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Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...

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Proseguendo l’analisi del comunicato UNCM, non<br />

può tacersi un misterioso silenzio su uno dei punti<br />

maggiormente innovativi del ddl 957: la previsione<br />

<strong>di</strong> un passaggio preliminare obbligatorio presso un<br />

centro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione familiare a scopo solo informativo,<br />

con piena libertà <strong>di</strong> non andare oltre. Non è<br />

per nulla un punto secondario, in effetti, e occorre<br />

cercare <strong>di</strong> capire le ragioni della impreve<strong>di</strong>bile omissione.<br />

Certamente non ci si è sentiti <strong>di</strong> bollare frettolosamente<br />

questa norma come “me<strong>di</strong>azione obbligatoria”,<br />

tanto la realtà sarebbe stata <strong>di</strong>stante<br />

dalla descrizione, per chiunque avesse preso in<br />

mano il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge. Allora, probabilmente, non<br />

potendo <strong>di</strong>rne male - anche perché è in forte crescita<br />

il numero <strong>di</strong> avvocati che guarda con simpatia<br />

alla me<strong>di</strong>azione, tanto da averne fatto una scelta<br />

professionale aggiuntiva, investendoci non poco denaro<br />

- e non volendo <strong>di</strong>rne bene, si è preferito tacere.<br />

Tornando a considerare ciò che il comunicato<br />

<strong>di</strong>ce, ci sono varie altre attribuzioni <strong>di</strong> contenuti al<br />

<strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge, in cui l’interpretazione non è coerente<br />

con il testo. Ne può essere un esempio l’idea<br />

che il ddl 957 si proponga “la determinazione <strong>di</strong> un<br />

assegno perequativo posto a carico <strong>di</strong> un genitore o<br />

<strong>di</strong> entrambi, da versare su un conto corrente co-<br />

LEGISLAZIONE<br />

mune intestato al figlio, anche se minore”. Si è attribuito<br />

il carattere <strong>di</strong> prescrizione, sia pure residuale,<br />

a una modalità che semplicemente si ipotizza<br />

possa essere in vigore tra i genitori al momento in<br />

cui il figlio <strong>di</strong>venta maggiorenne e che viene considerata<br />

solo per <strong>di</strong>re che degli assegni per il figlio -<br />

ove <strong>di</strong>sposti, non importa in quale forma - questi <strong>di</strong>venta<br />

titolare quando raggiunge la maggiore età.<br />

Quanto al resto, non è certo facile fornire la prova<br />

negativa <strong>di</strong> fatti futuri, per giunta metagiuri<strong>di</strong>ci,<br />

come quando si profetizzano le infauste conseguenze<br />

del mantenimento <strong>di</strong>retto - al quale si è sopra<br />

accennato facendo notare che è già legge dello<br />

Stato - prevedendo “ulteriori ripercussioni sulla serenità<br />

dei minori e sul loro corretto sviluppo formativo”<br />

nonché “ulteriori motivi <strong>di</strong> contrasto tra i genitori<br />

a detrimento dei reali bisogni dei minori.”<br />

Quanto alla possibilità data agli ascendenti <strong>di</strong> fare<br />

istanza affinché sia concretamente <strong>di</strong>sposta una<br />

frequentazione con i nipoti, la censura secondo cui<br />

in tal modo questi ultimi <strong>di</strong>verrebbero oggetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti,<br />

anziché soggetto, sorvola sul fatto che la mo<strong>di</strong>fica<br />

aggiunge la possibilità <strong>di</strong> istanza da parte degli<br />

ascendenti al confermato <strong>di</strong>ritto del minore, come<br />

pure che, lungi dal cancellarlo, vuole solo dare ad<br />

esso la possibilità <strong>di</strong> goderne, atteso che un minorenne<br />

non ha la capacità <strong>di</strong> agire.<br />

Poche parole per il timido riconoscimento dell’esistenza<br />

<strong>di</strong> manipolazioni dei figli, che procurano<br />

ad essi danni talmente gravi da essere <strong>di</strong>fficilmente<br />

valutabili. Un riconoscimento, infatti, talmente poco<br />

convinto da cercare imme<strong>di</strong>ato rifugio nel noto artificio<br />

<strong>di</strong>alettico che, essendo l’intervento non sufficientemente<br />

approfon<strong>di</strong>to, meglio non intervenire.<br />

Un posto <strong>di</strong> rilievo, invece, merita la critica all’intervento<br />

sulla assegnazione della casa familiare.<br />

Ben nota è la pronuncia della Corte Costituzionale<br />

(308/2008), a cui essa si richiama. Non si è stati, tuttavia,<br />

attenti ad altre circostanze. Anzitutto la formulazione<br />

proposta mo<strong>di</strong>fica sul punto la legge 54,<br />

per cui non ci può essere trasposizione automatica.<br />

Inoltre, in materia così delicata, che incide profondamente<br />

nella vita <strong>di</strong> soggetti fragili, non appare né<br />

corretto né opportuno appigliarsi ad aspetti formali,<br />

ma si dovrebbe guardare alla sostanza. E’ quello che<br />

fa il ddl 957. Partendo, infatti, dalla obbligatoria ipotesi<br />

<strong>di</strong> un affidamento che abbia rispettato i <strong>di</strong>ritti<br />

dei figli ad una frequentazione equilibrata delle abitazioni<br />

dei due genitori, non si vede come possa parlarsi<br />

<strong>di</strong> “sottrazione della casa al minore”, quale che<br />

sia il genitore assegnatario: in ogni caso ci starà<br />

metà tempo. Su questo, invece, ruota tutto l’argomentare<br />

dell’estensore della 308, che evidentemente<br />

ancora pensava all’affidamento esclusivo.<br />

Inoltre, se è giusto ritenere che nell’interesse del minore<br />

si deve impe<strong>di</strong>re a chi esce dalla casa familiare<br />

<strong>di</strong> asportarne perfino il più inutile soprammobile -<br />

altrimenti il figlio ne soffre - come si può sostenere<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 83

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