Azione di mero accertamento - Dipartimento di Giurisprudenza
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L’interesse ad agire richiede non solo l’<strong>accertamento</strong> <strong>di</strong> una situazione giuri<strong>di</strong>ca ma anche che la<br />
parte prospetti l’esigenza <strong>di</strong> ottenere un risultato utile giuri<strong>di</strong>camente apprezzabile e non<br />
conseguibile senza l’intervento del giu<strong>di</strong>ce poiché il processo non può essere utilizzato solo in<br />
previsione <strong>di</strong> possibili effetti futuri pregiu<strong>di</strong>zievoli per l’attore senza che siano ammissibili questioni<br />
<strong>di</strong> interpretazioni <strong>di</strong> norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda<br />
principale <strong>di</strong> tutela del <strong>di</strong>ritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal<br />
modo intende perseguire (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata che<br />
aveva escluso la sussistenza in capo all’attrice dell’interesse ad agire in relazione ad una domanda <strong>di</strong><br />
<strong>accertamento</strong> dell’inesistenza <strong>di</strong> un suo obbligo ad emettere fattura a carico del convenuto).<br />
***<br />
(1) CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza, 26-05-1993, n. 5889<br />
Svolgimento del processo. – La società Good Year italiana s.p.a. conveniva, <strong>di</strong>nanzi al Pretore <strong>di</strong><br />
Latina, il proprio <strong>di</strong>pendente, sig. Costantino Porcari, chiedendo fosse accertato:<br />
a) che le assenze dal lavoro del medesimo, verificatesi nel periodo 1984/1988 e giustificate come<br />
causate da malattie, erano in realtà ingiustificate e che «per l’effetto tale comportamento costituisce<br />
giusta causa <strong>di</strong> licenziamento, ai sensi dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 58 ccnl <strong>di</strong> categoria o, in subor<strong>di</strong>ne,<br />
giustificato motivo <strong>di</strong> licenziamento ai sensi dell’art. 3 l. n. 604 del 1964»;<br />
b) in via ulteriormente subor<strong>di</strong>nata, che l’inidoneità fisica al lavoro del Porcari, nei tempi e nelle<br />
modalità con cui si è manifestata nel periodo suin<strong>di</strong>cato, è incompatibile con l’attività produttiva<br />
svolta dalla società e che, per l’effetto, essa costituisce giustificato motivo oggettivo <strong>di</strong> licenziamento<br />
e impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa;<br />
c) ancora più subor<strong>di</strong>natamente, che le assenze per malattia <strong>di</strong> cui sopra erano dovute a<br />
comportamenti colposi del <strong>di</strong>pendente con conseguente inapplicabilità della <strong>di</strong>sciplina del comporto.<br />
Ra<strong>di</strong>catosi il contrad<strong>di</strong>ttorio e contestando il Porcari le domande, il pretore le rigettava ritenendo<br />
che tutte introducessero una domanda <strong>di</strong> <strong>accertamento</strong> dell’esistenza delle con<strong>di</strong>zioni della legge<br />
richieste per procedere al licenziamento del <strong>di</strong>pendente e che, in relazione a tale «concreta richiesta»,<br />
<strong>di</strong>fettasse nella società l’interesse ad agire, posto che essa ben avrebbe potuto porre in essere il<br />
licenziamento ove ne avesse ritenuto sussistenti i presupposti.<br />
La decisione del pretore era gravata d’appello <strong>di</strong>nanzi al tribunale della stessa città, dalla Good<br />
Year, che tra l’altro lamentava come il pretore avesse omesso <strong>di</strong> pronunciare sull’autonoma domanda<br />
<strong>di</strong> <strong>accertamento</strong> dell’inadempimento delle obbligazioni gravanti sul prestatore d’opere, contenuta nel<br />
capo a) delle conclusioni (domanda che veniva riproposta esplicitamente, come autonoma, al giu<strong>di</strong>ce<br />
d’appello) nonché sulla domanda <strong>di</strong> <strong>accertamento</strong> dell’esistenza <strong>di</strong> un giustificato motivo oggettivo <strong>di</strong><br />
licenziamento, contenuta nel capo c) delle stesse conclusioni.<br />
Il tribunale, peraltro, rigettava l’appello con sentenza 14 aprile/30 maggio 1990, motivata – per<br />
quanto in questa sede rileva – con le seguenti considerazioni.<br />
Innanzitutto, il tribunale considerava domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell’art.<br />
437 c.p.c., quella intesa all’autonomo <strong>accertamento</strong> dell’inadempimento nel quale sarebbe incorso il<br />
Porcari attraverso le assenze poste in essere nel periodo 1984/1988, perché in primo grado<br />
«l’<strong>accertamento</strong> dell’inadempimento non sarebbe stato richiesto come acca<strong>di</strong>mento a sé stante <strong>di</strong><br />
violazione del contratto, ma come il fondamento dell’improseguibilità del rapporto», sì che al pretore<br />
sarebbe stata proposta – con la richiesta <strong>di</strong> <strong>accertamento</strong> del carattere ingiustificato delle assenze e<br />
della qualificazione <strong>di</strong> queste come giusta causa o giustificato motivo soggettivo <strong>di</strong> licenziamento –<br />
un’unica domanda, avente ad oggetto la declaratoria <strong>di</strong> sussistenza <strong>di</strong> una giusta causa o <strong>di</strong> un<br />
giustificato motivo <strong>di</strong> licenziamento, e non due <strong>di</strong>stinte domande come articolate nell’atto <strong>di</strong> appello.<br />
Quanto alla domanda <strong>di</strong> <strong>accertamento</strong> giu<strong>di</strong>ziale della sussistenza <strong>di</strong> una giusta causa o <strong>di</strong> un<br />
giustificato motivo <strong>di</strong> licenziamento, il tribunale riteneva che essa, in assenza <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />
licenziamento e quin<strong>di</strong> in aperta violazione della procedura ex art. 7 l. 300/70, <strong>di</strong>fettasse del requisito<br />
dell’interesse ad agire, giacché «il provve<strong>di</strong>mento domandato non potrebbe esprimere una volontà <strong>di</strong><br />
legge suscettibile <strong>di</strong> concreta attuazione in quanto viziato dal mancato rispetto della specifica<br />
normativa in materia».<br />
Analoghe considerazioni, ad avviso del tribunale, varrebbero per le ulteriori domande<br />
dell’appellante, in quanto nella domanda sub c) – punto b) del ricorso <strong>di</strong>nanzi al pretore – si chiede<br />
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