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Parere Berliri- contratti - ANACAM

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dipendano dall’Impresa che in quella in cui dipendano dal consumatore (leggi: il<br />

Condominio), la clausola f) vieta di imporre al consumatore, in caso di inadempimento, il<br />

pagamento di una somma di importo manifestamente eccessivo.<br />

Cosa debba intendersi per “manifestamente eccessivo” è compito riservato alla<br />

Magistratura che ovviamente deciderà caso per caso. Allo stato, in via meramente<br />

orientativa, si può genericamente affermare come appaia sicuramente eccessiva una<br />

penale che preveda l’integrale pagamento dei canoni residui sino alla scadenza, in<br />

quanto in tale ipotesi vi sarebbe un lucro non giustificato stante la mancata prestazione<br />

del corrispettivo servizio.<br />

Mentre una penale che tenga conto sia del valore del contratto che della residua durata<br />

di esso ed ovviamente del mancato lucro che viene a colpire l’azienda, appare<br />

correttamente giustificata.<br />

Concludendo: si può pertanto affermare che nei limiti sopra indicati la previsione di una<br />

penale sia sicuramente legittima, così come appare legittima la previsione di <strong>contratti</strong><br />

pluriennali. Come sempre accade (o … dovrebbe accadere) gli eccessi, da una parte o<br />

dall’altra, vengono invece sanzionati.<br />

pag. 5

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