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COMUNE DI DOLIANOVA

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di pertinenza della ex Cantina Sociale, unitamente al tratto della Via Sanjust tra la<br />

Via Zuddas e la Via Candido Manca, il sito idoneo allo scopo;<br />

Contestualmente si impartivano alcune direttive al responsabile degli AA.GG. ai<br />

fini della stipulazione del contratto di locazione, stabilendo che:<br />

o il Comune avrebbe provveduto all'esecuzione dei lavori necessari per rendere<br />

l'area idonea alla realizzazione del mercato settimanale;<br />

o Il canone annuo di locazione veniva determinato in €. 3.500,00 (Euro<br />

tremilacinquecento/00) da scomputarsi dall’importo dei lavori eseguiti<br />

quantificati in €. 15.000,00 (Euro quindicimila/00) (poi rideterminati in<br />

contratto in € 19.144,14, IVA 20% compresa);<br />

o La locazione avrebbe avuto la durata di anni 7 (sette) con possibilità di tacito<br />

rinnovo;<br />

o l’area locata avrebbe dovuto essere messa a disposizione del Comune per la<br />

realizzazione di manifestazioni di interesse pubblico per ulteriori quindici<br />

giornate annue;<br />

con deliberazione n. 70 del 2/11/2004, il C.C. approvava, ai sensi<br />

dell’art. 43 della L.R. n° 35 del 31/10/91, l'ampiezza delle aree destinate<br />

al commercio su aree pubbliche ubicate nell'area di pertinenza della ex<br />

Cantina Sociale unitamente al tratto della Via Sanjust tra la Via Zuddas<br />

e la Via Candido Manca;<br />

DATO ATTO CHE, sulla scorta delle deliberazioni di G.C. su citate è stato stipulato con la<br />

Cantina Sociale di Dolianova S.C.A., il contratto di locazione rep. N. 226 in data<br />

24/2/2005;<br />

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione ha la necessità di provvedere ad altre esigenze<br />

per il cui soddisfacimento ha bisogno di disporre di spazi adeguati e che l’ubicazione,<br />

l’ampiezza e la tipologia degli immobili che la Cantina Sociale, nei contatti intercorsi, si è<br />

detta disponibile a concedere al Comune, sono pienamente confacenti alle predette<br />

esigenze;<br />

ATTESO infatti che parte dell’ampio piazzale di cui dispone la Cantina appare idoneo per<br />

ospitare (per tutti i giorni dell’anno, ad eccezione dei giorni in cui verrà utilizzato come<br />

mercato settimanale e per manifestazioni d’interesse pubblico per 15 giorni all’anno), un<br />

parcheggio pubblico del quale è avvertita fortemente la necessità per decongestionare<br />

l’attuale situazione dei parcheggi nel centro cittadino, con conseguente generale<br />

miglioramento della viabilità e della vivibilità urbana;<br />

CONSIDERATO inoltre che la disponibilità del suddetto spazio creerebbe i presupposti<br />

per una futura regolamentazione ed una più razionale fruibilità dell’area adibita a<br />

parcheggio posta sul lato sinistro rispetto all’ingresso del palazzo comunale e retrostante a<br />

questo, attualmente utilizzata quale parcheggio libero;<br />

DATO ATTO CHE:<br />

• altro scopo che si prefigge l’Amministrazione, mediante l’acquisizione in locazione<br />

di ulteriore spazio di detto piazzale, è quello di ubicare in quest’ultimo l’intero<br />

mercato ambulante che si svolge con cadenza settimanale estendendo, quindi, in<br />

maniera significativa l’area oggetto del vigente contratto di locazione attualmente<br />

destinata esclusivamente a tale finalità e ciò in modo da evitare pressoché<br />

completamente l’impegno di aree pubbliche, adottando così una soluzione che<br />

DELIBERA <strong>DI</strong> GIUNTA n.94 del 24-07-2009 <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>DOLIANOVA</strong>@-@ -<br />

Pag. 2 - @-@

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