N.96 giugno (5,8Mb Pdf) - la Notizia
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Noi e il fisco<br />
A cura del<strong>la</strong> dott.ssa Giulia Avanzi, commercialista<br />
I lettori possono esporre problemi o situazioni che siano di interesse generale<br />
Nuova tassazione per gli affitti percepiti<br />
Dallo scorso aprile, mese in cui è stata pubblicata<br />
<strong>la</strong> modulistica necessaria, è divenuta<br />
pienamente operativa <strong>la</strong> norma che prevede <strong>la</strong><br />
possibilità di poter scegliere di assoggettare i<br />
canoni di affitto percepiti, ad una tassazione diversa<br />
da quel<strong>la</strong> ordinaria.<br />
Questo nuovo regime potrà essere adottato<br />
solo dai privati che percepiscono redditi da locazione<br />
di immobili ad uso abitativo, comprese<br />
le pertinenze. Restano esclusi, invece, i contratti<br />
di locazione aventi ad oggetto fabbricato<br />
ad uso non abitativo (ad esempio, ufficio negozi)<br />
ed i terreni.<br />
La tassazione ordinaria prevede che i canoni<br />
percepiti nell’anno, abbattuti forfettariamente<br />
del 15% o del 30%, a seconda del tipo di contratto<br />
di locazione sottoscritto, vengano sommati<br />
agli altri redditi percepiti ed assoggettati<br />
alle aliquote Irpef ed addizionali previste. Poiché,<br />
come abbiamo già avuto modo di illustrare<br />
in passato, le aliquote Irpef si applicano in basi<br />
agli scaglioni di reddito con percentuali che<br />
vanno dal 23% al 43%, è evidente che in alcuni<br />
casi è possibile subire un prelievo fiscale di una<br />
certa entità.<br />
La nuova norma prevede che sull’intero canone<br />
annuo di affitto percepito venga applicata una<br />
imposta sostitutiva, chiamata anche “cedo<strong>la</strong>re<br />
secca” con aliquote del 19% (per i contratti a<br />
canone concordato stipu<strong>la</strong>ti in Comuni ad alta<br />
densità abitativa) o del 21% ( per contratti di locazione<br />
a canone libero).<br />
La cedo<strong>la</strong>re secca, oltre a sostituire l’Irpef e<br />
le addizionali regionali e comunali, sostituisce<br />
anche l’imposta di bollo dovuta in caso di registrazione,<br />
di proroga o di revoca e l’imposta di<br />
registro (applicata nel<strong>la</strong> misura del 2% del canone<br />
pattuito) e si versa entro i termini previsti<br />
ALBA 2001<br />
LAVORI EDILI<br />
per il pagamento delle imposte risultanti dalle<br />
dichiarazione dei redditi.<br />
Appare evidente quindi, che in molti casi tale<br />
regime appare più conveniente per il contribuente.<br />
Coloro che decidono di adottare questo nuovo<br />
regime, che è facoltativo, devono esercitare<br />
un’apposita opzione, da effettuarsi con modalità<br />
diverse a seconda del<strong>la</strong> situazione in cui ci<br />
si trova:<br />
- per i contatti già in essere, l’opzione<br />
dovrà essere esercitata nel 2012, in occasione<br />
del<strong>la</strong> presentazione del<strong>la</strong> dichiarazione dei redditi<br />
per l’anno 2011.<br />
- Per i nuovi contratti, l’opzione va esercitata<br />
in sede di registrazione del contratto,<br />
utilizzando l’apposito modello telematico o,<br />
qualora ne sussistano le condizioni, il modello<br />
cartaceo.<br />
- In caso di proroga l’opzione andrà<br />
esercitata, mediante apposito modello, entro 30<br />
giorni.<br />
Condizione fondamentale perché l’opzione sia<br />
efficace è che il locatore ne abbia data preventiva<br />
comunicazione, mediante lettera raccomandata,<br />
all’inquilino. In tale raccomandata<br />
deve essere specificato che il locatore, per<br />
tutto il periodo di durata dell’opzione, rinuncerà<br />
al<strong>la</strong> facoltà di chiedere l’aggiornamento del<br />
canone anche se prevista dal contratto, a qualsiasi<br />
titolo, incluso l’aggiornamento in base al<strong>la</strong><br />
variazione Istat accertata.<br />
Giulia Avanzi<br />
dott.ssa Commercialista<br />
di Tedoldi Bruno<br />
tel. 339 2191583<br />
via Giulio Romano, 7 - 46040 Guidizzolo - MN<br />
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