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Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...

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tro abbastanza positivi, ma inferiori alla prima ipotesi<br />

<strong>di</strong> accesso spontaneo e molto precoce.<br />

Al terzo ed ultimo posto in graduatoria, con la percentuale<br />

<strong>di</strong> successo più bassa, troviamo la Me<strong>di</strong>azione<br />

effettuata su invio da parte del giu<strong>di</strong>ce, ovvero<br />

a proce<strong>di</strong>mento separativo già instaurato.<br />

Questo dato ha destato un po’ meraviglia in coloro<br />

che avevano effettuato il sondaggio e le verifiche,<br />

dal momento che si credeva, in linea con<br />

quanto si pensava anche al tempo degli stu<strong>di</strong> preparatori<br />

alla legge dell’affido con<strong>di</strong>viso, che un invio<br />

da parte del giu<strong>di</strong>ce fosse particolarmente impegnativo<br />

e sentito dalle parti, tale da garantire il<br />

loro massimo coinvolgimento.<br />

Ma così non è stato alla resa dei conti e credo che<br />

il tutto possa spiegarsi con la tempistica dell’intervento,<br />

così che quando questo è molto precoce viene<br />

ad agire su un terreno ancora vergine, dove le contrapposizioni<br />

non si sono ra<strong>di</strong>cate, c’è la percezione<br />

del malessere, la coscienza del fatto che si arriverà<br />

alla separazione perché la convivenza è <strong>di</strong>venuta intollerabile,<br />

c’è magari anche la consapevolezza delle<br />

responsabilità in capo all’uno o all’altro, ma c’è an-<br />

che la volontà <strong>di</strong> superare questo possibile conflitto e<br />

<strong>di</strong> prevenirlo con un intervento molto sollecito.<br />

Quando invece si arriva davanti al giu<strong>di</strong>ce le posizioni<br />

sono senza dubbio più ra<strong>di</strong>calizzate, c’è stato<br />

il passaggio dall’avvocato, c’è stata la spiegazione <strong>di</strong><br />

quello che si può ottenere in sede giu<strong>di</strong>ziale e <strong>di</strong><br />

quello che, invece, non sarà conseguibile per ragioni<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e <strong>di</strong> merito, con la conseguenza che ciascuno<br />

dei due coniugi ha già un quadro <strong>di</strong> aspettative<br />

e <strong>di</strong> pretese; questo evidentemente blocca l’intima<br />

<strong>di</strong>sponibilità alla ripresa <strong>di</strong> un colloquio, anche<br />

in una sede tecnica specialistica.<br />

Inoltre, per quanto riguarda gli avvocati, l’invio destinato<br />

al successo può provenire solo da un legale<br />

specializzato che, come tale, conosca bene che cosa<br />

deve intendersi per Me<strong>di</strong>azione Familiare, come opera<br />

il me<strong>di</strong>atore, quale è la metodologia adottata, quale risultato<br />

ci si può attendere: solo un avvocato formato<br />

su queste esperienze e conoscenze è in grado <strong>di</strong> fare<br />

una prima <strong>di</strong>retta valutazione <strong>di</strong> opportunità e, cioè,<br />

<strong>di</strong> me<strong>di</strong>abilità effettiva <strong>di</strong> quella coppia, mentre se il<br />

<strong>di</strong>fensore non ha allenamento, sensibilità, preparazione<br />

e confidenza con questa tecnica, non farà mai<br />

Prassi della Sezione Famiglia del tribunale <strong>di</strong> Milano sul mantenimento dei figli<br />

ZOOM<br />

È stata affrontata la questione relativa al crescente numero <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti ex art. 148 c.c. iscritti a<br />

ruolo negli ultimi mesi ed alle problematiche inerenti la competenza funzionale del Tribunale or<strong>di</strong>nario<br />

e del Tribunale per i minorenni spesso ragione <strong>di</strong> perplessità e <strong>di</strong>sorientamento da parte degli utenti<br />

e tali da avere portato a plurime pronunce <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego della competenza.<br />

In sintesi, si è giunti ad assumere le seguenti determinazioni:<br />

a) proce<strong>di</strong>mento ex artt. 148 e 261 c.c. introdotto con atto <strong>di</strong> citazione: qualora la parte convenuta avanzi<br />

in via riconvenzionale una domanda relativa al regime <strong>di</strong> affidamento della prole, si procederà ad una<br />

sollecita rimessione della causa a p.c., e la pronuncia sarà <strong>di</strong> incompetenza del Tribunale or<strong>di</strong>nario<br />

a<strong>di</strong>to, con in<strong>di</strong>viduazione della competenza del T.M., ravvisandosi un’ipotesi <strong>di</strong> contestualità tra le<br />

domande connesse idonea a far insorgere la competenza esclusiva del giu<strong>di</strong>ce minorile, in linea con<br />

le or<strong>di</strong>nanze della Cassazione dell’aprile 2007 e successive;<br />

b) proce<strong>di</strong>mento ex art. 148 2° comma c.c., introdotto quin<strong>di</strong> con ricorso: se la parte resistente dovesse<br />

proporre domanda riconvenzionale in tema <strong>di</strong> affidamento, si procederà alla decisione con decreto<br />

(ovviamente nella sussistenza dei presupposti <strong>di</strong> legge) sulla domanda economica e si <strong>di</strong>chiarerà<br />

l’inammissibilità della riconvenzionale (estranea alla possibilità <strong>di</strong> utilizzo del proce<strong>di</strong>mento “speciale”<br />

<strong>di</strong> cui al citato art. 148 2° comma c.c.), con una soluzione del tutto assorbente rispetto alle questioni<br />

<strong>di</strong> competenza funzionale;<br />

c) proce<strong>di</strong>mento introdotto con ricorso ex art. 148 2° comma c.c., concluso con decreto: nell’eventuale<br />

successivo giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione, laddove sia avanzata anche una domanda relativa all’affidamento,<br />

si deciderà (con rito or<strong>di</strong>nario) sull’opposizione al decreto per le sole questioni economiche<br />

e si <strong>di</strong>chiarerà l’inammissibilità della domanda <strong>di</strong> affidamento;<br />

d) proce<strong>di</strong>mento introdotto con citazione: nel caso <strong>di</strong> riconvenzionale sull’affidamento, ove fosse raggiunto<br />

dalle parti un accordo sull’intero oggetto della controversia, si procederà a re<strong>di</strong>gere un verbale<br />

<strong>di</strong> conciliazione, con contestuale rituale rinuncia delle parti agli atti del giu<strong>di</strong>zio, relativa accettazione<br />

e pronuncia <strong>di</strong> estinzione del processo, a spese compensate;<br />

e) proce<strong>di</strong>mento introdotto con ricorso, sempre ex art. 148 c.c. 2° comma c.c., anche in questa ipotesi,<br />

in presenza <strong>di</strong> una riconvenzionale avente ad oggetto l’affidamento e <strong>di</strong> un accordo raggiunto dalle<br />

parti, si farà luogo alla pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un verbale <strong>di</strong> conciliazione, con rinuncia agli atti e declaratoria<br />

<strong>di</strong> estinzione come al punto c).<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 7

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