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sindacale e previdenziale - Confapi Ravenna

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NOTIZIARIO N. 17 – 28 SETTEMBRE 2012<br />

CONVEGNO:<br />

“La riforma del mercato del lavoro: una promessa non mantenuta.”<br />

Bagnacavallo (RA), mercoledì 3 ottobre 2012, ore 16.00<br />

AFFARI GENERALI<br />

Eurosportello <strong>Ravenna</strong>: apertura nuovo punto di diffusione norme UNI. pag. 3<br />

Stella al merito del lavoro 2013. pag. 4<br />

ESTERO<br />

Eurosportello <strong>Ravenna</strong>: seminario “rapporti con operatori esteri e black list” – <strong>Ravenna</strong>,<br />

4 ottobre 2012. pag. 8<br />

Unionalimentari <strong>Confapi</strong>: 18° Export Program – Roma e Milano. pag. 11<br />

FORMAZIONE<br />

Corso formazione: “Lean & Green: come fare business riducendo gli sprechi e<br />

rispettando l’ambiente”. pag. 12<br />

Corso formazione: “La certificazione CarbonZERO”. pag. 14<br />

Corso formazione: “Posizionamento dell’impresa nel mercato globale: la crescita<br />

aziendale basata su un corretto piano di marketing”. pag. 16<br />

Percorsi formativi dal 01/10/2012 al 31/10/2012. pag. 18<br />

SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

Cittadini extracomunitari privi di valido titolo di soggiorno: condizioni e procedura per<br />

regolarizzare (fino al 15/10/2012) i rapporti di lavoro. pag. 29<br />

Contratto intermittente: comunicazione e revoca della chiamata del lavoratore. pag. 48<br />

INAIL: presentazione solo telematica di alcune denunce e comunicazioni (dal 28<br />

settembre 2012). pag. 49<br />

Regione Emilia-Romagna: incentivi economici previsti per le assunzioni a tempo<br />

indeterminato e la «stabilizzazione» dei giovani. pag. 52<br />

Cassa Integrazione Guadagni: prossima riunione della Commissione provinciale. pag. 64<br />

Indice di rivalutazione TFR mese di agosto 2012. pag. 65


Apertura nuovo Punto di diffusione UNI<br />

Da gennaio 2012 è operativo presso l'Azienda Speciale Eurosportello<br />

della CCIAA di <strong>Ravenna</strong> il nuovo Punto di diffusione UNI.<br />

L’UNI- Ente Nazionale Italiano di Unificazione è un’associazione privata senza scopo di<br />

lucro. Svolge l’ attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad<br />

esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del CEI - Comitato<br />

Elettrotecnico Italiano. Nel suo ruolo istituzionale è impegnata nelle seguenti attività:<br />

- ELABORAZIONE delle norme sviluppate dagli organi tecnici assicurando il carattere di<br />

trasparenza e condivisione.<br />

- PARTECIPAZIONE per l’ITALIA alle attività di normazione a livello mondiale (ISO) ed<br />

europeo (CEN), per promuovere l’ARMONIZZAZIONE DELLE NORME e agevolare gli<br />

scambi di prodotti e servizi.<br />

- PUBBLICAZIONE e DIFFUSIONE delle norme tecniche, sia direttamente, sia attraverso i<br />

centri di informazione e documentazione presenti su tutto il territorio (PUNTI UNI).<br />

Servizi a disposizione degli utenti presso i Punti UNI<br />

- CONSULTAZIONE GRATUITA da parte dei visitatori dei TESTI INTEGRALI DELLE<br />

NORME UNI tramite Pc connesso agli archivi elettronici di UNI.<br />

Per facilitare l’ operazione di consultazione è disponibile PERSONALE QUALIFICATO in<br />

grado di supportare gli utenti nella ricerca delle normative di interesse.<br />

- DIFFUSIONE ai visitatori di informazioni sulla NORMAZIONE TECNICA riguardanti<br />

Qualità, Ambiente, Sicurezza, Marcature CE; gli AMBITI DI APPLICAZIONE e le principali<br />

“NOVITA’”.<br />

- INFORMAZIONE e COINVOLGIMENTO delle organizzazioni ed istituzioni locali sui temi<br />

della normazione tecnica volontaria<br />

- REALIZZAZIONE in sede locale di ATTIVITA’ DI FORMAZIONE organizzata da UNI.<br />

Sede ed orari di apertura<br />

Il Punto di diffusione UNI di <strong>Ravenna</strong> è attivo presso la sede dell'Azienda Speciale SIDI<br />

Eurosportello della Camera di Commercio di <strong>Ravenna</strong>, Viale L.C. Farini, 14 (Ingresso Via<br />

di Roma, 89)<br />

L’ufficio è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00. Martedì e<br />

Giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00 e permette la CONSULTAZIONE GRATUITA delle<br />

NORMATIVE TECNICHE VOLONTARIE, previo appuntamento, chiamando lo<br />

0544/481463 - 0544/481440, oppure inviando un fax allo 0544/218731, o una mail a<br />

puntouni@ra.camcom.it<br />

Info: Giuseppe Molinari tel. 0544/481463<br />

Andrea Giunchi tel. 0544/481440<br />

3


API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 AFFARI GENERALI<br />

OGGETTO: STELLA AL MERITO DEL LAVORO 2013<br />

Il titolo onorifico si rivolge a tutte le tipologie di impresa, per i propri lavoratori e prevede il<br />

conferimento di onorificenza a lavoratori dipendenti che si siano distinti per professionalità,<br />

perizia, laboriosità e condotta morale (in allegato la circolare con i requisiti necessari e le<br />

modalità di richiesta).<br />

Le relative proposte possono essere presentate inderogabilmente entro il 31 ottobre 2012.<br />

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br />

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RAVENNA<br />

La Legge 143/1992, nel determinare le categorie dei beneficiari, stabilisce come requisito<br />

fondamentale l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi.<br />

Inoltre, la decorazione può essere concessa per onorare la memoria dei lavoratori italiani,<br />

anche residenti all’estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità, determinati<br />

da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati; in<br />

tale caso si prescinde dai requisiti dell’età e dell’anzianità di lavoro.<br />

Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi direttamente alla Direzione Regionale<br />

del Lavoro per l’Emilia-Romagna: Tel. 051/253293.<br />

4


API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 ESTERO<br />

OGGETTO: EUROSPORTELLO RAVENNA<br />

SEMINARIO ‘RAPPORTI CON OPERATORI ESTERI E BLACK LIST’<br />

RAVENNA, 4 OTTOBRE 2012<br />

Segnaliamo alle aziende interessate che l’Eurosportello, il prossimo giovedì 4 ottobre,<br />

organizza un seminario dal titolo:<br />

Rapporti con operatori esteri ed elenchi ‘black list’:<br />

dubbi risolti e problematiche aperte<br />

Al tavolo dei relatori: Riccardo Zavatta – Studio Sirri – Gavelli – Zavatta & Associati di<br />

Forlì.<br />

In allegato il programma dei lavori e la scheda di adesione da compilare entro venerdì 28<br />

settembre p.v.<br />

8


14, Viale L.C. Farini<br />

48121 <strong>Ravenna</strong> - Italy<br />

telefono +39 0544 481443<br />

fax +39 0544 218731<br />

euroinfo@ra.camcom.it<br />

simpler@ra.camcom.it<br />

www.ra.camcom.it/eurosportello<br />

C. F. - P. IVA 02221960392<br />

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9


Seminario: Rapporti con operatori esteri ed elenchi<br />

“black list”: dubbi risolti e problematiche aperte<br />

<strong>Ravenna</strong>, 4 ottobre 2012<br />

Scheda di iscrizione (compilare e inviare al numero di fax:<br />

0544 218731 o a cinzia.bolognesi@ra.camcom.it)<br />

Ragione Sociale ..........................................................................<br />

Via ...........................................................................................<br />

Cap ........................... Città ......................................................<br />

Tel. .......................................... Fax .........................................<br />

Partita IVA ................................................................................<br />

C.F. (se diverso da P.IVA) …………………...........................................<br />

Attività dell’azienda ....................................................................<br />

................................................................................................<br />

.................................................................................................<br />

e-mail (tutte le comunicazioni relative al seminario e la dispensa<br />

saranno inviate a questo indirizzo)<br />

.................................................................................................<br />

Nome partecipante/i ....................................................................<br />

.................................................................................................<br />

Ci impegniamo a pagare la quota di partecipazione di Euro 70,00 + IVA a<br />

persona, prima dell’inizio del seminario. Alla mail sopra indicata riceverò la<br />

conferma di iscrizione e le indicazioni per effettuare il bonifico bancario.<br />

Sono abbonato a International Trade e ho diritto al 10% di sconto<br />

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo<br />

che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo per l'invio<br />

di materiale informativo e promozionale inerente alle nostre attività. Ai sensi dell'art. 7 della<br />

Legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati.<br />

Data ...............................................................<br />

Firma ............................................................<br />

14, Viale L.C. Farini<br />

48121 <strong>Ravenna</strong> - Italy<br />

telefono +39 0544 481443<br />

fax +39 0544 218731<br />

euroinfo@ra.camcom.it<br />

simpler@ra.camcom.it<br />

www.ra.camcom.it/eurosportello<br />

C. F. - P. IVA 02221960392<br />

10


API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 ESTERO<br />

OGGETTO: UNIONALIMENTARI CONFAPI<br />

18° EXPORT PROGRAM<br />

ROMA E MILANO<br />

Segnaliamo alle aziende del settore agro-alimentare che UNIONALIMENTARI<br />

(http://www.unionalimentari.com/website/) organizza la 18° edizione dell’Export Program per<br />

promuovere le piccole e medie imprese del settore ed i relativi prodotti all’estero.<br />

Aderendo al programma le aziende potranno essere selezionate da potenziali clienti esteri per<br />

partecipare a 3 diverse serie di INCONTRI, face to face INDIVIDUALI, a Roma e Milano.<br />

Unionalimentari fisserà gli appuntamenti per conto delle aziende partecipanti che avranno a<br />

disposizione 2 PAGINE formato A4 all'interno della BUYERS' GUIDE 2013, una destinata<br />

ad una foto dei prodotti e l'altra ad una scheda tecnica dell'azienda in 5 lingue, che verrà<br />

distribuita a Importatori, Agenti, Distributori, Ho.Re.Ca., GD/DO esteri che successivamente<br />

parteciperanno agli incontri.<br />

La Buyers' Guide sarà fruibile anche on-line.<br />

Per ricevere maggiori informazioni si può inviare una mail, ASSOLUTAMENTE<br />

INTERLOCUTORIA E NON IMPEGNATIVA, contenente i seguenti riferimenti:<br />

A: exportprogram@unionalimentari.com<br />

Oggetto: UNIONALIMENTARI EXPORT PROGRAM<br />

Testo:<br />

Ragione sociale azienda …………………………………<br />

Contatto (nome, cognome): ……………………………...<br />

Tel: ………………….. Fax: …………………………….<br />

Indirizzo civico: …………………………………………<br />

E-mail: …………………………………………………..<br />

CHIEDO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:<br />

…………………………………………………………………………………………………......<br />

L’Ufficio Comunicazione e Sviluppo della <strong>Confapi</strong> <strong>Ravenna</strong> (Dott.ssa Benedetta<br />

Ceccarelli – Tel. 0544.280211 – e-mail: ceccarelli@confapiravenna.it) è comunque a<br />

disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario.<br />

11


2012<br />

Formazione finanziata Corso<br />

Rif. P.A.<br />

Obiettivi<br />

Contenuti<br />

Destinatari<br />

LEAN & GREEN<br />

Come fare business riducendo gli sprechi e rispettando l’ambiente<br />

Operazione Rif. P.A 2010-488/RA PG2 approvata con DGP n° 293 del 20/07/2011 dalla Provincia di<br />

<strong>Ravenna</strong> e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo - CUP J65C10004410005<br />

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti strumenti e metodologie per la progettazione di<br />

sistemi di Lean Production finalizzati a ridurre/eliminare gli sprechi (di prodotto, di<br />

processo, di sistema) e a snellire il sistema produttivo, con particolare attenzione alla<br />

minimizzazione dell’impatto ambientale tramite l’impostazione di un sistema di gestione<br />

ambientale (SGA) in attuazione del regolamento ISO 14001.<br />

Lean Manufacturing e pianificazione<br />

strategica aziendale: analisi e riduzione<br />

degli sprechi; eliminazione delle<br />

sovrapproduzioni; Value Stream Mapping;<br />

MRP; One piece flow; analisi del tempo ciclo,<br />

calcolo del Takt Time e dell’OEE; SMED.<br />

I Sistemi di Gestione Ambientale (SGA):<br />

ISO 14001; Valutazione degli impatti,<br />

controllo e correzione tramite miglioramenti<br />

tecnici e gestionali; L’Audit Question for<br />

Eliminating Environmental Waste and Risk.<br />

Integrazione degli strumenti lean con<br />

l’implementazione di un SGA.<br />

12 decisori aziendali, imprenditori (titolari e soci) e ruoli chiave responsabilità di aziende<br />

locali, in particolare nell'area qualità, sicurezza e ambiente, responsabili di produzione,<br />

responsabili politiche energetiche.<br />

Metodologia Lezioni frontali, presentazione di casi aziendali.<br />

Durata 24 ore di aula + 6 ore di Project work<br />

Calendario 12-18-26 Ottobre 2012 (9-13 14-18).<br />

Docenti Roberto Meneghinello, Paolo Zuccati, Esperti di settore<br />

Sede di<br />

svolgimento<br />

Quota di<br />

partecipazione<br />

Informazioni<br />

Centro Servizi PMI – Piazza Bernini, 6 - <strong>Ravenna</strong><br />

Questo progetto è in regime di De minimis, pertanto è finanziato all’ 80% e prevede la<br />

copertura da parte delle aziende per il restante 20% in forma di mancato reddito (costo<br />

figurativo).<br />

Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.<br />

Per informazioni dettagliate si invita a contattare Centro Servizi P.M.I.:<br />

Chiara Vasi – chiaravasi@cspmi.it Tel.: 0544 270509<br />

12<br />

Centro Servizi P.M.I.<br />

P.zza Bernini, 6<br />

48124 <strong>Ravenna</strong><br />

Tel. 0544 270509 Fax 0544 278219<br />

ravenna@cspmi.it – www.cspmi.it


Soggetto Gestore cod. org. 110: Centro Servizi P.M.I. s.c.a r.l. – Via Che Guevara, 55 – 42100 Reggio Emilia (RE)<br />

TITOLO OPERAZIONE: “Lean Thinking come modello d’impresa”<br />

Rif. P.A. 2010-488/RA<br />

Canale di finanziamento: FSE I – Adattabilità – Tipologia 17<br />

Progetto n. 2 Edizione 1 Titolo “Lean & Green”<br />

Dati Anagrafici:<br />

NOME COGNOME CODICE FISCALE SESSO<br />

Maschio<br />

Femmina<br />

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. STATO CITTADINANZA NAZIONALITA’<br />

Residenza:<br />

VIA CAP CITTA' PROV N. TELEFONICO<br />

Se il domicilio attuale è diverso dalla residenza:<br />

VIA CAP CITTA' PROV N. TELEFONICO<br />

Azienda di appartenenza:<br />

DENOMINAZIONE AZIENDA PARTITA IVA<br />

INDIRIZZO CODICE SETTORE (ISTAT) – ATECORI 2007<br />

CAP CITTA' PROV<br />

RUOLO / FUNZIONE DEL PARTECIPANTE IN AZIENDA N° TELEFONO N° FAX<br />

Indirizzo e-mail:<br />

POSIZIONE INAIL partecipante<br />

Titolo di studio:<br />

Condizione occupazionale/professionale ad inizio corso:<br />

01 In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi<br />

02 In cerca di prima occupazione da 6 a 11 mesi<br />

03 In cerca di prima occupazione da 12 a 23 mesi<br />

04 In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi<br />

05 In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi<br />

06 In cerca di nuova occupazione da 6 mesi a 11 mesi<br />

07 In cerca di nuova occupazione da 12 a 23 mesi<br />

08 In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi<br />

09 Studente<br />

10 Occupato alle dipendenze a tempo indeterminato<br />

11 Occupato alle dipendenze a t. determinato/stagionale<br />

12 Occupato part time<br />

13 Contratto di formazione lavoro<br />

14 Contratto di inserimento<br />

15 Contratto di apprendistato<br />

16 Lavoratore autonomo (Libero prof/lav.pror)<br />

17 Contratto di collaborazione coordinata continuativa<br />

18 Contratto di collaborazione occasionale<br />

19 Contratto di associazione in partecipazione<br />

20 Mobilità/CIG<br />

21 Imprenditore<br />

22 Altro (Leva/Casal/Inab/Tiroc non retr)<br />

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Dichiarazione<br />

rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 4/01/1968 come modificato dall’art. 3 comma 10 Legge 15/05/1997 n. 127.<br />

Luogo, data________________ Firma Partecipante ___________________________________<br />

Centro Servizi PMI ___________________________________<br />

13


2012<br />

Formazione finanziata Corso<br />

Rif. P.A.<br />

Obiettivi<br />

Contenuti<br />

Metodologia<br />

Destinatari<br />

La certificazione CarbonZERO<br />

Operazione Rif. P.A 2011-523/RA. approvata con Delibera di giunta provinciale n° 448 del 30/11/2011<br />

dalla Provincia di <strong>Ravenna</strong> e cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 331<br />

Il corso ha l’obiettivo di illustrare il contesto normativo e il concetto della Carbon Footprint<br />

nell'ambito della gestione delle emissioni dei gas serra, di far conoscere le metodologie di calcolo<br />

della Carbon Footprint e degli strumenti di gestione delle emissioni a livello di sito produttivo e di<br />

prodotto/servizio. L’obiettivo è quello di portare il partecipante a valutare le possibili soluzioni di<br />

riduzione delle emissioni stesse, ad esempio iniziando il percorso verso la Certificazione<br />

Carbonzero, ottimo strumento di protezione dell’ambiente da un lato e di marketing<br />

aziendale dall’altro.<br />

Politiche e strategie comunitarie a favore delle filiere produttive<br />

Gli impatti ambientali ed energetici associati ad un prodotto<br />

L.C.A. (Life Cicle Assesmet secondo ISO 14040-1 e 14044-2)<br />

CARBON FOOTPTINT (secondo ISO 14064 – CarbonZERO)<br />

Modello di gestione dell’energia (ISO 16001)<br />

Analisi di CARBON FOOTPRINT in differenti ambiti aziendali e su linee produttive<br />

Presentazione di modelli di gestione dell’energia e soluzioni intraprese<br />

Il percorso verso la Certificazione Carbonzero<br />

Benefici per l’azienda: economici e di immagine<br />

Lezioni frontali, analisi di casi eccellenti in cui l’innovazione ha condotto a benefici tangibili.<br />

Esercitazioni individuali e di gruppo. Project Work. Al termine del corso, è prevista una<br />

consulenza individuale di 8 ore a partecipante per la personalizzazione sulla propria realtà<br />

aziendale.<br />

Sono quindi ammessi liberi professionisti, imprenditori, soci, dipendenti, coadiuvanti e lavoratori<br />

parasubordinati in nome e per conto di imprese, nonché di altri soggetti privati economici del territorio.<br />

Vista la tematica formativa proposta dal progetto, sono ideali destinatari del percorso: manager e titolari<br />

di impresa, responsabili dell’area ambiente/sicurezza/energia, Energy manager.<br />

Durata 26 ore d’aula + 9 ore di Project Work + 8 ore di consulenza personalizzata<br />

Calendario<br />

18 Ottobre (9-13 e 14-17), 25 Ottobre (9-13 e 14-16), 30 Ottobre (9-13 e 14-17),<br />

6 Novembre (9-13 e 14-16)<br />

Docente Esperti di Studio Alfa S.r.l. di Reggio Emilia<br />

Quota di<br />

partecipazione<br />

Informazioni<br />

Questo progetto è finanziato al 90% e prevede la copertura da parte dei partecipanti per il restante<br />

10% in forma di una quota individuale di iscrizione al corso pari a € 73,50 e una quota per la<br />

consulenza individuale pari a € 84,00 (le due attività devono intendersi consequenziali e<br />

complementari)<br />

Per informazioni dettagliate si invita a contattare Centro Servizi PMI:<br />

Chiara Vasi - chiaravasi@cspmi.it<br />

Tel.: 0544 270509<br />

14<br />

Centro Servizi PMI<br />

P.zza Bernini, 6<br />

48124 <strong>Ravenna</strong><br />

Tel. 0544 270509 Fax 0544 278219<br />

ravenna@cspmi.it – www.cspmi.it


Soggetto Gestore cod. org. 110: Centro Servizi P.M.I. s.c.a r.l. – Via Che Guevara, 55 – 42100 Reggio Emilia (RE)<br />

TITOLO OPERAZIONE: “Competenze innovative per la crescita sostenibile delle zone rurali della Provincia di <strong>Ravenna</strong>”<br />

Rif. P.A. 2011-523/RA<br />

Canale di finanziamento: Reg. (CE) n. 1698/2005<br />

Progetto n. 3 e n. 4 Edizione 1 Titolo “La Certificazione CarbonZERO” “Accompagnamento per la valutazione costi/benefici<br />

dell’implementazione di un sistema CarbonZERO”<br />

Dati Anagrafici:<br />

NOME COGNOME CODICE FISCALE SESSO<br />

Maschio<br />

Femmina<br />

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. STATO CITTADINANZA NAZIONALITA’<br />

Residenza:<br />

VIA CAP CITTA' PROV N. TELEFONICO<br />

Se il domicilio attuale è diverso dalla residenza:<br />

VIA CAP CITTA' PROV N. TELEFONICO<br />

Azienda di appartenenza:<br />

DENOMINAZIONE AZIENDA PARTITA IVA<br />

INDIRIZZO CODICE SETTORE (ISTAT) – ATECORI 2007<br />

CAP CITTA' PROV<br />

RUOLO / FUNZIONE DEL PARTECIPANTE IN AZIENDA N° TELEFONO N° FAX<br />

Indirizzo e-mail:<br />

POSIZIONE INAIL partecipante<br />

Titolo di studio:<br />

Condizione occupazionale/professionale ad inizio corso:<br />

01 In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi<br />

02 In cerca di prima occupazione da 6 a 11 mesi<br />

03 In cerca di prima occupazione da 12 a 23 mesi<br />

04 In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi<br />

05 In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi<br />

06 In cerca di nuova occupazione da 6 mesi a 11 mesi<br />

07 In cerca di nuova occupazione da 12 a 23 mesi<br />

08 In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi<br />

09 Studente<br />

10 Occupato alle dipendenze a tempo indeterminato<br />

11 Occupato alle dipendenze a t. determinato/stagionale<br />

12 Occupato part time<br />

13 Contratto di formazione lavoro<br />

14 Contratto di inserimento<br />

15 Contratto di apprendistato<br />

16 Lavoratore autonomo (Libero prof/lav.pror)<br />

17 Contratto di collaborazione coordinata continuativa<br />

18 Contratto di collaborazione occasionale<br />

19 Contratto di associazione in partecipazione<br />

20 Mobilità/CIG<br />

21 Imprenditore<br />

22 Altro (Leva/Casal/Inab/Tiroc non retr)<br />

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Dichiarazione<br />

rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 4/01/1968 come modificato dall’art. 3 comma 10 Legge 15/05/1997 n. 127.<br />

Luogo, data________________ Firma Partecipante ___________________________________<br />

Centro Servizi PMI ___________________________________<br />

15


2012<br />

Formazione finanziata Corso<br />

Rif. P.A.<br />

Obiettivi<br />

Contenuti<br />

POSIZIONAMENTO DELL’IMPRESA NEL MERCATO GLOBALE<br />

La crescita aziendale basata su un corretto piano di marketing<br />

Operazione Rif. P.A 2010-492/RA PG1 e PG2 approvata con DGP n° 293 del 20/07/2011 dalla Provincia<br />

di <strong>Ravenna</strong> e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo.<br />

Il corso vuole supportare le imprese nell’analisi del proprio posizionamento competitivo<br />

(attuale e potenziale) e nella rilevazione critica dei punti forza e di debolezza, nonché<br />

opportunità e minacce, presenti sia nei fattori esterni all’impresa stessa, che in quelli interni,<br />

e nelle loro rispettive variabili, per metterle poi in condizioni di prefigurare azioni di<br />

miglioramento in relazione ai processi di creazione del valore interni al campo d’azione<br />

aziendale.<br />

• Le dinamiche dei mercati in crisi : Dall’orientamento al prodotto al l’orientamento al<br />

mercato, le esigenze dei clienti come leve strategiche di sviluppo, le quattro tipologie di<br />

qualita’.<br />

• Il sistema organizzativo: i valori organizzativi, gli elementi hard e soft del sistema<br />

organizzativo, il capitale umano (attori interni ed attori esterni)<br />

• L’analisi dei fattori esterni ed interni all’impresa: il posizionamento aziendale in<br />

termini di ambiente di riferimento attivato e sistema competitivo; i punti di<br />

forza/debolezza della struttura interna<br />

• La pressione competitiva: variabili che la determinano ed elementi da monitorare<br />

• Vision strategica e pianificazione e programmazione di azioni di cambiamento per<br />

fronteggiare la pressione competitiva<br />

• Eventuale revisione del modello di business<br />

Metodologia Lezioni frontali, presentazione di casi aziendali.<br />

Destinatari<br />

Consulenza<br />

Durata<br />

12 Imprenditori, titolari, soci e manager con ruoli apicali di coordinamento generale<br />

d’azienda<br />

La consulenza è un accompagnamento alla formazione per la personalizzazione e/o il<br />

trasferimento dei suoi risultati in azienda, nel caso specifico avrà come oggetto la<br />

definizione degli obiettivi di miglioramento aziendali per consolidare o riformulare la<br />

strategia competitiva di posizionamento.<br />

24 ore di aula + 6 ore di project work + 4 ore di consulenza personalizzata per<br />

consolidare o riformulare la strategia competitiva di posizionamento dell’impresa.<br />

Calendario 26 Ottobre, 9, 16 Novembre 2012 (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00)<br />

Docente Giovanni Lauretta<br />

Quota di<br />

partecipazione<br />

Informazioni<br />

Questo progetto è in regime di De minimis, pertanto è finanziato all’ 80% e prevede la<br />

copertura da parte delle aziende per il restante 20% in forma di mancato reddito (costo<br />

figurativo).<br />

Per informazioni dettagliate si invita a contattare Centro Servizi P.M.I.:<br />

Chiara Vasi – chiaravasi@cspmi.it Tel.: 0544 270509<br />

16<br />

Centro Servizi P.M.I.<br />

P.zza Bernini, 6<br />

48124 <strong>Ravenna</strong><br />

Tel. 0544 270509 Fax 0544 278219<br />

ravenna@cspmi.it – www.cspmi.it


Soggetto Gestore cod. org. 110: Centro Servizi P.M.I. s.c.a r.l. – Via Che Guevara, 55 – 42100 Reggio Emilia (RE)<br />

TITOLO OPERAZIONE: “Riposizionamento competitivo e innovazione di mercato”<br />

Rif. P.A. 2010-488/RA<br />

Canale di finanziamento: FSE I – Adattabilità – Tipologia 17<br />

Progetti n. 1 e n. 2 Edizione 1- Titolo PG1 “Posizionamento dell’impresa nel mercato globale”; Titolo PG2 “Accompagnamento per<br />

definizione di interventi di miglioramento”<br />

Dati Anagrafici:<br />

NOME COGNOME CODICE FISCALE SESSO<br />

Maschio<br />

Femmina<br />

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. STATO CITTADINANZA NAZIONALITA’<br />

Residenza:<br />

VIA CAP CITTA' PROV N. TELEFONICO<br />

Se il domicilio attuale è diverso dalla residenza:<br />

VIA CAP CITTA' PROV N. TELEFONICO<br />

Azienda di appartenenza:<br />

DENOMINAZIONE AZIENDA PARTITA IVA<br />

INDIRIZZO CODICE SETTORE (ISTAT) – ATECORI 2007<br />

CAP CITTA' PROV<br />

RUOLO / FUNZIONE DEL PARTECIPANTE IN AZIENDA N° TELEFONO N° FAX<br />

Indirizzo e-mail:<br />

POSIZIONE INAIL partecipante<br />

Titolo di studio:<br />

Condizione occupazionale/professionale ad inizio corso:<br />

01 In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi<br />

02 In cerca di prima occupazione da 6 a 11 mesi<br />

03 In cerca di prima occupazione da 12 a 23 mesi<br />

04 In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi<br />

05 In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi<br />

06 In cerca di nuova occupazione da 6 mesi a 11 mesi<br />

07 In cerca di nuova occupazione da 12 a 23 mesi<br />

08 In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi<br />

09 Studente<br />

10 Occupato alle dipendenze a tempo indeterminato<br />

11 Occupato alle dipendenze a t. determinato/stagionale<br />

12 Occupato part time<br />

13 Contratto di formazione lavoro<br />

14 Contratto di inserimento<br />

15 Contratto di apprendistato<br />

16 Lavoratore autonomo (Libero prof/lav.pror)<br />

17 Contratto di collaborazione coordinata continuativa<br />

18 Contratto di collaborazione occasionale<br />

19 Contratto di associazione in partecipazione<br />

20 Mobilità/CIG<br />

21 Imprenditore<br />

22 Altro (Leva/Casal/Inab/Tiroc non retr)<br />

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Dichiarazione<br />

rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 4/01/1968 come modificato dall’art. 3 comma 10 Legge 15/05/1997 n. 127.<br />

Luogo, data________________ Firma Partecipante ___________________________________<br />

Centro Servizi 17PMI<br />

___________________________________


Percorsi Formativi dal 01/10/2012 al 31/10/2012<br />

Sede di <strong>Ravenna</strong><br />

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA pag. 3<br />

GESTIONE RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE pag. 5<br />

MARKETING E COMMERCIALE pag. 6<br />

ACQUISTI E APPROVIGIONAMENTI pag. 7<br />

LOGISTICA E TRASPORTI pag. 8<br />

SICUREZZA, MANUTENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA pag. 9<br />

Per info: antonellamoi@cspmi.it<br />

CENTRO SERVIZI PMI P.zza Bernini, 6 - 48124 <strong>Ravenna</strong> 18<br />

Tel. 0544 270509 - Fax 0544 278219 - www.cspmi.it - ravenna@cspmi.it


AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA<br />

Corso 09.1 Il controllo dei costi nell’ottica della salvaguardia del bilancio 2012<br />

Corso CFC112 La Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva dei documenti<br />

Corso CFC092 Come redigere il bilancio d’esercizio<br />

Corso 25 L'auto in azienda: disciplina fiscale<br />

Corso 10 Pricing: come strutturare correttamente i prezzi di vendita<br />

Corso CFC120 La gestione del personale alla luce della Riforma del Lavoro (Legge 92/2012)<br />

Corso 12 Il rendiconto finanziario: scopriamo se il nostro business oltre al reddito produce anche cassa<br />

Corso 09.1 - Il controllo dei costi nell’ottica della salvaguardia del bilancio 2012<br />

Docenti: Esperti di Materia<br />

Durata: 7 ore<br />

Avvio: 03/10/2012<br />

CENTRO SERVIZI PMI P.zza Bernini, 6 - 48124 <strong>Ravenna</strong> 19<br />

Tel. 0544 270509 - Fax 0544 278219 - www.cspmi.it - ravenna@cspmi.it<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Obiettivo del corso è fornire una competenza tecnica e operativa di analisi dei costi, giungendo a fornire ai partecipanti gli strumenti<br />

per identificare l‘effettiva marginalità delle vendite, individuare il prezzo minimo di vendita, identificare il fatturato di pareggio<br />

indispensabile alla copertura dei costi di struttura; effettuare un<br />

monitoraggio rapido ed efficace, pianificare correttamente le azioni da porre in essere per chiudere al meglio il bilancio 2012.<br />

Corso CFC112 - La Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva dei documenti<br />

Docenti: Leone Mariangela<br />

Avvio: 05/10/2012<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Illustrare, con particolare attenzione alle ultime novità normative, gli aspetti giuridici e tributari relativi alla fatturazione elettronica e<br />

all'archiviazione digitale dei documenti aziendali. Casi operativi: esempi e soluzioni.<br />

Corso CFC092 - Come redigere il bilancio d’esercizio<br />

Docenti: Aprile Roberto, Aprile Cristina<br />

Durata: 20 ore<br />

Avvio: 11/10/2012<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 407,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 529,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Il bilancio è un insieme di documenti di fondamentale importanza ai fini della comunicazione economico-finanziaria della società e la<br />

sua redazione, che segue regole contabili molto specifiche, è il risultato di un processo che coinvolge diversi referenti aziendali.<br />

Obiettivo del corso è fornire le competenze necessarie per interagire con efficacia nel processo di formazione del bilancio,<br />

analizzando correttamente le voci e le problematiche inerenti il bilancio d‘esercizio nell‘attuale legislazione.<br />

Corso 25 - L'auto in azienda: disciplina fiscale<br />

Docenti: Esperti di Materia<br />

Durata: 4 ore<br />

Avvio: 17/10/2012<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 95,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 124,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Obiettivo del corso è analizzare come è disciplinato l‘utilizzo dell‘auto in azienda da un punto di vista fiscale e normativo.<br />

3


Corso 10 - Pricing: come strutturare correttamente i prezzi di vendita<br />

Docenti: Esperti di Materia<br />

Durata: 11 ore<br />

Avvio: 18/10/2012<br />

CENTRO SERVIZI PMI P.zza Bernini, 6 - 48124 <strong>Ravenna</strong> 20<br />

Tel. 0544 270509 - Fax 0544 278219 - www.cspmi.it - ravenna@cspmi.it<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 300,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 380,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Nel sistema sempre più concorrenziale in cui deve confrontarsi, l‘azienda ha la necessità di acquisire gli strumenti, logici ed<br />

applicativi, per gestire al meglio le politiche di fissazione dei prezzi, verificandone le ripercussioni sui risultati aziendali. Operando<br />

un‘analisi coordinata tra politiche di marketing e controllo di gestione, si vuole comprendere la dinamica e le logiche di fluttuazione<br />

della propria redditività a seguito delle varie politiche di prezzo. Bilanciare l‘appetibilità per il cliente e la redditività dell‘azienda è quindi la<br />

sfida a cui bisogna rispondere per un‘efficace politica di fissazione dei prezzi. Sarà quindi possibile determinare i prezzi in modo tale<br />

da raggiungere i propri obiettivi in termini di fatturato e di marginalità.<br />

Corso CFC120 - La gestione del personale alla luce della Riforma del Lavoro (Legge<br />

92/2012)<br />

Docenti: Poltronieri Paola, Esperti di Materia<br />

Avvio: 23/10/2012<br />

Obiettivi:<br />

Obiettivo del corso è approfondire la materia di base attraverso nozioni ed esercitazioni pratiche, fornire autonomia nella gestione<br />

del personale nonchè nell‘elaborazione mensile e annuale dei conteggi e delle dichiarazioni obbligatorie. In particolare si parlerà dela<br />

gestione del personale alla luce della recente Riforma del Lavoro (Legge 92/2012).<br />

Corso 12 - Il rendiconto finanziario: scopriamo se il nostro business oltre al reddito<br />

produce anche cassa<br />

Docenti: Esperti di Materia<br />

Durata: 11 ore<br />

Avvio: 30/10/2012<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 300,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 380,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Il rendiconto finanziario è un documento che in Italia sta progressivamente assumendo maggiore rilievo sia nei processi di<br />

comunicazione finanziaria, sia nei bilanci. Obiettivo del corso è fornire competenze per analizzare le logiche di redazione del<br />

rendiconto finanziario per interpretare i flussi finanziari prodotti dalle diverse aree gestionali dell‘impresa.<br />

4


GESTIONE RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE<br />

Corso 38 L'utilizzo professionale del telefono<br />

Corso 40.2 La formazione dei tutor per l’apprendistato (D.M. del 28/02/2000)<br />

Corso CFC097 Il bilancio di competenze<br />

Corso 38 - L'utilizzo professionale del telefono<br />

Docenti: Esperti di Materia<br />

Durata: 11 ore<br />

Avvio: 22/10/2012<br />

CENTRO SERVIZI PMI P.zza Bernini, 6 - 48124 <strong>Ravenna</strong> 21<br />

Tel. 0544 270509 - Fax 0544 278219 - www.cspmi.it - ravenna@cspmi.it<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 255,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 332,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Obiettivo del corso è fornire accorgimenti pratici per ottimizzare l‘utilizzo del telefono, analizzando tipologie diverse di telefonate e<br />

tecniche di comunicazione utili a trasmettere un‘immagine aziendale positiva e a promuovere il concetto di servizio e cura del cliente.<br />

Ti può interessare anche:<br />

il corso “Lo sviluppo delle competenze comunicative per il personale di front office“<br />

Corso 40.2 - La formazione dei tutor per l’apprendistato (D.M. del 28/02/2000)<br />

Docenti: Esperti di Materia<br />

Durata: 8 ore di aula + 4 di Project Work<br />

Avvio: 29/10/2012<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Al tutor nominato dall‘azienda spetta il compito di accogliere e sostenere l‘apprendista nell‘intero percorso di apprendimento in<br />

azienda. E‘ la persona a cui gli apprendisti devono fare riferimento per qualsiasi problema. Obiettivo del corso è approfondire<br />

concetti e tecniche operative di gestione delle risorse umane, nell‘ottica del monitoraggio continuo della crescita professionale<br />

dell‘apprendista e della valutazione delle sue competenze in ingresso e in itinere secondo il modello di valutazione delle competenze.<br />

Corso CFC097 - Il bilancio di competenze<br />

Docenti: Mattioli Even<br />

Durata: 14 ore<br />

Avvio: 30/10/2012<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 338,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 439,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Le persone sono un vero e proprio capitale per le organizzazioni. Utilizzare al meglio il loro potenziale e fornire loro occasioni di<br />

crescita sono azioni determinanti per il miglioramento e il successo dell'organizzazione.<br />

Comprendere il potenziale è un fatto complesso e il corso vuole dare ai capi gli strumenti per una osservazione più precisa delle<br />

conoscenze, capacità e competenze dei collaboratori, così da poter trasformare tale potenziale in reale performance attraverso azioni<br />

di Goal Setting.<br />

5


MARKETING E COMMERCIALE<br />

Corso 38 L'utilizzo professionale del telefono<br />

Corso 38 - L'utilizzo professionale del telefono<br />

Docenti: Esperti di Materia<br />

Durata: 11 ore<br />

Avvio: 22/10/2012<br />

CENTRO SERVIZI PMI P.zza Bernini, 6 - 48124 <strong>Ravenna</strong> 22<br />

Tel. 0544 270509 - Fax 0544 278219 - www.cspmi.it - ravenna@cspmi.it<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 255,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 332,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Obiettivo del corso è fornire accorgimenti pratici per ottimizzare l‘utilizzo del telefono, analizzando tipologie diverse di telefonate e<br />

tecniche di comunicazione utili a trasmettere un‘immagine aziendale positiva e a promuovere il concetto di servizio e cura del cliente.<br />

Ti può interessare anche:<br />

il corso “Lo sviluppo delle competenze comunicative per il personale di front office“<br />

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ACQUISTI E APPROVIGIONAMENTI<br />

Corso CFC94 La gestione della supply chain<br />

Corso CFC94 - La gestione della supply chain<br />

Docenti: Esperti di Materia<br />

Durata: 14 ore<br />

Avvio: 17/10/2012<br />

CENTRO SERVIZI PMI P.zza Bernini, 6 - 48124 <strong>Ravenna</strong> 23<br />

Tel. 0544 270509 - Fax 0544 278219 - www.cspmi.it - ravenna@cspmi.it<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 338,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 439,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Negli ultimi anni si è assistito ad una costante tendenza alla esternalizzazione delle attività non core business che hanno modificato,<br />

in modo sostanziale, le attività della funzione approvvigionamenti, che deve gestire in modo integrato un più ampio complesso di<br />

attività.<br />

Obiettivo delo corso è fornire le basi per un moderno approccio globale della funzione approvvigioanamenti, che tenga conto<br />

dell'evoluzione in atto del rapporto "Cliente-Fornitore", attuato dalle aziende industriali per il conseguimento dei propri<br />

obiettivi strategici.<br />

7


LOGISTICA E TRASPORTI<br />

Corso CFC17 La gestione internazionale delle spedizioni merci<br />

Corso CFC17 - La gestione internazionale delle spedizioni merci<br />

Docenti: Ceriello Fabrizio<br />

Avvio: 04/10/2012<br />

CENTRO SERVIZI PMI P.zza Bernini, 6 - 48124 <strong>Ravenna</strong> 24<br />

Tel. 0544 270509 - Fax 0544 278219 - www.cspmi.it - ravenna@cspmi.it<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

L‘obiettivo del corso è quello di proporre l‘approfondimento delle problematiche connesse alla spedizione di merci, fattore critico di<br />

successo per l‘impresa che si muove in un contesto internazionale. Saranno messe in evidenza le principali problematiche legate<br />

alla movimentazione fisica delle merci e gli adempimenti di natura doganale che permettono ai flussi fisici di non essere ostacolati,<br />

ponendo particolare attenzione alla gestione dei documenti e del rapporto con l‘autorità doganale.<br />

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SICUREZZA, MANUTENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA<br />

Corso CFC76.1 Formare alla sicurezza lavorativa: come sviluppare l'interesse e la partecipazione in aula<br />

Corso CFC086.1 Formazione Dirigenti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08<br />

Corso 99.2 Corso di formazione per l'attribuzione della qualifica PES/PAV da parte del datore di lavoro (Norma CEI EN<br />

50110-1 e Norma CEI 11-27)<br />

Corso 1.B.2 R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo B Macrosettore di attività<br />

ATECO 1<br />

Corso 1.B.3.2 R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo B Macrosettore di attività<br />

ATECO 3<br />

Corso 1.B.4.2 R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo B Macrosettore di<br />

attività ATECO 4<br />

Corso 1.B.5.2 R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo B Macrosettore di attività<br />

ATECO 5<br />

Corso 1.B.6.2 R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo B Macrosettore di attività<br />

ATECO 6<br />

Corso 1.B.8.2 R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo B Macrosettore di attività<br />

ATECO 8<br />

Corso 1.B.9.2 R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo B Macrosettore di attività<br />

ATECO 9<br />

Corso CFC121 La gestione degli infortuni: "la pratica del Return on event"<br />

Corso 87.1 Schede di sicurezza prodotti per utilizzatori<br />

Corso CFC123 Rumore e Vibrazioni: metodologie di valutazione e programmi aziendali di risoluzione del rischio<br />

Corso CFC76.1 - Formare alla sicurezza lavorativa: come sviluppare l'interesse e la<br />

partecipazione in aula<br />

Docenti: Mattioli Even<br />

Durata: 8 ore<br />

Avvio: 10/10/2012<br />

CENTRO SERVIZI PMI P.zza Bernini, 6 - 48124 <strong>Ravenna</strong> 25<br />

Tel. 0544 270509 - Fax 0544 278219 - www.cspmi.it - ravenna@cspmi.it<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Il D.lgs 81/08 e l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 assegnano alla formazione un ruolo strategico, considerandola<br />

efficace strumento per la diffusione della cultura della prevenzione tra tutti gli attori aziendali.<br />

L'incontro avrà l'obiettivo ai<br />

Corso CFC086.1 - Formazione Dirigenti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08<br />

Docenti: Raspadori Ettore, Mattioli Even<br />

Avvio: 12/10/2012<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 240,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 312,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

L'accordo prevede una formazione specifica per i dirigenti prevenzionistici che sostituisce integralmente quella dei lavoratori, con<br />

una durata minima di 16 ore<br />

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Corso 99.2 - Corso di formazione per l'attribuzione della qualifica PES/PAV da parte del<br />

datore di lavoro (Norma CEI EN 50110-1 e Norma CEI 11-27)<br />

Docenti: Esperti di Materia<br />

Durata: 16 ore<br />

Avvio: da metà ottobre<br />

CENTRO SERVIZI PMI P.zza Bernini, 6 - 48124 <strong>Ravenna</strong> 26<br />

Tel. 0544 270509 - Fax 0544 278219 - www.cspmi.it - ravenna@cspmi.it<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 300,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 390,00 + IVA<br />

Corso 1.B.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda -<br />

Modulo B Macrosettore di attività ATECO 1<br />

Docenti: Esperti di Materia<br />

Durata: 36 ore<br />

Avvio: 16/10/2012<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 630,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 756,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini<br />

dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n. 195, e quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 in<br />

materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.<br />

Corso 1.B.3.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda -<br />

Modulo B Macrosettore di attività ATECO 3<br />

Docenti: Esperti di Materia<br />

Durata: 60 ore<br />

Avvio: 16/10/2012<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 1.000,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 1.200,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini<br />

dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n. 195, e quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in<br />

materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.<br />

Corso 1.B.4.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda -<br />

Modulo B Macrosettore di attività ATECO 4<br />

Docenti: Esperti di Materia<br />

Durata: 48 ore<br />

Avvio: 16/10/2012<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 830,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 996,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini<br />

dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, e quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in materia<br />

di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.<br />

Corso 1.B.5.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda -<br />

Modulo B Macrosettore di attività ATECO 5<br />

Docenti: Esperti di Materia<br />

Durata: 68 ore<br />

Avvio: 16/10/2012<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 1.150,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 1.380,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini<br />

dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n. 195, e quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in<br />

materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.<br />

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Corso 1.B.6.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda -<br />

Modulo B Macrosettore di attività ATECO 6<br />

Docenti: Esperti di Materia<br />

Durata: 24 ore<br />

Avvio: 16/10/2012<br />

CENTRO SERVIZI PMI P.zza Bernini, 6 - 48124 <strong>Ravenna</strong> 27<br />

Tel. 0544 270509 - Fax 0544 278219 - www.cspmi.it - ravenna@cspmi.it<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 450,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 540,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini<br />

dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n. 195, e quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in<br />

materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.<br />

Corso 1.B.8.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda -<br />

Modulo B Macrosettore di attività ATECO 8<br />

Docenti: Esperti di Materia<br />

Durata: 24 ore<br />

Avvio: 16/10/2012<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 450,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 540,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini<br />

dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n. 195, e quanto previstodal D. Lgs. 81/2008 in<br />

materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.<br />

Corso 1.B.9.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda -<br />

Modulo B Macrosettore di attività ATECO 9<br />

Docenti: Esperti di Materia<br />

Durata: 12 ore<br />

Avvio: 16/10/2012<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 240,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 288,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini<br />

dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n. 195, e quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in<br />

materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.<br />

Corso CFC121 - La gestione degli infortuni: "la pratica del Return on event"<br />

Docenti: E.R. SERVICES SRL<br />

Avvio: 16/10/2012<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 216,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

All'interno delle aziende gli infortuni e i mancati infortuni (near misses) molto spesso vengono gestiti solo dal punto di vista degli<br />

adempimenti burocratici e non sempre sono oggetto di attenzione e di analisi. L'analisi delle cause e delle dinamiche degli<br />

avvenimenti, sulla base di una metodologia specifica e condivisa tra tutti gli attori della sicurezza, permette al RSPP/ASPP di<br />

riprodurre le casistiche di infortunio specifiche per la propria azienda con lo scopo di ridurre sia "lindice di frequenza" sia<br />

l"l'indicie di gravità" degli infortuni. Al contempo tale analisi permette di arricchire i dati per la definizione delle misure<br />

necessarie a migliorare le condizioni di Salute e Sicurezza sul lavoro nelle Aziende.<br />

Il corso avrà come obiettivo di migliorare le singole componenti che hanno portato all'infortunio (attrezzature, loro utilizzo in<br />

sicurezza, sostanze, macchinari...) al fine di abbassare l'incidenza annuale degli infortuni e abere sempre un'anaisi dettagliata degli<br />

accadimenti (infortuni e mancati infortuni) in azienda.<br />

11


Corso 87.1 - Schede di sicurezza prodotti per utilizzatori<br />

Docenti: Utili Micaela<br />

Durata: 4 ore<br />

Avvio: 25/10/2012<br />

CENTRO SERVIZI PMI P.zza Bernini, 6 - 48124 <strong>Ravenna</strong> 28<br />

Tel. 0544 270509 - Fax 0544 278219 - www.cspmi.it - ravenna@cspmi.it<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 95,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 124,00 + IVA<br />

Obiettivi:<br />

Con il Decreto 133/09, contenente le sanzioni per la mancata applicazione del Reach, sono state introdotte nuove e pesanti<br />

sanzioni per la mancata redazione, fornitura, conservazione e messa a disposizione dei lavoratori delle Schede di Sicurezza. Le<br />

sanzioni si applicano sia ai fornitori che agli utilizzatori di prodotti chimici per uso professionale.<br />

Obiettivo del corso è fornire approfondimenti sui contenuti dell‘Allegato II del titolo IV del Regolamento Reach e sulle nuove regole<br />

per la redazione delle schede di sicurezza.<br />

Corso CFC123 - Rumore e Vibrazioni: metodologie di valutazione e programmi aziendali<br />

di risoluzione del rischio<br />

Docenti: Bonfè Claudio<br />

Avvio: 26/10/2012<br />

Obiettivi:<br />

&#65279;<br />

Quote di partecipazione:<br />

Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA<br />

Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA<br />

I corsi a catalogo possono essere inseriti in un piano formativo aziendale, personalizzato e progettato ad hoc da<br />

Centro Servizi PMI per l'azienda interessata e finanziabile attraverso il Fondo Interprofessionale di appartenenza<br />

dell'impresa, secondo le modalità e i tempi da questo previsti.<br />

Vi invitiamo a contattarci per approfondimenti.<br />

12


API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

OGGETTO: CITTADINI EXTRACOMUNITARI PRIVI DI VALIDO TITOLO DI<br />

SOGGIORNO - CONDIZIONI E PROCEDURA PER REGOLARIZZARE<br />

(FINO AL 15/10/2012) I RAPPORTI DI LAVORO<br />

L’art. 5 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109 prevede che, presentando apposita<br />

dichiarazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione nel periodo 15 settembre - 15 ottobre<br />

2012, i datori di lavoro possono regolarizzare i rapporti di lavoro subordinato instaurati con<br />

cittadini extracomunitari privi di valido titolo di soggiorno (API INDUSTRIA NOTIZIE n.<br />

16/2012).<br />

Al fine di consentire ai datori di lavoro interessati di accedere alla regolarizzazione, l’accluso<br />

Decreto ministeriale 29 agosto 2012 (Dm) - pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 209 del<br />

7/9/2012 (allegato 1) - ha stabilito:<br />

a) le modalità:<br />

- di presentazione della dichiarazione di emersione;<br />

- per effettuare il pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro per ciascun rapporto<br />

regolarizzato;<br />

- per versare le somme in precedenza non pagate a titolo retributivo, contributivo e fiscale<br />

(per un periodo non inferiore, comunque, a 6 mesi);<br />

b) il requisito reddituale richiesto al datore di lavoro per poter inoltrare l’istanza.<br />

Il Dm - come peraltro avevamo anticipato sul citato Notiziario, chiuso prima della<br />

pubblicazione dello stesso Decreto in “Gazzetta Ufficiale” - ha previsto che:<br />

- le dichiarazioni di emersione possono essere trasmesse esclusivamente con modalità<br />

informatiche, previa registrazione sull’apposita pagina disponibile sul sito internet del<br />

Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it.);<br />

- l’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da<br />

parte del datore di lavoro, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima<br />

dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro<br />

annui (20.000 euro per i datori di lavoro domestico).<br />

Prima di presentare l’istanza, il datore di lavoro dovrà aver pagato - tramite il modello “F24<br />

Versamenti con elementi identificativi” - il contributo forfetario di 1.000 euro per ciascun<br />

rapporto regolarizzato, non deducibile ai fini dell’imposta sul reddito. In caso di irricevibilità,<br />

archiviazione o rigetto della domanda, ovvero di mancata presentazione della stessa, la somma<br />

versata non verrà restituita al datore di lavoro.<br />

La dichiarazione di emersione deve contenere, a pena di inammissibilità:<br />

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi quelli relativi al titolo di soggiorno nel<br />

caso di datore di lavoro straniero;<br />

b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero al quale si riferisce<br />

la dichiarazione, e degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido<br />

per l’ingresso nel territorio dello Stato;<br />

c) l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;<br />

d) l’attestazione del possesso del requisito reddituale sopra indicato;<br />

29


API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

e) l’attestazione che alla data del 9 agosto 2012 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 109/2012)<br />

il lavoratore irregolare era occupato da almeno tre mesi;<br />

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente<br />

Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;<br />

g) la proposta di contratto di soggiorno;<br />

h) l’indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro;<br />

i) l’obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale secondo quanto<br />

previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 109/2012 per un periodo commisurato alla durata del rapporto<br />

di lavoro, o comunque non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata inferiori al semestre;<br />

j) l’indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di 14,62 euro richiesta per<br />

la procedura di emersione.<br />

All’atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve dimostrare:<br />

- l’avvenuta regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un<br />

periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6 mesi,<br />

mediante attestazione - redatta congiuntamente al dipendente - del pagamento degli<br />

emolumenti spettanti in base al CCNL;<br />

- di aver provveduto ad adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi<br />

in materia contributiva maturati a decorrere dalla data in cui ha occupato (irregolarmente)<br />

il lavoratore, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo<br />

non inferiore a sei mesi.<br />

Con l’acclusa circolare 14/9/2012 n. 113 (allegato 2) l’INPS ha, tra l’altro, fornito le istruzioni<br />

necessarie a effettuare la regolarizzazione contributiva di cui si tratta; in particolare «I datori di<br />

lavoro, sia quelli già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS sia quelli che non<br />

ne risultino già titolari, ai fini della regolarizzazione in parola dovranno richiedere l’apertura<br />

di una apposita posizione che verrà contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W” avente<br />

il significato di “Posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi<br />

dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012” . Al ricevimento della posizione aziendale i datori di lavoro<br />

dovranno provvedere all’invio dei flussi Uniemens per i periodi oggetto di emersione relativi ai<br />

lavoratori da regolarizzare e al pagamento tramite modello F24 (causale DM10) dei relativi<br />

contributi senza aggravio di somme aggiuntive.<br />

I lavoratori oggetto dell’emersione saranno indicati nel flusso Uniemens secondo le consuete<br />

modalità. Inoltre, per gli stessi lavoratori andrà valorizzato l’elemento <br />

indicando nell’elemento il giorno del mese in cui è intervenuta<br />

l’assunzione, nell’elemento il nuovo codice “1E” avente il significato di<br />

“Assunzione a seguito di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012”.<br />

Copia delle denunce mensili Uniemens, prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore,<br />

per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, dovranno essere presentate dal datore di lavoro<br />

al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione».<br />

Entro il 16 novembre 2012, inoltre, il datore di lavoro deve regolarizzare, ai fini fiscali, le<br />

somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per un periodo commisurato alla<br />

durata del rapporto di lavoro e, comunque, non inferiore a sei mesi; la regolarizzazione deve<br />

essere attestata all’atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita<br />

autocertificazione.<br />

30


API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di<br />

comunicazione al Centro per l’Impiego.<br />

Il 7 settembre scorso - nello stesso giorno di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del Dm -, i<br />

Ministeri del Lavoro e dell’Interno hanno emanato l’acclusa nota (allegato 3) con la quale<br />

hanno riepilogato le condizioni e gli adempimenti necessari alla regolarizzazione dei<br />

rapporti, nonché fornito agli Sportelli Unici per l’immigrazione le indicazioni operative cui<br />

dovranno attenersi ai fini della gestione della procedura di emersione.<br />

Allegato 1<br />

MINISTERO DELL’INTERNO<br />

***<br />

DECRETO 29 agosto 2012<br />

Attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro<br />

irregolare.<br />

IL MINISTRO DELL’INTERNO<br />

di concerto con<br />

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br />

IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L’INTEGRAZIONE<br />

e<br />

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />

Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che<br />

introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che<br />

impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare";<br />

Visto in particolare l’articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, concernente la possibilità<br />

di dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari, che demanda ad un decreto del Ministro<br />

dell’interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione<br />

internazionale e l’integrazione e dell’economia e delle finanze: la fissazione delle modalità di<br />

presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro; la fissazione delle modalità per<br />

la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale;<br />

la fissazione dei limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l’emersione del rapporto di lavoro;<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante<br />

"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione<br />

giuridica dello straniero in Italia";<br />

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e<br />

integrazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la<br />

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed in particolare l’articolo 30 bis;<br />

Decreta:<br />

Art. 1<br />

Presentazione della dichiarazione di emersione<br />

1. I datori di lavoro di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109,<br />

nonche’ i datori di lavoro stranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in conformità<br />

alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che, alla data di<br />

entrata in vigore del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre<br />

mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori<br />

stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o<br />

precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per<br />

l’immigrazione.<br />

2. Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità<br />

informatiche dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.<br />

3. L’accesso al sistema informatico avviene tramite connessione ad internet e consente la compilazione<br />

e la spedizione telematica della dichiarazione di emersione, previa registrazione dell’utente<br />

sull’apposita pagina disponibile all’indirizzo www.interno.gov.it.<br />

4. Le fasi della procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la<br />

presentazione della dichiarazione di emersione sono indicate nel "Manuale dell’utilizzo del sistema"<br />

pubblicato a cura del Ministero dell’interno all’indirizzo di cui al comma 3.<br />

Art. 2<br />

Pagamento del contributo forfetario<br />

1. La dichiarazione di emersione e’ presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 1.000,00<br />

(mille) euro per ciascun lavoratore. Tale importo non e’ deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.<br />

2. Il contributo forfetario e’ versato esclusivamente tramite il modello di pagamento "F24 Versamenti<br />

con elementi identificativi", reso disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle entrate, del Ministero<br />

32


API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della cooperazione<br />

internazionale e dell’integrazione e dell’INPS. Il modello di pagamento deve contenere, oltre ai dati<br />

relativi al datore di lavoro, anche il numero di passaporto o di altro documento equipollente del<br />

lavoratore.<br />

3. Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento del<br />

contributo forfetario e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.<br />

4. Le somme riscosse a titolo di contributo forfetario sono riversate all’INPS, a cura della Struttura di<br />

gestione di cui all’art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per essere destinate alle relative<br />

finalità ai sensi del comma 14 dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.<br />

5. In caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata<br />

presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo<br />

forfetario.<br />

Art. 3<br />

Requisito reddituale del datore di lavoro<br />

1. L’ammissione alla procedura di emersione e’ condizionata all’attestazione del possesso, da parte del<br />

datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante<br />

dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00<br />

(trentamila) euro annui, salvo quanto previsto al comma 2.<br />

2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno<br />

al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro<br />

annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non<br />

inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da<br />

più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione<br />

del reddito anche se non conviventi.<br />

3. In caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai<br />

fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità<br />

economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, e’ valutata dalla<br />

direzione territoriale del lavoro ai sensi del comma 8 dell’articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto 1999<br />

n.394.<br />

4. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da<br />

patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione<br />

per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.<br />

Art. 4<br />

Contenuti della domanda di emersione<br />

1. La dichiarazione di cui all’articolo 1 contiene, a pena di inammissibilità:<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di<br />

datore di lavoro straniero;<br />

b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce<br />

la dichiarazione e l’indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente<br />

valido per l’ingresso nel territorio dello Stato;<br />

c) l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;<br />

d) l’attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all’articolo 3;<br />

e) l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dall’articolo 1;<br />

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto<br />

collettivo nazionale di lavoro di riferimento;<br />

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto<br />

legislativo 25 luglio 1998, n. 286;<br />

h) l’indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 1000 euro di cui<br />

all’articolo 2;<br />

i) l’obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale secondo quanto previsto<br />

dall’art. 5 per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque non inferiore a<br />

sei mesi, per rapporti di durata inferiori al semestre;<br />

l) l’indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di 14,62 euro richiesta per la<br />

procedura di emersione.<br />

2. Per tipologia e modalità di impiego di cui alla lettera c) del comma 1 si intende il lavoro subordinato<br />

a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore<br />

del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a<br />

tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore<br />

settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per<br />

l’assegno sociale.<br />

Art. 5<br />

Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo<br />

retributivo, contributivo e fiscale<br />

1. Il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo<br />

retributivo, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6<br />

mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore stesso, del pagamento degli<br />

emolumenti dovuti in base al CCNL riferibile alle attività svolte. Tali somme arretrate devono<br />

corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS ai sensi della Legge n.<br />

389 del 7 dicembre 1989 di conversione del D.L. n. 338/1989).<br />

2. All’atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver<br />

provveduto ad adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia<br />

contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore come risulta dalla<br />

dichiarazione di cui all’articolo 1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per<br />

un periodo non inferiore a sei mesi.<br />

A tal fine, per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente non domestico il datore di lavoro<br />

dovrà:<br />

a) per un rapporto di lavoro non agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di<br />

emersione e presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del<br />

lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione. Lo sportello unico per l’immigrazione<br />

34


API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine<br />

di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei<br />

versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa<br />

edile.<br />

b) per un rapporto di lavoro agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di<br />

emersione e presentare la copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all’Inps.<br />

Lo sportello unico provvederà a richiedere, in via telematica all’Inps, la certificazione di regolarità<br />

contributiva dell’azienda che attesterà, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, l’avvenuta<br />

denuncia del lavoratore stesso e la correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi del datore<br />

di lavoro. Con specifico riferimento, invece, alla regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico il<br />

datore di lavoro dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti mediante<br />

esibizione di copia del bollettino MAV, pagabile, al riguardo, esclusivamente presso gli sportelli<br />

bancari o postali.<br />

3. Il datore di lavoro regolarizza, ai fini fiscali, le somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al<br />

lavoratore, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a<br />

sei mesi, mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute operate ai sensi dell’articolo<br />

23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute operate ai<br />

sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1 del decreto<br />

legislativo 28 settembre 1998, n. 360.<br />

Con riferimento alle somme corrisposte a partire dal mese successivo a quello di presentazione della<br />

dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 109/2012, il versamento delle ritenute e delle<br />

trattenute operate deve essere effettuato entro il termine previsto dall’articolo 8 del decreto del<br />

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.<br />

In ogni caso, la regolarizzazione deve essere attestata all’atto della stipula del contratto di soggiorno<br />

mediante apposita autocertificazione.<br />

Art. 6<br />

Comunicazione obbligatoria di assunzione<br />

1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di<br />

comunicazione di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con<br />

modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.608. Tale comunicazione e’ messa a disposizione dei<br />

servizi competenti e delle direzioni territoriali del lavoro secondo gli standard tecnici di cui al decreto<br />

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007.<br />

Art. 7<br />

Clausola di invarianza finanziaria<br />

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della<br />

finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse<br />

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.<br />

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta<br />

Ufficiale della Repubblica<br />

***<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

Allegato 2<br />

INPS - Circolare 14 settembre 2012, n. 113<br />

OGGETTO: Art. 5, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Attuazione della direttiva<br />

2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori<br />

di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Disposizione transitoria per<br />

l’emersione di lavoratori extracomunitari.<br />

1. PREMESSA<br />

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo 16 luglio<br />

2012 n. 109, in attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e<br />

a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno<br />

è irregolare. Il predetto decreto legislativo è entrato in vigore il 9 agosto 2012.<br />

L’art. 5 del citato decreto ha previsto una disposizione transitoria finalizzata all’emersione del lavoro<br />

irregolare prestato da lavoratori stranieri.<br />

I datori di lavoro che alla data del 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da<br />

almeno tre mesi - quindi dal 9 maggio - lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale<br />

ininterrottamente dal 31 dicembre 2011 o da data antecedente e continuano ad occuparli alla data di<br />

presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, di cui all’art. 22 del testo unico<br />

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dal 15 settembre al 15<br />

ottobre 2012 possono presentare una dichiarazione di emersione allo sportello unico per<br />

l’immigrazione.<br />

All’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno deve essere documentata la regolarizzazione di<br />

quanto dovuto dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi o<br />

comunque per l’intero periodo di durata del rapporto, se maggiore.<br />

Con decreto del Ministro dell’Interno del 29 agosto 2012, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle<br />

Politiche sociali, con il Ministro della Cooperazione internazionale e dell’integrazione, con il Ministro<br />

dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 7 settembre 2012, sono state definite le<br />

modalità di presentazione della dichiarazione, della documentazione relativa alla regolarità retributiva,<br />

contributiva e fiscale nonché ulteriori modalità attuative della norma.<br />

2. PAGAMENTO CONTRIBUTO FORFETARIO<br />

Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di<br />

un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di € 1.000,00 (comma 5, art. 5 citato). Il pagamento<br />

deve essere effettuato attraverso il modello “F24 – versamenti con elementi identificativi”,<br />

disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, sui siti www.interno.it ,<br />

www.lavoro.gov.it, www.inps.it.<br />

Con determinazione 85/E del 31/8/2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice “REDO” che deve<br />

essere utilizzato dai datori di lavoro domestico ed il codice “RESU” che deve essere utilizzato dalla<br />

generalità dei datori di lavoro subordinato, escluso quello domestico, e ha indicato le seguenti modalità<br />

di compilazione:<br />

- nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che<br />

effettua il pagamento;<br />

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- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”:<br />

- il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;<br />

- il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero di passaporto o di altro<br />

documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si<br />

riportano solo i primi 17;<br />

- il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;<br />

- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con “2012”, anno per cui si effettua il<br />

versamento.<br />

Il contributo forfetario non sarà rimborsato in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della<br />

dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa (comma 5, art. 2, decreto<br />

interministeriale 9 agosto 2012).<br />

Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109 del 2012 e fino alla conclusione del<br />

procedimento volto all’emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei<br />

datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al<br />

soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’art. 12 del T.U. per<br />

l’Immigrazione), nonché delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale,<br />

<strong>previdenziale</strong> e assistenziale.<br />

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, con la quale ai sensi dell’art. 6 del decreto interministeriale<br />

citato, il datore di lavoro assolve anche l’obbligo di comunicazione di assunzione ai sensi dell’art. 9 ,<br />

comma 2, D.L. 510/96 e il rilascio del permesso di soggiorno, comportano l’estinzione dei reati e degli<br />

illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul<br />

territorio nazionale e all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, <strong>previdenziale</strong> o<br />

assistenziale.<br />

3. DESTINATARI DELLA NORMA<br />

a) Datori di lavoro<br />

Le disposizioni di cui all’art. 5 citato individuano i destinatari della norma di seguito indicati:<br />

• datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze personale addetto al lavoro domestico e<br />

di sostegno al bisogno familiare.<br />

Si ricorda che il datore di lavoro domestico è persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche la<br />

persona giuridica può esservi assimilata. Infatti, alle comunità stabili, senza fini di lucro, che<br />

sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, è<br />

riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico in quanto le sue prestazioni sono<br />

destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare.<br />

Possono quindi essere datori di lavoro domestico:<br />

- le comunità religiose;<br />

- le convivenze militari;<br />

- le case famiglia;<br />

- le comunità di recupero e/o assistenza disabili;<br />

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- le comunità focolari;<br />

• datori di lavoro non agricoli e i datori di lavoro agricoli<br />

b) Lavoratori<br />

La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente per lavoratori extracomunitari che,<br />

alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad essere<br />

occupati al momento della domanda e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente<br />

almeno alla data del 31 dicembre 2011.<br />

Sono esclusi dalla regolarizzazione i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato con<br />

contratto di lavoro a tempo parziale, ad eccezione dei lavoratori del settore domestico di sostegno al<br />

bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato<br />

con orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.<br />

4. LIMITI DI REDDITO DATORI DI LAVORO<br />

L’art. 3 del decreto interministeriale 29 agosto 2012 citato ha indicato i limiti di reddito imponibile<br />

richiesti al datore di lavoro per essere ammesso alla procedura di emersione.<br />

Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro<br />

domestico di sostegno al bisogno familiare, i limiti di reddito del datore di lavoro sono i seguenti:<br />

- non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore<br />

di reddito;<br />

- non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica<br />

composta da più soggetti conviventi (il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla<br />

determinazione del reddito anche se non conviventi);<br />

- non è richiesto il requisito reddituale al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne<br />

limitano l’autosufficienza, che effettui la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto<br />

alla sua assistenza.<br />

Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione da parte di un datore di lavoro non<br />

domestico, persona fisica, ente o società i limiti di reddito ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto<br />

interministeriale del 29 agosto 2012 non possono essere inferiori a 30.000 euro annui.<br />

Nella predetta disposizione rientrano anche le comunità stabili senza fine di lucro, di cui al precedente<br />

punto 3 lett. a).<br />

Qualora il medesimo datore di lavoro presenti dichiarazione di emersione per più lavoratori, ai fini<br />

della sussistenza del requisito reddituale di cui al punto precedente, la congruità della capacità<br />

economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla<br />

direzione territoriale del lavoro ai sensi del comma 8 dell’articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto 1999,<br />

n.394.<br />

5. REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA<br />

L’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, stabilisce che la conclusione del<br />

procedimento di emersione è subordinata alla regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro<br />

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a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi ed è fatto salvo l’obbligo di<br />

regolarizzazione delle somme dovute per l’intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata<br />

superiore a sei mesi. La regolarità degli adempimenti deve essere documentata all’atto della stipula del<br />

contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1.<br />

L’art. 5 del decreto interministeriale del 29/08/2012 reca le disposizioni attuative, specificando al<br />

comma 2 le modalità per documentare la regolarizzazione dei lavoratori e la correttezza e correntezza<br />

nei versamenti contributivi riferiti ai lavoratori emersi.<br />

Ai sensi di quanto stabilito dal citato decreto legislativo n. 109 del 2012, i datori di lavoro sono tenuti a<br />

denunciare all’INPS e all’INAIL i lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione<br />

secondo le modalità che saranno di seguito specificate e provvedere al conseguente pagamento dei<br />

contributi.<br />

La diversità dei lavoratori da far emergere e degli adempimenti che i datori di lavoro sono tenuti ad<br />

effettuare nei confronti degli Enti Previdenziali determina delle differenze nella procedura di<br />

regolarizzazione e nella documentazione da presentare presso lo Sportello Unico.<br />

Di seguito vengono, quindi, illustrate separatamente per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo e<br />

per i rapporti di lavoro domestico, le modalità di regolarizzazione anche ai sensi del predetto art. 5,<br />

comma 2, del decreto interministeriale del 29 agosto 2012.<br />

5.1 DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRESENTATA DA DATORE DI LAVORO<br />

DOMESTICO<br />

a) Iscrizione provvisoria del rapporto di lavoro domestico<br />

A seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello<br />

unico per l’immigrazione (Mod. EM-DOM), l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di<br />

lavoro domestico, nell’archivio LAV DOM, attribuendo un codice provvisorio, contraddistinto dai<br />

numeri iniziali 8912.<br />

I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia<br />

per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore<br />

lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo<br />

contrattuale corrispondente al livello dichiarato. Inoltre, poiché nel rispetto di quanto disposto dal<br />

comma 2, art.4 del decreto interministeriale 29 agosto 2012, il datore di lavoro si è impegnato nella<br />

dichiarazione ad erogare una retribuzione convenuta non inferiore al minimo previsto per l’assegno<br />

sociale - per l’anno 2012 di € 429,00 mensili - nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate<br />

indicate, non raggiungesse detto importo, la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare<br />

detto minimo.<br />

Si precisa, che al lavoratore sarà assegnato un codice fiscale numerico provvisorio<br />

“8888812NNNNNNNNN” (N rappresenta il progressivo).<br />

L’Istituto provvederà, appena iscritto il rapporto di lavoro, all’invio al recapito del datore di lavoro dei<br />

Mav per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto, dove<br />

al codice fiscale del lavoratore verrà inserito “da attribuire”.<br />

I MAV sono messi a disposizione, per la sola ristampa, sul sito www.inps.it seguendo il percorso “<br />

Portale dei Pagamenti “ – Lavoratori domestici – Entra nel servizio - inserendo il codice fiscale del<br />

datore di lavoro e il codice assegnato al rapporto di lavoro.<br />

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I datori di lavoro che, contestualmente al pagamento dei contributi previdenziali, desiderano pagare<br />

anche i contributi di assistenza contrattuale alle organizzazioni sindacali con le quali INPS ha stipulato<br />

apposita convenzione, potranno farlo generando dal sito internet un nuovo Mav, che include anche detti<br />

contributi.<br />

In deroga a quanto previsto dall’Istituto relativamente alle modalità di pagamento di contributi<br />

domestici, per i rapporti di lavoro derivanti da emersione e iscritti con codice 8912, è ammesso il<br />

versamento solo tramite MAV, da pagare presso lo sportello bancario o postale.<br />

All’atto della convocazione presso lo sportello unico per l’immigrazione, per dimostrare la regolarità<br />

contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente quietanzati, accompagnati<br />

dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato<br />

l’importo, relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre<br />

scaduto.<br />

Si ricorda, infatti, che i contributi per lavoro domestico si pagano trimestralmente con i seguenti<br />

termini:<br />

1° trimestre gennaio-febbraio-marzo dal 1° al 10 aprile<br />

2° trimestre aprile-maggio-giugno dal 1° al 10 luglio<br />

3° trimestre luglio-agosto-settembre dal 1° al 10 ottobre<br />

4° trimestre ottobre-novembre-dicembre dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo.<br />

b) Iscrizione definitiva<br />

La sottoscrizione del contratto di soggiorno assolve anche l’obbligo di comunicazione di assunzione e<br />

pertanto dalla data di inizio del rapporto di lavoro ivi indicata, l’INPS provvederà all’iscrizione<br />

definitiva del rapporto di lavoro, rilasciando un nuovo codice e cessando d’ufficio il rapporto di lavoro<br />

iscritto provvisoriamente, contraddistinto dal codice 8912, al giorno precedente a quello indicato nel<br />

contratto di soggiorno.<br />

Per il pagamento dei contributi dovuti per il trimestre in cui avviene la sottoscrizione fino alla data di<br />

cessazione per il rapporto di lavoro con codice provvisorio 8912, l’Istituto provvederà all’emissione di<br />

un MAV apposito, che sarà inviato contestualmente alla lettera di comunicazione del nuovo codice<br />

assegnato.<br />

c) Regolarizzazione di periodi antecedenti il 9 maggio 2012.<br />

Nel caso in cui il datore di lavoro intenda comunicare l’inizio della prestazione lavorativa con data<br />

antecedente al 9 maggio 2012, potrà farlo, durante il periodo di iscrizione provvisoria, variando la data<br />

inizio o dal sito www.inps.it, seguendo il percorso ServiziOnline - Per tipologia di utente – Cittadino -<br />

Lavoratori Domestici, o telefonando al Contact Center 803.164. In entrambi i casi, il datore di lavoro<br />

come di prassi dovrà utilizzare il PIN rilasciato dall’INPS.<br />

Avvenuta l’iscrizione definitiva, fermi restando i limiti di prescrizione quinquennale, i periodi di lavoro<br />

antecedenti al 9 maggio dovranno essere dichiarati compilando il mod. LD15.<br />

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5.2 DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRESENTATA DA AZIENDE NON<br />

AGRICOLE E AGRICOLE<br />

a) Presentazione e compilazione del flusso Uniemens da parte delle aziende non agricole<br />

Come già più volte sottolineato condizione necessaria per il completamento della procedura di<br />

emersione è che al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione i datori<br />

di lavoro attestino di aver effettuato, tra le altre cose, tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi<br />

relativi ai lavoratori interessati all’emersione.<br />

I datori di lavoro, sia quelli già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS sia quelli che<br />

non ne risultino già titolari, ai fini della regolarizzazione in parola dovranno richiedere l’apertura di una<br />

apposita posizione che verrà contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W“ avente il significato di”<br />

Posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs.<br />

n.109/2012” .<br />

Al ricevimento della posizione aziendale i datori di lavoro dovranno provvedere all’invio dei flussi<br />

Uniemens per i periodi oggetto di emersione relativi ai lavoratori da regolarizzare e al pagamento<br />

tramite modello F24 (causale DM10) dei relativi contributi senza aggravio di somme aggiuntive.<br />

I lavoratori oggetto dell’emersione saranno indicati nel flusso Uniemens secondo le consuete modalità.<br />

Inoltre, per gli stessi lavoratori andrà valorizzato l’elemento indicando nell’elemento<br />

il giorno del mese in cui è intervenuta l’assunzione, nell’elemento<br />

il nuovo codice “1E” avente il significato di “Assunzione a seguito di emersione ai<br />

sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012”.<br />

Copia delle denunce mensili Uniemens, prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore, per tutti i<br />

mesi oggetto della regolarizzazione, dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della<br />

convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.<br />

b) Presentazione e compilazione del flusso DMAG da parte delle aziende agricole<br />

I datori di lavoro agricolo, già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS, dovranno<br />

provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione inviando il flusso DMAG<br />

principale e/o di variazione trasmesso all’Istituto secondo le consuete modalità.<br />

I datori di lavoro, invece, che non siano già titolari di una posizione contributiva dovranno<br />

preliminarmente procedere ad una richiesta di apertura di una posizione con relativo codice CIDA.<br />

In entrambi i casi l’importo dei contributi sarà richiesto con la consueta tariffazione effettuata<br />

dall’Istituto.<br />

Pertanto, a decorrere dal periodo previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al<br />

terzo trimestre 2012 e precedenti, i datori di lavoro agricolo interessati alla procedura di emersione<br />

dovranno dichiarare i lavoratori stranieri da regolarizzare, nel quadro F del modello DMAG; il<br />

lavoratore regolarizzato sarà contraddistinto da apposita casella, che il datore di lavoro provvederà ad<br />

avvalorare mediante “flag”, in cui si evidenzierà che trattasi di “lavoratore straniero regolarizzato ex<br />

art. 5 del Decreto 109/2012”.<br />

Nello stesso quadro del DMAG verranno denunciati gli ordinari dati anagrafici, retributivi e<br />

contributivi.<br />

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Copia delle denunce trimestrali DMAG di regolarizzazione dovranno essere presentate dal datore di<br />

lavoro agricolo al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.<br />

6. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA<br />

Il datore di lavoro, all’atto della stipula del contratto di soggiorno dovrà attestare, tra le altre cose, il<br />

corretto versamento dei contributi dovuti per i rapporti di lavoro emersi a partire dalla decorrenza del<br />

rapporto di lavoro oggetto di emersione avviato in data più remota e fino alla data di stipula del<br />

contratto e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.<br />

La correntezza e la correttezza dei versamenti contributivi saranno attestate mediante il DURC per le<br />

aziende non agricole ed il certificato di regolarità per le aziende agricole. In quest’ultimo documento<br />

verrà attestata anche la regolarità della denuncia dei lavoratori per i periodi successivi a quelli riportati<br />

nel DMAG di variazione.<br />

Entrambi i documenti saranno richiesti a cura dello Sportello Unico per l’Immigrazione.<br />

Si precisa che nel periodo citato i datori di lavoro dovranno aver versato correttamente e correntemente<br />

la contribuzione per tutti i lavoratori impiegati in azienda anche, quindi, per quelli non interessati al<br />

procedimento di emersione. Infatti, eventuali omissioni nel versamento determineranno una irregolarità<br />

che non può che essere ricondotta anche ai lavoratori emersi.<br />

Si fa riserva di dare ulteriori istruzioni operative alle Sedi per le operazioni necessarie al rilascio delle<br />

citate attestazioni di regolarità.<br />

7. ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO<br />

Posto l’obbligo di contribuzione, già ricordato, anche nel caso di prestazione di fatto di lavoro, si fa<br />

riserva di ulteriori istruzioni per la regolarizzazione contributiva nei casi in cui il procedimento di<br />

emersione si concluda con l’archiviazione o il rigetto oppure la prosecuzione della prestazione sia stata<br />

impedita da circostanze contingenti, quale ad esempio il decesso del datore di lavoro o del lavoratore.<br />

Allegato 3<br />

***<br />

Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro - Nota 7 settembre 2012<br />

Oggetto: Decreto del 29 agosto 2012, emanato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del<br />

Lavoro e delle Politiche sociali, con il Ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione e<br />

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di attuazione dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 16<br />

luglio 2012 n. 109. Indicazioni operative.<br />

Di seguito alla circolare n. 5090 in data 31 luglio 2012, si comunica che è stato registrato in data<br />

odierna presso la Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del<br />

Ministro dell’Interno del 29 agosto 2012, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle<br />

Politiche sociali, con il Ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione e con il Ministro<br />

dell’Economia e delle Finanze, concernente l’attuazione dell’articolo 5 del Decreto legislativo n. 109<br />

del 16 luglio 2012 che stabilisce le modalità di presentazione della dichiarazione di emersione del<br />

rapporto di lavoro irregolare, le modalità di pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro previsto<br />

per ciascun lavoratore, le modalità per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a<br />

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titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché i limiti di reddito di lavoro richiesti per il datore di<br />

lavoro per l’emersione del rapporto di lavoro irregolare.<br />

Ciò premesso, si forniscono, a riepilogo e ad integrazione di quanto già comunicato con la circolare<br />

citata, indicazioni operative circa gli adempimenti che gli Sportelli Unici per l’Immigrazione<br />

adotteranno nell’attuazione della procedura di cui si tratta.<br />

Soggetti interessati<br />

• Datori di lavoro<br />

La dichiarazione di emersione può essere effettuata dai seguenti datori di lavoro:<br />

- cittadino italiano;<br />

- cittadino di un paese appartenente all’Unione Europea;<br />

- cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui<br />

all’art. 9 del Testo Unico dell’immigrazione;<br />

- cittadino straniero titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario o titolare<br />

della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario, ai sensi del d.lgs. n.<br />

30/2007;<br />

- cittadino straniero che ha presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per<br />

soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario;<br />

Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti condannato, negli ultimi Cinque anni,<br />

anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dal comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2012,<br />

nonché il datore di lavoro che, a seguito dell’avvio di procedure di ingresso di cittadini stranieri per<br />

lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbia<br />

sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico o non abbia provveduto alla successiva<br />

assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo.<br />

• Lavoratori<br />

La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente a favore dei lavoratori<br />

extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi e<br />

continuano ad essere occupati al momento della presentazione della domanda e che siano presenti sul<br />

territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31 dicembre 2011.<br />

Non possono essere ammessi alla procedura i lavoratori stranieri che si trovino nelle condizioni<br />

previste dal comma 13 dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2012.<br />

Pagamento del contributo forfetario<br />

Prima di presentare la dichiarazione di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento<br />

del contributo forfetario pari a 1.000 euro per ciascun lavoratore dichiarato. Il versamento dovrà essere<br />

effettuato utilizzando esclusivamente il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi<br />

identificativi", che sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricare dai<br />

siti internet del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro<br />

per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione, dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. Il<br />

versamento potrà essere effettuato a partire dal 7 settembre 2012. Negli stessi siti sono reperibili i<br />

correlati codici tributo per il versamento e le istruzioni per la compilazione del modello che dovrà<br />

contenere, oltre ai dati del datore di lavoro, anche il numero del passaporto, o di altro documento<br />

equipollente, del lavoratore.<br />

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Le somme versate a titolo forfetario non sono ripetibili in caso di archiviazione o rigetto della<br />

dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.<br />

Dichiarazione di emersione<br />

La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo<br />

determinato ovvero indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del<br />

lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale è ammesso l’orario di lavoro a tempo<br />

parziale non inferiore alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e, comunque, non<br />

inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.<br />

Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione di emersione, dalle ore 8,00 del 15 settembre alle<br />

ore 24,00 del 15 ottobre 2012, allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-UTG<br />

competente per il luogo ove si svolge il rapporto di lavoro, utilizzando le modalità informatiche,<br />

secondo le istruzioni disponibile sul sito internet www.interno.gov.it.<br />

Non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in<br />

quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.<br />

Successivamente all’invio della dichiarazione di emersione sarà disponibile, sempre all’interno del sito<br />

web, la ricevuta con l’indicazione della data di invio telematico.<br />

Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata, a cura del datore di lavoro, al lavoratore ai fini<br />

dell’attestazione dell’avvenuta presentazione della domanda di emersione.<br />

Si fa presente che la ricevuta avrà codici univoci di identificazione che consentiranno di verificare<br />

l’autenticità formale dei dati presenti nella stessa così da contrastare qualsiasi tentativo di<br />

falsificazione/contraffazione.<br />

Un’area di supporto agli utenti, con funzioni di help desk, sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore<br />

8.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, a partire dal 15 settembre p.v. In<br />

particolare, l’utilizzo dell’help desk da parte dei privati e dei consulenti del lavoro avverrà, come di<br />

consueto, accedendo dal sistema, mentre per le associazioni ed i patronati continuerà ad essere attivo il<br />

medesimo numero verde già disponibile.<br />

Procedimento presso lo Sportello Unico<br />

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione riceve le domande dal sistema informatico del Dipartimento per<br />

le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno a partire dal 15 settembre 2012, nel rispetto<br />

dell’ordine cronologico di ricezione.<br />

Lo Sportello Unico acquisisce dalla Questura e dalla Direzione Territoriale del Lavoro i pareri sulla<br />

dichiarazione di emersione.<br />

In particolare, la Questura verifica l’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di<br />

soggiorno al lavoratore extracomunitario, di cui al comma 13 dell’art. 5, e l’insussistenza dei motivi<br />

ostativi alla dichiarazione di emersione riguardanti il datore di lavoro previsti dal sopra citato comma 3<br />

del medesimo art. 5.<br />

La Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) esprime il proprio avviso circa la congruità del reddito o<br />

del fatturato del datore di lavoro indicati dal decreto interministeriale. Nello specifico, il reddito<br />

imponibile o il fatturato, quale risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio<br />

precedente, per il datore di lavoro persona fisica, ente o società, deve essere non inferiore a 30.000,00<br />

(trentamila) euro annui. Nel caso di dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al<br />

lavoro domestico con funzione di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di<br />

lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui se il nucleo familiare è composto da un solo<br />

soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare,<br />

inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2°<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Qualora venga<br />

presentata una dichiarazione di emersione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la<br />

congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla<br />

valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, della Direzione Territoriale del<br />

Lavoro ai sensi dell’art. 30 bis, comma 8, del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394. La verifica dei requisiti<br />

reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano<br />

l’autosufficienza, che effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua<br />

assistenza.<br />

La DTL procede, altresì, agli accertamenti relativi sia alla congruità delle condizioni di lavoro applicate<br />

che ai requisiti previsti per i datori di lavoro persone giuridiche, avvalendosi dei dati delle camere di<br />

commercio, nonché alla verifica del requisito previsto dal comma 4 dell’art. 5 circa la conclusione delle<br />

procedure di ingresso o di assunzione del lavoratore straniero. In questo caso, nell’ipotesi in cui venga<br />

espresso parere negativo, il datore di lavoro potrà, eventualmente, produrre la documentazione<br />

attestante le cause di forza maggiore che hanno impedito la conclusione delle procedure predette, in<br />

riscontro al preavviso di rigetto che lo Sportello gli avrà trasmesso, ai sensi dell’art. 10 bis della legge<br />

n. 241/1990 e successive modifiche.<br />

Ricevuti i pareri, quindi, lo Sportello convoca le parti ed effettua i seguenti ulteriori adempimenti:<br />

1) verifica della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nell’istanza acquisita dal<br />

sistema con quelle che risultano dalla documentazione, elencata nei punti successivi, che deve essere<br />

esibita dalle parti;<br />

2) acquisizione della certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il<br />

S.S.N., rilasciata in data antecedente la presentazione dell’istanza, che attesti la limitazione<br />

dell’autosufficienza, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l’attività di assistenza alla<br />

persona;<br />

3) verifica dell’avvenuto versamento del contributo forfetario di 1.000 euro, mediante esibizione della<br />

ricevuta da parte del datore di lavoro;<br />

4) verifica del codice identificativo della marca da bollo;<br />

5) verifica della documentazione attestante la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale<br />

almeno alla data del 31 dicembre 2011, proveniente da organismi pubblici;<br />

6) verifica della regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo,<br />

contributivo e fiscale.<br />

In ordine a tale ultimo punto, si specifica che la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a<br />

titolo retributivo in base al CCNL riferibile all’attività svolta, deve essere oggetto di attestazione<br />

congiunta del datore di lavoro e del lavoratore all’atto della stipula del contratto di soggiorno. Tali<br />

somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente<br />

dall’INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989 di conversione del D.L. n. 338/1989. In detta<br />

sede il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto, nel rispetto delle disposizioni<br />

vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto<br />

di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non<br />

inferiore a sei mesi. La documentazione da produrre per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo è<br />

indicata all’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale di attuazione.<br />

Inoltre, lo Sportello provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità<br />

contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione dei lavoratore, la<br />

correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se<br />

dovuti, dei versamenti alla Cassa edile. Per i rapporti di lavoro domestico la dimostrazione del<br />

pagamento dei contributi dovuti sarà attestata mediante esibizione di copie dei bollettini MAV<br />

utilizzati.<br />

Il datore di lavoro dovrà, altresì, attestare, anche mediante apposita autocertificazione, la<br />

regolarizzazione, ai fini fiscali, delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la<br />

durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. Si tratta delle<br />

ritenute, da versare entro il 16 novembre 2012, operate ai sensi della normativa di settore, puntualmente<br />

richiamata dall’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale in oggetto.<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

Successivamente, si procede alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione<br />

dell’apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore.<br />

Quindi, al lavoratore viene consegnato il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di<br />

soggiorno, con le consuete modalità, all’Ufficio Postale.<br />

Nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione, di documentazione insufficiente, sarà<br />

richiesta, eventualmente, un’integrazione, fissando una nuova data di convocazione. Nel caso di<br />

assenza della documentazione integrativa richiesta, si procederà al rigetto dell’istanza.<br />

La mancata presentazione delle parti allo Sportello Unico a seguito della convocazione, senza<br />

giustificati motivi, comporta l’archiviazione della dichiarazione.<br />

In ogni caso, ai fini della richiesta del permesso di soggiorno, dovrà essere indicata la data e la frontiera<br />

di ingresso dello straniero sul territorio nazionale.<br />

Comunicazione obbligatoria<br />

Atteso che l’art. 5, comma 9, del D.Lgs. 109 del 2012 prevede che "contestualmente alla stipula del<br />

contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione<br />

al Centro per l’Impiego, ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all’INPS", il decreto<br />

interministeriale di attuazione ha puntualizzato che, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il<br />

datore di lavoro assolve agli obblighi previsti in materia dall’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 1 ottobre<br />

1996 n. 510, convertito con modificazioni in L. 28 novembre 1996 n. 608. La correlata comunicazione<br />

è messa a disposizione dei servizi competenti e delle Direzioni Territoriali del Lavoro ovvero, in caso<br />

di lavoro domestico, dell’INPS, secondo gli standard tecnici previsti dal Decreto del Ministro del<br />

lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007.<br />

Protocolli di intesa<br />

Al fine di ottenere la qualificata collaborazione dei Comuni, già sperimentata in altre analoghe<br />

occasioni, anche per l’espletamento della presente procedura, potranno essere utilizzate le utenze già in<br />

possesso degli operatori comunali; nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori utenze o modificare<br />

quelle già fornite, dovrà essere trasmessa apposita comunicazione, secondo le indicazioni fornite<br />

nell’allegato tecnico al protocollo di intesa stipulato con ANCI in data 31 agosto 2009.<br />

I Comuni che hanno già sottoscritto i Protocolli di intesa in materia di ricongiungimenti familiari sono<br />

automaticamente abilitati all’invio delle domande di emersione.<br />

Si informa, inoltre, che restano validi, anche per la procedura in esame, i protocolli di intesa già<br />

sottoscritti con le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali ed i Patronati che vorranno<br />

fornire assistenza per la compilazione e l’inoltro delle domande.<br />

Sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi<br />

Secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo in oggetto, dalla data di entrata in<br />

vigore dello stesso decreto e fino alla conclusione del procedimento, saranno sospesi i procedimenti<br />

penali e amministrativi a carico dei lavoratori stranieri, per i quali può essere presentata la<br />

dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ed a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle<br />

norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui<br />

all’art. 12 del T.U. dell’Immigrazione) e per quelle relative all’impiego dei lavoratori, anche se<br />

rivestono carattere finanziario, fiscale, <strong>previdenziale</strong> ed assistenziale.<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

Al contrario, la mancata presentazione della dichiarazione, pur in presenza del versamento del<br />

contributo forfetario, ovvero l’archiviazione o il rigetto della dichiarazione stessa, farà cessare la<br />

sospensione dei procedimenti sanzionatori di cui sopra.<br />

La sottoscrizione del contratto di soggiorno ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano,<br />

rispettivamente per il datore di lavoro e per il lavoratore straniero, l’estinzione dei reati e degli illeciti<br />

amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. 109/2012.<br />

Si evidenzia, infine, che, nelle more della definizione del procedimento in esame, lo straniero, in favore<br />

del quale è stata presentata la dichiarazione di emersione, non può essere destinatario di un<br />

provvedimento di espulsione, tranne che nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 5 del d.lgs. in oggetto.<br />

Presentazione di false dichiarazioni<br />

Fatte salve le ulteriori conseguenze di legge connesse alla falsità in atti, il contratto di soggiorno<br />

stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non corrispondenti al vero è nullo<br />

ai sensi dell’art. 1344 dei codice civile. Pertanto, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è<br />

revocato ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Testo Unico dell’immigrazione.<br />

Le SS.LL. sono pregate di informare i Dirigenti degli Sportelli Unici e di dare la più ampia diffusione,<br />

per il tramite dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione, alle indicazioni sopra riportate.<br />

Si ringrazia per l’attenzione.<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

OGGETTO: CONTRATTO INTERMITTENTE - COMUNICAZIONE E REVOCA<br />

DELLA CHIAMATA DEL LAVORATORE<br />

L’art. 1, comma 21, lett. b) della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto l’obbligo per il<br />

datore di lavoro di comunicare preventivamente alla Direzione Territoriale del Lavoro (Dtl)<br />

competente, tramite sms, fax o posta elettronica, la durata del ricorso a un contratto<br />

intermittente (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 del 31/07/12, pagina 43, e n. 15 del 31/08/12,<br />

capitolo 1.5).<br />

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:<br />

- con un «Avviso di rettifica» del 13 agosto scorso, aveva precisato che, in alternativa ai<br />

recapiti nazionali (fax 848800131; sms 339/9942256; indirizzo e-mail<br />

intermittente@lavoro.gov.it; servizio on-line operativo dall’1 ottobre 2012), fino al 15<br />

settembre 2012 la comunicazione poteva essere inviata, via fax o e-mail, direttamente<br />

alla Dtl competente (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 15/2012);<br />

- con la nota n. 12728 del 14 settembre 2012 ha infine reso noto che:<br />

a) fino alla completa definizione di modalità semplificate per evadere il citato obbligo, i<br />

datori di lavoro possono continuare, anche successivamente al 15 settembre 2012, a<br />

effettuare la comunicazione utilizzando i recapiti delle Dtl (*) ;<br />

b) “ai fini della revoca di comunicazioni già effettuate, è sufficiente una successiva<br />

comunicazione in tal senso che indichi il lavoratore interessato”.<br />

(*) I recapiti della Dtl della nostra provincia sono:<br />

- e-mail: dpl-ravenna@lavoro.gov.it;<br />

- fax: 0544/789080 – 0544/789081.<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

OGGETTO: INAIL – PRESENTAZIONE SOLO TELEMATICA DI ALCUNE<br />

DENUNCE E COMUNICAZIONI (DAL 28 SETTEMBRE 2012)<br />

Con l’acclusa circolare l’INAIL ha reso note le modalità con le quali, dal 28 settembre 2012,<br />

le denunce e le comunicazioni di seguito elencate dovranno essere effettuate solo<br />

telematicamente, tramite i relativi servizi web disponibili sul proprio sito internet<br />

(www.inail.it):<br />

- denuncia di iscrizione/di esercizio per inizio attività con polizza dipendenti e/o<br />

artigiani (“apertura codice ditta”);<br />

- denuncia di cessazione attività (“chiusura codice ditta”);<br />

- denuncia di nuovo lavoro a carattere temporaneo;<br />

- denunce retributive contratti di somministrazione;<br />

- comunicazione tabella d’armamento settore navigazione;<br />

- denuncia retribuzione per l’erogazione di tutte le prestazioni del settore navigazione;<br />

- denuncia prima iscrizione per il settore navigazione;<br />

- denuncia riassicurazione in corso d’anno per il settore navigazione.<br />

INAIL - Circolare 14 settembre 2012, n. 43<br />

***<br />

Oggetto: Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese -<br />

Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del<br />

Dpcm 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a<br />

decorrere da settembre 2012.<br />

Premessa<br />

Con determinazione del Commissario straordinario n. 55 del 29 dicembre 2011, l’Inail ha dato avvio<br />

alla prima fase del programma di progressiva telematizzazione obbligatoria dei servizi messi a<br />

disposizione dall’Istituto per la comunicazione con le imprese.<br />

In particolare è stato individuato un primo gruppo di servizi per i quali, sia per motivi legati<br />

all’approssimarsi dei termini di scadenza degli adempimenti gestiti tramite i servizi in questione (16<br />

febbraio 2012, “dichiarazione motivata della riduzione delle retribuzioni presunte”; 16 marzo 2012,<br />

“denuncia delle retribuzioni” e gli altri servizi collegati) sia per la complessità dei dati da comunicare<br />

(“elenchi trimestrali dei soci lavoratori di cooperative di facchinaggio”), è stata già prevista l’adozione<br />

esclusiva delle modalità telematiche.<br />

Con circolare Inail 1/2012 è stata data concreta attuazione alla citata determina commissariale,<br />

prevedendo che da gennaio 2012 gli adempimenti sopra citati siano effettuati esclusivamente con<br />

modalità telematiche.<br />

Parallelamente l’Istituto ha avviato l’elaborazione e la verifica di fattibilità del programma di<br />

informatizzazione delle comunicazioni con le imprese, come previsto dall’art. 2 del Dpcm del 22 luglio<br />

2011 1 .<br />

Con determina del Commissario straordinario n. 216 del 5 luglio 2012 2 è stato approvato il predetto<br />

programma di informatizzazione, recante l’elenco dei servizi da rendere esclusivamente in modalità<br />

telematica, secondo le decorrenze ivi indicate.<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

1. Denunce e comunicazioni esclusivamente telematiche da settembre 2012<br />

Dal 28 settembre 2012 le denunce e le comunicazioni di seguito descritte devono essere effettuate con<br />

modalità esclusivamente telematiche, attraverso i relativi servizi web dell’Istituto già operativi da<br />

tempo.<br />

Per le modalità di accesso ai servizi telematici, si rinvia al paragrafo 2 della circolare Inail 1/2012.<br />

1.1 Denuncia di iscrizione/di esercizio per inizio attività con polizza dipendenti e/o artigiani<br />

(apertura codice ditta).<br />

L’adempimento deve essere effettuato utilizzando l’apposito servizio “Iscrizione ditta” attivo in<br />

www.inail.it (Punto cliente – Denunce), a disposizione degli utenti già in possesso delle credenziali di<br />

accesso ai servizi telematici riguardanti la gestione dei rapporti assicurativi.<br />

Il servizio deve essere utilizzato nei soli casi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al<br />

registro delle imprese.<br />

L’obbligo di utilizzare il servizio “Iscrizione ditta” riguarda esclusivamente gli intermediari, vale a dire<br />

i soggetti di cui alla legge n. 12/1979 e ad altre leggi specifiche, legittimati a effettuare adempimenti in<br />

materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati<br />

direttamente o a mezzo di propri dipendenti dal datore di lavoro, nonché gli intermediari legittimati a<br />

effettuare adempimenti in materia di previdenza per imprese senza dipendenti.<br />

1.2 Denuncia di cessazione attività (chiusura codice ditta)<br />

L’adempimento deve essere effettuato utilizzando l’apposito servizio “Cessazione ditta” attivo in<br />

www.inail.it (Punto cliente – Denunce), per gli utenti in possesso di abilitazione (intermediari e<br />

soggetti assicuranti titolari di codice ditta).<br />

Il servizio deve essere utilizzato nei soli casi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al<br />

registro delle imprese.<br />

1.3 Denuncia di nuovo lavoro a carattere temporaneo<br />

L’adempimento deve essere effettuato utilizzando l’apposito servizio “DNL TEMP” attivo in<br />

www.inail.it (Punto cliente – Denunce), per gli utenti in possesso di abilitazione (intermediari e<br />

soggetti assicuranti titolari di codice ditta).<br />

1.4 Denunce retributive contratti di somministrazione<br />

L’adempimento deve essere effettuato utilizzando l’apposito servizio “Somministrazione di lavoro”,<br />

attivo in http://interinale.inail.it/li, a disposizione delle società di somministrazione già in possesso<br />

delle credenziali di accesso.<br />

1.5 Comunicazione tabella d’armamento settore navigazione<br />

Gli armatori/delegati, tramite le credenziali di accesso, dovranno utilizzare l’applicativo disponibile nei<br />

servizi on line del settore navigazione per comunicare la tabella di armamento di cui è dotata l’unità<br />

navale assicurata e le eventuali variazioni.<br />

Per accedere al servizio occorre collegarsi al sito www.inail.it (Navigazione marittima – Servizi on line<br />

– Accesso area dedicata agli utenti del settore navigazione- Denuncia tabelle di armamento).<br />

1.6 Denuncia retribuzione per l’erogazione di tutte le prestazioni del settore navigazione<br />

A eccezione delle categorie per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali ai sensi dell’art. 32 del<br />

Dpr 1124/65, l’armatore è obbligato a comunicare alla competente sede del settore navigazione -<br />

appena ricevuta notizia dello sbarco del marittimo per infortunio o per malattia e, comunque, non oltre<br />

dieci giorni dalla denuncia dell’evento - la retribuzione effettivamente corrisposta al marittimo nei 30<br />

giorni precedenti lo sbarco. La denuncia delle retribuzioni deve essere effettuata usando l’applicativo<br />

presente sul web dall’armatore/delegato anche per le prestazioni di maternità.<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

Per accedere al servizio, tramite le credenziali di accesso, bisogna connettersi al sito www.inail.it<br />

(Navigazione marittima – servizi on line – Accesso area dedicata agli utenti del settore navigazione -<br />

Denuncia retribuzioni).<br />

1.7 Denuncia prima iscrizione per il settore navigazione<br />

La denuncia di prima iscrizione deve essere effettuata dai datori di lavoro marittimo per inizio attività.<br />

Questo adempimento deve essere effettuato via web collegandosi al sito www.inail.it (Navigazione<br />

marittima – Servizi on line –Accesso area dedicata agli utenti del settore navigazione - Denuncia<br />

prima iscrizione).<br />

1.8 Denuncia riassicurazione in corso d’anno per il settore navigazione<br />

La denuncia di riassicurazione deve essere effettuata dagli armatori/delegati per riattivare<br />

l’assicurazione di navi che hanno cessato l’attività negli esercizi precedenti o per ulteriori periodi in<br />

corso d’anno non previsti in autoliquidazione.<br />

Questo adempimento deve essere effettuato dagli armatori/delegati, usando le credenziali di accesso al<br />

web, tramite il sito www.inail.it (Navigazione marittima – Servizi on line – Accesso Area dedicata agli<br />

utenti del settore navigazione – Denuncia di riassicurazione).<br />

2. Servizi erogati dal contact center multicanale e assistenza tecnica<br />

Il Contact center multicanale (Ccm) erogherà, come di consueto, tutte le informazioni richieste dagli<br />

utenti attraverso il numero verde gratuito 803164.<br />

Si ricorda, inoltre, che sono a disposizione degli utenti i seguenti canali di accesso:<br />

• Il servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area Contatti del portale www.inail.it) per<br />

richiedere informazioni o chiarimenti sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti<br />

normativi e procedurali;<br />

• Il servizio “Chat”, un sistema di messaggistica istantanea, attivabile durante l'utilizzo dei<br />

servizi on line di Punto cliente, per ricevere in modalità interattiva assistenza dagli operatori del<br />

Ccm;<br />

• Il servizio di “Web collaboration”, attivabile durante l’utilizzo dei servizi di Punto cliente, al<br />

fine di condividere il proprio desktop con gli operatori del Ccm per una più efficace assistenza<br />

nell'utilizzo dei servizi on line.<br />

Per gli utenti del settore marittimo è attivo uno specifico servizio di help-desk per la soluzione di<br />

eventuali problematiche di natura tecnica, raggiungibile all’indirizzo: helpdesk.navigazione@inail.it.<br />

3. Iniziative di comunicazione<br />

L’adozione esclusiva delle modalità telematiche sarà supportata da adeguate iniziative di<br />

comunicazione, interne ed esterne.<br />

A livello centrale sono stati già organizzati incontri con le associazioni di categoria per la condivisione<br />

dell’operazione e sono state programmate le attività di informazione e formazione per gli operatori del<br />

Contact center multicanale.<br />

Le Direzioni regionali e le Sedi dovranno assumere tutte le iniziative più idonee per agevolare gli utenti<br />

nella fase di passaggio all’utilizzo esclusivo delle modalità telematiche.<br />

______________________________<br />

1. Dpcm 22 Luglio 2011, “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni<br />

pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto<br />

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”.<br />

2. Allegato 1: http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/DETCS2162012.htm<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

OGGETTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA<br />

INCENTIVI ECONOMICI PREVISTI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO<br />

INDETERMINATO E LA «STABILIZZAZIONE» DEI GIOVANI<br />

La Regione Emilia-Romagna:<br />

- con la Delibera 23 aprile 2012, n. 510 ha predisposto un intervento straordinario finalizzato<br />

a favorire, attraverso il riconoscimento di incentivi economici al datore di lavoro:<br />

a) l’assunzione con rapporto a tempo indeterminato;<br />

b) la “stabilizzazione” (ovvero la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato);<br />

dei giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, appartenenti alle categorie dei<br />

“disoccupati/inoccupati” (*) o dei “discontinui” (**) . La qual cosa in considerazione delle criticità<br />

e delle difficoltà incontrate dagli stessi a inserirsi nel mercato del lavoro (API INDUSTRIA<br />

NOTIZIE n. 10/2012);<br />

- al fine di stimolare le assunzioni/stabilizzazioni, con l’acclusa Delibera n. 1149/2012 ha<br />

apportato significative modifiche e integrazioni (evidenziate in grassetto nel testo allegato)<br />

al contenuto del precedente provvedimento normativo.<br />

Le modifiche - in vigore, come le integrazioni, dal 30 luglio scorso - riguardano:<br />

• la possibilità, per le sole imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma, di richiedere<br />

l’incentivo economico pur avendo fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e<br />

alla Cassa integrazione guadagni ordinaria in deroga nel periodo intercorrente fra l’1/1/2012<br />

e la data di presentazione della domanda di incentivo;<br />

• l’innalzamento da € 35.000,00 a € 65,000,00 del tetto di reddito che i discontinui non<br />

devono aver superato nei 36 mesi precedenti la stabilizzazione, con attribuzione di priorità<br />

di finanziamento alle domande di incentivo riferite alle assunzioni di discontinui con tetto di<br />

reddito percepito nei 36 mesi precedenti la stabilizzazione non superiore a € 35.000,00;<br />

• l’ammissibilità, ai fini del conteggio del minimo di 18 mesi di occupazione richiesta per i<br />

discontinui, di qualsiasi forma giuridica di lavoro. Precedentemente, invece, nei 18 mesi di<br />

occupazione non erano computabili i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.<br />

Le integrazioni riguardano:<br />

• le modalità per effettuare il conteggio della quota aggiuntiva spettante in caso di<br />

trasformazione dei contratti di apprendistato;<br />

• i criteri per il ricalcolo dell’incentivo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro<br />

incentivato prima dei tre anni di durata minima prevista;<br />

• la possibilità per le imprese di non presentare la fidejussione se accettano di ricevere<br />

l’incentivo una volta scaduti i tre anni di durata minima del rapporto di lavoro incentivato.<br />

Ferme restando le modifiche/integrazioni sopra riportate, per un’approfondita disamina<br />

dell’incentivo di cui si tratta rinviamo alla lettura del citato API INDUSTRIA NOTIZIE<br />

n. 10/2012.<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

Si ritiene comunque utile ricordare che le domande di incentivo per le assunzioni a tempo<br />

indeterminato e le trasformazioni realizzate nel periodo compreso fra l’1/1/2012 e il 31/12/2012<br />

devono:<br />

a) essere compilate sulla modulistica predisposta dalla Regione Emilia-Romagna, disponibile<br />

cliccando sul collegamento sotto riportato;<br />

b) essere presentate, in regola con le vigenti normative sul bollo, alla Provincia nel cui<br />

territorio è ubicata la sede del datore di lavoro richiedente, utilizzando le seguenti modalità:<br />

- consegna a mano o spedizione tramite servizio postale (raccomandata con ricevuta di<br />

ritorno), corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate. L’indirizzo della Provincia di<br />

<strong>Ravenna</strong> cui consegnare/spedire la domanda è:<br />

Provincia di <strong>Ravenna</strong><br />

U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico<br />

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2/4<br />

48121 <strong>Ravenna</strong>;<br />

- posta elettronica certificata. La domanda per essere valida deve essere firmata<br />

digitalmente e riportare la dicitura “Bollo assolto virtualmente ai sensi del DM<br />

23/01/2004 e Circolare 36/E del 6/12/2006 Agenzia delle Entrate” a certificazione<br />

dell’assolvimento. L’indirizzo PEC della Provincia di <strong>Ravenna</strong> è<br />

provra@cert.provincia.ra.it;<br />

c) PERVENIRE alla Provincia di riferimento tassativamente entro le ore 12.00 del 31<br />

gennaio 2013, pena la loro irricevibilità;<br />

d) contenere:<br />

- i dati identificativi del richiedente con allegata autodichiarazione sul possesso dei<br />

requisiti per beneficiare dell’incentivo;<br />

- i dati anagrafici del lavoratore con allegata autodichiarazione sul possesso dei requisiti<br />

richiesti;<br />

- la data dell’avvenuta assunzione a tempo indeterminato o dell’avvenuta trasformazione<br />

di altra forma contrattuale.<br />

(*) Disoccupati e inoccupati: il possesso dello status di disoccupato/inoccupato presuppone che il<br />

giovane abbia sottoscritto, presso il competente Centro per l’Impiego, l’apposita “Dichiarazione di<br />

immediata disponibilità al lavoro”;<br />

(**) Discontinui: con tale termine «si intendono coloro che nei 36 mesi precedenti alla stabilizzazione<br />

hanno percepito un reddito lordo da lavoro non superiore a € 65.000,00 e che sono stati occupati per<br />

almeno 18 mesi dei suddetti 36».<br />

Modulistica per la presentazione della domanda di incentivo:<br />

http://www.lavoro.ra.it/binary/centri_impiego/progetti/Mod_ver_30_luglio.1344498255.doc<br />

***<br />

53


API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

Disposizioni per l’attuazione della misura di agevolazione<br />

finanziaria alle imprese per l’assunzione e la stabilizzazione di<br />

giovani anno 2012.<br />

Premessa<br />

Le criticità e le difficoltà che incontrano i giovani ad entrare in<br />

modo qualificato nel mercato del lavoro richiedono un intervento<br />

straordinario.<br />

Il sistema economico, anche nell’attuale contesto, manifesta la<br />

necessità e dichiara un fabbisogno non coperto, di tecnici<br />

qualificati ai diversi livelli.<br />

La Regione ha risposto a tale domanda costruendo un sistema educativo<br />

che guarda al mercato del lavoro, strutturato, stabile e<br />

riconoscibile. Un sistema regionale di educazione e ricerca che si<br />

implementa a partire dall’anno formativo 2011/2012 articolato<br />

nell’istruzione e formazione professionale, nella rete politecnica,<br />

nelle opportunità di alta formazione, nel trasferimento tecnologico e<br />

creazione d’impresa.<br />

Resta la necessità, nella situazione contingente, di intervenire in<br />

modo tempestivo, contestualmente all’avvio del sistema Emilia-Romagna<br />

e in integrazione e complementarietà con esso, attraverso strumenti<br />

flessibili e fortemente personalizzabili, per costruire ponti e<br />

raccordi tra i singoli giovani che cercano un lavoro di qualità e le<br />

imprese che investono nel futuro.<br />

E’ stato perciò predisposto un intervento straordinario che riguarda<br />

i giovani e le imprese, tenendo ben presente che le modalità di<br />

programmazione, attuazione e valutazione devono permettere di fare di<br />

tale intervento straordinario una occasione per passare da singole<br />

esperienze di raccordo tra formazione e lavoro a “ponti e transizioni<br />

codificate“ per un inserimento qualificato nel mercato del lavoro.<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

Le azioni per l’inserimento e la stabilizzazione si rivolgono a<br />

giovani dai 18 fino a 34 anni appartenenti alle seguenti tipologie:<br />

- Disoccupati<br />

- Discontinui<br />

Le Disposizioni per l’attuazione della misura di incentivazione si<br />

suddividono in cinque parti e precisamente:<br />

− Parte I: i requisiti dei giovani da assumere/stabilizzare, i<br />

criteri di accesso agli incentivi, la tipologia e l’entità degli<br />

incentivi, le risorse disponibili;<br />

− Parte II: i requisiti delle imprese per beneficiare degli<br />

incentivi e i criteri per l’accesso;<br />

− Parte III: le modalità di presentazione delle domande di<br />

incentivo e le relative procedure amministrative. Monitoraggio e<br />

controllo;<br />

− Parte IV: la disciplina comunitaria di riferimento;<br />

− Parte V: l’Informativa per il trattamento dei dati personali.<br />

Parte I<br />

Requisiti dei giovani da assumere/stabilizzare. Criteri di accesso<br />

agli incentivi. Tipologia ed entità degli incentivi. Condizioni per<br />

l’erogazione dell’intero ammontare degli incentivi. Risorse<br />

disponibili<br />

Requisiti dei giovani da assumere/stabilizzare.<br />

Le azioni per l’assunzione e la stabilizzazione si rivolgono a<br />

giovani da 18 fino a 34 anni appartenenti alle seguenti due<br />

tipologie:<br />

1) Disoccupati e inoccupati;<br />

2) Discontinui.<br />

1) Per disoccupati si intendono coloro che ai sensi del D.lgs<br />

n.297/2002 hanno rilasciato ai Centri per l’Impiego la<br />

“Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro” (DID) di cui<br />

alla deliberazione di Giunta Regionale n. 810/2003 e s.m.<br />

2) Per discontinui si intendono coloro che nei 36 mesi precedenti<br />

alla stabilizzazione hanno percepito un reddito lordo da lavoro<br />

non superiore a € 65.000,00 e che sono stati occupati per almeno<br />

18 mesi dei suddetti 36.<br />

La stabilizzazione di discontinui che nei 36 mesi precedenti alla<br />

stabilizzazione hanno percepito un reddito lordo da lavoro non<br />

55


API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

superiore a € 35.000,00 costituisce priorità di accesso agli<br />

incentivi, con le modalità indicate nella successiva Parte III<br />

delle presenti Disposizioni “Modalità di presentazione delle<br />

domande di incentivo e relative procedure amministrative.<br />

Monitoraggio e controllo”.<br />

I destinatari di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere<br />

cittadini italiani o di Paesi membri dell’Unione Europea, ovvero di<br />

provenienza extracomunitaria a condizione, in questo ultimo caso, che<br />

gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di<br />

immigrazione.<br />

I requisiti dei destinatari devono essere posseduti alla data<br />

dell’assunzione a tempo indeterminato o della stabilizzazione.<br />

Criteri di accesso agli incentivi<br />

Le assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni che possono<br />

essere incentivate sono quelle realizzate nel periodo compreso fra<br />

l’1/1/2012 e il 31/12/2012, a condizione che la retribuzione<br />

assicurata al lavoratore sia superiore a € 15.000,00 annui lordi.<br />

Il rapporto di lavoro derivante dalle assunzioni a tempo<br />

indeterminato e dalle trasformazioni a tempo indeterminato di cui<br />

sopra deve essere instaurato in Emilia Romagna precedentemente alla<br />

presentazione della domanda di incentivo.<br />

Gli incentivi non possono riguardare l’assunzione di destinatari che<br />

abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della<br />

cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo<br />

indeterminato che si sia verificata nei dodici mesi precedenti<br />

all’assunzione con lo stesso datore di lavoro che richiede<br />

l’incentivo.<br />

Sono comunque escluse dagli incentivi le assunzioni/trasformazioni<br />

che beneficino per lo/la stesso/a lavoratore/lavoratrice di altri<br />

finanziamenti o contributi pubblici.<br />

Tipologie e entità degli incentivi.<br />

Le tipologie di incentivi sono due:<br />

– Incentivo all’assunzione<br />

– Incentivo per la trasformazione di altre forme contrattuali.<br />

L’entità dell’incentivo per l’assunzione è pari a:<br />

¯ € 7.000,00 se riferita a uomini<br />

¯ € 8.000,00 se riferita a donne<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

L’entità dell’incentivo per la trasformazione di altre forme<br />

contrattuali varia a seconda che la forma contrattuale di provenienza<br />

riguardi o non riguardi l’apprendistato.<br />

Se la trasformazione ha ad oggetto un contratto diverso<br />

dall’apprendistato l’entità dell’incentivo è pari a:<br />

¯ € 6.000,00 se riferita a uomini<br />

¯ € 7.000,00 se riferita a donne<br />

Se la trasformazione ha ad oggetto un contratto di<br />

apprendistato l’entità dell’incentivo è composta di due quote:<br />

– una quota parte riferita alla mera trasformazione del contratto<br />

pari a:<br />

¯ € 3.000,00 se riferita a uomini<br />

¯ € 4.000,00 se riferita a donne<br />

– una quota parte riferita alla percentuale di apprendisti assunti<br />

nell’arco dei 5 anni precedenti la data del 31/12/2011, il cui<br />

contratto viene trasformato nel corso del 2012 prima della domanda<br />

di incentivo.<br />

La quota parte varia da € 0 a € 1.000,00 per ogni apprendista<br />

trasformato/a.<br />

In particolare se si trasforma:<br />

– fino al 20% l’importo aggiuntivo è pari a € 200,00<br />

– tra 21% e 40% l’importo aggiuntivo è pari a € 400,00<br />

– tra 41% e 60% l’importo aggiuntivo è pari a € 600,00<br />

– tra 61% e 80% l’importo aggiuntivo è pari a € 800,00<br />

– oltre l’80% l’importo aggiuntivo è pari a € 1.000,00<br />

Il numero degli apprendisti assunti nell’arco dei 5 anni precedenti<br />

la data del 31/12/2011 da prendere in considerazione per il calcolo<br />

della percentuale va conteggiato al netto:<br />

¯ degli apprendisti il cui contratto è stato trasformato nel<br />

medesimo periodo;<br />

¯ degli apprendisti il cui contratto si è risolto a seguito di<br />

licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo<br />

soggettivo;<br />

¯ degli apprendisti il cui contratto si è risolto a seguito di<br />

dimissioni volontarie (non per giusta causa).<br />

L’importo degli incentivi che saranno effettivamente assegnati<br />

all’impresa richiedente sarà calcolato in base alla percentuale del<br />

50% o del 100% o del 150% in relazione a quale dei requisiti di cui<br />

al punto 4) della successiva Parte II l’impresa possiede.<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

Condizioni per il mantenimento del diritto agli incentivi erogati<br />

alle imprese beneficiarie.<br />

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro incentivato prima<br />

dello scadere dei previsti 3 anni di durata minima, a seguito di:<br />

¯ Licenziamento per giusta causa<br />

¯ Licenziamento per giustificato motivo soggettivo<br />

¯ Dimissioni volontarie (non per giusta causa)<br />

L’impresa beneficiaria mantiene il diritto all’incentivo nelle<br />

seguenti misure:<br />

Durata del rapporto di<br />

lavoro<br />

Entità dell’incentivo<br />

fino a 12 mesi nessun incentivo<br />

da 12 a 18 mesi 25%<br />

da 18 a 24 mesi 50%<br />

da 24 a 30 mesi 75%<br />

da 30 a 36 mesi 100%<br />

Se il rapporto di lavoro incentivato si risolve prima dello scadere<br />

dei previsti 3 anni di durata minima a seguito di ipotesi di<br />

licenziamenti o dimissioni diverse dalle fattispecie più sopra<br />

indicate, l’impresa beneficiaria perde il diritto all’incentivo.<br />

Le rideterminazioni e le revoche degli incentivi erogati alle imprese<br />

beneficiarie saranno adottate con appositi provvedimenti.<br />

Risorse disponibili<br />

Le risorse pubbliche disponibili per l’erogazione degli incentivi<br />

sono le seguenti:<br />

Fonte di finanziamento Risorse in €<br />

POR FSE 2007/2013 Asse 2 Occupabilità 20.000.000,00<br />

Parte II<br />

Requisiti delle imprese per beneficiare degli incentivi e criteri per<br />

l’accesso.<br />

Possono beneficiare degli incentivi per l’assunzione e la<br />

trasformazione di altre forme contrattuali:<br />

- Le imprese e i loro consorzi;<br />

- Le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi;<br />

- Le cooperative e i loro consorzi;<br />

- I soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale,<br />

associata o societaria.<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

Nelle presenti Disposizioni il termine imprese viene utilizzato per<br />

designare tutte e quattro le tipologie descritte al precedente<br />

capoverso.<br />

Per avere diritto agli incentivi per l’assunzione e la trasformazione<br />

di altre forme contrattuali le imprese devono possedere tutti i<br />

seguenti requisiti:<br />

1. Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia<br />

di assicurazione sociale e <strong>previdenziale</strong> e, quindi, in regola<br />

con i versamenti contributivi;<br />

2. Essere in regola con le normativa di cui alla legge 68/1999, con<br />

il D.Lgs 81/2008 e con l’applicazione dei CCNNLL;<br />

3. Non aver fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni<br />

straordinaria (CIGS), compresa la deroga, per cessazione di<br />

attività e alla CIGS, compresa la deroga, che abbia dato luogo<br />

ad esuberi di organico attraverso le procedure di mobilità;<br />

4. Non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per<br />

giustificato motivo oggettivo alla data del 31/12/2011 con<br />

riferimento agli intervalli temporali di sotto indicati che<br />

determinano l’importo dell’incentivo:<br />

¯ fino a 12 mesi: nessun incentivo<br />

¯ dai 12 ai 24 mesi: 50%<br />

¯ oltre 24 e fino a 36 mesi: 100%<br />

¯ oltre i 36 mesi: 150%<br />

5. Non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per<br />

giustificato motivo oggettivo nell’intervallo temporale compreso<br />

fra l’1/1/2012 e la data di presentazione della domanda di<br />

incentivo;<br />

6. Non aver attuato, nell’intervallo temporale compreso fra<br />

l’1/1/2012 e la data di presentazione della domanda di<br />

incentivo, sospensioni di rapporti o riduzioni dell’orario di<br />

lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale<br />

(Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione<br />

guadagni straordinaria e Cassa integrazione guadagni in Deroga).<br />

Il requisito di cui al precedente punto punto 6. non si applica<br />

alle imprese che hanno fatto ricorso alla Cassa integrazione<br />

guadagni ordinaria nelle ipotesi di cui all’art 1, co.1, numero<br />

1 lett. a L. n. 164/1975 concernente “situazioni aziendali<br />

dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa e agli<br />

operai”, nonché alla Cassa integrazione guadagni in deroga per<br />

identiche ragioni.<br />

Si precisa che in tale ambito rientrano i casi di ricorso alla<br />

Cassa integrazione guadagni ordinaria e alla Cassa integrazione<br />

guadagni in deroga connessi alle perturbazioni atmosferiche con<br />

59


API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

abbondanti nevicate del febbraio 2012 ed al sisma del maggio<br />

2012.<br />

La mancanza anche di uno solo dei requisiti elencati dal punto 1. al<br />

punto 6. determinerà la non ammissibilità della domanda di incentivo.<br />

Le imprese dovranno altresì mantenere il contratto di lavoro<br />

incentivato per almeno 3 anni e non ricorrere, per lo stesso periodo,<br />

a ammortizzatori sociali per i/le lavoratori/lavoratrici assunti/e o<br />

trasformati/e, pena la revoca dell’incentivo concesso.<br />

Inoltre i beneficiari degli incentivi, se titolari di imprese<br />

individuali o se esercenti libere professioni in forma individuale,<br />

non possono avere rapporti di parentela o di affinità fino al 2°<br />

grado con i lavoratori/lavoratrici assunti/e e trasformati/e.<br />

I requisiti delle imprese devono essere posseduti alla data di<br />

presentazione della domanda di incentivo e, nel caso di imprese con<br />

più unità produttive ubicate sia nello stesso territorio provinciale<br />

che nel territorio di altre province, devono essere riferiti alla<br />

sola unità produttiva locale che presenta la domanda di incentivo<br />

per le assunzioni/trasformazioni che ha effettuato.<br />

Ciò vale anche per il conteggio della quota parte di incentivo<br />

riferita alla percentuale di apprendisti assunti nell’arco dei 5 anni<br />

precedenti la data del 31/12/2011 il cui contratto viene trasformato<br />

nel corso del 2012.<br />

Infine le imprese, nel caso siano ammesse agli incentivi, dovranno<br />

presentare apposita garanzia fidejussoria - redatta secondo lo schema<br />

di cui al D.M. 22 aprile 1997 - per l’importo pari al valore<br />

complessivo degli incentivi loro concessi, relativamente al periodo<br />

di riferimento, a garanzia per l’Amministrazione regionale nel caso<br />

di revoca degli stessi e del conseguente obbligo di restituzione<br />

degli importi incassati.<br />

L’obbligo di presentare la garanzia fidejussoria di cui sopra non<br />

opera se l’impresa dichiara di accettare di ricevere l’incentivo una<br />

volta scaduti i previsti tre anni di durata minima del rapporto di<br />

lavoro incentivato.<br />

Parte III<br />

Modalità di presentazione delle domande di incentivo e relative<br />

procedure amministrative. Monitoraggio e controllo.<br />

Le domande di incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato e le<br />

trasformazioni di altre forme contrattuali realizzate nel periodo<br />

compreso fra l’1/1/2012 e il 31/12/2012 devono essere presentate, in<br />

regola con le vigenti normative sul bollo, alla Provincia nel cui<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

territorio è ubicata l’impresa richiedente che ha effettuato le<br />

assunzioni/trasformazioni.<br />

Con il termine impresa si designano tutte e quattro le tipologie<br />

descritte nella precedente Parte II “Requisiti delle imprese per<br />

beneficiare degli incentivi e criteri per l’accesso”.<br />

La presentazione delle domande potrà avvenire a partire dalla data di<br />

adozione delle presenti Disposizioni e fino al 31/1/2013, termine<br />

ultimo di presentazione delle domande.<br />

Le domande dovranno pervenire alla Provincia di riferimento compilate<br />

sulla modulistica predisposta dalla Regione Emilia-Romagna al fine di<br />

assicurare omogeneità di attuazione della misura di incentivazione,<br />

utilizzando le seguenti modalità:<br />

– Consegna a mano tramite incaricato del soggetto richiedente;<br />

– Spedizione tramite servizio postale (raccomandata con ricevuta di<br />

ritorno), corrieri privati o agenzie di recapito debitamente<br />

autorizzate;<br />

– Posta elettronica certificata.<br />

Le domande dovranno pervenire alla Provincia di riferimento<br />

tassativamente entro le ore 12.00 del 31/1/2013, pena la loro non<br />

ricevibilità.<br />

Le Province provvederanno a pubblicizzare le strutture provinciali<br />

competenti al ritiro delle domande di incentivo e le modalità di<br />

presentazione delle stesse.<br />

La modulistica e gli indirizzi a cui consegnare/inviare le domande di<br />

incentivo saranno scaricabili dal sito<br />

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it , e dai siti delle<br />

Province, o potranno essere richiesti direttamente alle Province.<br />

Le domande di incentivo dovranno contenere:<br />

1. Dati identificativi del richiedente con allegata autodichiarazione<br />

sul possesso dei requisiti per beneficiare dell’incentivo;<br />

2. Dati anagrafici del/della lavoratore/lavoratrice con allegata<br />

autodichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti;<br />

3. Data dell’avvenuta assunzione a tempo indeterminato o<br />

dell’avvenuta trasformazione di altra forma contrattuale.<br />

Al fine di una rapida concessione degli incentivi le Province<br />

effettueranno più istruttorie di ammissibilità e formeranno gli<br />

elenchi delle domande ammissibili e delle domande non ammissibili in<br />

base alla data di arrivo attestata dal protocollo in entrata. Ai fini<br />

dell’effettuazione dell’istruttoria le Province potranno richiedere<br />

ulteriori elementi e specificazioni.<br />

Le Province invieranno alla Regione Emilia-Romagna l’elenco delle<br />

domande pervenute entro il 30 settembre 2012. Gli elenchi successivi<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

riguarderanno le domande pervenute alle Province rispettivamente<br />

entro il 30 novembre 2012 e entro il 31 gennaio 2013.<br />

Le Province invieranno tali elenchi di norma entro 20 giorni dalle<br />

scadenze di cui sopra, contestualmente a copia conforme delle domande<br />

ammissibili e non ammissibili.<br />

Al ricevimento da parte delle Province degli elenchi delle domande<br />

ammissibili e non ammissibili, la Regione Emilia-Romagna le approverà<br />

e ammetterà a finanziamento con deliberazioni della Giunta regionale.<br />

Alle delibere della Giunta regionale farà seguito l’adozione degli<br />

atti di liquidazione degli incentivi medesimi.<br />

Qualora dopo la scadenza del 30 settembre 2012 le domande<br />

ammissibili esauriscano le risorse disponibili, la Giunta regionale<br />

approverà e ammetterà a finanziamento le domande ammissibili,<br />

mantenendo una quota di risorse sufficienti a coprire per ciascuna<br />

delle successive scadenze del 30 novembre 2012 e del 31 gennaio 2013<br />

le domande riferite a trasformazioni di discontinui che nei 36 mesi<br />

precedenti alla stabilizzazione hanno percepito un reddito lordo da<br />

lavoro non superiore a € 35.000,00, in relazione alla priorità di<br />

accesso a finanziamento di cui alla Parte I “Requisiti dei giovani da<br />

assumere/stabilizzare. Criteri di accesso agli incentivi. Tipologia<br />

ed entità degli incentivi. Condizioni per l’erogazione dell’intero<br />

ammontare degli incentivi. Risorse disponibili”. Analoga operazione,<br />

se del caso, avverrà alla seconda scadenza.<br />

Ferma restando la priorità di cui al punto precedente,in caso di<br />

insufficienza delle risorse disponibili per l’ ammissione a<br />

finanziamento delle domande di cui sopra, la Regione Emilia-Romagna<br />

le ammetterà a finanziamento fino all’esaurimento delle risorse<br />

disponibili, applicando i seguenti criteri di priorità nell’ordine<br />

sotto indicato:<br />

1. Incentivi per l’assunzione, con priorità ai disoccupati e<br />

inoccupati da oltre 12 mesi;<br />

2. Incentivi per la trasformazione di altre forme contrattuali ad<br />

esclusione dell’apprendistato;<br />

3. Incentivi per la trasformazione di contratti di apprendistato;<br />

A parità di condizioni delle priorità precedenti sarà data priorità<br />

all’assunzione/trasformazione di lavoratrici e a parità di genere<br />

sarà data priorità alla maggiore età anagrafica dei<br />

lavoratori/lavoratrici assunti/e e trasformati/e.<br />

Le domande riferite a trasformazioni a tempo indeterminato di<br />

discontinui che nei 36 mesi precedenti alla stabilizzazione hanno<br />

percepito un reddito lordo da lavoro non superiore a € 65.000,00<br />

saranno ordinate in ordine crescente, a partire cioè dal reddito più<br />

basso fino a quello più alto, fino all’esaurimento delle risorse<br />

disponibili, fatta salva le priorità di accesso a finanziamento<br />

precedentemente indicata.<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

Monitoraggio e controllo.<br />

Con cadenza semestrale la Regione Emilia-Romagna – Servizio Lavoro<br />

elaborerà e diffonderà un report di monitoraggio dell’andamento delle<br />

assunzioni/stabilizzazioni e del mantenimento in organico dei<br />

lavoratori/lavoratrici assunti/e e stabilizzati/e, nonché delle<br />

eventuali rideterminazioni e revoche degli incentivi che siano state<br />

adottate a seguito sia del venir meno del requisito del mantenimento<br />

in organico, sia in presenza di dati e elementi contenuti nelle<br />

autodichiarazioni che in sede di controllo risultino falsi o mendaci.<br />

Gli esiti dei report di monitoraggio saranno resi noti e condivisi<br />

con le parti sociali. Dopo la scadenza del 30 settembre, verrà<br />

comunque effettuato un primo monitoraggio, al fine di valutare gli<br />

effetti prodotti da tutti i nuovi requisiti introdotti.<br />

Le Province, anche ai fini dell’elaborazione di tali report, sono<br />

tenute a verificare mediante il Sistema Informativo Lavoro<br />

dell’Emilia-Romagna (SILER) e altre banche dati la veridicità delle<br />

dichiarazioni presentate dalle imprese per l’accesso agli incentivi e<br />

il permanere del possesso del requisito del mantenimento in organico,<br />

e a fornire le risultanze alla Regione.<br />

Le somme oggetto dei provvedimenti di rideterminazione e di revoca<br />

degli incentivi dovranno essere restituite alla Regione e garantite<br />

da apposita garanzia fidejussoria, così come specificato nella<br />

precedente Parte II “Requisiti delle imprese per beneficiare degli<br />

incentivi e criteri per l’accesso”.<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

OGGETTO: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI<br />

PROSSIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE<br />

La prossima riunione della Commissione provinciale della Cassa Integrazione Guadagni (di<br />

cui la nostra Associazione è componente) si terrà presso gli uffici dell’INPS di <strong>Ravenna</strong> il<br />

25 ottobre 2012, alle 10.00.<br />

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API NOTIZIE N. 17 DEL 28/09/2012 SINDACALE E PREVIDENZIALE<br />

OGGETTO : INDICE DI RIVALUTAZIONE TFR MESE DI AGOSTO 2012<br />

A partire dal mese di gennaio 2011 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di<br />

operai e impiegati, senza tabacchi, ha come base di riferimento non più il 1995, ma il 2010.<br />

L’ISTAT, Istituto Centrale di Statistica, ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per<br />

le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di agosto 2012 pari a 106,4<br />

(base 2010 = 100).<br />

In applicazione dell’articolo 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato<br />

risolto nel periodo tra il 15 agosto 2012 e il 14 settembre 2012 la percentuale di rivalutazione<br />

(ISTAT di agosto 2012) da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a<br />

2,730769%.<br />

La predetta percentuale viene così determinata:<br />

indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2011 104,0<br />

indice ISTAT relativo al mese di agosto 2012: 106,4<br />

incremento in cifra rispetto a dicembre 2011 (106,4 – 104,0): 2,4<br />

incremento in percentuale rispetto a dicembre 2011 al 100%<br />

(2,4 x 100 /104,0): 2,307692<br />

75% dell’incremento in percentuale (2,307692 x 0,75): 1,730769<br />

valore di incremento fisso 1,5% annuo rapportato al mese di<br />

agosto 2012 (1,5 / 12 x 8): 1,000<br />

indice ISTAT / T.F.R. relativo al mese di agosto 2012<br />

non arrotondato (1,730769 + 1,000): 2,730769<br />

indice ISTAT arrotondato relativo al mese di agosto 2012 (da<br />

applicare al T.F.R. accantonato al 31 dicembre 2011): 2,730769<br />

L’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di aprile 2012 sarà reso noto dall’Istat - e,<br />

quindi, pubblicato sul presente Notiziario - successivamente al 14 ottobre; da tale giorno,<br />

inoltre, potrà essere richiesto anche al nostro Ufficio Segreteria (tel. 0544/280211).<br />

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