Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...
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sede <strong>di</strong> certificazione intersindacale, dove è previsto<br />
un tentativo obbligatorio davanti all’apposita<br />
commissione, nel contesto del quale la stessa<br />
norma (art. 80 del d. lgs n. 276 del 2003) offre rilievo<br />
al comportamento complessivo della parte solo agli<br />
effetti della regolamentazione delle spese e dei<br />
danni per l’attività processuale, artt. 91, 92 e 96 c.p.c.<br />
Al contrario (il legislatore non smette mai <strong>di</strong> sorprendere<br />
l’interprete) il comportamento della parte<br />
<strong>di</strong> mancata accettazione della proposta me<strong>di</strong>ativa ha<br />
rilievo ai fini del giu<strong>di</strong>zio, il che vuol <strong>di</strong>re che - contro<br />
la <strong>di</strong>sciplina adottata nella me<strong>di</strong>azione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
comune con il d. lgs. n. 28 v infra par. 10, ove il riflesso<br />
è soltanto sulle spese - incide, ma non è dato capire<br />
in che termini, sul merito della controversia (art. 4<strong>11</strong>,<br />
2° comma, c.p.c.). Di fronte alla lacuna, l’interprete<br />
ormai abituato ad acrobazie nell’applicazione della<br />
norma processuale, è da pensare che il rilievo sia soltanto<br />
quello <strong>di</strong> un argomento <strong>di</strong> prova, non certo <strong>di</strong><br />
una prova vera e propria. Il danno provocato alla libertà<br />
<strong>di</strong> espressione delle parti nel tentativo è tanto<br />
ed è minato alla ra<strong>di</strong>ce il successo della conciliazione<br />
che rende del tutto inutile la previsione legislativa<br />
contenuta nell’art. 410 c.p.c.<br />
Ancora <strong>di</strong>fformemente dalla soluzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
comune, con una scelta questa volta migliore, l’exequatur<br />
del verbale <strong>di</strong> perfezionamento della conciliazione<br />
(con il doppio passaggio presso la Direzione<br />
provinciale del lavoro, art, 4<strong>11</strong>, 3° comma c.p.c., in<br />
caso <strong>di</strong> conciliazione sindacale), affidato al tribunale<br />
in qualità <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ce del lavoro (e non del suo presidente)<br />
si conserva sul binario <strong>di</strong> una valutazione <strong>di</strong><br />
regolarità formale senza oltrepassare il confine <strong>di</strong> un<br />
rito contenzioso avente ad oggetto il rispetto della<br />
norma imperativa (continuando a valere nelle controversie<br />
<strong>di</strong> lavoro la stabilità dell’ultimo comma dell’art.<br />
2<strong>11</strong>3 c.c., in caso <strong>di</strong> violazione della norma imperativa<br />
<strong>di</strong> legge o <strong>di</strong> contratto o accordo collettivo).<br />
Altra novità degna <strong>di</strong> rilievo, pure essa non rinvenibile<br />
nella <strong>di</strong>sciplina comune, è la possibilità <strong>di</strong> offrire<br />
alla commissione <strong>di</strong> conciliazione intersindacale<br />
un mandato per una risoluzione arbitrale della<br />
controversia, art. 412, 1° comma, c.p.c., che conduce<br />
però al <strong>di</strong>verso argomento, non meno rilevante agli<br />
effetti del calmieramento del contenzioso giuris<strong>di</strong>zionale,<br />
dell’arbitrato.<br />
5. La nuova ipotesi <strong>di</strong> una conciliazione giu<strong>di</strong>ziale<br />
affidata ad un’istanza stragiu<strong>di</strong>ziale<br />
Ma la riforma ha un altro pregio (che la successiva<br />
legge sulle controversie <strong>di</strong> lavoro non coglie), quella<br />
<strong>di</strong> ammettere un’iniziativa del giu<strong>di</strong>ce, che deve manifestarsi<br />
prima della u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> precisazione delle<br />
conclusioni o <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione (perchè da quel momento<br />
in poi il giu<strong>di</strong>ce deve assumere il suo ruolo<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>spensatore <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio, in cui una parte vince<br />
e una parte perde), volta ad affidare le parti ad<br />
un’istanza <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione stragiu<strong>di</strong>ziale.<br />
DOSSIER<br />
Il profilo, per chi ha esperienza pratica <strong>di</strong> controversie,<br />
non può non essere ritenuta assai opportuna,<br />
ogni qual volta si avverte che le parti sono vicine ad<br />
una conciliazione della controversia, opportuna perché<br />
affida il tentativo ad uno svolgimento esterno<br />
alla giuris<strong>di</strong>zione, nel quale non può né deve essere<br />
coinvolto il giu<strong>di</strong>ce, il cui compito è <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care e non<br />
<strong>di</strong> me<strong>di</strong>are (<strong>di</strong>sastrosa nella <strong>di</strong>versa formulazione già<br />
colta per le controversie <strong>di</strong> lavoro, cfr par. 2).<br />
Naturalmente il tentativo del giu<strong>di</strong>ce deve incontrare<br />
la volontà delle parti e l’effetto è ancora quello<br />
<strong>di</strong> un tentativo obbligatorio <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, <strong>di</strong> cui si<br />
<strong>di</strong>rà tra breve (par. 6).<br />
6. Il tentativo obbligatorio ex lege, in particolari materie,<br />
il suo effetto e la sua costituzionalità<br />
L’art. 5, 1° comma, del d. lgs. n. 28 in<strong>di</strong>vidua alcune<br />
materie (con una soluzione in alcuni casi incomprensibile,<br />
per cui se ne lascia la lettura ad una <strong>di</strong>retta<br />
percezione della norma) nelle quali l’azione<br />
deve essere preceduta da un tentativo obbligatorio,<br />
presso un organismo abilitato secondo le previsioni<br />
della legge e del regolamento attuativo.<br />
La violazione della <strong>di</strong>sposizione deve essere rilevata<br />
dalla parte che ne ha interesse e dal giu<strong>di</strong>ce entro<br />
la u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> trattazione (quando invece è fondata<br />
su <strong>di</strong> un contratto, il rilievo è comprensibilmente<br />
solo della parte nel primo atto <strong>di</strong>fensivo, 5°<br />
comma).<br />
Il rilievo non conduce ad una sentenza processuale<br />
<strong>di</strong> inammissibilità dell’azione che chiude il processo<br />
in rito, né ad una sospensione del processo come<br />
con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>bilità della domanda, crea (a valere<br />
anche per le altre ipotesi della conciliazione ex<br />
contractu o stimolata dal giu<strong>di</strong>ce, parr. 3 e 4) semplicemente<br />
un rinvio della u<strong>di</strong>enza per un lasso <strong>di</strong><br />
tempo sufficiente a consentire l’esperimento del tentativo:<br />
quattro mesi ex art. 6 del d. lgs. n. 28 del 2<strong>01</strong>0.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una soluzione pregevole, sul piano<br />
della opportunità e sul piano della costituzionalità.<br />
Della opportunità, poiché esclude l’onere della riassunzione<br />
a carico della parte, con tutte le problematiche<br />
imposte dal rispetto <strong>di</strong> termini perentori che<br />
possono in caso <strong>di</strong> inosservanza integrare una fattispecie<br />
estintiva del processo, con grave per<strong>di</strong>ta degli<br />
effetti sostanziali e processuale della domanda.<br />
Della costituzionalità, poiché l’azione giuris<strong>di</strong>zionale<br />
può essere con<strong>di</strong>zionata ma non esautorata dei<br />
suoi effetti e prima <strong>di</strong> tutto degli effetti della domanda,<br />
a cui conduce l’ipotesi della inammissibilità<br />
<strong>di</strong>versamente da quello della improce<strong>di</strong>bilità,<br />
che quegli effetti fa salvi. Quin<strong>di</strong> è in linea con la garanzia<br />
costituzionale dell’azione un tentativo obbligatorio<br />
la cui violazione non conduce ad una definizione<br />
in rito del processo, ma solo una pausa in<br />
esso (la improce<strong>di</strong>bilità), che conserva gli effetti<br />
della domanda originaria (contrariamente all’esperienza<br />
giurisprudenziale delle controversie agrarie).<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 41