Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...
Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...
Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Anno IV - n.1 - gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 - Spe<strong>di</strong>zione in abbonamento postale 70% - DC Roma<br />
OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA<br />
n. 1 - gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
<strong>Avvocati</strong><strong>di</strong><strong>famiglia</strong><br />
XXX Congresso Nazionale Forense<br />
2<strong>01</strong>0<br />
L’<strong>Osservatorio</strong> accre<strong>di</strong>tato tra le<br />
associazioni forensi maggiormente<br />
reppresentative<br />
Me<strong>di</strong>azione e conciliazione<br />
Assegno <strong>di</strong> mantenimento e affido con<strong>di</strong>viso<br />
Beni personali e acquisto <strong>di</strong> immobili dopo il<br />
matrimonio<br />
Zoom su Milano,Varese e Trani
<strong>Avvocati</strong><strong>di</strong><strong>famiglia</strong><br />
OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA<br />
LA PROFESSIONE FORENSE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA IN ITALIA<br />
<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />
Perio<strong>di</strong>co dell’<strong>Osservatorio</strong> nazionale sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />
Nuova serie, anno IV, n. 1 - gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
Autorizzazione del tribunale <strong>di</strong> Roma n. 98 del 4 marzo 1996<br />
Spe<strong>di</strong>zione in abbonamento postale 70% - DC Roma<br />
Amministrazione<br />
<strong>Osservatorio</strong> nazionale sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />
Centro stu<strong>di</strong> giuri<strong>di</strong>ci sulla persona<br />
Via Nomentana, 257 - 0<strong>01</strong>61 Roma<br />
Tel. 06.44242164<br />
Fax 06.44236900<br />
(segreteria@osservatorio<strong>famiglia</strong>.it)<br />
Direttore responsabile<br />
avv. Gianfranco Dosi<br />
(gianfrancodosi@stu<strong>di</strong>giuri<strong>di</strong>ci.it)<br />
Comitato esecutivo dell’<strong>Osservatorio</strong> nazionale sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />
avv. Gianfranco Dosi (Roma)<br />
avv. Maria Giulia Albiero (Messina)<br />
avv. Germana Bertoli (Torino)<br />
avv. Matilde Giammarco (Chieti)<br />
avv. Corrado Rosina (Barcellona Pozzo <strong>di</strong> Gotto)<br />
avv. Ivana Terracciano Scognamiglio (Napoli)<br />
Redazione<br />
Direttore responsabile avv. Gianfranco Dosi<br />
Hanno collaborato a questo numero<br />
Marcella Basile, Marcella Caporale, Clau<strong>di</strong>o Cecchella, Maria Stella Ciarletta,<br />
Gianfranco Dosi, Maria Teresa Coratella, Guglielmo Gulotta, Michela Labriola,<br />
Palma Loconte, Marino Maglietta, Chiara Mazzeo, Clau<strong>di</strong>a Romanelli, Gioia Sambuco,<br />
Valerio Sangiovanni, Giovanni Trapella, Nella Vitti<br />
Impaginazione e Stampa<br />
EUROLIT S.r.l.<br />
0<strong>01</strong>33 Roma - Via Bitetto, 39 - Tel. 06.2<strong>01</strong>5137<br />
(eurolit@eurolit.it)
E<strong>di</strong>toriale<br />
SOMMARIO<br />
<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
Sommario<br />
Il XXX Congresso Nazionale Forense accre<strong>di</strong>ta<br />
l’<strong>Osservatorio</strong> tra le associazioni forensi nazionali<br />
maggiormente rappresentative<br />
(Gianfranco Dosi) 2<br />
Zoom<br />
L’<strong>Osservatorio</strong> a Milano<br />
- Affido con<strong>di</strong>viso, ascolto del minore e processo<br />
<strong>di</strong> separazione. Il punto <strong>di</strong> vista del Presidente<br />
della Sezione Famiglia del tribunale <strong>di</strong> Milano,<br />
dott.ssa Gloria Servetti 5<br />
(Intervista a cura dell’avv. Marcella Caporale)<br />
- Prassi della Sezione Famiglia 7<br />
L’<strong>Osservatorio</strong> a Trani<br />
- La giovane sezione <strong>di</strong> Trani dell’<strong>Osservatorio</strong> 15<br />
(avv. Maria Teresa Coratella e avv. Palma Loconte)<br />
- Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> nel tribunale <strong>di</strong> Trani.<br />
Intervista al Presidente, dott. Filippo Bortone 16<br />
(a cura degli avv. Nella Vitti e Marcella Basile)<br />
L’<strong>Osservatorio</strong> a Varese<br />
Efficienza, buoni rapporti tra giu<strong>di</strong>ci e avvocati<br />
e protocolli <strong>di</strong> lavoro.<br />
Intervista al Presidente del tribunale<br />
dott. Emilio Curtò 18<br />
(a cura dell’avv. Rita Bottoli)<br />
Primo piano<br />
Consiglio Nazionale Forense: quota due donne! 23<br />
(Clau<strong>di</strong>a Romanelli)<br />
Una sentenza del TAR Calabria contro<br />
le <strong>di</strong>scriminazioni 24<br />
(Maria Stella Ciarletta)<br />
Stu<strong>di</strong> e ricerche<br />
Contrasto alla violenza, or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> protezione,<br />
lotta alla persecuzione 26<br />
(Guglielmo Gulotta)<br />
Beni personali e acquisto <strong>di</strong> immobili<br />
dopo il matrimonio 51<br />
(Valerio Sangiovanni)<br />
La costituzione <strong>di</strong> parte civile del convivente<br />
omosessuale 57<br />
(Giovanni Trapella)<br />
Giurisprudenza civile<br />
Affidamento con<strong>di</strong>viso e assegno <strong>di</strong> mantenimento<br />
per i figli 64<br />
Cass. sez. I, 4 novembre 2<strong>01</strong>0, n. 22502<br />
Il punto <strong>di</strong> vista: Cambiare tutto perché<br />
nulla cambi (Chiara Mazzeo) 65<br />
La Corte <strong>di</strong> cassazione intrepreta<br />
l’art. 709 ter cp.c. 66<br />
Cass. sez. I, 22 ottobre 2<strong>01</strong>0, n. 21718<br />
Il punto <strong>di</strong> vista (Michela Labriola) 67<br />
Nonni e mantenimento dei nipoti 70<br />
Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2<strong>01</strong>0, n. 20509<br />
Il punto <strong>di</strong> vista (Maria Teresa Coratella e Palma<br />
Loconte) 71<br />
Giurisprudenza penale<br />
Vizio parziale <strong>di</strong> mente idoneo ad escludere<br />
il dolo nel reato <strong>di</strong> violazione degli obblighi<br />
<strong>di</strong> assistenza familiare 73<br />
Cass. penale, Sez. VI, 23 settembre 2<strong>01</strong>0, n. 34333<br />
Il punto <strong>di</strong> vista (Gioia Sambuco) 74<br />
Legislazione<br />
I figli sono tutti uguali. Un <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge<br />
del Governo e un provve<strong>di</strong>mento del Senato<br />
avviano la riforma della filiazione 77<br />
(Gianfranco Dosi)<br />
Prospettive <strong>di</strong> riforma dell'affidamrnto<br />
con<strong>di</strong>viso 82<br />
(Marino Maglietta)<br />
In libreria 87<br />
Dossier<br />
Me<strong>di</strong>azione e conciliazione<br />
La me<strong>di</strong>azione dopo la riforma con il decreto<br />
legislativo n. 28 del 2<strong>01</strong>0 e la legge n. 183 del 2<strong>01</strong>0<br />
(Clau<strong>di</strong>o Cecchella) 39<br />
Diritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>, me<strong>di</strong>azione e conciliazione<br />
delle controversie civili (Gianfranco Dosi) 45<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 1
EDITORIALE<br />
Il Congresso Nazionale Forense accre<strong>di</strong>ta l’<strong>Osservatorio</strong><br />
tra le associazioni forensi nazionali maggiormente<br />
rappresentative<br />
GIANFRANCO DOSI, AVVOCATO DEL FORO DI ROMA<br />
Il XXX Congresso nazionale<br />
forense svoltosi<br />
Genova dal 25 al<br />
27 novembre 2<strong>01</strong>0 e cioè<br />
l’assemblea generale dell’avvocatura<br />
italiana, ha<br />
approvato la mozione con<br />
la quale la nostra associazione<br />
ha chiesto <strong>di</strong> essere<br />
riconosciuta tra le associazioni<br />
forensi maggiormente<br />
rappresentative sul territorio nazionale.<br />
Lo Statuto del Congresso quin<strong>di</strong>, nell’elenco delle<br />
associazioni accre<strong>di</strong>tate, includerà da oggi anche<br />
l’<strong>Osservatorio</strong> - e l’Unione nazionale delle camere<br />
minorili, anch’essa accre<strong>di</strong>tata a Genova - con la<br />
conseguenza che la nostra associazione da oggi ha<br />
il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> partecipare attivamente alle attività dell’Organismo<br />
unitario e delle sue commissioni nonché<br />
ad essere interpellata dal Consiglio Nazionale<br />
Forense insieme a tutte le altre associazioni forensi.<br />
LE UNDICI ASSOCIAZIONI FORENSI<br />
MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE<br />
SUL PIANO NAZIONALE<br />
- ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI<br />
PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI<br />
- AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI<br />
- ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI<br />
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE<br />
- OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO<br />
DI FAMIGLIA - AVVOCATI DI FAMIGLIA<br />
- SOCIETÀ ITALIANA AVVOCATI<br />
AMMINISTRATIVISTI<br />
- UNIONE CAMERE CIVILI<br />
- UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE<br />
- UNIONE ITALIANA FORENSE<br />
- UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE<br />
DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI<br />
- UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE MINORILI<br />
Questo riconoscimento è l’effetto non solo della<br />
oggettiva rappresentatività geografica della nostra<br />
associazione sul tutto il territorio nazionale (1600<br />
associati, <strong>di</strong>stribuiti in 70 se<strong>di</strong> <strong>di</strong> tribunale, in quasi<br />
tutte le regioni italiane), ma anche della capacità <strong>di</strong>mostrata<br />
dal 2003 dalla nostra associazione nelle<br />
sue articolazioni centrali e territoriali <strong>di</strong> costituire<br />
2 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
per gli avvocati un punto <strong>di</strong> riferimento nell’ambito<br />
delle tematiche del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>.<br />
Gli oltre 500 eventi formativi che l’<strong>Osservatorio</strong> ha<br />
promosso in tutta Italia negli ultimi anni, con l’accre<strong>di</strong>tamento<br />
dei consigli dell’Or<strong>di</strong>ne, rappresentano<br />
il risultato <strong>di</strong> uno sforzo collettivo che ha prodotto<br />
formazione e cultura. Il nostro documento<br />
sulla responsabilità dell’avvocato nel <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />
(approvato al Forum <strong>di</strong> Roma del 2009) ne è la<br />
testimonianza più concreta.<br />
Ora però ci aspettano nuovi doveri e nuove responsabilità.<br />
L’accre<strong>di</strong>tamento moltiplicherà i nostri impegni -<br />
per esempio sul versante della formazione specialistica<br />
- e dobbiamo saper far fronte a queste nuove<br />
responsabilità incrementando la nostra capacità <strong>di</strong><br />
aggregazione e <strong>di</strong> organizzazione. Lo dovremo fare<br />
nello spirito che al Congresso abbiamo promesso<br />
che è quello <strong>di</strong> lavorare all’interno dell’avvocatura e<br />
non al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> essa.<br />
Il Coor<strong>di</strong>namento nazionale dell’associazione<br />
(cioè l’organo deliberativo dell’<strong>Osservatorio</strong>, composto<br />
da tutti i presidenti delle sezioni territoriali)<br />
nella riunione del 22 gennaio 2<strong>01</strong>1 ha fatto alcuni<br />
passi importanti quali quello <strong>di</strong> istituire la nostra<br />
Scuola centrale <strong>di</strong> formazione e aggiornamento<br />
per gli avvocati e <strong>di</strong> avviare i lavori per la stesura<br />
del Co<strong>di</strong>ce etico dell’associazione.<br />
Nella prossima riunione del Coor<strong>di</strong>namento nazionale<br />
del 21 maggio 2<strong>01</strong>1 approveremo la bozza<br />
del testo del co<strong>di</strong>ce etico da deliberare poi al Forum<br />
nazionale del 2<strong>01</strong>1 che si svolgerà dal 10 al 13 settembre<br />
2<strong>01</strong>1.<br />
Il co<strong>di</strong>ce etico dell’<strong>Osservatorio</strong><br />
All’atto del riconoscimento tra le associazioni forensi<br />
maggiormente rappresentative abbiamo assunto<br />
formalmente l’impegno <strong>di</strong> adottare un co<strong>di</strong>ce<br />
etico dell’<strong>Osservatorio</strong>.<br />
È un adempimento al quale per statuto congressuale<br />
dobbiamo far fronte entro sei mesi dall’avvenuto<br />
riconoscimento.<br />
Che cos’è un co<strong>di</strong>ce etico?<br />
La nostra professione ha già un co<strong>di</strong>ce deontologico<br />
che contiene le norme <strong>di</strong> comportamento dell’avvocato<br />
alla cui inosservanza consegue la sanzione<br />
<strong>di</strong>sciplinare. Le norme deontologiche sono norme<br />
giuri<strong>di</strong>che sanzionatorie <strong>di</strong> comportamenti, conside-
ati lesivi dell’onore e della probità con cui l’avvocato<br />
deve esercitare la sua professione. Esse si basano certamente<br />
su principi etici; ma tra tutti i principi etici<br />
che possono orientare il comportamento <strong>di</strong> un avvocato<br />
le norme deontologiche ne ha selezionati alcuni<br />
da sanzionare con provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari.<br />
Ciò premesso il co<strong>di</strong>ce etico potrebbe essere definito<br />
come quell’insieme <strong>di</strong> principi <strong>di</strong> carattere etico<br />
che l’associazione ritiene <strong>di</strong> porre a base del comportamento<br />
dell’avvocato nel <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> la<br />
cui violazione non costituisce necessariamente illecito<br />
<strong>di</strong>sciplinare ma che, ciononostante, l’associazione<br />
chiede ai propri associati <strong>di</strong> rispettare.<br />
Tra questi principi vi sono innanzitutto quelle linee<br />
guida comportamentali alle quali fa riferimento<br />
il nostro documento 2009 sulle responsabilità dell’avvocato<br />
nel <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> che riteniamo <strong>di</strong><br />
potere assumere come stile professionale dell’avvocato<br />
nel <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>. Una specie <strong>di</strong> patto associativo<br />
che chie<strong>di</strong>amo ai nostri associati <strong>di</strong> impegnarsi<br />
a rispettare nell’esercizio della professione in<br />
questo settore sensibile che è, certamente, il <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>.<br />
Accanto a questa funzione per così <strong>di</strong>re <strong>di</strong> orientamento<br />
degli associati, vi è una seconda funzione<br />
fondamentale del co<strong>di</strong>ce etico su cui è necessario<br />
soffermarsi.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una funzione <strong>di</strong> definizione degli obiettivi<br />
associativi e <strong>di</strong> regolamentazione interna della<br />
vita associativa.<br />
Il co<strong>di</strong>ce etico, in questa prospettiva, è anche lo<br />
strumento con cui l’<strong>Osservatorio</strong> autoregolamenta<br />
la stessa organizzazione a attività associativa sulla<br />
EDITORIALE<br />
base <strong>di</strong> quei valori, chiedendone il rispetto ai propri<br />
associati. La sanzione, in caso <strong>di</strong> violazione <strong>di</strong> queste<br />
linee comportamentali, è certamente solo morale,<br />
e non può generare responsabilità giuri<strong>di</strong>ca né<br />
degli associati né dell’associazione.<br />
L’efficacia del co<strong>di</strong>ce etico, in questa seconda accezione,<br />
va ricercata su un piano <strong>di</strong>verso, legato alla<br />
reputazione e alla competitività dell’associazione. Una<br />
sorta <strong>di</strong> “marchio <strong>di</strong> qualità”, capace <strong>di</strong> influenzare<br />
in primo luogo la <strong>di</strong>sponibilità degli avvocati verso<br />
l’adesione all’<strong>Osservatorio</strong> e in una prospettiva più<br />
ampia la <strong>di</strong>sponibilità degli utenti ad utilizzare i servizi<br />
professionali dell’avvocato associato all’<strong>Osservatorio</strong>,<br />
posto che nessuna norma esclude che l’avvocato<br />
possa in<strong>di</strong>care l’associazione nella quale è<br />
impegnato o ha acquisito la sua specializzazione.<br />
In questa <strong>di</strong>rezione il co<strong>di</strong>ce etico richiama, sia<br />
pure <strong>di</strong>scostandosene un po’, i modelli <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ci etici<br />
sviluppatisi in Italia in seguito all’introduzione della<br />
<strong>di</strong>sciplina della “responsabilità amministrativa delle<br />
imprese” approvata dal legislatore italiano con il<br />
D.Lgs. n. 231/20<strong>01</strong> che ha previsto un nuovo modello<br />
<strong>di</strong> responsabilità delle persone giuri<strong>di</strong>che, delle società<br />
e delle associazioni prive <strong>di</strong> personalità giuri<strong>di</strong>ca<br />
(come è, appunto, l’<strong>Osservatorio</strong>), in base al<br />
quale l’ente è chiamato a rispondere per i comportamenti<br />
illeciti commessi da propri <strong>di</strong>rigenti e <strong>di</strong>pendenti<br />
a vantaggio o nell’interesse dell’ente. La<br />
persona giuri<strong>di</strong>ca risponde non dell’illecito commesso<br />
dalle persone fisiche (il che violerebbe il principio<br />
della responsabilità penale personale), ma <strong>di</strong><br />
un autonomo illecito amministrativo, consistente<br />
nel <strong>di</strong>fetto “<strong>di</strong> organizzazione” che ha reso possibile<br />
la consumazione dell’illecito. La responsabilità del-<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 3
EDITORIALE<br />
l’ente sorge in relazione ai reati commessi sia dagli<br />
organi <strong>di</strong>rigenti, in virtù del rapporto organico, sia<br />
dagli associati, tutte volte in cui essi agiscano nell’ambito<br />
delle competenze e della sfera <strong>di</strong> controllo<br />
all’ente stesso, e purché il reato sia stato commesso<br />
a vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso. La sussistenza<br />
del nesso oggettivo comporta la corresponsabilità<br />
dell’ente, in via presuntiva, a meno che<br />
l’ente non riesca a provare <strong>di</strong> aver adottato modelli<br />
organizzativi idonei a prevenire la commissione dei<br />
reati. Le associazioni <strong>di</strong> categoria, nel delineare le linee<br />
guida per la redazione dei modelli organizzativi<br />
delle imprese, hanno invitato le imprese a impiantare<br />
il proprio sistema <strong>di</strong> controlli preventivi sulla<br />
base <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ci etici. Quasi tutte le più importanti im-<br />
4 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
prese hanno oggi un co<strong>di</strong>ce etico, non <strong>di</strong> mera apparenza,<br />
proprio nella prospettiva <strong>di</strong> imporre regole<br />
e modelli <strong>di</strong> organizzazione interna capaci <strong>di</strong> prevenire<br />
e <strong>di</strong>sincentivare la commissione <strong>di</strong> illeciti a<br />
vantaggio dell’ente.<br />
Questo modello <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ce etico è ragionevolmente<br />
<strong>di</strong>verso da quello che l’<strong>Osservatorio</strong> è chiamato ad<br />
adottare, in quanto non è facilmente ipotizzabile che<br />
all’interno dell’<strong>Osservatorio</strong> - che non ha finalità lucrative<br />
- possano essere commessi illeciti a vantaggio<br />
dell’<strong>Osservatorio</strong> stesso. Tuttavia lo spirito del co<strong>di</strong>ce<br />
etico dovrà essere anche quello <strong>di</strong> allineare l’organizzazione<br />
interna all’esigenza del rispetto <strong>di</strong> norme<br />
comportamentali idonee a prevenire la responsabilità<br />
dell’<strong>Osservatorio</strong> come associazione.<br />
OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA -<br />
AVVOCATI DI FAMIGLIA<br />
SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO<br />
PER GLI AVVOCATI<br />
L’<strong>Osservatorio</strong> nazionale sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> ha istituito la propria Scuola centrale <strong>di</strong> formazione<br />
e <strong>di</strong> aggiornamento per gli avvocati per la realizzazione delle iniziative <strong>di</strong> formazione tese a favorire<br />
l’acquisizione <strong>di</strong> competenze specialistiche e <strong>di</strong> responsabilità professionali nel settore del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>.<br />
La Scuola centrale dell’<strong>Osservatorio</strong> è l’organismo che promuove all’interno dell’<strong>Osservatorio</strong> corsi<br />
<strong>di</strong> formazione per avvocati <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> a livello centrale e a livello territoriale.<br />
A decorrere dal 2<strong>01</strong>1 la “scuola centrale” attiverà i primi corsi <strong>di</strong> formazione a livello territoriale, richiedendo<br />
sulla base della regolamentazione attuale l’attribuzione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti formativi al CNF e agli<br />
Or<strong>di</strong>ne della sezione territoriale ospitante.<br />
I Corsi sono tesi a facilitare l’appren<strong>di</strong>mento e l’aggiornamento e si svolgono con apposite sessioni<br />
specialistiche, psico-sociali e <strong>di</strong> psicologia giuri<strong>di</strong>ca, me<strong>di</strong>co/legali e con moduli che prevedono l’approfon<strong>di</strong>mento<br />
del tema (le norme, le teorie) anche de iure condendo, appositi percorsi <strong>di</strong> giurisprudenza<br />
con la valutazione delle sentenze significative, esercitazioni (<strong>di</strong>scussione <strong>di</strong> casi, soluzione <strong>di</strong><br />
problemi), riflessione sugli aspetti deontologici sui temi dell’incontro.<br />
L’organizzazione anche scientifica dei Corsi <strong>di</strong> formazione è attribuita alla Scuola centrale il cui comitato<br />
<strong>di</strong> gestione è composto da nove soci dell’<strong>Osservatorio</strong> eletti ogni due anni dal Coor<strong>di</strong>namento<br />
nazionale nell’ultima riunione dell’anno solare.<br />
Il Presidente della scuola è il Presidente dell’<strong>Osservatorio</strong>.<br />
Il Vice Presidente della scuola è eletto dal Coor<strong>di</strong>namento all’atto dell’elezione dei nove componenti<br />
del comitato <strong>di</strong> gestione.<br />
La Scuola centrale ha una propria sede e proprie strutture tecniche nonché una propria segreteria,<br />
autonomia contabile e organizzativa, un bilancio separato dal bilancio associativo.<br />
Il Comitato <strong>di</strong> gestione della Scuola centrale relaziona perio<strong>di</strong>camente al Coor<strong>di</strong>namento che ne<br />
approva l’azione e che può dare in<strong>di</strong>cazioni vincolanti sulla gestione anche economica dei corsi.<br />
Il Comitato <strong>di</strong> gestione della Scuola centrale ha la responsabilità organizzativa e <strong>di</strong> scelta dei tutor<br />
e dei docenti del corso.<br />
I tutor (in numero minimo <strong>di</strong> due per corso) sono scelti previa in<strong>di</strong>cazione delle sezioni territoriali<br />
tra gli avvocati della sezione, dovendo essere sempre presenti a tutti gli incontri del corso.<br />
I docenti del corso sono avvocati, professori universitari, magistrati, altri professionisti scelti tra<br />
tutti coloro che ne faranno richiesta o che si <strong>di</strong>chiareranno <strong>di</strong>sponibili tenendo prioritariamente presenti<br />
la <strong>di</strong>sponibilità dei componenti dell’<strong>Osservatorio</strong> e del Coor<strong>di</strong>namento.<br />
Il Comitato <strong>di</strong> gestione della scuola tiene e aggiorna l’elenco dei docenti <strong>di</strong>sponibili alla partecipazione<br />
ai Corsi <strong>di</strong> formazione.
<strong>Osservatorio</strong> a Milano<br />
Affidamento con<strong>di</strong>viso,<br />
ascolto del minore e<br />
processo <strong>di</strong> separazione.<br />
Il punto <strong>di</strong> vista del<br />
Presidente della sezione<br />
<strong>famiglia</strong> del Tribunale,<br />
dott.ssa Gloria Servetti<br />
(Intervista a cura dell’avv. MARCELLA CAPORALE)<br />
Sig. Presidente, alla luce della Sua esperienza, quale<br />
opinione ha maturato sull’affido con<strong>di</strong>viso?<br />
A quattro anni <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza dall’entrata in vigore<br />
della legge n. 54/2006 è senz’altro possibile fare un<br />
primo consuntivo e rilevare che l’utenza, e con essa<br />
la giurisprudenza, ha ampiamente fatto proprio<br />
l’istituto dell’affidamento con<strong>di</strong>viso, adottato nel 95%<br />
dei casi <strong>di</strong> separazione consensuale e in percentuale<br />
persino maggiore nei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio su<br />
domanda congiunta.<br />
Credo <strong>di</strong> poter aggiungere che anche nelle situazioni<br />
conflittuali, quanto a <strong>di</strong>re nelle procedure contenziose,<br />
in mancanza <strong>di</strong> elementi documentali o<br />
comunque evidenti <strong>di</strong> segno contrario si opta in misura<br />
nettamente prevalente per un affidamento<br />
con<strong>di</strong>viso, quantomeno nella fase presidenziale per<br />
sua natura interlocutoria.<br />
Nella successiva fase istruttoria gli accertamenti<br />
<strong>di</strong>sposti d’ufficio o su istanza delle parti possono<br />
condurre all’acquisizione <strong>di</strong> elementi che suggeriscono<br />
un cambiamento <strong>di</strong> rotta ed un intervento<br />
mo<strong>di</strong>ficativo, intervento che - in via del tutto approssimativa<br />
- in un 50% dei casi porta ad un affidamento<br />
esclusivo ed in un altro 50% all’affidamento<br />
ai Servizi sociali.<br />
Possiamo quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>re che la scelta prevalente sia<br />
ormai orientata verso l’affidamento con<strong>di</strong>viso ma<br />
che, in assenza dei relativi presupposti, spesso<br />
ZOOM<br />
emergono motivi tanto gravi che comportano l’intervento<br />
<strong>di</strong> quell’elemento <strong>di</strong> terzietà, <strong>di</strong> equilibrio e<br />
<strong>di</strong> garanzia che può realizzarsi solo attraverso la<br />
presenza dei Servizi.<br />
Si tratta <strong>di</strong> un trend in progressiva crescita, tanto<br />
che è significativo l’aumento negli ultimi anni degli<br />
affi<strong>di</strong> all’Ente territoriale.<br />
L’inadeguatezza genitoriale, sotto il profilo della<br />
cura, dell’educazione, dell’attitu<strong>di</strong>ne a pre<strong>di</strong>sporre<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita tutelanti, è un tipo d’incapacità<br />
percentualmente abbastanza <strong>di</strong>ffusa e penso alle<br />
coppie molto giovani, a quelle giunte all’essere genitori<br />
senza una buona consapevolezza del peso e<br />
dell’entità dei compiti connessi, alle coppie miste o,<br />
per meglio <strong>di</strong>re, alle coppie internazionali che, fra le<br />
altre cose, devono affrontare il <strong>di</strong>fficile percorso <strong>di</strong><br />
omologazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> essere.<br />
In quest’ultime possiamo rinvenire ra<strong>di</strong>ci culturali<br />
non compatibili con una vera con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong><br />
cura e gestione della genitorialità: infatti, se da un<br />
canto viene spesso riconosciuto alla madre il <strong>di</strong>ritto/dovere<br />
<strong>di</strong> cura e <strong>di</strong> assistenza del minore soprattutto<br />
piccolo, dall’altro abbiamo padri che talora<br />
non si impegnano, che non vedono i figli, che non<br />
pagano gli assegni <strong>di</strong> mantenimento, che costituiscono,<br />
con velocità sorprendente, nuovi nuclei,<br />
quasi <strong>di</strong>menticando la precedente esperienza familiare<br />
e originando seri problemi per la conservazione<br />
<strong>di</strong> un minimo <strong>di</strong> relazione proficua tra il minore ed<br />
un genitore assorbito dalle sue nuove esperienze <strong>di</strong><br />
vita.<br />
Può <strong>di</strong>rci se si verifica anche la situazione contraria <strong>di</strong><br />
esclusione dei padri da parte delle madri e se si tratta<br />
<strong>di</strong> un fenomeno rilevante?<br />
Questa “esclusione” della figura paterna è un fenomeno<br />
obiettivo che esiste, se pur in misura non<br />
così allarmante come lo si vorrebbe <strong>di</strong>pingere, ma<br />
che ha ra<strong>di</strong>ci che nulla hanno a che vedere con<br />
l’operato degli uffici giu<strong>di</strong>ziari, tutt’altro.<br />
Infatti, nei casi cui si fa riferimento, l’Ufficio giu<strong>di</strong>ziario<br />
può registrare talvolta delle forti opposizioni<br />
materne, ma è ben lungi dall’accettarle e mette in<br />
campo tutti i rime<strong>di</strong> possibili, con risultati che variano<br />
da situazione a situazione e certo non possono<br />
prescindere dalla struttura <strong>di</strong> personalità delle<br />
parti/genitori.<br />
Devo <strong>di</strong>re che le due idoneità genitoriali vengono<br />
sempre esaminate e valutate nello stesso modo,<br />
senza alcuna aprioristica chiusura, tanto che non è<br />
affatto raro che vengano anche redarguite fortemente<br />
le madri che sono oppositive, che strumentalizzano<br />
la situazione, talvolta convinte, e forse anche<br />
in buona fede per la loro esperienza matrimoniale<br />
negativa, che non ci siano risorse in quella figura<br />
maschile che vivono come contrapposta e,<br />
quin<strong>di</strong>, preferiscono cercare <strong>di</strong> eliminare, senza però<br />
tenere conto che la privazione o la sostituzione della<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 5
ZOOM<br />
figura paterna rappresentano qualcosa che non va<br />
mai fatto e non può essere tollerato.<br />
Per quello che posso <strong>di</strong>re in merito alla posizione<br />
della Sezione, quando si riscontrano delle <strong>di</strong>fficoltà<br />
nei rapporti il primo passo che viene fatto è quello<br />
<strong>di</strong> incaricare i Servizi <strong>di</strong> fare un’indagine psico-sociale<br />
e, se in quella prima sede emerge qualche elemento<br />
non chiaro, sono chiamati in causa i servizi<br />
specialistici dell’A.S.L al fine <strong>di</strong> andare più a fondo e<br />
cercare <strong>di</strong> capire dove stia il nodo critico relazionale,<br />
così da poter approntare degli interventi <strong>di</strong> supporto,<br />
sia alla genitorialità sia a livello <strong>di</strong> sostegno<br />
psicoterapeutico per i minori.<br />
Il ricorso ai Servizi in alcuni casi si rivela positivo,<br />
in altri si registra una compromissione tale da imporre<br />
<strong>di</strong> bloccare l’intervento, in quanto il <strong>di</strong>sagio e<br />
il danno che si rischierebbe <strong>di</strong> provocare al minore<br />
sono assolutamente inaccettabili e superiori a qualsiasi<br />
modesta, ipotetica e lontana evoluzione del<br />
rapporto con il genitore che, per così <strong>di</strong>re, è uscito<br />
dalla vita del figlio.<br />
Secondo Lei, l’affido con<strong>di</strong>viso ha contribuito a contenere<br />
la litigiosità tra i coniugi-genitori?<br />
Alla prova dei fatti non si può purtroppo <strong>di</strong>re che<br />
l’affidamento con<strong>di</strong>viso limiti la litigiosità, e ciò perché<br />
la litigiosità nasce e si sviluppa nella relazione<br />
quoti<strong>di</strong>ana, nel non trovarsi d’accordo sulla gestione<br />
<strong>di</strong> specifici profili come genitori, nella verifica <strong>di</strong> non<br />
essere in grado <strong>di</strong> agire con sintonia nell’esercizio<br />
<strong>di</strong> un ruolo che per sua natura è comune e paritario.<br />
Un effetto positivo che deve essere riconosciuto<br />
all’istituto dell’affidamento con<strong>di</strong>viso è quello <strong>di</strong><br />
spingere i genitori a considerarsi per legge su questo<br />
piano <strong>di</strong> parità e, quin<strong>di</strong>, non è azzardato affermare<br />
che questa tipologia <strong>di</strong> affidamento svolge una<br />
funzione <strong>di</strong> promozione sociale sul piano della<br />
stessa cultura della genitorialità.<br />
Forse è presto per avere delle conferme socialmente<br />
apprezzabili, si può presumere che gli effetti<br />
<strong>di</strong> questo nuovo approccio culturale si vedranno tra<br />
qualche anno.<br />
A livello giurisprudenziale, si noti, la conflittualità<br />
tra gli adulti sicuramente non è <strong>di</strong> per sé <strong>di</strong> ostacolo<br />
all’affidamento con<strong>di</strong>viso. Se i genitori litigano anche<br />
per molte questioni, il tribunale ritiene che l’affidamento<br />
con<strong>di</strong>viso possa servire a dare loro un segnale<br />
utile: la coppia può non funzionare ma come<br />
genitori sono sullo stesso piano e <strong>di</strong> ciò debbono necessariamente<br />
prendere atto.<br />
L’ostacolo ad una sod<strong>di</strong>sfacente gestione dell’affido<br />
con<strong>di</strong>viso è, in realtà, rappresentato da problematiche<br />
molto più profonde, presenti quando, come<br />
si <strong>di</strong>ceva prima, esiste per esempio un reale nodo<br />
critico nei rapporti tra il soggetto minore e la figura<br />
paterna, od anche quella materna dal momento che<br />
ci sono anche casi - e forse questi sono in aumento<br />
- <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà relazionali con la madre.<br />
6 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
Mi tornano alla mente due vicende: in una, la madre<br />
aveva fatto delle scelte affettive orientate verso<br />
la costituzione <strong>di</strong> una nuova relazione forte, intensa<br />
e duratura, così da lasciare poco spazio alla considerazione<br />
delle <strong>di</strong>fficoltà del figlio a seguirla in questo<br />
percorso <strong>di</strong> vita; in un’altra, erano le scelte professionali<br />
che avevano portato la madre ad essere<br />
molto assente da casa per ragioni <strong>di</strong> lavoro, viaggi e<br />
trasferte. A quel punto i figli, sentiti dal giu<strong>di</strong>ce e già<br />
quasi maggiorenni, fermo restando il legame affettivo<br />
ed il riconoscimento delle doti materne, hanno<br />
preferito rimanere collocati presso il padre che era<br />
maggiormente in grado <strong>di</strong> garantire loro una continuità<br />
<strong>di</strong> vita nel quoti<strong>di</strong>ano, opzione che ha comportato<br />
inevitabilmente l’assegnazione della casa<br />
coniugale al padre e il trasferimento della parte più<br />
accesa del contenzioso sul fronte economico.<br />
In queste situazioni, i figli - tenendo presente che<br />
sono le figlie, specie adolescenti, a presentare maggiore<br />
criticità nel rapporto con la figura genitoriale<br />
femminile - faticano evidentemente ad accettare le<br />
scelte materne, poiché la madre è, anche nell’immaginario<br />
collettivo che ha ra<strong>di</strong>ci profonde, ancora<br />
prevalentemente colei che <strong>di</strong>spensa affetto, carezze,<br />
presenza in casa, assistenza ed è chiamata, più dell’elemento<br />
maschile, a sacrificare i propri progetti<br />
<strong>di</strong> vita in funzione dei bisogni della prole.<br />
Ed è allora che nasce un atteggiamento riven<strong>di</strong>cativo,<br />
destinato a tradursi a sua volta in un allontanamento<br />
della figura materna dal vissuto <strong>di</strong> questi<br />
minori.<br />
La legge sull’affido con<strong>di</strong>viso ha l’ambizione <strong>di</strong> responsabilizzare<br />
i genitori in un concreto “progetto educativo”;<br />
secondo Lei, gli accor<strong>di</strong> finora omologati hanno<br />
recepito tale obiettivo o ritiene auspicabile, a tal fine,<br />
una me<strong>di</strong>azione familiare obbligatoria?<br />
Non so se possa essere seguita quest’ultima<br />
strada, se non altro perché alla Me<strong>di</strong>azione si accede<br />
solo se si è consenzienti e un’effettiva <strong>di</strong>sponibilità<br />
stride con una generalizzata imposizione per legge.<br />
Posso però ricordare, e mi pare abbastanza significativo,<br />
che l’Università Cattolica, precisamente<br />
l’Istituto <strong>di</strong> psicologia clinica, ha fatto un lavoro<br />
molto approfon<strong>di</strong>to e <strong>di</strong> respiro nazionale sugli effetti<br />
della Me<strong>di</strong>azione.<br />
I risultati sono stati presentati a novembre 2009 e,<br />
a gran<strong>di</strong> linee, possiamo fare una sorta <strong>di</strong> graduatoria<br />
che vede al primo posto la Me<strong>di</strong>azione Familiare<br />
espletata prima dell’inizio del giu<strong>di</strong>zio, ad<strong>di</strong>rittura<br />
prima dell’accesso allo stu<strong>di</strong>o dell’avvocato. In questo<br />
caso si è ottenuto un buon risultato, con alta percentuale<br />
<strong>di</strong> successo quanto all’impostazione della<br />
relazione in termini non conflittuali.<br />
In seconda posizione troviamo la Me<strong>di</strong>azione su<br />
suggerimento e per iniziativa dei legali, quin<strong>di</strong> in<br />
una fase ancora non giu<strong>di</strong>ziale, ovvero antecedente<br />
al deposito <strong>di</strong> un ricorso in tribunale: dati <strong>di</strong> riscon-
tro abbastanza positivi, ma inferiori alla prima ipotesi<br />
<strong>di</strong> accesso spontaneo e molto precoce.<br />
Al terzo ed ultimo posto in graduatoria, con la percentuale<br />
<strong>di</strong> successo più bassa, troviamo la Me<strong>di</strong>azione<br />
effettuata su invio da parte del giu<strong>di</strong>ce, ovvero<br />
a proce<strong>di</strong>mento separativo già instaurato.<br />
Questo dato ha destato un po’ meraviglia in coloro<br />
che avevano effettuato il sondaggio e le verifiche,<br />
dal momento che si credeva, in linea con<br />
quanto si pensava anche al tempo degli stu<strong>di</strong> preparatori<br />
alla legge dell’affido con<strong>di</strong>viso, che un invio<br />
da parte del giu<strong>di</strong>ce fosse particolarmente impegnativo<br />
e sentito dalle parti, tale da garantire il<br />
loro massimo coinvolgimento.<br />
Ma così non è stato alla resa dei conti e credo che<br />
il tutto possa spiegarsi con la tempistica dell’intervento,<br />
così che quando questo è molto precoce viene<br />
ad agire su un terreno ancora vergine, dove le contrapposizioni<br />
non si sono ra<strong>di</strong>cate, c’è la percezione<br />
del malessere, la coscienza del fatto che si arriverà<br />
alla separazione perché la convivenza è <strong>di</strong>venuta intollerabile,<br />
c’è magari anche la consapevolezza delle<br />
responsabilità in capo all’uno o all’altro, ma c’è an-<br />
che la volontà <strong>di</strong> superare questo possibile conflitto e<br />
<strong>di</strong> prevenirlo con un intervento molto sollecito.<br />
Quando invece si arriva davanti al giu<strong>di</strong>ce le posizioni<br />
sono senza dubbio più ra<strong>di</strong>calizzate, c’è stato<br />
il passaggio dall’avvocato, c’è stata la spiegazione <strong>di</strong><br />
quello che si può ottenere in sede giu<strong>di</strong>ziale e <strong>di</strong><br />
quello che, invece, non sarà conseguibile per ragioni<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e <strong>di</strong> merito, con la conseguenza che ciascuno<br />
dei due coniugi ha già un quadro <strong>di</strong> aspettative<br />
e <strong>di</strong> pretese; questo evidentemente blocca l’intima<br />
<strong>di</strong>sponibilità alla ripresa <strong>di</strong> un colloquio, anche<br />
in una sede tecnica specialistica.<br />
Inoltre, per quanto riguarda gli avvocati, l’invio destinato<br />
al successo può provenire solo da un legale<br />
specializzato che, come tale, conosca bene che cosa<br />
deve intendersi per Me<strong>di</strong>azione Familiare, come opera<br />
il me<strong>di</strong>atore, quale è la metodologia adottata, quale risultato<br />
ci si può attendere: solo un avvocato formato<br />
su queste esperienze e conoscenze è in grado <strong>di</strong> fare<br />
una prima <strong>di</strong>retta valutazione <strong>di</strong> opportunità e, cioè,<br />
<strong>di</strong> me<strong>di</strong>abilità effettiva <strong>di</strong> quella coppia, mentre se il<br />
<strong>di</strong>fensore non ha allenamento, sensibilità, preparazione<br />
e confidenza con questa tecnica, non farà mai<br />
Prassi della Sezione Famiglia del tribunale <strong>di</strong> Milano sul mantenimento dei figli<br />
ZOOM<br />
È stata affrontata la questione relativa al crescente numero <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti ex art. 148 c.c. iscritti a<br />
ruolo negli ultimi mesi ed alle problematiche inerenti la competenza funzionale del Tribunale or<strong>di</strong>nario<br />
e del Tribunale per i minorenni spesso ragione <strong>di</strong> perplessità e <strong>di</strong>sorientamento da parte degli utenti<br />
e tali da avere portato a plurime pronunce <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego della competenza.<br />
In sintesi, si è giunti ad assumere le seguenti determinazioni:<br />
a) proce<strong>di</strong>mento ex artt. 148 e 261 c.c. introdotto con atto <strong>di</strong> citazione: qualora la parte convenuta avanzi<br />
in via riconvenzionale una domanda relativa al regime <strong>di</strong> affidamento della prole, si procederà ad una<br />
sollecita rimessione della causa a p.c., e la pronuncia sarà <strong>di</strong> incompetenza del Tribunale or<strong>di</strong>nario<br />
a<strong>di</strong>to, con in<strong>di</strong>viduazione della competenza del T.M., ravvisandosi un’ipotesi <strong>di</strong> contestualità tra le<br />
domande connesse idonea a far insorgere la competenza esclusiva del giu<strong>di</strong>ce minorile, in linea con<br />
le or<strong>di</strong>nanze della Cassazione dell’aprile 2007 e successive;<br />
b) proce<strong>di</strong>mento ex art. 148 2° comma c.c., introdotto quin<strong>di</strong> con ricorso: se la parte resistente dovesse<br />
proporre domanda riconvenzionale in tema <strong>di</strong> affidamento, si procederà alla decisione con decreto<br />
(ovviamente nella sussistenza dei presupposti <strong>di</strong> legge) sulla domanda economica e si <strong>di</strong>chiarerà<br />
l’inammissibilità della riconvenzionale (estranea alla possibilità <strong>di</strong> utilizzo del proce<strong>di</strong>mento “speciale”<br />
<strong>di</strong> cui al citato art. 148 2° comma c.c.), con una soluzione del tutto assorbente rispetto alle questioni<br />
<strong>di</strong> competenza funzionale;<br />
c) proce<strong>di</strong>mento introdotto con ricorso ex art. 148 2° comma c.c., concluso con decreto: nell’eventuale<br />
successivo giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione, laddove sia avanzata anche una domanda relativa all’affidamento,<br />
si deciderà (con rito or<strong>di</strong>nario) sull’opposizione al decreto per le sole questioni economiche<br />
e si <strong>di</strong>chiarerà l’inammissibilità della domanda <strong>di</strong> affidamento;<br />
d) proce<strong>di</strong>mento introdotto con citazione: nel caso <strong>di</strong> riconvenzionale sull’affidamento, ove fosse raggiunto<br />
dalle parti un accordo sull’intero oggetto della controversia, si procederà a re<strong>di</strong>gere un verbale<br />
<strong>di</strong> conciliazione, con contestuale rituale rinuncia delle parti agli atti del giu<strong>di</strong>zio, relativa accettazione<br />
e pronuncia <strong>di</strong> estinzione del processo, a spese compensate;<br />
e) proce<strong>di</strong>mento introdotto con ricorso, sempre ex art. 148 c.c. 2° comma c.c., anche in questa ipotesi,<br />
in presenza <strong>di</strong> una riconvenzionale avente ad oggetto l’affidamento e <strong>di</strong> un accordo raggiunto dalle<br />
parti, si farà luogo alla pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un verbale <strong>di</strong> conciliazione, con rinuncia agli atti e declaratoria<br />
<strong>di</strong> estinzione come al punto c).<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 7
ZOOM<br />
un invio in quel momento e preferirà nell’imme<strong>di</strong>ato<br />
re<strong>di</strong>gere un ricorso e avanzare tutte le domande in <strong>di</strong>ritto,<br />
dando in buona sostanza impulso all’espressione<br />
del conflitto, processuale ma ancor prima personale.<br />
Cosa può <strong>di</strong>rci in merito all’“ascolto del minore” nei<br />
proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> separazione e <strong>di</strong>vorzio? Esiste un protocollo<br />
definito ed adottato dalla sezione?<br />
A Milano, da anni, la Sezione applica un Protocollo<br />
pre<strong>di</strong>sposto dall’<strong>Osservatorio</strong> Giustizia e dalle Camere<br />
Minorili, quin<strong>di</strong> da un gruppo <strong>di</strong> lavoro misto,<br />
a seguito dell’entrata in vigore della legge sull’affidamento<br />
con<strong>di</strong>viso.<br />
Possiamo tentare <strong>di</strong> vederlo insieme, almeno a<br />
gran<strong>di</strong> linee.<br />
Nella sua premessa il Protocollo riconosce al giu<strong>di</strong>ce<br />
la possibilità <strong>di</strong> non procedere all’au<strong>di</strong>zione “<strong>di</strong>retta”<br />
quando si rende conto, attraverso elementi<br />
processuali già acquisiti, che potrebbe essere dannosa<br />
per l’equilibrio <strong>di</strong> un minore <strong>di</strong>sorientato tra le<br />
posizioni contrastanti dei due genitori oppure nel<br />
caso <strong>di</strong> un minore già ascoltato dai Servizi sociali e<br />
<strong>Osservatorio</strong> per la giustizia civile <strong>di</strong> Milano<br />
Protocollo sull’interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema <strong>di</strong> ascolto del minore 1<br />
Articolo 155 sexies<br />
Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>spone l’au<strong>di</strong>zione del minore che abbia compiuto i do<strong>di</strong>ci anni e anche <strong>di</strong> età inferiore ove capace <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento”<br />
considerato<br />
- che la norma in esame ha <strong>di</strong> fatto elevato a regola l’au<strong>di</strong>zione del minore nei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> separazione;<br />
- che in virtù dell’art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, detta previsione dovrebbe trovare applicazione<br />
anche nei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> scioglimento, <strong>di</strong> cessazione degli effetti civili o <strong>di</strong> nullità del matrimonio, nonché nei<br />
proce<strong>di</strong>menti relativi ai figli <strong>di</strong> genitori non coniugati;<br />
- che, peraltro, affinché l’au<strong>di</strong>zione nel processo costituisca per il minore un’effettiva opportunità <strong>di</strong> esprimere propri<br />
bisogni e desideri, è necessario che si proceda all’ascolto con modalità adeguate e rispettose della sua sensibilità,<br />
nel rispetto del principio della minima offensività;<br />
- che, specie nel caso <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti con alta conflittualità fra le parti, occorre prestare la massima cautela onde<br />
evitare che l’au<strong>di</strong>zione del minore <strong>di</strong>venti occasione <strong>di</strong> pericolose strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei<br />
genitori e <strong>di</strong> terzi;<br />
- che, pertanto, al fine <strong>di</strong> garantire una corretta applicazione del <strong>di</strong>sposto ex art.155 sexies si auspica che vengano<br />
fissati alcuni criteri interpretativi <strong>di</strong> base;<br />
- che si auspica che detti criteri ed in<strong>di</strong>cazioni vengano rispettate per l’ascolto del minore in tutte le procedure civili<br />
che lo riguardano.<br />
Art. 1 - Limiti dell’ascolto<br />
L’ascolto del minore dovrà essere <strong>di</strong>sposto unicamente nei proce<strong>di</strong>menti contenziosi (separazione, <strong>di</strong>vorzio, interruzione<br />
conflittuale <strong>di</strong> convivenza more uxorio); nel caso <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti consensuali, l’ascolto potrà essere <strong>di</strong>sposto<br />
soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano opportuno.<br />
In ogni caso, l’ascolto del minore potrà essere <strong>di</strong>sposto solo nei casi in cui debbano essere presi provve<strong>di</strong>menti che<br />
riguar<strong>di</strong>no l’affidamento, le modalità <strong>di</strong> visita e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la vertenza<br />
riguar<strong>di</strong> esclusivamente gli aspetti economici.<br />
L’ascolto del minore potrà non essere <strong>di</strong>sposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giu<strong>di</strong>ce ritenga<br />
motivatamente che non sia rispondente all’interesse del minore.<br />
Qualora debba essere <strong>di</strong>sposta l’au<strong>di</strong>zione del minore inferiore <strong>di</strong> anni do<strong>di</strong>ci, il Giu<strong>di</strong>ce potrà, in ogni<br />
momento avvalersi della competenza <strong>di</strong> un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c, ovvero <strong>di</strong> una<br />
CTU, per la valutazione della “capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento”, o della <strong>di</strong>fficoltà o del pregiu<strong>di</strong>zio che<br />
l’espletamento dell’ascolto potrebbe arrecare al minore.<br />
Art. 2 - Tempi dell’ascolto giu<strong>di</strong>ziario<br />
L’ascolto del minore dovrà essere <strong>di</strong>sposto al fine <strong>di</strong> prevenire eventuali inasprimenti del conflitto ed, in ogni caso,<br />
ad u<strong>di</strong>enza fissa, da stabilirsi <strong>di</strong> preferenza fuori dell’orario scolastico, in ambiente adeguato e a porte chiuse.<br />
Ciascuna Autorità giu<strong>di</strong>ziaria (o le Cancellerie e gli Uffici amministrativi competenti) dovrà dunque dare <strong>di</strong>sposizioni<br />
affinché a queste u<strong>di</strong>enze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini <strong>di</strong> rispetto dei<br />
tempi, sia con riferimento al luogo ove l’au<strong>di</strong>zione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e<br />
tranquillità al minore.<br />
Art.3 - Ascolto <strong>di</strong>retto e “competenze integrate”<br />
È auspicabile che l’ascolto, con riferimento anche all’età del minore, venga effettuato dal Giu<strong>di</strong>ce titolare della procedura<br />
unitamente al giu<strong>di</strong>ce onorario ove previsto, ovvero, in mancanza, con la nomina <strong>di</strong> un ausiliario ex art. 68<br />
c. p.c. esperto in scienze psicologiche o pedagogiche. 2<br />
Art.4 - Luogo dell’au<strong>di</strong>zione e verbalizzazione<br />
È auspicabile che l’au<strong>di</strong>zione si svolga presso l’Ufficio Giu<strong>di</strong>ziario competente in una apposita stanza idonea ad ac-<br />
8 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1
che, quin<strong>di</strong>, ha già avuto la possibilità <strong>di</strong> far sentire<br />
la sua voce, oppure in quello <strong>di</strong> un minore particolarmente<br />
sofferente e provato nel suo percorso evolutivo:<br />
in casi come questi l’approccio alla struttura<br />
giu<strong>di</strong>ziaria, sempre per sua natura estranea all’esperienza<br />
<strong>di</strong> un soggetto minore, può essere valutato<br />
come negativo, così che è preferibile fare ricorso<br />
ad altri strumenti <strong>di</strong> ascolto, comunque sempre<br />
“in<strong>di</strong>retti”.<br />
Quando invece viene sentito dal giu<strong>di</strong>ce, c’è un’intesa<br />
in forza della quale gli avvocati sono pratica-<br />
ZOOM<br />
mente tenuti ad esprimere il proprio consenso a<br />
non presenziare e le parti, cioè i genitori, devono<br />
fare altrettanto, tutto ciò per garantire al minore un<br />
approccio naturale, riservato e protetto.<br />
Per analoghe ragioni, visto che non possiamo contare<br />
sulla presenza del PM (soluzione che a mio avviso<br />
sarebbe ottimale) per carenze d’organico e per<br />
esigenze organizzative degli uffici, abbiamo però convenuto<br />
<strong>di</strong> assicurare la garanzia rappresentata dalla<br />
presenza <strong>di</strong> un cancelliere; ciò rappresenta una tutela<br />
per tutti e, voglio <strong>di</strong>re, anche per il giu<strong>di</strong>ce, al quale<br />
cogliere un minore. L’incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> leggere e sottoscrivere<br />
il verbale.<br />
Art.5 - Presenza della parti e dei <strong>di</strong>fensori<br />
L’au<strong>di</strong>zione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giu<strong>di</strong>ce titolare della procedura, dell’eventuale ausiliario<br />
e, in caso <strong>di</strong> nomina, del <strong>di</strong>fensore del minore o del curatore del minore.<br />
Al fine <strong>di</strong> evitare con<strong>di</strong>zionamenti, non pare opportuna la presenza delle parti e dei <strong>di</strong>fensori. Le parti ed i loro <strong>di</strong>fensori<br />
presteranno quin<strong>di</strong> consenso ad allontanarsi dall’aula per non assistere all’incombente.<br />
In ogni caso, prima dell’au<strong>di</strong>zione, i legali delle parti potranno sottoporre al giu<strong>di</strong>ce i temi e gli argomenti sui quali<br />
ritengono opportuno sentire il minore.<br />
Se il minore richiederà espressamente la presenza <strong>di</strong> un genitore o <strong>di</strong> entrambi o <strong>di</strong> una persona esterna al nucleo,<br />
in ossequio al <strong>di</strong>ritto ad un’assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell’età del<br />
minore, dovrà comunque essere valutata dal giu<strong>di</strong>ce.<br />
Qualora venga <strong>di</strong>sposta l’au<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l’opportunità <strong>di</strong> ascoltarli<br />
insieme.<br />
Art. 6 - Informazione<br />
Prima dell’au<strong>di</strong>zione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giu<strong>di</strong>ce del suo <strong>di</strong>ritto ad essere ascoltato<br />
nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del proce<strong>di</strong>mento, precisando<br />
che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto.<br />
3<br />
Prima dell’au<strong>di</strong>zione del minore il Giu<strong>di</strong>ce fornirà ai genitori ed agli avvocati le in<strong>di</strong>cazioni su come comunicare al<br />
minore tempi e modalità dell’ascolto.<br />
Art. 7 - Doveri <strong>di</strong> astensione dell’avvocato ed informazioni alle parti<br />
In ogni caso, l’avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato non dovrà avere contatti con il medesimo.<br />
L’avvocato dovrà inoltre invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore evitando<br />
ogni forma <strong>di</strong> suggestione e <strong>di</strong> induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal rammostrare<br />
al minore qualsiasi atto processuale.<br />
Art. 8 - Ascolto del minore in CTU<br />
È auspicabile che qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede <strong>di</strong> CTU anche detto incombente avvenga, così<br />
come per l’ascolto avanti al Giu<strong>di</strong>ce, senza la presenza delle parti e dei <strong>di</strong>fensori e potrà essere richiesto che l’incombente<br />
venga videoregistrato, ovvero, ove possibile, anche in considerazione della particolare complessità del<br />
caso, venga realizzato con modalità <strong>di</strong> au<strong>di</strong>zione in forma protetta Prima dell’au<strong>di</strong>zione i consulenti <strong>di</strong> parte potranno<br />
sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.<br />
Note<br />
1 Protocollo elaborato sulla base <strong>di</strong> una bozza provvisoria redatta dal gruppo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o “sull’ascolto del minore” delle<br />
associazioni Camera Minorile ed AIAF, con l'ausilio <strong>di</strong> esperti in scienze psicologiche e pedagogiche dal febbraio<br />
al giugno 2006, successivamente aggiornata, <strong>di</strong>scussa e approvata nelle riunioni dell’<strong>Osservatorio</strong> sulla Giustizia<br />
Civile <strong>di</strong> Milano con la partecipazione <strong>di</strong> magistrati dell’Ufficio del Giu<strong>di</strong>ce Tutelare, della Sezione Famiglia del<br />
Tribunale e Corte <strong>di</strong> Appello, magistrati del Tribunale per i Minorenni e <strong>Avvocati</strong> del libero foro.<br />
2 In sede <strong>di</strong> riunione dell’<strong>Osservatorio</strong> si sta ancora <strong>di</strong>scutendo sull’opportunità, e fattibilità, <strong>di</strong> un ascolto in<strong>di</strong>retto<br />
delegato all’ASL o all’Or<strong>di</strong>ne degli psicologi con apposite convenzioni.<br />
3 Si veda art. 3 Convenzione europea sui <strong>di</strong>ritti dei minori, 25 gennaio 1996, Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo: Diritto <strong>di</strong><br />
essere informato e <strong>di</strong> esprimere la propria opinione nei proce<strong>di</strong>menti. Nei proce<strong>di</strong>menti che lo riguardano <strong>di</strong>nanzi<br />
a un’autorità giu<strong>di</strong>ziaria, al minore che è considerato dal <strong>di</strong>ritto interno come avente una capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento<br />
vengono riconosciuti i seguenti <strong>di</strong>ritti, <strong>di</strong> cui egli stesso può chiedere <strong>di</strong> beneficiare:<br />
a) ricevere ogni informazione pertinente;<br />
b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;<br />
c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali<br />
conseguenze <strong>di</strong> qualunque decisione.<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 9
ZOOM<br />
non potrà mai essere un domani mossa la censura <strong>di</strong><br />
avere riferito e verbalizzato contenuti non pertinenti.<br />
La verbalizzazione è sommaria, per meglio realizzare<br />
la tutela della privacy del minore, il quale deve<br />
sentirsi libero <strong>di</strong> esprimersi anche con le sue parole<br />
e <strong>di</strong> eventualmente manifestare non gra<strong>di</strong>mento<br />
per una delle figure genitoriali, spiegandone le ragioni<br />
con la massima libertà e spontaneità; in questi<br />
casi la verbalizzazione cura che non ci siano<br />
espressioni che un domani possano essere motivo<br />
<strong>di</strong> ritorsione o <strong>di</strong> contestazione da parte dei genitori<br />
nei confronti del minore. Questa è una garanzia che<br />
riteniamo fondamentale proprio per dare tranquillità<br />
a tutti i protagonisti del processo, e in particolare<br />
al minore che fra questi è senza dubbio il più debole;<br />
il verbale viene riletto al minore e viene anche sottoposto<br />
alla sua sottoscrizione, a seconda della sua<br />
<strong>di</strong>sponibilità e della sua età.<br />
Devo <strong>di</strong>re che normalmente firmano molto volentieri<br />
e senza alcuna esitazione, probabilmente perché<br />
si sentono gratificati dal sottoscrivere davanti al giu<strong>di</strong>ce<br />
il proprio pensiero e responsabilizzati rispetto al<br />
contenuto del colloquio: chi dovrà decidere delle sue<br />
sorti ha voluto ascoltarlo, quin<strong>di</strong> la sua voce è stata ritenuta<br />
importante e non resterà trascurata.<br />
Mi risulta che questo Protocollo venga applicato<br />
anche a Monza e in altri tribunali del <strong>di</strong>stretto milanese.<br />
La situazione è ben <strong>di</strong>versa, invece, in altre aree<br />
territoriali, come è emerso proprio lo scorso venerdì<br />
2 luglio, nell’ambito <strong>di</strong> un incontro organizzato a<br />
Roma presso il CSM tra presidenti dei Tribunali per<br />
i Minorenni, presidenti <strong>di</strong> Tribunale e presidenti<br />
delle sezioni specializzate: alcuni Uffici non lo ap-<br />
10 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
plicano, altri ad<strong>di</strong>rittura non lo conoscono, altri ancora<br />
ne hanno adottati <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi, altri non sembrano<br />
avere avvertito questa esigenza che, in verità,<br />
si riflette sul piano organizzativo oltre che su quello<br />
giurisprudenziale.<br />
A questo incontro ha partecipato, in qualità <strong>di</strong><br />
presidente <strong>di</strong> un’associazione <strong>di</strong> avvocati, un legale<br />
che ha espresso la propria convinzione che l’au<strong>di</strong>zione<br />
del minore, essendo un’attività in senso lato<br />
<strong>di</strong> valenza istruttoria, presupponga la presenza dei<br />
<strong>di</strong>fensori delle parti, i quali si devono sì impegnare<br />
a rimanere inattivi e silenti ma hanno, comunque,<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> assistere.<br />
Francamente non riesco a seguire questa linea e<br />
a con<strong>di</strong>videre simili istanze <strong>di</strong>fensive, prima <strong>di</strong><br />
tutto perché, a prescindere da una serie <strong>di</strong> altre<br />
considerazioni sulla delicatezza dell’incombente e<br />
sull’esigenza <strong>di</strong> tutelare il minore, già alla stregua<br />
dell’impianto normativo processuale ritengo che<br />
l’au<strong>di</strong>zione/ascolto <strong>di</strong>retto non sia un atto istruttorio,<br />
ma un atto del giu<strong>di</strong>ce istruttore o del presidente<br />
volto all’acquisizione <strong>di</strong> informazioni che<br />
non possono, e mai potranno, rivestire una funzione<br />
probatoria in senso tecnico.<br />
Mi sembra, pertanto, che la presenza obbligatoria<br />
degli avvocati si scontri con tutta una serie <strong>di</strong><br />
aspetti, quali la tutela del soggetto minore, che rivestono<br />
un carattere nettamente prevalente.<br />
È stata, poi, avvertita la necessità <strong>di</strong> procedere a<br />
una sorta <strong>di</strong> unificazione o omologazione dei vari<br />
Protocolli già esistenti, così che nell’incontro del 2<br />
luglio si è in<strong>di</strong>cato tra i compiti del CSM entrante, al<br />
fine <strong>di</strong> promuovere questi in<strong>di</strong>spensabili confronti<br />
inter<strong>di</strong>strettuali, quello <strong>di</strong> proseguire nelle verifiche
e poi auspicabilmente giungere a una maggiore uniformità<br />
<strong>di</strong> prassi e procedure.<br />
Lei è favorevole alla predeterminazione <strong>di</strong> linee guida,<br />
parametri e/o tabelle ispirate dalla tipicità del territorio<br />
ed improntate a criteri <strong>di</strong> equità, al fine <strong>di</strong> contenere le<br />
pretese <strong>di</strong> alcuni coniugi?<br />
Il tema delle tabelle “preconfezionate” è estremamente<br />
<strong>di</strong>fficile da affrontare, perché le situazioni<br />
sono troppo <strong>di</strong>verse e fra loro <strong>di</strong>somogenee e, inoltre,<br />
non si può nascondere che il problema può in<br />
ipotesi trovare una soluzione me<strong>di</strong>amente sod<strong>di</strong>sfacente<br />
solo <strong>di</strong> fronte a due genitori che siano entrambi<br />
lavoratori <strong>di</strong>pendenti.<br />
Ben <strong>di</strong>verso è, infatti, il caso del professionista, per<br />
il quale i red<strong>di</strong>ti fiscalmente <strong>di</strong>chiarati, a torto o a<br />
ragione, si considerano spesso dotati <strong>di</strong> scarsa atten<strong>di</strong>bilità<br />
o quello dell’impren<strong>di</strong>tore, ad esempio<br />
con un emolumento <strong>di</strong> presidente del consiglio <strong>di</strong><br />
amministrazione <strong>di</strong> una società con quota <strong>di</strong> maggioranza<br />
riferibile alla sua stessa persona, al nuovo<br />
coniuge, al genitore o alla sua <strong>famiglia</strong> <strong>di</strong> origine; in<br />
questi casi è d’imme<strong>di</strong>ata percezione il fatto che<br />
STATISTICHE PER MATERIA<br />
STATISTICHE PER MATERIA<br />
ZOOM<br />
l’emolumento, fiscalmente corretto e conforme alle<br />
risultanze contabili societarie, non rispecchia esattamente<br />
la totalità delle utilità che <strong>di</strong>rettamente o<br />
in<strong>di</strong>rettamente la persona può trarre dalla sua posizione<br />
lavorativa.<br />
Sono, poi, presenti in Italia consistenti aree <strong>di</strong> lavoro<br />
artigianale che, talvolta persino sottratte all’operatività<br />
degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> settore, sfuggono ancora<br />
<strong>di</strong> più ad ogni possibile controllo da parte del giu<strong>di</strong>ce<br />
(pensiamo, per esempio, al ven<strong>di</strong>tore ambulante<br />
dei mercati rionali, all’artigiano elettricista od<br />
idraulico che opera a chiamata solo nell’interesse<br />
dei privati ecc.)<br />
Si tratta <strong>di</strong> una fascia <strong>di</strong> lavoratori rispetto alla<br />
quale non c’è una trasparenza tale da consentire <strong>di</strong><br />
assumere il red<strong>di</strong>to prodotto come parametro <strong>di</strong> riferimento<br />
nel necessario raffronto con il red<strong>di</strong>to dell’altro<br />
genitore quando, derivante da un rapporto lavorativo<br />
subor<strong>di</strong>nato pubblico o privato, quest’ultimo<br />
si presenta invece incontestabile: pensare <strong>di</strong><br />
pre<strong>di</strong>sporre delle tabelle che contemplino anche<br />
questi casi è, almeno a mio personale avviso, impossibile<br />
e affatto aderente alla nostra realtà sociale.<br />
ANNO 2009 ESAURITI<br />
pendenti sopravv. totale con altra totale pendenti<br />
inizio sentenza modalità fine<br />
VARIE 165 249 414 94 177 271 143<br />
SEP. CONSENS. 1.085 3.485 4.543 0 3.464 3.464 1.079<br />
SEP. GIUDIZIALI 1.851 1.381 3.232 324 739 1.063 2.169<br />
DIV. CONGIUNTI 1.307 2.104 3.4<strong>11</strong> 2.075 43 2.<strong>11</strong>8 1.293<br />
DIV. CONTENZ.SI 1.199 953 2.152 790 42 832 1.320<br />
MODIFICHE 242 185 427 0 222 222 205<br />
ADOZIONI 84 46 130 68 1 69 61<br />
Totale 5.906 8.403 14.309 3.351 4.688 8.039 6.270<br />
Al termine dell'anno 2009 si è provveduto alla verifica reale della pendenza me<strong>di</strong>ante conta materiale dei fascicoli presenti in Cancelleria. A seguito<br />
della quale sono state apportate mo<strong>di</strong>fiche alla pendenza iniziale dell'anno 2<strong>01</strong>0.<br />
1° SEMESTRE ESAURITI<br />
2<strong>01</strong>0 pendenti sopravv. totale con altra totale pendenti<br />
inizio sentenza modalità fine<br />
VARIE 175 95 270 57 87 144 126<br />
SEP. CONSENS. 1.305 1.804 3.109 0 2.284 2.284 825<br />
SEP. GIUDIZIALI 1.973 652 2.625 210 433 643 1.982<br />
DIV. CONGIUNTI 1.175 1.487 2.662 1.573 40 1.613 1.049<br />
DIV. CONTENZ.SI 1.281 504 1.785 492 26 518 1.267<br />
MODIFICHE 205 261 466 0 122 122 344<br />
ADOZIONI 61 5 66 33 1 34 32<br />
Totale 6.175 4.808 10.983 2.365 2.993 5.358 5.625<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | <strong>11</strong>
ZOOM<br />
Io rimango dell’idea che in questi casi la soluzione<br />
sia da rinvenirsi solo nella specializzazione e nell’esperienza<br />
quoti<strong>di</strong>ana tanto dell’avvocato quanto<br />
del giu<strong>di</strong>ce, dal momento che una buona capacità <strong>di</strong><br />
lettura dei dati fiscali e <strong>di</strong> tutto quello che vi ruota<br />
intorno (come ad es. la tipologia degli oneri deducibili,<br />
il rapporto tra ricavi e red<strong>di</strong>to <strong>di</strong> impresa, i dati<br />
<strong>di</strong> comune esperienza ecc.) già rappresenta un buon<br />
punto <strong>di</strong> partenza.<br />
Solo così potremo avere dei provve<strong>di</strong>menti ragionevolmente<br />
aderenti alla realtà del caso concreto,<br />
senza necessità alcuna <strong>di</strong> fare ricorso a tabelle generali<br />
che, magari, non si attagliano affatto alla situazione<br />
e alla vicenda che ci si accinge ad esaminare.<br />
Sono convinta che l’avvocato specializzato, e che<br />
conosca a fondo il foro all’interno del quale abitualmente<br />
esercita, sia perfettamente in grado <strong>di</strong><br />
fare una più che ragionevole previsione sulla quantificazione<br />
degli assegni <strong>di</strong> mantenimento e possa<br />
<strong>di</strong> conseguenza proporre al suo assistito, con buon<br />
grado <strong>di</strong> verosimiglianza, la prospettiva anche relativamente<br />
alla decisione che verrà dal giu<strong>di</strong>ce adottata.<br />
Qual’è l’orientamento e la prassi della Sezione Famiglia<br />
del Tribunale <strong>di</strong> Milano sulle indagini <strong>di</strong> polizia tributaria<br />
nell’ambito dei giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> separazione e <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio?<br />
In particolare il giu<strong>di</strong>ce entra nello specifico delle<br />
indagini?<br />
Quando sono arrivata in questa Sezione, ormai<br />
due anni fa, devo <strong>di</strong>re che ho trovato una situazione<br />
del rapporto con la Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza peggiore rispetto<br />
a quella che avevo lasciato <strong>di</strong>eci anni prima.<br />
Ho registrato subito una grossa sfiducia, perché<br />
spesso la Polizia Tributaria non aveva fornito pronta<br />
risposta o, se anche lo aveva fatto, il risultato era<br />
stato deludente perché insufficiente rispetto alle<br />
esigenze che avevano spinto alla richiesta, vago e<br />
privo della necessaria analisi valutativa della congerie<br />
<strong>di</strong> documenti rimessi in<strong>di</strong>stintamente alla cognizione<br />
del giu<strong>di</strong>ce.<br />
Molti colleghi, ormai desolati, mi <strong>di</strong>cevano che in<br />
quelle con<strong>di</strong>zioni molto meglio sarebbe stato dare<br />
imme<strong>di</strong>ato ingresso ad una Ctu contabile, ma in verità<br />
i due strumenti non sono affatto equipollenti,<br />
anche perché una Ctu contabile comporta oneri<br />
molto elevati e può, pertanto, trovare giustificazione<br />
solo dove siano in gioco interessi economici altrettanto<br />
consistenti.<br />
Così, giusto per fare un banale esempio, espletare<br />
una Ctu per accertare i red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> un ven<strong>di</strong>tore ambulante<br />
o <strong>di</strong> un artigiano all’inizio della sua attività<br />
non trova una reale giustificazione, così come sarebbe<br />
destinato a creare non pochi problemi un accertamento<br />
<strong>di</strong> questo genere in presenza <strong>di</strong> parti<br />
ammesse al beneficio del patrocinio a carico dell’Erario.<br />
12 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
Nella mia ottica, l’intervento della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza<br />
dovrebbe invece integrare un elemento più<br />
duttile, più celere e forse più ampio, anche perché<br />
investe l’accertamento del “tenore <strong>di</strong> vita”; io stessa<br />
ho <strong>di</strong>sposto un certo numero <strong>di</strong> indagini, non molte<br />
in verità, ma ho cercato <strong>di</strong> ricorrervi non in prima<br />
battuta bensì dopo avere già acquisito degli elementi<br />
documentali che mi evidenziavano delle <strong>di</strong>scrasie<br />
proprio con il tenore <strong>di</strong> vita, con gli impegni<br />
economici assunti, con le acquisizioni patrimoniali<br />
fatte, ecc.<br />
Questo mi ha consentito <strong>di</strong> emettere delle or<strong>di</strong>nanze<br />
molto dettagliate, sottolineando tutto quello<br />
che già in me giu<strong>di</strong>ce istruttore aveva destato perplessità<br />
e in<strong>di</strong>cando quello che avrebbe dovuto essere<br />
ancora accertato per poter delineare un quadro<br />
definitivo. Ho anche utilizzato un altro accorgimento,<br />
ovvero quello <strong>di</strong> imporre al Nucleo richiesto<br />
<strong>di</strong> comunicare i nominativi degli ufficiali e degli<br />
agenti delegati in concreto per quella specifica indagine,<br />
in modo da consentire a me <strong>di</strong> avere un contatto<br />
<strong>di</strong>retto e a loro <strong>di</strong> avere un referente che non<br />
fosse genericamente il Tribunale, ma un certo giu<strong>di</strong>ce<br />
che all’occorrenza poteva essere chiamato al<br />
telefono e messo in grado <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzare l’indagine<br />
secondo le esigenze del caso o la comunicazione dei<br />
primi elementi acquisiti.<br />
Posso <strong>di</strong>re che questo metodo <strong>di</strong> lavoro ha funzionato<br />
abbastanza.<br />
Ad esempio, in un caso gli agenti della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong><br />
Finanza mi hanno confermato che avrebbero continuato,<br />
anche se il loro incarico nell’ambito del giu<strong>di</strong>zio<br />
era stato espletato e concluso, perché avevano<br />
in<strong>di</strong>viduato dei profili <strong>di</strong> illiceità ulteriori, tali da<br />
consentire loro <strong>di</strong> richiedere ed effettuare una verifica<br />
fiscale vera e propria, ovvero quella attività <strong>di</strong><br />
lotta al fenomeno dell’evasione che a loro funzionalmente<br />
compete.<br />
In altri casi l’indagine non è andata avanti perché,<br />
dopo averla <strong>di</strong>sposta, le parti hanno trovato un accordo,<br />
senza dubbio un accordo funzionale anche<br />
ad evitare l’approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> carattere fiscale.<br />
Poiché, nella specie, il Tribunale ha valutato tale accordo<br />
congruo in rapporto alla situazione processuale,<br />
ha ritenuto pienamente raggiunto lo scopo,<br />
che non è quello <strong>di</strong> perseguire reati o violazioni finanziarie<br />
bensì, come ovvio, quello <strong>di</strong> attingere elementi<br />
<strong>di</strong> conoscenza per decidere in termini adeguati.<br />
Posso comunque riferire che le richieste <strong>di</strong> indagine<br />
da parte della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza non sono numerose,<br />
in quanto è comune convinzione che sia<br />
necessario limitarle ai casi in cui le stesse sono realmente<br />
in<strong>di</strong>spensabili.<br />
Occorre uno screening attento, così da delegare le<br />
indagini solo quando sia necessario e quando emergano<br />
profili particolarmente controversi, tali da lasciar<br />
presumere che Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza e, poi, Agen-
zia delle Entrate ravvisino ipotesi <strong>di</strong> evasione utili ai<br />
fini <strong>di</strong> un successivo avviso <strong>di</strong> accertamento; infatti,<br />
se le priorità della Polizia Tributaria si compenetrano<br />
in modo utile con quelle del giu<strong>di</strong>ce civile, il<br />
lavoro <strong>di</strong> tutti sarà doppiamente funzionale e la<br />
stessa autorità delegata mostrerà maggiore propensione<br />
a investire le proprie risorse, in tema <strong>di</strong> tempo<br />
e personale.<br />
Sig. Presidente, Lei è favorevole all’istituzione del Tribunale<br />
per la Famiglia?<br />
Dipende da come verrebbe organizzato, con quali<br />
risorse e con quali competenze territoriali, ma è in<br />
ogni caso certo che ancora oggi ci sono commistioni<br />
consistenti tra il tribunale or<strong>di</strong>nario e il tribunale<br />
per i minorenni, come nel caso delle domande avanzate<br />
ex art 148 c.c. e quelle più in generale relative<br />
a provve<strong>di</strong>menti economici.<br />
Il tribunale per i minorenni è competente, infatti,<br />
per l’affidamento dei figli naturali e i provve<strong>di</strong>menti<br />
economici che debbano essere decisi contestualmente,<br />
e ciò dopo le or<strong>di</strong>nanze della Suprema Corte<br />
sta avvenendo nelle varie se<strong>di</strong>, con modalità parzialmente<br />
<strong>di</strong>verse e con una consistente delega ai<br />
componenti onorari. Ad oggi il tribunale per i minorenni<br />
emette un decreto sull’affidamento, le frequentazioni<br />
e l’assegno, reso in camera <strong>di</strong> consiglio<br />
secondo l’art. 38 delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> attuazione, ma<br />
quando una parte vuole mo<strong>di</strong>ficare, per circostanze<br />
sopravvenute, la precedente statuizione con solo riguardo<br />
all’entità assegno, e quin<strong>di</strong> invoca un provve<strong>di</strong>mento<br />
esclusivamente economico, si pone il<br />
problema <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare quale giu<strong>di</strong>ce sia competente.<br />
Alcuni legali hanno ipotizzato <strong>di</strong> depositare<br />
presso il Tribunale or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Milano ricorsi ex art.<br />
ZOOM<br />
710 c.p.c. per la mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni inerenti a<br />
coppie non coniugate, ma il Tribunale ha sconsigliato<br />
tale soluzione spiegando che tale procedura<br />
può essere adottata solo in caso <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>mento<br />
che derivi da un regime <strong>di</strong> separazione dei coniugi,<br />
cioè non da provve<strong>di</strong>mento del Tribunale per i minorenni.<br />
Quin<strong>di</strong>, in sintesi, se deve essere mo<strong>di</strong>ficato<br />
solo l’aspetto economico <strong>di</strong> una pregressa più<br />
complessiva regolamentazione, la soluzione è solo<br />
quella <strong>di</strong> riconoscere la competenza residua del Tribunale<br />
or<strong>di</strong>nario attraverso l’instaurazione <strong>di</strong> un<br />
giu<strong>di</strong>zio or<strong>di</strong>nario, da introdursi con atto <strong>di</strong> citazione,<br />
<strong>di</strong>retto a rivedere l’ammontare dell’assegno.<br />
Oppure, una soluzione che io vedrei più aderente<br />
al sistema e in sintonia con l’interesse delle parti,<br />
sarebbe quella <strong>di</strong> provocare “la questione”, <strong>di</strong>chiarando<br />
il Tribunale or<strong>di</strong>nario la propria incompetenza<br />
funzionale in sede <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica camerale ed in<strong>di</strong>viduando<br />
quella del Tribunale per i Minorenni perché,<br />
se il provve<strong>di</strong>mento è stato emesso da un organo<br />
giu<strong>di</strong>ziario <strong>di</strong>verso, mi sembra logico che anche la<br />
sola parziale mo<strong>di</strong>fica debba essere trattata e decisa<br />
dalla medesima autorità giu<strong>di</strong>ziaria; inoltre, non si<br />
potrebbe certo escludere una riconvenzionale in<br />
tema <strong>di</strong> affidamento, il che renderebbe ancora una<br />
volta sussistente la competenza funzionale del giu<strong>di</strong>ce<br />
minorile.<br />
Mi risulta che in questi termini si sia abbastanza<br />
<strong>di</strong> recente espresso il Tribunale per i Minorenni <strong>di</strong><br />
Brescia, riconoscendo la propria competenza funzionale<br />
a delibare una domanda <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica delle<br />
con<strong>di</strong>zioni economiche contenute in un precedente<br />
decreto emesso da quello stesso Ufficio.<br />
L’altro problema è rappresentato dall’art.156, sesto<br />
comma. c.c.<br />
Questa è una questione forse nuova, della quale<br />
vi metto a parte: questa <strong>di</strong>sposizione normativa è<br />
applicabile al regime <strong>di</strong> separazione, è applicabile a<br />
tutela dei figli naturali e dei loro <strong>di</strong>ritti economici, è<br />
dunque applicabile anche dal tribunale per i minorenni<br />
perché oggi è il medesimo competente a decidere<br />
anche sull’assegno <strong>di</strong> mantenimento, ove la<br />
domanda sia proposta contestualmente a quella <strong>di</strong><br />
affidamento. Quando però il tribunale per i minorenni<br />
non abbia provveduto ai sensi dell’art. 156,<br />
perché l’inadempimento non poteva esserci in<br />
quanto non c’era ancora il provve<strong>di</strong>mento rispetto<br />
al quale potevano realizzarsi adempimento o inadempimento,<br />
la <strong>di</strong>ffusa tentazione è quella <strong>di</strong> presentare<br />
il relativo ricorso in via autonoma, riconoscendo<br />
quin<strong>di</strong> la competenza del tribunale or<strong>di</strong>nario<br />
in camera <strong>di</strong> consiglio: io nutro qualche dubbio<br />
sulla ragionevolezza <strong>di</strong> una simile soluzione, in<br />
quanto se è vero che si tratta <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento<br />
che incide (solo) su <strong>di</strong>ritti economici, è però altrettanto<br />
vero che lo stesso è teso a dare attuazione ad<br />
un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> merito reso da un’altra autorità<br />
giu<strong>di</strong>ziaria.<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 13
ZOOM<br />
Perché, allora, vedere ancora il coinvolgimento del<br />
tribunale or<strong>di</strong>nario, estraneo per competenza all’emanazione<br />
della statuizione <strong>di</strong> condanna posta a<br />
base dell’inadempimento?<br />
Mi sembra, in linea <strong>di</strong> principio, alquanto assurdo<br />
darvi attuazione attraverso l’instaurazione <strong>di</strong> un<br />
nuovo giu<strong>di</strong>zio innanzi a un tribunale che non è<br />
quello che ha reso il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> merito che si<br />
vuole vedere rispettato.<br />
È favorevole a un accordo tra le parti che preveda un<br />
regime sanzionatorio nell’ipotesi <strong>di</strong> violazione del <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> visita?<br />
A tal proposito faccio riferimento ad un provve<strong>di</strong>mento<br />
dei primi mesi del 2009, in cui il Tribunale ha<br />
ratificato, in sede <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica, un accordo dei coniugi<br />
che prevedeva una monetizzazione della violazione<br />
dell’obbligo del <strong>di</strong>ritto/dovere <strong>di</strong> tenere con<br />
sé i figli, una sorta <strong>di</strong> liquidazione preventiva del<br />
danno che si sarebbe verificato a seguito dell’inadempimento.<br />
Non era un provve<strong>di</strong>mento emesso dal Tribunale<br />
per sua iniziativa, ma si trattava <strong>di</strong> un articolato accordo<br />
raggiunto molto faticosamente dalle parti con<br />
i loro legali poiché quei coniugi avevano in essere<br />
un contenzioso <strong>di</strong>ffuso su molteplici tribunali, con<br />
contenuti sia civilistici che penalistici. Hanno scelto<br />
questa strada effettivamente innovativa e, in realtà,<br />
l’unico intervento dei giu<strong>di</strong>ci è stato quello <strong>di</strong> non<br />
ravvisare nell’accordo profili <strong>di</strong> contrarietà a norme<br />
imperative o a <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, per<br />
l’effetto riconoscendo efficacia a questo accordo negoziale<br />
che, peraltro, trova un riferimento normativo<br />
nell’art. 709 ter c.c.; l’unica <strong>di</strong>fferenza è che la<br />
<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge presuppone l’intervento del<br />
giu<strong>di</strong>ce ed un riscontro della già avvenuta violazione,<br />
mentre qui le stesse parti, nell’esercizio della<br />
loro autonomia negoziale, hanno anche concordato<br />
il tipo <strong>di</strong> violazione in base alla loro esperienza, cioè<br />
qualcosa che si era verificato più volte nella loro vita<br />
<strong>di</strong> genitori, e hanno dato un predeterminato contenuto<br />
patrimoniale alla sanzione corrispondente.<br />
Qualche perplessità residua, tuttavia, con riguardo<br />
all’eventualità <strong>di</strong> una futura contestazione sull’effettivo<br />
verificarsi della violazione ma, in linea generale<br />
e <strong>di</strong> principio, non mi pare che vi siano ragioni<br />
ostative a questa predeterminazione del regime<br />
sanzionatorio, espressione <strong>di</strong> una autonomia negoziale<br />
che anche nell’ambito del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> è<br />
venuta a sempre più affermarsi.<br />
Il Tribunale ha, invece, liquidato il danno in almeno<br />
un paio <strong>di</strong> occasioni.<br />
Il primo riguardava un padre che non teneva con<br />
sé il figlio secondo gli accor<strong>di</strong>, e la gravità era provata<br />
dalla certificazione me<strong>di</strong>ca e dalla relazione dei<br />
Servizi che attestavano la grave sofferenza del minore<br />
<strong>di</strong> fronte a queste false promesse del padre, il<br />
quale infatti ometteva in modo non giustificato <strong>di</strong><br />
14 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
andare a prendere il figlio che, ansioso e pieno <strong>di</strong><br />
speranza, ogni volta lo aspettava; vi era la prova<br />
della sofferenza perché dovevano intervenire i Servizi<br />
per lenirne gli effetti, e quin<strong>di</strong> sussisteva la<br />
prova del danno prodotto dall’indebito comportamento<br />
paterno.<br />
Nell’altro caso si trattava <strong>di</strong> un figlio, maggiorenne<br />
ma portatore <strong>di</strong> grave han<strong>di</strong>cap e, quin<strong>di</strong>, in una situazione<br />
rientrante nelle <strong>di</strong>sposizioni normative<br />
proprie della tutela dei figli minori. Anche qui il padre<br />
non lo teneva con sé nei perio<strong>di</strong> previsti e questo<br />
comportava per la madre, principale collocataria,<br />
esborsi superiori al previsto, in quanto lavorando<br />
non riusciva a coprire agevolmente anche<br />
tutto il periodo che sarebbe stato <strong>di</strong> spettanza del<br />
padre e il ragazzo non poteva assolutamente stare<br />
da solo, attesa la sua totale mancanza <strong>di</strong> autonomia.<br />
In questo caso abbiamo utilizzato un criterio <strong>di</strong> liquidazione<br />
partendo dall’assegno mensile dovuto<br />
dal padre, calcolando il contributo materno e, per<br />
<strong>di</strong>rla in breve, tentando <strong>di</strong> operare una quantificazione<br />
sostanzialmente aritmetica e, quin<strong>di</strong>, non<br />
troppo opinabile perché condotta sulla base dei<br />
maggiori oneri ricadenti sulla collocataria; in questa<br />
fattispecie è stato relativamente agevole giungere<br />
alla liquidazione del danno patrimoniale da riconoscersi<br />
alla madre, mentre un danno morale per<br />
il figlio sarebbe stato <strong>di</strong>fficilmente quantificabile<br />
perché la sua capacità obiettiva <strong>di</strong> relazionarsi con<br />
l’esterno era oltremodo ridotta.<br />
Cosa pensa del progetto che attribuisce ai notai la<br />
competenza nelle separazioni consensuali senza figli?<br />
Se dovesse essere introdotta una soluzione <strong>di</strong> questo<br />
tipo, il primo pensiero che mi viene in mente è<br />
che il carico <strong>di</strong> lavoro dei tribunali verrebbe ad alleggerirsi,<br />
senza alcun reale pregiu<strong>di</strong>zio per i <strong>di</strong>ritti delle<br />
parti; preciso che, da quanto mi sembra <strong>di</strong> aver compreso,<br />
non ci sarebbe neppure una successiva omologa<br />
da parte del tribunale e tutto si risolverebbe attraverso<br />
una certificazione notarile, così che mi pare<br />
consequenziale ritenere che ogni valutazione <strong>di</strong> non<br />
contrarietà degli accor<strong>di</strong> sottoscritti all’or<strong>di</strong>ne pubblico<br />
sarebbe demandata allo stesso notaio.<br />
Sono scelte legislative rispetto alle quali credo <strong>di</strong><br />
non avere titolo per pronunciarmi, pur sapendo che<br />
a una soluzione <strong>di</strong> questo tipo gli avvocati sono contrari<br />
riven<strong>di</strong>cando la loro maggiore specializzazione<br />
e, così, contrapponendosi fortemente all’altra categoria<br />
professionale.<br />
Ovviamente, da parte mia registro solo il dato positivo<br />
rappresentato da una realistica deflazione dei<br />
carichi <strong>di</strong> lavoro, con la proporzionale possibilità per<br />
i tribunali <strong>di</strong> de<strong>di</strong>care maggiore attenzione e maggiori<br />
energie alle vicende conflittuali e a quelle che<br />
vedono a rischio la posizione dei figli minori.<br />
Milano, 9 luglio 2<strong>01</strong>0
La sezione <strong>di</strong> Trani<br />
dell’<strong>Osservatorio</strong> nazionale<br />
sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>:<br />
una sezione giovane<br />
(avv. MARIA TERESA CORATELLA<br />
e avv. PALMA LOCONTE)<br />
La sezione <strong>di</strong> Trani dell’<strong>Osservatorio</strong> Nazionale sul<br />
Diritto <strong>di</strong> Famiglia è una sezione <strong>di</strong> recente costituzione.<br />
Nasce infatti nel <strong>di</strong>cembre 2007 per iniziativa <strong>di</strong><br />
un gruppo <strong>di</strong> giovani avvocati interessati al <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> e alla sua notevole evoluzione negli ultimi<br />
anni; <strong>di</strong> tanto è prova il fatto che il CNF, nel regolamento<br />
per il riconoscimento del titolo <strong>di</strong> avvocato<br />
specialista recentemente approvato, ne fa un<br />
settore <strong>di</strong> specializzazione nella prospettiva della riforma<br />
della professione forense.<br />
Il primo evento formativo è stato organizzato<br />
dalla sezione <strong>di</strong> Trani nell’aprile del 2009.<br />
L’attenzione è stata rivolta agli aspetti psicologici<br />
che subentrano in una separazione coniugale e, in<br />
particolare, all’esame della sindrome da alienazione<br />
ZOOM<br />
parentale, patologia che colpisce molti minori vittime<br />
<strong>di</strong> separazioni conflittuali.<br />
La PAS (Parental Alienation Syndrome) è stata oggetto<br />
<strong>di</strong> recente stu<strong>di</strong>o e definizione nell’ambito<br />
della letteratura psicologica italiana.<br />
Il primo ad occuparsene e a introdurla è stato lo<br />
psichiatra statunitense Richard A. Gardner nel 1985;<br />
mentre nei nostri Tribunali ve n’è traccia, per la<br />
prima volta, in una or<strong>di</strong>nanza del Tribunale per i Minorenni<br />
<strong>di</strong> Milano (cfr. or<strong>di</strong>nanza del 19/6/1998).<br />
La PAS, secondo Gardner, è prodotta da una “programmazione”<br />
dei figli da parte <strong>di</strong> un genitore patologico<br />
(c.d. genitore alienante), una specie <strong>di</strong> lavaggio<br />
del cervello che induce i figli a perdere il contatto<br />
con la realtà degli affetti, e a manifestare astio<br />
e <strong>di</strong>sprezzo ingiustificato e continuo verso l’altro genitore<br />
(c.d. genitore alienato).<br />
Nel corso dell’evento formativo sono stati altresì<br />
esaminati gli aspetti deontologici relativi all’incarico<br />
professionale assunto dall’avvocato nelle separazioni<br />
ad alto tasso <strong>di</strong> conflittualità.<br />
In questi casi, <strong>di</strong>nanzi all’assistito che pone in essere<br />
comportamenti patologicamente rilevanti con<br />
il figlio, che determinino la PAS verso l’altro genitore,<br />
e che non desista da simili condotte, è auspicabile<br />
che il <strong>di</strong>fensore rinunci al mandato.<br />
Si è così giunti alla conclusione che anche gli avvocati,<br />
preferibilmente con il supporto <strong>di</strong> esperti,<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 15
ZOOM<br />
prestino attenzione ai profili psicologici che interessano<br />
una separazione tra coniugi e che, con violenza<br />
e negativamente, si riverberano sui figli.<br />
Nel secondo evento formativo, tenutosi a novembre<br />
2<strong>01</strong>0, è stato fatto un excursus sul processo civile<br />
nel <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>: dai proce<strong>di</strong>menti camerali tipici<br />
della materia, ai proce<strong>di</strong>menti de potestate, al <strong>di</strong>ritto<br />
del minore alla <strong>famiglia</strong> (soffermandosi sulla<br />
Legge n. 184/1983), agli or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> protezione contro<br />
gli abusi familiari, sino a giungere ai proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong><br />
separazione personale dei coniugi, nel corso dei<br />
quali possono inserirsi interinalmente anche i cautelari.<br />
All’esito degli interventi e del <strong>di</strong>battito è stata confermata<br />
la consapevolezza, stante la varietà dei proce<strong>di</strong>menti<br />
e degli oggetti, <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzare le riforme<br />
della professione forense nel senso <strong>di</strong> una compiuta<br />
ed effettiva specializzazione.<br />
Attualmente la sezione dell’<strong>Osservatorio</strong> <strong>di</strong> Trani,<br />
con il prezioso sostegno della sezione <strong>di</strong> Bari, sta<br />
promuovendo la redazione <strong>di</strong> un protocollo sul processo<br />
<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>, che riguar<strong>di</strong> tutti gli aspetti processuali<br />
della materia, al fine <strong>di</strong> rendere più snello,<br />
certo ed equo il processo, con particolare attenzione<br />
alla regolamentazione della c.d. au<strong>di</strong>zione del minore.<br />
A tal fine, la sezione intende promuovere un incontro<br />
con i magistrati del Tribunale <strong>di</strong> Trani, anche<br />
sulla scorta delle esperienze già collaudate da altri<br />
fori d’Italia.<br />
L’auspicio della sezione <strong>di</strong> Trani dell’<strong>Osservatorio</strong><br />
è quello <strong>di</strong> consolidarsi sul territorio, attraverso una<br />
maggiore partecipazione dei colleghi ed una più fattiva<br />
collaborazione con il Consiglio dell’Or<strong>di</strong>ne degli<br />
<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Trani e le associazioni forensi presenti<br />
nel circondario, al fine <strong>di</strong> promuovere, anche a scopo<br />
formativo, l’approfon<strong>di</strong>mento delle tematiche attinenti<br />
al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>, dei minori e delle persone.<br />
Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />
nel tribunale <strong>di</strong> Trani.<br />
Intervista al Presidente,<br />
dott. Filippo Bortone<br />
(a cura degli avv. NELLA VITTI<br />
e MARCELLA BASILE)<br />
La ringraziamo Sig.Presidente per la <strong>di</strong>sponibilità<br />
e l’attenzione da Lei costantemente rivolta ad una<br />
materia delicata quale il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> e Le chie<strong>di</strong>amo<br />
<strong>di</strong> volerci illustrare lo stato <strong>di</strong> giustizia del Tribunale<br />
<strong>di</strong> Trani in materia <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>.<br />
16 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
Quali mo<strong>di</strong>fiche sono intervenute nella realtà del Tribunale<br />
<strong>di</strong> Trani a seguito della applicazione della legge<br />
54/2006? Si continua ad applicare l’affido con<strong>di</strong>viso?<br />
In quali casi viene escluso?<br />
Sono aumentati i ricorsi per separazioni congiunte<br />
e vi è anche un certo equilibrio nella determinazione<br />
dell’affidamento con<strong>di</strong>viso; in pratica<br />
sono superati gran parte dei conflitti nel <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
visita e quin<strong>di</strong> la possibilità <strong>di</strong> dare ai minori una<br />
vita serena.<br />
Si continua ad applicare l’affido con<strong>di</strong>viso senz’altro.<br />
Insisto molto perché si applichi sempre l’affido<br />
con<strong>di</strong>viso. L’affido esclusivo viene <strong>di</strong>sposto in<br />
casi rari quando uno dei genitori lavora fuori Italia,<br />
o in caso <strong>di</strong> un marittimo che sta per lunghi perio<strong>di</strong><br />
fuori, raramente per indegnità. Cerco <strong>di</strong> conservare<br />
l’affido con<strong>di</strong>viso anche in caso <strong>di</strong> detenzione del<br />
padre, ma con strumenti e meccanismi che tutelino<br />
i minori da traumi, <strong>di</strong>fficoltà e <strong>di</strong>sagi. Sin’ora non ho<br />
avuto riscontro negativo da questo tipo <strong>di</strong> intervento<br />
e <strong>di</strong> applicazione.<br />
Quali sono i tempi <strong>di</strong> attesa innanzi il Tribunale <strong>di</strong><br />
Trani per la comparizione alla prima u<strong>di</strong>enza presidenziale?<br />
Di preciso non sono in grado <strong>di</strong> fornirlo, ma circa<br />
un paio <strong>di</strong> mesi, salvo nel periodo feriale. Ho <strong>di</strong>sposto<br />
u<strong>di</strong>enze fino al 23 luglio 2<strong>01</strong>0 per ridurre i tempi<br />
<strong>di</strong> attesa delle coppie.<br />
Sul tema dell’ascolto del minore, qual è la prassi del Tribunale<br />
<strong>di</strong> Trani? In quali casi ritiene che sia necessario?<br />
Più che la prassi del Tribunale, il mio orientamento<br />
è quello <strong>di</strong> evitare al massimo <strong>di</strong> sentire i minori<br />
sia per l’alta conflittualità tra i coniugi all’u<strong>di</strong>enza<br />
Presidenziale, sia, <strong>di</strong> conseguenza, per la<br />
poca atten<strong>di</strong>bilità del minore e sia per evitare che il<br />
minore si senta arbitro <strong>di</strong> gestire il conflitto fra i genitori<br />
secondo la sua convenienza, in<strong>di</strong>pendentemente<br />
dalla legittimità della sua richiesta. A volte<br />
ho fatto l’ascolto del minore, spesso avendo conferma<br />
<strong>di</strong> questa mia posizione. L’ho ritenuto utile in<br />
caso <strong>di</strong> situazioni particolarmente <strong>di</strong>fficili, povere,<br />
degenerate socialmente, in cui vive la mamma, per<br />
cercare <strong>di</strong> capire <strong>di</strong> più cosa accade, coinvolgendo<br />
anche i Servizi Sociali per impegnarli nella cura e<br />
nell’osservazione <strong>di</strong> tali fenomeni.<br />
Ritiene opportuno <strong>di</strong>sporre, in fase presidenziale, accertamenti<br />
da parte dei Servizi sociali o servizi <strong>di</strong> CTU,<br />
al fine <strong>di</strong> emettere i provve<strong>di</strong>menti più opportuni nell’interesse<br />
della prole?<br />
Si, a volte l’ho fatto, raramente, perché cerco <strong>di</strong><br />
evitare che nella <strong>di</strong>namica familiare o che comunque<br />
riguarda il minore, si inseriscano altre fonti <strong>di</strong><br />
giu<strong>di</strong>zio, perché l’inchiesta sociale comporta la nomina<br />
<strong>di</strong> CTU, con valutazioni soggettive, quali quelle<br />
dei CTU, che si sovrappongono al libero convinci-
mento del Presidente che ha un rapporto <strong>di</strong>retto e si<br />
può fare un’idea <strong>di</strong>rettamente.<br />
Cosa pensa della facoltà <strong>di</strong> visita dei nonni?<br />
Sono favorevole (sono un Nonno!). Spesso nelle separazioni<br />
si traumatizzano i figli ed i nonni, per questo<br />
cerco <strong>di</strong> inserire nei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sposizioni<br />
per mantenere rapporti con la <strong>famiglia</strong> d’origine, non<br />
solo con i nonni ma anche con zii, cugini, ecc, che<br />
spesso rappresentano la continuità e la stabilità psicologica<br />
del minore. Belle cose, ma poco concrete.<br />
A quali criteri si attiene nella liquidazione degli assegni?<br />
Ritiene possibile l’utilizzo <strong>di</strong> criteri <strong>di</strong> calcolo automatico<br />
per l’assegno, che conferirebbe preventiva certezza<br />
in capo alle parti?<br />
Sono contrario a stabilire criteri preventivamente<br />
ed astrattamente. Spesso mi trovo in <strong>di</strong>fficoltà perché<br />
le separazioni producono <strong>di</strong>soccupazione più<br />
della crisi. Improvvisamente accade che con le separazioni<br />
tutti <strong>di</strong>ventano <strong>di</strong>soccupati, stanno dai genitori<br />
e non si possono mantenere, perciò non si può<br />
predeterminare l’assegno. C’è una valutazione generale<br />
che è stata fatta tra tutti i Giu<strong>di</strong>ci della sezione<br />
civile: un minimo <strong>di</strong> €.170,00 per il mantenimento<br />
della moglie e dei figli; per i figli non si può<br />
moltiplicare per il numero degli stessi, ma si fa una<br />
valutazione globale e poi occorre verificare caso per<br />
caso, perché spesso da queste situazioni nascono<br />
decreti ingiuntivi, sequestri e quant’altro.<br />
Qual è la Sua opinione circa l’assegno in favore dei<br />
figli maggiorenni, anche per quelli che, pur non conviventi<br />
con alcuno dei genitori, non siano autonomi economicamente?<br />
E chi ne è legittimato al riconoscimento?<br />
I figli maggiorenni hanno titolo autonomo per proporre<br />
la richiesta <strong>di</strong> mantenimento nei confronti dei<br />
genitori; tuttavia spesso rientrano nella richiesta <strong>di</strong><br />
mantenimento perché sono figli ancora studenti, anche<br />
se maggiorenni, conviventi con la mamma, economicamente<br />
non autosufficienti; in qualche caso,<br />
motivando, o con <strong>di</strong>sponibilità dei padri, ho <strong>di</strong>sposto<br />
la corresponsione <strong>di</strong> un mantenimento <strong>di</strong>retto in favore<br />
dei figli maggiorenni, anche se non conviventi<br />
perché studenti in altra città o perché lavorano fuori<br />
con una retribuzione minima; oppure non <strong>di</strong>spongo<br />
sulla corresponsione <strong>di</strong> quest’assegno, ad esempio<br />
quando il figlio maggiorenne sta fuori sede per stu<strong>di</strong>o<br />
e il padre mi <strong>di</strong>ce che lo corrisponde <strong>di</strong>rettamente e<br />
la mamma conferma tale circostanza.<br />
In ogni caso in genere <strong>di</strong>spongo l’assegno <strong>di</strong> mantenimento<br />
anche se il figlio vive fuori per l’Università<br />
e poi ritorna a casa durante le feste, perché il<br />
punto <strong>di</strong> riferimento è sempre la casa coniugale. In<br />
alcuni casi quando c’è poca adesione, non provvedo<br />
e non <strong>di</strong>spongo e <strong>di</strong>co che lo facciano i figli <strong>di</strong>rettamente,<br />
in quanto legittimati <strong>di</strong>rettamente, anche<br />
chiedendo alla mamma, perché non si può sovraccaricare<br />
il padre, anche se il figlio è maggiorenne.<br />
È favorevole all’istituzione del Tribunale per la <strong>famiglia</strong>?<br />
Le novità mi preoccupano sempre; <strong>di</strong>pende da<br />
come lo <strong>di</strong>spongono, sarebbe comunque una sezione<br />
specializzata del Tribunale.<br />
Secondo Lei quali requisiti dovrebbe possedere l’avvocato<br />
<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> dal punto <strong>di</strong> vista deontologico e formativo?<br />
Una conferma della condotta degli <strong>Avvocati</strong> del<br />
Foro <strong>di</strong> Trani fanno me<strong>di</strong>azione <strong>di</strong> fatto, ne hanno la<br />
maturità, a prescindere dal titolo specifico, tentano<br />
un riavvicinamento dei coniugi. Spesso la loro presa<br />
<strong>di</strong> posizione può sembrare dura, ma sovente è dura<br />
perché tale è la posizione del loro assistito. Non ho<br />
sospetti che sia l’Avvocato ad indurre il cliente.<br />
Qual è la Sua opinione sulla applicabilità dell’art.709<br />
ter cpc agli illeciti endofamiliari? Qual è la sua applicazione<br />
nell’ambito del Tribunale <strong>di</strong> Trani?<br />
Dov’ero al Tribunale <strong>di</strong> Chieti sono stato molto rigoroso.<br />
Qui non ho occasione <strong>di</strong> fare istruttoria, ma<br />
solo u<strong>di</strong>enze presidenziali. A Chieti, ove ero Giu<strong>di</strong>ce<br />
Istruttore, ho applicato delle sanzioni, anche progressivamente,<br />
perché sono condotte contro l’interesse<br />
del minore ed è un atteggiamento abusivo <strong>di</strong> uno dei<br />
due genitori verso il minore (per esempio la mamma<br />
che ha portato il minore dal neuropsichiatria per attestare<br />
un <strong>di</strong>sagio). Non so nel Tribunale <strong>di</strong> Trani, in<br />
fase istruttoria, quale sia la sua applicazione, perché<br />
non seguo lo sviluppo dell’iter proce<strong>di</strong>mentale.<br />
Trani, 31 maggio 2<strong>01</strong>0<br />
ZOOM<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 17
ZOOM<br />
Il tribunale <strong>di</strong> Varese.<br />
Efficienza, buon rapporto<br />
giu<strong>di</strong>ci-avvocati, protocolli<br />
<strong>di</strong> lavoro.<br />
Intervista al Presidente<br />
del Tribunale <strong>di</strong> Varese<br />
dott. Emilio Curtò<br />
(a cura dell’avv. RITA BOTTOLI)<br />
Vincendo la solita ritrosia lombarda e quasi svizzera<br />
della nostra zona ad esibirci volevo che si potesse dare<br />
l’immagine della realtà <strong>di</strong> Varese ed in special modo del<br />
Tribunale <strong>di</strong> Varese che un po’ si <strong>di</strong>stingue da un’omologazione<br />
nazionale. Personalmente quando ho contatti<br />
con Tribunali <strong>di</strong> altri mandamenti, ho l’impressione che<br />
il nostro sia da considerare un’oasi in quanto a volte i<br />
piccoli Tribunali sembrano un po’ praticare una giustizia<br />
locale. Al contrario il Tribunale <strong>di</strong> Varese dà una<br />
buona immagine <strong>di</strong> efficienza, <strong>di</strong> sensibilità nell’attuazione<br />
rapida e puntuale della giurisprudenza più aggiornata.<br />
Si ha così allora l’impressione <strong>di</strong> essere in un<br />
piccolo Tribunale ma non in un Tribunale provinciale. È<br />
indubbio che il Suo intervento insieme ai Presidenti che<br />
L’hanno preceduta, sia stato fondamentale ci <strong>di</strong>ca il Suo<br />
punto <strong>di</strong> vista.<br />
Penso <strong>di</strong> potere confermare grosso modo quello<br />
che Lei mi sta <strong>di</strong>cendo. Non conosco da vicino altri<br />
Tribunali ma ho frequentato <strong>di</strong>versi corsi al C.S.M.,<br />
veri e propri laboratori <strong>di</strong> autoformazione, che mi<br />
hanno consentito <strong>di</strong> confrontarmi con altre realtà.<br />
Erano incontri a cui partecipavano Presidenti, Giu<strong>di</strong>ci<br />
e anche <strong>Avvocati</strong> con competenze specifiche in<br />
separazioni e <strong>di</strong>vorzi. Si è trattato <strong>di</strong> corsi multisessionali,<br />
io ero coor<strong>di</strong>natore <strong>di</strong> un gruppo a cui era<br />
stato affidato l’approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> questioni in materia<br />
processuale. Ho potuto conoscere perciò le <strong>di</strong>namiche<br />
seguite nei vari Tribunali che erano rappresentati<br />
in quei corsi e Le posso confermare che<br />
noi abbiamo una situazione probabilmente favorevole,<br />
non voglio <strong>di</strong>re i<strong>di</strong>lliaca, ma certamente una<br />
situazione <strong>di</strong> relativa tranquillità, <strong>di</strong> non accesa conflittualità<br />
tra i coniugi. Ma questo <strong>di</strong>pende anche da<br />
Voi avvocati, il clima che c’é a Varese, <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo, <strong>di</strong><br />
confronto, <strong>di</strong> non esasperata conflittualità <strong>di</strong>pende<br />
anche dagli avvocati che consentono <strong>di</strong> vivere il processo<br />
in un clima <strong>di</strong> rispetto, che favorisce l’esame<br />
e la soluzione delle varie questioni anche grazie alla<br />
conoscenza <strong>di</strong>ffusa, in giu<strong>di</strong>ci e avvocati, della evoluzione<br />
della giurisprudenza e degli approfon<strong>di</strong>menti<br />
dottrinari in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto della <strong>famiglia</strong>.<br />
Il buon clima è certamente merito <strong>di</strong> voi avvocati<br />
18 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
che non portate in aula un alto livello emotivo, magari<br />
sposando troppo la tesi del cliente.<br />
Certamente aiuta il non dover attendere tempi biblici<br />
per vederci fissate le u<strong>di</strong>enze presidenziali. Lei ci può<br />
dare un’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> massima su quale sia la prassi<br />
in merito?<br />
L’abbreviazione dei tempi <strong>di</strong> attesa nella fissazione<br />
delle u<strong>di</strong>enze presidenziali fa parte del progetto<br />
organizzativo del nostro Tribunale; l’obiettivo<br />
che ci siamo posti è quello <strong>di</strong> contenere sempre la<br />
prima u<strong>di</strong>enza entro il termine <strong>di</strong> novanta giorni fissato<br />
dalla legge. Attualmente siamo abbondantemente<br />
al <strong>di</strong> sotto, soprattutto in quei casi in cui si<br />
innescano, in particolare nel ricorso <strong>di</strong> separazione,<br />
istanze <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> protezione; in questi casi seguiamo<br />
la giurisprudenza dell’attrazione del ricorso<br />
<strong>di</strong> misura <strong>di</strong> protezione al giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> separazione,<br />
anche per evitare, per motivi organizzativi, <strong>di</strong> fissare<br />
una doppia u<strong>di</strong>enza, magari davanti a giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>versi,<br />
tanto più che la misura <strong>di</strong> protezione è destinata<br />
a valere limitatamente nel tempo fino a<br />
quando non vengono emessi i provve<strong>di</strong>menti previsti<br />
dall’art. 708 CPC o dall’art. 4 della legge sul <strong>di</strong>vorzio,<br />
per cui conviene anticipare l’u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> au<strong>di</strong>zione<br />
dei coniugi magari fissandola contestualmente<br />
a quella <strong>di</strong> convalida dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> protezione<br />
emesso ‘inau<strong>di</strong>ta altera parte’. Il termine minimo<br />
da osservare è quello del rispetto del contrad<strong>di</strong>ttorio,<br />
la legge non prevede un termine particolare,<br />
per prassi del nostro Tribunale il resistente<br />
deve depositare cinque giorni prima dell’u<strong>di</strong>enza la<br />
memoria <strong>di</strong>fensiva, che non essendo una comparsa<br />
<strong>di</strong> costituzione non è legata come in passato a un<br />
termine a comparire. Tutto questo consente la fissazione<br />
in tempi rapi<strong>di</strong>ssimi, il tempo per la notifica<br />
del ricorso e quello necessario all’altro coniuge<br />
per rivolgersi all’avvocato e preparare la sua <strong>di</strong>fesa.<br />
La sua passione e la Sua competenza in campo informatico<br />
quanto ha influito nella razionalizzazione del<br />
funzionamento delle attività del Tribunale? Ad esempio<br />
a volte capita che sia complicato avere notizie informate<br />
dai polisweb <strong>di</strong> altri Tribunali, invece il Tribunale <strong>di</strong> Varese<br />
sembra funzionare come un orologio svizzero con<br />
tempestività ed efficienza. Ci illustri quali sono stati gli<br />
interventi in tal senso?<br />
Noi abbiamo puntato molto sull’informatica per<br />
cercare <strong>di</strong> sopperire alla mancanza <strong>di</strong> risorse, soprattutto<br />
<strong>di</strong> personale, e tentare <strong>di</strong> mantenere un livello<br />
accettabile <strong>di</strong> efficienza. Ovviamente in questo<br />
progetto organizzativo che fa leva sull’informatica,<br />
sin da subito, quando ho assunto le funzioni <strong>di</strong><br />
Presidente del Tribunale <strong>di</strong> Varese, ho coinvolto l’Avvocatura;<br />
insieme abbiamo pensato a un progetto <strong>di</strong><br />
massima per l’informatizzazione dell’Ufficio a cominciare<br />
dall’utilizzo <strong>di</strong> polisweb che vede l’avvocato<br />
come protagonista principale. Senza la fattiva
partecipazione dell’avvocato polisweb non avrebbe<br />
senso e non potremmo sfruttare pienamente questa<br />
grossa opportunità. Naturalmente a monte è necessario<br />
che la Cancelleria faccia la sua parte; noi<br />
però abbiamo un’ottima Cancelleria Civile e l’anagrafica<br />
degli avvocati risulta correttamente inserita,<br />
anche lo scarico delle u<strong>di</strong>enze è fatto con precisione<br />
e puntualità e le iscrizioni sono aggiornate pressoché<br />
in tempo reale.<br />
Su altro versante poi abbiamo sviluppato un applicativo<br />
locale per gestire i <strong>di</strong>vorzi congiunti che<br />
crea in automatico tutta la modulistica <strong>di</strong> supporto,<br />
a cominciare dalla comunicazione all’Ufficiale <strong>di</strong><br />
Stato Civile del deposito del ricorso, per continuare<br />
con la formazione del decreto <strong>di</strong> fissazione dell’u<strong>di</strong>enza<br />
e del verbale <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza fino alla stessa<br />
sentenza.<br />
Quin<strong>di</strong> è stata realizzata una vera e propria automazione<br />
della procedura del <strong>di</strong>vorzio consensuale.<br />
Il <strong>di</strong>vorzio “consensuale” è tutto automatizzato al<br />
punto che è gestito da una sola persona. So che altri<br />
Tribunali si sono organizzati con stampati coinvolgendo<br />
gli avvocati nella stesura della sentenza, che è<br />
praticamente un modulo riempito alla fine dell’u<strong>di</strong>enza.<br />
Noi offriamo la stessa celerità, se non <strong>di</strong> più,<br />
e comunque con un prodotto meglio presentabile.<br />
Il risultato? Grazie all’automazione possono essere<br />
trattati in una sola u<strong>di</strong>enza un numero elevato<br />
ZOOM<br />
<strong>di</strong> ricorsi, invece <strong>di</strong> <strong>di</strong>luirli in più u<strong>di</strong>enze con <strong>di</strong>spersione<br />
<strong>di</strong> energie sia della Cancelleria sia dei Magistrati<br />
del Collegio sia degli stessi <strong>Avvocati</strong>.<br />
Attualmente con una sola u<strong>di</strong>enza al mese riusciamo<br />
a definire trenta e anche quaranta proce<strong>di</strong>menti,<br />
realizzando l’obbiettivo <strong>di</strong> contenere i tempi<br />
per tutti gli affari che riguardano la materia della <strong>famiglia</strong>.<br />
Le separazioni consensuali le fissiamo al massimo<br />
entro sessanta giorni, anche se dopo scontiamo a<br />
volte i tempi del passaggio delle carte in Procura; lo<br />
stesso vale per i <strong>di</strong>vorzi congiunti. Se ci accorgiamo<br />
che il numero delle cause in entrata aumenta fissiamo<br />
u<strong>di</strong>enze straor<strong>di</strong>narie. L’abbiamo fatto pure<br />
in periodo <strong>di</strong> sospensione feriale anche perché la separazione<br />
consensuale non crea problemi <strong>di</strong> tipo<br />
processuale.<br />
Fino ad oggi siamo riusciti a mantenerci nei tempi<br />
programmati nonostante siano aumentati i ricorsi<br />
<strong>di</strong> separazione e <strong>di</strong>vorzio.<br />
Mi sembra <strong>di</strong> capire che tutti questi risultati siano<br />
frutto <strong>di</strong> un lavoro molto attento <strong>di</strong> organizzazione e<br />
programmazione, ma anche gli in<strong>di</strong>rizzi giurisprudenziali,<br />
le linee <strong>di</strong>rettive <strong>di</strong> prassi e <strong>di</strong> merito vengono in<br />
qualche modo organizzate previste e concordate tra il<br />
Presidente e la Sezione Famiglia?<br />
In base alla vigente normativa anche regolamentare,<br />
mi riferisco in particolare alle circolari del<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 19
ZOOM<br />
C.S.M. sulle tabelle <strong>di</strong> organizzazione degli uffici giu<strong>di</strong>ziari,<br />
il Presidente del Tribunale o il Presidente <strong>di</strong><br />
Sezione - secondo le <strong>di</strong>mensioni dell’Ufficio - è tenuto<br />
a in<strong>di</strong>re ogni bimestre una riunione per lo<br />
scambio <strong>di</strong> informazioni sulla giurisprudenza e in<br />
particolare sugli orientamenti seguiti dal singolo Tribunale.<br />
E questo noi lo facciamo normalmente. Non<br />
solo quin<strong>di</strong> facciamo delle riunioni in cui <strong>di</strong>scutiamo<br />
<strong>di</strong> aspetti organizzativi ma le facciamo anche<br />
per <strong>di</strong>scutere <strong>di</strong> questioni giurisprudenziali. L’esempio<br />
più vicino nel tempo è la recente decisione che<br />
il Tribunale <strong>di</strong> Varese ha adottato dopo la nota sentenza<br />
delle Sezioni Unite a proposito della proce<strong>di</strong>bilità<br />
dell’opposizione a decreto ingiuntivo in relazione<br />
alla <strong>di</strong>mi<strong>di</strong>azione dei termini <strong>di</strong> costituzione<br />
dell’opponente per il caso <strong>di</strong> costituzione oltre i cinque<br />
giorni ed entro i <strong>di</strong>eci dalla notificazione dell’opposizione.<br />
Anche questa decisione, sebbene emessa da un<br />
giu<strong>di</strong>ce singolo, è stata il frutto <strong>di</strong> un confronto tra<br />
tutti i giu<strong>di</strong>ci civili del Tribunale. Naturalmente ogni<br />
Giu<strong>di</strong>ce è libero <strong>di</strong> decidere le cause in piena autonomia,<br />
però a monte c’é sempre un confronto collegiale<br />
che ha come finalità <strong>di</strong> omogeneizzare tendenzialmente<br />
le decisioni per dare una immagine<br />
<strong>di</strong> affidabilità del Tribunale, perché se venissero<br />
emesse sentenze <strong>di</strong>verse a seconda del Giu<strong>di</strong>ce si<br />
darebbe l’idea della casualità della decisione e<br />
quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> inefficienza dell’Ufficio. Naturalmente il<br />
percorso del confronto viene seguito anche nella<br />
materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>.<br />
Per tornare ai tempi <strong>di</strong> definizione degli affari, è<br />
proprio <strong>di</strong>scutendo nelle riunioni <strong>di</strong> cui ho detto che,<br />
essendo la materia del <strong>di</strong>ritto della <strong>famiglia</strong> una <strong>di</strong><br />
quelle sensibili, ci siamo indotti a fissare nel progetto<br />
organizzativo dei tempi precisi e celeri anche<br />
per la fase post presidenziale, ponendoci l’obiettivo<br />
<strong>di</strong> arrivare a sentenza in un tempo complessivo non<br />
superiore a due anni, che corrisponde a quello della<br />
ragionevole durata del processo secondo la giurisprudenza<br />
<strong>di</strong> Strasburgo e anche secondo la legislazione<br />
italiana (la cd. legge Pinto). Ovviamente questo<br />
ha comportato l’adozione <strong>di</strong> criteri <strong>di</strong> priorità<br />
nella trattazione delle cause non potendo definire<br />
tutto negli stessi tempi perché le sopravvenienze<br />
purtroppo superano la capacità <strong>di</strong> smaltimento dell’Ufficio,<br />
e tra i primi posti delle cause prioritarie ci<br />
sono separazioni e <strong>di</strong>vorzi.<br />
Ma per tornare alla sua domanda, noi ci siamo<br />
confrontati e ci confrontiamo su tutte le questioni<br />
ricorrenti <strong>di</strong> maggiore rilievo, come la quantificazione<br />
dell’assegno <strong>di</strong> mantenimento, l’assegnazione<br />
della casa coniugale, l’affidamento dei figli, insomma<br />
su tutti gli aspetti problematici che emergono<br />
già in fase presidenziale e che poi vengono riversati<br />
alla fase contenziosa e quin<strong>di</strong> devono essere<br />
oggetto <strong>di</strong> delibazione da parte del Giu<strong>di</strong>ce Istruttore<br />
e poi del Collegio.<br />
20 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
Recentemente, nell’ambito degli incontri <strong>di</strong> aggiornamento<br />
a Varese si è svolto un interessante confronto sull’au<strong>di</strong>zione<br />
del minore. Questo spinoso problema come<br />
è stato visto dal Tribunale <strong>di</strong> Varese e come è stata accolta<br />
la nota sentenza della Cassazione? Un comitato<br />
scientifico formato da Giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> questo Tribunale ha<br />
elaborato un protocollo che è stato comunicato agli avvocati:<br />
è da li che si desume tutto l’atteggiamento del<br />
Tribunale?<br />
Partirei dalla considerazione che quel protocollo<br />
su cui si è svolto l’incontro a cui Lei fa riferimento<br />
era solo una proposta anche se in parte già operativa.<br />
In effetti voleva essere una base <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione<br />
poiché l’intenzione del Tribunale che ha sollecitato<br />
quel confronto allargato non era <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgare posizioni<br />
e visioni già assunte ma <strong>di</strong> aprire un <strong>di</strong>alogo<br />
per cercare insieme delle linee guida con<strong>di</strong>vise, tant’é<br />
che da subito avevamo recepito alcune delle considerazioni<br />
che ci erano pervenute sia dall’<strong>Osservatorio</strong><br />
del Diritto <strong>di</strong> Famiglia che Lei rappresenta e<br />
dall’AIAF allorché avevamo rimesso all’Or<strong>di</strong>ne degli<br />
<strong>Avvocati</strong> la prima versione del protocollo.<br />
Devo <strong>di</strong>re che già in partenza ci eravamo orientati<br />
nel senso <strong>di</strong> deformalizzare quanto più possibile<br />
l’ascolto del minore.<br />
Ma per rispondere alla sua domanda, il Tribunale<br />
si è subito adeguato alla sentenza della Cassazione<br />
perché si tratta <strong>di</strong> una decisione assolutamente con<strong>di</strong>visibile<br />
anche alla luce dei principi del <strong>di</strong>ritto comunitario.<br />
Mi ricordo che negli incontri <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o romani<br />
a cui ho fatto cenno prima, i gruppi erano formati<br />
con la partecipazione anche <strong>di</strong> Giu<strong>di</strong>ci minorili,<br />
che sono, come <strong>di</strong>re, i più attrezzati e agguerriti sul<br />
piano culturale sulla questione ascolto minore. Ora,<br />
come Lei sicuramente ricorderà, sin dalla Convenzione<br />
<strong>di</strong> New York e poi con la Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo,<br />
entrambe ratificate in Italia, l’ascolto del minore<br />
è stato classificato come un vero e proprio <strong>di</strong>ritto,<br />
e ricordo anche che la Legge italiana sull’adozione<br />
in qualche modo si era già adeguata a tale<br />
principio internazionale.<br />
Con la nota, recente sentenza della Cassazione le<br />
problematiche sull’ascolto del minore vengono però<br />
messe meglio a fuoco.<br />
L’ascolto del minore è funzionale all’adozione <strong>di</strong><br />
provve<strong>di</strong>menti anche provvisori, perché siano i più<br />
mirati possibile, <strong>di</strong>mensionati al meglio sulle sue<br />
esigenze e sulla tutela del suo interesse. È necessario<br />
perciò ascoltare il minore ma, come ho detto al<br />
nostro Convegno, a me è capitato <strong>di</strong> rado <strong>di</strong> ascoltare<br />
<strong>di</strong>rettamente il minore perché la tendenza con<strong>di</strong>visa<br />
anche dal Foro varesino è <strong>di</strong> farlo in<strong>di</strong>rettamente,<br />
acquisendo la relazione dei sevizi sociali oppure<br />
<strong>di</strong>sponendo accertamenti specialistici con una<br />
consulenza tecnica, e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferire se del caso l’au<strong>di</strong>zione<br />
<strong>di</strong>retta del minore, assistita o protetta, davanti<br />
al giu<strong>di</strong>ce istruttore. Dobbiamo anche ricordare che<br />
le questioni in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> non si li-
mitano ai proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> separazione o <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio,<br />
ci sono anche i proce<strong>di</strong>menti camerali <strong>di</strong> revisione<br />
delle con<strong>di</strong>zioni della separazione o del <strong>di</strong>vorzio nei<br />
quali qualche volta è emersa la necessità dell’ascolto<br />
del minore; per non <strong>di</strong>re poi del campo penale<br />
dove questa eventualità capita sicuramente nei<br />
processi per reati a sfondo sessuale.<br />
A questo proposito bisogna aggiungere che, così<br />
come è emerso dal Convegno del 1° ottobre, per<br />
l’ascolto sono necessarie strutture adeguate: non<br />
solo un luogo neutro de<strong>di</strong>cato specificamente all’au<strong>di</strong>zione<br />
ma anche strumenti appositi, come ad<br />
esempio la parete a specchio e strumenti per la video<br />
registrazione.<br />
Anche in questo campo penso <strong>di</strong> potere <strong>di</strong>re che<br />
siamo all’avanguar<strong>di</strong>a e che tutto sommato siamo<br />
molto fortunati. Infatti il Tribunale raccogliendo le<br />
sollecitazioni emerse nel Convegno ha già in<strong>di</strong>viduato<br />
un locale da a<strong>di</strong>bire all’au<strong>di</strong>zione del minore<br />
e il Consiglio dell’Or<strong>di</strong>ne degli <strong>Avvocati</strong> ha anticipato<br />
che è <strong>di</strong>sponibile ad accollarsi il costo <strong>di</strong> un apparecchio<br />
<strong>di</strong> video registrazione.<br />
Aggiungo che, nel frattempo, la Provincia <strong>di</strong> Varese,<br />
attraverso un vostro Collega Assessore, si è offerta <strong>di</strong><br />
finanziare l’acquisto delle apparecchiature necessarie<br />
per la video registrazione, per cui quanto prima<br />
dovremmo potere <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> quanto necessario per<br />
tale importante incombente, vincendo così anche le<br />
critiche <strong>di</strong> chi avanza riserve, forse anche a ragione,<br />
sulla utilità <strong>di</strong> un ascolto non documentato o <strong>di</strong>fficilmente<br />
documentabile con la semplice verbalizzazione<br />
che non può dare esattamente conto ad esempio<br />
della mimica e dell’atteggiamento fisico del minore,<br />
spesso più importanti delle stesse parole.<br />
Potrebbe essere che si decida legislativamente per<br />
un’attribuzione <strong>di</strong> competenza al Tribunale Or<strong>di</strong>nario<br />
anche delle vertenze che riguardano le coppie non coniugate<br />
e delle quali per ora continua ad essere competente<br />
il Tribunale per i Minori a seguito della famosa or<strong>di</strong>nanza<br />
della Cassazione. Come valuta il Tribunale <strong>di</strong><br />
Varese questa probabilità?<br />
Sono assolutamente favorevole a un intervento legislativo<br />
in tale <strong>di</strong>rezione. La sostenibilità giuri<strong>di</strong>ca<br />
<strong>di</strong> un’interpretazione a favore della concentrazione<br />
verso il Tribunale Or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> tutte le questioni relativi<br />
ai figli <strong>di</strong> coppie <strong>di</strong> fatto purtroppo alla luce<br />
della legislazione attuale non è supportata da argomenti<br />
vali<strong>di</strong>, tant’é che quando il Tribunale per i Minori<br />
<strong>di</strong> Milano declinò la competenza a trattare tali<br />
questioni, con una decisione che poi fu travolta dall’intervento<br />
della Cassazione, il Tribunale <strong>di</strong> Varese<br />
ha continuato a seguire l’orientamento opposto. Anche<br />
<strong>di</strong> recente la Cassazione (ord. N. 220<strong>01</strong> del 5-27<br />
ottobre 2<strong>01</strong>0) ha riba<strong>di</strong>to che sulla <strong>di</strong>stribuzione della<br />
competenza tra Tribunale or<strong>di</strong>nario e Tribunale per i<br />
Minorenni nessuna incidenza ha avuto la legge sull’affido<br />
con<strong>di</strong>viso (legge n. 54/2006), per cui le que-<br />
ZOOM<br />
stioni <strong>di</strong> mantenimento <strong>di</strong> figli <strong>di</strong> coppie non sposate,<br />
se sono collegate a problemi <strong>di</strong> affidamento, devono<br />
essere trattate dal Tribunale per i minori.<br />
Ma un principio <strong>di</strong> armonia e coerenza normativa<br />
suggerisce ed anzi impone, per non <strong>di</strong>sorientare<br />
l’utenza, la concentrazione presso un unico Giu<strong>di</strong>ce<br />
<strong>di</strong> tutte le questioni <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>, a prescindere se si<br />
tratta <strong>di</strong> coppie regolari o <strong>di</strong> fatto; secondo me è<br />
un’esigenza assolutamente da con<strong>di</strong>videre e che andrebbe<br />
concretizzata magari con la istituzione del<br />
Tribunale della <strong>famiglia</strong>; insomma ormai non possiamo<br />
più fare a meno <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>ce specializzato.<br />
Quin<strong>di</strong> Lei sarebbe favorevole che il progetto del Tribunale<br />
della Famiglia si concretizzi.<br />
Assolutamente sì... assolutamente.<br />
Potrebbe essere che i piccoli Tribunali abbiano qualche<br />
<strong>di</strong>fficoltà a realizzare tale progetto.<br />
Certo un intervento che sia solo settoriale rischia<br />
<strong>di</strong> creare più problemi <strong>di</strong> quanti ne intenda risolvere.<br />
Però se il legislatore riuscisse a mettere mano<br />
alla revisione delle circoscrizioni giu<strong>di</strong>ziarie, in quel<br />
contesto si potrebbe certamente prevedere un Tribunale<br />
della Famiglia che non debba scontare altrimenti<br />
la inadeguatezza degli organici dei piccoli Tribunali.<br />
In altre parole, sono convinto, e l’ho sempre<br />
sostenuto, che i Tribunali dovrebbero essere solo<br />
provinciali, con la sede principale nel capoluogo<br />
della Provincia e con <strong>di</strong>staccamenti <strong>di</strong> una o più sezioni<br />
sul restante territorio in modo da assicurare la<br />
prossimità della giustizia al citta<strong>di</strong>no. Questa convinzione<br />
naturalmente non <strong>di</strong>pende dal fatto che io<br />
presieda un Tribunale che ha sede a Varese, in un<br />
capoluogo <strong>di</strong> Provincia.<br />
Lei pensi che molte competenze giu<strong>di</strong>ziarie sono<br />
legate al capoluogo della Provincia, pensi ad esempio<br />
in materia penale al Tribunale del Riesame sulle<br />
misure reali oppure al Tribunale delle misure <strong>di</strong> prevenzione<br />
contro la criminalità, pensi alle controversie<br />
in materia <strong>di</strong> registro delle imprese o ad altri affari<br />
giu<strong>di</strong>ziari, territrorialmente collegati a provve<strong>di</strong>menti<br />
della Camera <strong>di</strong> Commercio che ha sede<br />
provinciale oppure alle cause previdenziali che riguardano<br />
l’INPS che ha sede provinciale.<br />
Sarebbe utile allora dare un maggiore or<strong>di</strong>ne.<br />
Certo, sarebbe più utile dare un maggiore or<strong>di</strong>ne e<br />
non solo perché consentirebbe <strong>di</strong> recuperare risorse,<br />
così come è stato fatto con l’istituzione del Giu<strong>di</strong>ce<br />
unico <strong>di</strong> primo grado, con la mobilità del personale<br />
magistratuale e anche amministrativo (ovviamente<br />
supportata da incentivi perché se da Varese devo andare<br />
a Busto mi devono essere rimborsate quantomeno<br />
le spese <strong>di</strong> viaggio) ma soprattutto perché<br />
consentirebbe <strong>di</strong> realizzare quella specializzazione<br />
del giu<strong>di</strong>ce a cui ho accennato prima parlando del<br />
Tribunale della Famiglia.<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 21
ZOOM<br />
Visto che si parla <strong>di</strong> specializzazione Lei dalla Sua<br />
esperienza e dall’altra parte della barricata vedrebbe<br />
come una cosa positiva anche la specializzazione da<br />
parte degli avvocati? Sa che si è molto <strong>di</strong>scusso se un<br />
avvocato possa o meno fregiarsi del titolo <strong>di</strong> specialista.<br />
Lei cosa ne pensa?<br />
Io sono favorevole a tutti quegli interventi che possono<br />
migliorare il servizio giustizia e migliorare la risposta<br />
all’utenza. Ci sono certi settori, e la <strong>famiglia</strong> è<br />
uno <strong>di</strong> questi, in cui non basta essere dei giuristi, dei<br />
cultori del <strong>di</strong>ritto, bisogna avere qualche cosa in più,<br />
come sensibilità e conoscenze extra giuri<strong>di</strong>che, psicologiche<br />
tanto per <strong>di</strong>rne una. È un “mestiere”,<br />
quello del “familiarista”, speciale sia se visto dalla<br />
parte del Giu<strong>di</strong>ce sia dalla parte dell’Avvocato, un<br />
“mestiere” che richiede un approccio particolare.<br />
Certo poi ci dobbiamo scontrare con i numeri che<br />
sono i nostri padroni perché con<strong>di</strong>zionano gli assetti<br />
organizzativi dell’Ufficio giu<strong>di</strong>ziario e finiscono per<br />
con<strong>di</strong>zionare anche le scelte dell’Avvocatura, perché<br />
tutti non possono fare tutto.<br />
Quin<strong>di</strong> a livello <strong>di</strong> principio sono assolutamente<br />
favorevole alla specializzazione anche dell’avvocato.<br />
È chiaro che forse in piccole realtà come quella <strong>di</strong><br />
Varese <strong>di</strong>fficilmente un avvocato può trarre un red<strong>di</strong>to<br />
adeguato soltanto dalle cause <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> o trattando<br />
solo cause <strong>di</strong> un certo tipo; immagino <strong>di</strong> no,<br />
immagino che abbia bisogno anche <strong>di</strong> occuparsi <strong>di</strong><br />
altro.<br />
Penso, però, che tendenzialmente ci debba essere<br />
anche per l’Avvocatura dei piccoli Fori quantomeno<br />
una semi specializzazione, come ad esempio fa già<br />
il Tribunale <strong>di</strong> Varese per la sua organizzazione interna:<br />
le cause <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> sono trattate soltanto<br />
dalla prima sezione, le cause <strong>di</strong> lavoro o quelle fallimentari<br />
le tratta solo la seconda sezione civile.<br />
Quin<strong>di</strong> il futuro è almeno nella semi specializzazione,<br />
che più che una utilità è una necessità, soprattutto<br />
se si istituisse il Tribunale provinciale e<br />
quin<strong>di</strong> il Tribunale della Famiglia a cui accennavo<br />
prima; ma già oggi la semi specializzazione del giu<strong>di</strong>ce<br />
è inevitabile e questo comporta a cascata automaticamente<br />
l’obbligo, e più che l’obbligo l’interesse,<br />
dell’avvocato a semi specializzarsi.<br />
Quando Lei ha fatto riferimento ai numeri che sono<br />
nostri padroni si riferiva anche all’eccesso del numero <strong>di</strong><br />
avvocati?<br />
Mi riferivo veramente ai carichi lavorativi ma accetto<br />
pure la provocazione. Certo il numero <strong>di</strong> avvocati<br />
non agevola la professione, è <strong>di</strong>ventato persino<br />
<strong>di</strong>fficile per così <strong>di</strong>re “riconoscersi” e conoscervi tra<br />
voi stessi. lo sono a Varese da quarant’anni. Negli<br />
anni settanta c’erano trecento avvocati e un<strong>di</strong>ci Giu<strong>di</strong>ci.<br />
Oggi voi siete quasi mille e noi del Tribunale oltre<br />
venti. Ma quella del numero non sarebbe la preoccupazione<br />
primaria se si riuscisse a realizzare la<br />
specializzazione dell’avvocato come ho detto prima.<br />
22 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
Guar<strong>di</strong> il problema degli esuberi nelle professioni<br />
è un problema antico che non riguarda solo gli avvocati.<br />
Abbiamo avuto per un periodo troppi me<strong>di</strong>ci che<br />
magari erano costretti ad accettare compiti non <strong>di</strong>co<br />
<strong>di</strong> parame<strong>di</strong>ci... non voglio mancare <strong>di</strong> riguardo a<br />
nessuno, ma quasi.<br />
È accaduto con i professori, reclutati in massa<br />
quando il ritmo della natalità lo ha consentito;<br />
quella dei “mestieri” favoriti o non regolati nel numero<br />
è stata ed é una questione accettata o favorita<br />
perché assolve a una funzione <strong>di</strong> ammortizzatore<br />
sociale; ma a parte questo, certamente in Italia<br />
manca una progettualità complessiva che invece sarebbe<br />
necessaria sin dall’accesso all’Università per<br />
formare il numero necessario, e non <strong>di</strong> più, <strong>di</strong> professionisti<br />
nei <strong>di</strong>versi campi.<br />
Con i troppi laureati, invece, nei <strong>di</strong>versi settori, e<br />
per restare al nostro, in giurisprudenza, il problema<br />
si sposta in avanti, si sposta al momento dell’accesso<br />
alla professione. E questo - è ormai <strong>di</strong>ventato<br />
in<strong>di</strong>fferibile - deve essere regolato in modo moderno,<br />
non improvvisato o approssimativo, in modo<br />
più rispondente alle esigenze della collettività.<br />
Ma questo riguarda il futuro. Il problema del numero<br />
degli avvocati è invece un problema già oggi e<br />
incombe in modo pesante sulla complessiva organizzazione<br />
dell’avvocatura e forse andare nella <strong>di</strong>rezione<br />
della specializzazione non lo risolve molto,<br />
anche se è necessario.<br />
Probabilmente può essere anche vero quando si<br />
<strong>di</strong>ce che la selezione, la <strong>di</strong>fferenza la fa il campo,<br />
però non sempre è così perché è un’utopia pensare<br />
che il cliente scelga l’avvocato bravo in modo consapevole,<br />
spesso si affida all’esperienza <strong>di</strong> altri ma<br />
altrettanto spesso nella scelta prevalgono criteri<br />
che non sono squisitamente professionali, spesso<br />
è l’immagine, la comunicazione che fa la <strong>di</strong>fferenza.<br />
Almeno potere esibire un titolo specialistico, conseguito<br />
con merito, per l’avvocato ma soprattutto<br />
per il citta<strong>di</strong>no sarebbe una garanzia, una garanzia<br />
doverosa.<br />
Per tornare ai numeri che a me interessano <strong>di</strong> più,<br />
quelli del nostro lavoro, Le fornisco i dati rilevati dall’attività<br />
del Tribunale <strong>di</strong> Varese nell’anno giu<strong>di</strong>ziario<br />
2009/2<strong>01</strong>0 dai quali emerge subito come a fronte<br />
<strong>di</strong> un incremento <strong>di</strong> iscrizioni vi sia stato un incremento<br />
anche <strong>di</strong> affari definiti e così una sensibile riduzione<br />
dell’arretrato.<br />
Mi sembrano dati interessanti che confermano<br />
come una buona programmazione e un gruppo <strong>di</strong><br />
lavoro affiatato e motivato possano condurre ad una<br />
maggiore efficienza complessiva, consentendo <strong>di</strong><br />
dare una risposta tempestiva alle richieste <strong>di</strong> giustizia<br />
che sempre <strong>di</strong> più arrivano dai citta<strong>di</strong>ni.<br />
Varese 18 ottobre 2<strong>01</strong>0
PRIMO PIANO<br />
Consiglio Nazionale<br />
forense: quota due donne!<br />
<strong>di</strong> CLAUDIA ROMANELLI<br />
AVVOCATO DEL FORO DI BARI<br />
Il Consiglio Nazionale Forense conta 26 consiglieri<br />
ed era rimasto l’unico organismo <strong>di</strong> categoria ad essere<br />
composto solo da uomini. Ha avuto nella propria<br />
storia, dal 1926 ad oggi, solo due donne l’Avv.<br />
Miranda Gentile nel 1984 e l’Avv. Carla Gui<strong>di</strong> dal<br />
1994 al 20<strong>01</strong>, che attualmente ricopre il ruolo <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>natrice<br />
della Commissione pari opportunità istituita<br />
presso il CNF.<br />
E comunque, ad eccezione <strong>di</strong> queste due illustri e<br />
capacissime donne, nel corso <strong>di</strong> venti consiliature,<br />
nessuno dei 165 or<strong>di</strong>ni territoriali era stato in grado<br />
<strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare una avvocata idonea a ricoprire l’incarico<br />
<strong>di</strong> consigliere nazionale forense.<br />
Che strano… eppure gli or<strong>di</strong>ni territoriali sono ormai<br />
ben consapevoli della crescente femminilizzazione<br />
della categoria sino al 30% - 40% sull’intero territorio<br />
nazionale, così come rilevato prima dai comitati<br />
pari opportunità che si sono via via costituiti dal<br />
1998 in poi, presso gli or<strong>di</strong>ni e in seguito dalla stessa<br />
commissione pari opportunità che nel 2003, il C.N.F.,<br />
tutto al maschile, si sentì in dovere <strong>di</strong> istituire.<br />
Vero è che i colleghi consiglieri nazionali forensi<br />
hanno sempre addebitato le responsabilità delle<br />
scelta e delle cooptazioni dei consiglieri nazionali,<br />
ai componenti degli or<strong>di</strong>ni territoriali poiché sono<br />
questi ultimi che in<strong>di</strong>viduano, quin<strong>di</strong> cooptano, per<br />
poi nominare il loro rappresentante al CNF.<br />
E si sa che dette nomine sono stabilite e prestabilite<br />
in forza <strong>di</strong> patti, scambi e regole tutte interne, per i<br />
quali le scelte ricadono comunque solo su avvocati<br />
uomini, ignorando inevitabilmente una delle finalità<br />
istituzionali del C.N.F., quella della rappresentanza<br />
della categoria, che viene automaticamente<br />
esclusa se si lasciano fuori le avvocatesse.<br />
E infatti, nonostante ci sia una presenza femminile<br />
che <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a si aggira sul 40 %, il Consiglio Nazionale<br />
Forense ha sempre rappresentato solo una<br />
metà dell’intera categoria, laddove alle donne pur<br />
presenti, è stato <strong>di</strong> fatto precluso l’ingresso.<br />
Già nel 2007 l’Unione Giovani <strong>Avvocati</strong> Italiani denunciò<br />
che all’esito <strong>di</strong> una indagine condotta tra<br />
tutti gli organismi <strong>di</strong> categoria professionale europei,<br />
ma anche fuori dalla UE, l’Italia era l’unico stato<br />
che manteneva il primato per assenza <strong>di</strong> donne<br />
nella propria compagine e <strong>di</strong>chiarava che una donna<br />
avvocata fosse presente persino nel consiglio forense<br />
della Turchia.<br />
La commissione Pari opportunità del C.N.F., i cpo territoriali<br />
e le mozioni sulla parità<br />
Nel 2003 il Consiglio Nazionale forense, consapevole<br />
della propria anomalia, ha quin<strong>di</strong> voluto-dovuto<br />
porvi rime<strong>di</strong>o. Ha istituito la Commissione <strong>di</strong> stu<strong>di</strong><br />
per le pari Opportunità, chiaramente composta<br />
esclusivamente da donne seppure coor<strong>di</strong>nata da un<br />
componente del Consiglio che ovviamente è sempre<br />
stato uomo.<br />
Tra le sue componenti sino al 2008 c’era l’avvocatessa<br />
Susanna Pisano del foro <strong>di</strong> Cagliari, classe<br />
1953 avvocato del 1978, che si è sempre <strong>di</strong>stinta per<br />
il suo spirito combattivo sicuramente dovuto alla<br />
sua formazione sindacale (ANF), per la sua coerenza,<br />
associando la fermezza dei principi e delle<br />
regole alle elevate doti <strong>di</strong>plomatiche e soprattutto<br />
con una vasta competenza in materia <strong>di</strong> pari opportunità<br />
che le deriva altresì dalla sua approfon<strong>di</strong>ta<br />
conoscenza della normativa internazionale e<br />
comunitaria.<br />
Mi preme ricordare, che la collega Pisano, nel 2006<br />
delegata al congresso forense, tenutosi a Milano, <strong>di</strong>nanzi<br />
ad oltre 1500 delegati presentò la mozione redatta<br />
dalla commissione p.o. in cui si chiedeva che<br />
tutti gli organismi forensi, istituzionali ed associativi<br />
si impegnassero a garantire la rappresentanza femminile<br />
valorizzando le <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> genere e che<br />
nella riforma del nuovo or<strong>di</strong>namento forense fossero<br />
previsti dei meccanismi che consentissero il<br />
riequilibrio della presenza <strong>di</strong> entrambi i sessi negli<br />
organismi istituzionali.<br />
È inutile <strong>di</strong>re che la mozione, non solo non fu approvata,<br />
ma fu accolta da una platea, ahimè, prevalentemente,<br />
ma non solo, maschile che si mostrò<br />
sorda, inconsapevole e villana.<br />
Ma poi il tempo e la tenacia hanno giocato in favore<br />
dell’impegno sempre profuso dalla Commissione<br />
Pari opportunità del C.N.F.e dai CPO territoriali,<br />
sostenuti anche da una rete che ha lavorato per<br />
sensibilizzare l’intera categoria, uomini e donne, rispetto<br />
alla in<strong>di</strong>spensabile presenza femminile nelle<br />
istituzioni forensi.<br />
Ed è così che, nel 2008 con una maggioranza risicata,<br />
i delegati al congresso forense tenutosi a Bologna<br />
approvarono la mozione con l’impegno politico<br />
dettato in tema <strong>di</strong> pari opportunità e <strong>di</strong> rappresentanza<br />
femminile che si cita testualmente: sia promossa<br />
e favorita a tutti i livelli la rappresentanza femminile<br />
negli organi istituzionali e associativi.<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 23
PRIMO PIANO<br />
In quel periodo anche il cpo <strong>di</strong> Bari aveva chiesto al<br />
Consiglio territoriale ed al C.N.F. <strong>di</strong> regolamentare le<br />
elezioni con liste che devono presentate almeno un<br />
terzo <strong>di</strong> can<strong>di</strong>date donne a pena <strong>di</strong> inammissibilità.<br />
Ma, purtroppo, alcuna mo<strong>di</strong>fica è stata ad oggi apportata,<br />
così come la legge <strong>di</strong> riforma dell’or<strong>di</strong>namento<br />
forense, che da anni è in attesa <strong>di</strong> essere approvata,<br />
non ha previsto interventi in tal senso.<br />
Nonostante tutto alla fine sono arrivate due donne!<br />
Dal 27 ottobre 2<strong>01</strong>0, data dell’inse<strong>di</strong>amento della<br />
nuova compagine del C.N.F. tra i ventisei componenti<br />
ci sono finalmente anche due donne: la collega<br />
Carla Broccardo classe 1967, avvocato dal 1997<br />
nel <strong>di</strong>stretto <strong>di</strong> Bolzano e la collega Susanna Pisano.<br />
L’ingresso <strong>di</strong> due donne al C.N.F. ci fa ben sperare<br />
anche perché si accompagna ad una crescita numerica<br />
anche delle donne Presidenti dei consigli degli<br />
or<strong>di</strong>ni che sono raddoppiate <strong>di</strong>ventando 13 su 165.<br />
24 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
Questi ultimi dati inevitabilmente dovrebbero incidere,<br />
non solo sulla mentalità <strong>di</strong> una avvocatura ancora<br />
arretrata ed autoreferenziale ma sulla possibilità<br />
<strong>di</strong> allargare la cerchia delle can<strong>di</strong>date che potranno<br />
essere nominate dagli or<strong>di</strong>ni territoriali per<br />
andare a comporre il consiglio nazionale forense, almeno<br />
fino a quando non vi saranno regolamenti o<br />
norme, anche <strong>di</strong> natura transitorie, che garantiscano<br />
la presenza paritaria dei sessi negli organismi forensi.<br />
Il compito delle colleghe non sarà facile anche<br />
perché il percorso utile a raggiungere la consapevolezza<br />
sulle problematiche delle donne avvocato non<br />
si è ancora completato. Vi è ancora tanto scetticismo<br />
e soprattutto poca <strong>di</strong>sponibilità degli uomini a cedere<br />
il passo alle donne così come alle nuove leve…<br />
ma questo è un male comune a tutti i livelli.<br />
A fronte <strong>di</strong> una crescente femminilizzazione dell’avvocatura<br />
riconducibile all’ingresso delle donne<br />
nel mondo del lavoro, la domanda alla quale biso-<br />
Una sentenza del TAR Calabria contro le <strong>di</strong>scriminazioni<br />
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
(Sezione Seconda)<br />
SENTENZA<br />
Sul ricorso numero <strong>di</strong> registro generale 322 del 2009, proposto da: E.C., rappresentato e <strong>di</strong>feso dall’avv. R.I.,<br />
contro<br />
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Calabria, rappresentato e <strong>di</strong>feso dall’avv. M.M.<br />
Regione Calabria, rappresentata e <strong>di</strong>fesa dall’avv. G.F.,<br />
e con l’intervento <strong>di</strong><br />
Consigliera Regionale <strong>di</strong> Parità, rappresentato e <strong>di</strong>feso dall’avv. C.S.,<br />
Fatto e <strong>di</strong>ritto<br />
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato la ricorrente espone che, con bando del 13 ottobre<br />
2006, l’Arpacal ha indetto un concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeterminato<br />
<strong>di</strong> due posti <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente biologo.<br />
La ricorrente ha partecipato al predetto concorso. Risultando idonea alla prova pratica con il punteggio<br />
22/30, è stata convocata, con nota del 22 ottobre 2008, per sostenere la prova orale, il 13 novembre<br />
2008.<br />
Con lettera raccomandata del 29 ottobre, la ricorrente, essendo in stato <strong>di</strong> gravidanza, con parto programmato<br />
per il giorno 19 novembre, ha chiesto, allegando certificato me<strong>di</strong>co, il <strong>di</strong>fferimento della prova.<br />
La commissione, con provve<strong>di</strong>mento del 7 novembre, ha comunicato che l’art. 34 del regolamento dell’ente<br />
prevede che il concorrente che non si presenti alla prova orale nel giorno stabilito viene escluso; è possibile<br />
il <strong>di</strong>fferimento per gravi e comprovati motivi soltanto quando la prova è programmata in più giorni.<br />
Non<strong>di</strong>meno, la stessa commissione ha comunicato che sarebbe stata <strong>di</strong>sposta a fare sostenere la<br />
prova in altra sede il giorno 13 novembre, successivamente all’espletamento delle procedure concorsuali<br />
da parte degli altri can<strong>di</strong>dati.<br />
Con telegramma dell’<strong>11</strong> novembre la ricorrente ha accettato la proposta. A tale comunicazione non è<br />
seguita risposta, anche perché con successiva comunicazione del giorno 13, sempre la ricorrente ha<br />
fatto presente la sua impossibilità a sostenere la prova <strong>di</strong> esame, nei termini stabiliti, avendo partorito<br />
il giorno precedente.<br />
Alla luce dei fatti sinteticamente in<strong>di</strong>cati, si assume la illegittimità degli atti impugnati per violazione<br />
degli artt. 2, 3, 37 e 51 della Costituzione, nonché per violazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 198 del 2006. In<br />
particolare, si assume che i provve<strong>di</strong>menti posti in essere dall’amministrazione avrebbero violato il <strong>di</strong>ritto<br />
costituzionale delle donne ad avere un trattamento non <strong>di</strong>scriminatario, nonché il <strong>di</strong>ritto alla tutela<br />
della maternità.
gnerà dare risposta ed in<strong>di</strong>viduare delle soluzioni e<br />
dei rime<strong>di</strong> sarà la seguente: come mai ad una crescita<br />
vertiginosa del numero delle donne non corrisponde una<br />
crescita professionale come affermazione nell’avvocatura<br />
che lavora che guadagna come i colleghi uomini e che<br />
siede negli organi istituzionali e associativi forensi?<br />
Da anni la Commissione del C.N.F. ed i cpo territoriali<br />
hanno in<strong>di</strong>viduato molte delle cause, attraverso<br />
ricerche e monitoraggi sulle donne avvocato<br />
e sui loro problemi: l’ultimo nel 2009, <strong>di</strong> grande impatto,<br />
è stato il rapporto CENSIS.<br />
È ora <strong>di</strong> dare una risposta e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le possibili<br />
soluzioni concrete.<br />
Alcune sono anche state reperite ma, ad oggi, poche<br />
sono state attuate.<br />
Non sarà facile porle in atto rimuovendo gli ostacoli<br />
che la stessa professione frappone alle donne<br />
che hanno <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> conciliazione tra responsabilità<br />
familiari e lavorative, o spingere le colleghe<br />
PRIMO PIANO<br />
verso una formazione in materie dove le donne<br />
hanno <strong>di</strong>fficoltà a specializzarsi, per restare campo<br />
privilegiato ed esclusivo degli uomini.<br />
Tali problemi sono sicuramente noti alle nostre neoconsigliere<br />
che si pro<strong>di</strong>gheranno perché d’ora in poi vi<br />
sia una visione anche femminile e quin<strong>di</strong> un impatto<br />
<strong>di</strong> genere rispetto a tutte le materie <strong>di</strong> competenza del<br />
C.N.F. o comunque su ogni possibile intervento che<br />
l’istituzione come tale sia chiamata a fare.<br />
E inoltre con il loro impegno <strong>di</strong>mostreranno certamente<br />
come la rinuncia alle donne avvocato negli<br />
organismi istituzionali equivalga al sottoutilizzo<br />
della potenziale risorsa <strong>di</strong> intelligenza e competenza<br />
che comporta, per l’avvocatura, in termini <strong>di</strong><br />
costi, un danno elevatissimo ed una rinuncia che<br />
non può e non deve più permettersi.<br />
Alle Consigliere Pisano e Boccardo, non posso<br />
quin<strong>di</strong> che augurare buon lavoro ed il mio personale<br />
in bocca a lupo…!<br />
Si assume, inoltre, la illegittimità degli atti impugnati per eccesso <strong>di</strong> potere derivante da travisamento,<br />
erroneità, manifesta illogicità ed omessa valutazione <strong>di</strong> elementi decisivi.<br />
2. Si è costituita in giu<strong>di</strong>zio l’Arpacal, eccependo la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione<br />
del regolamento e del bando <strong>di</strong> gara, e sostenendo nel merito la infondatezza del ricorso.<br />
3. Ha proposto intervento adesivo ad a<strong>di</strong>uvandum la consigliera regionale <strong>di</strong> parità.<br />
4. Con or<strong>di</strong>nanza del 22 febbraio 2<strong>01</strong>0 è stata <strong>di</strong>sposta l’integrazione del contrad<strong>di</strong>ttorio nei confronti<br />
degli altri soggetti in<strong>di</strong>cati in graduatoria aventi interesse al mantenimento della situazione esistente.<br />
(omissis)<br />
5.3. Nel merito il ricorso è fondato.<br />
Gli artt. 3 e 51 della Costituzione impongono che sia garantita all’uno e all’altro sesso un pari trattamento<br />
nell’accesso agli uffici pubblici.<br />
L’amministrazione deve assicurare il principio <strong>di</strong> uguaglianza ponendo in essere tutti i comportamenti<br />
necessari per garantire <strong>di</strong> fatto tale principio. È evidente che la situazione <strong>di</strong> gravidanza impone<br />
alla p.a. <strong>di</strong> adottare tutte quelle misure che tutelino la donna e la maternità e garantiscano la partecipazione<br />
al concorso in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> effettiva parità con gli altri can<strong>di</strong>dati.<br />
L’art. 1 del d.lgs. <strong>11</strong> aprile 2006, n. 198 (Co<strong>di</strong>ce delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo<br />
6 della L. 28 novembre 2005, n. 246) prevede che «la parità <strong>di</strong> trattamento e <strong>di</strong> opportunità tra<br />
donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della<br />
retribuzione». L’art. 27 dello stesso decreto stabilisce che «è vietata qualsiasi <strong>di</strong>scriminazione per quanto<br />
riguarda l’accesso al lavoro, in forma subor<strong>di</strong>nata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri<br />
<strong>di</strong> selezione e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> assunzione, nonché la promozione, in<strong>di</strong>pendentemente dalle modalità <strong>di</strong><br />
assunzione e qualunque sia il settore o il ramo <strong>di</strong> attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale».<br />
Alla luce <strong>di</strong> tali principi e regole <strong>di</strong> rango costituzionale e legislativo deve conseguentemente ritenersi<br />
illegittimo il regolamento dell’ente, nella parte in cui non consente che in situazioni, quale quella in<br />
esame, l’amministrazione sia obbligata a consentire lo svolgimento della prova orale.<br />
L’applicazione concreta <strong>di</strong> tali enunciazioni imponeva, nella specie, pertanto, alla commissione <strong>di</strong><br />
non applicare la <strong>di</strong>sposizione regolamentare illegittima e consentire alla ricorrente <strong>di</strong> svolgere la prova<br />
orale successivamente al parto e nel rispetto delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salute della madre e del bambino.<br />
5.4. In accoglimento del ricorso gli atti impugnati devono essere annullati.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede <strong>di</strong> Catanzaro, sezione seconda, definitivamente<br />
pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provve<strong>di</strong>menti impugnati.<br />
10 giugno 2<strong>01</strong>0<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 25
STUDI E RICERCHE<br />
Contrasto alla violenza,<br />
or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> protezione, lotta<br />
alla persecuzione.<br />
<strong>di</strong> GUGLIELMO GULOTTA *<br />
ORDINARIO DI PSICOLOGIA GIURIDICA A TORINO,<br />
AVVOCATO DEL FORO DI TORINO, PSICOLOGO<br />
Il panorama legislativo <strong>di</strong> protezione della vittima<br />
si è notevolmente arricchito <strong>di</strong> varie forme <strong>di</strong> interventi<br />
che possono limitare violenze nei confronti <strong>di</strong><br />
persone familiari ed extrafamiliari. Nella tabella 1<br />
sono riportati i <strong>di</strong>fferenti tipi <strong>di</strong> misure adottabili. Essi<br />
costituiscono i principali strumenti <strong>di</strong> protezione che<br />
il legislatore ha introdotto con il decreto sicurezza del<br />
2009 e con la legge contro le violenze <strong>famiglia</strong>ri del<br />
20<strong>01</strong>, nonché gli altri istituti che possono costituire<br />
una forma <strong>di</strong> protezione delle vittime <strong>di</strong> violenze.<br />
Con il d.l. 23 febbraio 2009 n. <strong>11</strong>, poi convertito con<br />
mo<strong>di</strong>fiche dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, recante “Misure<br />
urgenti in materia <strong>di</strong> sicurezza pubblica e <strong>di</strong> contrasto<br />
alla violenza sessuale, nonché in tema <strong>di</strong> atti persecutori”<br />
è stato introdotto l’art. 612 bis c.p. relativo agli<br />
atti persecutori chiamati comunemente stalking.<br />
Il verbo to stalk (“dare la caccia a/fare la posta”) <strong>di</strong> matrice<br />
anglosassone, in<strong>di</strong>ca un comportamento in cui<br />
lo stalker mette in atto un atteggiamento assillante<br />
ed invasivo per la vita della sua “preda” attraverso<br />
l’utilizzo <strong>di</strong> appostamenti, <strong>di</strong> telefonate continue e<br />
molto spesso mute, <strong>di</strong> invio <strong>di</strong> e-mail e <strong>di</strong> sms, in<br />
modo persecutorio e reiterato nel tempo, incutendo<br />
nella vittima uno stato <strong>di</strong> soggezione e provocando<br />
nella stessa un considerevole <strong>di</strong>sagio fisico o psichico<br />
oltre ad un ragionevole senso <strong>di</strong> timore. Anche in assenza<br />
<strong>di</strong> minacce esplicite, violenze o armi, la vittima<br />
<strong>di</strong> stalking esperisce infatti un livello notevole <strong>di</strong><br />
paura, in cui entra probabilmente in gioco un fattore<br />
quantitativo: l’elevata frequenza dei comportamenti<br />
persecutori può creare nella vittima uno stato continuo<br />
<strong>di</strong> stress o <strong>di</strong>sagio. I pe<strong>di</strong>namenti e le molestie,<br />
che possono durare anche per molto tempo, possono<br />
far sorgere problemi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne sociale o psicologico<br />
nella vittima, la quale vive come “sotto<br />
asse<strong>di</strong>o”(Lloyd-Goldstein, 1998); le vittime <strong>di</strong> stalking,<br />
infatti, soffrono spesso <strong>di</strong> gravi effetti psicologici (ansia,<br />
depressione, sintomi <strong>di</strong> trauma), sotto forma <strong>di</strong><br />
26 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
reazioni intense ma attese <strong>di</strong> fronte ad un comportamento<br />
abnorme e continuamente intrusivo (Meloy,<br />
1998). La vita <strong>di</strong> chi subisce l’esperienza dello stalking<br />
si mo<strong>di</strong>fica (life <strong>di</strong>sruptions): alcune vittime possono<br />
cambiare o lasciare il loro lavoro, abbandonare amici<br />
e <strong>famiglia</strong>, cambiare il proprio aspetto, ricorrere a<br />
consulenze psicologiche, o sentirsi costantemente<br />
preoccupate circa la propria sicurezza personale<br />
(Aramini, 2002). Il reato <strong>di</strong> stalking è caratterizzato da<br />
un’estrema varietà <strong>di</strong> comportamenti che rimandano<br />
a <strong>di</strong>verse tipologie (tabella 2), identificate da Canter e<br />
Ionnau (2004): questi Autori hanno svolto una dettagliata<br />
analisi empirica su un campione <strong>di</strong> 50 casi <strong>di</strong><br />
stalking che comprendevano, tra le vittime, ex partner,<br />
estranei o personaggi celebri. Sono state in<strong>di</strong>viduate<br />
due principali <strong>di</strong>mensioni, utili per comprendere tale<br />
variabilità: da un lato, le <strong>di</strong>fferenze nella <strong>di</strong>stanza interpersonale<br />
o nella familiarità della relazione tra lo<br />
stalker e la sua vittima, dall’altro la natura del contatto<br />
che lo stalker tenta <strong>di</strong> imporre alla sua vittima<br />
(Canter & Youngs, 2009).<br />
L’introduzione dello stalking in Italia è nata in seguito<br />
alla comparazione e all’influenza subita dai<br />
paesi <strong>di</strong> common e civil law nei quali la condotta tipica<br />
dello stalking trovava già da tempo attuazione<br />
autonoma e collocazione sistematica. È bene precisare<br />
che, fino a quando non vi era la fattispecie autonoma<br />
degli atti persecutori, le <strong>di</strong>verse condotte tenute<br />
dal molestatore integravano un reato qualora<br />
rientrassero in fattispecie quali la violenza privata,<br />
la molestia alle persone, la minaccia, le lesioni personali<br />
e altri reati della stessa natura.<br />
Il suddetto decreto legislativo introduce quin<strong>di</strong>:<br />
- l’art. 612 bis c.p. (Atti persecutori);<br />
- l’art. 8 D.L. <strong>11</strong>/2009 (Ammonimento);<br />
- l’art. 282- ter c.p.p. (Divieto <strong>di</strong> avvicinamento ai luoghi<br />
frequentati dalla persona offesa) e<br />
- l’art. 282- quater (Obblighi <strong>di</strong> comunicazione).<br />
In base all’articolo 612 bis c.p. è punito con la reclusione<br />
dai sei mesi ai quattro anni chiunque, con<br />
condotte reiterate, minacci (intrusione nella sfera altrui<br />
che può avvenire in qualunque modo) o molesti (alterare<br />
in modo fasti<strong>di</strong>oso o inopportuno l’equilibrio psichico <strong>di</strong> una<br />
persona) taluno in modo da cagionare un perdurante<br />
(richiesta una serialità del comportamento) e grave stato<br />
<strong>di</strong> ansia o <strong>di</strong> paura tale da ingenerare, come visto precedentemente,<br />
un fondato timore per la sua o l’altrui<br />
incolumità ovvero da costringere lo stesso ad alterare<br />
le proprie abitu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> vita (richiesta come danno-conseguenza<br />
del comportamento dello stalker la prova <strong>di</strong> una<br />
situazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sequilibrio psicologico che assume carattere<br />
patologico e quin<strong>di</strong> obiettivo).<br />
Il delitto è punito a querela della persona offesa,<br />
da presentarsi entro sei mesi. Tuttavia è stato previsto<br />
all’art. 8 del d.l. <strong>11</strong>/2009 l’ammonimento, misura<br />
<strong>di</strong> prevenzione anch’essa <strong>di</strong> natura anglosassone
Tabella 1. I principali or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> protezione<br />
Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> applicazione - Reat<br />
Prima del proce<strong>di</strong>mento<br />
Atti persecutori ex art. 612 bis c.p. (c.d. stalking)<br />
(introdotto dal D.L. 23 febbraio 2009, n. <strong>11</strong>, convertito,<br />
con mo<strong>di</strong>ficazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38 c.d. decreto<br />
sicurezza)<br />
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito<br />
con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,<br />
con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno<br />
in modo da cagionare un perdurante e grave<br />
stato <strong>di</strong> ansia o <strong>di</strong> paura ovvero da ingenerare un fondato<br />
timore per l’incolumità propria o <strong>di</strong> un prossimo<br />
congiunto o <strong>di</strong> persona al medesimo legata da relazione<br />
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare<br />
le proprie abitu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> vita.<br />
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge<br />
legalmente separato o <strong>di</strong>vorziato o da persona che sia<br />
stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.<br />
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso<br />
a danno <strong>di</strong> un minore, <strong>di</strong> una donna in stato <strong>di</strong><br />
gravidanza o <strong>di</strong> una persona con <strong>di</strong>sabilità <strong>di</strong> cui all’articolo<br />
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con<br />
armi o da persona travisata.<br />
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine<br />
per la proposizione della querela è <strong>di</strong> sei mesi.<br />
Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei<br />
confronti <strong>di</strong> un minore o <strong>di</strong> una persona con <strong>di</strong>sabilità<br />
<strong>di</strong> cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,<br />
nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per<br />
il quale si deve procedere d’ufficio.<br />
Durante il proce<strong>di</strong>mento<br />
Delitti per cui la legge prevede la pena dell’ergastolo o<br />
della reclusione superiore nel massimo a tre anni<br />
(art. 280 comma 1 c.p.p.)<br />
Delitti previsti dagli articoli 570 (violazione degli obblighi<br />
<strong>di</strong> assistenza <strong>famiglia</strong>re), 571 (abuso dei mezzi<br />
<strong>di</strong> correzione e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina) 600 bis (prostituzione minorile),<br />
600 ter (pornografia minorile), 600 quater (detenzione<br />
<strong>di</strong> materiale pedo-pornografico), 609 bis (violenza<br />
sessuale), 609-ter (violenza sessuale aggravata),<br />
609 quater (atti sessuali con minorenne), 609 quinquies<br />
(corruzione <strong>di</strong> minorenne) e 609 octies (violenza<br />
sessuale <strong>di</strong> gruppo) c.p. commessi in danno dei prossimi<br />
congiunti o del convivente<br />
(art. 282 bis comma 6 c.p.p.)<br />
Or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> protezione<br />
Misure atipiche<br />
Ammonimento del questore<br />
(art. 8. D.L. 23 febbraio 2009 n. <strong>11</strong>)<br />
STUDI E RICERCHE<br />
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato <strong>di</strong><br />
cui all’articolo 612-bis del co<strong>di</strong>ce penale, introdotto dall’articolo<br />
7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità<br />
<strong>di</strong> pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore<br />
<strong>di</strong> ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.<br />
La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.<br />
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli<br />
organi investigativi e sentite le persone informate<br />
dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce<br />
oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto<br />
il provve<strong>di</strong>mento, invitandolo a tenere una condotta<br />
conforme alla legge e re<strong>di</strong>gendo processo verbale.<br />
Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente<br />
l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore<br />
valuta l’eventuale adozione <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti in<br />
materia <strong>di</strong> armi e munizioni.<br />
3. La pena per il delitto <strong>di</strong> cui all’articolo 612-bis del co<strong>di</strong>ce<br />
penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto<br />
già ammonito ai sensi del presente articolo.<br />
4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo<br />
612-bis del co<strong>di</strong>ce penale quando il fatto è commesso<br />
da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.<br />
Misure cautelari personali<br />
Allontanamento dalla casa <strong>famiglia</strong>re<br />
(art. 282 bis c.p.p. introdotto dalla L. 4 aprile 20<strong>01</strong>, n.<br />
154, contro la violenza nelle relazioni familiari)<br />
Con il provve<strong>di</strong>mento dell’allontanamento il giu<strong>di</strong>ce<br />
prescrive all’imputato <strong>di</strong> lasciare imme<strong>di</strong>atamente la<br />
casa <strong>famiglia</strong>re, ovvero <strong>di</strong> non farvi rientro, e <strong>di</strong> non<br />
accedervi senza l’autorizzazione del giu<strong>di</strong>ce che procede.<br />
L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate<br />
modalità <strong>di</strong> visita.<br />
Il giu<strong>di</strong>ce, qualora sussistano esigenze <strong>di</strong> tutela dell’incolumità<br />
della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti,<br />
può inoltre prescrivere all’imputato <strong>di</strong> non avvicinarsi<br />
a luoghi determinati abitualmente frequentati<br />
dalla persona offesa, in particolare il luogo <strong>di</strong> lavoro,<br />
il domicilio della <strong>famiglia</strong> <strong>di</strong> origine o dei prossimi<br />
congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria<br />
per motivi <strong>di</strong> lavoro. In tale ultimo caso il giu<strong>di</strong>ce<br />
prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.<br />
3. Il giu<strong>di</strong>ce, su richiesta del pubblico ministero, può altresì<br />
ingiungere il pagamento perio<strong>di</strong>co <strong>di</strong> un assegno<br />
a favore delle persone conviventi che, per effetto<br />
della misura cautelare <strong>di</strong>sposta, rimangano prive <strong>di</strong><br />
mezzi adeguati. Il giu<strong>di</strong>ce determina la misura dell’assegno<br />
tenendo conto delle circostanze e dei red<strong>di</strong>ti<br />
dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del<br />
versamento. Può or<strong>di</strong>nare, se necessario, che l’assegno<br />
sia versato <strong>di</strong>rettamente al beneficiario da parte del<br />
datore <strong>di</strong> lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione<br />
a lui spettante. L’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> pagamento ha efficacia<br />
<strong>di</strong> titolo esecutivo.<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 27
STUDI E RICERCHE<br />
Tabella 1. I principali or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> protezione<br />
Delitti per cui la legge prevede l’ergastolo o della reclusione<br />
superiore nel massimo a tre anni<br />
(art. 280 comma 1 c.p.p.)<br />
Delitti per cui la legge prevede l’ergastolo o della reclusione<br />
superiore nel massimo a tre anni<br />
(art. 280 comma 1 c.p.p.)<br />
Delitti per cui la legge prevede l’ergastolo o della reclusione<br />
superiore nel massimo a quattro anni<br />
(art. 280 comma 2 c.p.p.)<br />
Durante il proce<strong>di</strong>mento<br />
Delitti per cui la legge prevede l’ergastolo o della reclusione<br />
superiore nel massimo a tre anni<br />
(art. 287 comma 1 c.p.p.)<br />
Delitto <strong>di</strong> cui all’art. 571 c.p. (violazione degli obblighi <strong>di</strong><br />
assistenza <strong>famiglia</strong>re) in danno dei prossimi congiunti<br />
(art. 288 comma 2 c.p.p.).<br />
All’esito del proce<strong>di</strong>mento<br />
Condanna all’ergastolo<br />
(art. 32 c.p.)<br />
Delitti <strong>di</strong> cui agli artt. 609-bis (violenza sessuale), 609ter<br />
(violenza sessuale aggravata), 609-quater (atti sessuali<br />
con minorenne), 609-quinquies (corruzione <strong>di</strong><br />
minorenne) e 609-octies (violenza sessuale <strong>di</strong> gruppo)<br />
del co<strong>di</strong>ce penale quando la qualità <strong>di</strong> genitore è elemento<br />
costitutivo o circostanza aggravante del reato<br />
(art. 609 nonies comma 1 n. 1) c.p.)<br />
Delitto <strong>di</strong> cui all’art. 564 c.p. (incesto), delitti <strong>di</strong> cui agli<br />
artt. 566-568 (supposizione o soppressione <strong>di</strong> stato,<br />
alterazione <strong>di</strong> stato, occultamento <strong>di</strong> stato <strong>di</strong> un fanciullo<br />
legittimo o naturale riconosciuto)<br />
(artt. 564, 569 c.p.)<br />
28 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
Divieto <strong>di</strong> avvicinamento ai luoghi frequentati dalla<br />
persona offesa<br />
(art. 282-ter c.p.p. introdotto dal D.L. 23 febbraio 2009, n.<br />
<strong>11</strong>, convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni, nella L. 23 aprile 2009,<br />
n. 38 c.d. decreto sicurezza)<br />
1. Con il provve<strong>di</strong>mento che <strong>di</strong>spone il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> avvicinamento<br />
il giu<strong>di</strong>ce prescrive all’imputato <strong>di</strong> non avvicinarsi<br />
a luoghi determinati abitualmente frequentati<br />
dalla persona offesa ovvero <strong>di</strong> mantenere una determinata<br />
<strong>di</strong>stanza da tali luoghi o dalla persona offesa.<br />
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze <strong>di</strong> tutela, il giu<strong>di</strong>ce<br />
può prescrivere all’imputato <strong>di</strong> non avvicinarsi a<br />
luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi<br />
congiunti della persona offesa o da persone con<br />
questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva<br />
ovvero <strong>di</strong> mantenere una determinata <strong>di</strong>stanza<br />
da tali luoghi o da tali persone.<br />
3. Il giu<strong>di</strong>ce può, inoltre, vietare all’imputato <strong>di</strong> comunicare,<br />
attraverso qualsiasi mezzo, con le persone <strong>di</strong><br />
cui ai commi 1 e 2.<br />
4. Quando la frequentazione dei luoghi <strong>di</strong> cui ai commi<br />
1 e 2 sia necessaria per motivi <strong>di</strong> lavoro ovvero per esigenze<br />
abitative, il giu<strong>di</strong>ce prescrive le relative modalità<br />
e può imporre limitazioni.<br />
Obbligo <strong>di</strong> presentazione alla P.G.<br />
(Art. 281 c.p.p.)<br />
Divieto e obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>mora<br />
(art. 283 c.p.p.)<br />
Arresti domiciliari<br />
(art. 284 c.p.p.)<br />
Custo<strong>di</strong>a cautelare in carcere<br />
(art. 285 c.p.p.)<br />
Misure inter<strong>di</strong>ttive<br />
Sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale<br />
(art. 288 c.p.p.)<br />
Con il provve<strong>di</strong>mento che <strong>di</strong>spone la sospensione dall’esercizio<br />
della potestà dei genitori [c.c. 316], il giu<strong>di</strong>ce<br />
priva temporaneamente l’imputato, in tutto o in<br />
parte, dei poteri a essa inerenti.<br />
Pene accessorie<br />
Decadenza della potestà parentale<br />
(Art. 34 comma 1 c.p.)<br />
La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche<br />
la privazione <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto che al genitore spetti sui<br />
beni del figlio in forza della potestà <strong>di</strong> cui al titolo IX<br />
del libro I del co<strong>di</strong>ce civile.<br />
(art. 34 comma 3 c.p.).
Tabella 1. I principali or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> protezione<br />
Delitti commessi con l’abuso della potestà dei genitori<br />
(art. 34 comma 2 c.p.)<br />
Delitti <strong>di</strong> cui gli artt. 609 bis (violenza sessuale), 609 ter<br />
(violenza sessuale aggravata), 609 quater (atti sessuali<br />
con minorenne), 609 quinquies (corruzione <strong>di</strong> minorenne)<br />
e 609 octies (violenza sessuale <strong>di</strong> gruppo) c.p.<br />
(art. 609 nonies comma 1 n. 2) c.p.)<br />
Delitti <strong>di</strong> cui gli artt. 609 bis (violenza sessuale), 609 ter<br />
(violenza sessuale aggravata), 609 quater (atti sessuali<br />
con minorenne), 609 quinquies (corruzione <strong>di</strong> minorenne)<br />
e 609 octies (violenza sessuale <strong>di</strong> gruppo) c.p.<br />
(art. 609 nonies comma 1 n. 3) c.p.)<br />
Delitti <strong>di</strong> cui gli artt. 609 bis (violenza sessuale), 609 ter<br />
(violenza sessuale aggravata), 609 quater (atti sessuali<br />
con minorenne), 609 quinquies (corruzione <strong>di</strong> minorenne)<br />
e 609 octies (violenza sessuale <strong>di</strong> gruppo) c.p.<br />
(art. 609 nonies comma 2 c.p.)<br />
(c.d. order of protection) con il quale si prevede che,<br />
fino a che non sia proposta la querela, la persona offesa<br />
possa esporre i fatti all’autorità <strong>di</strong> pubblica sicurezza.<br />
Con il decreto sicurezza, attraverso tale<br />
strumento, il legislatore ha previsto una forma <strong>di</strong> tutela<br />
anticipata all’instaurazione del proce<strong>di</strong>mento<br />
penale. La persona offesa del reato <strong>di</strong> stalking può<br />
infatti scegliere <strong>di</strong> non presentare imme<strong>di</strong>atamente<br />
querela, ma <strong>di</strong> chiedere al questore <strong>di</strong> ammonire lo<br />
stalker. Si tratta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> una misura <strong>di</strong> prevenzione<br />
adottata dal questore, che ha limitati poteri <strong>di</strong> indagine,<br />
e con cui si ammonisce il futuro stalker <strong>di</strong> interrompere<br />
qualsiasi interferenza creata sinora<br />
nella vita della vittima. Se il soggetto ammonito<br />
compirà altri atti persecutori, nei suoi confronti si<br />
procederà d’ufficio (come nei casi <strong>di</strong> reato a danno<br />
<strong>di</strong> minorenni e persone con <strong>di</strong>sabilità).<br />
Sempre il decreto legge ha inserito anche all’art.<br />
282 -ter c.p.p. una misura cautelare coercitiva che<br />
prevede il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> avvicinamento o l’obbligo <strong>di</strong><br />
mantenere una certa <strong>di</strong>stanza dai luoghi abitualmente<br />
frequentati dalla vittima e, in casi <strong>di</strong> particolare<br />
esigenze <strong>di</strong> tutela, anche da quelli frequentati<br />
da persone a lei vicine. A ciò può aggiungersi, inoltre,<br />
il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> comunicare, con qualsiasi mezzo,<br />
con i congiunti della persona offesa o con le persone<br />
legate ad essa da relazione affettiva.<br />
Mentre il provve<strong>di</strong>mento del 20<strong>01</strong> mirava, come<br />
testimoniato dall’introduzione della misura caute-<br />
STUDI E RICERCHE<br />
Sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale per<br />
un periodo <strong>di</strong> tempo pari al doppio della pena inflitta<br />
(art. 34 comma 2 c.p.)<br />
La sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori<br />
importa anche l’incapacità <strong>di</strong> esercitare, durante la sospensione,<br />
qualsiasi <strong>di</strong>ritto che al genitore spetti sui<br />
beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro<br />
I del co<strong>di</strong>ce civile; durata: il doppio della pena inflitta<br />
con la sentenza<br />
(art. 34 comma 4).<br />
Inter<strong>di</strong>zione perpetua da qualsiasi ufficio attinente<br />
alla tutela ed alla curatela<br />
(art. 609 nonies c.p.)<br />
Per<strong>di</strong>ta del <strong>di</strong>ritto agli alimenti e l’esclusione della<br />
successione della persona offesa<br />
(art. 609 nonies c.p.)<br />
Inter<strong>di</strong>zione perpetua da qualunque incarico nelle<br />
scuole <strong>di</strong> ogni or<strong>di</strong>ne e grado nonché da ogni ufficio<br />
o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche<br />
o private frequentate prevalentemente da minori<br />
(art. 609 nonies c.p.)<br />
lare dell’allontanamento dalla casa <strong>famiglia</strong>re posta<br />
a tutela della vittima che spartisce il tetto con il suo<br />
carnefice, a tutelare dalla violenza intra-familiare,<br />
con il nuovo intervento si è estesa analoga tutela<br />
anche ai casi in cui non vi sia, o non vi sia più, una<br />
relazione fra la persona offesa e l’imputato. Infatti,<br />
la misura del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> avvicinamento ai luoghi frequentati<br />
dalla persona offesa introdotta dal decreto<br />
sicurezza, avente contenuto analogo all’or<strong>di</strong>ne previsto<br />
dal comma 2 dell’art. 282 bis per i casi <strong>di</strong> allontanamento<br />
dalla casa <strong>famiglia</strong>re, è applicabile a<br />
qualsiasi soggetto in<strong>di</strong>pendentemente dalla convivenza<br />
con la vittima. Il reato <strong>di</strong> stalking risulta aggravato<br />
quando sia commesso a seguito <strong>di</strong> una precedente<br />
unione matrimoniale, o anche solo <strong>di</strong> una<br />
semplice relazione affettiva, risultando così puniti<br />
più gravemente gli atti persecutori commessi da chi<br />
abbia precedentemente con<strong>di</strong>viso una relazione con<br />
la vittima, in<strong>di</strong>pendentemente dalla natura coniugale<br />
o semplicemente affettiva dell’unione, rispetto<br />
a quelli commessi dall’estraneo. Infatti, la pena è<br />
aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente<br />
separato o <strong>di</strong>vorziato o da persona che sia<br />
stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.<br />
La con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> una relazione <strong>di</strong>venta<br />
quin<strong>di</strong> elemento idoneo a giustificare l’aumento <strong>di</strong><br />
pena, secondo una prospettiva ormai completamente<br />
ribaltata rispetto a quella entro cui si inseriva<br />
fino al 1981 il c.d. delitto d’onore, previsto dal-<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 29
STUDI E RICERCHE<br />
Tabella 2. Differenti comportamenti messi in atto dallo stalker e corrispondenti tipologie <strong>di</strong> stalking<br />
(tratto da Canter & Ioannou, 2004)<br />
Varietà <strong>di</strong> comportamenti che caratterizzano lo stalking<br />
Richiesta <strong>di</strong> dettagli personali: lo stalker chiede, per<br />
mezzo <strong>di</strong> lettere, telefonate, e-mail o <strong>di</strong> persona informazioni<br />
su dettagli personali riferiti alla vittima (es.<br />
che cosa le piace indossare, dove vive o lavora…)<br />
Indagini sulla vittima: lo stalker fa delle ricerche sulla<br />
sua vittima, ad es. contattando e facendo domande alle<br />
persone a lei legate, cercando informazioni su <strong>di</strong> lei,<br />
sorvegliandola.<br />
Conoscenze sulla vittima: lo stalker rivela alla vittima<br />
<strong>di</strong> essere a conoscenza <strong>di</strong> informazioni su <strong>di</strong> lei, ad es.<br />
riguardo alla sua <strong>famiglia</strong>, al suo luogo <strong>di</strong> lavoro, alle<br />
sue attività o al colore dei vestiti che indossa in un determinato<br />
momento.<br />
Sorveglianza della vittima: la vittima può essere consapevole<br />
o meno <strong>di</strong> essere oggetto <strong>di</strong> sorveglianza da<br />
parte dello stalker, che può fotografarla/filmarla <strong>di</strong> nascosto<br />
o utilizzare cimici elettroniche.<br />
Infrazione degli or<strong>di</strong>ni restrittivi: lo stalker infrange le<br />
ingiunzioni da parte della legge che gli impe<strong>di</strong>scono <strong>di</strong><br />
contattare la sua vittima.<br />
Ricerca <strong>di</strong> contatto dopo l’intervento dell’autorità: lo<br />
stalker continua ad entrare in contatto con la vittima<br />
anche dopo l’intervento, ad es., delle Forze dell’Or<strong>di</strong>ne.<br />
Invio <strong>di</strong> lettere: lo stalker invia materiale scritto alla sua<br />
vittima (lettere, cartoline, e-mail).<br />
Telefonate: lo stalker effettua telefonate (in cui parla o<br />
resta in silenzio) o lascia messaggi sulla segreteria telefonica<br />
della vittima.<br />
Invio <strong>di</strong> regali: i doni dello stalker (es. fiori, cioccolatini,<br />
fotografie, vestiti) possono essere recapitati alla vittima,<br />
per posta, a casa o al lavoro, o lasciati vicino a casa sua<br />
o alla sua macchina, in modo che lei possa trovarli.<br />
Comunicazioni a contenuto sessuale: nelle comunicazioni<br />
provenienti dallo stalker si osserva spesso un<br />
contenuto osceno (ad es. lettere con riferimenti sessuali,<br />
telefonate con respiri affannosi…)<br />
Inviti: lo stalker esprime alla sua vittima il desiderio <strong>di</strong><br />
incontrarla, <strong>di</strong> avere con lei una relazione intima e può<br />
invitarla a contattarlo.<br />
Furto <strong>di</strong> proprietà personali: lo stalker si appropria <strong>di</strong><br />
oggetti <strong>di</strong> proprietà della vittima dalla sua casa, dal suo<br />
giar<strong>di</strong>no, dalla sua auto o dal suo posto <strong>di</strong> lavoro (ad es.<br />
biancheria intima, fotografie personali…)<br />
Distruzione <strong>di</strong> proprietà personali: lo stalker <strong>di</strong>strugge<br />
o cerca <strong>di</strong> <strong>di</strong>struggere oggetti appartenenti alla vittima<br />
o a lei associati.<br />
Accesso alla casa della vittima: lo stalker riesce ad intrufolarsi<br />
in casa della vittima in modo illegale o con<br />
l’inganno (es. convincere i bambini a lasciare entrare<br />
un amico della mamma)<br />
30 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
Stili comportamentali dello stalker<br />
Stile dell’Intimità: azioni che rappresentano un tentativo<br />
<strong>di</strong>storto <strong>di</strong> ridurre la <strong>di</strong>stanza interpersonale tra lo<br />
stalker e la sua vittima e <strong>di</strong> entrare in una sorta <strong>di</strong> relazione<br />
con lei.<br />
La vittima è considerata come una persona: lo stalker<br />
riconosce <strong>di</strong> avere a che fare con un in<strong>di</strong>viduo reale e<br />
mostra interesse nell’ottenere informazioni specifiche.<br />
Egli mette in atto dei tentativi per ottenere ciò che<br />
vuole; essi, benché inadeguati e intrusivi, rappresentano<br />
per lui una modalità legittima <strong>di</strong> relazionarsi agli<br />
altri e, in particolare, un modo per ottenere una relazione,<br />
senza alcun rimorso per la violazione della privacy<br />
della vittima.<br />
Stile della Sessualità: comportamenti che hanno alla<br />
base una sessualità esplicita o implicita o riflettono un<br />
potenziale contatto sessuale. Anche il furto o le azioni<br />
<strong>di</strong>struttive ne fanno parte, se sono focalizzati sul possesso<br />
personale della vittima.<br />
La vittima è considerata come un mezzo: lo stalker usa<br />
semplicemente la vittima per esprimere il proprio desiderio<br />
<strong>di</strong> possesso o la propria rabbia; intende imporre<br />
i propri sentimenti e desideri sessuali sulla vittima. Le<br />
reazioni <strong>di</strong> rifiuto della vittima possono provocare<br />
azioni drammatiche o attacchi verso oggetti che hanno<br />
una rilevanza personale per lei.<br />
Diffamazione: lo stalker <strong>di</strong>ffonde in pubblico messaggi<br />
offensivi, falsi o <strong>di</strong>ffamatori sulla vittima.
l’abrogato art. 587 c.p., in cui il rapporto coniugale<br />
con la vittima poteva assurgere ad elemento attenuante<br />
della responsabilità del reo che avesse agito<br />
per tutelare l’onore proprio o della <strong>famiglia</strong>.<br />
Sul piano procedurale si osserva inoltre l’ampliamento<br />
della sfera <strong>di</strong> applicabilità dell’istituto dell’incidente<br />
probatorio, con l’inserimento dell’art.<br />
392, n. 1 bis c.p.p.; con tale norma, al fine <strong>di</strong> evitare<br />
alle vittime <strong>di</strong> stalking <strong>di</strong> dover rivivere in <strong>di</strong>battimento<br />
le passate e dolorose vicende che hanno una<br />
forte implicazione psicologica, si consente <strong>di</strong> assumere<br />
la loro testimonianza già nella fase delle indagini<br />
preliminari nelle forme dell’incidente probatorio.<br />
Relativamente alle “Misure contro la violenza<br />
nelle relazioni familiari”, la legge n. 154/<strong>01</strong> ha introdotto,<br />
con l’art. 282 bis c.p.p., un rime<strong>di</strong>o coercitivo<br />
volto ad arginare il fenomeno della violenza domestica.<br />
L’art. 282 bis c.p.p. introduce infatti la misura<br />
cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare,<br />
consistente nella prescrizione rivolta all’accusato <strong>di</strong><br />
lasciare la casa familiare ovvero <strong>di</strong> non farvi rientro,<br />
nel caso in cui l’indagato si trovi in luogo (anche <strong>di</strong><br />
detenzione) <strong>di</strong>verso dal domicilio domestico e nella<br />
prescrizione <strong>di</strong> non accedervi senza l’autorizzazione<br />
del giu<strong>di</strong>ce che procede (che, se concessa, può prevedere<br />
modalità <strong>di</strong> visita).<br />
STUDI E RICERCHE<br />
Tabella 2. Differenti comportamenti messi in atto dallo stalker e corrispondenti tipologie <strong>di</strong> stalking<br />
(tratto da Canter & Ioannou, 2004)<br />
Minacce: contenuti minacciosi o offensivi si possono<br />
osservare nelle comunicazioni provenienti dallo stalker.<br />
Le minacce possono essere <strong>di</strong>rette (es. minacce <strong>di</strong><br />
morte rivolte <strong>di</strong>rettamente alla vittima) o in<strong>di</strong>rette (es.<br />
far trovare davanti a casa animali morti).<br />
Confronto <strong>di</strong>retto: lo stalker minaccia <strong>di</strong>rettamente la<br />
sua vittima <strong>di</strong> usare violenza fisica contro <strong>di</strong> lei.<br />
Contatto con altri: lo stalker contatta una persona legata<br />
alla vittima, al fine <strong>di</strong> ottenere informazioni su <strong>di</strong> lei, <strong>di</strong><br />
farle pervenire un messaggio o <strong>di</strong> minacciarla e insultarla.<br />
Minacce ad altri: lo stalker minaccia <strong>di</strong> ferire o uccidere<br />
persone legate alla vittima, ad es. familiari o amici.<br />
Insulti contro la <strong>famiglia</strong>: lo stalker formula minacce, fa<br />
osservazioni offensive o perseguita persone collegate<br />
con la sua vittima (es. familiari, partner, ma anche colleghi<br />
o vicini <strong>di</strong> casa).<br />
Violenza sulla vittima: lo stalker manifesta violenza fisica<br />
sulla sua vittima (es. percosse), che può sfociare<br />
persino nell’omici<strong>di</strong>o.<br />
Minaccia <strong>di</strong> suici<strong>di</strong>o: lo stalker può minacciare <strong>di</strong> suicidarsi<br />
se la vittima non sod<strong>di</strong>sferà le sue richieste.<br />
Appostamenti: lo stalker passa ripetutamente in macchina<br />
nei pressi dell’abitazione della vittima o del suo<br />
luogo <strong>di</strong> lavoro.<br />
Stile dell’Aggressione: comportamenti che rimandano<br />
al preteso controllo dello stalker sulla vittima: da un<br />
lato un controllo in<strong>di</strong>retto, me<strong>di</strong>ante l’osservazione<br />
della vittima e il contatto con la sua <strong>famiglia</strong> o i suoi<br />
amici, dall’altro forme più aggressive e <strong>di</strong>struttive, in<br />
cui cerca <strong>di</strong> imporre un controllo <strong>di</strong>retto ed infliggere<br />
violenza fisica o psicologica.<br />
La vittima è considerata come un oggetto: lo stalker<br />
vede la sua vittima come una sua proprietà; se egli non<br />
può possederla, nessun altro potrà farlo. Vi è una totale<br />
mancanza <strong>di</strong> empatia, la vittima è spogliata <strong>di</strong> ogni<br />
sua <strong>di</strong>mensione umana. L’approccio crudele e socialmente<br />
inadeguato <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> stalker mostra<br />
come essi ritengano <strong>di</strong> poter forzare una relazione<br />
semplicemente esercitando il controllo sulle con<strong>di</strong>zioni<br />
esterne, ad es. minacciando altre persone legate<br />
alla vittima.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una misura sottoposta ai presupposti<br />
generali <strong>di</strong> applicabilità delle misure cautelari contenute<br />
nell’art. 274 c.p.p. ed ai limiti <strong>di</strong> pena previsti<br />
dall’art. 280 c.p.p.. È prevista però un’eccezione, avuto<br />
riguardo non alla misura della pena, bensì al titolo <strong>di</strong><br />
reato per cui si procede. Infatti, la misura può essere<br />
concessa anche in deroga ai limiti <strong>di</strong> pena, qualora si<br />
proceda per una tipologia <strong>di</strong> reati intra-familiari, tassativamente<br />
in<strong>di</strong>cati, commessi in danno dei prossimi<br />
congiunti o del convivente che sono:<br />
- la violazione degli obblighi <strong>di</strong> assistenza familiare<br />
(ex art. 570 c.p.),<br />
- l’abuso <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> correzione (ex art. 571 c.p.),<br />
- la prostituzione minorile (in particolare nell’ipotesi<br />
<strong>di</strong> cui al comma 2 dell’art. 600-bis c.p.), la<br />
pornografia minorile (nell’ipotesi <strong>di</strong> cui al<br />
comma 4 dell’art. 600-ter c.p.),<br />
- la detenzione <strong>di</strong> materiale pornografico (ex art.<br />
600-quater c.p.), la violenza sessuale (nell’ipotesi<br />
<strong>di</strong> cui al comma 3 dell’art. 609-bis),<br />
- gli atti sessuali con minorenne (nell’ipotesi attenuata<br />
<strong>di</strong> cui al comma 3 dell’art. 609-quater c.p.),<br />
- la corruzione <strong>di</strong> minorenne (ex art. 609-quinquies<br />
c.p.),<br />
- la violenza sessuale <strong>di</strong> gruppo (nell’ipotesi attenuata<br />
in virtù del richiamo dell’art. 609-bis,<br />
comma 3 c.p.).<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 31
STUDI E RICERCHE<br />
Accanto alla misura principale, il legislatore ha<br />
previsto una prescrizione accessoria per il caso in<br />
cui esistano esigenze <strong>di</strong> tutela dell’incolumità della<br />
persona offesa o dei suoi prossimi congiunti: in particolare,<br />
l’obbligo <strong>di</strong> non avvicinarsi a luoghi determinati<br />
abitualmente frequentati dalla persona offesa<br />
(segnatamente il luogo <strong>di</strong> lavoro, il domicilio<br />
della <strong>famiglia</strong> <strong>di</strong> origine o dei prossimi congiunti), a<br />
meno che la frequentazione sia necessaria per motivi<br />
<strong>di</strong> lavoro, nel qual caso il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>spone le relative<br />
modalità o limitazioni.<br />
Innovativa è sicuramente la previsione <strong>di</strong> misure<br />
provvisorie a contenuto patrimoniale, introdotta nel<br />
comma 3 dell’art. 282-bis c.p.p. Il giu<strong>di</strong>ce può ingiungere<br />
(l’or<strong>di</strong>ne ha efficacia <strong>di</strong> titolo esecutivo),<br />
contestualmente o successivamente alla misura<br />
dell’allontanamento, il pagamento perio<strong>di</strong>co <strong>di</strong> un<br />
assegno a favore delle persone conviventi, qualora<br />
quest’ultime, per effetto della misura cautelare coercitiva,<br />
rimangano prive <strong>di</strong> mezzi. Non è infatti infrequente<br />
che le persone accusate <strong>di</strong> abusi familiari<br />
rappresentino al contempo la sola fonte <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to<br />
della <strong>famiglia</strong>. Viene così riconosciuto, per la prima<br />
volta, un contributo economico al convivente anche<br />
in mancanza <strong>di</strong> figli, non previsto in alcuna ipotesi<br />
nella legislazione precedente in materia <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>.<br />
Il giu<strong>di</strong>ce stabilisce le modalità ed i termini del pagamento,<br />
or<strong>di</strong>nando, se necessario, che l’assegno sia<br />
versato al beneficiario da parte del datore <strong>di</strong> lavoro<br />
dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui<br />
spettante.<br />
La sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori<br />
<strong>di</strong> cui all’art. 288 c.p.p. è una misura cautelare<br />
inter<strong>di</strong>ttiva.<br />
Vi è la possibilità <strong>di</strong> commisurare il quantum dell’inter<strong>di</strong>zione<br />
in funzione delle esigenze cautelari,<br />
giacché al giu<strong>di</strong>ce è consentito <strong>di</strong> sospendere in<br />
tutto o in parte l’esercizio dei poteri che concorrono<br />
a formare la potestà genitoriale. La temporanea per<strong>di</strong>ta<br />
può, quin<strong>di</strong>, riguardare specifici segmenti <strong>di</strong> potere,<br />
un singolo potere e non altri, oppure l’applicazione<br />
della misura ad un figlio e non ad altri.<br />
Per la determinazione del contenuto della misura<br />
prevista dall’art. 288 c.p.p., bisogna avere riguardo al<br />
complesso dei poteri e delle facoltà inerenti alla potestà<br />
dei genitori, <strong>di</strong>sciplinati dagli artt. 315 e ss. c.c..<br />
La misura appare utile quando, ad esempio, si<br />
vuole evitare che l’imputato possa porre in essere<br />
un’attività <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente pericolosa<br />
per l’inquinamento del materiale probatorio: la sospensione<br />
della potestà dei genitori può contribuire,<br />
infatti, a sottrarre chi vi è soggetto a possibili intimidazioni<br />
(<strong>di</strong> natura psicologica od economica), che<br />
gli impe<strong>di</strong>rebbero <strong>di</strong> deporre liberamente in un processo<br />
a carico del genitore.<br />
Sotto il profilo civilistico, se la violenza si riversa<br />
contro i figli ed è causa <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>zio per i medesimi,<br />
il giu<strong>di</strong>ce potrà emettere dei provve<strong>di</strong>menti li-<br />
32 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
mitativi o ablativi della potestà familiare; se invece<br />
la violenza si riversa nei confronti del coniuge, il coniuge<br />
potrà iniziare le procedure per la separazione<br />
o per il <strong>di</strong>vorzio. A questi rime<strong>di</strong> si è aggiunta anche<br />
la misura degli or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> protezione introdotta dalla<br />
legge n. 154/20<strong>01</strong>.<br />
Nei casi <strong>di</strong> violenza intra-familiare rilevanti sono<br />
i provve<strong>di</strong>menti limitativi o ablativi della potestà e i<br />
provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> allontanamento dalla casa familiare<br />
(sia da parte del minore che dei genitori). A tal<br />
proposito, significativi sono i cambiamenti introdotti<br />
dalla legge n. 149 del 20<strong>01</strong> riguardo al testo degli<br />
artt. 330 e 333 c.c.<br />
I rime<strong>di</strong> <strong>di</strong> natura civilistica a tutela dei minori,<br />
principalmente rientrano negli artt. 330 e 333 c.c..<br />
La legge 18 marzo 20<strong>01</strong> n. 149, benché volta principalmente<br />
a mo<strong>di</strong>ficare la <strong>di</strong>sciplina dell’adozione<br />
e dell’affidamento dei minori, ha introdotto anche<br />
alcune mo<strong>di</strong>fiche al titolo VIII del libro I del co<strong>di</strong>ce<br />
civile.<br />
Si è dato al giu<strong>di</strong>ce il potere <strong>di</strong> emettere un or<strong>di</strong>ne<br />
<strong>di</strong> allontanamento del genitore violento dalla casa<br />
familiare, permettendo in questo modo che gli altri<br />
appartenenti al nucleo familiare possano, con il<br />
semplice allontanamento <strong>di</strong> colui che ha posto in<br />
essere i fatti pregiu<strong>di</strong>zievoli, mantenere unita la <strong>famiglia</strong><br />
nel luogo dove essa ha i propri interessi, le<br />
proprie relazioni e gli affetti in<strong>di</strong>spensabili per mantenere<br />
un contatto positivo con la realtà.<br />
Il <strong>di</strong>ritto penale prevede infine delle pene accessorie,<br />
che conseguono alla condanna e che possono<br />
incidere suoi rapporti <strong>famiglia</strong>ri, tra queste certamente<br />
la decadenza dalla potestà parentale prevista<br />
dagli artt. 34 c.p e 32 comma 2 c.p.<br />
La decadenza della potestà dei genitori consegue,<br />
in primo luogo, in caso <strong>di</strong> condanna all’ergastolo ex<br />
art. 32 comma 2 c.p.<br />
In tema <strong>di</strong> reati familiari, alcuni dei casi in<strong>di</strong>cati<br />
dalla legge che prevedono esplicitamente la pena<br />
accessoria della per<strong>di</strong>ta della potestà genitoriale<br />
sono previsti dall’art. 609 nonies c.p., in tema <strong>di</strong> violenza<br />
sessuale, per cui la condanna per alcuno dei<br />
delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,<br />
609 quinquies e 609-octies c.p. comporta la per<strong>di</strong>ta<br />
della potestà del genitore quando la qualità <strong>di</strong> genitore<br />
è elemento costitutivo del reato.<br />
Il contenuto della pena accessoria in oggetto riproduce<br />
il modello delineato dall’art. 34 c.p., che<br />
prevede appunto la decadenza della potestà dei genitori<br />
(oltre alla sospensione dell’esercizio della<br />
stessa), ossia la per<strong>di</strong>ta dei poteri che la legge riconosce<br />
ai genitori nei confronti del figlio.<br />
Il terzo comma dell’art. 34 c.p., che prevede la privazione<br />
<strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto spettante al genitore sul figlio,<br />
si riferisce al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> amministrare i beni del<br />
minore (ex art. 320 c.c.) ed all’usufrutto legale sui<br />
medesimi beni (ex art. 324 c.c.).
La sospensione dalla potestà genitoriale ex art. 32<br />
comma 3 c.p. ed ex art. 34 comma 2 e 4 c.p. non consegue<br />
automaticamente: il giu<strong>di</strong>ce è libero <strong>di</strong> determinare<br />
che alla condanna della reclusione per un<br />
tempo pari o superiore ai cinque anni non consegua<br />
la sospensione della potestà genitoriale.<br />
La sospensione consegue anche nell’ipotesi <strong>di</strong> delitti<br />
commessi con abuso <strong>di</strong> autorità parentale (ex<br />
34 comma 2 c.p.) e può essere inflitta per un periodo<br />
<strong>di</strong> tempo pari al doppio della pena inflitta. Quin<strong>di</strong><br />
questa pena accessoria potrebbe essere applicata,<br />
per esempio, nel caso <strong>di</strong> condanna per reati <strong>di</strong> maltrattamenti<br />
su minori ex art. 572 c.p.<br />
Secondo l’art. 34 comma 4 c.p., la sospensione dall’esercizio<br />
della potestà dei genitori importa anche<br />
l’incapacità <strong>di</strong> esercitare, durante la sospensione,<br />
qualsiasi <strong>di</strong>ritto che al genitore spetti sui beni del figlio<br />
in base alle norme del titolo IX del libro I del co<strong>di</strong>ce<br />
civile.<br />
Il fenomeno dello Stalking dal punto <strong>di</strong> vista della<br />
psicologia evoluzionistica<br />
L’interesse per il fenomeno dello stalking era presente<br />
ancor prima che la persecuzione interpersonale<br />
<strong>di</strong> carattere passionale/sessuale prendesse<br />
questo nome. In un caso <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>o avvenuto nel<br />
1999 e raccontato da M.C. Zanconi nel libro “Processi<br />
penali e processi psicologici”, ci si è ad esempio trovati<br />
<strong>di</strong> fronte ad un uomo che perseguitava la donna che<br />
lo aveva lasciato fino ad ucciderla, perché ella si sottraeva<br />
alla sua volontà <strong>di</strong> riappacificazione. La vittima,<br />
con la quale l’uomo aveva una relazione sentimentale<br />
da circa tre anni, fu uccisa con numerose<br />
coltellate al cuore, ai polmoni e all’aorta. Il padre<br />
della vittima, fin da subito, mostrò <strong>di</strong> ritenere che<br />
l’assassino della figlia fosse l’ex fidanzato, il quale<br />
non aveva accettato l’interruzione della relazione<br />
amorosa e che da tempo era più volte ricorso a minacce<br />
<strong>di</strong> morte contro la ragazza e i suoi familiari.<br />
Dopo un iniziale corteggiamento <strong>di</strong>screto, l’uomo in<br />
un secondo momento aveva iniziato ad assumere<br />
atteggiamenti possessivi ed esclusivi, impedendo<br />
alla donna <strong>di</strong> avere una qualsiasi vita <strong>di</strong> relazione; la<br />
scelta <strong>di</strong> interrompere un rapporto <strong>di</strong>ventato ormai<br />
insostenibile era sembrata alla ragazza inevitabile.<br />
L’uomo, però, non l’aveva accettata e aveva iniziato<br />
perseguitare lei e i suoi familiari, con telefonate e<br />
appostamenti, fino a minacce <strong>di</strong> morte per indurla<br />
a tornare con lui; minacce che, alla fine, si sono concretizzate.<br />
All’epoca della trattazione <strong>di</strong> questo caso,<br />
nonostante il comportamento dell’uomo non sia<br />
stato qualificato come stalking, vi era consapevolezza,<br />
nel <strong>di</strong>fensore della vittima, che questo potesse<br />
rientrare all’interno della categoria. L’assassino<br />
era uno stalker perché agiva per mero spirito <strong>di</strong><br />
possesso, travalicando la mera gelosia e con una tale<br />
determinazione e violenza espressa in un atteggiamento<br />
drammaticamente punitivo nei confronti<br />
STUDI E RICERCHE<br />
della donna, tanto che anche la sentenza <strong>di</strong> condanna<br />
ha riconosciuto l’essere andato oltre il delitto<br />
passionale, con una ferocia definita “bestiale”.<br />
In un altro caso, risalente al 1995, il perseguitante<br />
era una donna, che fu però uccisa dall’uomo. Si trattava<br />
<strong>di</strong> due insegnanti elementari, entrambi sposati,<br />
che avevano iniziato una relazione amorosa extraconiugale;<br />
la donna non si rassegnava <strong>di</strong> fronte al<br />
fatto che lui volesse allontanarsi, vista l’insistenza<br />
<strong>di</strong> lei alla continuazione del legame e le minacce anche<br />
<strong>di</strong> fronte agli scolari, ai bidelli etc. In particolare,<br />
dopo sei anni, l’uomo intendeva troncare la relazione<br />
tanto da avere richiesto un trasferimento e un<br />
periodo <strong>di</strong> aspettativa, ma la donna non ne voleva<br />
sapere e non smetteva <strong>di</strong> “tormentarlo”: lo seguiva<br />
continuamente in automobile ovunque andasse, anche<br />
fino alla sua abitazione, faceva telefonate mute<br />
ad ogni ora del giorno e della notte e lo apostrofava<br />
con parole ingiuriose anche all’interno dell’ambiente<br />
scolastico, alla presenza degli alunni. Lui,<br />
esasperato, la uccise al parco <strong>di</strong> Monza con quattro<br />
colpi <strong>di</strong> pistola.<br />
È infine proprio <strong>di</strong> questi giorni la notizia, apparsa<br />
sul Corriere della Sera, che una ragazza <strong>di</strong> 24 anni è<br />
stata accoltellata in strada, a pochi passi da casa,<br />
colpita con alcuni fendenti al collo. L’aggressore, secondo<br />
quanto riferito dalla stessa vittima, sarebbe<br />
l’ex fidanzato, il quale non si rassegnava alla fine<br />
della loro relazione.<br />
Un avvocato che voglia correttamente operare in<br />
questo campo, per compiere un’operazione <strong>di</strong> contrasto<br />
e, in ipotesi, anche <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa dello stalker, deve<br />
anche comprendere il fenomeno. Vista la gravità degli<br />
avvenimenti connessi a queste persecuzioni, è<br />
necessario trovare delle teorie esplicative per comprendere<br />
perché/come detto fenomeno si produca,<br />
anche per ridurne l’acca<strong>di</strong>mento. Esso si innesta per<br />
lo più in rapporti interpersonali preesistenti (ma ci<br />
sono anche gli stalker <strong>di</strong> persone famose, in cui la<br />
relazione interpersonale non preesiste, - es. <strong>di</strong>cembre<br />
2000: Dante Soiu, un pizzaiolo <strong>di</strong> Columbus<br />
(Ohio), che per un anno aveva perseguitato l’attrice<br />
Gwyneth Paltrow inviandole lettere a sfondo sessuale,<br />
e-mail, giocattoli, riviste e libri porno viene riconosciuto<br />
colpevole del reato <strong>di</strong> stalking e condannato<br />
a una pena da 6 mesi a 3 anni <strong>di</strong> carcere da<br />
scontare in ospedale psichiatrico; giugno 2009: Andrea<br />
Spinelli 36enne romano che avrebbe per anni<br />
molestato la showgirl Michelle Hunziker è condannato<br />
a 9 mesi e a un risarcimento pari a 10mila euro<br />
per danni morali. L’imputato ha dovuto rispondere<br />
<strong>di</strong> accuse gravi come l’invio alla presentatrice presso<br />
la redazione <strong>di</strong> “Striscia la Notizia” nel 2005, <strong>di</strong> una<br />
mail <strong>di</strong> minacce e all’in<strong>di</strong>rizzo della presentatrice<br />
svizzera <strong>di</strong> una busta contenente una lametta e<br />
delle frasi offensive e minatorie) e ha normalmente<br />
tre finalità:<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 33
STUDI E RICERCHE<br />
1. Impe<strong>di</strong>re che la relazione preesistente venga interrotta;<br />
2. Riottenere che la relazione preesistente ormai interrotta<br />
venga ripristinata;<br />
3. Ottenere la <strong>di</strong>sponibilità dell’altro/a al rapporto sentimentale/sessuale.<br />
La psicologia evoluzionistica propone un modello<br />
esplicativo dell’aggressività umana che sia integrativo,<br />
offrendo gli strumenti per comprendere come<br />
e perché certi fattori ambientali influenzino e siano<br />
a loro volta influenzati dagli aspetti psicologici alla<br />
base del comportamento umano. Anche il comportamento<br />
aggressivo sarebbe quin<strong>di</strong> evocato da particolari<br />
problemi adattivi presenti in determinati<br />
contesti evolutivi, secondo la logica costi-benefici,<br />
rappresentandone la soluzione. Cerchiamo <strong>di</strong> vedere<br />
in che modo: come sostenuto da Dawkins<br />
(1977), la logica sottesa all’evoluzione è quella dei<br />
geni, che hanno come unico interesse quello <strong>di</strong> riprodurre<br />
quante più copie possibili <strong>di</strong> se stessi e che<br />
quin<strong>di</strong> progettano organismi che hanno come scopo<br />
primario l’aumento del successo riproduttivo. I nostri<br />
circuiti cerebrali sarebbero stati progettati per<br />
produrre risposte comportamentali appropriate alle<br />
circostanze ambientali. Tuttavia, il nostro è un cervello<br />
plasmato dalla selezione naturale per essere<br />
adatto a sopravvivere in epoca preistorica. Un mutamento<br />
genetico spontaneo, per affermarsi nella<br />
specie, ha bisogno <strong>di</strong> molte generazioni <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui<br />
che, grazie a questo mutamento, acquisiscano un<br />
tratto anatomico o comportamentale che li avvantaggi<br />
nella riproduzione all’interno <strong>di</strong> un determinato<br />
ambiente. Negli ultimi <strong>di</strong>ecimila anni, cioè<br />
dalla scoperta e dalla <strong>di</strong>ffusione dell’agricoltura,<br />
dobbiamo ritenere che non siano stati possibili<br />
adattamenti evolutivi, sia per il breve tempo intercorso,<br />
sia per i continui mutamenti ambientali prodotti<br />
culturalmente.<br />
La <strong>di</strong>fferenza tra strategie maschili e femminili è<br />
legata ad una specifica asimmetria, che si spiega<br />
con la teoria dell’investimento parentale (Trivers,<br />
1972): un uomo può avere moltissimi figli poiché è<br />
fertile per quasi tutta la vita ed il costo per la riproduzione<br />
è per lui minimo; una donna, al contrario,<br />
ha a <strong>di</strong>sposizione un numero limitato <strong>di</strong> ovuli nel<br />
corso <strong>di</strong> un limitato periodo <strong>di</strong> fertilità, ed è inoltre<br />
impegnata in un periodo <strong>di</strong> gestazione <strong>di</strong> nove mesi<br />
a cui segue il periodo dell’allattamento. Per massimizzare<br />
il successo riproduttivo, l’uomo cercherà la<br />
quantità e sarà più competitivo sessualmente (più<br />
donne fecondate = più figli che perpetueranno i suoi<br />
geni), mentre la donna preferirà la qualità e sarà<br />
quin<strong>di</strong> più selettiva nella scelta del partner (che garantisca<br />
le risorse necessarie all’allevamento <strong>di</strong> un<br />
numero limitato <strong>di</strong> figli).<br />
Geni che pre<strong>di</strong>spongano gli uomini ad un atteggiamento<br />
<strong>di</strong> proprietà (Wilson & Daly, 1992) nei con-<br />
34 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
fronti della donna e che, pertanto, tendono a mettere<br />
in atto tutte le misure possibili per impe<strong>di</strong>re alla<br />
loro partner <strong>di</strong> essere fecondate da altri uomini, si<br />
saranno affermati facilmente nella specie. Questi<br />
stessi geni devono essere responsabili delle violente<br />
emozioni a cui gli uomini vanno incontro quando<br />
percepiscono possibili minacce alla fedeltà della<br />
loro partner.<br />
Il termine stalking già rimanda al nostro passato<br />
ancestrale. Esso deriva infatti dal linguaggio tecnico<br />
della caccia (stalker è il cacciatore in agguato della<br />
preda) e letteralmente è traducibile con “fare la posta”,<br />
“inseguire”, “cacciare”, “seguire le tracce della<br />
preda”; in<strong>di</strong>vidua un insieme <strong>di</strong> comportamenti ripetuti<br />
ed intrusivi <strong>di</strong> sorveglianza e controllo nei<br />
confronti <strong>di</strong> una vittima designata, che risulta infasti<strong>di</strong>ta<br />
e/o preoccupata da tali attenzioni non gra<strong>di</strong>te.<br />
Si tratta <strong>di</strong> un fenomeno tipicamente relazionale<br />
caratterizzato, come abbiamo visto, da:<br />
a) Una serie <strong>di</strong> comportamenti <strong>di</strong>retti ripetutamente<br />
verso uno specifico in<strong>di</strong>viduo, per un periodo<br />
continuativo <strong>di</strong> alcune settimane;<br />
b) Tali atteggiamenti devono risultare intrusivi e<br />
sgra<strong>di</strong>ti per la vittima;<br />
c) Devono provocare in quest’ultima una sensazione<br />
<strong>di</strong> ansia, <strong>di</strong>sagio e paura e una forte limitazione<br />
della libertà personale.<br />
Le tre finalità dello stalking precedentemente<br />
esposte rimandano ad altrettante ipotesi esplicative<br />
del comportamento aggressivo e, in particolare, dell’aggressività<br />
predatoria (Buss & Duntley, 2006):<br />
1. Dissuadere il proprio partner dall’essere infedele:<br />
alla base delle manifestazioni violente verso il<br />
partner, vi sarebbe un’estrema gelosia. Per<br />
quanto aberrante, certi uomini maltrattano,<br />
molestano o perfino uccidono le loro mogli per<br />
impe<strong>di</strong>re loro <strong>di</strong> interrompere la relazione ed<br />
intraprenderne una nuova con un altro uomo,<br />
inducendole a credere che non troveranno mai<br />
un partner più desiderabile <strong>di</strong> quello che hanno<br />
attualmente.<br />
2. Recuperare una relazione con un partner precedente:<br />
l’aggressione può essere parte <strong>di</strong> una strategia<br />
designata a riconquistare un partner che ha interrotto<br />
una relazione sentimentale. Apparentemente,<br />
l’uso dell’aggressività per attrarre<br />
nuovamente un partner può sembrare contro<br />
intuitiva. Tuttavia, in questo contesto, essa può<br />
funzionare come rinforzo negativo: l’aggressione<br />
costituisce il rinforzatore negativo che<br />
viene meno quando la relazione si è ristabilita.<br />
L’oggetto dell’aggressività - il partner desiderato<br />
- è incoraggiato ad intraprendere una relazione<br />
con l’aggressore al fine evitare <strong>di</strong> continuare ad<br />
essere sua vittima. Infatti, una delle funzioni<br />
dello stalking è appunto quella <strong>di</strong> recuperare un
partner che ci ha lasciato (Duntley e Buss, 2006).<br />
Quando la partner <strong>di</strong> un uomo ha abbandonato<br />
al relazione, il comportamento <strong>di</strong> stalking contro<br />
<strong>di</strong> lei le infligge costi notevoli per ogni suo tentativo<br />
<strong>di</strong> relazionarsi con altri uomini, e contemporaneamente<br />
<strong>di</strong>ssuade altri uomini da cercare<br />
il contatto con lei.<br />
3. Ottenere partner sessuali altrimenti inaccessibili:<br />
l’aggressione sessuale spazia dal toccare il<br />
corpo <strong>di</strong> una donna senza il suo permesso, all’usare<br />
minacce, fino al forzarla fisicamente ad<br />
avere un rapporto sessuale contro la sua volontà.<br />
Il comportamento aggressivo consente<br />
all’uomo <strong>di</strong> ottenere un contatto sessuale che<br />
altrimenti gli sarebbe precluso.<br />
La violenza in <strong>famiglia</strong><br />
Un’ulteriore spia <strong>di</strong> quanto finora esposto possiamo<br />
averla se consideriamo il fenomeno della violenza<br />
in <strong>famiglia</strong>, a proposito del quale già abbiamo<br />
osservato le tutele previste dal legislatore. In essa,<br />
come vedremo, gli autori sono per lo più maschi che<br />
si <strong>di</strong>mostrano aggressivi verso le femmine, per motivi<br />
prevalentemente passionali. La <strong>famiglia</strong> è il<br />
primo luogo <strong>di</strong> socializzazione; in essa si coltivano<br />
gli affetti e l’amore è il sentimento dominante: come<br />
mai <strong>di</strong>viene allora anche teatro <strong>di</strong> violenze?<br />
Un primo punto è che le persone, fatta eccezione<br />
per i coniugi che si presume si siano sposati volontariamente,<br />
non scelgono la <strong>famiglia</strong> nella quale vivono:<br />
i figli ci sono nati ed i suoceri vi entrano spesso loro<br />
malgrado. Così, possono crearsi situazioni familiari<br />
in cui un in<strong>di</strong>viduo convive con i suoi parenti non<br />
per scelta autonoma ma perché vi si ritrova e in presenza<br />
<strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni che gli impe<strong>di</strong>scono <strong>di</strong> abbandonare<br />
eventualmente il nucleo familiare, quali, ad<br />
esempio, la mancanza <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> sussistenza autonomi,<br />
la minore età o la salute precaria.<br />
Un secondo punto riguarda il conflitto generazionale:<br />
nell’ambito <strong>di</strong> una stessa <strong>famiglia</strong> convivono<br />
più generazioni e ciò può facilitare scontri dovuti a<br />
mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi <strong>di</strong> vedere e <strong>di</strong> affrontare la vita. Questa<br />
osservazione sembra trovare particolare riscontro<br />
per quanto riguarda il rapporto tra genitori e figli: i<br />
maltrattamenti <strong>di</strong>retti sia agli uni che agli altri ed<br />
atti estremi quali i parrici<strong>di</strong> sembrano spesso nascere<br />
da <strong>di</strong>vergenze <strong>di</strong> opinioni o da tentativi <strong>di</strong><br />
ostacolare i progetti <strong>di</strong> vita del congiunto.<br />
Un’ulteriore fonte <strong>di</strong> conflitto è la presenza in <strong>famiglia</strong><br />
<strong>di</strong> persone <strong>di</strong> sesso <strong>di</strong>verso, cosa che richiede una<br />
definizione reciproca e consensuale dei ruoli maschili<br />
e femminili. Non a caso i maltrattamenti alle<br />
donne hanno spesso origine nella visione <strong>di</strong>storta<br />
che il marito ha della propria compagna: quest’ultima,<br />
in quanto donna, è talvolta definita come soggetto<br />
senza <strong>di</strong>ritti né poteri ed è obbligata ad obbe<strong>di</strong>re<br />
e a sod<strong>di</strong>sfare il suo “padrone”; ciò in un’epoca<br />
<strong>di</strong> forte emancipazione femminile è spesso all’ori-<br />
STUDI E RICERCHE<br />
gine <strong>di</strong> conflitti familiari. Per quanto concerne le violenze<br />
<strong>di</strong> coppia reciproche, sembra che il problema non<br />
sia legato tanto alla definizione dei ruoli, quanto alla<br />
“lotta” per il controllo <strong>di</strong> una particolare situazione.<br />
Un altro fattore facilitante la violenza familiare è<br />
la vicinanza fisica. I congiunti, infatti, vivono in spazi<br />
ristretti e questo può determinare un comportamento<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa del proprio territorio. Esistono vari<br />
stu<strong>di</strong> che <strong>di</strong>mostrano che gli uomini, così come gli<br />
animali, tendono a definire un loro territorio personale:<br />
l’uso non autorizzato da parte <strong>di</strong> altri dei propri<br />
spazi e delle proprie risorse può essere vissuto<br />
come un’intrusione e quin<strong>di</strong> scatenare un comportamento<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa territoriale. Quest’ultima si può<br />
manifestare con un attacco verbale o attraverso<br />
comportamenti “bloccanti” fino a sfociare in aperte<br />
aggressioni fisiche. L’importanza della gestione degli<br />
spazi è stata evidenziata dalla prossemica, una <strong>di</strong>sciplina<br />
che stu<strong>di</strong>a i <strong>di</strong>versi significati legati alla <strong>di</strong>stanza<br />
interpersonale, la quale ha evidenziato che<br />
esistono, in or<strong>di</strong>ne decrescente <strong>di</strong> contatto fisico,<br />
una <strong>di</strong>stanza sociale, una amicale ed una <strong>di</strong>stanza intima<br />
(Gulotta, 1984).<br />
Le statistiche<br />
A 6 mesi dal provve<strong>di</strong>mento che introduce anche in<br />
Italia il reato <strong>di</strong> stalking (23 febbraio 2009), si contano<br />
520 arresti e 2950 persone denunciate (www.polizia<br />
<strong>di</strong>stato.it, 10.<strong>11</strong>.2009).<br />
Secondo i dati raccolti dal Servizio analisi criminale<br />
della Direzione centrale della polizia criminale,<br />
le vittime del fenomeno sono per l’80,03% donne,<br />
contro il 19,97% <strong>di</strong> uomini (figura 1a). Una ricerca<br />
condotta negli Stati Uniti, circa una decina <strong>di</strong> anni<br />
fa, dal NVAW (National Violence Against Women), su un<br />
campione formato da 8.000 uomini e 8.000 donne,<br />
ha accertato che l’80% delle vittime erano giovani<br />
donne, <strong>di</strong> età me<strong>di</strong>a intorno ai 28 anni. Tra le vittime<br />
si osserva la netta prevalenza <strong>di</strong> donne tra i 18 ed i<br />
24 anni. Tuttavia, laddove lo stalker risulta essere un<br />
ex partner il target <strong>di</strong> età delle vittime <strong>di</strong>viene sta-<br />
Figura 1. Sesso della vittima (a) e dell’autore (b) <strong>di</strong> stalking<br />
in Italia (elaborazione dati tratti da www.polizia<strong>di</strong>stato.it e<br />
da <strong>Osservatorio</strong> Nazionale Stalking).<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 35
STUDI E RICERCHE<br />
tisticamente significativo tra i 35 ed 44 anni, se non<br />
altro perché in questo range sono più frequenti separazioni<br />
e <strong>di</strong>vorzi. In Italia, dalla ricerca condotta<br />
dall’ONS (<strong>Osservatorio</strong> Nazionale Stalking) è emerso<br />
un dato sostanzialmente coincidente con la ricerca<br />
statunitense: circa l’80% delle vittime sono donne,<br />
e, per converso, la maggior parte degli stalkers sono<br />
uomini (il 70% è la percentuale italiana, rispetto<br />
all’87% americano, figura 1b).<br />
Figura 2. Vittime degli omici<strong>di</strong> in <strong>famiglia</strong> nel 2008 in Italia<br />
(elaborazione dati Eures-Ansa, rapporto 2009).<br />
Normalmente il persecutore è un maschio <strong>di</strong> età<br />
compresa tra i 18 e i 50 anni (il 55% un’età compresa<br />
tra i 18 e i 25 anni). In Italia le vittime <strong>di</strong> stalking sono<br />
prevalentemente donne con un’età compresa più<br />
frequentemente tra i 18 ed i 24 anni (20%), tra i 35 ed<br />
i 44 (6,8%) o dai 55 anni in poi (1,2%) (dal sito<br />
www.stalking.it). Un’indagine australiana ha osservato,<br />
tramite un sondaggio rivolto a 6300 donne, che<br />
è più probabile che la molestia sia commessa da un<br />
uomo; risulta inoltre che il 2,6% delle vittime sposate<br />
o legate stabilmente riferisce non solo che il reo risulta<br />
essere il coniuge o l’ex-partner, ma anche <strong>di</strong><br />
aver subito violenza da questi. La violenza fisica,<br />
spesso <strong>di</strong> natura sessuale, è quin<strong>di</strong> un tratto <strong>di</strong>stintivo<br />
della vita della vittima (dal sito www.stalking.it).<br />
Nella maggior parte dei casi, la vittima conosce lo<br />
stalker, mentre solo una minoranza risulta essere<br />
stata perseguitata da uno sconosciuto, e ciò è significativo<br />
dell’origine o causa del “comportamento deviato”:<br />
l’intento e l’atto persecutorio nascono, per lo<br />
più, da un legame affettivo/sentimentale finito male,<br />
spesso interrotto per volontà della vittima e non accettato.<br />
I soggetti pienamente capaci, così come<br />
quelli riconosciuti infermi <strong>di</strong> mente, hanno la tendenza<br />
a rivolgere l’aggressività preferibilmente contro<br />
le persone conosciute.<br />
Come si può vedere dalle statistiche citate, vengono<br />
comunemente rispettati i ruoli tra<strong>di</strong>zionali: il<br />
persecutore è il maschio che seduce e che trattiene<br />
la femmina ed il tutto avviene durante i perio<strong>di</strong> in<br />
cui entrambi (persecutore e perseguitato) sono sessualmente<br />
fertili. In accordo con l’ipotesi secondo la<br />
36 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
quale l’obiettivo ancestrale dell’aggressività predatoria<br />
del maschio è quello <strong>di</strong> massimizzare il successo<br />
riproduttivo, si comprende come mai le aggressioni<br />
avvengano, più frequentemente, verso<br />
donne in età fertile. Le donne tendono infatti ad essere<br />
vittime <strong>di</strong> questi episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> maltrattamento o<br />
molestia soprattutto durante il periodo fecondo,<br />
quando, sempre secondo una logica evoluzionistica,<br />
c’è il rischio che un’eventuale loro infedeltà porti<br />
alla generazione <strong>di</strong> prole con un patrimonio genetico<br />
<strong>di</strong>verso da quello del partner, il quale correrebbe<br />
così il rischio <strong>di</strong> impegnare risorse nell’allevamento<br />
<strong>di</strong> figli non suoi, perpetuando un patrimonio genetico<br />
<strong>di</strong>verso dal proprio.<br />
Il fenomeno dello stalking si produce solo in quella<br />
realtà in cui alle donne è consentito <strong>di</strong> abbandonare<br />
l’uomo, sia pure a costi socio-emotivi alti e ovviamente<br />
<strong>di</strong>fficilmente si può manifestare laddove il<br />
controllo dell’uomo sulla donna (massimo del marito<br />
sulla moglie) non consente alcuna alternativa: si<br />
consideri, in proposito, che il fenomeno dello stalking<br />
non esiste nel mondo musulmano, dove non<br />
avrebbe ragion d’essere per le sue finalità <strong>di</strong> ripristino<br />
<strong>di</strong> una relazione che, in quel contesto, non può<br />
essere interrotta dalla donna. Si è <strong>di</strong> fronte, in ogni<br />
caso, ad una manifestazione <strong>di</strong> possesso da parte<br />
dell’uomo: nelle epoche successive all’avvento dell’agricoltura,<br />
le acquisizioni evoluzionistiche sono<br />
spesso <strong>di</strong>ventate elementi <strong>di</strong> barbarie piuttosto che<br />
<strong>di</strong> sopravvivenza; in particolare, il senso <strong>di</strong> proprietà<br />
che l’uomo ha sviluppato nei confronti della donna<br />
ha rappresentato per millenni fonte <strong>di</strong> soprusi e violenze<br />
ingiustificabili, che si perpetuano ancor oggi,<br />
spesso mascherati da credenze religiose o residui<br />
culturali.<br />
Come nel caso dello stalking, anche l’analisi delle<br />
statistiche relative alla violenza in <strong>famiglia</strong> dà cre<strong>di</strong>to<br />
all’ipotesi esplicativa offerta dalla psicologia<br />
evoluzionistica. Facendo riferimento al rapporto Eures-Ansa,<br />
verranno citati, ove <strong>di</strong>sponibili, i dati aggiornati<br />
al 2008; tuttavia, essendo il rapporto 2009<br />
ancora in fase <strong>di</strong> elaborazione nel momento in cui si<br />
scrive, si farà riferimento anche al rapporto Eures-<br />
Ansa 2007, relativo all’anno 2006.<br />
Focalizzandosi nello specifico sul fenomeno della<br />
violenza familiare, si può osservare come sia proprio<br />
la <strong>famiglia</strong> l’ambito principale in cui maturano<br />
gli omici<strong>di</strong>: osservando le <strong>di</strong>verse variabili relative<br />
all’incidenza dell’omici<strong>di</strong>o familiare sul totale degli<br />
omici<strong>di</strong>, nel 2008 il 32,9% degli omici<strong>di</strong> con autore<br />
noto, tra quelli censiti, è riferibile all’ambito familiare.<br />
Tuttavia si rileva, negli anni, una tendenza progressivamente<br />
decrescente degli omici<strong>di</strong> familiari in<br />
Italia, con 226 vittime nel 2000 e 171 nel 2008, benché<br />
il fenomeno sia comunque molto frequente, con<br />
un omici<strong>di</strong>o che ogni due giorni avviene in questo<br />
contesto.
Analizzando il profilo della vittima, si può osservare<br />
come la prima e forse più importante tra le variabili<br />
che definiscono la specificità dell’omici<strong>di</strong>o familiare<br />
sia la prospettiva <strong>di</strong> genere: come nel caso dello stalking,<br />
le vittime tra le donne sono sempre più numerose<br />
<strong>di</strong> quelle tra gli uomini, i quali invece rappresentano<br />
la quasi totalità degli autori. Come si può<br />
vedere in figura 2, infatti, sono soprattutto donne le<br />
vittime degli omici<strong>di</strong> in Italia (75% dei casi contro il<br />
25% uomini), mentre la fascia <strong>di</strong> età più colpita è<br />
quella compresa tra i 25 e i 54 anni (50,3% dei casi),<br />
cui seguono le vittime anziane (22,8% gli over 64) e<br />
i minori (8,2%) (tabella 2). Si osservi come le fasce <strong>di</strong><br />
età più colpite siano, anche in questo caso, quelle in<br />
età fertile.<br />
Tabella 2. Età delle vittime degli omici<strong>di</strong> nel 2008 in Italia<br />
(dati Eures-Ansa, rapporto 2009, in elaborazione)<br />
Età in anni %<br />
64 22,8<br />
Relativamente al profilo dell’autore, possiamo osservare<br />
che l’autore degli omici<strong>di</strong> in <strong>famiglia</strong> è in 8<br />
casi su 10 un uomo (i dati relativi al 2008 in<strong>di</strong>cano<br />
un’incidenza pari all’83%), <strong>di</strong> età prevalentemente<br />
compresa tra i 25 e i 44 anni. La violenza omicida<br />
espressa dalla componente maschile investe un<br />
gran numero <strong>di</strong> figure: coniugi, ex coniugi o partner<br />
(che sono le vittime predominanti), genitori, figli,<br />
fratelli/sorelle, ma anche rivali amorosi o familiari<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>verso grado.<br />
Nell’analizzare il movente dell’omici<strong>di</strong>o, prevale tra<br />
i moventi censiti (tabella 3) quello passionale o del<br />
possesso (26,3% delle vittime), seguito dai conflitti<br />
relazionali del quoti<strong>di</strong>ano (23,4%), da motivi economici<br />
(<strong>11</strong>,7%), da raptus <strong>di</strong>fficilmente spiegabili dai<br />
comportamenti precedenti l’evento omici<strong>di</strong>ario<br />
(<strong>11</strong>,7%), dai <strong>di</strong>sturbi mentali del responsabile (8,8%)<br />
e dalle situazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio o grave malattia della<br />
vittima (6,4%).<br />
Il movente passionale è conseguente, nella maggior<br />
parte dei casi, alla decisione della donna <strong>di</strong> abbandonare<br />
il partner e, in numero più limitato, alla<br />
gelosia patologica dell’autore.<br />
In generale, gli omici<strong>di</strong> passionali hanno una<br />
lunga maturazione: la carica aggressiva dell’autore<br />
si autoalimenta in una <strong>di</strong>fficile quoti<strong>di</strong>anità, fino a<br />
sfociare nell’azione omicida che, spesso, si verifica<br />
in presenza o in conseguenza <strong>di</strong> avvenimenti che<br />
assumono una valenza simbolica <strong>di</strong> rinforzo e <strong>di</strong>ventano<br />
fattori scatenanti (ad es. la sentenza <strong>di</strong> separazione<br />
o <strong>di</strong>vorzio, l’affidamento dei figli stabilito<br />
dal Giu<strong>di</strong>ce o l’instaurarsi <strong>di</strong> nuove relazioni della<br />
partner).<br />
STUDI E RICERCHE<br />
Tabella 3. Movente degli omici<strong>di</strong> in <strong>famiglia</strong> nel 2008 in<br />
Italia (dati Eures-Ansa, rapporto 2009)<br />
Movente %<br />
Passionale 26,3<br />
Conflitti quoti<strong>di</strong>ani 23,4<br />
Interesse/Denaro <strong>11</strong>,7<br />
Raptus <strong>11</strong>,7<br />
Disturbi psichici o mentali dell’autore 8,8<br />
Disagio o grave malattia della vittima 6,4<br />
Altro <strong>11</strong>,7<br />
Focalizzandoci sull’aspetto relazionale, risulta<br />
particolarmente interessante la variabile della convivenza<br />
tra la vittima e l’autore. Facendo riferimento<br />
ai dati relativi al 2006, nella tabella 4 si può osservare<br />
come il rapporto <strong>di</strong> convivenza caratterizzi soprattutto<br />
gli eventi che colpiscono le vittime anziane<br />
(78,9 %) o minori (88,9%), mentre per le fasce<br />
giovani, in cui si concentrano gli omici<strong>di</strong> passionali,<br />
il rapporto <strong>di</strong> convivenza non risulta essere un fattore<br />
<strong>di</strong> rischio (nel 2006, il 69,2% delle vittime dai 18<br />
ai 24 anni e il 55,6% delle vittime dai 25 ai 34 anni<br />
non conviveva con l’omicida). Ciò può essere spiegato<br />
dal fatto che questi omici<strong>di</strong>, spesso, sono proprio<br />
conseguenza della fine <strong>di</strong> una relazione.<br />
Tabella 4. Vittime <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>o in <strong>famiglia</strong> in base all’età<br />
della vittima e alla convivenza con l’autore nel 2006 in Italia<br />
(dati Eures-Ansa, rapporto 2007)<br />
Valori percentuali<br />
Età Convivente Non Info non<br />
in anni convivente <strong>di</strong>sponibile<br />
64 78,9 21,1<br />
Se si considerano nello specifico gli omici<strong>di</strong> tra<br />
conviventi, si può osservare (figura 3) come la maggior<br />
parte delle donne uccise in <strong>famiglia</strong> risulti convivente<br />
con l’autore, al contrario degli uomini.<br />
Figura 3. Vittime <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>o in <strong>famiglia</strong> in base al sesso<br />
della vittima e alla convivenza con l’autore nel 2006 in Italia<br />
(elaborazione dati Eures-Ansa, rapporto 2007)<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 37
STUDI E RICERCHE<br />
Figura 4. Vittime <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>o in <strong>famiglia</strong> in base alla relazione<br />
con l’autore principale nel 2006 in Italia (elaborazione<br />
dati Eures-Ansa, rapporto 2007)<br />
Come si evince dalla figura 4, è nel rapporto “orizzontale”<br />
che si conta la percentuale più elevata <strong>di</strong><br />
vittime <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>o (35,9 % delle vittime tra i coniugi<br />
o conviventi, 13,3 % tra gli ex). Nei <strong>di</strong>versi rapporti <strong>di</strong><br />
coppia, la vittima è, anche in questo caso, prevalentemente<br />
<strong>di</strong> sesso femminile. Si osserva una prevalenza<br />
<strong>di</strong> vittime maschili solo negli omici<strong>di</strong> commessi<br />
tra parenti al <strong>di</strong> fuori del rapporto <strong>di</strong> coppia<br />
(figli, fratelli o altri parenti) e, ovviamente, nel caso<br />
<strong>di</strong> rivali, in cui il maschio uccide un altro maschio<br />
che insi<strong>di</strong>a la sua partner (figura 5).<br />
Figura 5. Relazione vittima/autore in base al sesso delle<br />
vittime nel 2006 in Italia (elaborazione dati Eures-Ansa,<br />
rapporto 2007)<br />
Come già sottolineato, la <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong> coppia<br />
rappresenta, tra gli omici<strong>di</strong> in <strong>famiglia</strong>, il contesto<br />
in cui si concentra la maggioranza dei casi. In Italia,<br />
dal 2000 al 2006, gli omici<strong>di</strong> <strong>di</strong> coppia hanno superato<br />
costantemente le 100 unità (con la sola eccezione<br />
del 2005, quando sono stati 80).<br />
Nel 2006, al momento dell’omici<strong>di</strong>o, autore e vittima<br />
erano prevalentemente coniugati e conviventi<br />
(57,3%). Se consideriamo che l’<strong>11</strong>% degli omici<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
coppia è avvenuto tra conviventi non coniugati, risulta<br />
che la convivenza caratterizza, complessivamente,<br />
il 69% degli eventi. Il 25,2% degli omici<strong>di</strong> è<br />
invece avvenuto dopo la fine della relazione <strong>di</strong> coppia<br />
(figura 6).<br />
38 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
Figura 6. Omici<strong>di</strong> <strong>di</strong> coppia in base alla relazione al momento<br />
dell’omici<strong>di</strong>o nel 2006 in Italia (elaborazione dati<br />
Eures-Ansa, rapporto 2007)<br />
Negli omici<strong>di</strong> <strong>di</strong> coppia, le donne costituiscono le<br />
vittime quasi esclusive (91,4%, a fronte dell’8,7% <strong>di</strong><br />
uomini). Nel complesso degli omici<strong>di</strong> familiari, le<br />
donne rappresentano il 68,7 % (dati riferiti al 2006).<br />
Il sesso prevalente della vittima è sempre quello<br />
femminile.<br />
Un ultimo dato interessante riguarda gli omici<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> coppie separate: in 15 casi su 16 per i quali si <strong>di</strong>spone<br />
<strong>di</strong> un’informazione cre<strong>di</strong>bile (pari al 93,8% del<br />
fenomeno noto), il soggetto attivo nella decisione<br />
della separazione intervenuta è la vittima dell’omici<strong>di</strong>o;<br />
solo in un caso è stato l’autore dell’omici<strong>di</strong>o a<br />
volere la separazione (figura 7). Nella quasi totalità<br />
dei casi è quin<strong>di</strong> il partner che non accetta la fine<br />
della relazione a manifestare aggressività verso l’altro,<br />
opponendosi alla sua decisione, fino ad arrivare<br />
all’omici<strong>di</strong>o. Come abbiamo visto precedentemente,<br />
tali <strong>di</strong>namiche possono rappresentare l’esito <strong>di</strong> una<br />
estrema volontà <strong>di</strong> possesso e possono trovare una<br />
spiegazione nella psicologia evoluzionistica.<br />
Figura 7. Omici<strong>di</strong> <strong>di</strong> coppia separata: il soggetto “attivo”<br />
nella separazione nel 2006 in Italia (elaborazione dati Eures-Ansa,<br />
rapporto 2007)<br />
La spiegazione evoluzionistica del comportamento<br />
umano non pretende in alcun modo <strong>di</strong> fornirne<br />
una giustificazione. Anche se l’aggressione<br />
può essere ricondotta a meccanismi evolutivi, non si<br />
sostiene certo che essa non possa essere prevenuta<br />
o che si debba semplicemente accettare il suo veri-<br />
Segue a pag. 51
Me<strong>di</strong>azione e Conciliazione<br />
LA MEDIAZIONE DOPO LA RIFORMA<br />
CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 28<br />
DEL 2<strong>01</strong>0 E LA LEGGE N. 183 DEL 2<strong>01</strong>0<br />
<strong>di</strong> CLAUDIO CECCHELLA<br />
PROFESSORE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A PISA,<br />
AVVOCATO DEL FORO DI PISA<br />
1. L’origine privatistica dei tentativi obbligatori<br />
Sul piano legislativo una <strong>di</strong>sciplina della conciliazione<br />
è espressione della più recente evoluzione<br />
normativa, alla fine del secolo scorso e all’inizio del<br />
presente, dovuta al rilievo nell’or<strong>di</strong>namento dello<br />
Stato offerto ad alcune esperienze, espressione dei<br />
corpi interme<strong>di</strong> della società civile, associazioni e<br />
società, i cui statuti ed atti costitutivi contenevano<br />
una clausola <strong>di</strong> obbligo degli associati o soci ad<br />
esperire, prima <strong>di</strong> avviare la domanda <strong>di</strong> tutela dei<br />
<strong>di</strong>ritti in sede giuris<strong>di</strong>zionale, un tentativo <strong>di</strong> conciliazione<br />
svolto in seno all’organo dell’associazione o<br />
società.<br />
Il fenomeno era noto soprattutto nell’ambito associazionistico<br />
sviluppatosi attraverso il movimento<br />
sindacale dei lavoratori e dei datori <strong>di</strong> lavoro, che offriva<br />
istanze conciliative e arbitrali alla risoluzione<br />
della controversia, prima che essa attingesse alla<br />
giuris<strong>di</strong>zione (molto più conciliative che arbitrali,<br />
nel segno della scarsa evoluzione e maturità del movimento<br />
sindacale in Italia, a <strong>di</strong>spetto delle forme <strong>di</strong><br />
giustizia privata più evolute manifestate nella realtà<br />
anglosassone e nordamericana).<br />
Si trattava, evidentemente, <strong>di</strong> un modo attraverso<br />
il quale il corpo interme<strong>di</strong>o tentava <strong>di</strong> trattenere a sé<br />
la lite, evitando che attingesse agli organi <strong>di</strong> giustizia<br />
dello Stato.<br />
L’esperienza <strong>di</strong> tentativo obbligatorio <strong>di</strong> conciliazione<br />
nell’ambito associazionistico è emerso non<br />
solo nel <strong>di</strong>ritto del lavoro, ma anche nel <strong>di</strong>ritto agrario<br />
e nel <strong>di</strong>ritto delle locazioni.<br />
Il legislatore ha fatto emergere un’esperienza <strong>di</strong><br />
conciliazione come con<strong>di</strong>zione dell’azione, nel<br />
1978, in relazione alle controversie locatizie sull’equo<br />
canone, nel 1982 nelle controversie agrarie e<br />
nel 1998 nelle controversie <strong>di</strong> lavoro. In questo<br />
modo il tentativo obbligato riconciliazione non è<br />
stato altro che il recepimento delle esperienze privatistiche<br />
<strong>di</strong> autonomia privata dell’associazionismo<br />
sindacale.<br />
DOSSIER<br />
2. La conciliazione giu<strong>di</strong>ziale secondo la più recente<br />
normativa<br />
L’or<strong>di</strong>namento in precedenza conosceva solo<br />
l’esperienza <strong>di</strong> una conciliazione facoltativa ma all’interno<br />
della giuris<strong>di</strong>zione, attraverso una normativa<br />
che oggi è tutta contenuta nell’art. 185 c.p.c. per<br />
il rito or<strong>di</strong>nario.<br />
Nel rito del lavoro invero, a partire dal 1973 la conciliazione<br />
giu<strong>di</strong>ziale non è più facoltativa, essendo<br />
imposto un previo tentativo, all’u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione<br />
ex art. 420 c.p.c.<br />
Invero anche nel rito or<strong>di</strong>nario, a seguito della riforma<br />
dovuta dalla legge n. 353 del 1990 il tentativo<br />
<strong>di</strong> conciliazione in limine litis era <strong>di</strong>ventato obbligatorio,<br />
secondo il modello del rito lavoro. A seguito<br />
della novella del 2005, con la legge numero 80, il tentativo<br />
si è tuttavia trasformato in facoltativo (essendo<br />
prevalsa con la complicità del giu<strong>di</strong>ce una<br />
prassi contraria), su istanza delle parti oppure su<br />
iniziativa <strong>di</strong>screzionale del giu<strong>di</strong>ce. Questo nella formulazione<br />
dovuta alla recente novella, l’articolo 185<br />
c.p.c. sancisce altresì il <strong>di</strong>ritto della parte <strong>di</strong> farsi<br />
rappresentare da un procuratore speciale, da delegare<br />
con atto pubblico o scrittura privata, eventualmente<br />
anche autenticata dal <strong>di</strong>fensore tecnico. La<br />
norma non offre rilievo nel giu<strong>di</strong>zio agli atti, alle <strong>di</strong>chiarazioni<br />
e informazioni acquisite in sede <strong>di</strong> tentativo,<br />
salvo che il rappresentante della parte, senza<br />
giustificato motivo, non conosca i termini della controversia<br />
in vista del tentativo, poiché in tal caso da<br />
tale comportamento il giu<strong>di</strong>ce può desumere argomenti<br />
<strong>di</strong> prova (che come è noto non consentono <strong>di</strong><br />
fondare la decisione, ma <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigere il libero apprezzamento<br />
nella prova libera).<br />
Vi è stato tuttavia un recente intervento, pure in<br />
relazione al tentativo <strong>di</strong> conciliazione nelle controversie<br />
<strong>di</strong> lavoro. A seguito della recente legge n. 183<br />
del 2<strong>01</strong>0 è stato novellato l’articolo 420 c.p.c., il quale<br />
ha conservato il carattere obbligatorio del tentativo;<br />
ma contro una secolare tra<strong>di</strong>zione, il giu<strong>di</strong>ce può<br />
dare - secondo la nuova formulazione - rilevanza nel<br />
giu<strong>di</strong>zio all’ingiustificato rifiuto della parte <strong>di</strong> aderire<br />
alla proposta me<strong>di</strong>ativa che lo stesso giu<strong>di</strong>ce formula:<br />
si tratta <strong>di</strong> una scelta molto inopportuna per il<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 39
DOSSIER<br />
concreto svolgersi positivo del tentativo, come sarà<br />
possibile evidenziare nella trattazione che segue.<br />
Viene, poi, consacrato un ruolo me<strong>di</strong>ativo del giu<strong>di</strong>ce<br />
che non è solo inopportuno, ma che rischia <strong>di</strong><br />
fare oscillare pericolosamente il giu<strong>di</strong>cante sull’orlo<br />
della ricusazione. Sin tanto che il giu<strong>di</strong>ce tenta la<br />
conciliazione, mantenendo una posizione neutrale,<br />
nulla quaestio; ma quando il giu<strong>di</strong>ce viene spinto a<br />
suggerire la soluzione conciliativa è <strong>di</strong>fficile pensare<br />
che non esprima un parere o peggio ancora non anticipi<br />
una pronuncia (art. 50, n. 4, c.p.c.). Il giu<strong>di</strong>ce<br />
deve svolgere il delicato compito <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care, la me<strong>di</strong>azione<br />
deve essere affidata ad organismi estranei<br />
alla giuris<strong>di</strong>zione, altrimenti viene snaturata la posizione<br />
<strong>di</strong> terzietà ed imparzialità del giu<strong>di</strong>cante che<br />
ha il rango <strong>di</strong> principi della Costituzione.<br />
Differentemente del rito or<strong>di</strong>nario, ove il tentativo<br />
è facoltativo, permane nel rito del lavoro l’obbligatorietà,<br />
che la giurisprudenza ha sanzionato <strong>di</strong> nullità<br />
in caso <strong>di</strong> mancato esperimento, con un orientamento<br />
molto severo, poi non confermato in sede<br />
<strong>di</strong> rito or<strong>di</strong>nario, nel breve periodo della obbligatorietà<br />
(dl 1995 al 2005).<br />
3. La conciliazione stragiu<strong>di</strong>ziale ovvero la me<strong>di</strong>azione<br />
obbligatoria su fonte convenzionale<br />
Accanto ad un’esperienza <strong>di</strong> conciliazione giu<strong>di</strong>ziale,<br />
<strong>di</strong> cui si sono delineati i tratti nella più recente<br />
produzione normativa, come abbiamo già veduto, il<br />
legislatore ha tenuto presente un’esperienza conciliativa<br />
obbligatoria nell’espressione dell’autonomia<br />
privata.<br />
40 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
Vi è da <strong>di</strong>re, tuttavia, che sin tanto la obbligatorietà<br />
sul piano convenzionale non fosse stata recepita<br />
dal legislatore, le clausole che imponevano sul<br />
piano privatistico l’obbligo erano nulle perché dstinate<br />
ad incidere su <strong>di</strong> una funzione pubblica come<br />
la giuris<strong>di</strong>zione, la quale può essere limitata solo da<br />
negozi giuri<strong>di</strong>ci tipici, come l’accordo sulla competenza<br />
o sulla giuris<strong>di</strong>zione nei casi consentiti, la<br />
convenzione d’arbitrato, per fare degli esempi.<br />
Il legislatore nel recepire le clausole contrattuali,<br />
non ha fatto altro che tipizzarle e quin<strong>di</strong> legittimarle.<br />
L’articolo 5, 5° comma, del d. lgs n. 28 in esame attribuisce<br />
per la prima volta ai patti che impongono<br />
un tentativo <strong>di</strong> conciliazione contenuti in un contratto<br />
o nell’atto costitutivo o nello statuto <strong>di</strong> un ente<br />
lo stesso effetto <strong>di</strong> un tentativo obbligatorio ex lege.<br />
In questo modo il recepimento della evoluzione<br />
della conciliazione, come manifestazione della autonomia<br />
privata, raggiunge l’apice.<br />
4. La conciliazione stragiu<strong>di</strong>ziale nel <strong>di</strong>ritto del lavoro<br />
A fronte della tra<strong>di</strong>zione secolare <strong>di</strong> una conciliazione<br />
obbligatoria nel <strong>di</strong>ritto del lavoro, con la legge n.<br />
183 del 2<strong>01</strong>0 il legislatore ammette nelle controversie<br />
ex art. 409 c.p.c. un tentativo <strong>di</strong> conciliazione solo facoltativo<br />
nel nuovo testo novellato dell’art. 410 c.p.c. (è<br />
da pensare che l’eventuale obbligatorietà sancita da<br />
clausola <strong>di</strong> fonte collettiva possa comunque rientrare<br />
nell’art. 5, 5° comma, poc’anzi commentato).<br />
Deroga all’inaspettata liberalizzazione la controversia<br />
sulla qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro in
sede <strong>di</strong> certificazione intersindacale, dove è previsto<br />
un tentativo obbligatorio davanti all’apposita<br />
commissione, nel contesto del quale la stessa<br />
norma (art. 80 del d. lgs n. 276 del 2003) offre rilievo<br />
al comportamento complessivo della parte solo agli<br />
effetti della regolamentazione delle spese e dei<br />
danni per l’attività processuale, artt. 91, 92 e 96 c.p.c.<br />
Al contrario (il legislatore non smette mai <strong>di</strong> sorprendere<br />
l’interprete) il comportamento della parte<br />
<strong>di</strong> mancata accettazione della proposta me<strong>di</strong>ativa ha<br />
rilievo ai fini del giu<strong>di</strong>zio, il che vuol <strong>di</strong>re che - contro<br />
la <strong>di</strong>sciplina adottata nella me<strong>di</strong>azione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
comune con il d. lgs. n. 28 v infra par. 10, ove il riflesso<br />
è soltanto sulle spese - incide, ma non è dato capire<br />
in che termini, sul merito della controversia (art. 4<strong>11</strong>,<br />
2° comma, c.p.c.). Di fronte alla lacuna, l’interprete<br />
ormai abituato ad acrobazie nell’applicazione della<br />
norma processuale, è da pensare che il rilievo sia soltanto<br />
quello <strong>di</strong> un argomento <strong>di</strong> prova, non certo <strong>di</strong><br />
una prova vera e propria. Il danno provocato alla libertà<br />
<strong>di</strong> espressione delle parti nel tentativo è tanto<br />
ed è minato alla ra<strong>di</strong>ce il successo della conciliazione<br />
che rende del tutto inutile la previsione legislativa<br />
contenuta nell’art. 410 c.p.c.<br />
Ancora <strong>di</strong>fformemente dalla soluzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
comune, con una scelta questa volta migliore, l’exequatur<br />
del verbale <strong>di</strong> perfezionamento della conciliazione<br />
(con il doppio passaggio presso la Direzione<br />
provinciale del lavoro, art, 4<strong>11</strong>, 3° comma c.p.c., in<br />
caso <strong>di</strong> conciliazione sindacale), affidato al tribunale<br />
in qualità <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ce del lavoro (e non del suo presidente)<br />
si conserva sul binario <strong>di</strong> una valutazione <strong>di</strong><br />
regolarità formale senza oltrepassare il confine <strong>di</strong> un<br />
rito contenzioso avente ad oggetto il rispetto della<br />
norma imperativa (continuando a valere nelle controversie<br />
<strong>di</strong> lavoro la stabilità dell’ultimo comma dell’art.<br />
2<strong>11</strong>3 c.c., in caso <strong>di</strong> violazione della norma imperativa<br />
<strong>di</strong> legge o <strong>di</strong> contratto o accordo collettivo).<br />
Altra novità degna <strong>di</strong> rilievo, pure essa non rinvenibile<br />
nella <strong>di</strong>sciplina comune, è la possibilità <strong>di</strong> offrire<br />
alla commissione <strong>di</strong> conciliazione intersindacale<br />
un mandato per una risoluzione arbitrale della<br />
controversia, art. 412, 1° comma, c.p.c., che conduce<br />
però al <strong>di</strong>verso argomento, non meno rilevante agli<br />
effetti del calmieramento del contenzioso giuris<strong>di</strong>zionale,<br />
dell’arbitrato.<br />
5. La nuova ipotesi <strong>di</strong> una conciliazione giu<strong>di</strong>ziale<br />
affidata ad un’istanza stragiu<strong>di</strong>ziale<br />
Ma la riforma ha un altro pregio (che la successiva<br />
legge sulle controversie <strong>di</strong> lavoro non coglie), quella<br />
<strong>di</strong> ammettere un’iniziativa del giu<strong>di</strong>ce, che deve manifestarsi<br />
prima della u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> precisazione delle<br />
conclusioni o <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione (perchè da quel momento<br />
in poi il giu<strong>di</strong>ce deve assumere il suo ruolo<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>spensatore <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio, in cui una parte vince<br />
e una parte perde), volta ad affidare le parti ad<br />
un’istanza <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione stragiu<strong>di</strong>ziale.<br />
DOSSIER<br />
Il profilo, per chi ha esperienza pratica <strong>di</strong> controversie,<br />
non può non essere ritenuta assai opportuna,<br />
ogni qual volta si avverte che le parti sono vicine ad<br />
una conciliazione della controversia, opportuna perché<br />
affida il tentativo ad uno svolgimento esterno<br />
alla giuris<strong>di</strong>zione, nel quale non può né deve essere<br />
coinvolto il giu<strong>di</strong>ce, il cui compito è <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care e non<br />
<strong>di</strong> me<strong>di</strong>are (<strong>di</strong>sastrosa nella <strong>di</strong>versa formulazione già<br />
colta per le controversie <strong>di</strong> lavoro, cfr par. 2).<br />
Naturalmente il tentativo del giu<strong>di</strong>ce deve incontrare<br />
la volontà delle parti e l’effetto è ancora quello<br />
<strong>di</strong> un tentativo obbligatorio <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, <strong>di</strong> cui si<br />
<strong>di</strong>rà tra breve (par. 6).<br />
6. Il tentativo obbligatorio ex lege, in particolari materie,<br />
il suo effetto e la sua costituzionalità<br />
L’art. 5, 1° comma, del d. lgs. n. 28 in<strong>di</strong>vidua alcune<br />
materie (con una soluzione in alcuni casi incomprensibile,<br />
per cui se ne lascia la lettura ad una <strong>di</strong>retta<br />
percezione della norma) nelle quali l’azione<br />
deve essere preceduta da un tentativo obbligatorio,<br />
presso un organismo abilitato secondo le previsioni<br />
della legge e del regolamento attuativo.<br />
La violazione della <strong>di</strong>sposizione deve essere rilevata<br />
dalla parte che ne ha interesse e dal giu<strong>di</strong>ce entro<br />
la u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> trattazione (quando invece è fondata<br />
su <strong>di</strong> un contratto, il rilievo è comprensibilmente<br />
solo della parte nel primo atto <strong>di</strong>fensivo, 5°<br />
comma).<br />
Il rilievo non conduce ad una sentenza processuale<br />
<strong>di</strong> inammissibilità dell’azione che chiude il processo<br />
in rito, né ad una sospensione del processo come<br />
con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>bilità della domanda, crea (a valere<br />
anche per le altre ipotesi della conciliazione ex<br />
contractu o stimolata dal giu<strong>di</strong>ce, parr. 3 e 4) semplicemente<br />
un rinvio della u<strong>di</strong>enza per un lasso <strong>di</strong><br />
tempo sufficiente a consentire l’esperimento del tentativo:<br />
quattro mesi ex art. 6 del d. lgs. n. 28 del 2<strong>01</strong>0.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una soluzione pregevole, sul piano<br />
della opportunità e sul piano della costituzionalità.<br />
Della opportunità, poiché esclude l’onere della riassunzione<br />
a carico della parte, con tutte le problematiche<br />
imposte dal rispetto <strong>di</strong> termini perentori che<br />
possono in caso <strong>di</strong> inosservanza integrare una fattispecie<br />
estintiva del processo, con grave per<strong>di</strong>ta degli<br />
effetti sostanziali e processuale della domanda.<br />
Della costituzionalità, poiché l’azione giuris<strong>di</strong>zionale<br />
può essere con<strong>di</strong>zionata ma non esautorata dei<br />
suoi effetti e prima <strong>di</strong> tutto degli effetti della domanda,<br />
a cui conduce l’ipotesi della inammissibilità<br />
<strong>di</strong>versamente da quello della improce<strong>di</strong>bilità,<br />
che quegli effetti fa salvi. Quin<strong>di</strong> è in linea con la garanzia<br />
costituzionale dell’azione un tentativo obbligatorio<br />
la cui violazione non conduce ad una definizione<br />
in rito del processo, ma solo una pausa in<br />
esso (la improce<strong>di</strong>bilità), che conserva gli effetti<br />
della domanda originaria (contrariamente all’esperienza<br />
giurisprudenziale delle controversie agrarie).<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 41
DOSSIER<br />
7. Le controversie nel <strong>di</strong>ritto della <strong>famiglia</strong><br />
Sorprendentemente, salvo il fugace cenno ai patti<br />
<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>, il legislatore <strong>di</strong>mentica la materia più bisognevole<br />
<strong>di</strong> un intevento me<strong>di</strong>ativo, per i costi sociali<br />
e personali della controversia familiare, che trascina<br />
con sé assai spesso gli interessi del minore.<br />
L’occasione era ghiotta per una co<strong>di</strong>ficazione, magari<br />
con norma ad hoc.<br />
Si è forse voluto tenere fuori la materia dalla competenza<br />
degli organismi <strong>di</strong> conciliazione, poco preparati<br />
professionalmente a ricevere il contenzioso<br />
familiare. Certamente il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> necessita<br />
<strong>di</strong> una previsione non più procastinabile.<br />
Il tutto resta relegato alla lacunosa <strong>di</strong>sciplina dell’art<br />
155-sexies, 2° comma, c.c., che abilita il giu<strong>di</strong>ce,<br />
prima <strong>di</strong> pronunciare i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> affidamento,<br />
ma solo sul consenso delle parti, ad avviare<br />
un intervento me<strong>di</strong>ativo da parte <strong>di</strong> esperto (magari<br />
come è prassi in sede <strong>di</strong> consulenza). La norma lascia<br />
incerta la serietà del centro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione ove<br />
il giu<strong>di</strong>ce potrà rivolgersi (a <strong>di</strong>fferenza dei criteri selettivi<br />
<strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione degli organismi <strong>di</strong>spensatori<br />
<strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione nel <strong>di</strong>ritto comune) e già per questo<br />
necessita <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sciplina integrativa, che auspicabilmente<br />
dovrà ripensare le soluzioni generali<br />
per l’intera materia.<br />
8. Le esenzioni<br />
La stessa ragione costituzionale, che fa <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />
una definizione in rito del processo in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong><br />
esperimento del tentativo, ne esclude il rilievo in relazione<br />
ad una domanda cautelare, che non tollera<br />
ritar<strong>di</strong> rispetto alla sua funzione <strong>di</strong> prevenire un<br />
danno grave ed irreparabile al <strong>di</strong>ritto.<br />
Per la identica funzione latu sensu cautelare,<br />
ugualmente non tollera ritar<strong>di</strong> la trascrizione della<br />
domanda. Art. 5, 3° comma cit.<br />
L’esenzione è tuttavia ampliata dal legislatore, per<br />
il caso dei proce<strong>di</strong>menti a cognizione sommaria:<br />
monitori (<strong>di</strong> ingiunzione e convalida <strong>di</strong> licenza e <strong>di</strong><br />
sfratto), possessori, camerali. Ma anche proce<strong>di</strong>menti<br />
a cognizione piena: l’opposizione a decreto<br />
ingiuntivo sino ai provve<strong>di</strong>menti anticipatori ex artt.<br />
648 e 649 c.p.c.; i proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cognizione incidentali<br />
nel processo esecutivo; i proce<strong>di</strong>menti civili<br />
esercitati in sede penale.<br />
La ratio si fa apprezzare, per i proce<strong>di</strong>menti sommari,<br />
il cui carattere anticipatorio è incompatibile<br />
con le pause imposte dal tentativo (a valere anche<br />
per quelli pronunciati in sede <strong>di</strong> opposizione a decreto<br />
ingiuntivo).<br />
Quanto agli altri casi a cognizione piena, è la particolare<br />
sede - quella esecutiva o quella penale - che<br />
rende meno opportuno il tentativo.<br />
9. I riflessi sugli obblighi del <strong>di</strong>fensore tecnico<br />
Il legislatore ha ritenuto opportuno far gravare sui<br />
<strong>di</strong>fensori tecnici gli obblighi <strong>di</strong> informativa alle parti,<br />
42 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
senza neppure concedere agli avvocati un ruolo istituzionale<br />
nel tentativo, pur nel rilievo delle opzioni<br />
esercitate in esso dalle parti, seppure solo ai fini<br />
delle spese in sede giuris<strong>di</strong>zionale.<br />
La violazione degli obblighi <strong>di</strong> informativa, da formalizzare<br />
con modalità tassative (in forma scritta<br />
con atto da allegare all’atto introduttivo, art. 4, 3°<br />
comma, d. lgs n. 28), ha conseguenze sulla vali<strong>di</strong>tà<br />
del mandato, rendendolo annullabile, quin<strong>di</strong> invalidabile<br />
su istanza <strong>di</strong> parte.<br />
La <strong>di</strong>sciplina è assai criticabile per vari aspetti.<br />
Perché rovescia sul <strong>di</strong>fensore tecnico le conseguenze<br />
della <strong>di</strong>sinformazione, minando i suoi <strong>di</strong>ritti<br />
nascenti dalla prestazione <strong>di</strong> lavoro intellettuale,<br />
con il privare <strong>di</strong> effetti il mandato che ne costituisce<br />
il titolo.<br />
Perché non lascia intendere le conseguenze sugli<br />
atti processuali compiuti: l’invalidazione ne provoca<br />
la caducazione e la non riferibilità alla parte? Con<br />
tutte le conseguenze in termini <strong>di</strong> nullità o ad<strong>di</strong>rittura<br />
inesistenza degli atti, colpendo a morte il valore<br />
della certezza degli atti del processo.<br />
In <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> prova dell’informativa, l’obbligo si trasferisce<br />
nel giu<strong>di</strong>ce in u<strong>di</strong>enza.<br />
10. La processualizzazione del tentativo<br />
Avere affidato la lite sui <strong>di</strong>ritti ad un proce<strong>di</strong>mento,<br />
seppure destinato ad una soluzione conciliata,<br />
rende inevitabile la necessità che in esso penetrino<br />
le garanzie del giusto processo.<br />
Il principio della domanda, poiché l’istanza deve<br />
contenere tutti gli elementi <strong>di</strong> una sua identificazione,<br />
in <strong>di</strong>fetto il tentativo non potrà <strong>di</strong>rsi esperito<br />
sull’oggetto della domanda (art. 4, 2° comma d. lgs.<br />
n. 28) e produce tutti gli effetti della domanda sulla<br />
prescrizione e sulla decadenza, art. 5, 6° comma, con<br />
un effetto sospensivo della decadenza, ma per una<br />
sola volta.<br />
Il principio <strong>di</strong> terzietà e imparzialità del me<strong>di</strong>atore<br />
(art. 14), a cui si devono informare i regolamenti<br />
degli organismi <strong>di</strong> conciliazione, art. 3, 2° comma, d.<br />
lgs. cit., e <strong>di</strong> cui è corollario il dovere <strong>di</strong> riservatezza<br />
(art. 9 d. lgs. cit.).<br />
Il principio del contrad<strong>di</strong>ttorio, rendendosi necessario<br />
che il destinatario del tentativo sia reso edotto<br />
della istanza e dei suoi contenuti in forme idonee<br />
allo scopo (art 8, 1° comma, d. lgs, cit.).<br />
Al contrario il legislatore sembra <strong>di</strong>menticare il<br />
principio dell’organo precostituito per legge, fissando<br />
la competenza sulla base dell’iniziativa della parte<br />
che si è mossa per prima, art. 4, 1° comma d. lgs. cit.<br />
<strong>11</strong>. Gli effetti della conciliazione fallita<br />
La concreta possibilità <strong>di</strong> giungere ad un esito positivo<br />
del tentativo è abbandonato alla libertà delle<br />
parti <strong>di</strong> esprimere le proprie pretese e soprattutto la<br />
<strong>di</strong>sponibilità a concederle, seppure in parte, alla corrispondente<br />
concessione dell’altra, nella logica della
transazione; libertà che impone <strong>di</strong> rendere immuni<br />
le <strong>di</strong>chiarazioni, gli atti e le informazioni acquisite in<br />
sede <strong>di</strong> tentativo, nella futura sede giuris<strong>di</strong>zionale.<br />
Contrariamente le parti sarebbero restìe a concedersi<br />
con libertà e senza pregiu<strong>di</strong>zi alle tecniche <strong>di</strong><br />
conciliazione offerte dal me<strong>di</strong>atore.<br />
Per questa ragione, e correttamente (in contrasto<br />
con la successiva scelta del legislatore delle controversie<br />
<strong>di</strong> lavoro, cfr. par. 2 e 4) l’art. 10 sancisce l’irrilevanza<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione e informazioni acquisite<br />
nella successiva sede giuris<strong>di</strong>zionale.<br />
Naturalmente l’ingiustificato ostruzionismo a<br />
partecipare al tentativo è sanzionato come comportmento<br />
valutabile ex art <strong>11</strong>6, 2° comma, c.p.c., opportunamente<br />
richiamato dall’art. 8 del d. lgs. cit.<br />
La norma protegge intensamente l’immunità<br />
della parte, col <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> prova testimoniale, sinanche<br />
del deferimento del giuramento decisorio sul<br />
fatto verificatosi in occasione del tentativo e con il<br />
segreto che può essere invocato dal me<strong>di</strong>atore (e<br />
non soltanto innanzi all’autorità giuris<strong>di</strong>zionale).<br />
L’immunità può essere solo rimossa dalla parte<br />
che ne ha interesse (art. 10, 1° comma, cit.).<br />
Anche la mancata adesione alla proposta me<strong>di</strong>ativa<br />
non può avere rilievo sul merito della successiva<br />
controversia giuris<strong>di</strong>zionale, salva la regolamentazione<br />
sulle spese.<br />
Quest’ultimo aspetto rende necessario un approfon<strong>di</strong>mento.<br />
L’art. 13 del d. lgs. cit., sancisce una graduazione,<br />
tra un obbligo e un potere <strong>di</strong>screzionale del giu<strong>di</strong>ce.<br />
Obbligo, se il giu<strong>di</strong>zio finale coincide con la proposta<br />
me<strong>di</strong>ativa, <strong>di</strong> escludere il vincitore dal recu-<br />
DOSSIER<br />
pero delle spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio e <strong>di</strong> conciliazione e <strong>di</strong><br />
condannarlo a pagare le spese dell’altro, sino all’applicazione<br />
anche <strong>di</strong> una sanzione economica ulteriore<br />
a favore dello Stato. Tuttavia il richiamo all’art.<br />
92 c.p.c. e alla opzione in esso co<strong>di</strong>ficata sulla<br />
compensazione delle spese, lascia spazio per una<br />
scelta che consente l’esercizio <strong>di</strong> un potere <strong>di</strong>screzionale<br />
anche nell’ipotesi. Il giu<strong>di</strong>ce potrà comunque<br />
fare uso anche degli effetti condannatori imposti<br />
dalla responsabilità processuale aggravata ex art.<br />
96 c.p.c. (particolarmente 3° comma); qui il legislatore<br />
aggiunge un profilo sul quale non avremo certamente<br />
dubitato.<br />
Il potere <strong>di</strong> regolamentazione delle spese è invece<br />
<strong>di</strong>screzionale se il giu<strong>di</strong>zio finale si <strong>di</strong>scosta dalla<br />
proposta me<strong>di</strong>ativa, poiché in tal caso il giu<strong>di</strong>ce può<br />
escludere il recupero delle spese sostenute nella<br />
fase <strong>di</strong> conciliazione, ma solo per gravi ed eccezionali<br />
ragioni.<br />
Resta da intendere come possa inserirsi l’art. 91,<br />
1° comma, c.p.c., nel testo dovuto alla legge n. 69 del<br />
2009, che la riforma introdotta con il d. lgs n. 28<br />
ignora.<br />
L’applicazione della norma co<strong>di</strong>cistica è evidentemente<br />
presclusa nel caso della coincidenza tra<br />
contenuti del giu<strong>di</strong>zio finale e proposta me<strong>di</strong>ativa,<br />
poiché in tal caso è applicabile l’art. 13, 1° comma e<br />
al massimo l’art. 92 c.p.c.<br />
È invece un alternativa praticabile dal giu<strong>di</strong>ce, rispetto<br />
al 2° comma dell’art, 13 cit., quando non vi è<br />
perfetta coincidenza tra giu<strong>di</strong>zio e me<strong>di</strong>azione, consentendo<br />
al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> esonerare la regolamentazione<br />
delle spese dal principio <strong>di</strong> soccombenza, cui<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 43
DOSSIER<br />
si sostituisce quello del rifiuto ingiustificato ad aderire<br />
alla proposta me<strong>di</strong>ativa; anche in tal caso è comunque<br />
fatto salva la misura della compensazione<br />
parziale o totale dell’art. 92 c.p.c.<br />
In tutti i casi, secondo l’evoluzione legislativa che<br />
ha caratterizzato l’art. 92 c.p.c., il giu<strong>di</strong>ce deve motivare<br />
in modo espresso ed esplicito le sue determinazioni<br />
sulle spese, consentendo un sindacato anche<br />
del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> legittimità.<br />
Ponendosi la regola sulle spese in relazione alla<br />
proposta me<strong>di</strong>ativa e alla giustificatezza o meno delle<br />
ragioni che hanno spinto la parte a non aderirvi, questo<br />
tema deve essere ulteriormente approfon<strong>di</strong>ta.<br />
Il tentativo invero non conduce sempre ad una<br />
proposta me<strong>di</strong>ativa, potendo questa <strong>di</strong>scendere da<br />
un’iniziativa <strong>di</strong>screzionale del me<strong>di</strong>atore, dovuta<br />
solo se le parti lo richiedono (art. <strong>11</strong>, 1° comma, cit.).<br />
Nel caso <strong>di</strong> proposta me<strong>di</strong>ativa effettivamente praticata<br />
si innesta un vero e proprio proce<strong>di</strong>mento che<br />
avvia la manifestazione <strong>di</strong> un’espressione esplicita<br />
delle volontà delle parti in reazione alla proposta,<br />
preceduta da opportuno ammonimento del me<strong>di</strong>atore<br />
alle parti sulle conseguenze <strong>di</strong> un ingiustificato<br />
rifiuto <strong>di</strong> aderire.<br />
Gli arbitri sono affidatari <strong>di</strong> una maggiore <strong>di</strong>screzionalità<br />
anche nelle misure sulle spese, perché non<br />
assoggettati alle <strong>di</strong>sposizioni sin qui commentate<br />
(art. 13, 4° comma).<br />
12. Gli effetti della conciliazione perfezionata<br />
Se alla proposta me<strong>di</strong>ativa aderiscono le parti o<br />
se comunque queste si conciliano, il me<strong>di</strong>atore<br />
forma verbale degli accor<strong>di</strong> e autentica le sottoscri-<br />
44 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
zioni (con una funzione che non pare consentire<br />
una pubblica fede sino a querela <strong>di</strong> falso: ne è riprova<br />
la necessità della autentica da parte <strong>di</strong> un<br />
pubblico ufficiale, nel caso che il verbale contenga<br />
patti che rendono necessaria la trascrizione).<br />
Gli accor<strong>di</strong> possono essere rafforzati con misure<br />
coercitive, sul modello <strong>di</strong> quelle introdotte con la<br />
legge n. 69 del 2009, dall’art. 614 - bis c.p.c.<br />
Il verbale è titolo per l’esecuzione, sia espropriativa<br />
che in forma specifica (art. 12), nonché per<br />
l’iscrizione <strong>di</strong> ipoteca, ma tale efficacia <strong>di</strong>scende<br />
dall’exequatur concesso dal presidente del tribunale.<br />
Su questo exequatur si addensano ulteriori nubi<br />
nelle scelte legislative.<br />
Non si tratta - dopo una tra<strong>di</strong>zione secolare per<br />
conciliazione e arbitrato - <strong>di</strong> un controllo <strong>di</strong> sola regolarità<br />
formale (provenienza dell’atto e autenticità<br />
delle sottoscrizioni), ma <strong>di</strong> un controllo sostanziale<br />
<strong>di</strong> legalità, essendo richiesto al presidente un sindacato<br />
sul rispetto delle norme imperative e <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne<br />
pubblico. Tutto ciò trascina su un piano <strong>di</strong> incertezza<br />
l’esecutività, conducendola ad una sostanza<br />
contenziosa che non ha ragione <strong>di</strong> essere,<br />
ove si pone seriamente il problema della <strong>di</strong>fesa tecnica<br />
della parte e della garanzia del controllo <strong>di</strong> legittimità<br />
innanzi alla Suprema Corte.<br />
Peraltro in materie, come quella laburistica e affini<br />
(ex art. 2<strong>11</strong>3 c.c., ultimo comma), la conciliazione<br />
era ed è destinata a resistere anche alla violazione<br />
della norma imperativa, resistenza che non è riconosciuta<br />
dalla recente riforma, non resta che prenderne<br />
atto in termini <strong>di</strong> nuove e futuri contenziosi,<br />
anche a seguito <strong>di</strong> una conciliazione perfezionata.
Me<strong>di</strong>azione e Conciliazione<br />
DIRITTO DI FAMIGLIA E MEDIAZIONE<br />
FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE<br />
DELLE CONTROVERSIE CIVILI<br />
<strong>di</strong> GIANFRANCO DOSI<br />
AVVOCATO DEL FORO DI ROMA<br />
Il nuovo sistema della me<strong>di</strong>azione finalizzata alla<br />
conciliazione stragiu<strong>di</strong>ziale delle controversie civili,<br />
annunciato dall’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n.<br />
69 e attuato con il decreto legislativo 4 marzo 2<strong>01</strong>0,<br />
n. 28 1 , ha scelto decisamente la strada del cambiamento<br />
ra<strong>di</strong>cale.<br />
La riforma ha introdotto un sistema completamente<br />
alternativo che fa leva in generale sul principio<br />
secondo cui “chiunque può accedere alla me<strong>di</strong>azione<br />
per la conciliazione <strong>di</strong> una controversia civile e commerciale<br />
vertente su <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili” (art. 2 decreto legislativo<br />
28/2<strong>01</strong>0) e, in particolare, sull’obbligo nella<br />
maggior parte delle controversie civili e commerciali<br />
- tassativamente in<strong>di</strong>cate nell’art. 5 del decreto - <strong>di</strong><br />
promuovere il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione finalizzato<br />
alla eventuale conciliazione, prima <strong>di</strong> intraprendere<br />
la strada giu<strong>di</strong>ziaria.<br />
In questa sede mi interessa riflettere sul se e in<br />
che modo il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> possa essere toccato<br />
e interessato dalla riforma.<br />
Per far questo è opportuno esaminare la portata<br />
del richiamo ai “<strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili” che viene fatto nell’art.<br />
2 del decreto legislativo. Correlati a questa <strong>di</strong>sposizione<br />
sono anche l’art. 12 del decreto legislativo<br />
che con<strong>di</strong>ziona l’omologazione dell’accordo<br />
conciliativo alla circostanza che il suo contenuto<br />
non sia contrario all’or<strong>di</strong>ne pubblico o a norme imperative<br />
e l’art. 14 che, conseguentemente, occupandosi<br />
degli obblighi del me<strong>di</strong>atore, prevede che egli<br />
debba formulare le proposte <strong>di</strong> conciliazione nel rispetto<br />
del limite dell’or<strong>di</strong>ne pubblico e delle norme imperative.<br />
a) I <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibli<br />
La riflessione può partire quin<strong>di</strong> dall’art. art. 2 del<br />
decreto legislativo 28/2<strong>01</strong>0 nella parte in cui <strong>di</strong>spone<br />
che possono essere oggetto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione tutte le<br />
controversie civili e commerciali su <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili.<br />
In verità il nostro or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co non conosce<br />
più la <strong>di</strong>fferenziazione tra <strong>di</strong>ritto civile e <strong>di</strong>ritto<br />
commerciale - quanto meno dall’abrogazione<br />
DOSSIER<br />
del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> commercio del 1882 avvenuta nel 1942<br />
- e quin<strong>di</strong> si deve ritenere che l’espressione abbia un<br />
significato generico come escludente il <strong>di</strong>ritto penale,<br />
quello tributario e quello amministrativo collegato<br />
all’esercizio <strong>di</strong> poteri pubblici. Così si è andata<br />
orientando la interpretazione più ragionevole<br />
del decreto 2 .<br />
Pertinente è, invece, l’altra in<strong>di</strong>cazione proveniente<br />
dall’art. 2 del decreto <strong>di</strong> riforma e cioè quella,<br />
appunto, riferita al fatto che alla me<strong>di</strong>azione può<br />
farsi ricorso solo se la controversia verte su <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili.<br />
È utilizzata la stessa terminologia dell’art. 806 del<br />
co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura (“le parti possono far decidere da<br />
arbitri le controversie tra <strong>di</strong> loro insorte che non abbiano<br />
per oggetto <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili“) e quin<strong>di</strong> la natura <strong>di</strong>sponibile<br />
del <strong>di</strong>ritto è presupposto sia per l’accesso<br />
alla me<strong>di</strong>azione che per l’accesso all’arbitrato, sia<br />
pure - per quest’ultimo - con le limitazioni che lo<br />
stesso articolo 806 prevede per le controversie <strong>di</strong> lavoro<br />
ove l’arbitrato sia previsto dalla legge o dalla<br />
contrattazione collettiva.<br />
Si tratta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> verificare quale sia l’area delle<br />
controversie esclusa dalla me<strong>di</strong>azione (e dall’arbitrato),<br />
cioè quale sia l’area della in<strong>di</strong>sponibilità dei<br />
<strong>di</strong>ritti.<br />
Una prima scrematura può essere proposta rifacendosi<br />
al testo dell’art. 806 c.p.c. precedente alla riforma<br />
del 2006. Allora la norma escludeva dalla possibilità<br />
del ricorso all’arbitrato quattro categorie <strong>di</strong><br />
controversie: 1) quelle previste nell’art. 409, cioè le<br />
controversie <strong>di</strong> lavoro; 2) le controversie in materia<br />
<strong>di</strong> previdenza e assistenza obbligatoria, anche derivanti<br />
da contratti e accor<strong>di</strong> collettivi; 3) le controversie<br />
relative alle questioni <strong>di</strong> stato e alla separazione<br />
personale tra coniugi; 4) infine “le altre che non<br />
possono formare oggetto <strong>di</strong> transazione”.<br />
Come è noto la transazione può concernere solo<br />
<strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili (art. 1966 c.c.) e quin<strong>di</strong> conciliazione<br />
e transazione - pur essendo certamente istituti<br />
non necessariamente sovrapponibili - trovano<br />
nell’in<strong>di</strong>sponibilità dei <strong>di</strong>ritti un comune punto <strong>di</strong><br />
incontro. Ed è interessante notare come queste convergenze<br />
finiscono per essere anche in<strong>di</strong>cative <strong>di</strong><br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 45
DOSSIER<br />
una medesima potenzialità che è quella <strong>di</strong> promuovere<br />
una negoziazione anche <strong>di</strong>retta alla conciliazione<br />
<strong>di</strong> rapporti ulteriori rispetto a quelli oggetto<br />
della pretesa. L’art. 1965 c.c. infatti dopo aver dato la<br />
definizione del contratto <strong>di</strong> transazione prevede che<br />
“con le reciproche concessioni si possono creare,<br />
mo<strong>di</strong>ficare o estinguere anche rapporti <strong>di</strong>versi da<br />
quello che ha formato oggetto della pretesa o della<br />
contestazione”.<br />
Anche l’equità è coinvolta dal tema della <strong>di</strong>sponibilità<br />
dei <strong>di</strong>ritti. L’art. <strong>11</strong>4 c.p.c. precisa infatti che “il<br />
giu<strong>di</strong>ce… decide il merito della causa secondo equità<br />
quando esso riguarda <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili delle parti e queste<br />
gliene fanno concorde richiesta”.<br />
L’in<strong>di</strong>sponibilità coincide con la legittimità a trasferire<br />
ad altri un <strong>di</strong>ritto. I <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili sono<br />
quelli inalienabili e intrasmissibili, irrinunciabili e<br />
impignorabili e non usucapibili. Quelli in sostanza<br />
<strong>di</strong> cui il titolare non può <strong>di</strong>sporre e che quin<strong>di</strong> non<br />
può trasferire 3 .<br />
Non sempre è facile comprendere quali siano i<br />
criteri che consentano <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere la natura <strong>di</strong>sponibile<br />
da quella in<strong>di</strong>sponibile del rapporto oggetto<br />
<strong>di</strong> una controversia. Basta guardare ai <strong>di</strong>battiti<br />
in sede civilistica che hanno accompagnato la riflessione<br />
per esempio sulla transazione 4 , sull’equità 5<br />
e, come si <strong>di</strong>ceva all’inizio, sull’arbitrato 6 .<br />
Ed ora questo <strong>di</strong>battito si ripropone per la me<strong>di</strong>azione<br />
e la conciliazione 7 .<br />
Il tema è stato oggetto <strong>di</strong> recente <strong>di</strong> un approfon<strong>di</strong>mento<br />
giuri<strong>di</strong>co interessante legato ad una pronuncia<br />
del Tribunale <strong>di</strong> Varese il quale in un giu<strong>di</strong>zio<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>sconoscimento <strong>di</strong> paternità ha ritenuto che il<br />
principio <strong>di</strong> non contestazione, così come <strong>di</strong>sciplinato<br />
dall’art. <strong>11</strong>5, comma 1, c.p.c. dopo la riforma intervenuta<br />
con la legge 69/2009, non trova applicazione<br />
laddove la controversia abbia ad oggetto <strong>di</strong>ritti<br />
in<strong>di</strong>sponibili della persona. 8 La decisione ha indotto<br />
- anche tra i familiaristi - una riflessione sul<br />
tema proprio della latitu<strong>di</strong>ne del concetto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibilità<br />
dei <strong>di</strong>ritti.<br />
Si è ben sintetizzato in proposito 9 che la dottrina<br />
ha in<strong>di</strong>viduato tre <strong>di</strong>stinte nozioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto in<strong>di</strong>sponibile:<br />
a) le ipotesi in cui il vincolo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibilità<br />
mira a tutelare <strong>di</strong>rettamente un determinato<br />
interesse <strong>di</strong> natura non patrimoniale (<strong>di</strong>ritti della<br />
personalità, come il <strong>di</strong>ritto all’immagine. alla riservatezza);<br />
b) ipotesi in cui il vincolo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibilità<br />
tutela in via imme<strong>di</strong>ata un interesse in<strong>di</strong>viduale ma<br />
in via riflessa un interesse generale (per esempio i<br />
casi in cui si può azionare la revocatoria, o in cui si<br />
può chiedere un sequestro conservativo o l’inefficacia<br />
delle alienazioni del bene pignorato; qui siamo<br />
nel campo della tutela garantita in via generale dall’art.<br />
2740 c.c. che in<strong>di</strong>vidua proprio i limiti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità<br />
sui propri beni del debitore; c) ipotesi in<br />
cui il legislatore ha previsto l’in<strong>di</strong>sponibilità a tutela<br />
<strong>di</strong> interessi che trascendono quello dei singoli, come<br />
46 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
i limiti al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà (per esempio l’intrasferibilità<br />
del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> uso e abitazione).<br />
Conseguenza <strong>di</strong> questa prima valutazione è che<br />
non potranno essere mai oggetto <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione le controversie collegate alla<br />
violazione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto personalissimo o alla violazione<br />
della <strong>di</strong>sciplina sulla tassatività delle limitazioni<br />
della responsabilità patrimoniale del debitore<br />
(si pensi all’azione revocatoria) ovvero, ancora, alla<br />
violazione dei limiti <strong>di</strong> trasferibilità del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
proprietà.<br />
A ben vedere l’in<strong>di</strong>viduazione che i civilisti operano<br />
dell’area della in<strong>di</strong>sponibilità dei <strong>di</strong>ritti è molto<br />
rigorosa e quasi eccezionale. Si può <strong>di</strong>re, quin<strong>di</strong>, che<br />
non si tratti <strong>di</strong> un’area particolarmente ampia, considerato<br />
che nel campo dei rapporti civili vale in genere<br />
proprio il principio opposto della libertà <strong>di</strong> autodeterminazione,<br />
<strong>di</strong> cui è espressione più sintomatica<br />
l’art. 1322 c.c.<br />
Per quanto concerne le controversie in materia <strong>di</strong><br />
nullità dei contratti seppure la giurisprudenza le ritiene<br />
vertenti su <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili 10 occorre riconoscere<br />
che - come meglio si <strong>di</strong>rà più oltre - quanto<br />
meno le cause <strong>di</strong> nullità del contratto per illiceità o<br />
per contrarietà alle norme <strong>di</strong> legge costituiscono situazioni<br />
<strong>di</strong> contrasto dell’atto privato con norme<br />
imperative e quin<strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibili. Pertanto si deve<br />
ritenere che le controversie concernenti tali categorie<br />
<strong>di</strong> nullità del contratto non possano essere oggetto<br />
<strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione finalizzata alla conciliazione,<br />
anche in considerazione del fatto che non è opportuno<br />
attribuire alle parti il potere <strong>di</strong> ottenere con un<br />
atto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione un effetto vietato dalla legge.<br />
Possono essere oggetto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione le controversie<br />
relative all’impugnazione <strong>di</strong> atti o delibere societarie<br />
che abbiano ad oggetto <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili relativi<br />
al rapporto sociale nonché le controversie promosse<br />
da amministratori, liquidatori o sindaci, ovvero<br />
nei loro confronti (così argomentando dall’art.<br />
34 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5). Tutto ciò<br />
nella prospettiva <strong>di</strong> una ormai generalizzata arbitrabilità<br />
<strong>di</strong> tali controversie <strong>11</strong> e perciò anche <strong>di</strong> una<br />
loro me<strong>di</strong>abilità.<br />
b) Le controversie familiari<br />
Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> costituisce certamente l’area<br />
più affollata <strong>di</strong> controversie su <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili<br />
escluse dalla me<strong>di</strong>azione.<br />
Hanno natura in<strong>di</strong>sponibile i <strong>di</strong>ritti per i quali è<br />
previsto il potere <strong>di</strong> azione del pubblico ministero<br />
sintomatico dell’esistenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti che la legge non<br />
lascia alla sola libertà dell’autonomia privata. Così le<br />
controversie in materia <strong>di</strong> scomparsa, assenza e<br />
morte presunta (articoli 48, 50, 58, 62, 67 c.c.). Analogamente<br />
per le controversie nelle quali la legge<br />
prevede l’intervento del pubblico ministero come le<br />
cause matrimoniali comprese quelle <strong>di</strong> separazione<br />
(art. 70, comma 1, n. 2 c.p.c.), quelle riguardanti lo
stato e la capacità delle persone (art. 70, comma 1, n.<br />
3 c.p.c.) come le cause <strong>di</strong> nullità del matrimonio e <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>vorzio. Così anche in tutte le altre controversie in<br />
cui l’intervento del pubblico ministero è posto a tutela<br />
dei figli (mo<strong>di</strong>fiche della separazione, mantenimento<br />
<strong>di</strong> minori, adozione, affidamento familiare,<br />
procedure minorili in materia <strong>di</strong> abuso della potestà).<br />
In tutti questi settori la riforma del 2<strong>01</strong>0 ha<br />
escluso la possibilità del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione<br />
finalizzato alla conciliazione.<br />
Si può <strong>di</strong>scutere se questa limitazione costituisca<br />
un limite opportuno o meno, ma è certo che la riforma<br />
in<strong>di</strong>chi molto chiaramente questo limite. Procedure<br />
<strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione “familiare” sono certamente<br />
ammissibili anche in questi settori, ma - qui è il<br />
punto - non la me<strong>di</strong>azione alla quale fa riferimento<br />
il decreto legislativo 28 del 2<strong>01</strong>0.<br />
Tuttavia il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> è permeato anche da<br />
una vasta area <strong>di</strong> negozialità e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità dei<br />
<strong>di</strong>ritti.<br />
In primo luogo è lo stesso legislatore ad includere<br />
espressamente nell’area delle controversie <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> su <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili - ed assoggettandole<br />
ad<strong>di</strong>rittura all’obbligo del previo tentativo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione<br />
(art. 5, primo comma, decreto legislativo<br />
28/2<strong>01</strong>0) - le controversie concernenti i patti <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />
<strong>di</strong> cui si occupa il capo V-bis del titolo IV del<br />
co<strong>di</strong>ce civile - de<strong>di</strong>cato alla <strong>di</strong>visione - del libro II<br />
sulle successioni (articoli 768-bis - 768-octies) aggiunto<br />
dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55. D’altro lato<br />
lo stesso articolo 768-octies già prevedeva che “le<br />
controversie derivanti dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al<br />
presente capo sono devolute preliminarmente ad<br />
uno degli organismi <strong>di</strong> conciliazione previsti dall’art.<br />
38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.<br />
Sempre l’art. 5 del decreto legislativo 28/20<strong>01</strong> include<br />
tra le controversie soggette all’obbligo del pre-<br />
DOSSIER<br />
vio ricorso alle me<strong>di</strong>azione tutte le controversie in<br />
materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>visione (tra le quali, appunto, quelle sui<br />
patti <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>) e quelle in materia <strong>di</strong> successioni<br />
ere<strong>di</strong>tarie. Si tratta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> un’aerea molto affollata<br />
<strong>di</strong> procedure che possono essere ricondotte in<br />
senso ampio se non al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>, certamente<br />
alla tutela dei <strong>di</strong>ritti nella <strong>famiglia</strong>.<br />
La dottrina e la giurisprudenza in genere includono<br />
nell’area della <strong>di</strong>sponibilità dei <strong>di</strong>ritti le controversie<br />
relative a <strong>di</strong>ritti patrimoniali coniugali, anche<br />
se questa inclusione non è sempre univoca.<br />
Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> <strong>di</strong>sciplina i rapporti personali<br />
e patrimoniali familiari, infatti, non solo attraverso<br />
norme imperative tese alla tutela <strong>di</strong> superiori interessi<br />
<strong>di</strong> tipo pubblicistico (tutela dei <strong>di</strong>ritti fondamentali,<br />
tutela dei minori, tutela della libertà personale)<br />
ma anche attraverso norme <strong>di</strong>spositive che<br />
lasciano possibilità <strong>di</strong> esplicazione all’autonoma<br />
privata 12 . L’ambito dell’autonomia privata è quasi<br />
inesistente nell’area dei rapporti personali tra coniugi<br />
ma è piuttosto significativa nell’area dei rapporti<br />
patrimoniali, soprattutto in seguito all’affermazione<br />
costituzionale del principio <strong>di</strong> uguaglianza<br />
tra coniugi.<br />
L’autonomia privata - e quin<strong>di</strong> l’espansione dei<br />
principi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità dei <strong>di</strong>ritti - è stata riconosciuta<br />
in primo luogo nell’ambito delle norme relative<br />
ai regimi patrimoniali 13 nei limiti, s’intende, che<br />
la legge stessa <strong>di</strong>chiara non superabili (art. 160 c.c.<br />
che esclude la derogabilità ai <strong>di</strong>ritti e ai doveri - sostanzialmente<br />
richiamati dall’art. 143 c.c. - previsti<br />
dalla legge per effetto del matrimonio) cosicché le<br />
controversie relative all’applicazione della normativa<br />
sui regimi patrimoniali potrebbero in buona parte essere<br />
ricondotte a quelle per le quali la me<strong>di</strong>azione è<br />
possibile. Ove tuttavia la controversia specifica coinvolga<br />
norme imperative - quali quelle che definiscono<br />
le linee fondamentali dello specifico regime<br />
patrimoniale - la me<strong>di</strong>azione resta esclusa in virtù<br />
del principio generale. Occorrerà pertanto verificare<br />
in concreto se la controversia patrimoniale attenga a<br />
<strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili o in<strong>di</strong>sponibili.<br />
La dottrina nel suo complesso riconosce anche<br />
che l’autonomia privata possa esplicarsi in una negozialità<br />
coniugale molto ampia in sede <strong>di</strong> separazione<br />
e <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio 14 . La giurisprudenza è più cauta<br />
ammettendo la vali<strong>di</strong>tà delle mo<strong>di</strong>fiche patrimoniali<br />
non omologate 15 nonché dei patti a latere della<br />
separazione o antecedenti purché non lesivi dei <strong>di</strong>ritti<br />
al mantenimento 16 ma escludendo sistematicamente<br />
la rilevanza dell’autonomia privata nel settore<br />
degli accor<strong>di</strong> preventivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio 17 .<br />
È quin<strong>di</strong> evidente che per una controversia concernente<br />
una delle aree in cui è riconosciuta l’autonomia<br />
negoziale dei coniugi dovrebbe essere ipotizzabile<br />
il ricorso alla me<strong>di</strong>azione.<br />
Si tratta <strong>di</strong> casi in cui oggetto della controversia<br />
sono <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> tipo secondario (per esempio patri-<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 47
DOSSIER<br />
moniali) <strong>di</strong>sponibili, sia pure collegati a settori caratterizzati<br />
dalla presenza <strong>di</strong> ampie aree <strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibilità.<br />
Per esempio se due coniugi si accordano, al<br />
<strong>di</strong> fuori del controllo del tribunale, per una mo<strong>di</strong>fica<br />
dell’assegno <strong>di</strong> mantenimento coniugale la eventuale<br />
controversia tra essi nascenti potrebbe certamente<br />
essere oggetto <strong>di</strong> una domanda <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione<br />
dal momento che quella controversia appartiene<br />
alla sfera della loro autonomia privata 18 . Analogamente<br />
si potrebbe <strong>di</strong>re per le controversie nascenti<br />
dalla violazione <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> natura patrimoniale<br />
tra coniugi in sede <strong>di</strong>vorzile 19 o <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> afferenti<br />
la casa coniugale 20 .<br />
Si tratterebbe quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> introdurre dei <strong>di</strong>stinguo<br />
nell’intero settore per selezionare le controversie su<br />
<strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili da quelle su <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili.<br />
Il convincimento <strong>di</strong>ffusosi nei primi commentatori<br />
della riforma che tutto il settore del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />
sia stato escluso dalla possibilità <strong>di</strong> accesso<br />
alla me<strong>di</strong>azione civile, non è quin<strong>di</strong> affatto giustificato<br />
21 .<br />
c) La non contrarietà alle norme imperative e all’or<strong>di</strong>ne<br />
pubblico<br />
L’ultimo aspetto da esaminare concerne il problema<br />
della identificazione dell’ambito <strong>di</strong> estensione<br />
del concetto <strong>di</strong> “norma imperativa” e <strong>di</strong> “or<strong>di</strong>ne<br />
pubblico” atteso che lo sconfinamento oltre i limiti<br />
<strong>di</strong> queste categorie giuri<strong>di</strong>che comporterebbe la non<br />
omologazione dell’accordo.<br />
Si tratta <strong>di</strong> effettuare, in sostanza, una ulteriore<br />
verifica della plausibilità delle conclusioni raggiunte<br />
circa la <strong>di</strong>sponibilità dei <strong>di</strong>ritti nell’ambito delle controversie<br />
patrimoniali coniugali <strong>di</strong> cui si è detto nel<br />
paragrafo precedente ma anche <strong>di</strong> una verifica più<br />
generale circa il problema della estensione del concetto<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>sponibile che costituisce l’area <strong>di</strong><br />
fattibilità della me<strong>di</strong>azione.<br />
L’art. 12 del decreto legislativo 28/2<strong>01</strong>0, infatti,<br />
con<strong>di</strong>ziona l’omologazione dell’accordo alla circostanza<br />
che il suo contenuto non sia contrario all’or<strong>di</strong>ne<br />
pubblico o a norme imperative. Proprio per<br />
questo motivo l’art. 14, occupandosi degli obblighi<br />
del me<strong>di</strong>atore, prevede che egli debba formulare le<br />
proposte <strong>di</strong> conciliazione nel rispetto del limite dell’or<strong>di</strong>ne<br />
pubblico e delle norme imperative.<br />
Ecco quin<strong>di</strong> che questo limite costituisce un vero e<br />
proprio sbarramento ad ogni decisione conciliativa.<br />
Poiché la me<strong>di</strong>azione - così come tra<strong>di</strong>zionalmente<br />
l’attività <strong>di</strong> conciliazione - segue soprattutto criteri <strong>di</strong><br />
equità, <strong>di</strong> buon senso e <strong>di</strong> ragionevolezza, è importante<br />
che il decreto delegato abbia costruito l’attività<br />
<strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione come vincolata al rispetto delle norme<br />
imperative e <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, sia quando la conciliazione<br />
avvenga spontaneamente sia quando sia<br />
l’effetto <strong>di</strong> una proposta del me<strong>di</strong>atore.<br />
Ebbene già determinare un caso <strong>di</strong> contrarietà all’or<strong>di</strong>ne<br />
pubblico è <strong>di</strong>fficile seguendo i binari delle<br />
48 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
norme giuri<strong>di</strong>che. A maggior ragione lo sarà allorché<br />
la decisione utilizza criteri <strong>di</strong> equità e <strong>di</strong> ragionevolezza.<br />
In che cosa consiste quin<strong>di</strong> la contrarietà alle<br />
norme imperative a all’or<strong>di</strong>ne pubblico? Si ripropongono<br />
qui argomentazioni analoghe a quelle cui<br />
si è fatto riferimento sopra trattando il tema dei <strong>di</strong>ritti<br />
in<strong>di</strong>sponibili previsto come limite generale all’attività<br />
<strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione.Tra<strong>di</strong>zionalmente l’or<strong>di</strong>ne<br />
pubblico viene inteso come l’insieme delle norme<br />
fondamentali dell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co, spesso<br />
non facilmente in<strong>di</strong>viduabili nei co<strong>di</strong>ci e nelle leggi<br />
scritte, riguardanti principi <strong>di</strong> tipo per lo più etico la<br />
cui osservanza ed attuazione è ritenuta in<strong>di</strong>spensabile<br />
per l’esistenza stessa dell’or<strong>di</strong>namento e costituita<br />
dai principi generali e fondamentali, come<br />
quelli concernenti la personalità e la libertà dei citta<strong>di</strong>ni,<br />
l’or<strong>di</strong>namento del matrimonio e della <strong>famiglia</strong>,<br />
la capacità delle persone. Si tratta, per tornare<br />
al tema dei <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili, <strong>di</strong> norme inderogabili<br />
<strong>di</strong> cui è pur tuttavia prevista una evoluzione e<br />
un continuo adattamento alle esigenze giuri<strong>di</strong>che<br />
che ispirano l’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co dello Stato. Il<br />
co<strong>di</strong>ce civile fa riferimento all’or<strong>di</strong>ne pubblico in più<br />
occasioni senza definirlo e senza attribuire a questa<br />
espressione significati costanti 22 .<br />
L’espressione viene utilizzata talvolta per qualificare<br />
un certo tipo <strong>di</strong> norme come norme <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne<br />
pubblico (art. 1229 2 co.), altre volte è correlata al<br />
buon costume (artt. 31 <strong>di</strong>sp. prel.; 23 ult. co.), altre<br />
volte è affiancata al buon costume e alle norme imperative<br />
(artt. 25 1 co., 634, 1343, 1354 c.c.).<br />
Questa tecnica legislativa approssimativa sembra<br />
proprio il riflesso normativo della <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> definire<br />
i confini giuri<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> queste espressioni.<br />
D’altro lato come ogni clausola generale l’or<strong>di</strong>ne<br />
pubblico è effettivamente un concetto elastico e storicamente<br />
variabile a seconda dell’esperienza giuri<strong>di</strong>co-organizzativa<br />
a cui partecipa. La stessa giurisprudenza,<br />
molto scarsa, fa <strong>di</strong>fficoltà a tradurre in<br />
una definizione universale e costante il ruolo svolto<br />
dall’or<strong>di</strong>ne pubblico come limite dell’autonomia negoziale.<br />
La stessa <strong>di</strong>fficoltà incontra la definizione dell’espressione<br />
“norme imperative”.<br />
Le norme specifiche in cui questa espressione è<br />
utilizzata e che hanno costituito anche il campo <strong>di</strong><br />
indagine della giurisprudenza sono innanzitutto<br />
quelle <strong>di</strong> cui all’art. 1322 e all’art. 1418 del co<strong>di</strong>ce civile<br />
de<strong>di</strong>cati alla autonomia contrattuale e ai suoi<br />
limiti. L’art. 1322 consente alle parti <strong>di</strong> determinare<br />
liberamente il contenuto del contratto “nei limiti<br />
imposti dalla legge” mentre l’art. 1418 prevede la<br />
nullità generale del contatto che sia contrario “a<br />
norme imperative” salvo che la legge <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong>versamente;<br />
da cui si desume che anche il concetto<br />
<strong>di</strong> “contrarietà a norme imperative” ha le sue eccezioni<br />
23 . D’altro lato poi l’art. 1418 prevede che il con-
tratto è anche nullo in altri casi, per esempio<br />
quando anche ne sia illecita la causa che a sua volta<br />
è tale allorché “è contraria a norme imperative, all’or<strong>di</strong>ne<br />
pubblico o al buon costume” (art. 1343 c.c.)<br />
o quando ne sia illecito il motivo comune (art. 1345<br />
c.c.) o ancora quando sia sottoposto ad una con<strong>di</strong>zione<br />
“contraria a norme imperative” (art. 1354 c..c.).<br />
Inoltre sempre l’art. 1418 prescrive la nullità “negli<br />
altri casi stabiliti dalla legge”.<br />
Il co<strong>di</strong>ce sembra prevedere pertanto due categorie<br />
generali <strong>di</strong> nullità. La prima per “illiceità” e “contrarietà<br />
a norme imperative” - espressioni che appaiono<br />
abbinate nei primi due commi dell’art. 1418<br />
c.c. sullo steso livello <strong>di</strong> gravità - e la seconda (art.<br />
1418 terzo comma c.c.) per altri motivi in<strong>di</strong>cati nella<br />
legge.<br />
La previsione <strong>di</strong> due <strong>di</strong>fferenti contesti <strong>di</strong> nullità del<br />
contratto (da un lato per illiceità del contratto o per<br />
contrasto con norme imperative e dall’altro per contrasto<br />
con altre norme non imperative, ma ugualmente<br />
producenti la nullità) consente <strong>di</strong> definire la<br />
contrarietà alle norme imperative (cui va equiparata<br />
la illiceità del contratto nei casi in<strong>di</strong>cati nel secondo<br />
comma dell’art. 1418) come una categoria <strong>di</strong>versa e<br />
non sovrapponibile a quella della nullità, con la conseguenza<br />
che non tutti i casi <strong>di</strong> nullità del contratto -<br />
ma solo quelli <strong>di</strong> illiceità e contrarietà a norme imperative<br />
- determinano una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> non omologazione<br />
dell’accordo conciliativo.<br />
L’equiparazione tra contrarietà a norme imperative<br />
ed “illiceità del contratto” (cui fa riferimento in<br />
generale l’art. 1346 c.c.) è con<strong>di</strong>visa in giurisprudenza<br />
24 dove si ritiene che l’illiceità comporta la<br />
contrarietà a norme imperative. Si tratta perciò <strong>di</strong><br />
categorie giuri<strong>di</strong>che sostanzialmente analoghe.<br />
Per intenderci, un accordo conciliativo potrebbe<br />
astrattamente essere omologato anche se contenesse<br />
una con<strong>di</strong>zione meramente potestativa (che<br />
produce la nullità ex art. 1355 c.c. richiamato dal<br />
terzo comma dell’art. 1418 c.c. ma non una nullità<br />
per contrasto con norme imperative) anche se una<br />
con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> tal genere vanificherebbe l’esecuzione<br />
dell’accordo.<br />
Diversa ancora è la categoria dell’annullabilità Un<br />
accordo conciliativo è certamente omologabile ancorché<br />
possa per qualsiasi motivo considerarsi annullabile.<br />
Si pensi all’accordo che preveda la possi-<br />
Note<br />
DOSSIER<br />
bilità per il mandatario <strong>di</strong> acquistare il bene che era<br />
stato incaricato <strong>di</strong> vendere. L’accordo in questione<br />
sarebbe annullabile ex art. 1471 n. 4 c.c. ma è certamente<br />
omologabile non essendo contrario a norme<br />
imperative.<br />
La giurisprudenza ha ritenuto che norme imperative<br />
siano quelle poste a tutela dei principi etici fondamentali<br />
dell’or<strong>di</strong>namento 25 ovvero dell’interesse<br />
pubblico 26 e cioè quando si è in presenza <strong>di</strong> norme<br />
che <strong>di</strong>sciplinano “quanto il legislatore ritiene fondamentale,<br />
categorico ed irrinunciabile, tanto da essere<br />
sottratto completamente all’autonomia privata,<br />
da valere erga omnes e da dover essere applicato anche<br />
d’ufficio per ragioni che trascendono l’interesse<br />
del singolo” 27 . In queste situazioni sono comprese,<br />
naturalmente, tutte le norme <strong>di</strong> carattere penale 28 ,<br />
ovvero tutti gli accor<strong>di</strong> tesi a frodare la legge cioè a<br />
raggiungere una comune finalità contraria alla<br />
legge 29 . Che anche l’accordo in frode alla legge non<br />
sia omologabile lo si ricava dalla norma generale<br />
(art. 1344 c.c.) che considera illecita la causa del contratto<br />
tesa ad eludere una norma imperativa.<br />
Ugualmente il motivo illecito comune - come si è<br />
detto - è causa <strong>di</strong> non omologazione dell’accordo.<br />
Allorché le parti si determinano alla conclusione <strong>di</strong><br />
un accordo conciliativo “esclusivamente per un motivo<br />
illecito comune ad entrambe” (art. 1345 c.c.) si<br />
verifica la stessa situazione <strong>di</strong> illiceità determinata<br />
dalla contrarietà alle norme imperative. Anche la<br />
giurisprudenza considera ragionevolmente il motivo<br />
illecito comune come una finalità contraria alle<br />
norme imperative e <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico 30 . Naturalmente<br />
deve trattarsi <strong>di</strong> un intento negoziale illecito<br />
<strong>di</strong> entrambe le parti dal momento che l’illiceità del<br />
motivo <strong>di</strong> una delle parti non determina la nullità<br />
dell’accordo al quale l’altra parte, pur a conoscenza<br />
del motivo illecito che ha guidato l’altro contraente,<br />
si è determinata per un proprio autonomo motivo 31 .<br />
La nozione <strong>di</strong> buon costume non è stata richiamata<br />
nella normativa sulla me<strong>di</strong>azione. Il che naturalmente<br />
non significa che il buon costume non costituisca<br />
un limite <strong>di</strong> omologabilità degli accor<strong>di</strong>, essendo<br />
la relativa nozione sostanzialmente e storicamente<br />
sovrapponibile a quella <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico<br />
32 . Trattandosi <strong>di</strong> un concetto ancora meno preciso<br />
degli altri il legislatore ha preferito evidentemente<br />
non utilizzare questa espressione.<br />
1<br />
DOSI, La me<strong>di</strong>azione e l’arbitrato irrituale nelle riforme del 2<strong>01</strong>0, in Contratto e impresa, 2<strong>01</strong>1, 1, 226 ss<br />
2<br />
CSTAGNOLA, DELFINI, La me<strong>di</strong>azione nelle controversie civili e commerciali, Padova, 2<strong>01</strong>0, 22.<br />
3<br />
RESCIGNO, voce Personalità (<strong>di</strong>ritti della), in Enciclope<strong>di</strong>a Giuri<strong>di</strong>ca Treccani, XXII, Roma, 1990, 1 ss.<br />
4<br />
DEL PRATO, Transazione (<strong>di</strong>ritto privato), in Enciclope<strong>di</strong>a del <strong>di</strong>ritto, XLIV, Milano, 1999, 786 ss.<br />
5<br />
GRASSO, Art. <strong>11</strong>4. Pronuncia secondo equità a richiesta <strong>di</strong> parte, in Commentario del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura<br />
civile, <strong>di</strong>retto da Allorio, I, 2, Torino, 1973, 1276 ss.<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 49
DOSSIER<br />
6<br />
PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2000, 33 ss.<br />
7<br />
DOSI, Dalla conciliazione giu<strong>di</strong>ziale alla me<strong>di</strong>azione stragiu<strong>di</strong>ziale, in Giustizia civile, 2<strong>01</strong>1, 2, 1 ss<br />
8 Tribunale <strong>di</strong> Varese, 27 novembre 2009, in Famiglie e <strong>di</strong>ritto, 2<strong>01</strong>0, 2, 572 ss<br />
9<br />
CARRATTA, Principio <strong>di</strong> non contestazione e limiti <strong>di</strong> applicazione nei processi su <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili,<br />
in Famiglia e <strong>di</strong>ritto, 2<strong>01</strong>0, 6, 572.<br />
10 Cass. sez. III, 19 <strong>di</strong>cembre 2000,n. 15941 in cui si afferma esplicitamente che “Il ricorso all’arbitrato<br />
non è escluso, in linea <strong>di</strong> principio, per le questioni attinenti alla nullità dei contratti, vertendosi in<br />
materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili”.<br />
<strong>11</strong><br />
BENEDETTELLI, CONSOLO, RADICATI DI BROZOLO, Commentario breve al <strong>di</strong>ritto dell’arbitrato, Padova, 2<strong>01</strong>0, 37.<br />
12<br />
PATTI, Regime patrimoniale della <strong>famiglia</strong> e autonomia privata, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> <strong>di</strong>rettpo<br />
da Zatti, vol. III, Milano, 2002, 3.<br />
13<br />
OBERTO, I contratti della crisi coniugale, Milano, 1990, Tomo I, p. 136 ss<br />
14<br />
COMPORTI, Autonomia privata e convenzioni preventive <strong>di</strong> separazione, <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio e <strong>di</strong> annullamento<br />
del matrimonio, in Foro It., 1995, V, 105 ss; DORIA, Autonomia privata e causa familiare. Gli accor<strong>di</strong> traslativi<br />
tra i coniugi in occasione della separazione personale e nel <strong>di</strong>vorzio, Milano, 1996. PRATO, L’autonomia<br />
nei rapporti familiari, Milano, 1999; OBERTO, I contratti della crisi coniugale, vol. I e vol. II, Milano,<br />
1999.<br />
15 Cass. sez. I, 20 ottobre 2005, n. 20290 dove si precisa che le mo<strong>di</strong>ficazioni pattuite dai coniugi successivamente<br />
all’omologazione trovando fondamento nell’art. 1322 c.c. devono ritenersi valide ed<br />
efficaci anche a prescindere dallo speciale proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinato dall’art. 710 c.p.c.; In senso analogo<br />
Cass. sez. I, <strong>11</strong> giugno 1998, n. 5829; Cass. sez. I, 22 aprile 1982, n. 2481.<br />
16 Cass. sez. I, 20 ottobre 2005, n. 20290 dove si precisa che le pattuizioni convenute dai coniugi antecedentemente<br />
o contemporaneamente al decreto <strong>di</strong> omologazione e non trasfuse nell’accordo omologato<br />
sono operanti soltanto se si collocano rispetto a quest’ultimo in posizione <strong>di</strong> non interferenza<br />
o in posozione <strong>di</strong> conclamata e incontestabile maggiore rispondenza all’interesse tutelato attraverso<br />
il controllo <strong>di</strong> cui all’art. 158 c.c. ; In senso analogo Cass. sez. I, 28 luglio 1997, n. 7029; Cass. sez. I, 24<br />
febbraio 1993, n. 2270.<br />
17 Per tutte Cass. sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15064<br />
18 Cass. sez. I, 22 gennaio 1994, n. 657; Cass. sez. I, 12 maggio 1994, n. 4647; Cass. sez. I, 24 febbraio 1993,<br />
n. 2270; Cass. sez. I,. 27 giugno 1992, n. 7470.<br />
19<br />
COMPORTI, Autonomia privata e convenzioni preventive <strong>di</strong> separazione e <strong>di</strong>vorzio e <strong>di</strong> annullamento<br />
del matrimonio, in Foro It. 1995, V, 105 ss.<br />
20<br />
OBERTO, L’assegnazione consensuale della casa familiare nella crisi coniugale, in Famiglia e <strong>di</strong>ritto, 1998,<br />
461 ss.<br />
21<br />
DITTRICH, Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione nel decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2<strong>01</strong>0, in Riv. <strong>di</strong>r. proc.<br />
civ. 2<strong>01</strong>0, 579.<br />
22 L’or<strong>di</strong>ne pubblico è richiamato negli artt. 31 <strong>di</strong>sposizioni sulla legge in generale, 5, 23 ult. co., 25 1 co.,<br />
634, 1229 2 co., 1343, 1354 1 co., 2031 2 co., 2332 c.c..<br />
23 La giurisprudenza ha ritenuto che una eccezione sia costituita dal fatto che l’or<strong>di</strong>namento assicura<br />
l’effettività della norma imperativa con altri rime<strong>di</strong> (Cass. sez. III, 5 aprile 2003, n. 5372 in un caso in<br />
cui la nullità è stata esclusa essendosi verificata la decadenza da benefici fiscali e cre<strong>di</strong>tizi e Cass. se.<br />
III, 24 maggio 2003, n. 8236 in un caso in cui la nullità è stata esclusa essendo stato esercitato il riscatto<br />
da parte dell’avente <strong>di</strong>ritto alla prelazione).<br />
24 Cass. sez. I, 4 gennaio 1995, n. <strong>11</strong>8<br />
25 Cass. sez. unite, <strong>11</strong> gennaio 1973, n. 63,<br />
26 Cass. se. I, 7 marzo 20<strong>01</strong>, n. 3272; Cass. sez. II, 13 maggio 1977, n. 19<strong>01</strong>. L’interesse pubblico è stato anche<br />
visto nella violazione <strong>di</strong> norme poste a tutela del consumatore in Cass. sez. II, 18 luglio 2003, n.<br />
<strong>11</strong>256.<br />
27 Così espressamente Cass. sez. I, 4 gennaio 1995, n. <strong>11</strong>8.<br />
28 Cass. sez. I, 25 settembre 2003, n. 14234.<br />
29 Cass. sez. II, 18 febbraio 1983, n. 1244; Cass. sez. II, 29 gennaio 1983, n. 826.<br />
30 Cass. sez. unite, 25 ottobre 1993, n. 10603.<br />
31 Cass. sez. III, 24 luglio 1971, n. 2453.<br />
32 Panza, Or<strong>di</strong>ne pubblico (teoria generale), in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989, 5; Ferri, Or<strong>di</strong>ne pubblico (<strong>di</strong>ritto<br />
privato), in Enc. <strong>di</strong>r. XXX, Milano, 1980, 1038.<br />
50 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1
Segue da pag. 38<br />
ficarsi. L’obiettivo della psicologia evoluzionistica,<br />
come quello <strong>di</strong> ogni scienza, è <strong>di</strong> contribuire alla<br />
comprensione del fenomeno d’interesse. Indagare<br />
l’aggressività dell’uomo nei confronti della donna<br />
secondo questa prospettiva non giustifica né promuove<br />
questi atti.<br />
Bibliografia:<br />
- Aramini, M. (2002). Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici.<br />
In G. Gulotta, S. Pezzati (a cura <strong>di</strong>). Sessualità<br />
<strong>di</strong>ritto e processo. Milano, Giuffrè, pp. 495-539.<br />
- Buss, D. M. & Duntley, J. D. (2006). The evolution of aggression.<br />
In M. Schaller, J.A. Simpson & D.T. Kenrick<br />
(Eds.), Evolution and social psychology. New York, Psychology<br />
Press, pp. 263-285.<br />
- Canter, D. & Ioannou, M. (2004). A multivariate model<br />
of stalking behaviour. Behaviormetrika, 31, <strong>11</strong>3-130.<br />
- Canter, D. & Youngs, D. (2009). Investigative Psychology.<br />
Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action.<br />
John Wiley & Sons Ltd. Publication.<br />
- Dawkins, R. (1976). The selfish gene. New York, Oxford<br />
University Press. Tr. It. Il gene egoista. Bologna, Zanichelli,<br />
1979.<br />
- Duntley, J. D. & Buss, D. M. (2006) The evolutionary psychology<br />
of stalking. Department of Psychology, University<br />
of Texas.<br />
- Eures-Ansa. L’omici<strong>di</strong>o volontario in Italia, Rapporto<br />
2007.<br />
- Eures-Ansa. L’omici<strong>di</strong>o volontario in Italia, Rapporto<br />
2009, in elaborazione.<br />
- Gulotta, G. & Del Castello E. (2002). La violenza coniugale<br />
alla luce della teoria evoluzionistica. Rivista<br />
<strong>di</strong> Psicoterapia Relazionale, n. 15, pp. 5-25.<br />
- Gulotta, G. (1984). Famiglia e violenza. Aspetti psicosociali.<br />
Milano, Giuffrè.<br />
- Lloyd-Goldstein, R. (1998). Dé Clerembault On-Line: A<br />
Survey of Erotomania and Stalking from the Old<br />
World to the World Wide Web. In J. R. Meloy (ed.), The<br />
Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives.<br />
San Diego, Academic Press, pp.193-212.<br />
- Meloy, J.R. (1998). The psychology of stalking, in J.R.<br />
Meloy (Ed.), The psychology of stalking: Clinical and Forensic<br />
Perspectives. San Diego, Academic Press, pp. 1-23.<br />
- Trivers, R. L. (1972) Parental investment and sexual<br />
selection. In B. Campbell (Ed.) Sexual selection and the<br />
descent of man. Chicago, Al<strong>di</strong>ne, pp. 136-179.<br />
- Wilson, M. & Daly, M. (1992). The man who mistook his<br />
wife for a chattel. In J. H. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby<br />
(Eds.), The adapted mind. Evolutionary psychology and<br />
the generation of culture. New York, Oxford University<br />
Press, pp. 289-322.<br />
- Zanconi, M. C. (2009). Un’ossessione amorosa che conduce<br />
alla morte: dalla parte della vittima. In M.C. Zanconi<br />
e coll. Processi penali processi psicologici. Stu<strong>di</strong> sull’attività<br />
forense <strong>di</strong> Guglielmo Gulotta. Milano, Giuffrè.<br />
Sitografia:<br />
www.polizia<strong>di</strong>stato.it<br />
www.stalking.it<br />
* Sono molto grato a Giulia A. Capra per l’aiuto prestatomi<br />
nell’organizzare il materiale consultato.<br />
Beni personali<br />
e acquisto <strong>di</strong> immobili<br />
dopo il matrimonio<br />
<strong>di</strong> VALERIO SANGIOVANNI<br />
STUDI E RICERCHE<br />
L’art. 179, comma 2, c.c. costituisce una delle <strong>di</strong>sposizioni<br />
<strong>di</strong> più controversa interpretazione dell’intero<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>. In questo articolo si relaziona<br />
sulle <strong>di</strong>verse posizioni assunte al riguardo da giurisprudenza<br />
e dottrina, cercando <strong>di</strong> proporre soluzioni<br />
interpretative ragionevoli, le più vicine possibili alla<br />
lettera nonché alla ratio della <strong>di</strong>sposizione.<br />
1. Comunione legale e beni personali<br />
La legge prevede che “l’acquisto <strong>di</strong> beni immobili,<br />
o <strong>di</strong> beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato<br />
dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai<br />
sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma,<br />
quando tale esclusione risulti dall’atto <strong>di</strong> acquisto<br />
se <strong>di</strong> esso sia stato parte anche l’altro coniuge” (art.<br />
179, comma 2, c.c.). Questa <strong>di</strong>sposizione, che non<br />
brilla certo per chiarezza, ha dato a<strong>di</strong>to a <strong>di</strong>verse interpretazioni<br />
giurisprudenziali e dottrinali. In questo<br />
articolo si analizza tale norma, collocandola nel<br />
suo corretto contesto sistematico, e si cerca <strong>di</strong> interpretarla<br />
nel modo più possibile conforme alla lettera<br />
e al senso della regola.<br />
Bisogna premettere che, nel nostro or<strong>di</strong>namento,<br />
il regime <strong>di</strong> comunione legale è strutturato su <strong>di</strong> un<br />
doppio binario 1 . Da un lato la legge identifica espressamente<br />
i beni che rientrano nella comunione: “costituiscono<br />
oggetto della comunione: a) gli acquisti<br />
compiuti dai due coniugi insieme o separatamente<br />
durante il matrimonio, ad esclusione <strong>di</strong> quelli relativi<br />
ai beni personali; b) i frutti dei beni propri <strong>di</strong> ciascuno<br />
dei coniugi, percepiti e non consumati allo<br />
scioglimento della comunione; c) i proventi dell’attività<br />
separata <strong>di</strong> ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento<br />
della comunione, non siano stati consumati;<br />
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e<br />
costituite dopo il matrimonio” (art. 177 c.c.). Dall’altro<br />
lato il legislatore identifica, sempre in modo<br />
esplicito, quali beni sono esclusi dalla comunione<br />
(art. 179 c.c.).<br />
La <strong>di</strong>stinzione operata dalla legge fra i beni in comunione<br />
e i beni personali è alquanto rigida. Tanto<br />
è vero che l’unico modo per evitare che un acquisto<br />
ricada nel regime <strong>di</strong> comunione legale è quello <strong>di</strong><br />
mo<strong>di</strong>ficare previamente il regime patrimoniale sussistente<br />
fra i coniugi. La Corte <strong>di</strong> cassazione ha <strong>di</strong>fatti<br />
stabilito che i coniugi in regime <strong>di</strong> comunione<br />
legale, al fine <strong>di</strong> effettuare l’acquisto anche <strong>di</strong> un<br />
solo bene in regime <strong>di</strong> separazione (tale essendo<br />
l’eventuale acquisizione in comunione or<strong>di</strong>naria,<br />
che esige un regime <strong>di</strong> separazione), sono tenuti a<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 51
STUDI E RICERCHE<br />
previamente stipulare una convenzione matrimoniale<br />
2 derogatoria del loro regime or<strong>di</strong>nario, ai sensi<br />
dell’art. 162 c.c., sottoponendola alla specifica pubblicità<br />
per essa prevista, non essendo al riguardo viceversa<br />
sufficiente una più o meno esplicita in<strong>di</strong>cazione<br />
contenuta nell’atto <strong>di</strong> acquisto, posto che questo<br />
non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni<br />
matrimoniali, le quali solo conferiscono<br />
certezza in or<strong>di</strong>ne al tipo <strong>di</strong> regime patrimoniale cui<br />
sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi 3 . Analoga<br />
la soluzione cui era giunta la medesima Corte<br />
<strong>di</strong> cassazione un anno prima: nella pendenza del regime<br />
<strong>di</strong> comunione legale, il coniuge non può rinunciare<br />
alla comproprietà <strong>di</strong> singoli beni acquistati<br />
durante il matrimonio (e non appartenenti alle categorie<br />
elencate nell’art. 179, comma 1, c.c.), salvo<br />
che sia previamente o contestualmente mutato,<br />
nelle debite forme <strong>di</strong> legge e nel suo complesso, il<br />
regime patrimoniale della <strong>famiglia</strong> 4 .<br />
L’art. 179, comma 2, c.c. elenca i beni personali.<br />
Segnatamente, non costituiscono oggetto della comunione<br />
e sono beni personali del coniuge: “a) i<br />
beni <strong>di</strong> cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario<br />
o rispetto ai quali era titolare <strong>di</strong> un altro<br />
<strong>di</strong>ritto reale <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento; b) i beni acquisiti successivamente<br />
al matrimonio per effetto <strong>di</strong> donazione o<br />
successione, quando nell’atto <strong>di</strong> liberalità o nel testamento<br />
non è specificato che essi sono attribuiti<br />
alla comunione; c) i beni <strong>di</strong> uso strettamente personale<br />
<strong>di</strong> ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni<br />
che servono all’esercizio della professione del coniuge,<br />
tranne quelli destinati alla conduzione <strong>di</strong><br />
un’azienda facente parte della comunione; e) i beni<br />
ottenuti a titolo <strong>di</strong> risarcimento del danno nonché la<br />
pensione attinente alla per<strong>di</strong>ta parziale o totale<br />
della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il<br />
prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati<br />
o col loro scambio, purché ciò sia espressamente<br />
<strong>di</strong>chiarato all’atto dell’acquisto” (art. 179,<br />
comma 1, c.c.).<br />
Nulla vieta alle parti <strong>di</strong> ampliare l’oggetto della<br />
comunione legale, facendovi rientrare alcuni dei<br />
beni personali. Tuttavia, per espresso <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> legge<br />
(art. 210, comma 2, c.c.), i beni <strong>di</strong> cui all’art. 179,<br />
comma 1, lett. c, d ed e, c.c. non possono essere compresi<br />
nella comunione convenzionale.<br />
2. Le singole categorie <strong>di</strong> beni personali (art. 179,<br />
comma 1, c.c.)<br />
Volendo ora passare brevemente in rassegna i<br />
beni considerati “personali” dalla legge, si tratta anzitutto<br />
dei beni <strong>di</strong> cui prima del matrimonio il coniuge<br />
era proprietario (art. 179, comma 1, lett. a, c.c.).<br />
Secondo la ratio del legislatore, nella comunione devono<br />
rientrare solo i beni che sono il risultato dello<br />
sforzo comune <strong>di</strong> ambedue i coniugi durante il matrimonio.<br />
Ciò non avviene per i beni <strong>di</strong> cui uno dei<br />
coniugi era proprietario prima del matrimonio.<br />
52 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
La seconda categoria <strong>di</strong> beni esclusi dalla comunione<br />
è quella dei beni acquisiti successivamente al<br />
matrimonio per effetto <strong>di</strong> donazione o successione<br />
(art. 179, comma 1, lett. b, c.c). Rispetto alla previsione<br />
della lett. a, qui si tratta <strong>di</strong> beni acquisiti dopo<br />
il matrimonio (e non prima <strong>di</strong> esso). I due meccanismi<br />
al quale il legislatore si riferisce sono la donazione<br />
e la successione. Per quanto riguarda la donazione,<br />
si vuole far prevalere l’elemento personale:<br />
chi effettua la donazione vuole “arricchire” il soggetto<br />
nei cui confronti la compie e non ambedue i<br />
coniugi. Un <strong>di</strong>scorso analogo vale per l’acquisto per<br />
causa <strong>di</strong> successione: anche in questo caso la <strong>di</strong>sposizione<br />
viene effettuata a beneficio <strong>di</strong> uno specifico<br />
coniuge, e non <strong>di</strong> entrambi. Il legislatore tuttavia,<br />
opportunamente, prevede la possibilità che<br />
l’atto <strong>di</strong> liberalità o il testamento specifichino che i<br />
beni sono attribuiti alla comunione. Anche nel caso<br />
<strong>di</strong> donazione e successione (come nel caso <strong>di</strong> cui<br />
alla lett. a), l’altro coniuge non contribuisce in alcun<br />
modo all’acquisto e - anche per tale ragione - il legislatore<br />
esclude il regime <strong>di</strong> comunione legale.<br />
La terza categoria <strong>di</strong> beni aventi natura personale<br />
sono quelli <strong>di</strong> uso strettamente personale <strong>di</strong> ciascun<br />
coniuge e i loro accessori (art. 179, comma 1, lett. c,<br />
c.c.). In questo caso è la natura stessa del bene che<br />
sconsiglia <strong>di</strong> farli ricadere in comunione. A ciò si aggiunga<br />
che l’assegnazione alla comunione <strong>di</strong> tali<br />
beni significherebbe limitare in modo eccessivo il<br />
<strong>di</strong>ritto del coniuge interessato ad autodeterminarsi<br />
e a esprimere la propria personalità. Il caso tipico<br />
dei beni strettamente personali è quello dei capi <strong>di</strong><br />
abbigliamento. Al riguardo non sussiste alcun dubbio,<br />
non potendo tali beni essere utilizzati dall’altro<br />
coniuge. Vi sono però dei beni che potrebbero teoricamente<br />
essere utilizzati da ambedue i coniugi, ma<br />
- <strong>di</strong> fatto - vengono utilizzati da uno solo <strong>di</strong> essi. Secondo<br />
un’interpretazione anche tali beni sarebbero<br />
<strong>di</strong> uso strettamente personale e non potrebbero ricadere<br />
nella comunione. La giurisprudenza tende ad<br />
accedere a questa tesi e considera <strong>di</strong> uso strettamente<br />
personale anche i beni che potrebbero,<br />
astrattamente, essere utilizzati da ambedue i coniugi,<br />
ma - <strong>di</strong> fatto - vengono utilizzati da uno solo<br />
<strong>di</strong> essi.<br />
Il quarto gruppo <strong>di</strong> beni personali sono quelli che<br />
servono all’esercizio della professione del coniuge<br />
(art. 179, comma 1, lett. d, c.c.). La ratio <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>sposizione<br />
risiede nel favore del legislatore per la<br />
possibilità dei coniugi <strong>di</strong> esercitare in piena libertà<br />
l’attività lavorativa. Dal punto <strong>di</strong> vista del soggetto<br />
interessato, l’esercizio <strong>di</strong> una professione costituisce<br />
mezzo importante per l’estrinsecazione della<br />
sua personalità. Sotto un profilo “macro-economico”,<br />
il lavoro crea ricchezza e la ricaduta in comunione<br />
dei beni destinati alla professione potrebbe<br />
rivelarsi contraria (non solo all’interesse del<br />
coniuge, ma anche) allo sviluppo dell’intera econo-
mia. Si pensi al fatto che, laddove i beni funzionali<br />
alla professione cadessero in comunione, si porrebbero<br />
significati problemi nella gestione degli stessi<br />
che potrebbero rendere più <strong>di</strong>fficile, se non ad<strong>di</strong>rittura<br />
- in casi estremi - arrivare a impe<strong>di</strong>re, lo svolgimento<br />
della professione. Per tacere poi delle conseguenze<br />
negative che si verificherebbero in caso <strong>di</strong><br />
scioglimento della comunione.<br />
A livello interpretativo sussiste incertezza sul significato<br />
dell’espressione “professione” utilizzata<br />
dal legislatore nella <strong>di</strong>sposizione in esame. A me<br />
pare che tale termine debba essere inteso quale “attività<br />
lavorativa” in senso lato, vuoi sotto forma <strong>di</strong><br />
lavoro autonomo vuoi sotto forma <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente.<br />
Un’interpretazione maggiormente letterale,<br />
nel senso che sarebbero interessati dalla <strong>di</strong>sposizione<br />
solo coloro che esercitano una professione<br />
(appunto, i “professionisti” in senso stretto), produrrebbe<br />
l’effetto <strong>di</strong> escludere la stragrande maggioranza<br />
dei lavoratori; e probabilmente questo non<br />
era il risultato perseguito dal legislatore. Bisogna<br />
tuttavia riflettere che la <strong>di</strong>sposizione si occupa dei<br />
beni che servono alla professione e, nel caso <strong>di</strong> lavoratori<br />
<strong>di</strong>pendenti, tali beni non esistono: nel caso<br />
<strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente <strong>di</strong>fatti i beni vengono messi a<br />
<strong>di</strong>sposizione dal datore <strong>di</strong> lavoro. Anche il prevalere<br />
dell’interpretazione più letterale non dovrebbe<br />
dunque avere conseguenze pratiche <strong>di</strong> grande rilievo<br />
5 .<br />
La quinta categoria <strong>di</strong> beni personali è costituita<br />
da quelli “ottenuti a titolo <strong>di</strong> risarcimento del danno<br />
nonché la pensione attinente alla per<strong>di</strong>ta parziale o<br />
totale della capacità lavorativa” (art. 179, comma 1,<br />
lett. e, c.c.). I beni ottenuti a titolo <strong>di</strong> risarcimento del<br />
danno vanno a ristorare <strong>di</strong>rettamente il coniuge che<br />
ha subito il nocumento; non si tratta <strong>di</strong> frutti dell’attività<br />
svolta dai coniugi durante il matrimonio.<br />
Nell’ipotesi poi della pensione attinente alla per<strong>di</strong>ta<br />
della capacità lavorativa, la legge è preoccupata rispetto<br />
al rischio che l’interessato - mettendo in comunione<br />
la pensione con l’altro coniuge - si trovi in<br />
una situazione <strong>di</strong> eccessiva debolezza economica,<br />
alla quale non può sopperire lavorando, essendo -<br />
appunto - incapace a farlo.<br />
3. I beni personali “per surrogazione” (art. 179,<br />
comma 1, lett. f, c.c.)<br />
Merita un esame separato la sesta e ultima categoria<br />
<strong>di</strong> beni qualificati come personali dalla legge.<br />
Si tratta dei “beni acquisiti con il prezzo del trasferimento<br />
dei beni personali sopraelencati o col loro<br />
scambio, purché ciò sia espressamente <strong>di</strong>chiarato<br />
all’atto dell’acquisto” (art. 179, comma 1, lett. f, c.c.).<br />
A questa fattispecie ci si riferisce usualmente in<strong>di</strong>candoli<br />
come beni personali “per surrogazione”, nel<br />
senso che al bene personale originario se ne sostituisce<br />
(= “surroga”) un altro che mantiene la medesima<br />
natura personale.<br />
STUDI E RICERCHE<br />
La ratio <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>sposizione è <strong>di</strong> consentire che<br />
i beni personali possano essere liberamente trasferiti<br />
e sostituiti con altri, in un’occasione unica (al<br />
bene Alfa si sostituisce il bene Beta) oppure anche<br />
più volte <strong>di</strong> seguito (al bene Alfa si sostituisce il bene<br />
Beta e poi, a seguito <strong>di</strong> un ulteriore operazione <strong>di</strong><br />
trasferimento, il bene Gamma). La norma serve, da<br />
un lato, a garantire la libertà <strong>di</strong> autodeterminazione<br />
economica del coniuge titolare unico <strong>di</strong> certi beni.<br />
Del resto è quasi superfluo ricordare che il proprietario<br />
ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre delle cose in modo pieno<br />
ed esclusivo (art. 832 c.c.). La <strong>di</strong>sposizione sottende<br />
peraltro un’esigenza <strong>di</strong> tutela non solo del singolo<br />
coniuge, ma anche del buon funzionamento dell’economia<br />
nel suo complesso. Il coniuge che teme<br />
che i proventi della ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni personali ricadano<br />
in comunione potrebbe essere indotto a non<br />
vendere tali beni, determinando un fenomeno <strong>di</strong><br />
cristallizzazione delle risorse, nocivo al sistema economico.<br />
Dunque, da un punto <strong>di</strong> vista macro-economico,<br />
al fine <strong>di</strong> incentivare la circolazione dei<br />
beni, si deve assicurare che il soggetto titolare <strong>di</strong> un<br />
bene continui a rimanere tale anche se lo sostituisce<br />
con un altro.<br />
Si rifletta sul fatto che i beni personali elencati<br />
nell’art. 179, comma 1, lett. da a ad e, c.c. vengono<br />
acquisiti dal coniuge in un dato momento. Si pensi<br />
al caso <strong>di</strong> un immobile <strong>di</strong> cui uno dei coniugi era<br />
proprietario prima del matrimonio (lett. a). Se, successivamente<br />
al matrimonio, tale bene viene venduto,<br />
il prezzo ottenuto è <strong>di</strong> spettanza e nella libera<br />
<strong>di</strong>sponibilità del coniuge interessato. Tuttavia gli acquisti<br />
che il coniuge dovesse fare con il ricavato<br />
della ven<strong>di</strong>ta, ricadrebbero - secondo la regola generale<br />
(art. 177, comma 1, lett. a, prima parte, c.c.) -<br />
nella comunione. Per evitare questo risultato (che<br />
appare ingiusto in quanto pregiu<strong>di</strong>ca la posizione <strong>di</strong><br />
uno dei coniugi), il legislatore fissa un’eccezione,<br />
stabilendo che gli acquisti fatti con il prezzo del trasferimento<br />
non ricadono in comunione. A ben vedere,<br />
tecnicamente non si tratta nemmeno <strong>di</strong> un incremento<br />
patrimoniale, ma <strong>di</strong> una nuova composizione<br />
del patrimonio personale <strong>di</strong> un coniuge (il<br />
quale potrebbe, ad esempio, vendere l’abitazione <strong>di</strong><br />
proprietà personale sita nella città Alfa per comprarne<br />
un’altra nella città Beta in cui si è trasferito) 6 .<br />
Il meccanismo previsto dall’art. 179, comma 1,<br />
lett. f, c.c. si compone <strong>di</strong> due passaggi: dapprima un<br />
certo bene viene venduto (le legge <strong>di</strong>ce, letteralmente,<br />
“trasferito”), poi - con il ricavato - viene acquistato<br />
un altro bene.<br />
Brevemente qualche parola sul primo passaggio.<br />
La ven<strong>di</strong>ta del bene personale, trattandosi appunto<br />
<strong>di</strong> un bene personale del coniuge, può essere liberamente<br />
effettuata dal medesimo. Inoltre il ricavato<br />
(in danaro) della ven<strong>di</strong>ta è <strong>di</strong> esclusiva pertinenza<br />
del coniuge interessato. In questo senso si è<br />
espressa la Corte <strong>di</strong> cassazione, secondo la quale - in<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 53
STUDI E RICERCHE<br />
tema <strong>di</strong> comunione legale fra coniugi - il danaro ottenuto<br />
a titolo <strong>di</strong> prezzo per l’alienazione <strong>di</strong> un bene<br />
personale rimane nella esclusiva <strong>di</strong>sponibilità del<br />
coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo<br />
accantonato sotto forma <strong>di</strong> deposito bancario<br />
sul proprio conto corrente, dal momento che non<br />
è configurabile come un acquisto nel senso in<strong>di</strong>cato<br />
dall’art. 177, comma 1, lett. a, c.c., cioè come un’operazione<br />
finalizzata a determinare un mutamento effettivo<br />
nell’assetto patrimoniale del depositante 7 .<br />
Pertanto il coniuge, conclude la Cassazione, può utilizzare<br />
le somme accantonate sul <strong>di</strong> lui conto corrente,<br />
provenienti dall’alienazione <strong>di</strong> un bene personale,<br />
ai fini della surrogazione reale <strong>di</strong> cui all’art.<br />
179, comma 1, lett. f, c.c.<br />
Il secondo passaggio è la “surrogazione” in senso<br />
stretto: con il ricavato della ven<strong>di</strong>ta il coniuge compra<br />
un nuovo bene, che “surroga” il bene personale<br />
originario (si noti che fra la ven<strong>di</strong>ta del primo bene<br />
e l’acquisto del secondo può intercorrere anche un<br />
lungo lasso <strong>di</strong> tempo). La legge contiene una specificazione,<br />
stabilendo che nell’atto <strong>di</strong> acquisto debba<br />
essere espressamente <strong>di</strong>chiarato che il bene è comprato<br />
con il ricavato della ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni personali.<br />
Dal momento che, secondo la regola generale dell’art.<br />
177, comma 1, lett. a, c.c., gli acquisti effettuati<br />
durante il matrimonio ricadono automaticamente<br />
in comunione, il legislatore esige che l’origine personale<br />
dei fon<strong>di</strong> sia <strong>di</strong>chiarata espressamente all’atto<br />
<strong>di</strong> acquisto, per escludere tale effetto.<br />
In merito alla forma della <strong>di</strong>chiarazione resa dall’acquirente,<br />
la legge non prescrive requisiti particolari.<br />
Teoricamente la <strong>di</strong>chiarazione potrebbe pertanto<br />
essere resa anche in forma orale. Per ragioni<br />
probatorie è però ovviamente preferibile che la <strong>di</strong>chiarazione<br />
venga resa in forma scritta 8 .<br />
In merito al contenuto <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>chiarazione la<br />
legge esige che essa sia “espressa”. Ne consegue un<br />
preciso onere <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care nell’atto l’origine personale<br />
dei beni. Non dovrebbe invece essere necessario<br />
in<strong>di</strong>care esattamente quali sono i beni personali<br />
che sono stati venduti per procurarsi i mezzi con cui<br />
viene ora comprato il nuovo bene, anche se - per evitare<br />
successive <strong>di</strong>fficoltà probatorie - è certamente<br />
preferibile tale in<strong>di</strong>cazione.<br />
La <strong>di</strong>chiarazione relativa alla “personalità” dell’acquisto<br />
deve essere qualificata come <strong>di</strong>chiarazione<br />
<strong>di</strong> scienza. Il coniuge rende noto, nell’atto <strong>di</strong><br />
acquisto, che il danaro usato per l’acquisto è <strong>di</strong> origine<br />
personale. Il problema, come ogni <strong>di</strong>chiarazione<br />
<strong>di</strong> scienza, è che essa può sì corrispondere alla<br />
realtà, ma può anche risultare falsa. Nel caso in cui<br />
la <strong>di</strong>chiarazione corrisponda al vero, non si pone alcun<br />
particolare problema interpretativo: l’acquisto<br />
è valido, è stato effettuato con risorse personali e -<br />
nella sostanza - si è solo verificata una surrogazione<br />
del primo bene personale con un secondo bene personale.<br />
I problemi sorgono quando la <strong>di</strong>chiarazione<br />
54 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
non corrisponde al vero. In questa ipotesi l’acquisto<br />
non può considerarsi personale in quanto il coniuge<br />
che afferma il falso (<strong>di</strong>chiarando <strong>di</strong> comprare il bene<br />
usando beni personali) utilizza in realtà beni facenti<br />
parte della comunione e gli acquisti fatti dai coniugi<br />
in regime <strong>di</strong> comunione ricadono in comunione.<br />
Vi è da chiedersi cosa succeda se l’acquisto viene<br />
effettuato senza la <strong>di</strong>chiarazione richiesta dalla<br />
legge. Secondo l’opinione prevalente, l’assenza <strong>di</strong><br />
tale <strong>di</strong>chiarazione fa sì che il bene non venga acquistato<br />
a titolo personale (e ricada invece in comunione)<br />
9 . La conseguenza <strong>di</strong> questa tesi sarebbe che,<br />
per il mero fatto <strong>di</strong> avere omesso una <strong>di</strong>chiarazione<br />
relativa alla provenienza personale dei beni, tali<br />
beni cadrebbero in comunione, con corrispondente<br />
automatico depauperamento <strong>di</strong> uno dei coniugi a<br />
beneficio dell’altro. Si noti che la <strong>di</strong>chiarazione potrebbe<br />
essere omessa anche solo per <strong>di</strong>menticanza,<br />
<strong>di</strong>strazione o ignoranza del coniuge, determinando<br />
effetti estremamente negativi per il suo patrimonio<br />
personale. A chi scrive pare più equilibrata la soluzione<br />
per cui, in caso <strong>di</strong> mancata <strong>di</strong>chiarazione all’atto<br />
<strong>di</strong> acquisto, è vero che il bene ricade in comunione,<br />
ma è sempre possibile provare il contrario. Se<br />
l’acquisto è stato fatto senza tale <strong>di</strong>chiarazione, si<br />
presume che il bene ricada in comunione; rimane<br />
però sempre ferma la possibilità, per il coniuge interessato,<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare il contrario. A tal fine il coniuge<br />
dovrà provare la provenienza personale delle<br />
risorse utilizzate per l’acquisto.<br />
È pertanto nella sostanza con<strong>di</strong>visibile il ragionamento<br />
svolto dalla Corte <strong>di</strong> cassazione in una recente<br />
sentenza 10 . Da un lato la Cassazione ha affermato<br />
che, in tema <strong>di</strong> regime della comunione legale<br />
dei coniugi, la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> cui è onerato il coniuge<br />
acquirente, prevista dall’art. 179, comma 1,<br />
lett. f, c.c., al fine <strong>di</strong> conseguire l’esclusione dalla comunione<br />
dei beni acquistati con il trasferimento <strong>di</strong><br />
beni strettamente personali, avendo natura ricognitiva<br />
della sussistenza dei presupposti per l’acquisto<br />
personale, è necessaria solo quando la natura dell’acquisto<br />
sia obiettivamente incerta, per non essere<br />
accertato che la provvista necessaria costituisca<br />
reinvestimento del prezzo <strong>di</strong> beni personali. Nella<br />
fattispecie, relativa al deposito <strong>di</strong> titoli in custo<strong>di</strong>a e<br />
amministrazione che uno dei coniugi riteneva <strong>di</strong><br />
sua proprietà esclusiva perché acquistati con danaro<br />
ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni personali, in assenza<br />
della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> cui all’art. 179, comma<br />
1, lett. f, c.c. la Corte <strong>di</strong> cassazione ha ritenuto che la<br />
cointestazione dei titoli anche all’altro coniuge e la<br />
sua partecipazione all’atto <strong>di</strong> cointestazione costituissero<br />
in<strong>di</strong>ci inequivoci della volontà <strong>di</strong> mettere<br />
in comune l’acquisto, con conseguente appartenenza<br />
dei titoli alla comunione. La Cassazione non<br />
si sofferma però su <strong>di</strong> un ulteriore aspetto, cui è invece<br />
opportuno fare riferimento: il caso in cui i beni<br />
vengono acquistati non solo in assenza della <strong>di</strong>-
chiarazione <strong>di</strong> cui all’art. 179, comma 1, lett. f, c.c.<br />
ma anche in assenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ci inequivoci della volontà<br />
<strong>di</strong> mettere in comune l’acquisto. In questa ipotesi<br />
mi pare debba operare solo una presunzione <strong>di</strong><br />
ricaduta in comunione, con la possibilità per il coniuge<br />
interessato <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare il contrario (ossia la<br />
provenienza personale del danaro con cui è stato effettuato<br />
l’acquisto).<br />
4. L’art. 179, comma 2, c.c.<br />
Abbiamo appena visto quali beni vengono considerati<br />
dal legislatore come personali e non ricadenti<br />
nella comunione. Abbiamo anche visto che l’art. 179,<br />
comma 1, lett. f, c.c. esige una <strong>di</strong>chiarazione del coniuge<br />
e che sussiste incertezza in merito agli esatti<br />
effetti conseguenti all’assenza <strong>di</strong> essa. Vedremo ora<br />
come anche l’art. 179, comma 2, c.c. esiga una <strong>di</strong>chiarazione<br />
del coniuge, riproponendo problemi simili<br />
a quelli comma 1.<br />
Anzitutto è bene procedere a una limitazione dell’ambito<br />
<strong>di</strong> applicazione dell’art. 179, comma 2, c.c.<br />
in relazione all’oggetto dell’acquisto. La norma si riferisce<br />
<strong>di</strong>fatti solo ai beni immobili e ai mobili registrati.<br />
Agli altri beni non si applica la <strong>di</strong>sposizione<br />
in commento. Sotto il profilo della ratio, è evidente<br />
che il legislatore - nell’art. 179, comma 2, c.c. - detta<br />
una <strong>di</strong>sciplina particolare per i beni che risultano<br />
avere un valore particolarmente elevato. Nella<br />
prassi, le controversie tendono a riguardare soprattutto<br />
gli immobili.<br />
L’art. 179, comma 2, c.c., al fine <strong>di</strong> escludere la ricaduta<br />
in comunione, esige che “tale esclusione risulti<br />
dall’atto <strong>di</strong> acquisto se <strong>di</strong> esso sia parte anche<br />
l’altro coniuge”.<br />
Iniziando a esaminare questa frase, si deve rilevare<br />
che per l’acquisto <strong>di</strong> immobili è necessario<br />
l’atto pubblico oppure la scrittura privata ai sensi<br />
dell’art. 1350 c.c. Nel contratto scritto è dunque necessario<br />
inserire la specificazione che il bene è<br />
escluso dalla comunione.<br />
Ma il passaggio della legge che solleva i maggiori<br />
problemi interpretativi è quello secondo cui l’acquisto<br />
è escluso dalla comunione “se <strong>di</strong> esso [cioè dell’atto<br />
<strong>di</strong> acquisto] sia stato parte anche l’altro coniuge”.<br />
Va subito premesso che il coniuge non è parte in<br />
senso tecnico dell’atto; il secondo coniuge non è <strong>di</strong>fatti<br />
l’acquirente dell’immobile, ma solo una persona<br />
che “presenzia” a un atto compiuto fra altri<br />
soggetti (l’altro coniuge come acquirente e un terzo<br />
come ven<strong>di</strong>tore).<br />
Che il coniuge non acquirente non sia “parte” dell’atto<br />
risulta anche esaminando le <strong>di</strong>sposizioni che<br />
regolano la materia. Ai sensi dell’art. 177, comma 1,<br />
lett. a, c.c. gli acquisti possono essere compiuti dai<br />
coniugi “insieme” o “separatamente”, ad esclusione<br />
<strong>di</strong> quelli relativi ai beni personali. Secondo l’art. 180,<br />
comma 2, c.c. “il compimento degli atti eccedenti<br />
STUDI E RICERCHE<br />
l’or<strong>di</strong>naria amministrazione, nonché la stipula dei<br />
contratti con i quali si concedono o si acquistano <strong>di</strong>ritti<br />
personali <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento e la rappresentanza in<br />
giu<strong>di</strong>zio per le relative azioni spettano congiuntamente<br />
ad entrambi i coniugi”. Non esiste una definizione<br />
legislativa <strong>di</strong> quelli che sono gli atti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria<br />
e <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria amministrazione. Sul punto<br />
è peraltro intervenuta la giurisprudenza stabilendo<br />
che l’acquisto <strong>di</strong> un immobile configura un atto eccedente<br />
l’or<strong>di</strong>naria amministrazione <strong>11</strong> . L’acquisto <strong>di</strong><br />
un immobile deve pertanto essere posto in essere<br />
congiuntamente da ambedue i coniugi che versino<br />
in regime <strong>di</strong> comunione legale. Tanto è vero che la<br />
legge si premura <strong>di</strong> specificare che “gli atti compiuti<br />
da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro<br />
coniuge e da questo non convalidati sono annullabili<br />
se riguardano beni immobili o beni mobili<br />
elencati nell’articolo 2683” (art. 184, comma 1, c.c.).<br />
Tanto premesso, e tornando all’analisi del nostro<br />
problema, se l’acquisto deve essere posto in essere<br />
congiuntamente da entrambi i coniugi, non si capisce<br />
il senso <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sposizione come l’art. 179,<br />
comma 2, c.c. che pare in<strong>di</strong>care come facoltativa<br />
(“se” partecipa anche l’altro coniuge) la partecipazione<br />
del secondo coniuge.<br />
In realtà si deve riflettere sul fatto che l’art. 180<br />
c.c. <strong>di</strong>sciplina l’amministrazione dei beni della sola<br />
comunione, non l’amministrazione dei beni personali<br />
del coniuge. Nel caso <strong>di</strong> beni personali, la <strong>di</strong>sposizione<br />
decisiva è l’art. 185 c.c. (“all’amministrazione<br />
dei beni che non rientrano nella comunione o<br />
nel fondo patrimoniale si applicano le <strong>di</strong>sposizioni<br />
dei commi secondo, terzo e quarto dell’articolo<br />
217”). A <strong>di</strong>re il vero l’art. 185 c.c. non richiama l’art.<br />
217, comma 1, c.c. (“ciascun coniuge ha il go<strong>di</strong>mento<br />
e l’amministrazione dei beni <strong>di</strong> cui è titolare esclusivo”).<br />
Tuttavia mi pare che, stante la natura <strong>di</strong> bene<br />
personale, non possa valere una regola <strong>di</strong>versa. In<br />
altre parole: del bene che risulta personale in<br />
quanto rientrante nella lista dell’art. 179, comma 1,<br />
c.c. il coniuge proprietario può <strong>di</strong>sporre in piena autonomia.<br />
Data la titolarità esclusiva in capo a uno<br />
dei coniugi, tale coniuge può vendere l’immobile<br />
senza che all’atto intervenga l’altro coniuge. Anzi,<br />
l’altro coniuge non può nemmeno partecipare all’atto<br />
<strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, in quanto si tratta <strong>di</strong> un immobile<br />
rispetto al quale non può vantare alcuno <strong>di</strong>ritto.<br />
Dunque: parte del contratto è esclusivamente il<br />
coniuge acquirente; l’altro coniuge ha solo una funzione<br />
<strong>di</strong> partecipazione all’atto (e <strong>di</strong> “attestazione”).<br />
Va inoltre premesso che la partecipazione all’atto<br />
dell’altro coniuge non significa necessariamente rilasciare<br />
una <strong>di</strong>chiarazione. Può darsi che il coniuge<br />
si limiti a essere presente “silente” all’atto: in questo<br />
caso nell’atto si dà conto della sua presenza e<br />
del fatto che non solleva contestazioni relativamente<br />
alla intestazione all’altro coniuge del bene.<br />
Secondo l’opinione preferibile, la partecipazione<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 55
STUDI E RICERCHE<br />
del coniuge all’acquisto non è necessaria al fine <strong>di</strong><br />
escludere il regime <strong>di</strong> comunione in capo al bene. La<br />
funzione della <strong>di</strong>sposizione è solo probatoria, nel<br />
senso che - se il coniuge non ha partecipato all’atto -<br />
il bene si presume caduto in comunione. In questo<br />
caso spetta al coniuge che intendeva effettuare un<br />
acquisto personale <strong>di</strong>mostrare la natura personale<br />
dell’acquisto. Secondo questa interpretazione, la <strong>di</strong>sposizione<br />
in commento si giustifica con il fatto che<br />
la partecipazione del coniuge all’acquisto - partecipazione<br />
peraltro eventuale - può ingenerare confusione<br />
in or<strong>di</strong>ne all’appartenenza “alla persona” piuttosto<br />
che “alla comunione” del bene acquistato. Proprio<br />
il fatto che intervengano ambedue i coniugi potrebbe<br />
portare a pensare che il bene debba ricadere in<br />
comunione. Per evitare questo risultato, occorre che<br />
il coniuge che avrebbe interesse alla caduta del bene<br />
in comunione attesti che - in realtà - l’acquisto avviene<br />
a titolo personale dell’altro coniuge.<br />
Non convince invece la <strong>di</strong>versa opinione, secondo<br />
cui la partecipazione del coniuge all’atto <strong>di</strong> acquisto<br />
sarebbe necessaria. Secondo questa prospettazione,<br />
se il coniuge non partecipa all’atto <strong>di</strong> acquisto<br />
il bene ricadrebbe automaticamente - e irreversibilmente<br />
- in comunione. Questa tesi non convince<br />
in quanto essa confligge con il sistema <strong>di</strong> comunione<br />
legale previsto nel nostro or<strong>di</strong>namento. Il<br />
legislatore <strong>di</strong>stingue chiaramente fra beni che rientrano<br />
nella comunione (art. 177 c.c.) e beni che non<br />
vi rientrano (art. 179 c.c.). Dei beni che non rientrano<br />
in comunione il coniuge titolare può <strong>di</strong>sporre, da<br />
solo, nel modo che ritiene più opportuno. E anche<br />
del ricavato <strong>di</strong> tali beni può <strong>di</strong>sporre come preferisce.<br />
La tesi che vede un’automatica e definitiva caduta<br />
in comunione del bene nel caso all’atto non<br />
partecipi l’altro coniuge configura un’enorme limitazione<br />
della libertà del coniuge proprietario unico<br />
del bene, il quale si vedrebbe privato della titolarità<br />
del bene per il solo fatto che all’atto <strong>di</strong> acquisto non<br />
ha partecipato l’altro coniuge.<br />
Complessivamente pare con<strong>di</strong>visibile l’orientamento<br />
giurisprudenziale in materia. Sull’art. 179,<br />
comma 2, c.c. è intervenuta recentemente la Corte<br />
<strong>di</strong> cassazione 12 . La sentenza si è occupata <strong>di</strong> quali<br />
siano gli effetti dell’intervento all’atto del coniuge il<br />
quale abbia confermato la natura personale del bene<br />
acquistato dall’altro coniuge. Secondo la Cassazione<br />
la mancata contestazione ovvero la esplicita conferma<br />
da parte del coniuge non acquirente <strong>di</strong> quella<br />
dell’acquirente in or<strong>di</strong>ne alla natura personale del<br />
bene costituisce un atto cui il legislatore legge attribuisce<br />
la valenza <strong>di</strong> testimonianza privilegiata, ricollegandovi<br />
l’effetto <strong>di</strong> una presunzione iuris et de<br />
iure <strong>di</strong> esclusione della contitolarità dell’acquisto. Il<br />
vincolo derivante da tale presunzione non è assoluto,<br />
potendo essere rimosso per errore <strong>di</strong> fatto o per<br />
violenza 13 . La medesima Corte <strong>di</strong> cassazione, nel<br />
2004, ha deciso che la partecipazione all’atto del co-<br />
56 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
niuge non acquirente ha natura ricognitiva del ricorso<br />
dei presupposti oggettivi che giustificano<br />
l’esclusione della comunione e, dunque, la personalità<br />
dell’acquisto 14 . La sentenza del 2004 si colloca<br />
sulla stessa linea <strong>di</strong> un precedente della Corte <strong>di</strong> cassazione<br />
del 2003, secondo il quale, in regime <strong>di</strong> comunione<br />
legale, la partecipazione alla stipula del<br />
contratto <strong>di</strong> acquisto <strong>di</strong> un bene immobile o <strong>di</strong> un<br />
mobile registrato del coniuge formalmente non acquirente<br />
e l’eventuale <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> assenso, da<br />
parte sua, all’intestazione personale del bene all’altro<br />
coniuge non hanno efficacia negoziale o <strong>di</strong>spositiva,<br />
sotto forma <strong>di</strong> rinuncia, del <strong>di</strong>ritto alla comunione<br />
sul bene acquisendo né sono elementi <strong>di</strong> per<br />
sé sufficienti a escludere l’acquisto dalla comunione,<br />
ma hanno carattere ricognitivo degli effetti della <strong>di</strong>chiarazione,<br />
resa dall’altro coniuge, circa la natura<br />
personale del bene, se e in quanto questa oggettivamente<br />
sussista 15 . Da ciò consegue che, ove tale natura<br />
personale dei beni manchi, la caduta in comunione<br />
legale non è preclusa da detta partecipazione<br />
e <strong>di</strong>chiarazione, tanto più che, nella pendenza <strong>di</strong> tale<br />
regime, il coniuge non può rinunciare alla comproprietà<br />
<strong>di</strong> singoli beni acquistati durante il matrimonio,<br />
salvo che sia previamente o contestualmente<br />
mutato, nelle debite forme <strong>di</strong> legge e nel suo complesso,<br />
il regime patrimoniale della <strong>famiglia</strong>.<br />
Note<br />
1 In materia <strong>di</strong> comunione legale cfr. i recenti<br />
contributi <strong>di</strong> F. Farolfi, Litisconsorzio necessario<br />
nell’azione revocatoria su beni acquistati in regime<br />
<strong>di</strong> comunione legale tra coniugi, in Fam. <strong>di</strong>r., 2009,<br />
<strong>11</strong>05 ss.; M. Pala<strong>di</strong>ni, La comunione legale come<br />
“proprietà solidale”: le conseguenze sistematiche e<br />
applicative, in Fam. <strong>di</strong>r., 2008, 685 ss.<br />
2 In tema <strong>di</strong> convenzione matrimoniale v., fra<br />
i tanti, M. Dogliotti, Le convenzioni matrimoniali,<br />
in Giur. mer., 1991, 187 ss.<br />
3 Cass., 24 febbraio 2004, n. 3647.<br />
4 Cass., 27 febbraio 2003, n. 2954, in Giur. it.,<br />
2004, 281 ss., con nota <strong>di</strong> P. Cerolini; in Giust.<br />
civ., 2003, I, 2107 ss., con nota <strong>di</strong> M. Finocchiaro.<br />
5 Un’altra questione interpretativa dubbia è<br />
se i beni che servono alla professione siano<br />
quelli effettivamente usati oppure quelli che<br />
possono essere utilizzati per la medesima. Vi<br />
possono cioè essere dei beni teoricamente usabili<br />
per la professione (si pensi a uno stu<strong>di</strong>o)<br />
che, però, non vengono utilizzati a tal fine. Secondo<br />
l’opinione prevalente, decisiva è l’effettiva<br />
utilizzazione del bene per la professione.<br />
6 C. Rimini, Commento all’art. 179, in Commentario<br />
breve al <strong>di</strong>ritto della <strong>famiglia</strong> (a cura <strong>di</strong> A.<br />
Zaccaria), Padova, 2008, 479.<br />
7 Cass., 20 gennaio 2006, n. <strong>11</strong>97.
8 Per un approfon<strong>di</strong>mento delle questioni<br />
probatorie cfr. M. Sesta, Titolarità e prova della<br />
proprietà nel regime <strong>di</strong> separazione dei beni, in Familia,<br />
20<strong>01</strong>, 871 ss.<br />
9 In questo senso si è espressa, ad esempio,<br />
Cass., 25 ottobre 1996, n. 9307, in Giust. civ.,<br />
1997, I, 2887 ss., con nota <strong>di</strong> F. Picar<strong>di</strong>. Secondo<br />
questa sentenza l’art. 179, comma 2, c.c. impone<br />
tassativamente, quando un coniuge intenda<br />
procedere all’acquisto <strong>di</strong> un bene immobile<br />
(o mobile registrato) come bene personale<br />
e all’acquisto partecipi l’altro coniuge,<br />
l’inserimento nell’atto <strong>di</strong> acquisto <strong>di</strong> una <strong>di</strong>chiarazione<br />
bilaterale <strong>di</strong> esclusione dalla comunione,<br />
se si vuole evitare l’inserimento in<br />
essa fin dall’origine.<br />
10 Cass., 25 settembre 2008, n. 24061.<br />
<strong>11</strong> Cass., 23 luglio 2008, n. 20296, in Fam. <strong>di</strong>r.,<br />
2009, 351 ss., con nota <strong>di</strong> F. Farolfi, ha stabilito<br />
che l’alienazione <strong>di</strong> un bene immobile in comunione<br />
legale fra i coniugi non può considerarsi<br />
atto <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria amministrazione, rimesso<br />
all’iniziativa <strong>di</strong> uno solo dei contitolari,<br />
tenuto conto della sua attitu<strong>di</strong>ne a incidere<br />
profondamente sulla composizione del patrimonio<br />
comune. La serietà e l’irreversibilità<br />
delle conseguenze <strong>di</strong> una tale scelta, in coerenza<br />
con il principio della pari <strong>di</strong>gnità fra i coniugi<br />
e del favore verso la conservazione dei<br />
beni comuni, cui è improntato il <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui<br />
all’art. 177 c.c., comportano che la stessa non<br />
possa che essere rimessa alla comune volontà<br />
dei coniugi, con la conseguenza che l’atto <strong>di</strong>spositivo<br />
compiuto da uno solo degli stessi, in<br />
violazione dell’art. 180, comma 2, c.c., e non<br />
convalidato dall’altro, è impugnabile da quest’ultimo<br />
entro il termine <strong>di</strong> cui all’art. 184,<br />
comma 2, c.c.<br />
12 Cass., 6 marzo 2008, n. 6120, in Dir. fam.<br />
pers., 2009, 33 ss.<br />
13 Già Cass., 19 febbraio 2000, n. 1917, in Giust.<br />
civ., 2000, I, 1365 ss., con nota <strong>di</strong> M. Finocchiaro,<br />
aveva deciso che la <strong>di</strong>chiarazione dell’altro coniuge<br />
<strong>di</strong> conferma della sussistenza dei presupposti<br />
oggettivi in<strong>di</strong>cati nell’art. 179, comma<br />
1, lett. c, d o f, c.c. oppure il mero comportamento<br />
<strong>di</strong> non contestazione determina una<br />
presunzione iuris et de iure <strong>di</strong> esclusione della<br />
contitolarità dell’acquisto che può essere rimossa<br />
solo per errore <strong>di</strong> fatto o violenza.<br />
14 Cass., 24 settembre 2004, n. 19250, in Giur.<br />
it., 2006, 275 ss., con nota <strong>di</strong> S. Sorrentino; in<br />
Giur. it., 2006, 494 ss., con nota <strong>di</strong> A. Bul<strong>di</strong>ni.<br />
15 Cass., 27 febbraio 2003, n. 2954, in Giur. it.,<br />
2004, 281 ss., con nota <strong>di</strong> P. Cerolini; in Giust.<br />
civ., 2003, I, 2107 ss., con nota <strong>di</strong> M. Finocchiaro.<br />
La costituzione <strong>di</strong> parte<br />
civile del convivente<br />
omosessuale<br />
<strong>di</strong> FRANCESCO TRAPELLA<br />
STUDI E RICERCHE<br />
DOTTORANDO IN DIRITTO PUBBLICO INDIRIZZO PENALISTICO<br />
UNIVERSITÀ DI ROMA TORVERGATA<br />
1. Il tema<br />
Con or<strong>di</strong>nanza del 19 luglio 2007 il giu<strong>di</strong>ce dell’u<strong>di</strong>enza<br />
preliminare <strong>di</strong> Roma ammetteva quale<br />
parte civile in un processo per omici<strong>di</strong>o doloso il<br />
convivente, partner omosessuale, della vittima. Il<br />
giu<strong>di</strong>ce riconosceva all’istante un danno <strong>di</strong>retto,<br />
consequenziale alla morte del compagno. A siffatta<br />
decisione si perveniva attraverso la prova <strong>di</strong> un rapporto<br />
solido tra i due soggetti, documentato da <strong>di</strong>sposizioni<br />
testamentarie, rapporti patrimoniali comuni,<br />
scritti privati e testimonianze <strong>di</strong> conoscenti 1 .<br />
Nel novembre 2009 la nona sezione penale del Tribunale<br />
<strong>di</strong> Milano assumeva una decisione del medesimo<br />
tenore; in seguito a essa si costituiva parte civile<br />
un uomo il cui compagno aveva perso la vita in un incidente<br />
stradale. Il giu<strong>di</strong>ce così statuiva sull’assunto<br />
che in capo al convivente dovesse riconoscersi un interesse<br />
inerente la vittima, giustificante la risarcibilità<br />
del danno non patrimoniale cagionato dal reato 2 .<br />
La questione che si poneva era se dalla peculiare situazione<br />
<strong>di</strong> convivenza - in Italia, sul piano generale,<br />
sprovvista <strong>di</strong> un’organica <strong>di</strong>sciplina giuri<strong>di</strong>ca 3 - <strong>di</strong>scende<br />
la risarcibilità del danno derivato dal reato subìto<br />
da taluno dei conviventi: una risposta affermativa<br />
in<strong>di</strong>ca il riconoscimento <strong>di</strong> interessi meritevoli <strong>di</strong> tutela<br />
derivanti dal rapporto omosessuale tra i partners.<br />
L’interrogativo si inserisce in una più ampia riflessione<br />
sul perimetro delle posizioni protette nell’ambito<br />
del risarcimento per danno non patrimoniale<br />
derivante da rapporti <strong>di</strong> convivenza; ci si domanda,<br />
cioè, quale legame è paragonabile a quello<br />
<strong>di</strong>scendente dal matrimonio o dalla parentela, attesa<br />
l’impossibilità <strong>di</strong> estendere la nozione <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />
a ogni forma <strong>di</strong> aggregazione domestica. La Consulta<br />
ha recentemente affrontato la questione 4 con<br />
speciale riferimento alla legittimità del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />
matrimonio omosessuale, vista l’assenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni<br />
legislative che espressamente richiedono la<br />
<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> genere per contrarre matrimonio.<br />
L’argomento è complesso e presenta senz’altro<br />
numerosi profili <strong>di</strong> indagine.<br />
Tenuto conto <strong>di</strong> tali premesse, si valuterà se il vincolo<br />
tra due persone del medesimo sesso, conviventi<br />
e legate da una relazione sentimentale sia a tal<br />
punto forte - e, dunque, rilevante per l’or<strong>di</strong>namento<br />
- da giustificare l’esercizio dell’azione civile per le<br />
restituzioni e per il risarcimento del danno all’interno<br />
del processo penale.<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 57
STUDI E RICERCHE<br />
2. La risarcibilità del danno da interruzione della<br />
convivenza<br />
Secondo un orientamento giurisprudenziale abbastanza<br />
risalente 5 , nel caso <strong>di</strong> morte <strong>di</strong> una persona,<br />
il soggetto che con essa convive, ricevendone<br />
vantaggi, è tenuto, nel chiamare in causa il responsabile,<br />
a <strong>di</strong>mostrare il proprio <strong>di</strong>ritto a ottenere quei<br />
benefici. Detto <strong>di</strong>ritto - affermò la Suprema Corte 6 -<br />
‹‹non può <strong>di</strong>scendere che da legge o da patto››, con ciò<br />
impedendosi al convivente more uxorio la domanda<br />
per il risarcimento dei danni cagionati dalla morte<br />
della persona con cui coabitava.<br />
Un orientamento un po’ più recente 7 ha affermato<br />
che la convivenza <strong>di</strong> fatto costituisce una libertà costituzionalmente<br />
protetta e, come tale, tutelabile<br />
erga omnes. Qualora il rapporto venga meno per effetto<br />
dell’azione omici<strong>di</strong>ale <strong>di</strong> un terzo, quin<strong>di</strong>, la<br />
domanda risarcitoria del convivente sopravvissuto<br />
sarebbe perfettamente ammissibile. Naturalmente<br />
- specifica la Suprema Corte 8 - il legame che astringeva<br />
la vittima e chi pone la domanda deve aver<br />
posseduto natura a tal punto stabile da indurre a ritenere<br />
ragionevolmente che, ove non avesse avuto<br />
luogo l’omici<strong>di</strong>o, la convivenza sarebbe proseguita<br />
nel tempo.<br />
Assume, così, valore non il rapporto interno tra i<br />
coabitanti, bensì il loro legame in relazione ai terzi,<br />
non ammettendosi in esso interferenze dall’esterno;<br />
la rottura della convivenza per effetto <strong>di</strong> reato rileva,<br />
poi, in quanto produce un danno patrimoniale qualificabile<br />
nel venire meno degli incrementi economici<br />
che il convivente <strong>di</strong> fatto era indotto ad attendersi.<br />
L’instaurazione del rapporto è esercizio <strong>di</strong> una libertà<br />
costituzionalmente protetta: i conviventi si<br />
determinano liberamente a non assumere gli obblighi<br />
che l’or<strong>di</strong>namento pone ai coniugi. Nessun vincolo<br />
<strong>di</strong> natura personale o patrimoniale <strong>di</strong>scende ex<br />
lege sui conviventi 9 che, al più, eseguiranno attribuzioni<br />
patrimoniali a favore l’uno dell’altro per un dovere<br />
morale o sociale 10 . È una cosiddetta obbligazione<br />
naturale, che determina unicamente, quale conseguenza<br />
sul piano giuri<strong>di</strong>co, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> soluti retentio<br />
ai sensi dell’articolo 2034, c.c..<br />
La cessazione del rapporto per fatto del terzo giustifica<br />
una domanda risarcitoria da parte del convivente<br />
solo nel caso in cui le libere prestazioni offertegli<br />
dal compagno fossero tali da indurlo nell’aspettativa<br />
<strong>di</strong> una loro corresponsione perio<strong>di</strong>ca:<br />
deve, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong>mostrarsi la stabilità del rapporto e la<br />
somiglianza, anche per il requisito della costanza,<br />
al coniugio <strong>11</strong> .<br />
Il parametro costituzionale che permette <strong>di</strong> considerare<br />
la convivenza <strong>di</strong> fatto come libertà degna<br />
<strong>di</strong> tutela è l’articolo 2 12 , che salvaguar<strong>di</strong>a i <strong>di</strong>ritti dell’in<strong>di</strong>viduo,<br />
sia come singolo, sia nelle formazioni<br />
sociali dove si svolge la sua personalità.<br />
Attraverso il richiamo a quella norma la Consulta<br />
specifica la rilevanza del legame fattuale e sottoli-<br />
58 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
nea la necessità che la legge <strong>di</strong>sponga per esso propri<br />
e adeguati strumenti <strong>di</strong> tutela. È pacifico che<br />
nella prassi giurisprudenziale ‹‹il richiamo all’articolo<br />
2 [serve] come argomentazione aggiuntiva per giustificare<br />
un assai più normale (e ideologicamente meno impegnativo)<br />
bilanciamento degli interessi›› 13 , fornendo,<br />
così, una copertura costituzionale a quelle situazioni<br />
giuri<strong>di</strong>che attive prive <strong>di</strong> esplicito riferimento<br />
in Costituzione. L’articolo 2 è norma a “fattispecie<br />
aperta” 14 , riconoscendo quei <strong>di</strong>ritti che esprimono<br />
l’evoluzione della coscienza sociale 15 . La convivenza<br />
necessita, dunque, <strong>di</strong> meccanismi atti a salvaguardarne<br />
la sopravvivenza e, ove ciò non sia possibile a<br />
causa <strong>di</strong> fattori che la abbiano estinta irreversibilmente<br />
contro la volontà degli interessati, <strong>di</strong> congegni<br />
che riparino 16 la rottura del rapporto.<br />
Il riferimento all’articolo 2 permette, quin<strong>di</strong>, ai<br />
conviventi <strong>di</strong> tutelare le posizioni giuri<strong>di</strong>che <strong>di</strong> vantaggio<br />
da essi ricoperte nell’ambito del rapporto <strong>di</strong><br />
fatto, legittimandoli ad agire in sede processuale per<br />
il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, generati<br />
dalla rottura del legame. Ciò è, altresì, confermato<br />
dalla recente giurisprudenza <strong>di</strong> merito 17 che in<strong>di</strong>vidua<br />
quale requisito necessario e sufficiente per il riconoscimento<br />
<strong>di</strong> profili <strong>di</strong> responsabilità extrapatrimoniale<br />
la lesione <strong>di</strong> un interesse costituzionalmente<br />
protetto 18 , ‹‹atteso che il riconoscimento nella Costituzione<br />
dei <strong>di</strong>ritti inviolabili inerenti alla persona non<br />
aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente,<br />
ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso<br />
determinato dalla legge, al massimo livello, <strong>di</strong> riparazione<br />
del danno non patrimoniale›› 19 .<br />
Quanto ai presupposti del danno non patrimoniale<br />
20 , in<strong>di</strong>ce fondamentale è ancora una volta la<br />
stabilità del rapporto, desumibile - in modo non <strong>di</strong>verso<br />
da come affermato dal Tribunale <strong>di</strong> Roma nel<br />
2007 - da una moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> fattori, quali scritti privati,<br />
testimonianze, rapporti patrimoniali comuni o<br />
tracce <strong>di</strong> attività quoti<strong>di</strong>ane con<strong>di</strong>vise. Peraltro, se il<br />
danno morale subìto dal congiunto della vittima è<br />
presumibile ove sia esistito un legame affettivo <strong>di</strong><br />
particolare intensità 21 , e questo sia provato, stessa<br />
regola <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio deve applicarsi alla convivenza. E<br />
questo, proprio per la tutela offerta al rapporto <strong>di</strong><br />
fatto dall’articolo 2 Cost.<br />
3. La progressiva affermazione <strong>di</strong> nuove aggregazioni<br />
L’articolo 2 Cost. riconosce quei <strong>di</strong>ritti che, pur<br />
non esplicitamente costituzionalizzati, nascono dall’evoluzione<br />
della società 22 , essendo la loro tutela avvertita<br />
nella popolazione come necessaria.<br />
La scelta <strong>di</strong> instaurare una convivenza, senza,<br />
così, soggiacere agli obblighi del matrimonio, è sempre<br />
più frequente nella società italiana. Lo <strong>di</strong>mostrano<br />
i dati <strong>di</strong>ffusi dall’Istituto nazionale <strong>di</strong> statistica<br />
(ISTAT) 23 circa il numero <strong>di</strong> unioni contratte nel<br />
Paese negli ultimi anni 24 .
Un primo dato importante è la <strong>di</strong>minuzione dei<br />
matrimoni, da circa 420.000 del 1972 a 246.613 del<br />
2008 (una riduzione <strong>di</strong> quasi il 40% in trentacinque<br />
anni), cui si contrappone il costante aumento dei <strong>di</strong>vorzi:<br />
con riguardo al quinquennio 2004-2008 si<br />
passa da 17.242 a 20.<strong>01</strong>2 (un incremento del 14%).<br />
Un trend simile, per le separazioni, che nel giro <strong>di</strong> un<br />
anno, dal 2006 al 2007, subivano una variazione <strong>di</strong><br />
segno positivo dell’1,2% 25 .<br />
Al 31 <strong>di</strong>cembre 2009 - sempre secondo le statistiche<br />
ISTAT - il numero <strong>di</strong> convivenze era <strong>di</strong> 28.419,<br />
con ciò intendendosi, ai sensi dell’art. 5, d.p.r. 30<br />
maggio 1989, n. 223 (TU Anagrafe) ‹‹un insieme <strong>di</strong> persone<br />
normalmente coabitanti per motivi religiosi, <strong>di</strong> cura,<br />
<strong>di</strong> assistenza, militari, <strong>di</strong> pena e simili, aventi <strong>di</strong>mora abituale<br />
nello stesso comune››. Alla stessa data, il numero<br />
<strong>di</strong> famiglie - ossia <strong>di</strong> ‹‹persone legate da vincoli <strong>di</strong> matrimonio,<br />
parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi,<br />
coabitanti ed aventi <strong>di</strong>mora abituale nello stesso<br />
comune›› (art. 4, TU Anagrafe) - era <strong>di</strong> 24.905.042.<br />
Si ba<strong>di</strong>, però, che la definizione anagrafica <strong>di</strong> “<strong>famiglia</strong>”<br />
contempla tanto quella costituzionale, fondata<br />
sul matrimonio, quanto la coabitazione fondata<br />
su un semplice vincolo affettivo 26 , così come la<br />
nozione anagrafica <strong>di</strong> “convivenza” prescinde da legami<br />
sentimentali.<br />
Altra statistica interessante riguarda il numero<br />
delle nascite naturali: alla fine del 2007 i figli naturali<br />
rappresentavano il 18,6% del totale, rispetto al<br />
12,3% del 2002. Nel quinquennio in esame, le nascite<br />
all’interno del matrimonio scendono dall’87,7%<br />
all’81,4% 27 . Guardando allo stato civile della madre,<br />
nel 2008, 443.047 sono state le nascite da genitrice<br />
coniugata contro le 1<strong>01</strong>.948 da nubile, le 999 da vedova<br />
e le 6.202 da madre <strong>di</strong>vorziata. Nello stesso<br />
anno, 428.750 erano i nati da padre coniugato, 88.788<br />
da celibe, 454 da vedovo e 5.078 da <strong>di</strong>vorziato 28 .<br />
Gli in<strong>di</strong>catori demografici richiamati <strong>di</strong>mostrano<br />
la tendenza, nella popolazione italiana, al progressivo<br />
abbandono della concezione tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />
fondata sul matrimonio; si affermano nuove<br />
unioni sociali e con esse l’esigenza <strong>di</strong> ottenerne tutela<br />
giuri<strong>di</strong>ca.<br />
4. La rilevanza sociale della convivenza omosessuale<br />
Le statistiche <strong>di</strong>mostrano che l’evoluzione sociale<br />
attribuisce rilievo al fenomeno dei rapporti <strong>di</strong> fatto 29 .<br />
La giurisprudenza, cogliendo questa inclinazione,<br />
parla <strong>di</strong> libertà costituzionalmente protetta, con riferimento<br />
all’articolo 2. Di qui, la risarcibilità del danno<br />
cagionato da rottura della convivenza. A essa finora si<br />
è sempre data la definizione <strong>di</strong> legame stabile che<br />
vincola due soggetti eterosessuali, non sposati, in una<br />
struttura analoga a quella matrimoniale 30 .<br />
Le due or<strong>di</strong>nanze menzionate in apertura, facevano<br />
riferimento, invece, alla convivenza omosessuale,<br />
verso la quale - si scriveva qualche anno fa -<br />
STUDI E RICERCHE<br />
‹‹si avverte una certa tendenza a non condannarl[a] come<br />
contrari[a] al buon costume››, pur essendo ‹‹la nostra società<br />
[…] lontana dal reputarl[a] suscettibil[e] <strong>di</strong> una<br />
qualche rilevanza paragonabile a quella delle convivenze››<br />
eterosessuali 31 . In effetti, se alcuni Paesi europei già<br />
da vent’anni hanno legalizzato le unioni <strong>di</strong> persone<br />
dello stesso sesso 32 , l’Italia non è pervenuta a una<br />
<strong>di</strong>sciplina legislativa sul punto, essendosi, peraltro,<br />
assai recentemente riba<strong>di</strong>ta l’impossibilità <strong>di</strong> dar<br />
luogo a matrimoni omosessuali 33 .<br />
Quanto detto allora, peraltro, oggi non sembra più<br />
completamente vero.<br />
Al censimento del 20<strong>01</strong> molte persone, conviventi<br />
e vincolate da relazioni affettive con altre dello<br />
stesso sesso, si <strong>di</strong>chiararono “persone conviventi non<br />
sposate”; l’ISTAT, ritenendo questo tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione<br />
non congrua, decideva <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare le risposte,<br />
considerando questi soggetti come “conviventi<br />
senza legami <strong>di</strong> parentela” ed equiparando in tal modo<br />
le unioni affettive omosessuali a rapporti <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>verso,<br />
quali la coabitazione tra studenti universitari<br />
o quella tra un anziano e la sua badante. A seguito<br />
<strong>di</strong> questo episo<strong>di</strong>o, l’appello lanciato da alcune associazioni<br />
affinché il modulo per il censimento del<br />
2<strong>01</strong>1 contempli l’ipotesi delle convivenze omosessuali.<br />
All’appello aderivano quasi cinquemila persone<br />
e, nell’aprile 2<strong>01</strong>0, l’ISTAT prometteva l’accoglimento<br />
<strong>di</strong> tale istanza.<br />
Un simile movimento - appoggiato da decine <strong>di</strong><br />
migliaia <strong>di</strong> persone - e una tale richiesta - accolta, a<br />
quel che oggi sembra, dall’Istituto nazionale <strong>di</strong> statistica<br />
- sottolineano che la convivenza tra persone<br />
del medesimo sesso è ormai una realtà notevole nel<br />
Paese, non solo tollerata, ma con<strong>di</strong>visa da un numero<br />
<strong>di</strong> soggetti sufficientemente elevato perché se<br />
ne tenga conto nel censimento 2<strong>01</strong>1.<br />
Accanto a ciò, è opportuno riferire <strong>di</strong> alcuni orientamenti<br />
giurisprudenziali che hanno dato alla <strong>famiglia</strong><br />
una definizione più lata <strong>di</strong> quella, tra<strong>di</strong>zionale,<br />
<strong>di</strong> società naturale fondata sul matrimonio 34 .<br />
In un caso <strong>di</strong> maltrattamenti in <strong>famiglia</strong>, <strong>di</strong> fronte<br />
al rilievo dell’imputato che l’elemento oggettivo<br />
della fattispecie non sussisteva, essendosi i fatti<br />
compiuti nell’àmbito <strong>di</strong> una convivenza more uxorio,<br />
la Suprema Corte affermava recentemente che ‹‹il<br />
richiamo contenuto nell’art. 572 cod. pen. alla <strong>famiglia</strong><br />
deve intendersi riferito ad ogni consorzio <strong>di</strong> persone tra le<br />
quali, per strette relazioni e consuetu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> vita, siano<br />
sorti rapporti <strong>di</strong> assistenza e solidarietà per un apprezzabile<br />
periodo <strong>di</strong> tempo›› 35 .<br />
Quattro or<strong>di</strong>nanze <strong>di</strong> altrettanti giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> merito 36 ,<br />
poi, investivano la Consulta del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> legittimità<br />
costituzionale delle <strong>di</strong>sposizioni del co<strong>di</strong>ce civile<br />
che, interpretate sistematicamente, ‹‹non consentono<br />
che le persone <strong>di</strong> orientamento omosessuale possano<br />
contrarre matrimonio con persone dello stesso<br />
sesso›› 37 , con ciò impedendo loro la formazione <strong>di</strong><br />
una <strong>famiglia</strong> - nel senso tra<strong>di</strong>zionale del termine -<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 59
STUDI E RICERCHE<br />
senza che - si legge in tutte e quattro le or<strong>di</strong>nanze -<br />
vi sia un interesse pubblico a giustificare tale limitazione.<br />
La Consulta pronuncerà un provve<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong> rigetto 38 . Il fatto che, però, fossero state formulate<br />
è in<strong>di</strong>cativo <strong>di</strong> un interesse sociale, prima che giuri<strong>di</strong>co,<br />
alla posizione dei conviventi omosessuali.<br />
5. Su una nozione “allargata” <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />
Si è affermato che i legami costitutivi del vincolo<br />
familiare sono quelli tra i sessi e le generazioni, sussistendo,<br />
così, <strong>famiglia</strong> solo in presenza <strong>di</strong> almeno<br />
uno <strong>di</strong> essi 39 . Attualmente la sociologia si è aperta<br />
al riconoscimento <strong>di</strong> nuove forme familiari, dettate<br />
dai connotati tipici della società contemporanea; alcuni<br />
orientamenti comprendono tra esse anche la<br />
<strong>famiglia</strong> in<strong>di</strong>viduale, la convivenza monosesso o le<br />
coppie <strong>di</strong> fatto 40 .<br />
All’evoluzione del pensiero sociologico non corrisponde<br />
quella del giuri<strong>di</strong>co. Qualche orientamento<br />
giurisprudenziale - come si è visto - appare incline a<br />
estendere il novero dei legami familiari, così da riconoscerne<br />
i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>scendenti anche a soggetti uniti<br />
da relazioni extramatrimoniali; il legislatore, tuttavia,<br />
rimane ancorato al para<strong>di</strong>gma familiare delineato<br />
dall’articolo 29 della Costituzione, conferendo al vincolo<br />
matrimoniale un regime <strong>di</strong> tutele <strong>di</strong> livello superiore<br />
rispetto alle altre formazioni sociali.<br />
È un tema, questo, già affrontato dai giu<strong>di</strong>ci della<br />
Consulta 41 , per i quali la <strong>di</strong>scrasia normativa tra la<br />
<strong>di</strong>sciplina del matrimonio e quella dei restanti<br />
gruppi sociali non viola il principio <strong>di</strong> uguaglianza:<br />
i caratteri <strong>di</strong> stabilità e certezza scaturenti dalla promessa<br />
nuziale rendono il legame tra gli sposi socialmente<br />
rilevante, al punto che si giustifica un regime<br />
<strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>e più stringente rispetto a quello<br />
<strong>di</strong> cui all’articolo 2.<br />
Le due nozioni <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> - quella sociologica e<br />
quella giuri<strong>di</strong>ca - attualmente così <strong>di</strong>stanti tra loro,<br />
creano un empasse. L’interrogativo è se assecondare<br />
l’evoluzione dei costumi sociali, con il rischio <strong>di</strong> estendere<br />
all’inverosimile la nozione <strong>di</strong> gruppo familiare e<br />
<strong>di</strong> porre sullo stesso piano, dal punto <strong>di</strong> vista del riconoscimento<br />
dei <strong>di</strong>ritti, legami <strong>di</strong> natura profondamente<br />
<strong>di</strong>versa, ovvero se adottare una soluzione <strong>di</strong> segno<br />
opposto, con ciò mantenendo, se non aggravando,<br />
il <strong>di</strong>vario tra esigenze sociali e risposta giuri<strong>di</strong>ca.<br />
La soluzione sta nel mezzo.<br />
Il fenomeno della convivenza richiama la <strong>famiglia</strong><br />
<strong>di</strong> fatto, realtà non regolata normativamente - se non<br />
in casi spora<strong>di</strong>ci - in quanto ‹‹ciò avrebbe comportato un<br />
secondo statuto della <strong>famiglia</strong>, incoerente con la scelta <strong>di</strong> libertà<br />
posta in essere dalle parti›› 42 . Occorre rovesciare tale<br />
assunto. La convivenza è una libertà, e come tale necessita<br />
<strong>di</strong> riconoscimento e regolamentazione. Il legislatore<br />
ha talora (sia pur <strong>di</strong> rado) provveduto a essa,<br />
per esempio, estendendo al convivente la <strong>di</strong>sciplina<br />
<strong>di</strong> favore per la visita ai detenuti che già l’Or<strong>di</strong>namento<br />
Penitenziario prevedeva per il coniuge 43 . Sem-<br />
60 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
pre a titolo <strong>di</strong> esempio, la giurisprudenza costituzionale<br />
ha applicato al convivente la <strong>di</strong>sciplina della successione<br />
nel rapporto <strong>di</strong> locazione instaurato dal coniuge<br />
defunto 44 . La dottrina, ancora, si interroga da<br />
tempo sull’eventualità <strong>di</strong> un regolamento contrattuale<br />
della convivenza; questione, peraltro, <strong>di</strong>battuta<br />
anche nel mondo politico, pur senza esiti concreti 45 .<br />
Da più parti, insomma, si avverte l’esigenza <strong>di</strong><br />
dare una regola ai rapporti <strong>di</strong> fatto. Le realtà, d’altra<br />
parte, sono variegate: non è pensabile assicurare la<br />
titolarità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e facoltà dalla sola constatazione<br />
della convivenza; se così fosse, deriverebbero aspettative<br />
simili a quelle riconosciute ai coniugi, per<br />
esempio, a due studenti universitari coabitanti, alla<br />
badante rispetto all’anziano accu<strong>di</strong>to o, per assurdo,<br />
a due compagni <strong>di</strong> cella o <strong>di</strong> ospedale.<br />
Sarà compito del legislatore definire una categoria<br />
generale <strong>di</strong> convivenza da cui derivino <strong>di</strong>ritti, facoltà<br />
e aspettative, nel rispetto della volontà dei partners:<br />
se la convivenza è la libertà <strong>di</strong> non soggiacere agli<br />
obblighi matrimoniali, il legislatore, nell’in<strong>di</strong>viduare<br />
le specifiche situazioni giuri<strong>di</strong>che scaturenti dal rapporto<br />
<strong>di</strong> fatto, dovrà seguire questo schema: ‹‹dalla<br />
convivenza derivano sui partners tali reciproche<br />
aspettative, fatta salva ogni volontà contraria e ogni<br />
<strong>di</strong>verso accordo tra gli interessati››.<br />
Il rapporto, perché sia giuri<strong>di</strong>camente rilevante,<br />
dovrà essere stabile 46 . La valutazione <strong>di</strong> stabilità 47<br />
sarà, poi, rimessa al giu<strong>di</strong>ce, che statuirà sulla base<br />
<strong>di</strong> dati temporali (la durata del rapporto), del contatto<br />
<strong>di</strong>retto con le parti in gioco e, quin<strong>di</strong>, dell’imme<strong>di</strong>ata<br />
conoscenza della loro vicenda personale 48 .<br />
Uno schema siffatto eviterebbe <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>calizzare il<br />
conflitto, soprattutto ideologico, tra chi auspica una<br />
tutela integrale del rapporto <strong>di</strong> fatto e chi aspira al<br />
riconoscimento giuri<strong>di</strong>co della sola <strong>famiglia</strong> legittima.<br />
Non si creerebbe, infatti, un regime <strong>di</strong> tutele<br />
parallelo a quello matrimoniale 49 , in spregio all’art.<br />
29 Cost., ma offrirebbe alla convivenza il riconoscimento<br />
legislativo derivante dall’art. 2 Cost.<br />
A questo punto a nulla varrebbe eccepire l’eventuale<br />
identità <strong>di</strong> sesso dei conviventi, posto che non
<strong>di</strong> matrimonio si tratterebbe, ma <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong><br />
fatto regolato dal legislatore, avallato da un provve<strong>di</strong>mento<br />
giuris<strong>di</strong>zionale e conforme alla volontà degli<br />
interessati.<br />
6. La legittimazione del convivente omosessuale<br />
L’idea <strong>di</strong> una regolamentazione contrattuale o<br />
giu<strong>di</strong>ziale delle convivenze (e, ancor <strong>di</strong> più, <strong>di</strong> quelle<br />
omosessuali) è senz’altro suggestiva. Si tratta, però,<br />
<strong>di</strong> un traguardo ancora lontano. Un primo passo<br />
nella <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> un riconoscimento del rapporto <strong>di</strong><br />
fatto, però, è stato compiuto, riconducendo la convivenza<br />
al para<strong>di</strong>gma dell’art. 2 Cost.<br />
Ciò assume rilevanza certa in tema <strong>di</strong> legittimazione<br />
a costituirsi parte civile.<br />
Secondo l’art. 74 c.p.p. il titolo dei legittimati all’azione<br />
civile è un ipotetico danno risarcibile, cioè a<br />
<strong>di</strong>re, un <strong>di</strong>ritto leso 50 . Non è parte civile chiunque abbia<br />
subito un qualsiasi danno dal reato: la risarcibilità<br />
della violazione è correlata alla lesione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto<br />
soggettivo attinente al bene giuri<strong>di</strong>co tutelato<br />
dalla norma penale 51 . Il titolare <strong>di</strong> quella posizione<br />
giuri<strong>di</strong>ca si costituisce iure proprio, ben potendo vantare<br />
una propria e autonoma pretesa risarcitoria davanti<br />
al giu<strong>di</strong>ce 52 .<br />
La giurisprudenza, poi, ha affermato il <strong>di</strong>ritto al risarcimento<br />
anche in capo al titolare <strong>di</strong> un cd. <strong>di</strong>ritto<br />
affievolito o <strong>di</strong> un interesse legittimo, escludendosi<br />
chi abbia un mero interesse all’or<strong>di</strong>nata osservanza<br />
delle leggi poiché esso si trasferisce sull’intera collettività<br />
senza possibilità <strong>di</strong> una tutela in<strong>di</strong>viduale 53 .<br />
Quale che sia la situazione soggettiva vantata dal<br />
danneggiato la lesione arrecata deve essere conseguenza<br />
<strong>di</strong>retta e imme<strong>di</strong>ata del reato.<br />
All’intervento della parte civile nel giu<strong>di</strong>zio si applica<br />
l’art. 100 c.p.c.: l’interesse vantato deve essere<br />
concreto - cioè consistente in un’utilità pratica che il<br />
ricorrente ottiene con il provve<strong>di</strong>mento giu<strong>di</strong>ziale 54<br />
- e attuale, dotato, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> una consistenza giuri<strong>di</strong>camente<br />
oggettiva 55 .<br />
Quanto al contenuto del danno da reato risarcibile,<br />
esso è costituito sia dalla componente patrimoniale<br />
(del danno emergente e del lucro cessante),<br />
sia da quella non patrimoniale che, per la persona<br />
fisica, consiste nella sofferenza fisica o morale 56 .<br />
Poste queste minimali premesse, non è aprioristicamente<br />
da escludere la pretesa, in sede penale, del<br />
convivente omosessuale per interruzione del rapporto<br />
<strong>di</strong> fatto a seguito <strong>di</strong> reato.<br />
Circa il contenuto della pretesa, la cessazione, irreversibile<br />
e non voluta, della convivenza per fatto<br />
del terzo vìola una libertà costituzionale, con ciò<br />
realizzandosi un profilo <strong>di</strong> responsabilità civile in<br />
capo all’autore della lesione 57 .<br />
Le statistiche - si è visto - <strong>di</strong>mostrano che la convivenza<br />
monosesso assume una sempre maggiore<br />
rilevanza nella società; la scelta <strong>di</strong> instaurare un<br />
rapporto siffatto è a pieno titolo qualificabile in ter-<br />
STUDI E RICERCHE<br />
mini <strong>di</strong> libertà del singolo ed è sempre riconducibile<br />
all’art. 2 Cost.: l’in<strong>di</strong>viduo elegge il nucleo creato con<br />
il proprio partner - non importa quale ne sia il sesso<br />
o l’orientamento sessuale 58 - quale luogo in cui formare<br />
la propria persona.<br />
In<strong>di</strong>pendentemente dall’identità del sesso dei<br />
conviventi il rapporto deve essere stabile: sul punto<br />
la giurisprudenza è unanime. La stabilità è il requisito<br />
necessario affinché si generino delle aspettative,<br />
<strong>di</strong> carattere economico e non, in capo ai conviventi<br />
circa la prosecuzione del rapporto, dal cui venire<br />
meno deriva un danno risarcibile.<br />
7. Conclusioni<br />
Allo stato attuale solo un timido segnale proviene<br />
dalla giurisprudenza - seppur <strong>di</strong> merito - al riconoscimento<br />
della posizione processuale <strong>di</strong> colui che<br />
subisce un danno dal reato occorso al proprio convivente<br />
omosessuale.<br />
In generale, il panorama normativo italiano fatica<br />
a dare voce alle esigenze della vittima nel processo<br />
penale, tradendo, così, le in<strong>di</strong>cazioni dell’Unione Europea<br />
59 . Con riguardo alla presente indagine, la speranza<br />
<strong>di</strong> un’inversione <strong>di</strong> rotta fa, sia pure timidamente,<br />
capolino con l’or<strong>di</strong>nanza romana del 2007 e<br />
con quella milanese del 2009.<br />
Il riconoscimento processuale del rapporto monosesso<br />
comporta il riferimento a questioni <strong>di</strong> carattere<br />
sociale. Il timore <strong>di</strong> una parte dell’opinione<br />
pubblica è che un’eccessiva elasticità nel dare rilievo<br />
a unioni sociali <strong>di</strong> forma <strong>di</strong>versa da quella familiare<br />
causi l’allontanamento dal para<strong>di</strong>gma delineato<br />
dall’art. 29 Cost.<br />
Certo, i giu<strong>di</strong>ci della Consulta perseverano nell’affermare<br />
che l’unione fondata sul matrimonio merita<br />
una tutela <strong>di</strong> livello superiore alle altre formazioni sociali.<br />
Il legislatore non ha definito un regime normativo<br />
delle convivenze - né eterosessuali, né omosessuali<br />
-, causa la netta <strong>di</strong>visione dell’opinione pubblica<br />
sul punto. La giurisprudenza, <strong>di</strong> legittimità e costituzionale,<br />
si limita a ricondurre il <strong>di</strong>ritto a convivere all’art.<br />
2 Cost., faticando, tuttavia, ancora a porre sullo<br />
stesso piano i rapporti monosesso rispetto agli altri.<br />
L’identità e le scelte sessuali dei partners non possono<br />
incidere sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> convivere che, pertanto,<br />
deve essere riconosciuto in<strong>di</strong>pendentemente da esse.<br />
A prescindere dall’evoluzione del concetto sociologico<br />
<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> e della considerazione empirica per<br />
cui non sempre è più stabile il rapporto tra due coniugi<br />
che quello tra due conviventi, anche dello<br />
stesso sesso, le or<strong>di</strong>nanze <strong>di</strong> cui si è trattato rispettavano<br />
la ratio del dettato costituzionale. La persona è<br />
il primo valore da preservare, e a essa si riconosce<br />
ogni libertà funzionale alla sua crescita 60 . La scelta <strong>di</strong><br />
chi decide <strong>di</strong> convivere con altro in<strong>di</strong>viduo del medesimo<br />
sesso rientra nella libertà <strong>di</strong> stabilire in quale<br />
contesto sviluppare la propria persona, e come tale<br />
necessita del più ampio riconoscimento possibile.<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 61
STUDI E RICERCHE<br />
Note<br />
1 GUP Roma, Ord. 19 luglio 2007.<br />
2 Trib. Milano, IX sez. pen. Ord. 19 novembre<br />
2009.<br />
3 Come già rilevato da M. SESTA, La <strong>di</strong>sciplina<br />
giuri<strong>di</strong>ca della convivenza <strong>di</strong> fatto tra libertà, solidarietà<br />
e public policy, in Diritti nelle famiglie <strong>di</strong> fatto:<br />
attualità e futuro. Atti del convegno tenutosi a Bari<br />
il 09.06.2003, Bari, 2004, 23-39.<br />
4 In Cort.cost. 14 aprile 2<strong>01</strong>0, n. 138 in www.giurcost.org<br />
(ultima consultazione: 3 giugno 2<strong>01</strong>0).<br />
5 Ve<strong>di</strong>, ex plurimis, Cass. Sez. I, 7.7.1992, n.9708,<br />
Giacometti in Giur.it., 1993, II, 659.<br />
6 Ibidem<br />
7 Cass. Sez. I, 4 febbraio 1994, n. 3790, De Felice in<br />
Riv.it.<strong>di</strong>r.proc.pen. 1996, 371.<br />
8 Ibidem<br />
9 Cass.civ. Sez. III, 29 aprile 2005, n. 8976, Olivieri<br />
in Dir. e giust. 2005, 27 18 con nota <strong>di</strong> ROSSETTI<br />
10 A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
privato, XVII ed. Giuffrè, Milano 2004, 390<br />
<strong>11</strong> Cfr. sia Cass. Sez. I, 4 febbraio, 1994, n. 3790, De<br />
Felice, cit., sia Cass.civ. Sez. III, 29 aprile 2005, n.<br />
8976, Olivieri, cit.<br />
12 Cfr. R. ROSSI, Famiglia e persone, aggiornamento<br />
vol. II, Utet Giuri<strong>di</strong>ca, Torino 2008, 169. In<br />
giurisprudenza, Cort.Cost. Sent. 27 marzo 2009,<br />
n. 86 in Foro it. 2<strong>01</strong>0, I, 796, che richiama<br />
Cort.Cost. Ord. 20 aprile 2004, n. 121 in Fam. e <strong>di</strong>r.<br />
2004, 329<br />
13 Così, R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale,<br />
VI e<strong>di</strong>zione, Giappichelli, Torino 2006, 483<br />
14 P. CENDON, Il risarcimento del danno non patrimoniale.<br />
Parte speciale, UTET, Torino 2009, 2355<br />
15 Sul punto, P. PERLINGIERI, Commento alla Costituzione<br />
italiana, ESI, Napoli 20<strong>01</strong>, 8<br />
16 Sugli strumenti in riparazione del danno, amplius,<br />
C. SALVI, Voce Risarcimento del danno, in<br />
Enc.<strong>di</strong>ritto, Giuffré, 20<strong>01</strong>, Milano, 1084, ss.<br />
17 Cfr. Cass.civ. sez. III, 31 maggio 2003, nn. 8827<br />
e 8828 in Danno e resp. 2003, 816 con nota <strong>di</strong> BU-<br />
SNELLI, Chiaroscuri d’estate. La Corte <strong>di</strong> Cassazione e<br />
il danno alla persona. Orientamento ripreso anche<br />
dalla Consulta in Cort.cost. Sent. <strong>11</strong> luglio 2003, n.<br />
223 in Foro it. 2003, I, 22<strong>01</strong> con nota <strong>di</strong> NAVAR-<br />
RETTA, La Corte costituzionale e il danno alla persona<br />
in fieri.<br />
18 Sul punto, R. ROSSI, Famiglia e persone, cit. 170<br />
e anche, per un’analisi approfon<strong>di</strong>ta, C. SALVI, La<br />
responsabilità civile in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato a<br />
cura <strong>di</strong> G. IUDICA e P. ZATTI, Giuffrè, Milano 2005,<br />
64<br />
19 Cass.civ. sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, cit.<br />
62 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
20 Cfr. C. SALVI, La responsabilità civile, cit. 70.<br />
21 Cass.civ. Sez. III, 19 novembre 2009, n. 24435<br />
in www.guidaal<strong>di</strong>ritto.ilsole24ore.com (consultato<br />
il 5 giugno 2<strong>01</strong>0).<br />
22 In tema anche P. CARETTI, I <strong>di</strong>ritti fondamentali.<br />
Libertà e <strong>di</strong>ritti sociali, Giappichelli, Torino 2005,<br />
136.<br />
23 E <strong>di</strong>sponibili sul sito dell’Istituto: www.istat.it<br />
(consultato il 7 giugno 2<strong>01</strong>0).<br />
24 Il riferimento è alla statistica pubblicata l’8<br />
aprile 2<strong>01</strong>0.<br />
25 Le statistiche su separazione e <strong>di</strong>vorzi attualmente<br />
<strong>di</strong>sponibili si fermano al 2007.<br />
26 Sul punto, Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 1994, n.<br />
770, ripresa da TAR Veneto, 27 agosto 2007, n.<br />
2786, entrambe su www.giustamm.it (consultato<br />
il 7 giugno 2<strong>01</strong>0)<br />
27 Fonte ISTAT<br />
28 Fonte ISTAT<br />
29 Con ciò venendo meno rispetto all’ideale napoleonico<br />
per cui les concubins se passent de la loi,<br />
la loi se désintéresse d’eux. Cfr. C. M. BIANCA, Diritto<br />
civile, vol. 2 - La <strong>famiglia</strong>, le successioni, III e<strong>di</strong>zione,<br />
Giuffré, Milano 20<strong>01</strong>, 25<br />
30 Con l’eccezione della nozione anagrafica <strong>di</strong><br />
convivenza ai sensi degli artt. 4 e 5 del TU Anagrafe<br />
31 C. M. BIANCA, Diritto civile, cit. 27<br />
32 Il primo Paese al mondo fu la Danimarca con<br />
la legge 7 giugno 1989, n. 372<br />
33 Cfr. Cort.cost. 14 aprile 2<strong>01</strong>0, n. 138, cit.<br />
34 Cfr. P. RESCIGNO, Persona e comunità, Il Mulino,<br />
Bologna 1966, 52.<br />
35 Così, in Cass. Sez. II, 22 ottobre 2009, n. 40727,<br />
T.L. in Dir. e giust. 2009 con nota <strong>di</strong> CIARLA<br />
36 Si fa riferimento all’Or<strong>di</strong>nanza 3 aprile 2009<br />
del Tribunale <strong>di</strong> Venezia, sez. III civile, all’Or<strong>di</strong>nanza<br />
29 luglio 2009 della Corte d’Appello <strong>di</strong><br />
Trento; all’Or<strong>di</strong>nanza 13 novembre 2009 della<br />
Corte d’Appello <strong>di</strong> Firenze; all’Or<strong>di</strong>nanza dell’<strong>11</strong><br />
<strong>di</strong>cembre 2009 del Tribunale <strong>di</strong> Ferrara.<br />
37 Trib. Venezia, sez. III civile, Or<strong>di</strong>nanza 3 aprile<br />
2009, in www.amicuscuriae.it (ultima consultazione:<br />
15 giugno 2<strong>01</strong>0)<br />
38 Ancora una volta Cort. Cost. Sent. 14 aprile<br />
2<strong>01</strong>0, n. 138, cit.<br />
39 Così, G. ROSSI, Temi emergenti <strong>di</strong> sociologia della<br />
<strong>famiglia</strong>: la rilevanza teorico-empirica della prospettiva<br />
relazionale, Vita e pensiero, Milano 2003, 196.<br />
40 Per utili approfon<strong>di</strong>menti, P. BOCCIA, Sociologia.<br />
Teoria, storia, meto<strong>di</strong> e campi <strong>di</strong> esperienza sociale, II<br />
e<strong>di</strong>zione, M&P e<strong>di</strong>zioni, Bologna 2008, 109<br />
41 Cort. Cost. Sent. 27 marzo 2009. n. 86, cit.
42 S. CICCARELLO, Parentela e affinità in AAVV,<br />
Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato a cura <strong>di</strong> M. BESSONE, vol.<br />
IV, Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>, Tomo I, Giappichelli, Torino,<br />
2006, 9.<br />
43 Art. 35, d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431.<br />
44 Cort.Cost. Sent. 7 aprile 1988, n. 404 in<br />
Dir.fam.pers. 1990, 766 con nota <strong>di</strong> M. DOGLIOTTI,<br />
La Corte Costituzionale attribuisce (ma solo a metà)<br />
rilevanza giuri<strong>di</strong>ca alla <strong>famiglia</strong> <strong>di</strong> fatto.<br />
45 Sul problema dei PACS o dei DICO, C. MAZZÙ,<br />
La <strong>famiglia</strong> degli affetti in AAVV, Diritto privato. Stu<strong>di</strong><br />
in onore <strong>di</strong> Antonio Palazzo, vol. 2, Persona, <strong>famiglia</strong> e<br />
successioni, a cura <strong>di</strong> S. MAZZARESE e A. SASSI,<br />
UTET, Milano 2009, 547.<br />
46 Come affermato a più riprese dalla giurisprudenza:<br />
ex plurimis, Cass.civ. Sez. Un. 1 luglio<br />
2002, n. 9556, in Giust.civ. 2003,1, 2195.<br />
47 Riprendendo quanto in questa sede già citato,<br />
è stabile quel rapporto che si pone alla base della<br />
‹‹<strong>famiglia</strong> degli affetti›› (così, C. MAZZÙ, cit.), con ciò<br />
escludendosi tutto ciò che assume il carattere<br />
dell’occasionalità e comprendendosi quanto deriva<br />
da uno specifico progetto <strong>di</strong> con<strong>di</strong>visione del<br />
quoti<strong>di</strong>ano.<br />
48 De iure condendo si suggerisce uno schema simile<br />
a quello pre<strong>di</strong>sposto in materia <strong>di</strong> misure <strong>di</strong><br />
protezione delle persone prive in tutto o in parte <strong>di</strong> autonomia.<br />
In quel contesto, il giu<strong>di</strong>ce, <strong>di</strong>sponendo<br />
l’amministrazione <strong>di</strong> sostegno, l’inter<strong>di</strong>zione o<br />
l’inabilitazione, incide sui <strong>di</strong>ritti del singolo, talora<br />
conferendo ad altra persona (amministratore,<br />
tutore o curatore) la potestà <strong>di</strong> compiere atti<br />
in sua vece. La giuris<strong>di</strong>zione volontaria penetra,<br />
così, in profon<strong>di</strong>tà nella sfera giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> colui<br />
che abbisogna <strong>di</strong> ‹‹adeguata protezione›› (art. 414<br />
c.c.), con ciò assicurandogliela in ossequio al principio<br />
del riconoscimento e della garanzia dei <strong>di</strong>ritti<br />
del singolo (art. 2 Cost.).<br />
In un’ottica <strong>di</strong> regolamentazione normativa dei<br />
rapporti <strong>di</strong> fatto, in forza del medesimo precetto<br />
costituzionale, il giu<strong>di</strong>ce, valutata la sussistenza<br />
dei presupposti <strong>di</strong> legge, definirebbe un nuovo assetto<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e aspettative dei conviventi - penetrando<br />
nella loro sfera giuri<strong>di</strong>ca in modo non<br />
meno significativo <strong>di</strong> quanto è attualmente in<br />
fatto <strong>di</strong> protezione dei soggetti limitati nella capacità<br />
<strong>di</strong> agire -, nella necessità <strong>di</strong> riconoscere e<br />
garantire loro la libertà <strong>di</strong> unirsi in una formazione<br />
sociale <strong>di</strong>versa dal matrimonio.<br />
49 Che continuerebbe a rappresentare la massima<br />
garanzia <strong>di</strong> stabilità sociale, derivando dall’inderogabilità<br />
degli obblighi matrimoniali la preferenza<br />
che il Costituente accordava alla <strong>famiglia</strong><br />
legittima con l’art. 29 Cost. (sul punto, Cort. Cost.<br />
sent. 27 marzo 2009, n. 86, cit.).<br />
STUDI E RICERCHE<br />
50 Per un utile inquadramento dell’istituto all’indomani<br />
dell’entrata in vigore del co<strong>di</strong>ce, F.<br />
CORDERO, Art. 74 in Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale commentato,<br />
UTET, Torino 1990.<br />
51 Così, Cass. Sez. V, 16 maggio 1980, n. 94<strong>11</strong>, in<br />
Giust.pen. 1981, III, 500.<br />
52 Sulla legittimazione ad agire civilmente nel<br />
processo penale iure proprio come ‹‹<strong>di</strong>ritto del soggetto<br />
al quale il reato ha recato danno nel senso che è<br />
venuto a sorgere <strong>di</strong>rettamente nei suoi confronti››,<br />
Cass. Sez. IV, 19 aprile 2005, n. 38809 in Resp. e risarcimento<br />
2006, 2, 84.<br />
53 Cass. Sez. Fer. 12 agosto 2003, n. 37812, massima<br />
sub art. 74 in Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale annotato<br />
con la giurisprudenza a cura <strong>di</strong> G. LATTANZI,<br />
Milano Giuffré, 2007.<br />
54 Cass. civ. Sez. III, 24 settembre 2002, n. 13906,<br />
in Mass.giur.it. 2002.<br />
55 Cass. civ. Sez. II, 27 agosto 2002, n. 12548 in<br />
Mass.giur.it. 2002.<br />
56 Cass. Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435 in Guida<br />
<strong>di</strong>r. 2006, 10, 73.<br />
57 Secondo orientamento ormai uniforme della<br />
giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità (v. supra, §2).<br />
58 Come pure in Trib. Milano, 15 <strong>di</strong>cembre 2009,<br />
in Resp.civ. e prev. 4/2<strong>01</strong>0 con nota <strong>di</strong> E. FALLETTI.<br />
È l’art. 3 Cost. a imporre <strong>di</strong> ritenere che il concetto<br />
<strong>di</strong> more uxorio vale tanto per la convivenza omosessuale<br />
quanto per quella eterosessuale. E con<br />
ciò, tutto quel che ne deriva in termini <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti,<br />
facoltà e aspettative.<br />
59 Si pensi, a titolo <strong>di</strong> mero esempio, a provve<strong>di</strong>menti,<br />
anche piuttosto risalenti nel tempo,<br />
quali: a) la Comunicazione della Commissione<br />
del 28 maggio 1999 al Consiglio, al Parlamento europeo<br />
e al Comitato economico e sociale Le vittime<br />
della criminalità nell’Unione europea - Riflessione sulle<br />
norme e misure da prendere; b) la Decisione quadro<br />
del Consiglio, del 15 marzo 20<strong>01</strong>, relativa alla posizione<br />
della vittima del proce<strong>di</strong>mento penale<br />
(pubblicata in GUCE, L 82 del 22.03.20<strong>01</strong>); c) la Relazione<br />
della Commissione sulla base dell’articolo<br />
18 della decisione quadro del Consiglio del 15<br />
marzo 20<strong>01</strong> relativa alla posizione della vittima<br />
del proce<strong>di</strong>mento penale.<br />
Atti, questi, che esemplificano l’impegno dell’Unione<br />
- profuso già da <strong>di</strong>versi anni - a dettare<br />
misure volte alla tutela degli interessi dell’offeso<br />
nel processo penale. Per utili approfon<strong>di</strong>menti, si<br />
consulti il sito http://europa.eu/legislation_summaries<br />
(ultima consultazione: 24 giugno 2<strong>01</strong>0).<br />
60 Si tratta del cd. principio personalistico. Sul<br />
punto, tra i tanti, P. CARETTI, I <strong>di</strong>ritti fondamentali,<br />
cit. 136, ss.<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 63
GIURISPRUDENZA CIVILE<br />
Affido con<strong>di</strong>viso e assegno<br />
<strong>di</strong> mantenimento per i figli<br />
Anche in regime <strong>di</strong> affido con<strong>di</strong>viso è pienamente<br />
legittimo il mantenimento in<strong>di</strong>retto dei figli<br />
attraverso un assegno<br />
Cass. sez I, 4 novembre 2<strong>01</strong>0, n. 22502<br />
Presidente Maria Gabriella Luccioli,<br />
Relatore Francesco Felicetti<br />
Svolgimento del processo<br />
La sig.ra F. M., con ricorso ex art. 148 cod. civ. in<br />
data 19 settembre 20<strong>01</strong> al Presidente del tribunale<br />
<strong>di</strong> Genova chiedeva la determinazione <strong>di</strong> un assegno<br />
<strong>di</strong> mantenimento per la figlia naturale A., nata<br />
il omissis, da porsi a carico del padre naturale dott. R.<br />
G., domandandone la quantificazione in lire<br />
5.000.000 mensili, oltre le spese straor<strong>di</strong>narie, stante<br />
la facoltosa situazione economica del dott. G..<br />
Il dott. R. G. si costituiva contestando le deduzioni<br />
della sig.ra M. circa la sua situazione economica e<br />
deducendo che anch’essa doveva concorrere al<br />
mantenimento della figlia, essendo titolare <strong>di</strong> mezzi<br />
adeguati.<br />
Il Presidente, con decreto in data 15 <strong>di</strong>cembre<br />
20<strong>01</strong>, poneva a carico del G. un assegno mensile <strong>di</strong><br />
mantenimento per la figlia <strong>di</strong> lire 2.000.000, oltre a<br />
metà delle spese me<strong>di</strong>che e <strong>di</strong> asilo.<br />
La sig.ra M. proponeva opposizione avverso tale<br />
decreto, mentre il dott. G. chiedeva <strong>di</strong> provvedere <strong>di</strong>rettamente<br />
al mantenimento della figlia.<br />
Il tribunale <strong>di</strong> Genova determinava in euro<br />
1.800,00 il contributo, oltre alle spese me<strong>di</strong>che straor<strong>di</strong>narie<br />
e universitarie future.<br />
La sentenza veniva appellata dalla sig.ra M. e Il<br />
dott. G. domandava il rigetto del gravame e proponeva<br />
appello incidentale chiedendo <strong>di</strong> provvedere<br />
<strong>di</strong>rettamente al mantenimento della minore.<br />
La Corte d’appello <strong>di</strong> Genova, con sentenza depositata<br />
il 20 novembre 2008, notificata il giorno 8 gennaio<br />
2009, confermava la misura dell’assegno,<br />
Il dott. G., con ricorso a questa Corte notificato il<br />
5 marzo 2009 alla sig.ra M. e al Procuratore generale<br />
presso la Corte d’appello <strong>di</strong> Genova, ha proposto ricorso<br />
formulando quattro motivi.<br />
64 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
Motivi della decisione<br />
(omissis)<br />
Con il secondo motivo si denunciano la violazione<br />
degli artt. 147, 148 e 155 cod. civ., 4 della legge n. 54<br />
del 2006 e la nullità della sentenza per omessa pronuncia<br />
su una domanda. Si deduce al riguardo che la<br />
Corte d’appello avrebbe omesso <strong>di</strong> pronunciare sulla<br />
domanda <strong>di</strong> mantenimento <strong>di</strong>retto della minore da<br />
parte del ricorrente, con la previsione a suo carico <strong>di</strong><br />
un eventuale assegno perequativo in favore della<br />
madre, formulata in relazione all’affidamento congiunto<br />
della minore (con collocazione prevalente<br />
presso la madre) avvenuto con decreto in data omissis,<br />
così violandosi l’art. 155 cod. civ., nel testo introdotto<br />
dalla legge n. 54 del 2006, che trova applicabilità<br />
alla fattispecie in forza dell’art. 4 <strong>di</strong> detta legge.<br />
Si deduce in proposito che, in base a tale legge, il<br />
mantenimento <strong>di</strong>retto, richiesto già prima della sua<br />
entrata in vigore dal ricorrente in primo grado, è la<br />
forma normale <strong>di</strong> mantenimento ora prevista, cosicché<br />
la Corte d’appello avrebbe errato nel <strong>di</strong>sporre il<br />
mantenimento in<strong>di</strong>retto a carico del padre, senza tenere<br />
conto del mutato quadro normativo.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Questa Corte ha già avuto modo <strong>di</strong> statuire che,<br />
nella determinazione del contributo previsto dall’art.<br />
277 cod. civ., in tema <strong>di</strong> mantenimento dei figli<br />
nati fuori dal matrimonio, la regola dell’affidamento<br />
con<strong>di</strong>viso a entrambi i genitori ai sensi dell’art.<br />
155 cod. civ. - applicabile anche ad essi in forza<br />
del rinvio operato dall’art. 4 della legge n. 54 del 2006<br />
- non implica deroga al principio secondo il quale<br />
ciascun genitore deve provvedere alla sod<strong>di</strong>sfazione<br />
dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo<br />
red<strong>di</strong>to. In applicazione <strong>di</strong> essa, pertanto, il giu<strong>di</strong>ce<br />
deve <strong>di</strong>sporre, ove necessario, la corresponsione <strong>di</strong><br />
un assegno perio<strong>di</strong>co che, in caso <strong>di</strong> collocamento<br />
prevalente presso un genitore, va posto a carico del<br />
genitore non collocatario, prevedendone lo stesso<br />
art. 155 la determinazione in relazione ai tempi <strong>di</strong><br />
permanenza del figlio presso ciascun genitore (Cass.<br />
4 novembre 2009, n. 234<strong>11</strong>; 6 novembre 2009, n.<br />
23630). Essendo riconosciuto dallo stesso ricorrente<br />
che nel caso in esame l’affidamento congiunto avvenne<br />
con il collocamento della bambina presso la<br />
madre e la sua prevalente permanenza presso <strong>di</strong><br />
essa - senza che nulla sia allegato in or<strong>di</strong>ne a consistenti<br />
perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> permanenza continuativa della minore<br />
presso <strong>di</strong> sé che potessero influire sulla misura<br />
dell’assegno - deve ritenersi che la Corte, in applicazione<br />
del principio sopra in<strong>di</strong>cato, implicitamente<br />
<strong>di</strong>sattendendo la richiesta avanzata dall’o<strong>di</strong>erno ricorrente,<br />
ha fissato l’assegno in questione in aderenza<br />
con quanto stabilito dall’art. 155 cod. civ.<br />
(omissis)<br />
P.Q.M.<br />
La Corte <strong>di</strong> cassazione rigetta il ricorso.
Cambiare tutto perché<br />
nulla cambi<br />
IL PUNTO DI VISTA<br />
<strong>di</strong> CHIARA MAZZEO<br />
AVVOCATO DEL FORO DI PISTOIA<br />
“Cambiare tutto perché nulla cambi” è la considerazione<br />
<strong>di</strong> memoria gattopar<strong>di</strong>ana che si impone<br />
leggendo l’ultima pronunzia della Cassazione che <strong>di</strong><br />
nuovo ignora la portata innovativa della L.54/2006 e<br />
ripropone le modalità tipiche dell’affidamento<br />
esclusivo <strong>di</strong>etro la maschera dei nuovi concetti <strong>di</strong><br />
“assegno perequativo”, “collocazione prevalente<br />
presso un genitore”, “tempi <strong>di</strong> permanenza presso<br />
l’altro genitore” che celano in realtà i vecchi concetti<br />
rispettivamente <strong>di</strong> assegno <strong>di</strong> mantenimento, affidamento<br />
esclusivo ad un genitore e <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> visita<br />
riconosciuto all’altro.<br />
Con la sentenza esaminata (22502 del 2<strong>01</strong>0) la Suprema<br />
Corte riba<strong>di</strong>sce il principio della pari tutela<br />
accordata ai figli naturali rispetto a quelli legittimi<br />
in tema <strong>di</strong> affido con<strong>di</strong>viso e mantenimento degli<br />
stessi così come previsto espressamente dalla<br />
L.54/2006 e conferma l’orientamento già espresso in<br />
precedenza (Cass. 234<strong>11</strong>/2009), secondo il quale il<br />
mantenimento in<strong>di</strong>retto non viola l’art.155 c.c. che,<br />
al IV comma, introduce espressamente la regola del<br />
mantenimento <strong>di</strong>retto dei figli laddove recita:”Salvo<br />
accor<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi liberamente sottoscritti dalle parti,<br />
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei<br />
figli in misura proporzionale al proprio red<strong>di</strong>to; il<br />
giu<strong>di</strong>ce stabilisce, ove necessario, la corresponsione<br />
<strong>di</strong> un assegno perio<strong>di</strong>co al fine <strong>di</strong> realizzare il principio<br />
<strong>di</strong> proporzionalità”, secondo i noti criteri elencati.<br />
Che il mantenimento in<strong>di</strong>retto rappresenti l’eccezione<br />
secondo il legislatore non paiono esserci<br />
dubbi in considerazione della collocazione residuale<br />
del capoverso che lo <strong>di</strong>sciplina e perché altrimenti<br />
non si comprenderebbe il senso della locuzione “ove<br />
necessario”. Del resto la stessa Suprema Corte con<strong>di</strong>vide<br />
tale interpretazione dell’art.155 c.c. quando<br />
nella sentenza citata 234<strong>11</strong> del 2009 afferma che con<br />
tale norma “si introduce il principio generale per<br />
cui ciascun genitore provvede al mantenimento dei<br />
figli in misura proporzionale al proprio red<strong>di</strong>to”.<br />
Ciò nonostante la stessa Suprema Corte nella citata<br />
sentenza si affretta a ignorare la regola e a concentrarsi<br />
sull’eccezione, affermando che “È da ritenere<br />
peraltro che la corresponsione <strong>di</strong> assegno si riveli<br />
quanto meno opportuna, se non necessaria,<br />
quando, come nella specie, l’affidamento con<strong>di</strong>viso<br />
preveda un collocamento prevalente presso uno dei<br />
genitori”.<br />
Secondo tale orientamento, fedelmente richiamato<br />
dalla sentenza in esame, il mantenimento in-<br />
GIURISPRUDENZA CIVILE<br />
<strong>di</strong>retto deve prevedersi ogniqualvolta il minore sia<br />
collocato prevalentemente presso uno dei genitori.<br />
Ebbene, poiché uno dei correttivi introdotti dalla<br />
giurisprudenza alla legge sull’affido con<strong>di</strong>viso è<br />
stato proprio quello <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare il genitore “collocatario”,<br />
introducendo un concetto - la c.d. “collocazione<br />
prevalente” - non previsto dalla legge, è tramite<br />
questa sorta <strong>di</strong> correttivo che la Suprema Corte<br />
assegna al mantenimento in<strong>di</strong>retto il ruolo <strong>di</strong> regola,<br />
in spregio al’interpretazione autentica dell’art. 155<br />
IV comma c.c..<br />
Del resto la giurisprudenza prevalente è ricca <strong>di</strong><br />
correttivi alla legge 54/2006 nello sforzo, quello sì<br />
con<strong>di</strong>viso, <strong>di</strong> forzare il dato interpretativo e riportare<br />
la normativa nell’alveo dell’affidamento esclusivo.<br />
Alla base <strong>di</strong> tale atteggiamento si pone un sentimento<br />
<strong>di</strong>ffuso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffidenza nei confronti del principio<br />
della bigenitorialità. Invero negare <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza<br />
al mantenimento <strong>di</strong>retto implica la convinzione<br />
che il genitore “non collocatario” non contribuirà<br />
affatto al mantenimento <strong>di</strong>retto del minore<br />
se viene meno l’obbligo a suo carico <strong>di</strong> versare all’altro<br />
genitore il perio<strong>di</strong>co assegno perequativo. Secondo<br />
questa cultura maggioritaria, il mantenimento<br />
<strong>di</strong>retto sarebbe inoltre foriero <strong>di</strong> lites immortales<br />
tra gli ex coniugi e in particolare penalizzerebbe<br />
oltre misura il genitore “collocatario” costringendolo<br />
ad una costante attività <strong>di</strong> questua nei<br />
confronti dell’altro.<br />
Sono rischi che in effetti non devono essere sottovalutati.<br />
È innegabile al contempo che anche l’attuale sistema:<br />
1. alimenta l’o<strong>di</strong>oso pregiu<strong>di</strong>zio secondo il quale il<br />
contributo forfettario sarebbe solo nominalmente<br />
destinato ai bisogni del figlio, rappresentando il realtà<br />
una”ren<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> posizione” per il genitore, nel<br />
99% dei casi la madre, convivente;<br />
2. non garantisce il <strong>di</strong>ritto del minore ad essere<br />
mantenuto, sol se si pensi al massiccio ricorso alle<br />
procedure esecutive previste ex lege per il recupero<br />
forzoso del contributo al mantenimento non versato<br />
o per le spese straor<strong>di</strong>narie non rimborsate pro quota<br />
e a tutti i proce<strong>di</strong>menti penali che scaturiscono dalle<br />
querele ex art.570 cp.<br />
In tutti quei casi, sempre più <strong>di</strong>ffusi, in cui non<br />
esiste un genitore menefreghista e un genitore attento<br />
alle esigenze del figlio, ma sono entrambi partecipi<br />
alla vita del figlio e entrambi desiderano prendersene<br />
cura <strong>di</strong>rettamente, il meccanismo del mantenimento<br />
<strong>di</strong>retto non è poi così eversivo perché<br />
consente al genitore, <strong>di</strong> solito il padre, che a seguito<br />
della separazione perde la quoti<strong>di</strong>anità con il proprio<br />
figlio, <strong>di</strong> mantenere il controllo sulla sua vita<br />
nel momento in cui è chiamato a provvedere <strong>di</strong>rettamente<br />
alle sue esigenze, un controllo <strong>di</strong>retto<br />
senza il filtro necessario della madre.<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 65
GIURISPRUDENZA CIVILE<br />
In questi casi potrebbe essere mantenuto un assegno<br />
perequativo mensile a titolo <strong>di</strong> contributo alle<br />
spese “vive” (bollette, generi alimentari) in presenza<br />
<strong>di</strong> una <strong>di</strong>sparità red<strong>di</strong>tuale tra i coniugi ovvero<br />
quando i tempi <strong>di</strong> permanenza del minore siano<br />
prevalenti presso uno dei genitori, sul quale grava<br />
maggiormente il peso economico del suo mantenimento<br />
or<strong>di</strong>nario.<br />
In questi casi il genitore privato della quoti<strong>di</strong>anità<br />
con il figlio si assumerebbe l’obbligo <strong>di</strong> sostenere<br />
per intero una serie <strong>di</strong> spese “fisse” (ad esempio<br />
tutto ciò che concerne l’istruzione - bollettini,<br />
rette, materiale <strong>di</strong>dattico, gite, vacanze stu<strong>di</strong>o - ovvero<br />
l’abbigliamento, ovvero le spese sportive, ecc.)<br />
secondo quelli che vengono definiti “capitoli separati<br />
<strong>di</strong> spesa”.<br />
Ad oggi, grazie in primis al buon senso dei genitori<br />
e all’intervento <strong>di</strong> colleghi “illuminati” è stato possibile<br />
applicare il mantenimento <strong>di</strong>retto in talune<br />
separazioni consensuali.<br />
Chissà che con la <strong>di</strong>ffusione della cultura della bigenitorialità<br />
anche nelle aule <strong>di</strong> giustizia il mantenimento<br />
<strong>di</strong>retto trovi il dovuto riconoscimento.<br />
La Corte <strong>di</strong> cassazione<br />
interpreta l’art. 709-ter c.p.c.<br />
Cass. sez. I, 22 ottobre 2<strong>01</strong>0. n. 21718<br />
(omissis)<br />
Svolgimento del processo<br />
Con ricorso ex art. 155 quater c.c., e art. 709 ter<br />
c.p.c., proposto davanti al Tribunale <strong>di</strong> Benevento,<br />
P.A. lamentava che la moglie separata R.A., collocataria<br />
del figlio minore N., affidato ad entrambi i genitori,<br />
aveva unilateralmente trasferito la propria residenza<br />
e quella del figlio nel Comune <strong>di</strong> (omissis),<br />
contro l’interesse del minore stesso. Chiedeva sanzionarsi<br />
la moglie ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., e<br />
mo<strong>di</strong>ficarsi il regime <strong>di</strong> affidamento, con domicilio<br />
del minore presso <strong>di</strong> sé.<br />
Costituitasi, la R. chiedeva rigettarsi le domande<br />
del coniuge, precisando che lo spostamento della residenza<br />
era necessitato, essendo la casa <strong>di</strong> abitazione<br />
precedente troppo ristretta per il proprio nucleo<br />
familiare; in via riconvenzionale, chiedeva ammonirsi<br />
il marito, e condannarsi lo stesso al risarcimento<br />
<strong>di</strong> danno a favore del minore, per comportamento<br />
pregiu<strong>di</strong>zievole.<br />
Il Tribunale rigettava le richieste <strong>di</strong> entrambe le<br />
parti e ammoniva i genitori a limitare la loro conflittualità,<br />
nell’interesse del figlio.<br />
Proponeva reclamo il P., ribadendo la richiesta <strong>di</strong><br />
mo<strong>di</strong>fica delle modalità <strong>di</strong> affidamento del figlio e<br />
<strong>di</strong> ammonimento della moglie. Si costituiva la R.,<br />
che chiedeva <strong>di</strong>chiararsi l’esercizio <strong>di</strong>sgiunto della<br />
66 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
potestà, nell’ambito dell’or<strong>di</strong>naria amministrazione,<br />
nonché <strong>di</strong>sporsi l’iscrizione del minore presso la<br />
scuola del luogo <strong>di</strong> propria residenza.<br />
La Corte d’Appello <strong>di</strong> Napoli, con decreto 17-<br />
10/12-12-2008, confermava l’affido con<strong>di</strong>viso, ma <strong>di</strong>sponeva<br />
il collocamento del minore presso il padre;<br />
ammoniva ex art. 709 ter c.p.c., la R. ad attenersi,<br />
nelle modalità <strong>di</strong> gestione dell’affidamento, al rispetto<br />
delle esigenze del minore; revocava l’ammonimento<br />
al padre.<br />
Ricorre per cassazione la R., sulla base <strong>di</strong> cinque<br />
motivi.<br />
Motivi della decisione<br />
Per una migliore intelligenza delle questioni prospettate,<br />
pare opportuno premettere una pur breve<br />
<strong>di</strong>samina del <strong>di</strong>sposto dell’art. 709 ter c.p.c..<br />
Come è noto, tale articolo è stato introdotto dalla<br />
L. n. 54 del 2006, che pure ha <strong>di</strong>sciplinato l’affidamento<br />
con<strong>di</strong>viso, e l’intento del legislatore appare<br />
palesemente quello <strong>di</strong> fornire uno strumento per la<br />
soluzione <strong>di</strong> conflitti tra genitori, riguardo ai figli,<br />
che, a seguito della nuova normativa, potrebbero<br />
presentarsi più frequentemente.<br />
La competenza è attribuita al giu<strong>di</strong>ce del proce<strong>di</strong>mento<br />
in corso (separazione, <strong>di</strong>vorzio, annullamento<br />
del matrimonio, affidamento <strong>di</strong> figli <strong>di</strong> genitori<br />
non uniti in matrimonio) ovvero, una volta<br />
che esso sia concluso, al giu<strong>di</strong>ce che conoscerebbe<br />
i proce<strong>di</strong>menti ex art. 710 c.p.c., (mo<strong>di</strong>fica delle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> separazione). È da ritenere che il rito<br />
sia quello camerale, ai sensi dell’art. 737 c.p.c. e<br />
segg..<br />
L’oggetto della procedura attiene alle controversie<br />
insorte in or<strong>di</strong>ne all’esercizio della potestà genitoriale<br />
o delle modalità <strong>di</strong> affidamento: da un lato,<br />
dunque, conflitto tra i genitori sulle questioni <strong>di</strong><br />
maggiore interesse, ai sensi dell’art. 155 c.c., comma<br />
3, (la scelta della scuola, un intervento me<strong>di</strong>co sul<br />
minore, ecc.), ma pure - è da ritenersi - <strong>di</strong> “or<strong>di</strong>naria<br />
amministrazione”, espressione evidentemente<br />
usata in modo atecnico dal legislatore, non riferendosi<br />
ai soli rapporti patrimoniali (il modo in cui il<br />
minore si veste, gli spettacoli cui può assistere,<br />
ecc...), dall’altro, controversie sulla “interpretazione”<br />
dei provve<strong>di</strong>menti del giu<strong>di</strong>ce, che potrebbero condurre<br />
(non ad una mo<strong>di</strong>fica, ma) ad una più precisa<br />
determinazione e specificazione.<br />
Tali provve<strong>di</strong>menti, esaurita la fase del reclamo,<br />
non appaiono ricorribili per cassazione, pur coinvolgendo<br />
<strong>di</strong>ritti fondamentali dell’in<strong>di</strong>viduo (dovere<br />
- <strong>di</strong>ritto dei genitori <strong>di</strong> mantenere, educare, istruire<br />
i figli, e correlativi <strong>di</strong>ritti del figlio stesso), non assumendo<br />
contenuto decisorio, ma attenendo piuttosto<br />
al controllo esterno sulla potestà; né essi hanno<br />
carattere <strong>di</strong> definitività, potendo essere sempre riproposte<br />
le questioni con successivo ricorso (al riguardo,<br />
tra le altre, Cass. n.16<strong>11</strong> del 2009).
Ma l’art. 709 ter c.p.c., prevede ulteriori possibilità<br />
<strong>di</strong> intervento del giu<strong>di</strong>ce. Egli “in caso <strong>di</strong> gravi inadempienze<br />
o <strong>di</strong> atti che comunque arrechino pregiu<strong>di</strong>zio<br />
al minore” od ostacolino il corretto esercizio<br />
delle modalità <strong>di</strong> affidamento, può mo<strong>di</strong>ficare i<br />
provve<strong>di</strong>menti in vigore: effetto evidentemente analogo<br />
a quello perseguito con la procedura <strong>di</strong> cui all’art.<br />
710 c.p.c., (e, sotto il profilo sostanziale, va pure<br />
ricordato l’art. 155 ter c.c.). A ben venere, tale intervento<br />
va riguardato come una specificazione volta<br />
alla mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> separazione, <strong>di</strong>vorzio,<br />
o <strong>di</strong> affidamento dei figli nati fuori del matrimonio,<br />
ove sopravvengano mutamenti <strong>di</strong> circostanze,<br />
alla base dei provve<strong>di</strong>menti già assunti.<br />
Il mutamento si concretizza proprio nel comportamento<br />
dei genitori, gravemente inadempiente,<br />
pregiu<strong>di</strong>zievole al minore o impe<strong>di</strong>tivo dell’esercizio<br />
delle modalità <strong>di</strong> affidamento.<br />
Ancora, il Giu<strong>di</strong>ce può ammonire il genitore inadempiente<br />
o condannarlo al pagamento <strong>di</strong> una sanzione<br />
amministrativa, nonché <strong>di</strong>sporre il risarcimento<br />
dei danni nei confronti del minore o dell’altro<br />
genitore.<br />
La ricorribilità o meno <strong>di</strong> tali provve<strong>di</strong>menti, a seguito<br />
del reclamo, resta ovviamente influenzata<br />
dalla natura delle misure adottate.<br />
È appena il caso <strong>di</strong> osservare che l’in<strong>di</strong>cazione<br />
contenuta nell’art. 709 ter c.p.c., u.c., “i provve<strong>di</strong>menti<br />
assunti (...) sono impugnabili nei mo<strong>di</strong> or<strong>di</strong>nari”,<br />
va considerata come mero richiamo ai mezzi<br />
“or<strong>di</strong>nari” <strong>di</strong> impugnazione per quella specifica tipologia<br />
<strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti, <strong>di</strong>pendente dalla loro natura,<br />
contenuto e finalità.<br />
Venendo all’analisi del ricorso, per ragioni sistematiche,<br />
si esamineranno dapprima i motivi primo,<br />
secondo, terzo e sesto.<br />
(omissis)<br />
Rimangono da esaminare i motivi quarto e<br />
quinto: la R. lamenta violazione degli artt. <strong>11</strong>5, <strong>11</strong>6 e<br />
709 ter c.p.c., là dove il giu<strong>di</strong>ce a quo ha comminato<br />
nuovamente nei suoi confronti la sanzione dell’ammonimento<br />
ad attenersi alle modalità <strong>di</strong> gestione<br />
dell’affidamento del minore, nel rispetto delle esigenze<br />
<strong>di</strong> questo, ed ha revocato la relativa ammonizione<br />
al P., inflitta dal primo giu<strong>di</strong>ce.<br />
Tali provve<strong>di</strong>menti non sono suscettibili <strong>di</strong> impugnazione<br />
in questa sede, in quanto meramente sanzionatori<br />
e privi del carattere della decisorietà, e i<br />
relativi motivi vanno <strong>di</strong>chiarati inammissibili.<br />
Conclusivamente, il ricorso va <strong>di</strong>chiarato inammissibile.<br />
La natura della controversia richiede la compensazione<br />
delle spese tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte <strong>di</strong>chiara inammissibile il ricorso; <strong>di</strong>chiara<br />
compensate le spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio tra le parti.<br />
IL PUNTO DI VISTA<br />
<strong>di</strong> MICHELE LABRIOLA<br />
AVVOCATO DEL FORO DI BARI<br />
GIURISPRUDENZA CIVILE<br />
Nel caso <strong>di</strong> specie la Corte <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Napoli, a<br />
parziale riforma <strong>di</strong> quanto stabilito dal Tribunale <strong>di</strong><br />
Benevento - che si era limitato ad ammonire i genitori<br />
affinché attenuassero la conflittualità nell’interesse<br />
del figlio -, con decreto 17-10/12-12-2008, confermava<br />
l’affido con<strong>di</strong>viso, ma <strong>di</strong>sponeva il collocamento<br />
del minore presso il padre; ammoniva ex art.<br />
709 ter c.p.c. la madre ad attenersi, nelle modalità<br />
<strong>di</strong> gestione dell’affidamento, al rispetto delle esigenze<br />
del minore.<br />
Ricorreva successivamente la madre in Cassazione<br />
con cinque motivi <strong>di</strong> impugnazione.<br />
La Corte riteneva i primi motivi, relativi alla modalità<br />
<strong>di</strong> affidamento inammissibili e superati dalla<br />
emissione <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento in sede <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio<br />
che aveva confermato la modalità <strong>di</strong> affidamento <strong>di</strong>sposta<br />
dalla Corte d’Appello <strong>di</strong> Napoli e, conseguentemente,<br />
quello relativo all’ammonimento insuscettibile<br />
<strong>di</strong> impugnazione.<br />
Nel merito vi era stata la unilaterale decisione del<br />
genitore collocatario, <strong>di</strong> mutare la residenza del figlio<br />
minore comportando ciò anche il cambio <strong>di</strong> istituto<br />
scolastico.<br />
La sentenza rappresenta una decisione, ine<strong>di</strong>ta, lì<br />
dove risponde ad un interessante quesito processuale<br />
- ammissibilità o meno del ricorso per cassazione<br />
dell’art. 709 ter c.p.c. -, poi <strong>di</strong>chiara l’impossibilità<br />
logico-giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> coesistenza <strong>di</strong> due <strong>di</strong>versi<br />
regimi <strong>di</strong> affidamento - provve<strong>di</strong>menti provvisori <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>vorzio e pendenza <strong>di</strong> un reclamo in Corte <strong>di</strong> Cassazione<br />
- ed infine risolve il problema <strong>di</strong> natura<br />
squisitamente sostanziale con riferimento alle controversie<br />
sull’inadempienza dell’esercizio della potestà,<br />
in ipotesi <strong>di</strong> cambio <strong>di</strong> residenza del figlio in<br />
assenza <strong>di</strong> consenso del genitore non “collocatario”.<br />
È indubbio che la introduzione dell’art. 709 ter<br />
c.p.c. ha risolto una questione che, prima della L.<br />
54/2006, non trovava una vera sua propria collocazione<br />
normativa, sia in or<strong>di</strong>ne alla competenza del<br />
giu<strong>di</strong>ce a decidere in caso <strong>di</strong> inadempienza genitoriale,<br />
sia più specificamente in or<strong>di</strong>ne alla soluzione<br />
degli aspetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sostanziale: quali le controversie<br />
insorte tra i genitori sull’esercizio della potestà<br />
ed sulle modalità <strong>di</strong> affidamento.<br />
I proce<strong>di</strong>menti ex art. 710 c.p.c. a cui rinvia l’art.<br />
709 ter c.p.c.1 comma, seconda parte, sono proce<strong>di</strong>menti<br />
in camera <strong>di</strong> consiglio <strong>di</strong> attribuzione collegiale.<br />
Appare ormai pacifico che il giu<strong>di</strong>ce competente<br />
all’adozione dei provve<strong>di</strong>menti opportuni<br />
sulle controversie relative all’esercizio della potestà<br />
e sulle modalità dell’affidamento dei figli minori,<br />
anche nel corso del proce<strong>di</strong>mento, sia il tribunale in<br />
composizione collegiale e non il giu<strong>di</strong>ce istruttore.<br />
Quin<strong>di</strong> la stessa Corte conferma che “È da ritenere<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 67
GIURISPRUDENZA CIVILE<br />
che il rito sia quello camerale, ai sensi dell’art. 737<br />
c.p.c. e segg.”<br />
La questione non è <strong>di</strong> poco momento ove si pensi<br />
che se fosse previsto per l’art.709 ter c.p.c. - qualora<br />
fosse introdotto nel corso del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> separazione<br />
o <strong>di</strong>vorzio - lo stesso strumento processuale<br />
previsto per le impugnazioni delle or<strong>di</strong>nanze istruttorie<br />
o quello previsto per le impugnazioni dei provve<strong>di</strong>menti<br />
<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui all’art.<br />
709 ultimo comma - legittimando il G.I. quale giu<strong>di</strong>ce<br />
della controversia -, alle parti non resterebbe -<br />
nel primo caso - che sottoporre la questione al collegio<br />
ai sensi dell’art. 178 1° comma c.p.c. al momento<br />
della precisazione delle conclusioni, - nel secondo<br />
caso - che rinunciare alla reclamabilità, così<br />
come previsto dalla giurisprudenza costante, optando<br />
per il solo strumento della revoca da parte<br />
dello stesso G.I.. Nella previsione dell’art. 709 ter, invece,<br />
il collegio si pronuncerà imme<strong>di</strong>atamente ed il<br />
provve<strong>di</strong>mento sarà impugnabile con “i mo<strong>di</strong> or<strong>di</strong>nari”.<br />
Anche se non appare <strong>di</strong> particolare rilievo, a parere<br />
<strong>di</strong> chi scrive, tuttavia una certa incongruenza la<br />
norma in esame la contiene, lì dove prevede che<br />
sarà competente territorialmente il giu<strong>di</strong>ce già a<strong>di</strong>to<br />
per il proce<strong>di</strong>mento in corso - qualora il ricorso sia<br />
depositato nel corso del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> separazione o<br />
<strong>di</strong>vorzio - e quello <strong>di</strong> residenza del minore qualora<br />
il giu<strong>di</strong>zio sia introdotto dopo il passaggio in giu<strong>di</strong>cato<br />
del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> separazione e <strong>di</strong>vorzio.<br />
Il potere <strong>di</strong> controllo, vigilanza o mo<strong>di</strong>fica, nel<br />
primo caso, sarebbe demandato ad un giu<strong>di</strong>ce territorialmente<br />
<strong>di</strong>verso dalla residenza del minore, ove<br />
lo stesso risiedesse altrove.<br />
Fatta tale breve premessa, alla luce delle considerazioni<br />
svolte dall’estensore della sentenza commentata,<br />
si passa ad analizzare la questione sottoposta<br />
all’esame della Suprema Corte: l’art. 709 ter<br />
c.p.c. è ricorribile in Cassazione?<br />
La predetta sentenza premette che: “L’oggetto della<br />
procedura attiene alle controversie insorte in or<strong>di</strong>ne all’esercizio<br />
della potestà genitoriale od alle modalità <strong>di</strong> affidamento:<br />
da un lato, dunque, conflitto tra i genitori sulle<br />
questioni <strong>di</strong> maggiore interesse, ai sensi dell’art. 155<br />
c.c.comma 3, (la scelta della scuola, un intervento me<strong>di</strong>co<br />
sul minore, ecc.) ma pure - è da ritenersi - <strong>di</strong> “or<strong>di</strong>naria<br />
amministrazione”, espressione evidentemente usata in<br />
modo atecnico dal legislatore, non riferendosi ai soli rapporti<br />
patrimoniali (il modo in cui il minore si veste, gli<br />
spettacoli cui può assistere, ecc…), dall’altro, controversie<br />
sulla “interpretazione” dei provve<strong>di</strong>menti del giu<strong>di</strong>ce,<br />
che potrebbero condurre (non ad una mo<strong>di</strong>fica, ma) ad<br />
una più precisa determinazione e specificazione”.<br />
La sentenza 21718/2<strong>01</strong>0, a tal proposito, opera,<br />
inoltre, dei <strong>di</strong>stinguo, in primo luogo equipara il caso<br />
<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica del provve<strong>di</strong>mento in vigore con effetto<br />
analogo a quello “perseguito con la procedura <strong>di</strong> cui<br />
all’art. 710 c.p.c. (e sotto il profilo sostanziale va pure<br />
68 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
ricordato l’art.155 ter c.c.)” e solo in ipotesi <strong>di</strong> mutamenti<br />
delle circostanze - che si possono comunque concretizzare<br />
con il mero comportamento pregiu<strong>di</strong>zievole del<br />
genitore -, in secondo luogo prevede l’ipotesi in cui<br />
l’intervento del giu<strong>di</strong>ce si limiti, non a mo<strong>di</strong>ficare,<br />
bensì ad “interpretare il provve<strong>di</strong>mento in vigore,<br />
con una più precisa determinazione e specificazione.<br />
Inoltre il giu<strong>di</strong>ce può ammonire il genitore<br />
inadempiente o condannarlo al risarcimento del<br />
danno. La Corte, dopo aver operato tali <strong>di</strong>stinzioni<br />
conclude che “la ricorribilità o meno <strong>di</strong> tali provve<strong>di</strong>menti,<br />
a seguito del reclamo, resta ovviamente influenzata<br />
dalla natura delle misure adottate”.<br />
Comunque la Suprema Corte sottolinea la assoluta<br />
non ricorribilità in cassazione nella seconda<br />
ipotesi, quella in cui il giu<strong>di</strong>ce abbia “interpretato” il<br />
provve<strong>di</strong>mento in vigore - senza mo<strong>di</strong>ficarlo -, in<br />
funzione quasi <strong>di</strong> controllo sull’operato dei genitori,<br />
e ne abbia meglio specificato la modalità dell’affidamento.<br />
In tal caso il provve<strong>di</strong>mento incide su <strong>di</strong>ritti fondamentali<br />
dell’in<strong>di</strong>viduo ma non assume carattere<br />
decisorio, perché ha la funzione <strong>di</strong> risolvere il pregiu<strong>di</strong>zio<br />
quasi in itinere nella vita del minore, ed è<br />
suscettibile <strong>di</strong> revisione rebus sic stantibus, in qualsiasi<br />
momento.<br />
La cassazione continua nel ritenere che “l’in<strong>di</strong>cazione<br />
contenuta nell’art. 709 ter u.c. c.p.c. : i provve<strong>di</strong>menti<br />
assunti (….) sono impugnabili nei mo<strong>di</strong> or<strong>di</strong>nari,<br />
va considerata come mero richiamo ai mezzi<br />
“or<strong>di</strong>nari” <strong>di</strong> impugnazione per quella specifica tipologia<br />
<strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti, <strong>di</strong>pendente dalla loro natura,<br />
contenuto e finalità”.<br />
La Corte cita, quale precedente (Cass.civ.sez.I, 22<br />
gennaio 2009, n.16<strong>11</strong>), una decisione in ipotesi affatto<br />
<strong>di</strong>versa a parere <strong>di</strong> chi scrive: si trattava, infatti,<br />
<strong>di</strong> affermare la non definitività e decisorietà <strong>di</strong> un<br />
provve<strong>di</strong>mento autorizzattivo del G.T. ex art. 320<br />
cod.civ. relativo alla accettazione <strong>di</strong> un’ere<strong>di</strong>tà del<br />
minore in un caso <strong>di</strong> rappresentazione.<br />
La stessa Corte <strong>di</strong> Cassazione, invero, con sentenza<br />
I sez.civ, 18 agosto 2006, n.18187, all’indomani<br />
della riforma c.d. sull’”affidamento con<strong>di</strong>viso” ha<br />
stabilito che “in tema <strong>di</strong> ricorribilità per cassazione,<br />
ex art. <strong>11</strong>1 Cost., dei provve<strong>di</strong>menti resi in sede <strong>di</strong><br />
mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> separazione (o <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio),<br />
riguardanti l’affidamento e i rapporti con il genitore<br />
non affidatario (oltre che il mantenimento dei<br />
figli) ex art. 155 c.c., e pronunciati in sede <strong>di</strong> reclamo,<br />
l’applicazione delle forme camerali, pur non rendendo<br />
più proponibile il ricorso or<strong>di</strong>nario ex art. 360<br />
c.p.c. (precluso dall’art. 737,co.3, c.p.c.), non incide<br />
sulla natura contenziosa del proce<strong>di</strong>mento (che si<br />
svolge nel contrad<strong>di</strong>ttorio delle parti e si conclude<br />
con un decreto che ha natura sostanziale <strong>di</strong> sentenza);<br />
ne consegue che detti provve<strong>di</strong>menti, riguardanti<br />
i rapporti con i figli ed emanati ai sensi <strong>di</strong><br />
detto 155 c.c., hanno natura decisoria e definitiva,
senza che tali aspetti, da riferire alla situazione esistente<br />
al momento della decisione, vengano meno<br />
per essere suscettibili <strong>di</strong> revisione in ogni tempo”.<br />
Con la predette pronuncia la S.C. conferma l’ultimo<br />
orientamento della giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità favorevole<br />
all’ammissibilità del ricorso straor<strong>di</strong>nario<br />
per Cassazione - in ipotesi <strong>di</strong> art. 710 c.p.c. -, rilevando<br />
che non trova alcuna giustificazione la più<br />
datata affermazione giurisprudenziale che <strong>di</strong>stingue<br />
tra provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> separazione riguardanti i<br />
coniugi e provve<strong>di</strong>menti riguardanti i figli.<br />
Pertanto, ed a prescindere dalla circostanza che<br />
nel caso <strong>di</strong> specie il giu<strong>di</strong>ce del <strong>di</strong>vorzio, successivamente,<br />
aveva confermato il collocamento del minore<br />
presso il padre, facendo venir meno l’interesse<br />
della madre ad agire in sede <strong>di</strong> legittimità, siamo <strong>di</strong><br />
fronte, in linea teorica, ad una assenza <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento<br />
normativo per i seguenti motivi.<br />
La procedura ex art. 709 ter c.p.c. introdotta in<br />
corso <strong>di</strong> causa, terminerà con un provve<strong>di</strong>mento<br />
che potrà essere oggetto <strong>di</strong> impugnazione in secondo<br />
grado, tuttavia, così come sostenuto dalla<br />
sentenza in commento, non potrà essere ricorribile<br />
in sede <strong>di</strong> legittimità, per assenza <strong>di</strong> definitività e<br />
decisorietà del provve<strong>di</strong>mento reclamato. Il provve<strong>di</strong>mento<br />
richiesto, sempre in corso <strong>di</strong> causa, ex art.<br />
709 ultimo comma - per la mo<strong>di</strong>fica sia patrimoniale<br />
sia personale delle con<strong>di</strong>zioni in vigore - non sarà<br />
impugnabile, in quanto avente natura anticipatoria<br />
degli effetti del provve<strong>di</strong>mento definitivo. La procedura<br />
attivata ex art. 710 c.p.c., per la mo<strong>di</strong>fica delle<br />
con<strong>di</strong>zioni per mutamento delle circostanze, qua-<br />
GIURISPRUDENZA CIVILE<br />
lora il giu<strong>di</strong>zio si sia già concluso, ammette la possibilità<br />
<strong>di</strong> impugnazione in Corte d’Appello e, si ritiene,<br />
dalla lettura della sentenza 18187/2006, anche<br />
la ricorribilità ex art. <strong>11</strong>1 Cost.<br />
Attesa la labilità del confine tra i tre istituti processuali<br />
su descritti, potrebbe sorgere una notevole<br />
incertezza sulla tipologia del ricorso da introdurre,<br />
per gli effetti sulla garanzia processuale legata all’impugnazione,<br />
che finisce per essere demandata<br />
alla “natura” del provve<strong>di</strong>mento finale (mera interpretazione,<br />
vigilanza ovvero mo<strong>di</strong>fica) più che al<br />
tipo <strong>di</strong> domanda, con la conseguenza che non sarà<br />
a monte possibile prevedere la ricorribilità o meno<br />
del provve<strong>di</strong>mento nel momento dell’introduzione<br />
del ricorso stesso.<br />
Sembra quin<strong>di</strong> essere lasciato all’interprete, <strong>di</strong><br />
volta in volta il dover in<strong>di</strong>viduare, come ci <strong>di</strong>ce la<br />
sentenza 21718/2<strong>01</strong>0, “la specifica tipologia <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti,<br />
<strong>di</strong>pendente dalla loro natura, contenuto<br />
e finalità”. Pertanto, a parere <strong>di</strong> chi scrive, la soluzione<br />
potrebbe essere quella che la ricorribilità per<br />
cassazione dell’art. 709 ter c.p.c. sarà esperibile solo<br />
qualora si sia in presenza <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti mo<strong>di</strong>ficativi<br />
delle originarie statuizioni anche se volti a risolvere<br />
il contrasto sull’attuazione dei provve<strong>di</strong>menti<br />
stessi (attesa la analogia con l’art. 710 c.p.c.)<br />
o che comunque abbiano natura patrimoniale.<br />
In breve qualche cenno sull’ammonimento, da<br />
parte <strong>di</strong> alcuni autori si è evidenziata la accessorietà<br />
della domanda sanzionatoria rispetto a quella principale:<br />
controllo del corretto svolgimento dell’esercizio<br />
della potestà e/o eventuale mo<strong>di</strong>fica dei provve<strong>di</strong>menti<br />
in vigore e, “congiuntamente”, ammonimento<br />
e condanna al risarcimento del danno.<br />
L’ammonire, <strong>di</strong>versamente dal risarcimento del<br />
danno - <strong>di</strong> cui ai punti 2), 3), II comma dell’art. 709<br />
ter c.p.c. - che ha natura <strong>di</strong> sanzione risarcitoria, ma<br />
non è qualificabile in termini <strong>di</strong> condanna punitiva<br />
sganciata dal concetto <strong>di</strong> responsabilità <strong>di</strong> cui all’art.<br />
2043 cod.civ., ha invece la <strong>di</strong>versa funzione <strong>di</strong> indurre<br />
l’adempimento del genitore da ammonireTribunale<br />
<strong>di</strong> Varese, or<strong>di</strong>nanza del 7 maggio 2<strong>01</strong>0),<br />
quin<strong>di</strong> si può ritenere cha l’ammonimento abbia<br />
come unico scopo la deterrenza al comportamento<br />
lesivo e non vere e proprie finalità sanzionatorie.<br />
Quin<strong>di</strong> in linea con il principio della non ricorribilità<br />
del provve<strong>di</strong>mento ex art. 709 ter c.p.c., anche<br />
sotto tale profilo la Corte <strong>di</strong> Cassazione, nella sentenza<br />
in commento, esclude la impugnabilità del reclamo,<br />
in quanto anche l’ammonimento ha natura<br />
giuri<strong>di</strong>ca del tutto subor<strong>di</strong>nata alla domanda principale<br />
e pertanto, nel caso <strong>di</strong> specie, priva del carattere<br />
della decisoriatà e definitività.<br />
Sul mutamento delle circostanze per il comportamento<br />
pregiu<strong>di</strong>zievole del genitore quale elemento<br />
fondante la mo<strong>di</strong>fica del provve<strong>di</strong>mento in vigore,<br />
la Corte non motiva oltre, tuttavia in tale riconoscimento<br />
emerge l’assunto in base al quale, qualora un<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 69
GIURISPRUDENZA CIVILE<br />
genitore sia collocatario <strong>di</strong> un minore, deve necessariamente<br />
avere delle limitazioni nell’esercizio<br />
della potestà, tale limite è rappresentato dal <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> esercizio dell’altro genitore, quin<strong>di</strong> dalla bigenitorialità,<br />
pertanto il trasferimento senza il consenso<br />
del minore presso altra residenza, può legittimare, ai<br />
sensi dell’art. 709 ter c.p.c. quella mo<strong>di</strong>fica, ai fini <strong>di</strong><br />
controllo e vigilanza, sull’affidamento, rappresentata<br />
dal cambio <strong>di</strong> collocamento, qualora sia opportuno<br />
introdurre altresì una domanda sanzioantoria.<br />
In assenza <strong>di</strong> tale richiesta sarà, per i motivi su in<strong>di</strong>cati,<br />
opportuno ricorrere ai sensi dell’art. 710 c.p.c.<br />
che offre maggiori garanzie in termini <strong>di</strong> impugnabilità.<br />
Nonni e mantenimento<br />
dei nipoti<br />
L’obbligo degli ascendenti <strong>di</strong> fornire ai genitori i<br />
mezzi necessari per adempiere al loro dovere <strong>di</strong><br />
mantenimento ha natura sussi<strong>di</strong>aria e trova<br />
applicazione se ed in quanto l’altro genitore non è in<br />
grado <strong>di</strong> provvedervi.<br />
Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2<strong>01</strong>0,<br />
n. 20509<br />
Presidente Gabriella Luccioli,<br />
Relatore Maria Rosaria Cultrera<br />
(omissis)<br />
Motivi della decisione<br />
La ricorrente deduce erronea interpretazione delle<br />
risultanze istruttorie, violazione dei principi processuali<br />
<strong>di</strong> cui all’art. 148 c.c. e 433 c.c. e dei principi<br />
<strong>di</strong>sciplinanti la decorrenza del <strong>di</strong>ritto al mantenimento.<br />
Ascrive alla Corte territoriale errore <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto,<br />
sostenendo che l’organo giu<strong>di</strong>cante avrebbe<br />
dovuto condurre la sua valutazione sui presupposti<br />
della domanda, tenendo conto della situazione all’epoca<br />
dell’introduzione del giu<strong>di</strong>zio. In fatto, a<br />
quell’epoca ella non era autosufficiente. Il suocero<br />
era invece un ricco possidente ed il padre del bambino<br />
non adempiva al suo obbligo <strong>di</strong> mantenerlo.<br />
Il resistente deduce infondatezza del motivo.<br />
(omissis)<br />
Nel merito il ricorso è privo <strong>di</strong> fondamento.<br />
La decisione impugnata ha respinto la domanda,<br />
sia essa tesa ad ottenere il concorso dei nonni nel<br />
mantenimento del minore ai sensi dell’art. 148 c.c.<br />
sia alla stregua del più riduttivo obbligo <strong>di</strong> prestare<br />
i soli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c. Nel primo<br />
aspetto, ha ritenuto necessario esaminare la con<strong>di</strong>zione<br />
patrimoniale della madre all’attualità, dunque<br />
all’epoca della decisione. E in fatto, ha riscontrato<br />
che ella è risultata in grado <strong>di</strong> mantenere il figlio, sia<br />
70 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
perché munita <strong>di</strong> laurea è in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> cercare<br />
adeguata occupazione, sia perché è risultata proprietaria<br />
<strong>di</strong> due porzioni immobiliari - 1/16 <strong>di</strong> una<br />
villa ove <strong>di</strong>mora col figlio, ed 1/16 <strong>di</strong> altra villa in -,<br />
nonché proprietaria esclusiva <strong>di</strong> altra villa a rustico<br />
valutata in Euro 42.481,00. Il padre, principale obbligato,<br />
inoltre ha ere<strong>di</strong>tato la quota <strong>di</strong> un quarto <strong>di</strong> un<br />
consistente immobile abitativo e sei locali commerciali.<br />
Nel suo ulteriore profilo, l’indagine sulla domanda<br />
è stata ritenuta implicitamente assorbita.<br />
Tale conclusione, quale che sia il para<strong>di</strong>gma normativo<br />
cui si riconduca la motivazione, appare scevra<br />
da errore <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto.<br />
L’art. 147 c.c. impone ai genitori l’obbligo <strong>di</strong> mantenere<br />
i propri figli. Tale obbligo grava su <strong>di</strong> essi in<br />
senso primario ed integrale, il che comporta che se<br />
l’uno dei due non voglia o non possa adempiere, l’altro<br />
deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali<br />
e red<strong>di</strong>tuali e deve sfruttare la sua capacità<br />
<strong>di</strong> lavoro, salva comunque la possibilità <strong>di</strong> agire contro<br />
l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale<br />
alle sue con<strong>di</strong>zioni economiche. Solo in<br />
via sussi<strong>di</strong>aria, dunque succedanea, si concretizza<br />
l’obbligo degli ascendenti <strong>di</strong> fornire ai genitori i<br />
mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei<br />
confronti dei figli previsto dall’art. 148 c.c. che comunque<br />
trova ingresso non già perché uno dei due<br />
genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo,<br />
ma se ed in quanto l’altro genitore non abbia<br />
mezzi per provvedervi (Cass. n. 3402/1995 che s’intende<br />
riba<strong>di</strong>re).
Laddove avesse inquadrato la fattispecie nel para<strong>di</strong>gma<br />
dell’art. 148 c.c. ammettendo altresì l’ammissibilità<br />
dell’azione in via or<strong>di</strong>naria anziché in via<br />
monitoria secondo il rito ivi prescritto, la decisione<br />
impugnata comunque risulterebbe ineccepibile sul<br />
piano giuri<strong>di</strong>co ed insindacabile nel merito. La Corte<br />
<strong>di</strong> merito ha verificato se i genitori del minore, ex<br />
lege obbligati al suo mantenimento, fossero in con<strong>di</strong>zione<br />
<strong>di</strong> provvedervi. E rilevato, su questa corretta<br />
premessa, che potessero entrambi assolvere al loro<br />
obbligo, e comunque che l’attrice inspiegabilmente<br />
non aveva assunto iniziative nei confronti del padre<br />
del minore, omettendo <strong>di</strong> pretendere che assolvesse<br />
al suo obbligo primario <strong>di</strong> provvedere al mantenimento<br />
del figlio, ha escluso che ella potesse chiamare<br />
al concorso i nonni paterni, essendo in grado<br />
<strong>di</strong> assolvere ella stessa, in prima persona, al suo personale<br />
dovere nei confronti del figlio. Non vi erano<br />
perciò i presupposti per l’azione esperita.<br />
La conclusione, argomentata con motivazione<br />
esaustiva e puntuale, è immune da errore.<br />
Neppure si presta a critica, ove la motivazione si<br />
riferisse al <strong>di</strong>ritto agli alimenti previsto dall’art. 433<br />
c.c. siccome tale <strong>di</strong>ritto è legato alla prova dello stato<br />
<strong>di</strong> bisogno e dell’impossibilità da parte dell’alimentando<br />
<strong>di</strong> provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento<br />
me<strong>di</strong>ante l’esplicazione <strong>di</strong> attività lavorativa.<br />
Se questi è in grado <strong>di</strong> trovare un’occupazione<br />
confacente alle proprie attitu<strong>di</strong>ni ed alle proprie<br />
con<strong>di</strong>zioni sociali, nulla può pretendere dai soggetti<br />
in<strong>di</strong>cati nell’art. 433 c.c. Nell’or<strong>di</strong>ne prescritto<br />
sarebbero seguiti gli ascendenti prossimi, ma anche<br />
in questo caso, secondo il <strong>di</strong>sposto dell’art. 433 c.c.<br />
comma 1, n. 3, in via succedanea, e sostitutiva solo<br />
se i genitori non fossero stati in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> adempiere<br />
al loro personale e <strong>di</strong>retto obbligo, circostanza<br />
esclusa con valutazione <strong>di</strong> merito, adeguatamente<br />
motivata e perciò insindacabile.<br />
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto<br />
del ricorso.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente<br />
al pagamento delle spese del presente giu<strong>di</strong>zio.<br />
IL PUNTO DI VISTA<br />
<strong>di</strong> MARIA TERESA CORATELLA e PALMA LOCONTE<br />
AVVOCATI DEL FORO DI TRANI<br />
Nella sentenza in commento la Corte <strong>di</strong> Cassazione<br />
torna ad occuparsi dell’obbligo <strong>di</strong> mantenimento<br />
e/o degli alimenti dei nonni verso i nipoti. Si<br />
tratta <strong>di</strong> un tema sul quale la giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità<br />
ha sempre avuto un orientamento univoco<br />
e costante.<br />
Nel caso <strong>di</strong> specie, la moglie, a fronte dell’inadempimento<br />
del coniuge al mantenimento verso il<br />
figlio, con citazione promossa verso i nonni paterni,<br />
GIURISPRUDENZA CIVILE<br />
chiede che gli stessi provvedano ex art. 148 c.c. al<br />
mantenimento del nipote, ovvero alla corresponsione<br />
<strong>di</strong> un assegno alimentare ai sensi dell’art. 433<br />
c.c.<br />
Concesso in primo grado l’assegno alimentare a<br />
carico del nonno, la Corte d’Appello ha riformato la<br />
sentenza, revocandolo.<br />
La Cassazione, confermando la sentenza d’Appello,<br />
muove dal presupposto che il dovere dei<br />
nonni <strong>di</strong> concorrere al mantenimento e/o agli alimenti,<br />
rispettivamente ai sensi degli artt. 148 c.c. e<br />
433 c.c., sussiste solo qualora i red<strong>di</strong>ti e i patrimoni<br />
<strong>di</strong> entrambi i genitori non siano sufficienti a far<br />
fronte alle esigenze primarie dei figli minori.<br />
Invero, l’art. 148 c.c. <strong>di</strong>spone che “… Quando i genitori<br />
non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi<br />
o naturali, in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> prossimità, sono tenuti a fornire<br />
ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano<br />
adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.”; mentre<br />
l’art. 433 c.c. prevede che “All’obbligo <strong>di</strong> prestare gli alimenti<br />
sono tenuti, nell’or<strong>di</strong>ne: … 3) i genitori e, in loro<br />
mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli<br />
adottanti.”<br />
L’art. 148 c.c. detta il criterio <strong>di</strong> ripartizione degli<br />
oneri <strong>di</strong> mantenimento della prole nei rapporti interni<br />
tra i coniugi, ponendo il relativo obbligo, in primis,<br />
a carico <strong>di</strong> questi ultimi; solo in caso <strong>di</strong> insufficienza<br />
dei mezzi dei genitori, il citato articolo<br />
chiama ad intervenire, in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> prossimità, gli<br />
ascendenti legittimi o naturali dei genitori stessi,<br />
ponendo a carico dei nonni un’obbligazione <strong>di</strong> carattere<br />
sussi<strong>di</strong>ario che ha come presupposto l’inidoneità<br />
dei genitori a provvedere al mantenimento<br />
dei figli, non già il mero inadempimento <strong>di</strong> uno dei<br />
due coniugi.<br />
La peculiarità dell’istituto consta nella possibilità<br />
<strong>di</strong> attivare una speciale tutela monitoria a favore <strong>di</strong><br />
chiunque vi abbia interesse, vale a <strong>di</strong>re del coniuge<br />
ovvero degli ascendenti adempienti, o, ancora, dei<br />
figli maggiorenni che, pur convivendo con la <strong>famiglia</strong>,<br />
contribuiscano ex art. 315 c.c. al mantenimento<br />
della stessa; infine, <strong>di</strong> coloro che, pur non obbligati<br />
al mantenimento, sono tenuti a prestare gli alimenti<br />
ex art. 433 c.c., nonché degli istituti <strong>di</strong> assistenza<br />
presso cui la prole sia ricoverata.<br />
Legittimato passivo è colui che, coniuge o ascendente,<br />
sia inadempiente agli obblighi <strong>di</strong> mantenimento,<br />
istruzione ed educazione dei figli.<br />
La ratio legis è quella <strong>di</strong> ottenere che una quota<br />
dei red<strong>di</strong>ti dell’inadempiente venga versata dall’obbligato<br />
(o dal terzo debitore del coniuge inadempiente)<br />
<strong>di</strong>rettamente all’altro genitore o a chi, comunque,<br />
si occupa dei figli; tanto al fine <strong>di</strong> evitare<br />
l’intromissione degli ascendenti nell’esercizio della<br />
potestà loro spettante. I figli, pertanto, non <strong>di</strong>spongono<br />
<strong>di</strong> alcuna azione verso i nonni, salvo che agiscano<br />
facendo valere il <strong>di</strong>verso <strong>di</strong>ritto agli alimenti<br />
ex art. 433, n. 3 c.c.<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 71
GIURISPRUDENZA CIVILE<br />
Si osserva che sia l’obbligo <strong>di</strong> mantenimento ex<br />
art. 148 c.c., sia quello alimentare ex art. 433 c.c. è<br />
costruito sul concetto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> estesa, comprendente<br />
anche gli ascendenti, nel primo caso; <strong>di</strong>scendenti<br />
e ascendenti <strong>di</strong> qualunque grado, alcuni affini<br />
in linea retta <strong>di</strong> primo grado, fratelli e sorelle, nel secondo<br />
caso.<br />
I presupposti, invece, dell’obbligo alimentare ai<br />
sensi dell’art. 433 c.c. sono l’esistenza <strong>di</strong> un legame<br />
soggettivo fra avente <strong>di</strong>ritto ed obbligato e, sotto il<br />
profilo oggettivo, l’esistenza <strong>di</strong> uno stato <strong>di</strong> bisogno<br />
dell’alimentando, la conseguente incapacità dello<br />
stesso <strong>di</strong> provvedere al proprio mantenimento, nonché<br />
la capacità red<strong>di</strong>tuale dell’obbligato.<br />
In questo senso l’obbligo alimentare è sicuramente<br />
funzionale alla tutela del <strong>di</strong>ritto alla vita, in<br />
particolare a una vita <strong>di</strong>gnitosa.<br />
L’or<strong>di</strong>namento appresta quin<strong>di</strong> gli strumenti affinché<br />
l’in<strong>di</strong>gente possa ottenere i mezzi necessari<br />
alla sussistenza da parte <strong>di</strong> soggetti che si trovino<br />
con lui in una particolare relazione personale e che<br />
abbiano la possibilità economica <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare i suoi<br />
bisogni.<br />
Ne deriva il carattere strettamente personale dell’obbligazione<br />
alimentare, dal momento che legittimato<br />
attivo è solo colui che si trovi in stato <strong>di</strong> bisogno<br />
o il suo rappresentante legale.<br />
Stante il carattere sussi<strong>di</strong>ario delle obbligazioni <strong>di</strong><br />
mantenimento e/o alimentare facenti capo agli<br />
ascendenti, ne deriva che, per un verso, non ci si<br />
possa rivolgere ex art. 148 c.c. agli ascendenti per il<br />
solo fatto che uno dei due genitori non contribuisca<br />
al mantenimento dei figli (come nel caso <strong>di</strong> specie)<br />
quando l’altro sia in grado, comunque, <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare<br />
le loro esigenze; per altro verso, che l’obbligazione<br />
alimentare sorge in ragione dell’effettivo stato <strong>di</strong> bisogno<br />
e della impossibilità dell’alimentando <strong>di</strong><br />
provvedere in tutto o in parte al sostentamento.<br />
A supporto <strong>di</strong> tali argomentazioni, la Cass. Civ.,<br />
Sez. I, 23/03/1995, n. 3402 ha statuito che: “Lo speciale<br />
provve<strong>di</strong>mento per decreto <strong>di</strong>sciplinato dal comma 2 dell’art.<br />
148 c.c. è utilizzabile al fine <strong>di</strong> ottenere la condanna<br />
degli ascendenti dei genitori, privi <strong>di</strong> mezzi economici, a<br />
fornire a questi ultimi i mezzi necessari ad adempiere i<br />
loro doveri nei confronti dei figli, sia legittimi che naturali.”<br />
Nello stesso senso si sono espressi alcuni Tribunali<br />
<strong>di</strong> merito, quali il Tribunale <strong>di</strong> Milano che con<br />
sentenza del 30/06/2000 ha sancito: “…Nel caso in cui<br />
il genitore <strong>di</strong>rettamente obbligato non abbia i mezzi sufficienti<br />
per adempiere, gli ascendenti saranno chiamati a<br />
contribuire solo se anche l’altro genitore non sia in grado<br />
<strong>di</strong> provvedervi integralmente, con conseguente applicabilità,<br />
anche nei confronti degli avi, del proce<strong>di</strong>mento monitorio<br />
<strong>di</strong> cui all’art. 148 comma 2 c.c.” e il Tribunale <strong>di</strong><br />
Roma Sez. XIII, che con sentenza del 16/<strong>01</strong>/2004 ha<br />
previsto: “L’obbligo degli ascendenti <strong>di</strong> pari grado <strong>di</strong> concorrere<br />
al mantenimento dei figli dei propri <strong>di</strong>scendenti<br />
72 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
non subentra nel caso in cui uno solo dei genitori versi in<br />
uno stato <strong>di</strong> impossibilità, ma nel caso in cui i mezzi economici<br />
dell’altro genitore, sul quale grava l’obbligo <strong>di</strong><br />
provvedere al mantenimento dei figli per intero, non siano<br />
sufficienti.”<br />
Ancora il Tribunale <strong>di</strong> Vicenza con sentenza del<br />
04/09/2009 ha riba<strong>di</strong>to che “l’obbligazione degli ascendenti<br />
<strong>di</strong> fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano<br />
provvedere al mantenimento dei figli è subor<strong>di</strong>nata<br />
a quella primaria dei genitori. … anche nel senso che agli<br />
ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico<br />
per il solo fatto che uno dei due genitori non <strong>di</strong>a il<br />
proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore<br />
è, nonostante ciò in grado <strong>di</strong> mantenerli e, perciò<br />
stesso, ha il dovere primario <strong>di</strong> farlo”.<br />
La comune ratio deciden<strong>di</strong> delle pronunce riportate<br />
si fonda sull’assimilabilità del dovere degli ascendenti<br />
<strong>di</strong> fornire ai genitori i mezzi per mantenere la<br />
prole all’obbligo <strong>di</strong> corrispondere gli alimenti <strong>di</strong> cui<br />
agli artt. 433 ss. c.c. Ne deriva che il contributo a carico<br />
degli ascendenti, dev’essere misurato in proporzione<br />
del bisogno <strong>di</strong> chi lo domanda e delle con<strong>di</strong>zioni<br />
economiche <strong>di</strong> chi deve somministrarli e<br />
non deve in ogni caso superare quanto necessario<br />
per la vita del beneficiario, avuto però riguardo alla<br />
sua posizione sociale.<br />
Si rileva tuttavia una sentenza del Tribunale <strong>di</strong><br />
Genova del 28/10/2009 in cui è stato statuito che il<br />
riferimento legislativo <strong>di</strong> cui all’art. 148 c.c. <strong>di</strong> non<br />
avere i genitori mezzi sufficienti al mantenimento,<br />
non vada inteso “in maniera assoluta, perchè l’insufficienza<br />
dei mezzi ammette anche un’integrazione parziale<br />
e non la sostituzione <strong>di</strong> una categoria all’altra.<br />
Detta obbligazione non <strong>di</strong>pende dall’oggettiva insufficienza<br />
dei red<strong>di</strong>ti effettivi dei genitori, ma dalla loro capacità<br />
<strong>di</strong> provvedere al mantenimento della minore;<br />
come è stato rilevato dalla giurisprudenza <strong>di</strong> merito<br />
(Trib. Napoli 15.02.1977) non vale ad esonerare gli<br />
ascendenti da tale obbligo il comportamento dei genitori<br />
che <strong>di</strong> fatto non provvedano in maniera adeguata al<br />
mantenimento dei figli, essendo appunto la norma in<br />
concreto finalizzata a garantire l’adeguato mantenimento<br />
della prole”..<br />
In buona sostanza secondo l’orientamento del Tribunale<br />
<strong>di</strong> Genova, l’obbligo sussi<strong>di</strong>ario degli ascendenti<br />
non può essere escluso quando la contribuzione<br />
offerta dai genitori è palesemente insufficiente<br />
a garantire le esigenze <strong>di</strong> mantenimento del<br />
minore e sempre che la somma da destinare al<br />
mantenimento dei <strong>di</strong>scendenti non ecceda le primarie<br />
necessità <strong>di</strong> vita degli ascendenti.<br />
Invero, appare con<strong>di</strong>visibile quest’ultima interpretazione<br />
della norma perché sembra rispettare<br />
maggiormente la ratio legis degli artt.148 c.c. e 433<br />
c.c. volta a garantire la tutela dei minori al mantenimento,<br />
istruzione ed educazione e/o agli alimenti,<br />
presupposti necessari del <strong>di</strong>ritto costituzionale ad<br />
una vita <strong>di</strong>gnitosa.
Vizio parziale <strong>di</strong> mente<br />
idoneo ad escludere il dolo<br />
nel reato <strong>di</strong> violazione<br />
degli obblighi <strong>di</strong> assistenza<br />
familiare<br />
Cass. penale, Sez. VI, 23 settembre<br />
2<strong>01</strong>0, n. 34333<br />
Fatto e <strong>di</strong>ritto<br />
1 - Il Tribunale <strong>di</strong> Lecco, con sentenza 1/3/2006, <strong>di</strong>chiarava<br />
I. D. colpevole del delitto <strong>di</strong> cui all’art. 570<br />
c.p. - per essersi sottratto agli obblighi <strong>di</strong> assistenza<br />
inerenti alla potestà <strong>di</strong> genitore e per avere fatto<br />
mancare i mezzi <strong>di</strong> sussistenza ai figli minori M. e<br />
M. (dal 1997 al 30/9/2003) - e lo condannava, in concorso<br />
delle circostanze attenuanti generiche, alla<br />
pena <strong>di</strong> mesi due <strong>di</strong> reclusione ed € 200,00 <strong>di</strong> multa.<br />
2 - A seguito <strong>di</strong> gravame dell’imputato, la Corte<br />
d’Appello <strong>di</strong> Milano, con sentenza 10/1<strong>01</strong>2007, riformando<br />
parzialmente quella <strong>di</strong> primo grado, concedeva<br />
all’imputato la <strong>di</strong>minuente <strong>di</strong> cui all’art. 89 c.p.<br />
e riduceva la pena inflitta a un mese e giorni <strong>di</strong>eci <strong>di</strong><br />
reclusione.<br />
Il Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>strettuale, dopo avere dato atto che la<br />
materialità dei fatti era pacifica, si faceva carico <strong>di</strong><br />
analizzare, sulla base della perizia psichiatrica<br />
espletata sul D., gli aspetti patologici della personalità<br />
<strong>di</strong> costui e i conseguenti riverberi sulla condotta<br />
incriminata. Evidenziava, in particolare, che l’imputato<br />
era affetto, all’epoca dei fatti, da un “<strong>di</strong>sturbo<br />
paranoide della personalità manifestato attraverso<br />
comportamenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffidenza e sospetto nei confronti<br />
degli altri”, il che determinava una visione<br />
inadeguata della realtà e una incidenza negativa<br />
sulla capacità intellettiva, definita dal perito “con<br />
continuità alterata”, pur permanendo una capacità<br />
<strong>di</strong> volere. Riteneva, pertanto, che tale quadro patologico<br />
legittimasse il riconoscimento della <strong>di</strong>minuente<br />
del vizio parziale <strong>di</strong> mente.<br />
3 - Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il<br />
proprio <strong>di</strong>fensore, l’imputato, lamentando la mancanza<br />
<strong>di</strong> motivazione sull’elemento soggettivo del<br />
reato, che doveva essere escluso, perché, a causa del<br />
GIURISPRUDENZA PENALE<br />
riscontrato <strong>di</strong>sturbo della personalità, erano <strong>di</strong>fettate<br />
in lui la rappresentazione e la volizione del fatto<br />
illecito addebitatogli.<br />
4 - lI ricorso è fondato.<br />
In linea generale, deve ritenersi che la <strong>di</strong>minuente<br />
del vizio parziale <strong>di</strong> mente è compatibile con la sussistenza<br />
del dolo, non essendovi contrasto logico tra<br />
l’ammettere la seminfermità mentale e il ritenere<br />
provati la coscienza e volontà del fatto, ancorché <strong>di</strong>minuite.<br />
II rapporto tra l’imputabilità e il reato è <strong>di</strong> assoluta<br />
in<strong>di</strong>pendenza, nel senso cioè che il reato è configurabile<br />
a prescindere dalla capacità d’intendere e<br />
<strong>di</strong> volere del suo autore, dal che consegue coerentemente<br />
la piena autonomia tra le nozioni <strong>di</strong> imputabilità<br />
e <strong>di</strong> colpevolezza. Il vizio parziale <strong>di</strong> mente integra<br />
una circostanza attenuante del reato, riconducibile a<br />
quel genus <strong>di</strong> circostanze qualificate dal co<strong>di</strong>ce penale<br />
come “inerenti alla persona del colpevole”.<br />
Proprio tale autonomia tra le due nozioni, tuttavia,<br />
impone l’indagine in or<strong>di</strong>ne alla sussistenza o<br />
meno, nel comportamento tenuto dall’agente, dell’elemento<br />
soggettivo del reato, indagine che implica<br />
la verifica in concreto dell’eventuale incidenza<br />
che lo stato patologico può avere avuto sulla condotta<br />
considerata, per stabilire se questa si riveli alterata<br />
in modo sostanziale nella sua connotazione<br />
psicologica.<br />
La sentenza impugnata, pur analizzando in maniera<br />
<strong>di</strong>ffusa i problemi psichiatrici da cui era afflitto<br />
il D. e i riflessi negativi sulle sue scelte comportamentali,<br />
omette <strong>di</strong> trarre da ciò le logiche conclusioni<br />
in tema <strong>di</strong> rappresentazione e volizione del<br />
fatto tipico addebitato al predetto.<br />
Si legge, infatti, nella sentenza in verifica che l’imputato<br />
a causa del <strong>di</strong>sturbo paranoide, aveva sviluppato<br />
la preoccupazione ossessiva che i figli “potessero<br />
essere abbandonati a se stessi anche dalla<br />
madre e avviarsi su una brutta strada frequentando<br />
compagnie inadeguate”; ciò aveva innestato in lui<br />
l’esigenza <strong>di</strong> tenere sotto costante controllo, sia pure<br />
a <strong>di</strong>stanza i figli, per rassicurarsi della infondatezza<br />
dei suoi timori, agendo secondo modalità del tutto<br />
irrazionali; la conflittualità interiore dell’agente, che,<br />
per un verso, aveva mostrato preoccupazione per la<br />
sorte dei figli e, per altro verso, si era sottratto al dovere<br />
<strong>di</strong> contribuire al loro mantenimento, nella convinzione<br />
“<strong>di</strong> agire utilmente e correttamente”, era<br />
chiaro sintomo della decisiva incidenza del <strong>di</strong>sturbo<br />
psichiatrico sulla capacità intellettiva, che, all’epoca<br />
dei fatti, era “con continuità alterata”, con<strong>di</strong>zione<br />
questa che “gli impe<strong>di</strong>va <strong>di</strong> capire che senza il suo<br />
aiuto ai figli, <strong>di</strong> cui pur si preoccupava, venivano a<br />
mancare i mezzi <strong>di</strong> sussistenza”.<br />
Tale motivato convincimento espresso dalla Corte<br />
<strong>di</strong> merito, sulla base anche delle con<strong>di</strong>vise conclusioni<br />
rassegnate nella perizia psichiatrica espletata,<br />
non può che portare alla esclusione dell’elemento<br />
soggettivo del reato.<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 73
GIURISPRUDENZA PENALE<br />
È vero che questo è punito a titolo <strong>di</strong> dolo generico,<br />
essendo sufficienti la mera coscienza e volontà<br />
<strong>di</strong> sottrarsi agli obblighi <strong>di</strong> assistenza inerenti la propria<br />
qualità senza giusta causa, ma è anche vero che<br />
non può darsi ingresso a presunzioni o a formule<br />
ispirate assertivamente al canone del dolus in re<br />
ipsa, che non hanno fondamento nell’or<strong>di</strong>namento<br />
positivo. La coscienza e volontà attengono comunque<br />
all’azione, considerata nel momento della sua<br />
attuazione, ed esprimono il “coefficiente <strong>di</strong> umanità”,<br />
che consente <strong>di</strong> considerare la condotta, in<br />
tutte le sue componenti (oggettiva e soggettiva)<br />
come propria del soggetto. Il grave perturbamento<br />
psichico <strong>di</strong> cui era portatore l’imputato all’epoca dei<br />
fatti si è inevitabilmente riverberato, per quello che<br />
emerge dalla stessa sentenza impugnata, sulla normalità<br />
del processo rappresentativo e volitivo del<br />
medesimo imputato.<br />
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata<br />
senza rinvio perché il fatto non costituisce<br />
reato.<br />
P.Q.M.<br />
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché<br />
il fatto non costituisce reato.<br />
Depositata in Cancelleria il 23.09.2<strong>01</strong>0<br />
IL PUNTO DI VISTA<br />
<strong>di</strong> GIOIA SAMBUCO<br />
AVVOCATO DEL FORO DI RIETI<br />
La recente sentenza della Sesta Sezione penale<br />
della Suprema Corte, depositata in data 23 settembre<br />
2<strong>01</strong>0, affronta il delicato e complesso argomento<br />
della imputabilità, con<strong>di</strong>zione essenziale, soggettiva,<br />
per la punibilità e la sua influenza sulla coscienza e<br />
volontà (dolo) dell’azione delittuosa.<br />
La sintetica ricostruzione dei fatti è d’obbligo per<br />
comprendere quali siano, in specifico, le problematiche<br />
<strong>di</strong> fondo sottese alla peculiare vicenda.<br />
Nella sentenza della Corte <strong>di</strong> appello <strong>di</strong> Milano,<br />
che condannava l’imputato ad un mese e giorni<br />
<strong>di</strong>eci <strong>di</strong> reclusione per il reato <strong>di</strong> violazione degli obblighi<br />
<strong>di</strong> assistenza familiare pur riconoscendogli la<br />
<strong>di</strong>minuente <strong>di</strong> cui all’art. 89 c.p., il giu<strong>di</strong>ce a quo<br />
aveva analizzato precipuamente i problemi psichiatrici<br />
<strong>di</strong> cui soffriva l’imputato, peraltro riscontrati<br />
anche nella <strong>di</strong>sposta perizia psichiatrica per l’accertamento<br />
della esistenza <strong>di</strong> aspetti patologici<br />
della sua personalità e si era anche soffermato in<br />
or<strong>di</strong>ne ai riflessi negativi che la suddetta patologia<br />
aveva determinato sulle sue scelte <strong>di</strong> vita, omettendo<br />
però <strong>di</strong> trarre le logiche conclusioni in tema <strong>di</strong><br />
rappresentazione e volizione del fatto tipico addebitato<br />
all’imputato.<br />
Presentava pertanto ricorso in cassazione il <strong>di</strong>fensore<br />
dell’imputato dolendosi del vizio della man-<br />
74 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
canza <strong>di</strong> motivazione proprio in or<strong>di</strong>ne all’elemento<br />
soggettivo del reato che, a suo avviso, doveva essere<br />
escluso proprio in ragione del <strong>di</strong>sturbo della personalità<br />
riscontrato nella perizia psichiatrica che, nello<br />
specifico, aveva delineato un “<strong>di</strong>sturbo paranoide della<br />
personalità manifestato attraverso comportamenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffidenza<br />
e sospetto nei confronti degli altri” e che aveva<br />
determinato in capo all’imputato una “visione inadeguata<br />
della realtà” ed inciso negativamente sulla capacità<br />
intellettiva, “con continuità alterata”.<br />
Il nodo problematico essenzialmente sottoposto<br />
al vaglio <strong>di</strong> legittimità pertanto concerneva la verifica<br />
della eventuale incidenza che lo stato patologico<br />
riscontrato nell’imputato poteva avere avuto<br />
sulla condotta p.p. sub art. 570 c.p. per stabilire se<br />
questa si fosse rivelata alterata in modo sostanziale<br />
nella sua connotazione psicologica.<br />
Una breve premessa sistematica. Per il minore <strong>di</strong><br />
anni quattor<strong>di</strong>ci vige una presunzione assoluta,<br />
espressa dall’art. 97 c.p., <strong>di</strong> non imputabilità al quale<br />
tuttavia, ove ritenuto socialmente pericoloso, può<br />
soltanto essere applicata, ai sensi dell’art. 224 c.p.p.,<br />
una misura <strong>di</strong> sicurezza.<br />
Per ciò che concerne invece l’imputato infra<strong>di</strong>ciottenne,<br />
l’articolo 98 c.p. demanda al giu<strong>di</strong>ce la valutazione<br />
della imputabilità del minore <strong>di</strong> età compresa<br />
tra i quattor<strong>di</strong>ci ed i <strong>di</strong>ciotto anni, attraverso<br />
accertamenti psico-caratteriali che si svolgono nelle<br />
forme e nelle modalità previste dall’art. 9 d.p.r. 22-9-<br />
1988 n. 448, con l’ausilio <strong>di</strong> esperti anche dei Servizi<br />
minorili e dei suoi genitori.
Nel rito minorile precisamente l’art. 9 del d.p.r. n.<br />
448 del 1988 accorda sia all’organo requirente, sia a<br />
quello giu<strong>di</strong>cante, la possibilità <strong>di</strong> effettuare accertamenti<br />
sulla personalità del minorenne, ad<strong>di</strong>rittura<br />
anche al <strong>di</strong> fuori delle forme della perizia, assumendo<br />
informazioni da persone che abbiano avuto<br />
rapporti con il minorenne, ovvero sentire il rapporto<br />
<strong>di</strong> esperti senza alcuna formalità.<br />
Diversamente, nell’ambito dell’attuale ed or<strong>di</strong>nario<br />
processo penale, vige il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> ammettere perizie<br />
finalizzate a stabilire il carattere e la personalità<br />
dell’imputato e in generale, le sue qualità psichiche.<br />
L’imputato adulto è imputabile senza la necessità<br />
che si proceda ad un apposito vaglio della sua imputabilità,<br />
tanto che taluni, in dottrina, ritengono<br />
sussistere al riguardo una sorta <strong>di</strong> presunzione iuris<br />
tantum.<br />
L’imputabilità è <strong>di</strong>sciplinata, per l’imputato<br />
adulto, dall’art. 85 c.p. che sancisce come nessuno<br />
può essere punito per un fatto preveduto dalla legge<br />
come reato se, al momento in cui lo ha commesso,<br />
non era imputabile. Inoltre il medesimo <strong>di</strong>sposto<br />
normativo precisa come sia imputabile chi ha la capacità<br />
<strong>di</strong> intendere e volere.<br />
L’esistenza <strong>di</strong> una eventuale infermità mentale<br />
non è, <strong>di</strong> per sé, sufficiente ad escludere il giu<strong>di</strong>zio<br />
<strong>di</strong> imputabilità in capo al reo, giacché l’attuale sistema<br />
esige altresì la verifica della compromissione<br />
della sua capacità <strong>di</strong> intendere e <strong>di</strong> volere.<br />
La patologia deve intaccare in modo pressoché assoluto<br />
la capacità rappresentativa e volitiva del soggetto<br />
agente al momento del fatto criminoso. Soltanto<br />
se all’esito <strong>di</strong> tale analisi appare alterata la capacità<br />
rappresentava e volitiva, il soggetto non è imputabile.<br />
Inoltre, deve necessariamente anche essere accertato<br />
l’esistenza del nesso eziologico tra il <strong>di</strong>sturbo,<br />
la patologia rilevata e l’azione delittuosa posta<br />
in essere dal reo.<br />
In giurisprudenza, per lungo tempo, si è protratto<br />
un vero e proprio contrasto insorto proprio<br />
relativamente alla definizione del concetto <strong>di</strong> «infermità<br />
mentale» rilevante ai fini del riconoscimento<br />
del vizio totale o parziale <strong>di</strong> mente ex artt.<br />
88 e 89 c.p.<br />
Secondo un primo in<strong>di</strong>rizzo cosiddetto nosografico,<br />
l’anomalia idonea ad influire sulla capacità <strong>di</strong><br />
intendere e <strong>di</strong> volere consisteva nella malattia mentale<br />
in senso stretto, ovvero quella me<strong>di</strong>co-legale,<br />
come tale classificata in apposite categorie nosografiche,<br />
<strong>di</strong>pendente da uno stato patologico serio<br />
che comportava una degenerazione della sfera intellettiva<br />
o volitiva dell’agente (per tutte: cfr. Cass.,<br />
Sez. I, 25.3.2004, Egger, Ced Cass., rv. 227926), venendo<br />
così categoricamente esclusa la rilevanza <strong>di</strong><br />
patologie definite vere e proprie “abnormità psichiche”,<br />
quali le nevrosi e le psicopatie.<br />
GIURISPRUDENZA PENALE<br />
Un altro orientamento giurisprudenziale, invece,<br />
faceva proprio il c.d. «criterio della intensità del <strong>di</strong>sturbo<br />
psichico», reputando in grado <strong>di</strong> incidere sui<br />
processi volitivi e intellettivi anche quelle «anomalie<br />
psichiche che, seppure non classificabili secondo precisi<br />
schemi nosografici, perché sprovviste <strong>di</strong> una sicura base<br />
organica, siano tali per la loro intensità, da escludere totalmente<br />
o scemare grandemente la capacità <strong>di</strong> intendere<br />
e <strong>di</strong> volere del colpevole» (per tutte: cfr. Cass., Sez. VI,<br />
1.4.2004, Martelli, Ced Cass., rv. 229136).<br />
Le Sezioni unite, con sentenza non più recentissima,<br />
hanno composto il conflitto interpretativo e,<br />
avallando il secondo orientamento sopra ricordato,<br />
hanno precisato come ai fini del riconoscimento del<br />
vizio totale o parziale <strong>di</strong> mente, rientrano nel concetto<br />
<strong>di</strong> infermità anche i gravi <strong>di</strong>sturbi della personalità,<br />
come quelli da nevrosi o psicopatie, a con<strong>di</strong>zione<br />
che il giu<strong>di</strong>ce ne accerti la consistenza, l’intensità,<br />
la rilevanza e la gravità, tali da incidere concretamente<br />
sulla capacità <strong>di</strong> intendere e <strong>di</strong> volere,<br />
compromettendola del tutto o grandemente scemandola<br />
(Cass., Sez. Un., 25.1.2005, Raso, in Foro it.,<br />
2005, II, 425).<br />
Oggi, numerose sono le sentenze che, aderendo a<br />
tale impostazione, riba<strong>di</strong>scono come, ai fini del riconoscimento<br />
della sussistenza del vizio totale o<br />
parziale <strong>di</strong> mente, acquistano rilievo solo quelle<br />
turbe della personalità <strong>di</strong> tale consistenza e gravità<br />
da determinare in concreto una situazione psichica<br />
incolpevolmente incontrollabile da parte del soggetto<br />
che, <strong>di</strong> conseguenza, non può gestire le proprie<br />
azioni e non ne percepisce il <strong>di</strong>svalore (in argomento:<br />
Cass., Sez. II, 02.12.2008, n. 2774, in Ced Cass.,<br />
rv. 242710).<br />
Anche i «<strong>di</strong>sturbi della personalità», pertanto, pur<br />
non sempre inquadrabili nel ristretto novero delle<br />
malattie mentali scientificamente catalogate come<br />
tali, possono rientrare nel concetto <strong>di</strong> «infermità»,<br />
purché però queste ultime siano <strong>di</strong> consistenza, intensità<br />
e gravità tali da incidere concretamente sulla<br />
capacità <strong>di</strong> intendere o <strong>di</strong> volere, escludendola o scemandola<br />
grandemente, sempre a con<strong>di</strong>zione che sussista<br />
un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa,<br />
per effetto del quale il fatto <strong>di</strong> reato sia ritenuto<br />
causalmente determinato dal <strong>di</strong>sturbo mentale.<br />
Diversamente, nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità,<br />
è <strong>di</strong> regola riconosciuto alle altre anomalie caratteriali<br />
o alterazioni e <strong>di</strong>sarmonie della personalità<br />
qualora queste non presentino i caratteri sopra<br />
in<strong>di</strong>cati. Analogo <strong>di</strong>scorso vige per ciò che concerne<br />
gli stati emotivi e passionali, a meno che questi ultimi<br />
non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro<br />
più ampio <strong>di</strong> «infermità» (per tutte: Cass. pen.,<br />
Sez. V, 09.02.2006, in Giust. pen., 2007, II, 271).<br />
La questione della sussistenza o meno della imputabilità<br />
deve essere però tenuta <strong>di</strong>stinta da quella<br />
del dolo. In altre parole: se le con<strong>di</strong>zioni patologiche<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 75
GIURISPRUDENZA PENALE<br />
dell’agente incidono sulla sua imputabilità, non è<br />
detto che automaticamente queste incidano anche<br />
sulla coscienza e volontà del fatto.<br />
La piena autonomia concettuale tra la <strong>di</strong>minuente<br />
del vizio parziale <strong>di</strong> mente, attenuante del reato, riconducibile<br />
al genus delle circostanze qualificate dal<br />
co<strong>di</strong>ce penale come inerenti alla persona del colpevole<br />
ed il dolo, muove dai <strong>di</strong>versi piani su cui agisce<br />
l’una e l’altro: il vizio <strong>di</strong> mente attiene alla sfera psichica<br />
del soggetto al momento della formazione<br />
della volontà; l’intensità del dolo, invece, riguarda il<br />
momento nel quale la volontà si manifesta e persegue<br />
l’obiettivo prefisso.<br />
L’elemento psicologico del reato, il dolo, non è incompatibile<br />
con il vizio parziale <strong>di</strong> mente proprio in<br />
virtù dell’espressa previsione normativa <strong>di</strong> cui all’art.<br />
89 c.p. che sancisce come “chi, nel momento in<br />
cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato<br />
<strong>di</strong> mente da scemare grandemente, senza escluderla, la<br />
capacità d’intendere o <strong>di</strong> volere, risponde del reato commesso;<br />
ma la pena è <strong>di</strong>minuita”.<br />
Dal tenuto letterale del <strong>di</strong>sposto normativo si<br />
evince in modo inequivocabile come la <strong>di</strong>minuente<br />
del vizio parziale <strong>di</strong> mente sia piuttosto compatibile<br />
con la sussistenza del dolo, non essendovi contrasto<br />
logico tra l’ammettere la seminfermità mentale<br />
e il ritenere provati la coscienza e la volontà del<br />
fatto, ancorché <strong>di</strong>minuite (Cass., Sez. fer., 15.9.2009,<br />
Alesci, n. 46817, Ced Cass., rv. 245426).<br />
Tuttavia, il principio <strong>di</strong> autonomia concettuale, logico<br />
- giuri<strong>di</strong>ca dell’imputabilità da un lato e del<br />
dolo dall’altro, pur riba<strong>di</strong>to nella sentenza oggetto<br />
<strong>di</strong> o<strong>di</strong>erna <strong>di</strong>samina, non ha impe<strong>di</strong>to al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
legittimità, <strong>di</strong> precisare come, in taluni casi, come<br />
evidentemente in quello sottoposto al suo scrutinio,<br />
gli effetti delle con<strong>di</strong>zioni patologiche dell’agente<br />
possano riverberarsi tanto sul giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> imputabilità<br />
tanto su quello della sussistenza della coscienza<br />
e volontà del fatto.<br />
Nel caso <strong>di</strong> specie, il <strong>di</strong>sturbo della personalità <strong>di</strong><br />
cui era risultato essere affetto l’imputato in misura<br />
consistente sia per intensità, sia per gravità, tale da<br />
incidere sulla sua capacità <strong>di</strong> intendere e volere, è<br />
infatti stato preso in considerazione dai giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
legittimità sebbene non rientrante nella catalogazione<br />
delle malattie mentali, in quanto dagli atti e<br />
dalle risultanze processuali si evinceva come tale <strong>di</strong>sturbo<br />
si fosse tradotto in un vero e proprio status<br />
patologico ritenuto idoneo ad escludere o scemare<br />
grandemente il dolo nel reato <strong>di</strong> violazione degli obblighi<br />
<strong>di</strong> assistenza <strong>famiglia</strong>re.<br />
Già nel 2005, i giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> legittimità avevano precisato<br />
come, in un caso analogo a quello oggetto <strong>di</strong><br />
o<strong>di</strong>erna <strong>di</strong>samina, anche uno stato emotivo e passionale<br />
dovuto allo stress conseguente alla crisi del rapporto<br />
coniugale, fosse idoneo ad integrale la seminfermità<br />
a con<strong>di</strong>zione però che questo determinasse<br />
una compromissione della capacità <strong>di</strong> volere e fosse<br />
76 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
possibile associarlo ad uno status patologico anche se<br />
<strong>di</strong> natura transeunte (Cass., Sez. I, 22.<strong>11</strong>.2005, Volontè,<br />
Ced Cass., rv. 233278).<br />
Ma l’indubbia pregevolezza della sentenza<br />
o<strong>di</strong>erna consiste proprio nel fatto che viene spazzato<br />
via, essendo dagli ermellini <strong>di</strong>chiarato espressamente,<br />
ogni dubbio sul possibile meccanismo <strong>di</strong><br />
automatismo in or<strong>di</strong>ne alla valutazione della sussistenza<br />
del dolo in capo al seminfermo.<br />
Questo tipo <strong>di</strong> valutazione, infatti, secondo gli ermellini,<br />
non può sic et simpliciter, in<strong>di</strong>scriminatamente<br />
per tutte le fattispecie, avere una risposta positiva<br />
sulla base della acritica motivazione tale per<br />
cui nello status <strong>di</strong> imputabilità <strong>di</strong>minuita residuerebbe<br />
sempre e comunque la capacità <strong>di</strong> intendere e<br />
<strong>di</strong> volere (principio quest’ultimo, peraltro affermato<br />
recentemente, in Cass., Sez. VI, 9.2.2<strong>01</strong>0, n. 8598).<br />
Inevitabilmente il giu<strong>di</strong>zio affermativo o meno,<br />
sulla sussistenza del dolo richiesto per la punibilità,<br />
sia esso generico, sia specifico, in capo al seminfermo,<br />
deve <strong>di</strong>scendere da un’attenta <strong>di</strong>samina degli<br />
effetti della patologia accertata <strong>di</strong> cui risulta essere<br />
affetto l’imputato, perché questa ben potrebbe<br />
riverberare i suoi effetti anche sull’elemento rappresentativo<br />
e volitivo dell’imputato medesimo.<br />
D’altra parte, nell’attuale or<strong>di</strong>namento processual-penalistico,<br />
non possono trovare ingresso presunzioni<br />
né formule ispirate assertivamente al canone<br />
del dolus in re ipsa.<br />
La conseguenza dell’applicazione <strong>di</strong> tale canone<br />
sarebbe aberrante: un soggetto verrebbe chiamato a<br />
rispondere, a titolo <strong>di</strong> dolo, per aver voluto un determinato<br />
fatto, prescindendo dal soffermarsi sul significato<br />
che egli attribuiva a siffatta condotta.<br />
Come opportunamente espresso invece nella<br />
parte motiva della sentenza de qua, la coscienza e la<br />
volontà attengono all’azione considerata nel momento<br />
della sua attuazione ed esprimono quel “coefficiente<br />
<strong>di</strong> umanità” che consente <strong>di</strong> valutare la condotta,<br />
in tutte le sue componenti, oggettiva e soggettiva,<br />
come propria del soggetto.<br />
Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito pertanto dovrà opportunamente<br />
valutare, con rigore, gli eventuali ma possibili<br />
effetti <strong>di</strong> determinate patologie anche sull’elemento<br />
psicologico doloso.<br />
Compito quest’ultimo sicuramente arduo ma è la<br />
medesima <strong>di</strong>fficoltà che, d’altra parte, si riscontra<br />
ogni qual volta si debba accertare la forma e l’intensità<br />
del dolo, dato che dei processi psichici altrui<br />
non è possibile avere cognizione <strong>di</strong>retta. Ma non potrebbe<br />
essere altrimenti nell’ambito <strong>di</strong> un sistema<br />
penale “moderno” che non può reputare appagante,<br />
sotto il profilo della giustizia, il solo apprezzamento<br />
della volontà materiale <strong>di</strong> un fatto per ritenere sussistente<br />
il dolo a prescindere dall’eventuale accertamento<br />
della esistenza <strong>di</strong> una patologia che potrebbe<br />
aver inficiato la volontà dell’evento tipico del<br />
reato.
LEGISLAZIONE<br />
La riforma della filiazione<br />
I figli sono tutti uguali. Un <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge<br />
del Governo e un provve<strong>di</strong>mento del Senato<br />
avviano la riforma della filiazione<br />
<strong>di</strong> GIANFRANCO DOSI<br />
AVVOCATO DEL FORO DI ROMA<br />
I figli sono tutti uguali. È questo il senso della riforma<br />
che il Governo ha voluto avviare approvando<br />
il 28 ottobre scorso un <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge che quando<br />
<strong>di</strong>venterà legge porterà alla revisione completa della<br />
<strong>di</strong>sciplina giuri<strong>di</strong>ca della filiazione con la scomparsa<br />
anche <strong>di</strong> ogni riferimento alla provenienza “legittima”<br />
o “naturale” della nascita. Il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge<br />
che ora approderà in Parlamento per l’approvazione,<br />
ridefinisce il titolo IX del primo libro del co<strong>di</strong>ce civile<br />
“Dei <strong>di</strong>ritti e dei doveri dei figli e delle relazioni tra<br />
genitori e figli” (e si spera che i decreti delegati sostituiscano,<br />
come molti chiedono da tempo, il termine<br />
“potestà” con quello <strong>di</strong> “responsabilità”) e afferma<br />
il principio che “tutti i figli hanno lo stesso stato<br />
giuri<strong>di</strong>co” (art. 315 bis c.c.) e che ogni figlio (naturalmente<br />
minore <strong>di</strong> età) “ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> essere mantenuto,<br />
educato, istruito e assistito moralmente dai genitori... e, se<br />
capace <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento, <strong>di</strong> essere ascoltato in tutte le questioni<br />
e le procedure che lo riguardano” (art, 315 c.c.), importante<br />
riaffermazione <strong>di</strong> un principio che fa già<br />
parte del <strong>di</strong>ritto vivente, quanto meno dalla ratifica<br />
avvenuta in Italia nel 1991 della Convenzione <strong>di</strong><br />
New York del 1989 sui <strong>di</strong>ritti dei minori.<br />
Il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge del Governo ha, però, come si<br />
<strong>di</strong>ceva, ambizioni più vaste. Entro do<strong>di</strong>ci mesi la legislazione<br />
delegata dovrà rivedere “tutte le <strong>di</strong>sposizioni<br />
vigenti in materia <strong>di</strong> filiazione per eliminare ogni residua<br />
<strong>di</strong>scriminazione tra i figli nati nel matrimonio ed i<br />
figli nati fuori del matrimonio” mantenendo come<br />
punto <strong>di</strong> riferimento, naturalmente, i <strong>di</strong>ritti che attualmente<br />
sono garantiti alla filiazione nel matrimonio.<br />
Il riconoscimento <strong>di</strong> un figlio nato fuori dal<br />
matrimonio produrrà perciò effetti anche nei confronti<br />
dei parenti del genitore che lo effettua (e non<br />
solo nei confronti del genitore che lo riconosce); e<br />
scomparirà così una delle più vistose aberrazioni<br />
della attuale <strong>di</strong>sciplina della filiazione naturale. Il<br />
<strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge prevede anche l’introduzione <strong>di</strong> un<br />
termine - salvo che per il figlio - per l’impugnazione<br />
del riconoscimento, analogamente a quanto prevede<br />
l’attuale <strong>di</strong>sciplina del <strong>di</strong>sconoscimento della<br />
filiazione legittima con l’obiettivo ragionevole <strong>di</strong><br />
non lasciare lo status della filiazione esposto per<br />
sempre al rischio <strong>di</strong> una impugnazione.<br />
Si <strong>di</strong>spone (ma già lo prevede in sostanza oggi<br />
l’art. 261 c.c.) l’”unificazione delle <strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano<br />
i <strong>di</strong>ritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli<br />
nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio” ma non<br />
si precisa se questa unificazione debba essere anche<br />
processuale con l’attribuzione delle competenze<br />
ad un unico giu<strong>di</strong>ce, come da tempo tutte le persone<br />
<strong>di</strong> buon senso reclamano a gran voce.<br />
L’unificazione delle competenze davanti al tribunale<br />
or<strong>di</strong>nario per i figli nati nel matrimonio e per<br />
quelli nati fuori dal matrimonio è, invece, finalmente<br />
l’in<strong>di</strong>cazione precisa che dà il testo <strong>di</strong> riforma<br />
approvato dal Senato in prima lettura il 6 ottobre<br />
scorso in materia <strong>di</strong> equiparazione del regime giuri<strong>di</strong>co<br />
tra figli legittimi e figli naturali. E non è fuori<br />
luogo - a tale ultimo proposito - rilevare che per un<br />
obiettivo <strong>di</strong> così grande significato sono stati sufficienti<br />
solo alcuni aggiustamenti nel co<strong>di</strong>ce civile,<br />
come da tempo molti sollecitavano. Dispiace che i<br />
senatori del partito democratico, sotto la pressione<br />
della magistratura minorile (alla quale la riforma toglie<br />
la competenza sui figli naturali che passa ai tribunali<br />
or<strong>di</strong>nari) abbiano votato contro le mo<strong>di</strong>fiche<br />
del co<strong>di</strong>ce, con la debole giustificazione che, piuttosto<br />
che una mini riforma, sarebbe necessaria una riforma<br />
generale della giustizia nel settore del <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>. Una riforma generale è certamente necessaria,<br />
ma l’attesa <strong>di</strong> un rior<strong>di</strong>no complessivo non<br />
giustifica certo il mantenimento <strong>di</strong> <strong>di</strong>suguaglianze a<br />
tutti evidentissime. La incomprensibile <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong><br />
trattamento tra figli naturali e figli legittimi, che ancora<br />
i nostri co<strong>di</strong>ci prevedono, non era più tollerabile.<br />
Quin<strong>di</strong> bene ha fatto il Senato ad approvare la<br />
riforma e bene farà la Camera ad accelerare i tempi<br />
per l’approvazione definitiva della legge.<br />
La riforma attribuisce quin<strong>di</strong> al tribunale or<strong>di</strong>nario<br />
(con una semplice mo<strong>di</strong>fica dell’art. 38 delle <strong>di</strong>sposizioni<br />
<strong>di</strong> attuazione del co<strong>di</strong>ce civile) la competenza<br />
su tutta la materia della filiazione, ad eccezione<br />
dei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> contrasto agli abusi della<br />
potestà e dei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> adozione che rimangono<br />
<strong>di</strong> competenza del tribunale per i minorenni.<br />
Quando anche l’aula <strong>di</strong> Montecitorio approverà la<br />
riforma, nessuno dovrà più sobbarcarsi viaggi lunghissimi<br />
fino al lontano tribunale per i minorenni<br />
della propria regione per ottenere un provve<strong>di</strong>mento<br />
che potrà essere richiesto al tribunale or<strong>di</strong>nario<br />
della propria città.<br />
Sembra inverosimile che ancora oggi, per un contenzioso<br />
del tutto analogo a quello che i giu<strong>di</strong>ci or<strong>di</strong>nari<br />
affrontano ogni giorno quando decidono sul-<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 77
LEGISLAZIONE<br />
l’affidamento e sul mantenimento dei figli legittimi<br />
in sede <strong>di</strong> separazione o <strong>di</strong>vorzio, debbano esistere<br />
giu<strong>di</strong>ci e proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>fferenziati per chi nasce<br />
nella <strong>famiglia</strong> legittima e per chi nasce al <strong>di</strong> fuori del<br />
matrimonio. Una <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> competenze che è <strong>di</strong>ventata<br />
nel tempo anche il simbolo <strong>di</strong> una <strong>di</strong>suguaglianza<br />
che era ora <strong>di</strong> abolire.<br />
Il tribunale per i minorenni continuerà ad occuparsi<br />
in sede civile soltanto degli <strong>di</strong> abusi della potestà<br />
e <strong>di</strong> adozione, in attesa che la riforma dell’or<strong>di</strong>namento<br />
in<strong>di</strong>vidui le caratteristiche che dovrà avere<br />
il nuovo giu<strong>di</strong>ce della <strong>famiglia</strong>. Si <strong>di</strong>scutono da<br />
78 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
tempo <strong>di</strong>verse prospettive <strong>di</strong> riforma dell’or<strong>di</strong>namento.<br />
Quella più plausibile è senz’altro l’attribuzione<br />
<strong>di</strong> una competenza generalizzata nel settore<br />
del <strong>di</strong>ritto delle persone e della <strong>famiglia</strong> ai tribunali<br />
or<strong>di</strong>nari, che dovranno costituire proprie sezioni specializzate<br />
(come già oggi esistono nelle città in cui il<br />
numero dei giu<strong>di</strong>ci lo consente). Altre soluzioni -<br />
quale quella <strong>di</strong> un tribunale unico nelle forme concentrate<br />
dell’attuale tribunale per i minorenni (in sostanza<br />
uno per regione) - appaiono del tutto inattuabili<br />
se non altro perché in contrasto con elementari<br />
esigenze <strong>di</strong> prossimità della giustizia ai citta<strong>di</strong>ni.<br />
Disegno <strong>di</strong> legge del Governo approvato il 28 ottobre 2<strong>01</strong>0<br />
Mo<strong>di</strong>fiche alla <strong>di</strong>sciplina in materia <strong>di</strong> filiazione<br />
Art. 1 (Diritti e doveri dei figli)<br />
1. La intitolazione del titolo nono del libro primo del co<strong>di</strong>ce civile è sostituita dalla seguente: “Dei <strong>di</strong>ritti<br />
e doveri dei figli e delle relazioni tra genitori e figli”.<br />
2. L’articolo 315 del co<strong>di</strong>ce civile è sostituito dal seguente: «315. Diritti e doveri dei figli.<br />
Il figlio ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto<br />
delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.<br />
Il figlio ha altresì <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> crescere in <strong>famiglia</strong>, <strong>di</strong> mantenere rapporti significativi con i parenti e, se<br />
capace <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento, <strong>di</strong> essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.<br />
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio red<strong>di</strong>to<br />
al mantenimento della <strong>famiglia</strong> finché convive con essa.<br />
3. Dopo l’articolo 315 del co<strong>di</strong>ce civile è inserito il seguente: «315 bis. Stato giuri<strong>di</strong>co della filiazione.<br />
Tutti i figli hanno lo stesso stato giuri<strong>di</strong>co.<br />
Le <strong>di</strong>sposizioni in tema <strong>di</strong> filiazione si applicano a tutti i figli senza <strong>di</strong>stinzioni, salvo che si tratti <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>sposizioni specificamente riferite ai figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio».<br />
Art. 2 (Delega al Governo per la revisione delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia <strong>di</strong> filiazione)<br />
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro do<strong>di</strong>ci mesi dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore della presente<br />
legge, uno o più decreti legislativi <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia <strong>di</strong> filiazione per eliminare<br />
ogni residua <strong>di</strong>scriminazione tra i figli nati nel matrimonio ed i figli nati fuori del matrimonio<br />
o da matrimonio putativo, nel rispetto <strong>di</strong> quanto previsto nell’articolo 30 della Costituzione, osservando,<br />
oltre che i principi <strong>di</strong> cui all’articolo 1, i seguenti principi e criteri <strong>di</strong>rettivi generali:<br />
a) unificazione dei capi primo e secondo del titolo settimo del libro primo del Co<strong>di</strong>ce civile in un capo<br />
unico intitolato “Dello stato <strong>di</strong> figlio”, apportando tutte le mo<strong>di</strong>fiche conseguenti e in particolare:<br />
- sostituzione della intitolazione della sezione prima del capo primo (“Dello stato <strong>di</strong> figlio legittimo”)<br />
con la intitolazione “Della presunzione <strong>di</strong> paternità”;<br />
- sostituzione della intitolazione della sezione seconda del capo primo (“Delle prove della filiazione<br />
legittima”) con la intitolazione “Delle prove della filiazione”; sostituzione della intitolazione<br />
della sezione terza del capo primo (Dell’azione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sconoscimento e delle azioni <strong>di</strong> contestazione<br />
e reclamo della legittimità”) con la intitolazione “Dell’azione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sconoscimento e<br />
delle azioni <strong>di</strong> contestazione e reclamo dello stato <strong>di</strong> figlio”;<br />
- conversione del paragrafo primo del capo secondo (“Del riconoscimento dei figli naturali”) nella<br />
sezione quarta intitolata “Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio”; conversione<br />
del paragrafo secondo del capo secondo (“Della <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale della paternità e maternità<br />
naturale”) nella sezione quinta intitolata “Della <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale della paternità<br />
e maternità”;<br />
- abrogazione della sezione seconda del capo secondo del titolo settimo del co<strong>di</strong>ce civile e delle<br />
altre <strong>di</strong>sposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;<br />
b) sostituzione, nei co<strong>di</strong>ci e nelle altre leggi vigenti, delle espressioni “figli legittimi” e “figli naturali”<br />
con le espressioni “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori del matrimonio” e delle espressioni
LEGISLAZIONE<br />
“filiazione legittima” e “filiazione naturale” con le espressioni “filiazione nel matrimonio” e “filiazione<br />
fuori del matrimonio”, nei casi in cui la <strong>di</strong>stinzione assume rilevanza; eliminazione <strong>di</strong><br />
ogni <strong>di</strong>stinzione non necessaria;<br />
c) ridefinizione della <strong>di</strong>sciplina del possesso <strong>di</strong> stato, della prova della filiazione e degli effetti anche<br />
verso i figli nati fuori del matrimonio;<br />
d) estensione della presunzione <strong>di</strong> paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti<br />
durante il matrimonio e ridefinizione della <strong>di</strong>sciplina del <strong>di</strong>sconoscimento <strong>di</strong> paternità, con riferimento<br />
in particolare all’articolo 235 primo comma, numeri 1, 2, e 3 del co<strong>di</strong>ce civile, nel rispetto<br />
dei principi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne costituzionale;<br />
e) mo<strong>di</strong>ficazione della <strong>di</strong>sciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, con la previsione<br />
che: 1) il riconoscimento produca effetti anche nei confronti dei parenti del genitore che<br />
lo effettua; 2) sia necessario l’assenso del figlio che ha compiuto i quattor<strong>di</strong>ci anni; 3) il riconoscimento<br />
dei figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo <strong>di</strong> parentela in linea retta all’infinito<br />
o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo <strong>di</strong> affinità in linea retta, sia consentito<br />
solo previa autorizzazione del giu<strong>di</strong>ce, avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità<br />
<strong>di</strong> evitare allo stesso qualsiasi pregiu<strong>di</strong>zio, e che la <strong>di</strong>sciplina della <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong><br />
paternità e <strong>di</strong> maternità e quella del riconoscimento siano anche in tali casi adeguate ai principi<br />
<strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne costituzionale; 4) la <strong>di</strong>sciplina attinente all’inserimento del figlio riconosciuto nella <strong>famiglia</strong><br />
dell’uno o dell’altro genitore sia adeguata alla <strong>di</strong>sciplina in materia <strong>di</strong> affidamento con<strong>di</strong>viso,<br />
prevedendo il consenso dell’altro coniuge e l’ascolto degli altri figli conviventi; 5) il principio<br />
dell’inammissibilità del riconoscimento <strong>di</strong> cui all’articolo 253 del co<strong>di</strong>ce civile sia esteso a<br />
tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato <strong>di</strong> figlio riconosciuto<br />
o <strong>di</strong>chiarato da un’altra persona;<br />
f) mo<strong>di</strong>ficazione della <strong>di</strong>sciplina dell’impugnazione del riconoscimento, con la previsione <strong>di</strong> imprescrittibilità<br />
dell’azione solo per il figlio e con l’introduzione <strong>di</strong> un termine per l’esercizio dell’azione<br />
per gli altri legittimati;<br />
g) unificazione delle <strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano i <strong>di</strong>ritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli<br />
nati nel matrimonio e fuori del matrimonio;<br />
h) specificazione del contenuto dei <strong>di</strong>ritti, poteri e doveri dei genitori con la valorizzazione del principio<br />
<strong>di</strong> assunzione <strong>di</strong> responsabilità nei confronti dei figli;<br />
i) conferma della previsione dell’ascolto del minore che abbia adeguata capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento<br />
nelle procedure previste dalla presente legge;<br />
l) adeguamento della <strong>di</strong>sciplina delle successioni e delle donazioni al principio <strong>di</strong> equiparazione<br />
tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio;<br />
m) adattamento e rior<strong>di</strong>no dei criteri <strong>di</strong> collegamento <strong>di</strong> cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31<br />
maggio 1995, n. 218, recante “Riforma del sistema italiano <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale privato”, anche<br />
con l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> eventuali norme <strong>di</strong> applicazione necessaria in attuazione dei principi<br />
della presente legge e <strong>di</strong> quelli affermati nella giurisprudenza civile e costituzionale;<br />
2. Il decreto o i decreti legislativi <strong>di</strong> cui al comma 1 provvederanno altresì ad effettuare il necessario coor<strong>di</strong>namento<br />
con le <strong>di</strong>sposizioni ivi contenute delle norme <strong>di</strong> attuazione del co<strong>di</strong>ce civile e delle altre<br />
norme vigenti, in modo da assicurare il rispetto dei principi <strong>di</strong> cui al comma 1.<br />
3. Il decreto o i decreti legislativi <strong>di</strong> cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche<br />
per la <strong>famiglia</strong>, del Ministro della giustizia e del Ministro dei <strong>di</strong>ritti e delle pari opportunità. Sugli<br />
schemi approvati dal Consiglio dei Ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari<br />
competenti entro sessanta giorni dalla comunicazione. Decorsi i termini previsti, i decreti sono emanati<br />
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari <strong>di</strong> cui<br />
al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi<br />
1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati <strong>di</strong> sei mesi.<br />
4. Entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti legislativi <strong>di</strong> cui al comma 1 il Governo può adottare<br />
decreti correttivi, nel rispetto dei principi e dei criteri <strong>di</strong>rettivi fissati dalla presente legge.<br />
Art. 3 (Mo<strong>di</strong>fiche al regolamento dello stato civile)<br />
1. Con regolamento adottato a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro<br />
sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo <strong>di</strong> cui all’articolo 2, sono apportate le necessarie<br />
e conseguenti mo<strong>di</strong>fiche al Regolamento dello stato civile adottato con decreto del Presidente<br />
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 79
LEGISLAZIONE<br />
Ve<strong>di</strong>amo i punti principali della riforma approvata<br />
dal Senato.<br />
Tralasciando l’abrogazione del feudale potere dei<br />
padri <strong>di</strong> decidere da soli in caso <strong>di</strong> urgenza (articolo<br />
316, comma 4, del co<strong>di</strong>ce civile) che meritava <strong>di</strong> essere<br />
cancellato da decenni, il punto centrale della<br />
riforma sta nella mo<strong>di</strong>fica dell’articolo 317-bis del<br />
co<strong>di</strong>ce civile che viene adeguato alla normativa sulla<br />
bigenitorialità con l’in<strong>di</strong>cazione che la potestà sul<br />
figlio naturale è esercitata <strong>di</strong> comune accordo da entrambi<br />
i genitori allorché siano conviventi, salvo il<br />
potere <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> rivolgersi al tribunale per la soluzione<br />
<strong>di</strong> eventuali contrasti. In caso, invece, <strong>di</strong> genitori<br />
che non convivono è richiamata la <strong>di</strong>sciplina<br />
applicabile in caso <strong>di</strong> separazione. Una soluzione<br />
quin<strong>di</strong> molto lineare e del tutto ragionevole.<br />
L’altro aspetto saliente della riforma sta - come<br />
già detto - nella attribuzione al tribunale or<strong>di</strong>nario<br />
della competenza per i proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> affidamento<br />
e <strong>di</strong> mantenimento anche dei figli naturali. Con ciò<br />
- e adeguandosi in fondo all’articolo 4 della legge<br />
sull’affidamento con<strong>di</strong>viso che aveva già espressamente<br />
equiparato tutti i figli - si supera la giurisprudenza<br />
che aveva mantenuto due giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>versi<br />
per le procedure <strong>di</strong> affidamento (tribunale per i minorenni)<br />
e <strong>di</strong> mantenimento (tribunale or<strong>di</strong>nario) lasciando<br />
al tribunale per i minorenni la competenza<br />
in caso <strong>di</strong> contestualità delle due domande (Cassazione<br />
8362/2007; Corte costituzionale, or<strong>di</strong>nanza n.<br />
185/2008).<br />
TESTO VIGENTE<br />
Art. 316. Esercizio della potestà dei genitori<br />
Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età<br />
maggiore o alla emancipazione.<br />
La potestà è esercitata <strong>di</strong> comune accordo da entrambi<br />
i genitori.<br />
In caso <strong>di</strong> contrasto su questioni <strong>di</strong> particolare importanza<br />
ciascuno dei genitori può ricorrere senza<br />
formalità al giu<strong>di</strong>ce in<strong>di</strong>cando i provve<strong>di</strong>menti che<br />
ritiene più idonei.<br />
Se sussiste un incombente pericolo <strong>di</strong> grave pregiu<strong>di</strong>zio<br />
per il figlio, il padre può adottare i provve<strong>di</strong>menti<br />
urgenti ed in<strong>di</strong>fferibili.<br />
Il giu<strong>di</strong>ce, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore<br />
degli anni quattor<strong>di</strong>ci, suggerisce le determinazioni<br />
che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità<br />
familiare. Se il contrasto permane il giu<strong>di</strong>ce<br />
attribuisce il potere <strong>di</strong> decisione a quello dei genitori<br />
che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare<br />
l'interesse del figlio.<br />
80 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
TESTO APPROVATO DAL SENATO IL 6 OTTOBRE 2<strong>01</strong>0<br />
La procedura davanti al tribunale or<strong>di</strong>nario - fatte<br />
salve le azioni <strong>di</strong> status contenziose - è quella camerale,<br />
analoga al proce<strong>di</strong>mento usualmente utilizzato<br />
per la mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> separazione<br />
(per questo, anche se superfluamente, viene<br />
richiamato l’articolo 710 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile)<br />
mentre a tutti i decreti che definiscono queste<br />
e le altre procedure del tribunale or<strong>di</strong>nario in<strong>di</strong>cate<br />
nell’articolo 38, viene attribuita finalmente efficacia<br />
imme<strong>di</strong>ata esecutiva. La riforma prevede che il tribunale<br />
or<strong>di</strong>nario mantenga la competenza anche<br />
quando sia promosso davanti al tribunale per i minorenni<br />
un proce<strong>di</strong>mento per asserite condotte abusive<br />
nei confronti del figlio (limitatamente alle condotte<br />
cui fa riferimento l’articolo 333 del co<strong>di</strong>ce civile),<br />
risolvendo in tal modo un problema che ha<br />
sempre creato confusioni nella prassi.<br />
Passano al tribunale or<strong>di</strong>nario - con il nuovo testo<br />
dell’articolo 38 delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> attuazione - anche<br />
i proce<strong>di</strong>menti relativi allo status dei figli naturali<br />
e cioè l’opposizione <strong>di</strong> un genitore al riconoscimento<br />
tar<strong>di</strong>vo da parte dell’altro genitore (articolo 250 del<br />
co<strong>di</strong>ce civile) e la <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> paternità<br />
(articolo 269 del co<strong>di</strong>ce civile), oltre che le procedure<br />
per l’attribuzione del cognome (articolo 262 del<br />
co<strong>di</strong>ce civile) ed altre competenze minori. In altre parole,<br />
come sopra detto, al tribunale per i minorenni<br />
rimangono in sostanza solo le competenze in materia<br />
<strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> limitazione e <strong>di</strong> decadenza<br />
della potestà e tutto il settore dell’adozione.<br />
TESTO RIFORMATO<br />
Art. 316. Esercizio della potestà dei genitori<br />
Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età<br />
maggiore o alla emancipazione.<br />
La potestà è esercitata <strong>di</strong> comune accordo da entrambi<br />
i genitori.<br />
In caso <strong>di</strong> contrasto su questioni <strong>di</strong> particolare importanza<br />
ciascuno dei genitori può ricorrere senza<br />
formalità al giu<strong>di</strong>ce in<strong>di</strong>cando i provve<strong>di</strong>menti che ritiene<br />
più idonei.<br />
abrogato<br />
Il giu<strong>di</strong>ce, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli<br />
anni quattor<strong>di</strong>ci, suggerisce le determinazioni che<br />
ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare.<br />
Se il contrasto permane il giu<strong>di</strong>ce attribuisce<br />
il potere <strong>di</strong> decisione a quello dei genitori che, nel singolo<br />
caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del<br />
figlio.
Art. 317-bis. Esercizio della potestà<br />
Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale<br />
spetta la potestà su <strong>di</strong> lui.<br />
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori,<br />
l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad<br />
entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le<br />
<strong>di</strong>sposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono<br />
l'esercizio della potestà spetta al genitore col<br />
quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno<br />
<strong>di</strong> essi, al primo che ha fatto il riconoscimento.<br />
Il giu<strong>di</strong>ce, nell'esclusivo interesse del figlio, può <strong>di</strong>sporre<br />
<strong>di</strong>versamente; può anche escludere dall'esercizio<br />
della potestà entrambi i genitori, provvedendo<br />
alla nomina <strong>di</strong> un tutore.<br />
Il genitore che non esercita la potestà ha il potere <strong>di</strong><br />
vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> vita del figlio minore.<br />
Art. 38. Disposizioni <strong>di</strong> attuazione del co<strong>di</strong>ce civile<br />
Sono <strong>di</strong> competenza del tribunale per i minorenni i<br />
provve<strong>di</strong>menti contemplati dagli artt. 84, 90, 171,<br />
194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis,<br />
330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché<br />
nel caso <strong>di</strong> minori dall'art. 269, primo comma, co<strong>di</strong>ce<br />
civile.<br />
Sono emessi dal tribunale or<strong>di</strong>nario i provve<strong>di</strong>menti<br />
per i quali non e espressamente stabilita la competenza<br />
<strong>di</strong> una <strong>di</strong>versa autorità giu<strong>di</strong>ziaria.<br />
In ogni caso il tribunale provvede in camera <strong>di</strong> consiglio<br />
sentito il pubblico ministero.<br />
Quando il provve<strong>di</strong>mento è emesso dal tribunale<br />
per i minorenni il reclamo si propone davanti alla<br />
sezione <strong>di</strong> corte <strong>di</strong> appello per i minorenni.<br />
Art. 276. Legittimazione passiva<br />
La domanda per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> paternità o <strong>di</strong><br />
maternità naturale deve essere proposta nei confronti<br />
del presunto genitore o, in mancanza <strong>di</strong> lui,<br />
nei confronti dei suoi ere<strong>di</strong>.<br />
Alla domanda può contrad<strong>di</strong>re chiunque vi abbia interesse.<br />
LEGISLAZIONE<br />
Art. 317-bis. Esercizio della potestà<br />
Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale<br />
spetta la potestà su <strong>di</strong> lui.<br />
Se il riconoscimento e` fatto da entrambi i genitori,<br />
l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad<br />
entrambi. Si applicano le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo<br />
316. Se i genitori non convivono, si applicano, in<br />
quanto compatibili, gli articoli 155, 155-bis, 155-ter,<br />
155-quater, 155-quinquies, 155-sexies e 156, commi<br />
quarto, quinto, sesto e settimo.<br />
Art. 38. Disposizioni <strong>di</strong> attuazione del co<strong>di</strong>ce civile<br />
Sono <strong>di</strong> competenza del tribunale per i minorenni i<br />
provve<strong>di</strong>menti contemplati dagli artt. 84, 90, 330, 332,<br />
333, 334, 335 e 371, ultimo comma.. Per i proce<strong>di</strong>menti<br />
<strong>di</strong> cui all’articolo 333 resta esclusa l’ipotesi in cui sia<br />
in corso, tra le stesse parti, giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> separazione o<br />
<strong>di</strong>vorzio o giu<strong>di</strong>zio ai sensi dell’articolo 316. In tale<br />
ipotesi e per tutta la durata del processo, la competenza,<br />
anche per i provve<strong>di</strong>menti contemplati dalle<br />
norme richiamate, spetta al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario.<br />
Sono emessi dal tribunale or<strong>di</strong>nario i provve<strong>di</strong>menti<br />
per i quali non e espressamente stabilita la competenza<br />
<strong>di</strong> una <strong>di</strong>versa autorità giu<strong>di</strong>ziaria. Nei proce<strong>di</strong>menti<br />
in materia <strong>di</strong> affidamento e <strong>di</strong> mantenimento<br />
dei minori si applica, in quanto compatibile,<br />
l’articolo 710 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile. Fermo restando<br />
quanto previsto per le azioni <strong>di</strong> stato, il tribunale<br />
competente provvede in ogni caso in camera <strong>di</strong><br />
consiglio sentito il pubblico ministero e i provve<strong>di</strong>menti<br />
emessi sono imme<strong>di</strong>atamente esecutivi, salvo<br />
che il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong>versamente.<br />
Quando il provve<strong>di</strong>mento è emesso dal tribunale per<br />
i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione<br />
<strong>di</strong> corte <strong>di</strong> appello per i minorenni.<br />
Art. 276. Legittimazione passiva<br />
La domanda per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> paternità o <strong>di</strong><br />
maternità naturale deve essere proposta nei confronti<br />
del presunto genitore o, in mancanza <strong>di</strong> lui, nei<br />
confronti dei suoi ere<strong>di</strong>. In loro mancanza, la domanda<br />
deve essere proposta nei confronti <strong>di</strong> un curatore<br />
nominato dal giu<strong>di</strong>ce davanti al quale il giu<strong>di</strong>zio<br />
deve essere promosso.<br />
Alla domanda può contrad<strong>di</strong>re chiunque vi abbia interesse.<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 81
LEGISLAZIONE<br />
La riforma, infine, ha colto l’occasione per risolvere<br />
anche un altro problema che la giurisprudenza<br />
non ha potuto risolvere, che riguarda i casi in cui la<br />
domanda <strong>di</strong> accertamento giu<strong>di</strong>ziale della paternità<br />
naturale deve essere azionata nei confronti degli<br />
ere<strong>di</strong> del presunto padre naturale deceduto. Ove<br />
non vi siano ere<strong>di</strong> <strong>di</strong>retti del presunto genitore deceduto,<br />
la giurisprudenza ha escluso la possibilità<br />
<strong>di</strong> richiedere la nomina <strong>di</strong> un curatore speciale per<br />
l’esercizio dell’azione (Cassazione, Sezioni unite,<br />
21287/2005; Corte costituzionale da ultimo 278/2009)<br />
frustrando così il <strong>di</strong>ritto alla genitorialità. La riforma,<br />
prendendo spunto dagli inviti della Corte costituzionale,<br />
in<strong>di</strong>ca ora espressamente che in mancanza<br />
<strong>di</strong> ere<strong>di</strong> l’azione per l’accertamento della paternità<br />
naturale deve essere promossa nei confronti <strong>di</strong> un<br />
curatore speciale.<br />
Prospettive <strong>di</strong> riforma<br />
dell’affidamento con<strong>di</strong>viso<br />
Domicilio presso entrambi i genitori, tempi <strong>di</strong> cura<br />
paritetici e altri interventi necessari<br />
<strong>di</strong> MARINO MAGLIETTA<br />
PRESIDENTE DI CRESCERE INSIEME<br />
Sul ddl 957, che ritocca la legge 54/2006 sull’affidamento<br />
con<strong>di</strong>viso, all’esame del Senato, circolano<br />
vari pareri, come quello dell’UNCM, che rendono necessarie<br />
alcune precisazioni da parte <strong>di</strong> chi ne ha fin<br />
qui curato la scrittura.<br />
La prima osservazione è che vengono mescolate e<br />
confuse vere novità con il semplice richiamo alle già<br />
attuali prescrizioni.<br />
In proposito, è indubbiamente vero che una larga<br />
parte della giurisprudenza non è coerente con la riforma<br />
del 2006 e si esprime come se la scelta del modello<br />
dovesse ancora compiersi e al giu<strong>di</strong>ce fosse lasciata<br />
facoltà <strong>di</strong> optare secondo il proprio personale<br />
giu<strong>di</strong>zio, che prevalentemente coincide con le regole<br />
dell’affidamento esclusivo. Pertanto, quanti, come<br />
l’UNCM, sono fermi alla giurisprudenza è naturale<br />
che elenchino tra le “novità legislative”, e critichino,<br />
passaggi che si limitano a rendere inelu<strong>di</strong>bili norme<br />
attuali, come la forma <strong>di</strong>retta del mantenimento dei<br />
figli ed una frequentazione dei genitori “equilibrata<br />
e continuativa”, solo riba<strong>di</strong>ta dal doppio domicilio.<br />
Del primo concetto - rammentato che il <strong>di</strong>ritto del<br />
minore a ricevere “cura”, e non sol<strong>di</strong> (la parola “mantenimento”<br />
sparisce dal primo comma, assorbita<br />
nella cura), da entrambi i genitori, entrambi affidatari,<br />
rende necessaria la forma <strong>di</strong>retta del mantenimento<br />
per realizzare il <strong>di</strong>ritto stesso - non si può, in<br />
questa sede, argomentare la vali<strong>di</strong>tà e si è costretti a<br />
rimandare ai commi 1 e 4 dell’art. 155, ovvero ad una<br />
82 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
quantità <strong>di</strong> autori (Arceri, Costanzo, Zaccaria…), a un<br />
esteso Dossier (Fam. Min. (6) 2009, pp. II-VIII) o alla<br />
stessa Cassazione (234<strong>11</strong>/2009). Sul secondo occorre<br />
insistere. Citare come novità “l’abolizione del collocamento<br />
del figlio presso un genitore, in quanto il figlio<br />
avrà domicilio presso entrambi i genitori, e il tempo<br />
della sua presenza presso ciascun genitore sarà “paritetico”<br />
“è singolare, ove si rammenti anche solo quanto<br />
lamentato a suo tempo dalla Camera Minorile <strong>di</strong> Milano,<br />
altamente rappresentativa, nel comunicato del<br />
26/1/06: “…poiché la legge approvata non prevede che<br />
debba essere specificata la residenza abituale del minore…”.<br />
Dunque, ci si era accorti che la legge 54 attribuisce<br />
ai figli solo una residenza anagrafica e non<br />
ammette genitori “collocatari”. Inoltre, il ddl 957 afferma<br />
la pariteticità (oltretutto sottolineandone la necessaria<br />
praticabilità) nell’assunzione dei compiti <strong>di</strong><br />
cura - ossia nei doveri - e non nei tempi, poiché stabilisce<br />
il <strong>di</strong>ritto del minore “<strong>di</strong> ricevere cura, educazione<br />
e istruzione da entrambi pariteticamente, salvi<br />
i casi <strong>di</strong> impossibilità materiale”. Il senso è lo stesso<br />
del doppio domicilio, luogo degli interessi e degli affetti.<br />
Ossia, in sostanza, si tratta solo <strong>di</strong> pari responsabilità:<br />
<strong>di</strong>fferenza ra<strong>di</strong>cale.<br />
Mostrato, dunque, che sul punto non ci sono innovazioni<br />
, ma solo il tentativo <strong>di</strong> mettere fine all’inosservanza<br />
<strong>di</strong> prescrizioni <strong>di</strong> legge, entriamo<br />
pure nel merito della questione. Nessuno ignora i<br />
<strong>di</strong>sagi legati alla frequentazione <strong>di</strong> due genitori e <strong>di</strong><br />
due case: ma <strong>di</strong> questo si è <strong>di</strong>scusso per 12 anni<br />
prima dell’introduzione della riforma e la conclusione,<br />
sentiti gli esperti, è stata che ciò era comunque<br />
meno grave - per i figli - della inevitabile per<strong>di</strong>ta<br />
del contributo educativo e affettivo <strong>di</strong> un genitore<br />
legata al rapporto privilegiato con l’altro, a prescindere<br />
dal nome dell’istituto. E poi, il genitore<br />
“non collocatario” non può essere soppresso. Anche<br />
nel modello esclusivo la sua casa è frequentata, e<br />
con lo stesso numero <strong>di</strong> scambi, anche se per un<br />
tempo inferiore. Allora, dove si può (o si vuole) arrivare<br />
con la pertinace negazione delle “due case”? A<br />
far sentire il figlio a casa sua solo dal collocatario,<br />
ossia a farlo stare a <strong>di</strong>sagio dall’altro, in punta <strong>di</strong> se<strong>di</strong>a<br />
come un ospite. Dunque, è in nome <strong>di</strong> questo tipo<br />
<strong>di</strong> “interesse” e contro la volontà del Parlamento<br />
espressione della sovranità popolare, che si continua<br />
ad adottare prevalentemente il modello dell’affidamento<br />
esclusivo in tutti i suoi contenuti concreti,<br />
limitandosi a cambiare il nome <strong>di</strong> affidatario<br />
in quello <strong>di</strong> collocatario, a <strong>di</strong>spetto <strong>di</strong> una legge che<br />
deliberatamente e sistematicamente ha cancellato<br />
ogni <strong>di</strong>stinzione. Questo deve essere chiaro. Certo,<br />
si può essere convinti in buona fede che il sistema<br />
migliore fosse quello precedente, il monarchico. Ma<br />
per tornare a ciò, per cambiare una legge, ne occorre<br />
una nuova: questo i giuristi dovrebbero saperlo. La<br />
scorciatoia <strong>di</strong> far finta che nulla sia cambiato non è<br />
ammessa, in uno stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto.
Proseguendo l’analisi del comunicato UNCM, non<br />
può tacersi un misterioso silenzio su uno dei punti<br />
maggiormente innovativi del ddl 957: la previsione<br />
<strong>di</strong> un passaggio preliminare obbligatorio presso un<br />
centro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione familiare a scopo solo informativo,<br />
con piena libertà <strong>di</strong> non andare oltre. Non è<br />
per nulla un punto secondario, in effetti, e occorre<br />
cercare <strong>di</strong> capire le ragioni della impreve<strong>di</strong>bile omissione.<br />
Certamente non ci si è sentiti <strong>di</strong> bollare frettolosamente<br />
questa norma come “me<strong>di</strong>azione obbligatoria”,<br />
tanto la realtà sarebbe stata <strong>di</strong>stante<br />
dalla descrizione, per chiunque avesse preso in<br />
mano il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge. Allora, probabilmente, non<br />
potendo <strong>di</strong>rne male - anche perché è in forte crescita<br />
il numero <strong>di</strong> avvocati che guarda con simpatia<br />
alla me<strong>di</strong>azione, tanto da averne fatto una scelta<br />
professionale aggiuntiva, investendoci non poco denaro<br />
- e non volendo <strong>di</strong>rne bene, si è preferito tacere.<br />
Tornando a considerare ciò che il comunicato<br />
<strong>di</strong>ce, ci sono varie altre attribuzioni <strong>di</strong> contenuti al<br />
<strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge, in cui l’interpretazione non è coerente<br />
con il testo. Ne può essere un esempio l’idea<br />
che il ddl 957 si proponga “la determinazione <strong>di</strong> un<br />
assegno perequativo posto a carico <strong>di</strong> un genitore o<br />
<strong>di</strong> entrambi, da versare su un conto corrente co-<br />
LEGISLAZIONE<br />
mune intestato al figlio, anche se minore”. Si è attribuito<br />
il carattere <strong>di</strong> prescrizione, sia pure residuale,<br />
a una modalità che semplicemente si ipotizza<br />
possa essere in vigore tra i genitori al momento in<br />
cui il figlio <strong>di</strong>venta maggiorenne e che viene considerata<br />
solo per <strong>di</strong>re che degli assegni per il figlio -<br />
ove <strong>di</strong>sposti, non importa in quale forma - questi <strong>di</strong>venta<br />
titolare quando raggiunge la maggiore età.<br />
Quanto al resto, non è certo facile fornire la prova<br />
negativa <strong>di</strong> fatti futuri, per giunta metagiuri<strong>di</strong>ci,<br />
come quando si profetizzano le infauste conseguenze<br />
del mantenimento <strong>di</strong>retto - al quale si è sopra<br />
accennato facendo notare che è già legge dello<br />
Stato - prevedendo “ulteriori ripercussioni sulla serenità<br />
dei minori e sul loro corretto sviluppo formativo”<br />
nonché “ulteriori motivi <strong>di</strong> contrasto tra i genitori<br />
a detrimento dei reali bisogni dei minori.”<br />
Quanto alla possibilità data agli ascendenti <strong>di</strong> fare<br />
istanza affinché sia concretamente <strong>di</strong>sposta una<br />
frequentazione con i nipoti, la censura secondo cui<br />
in tal modo questi ultimi <strong>di</strong>verrebbero oggetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti,<br />
anziché soggetto, sorvola sul fatto che la mo<strong>di</strong>fica<br />
aggiunge la possibilità <strong>di</strong> istanza da parte degli<br />
ascendenti al confermato <strong>di</strong>ritto del minore, come<br />
pure che, lungi dal cancellarlo, vuole solo dare ad<br />
esso la possibilità <strong>di</strong> goderne, atteso che un minorenne<br />
non ha la capacità <strong>di</strong> agire.<br />
Poche parole per il timido riconoscimento dell’esistenza<br />
<strong>di</strong> manipolazioni dei figli, che procurano<br />
ad essi danni talmente gravi da essere <strong>di</strong>fficilmente<br />
valutabili. Un riconoscimento, infatti, talmente poco<br />
convinto da cercare imme<strong>di</strong>ato rifugio nel noto artificio<br />
<strong>di</strong>alettico che, essendo l’intervento non sufficientemente<br />
approfon<strong>di</strong>to, meglio non intervenire.<br />
Un posto <strong>di</strong> rilievo, invece, merita la critica all’intervento<br />
sulla assegnazione della casa familiare.<br />
Ben nota è la pronuncia della Corte Costituzionale<br />
(308/2008), a cui essa si richiama. Non si è stati, tuttavia,<br />
attenti ad altre circostanze. Anzitutto la formulazione<br />
proposta mo<strong>di</strong>fica sul punto la legge 54,<br />
per cui non ci può essere trasposizione automatica.<br />
Inoltre, in materia così delicata, che incide profondamente<br />
nella vita <strong>di</strong> soggetti fragili, non appare né<br />
corretto né opportuno appigliarsi ad aspetti formali,<br />
ma si dovrebbe guardare alla sostanza. E’ quello che<br />
fa il ddl 957. Partendo, infatti, dalla obbligatoria ipotesi<br />
<strong>di</strong> un affidamento che abbia rispettato i <strong>di</strong>ritti<br />
dei figli ad una frequentazione equilibrata delle abitazioni<br />
dei due genitori, non si vede come possa parlarsi<br />
<strong>di</strong> “sottrazione della casa al minore”, quale che<br />
sia il genitore assegnatario: in ogni caso ci starà<br />
metà tempo. Su questo, invece, ruota tutto l’argomentare<br />
dell’estensore della 308, che evidentemente<br />
ancora pensava all’affidamento esclusivo.<br />
Inoltre, se è giusto ritenere che nell’interesse del minore<br />
si deve impe<strong>di</strong>re a chi esce dalla casa familiare<br />
<strong>di</strong> asportarne perfino il più inutile soprammobile -<br />
altrimenti il figlio ne soffre - come si può sostenere<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 83
LEGISLAZIONE<br />
la tesi <strong>di</strong> una verifica solo a posteriori dell’eventuale<br />
<strong>di</strong>sturbo arrecato dall’ingresso, armi e bagagli, <strong>di</strong> un<br />
nuovo soggetto, che rivoluzionerà necessariamente<br />
spazi e abitu<strong>di</strong>ni? Viceversa, è illuminante la prima<br />
applicazione delle teorie della Consulta (Cass.<br />
9995/2008) ove si concludeva trionfalmente che un<br />
certo signore che aveva fatto della casa familiare la<br />
sede delle sue attività impren<strong>di</strong>toriali, poteva tranquillamente<br />
restarci, sol perché si poteva escludere<br />
che “la presenza del convivente della madre fosse<br />
nociva o <strong>di</strong>seducativa per il bambino”. E’ o no ragionevole<br />
chiedersi se le Camere Minorili hanno davvero<br />
a cuore l’interesse del minore o non piuttosto<br />
quello degli adulti? Non è solo la posizione <strong>di</strong> chi<br />
scrive. In una ben argomentata pronuncia della Suprema<br />
Corte (26574/07 ), che precede la Consulta, si<br />
legge: “con il formarsi <strong>di</strong> un nuovo nucleo familiare,<br />
…la previsione legislativa della cessazione dell’assegnazione<br />
è mera conseguenza dell’avere l’abitazione<br />
perduto la sua funzione, per essere venuto<br />
meno… quell’habitat che si intendeva conservare,<br />
finché possibile, ai figli”. A ciò nessuno finora ha<br />
dato risposta.<br />
84 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
Ultimo tema è l’appello dell’UNCM a favore <strong>di</strong> un<br />
Tribunale unico dei minori e della <strong>famiglia</strong>, implicitamente<br />
avversando l’istituzione <strong>di</strong> sezioni specializzate<br />
presso i tribunali or<strong>di</strong>nari. Fermo restando<br />
che tutti riconoscono l’esigenza <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>ce specializzato<br />
e della unificazione delle competenze, la<br />
scelta del ddl 957 è ispirata a un criterio chiarissimo:<br />
le esigenze e i desideri dell’utenza, e non le preferenze<br />
delle varie categorie <strong>di</strong> operatori, che comprensibilmente<br />
possono essere guidati da considerazioni<br />
opportunistiche. E l’utenza è unanimemente<br />
a favore delle sezioni specializzate. Le ragioni sono<br />
due. La prima proviene dai numeri, che inducono<br />
costi altissimi e scomo<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> ogni genere. I tribunali<br />
or<strong>di</strong>nari sono 165, quelli per i minorenni 29. Né i previsti<br />
accorpamenti risolvono il problema. Ad es,, in<br />
Toscana Arezzo andrebbe con Siena e Grosseto. Distanze<br />
enormi, mon<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi. La seconda è la profonda<br />
<strong>di</strong>ffidenza verso un “tribunale speciale” che<br />
nasca sulle ceneri <strong>di</strong> una istituzione che, a ragione<br />
o a torto, non ha destato simpatie in chi l’ha dovuta<br />
frequentare. È un dato <strong>di</strong> fatto. È sembrato giusto tenerne<br />
conto.<br />
Riportiamo il testo del <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge n. 957 (già pubblicato e commentato su “<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>”,<br />
5, 2<strong>01</strong>0)<br />
Disegno <strong>di</strong> legge<br />
Art. 1.<br />
1. All’articolo 155 del co<strong>di</strong>ce civile sono apportate le seguenti mo<strong>di</strong>ficazioni:<br />
a) al primo comma, dopo le parole: «<strong>di</strong> ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi» sono inserite<br />
le seguenti: «pariteticamente, salvi i casi <strong>di</strong> impossibilità materiale,»;<br />
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:<br />
«Per realizzare la finalità <strong>di</strong> cui al primo comma, il giu<strong>di</strong>ce che pronuncia la separazione personale<br />
dei coniugi <strong>di</strong>spone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, salvo quanto stabilito<br />
all’articolo 155-bis. L’età dei figli, la <strong>di</strong>stanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro<br />
rapporti non rilevano ai fini del rispetto del <strong>di</strong>ritto dei minori all’affidamento con<strong>di</strong>viso, ma solo<br />
sulle relative modalità <strong>di</strong> attuazione. Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso<br />
ciascun genitore, stabilendone il domicilio presso entrambi, salvi accor<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi dei genitori, e tenendo<br />
conto della capacità <strong>di</strong> ciascun genitore <strong>di</strong> rispettare la figura e il ruolo dell’altro. Fissa altresì<br />
la misura e il modo con cui ciascuno <strong>di</strong> essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione<br />
e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accor<strong>di</strong><br />
intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provve<strong>di</strong>mento relativo alla prole con esclusivo<br />
riferimento all’interesse morale e materiale <strong>di</strong> essa.»;<br />
c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:<br />
«Agli ascendenti è data facoltà <strong>di</strong> chiedere al giu<strong>di</strong>ce che sia riconosciuta e <strong>di</strong>sciplinata la propria<br />
possibilità <strong>di</strong> contatto con i minori.»;<br />
d) al terzo comma, dopo le parole: «da entrambi i genitori» sono inserite le seguenti: «salvo quanto<br />
<strong>di</strong>sposto all’articolo 155-bis»;<br />
e) il quarto comma è sostituito dai seguenti:<br />
«Salvo accor<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma <strong>di</strong>retta e per capitoli <strong>di</strong><br />
spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le modalità<br />
sono concordate <strong>di</strong>rettamente dai genitori o, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo, sono stabilite dal giu<strong>di</strong>ce.<br />
Il costo dei figli è valutato tenendo conto:
LEGISLAZIONE<br />
1) delle attuali esigenze del figlio;<br />
2) delle attuali risorse economiche complessive dei genitori.<br />
Quale contributo <strong>di</strong>retto il giu<strong>di</strong>ce valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e<br />
<strong>di</strong> cura assunti da ciascun genitore.<br />
Ove necessario al fine <strong>di</strong> realizzare il suddetto principio <strong>di</strong> proporzionalità, il giu<strong>di</strong>ce può stabilire<br />
la corresponsione <strong>di</strong> un assegno perequativo perio<strong>di</strong>co. L’assegno è automaticamente<br />
adeguato agli in<strong>di</strong>ci ISTAT, in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> altro parametro in<strong>di</strong>cato dalle parti o dal giu<strong>di</strong>ce.<br />
Qualora un genitore venga meno, comprovatamente, al dovere <strong>di</strong> provvedere alle necessità del<br />
figlio nella forma <strong>di</strong>retta per la parte <strong>di</strong> sua spettanza, il giu<strong>di</strong>ce stabilisce, a domanda, che<br />
provveda me<strong>di</strong>ante assegno da versare all’altro genitore.»;<br />
f) il quinto comma è abrogato.<br />
Art. 2.<br />
1. All’articolo 155-bis del co<strong>di</strong>ce civile sono apportate le seguenti mo<strong>di</strong>ficazioni:<br />
a) il primo comma è sostituito dal seguente:<br />
«Il giu<strong>di</strong>ce può escludere un genitore dall’affidamento, con provve<strong>di</strong>mento motivato, qualora ritenga<br />
che da quel genitore, se affidatario, possa venire pregiu<strong>di</strong>zio al minore. In ogni caso il giu<strong>di</strong>ce<br />
può per gravi motivi or<strong>di</strong>nare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell’impossibilità,<br />
in un istituto <strong>di</strong> educazione.»;<br />
b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:<br />
«Il genitore cui sono affidati i figli ha l’esercizio esclusivo della potestà su <strong>di</strong> essi; egli deve attenersi<br />
alle con<strong>di</strong>zioni determinate dal giu<strong>di</strong>ce. Le decisioni <strong>di</strong> maggiore interesse per i figli sono<br />
adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il cambiamento <strong>di</strong> residenza dei figli costituisce<br />
decisione <strong>di</strong> maggiore interesse e deve essere concordato. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo la decisione è rimessa<br />
al giu<strong>di</strong>ce. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il <strong>di</strong>ritto e il dovere <strong>di</strong> vigilare sulla loro<br />
istruzione ed educazione e può ricorrere al giu<strong>di</strong>ce quando ritenga che siano state assunte decisioni<br />
pregiu<strong>di</strong>zievoli al loro interesse.<br />
Le norme sul mantenimento dei figli <strong>di</strong> cui al quinto comma dell’articolo 155 si applicano a prescindere<br />
dal tipo <strong>di</strong> affidamento; parimenti, la posizione fiscale dei genitori è la stessa»;<br />
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esclusione <strong>di</strong> un genitore dall’affidamento e <strong>di</strong>sciplina dell’affidamento<br />
esclusivo».<br />
Art. 3.<br />
1. All’articolo 155-quater del co<strong>di</strong>ce civile, al primo comma, le parole: «Il <strong>di</strong>ritto al go<strong>di</strong>mento della casa<br />
familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi <strong>di</strong> abitare stabilmente nella casa<br />
familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «Nel<br />
caso in cui l’assegnatario della casa familiare non vi abiti o cessi <strong>di</strong> abitarvi stabilmente o contragga<br />
nuovo matrimonio o conviva more uxorio, la sua assegnazione in go<strong>di</strong>mento, a tutela dell’interesse dei<br />
figli a conservare intatto il luogo <strong>di</strong> crescita, perde efficacia e il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>spone, a domanda, secondo<br />
i criteri or<strong>di</strong>nari».<br />
Art. 4.<br />
1. All’articolo 155-quinquies del co<strong>di</strong>ce civile il primo comma è sostituito dai seguenti:<br />
«Dell’assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o degli assegni che<br />
entrambi i genitori siano obbligati a versare in un conto corrente comune a favore del figlio, è titolare<br />
quest’ultimo quando <strong>di</strong>venta maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con<br />
i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente,<br />
in caso <strong>di</strong> inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l’altro genitore, come persona<br />
che ne subisce un danno.<br />
Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma<br />
non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l’applicazione del quinto comma<br />
dell’articolo 155 del co<strong>di</strong>ce civile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio».<br />
Art. 5.<br />
1. All’Articolo 155-sexies del co<strong>di</strong>ce sono apportate le seguenti mo<strong>di</strong>ficazioni:<br />
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e prende in considerazione la sua opi-<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 85
LEGISLAZIONE<br />
nione, tenendo conto dell’età e del grado <strong>di</strong> maturità. Il giu<strong>di</strong>ce può <strong>di</strong>sporre che il minore sia<br />
sentito con au<strong>di</strong>zione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell’ufficio giu<strong>di</strong>ziario, e che la<br />
medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi au<strong>di</strong>ovisivi»;<br />
b) il secondo comma è abrogato.<br />
Art. 6.<br />
1. All’articolo 317-bis del co<strong>di</strong>ce civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:<br />
«Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente a<br />
entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 316. Se i genitori non convivono<br />
l’esercizio della potestà è regolato secondo quanto <strong>di</strong>sposto dagli articoli da 155 a 155-sexies».<br />
Art. 7.<br />
1. All’articolo 178 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:<br />
«L’or<strong>di</strong>nanza del giu<strong>di</strong>ce istruttore in materia <strong>di</strong> separazione e affidamento dei figli è impugnabile<br />
dalle parti con reclamo al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci<br />
giorni, decorrente dalla pronuncia dell’or<strong>di</strong>nanza se avvenuta in u<strong>di</strong>enza, o altrimenti decorrente<br />
dalla comunicazione dell’or<strong>di</strong>nanza medesima».<br />
Art. 8.<br />
1. Dopo l’articolo 709-bis del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile è inserito il seguente:<br />
«Art. 709-bis.1. - (Me<strong>di</strong>azione Familiare). - In tutti i casi <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo nella fase <strong>di</strong> elaborazione del progetto<br />
con<strong>di</strong>viso le parti hanno l’obbligo, prima <strong>di</strong> a<strong>di</strong>re il giu<strong>di</strong>ce e salvi i casi <strong>di</strong> assoluta urgenza o<br />
<strong>di</strong> grave ed imminente pregiu<strong>di</strong>zio per i minori, <strong>di</strong> acquisire informazioni sulle potenzialità <strong>di</strong> un<br />
eventuale percorso <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione familiare, rivolgendosi a un centro pubblico o privato, i cui operatori<br />
abbiano formazione specifica ed appartengano ad albi nazionali specifici pubblici o privati registrati<br />
nell’apposito elenco del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.<br />
Ove l’intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presentano<br />
al presidente del tribunale il testo dell’accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione<br />
possono far parte del documento finale, anche se concordati al <strong>di</strong> fuori del centro <strong>di</strong> cui al primo<br />
comma. In caso <strong>di</strong> insuccesso le parti possono rivolgersi al giu<strong>di</strong>ce, ai sensi dell’articolo 709-ter.<br />
In ogni caso la parte ricorrente deve allegare al ricorso la certificazione del passaggio presso il centro<br />
<strong>di</strong> cui al primo comma o concorde <strong>di</strong>chiarazione circa l’avvenuto passaggio.<br />
In caso <strong>di</strong> contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giu<strong>di</strong>zio o anche dopo la sua<br />
conclusione, il giu<strong>di</strong>ce segnala alle parti l’opportunità <strong>di</strong> rivolgersi ad un centro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione familiare,<br />
<strong>di</strong> cui al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giu<strong>di</strong>ce rinvia la causa<br />
ad altra data in attesa dell’espletamento dell’attività <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione».<br />
Art. 9.<br />
1. All’articolo 709-ter del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile sono apportate le seguenti mo<strong>di</strong>ficazioni:<br />
a) al secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente: «A seguito del ricorso, il giu<strong>di</strong>ce convoca le parti<br />
e adotta i provve<strong>di</strong>menti opportuni. In caso <strong>di</strong> gravi inadempienze o <strong>di</strong> atti che comunque arrechino<br />
pregiu<strong>di</strong>zio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giu<strong>di</strong>ce<br />
emette prioritariamente provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> ripristino, restituzione o compensazione. In particolare, nel<br />
caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto<br />
dell’altro genitore in luogo tale da interferire con le regole dell’affidamento, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>spone il rientro<br />
imme<strong>di</strong>ato dei figli e il risarcimento <strong>di</strong> ogni conseguente danno, valutando tale comportamento<br />
ai fini del’affidamento e delle sue modalità <strong>di</strong> attuazione. Il giu<strong>di</strong>ce, inoltre, può mo<strong>di</strong>ficare i provve<strong>di</strong>menti<br />
in vigore e può, anche congiuntamente:» e il numero 1) è abrogato;<br />
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:<br />
«Il comprovato con<strong>di</strong>zionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell’altro<br />
genitore attivando la sindrome <strong>di</strong> alienazione genitoriale, costituisce inadempienza grave,<br />
che può comportare l’esclusione dall’affidamento».<br />
Art. 10.<br />
1. All’articolo 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La competenza<br />
è attribuita in ogni caso al tribunale or<strong>di</strong>nario».<br />
86 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1
In libreria<br />
a cura dell’avv. GIANFRANCO DOSI<br />
Giacomo Oberto<br />
LA COMUNIONE LEGALE<br />
TRA CONIUGI<br />
2 Volumi<br />
Milano, Giuffrè, 2<strong>01</strong>0<br />
La premessa dell’Autore<br />
Nel generale impazzimento del<br />
mondo, nell’imbarbarimento delle<br />
relazioni tra giuristi (teorici o pratici<br />
che siano), nel momento in cui<br />
il “ tiro al giu<strong>di</strong>ce”, pare <strong>di</strong>ventato<br />
il passatempo preferito <strong>di</strong> istituzioni,<br />
politici, giornalisti, pubblicisti,<br />
citta<strong>di</strong>ni scontenti delle decisioni<br />
rese, per<strong>di</strong>giorno <strong>di</strong> vario genere,<br />
avvocati, accademici, e financo<br />
<strong>di</strong> colleghi e colleghe, l’essere<br />
riuscito a portare a compimento,<br />
in un tempo relativamente<br />
contenuto, l’opera che qui presento<br />
al pubblico costitu isce per<br />
me un piccolo miracolo, nonché<br />
motivo <strong>di</strong> grande sod<strong>di</strong>sfa zione.<br />
Non compete certo a me esprimere<br />
giu<strong>di</strong>zi sul risultato delle immani<br />
fatiche del lavoro <strong>di</strong> ricerca e<br />
<strong>di</strong> riflessione trasfuso nel presente<br />
scritto. Come tutte le opere umane<br />
esso contiene sicuramente inesat -<br />
tezze, manchevolezze, contrad<strong>di</strong>zioni,<br />
esagerazioni, <strong>di</strong> cui mi scuso<br />
sin d’ora con il paziente lettore.<br />
Allo stesso modo chiedo venia a<br />
tutti gli Autori il cui pensiero non<br />
dovesse risultare riportato in<br />
modo corretto o sufficiente, ovvero<br />
fosse stato ad<strong>di</strong>rittura<br />
omesso. Il numero degli stu<strong>di</strong>osi<br />
che si sono cimentati con la materia<br />
della comunione legale, con<br />
singoli aspetti <strong>di</strong> essa, o con questioni<br />
collegate alla medesima, è<br />
letteralmente sterminato. L’istituto<br />
ha del resto (faticosamente)<br />
rag giunto anche da noi quella che<br />
con felice espressione transalpina<br />
è stata definita la « maturità giurisprudenziale<br />
»: pertanto, quanto<br />
mai consi stente è ormai anche<br />
l’apporto dei giu<strong>di</strong>ci, sia <strong>di</strong> merito<br />
che <strong>di</strong> legittimità.<br />
L’assoluta completezza, specie in<br />
questa materia, non è umana -<br />
mente raggiungibile, né rientrava<br />
negli obiettivi che mi ero prefissati.<br />
Malgrado ciò, ritengo <strong>di</strong> poter<br />
offrire al lettore un panorama sufficien<br />
temente esaustivo su quello<br />
che è oggi il regime patrimoniale<br />
legale delle famiglie italiane.<br />
Come <strong>di</strong>cevo, non sta a me giu<strong>di</strong>care.<br />
Mi sia solo consentito aggiungere<br />
un motivo d’orgoglio<br />
personale, che non ha (<strong>di</strong>rettamente)<br />
a che vedere con la qualità<br />
dell’opera. Parlando, una volta<br />
tanto, non da stu<strong>di</strong>oso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto,<br />
ma da appassionato bibliofilo e<br />
collezionista <strong>di</strong> testi giuri<strong>di</strong>ci, non<br />
posso esimermi dall’esprimere la<br />
sod<strong>di</strong>sfazione derivante dal poter<br />
<strong>di</strong>re che pressoché tutte le opere<br />
citate in questo volume ed in particolare<br />
quelle più antiche - sono<br />
tratte dalla mia personale biblioteca.<br />
Il che, tenuto conto degli assur<strong>di</strong><br />
ed astronomici prezzi che<br />
certi volumi hanno raggiunto, in<br />
Italia come all’ estero, non è cosa<br />
da poco.<br />
E <strong>di</strong> già che siamo in tema <strong>di</strong> libri<br />
antichi, mi auguro che il lettore<br />
non valuti in maniera troppo severa<br />
l‘enfasi che ho messo nello<br />
stu<strong>di</strong>o delle ra<strong>di</strong>ci storiche delle<br />
varie questioni, concernenti la comunione<br />
coniugale.<br />
Questo è un Leitmotiv su cui torno<br />
più volte nel contesto del lavoro.<br />
L’idea del Montesquieu, secondo<br />
cui le leggi servono a chiarire la<br />
storia, così’ come la storia serve a<br />
chiarire le leggi, mi pare contenga<br />
una verità incontestabile. E a questa<br />
frase non posso fare a meno<br />
<strong>di</strong> pensare, allorché vengono<br />
spacciate oggi come « nuove»<br />
questioni che i Parlamenti francesi,<br />
o maestri del droit coutumier,<br />
<strong>di</strong>scutevano e risolvevano secoli<br />
IN LIBRERIA<br />
or sono, sovente negli stessi identici<br />
termini che caratterizzano i<br />
<strong>di</strong>battiti contemporanei. Altrettanto<br />
incontestabil mente mi<br />
sembra applicabile al libro ciò che<br />
Ortega y Gasset riferiva all’uomo:<br />
il fatto, cioè, <strong>di</strong> non essere giammai<br />
il primo del suo genere, ma <strong>di</strong><br />
cominciare «subito a esistere su<br />
un certo livello <strong>di</strong> passato accumulato<br />
». E, nel caso <strong>di</strong> un libro<br />
sulla comunione legale tra coniugi,<br />
il «livello <strong>di</strong> passato» accumulato<br />
in almeno otto secoli <strong>di</strong><br />
storia dell’istituto è veramente<br />
impressionante.<br />
Un’ altra « stella polare» che ho voluto<br />
costantemente seguire nel<br />
lungo e periglioso viaggio attraverso<br />
l’aggrovigliato intrico della<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 87
IN LIBRERIA<br />
comu nione legale è rappresentata<br />
dall’analisi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comparato:<br />
sia per via dell’innegabile « parentela»<br />
che il nostro istituto possiede<br />
rispetto ad analoghi istituti <strong>di</strong> svariati<br />
altri or<strong>di</strong>namenti (in primis,<br />
naturalmente, con la communauté<br />
légale francese), sia per le inevitabili<br />
istanze <strong>di</strong> rapprochement con i<br />
sistemi stranieri che l’evoluzione<br />
comunitaria del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />
oggidì impone. Come recentemente<br />
rilevato da un’ Autrice francese,<br />
la circolazione delle persone,<br />
oggi più che mai intensa, porta a<br />
far si che non sia più concepibile<br />
por mano al <strong>di</strong>ritto nazionale dei<br />
regimi matrimoniali senza una<br />
préalable riflessione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comparato.<br />
Il caso Radmacher V.. Granatino<br />
(risolto nel 2009 dalla Court<br />
of Appeal britannica: <strong>di</strong> esso si<br />
<strong>di</strong>rà nel contesto del Cap. Il, che ha<br />
deciso una questione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto interno<br />
afferente alla vali<strong>di</strong>tà degli<br />
ante-nuptial contracts alla luce <strong>di</strong><br />
considerazioni tratte dal raf fronto<br />
con i sistemi giusfamiliari francese<br />
e tedesco, appare al riguardo<br />
quanto mai eloquente.<br />
Sempre in tema <strong>di</strong> metodo seguito<br />
nella trattazione, voglio qui<br />
precisare che, per esigenze <strong>di</strong><br />
chiarezza, ho sovente preferito -<br />
anziché procedere a <strong>di</strong>scutibili<br />
riassunti delle opinioni altrui - lasciare<br />
spazio alla voce degli Autori<br />
e delle sentenze citati, riportando<br />
sovente in nota, tra virgolette,<br />
i passaggi più significativi,<br />
proprio perché non fosse lasciato<br />
a<strong>di</strong>to al minimo dubbio.<br />
Le citazioni sono state riportate<br />
nella maniera più fedele al testo<br />
da cui sono state tratte e ciò vale<br />
anche per gli stu<strong>di</strong>osi più antichi. Il<br />
che vuol <strong>di</strong>re, naturalmente, che (a<br />
parte le abbreviature delle cinquecen<br />
tine, non riproducibili con i tipi<br />
moderni e comunque assolutamente<br />
« criptiche» per chi non abbia<br />
un minimo d’esperienza <strong>di</strong><br />
consulta zione <strong>di</strong> simili opere) la<br />
grafia segue pari pari l’originale,<br />
con tutte le <strong>di</strong>fformità del caso, rispetto<br />
a come siamo abituati a vedere<br />
espresse determinate parole.<br />
Ne consegue che, tanto per fare<br />
88 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
qualche esempio, per quanto riguarda<br />
il latino, il <strong>di</strong>ttongo «ae»<br />
può talora risultare espresso semplicemente<br />
con la vocale « e », la<br />
congiunzione «et » viene per lo più<br />
resa con il segno oggi (da noi) impiegato<br />
solo nelle ragioni sociali<br />
(
cui sopra, approfittando dell’ampia<br />
libertà che la struttura del<br />
trattato consente rispetto a quella<br />
del commentario. Anche operando<br />
in tal modo, il contenuto <strong>di</strong><br />
svariati capitoli mi è apparso cosi<br />
abbondante (e talora, intrinsecamente<br />
eterogeneo), da suggerire il<br />
frequente ricorso ad una sottoripartizione<br />
in <strong>di</strong>stinte sezioni (che<br />
peraltro lasciano inal terata, all’interno<br />
<strong>di</strong> ogni capitolo, la successione<br />
e la numerazione <strong>di</strong> paragrafi<br />
e note, che riprende a decorrere<br />
dall’inizio <strong>di</strong> ogni nuovo<br />
capitolo, e non <strong>di</strong> ogni sezione).<br />
Ho ritenuto poi <strong>di</strong> dover concentrare<br />
in un’ultima e <strong>di</strong>stinta parte<br />
(composta, a sua volta, <strong>di</strong> quattro<br />
capitoli) le principali interferenze<br />
della comunione legale rispetto<br />
ad altri istituti, nonché ad alcuni<br />
principi generali (autonomia privata,<br />
pubblicità, processo, questioni<br />
legate ad azienda, impresa<br />
e società).<br />
TI mio ringraziamento più sentito<br />
va al Prof. Piero Schlesinger, per la<br />
fiducia <strong>di</strong>mostrata nell’affidarmi<br />
questo arduo compito, che ho cercato<br />
<strong>di</strong> portare a compimento in<br />
quello che - nei limiti delle mie<br />
modeste, solitarie ed isolate forze<br />
- era il migliore dei mo<strong>di</strong> possibili.<br />
Giacomo Oberto<br />
Salvatore Patti<br />
LE PROVE. PARTE GENERALE<br />
Giuffrè e<strong>di</strong>tore, 2<strong>01</strong>0<br />
La migliore presentazione <strong>di</strong> questo<br />
ottimo volume <strong>di</strong> Salvatore<br />
Patti - che esce nel Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
privato a cura <strong>di</strong> Giovanni Iu<strong>di</strong>ca<br />
e Paolo Zatti - ci sembra la riflessione<br />
che egli stesso propone<br />
sulla scarsa attenzione della dottrina<br />
italiana per il principio del libero<br />
convincimento. Si tratta <strong>di</strong><br />
uno dei temi centrali del processo.<br />
Con la consueta chiarezza Patti ci<br />
aiuta a superare le ambiguità interpretative,<br />
e il rischio <strong>di</strong> arbitrio<br />
giu<strong>di</strong>ziario, che possono derivare<br />
dall’equivoca sovrapposizione tra<br />
libero convincimento e libera interpretazione<br />
delle prove.<br />
Il principio del libero convincimento<br />
del giu<strong>di</strong>ce, in connessione<br />
con la valutazione delle<br />
prove, rappresenta certamente<br />
uno dei temi centrali del processo<br />
e nel contempo uno dei car<strong>di</strong>ni<br />
dell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co. Tuttavia,<br />
per riprendere una considerazione<br />
che non ha perduto attualità,<br />
“ancora assai incerto e<br />
nebuloso è il significato da attribuire<br />
al libero convincimento del<br />
giu<strong>di</strong>ce nelle aree in cui esso può<br />
esplicarsi, così come rimangono<br />
vaghe le implicazioni che dal<br />
principio <strong>di</strong>scendono in or<strong>di</strong>ne<br />
alla concezione della verità giu<strong>di</strong>ziale,<br />
ai poteri probatori del giu<strong>di</strong>ce,<br />
e alle tecniche <strong>di</strong> assunzione<br />
delle prove del processo civile”<br />
[M.Taruffo, libero convincimento del<br />
giu<strong>di</strong>ce (<strong>di</strong>ritto processuale civile), in<br />
Enc. giur.Treccani, Roma, 1990, 1].<br />
In effetti, nella pur ricca letteratura<br />
civilistica de<strong>di</strong>cata all’attività<br />
del giu<strong>di</strong>ce mancano quasi del<br />
tutto contributi specifici sul principio<br />
del libero convincimento, ed<br />
anche in saggi <strong>di</strong> grande rilievo,<br />
ove il problema è trattato, spesso<br />
non si va oltre affermazioni generiche.<br />
In definitiva, anche per il<br />
processo civile può valere quanto<br />
affermato nelle pagine introduttive<br />
<strong>di</strong> una vasta indagine de<strong>di</strong>cata<br />
al processo penale: “A forza<br />
<strong>di</strong> vantare con dogmatica sicurezza<br />
il principio del libero con-<br />
IN LIBRERIA<br />
vincimento come fondamento<br />
imprescin<strong>di</strong>bile del sistema, da<br />
troppo tempo se ne trascura l’approfon<strong>di</strong>mento<br />
critico, con la conseguenza<br />
<strong>di</strong> una grande varietà <strong>di</strong><br />
significati e soprattutto <strong>di</strong> un’immagine<br />
equivoca della libertà del<br />
giu<strong>di</strong>ce” [M.Nobili, Il principio del libero<br />
convincimento del giu<strong>di</strong>ce, Milano,<br />
1974, 3].<br />
Soprattutto alla dottrina più recente<br />
deve comunque essere riconosciuto<br />
il merito <strong>di</strong> una serrata<br />
critica della giurisprudenza, che<br />
molto spesso trascura <strong>di</strong> riflettere<br />
sul fondamento e sulla funzione<br />
del principio in questione rischiando<br />
<strong>di</strong> trasformare il libero<br />
convincimento in arbitrio, o almeno<br />
<strong>di</strong> eludere l’obbligo della<br />
motivazione in fatto, sottraendo la<br />
valutazione delle prove ad ogni<br />
forma <strong>di</strong> razionalizzazione e <strong>di</strong><br />
controllo. Basti ricordare che secondo<br />
la dottrina meno recente e<br />
la giurisprudenza una sola presunzione<br />
può fondare il convincimento<br />
del giu<strong>di</strong>ce, come è noto,<br />
insindacabile in Cassazione. In numerose<br />
occasioni la giurisprudenza<br />
ha affermato perfino che il<br />
convincimento può basarsi su una<br />
sola presunzione, “grave e precisa”,<br />
pur quando sono state acquisite<br />
al processo prove contrarie,<br />
o comunque quando l’esistenza<br />
dei fatti non può accertarsi in altro<br />
modo.<br />
Esattamente si richiede perché in<br />
ipotesi del genere il giu<strong>di</strong>ce debba<br />
fondare l’accertamento su una<br />
base così <strong>di</strong>scutibile invece <strong>di</strong> decidere<br />
applicando la regola sull’onere<br />
della prova, e si segnala la<br />
finzione che si nasconde <strong>di</strong>etro<br />
l’argomento della “certezza morale”,<br />
che dovrebbe servire a colmare<br />
lo scarto tra l’effettiva conoscenza<br />
dei fatti e la certezza assoluta<br />
[M.Taruffo, Prove atipiche e convincimento<br />
del giu<strong>di</strong>ce, in Riv.<strong>di</strong>r.proc.,<br />
1973,399 ss.].<br />
Viceversa, il giu<strong>di</strong>ce è in ogni caso<br />
“libero” <strong>di</strong> ritenere le prove acquisite<br />
non sufficienti per la formazione<br />
del convincimento e quin<strong>di</strong><br />
decidere in base alla regola sull’onere<br />
della prova.<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 89
IN LIBRERIA<br />
In definitiva, prescindendo per<br />
ora da altri aspetti della problematica,<br />
sono evidenti i pericoli<br />
che possono derivare dal principio<br />
del libero convincimento così<br />
inteso - si parla <strong>di</strong> mito del convincimento<br />
- nonché le connessioni<br />
esistenti tra il suddetto principio<br />
e l’onere della prova.<br />
L’art.<strong>11</strong>6 c.p.c. costituisce il fondamento<br />
della libera valutazione<br />
delle prove e del libero convincimento<br />
del giu<strong>di</strong>ce; principi che subiscono<br />
eccezione nel caso delle<br />
prove legali, mancando allora la<br />
possibilità’ <strong>di</strong> una “libera valutazione”<br />
da parte del giu<strong>di</strong>ce. In altri<br />
termini ricorre il libero convincimento<br />
soltanto quando l’iter logico<br />
del giu<strong>di</strong>ce non incontra lo sbarramento<br />
della prova legale, che appiattisce<br />
l’attività del giu<strong>di</strong>ce rendendola<br />
simile a quella del burocrate,<br />
tenuto - ad esempio - semplicemente<br />
a constatare la produzione<br />
<strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> documenti al<br />
fine <strong>di</strong> poter prendere una certa<br />
decisione prevista dalla legge per<br />
il caso specifico. Trattandosi peraltro<br />
<strong>di</strong> regole legali, l’attività del<br />
giu<strong>di</strong>ce non sfugge in questo caso<br />
al controllo <strong>di</strong> legittimità della<br />
Corte <strong>di</strong> cassazione.<br />
Nell’or<strong>di</strong>naria assenza dello sbarramento<br />
<strong>di</strong> prove legali si ravvisa<br />
il significato c.d. negativo del<br />
principio del libero convincimento,<br />
restando invece da approfon<strong>di</strong>re<br />
il significato c.d. positivo,<br />
che quel principio dovrebbe manifestare,<br />
laddove esso opera, con<br />
in<strong>di</strong>cazioni concrete circa la conduzione<br />
del giu<strong>di</strong>zio in fatto; problema<br />
che si ritiene risolvibile -<br />
non in base a norme giuri<strong>di</strong>che,<br />
bensì soltanto - per etero integrazione,<br />
cioè per il tramite <strong>di</strong> criteri<br />
logici e conoscitivi idonei ad assicurare<br />
la razionalità <strong>di</strong> quel giu<strong>di</strong>zio<br />
[M.Taruffo. Libero convincimento,<br />
cit., 2].<br />
Abbandonando per ora il terreno<br />
delle prove legali, non ci sembra<br />
possibile con<strong>di</strong>videre l’equiparazione<br />
terminologica e concettuale,<br />
riscontrabile nella dottrina<br />
italiana e in quella straniera, tra<br />
libera valutazione delle prove e li-<br />
90 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
bero convincimento del giu<strong>di</strong>ce. A<br />
nostro avviso, infatti, la valutazione<br />
delle prove richiede un’attività,<br />
un modo <strong>di</strong> procedere, che<br />
necessariamente precede il formarsi<br />
- soprattutto il momento<br />
conclusivo - del convincimento.<br />
Quest’ultimo in<strong>di</strong>ca pertanto il risultato<br />
<strong>di</strong> un’attività e ovviamente<br />
può essere libero - ma ad<strong>di</strong>rittura,<br />
potrebbe <strong>di</strong>rsi, può esistere<br />
- soltanto se è libera l’attività<br />
che ne costituisce il presupposto.<br />
Non appare quin<strong>di</strong> errato riferire<br />
l’aggettivo “libero” alla valutazione<br />
delle prove, al convincimento<br />
o ad entrambi. Errato è, viceversa,<br />
equiparare e confondere<br />
due fasi <strong>di</strong>stinte - seppure necessariamente<br />
collegate - dell’attività<br />
del giu<strong>di</strong>ce.<br />
Antonio Didone (a cura <strong>di</strong>)<br />
IL PROCESSO CIVILE<br />
COMPETITIVO<br />
Utet, Torino, 2<strong>01</strong>0<br />
Esce nella collana Modelli e tecniche<br />
dei processi civili <strong>di</strong>retta da Giovanni<br />
Arieta e Francesco De Santis<br />
una voluminosa rassegna sul<br />
processo civile competitivo con moltissimi<br />
contributi <strong>di</strong> attualità<br />
sulla giustizia civile.<br />
Questi i titoli dei contributi:<br />
- Le priorità nella giustizia civile<br />
dal 20<strong>01</strong> al 2<strong>01</strong>0 (Antonio Didone)<br />
- Composizione del giu<strong>di</strong>ce. Comunicazioni<br />
e notificazioni.<br />
Spese e responsabilità aggravata.<br />
Eccezione <strong>di</strong> estinzione<br />
(Michele Nardelli)<br />
- Gli interventi sulla competenza<br />
e sulla giuris<strong>di</strong>zione (Mauro Di<br />
Marzio)<br />
- Decisione delle questioni <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione<br />
e translatio iu<strong>di</strong>cii (Maria<br />
Pia Gasperini)<br />
- Ricusazione (Rosaria Giordano)<br />
- Procura alle liti (Rosaria Giordano)<br />
- Il nuovo contrad<strong>di</strong>ttorio (Roberto<br />
Masoni)<br />
- Abbreviazione dei termini processuali<br />
(Rosaria Giordano)<br />
- Mo<strong>di</strong>fiche in tema <strong>di</strong> introduzione<br />
e trattazione della causa<br />
(Mauro Di Marzio)<br />
- Le norme in materia <strong>di</strong> consulenza<br />
tecnica (Paolo Porreca)<br />
- La rimessione in termini (Francesco<br />
De Santis)<br />
- La testimonianza scritta (Roberto<br />
Masoni)<br />
- Pronuncia della sentenza e pubblicità<br />
(Roberto Masoni)<br />
- Il nuovo processo <strong>di</strong> separazione<br />
e <strong>di</strong>vorzio (Costanzo M. Cea)<br />
- L’azione <strong>di</strong> classe (Irene Ambrosini<br />
e Marta D’Auria)<br />
- Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> adozione <strong>di</strong><br />
minori (Massimo Dogliotti)<br />
- Il giu<strong>di</strong>zio competitivo <strong>di</strong> appello<br />
(Roberto Martino)<br />
- Il filtro al ricorso per cassazione<br />
nella legge 69 del 2009 come<br />
completamento <strong>di</strong> una riforma<br />
(Paolo Vittoria)<br />
- Le riforme del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> legittimità<br />
(Antonio Didone)<br />
- Mo<strong>di</strong>fiche in materia <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti<br />
speciali (Clau<strong>di</strong>a Pedrelli)<br />
- Proce<strong>di</strong>mento sommario <strong>di</strong> cognizione<br />
(Rosaria Giordano)<br />
- Le or<strong>di</strong>nanze anticipatorie (Costanzo<br />
M. Cea)<br />
- Le or<strong>di</strong>nanze anticipatorie <strong>di</strong><br />
condanna e la nuova trattazione<br />
della causa (Andrea Didone)<br />
- Le riforme del processo esecutivo<br />
(efficienza nella liquidazione<br />
forzata e garanzie del proce<strong>di</strong>mento<br />
(Francesco De Santis)<br />
- Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: un<br />
mezzo <strong>di</strong> coercizione in<strong>di</strong>retta
degli obblighi <strong>di</strong> fare infungibile<br />
o non fare (Antonio Lombar<strong>di</strong> )<br />
- La me<strong>di</strong>azione finalizzata alla<br />
conciliazione delle controversie<br />
civili e commerciali (decreto legislativo<br />
4 marzo 2<strong>01</strong>0, n. 28)<br />
(Piero Sandulli )<br />
- La riduzione e semplificazione<br />
dei riti (Paolo Porreca)<br />
- L’or<strong>di</strong>namento giu<strong>di</strong>ziario (Paola<br />
Filippi)<br />
- Il processo civile telematico<br />
(Alessandra Villecco)<br />
Remo Danovi<br />
PROCESSO AL BUIO. LEZIONI<br />
DI ETICA IN VENTI FILM<br />
Rizzoli<br />
Il cinema americano ci ha abituati<br />
a pensare che la giustizia la<br />
fanno gli avvocati. Arringhe che<br />
commuovono le giurie, virtuosismi<br />
oratori, gestualità, presenza<br />
scenica: tecniche grazie alle quali<br />
i principi del foro riescono sempre<br />
a scagionare gli innocenti e a<br />
sbattere in galera i colpevoli.<br />
La realtà, inutile <strong>di</strong>rlo, è <strong>di</strong>versa. A<br />
spiegarcelo, attraverso aneddoti<br />
personali e fatti <strong>di</strong> cronaca, è<br />
Remo Danovi, avvocato - già presidente<br />
del Consiglio nazionale<br />
forense - da sempre interessato a<br />
ricostruire il profilo storico e culturale<br />
degli uomini <strong>di</strong> legge e, in<br />
particolare, della sua categoria.<br />
In Processo al buio ha scelto <strong>di</strong> farlo<br />
rileggendo piccoli e gran<strong>di</strong> classici<br />
del legal thriller, genere che al<br />
cinema ha visto il successo <strong>di</strong> pellicole<br />
come il verdetto e presunto<br />
innocente, film che <strong>di</strong>ventano<br />
pretesti per riflettere non solo<br />
sulle improbabili ricostruzioni cinematografiche,<br />
ma sui problemi<br />
e le storture della giustizia <strong>di</strong> ogni<br />
giorno: il tutto attraverso la lente<br />
<strong>di</strong> un’etica intesa come il <strong>di</strong>ritto<br />
degli altri.<br />
Capolavori immortali come Rashomon<br />
e La parola ai giurati o campioni<br />
<strong>di</strong> incassi come Erin Blockovich<br />
e Il socio non solo hanno arricchito<br />
l’immaginario <strong>di</strong> generazioni<br />
<strong>di</strong> spettatori, ma hanno contribuito<br />
a dar forma alla nostra<br />
percezione della legge, del ruolo<br />
degli avvocati e dell’etica che li<br />
guida. Ecco perché ripensare a<br />
questi film non è un semplice<br />
esercizio <strong>di</strong> cultura cinematografica,<br />
ma piuttosto è un modo per<br />
capire cosa resta del nostro senso<br />
della legalità e della nostra capacità<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere fra giusto e<br />
sbagliato.<br />
Gaetano Eboli<br />
P.Q.M. - GIUSTIZIA È FATTA<br />
Grause<strong>di</strong>tore Napoli, 2<strong>01</strong>0<br />
Lo spaccato sul mondo della giustizia<br />
e sul pianeta carcere proposto<br />
dall’autore, dott. Gaetano<br />
Eboli, magistrato da più <strong>di</strong> vent’anni,<br />
specializzato nel campo<br />
dell’esecuzione penale, apre una<br />
finestra su un mondo ai più <strong>di</strong>menticato,<br />
che inquieta per le sue<br />
caratteristiche <strong>di</strong> drammaticità e<br />
<strong>di</strong> abbandono morale.<br />
Le tre consonanti “P.Q.M.”, che<br />
formano la prima parte del titolo<br />
del romanzo in esame, sono<br />
l’acronimo dell’espressione “Per<br />
Questi Motivi”, che viene posta al<br />
termine delle motivazioni della<br />
sentenza penale e in base ad esse<br />
il Giu<strong>di</strong>cante emette il provve<strong>di</strong>mento<br />
ritenuto legittimo.<br />
Va subito detto, intanto, che<br />
l’acronimo <strong>di</strong> cui sopra corrisponde<br />
anche alle iniziali del<br />
IN LIBRERIA<br />
nome Patricia Queroso Morales, la<br />
protagonista del romanzo, adottato<br />
non con riferimento ad uno<br />
specifico fatto <strong>di</strong> cronaca, ma<br />
frutto dell’inventiva dell’autore.<br />
Patricia è una giovane venezuelana<br />
che con la prospettiva <strong>di</strong> un<br />
futuro <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> sposa segue<br />
in Italia, e precisamente a Napoli,<br />
un uomo conosciuto nel suo<br />
Paese d’origine.<br />
In questa città, invece, la ragazza<br />
si confronterà con una realtà <strong>di</strong>versa<br />
da quella promessa, e subirà<br />
soprusi e violenze <strong>di</strong> ogni genere,<br />
finendo poi in carcere per<br />
un reato commesso per colpa del<br />
suo promesso sposo che si trasforma<br />
nel suo persecutore.<br />
Nell’Istituto <strong>di</strong> pena Patricia, <strong>di</strong>sperata<br />
e senza prospettive, dopo<br />
ripetuti colloqui con il giu<strong>di</strong>ce<br />
Agaleo, magistrato <strong>di</strong> sorveglianza,<br />
si confida con lui, accettando<br />
<strong>di</strong> fidarsi <strong>di</strong> quella giustizia<br />
<strong>di</strong> cui tanto il magistrato le aveva<br />
parlato, e decide <strong>di</strong> fornirgli tutti<br />
gli elementi utili affinché il suo<br />
persecutore possa essere condannato<br />
per i tanti crimini commessi.<br />
Tra i due si stabilisce un particolare<br />
rapporto, <strong>di</strong>verso da quello<br />
che solitamente si determina tra<br />
magistrato e un detenuto, tratteggiato<br />
attentamente dall’autore, il<br />
quale tende ad evidenziare gli<br />
aspetti umani legati alla con<strong>di</strong>zione<br />
<strong>di</strong> ogni condannato.<br />
L’ambiente del penitenziario<br />
femminile, il protagonismo <strong>di</strong><br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 91
IN LIBRERIA<br />
qualche magistrato ed i limiti e le<br />
contrad<strong>di</strong>zioni del sistema processuale,<br />
rappresentano la cornice<br />
entro la quale si snoda la vicenda<br />
narrativa.<br />
Il romanzo si conclude in modo<br />
assolutamente originale, stimolando<br />
nel lettore una profonda riflessione<br />
critica su ciascuna delle<br />
tematiche affrontate.<br />
Stefano Ferracuti<br />
Marco Lagazzi<br />
PSICHIATRIA FORENSE<br />
APPLICATA<br />
E<strong>di</strong>. Ermes, Milano, 2<strong>01</strong>0<br />
L’opera risponde all’esigenza <strong>di</strong><br />
sistematizzazione scientifica del<br />
lavoro del consulente tecnico in<br />
ambito giu<strong>di</strong>ziario e spazia dagli<br />
ambiti più strettamente penalistici<br />
della perizia psichiatrica, alla<br />
tutela civilistica dell’incapace,<br />
allo svolgimento ed ai problemi<br />
della perizia in or<strong>di</strong>ne all’affidamento<br />
dei minori.<br />
92 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
Molti, ampi e preziosi i richiami ai<br />
casi d’esperienza <strong>di</strong>retta degli autori,<br />
rendono a tuttotondo il faticoso<br />
ma affasciante lavoro dello<br />
psichiatra forense.<br />
Un volume utile a comprendere la<br />
pratica clinico-forense, anche a<br />
beneficio degli avvocati che ope-<br />
rano nell’ambito del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong>.<br />
In<strong>di</strong>ce:<br />
<strong>11</strong>. perizia psichiatrica e psicologica<br />
12. perizia in tema <strong>di</strong> imputabilità<br />
13. perzia in tema <strong>di</strong> imputabilità<br />
sociale<br />
14. compatibilità con la detenzione<br />
15. capacità processuale<br />
16. circonvenzione <strong>di</strong> incapace<br />
17. violenza sessuale e inferiorità<br />
psichica<br />
18. vittima <strong>di</strong> reato e trauma psichico<br />
19. tutela civilistica del sofferente<br />
psichico<br />
10. identità psicosessuale<br />
<strong>11</strong>. affidamento del minore<br />
presso il Tribunale Or<strong>di</strong>nario<br />
12. affidamento del minore presso<br />
il Tribunale per i Minorenni<br />
13. capacità testimoniale e abuso<br />
in danno del minore<br />
14. responsabilità professionale<br />
in psichiatria e psicologia forensi
MASSIMARIO DI DIRITTO DI FAMIGLIA<br />
<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />
<strong>Osservatorio</strong> nazionale sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />
Le sezioni territoriali<br />
dell’<strong>Osservatorio</strong><br />
nazionale sul <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> <strong>famiglia</strong><br />
Ancona<br />
Arezzo<br />
Ascoli Piceno<br />
Asti<br />
Avellino<br />
Avezzano<br />
Barcellona Pozzo <strong>di</strong> Gotto<br />
Bari<br />
Benevento<br />
Bolzano<br />
Brescia<br />
Cagliari<br />
Campobasso<br />
Caserta<br />
Cassino<br />
Catania<br />
Chiavari<br />
Chieti<br />
Civitavecchia<br />
Crotone<br />
Cuneo<br />
Firenze<br />
Foggia<br />
Frosinone<br />
Genova<br />
Isernia<br />
Grosseto<br />
La Spezia<br />
Larino Termoli<br />
Latina<br />
Livorno<br />
Lo<strong>di</strong><br />
Lucca<br />
Macerata<br />
Massa<br />
Messina<br />
Milano<br />
Napoli<br />
Nola<br />
Nuoro<br />
Oristano<br />
Palermo<br />
Parma<br />
Perugia<br />
Pesaro<br />
Pescara<br />
Pisa<br />
Pistoia<br />
Prato<br />
Reggio Calabria<br />
Reggio Emilia<br />
Rieti<br />
Roma<br />
Roma Sud<br />
Rossano<br />
Salerno<br />
San Remo<br />
Sassari<br />
Siracusa<br />
Taranto<br />
Tempio Pausania<br />
Teramo<br />
Torino<br />
Trani<br />
Treviso<br />
U<strong>di</strong>ne<br />
Varese<br />
Velletri<br />
Verona<br />
Vibo Valentia