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Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...

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Anno IV - n.1 - gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 - Spe<strong>di</strong>zione in abbonamento postale 70% - DC Roma<br />

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA<br />

n. 1 - gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

<strong>Avvocati</strong><strong>di</strong><strong>famiglia</strong><br />

XXX Congresso Nazionale Forense<br />

2<strong>01</strong>0<br />

L’<strong>Osservatorio</strong> accre<strong>di</strong>tato tra le<br />

associazioni forensi maggiormente<br />

reppresentative<br />

Me<strong>di</strong>azione e conciliazione<br />

Assegno <strong>di</strong> mantenimento e affido con<strong>di</strong>viso<br />

Beni personali e acquisto <strong>di</strong> immobili dopo il<br />

matrimonio<br />

Zoom su Milano,Varese e Trani


<strong>Avvocati</strong><strong>di</strong><strong>famiglia</strong><br />

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA<br />

LA PROFESSIONE FORENSE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA IN ITALIA<br />

<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />

Perio<strong>di</strong>co dell’<strong>Osservatorio</strong> nazionale sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />

Nuova serie, anno IV, n. 1 - gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

Autorizzazione del tribunale <strong>di</strong> Roma n. 98 del 4 marzo 1996<br />

Spe<strong>di</strong>zione in abbonamento postale 70% - DC Roma<br />

Amministrazione<br />

<strong>Osservatorio</strong> nazionale sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />

Centro stu<strong>di</strong> giuri<strong>di</strong>ci sulla persona<br />

Via Nomentana, 257 - 0<strong>01</strong>61 Roma<br />

Tel. 06.44242164<br />

Fax 06.44236900<br />

(segreteria@osservatorio<strong>famiglia</strong>.it)<br />

Direttore responsabile<br />

avv. Gianfranco Dosi<br />

(gianfrancodosi@stu<strong>di</strong>giuri<strong>di</strong>ci.it)<br />

Comitato esecutivo dell’<strong>Osservatorio</strong> nazionale sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />

avv. Gianfranco Dosi (Roma)<br />

avv. Maria Giulia Albiero (Messina)<br />

avv. Germana Bertoli (Torino)<br />

avv. Matilde Giammarco (Chieti)<br />

avv. Corrado Rosina (Barcellona Pozzo <strong>di</strong> Gotto)<br />

avv. Ivana Terracciano Scognamiglio (Napoli)<br />

Redazione<br />

Direttore responsabile avv. Gianfranco Dosi<br />

Hanno collaborato a questo numero<br />

Marcella Basile, Marcella Caporale, Clau<strong>di</strong>o Cecchella, Maria Stella Ciarletta,<br />

Gianfranco Dosi, Maria Teresa Coratella, Guglielmo Gulotta, Michela Labriola,<br />

Palma Loconte, Marino Maglietta, Chiara Mazzeo, Clau<strong>di</strong>a Romanelli, Gioia Sambuco,<br />

Valerio Sangiovanni, Giovanni Trapella, Nella Vitti<br />

Impaginazione e Stampa<br />

EUROLIT S.r.l.<br />

0<strong>01</strong>33 Roma - Via Bitetto, 39 - Tel. 06.2<strong>01</strong>5137<br />

(eurolit@eurolit.it)


E<strong>di</strong>toriale<br />

SOMMARIO<br />

<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

Sommario<br />

Il XXX Congresso Nazionale Forense accre<strong>di</strong>ta<br />

l’<strong>Osservatorio</strong> tra le associazioni forensi nazionali<br />

maggiormente rappresentative<br />

(Gianfranco Dosi) 2<br />

Zoom<br />

L’<strong>Osservatorio</strong> a Milano<br />

- Affido con<strong>di</strong>viso, ascolto del minore e processo<br />

<strong>di</strong> separazione. Il punto <strong>di</strong> vista del Presidente<br />

della Sezione Famiglia del tribunale <strong>di</strong> Milano,<br />

dott.ssa Gloria Servetti 5<br />

(Intervista a cura dell’avv. Marcella Caporale)<br />

- Prassi della Sezione Famiglia 7<br />

L’<strong>Osservatorio</strong> a Trani<br />

- La giovane sezione <strong>di</strong> Trani dell’<strong>Osservatorio</strong> 15<br />

(avv. Maria Teresa Coratella e avv. Palma Loconte)<br />

- Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> nel tribunale <strong>di</strong> Trani.<br />

Intervista al Presidente, dott. Filippo Bortone 16<br />

(a cura degli avv. Nella Vitti e Marcella Basile)<br />

L’<strong>Osservatorio</strong> a Varese<br />

Efficienza, buoni rapporti tra giu<strong>di</strong>ci e avvocati<br />

e protocolli <strong>di</strong> lavoro.<br />

Intervista al Presidente del tribunale<br />

dott. Emilio Curtò 18<br />

(a cura dell’avv. Rita Bottoli)<br />

Primo piano<br />

Consiglio Nazionale Forense: quota due donne! 23<br />

(Clau<strong>di</strong>a Romanelli)<br />

Una sentenza del TAR Calabria contro<br />

le <strong>di</strong>scriminazioni 24<br />

(Maria Stella Ciarletta)<br />

Stu<strong>di</strong> e ricerche<br />

Contrasto alla violenza, or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> protezione,<br />

lotta alla persecuzione 26<br />

(Guglielmo Gulotta)<br />

Beni personali e acquisto <strong>di</strong> immobili<br />

dopo il matrimonio 51<br />

(Valerio Sangiovanni)<br />

La costituzione <strong>di</strong> parte civile del convivente<br />

omosessuale 57<br />

(Giovanni Trapella)<br />

Giurisprudenza civile<br />

Affidamento con<strong>di</strong>viso e assegno <strong>di</strong> mantenimento<br />

per i figli 64<br />

Cass. sez. I, 4 novembre 2<strong>01</strong>0, n. 22502<br />

Il punto <strong>di</strong> vista: Cambiare tutto perché<br />

nulla cambi (Chiara Mazzeo) 65<br />

La Corte <strong>di</strong> cassazione intrepreta<br />

l’art. 709 ter cp.c. 66<br />

Cass. sez. I, 22 ottobre 2<strong>01</strong>0, n. 21718<br />

Il punto <strong>di</strong> vista (Michela Labriola) 67<br />

Nonni e mantenimento dei nipoti 70<br />

Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2<strong>01</strong>0, n. 20509<br />

Il punto <strong>di</strong> vista (Maria Teresa Coratella e Palma<br />

Loconte) 71<br />

Giurisprudenza penale<br />

Vizio parziale <strong>di</strong> mente idoneo ad escludere<br />

il dolo nel reato <strong>di</strong> violazione degli obblighi<br />

<strong>di</strong> assistenza familiare 73<br />

Cass. penale, Sez. VI, 23 settembre 2<strong>01</strong>0, n. 34333<br />

Il punto <strong>di</strong> vista (Gioia Sambuco) 74<br />

Legislazione<br />

I figli sono tutti uguali. Un <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge<br />

del Governo e un provve<strong>di</strong>mento del Senato<br />

avviano la riforma della filiazione 77<br />

(Gianfranco Dosi)<br />

Prospettive <strong>di</strong> riforma dell'affidamrnto<br />

con<strong>di</strong>viso 82<br />

(Marino Maglietta)<br />

In libreria 87<br />

Dossier<br />

Me<strong>di</strong>azione e conciliazione<br />

La me<strong>di</strong>azione dopo la riforma con il decreto<br />

legislativo n. 28 del 2<strong>01</strong>0 e la legge n. 183 del 2<strong>01</strong>0<br />

(Clau<strong>di</strong>o Cecchella) 39<br />

Diritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>, me<strong>di</strong>azione e conciliazione<br />

delle controversie civili (Gianfranco Dosi) 45<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 1


EDITORIALE<br />

Il Congresso Nazionale Forense accre<strong>di</strong>ta l’<strong>Osservatorio</strong><br />

tra le associazioni forensi nazionali maggiormente<br />

rappresentative<br />

GIANFRANCO DOSI, AVVOCATO DEL FORO DI ROMA<br />

Il XXX Congresso nazionale<br />

forense svoltosi<br />

Genova dal 25 al<br />

27 novembre 2<strong>01</strong>0 e cioè<br />

l’assemblea generale dell’avvocatura<br />

italiana, ha<br />

approvato la mozione con<br />

la quale la nostra associazione<br />

ha chiesto <strong>di</strong> essere<br />

riconosciuta tra le associazioni<br />

forensi maggiormente<br />

rappresentative sul territorio nazionale.<br />

Lo Statuto del Congresso quin<strong>di</strong>, nell’elenco delle<br />

associazioni accre<strong>di</strong>tate, includerà da oggi anche<br />

l’<strong>Osservatorio</strong> - e l’Unione nazionale delle camere<br />

minorili, anch’essa accre<strong>di</strong>tata a Genova - con la<br />

conseguenza che la nostra associazione da oggi ha<br />

il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> partecipare attivamente alle attività dell’Organismo<br />

unitario e delle sue commissioni nonché<br />

ad essere interpellata dal Consiglio Nazionale<br />

Forense insieme a tutte le altre associazioni forensi.<br />

LE UNDICI ASSOCIAZIONI FORENSI<br />

MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE<br />

SUL PIANO NAZIONALE<br />

- ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI<br />

PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI<br />

- AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI<br />

- ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI<br />

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE<br />

- OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO<br />

DI FAMIGLIA - AVVOCATI DI FAMIGLIA<br />

- SOCIETÀ ITALIANA AVVOCATI<br />

AMMINISTRATIVISTI<br />

- UNIONE CAMERE CIVILI<br />

- UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE<br />

- UNIONE ITALIANA FORENSE<br />

- UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE<br />

DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI<br />

- UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE MINORILI<br />

Questo riconoscimento è l’effetto non solo della<br />

oggettiva rappresentatività geografica della nostra<br />

associazione sul tutto il territorio nazionale (1600<br />

associati, <strong>di</strong>stribuiti in 70 se<strong>di</strong> <strong>di</strong> tribunale, in quasi<br />

tutte le regioni italiane), ma anche della capacità <strong>di</strong>mostrata<br />

dal 2003 dalla nostra associazione nelle<br />

sue articolazioni centrali e territoriali <strong>di</strong> costituire<br />

2 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

per gli avvocati un punto <strong>di</strong> riferimento nell’ambito<br />

delle tematiche del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>.<br />

Gli oltre 500 eventi formativi che l’<strong>Osservatorio</strong> ha<br />

promosso in tutta Italia negli ultimi anni, con l’accre<strong>di</strong>tamento<br />

dei consigli dell’Or<strong>di</strong>ne, rappresentano<br />

il risultato <strong>di</strong> uno sforzo collettivo che ha prodotto<br />

formazione e cultura. Il nostro documento<br />

sulla responsabilità dell’avvocato nel <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />

(approvato al Forum <strong>di</strong> Roma del 2009) ne è la<br />

testimonianza più concreta.<br />

Ora però ci aspettano nuovi doveri e nuove responsabilità.<br />

L’accre<strong>di</strong>tamento moltiplicherà i nostri impegni -<br />

per esempio sul versante della formazione specialistica<br />

- e dobbiamo saper far fronte a queste nuove<br />

responsabilità incrementando la nostra capacità <strong>di</strong><br />

aggregazione e <strong>di</strong> organizzazione. Lo dovremo fare<br />

nello spirito che al Congresso abbiamo promesso<br />

che è quello <strong>di</strong> lavorare all’interno dell’avvocatura e<br />

non al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> essa.<br />

Il Coor<strong>di</strong>namento nazionale dell’associazione<br />

(cioè l’organo deliberativo dell’<strong>Osservatorio</strong>, composto<br />

da tutti i presidenti delle sezioni territoriali)<br />

nella riunione del 22 gennaio 2<strong>01</strong>1 ha fatto alcuni<br />

passi importanti quali quello <strong>di</strong> istituire la nostra<br />

Scuola centrale <strong>di</strong> formazione e aggiornamento<br />

per gli avvocati e <strong>di</strong> avviare i lavori per la stesura<br />

del Co<strong>di</strong>ce etico dell’associazione.<br />

Nella prossima riunione del Coor<strong>di</strong>namento nazionale<br />

del 21 maggio 2<strong>01</strong>1 approveremo la bozza<br />

del testo del co<strong>di</strong>ce etico da deliberare poi al Forum<br />

nazionale del 2<strong>01</strong>1 che si svolgerà dal 10 al 13 settembre<br />

2<strong>01</strong>1.<br />

Il co<strong>di</strong>ce etico dell’<strong>Osservatorio</strong><br />

All’atto del riconoscimento tra le associazioni forensi<br />

maggiormente rappresentative abbiamo assunto<br />

formalmente l’impegno <strong>di</strong> adottare un co<strong>di</strong>ce<br />

etico dell’<strong>Osservatorio</strong>.<br />

È un adempimento al quale per statuto congressuale<br />

dobbiamo far fronte entro sei mesi dall’avvenuto<br />

riconoscimento.<br />

Che cos’è un co<strong>di</strong>ce etico?<br />

La nostra professione ha già un co<strong>di</strong>ce deontologico<br />

che contiene le norme <strong>di</strong> comportamento dell’avvocato<br />

alla cui inosservanza consegue la sanzione<br />

<strong>di</strong>sciplinare. Le norme deontologiche sono norme<br />

giuri<strong>di</strong>che sanzionatorie <strong>di</strong> comportamenti, conside-


ati lesivi dell’onore e della probità con cui l’avvocato<br />

deve esercitare la sua professione. Esse si basano certamente<br />

su principi etici; ma tra tutti i principi etici<br />

che possono orientare il comportamento <strong>di</strong> un avvocato<br />

le norme deontologiche ne ha selezionati alcuni<br />

da sanzionare con provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari.<br />

Ciò premesso il co<strong>di</strong>ce etico potrebbe essere definito<br />

come quell’insieme <strong>di</strong> principi <strong>di</strong> carattere etico<br />

che l’associazione ritiene <strong>di</strong> porre a base del comportamento<br />

dell’avvocato nel <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> la<br />

cui violazione non costituisce necessariamente illecito<br />

<strong>di</strong>sciplinare ma che, ciononostante, l’associazione<br />

chiede ai propri associati <strong>di</strong> rispettare.<br />

Tra questi principi vi sono innanzitutto quelle linee<br />

guida comportamentali alle quali fa riferimento<br />

il nostro documento 2009 sulle responsabilità dell’avvocato<br />

nel <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> che riteniamo <strong>di</strong><br />

potere assumere come stile professionale dell’avvocato<br />

nel <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>. Una specie <strong>di</strong> patto associativo<br />

che chie<strong>di</strong>amo ai nostri associati <strong>di</strong> impegnarsi<br />

a rispettare nell’esercizio della professione in<br />

questo settore sensibile che è, certamente, il <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>.<br />

Accanto a questa funzione per così <strong>di</strong>re <strong>di</strong> orientamento<br />

degli associati, vi è una seconda funzione<br />

fondamentale del co<strong>di</strong>ce etico su cui è necessario<br />

soffermarsi.<br />

Si tratta <strong>di</strong> una funzione <strong>di</strong> definizione degli obiettivi<br />

associativi e <strong>di</strong> regolamentazione interna della<br />

vita associativa.<br />

Il co<strong>di</strong>ce etico, in questa prospettiva, è anche lo<br />

strumento con cui l’<strong>Osservatorio</strong> autoregolamenta<br />

la stessa organizzazione a attività associativa sulla<br />

EDITORIALE<br />

base <strong>di</strong> quei valori, chiedendone il rispetto ai propri<br />

associati. La sanzione, in caso <strong>di</strong> violazione <strong>di</strong> queste<br />

linee comportamentali, è certamente solo morale,<br />

e non può generare responsabilità giuri<strong>di</strong>ca né<br />

degli associati né dell’associazione.<br />

L’efficacia del co<strong>di</strong>ce etico, in questa seconda accezione,<br />

va ricercata su un piano <strong>di</strong>verso, legato alla<br />

reputazione e alla competitività dell’associazione. Una<br />

sorta <strong>di</strong> “marchio <strong>di</strong> qualità”, capace <strong>di</strong> influenzare<br />

in primo luogo la <strong>di</strong>sponibilità degli avvocati verso<br />

l’adesione all’<strong>Osservatorio</strong> e in una prospettiva più<br />

ampia la <strong>di</strong>sponibilità degli utenti ad utilizzare i servizi<br />

professionali dell’avvocato associato all’<strong>Osservatorio</strong>,<br />

posto che nessuna norma esclude che l’avvocato<br />

possa in<strong>di</strong>care l’associazione nella quale è<br />

impegnato o ha acquisito la sua specializzazione.<br />

In questa <strong>di</strong>rezione il co<strong>di</strong>ce etico richiama, sia<br />

pure <strong>di</strong>scostandosene un po’, i modelli <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ci etici<br />

sviluppatisi in Italia in seguito all’introduzione della<br />

<strong>di</strong>sciplina della “responsabilità amministrativa delle<br />

imprese” approvata dal legislatore italiano con il<br />

D.Lgs. n. 231/20<strong>01</strong> che ha previsto un nuovo modello<br />

<strong>di</strong> responsabilità delle persone giuri<strong>di</strong>che, delle società<br />

e delle associazioni prive <strong>di</strong> personalità giuri<strong>di</strong>ca<br />

(come è, appunto, l’<strong>Osservatorio</strong>), in base al<br />

quale l’ente è chiamato a rispondere per i comportamenti<br />

illeciti commessi da propri <strong>di</strong>rigenti e <strong>di</strong>pendenti<br />

a vantaggio o nell’interesse dell’ente. La<br />

persona giuri<strong>di</strong>ca risponde non dell’illecito commesso<br />

dalle persone fisiche (il che violerebbe il principio<br />

della responsabilità penale personale), ma <strong>di</strong><br />

un autonomo illecito amministrativo, consistente<br />

nel <strong>di</strong>fetto “<strong>di</strong> organizzazione” che ha reso possibile<br />

la consumazione dell’illecito. La responsabilità del-<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 3


EDITORIALE<br />

l’ente sorge in relazione ai reati commessi sia dagli<br />

organi <strong>di</strong>rigenti, in virtù del rapporto organico, sia<br />

dagli associati, tutte volte in cui essi agiscano nell’ambito<br />

delle competenze e della sfera <strong>di</strong> controllo<br />

all’ente stesso, e purché il reato sia stato commesso<br />

a vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso. La sussistenza<br />

del nesso oggettivo comporta la corresponsabilità<br />

dell’ente, in via presuntiva, a meno che<br />

l’ente non riesca a provare <strong>di</strong> aver adottato modelli<br />

organizzativi idonei a prevenire la commissione dei<br />

reati. Le associazioni <strong>di</strong> categoria, nel delineare le linee<br />

guida per la redazione dei modelli organizzativi<br />

delle imprese, hanno invitato le imprese a impiantare<br />

il proprio sistema <strong>di</strong> controlli preventivi sulla<br />

base <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ci etici. Quasi tutte le più importanti im-<br />

4 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

prese hanno oggi un co<strong>di</strong>ce etico, non <strong>di</strong> mera apparenza,<br />

proprio nella prospettiva <strong>di</strong> imporre regole<br />

e modelli <strong>di</strong> organizzazione interna capaci <strong>di</strong> prevenire<br />

e <strong>di</strong>sincentivare la commissione <strong>di</strong> illeciti a<br />

vantaggio dell’ente.<br />

Questo modello <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ce etico è ragionevolmente<br />

<strong>di</strong>verso da quello che l’<strong>Osservatorio</strong> è chiamato ad<br />

adottare, in quanto non è facilmente ipotizzabile che<br />

all’interno dell’<strong>Osservatorio</strong> - che non ha finalità lucrative<br />

- possano essere commessi illeciti a vantaggio<br />

dell’<strong>Osservatorio</strong> stesso. Tuttavia lo spirito del co<strong>di</strong>ce<br />

etico dovrà essere anche quello <strong>di</strong> allineare l’organizzazione<br />

interna all’esigenza del rispetto <strong>di</strong> norme<br />

comportamentali idonee a prevenire la responsabilità<br />

dell’<strong>Osservatorio</strong> come associazione.<br />

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA -<br />

AVVOCATI DI FAMIGLIA<br />

SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO<br />

PER GLI AVVOCATI<br />

L’<strong>Osservatorio</strong> nazionale sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> ha istituito la propria Scuola centrale <strong>di</strong> formazione<br />

e <strong>di</strong> aggiornamento per gli avvocati per la realizzazione delle iniziative <strong>di</strong> formazione tese a favorire<br />

l’acquisizione <strong>di</strong> competenze specialistiche e <strong>di</strong> responsabilità professionali nel settore del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>.<br />

La Scuola centrale dell’<strong>Osservatorio</strong> è l’organismo che promuove all’interno dell’<strong>Osservatorio</strong> corsi<br />

<strong>di</strong> formazione per avvocati <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> a livello centrale e a livello territoriale.<br />

A decorrere dal 2<strong>01</strong>1 la “scuola centrale” attiverà i primi corsi <strong>di</strong> formazione a livello territoriale, richiedendo<br />

sulla base della regolamentazione attuale l’attribuzione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti formativi al CNF e agli<br />

Or<strong>di</strong>ne della sezione territoriale ospitante.<br />

I Corsi sono tesi a facilitare l’appren<strong>di</strong>mento e l’aggiornamento e si svolgono con apposite sessioni<br />

specialistiche, psico-sociali e <strong>di</strong> psicologia giuri<strong>di</strong>ca, me<strong>di</strong>co/legali e con moduli che prevedono l’approfon<strong>di</strong>mento<br />

del tema (le norme, le teorie) anche de iure condendo, appositi percorsi <strong>di</strong> giurisprudenza<br />

con la valutazione delle sentenze significative, esercitazioni (<strong>di</strong>scussione <strong>di</strong> casi, soluzione <strong>di</strong><br />

problemi), riflessione sugli aspetti deontologici sui temi dell’incontro.<br />

L’organizzazione anche scientifica dei Corsi <strong>di</strong> formazione è attribuita alla Scuola centrale il cui comitato<br />

<strong>di</strong> gestione è composto da nove soci dell’<strong>Osservatorio</strong> eletti ogni due anni dal Coor<strong>di</strong>namento<br />

nazionale nell’ultima riunione dell’anno solare.<br />

Il Presidente della scuola è il Presidente dell’<strong>Osservatorio</strong>.<br />

Il Vice Presidente della scuola è eletto dal Coor<strong>di</strong>namento all’atto dell’elezione dei nove componenti<br />

del comitato <strong>di</strong> gestione.<br />

La Scuola centrale ha una propria sede e proprie strutture tecniche nonché una propria segreteria,<br />

autonomia contabile e organizzativa, un bilancio separato dal bilancio associativo.<br />

Il Comitato <strong>di</strong> gestione della Scuola centrale relaziona perio<strong>di</strong>camente al Coor<strong>di</strong>namento che ne<br />

approva l’azione e che può dare in<strong>di</strong>cazioni vincolanti sulla gestione anche economica dei corsi.<br />

Il Comitato <strong>di</strong> gestione della Scuola centrale ha la responsabilità organizzativa e <strong>di</strong> scelta dei tutor<br />

e dei docenti del corso.<br />

I tutor (in numero minimo <strong>di</strong> due per corso) sono scelti previa in<strong>di</strong>cazione delle sezioni territoriali<br />

tra gli avvocati della sezione, dovendo essere sempre presenti a tutti gli incontri del corso.<br />

I docenti del corso sono avvocati, professori universitari, magistrati, altri professionisti scelti tra<br />

tutti coloro che ne faranno richiesta o che si <strong>di</strong>chiareranno <strong>di</strong>sponibili tenendo prioritariamente presenti<br />

la <strong>di</strong>sponibilità dei componenti dell’<strong>Osservatorio</strong> e del Coor<strong>di</strong>namento.<br />

Il Comitato <strong>di</strong> gestione della scuola tiene e aggiorna l’elenco dei docenti <strong>di</strong>sponibili alla partecipazione<br />

ai Corsi <strong>di</strong> formazione.


<strong>Osservatorio</strong> a Milano<br />

Affidamento con<strong>di</strong>viso,<br />

ascolto del minore e<br />

processo <strong>di</strong> separazione.<br />

Il punto <strong>di</strong> vista del<br />

Presidente della sezione<br />

<strong>famiglia</strong> del Tribunale,<br />

dott.ssa Gloria Servetti<br />

(Intervista a cura dell’avv. MARCELLA CAPORALE)<br />

Sig. Presidente, alla luce della Sua esperienza, quale<br />

opinione ha maturato sull’affido con<strong>di</strong>viso?<br />

A quattro anni <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza dall’entrata in vigore<br />

della legge n. 54/2006 è senz’altro possibile fare un<br />

primo consuntivo e rilevare che l’utenza, e con essa<br />

la giurisprudenza, ha ampiamente fatto proprio<br />

l’istituto dell’affidamento con<strong>di</strong>viso, adottato nel 95%<br />

dei casi <strong>di</strong> separazione consensuale e in percentuale<br />

persino maggiore nei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio su<br />

domanda congiunta.<br />

Credo <strong>di</strong> poter aggiungere che anche nelle situazioni<br />

conflittuali, quanto a <strong>di</strong>re nelle procedure contenziose,<br />

in mancanza <strong>di</strong> elementi documentali o<br />

comunque evidenti <strong>di</strong> segno contrario si opta in misura<br />

nettamente prevalente per un affidamento<br />

con<strong>di</strong>viso, quantomeno nella fase presidenziale per<br />

sua natura interlocutoria.<br />

Nella successiva fase istruttoria gli accertamenti<br />

<strong>di</strong>sposti d’ufficio o su istanza delle parti possono<br />

condurre all’acquisizione <strong>di</strong> elementi che suggeriscono<br />

un cambiamento <strong>di</strong> rotta ed un intervento<br />

mo<strong>di</strong>ficativo, intervento che - in via del tutto approssimativa<br />

- in un 50% dei casi porta ad un affidamento<br />

esclusivo ed in un altro 50% all’affidamento<br />

ai Servizi sociali.<br />

Possiamo quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>re che la scelta prevalente sia<br />

ormai orientata verso l’affidamento con<strong>di</strong>viso ma<br />

che, in assenza dei relativi presupposti, spesso<br />

ZOOM<br />

emergono motivi tanto gravi che comportano l’intervento<br />

<strong>di</strong> quell’elemento <strong>di</strong> terzietà, <strong>di</strong> equilibrio e<br />

<strong>di</strong> garanzia che può realizzarsi solo attraverso la<br />

presenza dei Servizi.<br />

Si tratta <strong>di</strong> un trend in progressiva crescita, tanto<br />

che è significativo l’aumento negli ultimi anni degli<br />

affi<strong>di</strong> all’Ente territoriale.<br />

L’inadeguatezza genitoriale, sotto il profilo della<br />

cura, dell’educazione, dell’attitu<strong>di</strong>ne a pre<strong>di</strong>sporre<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita tutelanti, è un tipo d’incapacità<br />

percentualmente abbastanza <strong>di</strong>ffusa e penso alle<br />

coppie molto giovani, a quelle giunte all’essere genitori<br />

senza una buona consapevolezza del peso e<br />

dell’entità dei compiti connessi, alle coppie miste o,<br />

per meglio <strong>di</strong>re, alle coppie internazionali che, fra le<br />

altre cose, devono affrontare il <strong>di</strong>fficile percorso <strong>di</strong><br />

omologazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> essere.<br />

In quest’ultime possiamo rinvenire ra<strong>di</strong>ci culturali<br />

non compatibili con una vera con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong><br />

cura e gestione della genitorialità: infatti, se da un<br />

canto viene spesso riconosciuto alla madre il <strong>di</strong>ritto/dovere<br />

<strong>di</strong> cura e <strong>di</strong> assistenza del minore soprattutto<br />

piccolo, dall’altro abbiamo padri che talora<br />

non si impegnano, che non vedono i figli, che non<br />

pagano gli assegni <strong>di</strong> mantenimento, che costituiscono,<br />

con velocità sorprendente, nuovi nuclei,<br />

quasi <strong>di</strong>menticando la precedente esperienza familiare<br />

e originando seri problemi per la conservazione<br />

<strong>di</strong> un minimo <strong>di</strong> relazione proficua tra il minore ed<br />

un genitore assorbito dalle sue nuove esperienze <strong>di</strong><br />

vita.<br />

Può <strong>di</strong>rci se si verifica anche la situazione contraria <strong>di</strong><br />

esclusione dei padri da parte delle madri e se si tratta<br />

<strong>di</strong> un fenomeno rilevante?<br />

Questa “esclusione” della figura paterna è un fenomeno<br />

obiettivo che esiste, se pur in misura non<br />

così allarmante come lo si vorrebbe <strong>di</strong>pingere, ma<br />

che ha ra<strong>di</strong>ci che nulla hanno a che vedere con<br />

l’operato degli uffici giu<strong>di</strong>ziari, tutt’altro.<br />

Infatti, nei casi cui si fa riferimento, l’Ufficio giu<strong>di</strong>ziario<br />

può registrare talvolta delle forti opposizioni<br />

materne, ma è ben lungi dall’accettarle e mette in<br />

campo tutti i rime<strong>di</strong> possibili, con risultati che variano<br />

da situazione a situazione e certo non possono<br />

prescindere dalla struttura <strong>di</strong> personalità delle<br />

parti/genitori.<br />

Devo <strong>di</strong>re che le due idoneità genitoriali vengono<br />

sempre esaminate e valutate nello stesso modo,<br />

senza alcuna aprioristica chiusura, tanto che non è<br />

affatto raro che vengano anche redarguite fortemente<br />

le madri che sono oppositive, che strumentalizzano<br />

la situazione, talvolta convinte, e forse anche<br />

in buona fede per la loro esperienza matrimoniale<br />

negativa, che non ci siano risorse in quella figura<br />

maschile che vivono come contrapposta e,<br />

quin<strong>di</strong>, preferiscono cercare <strong>di</strong> eliminare, senza però<br />

tenere conto che la privazione o la sostituzione della<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 5


ZOOM<br />

figura paterna rappresentano qualcosa che non va<br />

mai fatto e non può essere tollerato.<br />

Per quello che posso <strong>di</strong>re in merito alla posizione<br />

della Sezione, quando si riscontrano delle <strong>di</strong>fficoltà<br />

nei rapporti il primo passo che viene fatto è quello<br />

<strong>di</strong> incaricare i Servizi <strong>di</strong> fare un’indagine psico-sociale<br />

e, se in quella prima sede emerge qualche elemento<br />

non chiaro, sono chiamati in causa i servizi<br />

specialistici dell’A.S.L al fine <strong>di</strong> andare più a fondo e<br />

cercare <strong>di</strong> capire dove stia il nodo critico relazionale,<br />

così da poter approntare degli interventi <strong>di</strong> supporto,<br />

sia alla genitorialità sia a livello <strong>di</strong> sostegno<br />

psicoterapeutico per i minori.<br />

Il ricorso ai Servizi in alcuni casi si rivela positivo,<br />

in altri si registra una compromissione tale da imporre<br />

<strong>di</strong> bloccare l’intervento, in quanto il <strong>di</strong>sagio e<br />

il danno che si rischierebbe <strong>di</strong> provocare al minore<br />

sono assolutamente inaccettabili e superiori a qualsiasi<br />

modesta, ipotetica e lontana evoluzione del<br />

rapporto con il genitore che, per così <strong>di</strong>re, è uscito<br />

dalla vita del figlio.<br />

Secondo Lei, l’affido con<strong>di</strong>viso ha contribuito a contenere<br />

la litigiosità tra i coniugi-genitori?<br />

Alla prova dei fatti non si può purtroppo <strong>di</strong>re che<br />

l’affidamento con<strong>di</strong>viso limiti la litigiosità, e ciò perché<br />

la litigiosità nasce e si sviluppa nella relazione<br />

quoti<strong>di</strong>ana, nel non trovarsi d’accordo sulla gestione<br />

<strong>di</strong> specifici profili come genitori, nella verifica <strong>di</strong> non<br />

essere in grado <strong>di</strong> agire con sintonia nell’esercizio<br />

<strong>di</strong> un ruolo che per sua natura è comune e paritario.<br />

Un effetto positivo che deve essere riconosciuto<br />

all’istituto dell’affidamento con<strong>di</strong>viso è quello <strong>di</strong><br />

spingere i genitori a considerarsi per legge su questo<br />

piano <strong>di</strong> parità e, quin<strong>di</strong>, non è azzardato affermare<br />

che questa tipologia <strong>di</strong> affidamento svolge una<br />

funzione <strong>di</strong> promozione sociale sul piano della<br />

stessa cultura della genitorialità.<br />

Forse è presto per avere delle conferme socialmente<br />

apprezzabili, si può presumere che gli effetti<br />

<strong>di</strong> questo nuovo approccio culturale si vedranno tra<br />

qualche anno.<br />

A livello giurisprudenziale, si noti, la conflittualità<br />

tra gli adulti sicuramente non è <strong>di</strong> per sé <strong>di</strong> ostacolo<br />

all’affidamento con<strong>di</strong>viso. Se i genitori litigano anche<br />

per molte questioni, il tribunale ritiene che l’affidamento<br />

con<strong>di</strong>viso possa servire a dare loro un segnale<br />

utile: la coppia può non funzionare ma come<br />

genitori sono sullo stesso piano e <strong>di</strong> ciò debbono necessariamente<br />

prendere atto.<br />

L’ostacolo ad una sod<strong>di</strong>sfacente gestione dell’affido<br />

con<strong>di</strong>viso è, in realtà, rappresentato da problematiche<br />

molto più profonde, presenti quando, come<br />

si <strong>di</strong>ceva prima, esiste per esempio un reale nodo<br />

critico nei rapporti tra il soggetto minore e la figura<br />

paterna, od anche quella materna dal momento che<br />

ci sono anche casi - e forse questi sono in aumento<br />

- <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà relazionali con la madre.<br />

6 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

Mi tornano alla mente due vicende: in una, la madre<br />

aveva fatto delle scelte affettive orientate verso<br />

la costituzione <strong>di</strong> una nuova relazione forte, intensa<br />

e duratura, così da lasciare poco spazio alla considerazione<br />

delle <strong>di</strong>fficoltà del figlio a seguirla in questo<br />

percorso <strong>di</strong> vita; in un’altra, erano le scelte professionali<br />

che avevano portato la madre ad essere<br />

molto assente da casa per ragioni <strong>di</strong> lavoro, viaggi e<br />

trasferte. A quel punto i figli, sentiti dal giu<strong>di</strong>ce e già<br />

quasi maggiorenni, fermo restando il legame affettivo<br />

ed il riconoscimento delle doti materne, hanno<br />

preferito rimanere collocati presso il padre che era<br />

maggiormente in grado <strong>di</strong> garantire loro una continuità<br />

<strong>di</strong> vita nel quoti<strong>di</strong>ano, opzione che ha comportato<br />

inevitabilmente l’assegnazione della casa<br />

coniugale al padre e il trasferimento della parte più<br />

accesa del contenzioso sul fronte economico.<br />

In queste situazioni, i figli - tenendo presente che<br />

sono le figlie, specie adolescenti, a presentare maggiore<br />

criticità nel rapporto con la figura genitoriale<br />

femminile - faticano evidentemente ad accettare le<br />

scelte materne, poiché la madre è, anche nell’immaginario<br />

collettivo che ha ra<strong>di</strong>ci profonde, ancora<br />

prevalentemente colei che <strong>di</strong>spensa affetto, carezze,<br />

presenza in casa, assistenza ed è chiamata, più dell’elemento<br />

maschile, a sacrificare i propri progetti<br />

<strong>di</strong> vita in funzione dei bisogni della prole.<br />

Ed è allora che nasce un atteggiamento riven<strong>di</strong>cativo,<br />

destinato a tradursi a sua volta in un allontanamento<br />

della figura materna dal vissuto <strong>di</strong> questi<br />

minori.<br />

La legge sull’affido con<strong>di</strong>viso ha l’ambizione <strong>di</strong> responsabilizzare<br />

i genitori in un concreto “progetto educativo”;<br />

secondo Lei, gli accor<strong>di</strong> finora omologati hanno<br />

recepito tale obiettivo o ritiene auspicabile, a tal fine,<br />

una me<strong>di</strong>azione familiare obbligatoria?<br />

Non so se possa essere seguita quest’ultima<br />

strada, se non altro perché alla Me<strong>di</strong>azione si accede<br />

solo se si è consenzienti e un’effettiva <strong>di</strong>sponibilità<br />

stride con una generalizzata imposizione per legge.<br />

Posso però ricordare, e mi pare abbastanza significativo,<br />

che l’Università Cattolica, precisamente<br />

l’Istituto <strong>di</strong> psicologia clinica, ha fatto un lavoro<br />

molto approfon<strong>di</strong>to e <strong>di</strong> respiro nazionale sugli effetti<br />

della Me<strong>di</strong>azione.<br />

I risultati sono stati presentati a novembre 2009 e,<br />

a gran<strong>di</strong> linee, possiamo fare una sorta <strong>di</strong> graduatoria<br />

che vede al primo posto la Me<strong>di</strong>azione Familiare<br />

espletata prima dell’inizio del giu<strong>di</strong>zio, ad<strong>di</strong>rittura<br />

prima dell’accesso allo stu<strong>di</strong>o dell’avvocato. In questo<br />

caso si è ottenuto un buon risultato, con alta percentuale<br />

<strong>di</strong> successo quanto all’impostazione della<br />

relazione in termini non conflittuali.<br />

In seconda posizione troviamo la Me<strong>di</strong>azione su<br />

suggerimento e per iniziativa dei legali, quin<strong>di</strong> in<br />

una fase ancora non giu<strong>di</strong>ziale, ovvero antecedente<br />

al deposito <strong>di</strong> un ricorso in tribunale: dati <strong>di</strong> riscon-


tro abbastanza positivi, ma inferiori alla prima ipotesi<br />

<strong>di</strong> accesso spontaneo e molto precoce.<br />

Al terzo ed ultimo posto in graduatoria, con la percentuale<br />

<strong>di</strong> successo più bassa, troviamo la Me<strong>di</strong>azione<br />

effettuata su invio da parte del giu<strong>di</strong>ce, ovvero<br />

a proce<strong>di</strong>mento separativo già instaurato.<br />

Questo dato ha destato un po’ meraviglia in coloro<br />

che avevano effettuato il sondaggio e le verifiche,<br />

dal momento che si credeva, in linea con<br />

quanto si pensava anche al tempo degli stu<strong>di</strong> preparatori<br />

alla legge dell’affido con<strong>di</strong>viso, che un invio<br />

da parte del giu<strong>di</strong>ce fosse particolarmente impegnativo<br />

e sentito dalle parti, tale da garantire il<br />

loro massimo coinvolgimento.<br />

Ma così non è stato alla resa dei conti e credo che<br />

il tutto possa spiegarsi con la tempistica dell’intervento,<br />

così che quando questo è molto precoce viene<br />

ad agire su un terreno ancora vergine, dove le contrapposizioni<br />

non si sono ra<strong>di</strong>cate, c’è la percezione<br />

del malessere, la coscienza del fatto che si arriverà<br />

alla separazione perché la convivenza è <strong>di</strong>venuta intollerabile,<br />

c’è magari anche la consapevolezza delle<br />

responsabilità in capo all’uno o all’altro, ma c’è an-<br />

che la volontà <strong>di</strong> superare questo possibile conflitto e<br />

<strong>di</strong> prevenirlo con un intervento molto sollecito.<br />

Quando invece si arriva davanti al giu<strong>di</strong>ce le posizioni<br />

sono senza dubbio più ra<strong>di</strong>calizzate, c’è stato<br />

il passaggio dall’avvocato, c’è stata la spiegazione <strong>di</strong><br />

quello che si può ottenere in sede giu<strong>di</strong>ziale e <strong>di</strong><br />

quello che, invece, non sarà conseguibile per ragioni<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e <strong>di</strong> merito, con la conseguenza che ciascuno<br />

dei due coniugi ha già un quadro <strong>di</strong> aspettative<br />

e <strong>di</strong> pretese; questo evidentemente blocca l’intima<br />

<strong>di</strong>sponibilità alla ripresa <strong>di</strong> un colloquio, anche<br />

in una sede tecnica specialistica.<br />

Inoltre, per quanto riguarda gli avvocati, l’invio destinato<br />

al successo può provenire solo da un legale<br />

specializzato che, come tale, conosca bene che cosa<br />

deve intendersi per Me<strong>di</strong>azione Familiare, come opera<br />

il me<strong>di</strong>atore, quale è la metodologia adottata, quale risultato<br />

ci si può attendere: solo un avvocato formato<br />

su queste esperienze e conoscenze è in grado <strong>di</strong> fare<br />

una prima <strong>di</strong>retta valutazione <strong>di</strong> opportunità e, cioè,<br />

<strong>di</strong> me<strong>di</strong>abilità effettiva <strong>di</strong> quella coppia, mentre se il<br />

<strong>di</strong>fensore non ha allenamento, sensibilità, preparazione<br />

e confidenza con questa tecnica, non farà mai<br />

Prassi della Sezione Famiglia del tribunale <strong>di</strong> Milano sul mantenimento dei figli<br />

ZOOM<br />

È stata affrontata la questione relativa al crescente numero <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti ex art. 148 c.c. iscritti a<br />

ruolo negli ultimi mesi ed alle problematiche inerenti la competenza funzionale del Tribunale or<strong>di</strong>nario<br />

e del Tribunale per i minorenni spesso ragione <strong>di</strong> perplessità e <strong>di</strong>sorientamento da parte degli utenti<br />

e tali da avere portato a plurime pronunce <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego della competenza.<br />

In sintesi, si è giunti ad assumere le seguenti determinazioni:<br />

a) proce<strong>di</strong>mento ex artt. 148 e 261 c.c. introdotto con atto <strong>di</strong> citazione: qualora la parte convenuta avanzi<br />

in via riconvenzionale una domanda relativa al regime <strong>di</strong> affidamento della prole, si procederà ad una<br />

sollecita rimessione della causa a p.c., e la pronuncia sarà <strong>di</strong> incompetenza del Tribunale or<strong>di</strong>nario<br />

a<strong>di</strong>to, con in<strong>di</strong>viduazione della competenza del T.M., ravvisandosi un’ipotesi <strong>di</strong> contestualità tra le<br />

domande connesse idonea a far insorgere la competenza esclusiva del giu<strong>di</strong>ce minorile, in linea con<br />

le or<strong>di</strong>nanze della Cassazione dell’aprile 2007 e successive;<br />

b) proce<strong>di</strong>mento ex art. 148 2° comma c.c., introdotto quin<strong>di</strong> con ricorso: se la parte resistente dovesse<br />

proporre domanda riconvenzionale in tema <strong>di</strong> affidamento, si procederà alla decisione con decreto<br />

(ovviamente nella sussistenza dei presupposti <strong>di</strong> legge) sulla domanda economica e si <strong>di</strong>chiarerà<br />

l’inammissibilità della riconvenzionale (estranea alla possibilità <strong>di</strong> utilizzo del proce<strong>di</strong>mento “speciale”<br />

<strong>di</strong> cui al citato art. 148 2° comma c.c.), con una soluzione del tutto assorbente rispetto alle questioni<br />

<strong>di</strong> competenza funzionale;<br />

c) proce<strong>di</strong>mento introdotto con ricorso ex art. 148 2° comma c.c., concluso con decreto: nell’eventuale<br />

successivo giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione, laddove sia avanzata anche una domanda relativa all’affidamento,<br />

si deciderà (con rito or<strong>di</strong>nario) sull’opposizione al decreto per le sole questioni economiche<br />

e si <strong>di</strong>chiarerà l’inammissibilità della domanda <strong>di</strong> affidamento;<br />

d) proce<strong>di</strong>mento introdotto con citazione: nel caso <strong>di</strong> riconvenzionale sull’affidamento, ove fosse raggiunto<br />

dalle parti un accordo sull’intero oggetto della controversia, si procederà a re<strong>di</strong>gere un verbale<br />

<strong>di</strong> conciliazione, con contestuale rituale rinuncia delle parti agli atti del giu<strong>di</strong>zio, relativa accettazione<br />

e pronuncia <strong>di</strong> estinzione del processo, a spese compensate;<br />

e) proce<strong>di</strong>mento introdotto con ricorso, sempre ex art. 148 c.c. 2° comma c.c., anche in questa ipotesi,<br />

in presenza <strong>di</strong> una riconvenzionale avente ad oggetto l’affidamento e <strong>di</strong> un accordo raggiunto dalle<br />

parti, si farà luogo alla pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un verbale <strong>di</strong> conciliazione, con rinuncia agli atti e declaratoria<br />

<strong>di</strong> estinzione come al punto c).<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 7


ZOOM<br />

un invio in quel momento e preferirà nell’imme<strong>di</strong>ato<br />

re<strong>di</strong>gere un ricorso e avanzare tutte le domande in <strong>di</strong>ritto,<br />

dando in buona sostanza impulso all’espressione<br />

del conflitto, processuale ma ancor prima personale.<br />

Cosa può <strong>di</strong>rci in merito all’“ascolto del minore” nei<br />

proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> separazione e <strong>di</strong>vorzio? Esiste un protocollo<br />

definito ed adottato dalla sezione?<br />

A Milano, da anni, la Sezione applica un Protocollo<br />

pre<strong>di</strong>sposto dall’<strong>Osservatorio</strong> Giustizia e dalle Camere<br />

Minorili, quin<strong>di</strong> da un gruppo <strong>di</strong> lavoro misto,<br />

a seguito dell’entrata in vigore della legge sull’affidamento<br />

con<strong>di</strong>viso.<br />

Possiamo tentare <strong>di</strong> vederlo insieme, almeno a<br />

gran<strong>di</strong> linee.<br />

Nella sua premessa il Protocollo riconosce al giu<strong>di</strong>ce<br />

la possibilità <strong>di</strong> non procedere all’au<strong>di</strong>zione “<strong>di</strong>retta”<br />

quando si rende conto, attraverso elementi<br />

processuali già acquisiti, che potrebbe essere dannosa<br />

per l’equilibrio <strong>di</strong> un minore <strong>di</strong>sorientato tra le<br />

posizioni contrastanti dei due genitori oppure nel<br />

caso <strong>di</strong> un minore già ascoltato dai Servizi sociali e<br />

<strong>Osservatorio</strong> per la giustizia civile <strong>di</strong> Milano<br />

Protocollo sull’interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema <strong>di</strong> ascolto del minore 1<br />

Articolo 155 sexies<br />

Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>spone l’au<strong>di</strong>zione del minore che abbia compiuto i do<strong>di</strong>ci anni e anche <strong>di</strong> età inferiore ove capace <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento”<br />

considerato<br />

- che la norma in esame ha <strong>di</strong> fatto elevato a regola l’au<strong>di</strong>zione del minore nei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> separazione;<br />

- che in virtù dell’art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, detta previsione dovrebbe trovare applicazione<br />

anche nei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> scioglimento, <strong>di</strong> cessazione degli effetti civili o <strong>di</strong> nullità del matrimonio, nonché nei<br />

proce<strong>di</strong>menti relativi ai figli <strong>di</strong> genitori non coniugati;<br />

- che, peraltro, affinché l’au<strong>di</strong>zione nel processo costituisca per il minore un’effettiva opportunità <strong>di</strong> esprimere propri<br />

bisogni e desideri, è necessario che si proceda all’ascolto con modalità adeguate e rispettose della sua sensibilità,<br />

nel rispetto del principio della minima offensività;<br />

- che, specie nel caso <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti con alta conflittualità fra le parti, occorre prestare la massima cautela onde<br />

evitare che l’au<strong>di</strong>zione del minore <strong>di</strong>venti occasione <strong>di</strong> pericolose strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei<br />

genitori e <strong>di</strong> terzi;<br />

- che, pertanto, al fine <strong>di</strong> garantire una corretta applicazione del <strong>di</strong>sposto ex art.155 sexies si auspica che vengano<br />

fissati alcuni criteri interpretativi <strong>di</strong> base;<br />

- che si auspica che detti criteri ed in<strong>di</strong>cazioni vengano rispettate per l’ascolto del minore in tutte le procedure civili<br />

che lo riguardano.<br />

Art. 1 - Limiti dell’ascolto<br />

L’ascolto del minore dovrà essere <strong>di</strong>sposto unicamente nei proce<strong>di</strong>menti contenziosi (separazione, <strong>di</strong>vorzio, interruzione<br />

conflittuale <strong>di</strong> convivenza more uxorio); nel caso <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti consensuali, l’ascolto potrà essere <strong>di</strong>sposto<br />

soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano opportuno.<br />

In ogni caso, l’ascolto del minore potrà essere <strong>di</strong>sposto solo nei casi in cui debbano essere presi provve<strong>di</strong>menti che<br />

riguar<strong>di</strong>no l’affidamento, le modalità <strong>di</strong> visita e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la vertenza<br />

riguar<strong>di</strong> esclusivamente gli aspetti economici.<br />

L’ascolto del minore potrà non essere <strong>di</strong>sposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giu<strong>di</strong>ce ritenga<br />

motivatamente che non sia rispondente all’interesse del minore.<br />

Qualora debba essere <strong>di</strong>sposta l’au<strong>di</strong>zione del minore inferiore <strong>di</strong> anni do<strong>di</strong>ci, il Giu<strong>di</strong>ce potrà, in ogni<br />

momento avvalersi della competenza <strong>di</strong> un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c, ovvero <strong>di</strong> una<br />

CTU, per la valutazione della “capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento”, o della <strong>di</strong>fficoltà o del pregiu<strong>di</strong>zio che<br />

l’espletamento dell’ascolto potrebbe arrecare al minore.<br />

Art. 2 - Tempi dell’ascolto giu<strong>di</strong>ziario<br />

L’ascolto del minore dovrà essere <strong>di</strong>sposto al fine <strong>di</strong> prevenire eventuali inasprimenti del conflitto ed, in ogni caso,<br />

ad u<strong>di</strong>enza fissa, da stabilirsi <strong>di</strong> preferenza fuori dell’orario scolastico, in ambiente adeguato e a porte chiuse.<br />

Ciascuna Autorità giu<strong>di</strong>ziaria (o le Cancellerie e gli Uffici amministrativi competenti) dovrà dunque dare <strong>di</strong>sposizioni<br />

affinché a queste u<strong>di</strong>enze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini <strong>di</strong> rispetto dei<br />

tempi, sia con riferimento al luogo ove l’au<strong>di</strong>zione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e<br />

tranquillità al minore.<br />

Art.3 - Ascolto <strong>di</strong>retto e “competenze integrate”<br />

È auspicabile che l’ascolto, con riferimento anche all’età del minore, venga effettuato dal Giu<strong>di</strong>ce titolare della procedura<br />

unitamente al giu<strong>di</strong>ce onorario ove previsto, ovvero, in mancanza, con la nomina <strong>di</strong> un ausiliario ex art. 68<br />

c. p.c. esperto in scienze psicologiche o pedagogiche. 2<br />

Art.4 - Luogo dell’au<strong>di</strong>zione e verbalizzazione<br />

È auspicabile che l’au<strong>di</strong>zione si svolga presso l’Ufficio Giu<strong>di</strong>ziario competente in una apposita stanza idonea ad ac-<br />

8 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1


che, quin<strong>di</strong>, ha già avuto la possibilità <strong>di</strong> far sentire<br />

la sua voce, oppure in quello <strong>di</strong> un minore particolarmente<br />

sofferente e provato nel suo percorso evolutivo:<br />

in casi come questi l’approccio alla struttura<br />

giu<strong>di</strong>ziaria, sempre per sua natura estranea all’esperienza<br />

<strong>di</strong> un soggetto minore, può essere valutato<br />

come negativo, così che è preferibile fare ricorso<br />

ad altri strumenti <strong>di</strong> ascolto, comunque sempre<br />

“in<strong>di</strong>retti”.<br />

Quando invece viene sentito dal giu<strong>di</strong>ce, c’è un’intesa<br />

in forza della quale gli avvocati sono pratica-<br />

ZOOM<br />

mente tenuti ad esprimere il proprio consenso a<br />

non presenziare e le parti, cioè i genitori, devono<br />

fare altrettanto, tutto ciò per garantire al minore un<br />

approccio naturale, riservato e protetto.<br />

Per analoghe ragioni, visto che non possiamo contare<br />

sulla presenza del PM (soluzione che a mio avviso<br />

sarebbe ottimale) per carenze d’organico e per<br />

esigenze organizzative degli uffici, abbiamo però convenuto<br />

<strong>di</strong> assicurare la garanzia rappresentata dalla<br />

presenza <strong>di</strong> un cancelliere; ciò rappresenta una tutela<br />

per tutti e, voglio <strong>di</strong>re, anche per il giu<strong>di</strong>ce, al quale<br />

cogliere un minore. L’incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> leggere e sottoscrivere<br />

il verbale.<br />

Art.5 - Presenza della parti e dei <strong>di</strong>fensori<br />

L’au<strong>di</strong>zione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giu<strong>di</strong>ce titolare della procedura, dell’eventuale ausiliario<br />

e, in caso <strong>di</strong> nomina, del <strong>di</strong>fensore del minore o del curatore del minore.<br />

Al fine <strong>di</strong> evitare con<strong>di</strong>zionamenti, non pare opportuna la presenza delle parti e dei <strong>di</strong>fensori. Le parti ed i loro <strong>di</strong>fensori<br />

presteranno quin<strong>di</strong> consenso ad allontanarsi dall’aula per non assistere all’incombente.<br />

In ogni caso, prima dell’au<strong>di</strong>zione, i legali delle parti potranno sottoporre al giu<strong>di</strong>ce i temi e gli argomenti sui quali<br />

ritengono opportuno sentire il minore.<br />

Se il minore richiederà espressamente la presenza <strong>di</strong> un genitore o <strong>di</strong> entrambi o <strong>di</strong> una persona esterna al nucleo,<br />

in ossequio al <strong>di</strong>ritto ad un’assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell’età del<br />

minore, dovrà comunque essere valutata dal giu<strong>di</strong>ce.<br />

Qualora venga <strong>di</strong>sposta l’au<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l’opportunità <strong>di</strong> ascoltarli<br />

insieme.<br />

Art. 6 - Informazione<br />

Prima dell’au<strong>di</strong>zione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giu<strong>di</strong>ce del suo <strong>di</strong>ritto ad essere ascoltato<br />

nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del proce<strong>di</strong>mento, precisando<br />

che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto.<br />

3<br />

Prima dell’au<strong>di</strong>zione del minore il Giu<strong>di</strong>ce fornirà ai genitori ed agli avvocati le in<strong>di</strong>cazioni su come comunicare al<br />

minore tempi e modalità dell’ascolto.<br />

Art. 7 - Doveri <strong>di</strong> astensione dell’avvocato ed informazioni alle parti<br />

In ogni caso, l’avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato non dovrà avere contatti con il medesimo.<br />

L’avvocato dovrà inoltre invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore evitando<br />

ogni forma <strong>di</strong> suggestione e <strong>di</strong> induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal rammostrare<br />

al minore qualsiasi atto processuale.<br />

Art. 8 - Ascolto del minore in CTU<br />

È auspicabile che qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede <strong>di</strong> CTU anche detto incombente avvenga, così<br />

come per l’ascolto avanti al Giu<strong>di</strong>ce, senza la presenza delle parti e dei <strong>di</strong>fensori e potrà essere richiesto che l’incombente<br />

venga videoregistrato, ovvero, ove possibile, anche in considerazione della particolare complessità del<br />

caso, venga realizzato con modalità <strong>di</strong> au<strong>di</strong>zione in forma protetta Prima dell’au<strong>di</strong>zione i consulenti <strong>di</strong> parte potranno<br />

sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.<br />

Note<br />

1 Protocollo elaborato sulla base <strong>di</strong> una bozza provvisoria redatta dal gruppo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o “sull’ascolto del minore” delle<br />

associazioni Camera Minorile ed AIAF, con l'ausilio <strong>di</strong> esperti in scienze psicologiche e pedagogiche dal febbraio<br />

al giugno 2006, successivamente aggiornata, <strong>di</strong>scussa e approvata nelle riunioni dell’<strong>Osservatorio</strong> sulla Giustizia<br />

Civile <strong>di</strong> Milano con la partecipazione <strong>di</strong> magistrati dell’Ufficio del Giu<strong>di</strong>ce Tutelare, della Sezione Famiglia del<br />

Tribunale e Corte <strong>di</strong> Appello, magistrati del Tribunale per i Minorenni e <strong>Avvocati</strong> del libero foro.<br />

2 In sede <strong>di</strong> riunione dell’<strong>Osservatorio</strong> si sta ancora <strong>di</strong>scutendo sull’opportunità, e fattibilità, <strong>di</strong> un ascolto in<strong>di</strong>retto<br />

delegato all’ASL o all’Or<strong>di</strong>ne degli psicologi con apposite convenzioni.<br />

3 Si veda art. 3 Convenzione europea sui <strong>di</strong>ritti dei minori, 25 gennaio 1996, Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo: Diritto <strong>di</strong><br />

essere informato e <strong>di</strong> esprimere la propria opinione nei proce<strong>di</strong>menti. Nei proce<strong>di</strong>menti che lo riguardano <strong>di</strong>nanzi<br />

a un’autorità giu<strong>di</strong>ziaria, al minore che è considerato dal <strong>di</strong>ritto interno come avente una capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento<br />

vengono riconosciuti i seguenti <strong>di</strong>ritti, <strong>di</strong> cui egli stesso può chiedere <strong>di</strong> beneficiare:<br />

a) ricevere ogni informazione pertinente;<br />

b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;<br />

c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali<br />

conseguenze <strong>di</strong> qualunque decisione.<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 9


ZOOM<br />

non potrà mai essere un domani mossa la censura <strong>di</strong><br />

avere riferito e verbalizzato contenuti non pertinenti.<br />

La verbalizzazione è sommaria, per meglio realizzare<br />

la tutela della privacy del minore, il quale deve<br />

sentirsi libero <strong>di</strong> esprimersi anche con le sue parole<br />

e <strong>di</strong> eventualmente manifestare non gra<strong>di</strong>mento<br />

per una delle figure genitoriali, spiegandone le ragioni<br />

con la massima libertà e spontaneità; in questi<br />

casi la verbalizzazione cura che non ci siano<br />

espressioni che un domani possano essere motivo<br />

<strong>di</strong> ritorsione o <strong>di</strong> contestazione da parte dei genitori<br />

nei confronti del minore. Questa è una garanzia che<br />

riteniamo fondamentale proprio per dare tranquillità<br />

a tutti i protagonisti del processo, e in particolare<br />

al minore che fra questi è senza dubbio il più debole;<br />

il verbale viene riletto al minore e viene anche sottoposto<br />

alla sua sottoscrizione, a seconda della sua<br />

<strong>di</strong>sponibilità e della sua età.<br />

Devo <strong>di</strong>re che normalmente firmano molto volentieri<br />

e senza alcuna esitazione, probabilmente perché<br />

si sentono gratificati dal sottoscrivere davanti al giu<strong>di</strong>ce<br />

il proprio pensiero e responsabilizzati rispetto al<br />

contenuto del colloquio: chi dovrà decidere delle sue<br />

sorti ha voluto ascoltarlo, quin<strong>di</strong> la sua voce è stata ritenuta<br />

importante e non resterà trascurata.<br />

Mi risulta che questo Protocollo venga applicato<br />

anche a Monza e in altri tribunali del <strong>di</strong>stretto milanese.<br />

La situazione è ben <strong>di</strong>versa, invece, in altre aree<br />

territoriali, come è emerso proprio lo scorso venerdì<br />

2 luglio, nell’ambito <strong>di</strong> un incontro organizzato a<br />

Roma presso il CSM tra presidenti dei Tribunali per<br />

i Minorenni, presidenti <strong>di</strong> Tribunale e presidenti<br />

delle sezioni specializzate: alcuni Uffici non lo ap-<br />

10 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

plicano, altri ad<strong>di</strong>rittura non lo conoscono, altri ancora<br />

ne hanno adottati <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi, altri non sembrano<br />

avere avvertito questa esigenza che, in verità,<br />

si riflette sul piano organizzativo oltre che su quello<br />

giurisprudenziale.<br />

A questo incontro ha partecipato, in qualità <strong>di</strong><br />

presidente <strong>di</strong> un’associazione <strong>di</strong> avvocati, un legale<br />

che ha espresso la propria convinzione che l’au<strong>di</strong>zione<br />

del minore, essendo un’attività in senso lato<br />

<strong>di</strong> valenza istruttoria, presupponga la presenza dei<br />

<strong>di</strong>fensori delle parti, i quali si devono sì impegnare<br />

a rimanere inattivi e silenti ma hanno, comunque,<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> assistere.<br />

Francamente non riesco a seguire questa linea e<br />

a con<strong>di</strong>videre simili istanze <strong>di</strong>fensive, prima <strong>di</strong><br />

tutto perché, a prescindere da una serie <strong>di</strong> altre<br />

considerazioni sulla delicatezza dell’incombente e<br />

sull’esigenza <strong>di</strong> tutelare il minore, già alla stregua<br />

dell’impianto normativo processuale ritengo che<br />

l’au<strong>di</strong>zione/ascolto <strong>di</strong>retto non sia un atto istruttorio,<br />

ma un atto del giu<strong>di</strong>ce istruttore o del presidente<br />

volto all’acquisizione <strong>di</strong> informazioni che<br />

non possono, e mai potranno, rivestire una funzione<br />

probatoria in senso tecnico.<br />

Mi sembra, pertanto, che la presenza obbligatoria<br />

degli avvocati si scontri con tutta una serie <strong>di</strong><br />

aspetti, quali la tutela del soggetto minore, che rivestono<br />

un carattere nettamente prevalente.<br />

È stata, poi, avvertita la necessità <strong>di</strong> procedere a<br />

una sorta <strong>di</strong> unificazione o omologazione dei vari<br />

Protocolli già esistenti, così che nell’incontro del 2<br />

luglio si è in<strong>di</strong>cato tra i compiti del CSM entrante, al<br />

fine <strong>di</strong> promuovere questi in<strong>di</strong>spensabili confronti<br />

inter<strong>di</strong>strettuali, quello <strong>di</strong> proseguire nelle verifiche


e poi auspicabilmente giungere a una maggiore uniformità<br />

<strong>di</strong> prassi e procedure.<br />

Lei è favorevole alla predeterminazione <strong>di</strong> linee guida,<br />

parametri e/o tabelle ispirate dalla tipicità del territorio<br />

ed improntate a criteri <strong>di</strong> equità, al fine <strong>di</strong> contenere le<br />

pretese <strong>di</strong> alcuni coniugi?<br />

Il tema delle tabelle “preconfezionate” è estremamente<br />

<strong>di</strong>fficile da affrontare, perché le situazioni<br />

sono troppo <strong>di</strong>verse e fra loro <strong>di</strong>somogenee e, inoltre,<br />

non si può nascondere che il problema può in<br />

ipotesi trovare una soluzione me<strong>di</strong>amente sod<strong>di</strong>sfacente<br />

solo <strong>di</strong> fronte a due genitori che siano entrambi<br />

lavoratori <strong>di</strong>pendenti.<br />

Ben <strong>di</strong>verso è, infatti, il caso del professionista, per<br />

il quale i red<strong>di</strong>ti fiscalmente <strong>di</strong>chiarati, a torto o a<br />

ragione, si considerano spesso dotati <strong>di</strong> scarsa atten<strong>di</strong>bilità<br />

o quello dell’impren<strong>di</strong>tore, ad esempio<br />

con un emolumento <strong>di</strong> presidente del consiglio <strong>di</strong><br />

amministrazione <strong>di</strong> una società con quota <strong>di</strong> maggioranza<br />

riferibile alla sua stessa persona, al nuovo<br />

coniuge, al genitore o alla sua <strong>famiglia</strong> <strong>di</strong> origine; in<br />

questi casi è d’imme<strong>di</strong>ata percezione il fatto che<br />

STATISTICHE PER MATERIA<br />

STATISTICHE PER MATERIA<br />

ZOOM<br />

l’emolumento, fiscalmente corretto e conforme alle<br />

risultanze contabili societarie, non rispecchia esattamente<br />

la totalità delle utilità che <strong>di</strong>rettamente o<br />

in<strong>di</strong>rettamente la persona può trarre dalla sua posizione<br />

lavorativa.<br />

Sono, poi, presenti in Italia consistenti aree <strong>di</strong> lavoro<br />

artigianale che, talvolta persino sottratte all’operatività<br />

degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> settore, sfuggono ancora<br />

<strong>di</strong> più ad ogni possibile controllo da parte del giu<strong>di</strong>ce<br />

(pensiamo, per esempio, al ven<strong>di</strong>tore ambulante<br />

dei mercati rionali, all’artigiano elettricista od<br />

idraulico che opera a chiamata solo nell’interesse<br />

dei privati ecc.)<br />

Si tratta <strong>di</strong> una fascia <strong>di</strong> lavoratori rispetto alla<br />

quale non c’è una trasparenza tale da consentire <strong>di</strong><br />

assumere il red<strong>di</strong>to prodotto come parametro <strong>di</strong> riferimento<br />

nel necessario raffronto con il red<strong>di</strong>to dell’altro<br />

genitore quando, derivante da un rapporto lavorativo<br />

subor<strong>di</strong>nato pubblico o privato, quest’ultimo<br />

si presenta invece incontestabile: pensare <strong>di</strong><br />

pre<strong>di</strong>sporre delle tabelle che contemplino anche<br />

questi casi è, almeno a mio personale avviso, impossibile<br />

e affatto aderente alla nostra realtà sociale.<br />

ANNO 2009 ESAURITI<br />

pendenti sopravv. totale con altra totale pendenti<br />

inizio sentenza modalità fine<br />

VARIE 165 249 414 94 177 271 143<br />

SEP. CONSENS. 1.085 3.485 4.543 0 3.464 3.464 1.079<br />

SEP. GIUDIZIALI 1.851 1.381 3.232 324 739 1.063 2.169<br />

DIV. CONGIUNTI 1.307 2.104 3.4<strong>11</strong> 2.075 43 2.<strong>11</strong>8 1.293<br />

DIV. CONTENZ.SI 1.199 953 2.152 790 42 832 1.320<br />

MODIFICHE 242 185 427 0 222 222 205<br />

ADOZIONI 84 46 130 68 1 69 61<br />

Totale 5.906 8.403 14.309 3.351 4.688 8.039 6.270<br />

Al termine dell'anno 2009 si è provveduto alla verifica reale della pendenza me<strong>di</strong>ante conta materiale dei fascicoli presenti in Cancelleria. A seguito<br />

della quale sono state apportate mo<strong>di</strong>fiche alla pendenza iniziale dell'anno 2<strong>01</strong>0.<br />

1° SEMESTRE ESAURITI<br />

2<strong>01</strong>0 pendenti sopravv. totale con altra totale pendenti<br />

inizio sentenza modalità fine<br />

VARIE 175 95 270 57 87 144 126<br />

SEP. CONSENS. 1.305 1.804 3.109 0 2.284 2.284 825<br />

SEP. GIUDIZIALI 1.973 652 2.625 210 433 643 1.982<br />

DIV. CONGIUNTI 1.175 1.487 2.662 1.573 40 1.613 1.049<br />

DIV. CONTENZ.SI 1.281 504 1.785 492 26 518 1.267<br />

MODIFICHE 205 261 466 0 122 122 344<br />

ADOZIONI 61 5 66 33 1 34 32<br />

Totale 6.175 4.808 10.983 2.365 2.993 5.358 5.625<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | <strong>11</strong>


ZOOM<br />

Io rimango dell’idea che in questi casi la soluzione<br />

sia da rinvenirsi solo nella specializzazione e nell’esperienza<br />

quoti<strong>di</strong>ana tanto dell’avvocato quanto<br />

del giu<strong>di</strong>ce, dal momento che una buona capacità <strong>di</strong><br />

lettura dei dati fiscali e <strong>di</strong> tutto quello che vi ruota<br />

intorno (come ad es. la tipologia degli oneri deducibili,<br />

il rapporto tra ricavi e red<strong>di</strong>to <strong>di</strong> impresa, i dati<br />

<strong>di</strong> comune esperienza ecc.) già rappresenta un buon<br />

punto <strong>di</strong> partenza.<br />

Solo così potremo avere dei provve<strong>di</strong>menti ragionevolmente<br />

aderenti alla realtà del caso concreto,<br />

senza necessità alcuna <strong>di</strong> fare ricorso a tabelle generali<br />

che, magari, non si attagliano affatto alla situazione<br />

e alla vicenda che ci si accinge ad esaminare.<br />

Sono convinta che l’avvocato specializzato, e che<br />

conosca a fondo il foro all’interno del quale abitualmente<br />

esercita, sia perfettamente in grado <strong>di</strong><br />

fare una più che ragionevole previsione sulla quantificazione<br />

degli assegni <strong>di</strong> mantenimento e possa<br />

<strong>di</strong> conseguenza proporre al suo assistito, con buon<br />

grado <strong>di</strong> verosimiglianza, la prospettiva anche relativamente<br />

alla decisione che verrà dal giu<strong>di</strong>ce adottata.<br />

Qual’è l’orientamento e la prassi della Sezione Famiglia<br />

del Tribunale <strong>di</strong> Milano sulle indagini <strong>di</strong> polizia tributaria<br />

nell’ambito dei giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> separazione e <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio?<br />

In particolare il giu<strong>di</strong>ce entra nello specifico delle<br />

indagini?<br />

Quando sono arrivata in questa Sezione, ormai<br />

due anni fa, devo <strong>di</strong>re che ho trovato una situazione<br />

del rapporto con la Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza peggiore rispetto<br />

a quella che avevo lasciato <strong>di</strong>eci anni prima.<br />

Ho registrato subito una grossa sfiducia, perché<br />

spesso la Polizia Tributaria non aveva fornito pronta<br />

risposta o, se anche lo aveva fatto, il risultato era<br />

stato deludente perché insufficiente rispetto alle<br />

esigenze che avevano spinto alla richiesta, vago e<br />

privo della necessaria analisi valutativa della congerie<br />

<strong>di</strong> documenti rimessi in<strong>di</strong>stintamente alla cognizione<br />

del giu<strong>di</strong>ce.<br />

Molti colleghi, ormai desolati, mi <strong>di</strong>cevano che in<br />

quelle con<strong>di</strong>zioni molto meglio sarebbe stato dare<br />

imme<strong>di</strong>ato ingresso ad una Ctu contabile, ma in verità<br />

i due strumenti non sono affatto equipollenti,<br />

anche perché una Ctu contabile comporta oneri<br />

molto elevati e può, pertanto, trovare giustificazione<br />

solo dove siano in gioco interessi economici altrettanto<br />

consistenti.<br />

Così, giusto per fare un banale esempio, espletare<br />

una Ctu per accertare i red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> un ven<strong>di</strong>tore ambulante<br />

o <strong>di</strong> un artigiano all’inizio della sua attività<br />

non trova una reale giustificazione, così come sarebbe<br />

destinato a creare non pochi problemi un accertamento<br />

<strong>di</strong> questo genere in presenza <strong>di</strong> parti<br />

ammesse al beneficio del patrocinio a carico dell’Erario.<br />

12 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

Nella mia ottica, l’intervento della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza<br />

dovrebbe invece integrare un elemento più<br />

duttile, più celere e forse più ampio, anche perché<br />

investe l’accertamento del “tenore <strong>di</strong> vita”; io stessa<br />

ho <strong>di</strong>sposto un certo numero <strong>di</strong> indagini, non molte<br />

in verità, ma ho cercato <strong>di</strong> ricorrervi non in prima<br />

battuta bensì dopo avere già acquisito degli elementi<br />

documentali che mi evidenziavano delle <strong>di</strong>scrasie<br />

proprio con il tenore <strong>di</strong> vita, con gli impegni<br />

economici assunti, con le acquisizioni patrimoniali<br />

fatte, ecc.<br />

Questo mi ha consentito <strong>di</strong> emettere delle or<strong>di</strong>nanze<br />

molto dettagliate, sottolineando tutto quello<br />

che già in me giu<strong>di</strong>ce istruttore aveva destato perplessità<br />

e in<strong>di</strong>cando quello che avrebbe dovuto essere<br />

ancora accertato per poter delineare un quadro<br />

definitivo. Ho anche utilizzato un altro accorgimento,<br />

ovvero quello <strong>di</strong> imporre al Nucleo richiesto<br />

<strong>di</strong> comunicare i nominativi degli ufficiali e degli<br />

agenti delegati in concreto per quella specifica indagine,<br />

in modo da consentire a me <strong>di</strong> avere un contatto<br />

<strong>di</strong>retto e a loro <strong>di</strong> avere un referente che non<br />

fosse genericamente il Tribunale, ma un certo giu<strong>di</strong>ce<br />

che all’occorrenza poteva essere chiamato al<br />

telefono e messo in grado <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzare l’indagine<br />

secondo le esigenze del caso o la comunicazione dei<br />

primi elementi acquisiti.<br />

Posso <strong>di</strong>re che questo metodo <strong>di</strong> lavoro ha funzionato<br />

abbastanza.<br />

Ad esempio, in un caso gli agenti della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong><br />

Finanza mi hanno confermato che avrebbero continuato,<br />

anche se il loro incarico nell’ambito del giu<strong>di</strong>zio<br />

era stato espletato e concluso, perché avevano<br />

in<strong>di</strong>viduato dei profili <strong>di</strong> illiceità ulteriori, tali da<br />

consentire loro <strong>di</strong> richiedere ed effettuare una verifica<br />

fiscale vera e propria, ovvero quella attività <strong>di</strong><br />

lotta al fenomeno dell’evasione che a loro funzionalmente<br />

compete.<br />

In altri casi l’indagine non è andata avanti perché,<br />

dopo averla <strong>di</strong>sposta, le parti hanno trovato un accordo,<br />

senza dubbio un accordo funzionale anche<br />

ad evitare l’approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> carattere fiscale.<br />

Poiché, nella specie, il Tribunale ha valutato tale accordo<br />

congruo in rapporto alla situazione processuale,<br />

ha ritenuto pienamente raggiunto lo scopo,<br />

che non è quello <strong>di</strong> perseguire reati o violazioni finanziarie<br />

bensì, come ovvio, quello <strong>di</strong> attingere elementi<br />

<strong>di</strong> conoscenza per decidere in termini adeguati.<br />

Posso comunque riferire che le richieste <strong>di</strong> indagine<br />

da parte della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza non sono numerose,<br />

in quanto è comune convinzione che sia<br />

necessario limitarle ai casi in cui le stesse sono realmente<br />

in<strong>di</strong>spensabili.<br />

Occorre uno screening attento, così da delegare le<br />

indagini solo quando sia necessario e quando emergano<br />

profili particolarmente controversi, tali da lasciar<br />

presumere che Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza e, poi, Agen-


zia delle Entrate ravvisino ipotesi <strong>di</strong> evasione utili ai<br />

fini <strong>di</strong> un successivo avviso <strong>di</strong> accertamento; infatti,<br />

se le priorità della Polizia Tributaria si compenetrano<br />

in modo utile con quelle del giu<strong>di</strong>ce civile, il<br />

lavoro <strong>di</strong> tutti sarà doppiamente funzionale e la<br />

stessa autorità delegata mostrerà maggiore propensione<br />

a investire le proprie risorse, in tema <strong>di</strong> tempo<br />

e personale.<br />

Sig. Presidente, Lei è favorevole all’istituzione del Tribunale<br />

per la Famiglia?<br />

Dipende da come verrebbe organizzato, con quali<br />

risorse e con quali competenze territoriali, ma è in<br />

ogni caso certo che ancora oggi ci sono commistioni<br />

consistenti tra il tribunale or<strong>di</strong>nario e il tribunale<br />

per i minorenni, come nel caso delle domande avanzate<br />

ex art 148 c.c. e quelle più in generale relative<br />

a provve<strong>di</strong>menti economici.<br />

Il tribunale per i minorenni è competente, infatti,<br />

per l’affidamento dei figli naturali e i provve<strong>di</strong>menti<br />

economici che debbano essere decisi contestualmente,<br />

e ciò dopo le or<strong>di</strong>nanze della Suprema Corte<br />

sta avvenendo nelle varie se<strong>di</strong>, con modalità parzialmente<br />

<strong>di</strong>verse e con una consistente delega ai<br />

componenti onorari. Ad oggi il tribunale per i minorenni<br />

emette un decreto sull’affidamento, le frequentazioni<br />

e l’assegno, reso in camera <strong>di</strong> consiglio<br />

secondo l’art. 38 delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> attuazione, ma<br />

quando una parte vuole mo<strong>di</strong>ficare, per circostanze<br />

sopravvenute, la precedente statuizione con solo riguardo<br />

all’entità assegno, e quin<strong>di</strong> invoca un provve<strong>di</strong>mento<br />

esclusivamente economico, si pone il<br />

problema <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare quale giu<strong>di</strong>ce sia competente.<br />

Alcuni legali hanno ipotizzato <strong>di</strong> depositare<br />

presso il Tribunale or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Milano ricorsi ex art.<br />

ZOOM<br />

710 c.p.c. per la mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni inerenti a<br />

coppie non coniugate, ma il Tribunale ha sconsigliato<br />

tale soluzione spiegando che tale procedura<br />

può essere adottata solo in caso <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>mento<br />

che derivi da un regime <strong>di</strong> separazione dei coniugi,<br />

cioè non da provve<strong>di</strong>mento del Tribunale per i minorenni.<br />

Quin<strong>di</strong>, in sintesi, se deve essere mo<strong>di</strong>ficato<br />

solo l’aspetto economico <strong>di</strong> una pregressa più<br />

complessiva regolamentazione, la soluzione è solo<br />

quella <strong>di</strong> riconoscere la competenza residua del Tribunale<br />

or<strong>di</strong>nario attraverso l’instaurazione <strong>di</strong> un<br />

giu<strong>di</strong>zio or<strong>di</strong>nario, da introdursi con atto <strong>di</strong> citazione,<br />

<strong>di</strong>retto a rivedere l’ammontare dell’assegno.<br />

Oppure, una soluzione che io vedrei più aderente<br />

al sistema e in sintonia con l’interesse delle parti,<br />

sarebbe quella <strong>di</strong> provocare “la questione”, <strong>di</strong>chiarando<br />

il Tribunale or<strong>di</strong>nario la propria incompetenza<br />

funzionale in sede <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica camerale ed in<strong>di</strong>viduando<br />

quella del Tribunale per i Minorenni perché,<br />

se il provve<strong>di</strong>mento è stato emesso da un organo<br />

giu<strong>di</strong>ziario <strong>di</strong>verso, mi sembra logico che anche la<br />

sola parziale mo<strong>di</strong>fica debba essere trattata e decisa<br />

dalla medesima autorità giu<strong>di</strong>ziaria; inoltre, non si<br />

potrebbe certo escludere una riconvenzionale in<br />

tema <strong>di</strong> affidamento, il che renderebbe ancora una<br />

volta sussistente la competenza funzionale del giu<strong>di</strong>ce<br />

minorile.<br />

Mi risulta che in questi termini si sia abbastanza<br />

<strong>di</strong> recente espresso il Tribunale per i Minorenni <strong>di</strong><br />

Brescia, riconoscendo la propria competenza funzionale<br />

a delibare una domanda <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica delle<br />

con<strong>di</strong>zioni economiche contenute in un precedente<br />

decreto emesso da quello stesso Ufficio.<br />

L’altro problema è rappresentato dall’art.156, sesto<br />

comma. c.c.<br />

Questa è una questione forse nuova, della quale<br />

vi metto a parte: questa <strong>di</strong>sposizione normativa è<br />

applicabile al regime <strong>di</strong> separazione, è applicabile a<br />

tutela dei figli naturali e dei loro <strong>di</strong>ritti economici, è<br />

dunque applicabile anche dal tribunale per i minorenni<br />

perché oggi è il medesimo competente a decidere<br />

anche sull’assegno <strong>di</strong> mantenimento, ove la<br />

domanda sia proposta contestualmente a quella <strong>di</strong><br />

affidamento. Quando però il tribunale per i minorenni<br />

non abbia provveduto ai sensi dell’art. 156,<br />

perché l’inadempimento non poteva esserci in<br />

quanto non c’era ancora il provve<strong>di</strong>mento rispetto<br />

al quale potevano realizzarsi adempimento o inadempimento,<br />

la <strong>di</strong>ffusa tentazione è quella <strong>di</strong> presentare<br />

il relativo ricorso in via autonoma, riconoscendo<br />

quin<strong>di</strong> la competenza del tribunale or<strong>di</strong>nario<br />

in camera <strong>di</strong> consiglio: io nutro qualche dubbio<br />

sulla ragionevolezza <strong>di</strong> una simile soluzione, in<br />

quanto se è vero che si tratta <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento<br />

che incide (solo) su <strong>di</strong>ritti economici, è però altrettanto<br />

vero che lo stesso è teso a dare attuazione ad<br />

un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> merito reso da un’altra autorità<br />

giu<strong>di</strong>ziaria.<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 13


ZOOM<br />

Perché, allora, vedere ancora il coinvolgimento del<br />

tribunale or<strong>di</strong>nario, estraneo per competenza all’emanazione<br />

della statuizione <strong>di</strong> condanna posta a<br />

base dell’inadempimento?<br />

Mi sembra, in linea <strong>di</strong> principio, alquanto assurdo<br />

darvi attuazione attraverso l’instaurazione <strong>di</strong> un<br />

nuovo giu<strong>di</strong>zio innanzi a un tribunale che non è<br />

quello che ha reso il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> merito che si<br />

vuole vedere rispettato.<br />

È favorevole a un accordo tra le parti che preveda un<br />

regime sanzionatorio nell’ipotesi <strong>di</strong> violazione del <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> visita?<br />

A tal proposito faccio riferimento ad un provve<strong>di</strong>mento<br />

dei primi mesi del 2009, in cui il Tribunale ha<br />

ratificato, in sede <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica, un accordo dei coniugi<br />

che prevedeva una monetizzazione della violazione<br />

dell’obbligo del <strong>di</strong>ritto/dovere <strong>di</strong> tenere con<br />

sé i figli, una sorta <strong>di</strong> liquidazione preventiva del<br />

danno che si sarebbe verificato a seguito dell’inadempimento.<br />

Non era un provve<strong>di</strong>mento emesso dal Tribunale<br />

per sua iniziativa, ma si trattava <strong>di</strong> un articolato accordo<br />

raggiunto molto faticosamente dalle parti con<br />

i loro legali poiché quei coniugi avevano in essere<br />

un contenzioso <strong>di</strong>ffuso su molteplici tribunali, con<br />

contenuti sia civilistici che penalistici. Hanno scelto<br />

questa strada effettivamente innovativa e, in realtà,<br />

l’unico intervento dei giu<strong>di</strong>ci è stato quello <strong>di</strong> non<br />

ravvisare nell’accordo profili <strong>di</strong> contrarietà a norme<br />

imperative o a <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, per<br />

l’effetto riconoscendo efficacia a questo accordo negoziale<br />

che, peraltro, trova un riferimento normativo<br />

nell’art. 709 ter c.c.; l’unica <strong>di</strong>fferenza è che la<br />

<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge presuppone l’intervento del<br />

giu<strong>di</strong>ce ed un riscontro della già avvenuta violazione,<br />

mentre qui le stesse parti, nell’esercizio della<br />

loro autonomia negoziale, hanno anche concordato<br />

il tipo <strong>di</strong> violazione in base alla loro esperienza, cioè<br />

qualcosa che si era verificato più volte nella loro vita<br />

<strong>di</strong> genitori, e hanno dato un predeterminato contenuto<br />

patrimoniale alla sanzione corrispondente.<br />

Qualche perplessità residua, tuttavia, con riguardo<br />

all’eventualità <strong>di</strong> una futura contestazione sull’effettivo<br />

verificarsi della violazione ma, in linea generale<br />

e <strong>di</strong> principio, non mi pare che vi siano ragioni<br />

ostative a questa predeterminazione del regime<br />

sanzionatorio, espressione <strong>di</strong> una autonomia negoziale<br />

che anche nell’ambito del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> è<br />

venuta a sempre più affermarsi.<br />

Il Tribunale ha, invece, liquidato il danno in almeno<br />

un paio <strong>di</strong> occasioni.<br />

Il primo riguardava un padre che non teneva con<br />

sé il figlio secondo gli accor<strong>di</strong>, e la gravità era provata<br />

dalla certificazione me<strong>di</strong>ca e dalla relazione dei<br />

Servizi che attestavano la grave sofferenza del minore<br />

<strong>di</strong> fronte a queste false promesse del padre, il<br />

quale infatti ometteva in modo non giustificato <strong>di</strong><br />

14 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

andare a prendere il figlio che, ansioso e pieno <strong>di</strong><br />

speranza, ogni volta lo aspettava; vi era la prova<br />

della sofferenza perché dovevano intervenire i Servizi<br />

per lenirne gli effetti, e quin<strong>di</strong> sussisteva la<br />

prova del danno prodotto dall’indebito comportamento<br />

paterno.<br />

Nell’altro caso si trattava <strong>di</strong> un figlio, maggiorenne<br />

ma portatore <strong>di</strong> grave han<strong>di</strong>cap e, quin<strong>di</strong>, in una situazione<br />

rientrante nelle <strong>di</strong>sposizioni normative<br />

proprie della tutela dei figli minori. Anche qui il padre<br />

non lo teneva con sé nei perio<strong>di</strong> previsti e questo<br />

comportava per la madre, principale collocataria,<br />

esborsi superiori al previsto, in quanto lavorando<br />

non riusciva a coprire agevolmente anche<br />

tutto il periodo che sarebbe stato <strong>di</strong> spettanza del<br />

padre e il ragazzo non poteva assolutamente stare<br />

da solo, attesa la sua totale mancanza <strong>di</strong> autonomia.<br />

In questo caso abbiamo utilizzato un criterio <strong>di</strong> liquidazione<br />

partendo dall’assegno mensile dovuto<br />

dal padre, calcolando il contributo materno e, per<br />

<strong>di</strong>rla in breve, tentando <strong>di</strong> operare una quantificazione<br />

sostanzialmente aritmetica e, quin<strong>di</strong>, non<br />

troppo opinabile perché condotta sulla base dei<br />

maggiori oneri ricadenti sulla collocataria; in questa<br />

fattispecie è stato relativamente agevole giungere<br />

alla liquidazione del danno patrimoniale da riconoscersi<br />

alla madre, mentre un danno morale per<br />

il figlio sarebbe stato <strong>di</strong>fficilmente quantificabile<br />

perché la sua capacità obiettiva <strong>di</strong> relazionarsi con<br />

l’esterno era oltremodo ridotta.<br />

Cosa pensa del progetto che attribuisce ai notai la<br />

competenza nelle separazioni consensuali senza figli?<br />

Se dovesse essere introdotta una soluzione <strong>di</strong> questo<br />

tipo, il primo pensiero che mi viene in mente è<br />

che il carico <strong>di</strong> lavoro dei tribunali verrebbe ad alleggerirsi,<br />

senza alcun reale pregiu<strong>di</strong>zio per i <strong>di</strong>ritti delle<br />

parti; preciso che, da quanto mi sembra <strong>di</strong> aver compreso,<br />

non ci sarebbe neppure una successiva omologa<br />

da parte del tribunale e tutto si risolverebbe attraverso<br />

una certificazione notarile, così che mi pare<br />

consequenziale ritenere che ogni valutazione <strong>di</strong> non<br />

contrarietà degli accor<strong>di</strong> sottoscritti all’or<strong>di</strong>ne pubblico<br />

sarebbe demandata allo stesso notaio.<br />

Sono scelte legislative rispetto alle quali credo <strong>di</strong><br />

non avere titolo per pronunciarmi, pur sapendo che<br />

a una soluzione <strong>di</strong> questo tipo gli avvocati sono contrari<br />

riven<strong>di</strong>cando la loro maggiore specializzazione<br />

e, così, contrapponendosi fortemente all’altra categoria<br />

professionale.<br />

Ovviamente, da parte mia registro solo il dato positivo<br />

rappresentato da una realistica deflazione dei<br />

carichi <strong>di</strong> lavoro, con la proporzionale possibilità per<br />

i tribunali <strong>di</strong> de<strong>di</strong>care maggiore attenzione e maggiori<br />

energie alle vicende conflittuali e a quelle che<br />

vedono a rischio la posizione dei figli minori.<br />

Milano, 9 luglio 2<strong>01</strong>0


La sezione <strong>di</strong> Trani<br />

dell’<strong>Osservatorio</strong> nazionale<br />

sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>:<br />

una sezione giovane<br />

(avv. MARIA TERESA CORATELLA<br />

e avv. PALMA LOCONTE)<br />

La sezione <strong>di</strong> Trani dell’<strong>Osservatorio</strong> Nazionale sul<br />

Diritto <strong>di</strong> Famiglia è una sezione <strong>di</strong> recente costituzione.<br />

Nasce infatti nel <strong>di</strong>cembre 2007 per iniziativa <strong>di</strong><br />

un gruppo <strong>di</strong> giovani avvocati interessati al <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> e alla sua notevole evoluzione negli ultimi<br />

anni; <strong>di</strong> tanto è prova il fatto che il CNF, nel regolamento<br />

per il riconoscimento del titolo <strong>di</strong> avvocato<br />

specialista recentemente approvato, ne fa un<br />

settore <strong>di</strong> specializzazione nella prospettiva della riforma<br />

della professione forense.<br />

Il primo evento formativo è stato organizzato<br />

dalla sezione <strong>di</strong> Trani nell’aprile del 2009.<br />

L’attenzione è stata rivolta agli aspetti psicologici<br />

che subentrano in una separazione coniugale e, in<br />

particolare, all’esame della sindrome da alienazione<br />

ZOOM<br />

parentale, patologia che colpisce molti minori vittime<br />

<strong>di</strong> separazioni conflittuali.<br />

La PAS (Parental Alienation Syndrome) è stata oggetto<br />

<strong>di</strong> recente stu<strong>di</strong>o e definizione nell’ambito<br />

della letteratura psicologica italiana.<br />

Il primo ad occuparsene e a introdurla è stato lo<br />

psichiatra statunitense Richard A. Gardner nel 1985;<br />

mentre nei nostri Tribunali ve n’è traccia, per la<br />

prima volta, in una or<strong>di</strong>nanza del Tribunale per i Minorenni<br />

<strong>di</strong> Milano (cfr. or<strong>di</strong>nanza del 19/6/1998).<br />

La PAS, secondo Gardner, è prodotta da una “programmazione”<br />

dei figli da parte <strong>di</strong> un genitore patologico<br />

(c.d. genitore alienante), una specie <strong>di</strong> lavaggio<br />

del cervello che induce i figli a perdere il contatto<br />

con la realtà degli affetti, e a manifestare astio<br />

e <strong>di</strong>sprezzo ingiustificato e continuo verso l’altro genitore<br />

(c.d. genitore alienato).<br />

Nel corso dell’evento formativo sono stati altresì<br />

esaminati gli aspetti deontologici relativi all’incarico<br />

professionale assunto dall’avvocato nelle separazioni<br />

ad alto tasso <strong>di</strong> conflittualità.<br />

In questi casi, <strong>di</strong>nanzi all’assistito che pone in essere<br />

comportamenti patologicamente rilevanti con<br />

il figlio, che determinino la PAS verso l’altro genitore,<br />

e che non desista da simili condotte, è auspicabile<br />

che il <strong>di</strong>fensore rinunci al mandato.<br />

Si è così giunti alla conclusione che anche gli avvocati,<br />

preferibilmente con il supporto <strong>di</strong> esperti,<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 15


ZOOM<br />

prestino attenzione ai profili psicologici che interessano<br />

una separazione tra coniugi e che, con violenza<br />

e negativamente, si riverberano sui figli.<br />

Nel secondo evento formativo, tenutosi a novembre<br />

2<strong>01</strong>0, è stato fatto un excursus sul processo civile<br />

nel <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>: dai proce<strong>di</strong>menti camerali tipici<br />

della materia, ai proce<strong>di</strong>menti de potestate, al <strong>di</strong>ritto<br />

del minore alla <strong>famiglia</strong> (soffermandosi sulla<br />

Legge n. 184/1983), agli or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> protezione contro<br />

gli abusi familiari, sino a giungere ai proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong><br />

separazione personale dei coniugi, nel corso dei<br />

quali possono inserirsi interinalmente anche i cautelari.<br />

All’esito degli interventi e del <strong>di</strong>battito è stata confermata<br />

la consapevolezza, stante la varietà dei proce<strong>di</strong>menti<br />

e degli oggetti, <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzare le riforme<br />

della professione forense nel senso <strong>di</strong> una compiuta<br />

ed effettiva specializzazione.<br />

Attualmente la sezione dell’<strong>Osservatorio</strong> <strong>di</strong> Trani,<br />

con il prezioso sostegno della sezione <strong>di</strong> Bari, sta<br />

promuovendo la redazione <strong>di</strong> un protocollo sul processo<br />

<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>, che riguar<strong>di</strong> tutti gli aspetti processuali<br />

della materia, al fine <strong>di</strong> rendere più snello,<br />

certo ed equo il processo, con particolare attenzione<br />

alla regolamentazione della c.d. au<strong>di</strong>zione del minore.<br />

A tal fine, la sezione intende promuovere un incontro<br />

con i magistrati del Tribunale <strong>di</strong> Trani, anche<br />

sulla scorta delle esperienze già collaudate da altri<br />

fori d’Italia.<br />

L’auspicio della sezione <strong>di</strong> Trani dell’<strong>Osservatorio</strong><br />

è quello <strong>di</strong> consolidarsi sul territorio, attraverso una<br />

maggiore partecipazione dei colleghi ed una più fattiva<br />

collaborazione con il Consiglio dell’Or<strong>di</strong>ne degli<br />

<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Trani e le associazioni forensi presenti<br />

nel circondario, al fine <strong>di</strong> promuovere, anche a scopo<br />

formativo, l’approfon<strong>di</strong>mento delle tematiche attinenti<br />

al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>, dei minori e delle persone.<br />

Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />

nel tribunale <strong>di</strong> Trani.<br />

Intervista al Presidente,<br />

dott. Filippo Bortone<br />

(a cura degli avv. NELLA VITTI<br />

e MARCELLA BASILE)<br />

La ringraziamo Sig.Presidente per la <strong>di</strong>sponibilità<br />

e l’attenzione da Lei costantemente rivolta ad una<br />

materia delicata quale il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> e Le chie<strong>di</strong>amo<br />

<strong>di</strong> volerci illustrare lo stato <strong>di</strong> giustizia del Tribunale<br />

<strong>di</strong> Trani in materia <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>.<br />

16 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

Quali mo<strong>di</strong>fiche sono intervenute nella realtà del Tribunale<br />

<strong>di</strong> Trani a seguito della applicazione della legge<br />

54/2006? Si continua ad applicare l’affido con<strong>di</strong>viso?<br />

In quali casi viene escluso?<br />

Sono aumentati i ricorsi per separazioni congiunte<br />

e vi è anche un certo equilibrio nella determinazione<br />

dell’affidamento con<strong>di</strong>viso; in pratica<br />

sono superati gran parte dei conflitti nel <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

visita e quin<strong>di</strong> la possibilità <strong>di</strong> dare ai minori una<br />

vita serena.<br />

Si continua ad applicare l’affido con<strong>di</strong>viso senz’altro.<br />

Insisto molto perché si applichi sempre l’affido<br />

con<strong>di</strong>viso. L’affido esclusivo viene <strong>di</strong>sposto in<br />

casi rari quando uno dei genitori lavora fuori Italia,<br />

o in caso <strong>di</strong> un marittimo che sta per lunghi perio<strong>di</strong><br />

fuori, raramente per indegnità. Cerco <strong>di</strong> conservare<br />

l’affido con<strong>di</strong>viso anche in caso <strong>di</strong> detenzione del<br />

padre, ma con strumenti e meccanismi che tutelino<br />

i minori da traumi, <strong>di</strong>fficoltà e <strong>di</strong>sagi. Sin’ora non ho<br />

avuto riscontro negativo da questo tipo <strong>di</strong> intervento<br />

e <strong>di</strong> applicazione.<br />

Quali sono i tempi <strong>di</strong> attesa innanzi il Tribunale <strong>di</strong><br />

Trani per la comparizione alla prima u<strong>di</strong>enza presidenziale?<br />

Di preciso non sono in grado <strong>di</strong> fornirlo, ma circa<br />

un paio <strong>di</strong> mesi, salvo nel periodo feriale. Ho <strong>di</strong>sposto<br />

u<strong>di</strong>enze fino al 23 luglio 2<strong>01</strong>0 per ridurre i tempi<br />

<strong>di</strong> attesa delle coppie.<br />

Sul tema dell’ascolto del minore, qual è la prassi del Tribunale<br />

<strong>di</strong> Trani? In quali casi ritiene che sia necessario?<br />

Più che la prassi del Tribunale, il mio orientamento<br />

è quello <strong>di</strong> evitare al massimo <strong>di</strong> sentire i minori<br />

sia per l’alta conflittualità tra i coniugi all’u<strong>di</strong>enza<br />

Presidenziale, sia, <strong>di</strong> conseguenza, per la<br />

poca atten<strong>di</strong>bilità del minore e sia per evitare che il<br />

minore si senta arbitro <strong>di</strong> gestire il conflitto fra i genitori<br />

secondo la sua convenienza, in<strong>di</strong>pendentemente<br />

dalla legittimità della sua richiesta. A volte<br />

ho fatto l’ascolto del minore, spesso avendo conferma<br />

<strong>di</strong> questa mia posizione. L’ho ritenuto utile in<br />

caso <strong>di</strong> situazioni particolarmente <strong>di</strong>fficili, povere,<br />

degenerate socialmente, in cui vive la mamma, per<br />

cercare <strong>di</strong> capire <strong>di</strong> più cosa accade, coinvolgendo<br />

anche i Servizi Sociali per impegnarli nella cura e<br />

nell’osservazione <strong>di</strong> tali fenomeni.<br />

Ritiene opportuno <strong>di</strong>sporre, in fase presidenziale, accertamenti<br />

da parte dei Servizi sociali o servizi <strong>di</strong> CTU,<br />

al fine <strong>di</strong> emettere i provve<strong>di</strong>menti più opportuni nell’interesse<br />

della prole?<br />

Si, a volte l’ho fatto, raramente, perché cerco <strong>di</strong><br />

evitare che nella <strong>di</strong>namica familiare o che comunque<br />

riguarda il minore, si inseriscano altre fonti <strong>di</strong><br />

giu<strong>di</strong>zio, perché l’inchiesta sociale comporta la nomina<br />

<strong>di</strong> CTU, con valutazioni soggettive, quali quelle<br />

dei CTU, che si sovrappongono al libero convinci-


mento del Presidente che ha un rapporto <strong>di</strong>retto e si<br />

può fare un’idea <strong>di</strong>rettamente.<br />

Cosa pensa della facoltà <strong>di</strong> visita dei nonni?<br />

Sono favorevole (sono un Nonno!). Spesso nelle separazioni<br />

si traumatizzano i figli ed i nonni, per questo<br />

cerco <strong>di</strong> inserire nei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sposizioni<br />

per mantenere rapporti con la <strong>famiglia</strong> d’origine, non<br />

solo con i nonni ma anche con zii, cugini, ecc, che<br />

spesso rappresentano la continuità e la stabilità psicologica<br />

del minore. Belle cose, ma poco concrete.<br />

A quali criteri si attiene nella liquidazione degli assegni?<br />

Ritiene possibile l’utilizzo <strong>di</strong> criteri <strong>di</strong> calcolo automatico<br />

per l’assegno, che conferirebbe preventiva certezza<br />

in capo alle parti?<br />

Sono contrario a stabilire criteri preventivamente<br />

ed astrattamente. Spesso mi trovo in <strong>di</strong>fficoltà perché<br />

le separazioni producono <strong>di</strong>soccupazione più<br />

della crisi. Improvvisamente accade che con le separazioni<br />

tutti <strong>di</strong>ventano <strong>di</strong>soccupati, stanno dai genitori<br />

e non si possono mantenere, perciò non si può<br />

predeterminare l’assegno. C’è una valutazione generale<br />

che è stata fatta tra tutti i Giu<strong>di</strong>ci della sezione<br />

civile: un minimo <strong>di</strong> €.170,00 per il mantenimento<br />

della moglie e dei figli; per i figli non si può<br />

moltiplicare per il numero degli stessi, ma si fa una<br />

valutazione globale e poi occorre verificare caso per<br />

caso, perché spesso da queste situazioni nascono<br />

decreti ingiuntivi, sequestri e quant’altro.<br />

Qual è la Sua opinione circa l’assegno in favore dei<br />

figli maggiorenni, anche per quelli che, pur non conviventi<br />

con alcuno dei genitori, non siano autonomi economicamente?<br />

E chi ne è legittimato al riconoscimento?<br />

I figli maggiorenni hanno titolo autonomo per proporre<br />

la richiesta <strong>di</strong> mantenimento nei confronti dei<br />

genitori; tuttavia spesso rientrano nella richiesta <strong>di</strong><br />

mantenimento perché sono figli ancora studenti, anche<br />

se maggiorenni, conviventi con la mamma, economicamente<br />

non autosufficienti; in qualche caso,<br />

motivando, o con <strong>di</strong>sponibilità dei padri, ho <strong>di</strong>sposto<br />

la corresponsione <strong>di</strong> un mantenimento <strong>di</strong>retto in favore<br />

dei figli maggiorenni, anche se non conviventi<br />

perché studenti in altra città o perché lavorano fuori<br />

con una retribuzione minima; oppure non <strong>di</strong>spongo<br />

sulla corresponsione <strong>di</strong> quest’assegno, ad esempio<br />

quando il figlio maggiorenne sta fuori sede per stu<strong>di</strong>o<br />

e il padre mi <strong>di</strong>ce che lo corrisponde <strong>di</strong>rettamente e<br />

la mamma conferma tale circostanza.<br />

In ogni caso in genere <strong>di</strong>spongo l’assegno <strong>di</strong> mantenimento<br />

anche se il figlio vive fuori per l’Università<br />

e poi ritorna a casa durante le feste, perché il<br />

punto <strong>di</strong> riferimento è sempre la casa coniugale. In<br />

alcuni casi quando c’è poca adesione, non provvedo<br />

e non <strong>di</strong>spongo e <strong>di</strong>co che lo facciano i figli <strong>di</strong>rettamente,<br />

in quanto legittimati <strong>di</strong>rettamente, anche<br />

chiedendo alla mamma, perché non si può sovraccaricare<br />

il padre, anche se il figlio è maggiorenne.<br />

È favorevole all’istituzione del Tribunale per la <strong>famiglia</strong>?<br />

Le novità mi preoccupano sempre; <strong>di</strong>pende da<br />

come lo <strong>di</strong>spongono, sarebbe comunque una sezione<br />

specializzata del Tribunale.<br />

Secondo Lei quali requisiti dovrebbe possedere l’avvocato<br />

<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> dal punto <strong>di</strong> vista deontologico e formativo?<br />

Una conferma della condotta degli <strong>Avvocati</strong> del<br />

Foro <strong>di</strong> Trani fanno me<strong>di</strong>azione <strong>di</strong> fatto, ne hanno la<br />

maturità, a prescindere dal titolo specifico, tentano<br />

un riavvicinamento dei coniugi. Spesso la loro presa<br />

<strong>di</strong> posizione può sembrare dura, ma sovente è dura<br />

perché tale è la posizione del loro assistito. Non ho<br />

sospetti che sia l’Avvocato ad indurre il cliente.<br />

Qual è la Sua opinione sulla applicabilità dell’art.709<br />

ter cpc agli illeciti endofamiliari? Qual è la sua applicazione<br />

nell’ambito del Tribunale <strong>di</strong> Trani?<br />

Dov’ero al Tribunale <strong>di</strong> Chieti sono stato molto rigoroso.<br />

Qui non ho occasione <strong>di</strong> fare istruttoria, ma<br />

solo u<strong>di</strong>enze presidenziali. A Chieti, ove ero Giu<strong>di</strong>ce<br />

Istruttore, ho applicato delle sanzioni, anche progressivamente,<br />

perché sono condotte contro l’interesse<br />

del minore ed è un atteggiamento abusivo <strong>di</strong> uno dei<br />

due genitori verso il minore (per esempio la mamma<br />

che ha portato il minore dal neuropsichiatria per attestare<br />

un <strong>di</strong>sagio). Non so nel Tribunale <strong>di</strong> Trani, in<br />

fase istruttoria, quale sia la sua applicazione, perché<br />

non seguo lo sviluppo dell’iter proce<strong>di</strong>mentale.<br />

Trani, 31 maggio 2<strong>01</strong>0<br />

ZOOM<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 17


ZOOM<br />

Il tribunale <strong>di</strong> Varese.<br />

Efficienza, buon rapporto<br />

giu<strong>di</strong>ci-avvocati, protocolli<br />

<strong>di</strong> lavoro.<br />

Intervista al Presidente<br />

del Tribunale <strong>di</strong> Varese<br />

dott. Emilio Curtò<br />

(a cura dell’avv. RITA BOTTOLI)<br />

Vincendo la solita ritrosia lombarda e quasi svizzera<br />

della nostra zona ad esibirci volevo che si potesse dare<br />

l’immagine della realtà <strong>di</strong> Varese ed in special modo del<br />

Tribunale <strong>di</strong> Varese che un po’ si <strong>di</strong>stingue da un’omologazione<br />

nazionale. Personalmente quando ho contatti<br />

con Tribunali <strong>di</strong> altri mandamenti, ho l’impressione che<br />

il nostro sia da considerare un’oasi in quanto a volte i<br />

piccoli Tribunali sembrano un po’ praticare una giustizia<br />

locale. Al contrario il Tribunale <strong>di</strong> Varese dà una<br />

buona immagine <strong>di</strong> efficienza, <strong>di</strong> sensibilità nell’attuazione<br />

rapida e puntuale della giurisprudenza più aggiornata.<br />

Si ha così allora l’impressione <strong>di</strong> essere in un<br />

piccolo Tribunale ma non in un Tribunale provinciale. È<br />

indubbio che il Suo intervento insieme ai Presidenti che<br />

L’hanno preceduta, sia stato fondamentale ci <strong>di</strong>ca il Suo<br />

punto <strong>di</strong> vista.<br />

Penso <strong>di</strong> potere confermare grosso modo quello<br />

che Lei mi sta <strong>di</strong>cendo. Non conosco da vicino altri<br />

Tribunali ma ho frequentato <strong>di</strong>versi corsi al C.S.M.,<br />

veri e propri laboratori <strong>di</strong> autoformazione, che mi<br />

hanno consentito <strong>di</strong> confrontarmi con altre realtà.<br />

Erano incontri a cui partecipavano Presidenti, Giu<strong>di</strong>ci<br />

e anche <strong>Avvocati</strong> con competenze specifiche in<br />

separazioni e <strong>di</strong>vorzi. Si è trattato <strong>di</strong> corsi multisessionali,<br />

io ero coor<strong>di</strong>natore <strong>di</strong> un gruppo a cui era<br />

stato affidato l’approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> questioni in materia<br />

processuale. Ho potuto conoscere perciò le <strong>di</strong>namiche<br />

seguite nei vari Tribunali che erano rappresentati<br />

in quei corsi e Le posso confermare che<br />

noi abbiamo una situazione probabilmente favorevole,<br />

non voglio <strong>di</strong>re i<strong>di</strong>lliaca, ma certamente una<br />

situazione <strong>di</strong> relativa tranquillità, <strong>di</strong> non accesa conflittualità<br />

tra i coniugi. Ma questo <strong>di</strong>pende anche da<br />

Voi avvocati, il clima che c’é a Varese, <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo, <strong>di</strong><br />

confronto, <strong>di</strong> non esasperata conflittualità <strong>di</strong>pende<br />

anche dagli avvocati che consentono <strong>di</strong> vivere il processo<br />

in un clima <strong>di</strong> rispetto, che favorisce l’esame<br />

e la soluzione delle varie questioni anche grazie alla<br />

conoscenza <strong>di</strong>ffusa, in giu<strong>di</strong>ci e avvocati, della evoluzione<br />

della giurisprudenza e degli approfon<strong>di</strong>menti<br />

dottrinari in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto della <strong>famiglia</strong>.<br />

Il buon clima è certamente merito <strong>di</strong> voi avvocati<br />

18 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

che non portate in aula un alto livello emotivo, magari<br />

sposando troppo la tesi del cliente.<br />

Certamente aiuta il non dover attendere tempi biblici<br />

per vederci fissate le u<strong>di</strong>enze presidenziali. Lei ci può<br />

dare un’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> massima su quale sia la prassi<br />

in merito?<br />

L’abbreviazione dei tempi <strong>di</strong> attesa nella fissazione<br />

delle u<strong>di</strong>enze presidenziali fa parte del progetto<br />

organizzativo del nostro Tribunale; l’obiettivo<br />

che ci siamo posti è quello <strong>di</strong> contenere sempre la<br />

prima u<strong>di</strong>enza entro il termine <strong>di</strong> novanta giorni fissato<br />

dalla legge. Attualmente siamo abbondantemente<br />

al <strong>di</strong> sotto, soprattutto in quei casi in cui si<br />

innescano, in particolare nel ricorso <strong>di</strong> separazione,<br />

istanze <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> protezione; in questi casi seguiamo<br />

la giurisprudenza dell’attrazione del ricorso<br />

<strong>di</strong> misura <strong>di</strong> protezione al giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> separazione,<br />

anche per evitare, per motivi organizzativi, <strong>di</strong> fissare<br />

una doppia u<strong>di</strong>enza, magari davanti a giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>versi,<br />

tanto più che la misura <strong>di</strong> protezione è destinata<br />

a valere limitatamente nel tempo fino a<br />

quando non vengono emessi i provve<strong>di</strong>menti previsti<br />

dall’art. 708 CPC o dall’art. 4 della legge sul <strong>di</strong>vorzio,<br />

per cui conviene anticipare l’u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> au<strong>di</strong>zione<br />

dei coniugi magari fissandola contestualmente<br />

a quella <strong>di</strong> convalida dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> protezione<br />

emesso ‘inau<strong>di</strong>ta altera parte’. Il termine minimo<br />

da osservare è quello del rispetto del contrad<strong>di</strong>ttorio,<br />

la legge non prevede un termine particolare,<br />

per prassi del nostro Tribunale il resistente<br />

deve depositare cinque giorni prima dell’u<strong>di</strong>enza la<br />

memoria <strong>di</strong>fensiva, che non essendo una comparsa<br />

<strong>di</strong> costituzione non è legata come in passato a un<br />

termine a comparire. Tutto questo consente la fissazione<br />

in tempi rapi<strong>di</strong>ssimi, il tempo per la notifica<br />

del ricorso e quello necessario all’altro coniuge<br />

per rivolgersi all’avvocato e preparare la sua <strong>di</strong>fesa.<br />

La sua passione e la Sua competenza in campo informatico<br />

quanto ha influito nella razionalizzazione del<br />

funzionamento delle attività del Tribunale? Ad esempio<br />

a volte capita che sia complicato avere notizie informate<br />

dai polisweb <strong>di</strong> altri Tribunali, invece il Tribunale <strong>di</strong> Varese<br />

sembra funzionare come un orologio svizzero con<br />

tempestività ed efficienza. Ci illustri quali sono stati gli<br />

interventi in tal senso?<br />

Noi abbiamo puntato molto sull’informatica per<br />

cercare <strong>di</strong> sopperire alla mancanza <strong>di</strong> risorse, soprattutto<br />

<strong>di</strong> personale, e tentare <strong>di</strong> mantenere un livello<br />

accettabile <strong>di</strong> efficienza. Ovviamente in questo<br />

progetto organizzativo che fa leva sull’informatica,<br />

sin da subito, quando ho assunto le funzioni <strong>di</strong><br />

Presidente del Tribunale <strong>di</strong> Varese, ho coinvolto l’Avvocatura;<br />

insieme abbiamo pensato a un progetto <strong>di</strong><br />

massima per l’informatizzazione dell’Ufficio a cominciare<br />

dall’utilizzo <strong>di</strong> polisweb che vede l’avvocato<br />

come protagonista principale. Senza la fattiva


partecipazione dell’avvocato polisweb non avrebbe<br />

senso e non potremmo sfruttare pienamente questa<br />

grossa opportunità. Naturalmente a monte è necessario<br />

che la Cancelleria faccia la sua parte; noi<br />

però abbiamo un’ottima Cancelleria Civile e l’anagrafica<br />

degli avvocati risulta correttamente inserita,<br />

anche lo scarico delle u<strong>di</strong>enze è fatto con precisione<br />

e puntualità e le iscrizioni sono aggiornate pressoché<br />

in tempo reale.<br />

Su altro versante poi abbiamo sviluppato un applicativo<br />

locale per gestire i <strong>di</strong>vorzi congiunti che<br />

crea in automatico tutta la modulistica <strong>di</strong> supporto,<br />

a cominciare dalla comunicazione all’Ufficiale <strong>di</strong><br />

Stato Civile del deposito del ricorso, per continuare<br />

con la formazione del decreto <strong>di</strong> fissazione dell’u<strong>di</strong>enza<br />

e del verbale <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza fino alla stessa<br />

sentenza.<br />

Quin<strong>di</strong> è stata realizzata una vera e propria automazione<br />

della procedura del <strong>di</strong>vorzio consensuale.<br />

Il <strong>di</strong>vorzio “consensuale” è tutto automatizzato al<br />

punto che è gestito da una sola persona. So che altri<br />

Tribunali si sono organizzati con stampati coinvolgendo<br />

gli avvocati nella stesura della sentenza, che è<br />

praticamente un modulo riempito alla fine dell’u<strong>di</strong>enza.<br />

Noi offriamo la stessa celerità, se non <strong>di</strong> più,<br />

e comunque con un prodotto meglio presentabile.<br />

Il risultato? Grazie all’automazione possono essere<br />

trattati in una sola u<strong>di</strong>enza un numero elevato<br />

ZOOM<br />

<strong>di</strong> ricorsi, invece <strong>di</strong> <strong>di</strong>luirli in più u<strong>di</strong>enze con <strong>di</strong>spersione<br />

<strong>di</strong> energie sia della Cancelleria sia dei Magistrati<br />

del Collegio sia degli stessi <strong>Avvocati</strong>.<br />

Attualmente con una sola u<strong>di</strong>enza al mese riusciamo<br />

a definire trenta e anche quaranta proce<strong>di</strong>menti,<br />

realizzando l’obbiettivo <strong>di</strong> contenere i tempi<br />

per tutti gli affari che riguardano la materia della <strong>famiglia</strong>.<br />

Le separazioni consensuali le fissiamo al massimo<br />

entro sessanta giorni, anche se dopo scontiamo a<br />

volte i tempi del passaggio delle carte in Procura; lo<br />

stesso vale per i <strong>di</strong>vorzi congiunti. Se ci accorgiamo<br />

che il numero delle cause in entrata aumenta fissiamo<br />

u<strong>di</strong>enze straor<strong>di</strong>narie. L’abbiamo fatto pure<br />

in periodo <strong>di</strong> sospensione feriale anche perché la separazione<br />

consensuale non crea problemi <strong>di</strong> tipo<br />

processuale.<br />

Fino ad oggi siamo riusciti a mantenerci nei tempi<br />

programmati nonostante siano aumentati i ricorsi<br />

<strong>di</strong> separazione e <strong>di</strong>vorzio.<br />

Mi sembra <strong>di</strong> capire che tutti questi risultati siano<br />

frutto <strong>di</strong> un lavoro molto attento <strong>di</strong> organizzazione e<br />

programmazione, ma anche gli in<strong>di</strong>rizzi giurisprudenziali,<br />

le linee <strong>di</strong>rettive <strong>di</strong> prassi e <strong>di</strong> merito vengono in<br />

qualche modo organizzate previste e concordate tra il<br />

Presidente e la Sezione Famiglia?<br />

In base alla vigente normativa anche regolamentare,<br />

mi riferisco in particolare alle circolari del<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 19


ZOOM<br />

C.S.M. sulle tabelle <strong>di</strong> organizzazione degli uffici giu<strong>di</strong>ziari,<br />

il Presidente del Tribunale o il Presidente <strong>di</strong><br />

Sezione - secondo le <strong>di</strong>mensioni dell’Ufficio - è tenuto<br />

a in<strong>di</strong>re ogni bimestre una riunione per lo<br />

scambio <strong>di</strong> informazioni sulla giurisprudenza e in<br />

particolare sugli orientamenti seguiti dal singolo Tribunale.<br />

E questo noi lo facciamo normalmente. Non<br />

solo quin<strong>di</strong> facciamo delle riunioni in cui <strong>di</strong>scutiamo<br />

<strong>di</strong> aspetti organizzativi ma le facciamo anche<br />

per <strong>di</strong>scutere <strong>di</strong> questioni giurisprudenziali. L’esempio<br />

più vicino nel tempo è la recente decisione che<br />

il Tribunale <strong>di</strong> Varese ha adottato dopo la nota sentenza<br />

delle Sezioni Unite a proposito della proce<strong>di</strong>bilità<br />

dell’opposizione a decreto ingiuntivo in relazione<br />

alla <strong>di</strong>mi<strong>di</strong>azione dei termini <strong>di</strong> costituzione<br />

dell’opponente per il caso <strong>di</strong> costituzione oltre i cinque<br />

giorni ed entro i <strong>di</strong>eci dalla notificazione dell’opposizione.<br />

Anche questa decisione, sebbene emessa da un<br />

giu<strong>di</strong>ce singolo, è stata il frutto <strong>di</strong> un confronto tra<br />

tutti i giu<strong>di</strong>ci civili del Tribunale. Naturalmente ogni<br />

Giu<strong>di</strong>ce è libero <strong>di</strong> decidere le cause in piena autonomia,<br />

però a monte c’é sempre un confronto collegiale<br />

che ha come finalità <strong>di</strong> omogeneizzare tendenzialmente<br />

le decisioni per dare una immagine<br />

<strong>di</strong> affidabilità del Tribunale, perché se venissero<br />

emesse sentenze <strong>di</strong>verse a seconda del Giu<strong>di</strong>ce si<br />

darebbe l’idea della casualità della decisione e<br />

quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> inefficienza dell’Ufficio. Naturalmente il<br />

percorso del confronto viene seguito anche nella<br />

materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>.<br />

Per tornare ai tempi <strong>di</strong> definizione degli affari, è<br />

proprio <strong>di</strong>scutendo nelle riunioni <strong>di</strong> cui ho detto che,<br />

essendo la materia del <strong>di</strong>ritto della <strong>famiglia</strong> una <strong>di</strong><br />

quelle sensibili, ci siamo indotti a fissare nel progetto<br />

organizzativo dei tempi precisi e celeri anche<br />

per la fase post presidenziale, ponendoci l’obiettivo<br />

<strong>di</strong> arrivare a sentenza in un tempo complessivo non<br />

superiore a due anni, che corrisponde a quello della<br />

ragionevole durata del processo secondo la giurisprudenza<br />

<strong>di</strong> Strasburgo e anche secondo la legislazione<br />

italiana (la cd. legge Pinto). Ovviamente questo<br />

ha comportato l’adozione <strong>di</strong> criteri <strong>di</strong> priorità<br />

nella trattazione delle cause non potendo definire<br />

tutto negli stessi tempi perché le sopravvenienze<br />

purtroppo superano la capacità <strong>di</strong> smaltimento dell’Ufficio,<br />

e tra i primi posti delle cause prioritarie ci<br />

sono separazioni e <strong>di</strong>vorzi.<br />

Ma per tornare alla sua domanda, noi ci siamo<br />

confrontati e ci confrontiamo su tutte le questioni<br />

ricorrenti <strong>di</strong> maggiore rilievo, come la quantificazione<br />

dell’assegno <strong>di</strong> mantenimento, l’assegnazione<br />

della casa coniugale, l’affidamento dei figli, insomma<br />

su tutti gli aspetti problematici che emergono<br />

già in fase presidenziale e che poi vengono riversati<br />

alla fase contenziosa e quin<strong>di</strong> devono essere<br />

oggetto <strong>di</strong> delibazione da parte del Giu<strong>di</strong>ce Istruttore<br />

e poi del Collegio.<br />

20 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

Recentemente, nell’ambito degli incontri <strong>di</strong> aggiornamento<br />

a Varese si è svolto un interessante confronto sull’au<strong>di</strong>zione<br />

del minore. Questo spinoso problema come<br />

è stato visto dal Tribunale <strong>di</strong> Varese e come è stata accolta<br />

la nota sentenza della Cassazione? Un comitato<br />

scientifico formato da Giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> questo Tribunale ha<br />

elaborato un protocollo che è stato comunicato agli avvocati:<br />

è da li che si desume tutto l’atteggiamento del<br />

Tribunale?<br />

Partirei dalla considerazione che quel protocollo<br />

su cui si è svolto l’incontro a cui Lei fa riferimento<br />

era solo una proposta anche se in parte già operativa.<br />

In effetti voleva essere una base <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione<br />

poiché l’intenzione del Tribunale che ha sollecitato<br />

quel confronto allargato non era <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgare posizioni<br />

e visioni già assunte ma <strong>di</strong> aprire un <strong>di</strong>alogo<br />

per cercare insieme delle linee guida con<strong>di</strong>vise, tant’é<br />

che da subito avevamo recepito alcune delle considerazioni<br />

che ci erano pervenute sia dall’<strong>Osservatorio</strong><br />

del Diritto <strong>di</strong> Famiglia che Lei rappresenta e<br />

dall’AIAF allorché avevamo rimesso all’Or<strong>di</strong>ne degli<br />

<strong>Avvocati</strong> la prima versione del protocollo.<br />

Devo <strong>di</strong>re che già in partenza ci eravamo orientati<br />

nel senso <strong>di</strong> deformalizzare quanto più possibile<br />

l’ascolto del minore.<br />

Ma per rispondere alla sua domanda, il Tribunale<br />

si è subito adeguato alla sentenza della Cassazione<br />

perché si tratta <strong>di</strong> una decisione assolutamente con<strong>di</strong>visibile<br />

anche alla luce dei principi del <strong>di</strong>ritto comunitario.<br />

Mi ricordo che negli incontri <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o romani<br />

a cui ho fatto cenno prima, i gruppi erano formati<br />

con la partecipazione anche <strong>di</strong> Giu<strong>di</strong>ci minorili,<br />

che sono, come <strong>di</strong>re, i più attrezzati e agguerriti sul<br />

piano culturale sulla questione ascolto minore. Ora,<br />

come Lei sicuramente ricorderà, sin dalla Convenzione<br />

<strong>di</strong> New York e poi con la Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo,<br />

entrambe ratificate in Italia, l’ascolto del minore<br />

è stato classificato come un vero e proprio <strong>di</strong>ritto,<br />

e ricordo anche che la Legge italiana sull’adozione<br />

in qualche modo si era già adeguata a tale<br />

principio internazionale.<br />

Con la nota, recente sentenza della Cassazione le<br />

problematiche sull’ascolto del minore vengono però<br />

messe meglio a fuoco.<br />

L’ascolto del minore è funzionale all’adozione <strong>di</strong><br />

provve<strong>di</strong>menti anche provvisori, perché siano i più<br />

mirati possibile, <strong>di</strong>mensionati al meglio sulle sue<br />

esigenze e sulla tutela del suo interesse. È necessario<br />

perciò ascoltare il minore ma, come ho detto al<br />

nostro Convegno, a me è capitato <strong>di</strong> rado <strong>di</strong> ascoltare<br />

<strong>di</strong>rettamente il minore perché la tendenza con<strong>di</strong>visa<br />

anche dal Foro varesino è <strong>di</strong> farlo in<strong>di</strong>rettamente,<br />

acquisendo la relazione dei sevizi sociali oppure<br />

<strong>di</strong>sponendo accertamenti specialistici con una<br />

consulenza tecnica, e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferire se del caso l’au<strong>di</strong>zione<br />

<strong>di</strong>retta del minore, assistita o protetta, davanti<br />

al giu<strong>di</strong>ce istruttore. Dobbiamo anche ricordare che<br />

le questioni in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> non si li-


mitano ai proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> separazione o <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio,<br />

ci sono anche i proce<strong>di</strong>menti camerali <strong>di</strong> revisione<br />

delle con<strong>di</strong>zioni della separazione o del <strong>di</strong>vorzio nei<br />

quali qualche volta è emersa la necessità dell’ascolto<br />

del minore; per non <strong>di</strong>re poi del campo penale<br />

dove questa eventualità capita sicuramente nei<br />

processi per reati a sfondo sessuale.<br />

A questo proposito bisogna aggiungere che, così<br />

come è emerso dal Convegno del 1° ottobre, per<br />

l’ascolto sono necessarie strutture adeguate: non<br />

solo un luogo neutro de<strong>di</strong>cato specificamente all’au<strong>di</strong>zione<br />

ma anche strumenti appositi, come ad<br />

esempio la parete a specchio e strumenti per la video<br />

registrazione.<br />

Anche in questo campo penso <strong>di</strong> potere <strong>di</strong>re che<br />

siamo all’avanguar<strong>di</strong>a e che tutto sommato siamo<br />

molto fortunati. Infatti il Tribunale raccogliendo le<br />

sollecitazioni emerse nel Convegno ha già in<strong>di</strong>viduato<br />

un locale da a<strong>di</strong>bire all’au<strong>di</strong>zione del minore<br />

e il Consiglio dell’Or<strong>di</strong>ne degli <strong>Avvocati</strong> ha anticipato<br />

che è <strong>di</strong>sponibile ad accollarsi il costo <strong>di</strong> un apparecchio<br />

<strong>di</strong> video registrazione.<br />

Aggiungo che, nel frattempo, la Provincia <strong>di</strong> Varese,<br />

attraverso un vostro Collega Assessore, si è offerta <strong>di</strong><br />

finanziare l’acquisto delle apparecchiature necessarie<br />

per la video registrazione, per cui quanto prima<br />

dovremmo potere <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> quanto necessario per<br />

tale importante incombente, vincendo così anche le<br />

critiche <strong>di</strong> chi avanza riserve, forse anche a ragione,<br />

sulla utilità <strong>di</strong> un ascolto non documentato o <strong>di</strong>fficilmente<br />

documentabile con la semplice verbalizzazione<br />

che non può dare esattamente conto ad esempio<br />

della mimica e dell’atteggiamento fisico del minore,<br />

spesso più importanti delle stesse parole.<br />

Potrebbe essere che si decida legislativamente per<br />

un’attribuzione <strong>di</strong> competenza al Tribunale Or<strong>di</strong>nario<br />

anche delle vertenze che riguardano le coppie non coniugate<br />

e delle quali per ora continua ad essere competente<br />

il Tribunale per i Minori a seguito della famosa or<strong>di</strong>nanza<br />

della Cassazione. Come valuta il Tribunale <strong>di</strong><br />

Varese questa probabilità?<br />

Sono assolutamente favorevole a un intervento legislativo<br />

in tale <strong>di</strong>rezione. La sostenibilità giuri<strong>di</strong>ca<br />

<strong>di</strong> un’interpretazione a favore della concentrazione<br />

verso il Tribunale Or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> tutte le questioni relativi<br />

ai figli <strong>di</strong> coppie <strong>di</strong> fatto purtroppo alla luce<br />

della legislazione attuale non è supportata da argomenti<br />

vali<strong>di</strong>, tant’é che quando il Tribunale per i Minori<br />

<strong>di</strong> Milano declinò la competenza a trattare tali<br />

questioni, con una decisione che poi fu travolta dall’intervento<br />

della Cassazione, il Tribunale <strong>di</strong> Varese<br />

ha continuato a seguire l’orientamento opposto. Anche<br />

<strong>di</strong> recente la Cassazione (ord. N. 220<strong>01</strong> del 5-27<br />

ottobre 2<strong>01</strong>0) ha riba<strong>di</strong>to che sulla <strong>di</strong>stribuzione della<br />

competenza tra Tribunale or<strong>di</strong>nario e Tribunale per i<br />

Minorenni nessuna incidenza ha avuto la legge sull’affido<br />

con<strong>di</strong>viso (legge n. 54/2006), per cui le que-<br />

ZOOM<br />

stioni <strong>di</strong> mantenimento <strong>di</strong> figli <strong>di</strong> coppie non sposate,<br />

se sono collegate a problemi <strong>di</strong> affidamento, devono<br />

essere trattate dal Tribunale per i minori.<br />

Ma un principio <strong>di</strong> armonia e coerenza normativa<br />

suggerisce ed anzi impone, per non <strong>di</strong>sorientare<br />

l’utenza, la concentrazione presso un unico Giu<strong>di</strong>ce<br />

<strong>di</strong> tutte le questioni <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>, a prescindere se si<br />

tratta <strong>di</strong> coppie regolari o <strong>di</strong> fatto; secondo me è<br />

un’esigenza assolutamente da con<strong>di</strong>videre e che andrebbe<br />

concretizzata magari con la istituzione del<br />

Tribunale della <strong>famiglia</strong>; insomma ormai non possiamo<br />

più fare a meno <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>ce specializzato.<br />

Quin<strong>di</strong> Lei sarebbe favorevole che il progetto del Tribunale<br />

della Famiglia si concretizzi.<br />

Assolutamente sì... assolutamente.<br />

Potrebbe essere che i piccoli Tribunali abbiano qualche<br />

<strong>di</strong>fficoltà a realizzare tale progetto.<br />

Certo un intervento che sia solo settoriale rischia<br />

<strong>di</strong> creare più problemi <strong>di</strong> quanti ne intenda risolvere.<br />

Però se il legislatore riuscisse a mettere mano<br />

alla revisione delle circoscrizioni giu<strong>di</strong>ziarie, in quel<br />

contesto si potrebbe certamente prevedere un Tribunale<br />

della Famiglia che non debba scontare altrimenti<br />

la inadeguatezza degli organici dei piccoli Tribunali.<br />

In altre parole, sono convinto, e l’ho sempre<br />

sostenuto, che i Tribunali dovrebbero essere solo<br />

provinciali, con la sede principale nel capoluogo<br />

della Provincia e con <strong>di</strong>staccamenti <strong>di</strong> una o più sezioni<br />

sul restante territorio in modo da assicurare la<br />

prossimità della giustizia al citta<strong>di</strong>no. Questa convinzione<br />

naturalmente non <strong>di</strong>pende dal fatto che io<br />

presieda un Tribunale che ha sede a Varese, in un<br />

capoluogo <strong>di</strong> Provincia.<br />

Lei pensi che molte competenze giu<strong>di</strong>ziarie sono<br />

legate al capoluogo della Provincia, pensi ad esempio<br />

in materia penale al Tribunale del Riesame sulle<br />

misure reali oppure al Tribunale delle misure <strong>di</strong> prevenzione<br />

contro la criminalità, pensi alle controversie<br />

in materia <strong>di</strong> registro delle imprese o ad altri affari<br />

giu<strong>di</strong>ziari, territrorialmente collegati a provve<strong>di</strong>menti<br />

della Camera <strong>di</strong> Commercio che ha sede<br />

provinciale oppure alle cause previdenziali che riguardano<br />

l’INPS che ha sede provinciale.<br />

Sarebbe utile allora dare un maggiore or<strong>di</strong>ne.<br />

Certo, sarebbe più utile dare un maggiore or<strong>di</strong>ne e<br />

non solo perché consentirebbe <strong>di</strong> recuperare risorse,<br />

così come è stato fatto con l’istituzione del Giu<strong>di</strong>ce<br />

unico <strong>di</strong> primo grado, con la mobilità del personale<br />

magistratuale e anche amministrativo (ovviamente<br />

supportata da incentivi perché se da Varese devo andare<br />

a Busto mi devono essere rimborsate quantomeno<br />

le spese <strong>di</strong> viaggio) ma soprattutto perché<br />

consentirebbe <strong>di</strong> realizzare quella specializzazione<br />

del giu<strong>di</strong>ce a cui ho accennato prima parlando del<br />

Tribunale della Famiglia.<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 21


ZOOM<br />

Visto che si parla <strong>di</strong> specializzazione Lei dalla Sua<br />

esperienza e dall’altra parte della barricata vedrebbe<br />

come una cosa positiva anche la specializzazione da<br />

parte degli avvocati? Sa che si è molto <strong>di</strong>scusso se un<br />

avvocato possa o meno fregiarsi del titolo <strong>di</strong> specialista.<br />

Lei cosa ne pensa?<br />

Io sono favorevole a tutti quegli interventi che possono<br />

migliorare il servizio giustizia e migliorare la risposta<br />

all’utenza. Ci sono certi settori, e la <strong>famiglia</strong> è<br />

uno <strong>di</strong> questi, in cui non basta essere dei giuristi, dei<br />

cultori del <strong>di</strong>ritto, bisogna avere qualche cosa in più,<br />

come sensibilità e conoscenze extra giuri<strong>di</strong>che, psicologiche<br />

tanto per <strong>di</strong>rne una. È un “mestiere”,<br />

quello del “familiarista”, speciale sia se visto dalla<br />

parte del Giu<strong>di</strong>ce sia dalla parte dell’Avvocato, un<br />

“mestiere” che richiede un approccio particolare.<br />

Certo poi ci dobbiamo scontrare con i numeri che<br />

sono i nostri padroni perché con<strong>di</strong>zionano gli assetti<br />

organizzativi dell’Ufficio giu<strong>di</strong>ziario e finiscono per<br />

con<strong>di</strong>zionare anche le scelte dell’Avvocatura, perché<br />

tutti non possono fare tutto.<br />

Quin<strong>di</strong> a livello <strong>di</strong> principio sono assolutamente<br />

favorevole alla specializzazione anche dell’avvocato.<br />

È chiaro che forse in piccole realtà come quella <strong>di</strong><br />

Varese <strong>di</strong>fficilmente un avvocato può trarre un red<strong>di</strong>to<br />

adeguato soltanto dalle cause <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> o trattando<br />

solo cause <strong>di</strong> un certo tipo; immagino <strong>di</strong> no,<br />

immagino che abbia bisogno anche <strong>di</strong> occuparsi <strong>di</strong><br />

altro.<br />

Penso, però, che tendenzialmente ci debba essere<br />

anche per l’Avvocatura dei piccoli Fori quantomeno<br />

una semi specializzazione, come ad esempio fa già<br />

il Tribunale <strong>di</strong> Varese per la sua organizzazione interna:<br />

le cause <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> sono trattate soltanto<br />

dalla prima sezione, le cause <strong>di</strong> lavoro o quelle fallimentari<br />

le tratta solo la seconda sezione civile.<br />

Quin<strong>di</strong> il futuro è almeno nella semi specializzazione,<br />

che più che una utilità è una necessità, soprattutto<br />

se si istituisse il Tribunale provinciale e<br />

quin<strong>di</strong> il Tribunale della Famiglia a cui accennavo<br />

prima; ma già oggi la semi specializzazione del giu<strong>di</strong>ce<br />

è inevitabile e questo comporta a cascata automaticamente<br />

l’obbligo, e più che l’obbligo l’interesse,<br />

dell’avvocato a semi specializzarsi.<br />

Quando Lei ha fatto riferimento ai numeri che sono<br />

nostri padroni si riferiva anche all’eccesso del numero <strong>di</strong><br />

avvocati?<br />

Mi riferivo veramente ai carichi lavorativi ma accetto<br />

pure la provocazione. Certo il numero <strong>di</strong> avvocati<br />

non agevola la professione, è <strong>di</strong>ventato persino<br />

<strong>di</strong>fficile per così <strong>di</strong>re “riconoscersi” e conoscervi tra<br />

voi stessi. lo sono a Varese da quarant’anni. Negli<br />

anni settanta c’erano trecento avvocati e un<strong>di</strong>ci Giu<strong>di</strong>ci.<br />

Oggi voi siete quasi mille e noi del Tribunale oltre<br />

venti. Ma quella del numero non sarebbe la preoccupazione<br />

primaria se si riuscisse a realizzare la<br />

specializzazione dell’avvocato come ho detto prima.<br />

22 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

Guar<strong>di</strong> il problema degli esuberi nelle professioni<br />

è un problema antico che non riguarda solo gli avvocati.<br />

Abbiamo avuto per un periodo troppi me<strong>di</strong>ci che<br />

magari erano costretti ad accettare compiti non <strong>di</strong>co<br />

<strong>di</strong> parame<strong>di</strong>ci... non voglio mancare <strong>di</strong> riguardo a<br />

nessuno, ma quasi.<br />

È accaduto con i professori, reclutati in massa<br />

quando il ritmo della natalità lo ha consentito;<br />

quella dei “mestieri” favoriti o non regolati nel numero<br />

è stata ed é una questione accettata o favorita<br />

perché assolve a una funzione <strong>di</strong> ammortizzatore<br />

sociale; ma a parte questo, certamente in Italia<br />

manca una progettualità complessiva che invece sarebbe<br />

necessaria sin dall’accesso all’Università per<br />

formare il numero necessario, e non <strong>di</strong> più, <strong>di</strong> professionisti<br />

nei <strong>di</strong>versi campi.<br />

Con i troppi laureati, invece, nei <strong>di</strong>versi settori, e<br />

per restare al nostro, in giurisprudenza, il problema<br />

si sposta in avanti, si sposta al momento dell’accesso<br />

alla professione. E questo - è ormai <strong>di</strong>ventato<br />

in<strong>di</strong>fferibile - deve essere regolato in modo moderno,<br />

non improvvisato o approssimativo, in modo<br />

più rispondente alle esigenze della collettività.<br />

Ma questo riguarda il futuro. Il problema del numero<br />

degli avvocati è invece un problema già oggi e<br />

incombe in modo pesante sulla complessiva organizzazione<br />

dell’avvocatura e forse andare nella <strong>di</strong>rezione<br />

della specializzazione non lo risolve molto,<br />

anche se è necessario.<br />

Probabilmente può essere anche vero quando si<br />

<strong>di</strong>ce che la selezione, la <strong>di</strong>fferenza la fa il campo,<br />

però non sempre è così perché è un’utopia pensare<br />

che il cliente scelga l’avvocato bravo in modo consapevole,<br />

spesso si affida all’esperienza <strong>di</strong> altri ma<br />

altrettanto spesso nella scelta prevalgono criteri<br />

che non sono squisitamente professionali, spesso<br />

è l’immagine, la comunicazione che fa la <strong>di</strong>fferenza.<br />

Almeno potere esibire un titolo specialistico, conseguito<br />

con merito, per l’avvocato ma soprattutto<br />

per il citta<strong>di</strong>no sarebbe una garanzia, una garanzia<br />

doverosa.<br />

Per tornare ai numeri che a me interessano <strong>di</strong> più,<br />

quelli del nostro lavoro, Le fornisco i dati rilevati dall’attività<br />

del Tribunale <strong>di</strong> Varese nell’anno giu<strong>di</strong>ziario<br />

2009/2<strong>01</strong>0 dai quali emerge subito come a fronte<br />

<strong>di</strong> un incremento <strong>di</strong> iscrizioni vi sia stato un incremento<br />

anche <strong>di</strong> affari definiti e così una sensibile riduzione<br />

dell’arretrato.<br />

Mi sembrano dati interessanti che confermano<br />

come una buona programmazione e un gruppo <strong>di</strong><br />

lavoro affiatato e motivato possano condurre ad una<br />

maggiore efficienza complessiva, consentendo <strong>di</strong><br />

dare una risposta tempestiva alle richieste <strong>di</strong> giustizia<br />

che sempre <strong>di</strong> più arrivano dai citta<strong>di</strong>ni.<br />

Varese 18 ottobre 2<strong>01</strong>0


PRIMO PIANO<br />

Consiglio Nazionale<br />

forense: quota due donne!<br />

<strong>di</strong> CLAUDIA ROMANELLI<br />

AVVOCATO DEL FORO DI BARI<br />

Il Consiglio Nazionale Forense conta 26 consiglieri<br />

ed era rimasto l’unico organismo <strong>di</strong> categoria ad essere<br />

composto solo da uomini. Ha avuto nella propria<br />

storia, dal 1926 ad oggi, solo due donne l’Avv.<br />

Miranda Gentile nel 1984 e l’Avv. Carla Gui<strong>di</strong> dal<br />

1994 al 20<strong>01</strong>, che attualmente ricopre il ruolo <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>natrice<br />

della Commissione pari opportunità istituita<br />

presso il CNF.<br />

E comunque, ad eccezione <strong>di</strong> queste due illustri e<br />

capacissime donne, nel corso <strong>di</strong> venti consiliature,<br />

nessuno dei 165 or<strong>di</strong>ni territoriali era stato in grado<br />

<strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare una avvocata idonea a ricoprire l’incarico<br />

<strong>di</strong> consigliere nazionale forense.<br />

Che strano… eppure gli or<strong>di</strong>ni territoriali sono ormai<br />

ben consapevoli della crescente femminilizzazione<br />

della categoria sino al 30% - 40% sull’intero territorio<br />

nazionale, così come rilevato prima dai comitati<br />

pari opportunità che si sono via via costituiti dal<br />

1998 in poi, presso gli or<strong>di</strong>ni e in seguito dalla stessa<br />

commissione pari opportunità che nel 2003, il C.N.F.,<br />

tutto al maschile, si sentì in dovere <strong>di</strong> istituire.<br />

Vero è che i colleghi consiglieri nazionali forensi<br />

hanno sempre addebitato le responsabilità delle<br />

scelta e delle cooptazioni dei consiglieri nazionali,<br />

ai componenti degli or<strong>di</strong>ni territoriali poiché sono<br />

questi ultimi che in<strong>di</strong>viduano, quin<strong>di</strong> cooptano, per<br />

poi nominare il loro rappresentante al CNF.<br />

E si sa che dette nomine sono stabilite e prestabilite<br />

in forza <strong>di</strong> patti, scambi e regole tutte interne, per i<br />

quali le scelte ricadono comunque solo su avvocati<br />

uomini, ignorando inevitabilmente una delle finalità<br />

istituzionali del C.N.F., quella della rappresentanza<br />

della categoria, che viene automaticamente<br />

esclusa se si lasciano fuori le avvocatesse.<br />

E infatti, nonostante ci sia una presenza femminile<br />

che <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a si aggira sul 40 %, il Consiglio Nazionale<br />

Forense ha sempre rappresentato solo una<br />

metà dell’intera categoria, laddove alle donne pur<br />

presenti, è stato <strong>di</strong> fatto precluso l’ingresso.<br />

Già nel 2007 l’Unione Giovani <strong>Avvocati</strong> Italiani denunciò<br />

che all’esito <strong>di</strong> una indagine condotta tra<br />

tutti gli organismi <strong>di</strong> categoria professionale europei,<br />

ma anche fuori dalla UE, l’Italia era l’unico stato<br />

che manteneva il primato per assenza <strong>di</strong> donne<br />

nella propria compagine e <strong>di</strong>chiarava che una donna<br />

avvocata fosse presente persino nel consiglio forense<br />

della Turchia.<br />

La commissione Pari opportunità del C.N.F., i cpo territoriali<br />

e le mozioni sulla parità<br />

Nel 2003 il Consiglio Nazionale forense, consapevole<br />

della propria anomalia, ha quin<strong>di</strong> voluto-dovuto<br />

porvi rime<strong>di</strong>o. Ha istituito la Commissione <strong>di</strong> stu<strong>di</strong><br />

per le pari Opportunità, chiaramente composta<br />

esclusivamente da donne seppure coor<strong>di</strong>nata da un<br />

componente del Consiglio che ovviamente è sempre<br />

stato uomo.<br />

Tra le sue componenti sino al 2008 c’era l’avvocatessa<br />

Susanna Pisano del foro <strong>di</strong> Cagliari, classe<br />

1953 avvocato del 1978, che si è sempre <strong>di</strong>stinta per<br />

il suo spirito combattivo sicuramente dovuto alla<br />

sua formazione sindacale (ANF), per la sua coerenza,<br />

associando la fermezza dei principi e delle<br />

regole alle elevate doti <strong>di</strong>plomatiche e soprattutto<br />

con una vasta competenza in materia <strong>di</strong> pari opportunità<br />

che le deriva altresì dalla sua approfon<strong>di</strong>ta<br />

conoscenza della normativa internazionale e<br />

comunitaria.<br />

Mi preme ricordare, che la collega Pisano, nel 2006<br />

delegata al congresso forense, tenutosi a Milano, <strong>di</strong>nanzi<br />

ad oltre 1500 delegati presentò la mozione redatta<br />

dalla commissione p.o. in cui si chiedeva che<br />

tutti gli organismi forensi, istituzionali ed associativi<br />

si impegnassero a garantire la rappresentanza femminile<br />

valorizzando le <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> genere e che<br />

nella riforma del nuovo or<strong>di</strong>namento forense fossero<br />

previsti dei meccanismi che consentissero il<br />

riequilibrio della presenza <strong>di</strong> entrambi i sessi negli<br />

organismi istituzionali.<br />

È inutile <strong>di</strong>re che la mozione, non solo non fu approvata,<br />

ma fu accolta da una platea, ahimè, prevalentemente,<br />

ma non solo, maschile che si mostrò<br />

sorda, inconsapevole e villana.<br />

Ma poi il tempo e la tenacia hanno giocato in favore<br />

dell’impegno sempre profuso dalla Commissione<br />

Pari opportunità del C.N.F.e dai CPO territoriali,<br />

sostenuti anche da una rete che ha lavorato per<br />

sensibilizzare l’intera categoria, uomini e donne, rispetto<br />

alla in<strong>di</strong>spensabile presenza femminile nelle<br />

istituzioni forensi.<br />

Ed è così che, nel 2008 con una maggioranza risicata,<br />

i delegati al congresso forense tenutosi a Bologna<br />

approvarono la mozione con l’impegno politico<br />

dettato in tema <strong>di</strong> pari opportunità e <strong>di</strong> rappresentanza<br />

femminile che si cita testualmente: sia promossa<br />

e favorita a tutti i livelli la rappresentanza femminile<br />

negli organi istituzionali e associativi.<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 23


PRIMO PIANO<br />

In quel periodo anche il cpo <strong>di</strong> Bari aveva chiesto al<br />

Consiglio territoriale ed al C.N.F. <strong>di</strong> regolamentare le<br />

elezioni con liste che devono presentate almeno un<br />

terzo <strong>di</strong> can<strong>di</strong>date donne a pena <strong>di</strong> inammissibilità.<br />

Ma, purtroppo, alcuna mo<strong>di</strong>fica è stata ad oggi apportata,<br />

così come la legge <strong>di</strong> riforma dell’or<strong>di</strong>namento<br />

forense, che da anni è in attesa <strong>di</strong> essere approvata,<br />

non ha previsto interventi in tal senso.<br />

Nonostante tutto alla fine sono arrivate due donne!<br />

Dal 27 ottobre 2<strong>01</strong>0, data dell’inse<strong>di</strong>amento della<br />

nuova compagine del C.N.F. tra i ventisei componenti<br />

ci sono finalmente anche due donne: la collega<br />

Carla Broccardo classe 1967, avvocato dal 1997<br />

nel <strong>di</strong>stretto <strong>di</strong> Bolzano e la collega Susanna Pisano.<br />

L’ingresso <strong>di</strong> due donne al C.N.F. ci fa ben sperare<br />

anche perché si accompagna ad una crescita numerica<br />

anche delle donne Presidenti dei consigli degli<br />

or<strong>di</strong>ni che sono raddoppiate <strong>di</strong>ventando 13 su 165.<br />

24 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

Questi ultimi dati inevitabilmente dovrebbero incidere,<br />

non solo sulla mentalità <strong>di</strong> una avvocatura ancora<br />

arretrata ed autoreferenziale ma sulla possibilità<br />

<strong>di</strong> allargare la cerchia delle can<strong>di</strong>date che potranno<br />

essere nominate dagli or<strong>di</strong>ni territoriali per<br />

andare a comporre il consiglio nazionale forense, almeno<br />

fino a quando non vi saranno regolamenti o<br />

norme, anche <strong>di</strong> natura transitorie, che garantiscano<br />

la presenza paritaria dei sessi negli organismi forensi.<br />

Il compito delle colleghe non sarà facile anche<br />

perché il percorso utile a raggiungere la consapevolezza<br />

sulle problematiche delle donne avvocato non<br />

si è ancora completato. Vi è ancora tanto scetticismo<br />

e soprattutto poca <strong>di</strong>sponibilità degli uomini a cedere<br />

il passo alle donne così come alle nuove leve…<br />

ma questo è un male comune a tutti i livelli.<br />

A fronte <strong>di</strong> una crescente femminilizzazione dell’avvocatura<br />

riconducibile all’ingresso delle donne<br />

nel mondo del lavoro, la domanda alla quale biso-<br />

Una sentenza del TAR Calabria contro le <strong>di</strong>scriminazioni<br />

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />

(Sezione Seconda)<br />

SENTENZA<br />

Sul ricorso numero <strong>di</strong> registro generale 322 del 2009, proposto da: E.C., rappresentato e <strong>di</strong>feso dall’avv. R.I.,<br />

contro<br />

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Calabria, rappresentato e <strong>di</strong>feso dall’avv. M.M.<br />

Regione Calabria, rappresentata e <strong>di</strong>fesa dall’avv. G.F.,<br />

e con l’intervento <strong>di</strong><br />

Consigliera Regionale <strong>di</strong> Parità, rappresentato e <strong>di</strong>feso dall’avv. C.S.,<br />

Fatto e <strong>di</strong>ritto<br />

1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato la ricorrente espone che, con bando del 13 ottobre<br />

2006, l’Arpacal ha indetto un concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeterminato<br />

<strong>di</strong> due posti <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente biologo.<br />

La ricorrente ha partecipato al predetto concorso. Risultando idonea alla prova pratica con il punteggio<br />

22/30, è stata convocata, con nota del 22 ottobre 2008, per sostenere la prova orale, il 13 novembre<br />

2008.<br />

Con lettera raccomandata del 29 ottobre, la ricorrente, essendo in stato <strong>di</strong> gravidanza, con parto programmato<br />

per il giorno 19 novembre, ha chiesto, allegando certificato me<strong>di</strong>co, il <strong>di</strong>fferimento della prova.<br />

La commissione, con provve<strong>di</strong>mento del 7 novembre, ha comunicato che l’art. 34 del regolamento dell’ente<br />

prevede che il concorrente che non si presenti alla prova orale nel giorno stabilito viene escluso; è possibile<br />

il <strong>di</strong>fferimento per gravi e comprovati motivi soltanto quando la prova è programmata in più giorni.<br />

Non<strong>di</strong>meno, la stessa commissione ha comunicato che sarebbe stata <strong>di</strong>sposta a fare sostenere la<br />

prova in altra sede il giorno 13 novembre, successivamente all’espletamento delle procedure concorsuali<br />

da parte degli altri can<strong>di</strong>dati.<br />

Con telegramma dell’<strong>11</strong> novembre la ricorrente ha accettato la proposta. A tale comunicazione non è<br />

seguita risposta, anche perché con successiva comunicazione del giorno 13, sempre la ricorrente ha<br />

fatto presente la sua impossibilità a sostenere la prova <strong>di</strong> esame, nei termini stabiliti, avendo partorito<br />

il giorno precedente.<br />

Alla luce dei fatti sinteticamente in<strong>di</strong>cati, si assume la illegittimità degli atti impugnati per violazione<br />

degli artt. 2, 3, 37 e 51 della Costituzione, nonché per violazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 198 del 2006. In<br />

particolare, si assume che i provve<strong>di</strong>menti posti in essere dall’amministrazione avrebbero violato il <strong>di</strong>ritto<br />

costituzionale delle donne ad avere un trattamento non <strong>di</strong>scriminatario, nonché il <strong>di</strong>ritto alla tutela<br />

della maternità.


gnerà dare risposta ed in<strong>di</strong>viduare delle soluzioni e<br />

dei rime<strong>di</strong> sarà la seguente: come mai ad una crescita<br />

vertiginosa del numero delle donne non corrisponde una<br />

crescita professionale come affermazione nell’avvocatura<br />

che lavora che guadagna come i colleghi uomini e che<br />

siede negli organi istituzionali e associativi forensi?<br />

Da anni la Commissione del C.N.F. ed i cpo territoriali<br />

hanno in<strong>di</strong>viduato molte delle cause, attraverso<br />

ricerche e monitoraggi sulle donne avvocato<br />

e sui loro problemi: l’ultimo nel 2009, <strong>di</strong> grande impatto,<br />

è stato il rapporto CENSIS.<br />

È ora <strong>di</strong> dare una risposta e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le possibili<br />

soluzioni concrete.<br />

Alcune sono anche state reperite ma, ad oggi, poche<br />

sono state attuate.<br />

Non sarà facile porle in atto rimuovendo gli ostacoli<br />

che la stessa professione frappone alle donne<br />

che hanno <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> conciliazione tra responsabilità<br />

familiari e lavorative, o spingere le colleghe<br />

PRIMO PIANO<br />

verso una formazione in materie dove le donne<br />

hanno <strong>di</strong>fficoltà a specializzarsi, per restare campo<br />

privilegiato ed esclusivo degli uomini.<br />

Tali problemi sono sicuramente noti alle nostre neoconsigliere<br />

che si pro<strong>di</strong>gheranno perché d’ora in poi vi<br />

sia una visione anche femminile e quin<strong>di</strong> un impatto<br />

<strong>di</strong> genere rispetto a tutte le materie <strong>di</strong> competenza del<br />

C.N.F. o comunque su ogni possibile intervento che<br />

l’istituzione come tale sia chiamata a fare.<br />

E inoltre con il loro impegno <strong>di</strong>mostreranno certamente<br />

come la rinuncia alle donne avvocato negli<br />

organismi istituzionali equivalga al sottoutilizzo<br />

della potenziale risorsa <strong>di</strong> intelligenza e competenza<br />

che comporta, per l’avvocatura, in termini <strong>di</strong><br />

costi, un danno elevatissimo ed una rinuncia che<br />

non può e non deve più permettersi.<br />

Alle Consigliere Pisano e Boccardo, non posso<br />

quin<strong>di</strong> che augurare buon lavoro ed il mio personale<br />

in bocca a lupo…!<br />

Si assume, inoltre, la illegittimità degli atti impugnati per eccesso <strong>di</strong> potere derivante da travisamento,<br />

erroneità, manifesta illogicità ed omessa valutazione <strong>di</strong> elementi decisivi.<br />

2. Si è costituita in giu<strong>di</strong>zio l’Arpacal, eccependo la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione<br />

del regolamento e del bando <strong>di</strong> gara, e sostenendo nel merito la infondatezza del ricorso.<br />

3. Ha proposto intervento adesivo ad a<strong>di</strong>uvandum la consigliera regionale <strong>di</strong> parità.<br />

4. Con or<strong>di</strong>nanza del 22 febbraio 2<strong>01</strong>0 è stata <strong>di</strong>sposta l’integrazione del contrad<strong>di</strong>ttorio nei confronti<br />

degli altri soggetti in<strong>di</strong>cati in graduatoria aventi interesse al mantenimento della situazione esistente.<br />

(omissis)<br />

5.3. Nel merito il ricorso è fondato.<br />

Gli artt. 3 e 51 della Costituzione impongono che sia garantita all’uno e all’altro sesso un pari trattamento<br />

nell’accesso agli uffici pubblici.<br />

L’amministrazione deve assicurare il principio <strong>di</strong> uguaglianza ponendo in essere tutti i comportamenti<br />

necessari per garantire <strong>di</strong> fatto tale principio. È evidente che la situazione <strong>di</strong> gravidanza impone<br />

alla p.a. <strong>di</strong> adottare tutte quelle misure che tutelino la donna e la maternità e garantiscano la partecipazione<br />

al concorso in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> effettiva parità con gli altri can<strong>di</strong>dati.<br />

L’art. 1 del d.lgs. <strong>11</strong> aprile 2006, n. 198 (Co<strong>di</strong>ce delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo<br />

6 della L. 28 novembre 2005, n. 246) prevede che «la parità <strong>di</strong> trattamento e <strong>di</strong> opportunità tra<br />

donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della<br />

retribuzione». L’art. 27 dello stesso decreto stabilisce che «è vietata qualsiasi <strong>di</strong>scriminazione per quanto<br />

riguarda l’accesso al lavoro, in forma subor<strong>di</strong>nata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri<br />

<strong>di</strong> selezione e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> assunzione, nonché la promozione, in<strong>di</strong>pendentemente dalle modalità <strong>di</strong><br />

assunzione e qualunque sia il settore o il ramo <strong>di</strong> attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale».<br />

Alla luce <strong>di</strong> tali principi e regole <strong>di</strong> rango costituzionale e legislativo deve conseguentemente ritenersi<br />

illegittimo il regolamento dell’ente, nella parte in cui non consente che in situazioni, quale quella in<br />

esame, l’amministrazione sia obbligata a consentire lo svolgimento della prova orale.<br />

L’applicazione concreta <strong>di</strong> tali enunciazioni imponeva, nella specie, pertanto, alla commissione <strong>di</strong><br />

non applicare la <strong>di</strong>sposizione regolamentare illegittima e consentire alla ricorrente <strong>di</strong> svolgere la prova<br />

orale successivamente al parto e nel rispetto delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salute della madre e del bambino.<br />

5.4. In accoglimento del ricorso gli atti impugnati devono essere annullati.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede <strong>di</strong> Catanzaro, sezione seconda, definitivamente<br />

pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provve<strong>di</strong>menti impugnati.<br />

10 giugno 2<strong>01</strong>0<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 25


STUDI E RICERCHE<br />

Contrasto alla violenza,<br />

or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> protezione, lotta<br />

alla persecuzione.<br />

<strong>di</strong> GUGLIELMO GULOTTA *<br />

ORDINARIO DI PSICOLOGIA GIURIDICA A TORINO,<br />

AVVOCATO DEL FORO DI TORINO, PSICOLOGO<br />

Il panorama legislativo <strong>di</strong> protezione della vittima<br />

si è notevolmente arricchito <strong>di</strong> varie forme <strong>di</strong> interventi<br />

che possono limitare violenze nei confronti <strong>di</strong><br />

persone familiari ed extrafamiliari. Nella tabella 1<br />

sono riportati i <strong>di</strong>fferenti tipi <strong>di</strong> misure adottabili. Essi<br />

costituiscono i principali strumenti <strong>di</strong> protezione che<br />

il legislatore ha introdotto con il decreto sicurezza del<br />

2009 e con la legge contro le violenze <strong>famiglia</strong>ri del<br />

20<strong>01</strong>, nonché gli altri istituti che possono costituire<br />

una forma <strong>di</strong> protezione delle vittime <strong>di</strong> violenze.<br />

Con il d.l. 23 febbraio 2009 n. <strong>11</strong>, poi convertito con<br />

mo<strong>di</strong>fiche dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, recante “Misure<br />

urgenti in materia <strong>di</strong> sicurezza pubblica e <strong>di</strong> contrasto<br />

alla violenza sessuale, nonché in tema <strong>di</strong> atti persecutori”<br />

è stato introdotto l’art. 612 bis c.p. relativo agli<br />

atti persecutori chiamati comunemente stalking.<br />

Il verbo to stalk (“dare la caccia a/fare la posta”) <strong>di</strong> matrice<br />

anglosassone, in<strong>di</strong>ca un comportamento in cui<br />

lo stalker mette in atto un atteggiamento assillante<br />

ed invasivo per la vita della sua “preda” attraverso<br />

l’utilizzo <strong>di</strong> appostamenti, <strong>di</strong> telefonate continue e<br />

molto spesso mute, <strong>di</strong> invio <strong>di</strong> e-mail e <strong>di</strong> sms, in<br />

modo persecutorio e reiterato nel tempo, incutendo<br />

nella vittima uno stato <strong>di</strong> soggezione e provocando<br />

nella stessa un considerevole <strong>di</strong>sagio fisico o psichico<br />

oltre ad un ragionevole senso <strong>di</strong> timore. Anche in assenza<br />

<strong>di</strong> minacce esplicite, violenze o armi, la vittima<br />

<strong>di</strong> stalking esperisce infatti un livello notevole <strong>di</strong><br />

paura, in cui entra probabilmente in gioco un fattore<br />

quantitativo: l’elevata frequenza dei comportamenti<br />

persecutori può creare nella vittima uno stato continuo<br />

<strong>di</strong> stress o <strong>di</strong>sagio. I pe<strong>di</strong>namenti e le molestie,<br />

che possono durare anche per molto tempo, possono<br />

far sorgere problemi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne sociale o psicologico<br />

nella vittima, la quale vive come “sotto<br />

asse<strong>di</strong>o”(Lloyd-Goldstein, 1998); le vittime <strong>di</strong> stalking,<br />

infatti, soffrono spesso <strong>di</strong> gravi effetti psicologici (ansia,<br />

depressione, sintomi <strong>di</strong> trauma), sotto forma <strong>di</strong><br />

26 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

reazioni intense ma attese <strong>di</strong> fronte ad un comportamento<br />

abnorme e continuamente intrusivo (Meloy,<br />

1998). La vita <strong>di</strong> chi subisce l’esperienza dello stalking<br />

si mo<strong>di</strong>fica (life <strong>di</strong>sruptions): alcune vittime possono<br />

cambiare o lasciare il loro lavoro, abbandonare amici<br />

e <strong>famiglia</strong>, cambiare il proprio aspetto, ricorrere a<br />

consulenze psicologiche, o sentirsi costantemente<br />

preoccupate circa la propria sicurezza personale<br />

(Aramini, 2002). Il reato <strong>di</strong> stalking è caratterizzato da<br />

un’estrema varietà <strong>di</strong> comportamenti che rimandano<br />

a <strong>di</strong>verse tipologie (tabella 2), identificate da Canter e<br />

Ionnau (2004): questi Autori hanno svolto una dettagliata<br />

analisi empirica su un campione <strong>di</strong> 50 casi <strong>di</strong><br />

stalking che comprendevano, tra le vittime, ex partner,<br />

estranei o personaggi celebri. Sono state in<strong>di</strong>viduate<br />

due principali <strong>di</strong>mensioni, utili per comprendere tale<br />

variabilità: da un lato, le <strong>di</strong>fferenze nella <strong>di</strong>stanza interpersonale<br />

o nella familiarità della relazione tra lo<br />

stalker e la sua vittima, dall’altro la natura del contatto<br />

che lo stalker tenta <strong>di</strong> imporre alla sua vittima<br />

(Canter & Youngs, 2009).<br />

L’introduzione dello stalking in Italia è nata in seguito<br />

alla comparazione e all’influenza subita dai<br />

paesi <strong>di</strong> common e civil law nei quali la condotta tipica<br />

dello stalking trovava già da tempo attuazione<br />

autonoma e collocazione sistematica. È bene precisare<br />

che, fino a quando non vi era la fattispecie autonoma<br />

degli atti persecutori, le <strong>di</strong>verse condotte tenute<br />

dal molestatore integravano un reato qualora<br />

rientrassero in fattispecie quali la violenza privata,<br />

la molestia alle persone, la minaccia, le lesioni personali<br />

e altri reati della stessa natura.<br />

Il suddetto decreto legislativo introduce quin<strong>di</strong>:<br />

- l’art. 612 bis c.p. (Atti persecutori);<br />

- l’art. 8 D.L. <strong>11</strong>/2009 (Ammonimento);<br />

- l’art. 282- ter c.p.p. (Divieto <strong>di</strong> avvicinamento ai luoghi<br />

frequentati dalla persona offesa) e<br />

- l’art. 282- quater (Obblighi <strong>di</strong> comunicazione).<br />

In base all’articolo 612 bis c.p. è punito con la reclusione<br />

dai sei mesi ai quattro anni chiunque, con<br />

condotte reiterate, minacci (intrusione nella sfera altrui<br />

che può avvenire in qualunque modo) o molesti (alterare<br />

in modo fasti<strong>di</strong>oso o inopportuno l’equilibrio psichico <strong>di</strong> una<br />

persona) taluno in modo da cagionare un perdurante<br />

(richiesta una serialità del comportamento) e grave stato<br />

<strong>di</strong> ansia o <strong>di</strong> paura tale da ingenerare, come visto precedentemente,<br />

un fondato timore per la sua o l’altrui<br />

incolumità ovvero da costringere lo stesso ad alterare<br />

le proprie abitu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> vita (richiesta come danno-conseguenza<br />

del comportamento dello stalker la prova <strong>di</strong> una<br />

situazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sequilibrio psicologico che assume carattere<br />

patologico e quin<strong>di</strong> obiettivo).<br />

Il delitto è punito a querela della persona offesa,<br />

da presentarsi entro sei mesi. Tuttavia è stato previsto<br />

all’art. 8 del d.l. <strong>11</strong>/2009 l’ammonimento, misura<br />

<strong>di</strong> prevenzione anch’essa <strong>di</strong> natura anglosassone


Tabella 1. I principali or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> protezione<br />

Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> applicazione - Reat<br />

Prima del proce<strong>di</strong>mento<br />

Atti persecutori ex art. 612 bis c.p. (c.d. stalking)<br />

(introdotto dal D.L. 23 febbraio 2009, n. <strong>11</strong>, convertito,<br />

con mo<strong>di</strong>ficazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38 c.d. decreto<br />

sicurezza)<br />

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito<br />

con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,<br />

con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno<br />

in modo da cagionare un perdurante e grave<br />

stato <strong>di</strong> ansia o <strong>di</strong> paura ovvero da ingenerare un fondato<br />

timore per l’incolumità propria o <strong>di</strong> un prossimo<br />

congiunto o <strong>di</strong> persona al medesimo legata da relazione<br />

affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare<br />

le proprie abitu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> vita.<br />

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge<br />

legalmente separato o <strong>di</strong>vorziato o da persona che sia<br />

stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.<br />

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso<br />

a danno <strong>di</strong> un minore, <strong>di</strong> una donna in stato <strong>di</strong><br />

gravidanza o <strong>di</strong> una persona con <strong>di</strong>sabilità <strong>di</strong> cui all’articolo<br />

3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con<br />

armi o da persona travisata.<br />

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine<br />

per la proposizione della querela è <strong>di</strong> sei mesi.<br />

Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei<br />

confronti <strong>di</strong> un minore o <strong>di</strong> una persona con <strong>di</strong>sabilità<br />

<strong>di</strong> cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,<br />

nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per<br />

il quale si deve procedere d’ufficio.<br />

Durante il proce<strong>di</strong>mento<br />

Delitti per cui la legge prevede la pena dell’ergastolo o<br />

della reclusione superiore nel massimo a tre anni<br />

(art. 280 comma 1 c.p.p.)<br />

Delitti previsti dagli articoli 570 (violazione degli obblighi<br />

<strong>di</strong> assistenza <strong>famiglia</strong>re), 571 (abuso dei mezzi<br />

<strong>di</strong> correzione e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina) 600 bis (prostituzione minorile),<br />

600 ter (pornografia minorile), 600 quater (detenzione<br />

<strong>di</strong> materiale pedo-pornografico), 609 bis (violenza<br />

sessuale), 609-ter (violenza sessuale aggravata),<br />

609 quater (atti sessuali con minorenne), 609 quinquies<br />

(corruzione <strong>di</strong> minorenne) e 609 octies (violenza<br />

sessuale <strong>di</strong> gruppo) c.p. commessi in danno dei prossimi<br />

congiunti o del convivente<br />

(art. 282 bis comma 6 c.p.p.)<br />

Or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> protezione<br />

Misure atipiche<br />

Ammonimento del questore<br />

(art. 8. D.L. 23 febbraio 2009 n. <strong>11</strong>)<br />

STUDI E RICERCHE<br />

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato <strong>di</strong><br />

cui all’articolo 612-bis del co<strong>di</strong>ce penale, introdotto dall’articolo<br />

7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità<br />

<strong>di</strong> pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore<br />

<strong>di</strong> ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.<br />

La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.<br />

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli<br />

organi investigativi e sentite le persone informate<br />

dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce<br />

oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto<br />

il provve<strong>di</strong>mento, invitandolo a tenere una condotta<br />

conforme alla legge e re<strong>di</strong>gendo processo verbale.<br />

Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente<br />

l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore<br />

valuta l’eventuale adozione <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti in<br />

materia <strong>di</strong> armi e munizioni.<br />

3. La pena per il delitto <strong>di</strong> cui all’articolo 612-bis del co<strong>di</strong>ce<br />

penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto<br />

già ammonito ai sensi del presente articolo.<br />

4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo<br />

612-bis del co<strong>di</strong>ce penale quando il fatto è commesso<br />

da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.<br />

Misure cautelari personali<br />

Allontanamento dalla casa <strong>famiglia</strong>re<br />

(art. 282 bis c.p.p. introdotto dalla L. 4 aprile 20<strong>01</strong>, n.<br />

154, contro la violenza nelle relazioni familiari)<br />

Con il provve<strong>di</strong>mento dell’allontanamento il giu<strong>di</strong>ce<br />

prescrive all’imputato <strong>di</strong> lasciare imme<strong>di</strong>atamente la<br />

casa <strong>famiglia</strong>re, ovvero <strong>di</strong> non farvi rientro, e <strong>di</strong> non<br />

accedervi senza l’autorizzazione del giu<strong>di</strong>ce che procede.<br />

L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate<br />

modalità <strong>di</strong> visita.<br />

Il giu<strong>di</strong>ce, qualora sussistano esigenze <strong>di</strong> tutela dell’incolumità<br />

della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti,<br />

può inoltre prescrivere all’imputato <strong>di</strong> non avvicinarsi<br />

a luoghi determinati abitualmente frequentati<br />

dalla persona offesa, in particolare il luogo <strong>di</strong> lavoro,<br />

il domicilio della <strong>famiglia</strong> <strong>di</strong> origine o dei prossimi<br />

congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria<br />

per motivi <strong>di</strong> lavoro. In tale ultimo caso il giu<strong>di</strong>ce<br />

prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.<br />

3. Il giu<strong>di</strong>ce, su richiesta del pubblico ministero, può altresì<br />

ingiungere il pagamento perio<strong>di</strong>co <strong>di</strong> un assegno<br />

a favore delle persone conviventi che, per effetto<br />

della misura cautelare <strong>di</strong>sposta, rimangano prive <strong>di</strong><br />

mezzi adeguati. Il giu<strong>di</strong>ce determina la misura dell’assegno<br />

tenendo conto delle circostanze e dei red<strong>di</strong>ti<br />

dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del<br />

versamento. Può or<strong>di</strong>nare, se necessario, che l’assegno<br />

sia versato <strong>di</strong>rettamente al beneficiario da parte del<br />

datore <strong>di</strong> lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione<br />

a lui spettante. L’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> pagamento ha efficacia<br />

<strong>di</strong> titolo esecutivo.<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 27


STUDI E RICERCHE<br />

Tabella 1. I principali or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> protezione<br />

Delitti per cui la legge prevede l’ergastolo o della reclusione<br />

superiore nel massimo a tre anni<br />

(art. 280 comma 1 c.p.p.)<br />

Delitti per cui la legge prevede l’ergastolo o della reclusione<br />

superiore nel massimo a tre anni<br />

(art. 280 comma 1 c.p.p.)<br />

Delitti per cui la legge prevede l’ergastolo o della reclusione<br />

superiore nel massimo a quattro anni<br />

(art. 280 comma 2 c.p.p.)<br />

Durante il proce<strong>di</strong>mento<br />

Delitti per cui la legge prevede l’ergastolo o della reclusione<br />

superiore nel massimo a tre anni<br />

(art. 287 comma 1 c.p.p.)<br />

Delitto <strong>di</strong> cui all’art. 571 c.p. (violazione degli obblighi <strong>di</strong><br />

assistenza <strong>famiglia</strong>re) in danno dei prossimi congiunti<br />

(art. 288 comma 2 c.p.p.).<br />

All’esito del proce<strong>di</strong>mento<br />

Condanna all’ergastolo<br />

(art. 32 c.p.)<br />

Delitti <strong>di</strong> cui agli artt. 609-bis (violenza sessuale), 609ter<br />

(violenza sessuale aggravata), 609-quater (atti sessuali<br />

con minorenne), 609-quinquies (corruzione <strong>di</strong><br />

minorenne) e 609-octies (violenza sessuale <strong>di</strong> gruppo)<br />

del co<strong>di</strong>ce penale quando la qualità <strong>di</strong> genitore è elemento<br />

costitutivo o circostanza aggravante del reato<br />

(art. 609 nonies comma 1 n. 1) c.p.)<br />

Delitto <strong>di</strong> cui all’art. 564 c.p. (incesto), delitti <strong>di</strong> cui agli<br />

artt. 566-568 (supposizione o soppressione <strong>di</strong> stato,<br />

alterazione <strong>di</strong> stato, occultamento <strong>di</strong> stato <strong>di</strong> un fanciullo<br />

legittimo o naturale riconosciuto)<br />

(artt. 564, 569 c.p.)<br />

28 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

Divieto <strong>di</strong> avvicinamento ai luoghi frequentati dalla<br />

persona offesa<br />

(art. 282-ter c.p.p. introdotto dal D.L. 23 febbraio 2009, n.<br />

<strong>11</strong>, convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni, nella L. 23 aprile 2009,<br />

n. 38 c.d. decreto sicurezza)<br />

1. Con il provve<strong>di</strong>mento che <strong>di</strong>spone il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> avvicinamento<br />

il giu<strong>di</strong>ce prescrive all’imputato <strong>di</strong> non avvicinarsi<br />

a luoghi determinati abitualmente frequentati<br />

dalla persona offesa ovvero <strong>di</strong> mantenere una determinata<br />

<strong>di</strong>stanza da tali luoghi o dalla persona offesa.<br />

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze <strong>di</strong> tutela, il giu<strong>di</strong>ce<br />

può prescrivere all’imputato <strong>di</strong> non avvicinarsi a<br />

luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi<br />

congiunti della persona offesa o da persone con<br />

questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva<br />

ovvero <strong>di</strong> mantenere una determinata <strong>di</strong>stanza<br />

da tali luoghi o da tali persone.<br />

3. Il giu<strong>di</strong>ce può, inoltre, vietare all’imputato <strong>di</strong> comunicare,<br />

attraverso qualsiasi mezzo, con le persone <strong>di</strong><br />

cui ai commi 1 e 2.<br />

4. Quando la frequentazione dei luoghi <strong>di</strong> cui ai commi<br />

1 e 2 sia necessaria per motivi <strong>di</strong> lavoro ovvero per esigenze<br />

abitative, il giu<strong>di</strong>ce prescrive le relative modalità<br />

e può imporre limitazioni.<br />

Obbligo <strong>di</strong> presentazione alla P.G.<br />

(Art. 281 c.p.p.)<br />

Divieto e obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>mora<br />

(art. 283 c.p.p.)<br />

Arresti domiciliari<br />

(art. 284 c.p.p.)<br />

Custo<strong>di</strong>a cautelare in carcere<br />

(art. 285 c.p.p.)<br />

Misure inter<strong>di</strong>ttive<br />

Sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale<br />

(art. 288 c.p.p.)<br />

Con il provve<strong>di</strong>mento che <strong>di</strong>spone la sospensione dall’esercizio<br />

della potestà dei genitori [c.c. 316], il giu<strong>di</strong>ce<br />

priva temporaneamente l’imputato, in tutto o in<br />

parte, dei poteri a essa inerenti.<br />

Pene accessorie<br />

Decadenza della potestà parentale<br />

(Art. 34 comma 1 c.p.)<br />

La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche<br />

la privazione <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto che al genitore spetti sui<br />

beni del figlio in forza della potestà <strong>di</strong> cui al titolo IX<br />

del libro I del co<strong>di</strong>ce civile.<br />

(art. 34 comma 3 c.p.).


Tabella 1. I principali or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> protezione<br />

Delitti commessi con l’abuso della potestà dei genitori<br />

(art. 34 comma 2 c.p.)<br />

Delitti <strong>di</strong> cui gli artt. 609 bis (violenza sessuale), 609 ter<br />

(violenza sessuale aggravata), 609 quater (atti sessuali<br />

con minorenne), 609 quinquies (corruzione <strong>di</strong> minorenne)<br />

e 609 octies (violenza sessuale <strong>di</strong> gruppo) c.p.<br />

(art. 609 nonies comma 1 n. 2) c.p.)<br />

Delitti <strong>di</strong> cui gli artt. 609 bis (violenza sessuale), 609 ter<br />

(violenza sessuale aggravata), 609 quater (atti sessuali<br />

con minorenne), 609 quinquies (corruzione <strong>di</strong> minorenne)<br />

e 609 octies (violenza sessuale <strong>di</strong> gruppo) c.p.<br />

(art. 609 nonies comma 1 n. 3) c.p.)<br />

Delitti <strong>di</strong> cui gli artt. 609 bis (violenza sessuale), 609 ter<br />

(violenza sessuale aggravata), 609 quater (atti sessuali<br />

con minorenne), 609 quinquies (corruzione <strong>di</strong> minorenne)<br />

e 609 octies (violenza sessuale <strong>di</strong> gruppo) c.p.<br />

(art. 609 nonies comma 2 c.p.)<br />

(c.d. order of protection) con il quale si prevede che,<br />

fino a che non sia proposta la querela, la persona offesa<br />

possa esporre i fatti all’autorità <strong>di</strong> pubblica sicurezza.<br />

Con il decreto sicurezza, attraverso tale<br />

strumento, il legislatore ha previsto una forma <strong>di</strong> tutela<br />

anticipata all’instaurazione del proce<strong>di</strong>mento<br />

penale. La persona offesa del reato <strong>di</strong> stalking può<br />

infatti scegliere <strong>di</strong> non presentare imme<strong>di</strong>atamente<br />

querela, ma <strong>di</strong> chiedere al questore <strong>di</strong> ammonire lo<br />

stalker. Si tratta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> una misura <strong>di</strong> prevenzione<br />

adottata dal questore, che ha limitati poteri <strong>di</strong> indagine,<br />

e con cui si ammonisce il futuro stalker <strong>di</strong> interrompere<br />

qualsiasi interferenza creata sinora<br />

nella vita della vittima. Se il soggetto ammonito<br />

compirà altri atti persecutori, nei suoi confronti si<br />

procederà d’ufficio (come nei casi <strong>di</strong> reato a danno<br />

<strong>di</strong> minorenni e persone con <strong>di</strong>sabilità).<br />

Sempre il decreto legge ha inserito anche all’art.<br />

282 -ter c.p.p. una misura cautelare coercitiva che<br />

prevede il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> avvicinamento o l’obbligo <strong>di</strong><br />

mantenere una certa <strong>di</strong>stanza dai luoghi abitualmente<br />

frequentati dalla vittima e, in casi <strong>di</strong> particolare<br />

esigenze <strong>di</strong> tutela, anche da quelli frequentati<br />

da persone a lei vicine. A ciò può aggiungersi, inoltre,<br />

il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> comunicare, con qualsiasi mezzo,<br />

con i congiunti della persona offesa o con le persone<br />

legate ad essa da relazione affettiva.<br />

Mentre il provve<strong>di</strong>mento del 20<strong>01</strong> mirava, come<br />

testimoniato dall’introduzione della misura caute-<br />

STUDI E RICERCHE<br />

Sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale per<br />

un periodo <strong>di</strong> tempo pari al doppio della pena inflitta<br />

(art. 34 comma 2 c.p.)<br />

La sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori<br />

importa anche l’incapacità <strong>di</strong> esercitare, durante la sospensione,<br />

qualsiasi <strong>di</strong>ritto che al genitore spetti sui<br />

beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro<br />

I del co<strong>di</strong>ce civile; durata: il doppio della pena inflitta<br />

con la sentenza<br />

(art. 34 comma 4).<br />

Inter<strong>di</strong>zione perpetua da qualsiasi ufficio attinente<br />

alla tutela ed alla curatela<br />

(art. 609 nonies c.p.)<br />

Per<strong>di</strong>ta del <strong>di</strong>ritto agli alimenti e l’esclusione della<br />

successione della persona offesa<br />

(art. 609 nonies c.p.)<br />

Inter<strong>di</strong>zione perpetua da qualunque incarico nelle<br />

scuole <strong>di</strong> ogni or<strong>di</strong>ne e grado nonché da ogni ufficio<br />

o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche<br />

o private frequentate prevalentemente da minori<br />

(art. 609 nonies c.p.)<br />

lare dell’allontanamento dalla casa <strong>famiglia</strong>re posta<br />

a tutela della vittima che spartisce il tetto con il suo<br />

carnefice, a tutelare dalla violenza intra-familiare,<br />

con il nuovo intervento si è estesa analoga tutela<br />

anche ai casi in cui non vi sia, o non vi sia più, una<br />

relazione fra la persona offesa e l’imputato. Infatti,<br />

la misura del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> avvicinamento ai luoghi frequentati<br />

dalla persona offesa introdotta dal decreto<br />

sicurezza, avente contenuto analogo all’or<strong>di</strong>ne previsto<br />

dal comma 2 dell’art. 282 bis per i casi <strong>di</strong> allontanamento<br />

dalla casa <strong>famiglia</strong>re, è applicabile a<br />

qualsiasi soggetto in<strong>di</strong>pendentemente dalla convivenza<br />

con la vittima. Il reato <strong>di</strong> stalking risulta aggravato<br />

quando sia commesso a seguito <strong>di</strong> una precedente<br />

unione matrimoniale, o anche solo <strong>di</strong> una<br />

semplice relazione affettiva, risultando così puniti<br />

più gravemente gli atti persecutori commessi da chi<br />

abbia precedentemente con<strong>di</strong>viso una relazione con<br />

la vittima, in<strong>di</strong>pendentemente dalla natura coniugale<br />

o semplicemente affettiva dell’unione, rispetto<br />

a quelli commessi dall’estraneo. Infatti, la pena è<br />

aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente<br />

separato o <strong>di</strong>vorziato o da persona che sia<br />

stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.<br />

La con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> una relazione <strong>di</strong>venta<br />

quin<strong>di</strong> elemento idoneo a giustificare l’aumento <strong>di</strong><br />

pena, secondo una prospettiva ormai completamente<br />

ribaltata rispetto a quella entro cui si inseriva<br />

fino al 1981 il c.d. delitto d’onore, previsto dal-<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 29


STUDI E RICERCHE<br />

Tabella 2. Differenti comportamenti messi in atto dallo stalker e corrispondenti tipologie <strong>di</strong> stalking<br />

(tratto da Canter & Ioannou, 2004)<br />

Varietà <strong>di</strong> comportamenti che caratterizzano lo stalking<br />

Richiesta <strong>di</strong> dettagli personali: lo stalker chiede, per<br />

mezzo <strong>di</strong> lettere, telefonate, e-mail o <strong>di</strong> persona informazioni<br />

su dettagli personali riferiti alla vittima (es.<br />

che cosa le piace indossare, dove vive o lavora…)<br />

Indagini sulla vittima: lo stalker fa delle ricerche sulla<br />

sua vittima, ad es. contattando e facendo domande alle<br />

persone a lei legate, cercando informazioni su <strong>di</strong> lei,<br />

sorvegliandola.<br />

Conoscenze sulla vittima: lo stalker rivela alla vittima<br />

<strong>di</strong> essere a conoscenza <strong>di</strong> informazioni su <strong>di</strong> lei, ad es.<br />

riguardo alla sua <strong>famiglia</strong>, al suo luogo <strong>di</strong> lavoro, alle<br />

sue attività o al colore dei vestiti che indossa in un determinato<br />

momento.<br />

Sorveglianza della vittima: la vittima può essere consapevole<br />

o meno <strong>di</strong> essere oggetto <strong>di</strong> sorveglianza da<br />

parte dello stalker, che può fotografarla/filmarla <strong>di</strong> nascosto<br />

o utilizzare cimici elettroniche.<br />

Infrazione degli or<strong>di</strong>ni restrittivi: lo stalker infrange le<br />

ingiunzioni da parte della legge che gli impe<strong>di</strong>scono <strong>di</strong><br />

contattare la sua vittima.<br />

Ricerca <strong>di</strong> contatto dopo l’intervento dell’autorità: lo<br />

stalker continua ad entrare in contatto con la vittima<br />

anche dopo l’intervento, ad es., delle Forze dell’Or<strong>di</strong>ne.<br />

Invio <strong>di</strong> lettere: lo stalker invia materiale scritto alla sua<br />

vittima (lettere, cartoline, e-mail).<br />

Telefonate: lo stalker effettua telefonate (in cui parla o<br />

resta in silenzio) o lascia messaggi sulla segreteria telefonica<br />

della vittima.<br />

Invio <strong>di</strong> regali: i doni dello stalker (es. fiori, cioccolatini,<br />

fotografie, vestiti) possono essere recapitati alla vittima,<br />

per posta, a casa o al lavoro, o lasciati vicino a casa sua<br />

o alla sua macchina, in modo che lei possa trovarli.<br />

Comunicazioni a contenuto sessuale: nelle comunicazioni<br />

provenienti dallo stalker si osserva spesso un<br />

contenuto osceno (ad es. lettere con riferimenti sessuali,<br />

telefonate con respiri affannosi…)<br />

Inviti: lo stalker esprime alla sua vittima il desiderio <strong>di</strong><br />

incontrarla, <strong>di</strong> avere con lei una relazione intima e può<br />

invitarla a contattarlo.<br />

Furto <strong>di</strong> proprietà personali: lo stalker si appropria <strong>di</strong><br />

oggetti <strong>di</strong> proprietà della vittima dalla sua casa, dal suo<br />

giar<strong>di</strong>no, dalla sua auto o dal suo posto <strong>di</strong> lavoro (ad es.<br />

biancheria intima, fotografie personali…)<br />

Distruzione <strong>di</strong> proprietà personali: lo stalker <strong>di</strong>strugge<br />

o cerca <strong>di</strong> <strong>di</strong>struggere oggetti appartenenti alla vittima<br />

o a lei associati.<br />

Accesso alla casa della vittima: lo stalker riesce ad intrufolarsi<br />

in casa della vittima in modo illegale o con<br />

l’inganno (es. convincere i bambini a lasciare entrare<br />

un amico della mamma)<br />

30 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

Stili comportamentali dello stalker<br />

Stile dell’Intimità: azioni che rappresentano un tentativo<br />

<strong>di</strong>storto <strong>di</strong> ridurre la <strong>di</strong>stanza interpersonale tra lo<br />

stalker e la sua vittima e <strong>di</strong> entrare in una sorta <strong>di</strong> relazione<br />

con lei.<br />

La vittima è considerata come una persona: lo stalker<br />

riconosce <strong>di</strong> avere a che fare con un in<strong>di</strong>viduo reale e<br />

mostra interesse nell’ottenere informazioni specifiche.<br />

Egli mette in atto dei tentativi per ottenere ciò che<br />

vuole; essi, benché inadeguati e intrusivi, rappresentano<br />

per lui una modalità legittima <strong>di</strong> relazionarsi agli<br />

altri e, in particolare, un modo per ottenere una relazione,<br />

senza alcun rimorso per la violazione della privacy<br />

della vittima.<br />

Stile della Sessualità: comportamenti che hanno alla<br />

base una sessualità esplicita o implicita o riflettono un<br />

potenziale contatto sessuale. Anche il furto o le azioni<br />

<strong>di</strong>struttive ne fanno parte, se sono focalizzati sul possesso<br />

personale della vittima.<br />

La vittima è considerata come un mezzo: lo stalker usa<br />

semplicemente la vittima per esprimere il proprio desiderio<br />

<strong>di</strong> possesso o la propria rabbia; intende imporre<br />

i propri sentimenti e desideri sessuali sulla vittima. Le<br />

reazioni <strong>di</strong> rifiuto della vittima possono provocare<br />

azioni drammatiche o attacchi verso oggetti che hanno<br />

una rilevanza personale per lei.<br />

Diffamazione: lo stalker <strong>di</strong>ffonde in pubblico messaggi<br />

offensivi, falsi o <strong>di</strong>ffamatori sulla vittima.


l’abrogato art. 587 c.p., in cui il rapporto coniugale<br />

con la vittima poteva assurgere ad elemento attenuante<br />

della responsabilità del reo che avesse agito<br />

per tutelare l’onore proprio o della <strong>famiglia</strong>.<br />

Sul piano procedurale si osserva inoltre l’ampliamento<br />

della sfera <strong>di</strong> applicabilità dell’istituto dell’incidente<br />

probatorio, con l’inserimento dell’art.<br />

392, n. 1 bis c.p.p.; con tale norma, al fine <strong>di</strong> evitare<br />

alle vittime <strong>di</strong> stalking <strong>di</strong> dover rivivere in <strong>di</strong>battimento<br />

le passate e dolorose vicende che hanno una<br />

forte implicazione psicologica, si consente <strong>di</strong> assumere<br />

la loro testimonianza già nella fase delle indagini<br />

preliminari nelle forme dell’incidente probatorio.<br />

Relativamente alle “Misure contro la violenza<br />

nelle relazioni familiari”, la legge n. 154/<strong>01</strong> ha introdotto,<br />

con l’art. 282 bis c.p.p., un rime<strong>di</strong>o coercitivo<br />

volto ad arginare il fenomeno della violenza domestica.<br />

L’art. 282 bis c.p.p. introduce infatti la misura<br />

cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare,<br />

consistente nella prescrizione rivolta all’accusato <strong>di</strong><br />

lasciare la casa familiare ovvero <strong>di</strong> non farvi rientro,<br />

nel caso in cui l’indagato si trovi in luogo (anche <strong>di</strong><br />

detenzione) <strong>di</strong>verso dal domicilio domestico e nella<br />

prescrizione <strong>di</strong> non accedervi senza l’autorizzazione<br />

del giu<strong>di</strong>ce che procede (che, se concessa, può prevedere<br />

modalità <strong>di</strong> visita).<br />

STUDI E RICERCHE<br />

Tabella 2. Differenti comportamenti messi in atto dallo stalker e corrispondenti tipologie <strong>di</strong> stalking<br />

(tratto da Canter & Ioannou, 2004)<br />

Minacce: contenuti minacciosi o offensivi si possono<br />

osservare nelle comunicazioni provenienti dallo stalker.<br />

Le minacce possono essere <strong>di</strong>rette (es. minacce <strong>di</strong><br />

morte rivolte <strong>di</strong>rettamente alla vittima) o in<strong>di</strong>rette (es.<br />

far trovare davanti a casa animali morti).<br />

Confronto <strong>di</strong>retto: lo stalker minaccia <strong>di</strong>rettamente la<br />

sua vittima <strong>di</strong> usare violenza fisica contro <strong>di</strong> lei.<br />

Contatto con altri: lo stalker contatta una persona legata<br />

alla vittima, al fine <strong>di</strong> ottenere informazioni su <strong>di</strong> lei, <strong>di</strong><br />

farle pervenire un messaggio o <strong>di</strong> minacciarla e insultarla.<br />

Minacce ad altri: lo stalker minaccia <strong>di</strong> ferire o uccidere<br />

persone legate alla vittima, ad es. familiari o amici.<br />

Insulti contro la <strong>famiglia</strong>: lo stalker formula minacce, fa<br />

osservazioni offensive o perseguita persone collegate<br />

con la sua vittima (es. familiari, partner, ma anche colleghi<br />

o vicini <strong>di</strong> casa).<br />

Violenza sulla vittima: lo stalker manifesta violenza fisica<br />

sulla sua vittima (es. percosse), che può sfociare<br />

persino nell’omici<strong>di</strong>o.<br />

Minaccia <strong>di</strong> suici<strong>di</strong>o: lo stalker può minacciare <strong>di</strong> suicidarsi<br />

se la vittima non sod<strong>di</strong>sferà le sue richieste.<br />

Appostamenti: lo stalker passa ripetutamente in macchina<br />

nei pressi dell’abitazione della vittima o del suo<br />

luogo <strong>di</strong> lavoro.<br />

Stile dell’Aggressione: comportamenti che rimandano<br />

al preteso controllo dello stalker sulla vittima: da un<br />

lato un controllo in<strong>di</strong>retto, me<strong>di</strong>ante l’osservazione<br />

della vittima e il contatto con la sua <strong>famiglia</strong> o i suoi<br />

amici, dall’altro forme più aggressive e <strong>di</strong>struttive, in<br />

cui cerca <strong>di</strong> imporre un controllo <strong>di</strong>retto ed infliggere<br />

violenza fisica o psicologica.<br />

La vittima è considerata come un oggetto: lo stalker<br />

vede la sua vittima come una sua proprietà; se egli non<br />

può possederla, nessun altro potrà farlo. Vi è una totale<br />

mancanza <strong>di</strong> empatia, la vittima è spogliata <strong>di</strong> ogni<br />

sua <strong>di</strong>mensione umana. L’approccio crudele e socialmente<br />

inadeguato <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> stalker mostra<br />

come essi ritengano <strong>di</strong> poter forzare una relazione<br />

semplicemente esercitando il controllo sulle con<strong>di</strong>zioni<br />

esterne, ad es. minacciando altre persone legate<br />

alla vittima.<br />

Si tratta <strong>di</strong> una misura sottoposta ai presupposti<br />

generali <strong>di</strong> applicabilità delle misure cautelari contenute<br />

nell’art. 274 c.p.p. ed ai limiti <strong>di</strong> pena previsti<br />

dall’art. 280 c.p.p.. È prevista però un’eccezione, avuto<br />

riguardo non alla misura della pena, bensì al titolo <strong>di</strong><br />

reato per cui si procede. Infatti, la misura può essere<br />

concessa anche in deroga ai limiti <strong>di</strong> pena, qualora si<br />

proceda per una tipologia <strong>di</strong> reati intra-familiari, tassativamente<br />

in<strong>di</strong>cati, commessi in danno dei prossimi<br />

congiunti o del convivente che sono:<br />

- la violazione degli obblighi <strong>di</strong> assistenza familiare<br />

(ex art. 570 c.p.),<br />

- l’abuso <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> correzione (ex art. 571 c.p.),<br />

- la prostituzione minorile (in particolare nell’ipotesi<br />

<strong>di</strong> cui al comma 2 dell’art. 600-bis c.p.), la<br />

pornografia minorile (nell’ipotesi <strong>di</strong> cui al<br />

comma 4 dell’art. 600-ter c.p.),<br />

- la detenzione <strong>di</strong> materiale pornografico (ex art.<br />

600-quater c.p.), la violenza sessuale (nell’ipotesi<br />

<strong>di</strong> cui al comma 3 dell’art. 609-bis),<br />

- gli atti sessuali con minorenne (nell’ipotesi attenuata<br />

<strong>di</strong> cui al comma 3 dell’art. 609-quater c.p.),<br />

- la corruzione <strong>di</strong> minorenne (ex art. 609-quinquies<br />

c.p.),<br />

- la violenza sessuale <strong>di</strong> gruppo (nell’ipotesi attenuata<br />

in virtù del richiamo dell’art. 609-bis,<br />

comma 3 c.p.).<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 31


STUDI E RICERCHE<br />

Accanto alla misura principale, il legislatore ha<br />

previsto una prescrizione accessoria per il caso in<br />

cui esistano esigenze <strong>di</strong> tutela dell’incolumità della<br />

persona offesa o dei suoi prossimi congiunti: in particolare,<br />

l’obbligo <strong>di</strong> non avvicinarsi a luoghi determinati<br />

abitualmente frequentati dalla persona offesa<br />

(segnatamente il luogo <strong>di</strong> lavoro, il domicilio<br />

della <strong>famiglia</strong> <strong>di</strong> origine o dei prossimi congiunti), a<br />

meno che la frequentazione sia necessaria per motivi<br />

<strong>di</strong> lavoro, nel qual caso il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>spone le relative<br />

modalità o limitazioni.<br />

Innovativa è sicuramente la previsione <strong>di</strong> misure<br />

provvisorie a contenuto patrimoniale, introdotta nel<br />

comma 3 dell’art. 282-bis c.p.p. Il giu<strong>di</strong>ce può ingiungere<br />

(l’or<strong>di</strong>ne ha efficacia <strong>di</strong> titolo esecutivo),<br />

contestualmente o successivamente alla misura<br />

dell’allontanamento, il pagamento perio<strong>di</strong>co <strong>di</strong> un<br />

assegno a favore delle persone conviventi, qualora<br />

quest’ultime, per effetto della misura cautelare coercitiva,<br />

rimangano prive <strong>di</strong> mezzi. Non è infatti infrequente<br />

che le persone accusate <strong>di</strong> abusi familiari<br />

rappresentino al contempo la sola fonte <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to<br />

della <strong>famiglia</strong>. Viene così riconosciuto, per la prima<br />

volta, un contributo economico al convivente anche<br />

in mancanza <strong>di</strong> figli, non previsto in alcuna ipotesi<br />

nella legislazione precedente in materia <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>.<br />

Il giu<strong>di</strong>ce stabilisce le modalità ed i termini del pagamento,<br />

or<strong>di</strong>nando, se necessario, che l’assegno sia<br />

versato al beneficiario da parte del datore <strong>di</strong> lavoro<br />

dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui<br />

spettante.<br />

La sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 288 c.p.p. è una misura cautelare<br />

inter<strong>di</strong>ttiva.<br />

Vi è la possibilità <strong>di</strong> commisurare il quantum dell’inter<strong>di</strong>zione<br />

in funzione delle esigenze cautelari,<br />

giacché al giu<strong>di</strong>ce è consentito <strong>di</strong> sospendere in<br />

tutto o in parte l’esercizio dei poteri che concorrono<br />

a formare la potestà genitoriale. La temporanea per<strong>di</strong>ta<br />

può, quin<strong>di</strong>, riguardare specifici segmenti <strong>di</strong> potere,<br />

un singolo potere e non altri, oppure l’applicazione<br />

della misura ad un figlio e non ad altri.<br />

Per la determinazione del contenuto della misura<br />

prevista dall’art. 288 c.p.p., bisogna avere riguardo al<br />

complesso dei poteri e delle facoltà inerenti alla potestà<br />

dei genitori, <strong>di</strong>sciplinati dagli artt. 315 e ss. c.c..<br />

La misura appare utile quando, ad esempio, si<br />

vuole evitare che l’imputato possa porre in essere<br />

un’attività <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente pericolosa<br />

per l’inquinamento del materiale probatorio: la sospensione<br />

della potestà dei genitori può contribuire,<br />

infatti, a sottrarre chi vi è soggetto a possibili intimidazioni<br />

(<strong>di</strong> natura psicologica od economica), che<br />

gli impe<strong>di</strong>rebbero <strong>di</strong> deporre liberamente in un processo<br />

a carico del genitore.<br />

Sotto il profilo civilistico, se la violenza si riversa<br />

contro i figli ed è causa <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>zio per i medesimi,<br />

il giu<strong>di</strong>ce potrà emettere dei provve<strong>di</strong>menti li-<br />

32 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

mitativi o ablativi della potestà familiare; se invece<br />

la violenza si riversa nei confronti del coniuge, il coniuge<br />

potrà iniziare le procedure per la separazione<br />

o per il <strong>di</strong>vorzio. A questi rime<strong>di</strong> si è aggiunta anche<br />

la misura degli or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> protezione introdotta dalla<br />

legge n. 154/20<strong>01</strong>.<br />

Nei casi <strong>di</strong> violenza intra-familiare rilevanti sono<br />

i provve<strong>di</strong>menti limitativi o ablativi della potestà e i<br />

provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> allontanamento dalla casa familiare<br />

(sia da parte del minore che dei genitori). A tal<br />

proposito, significativi sono i cambiamenti introdotti<br />

dalla legge n. 149 del 20<strong>01</strong> riguardo al testo degli<br />

artt. 330 e 333 c.c.<br />

I rime<strong>di</strong> <strong>di</strong> natura civilistica a tutela dei minori,<br />

principalmente rientrano negli artt. 330 e 333 c.c..<br />

La legge 18 marzo 20<strong>01</strong> n. 149, benché volta principalmente<br />

a mo<strong>di</strong>ficare la <strong>di</strong>sciplina dell’adozione<br />

e dell’affidamento dei minori, ha introdotto anche<br />

alcune mo<strong>di</strong>fiche al titolo VIII del libro I del co<strong>di</strong>ce<br />

civile.<br />

Si è dato al giu<strong>di</strong>ce il potere <strong>di</strong> emettere un or<strong>di</strong>ne<br />

<strong>di</strong> allontanamento del genitore violento dalla casa<br />

familiare, permettendo in questo modo che gli altri<br />

appartenenti al nucleo familiare possano, con il<br />

semplice allontanamento <strong>di</strong> colui che ha posto in<br />

essere i fatti pregiu<strong>di</strong>zievoli, mantenere unita la <strong>famiglia</strong><br />

nel luogo dove essa ha i propri interessi, le<br />

proprie relazioni e gli affetti in<strong>di</strong>spensabili per mantenere<br />

un contatto positivo con la realtà.<br />

Il <strong>di</strong>ritto penale prevede infine delle pene accessorie,<br />

che conseguono alla condanna e che possono<br />

incidere suoi rapporti <strong>famiglia</strong>ri, tra queste certamente<br />

la decadenza dalla potestà parentale prevista<br />

dagli artt. 34 c.p e 32 comma 2 c.p.<br />

La decadenza della potestà dei genitori consegue,<br />

in primo luogo, in caso <strong>di</strong> condanna all’ergastolo ex<br />

art. 32 comma 2 c.p.<br />

In tema <strong>di</strong> reati familiari, alcuni dei casi in<strong>di</strong>cati<br />

dalla legge che prevedono esplicitamente la pena<br />

accessoria della per<strong>di</strong>ta della potestà genitoriale<br />

sono previsti dall’art. 609 nonies c.p., in tema <strong>di</strong> violenza<br />

sessuale, per cui la condanna per alcuno dei<br />

delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,<br />

609 quinquies e 609-octies c.p. comporta la per<strong>di</strong>ta<br />

della potestà del genitore quando la qualità <strong>di</strong> genitore<br />

è elemento costitutivo del reato.<br />

Il contenuto della pena accessoria in oggetto riproduce<br />

il modello delineato dall’art. 34 c.p., che<br />

prevede appunto la decadenza della potestà dei genitori<br />

(oltre alla sospensione dell’esercizio della<br />

stessa), ossia la per<strong>di</strong>ta dei poteri che la legge riconosce<br />

ai genitori nei confronti del figlio.<br />

Il terzo comma dell’art. 34 c.p., che prevede la privazione<br />

<strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto spettante al genitore sul figlio,<br />

si riferisce al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> amministrare i beni del<br />

minore (ex art. 320 c.c.) ed all’usufrutto legale sui<br />

medesimi beni (ex art. 324 c.c.).


La sospensione dalla potestà genitoriale ex art. 32<br />

comma 3 c.p. ed ex art. 34 comma 2 e 4 c.p. non consegue<br />

automaticamente: il giu<strong>di</strong>ce è libero <strong>di</strong> determinare<br />

che alla condanna della reclusione per un<br />

tempo pari o superiore ai cinque anni non consegua<br />

la sospensione della potestà genitoriale.<br />

La sospensione consegue anche nell’ipotesi <strong>di</strong> delitti<br />

commessi con abuso <strong>di</strong> autorità parentale (ex<br />

34 comma 2 c.p.) e può essere inflitta per un periodo<br />

<strong>di</strong> tempo pari al doppio della pena inflitta. Quin<strong>di</strong><br />

questa pena accessoria potrebbe essere applicata,<br />

per esempio, nel caso <strong>di</strong> condanna per reati <strong>di</strong> maltrattamenti<br />

su minori ex art. 572 c.p.<br />

Secondo l’art. 34 comma 4 c.p., la sospensione dall’esercizio<br />

della potestà dei genitori importa anche<br />

l’incapacità <strong>di</strong> esercitare, durante la sospensione,<br />

qualsiasi <strong>di</strong>ritto che al genitore spetti sui beni del figlio<br />

in base alle norme del titolo IX del libro I del co<strong>di</strong>ce<br />

civile.<br />

Il fenomeno dello Stalking dal punto <strong>di</strong> vista della<br />

psicologia evoluzionistica<br />

L’interesse per il fenomeno dello stalking era presente<br />

ancor prima che la persecuzione interpersonale<br />

<strong>di</strong> carattere passionale/sessuale prendesse<br />

questo nome. In un caso <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>o avvenuto nel<br />

1999 e raccontato da M.C. Zanconi nel libro “Processi<br />

penali e processi psicologici”, ci si è ad esempio trovati<br />

<strong>di</strong> fronte ad un uomo che perseguitava la donna che<br />

lo aveva lasciato fino ad ucciderla, perché ella si sottraeva<br />

alla sua volontà <strong>di</strong> riappacificazione. La vittima,<br />

con la quale l’uomo aveva una relazione sentimentale<br />

da circa tre anni, fu uccisa con numerose<br />

coltellate al cuore, ai polmoni e all’aorta. Il padre<br />

della vittima, fin da subito, mostrò <strong>di</strong> ritenere che<br />

l’assassino della figlia fosse l’ex fidanzato, il quale<br />

non aveva accettato l’interruzione della relazione<br />

amorosa e che da tempo era più volte ricorso a minacce<br />

<strong>di</strong> morte contro la ragazza e i suoi familiari.<br />

Dopo un iniziale corteggiamento <strong>di</strong>screto, l’uomo in<br />

un secondo momento aveva iniziato ad assumere<br />

atteggiamenti possessivi ed esclusivi, impedendo<br />

alla donna <strong>di</strong> avere una qualsiasi vita <strong>di</strong> relazione; la<br />

scelta <strong>di</strong> interrompere un rapporto <strong>di</strong>ventato ormai<br />

insostenibile era sembrata alla ragazza inevitabile.<br />

L’uomo, però, non l’aveva accettata e aveva iniziato<br />

perseguitare lei e i suoi familiari, con telefonate e<br />

appostamenti, fino a minacce <strong>di</strong> morte per indurla<br />

a tornare con lui; minacce che, alla fine, si sono concretizzate.<br />

All’epoca della trattazione <strong>di</strong> questo caso,<br />

nonostante il comportamento dell’uomo non sia<br />

stato qualificato come stalking, vi era consapevolezza,<br />

nel <strong>di</strong>fensore della vittima, che questo potesse<br />

rientrare all’interno della categoria. L’assassino<br />

era uno stalker perché agiva per mero spirito <strong>di</strong><br />

possesso, travalicando la mera gelosia e con una tale<br />

determinazione e violenza espressa in un atteggiamento<br />

drammaticamente punitivo nei confronti<br />

STUDI E RICERCHE<br />

della donna, tanto che anche la sentenza <strong>di</strong> condanna<br />

ha riconosciuto l’essere andato oltre il delitto<br />

passionale, con una ferocia definita “bestiale”.<br />

In un altro caso, risalente al 1995, il perseguitante<br />

era una donna, che fu però uccisa dall’uomo. Si trattava<br />

<strong>di</strong> due insegnanti elementari, entrambi sposati,<br />

che avevano iniziato una relazione amorosa extraconiugale;<br />

la donna non si rassegnava <strong>di</strong> fronte al<br />

fatto che lui volesse allontanarsi, vista l’insistenza<br />

<strong>di</strong> lei alla continuazione del legame e le minacce anche<br />

<strong>di</strong> fronte agli scolari, ai bidelli etc. In particolare,<br />

dopo sei anni, l’uomo intendeva troncare la relazione<br />

tanto da avere richiesto un trasferimento e un<br />

periodo <strong>di</strong> aspettativa, ma la donna non ne voleva<br />

sapere e non smetteva <strong>di</strong> “tormentarlo”: lo seguiva<br />

continuamente in automobile ovunque andasse, anche<br />

fino alla sua abitazione, faceva telefonate mute<br />

ad ogni ora del giorno e della notte e lo apostrofava<br />

con parole ingiuriose anche all’interno dell’ambiente<br />

scolastico, alla presenza degli alunni. Lui,<br />

esasperato, la uccise al parco <strong>di</strong> Monza con quattro<br />

colpi <strong>di</strong> pistola.<br />

È infine proprio <strong>di</strong> questi giorni la notizia, apparsa<br />

sul Corriere della Sera, che una ragazza <strong>di</strong> 24 anni è<br />

stata accoltellata in strada, a pochi passi da casa,<br />

colpita con alcuni fendenti al collo. L’aggressore, secondo<br />

quanto riferito dalla stessa vittima, sarebbe<br />

l’ex fidanzato, il quale non si rassegnava alla fine<br />

della loro relazione.<br />

Un avvocato che voglia correttamente operare in<br />

questo campo, per compiere un’operazione <strong>di</strong> contrasto<br />

e, in ipotesi, anche <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa dello stalker, deve<br />

anche comprendere il fenomeno. Vista la gravità degli<br />

avvenimenti connessi a queste persecuzioni, è<br />

necessario trovare delle teorie esplicative per comprendere<br />

perché/come detto fenomeno si produca,<br />

anche per ridurne l’acca<strong>di</strong>mento. Esso si innesta per<br />

lo più in rapporti interpersonali preesistenti (ma ci<br />

sono anche gli stalker <strong>di</strong> persone famose, in cui la<br />

relazione interpersonale non preesiste, - es. <strong>di</strong>cembre<br />

2000: Dante Soiu, un pizzaiolo <strong>di</strong> Columbus<br />

(Ohio), che per un anno aveva perseguitato l’attrice<br />

Gwyneth Paltrow inviandole lettere a sfondo sessuale,<br />

e-mail, giocattoli, riviste e libri porno viene riconosciuto<br />

colpevole del reato <strong>di</strong> stalking e condannato<br />

a una pena da 6 mesi a 3 anni <strong>di</strong> carcere da<br />

scontare in ospedale psichiatrico; giugno 2009: Andrea<br />

Spinelli 36enne romano che avrebbe per anni<br />

molestato la showgirl Michelle Hunziker è condannato<br />

a 9 mesi e a un risarcimento pari a 10mila euro<br />

per danni morali. L’imputato ha dovuto rispondere<br />

<strong>di</strong> accuse gravi come l’invio alla presentatrice presso<br />

la redazione <strong>di</strong> “Striscia la Notizia” nel 2005, <strong>di</strong> una<br />

mail <strong>di</strong> minacce e all’in<strong>di</strong>rizzo della presentatrice<br />

svizzera <strong>di</strong> una busta contenente una lametta e<br />

delle frasi offensive e minatorie) e ha normalmente<br />

tre finalità:<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 33


STUDI E RICERCHE<br />

1. Impe<strong>di</strong>re che la relazione preesistente venga interrotta;<br />

2. Riottenere che la relazione preesistente ormai interrotta<br />

venga ripristinata;<br />

3. Ottenere la <strong>di</strong>sponibilità dell’altro/a al rapporto sentimentale/sessuale.<br />

La psicologia evoluzionistica propone un modello<br />

esplicativo dell’aggressività umana che sia integrativo,<br />

offrendo gli strumenti per comprendere come<br />

e perché certi fattori ambientali influenzino e siano<br />

a loro volta influenzati dagli aspetti psicologici alla<br />

base del comportamento umano. Anche il comportamento<br />

aggressivo sarebbe quin<strong>di</strong> evocato da particolari<br />

problemi adattivi presenti in determinati<br />

contesti evolutivi, secondo la logica costi-benefici,<br />

rappresentandone la soluzione. Cerchiamo <strong>di</strong> vedere<br />

in che modo: come sostenuto da Dawkins<br />

(1977), la logica sottesa all’evoluzione è quella dei<br />

geni, che hanno come unico interesse quello <strong>di</strong> riprodurre<br />

quante più copie possibili <strong>di</strong> se stessi e che<br />

quin<strong>di</strong> progettano organismi che hanno come scopo<br />

primario l’aumento del successo riproduttivo. I nostri<br />

circuiti cerebrali sarebbero stati progettati per<br />

produrre risposte comportamentali appropriate alle<br />

circostanze ambientali. Tuttavia, il nostro è un cervello<br />

plasmato dalla selezione naturale per essere<br />

adatto a sopravvivere in epoca preistorica. Un mutamento<br />

genetico spontaneo, per affermarsi nella<br />

specie, ha bisogno <strong>di</strong> molte generazioni <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui<br />

che, grazie a questo mutamento, acquisiscano un<br />

tratto anatomico o comportamentale che li avvantaggi<br />

nella riproduzione all’interno <strong>di</strong> un determinato<br />

ambiente. Negli ultimi <strong>di</strong>ecimila anni, cioè<br />

dalla scoperta e dalla <strong>di</strong>ffusione dell’agricoltura,<br />

dobbiamo ritenere che non siano stati possibili<br />

adattamenti evolutivi, sia per il breve tempo intercorso,<br />

sia per i continui mutamenti ambientali prodotti<br />

culturalmente.<br />

La <strong>di</strong>fferenza tra strategie maschili e femminili è<br />

legata ad una specifica asimmetria, che si spiega<br />

con la teoria dell’investimento parentale (Trivers,<br />

1972): un uomo può avere moltissimi figli poiché è<br />

fertile per quasi tutta la vita ed il costo per la riproduzione<br />

è per lui minimo; una donna, al contrario,<br />

ha a <strong>di</strong>sposizione un numero limitato <strong>di</strong> ovuli nel<br />

corso <strong>di</strong> un limitato periodo <strong>di</strong> fertilità, ed è inoltre<br />

impegnata in un periodo <strong>di</strong> gestazione <strong>di</strong> nove mesi<br />

a cui segue il periodo dell’allattamento. Per massimizzare<br />

il successo riproduttivo, l’uomo cercherà la<br />

quantità e sarà più competitivo sessualmente (più<br />

donne fecondate = più figli che perpetueranno i suoi<br />

geni), mentre la donna preferirà la qualità e sarà<br />

quin<strong>di</strong> più selettiva nella scelta del partner (che garantisca<br />

le risorse necessarie all’allevamento <strong>di</strong> un<br />

numero limitato <strong>di</strong> figli).<br />

Geni che pre<strong>di</strong>spongano gli uomini ad un atteggiamento<br />

<strong>di</strong> proprietà (Wilson & Daly, 1992) nei con-<br />

34 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

fronti della donna e che, pertanto, tendono a mettere<br />

in atto tutte le misure possibili per impe<strong>di</strong>re alla<br />

loro partner <strong>di</strong> essere fecondate da altri uomini, si<br />

saranno affermati facilmente nella specie. Questi<br />

stessi geni devono essere responsabili delle violente<br />

emozioni a cui gli uomini vanno incontro quando<br />

percepiscono possibili minacce alla fedeltà della<br />

loro partner.<br />

Il termine stalking già rimanda al nostro passato<br />

ancestrale. Esso deriva infatti dal linguaggio tecnico<br />

della caccia (stalker è il cacciatore in agguato della<br />

preda) e letteralmente è traducibile con “fare la posta”,<br />

“inseguire”, “cacciare”, “seguire le tracce della<br />

preda”; in<strong>di</strong>vidua un insieme <strong>di</strong> comportamenti ripetuti<br />

ed intrusivi <strong>di</strong> sorveglianza e controllo nei<br />

confronti <strong>di</strong> una vittima designata, che risulta infasti<strong>di</strong>ta<br />

e/o preoccupata da tali attenzioni non gra<strong>di</strong>te.<br />

Si tratta <strong>di</strong> un fenomeno tipicamente relazionale<br />

caratterizzato, come abbiamo visto, da:<br />

a) Una serie <strong>di</strong> comportamenti <strong>di</strong>retti ripetutamente<br />

verso uno specifico in<strong>di</strong>viduo, per un periodo<br />

continuativo <strong>di</strong> alcune settimane;<br />

b) Tali atteggiamenti devono risultare intrusivi e<br />

sgra<strong>di</strong>ti per la vittima;<br />

c) Devono provocare in quest’ultima una sensazione<br />

<strong>di</strong> ansia, <strong>di</strong>sagio e paura e una forte limitazione<br />

della libertà personale.<br />

Le tre finalità dello stalking precedentemente<br />

esposte rimandano ad altrettante ipotesi esplicative<br />

del comportamento aggressivo e, in particolare, dell’aggressività<br />

predatoria (Buss & Duntley, 2006):<br />

1. Dissuadere il proprio partner dall’essere infedele:<br />

alla base delle manifestazioni violente verso il<br />

partner, vi sarebbe un’estrema gelosia. Per<br />

quanto aberrante, certi uomini maltrattano,<br />

molestano o perfino uccidono le loro mogli per<br />

impe<strong>di</strong>re loro <strong>di</strong> interrompere la relazione ed<br />

intraprenderne una nuova con un altro uomo,<br />

inducendole a credere che non troveranno mai<br />

un partner più desiderabile <strong>di</strong> quello che hanno<br />

attualmente.<br />

2. Recuperare una relazione con un partner precedente:<br />

l’aggressione può essere parte <strong>di</strong> una strategia<br />

designata a riconquistare un partner che ha interrotto<br />

una relazione sentimentale. Apparentemente,<br />

l’uso dell’aggressività per attrarre<br />

nuovamente un partner può sembrare contro<br />

intuitiva. Tuttavia, in questo contesto, essa può<br />

funzionare come rinforzo negativo: l’aggressione<br />

costituisce il rinforzatore negativo che<br />

viene meno quando la relazione si è ristabilita.<br />

L’oggetto dell’aggressività - il partner desiderato<br />

- è incoraggiato ad intraprendere una relazione<br />

con l’aggressore al fine evitare <strong>di</strong> continuare ad<br />

essere sua vittima. Infatti, una delle funzioni<br />

dello stalking è appunto quella <strong>di</strong> recuperare un


partner che ci ha lasciato (Duntley e Buss, 2006).<br />

Quando la partner <strong>di</strong> un uomo ha abbandonato<br />

al relazione, il comportamento <strong>di</strong> stalking contro<br />

<strong>di</strong> lei le infligge costi notevoli per ogni suo tentativo<br />

<strong>di</strong> relazionarsi con altri uomini, e contemporaneamente<br />

<strong>di</strong>ssuade altri uomini da cercare<br />

il contatto con lei.<br />

3. Ottenere partner sessuali altrimenti inaccessibili:<br />

l’aggressione sessuale spazia dal toccare il<br />

corpo <strong>di</strong> una donna senza il suo permesso, all’usare<br />

minacce, fino al forzarla fisicamente ad<br />

avere un rapporto sessuale contro la sua volontà.<br />

Il comportamento aggressivo consente<br />

all’uomo <strong>di</strong> ottenere un contatto sessuale che<br />

altrimenti gli sarebbe precluso.<br />

La violenza in <strong>famiglia</strong><br />

Un’ulteriore spia <strong>di</strong> quanto finora esposto possiamo<br />

averla se consideriamo il fenomeno della violenza<br />

in <strong>famiglia</strong>, a proposito del quale già abbiamo<br />

osservato le tutele previste dal legislatore. In essa,<br />

come vedremo, gli autori sono per lo più maschi che<br />

si <strong>di</strong>mostrano aggressivi verso le femmine, per motivi<br />

prevalentemente passionali. La <strong>famiglia</strong> è il<br />

primo luogo <strong>di</strong> socializzazione; in essa si coltivano<br />

gli affetti e l’amore è il sentimento dominante: come<br />

mai <strong>di</strong>viene allora anche teatro <strong>di</strong> violenze?<br />

Un primo punto è che le persone, fatta eccezione<br />

per i coniugi che si presume si siano sposati volontariamente,<br />

non scelgono la <strong>famiglia</strong> nella quale vivono:<br />

i figli ci sono nati ed i suoceri vi entrano spesso loro<br />

malgrado. Così, possono crearsi situazioni familiari<br />

in cui un in<strong>di</strong>viduo convive con i suoi parenti non<br />

per scelta autonoma ma perché vi si ritrova e in presenza<br />

<strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni che gli impe<strong>di</strong>scono <strong>di</strong> abbandonare<br />

eventualmente il nucleo familiare, quali, ad<br />

esempio, la mancanza <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> sussistenza autonomi,<br />

la minore età o la salute precaria.<br />

Un secondo punto riguarda il conflitto generazionale:<br />

nell’ambito <strong>di</strong> una stessa <strong>famiglia</strong> convivono<br />

più generazioni e ciò può facilitare scontri dovuti a<br />

mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi <strong>di</strong> vedere e <strong>di</strong> affrontare la vita. Questa<br />

osservazione sembra trovare particolare riscontro<br />

per quanto riguarda il rapporto tra genitori e figli: i<br />

maltrattamenti <strong>di</strong>retti sia agli uni che agli altri ed<br />

atti estremi quali i parrici<strong>di</strong> sembrano spesso nascere<br />

da <strong>di</strong>vergenze <strong>di</strong> opinioni o da tentativi <strong>di</strong><br />

ostacolare i progetti <strong>di</strong> vita del congiunto.<br />

Un’ulteriore fonte <strong>di</strong> conflitto è la presenza in <strong>famiglia</strong><br />

<strong>di</strong> persone <strong>di</strong> sesso <strong>di</strong>verso, cosa che richiede una<br />

definizione reciproca e consensuale dei ruoli maschili<br />

e femminili. Non a caso i maltrattamenti alle<br />

donne hanno spesso origine nella visione <strong>di</strong>storta<br />

che il marito ha della propria compagna: quest’ultima,<br />

in quanto donna, è talvolta definita come soggetto<br />

senza <strong>di</strong>ritti né poteri ed è obbligata ad obbe<strong>di</strong>re<br />

e a sod<strong>di</strong>sfare il suo “padrone”; ciò in un’epoca<br />

<strong>di</strong> forte emancipazione femminile è spesso all’ori-<br />

STUDI E RICERCHE<br />

gine <strong>di</strong> conflitti familiari. Per quanto concerne le violenze<br />

<strong>di</strong> coppia reciproche, sembra che il problema non<br />

sia legato tanto alla definizione dei ruoli, quanto alla<br />

“lotta” per il controllo <strong>di</strong> una particolare situazione.<br />

Un altro fattore facilitante la violenza familiare è<br />

la vicinanza fisica. I congiunti, infatti, vivono in spazi<br />

ristretti e questo può determinare un comportamento<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa del proprio territorio. Esistono vari<br />

stu<strong>di</strong> che <strong>di</strong>mostrano che gli uomini, così come gli<br />

animali, tendono a definire un loro territorio personale:<br />

l’uso non autorizzato da parte <strong>di</strong> altri dei propri<br />

spazi e delle proprie risorse può essere vissuto<br />

come un’intrusione e quin<strong>di</strong> scatenare un comportamento<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa territoriale. Quest’ultima si può<br />

manifestare con un attacco verbale o attraverso<br />

comportamenti “bloccanti” fino a sfociare in aperte<br />

aggressioni fisiche. L’importanza della gestione degli<br />

spazi è stata evidenziata dalla prossemica, una <strong>di</strong>sciplina<br />

che stu<strong>di</strong>a i <strong>di</strong>versi significati legati alla <strong>di</strong>stanza<br />

interpersonale, la quale ha evidenziato che<br />

esistono, in or<strong>di</strong>ne decrescente <strong>di</strong> contatto fisico,<br />

una <strong>di</strong>stanza sociale, una amicale ed una <strong>di</strong>stanza intima<br />

(Gulotta, 1984).<br />

Le statistiche<br />

A 6 mesi dal provve<strong>di</strong>mento che introduce anche in<br />

Italia il reato <strong>di</strong> stalking (23 febbraio 2009), si contano<br />

520 arresti e 2950 persone denunciate (www.polizia<br />

<strong>di</strong>stato.it, 10.<strong>11</strong>.2009).<br />

Secondo i dati raccolti dal Servizio analisi criminale<br />

della Direzione centrale della polizia criminale,<br />

le vittime del fenomeno sono per l’80,03% donne,<br />

contro il 19,97% <strong>di</strong> uomini (figura 1a). Una ricerca<br />

condotta negli Stati Uniti, circa una decina <strong>di</strong> anni<br />

fa, dal NVAW (National Violence Against Women), su un<br />

campione formato da 8.000 uomini e 8.000 donne,<br />

ha accertato che l’80% delle vittime erano giovani<br />

donne, <strong>di</strong> età me<strong>di</strong>a intorno ai 28 anni. Tra le vittime<br />

si osserva la netta prevalenza <strong>di</strong> donne tra i 18 ed i<br />

24 anni. Tuttavia, laddove lo stalker risulta essere un<br />

ex partner il target <strong>di</strong> età delle vittime <strong>di</strong>viene sta-<br />

Figura 1. Sesso della vittima (a) e dell’autore (b) <strong>di</strong> stalking<br />

in Italia (elaborazione dati tratti da www.polizia<strong>di</strong>stato.it e<br />

da <strong>Osservatorio</strong> Nazionale Stalking).<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 35


STUDI E RICERCHE<br />

tisticamente significativo tra i 35 ed 44 anni, se non<br />

altro perché in questo range sono più frequenti separazioni<br />

e <strong>di</strong>vorzi. In Italia, dalla ricerca condotta<br />

dall’ONS (<strong>Osservatorio</strong> Nazionale Stalking) è emerso<br />

un dato sostanzialmente coincidente con la ricerca<br />

statunitense: circa l’80% delle vittime sono donne,<br />

e, per converso, la maggior parte degli stalkers sono<br />

uomini (il 70% è la percentuale italiana, rispetto<br />

all’87% americano, figura 1b).<br />

Figura 2. Vittime degli omici<strong>di</strong> in <strong>famiglia</strong> nel 2008 in Italia<br />

(elaborazione dati Eures-Ansa, rapporto 2009).<br />

Normalmente il persecutore è un maschio <strong>di</strong> età<br />

compresa tra i 18 e i 50 anni (il 55% un’età compresa<br />

tra i 18 e i 25 anni). In Italia le vittime <strong>di</strong> stalking sono<br />

prevalentemente donne con un’età compresa più<br />

frequentemente tra i 18 ed i 24 anni (20%), tra i 35 ed<br />

i 44 (6,8%) o dai 55 anni in poi (1,2%) (dal sito<br />

www.stalking.it). Un’indagine australiana ha osservato,<br />

tramite un sondaggio rivolto a 6300 donne, che<br />

è più probabile che la molestia sia commessa da un<br />

uomo; risulta inoltre che il 2,6% delle vittime sposate<br />

o legate stabilmente riferisce non solo che il reo risulta<br />

essere il coniuge o l’ex-partner, ma anche <strong>di</strong><br />

aver subito violenza da questi. La violenza fisica,<br />

spesso <strong>di</strong> natura sessuale, è quin<strong>di</strong> un tratto <strong>di</strong>stintivo<br />

della vita della vittima (dal sito www.stalking.it).<br />

Nella maggior parte dei casi, la vittima conosce lo<br />

stalker, mentre solo una minoranza risulta essere<br />

stata perseguitata da uno sconosciuto, e ciò è significativo<br />

dell’origine o causa del “comportamento deviato”:<br />

l’intento e l’atto persecutorio nascono, per lo<br />

più, da un legame affettivo/sentimentale finito male,<br />

spesso interrotto per volontà della vittima e non accettato.<br />

I soggetti pienamente capaci, così come<br />

quelli riconosciuti infermi <strong>di</strong> mente, hanno la tendenza<br />

a rivolgere l’aggressività preferibilmente contro<br />

le persone conosciute.<br />

Come si può vedere dalle statistiche citate, vengono<br />

comunemente rispettati i ruoli tra<strong>di</strong>zionali: il<br />

persecutore è il maschio che seduce e che trattiene<br />

la femmina ed il tutto avviene durante i perio<strong>di</strong> in<br />

cui entrambi (persecutore e perseguitato) sono sessualmente<br />

fertili. In accordo con l’ipotesi secondo la<br />

36 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

quale l’obiettivo ancestrale dell’aggressività predatoria<br />

del maschio è quello <strong>di</strong> massimizzare il successo<br />

riproduttivo, si comprende come mai le aggressioni<br />

avvengano, più frequentemente, verso<br />

donne in età fertile. Le donne tendono infatti ad essere<br />

vittime <strong>di</strong> questi episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> maltrattamento o<br />

molestia soprattutto durante il periodo fecondo,<br />

quando, sempre secondo una logica evoluzionistica,<br />

c’è il rischio che un’eventuale loro infedeltà porti<br />

alla generazione <strong>di</strong> prole con un patrimonio genetico<br />

<strong>di</strong>verso da quello del partner, il quale correrebbe<br />

così il rischio <strong>di</strong> impegnare risorse nell’allevamento<br />

<strong>di</strong> figli non suoi, perpetuando un patrimonio genetico<br />

<strong>di</strong>verso dal proprio.<br />

Il fenomeno dello stalking si produce solo in quella<br />

realtà in cui alle donne è consentito <strong>di</strong> abbandonare<br />

l’uomo, sia pure a costi socio-emotivi alti e ovviamente<br />

<strong>di</strong>fficilmente si può manifestare laddove il<br />

controllo dell’uomo sulla donna (massimo del marito<br />

sulla moglie) non consente alcuna alternativa: si<br />

consideri, in proposito, che il fenomeno dello stalking<br />

non esiste nel mondo musulmano, dove non<br />

avrebbe ragion d’essere per le sue finalità <strong>di</strong> ripristino<br />

<strong>di</strong> una relazione che, in quel contesto, non può<br />

essere interrotta dalla donna. Si è <strong>di</strong> fronte, in ogni<br />

caso, ad una manifestazione <strong>di</strong> possesso da parte<br />

dell’uomo: nelle epoche successive all’avvento dell’agricoltura,<br />

le acquisizioni evoluzionistiche sono<br />

spesso <strong>di</strong>ventate elementi <strong>di</strong> barbarie piuttosto che<br />

<strong>di</strong> sopravvivenza; in particolare, il senso <strong>di</strong> proprietà<br />

che l’uomo ha sviluppato nei confronti della donna<br />

ha rappresentato per millenni fonte <strong>di</strong> soprusi e violenze<br />

ingiustificabili, che si perpetuano ancor oggi,<br />

spesso mascherati da credenze religiose o residui<br />

culturali.<br />

Come nel caso dello stalking, anche l’analisi delle<br />

statistiche relative alla violenza in <strong>famiglia</strong> dà cre<strong>di</strong>to<br />

all’ipotesi esplicativa offerta dalla psicologia<br />

evoluzionistica. Facendo riferimento al rapporto Eures-Ansa,<br />

verranno citati, ove <strong>di</strong>sponibili, i dati aggiornati<br />

al 2008; tuttavia, essendo il rapporto 2009<br />

ancora in fase <strong>di</strong> elaborazione nel momento in cui si<br />

scrive, si farà riferimento anche al rapporto Eures-<br />

Ansa 2007, relativo all’anno 2006.<br />

Focalizzandosi nello specifico sul fenomeno della<br />

violenza familiare, si può osservare come sia proprio<br />

la <strong>famiglia</strong> l’ambito principale in cui maturano<br />

gli omici<strong>di</strong>: osservando le <strong>di</strong>verse variabili relative<br />

all’incidenza dell’omici<strong>di</strong>o familiare sul totale degli<br />

omici<strong>di</strong>, nel 2008 il 32,9% degli omici<strong>di</strong> con autore<br />

noto, tra quelli censiti, è riferibile all’ambito familiare.<br />

Tuttavia si rileva, negli anni, una tendenza progressivamente<br />

decrescente degli omici<strong>di</strong> familiari in<br />

Italia, con 226 vittime nel 2000 e 171 nel 2008, benché<br />

il fenomeno sia comunque molto frequente, con<br />

un omici<strong>di</strong>o che ogni due giorni avviene in questo<br />

contesto.


Analizzando il profilo della vittima, si può osservare<br />

come la prima e forse più importante tra le variabili<br />

che definiscono la specificità dell’omici<strong>di</strong>o familiare<br />

sia la prospettiva <strong>di</strong> genere: come nel caso dello stalking,<br />

le vittime tra le donne sono sempre più numerose<br />

<strong>di</strong> quelle tra gli uomini, i quali invece rappresentano<br />

la quasi totalità degli autori. Come si può<br />

vedere in figura 2, infatti, sono soprattutto donne le<br />

vittime degli omici<strong>di</strong> in Italia (75% dei casi contro il<br />

25% uomini), mentre la fascia <strong>di</strong> età più colpita è<br />

quella compresa tra i 25 e i 54 anni (50,3% dei casi),<br />

cui seguono le vittime anziane (22,8% gli over 64) e<br />

i minori (8,2%) (tabella 2). Si osservi come le fasce <strong>di</strong><br />

età più colpite siano, anche in questo caso, quelle in<br />

età fertile.<br />

Tabella 2. Età delle vittime degli omici<strong>di</strong> nel 2008 in Italia<br />

(dati Eures-Ansa, rapporto 2009, in elaborazione)<br />

Età in anni %<br />

64 22,8<br />

Relativamente al profilo dell’autore, possiamo osservare<br />

che l’autore degli omici<strong>di</strong> in <strong>famiglia</strong> è in 8<br />

casi su 10 un uomo (i dati relativi al 2008 in<strong>di</strong>cano<br />

un’incidenza pari all’83%), <strong>di</strong> età prevalentemente<br />

compresa tra i 25 e i 44 anni. La violenza omicida<br />

espressa dalla componente maschile investe un<br />

gran numero <strong>di</strong> figure: coniugi, ex coniugi o partner<br />

(che sono le vittime predominanti), genitori, figli,<br />

fratelli/sorelle, ma anche rivali amorosi o familiari<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>verso grado.<br />

Nell’analizzare il movente dell’omici<strong>di</strong>o, prevale tra<br />

i moventi censiti (tabella 3) quello passionale o del<br />

possesso (26,3% delle vittime), seguito dai conflitti<br />

relazionali del quoti<strong>di</strong>ano (23,4%), da motivi economici<br />

(<strong>11</strong>,7%), da raptus <strong>di</strong>fficilmente spiegabili dai<br />

comportamenti precedenti l’evento omici<strong>di</strong>ario<br />

(<strong>11</strong>,7%), dai <strong>di</strong>sturbi mentali del responsabile (8,8%)<br />

e dalle situazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio o grave malattia della<br />

vittima (6,4%).<br />

Il movente passionale è conseguente, nella maggior<br />

parte dei casi, alla decisione della donna <strong>di</strong> abbandonare<br />

il partner e, in numero più limitato, alla<br />

gelosia patologica dell’autore.<br />

In generale, gli omici<strong>di</strong> passionali hanno una<br />

lunga maturazione: la carica aggressiva dell’autore<br />

si autoalimenta in una <strong>di</strong>fficile quoti<strong>di</strong>anità, fino a<br />

sfociare nell’azione omicida che, spesso, si verifica<br />

in presenza o in conseguenza <strong>di</strong> avvenimenti che<br />

assumono una valenza simbolica <strong>di</strong> rinforzo e <strong>di</strong>ventano<br />

fattori scatenanti (ad es. la sentenza <strong>di</strong> separazione<br />

o <strong>di</strong>vorzio, l’affidamento dei figli stabilito<br />

dal Giu<strong>di</strong>ce o l’instaurarsi <strong>di</strong> nuove relazioni della<br />

partner).<br />

STUDI E RICERCHE<br />

Tabella 3. Movente degli omici<strong>di</strong> in <strong>famiglia</strong> nel 2008 in<br />

Italia (dati Eures-Ansa, rapporto 2009)<br />

Movente %<br />

Passionale 26,3<br />

Conflitti quoti<strong>di</strong>ani 23,4<br />

Interesse/Denaro <strong>11</strong>,7<br />

Raptus <strong>11</strong>,7<br />

Disturbi psichici o mentali dell’autore 8,8<br />

Disagio o grave malattia della vittima 6,4<br />

Altro <strong>11</strong>,7<br />

Focalizzandoci sull’aspetto relazionale, risulta<br />

particolarmente interessante la variabile della convivenza<br />

tra la vittima e l’autore. Facendo riferimento<br />

ai dati relativi al 2006, nella tabella 4 si può osservare<br />

come il rapporto <strong>di</strong> convivenza caratterizzi soprattutto<br />

gli eventi che colpiscono le vittime anziane<br />

(78,9 %) o minori (88,9%), mentre per le fasce<br />

giovani, in cui si concentrano gli omici<strong>di</strong> passionali,<br />

il rapporto <strong>di</strong> convivenza non risulta essere un fattore<br />

<strong>di</strong> rischio (nel 2006, il 69,2% delle vittime dai 18<br />

ai 24 anni e il 55,6% delle vittime dai 25 ai 34 anni<br />

non conviveva con l’omicida). Ciò può essere spiegato<br />

dal fatto che questi omici<strong>di</strong>, spesso, sono proprio<br />

conseguenza della fine <strong>di</strong> una relazione.<br />

Tabella 4. Vittime <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>o in <strong>famiglia</strong> in base all’età<br />

della vittima e alla convivenza con l’autore nel 2006 in Italia<br />

(dati Eures-Ansa, rapporto 2007)<br />

Valori percentuali<br />

Età Convivente Non Info non<br />

in anni convivente <strong>di</strong>sponibile<br />

64 78,9 21,1<br />

Se si considerano nello specifico gli omici<strong>di</strong> tra<br />

conviventi, si può osservare (figura 3) come la maggior<br />

parte delle donne uccise in <strong>famiglia</strong> risulti convivente<br />

con l’autore, al contrario degli uomini.<br />

Figura 3. Vittime <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>o in <strong>famiglia</strong> in base al sesso<br />

della vittima e alla convivenza con l’autore nel 2006 in Italia<br />

(elaborazione dati Eures-Ansa, rapporto 2007)<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 37


STUDI E RICERCHE<br />

Figura 4. Vittime <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>o in <strong>famiglia</strong> in base alla relazione<br />

con l’autore principale nel 2006 in Italia (elaborazione<br />

dati Eures-Ansa, rapporto 2007)<br />

Come si evince dalla figura 4, è nel rapporto “orizzontale”<br />

che si conta la percentuale più elevata <strong>di</strong><br />

vittime <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>o (35,9 % delle vittime tra i coniugi<br />

o conviventi, 13,3 % tra gli ex). Nei <strong>di</strong>versi rapporti <strong>di</strong><br />

coppia, la vittima è, anche in questo caso, prevalentemente<br />

<strong>di</strong> sesso femminile. Si osserva una prevalenza<br />

<strong>di</strong> vittime maschili solo negli omici<strong>di</strong> commessi<br />

tra parenti al <strong>di</strong> fuori del rapporto <strong>di</strong> coppia<br />

(figli, fratelli o altri parenti) e, ovviamente, nel caso<br />

<strong>di</strong> rivali, in cui il maschio uccide un altro maschio<br />

che insi<strong>di</strong>a la sua partner (figura 5).<br />

Figura 5. Relazione vittima/autore in base al sesso delle<br />

vittime nel 2006 in Italia (elaborazione dati Eures-Ansa,<br />

rapporto 2007)<br />

Come già sottolineato, la <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong> coppia<br />

rappresenta, tra gli omici<strong>di</strong> in <strong>famiglia</strong>, il contesto<br />

in cui si concentra la maggioranza dei casi. In Italia,<br />

dal 2000 al 2006, gli omici<strong>di</strong> <strong>di</strong> coppia hanno superato<br />

costantemente le 100 unità (con la sola eccezione<br />

del 2005, quando sono stati 80).<br />

Nel 2006, al momento dell’omici<strong>di</strong>o, autore e vittima<br />

erano prevalentemente coniugati e conviventi<br />

(57,3%). Se consideriamo che l’<strong>11</strong>% degli omici<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

coppia è avvenuto tra conviventi non coniugati, risulta<br />

che la convivenza caratterizza, complessivamente,<br />

il 69% degli eventi. Il 25,2% degli omici<strong>di</strong> è<br />

invece avvenuto dopo la fine della relazione <strong>di</strong> coppia<br />

(figura 6).<br />

38 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

Figura 6. Omici<strong>di</strong> <strong>di</strong> coppia in base alla relazione al momento<br />

dell’omici<strong>di</strong>o nel 2006 in Italia (elaborazione dati<br />

Eures-Ansa, rapporto 2007)<br />

Negli omici<strong>di</strong> <strong>di</strong> coppia, le donne costituiscono le<br />

vittime quasi esclusive (91,4%, a fronte dell’8,7% <strong>di</strong><br />

uomini). Nel complesso degli omici<strong>di</strong> familiari, le<br />

donne rappresentano il 68,7 % (dati riferiti al 2006).<br />

Il sesso prevalente della vittima è sempre quello<br />

femminile.<br />

Un ultimo dato interessante riguarda gli omici<strong>di</strong><br />

<strong>di</strong> coppie separate: in 15 casi su 16 per i quali si <strong>di</strong>spone<br />

<strong>di</strong> un’informazione cre<strong>di</strong>bile (pari al 93,8% del<br />

fenomeno noto), il soggetto attivo nella decisione<br />

della separazione intervenuta è la vittima dell’omici<strong>di</strong>o;<br />

solo in un caso è stato l’autore dell’omici<strong>di</strong>o a<br />

volere la separazione (figura 7). Nella quasi totalità<br />

dei casi è quin<strong>di</strong> il partner che non accetta la fine<br />

della relazione a manifestare aggressività verso l’altro,<br />

opponendosi alla sua decisione, fino ad arrivare<br />

all’omici<strong>di</strong>o. Come abbiamo visto precedentemente,<br />

tali <strong>di</strong>namiche possono rappresentare l’esito <strong>di</strong> una<br />

estrema volontà <strong>di</strong> possesso e possono trovare una<br />

spiegazione nella psicologia evoluzionistica.<br />

Figura 7. Omici<strong>di</strong> <strong>di</strong> coppia separata: il soggetto “attivo”<br />

nella separazione nel 2006 in Italia (elaborazione dati Eures-Ansa,<br />

rapporto 2007)<br />

La spiegazione evoluzionistica del comportamento<br />

umano non pretende in alcun modo <strong>di</strong> fornirne<br />

una giustificazione. Anche se l’aggressione<br />

può essere ricondotta a meccanismi evolutivi, non si<br />

sostiene certo che essa non possa essere prevenuta<br />

o che si debba semplicemente accettare il suo veri-<br />

Segue a pag. 51


Me<strong>di</strong>azione e Conciliazione<br />

LA MEDIAZIONE DOPO LA RIFORMA<br />

CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 28<br />

DEL 2<strong>01</strong>0 E LA LEGGE N. 183 DEL 2<strong>01</strong>0<br />

<strong>di</strong> CLAUDIO CECCHELLA<br />

PROFESSORE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A PISA,<br />

AVVOCATO DEL FORO DI PISA<br />

1. L’origine privatistica dei tentativi obbligatori<br />

Sul piano legislativo una <strong>di</strong>sciplina della conciliazione<br />

è espressione della più recente evoluzione<br />

normativa, alla fine del secolo scorso e all’inizio del<br />

presente, dovuta al rilievo nell’or<strong>di</strong>namento dello<br />

Stato offerto ad alcune esperienze, espressione dei<br />

corpi interme<strong>di</strong> della società civile, associazioni e<br />

società, i cui statuti ed atti costitutivi contenevano<br />

una clausola <strong>di</strong> obbligo degli associati o soci ad<br />

esperire, prima <strong>di</strong> avviare la domanda <strong>di</strong> tutela dei<br />

<strong>di</strong>ritti in sede giuris<strong>di</strong>zionale, un tentativo <strong>di</strong> conciliazione<br />

svolto in seno all’organo dell’associazione o<br />

società.<br />

Il fenomeno era noto soprattutto nell’ambito associazionistico<br />

sviluppatosi attraverso il movimento<br />

sindacale dei lavoratori e dei datori <strong>di</strong> lavoro, che offriva<br />

istanze conciliative e arbitrali alla risoluzione<br />

della controversia, prima che essa attingesse alla<br />

giuris<strong>di</strong>zione (molto più conciliative che arbitrali,<br />

nel segno della scarsa evoluzione e maturità del movimento<br />

sindacale in Italia, a <strong>di</strong>spetto delle forme <strong>di</strong><br />

giustizia privata più evolute manifestate nella realtà<br />

anglosassone e nordamericana).<br />

Si trattava, evidentemente, <strong>di</strong> un modo attraverso<br />

il quale il corpo interme<strong>di</strong>o tentava <strong>di</strong> trattenere a sé<br />

la lite, evitando che attingesse agli organi <strong>di</strong> giustizia<br />

dello Stato.<br />

L’esperienza <strong>di</strong> tentativo obbligatorio <strong>di</strong> conciliazione<br />

nell’ambito associazionistico è emerso non<br />

solo nel <strong>di</strong>ritto del lavoro, ma anche nel <strong>di</strong>ritto agrario<br />

e nel <strong>di</strong>ritto delle locazioni.<br />

Il legislatore ha fatto emergere un’esperienza <strong>di</strong><br />

conciliazione come con<strong>di</strong>zione dell’azione, nel<br />

1978, in relazione alle controversie locatizie sull’equo<br />

canone, nel 1982 nelle controversie agrarie e<br />

nel 1998 nelle controversie <strong>di</strong> lavoro. In questo<br />

modo il tentativo obbligato riconciliazione non è<br />

stato altro che il recepimento delle esperienze privatistiche<br />

<strong>di</strong> autonomia privata dell’associazionismo<br />

sindacale.<br />

DOSSIER<br />

2. La conciliazione giu<strong>di</strong>ziale secondo la più recente<br />

normativa<br />

L’or<strong>di</strong>namento in precedenza conosceva solo<br />

l’esperienza <strong>di</strong> una conciliazione facoltativa ma all’interno<br />

della giuris<strong>di</strong>zione, attraverso una normativa<br />

che oggi è tutta contenuta nell’art. 185 c.p.c. per<br />

il rito or<strong>di</strong>nario.<br />

Nel rito del lavoro invero, a partire dal 1973 la conciliazione<br />

giu<strong>di</strong>ziale non è più facoltativa, essendo<br />

imposto un previo tentativo, all’u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione<br />

ex art. 420 c.p.c.<br />

Invero anche nel rito or<strong>di</strong>nario, a seguito della riforma<br />

dovuta dalla legge n. 353 del 1990 il tentativo<br />

<strong>di</strong> conciliazione in limine litis era <strong>di</strong>ventato obbligatorio,<br />

secondo il modello del rito lavoro. A seguito<br />

della novella del 2005, con la legge numero 80, il tentativo<br />

si è tuttavia trasformato in facoltativo (essendo<br />

prevalsa con la complicità del giu<strong>di</strong>ce una<br />

prassi contraria), su istanza delle parti oppure su<br />

iniziativa <strong>di</strong>screzionale del giu<strong>di</strong>ce. Questo nella formulazione<br />

dovuta alla recente novella, l’articolo 185<br />

c.p.c. sancisce altresì il <strong>di</strong>ritto della parte <strong>di</strong> farsi<br />

rappresentare da un procuratore speciale, da delegare<br />

con atto pubblico o scrittura privata, eventualmente<br />

anche autenticata dal <strong>di</strong>fensore tecnico. La<br />

norma non offre rilievo nel giu<strong>di</strong>zio agli atti, alle <strong>di</strong>chiarazioni<br />

e informazioni acquisite in sede <strong>di</strong> tentativo,<br />

salvo che il rappresentante della parte, senza<br />

giustificato motivo, non conosca i termini della controversia<br />

in vista del tentativo, poiché in tal caso da<br />

tale comportamento il giu<strong>di</strong>ce può desumere argomenti<br />

<strong>di</strong> prova (che come è noto non consentono <strong>di</strong><br />

fondare la decisione, ma <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigere il libero apprezzamento<br />

nella prova libera).<br />

Vi è stato tuttavia un recente intervento, pure in<br />

relazione al tentativo <strong>di</strong> conciliazione nelle controversie<br />

<strong>di</strong> lavoro. A seguito della recente legge n. 183<br />

del 2<strong>01</strong>0 è stato novellato l’articolo 420 c.p.c., il quale<br />

ha conservato il carattere obbligatorio del tentativo;<br />

ma contro una secolare tra<strong>di</strong>zione, il giu<strong>di</strong>ce può<br />

dare - secondo la nuova formulazione - rilevanza nel<br />

giu<strong>di</strong>zio all’ingiustificato rifiuto della parte <strong>di</strong> aderire<br />

alla proposta me<strong>di</strong>ativa che lo stesso giu<strong>di</strong>ce formula:<br />

si tratta <strong>di</strong> una scelta molto inopportuna per il<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 39


DOSSIER<br />

concreto svolgersi positivo del tentativo, come sarà<br />

possibile evidenziare nella trattazione che segue.<br />

Viene, poi, consacrato un ruolo me<strong>di</strong>ativo del giu<strong>di</strong>ce<br />

che non è solo inopportuno, ma che rischia <strong>di</strong><br />

fare oscillare pericolosamente il giu<strong>di</strong>cante sull’orlo<br />

della ricusazione. Sin tanto che il giu<strong>di</strong>ce tenta la<br />

conciliazione, mantenendo una posizione neutrale,<br />

nulla quaestio; ma quando il giu<strong>di</strong>ce viene spinto a<br />

suggerire la soluzione conciliativa è <strong>di</strong>fficile pensare<br />

che non esprima un parere o peggio ancora non anticipi<br />

una pronuncia (art. 50, n. 4, c.p.c.). Il giu<strong>di</strong>ce<br />

deve svolgere il delicato compito <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care, la me<strong>di</strong>azione<br />

deve essere affidata ad organismi estranei<br />

alla giuris<strong>di</strong>zione, altrimenti viene snaturata la posizione<br />

<strong>di</strong> terzietà ed imparzialità del giu<strong>di</strong>cante che<br />

ha il rango <strong>di</strong> principi della Costituzione.<br />

Differentemente del rito or<strong>di</strong>nario, ove il tentativo<br />

è facoltativo, permane nel rito del lavoro l’obbligatorietà,<br />

che la giurisprudenza ha sanzionato <strong>di</strong> nullità<br />

in caso <strong>di</strong> mancato esperimento, con un orientamento<br />

molto severo, poi non confermato in sede<br />

<strong>di</strong> rito or<strong>di</strong>nario, nel breve periodo della obbligatorietà<br />

(dl 1995 al 2005).<br />

3. La conciliazione stragiu<strong>di</strong>ziale ovvero la me<strong>di</strong>azione<br />

obbligatoria su fonte convenzionale<br />

Accanto ad un’esperienza <strong>di</strong> conciliazione giu<strong>di</strong>ziale,<br />

<strong>di</strong> cui si sono delineati i tratti nella più recente<br />

produzione normativa, come abbiamo già veduto, il<br />

legislatore ha tenuto presente un’esperienza conciliativa<br />

obbligatoria nell’espressione dell’autonomia<br />

privata.<br />

40 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

Vi è da <strong>di</strong>re, tuttavia, che sin tanto la obbligatorietà<br />

sul piano convenzionale non fosse stata recepita<br />

dal legislatore, le clausole che imponevano sul<br />

piano privatistico l’obbligo erano nulle perché dstinate<br />

ad incidere su <strong>di</strong> una funzione pubblica come<br />

la giuris<strong>di</strong>zione, la quale può essere limitata solo da<br />

negozi giuri<strong>di</strong>ci tipici, come l’accordo sulla competenza<br />

o sulla giuris<strong>di</strong>zione nei casi consentiti, la<br />

convenzione d’arbitrato, per fare degli esempi.<br />

Il legislatore nel recepire le clausole contrattuali,<br />

non ha fatto altro che tipizzarle e quin<strong>di</strong> legittimarle.<br />

L’articolo 5, 5° comma, del d. lgs n. 28 in esame attribuisce<br />

per la prima volta ai patti che impongono<br />

un tentativo <strong>di</strong> conciliazione contenuti in un contratto<br />

o nell’atto costitutivo o nello statuto <strong>di</strong> un ente<br />

lo stesso effetto <strong>di</strong> un tentativo obbligatorio ex lege.<br />

In questo modo il recepimento della evoluzione<br />

della conciliazione, come manifestazione della autonomia<br />

privata, raggiunge l’apice.<br />

4. La conciliazione stragiu<strong>di</strong>ziale nel <strong>di</strong>ritto del lavoro<br />

A fronte della tra<strong>di</strong>zione secolare <strong>di</strong> una conciliazione<br />

obbligatoria nel <strong>di</strong>ritto del lavoro, con la legge n.<br />

183 del 2<strong>01</strong>0 il legislatore ammette nelle controversie<br />

ex art. 409 c.p.c. un tentativo <strong>di</strong> conciliazione solo facoltativo<br />

nel nuovo testo novellato dell’art. 410 c.p.c. (è<br />

da pensare che l’eventuale obbligatorietà sancita da<br />

clausola <strong>di</strong> fonte collettiva possa comunque rientrare<br />

nell’art. 5, 5° comma, poc’anzi commentato).<br />

Deroga all’inaspettata liberalizzazione la controversia<br />

sulla qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro in


sede <strong>di</strong> certificazione intersindacale, dove è previsto<br />

un tentativo obbligatorio davanti all’apposita<br />

commissione, nel contesto del quale la stessa<br />

norma (art. 80 del d. lgs n. 276 del 2003) offre rilievo<br />

al comportamento complessivo della parte solo agli<br />

effetti della regolamentazione delle spese e dei<br />

danni per l’attività processuale, artt. 91, 92 e 96 c.p.c.<br />

Al contrario (il legislatore non smette mai <strong>di</strong> sorprendere<br />

l’interprete) il comportamento della parte<br />

<strong>di</strong> mancata accettazione della proposta me<strong>di</strong>ativa ha<br />

rilievo ai fini del giu<strong>di</strong>zio, il che vuol <strong>di</strong>re che - contro<br />

la <strong>di</strong>sciplina adottata nella me<strong>di</strong>azione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

comune con il d. lgs. n. 28 v infra par. 10, ove il riflesso<br />

è soltanto sulle spese - incide, ma non è dato capire<br />

in che termini, sul merito della controversia (art. 4<strong>11</strong>,<br />

2° comma, c.p.c.). Di fronte alla lacuna, l’interprete<br />

ormai abituato ad acrobazie nell’applicazione della<br />

norma processuale, è da pensare che il rilievo sia soltanto<br />

quello <strong>di</strong> un argomento <strong>di</strong> prova, non certo <strong>di</strong><br />

una prova vera e propria. Il danno provocato alla libertà<br />

<strong>di</strong> espressione delle parti nel tentativo è tanto<br />

ed è minato alla ra<strong>di</strong>ce il successo della conciliazione<br />

che rende del tutto inutile la previsione legislativa<br />

contenuta nell’art. 410 c.p.c.<br />

Ancora <strong>di</strong>fformemente dalla soluzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

comune, con una scelta questa volta migliore, l’exequatur<br />

del verbale <strong>di</strong> perfezionamento della conciliazione<br />

(con il doppio passaggio presso la Direzione<br />

provinciale del lavoro, art, 4<strong>11</strong>, 3° comma c.p.c., in<br />

caso <strong>di</strong> conciliazione sindacale), affidato al tribunale<br />

in qualità <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ce del lavoro (e non del suo presidente)<br />

si conserva sul binario <strong>di</strong> una valutazione <strong>di</strong><br />

regolarità formale senza oltrepassare il confine <strong>di</strong> un<br />

rito contenzioso avente ad oggetto il rispetto della<br />

norma imperativa (continuando a valere nelle controversie<br />

<strong>di</strong> lavoro la stabilità dell’ultimo comma dell’art.<br />

2<strong>11</strong>3 c.c., in caso <strong>di</strong> violazione della norma imperativa<br />

<strong>di</strong> legge o <strong>di</strong> contratto o accordo collettivo).<br />

Altra novità degna <strong>di</strong> rilievo, pure essa non rinvenibile<br />

nella <strong>di</strong>sciplina comune, è la possibilità <strong>di</strong> offrire<br />

alla commissione <strong>di</strong> conciliazione intersindacale<br />

un mandato per una risoluzione arbitrale della<br />

controversia, art. 412, 1° comma, c.p.c., che conduce<br />

però al <strong>di</strong>verso argomento, non meno rilevante agli<br />

effetti del calmieramento del contenzioso giuris<strong>di</strong>zionale,<br />

dell’arbitrato.<br />

5. La nuova ipotesi <strong>di</strong> una conciliazione giu<strong>di</strong>ziale<br />

affidata ad un’istanza stragiu<strong>di</strong>ziale<br />

Ma la riforma ha un altro pregio (che la successiva<br />

legge sulle controversie <strong>di</strong> lavoro non coglie), quella<br />

<strong>di</strong> ammettere un’iniziativa del giu<strong>di</strong>ce, che deve manifestarsi<br />

prima della u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> precisazione delle<br />

conclusioni o <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione (perchè da quel momento<br />

in poi il giu<strong>di</strong>ce deve assumere il suo ruolo<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>spensatore <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio, in cui una parte vince<br />

e una parte perde), volta ad affidare le parti ad<br />

un’istanza <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione stragiu<strong>di</strong>ziale.<br />

DOSSIER<br />

Il profilo, per chi ha esperienza pratica <strong>di</strong> controversie,<br />

non può non essere ritenuta assai opportuna,<br />

ogni qual volta si avverte che le parti sono vicine ad<br />

una conciliazione della controversia, opportuna perché<br />

affida il tentativo ad uno svolgimento esterno<br />

alla giuris<strong>di</strong>zione, nel quale non può né deve essere<br />

coinvolto il giu<strong>di</strong>ce, il cui compito è <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care e non<br />

<strong>di</strong> me<strong>di</strong>are (<strong>di</strong>sastrosa nella <strong>di</strong>versa formulazione già<br />

colta per le controversie <strong>di</strong> lavoro, cfr par. 2).<br />

Naturalmente il tentativo del giu<strong>di</strong>ce deve incontrare<br />

la volontà delle parti e l’effetto è ancora quello<br />

<strong>di</strong> un tentativo obbligatorio <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, <strong>di</strong> cui si<br />

<strong>di</strong>rà tra breve (par. 6).<br />

6. Il tentativo obbligatorio ex lege, in particolari materie,<br />

il suo effetto e la sua costituzionalità<br />

L’art. 5, 1° comma, del d. lgs. n. 28 in<strong>di</strong>vidua alcune<br />

materie (con una soluzione in alcuni casi incomprensibile,<br />

per cui se ne lascia la lettura ad una <strong>di</strong>retta<br />

percezione della norma) nelle quali l’azione<br />

deve essere preceduta da un tentativo obbligatorio,<br />

presso un organismo abilitato secondo le previsioni<br />

della legge e del regolamento attuativo.<br />

La violazione della <strong>di</strong>sposizione deve essere rilevata<br />

dalla parte che ne ha interesse e dal giu<strong>di</strong>ce entro<br />

la u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> trattazione (quando invece è fondata<br />

su <strong>di</strong> un contratto, il rilievo è comprensibilmente<br />

solo della parte nel primo atto <strong>di</strong>fensivo, 5°<br />

comma).<br />

Il rilievo non conduce ad una sentenza processuale<br />

<strong>di</strong> inammissibilità dell’azione che chiude il processo<br />

in rito, né ad una sospensione del processo come<br />

con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>bilità della domanda, crea (a valere<br />

anche per le altre ipotesi della conciliazione ex<br />

contractu o stimolata dal giu<strong>di</strong>ce, parr. 3 e 4) semplicemente<br />

un rinvio della u<strong>di</strong>enza per un lasso <strong>di</strong><br />

tempo sufficiente a consentire l’esperimento del tentativo:<br />

quattro mesi ex art. 6 del d. lgs. n. 28 del 2<strong>01</strong>0.<br />

Si tratta <strong>di</strong> una soluzione pregevole, sul piano<br />

della opportunità e sul piano della costituzionalità.<br />

Della opportunità, poiché esclude l’onere della riassunzione<br />

a carico della parte, con tutte le problematiche<br />

imposte dal rispetto <strong>di</strong> termini perentori che<br />

possono in caso <strong>di</strong> inosservanza integrare una fattispecie<br />

estintiva del processo, con grave per<strong>di</strong>ta degli<br />

effetti sostanziali e processuale della domanda.<br />

Della costituzionalità, poiché l’azione giuris<strong>di</strong>zionale<br />

può essere con<strong>di</strong>zionata ma non esautorata dei<br />

suoi effetti e prima <strong>di</strong> tutto degli effetti della domanda,<br />

a cui conduce l’ipotesi della inammissibilità<br />

<strong>di</strong>versamente da quello della improce<strong>di</strong>bilità,<br />

che quegli effetti fa salvi. Quin<strong>di</strong> è in linea con la garanzia<br />

costituzionale dell’azione un tentativo obbligatorio<br />

la cui violazione non conduce ad una definizione<br />

in rito del processo, ma solo una pausa in<br />

esso (la improce<strong>di</strong>bilità), che conserva gli effetti<br />

della domanda originaria (contrariamente all’esperienza<br />

giurisprudenziale delle controversie agrarie).<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 41


DOSSIER<br />

7. Le controversie nel <strong>di</strong>ritto della <strong>famiglia</strong><br />

Sorprendentemente, salvo il fugace cenno ai patti<br />

<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>, il legislatore <strong>di</strong>mentica la materia più bisognevole<br />

<strong>di</strong> un intevento me<strong>di</strong>ativo, per i costi sociali<br />

e personali della controversia familiare, che trascina<br />

con sé assai spesso gli interessi del minore.<br />

L’occasione era ghiotta per una co<strong>di</strong>ficazione, magari<br />

con norma ad hoc.<br />

Si è forse voluto tenere fuori la materia dalla competenza<br />

degli organismi <strong>di</strong> conciliazione, poco preparati<br />

professionalmente a ricevere il contenzioso<br />

familiare. Certamente il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> necessita<br />

<strong>di</strong> una previsione non più procastinabile.<br />

Il tutto resta relegato alla lacunosa <strong>di</strong>sciplina dell’art<br />

155-sexies, 2° comma, c.c., che abilita il giu<strong>di</strong>ce,<br />

prima <strong>di</strong> pronunciare i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> affidamento,<br />

ma solo sul consenso delle parti, ad avviare<br />

un intervento me<strong>di</strong>ativo da parte <strong>di</strong> esperto (magari<br />

come è prassi in sede <strong>di</strong> consulenza). La norma lascia<br />

incerta la serietà del centro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione ove<br />

il giu<strong>di</strong>ce potrà rivolgersi (a <strong>di</strong>fferenza dei criteri selettivi<br />

<strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione degli organismi <strong>di</strong>spensatori<br />

<strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione nel <strong>di</strong>ritto comune) e già per questo<br />

necessita <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sciplina integrativa, che auspicabilmente<br />

dovrà ripensare le soluzioni generali<br />

per l’intera materia.<br />

8. Le esenzioni<br />

La stessa ragione costituzionale, che fa <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

una definizione in rito del processo in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong><br />

esperimento del tentativo, ne esclude il rilievo in relazione<br />

ad una domanda cautelare, che non tollera<br />

ritar<strong>di</strong> rispetto alla sua funzione <strong>di</strong> prevenire un<br />

danno grave ed irreparabile al <strong>di</strong>ritto.<br />

Per la identica funzione latu sensu cautelare,<br />

ugualmente non tollera ritar<strong>di</strong> la trascrizione della<br />

domanda. Art. 5, 3° comma cit.<br />

L’esenzione è tuttavia ampliata dal legislatore, per<br />

il caso dei proce<strong>di</strong>menti a cognizione sommaria:<br />

monitori (<strong>di</strong> ingiunzione e convalida <strong>di</strong> licenza e <strong>di</strong><br />

sfratto), possessori, camerali. Ma anche proce<strong>di</strong>menti<br />

a cognizione piena: l’opposizione a decreto<br />

ingiuntivo sino ai provve<strong>di</strong>menti anticipatori ex artt.<br />

648 e 649 c.p.c.; i proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cognizione incidentali<br />

nel processo esecutivo; i proce<strong>di</strong>menti civili<br />

esercitati in sede penale.<br />

La ratio si fa apprezzare, per i proce<strong>di</strong>menti sommari,<br />

il cui carattere anticipatorio è incompatibile<br />

con le pause imposte dal tentativo (a valere anche<br />

per quelli pronunciati in sede <strong>di</strong> opposizione a decreto<br />

ingiuntivo).<br />

Quanto agli altri casi a cognizione piena, è la particolare<br />

sede - quella esecutiva o quella penale - che<br />

rende meno opportuno il tentativo.<br />

9. I riflessi sugli obblighi del <strong>di</strong>fensore tecnico<br />

Il legislatore ha ritenuto opportuno far gravare sui<br />

<strong>di</strong>fensori tecnici gli obblighi <strong>di</strong> informativa alle parti,<br />

42 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

senza neppure concedere agli avvocati un ruolo istituzionale<br />

nel tentativo, pur nel rilievo delle opzioni<br />

esercitate in esso dalle parti, seppure solo ai fini<br />

delle spese in sede giuris<strong>di</strong>zionale.<br />

La violazione degli obblighi <strong>di</strong> informativa, da formalizzare<br />

con modalità tassative (in forma scritta<br />

con atto da allegare all’atto introduttivo, art. 4, 3°<br />

comma, d. lgs n. 28), ha conseguenze sulla vali<strong>di</strong>tà<br />

del mandato, rendendolo annullabile, quin<strong>di</strong> invalidabile<br />

su istanza <strong>di</strong> parte.<br />

La <strong>di</strong>sciplina è assai criticabile per vari aspetti.<br />

Perché rovescia sul <strong>di</strong>fensore tecnico le conseguenze<br />

della <strong>di</strong>sinformazione, minando i suoi <strong>di</strong>ritti<br />

nascenti dalla prestazione <strong>di</strong> lavoro intellettuale,<br />

con il privare <strong>di</strong> effetti il mandato che ne costituisce<br />

il titolo.<br />

Perché non lascia intendere le conseguenze sugli<br />

atti processuali compiuti: l’invalidazione ne provoca<br />

la caducazione e la non riferibilità alla parte? Con<br />

tutte le conseguenze in termini <strong>di</strong> nullità o ad<strong>di</strong>rittura<br />

inesistenza degli atti, colpendo a morte il valore<br />

della certezza degli atti del processo.<br />

In <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> prova dell’informativa, l’obbligo si trasferisce<br />

nel giu<strong>di</strong>ce in u<strong>di</strong>enza.<br />

10. La processualizzazione del tentativo<br />

Avere affidato la lite sui <strong>di</strong>ritti ad un proce<strong>di</strong>mento,<br />

seppure destinato ad una soluzione conciliata,<br />

rende inevitabile la necessità che in esso penetrino<br />

le garanzie del giusto processo.<br />

Il principio della domanda, poiché l’istanza deve<br />

contenere tutti gli elementi <strong>di</strong> una sua identificazione,<br />

in <strong>di</strong>fetto il tentativo non potrà <strong>di</strong>rsi esperito<br />

sull’oggetto della domanda (art. 4, 2° comma d. lgs.<br />

n. 28) e produce tutti gli effetti della domanda sulla<br />

prescrizione e sulla decadenza, art. 5, 6° comma, con<br />

un effetto sospensivo della decadenza, ma per una<br />

sola volta.<br />

Il principio <strong>di</strong> terzietà e imparzialità del me<strong>di</strong>atore<br />

(art. 14), a cui si devono informare i regolamenti<br />

degli organismi <strong>di</strong> conciliazione, art. 3, 2° comma, d.<br />

lgs. cit., e <strong>di</strong> cui è corollario il dovere <strong>di</strong> riservatezza<br />

(art. 9 d. lgs. cit.).<br />

Il principio del contrad<strong>di</strong>ttorio, rendendosi necessario<br />

che il destinatario del tentativo sia reso edotto<br />

della istanza e dei suoi contenuti in forme idonee<br />

allo scopo (art 8, 1° comma, d. lgs, cit.).<br />

Al contrario il legislatore sembra <strong>di</strong>menticare il<br />

principio dell’organo precostituito per legge, fissando<br />

la competenza sulla base dell’iniziativa della parte<br />

che si è mossa per prima, art. 4, 1° comma d. lgs. cit.<br />

<strong>11</strong>. Gli effetti della conciliazione fallita<br />

La concreta possibilità <strong>di</strong> giungere ad un esito positivo<br />

del tentativo è abbandonato alla libertà delle<br />

parti <strong>di</strong> esprimere le proprie pretese e soprattutto la<br />

<strong>di</strong>sponibilità a concederle, seppure in parte, alla corrispondente<br />

concessione dell’altra, nella logica della


transazione; libertà che impone <strong>di</strong> rendere immuni<br />

le <strong>di</strong>chiarazioni, gli atti e le informazioni acquisite in<br />

sede <strong>di</strong> tentativo, nella futura sede giuris<strong>di</strong>zionale.<br />

Contrariamente le parti sarebbero restìe a concedersi<br />

con libertà e senza pregiu<strong>di</strong>zi alle tecniche <strong>di</strong><br />

conciliazione offerte dal me<strong>di</strong>atore.<br />

Per questa ragione, e correttamente (in contrasto<br />

con la successiva scelta del legislatore delle controversie<br />

<strong>di</strong> lavoro, cfr. par. 2 e 4) l’art. 10 sancisce l’irrilevanza<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione e informazioni acquisite<br />

nella successiva sede giuris<strong>di</strong>zionale.<br />

Naturalmente l’ingiustificato ostruzionismo a<br />

partecipare al tentativo è sanzionato come comportmento<br />

valutabile ex art <strong>11</strong>6, 2° comma, c.p.c., opportunamente<br />

richiamato dall’art. 8 del d. lgs. cit.<br />

La norma protegge intensamente l’immunità<br />

della parte, col <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> prova testimoniale, sinanche<br />

del deferimento del giuramento decisorio sul<br />

fatto verificatosi in occasione del tentativo e con il<br />

segreto che può essere invocato dal me<strong>di</strong>atore (e<br />

non soltanto innanzi all’autorità giuris<strong>di</strong>zionale).<br />

L’immunità può essere solo rimossa dalla parte<br />

che ne ha interesse (art. 10, 1° comma, cit.).<br />

Anche la mancata adesione alla proposta me<strong>di</strong>ativa<br />

non può avere rilievo sul merito della successiva<br />

controversia giuris<strong>di</strong>zionale, salva la regolamentazione<br />

sulle spese.<br />

Quest’ultimo aspetto rende necessario un approfon<strong>di</strong>mento.<br />

L’art. 13 del d. lgs. cit., sancisce una graduazione,<br />

tra un obbligo e un potere <strong>di</strong>screzionale del giu<strong>di</strong>ce.<br />

Obbligo, se il giu<strong>di</strong>zio finale coincide con la proposta<br />

me<strong>di</strong>ativa, <strong>di</strong> escludere il vincitore dal recu-<br />

DOSSIER<br />

pero delle spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio e <strong>di</strong> conciliazione e <strong>di</strong><br />

condannarlo a pagare le spese dell’altro, sino all’applicazione<br />

anche <strong>di</strong> una sanzione economica ulteriore<br />

a favore dello Stato. Tuttavia il richiamo all’art.<br />

92 c.p.c. e alla opzione in esso co<strong>di</strong>ficata sulla<br />

compensazione delle spese, lascia spazio per una<br />

scelta che consente l’esercizio <strong>di</strong> un potere <strong>di</strong>screzionale<br />

anche nell’ipotesi. Il giu<strong>di</strong>ce potrà comunque<br />

fare uso anche degli effetti condannatori imposti<br />

dalla responsabilità processuale aggravata ex art.<br />

96 c.p.c. (particolarmente 3° comma); qui il legislatore<br />

aggiunge un profilo sul quale non avremo certamente<br />

dubitato.<br />

Il potere <strong>di</strong> regolamentazione delle spese è invece<br />

<strong>di</strong>screzionale se il giu<strong>di</strong>zio finale si <strong>di</strong>scosta dalla<br />

proposta me<strong>di</strong>ativa, poiché in tal caso il giu<strong>di</strong>ce può<br />

escludere il recupero delle spese sostenute nella<br />

fase <strong>di</strong> conciliazione, ma solo per gravi ed eccezionali<br />

ragioni.<br />

Resta da intendere come possa inserirsi l’art. 91,<br />

1° comma, c.p.c., nel testo dovuto alla legge n. 69 del<br />

2009, che la riforma introdotta con il d. lgs n. 28<br />

ignora.<br />

L’applicazione della norma co<strong>di</strong>cistica è evidentemente<br />

presclusa nel caso della coincidenza tra<br />

contenuti del giu<strong>di</strong>zio finale e proposta me<strong>di</strong>ativa,<br />

poiché in tal caso è applicabile l’art. 13, 1° comma e<br />

al massimo l’art. 92 c.p.c.<br />

È invece un alternativa praticabile dal giu<strong>di</strong>ce, rispetto<br />

al 2° comma dell’art, 13 cit., quando non vi è<br />

perfetta coincidenza tra giu<strong>di</strong>zio e me<strong>di</strong>azione, consentendo<br />

al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> esonerare la regolamentazione<br />

delle spese dal principio <strong>di</strong> soccombenza, cui<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 43


DOSSIER<br />

si sostituisce quello del rifiuto ingiustificato ad aderire<br />

alla proposta me<strong>di</strong>ativa; anche in tal caso è comunque<br />

fatto salva la misura della compensazione<br />

parziale o totale dell’art. 92 c.p.c.<br />

In tutti i casi, secondo l’evoluzione legislativa che<br />

ha caratterizzato l’art. 92 c.p.c., il giu<strong>di</strong>ce deve motivare<br />

in modo espresso ed esplicito le sue determinazioni<br />

sulle spese, consentendo un sindacato anche<br />

del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> legittimità.<br />

Ponendosi la regola sulle spese in relazione alla<br />

proposta me<strong>di</strong>ativa e alla giustificatezza o meno delle<br />

ragioni che hanno spinto la parte a non aderirvi, questo<br />

tema deve essere ulteriormente approfon<strong>di</strong>ta.<br />

Il tentativo invero non conduce sempre ad una<br />

proposta me<strong>di</strong>ativa, potendo questa <strong>di</strong>scendere da<br />

un’iniziativa <strong>di</strong>screzionale del me<strong>di</strong>atore, dovuta<br />

solo se le parti lo richiedono (art. <strong>11</strong>, 1° comma, cit.).<br />

Nel caso <strong>di</strong> proposta me<strong>di</strong>ativa effettivamente praticata<br />

si innesta un vero e proprio proce<strong>di</strong>mento che<br />

avvia la manifestazione <strong>di</strong> un’espressione esplicita<br />

delle volontà delle parti in reazione alla proposta,<br />

preceduta da opportuno ammonimento del me<strong>di</strong>atore<br />

alle parti sulle conseguenze <strong>di</strong> un ingiustificato<br />

rifiuto <strong>di</strong> aderire.<br />

Gli arbitri sono affidatari <strong>di</strong> una maggiore <strong>di</strong>screzionalità<br />

anche nelle misure sulle spese, perché non<br />

assoggettati alle <strong>di</strong>sposizioni sin qui commentate<br />

(art. 13, 4° comma).<br />

12. Gli effetti della conciliazione perfezionata<br />

Se alla proposta me<strong>di</strong>ativa aderiscono le parti o<br />

se comunque queste si conciliano, il me<strong>di</strong>atore<br />

forma verbale degli accor<strong>di</strong> e autentica le sottoscri-<br />

44 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

zioni (con una funzione che non pare consentire<br />

una pubblica fede sino a querela <strong>di</strong> falso: ne è riprova<br />

la necessità della autentica da parte <strong>di</strong> un<br />

pubblico ufficiale, nel caso che il verbale contenga<br />

patti che rendono necessaria la trascrizione).<br />

Gli accor<strong>di</strong> possono essere rafforzati con misure<br />

coercitive, sul modello <strong>di</strong> quelle introdotte con la<br />

legge n. 69 del 2009, dall’art. 614 - bis c.p.c.<br />

Il verbale è titolo per l’esecuzione, sia espropriativa<br />

che in forma specifica (art. 12), nonché per<br />

l’iscrizione <strong>di</strong> ipoteca, ma tale efficacia <strong>di</strong>scende<br />

dall’exequatur concesso dal presidente del tribunale.<br />

Su questo exequatur si addensano ulteriori nubi<br />

nelle scelte legislative.<br />

Non si tratta - dopo una tra<strong>di</strong>zione secolare per<br />

conciliazione e arbitrato - <strong>di</strong> un controllo <strong>di</strong> sola regolarità<br />

formale (provenienza dell’atto e autenticità<br />

delle sottoscrizioni), ma <strong>di</strong> un controllo sostanziale<br />

<strong>di</strong> legalità, essendo richiesto al presidente un sindacato<br />

sul rispetto delle norme imperative e <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne<br />

pubblico. Tutto ciò trascina su un piano <strong>di</strong> incertezza<br />

l’esecutività, conducendola ad una sostanza<br />

contenziosa che non ha ragione <strong>di</strong> essere,<br />

ove si pone seriamente il problema della <strong>di</strong>fesa tecnica<br />

della parte e della garanzia del controllo <strong>di</strong> legittimità<br />

innanzi alla Suprema Corte.<br />

Peraltro in materie, come quella laburistica e affini<br />

(ex art. 2<strong>11</strong>3 c.c., ultimo comma), la conciliazione<br />

era ed è destinata a resistere anche alla violazione<br />

della norma imperativa, resistenza che non è riconosciuta<br />

dalla recente riforma, non resta che prenderne<br />

atto in termini <strong>di</strong> nuove e futuri contenziosi,<br />

anche a seguito <strong>di</strong> una conciliazione perfezionata.


Me<strong>di</strong>azione e Conciliazione<br />

DIRITTO DI FAMIGLIA E MEDIAZIONE<br />

FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE<br />

DELLE CONTROVERSIE CIVILI<br />

<strong>di</strong> GIANFRANCO DOSI<br />

AVVOCATO DEL FORO DI ROMA<br />

Il nuovo sistema della me<strong>di</strong>azione finalizzata alla<br />

conciliazione stragiu<strong>di</strong>ziale delle controversie civili,<br />

annunciato dall’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n.<br />

69 e attuato con il decreto legislativo 4 marzo 2<strong>01</strong>0,<br />

n. 28 1 , ha scelto decisamente la strada del cambiamento<br />

ra<strong>di</strong>cale.<br />

La riforma ha introdotto un sistema completamente<br />

alternativo che fa leva in generale sul principio<br />

secondo cui “chiunque può accedere alla me<strong>di</strong>azione<br />

per la conciliazione <strong>di</strong> una controversia civile e commerciale<br />

vertente su <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili” (art. 2 decreto legislativo<br />

28/2<strong>01</strong>0) e, in particolare, sull’obbligo nella<br />

maggior parte delle controversie civili e commerciali<br />

- tassativamente in<strong>di</strong>cate nell’art. 5 del decreto - <strong>di</strong><br />

promuovere il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione finalizzato<br />

alla eventuale conciliazione, prima <strong>di</strong> intraprendere<br />

la strada giu<strong>di</strong>ziaria.<br />

In questa sede mi interessa riflettere sul se e in<br />

che modo il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> possa essere toccato<br />

e interessato dalla riforma.<br />

Per far questo è opportuno esaminare la portata<br />

del richiamo ai “<strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili” che viene fatto nell’art.<br />

2 del decreto legislativo. Correlati a questa <strong>di</strong>sposizione<br />

sono anche l’art. 12 del decreto legislativo<br />

che con<strong>di</strong>ziona l’omologazione dell’accordo<br />

conciliativo alla circostanza che il suo contenuto<br />

non sia contrario all’or<strong>di</strong>ne pubblico o a norme imperative<br />

e l’art. 14 che, conseguentemente, occupandosi<br />

degli obblighi del me<strong>di</strong>atore, prevede che egli<br />

debba formulare le proposte <strong>di</strong> conciliazione nel rispetto<br />

del limite dell’or<strong>di</strong>ne pubblico e delle norme imperative.<br />

a) I <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibli<br />

La riflessione può partire quin<strong>di</strong> dall’art. art. 2 del<br />

decreto legislativo 28/2<strong>01</strong>0 nella parte in cui <strong>di</strong>spone<br />

che possono essere oggetto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione tutte le<br />

controversie civili e commerciali su <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili.<br />

In verità il nostro or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co non conosce<br />

più la <strong>di</strong>fferenziazione tra <strong>di</strong>ritto civile e <strong>di</strong>ritto<br />

commerciale - quanto meno dall’abrogazione<br />

DOSSIER<br />

del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> commercio del 1882 avvenuta nel 1942<br />

- e quin<strong>di</strong> si deve ritenere che l’espressione abbia un<br />

significato generico come escludente il <strong>di</strong>ritto penale,<br />

quello tributario e quello amministrativo collegato<br />

all’esercizio <strong>di</strong> poteri pubblici. Così si è andata<br />

orientando la interpretazione più ragionevole<br />

del decreto 2 .<br />

Pertinente è, invece, l’altra in<strong>di</strong>cazione proveniente<br />

dall’art. 2 del decreto <strong>di</strong> riforma e cioè quella,<br />

appunto, riferita al fatto che alla me<strong>di</strong>azione può<br />

farsi ricorso solo se la controversia verte su <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili.<br />

È utilizzata la stessa terminologia dell’art. 806 del<br />

co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura (“le parti possono far decidere da<br />

arbitri le controversie tra <strong>di</strong> loro insorte che non abbiano<br />

per oggetto <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili“) e quin<strong>di</strong> la natura <strong>di</strong>sponibile<br />

del <strong>di</strong>ritto è presupposto sia per l’accesso<br />

alla me<strong>di</strong>azione che per l’accesso all’arbitrato, sia<br />

pure - per quest’ultimo - con le limitazioni che lo<br />

stesso articolo 806 prevede per le controversie <strong>di</strong> lavoro<br />

ove l’arbitrato sia previsto dalla legge o dalla<br />

contrattazione collettiva.<br />

Si tratta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> verificare quale sia l’area delle<br />

controversie esclusa dalla me<strong>di</strong>azione (e dall’arbitrato),<br />

cioè quale sia l’area della in<strong>di</strong>sponibilità dei<br />

<strong>di</strong>ritti.<br />

Una prima scrematura può essere proposta rifacendosi<br />

al testo dell’art. 806 c.p.c. precedente alla riforma<br />

del 2006. Allora la norma escludeva dalla possibilità<br />

del ricorso all’arbitrato quattro categorie <strong>di</strong><br />

controversie: 1) quelle previste nell’art. 409, cioè le<br />

controversie <strong>di</strong> lavoro; 2) le controversie in materia<br />

<strong>di</strong> previdenza e assistenza obbligatoria, anche derivanti<br />

da contratti e accor<strong>di</strong> collettivi; 3) le controversie<br />

relative alle questioni <strong>di</strong> stato e alla separazione<br />

personale tra coniugi; 4) infine “le altre che non<br />

possono formare oggetto <strong>di</strong> transazione”.<br />

Come è noto la transazione può concernere solo<br />

<strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili (art. 1966 c.c.) e quin<strong>di</strong> conciliazione<br />

e transazione - pur essendo certamente istituti<br />

non necessariamente sovrapponibili - trovano<br />

nell’in<strong>di</strong>sponibilità dei <strong>di</strong>ritti un comune punto <strong>di</strong><br />

incontro. Ed è interessante notare come queste convergenze<br />

finiscono per essere anche in<strong>di</strong>cative <strong>di</strong><br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 45


DOSSIER<br />

una medesima potenzialità che è quella <strong>di</strong> promuovere<br />

una negoziazione anche <strong>di</strong>retta alla conciliazione<br />

<strong>di</strong> rapporti ulteriori rispetto a quelli oggetto<br />

della pretesa. L’art. 1965 c.c. infatti dopo aver dato la<br />

definizione del contratto <strong>di</strong> transazione prevede che<br />

“con le reciproche concessioni si possono creare,<br />

mo<strong>di</strong>ficare o estinguere anche rapporti <strong>di</strong>versi da<br />

quello che ha formato oggetto della pretesa o della<br />

contestazione”.<br />

Anche l’equità è coinvolta dal tema della <strong>di</strong>sponibilità<br />

dei <strong>di</strong>ritti. L’art. <strong>11</strong>4 c.p.c. precisa infatti che “il<br />

giu<strong>di</strong>ce… decide il merito della causa secondo equità<br />

quando esso riguarda <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili delle parti e queste<br />

gliene fanno concorde richiesta”.<br />

L’in<strong>di</strong>sponibilità coincide con la legittimità a trasferire<br />

ad altri un <strong>di</strong>ritto. I <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili sono<br />

quelli inalienabili e intrasmissibili, irrinunciabili e<br />

impignorabili e non usucapibili. Quelli in sostanza<br />

<strong>di</strong> cui il titolare non può <strong>di</strong>sporre e che quin<strong>di</strong> non<br />

può trasferire 3 .<br />

Non sempre è facile comprendere quali siano i<br />

criteri che consentano <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere la natura <strong>di</strong>sponibile<br />

da quella in<strong>di</strong>sponibile del rapporto oggetto<br />

<strong>di</strong> una controversia. Basta guardare ai <strong>di</strong>battiti<br />

in sede civilistica che hanno accompagnato la riflessione<br />

per esempio sulla transazione 4 , sull’equità 5<br />

e, come si <strong>di</strong>ceva all’inizio, sull’arbitrato 6 .<br />

Ed ora questo <strong>di</strong>battito si ripropone per la me<strong>di</strong>azione<br />

e la conciliazione 7 .<br />

Il tema è stato oggetto <strong>di</strong> recente <strong>di</strong> un approfon<strong>di</strong>mento<br />

giuri<strong>di</strong>co interessante legato ad una pronuncia<br />

del Tribunale <strong>di</strong> Varese il quale in un giu<strong>di</strong>zio<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>sconoscimento <strong>di</strong> paternità ha ritenuto che il<br />

principio <strong>di</strong> non contestazione, così come <strong>di</strong>sciplinato<br />

dall’art. <strong>11</strong>5, comma 1, c.p.c. dopo la riforma intervenuta<br />

con la legge 69/2009, non trova applicazione<br />

laddove la controversia abbia ad oggetto <strong>di</strong>ritti<br />

in<strong>di</strong>sponibili della persona. 8 La decisione ha indotto<br />

- anche tra i familiaristi - una riflessione sul<br />

tema proprio della latitu<strong>di</strong>ne del concetto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibilità<br />

dei <strong>di</strong>ritti.<br />

Si è ben sintetizzato in proposito 9 che la dottrina<br />

ha in<strong>di</strong>viduato tre <strong>di</strong>stinte nozioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto in<strong>di</strong>sponibile:<br />

a) le ipotesi in cui il vincolo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibilità<br />

mira a tutelare <strong>di</strong>rettamente un determinato<br />

interesse <strong>di</strong> natura non patrimoniale (<strong>di</strong>ritti della<br />

personalità, come il <strong>di</strong>ritto all’immagine. alla riservatezza);<br />

b) ipotesi in cui il vincolo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibilità<br />

tutela in via imme<strong>di</strong>ata un interesse in<strong>di</strong>viduale ma<br />

in via riflessa un interesse generale (per esempio i<br />

casi in cui si può azionare la revocatoria, o in cui si<br />

può chiedere un sequestro conservativo o l’inefficacia<br />

delle alienazioni del bene pignorato; qui siamo<br />

nel campo della tutela garantita in via generale dall’art.<br />

2740 c.c. che in<strong>di</strong>vidua proprio i limiti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità<br />

sui propri beni del debitore; c) ipotesi in<br />

cui il legislatore ha previsto l’in<strong>di</strong>sponibilità a tutela<br />

<strong>di</strong> interessi che trascendono quello dei singoli, come<br />

46 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

i limiti al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà (per esempio l’intrasferibilità<br />

del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> uso e abitazione).<br />

Conseguenza <strong>di</strong> questa prima valutazione è che<br />

non potranno essere mai oggetto <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione le controversie collegate alla<br />

violazione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto personalissimo o alla violazione<br />

della <strong>di</strong>sciplina sulla tassatività delle limitazioni<br />

della responsabilità patrimoniale del debitore<br />

(si pensi all’azione revocatoria) ovvero, ancora, alla<br />

violazione dei limiti <strong>di</strong> trasferibilità del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

proprietà.<br />

A ben vedere l’in<strong>di</strong>viduazione che i civilisti operano<br />

dell’area della in<strong>di</strong>sponibilità dei <strong>di</strong>ritti è molto<br />

rigorosa e quasi eccezionale. Si può <strong>di</strong>re, quin<strong>di</strong>, che<br />

non si tratti <strong>di</strong> un’area particolarmente ampia, considerato<br />

che nel campo dei rapporti civili vale in genere<br />

proprio il principio opposto della libertà <strong>di</strong> autodeterminazione,<br />

<strong>di</strong> cui è espressione più sintomatica<br />

l’art. 1322 c.c.<br />

Per quanto concerne le controversie in materia <strong>di</strong><br />

nullità dei contratti seppure la giurisprudenza le ritiene<br />

vertenti su <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili 10 occorre riconoscere<br />

che - come meglio si <strong>di</strong>rà più oltre - quanto<br />

meno le cause <strong>di</strong> nullità del contratto per illiceità o<br />

per contrarietà alle norme <strong>di</strong> legge costituiscono situazioni<br />

<strong>di</strong> contrasto dell’atto privato con norme<br />

imperative e quin<strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibili. Pertanto si deve<br />

ritenere che le controversie concernenti tali categorie<br />

<strong>di</strong> nullità del contratto non possano essere oggetto<br />

<strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione finalizzata alla conciliazione,<br />

anche in considerazione del fatto che non è opportuno<br />

attribuire alle parti il potere <strong>di</strong> ottenere con un<br />

atto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione un effetto vietato dalla legge.<br />

Possono essere oggetto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione le controversie<br />

relative all’impugnazione <strong>di</strong> atti o delibere societarie<br />

che abbiano ad oggetto <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili relativi<br />

al rapporto sociale nonché le controversie promosse<br />

da amministratori, liquidatori o sindaci, ovvero<br />

nei loro confronti (così argomentando dall’art.<br />

34 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5). Tutto ciò<br />

nella prospettiva <strong>di</strong> una ormai generalizzata arbitrabilità<br />

<strong>di</strong> tali controversie <strong>11</strong> e perciò anche <strong>di</strong> una<br />

loro me<strong>di</strong>abilità.<br />

b) Le controversie familiari<br />

Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> costituisce certamente l’area<br />

più affollata <strong>di</strong> controversie su <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili<br />

escluse dalla me<strong>di</strong>azione.<br />

Hanno natura in<strong>di</strong>sponibile i <strong>di</strong>ritti per i quali è<br />

previsto il potere <strong>di</strong> azione del pubblico ministero<br />

sintomatico dell’esistenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti che la legge non<br />

lascia alla sola libertà dell’autonomia privata. Così le<br />

controversie in materia <strong>di</strong> scomparsa, assenza e<br />

morte presunta (articoli 48, 50, 58, 62, 67 c.c.). Analogamente<br />

per le controversie nelle quali la legge<br />

prevede l’intervento del pubblico ministero come le<br />

cause matrimoniali comprese quelle <strong>di</strong> separazione<br />

(art. 70, comma 1, n. 2 c.p.c.), quelle riguardanti lo


stato e la capacità delle persone (art. 70, comma 1, n.<br />

3 c.p.c.) come le cause <strong>di</strong> nullità del matrimonio e <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>vorzio. Così anche in tutte le altre controversie in<br />

cui l’intervento del pubblico ministero è posto a tutela<br />

dei figli (mo<strong>di</strong>fiche della separazione, mantenimento<br />

<strong>di</strong> minori, adozione, affidamento familiare,<br />

procedure minorili in materia <strong>di</strong> abuso della potestà).<br />

In tutti questi settori la riforma del 2<strong>01</strong>0 ha<br />

escluso la possibilità del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione<br />

finalizzato alla conciliazione.<br />

Si può <strong>di</strong>scutere se questa limitazione costituisca<br />

un limite opportuno o meno, ma è certo che la riforma<br />

in<strong>di</strong>chi molto chiaramente questo limite. Procedure<br />

<strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione “familiare” sono certamente<br />

ammissibili anche in questi settori, ma - qui è il<br />

punto - non la me<strong>di</strong>azione alla quale fa riferimento<br />

il decreto legislativo 28 del 2<strong>01</strong>0.<br />

Tuttavia il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> è permeato anche da<br />

una vasta area <strong>di</strong> negozialità e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità dei<br />

<strong>di</strong>ritti.<br />

In primo luogo è lo stesso legislatore ad includere<br />

espressamente nell’area delle controversie <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> su <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili - ed assoggettandole<br />

ad<strong>di</strong>rittura all’obbligo del previo tentativo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione<br />

(art. 5, primo comma, decreto legislativo<br />

28/2<strong>01</strong>0) - le controversie concernenti i patti <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />

<strong>di</strong> cui si occupa il capo V-bis del titolo IV del<br />

co<strong>di</strong>ce civile - de<strong>di</strong>cato alla <strong>di</strong>visione - del libro II<br />

sulle successioni (articoli 768-bis - 768-octies) aggiunto<br />

dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55. D’altro lato<br />

lo stesso articolo 768-octies già prevedeva che “le<br />

controversie derivanti dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al<br />

presente capo sono devolute preliminarmente ad<br />

uno degli organismi <strong>di</strong> conciliazione previsti dall’art.<br />

38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.<br />

Sempre l’art. 5 del decreto legislativo 28/20<strong>01</strong> include<br />

tra le controversie soggette all’obbligo del pre-<br />

DOSSIER<br />

vio ricorso alle me<strong>di</strong>azione tutte le controversie in<br />

materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>visione (tra le quali, appunto, quelle sui<br />

patti <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>) e quelle in materia <strong>di</strong> successioni<br />

ere<strong>di</strong>tarie. Si tratta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> un’aerea molto affollata<br />

<strong>di</strong> procedure che possono essere ricondotte in<br />

senso ampio se non al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>, certamente<br />

alla tutela dei <strong>di</strong>ritti nella <strong>famiglia</strong>.<br />

La dottrina e la giurisprudenza in genere includono<br />

nell’area della <strong>di</strong>sponibilità dei <strong>di</strong>ritti le controversie<br />

relative a <strong>di</strong>ritti patrimoniali coniugali, anche<br />

se questa inclusione non è sempre univoca.<br />

Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> <strong>di</strong>sciplina i rapporti personali<br />

e patrimoniali familiari, infatti, non solo attraverso<br />

norme imperative tese alla tutela <strong>di</strong> superiori interessi<br />

<strong>di</strong> tipo pubblicistico (tutela dei <strong>di</strong>ritti fondamentali,<br />

tutela dei minori, tutela della libertà personale)<br />

ma anche attraverso norme <strong>di</strong>spositive che<br />

lasciano possibilità <strong>di</strong> esplicazione all’autonoma<br />

privata 12 . L’ambito dell’autonomia privata è quasi<br />

inesistente nell’area dei rapporti personali tra coniugi<br />

ma è piuttosto significativa nell’area dei rapporti<br />

patrimoniali, soprattutto in seguito all’affermazione<br />

costituzionale del principio <strong>di</strong> uguaglianza<br />

tra coniugi.<br />

L’autonomia privata - e quin<strong>di</strong> l’espansione dei<br />

principi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità dei <strong>di</strong>ritti - è stata riconosciuta<br />

in primo luogo nell’ambito delle norme relative<br />

ai regimi patrimoniali 13 nei limiti, s’intende, che<br />

la legge stessa <strong>di</strong>chiara non superabili (art. 160 c.c.<br />

che esclude la derogabilità ai <strong>di</strong>ritti e ai doveri - sostanzialmente<br />

richiamati dall’art. 143 c.c. - previsti<br />

dalla legge per effetto del matrimonio) cosicché le<br />

controversie relative all’applicazione della normativa<br />

sui regimi patrimoniali potrebbero in buona parte essere<br />

ricondotte a quelle per le quali la me<strong>di</strong>azione è<br />

possibile. Ove tuttavia la controversia specifica coinvolga<br />

norme imperative - quali quelle che definiscono<br />

le linee fondamentali dello specifico regime<br />

patrimoniale - la me<strong>di</strong>azione resta esclusa in virtù<br />

del principio generale. Occorrerà pertanto verificare<br />

in concreto se la controversia patrimoniale attenga a<br />

<strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili o in<strong>di</strong>sponibili.<br />

La dottrina nel suo complesso riconosce anche<br />

che l’autonomia privata possa esplicarsi in una negozialità<br />

coniugale molto ampia in sede <strong>di</strong> separazione<br />

e <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio 14 . La giurisprudenza è più cauta<br />

ammettendo la vali<strong>di</strong>tà delle mo<strong>di</strong>fiche patrimoniali<br />

non omologate 15 nonché dei patti a latere della<br />

separazione o antecedenti purché non lesivi dei <strong>di</strong>ritti<br />

al mantenimento 16 ma escludendo sistematicamente<br />

la rilevanza dell’autonomia privata nel settore<br />

degli accor<strong>di</strong> preventivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio 17 .<br />

È quin<strong>di</strong> evidente che per una controversia concernente<br />

una delle aree in cui è riconosciuta l’autonomia<br />

negoziale dei coniugi dovrebbe essere ipotizzabile<br />

il ricorso alla me<strong>di</strong>azione.<br />

Si tratta <strong>di</strong> casi in cui oggetto della controversia<br />

sono <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> tipo secondario (per esempio patri-<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 47


DOSSIER<br />

moniali) <strong>di</strong>sponibili, sia pure collegati a settori caratterizzati<br />

dalla presenza <strong>di</strong> ampie aree <strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibilità.<br />

Per esempio se due coniugi si accordano, al<br />

<strong>di</strong> fuori del controllo del tribunale, per una mo<strong>di</strong>fica<br />

dell’assegno <strong>di</strong> mantenimento coniugale la eventuale<br />

controversia tra essi nascenti potrebbe certamente<br />

essere oggetto <strong>di</strong> una domanda <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione<br />

dal momento che quella controversia appartiene<br />

alla sfera della loro autonomia privata 18 . Analogamente<br />

si potrebbe <strong>di</strong>re per le controversie nascenti<br />

dalla violazione <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> natura patrimoniale<br />

tra coniugi in sede <strong>di</strong>vorzile 19 o <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> afferenti<br />

la casa coniugale 20 .<br />

Si tratterebbe quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> introdurre dei <strong>di</strong>stinguo<br />

nell’intero settore per selezionare le controversie su<br />

<strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili da quelle su <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili.<br />

Il convincimento <strong>di</strong>ffusosi nei primi commentatori<br />

della riforma che tutto il settore del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />

sia stato escluso dalla possibilità <strong>di</strong> accesso<br />

alla me<strong>di</strong>azione civile, non è quin<strong>di</strong> affatto giustificato<br />

21 .<br />

c) La non contrarietà alle norme imperative e all’or<strong>di</strong>ne<br />

pubblico<br />

L’ultimo aspetto da esaminare concerne il problema<br />

della identificazione dell’ambito <strong>di</strong> estensione<br />

del concetto <strong>di</strong> “norma imperativa” e <strong>di</strong> “or<strong>di</strong>ne<br />

pubblico” atteso che lo sconfinamento oltre i limiti<br />

<strong>di</strong> queste categorie giuri<strong>di</strong>che comporterebbe la non<br />

omologazione dell’accordo.<br />

Si tratta <strong>di</strong> effettuare, in sostanza, una ulteriore<br />

verifica della plausibilità delle conclusioni raggiunte<br />

circa la <strong>di</strong>sponibilità dei <strong>di</strong>ritti nell’ambito delle controversie<br />

patrimoniali coniugali <strong>di</strong> cui si è detto nel<br />

paragrafo precedente ma anche <strong>di</strong> una verifica più<br />

generale circa il problema della estensione del concetto<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>sponibile che costituisce l’area <strong>di</strong><br />

fattibilità della me<strong>di</strong>azione.<br />

L’art. 12 del decreto legislativo 28/2<strong>01</strong>0, infatti,<br />

con<strong>di</strong>ziona l’omologazione dell’accordo alla circostanza<br />

che il suo contenuto non sia contrario all’or<strong>di</strong>ne<br />

pubblico o a norme imperative. Proprio per<br />

questo motivo l’art. 14, occupandosi degli obblighi<br />

del me<strong>di</strong>atore, prevede che egli debba formulare le<br />

proposte <strong>di</strong> conciliazione nel rispetto del limite dell’or<strong>di</strong>ne<br />

pubblico e delle norme imperative.<br />

Ecco quin<strong>di</strong> che questo limite costituisce un vero e<br />

proprio sbarramento ad ogni decisione conciliativa.<br />

Poiché la me<strong>di</strong>azione - così come tra<strong>di</strong>zionalmente<br />

l’attività <strong>di</strong> conciliazione - segue soprattutto criteri <strong>di</strong><br />

equità, <strong>di</strong> buon senso e <strong>di</strong> ragionevolezza, è importante<br />

che il decreto delegato abbia costruito l’attività<br />

<strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione come vincolata al rispetto delle norme<br />

imperative e <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, sia quando la conciliazione<br />

avvenga spontaneamente sia quando sia<br />

l’effetto <strong>di</strong> una proposta del me<strong>di</strong>atore.<br />

Ebbene già determinare un caso <strong>di</strong> contrarietà all’or<strong>di</strong>ne<br />

pubblico è <strong>di</strong>fficile seguendo i binari delle<br />

48 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

norme giuri<strong>di</strong>che. A maggior ragione lo sarà allorché<br />

la decisione utilizza criteri <strong>di</strong> equità e <strong>di</strong> ragionevolezza.<br />

In che cosa consiste quin<strong>di</strong> la contrarietà alle<br />

norme imperative a all’or<strong>di</strong>ne pubblico? Si ripropongono<br />

qui argomentazioni analoghe a quelle cui<br />

si è fatto riferimento sopra trattando il tema dei <strong>di</strong>ritti<br />

in<strong>di</strong>sponibili previsto come limite generale all’attività<br />

<strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione.Tra<strong>di</strong>zionalmente l’or<strong>di</strong>ne<br />

pubblico viene inteso come l’insieme delle norme<br />

fondamentali dell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co, spesso<br />

non facilmente in<strong>di</strong>viduabili nei co<strong>di</strong>ci e nelle leggi<br />

scritte, riguardanti principi <strong>di</strong> tipo per lo più etico la<br />

cui osservanza ed attuazione è ritenuta in<strong>di</strong>spensabile<br />

per l’esistenza stessa dell’or<strong>di</strong>namento e costituita<br />

dai principi generali e fondamentali, come<br />

quelli concernenti la personalità e la libertà dei citta<strong>di</strong>ni,<br />

l’or<strong>di</strong>namento del matrimonio e della <strong>famiglia</strong>,<br />

la capacità delle persone. Si tratta, per tornare<br />

al tema dei <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili, <strong>di</strong> norme inderogabili<br />

<strong>di</strong> cui è pur tuttavia prevista una evoluzione e<br />

un continuo adattamento alle esigenze giuri<strong>di</strong>che<br />

che ispirano l’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co dello Stato. Il<br />

co<strong>di</strong>ce civile fa riferimento all’or<strong>di</strong>ne pubblico in più<br />

occasioni senza definirlo e senza attribuire a questa<br />

espressione significati costanti 22 .<br />

L’espressione viene utilizzata talvolta per qualificare<br />

un certo tipo <strong>di</strong> norme come norme <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne<br />

pubblico (art. 1229 2 co.), altre volte è correlata al<br />

buon costume (artt. 31 <strong>di</strong>sp. prel.; 23 ult. co.), altre<br />

volte è affiancata al buon costume e alle norme imperative<br />

(artt. 25 1 co., 634, 1343, 1354 c.c.).<br />

Questa tecnica legislativa approssimativa sembra<br />

proprio il riflesso normativo della <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> definire<br />

i confini giuri<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> queste espressioni.<br />

D’altro lato come ogni clausola generale l’or<strong>di</strong>ne<br />

pubblico è effettivamente un concetto elastico e storicamente<br />

variabile a seconda dell’esperienza giuri<strong>di</strong>co-organizzativa<br />

a cui partecipa. La stessa giurisprudenza,<br />

molto scarsa, fa <strong>di</strong>fficoltà a tradurre in<br />

una definizione universale e costante il ruolo svolto<br />

dall’or<strong>di</strong>ne pubblico come limite dell’autonomia negoziale.<br />

La stessa <strong>di</strong>fficoltà incontra la definizione dell’espressione<br />

“norme imperative”.<br />

Le norme specifiche in cui questa espressione è<br />

utilizzata e che hanno costituito anche il campo <strong>di</strong><br />

indagine della giurisprudenza sono innanzitutto<br />

quelle <strong>di</strong> cui all’art. 1322 e all’art. 1418 del co<strong>di</strong>ce civile<br />

de<strong>di</strong>cati alla autonomia contrattuale e ai suoi<br />

limiti. L’art. 1322 consente alle parti <strong>di</strong> determinare<br />

liberamente il contenuto del contratto “nei limiti<br />

imposti dalla legge” mentre l’art. 1418 prevede la<br />

nullità generale del contatto che sia contrario “a<br />

norme imperative” salvo che la legge <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong>versamente;<br />

da cui si desume che anche il concetto<br />

<strong>di</strong> “contrarietà a norme imperative” ha le sue eccezioni<br />

23 . D’altro lato poi l’art. 1418 prevede che il con-


tratto è anche nullo in altri casi, per esempio<br />

quando anche ne sia illecita la causa che a sua volta<br />

è tale allorché “è contraria a norme imperative, all’or<strong>di</strong>ne<br />

pubblico o al buon costume” (art. 1343 c.c.)<br />

o quando ne sia illecito il motivo comune (art. 1345<br />

c.c.) o ancora quando sia sottoposto ad una con<strong>di</strong>zione<br />

“contraria a norme imperative” (art. 1354 c..c.).<br />

Inoltre sempre l’art. 1418 prescrive la nullità “negli<br />

altri casi stabiliti dalla legge”.<br />

Il co<strong>di</strong>ce sembra prevedere pertanto due categorie<br />

generali <strong>di</strong> nullità. La prima per “illiceità” e “contrarietà<br />

a norme imperative” - espressioni che appaiono<br />

abbinate nei primi due commi dell’art. 1418<br />

c.c. sullo steso livello <strong>di</strong> gravità - e la seconda (art.<br />

1418 terzo comma c.c.) per altri motivi in<strong>di</strong>cati nella<br />

legge.<br />

La previsione <strong>di</strong> due <strong>di</strong>fferenti contesti <strong>di</strong> nullità del<br />

contratto (da un lato per illiceità del contratto o per<br />

contrasto con norme imperative e dall’altro per contrasto<br />

con altre norme non imperative, ma ugualmente<br />

producenti la nullità) consente <strong>di</strong> definire la<br />

contrarietà alle norme imperative (cui va equiparata<br />

la illiceità del contratto nei casi in<strong>di</strong>cati nel secondo<br />

comma dell’art. 1418) come una categoria <strong>di</strong>versa e<br />

non sovrapponibile a quella della nullità, con la conseguenza<br />

che non tutti i casi <strong>di</strong> nullità del contratto -<br />

ma solo quelli <strong>di</strong> illiceità e contrarietà a norme imperative<br />

- determinano una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> non omologazione<br />

dell’accordo conciliativo.<br />

L’equiparazione tra contrarietà a norme imperative<br />

ed “illiceità del contratto” (cui fa riferimento in<br />

generale l’art. 1346 c.c.) è con<strong>di</strong>visa in giurisprudenza<br />

24 dove si ritiene che l’illiceità comporta la<br />

contrarietà a norme imperative. Si tratta perciò <strong>di</strong><br />

categorie giuri<strong>di</strong>che sostanzialmente analoghe.<br />

Per intenderci, un accordo conciliativo potrebbe<br />

astrattamente essere omologato anche se contenesse<br />

una con<strong>di</strong>zione meramente potestativa (che<br />

produce la nullità ex art. 1355 c.c. richiamato dal<br />

terzo comma dell’art. 1418 c.c. ma non una nullità<br />

per contrasto con norme imperative) anche se una<br />

con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> tal genere vanificherebbe l’esecuzione<br />

dell’accordo.<br />

Diversa ancora è la categoria dell’annullabilità Un<br />

accordo conciliativo è certamente omologabile ancorché<br />

possa per qualsiasi motivo considerarsi annullabile.<br />

Si pensi all’accordo che preveda la possi-<br />

Note<br />

DOSSIER<br />

bilità per il mandatario <strong>di</strong> acquistare il bene che era<br />

stato incaricato <strong>di</strong> vendere. L’accordo in questione<br />

sarebbe annullabile ex art. 1471 n. 4 c.c. ma è certamente<br />

omologabile non essendo contrario a norme<br />

imperative.<br />

La giurisprudenza ha ritenuto che norme imperative<br />

siano quelle poste a tutela dei principi etici fondamentali<br />

dell’or<strong>di</strong>namento 25 ovvero dell’interesse<br />

pubblico 26 e cioè quando si è in presenza <strong>di</strong> norme<br />

che <strong>di</strong>sciplinano “quanto il legislatore ritiene fondamentale,<br />

categorico ed irrinunciabile, tanto da essere<br />

sottratto completamente all’autonomia privata,<br />

da valere erga omnes e da dover essere applicato anche<br />

d’ufficio per ragioni che trascendono l’interesse<br />

del singolo” 27 . In queste situazioni sono comprese,<br />

naturalmente, tutte le norme <strong>di</strong> carattere penale 28 ,<br />

ovvero tutti gli accor<strong>di</strong> tesi a frodare la legge cioè a<br />

raggiungere una comune finalità contraria alla<br />

legge 29 . Che anche l’accordo in frode alla legge non<br />

sia omologabile lo si ricava dalla norma generale<br />

(art. 1344 c.c.) che considera illecita la causa del contratto<br />

tesa ad eludere una norma imperativa.<br />

Ugualmente il motivo illecito comune - come si è<br />

detto - è causa <strong>di</strong> non omologazione dell’accordo.<br />

Allorché le parti si determinano alla conclusione <strong>di</strong><br />

un accordo conciliativo “esclusivamente per un motivo<br />

illecito comune ad entrambe” (art. 1345 c.c.) si<br />

verifica la stessa situazione <strong>di</strong> illiceità determinata<br />

dalla contrarietà alle norme imperative. Anche la<br />

giurisprudenza considera ragionevolmente il motivo<br />

illecito comune come una finalità contraria alle<br />

norme imperative e <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico 30 . Naturalmente<br />

deve trattarsi <strong>di</strong> un intento negoziale illecito<br />

<strong>di</strong> entrambe le parti dal momento che l’illiceità del<br />

motivo <strong>di</strong> una delle parti non determina la nullità<br />

dell’accordo al quale l’altra parte, pur a conoscenza<br />

del motivo illecito che ha guidato l’altro contraente,<br />

si è determinata per un proprio autonomo motivo 31 .<br />

La nozione <strong>di</strong> buon costume non è stata richiamata<br />

nella normativa sulla me<strong>di</strong>azione. Il che naturalmente<br />

non significa che il buon costume non costituisca<br />

un limite <strong>di</strong> omologabilità degli accor<strong>di</strong>, essendo<br />

la relativa nozione sostanzialmente e storicamente<br />

sovrapponibile a quella <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico<br />

32 . Trattandosi <strong>di</strong> un concetto ancora meno preciso<br />

degli altri il legislatore ha preferito evidentemente<br />

non utilizzare questa espressione.<br />

1<br />

DOSI, La me<strong>di</strong>azione e l’arbitrato irrituale nelle riforme del 2<strong>01</strong>0, in Contratto e impresa, 2<strong>01</strong>1, 1, 226 ss<br />

2<br />

CSTAGNOLA, DELFINI, La me<strong>di</strong>azione nelle controversie civili e commerciali, Padova, 2<strong>01</strong>0, 22.<br />

3<br />

RESCIGNO, voce Personalità (<strong>di</strong>ritti della), in Enciclope<strong>di</strong>a Giuri<strong>di</strong>ca Treccani, XXII, Roma, 1990, 1 ss.<br />

4<br />

DEL PRATO, Transazione (<strong>di</strong>ritto privato), in Enciclope<strong>di</strong>a del <strong>di</strong>ritto, XLIV, Milano, 1999, 786 ss.<br />

5<br />

GRASSO, Art. <strong>11</strong>4. Pronuncia secondo equità a richiesta <strong>di</strong> parte, in Commentario del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura<br />

civile, <strong>di</strong>retto da Allorio, I, 2, Torino, 1973, 1276 ss.<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 49


DOSSIER<br />

6<br />

PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2000, 33 ss.<br />

7<br />

DOSI, Dalla conciliazione giu<strong>di</strong>ziale alla me<strong>di</strong>azione stragiu<strong>di</strong>ziale, in Giustizia civile, 2<strong>01</strong>1, 2, 1 ss<br />

8 Tribunale <strong>di</strong> Varese, 27 novembre 2009, in Famiglie e <strong>di</strong>ritto, 2<strong>01</strong>0, 2, 572 ss<br />

9<br />

CARRATTA, Principio <strong>di</strong> non contestazione e limiti <strong>di</strong> applicazione nei processi su <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili,<br />

in Famiglia e <strong>di</strong>ritto, 2<strong>01</strong>0, 6, 572.<br />

10 Cass. sez. III, 19 <strong>di</strong>cembre 2000,n. 15941 in cui si afferma esplicitamente che “Il ricorso all’arbitrato<br />

non è escluso, in linea <strong>di</strong> principio, per le questioni attinenti alla nullità dei contratti, vertendosi in<br />

materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili”.<br />

<strong>11</strong><br />

BENEDETTELLI, CONSOLO, RADICATI DI BROZOLO, Commentario breve al <strong>di</strong>ritto dell’arbitrato, Padova, 2<strong>01</strong>0, 37.<br />

12<br />

PATTI, Regime patrimoniale della <strong>famiglia</strong> e autonomia privata, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> <strong>di</strong>rettpo<br />

da Zatti, vol. III, Milano, 2002, 3.<br />

13<br />

OBERTO, I contratti della crisi coniugale, Milano, 1990, Tomo I, p. 136 ss<br />

14<br />

COMPORTI, Autonomia privata e convenzioni preventive <strong>di</strong> separazione, <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio e <strong>di</strong> annullamento<br />

del matrimonio, in Foro It., 1995, V, 105 ss; DORIA, Autonomia privata e causa familiare. Gli accor<strong>di</strong> traslativi<br />

tra i coniugi in occasione della separazione personale e nel <strong>di</strong>vorzio, Milano, 1996. PRATO, L’autonomia<br />

nei rapporti familiari, Milano, 1999; OBERTO, I contratti della crisi coniugale, vol. I e vol. II, Milano,<br />

1999.<br />

15 Cass. sez. I, 20 ottobre 2005, n. 20290 dove si precisa che le mo<strong>di</strong>ficazioni pattuite dai coniugi successivamente<br />

all’omologazione trovando fondamento nell’art. 1322 c.c. devono ritenersi valide ed<br />

efficaci anche a prescindere dallo speciale proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinato dall’art. 710 c.p.c.; In senso analogo<br />

Cass. sez. I, <strong>11</strong> giugno 1998, n. 5829; Cass. sez. I, 22 aprile 1982, n. 2481.<br />

16 Cass. sez. I, 20 ottobre 2005, n. 20290 dove si precisa che le pattuizioni convenute dai coniugi antecedentemente<br />

o contemporaneamente al decreto <strong>di</strong> omologazione e non trasfuse nell’accordo omologato<br />

sono operanti soltanto se si collocano rispetto a quest’ultimo in posizione <strong>di</strong> non interferenza<br />

o in posozione <strong>di</strong> conclamata e incontestabile maggiore rispondenza all’interesse tutelato attraverso<br />

il controllo <strong>di</strong> cui all’art. 158 c.c. ; In senso analogo Cass. sez. I, 28 luglio 1997, n. 7029; Cass. sez. I, 24<br />

febbraio 1993, n. 2270.<br />

17 Per tutte Cass. sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15064<br />

18 Cass. sez. I, 22 gennaio 1994, n. 657; Cass. sez. I, 12 maggio 1994, n. 4647; Cass. sez. I, 24 febbraio 1993,<br />

n. 2270; Cass. sez. I,. 27 giugno 1992, n. 7470.<br />

19<br />

COMPORTI, Autonomia privata e convenzioni preventive <strong>di</strong> separazione e <strong>di</strong>vorzio e <strong>di</strong> annullamento<br />

del matrimonio, in Foro It. 1995, V, 105 ss.<br />

20<br />

OBERTO, L’assegnazione consensuale della casa familiare nella crisi coniugale, in Famiglia e <strong>di</strong>ritto, 1998,<br />

461 ss.<br />

21<br />

DITTRICH, Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione nel decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2<strong>01</strong>0, in Riv. <strong>di</strong>r. proc.<br />

civ. 2<strong>01</strong>0, 579.<br />

22 L’or<strong>di</strong>ne pubblico è richiamato negli artt. 31 <strong>di</strong>sposizioni sulla legge in generale, 5, 23 ult. co., 25 1 co.,<br />

634, 1229 2 co., 1343, 1354 1 co., 2031 2 co., 2332 c.c..<br />

23 La giurisprudenza ha ritenuto che una eccezione sia costituita dal fatto che l’or<strong>di</strong>namento assicura<br />

l’effettività della norma imperativa con altri rime<strong>di</strong> (Cass. sez. III, 5 aprile 2003, n. 5372 in un caso in<br />

cui la nullità è stata esclusa essendosi verificata la decadenza da benefici fiscali e cre<strong>di</strong>tizi e Cass. se.<br />

III, 24 maggio 2003, n. 8236 in un caso in cui la nullità è stata esclusa essendo stato esercitato il riscatto<br />

da parte dell’avente <strong>di</strong>ritto alla prelazione).<br />

24 Cass. sez. I, 4 gennaio 1995, n. <strong>11</strong>8<br />

25 Cass. sez. unite, <strong>11</strong> gennaio 1973, n. 63,<br />

26 Cass. se. I, 7 marzo 20<strong>01</strong>, n. 3272; Cass. sez. II, 13 maggio 1977, n. 19<strong>01</strong>. L’interesse pubblico è stato anche<br />

visto nella violazione <strong>di</strong> norme poste a tutela del consumatore in Cass. sez. II, 18 luglio 2003, n.<br />

<strong>11</strong>256.<br />

27 Così espressamente Cass. sez. I, 4 gennaio 1995, n. <strong>11</strong>8.<br />

28 Cass. sez. I, 25 settembre 2003, n. 14234.<br />

29 Cass. sez. II, 18 febbraio 1983, n. 1244; Cass. sez. II, 29 gennaio 1983, n. 826.<br />

30 Cass. sez. unite, 25 ottobre 1993, n. 10603.<br />

31 Cass. sez. III, 24 luglio 1971, n. 2453.<br />

32 Panza, Or<strong>di</strong>ne pubblico (teoria generale), in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989, 5; Ferri, Or<strong>di</strong>ne pubblico (<strong>di</strong>ritto<br />

privato), in Enc. <strong>di</strong>r. XXX, Milano, 1980, 1038.<br />

50 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1


Segue da pag. 38<br />

ficarsi. L’obiettivo della psicologia evoluzionistica,<br />

come quello <strong>di</strong> ogni scienza, è <strong>di</strong> contribuire alla<br />

comprensione del fenomeno d’interesse. Indagare<br />

l’aggressività dell’uomo nei confronti della donna<br />

secondo questa prospettiva non giustifica né promuove<br />

questi atti.<br />

Bibliografia:<br />

- Aramini, M. (2002). Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici.<br />

In G. Gulotta, S. Pezzati (a cura <strong>di</strong>). Sessualità<br />

<strong>di</strong>ritto e processo. Milano, Giuffrè, pp. 495-539.<br />

- Buss, D. M. & Duntley, J. D. (2006). The evolution of aggression.<br />

In M. Schaller, J.A. Simpson & D.T. Kenrick<br />

(Eds.), Evolution and social psychology. New York, Psychology<br />

Press, pp. 263-285.<br />

- Canter, D. & Ioannou, M. (2004). A multivariate model<br />

of stalking behaviour. Behaviormetrika, 31, <strong>11</strong>3-130.<br />

- Canter, D. & Youngs, D. (2009). Investigative Psychology.<br />

Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action.<br />

John Wiley & Sons Ltd. Publication.<br />

- Dawkins, R. (1976). The selfish gene. New York, Oxford<br />

University Press. Tr. It. Il gene egoista. Bologna, Zanichelli,<br />

1979.<br />

- Duntley, J. D. & Buss, D. M. (2006) The evolutionary psychology<br />

of stalking. Department of Psychology, University<br />

of Texas.<br />

- Eures-Ansa. L’omici<strong>di</strong>o volontario in Italia, Rapporto<br />

2007.<br />

- Eures-Ansa. L’omici<strong>di</strong>o volontario in Italia, Rapporto<br />

2009, in elaborazione.<br />

- Gulotta, G. & Del Castello E. (2002). La violenza coniugale<br />

alla luce della teoria evoluzionistica. Rivista<br />

<strong>di</strong> Psicoterapia Relazionale, n. 15, pp. 5-25.<br />

- Gulotta, G. (1984). Famiglia e violenza. Aspetti psicosociali.<br />

Milano, Giuffrè.<br />

- Lloyd-Goldstein, R. (1998). Dé Clerembault On-Line: A<br />

Survey of Erotomania and Stalking from the Old<br />

World to the World Wide Web. In J. R. Meloy (ed.), The<br />

Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives.<br />

San Diego, Academic Press, pp.193-212.<br />

- Meloy, J.R. (1998). The psychology of stalking, in J.R.<br />

Meloy (Ed.), The psychology of stalking: Clinical and Forensic<br />

Perspectives. San Diego, Academic Press, pp. 1-23.<br />

- Trivers, R. L. (1972) Parental investment and sexual<br />

selection. In B. Campbell (Ed.) Sexual selection and the<br />

descent of man. Chicago, Al<strong>di</strong>ne, pp. 136-179.<br />

- Wilson, M. & Daly, M. (1992). The man who mistook his<br />

wife for a chattel. In J. H. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby<br />

(Eds.), The adapted mind. Evolutionary psychology and<br />

the generation of culture. New York, Oxford University<br />

Press, pp. 289-322.<br />

- Zanconi, M. C. (2009). Un’ossessione amorosa che conduce<br />

alla morte: dalla parte della vittima. In M.C. Zanconi<br />

e coll. Processi penali processi psicologici. Stu<strong>di</strong> sull’attività<br />

forense <strong>di</strong> Guglielmo Gulotta. Milano, Giuffrè.<br />

Sitografia:<br />

www.polizia<strong>di</strong>stato.it<br />

www.stalking.it<br />

* Sono molto grato a Giulia A. Capra per l’aiuto prestatomi<br />

nell’organizzare il materiale consultato.<br />

Beni personali<br />

e acquisto <strong>di</strong> immobili<br />

dopo il matrimonio<br />

<strong>di</strong> VALERIO SANGIOVANNI<br />

STUDI E RICERCHE<br />

L’art. 179, comma 2, c.c. costituisce una delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

<strong>di</strong> più controversa interpretazione dell’intero<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>. In questo articolo si relaziona<br />

sulle <strong>di</strong>verse posizioni assunte al riguardo da giurisprudenza<br />

e dottrina, cercando <strong>di</strong> proporre soluzioni<br />

interpretative ragionevoli, le più vicine possibili alla<br />

lettera nonché alla ratio della <strong>di</strong>sposizione.<br />

1. Comunione legale e beni personali<br />

La legge prevede che “l’acquisto <strong>di</strong> beni immobili,<br />

o <strong>di</strong> beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato<br />

dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai<br />

sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma,<br />

quando tale esclusione risulti dall’atto <strong>di</strong> acquisto<br />

se <strong>di</strong> esso sia stato parte anche l’altro coniuge” (art.<br />

179, comma 2, c.c.). Questa <strong>di</strong>sposizione, che non<br />

brilla certo per chiarezza, ha dato a<strong>di</strong>to a <strong>di</strong>verse interpretazioni<br />

giurisprudenziali e dottrinali. In questo<br />

articolo si analizza tale norma, collocandola nel<br />

suo corretto contesto sistematico, e si cerca <strong>di</strong> interpretarla<br />

nel modo più possibile conforme alla lettera<br />

e al senso della regola.<br />

Bisogna premettere che, nel nostro or<strong>di</strong>namento,<br />

il regime <strong>di</strong> comunione legale è strutturato su <strong>di</strong> un<br />

doppio binario 1 . Da un lato la legge identifica espressamente<br />

i beni che rientrano nella comunione: “costituiscono<br />

oggetto della comunione: a) gli acquisti<br />

compiuti dai due coniugi insieme o separatamente<br />

durante il matrimonio, ad esclusione <strong>di</strong> quelli relativi<br />

ai beni personali; b) i frutti dei beni propri <strong>di</strong> ciascuno<br />

dei coniugi, percepiti e non consumati allo<br />

scioglimento della comunione; c) i proventi dell’attività<br />

separata <strong>di</strong> ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento<br />

della comunione, non siano stati consumati;<br />

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e<br />

costituite dopo il matrimonio” (art. 177 c.c.). Dall’altro<br />

lato il legislatore identifica, sempre in modo<br />

esplicito, quali beni sono esclusi dalla comunione<br />

(art. 179 c.c.).<br />

La <strong>di</strong>stinzione operata dalla legge fra i beni in comunione<br />

e i beni personali è alquanto rigida. Tanto<br />

è vero che l’unico modo per evitare che un acquisto<br />

ricada nel regime <strong>di</strong> comunione legale è quello <strong>di</strong><br />

mo<strong>di</strong>ficare previamente il regime patrimoniale sussistente<br />

fra i coniugi. La Corte <strong>di</strong> cassazione ha <strong>di</strong>fatti<br />

stabilito che i coniugi in regime <strong>di</strong> comunione<br />

legale, al fine <strong>di</strong> effettuare l’acquisto anche <strong>di</strong> un<br />

solo bene in regime <strong>di</strong> separazione (tale essendo<br />

l’eventuale acquisizione in comunione or<strong>di</strong>naria,<br />

che esige un regime <strong>di</strong> separazione), sono tenuti a<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 51


STUDI E RICERCHE<br />

previamente stipulare una convenzione matrimoniale<br />

2 derogatoria del loro regime or<strong>di</strong>nario, ai sensi<br />

dell’art. 162 c.c., sottoponendola alla specifica pubblicità<br />

per essa prevista, non essendo al riguardo viceversa<br />

sufficiente una più o meno esplicita in<strong>di</strong>cazione<br />

contenuta nell’atto <strong>di</strong> acquisto, posto che questo<br />

non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni<br />

matrimoniali, le quali solo conferiscono<br />

certezza in or<strong>di</strong>ne al tipo <strong>di</strong> regime patrimoniale cui<br />

sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi 3 . Analoga<br />

la soluzione cui era giunta la medesima Corte<br />

<strong>di</strong> cassazione un anno prima: nella pendenza del regime<br />

<strong>di</strong> comunione legale, il coniuge non può rinunciare<br />

alla comproprietà <strong>di</strong> singoli beni acquistati<br />

durante il matrimonio (e non appartenenti alle categorie<br />

elencate nell’art. 179, comma 1, c.c.), salvo<br />

che sia previamente o contestualmente mutato,<br />

nelle debite forme <strong>di</strong> legge e nel suo complesso, il<br />

regime patrimoniale della <strong>famiglia</strong> 4 .<br />

L’art. 179, comma 2, c.c. elenca i beni personali.<br />

Segnatamente, non costituiscono oggetto della comunione<br />

e sono beni personali del coniuge: “a) i<br />

beni <strong>di</strong> cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario<br />

o rispetto ai quali era titolare <strong>di</strong> un altro<br />

<strong>di</strong>ritto reale <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento; b) i beni acquisiti successivamente<br />

al matrimonio per effetto <strong>di</strong> donazione o<br />

successione, quando nell’atto <strong>di</strong> liberalità o nel testamento<br />

non è specificato che essi sono attribuiti<br />

alla comunione; c) i beni <strong>di</strong> uso strettamente personale<br />

<strong>di</strong> ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni<br />

che servono all’esercizio della professione del coniuge,<br />

tranne quelli destinati alla conduzione <strong>di</strong><br />

un’azienda facente parte della comunione; e) i beni<br />

ottenuti a titolo <strong>di</strong> risarcimento del danno nonché la<br />

pensione attinente alla per<strong>di</strong>ta parziale o totale<br />

della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il<br />

prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati<br />

o col loro scambio, purché ciò sia espressamente<br />

<strong>di</strong>chiarato all’atto dell’acquisto” (art. 179,<br />

comma 1, c.c.).<br />

Nulla vieta alle parti <strong>di</strong> ampliare l’oggetto della<br />

comunione legale, facendovi rientrare alcuni dei<br />

beni personali. Tuttavia, per espresso <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> legge<br />

(art. 210, comma 2, c.c.), i beni <strong>di</strong> cui all’art. 179,<br />

comma 1, lett. c, d ed e, c.c. non possono essere compresi<br />

nella comunione convenzionale.<br />

2. Le singole categorie <strong>di</strong> beni personali (art. 179,<br />

comma 1, c.c.)<br />

Volendo ora passare brevemente in rassegna i<br />

beni considerati “personali” dalla legge, si tratta anzitutto<br />

dei beni <strong>di</strong> cui prima del matrimonio il coniuge<br />

era proprietario (art. 179, comma 1, lett. a, c.c.).<br />

Secondo la ratio del legislatore, nella comunione devono<br />

rientrare solo i beni che sono il risultato dello<br />

sforzo comune <strong>di</strong> ambedue i coniugi durante il matrimonio.<br />

Ciò non avviene per i beni <strong>di</strong> cui uno dei<br />

coniugi era proprietario prima del matrimonio.<br />

52 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

La seconda categoria <strong>di</strong> beni esclusi dalla comunione<br />

è quella dei beni acquisiti successivamente al<br />

matrimonio per effetto <strong>di</strong> donazione o successione<br />

(art. 179, comma 1, lett. b, c.c). Rispetto alla previsione<br />

della lett. a, qui si tratta <strong>di</strong> beni acquisiti dopo<br />

il matrimonio (e non prima <strong>di</strong> esso). I due meccanismi<br />

al quale il legislatore si riferisce sono la donazione<br />

e la successione. Per quanto riguarda la donazione,<br />

si vuole far prevalere l’elemento personale:<br />

chi effettua la donazione vuole “arricchire” il soggetto<br />

nei cui confronti la compie e non ambedue i<br />

coniugi. Un <strong>di</strong>scorso analogo vale per l’acquisto per<br />

causa <strong>di</strong> successione: anche in questo caso la <strong>di</strong>sposizione<br />

viene effettuata a beneficio <strong>di</strong> uno specifico<br />

coniuge, e non <strong>di</strong> entrambi. Il legislatore tuttavia,<br />

opportunamente, prevede la possibilità che<br />

l’atto <strong>di</strong> liberalità o il testamento specifichino che i<br />

beni sono attribuiti alla comunione. Anche nel caso<br />

<strong>di</strong> donazione e successione (come nel caso <strong>di</strong> cui<br />

alla lett. a), l’altro coniuge non contribuisce in alcun<br />

modo all’acquisto e - anche per tale ragione - il legislatore<br />

esclude il regime <strong>di</strong> comunione legale.<br />

La terza categoria <strong>di</strong> beni aventi natura personale<br />

sono quelli <strong>di</strong> uso strettamente personale <strong>di</strong> ciascun<br />

coniuge e i loro accessori (art. 179, comma 1, lett. c,<br />

c.c.). In questo caso è la natura stessa del bene che<br />

sconsiglia <strong>di</strong> farli ricadere in comunione. A ciò si aggiunga<br />

che l’assegnazione alla comunione <strong>di</strong> tali<br />

beni significherebbe limitare in modo eccessivo il<br />

<strong>di</strong>ritto del coniuge interessato ad autodeterminarsi<br />

e a esprimere la propria personalità. Il caso tipico<br />

dei beni strettamente personali è quello dei capi <strong>di</strong><br />

abbigliamento. Al riguardo non sussiste alcun dubbio,<br />

non potendo tali beni essere utilizzati dall’altro<br />

coniuge. Vi sono però dei beni che potrebbero teoricamente<br />

essere utilizzati da ambedue i coniugi, ma<br />

- <strong>di</strong> fatto - vengono utilizzati da uno solo <strong>di</strong> essi. Secondo<br />

un’interpretazione anche tali beni sarebbero<br />

<strong>di</strong> uso strettamente personale e non potrebbero ricadere<br />

nella comunione. La giurisprudenza tende ad<br />

accedere a questa tesi e considera <strong>di</strong> uso strettamente<br />

personale anche i beni che potrebbero,<br />

astrattamente, essere utilizzati da ambedue i coniugi,<br />

ma - <strong>di</strong> fatto - vengono utilizzati da uno solo<br />

<strong>di</strong> essi.<br />

Il quarto gruppo <strong>di</strong> beni personali sono quelli che<br />

servono all’esercizio della professione del coniuge<br />

(art. 179, comma 1, lett. d, c.c.). La ratio <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>sposizione<br />

risiede nel favore del legislatore per la<br />

possibilità dei coniugi <strong>di</strong> esercitare in piena libertà<br />

l’attività lavorativa. Dal punto <strong>di</strong> vista del soggetto<br />

interessato, l’esercizio <strong>di</strong> una professione costituisce<br />

mezzo importante per l’estrinsecazione della<br />

sua personalità. Sotto un profilo “macro-economico”,<br />

il lavoro crea ricchezza e la ricaduta in comunione<br />

dei beni destinati alla professione potrebbe<br />

rivelarsi contraria (non solo all’interesse del<br />

coniuge, ma anche) allo sviluppo dell’intera econo-


mia. Si pensi al fatto che, laddove i beni funzionali<br />

alla professione cadessero in comunione, si porrebbero<br />

significati problemi nella gestione degli stessi<br />

che potrebbero rendere più <strong>di</strong>fficile, se non ad<strong>di</strong>rittura<br />

- in casi estremi - arrivare a impe<strong>di</strong>re, lo svolgimento<br />

della professione. Per tacere poi delle conseguenze<br />

negative che si verificherebbero in caso <strong>di</strong><br />

scioglimento della comunione.<br />

A livello interpretativo sussiste incertezza sul significato<br />

dell’espressione “professione” utilizzata<br />

dal legislatore nella <strong>di</strong>sposizione in esame. A me<br />

pare che tale termine debba essere inteso quale “attività<br />

lavorativa” in senso lato, vuoi sotto forma <strong>di</strong><br />

lavoro autonomo vuoi sotto forma <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente.<br />

Un’interpretazione maggiormente letterale,<br />

nel senso che sarebbero interessati dalla <strong>di</strong>sposizione<br />

solo coloro che esercitano una professione<br />

(appunto, i “professionisti” in senso stretto), produrrebbe<br />

l’effetto <strong>di</strong> escludere la stragrande maggioranza<br />

dei lavoratori; e probabilmente questo non<br />

era il risultato perseguito dal legislatore. Bisogna<br />

tuttavia riflettere che la <strong>di</strong>sposizione si occupa dei<br />

beni che servono alla professione e, nel caso <strong>di</strong> lavoratori<br />

<strong>di</strong>pendenti, tali beni non esistono: nel caso<br />

<strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente <strong>di</strong>fatti i beni vengono messi a<br />

<strong>di</strong>sposizione dal datore <strong>di</strong> lavoro. Anche il prevalere<br />

dell’interpretazione più letterale non dovrebbe<br />

dunque avere conseguenze pratiche <strong>di</strong> grande rilievo<br />

5 .<br />

La quinta categoria <strong>di</strong> beni personali è costituita<br />

da quelli “ottenuti a titolo <strong>di</strong> risarcimento del danno<br />

nonché la pensione attinente alla per<strong>di</strong>ta parziale o<br />

totale della capacità lavorativa” (art. 179, comma 1,<br />

lett. e, c.c.). I beni ottenuti a titolo <strong>di</strong> risarcimento del<br />

danno vanno a ristorare <strong>di</strong>rettamente il coniuge che<br />

ha subito il nocumento; non si tratta <strong>di</strong> frutti dell’attività<br />

svolta dai coniugi durante il matrimonio.<br />

Nell’ipotesi poi della pensione attinente alla per<strong>di</strong>ta<br />

della capacità lavorativa, la legge è preoccupata rispetto<br />

al rischio che l’interessato - mettendo in comunione<br />

la pensione con l’altro coniuge - si trovi in<br />

una situazione <strong>di</strong> eccessiva debolezza economica,<br />

alla quale non può sopperire lavorando, essendo -<br />

appunto - incapace a farlo.<br />

3. I beni personali “per surrogazione” (art. 179,<br />

comma 1, lett. f, c.c.)<br />

Merita un esame separato la sesta e ultima categoria<br />

<strong>di</strong> beni qualificati come personali dalla legge.<br />

Si tratta dei “beni acquisiti con il prezzo del trasferimento<br />

dei beni personali sopraelencati o col loro<br />

scambio, purché ciò sia espressamente <strong>di</strong>chiarato<br />

all’atto dell’acquisto” (art. 179, comma 1, lett. f, c.c.).<br />

A questa fattispecie ci si riferisce usualmente in<strong>di</strong>candoli<br />

come beni personali “per surrogazione”, nel<br />

senso che al bene personale originario se ne sostituisce<br />

(= “surroga”) un altro che mantiene la medesima<br />

natura personale.<br />

STUDI E RICERCHE<br />

La ratio <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>sposizione è <strong>di</strong> consentire che<br />

i beni personali possano essere liberamente trasferiti<br />

e sostituiti con altri, in un’occasione unica (al<br />

bene Alfa si sostituisce il bene Beta) oppure anche<br />

più volte <strong>di</strong> seguito (al bene Alfa si sostituisce il bene<br />

Beta e poi, a seguito <strong>di</strong> un ulteriore operazione <strong>di</strong><br />

trasferimento, il bene Gamma). La norma serve, da<br />

un lato, a garantire la libertà <strong>di</strong> autodeterminazione<br />

economica del coniuge titolare unico <strong>di</strong> certi beni.<br />

Del resto è quasi superfluo ricordare che il proprietario<br />

ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre delle cose in modo pieno<br />

ed esclusivo (art. 832 c.c.). La <strong>di</strong>sposizione sottende<br />

peraltro un’esigenza <strong>di</strong> tutela non solo del singolo<br />

coniuge, ma anche del buon funzionamento dell’economia<br />

nel suo complesso. Il coniuge che teme<br />

che i proventi della ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni personali ricadano<br />

in comunione potrebbe essere indotto a non<br />

vendere tali beni, determinando un fenomeno <strong>di</strong><br />

cristallizzazione delle risorse, nocivo al sistema economico.<br />

Dunque, da un punto <strong>di</strong> vista macro-economico,<br />

al fine <strong>di</strong> incentivare la circolazione dei<br />

beni, si deve assicurare che il soggetto titolare <strong>di</strong> un<br />

bene continui a rimanere tale anche se lo sostituisce<br />

con un altro.<br />

Si rifletta sul fatto che i beni personali elencati<br />

nell’art. 179, comma 1, lett. da a ad e, c.c. vengono<br />

acquisiti dal coniuge in un dato momento. Si pensi<br />

al caso <strong>di</strong> un immobile <strong>di</strong> cui uno dei coniugi era<br />

proprietario prima del matrimonio (lett. a). Se, successivamente<br />

al matrimonio, tale bene viene venduto,<br />

il prezzo ottenuto è <strong>di</strong> spettanza e nella libera<br />

<strong>di</strong>sponibilità del coniuge interessato. Tuttavia gli acquisti<br />

che il coniuge dovesse fare con il ricavato<br />

della ven<strong>di</strong>ta, ricadrebbero - secondo la regola generale<br />

(art. 177, comma 1, lett. a, prima parte, c.c.) -<br />

nella comunione. Per evitare questo risultato (che<br />

appare ingiusto in quanto pregiu<strong>di</strong>ca la posizione <strong>di</strong><br />

uno dei coniugi), il legislatore fissa un’eccezione,<br />

stabilendo che gli acquisti fatti con il prezzo del trasferimento<br />

non ricadono in comunione. A ben vedere,<br />

tecnicamente non si tratta nemmeno <strong>di</strong> un incremento<br />

patrimoniale, ma <strong>di</strong> una nuova composizione<br />

del patrimonio personale <strong>di</strong> un coniuge (il<br />

quale potrebbe, ad esempio, vendere l’abitazione <strong>di</strong><br />

proprietà personale sita nella città Alfa per comprarne<br />

un’altra nella città Beta in cui si è trasferito) 6 .<br />

Il meccanismo previsto dall’art. 179, comma 1,<br />

lett. f, c.c. si compone <strong>di</strong> due passaggi: dapprima un<br />

certo bene viene venduto (le legge <strong>di</strong>ce, letteralmente,<br />

“trasferito”), poi - con il ricavato - viene acquistato<br />

un altro bene.<br />

Brevemente qualche parola sul primo passaggio.<br />

La ven<strong>di</strong>ta del bene personale, trattandosi appunto<br />

<strong>di</strong> un bene personale del coniuge, può essere liberamente<br />

effettuata dal medesimo. Inoltre il ricavato<br />

(in danaro) della ven<strong>di</strong>ta è <strong>di</strong> esclusiva pertinenza<br />

del coniuge interessato. In questo senso si è<br />

espressa la Corte <strong>di</strong> cassazione, secondo la quale - in<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 53


STUDI E RICERCHE<br />

tema <strong>di</strong> comunione legale fra coniugi - il danaro ottenuto<br />

a titolo <strong>di</strong> prezzo per l’alienazione <strong>di</strong> un bene<br />

personale rimane nella esclusiva <strong>di</strong>sponibilità del<br />

coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo<br />

accantonato sotto forma <strong>di</strong> deposito bancario<br />

sul proprio conto corrente, dal momento che non<br />

è configurabile come un acquisto nel senso in<strong>di</strong>cato<br />

dall’art. 177, comma 1, lett. a, c.c., cioè come un’operazione<br />

finalizzata a determinare un mutamento effettivo<br />

nell’assetto patrimoniale del depositante 7 .<br />

Pertanto il coniuge, conclude la Cassazione, può utilizzare<br />

le somme accantonate sul <strong>di</strong> lui conto corrente,<br />

provenienti dall’alienazione <strong>di</strong> un bene personale,<br />

ai fini della surrogazione reale <strong>di</strong> cui all’art.<br />

179, comma 1, lett. f, c.c.<br />

Il secondo passaggio è la “surrogazione” in senso<br />

stretto: con il ricavato della ven<strong>di</strong>ta il coniuge compra<br />

un nuovo bene, che “surroga” il bene personale<br />

originario (si noti che fra la ven<strong>di</strong>ta del primo bene<br />

e l’acquisto del secondo può intercorrere anche un<br />

lungo lasso <strong>di</strong> tempo). La legge contiene una specificazione,<br />

stabilendo che nell’atto <strong>di</strong> acquisto debba<br />

essere espressamente <strong>di</strong>chiarato che il bene è comprato<br />

con il ricavato della ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni personali.<br />

Dal momento che, secondo la regola generale dell’art.<br />

177, comma 1, lett. a, c.c., gli acquisti effettuati<br />

durante il matrimonio ricadono automaticamente<br />

in comunione, il legislatore esige che l’origine personale<br />

dei fon<strong>di</strong> sia <strong>di</strong>chiarata espressamente all’atto<br />

<strong>di</strong> acquisto, per escludere tale effetto.<br />

In merito alla forma della <strong>di</strong>chiarazione resa dall’acquirente,<br />

la legge non prescrive requisiti particolari.<br />

Teoricamente la <strong>di</strong>chiarazione potrebbe pertanto<br />

essere resa anche in forma orale. Per ragioni<br />

probatorie è però ovviamente preferibile che la <strong>di</strong>chiarazione<br />

venga resa in forma scritta 8 .<br />

In merito al contenuto <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>chiarazione la<br />

legge esige che essa sia “espressa”. Ne consegue un<br />

preciso onere <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care nell’atto l’origine personale<br />

dei beni. Non dovrebbe invece essere necessario<br />

in<strong>di</strong>care esattamente quali sono i beni personali<br />

che sono stati venduti per procurarsi i mezzi con cui<br />

viene ora comprato il nuovo bene, anche se - per evitare<br />

successive <strong>di</strong>fficoltà probatorie - è certamente<br />

preferibile tale in<strong>di</strong>cazione.<br />

La <strong>di</strong>chiarazione relativa alla “personalità” dell’acquisto<br />

deve essere qualificata come <strong>di</strong>chiarazione<br />

<strong>di</strong> scienza. Il coniuge rende noto, nell’atto <strong>di</strong><br />

acquisto, che il danaro usato per l’acquisto è <strong>di</strong> origine<br />

personale. Il problema, come ogni <strong>di</strong>chiarazione<br />

<strong>di</strong> scienza, è che essa può sì corrispondere alla<br />

realtà, ma può anche risultare falsa. Nel caso in cui<br />

la <strong>di</strong>chiarazione corrisponda al vero, non si pone alcun<br />

particolare problema interpretativo: l’acquisto<br />

è valido, è stato effettuato con risorse personali e -<br />

nella sostanza - si è solo verificata una surrogazione<br />

del primo bene personale con un secondo bene personale.<br />

I problemi sorgono quando la <strong>di</strong>chiarazione<br />

54 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

non corrisponde al vero. In questa ipotesi l’acquisto<br />

non può considerarsi personale in quanto il coniuge<br />

che afferma il falso (<strong>di</strong>chiarando <strong>di</strong> comprare il bene<br />

usando beni personali) utilizza in realtà beni facenti<br />

parte della comunione e gli acquisti fatti dai coniugi<br />

in regime <strong>di</strong> comunione ricadono in comunione.<br />

Vi è da chiedersi cosa succeda se l’acquisto viene<br />

effettuato senza la <strong>di</strong>chiarazione richiesta dalla<br />

legge. Secondo l’opinione prevalente, l’assenza <strong>di</strong><br />

tale <strong>di</strong>chiarazione fa sì che il bene non venga acquistato<br />

a titolo personale (e ricada invece in comunione)<br />

9 . La conseguenza <strong>di</strong> questa tesi sarebbe che,<br />

per il mero fatto <strong>di</strong> avere omesso una <strong>di</strong>chiarazione<br />

relativa alla provenienza personale dei beni, tali<br />

beni cadrebbero in comunione, con corrispondente<br />

automatico depauperamento <strong>di</strong> uno dei coniugi a<br />

beneficio dell’altro. Si noti che la <strong>di</strong>chiarazione potrebbe<br />

essere omessa anche solo per <strong>di</strong>menticanza,<br />

<strong>di</strong>strazione o ignoranza del coniuge, determinando<br />

effetti estremamente negativi per il suo patrimonio<br />

personale. A chi scrive pare più equilibrata la soluzione<br />

per cui, in caso <strong>di</strong> mancata <strong>di</strong>chiarazione all’atto<br />

<strong>di</strong> acquisto, è vero che il bene ricade in comunione,<br />

ma è sempre possibile provare il contrario. Se<br />

l’acquisto è stato fatto senza tale <strong>di</strong>chiarazione, si<br />

presume che il bene ricada in comunione; rimane<br />

però sempre ferma la possibilità, per il coniuge interessato,<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare il contrario. A tal fine il coniuge<br />

dovrà provare la provenienza personale delle<br />

risorse utilizzate per l’acquisto.<br />

È pertanto nella sostanza con<strong>di</strong>visibile il ragionamento<br />

svolto dalla Corte <strong>di</strong> cassazione in una recente<br />

sentenza 10 . Da un lato la Cassazione ha affermato<br />

che, in tema <strong>di</strong> regime della comunione legale<br />

dei coniugi, la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> cui è onerato il coniuge<br />

acquirente, prevista dall’art. 179, comma 1,<br />

lett. f, c.c., al fine <strong>di</strong> conseguire l’esclusione dalla comunione<br />

dei beni acquistati con il trasferimento <strong>di</strong><br />

beni strettamente personali, avendo natura ricognitiva<br />

della sussistenza dei presupposti per l’acquisto<br />

personale, è necessaria solo quando la natura dell’acquisto<br />

sia obiettivamente incerta, per non essere<br />

accertato che la provvista necessaria costituisca<br />

reinvestimento del prezzo <strong>di</strong> beni personali. Nella<br />

fattispecie, relativa al deposito <strong>di</strong> titoli in custo<strong>di</strong>a e<br />

amministrazione che uno dei coniugi riteneva <strong>di</strong><br />

sua proprietà esclusiva perché acquistati con danaro<br />

ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni personali, in assenza<br />

della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> cui all’art. 179, comma<br />

1, lett. f, c.c. la Corte <strong>di</strong> cassazione ha ritenuto che la<br />

cointestazione dei titoli anche all’altro coniuge e la<br />

sua partecipazione all’atto <strong>di</strong> cointestazione costituissero<br />

in<strong>di</strong>ci inequivoci della volontà <strong>di</strong> mettere<br />

in comune l’acquisto, con conseguente appartenenza<br />

dei titoli alla comunione. La Cassazione non<br />

si sofferma però su <strong>di</strong> un ulteriore aspetto, cui è invece<br />

opportuno fare riferimento: il caso in cui i beni<br />

vengono acquistati non solo in assenza della <strong>di</strong>-


chiarazione <strong>di</strong> cui all’art. 179, comma 1, lett. f, c.c.<br />

ma anche in assenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ci inequivoci della volontà<br />

<strong>di</strong> mettere in comune l’acquisto. In questa ipotesi<br />

mi pare debba operare solo una presunzione <strong>di</strong><br />

ricaduta in comunione, con la possibilità per il coniuge<br />

interessato <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare il contrario (ossia la<br />

provenienza personale del danaro con cui è stato effettuato<br />

l’acquisto).<br />

4. L’art. 179, comma 2, c.c.<br />

Abbiamo appena visto quali beni vengono considerati<br />

dal legislatore come personali e non ricadenti<br />

nella comunione. Abbiamo anche visto che l’art. 179,<br />

comma 1, lett. f, c.c. esige una <strong>di</strong>chiarazione del coniuge<br />

e che sussiste incertezza in merito agli esatti<br />

effetti conseguenti all’assenza <strong>di</strong> essa. Vedremo ora<br />

come anche l’art. 179, comma 2, c.c. esiga una <strong>di</strong>chiarazione<br />

del coniuge, riproponendo problemi simili<br />

a quelli comma 1.<br />

Anzitutto è bene procedere a una limitazione dell’ambito<br />

<strong>di</strong> applicazione dell’art. 179, comma 2, c.c.<br />

in relazione all’oggetto dell’acquisto. La norma si riferisce<br />

<strong>di</strong>fatti solo ai beni immobili e ai mobili registrati.<br />

Agli altri beni non si applica la <strong>di</strong>sposizione<br />

in commento. Sotto il profilo della ratio, è evidente<br />

che il legislatore - nell’art. 179, comma 2, c.c. - detta<br />

una <strong>di</strong>sciplina particolare per i beni che risultano<br />

avere un valore particolarmente elevato. Nella<br />

prassi, le controversie tendono a riguardare soprattutto<br />

gli immobili.<br />

L’art. 179, comma 2, c.c., al fine <strong>di</strong> escludere la ricaduta<br />

in comunione, esige che “tale esclusione risulti<br />

dall’atto <strong>di</strong> acquisto se <strong>di</strong> esso sia parte anche<br />

l’altro coniuge”.<br />

Iniziando a esaminare questa frase, si deve rilevare<br />

che per l’acquisto <strong>di</strong> immobili è necessario<br />

l’atto pubblico oppure la scrittura privata ai sensi<br />

dell’art. 1350 c.c. Nel contratto scritto è dunque necessario<br />

inserire la specificazione che il bene è<br />

escluso dalla comunione.<br />

Ma il passaggio della legge che solleva i maggiori<br />

problemi interpretativi è quello secondo cui l’acquisto<br />

è escluso dalla comunione “se <strong>di</strong> esso [cioè dell’atto<br />

<strong>di</strong> acquisto] sia stato parte anche l’altro coniuge”.<br />

Va subito premesso che il coniuge non è parte in<br />

senso tecnico dell’atto; il secondo coniuge non è <strong>di</strong>fatti<br />

l’acquirente dell’immobile, ma solo una persona<br />

che “presenzia” a un atto compiuto fra altri<br />

soggetti (l’altro coniuge come acquirente e un terzo<br />

come ven<strong>di</strong>tore).<br />

Che il coniuge non acquirente non sia “parte” dell’atto<br />

risulta anche esaminando le <strong>di</strong>sposizioni che<br />

regolano la materia. Ai sensi dell’art. 177, comma 1,<br />

lett. a, c.c. gli acquisti possono essere compiuti dai<br />

coniugi “insieme” o “separatamente”, ad esclusione<br />

<strong>di</strong> quelli relativi ai beni personali. Secondo l’art. 180,<br />

comma 2, c.c. “il compimento degli atti eccedenti<br />

STUDI E RICERCHE<br />

l’or<strong>di</strong>naria amministrazione, nonché la stipula dei<br />

contratti con i quali si concedono o si acquistano <strong>di</strong>ritti<br />

personali <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento e la rappresentanza in<br />

giu<strong>di</strong>zio per le relative azioni spettano congiuntamente<br />

ad entrambi i coniugi”. Non esiste una definizione<br />

legislativa <strong>di</strong> quelli che sono gli atti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria<br />

e <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria amministrazione. Sul punto<br />

è peraltro intervenuta la giurisprudenza stabilendo<br />

che l’acquisto <strong>di</strong> un immobile configura un atto eccedente<br />

l’or<strong>di</strong>naria amministrazione <strong>11</strong> . L’acquisto <strong>di</strong><br />

un immobile deve pertanto essere posto in essere<br />

congiuntamente da ambedue i coniugi che versino<br />

in regime <strong>di</strong> comunione legale. Tanto è vero che la<br />

legge si premura <strong>di</strong> specificare che “gli atti compiuti<br />

da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro<br />

coniuge e da questo non convalidati sono annullabili<br />

se riguardano beni immobili o beni mobili<br />

elencati nell’articolo 2683” (art. 184, comma 1, c.c.).<br />

Tanto premesso, e tornando all’analisi del nostro<br />

problema, se l’acquisto deve essere posto in essere<br />

congiuntamente da entrambi i coniugi, non si capisce<br />

il senso <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sposizione come l’art. 179,<br />

comma 2, c.c. che pare in<strong>di</strong>care come facoltativa<br />

(“se” partecipa anche l’altro coniuge) la partecipazione<br />

del secondo coniuge.<br />

In realtà si deve riflettere sul fatto che l’art. 180<br />

c.c. <strong>di</strong>sciplina l’amministrazione dei beni della sola<br />

comunione, non l’amministrazione dei beni personali<br />

del coniuge. Nel caso <strong>di</strong> beni personali, la <strong>di</strong>sposizione<br />

decisiva è l’art. 185 c.c. (“all’amministrazione<br />

dei beni che non rientrano nella comunione o<br />

nel fondo patrimoniale si applicano le <strong>di</strong>sposizioni<br />

dei commi secondo, terzo e quarto dell’articolo<br />

217”). A <strong>di</strong>re il vero l’art. 185 c.c. non richiama l’art.<br />

217, comma 1, c.c. (“ciascun coniuge ha il go<strong>di</strong>mento<br />

e l’amministrazione dei beni <strong>di</strong> cui è titolare esclusivo”).<br />

Tuttavia mi pare che, stante la natura <strong>di</strong> bene<br />

personale, non possa valere una regola <strong>di</strong>versa. In<br />

altre parole: del bene che risulta personale in<br />

quanto rientrante nella lista dell’art. 179, comma 1,<br />

c.c. il coniuge proprietario può <strong>di</strong>sporre in piena autonomia.<br />

Data la titolarità esclusiva in capo a uno<br />

dei coniugi, tale coniuge può vendere l’immobile<br />

senza che all’atto intervenga l’altro coniuge. Anzi,<br />

l’altro coniuge non può nemmeno partecipare all’atto<br />

<strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, in quanto si tratta <strong>di</strong> un immobile<br />

rispetto al quale non può vantare alcuno <strong>di</strong>ritto.<br />

Dunque: parte del contratto è esclusivamente il<br />

coniuge acquirente; l’altro coniuge ha solo una funzione<br />

<strong>di</strong> partecipazione all’atto (e <strong>di</strong> “attestazione”).<br />

Va inoltre premesso che la partecipazione all’atto<br />

dell’altro coniuge non significa necessariamente rilasciare<br />

una <strong>di</strong>chiarazione. Può darsi che il coniuge<br />

si limiti a essere presente “silente” all’atto: in questo<br />

caso nell’atto si dà conto della sua presenza e<br />

del fatto che non solleva contestazioni relativamente<br />

alla intestazione all’altro coniuge del bene.<br />

Secondo l’opinione preferibile, la partecipazione<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 55


STUDI E RICERCHE<br />

del coniuge all’acquisto non è necessaria al fine <strong>di</strong><br />

escludere il regime <strong>di</strong> comunione in capo al bene. La<br />

funzione della <strong>di</strong>sposizione è solo probatoria, nel<br />

senso che - se il coniuge non ha partecipato all’atto -<br />

il bene si presume caduto in comunione. In questo<br />

caso spetta al coniuge che intendeva effettuare un<br />

acquisto personale <strong>di</strong>mostrare la natura personale<br />

dell’acquisto. Secondo questa interpretazione, la <strong>di</strong>sposizione<br />

in commento si giustifica con il fatto che<br />

la partecipazione del coniuge all’acquisto - partecipazione<br />

peraltro eventuale - può ingenerare confusione<br />

in or<strong>di</strong>ne all’appartenenza “alla persona” piuttosto<br />

che “alla comunione” del bene acquistato. Proprio<br />

il fatto che intervengano ambedue i coniugi potrebbe<br />

portare a pensare che il bene debba ricadere in<br />

comunione. Per evitare questo risultato, occorre che<br />

il coniuge che avrebbe interesse alla caduta del bene<br />

in comunione attesti che - in realtà - l’acquisto avviene<br />

a titolo personale dell’altro coniuge.<br />

Non convince invece la <strong>di</strong>versa opinione, secondo<br />

cui la partecipazione del coniuge all’atto <strong>di</strong> acquisto<br />

sarebbe necessaria. Secondo questa prospettazione,<br />

se il coniuge non partecipa all’atto <strong>di</strong> acquisto<br />

il bene ricadrebbe automaticamente - e irreversibilmente<br />

- in comunione. Questa tesi non convince<br />

in quanto essa confligge con il sistema <strong>di</strong> comunione<br />

legale previsto nel nostro or<strong>di</strong>namento. Il<br />

legislatore <strong>di</strong>stingue chiaramente fra beni che rientrano<br />

nella comunione (art. 177 c.c.) e beni che non<br />

vi rientrano (art. 179 c.c.). Dei beni che non rientrano<br />

in comunione il coniuge titolare può <strong>di</strong>sporre, da<br />

solo, nel modo che ritiene più opportuno. E anche<br />

del ricavato <strong>di</strong> tali beni può <strong>di</strong>sporre come preferisce.<br />

La tesi che vede un’automatica e definitiva caduta<br />

in comunione del bene nel caso all’atto non<br />

partecipi l’altro coniuge configura un’enorme limitazione<br />

della libertà del coniuge proprietario unico<br />

del bene, il quale si vedrebbe privato della titolarità<br />

del bene per il solo fatto che all’atto <strong>di</strong> acquisto non<br />

ha partecipato l’altro coniuge.<br />

Complessivamente pare con<strong>di</strong>visibile l’orientamento<br />

giurisprudenziale in materia. Sull’art. 179,<br />

comma 2, c.c. è intervenuta recentemente la Corte<br />

<strong>di</strong> cassazione 12 . La sentenza si è occupata <strong>di</strong> quali<br />

siano gli effetti dell’intervento all’atto del coniuge il<br />

quale abbia confermato la natura personale del bene<br />

acquistato dall’altro coniuge. Secondo la Cassazione<br />

la mancata contestazione ovvero la esplicita conferma<br />

da parte del coniuge non acquirente <strong>di</strong> quella<br />

dell’acquirente in or<strong>di</strong>ne alla natura personale del<br />

bene costituisce un atto cui il legislatore legge attribuisce<br />

la valenza <strong>di</strong> testimonianza privilegiata, ricollegandovi<br />

l’effetto <strong>di</strong> una presunzione iuris et de<br />

iure <strong>di</strong> esclusione della contitolarità dell’acquisto. Il<br />

vincolo derivante da tale presunzione non è assoluto,<br />

potendo essere rimosso per errore <strong>di</strong> fatto o per<br />

violenza 13 . La medesima Corte <strong>di</strong> cassazione, nel<br />

2004, ha deciso che la partecipazione all’atto del co-<br />

56 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

niuge non acquirente ha natura ricognitiva del ricorso<br />

dei presupposti oggettivi che giustificano<br />

l’esclusione della comunione e, dunque, la personalità<br />

dell’acquisto 14 . La sentenza del 2004 si colloca<br />

sulla stessa linea <strong>di</strong> un precedente della Corte <strong>di</strong> cassazione<br />

del 2003, secondo il quale, in regime <strong>di</strong> comunione<br />

legale, la partecipazione alla stipula del<br />

contratto <strong>di</strong> acquisto <strong>di</strong> un bene immobile o <strong>di</strong> un<br />

mobile registrato del coniuge formalmente non acquirente<br />

e l’eventuale <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> assenso, da<br />

parte sua, all’intestazione personale del bene all’altro<br />

coniuge non hanno efficacia negoziale o <strong>di</strong>spositiva,<br />

sotto forma <strong>di</strong> rinuncia, del <strong>di</strong>ritto alla comunione<br />

sul bene acquisendo né sono elementi <strong>di</strong> per<br />

sé sufficienti a escludere l’acquisto dalla comunione,<br />

ma hanno carattere ricognitivo degli effetti della <strong>di</strong>chiarazione,<br />

resa dall’altro coniuge, circa la natura<br />

personale del bene, se e in quanto questa oggettivamente<br />

sussista 15 . Da ciò consegue che, ove tale natura<br />

personale dei beni manchi, la caduta in comunione<br />

legale non è preclusa da detta partecipazione<br />

e <strong>di</strong>chiarazione, tanto più che, nella pendenza <strong>di</strong> tale<br />

regime, il coniuge non può rinunciare alla comproprietà<br />

<strong>di</strong> singoli beni acquistati durante il matrimonio,<br />

salvo che sia previamente o contestualmente<br />

mutato, nelle debite forme <strong>di</strong> legge e nel suo complesso,<br />

il regime patrimoniale della <strong>famiglia</strong>.<br />

Note<br />

1 In materia <strong>di</strong> comunione legale cfr. i recenti<br />

contributi <strong>di</strong> F. Farolfi, Litisconsorzio necessario<br />

nell’azione revocatoria su beni acquistati in regime<br />

<strong>di</strong> comunione legale tra coniugi, in Fam. <strong>di</strong>r., 2009,<br />

<strong>11</strong>05 ss.; M. Pala<strong>di</strong>ni, La comunione legale come<br />

“proprietà solidale”: le conseguenze sistematiche e<br />

applicative, in Fam. <strong>di</strong>r., 2008, 685 ss.<br />

2 In tema <strong>di</strong> convenzione matrimoniale v., fra<br />

i tanti, M. Dogliotti, Le convenzioni matrimoniali,<br />

in Giur. mer., 1991, 187 ss.<br />

3 Cass., 24 febbraio 2004, n. 3647.<br />

4 Cass., 27 febbraio 2003, n. 2954, in Giur. it.,<br />

2004, 281 ss., con nota <strong>di</strong> P. Cerolini; in Giust.<br />

civ., 2003, I, 2107 ss., con nota <strong>di</strong> M. Finocchiaro.<br />

5 Un’altra questione interpretativa dubbia è<br />

se i beni che servono alla professione siano<br />

quelli effettivamente usati oppure quelli che<br />

possono essere utilizzati per la medesima. Vi<br />

possono cioè essere dei beni teoricamente usabili<br />

per la professione (si pensi a uno stu<strong>di</strong>o)<br />

che, però, non vengono utilizzati a tal fine. Secondo<br />

l’opinione prevalente, decisiva è l’effettiva<br />

utilizzazione del bene per la professione.<br />

6 C. Rimini, Commento all’art. 179, in Commentario<br />

breve al <strong>di</strong>ritto della <strong>famiglia</strong> (a cura <strong>di</strong> A.<br />

Zaccaria), Padova, 2008, 479.<br />

7 Cass., 20 gennaio 2006, n. <strong>11</strong>97.


8 Per un approfon<strong>di</strong>mento delle questioni<br />

probatorie cfr. M. Sesta, Titolarità e prova della<br />

proprietà nel regime <strong>di</strong> separazione dei beni, in Familia,<br />

20<strong>01</strong>, 871 ss.<br />

9 In questo senso si è espressa, ad esempio,<br />

Cass., 25 ottobre 1996, n. 9307, in Giust. civ.,<br />

1997, I, 2887 ss., con nota <strong>di</strong> F. Picar<strong>di</strong>. Secondo<br />

questa sentenza l’art. 179, comma 2, c.c. impone<br />

tassativamente, quando un coniuge intenda<br />

procedere all’acquisto <strong>di</strong> un bene immobile<br />

(o mobile registrato) come bene personale<br />

e all’acquisto partecipi l’altro coniuge,<br />

l’inserimento nell’atto <strong>di</strong> acquisto <strong>di</strong> una <strong>di</strong>chiarazione<br />

bilaterale <strong>di</strong> esclusione dalla comunione,<br />

se si vuole evitare l’inserimento in<br />

essa fin dall’origine.<br />

10 Cass., 25 settembre 2008, n. 24061.<br />

<strong>11</strong> Cass., 23 luglio 2008, n. 20296, in Fam. <strong>di</strong>r.,<br />

2009, 351 ss., con nota <strong>di</strong> F. Farolfi, ha stabilito<br />

che l’alienazione <strong>di</strong> un bene immobile in comunione<br />

legale fra i coniugi non può considerarsi<br />

atto <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria amministrazione, rimesso<br />

all’iniziativa <strong>di</strong> uno solo dei contitolari,<br />

tenuto conto della sua attitu<strong>di</strong>ne a incidere<br />

profondamente sulla composizione del patrimonio<br />

comune. La serietà e l’irreversibilità<br />

delle conseguenze <strong>di</strong> una tale scelta, in coerenza<br />

con il principio della pari <strong>di</strong>gnità fra i coniugi<br />

e del favore verso la conservazione dei<br />

beni comuni, cui è improntato il <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 177 c.c., comportano che la stessa non<br />

possa che essere rimessa alla comune volontà<br />

dei coniugi, con la conseguenza che l’atto <strong>di</strong>spositivo<br />

compiuto da uno solo degli stessi, in<br />

violazione dell’art. 180, comma 2, c.c., e non<br />

convalidato dall’altro, è impugnabile da quest’ultimo<br />

entro il termine <strong>di</strong> cui all’art. 184,<br />

comma 2, c.c.<br />

12 Cass., 6 marzo 2008, n. 6120, in Dir. fam.<br />

pers., 2009, 33 ss.<br />

13 Già Cass., 19 febbraio 2000, n. 1917, in Giust.<br />

civ., 2000, I, 1365 ss., con nota <strong>di</strong> M. Finocchiaro,<br />

aveva deciso che la <strong>di</strong>chiarazione dell’altro coniuge<br />

<strong>di</strong> conferma della sussistenza dei presupposti<br />

oggettivi in<strong>di</strong>cati nell’art. 179, comma<br />

1, lett. c, d o f, c.c. oppure il mero comportamento<br />

<strong>di</strong> non contestazione determina una<br />

presunzione iuris et de iure <strong>di</strong> esclusione della<br />

contitolarità dell’acquisto che può essere rimossa<br />

solo per errore <strong>di</strong> fatto o violenza.<br />

14 Cass., 24 settembre 2004, n. 19250, in Giur.<br />

it., 2006, 275 ss., con nota <strong>di</strong> S. Sorrentino; in<br />

Giur. it., 2006, 494 ss., con nota <strong>di</strong> A. Bul<strong>di</strong>ni.<br />

15 Cass., 27 febbraio 2003, n. 2954, in Giur. it.,<br />

2004, 281 ss., con nota <strong>di</strong> P. Cerolini; in Giust.<br />

civ., 2003, I, 2107 ss., con nota <strong>di</strong> M. Finocchiaro.<br />

La costituzione <strong>di</strong> parte<br />

civile del convivente<br />

omosessuale<br />

<strong>di</strong> FRANCESCO TRAPELLA<br />

STUDI E RICERCHE<br />

DOTTORANDO IN DIRITTO PUBBLICO INDIRIZZO PENALISTICO<br />

UNIVERSITÀ DI ROMA TORVERGATA<br />

1. Il tema<br />

Con or<strong>di</strong>nanza del 19 luglio 2007 il giu<strong>di</strong>ce dell’u<strong>di</strong>enza<br />

preliminare <strong>di</strong> Roma ammetteva quale<br />

parte civile in un processo per omici<strong>di</strong>o doloso il<br />

convivente, partner omosessuale, della vittima. Il<br />

giu<strong>di</strong>ce riconosceva all’istante un danno <strong>di</strong>retto,<br />

consequenziale alla morte del compagno. A siffatta<br />

decisione si perveniva attraverso la prova <strong>di</strong> un rapporto<br />

solido tra i due soggetti, documentato da <strong>di</strong>sposizioni<br />

testamentarie, rapporti patrimoniali comuni,<br />

scritti privati e testimonianze <strong>di</strong> conoscenti 1 .<br />

Nel novembre 2009 la nona sezione penale del Tribunale<br />

<strong>di</strong> Milano assumeva una decisione del medesimo<br />

tenore; in seguito a essa si costituiva parte civile<br />

un uomo il cui compagno aveva perso la vita in un incidente<br />

stradale. Il giu<strong>di</strong>ce così statuiva sull’assunto<br />

che in capo al convivente dovesse riconoscersi un interesse<br />

inerente la vittima, giustificante la risarcibilità<br />

del danno non patrimoniale cagionato dal reato 2 .<br />

La questione che si poneva era se dalla peculiare situazione<br />

<strong>di</strong> convivenza - in Italia, sul piano generale,<br />

sprovvista <strong>di</strong> un’organica <strong>di</strong>sciplina giuri<strong>di</strong>ca 3 - <strong>di</strong>scende<br />

la risarcibilità del danno derivato dal reato subìto<br />

da taluno dei conviventi: una risposta affermativa<br />

in<strong>di</strong>ca il riconoscimento <strong>di</strong> interessi meritevoli <strong>di</strong> tutela<br />

derivanti dal rapporto omosessuale tra i partners.<br />

L’interrogativo si inserisce in una più ampia riflessione<br />

sul perimetro delle posizioni protette nell’ambito<br />

del risarcimento per danno non patrimoniale<br />

derivante da rapporti <strong>di</strong> convivenza; ci si domanda,<br />

cioè, quale legame è paragonabile a quello<br />

<strong>di</strong>scendente dal matrimonio o dalla parentela, attesa<br />

l’impossibilità <strong>di</strong> estendere la nozione <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />

a ogni forma <strong>di</strong> aggregazione domestica. La Consulta<br />

ha recentemente affrontato la questione 4 con<br />

speciale riferimento alla legittimità del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

matrimonio omosessuale, vista l’assenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni<br />

legislative che espressamente richiedono la<br />

<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> genere per contrarre matrimonio.<br />

L’argomento è complesso e presenta senz’altro<br />

numerosi profili <strong>di</strong> indagine.<br />

Tenuto conto <strong>di</strong> tali premesse, si valuterà se il vincolo<br />

tra due persone del medesimo sesso, conviventi<br />

e legate da una relazione sentimentale sia a tal<br />

punto forte - e, dunque, rilevante per l’or<strong>di</strong>namento<br />

- da giustificare l’esercizio dell’azione civile per le<br />

restituzioni e per il risarcimento del danno all’interno<br />

del processo penale.<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 57


STUDI E RICERCHE<br />

2. La risarcibilità del danno da interruzione della<br />

convivenza<br />

Secondo un orientamento giurisprudenziale abbastanza<br />

risalente 5 , nel caso <strong>di</strong> morte <strong>di</strong> una persona,<br />

il soggetto che con essa convive, ricevendone<br />

vantaggi, è tenuto, nel chiamare in causa il responsabile,<br />

a <strong>di</strong>mostrare il proprio <strong>di</strong>ritto a ottenere quei<br />

benefici. Detto <strong>di</strong>ritto - affermò la Suprema Corte 6 -<br />

‹‹non può <strong>di</strong>scendere che da legge o da patto››, con ciò<br />

impedendosi al convivente more uxorio la domanda<br />

per il risarcimento dei danni cagionati dalla morte<br />

della persona con cui coabitava.<br />

Un orientamento un po’ più recente 7 ha affermato<br />

che la convivenza <strong>di</strong> fatto costituisce una libertà costituzionalmente<br />

protetta e, come tale, tutelabile<br />

erga omnes. Qualora il rapporto venga meno per effetto<br />

dell’azione omici<strong>di</strong>ale <strong>di</strong> un terzo, quin<strong>di</strong>, la<br />

domanda risarcitoria del convivente sopravvissuto<br />

sarebbe perfettamente ammissibile. Naturalmente<br />

- specifica la Suprema Corte 8 - il legame che astringeva<br />

la vittima e chi pone la domanda deve aver<br />

posseduto natura a tal punto stabile da indurre a ritenere<br />

ragionevolmente che, ove non avesse avuto<br />

luogo l’omici<strong>di</strong>o, la convivenza sarebbe proseguita<br />

nel tempo.<br />

Assume, così, valore non il rapporto interno tra i<br />

coabitanti, bensì il loro legame in relazione ai terzi,<br />

non ammettendosi in esso interferenze dall’esterno;<br />

la rottura della convivenza per effetto <strong>di</strong> reato rileva,<br />

poi, in quanto produce un danno patrimoniale qualificabile<br />

nel venire meno degli incrementi economici<br />

che il convivente <strong>di</strong> fatto era indotto ad attendersi.<br />

L’instaurazione del rapporto è esercizio <strong>di</strong> una libertà<br />

costituzionalmente protetta: i conviventi si<br />

determinano liberamente a non assumere gli obblighi<br />

che l’or<strong>di</strong>namento pone ai coniugi. Nessun vincolo<br />

<strong>di</strong> natura personale o patrimoniale <strong>di</strong>scende ex<br />

lege sui conviventi 9 che, al più, eseguiranno attribuzioni<br />

patrimoniali a favore l’uno dell’altro per un dovere<br />

morale o sociale 10 . È una cosiddetta obbligazione<br />

naturale, che determina unicamente, quale conseguenza<br />

sul piano giuri<strong>di</strong>co, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> soluti retentio<br />

ai sensi dell’articolo 2034, c.c..<br />

La cessazione del rapporto per fatto del terzo giustifica<br />

una domanda risarcitoria da parte del convivente<br />

solo nel caso in cui le libere prestazioni offertegli<br />

dal compagno fossero tali da indurlo nell’aspettativa<br />

<strong>di</strong> una loro corresponsione perio<strong>di</strong>ca:<br />

deve, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong>mostrarsi la stabilità del rapporto e la<br />

somiglianza, anche per il requisito della costanza,<br />

al coniugio <strong>11</strong> .<br />

Il parametro costituzionale che permette <strong>di</strong> considerare<br />

la convivenza <strong>di</strong> fatto come libertà degna<br />

<strong>di</strong> tutela è l’articolo 2 12 , che salvaguar<strong>di</strong>a i <strong>di</strong>ritti dell’in<strong>di</strong>viduo,<br />

sia come singolo, sia nelle formazioni<br />

sociali dove si svolge la sua personalità.<br />

Attraverso il richiamo a quella norma la Consulta<br />

specifica la rilevanza del legame fattuale e sottoli-<br />

58 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

nea la necessità che la legge <strong>di</strong>sponga per esso propri<br />

e adeguati strumenti <strong>di</strong> tutela. È pacifico che<br />

nella prassi giurisprudenziale ‹‹il richiamo all’articolo<br />

2 [serve] come argomentazione aggiuntiva per giustificare<br />

un assai più normale (e ideologicamente meno impegnativo)<br />

bilanciamento degli interessi›› 13 , fornendo,<br />

così, una copertura costituzionale a quelle situazioni<br />

giuri<strong>di</strong>che attive prive <strong>di</strong> esplicito riferimento<br />

in Costituzione. L’articolo 2 è norma a “fattispecie<br />

aperta” 14 , riconoscendo quei <strong>di</strong>ritti che esprimono<br />

l’evoluzione della coscienza sociale 15 . La convivenza<br />

necessita, dunque, <strong>di</strong> meccanismi atti a salvaguardarne<br />

la sopravvivenza e, ove ciò non sia possibile a<br />

causa <strong>di</strong> fattori che la abbiano estinta irreversibilmente<br />

contro la volontà degli interessati, <strong>di</strong> congegni<br />

che riparino 16 la rottura del rapporto.<br />

Il riferimento all’articolo 2 permette, quin<strong>di</strong>, ai<br />

conviventi <strong>di</strong> tutelare le posizioni giuri<strong>di</strong>che <strong>di</strong> vantaggio<br />

da essi ricoperte nell’ambito del rapporto <strong>di</strong><br />

fatto, legittimandoli ad agire in sede processuale per<br />

il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, generati<br />

dalla rottura del legame. Ciò è, altresì, confermato<br />

dalla recente giurisprudenza <strong>di</strong> merito 17 che in<strong>di</strong>vidua<br />

quale requisito necessario e sufficiente per il riconoscimento<br />

<strong>di</strong> profili <strong>di</strong> responsabilità extrapatrimoniale<br />

la lesione <strong>di</strong> un interesse costituzionalmente<br />

protetto 18 , ‹‹atteso che il riconoscimento nella Costituzione<br />

dei <strong>di</strong>ritti inviolabili inerenti alla persona non<br />

aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente,<br />

ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso<br />

determinato dalla legge, al massimo livello, <strong>di</strong> riparazione<br />

del danno non patrimoniale›› 19 .<br />

Quanto ai presupposti del danno non patrimoniale<br />

20 , in<strong>di</strong>ce fondamentale è ancora una volta la<br />

stabilità del rapporto, desumibile - in modo non <strong>di</strong>verso<br />

da come affermato dal Tribunale <strong>di</strong> Roma nel<br />

2007 - da una moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> fattori, quali scritti privati,<br />

testimonianze, rapporti patrimoniali comuni o<br />

tracce <strong>di</strong> attività quoti<strong>di</strong>ane con<strong>di</strong>vise. Peraltro, se il<br />

danno morale subìto dal congiunto della vittima è<br />

presumibile ove sia esistito un legame affettivo <strong>di</strong><br />

particolare intensità 21 , e questo sia provato, stessa<br />

regola <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio deve applicarsi alla convivenza. E<br />

questo, proprio per la tutela offerta al rapporto <strong>di</strong><br />

fatto dall’articolo 2 Cost.<br />

3. La progressiva affermazione <strong>di</strong> nuove aggregazioni<br />

L’articolo 2 Cost. riconosce quei <strong>di</strong>ritti che, pur<br />

non esplicitamente costituzionalizzati, nascono dall’evoluzione<br />

della società 22 , essendo la loro tutela avvertita<br />

nella popolazione come necessaria.<br />

La scelta <strong>di</strong> instaurare una convivenza, senza,<br />

così, soggiacere agli obblighi del matrimonio, è sempre<br />

più frequente nella società italiana. Lo <strong>di</strong>mostrano<br />

i dati <strong>di</strong>ffusi dall’Istituto nazionale <strong>di</strong> statistica<br />

(ISTAT) 23 circa il numero <strong>di</strong> unioni contratte nel<br />

Paese negli ultimi anni 24 .


Un primo dato importante è la <strong>di</strong>minuzione dei<br />

matrimoni, da circa 420.000 del 1972 a 246.613 del<br />

2008 (una riduzione <strong>di</strong> quasi il 40% in trentacinque<br />

anni), cui si contrappone il costante aumento dei <strong>di</strong>vorzi:<br />

con riguardo al quinquennio 2004-2008 si<br />

passa da 17.242 a 20.<strong>01</strong>2 (un incremento del 14%).<br />

Un trend simile, per le separazioni, che nel giro <strong>di</strong> un<br />

anno, dal 2006 al 2007, subivano una variazione <strong>di</strong><br />

segno positivo dell’1,2% 25 .<br />

Al 31 <strong>di</strong>cembre 2009 - sempre secondo le statistiche<br />

ISTAT - il numero <strong>di</strong> convivenze era <strong>di</strong> 28.419,<br />

con ciò intendendosi, ai sensi dell’art. 5, d.p.r. 30<br />

maggio 1989, n. 223 (TU Anagrafe) ‹‹un insieme <strong>di</strong> persone<br />

normalmente coabitanti per motivi religiosi, <strong>di</strong> cura,<br />

<strong>di</strong> assistenza, militari, <strong>di</strong> pena e simili, aventi <strong>di</strong>mora abituale<br />

nello stesso comune››. Alla stessa data, il numero<br />

<strong>di</strong> famiglie - ossia <strong>di</strong> ‹‹persone legate da vincoli <strong>di</strong> matrimonio,<br />

parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi,<br />

coabitanti ed aventi <strong>di</strong>mora abituale nello stesso<br />

comune›› (art. 4, TU Anagrafe) - era <strong>di</strong> 24.905.042.<br />

Si ba<strong>di</strong>, però, che la definizione anagrafica <strong>di</strong> “<strong>famiglia</strong>”<br />

contempla tanto quella costituzionale, fondata<br />

sul matrimonio, quanto la coabitazione fondata<br />

su un semplice vincolo affettivo 26 , così come la<br />

nozione anagrafica <strong>di</strong> “convivenza” prescinde da legami<br />

sentimentali.<br />

Altra statistica interessante riguarda il numero<br />

delle nascite naturali: alla fine del 2007 i figli naturali<br />

rappresentavano il 18,6% del totale, rispetto al<br />

12,3% del 2002. Nel quinquennio in esame, le nascite<br />

all’interno del matrimonio scendono dall’87,7%<br />

all’81,4% 27 . Guardando allo stato civile della madre,<br />

nel 2008, 443.047 sono state le nascite da genitrice<br />

coniugata contro le 1<strong>01</strong>.948 da nubile, le 999 da vedova<br />

e le 6.202 da madre <strong>di</strong>vorziata. Nello stesso<br />

anno, 428.750 erano i nati da padre coniugato, 88.788<br />

da celibe, 454 da vedovo e 5.078 da <strong>di</strong>vorziato 28 .<br />

Gli in<strong>di</strong>catori demografici richiamati <strong>di</strong>mostrano<br />

la tendenza, nella popolazione italiana, al progressivo<br />

abbandono della concezione tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />

fondata sul matrimonio; si affermano nuove<br />

unioni sociali e con esse l’esigenza <strong>di</strong> ottenerne tutela<br />

giuri<strong>di</strong>ca.<br />

4. La rilevanza sociale della convivenza omosessuale<br />

Le statistiche <strong>di</strong>mostrano che l’evoluzione sociale<br />

attribuisce rilievo al fenomeno dei rapporti <strong>di</strong> fatto 29 .<br />

La giurisprudenza, cogliendo questa inclinazione,<br />

parla <strong>di</strong> libertà costituzionalmente protetta, con riferimento<br />

all’articolo 2. Di qui, la risarcibilità del danno<br />

cagionato da rottura della convivenza. A essa finora si<br />

è sempre data la definizione <strong>di</strong> legame stabile che<br />

vincola due soggetti eterosessuali, non sposati, in una<br />

struttura analoga a quella matrimoniale 30 .<br />

Le due or<strong>di</strong>nanze menzionate in apertura, facevano<br />

riferimento, invece, alla convivenza omosessuale,<br />

verso la quale - si scriveva qualche anno fa -<br />

STUDI E RICERCHE<br />

‹‹si avverte una certa tendenza a non condannarl[a] come<br />

contrari[a] al buon costume››, pur essendo ‹‹la nostra società<br />

[…] lontana dal reputarl[a] suscettibil[e] <strong>di</strong> una<br />

qualche rilevanza paragonabile a quella delle convivenze››<br />

eterosessuali 31 . In effetti, se alcuni Paesi europei già<br />

da vent’anni hanno legalizzato le unioni <strong>di</strong> persone<br />

dello stesso sesso 32 , l’Italia non è pervenuta a una<br />

<strong>di</strong>sciplina legislativa sul punto, essendosi, peraltro,<br />

assai recentemente riba<strong>di</strong>ta l’impossibilità <strong>di</strong> dar<br />

luogo a matrimoni omosessuali 33 .<br />

Quanto detto allora, peraltro, oggi non sembra più<br />

completamente vero.<br />

Al censimento del 20<strong>01</strong> molte persone, conviventi<br />

e vincolate da relazioni affettive con altre dello<br />

stesso sesso, si <strong>di</strong>chiararono “persone conviventi non<br />

sposate”; l’ISTAT, ritenendo questo tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione<br />

non congrua, decideva <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare le risposte,<br />

considerando questi soggetti come “conviventi<br />

senza legami <strong>di</strong> parentela” ed equiparando in tal modo<br />

le unioni affettive omosessuali a rapporti <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>verso,<br />

quali la coabitazione tra studenti universitari<br />

o quella tra un anziano e la sua badante. A seguito<br />

<strong>di</strong> questo episo<strong>di</strong>o, l’appello lanciato da alcune associazioni<br />

affinché il modulo per il censimento del<br />

2<strong>01</strong>1 contempli l’ipotesi delle convivenze omosessuali.<br />

All’appello aderivano quasi cinquemila persone<br />

e, nell’aprile 2<strong>01</strong>0, l’ISTAT prometteva l’accoglimento<br />

<strong>di</strong> tale istanza.<br />

Un simile movimento - appoggiato da decine <strong>di</strong><br />

migliaia <strong>di</strong> persone - e una tale richiesta - accolta, a<br />

quel che oggi sembra, dall’Istituto nazionale <strong>di</strong> statistica<br />

- sottolineano che la convivenza tra persone<br />

del medesimo sesso è ormai una realtà notevole nel<br />

Paese, non solo tollerata, ma con<strong>di</strong>visa da un numero<br />

<strong>di</strong> soggetti sufficientemente elevato perché se<br />

ne tenga conto nel censimento 2<strong>01</strong>1.<br />

Accanto a ciò, è opportuno riferire <strong>di</strong> alcuni orientamenti<br />

giurisprudenziali che hanno dato alla <strong>famiglia</strong><br />

una definizione più lata <strong>di</strong> quella, tra<strong>di</strong>zionale,<br />

<strong>di</strong> società naturale fondata sul matrimonio 34 .<br />

In un caso <strong>di</strong> maltrattamenti in <strong>famiglia</strong>, <strong>di</strong> fronte<br />

al rilievo dell’imputato che l’elemento oggettivo<br />

della fattispecie non sussisteva, essendosi i fatti<br />

compiuti nell’àmbito <strong>di</strong> una convivenza more uxorio,<br />

la Suprema Corte affermava recentemente che ‹‹il<br />

richiamo contenuto nell’art. 572 cod. pen. alla <strong>famiglia</strong><br />

deve intendersi riferito ad ogni consorzio <strong>di</strong> persone tra le<br />

quali, per strette relazioni e consuetu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> vita, siano<br />

sorti rapporti <strong>di</strong> assistenza e solidarietà per un apprezzabile<br />

periodo <strong>di</strong> tempo›› 35 .<br />

Quattro or<strong>di</strong>nanze <strong>di</strong> altrettanti giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> merito 36 ,<br />

poi, investivano la Consulta del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> legittimità<br />

costituzionale delle <strong>di</strong>sposizioni del co<strong>di</strong>ce civile<br />

che, interpretate sistematicamente, ‹‹non consentono<br />

che le persone <strong>di</strong> orientamento omosessuale possano<br />

contrarre matrimonio con persone dello stesso<br />

sesso›› 37 , con ciò impedendo loro la formazione <strong>di</strong><br />

una <strong>famiglia</strong> - nel senso tra<strong>di</strong>zionale del termine -<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 59


STUDI E RICERCHE<br />

senza che - si legge in tutte e quattro le or<strong>di</strong>nanze -<br />

vi sia un interesse pubblico a giustificare tale limitazione.<br />

La Consulta pronuncerà un provve<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> rigetto 38 . Il fatto che, però, fossero state formulate<br />

è in<strong>di</strong>cativo <strong>di</strong> un interesse sociale, prima che giuri<strong>di</strong>co,<br />

alla posizione dei conviventi omosessuali.<br />

5. Su una nozione “allargata” <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />

Si è affermato che i legami costitutivi del vincolo<br />

familiare sono quelli tra i sessi e le generazioni, sussistendo,<br />

così, <strong>famiglia</strong> solo in presenza <strong>di</strong> almeno<br />

uno <strong>di</strong> essi 39 . Attualmente la sociologia si è aperta<br />

al riconoscimento <strong>di</strong> nuove forme familiari, dettate<br />

dai connotati tipici della società contemporanea; alcuni<br />

orientamenti comprendono tra esse anche la<br />

<strong>famiglia</strong> in<strong>di</strong>viduale, la convivenza monosesso o le<br />

coppie <strong>di</strong> fatto 40 .<br />

All’evoluzione del pensiero sociologico non corrisponde<br />

quella del giuri<strong>di</strong>co. Qualche orientamento<br />

giurisprudenziale - come si è visto - appare incline a<br />

estendere il novero dei legami familiari, così da riconoscerne<br />

i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>scendenti anche a soggetti uniti<br />

da relazioni extramatrimoniali; il legislatore, tuttavia,<br />

rimane ancorato al para<strong>di</strong>gma familiare delineato<br />

dall’articolo 29 della Costituzione, conferendo al vincolo<br />

matrimoniale un regime <strong>di</strong> tutele <strong>di</strong> livello superiore<br />

rispetto alle altre formazioni sociali.<br />

È un tema, questo, già affrontato dai giu<strong>di</strong>ci della<br />

Consulta 41 , per i quali la <strong>di</strong>scrasia normativa tra la<br />

<strong>di</strong>sciplina del matrimonio e quella dei restanti<br />

gruppi sociali non viola il principio <strong>di</strong> uguaglianza:<br />

i caratteri <strong>di</strong> stabilità e certezza scaturenti dalla promessa<br />

nuziale rendono il legame tra gli sposi socialmente<br />

rilevante, al punto che si giustifica un regime<br />

<strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>e più stringente rispetto a quello<br />

<strong>di</strong> cui all’articolo 2.<br />

Le due nozioni <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> - quella sociologica e<br />

quella giuri<strong>di</strong>ca - attualmente così <strong>di</strong>stanti tra loro,<br />

creano un empasse. L’interrogativo è se assecondare<br />

l’evoluzione dei costumi sociali, con il rischio <strong>di</strong> estendere<br />

all’inverosimile la nozione <strong>di</strong> gruppo familiare e<br />

<strong>di</strong> porre sullo stesso piano, dal punto <strong>di</strong> vista del riconoscimento<br />

dei <strong>di</strong>ritti, legami <strong>di</strong> natura profondamente<br />

<strong>di</strong>versa, ovvero se adottare una soluzione <strong>di</strong> segno<br />

opposto, con ciò mantenendo, se non aggravando,<br />

il <strong>di</strong>vario tra esigenze sociali e risposta giuri<strong>di</strong>ca.<br />

La soluzione sta nel mezzo.<br />

Il fenomeno della convivenza richiama la <strong>famiglia</strong><br />

<strong>di</strong> fatto, realtà non regolata normativamente - se non<br />

in casi spora<strong>di</strong>ci - in quanto ‹‹ciò avrebbe comportato un<br />

secondo statuto della <strong>famiglia</strong>, incoerente con la scelta <strong>di</strong> libertà<br />

posta in essere dalle parti›› 42 . Occorre rovesciare tale<br />

assunto. La convivenza è una libertà, e come tale necessita<br />

<strong>di</strong> riconoscimento e regolamentazione. Il legislatore<br />

ha talora (sia pur <strong>di</strong> rado) provveduto a essa,<br />

per esempio, estendendo al convivente la <strong>di</strong>sciplina<br />

<strong>di</strong> favore per la visita ai detenuti che già l’Or<strong>di</strong>namento<br />

Penitenziario prevedeva per il coniuge 43 . Sem-<br />

60 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

pre a titolo <strong>di</strong> esempio, la giurisprudenza costituzionale<br />

ha applicato al convivente la <strong>di</strong>sciplina della successione<br />

nel rapporto <strong>di</strong> locazione instaurato dal coniuge<br />

defunto 44 . La dottrina, ancora, si interroga da<br />

tempo sull’eventualità <strong>di</strong> un regolamento contrattuale<br />

della convivenza; questione, peraltro, <strong>di</strong>battuta<br />

anche nel mondo politico, pur senza esiti concreti 45 .<br />

Da più parti, insomma, si avverte l’esigenza <strong>di</strong><br />

dare una regola ai rapporti <strong>di</strong> fatto. Le realtà, d’altra<br />

parte, sono variegate: non è pensabile assicurare la<br />

titolarità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e facoltà dalla sola constatazione<br />

della convivenza; se così fosse, deriverebbero aspettative<br />

simili a quelle riconosciute ai coniugi, per<br />

esempio, a due studenti universitari coabitanti, alla<br />

badante rispetto all’anziano accu<strong>di</strong>to o, per assurdo,<br />

a due compagni <strong>di</strong> cella o <strong>di</strong> ospedale.<br />

Sarà compito del legislatore definire una categoria<br />

generale <strong>di</strong> convivenza da cui derivino <strong>di</strong>ritti, facoltà<br />

e aspettative, nel rispetto della volontà dei partners:<br />

se la convivenza è la libertà <strong>di</strong> non soggiacere agli<br />

obblighi matrimoniali, il legislatore, nell’in<strong>di</strong>viduare<br />

le specifiche situazioni giuri<strong>di</strong>che scaturenti dal rapporto<br />

<strong>di</strong> fatto, dovrà seguire questo schema: ‹‹dalla<br />

convivenza derivano sui partners tali reciproche<br />

aspettative, fatta salva ogni volontà contraria e ogni<br />

<strong>di</strong>verso accordo tra gli interessati››.<br />

Il rapporto, perché sia giuri<strong>di</strong>camente rilevante,<br />

dovrà essere stabile 46 . La valutazione <strong>di</strong> stabilità 47<br />

sarà, poi, rimessa al giu<strong>di</strong>ce, che statuirà sulla base<br />

<strong>di</strong> dati temporali (la durata del rapporto), del contatto<br />

<strong>di</strong>retto con le parti in gioco e, quin<strong>di</strong>, dell’imme<strong>di</strong>ata<br />

conoscenza della loro vicenda personale 48 .<br />

Uno schema siffatto eviterebbe <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>calizzare il<br />

conflitto, soprattutto ideologico, tra chi auspica una<br />

tutela integrale del rapporto <strong>di</strong> fatto e chi aspira al<br />

riconoscimento giuri<strong>di</strong>co della sola <strong>famiglia</strong> legittima.<br />

Non si creerebbe, infatti, un regime <strong>di</strong> tutele<br />

parallelo a quello matrimoniale 49 , in spregio all’art.<br />

29 Cost., ma offrirebbe alla convivenza il riconoscimento<br />

legislativo derivante dall’art. 2 Cost.<br />

A questo punto a nulla varrebbe eccepire l’eventuale<br />

identità <strong>di</strong> sesso dei conviventi, posto che non


<strong>di</strong> matrimonio si tratterebbe, ma <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong><br />

fatto regolato dal legislatore, avallato da un provve<strong>di</strong>mento<br />

giuris<strong>di</strong>zionale e conforme alla volontà degli<br />

interessati.<br />

6. La legittimazione del convivente omosessuale<br />

L’idea <strong>di</strong> una regolamentazione contrattuale o<br />

giu<strong>di</strong>ziale delle convivenze (e, ancor <strong>di</strong> più, <strong>di</strong> quelle<br />

omosessuali) è senz’altro suggestiva. Si tratta, però,<br />

<strong>di</strong> un traguardo ancora lontano. Un primo passo<br />

nella <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> un riconoscimento del rapporto <strong>di</strong><br />

fatto, però, è stato compiuto, riconducendo la convivenza<br />

al para<strong>di</strong>gma dell’art. 2 Cost.<br />

Ciò assume rilevanza certa in tema <strong>di</strong> legittimazione<br />

a costituirsi parte civile.<br />

Secondo l’art. 74 c.p.p. il titolo dei legittimati all’azione<br />

civile è un ipotetico danno risarcibile, cioè a<br />

<strong>di</strong>re, un <strong>di</strong>ritto leso 50 . Non è parte civile chiunque abbia<br />

subito un qualsiasi danno dal reato: la risarcibilità<br />

della violazione è correlata alla lesione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto<br />

soggettivo attinente al bene giuri<strong>di</strong>co tutelato<br />

dalla norma penale 51 . Il titolare <strong>di</strong> quella posizione<br />

giuri<strong>di</strong>ca si costituisce iure proprio, ben potendo vantare<br />

una propria e autonoma pretesa risarcitoria davanti<br />

al giu<strong>di</strong>ce 52 .<br />

La giurisprudenza, poi, ha affermato il <strong>di</strong>ritto al risarcimento<br />

anche in capo al titolare <strong>di</strong> un cd. <strong>di</strong>ritto<br />

affievolito o <strong>di</strong> un interesse legittimo, escludendosi<br />

chi abbia un mero interesse all’or<strong>di</strong>nata osservanza<br />

delle leggi poiché esso si trasferisce sull’intera collettività<br />

senza possibilità <strong>di</strong> una tutela in<strong>di</strong>viduale 53 .<br />

Quale che sia la situazione soggettiva vantata dal<br />

danneggiato la lesione arrecata deve essere conseguenza<br />

<strong>di</strong>retta e imme<strong>di</strong>ata del reato.<br />

All’intervento della parte civile nel giu<strong>di</strong>zio si applica<br />

l’art. 100 c.p.c.: l’interesse vantato deve essere<br />

concreto - cioè consistente in un’utilità pratica che il<br />

ricorrente ottiene con il provve<strong>di</strong>mento giu<strong>di</strong>ziale 54<br />

- e attuale, dotato, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> una consistenza giuri<strong>di</strong>camente<br />

oggettiva 55 .<br />

Quanto al contenuto del danno da reato risarcibile,<br />

esso è costituito sia dalla componente patrimoniale<br />

(del danno emergente e del lucro cessante),<br />

sia da quella non patrimoniale che, per la persona<br />

fisica, consiste nella sofferenza fisica o morale 56 .<br />

Poste queste minimali premesse, non è aprioristicamente<br />

da escludere la pretesa, in sede penale, del<br />

convivente omosessuale per interruzione del rapporto<br />

<strong>di</strong> fatto a seguito <strong>di</strong> reato.<br />

Circa il contenuto della pretesa, la cessazione, irreversibile<br />

e non voluta, della convivenza per fatto<br />

del terzo vìola una libertà costituzionale, con ciò<br />

realizzandosi un profilo <strong>di</strong> responsabilità civile in<br />

capo all’autore della lesione 57 .<br />

Le statistiche - si è visto - <strong>di</strong>mostrano che la convivenza<br />

monosesso assume una sempre maggiore<br />

rilevanza nella società; la scelta <strong>di</strong> instaurare un<br />

rapporto siffatto è a pieno titolo qualificabile in ter-<br />

STUDI E RICERCHE<br />

mini <strong>di</strong> libertà del singolo ed è sempre riconducibile<br />

all’art. 2 Cost.: l’in<strong>di</strong>viduo elegge il nucleo creato con<br />

il proprio partner - non importa quale ne sia il sesso<br />

o l’orientamento sessuale 58 - quale luogo in cui formare<br />

la propria persona.<br />

In<strong>di</strong>pendentemente dall’identità del sesso dei<br />

conviventi il rapporto deve essere stabile: sul punto<br />

la giurisprudenza è unanime. La stabilità è il requisito<br />

necessario affinché si generino delle aspettative,<br />

<strong>di</strong> carattere economico e non, in capo ai conviventi<br />

circa la prosecuzione del rapporto, dal cui venire<br />

meno deriva un danno risarcibile.<br />

7. Conclusioni<br />

Allo stato attuale solo un timido segnale proviene<br />

dalla giurisprudenza - seppur <strong>di</strong> merito - al riconoscimento<br />

della posizione processuale <strong>di</strong> colui che<br />

subisce un danno dal reato occorso al proprio convivente<br />

omosessuale.<br />

In generale, il panorama normativo italiano fatica<br />

a dare voce alle esigenze della vittima nel processo<br />

penale, tradendo, così, le in<strong>di</strong>cazioni dell’Unione Europea<br />

59 . Con riguardo alla presente indagine, la speranza<br />

<strong>di</strong> un’inversione <strong>di</strong> rotta fa, sia pure timidamente,<br />

capolino con l’or<strong>di</strong>nanza romana del 2007 e<br />

con quella milanese del 2009.<br />

Il riconoscimento processuale del rapporto monosesso<br />

comporta il riferimento a questioni <strong>di</strong> carattere<br />

sociale. Il timore <strong>di</strong> una parte dell’opinione<br />

pubblica è che un’eccessiva elasticità nel dare rilievo<br />

a unioni sociali <strong>di</strong> forma <strong>di</strong>versa da quella familiare<br />

causi l’allontanamento dal para<strong>di</strong>gma delineato<br />

dall’art. 29 Cost.<br />

Certo, i giu<strong>di</strong>ci della Consulta perseverano nell’affermare<br />

che l’unione fondata sul matrimonio merita<br />

una tutela <strong>di</strong> livello superiore alle altre formazioni sociali.<br />

Il legislatore non ha definito un regime normativo<br />

delle convivenze - né eterosessuali, né omosessuali<br />

-, causa la netta <strong>di</strong>visione dell’opinione pubblica<br />

sul punto. La giurisprudenza, <strong>di</strong> legittimità e costituzionale,<br />

si limita a ricondurre il <strong>di</strong>ritto a convivere all’art.<br />

2 Cost., faticando, tuttavia, ancora a porre sullo<br />

stesso piano i rapporti monosesso rispetto agli altri.<br />

L’identità e le scelte sessuali dei partners non possono<br />

incidere sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> convivere che, pertanto,<br />

deve essere riconosciuto in<strong>di</strong>pendentemente da esse.<br />

A prescindere dall’evoluzione del concetto sociologico<br />

<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> e della considerazione empirica per<br />

cui non sempre è più stabile il rapporto tra due coniugi<br />

che quello tra due conviventi, anche dello<br />

stesso sesso, le or<strong>di</strong>nanze <strong>di</strong> cui si è trattato rispettavano<br />

la ratio del dettato costituzionale. La persona è<br />

il primo valore da preservare, e a essa si riconosce<br />

ogni libertà funzionale alla sua crescita 60 . La scelta <strong>di</strong><br />

chi decide <strong>di</strong> convivere con altro in<strong>di</strong>viduo del medesimo<br />

sesso rientra nella libertà <strong>di</strong> stabilire in quale<br />

contesto sviluppare la propria persona, e come tale<br />

necessita del più ampio riconoscimento possibile.<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 61


STUDI E RICERCHE<br />

Note<br />

1 GUP Roma, Ord. 19 luglio 2007.<br />

2 Trib. Milano, IX sez. pen. Ord. 19 novembre<br />

2009.<br />

3 Come già rilevato da M. SESTA, La <strong>di</strong>sciplina<br />

giuri<strong>di</strong>ca della convivenza <strong>di</strong> fatto tra libertà, solidarietà<br />

e public policy, in Diritti nelle famiglie <strong>di</strong> fatto:<br />

attualità e futuro. Atti del convegno tenutosi a Bari<br />

il 09.06.2003, Bari, 2004, 23-39.<br />

4 In Cort.cost. 14 aprile 2<strong>01</strong>0, n. 138 in www.giurcost.org<br />

(ultima consultazione: 3 giugno 2<strong>01</strong>0).<br />

5 Ve<strong>di</strong>, ex plurimis, Cass. Sez. I, 7.7.1992, n.9708,<br />

Giacometti in Giur.it., 1993, II, 659.<br />

6 Ibidem<br />

7 Cass. Sez. I, 4 febbraio 1994, n. 3790, De Felice in<br />

Riv.it.<strong>di</strong>r.proc.pen. 1996, 371.<br />

8 Ibidem<br />

9 Cass.civ. Sez. III, 29 aprile 2005, n. 8976, Olivieri<br />

in Dir. e giust. 2005, 27 18 con nota <strong>di</strong> ROSSETTI<br />

10 A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

privato, XVII ed. Giuffrè, Milano 2004, 390<br />

<strong>11</strong> Cfr. sia Cass. Sez. I, 4 febbraio, 1994, n. 3790, De<br />

Felice, cit., sia Cass.civ. Sez. III, 29 aprile 2005, n.<br />

8976, Olivieri, cit.<br />

12 Cfr. R. ROSSI, Famiglia e persone, aggiornamento<br />

vol. II, Utet Giuri<strong>di</strong>ca, Torino 2008, 169. In<br />

giurisprudenza, Cort.Cost. Sent. 27 marzo 2009,<br />

n. 86 in Foro it. 2<strong>01</strong>0, I, 796, che richiama<br />

Cort.Cost. Ord. 20 aprile 2004, n. 121 in Fam. e <strong>di</strong>r.<br />

2004, 329<br />

13 Così, R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale,<br />

VI e<strong>di</strong>zione, Giappichelli, Torino 2006, 483<br />

14 P. CENDON, Il risarcimento del danno non patrimoniale.<br />

Parte speciale, UTET, Torino 2009, 2355<br />

15 Sul punto, P. PERLINGIERI, Commento alla Costituzione<br />

italiana, ESI, Napoli 20<strong>01</strong>, 8<br />

16 Sugli strumenti in riparazione del danno, amplius,<br />

C. SALVI, Voce Risarcimento del danno, in<br />

Enc.<strong>di</strong>ritto, Giuffré, 20<strong>01</strong>, Milano, 1084, ss.<br />

17 Cfr. Cass.civ. sez. III, 31 maggio 2003, nn. 8827<br />

e 8828 in Danno e resp. 2003, 816 con nota <strong>di</strong> BU-<br />

SNELLI, Chiaroscuri d’estate. La Corte <strong>di</strong> Cassazione e<br />

il danno alla persona. Orientamento ripreso anche<br />

dalla Consulta in Cort.cost. Sent. <strong>11</strong> luglio 2003, n.<br />

223 in Foro it. 2003, I, 22<strong>01</strong> con nota <strong>di</strong> NAVAR-<br />

RETTA, La Corte costituzionale e il danno alla persona<br />

in fieri.<br />

18 Sul punto, R. ROSSI, Famiglia e persone, cit. 170<br />

e anche, per un’analisi approfon<strong>di</strong>ta, C. SALVI, La<br />

responsabilità civile in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato a<br />

cura <strong>di</strong> G. IUDICA e P. ZATTI, Giuffrè, Milano 2005,<br />

64<br />

19 Cass.civ. sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, cit.<br />

62 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

20 Cfr. C. SALVI, La responsabilità civile, cit. 70.<br />

21 Cass.civ. Sez. III, 19 novembre 2009, n. 24435<br />

in www.guidaal<strong>di</strong>ritto.ilsole24ore.com (consultato<br />

il 5 giugno 2<strong>01</strong>0).<br />

22 In tema anche P. CARETTI, I <strong>di</strong>ritti fondamentali.<br />

Libertà e <strong>di</strong>ritti sociali, Giappichelli, Torino 2005,<br />

136.<br />

23 E <strong>di</strong>sponibili sul sito dell’Istituto: www.istat.it<br />

(consultato il 7 giugno 2<strong>01</strong>0).<br />

24 Il riferimento è alla statistica pubblicata l’8<br />

aprile 2<strong>01</strong>0.<br />

25 Le statistiche su separazione e <strong>di</strong>vorzi attualmente<br />

<strong>di</strong>sponibili si fermano al 2007.<br />

26 Sul punto, Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 1994, n.<br />

770, ripresa da TAR Veneto, 27 agosto 2007, n.<br />

2786, entrambe su www.giustamm.it (consultato<br />

il 7 giugno 2<strong>01</strong>0)<br />

27 Fonte ISTAT<br />

28 Fonte ISTAT<br />

29 Con ciò venendo meno rispetto all’ideale napoleonico<br />

per cui les concubins se passent de la loi,<br />

la loi se désintéresse d’eux. Cfr. C. M. BIANCA, Diritto<br />

civile, vol. 2 - La <strong>famiglia</strong>, le successioni, III e<strong>di</strong>zione,<br />

Giuffré, Milano 20<strong>01</strong>, 25<br />

30 Con l’eccezione della nozione anagrafica <strong>di</strong><br />

convivenza ai sensi degli artt. 4 e 5 del TU Anagrafe<br />

31 C. M. BIANCA, Diritto civile, cit. 27<br />

32 Il primo Paese al mondo fu la Danimarca con<br />

la legge 7 giugno 1989, n. 372<br />

33 Cfr. Cort.cost. 14 aprile 2<strong>01</strong>0, n. 138, cit.<br />

34 Cfr. P. RESCIGNO, Persona e comunità, Il Mulino,<br />

Bologna 1966, 52.<br />

35 Così, in Cass. Sez. II, 22 ottobre 2009, n. 40727,<br />

T.L. in Dir. e giust. 2009 con nota <strong>di</strong> CIARLA<br />

36 Si fa riferimento all’Or<strong>di</strong>nanza 3 aprile 2009<br />

del Tribunale <strong>di</strong> Venezia, sez. III civile, all’Or<strong>di</strong>nanza<br />

29 luglio 2009 della Corte d’Appello <strong>di</strong><br />

Trento; all’Or<strong>di</strong>nanza 13 novembre 2009 della<br />

Corte d’Appello <strong>di</strong> Firenze; all’Or<strong>di</strong>nanza dell’<strong>11</strong><br />

<strong>di</strong>cembre 2009 del Tribunale <strong>di</strong> Ferrara.<br />

37 Trib. Venezia, sez. III civile, Or<strong>di</strong>nanza 3 aprile<br />

2009, in www.amicuscuriae.it (ultima consultazione:<br />

15 giugno 2<strong>01</strong>0)<br />

38 Ancora una volta Cort. Cost. Sent. 14 aprile<br />

2<strong>01</strong>0, n. 138, cit.<br />

39 Così, G. ROSSI, Temi emergenti <strong>di</strong> sociologia della<br />

<strong>famiglia</strong>: la rilevanza teorico-empirica della prospettiva<br />

relazionale, Vita e pensiero, Milano 2003, 196.<br />

40 Per utili approfon<strong>di</strong>menti, P. BOCCIA, Sociologia.<br />

Teoria, storia, meto<strong>di</strong> e campi <strong>di</strong> esperienza sociale, II<br />

e<strong>di</strong>zione, M&P e<strong>di</strong>zioni, Bologna 2008, 109<br />

41 Cort. Cost. Sent. 27 marzo 2009. n. 86, cit.


42 S. CICCARELLO, Parentela e affinità in AAVV,<br />

Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato a cura <strong>di</strong> M. BESSONE, vol.<br />

IV, Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>, Tomo I, Giappichelli, Torino,<br />

2006, 9.<br />

43 Art. 35, d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431.<br />

44 Cort.Cost. Sent. 7 aprile 1988, n. 404 in<br />

Dir.fam.pers. 1990, 766 con nota <strong>di</strong> M. DOGLIOTTI,<br />

La Corte Costituzionale attribuisce (ma solo a metà)<br />

rilevanza giuri<strong>di</strong>ca alla <strong>famiglia</strong> <strong>di</strong> fatto.<br />

45 Sul problema dei PACS o dei DICO, C. MAZZÙ,<br />

La <strong>famiglia</strong> degli affetti in AAVV, Diritto privato. Stu<strong>di</strong><br />

in onore <strong>di</strong> Antonio Palazzo, vol. 2, Persona, <strong>famiglia</strong> e<br />

successioni, a cura <strong>di</strong> S. MAZZARESE e A. SASSI,<br />

UTET, Milano 2009, 547.<br />

46 Come affermato a più riprese dalla giurisprudenza:<br />

ex plurimis, Cass.civ. Sez. Un. 1 luglio<br />

2002, n. 9556, in Giust.civ. 2003,1, 2195.<br />

47 Riprendendo quanto in questa sede già citato,<br />

è stabile quel rapporto che si pone alla base della<br />

‹‹<strong>famiglia</strong> degli affetti›› (così, C. MAZZÙ, cit.), con ciò<br />

escludendosi tutto ciò che assume il carattere<br />

dell’occasionalità e comprendendosi quanto deriva<br />

da uno specifico progetto <strong>di</strong> con<strong>di</strong>visione del<br />

quoti<strong>di</strong>ano.<br />

48 De iure condendo si suggerisce uno schema simile<br />

a quello pre<strong>di</strong>sposto in materia <strong>di</strong> misure <strong>di</strong><br />

protezione delle persone prive in tutto o in parte <strong>di</strong> autonomia.<br />

In quel contesto, il giu<strong>di</strong>ce, <strong>di</strong>sponendo<br />

l’amministrazione <strong>di</strong> sostegno, l’inter<strong>di</strong>zione o<br />

l’inabilitazione, incide sui <strong>di</strong>ritti del singolo, talora<br />

conferendo ad altra persona (amministratore,<br />

tutore o curatore) la potestà <strong>di</strong> compiere atti<br />

in sua vece. La giuris<strong>di</strong>zione volontaria penetra,<br />

così, in profon<strong>di</strong>tà nella sfera giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> colui<br />

che abbisogna <strong>di</strong> ‹‹adeguata protezione›› (art. 414<br />

c.c.), con ciò assicurandogliela in ossequio al principio<br />

del riconoscimento e della garanzia dei <strong>di</strong>ritti<br />

del singolo (art. 2 Cost.).<br />

In un’ottica <strong>di</strong> regolamentazione normativa dei<br />

rapporti <strong>di</strong> fatto, in forza del medesimo precetto<br />

costituzionale, il giu<strong>di</strong>ce, valutata la sussistenza<br />

dei presupposti <strong>di</strong> legge, definirebbe un nuovo assetto<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e aspettative dei conviventi - penetrando<br />

nella loro sfera giuri<strong>di</strong>ca in modo non<br />

meno significativo <strong>di</strong> quanto è attualmente in<br />

fatto <strong>di</strong> protezione dei soggetti limitati nella capacità<br />

<strong>di</strong> agire -, nella necessità <strong>di</strong> riconoscere e<br />

garantire loro la libertà <strong>di</strong> unirsi in una formazione<br />

sociale <strong>di</strong>versa dal matrimonio.<br />

49 Che continuerebbe a rappresentare la massima<br />

garanzia <strong>di</strong> stabilità sociale, derivando dall’inderogabilità<br />

degli obblighi matrimoniali la preferenza<br />

che il Costituente accordava alla <strong>famiglia</strong><br />

legittima con l’art. 29 Cost. (sul punto, Cort. Cost.<br />

sent. 27 marzo 2009, n. 86, cit.).<br />

STUDI E RICERCHE<br />

50 Per un utile inquadramento dell’istituto all’indomani<br />

dell’entrata in vigore del co<strong>di</strong>ce, F.<br />

CORDERO, Art. 74 in Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale commentato,<br />

UTET, Torino 1990.<br />

51 Così, Cass. Sez. V, 16 maggio 1980, n. 94<strong>11</strong>, in<br />

Giust.pen. 1981, III, 500.<br />

52 Sulla legittimazione ad agire civilmente nel<br />

processo penale iure proprio come ‹‹<strong>di</strong>ritto del soggetto<br />

al quale il reato ha recato danno nel senso che è<br />

venuto a sorgere <strong>di</strong>rettamente nei suoi confronti››,<br />

Cass. Sez. IV, 19 aprile 2005, n. 38809 in Resp. e risarcimento<br />

2006, 2, 84.<br />

53 Cass. Sez. Fer. 12 agosto 2003, n. 37812, massima<br />

sub art. 74 in Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale annotato<br />

con la giurisprudenza a cura <strong>di</strong> G. LATTANZI,<br />

Milano Giuffré, 2007.<br />

54 Cass. civ. Sez. III, 24 settembre 2002, n. 13906,<br />

in Mass.giur.it. 2002.<br />

55 Cass. civ. Sez. II, 27 agosto 2002, n. 12548 in<br />

Mass.giur.it. 2002.<br />

56 Cass. Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435 in Guida<br />

<strong>di</strong>r. 2006, 10, 73.<br />

57 Secondo orientamento ormai uniforme della<br />

giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità (v. supra, §2).<br />

58 Come pure in Trib. Milano, 15 <strong>di</strong>cembre 2009,<br />

in Resp.civ. e prev. 4/2<strong>01</strong>0 con nota <strong>di</strong> E. FALLETTI.<br />

È l’art. 3 Cost. a imporre <strong>di</strong> ritenere che il concetto<br />

<strong>di</strong> more uxorio vale tanto per la convivenza omosessuale<br />

quanto per quella eterosessuale. E con<br />

ciò, tutto quel che ne deriva in termini <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti,<br />

facoltà e aspettative.<br />

59 Si pensi, a titolo <strong>di</strong> mero esempio, a provve<strong>di</strong>menti,<br />

anche piuttosto risalenti nel tempo,<br />

quali: a) la Comunicazione della Commissione<br />

del 28 maggio 1999 al Consiglio, al Parlamento europeo<br />

e al Comitato economico e sociale Le vittime<br />

della criminalità nell’Unione europea - Riflessione sulle<br />

norme e misure da prendere; b) la Decisione quadro<br />

del Consiglio, del 15 marzo 20<strong>01</strong>, relativa alla posizione<br />

della vittima del proce<strong>di</strong>mento penale<br />

(pubblicata in GUCE, L 82 del 22.03.20<strong>01</strong>); c) la Relazione<br />

della Commissione sulla base dell’articolo<br />

18 della decisione quadro del Consiglio del 15<br />

marzo 20<strong>01</strong> relativa alla posizione della vittima<br />

del proce<strong>di</strong>mento penale.<br />

Atti, questi, che esemplificano l’impegno dell’Unione<br />

- profuso già da <strong>di</strong>versi anni - a dettare<br />

misure volte alla tutela degli interessi dell’offeso<br />

nel processo penale. Per utili approfon<strong>di</strong>menti, si<br />

consulti il sito http://europa.eu/legislation_summaries<br />

(ultima consultazione: 24 giugno 2<strong>01</strong>0).<br />

60 Si tratta del cd. principio personalistico. Sul<br />

punto, tra i tanti, P. CARETTI, I <strong>di</strong>ritti fondamentali,<br />

cit. 136, ss.<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 63


GIURISPRUDENZA CIVILE<br />

Affido con<strong>di</strong>viso e assegno<br />

<strong>di</strong> mantenimento per i figli<br />

Anche in regime <strong>di</strong> affido con<strong>di</strong>viso è pienamente<br />

legittimo il mantenimento in<strong>di</strong>retto dei figli<br />

attraverso un assegno<br />

Cass. sez I, 4 novembre 2<strong>01</strong>0, n. 22502<br />

Presidente Maria Gabriella Luccioli,<br />

Relatore Francesco Felicetti<br />

Svolgimento del processo<br />

La sig.ra F. M., con ricorso ex art. 148 cod. civ. in<br />

data 19 settembre 20<strong>01</strong> al Presidente del tribunale<br />

<strong>di</strong> Genova chiedeva la determinazione <strong>di</strong> un assegno<br />

<strong>di</strong> mantenimento per la figlia naturale A., nata<br />

il omissis, da porsi a carico del padre naturale dott. R.<br />

G., domandandone la quantificazione in lire<br />

5.000.000 mensili, oltre le spese straor<strong>di</strong>narie, stante<br />

la facoltosa situazione economica del dott. G..<br />

Il dott. R. G. si costituiva contestando le deduzioni<br />

della sig.ra M. circa la sua situazione economica e<br />

deducendo che anch’essa doveva concorrere al<br />

mantenimento della figlia, essendo titolare <strong>di</strong> mezzi<br />

adeguati.<br />

Il Presidente, con decreto in data 15 <strong>di</strong>cembre<br />

20<strong>01</strong>, poneva a carico del G. un assegno mensile <strong>di</strong><br />

mantenimento per la figlia <strong>di</strong> lire 2.000.000, oltre a<br />

metà delle spese me<strong>di</strong>che e <strong>di</strong> asilo.<br />

La sig.ra M. proponeva opposizione avverso tale<br />

decreto, mentre il dott. G. chiedeva <strong>di</strong> provvedere <strong>di</strong>rettamente<br />

al mantenimento della figlia.<br />

Il tribunale <strong>di</strong> Genova determinava in euro<br />

1.800,00 il contributo, oltre alle spese me<strong>di</strong>che straor<strong>di</strong>narie<br />

e universitarie future.<br />

La sentenza veniva appellata dalla sig.ra M. e Il<br />

dott. G. domandava il rigetto del gravame e proponeva<br />

appello incidentale chiedendo <strong>di</strong> provvedere<br />

<strong>di</strong>rettamente al mantenimento della minore.<br />

La Corte d’appello <strong>di</strong> Genova, con sentenza depositata<br />

il 20 novembre 2008, notificata il giorno 8 gennaio<br />

2009, confermava la misura dell’assegno,<br />

Il dott. G., con ricorso a questa Corte notificato il<br />

5 marzo 2009 alla sig.ra M. e al Procuratore generale<br />

presso la Corte d’appello <strong>di</strong> Genova, ha proposto ricorso<br />

formulando quattro motivi.<br />

64 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

Motivi della decisione<br />

(omissis)<br />

Con il secondo motivo si denunciano la violazione<br />

degli artt. 147, 148 e 155 cod. civ., 4 della legge n. 54<br />

del 2006 e la nullità della sentenza per omessa pronuncia<br />

su una domanda. Si deduce al riguardo che la<br />

Corte d’appello avrebbe omesso <strong>di</strong> pronunciare sulla<br />

domanda <strong>di</strong> mantenimento <strong>di</strong>retto della minore da<br />

parte del ricorrente, con la previsione a suo carico <strong>di</strong><br />

un eventuale assegno perequativo in favore della<br />

madre, formulata in relazione all’affidamento congiunto<br />

della minore (con collocazione prevalente<br />

presso la madre) avvenuto con decreto in data omissis,<br />

così violandosi l’art. 155 cod. civ., nel testo introdotto<br />

dalla legge n. 54 del 2006, che trova applicabilità<br />

alla fattispecie in forza dell’art. 4 <strong>di</strong> detta legge.<br />

Si deduce in proposito che, in base a tale legge, il<br />

mantenimento <strong>di</strong>retto, richiesto già prima della sua<br />

entrata in vigore dal ricorrente in primo grado, è la<br />

forma normale <strong>di</strong> mantenimento ora prevista, cosicché<br />

la Corte d’appello avrebbe errato nel <strong>di</strong>sporre il<br />

mantenimento in<strong>di</strong>retto a carico del padre, senza tenere<br />

conto del mutato quadro normativo.<br />

Il motivo è infondato.<br />

Questa Corte ha già avuto modo <strong>di</strong> statuire che,<br />

nella determinazione del contributo previsto dall’art.<br />

277 cod. civ., in tema <strong>di</strong> mantenimento dei figli<br />

nati fuori dal matrimonio, la regola dell’affidamento<br />

con<strong>di</strong>viso a entrambi i genitori ai sensi dell’art.<br />

155 cod. civ. - applicabile anche ad essi in forza<br />

del rinvio operato dall’art. 4 della legge n. 54 del 2006<br />

- non implica deroga al principio secondo il quale<br />

ciascun genitore deve provvedere alla sod<strong>di</strong>sfazione<br />

dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo<br />

red<strong>di</strong>to. In applicazione <strong>di</strong> essa, pertanto, il giu<strong>di</strong>ce<br />

deve <strong>di</strong>sporre, ove necessario, la corresponsione <strong>di</strong><br />

un assegno perio<strong>di</strong>co che, in caso <strong>di</strong> collocamento<br />

prevalente presso un genitore, va posto a carico del<br />

genitore non collocatario, prevedendone lo stesso<br />

art. 155 la determinazione in relazione ai tempi <strong>di</strong><br />

permanenza del figlio presso ciascun genitore (Cass.<br />

4 novembre 2009, n. 234<strong>11</strong>; 6 novembre 2009, n.<br />

23630). Essendo riconosciuto dallo stesso ricorrente<br />

che nel caso in esame l’affidamento congiunto avvenne<br />

con il collocamento della bambina presso la<br />

madre e la sua prevalente permanenza presso <strong>di</strong><br />

essa - senza che nulla sia allegato in or<strong>di</strong>ne a consistenti<br />

perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> permanenza continuativa della minore<br />

presso <strong>di</strong> sé che potessero influire sulla misura<br />

dell’assegno - deve ritenersi che la Corte, in applicazione<br />

del principio sopra in<strong>di</strong>cato, implicitamente<br />

<strong>di</strong>sattendendo la richiesta avanzata dall’o<strong>di</strong>erno ricorrente,<br />

ha fissato l’assegno in questione in aderenza<br />

con quanto stabilito dall’art. 155 cod. civ.<br />

(omissis)<br />

P.Q.M.<br />

La Corte <strong>di</strong> cassazione rigetta il ricorso.


Cambiare tutto perché<br />

nulla cambi<br />

IL PUNTO DI VISTA<br />

<strong>di</strong> CHIARA MAZZEO<br />

AVVOCATO DEL FORO DI PISTOIA<br />

“Cambiare tutto perché nulla cambi” è la considerazione<br />

<strong>di</strong> memoria gattopar<strong>di</strong>ana che si impone<br />

leggendo l’ultima pronunzia della Cassazione che <strong>di</strong><br />

nuovo ignora la portata innovativa della L.54/2006 e<br />

ripropone le modalità tipiche dell’affidamento<br />

esclusivo <strong>di</strong>etro la maschera dei nuovi concetti <strong>di</strong><br />

“assegno perequativo”, “collocazione prevalente<br />

presso un genitore”, “tempi <strong>di</strong> permanenza presso<br />

l’altro genitore” che celano in realtà i vecchi concetti<br />

rispettivamente <strong>di</strong> assegno <strong>di</strong> mantenimento, affidamento<br />

esclusivo ad un genitore e <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> visita<br />

riconosciuto all’altro.<br />

Con la sentenza esaminata (22502 del 2<strong>01</strong>0) la Suprema<br />

Corte riba<strong>di</strong>sce il principio della pari tutela<br />

accordata ai figli naturali rispetto a quelli legittimi<br />

in tema <strong>di</strong> affido con<strong>di</strong>viso e mantenimento degli<br />

stessi così come previsto espressamente dalla<br />

L.54/2006 e conferma l’orientamento già espresso in<br />

precedenza (Cass. 234<strong>11</strong>/2009), secondo il quale il<br />

mantenimento in<strong>di</strong>retto non viola l’art.155 c.c. che,<br />

al IV comma, introduce espressamente la regola del<br />

mantenimento <strong>di</strong>retto dei figli laddove recita:”Salvo<br />

accor<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi liberamente sottoscritti dalle parti,<br />

ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei<br />

figli in misura proporzionale al proprio red<strong>di</strong>to; il<br />

giu<strong>di</strong>ce stabilisce, ove necessario, la corresponsione<br />

<strong>di</strong> un assegno perio<strong>di</strong>co al fine <strong>di</strong> realizzare il principio<br />

<strong>di</strong> proporzionalità”, secondo i noti criteri elencati.<br />

Che il mantenimento in<strong>di</strong>retto rappresenti l’eccezione<br />

secondo il legislatore non paiono esserci<br />

dubbi in considerazione della collocazione residuale<br />

del capoverso che lo <strong>di</strong>sciplina e perché altrimenti<br />

non si comprenderebbe il senso della locuzione “ove<br />

necessario”. Del resto la stessa Suprema Corte con<strong>di</strong>vide<br />

tale interpretazione dell’art.155 c.c. quando<br />

nella sentenza citata 234<strong>11</strong> del 2009 afferma che con<br />

tale norma “si introduce il principio generale per<br />

cui ciascun genitore provvede al mantenimento dei<br />

figli in misura proporzionale al proprio red<strong>di</strong>to”.<br />

Ciò nonostante la stessa Suprema Corte nella citata<br />

sentenza si affretta a ignorare la regola e a concentrarsi<br />

sull’eccezione, affermando che “È da ritenere<br />

peraltro che la corresponsione <strong>di</strong> assegno si riveli<br />

quanto meno opportuna, se non necessaria,<br />

quando, come nella specie, l’affidamento con<strong>di</strong>viso<br />

preveda un collocamento prevalente presso uno dei<br />

genitori”.<br />

Secondo tale orientamento, fedelmente richiamato<br />

dalla sentenza in esame, il mantenimento in-<br />

GIURISPRUDENZA CIVILE<br />

<strong>di</strong>retto deve prevedersi ogniqualvolta il minore sia<br />

collocato prevalentemente presso uno dei genitori.<br />

Ebbene, poiché uno dei correttivi introdotti dalla<br />

giurisprudenza alla legge sull’affido con<strong>di</strong>viso è<br />

stato proprio quello <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare il genitore “collocatario”,<br />

introducendo un concetto - la c.d. “collocazione<br />

prevalente” - non previsto dalla legge, è tramite<br />

questa sorta <strong>di</strong> correttivo che la Suprema Corte<br />

assegna al mantenimento in<strong>di</strong>retto il ruolo <strong>di</strong> regola,<br />

in spregio al’interpretazione autentica dell’art. 155<br />

IV comma c.c..<br />

Del resto la giurisprudenza prevalente è ricca <strong>di</strong><br />

correttivi alla legge 54/2006 nello sforzo, quello sì<br />

con<strong>di</strong>viso, <strong>di</strong> forzare il dato interpretativo e riportare<br />

la normativa nell’alveo dell’affidamento esclusivo.<br />

Alla base <strong>di</strong> tale atteggiamento si pone un sentimento<br />

<strong>di</strong>ffuso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffidenza nei confronti del principio<br />

della bigenitorialità. Invero negare <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza<br />

al mantenimento <strong>di</strong>retto implica la convinzione<br />

che il genitore “non collocatario” non contribuirà<br />

affatto al mantenimento <strong>di</strong>retto del minore<br />

se viene meno l’obbligo a suo carico <strong>di</strong> versare all’altro<br />

genitore il perio<strong>di</strong>co assegno perequativo. Secondo<br />

questa cultura maggioritaria, il mantenimento<br />

<strong>di</strong>retto sarebbe inoltre foriero <strong>di</strong> lites immortales<br />

tra gli ex coniugi e in particolare penalizzerebbe<br />

oltre misura il genitore “collocatario” costringendolo<br />

ad una costante attività <strong>di</strong> questua nei<br />

confronti dell’altro.<br />

Sono rischi che in effetti non devono essere sottovalutati.<br />

È innegabile al contempo che anche l’attuale sistema:<br />

1. alimenta l’o<strong>di</strong>oso pregiu<strong>di</strong>zio secondo il quale il<br />

contributo forfettario sarebbe solo nominalmente<br />

destinato ai bisogni del figlio, rappresentando il realtà<br />

una”ren<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> posizione” per il genitore, nel<br />

99% dei casi la madre, convivente;<br />

2. non garantisce il <strong>di</strong>ritto del minore ad essere<br />

mantenuto, sol se si pensi al massiccio ricorso alle<br />

procedure esecutive previste ex lege per il recupero<br />

forzoso del contributo al mantenimento non versato<br />

o per le spese straor<strong>di</strong>narie non rimborsate pro quota<br />

e a tutti i proce<strong>di</strong>menti penali che scaturiscono dalle<br />

querele ex art.570 cp.<br />

In tutti quei casi, sempre più <strong>di</strong>ffusi, in cui non<br />

esiste un genitore menefreghista e un genitore attento<br />

alle esigenze del figlio, ma sono entrambi partecipi<br />

alla vita del figlio e entrambi desiderano prendersene<br />

cura <strong>di</strong>rettamente, il meccanismo del mantenimento<br />

<strong>di</strong>retto non è poi così eversivo perché<br />

consente al genitore, <strong>di</strong> solito il padre, che a seguito<br />

della separazione perde la quoti<strong>di</strong>anità con il proprio<br />

figlio, <strong>di</strong> mantenere il controllo sulla sua vita<br />

nel momento in cui è chiamato a provvedere <strong>di</strong>rettamente<br />

alle sue esigenze, un controllo <strong>di</strong>retto<br />

senza il filtro necessario della madre.<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 65


GIURISPRUDENZA CIVILE<br />

In questi casi potrebbe essere mantenuto un assegno<br />

perequativo mensile a titolo <strong>di</strong> contributo alle<br />

spese “vive” (bollette, generi alimentari) in presenza<br />

<strong>di</strong> una <strong>di</strong>sparità red<strong>di</strong>tuale tra i coniugi ovvero<br />

quando i tempi <strong>di</strong> permanenza del minore siano<br />

prevalenti presso uno dei genitori, sul quale grava<br />

maggiormente il peso economico del suo mantenimento<br />

or<strong>di</strong>nario.<br />

In questi casi il genitore privato della quoti<strong>di</strong>anità<br />

con il figlio si assumerebbe l’obbligo <strong>di</strong> sostenere<br />

per intero una serie <strong>di</strong> spese “fisse” (ad esempio<br />

tutto ciò che concerne l’istruzione - bollettini,<br />

rette, materiale <strong>di</strong>dattico, gite, vacanze stu<strong>di</strong>o - ovvero<br />

l’abbigliamento, ovvero le spese sportive, ecc.)<br />

secondo quelli che vengono definiti “capitoli separati<br />

<strong>di</strong> spesa”.<br />

Ad oggi, grazie in primis al buon senso dei genitori<br />

e all’intervento <strong>di</strong> colleghi “illuminati” è stato possibile<br />

applicare il mantenimento <strong>di</strong>retto in talune<br />

separazioni consensuali.<br />

Chissà che con la <strong>di</strong>ffusione della cultura della bigenitorialità<br />

anche nelle aule <strong>di</strong> giustizia il mantenimento<br />

<strong>di</strong>retto trovi il dovuto riconoscimento.<br />

La Corte <strong>di</strong> cassazione<br />

interpreta l’art. 709-ter c.p.c.<br />

Cass. sez. I, 22 ottobre 2<strong>01</strong>0. n. 21718<br />

(omissis)<br />

Svolgimento del processo<br />

Con ricorso ex art. 155 quater c.c., e art. 709 ter<br />

c.p.c., proposto davanti al Tribunale <strong>di</strong> Benevento,<br />

P.A. lamentava che la moglie separata R.A., collocataria<br />

del figlio minore N., affidato ad entrambi i genitori,<br />

aveva unilateralmente trasferito la propria residenza<br />

e quella del figlio nel Comune <strong>di</strong> (omissis),<br />

contro l’interesse del minore stesso. Chiedeva sanzionarsi<br />

la moglie ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., e<br />

mo<strong>di</strong>ficarsi il regime <strong>di</strong> affidamento, con domicilio<br />

del minore presso <strong>di</strong> sé.<br />

Costituitasi, la R. chiedeva rigettarsi le domande<br />

del coniuge, precisando che lo spostamento della residenza<br />

era necessitato, essendo la casa <strong>di</strong> abitazione<br />

precedente troppo ristretta per il proprio nucleo<br />

familiare; in via riconvenzionale, chiedeva ammonirsi<br />

il marito, e condannarsi lo stesso al risarcimento<br />

<strong>di</strong> danno a favore del minore, per comportamento<br />

pregiu<strong>di</strong>zievole.<br />

Il Tribunale rigettava le richieste <strong>di</strong> entrambe le<br />

parti e ammoniva i genitori a limitare la loro conflittualità,<br />

nell’interesse del figlio.<br />

Proponeva reclamo il P., ribadendo la richiesta <strong>di</strong><br />

mo<strong>di</strong>fica delle modalità <strong>di</strong> affidamento del figlio e<br />

<strong>di</strong> ammonimento della moglie. Si costituiva la R.,<br />

che chiedeva <strong>di</strong>chiararsi l’esercizio <strong>di</strong>sgiunto della<br />

66 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

potestà, nell’ambito dell’or<strong>di</strong>naria amministrazione,<br />

nonché <strong>di</strong>sporsi l’iscrizione del minore presso la<br />

scuola del luogo <strong>di</strong> propria residenza.<br />

La Corte d’Appello <strong>di</strong> Napoli, con decreto 17-<br />

10/12-12-2008, confermava l’affido con<strong>di</strong>viso, ma <strong>di</strong>sponeva<br />

il collocamento del minore presso il padre;<br />

ammoniva ex art. 709 ter c.p.c., la R. ad attenersi,<br />

nelle modalità <strong>di</strong> gestione dell’affidamento, al rispetto<br />

delle esigenze del minore; revocava l’ammonimento<br />

al padre.<br />

Ricorre per cassazione la R., sulla base <strong>di</strong> cinque<br />

motivi.<br />

Motivi della decisione<br />

Per una migliore intelligenza delle questioni prospettate,<br />

pare opportuno premettere una pur breve<br />

<strong>di</strong>samina del <strong>di</strong>sposto dell’art. 709 ter c.p.c..<br />

Come è noto, tale articolo è stato introdotto dalla<br />

L. n. 54 del 2006, che pure ha <strong>di</strong>sciplinato l’affidamento<br />

con<strong>di</strong>viso, e l’intento del legislatore appare<br />

palesemente quello <strong>di</strong> fornire uno strumento per la<br />

soluzione <strong>di</strong> conflitti tra genitori, riguardo ai figli,<br />

che, a seguito della nuova normativa, potrebbero<br />

presentarsi più frequentemente.<br />

La competenza è attribuita al giu<strong>di</strong>ce del proce<strong>di</strong>mento<br />

in corso (separazione, <strong>di</strong>vorzio, annullamento<br />

del matrimonio, affidamento <strong>di</strong> figli <strong>di</strong> genitori<br />

non uniti in matrimonio) ovvero, una volta<br />

che esso sia concluso, al giu<strong>di</strong>ce che conoscerebbe<br />

i proce<strong>di</strong>menti ex art. 710 c.p.c., (mo<strong>di</strong>fica delle<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> separazione). È da ritenere che il rito<br />

sia quello camerale, ai sensi dell’art. 737 c.p.c. e<br />

segg..<br />

L’oggetto della procedura attiene alle controversie<br />

insorte in or<strong>di</strong>ne all’esercizio della potestà genitoriale<br />

o delle modalità <strong>di</strong> affidamento: da un lato,<br />

dunque, conflitto tra i genitori sulle questioni <strong>di</strong><br />

maggiore interesse, ai sensi dell’art. 155 c.c., comma<br />

3, (la scelta della scuola, un intervento me<strong>di</strong>co sul<br />

minore, ecc.), ma pure - è da ritenersi - <strong>di</strong> “or<strong>di</strong>naria<br />

amministrazione”, espressione evidentemente<br />

usata in modo atecnico dal legislatore, non riferendosi<br />

ai soli rapporti patrimoniali (il modo in cui il<br />

minore si veste, gli spettacoli cui può assistere,<br />

ecc...), dall’altro, controversie sulla “interpretazione”<br />

dei provve<strong>di</strong>menti del giu<strong>di</strong>ce, che potrebbero condurre<br />

(non ad una mo<strong>di</strong>fica, ma) ad una più precisa<br />

determinazione e specificazione.<br />

Tali provve<strong>di</strong>menti, esaurita la fase del reclamo,<br />

non appaiono ricorribili per cassazione, pur coinvolgendo<br />

<strong>di</strong>ritti fondamentali dell’in<strong>di</strong>viduo (dovere<br />

- <strong>di</strong>ritto dei genitori <strong>di</strong> mantenere, educare, istruire<br />

i figli, e correlativi <strong>di</strong>ritti del figlio stesso), non assumendo<br />

contenuto decisorio, ma attenendo piuttosto<br />

al controllo esterno sulla potestà; né essi hanno<br />

carattere <strong>di</strong> definitività, potendo essere sempre riproposte<br />

le questioni con successivo ricorso (al riguardo,<br />

tra le altre, Cass. n.16<strong>11</strong> del 2009).


Ma l’art. 709 ter c.p.c., prevede ulteriori possibilità<br />

<strong>di</strong> intervento del giu<strong>di</strong>ce. Egli “in caso <strong>di</strong> gravi inadempienze<br />

o <strong>di</strong> atti che comunque arrechino pregiu<strong>di</strong>zio<br />

al minore” od ostacolino il corretto esercizio<br />

delle modalità <strong>di</strong> affidamento, può mo<strong>di</strong>ficare i<br />

provve<strong>di</strong>menti in vigore: effetto evidentemente analogo<br />

a quello perseguito con la procedura <strong>di</strong> cui all’art.<br />

710 c.p.c., (e, sotto il profilo sostanziale, va pure<br />

ricordato l’art. 155 ter c.c.). A ben venere, tale intervento<br />

va riguardato come una specificazione volta<br />

alla mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> separazione, <strong>di</strong>vorzio,<br />

o <strong>di</strong> affidamento dei figli nati fuori del matrimonio,<br />

ove sopravvengano mutamenti <strong>di</strong> circostanze,<br />

alla base dei provve<strong>di</strong>menti già assunti.<br />

Il mutamento si concretizza proprio nel comportamento<br />

dei genitori, gravemente inadempiente,<br />

pregiu<strong>di</strong>zievole al minore o impe<strong>di</strong>tivo dell’esercizio<br />

delle modalità <strong>di</strong> affidamento.<br />

Ancora, il Giu<strong>di</strong>ce può ammonire il genitore inadempiente<br />

o condannarlo al pagamento <strong>di</strong> una sanzione<br />

amministrativa, nonché <strong>di</strong>sporre il risarcimento<br />

dei danni nei confronti del minore o dell’altro<br />

genitore.<br />

La ricorribilità o meno <strong>di</strong> tali provve<strong>di</strong>menti, a seguito<br />

del reclamo, resta ovviamente influenzata<br />

dalla natura delle misure adottate.<br />

È appena il caso <strong>di</strong> osservare che l’in<strong>di</strong>cazione<br />

contenuta nell’art. 709 ter c.p.c., u.c., “i provve<strong>di</strong>menti<br />

assunti (...) sono impugnabili nei mo<strong>di</strong> or<strong>di</strong>nari”,<br />

va considerata come mero richiamo ai mezzi<br />

“or<strong>di</strong>nari” <strong>di</strong> impugnazione per quella specifica tipologia<br />

<strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti, <strong>di</strong>pendente dalla loro natura,<br />

contenuto e finalità.<br />

Venendo all’analisi del ricorso, per ragioni sistematiche,<br />

si esamineranno dapprima i motivi primo,<br />

secondo, terzo e sesto.<br />

(omissis)<br />

Rimangono da esaminare i motivi quarto e<br />

quinto: la R. lamenta violazione degli artt. <strong>11</strong>5, <strong>11</strong>6 e<br />

709 ter c.p.c., là dove il giu<strong>di</strong>ce a quo ha comminato<br />

nuovamente nei suoi confronti la sanzione dell’ammonimento<br />

ad attenersi alle modalità <strong>di</strong> gestione<br />

dell’affidamento del minore, nel rispetto delle esigenze<br />

<strong>di</strong> questo, ed ha revocato la relativa ammonizione<br />

al P., inflitta dal primo giu<strong>di</strong>ce.<br />

Tali provve<strong>di</strong>menti non sono suscettibili <strong>di</strong> impugnazione<br />

in questa sede, in quanto meramente sanzionatori<br />

e privi del carattere della decisorietà, e i<br />

relativi motivi vanno <strong>di</strong>chiarati inammissibili.<br />

Conclusivamente, il ricorso va <strong>di</strong>chiarato inammissibile.<br />

La natura della controversia richiede la compensazione<br />

delle spese tra le parti.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte <strong>di</strong>chiara inammissibile il ricorso; <strong>di</strong>chiara<br />

compensate le spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio tra le parti.<br />

IL PUNTO DI VISTA<br />

<strong>di</strong> MICHELE LABRIOLA<br />

AVVOCATO DEL FORO DI BARI<br />

GIURISPRUDENZA CIVILE<br />

Nel caso <strong>di</strong> specie la Corte <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Napoli, a<br />

parziale riforma <strong>di</strong> quanto stabilito dal Tribunale <strong>di</strong><br />

Benevento - che si era limitato ad ammonire i genitori<br />

affinché attenuassero la conflittualità nell’interesse<br />

del figlio -, con decreto 17-10/12-12-2008, confermava<br />

l’affido con<strong>di</strong>viso, ma <strong>di</strong>sponeva il collocamento<br />

del minore presso il padre; ammoniva ex art.<br />

709 ter c.p.c. la madre ad attenersi, nelle modalità<br />

<strong>di</strong> gestione dell’affidamento, al rispetto delle esigenze<br />

del minore.<br />

Ricorreva successivamente la madre in Cassazione<br />

con cinque motivi <strong>di</strong> impugnazione.<br />

La Corte riteneva i primi motivi, relativi alla modalità<br />

<strong>di</strong> affidamento inammissibili e superati dalla<br />

emissione <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento in sede <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio<br />

che aveva confermato la modalità <strong>di</strong> affidamento <strong>di</strong>sposta<br />

dalla Corte d’Appello <strong>di</strong> Napoli e, conseguentemente,<br />

quello relativo all’ammonimento insuscettibile<br />

<strong>di</strong> impugnazione.<br />

Nel merito vi era stata la unilaterale decisione del<br />

genitore collocatario, <strong>di</strong> mutare la residenza del figlio<br />

minore comportando ciò anche il cambio <strong>di</strong> istituto<br />

scolastico.<br />

La sentenza rappresenta una decisione, ine<strong>di</strong>ta, lì<br />

dove risponde ad un interessante quesito processuale<br />

- ammissibilità o meno del ricorso per cassazione<br />

dell’art. 709 ter c.p.c. -, poi <strong>di</strong>chiara l’impossibilità<br />

logico-giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> coesistenza <strong>di</strong> due <strong>di</strong>versi<br />

regimi <strong>di</strong> affidamento - provve<strong>di</strong>menti provvisori <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>vorzio e pendenza <strong>di</strong> un reclamo in Corte <strong>di</strong> Cassazione<br />

- ed infine risolve il problema <strong>di</strong> natura<br />

squisitamente sostanziale con riferimento alle controversie<br />

sull’inadempienza dell’esercizio della potestà,<br />

in ipotesi <strong>di</strong> cambio <strong>di</strong> residenza del figlio in<br />

assenza <strong>di</strong> consenso del genitore non “collocatario”.<br />

È indubbio che la introduzione dell’art. 709 ter<br />

c.p.c. ha risolto una questione che, prima della L.<br />

54/2006, non trovava una vera sua propria collocazione<br />

normativa, sia in or<strong>di</strong>ne alla competenza del<br />

giu<strong>di</strong>ce a decidere in caso <strong>di</strong> inadempienza genitoriale,<br />

sia più specificamente in or<strong>di</strong>ne alla soluzione<br />

degli aspetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sostanziale: quali le controversie<br />

insorte tra i genitori sull’esercizio della potestà<br />

ed sulle modalità <strong>di</strong> affidamento.<br />

I proce<strong>di</strong>menti ex art. 710 c.p.c. a cui rinvia l’art.<br />

709 ter c.p.c.1 comma, seconda parte, sono proce<strong>di</strong>menti<br />

in camera <strong>di</strong> consiglio <strong>di</strong> attribuzione collegiale.<br />

Appare ormai pacifico che il giu<strong>di</strong>ce competente<br />

all’adozione dei provve<strong>di</strong>menti opportuni<br />

sulle controversie relative all’esercizio della potestà<br />

e sulle modalità dell’affidamento dei figli minori,<br />

anche nel corso del proce<strong>di</strong>mento, sia il tribunale in<br />

composizione collegiale e non il giu<strong>di</strong>ce istruttore.<br />

Quin<strong>di</strong> la stessa Corte conferma che “È da ritenere<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 67


GIURISPRUDENZA CIVILE<br />

che il rito sia quello camerale, ai sensi dell’art. 737<br />

c.p.c. e segg.”<br />

La questione non è <strong>di</strong> poco momento ove si pensi<br />

che se fosse previsto per l’art.709 ter c.p.c. - qualora<br />

fosse introdotto nel corso del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> separazione<br />

o <strong>di</strong>vorzio - lo stesso strumento processuale<br />

previsto per le impugnazioni delle or<strong>di</strong>nanze istruttorie<br />

o quello previsto per le impugnazioni dei provve<strong>di</strong>menti<br />

<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui all’art.<br />

709 ultimo comma - legittimando il G.I. quale giu<strong>di</strong>ce<br />

della controversia -, alle parti non resterebbe -<br />

nel primo caso - che sottoporre la questione al collegio<br />

ai sensi dell’art. 178 1° comma c.p.c. al momento<br />

della precisazione delle conclusioni, - nel secondo<br />

caso - che rinunciare alla reclamabilità, così<br />

come previsto dalla giurisprudenza costante, optando<br />

per il solo strumento della revoca da parte<br />

dello stesso G.I.. Nella previsione dell’art. 709 ter, invece,<br />

il collegio si pronuncerà imme<strong>di</strong>atamente ed il<br />

provve<strong>di</strong>mento sarà impugnabile con “i mo<strong>di</strong> or<strong>di</strong>nari”.<br />

Anche se non appare <strong>di</strong> particolare rilievo, a parere<br />

<strong>di</strong> chi scrive, tuttavia una certa incongruenza la<br />

norma in esame la contiene, lì dove prevede che<br />

sarà competente territorialmente il giu<strong>di</strong>ce già a<strong>di</strong>to<br />

per il proce<strong>di</strong>mento in corso - qualora il ricorso sia<br />

depositato nel corso del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> separazione o<br />

<strong>di</strong>vorzio - e quello <strong>di</strong> residenza del minore qualora<br />

il giu<strong>di</strong>zio sia introdotto dopo il passaggio in giu<strong>di</strong>cato<br />

del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> separazione e <strong>di</strong>vorzio.<br />

Il potere <strong>di</strong> controllo, vigilanza o mo<strong>di</strong>fica, nel<br />

primo caso, sarebbe demandato ad un giu<strong>di</strong>ce territorialmente<br />

<strong>di</strong>verso dalla residenza del minore, ove<br />

lo stesso risiedesse altrove.<br />

Fatta tale breve premessa, alla luce delle considerazioni<br />

svolte dall’estensore della sentenza commentata,<br />

si passa ad analizzare la questione sottoposta<br />

all’esame della Suprema Corte: l’art. 709 ter<br />

c.p.c. è ricorribile in Cassazione?<br />

La predetta sentenza premette che: “L’oggetto della<br />

procedura attiene alle controversie insorte in or<strong>di</strong>ne all’esercizio<br />

della potestà genitoriale od alle modalità <strong>di</strong> affidamento:<br />

da un lato, dunque, conflitto tra i genitori sulle<br />

questioni <strong>di</strong> maggiore interesse, ai sensi dell’art. 155<br />

c.c.comma 3, (la scelta della scuola, un intervento me<strong>di</strong>co<br />

sul minore, ecc.) ma pure - è da ritenersi - <strong>di</strong> “or<strong>di</strong>naria<br />

amministrazione”, espressione evidentemente usata in<br />

modo atecnico dal legislatore, non riferendosi ai soli rapporti<br />

patrimoniali (il modo in cui il minore si veste, gli<br />

spettacoli cui può assistere, ecc…), dall’altro, controversie<br />

sulla “interpretazione” dei provve<strong>di</strong>menti del giu<strong>di</strong>ce,<br />

che potrebbero condurre (non ad una mo<strong>di</strong>fica, ma) ad<br />

una più precisa determinazione e specificazione”.<br />

La sentenza 21718/2<strong>01</strong>0, a tal proposito, opera,<br />

inoltre, dei <strong>di</strong>stinguo, in primo luogo equipara il caso<br />

<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica del provve<strong>di</strong>mento in vigore con effetto<br />

analogo a quello “perseguito con la procedura <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 710 c.p.c. (e sotto il profilo sostanziale va pure<br />

68 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

ricordato l’art.155 ter c.c.)” e solo in ipotesi <strong>di</strong> mutamenti<br />

delle circostanze - che si possono comunque concretizzare<br />

con il mero comportamento pregiu<strong>di</strong>zievole del<br />

genitore -, in secondo luogo prevede l’ipotesi in cui<br />

l’intervento del giu<strong>di</strong>ce si limiti, non a mo<strong>di</strong>ficare,<br />

bensì ad “interpretare il provve<strong>di</strong>mento in vigore,<br />

con una più precisa determinazione e specificazione.<br />

Inoltre il giu<strong>di</strong>ce può ammonire il genitore<br />

inadempiente o condannarlo al risarcimento del<br />

danno. La Corte, dopo aver operato tali <strong>di</strong>stinzioni<br />

conclude che “la ricorribilità o meno <strong>di</strong> tali provve<strong>di</strong>menti,<br />

a seguito del reclamo, resta ovviamente influenzata<br />

dalla natura delle misure adottate”.<br />

Comunque la Suprema Corte sottolinea la assoluta<br />

non ricorribilità in cassazione nella seconda<br />

ipotesi, quella in cui il giu<strong>di</strong>ce abbia “interpretato” il<br />

provve<strong>di</strong>mento in vigore - senza mo<strong>di</strong>ficarlo -, in<br />

funzione quasi <strong>di</strong> controllo sull’operato dei genitori,<br />

e ne abbia meglio specificato la modalità dell’affidamento.<br />

In tal caso il provve<strong>di</strong>mento incide su <strong>di</strong>ritti fondamentali<br />

dell’in<strong>di</strong>viduo ma non assume carattere<br />

decisorio, perché ha la funzione <strong>di</strong> risolvere il pregiu<strong>di</strong>zio<br />

quasi in itinere nella vita del minore, ed è<br />

suscettibile <strong>di</strong> revisione rebus sic stantibus, in qualsiasi<br />

momento.<br />

La cassazione continua nel ritenere che “l’in<strong>di</strong>cazione<br />

contenuta nell’art. 709 ter u.c. c.p.c. : i provve<strong>di</strong>menti<br />

assunti (….) sono impugnabili nei mo<strong>di</strong> or<strong>di</strong>nari,<br />

va considerata come mero richiamo ai mezzi<br />

“or<strong>di</strong>nari” <strong>di</strong> impugnazione per quella specifica tipologia<br />

<strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti, <strong>di</strong>pendente dalla loro natura,<br />

contenuto e finalità”.<br />

La Corte cita, quale precedente (Cass.civ.sez.I, 22<br />

gennaio 2009, n.16<strong>11</strong>), una decisione in ipotesi affatto<br />

<strong>di</strong>versa a parere <strong>di</strong> chi scrive: si trattava, infatti,<br />

<strong>di</strong> affermare la non definitività e decisorietà <strong>di</strong> un<br />

provve<strong>di</strong>mento autorizzattivo del G.T. ex art. 320<br />

cod.civ. relativo alla accettazione <strong>di</strong> un’ere<strong>di</strong>tà del<br />

minore in un caso <strong>di</strong> rappresentazione.<br />

La stessa Corte <strong>di</strong> Cassazione, invero, con sentenza<br />

I sez.civ, 18 agosto 2006, n.18187, all’indomani<br />

della riforma c.d. sull’”affidamento con<strong>di</strong>viso” ha<br />

stabilito che “in tema <strong>di</strong> ricorribilità per cassazione,<br />

ex art. <strong>11</strong>1 Cost., dei provve<strong>di</strong>menti resi in sede <strong>di</strong><br />

mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> separazione (o <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio),<br />

riguardanti l’affidamento e i rapporti con il genitore<br />

non affidatario (oltre che il mantenimento dei<br />

figli) ex art. 155 c.c., e pronunciati in sede <strong>di</strong> reclamo,<br />

l’applicazione delle forme camerali, pur non rendendo<br />

più proponibile il ricorso or<strong>di</strong>nario ex art. 360<br />

c.p.c. (precluso dall’art. 737,co.3, c.p.c.), non incide<br />

sulla natura contenziosa del proce<strong>di</strong>mento (che si<br />

svolge nel contrad<strong>di</strong>ttorio delle parti e si conclude<br />

con un decreto che ha natura sostanziale <strong>di</strong> sentenza);<br />

ne consegue che detti provve<strong>di</strong>menti, riguardanti<br />

i rapporti con i figli ed emanati ai sensi <strong>di</strong><br />

detto 155 c.c., hanno natura decisoria e definitiva,


senza che tali aspetti, da riferire alla situazione esistente<br />

al momento della decisione, vengano meno<br />

per essere suscettibili <strong>di</strong> revisione in ogni tempo”.<br />

Con la predette pronuncia la S.C. conferma l’ultimo<br />

orientamento della giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità favorevole<br />

all’ammissibilità del ricorso straor<strong>di</strong>nario<br />

per Cassazione - in ipotesi <strong>di</strong> art. 710 c.p.c. -, rilevando<br />

che non trova alcuna giustificazione la più<br />

datata affermazione giurisprudenziale che <strong>di</strong>stingue<br />

tra provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> separazione riguardanti i<br />

coniugi e provve<strong>di</strong>menti riguardanti i figli.<br />

Pertanto, ed a prescindere dalla circostanza che<br />

nel caso <strong>di</strong> specie il giu<strong>di</strong>ce del <strong>di</strong>vorzio, successivamente,<br />

aveva confermato il collocamento del minore<br />

presso il padre, facendo venir meno l’interesse<br />

della madre ad agire in sede <strong>di</strong> legittimità, siamo <strong>di</strong><br />

fronte, in linea teorica, ad una assenza <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento<br />

normativo per i seguenti motivi.<br />

La procedura ex art. 709 ter c.p.c. introdotta in<br />

corso <strong>di</strong> causa, terminerà con un provve<strong>di</strong>mento<br />

che potrà essere oggetto <strong>di</strong> impugnazione in secondo<br />

grado, tuttavia, così come sostenuto dalla<br />

sentenza in commento, non potrà essere ricorribile<br />

in sede <strong>di</strong> legittimità, per assenza <strong>di</strong> definitività e<br />

decisorietà del provve<strong>di</strong>mento reclamato. Il provve<strong>di</strong>mento<br />

richiesto, sempre in corso <strong>di</strong> causa, ex art.<br />

709 ultimo comma - per la mo<strong>di</strong>fica sia patrimoniale<br />

sia personale delle con<strong>di</strong>zioni in vigore - non sarà<br />

impugnabile, in quanto avente natura anticipatoria<br />

degli effetti del provve<strong>di</strong>mento definitivo. La procedura<br />

attivata ex art. 710 c.p.c., per la mo<strong>di</strong>fica delle<br />

con<strong>di</strong>zioni per mutamento delle circostanze, qua-<br />

GIURISPRUDENZA CIVILE<br />

lora il giu<strong>di</strong>zio si sia già concluso, ammette la possibilità<br />

<strong>di</strong> impugnazione in Corte d’Appello e, si ritiene,<br />

dalla lettura della sentenza 18187/2006, anche<br />

la ricorribilità ex art. <strong>11</strong>1 Cost.<br />

Attesa la labilità del confine tra i tre istituti processuali<br />

su descritti, potrebbe sorgere una notevole<br />

incertezza sulla tipologia del ricorso da introdurre,<br />

per gli effetti sulla garanzia processuale legata all’impugnazione,<br />

che finisce per essere demandata<br />

alla “natura” del provve<strong>di</strong>mento finale (mera interpretazione,<br />

vigilanza ovvero mo<strong>di</strong>fica) più che al<br />

tipo <strong>di</strong> domanda, con la conseguenza che non sarà<br />

a monte possibile prevedere la ricorribilità o meno<br />

del provve<strong>di</strong>mento nel momento dell’introduzione<br />

del ricorso stesso.<br />

Sembra quin<strong>di</strong> essere lasciato all’interprete, <strong>di</strong><br />

volta in volta il dover in<strong>di</strong>viduare, come ci <strong>di</strong>ce la<br />

sentenza 21718/2<strong>01</strong>0, “la specifica tipologia <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti,<br />

<strong>di</strong>pendente dalla loro natura, contenuto<br />

e finalità”. Pertanto, a parere <strong>di</strong> chi scrive, la soluzione<br />

potrebbe essere quella che la ricorribilità per<br />

cassazione dell’art. 709 ter c.p.c. sarà esperibile solo<br />

qualora si sia in presenza <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti mo<strong>di</strong>ficativi<br />

delle originarie statuizioni anche se volti a risolvere<br />

il contrasto sull’attuazione dei provve<strong>di</strong>menti<br />

stessi (attesa la analogia con l’art. 710 c.p.c.)<br />

o che comunque abbiano natura patrimoniale.<br />

In breve qualche cenno sull’ammonimento, da<br />

parte <strong>di</strong> alcuni autori si è evidenziata la accessorietà<br />

della domanda sanzionatoria rispetto a quella principale:<br />

controllo del corretto svolgimento dell’esercizio<br />

della potestà e/o eventuale mo<strong>di</strong>fica dei provve<strong>di</strong>menti<br />

in vigore e, “congiuntamente”, ammonimento<br />

e condanna al risarcimento del danno.<br />

L’ammonire, <strong>di</strong>versamente dal risarcimento del<br />

danno - <strong>di</strong> cui ai punti 2), 3), II comma dell’art. 709<br />

ter c.p.c. - che ha natura <strong>di</strong> sanzione risarcitoria, ma<br />

non è qualificabile in termini <strong>di</strong> condanna punitiva<br />

sganciata dal concetto <strong>di</strong> responsabilità <strong>di</strong> cui all’art.<br />

2043 cod.civ., ha invece la <strong>di</strong>versa funzione <strong>di</strong> indurre<br />

l’adempimento del genitore da ammonireTribunale<br />

<strong>di</strong> Varese, or<strong>di</strong>nanza del 7 maggio 2<strong>01</strong>0),<br />

quin<strong>di</strong> si può ritenere cha l’ammonimento abbia<br />

come unico scopo la deterrenza al comportamento<br />

lesivo e non vere e proprie finalità sanzionatorie.<br />

Quin<strong>di</strong> in linea con il principio della non ricorribilità<br />

del provve<strong>di</strong>mento ex art. 709 ter c.p.c., anche<br />

sotto tale profilo la Corte <strong>di</strong> Cassazione, nella sentenza<br />

in commento, esclude la impugnabilità del reclamo,<br />

in quanto anche l’ammonimento ha natura<br />

giuri<strong>di</strong>ca del tutto subor<strong>di</strong>nata alla domanda principale<br />

e pertanto, nel caso <strong>di</strong> specie, priva del carattere<br />

della decisoriatà e definitività.<br />

Sul mutamento delle circostanze per il comportamento<br />

pregiu<strong>di</strong>zievole del genitore quale elemento<br />

fondante la mo<strong>di</strong>fica del provve<strong>di</strong>mento in vigore,<br />

la Corte non motiva oltre, tuttavia in tale riconoscimento<br />

emerge l’assunto in base al quale, qualora un<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 69


GIURISPRUDENZA CIVILE<br />

genitore sia collocatario <strong>di</strong> un minore, deve necessariamente<br />

avere delle limitazioni nell’esercizio<br />

della potestà, tale limite è rappresentato dal <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> esercizio dell’altro genitore, quin<strong>di</strong> dalla bigenitorialità,<br />

pertanto il trasferimento senza il consenso<br />

del minore presso altra residenza, può legittimare, ai<br />

sensi dell’art. 709 ter c.p.c. quella mo<strong>di</strong>fica, ai fini <strong>di</strong><br />

controllo e vigilanza, sull’affidamento, rappresentata<br />

dal cambio <strong>di</strong> collocamento, qualora sia opportuno<br />

introdurre altresì una domanda sanzioantoria.<br />

In assenza <strong>di</strong> tale richiesta sarà, per i motivi su in<strong>di</strong>cati,<br />

opportuno ricorrere ai sensi dell’art. 710 c.p.c.<br />

che offre maggiori garanzie in termini <strong>di</strong> impugnabilità.<br />

Nonni e mantenimento<br />

dei nipoti<br />

L’obbligo degli ascendenti <strong>di</strong> fornire ai genitori i<br />

mezzi necessari per adempiere al loro dovere <strong>di</strong><br />

mantenimento ha natura sussi<strong>di</strong>aria e trova<br />

applicazione se ed in quanto l’altro genitore non è in<br />

grado <strong>di</strong> provvedervi.<br />

Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2<strong>01</strong>0,<br />

n. 20509<br />

Presidente Gabriella Luccioli,<br />

Relatore Maria Rosaria Cultrera<br />

(omissis)<br />

Motivi della decisione<br />

La ricorrente deduce erronea interpretazione delle<br />

risultanze istruttorie, violazione dei principi processuali<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 148 c.c. e 433 c.c. e dei principi<br />

<strong>di</strong>sciplinanti la decorrenza del <strong>di</strong>ritto al mantenimento.<br />

Ascrive alla Corte territoriale errore <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto,<br />

sostenendo che l’organo giu<strong>di</strong>cante avrebbe<br />

dovuto condurre la sua valutazione sui presupposti<br />

della domanda, tenendo conto della situazione all’epoca<br />

dell’introduzione del giu<strong>di</strong>zio. In fatto, a<br />

quell’epoca ella non era autosufficiente. Il suocero<br />

era invece un ricco possidente ed il padre del bambino<br />

non adempiva al suo obbligo <strong>di</strong> mantenerlo.<br />

Il resistente deduce infondatezza del motivo.<br />

(omissis)<br />

Nel merito il ricorso è privo <strong>di</strong> fondamento.<br />

La decisione impugnata ha respinto la domanda,<br />

sia essa tesa ad ottenere il concorso dei nonni nel<br />

mantenimento del minore ai sensi dell’art. 148 c.c.<br />

sia alla stregua del più riduttivo obbligo <strong>di</strong> prestare<br />

i soli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c. Nel primo<br />

aspetto, ha ritenuto necessario esaminare la con<strong>di</strong>zione<br />

patrimoniale della madre all’attualità, dunque<br />

all’epoca della decisione. E in fatto, ha riscontrato<br />

che ella è risultata in grado <strong>di</strong> mantenere il figlio, sia<br />

70 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

perché munita <strong>di</strong> laurea è in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> cercare<br />

adeguata occupazione, sia perché è risultata proprietaria<br />

<strong>di</strong> due porzioni immobiliari - 1/16 <strong>di</strong> una<br />

villa ove <strong>di</strong>mora col figlio, ed 1/16 <strong>di</strong> altra villa in -,<br />

nonché proprietaria esclusiva <strong>di</strong> altra villa a rustico<br />

valutata in Euro 42.481,00. Il padre, principale obbligato,<br />

inoltre ha ere<strong>di</strong>tato la quota <strong>di</strong> un quarto <strong>di</strong> un<br />

consistente immobile abitativo e sei locali commerciali.<br />

Nel suo ulteriore profilo, l’indagine sulla domanda<br />

è stata ritenuta implicitamente assorbita.<br />

Tale conclusione, quale che sia il para<strong>di</strong>gma normativo<br />

cui si riconduca la motivazione, appare scevra<br />

da errore <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto.<br />

L’art. 147 c.c. impone ai genitori l’obbligo <strong>di</strong> mantenere<br />

i propri figli. Tale obbligo grava su <strong>di</strong> essi in<br />

senso primario ed integrale, il che comporta che se<br />

l’uno dei due non voglia o non possa adempiere, l’altro<br />

deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali<br />

e red<strong>di</strong>tuali e deve sfruttare la sua capacità<br />

<strong>di</strong> lavoro, salva comunque la possibilità <strong>di</strong> agire contro<br />

l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale<br />

alle sue con<strong>di</strong>zioni economiche. Solo in<br />

via sussi<strong>di</strong>aria, dunque succedanea, si concretizza<br />

l’obbligo degli ascendenti <strong>di</strong> fornire ai genitori i<br />

mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei<br />

confronti dei figli previsto dall’art. 148 c.c. che comunque<br />

trova ingresso non già perché uno dei due<br />

genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo,<br />

ma se ed in quanto l’altro genitore non abbia<br />

mezzi per provvedervi (Cass. n. 3402/1995 che s’intende<br />

riba<strong>di</strong>re).


Laddove avesse inquadrato la fattispecie nel para<strong>di</strong>gma<br />

dell’art. 148 c.c. ammettendo altresì l’ammissibilità<br />

dell’azione in via or<strong>di</strong>naria anziché in via<br />

monitoria secondo il rito ivi prescritto, la decisione<br />

impugnata comunque risulterebbe ineccepibile sul<br />

piano giuri<strong>di</strong>co ed insindacabile nel merito. La Corte<br />

<strong>di</strong> merito ha verificato se i genitori del minore, ex<br />

lege obbligati al suo mantenimento, fossero in con<strong>di</strong>zione<br />

<strong>di</strong> provvedervi. E rilevato, su questa corretta<br />

premessa, che potessero entrambi assolvere al loro<br />

obbligo, e comunque che l’attrice inspiegabilmente<br />

non aveva assunto iniziative nei confronti del padre<br />

del minore, omettendo <strong>di</strong> pretendere che assolvesse<br />

al suo obbligo primario <strong>di</strong> provvedere al mantenimento<br />

del figlio, ha escluso che ella potesse chiamare<br />

al concorso i nonni paterni, essendo in grado<br />

<strong>di</strong> assolvere ella stessa, in prima persona, al suo personale<br />

dovere nei confronti del figlio. Non vi erano<br />

perciò i presupposti per l’azione esperita.<br />

La conclusione, argomentata con motivazione<br />

esaustiva e puntuale, è immune da errore.<br />

Neppure si presta a critica, ove la motivazione si<br />

riferisse al <strong>di</strong>ritto agli alimenti previsto dall’art. 433<br />

c.c. siccome tale <strong>di</strong>ritto è legato alla prova dello stato<br />

<strong>di</strong> bisogno e dell’impossibilità da parte dell’alimentando<br />

<strong>di</strong> provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento<br />

me<strong>di</strong>ante l’esplicazione <strong>di</strong> attività lavorativa.<br />

Se questi è in grado <strong>di</strong> trovare un’occupazione<br />

confacente alle proprie attitu<strong>di</strong>ni ed alle proprie<br />

con<strong>di</strong>zioni sociali, nulla può pretendere dai soggetti<br />

in<strong>di</strong>cati nell’art. 433 c.c. Nell’or<strong>di</strong>ne prescritto<br />

sarebbero seguiti gli ascendenti prossimi, ma anche<br />

in questo caso, secondo il <strong>di</strong>sposto dell’art. 433 c.c.<br />

comma 1, n. 3, in via succedanea, e sostitutiva solo<br />

se i genitori non fossero stati in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> adempiere<br />

al loro personale e <strong>di</strong>retto obbligo, circostanza<br />

esclusa con valutazione <strong>di</strong> merito, adeguatamente<br />

motivata e perciò insindacabile.<br />

Le considerazioni che precedono comportano il rigetto<br />

del ricorso.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente<br />

al pagamento delle spese del presente giu<strong>di</strong>zio.<br />

IL PUNTO DI VISTA<br />

<strong>di</strong> MARIA TERESA CORATELLA e PALMA LOCONTE<br />

AVVOCATI DEL FORO DI TRANI<br />

Nella sentenza in commento la Corte <strong>di</strong> Cassazione<br />

torna ad occuparsi dell’obbligo <strong>di</strong> mantenimento<br />

e/o degli alimenti dei nonni verso i nipoti. Si<br />

tratta <strong>di</strong> un tema sul quale la giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità<br />

ha sempre avuto un orientamento univoco<br />

e costante.<br />

Nel caso <strong>di</strong> specie, la moglie, a fronte dell’inadempimento<br />

del coniuge al mantenimento verso il<br />

figlio, con citazione promossa verso i nonni paterni,<br />

GIURISPRUDENZA CIVILE<br />

chiede che gli stessi provvedano ex art. 148 c.c. al<br />

mantenimento del nipote, ovvero alla corresponsione<br />

<strong>di</strong> un assegno alimentare ai sensi dell’art. 433<br />

c.c.<br />

Concesso in primo grado l’assegno alimentare a<br />

carico del nonno, la Corte d’Appello ha riformato la<br />

sentenza, revocandolo.<br />

La Cassazione, confermando la sentenza d’Appello,<br />

muove dal presupposto che il dovere dei<br />

nonni <strong>di</strong> concorrere al mantenimento e/o agli alimenti,<br />

rispettivamente ai sensi degli artt. 148 c.c. e<br />

433 c.c., sussiste solo qualora i red<strong>di</strong>ti e i patrimoni<br />

<strong>di</strong> entrambi i genitori non siano sufficienti a far<br />

fronte alle esigenze primarie dei figli minori.<br />

Invero, l’art. 148 c.c. <strong>di</strong>spone che “… Quando i genitori<br />

non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi<br />

o naturali, in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> prossimità, sono tenuti a fornire<br />

ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano<br />

adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.”; mentre<br />

l’art. 433 c.c. prevede che “All’obbligo <strong>di</strong> prestare gli alimenti<br />

sono tenuti, nell’or<strong>di</strong>ne: … 3) i genitori e, in loro<br />

mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli<br />

adottanti.”<br />

L’art. 148 c.c. detta il criterio <strong>di</strong> ripartizione degli<br />

oneri <strong>di</strong> mantenimento della prole nei rapporti interni<br />

tra i coniugi, ponendo il relativo obbligo, in primis,<br />

a carico <strong>di</strong> questi ultimi; solo in caso <strong>di</strong> insufficienza<br />

dei mezzi dei genitori, il citato articolo<br />

chiama ad intervenire, in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> prossimità, gli<br />

ascendenti legittimi o naturali dei genitori stessi,<br />

ponendo a carico dei nonni un’obbligazione <strong>di</strong> carattere<br />

sussi<strong>di</strong>ario che ha come presupposto l’inidoneità<br />

dei genitori a provvedere al mantenimento<br />

dei figli, non già il mero inadempimento <strong>di</strong> uno dei<br />

due coniugi.<br />

La peculiarità dell’istituto consta nella possibilità<br />

<strong>di</strong> attivare una speciale tutela monitoria a favore <strong>di</strong><br />

chiunque vi abbia interesse, vale a <strong>di</strong>re del coniuge<br />

ovvero degli ascendenti adempienti, o, ancora, dei<br />

figli maggiorenni che, pur convivendo con la <strong>famiglia</strong>,<br />

contribuiscano ex art. 315 c.c. al mantenimento<br />

della stessa; infine, <strong>di</strong> coloro che, pur non obbligati<br />

al mantenimento, sono tenuti a prestare gli alimenti<br />

ex art. 433 c.c., nonché degli istituti <strong>di</strong> assistenza<br />

presso cui la prole sia ricoverata.<br />

Legittimato passivo è colui che, coniuge o ascendente,<br />

sia inadempiente agli obblighi <strong>di</strong> mantenimento,<br />

istruzione ed educazione dei figli.<br />

La ratio legis è quella <strong>di</strong> ottenere che una quota<br />

dei red<strong>di</strong>ti dell’inadempiente venga versata dall’obbligato<br />

(o dal terzo debitore del coniuge inadempiente)<br />

<strong>di</strong>rettamente all’altro genitore o a chi, comunque,<br />

si occupa dei figli; tanto al fine <strong>di</strong> evitare<br />

l’intromissione degli ascendenti nell’esercizio della<br />

potestà loro spettante. I figli, pertanto, non <strong>di</strong>spongono<br />

<strong>di</strong> alcuna azione verso i nonni, salvo che agiscano<br />

facendo valere il <strong>di</strong>verso <strong>di</strong>ritto agli alimenti<br />

ex art. 433, n. 3 c.c.<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 71


GIURISPRUDENZA CIVILE<br />

Si osserva che sia l’obbligo <strong>di</strong> mantenimento ex<br />

art. 148 c.c., sia quello alimentare ex art. 433 c.c. è<br />

costruito sul concetto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> estesa, comprendente<br />

anche gli ascendenti, nel primo caso; <strong>di</strong>scendenti<br />

e ascendenti <strong>di</strong> qualunque grado, alcuni affini<br />

in linea retta <strong>di</strong> primo grado, fratelli e sorelle, nel secondo<br />

caso.<br />

I presupposti, invece, dell’obbligo alimentare ai<br />

sensi dell’art. 433 c.c. sono l’esistenza <strong>di</strong> un legame<br />

soggettivo fra avente <strong>di</strong>ritto ed obbligato e, sotto il<br />

profilo oggettivo, l’esistenza <strong>di</strong> uno stato <strong>di</strong> bisogno<br />

dell’alimentando, la conseguente incapacità dello<br />

stesso <strong>di</strong> provvedere al proprio mantenimento, nonché<br />

la capacità red<strong>di</strong>tuale dell’obbligato.<br />

In questo senso l’obbligo alimentare è sicuramente<br />

funzionale alla tutela del <strong>di</strong>ritto alla vita, in<br />

particolare a una vita <strong>di</strong>gnitosa.<br />

L’or<strong>di</strong>namento appresta quin<strong>di</strong> gli strumenti affinché<br />

l’in<strong>di</strong>gente possa ottenere i mezzi necessari<br />

alla sussistenza da parte <strong>di</strong> soggetti che si trovino<br />

con lui in una particolare relazione personale e che<br />

abbiano la possibilità economica <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare i suoi<br />

bisogni.<br />

Ne deriva il carattere strettamente personale dell’obbligazione<br />

alimentare, dal momento che legittimato<br />

attivo è solo colui che si trovi in stato <strong>di</strong> bisogno<br />

o il suo rappresentante legale.<br />

Stante il carattere sussi<strong>di</strong>ario delle obbligazioni <strong>di</strong><br />

mantenimento e/o alimentare facenti capo agli<br />

ascendenti, ne deriva che, per un verso, non ci si<br />

possa rivolgere ex art. 148 c.c. agli ascendenti per il<br />

solo fatto che uno dei due genitori non contribuisca<br />

al mantenimento dei figli (come nel caso <strong>di</strong> specie)<br />

quando l’altro sia in grado, comunque, <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare<br />

le loro esigenze; per altro verso, che l’obbligazione<br />

alimentare sorge in ragione dell’effettivo stato <strong>di</strong> bisogno<br />

e della impossibilità dell’alimentando <strong>di</strong><br />

provvedere in tutto o in parte al sostentamento.<br />

A supporto <strong>di</strong> tali argomentazioni, la Cass. Civ.,<br />

Sez. I, 23/03/1995, n. 3402 ha statuito che: “Lo speciale<br />

provve<strong>di</strong>mento per decreto <strong>di</strong>sciplinato dal comma 2 dell’art.<br />

148 c.c. è utilizzabile al fine <strong>di</strong> ottenere la condanna<br />

degli ascendenti dei genitori, privi <strong>di</strong> mezzi economici, a<br />

fornire a questi ultimi i mezzi necessari ad adempiere i<br />

loro doveri nei confronti dei figli, sia legittimi che naturali.”<br />

Nello stesso senso si sono espressi alcuni Tribunali<br />

<strong>di</strong> merito, quali il Tribunale <strong>di</strong> Milano che con<br />

sentenza del 30/06/2000 ha sancito: “…Nel caso in cui<br />

il genitore <strong>di</strong>rettamente obbligato non abbia i mezzi sufficienti<br />

per adempiere, gli ascendenti saranno chiamati a<br />

contribuire solo se anche l’altro genitore non sia in grado<br />

<strong>di</strong> provvedervi integralmente, con conseguente applicabilità,<br />

anche nei confronti degli avi, del proce<strong>di</strong>mento monitorio<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 148 comma 2 c.c.” e il Tribunale <strong>di</strong><br />

Roma Sez. XIII, che con sentenza del 16/<strong>01</strong>/2004 ha<br />

previsto: “L’obbligo degli ascendenti <strong>di</strong> pari grado <strong>di</strong> concorrere<br />

al mantenimento dei figli dei propri <strong>di</strong>scendenti<br />

72 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

non subentra nel caso in cui uno solo dei genitori versi in<br />

uno stato <strong>di</strong> impossibilità, ma nel caso in cui i mezzi economici<br />

dell’altro genitore, sul quale grava l’obbligo <strong>di</strong><br />

provvedere al mantenimento dei figli per intero, non siano<br />

sufficienti.”<br />

Ancora il Tribunale <strong>di</strong> Vicenza con sentenza del<br />

04/09/2009 ha riba<strong>di</strong>to che “l’obbligazione degli ascendenti<br />

<strong>di</strong> fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano<br />

provvedere al mantenimento dei figli è subor<strong>di</strong>nata<br />

a quella primaria dei genitori. … anche nel senso che agli<br />

ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico<br />

per il solo fatto che uno dei due genitori non <strong>di</strong>a il<br />

proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore<br />

è, nonostante ciò in grado <strong>di</strong> mantenerli e, perciò<br />

stesso, ha il dovere primario <strong>di</strong> farlo”.<br />

La comune ratio deciden<strong>di</strong> delle pronunce riportate<br />

si fonda sull’assimilabilità del dovere degli ascendenti<br />

<strong>di</strong> fornire ai genitori i mezzi per mantenere la<br />

prole all’obbligo <strong>di</strong> corrispondere gli alimenti <strong>di</strong> cui<br />

agli artt. 433 ss. c.c. Ne deriva che il contributo a carico<br />

degli ascendenti, dev’essere misurato in proporzione<br />

del bisogno <strong>di</strong> chi lo domanda e delle con<strong>di</strong>zioni<br />

economiche <strong>di</strong> chi deve somministrarli e<br />

non deve in ogni caso superare quanto necessario<br />

per la vita del beneficiario, avuto però riguardo alla<br />

sua posizione sociale.<br />

Si rileva tuttavia una sentenza del Tribunale <strong>di</strong><br />

Genova del 28/10/2009 in cui è stato statuito che il<br />

riferimento legislativo <strong>di</strong> cui all’art. 148 c.c. <strong>di</strong> non<br />

avere i genitori mezzi sufficienti al mantenimento,<br />

non vada inteso “in maniera assoluta, perchè l’insufficienza<br />

dei mezzi ammette anche un’integrazione parziale<br />

e non la sostituzione <strong>di</strong> una categoria all’altra.<br />

Detta obbligazione non <strong>di</strong>pende dall’oggettiva insufficienza<br />

dei red<strong>di</strong>ti effettivi dei genitori, ma dalla loro capacità<br />

<strong>di</strong> provvedere al mantenimento della minore;<br />

come è stato rilevato dalla giurisprudenza <strong>di</strong> merito<br />

(Trib. Napoli 15.02.1977) non vale ad esonerare gli<br />

ascendenti da tale obbligo il comportamento dei genitori<br />

che <strong>di</strong> fatto non provvedano in maniera adeguata al<br />

mantenimento dei figli, essendo appunto la norma in<br />

concreto finalizzata a garantire l’adeguato mantenimento<br />

della prole”..<br />

In buona sostanza secondo l’orientamento del Tribunale<br />

<strong>di</strong> Genova, l’obbligo sussi<strong>di</strong>ario degli ascendenti<br />

non può essere escluso quando la contribuzione<br />

offerta dai genitori è palesemente insufficiente<br />

a garantire le esigenze <strong>di</strong> mantenimento del<br />

minore e sempre che la somma da destinare al<br />

mantenimento dei <strong>di</strong>scendenti non ecceda le primarie<br />

necessità <strong>di</strong> vita degli ascendenti.<br />

Invero, appare con<strong>di</strong>visibile quest’ultima interpretazione<br />

della norma perché sembra rispettare<br />

maggiormente la ratio legis degli artt.148 c.c. e 433<br />

c.c. volta a garantire la tutela dei minori al mantenimento,<br />

istruzione ed educazione e/o agli alimenti,<br />

presupposti necessari del <strong>di</strong>ritto costituzionale ad<br />

una vita <strong>di</strong>gnitosa.


Vizio parziale <strong>di</strong> mente<br />

idoneo ad escludere il dolo<br />

nel reato <strong>di</strong> violazione<br />

degli obblighi <strong>di</strong> assistenza<br />

familiare<br />

Cass. penale, Sez. VI, 23 settembre<br />

2<strong>01</strong>0, n. 34333<br />

Fatto e <strong>di</strong>ritto<br />

1 - Il Tribunale <strong>di</strong> Lecco, con sentenza 1/3/2006, <strong>di</strong>chiarava<br />

I. D. colpevole del delitto <strong>di</strong> cui all’art. 570<br />

c.p. - per essersi sottratto agli obblighi <strong>di</strong> assistenza<br />

inerenti alla potestà <strong>di</strong> genitore e per avere fatto<br />

mancare i mezzi <strong>di</strong> sussistenza ai figli minori M. e<br />

M. (dal 1997 al 30/9/2003) - e lo condannava, in concorso<br />

delle circostanze attenuanti generiche, alla<br />

pena <strong>di</strong> mesi due <strong>di</strong> reclusione ed € 200,00 <strong>di</strong> multa.<br />

2 - A seguito <strong>di</strong> gravame dell’imputato, la Corte<br />

d’Appello <strong>di</strong> Milano, con sentenza 10/1<strong>01</strong>2007, riformando<br />

parzialmente quella <strong>di</strong> primo grado, concedeva<br />

all’imputato la <strong>di</strong>minuente <strong>di</strong> cui all’art. 89 c.p.<br />

e riduceva la pena inflitta a un mese e giorni <strong>di</strong>eci <strong>di</strong><br />

reclusione.<br />

Il Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>strettuale, dopo avere dato atto che la<br />

materialità dei fatti era pacifica, si faceva carico <strong>di</strong><br />

analizzare, sulla base della perizia psichiatrica<br />

espletata sul D., gli aspetti patologici della personalità<br />

<strong>di</strong> costui e i conseguenti riverberi sulla condotta<br />

incriminata. Evidenziava, in particolare, che l’imputato<br />

era affetto, all’epoca dei fatti, da un “<strong>di</strong>sturbo<br />

paranoide della personalità manifestato attraverso<br />

comportamenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffidenza e sospetto nei confronti<br />

degli altri”, il che determinava una visione<br />

inadeguata della realtà e una incidenza negativa<br />

sulla capacità intellettiva, definita dal perito “con<br />

continuità alterata”, pur permanendo una capacità<br />

<strong>di</strong> volere. Riteneva, pertanto, che tale quadro patologico<br />

legittimasse il riconoscimento della <strong>di</strong>minuente<br />

del vizio parziale <strong>di</strong> mente.<br />

3 - Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il<br />

proprio <strong>di</strong>fensore, l’imputato, lamentando la mancanza<br />

<strong>di</strong> motivazione sull’elemento soggettivo del<br />

reato, che doveva essere escluso, perché, a causa del<br />

GIURISPRUDENZA PENALE<br />

riscontrato <strong>di</strong>sturbo della personalità, erano <strong>di</strong>fettate<br />

in lui la rappresentazione e la volizione del fatto<br />

illecito addebitatogli.<br />

4 - lI ricorso è fondato.<br />

In linea generale, deve ritenersi che la <strong>di</strong>minuente<br />

del vizio parziale <strong>di</strong> mente è compatibile con la sussistenza<br />

del dolo, non essendovi contrasto logico tra<br />

l’ammettere la seminfermità mentale e il ritenere<br />

provati la coscienza e volontà del fatto, ancorché <strong>di</strong>minuite.<br />

II rapporto tra l’imputabilità e il reato è <strong>di</strong> assoluta<br />

in<strong>di</strong>pendenza, nel senso cioè che il reato è configurabile<br />

a prescindere dalla capacità d’intendere e<br />

<strong>di</strong> volere del suo autore, dal che consegue coerentemente<br />

la piena autonomia tra le nozioni <strong>di</strong> imputabilità<br />

e <strong>di</strong> colpevolezza. Il vizio parziale <strong>di</strong> mente integra<br />

una circostanza attenuante del reato, riconducibile a<br />

quel genus <strong>di</strong> circostanze qualificate dal co<strong>di</strong>ce penale<br />

come “inerenti alla persona del colpevole”.<br />

Proprio tale autonomia tra le due nozioni, tuttavia,<br />

impone l’indagine in or<strong>di</strong>ne alla sussistenza o<br />

meno, nel comportamento tenuto dall’agente, dell’elemento<br />

soggettivo del reato, indagine che implica<br />

la verifica in concreto dell’eventuale incidenza<br />

che lo stato patologico può avere avuto sulla condotta<br />

considerata, per stabilire se questa si riveli alterata<br />

in modo sostanziale nella sua connotazione<br />

psicologica.<br />

La sentenza impugnata, pur analizzando in maniera<br />

<strong>di</strong>ffusa i problemi psichiatrici da cui era afflitto<br />

il D. e i riflessi negativi sulle sue scelte comportamentali,<br />

omette <strong>di</strong> trarre da ciò le logiche conclusioni<br />

in tema <strong>di</strong> rappresentazione e volizione del<br />

fatto tipico addebitato al predetto.<br />

Si legge, infatti, nella sentenza in verifica che l’imputato<br />

a causa del <strong>di</strong>sturbo paranoide, aveva sviluppato<br />

la preoccupazione ossessiva che i figli “potessero<br />

essere abbandonati a se stessi anche dalla<br />

madre e avviarsi su una brutta strada frequentando<br />

compagnie inadeguate”; ciò aveva innestato in lui<br />

l’esigenza <strong>di</strong> tenere sotto costante controllo, sia pure<br />

a <strong>di</strong>stanza i figli, per rassicurarsi della infondatezza<br />

dei suoi timori, agendo secondo modalità del tutto<br />

irrazionali; la conflittualità interiore dell’agente, che,<br />

per un verso, aveva mostrato preoccupazione per la<br />

sorte dei figli e, per altro verso, si era sottratto al dovere<br />

<strong>di</strong> contribuire al loro mantenimento, nella convinzione<br />

“<strong>di</strong> agire utilmente e correttamente”, era<br />

chiaro sintomo della decisiva incidenza del <strong>di</strong>sturbo<br />

psichiatrico sulla capacità intellettiva, che, all’epoca<br />

dei fatti, era “con continuità alterata”, con<strong>di</strong>zione<br />

questa che “gli impe<strong>di</strong>va <strong>di</strong> capire che senza il suo<br />

aiuto ai figli, <strong>di</strong> cui pur si preoccupava, venivano a<br />

mancare i mezzi <strong>di</strong> sussistenza”.<br />

Tale motivato convincimento espresso dalla Corte<br />

<strong>di</strong> merito, sulla base anche delle con<strong>di</strong>vise conclusioni<br />

rassegnate nella perizia psichiatrica espletata,<br />

non può che portare alla esclusione dell’elemento<br />

soggettivo del reato.<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 73


GIURISPRUDENZA PENALE<br />

È vero che questo è punito a titolo <strong>di</strong> dolo generico,<br />

essendo sufficienti la mera coscienza e volontà<br />

<strong>di</strong> sottrarsi agli obblighi <strong>di</strong> assistenza inerenti la propria<br />

qualità senza giusta causa, ma è anche vero che<br />

non può darsi ingresso a presunzioni o a formule<br />

ispirate assertivamente al canone del dolus in re<br />

ipsa, che non hanno fondamento nell’or<strong>di</strong>namento<br />

positivo. La coscienza e volontà attengono comunque<br />

all’azione, considerata nel momento della sua<br />

attuazione, ed esprimono il “coefficiente <strong>di</strong> umanità”,<br />

che consente <strong>di</strong> considerare la condotta, in<br />

tutte le sue componenti (oggettiva e soggettiva)<br />

come propria del soggetto. Il grave perturbamento<br />

psichico <strong>di</strong> cui era portatore l’imputato all’epoca dei<br />

fatti si è inevitabilmente riverberato, per quello che<br />

emerge dalla stessa sentenza impugnata, sulla normalità<br />

del processo rappresentativo e volitivo del<br />

medesimo imputato.<br />

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata<br />

senza rinvio perché il fatto non costituisce<br />

reato.<br />

P.Q.M.<br />

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché<br />

il fatto non costituisce reato.<br />

Depositata in Cancelleria il 23.09.2<strong>01</strong>0<br />

IL PUNTO DI VISTA<br />

<strong>di</strong> GIOIA SAMBUCO<br />

AVVOCATO DEL FORO DI RIETI<br />

La recente sentenza della Sesta Sezione penale<br />

della Suprema Corte, depositata in data 23 settembre<br />

2<strong>01</strong>0, affronta il delicato e complesso argomento<br />

della imputabilità, con<strong>di</strong>zione essenziale, soggettiva,<br />

per la punibilità e la sua influenza sulla coscienza e<br />

volontà (dolo) dell’azione delittuosa.<br />

La sintetica ricostruzione dei fatti è d’obbligo per<br />

comprendere quali siano, in specifico, le problematiche<br />

<strong>di</strong> fondo sottese alla peculiare vicenda.<br />

Nella sentenza della Corte <strong>di</strong> appello <strong>di</strong> Milano,<br />

che condannava l’imputato ad un mese e giorni<br />

<strong>di</strong>eci <strong>di</strong> reclusione per il reato <strong>di</strong> violazione degli obblighi<br />

<strong>di</strong> assistenza familiare pur riconoscendogli la<br />

<strong>di</strong>minuente <strong>di</strong> cui all’art. 89 c.p., il giu<strong>di</strong>ce a quo<br />

aveva analizzato precipuamente i problemi psichiatrici<br />

<strong>di</strong> cui soffriva l’imputato, peraltro riscontrati<br />

anche nella <strong>di</strong>sposta perizia psichiatrica per l’accertamento<br />

della esistenza <strong>di</strong> aspetti patologici<br />

della sua personalità e si era anche soffermato in<br />

or<strong>di</strong>ne ai riflessi negativi che la suddetta patologia<br />

aveva determinato sulle sue scelte <strong>di</strong> vita, omettendo<br />

però <strong>di</strong> trarre le logiche conclusioni in tema <strong>di</strong><br />

rappresentazione e volizione del fatto tipico addebitato<br />

all’imputato.<br />

Presentava pertanto ricorso in cassazione il <strong>di</strong>fensore<br />

dell’imputato dolendosi del vizio della man-<br />

74 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

canza <strong>di</strong> motivazione proprio in or<strong>di</strong>ne all’elemento<br />

soggettivo del reato che, a suo avviso, doveva essere<br />

escluso proprio in ragione del <strong>di</strong>sturbo della personalità<br />

riscontrato nella perizia psichiatrica che, nello<br />

specifico, aveva delineato un “<strong>di</strong>sturbo paranoide della<br />

personalità manifestato attraverso comportamenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffidenza<br />

e sospetto nei confronti degli altri” e che aveva<br />

determinato in capo all’imputato una “visione inadeguata<br />

della realtà” ed inciso negativamente sulla capacità<br />

intellettiva, “con continuità alterata”.<br />

Il nodo problematico essenzialmente sottoposto<br />

al vaglio <strong>di</strong> legittimità pertanto concerneva la verifica<br />

della eventuale incidenza che lo stato patologico<br />

riscontrato nell’imputato poteva avere avuto<br />

sulla condotta p.p. sub art. 570 c.p. per stabilire se<br />

questa si fosse rivelata alterata in modo sostanziale<br />

nella sua connotazione psicologica.<br />

Una breve premessa sistematica. Per il minore <strong>di</strong><br />

anni quattor<strong>di</strong>ci vige una presunzione assoluta,<br />

espressa dall’art. 97 c.p., <strong>di</strong> non imputabilità al quale<br />

tuttavia, ove ritenuto socialmente pericoloso, può<br />

soltanto essere applicata, ai sensi dell’art. 224 c.p.p.,<br />

una misura <strong>di</strong> sicurezza.<br />

Per ciò che concerne invece l’imputato infra<strong>di</strong>ciottenne,<br />

l’articolo 98 c.p. demanda al giu<strong>di</strong>ce la valutazione<br />

della imputabilità del minore <strong>di</strong> età compresa<br />

tra i quattor<strong>di</strong>ci ed i <strong>di</strong>ciotto anni, attraverso<br />

accertamenti psico-caratteriali che si svolgono nelle<br />

forme e nelle modalità previste dall’art. 9 d.p.r. 22-9-<br />

1988 n. 448, con l’ausilio <strong>di</strong> esperti anche dei Servizi<br />

minorili e dei suoi genitori.


Nel rito minorile precisamente l’art. 9 del d.p.r. n.<br />

448 del 1988 accorda sia all’organo requirente, sia a<br />

quello giu<strong>di</strong>cante, la possibilità <strong>di</strong> effettuare accertamenti<br />

sulla personalità del minorenne, ad<strong>di</strong>rittura<br />

anche al <strong>di</strong> fuori delle forme della perizia, assumendo<br />

informazioni da persone che abbiano avuto<br />

rapporti con il minorenne, ovvero sentire il rapporto<br />

<strong>di</strong> esperti senza alcuna formalità.<br />

Diversamente, nell’ambito dell’attuale ed or<strong>di</strong>nario<br />

processo penale, vige il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> ammettere perizie<br />

finalizzate a stabilire il carattere e la personalità<br />

dell’imputato e in generale, le sue qualità psichiche.<br />

L’imputato adulto è imputabile senza la necessità<br />

che si proceda ad un apposito vaglio della sua imputabilità,<br />

tanto che taluni, in dottrina, ritengono<br />

sussistere al riguardo una sorta <strong>di</strong> presunzione iuris<br />

tantum.<br />

L’imputabilità è <strong>di</strong>sciplinata, per l’imputato<br />

adulto, dall’art. 85 c.p. che sancisce come nessuno<br />

può essere punito per un fatto preveduto dalla legge<br />

come reato se, al momento in cui lo ha commesso,<br />

non era imputabile. Inoltre il medesimo <strong>di</strong>sposto<br />

normativo precisa come sia imputabile chi ha la capacità<br />

<strong>di</strong> intendere e volere.<br />

L’esistenza <strong>di</strong> una eventuale infermità mentale<br />

non è, <strong>di</strong> per sé, sufficiente ad escludere il giu<strong>di</strong>zio<br />

<strong>di</strong> imputabilità in capo al reo, giacché l’attuale sistema<br />

esige altresì la verifica della compromissione<br />

della sua capacità <strong>di</strong> intendere e <strong>di</strong> volere.<br />

La patologia deve intaccare in modo pressoché assoluto<br />

la capacità rappresentativa e volitiva del soggetto<br />

agente al momento del fatto criminoso. Soltanto<br />

se all’esito <strong>di</strong> tale analisi appare alterata la capacità<br />

rappresentava e volitiva, il soggetto non è imputabile.<br />

Inoltre, deve necessariamente anche essere accertato<br />

l’esistenza del nesso eziologico tra il <strong>di</strong>sturbo,<br />

la patologia rilevata e l’azione delittuosa posta<br />

in essere dal reo.<br />

In giurisprudenza, per lungo tempo, si è protratto<br />

un vero e proprio contrasto insorto proprio<br />

relativamente alla definizione del concetto <strong>di</strong> «infermità<br />

mentale» rilevante ai fini del riconoscimento<br />

del vizio totale o parziale <strong>di</strong> mente ex artt.<br />

88 e 89 c.p.<br />

Secondo un primo in<strong>di</strong>rizzo cosiddetto nosografico,<br />

l’anomalia idonea ad influire sulla capacità <strong>di</strong><br />

intendere e <strong>di</strong> volere consisteva nella malattia mentale<br />

in senso stretto, ovvero quella me<strong>di</strong>co-legale,<br />

come tale classificata in apposite categorie nosografiche,<br />

<strong>di</strong>pendente da uno stato patologico serio<br />

che comportava una degenerazione della sfera intellettiva<br />

o volitiva dell’agente (per tutte: cfr. Cass.,<br />

Sez. I, 25.3.2004, Egger, Ced Cass., rv. 227926), venendo<br />

così categoricamente esclusa la rilevanza <strong>di</strong><br />

patologie definite vere e proprie “abnormità psichiche”,<br />

quali le nevrosi e le psicopatie.<br />

GIURISPRUDENZA PENALE<br />

Un altro orientamento giurisprudenziale, invece,<br />

faceva proprio il c.d. «criterio della intensità del <strong>di</strong>sturbo<br />

psichico», reputando in grado <strong>di</strong> incidere sui<br />

processi volitivi e intellettivi anche quelle «anomalie<br />

psichiche che, seppure non classificabili secondo precisi<br />

schemi nosografici, perché sprovviste <strong>di</strong> una sicura base<br />

organica, siano tali per la loro intensità, da escludere totalmente<br />

o scemare grandemente la capacità <strong>di</strong> intendere<br />

e <strong>di</strong> volere del colpevole» (per tutte: cfr. Cass., Sez. VI,<br />

1.4.2004, Martelli, Ced Cass., rv. 229136).<br />

Le Sezioni unite, con sentenza non più recentissima,<br />

hanno composto il conflitto interpretativo e,<br />

avallando il secondo orientamento sopra ricordato,<br />

hanno precisato come ai fini del riconoscimento del<br />

vizio totale o parziale <strong>di</strong> mente, rientrano nel concetto<br />

<strong>di</strong> infermità anche i gravi <strong>di</strong>sturbi della personalità,<br />

come quelli da nevrosi o psicopatie, a con<strong>di</strong>zione<br />

che il giu<strong>di</strong>ce ne accerti la consistenza, l’intensità,<br />

la rilevanza e la gravità, tali da incidere concretamente<br />

sulla capacità <strong>di</strong> intendere e <strong>di</strong> volere,<br />

compromettendola del tutto o grandemente scemandola<br />

(Cass., Sez. Un., 25.1.2005, Raso, in Foro it.,<br />

2005, II, 425).<br />

Oggi, numerose sono le sentenze che, aderendo a<br />

tale impostazione, riba<strong>di</strong>scono come, ai fini del riconoscimento<br />

della sussistenza del vizio totale o<br />

parziale <strong>di</strong> mente, acquistano rilievo solo quelle<br />

turbe della personalità <strong>di</strong> tale consistenza e gravità<br />

da determinare in concreto una situazione psichica<br />

incolpevolmente incontrollabile da parte del soggetto<br />

che, <strong>di</strong> conseguenza, non può gestire le proprie<br />

azioni e non ne percepisce il <strong>di</strong>svalore (in argomento:<br />

Cass., Sez. II, 02.12.2008, n. 2774, in Ced Cass.,<br />

rv. 242710).<br />

Anche i «<strong>di</strong>sturbi della personalità», pertanto, pur<br />

non sempre inquadrabili nel ristretto novero delle<br />

malattie mentali scientificamente catalogate come<br />

tali, possono rientrare nel concetto <strong>di</strong> «infermità»,<br />

purché però queste ultime siano <strong>di</strong> consistenza, intensità<br />

e gravità tali da incidere concretamente sulla<br />

capacità <strong>di</strong> intendere o <strong>di</strong> volere, escludendola o scemandola<br />

grandemente, sempre a con<strong>di</strong>zione che sussista<br />

un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa,<br />

per effetto del quale il fatto <strong>di</strong> reato sia ritenuto<br />

causalmente determinato dal <strong>di</strong>sturbo mentale.<br />

Diversamente, nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità,<br />

è <strong>di</strong> regola riconosciuto alle altre anomalie caratteriali<br />

o alterazioni e <strong>di</strong>sarmonie della personalità<br />

qualora queste non presentino i caratteri sopra<br />

in<strong>di</strong>cati. Analogo <strong>di</strong>scorso vige per ciò che concerne<br />

gli stati emotivi e passionali, a meno che questi ultimi<br />

non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro<br />

più ampio <strong>di</strong> «infermità» (per tutte: Cass. pen.,<br />

Sez. V, 09.02.2006, in Giust. pen., 2007, II, 271).<br />

La questione della sussistenza o meno della imputabilità<br />

deve essere però tenuta <strong>di</strong>stinta da quella<br />

del dolo. In altre parole: se le con<strong>di</strong>zioni patologiche<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 75


GIURISPRUDENZA PENALE<br />

dell’agente incidono sulla sua imputabilità, non è<br />

detto che automaticamente queste incidano anche<br />

sulla coscienza e volontà del fatto.<br />

La piena autonomia concettuale tra la <strong>di</strong>minuente<br />

del vizio parziale <strong>di</strong> mente, attenuante del reato, riconducibile<br />

al genus delle circostanze qualificate dal<br />

co<strong>di</strong>ce penale come inerenti alla persona del colpevole<br />

ed il dolo, muove dai <strong>di</strong>versi piani su cui agisce<br />

l’una e l’altro: il vizio <strong>di</strong> mente attiene alla sfera psichica<br />

del soggetto al momento della formazione<br />

della volontà; l’intensità del dolo, invece, riguarda il<br />

momento nel quale la volontà si manifesta e persegue<br />

l’obiettivo prefisso.<br />

L’elemento psicologico del reato, il dolo, non è incompatibile<br />

con il vizio parziale <strong>di</strong> mente proprio in<br />

virtù dell’espressa previsione normativa <strong>di</strong> cui all’art.<br />

89 c.p. che sancisce come “chi, nel momento in<br />

cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato<br />

<strong>di</strong> mente da scemare grandemente, senza escluderla, la<br />

capacità d’intendere o <strong>di</strong> volere, risponde del reato commesso;<br />

ma la pena è <strong>di</strong>minuita”.<br />

Dal tenuto letterale del <strong>di</strong>sposto normativo si<br />

evince in modo inequivocabile come la <strong>di</strong>minuente<br />

del vizio parziale <strong>di</strong> mente sia piuttosto compatibile<br />

con la sussistenza del dolo, non essendovi contrasto<br />

logico tra l’ammettere la seminfermità mentale<br />

e il ritenere provati la coscienza e la volontà del<br />

fatto, ancorché <strong>di</strong>minuite (Cass., Sez. fer., 15.9.2009,<br />

Alesci, n. 46817, Ced Cass., rv. 245426).<br />

Tuttavia, il principio <strong>di</strong> autonomia concettuale, logico<br />

- giuri<strong>di</strong>ca dell’imputabilità da un lato e del<br />

dolo dall’altro, pur riba<strong>di</strong>to nella sentenza oggetto<br />

<strong>di</strong> o<strong>di</strong>erna <strong>di</strong>samina, non ha impe<strong>di</strong>to al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

legittimità, <strong>di</strong> precisare come, in taluni casi, come<br />

evidentemente in quello sottoposto al suo scrutinio,<br />

gli effetti delle con<strong>di</strong>zioni patologiche dell’agente<br />

possano riverberarsi tanto sul giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> imputabilità<br />

tanto su quello della sussistenza della coscienza<br />

e volontà del fatto.<br />

Nel caso <strong>di</strong> specie, il <strong>di</strong>sturbo della personalità <strong>di</strong><br />

cui era risultato essere affetto l’imputato in misura<br />

consistente sia per intensità, sia per gravità, tale da<br />

incidere sulla sua capacità <strong>di</strong> intendere e volere, è<br />

infatti stato preso in considerazione dai giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />

legittimità sebbene non rientrante nella catalogazione<br />

delle malattie mentali, in quanto dagli atti e<br />

dalle risultanze processuali si evinceva come tale <strong>di</strong>sturbo<br />

si fosse tradotto in un vero e proprio status<br />

patologico ritenuto idoneo ad escludere o scemare<br />

grandemente il dolo nel reato <strong>di</strong> violazione degli obblighi<br />

<strong>di</strong> assistenza <strong>famiglia</strong>re.<br />

Già nel 2005, i giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> legittimità avevano precisato<br />

come, in un caso analogo a quello oggetto <strong>di</strong><br />

o<strong>di</strong>erna <strong>di</strong>samina, anche uno stato emotivo e passionale<br />

dovuto allo stress conseguente alla crisi del rapporto<br />

coniugale, fosse idoneo ad integrale la seminfermità<br />

a con<strong>di</strong>zione però che questo determinasse<br />

una compromissione della capacità <strong>di</strong> volere e fosse<br />

76 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

possibile associarlo ad uno status patologico anche se<br />

<strong>di</strong> natura transeunte (Cass., Sez. I, 22.<strong>11</strong>.2005, Volontè,<br />

Ced Cass., rv. 233278).<br />

Ma l’indubbia pregevolezza della sentenza<br />

o<strong>di</strong>erna consiste proprio nel fatto che viene spazzato<br />

via, essendo dagli ermellini <strong>di</strong>chiarato espressamente,<br />

ogni dubbio sul possibile meccanismo <strong>di</strong><br />

automatismo in or<strong>di</strong>ne alla valutazione della sussistenza<br />

del dolo in capo al seminfermo.<br />

Questo tipo <strong>di</strong> valutazione, infatti, secondo gli ermellini,<br />

non può sic et simpliciter, in<strong>di</strong>scriminatamente<br />

per tutte le fattispecie, avere una risposta positiva<br />

sulla base della acritica motivazione tale per<br />

cui nello status <strong>di</strong> imputabilità <strong>di</strong>minuita residuerebbe<br />

sempre e comunque la capacità <strong>di</strong> intendere e<br />

<strong>di</strong> volere (principio quest’ultimo, peraltro affermato<br />

recentemente, in Cass., Sez. VI, 9.2.2<strong>01</strong>0, n. 8598).<br />

Inevitabilmente il giu<strong>di</strong>zio affermativo o meno,<br />

sulla sussistenza del dolo richiesto per la punibilità,<br />

sia esso generico, sia specifico, in capo al seminfermo,<br />

deve <strong>di</strong>scendere da un’attenta <strong>di</strong>samina degli<br />

effetti della patologia accertata <strong>di</strong> cui risulta essere<br />

affetto l’imputato, perché questa ben potrebbe<br />

riverberare i suoi effetti anche sull’elemento rappresentativo<br />

e volitivo dell’imputato medesimo.<br />

D’altra parte, nell’attuale or<strong>di</strong>namento processual-penalistico,<br />

non possono trovare ingresso presunzioni<br />

né formule ispirate assertivamente al canone<br />

del dolus in re ipsa.<br />

La conseguenza dell’applicazione <strong>di</strong> tale canone<br />

sarebbe aberrante: un soggetto verrebbe chiamato a<br />

rispondere, a titolo <strong>di</strong> dolo, per aver voluto un determinato<br />

fatto, prescindendo dal soffermarsi sul significato<br />

che egli attribuiva a siffatta condotta.<br />

Come opportunamente espresso invece nella<br />

parte motiva della sentenza de qua, la coscienza e la<br />

volontà attengono all’azione considerata nel momento<br />

della sua attuazione ed esprimono quel “coefficiente<br />

<strong>di</strong> umanità” che consente <strong>di</strong> valutare la condotta,<br />

in tutte le sue componenti, oggettiva e soggettiva,<br />

come propria del soggetto.<br />

Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito pertanto dovrà opportunamente<br />

valutare, con rigore, gli eventuali ma possibili<br />

effetti <strong>di</strong> determinate patologie anche sull’elemento<br />

psicologico doloso.<br />

Compito quest’ultimo sicuramente arduo ma è la<br />

medesima <strong>di</strong>fficoltà che, d’altra parte, si riscontra<br />

ogni qual volta si debba accertare la forma e l’intensità<br />

del dolo, dato che dei processi psichici altrui<br />

non è possibile avere cognizione <strong>di</strong>retta. Ma non potrebbe<br />

essere altrimenti nell’ambito <strong>di</strong> un sistema<br />

penale “moderno” che non può reputare appagante,<br />

sotto il profilo della giustizia, il solo apprezzamento<br />

della volontà materiale <strong>di</strong> un fatto per ritenere sussistente<br />

il dolo a prescindere dall’eventuale accertamento<br />

della esistenza <strong>di</strong> una patologia che potrebbe<br />

aver inficiato la volontà dell’evento tipico del<br />

reato.


LEGISLAZIONE<br />

La riforma della filiazione<br />

I figli sono tutti uguali. Un <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge<br />

del Governo e un provve<strong>di</strong>mento del Senato<br />

avviano la riforma della filiazione<br />

<strong>di</strong> GIANFRANCO DOSI<br />

AVVOCATO DEL FORO DI ROMA<br />

I figli sono tutti uguali. È questo il senso della riforma<br />

che il Governo ha voluto avviare approvando<br />

il 28 ottobre scorso un <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge che quando<br />

<strong>di</strong>venterà legge porterà alla revisione completa della<br />

<strong>di</strong>sciplina giuri<strong>di</strong>ca della filiazione con la scomparsa<br />

anche <strong>di</strong> ogni riferimento alla provenienza “legittima”<br />

o “naturale” della nascita. Il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge<br />

che ora approderà in Parlamento per l’approvazione,<br />

ridefinisce il titolo IX del primo libro del co<strong>di</strong>ce civile<br />

“Dei <strong>di</strong>ritti e dei doveri dei figli e delle relazioni tra<br />

genitori e figli” (e si spera che i decreti delegati sostituiscano,<br />

come molti chiedono da tempo, il termine<br />

“potestà” con quello <strong>di</strong> “responsabilità”) e afferma<br />

il principio che “tutti i figli hanno lo stesso stato<br />

giuri<strong>di</strong>co” (art. 315 bis c.c.) e che ogni figlio (naturalmente<br />

minore <strong>di</strong> età) “ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> essere mantenuto,<br />

educato, istruito e assistito moralmente dai genitori... e, se<br />

capace <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento, <strong>di</strong> essere ascoltato in tutte le questioni<br />

e le procedure che lo riguardano” (art, 315 c.c.), importante<br />

riaffermazione <strong>di</strong> un principio che fa già<br />

parte del <strong>di</strong>ritto vivente, quanto meno dalla ratifica<br />

avvenuta in Italia nel 1991 della Convenzione <strong>di</strong><br />

New York del 1989 sui <strong>di</strong>ritti dei minori.<br />

Il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge del Governo ha, però, come si<br />

<strong>di</strong>ceva, ambizioni più vaste. Entro do<strong>di</strong>ci mesi la legislazione<br />

delegata dovrà rivedere “tutte le <strong>di</strong>sposizioni<br />

vigenti in materia <strong>di</strong> filiazione per eliminare ogni residua<br />

<strong>di</strong>scriminazione tra i figli nati nel matrimonio ed i<br />

figli nati fuori del matrimonio” mantenendo come<br />

punto <strong>di</strong> riferimento, naturalmente, i <strong>di</strong>ritti che attualmente<br />

sono garantiti alla filiazione nel matrimonio.<br />

Il riconoscimento <strong>di</strong> un figlio nato fuori dal<br />

matrimonio produrrà perciò effetti anche nei confronti<br />

dei parenti del genitore che lo effettua (e non<br />

solo nei confronti del genitore che lo riconosce); e<br />

scomparirà così una delle più vistose aberrazioni<br />

della attuale <strong>di</strong>sciplina della filiazione naturale. Il<br />

<strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge prevede anche l’introduzione <strong>di</strong> un<br />

termine - salvo che per il figlio - per l’impugnazione<br />

del riconoscimento, analogamente a quanto prevede<br />

l’attuale <strong>di</strong>sciplina del <strong>di</strong>sconoscimento della<br />

filiazione legittima con l’obiettivo ragionevole <strong>di</strong><br />

non lasciare lo status della filiazione esposto per<br />

sempre al rischio <strong>di</strong> una impugnazione.<br />

Si <strong>di</strong>spone (ma già lo prevede in sostanza oggi<br />

l’art. 261 c.c.) l’”unificazione delle <strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano<br />

i <strong>di</strong>ritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli<br />

nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio” ma non<br />

si precisa se questa unificazione debba essere anche<br />

processuale con l’attribuzione delle competenze<br />

ad un unico giu<strong>di</strong>ce, come da tempo tutte le persone<br />

<strong>di</strong> buon senso reclamano a gran voce.<br />

L’unificazione delle competenze davanti al tribunale<br />

or<strong>di</strong>nario per i figli nati nel matrimonio e per<br />

quelli nati fuori dal matrimonio è, invece, finalmente<br />

l’in<strong>di</strong>cazione precisa che dà il testo <strong>di</strong> riforma<br />

approvato dal Senato in prima lettura il 6 ottobre<br />

scorso in materia <strong>di</strong> equiparazione del regime giuri<strong>di</strong>co<br />

tra figli legittimi e figli naturali. E non è fuori<br />

luogo - a tale ultimo proposito - rilevare che per un<br />

obiettivo <strong>di</strong> così grande significato sono stati sufficienti<br />

solo alcuni aggiustamenti nel co<strong>di</strong>ce civile,<br />

come da tempo molti sollecitavano. Dispiace che i<br />

senatori del partito democratico, sotto la pressione<br />

della magistratura minorile (alla quale la riforma toglie<br />

la competenza sui figli naturali che passa ai tribunali<br />

or<strong>di</strong>nari) abbiano votato contro le mo<strong>di</strong>fiche<br />

del co<strong>di</strong>ce, con la debole giustificazione che, piuttosto<br />

che una mini riforma, sarebbe necessaria una riforma<br />

generale della giustizia nel settore del <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>. Una riforma generale è certamente necessaria,<br />

ma l’attesa <strong>di</strong> un rior<strong>di</strong>no complessivo non<br />

giustifica certo il mantenimento <strong>di</strong> <strong>di</strong>suguaglianze a<br />

tutti evidentissime. La incomprensibile <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong><br />

trattamento tra figli naturali e figli legittimi, che ancora<br />

i nostri co<strong>di</strong>ci prevedono, non era più tollerabile.<br />

Quin<strong>di</strong> bene ha fatto il Senato ad approvare la<br />

riforma e bene farà la Camera ad accelerare i tempi<br />

per l’approvazione definitiva della legge.<br />

La riforma attribuisce quin<strong>di</strong> al tribunale or<strong>di</strong>nario<br />

(con una semplice mo<strong>di</strong>fica dell’art. 38 delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

<strong>di</strong> attuazione del co<strong>di</strong>ce civile) la competenza<br />

su tutta la materia della filiazione, ad eccezione<br />

dei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> contrasto agli abusi della<br />

potestà e dei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> adozione che rimangono<br />

<strong>di</strong> competenza del tribunale per i minorenni.<br />

Quando anche l’aula <strong>di</strong> Montecitorio approverà la<br />

riforma, nessuno dovrà più sobbarcarsi viaggi lunghissimi<br />

fino al lontano tribunale per i minorenni<br />

della propria regione per ottenere un provve<strong>di</strong>mento<br />

che potrà essere richiesto al tribunale or<strong>di</strong>nario<br />

della propria città.<br />

Sembra inverosimile che ancora oggi, per un contenzioso<br />

del tutto analogo a quello che i giu<strong>di</strong>ci or<strong>di</strong>nari<br />

affrontano ogni giorno quando decidono sul-<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 77


LEGISLAZIONE<br />

l’affidamento e sul mantenimento dei figli legittimi<br />

in sede <strong>di</strong> separazione o <strong>di</strong>vorzio, debbano esistere<br />

giu<strong>di</strong>ci e proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>fferenziati per chi nasce<br />

nella <strong>famiglia</strong> legittima e per chi nasce al <strong>di</strong> fuori del<br />

matrimonio. Una <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> competenze che è <strong>di</strong>ventata<br />

nel tempo anche il simbolo <strong>di</strong> una <strong>di</strong>suguaglianza<br />

che era ora <strong>di</strong> abolire.<br />

Il tribunale per i minorenni continuerà ad occuparsi<br />

in sede civile soltanto degli <strong>di</strong> abusi della potestà<br />

e <strong>di</strong> adozione, in attesa che la riforma dell’or<strong>di</strong>namento<br />

in<strong>di</strong>vidui le caratteristiche che dovrà avere<br />

il nuovo giu<strong>di</strong>ce della <strong>famiglia</strong>. Si <strong>di</strong>scutono da<br />

78 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

tempo <strong>di</strong>verse prospettive <strong>di</strong> riforma dell’or<strong>di</strong>namento.<br />

Quella più plausibile è senz’altro l’attribuzione<br />

<strong>di</strong> una competenza generalizzata nel settore<br />

del <strong>di</strong>ritto delle persone e della <strong>famiglia</strong> ai tribunali<br />

or<strong>di</strong>nari, che dovranno costituire proprie sezioni specializzate<br />

(come già oggi esistono nelle città in cui il<br />

numero dei giu<strong>di</strong>ci lo consente). Altre soluzioni -<br />

quale quella <strong>di</strong> un tribunale unico nelle forme concentrate<br />

dell’attuale tribunale per i minorenni (in sostanza<br />

uno per regione) - appaiono del tutto inattuabili<br />

se non altro perché in contrasto con elementari<br />

esigenze <strong>di</strong> prossimità della giustizia ai citta<strong>di</strong>ni.<br />

Disegno <strong>di</strong> legge del Governo approvato il 28 ottobre 2<strong>01</strong>0<br />

Mo<strong>di</strong>fiche alla <strong>di</strong>sciplina in materia <strong>di</strong> filiazione<br />

Art. 1 (Diritti e doveri dei figli)<br />

1. La intitolazione del titolo nono del libro primo del co<strong>di</strong>ce civile è sostituita dalla seguente: “Dei <strong>di</strong>ritti<br />

e doveri dei figli e delle relazioni tra genitori e figli”.<br />

2. L’articolo 315 del co<strong>di</strong>ce civile è sostituito dal seguente: «315. Diritti e doveri dei figli.<br />

Il figlio ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto<br />

delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.<br />

Il figlio ha altresì <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> crescere in <strong>famiglia</strong>, <strong>di</strong> mantenere rapporti significativi con i parenti e, se<br />

capace <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento, <strong>di</strong> essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.<br />

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio red<strong>di</strong>to<br />

al mantenimento della <strong>famiglia</strong> finché convive con essa.<br />

3. Dopo l’articolo 315 del co<strong>di</strong>ce civile è inserito il seguente: «315 bis. Stato giuri<strong>di</strong>co della filiazione.<br />

Tutti i figli hanno lo stesso stato giuri<strong>di</strong>co.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni in tema <strong>di</strong> filiazione si applicano a tutti i figli senza <strong>di</strong>stinzioni, salvo che si tratti <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>sposizioni specificamente riferite ai figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio».<br />

Art. 2 (Delega al Governo per la revisione delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia <strong>di</strong> filiazione)<br />

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro do<strong>di</strong>ci mesi dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore della presente<br />

legge, uno o più decreti legislativi <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia <strong>di</strong> filiazione per eliminare<br />

ogni residua <strong>di</strong>scriminazione tra i figli nati nel matrimonio ed i figli nati fuori del matrimonio<br />

o da matrimonio putativo, nel rispetto <strong>di</strong> quanto previsto nell’articolo 30 della Costituzione, osservando,<br />

oltre che i principi <strong>di</strong> cui all’articolo 1, i seguenti principi e criteri <strong>di</strong>rettivi generali:<br />

a) unificazione dei capi primo e secondo del titolo settimo del libro primo del Co<strong>di</strong>ce civile in un capo<br />

unico intitolato “Dello stato <strong>di</strong> figlio”, apportando tutte le mo<strong>di</strong>fiche conseguenti e in particolare:<br />

- sostituzione della intitolazione della sezione prima del capo primo (“Dello stato <strong>di</strong> figlio legittimo”)<br />

con la intitolazione “Della presunzione <strong>di</strong> paternità”;<br />

- sostituzione della intitolazione della sezione seconda del capo primo (“Delle prove della filiazione<br />

legittima”) con la intitolazione “Delle prove della filiazione”; sostituzione della intitolazione<br />

della sezione terza del capo primo (Dell’azione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sconoscimento e delle azioni <strong>di</strong> contestazione<br />

e reclamo della legittimità”) con la intitolazione “Dell’azione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sconoscimento e<br />

delle azioni <strong>di</strong> contestazione e reclamo dello stato <strong>di</strong> figlio”;<br />

- conversione del paragrafo primo del capo secondo (“Del riconoscimento dei figli naturali”) nella<br />

sezione quarta intitolata “Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio”; conversione<br />

del paragrafo secondo del capo secondo (“Della <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale della paternità e maternità<br />

naturale”) nella sezione quinta intitolata “Della <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale della paternità<br />

e maternità”;<br />

- abrogazione della sezione seconda del capo secondo del titolo settimo del co<strong>di</strong>ce civile e delle<br />

altre <strong>di</strong>sposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;<br />

b) sostituzione, nei co<strong>di</strong>ci e nelle altre leggi vigenti, delle espressioni “figli legittimi” e “figli naturali”<br />

con le espressioni “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori del matrimonio” e delle espressioni


LEGISLAZIONE<br />

“filiazione legittima” e “filiazione naturale” con le espressioni “filiazione nel matrimonio” e “filiazione<br />

fuori del matrimonio”, nei casi in cui la <strong>di</strong>stinzione assume rilevanza; eliminazione <strong>di</strong><br />

ogni <strong>di</strong>stinzione non necessaria;<br />

c) ridefinizione della <strong>di</strong>sciplina del possesso <strong>di</strong> stato, della prova della filiazione e degli effetti anche<br />

verso i figli nati fuori del matrimonio;<br />

d) estensione della presunzione <strong>di</strong> paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti<br />

durante il matrimonio e ridefinizione della <strong>di</strong>sciplina del <strong>di</strong>sconoscimento <strong>di</strong> paternità, con riferimento<br />

in particolare all’articolo 235 primo comma, numeri 1, 2, e 3 del co<strong>di</strong>ce civile, nel rispetto<br />

dei principi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne costituzionale;<br />

e) mo<strong>di</strong>ficazione della <strong>di</strong>sciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, con la previsione<br />

che: 1) il riconoscimento produca effetti anche nei confronti dei parenti del genitore che<br />

lo effettua; 2) sia necessario l’assenso del figlio che ha compiuto i quattor<strong>di</strong>ci anni; 3) il riconoscimento<br />

dei figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo <strong>di</strong> parentela in linea retta all’infinito<br />

o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo <strong>di</strong> affinità in linea retta, sia consentito<br />

solo previa autorizzazione del giu<strong>di</strong>ce, avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità<br />

<strong>di</strong> evitare allo stesso qualsiasi pregiu<strong>di</strong>zio, e che la <strong>di</strong>sciplina della <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong><br />

paternità e <strong>di</strong> maternità e quella del riconoscimento siano anche in tali casi adeguate ai principi<br />

<strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne costituzionale; 4) la <strong>di</strong>sciplina attinente all’inserimento del figlio riconosciuto nella <strong>famiglia</strong><br />

dell’uno o dell’altro genitore sia adeguata alla <strong>di</strong>sciplina in materia <strong>di</strong> affidamento con<strong>di</strong>viso,<br />

prevedendo il consenso dell’altro coniuge e l’ascolto degli altri figli conviventi; 5) il principio<br />

dell’inammissibilità del riconoscimento <strong>di</strong> cui all’articolo 253 del co<strong>di</strong>ce civile sia esteso a<br />

tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato <strong>di</strong> figlio riconosciuto<br />

o <strong>di</strong>chiarato da un’altra persona;<br />

f) mo<strong>di</strong>ficazione della <strong>di</strong>sciplina dell’impugnazione del riconoscimento, con la previsione <strong>di</strong> imprescrittibilità<br />

dell’azione solo per il figlio e con l’introduzione <strong>di</strong> un termine per l’esercizio dell’azione<br />

per gli altri legittimati;<br />

g) unificazione delle <strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano i <strong>di</strong>ritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli<br />

nati nel matrimonio e fuori del matrimonio;<br />

h) specificazione del contenuto dei <strong>di</strong>ritti, poteri e doveri dei genitori con la valorizzazione del principio<br />

<strong>di</strong> assunzione <strong>di</strong> responsabilità nei confronti dei figli;<br />

i) conferma della previsione dell’ascolto del minore che abbia adeguata capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento<br />

nelle procedure previste dalla presente legge;<br />

l) adeguamento della <strong>di</strong>sciplina delle successioni e delle donazioni al principio <strong>di</strong> equiparazione<br />

tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio;<br />

m) adattamento e rior<strong>di</strong>no dei criteri <strong>di</strong> collegamento <strong>di</strong> cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31<br />

maggio 1995, n. 218, recante “Riforma del sistema italiano <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale privato”, anche<br />

con l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> eventuali norme <strong>di</strong> applicazione necessaria in attuazione dei principi<br />

della presente legge e <strong>di</strong> quelli affermati nella giurisprudenza civile e costituzionale;<br />

2. Il decreto o i decreti legislativi <strong>di</strong> cui al comma 1 provvederanno altresì ad effettuare il necessario coor<strong>di</strong>namento<br />

con le <strong>di</strong>sposizioni ivi contenute delle norme <strong>di</strong> attuazione del co<strong>di</strong>ce civile e delle altre<br />

norme vigenti, in modo da assicurare il rispetto dei principi <strong>di</strong> cui al comma 1.<br />

3. Il decreto o i decreti legislativi <strong>di</strong> cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche<br />

per la <strong>famiglia</strong>, del Ministro della giustizia e del Ministro dei <strong>di</strong>ritti e delle pari opportunità. Sugli<br />

schemi approvati dal Consiglio dei Ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari<br />

competenti entro sessanta giorni dalla comunicazione. Decorsi i termini previsti, i decreti sono emanati<br />

anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari <strong>di</strong> cui<br />

al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi<br />

1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati <strong>di</strong> sei mesi.<br />

4. Entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti legislativi <strong>di</strong> cui al comma 1 il Governo può adottare<br />

decreti correttivi, nel rispetto dei principi e dei criteri <strong>di</strong>rettivi fissati dalla presente legge.<br />

Art. 3 (Mo<strong>di</strong>fiche al regolamento dello stato civile)<br />

1. Con regolamento adottato a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro<br />

sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo <strong>di</strong> cui all’articolo 2, sono apportate le necessarie<br />

e conseguenti mo<strong>di</strong>fiche al Regolamento dello stato civile adottato con decreto del Presidente<br />

della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 79


LEGISLAZIONE<br />

Ve<strong>di</strong>amo i punti principali della riforma approvata<br />

dal Senato.<br />

Tralasciando l’abrogazione del feudale potere dei<br />

padri <strong>di</strong> decidere da soli in caso <strong>di</strong> urgenza (articolo<br />

316, comma 4, del co<strong>di</strong>ce civile) che meritava <strong>di</strong> essere<br />

cancellato da decenni, il punto centrale della<br />

riforma sta nella mo<strong>di</strong>fica dell’articolo 317-bis del<br />

co<strong>di</strong>ce civile che viene adeguato alla normativa sulla<br />

bigenitorialità con l’in<strong>di</strong>cazione che la potestà sul<br />

figlio naturale è esercitata <strong>di</strong> comune accordo da entrambi<br />

i genitori allorché siano conviventi, salvo il<br />

potere <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> rivolgersi al tribunale per la soluzione<br />

<strong>di</strong> eventuali contrasti. In caso, invece, <strong>di</strong> genitori<br />

che non convivono è richiamata la <strong>di</strong>sciplina<br />

applicabile in caso <strong>di</strong> separazione. Una soluzione<br />

quin<strong>di</strong> molto lineare e del tutto ragionevole.<br />

L’altro aspetto saliente della riforma sta - come<br />

già detto - nella attribuzione al tribunale or<strong>di</strong>nario<br />

della competenza per i proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> affidamento<br />

e <strong>di</strong> mantenimento anche dei figli naturali. Con ciò<br />

- e adeguandosi in fondo all’articolo 4 della legge<br />

sull’affidamento con<strong>di</strong>viso che aveva già espressamente<br />

equiparato tutti i figli - si supera la giurisprudenza<br />

che aveva mantenuto due giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>versi<br />

per le procedure <strong>di</strong> affidamento (tribunale per i minorenni)<br />

e <strong>di</strong> mantenimento (tribunale or<strong>di</strong>nario) lasciando<br />

al tribunale per i minorenni la competenza<br />

in caso <strong>di</strong> contestualità delle due domande (Cassazione<br />

8362/2007; Corte costituzionale, or<strong>di</strong>nanza n.<br />

185/2008).<br />

TESTO VIGENTE<br />

Art. 316. Esercizio della potestà dei genitori<br />

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età<br />

maggiore o alla emancipazione.<br />

La potestà è esercitata <strong>di</strong> comune accordo da entrambi<br />

i genitori.<br />

In caso <strong>di</strong> contrasto su questioni <strong>di</strong> particolare importanza<br />

ciascuno dei genitori può ricorrere senza<br />

formalità al giu<strong>di</strong>ce in<strong>di</strong>cando i provve<strong>di</strong>menti che<br />

ritiene più idonei.<br />

Se sussiste un incombente pericolo <strong>di</strong> grave pregiu<strong>di</strong>zio<br />

per il figlio, il padre può adottare i provve<strong>di</strong>menti<br />

urgenti ed in<strong>di</strong>fferibili.<br />

Il giu<strong>di</strong>ce, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore<br />

degli anni quattor<strong>di</strong>ci, suggerisce le determinazioni<br />

che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità<br />

familiare. Se il contrasto permane il giu<strong>di</strong>ce<br />

attribuisce il potere <strong>di</strong> decisione a quello dei genitori<br />

che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare<br />

l'interesse del figlio.<br />

80 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

TESTO APPROVATO DAL SENATO IL 6 OTTOBRE 2<strong>01</strong>0<br />

La procedura davanti al tribunale or<strong>di</strong>nario - fatte<br />

salve le azioni <strong>di</strong> status contenziose - è quella camerale,<br />

analoga al proce<strong>di</strong>mento usualmente utilizzato<br />

per la mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> separazione<br />

(per questo, anche se superfluamente, viene<br />

richiamato l’articolo 710 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile)<br />

mentre a tutti i decreti che definiscono queste<br />

e le altre procedure del tribunale or<strong>di</strong>nario in<strong>di</strong>cate<br />

nell’articolo 38, viene attribuita finalmente efficacia<br />

imme<strong>di</strong>ata esecutiva. La riforma prevede che il tribunale<br />

or<strong>di</strong>nario mantenga la competenza anche<br />

quando sia promosso davanti al tribunale per i minorenni<br />

un proce<strong>di</strong>mento per asserite condotte abusive<br />

nei confronti del figlio (limitatamente alle condotte<br />

cui fa riferimento l’articolo 333 del co<strong>di</strong>ce civile),<br />

risolvendo in tal modo un problema che ha<br />

sempre creato confusioni nella prassi.<br />

Passano al tribunale or<strong>di</strong>nario - con il nuovo testo<br />

dell’articolo 38 delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> attuazione - anche<br />

i proce<strong>di</strong>menti relativi allo status dei figli naturali<br />

e cioè l’opposizione <strong>di</strong> un genitore al riconoscimento<br />

tar<strong>di</strong>vo da parte dell’altro genitore (articolo 250 del<br />

co<strong>di</strong>ce civile) e la <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> paternità<br />

(articolo 269 del co<strong>di</strong>ce civile), oltre che le procedure<br />

per l’attribuzione del cognome (articolo 262 del<br />

co<strong>di</strong>ce civile) ed altre competenze minori. In altre parole,<br />

come sopra detto, al tribunale per i minorenni<br />

rimangono in sostanza solo le competenze in materia<br />

<strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> limitazione e <strong>di</strong> decadenza<br />

della potestà e tutto il settore dell’adozione.<br />

TESTO RIFORMATO<br />

Art. 316. Esercizio della potestà dei genitori<br />

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età<br />

maggiore o alla emancipazione.<br />

La potestà è esercitata <strong>di</strong> comune accordo da entrambi<br />

i genitori.<br />

In caso <strong>di</strong> contrasto su questioni <strong>di</strong> particolare importanza<br />

ciascuno dei genitori può ricorrere senza<br />

formalità al giu<strong>di</strong>ce in<strong>di</strong>cando i provve<strong>di</strong>menti che ritiene<br />

più idonei.<br />

abrogato<br />

Il giu<strong>di</strong>ce, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli<br />

anni quattor<strong>di</strong>ci, suggerisce le determinazioni che<br />

ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare.<br />

Se il contrasto permane il giu<strong>di</strong>ce attribuisce<br />

il potere <strong>di</strong> decisione a quello dei genitori che, nel singolo<br />

caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del<br />

figlio.


Art. 317-bis. Esercizio della potestà<br />

Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale<br />

spetta la potestà su <strong>di</strong> lui.<br />

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori,<br />

l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad<br />

entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le<br />

<strong>di</strong>sposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono<br />

l'esercizio della potestà spetta al genitore col<br />

quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno<br />

<strong>di</strong> essi, al primo che ha fatto il riconoscimento.<br />

Il giu<strong>di</strong>ce, nell'esclusivo interesse del figlio, può <strong>di</strong>sporre<br />

<strong>di</strong>versamente; può anche escludere dall'esercizio<br />

della potestà entrambi i genitori, provvedendo<br />

alla nomina <strong>di</strong> un tutore.<br />

Il genitore che non esercita la potestà ha il potere <strong>di</strong><br />

vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle con<strong>di</strong>zioni<br />

<strong>di</strong> vita del figlio minore.<br />

Art. 38. Disposizioni <strong>di</strong> attuazione del co<strong>di</strong>ce civile<br />

Sono <strong>di</strong> competenza del tribunale per i minorenni i<br />

provve<strong>di</strong>menti contemplati dagli artt. 84, 90, 171,<br />

194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis,<br />

330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché<br />

nel caso <strong>di</strong> minori dall'art. 269, primo comma, co<strong>di</strong>ce<br />

civile.<br />

Sono emessi dal tribunale or<strong>di</strong>nario i provve<strong>di</strong>menti<br />

per i quali non e espressamente stabilita la competenza<br />

<strong>di</strong> una <strong>di</strong>versa autorità giu<strong>di</strong>ziaria.<br />

In ogni caso il tribunale provvede in camera <strong>di</strong> consiglio<br />

sentito il pubblico ministero.<br />

Quando il provve<strong>di</strong>mento è emesso dal tribunale<br />

per i minorenni il reclamo si propone davanti alla<br />

sezione <strong>di</strong> corte <strong>di</strong> appello per i minorenni.<br />

Art. 276. Legittimazione passiva<br />

La domanda per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> paternità o <strong>di</strong><br />

maternità naturale deve essere proposta nei confronti<br />

del presunto genitore o, in mancanza <strong>di</strong> lui,<br />

nei confronti dei suoi ere<strong>di</strong>.<br />

Alla domanda può contrad<strong>di</strong>re chiunque vi abbia interesse.<br />

LEGISLAZIONE<br />

Art. 317-bis. Esercizio della potestà<br />

Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale<br />

spetta la potestà su <strong>di</strong> lui.<br />

Se il riconoscimento e` fatto da entrambi i genitori,<br />

l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad<br />

entrambi. Si applicano le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo<br />

316. Se i genitori non convivono, si applicano, in<br />

quanto compatibili, gli articoli 155, 155-bis, 155-ter,<br />

155-quater, 155-quinquies, 155-sexies e 156, commi<br />

quarto, quinto, sesto e settimo.<br />

Art. 38. Disposizioni <strong>di</strong> attuazione del co<strong>di</strong>ce civile<br />

Sono <strong>di</strong> competenza del tribunale per i minorenni i<br />

provve<strong>di</strong>menti contemplati dagli artt. 84, 90, 330, 332,<br />

333, 334, 335 e 371, ultimo comma.. Per i proce<strong>di</strong>menti<br />

<strong>di</strong> cui all’articolo 333 resta esclusa l’ipotesi in cui sia<br />

in corso, tra le stesse parti, giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> separazione o<br />

<strong>di</strong>vorzio o giu<strong>di</strong>zio ai sensi dell’articolo 316. In tale<br />

ipotesi e per tutta la durata del processo, la competenza,<br />

anche per i provve<strong>di</strong>menti contemplati dalle<br />

norme richiamate, spetta al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario.<br />

Sono emessi dal tribunale or<strong>di</strong>nario i provve<strong>di</strong>menti<br />

per i quali non e espressamente stabilita la competenza<br />

<strong>di</strong> una <strong>di</strong>versa autorità giu<strong>di</strong>ziaria. Nei proce<strong>di</strong>menti<br />

in materia <strong>di</strong> affidamento e <strong>di</strong> mantenimento<br />

dei minori si applica, in quanto compatibile,<br />

l’articolo 710 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile. Fermo restando<br />

quanto previsto per le azioni <strong>di</strong> stato, il tribunale<br />

competente provvede in ogni caso in camera <strong>di</strong><br />

consiglio sentito il pubblico ministero e i provve<strong>di</strong>menti<br />

emessi sono imme<strong>di</strong>atamente esecutivi, salvo<br />

che il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong>versamente.<br />

Quando il provve<strong>di</strong>mento è emesso dal tribunale per<br />

i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione<br />

<strong>di</strong> corte <strong>di</strong> appello per i minorenni.<br />

Art. 276. Legittimazione passiva<br />

La domanda per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> paternità o <strong>di</strong><br />

maternità naturale deve essere proposta nei confronti<br />

del presunto genitore o, in mancanza <strong>di</strong> lui, nei<br />

confronti dei suoi ere<strong>di</strong>. In loro mancanza, la domanda<br />

deve essere proposta nei confronti <strong>di</strong> un curatore<br />

nominato dal giu<strong>di</strong>ce davanti al quale il giu<strong>di</strong>zio<br />

deve essere promosso.<br />

Alla domanda può contrad<strong>di</strong>re chiunque vi abbia interesse.<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 81


LEGISLAZIONE<br />

La riforma, infine, ha colto l’occasione per risolvere<br />

anche un altro problema che la giurisprudenza<br />

non ha potuto risolvere, che riguarda i casi in cui la<br />

domanda <strong>di</strong> accertamento giu<strong>di</strong>ziale della paternità<br />

naturale deve essere azionata nei confronti degli<br />

ere<strong>di</strong> del presunto padre naturale deceduto. Ove<br />

non vi siano ere<strong>di</strong> <strong>di</strong>retti del presunto genitore deceduto,<br />

la giurisprudenza ha escluso la possibilità<br />

<strong>di</strong> richiedere la nomina <strong>di</strong> un curatore speciale per<br />

l’esercizio dell’azione (Cassazione, Sezioni unite,<br />

21287/2005; Corte costituzionale da ultimo 278/2009)<br />

frustrando così il <strong>di</strong>ritto alla genitorialità. La riforma,<br />

prendendo spunto dagli inviti della Corte costituzionale,<br />

in<strong>di</strong>ca ora espressamente che in mancanza<br />

<strong>di</strong> ere<strong>di</strong> l’azione per l’accertamento della paternità<br />

naturale deve essere promossa nei confronti <strong>di</strong> un<br />

curatore speciale.<br />

Prospettive <strong>di</strong> riforma<br />

dell’affidamento con<strong>di</strong>viso<br />

Domicilio presso entrambi i genitori, tempi <strong>di</strong> cura<br />

paritetici e altri interventi necessari<br />

<strong>di</strong> MARINO MAGLIETTA<br />

PRESIDENTE DI CRESCERE INSIEME<br />

Sul ddl 957, che ritocca la legge 54/2006 sull’affidamento<br />

con<strong>di</strong>viso, all’esame del Senato, circolano<br />

vari pareri, come quello dell’UNCM, che rendono necessarie<br />

alcune precisazioni da parte <strong>di</strong> chi ne ha fin<br />

qui curato la scrittura.<br />

La prima osservazione è che vengono mescolate e<br />

confuse vere novità con il semplice richiamo alle già<br />

attuali prescrizioni.<br />

In proposito, è indubbiamente vero che una larga<br />

parte della giurisprudenza non è coerente con la riforma<br />

del 2006 e si esprime come se la scelta del modello<br />

dovesse ancora compiersi e al giu<strong>di</strong>ce fosse lasciata<br />

facoltà <strong>di</strong> optare secondo il proprio personale<br />

giu<strong>di</strong>zio, che prevalentemente coincide con le regole<br />

dell’affidamento esclusivo. Pertanto, quanti, come<br />

l’UNCM, sono fermi alla giurisprudenza è naturale<br />

che elenchino tra le “novità legislative”, e critichino,<br />

passaggi che si limitano a rendere inelu<strong>di</strong>bili norme<br />

attuali, come la forma <strong>di</strong>retta del mantenimento dei<br />

figli ed una frequentazione dei genitori “equilibrata<br />

e continuativa”, solo riba<strong>di</strong>ta dal doppio domicilio.<br />

Del primo concetto - rammentato che il <strong>di</strong>ritto del<br />

minore a ricevere “cura”, e non sol<strong>di</strong> (la parola “mantenimento”<br />

sparisce dal primo comma, assorbita<br />

nella cura), da entrambi i genitori, entrambi affidatari,<br />

rende necessaria la forma <strong>di</strong>retta del mantenimento<br />

per realizzare il <strong>di</strong>ritto stesso - non si può, in<br />

questa sede, argomentare la vali<strong>di</strong>tà e si è costretti a<br />

rimandare ai commi 1 e 4 dell’art. 155, ovvero ad una<br />

82 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

quantità <strong>di</strong> autori (Arceri, Costanzo, Zaccaria…), a un<br />

esteso Dossier (Fam. Min. (6) 2009, pp. II-VIII) o alla<br />

stessa Cassazione (234<strong>11</strong>/2009). Sul secondo occorre<br />

insistere. Citare come novità “l’abolizione del collocamento<br />

del figlio presso un genitore, in quanto il figlio<br />

avrà domicilio presso entrambi i genitori, e il tempo<br />

della sua presenza presso ciascun genitore sarà “paritetico”<br />

“è singolare, ove si rammenti anche solo quanto<br />

lamentato a suo tempo dalla Camera Minorile <strong>di</strong> Milano,<br />

altamente rappresentativa, nel comunicato del<br />

26/1/06: “…poiché la legge approvata non prevede che<br />

debba essere specificata la residenza abituale del minore…”.<br />

Dunque, ci si era accorti che la legge 54 attribuisce<br />

ai figli solo una residenza anagrafica e non<br />

ammette genitori “collocatari”. Inoltre, il ddl 957 afferma<br />

la pariteticità (oltretutto sottolineandone la necessaria<br />

praticabilità) nell’assunzione dei compiti <strong>di</strong><br />

cura - ossia nei doveri - e non nei tempi, poiché stabilisce<br />

il <strong>di</strong>ritto del minore “<strong>di</strong> ricevere cura, educazione<br />

e istruzione da entrambi pariteticamente, salvi<br />

i casi <strong>di</strong> impossibilità materiale”. Il senso è lo stesso<br />

del doppio domicilio, luogo degli interessi e degli affetti.<br />

Ossia, in sostanza, si tratta solo <strong>di</strong> pari responsabilità:<br />

<strong>di</strong>fferenza ra<strong>di</strong>cale.<br />

Mostrato, dunque, che sul punto non ci sono innovazioni<br />

, ma solo il tentativo <strong>di</strong> mettere fine all’inosservanza<br />

<strong>di</strong> prescrizioni <strong>di</strong> legge, entriamo<br />

pure nel merito della questione. Nessuno ignora i<br />

<strong>di</strong>sagi legati alla frequentazione <strong>di</strong> due genitori e <strong>di</strong><br />

due case: ma <strong>di</strong> questo si è <strong>di</strong>scusso per 12 anni<br />

prima dell’introduzione della riforma e la conclusione,<br />

sentiti gli esperti, è stata che ciò era comunque<br />

meno grave - per i figli - della inevitabile per<strong>di</strong>ta<br />

del contributo educativo e affettivo <strong>di</strong> un genitore<br />

legata al rapporto privilegiato con l’altro, a prescindere<br />

dal nome dell’istituto. E poi, il genitore<br />

“non collocatario” non può essere soppresso. Anche<br />

nel modello esclusivo la sua casa è frequentata, e<br />

con lo stesso numero <strong>di</strong> scambi, anche se per un<br />

tempo inferiore. Allora, dove si può (o si vuole) arrivare<br />

con la pertinace negazione delle “due case”? A<br />

far sentire il figlio a casa sua solo dal collocatario,<br />

ossia a farlo stare a <strong>di</strong>sagio dall’altro, in punta <strong>di</strong> se<strong>di</strong>a<br />

come un ospite. Dunque, è in nome <strong>di</strong> questo tipo<br />

<strong>di</strong> “interesse” e contro la volontà del Parlamento<br />

espressione della sovranità popolare, che si continua<br />

ad adottare prevalentemente il modello dell’affidamento<br />

esclusivo in tutti i suoi contenuti concreti,<br />

limitandosi a cambiare il nome <strong>di</strong> affidatario<br />

in quello <strong>di</strong> collocatario, a <strong>di</strong>spetto <strong>di</strong> una legge che<br />

deliberatamente e sistematicamente ha cancellato<br />

ogni <strong>di</strong>stinzione. Questo deve essere chiaro. Certo,<br />

si può essere convinti in buona fede che il sistema<br />

migliore fosse quello precedente, il monarchico. Ma<br />

per tornare a ciò, per cambiare una legge, ne occorre<br />

una nuova: questo i giuristi dovrebbero saperlo. La<br />

scorciatoia <strong>di</strong> far finta che nulla sia cambiato non è<br />

ammessa, in uno stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto.


Proseguendo l’analisi del comunicato UNCM, non<br />

può tacersi un misterioso silenzio su uno dei punti<br />

maggiormente innovativi del ddl 957: la previsione<br />

<strong>di</strong> un passaggio preliminare obbligatorio presso un<br />

centro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione familiare a scopo solo informativo,<br />

con piena libertà <strong>di</strong> non andare oltre. Non è<br />

per nulla un punto secondario, in effetti, e occorre<br />

cercare <strong>di</strong> capire le ragioni della impreve<strong>di</strong>bile omissione.<br />

Certamente non ci si è sentiti <strong>di</strong> bollare frettolosamente<br />

questa norma come “me<strong>di</strong>azione obbligatoria”,<br />

tanto la realtà sarebbe stata <strong>di</strong>stante<br />

dalla descrizione, per chiunque avesse preso in<br />

mano il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge. Allora, probabilmente, non<br />

potendo <strong>di</strong>rne male - anche perché è in forte crescita<br />

il numero <strong>di</strong> avvocati che guarda con simpatia<br />

alla me<strong>di</strong>azione, tanto da averne fatto una scelta<br />

professionale aggiuntiva, investendoci non poco denaro<br />

- e non volendo <strong>di</strong>rne bene, si è preferito tacere.<br />

Tornando a considerare ciò che il comunicato<br />

<strong>di</strong>ce, ci sono varie altre attribuzioni <strong>di</strong> contenuti al<br />

<strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge, in cui l’interpretazione non è coerente<br />

con il testo. Ne può essere un esempio l’idea<br />

che il ddl 957 si proponga “la determinazione <strong>di</strong> un<br />

assegno perequativo posto a carico <strong>di</strong> un genitore o<br />

<strong>di</strong> entrambi, da versare su un conto corrente co-<br />

LEGISLAZIONE<br />

mune intestato al figlio, anche se minore”. Si è attribuito<br />

il carattere <strong>di</strong> prescrizione, sia pure residuale,<br />

a una modalità che semplicemente si ipotizza<br />

possa essere in vigore tra i genitori al momento in<br />

cui il figlio <strong>di</strong>venta maggiorenne e che viene considerata<br />

solo per <strong>di</strong>re che degli assegni per il figlio -<br />

ove <strong>di</strong>sposti, non importa in quale forma - questi <strong>di</strong>venta<br />

titolare quando raggiunge la maggiore età.<br />

Quanto al resto, non è certo facile fornire la prova<br />

negativa <strong>di</strong> fatti futuri, per giunta metagiuri<strong>di</strong>ci,<br />

come quando si profetizzano le infauste conseguenze<br />

del mantenimento <strong>di</strong>retto - al quale si è sopra<br />

accennato facendo notare che è già legge dello<br />

Stato - prevedendo “ulteriori ripercussioni sulla serenità<br />

dei minori e sul loro corretto sviluppo formativo”<br />

nonché “ulteriori motivi <strong>di</strong> contrasto tra i genitori<br />

a detrimento dei reali bisogni dei minori.”<br />

Quanto alla possibilità data agli ascendenti <strong>di</strong> fare<br />

istanza affinché sia concretamente <strong>di</strong>sposta una<br />

frequentazione con i nipoti, la censura secondo cui<br />

in tal modo questi ultimi <strong>di</strong>verrebbero oggetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti,<br />

anziché soggetto, sorvola sul fatto che la mo<strong>di</strong>fica<br />

aggiunge la possibilità <strong>di</strong> istanza da parte degli<br />

ascendenti al confermato <strong>di</strong>ritto del minore, come<br />

pure che, lungi dal cancellarlo, vuole solo dare ad<br />

esso la possibilità <strong>di</strong> goderne, atteso che un minorenne<br />

non ha la capacità <strong>di</strong> agire.<br />

Poche parole per il timido riconoscimento dell’esistenza<br />

<strong>di</strong> manipolazioni dei figli, che procurano<br />

ad essi danni talmente gravi da essere <strong>di</strong>fficilmente<br />

valutabili. Un riconoscimento, infatti, talmente poco<br />

convinto da cercare imme<strong>di</strong>ato rifugio nel noto artificio<br />

<strong>di</strong>alettico che, essendo l’intervento non sufficientemente<br />

approfon<strong>di</strong>to, meglio non intervenire.<br />

Un posto <strong>di</strong> rilievo, invece, merita la critica all’intervento<br />

sulla assegnazione della casa familiare.<br />

Ben nota è la pronuncia della Corte Costituzionale<br />

(308/2008), a cui essa si richiama. Non si è stati, tuttavia,<br />

attenti ad altre circostanze. Anzitutto la formulazione<br />

proposta mo<strong>di</strong>fica sul punto la legge 54,<br />

per cui non ci può essere trasposizione automatica.<br />

Inoltre, in materia così delicata, che incide profondamente<br />

nella vita <strong>di</strong> soggetti fragili, non appare né<br />

corretto né opportuno appigliarsi ad aspetti formali,<br />

ma si dovrebbe guardare alla sostanza. E’ quello che<br />

fa il ddl 957. Partendo, infatti, dalla obbligatoria ipotesi<br />

<strong>di</strong> un affidamento che abbia rispettato i <strong>di</strong>ritti<br />

dei figli ad una frequentazione equilibrata delle abitazioni<br />

dei due genitori, non si vede come possa parlarsi<br />

<strong>di</strong> “sottrazione della casa al minore”, quale che<br />

sia il genitore assegnatario: in ogni caso ci starà<br />

metà tempo. Su questo, invece, ruota tutto l’argomentare<br />

dell’estensore della 308, che evidentemente<br />

ancora pensava all’affidamento esclusivo.<br />

Inoltre, se è giusto ritenere che nell’interesse del minore<br />

si deve impe<strong>di</strong>re a chi esce dalla casa familiare<br />

<strong>di</strong> asportarne perfino il più inutile soprammobile -<br />

altrimenti il figlio ne soffre - come si può sostenere<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 83


LEGISLAZIONE<br />

la tesi <strong>di</strong> una verifica solo a posteriori dell’eventuale<br />

<strong>di</strong>sturbo arrecato dall’ingresso, armi e bagagli, <strong>di</strong> un<br />

nuovo soggetto, che rivoluzionerà necessariamente<br />

spazi e abitu<strong>di</strong>ni? Viceversa, è illuminante la prima<br />

applicazione delle teorie della Consulta (Cass.<br />

9995/2008) ove si concludeva trionfalmente che un<br />

certo signore che aveva fatto della casa familiare la<br />

sede delle sue attività impren<strong>di</strong>toriali, poteva tranquillamente<br />

restarci, sol perché si poteva escludere<br />

che “la presenza del convivente della madre fosse<br />

nociva o <strong>di</strong>seducativa per il bambino”. E’ o no ragionevole<br />

chiedersi se le Camere Minorili hanno davvero<br />

a cuore l’interesse del minore o non piuttosto<br />

quello degli adulti? Non è solo la posizione <strong>di</strong> chi<br />

scrive. In una ben argomentata pronuncia della Suprema<br />

Corte (26574/07 ), che precede la Consulta, si<br />

legge: “con il formarsi <strong>di</strong> un nuovo nucleo familiare,<br />

…la previsione legislativa della cessazione dell’assegnazione<br />

è mera conseguenza dell’avere l’abitazione<br />

perduto la sua funzione, per essere venuto<br />

meno… quell’habitat che si intendeva conservare,<br />

finché possibile, ai figli”. A ciò nessuno finora ha<br />

dato risposta.<br />

84 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

Ultimo tema è l’appello dell’UNCM a favore <strong>di</strong> un<br />

Tribunale unico dei minori e della <strong>famiglia</strong>, implicitamente<br />

avversando l’istituzione <strong>di</strong> sezioni specializzate<br />

presso i tribunali or<strong>di</strong>nari. Fermo restando<br />

che tutti riconoscono l’esigenza <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>ce specializzato<br />

e della unificazione delle competenze, la<br />

scelta del ddl 957 è ispirata a un criterio chiarissimo:<br />

le esigenze e i desideri dell’utenza, e non le preferenze<br />

delle varie categorie <strong>di</strong> operatori, che comprensibilmente<br />

possono essere guidati da considerazioni<br />

opportunistiche. E l’utenza è unanimemente<br />

a favore delle sezioni specializzate. Le ragioni sono<br />

due. La prima proviene dai numeri, che inducono<br />

costi altissimi e scomo<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> ogni genere. I tribunali<br />

or<strong>di</strong>nari sono 165, quelli per i minorenni 29. Né i previsti<br />

accorpamenti risolvono il problema. Ad es,, in<br />

Toscana Arezzo andrebbe con Siena e Grosseto. Distanze<br />

enormi, mon<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi. La seconda è la profonda<br />

<strong>di</strong>ffidenza verso un “tribunale speciale” che<br />

nasca sulle ceneri <strong>di</strong> una istituzione che, a ragione<br />

o a torto, non ha destato simpatie in chi l’ha dovuta<br />

frequentare. È un dato <strong>di</strong> fatto. È sembrato giusto tenerne<br />

conto.<br />

Riportiamo il testo del <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge n. 957 (già pubblicato e commentato su “<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>”,<br />

5, 2<strong>01</strong>0)<br />

Disegno <strong>di</strong> legge<br />

Art. 1.<br />

1. All’articolo 155 del co<strong>di</strong>ce civile sono apportate le seguenti mo<strong>di</strong>ficazioni:<br />

a) al primo comma, dopo le parole: «<strong>di</strong> ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi» sono inserite<br />

le seguenti: «pariteticamente, salvi i casi <strong>di</strong> impossibilità materiale,»;<br />

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:<br />

«Per realizzare la finalità <strong>di</strong> cui al primo comma, il giu<strong>di</strong>ce che pronuncia la separazione personale<br />

dei coniugi <strong>di</strong>spone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, salvo quanto stabilito<br />

all’articolo 155-bis. L’età dei figli, la <strong>di</strong>stanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro<br />

rapporti non rilevano ai fini del rispetto del <strong>di</strong>ritto dei minori all’affidamento con<strong>di</strong>viso, ma solo<br />

sulle relative modalità <strong>di</strong> attuazione. Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso<br />

ciascun genitore, stabilendone il domicilio presso entrambi, salvi accor<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi dei genitori, e tenendo<br />

conto della capacità <strong>di</strong> ciascun genitore <strong>di</strong> rispettare la figura e il ruolo dell’altro. Fissa altresì<br />

la misura e il modo con cui ciascuno <strong>di</strong> essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione<br />

e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accor<strong>di</strong><br />

intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provve<strong>di</strong>mento relativo alla prole con esclusivo<br />

riferimento all’interesse morale e materiale <strong>di</strong> essa.»;<br />

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:<br />

«Agli ascendenti è data facoltà <strong>di</strong> chiedere al giu<strong>di</strong>ce che sia riconosciuta e <strong>di</strong>sciplinata la propria<br />

possibilità <strong>di</strong> contatto con i minori.»;<br />

d) al terzo comma, dopo le parole: «da entrambi i genitori» sono inserite le seguenti: «salvo quanto<br />

<strong>di</strong>sposto all’articolo 155-bis»;<br />

e) il quarto comma è sostituito dai seguenti:<br />

«Salvo accor<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma <strong>di</strong>retta e per capitoli <strong>di</strong><br />

spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le modalità<br />

sono concordate <strong>di</strong>rettamente dai genitori o, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo, sono stabilite dal giu<strong>di</strong>ce.<br />

Il costo dei figli è valutato tenendo conto:


LEGISLAZIONE<br />

1) delle attuali esigenze del figlio;<br />

2) delle attuali risorse economiche complessive dei genitori.<br />

Quale contributo <strong>di</strong>retto il giu<strong>di</strong>ce valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e<br />

<strong>di</strong> cura assunti da ciascun genitore.<br />

Ove necessario al fine <strong>di</strong> realizzare il suddetto principio <strong>di</strong> proporzionalità, il giu<strong>di</strong>ce può stabilire<br />

la corresponsione <strong>di</strong> un assegno perequativo perio<strong>di</strong>co. L’assegno è automaticamente<br />

adeguato agli in<strong>di</strong>ci ISTAT, in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> altro parametro in<strong>di</strong>cato dalle parti o dal giu<strong>di</strong>ce.<br />

Qualora un genitore venga meno, comprovatamente, al dovere <strong>di</strong> provvedere alle necessità del<br />

figlio nella forma <strong>di</strong>retta per la parte <strong>di</strong> sua spettanza, il giu<strong>di</strong>ce stabilisce, a domanda, che<br />

provveda me<strong>di</strong>ante assegno da versare all’altro genitore.»;<br />

f) il quinto comma è abrogato.<br />

Art. 2.<br />

1. All’articolo 155-bis del co<strong>di</strong>ce civile sono apportate le seguenti mo<strong>di</strong>ficazioni:<br />

a) il primo comma è sostituito dal seguente:<br />

«Il giu<strong>di</strong>ce può escludere un genitore dall’affidamento, con provve<strong>di</strong>mento motivato, qualora ritenga<br />

che da quel genitore, se affidatario, possa venire pregiu<strong>di</strong>zio al minore. In ogni caso il giu<strong>di</strong>ce<br />

può per gravi motivi or<strong>di</strong>nare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell’impossibilità,<br />

in un istituto <strong>di</strong> educazione.»;<br />

b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:<br />

«Il genitore cui sono affidati i figli ha l’esercizio esclusivo della potestà su <strong>di</strong> essi; egli deve attenersi<br />

alle con<strong>di</strong>zioni determinate dal giu<strong>di</strong>ce. Le decisioni <strong>di</strong> maggiore interesse per i figli sono<br />

adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il cambiamento <strong>di</strong> residenza dei figli costituisce<br />

decisione <strong>di</strong> maggiore interesse e deve essere concordato. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo la decisione è rimessa<br />

al giu<strong>di</strong>ce. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il <strong>di</strong>ritto e il dovere <strong>di</strong> vigilare sulla loro<br />

istruzione ed educazione e può ricorrere al giu<strong>di</strong>ce quando ritenga che siano state assunte decisioni<br />

pregiu<strong>di</strong>zievoli al loro interesse.<br />

Le norme sul mantenimento dei figli <strong>di</strong> cui al quinto comma dell’articolo 155 si applicano a prescindere<br />

dal tipo <strong>di</strong> affidamento; parimenti, la posizione fiscale dei genitori è la stessa»;<br />

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esclusione <strong>di</strong> un genitore dall’affidamento e <strong>di</strong>sciplina dell’affidamento<br />

esclusivo».<br />

Art. 3.<br />

1. All’articolo 155-quater del co<strong>di</strong>ce civile, al primo comma, le parole: «Il <strong>di</strong>ritto al go<strong>di</strong>mento della casa<br />

familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi <strong>di</strong> abitare stabilmente nella casa<br />

familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «Nel<br />

caso in cui l’assegnatario della casa familiare non vi abiti o cessi <strong>di</strong> abitarvi stabilmente o contragga<br />

nuovo matrimonio o conviva more uxorio, la sua assegnazione in go<strong>di</strong>mento, a tutela dell’interesse dei<br />

figli a conservare intatto il luogo <strong>di</strong> crescita, perde efficacia e il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>spone, a domanda, secondo<br />

i criteri or<strong>di</strong>nari».<br />

Art. 4.<br />

1. All’articolo 155-quinquies del co<strong>di</strong>ce civile il primo comma è sostituito dai seguenti:<br />

«Dell’assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o degli assegni che<br />

entrambi i genitori siano obbligati a versare in un conto corrente comune a favore del figlio, è titolare<br />

quest’ultimo quando <strong>di</strong>venta maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con<br />

i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente,<br />

in caso <strong>di</strong> inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l’altro genitore, come persona<br />

che ne subisce un danno.<br />

Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma<br />

non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l’applicazione del quinto comma<br />

dell’articolo 155 del co<strong>di</strong>ce civile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio».<br />

Art. 5.<br />

1. All’Articolo 155-sexies del co<strong>di</strong>ce sono apportate le seguenti mo<strong>di</strong>ficazioni:<br />

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e prende in considerazione la sua opi-<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 85


LEGISLAZIONE<br />

nione, tenendo conto dell’età e del grado <strong>di</strong> maturità. Il giu<strong>di</strong>ce può <strong>di</strong>sporre che il minore sia<br />

sentito con au<strong>di</strong>zione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell’ufficio giu<strong>di</strong>ziario, e che la<br />

medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi au<strong>di</strong>ovisivi»;<br />

b) il secondo comma è abrogato.<br />

Art. 6.<br />

1. All’articolo 317-bis del co<strong>di</strong>ce civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:<br />

«Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente a<br />

entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 316. Se i genitori non convivono<br />

l’esercizio della potestà è regolato secondo quanto <strong>di</strong>sposto dagli articoli da 155 a 155-sexies».<br />

Art. 7.<br />

1. All’articolo 178 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:<br />

«L’or<strong>di</strong>nanza del giu<strong>di</strong>ce istruttore in materia <strong>di</strong> separazione e affidamento dei figli è impugnabile<br />

dalle parti con reclamo al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci<br />

giorni, decorrente dalla pronuncia dell’or<strong>di</strong>nanza se avvenuta in u<strong>di</strong>enza, o altrimenti decorrente<br />

dalla comunicazione dell’or<strong>di</strong>nanza medesima».<br />

Art. 8.<br />

1. Dopo l’articolo 709-bis del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile è inserito il seguente:<br />

«Art. 709-bis.1. - (Me<strong>di</strong>azione Familiare). - In tutti i casi <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo nella fase <strong>di</strong> elaborazione del progetto<br />

con<strong>di</strong>viso le parti hanno l’obbligo, prima <strong>di</strong> a<strong>di</strong>re il giu<strong>di</strong>ce e salvi i casi <strong>di</strong> assoluta urgenza o<br />

<strong>di</strong> grave ed imminente pregiu<strong>di</strong>zio per i minori, <strong>di</strong> acquisire informazioni sulle potenzialità <strong>di</strong> un<br />

eventuale percorso <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione familiare, rivolgendosi a un centro pubblico o privato, i cui operatori<br />

abbiano formazione specifica ed appartengano ad albi nazionali specifici pubblici o privati registrati<br />

nell’apposito elenco del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.<br />

Ove l’intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presentano<br />

al presidente del tribunale il testo dell’accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione<br />

possono far parte del documento finale, anche se concordati al <strong>di</strong> fuori del centro <strong>di</strong> cui al primo<br />

comma. In caso <strong>di</strong> insuccesso le parti possono rivolgersi al giu<strong>di</strong>ce, ai sensi dell’articolo 709-ter.<br />

In ogni caso la parte ricorrente deve allegare al ricorso la certificazione del passaggio presso il centro<br />

<strong>di</strong> cui al primo comma o concorde <strong>di</strong>chiarazione circa l’avvenuto passaggio.<br />

In caso <strong>di</strong> contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giu<strong>di</strong>zio o anche dopo la sua<br />

conclusione, il giu<strong>di</strong>ce segnala alle parti l’opportunità <strong>di</strong> rivolgersi ad un centro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione familiare,<br />

<strong>di</strong> cui al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giu<strong>di</strong>ce rinvia la causa<br />

ad altra data in attesa dell’espletamento dell’attività <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione».<br />

Art. 9.<br />

1. All’articolo 709-ter del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile sono apportate le seguenti mo<strong>di</strong>ficazioni:<br />

a) al secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente: «A seguito del ricorso, il giu<strong>di</strong>ce convoca le parti<br />

e adotta i provve<strong>di</strong>menti opportuni. In caso <strong>di</strong> gravi inadempienze o <strong>di</strong> atti che comunque arrechino<br />

pregiu<strong>di</strong>zio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giu<strong>di</strong>ce<br />

emette prioritariamente provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> ripristino, restituzione o compensazione. In particolare, nel<br />

caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto<br />

dell’altro genitore in luogo tale da interferire con le regole dell’affidamento, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>spone il rientro<br />

imme<strong>di</strong>ato dei figli e il risarcimento <strong>di</strong> ogni conseguente danno, valutando tale comportamento<br />

ai fini del’affidamento e delle sue modalità <strong>di</strong> attuazione. Il giu<strong>di</strong>ce, inoltre, può mo<strong>di</strong>ficare i provve<strong>di</strong>menti<br />

in vigore e può, anche congiuntamente:» e il numero 1) è abrogato;<br />

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:<br />

«Il comprovato con<strong>di</strong>zionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell’altro<br />

genitore attivando la sindrome <strong>di</strong> alienazione genitoriale, costituisce inadempienza grave,<br />

che può comportare l’esclusione dall’affidamento».<br />

Art. 10.<br />

1. All’articolo 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La competenza<br />

è attribuita in ogni caso al tribunale or<strong>di</strong>nario».<br />

86 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1


In libreria<br />

a cura dell’avv. GIANFRANCO DOSI<br />

Giacomo Oberto<br />

LA COMUNIONE LEGALE<br />

TRA CONIUGI<br />

2 Volumi<br />

Milano, Giuffrè, 2<strong>01</strong>0<br />

La premessa dell’Autore<br />

Nel generale impazzimento del<br />

mondo, nell’imbarbarimento delle<br />

relazioni tra giuristi (teorici o pratici<br />

che siano), nel momento in cui<br />

il “ tiro al giu<strong>di</strong>ce”, pare <strong>di</strong>ventato<br />

il passatempo preferito <strong>di</strong> istituzioni,<br />

politici, giornalisti, pubblicisti,<br />

citta<strong>di</strong>ni scontenti delle decisioni<br />

rese, per<strong>di</strong>giorno <strong>di</strong> vario genere,<br />

avvocati, accademici, e financo<br />

<strong>di</strong> colleghi e colleghe, l’essere<br />

riuscito a portare a compimento,<br />

in un tempo relativamente<br />

contenuto, l’opera che qui presento<br />

al pubblico costitu isce per<br />

me un piccolo miracolo, nonché<br />

motivo <strong>di</strong> grande sod<strong>di</strong>sfa zione.<br />

Non compete certo a me esprimere<br />

giu<strong>di</strong>zi sul risultato delle immani<br />

fatiche del lavoro <strong>di</strong> ricerca e<br />

<strong>di</strong> riflessione trasfuso nel presente<br />

scritto. Come tutte le opere umane<br />

esso contiene sicuramente inesat -<br />

tezze, manchevolezze, contrad<strong>di</strong>zioni,<br />

esagerazioni, <strong>di</strong> cui mi scuso<br />

sin d’ora con il paziente lettore.<br />

Allo stesso modo chiedo venia a<br />

tutti gli Autori il cui pensiero non<br />

dovesse risultare riportato in<br />

modo corretto o sufficiente, ovvero<br />

fosse stato ad<strong>di</strong>rittura<br />

omesso. Il numero degli stu<strong>di</strong>osi<br />

che si sono cimentati con la materia<br />

della comunione legale, con<br />

singoli aspetti <strong>di</strong> essa, o con questioni<br />

collegate alla medesima, è<br />

letteralmente sterminato. L’istituto<br />

ha del resto (faticosamente)<br />

rag giunto anche da noi quella che<br />

con felice espressione transalpina<br />

è stata definita la « maturità giurisprudenziale<br />

»: pertanto, quanto<br />

mai consi stente è ormai anche<br />

l’apporto dei giu<strong>di</strong>ci, sia <strong>di</strong> merito<br />

che <strong>di</strong> legittimità.<br />

L’assoluta completezza, specie in<br />

questa materia, non è umana -<br />

mente raggiungibile, né rientrava<br />

negli obiettivi che mi ero prefissati.<br />

Malgrado ciò, ritengo <strong>di</strong> poter<br />

offrire al lettore un panorama sufficien<br />

temente esaustivo su quello<br />

che è oggi il regime patrimoniale<br />

legale delle famiglie italiane.<br />

Come <strong>di</strong>cevo, non sta a me giu<strong>di</strong>care.<br />

Mi sia solo consentito aggiungere<br />

un motivo d’orgoglio<br />

personale, che non ha (<strong>di</strong>rettamente)<br />

a che vedere con la qualità<br />

dell’opera. Parlando, una volta<br />

tanto, non da stu<strong>di</strong>oso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto,<br />

ma da appassionato bibliofilo e<br />

collezionista <strong>di</strong> testi giuri<strong>di</strong>ci, non<br />

posso esimermi dall’esprimere la<br />

sod<strong>di</strong>sfazione derivante dal poter<br />

<strong>di</strong>re che pressoché tutte le opere<br />

citate in questo volume ed in particolare<br />

quelle più antiche - sono<br />

tratte dalla mia personale biblioteca.<br />

Il che, tenuto conto degli assur<strong>di</strong><br />

ed astronomici prezzi che<br />

certi volumi hanno raggiunto, in<br />

Italia come all’ estero, non è cosa<br />

da poco.<br />

E <strong>di</strong> già che siamo in tema <strong>di</strong> libri<br />

antichi, mi auguro che il lettore<br />

non valuti in maniera troppo severa<br />

l‘enfasi che ho messo nello<br />

stu<strong>di</strong>o delle ra<strong>di</strong>ci storiche delle<br />

varie questioni, concernenti la comunione<br />

coniugale.<br />

Questo è un Leitmotiv su cui torno<br />

più volte nel contesto del lavoro.<br />

L’idea del Montesquieu, secondo<br />

cui le leggi servono a chiarire la<br />

storia, così’ come la storia serve a<br />

chiarire le leggi, mi pare contenga<br />

una verità incontestabile. E a questa<br />

frase non posso fare a meno<br />

<strong>di</strong> pensare, allorché vengono<br />

spacciate oggi come « nuove»<br />

questioni che i Parlamenti francesi,<br />

o maestri del droit coutumier,<br />

<strong>di</strong>scutevano e risolvevano secoli<br />

IN LIBRERIA<br />

or sono, sovente negli stessi identici<br />

termini che caratterizzano i<br />

<strong>di</strong>battiti contemporanei. Altrettanto<br />

incontestabil mente mi<br />

sembra applicabile al libro ciò che<br />

Ortega y Gasset riferiva all’uomo:<br />

il fatto, cioè, <strong>di</strong> non essere giammai<br />

il primo del suo genere, ma <strong>di</strong><br />

cominciare «subito a esistere su<br />

un certo livello <strong>di</strong> passato accumulato<br />

». E, nel caso <strong>di</strong> un libro<br />

sulla comunione legale tra coniugi,<br />

il «livello <strong>di</strong> passato» accumulato<br />

in almeno otto secoli <strong>di</strong><br />

storia dell’istituto è veramente<br />

impressionante.<br />

Un’ altra « stella polare» che ho voluto<br />

costantemente seguire nel<br />

lungo e periglioso viaggio attraverso<br />

l’aggrovigliato intrico della<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 87


IN LIBRERIA<br />

comu nione legale è rappresentata<br />

dall’analisi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comparato:<br />

sia per via dell’innegabile « parentela»<br />

che il nostro istituto possiede<br />

rispetto ad analoghi istituti <strong>di</strong> svariati<br />

altri or<strong>di</strong>namenti (in primis,<br />

naturalmente, con la communauté<br />

légale francese), sia per le inevitabili<br />

istanze <strong>di</strong> rapprochement con i<br />

sistemi stranieri che l’evoluzione<br />

comunitaria del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />

oggidì impone. Come recentemente<br />

rilevato da un’ Autrice francese,<br />

la circolazione delle persone,<br />

oggi più che mai intensa, porta a<br />

far si che non sia più concepibile<br />

por mano al <strong>di</strong>ritto nazionale dei<br />

regimi matrimoniali senza una<br />

préalable riflessione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comparato.<br />

Il caso Radmacher V.. Granatino<br />

(risolto nel 2009 dalla Court<br />

of Appeal britannica: <strong>di</strong> esso si<br />

<strong>di</strong>rà nel contesto del Cap. Il, che ha<br />

deciso una questione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto interno<br />

afferente alla vali<strong>di</strong>tà degli<br />

ante-nuptial contracts alla luce <strong>di</strong><br />

considerazioni tratte dal raf fronto<br />

con i sistemi giusfamiliari francese<br />

e tedesco, appare al riguardo<br />

quanto mai eloquente.<br />

Sempre in tema <strong>di</strong> metodo seguito<br />

nella trattazione, voglio qui<br />

precisare che, per esigenze <strong>di</strong><br />

chiarezza, ho sovente preferito -<br />

anziché procedere a <strong>di</strong>scutibili<br />

riassunti delle opinioni altrui - lasciare<br />

spazio alla voce degli Autori<br />

e delle sentenze citati, riportando<br />

sovente in nota, tra virgolette,<br />

i passaggi più significativi,<br />

proprio perché non fosse lasciato<br />

a<strong>di</strong>to al minimo dubbio.<br />

Le citazioni sono state riportate<br />

nella maniera più fedele al testo<br />

da cui sono state tratte e ciò vale<br />

anche per gli stu<strong>di</strong>osi più antichi. Il<br />

che vuol <strong>di</strong>re, naturalmente, che (a<br />

parte le abbreviature delle cinquecen<br />

tine, non riproducibili con i tipi<br />

moderni e comunque assolutamente<br />

« criptiche» per chi non abbia<br />

un minimo d’esperienza <strong>di</strong><br />

consulta zione <strong>di</strong> simili opere) la<br />

grafia segue pari pari l’originale,<br />

con tutte le <strong>di</strong>fformità del caso, rispetto<br />

a come siamo abituati a vedere<br />

espresse determinate parole.<br />

Ne consegue che, tanto per fare<br />

88 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

qualche esempio, per quanto riguarda<br />

il latino, il <strong>di</strong>ttongo «ae»<br />

può talora risultare espresso semplicemente<br />

con la vocale « e », la<br />

congiunzione «et » viene per lo più<br />

resa con il segno oggi (da noi) impiegato<br />

solo nelle ragioni sociali<br />

(


cui sopra, approfittando dell’ampia<br />

libertà che la struttura del<br />

trattato consente rispetto a quella<br />

del commentario. Anche operando<br />

in tal modo, il contenuto <strong>di</strong><br />

svariati capitoli mi è apparso cosi<br />

abbondante (e talora, intrinsecamente<br />

eterogeneo), da suggerire il<br />

frequente ricorso ad una sottoripartizione<br />

in <strong>di</strong>stinte sezioni (che<br />

peraltro lasciano inal terata, all’interno<br />

<strong>di</strong> ogni capitolo, la successione<br />

e la numerazione <strong>di</strong> paragrafi<br />

e note, che riprende a decorrere<br />

dall’inizio <strong>di</strong> ogni nuovo<br />

capitolo, e non <strong>di</strong> ogni sezione).<br />

Ho ritenuto poi <strong>di</strong> dover concentrare<br />

in un’ultima e <strong>di</strong>stinta parte<br />

(composta, a sua volta, <strong>di</strong> quattro<br />

capitoli) le principali interferenze<br />

della comunione legale rispetto<br />

ad altri istituti, nonché ad alcuni<br />

principi generali (autonomia privata,<br />

pubblicità, processo, questioni<br />

legate ad azienda, impresa<br />

e società).<br />

TI mio ringraziamento più sentito<br />

va al Prof. Piero Schlesinger, per la<br />

fiducia <strong>di</strong>mostrata nell’affidarmi<br />

questo arduo compito, che ho cercato<br />

<strong>di</strong> portare a compimento in<br />

quello che - nei limiti delle mie<br />

modeste, solitarie ed isolate forze<br />

- era il migliore dei mo<strong>di</strong> possibili.<br />

Giacomo Oberto<br />

Salvatore Patti<br />

LE PROVE. PARTE GENERALE<br />

Giuffrè e<strong>di</strong>tore, 2<strong>01</strong>0<br />

La migliore presentazione <strong>di</strong> questo<br />

ottimo volume <strong>di</strong> Salvatore<br />

Patti - che esce nel Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

privato a cura <strong>di</strong> Giovanni Iu<strong>di</strong>ca<br />

e Paolo Zatti - ci sembra la riflessione<br />

che egli stesso propone<br />

sulla scarsa attenzione della dottrina<br />

italiana per il principio del libero<br />

convincimento. Si tratta <strong>di</strong><br />

uno dei temi centrali del processo.<br />

Con la consueta chiarezza Patti ci<br />

aiuta a superare le ambiguità interpretative,<br />

e il rischio <strong>di</strong> arbitrio<br />

giu<strong>di</strong>ziario, che possono derivare<br />

dall’equivoca sovrapposizione tra<br />

libero convincimento e libera interpretazione<br />

delle prove.<br />

Il principio del libero convincimento<br />

del giu<strong>di</strong>ce, in connessione<br />

con la valutazione delle<br />

prove, rappresenta certamente<br />

uno dei temi centrali del processo<br />

e nel contempo uno dei car<strong>di</strong>ni<br />

dell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co. Tuttavia,<br />

per riprendere una considerazione<br />

che non ha perduto attualità,<br />

“ancora assai incerto e<br />

nebuloso è il significato da attribuire<br />

al libero convincimento del<br />

giu<strong>di</strong>ce nelle aree in cui esso può<br />

esplicarsi, così come rimangono<br />

vaghe le implicazioni che dal<br />

principio <strong>di</strong>scendono in or<strong>di</strong>ne<br />

alla concezione della verità giu<strong>di</strong>ziale,<br />

ai poteri probatori del giu<strong>di</strong>ce,<br />

e alle tecniche <strong>di</strong> assunzione<br />

delle prove del processo civile”<br />

[M.Taruffo, libero convincimento del<br />

giu<strong>di</strong>ce (<strong>di</strong>ritto processuale civile), in<br />

Enc. giur.Treccani, Roma, 1990, 1].<br />

In effetti, nella pur ricca letteratura<br />

civilistica de<strong>di</strong>cata all’attività<br />

del giu<strong>di</strong>ce mancano quasi del<br />

tutto contributi specifici sul principio<br />

del libero convincimento, ed<br />

anche in saggi <strong>di</strong> grande rilievo,<br />

ove il problema è trattato, spesso<br />

non si va oltre affermazioni generiche.<br />

In definitiva, anche per il<br />

processo civile può valere quanto<br />

affermato nelle pagine introduttive<br />

<strong>di</strong> una vasta indagine de<strong>di</strong>cata<br />

al processo penale: “A forza<br />

<strong>di</strong> vantare con dogmatica sicurezza<br />

il principio del libero con-<br />

IN LIBRERIA<br />

vincimento come fondamento<br />

imprescin<strong>di</strong>bile del sistema, da<br />

troppo tempo se ne trascura l’approfon<strong>di</strong>mento<br />

critico, con la conseguenza<br />

<strong>di</strong> una grande varietà <strong>di</strong><br />

significati e soprattutto <strong>di</strong> un’immagine<br />

equivoca della libertà del<br />

giu<strong>di</strong>ce” [M.Nobili, Il principio del libero<br />

convincimento del giu<strong>di</strong>ce, Milano,<br />

1974, 3].<br />

Soprattutto alla dottrina più recente<br />

deve comunque essere riconosciuto<br />

il merito <strong>di</strong> una serrata<br />

critica della giurisprudenza, che<br />

molto spesso trascura <strong>di</strong> riflettere<br />

sul fondamento e sulla funzione<br />

del principio in questione rischiando<br />

<strong>di</strong> trasformare il libero<br />

convincimento in arbitrio, o almeno<br />

<strong>di</strong> eludere l’obbligo della<br />

motivazione in fatto, sottraendo la<br />

valutazione delle prove ad ogni<br />

forma <strong>di</strong> razionalizzazione e <strong>di</strong><br />

controllo. Basti ricordare che secondo<br />

la dottrina meno recente e<br />

la giurisprudenza una sola presunzione<br />

può fondare il convincimento<br />

del giu<strong>di</strong>ce, come è noto,<br />

insindacabile in Cassazione. In numerose<br />

occasioni la giurisprudenza<br />

ha affermato perfino che il<br />

convincimento può basarsi su una<br />

sola presunzione, “grave e precisa”,<br />

pur quando sono state acquisite<br />

al processo prove contrarie,<br />

o comunque quando l’esistenza<br />

dei fatti non può accertarsi in altro<br />

modo.<br />

Esattamente si richiede perché in<br />

ipotesi del genere il giu<strong>di</strong>ce debba<br />

fondare l’accertamento su una<br />

base così <strong>di</strong>scutibile invece <strong>di</strong> decidere<br />

applicando la regola sull’onere<br />

della prova, e si segnala la<br />

finzione che si nasconde <strong>di</strong>etro<br />

l’argomento della “certezza morale”,<br />

che dovrebbe servire a colmare<br />

lo scarto tra l’effettiva conoscenza<br />

dei fatti e la certezza assoluta<br />

[M.Taruffo, Prove atipiche e convincimento<br />

del giu<strong>di</strong>ce, in Riv.<strong>di</strong>r.proc.,<br />

1973,399 ss.].<br />

Viceversa, il giu<strong>di</strong>ce è in ogni caso<br />

“libero” <strong>di</strong> ritenere le prove acquisite<br />

non sufficienti per la formazione<br />

del convincimento e quin<strong>di</strong><br />

decidere in base alla regola sull’onere<br />

della prova.<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 89


IN LIBRERIA<br />

In definitiva, prescindendo per<br />

ora da altri aspetti della problematica,<br />

sono evidenti i pericoli<br />

che possono derivare dal principio<br />

del libero convincimento così<br />

inteso - si parla <strong>di</strong> mito del convincimento<br />

- nonché le connessioni<br />

esistenti tra il suddetto principio<br />

e l’onere della prova.<br />

L’art.<strong>11</strong>6 c.p.c. costituisce il fondamento<br />

della libera valutazione<br />

delle prove e del libero convincimento<br />

del giu<strong>di</strong>ce; principi che subiscono<br />

eccezione nel caso delle<br />

prove legali, mancando allora la<br />

possibilità’ <strong>di</strong> una “libera valutazione”<br />

da parte del giu<strong>di</strong>ce. In altri<br />

termini ricorre il libero convincimento<br />

soltanto quando l’iter logico<br />

del giu<strong>di</strong>ce non incontra lo sbarramento<br />

della prova legale, che appiattisce<br />

l’attività del giu<strong>di</strong>ce rendendola<br />

simile a quella del burocrate,<br />

tenuto - ad esempio - semplicemente<br />

a constatare la produzione<br />

<strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> documenti al<br />

fine <strong>di</strong> poter prendere una certa<br />

decisione prevista dalla legge per<br />

il caso specifico. Trattandosi peraltro<br />

<strong>di</strong> regole legali, l’attività del<br />

giu<strong>di</strong>ce non sfugge in questo caso<br />

al controllo <strong>di</strong> legittimità della<br />

Corte <strong>di</strong> cassazione.<br />

Nell’or<strong>di</strong>naria assenza dello sbarramento<br />

<strong>di</strong> prove legali si ravvisa<br />

il significato c.d. negativo del<br />

principio del libero convincimento,<br />

restando invece da approfon<strong>di</strong>re<br />

il significato c.d. positivo,<br />

che quel principio dovrebbe manifestare,<br />

laddove esso opera, con<br />

in<strong>di</strong>cazioni concrete circa la conduzione<br />

del giu<strong>di</strong>zio in fatto; problema<br />

che si ritiene risolvibile -<br />

non in base a norme giuri<strong>di</strong>che,<br />

bensì soltanto - per etero integrazione,<br />

cioè per il tramite <strong>di</strong> criteri<br />

logici e conoscitivi idonei ad assicurare<br />

la razionalità <strong>di</strong> quel giu<strong>di</strong>zio<br />

[M.Taruffo. Libero convincimento,<br />

cit., 2].<br />

Abbandonando per ora il terreno<br />

delle prove legali, non ci sembra<br />

possibile con<strong>di</strong>videre l’equiparazione<br />

terminologica e concettuale,<br />

riscontrabile nella dottrina<br />

italiana e in quella straniera, tra<br />

libera valutazione delle prove e li-<br />

90 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

bero convincimento del giu<strong>di</strong>ce. A<br />

nostro avviso, infatti, la valutazione<br />

delle prove richiede un’attività,<br />

un modo <strong>di</strong> procedere, che<br />

necessariamente precede il formarsi<br />

- soprattutto il momento<br />

conclusivo - del convincimento.<br />

Quest’ultimo in<strong>di</strong>ca pertanto il risultato<br />

<strong>di</strong> un’attività e ovviamente<br />

può essere libero - ma ad<strong>di</strong>rittura,<br />

potrebbe <strong>di</strong>rsi, può esistere<br />

- soltanto se è libera l’attività<br />

che ne costituisce il presupposto.<br />

Non appare quin<strong>di</strong> errato riferire<br />

l’aggettivo “libero” alla valutazione<br />

delle prove, al convincimento<br />

o ad entrambi. Errato è, viceversa,<br />

equiparare e confondere<br />

due fasi <strong>di</strong>stinte - seppure necessariamente<br />

collegate - dell’attività<br />

del giu<strong>di</strong>ce.<br />

Antonio Didone (a cura <strong>di</strong>)<br />

IL PROCESSO CIVILE<br />

COMPETITIVO<br />

Utet, Torino, 2<strong>01</strong>0<br />

Esce nella collana Modelli e tecniche<br />

dei processi civili <strong>di</strong>retta da Giovanni<br />

Arieta e Francesco De Santis<br />

una voluminosa rassegna sul<br />

processo civile competitivo con moltissimi<br />

contributi <strong>di</strong> attualità<br />

sulla giustizia civile.<br />

Questi i titoli dei contributi:<br />

- Le priorità nella giustizia civile<br />

dal 20<strong>01</strong> al 2<strong>01</strong>0 (Antonio Didone)<br />

- Composizione del giu<strong>di</strong>ce. Comunicazioni<br />

e notificazioni.<br />

Spese e responsabilità aggravata.<br />

Eccezione <strong>di</strong> estinzione<br />

(Michele Nardelli)<br />

- Gli interventi sulla competenza<br />

e sulla giuris<strong>di</strong>zione (Mauro Di<br />

Marzio)<br />

- Decisione delle questioni <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione<br />

e translatio iu<strong>di</strong>cii (Maria<br />

Pia Gasperini)<br />

- Ricusazione (Rosaria Giordano)<br />

- Procura alle liti (Rosaria Giordano)<br />

- Il nuovo contrad<strong>di</strong>ttorio (Roberto<br />

Masoni)<br />

- Abbreviazione dei termini processuali<br />

(Rosaria Giordano)<br />

- Mo<strong>di</strong>fiche in tema <strong>di</strong> introduzione<br />

e trattazione della causa<br />

(Mauro Di Marzio)<br />

- Le norme in materia <strong>di</strong> consulenza<br />

tecnica (Paolo Porreca)<br />

- La rimessione in termini (Francesco<br />

De Santis)<br />

- La testimonianza scritta (Roberto<br />

Masoni)<br />

- Pronuncia della sentenza e pubblicità<br />

(Roberto Masoni)<br />

- Il nuovo processo <strong>di</strong> separazione<br />

e <strong>di</strong>vorzio (Costanzo M. Cea)<br />

- L’azione <strong>di</strong> classe (Irene Ambrosini<br />

e Marta D’Auria)<br />

- Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> adozione <strong>di</strong><br />

minori (Massimo Dogliotti)<br />

- Il giu<strong>di</strong>zio competitivo <strong>di</strong> appello<br />

(Roberto Martino)<br />

- Il filtro al ricorso per cassazione<br />

nella legge 69 del 2009 come<br />

completamento <strong>di</strong> una riforma<br />

(Paolo Vittoria)<br />

- Le riforme del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> legittimità<br />

(Antonio Didone)<br />

- Mo<strong>di</strong>fiche in materia <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti<br />

speciali (Clau<strong>di</strong>a Pedrelli)<br />

- Proce<strong>di</strong>mento sommario <strong>di</strong> cognizione<br />

(Rosaria Giordano)<br />

- Le or<strong>di</strong>nanze anticipatorie (Costanzo<br />

M. Cea)<br />

- Le or<strong>di</strong>nanze anticipatorie <strong>di</strong><br />

condanna e la nuova trattazione<br />

della causa (Andrea Didone)<br />

- Le riforme del processo esecutivo<br />

(efficienza nella liquidazione<br />

forzata e garanzie del proce<strong>di</strong>mento<br />

(Francesco De Santis)<br />

- Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: un<br />

mezzo <strong>di</strong> coercizione in<strong>di</strong>retta


degli obblighi <strong>di</strong> fare infungibile<br />

o non fare (Antonio Lombar<strong>di</strong> )<br />

- La me<strong>di</strong>azione finalizzata alla<br />

conciliazione delle controversie<br />

civili e commerciali (decreto legislativo<br />

4 marzo 2<strong>01</strong>0, n. 28)<br />

(Piero Sandulli )<br />

- La riduzione e semplificazione<br />

dei riti (Paolo Porreca)<br />

- L’or<strong>di</strong>namento giu<strong>di</strong>ziario (Paola<br />

Filippi)<br />

- Il processo civile telematico<br />

(Alessandra Villecco)<br />

Remo Danovi<br />

PROCESSO AL BUIO. LEZIONI<br />

DI ETICA IN VENTI FILM<br />

Rizzoli<br />

Il cinema americano ci ha abituati<br />

a pensare che la giustizia la<br />

fanno gli avvocati. Arringhe che<br />

commuovono le giurie, virtuosismi<br />

oratori, gestualità, presenza<br />

scenica: tecniche grazie alle quali<br />

i principi del foro riescono sempre<br />

a scagionare gli innocenti e a<br />

sbattere in galera i colpevoli.<br />

La realtà, inutile <strong>di</strong>rlo, è <strong>di</strong>versa. A<br />

spiegarcelo, attraverso aneddoti<br />

personali e fatti <strong>di</strong> cronaca, è<br />

Remo Danovi, avvocato - già presidente<br />

del Consiglio nazionale<br />

forense - da sempre interessato a<br />

ricostruire il profilo storico e culturale<br />

degli uomini <strong>di</strong> legge e, in<br />

particolare, della sua categoria.<br />

In Processo al buio ha scelto <strong>di</strong> farlo<br />

rileggendo piccoli e gran<strong>di</strong> classici<br />

del legal thriller, genere che al<br />

cinema ha visto il successo <strong>di</strong> pellicole<br />

come il verdetto e presunto<br />

innocente, film che <strong>di</strong>ventano<br />

pretesti per riflettere non solo<br />

sulle improbabili ricostruzioni cinematografiche,<br />

ma sui problemi<br />

e le storture della giustizia <strong>di</strong> ogni<br />

giorno: il tutto attraverso la lente<br />

<strong>di</strong> un’etica intesa come il <strong>di</strong>ritto<br />

degli altri.<br />

Capolavori immortali come Rashomon<br />

e La parola ai giurati o campioni<br />

<strong>di</strong> incassi come Erin Blockovich<br />

e Il socio non solo hanno arricchito<br />

l’immaginario <strong>di</strong> generazioni<br />

<strong>di</strong> spettatori, ma hanno contribuito<br />

a dar forma alla nostra<br />

percezione della legge, del ruolo<br />

degli avvocati e dell’etica che li<br />

guida. Ecco perché ripensare a<br />

questi film non è un semplice<br />

esercizio <strong>di</strong> cultura cinematografica,<br />

ma piuttosto è un modo per<br />

capire cosa resta del nostro senso<br />

della legalità e della nostra capacità<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere fra giusto e<br />

sbagliato.<br />

Gaetano Eboli<br />

P.Q.M. - GIUSTIZIA È FATTA<br />

Grause<strong>di</strong>tore Napoli, 2<strong>01</strong>0<br />

Lo spaccato sul mondo della giustizia<br />

e sul pianeta carcere proposto<br />

dall’autore, dott. Gaetano<br />

Eboli, magistrato da più <strong>di</strong> vent’anni,<br />

specializzato nel campo<br />

dell’esecuzione penale, apre una<br />

finestra su un mondo ai più <strong>di</strong>menticato,<br />

che inquieta per le sue<br />

caratteristiche <strong>di</strong> drammaticità e<br />

<strong>di</strong> abbandono morale.<br />

Le tre consonanti “P.Q.M.”, che<br />

formano la prima parte del titolo<br />

del romanzo in esame, sono<br />

l’acronimo dell’espressione “Per<br />

Questi Motivi”, che viene posta al<br />

termine delle motivazioni della<br />

sentenza penale e in base ad esse<br />

il Giu<strong>di</strong>cante emette il provve<strong>di</strong>mento<br />

ritenuto legittimo.<br />

Va subito detto, intanto, che<br />

l’acronimo <strong>di</strong> cui sopra corrisponde<br />

anche alle iniziali del<br />

IN LIBRERIA<br />

nome Patricia Queroso Morales, la<br />

protagonista del romanzo, adottato<br />

non con riferimento ad uno<br />

specifico fatto <strong>di</strong> cronaca, ma<br />

frutto dell’inventiva dell’autore.<br />

Patricia è una giovane venezuelana<br />

che con la prospettiva <strong>di</strong> un<br />

futuro <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> sposa segue<br />

in Italia, e precisamente a Napoli,<br />

un uomo conosciuto nel suo<br />

Paese d’origine.<br />

In questa città, invece, la ragazza<br />

si confronterà con una realtà <strong>di</strong>versa<br />

da quella promessa, e subirà<br />

soprusi e violenze <strong>di</strong> ogni genere,<br />

finendo poi in carcere per<br />

un reato commesso per colpa del<br />

suo promesso sposo che si trasforma<br />

nel suo persecutore.<br />

Nell’Istituto <strong>di</strong> pena Patricia, <strong>di</strong>sperata<br />

e senza prospettive, dopo<br />

ripetuti colloqui con il giu<strong>di</strong>ce<br />

Agaleo, magistrato <strong>di</strong> sorveglianza,<br />

si confida con lui, accettando<br />

<strong>di</strong> fidarsi <strong>di</strong> quella giustizia<br />

<strong>di</strong> cui tanto il magistrato le aveva<br />

parlato, e decide <strong>di</strong> fornirgli tutti<br />

gli elementi utili affinché il suo<br />

persecutore possa essere condannato<br />

per i tanti crimini commessi.<br />

Tra i due si stabilisce un particolare<br />

rapporto, <strong>di</strong>verso da quello<br />

che solitamente si determina tra<br />

magistrato e un detenuto, tratteggiato<br />

attentamente dall’autore, il<br />

quale tende ad evidenziare gli<br />

aspetti umani legati alla con<strong>di</strong>zione<br />

<strong>di</strong> ogni condannato.<br />

L’ambiente del penitenziario<br />

femminile, il protagonismo <strong>di</strong><br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 91


IN LIBRERIA<br />

qualche magistrato ed i limiti e le<br />

contrad<strong>di</strong>zioni del sistema processuale,<br />

rappresentano la cornice<br />

entro la quale si snoda la vicenda<br />

narrativa.<br />

Il romanzo si conclude in modo<br />

assolutamente originale, stimolando<br />

nel lettore una profonda riflessione<br />

critica su ciascuna delle<br />

tematiche affrontate.<br />

Stefano Ferracuti<br />

Marco Lagazzi<br />

PSICHIATRIA FORENSE<br />

APPLICATA<br />

E<strong>di</strong>. Ermes, Milano, 2<strong>01</strong>0<br />

L’opera risponde all’esigenza <strong>di</strong><br />

sistematizzazione scientifica del<br />

lavoro del consulente tecnico in<br />

ambito giu<strong>di</strong>ziario e spazia dagli<br />

ambiti più strettamente penalistici<br />

della perizia psichiatrica, alla<br />

tutela civilistica dell’incapace,<br />

allo svolgimento ed ai problemi<br />

della perizia in or<strong>di</strong>ne all’affidamento<br />

dei minori.<br />

92 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

Molti, ampi e preziosi i richiami ai<br />

casi d’esperienza <strong>di</strong>retta degli autori,<br />

rendono a tuttotondo il faticoso<br />

ma affasciante lavoro dello<br />

psichiatra forense.<br />

Un volume utile a comprendere la<br />

pratica clinico-forense, anche a<br />

beneficio degli avvocati che ope-<br />

rano nell’ambito del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>.<br />

In<strong>di</strong>ce:<br />

<strong>11</strong>. perizia psichiatrica e psicologica<br />

12. perizia in tema <strong>di</strong> imputabilità<br />

13. perzia in tema <strong>di</strong> imputabilità<br />

sociale<br />

14. compatibilità con la detenzione<br />

15. capacità processuale<br />

16. circonvenzione <strong>di</strong> incapace<br />

17. violenza sessuale e inferiorità<br />

psichica<br />

18. vittima <strong>di</strong> reato e trauma psichico<br />

19. tutela civilistica del sofferente<br />

psichico<br />

10. identità psicosessuale<br />

<strong>11</strong>. affidamento del minore<br />

presso il Tribunale Or<strong>di</strong>nario<br />

12. affidamento del minore presso<br />

il Tribunale per i Minorenni<br />

13. capacità testimoniale e abuso<br />

in danno del minore<br />

14. responsabilità professionale<br />

in psichiatria e psicologia forensi


MASSIMARIO DI DIRITTO DI FAMIGLIA<br />

<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />

<strong>Osservatorio</strong> nazionale sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />

Le sezioni territoriali<br />

dell’<strong>Osservatorio</strong><br />

nazionale sul <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />

Ancona<br />

Arezzo<br />

Ascoli Piceno<br />

Asti<br />

Avellino<br />

Avezzano<br />

Barcellona Pozzo <strong>di</strong> Gotto<br />

Bari<br />

Benevento<br />

Bolzano<br />

Brescia<br />

Cagliari<br />

Campobasso<br />

Caserta<br />

Cassino<br />

Catania<br />

Chiavari<br />

Chieti<br />

Civitavecchia<br />

Crotone<br />

Cuneo<br />

Firenze<br />

Foggia<br />

Frosinone<br />

Genova<br />

Isernia<br />

Grosseto<br />

La Spezia<br />

Larino Termoli<br />

Latina<br />

Livorno<br />

Lo<strong>di</strong><br />

Lucca<br />

Macerata<br />

Massa<br />

Messina<br />

Milano<br />

Napoli<br />

Nola<br />

Nuoro<br />

Oristano<br />

Palermo<br />

Parma<br />

Perugia<br />

Pesaro<br />

Pescara<br />

Pisa<br />

Pistoia<br />

Prato<br />

Reggio Calabria<br />

Reggio Emilia<br />

Rieti<br />

Roma<br />

Roma Sud<br />

Rossano<br />

Salerno<br />

San Remo<br />

Sassari<br />

Siracusa<br />

Taranto<br />

Tempio Pausania<br />

Teramo<br />

Torino<br />

Trani<br />

Treviso<br />

U<strong>di</strong>ne<br />

Varese<br />

Velletri<br />

Verona<br />

Vibo Valentia

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