Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...
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Me<strong>di</strong>azione e Conciliazione<br />
LA MEDIAZIONE DOPO LA RIFORMA<br />
CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 28<br />
DEL 2<strong>01</strong>0 E LA LEGGE N. 183 DEL 2<strong>01</strong>0<br />
<strong>di</strong> CLAUDIO CECCHELLA<br />
PROFESSORE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A PISA,<br />
AVVOCATO DEL FORO DI PISA<br />
1. L’origine privatistica dei tentativi obbligatori<br />
Sul piano legislativo una <strong>di</strong>sciplina della conciliazione<br />
è espressione della più recente evoluzione<br />
normativa, alla fine del secolo scorso e all’inizio del<br />
presente, dovuta al rilievo nell’or<strong>di</strong>namento dello<br />
Stato offerto ad alcune esperienze, espressione dei<br />
corpi interme<strong>di</strong> della società civile, associazioni e<br />
società, i cui statuti ed atti costitutivi contenevano<br />
una clausola <strong>di</strong> obbligo degli associati o soci ad<br />
esperire, prima <strong>di</strong> avviare la domanda <strong>di</strong> tutela dei<br />
<strong>di</strong>ritti in sede giuris<strong>di</strong>zionale, un tentativo <strong>di</strong> conciliazione<br />
svolto in seno all’organo dell’associazione o<br />
società.<br />
Il fenomeno era noto soprattutto nell’ambito associazionistico<br />
sviluppatosi attraverso il movimento<br />
sindacale dei lavoratori e dei datori <strong>di</strong> lavoro, che offriva<br />
istanze conciliative e arbitrali alla risoluzione<br />
della controversia, prima che essa attingesse alla<br />
giuris<strong>di</strong>zione (molto più conciliative che arbitrali,<br />
nel segno della scarsa evoluzione e maturità del movimento<br />
sindacale in Italia, a <strong>di</strong>spetto delle forme <strong>di</strong><br />
giustizia privata più evolute manifestate nella realtà<br />
anglosassone e nordamericana).<br />
Si trattava, evidentemente, <strong>di</strong> un modo attraverso<br />
il quale il corpo interme<strong>di</strong>o tentava <strong>di</strong> trattenere a sé<br />
la lite, evitando che attingesse agli organi <strong>di</strong> giustizia<br />
dello Stato.<br />
L’esperienza <strong>di</strong> tentativo obbligatorio <strong>di</strong> conciliazione<br />
nell’ambito associazionistico è emerso non<br />
solo nel <strong>di</strong>ritto del lavoro, ma anche nel <strong>di</strong>ritto agrario<br />
e nel <strong>di</strong>ritto delle locazioni.<br />
Il legislatore ha fatto emergere un’esperienza <strong>di</strong><br />
conciliazione come con<strong>di</strong>zione dell’azione, nel<br />
1978, in relazione alle controversie locatizie sull’equo<br />
canone, nel 1982 nelle controversie agrarie e<br />
nel 1998 nelle controversie <strong>di</strong> lavoro. In questo<br />
modo il tentativo obbligato riconciliazione non è<br />
stato altro che il recepimento delle esperienze privatistiche<br />
<strong>di</strong> autonomia privata dell’associazionismo<br />
sindacale.<br />
DOSSIER<br />
2. La conciliazione giu<strong>di</strong>ziale secondo la più recente<br />
normativa<br />
L’or<strong>di</strong>namento in precedenza conosceva solo<br />
l’esperienza <strong>di</strong> una conciliazione facoltativa ma all’interno<br />
della giuris<strong>di</strong>zione, attraverso una normativa<br />
che oggi è tutta contenuta nell’art. 185 c.p.c. per<br />
il rito or<strong>di</strong>nario.<br />
Nel rito del lavoro invero, a partire dal 1973 la conciliazione<br />
giu<strong>di</strong>ziale non è più facoltativa, essendo<br />
imposto un previo tentativo, all’u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione<br />
ex art. 420 c.p.c.<br />
Invero anche nel rito or<strong>di</strong>nario, a seguito della riforma<br />
dovuta dalla legge n. 353 del 1990 il tentativo<br />
<strong>di</strong> conciliazione in limine litis era <strong>di</strong>ventato obbligatorio,<br />
secondo il modello del rito lavoro. A seguito<br />
della novella del 2005, con la legge numero 80, il tentativo<br />
si è tuttavia trasformato in facoltativo (essendo<br />
prevalsa con la complicità del giu<strong>di</strong>ce una<br />
prassi contraria), su istanza delle parti oppure su<br />
iniziativa <strong>di</strong>screzionale del giu<strong>di</strong>ce. Questo nella formulazione<br />
dovuta alla recente novella, l’articolo 185<br />
c.p.c. sancisce altresì il <strong>di</strong>ritto della parte <strong>di</strong> farsi<br />
rappresentare da un procuratore speciale, da delegare<br />
con atto pubblico o scrittura privata, eventualmente<br />
anche autenticata dal <strong>di</strong>fensore tecnico. La<br />
norma non offre rilievo nel giu<strong>di</strong>zio agli atti, alle <strong>di</strong>chiarazioni<br />
e informazioni acquisite in sede <strong>di</strong> tentativo,<br />
salvo che il rappresentante della parte, senza<br />
giustificato motivo, non conosca i termini della controversia<br />
in vista del tentativo, poiché in tal caso da<br />
tale comportamento il giu<strong>di</strong>ce può desumere argomenti<br />
<strong>di</strong> prova (che come è noto non consentono <strong>di</strong><br />
fondare la decisione, ma <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigere il libero apprezzamento<br />
nella prova libera).<br />
Vi è stato tuttavia un recente intervento, pure in<br />
relazione al tentativo <strong>di</strong> conciliazione nelle controversie<br />
<strong>di</strong> lavoro. A seguito della recente legge n. 183<br />
del 2<strong>01</strong>0 è stato novellato l’articolo 420 c.p.c., il quale<br />
ha conservato il carattere obbligatorio del tentativo;<br />
ma contro una secolare tra<strong>di</strong>zione, il giu<strong>di</strong>ce può<br />
dare - secondo la nuova formulazione - rilevanza nel<br />
giu<strong>di</strong>zio all’ingiustificato rifiuto della parte <strong>di</strong> aderire<br />
alla proposta me<strong>di</strong>ativa che lo stesso giu<strong>di</strong>ce formula:<br />
si tratta <strong>di</strong> una scelta molto inopportuna per il<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 39