OBIETTIVO PENSIONE
OBIETTIVO PENSIONE - Allianz
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<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO<br />
ASSICURATIVO – FONDO <strong>PENSIONE</strong><br />
Istituito da BERNESE VITA S.p.A.,<br />
appartenente al Gruppo Allianz<br />
REGOLAMENTO<br />
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n° 5035<br />
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INDICE<br />
Parte I) Identificazione e scopo del PIP<br />
Art. 1 - Denominazione<br />
Art. 2 - Istituzione del PIP<br />
Art. 3 – Scopo<br />
Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento<br />
Art. 4 - Regime della forma pensionistica<br />
Art. 5 - Destinatari<br />
Art. 6 - Scelte di investimento<br />
Art. 7 – Spese<br />
Parte III) Contribuzione e prestazioni<br />
Art. 8 - Contribuzione<br />
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale<br />
Art.10 - Prestazioni pensionistiche<br />
Art.11 - Erogazione della rendita<br />
Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale<br />
Art.13 – Anticipazioni<br />
Art.14 – Altre prestazioni assicurative<br />
Parte IV) Profili organizzativi<br />
Art.15 - Separatezza patrimoniale e contabile<br />
Art.16 - Responsabile<br />
Art.17 - Conflitti di interesse<br />
Parte V) Rapporti con gli Aderenti<br />
Art.18 - Modalità di adesione<br />
Art.19 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti<br />
Art.20 - Comunicazioni e reclami<br />
Parte VI) Norme finali<br />
Art.21 - Modifiche al Regolamento<br />
Art.22-Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni<br />
economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP<br />
Art.23 – Rinvio<br />
Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile<br />
Art.1 – Nomina e cessazione dell’incarico<br />
Art.2 – Requisiti e incompatibilità<br />
Art.3 – Decadenza<br />
Art.4 – Retribuzione<br />
Art.5 – Autonomia del Responsabile<br />
Art.6 – Doveri del Responsabile<br />
Art.7 – Rapporti con la COVIP<br />
Art.8 – Responsabilità<br />
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PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP<br />
Art. 1 – Denominazione<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong>, Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo<br />
pensione, di seguito definito PIP, è una forma pensionistica complementare<br />
individuale istituita ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005,<br />
n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito Decreto.<br />
Art. 2 – Istituzione del PIP<br />
1. Il PIP è stato istituito da BERNESE VITA S.p.A. di seguito definita Società.<br />
2. Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui<br />
fondi pensione, di seguito COVIP.<br />
3. Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.<br />
4. La Società ha sede in corso Via G. A. Guattani, 6/A - 00161 Roma.<br />
Art. 3 – Scopo<br />
Il PIP ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all’atto del pensionamento,<br />
di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la<br />
Società provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo<br />
interesse degli Aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto<br />
dalla normativa in materia di previdenza complementare.<br />
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PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI<br />
INVESTIMENTO<br />
Art. 4 – Regime della forma pensionistica<br />
Il PIP è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del<br />
PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio<br />
della capitalizzazione.<br />
Art. 5 – Destinatari<br />
L’adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.<br />
Art. 6 – Scelte di investimento<br />
1. Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di<br />
Ramo I. Per l’individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione<br />
prevista all’articolo 2 del citato Decreto.<br />
2. I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel<br />
successivo articolo 9, la posizione individuale dell’Aderente, in base alla quale si<br />
determinano le prestazioni.<br />
3. La rivalutazione della posizione individuale è collegata ad una gestione interna<br />
separata.<br />
4. L’investimento delle risorse della gestione interna separata è effettuato nel<br />
rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Decreto Legislativo 7 settembre<br />
2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall’articolo 5 bis lettera<br />
c), del Decreto e dalle Condizioni Contrattuali, assumendo a riferimento<br />
l’esclusivo interesse degli Aderenti.<br />
5. La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento<br />
effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati<br />
nelle Condizioni Contrattuali, dei metodi di misurazione e delle tecniche di<br />
gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle<br />
attività.<br />
Art. 7 – Spese<br />
1) Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle<br />
Condizioni Contrattuali. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle<br />
Condizioni Contrattuali sono a carico della Società.<br />
2) La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:<br />
a) spese relative alla fase di accumulo:<br />
a.1) indirettamente a carico dell’Aderente:<br />
• prelievo sul rendimento lordo della gestione interna separata;<br />
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b) spese in cifra fissa collegate all’esercizio di prerogative individuali,<br />
dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Società, in caso<br />
di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell’articolo 12 del<br />
presente Regolamento.<br />
c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all’articolo 11<br />
del Regolamento.<br />
Le spese di partecipazione al PIP possono essere differenziate unicamente in<br />
presenza di convenzionamenti.<br />
In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi<br />
professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo<br />
quanto previsto nelle singole convenzioni.<br />
3) Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul<br />
patrimonio della gestione interna separata non vengono fatti gravare spese e<br />
diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di<br />
OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i<br />
casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.<br />
4) Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della gestione interna<br />
separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e<br />
giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di<br />
negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse e il “contributo di<br />
vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di<br />
pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento<br />
dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Società.<br />
5) Le Condizioni Contrattuali non prevedono clausole che, all’atto dell’adesione o del<br />
trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate,<br />
significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che<br />
possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.<br />
6) Nella redazione della Nota Informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione<br />
dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in<br />
conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.<br />
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PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI<br />
Art. 8 – Contribuzione<br />
1) La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’Aderente.<br />
2) I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche<br />
esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda<br />
contribuire al PIP ed abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali,<br />
ad un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e<br />
alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur<br />
in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.<br />
3) L’Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i<br />
lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente<br />
conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.<br />
4) E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.<br />
5) L’Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il<br />
raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di<br />
appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere<br />
almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza<br />
complementare.<br />
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale<br />
1) La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun<br />
Aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi<br />
derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai<br />
versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da<br />
eventuali riscatti parziali e anticipazioni.<br />
2) Per contributi netti si intendono i versamenti effettuati dall’Aderente.<br />
3) La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione<br />
interna separata riconosciuto all’Aderente.<br />
4) Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue,<br />
fatto salvo quanto trattenuto dalla Società ai sensi del precedente articolo 7. Il<br />
calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo<br />
le modalità indicate nelle Condizioni Contrattuali, nel rispetto dei principi previsti<br />
dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del<br />
calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di<br />
beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella<br />
stessa nel caso di attività già di proprietà della Società; le plusvalenze e le<br />
minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo<br />
al momento del loro effettivo realizzo.<br />
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5) Con riferimento alla posizione individuale investita nella gestione interna<br />
separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. In<br />
caso di esercizio di prerogative individuali dell’Aderente, la Società riconosce il<br />
rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai<br />
mesi successivi all’ultima rivalutazione.<br />
6) Nei casi, indicati nelle Condizioni Contrattuali, in cui operino garanzie di<br />
risultato, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione<br />
individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valore.<br />
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche<br />
1) Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento<br />
della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime<br />
obbligatorio di appartenenza dell’Aderente, con almeno cinque anni di<br />
partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Aderente che decide<br />
di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’articolo 8, comma 5,<br />
ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle<br />
prestazioni pensionistiche.<br />
2) Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età<br />
pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.<br />
3) Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle<br />
prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione<br />
alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali lo<br />
stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.<br />
4) L’Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un<br />
anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per<br />
l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di<br />
cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di<br />
tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la<br />
riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.<br />
5) L’Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica<br />
sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale<br />
maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono<br />
detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia<br />
provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita<br />
vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Aderente il 70 per<br />
cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento<br />
dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995,<br />
n. 335, l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione<br />
maturata.<br />
6) L’Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto<br />
antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma<br />
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pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge<br />
23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione<br />
pensionistica complementare in capitale.<br />
7) Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità,<br />
sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di<br />
previdenza obbligatoria.<br />
8) L’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda<br />
esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra<br />
forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione<br />
della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto<br />
all’articolo 12, commi 6 e 7.<br />
Art. 11 – Erogazione della rendita<br />
1) A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’Aderente è<br />
erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione<br />
individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare<br />
sotto forma di capitale.<br />
2) L’Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l’erogazione<br />
delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:<br />
‣ una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’Aderente finché<br />
è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’Aderente<br />
stesso, alla persona da lui designata;<br />
‣ una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i<br />
primi 5 o 10 anni all’Aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui<br />
designata. Successivamente, se l’Aderente è ancora in vita, viene corrisposta<br />
allo stesso una rendita vitalizia;<br />
3) I coefficienti di conversione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il<br />
calcolo della rendita sono indicati nelle Condizioni Contrattuali e possono essere<br />
successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità<br />
delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative<br />
emanate dall’ISVAP; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di conversione non<br />
si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse<br />
modifiche, che eserciteranno il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni<br />
successivi.<br />
La Società si impegna inoltre a garantire i coefficienti di conversione indicati<br />
nelle Condizioni Contrattuali a tutti gli Aderenti che eserciteranno il diritto alla<br />
prestazione pensionistica entro la data riportata nelle Condizioni Contrattuali. In<br />
tutti gli altri casi verranno applicati i coefficienti in vigore al momento<br />
dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica.<br />
4) Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla<br />
Società facendo riferimento, laddove vi sia l’impegno contrattuale a non<br />
modificare i coefficienti di conversione a quelli indicati nelle Condizioni<br />
Contrattuali e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo<br />
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omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili<br />
sull’andamento della mortalità della popolazione italiana.<br />
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale<br />
1) L’Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma<br />
pensionistica complementare decorso un periodo minimo di 2 anni di<br />
partecipazione al PIP.<br />
2) L’Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:<br />
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica<br />
complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;<br />
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di<br />
cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un<br />
periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero<br />
in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa<br />
integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;<br />
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità<br />
permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un<br />
terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti<br />
l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non<br />
è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente<br />
la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche<br />
complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’articolo 10, comma 4.<br />
3) Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’Aderente, in luogo<br />
dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la<br />
partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.<br />
4) In caso di decesso dell’Aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione<br />
pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi<br />
beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In<br />
mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali<br />
secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.<br />
5) Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.<br />
6) La Società, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al<br />
riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo<br />
di 6 mesi dalla ricezione della richiesta.<br />
7) Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la<br />
cessazione della partecipazione al PIP.<br />
Art. 13 – Anticipazioni<br />
1) L’Aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata<br />
nei seguenti casi e misure:<br />
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Soggetta alla direzione<br />
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a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per<br />
spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge<br />
o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti<br />
strutture pubbliche;<br />
b) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un<br />
importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di<br />
abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di<br />
abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di<br />
restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle<br />
lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente<br />
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;<br />
c) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un<br />
importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue<br />
esigenze.<br />
2) Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia<br />
di anticipazioni sono riportate in apposito documento.<br />
3) Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono<br />
eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle<br />
anticipazioni percepite e non reintegrate.<br />
4) Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto<br />
all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme<br />
pensionistiche complementari maturati dall’Aderente, per i quali lo stesso non<br />
abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.<br />
5) Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta<br />
dell’Aderente e in qualsiasi momento.<br />
6) Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di<br />
cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli<br />
istituti di previdenza obbligatoria.<br />
Art. 14 – Altre prestazioni assicurative<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> prevede una copertura assicurativa obbligatoria per il caso di<br />
morte dell’Aderente. Per maggiori informazioni si rinvia alle Condizioni Contrattuali.<br />
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PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI<br />
Art. 15 – Separatezza patrimoniale e contabile<br />
1) Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di<br />
seguito, patrimonio del PIP), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura<br />
degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Società,<br />
patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Società.<br />
2) Il patrimonio del PIP è destinato all’erogazione agli Aderenti delle prestazioni<br />
pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono<br />
ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Società o di rappresentanti<br />
dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli Aderenti o di rappresentanti<br />
dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle<br />
procedure concorsuali che riguardino la Società.<br />
3) Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall’ISVAP.<br />
4) La Società è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza<br />
contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei<br />
PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni<br />
relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei<br />
PIP istituiti.<br />
Art. 16 – Responsabile<br />
1) La Società nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del<br />
Decreto.<br />
2) Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di<br />
responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente<br />
Regolamento.<br />
Art. 17 – Conflitti di interesse<br />
Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in<br />
materia di conflitti di interesse.<br />
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PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI<br />
Art. 18 – Modalità di adesione<br />
1) L’adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo<br />
allegato, delle Condizioni Contrattuali e della documentazione informativa<br />
prevista dalla normativa vigente.<br />
2) L’Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni<br />
fornite alla Società.<br />
3) Dell’avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all’Aderente<br />
mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni<br />
relative all’eventuale versamento effettuato.<br />
4) L’adesione al PIP comporta l’integrale accettazione del Regolamento e relativo<br />
allegato e, per quanto ivi non previsto, delle Condizioni Contrattuali, nonché<br />
delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento<br />
nell’articolo 22 del Regolamento.<br />
Art. 19 – Trasparenza nei confronti degli Aderenti<br />
1) La Società mette a disposizione degli Aderenti: il Regolamento del PIP e relativo<br />
allegato, la Nota Informativa, le Condizioni Contrattuali, i regolamenti e i<br />
rendiconti della gestione interna separata, il documento sulle anticipazioni di cui<br />
all’articolo 13 e tutte le altre informazioni utili all’Aderente, secondo quanto<br />
previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono<br />
disponibili sul sito Internet della Società, in una apposita sezione dedicata alle<br />
forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli<br />
interessati.<br />
2) In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente<br />
all’Aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP,<br />
sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione<br />
conseguiti. La Società si riserva la facoltà di interrompere l’invio di tale<br />
comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell’Aderente, che non<br />
versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.<br />
Art. 20 – Comunicazioni e reclami<br />
La Società definisce le modalità con le quali gli Aderenti possono interloquire per<br />
rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a<br />
conoscenza degli Aderenti nella Nota Informativa.<br />
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PARTE VI – NORME FINALI<br />
Art. 21 – Modifiche al Regolamento<br />
1) Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.<br />
2) La Società stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto<br />
dell’interesse degli Aderenti e fatto salvo quanto disposto all’articolo 22.<br />
Art. 22 –Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle<br />
condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche<br />
del PIP<br />
1) In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento<br />
rilevante delle condizioni economiche del PIP, l’Aderente interessato dalle<br />
suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra<br />
forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi 2 anni<br />
dall’iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le<br />
modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come<br />
può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.<br />
2) La Società comunica ad ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al<br />
comma precedente l’introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della<br />
relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l’Aderente ha 90<br />
giorni di tempo per manifestare l’eventuale scelta di trasferimento. La Società<br />
può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al<br />
buon funzionamento del PIP e non contrasti con l’interesse degli Aderenti.<br />
3) Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste<br />
spese.<br />
Art. 23 – Rinvio<br />
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle<br />
Condizioni Contrattuali si fa riferimento alla normativa vigente.<br />
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ALLEGATO<br />
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE<br />
Art. 1 – Nomina e cessazione dall’incarico<br />
1) La nomina del Responsabile spetta all’organo amministrativo della Società<br />
istitutrice del PIP (di seguito Società). L’incarico ha durata triennale ed è<br />
rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.<br />
2) La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel<br />
momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.<br />
3) Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere<br />
dell’organo di controllo della Società.<br />
4) Le nomine e gli eventuali rinnovi dell’incarico o le sostituzioni del Responsabile<br />
prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni<br />
dalla deliberazione.<br />
Art. 2 – Requisiti e incompatibilità<br />
1) I requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione dell’incarico di<br />
Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa<br />
vigente.<br />
2) L’incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:<br />
a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d’opera<br />
continuativa presso la Società, ovvero presso le società da questa<br />
controllate o che la controllano;<br />
b) l’incarico di amministratore della Società.<br />
Art. 3 – Decadenza<br />
La perdita dei requisiti di onorabilità e l’accertamento della sussistenza di una causa<br />
di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.<br />
Art. 4 – Retribuzione<br />
1) La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall’organo<br />
amministrativo all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.<br />
2) Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di<br />
partecipazione agli utili della Società o di società controllanti o controllate, né<br />
sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Società o di<br />
società controllanti o controllate.<br />
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3) Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di<br />
Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della<br />
Società.<br />
Art. 5 – Autonomia del Responsabile<br />
1) Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla<br />
Società.<br />
2) A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture<br />
organizzative della Società di volta in volta necessarie allo svolgimento<br />
dell’incarico e all’adempimento dei doveri di cui al successivo articolo 6. La<br />
Società gli garantisce l’accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.<br />
3) Il Responsabile assiste alle riunioni dell’organo amministrativo e di quello di<br />
controllo della Società, per tutte le materie inerenti al PIP.<br />
Art. 6 – Doveri del Responsabile<br />
1) Il Responsabile vigila sull’osservanza della normativa, del Regolamento e delle<br />
Condizioni Contrattuali, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di<br />
corretta amministrazione del PIP nell’esclusivo interesse degli Aderenti.<br />
2) Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Società, organizza lo<br />
svolgimento delle sue funzioni al fine di:<br />
a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della gestione interna<br />
separata in base alla quale si rivaluta la posizione individuale, con<br />
riferimento ai controlli su:<br />
‣ le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento<br />
effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle Condizioni<br />
Contrattuali; che gli investimenti della gestione interna separata<br />
avvengano nell’esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto dei principi<br />
di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti<br />
dalla normativa e dal regolamento;<br />
‣ la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti<br />
con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e<br />
controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di<br />
investimento;<br />
b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli<br />
su:<br />
‣ la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura<br />
degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura<br />
degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Società, patrimonio separato ed<br />
autonomo rispetto agli altri attivi della Società;<br />
‣ le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle<br />
operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP<br />
istituiti dalla Società, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la<br />
separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con<br />
riferimento a ciascun PIP;<br />
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‣ la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi<br />
posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale<br />
delle posizioni individuali e della loro redditività;<br />
c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli<br />
Aderenti con riferimento ai controlli su:l’adeguatezza<br />
dell’organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli<br />
Aderenti, sia al momento dell’adesione al PIP sia durante il rapporto;<br />
‣ gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli Aderenti<br />
indicate nelle Condizioni Contrattuali, siano correttamente applicate, in<br />
coerenza con quanto previsto nel Regolamento;<br />
‣ la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle<br />
comunicazioni periodiche agli Aderenti ed in quelle inviate in occasione di<br />
eventi particolari;<br />
‣ l’adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il<br />
trattamento riservato ai singoli esposti;<br />
‣ la tempestività della soddisfazione delle richieste degli Aderenti, in<br />
particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste<br />
a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione<br />
individuale.<br />
3) Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Società per identificare le<br />
situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio<br />
agli Aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per<br />
l’erogazione della rendita e per le altre prestazioni assicurative previste dal<br />
Regolamento del PIP.<br />
4) Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni il<br />
Responsabile dà tempestiva comunicazione all’organo di amministrazione e a<br />
quello di controllo della Società e si attiva perché vengano adottati gli opportuni<br />
provvedimenti.<br />
Art. 7 – Rapporti con la COVIP<br />
1) Il Responsabile:<br />
a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica<br />
l’organizzazione adottata per l’adempimento dei suoi doveri e che dà conto<br />
della congruità delle procedure di cui si avvale per l’esecuzione dell’incarico,<br />
dei risultati dell’attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante<br />
l’anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene<br />
trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della<br />
relazione stessa viene trasmessa all’organo di amministrazione e a quello di<br />
controllo della Società;<br />
b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano<br />
inviate alla stessa le comunicazioni relative all’attività del PIP, le<br />
segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e<br />
dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito;<br />
c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all’organo di<br />
amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate<br />
nell’esercizio delle sue funzioni.<br />
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Art. 8 – Responsabilità<br />
1) Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza<br />
richieste dalla natura dell’incarico e dalla sua specifica competenza e deve<br />
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione<br />
del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.<br />
2) Egli risponde verso la Società e verso i singoli Aderenti al PIP dei danni a<br />
ciascuno arrecati e derivanti dall’inosservanza di tali doveri.<br />
3) All’azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392,<br />
2393,2394, 2394-bis, 2395 del Codice Civile.<br />
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<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO<br />
ASSICURATIVO – FONDO <strong>PENSIONE</strong><br />
Istituito da Bernese Vita S.p.A.,<br />
appartenente al Gruppo Allianz<br />
CONDIZIONI CONTRATTUALI<br />
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n° 5035<br />
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<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione<br />
Sommario<br />
1 - Disciplina del contratto<br />
2 - Condizioni Contrattuali<br />
• PARTE PRIMA - Aspetti generali<br />
• PARTE SECONDA - Accordo tra le parti<br />
• PARTE TERZA - Vicende contrattuali relative alla fase di accumulo<br />
• PARTE QUARTA - Vicende contrattuali relative alla fase di<br />
erogazione della rendita<br />
• Tabelle (contenenti i coefficienti di conversione)<br />
3 - Regolamento della gestione interna separata VIPREV<br />
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Iscritta all’albo Imprese<br />
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Soggetta alla direzione<br />
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<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo –<br />
fondo pensione<br />
1 - Disciplina del contratto<br />
Il presente contratto è disciplinato:<br />
• dal Regolamento di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong>;<br />
• dalle Condizioni Contrattuali di seguito riportate;<br />
• dalle Norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.<br />
2 - Condizioni Contrattuali<br />
PARTE PRIMA: aspetti generali<br />
Art. 1 - Prestazioni<br />
In base al presente contratto - che realizza un Piano individuale pensionistico di tipo<br />
assicurativo – fondo pensione, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 252 del 5<br />
Dicembre 2005 (di seguito Decreto), la Società garantisce all’Aderente una prestazione<br />
pensionistica complementare, da corrispondersi, a richiesta dell’Aderente,<br />
successivamente alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche<br />
stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza.<br />
Detta prestazione pensionistica complementare si ottiene, convertendo in rendita vitalizia<br />
immediata e previa applicazione delle eventuali imposte, il capitale assicurato rivalutato,<br />
intendendosi per tale il cumulo delle porzioni di capitale rivalutabile costituite a fronte dei<br />
versamenti contributivi destinati dall’Aderente alla gestione interna separata VIPREV.<br />
Detto Capitale viene rivalutato nella misura e secondo le modalità indicate all'articolo 15;<br />
In caso di decesso dell'Aderente, prima della maturazione del diritto all’esercizio delle<br />
prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, la<br />
prestazione della Società viene corrisposta agli aventi diritto, secondo quanto disposto<br />
all’articolo 19.<br />
In tale eventualità <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> prevede una copertura assicurativa accessoria<br />
obbligatoria di maggiorazione caso morte.<br />
Il capitale assicurato viene quindi maggiorato nella misura riportata nella tabella<br />
seguente in funzione dell’età dell’Aderente al momento del decesso:<br />
Età dell’Aderente (in anni interi) al Misura % di maggiorazione<br />
momento del decesso<br />
Fino a 65 anni 1,00%<br />
Fino a 80 anni 0,25%<br />
Oltre 80 anni 0,00%<br />
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La Società si impegna a comunicare annualmente all’Aderente il valore aggiornato del<br />
capitale assicurato.<br />
Art. 2 - Fasi contrattuali<br />
Il presente contratto si articola in due fasi:<br />
• la prima fase (fase di accumulo) è rappresentata dal periodo di corresponsione dei<br />
versamenti contributivi, durante il quale viene costituito progressivamente, ai sensi<br />
dell'articolo 1, il capitale assicurato;<br />
• la seconda fase (fase di erogazione della rendita), subordinata alla maturazione del<br />
diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche, è caratterizzata invece<br />
dall'erogazione, ai sensi dell'articolo 5, della rendita vitalizia immediata, a seguito<br />
della conversione del capitale assicurato.<br />
Art. 3 - Durata<br />
La durata del periodo di corresponsione dei versamenti contributivi viene fissata<br />
convenzionalmente dalla Società e coincide con l’arco temporale compreso fra la data di<br />
decorrenza del contratto, quale stabilita ai sensi dell’articolo 8 e la data di compimento<br />
del sessantacinquesimo anno di età dell’Aderente, fermo restando che la partecipazione<br />
ad una forma pensionistica complementare non può, ai sensi del Decreto, essere inferiore<br />
a 5 anni.<br />
Qualora alla data di decorrenza l’Aderente abbia già compiuto il sessantacinquesimo anno<br />
di età, la durata del periodo di corresponsione dei versamenti contributivi viene<br />
convenzionalmente fissata in 5 anni, fermo quanto sotto riportato in merito ai requisiti<br />
necessari per la conversione del capitale assicurato in rendita vitalizia immediata.<br />
L’Aderente ha comunque facoltà di prolungare il periodo di corresponsione dei versamenti<br />
contributivi, mediante comunicazione scritta da inoltrare alla Società.<br />
Qualora alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età, l’Aderente non<br />
abbia ancora maturato il diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche o non abbia<br />
ancora maturato un periodo di adesione ad una forma pensionistica complementare<br />
almeno pari a 5 anni, la conversione del capitale assicurato in rendita vitalizia immediata<br />
viene posticipata, fino all’epoca di effettiva maturazione del diritto suddetto.<br />
L’Aderente può inoltre chiedere alla Società, mediante comunicazione scritta, la<br />
conversione anticipata del capitale assicurato in rendita vitalizia immediata, ovvero,<br />
qualora ricorrano i presupposti stabiliti dal Decreto, la liquidazione del capitale stesso, ai<br />
sensi dell’articolo 21, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla maturazione del<br />
diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche, solo nel caso di cessazione dell'attività<br />
lavorativa che comporti l’inoccupazione dell’Aderente stesso per un periodo superiore a<br />
48 mesi.<br />
Art. 4 – Versamenti contributivi<br />
Le prestazioni di cui all'articolo 1 si costituiscono progressivamente mediante<br />
corresponsione alla Società di una sequenza di versamenti contributivi, da effettuarsi in<br />
forma libera.<br />
I versamenti contributivi possono derivare, ai sensi del Decreto e secondo le indicazioni<br />
fornite alla Società da parte dell’Aderente, da tre differenti fonti:<br />
• il contributo proprio dell’Aderente stesso;<br />
• il contributo del datore di lavoro dell’Aderente;<br />
• il contributo derivante dalla destinazione del proprio TFR (Trattamento di Fine<br />
Rapporto).<br />
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L’ammontare dei versamenti contributivi derivanti dal contributo proprio dell’Aderente<br />
viene definito all’atto della conclusione del contratto, unitamente alla periodicità di<br />
corresponsione, da scegliersi fra quelle rese disponibili dalla Società (annuale,<br />
semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile).<br />
Sia l’ammontare dei versamenti contributivi derivanti dal contributo proprio dell’Aderente<br />
sia la periodicità di corresponsione dei medesimi possono essere successivamente<br />
modificati da parte dell’Aderente stesso.<br />
L’Aderente può altresì corrispondere alla Società, in aggiunta ai versamenti contributivi<br />
periodici, versamenti contributivi aggiuntivi.<br />
L’ammontare dei versamenti contributivi derivanti dal contributo del datore di lavoro<br />
ovvero dalla destinazione del TFR dell’Aderente viene definito all’atto dell’effettiva<br />
corresponsione, data la natura variabile di tali fonti, come pure la relativa periodicità di<br />
corresponsione, da scegliersi fra quelle rese disponibili dalla Società (annuale,<br />
semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile).<br />
I versamenti contributivi vengono effettuati con le seguenti modalità:<br />
• assegno bancario o circolare non trasferibile;<br />
• bonifico bancario;<br />
fermo restando che i relativi oneri gravano direttamente sull’Aderente stesso.<br />
Ciascun versamento contributivo determina la costituzione progressiva del capitale<br />
assicurato secondo quanto disposto all’articolo 14.<br />
Art. 5 – Rendita<br />
La rendita vitalizia immediata derivante dalla conversione del capitale assicurato di cui<br />
all’articolo 1, previa applicazione delle eventuali imposte, viene erogata, a richiesta<br />
dell’Aderente, successivamente all’effettiva maturazione del diritto all’esercizio delle<br />
prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, secondo la<br />
rateazione prescelta dall’Aderente stesso.<br />
Detta rendita vitalizia, che non può essere oggetto di riscatto, viene rivalutata ad ogni<br />
anniversario della data di conversione nella misura e secondo le modalità stabilite<br />
all'articolo 25.<br />
L’Aderente può chiedere alla Società l’erogazione della rendita vitalizia immediata in rate<br />
aventi una periodicità da scegliersi fra quelle rese disponibili dalla Società (annuale,<br />
semestrale, quadrimestrale, trimestrale, o mensile).<br />
Resta inteso che l’erogazione della rendita vitalizia immediata sarà effettuata in via<br />
posticipata e che pertanto ciascuna rata di rendita verrà liquidata dalla Società al termine<br />
del periodo di rateazione scelto dall’Aderente.<br />
La Società si impegna a comunicare annualmente all’Aderente l’ammontare della rendita<br />
vitalizia oggetto di erogazione, comprensiva delle rivalutazioni nel frattempo intervenute.<br />
In alternativa alla rendita vitalizia immediata, l’Aderente può optare per una diversa<br />
forma di rendita vitalizia, ai sensi dell’articolo 24.<br />
Art. 6 – Coefficienti di conversione del capitale assicurato in rendita e relativa<br />
modifica<br />
I coefficienti da utilizzare per la conversione del capitale assicurato di cui all’articolo 1 in<br />
rendita vitalizia immediata sono indicati nelle Tabelle riportate in calce alle presenti<br />
Condizioni Contrattuali.<br />
Nella determinazione dei coefficienti di conversione del capitale assicurato in rendita<br />
vitalizia immediata la Società ha previsto un costo annuo, a carico dell’Aderente per la<br />
copertura delle spese di erogazione della rendita stessa, che si differenzia in base alla<br />
periodicità di erogazione prescelta dall’Aderente, come di seguito riportato:<br />
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• periodicità annuale: 1,80%<br />
• periodicità semestrale: 2,00%<br />
• periodicità quadrimestrale: 2,10%<br />
• periodicità trimestrale: 2,20%<br />
• periodicità mensile: 3,30%<br />
La Società si riserva il diritto di modificare i suddetti coefficienti di conversione, qualora la<br />
probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana, quale rilevata dalle statistiche<br />
nazionali condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico, ponga in evidenza<br />
variazioni nella componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti medesimi<br />
tali da giustificarne la modifica.<br />
La modifica dei coefficienti di conversione potrà essere inoltre determinata dalla<br />
variazione della base finanziaria utilizzata dalla Società per la fissazione del tasso tecnico<br />
utilizzato nel calcolo dei coefficienti medesimi.<br />
Resta inteso che:<br />
• la modifica dei coefficienti di conversione, alle condizioni di cui sopra, non avrà alcun<br />
effetto qualora sia già iniziata l’erogazione della rendita di cui all’articolo 5;<br />
• la Società comunicherà all’Aderente i nuovi coefficienti di conversione con un<br />
preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data di applicazione degli stessi;<br />
• entro la data di applicazione dei nuovi coefficienti di conversione, l’Aderente potrà<br />
chiedere il trasferimento della propria posizione individuale (corrispondente al capitale<br />
assicurato di cui all’articolo 1) ad altra forma pensionistica complementare prevista<br />
dal Decreto, senza applicazione della commissione di trasferimento pari a 75 euro di<br />
cui all’articolo 17.<br />
La modifica dei coefficienti di conversione indicati nelle Tabelle riportate in calce alle<br />
presenti Condizioni Contrattuali comporta la contestuale modifica dei coefficienti da<br />
utilizzarsi per la determinazione delle rendite di opzione, di cui all’articolo 24.<br />
Resta inteso che la modifica dei coefficienti di conversione non si applicherà a tutti gli<br />
Aderenti che eserciteranno la conversione del capitale assicurato in rendita vitalizia<br />
immediata, ovvero in una delle rendite di opzione di cui all’articolo 24, entro il<br />
31.12.2011.<br />
PARTE SECONDA: accordo fra le parti<br />
Art. 7 - Conclusione del contratto<br />
Il contratto si intende concluso all'atto del perfezionamento del Modulo di Adesione, vale<br />
a dire nel momento in cui vengono apposte sul Modulo di Adesione le firme della Società<br />
e dell’Aderente.<br />
A conferma dell’avvenuta conclusione del contratto, la Società invierà all’Aderente il<br />
documento di polizza.<br />
Art. 8 - Entrata in vigore<br />
A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto ai sensi dell'articolo 7, le<br />
prestazioni di cui all'articolo 1 sono operanti dalle ore 24 della data di decorrenza fissata<br />
al sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Società del<br />
primo versamento contributivo, di cui all’articolo 4.<br />
Art. 9 - Clausola di ripensamento<br />
Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto l’Aderente può esercitare il<br />
diritto di recesso.<br />
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Per l'esercizio del diritto di recesso l’Aderente deve inviare comunicazione scritta alla<br />
Società - con lettera raccomandata indirizzata a: BERNESE VITA S.p.A. Via G.A. Guattani<br />
6/A - 00161 Roma (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto.<br />
Il recesso ha l'effetto di liberare l’Aderente e la Società da qualsiasi obbligazione<br />
derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera<br />
raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.<br />
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società<br />
provvederà a rimborsare all’Aderente i versamenti contributivi da questi<br />
corrisposti.<br />
Art. 10 – Beneficiari<br />
Il beneficiario delle prestazioni pensionistiche complementari, ancorché corrisposte in<br />
forma di capitale, è esclusivamente l’Aderente.<br />
Qualora l’Aderente, in occasione della conversione del capitale assicurato in rendita,<br />
scelga, ai sensi dell’articolo 24, la rendita di opzione di tipo reversibile, lo stesso designa<br />
il soggetto, persona fisica, che subentrerà nel godimento della rendita vitalizia a seguito<br />
del suo decesso.<br />
Qualora invece l’Aderente, in occasione della conversione del capitale assicurato in<br />
rendita, scelga, ai sensi dell’articolo 24, una rendita di opzione di tipo certo, lo stesso<br />
designa i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che subentreranno nel godimento della<br />
rendita certa a seguito del suo decesso.<br />
Parimenti, l’Aderente designa i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che potranno<br />
esercitare il diritto di riscatto, ai sensi dell’articolo 19, in caso di suo decesso prima della<br />
conversione del capitale assicurato in rendita.<br />
In assenza di quest’ultima designazione, il diritto di riscatto spetta agli eredi legittimi o<br />
testamentari. In mancanza di tali soggetti, il capitale assicurato verrà devoluto, ai sensi<br />
del Decreto, a finalità sociali.<br />
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere<br />
comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.<br />
Art. 11 - Pagamenti della Società<br />
Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa,<br />
unitamente alla richiesta scritta di liquidazione, i documenti di seguito indicati.<br />
Per i pagamenti delle prestazioni pensionistiche in caso di vita dell'Aderente:<br />
a) riscatto, ai sensi dell’articolo 19;<br />
• fotocopia di un valido documento di identità dell’Aderente;<br />
• documentazione attestante i requisiti, stabiliti dal Decreto, per il riscatto;<br />
b) anticipazioni, ai sensi dell’articolo 20;<br />
• fotocopia di un valido documento di identità dell’Aderente;<br />
• documentazione attestante i requisiti, stabiliti dal Decreto, per le anticipazioni.<br />
c) trasferimento, ad altra forma pensionistica, ai sensi dell’articolo 17;<br />
• dichiarazione attestante la volontà di trasferimento della posizione individuale<br />
comprensiva di tutte le informazioni necessarie per il trasferimento stesso;<br />
d) liquidazione della rendita vitalizia immediata, ai sensi dell’articolo 5 o del capitale<br />
assicurato, ai sensi dell’articolo 21;<br />
• fotocopia di un valido documento di identità dell’Aderente;<br />
• documentazione attestante che l’Aderente ha maturato il diritto all’esercizio delle<br />
prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza;<br />
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• in fase di erogazione della rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in<br />
vita dell'Aderente (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità<br />
annuale.<br />
Per i pagamenti in caso di decesso dell'Aderente, ai sensi dell’articolo 19:<br />
• certificato di morte dell'Aderente in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in<br />
carta semplice;<br />
• atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi a Notaio o presso<br />
il Tribunale, previo giuramento di due testimoni, sul quale viene indicato se l’Aderente<br />
stesso abbia lasciato o meno testamento e quali siano gli eredi legittimi, la loro età e<br />
capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia<br />
autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto<br />
testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali siano gli eredi<br />
testamentari, la loro età e capacità di agire; per pagamenti di importo non superiore a<br />
50.000 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto<br />
di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;<br />
• fotocopia di un valido documento di identità degli aventi diritto;<br />
• qualora gli aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in<br />
originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale<br />
rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere l’importo dovuto con esonero<br />
della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale<br />
reimpiego dell’importo medesimo.<br />
Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti<br />
gravano direttamente sugli aventi diritto.<br />
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione<br />
dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione<br />
suindicata, fatta eccezione per la corresponsione della rendita che verrà effettuata, ai<br />
sensi dell’articolo 5, al termine del periodo di rateazione prescelto dall’Aderente.<br />
Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi<br />
diritto, calcolati a partire dalla data di ricevimento da parte della Società della<br />
documentazione completa.<br />
Art. 12 - Tasse ed imposte<br />
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell’Aderente, dei Beneficiari o<br />
degli aventi diritto.<br />
Art. 13 - Foro competente<br />
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo<br />
dell’Aderente o dei soggetti che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.<br />
PARTE TERZA: vicende contrattuali relative alla fase di accumulo<br />
Art. 14 - Determinazione del capitale assicurato<br />
All'atto della conclusione del contratto l’Aderente destina i versamenti contributivi alla<br />
gestione interna separata VIPREV.<br />
La Società determina il capitale assicurato di cui all’articolo 1 in funzione del versamenti<br />
contributivi corrisposti.<br />
A tal fine i versamenti contributivi di cui all’articolo 4 vengono convertiti in porzioni di<br />
capitale rivalutabile, legate alla gestione interna separata VIPREV;<br />
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La costituzione di ogni porzione di capitale rivalutabile, per effetto della conversione del<br />
versamento contributivo corrispondente, viene effettuata:<br />
• alla data di decorrenza, di cui all’articolo 8, per il primo versamento contributivo;<br />
• alla data di ricevimento del versamento contributivo da parte della Società, per i<br />
versamenti contributivi successivi e per i versamenti contributivi aggiuntivi.<br />
In occasione della corresponsione di ciascun versamento contributivo, la Società invia<br />
all’Aderente un certificato integrativo di polizza, che costituisce parte integrante della<br />
polizza stessa, contenente l'indicazione del versamento contributivo corrisposto<br />
dall’Aderente e della relativa porzione di capitale costituita.<br />
Art. 15 – Valorizzazione del Capitale Rivalutabile<br />
Per il capitale assicurato la Società riconosce una rivalutazione annua del medesimo,<br />
secondo le modalità di seguito riportate.<br />
A tal fine la Società ha istituito e gestisce, in base a quanto previsto dal rispettivo<br />
Regolamento, la gestione interna separata VIPREV.<br />
A) Misura annua di rivalutazione<br />
Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Società dichiara la misura annua di<br />
rivalutazione da attribuire al contratto.<br />
Tale misura si ottiene diminuendo il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento<br />
della gestione interna separata VIPREV di un valore, denominato rendimento<br />
trattenuto, pari ad 1,5 punti.<br />
In ogni caso, la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto non può<br />
essere inferiore a 0%.<br />
B) Misura di rivalutazione pro - rata<br />
Entro la fine di ogni mese la Società provvede a calcolare anche la misura di<br />
rivalutazione da utilizzare ai fini delle rivalutazioni pro-rata di seguito riportate.<br />
Tale misura si ottiene diminuendo il rendimento periodico della gestione interna<br />
separata VIPREV di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari ad 1,5 punti.<br />
Per rendimento periodico si intende il rendimento della gestione interna separata<br />
VIPREV calcolato su base annua con le stesse modalità di cui al punto 3 del<br />
Regolamento della gestione stessa, considerando però, quale esercizio di<br />
competenza, quello che decorre dal quindicesimo al terzo mese precedente rispetto a<br />
quello in cui deve essere attribuita la misura di rivalutazione pro-rata.<br />
Per i primi quindici mesi di vita di VIPREV il rendimento periodico si ottiene<br />
proiettando, su base annua, il rendimento calcolato sulla base dell’arco temporale<br />
effettivamente disponibile e comunque fino al terzo mese precedente a quello in cui<br />
deve essere attribuita la misura di rivalutazione pro-rata.<br />
In ogni caso, la misura di rivalutazione pro-rata da attribuire al contratto non può<br />
essere inferiore a 0%.<br />
C) Modalità di rivalutazione annua del Capitale Rivalutabile<br />
Al primo gennaio di ogni anno, il Capitale Rivalutabile viene rivalutato nei termini<br />
seguenti:<br />
• il Capitale Rivalutabile al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di<br />
un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura annua di rivalutazione<br />
fissata a norma del punto A;<br />
• le porzioni di capitale costituite nei dodici mesi precedenti tale data vengono<br />
aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna<br />
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Soggetta alla direzione<br />
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porzione di capitale, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del<br />
punto A, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione ed<br />
il primo gennaio immediatamente successivo.<br />
D)Modalità di rivalutazione del Capitale Rivalutabile alla data di esercizio del<br />
diritto alle prestazioni pensionistiche<br />
1. Qualora la data di esercizio delle prestazioni pensionistiche corrisponda al primo<br />
gennaio, il Capitale Rivalutabile viene rivalutato nei termini seguenti:<br />
•il Capitale Rivalutabile al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di un<br />
importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione fissata a<br />
norma del punto A per il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio<br />
e la data di esercizio del diritto alle prestazioni pensionistiche;<br />
•le porzioni di capitale costituite nel periodo compreso tra il suddetto primo gennaio e<br />
la data di esercizio del diritto alle prestazioni stesse vengono aumentate<br />
dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di<br />
capitale, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A,<br />
per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data di<br />
esercizio del diritto alle prestazioni pensionistiche.<br />
2. Qualora la data di esercizio delle prestazioni pensionistiche non corrisponda al primo<br />
gennaio, il Capitale Rivalutabile viene rivalutato con le stesse modalità riportate al<br />
punto 1, utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, la misura di<br />
rivalutazione pro – rata di cui al punto B;<br />
E) Rivalutazione del Capitale Rivalutabile in caso di decesso dell'Aderente prima<br />
della maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche<br />
1. Qualora il decesso dell’Aderente avvenga al primo gennaio, il Capitale<br />
Rivalutabile viene rivalutato nei termini seguenti:<br />
•il Capitale Rivalutabile al primo gennaio immediatamente precedente la data del<br />
decesso viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale<br />
stesso, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A, per<br />
il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del decesso;<br />
•le porzioni di capitale costituite nel periodo compreso fra il suddetto primo gennaio e<br />
la data del decesso vengono aumentate dell'interesse derivante dalla<br />
capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale, in base alla misura annua di<br />
rivalutazione fissata a norma del punto A, per il periodo di tempo compreso tra la<br />
data della relativa costituzione e la data del decesso.<br />
2. Qualora il decesso dell’Aderente avvenga in una data diversa dal primo gennaio, il<br />
Capitale Rivalutabile viene rivalutato con le stesse modalità riportate al punto 1,<br />
utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, la misura di rivalutazione pro<br />
– rata di cui al punto B;<br />
F)Rivalutazione del Capitale Rivalutabile in caso di riscatto totale o<br />
trasferimento<br />
1. Qualora il riscatto totale o il trasferimento avvenga al primo gennaio, il Capitale<br />
Rivalutabile viene rivalutato nei termini seguenti:<br />
•il Capitale Rivalutabile al primo gennaio immediatamente precedente la data del<br />
riscatto totale o trasferimento viene aumentato dell'interesse derivante dalla<br />
capitalizzazione del capitale stesso, in base alla misura annua di rivalutazione<br />
fissata a norma del punto A, per il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo<br />
gennaio e la data del riscatto totale o trasferimento;<br />
•le porzioni di capitale costituite nel periodo compreso fra il suddetto primo gennaio e<br />
la data del riscatto totale o trasferimento vengono aumentate dell'interesse<br />
derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale, in base alla misura<br />
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annua di rivalutazione fissata a norma del punto A, per il periodo di tempo<br />
compreso tra la data della relativa costituzione e la data del riscatto totale o<br />
trasferimento.<br />
2. Qualora il riscatto totale o il trasferimento avvenga in una data diversa dal primo<br />
gennaio, il Capitale Rivalutabile viene rivalutato con le stesse modalità riportate al<br />
punto 1, utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, la misura di<br />
rivalutazione pro – rata di cui al punto B;<br />
G) Capitale Rivalutabile minimo garantito<br />
Alla data di esercizio delle prestazioni pensionistiche, ovvero in caso di decesso<br />
dell’Aderente nella fase di accumulo, il Capitale Rivalutabile riconosciuto dalla Società<br />
è pari al maggiore tra:<br />
• il medesimo capitale rivalutato fino alla data di esercizio delle prestazioni<br />
pensionistiche ovvero fino alla data di decesso dell’Aderente, secondo le modalità<br />
indicate ai precedenti punti C,D e E;<br />
• il medesimo capitale rivalutato fino alla data di esercizio delle prestazioni<br />
pensionistiche ovvero fino alla data di decesso dell’Aderente, secondo le modalità<br />
indicate al precedente punto C,D e E ma utilizzando, in luogo della misura annua di<br />
rivalutazione, la misura annua minima garantita dell’1,50%.<br />
Art. 16 – Mancata corresponsione dei versamenti contributivi<br />
La mancata corresponsione dei versamenti contributivi implica l’interruzione della<br />
costituzione progressiva del capitale assicurato di cui all’articolo 1.<br />
In tale eventualità il capitale assicurato di cui all’articolo 1 si intende pari al Capitale<br />
Rivalutabile determinato in base ai versamenti contributivi effettivamente corrisposti alla<br />
Società.<br />
Resta ferma la possibilità per l’Aderente di riprendere la corresponsione dei versamenti<br />
contributivi ovvero di provvedere alla corresponsione di versamenti contributivi<br />
aggiuntivi.<br />
I versamenti contributivi derivanti dalla destinazione del TFR dell’Aderente, una volta<br />
attivati, non potranno più essere interrotti o sospesi, salvo il caso di destinazione dei<br />
medesimi ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto.<br />
Art. 17 - Trasferimento ad altre forme pensionistiche complementari<br />
L’Aderente può chiedere alla Società, mediante lettera raccomandata, il trasferimento<br />
della propria posizione individuale, corrispondente al capitale assicurato, ad altra forma<br />
pensionistica complementare prevista dal Decreto:<br />
• alla quale abbia diritto di accedere in ragione della propria attività lavorativa;<br />
• qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 6;<br />
• liberamente, a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla data di conclusione<br />
del contratto.<br />
A seguito della richiesta di trasferimento, la Società provvede a trasferire la posizione<br />
individuale, determinata ai sensi dell’articolo 14, previa applicazione di una<br />
commissione di trasferimento pari a 75 euro, entro un termine massimo di sei mesi.<br />
Art. 18 - Trasferimento da altre forme pensionistiche complementari<br />
Fermo restando quanto previsto all'articolo 8 ed all'articolo 14, è facoltà dell’Aderente di<br />
trasferire nel presente contratto la propria posizione individuale maturata presso altre<br />
forme pensionistiche complementari previste dal Decreto.<br />
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al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
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In tale eventualità l'importo trasferito è a tutti gli effetti equiparato dalla Società a<br />
versamento contributivo aggiuntivo.<br />
Art. 19 - Riscatto<br />
L’Aderente può chiedere alla Società il riscatto totale del capitale assicurato di cui<br />
all’articolo 1:<br />
• in caso di invalidità permanente dell’Aderente stesso che comporti la riduzione della<br />
propria capacità di lavoro a meno di un terzo;<br />
• a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione<br />
dell’Aderente stesso per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;<br />
a condizione che tali eventi non si verifichino nei 5 anni precedenti la maturazione del<br />
diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di<br />
appartenenza.<br />
Il valore di riscatto è pari al Capitale Rivalutabile, quale determinato ai sensi dell’articolo<br />
15;<br />
Il riscatto totale comporta la risoluzione anticipata del contratto.<br />
L’Aderente può altresì chiedere alla Società il riscatto del capitale assicurato in forma<br />
parziale nella misura del 50%:<br />
• a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione<br />
dell’Aderente stesso per un periodo di tempo superiore non inferiore a 12 mesi e non<br />
superiore a 48;<br />
• in caso di ricorso da parte del datore di lavoro dell’Aderente a procedure di mobilità,<br />
cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.<br />
Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale.<br />
A seguito del riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo,<br />
che deve intendersi quale nuovo capitale assicurato.<br />
In caso di decesso dell’Aderente prima della maturazione del diritto all’esercizio delle<br />
prestazioni pensionistiche, l'esercizio del riscatto viene riconosciuto ai Beneficiari<br />
designati dall’Aderente ovvero agli eredi legittimi o testamentari dello stesso. In<br />
mancanza di tali soggetti, il capitale assicurato viene devoluto dalla Società a finalità<br />
sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.<br />
Per l'esercizio del riscatto, sia totale che parziale, l’Aderente o gli aventi diritti potranno<br />
avvalersi di apposito modulo di richiesta che verrà reso disponibile dalla Società, ovvero<br />
inoltrare la propria richiesta, corredata della relativa documentazione attestante i<br />
requisiti sopra richiamati, direttamente a: BERNESE VITA S.p.A. Via G.A. Guattani 6/A -<br />
00161 Roma (Italia).<br />
La Società, accertata la sussistenza dei requisiti, provvederà alla liquidazione del valore<br />
di riscatto con tempestività e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dal<br />
ricevimento della richiesta.<br />
Art. 20 – Anticipazioni<br />
L’Aderente può chiedere alla Società la liquidazione anticipata di una parte del capitale<br />
assicurato di cui all’articolo 1, nei casi e nelle misure di seguito riportati:<br />
• in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% del capitale assicurato,<br />
per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime riguardanti l’Aderente stesso,<br />
il coniuge od i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti<br />
strutture pubbliche;<br />
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• decorsi 8 anni di adesione a forme pensionistiche complementari, per un importo non<br />
superiore al 75% del capitale assicurato, per l’acquisto della prima casa di abitazione,<br />
per l’Aderente stesso o per i figli, documentato con atto notarile, nonché per la<br />
realizzazione, relativamente alla prima casa di abitazione, di interventi di<br />
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di<br />
ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’articolo 3 del<br />
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentati come<br />
previsto dall’articolo 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;<br />
• decorsi 8 anni di adesione a forme pensionistiche complementari, per un importo non<br />
superiore al 30% del capitale assicurato, per la soddisfazione di ulteriori esigenze<br />
dell’Aderente stesso.<br />
Gli importi complessivamente percepiti dall’Aderente a titolo di anticipazioni non possono<br />
eccedere il 75% del capitale assicurato, eventualmente incrementato delle anticipazioni<br />
liquidate e non reintegrate, comprese quelle relative a periodi di adesione ad altre forme<br />
pensionistiche complementari.<br />
Ai fini della determinazione dei periodi minimi di adesione a forme pensionistiche<br />
complementari necessari per la richiesta delle anticipazioni, vengono considerati tutti i<br />
periodi di adesione a forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente, durante<br />
i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale.<br />
Per la richiesta e l’ottenimento delle anticipazioni l’Aderente potrà avvalersi di apposito<br />
modulo di richiesta, in cui sono riportate anche le relative modalità operative, consegnato<br />
all’Aderente stesso al momento della conclusione del contratto.<br />
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a richiesta dell’Aderente, in qualsiasi<br />
momento, mediante corresponsione alla Società di versamenti, equiparati, ai sensi degli<br />
articoli 4 e 14, a versamenti contributivi aggiuntivi.<br />
Per la richiesta e l’ottenimento delle anticipazioni l’Aderente potrà avvalersi di apposito<br />
modulo di richiesta, in cui sono riportate anche le relative modalità operative, consegnato<br />
all’Aderente stesso al momento della conclusione del contratto.<br />
La Società, accertata la sussistenza dei requisiti, provvederà alla liquidazione delle<br />
anticipazioni con tempestività e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dal<br />
ricevimento della richiesta.<br />
Art. 21 – Liquidazione delle prestazioni in forma di capitale<br />
Le prestazioni di cui all’articolo 1 possono essere liquidate in forma di capitale fino ad un<br />
massimo del 50% del capitale assicurato, quale risultante alla maturazione del diritto<br />
all’esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di<br />
appartenenza.<br />
La determinazione dell’importo complessivamente liquidabile in forma di capitale viene<br />
effettuata previa detrazione delle somme già liquidate sotto forma di anticipazioni, ai<br />
sensi dell’articolo 20, per le quali non si sia provveduto al relativo reintegro.<br />
In ogni caso, l’Aderente può chiedere la liquidazione integrale del capitale assicurato,<br />
quale risultante alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche<br />
stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, qualora il 70% dello stesso, ove<br />
convertito in rendita vitalizia immediata, determini un importo che, su base annua, risulti<br />
inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8<br />
agosto 1995, n. 335.<br />
L’Aderente che abbia invece aderito, prima del 29 aprile 1993, ad una forma<br />
pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre<br />
1992, n. 421 può chiedere la liquidazione integrale del capitale assicurato senza alcuna<br />
limitazione.<br />
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Art. 22 – Prolungamento del periodo di corresponsione dei versamenti contributivi<br />
Ai sensi dell’articolo 3, l’Aderente che, alla data di compimento del sessantacinquesimo<br />
anno di età, non abbia ancora maturato il diritto all’esercizio delle prestazioni<br />
pensionistiche o intenda proseguire nella corresponsione dei versamenti contributivi, può<br />
farne richiesta alla Società, mediante comunicazione scritta.<br />
In tale eventualità alla determinazione del capitale assicurato di cui all’articolo 1<br />
concorreranno anche le porzioni di Capitale Rivalutabile derivanti dai versamenti<br />
contributivi effettuati successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di<br />
età dell’Aderente, fermo quanto disposto all’articolo 15 in tema di valorizzazione del<br />
Capitale Rivalutabile.<br />
Art. 23 – Differimento della conversione in rendita<br />
Ai sensi dell’articolo 3, l’Aderente che, alla data di compimento del sessantacinquesimo<br />
anno di età, non abbia ancora maturato il diritto all’esercizio delle prestazioni<br />
pensionistiche, può chiedere alla Società, mediante comunicazione scritta, il differimento<br />
della conversione del capitale assicurato di cui all’articolo 1 in rendita vitalizia immediata,<br />
fino all’epoca di effettiva maturazione del diritto suddetto.<br />
In tale eventualità resta fermo quanto disposto rispettivamente all’articolo 15 in tema di<br />
valorizzazione del Capitale Rivalutabile ed all’articolo 6 in tema di modifica dei coefficienti<br />
di conversione del capitale assicurato in rendita.<br />
PARTE QUARTA: vicende contrattuali relative alla fase di erogazione della<br />
rendita<br />
Art. 24 – Rendite di opzione<br />
Fermo restando quanto previsto all’articolo 5, l’Aderente può chiedere alla Società che il<br />
capitale assicurato di cui all’articolo 1, al netto delle eventuali imposte, venga convertito,<br />
in luogo della rendita vitalizia immediata, in una delle seguenti rendite di opzione, previo<br />
ricalcolo del relativo importo da effettuarsi a cura della Società:<br />
a) una rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e,<br />
successivamente, fino a che l'Aderente sia in vita;<br />
b) una rendita vitalizia immediata su due teste, quella dell'Aderente (prima testa) e<br />
quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Aderente, e<br />
successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto<br />
(seconda testa).<br />
La rendita vitalizia di opzione viene rivalutata ad ogni anniversario della data di<br />
conversione nella misura e con le modalità stabilite all’articolo 25.<br />
La rendita vitalizia non può essere riscattata durante il periodo di godimento.<br />
Art. 25 – Valorizzazione della rendita vitalizia in corso di erogazione<br />
Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Società dichiara il rendimento della gestione<br />
interna separata VIPREV da attribuire alle rendite vitalizie in corso di erogazione, che si<br />
ottiene diminuendo il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della gestione interna<br />
separata VIPREV di 1,5 punti.<br />
La misura annua di rivalutazione della rendita vitalizia, di cui all’articolo 5, si ottiene<br />
scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% (vale a dire dividendo per<br />
1,02) la differenza fra il rendimento attribuito determinato come sopra ed il suddetto<br />
tasso tecnico, già conteggiato nel coefficiente di conversione del capitale assicurato in<br />
rendita.<br />
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La misura annua di rivalutazione non potrà comunque essere inferiore allo 0%.<br />
La rivalutazione annua della rendita vitalizia viene effettuata aumentando la rendita<br />
derivante dalla conversione del capitale assicurato ovvero la rendita in erogazione<br />
all’anniversario immediatamente precedente, di un importo pari al prodotto della rendita<br />
stessa per la misura annua di rivalutazione determinata come sopra.<br />
Resta inteso che la suddetta disciplina, si applicherà a tutti gli Aderenti che<br />
eserciteranno la conversione del capitale assicurato di cui all’articolo 1 in rendita vitalizia<br />
immediata, ovvero in una delle rendite di opzione di cui all’articolo 24, entro il<br />
31.12.2011.<br />
Per tutti gli Aderenti che convertiranno il capitale assicurato di cui all’articolo 1 in rendita<br />
vitalizia immediata, ovvero in una delle rendite di opzione, di cui all’articolo 24,<br />
successivamente al 31.12.2011, la Società si riserva il diritto di modificare sia le regole di<br />
valorizzazione della rendita vitalizia in corso di erogazione sia la gestione interna<br />
separata di riferimento.<br />
Resta in ogni caso fermo quanto stabilito all’articolo 6 in tema di modifica dei coefficienti<br />
di conversione del capitale assicurato in rendita.<br />
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Tabella dei coefficienti di conversione in rendita<br />
(pagabile in rate posticipate) per Aderenti maschi<br />
(IPS55 M – 2,00%)<br />
Età di calcolo<br />
Rateazione della rendita<br />
(*)<br />
Anni annuale semestrale quadrimestrale trimestrale mensile<br />
50 0,03952 0,03905 0,03888 0,03878 0,03822<br />
51 0,04029 0,03980 0,03962 0,03952 0,03894<br />
52 0,04109 0,04059 0,04040 0,04029 0,03970<br />
53 0,04194 0,04142 0,04123 0,04112 0,04051<br />
54 0,04284 0,04230 0,04210 0,04198 0,04136<br />
55 0,04380 0,04322 0,04302 0,04290 0,04226<br />
56 0,04480 0,04421 0,04400 0,04387 0,04322<br />
57 0,04587 0,04525 0,04503 0,04490 0,04423<br />
58 0,04701 0,04636 0,04613 0,04599 0,04530<br />
59 0,04822 0,04754 0,04730 0,04716 0,04644<br />
60 0,04951 0,04880 0,04854 0,04840 0,04765<br />
61 0,05089 0,05013 0,04987 0,04971 0,04895<br />
62 0,05234 0,05155 0,05127 0,05111 0,05032<br />
63 0,05390 0,05306 0,05277 0,05260 0,05177<br />
64 0,05555 0,05467 0,05436 0,05418 0,05332<br />
65 0,05732 0,05638 0,05606 0,05586 0,05497<br />
66 0,05921 0,05821 0,05787 0,05767 0,05674<br />
67 0,06123 0,06017 0,05980 0,05959 0,05862<br />
68 0,06341 0,06227 0,06188 0,06166 0,06064<br />
69 0,06574 0,06453 0,06411 0,06387 0,06281<br />
70 0,06826 0,06695 0,06651 0,06625 0,06514<br />
71 0,07096 0,06956 0,06908 0,06881 0,06764<br />
72 0,07389 0,07238 0,07187 0,07157 0,07034<br />
73 0,07708 0,07544 0,07489 0,07457 0,07327<br />
74 0,08056 0,07878 0,07818 0,07784 0,07646<br />
75 0,08438 0,08244 0,08178 0,08142 0,07995<br />
76 0,08857 0,08644 0,08572 0,08533 0,08376<br />
77 0,09315 0,09080 0,09002 0,08958 0,08790<br />
78 0,09812 0,09553 0,09466 0,09419 0,09239<br />
79 0,10348 0,10062 0,09966 0,09914 0,09720<br />
80 0,10927 0,10609 0,10504 0,10446 0,10238<br />
81 0,11555 0,11202 0,11085 0,11021 0,10796<br />
82 0,12242 0,11848 0,11718 0,11648 0,11404<br />
83 0,13003 0,12561 0,12415 0,12337 0,12072<br />
84 0,13852 0,13353 0,13189 0,13102 0,12812<br />
85 0,14788 0,14223 0,14038 0,13941 0,13622<br />
86 0,15836 0,15191 0,14982 0,14872 0,14521<br />
87 0,17000 0,16262 0,16024 0,15899 0,15510<br />
88 0,18304 0,17453 0,17181 0,17038 0,16606<br />
89 0,19767 0,18781 0,18467 0,18304 0,17821<br />
90 0,21399 0,20252 0,19889 0,19701 0,19158<br />
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Capitale sociale € 8.000.000 i.v.<br />
Iscritta all’albo Imprese<br />
di assicurazione n. 1.00058<br />
Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
(*) Per “età di calcolo” si intende l’età effettiva dell’Aderente, espressa in anni compiuti e frazioni<br />
d’anno, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche (originario,<br />
anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti “rettifiche” in<br />
anni:<br />
Sesso maschile<br />
Sesso femminile<br />
Generazione di Rettifica<br />
Generazione di Rettifica<br />
appartenenza<br />
appartenenza<br />
Fino al 1925 +3 Fino al 1925 +3<br />
Dal 1926 al 1938 +2 Dal 1926 al 1938 +2<br />
Dal 1939 al 1947 +1 Dal 1939 al 1947 +1<br />
Dal 1948 al 1960 0 Dal 1948 al 1960 0<br />
Dal 1961 al 1970 -1 Dal 1961 al 1970 -1<br />
Oltre il 1970 -2 Oltre il 1970 -2<br />
I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal<br />
momento però che nell’applicazione degli stessi la Società considererà l’età di calcolo<br />
dell’Aderente (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore<br />
intermedio rispetto a quelli riportati in Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica<br />
dell’interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza,<br />
nella formula seguente:<br />
V = V1+ (V2 - V1) X (A - A1)<br />
dove<br />
V= Coefficiente corrispondente all’età di calcolo dell’Aderente<br />
V1= Coefficiente corrispondente all’età in anni interi immediatamente precedente l’età di<br />
calcolo dell’Aderente<br />
V2= Coefficiente corrispondente all’età in anni interi immediatamente successiva all’età<br />
di calcolo dell’Aderente<br />
A= Età di calcolo dell’Aderente<br />
A1= Età in anni interi immediatamente precedente l’età di calcolo dell’Aderente.<br />
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Capitale sociale € 8.000.000 i.v.<br />
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Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
Tabella dei coefficienti di conversione in rendita<br />
(pagabile in rate posticipate) per Aderenti femmine<br />
(IPS55 F – 2,00%)<br />
Età di calcolo<br />
Rateazione della rendita<br />
(*)<br />
Anni annuale semestrale quadrimestrale trimestrale mensile<br />
50 0,03687 0,03646 0,03631 0,03621 0,03569<br />
51 0,03749 0,03706 0,03691 0,03681 0,03628<br />
52 0,03814 0,03770 0,03754 0,03744 0,03690<br />
53 0,03882 0,03837 0,03820 0,03810 0,03755<br />
54 0,03954 0,03907 0,03890 0,03880 0,03823<br />
55 0,04030 0,03981 0,03964 0,03953 0,03896<br />
56 0,04111 0,04060 0,04042 0,04031 0,03972<br />
57 0,04196 0,04143 0,04124 0,04113 0,04052<br />
58 0,04286 0,04231 0,04212 0,04200 0,04138<br />
59 0,04382 0,04325 0,04305 0,04292 0,04229<br />
60 0,04484 0,04425 0,04404 0,04391 0,04325<br />
61 0,04593 0,04531 0,04509 0,04495 0,04428<br />
62 0,04709 0,04644 0,04621 0,04607 0,04537<br />
63 0,04832 0,04764 0,04740 0,04725 0,04654<br />
64 0,04964 0,04892 0,04867 0,04852 0,04778<br />
65 0,05105 0,05029 0,05003 0,04987 0,04910<br />
66 0,05256 0,05176 0,05148 0,05131 0,05051<br />
67 0,05417 0,05333 0,05303 0,05286 0,05203<br />
68 0,05591 0,05502 0,05471 0,05452 0,05366<br />
69 0,05779 0,05684 0,05651 0,05631 0,05541<br />
70 0,05981 0,05880 0,05844 0,05824 0,05730<br />
71 0,06200 0,06091 0,06054 0,06032 0,05934<br />
72 0,06436 0,06320 0,06280 0,06256 0,06153<br />
73 0,06694 0,06569 0,06526 0,06501 0,06392<br />
74 0,06977 0,06841 0,06795 0,06768 0,06654<br />
75 0,07286 0,07139 0,07089 0,07060 0,06939<br />
76 0,07626 0,07466 0,07411 0,07380 0,07252<br />
77 0,07999 0,07824 0,07764 0,07731 0,07594<br />
78 0,08409 0,08216 0,08151 0,08114 0,07968<br />
79 0,08858 0,08645 0,08573 0,08533 0,08376<br />
80 0,09349 0,09113 0,09034 0,08990 0,08821<br />
81 0,09887 0,09625 0,09537 0,09489 0,09307<br />
82 0,10481 0,10188 0,10090 0,10037 0,09840<br />
83 0,11138 0,10809 0,10700 0,10640 0,10426<br />
84 0,11869 0,11498 0,11375 0,11308 0,11074<br />
85 0,12674 0,12253 0,12114 0,12040 0,11783<br />
86 0,13568 0,13089 0,12931 0,12847 0,12565<br />
87 0,14556 0,14007 0,13828 0,13733 0,13421<br />
88 0,15649 0,15018 0,14814 0,14706 0,14361<br />
89 0,16863 0,16136 0,15901 0,15778 0,15394<br />
90 0,18212 0,17369 0,17099 0,16958 0,16528<br />
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(*) Per “età di calcolo” si intende l’età effettiva dell’Aderente, espressa in anni compiuti e frazioni<br />
d’anno, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche (originario,<br />
anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti “rettifiche” in<br />
anni:<br />
Sesso maschile<br />
Sesso femminile<br />
Generazione di Rettifica<br />
Generazione di Rettifica<br />
appartenenza<br />
appartenenza<br />
Fino al 1925 +3 Fino al 1925 +3<br />
Dal 1926 al 1938 +2 Dal 1926 al 1938 +2<br />
Dal 1939 al 1947 +1 Dal 1939 al 1947 +1<br />
Dal 1948 al 1960 0 Dal 1948 al 1960 0<br />
Dal 1961 al 1970 -1 Dal 1961 al 1970 -1<br />
Oltre il 1970 -2 Oltre il 1970 -2<br />
I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal<br />
momento però che nell’applicazione degli stessi la Società considererà l’età di calcolo<br />
dell’Aderente (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore<br />
intermedio rispetto a quelli riportati in Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica<br />
dell’interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza,<br />
nella formula seguente:<br />
V = V1+ (V2 - V1) X (A - A1)<br />
dove<br />
V= Coefficiente corrispondente all’età di calcolo dell’Aderente<br />
V1= Coefficiente corrispondente all’età in anni interi immediatamente precedente l’età di<br />
calcolo dell’Aderente<br />
V2= Coefficiente corrispondente all’età in anni interi immediatamente successiva all’età<br />
di calcolo dell’Aderente<br />
A= Età di calcolo dell’Aderente<br />
A1= Età in anni interi immediatamente precedente l’età di calcolo dell’Aderente.<br />
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n. 06690050155<br />
P.IVA n. 00861941003<br />
Capitale sociale € 8.000.000 i.v.<br />
Iscritta all’albo Imprese<br />
di assicurazione n. 1.00058<br />
Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
Tabella dei coefficienti di conversione in rendita certa 5 e poi vitalizia<br />
(pagabile in rate posticipate) per Aderenti maschi<br />
(IPS55 M – 2,00%)<br />
Età di calcolo<br />
Rateazione della rendita<br />
(*)<br />
Anni annuale semestrale quadrimestrale trimestrale mensile<br />
50 0,03949 0,03902 0,03885 0,03875 0,03819<br />
51 0,04025 0,03977 0,03959 0,03949 0,03891<br />
52 0,04105 0,04055 0,04037 0,04026 0,03967<br />
53 0,04190 0,04137 0,04119 0,04108 0,04047<br />
54 0,04279 0,04225 0,04205 0,04194 0,04132<br />
55 0,04373 0,04317 0,04297 0,04285 0,04221<br />
56 0,04473 0,04414 0,04394 0,04381 0,04316<br />
57 0,04579 0,04518 0,04496 0,04483 0,04416<br />
58 0,04691 0,04627 0,04605 0,04591 0,04522<br />
59 0,04811 0,04744 0,04720 0,04706 0,04635<br />
60 0,04937 0,04867 0,04843 0,04828 0,04754<br />
61 0,05072 0,04998 0,04973 0,04957 0,04881<br />
62 0,05214 0,05137 0,05110 0,05094 0,05016<br />
63 0,05366 0,05285 0,05257 0,05240 0,05158<br />
64 0,05527 0,05442 0,05412 0,05394 0,05310<br />
65 0,05698 0,05608 0,05577 0,05558 0,05471<br />
66 0,05881 0,05786 0,05753 0,05733 0,05642<br />
67 0,06075 0,05975 0,05940 0,05919 0,05825<br />
68 0,06283 0,06177 0,06140 0,06118 0,06020<br />
69 0,06506 0,06393 0,06353 0,06331 0,06228<br />
70 0,06744 0,06624 0,06582 0,06558 0,06450<br />
71 0,07000 0,06871 0,06827 0,06801 0,06689<br />
72 0,07274 0,07137 0,07090 0,07063 0,06945<br />
73 0,07570 0,07423 0,07373 0,07344 0,07220<br />
74 0,07889 0,07731 0,07678 0,07647 0,07517<br />
75 0,08232 0,08063 0,08006 0,07973 0,07836<br />
76 0,08599 0,08419 0,08358 0,08323 0,08178<br />
77 0,08992 0,08799 0,08733 0,08696 0,08543<br />
78 0,09408 0,09201 0,09131 0,09092 0,08930<br />
79 0,09848 0,09627 0,09551 0,09509 0,09339<br />
80 0,10312 0,10075 0,09995 0,09950 0,09770<br />
81 0,10803 0,10549 0,10463 0,10415 0,10225<br />
82 0,11321 0,11050 0,10958 0,10907 0,10707<br />
83 0,11871 0,11581 0,11484 0,11430 0,11218<br />
84 0,12451 0,12143 0,12040 0,11983 0,11760<br />
85 0,13056 0,12730 0,12621 0,12560 0,12326<br />
86 0,13685 0,13342 0,13227 0,13163 0,12917<br />
87 0,14330 0,13972 0,13851 0,13785 0,13527<br />
88 0,14987 0,14615 0,14490 0,14421 0,14152<br />
89 0,15647 0,15264 0,15135 0,15064 0,14785<br />
90 0,16296 0,15906 0,15775 0,15702 0,15414<br />
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Bernese Vita S.p.A.<br />
Sede Legale<br />
Via G.A. Guattani, 6/A - 00161 Roma<br />
Telefono +39 06 4416451<br />
Fax +39 06 44164494<br />
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CF e Registro Imprese di Roma<br />
n. 06690050155<br />
P.IVA n. 00861941003<br />
Capitale sociale € 8.000.000 i.v.<br />
Iscritta all’albo Imprese<br />
di assicurazione n. 1.00058<br />
Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
(*) Per “età di calcolo” si intende l’età effettiva dell’Aderente, espressa in anni compiuti e frazioni<br />
d’anno, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche (originario,<br />
anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti “rettifiche” in<br />
anni:<br />
Sesso maschile<br />
Sesso femminile<br />
Generazione di Rettifica<br />
Generazione di Rettifica<br />
appartenenza<br />
appartenenza<br />
Fino al 1925 +3 Fino al 1925 +3<br />
Dal 1926 al 1938 +2 Dal 1926 al 1938 +2<br />
Dal 1939 al 1947 +1 Dal 1939 al 1947 +1<br />
Dal 1948 al 1960 0 Dal 1948 al 1960 0<br />
Dal 1961 al 1970 -1 Dal 1961 al 1970 -1<br />
Oltre il 1970 -2 Oltre il 1970 -2<br />
I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal<br />
momento però che nell’applicazione degli stessi la Società considererà l’età di calcolo<br />
dell’Aderente (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore<br />
intermedio rispetto a quelli riportati in Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica<br />
dell’interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza,<br />
nella formula seguente:<br />
V = V1+ (V2 - V1) X (A - A1)<br />
dove<br />
V= Coefficiente corrispondente all’età di calcolo dell’Aderente<br />
V1= Coefficiente corrispondente all’età in anni interi immediatamente precedente l’età di<br />
calcolo dell’Aderente<br />
V2= Coefficiente corrispondente all’età in anni interi immediatamente successiva all’età<br />
di calcolo dell’Aderente<br />
A= Età di calcolo dell’Aderente<br />
A1= Età in anni interi immediatamente precedente l’età di calcolo dell’Aderente.<br />
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Capitale sociale € 8.000.000 i.v.<br />
Iscritta all’albo Imprese<br />
di assicurazione n. 1.00058<br />
Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
Tabella dei coefficienti di conversione in rendita certa 5 e poi vitalizia<br />
(pagabile in rate posticipate) per Aderenti femmine<br />
(IPS55 F – 2,00%)<br />
Età di calcolo<br />
Rateazione della rendita<br />
(*)<br />
Anni annuale semestrale quadrimestrale trimestrale mensile<br />
50 0,03685 0,03644 0,03629 0,03619 0,03568<br />
51 0,03747 0,03704 0,03688 0,03679 0,03626<br />
52 0,03811 0,03767 0,03751 0,03742 0,03688<br />
53 0,03879 0,03834 0,03818 0,03808 0,03753<br />
54 0,03951 0,03904 0,03887 0,03877 0,03821<br />
55 0,04027 0,03978 0,03961 0,03950 0,03893<br />
56 0,04107 0,04056 0,04038 0,04027 0,03969<br />
57 0,04192 0,04139 0,04121 0,04109 0,04049<br />
58 0,04281 0,04227 0,04208 0,04196 0,04134<br />
59 0,04377 0,04320 0,04300 0,04288 0,04224<br />
60 0,04478 0,04419 0,04398 0,04385 0,04320<br />
61 0,04586 0,04524 0,04502 0,04489 0,04422<br />
62 0,04700 0,04636 0,04613 0,04600 0,04530<br />
63 0,04822 0,04755 0,04731 0,04717 0,04646<br />
64 0,04952 0,04882 0,04857 0,04842 0,04768<br />
65 0,05091 0,05017 0,04991 0,04976 0,04899<br />
66 0,05239 0,05161 0,05134 0,05118 0,05039<br />
67 0,05398 0,05316 0,05287 0,05270 0,05188<br />
68 0,05569 0,05482 0,05451 0,05433 0,05348<br />
69 0,05752 0,05660 0,05628 0,05609 0,05520<br />
70 0,05949 0,05851 0,05817 0,05797 0,05705<br />
71 0,06162 0,06057 0,06021 0,06000 0,05904<br />
72 0,06391 0,06280 0,06241 0,06219 0,06118<br />
73 0,06639 0,06520 0,06479 0,06456 0,06350<br />
74 0,06909 0,06782 0,06738 0,06713 0,06601<br />
75 0,07202 0,07065 0,07018 0,06991 0,06874<br />
76 0,07520 0,07373 0,07322 0,07294 0,07170<br />
77 0,07864 0,07705 0,07651 0,07620 0,07490<br />
78 0,08235 0,08064 0,08006 0,07973 0,07835<br />
79 0,08635 0,08451 0,08388 0,08353 0,08206<br />
80 0,09065 0,08866 0,08798 0,08760 0,08605<br />
81 0,09526 0,09310 0,09237 0,09197 0,09032<br />
82 0,10019 0,09787 0,09708 0,09665 0,09490<br />
83 0,10546 0,10296 0,10212 0,10165 0,09979<br />
84 0,11107 0,10839 0,10748 0,10698 0,10500<br />
85 0,11697 0,11409 0,11313 0,11259 0,11050<br />
86 0,12317 0,12010 0,11906 0,11849 0,11628<br />
87 0,12959 0,12633 0,12524 0,12463 0,12230<br />
88 0,13620 0,13277 0,13161 0,13097 0,12851<br />
89 0,14294 0,13934 0,13813 0,13746 0,13489<br />
90 0,14971 0,14598 0,14472 0,14403 0,14134<br />
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(*) Per “età di calcolo” si intende l’età effettiva dell’Aderente, espressa in anni compiuti e<br />
frazioni d’anno, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche<br />
(originario, anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le<br />
seguenti “rettifiche” in anni:<br />
Sesso maschile<br />
Sesso femminile<br />
Generazione di Rettifica<br />
Generazione di Rettifica<br />
appartenenza<br />
appartenenza<br />
Fino al 1925 +3 Fino al 1925 +3<br />
Dal 1926 al 1938 +2 Dal 1926 al 1938 +2<br />
Dal 1939 al 1947 +1 Dal 1939 al 1947 +1<br />
Dal 1948 al 1960 0 Dal 1948 al 1960 0<br />
Dal 1961 al 1970 -1 Dal 1961 al 1970 -1<br />
Oltre il 1970 -2 Oltre il 1970 -2<br />
I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal<br />
momento però che nell’applicazione degli stessi la Società considererà l’età di calcolo<br />
dell’Aderente (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore<br />
intermedio rispetto a quelli riportati in Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica<br />
dell’interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza,<br />
nella formula seguente:<br />
V = V1+ (V2 - V1) X (A - A1)<br />
dove<br />
V= Coefficiente corrispondente all’età di calcolo dell’Aderente<br />
V1= Coefficiente corrispondente all’età in anni interi immediatamente precedente l’età di<br />
calcolo dell’Aderente<br />
V2= Coefficiente corrispondente all’età in anni interi immediatamente successiva all’età<br />
di calcolo dell’Aderente<br />
A= Età di calcolo dell’Aderente<br />
A1= Età in anni interi immediatamente precedente l’età di calcolo dell’Aderente.<br />
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Capitale sociale € 8.000.000 i.v.<br />
Iscritta all’albo Imprese<br />
di assicurazione n. 1.00058<br />
Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
Tabella dei coefficienti di conversione in rendita certa 10 e poi vitalizia<br />
(pagabile in rate posticipate) per Aderenti maschi<br />
(IPS55 M – 2,00%)<br />
Età di calcolo<br />
Rateazione della rendita<br />
(*)<br />
Anni annuale semestrale quadrimestrale trimestrale mensile<br />
50 0,03939 0,03893 0,03876 0,03866 0,03810<br />
51 0,04014 0,03966 0,03949 0,03938 0,03881<br />
52 0,04092 0,04043 0,04025 0,04014 0,03956<br />
53 0,04175 0,04124 0,04105 0,04094 0,04034<br />
54 0,04262 0,04209 0,04190 0,04178 0,04117<br />
55 0,04353 0,04298 0,04279 0,04267 0,04204<br />
56 0,04450 0,04392 0,04372 0,04360 0,04295<br />
57 0,04551 0,04492 0,04471 0,04458 0,04392<br />
58 0,04659 0,04597 0,04575 0,04562 0,04494<br />
59 0,04772 0,04708 0,04685 0,04671 0,04601<br />
60 0,04892 0,04825 0,04801 0,04787 0,04715<br />
61 0,05018 0,04948 0,04924 0,04909 0,04835<br />
62 0,05151 0,05078 0,05053 0,05037 0,04961<br />
63 0,05291 0,05215 0,05188 0,05173 0,05093<br />
64 0,05439 0,05360 0,05332 0,05315 0,05233<br />
65 0,05595 0,05512 0,05482 0,05465 0,05381<br />
66 0,05759 0,05672 0,05642 0,05624 0,05536<br />
67 0,05933 0,05841 0,05810 0,05791 0,05700<br />
68 0,06115 0,06020 0,05986 0,05967 0,05873<br />
69 0,06307 0,06207 0,06172 0,06152 0,06055<br />
70 0,06508 0,06404 0,06368 0,06346 0,06246<br />
71 0,06718 0,06609 0,06571 0,06549 0,06445<br />
72 0,06937 0,06824 0,06784 0,06761 0,06654<br />
73 0,07165 0,07047 0,07006 0,06982 0,06870<br />
74 0,07401 0,07279 0,07236 0,07211 0,07096<br />
75 0,07646 0,07519 0,07475 0,07449 0,07330<br />
76 0,07896 0,07765 0,07720 0,07693 0,07570<br />
77 0,08151 0,08016 0,07970 0,07942 0,07815<br />
78 0,08407 0,08269 0,08222 0,08194 0,08063<br />
79 0,08663 0,08522 0,08473 0,08445 0,08311<br />
80 0,08914 0,08772 0,08722 0,08693 0,08556<br />
81 0,09160 0,09017 0,08967 0,08938 0,08798<br />
82 0,09398 0,09255 0,09205 0,09176 0,09033<br />
83 0,09625 0,09484 0,09434 0,09405 0,09260<br />
84 0,09839 0,09700 0,09652 0,09622 0,09476<br />
85 0,10035 0,09900 0,09852 0,09824 0,09677<br />
86 0,10211 0,10081 0,10035 0,10007 0,09860<br />
87 0,10365 0,10241 0,10197 0,10170 0,10022<br />
88 0,10497 0,10379 0,10337 0,10310 0,10163<br />
89 0,10606 0,10495 0,10454 0,10429 0,10283<br />
90 0,10694 0,10589 0,10551 0,10526 0,10381<br />
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Iscritta all’albo Imprese<br />
di assicurazione n. 1.00058<br />
Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
(*) Per “età di calcolo” si intende l’età effettiva dell’Aderente, espressa in anni compiuti e<br />
frazioni d’anno, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche<br />
(originario, anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le<br />
seguenti “rettifiche” in anni:<br />
Sesso maschile<br />
Sesso femminile<br />
Generazione di Rettifica<br />
Generazione di Rettifica<br />
appartenenza<br />
appartenenza<br />
Fino al 1925 +3 Fino al 1925 +3<br />
Dal 1926 al 1938 +2 Dal 1926 al 1938 +2<br />
Dal 1939 al 1947 +1 Dal 1939 al 1947 +1<br />
Dal 1948 al 1960 0 Dal 1948 al 1960 0<br />
Dal 1961 al 1970 -1 Dal 1961 al 1970 -1<br />
Oltre il 1970 -2 Oltre il 1970 -2<br />
I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal<br />
momento però che nell’applicazione degli stessi la Società considererà l’età di calcolo<br />
dell’Aderente (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore<br />
intermedio rispetto a quelli riportati in Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica<br />
dell’interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza,<br />
nella formula seguente:<br />
V = V1+ (V2 - V1) X (A - A1)<br />
dove<br />
V= Coefficiente corrispondente all’età di calcolo dell’Aderente<br />
V1= Coefficiente corrispondente all’età in anni interi immediatamente precedente l’età di<br />
calcolo dell’Aderente<br />
V2= Coefficiente corrispondente all’età in anni interi immediatamente successiva all’età<br />
di calcolo dell’Aderente<br />
A= Età di calcolo dell’Aderente<br />
A1= Età in anni interi immediatamente precedente l’età di calcolo dell’Aderente.<br />
Mod. I70409F1 Pagina 42 di 88
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Sede Legale<br />
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Telefono +39 06 4416451<br />
Fax +39 06 44164494<br />
www.bernese.it<br />
CF e Registro Imprese di Roma<br />
n. 06690050155<br />
P.IVA n. 00861941003<br />
Capitale sociale € 8.000.000 i.v.<br />
Iscritta all’albo Imprese<br />
di assicurazione n. 1.00058<br />
Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
Tabella dei coefficienti di conversione in rendita certa 10 e poi vitalizia<br />
(pagabile in rate posticipate) per Aderenti femmine<br />
(IPS55 F – 2,00%)<br />
Età di calcolo<br />
Rateazione della rendita<br />
(*)<br />
Anni annuale semestrale quadrimestrale trimestrale mensile<br />
50 0,03679 0,03638 0,03623 0,03614 0,03562<br />
51 0,03740 0,03697 0,03682 0,03673 0,03620<br />
52 0,03804 0,03760 0,03744 0,03735 0,03681<br />
53 0,03871 0,03826 0,03810 0,03800 0,03745<br />
54 0,03942 0,03895 0,03879 0,03868 0,03813<br />
55 0,04017 0,03968 0,03951 0,03941 0,03884<br />
56 0,04095 0,04046 0,04028 0,04017 0,03958<br />
57 0,04178 0,04127 0,04109 0,04097 0,04037<br />
58 0,04266 0,04213 0,04194 0,04182 0,04121<br />
59 0,04360 0,04304 0,04284 0,04272 0,04209<br />
60 0,04458 0,04400 0,04380 0,04368 0,04303<br />
61 0,04563 0,04503 0,04481 0,04469 0,04402<br />
62 0,04674 0,04611 0,04589 0,04576 0,04507<br />
63 0,04791 0,04726 0,04703 0,04689 0,04618<br />
64 0,04916 0,04848 0,04824 0,04809 0,04736<br />
65 0,05049 0,04977 0,04952 0,04937 0,04862<br />
66 0,05189 0,05114 0,05088 0,05072 0,04995<br />
67 0,05339 0,05261 0,05233 0,05217 0,05137<br />
68 0,05499 0,05416 0,05388 0,05370 0,05287<br />
69 0,05669 0,05582 0,05552 0,05534 0,05448<br />
70 0,05849 0,05758 0,05726 0,05708 0,05618<br />
71 0,06041 0,05945 0,05912 0,05892 0,05799<br />
72 0,06243 0,06143 0,06108 0,06087 0,05991<br />
73 0,06458 0,06353 0,06316 0,06295 0,06194<br />
74 0,06686 0,06575 0,06537 0,06514 0,06410<br />
75 0,06925 0,06809 0,06769 0,06745 0,06637<br />
76 0,07176 0,07055 0,07013 0,06988 0,06876<br />
77 0,07437 0,07310 0,07266 0,07241 0,07124<br />
78 0,07706 0,07575 0,07529 0,07503 0,07382<br />
79 0,07981 0,07845 0,07798 0,07771 0,07645<br />
80 0,08259 0,08119 0,08071 0,08043 0,07913<br />
81 0,08537 0,08395 0,08345 0,08317 0,08183<br />
82 0,08813 0,08669 0,08618 0,08589 0,08452<br />
83 0,09083 0,08937 0,08887 0,08857 0,08717<br />
84 0,09342 0,09198 0,09147 0,09117 0,08975<br />
85 0,09587 0,09444 0,09394 0,09364 0,09220<br />
86 0,09814 0,09674 0,09625 0,09595 0,09449<br />
87 0,10019 0,09884 0,09836 0,09807 0,09660<br />
88 0,10201 0,10071 0,10024 0,09996 0,09849<br />
89 0,10358 0,10234 0,10190 0,10163 0,10015<br />
90 0,10491 0,10373 0,10331 0,10305 0,10158<br />
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Sede Legale<br />
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n. 06690050155<br />
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Capitale sociale € 8.000.000 i.v.<br />
Iscritta all’albo Imprese<br />
di assicurazione n. 1.00058<br />
Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
(*) Per “età di calcolo” si intende l’età effettiva dell’Aderente, espressa in anni compiuti e<br />
frazioni d’anno, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche<br />
(originario, anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le<br />
seguenti “rettifiche” in anni:<br />
Sesso maschile<br />
Sesso femminile<br />
Generazione di Rettifica<br />
Generazione di Rettifica<br />
appartenenza<br />
appartenenza<br />
Fino al 1925 +3 Fino al 1925 +3<br />
Dal 1926 al 1938 +2 Dal 1926 al 1938 +2<br />
Dal 1939 al 1947 +1 Dal 1939 al 1947 +1<br />
Dal 1948 al 1960 0 Dal 1948 al 1960 0<br />
Dal 1961 al 1970 -1 Dal 1961 al 1970 -1<br />
Oltre il 1970 -2 Oltre il 1970 -2<br />
I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal<br />
momento però che nell’applicazione degli stessi la Società considererà l’età di calcolo<br />
dell’Aderente (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore<br />
intermedio rispetto a quelli riportati in Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica<br />
dell’interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza,<br />
nella formula seguente:<br />
V = V1+ (V2 - V1) X (A - A1)<br />
dove<br />
V= Coefficiente corrispondente all’età di calcolo dell’Aderente<br />
V1= Coefficiente corrispondente all’età in anni interi immediatamente precedente l’età di<br />
calcolo dell’Aderente<br />
V2= Coefficiente corrispondente all’età in anni interi immediatamente successiva all’età<br />
di calcolo dell’Aderente<br />
A= Età di calcolo dell’Aderente<br />
A1= Età in anni interi immediatamente precedente l’età di calcolo dell’Aderente.<br />
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Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
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AllianzGroup<br />
Esempi di coefficienti di conversione in rendita 2T e poi vitalizia<br />
(pagabile in rate posticipate)<br />
(IPS55 M/F – 2,00%)<br />
Caso 1<br />
Età prima testa: 75<br />
Età di calcolo prima testa *: 77<br />
Sesso prima testa: M<br />
Età seconda testa: 60<br />
Età di calcolo seconda testa *: 61<br />
Sesso seconda testa: F<br />
% reversibilità sulla prima testa: 100%<br />
% reversibilità sulla seconda testa: 100%<br />
Rateazione della<br />
rendita<br />
Coefficiente di<br />
conversione in rendita<br />
2T<br />
Annuale 0,04518<br />
Semestrale 0,04458<br />
Quadrimestrale 0,04436<br />
Trimestrale 0,04423<br />
mensile 0,04357<br />
Caso 2<br />
Età prima testa: 75<br />
Età di calcolo prima testa *: 77<br />
Sesso prima testa: F<br />
Età seconda testa: 60<br />
Età di calcolo seconda testa *: 61<br />
Sesso seconda testa: M<br />
% reversibilità sulla prima testa: 100%<br />
% reversibilità sulla seconda testa: 100%<br />
Rateazione della<br />
rendita<br />
Coefficiente di<br />
conversione in rendita<br />
2T<br />
Annuale 0,04861<br />
Semestrale 0,04792<br />
Quadrimestrale 0,04768<br />
Trimestrale 0,04753<br />
mensile 0,04681<br />
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Capitale sociale € 8.000.000 i.v.<br />
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Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
(*) Per “età di calcolo” si intende l’età effettiva dell’Aderente, espressa in anni compiuti e<br />
frazioni d’anno, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche<br />
(originario, anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le<br />
seguenti “rettifiche” in anni:<br />
Sesso maschile<br />
Sesso femminile<br />
Generazione di Rettifica<br />
Generazione di Rettifica<br />
appartenenza<br />
appartenenza<br />
Fino al 1925 +3 Fino al 1925 +3<br />
Dal 1926 al 1938 +2 Dal 1926 al 1938 +2<br />
Dal 1939 al 1947 +1 Dal 1939 al 1947 +1<br />
Dal 1948 al 1960 0 Dal 1948 al 1960 0<br />
Dal 1961 al 1970 -1 Dal 1961 al 1970 -1<br />
Oltre il 1970 -2 Oltre il 1970 -2<br />
La Società, ai fini dell’applicazione del coefficiente corretto considererà l’età di calcolo<br />
dell’Aderente (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore<br />
intermedio rispetto a quello relativo alla sua età espressa in anni compiuti. Tale valore si<br />
ottiene mediante la tecnica dell’interpolazione lineare, il cui funzionamento viene<br />
illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente:<br />
V = V1+ (V2 - V1) X (A - A1)<br />
dove<br />
V= Coefficiente corrispondente all’età di calcolo dell’Aderente<br />
V1= Coefficiente corrispondente all’età in anni interi immediatamente precedente l’età di<br />
calcolo dell’Aderente<br />
V2= Coefficiente corrispondente all’età in anni interi immediatamente successiva all’età<br />
di calcolo dell’Aderente<br />
A= Età di calcolo dell’Aderente<br />
A1= Età in anni interi immediatamente precedente l’età di calcolo dell’Aderente.<br />
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P.IVA n. 00861941003<br />
Capitale sociale € 8.000.000 i.v.<br />
Iscritta all’albo Imprese<br />
di assicurazione n. 1.00058<br />
Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
3 - Regolamento della gestione interna separata VIPREV<br />
1. Viene attuata una speciale forma di gestione interna degli investimenti separata da<br />
quelle delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome VIPREV.<br />
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche<br />
costituite per <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> - Piano individuale pensionistico di tipo<br />
assicurativo – fondo pensione che prevedono una clausola di rivalutazione legata al<br />
rendimento di VIPREV.<br />
La gestione di VIPREV è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza<br />
sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) con la Circolare N. 71 del<br />
26 marzo 1987 e con il provvedimento N. 2472 del 10 novembre 2006, e si atterrà<br />
ad eventuali successive modificazioni.<br />
2. La gestione di VIPREV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una<br />
Società di Revisione iscritta all’Albo di cui all’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58<br />
e successive modificazioni, la quale attesta la rispondenza di VIPREV al presente<br />
regolamento.<br />
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a VIPREV,<br />
il rendimento annuo di VIPREV, quale descritto al seguente punto 3 e l'adeguatezza di<br />
ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle<br />
riserve matematiche.<br />
3. Il rendimento annuo di VIPREV per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene<br />
rapportando il risultato finanziario di VIPREV, di competenza di quell'esercizio, al<br />
valore medio di VIPREV stessa.<br />
Per risultato finanziario di VIPREV si devono intendere i proventi finanziari di<br />
competenza dell’esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di<br />
competenza di VIPREV - al lordo delle ritenute di acconto fiscale ed al netto degli<br />
oneri di intermediazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse, delle imposte e<br />
tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti ad<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo<br />
pensione, del contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge, delle spese<br />
relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile di<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo<br />
pensione.<br />
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore<br />
d’iscrizione delle corrispondenti attività di VIPREV e cioè al prezzo di acquisto per i<br />
beni di nuova acquisizione e dal valore di mercato, all’atto dell’iscrizione in VIPREV,<br />
per i beni già di proprietà della Società.<br />
Per valore medio di VIPREV si intende la somma della giacenza media annua dei<br />
depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua<br />
degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di<br />
VIPREV.<br />
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base<br />
al valore di iscrizione in VIPREV.<br />
Ai fini della determinazione del rendimento annuo di VIPREV l’esercizio relativo alla<br />
certificazione decorre dal 1 ottobre fino al 30 settembre dell’anno successivo, ovvero<br />
per il primo anno di vita di VIPREV decorre dal 30/05/2007 al 30 settembre.<br />
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Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
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AllianzGroup<br />
4. La Società si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra, quelle modifiche che si<br />
rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale normativa fiscale e di<br />
settore, dandone pronta comunicazione agli Aderenti ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> -<br />
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione.<br />
5. La Società si riserva la possibilità di fusione di VIPREV con altre gestioni interne<br />
separate, dalla stessa costituite e/o costituende, nel rispetto della normativa di<br />
settore.<br />
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<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO<br />
ASSICURATIVO – FONDO <strong>PENSIONE</strong><br />
Istituito da BERNESE VITA S.p.A.,<br />
appartenente al Gruppo Allianz<br />
NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI<br />
ADERENTI<br />
depositata presso la COVIP il 31/03/2009<br />
La presente Nota Informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:<br />
• Scheda Sintetica<br />
• Caratteristiche della forma pensionistica complementare<br />
• Informazioni sull’andamento della gestione<br />
• Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare<br />
ed è stata redatta da BERNESE VITA S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla<br />
COVIP, ma non è soggetta alla preventiva approvazione da parte della COVIP medesima.<br />
BERNESE VITA S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e<br />
delle notizie in essa contenuti.<br />
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n° 5035<br />
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Capitale sociale € 8.000.000 i.v.<br />
Iscritta all’albo Imprese<br />
di assicurazione n. 1.00058<br />
Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO<br />
<strong>PENSIONE</strong><br />
-INDICE-<br />
1. SCHEDA SINTETICA<br />
A. PRESENTAZIONE DI <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
A.1. Elementi di identificazione<br />
A.2. Destinatari<br />
A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale<br />
B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE<br />
C. SEDI E RECAPITI UTILI<br />
D. TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI <strong>OBIETTIVO</strong><br />
<strong>PENSIONE</strong><br />
D.1. Contribuzione<br />
D.2. Proposte di investimento<br />
D.3. Rendimenti storici<br />
D.4. Prestazioni assicurative accessorie<br />
D.5. Costi nella fase di accumulo<br />
D.6. Indicatore sintetico dei costi<br />
E. CONVENZIONAMENTI<br />
2. CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE<br />
A. INFORMAZIONI GENERALI<br />
A.1. Lo scopo<br />
A.2. La costruzione della prestazione pensionistica complementare<br />
A.3. Il Responsabile<br />
B. LA CONTRIBUZIONE<br />
C. L’INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI<br />
C.1. Indicazioni generali<br />
C.2. La gestione interna separata<br />
a) Politica di investimento e rischi specifici<br />
b) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)<br />
D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE<br />
D.1. Prestazioni pensionistiche<br />
D.2. Prestazione erogata in forma di rendita – prestazione pensionistica<br />
complementare<br />
D.3. Prestazione erogata in forma di capitale – liquidazione del capitale<br />
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Iscritta all’albo Imprese<br />
di assicurazione n. 1.00058<br />
Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
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E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO<br />
E.1. Prestazioni assicurative accessorie<br />
E.2. Anticipazioni e riscatti<br />
E.3. Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento<br />
E.4. Trasferimento della posizione individuale<br />
F. I COSTI<br />
F.1. Costi nella fase di accumulo<br />
a) Dettaglio dei costi<br />
b) Indicatore sintetico dei costi<br />
F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita<br />
G. IL REGIME FISCALE<br />
H. ALTRE INFORMAZIONI<br />
H.1. Adesione<br />
H.2. Valorizzazione dell’investimento<br />
H.3. Comunicazioni agli iscritti<br />
H.4. Progetto Esemplificativo<br />
H.5. Reclami<br />
3. INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE<br />
A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI<br />
B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO - RENDIMENTO<br />
C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI<br />
4. GLOSSARIO<br />
5. SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA’ DELLA FORMA PENSIONISTICA<br />
COMPLEMENTARE<br />
A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DI <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
B. IL RESPONSABILE DI <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
C. I GESTORI DELLE RISORSE<br />
D. LA REVISIONE CONTABILE<br />
E. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI<br />
MODULO DI ADESIONE<br />
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<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione<br />
Si segnala che in caso di utilizzo di terminologia differente rispetto a quella utilizzata nel<br />
Regolamento e di eventuali difficoltà interpretative, l’Aderente deve comunque<br />
considerare come prevalente quanto riportato nel Regolamento ai sensi dell’art.18,<br />
comma 4 del medesimo.<br />
1. SCHEDA SINTETICA<br />
(dati aggiornati al 31/03/2009)<br />
La presente Scheda Sintetica costituisce parte integrante della Nota Informativa. Essa è<br />
redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di <strong>OBIETTIVO</strong><br />
<strong>PENSIONE</strong> rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la<br />
decisione relativa all’adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di<br />
partecipazione. Prima di aderire, si prenda dunque visione dell’intera Nota Informativa,<br />
del Regolamento e delle Condizioni Contrattuali.<br />
A. PRESENTAZIONE DI <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
A.1. Elementi di identificazione<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo<br />
pensione rappresenta una forma di previdenza atta all’erogazione di trattamenti<br />
pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, disciplinata dal<br />
Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito Decreto).<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> è stato istituito da BERNESE VITA S.p.A., Compagnia di<br />
assicurazione, appartenente al Gruppo Allianz, ed è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP<br />
con il n° 5035. Bernese Vita S.p.A. è iscritta all’Albo delle Imprese ISVAP con il numero<br />
1.00058<br />
A.2. Destinatari<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di<br />
previdenza complementare su base individuale.<br />
A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> è un piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo<br />
pensione operante in regime di contribuzione definita (ovvero con modalità che<br />
prevedono la determinazione dell’entità delle prestazioni pensionistiche in funzione della<br />
contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti), che si attua mediante la stipula di un<br />
contratto di assicurazione sulla vita.<br />
Le risorse di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> costituiscono patrimonio autonomo e separato<br />
all’interno della Società.<br />
B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE<br />
L’adesione ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> è libera e volontaria e la partecipazione alle forme<br />
di previdenza complementare disciplinate dal Decreto, consente all’Aderente di<br />
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beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui versamenti contributivi effettuati, sui<br />
rendimenti conseguiti e sulle prestazioni pensionistiche che verranno percepite alla<br />
maturazione del diritto all’esercizio delle stesse.<br />
La Nota Informativa, il Regolamento e le Condizioni Contrattuali di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
sono resi disponibili gratuitamente all’Aderente sul sito Internet della Società<br />
www.bernese.it nell’apposita sezione e presso i soggetti incaricati del collocamento del<br />
prodotto (Agenzie BERNESE VITA).<br />
Con le stesse modalità sono resi disponibili anche il Documento sul regime fiscale, il<br />
Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all’Aderente.<br />
L’interessato può pertanto consultare tutta la documentazione dal sito Internet della<br />
Società, www.bernese.it, ovvero recarsi presso una delle Agenzie BERNESE VITA e<br />
richiederne copia cartacea gratuita.<br />
Si segnala che il Regolamento e le Condizioni Contrattuali di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> sono la fonte<br />
della disciplina della forma pensionistica complementare e del rapporto tra l’Aderente medesimo e<br />
la Società. Se ne raccomanda pertanto la lettura attenta prima dell’adesione ad <strong>OBIETTIVO</strong><br />
<strong>PENSIONE</strong>.<br />
C. SEDI E RECAPITI UTILI<br />
BERNESE VITA S.p.A.<br />
appartenente al Gruppo Allianz, con sede legale ed uffici di direzione in Via G. A.<br />
Guattani, 6/A - 00161 - Roma (Italia).<br />
numero di telefono: 06 441645.1<br />
numero di fax.: 06. 44164494<br />
sito Internet: www.bernese.it<br />
indirizzo di posta elettronica: info@bernese.it<br />
D. TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALE CARATTERISTICHE DI<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
D.1. Contribuzione<br />
La misura e la periodicità dei versamenti contributivi (annuale, semestrale,<br />
quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile) sono scelte liberamente dall’Aderente<br />
al momento dell’adesione ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> e possono essere successivamente<br />
modificate, a discrezione dell’Aderente stesso.<br />
Nel corso dell’anno sono consentiti anche versamenti contributivi aggiuntivi.<br />
I lavoratori dipendenti possono destinare il proprio TFR solo a seguito di indicazione<br />
esplicita e in misura integrale. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei<br />
datori di lavoro. Coloro che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza<br />
obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello<br />
stesso, come riportato nelle Caratteristiche della forma pensionistica<br />
complementare.<br />
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D.2. Proposta d’investimento<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> prevede che i versamenti vengano investiti nella Gestione interna<br />
separata VIPREV;<br />
Nella seguente tabella sono riportate le principali caratteristiche della Gestione interna<br />
separata:<br />
Denominazione Tipologia Descrizione Garanzia<br />
a) Finalità: rivalutazione del capitale con<br />
garanzia di risultato alla maturazione del<br />
diritto all’esercizio delle prestazioni<br />
VIPREV<br />
Gestione<br />
interna<br />
separata<br />
pensionistiche, o in caso di decesso nella<br />
fase di accumulo.<br />
b) Orizzonte temporale di investimento<br />
consigliato: medio, pari almeno a 5 anni.<br />
c) Grado di rischio connesso<br />
all’investimento: basso.<br />
Si, pari al<br />
1,50%<br />
capitalizzato<br />
annualmente in<br />
forma composta<br />
alla maturazione<br />
del diritto<br />
all’esercizio delle<br />
prestazioni<br />
pensionistiche<br />
D.3. Rendimenti storici<br />
Alla data di aggiornamento del presente documento la Gestione interna separata VIPREV<br />
é operativa da meno di due anni. Pertanto i dati storici di rischio-rendimento sono<br />
rappresentati con riferimento alle rispettive date di istituzione.<br />
Gestione<br />
Separata<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
Rendimento<br />
medio<br />
annuo<br />
composto<br />
negli ultimi<br />
5 anni<br />
VIPREV - - - 3,41% 4,21% 3,81%<br />
D.4. Prestazioni assicurative accessorie<br />
Di seguito sono riportate, in forma tabellare, le prestazioni assicurative accessorie<br />
previste da <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong>.<br />
Tipologia prestazione<br />
assicurative accessorie<br />
Adesione<br />
Caratteristiche della prestazione<br />
Età dell’Aderente (in Misura % di<br />
anni interi) al maggiorazione<br />
momento del decesso<br />
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Premorienza<br />
(Maggiorazione della posizione<br />
individuale dovuta agli aventi<br />
diritto in caso di decesso<br />
dell’Aderente prima del<br />
pensionamento.)<br />
Obbligatoria,<br />
senza costi<br />
aggiuntivi per<br />
l’Aderente.<br />
Fino a 65 anni;<br />
Fino a 80 anni;<br />
Oltre 80 anni.<br />
1,00%;<br />
0,25%;<br />
0,00%.<br />
D.5 Costi nella fase<br />
Di seguito sono riportati, in forma tabellare, tutti i costi che gravano, direttamente o<br />
indirettamente, sull’Aderente nella fase di accumulo dei versamenti contributivi.<br />
Tipologia di costo<br />
Importo e caratteristiche<br />
Spese di adesione<br />
non previste<br />
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:<br />
• Direttamente a carico dell’Aderente: non previste<br />
• Indirettamente a carico dell’Aderente:<br />
•Gestione interna separata VIPREV<br />
Rendimento trattenuto pari<br />
all’1,50% su base annua,<br />
detratto dal rendimento<br />
realizzato dalla gestione interna<br />
separata<br />
Spese da sostenere per l’esercizio di prerogative<br />
Individuali:<br />
Anticipazione<br />
Trasferimento<br />
Riscatto (sia totale che parziale)<br />
Conversione del capitale assicurato<br />
Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie<br />
ad adesione obbligatoria:<br />
Premorienza<br />
non previste<br />
75 euro prelevate al momento<br />
dell’operazione e detratte<br />
dall’importo totale da trasferire<br />
non previste<br />
non previste<br />
non previste<br />
Oltre alle commissioni sopra riportate, sul patrimonio della Gestione interna separata<br />
VIPREV possono gravare unicamente le seguenti ulteriori spese: imposte e tasse, spese<br />
legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti ad <strong>OBIETTIVO</strong><br />
<strong>PENSIONE</strong>, oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse, contributo<br />
di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge, spese relative alla remunerazione e allo<br />
svolgimento dell’incarico di Responsabile di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong>.<br />
Nel caso in cui il patrimonio della gestione interna separata sia investito in quote di fondi<br />
comuni di investimento mobiliare (OICR) graveranno indirettamente sull’Aderente, oltre<br />
alle spese sopraindicate, gli oneri propri dei fondi comuni di investimento mobiliare<br />
(OICR), ad eccezione:<br />
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• delle relative commissioni di gestione, in quanto l'importo corrispondente sarà<br />
riattribuito al patrimonio della gestione interna separata;<br />
• degli oneri di sottoscrizione e di rimborso degli OICR in quanto la Società si impegna<br />
ad acquistare esclusivamente OICR che non prevedono tali oneri.<br />
D.6. Indicatore sintetico dei costi<br />
L’indicatore sintetico dei costi indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il<br />
potenziale tasso di rendimento di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> rispetto a quello di una analoga<br />
operazione che ipoteticamente non fosse gravata da alcun costo.<br />
L’indicatore sintetico dei costi è stato calcolato facendo riferimento ad un Aderente–tipo<br />
di 30 anni, che versa un contributo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento<br />
annuo del 4%. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione Caratteristiche della<br />
forma pensionistica complementare.<br />
Di seguito è riportato l’indicatore sintetico dei costi in forma tabellare:<br />
Età dell’Aderente al momento dell’adesione: 30 anni<br />
Versamento contributivo annuo: 2.500 euro<br />
Sesso: qualunque<br />
Durata fase accumulo: 35 anni<br />
Indicatore sintetico dei costi<br />
Anni di permanenza<br />
2 anni 5 anni 10 anni 35 anni<br />
Gestione interna separata<br />
VIPREV 2,27% 1,56% 1,43% 1,39%<br />
Costo per la prestazione / / / /<br />
accessoria in caso di<br />
premorienza (1)<br />
(1) Costo già compreso nell’Indicatore della Gestione interna separata VIPREV<br />
Si segnala che per combinazioni differenti (di età, importo del versamento contributivo e<br />
durata) rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi di<br />
rendimento previste, l’indicatore sintetico dei costi ha una valenza meramente<br />
orientativa.<br />
E. CONVENZIONAMENTI<br />
All’atto di istituzione di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> non sono state stipulate forme di<br />
convenzionamenti, secondo quanto previsto dal Regolamento.<br />
Laddove i suddetti convenzionamenti venissero attuati, la Società si impegna a darne<br />
comunicazione a tutti gli Aderenti interessati.<br />
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Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione<br />
2. CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE<br />
A. INFORMAZIONI GENERALI<br />
A.1. Lo scopo<br />
Dotarsi di un piano pensionistico complementare che consenta di accantonare<br />
gradualmente una provvista da utilizzare ai fini dell’ottenimento di una rendita<br />
previdenziale è ormai una necessità di tutti, visto il continuo aumento della longevità e<br />
del numero di pensionamenti futuri.<br />
In questa situazione, infatti, i sistemi pensionistici di base tenderanno a ridurre il livello<br />
delle prestazioni pensionistiche obbligatorie in quanto non potranno a lungo sostenerne<br />
l’onerosità.<br />
E’ quindi nell’interesse dell’Aderente integrare quanto verrà erogato al momento del<br />
pensionamento, con una forma pensionistica complementare su base individuale.<br />
Lo Stato favorisce tale scelta consentendo, a chi sottoscrive una forma pensionistica<br />
complementare, di godere di benefici fiscali sui versamenti contributivi ad essa destinati.<br />
In merito si rimanda al successivo paragrafo Il regime fiscale.<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> ha lo scopo di consentire all’Aderente di ottenere, alla<br />
maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime<br />
obbligatorio di appartenenza, una rendita che si aggiunge alla pensione di base e che<br />
permette di integrare il reddito derivante dalla pensione stessa.<br />
In quest’ottica la Società si impegna a ricevere i versamenti contributivi dell’Aderente e a<br />
gestirli nel suo esclusivo interesse, secondo le istruzioni ricevute dallo stesso al momento<br />
dell’adesione o nel corso della fase di accumulo.<br />
A.2. La costituzione della prestazione pensionistica complementare<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> è strutturato in due fasi distinte:<br />
• la fase di accumulo, che coincide con il piano dei versamenti contributivi effettuati<br />
dall’Aderente, dal conferimento del TFR e dal contributo del datore di lavoro. La<br />
durata della fase di accumulo corrisponde al periodo compreso tra la data di<br />
decorrenza e la data di maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni<br />
pensionistiche. La Società ha fissato in via convenzionale quest’ultima data in<br />
corrispondenza del compimento del sessantacinquesimo anno di età dell’Aderente,<br />
ferma la possibilità di anticipare o posticipare il termine della fase di accumulo;<br />
• la fase di erogazione della rendita, nel corso della quale la Società provvede<br />
all’erogazione, in forma periodica, della rendita vitalizia - integrativa della pensione di<br />
base - derivante dalla conversione della posizione individuale costituitasi a fronte dei<br />
versamenti contributivi effettuati. La durata della fase di erogazione della rendita è<br />
vitalizia, ovvero commisurata alla vita dell’Aderente.<br />
La posizione individuale dell’Aderente si attiva con il primo versamento contributivo<br />
e si alimenta progressivamente con tutti i versamenti contributivi effettuati nella fase di<br />
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accumulo. Nell’ambito di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> la posizione individuale corrisponde al<br />
capitale assicurato ed incorpora, oltre ai versamenti contributivi, i rendimenti spettanti<br />
all’Aderente in funzione dall’andamento della Gestione interna separata.<br />
In merito alle modalità di costituzione della posizione individuale si rimanda al<br />
Regolamento ed alle Condizioni Contrattuali.<br />
A.3. Il Responsabile<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> prevede la figura di un Responsabile, che presenti i requisiti di<br />
onorabilità e professionalità richiesti dalla COVIP e che operi in regime di autonomia e<br />
indipendenza dalla Società.<br />
A tale Responsabile è attribuito il compito di verificare che la gestione di <strong>OBIETTIVO</strong><br />
<strong>PENSIONE</strong> sia effettuata nell’esclusivo interesse degli Aderenti.<br />
Informazioni di maggior dettaglio in merito alla figura del Responsabile, alla sua<br />
designazione e alle funzioni ad esso attribuite sono contenute nell’Allegato al<br />
Regolamento.<br />
Per informazioni sul Responsabile in carica si rimanda al successivo paragrafo Soggetti<br />
coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare.<br />
B. LA CONTRIBUZIONE<br />
Si segnala che informazioni sulla misura di contribuzione sono riportate nel paragrafo<br />
Contribuzione contenuto nella Scheda Sintetica.<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> potrà essere finanziato mediante versamento del contributo<br />
volontario del lavoratore e, con riferimento ai soli lavoratori dipendenti, anche attraverso<br />
il conferimento del TFR e del versamento del datore di lavoro.<br />
Laddove l’Aderente, in qualità di lavoratore dipendente, decida di destinare il proprio TFR<br />
maturando ad <strong>OBIETTIVO</strong> PRENSIONE, tale decisione deve intendersi come effettuata in<br />
modo irreversibile, fatta salva la possibilità di poterne disporre in anticipo secondo le<br />
modalità indicate al successivo paragrafo Anticipazioni e riscatti.<br />
Per TFR si deve intendere la somma accantonata ogni anno dal datore di lavoro a favore<br />
del lavoratore dipendente, finalizzata alla corresponsione al termine del rapporto di<br />
lavoro, di un importo calcolato sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al<br />
6,91% della retribuzione annua lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con<br />
l’applicazione di un tasso costituito dall’1,50% in misura fissa e dal 75% dell’aumento<br />
dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.<br />
Esempio: (E)<br />
Tasso di inflazione: 2%;<br />
Tasso di rivalutazione TFR = (75% X 2%) +1,50% = 3%.<br />
L’Aderente che al 28 aprile 1993 risultava già iscritto a una forma di previdenza<br />
complementare e che non intenda versare l’intero flusso annuo del TFR, può decidere di<br />
contribuire con una quota minore, almeno pari a quella eventualmente fissata dal<br />
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contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il rapporto di lavoro<br />
o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente.<br />
Qualora l’Aderente decida di destinare ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> il proprio TFR,<br />
quest’ultimo non sarà più accantonato dal datore di lavoro, ma sarà versato direttamente<br />
ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong>. La rivalutazione del TFR pertanto non sarà più pari alla<br />
suddetta misura fissata dalla legge, bensì dipenderà dal rendimento della Gestione<br />
interna separata VIPREV e per dettagli in merito si rimanda al successivo paragrafo<br />
l’investimento e i rischi connessi.<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> consente all’Aderente di scegliere liberamente l’importo e la<br />
periodicità di corresponsione del versamento contributivo e di poter modificare tali scelte<br />
nel corso della fase di accumulo.<br />
E’ evidente che l’entità dei versamenti contributivi costituisce un fattore determinante ai<br />
fini della costituzione della posizione individuale e di conseguenza dell’ammontare della<br />
rendita vitalizia derivante dalla conversione della posizione medesima.<br />
Si raccomanda, pertanto, all’Aderente di fissare l’importo del versamento contributivo in<br />
considerazione del reddito pensionistico che si desidera ottenere nella fase di erogazione<br />
e di controllare nel tempo l’andamento della propria posizione individuale per apportare,<br />
laddove necessario, eventuali modifiche al livello di contribuzione prescelto.<br />
Si richiama inoltre l’attenzione dell’Aderente sull’opportunità di verificare se, ed<br />
eventualmente a quali condizioni, nei contratti o negli accordi collettivi o regolamenti<br />
aziendali che disciplinano il rapporto di lavoro, l’adesione ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> dia<br />
diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.<br />
L’Aderente può controllare i versamenti contributivi effettuati e la propria posizione<br />
individuale maturata nel corso del tempo attraverso gli strumenti informativi indicati nel<br />
successivo paragrafo Comunicazioni agli iscritti.<br />
Spetta infatti all’Aderente stesso la verifica della corretta determinazione della posizione<br />
individuale costituita mediante i versamenti contributivi ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong>,<br />
corrisposti direttamente o per il tramite del datore di lavoro, anche al fine di accertare<br />
l’insussistenza di errori od omissioni contributive.<br />
C. L’INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI<br />
C.1. Indicazioni generali<br />
I versamenti contributivi effettuati vengono destinati alla gestione interna separata<br />
VIPREV, sulla base della politica di investimento definita e produce nel tempo un<br />
rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.<br />
Considerando che i versamenti contributivi sono destinati alla gestione interna separata<br />
VIPREV, che prevede una garanzia di risultato pari all’1,50% su base annua, alla<br />
maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche ovvero in caso di<br />
decesso dell’Aderente nella fase di accumulo, il rischio dell’investimento è limitato. La<br />
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garanzia di risultato offerta dalla Società non risente di alcun costo specifico aggiuntivo<br />
rispetto al rendimento trattenuto di cui al successivo paragrafo Costi.<br />
C.2. La gestione interna separata<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> prevede che l’Aderente destini i versamenti contributivi in una<br />
Gestione interna separata denominata VIPREV messa a disposizione dalla Società che<br />
presenta le seguenti caratteristiche di investimento e quindi di rischio e rendimento.<br />
a) Politica di investimento e rischi specifici della Gestione interna separata :<br />
•Denominazione: VIPREV;<br />
•Finalità della gestione: VIPREV ha come obiettivo il conseguimento di un<br />
rendimento annuo tendenzialmente stabile ed in linea con i tassi di mercato dei<br />
titoli di stato di breve termine, ed include una garanzia di rendimento minimo;<br />
•Garanzia: la garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti alla<br />
maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche, ovvero in<br />
caso di decesso durante la fase di accumulo, di un importo non inferiore al<br />
1,50% annuo composto, dei flussi dei versamenti contributivi effettuati durante<br />
la fase di accumulo.<br />
Si segnala che mutamenti del contesto economico e finanziario possono<br />
comportare variazioni nelle caratteristiche della garanzia. In caso di introduzione<br />
di condizioni di minor favore, la Società ne darà comunicazione a tutti gli<br />
Aderenti ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong>, consentendo agli stessi di trasferire la<br />
propria posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare e<br />
illustrerà le conseguenze del trasferimento con riferimento al capitale assicurato<br />
maturato ed ai futuri versamenti;<br />
•Orizzonte temporale di investimento consigliato: l’orizzonte temporale<br />
minimo consigliato è medio e pari a 5 anni;<br />
•Grado di rischio connesso all’investimento: basso;<br />
•Politica di investimento: lo stile gestionale adottato è volto a perseguire la<br />
sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti.<br />
Le politiche gestionali relative alla gestione interna separata VIPREV sono<br />
strettamente connesse alle regole contabili utilizzate per la determinazione del<br />
rendimento. In particolare, in base a tali regole, la attività (i titoli e gli altri<br />
strumenti finanziari presenti in portafoglio) vengono contabilizzate al valore di<br />
carico, definito anche costo storico e al valore di realizzo o di rimborso, laddove<br />
oggetto di negoziazione o alla scadenza. Il rendimento non viene pertanto<br />
calcolato in base al valore di mercato delle attività, criterio generalmente<br />
utilizzato per strumenti di investimento diversi dalle gestioni assicurative di<br />
questo tipo, ma è determinato dalla somma delle cedole, dei dividendi e degli<br />
effettivi realizzi di plus e minusvalenze. Ne consegue che la gestione, nel breve<br />
periodo, risenta in misura minore dell’andamento dei corsi dei mercati finanziari<br />
rispetto a portafogli contabilizzati al valore di mercato.<br />
VIPREV investe prevalentemente in strumenti di natura obbligazionaria denominati<br />
in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli<br />
investimenti obbligazionari.<br />
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I titoli obbligazionari saranno selezionati tra quelli emessi da Stati sovrani,<br />
organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito di credito<br />
rientrante nel c.d. "investement grade", secondo le scale di valutazione<br />
attribuite da primarie Agenzie di rating.<br />
La gestione interna separata VIPREV è annualmente sottoposta a certificazione<br />
da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito albo, che ne attesta la<br />
correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.<br />
Per maggiori dettagli tecnici si rinvia al Regolamento della gestione interna<br />
separata contenuto nelle Condizioni Contrattuali;<br />
•Parametro di riferimento (benchmark): tasso medio di rendimento dei titoli di<br />
stato e delle obbligazioni;<br />
•Volatilità media annua attesa: 1%.<br />
b) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)<br />
Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli<br />
obiettivi di investimento attribuiti alla gestione separata ed a cui si può fare riferimento<br />
per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da<br />
costi.<br />
Per la gestione interna separata VIPREV il benchmark da considerare è il tasso di<br />
rendimento medio dei titoli di stato e delle obbligazioni.<br />
D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE<br />
D.1. Prestazioni Pensionistiche<br />
L’Aderente, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche<br />
previsto dal regime obbligatorio di appartenenza - a condizione che la partecipazione ad<br />
una forma pensionistica prevista dal Decreto non sia stata inferiore a cinque anni – potrà<br />
chiedere alla Società di ricevere una prestazione:<br />
• sotto forma di rendita (prestazione pensionistica complementare);<br />
• sotto forma di capitale;<br />
nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.<br />
Di seguito vengono riportati le variabili che incidono sulla determinazione della<br />
prestazione pensionistica in qualsiasi forma liquidata.<br />
In particolare quest’ultima dipende:<br />
• dalla durata della fase di accumulo<br />
• dalla continuità dei versamenti contributivi;<br />
• dall’ammontare complessivo dei versamenti contributivi;<br />
• dal rendimento della Gestione interna separata VIPREV;<br />
• dall’età al momento della richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica;<br />
• dal livello dei costi applicati dalla Società.<br />
I requisiti di accesso alla prestazione pensionistica sono riportati nel Regolamento.<br />
D.2. Prestazione erogata in forma di rendita – prestazione pensionistica complementare<br />
In caso di vita dell’Aderente alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni<br />
pensionistiche, <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> impegna la Società ad erogare una prestazione in<br />
forma di rendita vitalizia (prestazione pensionistica complementare) pagabile in rate<br />
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posticipate aventi periodicità (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale e<br />
mensile) stabilita dall’Aderente ed il cui ammontare è determinato in funzione:<br />
• della somma di tutti i versamenti contributivi effettuati nella fase di accumulo;<br />
• dei risultati conseguiti dalla gestione interna separata VIPREV;<br />
• delle basi demografiche e delle basi finanziarie utilizzate dalla Società per la<br />
determinazione dei coefficienti da applicare per la conversione della posizione<br />
individuale.<br />
La rendita vitalizia si ottiene moltiplicando l’importo corrispondente alla posizione<br />
individuale maturata per il coefficiente di conversione riportato nelle Condizioni<br />
Contrattuali.<br />
Per la determinazione dei suddetti coefficienti di conversione, la Società ha formulato<br />
delle ipotesi in ordine all'evoluzione della sopravvivenza dei soggetti aderenti ad<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> ed ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari necessari<br />
per la copertura degli impegni di erogazione delle prestazioni pensionistiche correlate ad<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong>.<br />
In particolare i coefficienti di conversione allegati alle Condizioni Contrattuali di<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> ed applicabili a tutte le posizioni individuali convertibili in rendita<br />
entro il 31 dicembre 2011 sono stati calcolati tenendo conto:<br />
• della speranza di vita della popolazione italiana desunta dalla tavola di sopravvivenza<br />
IPS55, distinta per sesso (M/F) ed anno di nascita;<br />
• di un tasso di interesse annuo del 2%, riconosciuto in via anticipata nella<br />
determinazione dell'importo iniziale della rendita.<br />
Per la rivalutazione della rendita nella fase di erogazione la Società utilizzerà la gestione<br />
interna separata VIPREV.<br />
Revisione delle basi demografiche e/o delle basi finanziarie (E)<br />
Dal momento che la tavola di sopravvivenza si fonda su proiezioni che si riferiscono ad<br />
un lunghissimo arco temporale, è verosimile che possano verificarsi scostamenti<br />
significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici.<br />
A tale riguardo, nelle Condizioni Contrattuali di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> sono indicati i<br />
motivi che nel corso della fase di accumulo possono comportare la modifica dei<br />
coefficienti di conversione.<br />
In particolare, detta modifica potrà essere correlata:<br />
• alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche<br />
nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT (o da altro qualificato organismo<br />
pubblico), confermate dalle rilevazioni statistiche condotte sul portafoglio assicurativo<br />
in essere presso la Società;<br />
• alla variazione delle basi finanziarie adottate per la determinazione del tasso tecnico<br />
utilizzato per il calcolo dei coefficienti medesimi.<br />
In ogni caso la Società potrà procedere alla relativa modifica solo a condizione che:<br />
• l'erogazione della rendita vitalizia non abbia ancora avuto luogo;<br />
• l’Aderente sia stato preventivamente informato circa la modifica di detti coefficienti<br />
secondo le modalità di comunicazione dettagliate nelle Condizioni Contrattuali.<br />
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La Società conferma il proprio impegno a mantenere fermi i coefficienti allegati alle<br />
Condizioni Contrattuali di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> per tutte le posizioni individuali che<br />
saranno convertite in rendita entro il 31 dicembre 2011.<br />
Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, l’Aderente può avvalersi della<br />
facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica<br />
complementare, senza l'applicazione della commissione prevista per il trasferimento,<br />
sempreché la relativa richiesta venga esercitata entro la data di applicazione dei nuovi<br />
coefficienti di conversione.<br />
La rendita vitalizia verrà rivalutata ad ogni anniversario della data in cui è iniziata la<br />
relativa erogazione nella misura e con le modalità stabilite nelle Condizioni Contrattuali.<br />
Per ogni ulteriore informazione riguardante la fase di erogazione della rendita si rimanda<br />
alle Condizioni Contrattuali.<br />
Si ricorda che L’Aderente, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni<br />
pensionistiche, ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altre forme<br />
pensionistiche complementari nella prospettiva di fruire di condizioni di erogazione della<br />
rendita migliorative rispetto a quelle offerte dalla Società.<br />
D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale<br />
L’Aderente, può optare per il pagamento in forma di capitale fino ad un massimo del 50%<br />
del valore della posizione individuale maturata, unitamente ad una rendita vitalizia, il cui<br />
importo viene proporzionalmente ridotto.<br />
Il suddetto limite del 50% non si applica qualora l’Aderente risulti, ai sensi del Decreto,<br />
“vecchio iscritto” a forme pensionistiche complementari.<br />
In ogni caso, qualora l'importo annuo della rendita vitalizia, che si ottiene convertendo il<br />
70% della posizione individuale, al netto delle anticipazioni non reintegrate, risulti<br />
inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3 della Legge 8 agosto 1995, n.<br />
335, commi 6 e 7, l’Aderente può chiedere la liquidazione in capitale dell'intera posizione<br />
individuale.<br />
Ai sensi del Decreto, Beneficiario delle suddette prestazioni è esclusivamente l’Aderente.<br />
Si segnala che per effetto della scelta dell’Aderente di percepire una parte della<br />
prestazione pensionistica sotto forma di capitale, lo stesso potrà beneficiare<br />
dell’immediata disponibilità di una somma di denaro, ma la successiva rendita vitalizia<br />
risulterà di importo inferiore a quella che sarebbe stata erogata nel caso non fosse stata<br />
esercitata tale opzione.<br />
Per ogni ulteriore informazione riguardante la liquidazione in forma di capitale si rimanda<br />
al Regolamento ed alle Condizioni Contrattuali.<br />
E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO<br />
E.1. Prestazioni assicurative accessorie<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> prevede, quale prestazione assicurativa accessoria ad adesione<br />
obbligatoria, una maggiorazione caso morte riconosciuta in caso di decesso dell’Aderente<br />
prima del raggiungimento del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche.<br />
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La maggiorazione della posizione individuale è determinata in funzione dell’età<br />
dell’Aderente al momento del decesso, come di seguito riportato:<br />
Età dell’Aderente (in anni interi) al Misura % di maggiorazione<br />
momento del decesso<br />
Fino a 65 anni 1,00%<br />
Fino a 80 anni 0,25%<br />
Oltre 80 anni 0,00%<br />
Per ulteriori informazioni sulle relative caratteristiche e condizioni si rimanda alle<br />
Condizioni Contrattuali.<br />
E.2. Anticipazioni e riscatti<br />
L’Aderente ha la facoltà di chiedere la liquidazione di una parte della posizione individuale<br />
maturata in anticipo rispetto alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni<br />
pensionistiche, solo nei casi e con le modalità di seguito riportate.<br />
a) Anticipazioni:<br />
L’Aderente può chiedere la liquidazione di una parte della posizione individuale maturata<br />
nei casi e con le modalità previste dal Regolamento e dalle Condizioni Contrattuali,<br />
specificate in dettaglio nel Documento sulle anticipazioni (ad esempio spese mediche<br />
straordinarie, acquisto della prima casa per sé o per i figli, lavori di ristrutturazione per la<br />
prima casa, ecc..).<br />
La richiesta delle anticipazioni riduce la posizione individuale e, conseguentemente anche<br />
le prestazioni pensionistiche che potranno essere erogate successivamente.<br />
In qualsiasi momento tuttavia l’Aderente può effettuare dei versamenti contributivi<br />
aggiuntivi con i quali provvedere alla reintegrazione delle quote di posizione individuale<br />
oggetto di anticipazioni.<br />
Si segnala che, in alcuni casi, le somme anticipate possono essere sottoposte ad un<br />
trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello delle prestazioni pensionistiche.<br />
Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Documento sul regime fiscale.<br />
b) Riscatto:<br />
In situazioni di particolare delicatezza legate alla vita lavorativa dell’Aderente<br />
(inoccupazione per periodi almeno superiori a 12 o 48 mesi, riduzione della capacità<br />
lavorativa a meno di un terzo generata da invalidità) lo stesso può chiedere il riscatto,<br />
parziale o totale, della propria posizione individuale, indipendentemente dalla<br />
maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche.<br />
In caso di riscatto totale si determina la risoluzione anticipata di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> e<br />
pertanto nulla è più dovuto all’Aderente da parte della Società.<br />
Per ogni ulteriore informazione riguardante le modalità di esercizio del riscatto si rimanda<br />
al Regolamento e alle Condizioni Contrattuali.<br />
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Si segnala che, in alcuni casi, le somme riscattate possono essere sottoposte ad un<br />
trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello delle prestazioni pensionistiche.<br />
Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Documento sul regime fiscale.<br />
E.3. Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento<br />
In caso di decesso dell’Aderente nella fase di accumulo e prima della maturazione del<br />
diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche, la posizione individuale viene<br />
riscattata dagli eredi ovvero dai Beneficiari indicati dall’Aderente stesso.<br />
In mancanza di eredi o Beneficiari, la posizione individuale sarà devoluta dalla Società a<br />
finalità sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.<br />
In caso di decesso dell’Aderente durante la fase di erogazione della rendita, la Società<br />
interromperà l’erogazione della stessa. Tuttavia <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> prevede una serie<br />
di opzioni di rendita che consentono l’erogazione della rendita vitalizia per un periodo<br />
predeterminato (5 o 10 anni) anche in caso di decesso dell’Aderente ovvero la<br />
reversibilità della medesima rendita vitalizia, sempre in caso di decesso dell’Aderente, a<br />
favore di altro soggetto identificato dall’Aderente stesso.<br />
Per ogni ulteriore informazione riguardante le opzioni di rendita si rimanda al<br />
Regolamento e alle Condizioni Contrattuali.<br />
E.4. Trasferimento della posizione individuale<br />
A condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di adesione ad <strong>OBIETTIVO</strong><br />
<strong>PENSIONE</strong>, l’Aderente ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra<br />
forma pensionistica complementare.<br />
Tale operazione comporta il pagamento di una commissione di trasferimento pari a 75<br />
euro.<br />
Per ogni ulteriore informazione riguardante le condizioni cui è subordinata l’operazione di<br />
trasferimento si rimanda al Regolamento e alle Condizioni Contrattuali.<br />
L’Aderente può inoltre trasferire la propria posizione individuale, senza vincoli temporali e<br />
senza l’applicazione della commissione di trasferimento sopra indicata, qualora la<br />
Società, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, abbia introdotto modifiche<br />
peggiorative alle condizioni economiche di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong>, o modifiche che ne<br />
abbiano alterato in modo significativo le caratteristiche.<br />
Si segnala che il trasferimento consente all’Aderente di proseguire nella partecipazione<br />
ad una forma pensionistica complementare senza soluzione di continuità e che detta<br />
operazione non è soggetta a tassazione.<br />
Per ogni ulteriore informazione riguardante i casi, le modalità ed i termini previsti per<br />
l’esercizio del trasferimento si rimanda al Regolamento e alle Condizioni Contrattuali.<br />
F. I COSTI<br />
L’adesione ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> non comporta alcun onere diretto in capo<br />
all’Aderente.<br />
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Capitale sociale € 8.000.000 i.v.<br />
Iscritta all’albo Imprese<br />
di assicurazione n. 1.00058<br />
Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
I costi relativi ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> sono rappresentati esclusivamente da oneri di<br />
natura indiretta gravanti sulla gestione interna separata. Detti oneri indiretti<br />
costituiscono, nel loro complesso, un elemento fondamentale per la determinazione della<br />
posizione individuale e quindi delle prestazioni pensionistiche derivanti da <strong>OBIETTIVO</strong><br />
<strong>PENSIONE</strong>.<br />
Al fine di consentire all’Aderente una scelta consapevole si invita lo stesso a valutare<br />
attentamente, in fase di adesione e nella fase di accumulo, l’incidenza di tali oneri sulla<br />
posizione individuale.<br />
F.1. Costi nella fase di accumulo<br />
a) Dettaglio dei costi<br />
Per il dettaglio dei costi ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong>, applicati nella fase di accumulo, si<br />
rimanda alla Tabella riportata nella Scheda Sintetica.<br />
b) Indicatore sintetico dei costi<br />
L’indicatore sintetico dei costi, calcolato secondo la metodologia prevista dalla COVIP,<br />
fornisce una rappresentazione dei costi complessivamente gravanti, direttamente o<br />
indirettamente, sull’Aderente nella fase di accumulo dei versamenti contributivi.<br />
Tale indicatore, calcolato in modo univoco per tutte le forme pensionistiche<br />
complementari, consente agli Aderenti di confrontare in modo facile e veloce i costi<br />
applicati da ogni forma.<br />
In particolare l’indicatore sintetico dei costi esprime l’incidenza percentuale annua dei<br />
costi sulla posizione individuale di un Aderente-tipo e mostra quanto, nei periodi di tempo<br />
considerati (2, 5, 10 e 35 anni), si riduce ogni anno, per effetto dei costi medesimi, il<br />
potenziale tasso di rendimento dell’investimento rispetto a quello di una analoga<br />
operazione che, per ipotesi, non fosse gravata da costi.<br />
L’indicatore sintetico dei costi è stato calcolato facendo riferimento ad un Aderente–tipo<br />
di 30 anni che effettua un versamento contributivo annuo pari a 2.500 euro e ipotizzando<br />
un tasso di rendimento annuo della gestione interna separata al 4%.<br />
Oltre agli oneri di natura indiretta l’indicatore considera, come unico costo imputabile alla<br />
posizione individuale, il costo di trasferimento, pari a 75 euro, non essendo previsti altri<br />
oneri in caso di esercizio di prerogative individuali. Tale costo di trasferimento non è<br />
tuttavia incluso nel calcolo dell’indicatore sintetico relativo al trentacinquesimo anno di<br />
partecipazione alla forma pensionistica complementare, in quanto assunto<br />
convenzionalmente da <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> quale anno di maturazione del diritto<br />
all’esercizio delle prestazioni pensionistiche.<br />
Si segnala che differenze modeste dell’indicatore sintetico di costo possono portare nella<br />
fase di accumulo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata.<br />
Ad esempio un valore dell’indicatore pari allo 0,50% comporta, su un periodo di<br />
partecipazione di 35 anni, una riduzione della prestazione pensionistica finale di circa il<br />
10%, mentre per un indicatore dell’1% la riduzione corrispondente è pari circa il 20%.<br />
Per la rappresentazione dell’indicatore sintetico di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> si rimanda alla<br />
tabella riportata nella Scheda Sintetica.<br />
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F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita<br />
Nella determinazione della rendita vitalizia immediata la Società ha previsto un costo<br />
annuo, a carico dell’Aderente per la copertura delle spese di erogazione della rendita<br />
stessa, che si differenzia in base alla periodicità di erogazione prescelta dall’Aderente,<br />
come di seguito riportato:<br />
• periodicità annuale: 1,80%<br />
• periodicità semestrale: 2,00%<br />
• periodicità quadrimestrale: 2,10%<br />
• periodicità trimestrale: 2,20%<br />
• periodicità mensile: 3,30%<br />
Detti costi sono incorporati nei coefficienti di conversione definiti dalla Società e riportati<br />
nelle Tabelle in calce alle Condizioni Contrattuali.<br />
Durante la fase di erogazione della rendita la Società applicherà inoltre, sul risultato della<br />
gestione interna separata VIPREV, da utilizzarsi ai fini della rivalutazione annua della<br />
rendita stessa, un rendimento trattenuto pari all’1,50%.<br />
Tenuto conto che i coefficienti di conversione sono garantiti solo per gli Aderenti che<br />
convertiranno la posizione individuale in rendita entro il 31 dicembre 2011, la Società si<br />
riserva di modificare l’ammontare delle spese di erogazione della rendita in occasione<br />
della ridefinizione dei coefficienti medesimi.<br />
I nuovi coefficienti si applicheranno agli Aderenti che convertiranno la posizione<br />
individuale in rendita successivamente al 31 dicembre 2011, fatto salvo quanto previsto<br />
dal Regolamento in tema di comunicazione agli Aderenti delle modifiche ai coefficienti.<br />
Parimenti anche il rendimento trattenuto dell’1,50% potrà essere ridefinito dalla Società.<br />
Per ogni ulteriore informazione sulla fase di erogazione della rendita si rimanda alle<br />
Condizioni Contrattuali.<br />
G. IL REGIME FISCALE<br />
Le forme pensionistiche complementari sono soggette ad un regime fiscale di particolare<br />
favore pensato dal legislatore per favorirne l’adesione su larga scala.<br />
In particolare:<br />
a) i versamenti contributivi effettuati su <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> sono deducibili dal<br />
reddito (IRPEF) dell’Aderente fino ad un massimo di 5.164,57 euro su base annua. In<br />
tale importo devono essere inclusi gli eventuali versamenti contributivi effettuati dal<br />
datore di lavoro, ma non anche l’eventuale destinazione del TFR.<br />
Il calcolo del limite deducibile tiene inoltre conto della somma di tutti i versamenti<br />
contributivi effettuati, nel corso dell’anno, anche se su forme pensionistiche<br />
complementari diverse da <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong>.<br />
Per i lavoratori di nuova occupazione, ovvero coloro che inizieranno un’attività<br />
lavorativa a partire dal 1 gennaio 2007, sono previste ulteriori agevolazioni fiscali<br />
qualora il versamento complessivo annuo nei primi 5 anni sia inferiore al sopra<br />
indicato limite massimo di 5.164,57 euro, così come disciplinato dall’articolo 8 comma<br />
6 del Decreto;<br />
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b) i rendimenti maturati annualmente sulla posizione individuale sono assoggettati ad<br />
imposta sostitutiva con aliquota dell’11%; eventuali risultati negativi possono essere<br />
computati in riduzione dei rendimenti maturati negli anni successivi;<br />
c) le prestazioni erogate da <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> godono di una tassazione privilegiata,<br />
infatti le prestazioni maturate dal 1 gennaio 2007 verranno tassate al momento<br />
dell’erogazione, mediante ritenuta a titolo di imposta decrescente in funzione degli<br />
anni di partecipazione ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong>.<br />
In particolare l’aliquota iniziale applicata sarà pari al 15%, che si ridurrà di 0,30 punti<br />
percentuali per ogni anno di adesione ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> eccedente il<br />
quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;<br />
d) i riscatti, le anticipazioni ed i trasferimenti saranno invece tassati in modo differente in<br />
funzione della causale alla base di ciascuno dei predetti istituti.<br />
Per approfondimenti in merito alla tassazione di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> l’Aderente può<br />
consultare il Documento sul regime fiscale appositamente predisposto dalla Società,<br />
nel quale è riportata in dettaglio la disciplina applicabile per le diverse casistiche sopra<br />
menzionate.<br />
H. ALTRE INFORMAZIONI<br />
H.1. Adesione<br />
Per aderire ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> è necessario che l’Aderente sottoscriva il Modulo<br />
di adesione verificando la veridicità delle informazioni nello stesso riportate.<br />
La conclusione del contratto è fissata alla data di perfezionamento del modulo di<br />
adesione vale a dire nel momento in cui vengono apposte sullo stesso le firme<br />
dell’Aderente e della Società.<br />
Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto l’Aderente può<br />
esercitare il diritto di recesso.<br />
Per l'esercizio del diritto di recesso l’Aderente deve inviare comunicazione scritta alla<br />
Società - con lettera raccomandata indirizzata a: BERNESE VITA S.p.A. – Via G. A.<br />
Guattani, 6/A - 00161 Roma (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto.<br />
Il recesso ha l'effetto di liberare l’Aderente e la Società da qualsiasi obbligazione<br />
derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera<br />
raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.<br />
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà<br />
a rimborsare all’Aderente i versamenti contributivi da questi corrisposti.<br />
H.2. Valorizzazione dell’investimento<br />
Con riferimento alla gestione interna separata VIPREV, la Società dichiara la misura<br />
annua di rivalutazione da attribuire ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> entro il 31 dicembre di ogni<br />
anno.<br />
Detta misura annua di rivalutazione si ottiene, diminuendo il rendimento della gestione<br />
interna separata stessa di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari ad 1,50<br />
punti percentuali.<br />
Al primo gennaio di ogni anno, la posizione individuale investita in VIPREV, viene<br />
rivalutata in base alla suddetta misura annua di rivalutazione.<br />
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Ogni mese inoltre la Società determina la misura di rivalutazione pro-rata, da attribuire al<br />
contratto in caso di uscita dallo stesso in una data diversa dal primo gennaio.<br />
Per maggiori dettagli sulla gestione interna separata e sul meccanismo di rivalutazione si<br />
rimanda alle Condizioni Contrattuali.<br />
H.3. Comunicazioni agli iscritti<br />
Entro il 31 marzo di ogni anno la Società si impegna ad inviare all’Aderente una<br />
comunicazione contenente un aggiornamento sulla propria posizione individuale.<br />
La Società si impegna a fornire tempestivamente all’Aderente adeguata informativa sulle<br />
eventuali modifiche introdotte, successivamente all’adesione ed in grado di incidere sulle<br />
scelte dell’Aderente stesso.<br />
La Società si impegna inoltre a comunicare all’Aderente l’introduzione di modifiche<br />
complessivamente peggiorative delle condizioni economiche applicate, ivi comprese le<br />
modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche di <strong>OBIETTIVO</strong><br />
<strong>PENSIONE</strong>.<br />
H.4. Progetto Esemplificativo<br />
La presente Nota Informativa é corredata dal “Progetto esemplificativo standardizzato”<br />
secondo le indicazioni fornite da Covip.<br />
H.5. Reclami<br />
Eventuali reclami riguardanti <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> devono essere inoltrati per iscritto<br />
alla Società:<br />
Bernese Vita S.p.A. – Ufficio Reclami<br />
Via G. A. Guattani, 6/A<br />
00161 Roma (Italia)<br />
Numero di telefax: 06.44164696<br />
Indirizzo di posta elettronica: reclami@bernese.it<br />
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3. INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE<br />
(dati aggiornati al 31/12/2008)<br />
Per la gestione interna separata VIPREV vengono rappresentate di seguito le informazioni<br />
relative all’andamento della gestione.<br />
Si segnala che le risorse sono gestite dalla BERNESE VITA S.p.A..<br />
La Società, tuttavia, si riserva la facoltà, di delegare il servizio di gestione patrimoniale<br />
delle attività che costituiscono la gestione interna separata a Società di Gestione del<br />
Risparmio (SGR) eventualmente appartenenti anche al Gruppo Allianz.<br />
In particolare, la delega di gestione prevederà l’incarico di curare direttamente le scelte<br />
di investimento delle attività di pertinenza della gestione interna separata nel rispetto del<br />
regolamento e secondo le istruzioni impartite dalla Società stessa, alla quale deve essere<br />
comunque ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione.<br />
Si segnala che alla data di redazione del presente documento, la Società ha deciso di<br />
delegare l'attività di gestione della Gestione interna separata VIPREV a ALLIANZ GLOBAL<br />
INVESTORS ITALIA SGR S.p.A..<br />
A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI<br />
La gestione interna separata è di nuova costituzione. Le informazioni di seguito riportate<br />
devono intendersi quindi meramente indicative dello stile di gestione che verrà adottato<br />
in futuro.<br />
a) gestione interna separata VIPREV<br />
data di avvio dell’operatività della gestione: 30/05/2007<br />
Valore del patrimonio netto al 31.12.2008 (in euro): 715.748,00<br />
La gestione interna separata VIPREV sarà orientata prevalentemente verso strumenti<br />
finanziari di tipo obbligazionario ed é presidiata anche tenendo conto del criterio di<br />
determinazione dei rendimenti basato sulla valutazione delle attività a costo storico.<br />
La gestione interna separata verrà attuata mediante investimenti diretti in titoli<br />
obbligazionari sui mercati dell’area euro. Non sono escluse esposizioni tattiche verso il<br />
settore azionario, in misura comunque circoscritta e residuale nonché verso parti di<br />
O.I.C.R. armonizzati ed altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe a<br />
quelle degli strumenti finanziari in precedenza descritti.<br />
La durata finanziaria media del portafoglio sarà fissata orientativamente intorno a due<br />
anni. Non si esclude la presenza in portafoglio di singoli titoli che abbiano durata<br />
finanziaria superiore.<br />
Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità<br />
dell’emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. Le scelte di<br />
gestione tengono conto inoltre delle indicazioni che derivano dall’attività di<br />
monitoraggio del rischio e dell’Asset Liability Management (ALM). In particolare la<br />
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gestione del rischio e l’ALM sono effettuati tramite una funzione interna al Gruppo<br />
Allianz che adotta strumenti per l’analisi della rischiosità coerenti con l’orizzonte<br />
temporale che caratterizza gli investimenti.<br />
Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati che verranno<br />
eventualmente utilizzati con l’obiettivo prevalente di proteggere il valore<br />
dell’investimento effettuato. L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà<br />
comunque coerente con il profilo di rischio della gestione interna separata.<br />
Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti sovrani, organismi<br />
internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d.<br />
“investment grade”.<br />
Aree geografiche di investimento: gli investimenti sono prevalente circoscritti a<br />
strumenti finanziari di emittenti dell’area Euro.<br />
Benchmark: rendimento dei titoli di stato e delle obbligazioni.<br />
Tabella: Tipologie di investimento<br />
Classi<br />
Percentuale<br />
minima<br />
Liquidità 0% 15%<br />
Monetario e Obbligazionario 0% 100%<br />
Azionario 0% 5%<br />
Il Regolamento di VIPREV è riportato nelle Condizioni Contrattuali.<br />
Percentuale<br />
massima<br />
B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO - RENDIMENTO<br />
Alla data di aggiornamento del presente documento la gestione interna separata VIPREV<br />
è operativa da meno di due anni. Pertanto i dati storici di rischio-rendimento sono<br />
rappresentati con riferimento alle rispettive date di istituzione.<br />
Relativamente alla gestione interna separata si riportano qui di seguito i confronti con il<br />
tasso di rendimento dei titoli di Stato e delle obbligazioni.<br />
Anno<br />
Tasso di<br />
rendimento dei<br />
Titoli di Stato e<br />
delle Obbligazioni<br />
Gestione<br />
Separata<br />
VIPREV<br />
2007 4,40% 3,41%<br />
2008 4,46% 4,21%<br />
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Grafico: Andamento del Benchmark e confronto con il tasso di rendimento<br />
medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni<br />
5,00%<br />
4,00%<br />
3,00%<br />
2,00%<br />
1,00%<br />
Titoli di Stato e<br />
Obbligazioni<br />
Gestione<br />
Separata Viprev<br />
0,00%<br />
2007 2008<br />
Si segnala che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.<br />
C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI<br />
Il Total Expenses Ratio (TER) è l'indicatore che fornisce la misura dei costi che<br />
mediamente gravano sul patrimonio medio della Gestione interna separata, dato dal<br />
rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico<br />
della Gestione interna separata, compresi quelli indirettamente sostenuti attraverso<br />
l'eventuale investimento in OICR, ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la<br />
periodicità di valorizzazione della stessa.<br />
Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti<br />
in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli<br />
oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.<br />
Dal momento che la gestione interna separata VIPREV è di nuova costituzione non è<br />
possibile riportare il TER dell’ultimo triennio.<br />
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Composizione costi TER 2008<br />
Oneri di gestione<br />
Finanziaria:<br />
- per rendimento non 1,50%<br />
retrocesso agli Aderenti<br />
Altri oneri gravanti sul 0,06%<br />
patrimonio<br />
TOTALE 1,56%<br />
Si segnala che il TER esprime un dato medio relativo alla Gestione Separata e non è<br />
pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi complessivi sulla posizione individuale<br />
del singolo Aderente.<br />
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<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione<br />
4. GLOSSARIO<br />
Aderente: soggetto che aderisce ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> e al quale sono correlate le<br />
prestazioni pensionistiche complementari;<br />
Albo (delle forme pensionistiche complementari): elenco ufficiale tenuto dalla<br />
COVIP cui le forme pensionistiche complementari devono obbligatoriamente essere<br />
iscritte per esercitare l’attività;<br />
Anticipazioni: erogazioni di una parte della posizione individuale prima della<br />
maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche, volte a soddisfare<br />
precise esigenze dell’Aderente (es. acquisto e ristrutturazione della prima casa, spese<br />
sanitarie e altre esigenze);<br />
Assegno sociale: ammontare della pensione, pari attualmente a 381,72 euro mensili,<br />
che spetta a chi ha almeno 65 anni di età ed è privo di reddito o con redditi inferiori ai<br />
limiti legali;<br />
Autorizzazione (all’esercizio dell’attività delle forme pensionistiche<br />
complementari): Provvedimento con il quale la COVIP, dopo aver verificato l’esistenza<br />
dei requisiti previsti dalla legge, consente l’esercizio dell’attività alle forme pensionistiche<br />
complementari;<br />
Basi demografiche: ipotesi di sopravvivenza utilizzate per la determinazione dei<br />
coefficienti di conversione;<br />
Benchmark: parametro oggettivo di riferimento attraverso il quale confrontare il<br />
rendimento della Gestione interna separata cui é collegata la prestazione pensionistica. Il<br />
Benchmark è scelto tra indicatori di mercato di comune utilizzo e presenta gli stessi della<br />
Gestione interna separata;<br />
Beneficiari: soggetti designati dall’Aderente a cui spettano le prestazioni pensionistiche<br />
in caso di decesso dell’Aderente stesso;<br />
Comunicazione periodica agli iscritti: documento che la forma pensionistica<br />
complementare invia con cadenza annuale ad ogni Aderente al fine di fornire informazioni<br />
sull’andamento della gestione e sull’ammontare della posizione individuale;<br />
Condizioni Contrattuali: insieme delle clausole che disciplinano <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong>;<br />
Conferimento (del TFR): versamento del TFR maturando ad una forma pensionistica<br />
complementare mediante manifestazione di volontà esplicita;<br />
Contribuzione/ versamento contributivo: versamento alle forme pensionistiche<br />
complementari di somme a carico dell’Aderente e, per i lavoratori dipendenti, anche a<br />
carico del datore di lavoro nonché del TFR;<br />
Contribuzione definita: meccanismo di funzionamento delle forme pensionistiche<br />
complementari secondo il quale l’importo dei contributi è predeterminato dall’Aderente.<br />
Tale meccanismo, unito al principio della capitalizzazione delle forme pensionistiche<br />
complementari, determina che l’importo della prestazione varia in relazione ai versamenti<br />
contributivi effettuati e all’andamento della gestione. E’ il sistema che deve essere<br />
applicato ai lavoratori dipendenti “nuovi iscritti”. Si differenzia dallo schema a prestazione<br />
definita;<br />
Costi: oneri economici posti a carico dell’Aderente;<br />
COVIP: autorità pubblica istituita con lo scopo di garantire la trasparenza e la<br />
correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche<br />
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Soggetta alla direzione<br />
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complementari, avendo riguardo alla tutela degli Aderenti e dei Beneficiari e al buon<br />
funzionamento del sistema di previdenza complementare;<br />
Decorrenza: data in cui diventano operanti le prestazioni pensionistiche previste da<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong>;<br />
Decreto: Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e<br />
integrazioni;<br />
Deducibilità: beneficio fiscale in base al quale i contributi versati alle forme<br />
pensionistiche complementari diminuiscono l’imponibile fiscale (ai fini IRPEF);<br />
Emittenti: soggetti che hanno emesso i titoli sottostanti gli attivi di un patrimonio;<br />
Forme pensionistiche complementari: forme di previdenza ad adesione volontaria<br />
istituite per garantire agli Aderenti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello<br />
pubblico;<br />
Gestione delle risorse: attività di investimento dei versamenti contributivi corrisposti<br />
alle forme pensionistiche complementari (anche attraverso gestori specializzati) secondo<br />
determinate regole;<br />
Gestione interna separata: speciale forma di gestione degli investimenti, separata<br />
dalle altre attività della Società, che consente di garantire un rendimento minimo della<br />
posizione individuale a scadenze pattuite od in concomitanza con determinati eventi ;<br />
Indicatore sintetico dei costi: indicatore sintetico che esprime di quanto si riduce ogni<br />
anno, per effetto dei costi gravanti sulla forma pensionistica complementare, il potenziale<br />
tasso di rendimento di quest’ultima rispetto a quello di un'ipotetica operazione non<br />
gravata da costi;<br />
ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che<br />
svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione;<br />
Iscritti: Aderenti alle forme pensionistiche complementari. Sono considerati “vecchi<br />
iscritti” coloro che erano iscritti ad una forma pensionistica complementare entro il 28<br />
aprile 1993; sono considerati “nuovi iscritti” gli aderenti ad una forma pensionistica<br />
complementare a partire dal 29 aprile 1993;<br />
Investment grade: termine tecnico che esprime la qualità di un investimento. E’<br />
impiegato da apposite agenzie di valutazione con riferimento a titoli obbligazionari di<br />
elevata qualità, che hanno ricevuto rating pari o superiori a BBB o BAA, e che pertanto<br />
vengono considerati adeguati anche per investitori istituzionali, OICR e fondi pensione;<br />
Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni della COVIP che la<br />
Società deve predisporre per la raccolta delle adesioni ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong>,<br />
contenente le informazioni necessarie a consentire una scelta consapevole del potenziale<br />
Aderente;<br />
OICR: organismi di investimento collettivo del risparmio, comprensivi di fondi comuni di<br />
investimento e SICAV;<br />
Polizza: documento cartaceo attestante l’avvenuta stipulazione di <strong>OBIETTIVO</strong><br />
<strong>PENSIONE</strong>;<br />
Posizione individuale: valore economico della forma pensionistica complementare<br />
determinato sulla base dei versamenti contributivi effettuati e dei rendimenti ottenuti ed<br />
espresso per ciascun singolo Aderente;<br />
Portabilità: possibilità di trasferire la posizione individuale da una forma pensionistica<br />
complementare ad un’altra decorsi due anni dall’adesione;<br />
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Prestazione definita (sistema): meccanismo di funzionamento di alcune delle forme<br />
pensionistiche complementari preesistenti secondo il quale l’ammontare della prestazione<br />
è prefissato in funzione di determinati parametri e non risulta strettamente collegato<br />
all’ammontare dei versamenti contributivi effettuati. Tale sistema può essere applicato,<br />
tra i lavoratori dipendenti, solo ai “vecchi iscritti”;<br />
Previdenza complementare: sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per<br />
l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio, al fine di<br />
assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale;<br />
Rating: valutazione, in genere qualitativa, della bontà di uno strumento di debito o di un<br />
soggetto debitore. Il rating prende quindi in considerazione la solidità, la sicurezza, ma<br />
soprattutto la capacità presente e futura di rimborso del debito esistente. Viene espresso<br />
da società di valutazione specializzate come Moody’s o Standard and Poor’s la cui attività<br />
è principalmente quella di assegnare rating;<br />
Recesso: diritto dell’Aderente di recedere da <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> e farne cessare gli<br />
effetti;<br />
Regolamento: documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento<br />
delle forme pensionistiche complementari all’approvazione della COVIP;<br />
Rendita: prestazione periodica riconosciuta all’Aderente alla maturazione del diritto<br />
all’esercizio delle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza, il cui<br />
ammontare dipende dalla posizione individuale maturata dall’Aderente stesso;<br />
Rendita vitalizia: rendita da corrispondersi fino al decesso dell’Aderente;<br />
Rendimento: risultato che deriva dalla Gestione interna separata;<br />
Requisiti di onorabilità e professionalità: requisiti di integrità morale e di esperienza<br />
professionale previsti dalle norme che devono essere posseduti dal Responsabile delle<br />
forme pensionistiche complementari;<br />
Riscatto totale: facoltà dell’Aderente di risolvere anticipatamente <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
e di chiedere la liquidazione di un capitale, denominato valore di riscatto, maturato alla<br />
data della richiesta, fermi i requisiti di legge richiesti;<br />
Riscatto parziale: facoltà dell’Aderente di chiedere la liquidazione del valore di riscatto<br />
in misura parziale, fermi i requisiti di legge richiesti;<br />
Riserve matematiche: importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società<br />
per far fronte agli obblighi futuri derivanti da <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong>;<br />
Tasso tecnico (ai fini della rendita di opzione): rendimento fisso riconosciuto dalla<br />
Società e utilizzato nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita;<br />
Trasferimento (della posizione individuale): possibilità di trasferire la posizione<br />
individuale da una forma pensionistica complementare ad un’altra, fermi i requisiti di<br />
legge richiesti;<br />
Trattamento di fine rapporto (TFR): somma accantonata annualmente dal datore di<br />
lavoro al fine di corrispondere al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro,<br />
un importo pari al 6,91% della retribuzione lorda, rivalutato, al 31 dicembre di ogni anno,<br />
in base ad un tasso fisso dell’1,50% incrementato in misura pari al 75% dell’aumento<br />
dell’indice dei prezzi al consumo Istat;<br />
Volatilità media annua attesa: grado di variabilità di una determinata grandezza,<br />
riferita ad una forma di investimento (ad es. oscillazione del prezzo) in un dato periodo di<br />
tempo.<br />
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<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione<br />
5. SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA’ DELLA FORMA<br />
PENSIONISTICA COMPLEMENTARE<br />
(dati aggiornati al 31/03/2009)<br />
A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DI <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
Il soggetto istitutore di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> è:<br />
• BERNESE VITA S.p.A., Società per azioni appartenente al Gruppo Allianz, con sede<br />
legale e uffici di direzione in Via G. A. Guattani, 6/A – 00161 Roma ;<br />
• la Società è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D. M. del<br />
4/07/1983 (G.U. n° 229 del 22/08/1983) e risulta iscritta all’Albo delle imprese ISVAP<br />
con il n° 1.00058;<br />
• la durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per<br />
deliberazione dell’Assemblea generale, escluso in tal caso il diritto di recesso per i soci<br />
dissenzienti (articolo 5 dello Statuto sociale);<br />
• la Società ha per oggetto l’esercizio, in Italia e all’estero, di qualunque ramo di<br />
assicurazione ammesso dalle leggi. La Società si propone (anche con adeguata attività<br />
di ricerca e di studio) di privilegiare quelle forme assicurative ed operazioni che nel<br />
tempo meglio risponderanno alle evoluzioni demografiche, sociali, economiche e<br />
legislative ed alla conseguente evoluzione della domanda di previdenza non soltanto<br />
delle singole persone ma di intere “categorie” sia di imprenditori, sia di lavoratori<br />
autonomi, sia di lavoratori subordinati;<br />
• il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 8.000.000,00. La società<br />
BERNESE ASSICURAZIONI S.p.A. di Roma detiene il 100% del capitale della Società;<br />
• il consiglio di amministrazione di BERNESE VITA S.p.A., in carica fino all’approvazione<br />
del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2008, è così costituito da:<br />
• Devescovi Sig. Maurizio (Presidente)<br />
• D’Abramo Dr. Daniele (Amministratore Delegato)<br />
• Santoliquido Dott. Alessandro (Consigliere)<br />
• Re Dr. Mauro (Consigliere)<br />
• Mazzei Dr. Giuseppe (Consigliere)<br />
• il collegio sindacale, in carica fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31<br />
dicembre 2008, è costituito da:<br />
• Cassamagnaghi Rag. Carlo (Presidente)<br />
• Rebecchini Dr. Filippo (Sindaco effettivo)<br />
• Vesci Dr. Andrea (Sindaco effettivo)<br />
• Le scelte di investimento, sia pure nel quadro dell’attribuzione in via generale delle<br />
responsabilità gestorie al Consiglio di Amministrazione, sono supportate da un<br />
Comitato Finanza nell’ambito del Gruppo che definisce e monitora le linee strategiche<br />
per l’intero patrimonio in gestione con riferimento a: benchmark strategici, obiettivi di<br />
redditività finanziaria, obiettivi di rendimento e obiettivi di rischio finanziario.<br />
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B. IL RESPONSABILE DI <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
Il Responsabile di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> in carica fino al 24/06/2010 è il Dott. Claudio<br />
Tomassini nato a Roma il 13/10/1949.<br />
C. I GESTORI DELLE RISORSE<br />
Per l’attività di gestione della Gestione interna separata VIPREV la Società ha conferito<br />
delega di gestione a ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A., Società<br />
appartenente al Gruppo Allianz, con sede legale in Piazza Velasca, 7/9 – 20122 Milano.<br />
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A è una Società di Gestione del Risparmio<br />
autorizzata ai sensi del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58.<br />
D. LA REVISIONE CONTABILE<br />
La Società ha conferito l’incarico di revisione contabile del bilancio e della relazione<br />
semestrale nonché delle altre attività previste dall’articolo 155 del Decreto Legislativo<br />
58/1998 alla Società KPMG S.p.A. con sede legale in Roma, Via E. Petrolini, 2 per gli<br />
esercizi 2006 – 2011.<br />
E. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI<br />
La raccolta delle adesioni avviene esclusivamente presso le Agenzie di BERNESE VITA.<br />
L’elenco completo ed aggiornato delle Agenzie è disponibile sul sito Internet della Società<br />
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AllianzGroup<br />
MODULO DI ADESIONE n°[progr]<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO <strong>PENSIONE</strong><br />
Istituito da Bernese Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Allianz<br />
MODULO DI ADESIONE<br />
Tariffa cod. 704<br />
Edizione 03/2009<br />
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n° 5035<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
Piano individuale pensionistico di tipo<br />
assicurativo – fondo pensione<br />
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Agenzia di [acqAgCom] cod. [acqAg] Convenzione N. prev_kConv]<br />
Dati dell’Azienda<br />
fisica giuridica Sesso Stato civile<br />
[az1_anCognome] [az1_anNome] [az1_NNAZ] [az1_andTel]<br />
Ragione sociale Nome Naz. Telefono<br />
[az1_Cap] [az1_anrCom] [az1_rPr [az1_anrInd]<br />
]<br />
CAP Località di residenza Prov. Indirizzo<br />
[A1S1 [A1S<br />
[A1_SC]<br />
Dati dell’Aderente<br />
] 2]<br />
Sesso<br />
Stato civile<br />
[A1_anCognome] [A1_anNome] [A1_nNa [A1_andTel]<br />
z]<br />
Cognome Nome Naz. Telefono<br />
[A1_CAP] [A1_anrCom] [A1_r [A1_anrInd]<br />
Pr]<br />
CAP Località di residenza Prov. Indirizzo<br />
[A1_anNascCom]<br />
[A1_n [A1_anDnasc [A1_anCF]<br />
[A1_andCitt]<br />
Pr] ]<br />
Luogo di nascita Prov. Data di nascita Codice Fiscale Cittadinanza<br />
[A1_andProf]<br />
Professione/Attività<br />
Estremi del documento e dati integrativi del Assicurato (da compilare quando è persona diversa dal Contraente)<br />
Tipo documento [a1D1]<br />
Carta<br />
d’identità<br />
[a1D2]<br />
Patente<br />
d’auto<br />
[a1D3] Passaporto [a1D4] Porto<br />
d’armi<br />
[a1D5]<br />
Tessera<br />
postale<br />
[a1_DocNum]<br />
Num. Documento<br />
[A1_dRil] [A1_DocEnte] - [A1_DocCom] 600<br />
Data rilascio Autorità e località di rilascio CAB Sottogruppo attività Gruppo attività<br />
Lavoratore Dipendente dell’Azienda<br />
[pc1]<br />
Qualifica<br />
Lavoratore Autonomo<br />
[pc2]<br />
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Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
Chiedo di aderire, ai sensi del Decreto, ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> – Piano individuale pensionistico di tipo<br />
assicurativo – fondo pensione e che i versamenti contributivi ivi previsti siano versati, d’ora in avanti sulla<br />
mia posizione individuale.<br />
Mi impegno ad osservare il Regolamento di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> e a fornire alla Società (BERNESE VITA<br />
S.p.A.) tutte le informazioni necessarie all’aggiornamento della mia posizione previdenziale complementare<br />
BENEFICIARI<br />
In caso<br />
di morte<br />
dell’Aderente in<br />
fase di accumu<br />
Codice<br />
[BEM<br />
_ID]<br />
Codice<br />
Indicare nell’apposita casella il codice relativo alla forma di beneficio prescelta, fra quelle riportate accanto. In<br />
caso di designazione nominativa indicare cognome, nome, luogo e data di nascita.<br />
[BEM_DESCR]<br />
1 - L’Assicurato<br />
2 - Il Contraente<br />
3 - Eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato<br />
Cognome e nome<br />
4 - Figli nati e nascituri dell’Assicurato in parti<br />
uguali<br />
5 - Il coniuge dell’Assicurato<br />
6 - Il Il coniuge e i figli nati e nascituri<br />
dell’Assicurato<br />
in parti uguali<br />
Luogo e data di nascita<br />
7 - Genitori dell’Assicurato in parti uguali<br />
L’Aderente<br />
In caso<br />
di vita<br />
dell’Aderente<br />
Status dell’Aderente<br />
Dichiaro di essere:<br />
[pc11<br />
]<br />
Lavoratore iscritto ad altra forma pensionistica complementare prima del 28/04/1993 (c.d. “vecchio<br />
iscritto”);<br />
[pc12<br />
]<br />
Lavoratore non iscritto ad altra forma pensionistica complementare prima del 28/04/1993 (c.d. “nuovo<br />
iscritto”) di prima occupazione antecedente al 28/04/1993;<br />
[pc13<br />
]<br />
Lavoratore non iscritto ad altra forma pensionistica complementare prima del 28/04/1993 (c.d. “nuovo<br />
iscritto di prima occupazione”) di prima occupazione successiva al 28/04/1993;<br />
[pc14<br />
]<br />
Lavoratore nuovo assunto, ovvero assunto dopo il 1 gennaio 2007 ed iscritto ad una forma<br />
pensionistica complementare successivamente a tale data;<br />
[pc2]<br />
Lavoratore Autonomo – Lavoratore del settore privato/pubblico con esclusivo alimento da contributo<br />
volontario;<br />
[pc3]<br />
Soggetto fiscalmente a carico di [a_carico].<br />
Preciso altresì che la data della mia prima adesione ad una forma pensionistica complementare è la<br />
seguente: …………………………………………………………………………………………<br />
(da compilarsi solo nel caso in cui l’Aderente sia titolare di una posizione pensionistica complementare<br />
costituita presso altra forma pensionistica complementare e ad oggi conservata).<br />
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al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
Impiego dei Versamenti Contributivi<br />
Chiedo di attivare <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> con le seguenti voci di contribuzione:<br />
Contributo volontario dell’Aderente<br />
Contributo del TFR<br />
Contributo del datore di lavoro<br />
pari ad €<br />
[Prev_PACC] [Prev_TIP] [Prev_PAL1]<br />
Periodicità di versamento<br />
Annuale Semestrale Quadrimestrale Trimestrale Bimestrale Mensile<br />
[MP1] [MP2] [MP3] [MP4] [MP6] [MP12]<br />
Chiedo inoltre che ogni versamento contributivo destinato ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> sia investito<br />
nella Gestione interna separata VIPREV;<br />
I versamenti contributivi potranno essere effettuati con le seguenti modalità:<br />
• assegno bancario o circolare non trasferibile;<br />
• bonifico bancario;<br />
fermo restando che la valuta riconosciuta dalla Società a ciascun versamento contributivo<br />
effettuato ai fini della determinazione della posizione individuale è fissato al sesto giorno lavorativo<br />
successivo alla data di ricevimento da parte della Società di ciascun versamento e che le spese<br />
relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sull’Aderente<br />
Trasferimento da altra forma pensionistica complementare<br />
Chiedo il trasferimento della mia posizione individuale ad <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong> dando<br />
mandato alla Società per l’espletamento di tutte le operazioni all’uopo necessarie e segnalo,<br />
nell’apposito modulo che mi verrà consegnato dalla Società, i dati identificativi della forma<br />
pensionistica complementare oggetto di trasferimento.<br />
Recesso<br />
L’Aderente può esercitare il diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione<br />
del presente modulo di adesione (conclusione del contratto).<br />
Per l'esercizio del diritto di recesso l’Aderente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera<br />
raccomandata indirizzata a: BERNESE VITA S.p.A. - Via G. A. Guattani, 6/A - 00161 Roma (Italia) -<br />
contenente gli elementi identificativi del contratto.<br />
Il recesso ha l'effetto di liberare l’Aderente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con<br />
decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro<br />
postale di invio della stessa.<br />
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a<br />
rimborsare all’Aderente gli eventuali versamenti contributivi da questi corrisposti.<br />
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI<br />
Preso atto dell’informativa riportata sul retro, ed ai sensi degli articoli 23, 24, 26,42 del Codice Civile:<br />
ACCONSENTO/IAMO<br />
• al trattamento dei miei dati personali, comuni e sensibili, per le finalità strettamente necessarie alla<br />
conclusione del rapporto assicurativo e per la gestione e liquidazione sinistri, indicate al punto 1 lettere a) e b)<br />
della predetta informativa e con le modalità descritte al punto 2 della stessa;<br />
• alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5 della predetta informativa;<br />
• al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa<br />
[priv] ACCONSENTO/IAMO (*)<br />
• al trattamento dei miei dati comuni per le finalità indicate al punto 1, lett. C) e al conferimento degli stessi per<br />
le attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi come specificato al punto 3, lettera<br />
c).<br />
(*) -ove l’interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento comunicazione e<br />
trasferimento all’estero dei suoi dati personali per finalità di informazione e promozione commerciale,<br />
deve premettere la parola “NON” alla parola “acconsento/iamo”.<br />
Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.<br />
Luogo e data Nome e Cognome dell’Interessato Firma<br />
Luogo e data Nome e Cognome dell’Interessato Firma<br />
Luogo e data Nome e Cognome dell’Interessato Firma<br />
Luogo<br />
FIRMA DELL’ADERENTE<br />
L’AGENTE<br />
Attenzione: nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati alla Società, ovvero all’Agente<br />
nella sua qualità di intermediario della Società stessa, la prova dell’avvenuto pagamento del premio alla Società è<br />
rappresentata dall’indicazione, sopra riportata, dell’importo pagato e dall’apposizione della firma del soggetto che<br />
provvede materialmente alla riscossione del premio.<br />
Il presente Fascicolo informativo ed i dati in esso contenuti sono aggiornati alla<br />
data di Marzo 2009<br />
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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO<br />
ASSOCIATO ALLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE n°[progr]<br />
Gentile Cliente,<br />
dal 1° Dicembre 2005, l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni Private (ISVAP) ha<br />
introdotto nuove regole di trasparenza ed adeguatezza dei prodotti di assicurazione<br />
sulla vita. Ciò significa una maggiore tutela del consumatore grazie ad una sua maggiore<br />
consapevolezza verso il prodotto di protezione, previdenza, risparmio ed investimento<br />
che intende acquistare.<br />
Il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo esclusivo interesse, le<br />
informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza della nostra offerta assicurativa<br />
rispetto alle sue specifiche esigenze.<br />
La ringraziamo per la sua collaborazione.<br />
Informazioni anagrafiche<br />
(Nel caso di Cliente Persona Giuridica, gli estremi anagrafici del Cliente sono quelli<br />
del Legale Rappresentante e le informazioni del questionario sono fornite da<br />
quest’ultimo)<br />
[da]<br />
[db]<br />
[dc]<br />
[dd]<br />
[de]<br />
[df]<br />
[dg]<br />
[dh]<br />
[di]<br />
[dl]<br />
Nome e Cognome<br />
Data di nascita<br />
Sesso<br />
Codice fiscale<br />
Comune di nascita<br />
Provincia<br />
Indirizzo<br />
CAP<br />
Comune di residenza<br />
Provincia<br />
[dm] Stato<br />
Categoria Professionale<br />
1. A quale categoria professionale appartiene?<br />
[d10] Non risponde<br />
[d11] Occupato<br />
[d12] Pensionato<br />
[d13] Altra categoria di persone<br />
Persone da tutelare<br />
2. Lei ha persone da tutelare ovvero proteggere (famigliari od altri soggetti)?<br />
[d20] Non risponde<br />
[d21] Si<br />
[d22] No<br />
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Situazione assicurativa<br />
3. Attualmente ritiene che le seguenti aree di bisogno siano per lei già pienamente coperte da<br />
soluzioni assicurative?<br />
[d30] Non risponde<br />
[d31] Protezione (tutela in caso di premorienza)<br />
[d32] Previdenza (soluzioni combinate di protezione ed assistenza, forme<br />
pensionistiche individuali);<br />
[d33] Risparmio (piani flessibili di accumulo, programmi di risparmio)<br />
[d34] Investimento (soluzioni con elevata partecipazione alla gestione separata)<br />
A questo punto valutiamo insieme quale tra le seguenti aree di bisogno (protezione,<br />
previdenza, risparmio ed investimento) è quelle di maggior interesse. Affronteremo infatti<br />
un solo aspetto per poterlo approfondire al meglio e per individuare i prodotti più adeguati a<br />
soddisfare le sue esigenze.<br />
Analisi delle esigenze e della disponibilità finanziaria<br />
4. Quali delle seguenti aree di bisogno intende presidiare con soluzioni assicurative, in quanto<br />
solo parzialmente coperta o attualmente non coperta? (indicare una sola area di bisogno)<br />
[d40]<br />
[d41]<br />
[d42]<br />
[d43]<br />
[d44]<br />
Non risponde<br />
Protezione (tutela in caso di premorienza)<br />
Previdenza (soluzioni combinate di protezione ed assistenza, forme<br />
pensionistiche individuali);<br />
Risparmio (piani flessibili di accumulo, programmi di risparmio)<br />
Investimento (soluzioni con elevata partecipazione alla gestione separata)<br />
5. Dal punto di vista finanziario, quali caratteristiche deve possedere la soluzione assicurativa<br />
per rispondere al Suo profilo, in termini di massima esposizione al rischio per Lei<br />
accettabile? (Nota: per l’area di bisogno Protezione, il profilo di rischio non è richiesto)<br />
[d50]<br />
[d52]<br />
[d53]<br />
Non risponde (ovvero non pertinente se l’area di bisogno è Protezione)<br />
Mantenimento del valore del capitale e suo costante e graduale incremento<br />
nel tempo (profilo MEDIO)<br />
Crescita significativa del capitale investito (profilo ALTO)<br />
6. Su quale orizzonte temporale intende orientarsi per presidiare l’area di bisogno prescelta<br />
(vedi domanda n° 4)? (Nota: l’indicazione di un orizzonte temporale inferiore a 5 anni<br />
potrebbe non consentire il presidio dell’area di bisogno prescelta)<br />
[d60]<br />
[d61]<br />
[d62]<br />
[d63]<br />
Non risponde<br />
Inferiore a 5 anni<br />
Tra 5 e 10 anni (compresi)<br />
Superiore a 10 anni<br />
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7. Qual’è la disponibilità finanziaria che intende impiegare per presidiare l’area di bisogno (vedi<br />
domanda n° 4)?<br />
Non risponde<br />
fino ad € 20.000,00<br />
da € 20.000,00 ad € 50.000,00<br />
oltre € 50.000,00<br />
[d70]<br />
[d71]<br />
[d72]<br />
[d73]<br />
[d74]<br />
[d75]<br />
[d76]<br />
in unica soluzione<br />
da rateizzare nel corso del tempo<br />
in unica soluzione<br />
da rateizzare nel corso del tempo<br />
in unica soluzione<br />
da rateizzare nel corso del tempo<br />
Grazie alla Sua disponibilità, abbiano potuto raccogliere Le informazioni che ci consentiranno di<br />
proporLe la soluzione assicurativa più adeguata alle sue esigenze.<br />
Le chiediamo cortesemente di barrare una delle seguenti scelte:<br />
[d82]<br />
confermo le informazioni nel questionario<br />
[d80]<br />
“Dichiaro di essere consapevole del fatto che l’intermediario assicurativo – in<br />
ragione del mio rifiuto di fornire le informazioni richieste – non è stato in grado<br />
di effettuare la valutazione dell’adeguatezza del presente contratto, rispetto al<br />
mio profilo ed a miei bisogni.”<br />
[d81]<br />
“Dichiaro di essere stato informato dall’intermediario assicurativo che il<br />
presente contratto risulta inadeguato rispetto al mio profilo ed ai miei bisogni,<br />
quali rilevati dallo stesso intermediario assicurativo in base alle informazioni<br />
da me fornite.”<br />
Firma dell’Aderente<br />
………………………………………………………………………<br />
Firma del soggetto che ha raccolto l’adesione<br />
………………………………………………………………………..<br />
Data<br />
…………………………………………………….<br />
Generalità del soggetto che ha raccolto l’adesione e che ha effettuato la rilevazione dei dati<br />
dell’Aderente ai sensi della Legge n. 197 del 5 luglio 1991 (disposizioni urgenti per la lotta al<br />
riciclaggio)<br />
Nome e Cognome………………………………..Firma……………………………………<br />
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INFORMATIVA AI SENSI DELLART. 13 D. LGS. 196/03<br />
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di<br />
seguito denominato “Codice”), la Bernese Vita S.p.A., in qualità di “Titolare”<br />
del trattamento, La informa – nella Sua qualità di “interessato” – sull’uso dei<br />
Suoi dati personali e sui Suoi diritti.<br />
1. Fonte dei dati e finalità del relativo trattamento 1<br />
I Suoi dati personali 2 - comuni e sensibili 3 - in possesso della Compagnia in<br />
calce indicata, sono raccolti direttamente dai Agenti e/o collaboratori nel corso<br />
della fase precedente la stipulazione della polizza assicurativa ovvero all’atto<br />
della sottoscrizione della stessa ovvero durante la fase successiva.<br />
I Suoi dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della<br />
Compagnia per finalità:<br />
a) connesse e strumentali alla eventuale valutazione circa l’adeguatezza al<br />
suo profilo dei prodotti e servizi, alla conclusione, gestione ed esecuzione<br />
dei contratti attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e<br />
riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti<br />
disposizioni di legge;<br />
b) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa<br />
comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate<br />
dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo;<br />
c) funzionali alla attività assicurativa per le quali l’interessato ha facoltà di<br />
manifestare o meno il proprio consenso, e cioè finalità gestionali,<br />
statistiche, commerciali, operative, di marketing e promozionali, di indagini<br />
di mercato.<br />
2. Modalità del trattamento dei dati<br />
Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità indicate al punto 1, sarà<br />
effettuato:<br />
a) attraverso l’uso sia di strumenti manuali, tra i quali anche schede e<br />
questionari, sia di strumenti automatizzati (informatici e telematici o di altre<br />
tecniche a distanza) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi;<br />
b) adottando, ai sensi degli artt. 31-36 del Codice, idonee e preventive misure<br />
di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita<br />
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o<br />
non conforme alle finalità della raccolta;<br />
c) nel rispetto delle modalità indicate nell’art.11, comma 1, del Codice, il<br />
quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano:<br />
• trattati in modo lecito e secondo correttezza;<br />
• raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;<br />
• esatti e, se necessario, aggiornati;<br />
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento;<br />
• conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per<br />
un periodo non superiore a quello necessario al raggiungimento degli<br />
scopi per i quali i dati sono stati trattati.<br />
I dati personali, a Lei riferibili saranno trattati ad opera della Agenzia presso la<br />
quale è stata stipulata la polizza assicurativa e ad opera degli incaricati<br />
nell’organizzazione interna della Compagnia. Oltre che dal Titolare, i Suoi dati<br />
possono essere trattati all’interno del Gruppo Allianz., nonché dai soggetti<br />
indicati al punto 5 della presente informativa.<br />
AllianzGroup<br />
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di<br />
promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti<br />
dell’interessato stesso.<br />
4. Rifiuto del conferimento dei dati<br />
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:<br />
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di<br />
concludere od eseguire i relativi controlli di assicurazione;<br />
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui<br />
rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la<br />
possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione<br />
commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato.<br />
5. Comunicazione dei dati<br />
I Suoi dati personali potranno essere comunicati:<br />
• soggetti del settore assicurativo: Agenti, subAgenti, produttori di Agenzia,<br />
assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, Società di Gestione del<br />
Risparmio, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di<br />
contratti di assicurazione (ad esempio banche e SIM);<br />
• legali e medici fiduciari;<br />
• società del Gruppo, nonché società di servizi informatici, postali o di<br />
archiviazione, Società di revisione e consulenza;<br />
• organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo,<br />
ISVAP, Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato,<br />
CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero<br />
del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti<br />
delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio<br />
Italiano Cambi);<br />
• società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e<br />
collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di<br />
legge).<br />
6. Diffusione dei dati<br />
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione al di fuori di quanto previsto<br />
dal punto 5 della presente informativa.<br />
7. Trasferimento dei dati all’estero<br />
I Suoi dati personali, comuni e sensibili, possono essere trasferiti verso Paesi<br />
dell’Unione Europea per le ragioni legate alla propria attività istituzionale, di<br />
cui al punto 1., e/o collegate alla gestione assicurativa (per es. riassicurazione).<br />
8. Diritti dell’interessato<br />
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In<br />
particolare, l’interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o<br />
meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in<br />
forma intelligibile. L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei<br />
dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la<br />
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in<br />
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,<br />
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.<br />
3. Conferimento dei dati<br />
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali<br />
può essere:<br />
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad<br />
esempio per antiriciclaggio);<br />
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed<br />
esecuzione dei rapporti giuridici in essere;<br />
1 Per trattamento si intende, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice, qualunque operazione svolta<br />
sui dati personali con o senza l’ausilio di strumenti informatici (ad es. la raccolta, la registrazione,<br />
l’elaborazione, l’organizzazione, la conservazione, la modificazione, l’utilizzo, il blocco, la<br />
comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la distruzione, ecc….. dei dati personali).<br />
9. Titolare e Responsabili del trattamento<br />
Titolare del trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, è Bernese<br />
Vita S.p.A., con sede in Roma, Via A. G. Guattani, 6/A - c.a.p. 00161.<br />
Responsabile del trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ai<br />
sensi dell’art. 7 , è la Direzione Generale domiciliata per la carica presso la sede<br />
legale della Compagnia.<br />
L’elenco completo aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati<br />
personali, sia comuni che sensibili, effettuato dalla Bernese Vita S.p.a., è a<br />
disposizione degli interessati presso la sede legale della Compagnia in Roma,<br />
Via A. G. Guattani 6/A, c.a.p. 00161 – Ufficio Affari Legali e Societari – tel.<br />
06/44164410 – fax. 06/44164531 – e-mail: privacy@bernese.it.<br />
2 A tal proposito, Le ricordiamo che ai fini della normativa in materia di Privacy, si intende per dato<br />
personale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), c) e d) del Codice, qualsiasi informazione relativa ad un<br />
soggetto identificato o identificabile (persona fisica o persona giuridica), che la legge definisce<br />
“interessato”.<br />
3 I dati personali si distinguono in comuni (ad es. nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ragione<br />
sociale, partita IVA, ecc…), sensibili (sono i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, lo stato di<br />
salute, la vita sessuale, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,<br />
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) e giudiziari<br />
(sono i dati idonei a rivelare i provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) - o) e r) – u) del D.P.R.<br />
313/2002, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p.).<br />
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DICHIARAZIONI<br />
Fermo restando che:<br />
• l’adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del Regolamento, delle<br />
Condizioni Contrattuali e della Nota Informativa;<br />
• il Modulo di adesione è parte integrante e necessaria della Nota Informativa.<br />
l’Aderente dichiara:<br />
• che è stata consegnata a sue mani la documentazione di <strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione [Ed. 03/2009]<br />
composta dal Regolamento, dalle Condizioni Contrattuali e dalla Nota Informativa, di averne<br />
presa visione e di accettarne il contenuto;<br />
• che è stato consegnato il Progetto esemplificativo standardizzato;<br />
• di essere responsabile della completezza e della veridicità delle informazioni<br />
fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente<br />
richiesti.<br />
Data…………………………………..…….<br />
Firma dell’Aderente……………………………………………………..…<br />
Bernese Vita S.p.A.<br />
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