Art. 10Autoveicoli (P.R.A.)568( 1 ) Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l’ufficio del pretore è soppressoa decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimentodegli affari pendenti. Le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario,fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal predetto provvedimento.10. ( 1 ) Il possessore o il detentore che distrugga, guasti,deteriori l’autoveicolo oggetto del privilegio legale o convenzionaledebitamente iscritto, ovvero occulti, o comunque,lo sottragga alla garanzia del creditore è punito, anchese sia proprietario dell’autoveicolo stesso, con la reclusioneo con la detenzione fino a sei mesi e con la multa fino a €51.Alla stessa pena soggiace il proprietario, il possessore oil detentore che abbia consentito la distruzione, il guasto,l’occultamento o la sottrazione.Alle altre persone che partecipino al fatto, si applicanole pene suindicate, secondo le norme stabilite dal codicepenale per il caso di concorso di più persone in uno stessoreato.Per i reati previsti nel presente articolo si procede soltantoa querela di parte.( 1 ) Questo articolo è stato depenalizzato per effetto dell’art. 1, comma 1,lett. a), della L. 28 dicembre 1993, n. 561, recante trasformazione di reati minoriin illeciti amministrativi. L’art. 2 della stessa legge prevede che la somma dovutacome sanzione amministrativa sia da € 258 a € 1.549. L’art. 4 della medesimalegge, inoltre stabilisce, che tali disposizioni si applicano anche alle violazionicommesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessaquando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata ingiudicato o con decreto irrevocabile. <strong>La</strong> L. 28 dicembre 1993, n. 561, è stata poiabrogata, a decorrere dall’1 luglio 1998, dall’art. 214, comma 1, lett. gg), delD.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, emanato in attuazione degli artt. 8 e 21 dellaL. 6 febbraio 1996, n. 52. Detta abrogazione sembra tuttavia doversi intendere(a pena, altrimenti, di forti sospetti di incostituzionalità, per violazione delladelega) come limitata alle disposizioni di cui agli artt. 1, lett. m), e 2, lett. f), concernentila depenalizzazione degli artt. 5 quinquies, primo comma, 17, ultimocomma, 18 e 18 ter del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,nella L. 7 giugno 1974, n. 216, essendo questi gli unici articoli attinenti allospecifico oggetto.11. ( 1 ) Presso ogni sede provinciale dell’A.C.I. è istituito unP.R.A., nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo cheabbia ottenuto nella provincia la licenza di circolazione.In separati registri devono essere iscritti i motocicli e letrattrici agricole.Chiunque ne faccia richiesta, osservate le modalità dadeterminarsi nelle norme di esecuzione del presente decreto( 2 ), ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delleannotazioni contenute nel pubblico registro o il certificatoche non ve ne è alcuna.( 1 ) I registri previsti da questo articolo sono ora sostituiti dagli archivi magneticidi cui alla L. 9 luglio 1990, n. 187 e al D.M. 2 ottobre 1992, n. 514.( 2 ) Si veda l’art. 20 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814.l Il Pubblico Registro Automobilistico (Pra) non èun autonomo soggetto giuridico, bensì un ufficio gestitodall’Automobile Club d’Italia (Aci), al quale vanno imputatitutti i rapporti, e non ha quindi la capacità di assumerela qualità di parte nel processo con riguardoalle azioni giudiziarie inerenti alle attività dello stessoPra, che devono avere come destinatario l’AutomobilClub d’Italia (Aci). Ne consegue che l’atto introduttivodi siffatto giudizio, ove indirizzato al Pra, è nullo perchénon idoneo a raggiungere lo scopo dell’instaurazione diun processo rituale, mancando il presupposto processualecostituito dalla capacità delle parti tra le quali essosi svolge. * Cass. civ., sez. I, 4 maggio 1994, n. 4322, Acic. Spina. Nello stesso senso, Cass. I, 11 giugno 2003, n.9352.l Il P.R.A. non è autonomo soggetto giuridico, ma unmero ufficio gestito dall’Aci, ed, in quanto tale, non hala capacità di assumere la qualità di parte del processo,che è il presupposto della capacità di stare in giudizio.Pertanto, esso non è neppure legittimato a proporreimpugnazione avverso la sentenza che, sia pure erroneamente,sia stata emessa nei suoi confronti. * Cass.civ., sez. I, 3 febbraio 1997, n. 984, P.R.A. Pubblico RegistroAutomobilistico c. Petraccone. [RV502152]l <strong>La</strong> sentenza emessa nei confronti del P.R.A. (che,avendo natura di mero ufficio gestito dall’ACI, non èautonomo soggetto giuridico) è giuridicamente inesistente,in quanto resa nei confronti di soggetto giuridicamenteinesistente, con la conseguenza che, avversotale pronuncia (emessa, nella specie, dal giudice conciliatore),l’ACI non è legittimato a proporre ricorso percassazione, non essendo mai stata parte in quel giudizio(potendo, per converso, far valere l’inesistenza della pronunciastessa al di fuori del processo con autonoma actionullitatis). * Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2000, n. 7569,ACI c. Chiasserini ed altro. [RV537299]l L’Aci è un ente parastatale cui è delegata la gestionedel Pra; per l’esercizio delle relative funzioni sono istituitigli uffici provinciali dell’Aci, i quali sono diversi edistinti dagli Automobil Club provinciali, enti pubblicieconomici federati nell’Aci, che perseguono finalità diordine generale nel settore della circolazione e dell’automobilismoe che nella loro autonomia si articolano sulterritorio mediante delegazioni — «dirette» o «indirette»a seconda che siano gestite da personale dell’AutomobilClub o da privati — e legate all’Automobil Club provincialeda un rapporto di tipo privatistico; conseguentemente,l’attività prestata dai delegati in favore di terzinon si configura come proiezione di funzioni pubblicisticheproprie dell’Aci, che pertanto non è legittimatopassivo nella causa di risarcimento del danno perritardato disbrigo da parte della delegazione dellapratica di cancellazione dal Pra. * Cass. civ., sez. I, 3 agosto2001, n. 10705, ACI - Automobil Club d’Italia c. Tinied altri, in Arch. giur. circ. 2002, 24.12. Nei pubblici registri di cui all’articolo precedente devonoessere iscritte, in interi fogli distinti rispettivamenteper ciascun autoveicolo o motociclo, le seguenti indicazioni:a) il numero della licenza di circolazione ( 1 );b) la data d’iscrizione nel pubblico registro;c) le caratteristiche di fabbricazione dell’autoveicolo,quali risultano dalla licenza di circolazione, e, inoltre, per gliautoveicoli di fabbricazione posteriore alla entrata in vigoredel presente decreto, la data del certificato di origine, darilasciarsi dalla fabbrica produttrice;d) il nome del proprietario o dei proprietari e la lororesidenza;e) la data del rilascio della licenza di circolazione daparte del competente ufficio di Prefettura ( 1 );f) la data e le indicazioni relative ad ogni atto di successivotrasferimento della proprietà dell’autoveicolo;g) la data dell’atto da cui sorgono gli eventuali privilegisull’autoveicolo, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 2, l’ammontaredel credito privilegiato, la scadenza, gli interes-
569 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436Art. 13si che produce, la persona o l’ente a cui favore i privilegisono costituiti, la residenza della persona stessa o la sededell’ente.( 1 ) Ora carta di circolazione rilasciata dalla Direzione generale della motorizzazionecivile e dei trasporti in concessione.l Nel caso di modifica del nome originario delproprietario di un veicolo (per aver questo mutato ilnome proprio), la disciplina applicabile, ai fini dell’annotazionedi tale modifica nel P.R.A., è quellaprevista dall’art. 12 del r.d.l. n. 436 del 1927, che prescrivetra le informazioni obbligatorie l’indicazione delnome del proprietario, con la conseguente necessità chesiano annotati gli eventuali mutamenti, non assumendorilevanza, al fine di escluderne l’applicabilità e l’onerosità,la distinzione tra iscrizioni e annotazioni contenutanella normativa secondaria (art. 5, r.d. n. 1814 del 1927),nè la previsione (art. 13, legge n. 675 del 1996) che riconosceall’interessato il diritto di ottenere l’aggiornamentosenza ritardo, ma non ne prevede la gratuità.(Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cuila parte, che aveva cambiato il nome, aveva impugnatola decisione con la quale il Garante per la protezionedei dati personali aveva rigettato la sua istanza, finalizzataall’emissione, nei confronti dell’ACI, di un ordinedi aggiornamento del P.R.A., senza l’applicazione dellerelative imposte). * Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2009, n.4207, Aci c. Dore ed altri. [RV606964]13. Per l’iscrizione di ogni autoveicolo nel P.R.A., l’A.C.I.deve ritirare e conservare negli atti il certificato di originerilasciato dalla fabbrica.Le norme per tale iscrizione e per quella dei successivitrasferimenti di proprietà degli autoveicoli sarannodeterminate col regolamento di cui all’art. 30 del presentedecreto ( 1 ).( 1 ) Si veda il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814.14. <strong>La</strong> iscrizione di cui alla lett. g) dell’art. 12 si effettuacon la esibizione alla sede provinciale dell’A.C.I. del titolocostitutivo del privilegio, in originale o in copia autentica,e di due note, una delle quali può essere estesa in calce altitolo stesso.Deve essere contemporaneamente esibita la licenza dicircolazione.Le note devono contenere:1) il nome, il cognome, la residenza del creditore e deldebitore e la loro paternità ( 1 );2) la data dell’atto di vendita e gli estremi della formalitàdella registrazione effettuata ai fini della legge di registro,ovvero la data dell’atto costitutivo del privilegio convenzionale,con gli estremi della sua registrazione agli effetti dellacitata legge;3) l’ammontare della somma dovuta;4) gli interessi che il credito produce;5) il tempo in cui le rate o la totalità del credito si rendonoesigibili;6) il numero della licenza di circolazione dell’autoveicolo;la descrizione di questo, specificando la fabbrica, conl’indicazione precisa del nome con cui questa è conosciutain commercio; la potenza del motore ed il numero da cuiè distinto; il numero del telaio; la specie di carrozzeria, sel’autoveicolo ne è provvisto, o la dichiarazione espressa chene è sprovvisto.Il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditoreche ha in pegno il credito sull’autoveicolo, garantitaa sua volta da privilegio, già iscritto sul pubblico registro,possono far annotare sul registro e sulla licenza di circolazione,a lato della relativa iscrizione o annotazione, la girata,la cessione, la surrogazione o la costituzione di pegnoavvenuta.( 1 ) Per effetto della L. 31 ottobre 1955, n. 1064 e del D.P.R. 2 maggio 1957, n.432, in luogo della paternità sono ora indicati il luogo e la data di nascita.l L’art. 2810 cod. civ., includendo fra le ipoteche i privilegiiscritti sugli autoveicoli, ha mantenuto in vigorele leggi speciali che li regolano, sulle quali non possonofarsi prevalere norme sopravvenute in tema di ipotecaimmobiliare che con esse siano incompatibili. Ne consegueche sebbene l’art. 2843 stabilisca, con norma innovativa,che la trasmissione dell’ipoteca per surrogazionedeve essere annotata in margine all’iscrizione dell’ipoteca,rimane immutata per i privilegi sugli autoveicoli ladisciplina dell’art. 14 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, laquale non condiziona all’annotazione nel Pra l’efficaciadella surrogazione nel privilegio rispetto ai terzi,ma prevede detta annotazione solo come una facoltàdel surrogato, il quale avrebbe potuto ricorrervi soloallo scopo di impedire, ai sensi dell’art. 1994 del cod.civ., abrogato, la cancellazione dell’ipoteca senza il suoconsenso. * Cass. civ., sez. III, 3 maggio 1980, n. 2904,Trusendi c. Bosi.15. Chi chiede l’immatricolazione di un autoveicolo usatodeve esibire alla Prefettura ( 1 ) a cui l’istanza è rivolta, oltreal certificato di residenza rilasciato dal sindaco ed il certificatodi approvazione dell’autoveicolo, anche l’estratto delpubblico registro tenuto dall’A.C.I., relativo alla precedenteiscrizione.In tutti i casi di passaggio da una ad altra provincia di autoveicoligià iscritti nel pubblico registro, devono riportarsiintegralmente nel pubblico registro della nuova provinciale iscrizioni e le annotazioni esistenti nel pubblico registrotenuto dall’A.C.I. nella provincia di provenienza.( 1 ) Ora alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasportiin concessione.16. Sulla licenza di circolazione ( 1 ) sono riportate al momentodella iscrizione sul P.R.A., le indicazioni di cui ai precedentiarticoli, ed è altresì annotato il prezzo di acquistodell’autoveicolo.Le successive iscrizioni e annotazioni sul P.R.A. sonopure riportate nella licenza di circolazione.Della relativa iscrizione è fatta menzione nel corrispondentefoglio del pubblico registro, con la formula «fattoannotamento sulla licenza di circolazione».( 1 ) Ora carta di circolazione rilasciata dalla Direzione generale della motorizzazionecivile e dei trasporti in concessione.17. ( 1 ) Gli atti costitutivi dei diritti di privilegio legale oconvenzionale sugli autoveicoli, sono scritti su carta da bolloda centesimi 50 e sono registrati, agli effetti della leggedel registro con l’applicazione della tassa di € 0,00103 perogni € 0,52 di credito privilegiato.