Eterogestione e responsabilita` nella riforma societaria fra ... - Ipsoa
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NUMERO MONOGRAFICO .RIFORMA DELLE SOCIETÀ n<br />
ne o autorizzazione dell’atto dannoso; violazione dei<br />
principi di corretta gestione <strong>societaria</strong> e imprenditoriale<br />
nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento;<br />
danno conseguente alla violazione); spetterà al convenuto<br />
offrire la prova dell’assenza di colpa e soprattutto<br />
per quel che riguarda la responsabilità da eterogestione<br />
di gruppo la prova della presenza del c.d. vantaggio<br />
compensativo che esclude la responsabilità. Non può<br />
non sottacersi, comunque, che specie <strong>nella</strong> responsabilità<br />
di direzione e coordinamento sarebbe (stato) opportuna<br />
utilizzare esplicitamente una regola ampia di inversione<br />
dell’onere della prova nel senso che dimostrata la<br />
derivazione di un danno da una operazione avvenuta in<br />
costanza di esercizio di attività di direzione e coordinamento<br />
spetti alla società che esercita tale attività dimostrare<br />
che la stessa corrisponde a principi di corretta gestione<br />
<strong>societaria</strong> e imprenditoriale. Quanto alla prescrizione<br />
credo debba essere applicata analogicamente la<br />
sua sospensione fintanto che il socio resti tale ovvero il<br />
soggetto eserciti l’attività di direzione e coordinamento.<br />
Sotto il profilo della legittimazione post-fallimentare<br />
credo sia indubbio che essa spetti in via esclusiva al curatore;<br />
e) la coordinata lettura delle norme qui brevemente<br />
tratteggiate mostra come oggi le regole sulla responsabilità<br />
da eterogestione si collochino su quattro livelli:<br />
– il primo attinente alla responsabilità del socio che abbia<br />
deciso o autorizzato una atto gestorio dannoso: responsabilità<br />
che non richiede alcuna sistematicità dell’intervento,<br />
che può ricollegarsi anche ad una attività<br />
episodica di partecipazione alla gestione e che può, ovviamente,<br />
coinvolgere contemporaneamente più soci<br />
che concordemente abbia deciso o autorizzato l’atto di<br />
gestione rivelatosi dannoso;<br />
336 LE SOCIETA’ N. 2bis/2003<br />
– il secondo esteso a qualsiasi soggetto che eserciti una<br />
attività di direzione e controllo, non necessariamente<br />
identificantesi con una sorta di amministrazione sistematica<br />
di fatto ma riscontrabile anche <strong>nella</strong> costante<br />
avocazione o nell’indirizzo delle scelte strategiche nei<br />
settori chiave per l’attività della società, ogni qualvolta<br />
che tale attività sfoci in una non corretta gestione imprenditoriale<br />
o <strong>societaria</strong>;<br />
– il terzo, sempre nell’ambito della responsabilità da eterogestione<br />
di gruppo, che tocca anche chi, pur non<br />
esercitando direttamente l’attività di direzione e controllo<br />
abbia preso parte o tratto vantaggio dall’atto lesivo;<br />
– il quarto quello relativo all’amministrazione di fatto,<br />
nei termini tradizionali nei quali oggi si identifica l’istituto<br />
e che peraltro si fa fatica a distinguere da una responsabilità<br />
da eterogestione da direzione e coordinamento,<br />
volta che l’amministratore di fatto ha una intromissione<br />
<strong>nella</strong> gestione della società di portata che trascende<br />
ampiamente la direzione e coordinamento della<br />
società. Uno spazio autonomo di rilevanza della figura<br />
potrebbe però esser ritrovato nel fatto che comunque<br />
l’amministratore di fatto si sostituisce, in realtà, all’amministratore<br />
e non si affianca allo stesso nell’esercizio di<br />
una attività di direzione e coordinamento: dunque, per<br />
fare un esempio, non sarebbe, a mio avviso meritevole<br />
di fruire dell’esenzione da responsabilità in nome della<br />
sussistenza di vantaggi compensativi che presuppongono<br />
appunto una partecipazione della società ad una direzione<br />
e coordinamento istituzionali e non già ad una mera<br />
eterogestione meramente usurpativa o sostitutiva degli<br />
organi gestori, la cui responsabilità non può che essere<br />
misurata secondo le attuali regole della responsabilità civile<br />
dell’amministratore di fatto.