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Decisione della Commissione, del 30 aprile 2009, che ... - EUR-Lex

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ITL 110/46 Gazzetta ufficiale <strong>del</strong>l’Unione europea 1.5.<strong>2009</strong>DECISIONE DELLA COMMISSIONE<strong>del</strong> <strong>30</strong> <strong>aprile</strong> <strong>2009</strong><strong>che</strong> integra la definizione di rifiuto inerte ai fini <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>l’articolo 22, paragrafo 1,lettera f), <strong><strong>del</strong>la</strong> direttiva 2006/21/CE <strong>del</strong> Parlamento europeo e <strong>del</strong> Consiglio relativa alla gestionedei rifiuti <strong>del</strong>le industrie estrattive[notificata con il numero C(<strong>2009</strong>) <strong>30</strong>12](<strong>2009</strong>/359/CE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ <strong>EUR</strong>OPEE,HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:visto il trattato <strong>che</strong> istituisce la Comunità europea,vista la direttiva 2006/21/CE <strong>del</strong> Parlamento europeo e <strong>del</strong>Consiglio, <strong>del</strong> 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti<strong>del</strong>le industrie estrattive e <strong>che</strong> modifica la direttiva2004/35/CE ( 1 ), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, letteraf),considerando quanto segue:Articolo 11. I rifiuti sono considerati inerti ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 3, paragrafo3, <strong><strong>del</strong>la</strong> direttiva 2006/21/CE, quando soddisfano, nelbreve e nel lungo termine, tutti i criteri seguenti:a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzionesignificativa o altri cambiamenti significativi <strong>che</strong> potrebberocomportare eventuali effetti negativi per l’ambiente o dannialla salute umana;(1) L’articolo 3, paragrafo 3, <strong><strong>del</strong>la</strong> direttiva 2006/21/CE forniscela definizione di rifiuto inerte.(2) L’integrazione <strong><strong>del</strong>la</strong> definizione di rifiuto inerte è finalizzataa stabilire condizioni e criteri precisi <strong>che</strong> permettanodi classificare i rifiuti <strong>del</strong>le industrie estrattive come rifiutiinerti.(3) Al fine di ridurre al minimo l’onere amministrativo connessoall’attuazione <strong><strong>del</strong>la</strong> presente decisione, è opportuno,dal punto di vista tecnico, esentare da prove specifi<strong>che</strong> irifiuti di cui sono già disponibili informazioni utili epermettere agli Stati membri di preparare elenchi deirifiuti <strong>che</strong> potrebbero essere considerati inerti ai sensidei criteri istituiti dalla presente decisione.(4) Al fine di garantire la qualità e la rappresentatività <strong>del</strong>leinformazioni utilizzate, è opportuno <strong>che</strong> la presente decisionesia applicata nel quadro <strong><strong>del</strong>la</strong> caratterizzazione deirifiuti effettuata ai sensi <strong><strong>del</strong>la</strong> decisione <strong>2009</strong>/360/CE<strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Commissione</strong> ( 2 ) e si basi sulle stesse fonti d’informazione.(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi alparere <strong>del</strong> comitato istituito dall’articolo 18 <strong><strong>del</strong>la</strong> direttiva2006/12/CE <strong>del</strong> Parlamento europeo e <strong>del</strong> Consiglio ( 3 ),( 1 ) GU L 102 <strong>del</strong>l’11.4.2006, pag. 15.( 2 ) Cfr. pagina 48 <strong><strong>del</strong>la</strong> presente Gazzetta ufficiale.( 3 ) GU L 114 <strong>del</strong> 27.4.2006, pag. 9.b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto formadi solfuro pari a 0,1 % oppure hanno un tenore massimo dizolfo sotto forma di solfuro pari all’1 % se il rapporto potenzialedi neutralizzazione, definito come il rapporto tra ilpotenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinatosulla base di una prova statica conforme alla normaprEN 15875, è maggiore di 3;c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e nonsono infiammabili;d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolatedei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l’ambienteo per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni,Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nelbreve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone oper l’ambiente. Per essere considerato sufficientemente bassoda non comportare rischi significativi per le persone e perl’ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare ivalori limite nazionali stabiliti per i siti classificati comenon contaminati né i livelli di fondo naturali nazionali;e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell’estrazioneo nel processo di lavorazione <strong>che</strong> potrebberonuocere all’ambiente o alla salute umana.2. I rifiuti possono essere considerati inerti senza dover procederea prove specifi<strong>che</strong> se può essere dimostrato all’autoritàcompetente <strong>che</strong> i criteri di cui al paragrafo 1 sono stati adeguatamentetenuti in considerazione e soddisfatti sulla base <strong>del</strong>leinformazioni esistenti o di piani e procedure validi.


IT1.5.<strong>2009</strong> Gazzetta ufficiale <strong>del</strong>l’Unione europea L 110/473. Gli Stati membri possono preparare elenchi dei rifiuti daconsiderare inerti ai sensi dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.Articolo 3Gli Stati membri sono destinatari <strong><strong>del</strong>la</strong> presente decisione.Articolo 2La valutazione <strong><strong>del</strong>la</strong> natura inerte dei rifiuti ai sensi <strong><strong>del</strong>la</strong> presentedecisione è effettuata nel quadro <strong><strong>del</strong>la</strong> caratterizzazionedei rifiuti di cui alla decisione <strong>2009</strong>/360/CE e si basa sulle stessefonti d’informazione.Fatto a Bruxelles, il <strong>30</strong> <strong>aprile</strong> <strong>2009</strong>.Per la <strong>Commissione</strong>Stavros DIMASMembro <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Commissione</strong>

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