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Eterogestione e responsabilita` nella riforma societaria fra ... - Ipsoa

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NUMERO MONOGRAFICO .RIFORMA DELLE SOCIETÀ n<br />

e del soggetto suo amministratore che materialmente<br />

ponga in essere tale attività.<br />

Insomma, almeno stando alla formulazione letterale della<br />

norma non si ravvede alcun limite soggettivo alla responsabilità<br />

in questione, se non quella della prova per<br />

cui quel soggetto abbia effettivamente esercitato (ovvero<br />

si presuma abbia esercitato nei casi previsti dall’art.<br />

2497 sexies) l’attivitàdi direzione e coordinamento.<br />

Del resto se mai qualche dubbio potesse residuare nell’interprete<br />

su una lettura così allargata dei soggetti nei<br />

cui confronti può essere esperita l’azione di responsabilità,<br />

esso viene fugato subito dal secondo comma della<br />

norma che pone la responsabilità solidale di chiunque<br />

abbia preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio<br />

conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio:<br />

formula questa che rivela l’intenzione ferma del<br />

legislatore di coinvolgere <strong>nella</strong> responsabilità chiunque<br />

abbia, in modo lesivo per la società, partecipato all’eterogestione<br />

di gruppo.<br />

Naturalmente la portata della regola di responsabilità da<br />

eterogestione di gruppo si misurerà proprio sulla lettura<br />

che in sede applicativa verrà data a questa locuzione: se<br />

l’ormai inequivoca posizione di una regola di responsabilità<br />

non indurrà aletturepiùrestrittive, essa non necessariamente<br />

dovrà ravvisarsi in una sorta di gestione<br />

di fatto estesa ad ogni momento dell’amministrazione<br />

della società, ma si identificherà con l’assunzione delle<br />

scelte decisionali strategiche nei settori chiave della gestione<br />

sociale; con l’aggiunta, a mio avviso, che la responsabilità<br />

potrà concretizzarsi anche in caso di esercizio<br />

di direzione e coordinamento a carattere settoriale<br />

(penso ad esempio alla centralizzazione delle funzioni di<br />

tesoreria o finanziarie di gruppo) ovviamente legando la<br />

valutazione della violazione dei principi di corretta gestione<br />

<strong>societaria</strong> ed imprenditoriale allo specifico settore<br />

incuisièconcretizzata l’attività di direzione e coordinamento<br />

di società.<br />

Inconsueta, inoltre, sempre per restare ai presupposti del<br />

promuovimento di tale responsabilità l’identificazione<br />

della violazione sanzionata e cioè «la violazione dei<br />

principi di corretta gestione <strong>societaria</strong> ed imprenditoriale».<br />

A parte la notazione evidente ma significativa che<br />

la regola fuga ogni dubbio sul, peraltro già riconosciuto<br />

in giurisprudenza, principio del Konzernleitungspflicht, necessario<br />

corollario di una scelta legittimante l’attività di<br />

direzione e coordinamento spinta al punto di dare dignità<br />

normativa ed esimente da responsabilità ai c.d.<br />

vantaggi compensativi, vi è da chiedersi se tale locuzione<br />

- con una innovazione che sarebbe invero assai significativa<br />

- rappresenti qualcosa di differente dal tradizionale<br />

presupposto della responsabilità da negligente<br />

gestione, se cioè l’interprete oggi abbia a che fare con<br />

(e correlativamente abbia il dovere di ricostruire i termini<br />

di) una responsabilità da «scorretta» gestione che<br />

sia qualitativamente diversa dalla negligente gestione e<br />

che conservi, tale nuova espressione, l’eco dell’ormai<br />

334 LE SOCIETA’ N. 2bis/2003<br />

antica presunzione di «conflitto di interessi» delle scelte<br />

di gruppo<br />

Infine va notato che le norma sulla direzione e coordinamento<br />

di società sono trasversali a tutti i tipi di società,<br />

non essendo probabilmente lecita neppure una limitazione<br />

del soggetto leso alle società di capitali, potendo<br />

- ove accadesse per ipotesi remota - ipotizzarsi che soggetto<br />

leso da una non corretta gestione <strong>societaria</strong> e imprenditoriale<br />

sia una società di persone, o una società<br />

cooperativa o un consorzio.<br />

La norma, inoltre, si segnala per la pluralità di soggetti<br />

legittimati a far valere la responsabilità in questione e<br />

per la pluralità di presupposti che, a quanto pare, a seconda<br />

dei soggetti legittimati ad agire, varia. E così, se<br />

mal non si intende la lettera della norma abbiamo:<br />

a) l’azione promovibile dalla società la cui esistenza è<br />

indubbiamente scolpita nell’art. 2497, terzo comma,<br />

ove si precisa che l’azione individuale dei soci e dei creditori<br />

sociali non pregiudica il diritto al risarcimento del<br />

danno ad essa cagionato e non è pregiudicata dalla rinuncia<br />

o transazione della società. Formula <strong>nella</strong> quale,<br />

pur tacendosi della legittimazione formale alla promuovibilità<br />

di tale azione di responsabilità, sembra abbastanza<br />

chiaro che chi, esercitando a qualunque titolo attività<br />

di direzione e coordinamento di società, agiscein<br />

violazione dei principi di corretta gestione <strong>societaria</strong> ed<br />

imprenditoriale di queste è tenuto al risarcimento del<br />

dannocheadessaneconsegue;<br />

b) l’azione promuovibile da ogni singolo socio, con gli<br />

stessi presupposti di quelli previsti per l’azione sociale,<br />

ma limitata al recupero del danno derivante dalla lesione<br />

del diritto all’utile e al diritto alla valorizzazione della<br />

partecipazione sociale;<br />

c) l’azione dei creditori sociali, sempre basata sugli<br />

stessi presupposti e riferita ai danni derivanti dalla lesione<br />

cagionata all’integrità del patrimonio della società<br />

(con regole che difficilmente riesco a distinguere<br />

dal risarcimento che potrebbe chiedere la stessa società).<br />

La norma tace su una serie di problemi applicativi, peraltro<br />

già in parte richiamati trattando della responsabilità<br />

del socio di società a responsabilità limitata. Silente,<br />

ed ovviamente, sulla natura della responsabilità da direzione<br />

e coordinamento, la norma nulla dice sull’allocazione<br />

dell’onere della prova, sulla prescrizione, sull’esercitabilità<br />

in sede fallimentare di questa azione, specie<br />

con riguardo all’azione del singolo socio di cui potrebbe<br />

postularsi una permanente legittimazione individuale<br />

(così come oggi si afferma per la responsabilità per le<br />

obbligazioni sociali verso il diretto creditore da parte<br />

dell’amministratore che contravviene al divieto di compiere<br />

nuove operazioni), alla luce del fatto che l’ultimo<br />

comma dell’art. 2497 rende esplicito il trasferimento in<br />

capo al curatore solo per l’azione dei creditori della società<br />

soggetta ad altrui direzione e coordinamento. Pure<br />

si è detto sul silenzio del legislatore sulla legittimazione<br />

ad agire per l’azione sociale di responsabilità. Silenzidal

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