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Trib Torino 24 aprile 2008 proroga giurisdizione - Dipartimento di ...

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IL CASO.it Sezione I - Giurisprudenza Pagina 1447<strong>Trib</strong>unale <strong>di</strong> <strong>Torino</strong>, III sez. civ. <strong>24</strong> <strong>aprile</strong> <strong>2008</strong> – Est. Di CapuaCompetenza giuris<strong>di</strong>zionale in ambito CEE – Clausola <strong>di</strong> <strong>proroga</strong> della <strong>giuris<strong>di</strong>zione</strong> –Forma scritta – Necessità – Specifica approvazione – Esclusione – Pre<strong>di</strong>sposizioneunilaterale non contestata – Idoneità.Proce<strong>di</strong>mento civile – Esame <strong>di</strong> documenti non scritti in lingua italiana – Facoltà delgiu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> nominare un traduttore – Obbligo <strong>di</strong> traduzione delle produzioni –Esclusione – Nomina dell’interprete da parte del giu<strong>di</strong>ce – Facoltatività.Ai sensi dell’art. 23 del regolamento del Consiglio (CE) n. 44/2001, concernente lacompetenza giuris<strong>di</strong>zionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile ecommerciale, la clausola con cui le parti abbiano convenuto la competenza giuris<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong>uno degli stati aderenti (cosiddetta clausola <strong>di</strong> <strong>proroga</strong> della <strong>giuris<strong>di</strong>zione</strong>) non richiede laspecifica approvazione <strong>di</strong> cui all’art. 1341 cod. civ. In particolare, il requisito della formascritta, richiesto per la <strong>proroga</strong> della competenza dall’art. 23, lett. a), regolamento44/2001/CE, è sod<strong>di</strong>sfatto sia nel caso <strong>di</strong> accettazione scritta della clausola, sia nel caso <strong>di</strong>sua pre<strong>di</strong>sposizione scritta unilaterale non contestata. (edc)Dalla <strong>di</strong>sposizione dell’art. 123 cod. proc. civ. (ai sensi del quale “Quando occorre procedereall’esame <strong>di</strong> documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giu<strong>di</strong>ce può nominare untraduttore…”) si ricava che la produzione <strong>di</strong> documenti redatti in lingua straniera e noncorredati da traduzione in italiano è lecita ed ammissibile. Sulla parte interessataall’utilizzazione ai fini probatori <strong>di</strong> documenti precostituiti redatti in lingua straniera non gravadunque alcun onere <strong>di</strong> allegare traduzioni più o meno formali, restando affidato al giu<strong>di</strong>ce ogniprovve<strong>di</strong>mento in proposito. Inoltre, al pari della nomina dell’interprete prevista dall’art. 122c.p.c., anche la nomina del traduttore è facoltativa e ritenuta superflua quando il giu<strong>di</strong>ceconosce la lingua straniera nella quale è scritto il documento, anche se analoghe conoscenzenon posseggono le parti o una <strong>di</strong> esse. Il giu<strong>di</strong>ce ha, quin<strong>di</strong>, la facoltà e non l’obbligo, <strong>di</strong>nominare un traduttore, specie quando trattasi <strong>di</strong> un testo <strong>di</strong> facile comprensibilità sia daparte dello stesso Giu<strong>di</strong>ce che dei <strong>di</strong>fensori. (edc)omissisSVOLGIMENTO DEL PROCESSO ED ESPOSIZIONE DEI FATTI-Con atto <strong>di</strong> citazione in opposizione datato 14.09.2006 ritualmente notificato, la società D.E.S.A. (d’ora in poi, per, brevità: D. S.A.), con sede in MADRID (Spagna), in persona del legalerappresentante pro tempore, conveniva in giu<strong>di</strong>zio avanti a questo <strong>Trib</strong>unale il FALLIMENTO E.ITALIA S.r.l., in persona del Curatore dott. R. S., esponendo:· che, su ricorso depositato dal FALLIMENTO E. ITALIA S.r.l., in persona del Curatoredott. R. S., il <strong>Trib</strong>unale <strong>di</strong> <strong>Torino</strong>, con decreto n. 4217/06, datato 21.04.2006, depositato indata 28.04.2006, ingiungeva alla D. S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,<strong>di</strong> pagare alla ricorrente la somma <strong>di</strong> € 106.023,66, oltre gli interessi <strong>di</strong> mora calcolati ai sensidell’art. 5 del d.l. n. 231/02, nonché le spese della procedura monitoria e successiveoccorrende;· che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato;· che, infatti, in via preliminare doveva eccepirsi il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> <strong>giuris<strong>di</strong>zione</strong> del giu<strong>di</strong>ceitaliano, ai sensi dell’art. 15 delle Con<strong>di</strong>zioni Generali <strong>di</strong> Acquisto <strong>di</strong> D. S.A., riportate anchesul retro <strong>di</strong> ciascun or<strong>di</strong>ne emesso dalla stessa D. S.A. e tenuto conto <strong>di</strong> quanto previstodall’art. 23 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22.12.2000;· che, sempre in via preliminare, doveva eccepirsi l’incompetenza del <strong>Trib</strong>unale <strong>di</strong> <strong>Torino</strong>ai sensi dell’art. <strong>24</strong> L.F.;


Pertanto, la D. S.A. e la E. ITALIA S.r.l. avevano raggiunto un vero e proprio accordo (anche)sulla clausola <strong>di</strong> cui all’art. 15 delle Con<strong>di</strong>zioni Generali <strong>di</strong> Acquisto e, dunque, sulla<strong>giuris<strong>di</strong>zione</strong> e competenza esclusiva del <strong>Trib</strong>unale <strong>di</strong> Madrid (SPAGNA), ai sensi dell’art. 23,1° comma, del Regolamento n. 44/2001.Del resto, giova richiamare la seguente pronuncia della Suprema Corte che, sia pure conriguardo all’art. 17 della Convenzione <strong>di</strong> Bruxelles del 1968, peraltro sostanzialmente analogodell’art. 23 del Regolamento n. 44/2001: “Con riferimento al patto <strong>di</strong> <strong>proroga</strong> della<strong>giuris<strong>di</strong>zione</strong> in favore <strong>di</strong> uno degli Stati aderenti, il requisito della forma scritta, richiestodall’art. 17 della Convenzione <strong>di</strong> Bruxelles del 27 settembre 1968 come interpretato dallaCorte <strong>di</strong> Giustizia delle comunità europee con sent. n. <strong>24</strong> del 14 <strong>di</strong>cembre 1976, è rispettatosia in caso <strong>di</strong> accettazione scritta della predetta clausola, sia qualora il contratto si siaconcluso per accettazione tacita, me<strong>di</strong>ante la sua esecuzione a norma dell’art. 1327 c.c., se ilrapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmenteaccettata per iscritto o costantemente applicata e non vi siano elementi che possanogiustificare la presunzione <strong>di</strong> una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale” (cfr. intal senso: Cass., Sezioni Unite, 26 <strong>aprile</strong> 1995, n. 4625, in Giust. civ., 1996, 1, 811).Deve poi con<strong>di</strong>vidersi l’orientamento della Cassazione che, sia pure con riferimento all’art. 17della Convenzione <strong>di</strong> Bruxelles del 1968, ha affermato che “ ai sensi dell’art. 17 dellaConvenzione <strong>di</strong> Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con l. 21 giugno 1971 n. 804, laclausola con cui le parti abbiano convenuto la competenza giuris<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> uno degli statiaderenti (cosiddetta clausola <strong>di</strong> <strong>proroga</strong> della <strong>giuris<strong>di</strong>zione</strong>) non richiede la specificaapprovazione <strong>di</strong> cui all’art. 1341 c.c.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, 4 gennaio 1995, n. 90, inGiust. civ., Mass., 1995, 14).Con specifico riguardo all’art. 23 del Regolamento (CE) n. 44/2001, si deve poi richiamare laseguente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite:“Il requisito della forma scritta, richiesto per la <strong>proroga</strong> della competenza dall’art. 23, lett. a),regolamento 44/2001/Ce, è integrato sia nel caso <strong>di</strong> accettazione scritta della clausola, sia nelcaso <strong>di</strong> sua pre<strong>di</strong>sposizione scritta unilaterale non contestata” (cfr. in tal senso: Cass. civile ,sez. un., 05 maggio 2006, n. 10312 in Foro it. 2006, 12 3388).Risultano, quin<strong>di</strong>, integrati i presupposti previsti dal citato art. 23, 1° comma, delRegolamento (CE) n. 44/2001, tenuto conto che, come si è detto:· attraverso l’art. 15 delle con<strong>di</strong>zioni generali del contratto, le parti, domiciliate entrambenel territorio <strong>di</strong> Stati membri, hanno attribuito la competenza <strong>di</strong> un Giu<strong>di</strong>ce (<strong>Trib</strong>unale <strong>di</strong>Madrid–SPAGNA) a conoscere delle controversie, presenti o future, nate dai loro rapportigiuri<strong>di</strong>ci;· mancando un <strong>di</strong>verso accordo delle parti, detta competenza deve ritenersi esclusiva;· la clausola in questione attributiva della competenza è stata conclusa per iscritto,secondo quanto si è detto poc’anzi;· inoltre, tale clausola è stata anche conclusa in una forma ammessa dalle pratiche che leattuali parti in causa hanno stabilito tra <strong>di</strong> loro.III. Parte convenuta-opposta, peraltro, ha eccepito che i citati originali dei due or<strong>di</strong>ni prodottida parte attrice-opponente sub docc. 10) ed 11) sarebbero privi <strong>di</strong> efficacia probatoria, inquanto redatti in lingua straniera.L’eccezione non risulta fondata.Deve, infatti, con<strong>di</strong>vidersi l’orientamento della dottrina e della Cassazione prevalenti, secondocui, come risulta in<strong>di</strong>rettamente dall’art. 123 c.p.c. (ai sensi del quale “Quando occorreprocedere all’esame <strong>di</strong> documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giu<strong>di</strong>ce puònominare un traduttore…”) la produzione <strong>di</strong> documenti redatti in lingua straniera e noncorredati da traduzione in italiano è lecita ed ammissibile (cfr. Cass. civile n. 4537 del 1990;Cass. civile n. 7232 del 1987).Sulla parte interessata all’utilizzazione ai fini probatori <strong>di</strong> documenti precostituiti redatti inlingua straniera non grava dunque alcun onere <strong>di</strong> allegare traduzioni più o meno formali,restando affidato al giu<strong>di</strong>ce ogni provve<strong>di</strong>mento in proposito.Inoltre, al pari della nomina dell’interprete prevista dall’art. 122 c.p.c., anche la nomina deltraduttore è facoltativa e ritenuta superflua quando il Giu<strong>di</strong>ce conosce la lingua straniera nellaquale è scritto il documento, anche se analoghe conoscenze non posseggono le parti o una <strong>di</strong>esse (cfr. Cass. civile n. 12093 del 1992; Cass. civile n. 4537 del 1990; Cass. civile n. 1013del 1982).Più <strong>di</strong> recente, la Cassazione ha affermato che il Giu<strong>di</strong>ce ha la facoltà e non l’obbligo, <strong>di</strong>


nominare un traduttore, specie quando trattasi <strong>di</strong> un testo <strong>di</strong> facile comprensibilità sia daparte dello stesso Giu<strong>di</strong>ce che dei <strong>di</strong>fensori:“Il principio dell’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana - previsto dall’art. 122 cod. proc.civ. - si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalleparti, ragion per cui, quando questi ultimi siano redatti in lingua straniera, il giu<strong>di</strong>ce, ai sensidell’art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà e non l’obbligo, <strong>di</strong> nominare un traduttore, per cui ilmancato esercizio <strong>di</strong> detta facoltà, specie quando trattasi <strong>di</strong> un testo <strong>di</strong> facile comprensibilitàsia da parte dello stesso Giu<strong>di</strong>ce che dei <strong>di</strong>fensori, non può formare oggetto <strong>di</strong> censura in sede<strong>di</strong> legittimità (nella specie, la S.C., rigettando il ricorso proposto ed enunciando il riportatoprincipio, ha confermato la sentenza <strong>di</strong> merito impugnata, con la quale il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> appelloaveva dato atto <strong>di</strong> cogliere agevolmente il significato dei documenti contestati e,coerentemente, aveva rifiutato, con insindacabile <strong>di</strong>screzionalità, <strong>di</strong> valersi della facoltà <strong>di</strong>nominare un traduttore, senza trascurare la circostanza che, in effetti, sulla scortadell’impostazione <strong>di</strong>fensiva adottata dai <strong>di</strong>fensori, si sarebbe dovuto comunque ritenere che idocumenti medesimi erano stati sufficientemente compresi anche dalle parti)” (cfr. in talsenso: Cass. civile 11 ottobre 2005 n. 19756).Nel caso <strong>di</strong> specie, la produzione dei citati originali dei due or<strong>di</strong>ni prodotti da parte attriceopponentesub docc. 10) ed 11), pur essendo redatti in lingua straniera e, precisamente,parte in inglese e parte in spagnolo, deve ritenersi lecita ed ammissibile, non avendo parteattrice-opponente alcun onere <strong>di</strong> allegare la relativa traduzione ma avendo, comunque,provveduto a produrla (sia pure senza l’asseverazione) sub doc. 12).Inoltre, nel caso <strong>di</strong> specie, il Giu<strong>di</strong>ce ha ritenuto e ritiene del tutto superflua la nomina <strong>di</strong> untraduttore, sia in quanto conosce sufficientemente sia la lingua inglese sia la lingua spagnola,sia in quanto il testo dell’art. 15 delle Con<strong>di</strong>zioni Generali <strong>di</strong> Acquisto riportate sul retro deidue or<strong>di</strong>ni prodotti da parte attrice-opponente sub docc. 10) ed 11) è facilmentecomprensibile dal Giu<strong>di</strong>ce e dai <strong>di</strong>fensori, come si evince dall’impostazione <strong>di</strong>fensiva adottatadai medesimi.IV. Secondo parte convenuta-opposta, inoltre, non vi sarebbe prova che la società E. ITALIAS.r.l. fosse a conoscenza delle suddette Con<strong>di</strong>zioni Generali <strong>di</strong> Acquisto <strong>di</strong> D. S.A. e le avesseaccettate.Il rilievo non può essere con<strong>di</strong>viso in quanto, come si è detto in precedenza, con riferimento alpatto <strong>di</strong> <strong>proroga</strong> della <strong>giuris<strong>di</strong>zione</strong> in favore <strong>di</strong> uno degli Stati aderenti, il requisito della formascritta è rispettato non soltanto nel caso <strong>di</strong> accettazione scritta della predetta clausola, maanche qualora il contratto si sia concluso per accettazione tacita, me<strong>di</strong>ante la sua esecuzionea norma dell’art. 1327 c.c. se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cuila clausola risulti applicata e non vi siano elementi che possano giustificare la presunzione <strong>di</strong>una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale.Inoltre, come pure si è detto, il requisito della forma scritta, richiesto per la <strong>proroga</strong> dellacompetenza dall’art. 23, lett. a), regolamento 44/2001/Ce, è integrato anche nel caso <strong>di</strong> suapre<strong>di</strong>sposizione scritta unilaterale non contestata.V. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, dev’essere <strong>di</strong>chiarato il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong><strong>giuris<strong>di</strong>zione</strong> del Giu<strong>di</strong>ce italiano in or<strong>di</strong>ne alle domande proposte dal FALLIMENTO E. ITALIAS.r.l., in persona del Curatore dott. R. S. sia nel proce<strong>di</strong>mento monitorio introdotto con ilricorso per ottenere il decreto ingiuntivo opposto sia nel presente giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione.Per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev’essere <strong>di</strong>chiarato nullo e revocato.3) Sulle spese processuali.Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell’art.92, 2° comma. c.p.c., tenuto conto della sussistenza <strong>di</strong> giusti motivi, ravvisabili nellaparticolare natura della causa, implicante una complessa questione <strong>di</strong> carattere tecnicogiuri<strong>di</strong>co.P.Q.M.Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contrariaistanza, deduzione ed eccezione <strong>di</strong>sattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscrittaal n. 25933/06 R.G. promossa dalla società D.E. S.A., in persona del legale rappresentantepro tempore (parte attrice-opponente) contro il FALLIMENTO E. ITALIA S.r.l., in persona delCuratore dott. R. S. (parte convenuta-opposta), nel contrad<strong>di</strong>ttorio delle parti:1) Dichiara il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> <strong>giuris<strong>di</strong>zione</strong> del Giu<strong>di</strong>ce italiano in or<strong>di</strong>ne alle domande proposte dalFALLIMENTO E. ITALIA S.r.l., in persona del Curatore dott. R. S., sia nel proce<strong>di</strong>mentomonitorio sia nel presente giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione e, per l’effetto:


2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del <strong>Trib</strong>unale <strong>di</strong> <strong>Torino</strong> n. 4217/06, datato21.04.2006, depositato in data 28.04.2006, che revoca.4) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell’art. 92, 2°comma, c.p.c. .Così deciso in <strong>Torino</strong> in data <strong>24</strong> <strong>aprile</strong> <strong>2008</strong>.IL GIUDICEDott. Edoardo DI CAPUA

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