COMUNE DI DOLIANOVA
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<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>DOLIANOVA</strong><br />
PROVINCIA <strong>DI</strong> CAGLIARI<br />
PIAZZA BRIGATA SASSARI<br />
UFFICIO SERVIZI ALLA COMUNITÀ.<br />
VERBALE <strong>DI</strong> DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA<br />
N. 94 del 24-07-09<br />
OGGETTO: LOCAZIONE IMMOBILI <strong>DI</strong> PROPRIETA' DELLA CANTINA SOCIALE <strong>DI</strong><br />
<strong>DOLIANOVA</strong> DA DESTINARE A PARCHEGGIO, AD AREA MERCATO<br />
SETTIMANALE, A MANIFESTAZIONI <strong>DI</strong> INTERESSE PUBBLICO, A SEDE<br />
COMPAGNIA BARRACELLARE E A RICOVERO MEZZI: <strong>DI</strong>RETTIVE.<br />
L'anno duemilanove il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 09:00 in Dolianova, nella<br />
sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti posti all’ordine del<br />
giorno.<br />
Presiede la riunione il Sig. PIANO LUIGI in qualità di Sindaco.<br />
Sono presenti i Sigg . Assessori :<br />
PIANO LUIGI Sindaco P<br />
LOI PIERLUIGI Assessore A<br />
FRIGAU CATERINA Assessore P<br />
MURGIA ANTONELLO Assessore P<br />
LODDO PAOLO Assessore P<br />
AGUS ANTONINO Assessore P<br />
LACONI ROSANNA Assessore P<br />
risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.<br />
Assiste il DOTT. UNGARO GUELFO Segretario Comunale.<br />
PREMESSO CHE:<br />
IL SINDACO<br />
Con deliberazione G.C. n. 138 del 25/10/2004, parzialmente rettificata con<br />
deliberazione G.C. n. 159 del 23/12/2004, al fine di reperire un'area dove realizzare<br />
il mercato ambulante, che si tiene con cadenza settimanale, si individuava nell'area
di pertinenza della ex Cantina Sociale, unitamente al tratto della Via Sanjust tra la<br />
Via Zuddas e la Via Candido Manca, il sito idoneo allo scopo;<br />
Contestualmente si impartivano alcune direttive al responsabile degli AA.GG. ai<br />
fini della stipulazione del contratto di locazione, stabilendo che:<br />
o il Comune avrebbe provveduto all'esecuzione dei lavori necessari per rendere<br />
l'area idonea alla realizzazione del mercato settimanale;<br />
o Il canone annuo di locazione veniva determinato in €. 3.500,00 (Euro<br />
tremilacinquecento/00) da scomputarsi dall’importo dei lavori eseguiti<br />
quantificati in €. 15.000,00 (Euro quindicimila/00) (poi rideterminati in<br />
contratto in € 19.144,14, IVA 20% compresa);<br />
o La locazione avrebbe avuto la durata di anni 7 (sette) con possibilità di tacito<br />
rinnovo;<br />
o l’area locata avrebbe dovuto essere messa a disposizione del Comune per la<br />
realizzazione di manifestazioni di interesse pubblico per ulteriori quindici<br />
giornate annue;<br />
con deliberazione n. 70 del 2/11/2004, il C.C. approvava, ai sensi<br />
dell’art. 43 della L.R. n° 35 del 31/10/91, l'ampiezza delle aree destinate<br />
al commercio su aree pubbliche ubicate nell'area di pertinenza della ex<br />
Cantina Sociale unitamente al tratto della Via Sanjust tra la Via Zuddas<br />
e la Via Candido Manca;<br />
DATO ATTO CHE, sulla scorta delle deliberazioni di G.C. su citate è stato stipulato con la<br />
Cantina Sociale di Dolianova S.C.A., il contratto di locazione rep. N. 226 in data<br />
24/2/2005;<br />
CONSIDERATO CHE l’Amministrazione ha la necessità di provvedere ad altre esigenze<br />
per il cui soddisfacimento ha bisogno di disporre di spazi adeguati e che l’ubicazione,<br />
l’ampiezza e la tipologia degli immobili che la Cantina Sociale, nei contatti intercorsi, si è<br />
detta disponibile a concedere al Comune, sono pienamente confacenti alle predette<br />
esigenze;<br />
ATTESO infatti che parte dell’ampio piazzale di cui dispone la Cantina appare idoneo per<br />
ospitare (per tutti i giorni dell’anno, ad eccezione dei giorni in cui verrà utilizzato come<br />
mercato settimanale e per manifestazioni d’interesse pubblico per 15 giorni all’anno), un<br />
parcheggio pubblico del quale è avvertita fortemente la necessità per decongestionare<br />
l’attuale situazione dei parcheggi nel centro cittadino, con conseguente generale<br />
miglioramento della viabilità e della vivibilità urbana;<br />
CONSIDERATO inoltre che la disponibilità del suddetto spazio creerebbe i presupposti<br />
per una futura regolamentazione ed una più razionale fruibilità dell’area adibita a<br />
parcheggio posta sul lato sinistro rispetto all’ingresso del palazzo comunale e retrostante a<br />
questo, attualmente utilizzata quale parcheggio libero;<br />
DATO ATTO CHE:<br />
• altro scopo che si prefigge l’Amministrazione, mediante l’acquisizione in locazione<br />
di ulteriore spazio di detto piazzale, è quello di ubicare in quest’ultimo l’intero<br />
mercato ambulante che si svolge con cadenza settimanale estendendo, quindi, in<br />
maniera significativa l’area oggetto del vigente contratto di locazione attualmente<br />
destinata esclusivamente a tale finalità e ciò in modo da evitare pressoché<br />
completamente l’impegno di aree pubbliche, adottando così una soluzione che<br />
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appare più razionale e funzionale sia rispetto alle necessità degli operatori, sia<br />
rispetto a quelle degli abitanti della zona e della cittadinanza in generale;<br />
• l’acquisizione di un’area più vasta complessivamente destinata ad ospitare in<br />
maniera pressoché integrale il mercato ambulante è propedeutica all’adozione degli<br />
atti deliberativi di cui agli articoli 15 e 16 della L.R. 18/5/2006, n. 5: Disciplina<br />
generale delle attività commerciali il cui art. 43 ha abrogato, quasi interamente,<br />
l’omologa L.R. n. 35/1991;<br />
• la nuova locazione riguarderà inoltre anche due locali coperti mediante i quali<br />
l’Amministrazione intende risolvere, con il primo, il problema del ricovero dei<br />
mezzi della Protezione civile nonché quelli della polizia municipale dell’Unione<br />
dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, ente con il quale sono in corso di<br />
definizione modalità e condizioni della relativa sub locazione; in alternativa o in<br />
aggiunta occorre ospitare nel locale in questione anche i mezzi della neo costituita<br />
Compagnia Barracellare;<br />
• in proposito va evidenziato che il ricovero dei suddetti mezzi è attualmente<br />
assicurato con modalità del tutto precarie e provvisorie non disponendo ovviamente<br />
il Comune, ma neanche l’Unione dei Comuni, di locali di proprietà idonei allo<br />
scopo;<br />
• il secondo locale coperto s’intende concedere in sub locazione, secondo modalità e<br />
condizioni da definirsi con successivi atti, alla Compagnia Barracellare perché in<br />
esso vengano ubicati sede ed ufficio della Compagnia, che, si ricorda, sulla scorta<br />
della convezione di recente sottoscritta con il Comune, è chiamata a svolgere, fra<br />
l’altro, importanti compiti di salvaguardia dei beni immobili del patrimonio<br />
comunale nonché a collaborare con il Comune in altri ambiti quali, a titolo<br />
esemplificativo, quello della vigilanza ambientale e della protezione civile; il<br />
disimpegno da parte della Compagnia dei rilevanti compiti di collaborazione ad<br />
essa affidati dal Comune esige, nello stesso interesse del Comune, che l’istituzione<br />
disponga di spazi adeguati e dedicati ove svolgere al meglio anche gli aspetti di<br />
natura amministrativa e contabile richiesti dalla L.R. n. 25/1988, alla cui<br />
sorveglianza è preposta l’Amministrazione comunale;<br />
CONSIDERATO il fatto che gli immobili medesimi ricomprendono le superfici oggetto<br />
del vigente contratto di locazione rep. n. 226/2005 sopra citato;<br />
RAVVISATA l’opportunità, anche per esigenze di organicità e di unicità dei rapporti<br />
intrattenuti con la Cantina sociale, che all’atto della definizione della nuova locazione si<br />
addivenga preventivamente alla risoluzione consensuale ex art. 1372 del Codice civile<br />
dell’attuale contratto n. 226/2004, soluzione a cui, nei contatti intercorsi, la Cantina<br />
medesima ha manifestato di aderire;<br />
ATTESO CHE:<br />
• le intese con la Cantina Sociale prevedono che il canone di locazione, concordato<br />
in € 30.900,00 + IVA 20%, non venga materialmente corrisposto dal Comune,<br />
bensì, analogamente a quanto previsto nel contratto rep. N. 226/2005, che esso<br />
venga scomputato dall’importo di lavori da eseguirsi a cura del Comune;<br />
• i lavori in questione riguardano:<br />
gli interventi di ristrutturazione dei locali del piano terra della cantina S.<br />
Maria, al fine di adattarli alle necessità di utilizzo del Comune, stimati in €<br />
7.143,50, IVA compresa;<br />
la ristrutturazione dei locali del piano terra dell’ex ricovero ambulanze,<br />
quantificati in € 509,16, IVA compresa;<br />
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la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in loc. Sant’Esu e<br />
per la realizzazione dello svincolo sulla s.s. n. 387, per un ammontare<br />
previsto pari a € 281.966,72, IVA compresa;<br />
• la Cantina sociale ha fatto pervenire preventivi di spesa e computi metrici dei<br />
suddetti lavori sui quali l’Ufficio tecnico si è espresso favorevolmente in merito<br />
alla loro congruità;<br />
• con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria in loc. Sant’Esu saranno<br />
da scomputare dal canone anche tutte le spese tecniche previste dalle vigenti<br />
norme per l’esecuzione di un’opera pubblica secondo quanto verrà<br />
rappresentato dal responsabile del settore OOPP e LLPP;<br />
• i tempi di esecuzione di dette opere dovranno tener conto della necessità di<br />
osservare tutti gli adempimenti di natura amministrativa e tecnica dettati<br />
dalle norme di legge vigenti per l’esecuzione di OOPP nonché della tempistica<br />
necessaria per la realizzazione dei lavori;<br />
• in ogni caso l’esecuzione delle opere in questione verrà attuata dal Comune in<br />
un lasso di tempo significativamente inferiore rispetto alla durata prevedibile<br />
del contratto e pertanto il recupero delle relative spese da parte dell’Ente<br />
mediante lo scomputo del canone di locazione verrà diluito nell’intero arco di<br />
durata del contratto;<br />
• si converrà quindi con la Cantina in merito ad un meccanismo di ristoro, a<br />
favore del Comune, correlato a tale prevedibile discrasia fra tempo di<br />
anticipazione da parte dell’Ente delle spese per l’esecuzione delle opere di<br />
urbanizzazione primaria e tempo di recupero della relativa somma;<br />
PRECISATO che:<br />
• i lavori di maggiore importo si riferiscono ai lavori contemplati nel piano di<br />
lottizzazione a scopo industriale in loc. Sant’Esu (ossia in sito diverso rispetto a<br />
quello oggetto della presente locazione), proposto dalla stessa Cantina sociale in<br />
qualità di lottizzante, approvato dal C.C. con deliberazioni n. 121 del 20/1/1981 e<br />
n. 77 del 24/6/1982 e dall’Assessorato agli EE.LL. e Urbanistica della Regione con<br />
decreti n. 32/U del 21/1/1982 e n. 697/U del 31/3/1983;<br />
• all’approvazione definitiva del piano ha fatto seguito la stipula, per atto pubblico<br />
amministrativo, della convenzione di lottizzazione rep. N. 16 del 21/4/1983,<br />
regolarmente trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data<br />
10/5/1983, casella n. 10145 art. 8417;<br />
• con la convenzione la Cantina, nella sua veste di lottizzante, ha ceduto<br />
gratuitamente al Comune le aree per complessivi mq. 20.273 necessarie per le<br />
OO.PP. e di interesse pubblico;<br />
• la convenzione prevedeva inoltre l’esecuzione a cura della stessa lottizzante di tutte<br />
le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi in un termine non superiore a 10<br />
(dieci) anni;<br />
• a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione la<br />
lottizzante aveva costituito cauzione mediante polizza fidejussoria;<br />
• dalla convenzione risulta poi che è stato materialmente corrisposto dalla lottizzante<br />
il contributo per le spese di urbanizzazione secondaria;<br />
CONSIDERATO CHE le suddette opere di urbanizzazione primaria poste a carico della<br />
Cantina non sono state a tutt’oggi realizzate, né peraltro il Comune ha provveduto, entro il<br />
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termine decennale di efficacia della lottizzazione, ad adottare alcuna iniziativa volta<br />
all’esecuzione coattiva delle stesse;<br />
RITENUTO che le intese intercorse fra l’Amministrazione e la Cantina Sociale che<br />
prevedono la realizzazione delle suaccennate opere di urbanizzazione primaria a cura del<br />
Comune e lo scomputo dell’importo delle stesse dal canone di locazione degli immobili<br />
ubicati nel centro abitato, in loc. Santa Maria, consentano una composizione bonaria della<br />
pendenza evitando di dover intraprendere procedure coattive (cfr: Consiglio di Stato sez.<br />
V, 19/3/1991, n. 300; “ Le lottizzazioni scadute” e “Il problema delle lottizzazioni<br />
scadute” di Giampietro Lucadei in www.lucadei.com );<br />
RIBA<strong>DI</strong>TA l’urgenza dell’Amministrazione di disporre quanto prima possibile degli<br />
immobili oggetto specifico della presente e di dover pertanto impartire direttive agli uffici<br />
competenti ai fini della sottoscrizione del contratto;<br />
RITENUTA la competenza della Giunta ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera i) del<br />
T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che esclude espressamente dalla<br />
competenza consiliare relativa alle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi<br />
quelle relative alle locazioni di immobili;<br />
RICORDATO, a fini esclusivi di migliore inquadramento normativo della presente<br />
direttiva, che:<br />
a norma dell’art. 42, rubricato Destinazione degli immobili a particolari attività,<br />
della L. 27/7/1978, n. 392, “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, che i<br />
contratti di locazione e sublocazione fra gli altri stipulati dagli enti pubblici<br />
territoriali in qualità di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma<br />
dell'articolo 27 della stessa legge, ossia non meno di 6 (sei) anni;<br />
A tali contratti si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 32 “Aggiornamento<br />
del canone” e 41 ed il preavviso per il rilascio di cui all'articolo 28” ;<br />
Il richiamo espresso all’art. 41 comporta l’applicabilità anche degli articoli dal 7<br />
all’11;<br />
Le locazioni passive di immobili o locali destinati a uffici o servizi comunali sono<br />
concluse, in genere, mediante trattativa privata diretta, dopo averne accertata<br />
l'economicità e la convenienza, in relazione anche all'eventuale esistenza o<br />
disponibilità di idonei immobili o locali di proprietà comunale (cfr: LEGGI<br />
D’ITALIA, Enti Locali, Attività della P.A., Organizzazione attività, Locazioni<br />
attive e passive);<br />
Anche per quanto attiene alle locazioni passive, la determinazione del canone si<br />
basa sui valori correnti di mercato; l'ente, come un privato, ricercherà la soluzione<br />
più conveniente sulla quale gli uffici competenti esprimeranno un parere di<br />
congruità. Ci pare da ritenersi legittimo l'operato dell'Amministrazione che<br />
conclude la contrattazione, sia pure a prezzi non perfettamente in linea con i valori<br />
di mercato accertati, qualora la parte privata non consenta a cedere a quei valori,<br />
purché siano esternate le motivazioni di pubblico interesse che consigliano di<br />
concludere il contratto. (cfr.: op. cit.);<br />
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L’amministrazione reputa congrua, in relazione alle necessità come sopra illustrate<br />
e al fine di conferire carattere di stabilità alle relative soluzioni, una durata della<br />
locazione non inferiore ad anni 8 (otto);<br />
Sulla scorta delle stesse esigenze di stabilità, anche ai contratti di locazione di<br />
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione stipulati dagli enti pubblici<br />
territoriali in qualità di conduttori è applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e<br />
29 in tema di rinnovazione del contratto di locazione che accorda al conduttore una<br />
tutela privilegiata in termini di durata del rapporto (giurisprudenza costante della<br />
Corte di Cassazione civile - cfr., in ultimo, Sez. III, sent. N. 16321 del 24/7/07);<br />
Per la miglior tutela dell’interesse del Comune è opportuno che, ad ogni buon<br />
conto, la clausola di rinnovo venga specificamente inserita in contratto (cfr. in<br />
ultimo Cassazione civile, sez. III, sent. N. 9614 del 10/9/99);<br />
RITENUTO di dover nell’occasione:<br />
• designare il responsabile che, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni<br />
come sopra formulati, sarà chiamato a sottoscrivere il nuovo contratto di<br />
locazione con la Cantina sociale;<br />
• contestualmente si individueranno anche i responsabili che saranno richiesti<br />
di attuare, anche in forma di collaborazione con il responsabile principale,<br />
le finalità dei rispettivi servizi che l’Amministrazione si prefigge di<br />
conseguire mediante il contratto stesso;<br />
CONSIDERATO:<br />
• il carattere intersettoriale della locazione, nel senso che con essa l’Amministrazione<br />
si prefigge lo scopo di reperire immobili che in pratica devono supplire alle carenze<br />
del proprio patrimonio immobiliare in diversi ambiti dell’attività comunale;<br />
• peraltro, sulla scorta dell’impostazione data con la presente, il contratto comporterà<br />
aspetti essenzialmente di natura tecnica e non amministrativo contabili quali<br />
l’esborso materiale del canone di locazione del quale è prevista, infatti, l’integrale<br />
compensazione con i lavori che dovrà curare il Comune, volti principalmente a<br />
definire questioni che attengono al piano di lottizzazione rimasto parzialmente<br />
inattuato e, in via subordinata, ad adattare gli immobili acquisiti alle necessità che<br />
si prefigge l’Amministrazione;<br />
RITENUTO pertanto che ai fini della sottoscrizione del contratto il funzionario designato<br />
debba essere il Responsabile del Settore Urbanistico Manutentivo, ing. Mario Sardu (o,<br />
all’occorrenza, il di lui supplente Geom. Marco Erriu), nel catalogo delle cui competenze,<br />
nel decreto sindacale di nomina n. 11 del 23/12/08 figura espressamente la Gestione<br />
Tecnica del Patrimonio, ambito nel quale tipicamente rientrano le locazioni passive, quale<br />
è quella in esame;<br />
DATO ATTO, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che al predetto Responsabile:<br />
• faranno carico le competenze e le attività di natura tecnica<br />
necessarie ai fini della contestuale risoluzione consensuale del<br />
contratto rep. N. 226/2005;<br />
• sarà inoltre suo compito l’attività volta alla determinazione in<br />
concreto del canone e alla dimostrazione della congruità dello<br />
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stesso, avvalendosi, per quanto occorra, della collaborazione e<br />
delle competenze specifiche di altri responsabili di settore;<br />
• avrà cura che i lavori previsti dal contratto stesso a scomputo del<br />
canone di locazione, vengano eseguiti entro i termini e con le<br />
modalità che verranno convenute con il locatore fermo restando<br />
che l’esecuzione degli stessi incomberà al responsabile del<br />
settore OOPP e LLPP, Geom. Erriu;<br />
• l’ing. Sardu, in quanto responsabile della gestione tecnica del<br />
patrimonio, curerà il rispetto delle clausole contrattuali<br />
riguardanti l’utilizzo degli immobili locati in senso conforme<br />
allo stipulando contratto;<br />
• sarà consegnatario di tutti gli immobili locati e nei suoi<br />
confronti s’intendono costituiti quali sub consegnatari i<br />
responsabili che attendono ai diversi servizi cui la presente<br />
locazione si riferisce, ovvero: il responsabile del settore Servizi<br />
alla Comunità, limitatamente al locale destinato a sede e ufficio<br />
della Compagnia Barracellare, che, sulla scorta di questo atto,<br />
sarà responsabile anche della sub locazione alla Compagnia; il<br />
responsabile del Settore LL.PP. nonché responsabile dell’Ufficio<br />
di Protezione civile per quel che concerne i mezzi della<br />
protezione civile; per quel che attiene ai mezzi della P.M. la<br />
responsabilità di questi verrà verosimilmente attribuita al<br />
Comandante del Corpo d’intesa con gli Organi competenti<br />
dell’Unione nel quadro degli accordi in via di definizione per<br />
l’uso del locale;<br />
• agirà di concerto con la responsabile del Settore Servizi alla<br />
Comunità in occasione delle manifestazioni di interesse pubblico<br />
che avranno luogo negli immobili locati;<br />
• si avvarrà del supporto e della specifica competenza<br />
professionale del responsabile del settore Segreteria e AAGG,<br />
dr. Dessì, nel cui ambito ricade l’ufficio contratti, ai fini<br />
dell’elaborazione del testo del contratto da definire con la<br />
Cantina Sociale nonché ai fini degli adempimenti materiali<br />
necessari per la stipulazione e successivi a questa; per tali<br />
incombenze il responsabile degli AAGG attingerà alle risorse a<br />
sua disposizione in bilancio chiedendone se necessario<br />
l’integrazione, per la parte di dette spese che, in base alle norme<br />
di legge e/o per contratto verrà posta a carico del Comune;<br />
• ferme esclusivamente le indicazioni di natura generale della<br />
presente direttiva, il responsabile del settore Urbanistico<br />
Manutentivo si avvarrà delle competenze gestionali che gli sono<br />
proprie definendo autonomamente, con i propri atti e/o in sede di<br />
contratto, ogni aspetto utile e/o necessario ai fini del<br />
conseguimento dell’obiettivo prioritario rappresentato dalla<br />
stipula del nuovo contratto di locazione;<br />
PROPONE<br />
Di deliberare in senso conforme alla premessa che qui, pertanto, s’intende<br />
integralmente richiamata ed approvata;<br />
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Di dare atto che:<br />
- la presente non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e, pertanto, a<br />
termini dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, su di essa non deve essere<br />
richiesto il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;<br />
- con successiva variazione di bilancio saranno stanziate le risorse necessarie per<br />
pervenire alla stipulazione del contratto di locazione;<br />
Di dichiarare la deliberazione discendente dalla presente immediatamente eseguibile ai<br />
sensi di legge in ragione dell’estrema urgenza di pervenire alla sottoscrizione del contratto<br />
in questione.<br />
PARERI <strong>DI</strong> REGOLARITA’ AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000, ART. 49<br />
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica<br />
Data: 24-07-2009 Il Responsabile del Servizio<br />
ERRIU MARCO<br />
LA GIUNTA COMUNALE<br />
VISTA e VALUTATA la su riportata proposta di deliberazione;<br />
ALL’ UNANIMITA’ di voti legalmente espressi;<br />
DELIBERA<br />
<strong>DI</strong> APPROVARE, la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato;<br />
<strong>DI</strong> <strong>DI</strong>CHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.-<br />
Letto, confermato e sottoscritto<br />
Il Sindaco Il Segretario Comunale<br />
PIANO LUIGI DOTT. UNGARO GUELFO<br />
_________________________________________________________________________<br />
Si certifica che copia della suestesa delibera è stata affissa in pubblicazione all'Albo<br />
Pretorio di questo Comune dal 19-08-2009 per n. quindici giorni consecutivi e che la<br />
medesima è stata inviata in un esemplare ai gruppi politici con nota prot. n. 13369 del 19-<br />
08-2009.<br />
Dolianova, lì 19-08-2009<br />
Il Vice Segretario<br />
(DOTT. DESSI' ENRICO)<br />
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