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COMUNE DI DOLIANOVA

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L’amministrazione reputa congrua, in relazione alle necessità come sopra illustrate<br />

e al fine di conferire carattere di stabilità alle relative soluzioni, una durata della<br />

locazione non inferiore ad anni 8 (otto);<br />

Sulla scorta delle stesse esigenze di stabilità, anche ai contratti di locazione di<br />

immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione stipulati dagli enti pubblici<br />

territoriali in qualità di conduttori è applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e<br />

29 in tema di rinnovazione del contratto di locazione che accorda al conduttore una<br />

tutela privilegiata in termini di durata del rapporto (giurisprudenza costante della<br />

Corte di Cassazione civile - cfr., in ultimo, Sez. III, sent. N. 16321 del 24/7/07);<br />

Per la miglior tutela dell’interesse del Comune è opportuno che, ad ogni buon<br />

conto, la clausola di rinnovo venga specificamente inserita in contratto (cfr. in<br />

ultimo Cassazione civile, sez. III, sent. N. 9614 del 10/9/99);<br />

RITENUTO di dover nell’occasione:<br />

• designare il responsabile che, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni<br />

come sopra formulati, sarà chiamato a sottoscrivere il nuovo contratto di<br />

locazione con la Cantina sociale;<br />

• contestualmente si individueranno anche i responsabili che saranno richiesti<br />

di attuare, anche in forma di collaborazione con il responsabile principale,<br />

le finalità dei rispettivi servizi che l’Amministrazione si prefigge di<br />

conseguire mediante il contratto stesso;<br />

CONSIDERATO:<br />

• il carattere intersettoriale della locazione, nel senso che con essa l’Amministrazione<br />

si prefigge lo scopo di reperire immobili che in pratica devono supplire alle carenze<br />

del proprio patrimonio immobiliare in diversi ambiti dell’attività comunale;<br />

• peraltro, sulla scorta dell’impostazione data con la presente, il contratto comporterà<br />

aspetti essenzialmente di natura tecnica e non amministrativo contabili quali<br />

l’esborso materiale del canone di locazione del quale è prevista, infatti, l’integrale<br />

compensazione con i lavori che dovrà curare il Comune, volti principalmente a<br />

definire questioni che attengono al piano di lottizzazione rimasto parzialmente<br />

inattuato e, in via subordinata, ad adattare gli immobili acquisiti alle necessità che<br />

si prefigge l’Amministrazione;<br />

RITENUTO pertanto che ai fini della sottoscrizione del contratto il funzionario designato<br />

debba essere il Responsabile del Settore Urbanistico Manutentivo, ing. Mario Sardu (o,<br />

all’occorrenza, il di lui supplente Geom. Marco Erriu), nel catalogo delle cui competenze,<br />

nel decreto sindacale di nomina n. 11 del 23/12/08 figura espressamente la Gestione<br />

Tecnica del Patrimonio, ambito nel quale tipicamente rientrano le locazioni passive, quale<br />

è quella in esame;<br />

DATO ATTO, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che al predetto Responsabile:<br />

• faranno carico le competenze e le attività di natura tecnica<br />

necessarie ai fini della contestuale risoluzione consensuale del<br />

contratto rep. N. 226/2005;<br />

• sarà inoltre suo compito l’attività volta alla determinazione in<br />

concreto del canone e alla dimostrazione della congruità dello<br />

DELIBERA <strong>DI</strong> GIUNTA n.94 del 24-07-2009 <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>DOLIANOVA</strong>@-@ -<br />

Pag. 6 - @-@

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