COMUNE DI DOLIANOVA
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di pertinenza della ex Cantina Sociale, unitamente al tratto della Via Sanjust tra la<br />
Via Zuddas e la Via Candido Manca, il sito idoneo allo scopo;<br />
Contestualmente si impartivano alcune direttive al responsabile degli AA.GG. ai<br />
fini della stipulazione del contratto di locazione, stabilendo che:<br />
o il Comune avrebbe provveduto all'esecuzione dei lavori necessari per rendere<br />
l'area idonea alla realizzazione del mercato settimanale;<br />
o Il canone annuo di locazione veniva determinato in €. 3.500,00 (Euro<br />
tremilacinquecento/00) da scomputarsi dall’importo dei lavori eseguiti<br />
quantificati in €. 15.000,00 (Euro quindicimila/00) (poi rideterminati in<br />
contratto in € 19.144,14, IVA 20% compresa);<br />
o La locazione avrebbe avuto la durata di anni 7 (sette) con possibilità di tacito<br />
rinnovo;<br />
o l’area locata avrebbe dovuto essere messa a disposizione del Comune per la<br />
realizzazione di manifestazioni di interesse pubblico per ulteriori quindici<br />
giornate annue;<br />
con deliberazione n. 70 del 2/11/2004, il C.C. approvava, ai sensi<br />
dell’art. 43 della L.R. n° 35 del 31/10/91, l'ampiezza delle aree destinate<br />
al commercio su aree pubbliche ubicate nell'area di pertinenza della ex<br />
Cantina Sociale unitamente al tratto della Via Sanjust tra la Via Zuddas<br />
e la Via Candido Manca;<br />
DATO ATTO CHE, sulla scorta delle deliberazioni di G.C. su citate è stato stipulato con la<br />
Cantina Sociale di Dolianova S.C.A., il contratto di locazione rep. N. 226 in data<br />
24/2/2005;<br />
CONSIDERATO CHE l’Amministrazione ha la necessità di provvedere ad altre esigenze<br />
per il cui soddisfacimento ha bisogno di disporre di spazi adeguati e che l’ubicazione,<br />
l’ampiezza e la tipologia degli immobili che la Cantina Sociale, nei contatti intercorsi, si è<br />
detta disponibile a concedere al Comune, sono pienamente confacenti alle predette<br />
esigenze;<br />
ATTESO infatti che parte dell’ampio piazzale di cui dispone la Cantina appare idoneo per<br />
ospitare (per tutti i giorni dell’anno, ad eccezione dei giorni in cui verrà utilizzato come<br />
mercato settimanale e per manifestazioni d’interesse pubblico per 15 giorni all’anno), un<br />
parcheggio pubblico del quale è avvertita fortemente la necessità per decongestionare<br />
l’attuale situazione dei parcheggi nel centro cittadino, con conseguente generale<br />
miglioramento della viabilità e della vivibilità urbana;<br />
CONSIDERATO inoltre che la disponibilità del suddetto spazio creerebbe i presupposti<br />
per una futura regolamentazione ed una più razionale fruibilità dell’area adibita a<br />
parcheggio posta sul lato sinistro rispetto all’ingresso del palazzo comunale e retrostante a<br />
questo, attualmente utilizzata quale parcheggio libero;<br />
DATO ATTO CHE:<br />
• altro scopo che si prefigge l’Amministrazione, mediante l’acquisizione in locazione<br />
di ulteriore spazio di detto piazzale, è quello di ubicare in quest’ultimo l’intero<br />
mercato ambulante che si svolge con cadenza settimanale estendendo, quindi, in<br />
maniera significativa l’area oggetto del vigente contratto di locazione attualmente<br />
destinata esclusivamente a tale finalità e ciò in modo da evitare pressoché<br />
completamente l’impegno di aree pubbliche, adottando così una soluzione che<br />
DELIBERA <strong>DI</strong> GIUNTA n.94 del 24-07-2009 <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>DOLIANOVA</strong>@-@ -<br />
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