11.07.2015 Views

Modello impaginazione Evoluzione - La Tribuna

Modello impaginazione Evoluzione - La Tribuna

Modello impaginazione Evoluzione - La Tribuna

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 18Autoveicoli (P.R.A.)570Essi debbono essere autenticati gratuitamente. L’autenticazionepuò essere fatta dai funzionari dell’A.C.I. all’uopodelegati per iscritto dalla sede centrale, ovvero dal podestào dal giudice conciliatore competenti per territorio.Gli atti medesimi, compiuti all’estero e presentati per laiscrizione, devono essere legalizzati.( 1 ) A norma dell’art. 1, n. 2) del R.D. 3 giugno 1940, n. 1344, è abrogatoquesto articolo in quanto autorizza i funzionari del Reale Automobile Circolod’Italia all’uopo delegati dalla sede centrale, il podestà e il giudice conciliatorecompetenti per territorio ad autenticare atti costitutivi dei diritti di privilegiolegale o convenzionale sugli autoveicoli e gli atti di consenso alla cancellazionedei vincoli di privilegio iscritti sul pubblico registro automobilistico.18. Per ottenere la rinnovazione del privilegio, si presentanoalla sede provinciale dell’A.C.I. due note conformi aquelle della precedente iscrizione, contenenti la dichiarazioneche si intende rinnovare l’originale iscrizione, accompagnatedall’atto da cui risulti il consenso del debitore.19. <strong>La</strong> sede provinciale dell’A.C.I., dopo avere eseguito laiscrizione o la rinnovazione del privilegio, restituisce al richiedenteuna delle note, nella quale certifica l’avvenutaiscrizione o rinnovazione del privilegio e riporta contemporaneamentesulla licenza di circolazione ( 1 ) la stessa iscrizioneo rinnovazione, a termini del precedente art. 16.( 1 ) Ora carta di circolazione.20. Quando ha luogo il pagamento dell’ultima rata delprezzo dovuto al venditore o del credito del sovventore,deve essere rilasciata al debitore liberato una quietanzadefinitiva a saldo, nella quale sia contenuta l’esplicita dichiarazionedel consenso alla cancellazione dei vincoli diprivilegio iscritti sul P.R.A., con autorizzazione alla sede provincialedell’A.C.I. di effettuare le formalità liberatorie.Tale atto, scritto su carta da bollo da centesimi 50 eautenticato in conformità di quanto è disposto nell’articolo17, deve essere registrato, agli effetti della leggedel registro, col pagamento di una tassa corrispondenteall’ammontare della tassa di bollo di quietanza ordinariasull’intero importo ( 1 ).Le stesse norme si applicano nel caso di estinzione diuna obbligazione garantita da privilegio convenzionalesull’autoveicolo, iscritto nel pubblico registro.( 1 ) A norma dell’art. 1, n. 2) del R.D. 3 giugno 1940, n. 1344, è abrogatoquesto articolo in quanto autorizza i funzionari del Reale Automobile Circolod’Italia all’uopo delegati dalla sede centrale, il podestà e il giudice conciliatorecompetenti per territorio ad autenticare atti costitutivi dei diritti di privilegiolegale o convenzionale sugli autoveicoli e gli atti di consenso alla cancellazionedei vincoli di privilegio iscritti sul pubblico registro automobilistico.21. <strong>La</strong> cancellazione dei vincoli di privilegio legale o convenzionale,consentita dalle parti interessate, viene eseguitadalla sede provinciale dell’A.C.I. su presentazione dell’attodi quietanza di cui all’articolo precedente, o di altroautentico portante il consenso del creditore.<strong>La</strong> cancellazione è eseguita altresì quando venga ordinatagiudizialmente con sentenza o provvedimento passatiin giudicato.Anche nel caso di cancellazione parziale, chi la richiedeè tenuto a rimettere alla competente sede provinciale dell’A.C.I.il titolo che l’autorizza.<strong>La</strong> cancellazione di una iscrizione e la rettifica di essa sieseguiscono in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazionedel titolo e della data in cui la formalità si compie.l <strong>La</strong> cancellazione dell’ipoteca può essere richiestanon soltanto dal debitore che abbia pagato il creditoda essa garantito, e dal suo diretto avente causa che abbiatrascritto l’atto d’acquisto del bene ipotecato, ma ancheda chiunque vi abbia interesse, e quindi in primo luogodall’attuale proprietario della cosa ancorché il suoacquisto non risulti trascritto, poiché né l’art. 2882c.c., che richiede soltanto il consenso delle parti interessatee in particolare l’assenso del creditore, né l’art. 21del r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, sulla disciplina dei contrattidi compravendita degli autoveicoli, che si limita adesigere l’esibizione della quietanza o di altro atto da cuirisulti il consenso del creditore, limitano a particolarisoggetti la legittimazione all’istanza di cancellazione. *Cass. civ., sez. III, 7 dicembre 1973, n. 3335.l <strong>La</strong> legittimazione a chiedere la cancellazionegiudiziale dell’ipoteca automobilistica (cosiddetto «privilegio»),ex artt. 2884 c.c. e 21, secondo comma R.D.L.436/1927, va riconosciuta a tutti coloro che vi abbianoun legittimo interesse, e, quindi, non soltanto al debitoreoriginario (anche se non proprietario) od al terzo acquirentedel bene ipotecato, ma, in generale, a tutti coloroche potrebbero risentire di un diretto pregiudiziodal permanere del vincolo ipotecario. (Nella specie, ilprimo acquirente che, avendo rivenduto il veicolo, restapotenzialmente esposto, nel perdurare dell’iscrizione, adeventuali contestazioni del nuovo acquirente). * Cass.civ., sez. III, 22 aprile 1999, n. 3987, Car Diesel sas diGuerra Maria Virginia c. Speranza. [RV525607]l In ossequio al principio della libera scelta tra piùstrumenti processuali funzionali al medesimo scopo,deve ritenersi del tutto legittimo l’immediato ricorsoall’autorità giudiziaria per ottenere, in un procedimentodi cognizione ordinaria ed in contraddittorio coni soggetti portatori di un interesse contrario, la cancellazionedell’ipoteca automobilistica (cd. «privilegio»),rinunciando così a proporre, in via breve, al conservatoredel P.R.A. l’istanza documentata di cui all’art. 21R.D.L. 436/1927 (con conseguente rinuncia, ancora, allasuccessiva ed eventuale fase del procedimento cameraleprevista per l’ipotesi di provvedimento amministrativonegativo). * Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1999, n. 3987,Car Diesel sas di Guerra Maria Virginia c. Speranza.[RV525606]l <strong>La</strong> vendita giudiziaria di un autoveicolo sul qualesia iscritto un privilegio determina la liberazione dell’autoveicolodal privilegio, ma non comporta la cancellazioneautomatica della relativa iscrizione, che deve esserepromossa dagli interessati. L’aggiudicatario nonè obbligato, in quanto tale, a promuovere la cancellazionedel privilegio. * Cass. civ., sez. III, 26 marzo1969, n. 987.22. <strong>La</strong> sede provinciale dell’A.C.I. custodisce negli archivi,in appositi fascicoli, i titoli che le vengono consegnati, eriporta nel registro pubblico il contenuto delle note, indicandoinoltre il giorno della consegna del titolo, il numerod’ordine assegnatagli nel registro progressivo ed il numerodel fascicolo in cui è collocato il titolo stesso.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!