30.05.2013 Views

Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...

Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...

Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LEGISLAZIONE<br />

l’affidamento e sul mantenimento dei figli legittimi<br />

in sede <strong>di</strong> separazione o <strong>di</strong>vorzio, debbano esistere<br />

giu<strong>di</strong>ci e proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>fferenziati per chi nasce<br />

nella <strong>famiglia</strong> legittima e per chi nasce al <strong>di</strong> fuori del<br />

matrimonio. Una <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> competenze che è <strong>di</strong>ventata<br />

nel tempo anche il simbolo <strong>di</strong> una <strong>di</strong>suguaglianza<br />

che era ora <strong>di</strong> abolire.<br />

Il tribunale per i minorenni continuerà ad occuparsi<br />

in sede civile soltanto degli <strong>di</strong> abusi della potestà<br />

e <strong>di</strong> adozione, in attesa che la riforma dell’or<strong>di</strong>namento<br />

in<strong>di</strong>vidui le caratteristiche che dovrà avere<br />

il nuovo giu<strong>di</strong>ce della <strong>famiglia</strong>. Si <strong>di</strong>scutono da<br />

78 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

tempo <strong>di</strong>verse prospettive <strong>di</strong> riforma dell’or<strong>di</strong>namento.<br />

Quella più plausibile è senz’altro l’attribuzione<br />

<strong>di</strong> una competenza generalizzata nel settore<br />

del <strong>di</strong>ritto delle persone e della <strong>famiglia</strong> ai tribunali<br />

or<strong>di</strong>nari, che dovranno costituire proprie sezioni specializzate<br />

(come già oggi esistono nelle città in cui il<br />

numero dei giu<strong>di</strong>ci lo consente). Altre soluzioni -<br />

quale quella <strong>di</strong> un tribunale unico nelle forme concentrate<br />

dell’attuale tribunale per i minorenni (in sostanza<br />

uno per regione) - appaiono del tutto inattuabili<br />

se non altro perché in contrasto con elementari<br />

esigenze <strong>di</strong> prossimità della giustizia ai citta<strong>di</strong>ni.<br />

Disegno <strong>di</strong> legge del Governo approvato il 28 ottobre 2<strong>01</strong>0<br />

Mo<strong>di</strong>fiche alla <strong>di</strong>sciplina in materia <strong>di</strong> filiazione<br />

Art. 1 (Diritti e doveri dei figli)<br />

1. La intitolazione del titolo nono del libro primo del co<strong>di</strong>ce civile è sostituita dalla seguente: “Dei <strong>di</strong>ritti<br />

e doveri dei figli e delle relazioni tra genitori e figli”.<br />

2. L’articolo 315 del co<strong>di</strong>ce civile è sostituito dal seguente: «315. Diritti e doveri dei figli.<br />

Il figlio ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto<br />

delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.<br />

Il figlio ha altresì <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> crescere in <strong>famiglia</strong>, <strong>di</strong> mantenere rapporti significativi con i parenti e, se<br />

capace <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento, <strong>di</strong> essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.<br />

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio red<strong>di</strong>to<br />

al mantenimento della <strong>famiglia</strong> finché convive con essa.<br />

3. Dopo l’articolo 315 del co<strong>di</strong>ce civile è inserito il seguente: «315 bis. Stato giuri<strong>di</strong>co della filiazione.<br />

Tutti i figli hanno lo stesso stato giuri<strong>di</strong>co.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni in tema <strong>di</strong> filiazione si applicano a tutti i figli senza <strong>di</strong>stinzioni, salvo che si tratti <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>sposizioni specificamente riferite ai figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio».<br />

Art. 2 (Delega al Governo per la revisione delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia <strong>di</strong> filiazione)<br />

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro do<strong>di</strong>ci mesi dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore della presente<br />

legge, uno o più decreti legislativi <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia <strong>di</strong> filiazione per eliminare<br />

ogni residua <strong>di</strong>scriminazione tra i figli nati nel matrimonio ed i figli nati fuori del matrimonio<br />

o da matrimonio putativo, nel rispetto <strong>di</strong> quanto previsto nell’articolo 30 della Costituzione, osservando,<br />

oltre che i principi <strong>di</strong> cui all’articolo 1, i seguenti principi e criteri <strong>di</strong>rettivi generali:<br />

a) unificazione dei capi primo e secondo del titolo settimo del libro primo del Co<strong>di</strong>ce civile in un capo<br />

unico intitolato “Dello stato <strong>di</strong> figlio”, apportando tutte le mo<strong>di</strong>fiche conseguenti e in particolare:<br />

- sostituzione della intitolazione della sezione prima del capo primo (“Dello stato <strong>di</strong> figlio legittimo”)<br />

con la intitolazione “Della presunzione <strong>di</strong> paternità”;<br />

- sostituzione della intitolazione della sezione seconda del capo primo (“Delle prove della filiazione<br />

legittima”) con la intitolazione “Delle prove della filiazione”; sostituzione della intitolazione<br />

della sezione terza del capo primo (Dell’azione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sconoscimento e delle azioni <strong>di</strong> contestazione<br />

e reclamo della legittimità”) con la intitolazione “Dell’azione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sconoscimento e<br />

delle azioni <strong>di</strong> contestazione e reclamo dello stato <strong>di</strong> figlio”;<br />

- conversione del paragrafo primo del capo secondo (“Del riconoscimento dei figli naturali”) nella<br />

sezione quarta intitolata “Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio”; conversione<br />

del paragrafo secondo del capo secondo (“Della <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale della paternità e maternità<br />

naturale”) nella sezione quinta intitolata “Della <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale della paternità<br />

e maternità”;<br />

- abrogazione della sezione seconda del capo secondo del titolo settimo del co<strong>di</strong>ce civile e delle<br />

altre <strong>di</strong>sposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;<br />

b) sostituzione, nei co<strong>di</strong>ci e nelle altre leggi vigenti, delle espressioni “figli legittimi” e “figli naturali”<br />

con le espressioni “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori del matrimonio” e delle espressioni

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!