COMUNE DI DOLIANOVA
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L’amministrazione reputa congrua, in relazione alle necessità come sopra illustrate<br />
e al fine di conferire carattere di stabilità alle relative soluzioni, una durata della<br />
locazione non inferiore ad anni 8 (otto);<br />
Sulla scorta delle stesse esigenze di stabilità, anche ai contratti di locazione di<br />
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione stipulati dagli enti pubblici<br />
territoriali in qualità di conduttori è applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e<br />
29 in tema di rinnovazione del contratto di locazione che accorda al conduttore una<br />
tutela privilegiata in termini di durata del rapporto (giurisprudenza costante della<br />
Corte di Cassazione civile - cfr., in ultimo, Sez. III, sent. N. 16321 del 24/7/07);<br />
Per la miglior tutela dell’interesse del Comune è opportuno che, ad ogni buon<br />
conto, la clausola di rinnovo venga specificamente inserita in contratto (cfr. in<br />
ultimo Cassazione civile, sez. III, sent. N. 9614 del 10/9/99);<br />
RITENUTO di dover nell’occasione:<br />
• designare il responsabile che, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni<br />
come sopra formulati, sarà chiamato a sottoscrivere il nuovo contratto di<br />
locazione con la Cantina sociale;<br />
• contestualmente si individueranno anche i responsabili che saranno richiesti<br />
di attuare, anche in forma di collaborazione con il responsabile principale,<br />
le finalità dei rispettivi servizi che l’Amministrazione si prefigge di<br />
conseguire mediante il contratto stesso;<br />
CONSIDERATO:<br />
• il carattere intersettoriale della locazione, nel senso che con essa l’Amministrazione<br />
si prefigge lo scopo di reperire immobili che in pratica devono supplire alle carenze<br />
del proprio patrimonio immobiliare in diversi ambiti dell’attività comunale;<br />
• peraltro, sulla scorta dell’impostazione data con la presente, il contratto comporterà<br />
aspetti essenzialmente di natura tecnica e non amministrativo contabili quali<br />
l’esborso materiale del canone di locazione del quale è prevista, infatti, l’integrale<br />
compensazione con i lavori che dovrà curare il Comune, volti principalmente a<br />
definire questioni che attengono al piano di lottizzazione rimasto parzialmente<br />
inattuato e, in via subordinata, ad adattare gli immobili acquisiti alle necessità che<br />
si prefigge l’Amministrazione;<br />
RITENUTO pertanto che ai fini della sottoscrizione del contratto il funzionario designato<br />
debba essere il Responsabile del Settore Urbanistico Manutentivo, ing. Mario Sardu (o,<br />
all’occorrenza, il di lui supplente Geom. Marco Erriu), nel catalogo delle cui competenze,<br />
nel decreto sindacale di nomina n. 11 del 23/12/08 figura espressamente la Gestione<br />
Tecnica del Patrimonio, ambito nel quale tipicamente rientrano le locazioni passive, quale<br />
è quella in esame;<br />
DATO ATTO, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che al predetto Responsabile:<br />
• faranno carico le competenze e le attività di natura tecnica<br />
necessarie ai fini della contestuale risoluzione consensuale del<br />
contratto rep. N. 226/2005;<br />
• sarà inoltre suo compito l’attività volta alla determinazione in<br />
concreto del canone e alla dimostrazione della congruità dello<br />
DELIBERA <strong>DI</strong> GIUNTA n.94 del 24-07-2009 <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>DOLIANOVA</strong>@-@ -<br />
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