Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...
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GIURISPRUDENZA PENALE<br />
È vero che questo è punito a titolo <strong>di</strong> dolo generico,<br />
essendo sufficienti la mera coscienza e volontà<br />
<strong>di</strong> sottrarsi agli obblighi <strong>di</strong> assistenza inerenti la propria<br />
qualità senza giusta causa, ma è anche vero che<br />
non può darsi ingresso a presunzioni o a formule<br />
ispirate assertivamente al canone del dolus in re<br />
ipsa, che non hanno fondamento nell’or<strong>di</strong>namento<br />
positivo. La coscienza e volontà attengono comunque<br />
all’azione, considerata nel momento della sua<br />
attuazione, ed esprimono il “coefficiente <strong>di</strong> umanità”,<br />
che consente <strong>di</strong> considerare la condotta, in<br />
tutte le sue componenti (oggettiva e soggettiva)<br />
come propria del soggetto. Il grave perturbamento<br />
psichico <strong>di</strong> cui era portatore l’imputato all’epoca dei<br />
fatti si è inevitabilmente riverberato, per quello che<br />
emerge dalla stessa sentenza impugnata, sulla normalità<br />
del processo rappresentativo e volitivo del<br />
medesimo imputato.<br />
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata<br />
senza rinvio perché il fatto non costituisce<br />
reato.<br />
P.Q.M.<br />
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché<br />
il fatto non costituisce reato.<br />
Depositata in Cancelleria il 23.09.2<strong>01</strong>0<br />
IL PUNTO DI VISTA<br />
<strong>di</strong> GIOIA SAMBUCO<br />
AVVOCATO DEL FORO DI RIETI<br />
La recente sentenza della Sesta Sezione penale<br />
della Suprema Corte, depositata in data 23 settembre<br />
2<strong>01</strong>0, affronta il delicato e complesso argomento<br />
della imputabilità, con<strong>di</strong>zione essenziale, soggettiva,<br />
per la punibilità e la sua influenza sulla coscienza e<br />
volontà (dolo) dell’azione delittuosa.<br />
La sintetica ricostruzione dei fatti è d’obbligo per<br />
comprendere quali siano, in specifico, le problematiche<br />
<strong>di</strong> fondo sottese alla peculiare vicenda.<br />
Nella sentenza della Corte <strong>di</strong> appello <strong>di</strong> Milano,<br />
che condannava l’imputato ad un mese e giorni<br />
<strong>di</strong>eci <strong>di</strong> reclusione per il reato <strong>di</strong> violazione degli obblighi<br />
<strong>di</strong> assistenza familiare pur riconoscendogli la<br />
<strong>di</strong>minuente <strong>di</strong> cui all’art. 89 c.p., il giu<strong>di</strong>ce a quo<br />
aveva analizzato precipuamente i problemi psichiatrici<br />
<strong>di</strong> cui soffriva l’imputato, peraltro riscontrati<br />
anche nella <strong>di</strong>sposta perizia psichiatrica per l’accertamento<br />
della esistenza <strong>di</strong> aspetti patologici<br />
della sua personalità e si era anche soffermato in<br />
or<strong>di</strong>ne ai riflessi negativi che la suddetta patologia<br />
aveva determinato sulle sue scelte <strong>di</strong> vita, omettendo<br />
però <strong>di</strong> trarre le logiche conclusioni in tema <strong>di</strong><br />
rappresentazione e volizione del fatto tipico addebitato<br />
all’imputato.<br />
Presentava pertanto ricorso in cassazione il <strong>di</strong>fensore<br />
dell’imputato dolendosi del vizio della man-<br />
74 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />
canza <strong>di</strong> motivazione proprio in or<strong>di</strong>ne all’elemento<br />
soggettivo del reato che, a suo avviso, doveva essere<br />
escluso proprio in ragione del <strong>di</strong>sturbo della personalità<br />
riscontrato nella perizia psichiatrica che, nello<br />
specifico, aveva delineato un “<strong>di</strong>sturbo paranoide della<br />
personalità manifestato attraverso comportamenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffidenza<br />
e sospetto nei confronti degli altri” e che aveva<br />
determinato in capo all’imputato una “visione inadeguata<br />
della realtà” ed inciso negativamente sulla capacità<br />
intellettiva, “con continuità alterata”.<br />
Il nodo problematico essenzialmente sottoposto<br />
al vaglio <strong>di</strong> legittimità pertanto concerneva la verifica<br />
della eventuale incidenza che lo stato patologico<br />
riscontrato nell’imputato poteva avere avuto<br />
sulla condotta p.p. sub art. 570 c.p. per stabilire se<br />
questa si fosse rivelata alterata in modo sostanziale<br />
nella sua connotazione psicologica.<br />
Una breve premessa sistematica. Per il minore <strong>di</strong><br />
anni quattor<strong>di</strong>ci vige una presunzione assoluta,<br />
espressa dall’art. 97 c.p., <strong>di</strong> non imputabilità al quale<br />
tuttavia, ove ritenuto socialmente pericoloso, può<br />
soltanto essere applicata, ai sensi dell’art. 224 c.p.p.,<br />
una misura <strong>di</strong> sicurezza.<br />
Per ciò che concerne invece l’imputato infra<strong>di</strong>ciottenne,<br />
l’articolo 98 c.p. demanda al giu<strong>di</strong>ce la valutazione<br />
della imputabilità del minore <strong>di</strong> età compresa<br />
tra i quattor<strong>di</strong>ci ed i <strong>di</strong>ciotto anni, attraverso<br />
accertamenti psico-caratteriali che si svolgono nelle<br />
forme e nelle modalità previste dall’art. 9 d.p.r. 22-9-<br />
1988 n. 448, con l’ausilio <strong>di</strong> esperti anche dei Servizi<br />
minorili e dei suoi genitori.