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STUDI DI SETTORE - Ratio

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CONTENZIOSOgiurisprudenzaTESTO:(segue)più venduti presentano una percentualedi ricarico molto inferiore a quella risultantedal ricarico medio”) la concretaricorrenza di circostanze gravi, precise econcordanti (art. 2727 del codice civile):le percentuali di ricarico utilizzate per ladeterminazione del reddito del contribuente,in definitiva (Cass., Sez. trib.,6.11.2002, n. 15534), devono essere assistitedai requisiti di cui all’art. 2729 detto,perciò desunte da dati di comuneesperienza, ed esplicitate attraverso unadeguato ragionamento.B. L’applicazione degli esposti principialla fattispecie evidenzia l’error in cui e’incorso il giudice di appello in quanto lostesso ha del tutto omesso:1) in primo luogo: a) di esaminare la legittimitàdel metodo (“dieci prodottiasseritamente ritenuti più rappresentativi”,secondo il contribuente) di accertamentodella media “aziendale” di ricarico(“24,39 per cento contro quella del 10,62per cento risultante dalla contabilità”) e,quindi b) di verificare la abnormità e/oirragionevolezza della media “del 10,62per cento risultante dalla contabilita’”(se legittimamente) accertata, consideratoche (per la sentenza impugnata) il“ricarico medio del settore... varia dal 15per cento al 25 per cento”, 2) ovvero ecomunque, in secondo luogo, dievidenziare l’avvenuta allegazione (eprova), da parte dell’ufficio, di concretielementi fattuali, diversi dalla mera discordanzadella rilevata media “aziendale”rispetto a quella, anche massima, considerataquale “ricarico medio del settore”,cioè la concreta ricorrenza di idoneeed afferenti circostanze gravi, precise econcordanti sia per ritenere accertata lainattendibilità delle scritture contabili siaper la concreta rideterminazionequantitativa del reddito.C. La sentenza impugnata, quindi, deveessere cassata e le causa va rimessa aSezione della Commissione tributaria regionalediversa da quella che l’ha pronunciataperchè esamini l’appello delcontribuente sulla scorta dei principi didiritto innanzi esposti.3. Il rinvio della causa al giudice del meritodetermina l’assorbimento del secondo(ed ultimo) motivo di ricorso - con ilquale il contribuente “impugna... il caporelativo alle spese” (compensate dal giudicedi appello) adducendo che le stesse“debbono seguire la soccombenza ... pertutti i gradi di giudizio o, quantomeno,per gli ultimi due svoltisi sotto la vigenzadel D. Lgs. n. 546/1992” - atteso che ilgiudice del rinvio dovrà provvedere alregolamento delle spese del giudizio dimerito all’esito del riesame del gravamead esso demandato. Allo stesso giudicedel rinvio, inoltre, si rimette (art. 3, comma3, del codice di procedura civile) la decisionein ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità.P.Q.M.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;dichiara assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità,ad altra Sezione della Commissionetributaria regionale del Lazio.RATIOConte N.0/2006 - 4 5 6 53

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