Parere Berliri- contratti - ANACAM
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preferibilmente evitate.<br />
Peraltro l’indubbia tutela che le attuali normative concedono al consumatore –<br />
specialmente se raffrontata con il testo di alcuni vecchi formulari, a suo tempo in auge,<br />
che consentivano alle Imprese di fare in sostanza il buono ed il cattivo tempo – ha<br />
talvolta portato all’eccesso opposto!<br />
Sono infatti circolate sul mercato voci provenienti da varie fonti – per lo più interessate e<br />
certamente … non autorevoli – in forza delle quali: - il Codice del Consumo avrebbe<br />
vietato i <strong>contratti</strong> pluriennali; - le penali da risoluzione anticipata non sarebbero legittime;<br />
- la libertà di contrattazione e la scelta della Ditta più conveniente consentirebbero di<br />
liberarsi di qualunque contratto esistente con una semplice comunicazione … e così via!<br />
È opportuno quindi fare chiarezza sui punti di cui sopra, per evitare sia alle imprese che<br />
ai consumatori spiacevoli sorprese giudiziarie.<br />
CONTRATTI PLURIENNALI: - Né la precedente normativa, né il recente Codice del<br />
Consumo vietano in qualsivoglia forma la possibilità di stipulare <strong>contratti</strong> pluriennali. E<br />
ciò anche sulla base della considerazione pratica che, spesso, tale scelta, appare di<br />
convenienza tanto dell’impresa che dell’utente.<br />
Al contrario, le previsioni legislative, legate a talune clausole elencate dall’art. 33 del<br />
Codice del Consumo, fanno logicamente supporre che implicitamente il legislatore<br />
consideri assolutamente legittima la stipulazione di <strong>contratti</strong> la cui durata superi un anno<br />
di tempo. Si veda a questo proposito la clausola h) che vieta all’Impresa di recedere dai<br />
<strong>contratti</strong> a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso; ovvero la clausola i)<br />
che vieta di stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del<br />
contratto per comunicare la disdetta etc.<br />
Ma vi è di più: come è noto i <strong>contratti</strong> di manutenzione si inquadrano nell’ambito dei<br />
<strong>contratti</strong> di appalto di servizi di cui all’art. 1677 c.c. Quest’ultimo articolo peraltro<br />
rimanda espressamente all’osservanza delle norme relative ai <strong>contratti</strong> di<br />
somministrazione.<br />
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