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Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...

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Me<strong>di</strong>azione e Conciliazione<br />

LA MEDIAZIONE DOPO LA RIFORMA<br />

CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 28<br />

DEL 2<strong>01</strong>0 E LA LEGGE N. 183 DEL 2<strong>01</strong>0<br />

<strong>di</strong> CLAUDIO CECCHELLA<br />

PROFESSORE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A PISA,<br />

AVVOCATO DEL FORO DI PISA<br />

1. L’origine privatistica dei tentativi obbligatori<br />

Sul piano legislativo una <strong>di</strong>sciplina della conciliazione<br />

è espressione della più recente evoluzione<br />

normativa, alla fine del secolo scorso e all’inizio del<br />

presente, dovuta al rilievo nell’or<strong>di</strong>namento dello<br />

Stato offerto ad alcune esperienze, espressione dei<br />

corpi interme<strong>di</strong> della società civile, associazioni e<br />

società, i cui statuti ed atti costitutivi contenevano<br />

una clausola <strong>di</strong> obbligo degli associati o soci ad<br />

esperire, prima <strong>di</strong> avviare la domanda <strong>di</strong> tutela dei<br />

<strong>di</strong>ritti in sede giuris<strong>di</strong>zionale, un tentativo <strong>di</strong> conciliazione<br />

svolto in seno all’organo dell’associazione o<br />

società.<br />

Il fenomeno era noto soprattutto nell’ambito associazionistico<br />

sviluppatosi attraverso il movimento<br />

sindacale dei lavoratori e dei datori <strong>di</strong> lavoro, che offriva<br />

istanze conciliative e arbitrali alla risoluzione<br />

della controversia, prima che essa attingesse alla<br />

giuris<strong>di</strong>zione (molto più conciliative che arbitrali,<br />

nel segno della scarsa evoluzione e maturità del movimento<br />

sindacale in Italia, a <strong>di</strong>spetto delle forme <strong>di</strong><br />

giustizia privata più evolute manifestate nella realtà<br />

anglosassone e nordamericana).<br />

Si trattava, evidentemente, <strong>di</strong> un modo attraverso<br />

il quale il corpo interme<strong>di</strong>o tentava <strong>di</strong> trattenere a sé<br />

la lite, evitando che attingesse agli organi <strong>di</strong> giustizia<br />

dello Stato.<br />

L’esperienza <strong>di</strong> tentativo obbligatorio <strong>di</strong> conciliazione<br />

nell’ambito associazionistico è emerso non<br />

solo nel <strong>di</strong>ritto del lavoro, ma anche nel <strong>di</strong>ritto agrario<br />

e nel <strong>di</strong>ritto delle locazioni.<br />

Il legislatore ha fatto emergere un’esperienza <strong>di</strong><br />

conciliazione come con<strong>di</strong>zione dell’azione, nel<br />

1978, in relazione alle controversie locatizie sull’equo<br />

canone, nel 1982 nelle controversie agrarie e<br />

nel 1998 nelle controversie <strong>di</strong> lavoro. In questo<br />

modo il tentativo obbligato riconciliazione non è<br />

stato altro che il recepimento delle esperienze privatistiche<br />

<strong>di</strong> autonomia privata dell’associazionismo<br />

sindacale.<br />

DOSSIER<br />

2. La conciliazione giu<strong>di</strong>ziale secondo la più recente<br />

normativa<br />

L’or<strong>di</strong>namento in precedenza conosceva solo<br />

l’esperienza <strong>di</strong> una conciliazione facoltativa ma all’interno<br />

della giuris<strong>di</strong>zione, attraverso una normativa<br />

che oggi è tutta contenuta nell’art. 185 c.p.c. per<br />

il rito or<strong>di</strong>nario.<br />

Nel rito del lavoro invero, a partire dal 1973 la conciliazione<br />

giu<strong>di</strong>ziale non è più facoltativa, essendo<br />

imposto un previo tentativo, all’u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione<br />

ex art. 420 c.p.c.<br />

Invero anche nel rito or<strong>di</strong>nario, a seguito della riforma<br />

dovuta dalla legge n. 353 del 1990 il tentativo<br />

<strong>di</strong> conciliazione in limine litis era <strong>di</strong>ventato obbligatorio,<br />

secondo il modello del rito lavoro. A seguito<br />

della novella del 2005, con la legge numero 80, il tentativo<br />

si è tuttavia trasformato in facoltativo (essendo<br />

prevalsa con la complicità del giu<strong>di</strong>ce una<br />

prassi contraria), su istanza delle parti oppure su<br />

iniziativa <strong>di</strong>screzionale del giu<strong>di</strong>ce. Questo nella formulazione<br />

dovuta alla recente novella, l’articolo 185<br />

c.p.c. sancisce altresì il <strong>di</strong>ritto della parte <strong>di</strong> farsi<br />

rappresentare da un procuratore speciale, da delegare<br />

con atto pubblico o scrittura privata, eventualmente<br />

anche autenticata dal <strong>di</strong>fensore tecnico. La<br />

norma non offre rilievo nel giu<strong>di</strong>zio agli atti, alle <strong>di</strong>chiarazioni<br />

e informazioni acquisite in sede <strong>di</strong> tentativo,<br />

salvo che il rappresentante della parte, senza<br />

giustificato motivo, non conosca i termini della controversia<br />

in vista del tentativo, poiché in tal caso da<br />

tale comportamento il giu<strong>di</strong>ce può desumere argomenti<br />

<strong>di</strong> prova (che come è noto non consentono <strong>di</strong><br />

fondare la decisione, ma <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigere il libero apprezzamento<br />

nella prova libera).<br />

Vi è stato tuttavia un recente intervento, pure in<br />

relazione al tentativo <strong>di</strong> conciliazione nelle controversie<br />

<strong>di</strong> lavoro. A seguito della recente legge n. 183<br />

del 2<strong>01</strong>0 è stato novellato l’articolo 420 c.p.c., il quale<br />

ha conservato il carattere obbligatorio del tentativo;<br />

ma contro una secolare tra<strong>di</strong>zione, il giu<strong>di</strong>ce può<br />

dare - secondo la nuova formulazione - rilevanza nel<br />

giu<strong>di</strong>zio all’ingiustificato rifiuto della parte <strong>di</strong> aderire<br />

alla proposta me<strong>di</strong>ativa che lo stesso giu<strong>di</strong>ce formula:<br />

si tratta <strong>di</strong> una scelta molto inopportuna per il<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 39

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