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Incentivazione degli impianti fotovoltaici Relazione delle attività - Gse

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Rispetto alla precedente normativa sono state introdotte importanti novità, quali:<br />

• l’abolizione della fase istruttoria preliminare all’ammissione alle tariffe incentivanti: la richiesta di<br />

riconoscimento della tariffa incentivante doveva essere inviata al GSE entro 60 giorni dalla data di<br />

entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico;<br />

• l’abolizione del limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato della<br />

potenza incentivabile pari a 1200 MW; era stato previsto un periodo di moratoria di 14 mesi (24 mesi<br />

per i soggetti pubblici titolari <strong>degli</strong> <strong>impianti</strong>) con inizio dalla data di raggiungimento del limite;<br />

• la differenziazione <strong>delle</strong> tariffe sulla base dell’integrazione architettonica oltre che della taglia<br />

dell’impianto;<br />

• l’introduzione di un premio per <strong>impianti</strong> <strong>fotovoltaici</strong> abbinati all’uso efficiente dell’energia;<br />

• l’abolizione del limite di 1000 kW, quale potenza massima incentivabile per un singolo impianto;<br />

• l’estensione all’utilizzo della tecnologia fotovoltaica a film sottile anche alle persone fisiche,<br />

limitazione invece applicata nel primo Conto Energia;<br />

Gli <strong>impianti</strong> entrati in esercizio dopo il 13/04/07 (data di pubblicazione della Delibera AEEG n. 90/07) e<br />

prima del 31 dicembre 2008 hanno avuto diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori<br />

(€/kWh) indicati nella seguente tabella.<br />

Potenza impianto (kW) Non integrato<br />

Parzialmente<br />

integrato<br />

Integrato<br />

1 ≤ P ≤ 3 0,40 0,44 0,49<br />

3 < P ≤ 20 0,38 0,42 0,46<br />

P > 20 0,36 0,40 0,44<br />

Tabella 2.2 - Tariffe incentivanti (€/kWh), suddivise per classe di potenza e per tipologia d‘integrazione.<br />

Il secondo Conto Energia stabiliva che le suddette tariffe, per gli <strong>impianti</strong> entrati in esercizio negli anni<br />

successivi al 2008, fossero decurtate del 2% annuo. La tariffa incentivante è erogata per un periodo di<br />

venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e rimane costante in moneta<br />

corrente per l’intero periodo.<br />

Le tariffe più elevate sono state riconosciute ai piccoli <strong>impianti</strong> domestici che risultano integrati<br />

architettonicamente, mentre le più basse sono state riconosciute ai grandi <strong>impianti</strong> non integrati.<br />

Le tariffe indicate in tabella 2.2 potevano essere incrementate del 5% nei seguenti casi, tra loro non<br />

cumulabili:<br />

• <strong>impianti</strong> superiori ai 3 kW non integrati, il cui Soggetto Responsabile autoconsuma almeno il 70%<br />

dell’energia prodotta dall’impianto (autoproduttori ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 79<br />

del 16 marzo 1999);<br />

• <strong>impianti</strong> il cui Soggetto Responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria<br />

pubblica;<br />

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