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Modello impaginazione Evoluzione - La Tribuna

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Art. 10Autoveicoli (P.R.A.)568( 1 ) Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l’ufficio del pretore è soppressoa decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimentodegli affari pendenti. Le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario,fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal predetto provvedimento.10. ( 1 ) Il possessore o il detentore che distrugga, guasti,deteriori l’autoveicolo oggetto del privilegio legale o convenzionaledebitamente iscritto, ovvero occulti, o comunque,lo sottragga alla garanzia del creditore è punito, anchese sia proprietario dell’autoveicolo stesso, con la reclusioneo con la detenzione fino a sei mesi e con la multa fino a €51.Alla stessa pena soggiace il proprietario, il possessore oil detentore che abbia consentito la distruzione, il guasto,l’occultamento o la sottrazione.Alle altre persone che partecipino al fatto, si applicanole pene suindicate, secondo le norme stabilite dal codicepenale per il caso di concorso di più persone in uno stessoreato.Per i reati previsti nel presente articolo si procede soltantoa querela di parte.( 1 ) Questo articolo è stato depenalizzato per effetto dell’art. 1, comma 1,lett. a), della L. 28 dicembre 1993, n. 561, recante trasformazione di reati minoriin illeciti amministrativi. L’art. 2 della stessa legge prevede che la somma dovutacome sanzione amministrativa sia da € 258 a € 1.549. L’art. 4 della medesimalegge, inoltre stabilisce, che tali disposizioni si applicano anche alle violazionicommesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessaquando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata ingiudicato o con decreto irrevocabile. <strong>La</strong> L. 28 dicembre 1993, n. 561, è stata poiabrogata, a decorrere dall’1 luglio 1998, dall’art. 214, comma 1, lett. gg), delD.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, emanato in attuazione degli artt. 8 e 21 dellaL. 6 febbraio 1996, n. 52. Detta abrogazione sembra tuttavia doversi intendere(a pena, altrimenti, di forti sospetti di incostituzionalità, per violazione delladelega) come limitata alle disposizioni di cui agli artt. 1, lett. m), e 2, lett. f), concernentila depenalizzazione degli artt. 5 quinquies, primo comma, 17, ultimocomma, 18 e 18 ter del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,nella L. 7 giugno 1974, n. 216, essendo questi gli unici articoli attinenti allospecifico oggetto.11. ( 1 ) Presso ogni sede provinciale dell’A.C.I. è istituito unP.R.A., nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo cheabbia ottenuto nella provincia la licenza di circolazione.In separati registri devono essere iscritti i motocicli e letrattrici agricole.Chiunque ne faccia richiesta, osservate le modalità dadeterminarsi nelle norme di esecuzione del presente decreto( 2 ), ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delleannotazioni contenute nel pubblico registro o il certificatoche non ve ne è alcuna.( 1 ) I registri previsti da questo articolo sono ora sostituiti dagli archivi magneticidi cui alla L. 9 luglio 1990, n. 187 e al D.M. 2 ottobre 1992, n. 514.( 2 ) Si veda l’art. 20 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814.l Il Pubblico Registro Automobilistico (Pra) non èun autonomo soggetto giuridico, bensì un ufficio gestitodall’Automobile Club d’Italia (Aci), al quale vanno imputatitutti i rapporti, e non ha quindi la capacità di assumerela qualità di parte nel processo con riguardoalle azioni giudiziarie inerenti alle attività dello stessoPra, che devono avere come destinatario l’AutomobilClub d’Italia (Aci). Ne consegue che l’atto introduttivodi siffatto giudizio, ove indirizzato al Pra, è nullo perchénon idoneo a raggiungere lo scopo dell’instaurazione diun processo rituale, mancando il presupposto processualecostituito dalla capacità delle parti tra le quali essosi svolge. * Cass. civ., sez. I, 4 maggio 1994, n. 4322, Acic. Spina. Nello stesso senso, Cass. I, 11 giugno 2003, n.9352.l Il P.R.A. non è autonomo soggetto giuridico, ma unmero ufficio gestito dall’Aci, ed, in quanto tale, non hala capacità di assumere la qualità di parte del processo,che è il presupposto della capacità di stare in giudizio.Pertanto, esso non è neppure legittimato a proporreimpugnazione avverso la sentenza che, sia pure erroneamente,sia stata emessa nei suoi confronti. * Cass.civ., sez. I, 3 febbraio 1997, n. 984, P.R.A. Pubblico RegistroAutomobilistico c. Petraccone. [RV502152]l <strong>La</strong> sentenza emessa nei confronti del P.R.A. (che,avendo natura di mero ufficio gestito dall’ACI, non èautonomo soggetto giuridico) è giuridicamente inesistente,in quanto resa nei confronti di soggetto giuridicamenteinesistente, con la conseguenza che, avversotale pronuncia (emessa, nella specie, dal giudice conciliatore),l’ACI non è legittimato a proporre ricorso percassazione, non essendo mai stata parte in quel giudizio(potendo, per converso, far valere l’inesistenza della pronunciastessa al di fuori del processo con autonoma actionullitatis). * Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2000, n. 7569,ACI c. Chiasserini ed altro. [RV537299]l L’Aci è un ente parastatale cui è delegata la gestionedel Pra; per l’esercizio delle relative funzioni sono istituitigli uffici provinciali dell’Aci, i quali sono diversi edistinti dagli Automobil Club provinciali, enti pubblicieconomici federati nell’Aci, che perseguono finalità diordine generale nel settore della circolazione e dell’automobilismoe che nella loro autonomia si articolano sulterritorio mediante delegazioni — «dirette» o «indirette»a seconda che siano gestite da personale dell’AutomobilClub o da privati — e legate all’Automobil Club provincialeda un rapporto di tipo privatistico; conseguentemente,l’attività prestata dai delegati in favore di terzinon si configura come proiezione di funzioni pubblicisticheproprie dell’Aci, che pertanto non è legittimatopassivo nella causa di risarcimento del danno perritardato disbrigo da parte della delegazione dellapratica di cancellazione dal Pra. * Cass. civ., sez. I, 3 agosto2001, n. 10705, ACI - Automobil Club d’Italia c. Tinied altri, in Arch. giur. circ. 2002, 24.12. Nei pubblici registri di cui all’articolo precedente devonoessere iscritte, in interi fogli distinti rispettivamenteper ciascun autoveicolo o motociclo, le seguenti indicazioni:a) il numero della licenza di circolazione ( 1 );b) la data d’iscrizione nel pubblico registro;c) le caratteristiche di fabbricazione dell’autoveicolo,quali risultano dalla licenza di circolazione, e, inoltre, per gliautoveicoli di fabbricazione posteriore alla entrata in vigoredel presente decreto, la data del certificato di origine, darilasciarsi dalla fabbrica produttrice;d) il nome del proprietario o dei proprietari e la lororesidenza;e) la data del rilascio della licenza di circolazione daparte del competente ufficio di Prefettura ( 1 );f) la data e le indicazioni relative ad ogni atto di successivotrasferimento della proprietà dell’autoveicolo;g) la data dell’atto da cui sorgono gli eventuali privilegisull’autoveicolo, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 2, l’ammontaredel credito privilegiato, la scadenza, gli interes-

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