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relazioni con il pubblico - Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini

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CONSENSO INFORMATOIl <strong>con</strong>senso informato, così come ritenuto anche dal Comitato Nazionale per la Bioetica,costituisce legittimazione e fondamento dell'atto medico e allo stesso tempo strumento perrealizzare quella ricerca di “alleanza terapeutica”- nell'ambito delle leggi e dei codicideontologici - e di piena umanizzazione dei rapporti tra medico e paziente. Esso trae la suaorigine da un complesso di norme, sia giuridiche che etiche, di cui si segnalano lefondamentali:- art. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione Italiana- art. 5 e 155 del Codice Civ<strong>il</strong>e ed art. 50 e 54 del Codice penale- L. 13.5.1978 n.180: accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.- L. 23.12.1978 n. 833: istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.- Comitato Nazionale per la Bioetica – parere del 20.6.1992- Consiglio d'Europa – Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (Oviedo1997) ratificata dall'Italia <strong>con</strong> legge 28.3.2001 n.145- Codice Deontologico dei Medici (1988).- D.Lgs. 24.6.2003 - riguardante in particolare l'attenzione da riservare al pazientesoggetto a studi e sperimentazioni cliniche.- Giurisprudenza della Corte di Cassazione. <strong>il</strong> diritto del paziente di formulare un <strong>con</strong>senso informato appartiene ai diritti inviolab<strong>il</strong>idella persona ed è espressione del diritto all’autodeterminazione per una <strong>con</strong>sapevoleadesione al trattamento sanitario; <strong>il</strong> <strong>con</strong>senso ai trattamenti medici è un atto obbligatorio e presuppone un percorsoinformativo e una acquisizione di dati che coinvolge <strong>il</strong> paziente e l’operatore sanitario; <strong>il</strong> <strong>con</strong>senso deve essere frutto di un rapporto reale tra medico e paziente, in cui <strong>il</strong> sanitarioè tenuto a raccogliere una adesione effettiva e partecipata, non solo cartacea, all’intervento.Esso non è un atto puramente formale e burocratico, non è una autorizzazione in bianco,non è un atto di medicina difensiva, non esime da responsab<strong>il</strong>ità in caso di errori; <strong>il</strong> medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulleprospettive, sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sulle prevedib<strong>il</strong>i<strong>con</strong>seguenze delle scelte operate, sui rischi; l’informazione può essere fornita anche da persona diversa da quella che poi compiel’atto medico; <strong>il</strong> medico nell’informare <strong>il</strong> paziente deve tenere <strong>con</strong>to delle sue capacità di comprensione,al fine di promuoverne la massima <strong>con</strong>sapevolezza in merito alle proposte diagnosticoterapeutiche; tra l’informazione e la firma del <strong>con</strong>senso, occorre che <strong>il</strong> malato abbia <strong>il</strong> temponecessario per riflettere su quanto comunicato. Se <strong>il</strong> paziente chiede dei chiarimenti, questidevono essere forniti prima che <strong>il</strong> malato stesso apponga la propria firma al trattamento;www.scam<strong>il</strong>loforlanini.rm.it Pagina 28

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