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COMUNE DI DOLIANOVA

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la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in loc. Sant’Esu e<br />

per la realizzazione dello svincolo sulla s.s. n. 387, per un ammontare<br />

previsto pari a € 281.966,72, IVA compresa;<br />

• la Cantina sociale ha fatto pervenire preventivi di spesa e computi metrici dei<br />

suddetti lavori sui quali l’Ufficio tecnico si è espresso favorevolmente in merito<br />

alla loro congruità;<br />

• con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria in loc. Sant’Esu saranno<br />

da scomputare dal canone anche tutte le spese tecniche previste dalle vigenti<br />

norme per l’esecuzione di un’opera pubblica secondo quanto verrà<br />

rappresentato dal responsabile del settore OOPP e LLPP;<br />

• i tempi di esecuzione di dette opere dovranno tener conto della necessità di<br />

osservare tutti gli adempimenti di natura amministrativa e tecnica dettati<br />

dalle norme di legge vigenti per l’esecuzione di OOPP nonché della tempistica<br />

necessaria per la realizzazione dei lavori;<br />

• in ogni caso l’esecuzione delle opere in questione verrà attuata dal Comune in<br />

un lasso di tempo significativamente inferiore rispetto alla durata prevedibile<br />

del contratto e pertanto il recupero delle relative spese da parte dell’Ente<br />

mediante lo scomputo del canone di locazione verrà diluito nell’intero arco di<br />

durata del contratto;<br />

• si converrà quindi con la Cantina in merito ad un meccanismo di ristoro, a<br />

favore del Comune, correlato a tale prevedibile discrasia fra tempo di<br />

anticipazione da parte dell’Ente delle spese per l’esecuzione delle opere di<br />

urbanizzazione primaria e tempo di recupero della relativa somma;<br />

PRECISATO che:<br />

• i lavori di maggiore importo si riferiscono ai lavori contemplati nel piano di<br />

lottizzazione a scopo industriale in loc. Sant’Esu (ossia in sito diverso rispetto a<br />

quello oggetto della presente locazione), proposto dalla stessa Cantina sociale in<br />

qualità di lottizzante, approvato dal C.C. con deliberazioni n. 121 del 20/1/1981 e<br />

n. 77 del 24/6/1982 e dall’Assessorato agli EE.LL. e Urbanistica della Regione con<br />

decreti n. 32/U del 21/1/1982 e n. 697/U del 31/3/1983;<br />

• all’approvazione definitiva del piano ha fatto seguito la stipula, per atto pubblico<br />

amministrativo, della convenzione di lottizzazione rep. N. 16 del 21/4/1983,<br />

regolarmente trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data<br />

10/5/1983, casella n. 10145 art. 8417;<br />

• con la convenzione la Cantina, nella sua veste di lottizzante, ha ceduto<br />

gratuitamente al Comune le aree per complessivi mq. 20.273 necessarie per le<br />

OO.PP. e di interesse pubblico;<br />

• la convenzione prevedeva inoltre l’esecuzione a cura della stessa lottizzante di tutte<br />

le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi in un termine non superiore a 10<br />

(dieci) anni;<br />

• a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione la<br />

lottizzante aveva costituito cauzione mediante polizza fidejussoria;<br />

• dalla convenzione risulta poi che è stato materialmente corrisposto dalla lottizzante<br />

il contributo per le spese di urbanizzazione secondaria;<br />

CONSIDERATO CHE le suddette opere di urbanizzazione primaria poste a carico della<br />

Cantina non sono state a tutt’oggi realizzate, né peraltro il Comune ha provveduto, entro il<br />

DELIBERA <strong>DI</strong> GIUNTA n.94 del 24-07-2009 <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>DOLIANOVA</strong>@-@ -<br />

Pag. 4 - @-@

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