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sindacale e previdenziale - Confapi Ravenna

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

e) l’attestazione che alla data del 9 agosto 2012 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 109/2012)<br />

il lavoratore irregolare era occupato da almeno tre mesi;<br />

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente<br />

Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;<br />

g) la proposta di contratto di soggiorno;<br />

h) l’indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro;<br />

i) l’obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale secondo quanto<br />

previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 109/2012 per un periodo commisurato alla durata del rapporto<br />

di lavoro, o comunque non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata inferiori al semestre;<br />

j) l’indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di 14,62 euro richiesta per<br />

la procedura di emersione.<br />

All’atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve dimostrare:<br />

- l’avvenuta regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un<br />

periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6 mesi,<br />

mediante attestazione - redatta congiuntamente al dipendente - del pagamento degli<br />

emolumenti spettanti in base al CCNL;<br />

- di aver provveduto ad adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi<br />

in materia contributiva maturati a decorrere dalla data in cui ha occupato (irregolarmente)<br />

il lavoratore, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo<br />

non inferiore a sei mesi.<br />

Con l’acclusa circolare 14/9/2012 n. 113 (allegato 2) l’INPS ha, tra l’altro, fornito le istruzioni<br />

necessarie a effettuare la regolarizzazione contributiva di cui si tratta; in particolare «I datori di<br />

lavoro, sia quelli già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS sia quelli che non<br />

ne risultino già titolari, ai fini della regolarizzazione in parola dovranno richiedere l’apertura<br />

di una apposita posizione che verrà contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W” avente<br />

il significato di “Posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi<br />

dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012” . Al ricevimento della posizione aziendale i datori di lavoro<br />

dovranno provvedere all’invio dei flussi Uniemens per i periodi oggetto di emersione relativi ai<br />

lavoratori da regolarizzare e al pagamento tramite modello F24 (causale DM10) dei relativi<br />

contributi senza aggravio di somme aggiuntive.<br />

I lavoratori oggetto dell’emersione saranno indicati nel flusso Uniemens secondo le consuete<br />

modalità. Inoltre, per gli stessi lavoratori andrà valorizzato l’elemento <br />

indicando nell’elemento il giorno del mese in cui è intervenuta<br />

l’assunzione, nell’elemento il nuovo codice “1E” avente il significato di<br />

“Assunzione a seguito di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012”.<br />

Copia delle denunce mensili Uniemens, prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore,<br />

per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, dovranno essere presentate dal datore di lavoro<br />

al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione».<br />

Entro il 16 novembre 2012, inoltre, il datore di lavoro deve regolarizzare, ai fini fiscali, le<br />

somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per un periodo commisurato alla<br />

durata del rapporto di lavoro e, comunque, non inferiore a sei mesi; la regolarizzazione deve<br />

essere attestata all’atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita<br />

autocertificazione.<br />

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