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Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...

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GIURISPRUDENZA PENALE<br />

È vero che questo è punito a titolo <strong>di</strong> dolo generico,<br />

essendo sufficienti la mera coscienza e volontà<br />

<strong>di</strong> sottrarsi agli obblighi <strong>di</strong> assistenza inerenti la propria<br />

qualità senza giusta causa, ma è anche vero che<br />

non può darsi ingresso a presunzioni o a formule<br />

ispirate assertivamente al canone del dolus in re<br />

ipsa, che non hanno fondamento nell’or<strong>di</strong>namento<br />

positivo. La coscienza e volontà attengono comunque<br />

all’azione, considerata nel momento della sua<br />

attuazione, ed esprimono il “coefficiente <strong>di</strong> umanità”,<br />

che consente <strong>di</strong> considerare la condotta, in<br />

tutte le sue componenti (oggettiva e soggettiva)<br />

come propria del soggetto. Il grave perturbamento<br />

psichico <strong>di</strong> cui era portatore l’imputato all’epoca dei<br />

fatti si è inevitabilmente riverberato, per quello che<br />

emerge dalla stessa sentenza impugnata, sulla normalità<br />

del processo rappresentativo e volitivo del<br />

medesimo imputato.<br />

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata<br />

senza rinvio perché il fatto non costituisce<br />

reato.<br />

P.Q.M.<br />

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché<br />

il fatto non costituisce reato.<br />

Depositata in Cancelleria il 23.09.2<strong>01</strong>0<br />

IL PUNTO DI VISTA<br />

<strong>di</strong> GIOIA SAMBUCO<br />

AVVOCATO DEL FORO DI RIETI<br />

La recente sentenza della Sesta Sezione penale<br />

della Suprema Corte, depositata in data 23 settembre<br />

2<strong>01</strong>0, affronta il delicato e complesso argomento<br />

della imputabilità, con<strong>di</strong>zione essenziale, soggettiva,<br />

per la punibilità e la sua influenza sulla coscienza e<br />

volontà (dolo) dell’azione delittuosa.<br />

La sintetica ricostruzione dei fatti è d’obbligo per<br />

comprendere quali siano, in specifico, le problematiche<br />

<strong>di</strong> fondo sottese alla peculiare vicenda.<br />

Nella sentenza della Corte <strong>di</strong> appello <strong>di</strong> Milano,<br />

che condannava l’imputato ad un mese e giorni<br />

<strong>di</strong>eci <strong>di</strong> reclusione per il reato <strong>di</strong> violazione degli obblighi<br />

<strong>di</strong> assistenza familiare pur riconoscendogli la<br />

<strong>di</strong>minuente <strong>di</strong> cui all’art. 89 c.p., il giu<strong>di</strong>ce a quo<br />

aveva analizzato precipuamente i problemi psichiatrici<br />

<strong>di</strong> cui soffriva l’imputato, peraltro riscontrati<br />

anche nella <strong>di</strong>sposta perizia psichiatrica per l’accertamento<br />

della esistenza <strong>di</strong> aspetti patologici<br />

della sua personalità e si era anche soffermato in<br />

or<strong>di</strong>ne ai riflessi negativi che la suddetta patologia<br />

aveva determinato sulle sue scelte <strong>di</strong> vita, omettendo<br />

però <strong>di</strong> trarre le logiche conclusioni in tema <strong>di</strong><br />

rappresentazione e volizione del fatto tipico addebitato<br />

all’imputato.<br />

Presentava pertanto ricorso in cassazione il <strong>di</strong>fensore<br />

dell’imputato dolendosi del vizio della man-<br />

74 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

canza <strong>di</strong> motivazione proprio in or<strong>di</strong>ne all’elemento<br />

soggettivo del reato che, a suo avviso, doveva essere<br />

escluso proprio in ragione del <strong>di</strong>sturbo della personalità<br />

riscontrato nella perizia psichiatrica che, nello<br />

specifico, aveva delineato un “<strong>di</strong>sturbo paranoide della<br />

personalità manifestato attraverso comportamenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffidenza<br />

e sospetto nei confronti degli altri” e che aveva<br />

determinato in capo all’imputato una “visione inadeguata<br />

della realtà” ed inciso negativamente sulla capacità<br />

intellettiva, “con continuità alterata”.<br />

Il nodo problematico essenzialmente sottoposto<br />

al vaglio <strong>di</strong> legittimità pertanto concerneva la verifica<br />

della eventuale incidenza che lo stato patologico<br />

riscontrato nell’imputato poteva avere avuto<br />

sulla condotta p.p. sub art. 570 c.p. per stabilire se<br />

questa si fosse rivelata alterata in modo sostanziale<br />

nella sua connotazione psicologica.<br />

Una breve premessa sistematica. Per il minore <strong>di</strong><br />

anni quattor<strong>di</strong>ci vige una presunzione assoluta,<br />

espressa dall’art. 97 c.p., <strong>di</strong> non imputabilità al quale<br />

tuttavia, ove ritenuto socialmente pericoloso, può<br />

soltanto essere applicata, ai sensi dell’art. 224 c.p.p.,<br />

una misura <strong>di</strong> sicurezza.<br />

Per ciò che concerne invece l’imputato infra<strong>di</strong>ciottenne,<br />

l’articolo 98 c.p. demanda al giu<strong>di</strong>ce la valutazione<br />

della imputabilità del minore <strong>di</strong> età compresa<br />

tra i quattor<strong>di</strong>ci ed i <strong>di</strong>ciotto anni, attraverso<br />

accertamenti psico-caratteriali che si svolgono nelle<br />

forme e nelle modalità previste dall’art. 9 d.p.r. 22-9-<br />

1988 n. 448, con l’ausilio <strong>di</strong> esperti anche dei Servizi<br />

minorili e dei suoi genitori.

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