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Modello impaginazione Evoluzione - La Tribuna

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567 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436Art. 8riferisce a responsabilità per un’omissione estranea alprocesso e pertanto esula dalla previsione dell’art. 96c.p.c., relativo ai casi di responsabilità processuale aggravata,rimessi alla competenza funzionale del giudiceadito. * Cass. civ., sez. II, 6 luglio 1977, n. 2981.l Nel procedimento esecutivo speciale di cui al r.d.l.n. 436 del 1927, istituente il privilegio speciale automobilistico,l’opposizione contro il decreto pretorile di sequestroe vendita, fondata sulla tardiva notificazionedel provvedimento, va qualificata come opposizioneagli atti esecutivi, e la sentenza con cui essa viene decisapuò essere impugnata solo con ricorso per cassazione. *Cass. civ., sez. III, 10 settembre 1976, n. 3137, Parisi c.SAVA Spa. Motivaz. e nota in Arch. giur. circ. 1977, 42.l Il provvedimento, con il quale il giudice dell’esecuzioneindividua i limiti e gli effetti della sospensionedell’esecuzione medesima disposta da altro giudice, configuraun atto del processo di esecuzione, reso nell’eserciziodei poteri di direzione del processo stesso, e cometale non è impugnabile con ricorso per regolamento dicompetenza, ma solo con l’opposizione contemplatadall’art. 617 cod. proc. civ. (Nella specie, in relazione alpignoramento di un autoveicolo effettuato in forzadi titoli cambiari ed al sequestro dello stesso beneottenuto da altro creditore a norma dell’art. 7 del r.d.l.15 marzo 1927 n. 436, il giudice dell’esecuzione ha ritenutoche la sospensione disposta dal giudice istruttoredella causa di opposizione al precetto cambiario nonoperasse in danno dell’altro creditore). * Cass. civ., sez.III, 14 giugno 1986, n. 3957, Mangini c. Soc. Sava.l <strong>La</strong> trascrizione del sequestro - pignoramento diautoveicoli — che, pur non essendo menzionata dall’art.7 del r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, deve essere eseguita anorma degli artt. 2693 e 2694 c.c. — ha anch’essa, comela trascrizione del pignoramento immobiliare, una duplicefunzione: la funzione di pubblica notizia direttaai creditori del debitore esecutato sì da rendere possibilea costoro la conoscenza dell’eseguito sequestropignoramentoe, quindi, il loro intervento nel processoesecutivo al fine di partecipare alla distribuzione dellasomma ricavata dalla vendita coatta; la funzione, poi,di rendere inefficaci, nei confronti del creditore pignorantee dei creditori intervenuti nell’esecuzione, gliatti traslativi e costitutivi di diritti sull’autoveicolopignorato che siano compiuti dal debitore in favore diterzi dopo la trascrizione. * Cass. civ., sez. III, 25 giugno1977, n. 2733, in Giust. civ. 1977, 1490.l L’art. 675 c.p.c., secondo il quale il provvedimentoche autorizza il sequestro perde efficacia se non è eseguitoentro il termine di trenta giorni dalla pronuncia,non è applicabile al sequestro di autoveicoli previstonell’art. 7 del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertitonella L. 19 febbraio 1928 n. 510, atteso che né tale legge,né le norme di attuazione e transitorie del R.D. 29 luglio1927 n. 1814 rinviano, in via recettizia o formale,alla disciplina codicistica delle misure cautelari, né quest’ultimanormativa può trovare estensiva applicazioneattesa la natura esecutiva e non cautelare del detto decreto.* Cass. civ., sez. III, 16 novembre 1991, n. 12328,Spa Compass c. Battaglia.l Qualora il creditore, munito di privilegio su autoveicolo,secondo la disciplina del R.D.L. 15 marzo1927, n. 436, ne ottenga il sequestro, e poi se ne rendaaggiudicatario in sede di vendita all’asta, l’opponibilitàdi tale acquisto nei confronti del fallimento del debitorepostula che l’atto di aggiudicazione sia trascrittonel pubblico registro automobilistico prima della datadi dichiarazione di detto fallimento, in quanto trova applicazioneil principio fissato dall’art. 45 della legge fallimentare,non derogato dalla citata normativa speciale. *Cass. civ., sez. I, 17 luglio 1991, n. 7954, Spa Ford Creditc. Fall.to Sas Ollino Amedeo.l Viola il principio del neminem ledere, oltre che ilprimario dovere di correttezza, il beneficiario di privilegiolegale il quale non informi il giudice, adito a normadell’art. 7 R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, del vincolodi indisponibilità dell’automezzo di cui sia comunquevenuto a conoscenza, in modo che questi possa farnemenzione nel provvedimento di vendita, ed è pertantoresponsabile dei danni che subisca chi, fidando sullaregolarità dell’automezzo, se ne renda aggiudicatarioalla pubblica asta. * Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n.2745, Gemelli c. Fiatsava. [RV503339]8. Se il venditore non intenda chiedere la vendita coattivaa tenore dell’articolo precedente, può domandare il sequestrodell’autoveicolo gravato da privilegio, secondo lemodalità indicate nel precedente articolo, notificando, neltermine di giorni 10 dall’avvenuto sequestro, al debitore citazioneper comparire dinanzi all’autorità competente, perla risoluzione del contratto.Sia nel caso della vendita coattiva dell’autoveicolo, siain quello di risoluzione del contratto, il creditore può inoltredomandare il risarcimento dei danni.Egli può essere autorizzato a ritenere le somme già riscosse,a titolo di cauzione per il deprezzamento dell’autoveicoloe per il risarcimento dei danni, fino a che questi nonsiano liquidati, salvo conguaglio, a liquidazione avvenuta.l Nell’ipotesi di confisca repressiva di cose mobilisoggette al regime della pubblicità in pubblici registri,il privilegio legale iscritto nei registri del P.R.A. ai sensidell’art. 2 del R.D. 15 marzo 1927, n. 436, equiparatoall’ipoteca (art. 2810 ultimo comma) non si estingue. Neconsegue che il creditore garantito dal privilegio legalepuò agire, finché il bene resta nel patrimonio disponibiledello Stato, per realizzare il suo credito a normadell’art. 8 del R.D. 1927 cit. Né l’eventuale alienazionedel bene, dal patrimonio dello Stato a un privato,estingue il privilegio che permane anche nei confrontidel terzo acquirente, non potendo operare ilprincipio pretium succedit in locum rei, per quanto attienealla confisca repressiva non esistendo alcuna previsionenormativa del genere di quella contemplata inmateria di espropriazione per pubblica utilità (art. 52 L.25 giugno 1865, n. 2359), sussistendo, invece — ma solo,eventualmente, se l’amministrazione non ritenga di conservarela proprietà delle cose confiscate, per destinarlead un uso pubblico — la possibilità di alienazione deibeni facenti parte del patrimonio disponibile dello Statocon il sistema dell’asta pubblica (artt. 63 e ss. R.D. 23maggio 1924, n. 827). * Cass. civ., sez. III, 30 maggio1967, n. 1207.9. Qualora l’istanza per la vendita dell’autoveicolo sia fattada un creditore privilegiato diverso da quelli indicati nelprimo e secondo comma dell’art. 2, il pretore ( 1 ), in caso diopposizione nei termini indicati nell’art. 7, può sospenderel’esecuzione del decreto o disporre che essa abbia luogo,salvo i diritti delle parti, in prosieguo di giudizio.

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