Eterogestione e responsabilita` nella riforma societaria fra ... - Ipsoa
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NUMERO MONOGRAFICO .RIFORMA DELLE SOCIETÀ n<br />
e del soggetto suo amministratore che materialmente<br />
ponga in essere tale attività.<br />
Insomma, almeno stando alla formulazione letterale della<br />
norma non si ravvede alcun limite soggettivo alla responsabilità<br />
in questione, se non quella della prova per<br />
cui quel soggetto abbia effettivamente esercitato (ovvero<br />
si presuma abbia esercitato nei casi previsti dall’art.<br />
2497 sexies) l’attivitàdi direzione e coordinamento.<br />
Del resto se mai qualche dubbio potesse residuare nell’interprete<br />
su una lettura così allargata dei soggetti nei<br />
cui confronti può essere esperita l’azione di responsabilità,<br />
esso viene fugato subito dal secondo comma della<br />
norma che pone la responsabilità solidale di chiunque<br />
abbia preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio<br />
conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio:<br />
formula questa che rivela l’intenzione ferma del<br />
legislatore di coinvolgere <strong>nella</strong> responsabilità chiunque<br />
abbia, in modo lesivo per la società, partecipato all’eterogestione<br />
di gruppo.<br />
Naturalmente la portata della regola di responsabilità da<br />
eterogestione di gruppo si misurerà proprio sulla lettura<br />
che in sede applicativa verrà data a questa locuzione: se<br />
l’ormai inequivoca posizione di una regola di responsabilità<br />
non indurrà aletturepiùrestrittive, essa non necessariamente<br />
dovrà ravvisarsi in una sorta di gestione<br />
di fatto estesa ad ogni momento dell’amministrazione<br />
della società, ma si identificherà con l’assunzione delle<br />
scelte decisionali strategiche nei settori chiave della gestione<br />
sociale; con l’aggiunta, a mio avviso, che la responsabilità<br />
potrà concretizzarsi anche in caso di esercizio<br />
di direzione e coordinamento a carattere settoriale<br />
(penso ad esempio alla centralizzazione delle funzioni di<br />
tesoreria o finanziarie di gruppo) ovviamente legando la<br />
valutazione della violazione dei principi di corretta gestione<br />
<strong>societaria</strong> ed imprenditoriale allo specifico settore<br />
incuisièconcretizzata l’attività di direzione e coordinamento<br />
di società.<br />
Inconsueta, inoltre, sempre per restare ai presupposti del<br />
promuovimento di tale responsabilità l’identificazione<br />
della violazione sanzionata e cioè «la violazione dei<br />
principi di corretta gestione <strong>societaria</strong> ed imprenditoriale».<br />
A parte la notazione evidente ma significativa che<br />
la regola fuga ogni dubbio sul, peraltro già riconosciuto<br />
in giurisprudenza, principio del Konzernleitungspflicht, necessario<br />
corollario di una scelta legittimante l’attività di<br />
direzione e coordinamento spinta al punto di dare dignità<br />
normativa ed esimente da responsabilità ai c.d.<br />
vantaggi compensativi, vi è da chiedersi se tale locuzione<br />
- con una innovazione che sarebbe invero assai significativa<br />
- rappresenti qualcosa di differente dal tradizionale<br />
presupposto della responsabilità da negligente<br />
gestione, se cioè l’interprete oggi abbia a che fare con<br />
(e correlativamente abbia il dovere di ricostruire i termini<br />
di) una responsabilità da «scorretta» gestione che<br />
sia qualitativamente diversa dalla negligente gestione e<br />
che conservi, tale nuova espressione, l’eco dell’ormai<br />
334 LE SOCIETA’ N. 2bis/2003<br />
antica presunzione di «conflitto di interessi» delle scelte<br />
di gruppo<br />
Infine va notato che le norma sulla direzione e coordinamento<br />
di società sono trasversali a tutti i tipi di società,<br />
non essendo probabilmente lecita neppure una limitazione<br />
del soggetto leso alle società di capitali, potendo<br />
- ove accadesse per ipotesi remota - ipotizzarsi che soggetto<br />
leso da una non corretta gestione <strong>societaria</strong> e imprenditoriale<br />
sia una società di persone, o una società<br />
cooperativa o un consorzio.<br />
La norma, inoltre, si segnala per la pluralità di soggetti<br />
legittimati a far valere la responsabilità in questione e<br />
per la pluralità di presupposti che, a quanto pare, a seconda<br />
dei soggetti legittimati ad agire, varia. E così, se<br />
mal non si intende la lettera della norma abbiamo:<br />
a) l’azione promovibile dalla società la cui esistenza è<br />
indubbiamente scolpita nell’art. 2497, terzo comma,<br />
ove si precisa che l’azione individuale dei soci e dei creditori<br />
sociali non pregiudica il diritto al risarcimento del<br />
danno ad essa cagionato e non è pregiudicata dalla rinuncia<br />
o transazione della società. Formula <strong>nella</strong> quale,<br />
pur tacendosi della legittimazione formale alla promuovibilità<br />
di tale azione di responsabilità, sembra abbastanza<br />
chiaro che chi, esercitando a qualunque titolo attività<br />
di direzione e coordinamento di società, agiscein<br />
violazione dei principi di corretta gestione <strong>societaria</strong> ed<br />
imprenditoriale di queste è tenuto al risarcimento del<br />
dannocheadessaneconsegue;<br />
b) l’azione promuovibile da ogni singolo socio, con gli<br />
stessi presupposti di quelli previsti per l’azione sociale,<br />
ma limitata al recupero del danno derivante dalla lesione<br />
del diritto all’utile e al diritto alla valorizzazione della<br />
partecipazione sociale;<br />
c) l’azione dei creditori sociali, sempre basata sugli<br />
stessi presupposti e riferita ai danni derivanti dalla lesione<br />
cagionata all’integrità del patrimonio della società<br />
(con regole che difficilmente riesco a distinguere<br />
dal risarcimento che potrebbe chiedere la stessa società).<br />
La norma tace su una serie di problemi applicativi, peraltro<br />
già in parte richiamati trattando della responsabilità<br />
del socio di società a responsabilità limitata. Silente,<br />
ed ovviamente, sulla natura della responsabilità da direzione<br />
e coordinamento, la norma nulla dice sull’allocazione<br />
dell’onere della prova, sulla prescrizione, sull’esercitabilità<br />
in sede fallimentare di questa azione, specie<br />
con riguardo all’azione del singolo socio di cui potrebbe<br />
postularsi una permanente legittimazione individuale<br />
(così come oggi si afferma per la responsabilità per le<br />
obbligazioni sociali verso il diretto creditore da parte<br />
dell’amministratore che contravviene al divieto di compiere<br />
nuove operazioni), alla luce del fatto che l’ultimo<br />
comma dell’art. 2497 rende esplicito il trasferimento in<br />
capo al curatore solo per l’azione dei creditori della società<br />
soggetta ad altrui direzione e coordinamento. Pure<br />
si è detto sul silenzio del legislatore sulla legittimazione<br />
ad agire per l’azione sociale di responsabilità. Silenzidal