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Modello impaginazione Evoluzione - La Tribuna

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Art. 3Autoveicoli (P.R.A.)564privilegio deve risultare da atto scritto registrato, senzaadempimento di ulteriori formalità. * Cass. civ., sez. I,22 giugno 1974, n. 1896.l Il privilegio legale spettante, ex art. 2 comma 1R.D.L. 15 marzo 1927 al venditore di autoveicoli, ècondizionato all’adempimento delle formalità di cui alledisposizioni successive, tra cui quella (comma 4) che iltitolo che da luogo al privilegio deve risultare da attoscritto, debitamente registrato a tenore della leggedi registro. L’avvenuta presentazione al P.R.A. per l’annotazionedel trasferimento, della sola “dichiarazione divendita” dell’alienante (prevista dall’art. 6 detto decreto,per i casi di vendita verbalmente stipulata) non realizzale condizioni per la costituzione del privilegio legale. Unadichiarazione di sovvenzione da parte del venditorenon si inquadra nello schema del privilegio legale afavore del venditore e, se rlilasciata a distanza di tempodall’acquisto, ha efficacia limitata alla costituzione di unprivilegio convenzionale, revocabile ai sensi dell’art. 67L.I. * Cass. civ., sez. I, 21 luglio 1971, n. 2380.l L’annotazione dell’iscrizione da parte del conservatore,a norma dell’art. 2829, n. 1 cod. civ., sul titolo all’ordine,a garanzia del quale sia stata concessa ipoteca,costituisce formalità integrativa, essenziale per la venditadell’iscrizione ipotecaria, anche nel caso di ipotecheiscritte su autoveicoli nel pubblico registro automobilistico.* Cass. civ., sez. II, 5 maggio 1973, n. 1176.l L’attestazione apposta da un notaio su una cambialesecondo la quale la cambiale stessa è garantita daipoteca su un determinato veicolo, ancorché inidonea alsorgere della garanzia ipotecaria, dovendo l’attestazioneessere apposta sul titolo dal conservatore del pubblicoregistro automobilistico, fa fede dell’avvenuto accertamentoda parte del notaio dell’esistenza dell’iscrizioneipotecaria per importo corrispondente al titolo e afavore del prenditore della cambiale. * Cass. civ., sez. II,5 maggio 1973, n. 1176.l L’ipoteca che garantisce il credito del residuo delprezzo del venditore di autoveicoli, iscritta in base alcontratto di vendita, è efficace ancorché non annotatasulle cambiali che siano state rilasciate quale mezzo diesazione delle singole rate del credito stesso. * Cass. civ.,sez. I, 11 novembre 1970, n. 2354.3. Se l’autoveicolo soggetto a privilegio legale o convenzionale,regolarmente risultante dal pubblico registro di cuiall’art. 11 del presente decreto, sia stato distrutto o deterioratoper un evento che dia luogo a pagamento di indennitàdi assicurazione, ovvero sia stato requisito dalle pubblicheautorità, le somme dovute dall’assicuratore o quellecostituenti l’indennità di requisizione sono vincolate al pagamentodei crediti garantiti dai privilegi iscritti nel pubblicoregistro.l In base alle disposizioni di cui all’art. 2742 c.c. edall’art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, che prevedonola surrogazione dell’indennità assicurativa al veicolosottratto soggetto ad ipoteca, il vincolo dell’indennitàa favore del creditore ipotecario non determina duedistinte situazioni contrattuali (con il contraente assicuratoe con il terzo) diversamente regolate, unicoessendo l’obbligo dell’assicuratore di corrisponderel’indennità. Pertanto, l’azione del creditore ipotecariointesa ad ottenere il pagamento della suddetta indennitàsoggiace al termine prescrizionale annuale previstodall’art. 2952 c.c. * Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2000,n. 754.l In tema di surrogazione dell’indennità, dovuta dall’assicuratore,al veicolo sottratto, soggetto ad ipoteca, ilvincolo dell’indennità a favore del creditore ipotecarionon determina due distinte situazioni contrattuali (conil contraente assicurato e con il terzo) diversamenteregolate, unico essendo l’obbligo dell’assicuratore dicorrispondere l’indennità. Ne consegue che l’azione delcreditore ipotecario intesa ad ottenere il pagamentodella suddetta indennità, qualificandosi come azione diadempimento contrattuale, soggiace al termine prescrizionaleannuale previsto, in relazione ai diritti chederivano dal contratto di assicurazione, dall’art. 2952c.c. * Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15038, Sai SpAc. Fiatsava SpA ed altro. [RV584732]4. Colui, a cui favore sia costituito privilegio legale o convenzionale,ha l’obbligo di assicurare il debitore per i casi diresponsabilità civile verso i terzi derivanti da danni prodottidall’autoveicolo, per una somma non inferiore a quella delcredito vincolato a privilegio e per un tempo uguale alladurata del vincolo medesimo.Il creditore privilegiato ha diritto di rivalersi sul debitoredelle spese dell’assicurazione di cui al presente articolo.In mancanza di assicurazione, ai creditori di sommeeventualmente dovute per i danni causati dall’autoveicolo,non sono opponibili i privilegi di cui al presente articolo.5. I privilegi stabiliti nel primo, secondo e terzo commadell’art. 2, debitamente iscritti, sono preferiti ad ogni altroprivilegio generale e speciale, fatta eccezione di quelli previstinell’art. 1956, nn. 1, 2, 3 e 4 del codice civile ( 1 ), riguardantirispettivamente:1) le spese di giustizia fatte per atti conservativi o diesecuzione sui mobili nell’interesse comune dei creditori;2) le spese funebri necessarie secondo gli usi;3) le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi dellavita del debitore;4) le somministrazioni di alimenti fatte al debitore perlui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi ed i salari dellepersone di servizio per ugual tempo.È fatta eccezione altresì per il privilegio riguardante icrediti dello Stato per i diritti di dogana e di registro e perogni altro dazio o tributo indiretto sopra gli autoveicoli chene furono oggetto, ai sensi dell’art. 1958, n. 1 del codicecivile ( 2 ).Nel concorso fra i privilegi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art.2 il grado è determinato dalla data di iscrizione sulP.R.A. di cui all’art. 11 del presente decreto.( 1 ) Ora artt. 2751 e 2755 c.c.( 2 ) Ora art. 2758 c.c.6. I trasferimenti di proprietà e i vincoli di privilegio costituitisull’autoveicolo, se non siano stati registrati nel P.R.A. atenore del presente decreto, non hanno efficacia di frontea terzi, i quali abbiano acquistato la proprietà o altri dirittisull’autoveicolo, e li abbiano fatti debitamente iscriverenel pubblico registro medesimo, quando la iscrizione sia richiestadalla legge.Se il titolo di credito privilegiato è all’ordine, la girata diesso produce anche il trasferimento del privilegio.


565 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436Art. 6L’iscrizione del titolo o l’annotazione della girata sulP.R.A. fanno piena fede di fronte ai terzi per stabilire la datadella costituzione o del trasferimento del privilegio.l <strong>La</strong> trascrizione nel Pra, prevista dall’art. 6, delR.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, dell’atto di vendita di unautoveicolo (che può essere effettuata anche verbalmente)ha il valore di una presunzione legale, sia purerelativa, della proprietà del soggetto in favore del qualeessa è stata effettuata, nel caso di conflitto tra più acquirentidel veicolo dallo stesso venditore, mentre ha ilvalore di una presunzione semplice, liberamente valutabiledal giudice di merito, in tutti gli altri casi estraneialla previsione del detto art. 6 come in quello in cui sicontroverta sulla responsabilità civile del proprietariodell’autoveicolo. * Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1992, n.6486, Stella c. Unipol Ass.ni Spa.l Il trasferimento della proprità di un veicolo (comedi ogni altra cosa determinata) si verifica per effetto delconsenso delle parti legittimamente manifestato (art.1376 cod. civ.), onde esso va accertato con riferimentoa tale presupposto. All’atto consensuale devono, poi,fare seguito gli adempimenti previsti dall’art. 59cod. strada e, cioé, tra l’altro, la trascrizione dell’attonell’ufficio del Pubblico Registro automobilistico, laquale, però, non costituisce un requisito di validità o diefficacia del trasferimento di proprietà, ma soltanto unmezzo di pubblicità e di tutela, inteso a dirimere i conflittitra aventi causa del medesimo venditore, ai sensidell’art. 6 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436. * Cass. civ., sez.I, 17 dicembre 1994, n. 10851. Nello stesso senso, fra lealtre, Cass. II, 1 luglio 1996, n. 5954; Cass. III, 12 giugno1997, n. 5270.l <strong>La</strong> trascrizione del contratto di vendita di autoveicolonel pubblico registro automobilistico (art.6 del r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436) non incide sulla validità,né è requisito di efficacia dell’atto traslativo— trattandosi di contratto consensuale, in cui l’effettotraslativo della proprietà si verifica a seguito del meroconsenso delle parti — ma è preordinata al solo finedi regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullostesso veicolo da parte di coloro che abbiano causadallo stesso autore; ne consegue che fuori di taleipotesi le risultanze del pubblico registro automobilisticohanno un valore di presunzione semplice,che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anchenel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzioneirrogativa di sanzione amministrativa per violazionedella disciplina sulla circolazione stradale (nella specie,per posteggio in sosta vietata), da parte di colui il qualerisulti dai pubblici registri essere proprietario dell’autovettura.* Cass. civ., sez. I, 9 novembre 1993, n. 11060,Prefetto Milano c. Loda. Nello stesso senso: Cass. I, 4maggio 1994, n. 4315; Cass. I, 15 aprile 1992, n. 4565;Cass. III, 1 giugno 2000, n. 7267; Cass. I, 28 marzo 2002,n. 4489. Cass. II, 29 settembre 2004, n. 19599; Cass. III,11 aprile 2006, n. 8415; Cass. I, 28 settembre 2006, n.21055; Cass. III, 26 ottobre 2009, n. 22605. Sempre nellostesso senso, Cass. I, 11 gennaio 1999, n. 157, la quale ultimaaggiunge: «Non costituisce deroga a tale principiola previsione di cui all’art. 1 della L. 187/90 (che consente“alle parti interessate” di procedere, entro 60 giornidalla sottoscrizione autenticata dell’atto traslativo, alleformalità di trascrizione presso il PRA), trattandosi didisposizione — peraltro inserita in un testo normativoin materia di tasse automobilistiche e di automazionedegli uffici del pubblico registro — che si limita a conferirelegittimazione al compimento della formalità dellatrascrizione anche al venditore, senza incidere in alcunmodo sui principi generali in tema di efficacia traslativadei contratti consensuali».l L’iscrizione nel pubblico registro automobilistico(p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un’autovettura,prevista dall’art. 6 del r.d.l. 15 marzo 1927, n.436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, puressendo volta a dirimere i conflitti tra aventi causadal medesimo venditore, assume, altresì, valore diprova presuntiva in ordine all’individuazione delsoggetto obbligato a risarcire i danni da circolazionestradale nella qualità di proprietario del veicolo.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio soprariportato, ha confermato la sentenza di merito che, incontroversia risarcitoria per danni cagionati dalla circolazionestradale, aveva ritenuto non provata, in capoal convenuto contumace, la qualità di proprietario delveicolo coinvolto nel sinistro, non avendo l’attore prodottoin giudizio il documento proveniente dal p.r.a. edessendosi limitato a richiedere a tal fine l’ammissionedi prove orali - interrogatorio formale e prova per testimoni- come tali ritenute inidonee a fornire il riscontrodella qualità giuridica anzidetta). * Cass. civ., sez. III, 20aprile 2010, n. 9314 , Serino c. Carige Assicurazioni Spaed altro, in Arch. giur. circ. n. 9/2010. [RV612775]l <strong>La</strong> trascrizione dell’atto di vendita dell’autoveicolonel pubblico registro automobilistico non è requisito divalidità e di efficacia del trasferimento del diritto di proprietà,non avendo essa valore costitutivo e configurando,invece, un mero strumento legale di pubblicità e ditutela inteso a dirimere i conflitti tra persone aventi causadal medesimo venditore che vantino diritti sullo stessobene; pertanto, gli autoveicoli ben possono esserevalidamente alienati con la semplice forma verbaleconsensuale, di cui può essere data dimostrazione conogni mezzo di prova. * Cass. civ., sez. III, 29 novembre1986, n. 7070, Giannini c. Soc. Etrusca.l I contratti di compravendita di autoveicoli possonoessere conclusi anche con il solo scambio orale del consenso,del quale può darsi dimostrazione con ogni mezzodi prova ammesso dalla legge, comprese le presunzionisemplici, costituendo la trascrizione dell’atto nel pubblicoregistro soltanto un mezzo di pubblicità inteso adirimere gli eventuali conflitti fra più aventi causa dalmedesimo venditore. Ne consegue che la forma scrittanon è necessaria, né ad substantiam né ad probationem,neanche per l’accordo con il quale le parti sciolgonoper mutuo consenso un precedente contratto divendita di un autoveicolo. * Cass. civ., sez. III, 21 marzo1977, n. 1109, in Rep. 1978, 1301.l Gli autoveicoli possono essere validamente alienati,al pari degli altri beni mobili, con la semplice formaverbale consensuale, che può essere dimostrata conogni mezzo di prova, mentre la trascrizione dell’attodi trasferimento dell’autoveicolo nel pubblico registroautomobilistico non costituisce requisito di validitàe di efficacia del trasferimento medesimo, ma configurasoltanto un mezzo di pubblicità inteso a dirimeregli eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimovenditore. Ne consegue che, nel caso di vendite successivedi un autoveicolo (cosiddette vendite a catena),la trascrizione nel P.R.A. del passaggio di proprietàpuò essere eseguita anche solo a nome dell’ultimo


Art. 7Autoveicoli (P.R.A.)566acquirente, mentre la prova delle vendite intermediedell’autoveicolo medesimo può essere data anche permezzo di testimoni. * Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 1981,n. 865, Brambilla c. Soc. S.V.A.R. Conformi: Cass. III, 18maggio 1978, n. 2415; Cass. III, 3 febbraio 1978, n. 503.l Le limitazioni ex art. 2722 cod. civ. della provatestimoniale, riferendosi all’atto scritto della convenzione,formato con l’intervento e la sottoscrizione delleparti, non operano per la dichiarazione unilateraleautenticata del venditore di autoveicolo che, nel casodi vendita in forma verbale, ai sensi degli artt. 6 e 13del r.d. 29 luglio 1927 n. 814, sostituisce il titolo scrittod’acquisto al limitato fine dell’iscrizione o della trascrizionenel pubblico registro automobilistico. Pertanto, èammissibile la prova per testi diretta a dimostrare quelrapporto contrattuale non emergente da detto registroo anche difforme dalle relative risultanze costituite inbase alla suddetta dichiarazione unilaterale. (Nellaspecie, alla stregua del surriportato principio, il S.C. haritenuto correttamente ammessa dal giudice del meritola prova testimoniale diretta a dimostrare l’intestazionedel veicolo al P.R.A. a soggetto diverso dall’effettivo acquirente,su richiesta di quest’ultimo). * Cass. civ., sez.II, 9 gennaio 1984, n. 145, Morosini c. Soc. Rau. Nellostesso senso, Cass. III, 18 maggio 1978, n. 2415.l Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (in base al quale i contrattidi compravendita degli autoveicoli, se non registrati,non hanno efficacia di fronte ai terzi, non indicandotuttavia quale sia il soggetto obbligato a provvedervi),13 R.D. 29 luglio1927, n. 1814 (secondo cui, in caso dicontratto verbale di compravendita di autoveicoli, aifini dell’annotazione nel P.R.A. è sufficiente una dichiarazionecon sottoscrizione autenticata del venditore),59 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 343 (sanzionante l’omessacomunicazione al P.R.A., da parte degli «interessati»,dell’avvenuto trasferimento della proprietà di autoveicoli),94 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (che in relazioneall’adempimento in questione fa riferimento alla «parteinteressata»), nonché della legge 9 luglio 1990, n. 187(la quale dispone che le formalità di iscrizione al P.R.A.debbono essere richieste dalle «parti interessate»), nonè ravvisabile a carico della parte acquirente — diversamenteda quanto espressamente ora dispostodall’art. 94 del citato D.L.vo n. 285 del 1992 (recanteil nuovo codice della strada), come modificato dall’art.17, comma diciottesimo, legge 27 dicembre 1997, n. 449— l’obbligo di provvedere alla trascrizione nel P.R.A.dell’atto di compravendita, la cui violazione possafondare una pretesa risarcitoria da parte del venditore.* Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2002, n. 14906, Izzoc. Turano. [RV558017]7. Il compratore decade dal beneficio del termine se, senzail consenso del venditore o di chi, nel di lui interesse, abbiacorrisposto al venditore la totalità o parte del prezzo dell’autoveicolosu cui esiste privilegio, debitamente iscritto aloro favore, alieni l’intero autoveicolo o parti di esso, ovvero,in qualunque modo, diminuisca le garanzie a favore delvenditore o del sovventore del prezzo.Se il compratore non soddisfaccia le sue obbligazioni, ilpretore ( 1 ) competente per territorio, su ricorso di colui chesia garantito da privilegio, assunte, se del caso, sommarieinformazioni ordina, con decreto esteso in calce al ricorso, ilsequestro dell’autoveicolo presso il debitore o presso qualsiasiterzo detentore, provvede alla nomina del custode,che può essere la stessa parte istante, se lo domandi e stabiliscele modalità e il giorno della vendita, eventualmentea trattative private.Copia del ricorso e del decreto è, a cura della parteistante, notificato al debitore, il quale, entro il termine di 10giorni dalla notifica, può proporre opposizione dinanzi alpretore ( 1 ) medesimo.Se il debitore opponente, nella prima udienza, non producadocumenti da cui risulti il pagamento delle sommedovute, il pretore ( 1 ) ordina l’esecuzione del decreto di vendita,fatti salvi i diritti del debitore in prosieguo di giudizio.Se dal certificato relativo allo stato delle iscrizioni sulP.R.A., che dovrà essere allegato al ricorso, risulti la esistenzadi altri creditori aventi privilegio anteriore sull’autoveicolo,copia del ricorso e del decreto di vendita dovrà loro esserenotificata a cura del creditore istante.Sulle eventuali opposizioni di tali creditori, proposte neltermine sopra indicato, il pretore ( 1 ) delibera se la esecuzionedel decreto debba aver luogo, fatti salvi i diritti delleparti in prosieguo di giudizio, ovvero, se l’esecuzione debbarimanere sospesa sino all’esito della lite.Nel caso di vendita di un autoveicolo gravato da privilegia favore di più creditori, il prezzo viene ripartito fra diessi, dedotte le spese, osservato il grado del rispettivo privilegio,secondo uno stato di ripartizione che, in mancanzad’accordo fra le parti, viene fatto dal pretore ( 1 ).( 1 ) Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l’ufficio del pretore è soppressoa decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimentodegli affari pendenti. Le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario,fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal predetto provvedimento.l Il procedimento cui dà luogo il decreto con il qualeil pretore, su ricorso del creditore privilegiato ordinail sequestro e la vendita dell’autoveicolo sottopostoa privilegio, ha carattere esecutivo e la relativa competenzaspetta, ex art. 7 R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436,al pretore del luogo ove si trova l’autoveicolo dinanzi alquale va altresì proposta l’eventuale opposizione. * Cass.civ., sez. III, 16 marzo 1990, n. 2208, Soc. Diac. Itali.c. Sposato. Conforme, Cass. III, 10 dicembre 1971, n.3593.l L’opposizione del terzo che pretenda di avere laproprietà dell’autoveicolo sequestrato, avverso il decretodel pretore con il quale si ordina il sequestro e la venditadell’autoveicolo sottoposto a privilegio, deve essereproposta davanti allo stesso pretore che ha emesso ildecreto e che è quello del luogo ove l’autoveicolo stessosi trova. * Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 1986, n. 428,Soc. I.F.A. c. Carta.l Il ricorso proposto al pretore per il sequestro e lavendita di un autoveicolo secondo la speciale proceduradi cui all’art. 7 del R.D.L. n. 436 del 1927 non determinacompetenza funzionale di quel giudice a conoscere dell’opposizioneavverso il provvedimento emanato. Pertanto,il pretore, adito con l’opposizione, deve rimetterela causa al giudice competente, ove essa non rientrinell’ambito della sua competenza per valore. Agli effettidella determinazione del valore di tale causa, devetenersi conto anche del valore dell’eventuale domandadi risarcimento proposta dall’opponente in relazione aidanni derivatigli dalla mancata cancellazione dell’ipotecaiscritta sull’autoveicolo, perché tale domanda si


567 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436Art. 8riferisce a responsabilità per un’omissione estranea alprocesso e pertanto esula dalla previsione dell’art. 96c.p.c., relativo ai casi di responsabilità processuale aggravata,rimessi alla competenza funzionale del giudiceadito. * Cass. civ., sez. II, 6 luglio 1977, n. 2981.l Nel procedimento esecutivo speciale di cui al r.d.l.n. 436 del 1927, istituente il privilegio speciale automobilistico,l’opposizione contro il decreto pretorile di sequestroe vendita, fondata sulla tardiva notificazionedel provvedimento, va qualificata come opposizioneagli atti esecutivi, e la sentenza con cui essa viene decisapuò essere impugnata solo con ricorso per cassazione. *Cass. civ., sez. III, 10 settembre 1976, n. 3137, Parisi c.SAVA Spa. Motivaz. e nota in Arch. giur. circ. 1977, 42.l Il provvedimento, con il quale il giudice dell’esecuzioneindividua i limiti e gli effetti della sospensionedell’esecuzione medesima disposta da altro giudice, configuraun atto del processo di esecuzione, reso nell’eserciziodei poteri di direzione del processo stesso, e cometale non è impugnabile con ricorso per regolamento dicompetenza, ma solo con l’opposizione contemplatadall’art. 617 cod. proc. civ. (Nella specie, in relazione alpignoramento di un autoveicolo effettuato in forzadi titoli cambiari ed al sequestro dello stesso beneottenuto da altro creditore a norma dell’art. 7 del r.d.l.15 marzo 1927 n. 436, il giudice dell’esecuzione ha ritenutoche la sospensione disposta dal giudice istruttoredella causa di opposizione al precetto cambiario nonoperasse in danno dell’altro creditore). * Cass. civ., sez.III, 14 giugno 1986, n. 3957, Mangini c. Soc. Sava.l <strong>La</strong> trascrizione del sequestro - pignoramento diautoveicoli — che, pur non essendo menzionata dall’art.7 del r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, deve essere eseguita anorma degli artt. 2693 e 2694 c.c. — ha anch’essa, comela trascrizione del pignoramento immobiliare, una duplicefunzione: la funzione di pubblica notizia direttaai creditori del debitore esecutato sì da rendere possibilea costoro la conoscenza dell’eseguito sequestropignoramentoe, quindi, il loro intervento nel processoesecutivo al fine di partecipare alla distribuzione dellasomma ricavata dalla vendita coatta; la funzione, poi,di rendere inefficaci, nei confronti del creditore pignorantee dei creditori intervenuti nell’esecuzione, gliatti traslativi e costitutivi di diritti sull’autoveicolopignorato che siano compiuti dal debitore in favore diterzi dopo la trascrizione. * Cass. civ., sez. III, 25 giugno1977, n. 2733, in Giust. civ. 1977, 1490.l L’art. 675 c.p.c., secondo il quale il provvedimentoche autorizza il sequestro perde efficacia se non è eseguitoentro il termine di trenta giorni dalla pronuncia,non è applicabile al sequestro di autoveicoli previstonell’art. 7 del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertitonella L. 19 febbraio 1928 n. 510, atteso che né tale legge,né le norme di attuazione e transitorie del R.D. 29 luglio1927 n. 1814 rinviano, in via recettizia o formale,alla disciplina codicistica delle misure cautelari, né quest’ultimanormativa può trovare estensiva applicazioneattesa la natura esecutiva e non cautelare del detto decreto.* Cass. civ., sez. III, 16 novembre 1991, n. 12328,Spa Compass c. Battaglia.l Qualora il creditore, munito di privilegio su autoveicolo,secondo la disciplina del R.D.L. 15 marzo1927, n. 436, ne ottenga il sequestro, e poi se ne rendaaggiudicatario in sede di vendita all’asta, l’opponibilitàdi tale acquisto nei confronti del fallimento del debitorepostula che l’atto di aggiudicazione sia trascrittonel pubblico registro automobilistico prima della datadi dichiarazione di detto fallimento, in quanto trova applicazioneil principio fissato dall’art. 45 della legge fallimentare,non derogato dalla citata normativa speciale. *Cass. civ., sez. I, 17 luglio 1991, n. 7954, Spa Ford Creditc. Fall.to Sas Ollino Amedeo.l Viola il principio del neminem ledere, oltre che ilprimario dovere di correttezza, il beneficiario di privilegiolegale il quale non informi il giudice, adito a normadell’art. 7 R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, del vincolodi indisponibilità dell’automezzo di cui sia comunquevenuto a conoscenza, in modo che questi possa farnemenzione nel provvedimento di vendita, ed è pertantoresponsabile dei danni che subisca chi, fidando sullaregolarità dell’automezzo, se ne renda aggiudicatarioalla pubblica asta. * Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n.2745, Gemelli c. Fiatsava. [RV503339]8. Se il venditore non intenda chiedere la vendita coattivaa tenore dell’articolo precedente, può domandare il sequestrodell’autoveicolo gravato da privilegio, secondo lemodalità indicate nel precedente articolo, notificando, neltermine di giorni 10 dall’avvenuto sequestro, al debitore citazioneper comparire dinanzi all’autorità competente, perla risoluzione del contratto.Sia nel caso della vendita coattiva dell’autoveicolo, siain quello di risoluzione del contratto, il creditore può inoltredomandare il risarcimento dei danni.Egli può essere autorizzato a ritenere le somme già riscosse,a titolo di cauzione per il deprezzamento dell’autoveicoloe per il risarcimento dei danni, fino a che questi nonsiano liquidati, salvo conguaglio, a liquidazione avvenuta.l Nell’ipotesi di confisca repressiva di cose mobilisoggette al regime della pubblicità in pubblici registri,il privilegio legale iscritto nei registri del P.R.A. ai sensidell’art. 2 del R.D. 15 marzo 1927, n. 436, equiparatoall’ipoteca (art. 2810 ultimo comma) non si estingue. Neconsegue che il creditore garantito dal privilegio legalepuò agire, finché il bene resta nel patrimonio disponibiledello Stato, per realizzare il suo credito a normadell’art. 8 del R.D. 1927 cit. Né l’eventuale alienazionedel bene, dal patrimonio dello Stato a un privato,estingue il privilegio che permane anche nei confrontidel terzo acquirente, non potendo operare ilprincipio pretium succedit in locum rei, per quanto attienealla confisca repressiva non esistendo alcuna previsionenormativa del genere di quella contemplata inmateria di espropriazione per pubblica utilità (art. 52 L.25 giugno 1865, n. 2359), sussistendo, invece — ma solo,eventualmente, se l’amministrazione non ritenga di conservarela proprietà delle cose confiscate, per destinarlead un uso pubblico — la possibilità di alienazione deibeni facenti parte del patrimonio disponibile dello Statocon il sistema dell’asta pubblica (artt. 63 e ss. R.D. 23maggio 1924, n. 827). * Cass. civ., sez. III, 30 maggio1967, n. 1207.9. Qualora l’istanza per la vendita dell’autoveicolo sia fattada un creditore privilegiato diverso da quelli indicati nelprimo e secondo comma dell’art. 2, il pretore ( 1 ), in caso diopposizione nei termini indicati nell’art. 7, può sospenderel’esecuzione del decreto o disporre che essa abbia luogo,salvo i diritti delle parti, in prosieguo di giudizio.


Art. 10Autoveicoli (P.R.A.)568( 1 ) Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l’ufficio del pretore è soppressoa decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimentodegli affari pendenti. Le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario,fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal predetto provvedimento.10. ( 1 ) Il possessore o il detentore che distrugga, guasti,deteriori l’autoveicolo oggetto del privilegio legale o convenzionaledebitamente iscritto, ovvero occulti, o comunque,lo sottragga alla garanzia del creditore è punito, anchese sia proprietario dell’autoveicolo stesso, con la reclusioneo con la detenzione fino a sei mesi e con la multa fino a €51.Alla stessa pena soggiace il proprietario, il possessore oil detentore che abbia consentito la distruzione, il guasto,l’occultamento o la sottrazione.Alle altre persone che partecipino al fatto, si applicanole pene suindicate, secondo le norme stabilite dal codicepenale per il caso di concorso di più persone in uno stessoreato.Per i reati previsti nel presente articolo si procede soltantoa querela di parte.( 1 ) Questo articolo è stato depenalizzato per effetto dell’art. 1, comma 1,lett. a), della L. 28 dicembre 1993, n. 561, recante trasformazione di reati minoriin illeciti amministrativi. L’art. 2 della stessa legge prevede che la somma dovutacome sanzione amministrativa sia da € 258 a € 1.549. L’art. 4 della medesimalegge, inoltre stabilisce, che tali disposizioni si applicano anche alle violazionicommesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessaquando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata ingiudicato o con decreto irrevocabile. <strong>La</strong> L. 28 dicembre 1993, n. 561, è stata poiabrogata, a decorrere dall’1 luglio 1998, dall’art. 214, comma 1, lett. gg), delD.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, emanato in attuazione degli artt. 8 e 21 dellaL. 6 febbraio 1996, n. 52. Detta abrogazione sembra tuttavia doversi intendere(a pena, altrimenti, di forti sospetti di incostituzionalità, per violazione delladelega) come limitata alle disposizioni di cui agli artt. 1, lett. m), e 2, lett. f), concernentila depenalizzazione degli artt. 5 quinquies, primo comma, 17, ultimocomma, 18 e 18 ter del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,nella L. 7 giugno 1974, n. 216, essendo questi gli unici articoli attinenti allospecifico oggetto.11. ( 1 ) Presso ogni sede provinciale dell’A.C.I. è istituito unP.R.A., nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo cheabbia ottenuto nella provincia la licenza di circolazione.In separati registri devono essere iscritti i motocicli e letrattrici agricole.Chiunque ne faccia richiesta, osservate le modalità dadeterminarsi nelle norme di esecuzione del presente decreto( 2 ), ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delleannotazioni contenute nel pubblico registro o il certificatoche non ve ne è alcuna.( 1 ) I registri previsti da questo articolo sono ora sostituiti dagli archivi magneticidi cui alla L. 9 luglio 1990, n. 187 e al D.M. 2 ottobre 1992, n. 514.( 2 ) Si veda l’art. 20 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814.l Il Pubblico Registro Automobilistico (Pra) non èun autonomo soggetto giuridico, bensì un ufficio gestitodall’Automobile Club d’Italia (Aci), al quale vanno imputatitutti i rapporti, e non ha quindi la capacità di assumerela qualità di parte nel processo con riguardoalle azioni giudiziarie inerenti alle attività dello stessoPra, che devono avere come destinatario l’AutomobilClub d’Italia (Aci). Ne consegue che l’atto introduttivodi siffatto giudizio, ove indirizzato al Pra, è nullo perchénon idoneo a raggiungere lo scopo dell’instaurazione diun processo rituale, mancando il presupposto processualecostituito dalla capacità delle parti tra le quali essosi svolge. * Cass. civ., sez. I, 4 maggio 1994, n. 4322, Acic. Spina. Nello stesso senso, Cass. I, 11 giugno 2003, n.9352.l Il P.R.A. non è autonomo soggetto giuridico, ma unmero ufficio gestito dall’Aci, ed, in quanto tale, non hala capacità di assumere la qualità di parte del processo,che è il presupposto della capacità di stare in giudizio.Pertanto, esso non è neppure legittimato a proporreimpugnazione avverso la sentenza che, sia pure erroneamente,sia stata emessa nei suoi confronti. * Cass.civ., sez. I, 3 febbraio 1997, n. 984, P.R.A. Pubblico RegistroAutomobilistico c. Petraccone. [RV502152]l <strong>La</strong> sentenza emessa nei confronti del P.R.A. (che,avendo natura di mero ufficio gestito dall’ACI, non èautonomo soggetto giuridico) è giuridicamente inesistente,in quanto resa nei confronti di soggetto giuridicamenteinesistente, con la conseguenza che, avversotale pronuncia (emessa, nella specie, dal giudice conciliatore),l’ACI non è legittimato a proporre ricorso percassazione, non essendo mai stata parte in quel giudizio(potendo, per converso, far valere l’inesistenza della pronunciastessa al di fuori del processo con autonoma actionullitatis). * Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2000, n. 7569,ACI c. Chiasserini ed altro. [RV537299]l L’Aci è un ente parastatale cui è delegata la gestionedel Pra; per l’esercizio delle relative funzioni sono istituitigli uffici provinciali dell’Aci, i quali sono diversi edistinti dagli Automobil Club provinciali, enti pubblicieconomici federati nell’Aci, che perseguono finalità diordine generale nel settore della circolazione e dell’automobilismoe che nella loro autonomia si articolano sulterritorio mediante delegazioni — «dirette» o «indirette»a seconda che siano gestite da personale dell’AutomobilClub o da privati — e legate all’Automobil Club provincialeda un rapporto di tipo privatistico; conseguentemente,l’attività prestata dai delegati in favore di terzinon si configura come proiezione di funzioni pubblicisticheproprie dell’Aci, che pertanto non è legittimatopassivo nella causa di risarcimento del danno perritardato disbrigo da parte della delegazione dellapratica di cancellazione dal Pra. * Cass. civ., sez. I, 3 agosto2001, n. 10705, ACI - Automobil Club d’Italia c. Tinied altri, in Arch. giur. circ. 2002, 24.12. Nei pubblici registri di cui all’articolo precedente devonoessere iscritte, in interi fogli distinti rispettivamenteper ciascun autoveicolo o motociclo, le seguenti indicazioni:a) il numero della licenza di circolazione ( 1 );b) la data d’iscrizione nel pubblico registro;c) le caratteristiche di fabbricazione dell’autoveicolo,quali risultano dalla licenza di circolazione, e, inoltre, per gliautoveicoli di fabbricazione posteriore alla entrata in vigoredel presente decreto, la data del certificato di origine, darilasciarsi dalla fabbrica produttrice;d) il nome del proprietario o dei proprietari e la lororesidenza;e) la data del rilascio della licenza di circolazione daparte del competente ufficio di Prefettura ( 1 );f) la data e le indicazioni relative ad ogni atto di successivotrasferimento della proprietà dell’autoveicolo;g) la data dell’atto da cui sorgono gli eventuali privilegisull’autoveicolo, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 2, l’ammontaredel credito privilegiato, la scadenza, gli interes-


569 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436Art. 13si che produce, la persona o l’ente a cui favore i privilegisono costituiti, la residenza della persona stessa o la sededell’ente.( 1 ) Ora carta di circolazione rilasciata dalla Direzione generale della motorizzazionecivile e dei trasporti in concessione.l Nel caso di modifica del nome originario delproprietario di un veicolo (per aver questo mutato ilnome proprio), la disciplina applicabile, ai fini dell’annotazionedi tale modifica nel P.R.A., è quellaprevista dall’art. 12 del r.d.l. n. 436 del 1927, che prescrivetra le informazioni obbligatorie l’indicazione delnome del proprietario, con la conseguente necessità chesiano annotati gli eventuali mutamenti, non assumendorilevanza, al fine di escluderne l’applicabilità e l’onerosità,la distinzione tra iscrizioni e annotazioni contenutanella normativa secondaria (art. 5, r.d. n. 1814 del 1927),nè la previsione (art. 13, legge n. 675 del 1996) che riconosceall’interessato il diritto di ottenere l’aggiornamentosenza ritardo, ma non ne prevede la gratuità.(Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cuila parte, che aveva cambiato il nome, aveva impugnatola decisione con la quale il Garante per la protezionedei dati personali aveva rigettato la sua istanza, finalizzataall’emissione, nei confronti dell’ACI, di un ordinedi aggiornamento del P.R.A., senza l’applicazione dellerelative imposte). * Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2009, n.4207, Aci c. Dore ed altri. [RV606964]13. Per l’iscrizione di ogni autoveicolo nel P.R.A., l’A.C.I.deve ritirare e conservare negli atti il certificato di originerilasciato dalla fabbrica.Le norme per tale iscrizione e per quella dei successivitrasferimenti di proprietà degli autoveicoli sarannodeterminate col regolamento di cui all’art. 30 del presentedecreto ( 1 ).( 1 ) Si veda il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814.14. <strong>La</strong> iscrizione di cui alla lett. g) dell’art. 12 si effettuacon la esibizione alla sede provinciale dell’A.C.I. del titolocostitutivo del privilegio, in originale o in copia autentica,e di due note, una delle quali può essere estesa in calce altitolo stesso.Deve essere contemporaneamente esibita la licenza dicircolazione.Le note devono contenere:1) il nome, il cognome, la residenza del creditore e deldebitore e la loro paternità ( 1 );2) la data dell’atto di vendita e gli estremi della formalitàdella registrazione effettuata ai fini della legge di registro,ovvero la data dell’atto costitutivo del privilegio convenzionale,con gli estremi della sua registrazione agli effetti dellacitata legge;3) l’ammontare della somma dovuta;4) gli interessi che il credito produce;5) il tempo in cui le rate o la totalità del credito si rendonoesigibili;6) il numero della licenza di circolazione dell’autoveicolo;la descrizione di questo, specificando la fabbrica, conl’indicazione precisa del nome con cui questa è conosciutain commercio; la potenza del motore ed il numero da cuiè distinto; il numero del telaio; la specie di carrozzeria, sel’autoveicolo ne è provvisto, o la dichiarazione espressa chene è sprovvisto.Il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditoreche ha in pegno il credito sull’autoveicolo, garantitaa sua volta da privilegio, già iscritto sul pubblico registro,possono far annotare sul registro e sulla licenza di circolazione,a lato della relativa iscrizione o annotazione, la girata,la cessione, la surrogazione o la costituzione di pegnoavvenuta.( 1 ) Per effetto della L. 31 ottobre 1955, n. 1064 e del D.P.R. 2 maggio 1957, n.432, in luogo della paternità sono ora indicati il luogo e la data di nascita.l L’art. 2810 cod. civ., includendo fra le ipoteche i privilegiiscritti sugli autoveicoli, ha mantenuto in vigorele leggi speciali che li regolano, sulle quali non possonofarsi prevalere norme sopravvenute in tema di ipotecaimmobiliare che con esse siano incompatibili. Ne consegueche sebbene l’art. 2843 stabilisca, con norma innovativa,che la trasmissione dell’ipoteca per surrogazionedeve essere annotata in margine all’iscrizione dell’ipoteca,rimane immutata per i privilegi sugli autoveicoli ladisciplina dell’art. 14 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, laquale non condiziona all’annotazione nel Pra l’efficaciadella surrogazione nel privilegio rispetto ai terzi,ma prevede detta annotazione solo come una facoltàdel surrogato, il quale avrebbe potuto ricorrervi soloallo scopo di impedire, ai sensi dell’art. 1994 del cod.civ., abrogato, la cancellazione dell’ipoteca senza il suoconsenso. * Cass. civ., sez. III, 3 maggio 1980, n. 2904,Trusendi c. Bosi.15. Chi chiede l’immatricolazione di un autoveicolo usatodeve esibire alla Prefettura ( 1 ) a cui l’istanza è rivolta, oltreal certificato di residenza rilasciato dal sindaco ed il certificatodi approvazione dell’autoveicolo, anche l’estratto delpubblico registro tenuto dall’A.C.I., relativo alla precedenteiscrizione.In tutti i casi di passaggio da una ad altra provincia di autoveicoligià iscritti nel pubblico registro, devono riportarsiintegralmente nel pubblico registro della nuova provinciale iscrizioni e le annotazioni esistenti nel pubblico registrotenuto dall’A.C.I. nella provincia di provenienza.( 1 ) Ora alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasportiin concessione.16. Sulla licenza di circolazione ( 1 ) sono riportate al momentodella iscrizione sul P.R.A., le indicazioni di cui ai precedentiarticoli, ed è altresì annotato il prezzo di acquistodell’autoveicolo.Le successive iscrizioni e annotazioni sul P.R.A. sonopure riportate nella licenza di circolazione.Della relativa iscrizione è fatta menzione nel corrispondentefoglio del pubblico registro, con la formula «fattoannotamento sulla licenza di circolazione».( 1 ) Ora carta di circolazione rilasciata dalla Direzione generale della motorizzazionecivile e dei trasporti in concessione.17. ( 1 ) Gli atti costitutivi dei diritti di privilegio legale oconvenzionale sugli autoveicoli, sono scritti su carta da bolloda centesimi 50 e sono registrati, agli effetti della leggedel registro con l’applicazione della tassa di € 0,00103 perogni € 0,52 di credito privilegiato.


Art. 18Autoveicoli (P.R.A.)570Essi debbono essere autenticati gratuitamente. L’autenticazionepuò essere fatta dai funzionari dell’A.C.I. all’uopodelegati per iscritto dalla sede centrale, ovvero dal podestào dal giudice conciliatore competenti per territorio.Gli atti medesimi, compiuti all’estero e presentati per laiscrizione, devono essere legalizzati.( 1 ) A norma dell’art. 1, n. 2) del R.D. 3 giugno 1940, n. 1344, è abrogatoquesto articolo in quanto autorizza i funzionari del Reale Automobile Circolod’Italia all’uopo delegati dalla sede centrale, il podestà e il giudice conciliatorecompetenti per territorio ad autenticare atti costitutivi dei diritti di privilegiolegale o convenzionale sugli autoveicoli e gli atti di consenso alla cancellazionedei vincoli di privilegio iscritti sul pubblico registro automobilistico.18. Per ottenere la rinnovazione del privilegio, si presentanoalla sede provinciale dell’A.C.I. due note conformi aquelle della precedente iscrizione, contenenti la dichiarazioneche si intende rinnovare l’originale iscrizione, accompagnatedall’atto da cui risulti il consenso del debitore.19. <strong>La</strong> sede provinciale dell’A.C.I., dopo avere eseguito laiscrizione o la rinnovazione del privilegio, restituisce al richiedenteuna delle note, nella quale certifica l’avvenutaiscrizione o rinnovazione del privilegio e riporta contemporaneamentesulla licenza di circolazione ( 1 ) la stessa iscrizioneo rinnovazione, a termini del precedente art. 16.( 1 ) Ora carta di circolazione.20. Quando ha luogo il pagamento dell’ultima rata delprezzo dovuto al venditore o del credito del sovventore,deve essere rilasciata al debitore liberato una quietanzadefinitiva a saldo, nella quale sia contenuta l’esplicita dichiarazionedel consenso alla cancellazione dei vincoli diprivilegio iscritti sul P.R.A., con autorizzazione alla sede provincialedell’A.C.I. di effettuare le formalità liberatorie.Tale atto, scritto su carta da bollo da centesimi 50 eautenticato in conformità di quanto è disposto nell’articolo17, deve essere registrato, agli effetti della leggedel registro, col pagamento di una tassa corrispondenteall’ammontare della tassa di bollo di quietanza ordinariasull’intero importo ( 1 ).Le stesse norme si applicano nel caso di estinzione diuna obbligazione garantita da privilegio convenzionalesull’autoveicolo, iscritto nel pubblico registro.( 1 ) A norma dell’art. 1, n. 2) del R.D. 3 giugno 1940, n. 1344, è abrogatoquesto articolo in quanto autorizza i funzionari del Reale Automobile Circolod’Italia all’uopo delegati dalla sede centrale, il podestà e il giudice conciliatorecompetenti per territorio ad autenticare atti costitutivi dei diritti di privilegiolegale o convenzionale sugli autoveicoli e gli atti di consenso alla cancellazionedei vincoli di privilegio iscritti sul pubblico registro automobilistico.21. <strong>La</strong> cancellazione dei vincoli di privilegio legale o convenzionale,consentita dalle parti interessate, viene eseguitadalla sede provinciale dell’A.C.I. su presentazione dell’attodi quietanza di cui all’articolo precedente, o di altroautentico portante il consenso del creditore.<strong>La</strong> cancellazione è eseguita altresì quando venga ordinatagiudizialmente con sentenza o provvedimento passatiin giudicato.Anche nel caso di cancellazione parziale, chi la richiedeè tenuto a rimettere alla competente sede provinciale dell’A.C.I.il titolo che l’autorizza.<strong>La</strong> cancellazione di una iscrizione e la rettifica di essa sieseguiscono in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazionedel titolo e della data in cui la formalità si compie.l <strong>La</strong> cancellazione dell’ipoteca può essere richiestanon soltanto dal debitore che abbia pagato il creditoda essa garantito, e dal suo diretto avente causa che abbiatrascritto l’atto d’acquisto del bene ipotecato, ma ancheda chiunque vi abbia interesse, e quindi in primo luogodall’attuale proprietario della cosa ancorché il suoacquisto non risulti trascritto, poiché né l’art. 2882c.c., che richiede soltanto il consenso delle parti interessatee in particolare l’assenso del creditore, né l’art. 21del r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, sulla disciplina dei contrattidi compravendita degli autoveicoli, che si limita adesigere l’esibizione della quietanza o di altro atto da cuirisulti il consenso del creditore, limitano a particolarisoggetti la legittimazione all’istanza di cancellazione. *Cass. civ., sez. III, 7 dicembre 1973, n. 3335.l <strong>La</strong> legittimazione a chiedere la cancellazionegiudiziale dell’ipoteca automobilistica (cosiddetto «privilegio»),ex artt. 2884 c.c. e 21, secondo comma R.D.L.436/1927, va riconosciuta a tutti coloro che vi abbianoun legittimo interesse, e, quindi, non soltanto al debitoreoriginario (anche se non proprietario) od al terzo acquirentedel bene ipotecato, ma, in generale, a tutti coloroche potrebbero risentire di un diretto pregiudiziodal permanere del vincolo ipotecario. (Nella specie, ilprimo acquirente che, avendo rivenduto il veicolo, restapotenzialmente esposto, nel perdurare dell’iscrizione, adeventuali contestazioni del nuovo acquirente). * Cass.civ., sez. III, 22 aprile 1999, n. 3987, Car Diesel sas diGuerra Maria Virginia c. Speranza. [RV525607]l In ossequio al principio della libera scelta tra piùstrumenti processuali funzionali al medesimo scopo,deve ritenersi del tutto legittimo l’immediato ricorsoall’autorità giudiziaria per ottenere, in un procedimentodi cognizione ordinaria ed in contraddittorio coni soggetti portatori di un interesse contrario, la cancellazionedell’ipoteca automobilistica (cd. «privilegio»),rinunciando così a proporre, in via breve, al conservatoredel P.R.A. l’istanza documentata di cui all’art. 21R.D.L. 436/1927 (con conseguente rinuncia, ancora, allasuccessiva ed eventuale fase del procedimento cameraleprevista per l’ipotesi di provvedimento amministrativonegativo). * Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1999, n. 3987,Car Diesel sas di Guerra Maria Virginia c. Speranza.[RV525606]l <strong>La</strong> vendita giudiziaria di un autoveicolo sul qualesia iscritto un privilegio determina la liberazione dell’autoveicolodal privilegio, ma non comporta la cancellazioneautomatica della relativa iscrizione, che deve esserepromossa dagli interessati. L’aggiudicatario nonè obbligato, in quanto tale, a promuovere la cancellazionedel privilegio. * Cass. civ., sez. III, 26 marzo1969, n. 987.22. <strong>La</strong> sede provinciale dell’A.C.I. custodisce negli archivi,in appositi fascicoli, i titoli che le vengono consegnati, eriporta nel registro pubblico il contenuto delle note, indicandoinoltre il giorno della consegna del titolo, il numerod’ordine assegnatagli nel registro progressivo ed il numerodel fascicolo in cui è collocato il titolo stesso.

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