Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...
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Perché, allora, vedere ancora il coinvolgimento del<br />
tribunale or<strong>di</strong>nario, estraneo per competenza all’emanazione<br />
della statuizione <strong>di</strong> condanna posta a<br />
base dell’inadempimento?<br />
Mi sembra, in linea <strong>di</strong> principio, alquanto assurdo<br />
darvi attuazione attraverso l’instaurazione <strong>di</strong> un<br />
nuovo giu<strong>di</strong>zio innanzi a un tribunale che non è<br />
quello che ha reso il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> merito che si<br />
vuole vedere rispettato.<br />
È favorevole a un accordo tra le parti che preveda un<br />
regime sanzionatorio nell’ipotesi <strong>di</strong> violazione del <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> visita?<br />
A tal proposito faccio riferimento ad un provve<strong>di</strong>mento<br />
dei primi mesi del 2009, in cui il Tribunale ha<br />
ratificato, in sede <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica, un accordo dei coniugi<br />
che prevedeva una monetizzazione della violazione<br />
dell’obbligo del <strong>di</strong>ritto/dovere <strong>di</strong> tenere con<br />
sé i figli, una sorta <strong>di</strong> liquidazione preventiva del<br />
danno che si sarebbe verificato a seguito dell’inadempimento.<br />
Non era un provve<strong>di</strong>mento emesso dal Tribunale<br />
per sua iniziativa, ma si trattava <strong>di</strong> un articolato accordo<br />
raggiunto molto faticosamente dalle parti con<br />
i loro legali poiché quei coniugi avevano in essere<br />
un contenzioso <strong>di</strong>ffuso su molteplici tribunali, con<br />
contenuti sia civilistici che penalistici. Hanno scelto<br />
questa strada effettivamente innovativa e, in realtà,<br />
l’unico intervento dei giu<strong>di</strong>ci è stato quello <strong>di</strong> non<br />
ravvisare nell’accordo profili <strong>di</strong> contrarietà a norme<br />
imperative o a <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, per<br />
l’effetto riconoscendo efficacia a questo accordo negoziale<br />
che, peraltro, trova un riferimento normativo<br />
nell’art. 709 ter c.c.; l’unica <strong>di</strong>fferenza è che la<br />
<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge presuppone l’intervento del<br />
giu<strong>di</strong>ce ed un riscontro della già avvenuta violazione,<br />
mentre qui le stesse parti, nell’esercizio della<br />
loro autonomia negoziale, hanno anche concordato<br />
il tipo <strong>di</strong> violazione in base alla loro esperienza, cioè<br />
qualcosa che si era verificato più volte nella loro vita<br />
<strong>di</strong> genitori, e hanno dato un predeterminato contenuto<br />
patrimoniale alla sanzione corrispondente.<br />
Qualche perplessità residua, tuttavia, con riguardo<br />
all’eventualità <strong>di</strong> una futura contestazione sull’effettivo<br />
verificarsi della violazione ma, in linea generale<br />
e <strong>di</strong> principio, non mi pare che vi siano ragioni<br />
ostative a questa predeterminazione del regime<br />
sanzionatorio, espressione <strong>di</strong> una autonomia negoziale<br />
che anche nell’ambito del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> è<br />
venuta a sempre più affermarsi.<br />
Il Tribunale ha, invece, liquidato il danno in almeno<br />
un paio <strong>di</strong> occasioni.<br />
Il primo riguardava un padre che non teneva con<br />
sé il figlio secondo gli accor<strong>di</strong>, e la gravità era provata<br />
dalla certificazione me<strong>di</strong>ca e dalla relazione dei<br />
Servizi che attestavano la grave sofferenza del minore<br />
<strong>di</strong> fronte a queste false promesse del padre, il<br />
quale infatti ometteva in modo non giustificato <strong>di</strong><br />
14 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
andare a prendere il figlio che, ansioso e pieno <strong>di</strong><br />
speranza, ogni volta lo aspettava; vi era la prova<br />
della sofferenza perché dovevano intervenire i Servizi<br />
per lenirne gli effetti, e quin<strong>di</strong> sussisteva la<br />
prova del danno prodotto dall’indebito comportamento<br />
paterno.<br />
Nell’altro caso si trattava <strong>di</strong> un figlio, maggiorenne<br />
ma portatore <strong>di</strong> grave han<strong>di</strong>cap e, quin<strong>di</strong>, in una situazione<br />
rientrante nelle <strong>di</strong>sposizioni normative<br />
proprie della tutela dei figli minori. Anche qui il padre<br />
non lo teneva con sé nei perio<strong>di</strong> previsti e questo<br />
comportava per la madre, principale collocataria,<br />
esborsi superiori al previsto, in quanto lavorando<br />
non riusciva a coprire agevolmente anche<br />
tutto il periodo che sarebbe stato <strong>di</strong> spettanza del<br />
padre e il ragazzo non poteva assolutamente stare<br />
da solo, attesa la sua totale mancanza <strong>di</strong> autonomia.<br />
In questo caso abbiamo utilizzato un criterio <strong>di</strong> liquidazione<br />
partendo dall’assegno mensile dovuto<br />
dal padre, calcolando il contributo materno e, per<br />
<strong>di</strong>rla in breve, tentando <strong>di</strong> operare una quantificazione<br />
sostanzialmente aritmetica e, quin<strong>di</strong>, non<br />
troppo opinabile perché condotta sulla base dei<br />
maggiori oneri ricadenti sulla collocataria; in questa<br />
fattispecie è stato relativamente agevole giungere<br />
alla liquidazione del danno patrimoniale da riconoscersi<br />
alla madre, mentre un danno morale per<br />
il figlio sarebbe stato <strong>di</strong>fficilmente quantificabile<br />
perché la sua capacità obiettiva <strong>di</strong> relazionarsi con<br />
l’esterno era oltremodo ridotta.<br />
Cosa pensa del progetto che attribuisce ai notai la<br />
competenza nelle separazioni consensuali senza figli?<br />
Se dovesse essere introdotta una soluzione <strong>di</strong> questo<br />
tipo, il primo pensiero che mi viene in mente è<br />
che il carico <strong>di</strong> lavoro dei tribunali verrebbe ad alleggerirsi,<br />
senza alcun reale pregiu<strong>di</strong>zio per i <strong>di</strong>ritti delle<br />
parti; preciso che, da quanto mi sembra <strong>di</strong> aver compreso,<br />
non ci sarebbe neppure una successiva omologa<br />
da parte del tribunale e tutto si risolverebbe attraverso<br />
una certificazione notarile, così che mi pare<br />
consequenziale ritenere che ogni valutazione <strong>di</strong> non<br />
contrarietà degli accor<strong>di</strong> sottoscritti all’or<strong>di</strong>ne pubblico<br />
sarebbe demandata allo stesso notaio.<br />
Sono scelte legislative rispetto alle quali credo <strong>di</strong><br />
non avere titolo per pronunciarmi, pur sapendo che<br />
a una soluzione <strong>di</strong> questo tipo gli avvocati sono contrari<br />
riven<strong>di</strong>cando la loro maggiore specializzazione<br />
e, così, contrapponendosi fortemente all’altra categoria<br />
professionale.<br />
Ovviamente, da parte mia registro solo il dato positivo<br />
rappresentato da una realistica deflazione dei<br />
carichi <strong>di</strong> lavoro, con la proporzionale possibilità per<br />
i tribunali <strong>di</strong> de<strong>di</strong>care maggiore attenzione e maggiori<br />
energie alle vicende conflittuali e a quelle che<br />
vedono a rischio la posizione dei figli minori.<br />
Milano, 9 luglio 2<strong>01</strong>0