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Trib Torino 24 aprile 2008 proroga giurisdizione - Dipartimento di ...

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nominare un traduttore, specie quando trattasi <strong>di</strong> un testo <strong>di</strong> facile comprensibilità sia daparte dello stesso Giu<strong>di</strong>ce che dei <strong>di</strong>fensori:“Il principio dell’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana - previsto dall’art. 122 cod. proc.civ. - si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalleparti, ragion per cui, quando questi ultimi siano redatti in lingua straniera, il giu<strong>di</strong>ce, ai sensidell’art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà e non l’obbligo, <strong>di</strong> nominare un traduttore, per cui ilmancato esercizio <strong>di</strong> detta facoltà, specie quando trattasi <strong>di</strong> un testo <strong>di</strong> facile comprensibilitàsia da parte dello stesso Giu<strong>di</strong>ce che dei <strong>di</strong>fensori, non può formare oggetto <strong>di</strong> censura in sede<strong>di</strong> legittimità (nella specie, la S.C., rigettando il ricorso proposto ed enunciando il riportatoprincipio, ha confermato la sentenza <strong>di</strong> merito impugnata, con la quale il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> appelloaveva dato atto <strong>di</strong> cogliere agevolmente il significato dei documenti contestati e,coerentemente, aveva rifiutato, con insindacabile <strong>di</strong>screzionalità, <strong>di</strong> valersi della facoltà <strong>di</strong>nominare un traduttore, senza trascurare la circostanza che, in effetti, sulla scortadell’impostazione <strong>di</strong>fensiva adottata dai <strong>di</strong>fensori, si sarebbe dovuto comunque ritenere che idocumenti medesimi erano stati sufficientemente compresi anche dalle parti)” (cfr. in talsenso: Cass. civile 11 ottobre 2005 n. 19756).Nel caso <strong>di</strong> specie, la produzione dei citati originali dei due or<strong>di</strong>ni prodotti da parte attriceopponentesub docc. 10) ed 11), pur essendo redatti in lingua straniera e, precisamente,parte in inglese e parte in spagnolo, deve ritenersi lecita ed ammissibile, non avendo parteattrice-opponente alcun onere <strong>di</strong> allegare la relativa traduzione ma avendo, comunque,provveduto a produrla (sia pure senza l’asseverazione) sub doc. 12).Inoltre, nel caso <strong>di</strong> specie, il Giu<strong>di</strong>ce ha ritenuto e ritiene del tutto superflua la nomina <strong>di</strong> untraduttore, sia in quanto conosce sufficientemente sia la lingua inglese sia la lingua spagnola,sia in quanto il testo dell’art. 15 delle Con<strong>di</strong>zioni Generali <strong>di</strong> Acquisto riportate sul retro deidue or<strong>di</strong>ni prodotti da parte attrice-opponente sub docc. 10) ed 11) è facilmentecomprensibile dal Giu<strong>di</strong>ce e dai <strong>di</strong>fensori, come si evince dall’impostazione <strong>di</strong>fensiva adottatadai medesimi.IV. Secondo parte convenuta-opposta, inoltre, non vi sarebbe prova che la società E. ITALIAS.r.l. fosse a conoscenza delle suddette Con<strong>di</strong>zioni Generali <strong>di</strong> Acquisto <strong>di</strong> D. S.A. e le avesseaccettate.Il rilievo non può essere con<strong>di</strong>viso in quanto, come si è detto in precedenza, con riferimento alpatto <strong>di</strong> <strong>proroga</strong> della <strong>giuris<strong>di</strong>zione</strong> in favore <strong>di</strong> uno degli Stati aderenti, il requisito della formascritta è rispettato non soltanto nel caso <strong>di</strong> accettazione scritta della predetta clausola, maanche qualora il contratto si sia concluso per accettazione tacita, me<strong>di</strong>ante la sua esecuzionea norma dell’art. 1327 c.c. se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cuila clausola risulti applicata e non vi siano elementi che possano giustificare la presunzione <strong>di</strong>una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale.Inoltre, come pure si è detto, il requisito della forma scritta, richiesto per la <strong>proroga</strong> dellacompetenza dall’art. 23, lett. a), regolamento 44/2001/Ce, è integrato anche nel caso <strong>di</strong> suapre<strong>di</strong>sposizione scritta unilaterale non contestata.V. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, dev’essere <strong>di</strong>chiarato il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong><strong>giuris<strong>di</strong>zione</strong> del Giu<strong>di</strong>ce italiano in or<strong>di</strong>ne alle domande proposte dal FALLIMENTO E. ITALIAS.r.l., in persona del Curatore dott. R. S. sia nel proce<strong>di</strong>mento monitorio introdotto con ilricorso per ottenere il decreto ingiuntivo opposto sia nel presente giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione.Per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev’essere <strong>di</strong>chiarato nullo e revocato.3) Sulle spese processuali.Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell’art.92, 2° comma. c.p.c., tenuto conto della sussistenza <strong>di</strong> giusti motivi, ravvisabili nellaparticolare natura della causa, implicante una complessa questione <strong>di</strong> carattere tecnicogiuri<strong>di</strong>co.P.Q.M.Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contrariaistanza, deduzione ed eccezione <strong>di</strong>sattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscrittaal n. 25933/06 R.G. promossa dalla società D.E. S.A., in persona del legale rappresentantepro tempore (parte attrice-opponente) contro il FALLIMENTO E. ITALIA S.r.l., in persona delCuratore dott. R. S. (parte convenuta-opposta), nel contrad<strong>di</strong>ttorio delle parti:1) Dichiara il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> <strong>giuris<strong>di</strong>zione</strong> del Giu<strong>di</strong>ce italiano in or<strong>di</strong>ne alle domande proposte dalFALLIMENTO E. ITALIA S.r.l., in persona del Curatore dott. R. S., sia nel proce<strong>di</strong>mentomonitorio sia nel presente giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione e, per l’effetto:

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