11.07.2015 Views

Modello impaginazione Evoluzione - La Tribuna

Modello impaginazione Evoluzione - La Tribuna

Modello impaginazione Evoluzione - La Tribuna

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

569 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436Art. 13si che produce, la persona o l’ente a cui favore i privilegisono costituiti, la residenza della persona stessa o la sededell’ente.( 1 ) Ora carta di circolazione rilasciata dalla Direzione generale della motorizzazionecivile e dei trasporti in concessione.l Nel caso di modifica del nome originario delproprietario di un veicolo (per aver questo mutato ilnome proprio), la disciplina applicabile, ai fini dell’annotazionedi tale modifica nel P.R.A., è quellaprevista dall’art. 12 del r.d.l. n. 436 del 1927, che prescrivetra le informazioni obbligatorie l’indicazione delnome del proprietario, con la conseguente necessità chesiano annotati gli eventuali mutamenti, non assumendorilevanza, al fine di escluderne l’applicabilità e l’onerosità,la distinzione tra iscrizioni e annotazioni contenutanella normativa secondaria (art. 5, r.d. n. 1814 del 1927),nè la previsione (art. 13, legge n. 675 del 1996) che riconosceall’interessato il diritto di ottenere l’aggiornamentosenza ritardo, ma non ne prevede la gratuità.(Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cuila parte, che aveva cambiato il nome, aveva impugnatola decisione con la quale il Garante per la protezionedei dati personali aveva rigettato la sua istanza, finalizzataall’emissione, nei confronti dell’ACI, di un ordinedi aggiornamento del P.R.A., senza l’applicazione dellerelative imposte). * Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2009, n.4207, Aci c. Dore ed altri. [RV606964]13. Per l’iscrizione di ogni autoveicolo nel P.R.A., l’A.C.I.deve ritirare e conservare negli atti il certificato di originerilasciato dalla fabbrica.Le norme per tale iscrizione e per quella dei successivitrasferimenti di proprietà degli autoveicoli sarannodeterminate col regolamento di cui all’art. 30 del presentedecreto ( 1 ).( 1 ) Si veda il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814.14. <strong>La</strong> iscrizione di cui alla lett. g) dell’art. 12 si effettuacon la esibizione alla sede provinciale dell’A.C.I. del titolocostitutivo del privilegio, in originale o in copia autentica,e di due note, una delle quali può essere estesa in calce altitolo stesso.Deve essere contemporaneamente esibita la licenza dicircolazione.Le note devono contenere:1) il nome, il cognome, la residenza del creditore e deldebitore e la loro paternità ( 1 );2) la data dell’atto di vendita e gli estremi della formalitàdella registrazione effettuata ai fini della legge di registro,ovvero la data dell’atto costitutivo del privilegio convenzionale,con gli estremi della sua registrazione agli effetti dellacitata legge;3) l’ammontare della somma dovuta;4) gli interessi che il credito produce;5) il tempo in cui le rate o la totalità del credito si rendonoesigibili;6) il numero della licenza di circolazione dell’autoveicolo;la descrizione di questo, specificando la fabbrica, conl’indicazione precisa del nome con cui questa è conosciutain commercio; la potenza del motore ed il numero da cuiè distinto; il numero del telaio; la specie di carrozzeria, sel’autoveicolo ne è provvisto, o la dichiarazione espressa chene è sprovvisto.Il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditoreche ha in pegno il credito sull’autoveicolo, garantitaa sua volta da privilegio, già iscritto sul pubblico registro,possono far annotare sul registro e sulla licenza di circolazione,a lato della relativa iscrizione o annotazione, la girata,la cessione, la surrogazione o la costituzione di pegnoavvenuta.( 1 ) Per effetto della L. 31 ottobre 1955, n. 1064 e del D.P.R. 2 maggio 1957, n.432, in luogo della paternità sono ora indicati il luogo e la data di nascita.l L’art. 2810 cod. civ., includendo fra le ipoteche i privilegiiscritti sugli autoveicoli, ha mantenuto in vigorele leggi speciali che li regolano, sulle quali non possonofarsi prevalere norme sopravvenute in tema di ipotecaimmobiliare che con esse siano incompatibili. Ne consegueche sebbene l’art. 2843 stabilisca, con norma innovativa,che la trasmissione dell’ipoteca per surrogazionedeve essere annotata in margine all’iscrizione dell’ipoteca,rimane immutata per i privilegi sugli autoveicoli ladisciplina dell’art. 14 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, laquale non condiziona all’annotazione nel Pra l’efficaciadella surrogazione nel privilegio rispetto ai terzi,ma prevede detta annotazione solo come una facoltàdel surrogato, il quale avrebbe potuto ricorrervi soloallo scopo di impedire, ai sensi dell’art. 1994 del cod.civ., abrogato, la cancellazione dell’ipoteca senza il suoconsenso. * Cass. civ., sez. III, 3 maggio 1980, n. 2904,Trusendi c. Bosi.15. Chi chiede l’immatricolazione di un autoveicolo usatodeve esibire alla Prefettura ( 1 ) a cui l’istanza è rivolta, oltreal certificato di residenza rilasciato dal sindaco ed il certificatodi approvazione dell’autoveicolo, anche l’estratto delpubblico registro tenuto dall’A.C.I., relativo alla precedenteiscrizione.In tutti i casi di passaggio da una ad altra provincia di autoveicoligià iscritti nel pubblico registro, devono riportarsiintegralmente nel pubblico registro della nuova provinciale iscrizioni e le annotazioni esistenti nel pubblico registrotenuto dall’A.C.I. nella provincia di provenienza.( 1 ) Ora alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasportiin concessione.16. Sulla licenza di circolazione ( 1 ) sono riportate al momentodella iscrizione sul P.R.A., le indicazioni di cui ai precedentiarticoli, ed è altresì annotato il prezzo di acquistodell’autoveicolo.Le successive iscrizioni e annotazioni sul P.R.A. sonopure riportate nella licenza di circolazione.Della relativa iscrizione è fatta menzione nel corrispondentefoglio del pubblico registro, con la formula «fattoannotamento sulla licenza di circolazione».( 1 ) Ora carta di circolazione rilasciata dalla Direzione generale della motorizzazionecivile e dei trasporti in concessione.17. ( 1 ) Gli atti costitutivi dei diritti di privilegio legale oconvenzionale sugli autoveicoli, sono scritti su carta da bolloda centesimi 50 e sono registrati, agli effetti della leggedel registro con l’applicazione della tassa di € 0,00103 perogni € 0,52 di credito privilegiato.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!