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Parere Berliri- contratti - ANACAM

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INCONTRI E SCONTRI IN TEMA DI CONTRATTI DI MANUTENZIONE<br />

TRA IMPRESE DI ASCENSORI E CONDOMINII<br />

È noto come le amministrazioni condominiali costituiscano da sempre un cliente<br />

privilegiato per le Imprese che svolgono attività di manutenzione degli impianti di<br />

ascensore. Ed infatti i palazzi, di qualsivoglia tipologia, ma che comunque sono forniti di<br />

uno o più impianti di ascensore, appartengono in grande maggioranza a Condominii<br />

piuttosto che a proprietari singoli, anche se, nelle grandi città, non mancano certamente<br />

le società immobiliari che, sotto varie forme, risultano proprietarie di numerosi edifici sia<br />

di civile abitazione che adibiti a Centri Commerciali o Alberghieri.<br />

Appare opportuno quindi che i rapporti che intervengono tra le varie Ditte che si<br />

occupano di manutenzione di impianti elevatori e gli Amministratori dei Condominii,<br />

siano, per quanto possibile, chiari e trasparenti, a partire dalla stipulazione dei <strong>contratti</strong>,<br />

onde evitare spiacevoli equivoci e irose contestazioni che spesso sfociano in costose liti<br />

giudiziarie.<br />

La recente pubblicazione del Codice del Consumo (D.L.gs 6/9/05 n° 206) è servita a<br />

richiamare l’attenzione sui diritti (peraltro in massima parte già esistenti) dei consumatori<br />

persone fisiche – ai quali secondo la prevalente giurisprudenza sono equiparati i<br />

Condominii – in tema di sicurezza dei prodotti e di clausole contrattuali. Per quanto<br />

attiene a queste ultime, l’art. 33 del richiamato Codice del Consumo ha integralmente<br />

recepito il precedente art. 1469 bis del Codice Civile in tema di clausole vessatorie ed<br />

ha fissato un principio di massima al quale doverosamente attenersi:<br />

“Si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a<br />

carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi<br />

derivanti dal contratto”. A tale principio fa seguito l’elenco di una serie di clausole le<br />

quali, fino a prova contraria, devono presumersi vessatorie e vanno quindi<br />

pag. 2

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