16.02.2017 Views

Cassazione

snciv@sL0@a2017@n03468@tS.clean

snciv@sL0@a2017@n03468@tS.clean

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4<br />

confronti del giornalista o non abbia chiesto una rettifica alla<br />

redazione del giornale.<br />

Il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente<br />

cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio al giudice di rinvio che,<br />

nel procedere al riesame della controversia nei termini sopra<br />

indicati, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,<br />

anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa<br />

composizione.<br />

Così deciso in Roma in data 10 novembre 2016.<br />

IL PRESIDENTE<br />

Corte di <strong>Cassazione</strong> - copia non ufficiale

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!