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Trib Torino 24 aprile 2008 proroga giurisdizione - Dipartimento di ...

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Pertanto, la D. S.A. e la E. ITALIA S.r.l. avevano raggiunto un vero e proprio accordo (anche)sulla clausola <strong>di</strong> cui all’art. 15 delle Con<strong>di</strong>zioni Generali <strong>di</strong> Acquisto e, dunque, sulla<strong>giuris<strong>di</strong>zione</strong> e competenza esclusiva del <strong>Trib</strong>unale <strong>di</strong> Madrid (SPAGNA), ai sensi dell’art. 23,1° comma, del Regolamento n. 44/2001.Del resto, giova richiamare la seguente pronuncia della Suprema Corte che, sia pure conriguardo all’art. 17 della Convenzione <strong>di</strong> Bruxelles del 1968, peraltro sostanzialmente analogodell’art. 23 del Regolamento n. 44/2001: “Con riferimento al patto <strong>di</strong> <strong>proroga</strong> della<strong>giuris<strong>di</strong>zione</strong> in favore <strong>di</strong> uno degli Stati aderenti, il requisito della forma scritta, richiestodall’art. 17 della Convenzione <strong>di</strong> Bruxelles del 27 settembre 1968 come interpretato dallaCorte <strong>di</strong> Giustizia delle comunità europee con sent. n. <strong>24</strong> del 14 <strong>di</strong>cembre 1976, è rispettatosia in caso <strong>di</strong> accettazione scritta della predetta clausola, sia qualora il contratto si siaconcluso per accettazione tacita, me<strong>di</strong>ante la sua esecuzione a norma dell’art. 1327 c.c., se ilrapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmenteaccettata per iscritto o costantemente applicata e non vi siano elementi che possanogiustificare la presunzione <strong>di</strong> una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale” (cfr. intal senso: Cass., Sezioni Unite, 26 <strong>aprile</strong> 1995, n. 4625, in Giust. civ., 1996, 1, 811).Deve poi con<strong>di</strong>vidersi l’orientamento della Cassazione che, sia pure con riferimento all’art. 17della Convenzione <strong>di</strong> Bruxelles del 1968, ha affermato che “ ai sensi dell’art. 17 dellaConvenzione <strong>di</strong> Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con l. 21 giugno 1971 n. 804, laclausola con cui le parti abbiano convenuto la competenza giuris<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> uno degli statiaderenti (cosiddetta clausola <strong>di</strong> <strong>proroga</strong> della <strong>giuris<strong>di</strong>zione</strong>) non richiede la specificaapprovazione <strong>di</strong> cui all’art. 1341 c.c.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, 4 gennaio 1995, n. 90, inGiust. civ., Mass., 1995, 14).Con specifico riguardo all’art. 23 del Regolamento (CE) n. 44/2001, si deve poi richiamare laseguente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite:“Il requisito della forma scritta, richiesto per la <strong>proroga</strong> della competenza dall’art. 23, lett. a),regolamento 44/2001/Ce, è integrato sia nel caso <strong>di</strong> accettazione scritta della clausola, sia nelcaso <strong>di</strong> sua pre<strong>di</strong>sposizione scritta unilaterale non contestata” (cfr. in tal senso: Cass. civile ,sez. un., 05 maggio 2006, n. 10312 in Foro it. 2006, 12 3388).Risultano, quin<strong>di</strong>, integrati i presupposti previsti dal citato art. 23, 1° comma, delRegolamento (CE) n. 44/2001, tenuto conto che, come si è detto:· attraverso l’art. 15 delle con<strong>di</strong>zioni generali del contratto, le parti, domiciliate entrambenel territorio <strong>di</strong> Stati membri, hanno attribuito la competenza <strong>di</strong> un Giu<strong>di</strong>ce (<strong>Trib</strong>unale <strong>di</strong>Madrid–SPAGNA) a conoscere delle controversie, presenti o future, nate dai loro rapportigiuri<strong>di</strong>ci;· mancando un <strong>di</strong>verso accordo delle parti, detta competenza deve ritenersi esclusiva;· la clausola in questione attributiva della competenza è stata conclusa per iscritto,secondo quanto si è detto poc’anzi;· inoltre, tale clausola è stata anche conclusa in una forma ammessa dalle pratiche che leattuali parti in causa hanno stabilito tra <strong>di</strong> loro.III. Parte convenuta-opposta, peraltro, ha eccepito che i citati originali dei due or<strong>di</strong>ni prodottida parte attrice-opponente sub docc. 10) ed 11) sarebbero privi <strong>di</strong> efficacia probatoria, inquanto redatti in lingua straniera.L’eccezione non risulta fondata.Deve, infatti, con<strong>di</strong>vidersi l’orientamento della dottrina e della Cassazione prevalenti, secondocui, come risulta in<strong>di</strong>rettamente dall’art. 123 c.p.c. (ai sensi del quale “Quando occorreprocedere all’esame <strong>di</strong> documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giu<strong>di</strong>ce puònominare un traduttore…”) la produzione <strong>di</strong> documenti redatti in lingua straniera e noncorredati da traduzione in italiano è lecita ed ammissibile (cfr. Cass. civile n. 4537 del 1990;Cass. civile n. 7232 del 1987).Sulla parte interessata all’utilizzazione ai fini probatori <strong>di</strong> documenti precostituiti redatti inlingua straniera non grava dunque alcun onere <strong>di</strong> allegare traduzioni più o meno formali,restando affidato al giu<strong>di</strong>ce ogni provve<strong>di</strong>mento in proposito.Inoltre, al pari della nomina dell’interprete prevista dall’art. 122 c.p.c., anche la nomina deltraduttore è facoltativa e ritenuta superflua quando il Giu<strong>di</strong>ce conosce la lingua straniera nellaquale è scritto il documento, anche se analoghe conoscenze non posseggono le parti o una <strong>di</strong>esse (cfr. Cass. civile n. 12093 del 1992; Cass. civile n. 4537 del 1990; Cass. civile n. 1013del 1982).Più <strong>di</strong> recente, la Cassazione ha affermato che il Giu<strong>di</strong>ce ha la facoltà e non l’obbligo, <strong>di</strong>

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