Azione di mero accertamento - Dipartimento di Giurisprudenza
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filo delle opinioni espresse dalla giurisprudenza sul tema che qui si affronta; allo stesso modo appare<br />
conveniente, sia per la connessione esistente tra gli argomenti analizzati dalle pronunce, sia perché il<br />
tema dell’interesse ad agire rischia <strong>di</strong> apparire, per così <strong>di</strong>re, inafferabile, se non lo si cala nella<br />
concreta esperienza giurisprudenziale, allargare l’analisi alle altre sentenze ricordate sopra, che<br />
affrontano il tema dell’interesse ad agire nel rapporto <strong>di</strong> lavoro anche in fattispecie <strong>di</strong>verse da quella<br />
ora in esame.<br />
Cominciamo con lo sgomberare il campo da un’obiezione rivolta all’ammissibilità dell’azione <strong>di</strong><br />
<strong>accertamento</strong> della legittimità del licenziamento da Trib. Milano 4 giugno 1981, cit., per il quale è<br />
puramente astratto l’interesse del datore <strong>di</strong> lavoro ad accertare che si siano verificati in concreto i<br />
presupposti del potere <strong>di</strong> licenziamento, dato che la sentenza <strong>di</strong>chiarativa non può apportargli il<br />
vantaggio, che egli si ripromette, <strong>di</strong> evitare una successiva azione giu<strong>di</strong>ziaria una volta esercitato il<br />
<strong>di</strong>ritto potestativo. Osserva il tribunale che «se anche fossero accertati i fatti prospettati dal datore <strong>di</strong><br />
lavoro, il <strong>di</strong>pendente non perderebbe il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> impugnare il provve<strong>di</strong>mento adottato nei suoi<br />
confronti», dal momento che «il licenziamento non può essere ritenuto legittimo o efficace solo per il<br />
fatto che si è verificata una corrispondenza tra l’ipotesi astratta prevista dal contratto collettivo e la<br />
fattispecie concreta». Questa considerazione, in sé abbastanza ovvia, non ci sembra tuttavia risolutiva<br />
ai fini della sussistenza o meno dell’interesse ad agire, poiché, come sopra si osservava, la pronuncia<br />
<strong>di</strong> <strong>accertamento</strong> è tutt’altro che inutiliter data, se vale a rendere incontestabile, nell’ambito della<br />
procedura <strong>di</strong> licenziamento prevista dall’art. 7 l. 300/70, quantomeno la situazione giuri<strong>di</strong>ca accertata<br />
dal giu<strong>di</strong>ce (id est l’esistenza del potere sostanziale del datore <strong>di</strong> lavoro).<br />
Più stringente appare l’obiezione sollevata da App. Roma 6 giugno 1988, cit., che si è pronunciata<br />
sull’ammissibilità dell’azione del datore <strong>di</strong> lavoro per l’<strong>accertamento</strong> dell’inesistenza dell’obbligo <strong>di</strong><br />
assumere invali<strong>di</strong> (e quin<strong>di</strong> in un settore <strong>di</strong>verso da quello che qui interessa), la cui motivazione<br />
tuttavia si attaglia anche al caso in esame. Osserva la corte che la domanda è inammissibile perché<br />
finalizzata ad ottenere un anticipato <strong>accertamento</strong> dei limiti della soggezione dell’istante all’obbligo,<br />
penalmente sanzionato, <strong>di</strong> far luogo a richieste <strong>di</strong> assunzione <strong>di</strong> lavoratori invali<strong>di</strong> e ciò al fine <strong>di</strong><br />
scongiurare, in via preventiva, una paventata denuncia ed una conseguente imputazione in sede <strong>di</strong><br />
giuris<strong>di</strong>zione criminale (così come, nella fattispecie oggetto della sentenza in epigrafe, ammettere<br />
l’azione del datore <strong>di</strong> lavoro equivale per qualcuno a creare una contrad<strong>di</strong>zione nel sistema normativo<br />
il quale, da un lato, si premurerebbe, in forza dell’art. 18, 2° comma, statuto dei lavoratori, <strong>di</strong><br />
appesantire gli obblighi in capo al datore <strong>di</strong> lavoro che abbia illegittimamente licenziato e, dall’altro,<br />
autorizzerebbe la più comoda scappatoia per evitargli il peso <strong>di</strong> quegli obblighi, alla sola con<strong>di</strong>zione<br />
che si faccia attore in giu<strong>di</strong>zio prima dell’esercizio del potere <strong>di</strong> recesso: in questi termini,<br />
CARBONARI, Provve<strong>di</strong>menti d’urgenza, cit., 1603).<br />
È proprio <strong>di</strong> fronte ad argomentazioni del genere, tuttavia, che si avverte l’ampio margine che la<br />
materia lascia alle opzioni valutative dell’interprete: <strong>di</strong>fatti, è possibile, semplicemente rovesciando il<br />
ragionamento seguito da questa giurisprudenza e da questa dottrina, ritenere che, al contrario, siano<br />
proprio l’esposizione al rischio <strong>di</strong> un’incriminazione o la previsione <strong>di</strong> un risarcimento vincolato, nella<br />
misura minima, alle cinque mensilità <strong>di</strong> retribuzione, a determinare una situazione <strong>di</strong> incertezza<br />
concreta ed oggettiva, che giustifica il ricorso all’autorità giu<strong>di</strong>ziaria (in questo senso, cfr. App. Roma<br />
16 gennaio 1989, nonché la sentenza in epigrafe).<br />
III. - Riassumendo il contenuto delle altre pronunce in cui è sorto il quesito dell’ammissibilità<br />
dell’azione <strong>di</strong> <strong>accertamento</strong> della legittimità <strong>di</strong> un licenziamento non ancora intimato, si osserva che in<br />
esse finiscono per giocare essenzialmente i due fattori che si richiamavano supra:<br />
1) la natura più o meno preventiva dell’<strong>accertamento</strong> richiesto (ha escluso l’interesse ad agire del<br />
datore <strong>di</strong> lavoro, a motivo della preventività dell’<strong>accertamento</strong>, Pret. Bologna 23 gennaio 1974, cit.; v.<br />
anche, sia pure in una fattispecie rovesciata, Pret. Desio 29 gennaio 1987, cit.);<br />
2) la possibilità <strong>di</strong> correlare la tutela giuris<strong>di</strong>zionale a un <strong>di</strong>ritto soggettivo vero e proprio, anziché<br />
a meri fatti (si vedano, sul punto, le osservazioni <strong>di</strong> CARBONARI, Provve<strong>di</strong>menti d’urgenza, cit.,<br />
1601, per il quale non possono entrare in gioco né la posizione soggettiva del datore <strong>di</strong> lavoro, che non<br />
si è ancora formalmente materializzata in un atto giuri<strong>di</strong>camente apprezzabile – il licenziamento –, né<br />
le posizioni soggettive del lavoratore – il <strong>di</strong>ritto al posto, al lavoro –, che allo stato delle cose sono<br />
ancora sod<strong>di</strong>sfatte, o comunque non lese).<br />
Ora, cominciando da questo secondo punto, se è vero che, nel caso <strong>di</strong> licenziamento già intimato,<br />
può essere <strong>di</strong>fficile in<strong>di</strong>viduare la situazione sostanziale cui correlare la richiesta <strong>di</strong> tutela<br />
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