Cassazione
snciv@sL0@a2017@n03468@tS.clean
snciv@sL0@a2017@n03468@tS.clean
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4<br />
confronti del giornalista o non abbia chiesto una rettifica alla<br />
redazione del giornale.<br />
Il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente<br />
cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio al giudice di rinvio che,<br />
nel procedere al riesame della controversia nei termini sopra<br />
indicati, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,<br />
anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa<br />
composizione.<br />
Così deciso in Roma in data 10 novembre 2016.<br />
IL PRESIDENTE<br />
Corte di <strong>Cassazione</strong> - copia non ufficiale