22.05.2013 Views

Parere Berliri- contratti - ANACAM

Parere Berliri- contratti - ANACAM

Parere Berliri- contratti - ANACAM

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

preferibilmente evitate.<br />

Peraltro l’indubbia tutela che le attuali normative concedono al consumatore –<br />

specialmente se raffrontata con il testo di alcuni vecchi formulari, a suo tempo in auge,<br />

che consentivano alle Imprese di fare in sostanza il buono ed il cattivo tempo – ha<br />

talvolta portato all’eccesso opposto!<br />

Sono infatti circolate sul mercato voci provenienti da varie fonti – per lo più interessate e<br />

certamente … non autorevoli – in forza delle quali: - il Codice del Consumo avrebbe<br />

vietato i <strong>contratti</strong> pluriennali; - le penali da risoluzione anticipata non sarebbero legittime;<br />

- la libertà di contrattazione e la scelta della Ditta più conveniente consentirebbero di<br />

liberarsi di qualunque contratto esistente con una semplice comunicazione … e così via!<br />

È opportuno quindi fare chiarezza sui punti di cui sopra, per evitare sia alle imprese che<br />

ai consumatori spiacevoli sorprese giudiziarie.<br />

CONTRATTI PLURIENNALI: - Né la precedente normativa, né il recente Codice del<br />

Consumo vietano in qualsivoglia forma la possibilità di stipulare <strong>contratti</strong> pluriennali. E<br />

ciò anche sulla base della considerazione pratica che, spesso, tale scelta, appare di<br />

convenienza tanto dell’impresa che dell’utente.<br />

Al contrario, le previsioni legislative, legate a talune clausole elencate dall’art. 33 del<br />

Codice del Consumo, fanno logicamente supporre che implicitamente il legislatore<br />

consideri assolutamente legittima la stipulazione di <strong>contratti</strong> la cui durata superi un anno<br />

di tempo. Si veda a questo proposito la clausola h) che vieta all’Impresa di recedere dai<br />

<strong>contratti</strong> a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso; ovvero la clausola i)<br />

che vieta di stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del<br />

contratto per comunicare la disdetta etc.<br />

Ma vi è di più: come è noto i <strong>contratti</strong> di manutenzione si inquadrano nell’ambito dei<br />

<strong>contratti</strong> di appalto di servizi di cui all’art. 1677 c.c. Quest’ultimo articolo peraltro<br />

rimanda espressamente all’osservanza delle norme relative ai <strong>contratti</strong> di<br />

somministrazione.<br />

pag. 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!