COMUNE DI DOLIANOVA
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la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in loc. Sant’Esu e<br />
per la realizzazione dello svincolo sulla s.s. n. 387, per un ammontare<br />
previsto pari a € 281.966,72, IVA compresa;<br />
• la Cantina sociale ha fatto pervenire preventivi di spesa e computi metrici dei<br />
suddetti lavori sui quali l’Ufficio tecnico si è espresso favorevolmente in merito<br />
alla loro congruità;<br />
• con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria in loc. Sant’Esu saranno<br />
da scomputare dal canone anche tutte le spese tecniche previste dalle vigenti<br />
norme per l’esecuzione di un’opera pubblica secondo quanto verrà<br />
rappresentato dal responsabile del settore OOPP e LLPP;<br />
• i tempi di esecuzione di dette opere dovranno tener conto della necessità di<br />
osservare tutti gli adempimenti di natura amministrativa e tecnica dettati<br />
dalle norme di legge vigenti per l’esecuzione di OOPP nonché della tempistica<br />
necessaria per la realizzazione dei lavori;<br />
• in ogni caso l’esecuzione delle opere in questione verrà attuata dal Comune in<br />
un lasso di tempo significativamente inferiore rispetto alla durata prevedibile<br />
del contratto e pertanto il recupero delle relative spese da parte dell’Ente<br />
mediante lo scomputo del canone di locazione verrà diluito nell’intero arco di<br />
durata del contratto;<br />
• si converrà quindi con la Cantina in merito ad un meccanismo di ristoro, a<br />
favore del Comune, correlato a tale prevedibile discrasia fra tempo di<br />
anticipazione da parte dell’Ente delle spese per l’esecuzione delle opere di<br />
urbanizzazione primaria e tempo di recupero della relativa somma;<br />
PRECISATO che:<br />
• i lavori di maggiore importo si riferiscono ai lavori contemplati nel piano di<br />
lottizzazione a scopo industriale in loc. Sant’Esu (ossia in sito diverso rispetto a<br />
quello oggetto della presente locazione), proposto dalla stessa Cantina sociale in<br />
qualità di lottizzante, approvato dal C.C. con deliberazioni n. 121 del 20/1/1981 e<br />
n. 77 del 24/6/1982 e dall’Assessorato agli EE.LL. e Urbanistica della Regione con<br />
decreti n. 32/U del 21/1/1982 e n. 697/U del 31/3/1983;<br />
• all’approvazione definitiva del piano ha fatto seguito la stipula, per atto pubblico<br />
amministrativo, della convenzione di lottizzazione rep. N. 16 del 21/4/1983,<br />
regolarmente trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data<br />
10/5/1983, casella n. 10145 art. 8417;<br />
• con la convenzione la Cantina, nella sua veste di lottizzante, ha ceduto<br />
gratuitamente al Comune le aree per complessivi mq. 20.273 necessarie per le<br />
OO.PP. e di interesse pubblico;<br />
• la convenzione prevedeva inoltre l’esecuzione a cura della stessa lottizzante di tutte<br />
le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi in un termine non superiore a 10<br />
(dieci) anni;<br />
• a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione la<br />
lottizzante aveva costituito cauzione mediante polizza fidejussoria;<br />
• dalla convenzione risulta poi che è stato materialmente corrisposto dalla lottizzante<br />
il contributo per le spese di urbanizzazione secondaria;<br />
CONSIDERATO CHE le suddette opere di urbanizzazione primaria poste a carico della<br />
Cantina non sono state a tutt’oggi realizzate, né peraltro il Comune ha provveduto, entro il<br />
DELIBERA <strong>DI</strong> GIUNTA n.94 del 24-07-2009 <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>DOLIANOVA</strong>@-@ -<br />
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