COMUNE DI DOLIANOVA
COMUNE DI DOLIANOVA
COMUNE DI DOLIANOVA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
IL PRESIDENTE<br />
DATO ATTO CHE:<br />
- l’organo di revisione economico finanziario di questo Comune, rappresentato<br />
attualmente dal Collegio dei revisori, a termini dell’art. 235, 1° comma, del D.Lgs. n.<br />
267/2000, approvante il T.U.O.E.L. (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli<br />
Enti Locali), è pervenuto a scadenza naturale del proprio mandato il 31/03/2009;<br />
- non essendosi provveduto entro la scadenza suddetta all’elezione del nuovo organo di<br />
revisione per il periodo 01/04/2009 – 31/03/2012 , a mente del medesimo articolo 235,<br />
1° comma, hanno trovato applicazione le norme relative alla proroga degli organi<br />
amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del<br />
D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/7/1994, n. 444;<br />
- in base all’art. 3, comma 1, del citato D.L. 293/94, gli organi amministrativi non<br />
ricostituiti entro i termini prescritti, sono prorogati per non più di quarantacinque<br />
giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;<br />
- a norma del su citato art. 235, 1° comma, i revisori sono rieleggibili per una sola<br />
volta, a prescindere da eventuali interruzioni del secondo incarico che abbiano dato<br />
luogo ad un mandato conclusosi prima della scadenza naturale, così come ha precisato<br />
il Ministero dell’Interno oppure, indipendentemente dall’essere il nuovo incarico<br />
continuativo o meno rispetto al precedente, come, in attesa di chiarimenti legislativi<br />
sull’attuale normativa, ha ritenuto la “Commissione Enti pubblici” del Consiglio<br />
nazionale dei Dottori Commercialisti in seduta del 17/7/2002;<br />
VISTO l’art. 234 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che testualmente recita:<br />
“1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato<br />
a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.<br />
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:<br />
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di<br />
presidente del collegio;<br />
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;<br />
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.<br />
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle<br />
comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto<br />
dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della<br />
comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al<br />
comma 2.<br />
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato<br />
l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina “<br />
TENUTO PRESENTE in proposito che:<br />
- la L. 24/2/2005, n. 34 ha disposto l'unificazione dell'Ordine dei dottori commercialisti<br />
con il Collegio dei ragionieri e periti commerciali nell'Ordine dei dottori<br />
commercialisti e degli esperti contabili, presso il quale è stato istituito l'Albo dei<br />
dottori commercialisti e degli esperti contabili;<br />
- per effetto dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2008 dell’albo unico dei dottori<br />
commercialisti e degli esperti contabili di cui al D.L.gs. 28/6/2005, n. 139, i richiami<br />
DELIBERA <strong>DI</strong> CONSIGLIO n.12 del 13-05-2009 <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>DOLIANOVA</strong><br />
2