Parere Berliri- contratti - ANACAM
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Nell’ambito di questi ultimi – regolamentati dal capo quinto del libro quarto del Codice<br />
Civile – troviamo l’art. 1566 il quale espressamente prevede la validità dell’obbligo di<br />
dare la preferenza all’Impresa somministrante nella stipulazione di un successivo<br />
contratto per lo stesso oggetto, “purché la durata dell’obbligo non ecceda il termine di<br />
cinque anni”.<br />
Se ne deve quindi dedurre che un contratto di somministrazione, e conseguentemente,<br />
per l’espresso richiamo fatto, anche un contratto di manutenzione, della durata di cinque<br />
anni sia assolutamente legittimo, potendosi al più discutere sulla legittimità di previsioni<br />
contrattuali che eccedano tale durata.<br />
Il riferimento che a volte si sente fare al cosiddetto “Decreto Bersani” in tema di<br />
liberalizzazioni, che avrebbe consentito la possibilità di risolvere qualsiasi contratto di<br />
lunga durata, dando un semplice preavviso scritto, è privo di qualsiasi concreto<br />
fondamento per quanto attiene ai <strong>contratti</strong> di manutenzione.<br />
Ed infatti il D.L. 31/1/2007 n° 7 convertito in Legge con L. 2/4/2007 n° 40 di recente<br />
pubblicazione fa esclusivo e tassativo riferimento ai <strong>contratti</strong> in materia di assicurazione e<br />
non è passibile di estensione analogica ad altri tipi di contratto.<br />
PENALI PER RISOLUZIONE ANTICIPATA<br />
Come è noto la clausola penale viene inserita nei <strong>contratti</strong> al fine di pre-determinare il<br />
danno, ad esempio nell’ipotesi di disdette prive di giusta causa, senza necessità di dover<br />
concretamente provare il danno effettivamente subito.<br />
L’argomento si sposa quindi bene con quanto sopra visto e segnatamente con l’ipotesi<br />
che un Condominio, ritenendo illegittima la durata pluriennale di un contratto in corso,<br />
ritenga di poter dare la disdetta del contratto di manutenzione.<br />
L’art. 33 del Codice del Consumo, lungi dal vietare la previsione di penali per<br />
inadempimento, si è limitato a regolamentarle per evitare possibili abusi.<br />
E così, ferma restando la necessità che la previsione e l’importo della penale siano<br />
speculari sia per l’ipotesi che l’inadempimento (o la disdetta senza giusta causa)<br />
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