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Eterogestione e responsabilita` nella riforma societaria fra ... - Ipsoa

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NUMERO MONOGRAFICO .RIFORMA DELLE SOCIETÀ n<br />

ne o autorizzazione dell’atto dannoso; violazione dei<br />

principi di corretta gestione <strong>societaria</strong> e imprenditoriale<br />

nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento;<br />

danno conseguente alla violazione); spetterà al convenuto<br />

offrire la prova dell’assenza di colpa e soprattutto<br />

per quel che riguarda la responsabilità da eterogestione<br />

di gruppo la prova della presenza del c.d. vantaggio<br />

compensativo che esclude la responsabilità. Non può<br />

non sottacersi, comunque, che specie <strong>nella</strong> responsabilità<br />

di direzione e coordinamento sarebbe (stato) opportuna<br />

utilizzare esplicitamente una regola ampia di inversione<br />

dell’onere della prova nel senso che dimostrata la<br />

derivazione di un danno da una operazione avvenuta in<br />

costanza di esercizio di attività di direzione e coordinamento<br />

spetti alla società che esercita tale attività dimostrare<br />

che la stessa corrisponde a principi di corretta gestione<br />

<strong>societaria</strong> e imprenditoriale. Quanto alla prescrizione<br />

credo debba essere applicata analogicamente la<br />

sua sospensione fintanto che il socio resti tale ovvero il<br />

soggetto eserciti l’attività di direzione e coordinamento.<br />

Sotto il profilo della legittimazione post-fallimentare<br />

credo sia indubbio che essa spetti in via esclusiva al curatore;<br />

e) la coordinata lettura delle norme qui brevemente<br />

tratteggiate mostra come oggi le regole sulla responsabilità<br />

da eterogestione si collochino su quattro livelli:<br />

– il primo attinente alla responsabilità del socio che abbia<br />

deciso o autorizzato una atto gestorio dannoso: responsabilità<br />

che non richiede alcuna sistematicità dell’intervento,<br />

che può ricollegarsi anche ad una attività<br />

episodica di partecipazione alla gestione e che può, ovviamente,<br />

coinvolgere contemporaneamente più soci<br />

che concordemente abbia deciso o autorizzato l’atto di<br />

gestione rivelatosi dannoso;<br />

336 LE SOCIETA’ N. 2bis/2003<br />

– il secondo esteso a qualsiasi soggetto che eserciti una<br />

attività di direzione e controllo, non necessariamente<br />

identificantesi con una sorta di amministrazione sistematica<br />

di fatto ma riscontrabile anche <strong>nella</strong> costante<br />

avocazione o nell’indirizzo delle scelte strategiche nei<br />

settori chiave per l’attività della società, ogni qualvolta<br />

che tale attività sfoci in una non corretta gestione imprenditoriale<br />

o <strong>societaria</strong>;<br />

– il terzo, sempre nell’ambito della responsabilità da eterogestione<br />

di gruppo, che tocca anche chi, pur non<br />

esercitando direttamente l’attività di direzione e controllo<br />

abbia preso parte o tratto vantaggio dall’atto lesivo;<br />

– il quarto quello relativo all’amministrazione di fatto,<br />

nei termini tradizionali nei quali oggi si identifica l’istituto<br />

e che peraltro si fa fatica a distinguere da una responsabilità<br />

da eterogestione da direzione e coordinamento,<br />

volta che l’amministratore di fatto ha una intromissione<br />

<strong>nella</strong> gestione della società di portata che trascende<br />

ampiamente la direzione e coordinamento della<br />

società. Uno spazio autonomo di rilevanza della figura<br />

potrebbe però esser ritrovato nel fatto che comunque<br />

l’amministratore di fatto si sostituisce, in realtà, all’amministratore<br />

e non si affianca allo stesso nell’esercizio di<br />

una attività di direzione e coordinamento: dunque, per<br />

fare un esempio, non sarebbe, a mio avviso meritevole<br />

di fruire dell’esenzione da responsabilità in nome della<br />

sussistenza di vantaggi compensativi che presuppongono<br />

appunto una partecipazione della società ad una direzione<br />

e coordinamento istituzionali e non già ad una mera<br />

eterogestione meramente usurpativa o sostitutiva degli<br />

organi gestori, la cui responsabilità non può che essere<br />

misurata secondo le attuali regole della responsabilità civile<br />

dell’amministratore di fatto.

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