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Lezione 10 - prima parte - Comune di Terni

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Prevale l’intervento <strong>di</strong> carattere politico ed amministrativorispetto a quello sanitario3


Bernardo Ramazzini (1633-1714): primo me<strong>di</strong>co a trattare lemalattie dei lavoratori “longe praestantius est preservarequam curare”. Cosa soffri, per quale motivo, da quanti giorni,vai <strong>di</strong> corpo, cosa mangi…“et quam artem exerceas?4


1886:Veniva promulgata la “Legge <strong>di</strong> tutela del lavorodei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave enelle miniere (L. 11 febbraio 1886, n. 3657)”che può considerarsi la <strong>prima</strong> norma, sia nel campodel lavoro in genere che in quello della protezionedei minori in particolare, tendente a limitare losfruttamento delle c.d. “mezze forze”.


Intanto, con il crescente sviluppo della civiltàindustriale, con la <strong>di</strong>ffusione delle macchine e dellelavorazioni pericolose, aumentava in modoimpressionante il numero degli infortuni sullavoro e delle malattie professionali.


1889:Seguiva la riforma del co<strong>di</strong>ce penale, in cui siriconosceva lo sciopero anche se in via in<strong>di</strong>retta e“per puro spirito liberale”1893:Venivano promulgate la “Legge sulla polizia delleminiere”, per tutelare l’incolumità degli operai, equella sui probiviri nell’industria, costituente una“magistratura speciale” che gioverà non poco allosviluppo <strong>di</strong> un embrionale <strong>di</strong>ritto del lavoro.


1898:Il Legislatore – sulla traccia in<strong>di</strong>cata dai Paesi europeipiù evoluti – si poneva, infine, il problema dellatutela dell’integrità fisica dei lavoratori, con la“Legge sull’assicurazione obbligatoria controgli infortuni sul lavoro (L. 12 marzo 1898, n.30)”, preoccupandosi <strong>di</strong> riparare le conseguenzenefaste dell’incidente sul lavoro.


1899:Soltanto nel 1899 veniva assicurata la tutela dellaintegrità fisica del prestatore d’opera con il“Regolamento generale per la prevenzione degliinfortuni (R.D. 18 giugno 1899, n. 230)”.Purtroppo restavano esclusi dalla <strong>di</strong>sciplinaprevenzionistica tutto il settore del commercio, lamaggior <strong>parte</strong> delle piccole imprese industriali el’intero settore dell’agricoltura.


1898 – 1900:Leggi per la prevenzione degli infortuni: Nelle industrie con un certo numero <strong>di</strong> lavoratori Per lavori in miniere e cave Per attività con materie esplosiveRegi Decreti con regolamenti per costruzioni, stradeferrate, tramvie, impiego <strong>di</strong> gas tossici


1898 – 1900:Queste norme, tuttavia: Escludono settori lavorativi importanti (es.agricoltura) Non prevedono sanzioni penali Si caratterizzano più per la loro importanzaassicurativa


1904: Diventa obbligatoria l’assicurazione contro gliinfortuni nell’industria 1912: Nasce il Corpo Ispettivo del Lavoro 1917: Diventa obbligatoria l’assicurazione contro gliinfortuni nell’agricoltura 1920: Nasce il Ministero del Lavoro Viene introdotto il limite <strong>di</strong> 8 ore <strong>di</strong> lavoro al giornoe 48 a settimana


1923: Vengono abolite le “8 ore” ed il Ministero delLavoro 1929: Diventa obbligatoria l’assicurazione contro lemalattie professionali 1933: Nasce l’I.N.A.I.L.


L’assicurazione, tuttavia, entra in azione soloquando si è già verificato un infortunio Solo in<strong>di</strong>rettamente rappresenta uno stimolo adattuare le misure <strong>di</strong> prevenzione


1930 – 1950: Co<strong>di</strong>ce Civile (art. 2087) Co<strong>di</strong>ce Penale (artt. 437-451-589-590) Costituzione della Repubblica (1948)Art.1: L’Italia è una repubblica democratica fondata sullavoro …Art.32: la Repubblica tutela la salute come fondamentale<strong>di</strong>ritto dell’in<strong>di</strong>viduo ed interesse della collettività ...Art.35: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme edapplicazioni


1930 – 1950: Costituzione della Repubblica (1948)Art.41: l’iniziativa economica privata è libera. Non puòsvolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo darecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla <strong>di</strong>gnità umanaIl Datore <strong>di</strong> Lavoro <strong>di</strong>venta un vero e proprio“DEBITORE DI SICUREZZA” nei confronti dei suoi<strong>di</strong>pendenti


1955 – 1956: D.P.R. 547/55 Norme per la prevenzione degliinfortuni sul lavoro D.P.R. 164/56 Norme per la prevenzione degliinfortuni sul lavoro nelle costruzioni D.P.R. 303/56 Norme generali per l’igiene dellavoro


1955 – 1956:Con queste norme lo Stato: Detta obblighi da rispettare Identifica precisi destinatari (DdL, <strong>di</strong>rigenti,preposti, lavoratori) Prevede specifiche sanzioni Garantisce la vigilanza sulla loro applicazione(attraverso specifici organismi tecnici)


1970:L. 300 Lo Statuto dei Lavoratori: Viene evidenziato il <strong>di</strong>ritto dei lavoratori <strong>di</strong>controllare l’applicazione delle norme per laprevenzione degli infortuni e delle malattieprofessionali e <strong>di</strong> promuovere la ricerca,l’elaborazione e l’attuazione <strong>di</strong> tutte le misureidonee a tutelare la loro salute


1970:ART. 9. - Tutela della salute e dell'integritàfisica:I lavoratori, me<strong>di</strong>ante loro rappresentanze, hanno<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> controllare l'applicazione delle norme perla prevenzione degli infortuni e delle malattieprofessionali e <strong>di</strong> promuovere la ricerca,l'elaborazione e l'attuazione <strong>di</strong> tutte le misureidonee a tutelare la loro salute e la loro integritàfisica.


1978:L. 833 La Riforma Sanitaria: Trasferisce la maggior <strong>parte</strong> dei compiti <strong>di</strong> vigilanzae <strong>di</strong> controllo dall’Ispettorato del Lavoro allestrutture periferiche delle ULSS (servizi Territoriali<strong>di</strong> Prevenzione)


1979 - 1982:Vengono emanate varie norme, tra le quali: Alcuni Circolari Ministeriali sulle lavorazioni conammine aromatiche D.P.R. 175/78 (Direttiva Seveso) sui rischiindustriali rilevanti D.P.R. 963/82 sulle lavorazioni con cloruro <strong>di</strong> vinilemonomero


La prevenzione si innova ed interviene su rischiglobali e su tutti i soggetti coinvolgibiliLe attività considerate sono inserite in un sistema cheprevede la loro sud<strong>di</strong>visione in classi <strong>di</strong> rischio e apari classi deve corrispondere un pari sistema <strong>di</strong>sicurezza


Dagli anni 80 la Comunità Europea intraprendeuna autonoma attività legislativaproponendo agli stati membri delle <strong>di</strong>rettive darecepire nei singoli or<strong>di</strong>namenti nazionali al fine <strong>di</strong>regolamentare in maniera univoca una materiatanto complessa come quella riguardante la salutee la sicurezza negli ambienti <strong>di</strong> lavoro.


1990:L. 46 Norme per la sicurezza degli impiantiNormativa molto importante volta ad assicurare lasicurezza sia nei posti <strong>di</strong> lavoro che negli ambientidomestici.Come spesso capita nel nostro Paese, normaapplicata poco e parzialmente. Poi, alla fine,sostituita con una … identica (il D.M. 37/08).


Nell’Europa: cambia la filosofiaDopo l'ingresso in Europa e l'emanazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettiveeuropee in materia, le normative promulgateobbligano le imprese, i committenti e i datori <strong>di</strong>lavoro al rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni volte a gestire ilmiglioramento continuo delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro,ad introdurre la formazione e l'informazione suirischi per cui sono state create nuove figureprofessionali responsabili per la sicurezza.


1991:D.Lgs. 277 (piombo-rumore-amianto)Il decreto prevede: In<strong>di</strong>viduazione e valutazione dei rischi Riduzione dei rischi alla fonte Adozione <strong>di</strong> misure preventive Informazione, formazione, addestramento degliaddetti Specifiche sanzioni penali


1994:D.Lgs. 626Arriva il sistema organizzato <strong>di</strong> prevenzione: GLOBALE PROGRAMMATO INFORMATO PARTECIPATO


Novità del D.Lgs. 626/94In realtà molto poche !!!La maggior <strong>parte</strong> delle <strong>di</strong>sposizioni, infatti, erano giàvigenti in una miriade <strong>di</strong> leggi e decreti.La novità consiste nel sistema <strong>di</strong> gestione ed in unospiccato invito alla prevenzione.Le norme si applicano a tutte le attività (quasi), inogni posto <strong>di</strong> lavoro, a tutti i lavoratori ed in ognifase lavorativa (GLOBALE)


Novità del D.Lgs. 626/94Il Datore <strong>di</strong> Lavoro (DdL) deve effettuare unavalutazione preventiva dei rischi ed organizzare sial’attività lavorativa che quella <strong>di</strong> prevenzione(PROGRAMMATO).Il DdL deve provvedere alla formazione ed allainformazione dei lavoratori sulle attività lavorative,sui rischi connessi, sulle attrezzature utilizzate(INFORMATO)


Novità del D.Lgs. 626/94Il Datore <strong>di</strong> Lavoro (DdL) deve coinvolgere i lavoratoritramite il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) nelsistema <strong>di</strong> gestione della sicurezza(PARTECIPATO).


Novità del D.Lgs. 626/94La principale novità introdotta, in coerenza con concettiespressi nelle <strong>di</strong>rettive CE in esso recepite, è l'obbligodella valutazione del rischio (risk assessment) da <strong>parte</strong>del datore <strong>di</strong> lavoro e l'introduzione <strong>di</strong> un Servizio <strong>di</strong>Prevenzione e Protezione (SPP). La valutazione delrischio, quin<strong>di</strong>, è un processo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione dei pericolie, successivamente, <strong>di</strong> tutte le misure <strong>di</strong> prevenzione eprotezione volte a ridurre al minimo sostenibile leprobabilità (quin<strong>di</strong> il rischio) e il danno conseguente apotenziali infortuni e malattie professionali.


Novità del D.Lgs. 626/94Rispetto alla normativa precedente (es. DPR 547/55) oggi ildatore <strong>di</strong> lavoro non è solo "debitore della sicurezza neiposti <strong>di</strong> lavoro" ma deve essere <strong>parte</strong>cipe e responsabile <strong>di</strong>un processo <strong>di</strong> miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezzanei luoghi <strong>di</strong> lavoro attraverso una perio<strong>di</strong>ca valutazione deirischi (che viene documentata in un apposito "documento<strong>di</strong> valutazione dei rischi”), che non determina solo i requisitioggettivi <strong>di</strong> sicurezza, ma considera anche gli aspettiorganizzativi e soggettivi associati allo svolgimentodell'attività lavorativa (concetto <strong>di</strong> gestione aziendale dellasicurezza).


1996: D.P.R. 459 (Direttiva Macchine)Tutte le macchine e le attrezzature immesse sulmercato o in servizio per la <strong>prima</strong> volta devonoavere: Marcatura CE Certificato <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità Libretto <strong>di</strong> istruzione all’uso e manutenzione


1996: D.Lgs. 493 (Direttiva Segnaletica)Prescrizioni minime per la segnaletica <strong>di</strong> sicurezza e<strong>di</strong> salute sul luogo <strong>di</strong> lavoroAllegato I - Prescrizioni generali per la segnaletica <strong>di</strong>sicurezzaAllegato II -Prescrizioni generali per i cartelli segnaleticiAllegato III - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitorie delle tubazioniAllegato IV - Prescrizioni per la segnaletica destinata a<strong>di</strong>dentificare e ad in<strong>di</strong>care l'ubicazione delle attrezzatureantincen<strong>di</strong>o


1996: D.Lgs. 493 (Direttiva Segnaletica)Prescrizioni minime per la segnaletica <strong>di</strong> sicurezza e<strong>di</strong> salute sul luogo <strong>di</strong> lavoroAllegato V - Prescrizioni per la segnalazione <strong>di</strong> ostacoli<strong>di</strong> punti <strong>di</strong> pericolo e per la segnalazione delle vie <strong>di</strong>circolazioneAllegato VI -Prescrizioni per i segnali luminosiAllegato VII - Prescrizioni per i segnali acusticiAllegato VIII - Prescrizioni per la comunicazione verbaleAllegato IX - Prescrizioni per i segnali gestuali


1996:D.Lgs. 494 (Direttiva Cantieri)Misure per la tutela della salute e per la sicurezza deilavoratori nei cantieri temporanei o mobili Definizione <strong>di</strong> luogo <strong>di</strong> lavoro Definizione <strong>di</strong> figure e responsabilità Il Coor<strong>di</strong>natore come nuovo soggetto per lagestione della sicurezza nei cantieri e<strong>di</strong>li


1997- 2003D.M. 17/01/1997 - Elenco <strong>di</strong> norme armonizzate relative ai<strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> protezione in<strong>di</strong>viduale (DPI)D.Lgs. 03/02/1997 n° 52 - Classificazione, imballaggi o edetichettatura <strong>di</strong> sostanze pericoloseD.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 - Controllo dei pericoli <strong>di</strong>incidenti rilevanti connessi con determinate sostanzepericolose (Seveso II)D.Lgs. 66/00 - Protezione da agenti cancerogeni e mutantiD.Lgs. 25/02 - Protezione da agenti chimiciD.M. 388 15/07/2003 -aziendaleDisposizioni sul pronto soccorso


2007:L. 123Misure in tema <strong>di</strong> tutela della salute e della sicurezzasul lavoro e delega al Governo per il riassetto e lariforma della normativa in materia2008:D.Lgs. 09/04/2008 n. 81Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,n. 123, in materia <strong>di</strong> tutela della salute e dellasicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro


Il D.Lgs. 81/08E’ caratterizzato da:- Coor<strong>di</strong>namento con norme preesistenti- Abrogazione <strong>di</strong> norme preesistenti- Campo <strong>di</strong> applicazione più esteso- Definizioni più numerose e puntuali- RLS territoriale o <strong>di</strong> sito produttivo (oltre cheaziendale)


Il D.Lgs. 81/08Necessita <strong>di</strong>:- 40 decreti ministeriali/interministeriali, per il 50%dei quali vi era un termine <strong>di</strong> approvazione- 4 accor<strong>di</strong> Stato/Regioni- 5 linee guida/<strong>di</strong>sposizioni


Il D.Lgs. 81/08Si applica, con varie specificità, anche alle ForzeArmate, ai VV.F, alle scuole <strong>di</strong> ogni or<strong>di</strong>ne e gradoe … ALLE ORGANIZZAZIONI DIVOLONTARIATO .Si applica, inoltre, a tutti i lavoratori qualunque sia iltipo <strong>di</strong> contratto, anche autonomo.In particolare: art.3 – Campo <strong>di</strong> applicazione1. Il presente decreto si applica a tutti i settori <strong>di</strong>attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie <strong>di</strong>rischio.


Il D.Lgs. 81/08 art. 3 – Campo <strong>di</strong> applicazione2. Nei riguar<strong>di</strong> delle Forze armate e <strong>di</strong> Polizia, del Dipartimento deiVigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della <strong>di</strong>fesa civile, deiservizi <strong>di</strong> Protezione Civile, … destinate per finalità istituzionalialle attività degli organi con compiti in materia <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne esicurezza pubblica, … le <strong>di</strong>sposizioni del presente D.Lgs. sonoapplicate tenendo conto delle effettive particolari esigenzeconnesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivicomprese quelle per la tutela della salute e sicurezza delpersonale nel corso <strong>di</strong> operazioni ed attività condotte dalla Forzearmate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altreForze <strong>di</strong> polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dalDipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale,in<strong>di</strong>viduate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data <strong>di</strong>entrata in vigore del presente d.lgs. con decreti emanati …


Il D.Lgs. 81/08 art. 3 – Campo <strong>di</strong> applicazione3-bis. Nei riguar<strong>di</strong> delle cooperative sociali <strong>di</strong> cui alla L-381/91, e delle organizzazioni <strong>di</strong> volontariato dellaprotezione civile, ivi compresi i volontari della CroceRossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino espeleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le <strong>di</strong>sposizionidel presente decreto legislativo sono applicate tenendoconto delle particolari modalità <strong>di</strong> svolgimento dellerispettive attività, in<strong>di</strong>viduate entro il 31 <strong>di</strong>cembre 20<strong>10</strong> condecreto del Ministero del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, <strong>di</strong> concerto con il Dipartimento dellaprotezione civile e il Ministero dell’interno, sentita laCommissione consultiva permanente per la salute esicurezza sul lavoro.


Il D.Lgs. 81/08 art. 3 – Campo <strong>di</strong> applicazione12-bis. Nei confronti dei volontari <strong>di</strong> cui alla L.266/91, e deivolontari che effettuano servizio civile si applicano le<strong>di</strong>sposizioni relative ai lavoratori autonomi <strong>di</strong> cui all’articolo21. Con accor<strong>di</strong> tra il volontario e l’associazione <strong>di</strong>volontariato o l’ente <strong>di</strong> servizio civile possono esserein<strong>di</strong>viduate le modalità <strong>di</strong> attuazione della tutela <strong>di</strong> cui alprecedente periodo.


Il D.Lgs. 81/08 art. 3 comma 12-bis… Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambitodell’organizzazione <strong>di</strong> un datore <strong>di</strong> lavoro, questi è tenuto afornire al volontario dettagliate informazioni sui rischispecifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato adoperare e sulle misure <strong>di</strong> prevenzione e <strong>di</strong> emergenzaadottate in relazione alla propria attività. Egli è altresìtenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciònon sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenzetra la prestazione del volontario e altre attività che sisvolgano nell’ambito della medesima organizzazione..


Il D.Lgs. 81/08Art. 4 - Computo dei lavoratoriAi fini della determinazione del numero <strong>di</strong> lavoratori dal qualeil presente decreto legislativo fa <strong>di</strong>scendere particolariobblighi non sono computati:…g) i volontari, come definiti dalla L. 266/91, i volontari delCorpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civilee i volontari che effettuano il servizio civile;…


Il D.Lgs. 81/08Art. 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare (art.230-bis C.C.) e ai lavoratori autonomi1. Obbligo <strong>di</strong>:a) Utilizzare attrezzature <strong>di</strong> lavoro in conformità dalle<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al Titolo III;b) Munirsi <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> protezione in<strong>di</strong>viduale ed utilizzarliconformemente alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al Titolo III;c) Munirsi <strong>di</strong> apposita tessera <strong>di</strong> riconoscimento corredata <strong>di</strong>fotografia, contenente le proprie generalità, qualoraeffettuino la loro prestazione in un luogo <strong>di</strong> lavoro nel qualisi svolgano attività in regime <strong>di</strong> appalto o subappalto.


Il D.Lgs. 81/08Art. 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare (art.230-bis C.C.) e ai lavoratori autonomi2. Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e cononeri a proprio carico, hanno facoltà <strong>di</strong>:a) Beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo leprevisioni <strong>di</strong> cui all’art. 41, fermi restando gli obblighiprevisti da norme speciali;b) Partecipare ai corsi <strong>di</strong> formazione specifici in materia <strong>di</strong>salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propridelle attività svolte, secondo le previsioni dell’art. 37, fermirestando gli obblighi previsti da norme speciali.


Normativa settoriale: Il D.M. 13 aprile 2011Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08, inmateria <strong>di</strong> salute e sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro.Definisce “organizzazione <strong>di</strong> volontariato della protezionecivile”:- Ogni organismo liberamente costituito, senza fini <strong>di</strong> lucro, ivicompresi i gruppi comunali e intercomunali <strong>di</strong> protezionecivile, che svolge o promuove, avvalendosiprevalentemente delle prestazioni personali, volontarie egratuite dei propri aderenti, attività <strong>di</strong> previsione,prevenzione e soccorso in vista o in occasione <strong>di</strong> eventi …nonché attività <strong>di</strong> formazione e addestramento nelle stessematerie.


Normativa settoriale: Il D.M. 13 aprile 2011Per le particolari esigenze insite nell’attività <strong>di</strong> protezione civile:- Gli interventi devono essere imme<strong>di</strong>ati, anche senza unaprecedente pianificazione, con una imme<strong>di</strong>atezza operativa <strong>di</strong>uomini e mezzi;- Impossibilità pratica <strong>di</strong> valutare tutti i rischi connessiall’impreve<strong>di</strong>bilità ed indeterminatezza del contesto degli scenariemergenziali;- Necessità <strong>di</strong> derogare dalle formalità e dalle procedure, purosservando ed adottando concreti criteri operativi per la tuteladei volontari e delle persone coinvolte- L’applicazione delle norme non può comportare l’omissione o ilritardo delle attività <strong>di</strong> protezione civile.


Normativa settoriale: Il D.M. 13 aprile 2011Il volontario, nello svolgimento dei compiti istituzionali:- È equiparato al lavoratore e deve prendersi cura della propriasalute e sicurezza e <strong>di</strong> quella delle altre persone su cui ricadonogli effetti delle sue azioni o omissioni;- Deve ricevere adeguata formazione, informazione edaddestramento;- Deve essere sottoposto al controllo sanitario;- Deve essere dotato <strong>di</strong> attrezzature e <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> protezionein<strong>di</strong>viduali (DPI) idonei per lo specifico impiego;- Deve essere adeguatamente formato ed addestrato per l’usodelle attrezzature e dei DPI.


Normativa settoriale: Il D.M. 13 aprile 2011Sorveglianza sanitariaIl volontario è sottoposto a sorveglianza sanitaria se, nellosvolgimento dei compiti istituzionali:- è esposto ai fattori <strong>di</strong> rischio <strong>di</strong> cui al D.Lgs. 81/08 in misurasuperiore alle soglie previste;- Vengono riscontrati gli altri casi <strong>di</strong> obbligo <strong>di</strong> sorveglianzasanitaria contemplati nel medesimo decreto.


Normativa settoriale: Il D.M. 13 aprile 2011ResponsabilitàIl legale rappresentante dell’associazione è il responsabiledell’applicazione dell’applicazione della normativa inquestione.In caso <strong>di</strong> presenza <strong>di</strong> rapporti <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> qualunquetipologia, devono essere applicate le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>competenza previste nel D.Lgs. 81/08.Salva la presenza <strong>di</strong> attività lavorativa, le se<strong>di</strong> delleorganizzazioni, i luoghi <strong>di</strong> esercitazione, <strong>di</strong> formazione e <strong>di</strong>intervento dei volontari <strong>di</strong> protezione civile non sonoconsiderati luoghi <strong>di</strong> lavoro.


Normativa settoriale: Il D.P.C.M. 28 novembre 2011 n. 231Regolamento <strong>di</strong> attuazione dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.81/08 relativamente all’in<strong>di</strong>viduazione delle particolariesigenze connesse all’espletamento delle attività delDipartimento della Protezione Civile, nel conseguimentodelle finalità proprie dei servizi <strong>di</strong> protezione civile.Si applica al personale del Dipartimento della ProtezioneCivile (artt. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. 303/99).Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al D.Lgs. 81/08 si applicano assicurandola continuità delle attività <strong>di</strong> protezione civile, in particolarein occasione <strong>di</strong> eventi calamitosi.


Normativa settoriale: Il D.P.C.M. 28 novembre 2011 n. 231Necessità <strong>di</strong>:- Attività <strong>di</strong> formazione per assicurare la capacità <strong>di</strong> iniziativanella consapevolezza della natura e quantità dei pericoliconnessi con l’attività svolta;- Attività <strong>di</strong>vulgativa ed informativa sulle <strong>di</strong>sposizioni interne;- Attività addestrativa perio<strong>di</strong>ca;- Sorveglianza sanitaria;- Utilizzo <strong>di</strong> DPI idonei.


Normativa settoriale: Il D.P.C.M. 28 novembre 2011 n. 231Il Datore <strong>di</strong> Lavoro è il Capo Dipartimento, il Me<strong>di</strong>coCompetente è in<strong>di</strong>viduato nel Me<strong>di</strong>co presso la Presidenzadel Consiglio dei Ministri.Il DdL provvede ad effettuare la valutazione dei rischi ed are<strong>di</strong>gere procedure operative per ogni tipologia <strong>di</strong>emergenza.In caso <strong>di</strong> intervento contestuale con personale <strong>di</strong>verso (privo<strong>di</strong> rapporto <strong>di</strong> impiego con il Dipartimento), pur effettuandoattività <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento ed in<strong>di</strong>rizzo, il personale delDipartimento non ha alcuna responsabilità in materia <strong>di</strong>sicurezza e salute nei confronti <strong>di</strong> tali soggetti.


Normativa settoriale: Il D.P.C.M. 28 novembre 2011 n. 231Nei cantieri attivati dal Dipartimento nel corso delleemergenze, stante la necessità <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>tezza, non devonoessere pre<strong>di</strong>sposti progetti né piani <strong>di</strong> sicurezza.Deve, tuttavia, essere nominato il Coor<strong>di</strong>natore per laSicurezza in fase <strong>di</strong> esecuzione che provvederà, anchesuccessivamente, a re<strong>di</strong>gere il fascicolo dell’opera.Può essere altresì posticipato l’invio della notifica preliminare.Le aree <strong>di</strong> accoglienza ed ogni luogo connesso con le attività<strong>di</strong> assistenza alla popolazione colpita da eventi, nonché iluoghi destinati al coor<strong>di</strong>namento dei soccorsi non sonoconsiderati cantieri temporanei o mobili.


Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15Adozione dell’intesa e con<strong>di</strong>visione i in<strong>di</strong>rizzi comuni perl’applicazione delle misure contenute nel DPCM13/04/2011.D’intesa con la Conferenza Stato/Regioni, il Capo delDipartimento della Protezione Civile con proprio Decreto hain<strong>di</strong>viduato quattro percorsi per l’applicazione delle<strong>di</strong>sposizioni del DPCM 13/04/2011 relative alla tutela dellasalute ed alla sicurezza dei volontari nello svolgimentodelle proprie attività <strong>di</strong> protezione civile.


Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15Allegato 1: Vengono definiti gli scenari <strong>di</strong> rischio ed i compitisvolti dai volontari raggruppandoli in categorie minime <strong>di</strong>base. Questo allegato serve per capire quali sono gliscenari <strong>di</strong> rischio in<strong>di</strong>viduati per le attività <strong>di</strong> protezionecivile e quin<strong>di</strong> poter proseguire - incrociando le attivitàsvolte da ogni singolo volontario con le categorie minime <strong>di</strong>base – all'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> percorsi <strong>di</strong> formazione oaddestramento interno all'associazione ed agliaggiornamenti perio<strong>di</strong>ci.


Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15Allegato 2: Viene riba<strong>di</strong>ta la necessità <strong>di</strong> dotare i volontari degli specificiDispositivi <strong>di</strong> Protezione In<strong>di</strong>viduale (DPI) richiesti sulla base delleattività che questi svolgono. Viene anche definita la necessità <strong>di</strong>inserire nei percorsi formativi uno specifico spazio de<strong>di</strong>cato alletematiche della sicurezza, provvedendo ad attestare in maniera certa ipercorsi formativi seguiti. I percorsi formativi devono essere certificatidalle associazioni, avendo cura <strong>di</strong> allegare al registro dei <strong>parte</strong>cipanti aicorsi il programma degli argomenti trattati prevedendo la definizione <strong>di</strong>specifici spazi de<strong>di</strong>cati alle tematiche della sicurezza. I volontari devonoessere dotati <strong>di</strong> DPI specifici per le attività che svolgono. Per quantoriguarda i supporti richiamati anche al punto 6. del "Dieci linee <strong>di</strong> lavoro(più una)" entro ottobre 2012 dovrebbero essere emanati i criteri <strong>di</strong>massima per la definizione degli standard minimi.


Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15Allegato 3: Si tratta l'attività <strong>di</strong> controllo sanitario dei volontariin<strong>di</strong>candone finalità, contenuti, perio<strong>di</strong>cità e procedure.Rispetto a questi aspetti è bene segnalare chel'attestazione del me<strong>di</strong>co, a prescindere dall'esito dellavisita, non conterrà dati personali sanitari e quin<strong>di</strong> per laconservazione non sono richiesti all'associazioneadempimenti <strong>di</strong>versi rispetto a quelli previsti per legeneralità dei dati personali comuni.


Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15Allegato 4: Viene trattata la sorveglianza sanitaria e vengonodefinite le soglie <strong>di</strong> esposizione agli agenti <strong>di</strong> rischio basatesulle ore o giornate <strong>di</strong> attività dei volontari. La sorveglianzasanitaria non prevede oneri per le organizzazioni <strong>di</strong>volontariato. E' importante prevedere sistemi <strong>di</strong> rilevazionedelle attività orarie svolte dai volontari.


Le Dieci Linee <strong>di</strong> Lavoro (+ una)1. Le regole poste a tutela della salute e della sicurezza deivolontari <strong>di</strong> protezione civile sono regole speciali, elaborateespressamente per loro: non seguite gli abituali schemi in usonelle aziende private, ma leggete con attenzione tutte le normespeciali emanate: il decreto del 13 aprile e il decreto del 12gennaio 2012 (G.U. n.82 del 6/04/2012) con i suoi 4 allegati.Abbiate la pazienza <strong>di</strong> leggere i provve<strong>di</strong>menti parola-per-parola:quasi ogni termine è stato frutto <strong>di</strong> una lunga riflessione e <strong>di</strong> unascelta consapevole, realizzata insieme dal Dipartimento, dallestrutture <strong>di</strong> protezione civile delle Regioni e delle ProvinceAutonome e dalle Associazioni nazionali. Per i volontari dellaCroce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpinoe Speleologico valgono, inoltre, le <strong>di</strong>sposizioni interne cheregolano queste particolari strutture.


Le Dieci Linee <strong>di</strong> Lavoro (+ una)2. La tutela della salute e della sicurezza dei volontari non siottiene acquisendo una 'patente' o scrivendo undocumento. Non è un'azione da compiere una tantum: sitratta <strong>di</strong> una modalità organizzativa, vale a <strong>di</strong>re che deveessere la regola che governa e <strong>di</strong>sciplina ogni attività onuova attività che l'associazione svolge o intende svolgere,in modo continuativo.


Le Dieci Linee <strong>di</strong> Lavoro (+ una)3. Quali sono le conoscenze <strong>di</strong> cui l'associazione <strong>di</strong>sponesugli scenari <strong>di</strong> rischio <strong>di</strong> protezione civile in<strong>di</strong>viduatinell'ALLEGATO 1 al decreto del 12 gennaio 2012 ?L'associazione organizza o <strong>parte</strong>cipa ad iniziative informativee <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento culturale su questi temi ?


Le Dieci Linee <strong>di</strong> Lavoro (+ una)4. Come è organizzata la tua associazione ?Quali dei compiti in<strong>di</strong>viduati nell'ALLEGATO 1 al decreto del12 gennaio 2012 è in grado <strong>di</strong> svolgere ?Per ciascuno <strong>di</strong> essi esiste un percorso <strong>di</strong> formazione oaddestramento interno, che preveda anche perio<strong>di</strong>ciaggiornamenti ?Esiste una visione chiara <strong>di</strong> chi fa e può fare che cosa ?Proce<strong>di</strong> al censimento e alla verifica dei compiti attribuiti aciascun volontario facente <strong>parte</strong> dell'associazione e deipercorsi formativi e <strong>di</strong> addestramento cui è sottoposto.


Le Dieci Linee <strong>di</strong> Lavoro (+ una)5. Quale è la 'storia formativa' dell'associazione ?Esiste una ricostruzione <strong>di</strong> tutte le attivitàaddestrative realizzate negli anni precedenti ?formative edEsiste un programma delle attività formative da organizzare o acui <strong>parte</strong>cipare (se promosse da altri soggetti) per il 2012 ?Esistono delle regole sulla perio<strong>di</strong>cità <strong>di</strong> specifici attivitàaddestrative (ad esempio, per l'uso <strong>di</strong> attrezzature speciali) ?Elabora subito il percorso formativo e addestrativo fattodall'associazione (ALLEGATO 2 al decreto del 12 gennaio2012).


Le Dieci Linee <strong>di</strong> Lavoro (+ una)6. La principale misura prevista a tutela della salute e dellasicurezza dei volontari è lo svolgimento costante, sistematico eaccurato <strong>di</strong> attività formative e addestrative, all'interno delle qualigli aspetti relativi alla sicurezza siano esplicitamente edadeguatamente presenti. Quali iniziative ha in corsol'associazione in questo settore o come intende incrementarlenel futuro?Sei a conoscenza dei supporti, anche <strong>di</strong> natura organizzativa oeconomica, che l'associazione può chiedere e ricevere da altrisoggetti qualificati a questo scopo quali il Dipartimento dellaProtezione Civile, Regione, Provincia, <strong>Comune</strong>, AssociazioneNazionale, Coor<strong>di</strong>namenti territoriali?(ALLEGATO 2 al decreto del 12 gennaio 2012).


Le Dieci Linee <strong>di</strong> Lavoro (+ una)7. Programma come organizzare l'attività <strong>di</strong> controllo sanitariodei volontari dell'associazione, ricorrendo a tutte lepossibilità previste e illustrate nell'ALLEGATO 3 al decretodel 12 gennaio 2012.Fondamentale è ricordare che si tratta <strong>di</strong> una ricognizionedelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salute e che deve essere considerata incorrelazione ai compiti che il singolo volontario svolgeall'interno dell'associazione.


Le Dieci Linee <strong>di</strong> Lavoro (+ una)8. Entro i prossimi sei mesi il Dipartimento nazionale e le Regionidefiniranno gli elenchi dei me<strong>di</strong>ci competenti all'interno dei quali ivolontari potranno scegliere per sottoporsi, ricorrendone gli specificirequisiti, alla sorveglianza sanitaria e contestualmente stabiliranno erenderanno note le modalità per lo svolgimento delle visite. Dovrannoanche provvedere a chiarire ai me<strong>di</strong>ci in<strong>di</strong>viduati le necessarieinformazioni e conoscenze sul sistema <strong>di</strong> protezione civile e sulleattività in esso svolte dai volontari. L'attività <strong>di</strong> sorveglianza sanitaria -anch'essa - non è un adempimento isolato, ma un percorso che sisvilupperà nel tempo. La <strong>prima</strong> ricognizione dei volontari da sottoporrea sorveglianza avverrà nel gennaio 2013, sulla base dei dati <strong>di</strong>presenza e attività svolta nel 2012. La Tua associazione <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> unmeccanismo <strong>di</strong> registrazione delle presenze (giorni/ore)? In casoaffermativo verificane l'efficienza. Se manca organizzalo (ALLEGATO 4del decreto del 12 gennaio 2012).


Le Dieci Linee <strong>di</strong> Lavoro (+ una)9. A partire dal 2012 e per i prossimi anni: focalizza le richieste <strong>di</strong>contributi per il potenziamento dell'associazione all'attivitàformativa. In particolare cura l'addestramento all'uso dei mezzi edelle attrezzature e la formazione per compiti <strong>di</strong> particolaredelicatezza e complessità. L'attività formativa, anche seorganizzata autonomamente (ad esempio avvalendosi <strong>di</strong>volontari esperti nei <strong>di</strong>versi ambiti), deve essere <strong>di</strong>mostrabile equin<strong>di</strong> deve essere formalizzata nelle modalità chesuccessivamente saranno concordate e <strong>di</strong>vulgate a livellonazionale e regionale. La copertura dei costi non devenecessariamente essere finalizzata al pagamento <strong>di</strong> docentiesterni, ma anche, o soprattutto, alla realizzazione dell'azioneformativa.


Le Dieci Linee <strong>di</strong> Lavoro (+ una)<strong>10</strong>. A partire dal 2012 e per i prossimi anni: stabilisci econ<strong>di</strong>vi<strong>di</strong> con i volontari delle regole e procedure interneall'associazione per la registrazione e l'aggiornamentoperio<strong>di</strong>co delle attività formative con riferimento ai compitisvolti dai volontari, in raccordo con le regole specifiche checiascuna regione o associazione nazionale stabilirà per leorganizzazioni ad esse riferite.


Le Dieci Linee <strong>di</strong> Lavoro (+ una)11. Le regole contenute nel decreto del 12 gennaio 2012costituiscono 'standard' minimi <strong>di</strong> base, vali<strong>di</strong> per l'interoterritorio nazionale. Ciascuna Regione è autorizzata aspecificarle, articolarle e integrarle. Altrettanto possono farele associazioni nazionali, per le organizzazioni ad esseaffiliate. Altrettanto puoi fare tu per la tua associazione,<strong>parte</strong>ndo da questi punti <strong>di</strong> base e costruendo percorsimodellati 'su misura' per la tua realtà. I decreti approvatinon prevedono l'obbligo né <strong>di</strong> elaborare i Documenti <strong>di</strong>Valutazione dei Rischi (DVR), né <strong>di</strong> nominare iResponsabili per i i Servizi <strong>di</strong> Prevenzione e Protezione(RSPP). …


Le Dieci Linee <strong>di</strong> Lavoro (+ una)11. …. Ciò non toglie che delle riflessioni su questi punti sipossano fare, se l'associazione è in grado <strong>di</strong> realizzarli esostenerli. Come sono considerate operative associazioniche <strong>di</strong>spongono solo <strong>di</strong> una panda 4x4 e associazioni chehanno un parco-risorse composto da decine <strong>di</strong> mezzispeciali, analogamente vale per il percorso della sicurezza.Il livello <strong>di</strong> organizzazione delle attività deve essereproporzionato al livello generale dell'associazione, alla suacapacità operativa e <strong>di</strong> intervento. In questo caso gliadempimenti ulteriori non risponderanno (come avviene perle aziende private) ad un obbligo <strong>di</strong> legge, ma sarannoregole interne, a presi<strong>di</strong>o della migliore efficienza efunzionalità dell'associazione.

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