Parere Berliri- contratti - ANACAM
Parere Berliri- contratti - ANACAM
Parere Berliri- contratti - ANACAM
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
INCONTRI E SCONTRI IN TEMA DI CONTRATTI DI MANUTENZIONE<br />
TRA IMPRESE DI ASCENSORI E CONDOMINII<br />
È noto come le amministrazioni condominiali costituiscano da sempre un cliente<br />
privilegiato per le Imprese che svolgono attività di manutenzione degli impianti di<br />
ascensore. Ed infatti i palazzi, di qualsivoglia tipologia, ma che comunque sono forniti di<br />
uno o più impianti di ascensore, appartengono in grande maggioranza a Condominii<br />
piuttosto che a proprietari singoli, anche se, nelle grandi città, non mancano certamente<br />
le società immobiliari che, sotto varie forme, risultano proprietarie di numerosi edifici sia<br />
di civile abitazione che adibiti a Centri Commerciali o Alberghieri.<br />
Appare opportuno quindi che i rapporti che intervengono tra le varie Ditte che si<br />
occupano di manutenzione di impianti elevatori e gli Amministratori dei Condominii,<br />
siano, per quanto possibile, chiari e trasparenti, a partire dalla stipulazione dei <strong>contratti</strong>,<br />
onde evitare spiacevoli equivoci e irose contestazioni che spesso sfociano in costose liti<br />
giudiziarie.<br />
La recente pubblicazione del Codice del Consumo (D.L.gs 6/9/05 n° 206) è servita a<br />
richiamare l’attenzione sui diritti (peraltro in massima parte già esistenti) dei consumatori<br />
persone fisiche – ai quali secondo la prevalente giurisprudenza sono equiparati i<br />
Condominii – in tema di sicurezza dei prodotti e di clausole contrattuali. Per quanto<br />
attiene a queste ultime, l’art. 33 del richiamato Codice del Consumo ha integralmente<br />
recepito il precedente art. 1469 bis del Codice Civile in tema di clausole vessatorie ed<br />
ha fissato un principio di massima al quale doverosamente attenersi:<br />
“Si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a<br />
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi<br />
derivanti dal contratto”. A tale principio fa seguito l’elenco di una serie di clausole le<br />
quali, fino a prova contraria, devono presumersi vessatorie e vanno quindi<br />
pag. 2