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Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...

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sede <strong>di</strong> certificazione intersindacale, dove è previsto<br />

un tentativo obbligatorio davanti all’apposita<br />

commissione, nel contesto del quale la stessa<br />

norma (art. 80 del d. lgs n. 276 del 2003) offre rilievo<br />

al comportamento complessivo della parte solo agli<br />

effetti della regolamentazione delle spese e dei<br />

danni per l’attività processuale, artt. 91, 92 e 96 c.p.c.<br />

Al contrario (il legislatore non smette mai <strong>di</strong> sorprendere<br />

l’interprete) il comportamento della parte<br />

<strong>di</strong> mancata accettazione della proposta me<strong>di</strong>ativa ha<br />

rilievo ai fini del giu<strong>di</strong>zio, il che vuol <strong>di</strong>re che - contro<br />

la <strong>di</strong>sciplina adottata nella me<strong>di</strong>azione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

comune con il d. lgs. n. 28 v infra par. 10, ove il riflesso<br />

è soltanto sulle spese - incide, ma non è dato capire<br />

in che termini, sul merito della controversia (art. 4<strong>11</strong>,<br />

2° comma, c.p.c.). Di fronte alla lacuna, l’interprete<br />

ormai abituato ad acrobazie nell’applicazione della<br />

norma processuale, è da pensare che il rilievo sia soltanto<br />

quello <strong>di</strong> un argomento <strong>di</strong> prova, non certo <strong>di</strong><br />

una prova vera e propria. Il danno provocato alla libertà<br />

<strong>di</strong> espressione delle parti nel tentativo è tanto<br />

ed è minato alla ra<strong>di</strong>ce il successo della conciliazione<br />

che rende del tutto inutile la previsione legislativa<br />

contenuta nell’art. 410 c.p.c.<br />

Ancora <strong>di</strong>fformemente dalla soluzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

comune, con una scelta questa volta migliore, l’exequatur<br />

del verbale <strong>di</strong> perfezionamento della conciliazione<br />

(con il doppio passaggio presso la Direzione<br />

provinciale del lavoro, art, 4<strong>11</strong>, 3° comma c.p.c., in<br />

caso <strong>di</strong> conciliazione sindacale), affidato al tribunale<br />

in qualità <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ce del lavoro (e non del suo presidente)<br />

si conserva sul binario <strong>di</strong> una valutazione <strong>di</strong><br />

regolarità formale senza oltrepassare il confine <strong>di</strong> un<br />

rito contenzioso avente ad oggetto il rispetto della<br />

norma imperativa (continuando a valere nelle controversie<br />

<strong>di</strong> lavoro la stabilità dell’ultimo comma dell’art.<br />

2<strong>11</strong>3 c.c., in caso <strong>di</strong> violazione della norma imperativa<br />

<strong>di</strong> legge o <strong>di</strong> contratto o accordo collettivo).<br />

Altra novità degna <strong>di</strong> rilievo, pure essa non rinvenibile<br />

nella <strong>di</strong>sciplina comune, è la possibilità <strong>di</strong> offrire<br />

alla commissione <strong>di</strong> conciliazione intersindacale<br />

un mandato per una risoluzione arbitrale della<br />

controversia, art. 412, 1° comma, c.p.c., che conduce<br />

però al <strong>di</strong>verso argomento, non meno rilevante agli<br />

effetti del calmieramento del contenzioso giuris<strong>di</strong>zionale,<br />

dell’arbitrato.<br />

5. La nuova ipotesi <strong>di</strong> una conciliazione giu<strong>di</strong>ziale<br />

affidata ad un’istanza stragiu<strong>di</strong>ziale<br />

Ma la riforma ha un altro pregio (che la successiva<br />

legge sulle controversie <strong>di</strong> lavoro non coglie), quella<br />

<strong>di</strong> ammettere un’iniziativa del giu<strong>di</strong>ce, che deve manifestarsi<br />

prima della u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> precisazione delle<br />

conclusioni o <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione (perchè da quel momento<br />

in poi il giu<strong>di</strong>ce deve assumere il suo ruolo<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>spensatore <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio, in cui una parte vince<br />

e una parte perde), volta ad affidare le parti ad<br />

un’istanza <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione stragiu<strong>di</strong>ziale.<br />

DOSSIER<br />

Il profilo, per chi ha esperienza pratica <strong>di</strong> controversie,<br />

non può non essere ritenuta assai opportuna,<br />

ogni qual volta si avverte che le parti sono vicine ad<br />

una conciliazione della controversia, opportuna perché<br />

affida il tentativo ad uno svolgimento esterno<br />

alla giuris<strong>di</strong>zione, nel quale non può né deve essere<br />

coinvolto il giu<strong>di</strong>ce, il cui compito è <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care e non<br />

<strong>di</strong> me<strong>di</strong>are (<strong>di</strong>sastrosa nella <strong>di</strong>versa formulazione già<br />

colta per le controversie <strong>di</strong> lavoro, cfr par. 2).<br />

Naturalmente il tentativo del giu<strong>di</strong>ce deve incontrare<br />

la volontà delle parti e l’effetto è ancora quello<br />

<strong>di</strong> un tentativo obbligatorio <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, <strong>di</strong> cui si<br />

<strong>di</strong>rà tra breve (par. 6).<br />

6. Il tentativo obbligatorio ex lege, in particolari materie,<br />

il suo effetto e la sua costituzionalità<br />

L’art. 5, 1° comma, del d. lgs. n. 28 in<strong>di</strong>vidua alcune<br />

materie (con una soluzione in alcuni casi incomprensibile,<br />

per cui se ne lascia la lettura ad una <strong>di</strong>retta<br />

percezione della norma) nelle quali l’azione<br />

deve essere preceduta da un tentativo obbligatorio,<br />

presso un organismo abilitato secondo le previsioni<br />

della legge e del regolamento attuativo.<br />

La violazione della <strong>di</strong>sposizione deve essere rilevata<br />

dalla parte che ne ha interesse e dal giu<strong>di</strong>ce entro<br />

la u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> trattazione (quando invece è fondata<br />

su <strong>di</strong> un contratto, il rilievo è comprensibilmente<br />

solo della parte nel primo atto <strong>di</strong>fensivo, 5°<br />

comma).<br />

Il rilievo non conduce ad una sentenza processuale<br />

<strong>di</strong> inammissibilità dell’azione che chiude il processo<br />

in rito, né ad una sospensione del processo come<br />

con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>bilità della domanda, crea (a valere<br />

anche per le altre ipotesi della conciliazione ex<br />

contractu o stimolata dal giu<strong>di</strong>ce, parr. 3 e 4) semplicemente<br />

un rinvio della u<strong>di</strong>enza per un lasso <strong>di</strong><br />

tempo sufficiente a consentire l’esperimento del tentativo:<br />

quattro mesi ex art. 6 del d. lgs. n. 28 del 2<strong>01</strong>0.<br />

Si tratta <strong>di</strong> una soluzione pregevole, sul piano<br />

della opportunità e sul piano della costituzionalità.<br />

Della opportunità, poiché esclude l’onere della riassunzione<br />

a carico della parte, con tutte le problematiche<br />

imposte dal rispetto <strong>di</strong> termini perentori che<br />

possono in caso <strong>di</strong> inosservanza integrare una fattispecie<br />

estintiva del processo, con grave per<strong>di</strong>ta degli<br />

effetti sostanziali e processuale della domanda.<br />

Della costituzionalità, poiché l’azione giuris<strong>di</strong>zionale<br />

può essere con<strong>di</strong>zionata ma non esautorata dei<br />

suoi effetti e prima <strong>di</strong> tutto degli effetti della domanda,<br />

a cui conduce l’ipotesi della inammissibilità<br />

<strong>di</strong>versamente da quello della improce<strong>di</strong>bilità,<br />

che quegli effetti fa salvi. Quin<strong>di</strong> è in linea con la garanzia<br />

costituzionale dell’azione un tentativo obbligatorio<br />

la cui violazione non conduce ad una definizione<br />

in rito del processo, ma solo una pausa in<br />

esso (la improce<strong>di</strong>bilità), che conserva gli effetti<br />

della domanda originaria (contrariamente all’esperienza<br />

giurisprudenziale delle controversie agrarie).<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 41

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