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Modello impaginazione Evoluzione - La Tribuna

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565 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436Art. 6L’iscrizione del titolo o l’annotazione della girata sulP.R.A. fanno piena fede di fronte ai terzi per stabilire la datadella costituzione o del trasferimento del privilegio.l <strong>La</strong> trascrizione nel Pra, prevista dall’art. 6, delR.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, dell’atto di vendita di unautoveicolo (che può essere effettuata anche verbalmente)ha il valore di una presunzione legale, sia purerelativa, della proprietà del soggetto in favore del qualeessa è stata effettuata, nel caso di conflitto tra più acquirentidel veicolo dallo stesso venditore, mentre ha ilvalore di una presunzione semplice, liberamente valutabiledal giudice di merito, in tutti gli altri casi estraneialla previsione del detto art. 6 come in quello in cui sicontroverta sulla responsabilità civile del proprietariodell’autoveicolo. * Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1992, n.6486, Stella c. Unipol Ass.ni Spa.l Il trasferimento della proprità di un veicolo (comedi ogni altra cosa determinata) si verifica per effetto delconsenso delle parti legittimamente manifestato (art.1376 cod. civ.), onde esso va accertato con riferimentoa tale presupposto. All’atto consensuale devono, poi,fare seguito gli adempimenti previsti dall’art. 59cod. strada e, cioé, tra l’altro, la trascrizione dell’attonell’ufficio del Pubblico Registro automobilistico, laquale, però, non costituisce un requisito di validità o diefficacia del trasferimento di proprietà, ma soltanto unmezzo di pubblicità e di tutela, inteso a dirimere i conflittitra aventi causa del medesimo venditore, ai sensidell’art. 6 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436. * Cass. civ., sez.I, 17 dicembre 1994, n. 10851. Nello stesso senso, fra lealtre, Cass. II, 1 luglio 1996, n. 5954; Cass. III, 12 giugno1997, n. 5270.l <strong>La</strong> trascrizione del contratto di vendita di autoveicolonel pubblico registro automobilistico (art.6 del r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436) non incide sulla validità,né è requisito di efficacia dell’atto traslativo— trattandosi di contratto consensuale, in cui l’effettotraslativo della proprietà si verifica a seguito del meroconsenso delle parti — ma è preordinata al solo finedi regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullostesso veicolo da parte di coloro che abbiano causadallo stesso autore; ne consegue che fuori di taleipotesi le risultanze del pubblico registro automobilisticohanno un valore di presunzione semplice,che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anchenel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzioneirrogativa di sanzione amministrativa per violazionedella disciplina sulla circolazione stradale (nella specie,per posteggio in sosta vietata), da parte di colui il qualerisulti dai pubblici registri essere proprietario dell’autovettura.* Cass. civ., sez. I, 9 novembre 1993, n. 11060,Prefetto Milano c. Loda. Nello stesso senso: Cass. I, 4maggio 1994, n. 4315; Cass. I, 15 aprile 1992, n. 4565;Cass. III, 1 giugno 2000, n. 7267; Cass. I, 28 marzo 2002,n. 4489. Cass. II, 29 settembre 2004, n. 19599; Cass. III,11 aprile 2006, n. 8415; Cass. I, 28 settembre 2006, n.21055; Cass. III, 26 ottobre 2009, n. 22605. Sempre nellostesso senso, Cass. I, 11 gennaio 1999, n. 157, la quale ultimaaggiunge: «Non costituisce deroga a tale principiola previsione di cui all’art. 1 della L. 187/90 (che consente“alle parti interessate” di procedere, entro 60 giornidalla sottoscrizione autenticata dell’atto traslativo, alleformalità di trascrizione presso il PRA), trattandosi didisposizione — peraltro inserita in un testo normativoin materia di tasse automobilistiche e di automazionedegli uffici del pubblico registro — che si limita a conferirelegittimazione al compimento della formalità dellatrascrizione anche al venditore, senza incidere in alcunmodo sui principi generali in tema di efficacia traslativadei contratti consensuali».l L’iscrizione nel pubblico registro automobilistico(p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un’autovettura,prevista dall’art. 6 del r.d.l. 15 marzo 1927, n.436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, puressendo volta a dirimere i conflitti tra aventi causadal medesimo venditore, assume, altresì, valore diprova presuntiva in ordine all’individuazione delsoggetto obbligato a risarcire i danni da circolazionestradale nella qualità di proprietario del veicolo.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio soprariportato, ha confermato la sentenza di merito che, incontroversia risarcitoria per danni cagionati dalla circolazionestradale, aveva ritenuto non provata, in capoal convenuto contumace, la qualità di proprietario delveicolo coinvolto nel sinistro, non avendo l’attore prodottoin giudizio il documento proveniente dal p.r.a. edessendosi limitato a richiedere a tal fine l’ammissionedi prove orali - interrogatorio formale e prova per testimoni- come tali ritenute inidonee a fornire il riscontrodella qualità giuridica anzidetta). * Cass. civ., sez. III, 20aprile 2010, n. 9314 , Serino c. Carige Assicurazioni Spaed altro, in Arch. giur. circ. n. 9/2010. [RV612775]l <strong>La</strong> trascrizione dell’atto di vendita dell’autoveicolonel pubblico registro automobilistico non è requisito divalidità e di efficacia del trasferimento del diritto di proprietà,non avendo essa valore costitutivo e configurando,invece, un mero strumento legale di pubblicità e ditutela inteso a dirimere i conflitti tra persone aventi causadal medesimo venditore che vantino diritti sullo stessobene; pertanto, gli autoveicoli ben possono esserevalidamente alienati con la semplice forma verbaleconsensuale, di cui può essere data dimostrazione conogni mezzo di prova. * Cass. civ., sez. III, 29 novembre1986, n. 7070, Giannini c. Soc. Etrusca.l I contratti di compravendita di autoveicoli possonoessere conclusi anche con il solo scambio orale del consenso,del quale può darsi dimostrazione con ogni mezzodi prova ammesso dalla legge, comprese le presunzionisemplici, costituendo la trascrizione dell’atto nel pubblicoregistro soltanto un mezzo di pubblicità inteso adirimere gli eventuali conflitti fra più aventi causa dalmedesimo venditore. Ne consegue che la forma scrittanon è necessaria, né ad substantiam né ad probationem,neanche per l’accordo con il quale le parti sciolgonoper mutuo consenso un precedente contratto divendita di un autoveicolo. * Cass. civ., sez. III, 21 marzo1977, n. 1109, in Rep. 1978, 1301.l Gli autoveicoli possono essere validamente alienati,al pari degli altri beni mobili, con la semplice formaverbale consensuale, che può essere dimostrata conogni mezzo di prova, mentre la trascrizione dell’attodi trasferimento dell’autoveicolo nel pubblico registroautomobilistico non costituisce requisito di validitàe di efficacia del trasferimento medesimo, ma configurasoltanto un mezzo di pubblicità inteso a dirimeregli eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimovenditore. Ne consegue che, nel caso di vendite successivedi un autoveicolo (cosiddette vendite a catena),la trascrizione nel P.R.A. del passaggio di proprietàpuò essere eseguita anche solo a nome dell’ultimo

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