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Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...

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Perché, allora, vedere ancora il coinvolgimento del<br />

tribunale or<strong>di</strong>nario, estraneo per competenza all’emanazione<br />

della statuizione <strong>di</strong> condanna posta a<br />

base dell’inadempimento?<br />

Mi sembra, in linea <strong>di</strong> principio, alquanto assurdo<br />

darvi attuazione attraverso l’instaurazione <strong>di</strong> un<br />

nuovo giu<strong>di</strong>zio innanzi a un tribunale che non è<br />

quello che ha reso il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> merito che si<br />

vuole vedere rispettato.<br />

È favorevole a un accordo tra le parti che preveda un<br />

regime sanzionatorio nell’ipotesi <strong>di</strong> violazione del <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> visita?<br />

A tal proposito faccio riferimento ad un provve<strong>di</strong>mento<br />

dei primi mesi del 2009, in cui il Tribunale ha<br />

ratificato, in sede <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica, un accordo dei coniugi<br />

che prevedeva una monetizzazione della violazione<br />

dell’obbligo del <strong>di</strong>ritto/dovere <strong>di</strong> tenere con<br />

sé i figli, una sorta <strong>di</strong> liquidazione preventiva del<br />

danno che si sarebbe verificato a seguito dell’inadempimento.<br />

Non era un provve<strong>di</strong>mento emesso dal Tribunale<br />

per sua iniziativa, ma si trattava <strong>di</strong> un articolato accordo<br />

raggiunto molto faticosamente dalle parti con<br />

i loro legali poiché quei coniugi avevano in essere<br />

un contenzioso <strong>di</strong>ffuso su molteplici tribunali, con<br />

contenuti sia civilistici che penalistici. Hanno scelto<br />

questa strada effettivamente innovativa e, in realtà,<br />

l’unico intervento dei giu<strong>di</strong>ci è stato quello <strong>di</strong> non<br />

ravvisare nell’accordo profili <strong>di</strong> contrarietà a norme<br />

imperative o a <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, per<br />

l’effetto riconoscendo efficacia a questo accordo negoziale<br />

che, peraltro, trova un riferimento normativo<br />

nell’art. 709 ter c.c.; l’unica <strong>di</strong>fferenza è che la<br />

<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge presuppone l’intervento del<br />

giu<strong>di</strong>ce ed un riscontro della già avvenuta violazione,<br />

mentre qui le stesse parti, nell’esercizio della<br />

loro autonomia negoziale, hanno anche concordato<br />

il tipo <strong>di</strong> violazione in base alla loro esperienza, cioè<br />

qualcosa che si era verificato più volte nella loro vita<br />

<strong>di</strong> genitori, e hanno dato un predeterminato contenuto<br />

patrimoniale alla sanzione corrispondente.<br />

Qualche perplessità residua, tuttavia, con riguardo<br />

all’eventualità <strong>di</strong> una futura contestazione sull’effettivo<br />

verificarsi della violazione ma, in linea generale<br />

e <strong>di</strong> principio, non mi pare che vi siano ragioni<br />

ostative a questa predeterminazione del regime<br />

sanzionatorio, espressione <strong>di</strong> una autonomia negoziale<br />

che anche nell’ambito del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> è<br />

venuta a sempre più affermarsi.<br />

Il Tribunale ha, invece, liquidato il danno in almeno<br />

un paio <strong>di</strong> occasioni.<br />

Il primo riguardava un padre che non teneva con<br />

sé il figlio secondo gli accor<strong>di</strong>, e la gravità era provata<br />

dalla certificazione me<strong>di</strong>ca e dalla relazione dei<br />

Servizi che attestavano la grave sofferenza del minore<br />

<strong>di</strong> fronte a queste false promesse del padre, il<br />

quale infatti ometteva in modo non giustificato <strong>di</strong><br />

14 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

andare a prendere il figlio che, ansioso e pieno <strong>di</strong><br />

speranza, ogni volta lo aspettava; vi era la prova<br />

della sofferenza perché dovevano intervenire i Servizi<br />

per lenirne gli effetti, e quin<strong>di</strong> sussisteva la<br />

prova del danno prodotto dall’indebito comportamento<br />

paterno.<br />

Nell’altro caso si trattava <strong>di</strong> un figlio, maggiorenne<br />

ma portatore <strong>di</strong> grave han<strong>di</strong>cap e, quin<strong>di</strong>, in una situazione<br />

rientrante nelle <strong>di</strong>sposizioni normative<br />

proprie della tutela dei figli minori. Anche qui il padre<br />

non lo teneva con sé nei perio<strong>di</strong> previsti e questo<br />

comportava per la madre, principale collocataria,<br />

esborsi superiori al previsto, in quanto lavorando<br />

non riusciva a coprire agevolmente anche<br />

tutto il periodo che sarebbe stato <strong>di</strong> spettanza del<br />

padre e il ragazzo non poteva assolutamente stare<br />

da solo, attesa la sua totale mancanza <strong>di</strong> autonomia.<br />

In questo caso abbiamo utilizzato un criterio <strong>di</strong> liquidazione<br />

partendo dall’assegno mensile dovuto<br />

dal padre, calcolando il contributo materno e, per<br />

<strong>di</strong>rla in breve, tentando <strong>di</strong> operare una quantificazione<br />

sostanzialmente aritmetica e, quin<strong>di</strong>, non<br />

troppo opinabile perché condotta sulla base dei<br />

maggiori oneri ricadenti sulla collocataria; in questa<br />

fattispecie è stato relativamente agevole giungere<br />

alla liquidazione del danno patrimoniale da riconoscersi<br />

alla madre, mentre un danno morale per<br />

il figlio sarebbe stato <strong>di</strong>fficilmente quantificabile<br />

perché la sua capacità obiettiva <strong>di</strong> relazionarsi con<br />

l’esterno era oltremodo ridotta.<br />

Cosa pensa del progetto che attribuisce ai notai la<br />

competenza nelle separazioni consensuali senza figli?<br />

Se dovesse essere introdotta una soluzione <strong>di</strong> questo<br />

tipo, il primo pensiero che mi viene in mente è<br />

che il carico <strong>di</strong> lavoro dei tribunali verrebbe ad alleggerirsi,<br />

senza alcun reale pregiu<strong>di</strong>zio per i <strong>di</strong>ritti delle<br />

parti; preciso che, da quanto mi sembra <strong>di</strong> aver compreso,<br />

non ci sarebbe neppure una successiva omologa<br />

da parte del tribunale e tutto si risolverebbe attraverso<br />

una certificazione notarile, così che mi pare<br />

consequenziale ritenere che ogni valutazione <strong>di</strong> non<br />

contrarietà degli accor<strong>di</strong> sottoscritti all’or<strong>di</strong>ne pubblico<br />

sarebbe demandata allo stesso notaio.<br />

Sono scelte legislative rispetto alle quali credo <strong>di</strong><br />

non avere titolo per pronunciarmi, pur sapendo che<br />

a una soluzione <strong>di</strong> questo tipo gli avvocati sono contrari<br />

riven<strong>di</strong>cando la loro maggiore specializzazione<br />

e, così, contrapponendosi fortemente all’altra categoria<br />

professionale.<br />

Ovviamente, da parte mia registro solo il dato positivo<br />

rappresentato da una realistica deflazione dei<br />

carichi <strong>di</strong> lavoro, con la proporzionale possibilità per<br />

i tribunali <strong>di</strong> de<strong>di</strong>care maggiore attenzione e maggiori<br />

energie alle vicende conflittuali e a quelle che<br />

vedono a rischio la posizione dei figli minori.<br />

Milano, 9 luglio 2<strong>01</strong>0

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