Giust. pen., 1949,III, col. 490.c) Dittatura Argent<strong>in</strong>a.u In applicazione delle norme del codicepenale sul rapporto di causalità, del concorso dicause e del concorso di persone nel reato, l’imputatoè responsabile dell’omicidio - avvenutonella repubblica argent<strong>in</strong>a durante la dittaturamilitare - di ogni persona sequestrata e detenutanella prigione segreta, durante il periodo <strong>in</strong> cuilo stesso prestò servizio <strong>in</strong> quel luogo, <strong>in</strong> quantocon la sua collaborazione, <strong>in</strong> posizione di <strong>in</strong>dubbiorilievo, nella gestione della struttura carcerariacrim<strong>in</strong>ale ove erano ristrette le vittime, haofferto un contributo materiale alla causazionedegli omicidi, essendo la privazione della libertàdei sequestrati istituzionalmente preord<strong>in</strong>ataanche alla prospettiva della loro soppressione,della quale costituiva necessaria premessa econdizione. * Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 2009,n. 11811, <strong>in</strong> Cass. pen., 2010, n. 1436, sulla qualecfr. Maculan E., Crim<strong>in</strong>i di massa e modellidi attribuzione della responsabilità: riflessioni amarg<strong>in</strong>e della sentenza sul caso « Astiz», <strong>in</strong> Cass.Pen., 2010, 1441 .Art. 19. Materie regolate da altre leggipenali <strong>militari</strong>. – Le disposizioni di questo codicesi applicano anche alle materie regolate dallalegge penale militare di guerra e da altre leggipenali <strong>militari</strong>, <strong>in</strong> quanto non sia da esse stabilitoaltrimenti.Art. 20. Applicazione della legge penalemilitare di guerra nello stato di pace. – <strong>La</strong> leggedeterm<strong>in</strong>a i casi, nei quali la legge penale militaredi guerra si applica nello stato di pace.Concetto di «operazioni <strong>militari</strong>».u Il term<strong>in</strong>e «operazione» contenuto nelD.L.Lgt. 12 aprile 1945 n. 194, riferito alle azionidi guerra non punibili, e che considera tali«gli atti di sabotaggio, le requisizione ed ognialtra operazione compiuta dai patrioti per la necessitàdi lotta contro i tedeschi ed i fascisti .. .», applicato ad un contesto che storicamenteè di lotta armata, comprende qualsiasi atto, anchecruento, volto a combattere il nemico. Una


61 <strong>Titolo</strong> II - Delle pene <strong>militari</strong>Art. 21<strong>in</strong>terpretazione riduttiva del term<strong>in</strong>e operazionecome limitato a quelle «di contorno», non è<strong>in</strong>fatti corretta dal punto di vista letterale perché<strong>in</strong> contrasto con l’espressione «ogni altra»che immediatamente lo precede, collide con lastruttura sistematica della norma che, collocandonell’ambito delle «azioni di guerra» gli attimenzionati, non consente di presc<strong>in</strong>dere dallecaratteristiche delle azioni nel cui novero gli attimedesimi sono <strong>in</strong>seriti; e, <strong>in</strong>oltre, stride con lavolontà del legislatore, desunta dalla situazionestorica nella quale la norma fu emanata, <strong>in</strong>dirizzataad attribuire riconoscimento di liceità adogni azione diretta alla liberazione del territorionazionale e alla f<strong>in</strong>e del regime fascista. (Fattispecierelativa all’attentato di Via Rasella). *Cass. pen., sez. I, 18 marzo 1999, n. 1560 (c.c. 23febbraio 1999), Bentivegna. [RV213881]Art. 21. Delitti comuni commessi da <strong>militari</strong>.– (Omissis) ( 1 ).( 1 ) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 5della L. 23 marzo 1956, n. 167, recante modifiche alc.p.m.p.<strong>Titolo</strong> IIDelle pene <strong>militari</strong>Capo IDelle specie di pene <strong>militari</strong>,<strong>in</strong> <strong>generale</strong>Art. 22. Pene <strong>militari</strong> pr<strong>in</strong>cipali: specie. –Le pene <strong>militari</strong> pr<strong>in</strong>cipali sono:1) la morte ( 1 );2) la reclusione militare.<strong>La</strong> legge penale militare determ<strong>in</strong>a i casi, neiquali, per i <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, si applicano le penecomuni dell’ergastolo e della reclusione.( 1 ) L’art. 1 del D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224,ha disposto:«Per i delitti preveduti nel codice penale è soppressala pena di morte.«Quando nelle disposizioni del detto codice è comm<strong>in</strong>atala pena di morte, <strong>in</strong> luogo di questa si applicala pena dell’ergastolo».L’art. 1, comma 1, del D.L.vo 22 gennaio 1948, n.21, ha esteso le disposizioni appena trascritte ai delitti“previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle <strong>militari</strong>di guerra” dalle quali la pena capitale è comunquescomparsa grazie alla L. 13 ottobre 1994, n. 589, riprodottaalla voce “Restrizioni della libertà personalenell’ambiente militare”.Art. 23. Denom<strong>in</strong>azione e classificazionedella reclusione militare. – Sotto la denom<strong>in</strong>azionedi pene detentive o restrittive della libertàpersonale è compresa, oltre le pene <strong>in</strong>dicate nelprimo comma dell’articolo 18 ( 1 ) del codice penale,anche la reclusione militare.( 1 ) Si riporta il testo dell’art. 18, primo comma,c.p., con la precisazione che la pena dell’arresto, previstanel comma citato, è comunque <strong>in</strong>applicabile ai <strong>reati</strong><strong>militari</strong> stante la loro configurazione come delitti:«Sotto la denom<strong>in</strong>azione di “pene detentive” o “restrittivedella libertà personale” la legge comprende:l’ergastolo, la reclusione e l’arresto».Art. 24. Pene <strong>militari</strong> accessorie: specie.– Le pene <strong>militari</strong> accessorie sono:1) la degradazione;2) la rimozione;3) la sospensione dall’impiego;4) la sospensione dal grado;5) la pubblicazione della sentenza di condanna.Sospensione condizionale delle pene accessorie<strong>militari</strong>.u <strong>La</strong> Corte costituzionale ord<strong>in</strong>a la restituzionedegli atti al Consiglio di Stato, Sez. IV, aff<strong>in</strong>chérivaluti la rilevanza della questione alla lucedella sopravvenuta L. 7 febbraio 1990 n. 19 (Modifiche<strong>in</strong> tema di circostanze. Sospensione condizionaledella pena e destituzione dei pubblicidipendenti). * Corte cost., ord. 16 marzo 1990, n.1307, <strong>in</strong> Rass. giust. milit. 1990, 50.Capo IIDelle pene <strong>militari</strong> pr<strong>in</strong>cipali,<strong>in</strong> particolareArt. 25. Pena di morte. – (Omissis) ( 1 ).( 1 ) Questo articolo deve ritenersi abrogato: si vedala nota ( 1 ) all’art. 22.Art. 26. Reclusione militare. – <strong>La</strong> penadella reclusione militare si estende da un mesea ventiquattro anni, ed è scontata <strong>in</strong> uno deglistabilimenti a ciò dest<strong>in</strong>ati, con l’obbligo dellavoro, secondo le norme stabilite dalla legge odai regolamenti <strong>militari</strong> approvati con decretodel Presidente della Repubblica ( 1 ).Se la durata della reclusione militare non superasei mesi, essa può essere scontata <strong>in</strong> unasezione speciale del carcere giudiziario militare.


Art. 27<strong>Libro</strong> <strong>Primo</strong> – <strong>Dei</strong> <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, <strong>in</strong> <strong>generale</strong>62Gli ufficiali, che per effetto della condannanon hanno perduto il grado, scontano la penadella reclusione militare <strong>in</strong> uno stabilimento diversoda quello dest<strong>in</strong>ato agli altri <strong>militari</strong>.( 1 ) Si vedano i testi normativi riprodotti alla voce“Restrizioni della libertà personale nell’ambiente militare”.SOMMARIO: a) Limite m<strong>in</strong>imo della reclusionemilitare;b) Effetti dei procedimenti alternativi;c) Sanzioni sostitutive.a) Limite m<strong>in</strong>imo della reclusione militare.u Non contrasta con il pr<strong>in</strong>cipio di uguaglianzala previsione per la reclusione militaredi un limite m<strong>in</strong>imo di un mese, mentre quelloper la reclusione comune è di qu<strong>in</strong>dici giorni. *Corte cost., 3 giugno 1987, n. 220, <strong>in</strong> Rass. giust.milit. 1987, 343.b) Effetti dei procedimenti alternativi.u Connotati sostanziali della reclusione edella reclusione militare sono, rispettivamente,la misura m<strong>in</strong>ima non <strong>in</strong>feriore a qu<strong>in</strong>dici giornie ad un mese; neppure per effetto delle riduzioniconseguenti a procedimenti speciali è possibileapplicare le sanzioni <strong>in</strong> misura <strong>in</strong>feriore, poichési applicherebbero pene prive di quei caratterigiuridici che come tali le <strong>in</strong>dividuano. * Cass.pen., sez. I, c.c. 20 maggio 1992, n. 2285, Leone,<strong>in</strong> Rass. giust. milit. 1992, 243.c) Sanzioni sostitutive.u In tema di sanzioni sostitutive di penedetentive brevi, nella situazione creata dall’<strong>in</strong>tervenutadeclaratoria di parziale illegittimitàcostituzionale dell’art. 53 della L. 24 novembre1981 n. 689, nella parte <strong>in</strong> cui non prevedeval’applicabilità delle dette sanzioni relativamentea pene <strong>in</strong>flitte per <strong>reati</strong> <strong>militari</strong> (Corte cost. 29giugno 1995 n. 284), mentre può porsi un problemadi compatibilità della semidetenzione odella libertà controllata con particolare statusdel militare (sì da rendere tali sanzioni di fatto<strong>in</strong>applicabili, <strong>in</strong> attesa dell’auspicato <strong>in</strong>terventodel legislatore), analogo problema non si ponecon riguardo alla pena pecuniaria sostitutiva, laquale, pertanto, può già ora essere applicata anchenel caso di <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, <strong>in</strong> attuazione dellasummenzionata decisione del giudice delle leggi.* Cass. pen., sez. I, 14 giugno 1996, n. 2992(c.c. 30 aprile 1996), P.G. militare <strong>in</strong> proc. DeCaro. [RV204932]Art. 27. ( 1 ) Sostituzione della reclusionemilitare alla reclusione. – Alla pena della reclusione,<strong>in</strong>flitta o da <strong>in</strong>fliggersi ai <strong>militari</strong> per<strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, è sostituita la pena della reclusionemilitare per eguale durata, quando la condannanon importa la degradazione.Nel caso preveduto dal comma precedente,per la determ<strong>in</strong>azione delle pene accessorie edegli altri effetti penali della condanna, si ha riguardoalla pena della reclusione militare.( 1 ) <strong>La</strong> Corte costituzionale, con sentenza n. 358 del30 luglio 1993, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledi questo articolo nella parte <strong>in</strong> cui consente chela conversione della pena della reclusione comune <strong>in</strong>quella della reclusione militare possa avvenire <strong>in</strong> relazionealla sanzione penale comm<strong>in</strong>ata per il reato previstodall’art. 8, secondo comma, della L. 15 dicembre1972, n. 772 <strong>in</strong> materia di obiezione di coscienza.Conservazione della qualità di appartenentealle Forze Armate.u <strong>La</strong> pena della reclusione, <strong>in</strong>flitta <strong>in</strong> misurache non dia luogo a degradazione, per il reatodi rifiuto del servizio militare, di cui all’art. 8, L.n. 772 del 1972, deve essere sostituita, ai sensidell’art. 27 c.p.m.p., con la pena della reclusionemilitare per uguale durata, nell’ipotesi normale<strong>in</strong> cui il soggetto conservi, al momento del giudizio,la qualità di appartenente alle forze armateposseduta al momento della commissione delreato. * Cass. pen., sez. I, 31 ottobre 1990 (c.c. 8ottobre 1990, n. 3219), Di Bonito.Capo IIIDelle pene <strong>militari</strong> accessorie,<strong>in</strong> particolareArt. 28. Degradazione. – <strong>La</strong> degradazionesi applica a tutti i <strong>militari</strong>, è perpetua e priva ilcondannato:1) della qualità di militare e, salvo che la leggedisponga altrimenti, della capacità di prestarequalunque servizio, <strong>in</strong>carico od opera per leforze armate dello Stato;2) delle decorazioni, delle pensioni e del dirittoalle medesime per il servizio anteriormenteprestato ( 1 ).


63 <strong>Titolo</strong> II - Delle pene <strong>militari</strong>Art. 29<strong>La</strong> legge determ<strong>in</strong>a i casi, nei quali la condannaalla pena di morte ( 2 ) importa la degradazione.<strong>La</strong> condanna all’ergastolo, la condanna allareclusione per un tempo non <strong>in</strong>feriore a c<strong>in</strong>queanni e la dichiarazione di abitualità o di professionalitànel delitto, ovvero di tendenza a del<strong>in</strong>quere,pronunciate contro <strong>militari</strong> <strong>in</strong> servizioalle armi o <strong>in</strong> congedo, per <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, importanola degradazione.Nel caso di condanna alla pena di morte ( 2 )con degradazione e <strong>in</strong> quelli <strong>in</strong>dicati nel commaprecedente, restano fermi le pene accessorie egli altri effetti penali derivanti dalla condanna anorma della legge penale comune.( 1 ) <strong>La</strong> Corte costituzionale, con sentenza n. 78 del3 luglio 1967, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledi questo articolo limitatamente alla parte del primocomma, n. 2), <strong>in</strong> base alla quale la degradazione privail condannato «delle pensioni e del diritto alle medesimeper il servizio anteriormente prestato». Si veda<strong>in</strong>oltre, l’art. 4, della L. 13 giugno 1935, n. 1116, sullariabilitazione militare e il relativo regolamento perl’esecuzione, approvato con R.D.L. 3 settembre 1936, n.1847, nonché il D.L.vo Lgt. 21 marzo 1946, n. 254, sullacompetenza per la riabilitazione <strong>in</strong> caso di sentenzepronunciate dai tribunali <strong>militari</strong> italiani all’estero.( 2 ) Si veda la nota ( 1 ) all’art. 22.Permanenza della qualità militare.u <strong>La</strong> condanna per reato comune che importila <strong>in</strong>terdizione perpetua dai pubblici uffici èimproduttiva di effetti <strong>militari</strong> f<strong>in</strong>o a quando,con la pena accessoria della degradazione (art.28 cod. pen. mil. pace), non sia stato adottato ilprovvedimento di espulsione dalle forze armatea norma dell’art. 6 d.p.r. 14 febbraio 1964, n. 237(non modificato dalla L. 24 dicembre 1986, n.958). Pertanto, l’imputato, nei cui confronti nonsia stata adottata la predetta procedura, conservagli obblighi derivanti dalla sua qualità dimilitare ed è tenuto a rispondere alla chiamataalle armi <strong>in</strong> cui sia compreso e per la quale siastato regolarmente precettato. (Nella specie laSuprema Corte ha anche affermato che le stesseconsiderazioni valgono per la eccepita mancatasostituzione della pena della reclusione militare,<strong>in</strong>flitta per il reato di mancanza alla chiamata,con la pena della reclusione ord<strong>in</strong>aria peruguale durata, poiché l’imputato, al momentodella decisione impugnata, non aveva perduta laqualità di militare). * Cass. pen., sez. I, 28 marzo1987 (c.c. 26 febbraio 1987, n. 566), Ascenzi.Art. 29. Rimozione. – <strong>La</strong> rimozione si applicaa tutti i <strong>militari</strong> rivestiti di un grado o appartenentia una classe superiore all’ultima; èperpetua, priva il militare condannato del gradoe lo fa discendere alla condizione di semplicesoldato o di militare di ultima classe.<strong>La</strong> condanna alla reclusione militare, salvoche la legge disponga altrimenti, importa la rimozione:1) per gli ufficiali e sottufficiali, quando è <strong>in</strong>flittaper durata superiore a tre anni;2) per gli altri <strong>militari</strong>, quando è <strong>in</strong>flitta perdurata superiore a un anno ( 1 ).( 1 ) <strong>La</strong> Corte costituzionale, con sentenza n. 258 del1 giugno 1993, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledi questo articolo nella parte <strong>in</strong> cui prevede che«per gli altri <strong>militari</strong>» la rimozione consegue alla condannaalla reclusione militare per una durata diversada quella stabilita «per gli ufficiali e sottufficiali».Rapporti con le sanzioni discipl<strong>in</strong>ari.u Lo schema <strong>in</strong>novativo <strong>in</strong>trodotto dalla L. 7febbraio 1990, n. 19, non è applicabile al casodella «rimozione dal grado», sancita, per il personalemilitare, dall’art. 29 c.p.m.p. In particolare,<strong>in</strong> caso di irrogazione della rimozione dalgrado, quale pena accessoria militare, non puòfarsi luogo all’applicazione dell’art. 9 della leggecitata. * Cons. Stato, sez. III, 30 novembre1993, n. 1262, <strong>in</strong> Il diritto penale militare, Milano,1995, 143.u <strong>La</strong> rimozione dal grado, prevista dalla leggepenale militare e discipl<strong>in</strong>ata dagli artt. 24, 29 e33 c.p.m.p., costituisce pena militare accessoriaed è irrogata dalla sentenza penale come contenutodi questa e risponde, perciò, a caratteristichegiurisdizionali che ne qualificano la natura.Essa, <strong>in</strong>oltre, come sanzione discipl<strong>in</strong>are di Stato,è contemplata nell’art. 70 L. 10 aprile 1954, n.113 (Stato degli ufficiali dell’Esercito, della Mar<strong>in</strong>ae dell’Aeronautica) (Omissis), <strong>in</strong> cui è previstala rimozione dal grado per violazione delgiuramento o per altri motivi discipl<strong>in</strong>ari, previogiudizio di un consiglio (per i sottufficiali di unacommissione) di discipl<strong>in</strong>a. * Cons. Statosez. III,30 novembre 1993, n. 1262, <strong>in</strong> Il diritto penalemilitare, Milano, 1995, 143.


Art. 30<strong>Libro</strong> <strong>Primo</strong> – <strong>Dei</strong> <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, <strong>in</strong> <strong>generale</strong>64u L’art. 9 L. 7 febbraio 1990, n. 19, non ha <strong>in</strong>alcun modo <strong>in</strong>ciso sulla discipl<strong>in</strong>a delle pene accessoriee della pena accessoria militare della rimozionedal grado. * Corte cost., 25 marzo 1994,n. 137, Piccolom<strong>in</strong>i, <strong>in</strong> Il diritto penale militare,Milano, 1995, 144.u Anche nei confronti dei <strong>militari</strong> rimossi dalgrado e dal servizio a seguito di condanna penaleè applicabile la L. 7 febbraio 1990, n. 19, sullariammissione <strong>in</strong> servizio dei pubblici dipendenticessati per destituzione senza procedimento discipl<strong>in</strong>are.* Cons. Statosez. IV, 7 settembre 1994,n. 691, Di Lorenzo ed altri, <strong>in</strong> Il diritto penalemilitare, Milano, 1995, 144.u In sede di procedimento discipl<strong>in</strong>are neiconfronti di dipendenti pubblici, la valutazionesulla gravità dei fatti commessi dal dipendente,<strong>in</strong> relazione all’applicazione di una sanzionediscipl<strong>in</strong>are, costituisce una tipica espressionedella discrezionalità amm<strong>in</strong>istrativa, non s<strong>in</strong>dacabile<strong>in</strong> quanto tale dal giudice amm<strong>in</strong>istrativo,salvo che <strong>in</strong> ipotesi di eccesso di potere, nellesue varie forme s<strong>in</strong>tomatiche, quali la manifestaillogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidentesproporzionalità e il travisamento. Va pertantodichiarato illegittimo, sussistendo il viziodi eccesso di potere per violazione del pr<strong>in</strong>cipiodi proporzionalità, il provvedimento con cui siè disposta la perdita del grado di ufficiale perrimozione a seguito di un decreto penale di condannaa pena pecuniaria per tentato furto, nonrisultando altri <strong>reati</strong> o mancanze discipl<strong>in</strong>ari. Ilreato così commesso, pur giustificando una sanzionediscipl<strong>in</strong>are, non è tale ictu oculi da giustificarela misura massima dell’est<strong>in</strong>zione delrapporto di lavoro. Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre2009, n. 6353, UTET.Art. 30. Sospensione dall’impiego. – <strong>La</strong>sospensione dall’impiego, si applica agli ufficiali,e consiste nella privazione temporanea dell’impiego.Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente,la condanna alla reclusione militareimporta la sospensione dall’impiego durantel’espiazione della pena.Art. 31. Sospensione dal grado. – <strong>La</strong> sospensionedal grado si applica ai sottufficiali eai graduati di truppa, e consiste nella privazionetemporanea del grado militare.Fuori dei casi preveduti dall’articolo 29, lacondanna alla reclusione militare importa la sospensionedal grado durante l’espiazione dellapena.Art. 32. Pubblicazione della sentenza dicondanna. – <strong>La</strong> sentenza di condanna alla penadi morte ( 1 ) o alla pena dell’ergastolo è pubblicataper estratto mediante affissione nel comunedove è stata pronunciata, <strong>in</strong> quello doveil reato fu commesso e <strong>in</strong> quello dove ha sedeil corpo o è ascritta la nave, a cui il condannatoapparteneva.Il giudice, se ricorrono particolari motivi,può disporre altrimenti, o anche che la sentenzanon sia pubblicata.( 1 ) Si veda la nota ( 1 ) all’art. 22.Art. 33. Pene <strong>militari</strong> accessorie conseguentialla condanna per delitti prevedutidalla legge penale comune. – <strong>La</strong> condanna pronunciatacontro <strong>militari</strong> <strong>in</strong> servizio alle armi o <strong>in</strong>congedo, per alcuno dei delitti preveduti dallalegge penale comune, oltre le pene accessoriecomuni, importa:1. la degradazione, se trattasi di condannaalla pena di morte ( 1 ) o alla pena dell’ergastolo,ovvero di condanna alla reclusione che, a normadella legge penale comune, importa la <strong>in</strong>terdizioneperpetua dai pubblici uffici;2. la rimozione, se, fuori dei casi <strong>in</strong>dicati nelnumero 1, trattasi di delitto non colposo controla personalità dello Stato, o di alcuno dei delittipreveduti dagli articoli 476 a 493, 624, 628, 629,630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o dibancarotta fraudolenta ( 2 ); ovvero se il condannato,dopo scontata la pena, deve essere sottopostoa una misura di sicurezza detentiva diversadal ricovero <strong>in</strong> una casa di cura o di custodiaper <strong>in</strong>fermità psichica, o alla libertà vigilata;3. la rimozione, ovvero la sospensione dall’impiegoo dal grado, secondo le norme stabiliterispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, <strong>in</strong>ogni altro caso di condanna alla reclusione, dasostituirsi con la reclusione militare a’ term<strong>in</strong>idegli articoli 63 e 64.<strong>La</strong> dichiarazione di abitualità o di professionalitànel delitto, ovvero di tendenza a del<strong>in</strong>quere,pronunciata <strong>in</strong> qualunque tempo contro <strong>militari</strong><strong>in</strong> servizio alle armi o <strong>in</strong> congedo, per <strong>reati</strong>preveduti dalla legge penale comune, importala degradazione.


Art. 38<strong>Libro</strong> <strong>Primo</strong> – <strong>Dei</strong> <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, <strong>in</strong> <strong>generale</strong>66I <strong>reati</strong> preveduti da questo codice, e quelliper i quali qualsiasi altra legge penale militarecomm<strong>in</strong>a una delle pene <strong>in</strong>dicate nell’articolo22, sono delitti.SOMMARIO: a) Abuso d’ufficio e <strong>militari</strong>;b) Nozione di reato militare;c) Rapporti con i delitti contro l’attività giudiziaria;d) Rifiuto del servizio di leva.a) Abuso d’ufficio e <strong>militari</strong>.u È manifestamente <strong>in</strong>ammissibile, <strong>in</strong> quantoil giudice a quo richiede una pronuncia additiva<strong>in</strong> materia riservata alla discrezionalità del legislatore,la questione di legittimità costituzionaledell’art. 37 c. p. mil. pace, nella parte <strong>in</strong> cui nonqualifica, come reato militare, la fattispecie diabuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p., se commessada appartenente alle forze armate conabuso di poteri o violazione dei doveri <strong>in</strong>erentiallo stato di militare, <strong>in</strong> riferimento agli art. 3e 111 cost. * Corte cost., ord. 2 luglio 2009, n.203.b) Nozione di reato militare.u In relazione all’art. 103, comma 3, II periodo,della Costituzione è manifestamente <strong>in</strong>fondatala questione di legittimità costituzionaledell’art. 37, comma 1, del c.p.m.p., <strong>in</strong> quanto illegislatore non ha configurato a proprio arbitrioi <strong>reati</strong> ivi def<strong>in</strong>iti e sottoposti alla specialegiurisdizione, considerando piuttosto la lorooffensività ai valori esclusivamente o prevalentementepert<strong>in</strong>enti alle Forze armate. Se alcunenorme non si uniformano poi al detto criterio,l’<strong>in</strong>costituzionalità va fatta valere a loro carico,non già <strong>in</strong> riferimento alla nozione <strong>generale</strong> delreato militare. * Corte cost., 11 giugno 1980, n.81, <strong>in</strong> Giur. Cost. 1980, I, 711 ss.c) Rapporti con i delitti contro l’attivitàgiudiziaria.u In tempo di pace la giurisdizione «normale»è quella ord<strong>in</strong>aria, mentre quella militareha carattere eccezionale ed è subord<strong>in</strong>ata a unduplice limite, uno di natura oggettiva, rappresentatodal fatto che ne formano oggetto esclusivamentei <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, e cioè gli illeciti penalisanzionati con pena militare, e l’altro di ord<strong>in</strong>esoggettivo, costituito dall’appartenenza alle Forzearmate degli autori dei <strong>reati</strong> i quali pertantodevono trovarsi <strong>in</strong> effettivo servizio attuale allearmi. Ne consegue che rientra nella giurisdizioneesclusiva del giudice ord<strong>in</strong>ario la cognizionedi un’omessa denuncia di reato commessa daun ufficiale delle Forze armate, dal momentoche essa concreta una fattispecie delittuosa configuratae sanzionata da norma <strong>in</strong>crim<strong>in</strong>atriceappartenente alla legge penale comune (art. 361c.p.). * Cass. pen., sez. I, 22 agosto 1994, n. 2631(c.c. 31 maggio 1994), Garro.d) Rifiuto del servizio di leva.u Il fatto del rifiuto di prestare il serviziomilitare previsto dall’art. 8, comma secondo, L.15 dicembre 1972 n. 772 non co<strong>in</strong>cide neppure<strong>in</strong> parte, con il fatto di rifiutare il servizio sostitutivocivile previsto dal primo comma dellasuddetta norma stante la mancanza di identitàtra le due previsioni legali e le condotte chene <strong>in</strong>tegrano gli estremi. Il fatto del rifiuto diprestazione del servizio militare di leva nonè pertanto preveduto, sia pure parzialmente,come reato dalla legge penale comune agli effettidell’art. 37 cod. pen. mil. pace. Ne consegueche il reato relativo, previsto dall’art. 8, secondocomma, legge n. 772 del 1972 deve esserequalificato come reato esclusivamente militaree, come tale, suscettibile di attenuazione di penaa norma dell’art. 48 cod. pen. mil. pace. * Cass.pen., sez. I, 9 maggio 1987, n. 5759 (ud. 27 novembre1986), Calzetta.Art. 38. Trasgressione discipl<strong>in</strong>are. – Leviolazioni dei doveri del servizio e della discipl<strong>in</strong>amilitare, non costituenti reato, sono prevedutedalla legge ovvero dai regolamenti <strong>militari</strong>approvati con decreto del Presidente della Repubblicae sono punite con le sanzioni <strong>in</strong> essistabilite ( 1 ).( 1 ) Si vedano i testi normativi riprodotti alla voce“Discipl<strong>in</strong>a militare”.Art. 39. ( 1 ) Ignoranza dei doveri <strong>militari</strong>.– Il militare non può <strong>in</strong>vocare a propria scusal’ignoranza dei doveri <strong>in</strong>erenti al suo statomilitare.( 1 ) <strong>La</strong> Corte costituzionale, con sentenza n. 61 del24 febbraio 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledi questo articolo nella parte <strong>in</strong> cui non escludedall’<strong>in</strong>escusabilità dell’ignoranza dei doveri <strong>in</strong>erentiallo stato militare l’ignoranza <strong>in</strong>evitabile.


Art. 41<strong>Libro</strong> <strong>Primo</strong> – <strong>Dei</strong> <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, <strong>in</strong> <strong>generale</strong>68art. 40 c.p.m.p., che fosse da riguardare comemanifestamente crim<strong>in</strong>oso, con conseguenteobbligo di non darvi esecuzione, l’ord<strong>in</strong>e dieffettuazione dell’eccidio delle Fosse Ardeat<strong>in</strong>e,di cui era ictu oculi riconoscibile la contrarietàai più elementari pr<strong>in</strong>cipi di umanità, attesi, <strong>in</strong>particolare, il c<strong>in</strong>ico criterio di selezione dellevittime designate e la sproporzione del loronumero (dieci a uno) a fronte del numero dei<strong>militari</strong> tedeschi rimasti vittime dell’attentato aseguito del quale, a titolo di rappresaglia, erastato deciso l’eccidio anzidetto. * Cass. pen., sez.I, 1 dicembre 1998, n. 12595 (ud. 16 novembre1998), Hass ed altro. [RV211771]Art. 41. Uso legittimo delle armi. – Non èpunibile il militare, che, a f<strong>in</strong>e di adempiere unsuo dovere di servizio, fa uso, ovvero ord<strong>in</strong>a difar uso delle armi o di altro mezzo di coazionefisica, quando vi è costretto dalla necessità diresp<strong>in</strong>gere una violenza o di v<strong>in</strong>cere una resistenza<strong>La</strong> legge determ<strong>in</strong>a gli altri casi, nei qualiil militare è autorizzato a usare le armi o altromezzo di coazione fisica.SOMMARIO: a) Irrilevanza della resistenzapassiva;b) Rapporto tra l’azione e la reazione.a) Irrilevanza della resistenza passiva.u Ricorre la causa di non punibilità prevedutadall’art. 41 c.p.m.p. quando l’uso delle armi odi altro mezzo di coazione fisica sia determ<strong>in</strong>atodalla resistenza illegittima, ossia dall’opposizioneattiva al conseguimento di una f<strong>in</strong>alitàatt<strong>in</strong>ente al servizio militare, ed il mezzo di coazionerisulti adeguato all’<strong>in</strong>tensità della resistenzaed attuato con il f<strong>in</strong>e specifico di v<strong>in</strong>cere laresistenza medesima. * Trib. supr. mil., 23 marzo1948, n. 3, Albanese, <strong>in</strong> Mass. T.S.M. 1942-1951,voce Adempimento di un dovere, n. 3.b) Rapporto tra l’azione e la reazione.u Il superiore può usare la forza verso l’<strong>in</strong>feriorenell’adempimento del suo dovere e puòpervenire s<strong>in</strong>o all’uso legittimo delle armi, soloquando tale uso sia giustificato dalla necessità esempre che sia proporzionato all’azione posta<strong>in</strong> essere dall’<strong>in</strong>feriore. * Trib. supr. mil., 15 maggio1942, n. 4, Bellon, <strong>in</strong> Mass. T.S.M. 1942-1951,voce Adempimento di un dovere, n. 4.u Il militare può usare, nei limiti strettamenteed assolutamente necessari e con la massimaprudenza, la forza contro il superiore che forzila consegna. * Trib. supr. mil., 28 novembre1950, n. 4, Ferrante, <strong>in</strong> Mass. T.S.M. 1942-1951,voce Adempimento di un dovere, n. 4 .Art. 42. Difesa legittima. – Per i <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>,<strong>in</strong> luogo dell’articolo 52 del codice penale,si applicano le disposizioni dei commi seguenti.Non è punibile chi ha commesso un fattocostituente reato militare, per esservi stato costrettodalla necessità di resp<strong>in</strong>gere da sé o daaltri una violenza attuale e <strong>in</strong>giusta, sempre chela difesa sia proporzionata all’offesa.Non è punibile il militare, che ha commessoalcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quartodel titolo terzo, libro secondo, per esservi statocostretto dalla necessità:1) di difendere i propri beni contro gli autoridi rap<strong>in</strong>a, estorsione, o sequestro di personaa scopo di rap<strong>in</strong>a o estorsione ovvero dal saccheggio;2) di resp<strong>in</strong>gere gli autori di scalata, rotturao <strong>in</strong>cendio alla casa o ad altro edificio di abitazioneo alle loro appartenenze, se ciò avviene d<strong>in</strong>otte: ovvero se la casa o l’edificio di abitazioneo le loro appartenenze, sono <strong>in</strong> luogo isolato, evi è fondato timore per la sicurezza personaledi chi vi si trovi.Se il fatto è commesso nell’atto di resp<strong>in</strong>geregli autori di scalata, rottura o <strong>in</strong>cendio allacasa o ad altro edificio di abitazione, o alle loroappartenenze, e non ricorrono le condizioniprevedute dal n. 2) del comma precedente, [allapena di morte ( 1 ) con degradazione è sostituitala reclusione non <strong>in</strong>feriore a dieci anni]; alla penadell’ergastolo è sostituita la reclusione da seia venti anni; e le altre pene sono dim<strong>in</strong>uite daun terzo alla metà.( 1 ) L’art. 1 del D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224,ha disposto:«Per i delitti preveduti nel codice penale è soppressala pena di morte».«Quando nelle disposizioni del detto codice è comm<strong>in</strong>atala pena di morte, <strong>in</strong> luogo di questa si applicala pena dell’ergastolo».L’art. 1, comma 1, del D.L.vo 22 gennaio 1948, n.21, ha esteso le disposizioni appena trascritte ai delitti“previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle milita-


69 <strong>Titolo</strong> III - Del reato militareArt. 42ri di guerra” dalle quali la pena capitale è comunquescomparsa grazie alla L. 13 ottobre 1994, n. 589, riprodottaalla voce “Restrizioni della libertà personalenell’ambiente militare”.SOMMARIO: a) Aggressione; a-1) Attualità;a-2) Cessazione; a-3) Fuga; a-4) Reciprocheoffese;b) Profili costituzionali;c) Rapporti della legittima difesa; c-1) Con il“nonnismo”; c-2) Con la sfida a duello.a) Aggressione.a-1) Attualità.u L’attualità della violenza, richiesta dall’art.42 c.p.m.p. per la sussistenza della legittimadifesa nei <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, implica non già unaviolenza verificatasi ma il pericolo dell’offesaall’<strong>in</strong>columità o alla vita, sicché il concetto diattualità non differisce da quello proprio dellacausa di giustificazione di diritto comune (art.52 c.p.). Pertanto, <strong>in</strong> questi limiti, non è fondatala questione di costituzionalità dell’art. 42c.p.m.p. sollevata con riferimento agli artt. 2 e3 Cost. * Corte cost., 3 giugno 1987, n. 225, <strong>in</strong>Rass. giust. milit. 1987, 356.u Ai f<strong>in</strong>i della configurabilità dell’esimentedella legittima difesa prevista dalla legge penalemilitare, è necessario che il soggetto abbia posto<strong>in</strong> essere un fatto costituente reato militareperché costrettovi dalla necessità di resp<strong>in</strong>gereda sè o da altri una violenza <strong>in</strong> atto (o sul puntodi attuarsi). Bene, pertanto, è esclusa l’esimente<strong>in</strong> discorso se l’aggredito abbia reagito una voltacessata l’attualità della violenza. * Trib. supr.mil., 2 aprile 1976, n. 106, P.M. <strong>in</strong> proc. Piria, <strong>in</strong>Rass. giust. milit. 1976, 412.u L’esimente della legittima difesa, nella previsionedel codice penale militare, richiede lanecessità di resp<strong>in</strong>gere da sè o da altri una violenzaattuale e <strong>in</strong>giusta. A realizzare il requisitodell’attualità non basta l’astratta possibilità chela violenza si verifichi, occorrendo <strong>in</strong>vece chel’aggressione sia già <strong>in</strong>iziata o appaia imm<strong>in</strong>ente,cioè sul punto di attuarsi. * Trib. supr. mil.,24 aprile 1979, n. 297, Del Fabro, <strong>in</strong> Rass. giust.milit. 1979, 330.a-2) Cessazione.u Per ritenersi sussistente la legittima difesa<strong>in</strong> tema di <strong>reati</strong> <strong>militari</strong> occorrono tre requisitiessenziali: 1) l’attualità di un’offesa rappresentatada una violenza <strong>in</strong>giusta; 2) la necessità delladifesa; 3) la proporzione tra la difesa e l’offesa.Ne deriva che quando l’altrui offesa si è giàesaurita, manca la giustificazione della reazione.* Cass. pen., sez. I, 29 ottobre 1986, De Glorei,<strong>in</strong> Rass. giust. milit. 1987, 241.a-3) Fuga.u <strong>La</strong> legittima difesa spetta anche quandol’offesa <strong>in</strong>giusta sia evitabile con la possibilefuga, poiché il commodus discessus non solonon è richiesto dalla legge penale — che per ladifesa legittima non pretende, come per lo statodi necessità, che il pericolo non sia altrimentievitabile e cioè con altri mezzi — ma è contrarioalle regole dell’etica militare ricevute dall’ord<strong>in</strong>amentopositivo. * Corte mil. app., 28 ottobre1982, Briosi, <strong>in</strong> Rass. giust. milit. 1983, 130.a-4) Reciproche offese.u Per mancanza del requisito della «necessitàdi difendere», non è configurabile la legittima difesaa favore di chi abbia deliberatamente volutouna colluttazione altrimenti evitabile. * Cass.pen., sez. I, 31 ottobre 1983, n. 626, Visardi.u <strong>La</strong> legittima difesa prevista dall’art. 42c.p.m.p. non è applicabile a favore di chi abbiadeliberatamente voluto una colluttazione altrimentievitabile, poichè <strong>in</strong> tal caso i contendentisi pongono, con coscienza e volontà, <strong>in</strong>una situazione di reciproca offesa e di difesacon rispettive reazioni, posto che essi, <strong>in</strong> dipendenzadell’accettazione del pericolo di offesa, sicomportano non difformemente dall’ipotesi diofferta e di accettazione d’una sfida a duello. *Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 1984, n. 626 (ud.31 ottobre 1983), Visardi.b) Profili costituzionali.u Non è fondata, nei sensi di cui <strong>in</strong> motivazione,la questione di legittimità costituzionaledell’art. 42 c.p.m.p. (difesa legittima) sollevatadal <strong>Tribuna</strong>le militare di Padova, con le ord<strong>in</strong>anze27 febbraio e 18 marzo 1986 (n. 512 e531/86 Reg. ord.), <strong>in</strong> riferimento agli artt. 2 e 3Cost. * Corte cost., 11 giugno 1987, n. 225 (ud.3 giugno 1987).c) Rapporti della legittima difesa.c-1) Con il “nonnismo”.u È <strong>in</strong>ammissibile la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 42 del codice penale mi-


Art. 43<strong>Libro</strong> <strong>Primo</strong> – <strong>Dei</strong> <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, <strong>in</strong> <strong>generale</strong>70litare di pace, <strong>in</strong> relazione all’art. 52 del codicepenale, con riferimento agli artt. 2, 3 e 52, ultimocomma, della Costituzione, sollevata dal <strong>Tribuna</strong>lemilitare territoriale di Padova con ord<strong>in</strong>anza14 novembre 1989; non è fondata la questione dilegittimità costituzionale degli artt. 228, commasecondo e 198, codice penale militare di pace,con riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo commae 27, primo comma, della Costituzione, sollevatacon la stessa ord<strong>in</strong>anza dal <strong>Tribuna</strong>le militareterritoriale di Padova. * Corte cost., 31 maggio1990, n. 278 (ud. 23 maggio 1990).c-2) Con la sfida a duello.u <strong>La</strong> legittima difesa prevista dall’articolo 42del codice penale militare di pace non è applicabilea favore di chi abbia deliberatamente volutouna colluttazione altrimenti evitabile, poiché <strong>in</strong>tal caso i contendenti si pongono, con coscienzae volontà, <strong>in</strong> una situazione di reciproca offesa edi difesa con rispettive reazioni, posto che essi,<strong>in</strong> dipendenza dell’accettazione del pericolo dioffesa, si comportano non difformemente dall’ipotesidi offerta e di accettazione d’una sfida aduello. * Cass. pen., 31 ottobre 1983, Visardi.Art. 43. Nozione della violenza. – Agli effettidella legge penale militare, sotto la denom<strong>in</strong>azionedi violenza si comprendono l’omicidio,ancorché tentato o preter<strong>in</strong>tenzionale, le lesionipersonali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasitentativo di offendere con armi.SOMMARIO: a) Atteggiamento m<strong>in</strong>accioso;b) Sputi contro la persona;c) Tentativo dell’aggressione armata.a) Atteggiamento m<strong>in</strong>accioso.u Perché possa configurarsi la scrim<strong>in</strong>antedella legittima difesa ai sensi dell’art. 42 c.p.m.p.,deve ricorrere la necessità di resp<strong>in</strong>gere unaviolenza attuale ed <strong>in</strong>giusta, la cui nozione,agli effetti della legge penale militare, è esclusivamentequella fornita dall’art. 43 dello stessocodice che vi <strong>in</strong>clude, tra l’altro, i <strong>reati</strong> di lesionipersonali, percosse, maltrattamenti e qualsiasitentativo di offendere con le armi. Poiché <strong>in</strong> taledef<strong>in</strong>izione di violenza non sono compresi i <strong>reati</strong>di m<strong>in</strong>accia o di tentativo di lesioni personalio di percosse, deve eslcudersi che, agli effettidella legge penale militare, ricorra l’ipotesi dellalegittima difesa ogni qualvolta un soggetto abbiareagito ad un atteggiamento m<strong>in</strong>accioso dell’aggressore,anche se diretto alla commissione dei<strong>reati</strong> di lesioni personali o percosse, che sianocomunque rimasti alla fase di tentativo. * Cass.pen., sez. I, 13 settembre 1994, n. 9803 (ud. 30giugno 1994), Settembr<strong>in</strong>i.b) Sputi contro la persona.u L’<strong>in</strong>vestimento materiale delle persone,se non oltrepassa la soglia del dolore fisico eproduce solo disgusto e umiliazione, è da considerareatto lesivo dell’onore e del decoro e non<strong>in</strong>tegra gli estremi della violenza, non essendotale <strong>in</strong>vestimento materiale da ricomprendere trai maltrattamenti. Considerando che la dottr<strong>in</strong>a ela giurisprudenza hanno compreso nella denom<strong>in</strong>azionedi percosse tutti gli atti di manomissionedella persona capaci di cagionare dolorefisico — e qu<strong>in</strong>di atti che, non consistendo propriamente<strong>in</strong> un percuotere (quali il trasc<strong>in</strong>areper terra, lo scuotere violentemente e simili) sicomprende come l’art. 43 c.p.m.p., elencando trale ipotesi di violenza i maltrattamenti, rispondaad una esigenza di completezza e di precisione,e non si riferisca, con la ipotesi di maltrattamenti,ad atti lesivi dell’onore e del decoro. Losputare addosso ad una persona, <strong>in</strong> quanto l’attosia mantenuto nei limiti di un’<strong>in</strong>giuria reale, noncostituisce manifestazione di violenza bensì dioffesa al decoro. * Trib. supr. mil., 3 dicembre1965, Rossi, <strong>in</strong> Giust. pen., 1966, II, col. 384.c) Tentativo dell’aggressione armata.u Perché sussista «violenza», nell’ipotesi deltentativo di offendere con armi, non è sufficientela mera m<strong>in</strong>accia dell’offesa a mano armata, maoccorre almeno il tentativo dell’offendere, cioèil compimento di un atto idoneo e non equivocodiretto a ledere la persona fisica altrui. Infatti lalegge penale militare fa riferimento a «qualsiasitentativo» non per configurare un istituto diversodal tentativo contemplato dalla legge penalecomune, ma solo per precisare che la nozionedi violenza, <strong>in</strong> relazione al tentativo di offenderecon armi, si determ<strong>in</strong>a a presc<strong>in</strong>dere dalla maggioreo m<strong>in</strong>ore prossimità dell’atto compiutoall’evento al quale è diretto. * Trib. supr. mil.,7 maggio 1946, n. 3, Zanichelli, <strong>in</strong> Mass. T.S.M.1942-51, voce Violenza.Art. 44. Casi particolari di necessitàmilitare. – Non è punibile il militare, che hacommesso un fatto costituente reato, per es-


71 <strong>Titolo</strong> III - Del reato militareArt. 45servi stato costretto dalla necessità di impedirel’ammut<strong>in</strong>amento, la rivolta, il saccheggio,la devastazione, o comunque fatti tali da comprometterela sicurezza del posto, della nave odell’aeromobile.SOMMARIO: a) Attualità del pericolo;b) Doverosa esposizione al pericolo;c) Mancata resistenza all’aggressore;d) Rapporti del superiore con gli <strong>in</strong>feriori.a) Attualità del pericolo.u Il calcio sferrato dal superiore all’<strong>in</strong>feriore,che abbia <strong>in</strong> precedenza determ<strong>in</strong>ato unasituazione di grave pericolo per l’<strong>in</strong>columità dei<strong>militari</strong> del Reparto, non può essere ritenutoscrim<strong>in</strong>ato dalla sussistenza dello stato di necessitàqualora non sia più ravvisabile l’attualitàdel pericolo. * Trib. mil. Tor<strong>in</strong>o, 27 giugno 1991,Sarti, <strong>in</strong> Rass. giust. milit. 1992, 65.b) Doverosa esposizione al pericolo.u <strong>La</strong> disposizione relativa alla non punibilitàper lo stato di necessità non si applica a chiha un particolare dovere giuridico di esporsi alpericolo, dovere che non viene meno anche sericorra la necessità di salvare altri <strong>in</strong>vece chesè stesso. <strong>La</strong> ragione dell’<strong>in</strong>applicabilità dell’esimenteè costituita dall’esigenza, prem<strong>in</strong>entealla stessa altrui salvezza, dell’adempimento deldovere di esporsi al pericolo. * Trib. supr. mil., 4marzo 1952, n. 93, Mecca, <strong>in</strong> Giust. pen., 1952,II, col. 930, n. 93.c) Mancata resistenza all’aggressore.u Il militare comandato <strong>in</strong> servizio di vigilanzaarmata, che non oppone resistenza all’aggressionedi malviventi e compie, per <strong>in</strong>timazionedei medesimi, un fatto contrario agli obblighiimpostigli dalla consegna, non può <strong>in</strong>vocare apropria scusa lo stato di necessità, avendo egli ildovere giuridico di esporsi al pericolo e di fronteggiarlocon l’impiego delle armi. * Trib. supr.mil., 18 ottobre 1949, n. 9, Patrì, <strong>in</strong> Mass. T.S.M.1942-1951, voce Violata consegna da parte dimilitare di guardia o di servizio, n.9.d) Rapporti del superiore con gli <strong>in</strong>feriori.u Essendo tassativi i casi di necessità militarestabiliti dalla legge <strong>in</strong> cui ogni mezzo adeguatodi <strong>in</strong>tervento è legittimato (art. 44 c.p.m.p.) o imposto(art. 138 c.p.m.p.), non esiste un <strong>generale</strong>diritto di coercizione materiale del superiore. Ilsuperiore che ritenga giustificato il proprio comportamentodall’esistenza di un diritto di coercizionemateriale nei confronti dell’<strong>in</strong>feriore versa<strong>in</strong> errore che, trattandosi di errore sulla leggepenale, non può essere <strong>in</strong>vocato a scusa ed èqu<strong>in</strong>di irrilevante ai f<strong>in</strong>i del giudizio di responsabilità.* Trib. supr. mil., 16 luglio 1976, n. 276,Magris e altro, <strong>in</strong> Rass. giust. milit. 1977, 51.Art. 45. Eccesso colposo. – Quando, nelcommettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli40, 41, 42, escluso l’ultimo comma, e 44,si eccedono colposamente i limiti stabiliti dallalegge o dall’ord<strong>in</strong>e del superiore o di altra autorità,ovvero imposti dalla necessità, si applicanole disposizioni concernenti i <strong>reati</strong> colposi,se il fatto è preveduto dalla legge come reatocolposo.SOMMARIO: a) Inesistenza della scrim<strong>in</strong>ante;b) Punibilità a titolo colposo.a) Inesistenza della scrim<strong>in</strong>ante.u L’eccesso colposo, nelle cause di giustificazione,non può riconoscersi, qualora venganoaccertati <strong>in</strong>sussistenti requisiti essenziali (e,qu<strong>in</strong>di, l’applicabilità) di queste. * Cass. pen.,29 ottobre 1986, De Giorgi, <strong>in</strong> Il diritto penalemilitare, Milano, 1993, 215.b) Punibilità a titolo colposo.u L’eccesso colposo <strong>in</strong> legittima difesa, ravvisato<strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e al reato militare di lesione personale(artt. 223-224 c.p.m.p.), è un reato militare,a cui si applicano le disposizioni concernenti ilreato comune di lesioni personali colpose (art.590 c.p.), per la cui punibilità è qu<strong>in</strong>di necessariala proposizione della querela da parte delmilitare offeso. * Corte mil. app., sez. dist. Verona,7 febbraio 1986, Bongiorgi, <strong>in</strong> Rass. giust.milit. 1985, 123.Art. 46. Pena per il delitto tentato. – Ilcolpevole di delitto tentato è punito:1) con la reclusione da ventiquattro a trentaanni, se dalla legge è stabilita per il delitto lapena di morte ( 1 ) con degradazione;2) con la reclusione militare non <strong>in</strong>feriore aqu<strong>in</strong>dici anni, se la pena stabilita è la morte ( 1 )mediante fucilazione nel petto;


Art. 47<strong>Libro</strong> <strong>Primo</strong> – <strong>Dei</strong> <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, <strong>in</strong> <strong>generale</strong>723) con la reclusione non <strong>in</strong>feriore a dodicianni, se la pena stabilita è l’ergastolo;4) negli altri casi, con la pena stabilita per ildelitto, dim<strong>in</strong>uita da un terzo a due terzi.( 1 ) Si veda ( 1 ) all’art. 42.Capo IICircostanze del reato militareArt. 47. Circostanze aggravanti comuni.– Oltre le circostanze aggravanti comuni prevedutedal codice penale, aggravano il reato militare,quando non ne sono elementi costitutivio circostanze aggravanti speciali, le circostanzeseguenti:1) l’avere agito per timore di un pericolo alquale il colpevole aveva un particolare doveregiuridico di esporsi;2) l’essere il militare colpevole rivestito diun grado o <strong>in</strong>vestito di un comando;3) l’avere commesso il fatto con le armi didotazione militare, o durante un servizio militare,ovvero a bordo di una nave militare o di unaeromobile militare;4) l’avere commesso il fatto alla presenzadi tre o più <strong>militari</strong>, o comunque <strong>in</strong> circostanzedi luogo, per le quali possa verificarsi pubblicoscandalo;5) l’avere il militare commesso il fatto <strong>in</strong> territorioestero, mentre vi si trovava per causa diservizio, o mentre vestiva, ancorché <strong>in</strong>debitamente,l’uniforme militare.SOMMARIO: a) Applicazione delle circostanzenon <strong>militari</strong>;b) Militare colpevole rivestito di un gradoo <strong>in</strong>vestito di un comando; b-1) Autonomiadalle aggravanti specifiche; b-3) Esercizio concretodel comando;c) Carattere personale della consegna.a) Applicazione delle circostanze non <strong>militari</strong>.u I futili motivi, giusta la nozione datanedalla giurisprudenza di legittimità, non sonoravvisabili allorquando un’azione lesiva avvenga<strong>in</strong> un contesto di reciproca litigiosità. Se, <strong>in</strong>fatti,il movente <strong>in</strong> questione dovesse identificarsi, sicet simpliciter, con la banalità e la superficialitàdell’agire, difficilmente potrebbe immag<strong>in</strong>arsiun fatto di caserma del genere di quello di causa,non circostanziato ai sensi dell’art. 61, n. 1),c.p. * Gup Trib. mil. Tor<strong>in</strong>o, 10 marzo 1995, Milo,<strong>in</strong> Rass. giust. milit. 1994, 351.b) Militare colpevole rivestito di un grado o<strong>in</strong>vestito di un comando.b-1) Autonomia dalle aggravanti specifiche.u L’aggravante costituita dall’essere militareaddetto ad un servizio armato (art. 120, comma2, c.p.m.p.) e quella relativa al grado rivestitodal colpevole sono fra loro compatibili, stantela completa differenza di contenuto. * Trib. supr.mil., 10 aprile 1979, n. 274, Tr<strong>in</strong>etta, <strong>in</strong> Rass.giust. milit. 1979, 298.b-3) Esercizio concreto del comando.u Nella ipotesi di delitto di collusione l’aggravanteè configurabile non quando sussistala mera possibilità di esercitare il comando,ma quando il militare sia <strong>in</strong>vestito di esso ocomunque lo eserciti <strong>in</strong> concreto. * Cass. pen.,sez. VI, 22 settembre 1982 (c.c. 13 maggio 1982,n. 1050), Di Censo.c) Carattere personale della consegna.u Integra il reato militare di violata consegnala condotta di <strong>in</strong>ottemperanza all’ord<strong>in</strong>e diservizio, senza che sia necessario il verificarsidi un evento di danno come conseguenza dellaviolazione presunta. (Fattispecie <strong>in</strong> cui un maresciallodell’Arma dei carab<strong>in</strong>ieri aveva abbandonatoil posto di servizio facendosi sostituire daun appuntato; la Corte ha ritenuto che - poichéla consegna è personale ed <strong>in</strong>dividuale e richiede,a seconda dei compiti, anche il grado - nonpotesse parlarsi di sostituzione <strong>in</strong>offensiva). *Cass. pen. sez. , I, 5 febbraio 2009, n. 5030 (ud.17 dicembre 2008), Cadice. [RV243371]Art. 48. Circostanze attenuanti comuni.– Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedutedal codice penale, e salva la disposizionedell’articolo seguente ( 1 ), attenuano il reato militare,quando non ne sono elementi costitutivio circostanze attenuanti speciali, le circostanzeseguenti:1) l’avere commesso il fatto per eccesso dizelo nell’adempimento dei doveri <strong>militari</strong>;2) l’essere il fatto commesso da militare, chenon abbia ancora compiuto trenta giorni di servizioalle armi, quando trattasi di reato esclusivamentemilitare;3) l’aver commesso il fatto per i modi nonconvenienti usati da altro militare ( 2 ).


73 <strong>Titolo</strong> III - Del reato militareArt. 48Per i <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, la pena può essere dim<strong>in</strong>uita,quando il colpevole sia militare di ottimacondotta o di provato valore.( 1 ) <strong>La</strong> Corte costituzionale, con sentenza n. 213 del18 luglio 1984, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale,limitatamente all’<strong>in</strong>ciso «e salva la disposizionedell’articolo seguente».( 2 ) Questo numero è stato così sostituito dall’art.10, della L. 26 novembre 1985, n. 689, recante modificheal codice penale militare di pace.SOMMARIO: a) Fatto commesso da militare,che non abbia ancora compiuto trentagiorni di servizio alle armi; a-1) Inesperienzamilitare; a-2) Rifiuto di vestire l’uniforme;b) Modi non convenienti usati da altro militare;b-1) Criteri valutativi; b-2) Incompatibilitàcon la provocazione;c) Pressione psicologica sull’<strong>in</strong>feriore;d) Ultimo comma: ottima condotta militareo provato valore; d-1) Atto eroico; d-2) Criterivalutativi; d-3) Fatti anteriori al reato attuale;d-4) Fonti del conv<strong>in</strong>cimento giudiziale; d-5)Nozione; d-6) Obblighi motivazionali del giudice;d-7) Rapporti con la sospensione condizionale;d-8) Reato cont<strong>in</strong>uato.a) Fatto commesso da militare, che non abbiaancora compiuto trenta giorni di servizioalle armi.a-1) Inesperienza militare.u <strong>La</strong> mancata prestazione di trenta giornidi servizio militare non rientra tra gli elementiessenziali e costitutivi del reato di cui all’art. 8,comma 2, L. 772/1972; la circostanza attenuantedi cui all’art. 48, comma 1, n. 2 c.p.m.p. è pertantocompatibile con il reato medesimo. * Cass.pen., sez. I, 13 giugno 1991, Avanzato, <strong>in</strong> Rass.giust. milit., 1991, 267.a-2) Rifiuto di vestire l’uniforme.u È applicabile l’attenuante prevista dall’art.48 n. 2 cod. pen. mil. pace al militare che, chiamato<strong>in</strong> servizio di leva e <strong>in</strong>vitato a presentarsial comando del corpo di dest<strong>in</strong>azione, rifiutidi assumere servizio e di <strong>in</strong>dossare l’uniforme,<strong>in</strong> quanto tale attenuante richiede, per la suaapplicazione non discrezionale, che si tratti dimilitare che non abbia ancora compiuto trentagiorni di servizio alle armi, e tali condizioni (statodi militare del chiamato alla leva e servizioalle armi) ricorrono nel caso della chiamata dileva. * Cass. pen., sez. I, 9 maggio 1987, n. 5840(ud. 13 febbraio 1987), Sganzerla.b) Modi non convenienti usati da altro militare.b-1) Criteri valutativi.u Modi non convenienti sono quelli che,senza raggiungere gli estremi dell’<strong>in</strong>giustizia, sirivelano, caso per caso, non conformi a quellamisura di opportunità che la situazione concretadi volta <strong>in</strong> volta richiede. * Trib. supr. mil., 3aprile 1979, n. 237, De Riso, <strong>in</strong> Rass. giust. milit.1979, 298.b-2) Incompatibilità con la provocazione.u Sussiste l’attenuante di cui all’art. 48, comma1, n. 3 c.p.m.p. (l’avere commesso il fattoper i modi non convenienti usati da altro militare)e non quella della provocazione (art. 198c.p.m.p.) allorché la reazione del subord<strong>in</strong>atosia stata dovuta non ad un fatto <strong>in</strong>giusto delsuperiore (e cioè ad un fatto contra ius o controle regole morali della convivenza civile) ma siastata cagionata con modi che, senza raggiungeregli estremi dell’<strong>in</strong>giustizia, si rivelano semplicementenon conformi a quei criteri di opportunitàche devono regolare anche l’estr<strong>in</strong>secarsidel rapporto superiore-<strong>in</strong>feriore nel consorziomilitare. * Corte mil. app., 1 luglio 1988, Stano,<strong>in</strong> Rass. giust. milit. 1988, 619.c) Pressione psicologica sull’<strong>in</strong>feriore.u Non vi è corrispondenza biunivoca fra ilconcetto di «determ<strong>in</strong>azione» dell’<strong>in</strong>feriore acommettere un reato, posto a base dell’attenuanteprevista dall’art. 59 n. 1 c.p.m.p., e quello di«ord<strong>in</strong>e» del superiore, cui si richiama l’art. 40,commi III e IV, dello stesso codice, di tal che, seda una parte è astrattamente ammissibile la configurabilitàdi detta attenuante anche a favoredi soggetto ritenuto colpevole per aver eseguitoun ord<strong>in</strong>e manifestamente crim<strong>in</strong>oso, dall’altrolato la presenza dell’ord<strong>in</strong>e non implica quelladella «determ<strong>in</strong>azione», richiedendo quest’ultimache il superiore, concretamente abusando dellapropria posizione gerarchicamente sovraord<strong>in</strong>ata,ponga <strong>in</strong> essere una coazione o pressionepsicologica sull’<strong>in</strong>feriore, sì da v<strong>in</strong>cere <strong>in</strong> luiogni remora alla commissione del reato. (Nellaspecie, <strong>in</strong> applicazione di tale pr<strong>in</strong>cipio, la S.C.ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusal’attenuante summenzionata a favore di ufficiali


Art. 48<strong>Libro</strong> <strong>Primo</strong> – <strong>Dei</strong> <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, <strong>in</strong> <strong>generale</strong>74accusati di concorso nell’eccidio delle fosse ardeat<strong>in</strong>e,avvenuto <strong>in</strong> Roma nel marzo del 1944, iquali, pur avendo operato <strong>in</strong> obbedienza ad ord<strong>in</strong>iricevuti, non erano stati soggetti a pressionio condizionamenti psicologici di sorta f<strong>in</strong>alizzatiad ottenere detta obbedienza, da loro prestata,<strong>in</strong>vece, <strong>in</strong> spirito di concorde collaborazione).* Cass. pen., sez. I, 1 dicembre 1998, n. 12595(ud. 16 novembre 1998), Priebke ed altro, <strong>in</strong> Riv.pen. 1999, 277. [RV211772]d) Ultimo comma: ottima condotta militareo provato valore.d-1) Atto eroico.u <strong>La</strong> circostanza attenuante cagionata daprovato valore del militare è riconoscibile nelcaso <strong>in</strong> cui sia provato un atto di ardimento <strong>in</strong>una specifica impresa connessa con le f<strong>in</strong>alitàdelle Forze armate, che l’imputato avrebbepotuto omettere senza <strong>in</strong>correre <strong>in</strong> sanzioni. *Cass. pen., sez. I, 20 dicembre 1990, Castellani,<strong>in</strong> Rass. giust. milit., 1991, 271.d-2) Criteri valutativi.u L’attenuante dell’art. 48 c.p.m.p., se trovail suo fondamento <strong>in</strong> una ridotta capacità adel<strong>in</strong>quere del reo da valutarsi con riferimentoalla condotta anteriore al reato, non risulta — af<strong>in</strong>i della sua concessione o d<strong>in</strong>iego — avulsadalla concreta vicenda processuale. Invero, lacondotta anteriore, caratterizzata da ossequioalle esigenze della discipl<strong>in</strong>a e del servizio, èun presupposto di quell’attenuante, la cui concessione,rientrando nel potere discrezionaledel giudice, si correla, tuttavia, alle modalitàe qualità dell’azione crim<strong>in</strong>osa. (Nella specie,sulla base dell’enunciato pr<strong>in</strong>cipio, si è precisatoche il potere discrezionale del giudice <strong>in</strong>relazione all’attenuante <strong>in</strong> discorso appare “normativamenteorientato”, nel senso che l’eserciziodello stesso è legato alle particolarità dellacondotta delittuosa; diversamente — si è detto— la condotta antecedente al reato non sarebbe“s<strong>in</strong>tomatica d’una attenuazione della capacitàa del<strong>in</strong>quere del reo, risolvendosi <strong>in</strong> un’entitàastratta e priva di significato” e <strong>in</strong> tal modo siè giudicato legittimo il d<strong>in</strong>iego dell’attenuantecon riferimento allo svolgimento del rapportoprocessuale). * Cass. pen., sez. I, 20 aprile 1984,n. 3643 (ud. 21 febbraio 1984), Mattia.u In tema di <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, ai f<strong>in</strong>i dell’applicazionedella circostanza attenuante dell’ottimacondotta militare, è necessario non soltanto cheil militare abbia rispettato le norme di discipl<strong>in</strong>a,non abbia dato luogo a notazioni negativeo si sia adeguato alle esigenze di servizio, mache abbia dimostrato il massimo impegno, <strong>in</strong>assoluto, tenendo una condotta che si discosti,superandola notevolmente, da quella normale. *Cass. pen. sez. I, 6 ottobre 1989, n. 13213 (ud. 12luglio 1989), Di Terlizzi.u Ai f<strong>in</strong>i dell’applicazione dell’attenuantedell’«ottima condotta» o del «provato valore» exart. 48 ultimo comma c.p.m.p., nulla vieta ditener conto anche dei fatti che form<strong>in</strong>o oggettodel processo, ben potendo il giudice conv<strong>in</strong>cersiche non sussistano i due lodevoli requisiti sel’attività del militare, quale emerga dagli atti,sia assolutamente <strong>in</strong>compatibile con i pr<strong>in</strong>cipimorali che debbono <strong>in</strong>formare costantementela condotta del militare. * Cass. pen., sez. VI,23 febbraio 1991, n. 2488 (ud. 9 ottobre 1990),Perrella.u Perché ad un militare di leva possa esserericonosciuta l’attenuante dell’ottima condotta,non è necessario che la condotta sia specchiata,eccezionale o assolutamente esemplare, essendosufficiente che <strong>in</strong>tegri gli estremi della pienadedizione alle regole della vita militare, comenel caso <strong>in</strong> cui un rapporto <strong>in</strong>formativo parli dibuon senso della discipl<strong>in</strong>a e buona volontà, edi mancanza di punizioni o di richiami. * Cortemil. app., sez. dist. Verona, 14 ottobre 1988, DePalma, <strong>in</strong> Rass. giust. milit. 1988, 618.d-3) Fatti anteriori al reato attuale.u È <strong>in</strong>applicabile l’attenuante dell’ottimacondotta al militare, chiamato a rispondere ditriplice diserzione cont<strong>in</strong>uata, che anteriormentealla violazione più grave, sia già <strong>in</strong>corso neglialtri due episodi di assenza dal servizio. * Cortemil. app., 24 settembre 1981, Ech<strong>in</strong>ope, <strong>in</strong> Rass.giust. milit. 1982, 110.d-4) Fonti del conv<strong>in</strong>cimento giudiziale.u Ai f<strong>in</strong>i della concessione dell’attenuanterelativa all’ottima condotta deve essere presa<strong>in</strong> considerazione anche la condotta successivaal reato, oltre a quella precedente comprese levicende giudiziarie, e occorre tener conto delladocumentazione att<strong>in</strong>ente a tutte le valutazioniottenute dal militare nella sua carriera, <strong>in</strong> mododa avere un quadro completo della sua condottamilitare e poter con ciò decidere non tanto seegli abbia tenuto formalmente un’ottima con-


75 <strong>Titolo</strong> III - Del reato militareArt. 49dotta militare ma essenzialmente se egli sia (enon basta che lo sia stato un tempo) «militaredi ottima condotta». * Corte mil. app., sez. dist.Napoli, 26 giugno 1987, Longobucco, <strong>in</strong> Rass.giust. milit. 1988, 146.d-5) Nozione.u L’ottima condotta militare richiesta per laconfigurazione dell’attenuante di cui all’art. 48del cod. pen. militare di pace non può identificars<strong>in</strong>el semplice puntuale adempimento deidoveri <strong>in</strong>erenti alla condizione di militare durantel’effettivo espletamento del relativo servizio,giacché un tale comportamento non supera illimite della pura e semplice buona condotta.(Nella specie è stato ritenuto legittimo il d<strong>in</strong>iegodell’attenuante <strong>in</strong> parola, ad un soggetto che,dopo essersi rifiutato per motivi ideologici, diottemperare all’obbligo di presentarsi alle armi,costretto a prestare tale servizio, aveva commessoun reato militare). * Cass. pen., Sezioni Unite,19 settembre 1983, n. 7523 (ud. 21 maggio1983), Andreis.d-6) Obblighi motivazionali del giudice.u L’attenuante relativa all’ottima condotta delmilitare è di facoltativa applicazione e pertanto algiudice <strong>in</strong>combe soltanto l’obbligo di dimostrare,nella motivazione della sentenza, che della facoltà(di concedere o negare l’attenuante <strong>in</strong> parola)attribuitagli dalla legge, egli non abbia fatto unuso irragionevole o capriccioso. <strong>La</strong> sentenza è daritenersi immune da errori di diritto quando (nelcaso di specie) il giudice abbia <strong>in</strong>dicato qualeragione pr<strong>in</strong>cipale del d<strong>in</strong>iego una condannaper allontanamento illecito precedentementesubita dal giudicabile e abbia fatto riferimentoalla medesimezza dell’<strong>in</strong>dole dei <strong>reati</strong> commessidall’imputato, per dedurne il suo mancato adeguamentoalle esigenze della discipl<strong>in</strong>a militare.* Trib. supr. mil., 10 aprile 1979, n. 273, Cabitza,<strong>in</strong> Rass. giust. milit. 1979, 297.d-7) Rapporti con la sospensione condizionale.u Non sussiste contraddizione tra la concessionedell’attenuante dell’ottima condotta delmilitare ed il d<strong>in</strong>iego della sospensione condizionaledella pena nella medesima sentenza, dalmomento che la valutazione relativa alla condottamilitare è limitata rispetto all’altra valutazione,da effettuare <strong>in</strong> base a tutti gli elementi <strong>in</strong>dicatidall’art. 133 c.p. * Trib. supr. mil., 2 marzo 1979,n. 181, Marro, <strong>in</strong> Rass. giust. milit. 1979, 335.d-8) Reato cont<strong>in</strong>uato.u Ai f<strong>in</strong>i dell’applicabilità dell’attenuanteconcernente l’ottima condotta militare si deveprendere <strong>in</strong> considerazione il comportamentomilitare a presc<strong>in</strong>dere dal reato commesso, e ciòanche <strong>in</strong> ipotesi di reato militare cont<strong>in</strong>uato, ovela commissione del primo reato non impediscel’applicazione dell’attenuante ai <strong>reati</strong> commessisuccessivamente, perché ci si deve riferire alperiodo antecedente a tutta l’attuazione deldisegno crim<strong>in</strong>oso. * Corte mil. app., sez. dist.Verona, 29 maggio 1987, Maggi, <strong>in</strong> Rass. giust.milit., 1987, 435.Art. 49. ( 1 ) Provocazione. – Per <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>,l’avere reagito <strong>in</strong> stato d’ira, determ<strong>in</strong>atoda un fatto <strong>in</strong>giusto altrui costituisce circostanzadi attenuazione soltanto nei casi espressamentestabiliti dalla legge.( 1 ) <strong>La</strong> Corte costituzionale, con sentenza n. 213 del18 luglio 1984, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledi questo articolo.Art. 50. Aumento di pena nel caso di unasola circostanza aggravante. – Quando ricorreuna circostanza aggravante, e l’aumento di penanon è determ<strong>in</strong>ato dalla legge, è aumentata f<strong>in</strong>oa un terzo la pena che dovrebbe essere <strong>in</strong>flittaper il reato commesso.Nondimeno, la pena detentiva temporaneada applicare per effetto dell’aumento non puòsuperare gli anni trenta.Art. 51. Dim<strong>in</strong>uzione di pena nel caso diuna sola circostanza attenuante. – Quando ricorreuna circostanza attenuante, e la dim<strong>in</strong>uzionedi pena non è determ<strong>in</strong>ata dalla legge, siosservano le norme seguenti:1) alla pena di morte ( 1 ) con degradazione èsostituita la reclusione da ventiquattro a trentaanni;2) alla pena di morte ( 1 ) mediante fucilazionenel petto è sostituita la reclusione militare daventiquattro a trenta anni;3) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusioneda venti a ventiquattro anni;4) le altre pene sono dim<strong>in</strong>uite <strong>in</strong> misuranon eccedente un terzo.( 1 ) Si veda la nota ( 1 ) all’art. 42.Art. 52. Limiti degli aumenti e delle dim<strong>in</strong>uzionidi pena nel caso di concorso di piùcircostanze aggravanti o attenuanti. – Se con-


Art. 53<strong>Libro</strong> <strong>Primo</strong> – <strong>Dei</strong> <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, <strong>in</strong> <strong>generale</strong>76corrono più circostanze aggravanti o attenuanti,per determ<strong>in</strong>are i limiti degli aumenti o delledim<strong>in</strong>uzioni di pena, si applicano le disposizionidel codice penale.<strong>La</strong> pena della reclusione militare da applicareper effetto degli aumenti non può comunqueeccedere gli anni trenta.<strong>La</strong> pena da applicare per effetto delle dim<strong>in</strong>uzion<strong>in</strong>on può essere <strong>in</strong>feriore:1) a qu<strong>in</strong>dici anni di reclusione, se per il delittola legge stabilisce la pena di morte ( 1 ) condegradazione;2) a qu<strong>in</strong>dici anni di reclusione militare, seper il delitto la legge stabilisce la pena di morte( 1 ) mediante fucilazione nel petto.( 1 ) Si veda la nota ( 1 ) all’art. 42.Capo IIIDel concorso dei <strong>reati</strong>Art. 53. Pena di morte. – (Omissis) ( 1 ).( 1 ) Si veda la nota ( 1 ) all’art. 42.Art. 54. Concorso di <strong>reati</strong> che importanol’ergastolo. – (Omissis) ( 1 ).( 1 ) Si veda la nota ( 1 ) all’art. 42.Art. 55. Concorso di <strong>reati</strong> che importanola reclusione e di <strong>reati</strong> che importano la reclusionemilitare. – Quando concorrono più <strong>reati</strong>alcuni dei quali importano la reclusione e altrila reclusione militare, si applica una pena unica,osservate le norme seguenti:1) se la condanna alla reclusione importa ladegradazione, si applica la reclusione, con unaumento pari alla durata complessiva della reclusionemilitare, che si dovrebbe <strong>in</strong>fliggere peri <strong>reati</strong> concorrenti;2) se la condanna alla reclusione non importala degradazione, si applica la reclusione militare,con un aumento pari alla durata complessivadella reclusione, che si dovrebbe <strong>in</strong>fliggereper i <strong>reati</strong> concorrenti.(Applicazione <strong>in</strong> tema di concorso tra <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>e <strong>reati</strong> comuni). * Cass. pen., Sezioni Unite,5 luglio 1984, n. 6300 (ud. 26 maggio 1984),Falato.Art. 56. Limiti dell’aumento di pena. –Nel caso di concorso di <strong>reati</strong>, la pena da applicarea norma dell’articolo precedente e dell’articolo73 del codice penale non può esseresuperiore al qu<strong>in</strong>tuplo della più grave fra le peneconcorrenti, né, comunque, eccedere trentaanni per la reclusione o la reclusione militare.<strong>Titolo</strong> IVDel reoCapo I<strong>Della</strong> recidivaArt. 57. Recidiva facoltativa fra <strong>reati</strong> comunie <strong>reati</strong> esclusivamente <strong>militari</strong>. – (Omissis)( 1 ).( 1 ) Questo articolo deve considerarsi implicitamenteabrogato dopo le modifiche <strong>in</strong>trodotte nell’art. 99 delc.p. dall’art. 9 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, conv.,nella L. 7 giugno 1974, n. 220, recante provvedimentiurgenti sulla giustizia penale.Capo IIDel concorso di personenel reatoArt. 58. Circostanze aggravanti. – Nel casodi concorso di più persone nel reato militare,la pena da <strong>in</strong>fliggere per il reato commesso èaumentata, oltre che nei casi <strong>in</strong> cui ricorronole circostanze degli articoli 111 e 112 o quelledel secondo comma dell’articolo 113 del codicepenale, anche per il superiore, che è concorsonel reato con un <strong>in</strong>feriore.<strong>La</strong> condanna a pena detentiva, fuori dei casi<strong>in</strong> cui ne deriva la degradazione, importa, peril militare che è concorso con l’<strong>in</strong>feriore, la rimozione.Cont<strong>in</strong>uazione tra <strong>reati</strong> comuni e <strong>militari</strong>.u <strong>La</strong> cont<strong>in</strong>uazione, quale istituto di carattere<strong>generale</strong>, è applicabile <strong>in</strong> ogni caso <strong>in</strong> cuipiù <strong>reati</strong> siano stati commessi <strong>in</strong> esecuzione delmedesimo disegno crim<strong>in</strong>oso, anche quando sitratti di <strong>reati</strong> appartenenti a diverse categorie epuniti con pene eterogenee o di specie diversa.Colpevolezza dell’<strong>in</strong>feriore.u Nel caso di concorso di persone nel reatol’aggravamento di pena per il superiore che èconcorso nel reato con un <strong>in</strong>feriore presupponel’accertamento della colpevolezza dell’<strong>in</strong>ferioree non trova applicazione il pr<strong>in</strong>cipio stabilitodal codice penale secondo cui le aggravanti del-


77 <strong>Titolo</strong> V - Dell’applicazione e della esecuzione della penaArt. 59l’art. 112 c.p. si applicano anche se taluno deipartecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.* Corte mil. app., 20 luglio 1982, n. , Mauro,<strong>in</strong> Rass. giust. milit. 1982, 663.Art. 59. Circostanze attenuanti. – <strong>La</strong> penada <strong>in</strong>fliggere per il reato militare può esseredim<strong>in</strong>uita:1) per l’<strong>in</strong>feriore, che è stato determ<strong>in</strong>ato dalsuperiore a commettere il reato;2) per il militare, che nella preparazione onella esecuzione del reato ha prestato opera dim<strong>in</strong>ima importanza; eccettuati i casi <strong>in</strong>dicati nell’articoloprecedente.SOMMARIO: a) Inferiore determ<strong>in</strong>ato dalsuperiore a commettere il reato (n. 1);b) Partecipazione di m<strong>in</strong>ima importanza.a) Inferiore determ<strong>in</strong>ato dal superiore acommettere il reato (n. 1).u L’attenuante ex art. 59, n. 1, c.p.m.p. puòessere denegata, qualora la sua configurabilitàsia collegata all’espletamento di uno specificoservizio militare e lo scopo dell’azione delittuosasia stato quello di conseguire maggiori privilegie non quello di ottenere un miglioramentodel servizio. (Fattispecie relativa a sabotaggiodi opere <strong>militari</strong> compiuta da <strong>militari</strong> non <strong>in</strong>servizio e su sollecitazione di un superiore). *Cass. pen., 14 ottobre 1985, Dav<strong>in</strong>i ed altri, <strong>in</strong> Ildiritto penale militare, Milano, 1993, 60.b) Partecipazione di m<strong>in</strong>ima importanza.u <strong>La</strong> circostanza ex art. 59, n. 2, c.p.m.p. (deltutto corrispondente a quella prevista dall’art.114, comma 1, c.p.), non è correlata alla m<strong>in</strong>oreefficienza causale dell’attività di un correo rispettoa un altro, ma richiede l’accertamentodi un apporto causale di lievissima entità, deltutto trascurabile e marg<strong>in</strong>ale rispetto all’evento.* Cass. pen., 21 febbraio 1984, Dogliotti, <strong>in</strong> Ildiritto penale militare, Milano, 1993, 60.<strong>Titolo</strong> VDell’applicazionee della esecuzione della penaArt. 60. Detenzione ord<strong>in</strong>ata <strong>in</strong> via discipl<strong>in</strong>are.Equiparazione alla custodia cautelare.– (Omissis) ( 1 ).( 1 ) Questo articolo deve considerarsi implicitamenteabrogato <strong>in</strong> quanto contrastante con l’art. 13, comma2, della Costituzione.Art. 61. Vigilanza sulla esecuzione dellapena militare detentiva. Ord<strong>in</strong>amento deglistabilimenti <strong>militari</strong> di pena. – L’esecuzionedella pena militare detentiva è vigilata dalgiudice.I regolamenti <strong>militari</strong> approvati con decretodel Presidente della Repubblica stabilisconol’ord<strong>in</strong>amento degli stabilimenti <strong>militari</strong> di pena( 1 ), e provvedono relativamente ai modi diesecuzione della pena militare detentiva e allavigilanza relativa.( 1 ) Si vedano i testi normativi riprodotti alla voce“Restrizioni della libertà personale nell’ambiente militare”.Applicazione del regolamento di discipl<strong>in</strong>aal detenuto militare.u Il militare detenuto <strong>in</strong> espiazione di penamilitare rimane assoggettato alle norme didiscipl<strong>in</strong>a militare, da ritenere prevalenti sullenorme generali che regolano l’esecuzione dipena <strong>in</strong> istituti penitenziari. * Cass. pen., sez. I,13 dicembre 1991, Busanza, <strong>in</strong> Rass. giust. milit.1992, 159.Art. 62. Infermità psichica sopravvenutaal condannato. – Nel caso preveduto dall’articolo148 del codice penale, il ricovero del condannato<strong>in</strong> un manicomio comune, anziché <strong>in</strong> unmanicomio giudiziario ( 1 ), può essere dispostoanche se la pena <strong>in</strong>flitta sia la reclusione militareper durata <strong>in</strong>feriore a tre anni.( 1 ) Per la sostituzione dell’espressione “manicomiogiudiziario” con “ospedale psichiatrico giudiziario” siveda l’art. 62 della L. 26 luglio 1975, n. 354.Art. 63. Esecuzione delle pene comuni<strong>in</strong>flitte ai <strong>militari</strong> <strong>in</strong> servizio permanente. –Nella esecuzione delle pene <strong>in</strong>flitte ai <strong>militari</strong> <strong>in</strong>servizio permanente alle armi, per <strong>reati</strong> prevedutidalla legge penale comune, compresi quelli<strong>in</strong>dicati nell’articolo 264 di questo codice ( 1 ) siosservano le norme seguenti:1) la pena di morte ( 2 ) è eseguita mediantefucilazione nella schiena, previa degradazione;2) la pena dell’ergastolo e quella della reclusione,se la condanna importa la <strong>in</strong>terdizioneperpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei


Art. 64<strong>Libro</strong> <strong>Primo</strong> – <strong>Dei</strong> <strong>reati</strong> <strong>militari</strong>, <strong>in</strong> <strong>generale</strong>78modi comuni, con degradazione del condannatosecondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti<strong>militari</strong>;3) alla pena della reclusione, se la condannanon importa la <strong>in</strong>terdizione perpetua dai pubbliciuffici, è sostituita la reclusione militare pereguale durata, ancorché la reclusione sia <strong>in</strong>feriorea un mese;4) alla pena della multa, non eseguita per<strong>in</strong>solvibilità del condannato, è sostituita la reclusionemilitare per non oltre tre anni, computandosiun giorno di reclusione militare perogni c<strong>in</strong>quemila lire, o frazione di c<strong>in</strong>quemilalire, di multa ( 3 );5) alla pena dell’arresto è sostituita la reclusionemilitare, computandosi un giorno di reclusionemilitare per due di arresto;6) alla pena dell’ammenda, non eseguita per<strong>in</strong>solvibilità del condannato, è sostituita la reclusionemilitare per non oltre un anno, computandosiun giorno di reclusione militare perogni c<strong>in</strong>quemila lire, o frazione di cento lire, diammenda ( 3 ).( 1 ) L’art. 264 è stato sostituito dall’art. 8 della L. 23marzo 1956, n. 167, di modifica al c.p.m.p.( 2 ) Si veda la nota ( 1 ) all’art. 42.( 3 ) Questo numero deve considerarsi abrogato <strong>in</strong>base agli artt. 102 e 103 della L. 24 novembre 1981,n. 689, recante modifica al sistema penale, che si riportano:«102. (Conversione di pene pecuniarie). Le penedella multa e dell’ammenda non eseguite per <strong>in</strong>solvibilitàdel condannato si convertono nella libertà controllataper un periodo massimo, rispettivamente, diun anno e di sei mesi.«Nel caso <strong>in</strong> cui la pena pecuniaria da convertirenon sia superiore ad € 516, la stessa può essere convertita,a richiesta del condannato, <strong>in</strong> lavoro sostitutivo(*).«Il ragguaglio ha luogo calcolando € 12, o frazionedi € 12, di pena pecuniaria per un giorno di libertàcontrollata e € 25, o frazione di € 25, per un giorno dilavoro sostitutivo (**).«Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutivapagando la multa o l’ammenda, dedotta lasomma corrispondente alla durata della libertà controllatascontata o del lavoro sostitutivo prestato».(*) <strong>La</strong> Corte costituzionale, con sentenza n. 206 del21 giugno 1996, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledi questo comma, nella parte <strong>in</strong> cui non consenteche il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, siaconcesso anche nel caso <strong>in</strong> cui la pena pecuniaria daconvertire sia superiore ad un milione (ora € 516).(**) <strong>La</strong> Corte costituzionale, con sentenza n. 440del 23 dicembre 1994, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledi questo comma, nella parte <strong>in</strong> cui stabilisceche, agli effetti della conversione delle pene pecuniarienon eseguite per <strong>in</strong>solvibilità del condannato, ilragguaglio ha luogo calcolando ventic<strong>in</strong>quemila lire(ora € 12), o frazione di ventic<strong>in</strong>quemila lire (ora €12), anziché settantac<strong>in</strong>quemila lire (ora € 38), o frazionedi settantac<strong>in</strong>quemila lire (ora € 38), di penapecuniaria per un giorno di libertà controllata.«103. (Limite degli aumenti <strong>in</strong> caso di conversionedelle pene pecuniarie). Quando le pene pecuniariedebbono essere convertite per <strong>in</strong>solvibilità del condannatola durata complessiva della libertà controllatanon può superare un anno e sei mesi, se la pena convertitaè quella della multa, e nove mesi, se la penaconvertita è quella dell’ammenda.«<strong>La</strong> durata complessiva del lavoro sostitutivo nonpuò superare <strong>in</strong> ogni caso i sessanta giorni».Competenza dell’ord<strong>in</strong>ario <strong>Tribuna</strong>le disorveglianza.u Non è fondata, nei sensi di cui <strong>in</strong> motivazione,la questione di legittimità costituzionaledel comb<strong>in</strong>ato disposto degli artt. 63 c.p.m.p. e4 della L. 7 maggio 1981, n. 180, sollevata <strong>in</strong> riferimentoall’art. 103, comma 3, Cost., sulla basedell’erronea attribuzione a <strong>Tribuna</strong>le militare disorveglianza della competenza a decidere sulladomanda di affidamento del detenuto <strong>in</strong> carceremilitare <strong>in</strong> esecuzione di pena <strong>in</strong>flitta dall’autoritàgiudiziaria ord<strong>in</strong>aria. * Corte cost., 31 marzo1995, n. 104 (ud. 22 marzo 1995), Tonello.Art. 64. Esecuzione delle pene comuni<strong>in</strong>flitte ai <strong>militari</strong> <strong>in</strong> servizio temporaneo. –Nella esecuzione delle pene <strong>in</strong>flitte ai <strong>militari</strong> <strong>in</strong>servizio temporaneo alle armi, per <strong>reati</strong> prevedutidalla legge penale comune, si osservano lenorme seguenti:1) se trattasi dei <strong>reati</strong> <strong>in</strong>dicati nell’articolo264 ( 1 ) si applicano le disposizioni dell’articoloprecedente;2) se trattasi di un altro reato, si applicanole disposizioni dei nn. 1 e 2 dell’articolo precedente,se la condanna importa la <strong>in</strong>terdizioneperpetua dai pubblici uffici;3) <strong>in</strong> ogni altro caso, la pena si sconta allacessazione del servizio alle armi per ferma dileva o per richiamo dal congedo.( 1 ) L’art. 264 è stato sostituito dall’art. 8 della L. 23marzo 1956, n. 167 (di modifica al c.p.m.p.); la nuovastesura di questa norma non comprende più i cosiddetti<strong>reati</strong> <strong>militari</strong>zzati.

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